LA SICUREZZA SUL LAVORO
PARTE DAI BANCHI DI SCUOLA
Insegnare
Sicurezza
Quaderno operativo per gli
allievi da 17 a 18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Ideazione del progetto sperimentale “La sicurezza sul Lavoro parte dai banchi di Scuola”
Dott. Domenico Altamura, Dott.ssa Margherita Gobbi, Ing. Coalberto Testa
Istituti Scolastici partecipanti
Istituto Comprensivo di Castel Maggiore (istituto capofila dell’accordo di rete)
Direzione Didattica di Castel Maggiore
Istituto Comprensivo n. 2 di Bologna
Istituto Comprensivo n. 5 di Bologna
Istituto Comprensivo di Calderara di Reno
Istituto Comprensivo di Castenaso
Istituto Comprensivo di San Giovanni in Persiceto
Istituto Comprensivo di Castello di Serravalle-Savigno
Istituto Comprensivo di Ceretolo
Istituto Comprensivo di Minerbio
Istituto Comprensivo di Crevalcore
Istituto Comprensivo di Loiano - Monghidoro
Istituto Comprensivo di Vergato
Istituto Comprensivo di Monterenzio
Istituto di Istruzione Superiore “Luxemburg” di Bologna
Istituto di Istruzione Superiore “Serpieri” di Bologna
Istituto di Istruzione Superiore “Fantini” di Vergato
Istituto di Istruzione Superiore “G. Bruno” di Budrio
Istituto di Istruzione Superiore “Caduti della Direttissima” di Castiglione dei Pepoli
Istituto Professionale “Aldrovandi Rubbiani” di Bologna
Liceo Scientifico “Augusto Righi” di Bologna
Liceo Scientifico “Galvani” di Bologna
Liceo Classico “Minghetti” di Bologna
Gemellaggi
IC Severi di Crispiano (TA), IPSIA Istituto Secondario (KR), IC Muro Leccese (LE) IC Quasimodo (RG).
Realizzazione a cura di
Ing. Coalberto Testa, Dott. Domenico Altamura, Dott.ssa Margherita Gobbi, Dott.ssa Silvia Brunini, Dott.ssa
Elisa Mantovani, Dott. Roberto Gallingani, Arch. Andrea Vittuari, Geom. Fabio Landi, Andrea Spisni.
Collaborazioni e Patrocini
•
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA
•
REGIONE EMILIA-ROMAGNA
•
AZIENDA USL DI BOLOGNA
•
CITTA’ METROPOLITANA DI BOLOGNA
•
COMUNI DI: CASTELMAGGIORE, MALABERGO, VAL SAMOGGIA
•
SIRS-REGIONE EMILIA-ROMAGNA
•
COMANDO PROVINCIALE ARMA DEI CARABINIERI
•
UNINDUSTRIA
•
INAIL
•
IPLE
Partners
•
Gea SRL
Si ringrazia per la collaborazione
Sig.ra Lorella Palmeggiani, Dott.ssa Maria Luisa Dignatici, Sig. Carlo Farini, Sig.ra Maria Grazia Sun, Sig.
Nicola Corbo
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Indice
Capitolo 1 : La sicurezza a Scuola........................................................................pag. 4
1.1
1.2
1.3
Le figure, le mansioni, le attività
La Gestione della Sicurezza a Scuola: ruoli e adempimenti
Regolamenti scolastici e procedure di sicurezza
1.3.1
Esempio di regolamento recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza
1.3.2
Esempio di disposizioni in materia di sicurezza
1.3.3
Esempio di regolamento di laboratorio
1.3.4
Esempio di procedure in materia di sicurezza
Capitolo 2: La sicurezza nel tempo libero..........................................................pag. 20
2.1
Droghe
Capitolo 3: La sicurezza sul luogo di lavoro.......................................................pag. 25
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
La Legge sulla sicurezza sul lavoro: Il Decreto 81/2008
Obblighi di tutti i lavoratori
Definizioni Generali
Il Documento di valutazione dei rischi
3.4.1
Rischio Elettrico
3.4.2
Rischio Chimico
3.4.3
Rischio Incendio
3.4.4
Movimentazione manuale dei carichi, traino e spinta
3.4.5
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro
3.4.6
Lavoratrici in stato di gravidanza
3.4.7
Stress da lavoro correlato, mobbing e burn out
3.4.8
Alcol e sostanze stupefacenti
3.4.9
Radon
3.4.10
Esposizione a Vibrazioni Meccaniche
3.4.11
Esposizione ai campi elettromagnetici
3.4.12
Rischio Rumore
3.4.13
Altri Rischi da valutare
Cenni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza
Dispositivi di Protezione Individuale
La Sorveglianza Sanitaria
La gestioe dell’emergenza: cenni
Esempio di rischi in un comparto produttivo: Edilizia
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
CAPITOLO 1
LA SICUREZZA A SCUOLA
1.1
Le figure, le mansioni, le attività
Le Istituzioni Scolastiche di ogni ordine e grado per quanto espresso dalle Direttive Europee, recepite dalla normativa italiana,
in base al D.Lgs.81 del 09 Aprile 2008, aggiornato ed integrato successivamente, rientrano fra le attività di lavoro che risultano
obbligate ad applicare le misure di sicurezza e salute dei lavoratori durante le attività lavorative. Rientrano inoltre fra le attività soggette alle procedure per l’ottenimento del certificato di Prevenzione Incendi . ( attività classificate al n°67 dell’elenco
di cui al DPR 151/2011)
Negli edifici scolastici devono essere applicate le norme legate alla sicurezza che in relazione al tipo di attività scolastica e al
grado di istruzione, possono variare.
Il Dirigente Scolastico, in veste di “Datore di lavoro” e “Titolare di attività”, deve garantirne l’applicazione e deve predisporre le
indicazioni e le modalità operative comuni, legate a tutte le componenti scolastiche, in relazione alla sicurezza e la salute nei
luoghi di lavoro in ambito scolastico. I lavoratori della scuola, a loro volta, sono obbligati al rispetto di quanto indicato, in
adempimento all’art.20 del D.Lgs.81/08 (Obblighi dei Lavoratori) 1).
Gli enti Locali (ad esempio i Comuni), in relazione a quanto previsto dalla Legge 23/96, devono garantire l’adeguamento
dei locali e dei sistemi impiantistici degli edifici scolastici, per garantirne il buon funzionamento. Tali enti sono anche
preposti agli adeguamenti e alla predisposizione di tutti i sistemi di sicurezza previsti dalle normative attualmente in vigore.
Le figure che risultano parte attiva nell’attività di lavoro:
«datore di lavoro»:
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa oltre all’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione,
ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice
medesimo; in ambito scolastico il Datore di lavoro è il dirigente scolastico.
«lavoratore»:
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione scolastica, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione. Al lavoratore così
definito è equiparato: l’allievo degli istituti di istruzione superiore ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
«preposto»:
(Personale Docente, Dirigente dei Servizi Generali e Amministrativi, Direttore di laboratorio, Referente di plesso, ecc.)
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Le mansioni all’interno di un’Istituzione Scolastica
4
4
4
4
Dirigente Scolastico
4
4
4
4
D.S.G.A.(Dirigente Servizi Generali Amministrativi)
Personale Docente
Personale Ausiliario
Personale Amministrativo
Docente Responsabile di Laboratorio
Assistente Tecnico di Laboratorio
Educatori (Asili Nido)
4 l’allievo degli istituti di istruzione e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
Le Attività
4 Attività Amministrativa
4 Attività di Docenza aEducativa aFormativa
4 Attività di laboratorio (per docenti e studenti)
4
4
4
4
Attività di pulizia
Sorveglianza, ausilio ai docenti
Attività complementari (Attività esterne a stages a gite scolastiche…)
Attività di laboratorio
Il D.Leg.vo 81 del 2008 prescrive misure per la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro in tutti i settori di attività:
pubblici e privati. Rappresenta un momento fondamentale rispetto a questi temi in quanto un’attenzione costante ai problemi
legati alla sicurezza.
Non più a seguito di eventi dolorosi ma:
Preventiva
Periodica
Programmata
Coordinata
Continuativa
UNA SICUREZZA “RAGIONATA”
1)
Art. 20. Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di
cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 38
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
1.2
La Gestione della Sicurezza a Scuola: ruoli e adempimenti
Gli “Attori” della prevenzione sono:
•
Il Datore di Lavoro;
•
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
•
Dirigenti e Preposti designati;
•
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS);
•
Il Medico Competente;
•
I lavoratori;
•
Gli addetti alla gestione dell’emergenza
•
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP)
Un esempio di possibile organigramma della sicurezza all’interno di una scuola
DL
Servizio di prevenzione e Protezione
MC
ASPP
Dirigente
RSPP
Dirigente
RLS
Preposto
Lavoratori
Preposto
Lavoratori
Lavoratori
Preposto
Lavoratori
Lavoratori
Gestione dell’emergenza
Addetti
Emergenza
1.2.1
Addetti
Emergenza
Addetti
Emergenza
Il Documento di valutazione dei rischi
Il Datore di Lavoro è obbligato ad effettuare una valutazione dei rischi esistenti per il proprio personale nei propri luoghi di
lavoro riportandola in un documento chiamato “Documento di Valutazione dei Rischi” Si tratta di una “fotografia”, un momento di prevenzione che si concretizza in un documento che deve essere il punto di partenza (non di arrivo) per risolvere
i problemi. Deve essere aggiornato nel tempo in relazione alle modifiche intervenute e deve contenere un programma degli
interventi.
METODOLOGIA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori rappresenta il più importante adempimento da parte del datore
di lavoro per arrivare a una conoscenza approfondita di qualunque tipo di rischio presente nella propria realtà; passo questo che è preliminare alla fase di individuazione delle misure di prevenzione e protezione e di programmazione temporale
delle stesse.
La valutazione delle strutture, dei luoghi di lavoro, delle macchine, delle attrezzature e delle modalità di lavoro in genere
si effettua attraverso un confronto con l’Ente Locale destinatario di numerosi adempimenti relativi alla struttura dell’edificio
scolastico ed agli impianti.
6
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Principale scopo di tale valutazione non è da ritenersi solo la verifica dell’applicazione dei precetti di legge, ma la ricerca di
tutti quei rischi residui che nonostante l’applicazione delle normative specifiche rimangono in essere nella struttura di lavoro. Si
tratta infatti molto spesso di componenti di rischio legate al comportamento delle persone ed all’imprevedibilità di eventi fortuiti.
Ogni rischio è stato valutato tenendo conto dell’entità del danno presumibilmente riscontrabile.
ANALISI RICOGNITIVA
Il metodo adottato per l’analisi delle componenti di rischio è quindi basato su una indagine ed una valutazione attraverso l’utilizzo
di liste di controllo previa analisi descrittiva dei luoghi di lavoro e delle attività svolte.
L’uso delle check - list di controllo per affrontare il problema della valutazione rappresenta lo strumento più comunemente
adottato in tutte le procedure e le problematiche della Sicurezza e Salute sul lavoro. Tale strumento presenta infatti:
•
facilità e versatilità di utilizzo (adattabilità a una molteplicità di realtà scolastiche, possibilità di esaminare l’Istituto Scolastico
secondo diverse fasi e diverse priorità);
•
facilità di aggiornamento (aggiunta di nuovi questionari per nuove richieste normative, nuovi rischi, evoluzione delle
conoscenze);
•
versatilità per il successivo trattamento delle informazioni raccolte.
Tale sistema di analisi, una volta predisposto ed aggiornato, costituisce uno strumento che, fornisce una immediata visione
degli aspetti critici e/o potenzialmente rilevanti, anche se non immediatamente evidenti; in tal senso esso costituisce uno
strumento di verifica costante che tiene conto anche dei tempi di intervento degli adeguamenti necessari al superamento delle
problematiche rilevate.
FATTORI DI RISCHIO
Nell’analisi del fattore di rischio i vari punti di verifica sono stati esplicitati tenendo presenti, in linea generale, tre classi di riferimento:
• le indicazioni specifiche e gli adempimenti previsti dalla normativa in vigore;
• gli standard internazionali di buone pratiche;
• la rispondenza ai criteri organizzativi e gestionali.
INTERVENTI DA EFFETTUARE
Qualora si siano ravvisate delle situazioni potenzialmente migliorabili verrà riportato nel documento una indicazione specifica, riportante gli interventi proposti.
Per il piano di programmazione degli interventi di adeguamento, i soggetti individuati come responsabili della loro attuazione, dovranno, tra l’altro, fare attenzione alla terminologia utilizzata nel documento; secondo tale ottica, il verbo dovere
indicherà lavori più urgenti di quelli richiesti con il verbo raccomandare che a sua volta indicherà interventi maggiormente
urgenti del verbo consigliare, ecc..
VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il documento di valutazione dei rischi contemplerà quei rischi specifici con caratteristica residuale rispetto all’applicazione
della normativa.
Il D.Lgs.81/08, infatti, prevede la programmazione degli interventi, considerando che gli stessi esulino dalle situazioni esaminate dalle norme di attuazione già superate, ipotizzandone pertanto l’eliminazione, mediante criteri di priorità che ogni Istituto
Scolastico potrà darsi, in relazione alle proprie possibilità.
Diversi sono i rischi che corrispondono a specifiche violazioni delle norme di sicurezza per l’applicazione delle quali è da attuare un approccio “immediato”. Le eventuali situazioni rilevate dalla dirigenza scolastica che portano a contrastare un preciso
precetto normativo saranno oggetto di una pianificazione in vista delle forme di adeguamento, da condividere con il personale
e con l’ente locale obbligato.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
7
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei rischi si articola attraverso le seguenti fasi:
Fase 1:
identificazione delle possibili sorgenti di rischio.
Fase 2:
individuazione dei rischi, sia per quanto attiene la salute che per la sicurezza.
Fase 3:
stima dell’entità del rischio e descrizione delle misure di prevenzione e protezione adottate nell’ambito del sistema
di sicurezza scolastico.
Fase 4:
stima dell’entità del rischio e descrizione delle misure di prevenzione e protezione adottate nell’ambito del sistema
di sicurezza scolastico.
Fase 5:
attività di informazione e formazione per tutto il personale della scuola.
La prima fase comprende un’attenta analisi dell’attività in relazione ai seguenti principali fattori:
-
plessi scolastici e ambienti di lavoro (lavorazioni specifiche);
ciclo produttivo;
attività lavorative ed operatività previste;
macchine, impianti ed attrezzature utilizzate;
dispositivi di protezione individuale e collettiva presenti ed utilizzati;
utilizzo di sostanze e/o preparati per la gestione delle pulizie;
attività di cooperazione con ditte esterne;
organizzazione generale del lavoro.
Ciò permette di avere una prima visione d’insieme delle attività lavorative, dell’operatività, degli ambienti di lavoro e dell’organizzazione scolastica, permettendo al contempo di individuare le sorgenti di rischio potenzialmente dannose per le persone.
Nella seconda fase vengono individuati i rischi per la salute e la sicurezza e descritti gli interventi per la riduzione o l’eventuale
eliminazione dei rischi stessi, da parte del sistema di sicurezza scolastico.
Nella terza fase si è procede con la stima del rischio, tenendo conto delle seguenti definizioni:
Probabilità: si tratta della probabilità che i possibili danni si concretizzino. La probabilità sarà definita secondo la scala di
valori riportata nella tabella a pagina seguente.
VALORE DI
PROBABILITA’
8
DEFINIZIONE
INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
1
Improbabile
• Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più eventi poco probabili
• Non si sono mai verificati fatti analoghi
• Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
2
Poco
probabile
• Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni e di poca probabilità
• Si sono verificati pochi fatti analoghi
• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
3
Probabile
• Si sono verificati altri fatti analoghi
• Il suo verificarsi susciterebbe modesta sorpresa
4
Molto
probabile
• Si sono verificati altri fatti analoghi
• Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Danno: effetto possibile causato dall’esposizione a fattori di rischio connessi all’attività lavorativa, ad esempio il rumore (che può
causare la diminuzione della soglia uditiva). L’entità del danno sarà valutata secondo la seguente scala di valori:
VALORE DI
DANNO
DEFINIZIO-
1
Lieve
• danno lieve
2
Medio
• incidente che non provoca ferite e/o malattie
• ferite/malattie di modesta entità (abrasioni, piccoli tagli)
3
Grave
• ferite/malattie gravi (fratture, amputazioni, debilitazioni gravi, ipoacusie);
4
Molto grave
INTERPRETAZIONE DELLA DEFINIZIONE
• incidente/malattia mortale
• incidente mortale multiplo
Rischio: probabilità che sia raggiunto un livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
pericolo da parte di un lavoratore. Nella tabella seguente sono indicate le diverse combinazioni (PxD) tra il danno e le
probabilità che lo stesso possa verificarsi (stima del rischio).
P (probabilità)
4
4
8
12
16
3
3
6
9
12
2
2
4
6
8
1
1
2
3
4
1
2
3
4
D (danno)
Scala di urgenza e priorità delle misure di prevenzione e protezione da adottare
• Azioni collettive indilazionabili
R>8
• Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
4R8
• Azioni correttive/migliorative a breve e medio termine
2R3
• Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
R=1
La quarta fase, quella conclusiva, si concretizza con la predisposizione di procedure per monitorare l’attuazione delle
misure di prevenzione e protezione adottate, avendo cura di registrare i dati rilevati, oltre alla formazione rivolta a tutto il
personale della scuola.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
9
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PRESI IN ESAME
I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative sono stati ordinati
in tre categorie:
• Rischi per la sicurezza (di natura infortunistica) dovuti a:
• strutture
• macchine e attrezzature
• impianti (elettrici, meccanici..)
• sostanze e preparati pericolosi
• incendio ed esplosioni.
• Rischi per la salute (di natura igienico -ambientale) dovuti a:
• agenti chimici
• agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi e.m., cancerogeni)
• agenti biologici.
• Rischi trasversali (per la salute e la sicurezza) dovuti a:
• organizzazione del lavoro
• fattori ergonomici
• fattori psicologici (stress correlato, burn out, mobbing..)
• condizioni di lavoro difficili.
RISCHI PER LA SICUREZZA E DERIVANTI DALLE CARATTERISTICHE DEL LUOGO DI LAVORO
I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero di danni o
menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa natura
(meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
• Rischi da carenze strutturali dell’ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, locali
sotterranei, ecc.)
• Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di
comando, protezione nell’uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell’accesso a vasche,
serbatoi e simili)
• Rischi da manipolazione di agenti chimici pericolosi (infiammabili; corrosivi, comburenti, esplosivi, ecc.).
• Rischi da carenza di sicurezza elettrica
• Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di
sicurezza).
RISCHI PER LA SALUTE
I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono responsabili del potenziale danno dell’equilibrio biologico e fisico
del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
• Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi (per ingestione, contatto cutaneo
inalazione di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori).
• Rischi da agenti fisici:
rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell’energia sonora nel luogo di
lavoro vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta
o indiretta ultrasuoni radiazioni ionizzanti
radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse e
ultraviolette, luce laser) microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento) illuminazione
(carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle indicazioni tecniche previste in
presenza di videoterminali).
• Rischi di esposizione connessi all’impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari,
endoparassiti umani.
Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e l’organizRISCHI TRASVERSALI E ORGANIZZATIVI
zazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo.
Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:
• Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.)
• Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, stress ecc.)
• Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro).
10
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
1.2.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Principali adempimenti a cura del Dirigente Scolastico
Nomine (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, Medico Competente,
Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione)
Richiesta del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza alle rappresentanze sindacali
Costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione
Elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi
Informazione e formazione del personale
Nomina degli addetti alla gestione dell’emergenza;
Formazione degli Addetti alla gestione dell’emergenza;
Fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale;
Effettuazione delle visite mediche in base al protocollo sanitario;
Predisposizione di un registro dei controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di
controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti dell’attività. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per i controlli da parte dell’autorità
competente.
Predisposizione di un piano di emergenza ed effettuazione di prove di evacuazione, almeno due volte nel corso dell’anno scolastico
Mantenimento delle vie di uscita costantemente sgombre da qualsiasi materiale
Mantenimento in efficienza di una agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza, durante i periodi di attività della scuola, verificandone l’efficienza prima dell’inizio delle lezioni
Controlli periodici di attrezzature e impianti di sicurezza in modo da assicurarne la costante efficienza.
Garantire il divieto di fumare o fare uso di fiamme libere nei locali ove vengono depositate o utilizzate sostanze infiammabili o facilmente combustibili.
Deposito di I liquidi infiammabili o facilmente combustibili e/o le sostanze che possono
comunque emettere vapori o gas infiammabili, solo in quantità strettamente necessarie per esigenze igienico-sanitarie e per l’attività didattica e di ricerca e nei locali all’uopo destinati.
Deposito corretto del materiale negli archivi e nei depositi:
materiali devono essere depositati in modo da consentire
una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi di
larghezza non inferiore a 0,90 m.
1.2.3
Requisiti di un edificio scolastico che l’Ente Locale proprietario deve garantire
SISTEMA DI VIE DI USCITA
Ogni scuola, deve essere provvista di un sistema organizzato di vie di uscita dimensionato in base al massimo affollamento
ipotizzabile in funzione della capacità di deflusso ed essere dotata di almeno 2 per ogni piano uscite verso luogo sicuro. Gli
spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente, qualora distribuiti su più piani, devono essere dotati,
oltre che della scala che serve al normale afflusso, almeno di una scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a
prova di fumo interna.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
11
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
NUMERO DELLE USCITE DEI LOCALI AD USO COLLETTIVO
Per ogni tipo di scuola i locali destinati ad uso collettivo devono essere dotati,
oltre che della normale porta di accesso, anche di almeno una uscita di larghezza non inferiore a due moduli, apribile nel senso del deflusso, con sistema
a semplice spinta, che adduca in luogo sicuro.
NUMERO DELLE USCITE
Il numero delle uscite dai singoli piani dell’edificio non deve essere inferiore a due. Esse vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti.
DEPOSITI
L’accesso al deposito deve avvenire tramite porte almeno REI 60
I suddetti locali devono avere apertura di aerazione di superficie non inferiore ad 1/40 della superficie in pianta, protette da
robuste griglie a maglia fitta.
Ogni deposito dovrà essere dotato di almeno un estintore di tipo approvato, di capacità estinguente non inferiore a 21 A, 89
B, C ogni 150 m di superficie.
SISTEMI DI ALLARME
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il
personale presenti in caso di pericolo.
Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti
il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola.
1.3
Regolamenti scolastici e procedure di sicurezza
All’interno delle Istituzioni Scolastiche (come in ogni altro luogo di lavoro pubblico o privato), per consentire una corretta gestione di tutti gli aspetti riguardanti la salute e la sicurezza, in considerazione dei numerosi obblighi derivanti dall’applicazione e dal rispetto della Legge, è importante impostare un insieme di regola da far rispettare a tutti i lavoratori mediante
la predisposizione di un regolamento in materia di sicurezza che contenga disposizioni che il Dirigente Scolastico dovrà far
osservare a tutto il personale, e un insieme di procedure per eseguire e svolgere le attività in modo corretto riducendo
al minimo i rischi e adottando criteri uniformi da far attuare a tutto il personale scolastico. Le procedure rappresentano un
insieme di azioni specifiche finalizzate allo svolgimento di un’attività.
Per gestire in maniera coordinata e continuativa gli aspetti inerenti la sicurezza potranno essere emanate dal Dirigente Scolastico:
1)
Disposizioni di Servizio in materia di sicurezza (che possono essere assemblate in un vero e proprio regolamento)
2)
Procedure
1.3.1
Esempio di regolamento recante disposizioni di servizio in materia di sicurezza
Art. 1
a) E’ fatto obbligo a tutto il personale rispettare le disposizioni di servizio in materia di sicurezza di cui al regolamento;
b) Le disposizioni evidenziate disciplinano il comportamento di ogni lavoratore e le procedure in riferimento all’attuazione di quanto disposto dal D.Leg.vo 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
c) La violazione delle disposizioni di servizio in materia di sicurezza è equiparabile alla violazione di ogni altra disposizione
dirigenziale di servizio e attiverà i provvedimenti disciplinari per essa previsti dalla normativa vigente.
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
d) Le disposizioni di cui al presente regolamento vengono consegnate a tutto il personale dipendente dell’Istituto e ad ogni
nuovo lavoratore che prenda servizio qualunque sia l’attività che andrà a svolgere e qualunque sia il tipo di contratto;
e) E’ fatto obbligo alle figure preposte di sovrintendere e vigilare sulla osservanza, da parte dei singoli lavoratori, dei loro
obblighi e delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro riportate nel seguente regolamento e di
comunicare immediatamente eventuali inosservanze al Datore di Lavoro;
f) E’ fatto obbligo alle persone delegate a compiti specifici di osservare scrupolosamente quanto contenuto nelle procedure per
le quali sono stati individuati con delega.
g) E’ fatto obbligo a tutti i lavoratori di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al Dirigente o al preposto le deficienze
dei mezzi di protezione collettivi ed individuali, dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature e di ogni altra situazione di
pericolo di cui vengano a conoscenza
Art. 2
Il personale docente e i docenti responsabili di laboratorio si intendono “di fatto” preposti rispetto agli studenti in base alla
definizione dell’art. 2 comma 1 lett e) del D.Gls. 81/2008 e in quanto portatori di una posizione di garanzia prevenzionistica
originaria, indipendentemente dalla delega ricevuta e fondamentale in quanto contenente la funzione essenziale del controllo.
Art. 3
Le disposizioni di cui al regolamento sono da intendersi immediatamente esecutive per tutto il personale e possono essere
aggiornate ed integrate dal Datore di Lavoro dandone immediata comunicazione a tutti i lavoratori.
1.3.2
Esempio di disposizioni in materia di sicurezza
PERSONALE E ALLIEVI:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
E’ vietato introdurre all’interno dell’Istituto attrezzature, macchine, arredi, prodotti sostanze a qualsiasi altro materiale
non sia stato approvato preliminarmente dal Dirigente Scolastico. Il Divieto vale anche per materiale donato gratuitamente da soggetti terzi (ad esempio genitori).
E’ vietato fare uso di solventi, reagenti, vernici, bombolette, apparecchi a pressione a meno che non espressamente
autorizzato, per scopi didattici, dal Dirigente Scolastico e dalla presenza di locali adeguati e a norma..
E’ rigorosamente vietato introdurre farmaci (fatta eccezione per i farmaci di uso personale da conservare in luogo
inaccessibile ad altri soggetti) che non siano quelli autorizzati dal Dirigente Scolastico e dai protocolli sanitari adottati
all’interno della scuola.
E’ vietato stoccare materiale pesante sui piani alti delle scaffalature; In generale occorrerà in ogni caso accertarsi preliminarmente che le scaffalature siano ancorate a parete prima di depositarvi qualsiasi materiale e che siano in grado di
sostenere materialmente il materiale depositato.
l’Ascensore dovrà essere utilizzato solo dal personale autorizzato dalla Dirigenza e nel rispetto della procedura riportata
in allegato.
E’ fatto obbligo di rispettare il divieto di fumo e vietata l’assunzione di bevande alcooliche e/o stupefacenti.
E’ fatto obbligo al preposto designato, di attivarsi in caso di accertata violazione dell’obbligo di cui al punto precedente;
E’ fatto divieto modificare o manomettere qualunque tipo di attrezzatura;
Tutto il personale della scuola è obbligato a seguire i moduli specifici legati all’informazione e formazione in ambito di
sicurezza.
PERSONALE AMMINISTRATIVO
•
•
E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità.
E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza
al Datore di Lavoro.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
•
•
E’ fatto obbligo di effettuare una pausa di 15 min ogni 2 ore di utilizzo del videoterminale, limitando l’uso per non più
di 20 ore settimanali.
E’ fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di
Lavoro.
PERSONALE COLLABORATORE
•
•
•
•
•
E’ fatto obbligo di rispettare eventuali limitazioni di mansione previste dal Medico Competente e riportate sul certificato di idoneità;
E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza
al Datore di Lavoro;
E’ fatto obbligo di rispettare eventuali ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di
Lavoro;
E’ fatto obbligo di conservare tutte le sostanze e i prodotti chimici utilizzati per le pulizie in contenitori chiusi, dotati di
etichetta recante l’indicazione del prodotto ed i pericoli. I prodotti dovranno inoltre essere stoccati all’interno di locali o
armadi chiusi a chiave e non accessibili ai non autorizzati;
E’ fatto obbligo utilizzare le scale nel rispetto della procedura in allegato al presente regolamento
PERSONALE DOCENTE RESPONSABILE DI AULE SPECIALI E MULTIMEDIALI
•
•
•
1.3.3
E’ fatto obbligo, per le lavoratrici, di comunicare, non appena ne vengano a conoscenza, il proprio stato di gravidanza
al Datore di Lavoro;
E’ fatto obbligo di rispettare ulteriori disposizioni di servizio in materia di sicurezza emanate dal Datore di Lavoro;
E’ fatto obbligo, in quanto preposti, di rispettare e far rispettare dagli studenti il presente regolamento e i regolamenti
specifici di laboratorio riportati in allegato;
Esempio di regolamento di laboratorio
LABORATORIO DI INFORMATICA E MULTIMEDIALE
Uso del laboratorio e gestione degli accessi
• L’accesso al laboratorio è consentito esclusivamente agli insegnanti di Informatica, alle classi accompagnate dal docente
e ai tecnici di laboratorio.
• Il laboratorio, se non utilizzato, deve rimanere chiuso a chiave.
• Il regolamento si applica a tutti coloro che a qualsiasi titolo sono autorizzati all’utilizzo dell’aula speciale.
• Al di fuori dell’orario scolastico il laboratorio è accessibile esclusivamente al personale addetto alle pulizie.
• L’accesso è vietato ad alunni se non accompagnati dal docente.
• Gli orari d’utilizzo del laboratorio saranno definiti preventivamente dai docenti e degli assistenti tecnici.
• Le chiavi del laboratorio sono conservate in portineria ed in presidenza. Su autorizzazione del Dirigente copia delle
chiavi potrà essere detenuta dal tecnico di laboratorio o da altri soggetti specificatamente incaricati
• Attività in cui non siano presenti alunni potrà essere effettuata dagli insegnanti o dai tecnici autorizzati (ad esempio per
manutenzione). In tutti gli altri orari l’aula dovrà essere chiusa a chiave. il docente che utilizza il laboratorio al di fuori
dell’orario di servizio dell’assistente tecnico è responsabile dell’apertura e della chiusura dello stesso, procedendo alla
registrazione della propria presenza su apposito registro.
• Qualsiasi altro uso del locale per finalità diverse dalla programmazione dei corsi di informatica dovrà essere esplicitamente autorizzata dal Dirigente.
• L’accesso all’aula di informatica potrà essere regolato con un sistema di prenotazioni da definire a cura della Segreteria.
• Ogni studente deve firmare il foglio nel quale è indicata la postazione del computer assegnato.
• I docenti che abbiano necessità di utilizzare personalmente le aule multimediali possono farlo firmando comunque il
registro presente nei singoli locali..
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Norme comportamentali per gli alunni
• Gli alunni non possono essere presenti nelle aule speciali e multimediali nelle occasioni in cui non vi sia sorveglianza
(intervallo, inizio o fine delle lezioni..).
• Gli studenti potranno accedere al locale solo se accompagnati dall’insegnante , portando con sé solo lo stretto necessario per l’attività legata alla didattica da svolgere e gli oggetti personali (portafoglio, abbonamento ai mezzi di trasporto,
documento identificativo, ecc.) lasciando nella propria aula lo zaino con il resto del materiale scolastico. Nel trasferimento dall’aula al laboratorio gli alunni manterranno un comportamento calmo e controllato.
• E’ vietato introdurre ed assumente nel locale, cibi e bevande all’interno del laboratorio;
• Il buon funzionamento e Il montaggio delle apparecchiature deve essere controllato con cura dall’insegnante prima di
iniziare la lezione. Gli alunni possono iniziare l’attività solo dopo aver ottenuto precise indicazioni e relativa autorizzazione da parte del docente.
• E’ fatto divieto agli studenti di servirsi di qualsiasi strumento, materiale, sostanza presente in laboratorio senza l’autorizzazione del docente presente. Gli alunni che si rendono colpevoli di danneggiamenti alle attrezzature o all’arredo
saranno tenuti a rimborsare le spese di riparazione o, qualora non fosse possibile la riparazione, le spese per provvedere
all’acquisto e al reintegro di quanto danneggiato
• durante la lezione è vietato allontanarsi dal proprio posto di lavoro senza autorizzazione dell’insegnante;
• E’ vietato caricare sui pc programmi, files o altro materiale informatico..
• durante l’intervallo gli studenti, dopo aver controllato che non sussistano elementi di pericolo connessi alle esperienze
didattiche che stanno facendo; devono inoltre uscire dal locale lasciare sotto lo stretto controllo da parte del docente,
rientrandovi al termine dell’intervallo, sempre in presenza dell’insegnante.
Norme generali sull’uso delle attrezzature in relazione al lavoro svolto
• Gli alunni possono registrare i propri lavori solo e unicamente all’interno di una cartella che indichi la classe ed il
nome. All’interno saranno create sottocartelle nelle quali verranno inseriti i materiali di lavoro. I file non registrati
come da indicazioni dei docenti saranno cancellati.
• È consentito utilizzare chiavette USB, purché si tratti di file di archivio, previo controllo ed autorizzazione del docente
presente in aula.
• Gli studenti non possono cambiare le configurazioni dei programmi o selezionare applicazioni non visualizzate da
icona, se non per esigenze didattiche ed in presenza del docente.
• È assolutamente vietato inserire qualsiasi tipo di password.
• Ogni docente è responsabile dell’utilizzo delle macchine e dei programmi durante le proprie ore di lezione. Eventuali
malfunzionamenti registrati all’inizio delle lezioni vanno immediatamente segnalati al tecnico di laboratorio in forma
scritta.
• In caso di furti o danni non accidentali verrà ritenuto responsabile il docente accompagnatore e la classe che per ultima in ordine di tempo ha occupato l’aula multimediale; eventualmente, anche, lo studente o il gruppo di studenti che
occupavano la postazione presso la quale è stato segnalato il danno.
• I computer vanno accesi all’inizio della lezione e spenti alla fine della lezione
• Al termine del lavoro ogni alunno deve disconnettere il PC.
• E’ vietato: spostare la strumentazione, scollegare i cavi e/o le prese di corrente.
Misure generali di prevenzione
•
•
•
•
•
Non toccare mai con le mani bagnate le apparecchiature elettriche.
Il Piano di Emergenza deve essere controllato per verificare i percorsi sicuri da utilizzare in caso di pericolo.
In caso di incendio non utilizzare acqua ma gli estintori a CO2.
E’ rigorosamente vietato realizzare o modificare qualsiasi connessione elettrica;
In caso di insorgenza di malfunzionamenti elettrici (fumo, odori sospetti) avvisare immediatamente l’insegnante il
quale provvederà a disinserire la tensione di alimentazione della rete mediante gli appositi sezionatori;
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Documentazione
Nell’aula multimediale deve essere depositata e disponibile la seguente documentazione:
• il presente regolamento esposto in maniera visibile
• Registro per la segnalazione di rotture, guasti, manomissioni e ammanchi di materiale
• Piano di evacuazione e modalità di comportamento in caso di pericolo o emergenza
1.3.4
Esempio di procedure in materia di sicurezza
1. Procedura per l’acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
2. Procedura per l’acquisto di macchine e attrezzature
3. Procedura per l’acquisto e la gestione di prodotti o sostanze chimiche
4. Procedura per utilizzo dell’ ascensore
5. Procedura per l’utilizzo di Scale portatili
6. Procedure in caso di attività di lavoro all’interno della scuola da parte di ditte esterne
7. ……………………………………………..
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni necessarie per
effettuare acquisti di Dispositivi di Protezione Individuale conformi alle normative tecniche inerenti la sicurezza. La presente
procedura dovrà essere applicata ogni volta che L’Istituto Scolastico dovrà provvedere all’effettuazione di acquisti e di distribuzione di Dispositivi di Protezione Individuale. In caso di consegne successive dovranno essere applicati solo i punti inerenti
la consegna. In caso di nuovo personale, dovrà essere applicata
integralmente.
RESPONSABILITA’
La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta dal DSGA nominato titolare della procedura dal
Datore di Lavoro e incaricato di effettuare l’acquisto dei DPI.
PROCEDURA
1. Predisposizione , in base alla mansione, dei libretti personali utilizzando copia delle schede DI DOTAZIONE INDIVIDUALE
2. Acquisto dei Dispositivi di Protezione Individuale per le varie mansioni in base alle dotazioni previste nelle schede;
3. Verifica che i dispositivi di protezione individuale siano dotati di marcatura CE (sul dispositivo stesso) e siano accompagnati da dichiarazione di conformità:la dichiarazione di conformità e la marcatura sono indispensabili per la conformità del prodotto alle normative vigenti.
4. Consegna dei DPI ad ogni lavoratore, con firma sul libretto stesso e sulla dichiarazione riportata in fondo al libretto;
dovrà, inoltre, essere consegnata una copia delle note informative contenute nel modello.
5. Aggiornamento dei libretti in occasione di ogni consegna;
6. Archiviazione dei libretti nell’apposito registro DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
In caso di incertezze o situazioni poco chiare, deve esser fatto esplicito riferimento al Dirigente Scolastico
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
PROCEDURA PER L’ACQUISTO DI MACCHINE O ATTREZZATURE
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni necessarie per effettuare acquisti di macchine o attrezzature conformi alle normative tecniche inerenti la sicurezza. La presente procedura dovrà essere applicata ogni volta che l’Amministrazione dovrà
provvedere all’effettuazione di acquisti di macchine o attrezzature.
RESPONSABILITA’
La responsabilità di applicazione viene assunta dal DSGA (o ufficio tecnico per gli Istituti Tecnici/Professionali) nominata
titolare della procedura dal Datore di Lavoro e incaricato di effettuare l’acquisto.
PROCEDURA
1) Modifica del capitolato di acquisto della macchina o attrezzatura inserendo la richiesta di quanto segue:
1. Fornitura di dichiarazione di conformità della macchina (con il contenuto allegato alla presente procedura);
2. Fornitura di libretto di istruzioni in italiano e manutenzione d’uso in italiano dell’attrezzatura o macchina;
3. Fornitura di breve corso di formazione in fase di consegna dell’attrezzatura, con redazione di apposito verbale. La
formazione dovrà essere relativa all’utilizzo dell’attrezzatura e dovrà essere effettuata al personale che utilizzerà l’attrezzatura stessa;
4. Il verbale di formazione dovrà essere conservato nel registro della formazione
2) In fase di consegna dell’attrezzatura verificare che sia dotata di marcatura CE e che sia effettuato la formazione del personale;
3) Prima di procedere con il pagamento verificare che siano stati consegnati i documenti di cui al punto 1;
4) Provvedere a fare copia dei documenti (che dovranno accompagnare l’attrezzatura) ed archiviare accuratamente gli originali. Relativamente alla vendita o cessione di attrezzature/macchine non conformi alla normativa, si tenga presente che è
vietato vendere, cedere in uso o in comodato (anche gratuito) macchine o attrezzature . Pertanto, in caso di vecchie macchine
o attrezzature dismesse, si dovrà provvedere a rottamarle. Qualsiasi altro tipo di operazione è vietata.
PROCEDURA PER L’ACQUISTO E LA GESTIONE DEI PRODOTTI E SOSTANZE PER LE PULIZIE
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura fornisce le indicazioni inerenti le azioni relative all’acquisto di prodotti e soin genere La presente procedura dovrà essere applicata ogni volta che si effettueranno acquisti
prodotti o sostanze per pulizie, disinfezione ecc.
stanze
di
RESPONSABILITA’
La responsabilità di applicazione della presente procedura, viene assunta dal DSGA nominato titolare della procedura dal Datore di Lavoro.
PROCEDURA
1) In fase di richiesta preventivo, richiedere, oltre alla descrizione della sostanza e delle caratteristiche:
1. Le schede tecniche di sicurezza delle sostanze e dei prodotti;
2. Un breve incontro di formazione effettuato dal personale tecnico della ditta , che illustri le modalità ed eventuali
problemi connessi all’uso della sostanza, compilando un verbale di avvenuta formazione;
3. Verifica che la scheda tecnica di sicurezza sia costituita da 16 punti;
4. Conservazione di copia del verbale nel registro della formazione.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DEGLI ASCENSORI
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Non salire in numero di persone oltre quelle previste dalla targhetta di utilizzo posta all’interno della cabina.
Quando le porte sono in movimento di chiusura, non si deve contrastare il loro movimento inserendo le mani per
impedirne la chiusura.
Occorre avvisare se il piano ascensore non è a livello col piano esterno.
Chiamare la manutenzione quando si avvertono rumori inconsueti.
In caso di incendio non si deve utilizzare l’ascensore, se occupato, si deve abbandonare al più presto.
In caso di arresto dell’ascensore mantenere la calma ed utilizzare i pulsanti di allarme o il citofono.
Non premere continuamente il pulsante di chiamata ascensore; se è tutto in regola l’impianto provvede da solo e nel
caso di manovra a prenotazione si evita che l’ascensore raggiunga i piani molte volte con conseguente accentuazione
della usura.
Controllare attentamente che le porte di piano siano debitamente chiuse.
Non urtare con carichi le porte di piano e di cabina e le serrature; le deformazioni possono ingenerare malfunzionamenti
e pericoli.
E’ fatto divieto di utilizzo in caso di emergenza.
E’ fatto divieto di utilizzo improprio o per trasporto di materiali e cose.
E’ fatto divieto di utilizzo in assenza di persone preposte al controllo o in periodi non sorvegliati
PROCEDURA PER L’UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI
SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE SCOPO
La presente procedura fornisce le indicazioni per un utilizzo corretto delle scale doppie portatili in uso all’Istituto. La
procedura si applica per le scale doppie auto-stabili (si regge in piedi indipendentemente da appoggi esterni) fornite
dall’Istituto in uso ai lavoratori. Per nessun motivo devono essere utilizzate scale non conformi alle norme di sicurezza o non
specificatamente in dotazione dell’istituto scolastico.
RESPONSABILITÀ
La responsabilità del rispetto della seguente procedura è a carico di ogni lavoratore che faccia uso di scale. A carico del DSGA
e del preposto è invece la vigilanza sul corretto utilizzo da parte dei lavoratori
CARATTERISTICHE DI SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI IN USO AI PERSONALE DELL’ISTITUTO
•
•
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Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, possono quindi essere in ferro, alluminio o
legno, ma devono essere sufficientemente resistenti ed avere dimensioni appropriate all’uso;
in tutti i casi devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolo (gomma, plastica zigrinata, ecc.) alle estremità inferiori dei due montanti e di elementi di trattenuta (catene o piattaforme superiori ad incastro ) e montanti prolungati di
almeno 50/70 cm;
L’ultimo piano di appoggio in posizione eretta da parte del personale non deve superare l’altezza di ml. 2,00.
Le scale Devono essere provviste di distanziatore o dispositivo analogo di adeguata resistenza che impedisca l’apertura
della scala oltre il limite di apertura prestabilito;
PROCEDURA
•
18
Durante il trasporto a spalla la scala deve essere tenuta inclinata e mai orizzontale, particolarmente in prossimità delle
svolte e quando la visuale è limitata.
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
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Assicurarsi che la stessa sia integra nei suoi componenti; altrimenti non deve essere utilizzata la non idoneità all’uso
La scala deve essere appoggiata su supporto stabile non sono ammissibili sistemazioni precarie di fortuna; (ad esempio
piani inclinati, appoggi su terreni scivolosi o bagnati, su neve, ghiaccio, fango, ghiaia, ecc.).
Durante lo spostamento delle scale, anche se limitati, nessun lavoratore deve trovarsi nella posizione di utilizzo.
Le scale doppie non devono essere usate chiuse come scale semplici, poiché in tale posizione possono scivolare facilmente.
La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta evitando il trasporto di materiale, ad accezione degli attrezzi necessari ad eseguire il lavoro; in ogni caso non dovrà essere superata la portata massima prevista dal costruttore.
La scala non deve MAI essere lasciata incustodita.
Se vengono usati utensili durante il lavoro sulle scale, questi vanno portati in borsa a tracolla o fissati alla cintura.
Non si deve saltare a terra dalla scala.
Evitare di salire sull’ultimo gradino in alto, in modo da avere un protezione rappresentata dal prolungamento dei montanti e dagli ultimi due gradini.
Nel caso in cui la scala sia di altezza non idonea al raggiungimento della quota di lavorazione occorre segnalarlo Immediatamente al Datore di Lavoro prima di eseguire la lavorazione.
Per lavori eseguiti sulle scale il corpo deve esser e rivolto verso la scala stessa, con i piedi sul medesimo piolo e spostati
verso i montanti.
Le scale non utilizzate devono essere conservate in luogo riparato dalle intemperie e asciutto, lontane da sorgenti di
calore e, possibilmente, sospese ad appositi ganci.
Sulle scale doppie non bisogna stare mai a cavalcioni ed il predellino può servire solo per l’appoggio di attrezzi.
Le scale non devono mai servire ad usi diversi da quelli per cui sono state costruite e tanto meno essere poste in posizione orizzontale per congiungere due piani.
Le scale devono essere sistemate in modo che siano evitati sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, oscillazioni od
inflessioni accentuate; quando non sia attuabile l’adozione di detta misura, le scale devono essere trattenute al piede da
altra persona che dovrà indossare il copricapo antinfortunistico.
Durante la permanenza sulle scale a libro non dovrà passare altro personale sotto la scala;
il sito dove viene installata la scala (sia quello inferiore che quello superiore) deve essere sgombro da eventuali materiali
e lontano dai passaggi e dalle aperture (per es. porte);.
Nelle scale doppie controllare che i dispositivi di trattenuta dei montanti siano in tiro prima della salita, onde evitare il
pericolo di un brusco spostamento durante il lavoro.
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
CAPITOLO 2
LA SICUREZZA NEL TEMPO LIBERO
2.1 Droghe
DROGA E AMBIENTI DI LAVORO
Il consumo di alcol e droga sta diventando un fenomeno sempre più diffuso in tutte le fasce di età e in ogni ambiente di vita.
La problematica è di particolare complessità e va dunque affrontata con determinazione. I rischi per la salute legati all’abuso di
sostanze psicotrope sono numerosi, tanto più se si considerano luoghi di aggregazione, in cui il pericolo si estende a molte persone. Negli ambienti di lavoro, dove le condizioni psico-fisiche del lavoratore sono un presupposto fondamentale per garantire
la propria sicurezza e quella degli altri, sia l’assunzione di bevande alcoliche che il consumo di sostanze stupefacenti sono tra
i fattori che influenzano negativamente il comportamento dei lavoratori, creando situazioni di forte rischio e condizionando
il benessere durante le ore lavorative.
La legislazione vigente nel nostro paese ha recentemente previsto un più accurato controllo sui lavoratori che svolgono mansioni ad elevato rischio per sé e per gli altri, con l’obiettivo di disincentivare condotte pericolose.
Che cosa sono le sostanze stupefacenti?
Il termine “droga” conosce definizioni diverse a seconda dei criteri utilizzati per identificarlo.
Dal punto di vista farmacologico, l’espressione “droga” si riferisce a qualsiasi sostanza, sintetica o naturale, la cui assunzione
provoca una modificazione della coscienza e della percezione dell’umore.
Dal punto di vista legale, vengono definite droghe le sostanze contenute in un elenco che periodicamente viene aggiornato dal
Ministero della Salute.
Le conseguenze legate all’uso di sostanze stupefacenti
Numerose sono le sostanze in circolazione e diversi i nomi con cui vengono chiamate, nomi che spesso cambiano da zona a
zona.
Le droghe possono essere classificate in base agli effetti ricercati da chi le usa:
4 allucinogene, in quanto stimolano alterazioni della percezione o della interpretazione della realtà (mescalina, LSD,
DMT, ecstasy, cannabinoidi);
4 stimolanti, in quanto stimolano l’attività cerebrale (cocaina; amfetamine; caffeina);
4 sedative, in quanto deprimono e/o calano l’attività cerebrale (alcol, oppioidi come l’eroina).
Alcune sostanze sono poste a cavallo tra le categorie indicate poiché possono dare luogo ad effetti differenti.
Parlando di effetti è necessario sottolineare che questi possono variare in base alla personalità del consumatore, alla sua predisposizione emotiva e al contesto in cui avviene il consumo.
Inoltre l’assunzione contemporanea di più sostanze, incluso l’alcol, può potenziare l’effetto ricercato e, soprattutto, può renderle più pericolose.
Cannabis
La cannabis (canapa indiana) è una pianta originaria dell’Asia Centrale ma ormai coltivata in tutto il mondo.
Il principio attivo ovvero la molecola che agisce nel cervello determinandone gli effetti è il Tetraidrocannabinolo (THC) la cui
concentrazione varia a seconda del processo di produzione e del derivato dalla cannabis: è minore nella marijuana, maggiore
nell’hashish, massimo nell’olio di hashish. Attualmente l’uso terapeutico è possibile in numerosi paesi; in Italia lo è in alcune
regioni; il THC, prodotto sinteticamente, è registrato come farmaco antidolorifico, per la cura del glaucoma e come stimolante
dell’appetito in situazioni di grave debilitazione fisica (ad es. AIDS, tumori ecc.).
La cannabis è classificata come “allucinogeno minore” in quanto i suoi effetti si collocano a metà strada fra gli allucinogeni
che alterano e distorcono le percezioni di sé e della realtà esterna e i depressivi del Sistema Nervoso Centrale che rallentano
le funzioni del cervello.
Quando la cannabis viene fumata gli effetti compaiono nel giro di qualche minuto e hanno una durata di
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
circa 2 ore; se ingerita gli effetti compaiono dopo 1 – 3 ore e hanno una durata di 8 - 10 ore. L’’ingestione comporta una
maggiore difficoltà di controllo della quantità di sostanza assunta e di conseguenza è più alto il rischio di incorrere in effetti
collaterali sgradevoli.
Gli effetti più frequenti sono: rilassamento e senso di benessere, loquacità, euforia, disinibizione, sonnolenza, rallentamento
dei riflessi e della coordinazione motoria, aumento dell’appetito, diminuzione della pressione arteriosa, arrossamento degli
occhi, aumento della frequenza del battito cardiaco.
La cannabis e i suoi derivati sono sostanze illegali.
Il principio attivo (THC) è riscontrabile nelle urine da 3 a 30 giorni ed anche fino a 3 mesi quando si tratti di assunzioni elevate
e protratte.
Cocaina
La cocaina viene estratta dalle foglie di coca, che è una pianta originaria del Sud America.
Dopo la raffinazione chimica la cocaina si presenta generalmente in polvere, cristallina, bianca e inodore, oppure in cristalli
(free base o crack); può essere assunta per via nasale (sniffata), fumata o iniettata.
La cocaina è una sostanza stimolante del Sistema Nervoso Centrale e provoca irritabilità, aggressività, ansia, riduzione della
percezione della fatica fisica e mentale, diminuzione della capacità critica, insonnia, sbalzi di umore, manie di persecuzione,
aumento della frequenza cardiaca, della pressione arteriosa, ictus cerebrale, infarto cardiaco. L’uso prolungato per via nasale
della cocaina provoca la perforazione del setto nasale.
Il mix con altre sostanze come cocaina + alcol induce la formazione nell’organismo di una nuova molecola, il “cocaetilene”
altamente tossico per il fegato e per il cuore.
La cocaina è una sostanza illegale. Gli effetti sono quasi immediati e durano 5 minuti se fumata e 30 minuti se inalata o iniettata. La cocaina è riscontrabile nelle urine per un arco di tempo da 2 a 5 giorni.
LSD e altri allucinogeni
(mescalina, peyote, psilocibina, ecc.) agiscono in maniera devastante sul sistema nervoso centrale, creando pericolosi stati
allucinatori.
Aumentano anche i battiti cardiaci, creano vertigini, nausea, stati di ansia, panico e deliri di persecuzione. Possono portare a
danni psichici permanenti anche a bassi dosaggi e già dalla prima assunzione.
Amfetamine, Metamfetamine
La famiglia delle amfetamine comprende numerose molecole di sintesi che hanno un’azione stimolante del Sistema Nervoso
Centrale ed agiscono su memoria, appetito, affettività e sonno.
Le amfetamine possono essere assunte per via orale, nasale (“sniffata”), iniettata o fumata con una pipa.
Gli effetti indotti dall’assunzione sono: aumento della sicurezza e della fiducia nelle proprie possibilità, maggiore lucidità mentale e capacità di attenzione, euforia, voglia di parlare, irrequietezza, riduzione della
capacità critica, diminuzione della percezione di fatica fisica e mentale, mal di testa, manie di persecuzione, colpo di calore
(ipertermia maligna), ictus cerebrale, infarto miocardico.
Sul mercato illegale le amfetamine si possono trovare in polvere densa, il cui colore può andare dal bianco al rosa al grigio, in
cristalli, gel o sotto forma di pasticca.
Gli effetti hanno una durata molto più lunga di altri stimolanti come la cocaina, durano in media 4 – 6 ore e si manifestano
entro 1 ora se sniffati, entro 1 – 3 ore se ingeriti, entro 5 – 7 minuti se iniettati.
Il principio attivo delle amfetamine è riscontrabile nelle urine da 1 a 3 giorni.
Ectasy
L’ecstasy è un composto sintetico (MDMA = METILENDIOSSIMETAMFETAMINA) ad azione stimolante il Sistema nervoso
Centrale.
E’ generalmente commercializzata in pillole, capsule o anche liquido; il nome, il colore o la forma non danno alcuna certezza
della composizione né degli effetti.
Può essere assunta per via orale o nasale (“sniffata”).
Gli effetti indotti dall’uso sono sia stimolanti sia di tipo allucinogeno, si manifestano dopo circa 30 minuti dall’assunzione e
hanno una durata di 3 - 6 ore.
Viene definita sostanza “enctactogena” cioè sostanza che diminuisce le barriere emotive facilitando la comunicazione e la
sintonia con gli altri (empatia) e l’introspezione. L’’ecstasy è una sostanza illegale.
Il principio attivo è riscontrabile nelle urine per un arco di tempo da 1 a 3 giorni
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Eroina
L’eroina (diacetilmorfina) è un derivato semisintetico della morfina ed ha una azione 10 volte più potente
L’eroina si presenta come una polvere bianca o marrone, spesso granulosa: può essere fumata oppure assunta per via nasale o
per via endovenosa.
E’ una sostanza deprimente le funzioni cerebrali la cui assunzione provoca intensa sensazione di benessere, calore, euforia,
riduzione del dolore fisico e psichico, difficoltà a coordinare i movimenti.
Si può manifestare la sindrome da iperdosaggio (overdose) caratterizzata da perdita di coscienza e depressione respiratoria
con elevato rischio di morte.
L’eroina fumata espone le prime vie respiratorie ed i polmoni al contatto con vapori caldissimi, causando danni ai tessuti ed
alterazione della funzionalità polmonare.
L’uso prolungato per via nasale dell’eroina provoca la perforazione del setto nasale.
L’eroina è sostanza illegale ed ha un altissimo potenziale nel determinare l’insorgere di dipendenza.
La comparsa degli effetti è praticamente immediata e la durata è di 5-6 ore. Il principio attivo è riscontrabile nelle urine per
un tempo variabile da 2 a 6 giorni.
Metadone
E’ un oppiaceo sintetico utilizzato come farmaco, quindi sostanza legale, a tutt’oggi è riconosciuto dalla comunità scientifica
come il trattamento farmacologico d’elezione per la cura delle persone affette da tossicodipendenza da oppiacee. E’ impiegato
anche nella terapia del dolore.
Si presenta in forma di sciroppo e viene assunto per via orale.
Può essere prescritto solo dal medico, in particolare dallo specialista presso i Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze.
Al di fuori di questi ambiti l’uso e la detenzione di metadone è illegale.
La sua azione ha una durata di 24 - 30 ore.
Il principio attivo è riscontrabile nelle urine per un arco di tempo da 4 a 10 giorni.
Buprenorfina
La buprenorfina è il principio attivo di farmaci che vengono comunemente utilizzati nella terapia del dolore nella formulazione a basso dosaggio (Temgesic in compresse e fiale) e per il trattamento farmacologico delle persone affette da tossicodipendenza da oppiacei è usata nella formulazione ad alto dosaggio (Subutex compresse); in quest’ultimo caso può essere prescritto
solo dal medico dei Servizi Pubblici per le Tossicodipendenze. Al di fuori di questi ambiti l’uso e la detenzione di buprenorfina
è illegale.
Il Subutex si presenta in forma di compresse sublinguali.
La sua azione ha una durata di 24 - 48 ore.
Il principio attivo è riscontrabile nelle urine per un arco di tempo da 3 a 5 giorni
Tipologie di test
La recente normativa inerente alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ha reso obbligatoria l’esecuzione di test per la ricerca
delle sostanze stupefacenti per i lavoratori che svolgono alcune mansioni. Per tali lavoratori la negatività del test è requisito
indispensabile per il rilascio dell’idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente.
Come si misurano le sostanze stupefacenti assunte
La ricerca delle sostanze stupefacenti prevede:
4 ANALISI DI SCREENING: analisi preliminari eseguite per evidenziare l’assunzione di stupefacenti. Qualora risulti
positiva deve sempre essere effettuata una ulteriore
4 ANALISI DI CONFERMA che serve ad escludere false positività dovute alla assunzione di sostanze diverse da quelle
ricercate (ad es. farmaci, alimenti etc.,)
4 CONTROANALISI: consistono nella ripetizione delle analisi di laboratorio, su richiesta del lavoratore, sullo stesso
campione di urine quando il lavoratore ritenga che il risultato del test non sia corretto. La spesa per queste analisi è a
carico del lavoratore. La procedura prevede inoltre che venga redatto sempre un verbale che deve essere firmato dal
medico competente e dal lavoratore.
In funzione delle caratteristiche delle sostanze, la sostanza stessa o i suoi prodotti di trasformazione possono essere
rintracciati in diversi materiali biologici e in tempi differenti:
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4 URINA: previsto nella normativa specifica per i luoghi di lavoro, è il materiale biologico utilizzato più frequentemente,
consente di ritrovare i prodotti di trasformazione delle sostanze stupefacenti anche dopo giorni.
4 CAPELLO: Consente di valutare la situazione pregressa di assunzione di sostanze stupefacenti: le sostanze vengono
incorporate nel capello attraverso lo scambio tra il sangue circolante e le cellule del bulbo pilifero. Il test, per i consumatori abituali, permette di rilevare l’assunzione di sostanze nei mesi precedenti. L’esame del capello, effettuato dai SERT,
rappresenta l’accertamento conclusivo dell’iter previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro.
4 SANGUE: utilizzato a fini legali (incidenti stradali, morti violente in genere), consente di dimostrare di aver agito sotto
l’effetto della sostanza stessa (non è previsto dalla normativa specifica per i luoghi di lavoro).
4 SALIVA: utilizzata dalle Forze dell’Ordine durante i controlli per la verifica del rispetto del codice della strada, con
significato analogo ai test sul sangue senza essere invasivo (non è previsto dalla normativa specifica per i luoghi di
lavoro).
Numerosi farmaci sono in grado di determinare una positività agli esami di screening nonostante non si siano assunte droghe:
Conseguenze sull’attività lavorativa legata all’assunzione di sostanze d’abuso
4 Riduzione della performance lavorativa riconducibile a condizioni di stanchezza, apatia, sonnolenza, riduzione della
concentrazione.
4 Aumento del rischio di infortuni, circa 4 vv. maggiore nei consumatori di droghe in quanto l’assunzione di sostanze
d’abuso determina un’alterazione dei tempi di reazione e riduzione della percezione del pericolo in ambito lavorativo.
4 Assenteismo: nei consumatori di droghe il tasso di assenteismo è doppio rispetto ai non utilizzatori.
Riferimenti normativi
DPR n. 309/1990 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope,
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza:
• L’art. 124: favorisce il recupero dei tossicodipendenti al lavoro, avviandoli ad idonei programmi di riabilitazione e prevedendo, per i lavoratori assunti a tempo indeterminato, la conservazione del posto di lavoro per il tempo necessario
al trattamento riabilitativo e comunque per un periodo fino a tre anni;
• l’art.125: prevede accertamenti di assenza di tossicodipendenza per appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute dei terzi.
L’ Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007 in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza
(G.U. n.266 del 15 novembre 2007)
• All’Allegato I individua le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi;
• istituisce l’obbligo della sorveglianza sanitaria per le suddette mansioni;
• l’assunzione sporadica di sostanze stupefacenti o psicotrope è assimilata alla tossicodipendenza.
Il D.L.81/08 Art.41, Sorveglianza sanitaria
• comma 4: nei casi e nelle condizioni previste dall’ordinamento le visite mediche (preventive, periodiche, in occasione
di cambio mansione e preassuntive) sono altresì finalizzate alla verifica dell’assenza di condizioni di alcol dipendenza
e di assunzione di sostanze psicotrope o stupefacenti;
• comma 4-bis del D.L.81/08: entro il 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato- regioni, adottato previa consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza
e della alcol dipendenza.
La Conferenza Stato-Regioni 18 settembre 2008 (GU 8/10/08 n. 236)
• Identifica le procedure per gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti
o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi
applicative del provvedimento n. 99/CU del 30 ottobre 2007.
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Allegato I
Intesa Stato-Regioni 30 ottobre 2007
Mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi
1) Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento dei seguenti lavori pericolosi:
• impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);
• fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e brillamento
mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302);
• direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970,
n. 1450 e s.m.).
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E e quelli per i
quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con
conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su
strada;
b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell’esercizio ferroviario che esplichi attività
di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza;
c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell’infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di
camera e di mensa;
d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio;
e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane,
tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri;
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;
g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e sottufficiali componenti l’equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonchè il personale marittimo e tecnico delle piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi;
h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
i) personale certificato dal registro aeronautico italiano;
a)
collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
b)
addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
c)
addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del
trasporto e della vendita di esplosivi.
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CAPITOLO 3
LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
3.1
La Legge sulla sicurezza sul lavoro: D.Leg.vo 81/2008
Il D.Leg.vo 81/2008 rappresenta, oltre che una pietra miliare nel campo della normativa inerente la sicurezza, anche
un cambio di mentalità nella maniera di gestirla. Si tratta di un decreto che prevede un percorso molto impegnativo e soprattutto non occasionale o saltuario, che dovrà essere portato avanti nel tempo in maniera continuativa, prendendo in considerazione il triangolo lavoratore – luogo di lavoro – mansione.
Il Triangolo della sicurezza
Luogo di lavoro
Attività
Lavoratore
Attrezzature
Il Decreto Impone una serie di obblighi piuttosto pesanti ripresi quasi completamente da decreti già esistenti e inseriti in un Testo Unico e rappresenta il riferimento più importante per tutti i dirigenti, funzionari e lavoratori di un’azienda
(pubblica o privata).
I numerosi adempimenti, che prevedono spesso anche aspetti formali da rispettare, comportano un impegno notevole. Il modo più corretto per affrontare il Decreto in maniera costruttiva, è quella di porsi come obiettivo la creazione di
un sistema di gestione della sicurezza a regime, che dovrà essere concreto attendibile e quindi non solo ipotizzato sulla carta.
In tal senso il Decreto, all’art. 30, individua tale possibilità come elemento essenziale e fondamentale per una seria applicazione ed attuazione dei numerosi adempimenti previsti in maniera tale da non limitarsi agli aspetti formali, ma di giungere,
una volta per tutte, a realizzare un Sistema di Sicurezza vero e proprio. Ciò presupporrà un cambio di mentalità, percorsi di
formazione impegnativi e periodici, e l’individuazione di alcuni soggetti che dovranno essere delegati formalmente per lo
svolgimento di alcune funzioni inerenti la sicurezza.
3.2
Obblighi di tutti i lavoratori
Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti
dal datore di lavoro.
I lavoratori devono in particolare:
o contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
o osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione
collettiva ed individuale;
o utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
o utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
o segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui
alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano
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o
o
o
o
3.3
a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia
al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
Definizioni generali
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente
esterno;
Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute
e sicurezza;
Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;
Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia
finanziaria e tecnico funzionale;
Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da
un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e
il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.
Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro;
Addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
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3.4
Il Documento di Valutazione dei Rischi
Nell’ambito della redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 occorrerà prendere in considerazione tutti
i rischi presenti all’interno di un’attività. I rischi più rilevanti da prendere in considerazione variano in base alla tipologia di
attività ma il decreto impone ad ogni Datore di Lavoro di effettuare una valutazione almeno rispetto ai seguenti rischi:
3.4.1
Rischio Elettrico
3.4.2
Rischio Chimico
3.4.3
Rischio Incendio
3.4.4
Movimentazione manuale dei carichi, traino e spinta
3.4.5
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro
3.4.6
Lavoratrici in stato di gravidanza
3.4.7
Stress da lavoro correlato, mobbing e burn out
3.4.8
Alcol e sostanze stupefacenti
3.4.9
Radon
3.4.10
Rischio Vibrazioni
3.4.11
Rischio Campi elettromagnetici
3.4.12
Rischio Rumore
3.4.1
Il Rischio Elettrico
All’interno di ogni luogo di lavoro (e quindi anche degli edifici scolastici) sono presenti sistemi impiantistici che debbono essere oggetto di continua attenzione. Essi sono presenti in tutte le aree di lavoro, le aule, i laboratori, ecc. ; fra le reti tecnologiche
che vengono normalmente utilizzate, gli impianti elettrici sono quelle che possono dare adito a pericoli ed incidenti specifici.
Per impianto elettrico si intende pertanto l’insieme di predisposizione e di installazioni di linee e reti di distribuzione con il
fine di: produrre, convertire, trasformare, regolare, smistare, trasportare, distribuire l’energia elettrica. Fra i principali elementi che lo compongono è possibile evidenziare: quadri elettrici, interruttori, scatole di derivazione, cavi elettrici, spine, sistemi
di salvaguardia e sicurezza (Interruttori magneto-termici e differenziali.
Normalmente, un impianto elettrico realizzato secondo quanto previsto dalle vigenti normative, quindi “a regola d’arte”, dovrebbe essere considerato “sicuro”; tant’è vero che attivare un interruttore, azionare
una apparecchiatura informatica, oppure infilare e sfilare una spina da una presa elettrica a parete, sono gesti che vengono compiuti quotidianamente, con la percezione
di non temere alcun pericolo.
Purtroppo, però, a causa di errori commessi per superficialità o mancata professionalità da parte degli addetti nelle fasi di manutenzione, di riparazione o modifica di
parti sistema impiantistico, vengono a crearsi situazioni pericolose.
Tutto ciò anche in presenza di impianti già conformi e collaudati.
Per rischio elettrico si intende quindi la possibilità che l’elettricità costituisca una sorgente di pericolo per l’uomo; quindi, anche per le componenti scolastiche, quando
i sistemi impiantiscici non sono stati realizzati in modo corretto ed idonei agli usi.
In effetti, purtroppo, gli infortuni dovuti a cause elettriche, costituiscono ancora ora,
un fenomeno piuttosto frequente.
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Dal punto di vista dei rischi legati all’utilizzo di impianti elettrici è possibile evidenziare le seguenti tipologie:
• INCENDIO
Rischio dovuto al surriscaldamento delle linee elettriche, a causa di corti circuiti o sovraccarico delle reti stesse. Inoltre
fenomeni elettrici specifici : parti di linee surriscaldate;
• ESPLOSIONE
Componenti non idonei per capacità portante; archi elettrici, ecc. che possono indurre incendio od esplosione, in presenza di atmosfera potenzialmente esplosiva (Presenza di gas, polveri, vapori)
• FOLGORAZIONE (ELETTROCUZIONE)
che avviene quando si entra in contatto con parti di un impianto sotto tensione, o con parti di apparecchiature (“masse
estranee”), che normalmente non dovrebbero essere percorse da corrente ma che, accidentalmente, si trovano in tensione per un contatto anomalo o errato, con parti attive dell’impianto stesso
Tale fenomeno è dovuto al passaggio di corrente nel corpo umano.
FENOMENI TIPICI DOVUTI AGLI IMPIANTI ELETTRICI
“Corto circuito”
Ha effetti immediati – Deve essere soggetto ad interruzione istantanea
Il corto circuito è praticamente una via preferenziale per gli elettroni che creano i flussi della corrente elettrica; normalmente,
circola ordinatamente nei conduttori.
Se però tali flussi incontrano delle linee che non presentano interruzioni od ostacoli lungo il loro cammino si propagano
per quella via con grande intensità, si possono avere fenomeni di surriscaldamento localizzati, insufficienza di corrente per
l’attivazione di protezioni, riduzione di isolamento.
Gli ostacoli al cammino della corrente sono, ad esempio, i rivestimenti dei cavi elettrici, che impediscono alla corrente di fluire
da un cavo all’altro, quando questi vengono in contatto fra loro. La rottura dello strato isolante può dare luogo, ad esempio, al
cortocircuito.
Quando gli elettroni poi confluiscono in un punto dell’impianto, danno adito ad uno sviluppo di calore eccessivo, o alla
formazione di archi elettrici. Le parti dell’impianto esposte al guasto, sono soggette a forti shock termici e sollecitazioni meccaniche superiori ai limiti di tolleranza per cui sono state progettate.
Il “sovraccarico”
è una condizione anomala di funzionamento, che si verifica quando i circuiti elettrici sono percorsi da un flusso di corrente
superiore rispetto a quanto originariamente dimensionato e previsto. Anche in questo
caso la conseguenza del guasto è l’innalzamento di temperatura in ambienti o aree di lavoro con presenza di materiali combustibili; in tal caso è possibile innescare una causa di incendio. Anche le componenti elettriche, come “prolunghe”, “adattatori”,
“ciabatte”, possono subire alterazioni e shock termici, se sottoposti a carichi troppo elevati, correndo il rischio di surriscaldarsi
e progressivamente prendere fuoco.
Contatti Diretti e Indiretti (Elettrocuzione)
L’elettrocuzione, consiste nell’attraversamento del corpo umano da parte della corrente elettrica; tale fenomeno è più comunemente conosciuto come “scossa”. Affinché si possa verificare tale passaggio, la corrente deve avere un punto di entrata ed un
punto di uscita.
Pertanto, se accidentalmente una persona viene in contatto con un elemento sotto tensione, il passaggio di corrente avviene
solo se il corpo umano è contestualmente in contatto con un elemento conduttore attivo; ad esempio la terra o la pavimentazione di un ambiente. Questo avviene quindi perché la persona non risulta sufficientemente isolata e pertanto è soggetta la
fenomeno della “Scossa”.
E’ bene però fare una netta distinzione fra “contatti diretti” e “contatti indiretti”
“Per contatto diretto si intende il contatto di una persona con una parte attiva dell’impianto: per esempio, quando si tocca un
filo elettrico scoperto o male isolato, oppure quando si toccano con entrambe le mani i due poli della corrente. Il corpo umano è così sottoposto ad una differenza di potenziale, che provoca il passaggio di una corrente elettrica verso terra nel primo
caso e attraverso le braccia nel secondo. Ciò produce una sensazione dolorosa (scossa elettrica), sempre pericolosa e talvolta
mortale.”
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Si intende, invece, per contatto indiretto, un contatto accidentale di una parte del corpo con componenti di apparecchiature
che durante il normale funzionamento non devono essere in tensione, ma se invece lo sono a seguito ad un guasto o ad un
difetto spesso non percepibile, l’involucro metallico dell’apparecchiatura elettrica, risulta in tal caso sotto tensione. la persona
quindi In caso di contatto diretto a questo punto può essere investita dal passaggio della corrente.
Questo è un fenomeno assai più pericoloso del precedente, perché l’apparecchiatura elettrica risulta normalmente utilizzabile
durante le fasi di lavoro; pertanto la persona che la usa viene raggiunta da un flusso di corrente elettrica che attraversa il corpo
umano, a causa della tensione elettrica dell’involucro metallico dell’attrezzatura che sta usando.
Tali effetti possono essere nocivi per un essere vivente e quindi sul corpo umano, se il flusso di corrente risulta molto elevato
si riflette sui seguenti fattori:
•
Tipologia di contatto;
•
Grado di tensione;
•
Durata del contatto con il conduttore;
•
Dall’ambiente in cui ci si trova.
A seguito di tali eventi è possibile individuare i seguenti effetti:
•
Fase ustionante; (Bruciature e ustioni anche profonde)
•
Arresto cardiaco e/o respiratorio; (Fibrillazione ventricolare)
•
Contrazioni muscolari.
La dinamica dell’elettrocuzione dipende da molti fattori, quali la resistenza elettrica del corpo, le condizioni della pelle, la
durata del contatto, la superficie interessata al contatto.
La pericolosità della corrente oltre che dalla sua intensità (che a parità di tensione dipende dalla resistenza del corpo umano),
dipende anche quindi dalla durata del contatto, cioè dall’intervallo di tempo in cui la corrente agisce sul corpo umano.
COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA
Come comportarsi in caso di folgorazione
1. Staccare immediatamente la corrente agendo sull’interruttore centrale e non toccare assolutamente l’infortunato, prima di fare questa manovra; in caso contrario, anche il corpo del soccorritore si trasforma in un mezzo di conduzione
per l’elettricità, innescando un meccanismo a catena per cui anziché soccorrere risulta vittima.
2. Se l’interruttore è molto lontano e se il suo spegnimento implica una forte perdita di tempo, staccare la spina e allontanare l’infortunato dalla fonte elettrica usando un bastone o un’asta di legno, una sedia o il manico di una scopa.
L’importante è che il mezzo prescelto sia di legno, materiale che non fa da conduttore e che consente al soccorritore di
rimanere isolato e quindi di non subire danni.
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3. Valutare lo stato di coscienza dell’infortunato, chiamandolo ad alta voce e scuotendolo leggermente. Se questo è cosciente va portato al Pronto Soccorso per valutare gli eventuali danni cardiaci e per trattare l’ustione: questa non va
infatti assolutamente affrontata a livello casalingo.
4. Se l’infortunato è incosciente, occorre chiamare il 118 definendo chiaramente la serietà della situazione: nelle città più
grosse, viene inviata un’ambulanza dotata di tutti gli strumenti necessari.
5. Stendere a terra la vittima con la schiena poggiata al terreno, il capo, il tronco e gli arti allineati.
6. Garantire il passaggio dell’aria sollevando con due dita il mento dell’infortunato e spingendogli indietro la testa con
l’altra mano: la perdita di coscienza determina un rilassamento totale dei muscoli compresi quelli della mandibola. La
lingua può cadere all’indietro e ostruire le vie della respirazione.
•
•
Protezione Contro I Contatti Diretti
Generalmente la protezione contro i contatti diretti viene realizzata con tecniche di “protezione passiva”, cioè senza interruzione automatica del circuito segregando le parti elettricamente attive in modo da renderle inaccessibili e quindi
impedendone il contatto. Le misure di protezione, indicate nella parte 4 della norma CEI 64-8, possono essere di due
tipi:
protezione totale, destinata ad impianti accessibili a tutti;
protezione parziale, destinata ad impianti accessibili solo a personale addestrato, le cui conoscenze tecniche e l’esperienza sono tali da costituire di per se una protezione contro i pericoli dell’elettricità.
Protezioni Totali
Isolamento delle parti attive.
Le parti che sono normalmente in tensione devono
essere ricoperte completamente da un isolamento non
rimovibile, se non per distruzione dello stesso. L’isolamento deve resistere agli sforzi meccanici, elettrici e
termici che possono manifestarsi durante il funzionamento.
Protezione con involucri e barriere
Vi sono parti attive che, per la funzione da
svolgere, devono essere accessibili e dunque non possono essere isolati in modo
completo (ad es. i morsetti).
In tal caso la protezione può essere effettuata mediante involucri e barriere. Per
“involucro” si intende un “elemento costruttivo tale da impedire il contatto diretto in ogni direzione”; la “barriera” è un “elemento costruttivo tale da impedire
il contatto diretto nella direzione abituale di accesso.”
Protezioni Parziali
Ostacoli.
Devono impedire, oltre all’avvicinamento non intenzionale a parti attive, anche il contatto casuale con esse durante i
lavori sotto tensione o di manutenzione.
Nei luoghi accessibili al personale addestrato devono essere rispettate distanze minime per i passaggi tra ostacoli, organi di comando e pareti (tali distanze sono riportate nella norma 64-8 /4).
Distanziamenti
La norma CEI 64.8 prescrive che il “distanziamento” delle “parti simultaneamente accessibili” deve essere tale che esse
non risultino a “portata di mano”. Per parti “simultaneamente accessibili” si intendono quelle parti che possono essere
toccate simultaneamente da una persona.
Si ritengono simultaneamente accessibili quelle parti che distano fra loro non più di 2,5 m. in verticale e di 2 m. in
orizzontale
30
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Protezione Contro I Contatti Indiretti
• Le misure di protezione contro i contatti indiretti sono prevalentemente di tipo attivo Le protezioni hanno la funzione di interrompere il circuito in caso di guasto, impedendo ad eventuali tensioni pericolose che possono venire
a crearsi, di persistere per un tempo sufficiente a provocare effetti fisiologici pericolosi.
• Il sistema di protezione più utilizzato per gli impianti di distribuzione è quello coordinato dell’impianto di terra e
degli interruttori differenziali.
• L’efficacia del sistema di protezione dai contatti indiretti è legato al corretto coordinamento tra impianto di terra e
interruttori differenziali.
• Nel sistema di protezione contro i contatti indiretti la funzione dell’impianto di terra è quella di convogliare verso
terra la corrente di guasto, provocando l’intervento delle protezioni ed evitando così il permanere di tensioni pericolose sulle masse.
• Il principio base di un impianto di terra è quello della equipotenzialità.
• L’impianto di terra ha la funzione di rendere quanto più possibile equipotenziale l’ambiente, riducendo al massimo
le differenze di potenziale fra masse, masse estranee e terreno.
3.4.2
Il Rischio Chimico
La legge definisce come rischio chimico l’attività lavorativa che comporta la presenza di agenti chimici, siano essi parte integrante del processo lavorativo o come risultato dell’attività, e ne determina la protezione per i rischi per la sicurezza e per la
salute che tali sostanze, interagendo con l’organismo umano, possono provocare (dlgs 81/2008 titolo IX art. 222).
Gli agenti chimici che sono classificati pericolosi possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a
causa di:
•
•
•
•
•
proprietà tossicologiche: tossicità acuta, cancerogenicità ecc. per i quali devono essere fatte valutazioni che costituiscono una base per la definizione dei limiti di accettabilità e di utilizzo che devono essere un riferimento per i processi
decisionali dei produttori.
proprietà di reattività: esplosività, infiammabilità, corrosività ecc.
proprietà chimico-fisiche di base della sostanza che caratterizzano la forma in cui essa è presente nell’ambiente: Peso
molecolare, punto di ebollizione, densità, ecc.
proprietà che ne determinano il destino ambientale: solubilità, tensione di vapore, ecc.
incompatibilità ovvero possibilità che si verifichino reazioni esplosive, esotermiche o si formino sostanze pericolose in
presenza di specifiche classi di composti, proprietà intrinseche di reattività: auto-infiammabilità ecc.
Queste proprietà vengono prese in esame e armonizzate, a livello europeo, dal REGOLAMENTO REACH, e le informazioni
derivanti devono essere descritte nelle etichette e nelle schede di sicurezza (SDS), secondo il REGOLAMENTO CLP.
Il rischio chimico, in ambiente di lavoro, deve essere valutato nel DVR.
REGOLAMENTO REACH
E’ un Regolamento europeo n. 1907/2006, che armonizza la classificazione di TUTTE le sostanze chimiche che circolano
all’interno della Comunità Europea, creando un sistema unico ed efficace per la gestione del rischio derivante dal loro
utilizzo; interessa le imprese di tutti i settori economici che
le producono o le utilizzano nel loro processo e ha come
obiettivo quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente, di acquisire maggiore
conoscenza tossicologica delle sostanze, di promuovere metodi alternativi per la valutazione dei pericoli, di convincere
l’industria ad abbandonare le sostanze molto pericolose, sostituendole con altre.
Si è calcolato che all’interno della Comunità Europea prima del 18 settembre 1981, siano state immesse sul mercato
100.106 sostanze chimiche (classificate in un registro apposito con la sigla EINECS), delle quali, per la maggior parte,
Insegnare sicurezza 17-18 anni
31
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
mancano informazioni sulla pericolosità, e che dopo tale data ne siano state immesse 30.000 nuove (classificate con la sigla
ELINCS); di questo altissimo numero, circa 5.000 sono classificate come “pericolose”, altre 900 sono soggette a “restrizioni”
e 140 sono inserite nel programma europeo di valutazione. Se si prende in considerazione il fatto che circa 30.000 di queste
sostanze sono commercializzate all’interno dell’UE in quantità superiore a 1 tonnellata all’anno, ci si rende conto dell’esigenza
di poterle classificare in modo armonico ed adeguato e anche la necessità di sostituire, quando è possibile, le sostanze più
pericolose.
Il Regolamento REACH, composto da 15 titoli, 141 articoli e 17 allegati, per un totale di circa 1300 pagine, prevede:
•
l’istituzione dell’AGENZIA EUROPEA DELLE SOSTANZE CHIMCHE (ECHA)
•
la Registrazione delle sostanze prodotte e/o importate in quantità > 1 tonnellata/anno
•
la Valutazione della sicurezza delle sostanze (queste due azioni spettano al produttore in concerto con l’Agenzia Europea)
•
l’ Autorizzazione delle “sostanze estremamente problematiche” per usi specifici
•
Mantenimento dell’attuale sistema delle Restrizioni
•
La Valutazione del Rischio
•
Accesso del pubblico all’informazione (trasmissione delle informazioni lungo la catena di approvvigionamento fino ai
consumatori)
•
L’unificazione delle norme
Queste ultime azioni sono di pertinenza dell’Agenzia Europea
Il Regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non soltanto alle sostanze chimiche impiegate nei processi
industriali, ma anche a quelle usate nella vita quotidiana, per esempio nei prodotti di pulizia, nelle vernici e in articoli quali
capi di abbigliamento, mobili ed apparecchi elettrici.
Istituisce un’Agenzia Europea delle sostanze chimiche, che ha il compito di gestire gli aspetti tecnici, scientifici, amministrativi
e garantire la coerenza delle decisioni a livello comunitario.
L’Agenzia gestisce anche la procedura di registrazione e svolge un ruolo fondamentale nel processo di valutazione. Essa riceve
inoltre le domande di autorizzazione e formula pareri e raccomandazioni nell’ambito delle procedure di autorizzazione e di
restrizione. La sede dell’Agenzia è stabilita ad Helsinki.
Sono escluse dal campo di applicazione del Regolamento
•
Le sostanze radioattive
•
Le sostanze in transito assoggettate a controllo doganale
•
Gli intermedi non isolati
•
I rifiuti
•
Il trasporto
•
Le sostanze usate in medicinali, in alimenti e mangimi (per quanto riguarda la registrazione, valutazione e autorizzazione)
perché soggette a normative specifiche sui luoghi di lavoro e sulla protezione ambientale.
R = registration
E = evaluation
A = authorization of
C H = chemicals
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
I Protagonisti Del Regolamento Reach
Per adempiere agli obblighi stabiliti dal Reach, vengono individuate, al suo interno, le azioni e le figure di riferimento.
• Fabbricazione: la produzione e l’estrazione di sostanze allo stato naturale
• Fabbricante: ogni persona fisica e giuridica stabilita nella Comunità che opera all’interno della Comunità e al quale
spetta l’obbligo della registrazione.
• Importazione: introduzione fisica nel territorio doganale della Comunità
• Importatore: ogni persona fisica e giuridica stabilita nella Comunità responsabile dell’importazione (se importa una
sostanza prodotta all’esterno della UE, deve richiederne la registrazione).
• Utilizzatore a valle: ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Comunità, diversa dal fabbricante o dall’importatore,
che utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato, nell’esercizio delle sue attività industriali o professionali. I distributori ed i consumatori non sono utilizzatori a valle.
• Uso: ogni operazione di trasformazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore ad un altro, miscelazione, produzione di un articolo o ogni
altra utilizzazione.
Il regolamento REACH si basa sul principio che ai fabbricanti, agli importatori e agli utilizzatori a valle spetta l’obbligo di fabbricare, immettere sul mercato o utilizzare sostanze che non arrechino danno alla salute umana o all’ambiente.
Le disposizioni del REACH si fondano sul principio di precauzione.
VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITA’ DI UNA SOSTANZA (HAZARD)
Per registrare una sostanza chimica vengono presi in esame i seguenti aspetti:
1. Identità della sostanza e proprietà fisico-chimiche
2. Fabbricazione e usi
3. Classificazione ed etichettatura
4. Proprietà concernenti il destino ambientale
5. Valutazione dei pericoli per la salute umana
6. Valutazione delle proprietà fisico-chimiche pericolose per la salute umana
7. Valutazione dei pericoli per l’ambiente
8. Valutazione PBT (persistenti, bioaccumulabili e tossiche) e vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili);
se la sostanza viene classificata i PBT o vPvB si procede anche con la:
9. Valutazione dell’esposizione, ovvero per quanto tempo si può utilizzare una sostanza senza subirne i danni
10. Caratterizzazione dei rischi
Il produttore può, inoltre, sconsigliare alcuni utilizzi per proteggere uomini e ambiente e può porre limiti specifici di concentrazione.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
33
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
LE SOSTANZE DEVONO ESSERE UTILIZZATE SOLO PER GLI SCOPI PREVISTI DAL PRODUTTORE e negli usi consentiti, devono essere specificati anche i limiti entro i quali la sostanza è tollerata.
A questo punto le sostanze possono essere, o non essere, autorizzate: se ottengono l’autorizzazione entrano sul mercato, oppure possono ottenere un’autorizzazione temporanea (Candidate list) in attesa di trovare sostanze che comportino un rischio
molto inferiore per la salute e l’ambiente.
L’AGENZIA EUROPEA PER LE SOSTANZE CHIMICHE (ECHA)
Ad Helsinki è stata costituita l’Agenzia Europea per le sostanze chimiche che ha il compito di eseguire i controlli sulle sostanze,
ma anche di divulgare i risultati. Essa sta costituendo un’enorme banca dati nella quale compaiono, tutte le valutazioni dei
rischi fornite dai diversi produttori e tutte le informazioni a disposizione.
Tutta questa enorme mole di dati è pubblicata sul loro sito internet:
REGOLAMENTO CLP
E’ un sistema armonizzato europeo di classificazione, etichettatura che riguarda tutte le sostanze chimiche e le miscele SENZA
LIMITI DI QUANTITA’ prodotte per anno, esclusi i preparati (miscele) che ricadono sotto altra normativa europea, come
farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici, le sostanze radioattive, gli intermedi non isolati, le sostanze per
ricerca e sviluppo non immesse sul mercato e i rifiuti.
Fornisce le informazioni riguardo ai pericoli stabiliti dal produttore evidenziati dalle SCHEDE DI SICUREZZA e dalle ETICHETTE.
E’ composto da 7 titoli, 62 articoli e 6 allegati.
SCHEDA DI SICUREZZA
E’ uno strumento di informazione, destinato all’utilizzatore professionale, nella quale vengono riportate le informazioni relative all’utilizzo in sicurezza e al corretto smaltimento del prodotto.
E’ fornita quando l’utilizzo della sostanza comporta un rischio e sono un completamento e approfondimento delle etichette.
Deve essere fornita obbligatoriamente dal produttore al primo acquisto; può essere richiesta (dall’utilizzatore professionale)
anche per tutte le sostanze che non comportano rischi.
Non va confusa con la scheda tecnica del prodotto.
Deve essere redatta nella lingua dell’utilizzatore (per l’Italia in lingua italiana) in forma chiara e concisa; deve essere aggiornata
ogni volta che il responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto venga a conoscenza di nuove e rilevanti informazioni
utili.
CONTENUTO DELLE SCHEDE DI SICUREZZA
Le schede di sicurezza sono composte, obbligatoriamente, da 16 punti:
1. Identificazione della sostanza/preparato e della società/impresa: nome IUPAC, n. CAS, n. REACH, nome impresa,
numero in caso di emergenza ;
2. Identificazione dei pericoli: classificazione secondo il regolamento REACH, elementi per l’etichetta (pittogrammi
da riportare in etichetta, indicazioni di pericolo (frasi H) e consigli di prudenza (frasi P), altri pericoli (VEDERE
PARAGRAFO SUCCESSIVO);
3. Composizione/informazione sugli ingredienti;
4. Interventi di primo soccorso;
5. Misure antincendio;
6. Provvedimenti in casi di dispersione accidentale;
7. Manipolazione ed immagazzinamento;
8. Protezione personale/controllo dell’esposizione;
9. Proprietà fisiche e chimiche;
10. Stabilità e reattività;
11. Informazioni tossicologiche;
12. Informazioni ecologiche;
13. Osservazioni sullo smaltimento;
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
14. Informazioni sul trasporto;
15. Informazioni sulla normativa;
16. Altre informazioni
E’ obbligatorio che la scheda sia a disposizione dell’utilizzatore professionale sul luogo di utilizzo del prodotto in modo che
possa essere consultata direttamente, sia nelle normali condizioni di impiego che in caso di emergenza.
Ogni sezione della scheda fornisce informazioni su un aspetto specifico del prodotto: caratteristiche, conservazione, utilizzo,
precauzioni d’uso, smaltimento, come intervenire in caso di incidente, ecc.
IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO
Il CLP prevede 28 classi di pericolo e i relativi pittogrammi e frasi di pericolo e/o di prudenza.
16 CLASSI DI PERICOLO DI TIPO FISICO
Esplosivi
Gas infiammabili
Aerosol infiammabili
Gas comburenti
Gas sotto pressione
Liquidi infiammabili
Solidi infiammabili
Sostanze e miscele autoreattive
Liquidi piroforici
Solidi piroforici
Sostanze autoriscaldanti
Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili
Liquidi comburenti
Solidi comburenti
Perossidi organici
Corrosivi per i metalli
2 CLASSI DI PERICOLO PER L’AMBIENTE
Pericolo per l’ambiente acquatico
Pericoloso per lo strato di ozono
10 CLASSI DI PERICOLO PER LA SALUTE
Tossicità acuta
Corrosione/irritazione pelle
Gravi danni agli occhi/irritazione occhi
Sensibilizzazione respiratoria o cutanea
Mutagenesi
Cancerogenesi
Tossicità per la riproduzione
Tossicità specifica di organo bersaglio - esposizione singola
Tossicità specifica di organo bersaglio – esposizione ripetuta
Pericolo di aspirazione
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FRASI DI INDICAZIONE DI PERICOLO E DI PRUDENZA
LE ETICHETTE
I PITTOGRAMMI E LE FRASI DI INDICAZIONE DI PERICOLO E PRUDENZA CONTENUTE NELLA SDS, DEVONO
ESSERE RIPORTATI ANCHE SULL’ETICHETTA.
I contenuti dell’etichetta devono essere:
1. Nome, indirizzo e n. di telefono del fornitore
2. Quantità nominale
3. Identificatori del prodotto (n°CAS (è un numero di
inventario internazionale); nome IUPAC e/o nome
commerciale; identità di tutte le sostanze componenti
se la sostanza è una miscela)
4. Pittogrammi di pericolo (se previsti). Ogni pittogramma deve coprire almeno un quindicesimo della
superficie dell’etichetta e non può misurare meno di 1
cm2
5. Avvertenze (se previste), distinte con «pericolo» o
«attenzione»
6. Indicazioni di pericolo (se previste)
7. Consigli di prudenza (se previsti)
8. Informazioni supplementari (previste da altri atti legislativi, ad es. normative su biocidi, prodotti fitosanitari o
detergenti)
Tutte le confezioni di prodotti che possono essere fonte di rischio chimico DEVONO ESSERE ETICHETTATE seguendo tali
regole come ad esempio prodotti per pulizie, vernici, prodotti di cancelleria, imballaggi, ecc..
Esempio di etichetta
MISURE DI PROTEZIONE DAL RISCHIO CHIMICO
• La misura di protezione più importante è leggere le etichette delle sostanze che si utilizzano, ed eventualmente le
schede di sicurezza, e seguirne le indicazioni.
• Utilizzare sempre il camice di cotone e a maniche lunghe.
• Utilizzare, se previsti, altri dispositivi di protezione individuale: occhiali, guanti, cappa aspirante, ecc...
• Durante l’utilizzo delle sostanze chimiche non consumare né cibi né bevande.
• Non distrarsi durante l’esecuzione di un’attività.
• Non avvicinare fiamme alle sostanze infiammabili.
• Non lasciare incustoditi bunsen accesi.
• Evitare di strofinarsi gli occhi (e il viso in generale) durante l’utilizzo di sostanze chimiche.
• Proteggere eventuali tagli sulle mani.
• Utilizzare gli strumenti appropriati per il prelievo delle sostanze.
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
• Utilizzare le sostanze chimiche nelle quantità previste.
• Evitare l’utilizzo improprio delle sostanze chimiche.
• Alla fine dell’attività, lavarsi le mani.
Link utili
http://echa.europa.eu/it/
http://echa.europa.eu/web/guest/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation
http://reach.sviluppoeconomico.gov.it/reach-in-breve
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=614&area=Sicurezza%20chimica&menu=reach
http://www.sigmaaldrich.com/italy.html
http://www.iss.it/cnsc/
www.ministerosalute.it (sicurezza chimica)
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_3_ambiente.html
http://www.helpdesk-reach.it/seatool/
http://www.carabinieri/internet/Cittadino/Informazioni/tutela/Salute/
http://www.minambiente.it/pagina/reach
http://www.ausl.bologna.it/asl-bologna/dipartimenti-territoriali-1/dipartimento-di-sanita-pubblica/piano-regionaledelle-prevenzione/il-sistema-informativo-reach-clp/pagina-introduttiva-al-sistema-informativo-reach
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.4.3
Il Rischio Incendio
Il lavoro svolto dal personale docente non determina l’introduzione nella scuola di sorgenti d’innesco (con possibili eccezioni
per le lavorazioni all’interno di alcuni laboratori) , permettendo di considerare molto basse le probabilità che una qualsiasi
azione possa provocare lo sviluppo accidentale di un incendio o di un’esplosione
Vengono tenuti in considerazione i seguenti obiettivi primari:
•
•
•
•
•
•
•
A) stabilità delle strutture portanti in funzione di un tempo congruo di resistenza al fuoco
per poter consentire il soccorso agli occupanti dei luoghi di lavoro e degli edifici stessi;
B) Limitazione dei principi di combustione, limitata propagazione e produzione di fuoco e
di fumo; abbattimento del pericolo di propagazione delle fiamme ai locali contigui.
C) Incolumità degli occupanti dei locali nel caso di esodo verso luogo sicuro o spazi
attrezzati di raccolta.
D) Sicurezza e basse possibilità di rischio, per le squadre di soccorso che debbono operare
in condizioni di sicurezza.
E) Verifica di attrezzature ed impianti; accumulo di materiale infiammabile al di sopra dei
Limiti consentiti; formazione ed informazione del personale della scuola e degli allievi;
F) Verifica attraverso simulazioni dei tempi di esodo dagli edifici; controllo procedure di
emergenza
G) Dotazione di specifico registro per il controllo periodico dei sistemi antincendio.
MISURE DI PREVENZIONE ED ABBATTIMENTO:
PREVENZIONE:
interventi di prevenzione
protezione attiva
protezione passiva
ABBATTIMENTO:
sistemi e mezzi antincendio
squadre e mezzi di soccorso
INTERVENTI PREVENTIVI SULLE STRUTTURE E SUGLI IMPIANTI:
CARATTERISTICHE DEI CORPI DI FABBRICA:
strutture portanti e non
solai
scale e ballatoi
ambienti a rischio incendio (Depositi, archivi, ecc.)
ISOLAMENTO DEGLI AMBIENTI:
porte tagliafuoco
compartimentazioni
IMPIANTI TECNOLOGICI:
impianti elettrici
impianti idro-termo-sanitari
ascensori
centrale ascensore
centraline E.N.E.L.
centrali termiche e di produzione calore
aree di preparazione pasti
PROTEZIONE ATTIVA:
1- segnalatori di incendio
2- rilevatori di fumo
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3- rilevatori di gas
4- sezionatori elettrici, idraulici, ecc.
5- intercettazioni e valvole di sicurezza
6- piani di emergenza
PROTEZIONE PASSIVA:
1-limitazione di materiali combustibili , infiammabili ,esplodenti ecc.
2-lontananza da fonti di ignizione
3-rispetto dei divieti e distanze di sicurezza
4-procedure di lavoro adeguate
5-vie di fuga interne ed esterne
6-uscite di emergenza immediatamente apribili verso l’esodo
7- segnalazioni di sicurezza e luci di emergenza con alimentazione autonoma
MEZZI E SISTEMI ANTINCENDIO:
ESTINTORI PORTATILI: [CO2 (Laboratori e circuiti elettrici), polvere del tipo ABC]
1-estintori portatili
2-sistemi di spegnimento manuale, divieti e procedure
IDRANTI
1- manichette, lance, ecc.
2- adeguata pressione dell’acqua di alimentazione
3- attacchi motopompa esterni, UNI 70.
EQUIPAGGIAMENTO: eventuali dotazioni particolari per gli addetti all’emergenza incendi
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
Nell’ambito di una corretta valutazione dei rischio incendio occorrerà analizzare e valutare tutti i seguenti elementi:
Caratteristiche Costruttive: separazioni, resistenza al Fuoco Delle Strutture, reazione al fuoco
dei materiali: Occorrerà considerare la tipologia di fabbricato (muratura, cemento armato, legno), se ospita una sola attività a più attività e se occorre separarle con una struttura fissa (muratura, parete in cemento armato) e quanto tempo la struttura è in grado di resistere al fuoco.
Tale valore (Resistenza al fuoco) si esprime in minuti. Ad esempio, se una struttura è in grado di
resistere 60 minuti (un’ora) all’azione del fuoco, si indicherà una resistenza al fuoco R60. Nella
valutazione occorrerà inoltre considerare se sono presenti materiali che possono prendere fuoco e bruciare facilmente (ad esempio legno, carta, tende, rivestimenti) e in questo caso si parlerà
di classe di reazione al fuoco. Si tratta della capacità o meno di un materiale, di partecipare alla
combustione (ad esempio classe 0 è un materiale che non brucia come la pietra, i mattoni, classe
2 è un materiale che invece può bruciare)
Presenza di materiali combustibili ed Infiammabili: Si valuterà la presenza all’interno del luogo di lavoro, di materiali combustibili (carta, cartone, plastica…) o di prodotti infiammabili (benzina, diluenti..), in che
quantità sono presenti e come sono conservati.
Sistema Delle Vie D’uscita: Larghezza, lunghezza, numero e tipologia delle uscite per
ogni piano dell’edificio. Si considererà, in funzione dell’attività svolta e del numero di
persone presenti , l’adeguatezza del sistema di vie di uscita in relazione al tempo che
occorre per abbandonare l’edificio e mettersi in salvo in caso di incendio.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
39
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Spazi Per Depositi: Si valuterà la presenza di eventuali depositi ed il materiale che in questi depositi è conservato. Si arriverà a calcolare il “carico di incendio”, cioè “ il potenziale termico della
totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio. In altre parole la possibilità che il materiale contenuto in un locale contribuisca in maniera più o meno rilevante allo sviluppo di un
evenuale incendio”
Impianti Tecnologici: La valutazione prenderà in esame tutta l’impiantistica del fabbricato : impianti elettrici, meccanici, centrali termiche, la conformità di tutti questi impianti ed eventuali
pericoli derivanti dalla loro presenza.
Spazi Per Servizi Logistici e locali ad uso collettivo: mense, dormitori, sale riunioni possono rappresentare punti deboli dal punto di vista della sicurezza in
quanto in caso di emergenza risulta più facile che ci possa essere panico e, in ogni caso,
risulta più difficile gestire un’evacuazione e i tempi necessari per abbandonare il fabbricato sono più lunghi. In generale la gestione di un’emergenza in un luogo affollato è più
difficile e pertanto occorre valutare la situazione in maniera specifica.
Mezzi ed Impianti Fissi di Protezione ed estinzione degli Incendi (idranti, estintori,…): La
valutazione prenderà in considerazione la presenza di impianti di spegnimento, la loro
conformità la loro collocazione idonea e il loro corretto
funzionamento.
Aspetti Gestionali: Occorrerà verificare l’attuazione di tuti gli aspetti che riguardano la gestione
della sicurezza. L’elaborazione del documento di valutazione dei rischi, la formazione del personale (in particolare il personale addetto all’emergenza), il piano di emergenza, il registro delle
verifiche, la corretta e regolare manutenzione degli impianti.
3.4.4
Movimentazione manuale dei carichi, spinta, traino
I disturbi e le patologia muscolo scheletriche sono problematiche che spesso sono riconducibili all’attività lavorativa e rappresentano un costo aziendale e sociale piuttosto rilevante. Il D.Leg.vo 81/2008, prevede numerosi obblighi a carico del Datore di
Lavoro fra i quali quello di adottare tutte le misure organizzative necessarie e di ricorrere all’uso di appropriati mezzi meccanici per evitare la movimentazione manuale dei carichi.
Per movimentazione manuale dei carichi si intende (art. 167) “le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o più lavoratori comprese le azioni del sollevare, tirare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli , comportano rischi di patologia da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso lombari.
Il datore di lavoro dovrà adottare le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi appropriati, in particolare attrezzature
meccaniche, per evitare la necessita’ di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
Nel caso non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi il Datore di Lavoro dovrà ricorrere ai mezzi appropriati e fornire ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione manuale
di detti carichi e adottare almeno le seguenti misure:
- organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione assicuri condizioni di salute e sicurezza;
valutare, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro alla luce delle
indicazioni di cui all’allegato XXXIII;
- adottare le misure adeguate atte ad evitare o ridurre i rischi, soprattutto quelli legati a patologie dorso lombari, tenendo
conto in particolare, dei fattori di rischio individuali delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che questa
attività comporta ai sensi dell’Allegato XXXIII;
- sottoporre i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi a sorveglianza sanitaria sulla base della valutazione
dei rischio e dei fattori individuali di cui all’allegato XXXIII;
- informare, formare e addestrare i lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi. Il primo passo da attuare in
relazione a tale problematica è la valutazione dei rischio. A tal fine L’allegato XXXIII fornisce una importante linea guida
per effettuare tale valutazione.
Gli elementi da valutare risultano individuati (come elementi di riferimento) a livello di fattori individuali di rischio come di
seguito specificato:
1. caratteristiche del carico (carico troppo pesante, ingombrante o difficile da afferrare, in equilibrio instabile, da movimentare a distanza dal tronco, in grado di causare , a causa della sua conformazione o consistenza, lesioni in particolare in caso
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
di urto);
2. Sforzo fisico richiesto (eccessivo, può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco, può comportare
un movimento brusco del carico, è compiuto con il corpo in posizione instabile);
3. Caratteristiche dell’ambiente di lavoro (spazio libero insufficiente per lo svolgimento dell’attività richiesta, pavimento ineguale con rischio di inciampo o scivoloso con rischio di scivolamento, il posto non consente la movimentazione ad un’altezza in buona posizione, il pavimento presenta dislivelli che implicano la manipolazione a livelli diversi, il pavimento ed
il punto di appoggio sono instabili, temperatura ed umidità sono inadeguate;
4. Esigenze connesse all’attività (sforzi fisici che sollecitano troppo la colonna vertebrale, troppo frequenti o troppo prolungati; pause e periodi di recupero insufficienti, distanze troppo grandi di sollevamento, ritmi imposti che non possono essere
modulati da lavoratore;
5. Fattori Individuali di rischio (inidoneità fisica a svolgere il compito in questione, indumenti , calzature o altri effetti personali inadeguati; insufficienza della conoscenza, della formazione o dell’addestramento).
Di seguito, in considerazione dei fattori di cui sopra, viene effettuata una valutazione utilizzando il criterio di Niosh, al fine di
individuare un indice di sollevamento cui il personale risulta soggetto durante lo svolgimento della propria mansione;
Criterio
La valutazione del rischio connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi è preceduta da una analisi dello svolgimento delle attività svolte dal personale dipendente nella quale si evidenziano, tra i compiti assegnati al lavoratore, quelli di
movimentazione manuale dei carichi in considerazione delle caratteristiche, della durata e frequenza dei movimenti. All’interno dell’Istituto la sola mansione che può comprendere questo tipo di attività è quella del personale ausiliario costretto allo
spostamento degli arredi per le pulizie. Si tratta, come si potrà evincere dall’analisi mediante Niosh, comunque di un rischio
non rilevante.
Si tratta di un modello consolidato nel tempo attraverso il quale si è in grado di determinare il peso limite raccomandato e
, conseguentemente, un indice di sollevamento. I parametri di Input per l’applicazione del criterio sono stati individuati in
maniera indicativa in quanto si tratta di una mansione che non consente di stabilire a priori le movimentazioni che il personale effettuerà nell’arco di una giornata e tantomeno un peso standard. Si tratta quindi di un calcolo puramente indicativo in
quanto è assolutamente impossibile analizzare in modo deterministico le movimentazioni che il personale svolge durante le
ore lavorative.
ATTIVITA’ DI SOLLEVAMENTO
A titolo di esempio, la valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione manuale dei carichi (MMC) viene effettuata secondo lo specifico modello proposto dal NIOSH, che è in grado di determinare, per ogni azione di sollevamento, il cosiddetto
“limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a partire da un massimo peso sollevabile in condizioni ideali,
considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi con appositi fattori di demoltiplicazione.
Il NIOSH, nella sua proposta, parte dai pesi limite raccomandati per legge come di seguito specificato:
Ciascun fattore demoltiplicativo previsto può assumere valori compresi tra 0 ed 1.
Quando l’elemento di rischio potenziale corrisponde ad una condizione ottimale, il relativo fattore assume il valore di 1 e
pertanto non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale. Quando l’elemento di rischio è presente, discostandosi dalla
condizione ottimale, il relativo fattore assume un valore inferiore a 1; esso risulta tanto più piccolo quanto maggiore è l’allontanamento dalla relativa condizione ottimale: in tal caso, il peso iniziale ideale diminuisce di conseguenza.
ETÀ
Peso limite raccomandato
Peso limite raccomandato
MASCHI
FEMMINE
> 18 anni
30 kg
20 kg
15-18 anni
20 kg
15 kg
In particolari situazioni di lavoro, l’elemento di rischio è considerato estremo: il relativo fattore viene posto uguale a 0, significando che si è in una condizione di inadeguatezza assoluta per via di quello specifico elemento di rischio. Ne deriva lo schema
nella pagina seguente: per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti dei valori quantitativi (qualitativi nel solo
caso del giudizio sulla presa) che l’elemento stesso può assumere; pertanto, in corrispondenza di tale aspetto viene fornito il
relativo fattore demoltiplicativo del valore di peso iniziale.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
41
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
N.I.O.S.H. - Modello per il calcolo del limite di peso raccomandato
Applicando la procedura a tutti gli elementi considerati (o comunque alle azioni di sollevamento maggiormente significative)
si può pervenire a determinare il limite di peso raccomandato nel contesto esaminato. Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato (numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un
indicatore sintetico del rischio.
Lo stesso è minimo per valori tendenziali inferiori a 1; è al contrario presente per valori tendenziali superiori ad 1; tanto è più
alto il valore dell’indice tanto maggiore è il rischio, secondo i parametri definiti in tabella:
INDICE SINTETICO DI RISCHIO
Va comunque precisato che la procedura di calcolo del limite di peso raccomandato è applicabile quando ricorrono le seguenti
condizioni:
INDICE DEL VALORE
SITUAZIONE
Inferiore / uguale a 0,75
Accettabile
Tra 0,76 e 1,25
Livello di attenzione
Superiore a 1,25
Livello di rischio
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
- Nessuno
- Sorveglianza sanitaria (annuale o biennale)
- Formazione ed informazione
- Interventi di prevenzione
- Sorveglianza sanitaria (ogni 6 mesi)
- Formazione ed informazione
4 sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata), in spazi non ristretti;
4 sollevamento di carichi eseguito con due mani;
4 altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare) minimali;
4 adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4);
4 gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco;
4 carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile;
4 condizioni microclimatiche favorevoli.
Laddove il lavoro di un gruppo di addetti dovesse prevedere lo svolgimento di più compiti diversificati di sollevamento, si
dovranno seguire, per la valutazione del rischio, procedure di analisi più articolate; in particolare:
a) per ciascuno dei compiti potranno essere preliminarmente calcolati gli indici di sollevamento indipendenti dalla frequenza/durata, tenendo conto di tutti i fattori, ad eccezione del fattore frequenza;
b) partendo dai risultati del punto a), si può procedere a stimare un indice di sollevamento composto tenendo conto delle
frequenze e durata del complesso dei compiti di sollevamento nonché della loro effettiva combinazione e sequenza nel
turno di lavoro.
In ogni caso l’indice di sollevamento (composto) attribuito agli addetti che svolgono compiti multipli di sollevamento sarà
almeno pari (e sovente maggiore) di quello derivante dalla valutazione del singolo compito più sovraccaricante (considerato
con la sua specifica frequenza/durata).
Presentata la procedura, va solo ricordato che la stessa è stata formalizzata dal NIOSH dopo un periodo decennale di sperimentazione di una precedente analoga proposta e tenuto conto di quanto di meglio avevano prodotto sull’argomento, diversi
studi biomeccanici, di fisiologia muscolare, psicofisici, anatomo-patologici e, più che altro, epidemiologici.
Sulla scorta dei dati disponibili in letteratura si può affermare che la presente proposta (a partire da 30 kg per i maschi adulti e
da 20 kg per le femmine adulte) è in grado di proteggere all’incirca il 90% delle rispettive popolazioni, con ciò soddisfacendo
il principio di equità (tra i sessi) nel livello di protezione assicurato alla popolazione lavorativa.
Va ancora riferito che in taluni casi particolari, all’equazione originaria del NIOSH possono essere aggiunti altri elementi la
cui considerazione può risultare importante in determinati contesti applicativi. Agli stessi corrisponde un ulteriore fattore di
demoltiplicazione da applicare alla formula generale prima esposta.
42
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
ESEMPIO DI CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO
E INDICE DI ESPOSIZIONE
(CP) Costante di peso (Kg.)
Peso massimo individuale
ETA’
MASCHI
FEMMINE
> 18 ANNI
30
20
15-18 ANNI
20
15
20
X
(A) Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento
Altezza iniziale (A)
Altezza (Cm.)
Fattore
0
25
50
75
100
125
150
<175
0.78
0.85
0.93
1.00
0.93
0.85
0.78
0.00
0,93
X
(B) Dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del sollevamento
Dislocamento (B)
Dislocazione (Cm.)
Fattore
25
30
40
50
70
100
170
>170
1.00
0.97
0.93
0.91
0.88
0.87
0.85
0.00
0,91
X
(C) Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie
Distanza del peso dal corpo- Distanza Max. raggiunta durante il sollevamento
Distanza Mani _Caviglie (C)
Dislocazione (Cm.)
Fattore
25
30
40
50
55
60
>63
1.00
0.83
0.63
0.5
0.45
0.42
0.00
0,63
X
(D) Angolo di assimetria del peso (In gradi)
Rotazione Angolare (D)
Dislocazione angolare
Fattore
0
30°
60°
90°
120°
135°
>135°
1.00
0.9
0.81
0.71
0.62
0.57
0.00
1,00
X
(E) Giudizio sulla presa del carico)
Efficienza della presa (E)
Giudizio
Fattore
BUONO
SCARSO
1,00
0.9
1,00
X
(F) Frequenza gestuale (N° atti in un minuto) in relazione alla durata
Frequenza di durata attività
FREQUENZA
0.2
1
4
6
9
12
>15
Continuo (1 ora)
1.00
0.94
0.84
0.75
0.52
0.37
0.00
Continuo (1 -2 ore)
0.95
0.88
0.72
0.50
0.30
0.21
0.00
Continuo (2 -8 ore)
0.85
0.75
0.45
0.27
0,15
0.00
0.00
Quantità di peso in Kg.
Effettivamente sollevato
1,00
Kg. 10,6
Insegnare sicurezza 17-18 anni
43
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
INDICE SINTETICO:
0,75 = accettabile
0,76-1,25= in prossimità dei limiti di attenzione
1,75= intervento di prevenzione primaria;
> 3= intervento di prevenzione immediato
Indice di sollevamento
0,53
Peso limite raccomandato/Carico effettivamente Sollevato =
ATTIVITA’ DI TRASPORTO DEI CARICHI
Non esiste per tali azioni un modello valutativo collaudato, come è quello dei NIOSH per azioni di sollevamento. Allo scopo
possono ritenersi comunque utili i risultati di un’approfondita serie di studi di tipo psicofisico basati sullo sforzo-fatica
percepiti, efficacemente sintetizzati da SNOOK e CIRIELLO. Con essi si forniscono per ciascun tipo di azione e per sesso,
i valori limite di riferimento del peso (azioni di trasporto) (o della forza esercitata in azioni di tirare o spingere, svolte con
l’intero corpo).
Nella tabella specifica riportata di seguito sono indicati solamente i valori di riferimento per le azioni di trasporto in piano
dei carichi, mentre nel caso di presenza significativa di azioni di spinta e traino di carichi si è ritenuto di effettuare una valutazione più mirata che sarà pertanto integrata a parte nella sezione allegati del presente documento.
A livello operativo, individuata la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo in esame, in relazione che si
voglia proteggere una popolazione solo maschile o anche femminile, si estrapola il valore raccomandato (di peso) e rapportandolo con il peso effettivamente trasportato (ponendo questo al numeratore e il valore raccomandato al denominatore) si
ottiene così un indicatore di rischio del tutto analogo a quella ricavato con la procedura di analisi di azioni di sollevamento
del NIOSH.
Azioni di Trasporto in piano: pesi (Kg) massimi raccomandabile per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di :
sesso, distanza di percorso, frequenza di azione e altezza delle mani da terra
DISTANZA
Azione ogni:
2 metri
7,5 metri
15 metri
6s
12s
1m
5m
30m
8h
10s
15s
1m
5m
30m
8h
18s
24s
1m
5m
30m
8h
110 cm
10
14
17
19
21
25
9
11
15
17
19
22
10
11
13
15
17
20
80 cm
13
17
21
23
26
31
11
14
18
21
23
27
13
15
17
20
22
26
100 cm
11
12
13
13
13
18
9
10
13
13
13
18
10
11
12
12
12
16
70 cm
13
14
16
16
16
22
10
11
14
14
14
20
12
12
14
14
14
19
MASCHI
ALTEZZA MANI
F E M M I N E
ALTEZZA MANI
L’applicazione alle singole operazioni di movimentazione della metodologia analitica sin qui seguita, fornisce per ciascuna
un indicatore sintetico di rischio. Tali indicatori non sono altro che il rapporto tra il peso effettivamente movimentato nella
specifica situazione lavorativa e il peso raccomandato per quell’azione. Sulla scorta dei risultati (indicatori) ottenuti è possibile
individuare tutte le attività e quindi le aree dove vengono svolte, maggiormente richiedenti interventi di bonifica a carattere
preventiva e in funzione dei criteri di prevenzione da adottare.
44
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
INDICE SINTETICO DI RISCHIO
VALORE DI INDICE
Inferiore / uguale a
0,75
Tra 0,76 e 1,25
Superiore a 1,25
3.4.5
LIVELLO DI RISCHIO
PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE
Accettabile
Nessuno
Livello di
attenzione
Sorveglianza sanitaria (annuale o biennale)
Formazione ed informazione
Se possibile, è preferibile procedere a ridurre ulteriormente
il rischio con interventi strutturali ed organizzativi
Livello di rischio
Interventi di prevenzione
Sorveglianza sanitaria (ogni 6 mesi)
Formazione ed informazione
Videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro
Le postazioni a videoterminale sono presenti prevalentemente nell’ area amministrativa e nell’ aula di informatica. Va chiarito
che di per sé il vdt non provoca disturbi, se esso viene utilizzato correttamente, e si interagisce con esso in modo non conflittuale. I più accreditati organismi di ricerca hanno assodato che i campi elettromagnetici emessi sono al di sotto dei limiti
prescritti dalla normativa vigente. Più concreti i rischi connessi all’affaticamento visivo.
Il parametro di riferimento è costituito da 20 ore settimanali, quale soglia per ritenersi esposti a rischi da VDT. Parte del personale d’ufficio ha
dichiarato un utilizzo del videoterminale per un numero di ore settimanali superiore a venti, pertanto è stato inserito nel protocollo sanitario e
periodicamente (ogni 5 anni per il personale di età inferiore a 50 anni,
ogni due anni per il personale di età superiore a 50 anni>) è sottoposto a
visita medica. Fondamentale anche l’ergonomia della postazione.
Il personale dovrà essere formato in materia di videoterminali ed ergonomia del posto di lavoro.
L’obiettivo risulta quello di garantire comunque una postazione ergonomica a chiunque utilizzi il videoterminale, a prescindere dalle ore
di utilizzo. Per comodità si riportano i requisiti più importanti che una postazione deve possedere per poter essere definita
ergonomica:
PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI
Le caratteristiche delle apparecchiature e in particolare dei videoterminali, dei sedili, dei sistemi di illuminazione sono studiati da tempo e ciò ha permesso di definire standard, norme e indicazioni preventive. In questo senso si è indirizzato anche il
D.Lgs 81/08, nel quale si precisa che ambienti, posti di lavoro e videoterminali siano sottoposti a verifiche e che siano effettuati
controlli periodici di alcune variabili come quelle posturali, quelle microclimatiche, illuminotecniche ed ambientali generali.
A tale proposito, l’ allegato XXXIV dello stesso D.Lgs. 81/08, fornisce i requisiti minimi delle attrezzature di lavoro, che sono
stati rispettati, come precisato nel seguito.
È inoltre stato previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un’accurata visita preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. Di grande
importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi formulate dallo specialista in oftalmologia.
I lavoratori addetti ai videoterminali saranno sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare l’eventuale comparsa
di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali, come meglio dettagliato nella sezione specifica.
Di fondamentale importanza, infine, la prevista informazione e formazione dei lavoratori addetti, come precisato nel seguito,
nonché il previsto controllo periodico degli operatori, al fine di individuare difetti di postura o modalità operative e comportamentali difformi dai contenuti del presente documento.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
REQUISITI AMBIENTE DI LAVORO
Spazio
Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e
allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
Illuminazione
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.
Evitare riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore, disponendo la postazione di
lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere la luce naturale di fianco)
Si deve tener conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono
determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.
Ove necessario, le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce
diurna che illumina il posto di lavoro.
Distanza Visiva
Con gli schermi comunemente in uso è consigliabile una distanza visiva compresa tra 50 e 70 cm (vedi figura 1). Per gli schermi molto grandi, è consigliabile una distanza maggiore.
Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori e le attrezzature in dotazione al posto
di lavoro, di buona qualità, non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori
(punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08).
Radiazioni
Gli schermi non devono emettere radiazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano un pericolo per la salute,
neppure per le donne in gravidanza.
Irraggiamento Termico
Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando adeguatamente i locali. L’elevata
presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore ventilazione. Occorre tenere presente che anche l’unità centrale
produce calore.
I lavoratori dovranno provvedere ad areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte
per pochi minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo ventilatore per dare ristoro.
Umidità
Il calore generato dai VDT può rendere l’aria asciutta, ed alcuni portatori di lenti a contatto provano disagio per tale circostanza. Si dovrà fare in modo, quindi, di ottenere e mantenere un’ umidità soddisfacente per garantire il confort generale dei
lavoratori ed il fastidio possibile per i portatori di lenti a contatto.
Interfaccia Elaboratore Uomo
All’ atto dell’ elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire
le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali, si dovrà tenere conto dei seguenti fattori (punto 3), Allegato
XXXIV, D.Lgs. 81/08).:
u software adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore;
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
u nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
u il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività;
u i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
u i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uom
ATTREZZATURA DI LAVORO
L’utilizzazione in sè del VDT non deve essere fonte di rischio per i lavoratori addetti che dovranno disporre, come precisato
nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle proprie caratteristiche
fisiche.
Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi
da quanto specificato nel seguito.
Schermo
Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT in dotazione devono possedere le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
La risoluzione dello schermo tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri
e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi
L’immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano facilmente regolabili da parte
dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali
Lo schermo orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all’utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e
ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta
Il lavoratore addetto potrà, In caso di problemi con le dimensioni dei font del sistema, modificare le impostazioni del sistema
operativo.
Tastiera e dispositivi di puntamento
Come prescritto dal D.Lgs. 81/08, la tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione devono possedere le seguenti
caratteristiche minime (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
La tastiera separata dallo schermo, facilmente regolabile e dotata di
meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l’affaticamento delle braccia e delle mani.
Lo spazio sul piano di lavoro tale da consentire un appoggio degli
avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo
conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.
La tastiera deve possedere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
I simboli dei tasti sufficiente contrasto e leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione
facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. Il lavoratore addetto potrà,
In caso di problemi o dolori ai polsi, richiedere al datore di lavoro di prevedere l’acquisto di tastiere
speciali e/o mouse ergonomici.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
POSTAZIONE DI LAVORO
Piano di Lavoro
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro deve possedere le seguenti
caratteristiche minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera,
dei documenti e del materiale accessorio.
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente
compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei
braccioli se presenti.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata
distanza visiva dallo schermo.
Il supporto per i documenti, ove previsto, deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al
minimo i movimenti della testa e degli occhi.
Sedile di Lavoro
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08):
Il sedile di lavoro stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché l’assunzione di una posizione comoda.
Il sedile deve possedere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle
caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
Lo schienale adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e dotato di
regolazione dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore
potrà fissare lo schienale nella posizione selezionata.
Lo schienale e la seduta possedere bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, presentare un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore.
Il sedile dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione ed essere
spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
Un poggiapiedi potrà essere messo a disposizione di coloro che lo desiderino per
far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non
spostarsi involontariamente durante il suo uso.
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.4.6
Lavoratrici in stato di gravidanza
ESEMPIO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L’ATTIVITA’ SCOLASTICA
Il datore di lavoro valuta i rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino
a sette mesi dopo il parto, e in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di
lavoro di cui all’Allegato C – peraltro non esaustivo – del D.Lgs. 151/2001. la valutazione, che amplia ed integra la valutazione
del rischio dell’area omogenea in cui è presente la gestante, puerpera o in periodo di allattamento, consiste nella verifica della
esposizione al rischio e negli interventi per ridurre o eliminare il rischio, compresa la eventuale possibilità di modificare temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro delle lavoratrici stesse. Al fine di tutelare la sicurezza e la salute del personale
femminile in stato di gestazione, puerperio o allattamento, con la presente valutazione dei rischi si è provveduto ad individuare le categorie di lavoratrici per le quali è necessaria attuare provvedimenti a livello di mansione durante lo stato di gravidanza.
Prendendo in considerazione le varie mansioni che una lavoratrice può ricoprire nell’ambito di un’Istituzione scolastica, il Datore di Lavoro potrà individuare immediatamente le misure da attuare non appena a conoscenza dello stato di gravidanza di
una lavoratrice. Per procedere con tale individuazione si sono presi in riferimento in primo luogo il D.Lgs.151/01 e gli allegati
A – B – C allo stesso, i quali elencano i lavori vietati (allegati A – B) e quelli che espongono a fattori per cui è necessaria una
attenta valutazione, Ulteriore riferimento applicativo è stato il documento prodotto nel maggio 2003 dal Gruppo Tecnico di
Coordinamento dei Servizi di Prevenzione e Sicurezza dell’Azienda USL della Provincia di Bologna “Linee Guida relative alla
valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle Lavoratrici Madri”
I rischi presi in considerazione e valutati all’interno della scuola sono risultati i seguenti:
• FISICI (es. rumore, radiazioni, vibrazioni, microclima, campi elettromagnetici, microonde, ultrasuoni)
•
CHIMICI (es. fumi di saldatura, vapori di solventi, oli minerali, stampaggio materie plastiche – Sostanze chimiche
tossiche, nocive, corrosive, infiammabili)
•
BIOLOGICI
•
INFORTUNISTICI (es. aggressioni, conduzioni di macchine utensili, colpi, urti)
•
LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (es. stazione eretta, posizioni affaticanti, lavoro su scale, sollevamento pesi, pendolarismo )
• ALTRI (es. lavoro a bordo di mezzi di trasporto)
La presente valutazione prende in considerazione i fattori di rischio derivanti da tali attività suddivise per mansioni così
suddivise :
u Personale Amministrativo;
u Educatore scolastico o personale ausiliario
u Personale Esterno presente in ambito scolastico;
u Addetti alla distribuzione dei pasti ;
Valutazione rischio derivante da trasporto e sollevamento pesi
La movimentazione di pesi è praticamente assente per il personale che effettua attività amministrative, mentre per il personale
che effettua attività di cucina, per educatori scolastici e personale ausiliario scolastico comprende le seguenti attività:
u Personale che effettua attività di distribuzione pasti: Movimentazione di recipienti per alimentari con peso pari a 10 12 Kg;
u Personale esterno temporaneamente presente a scuola per attività didattiche complementari: movimentazione di carichi di varia natura in base all’attività svolta ;
u Educatori scolastici: sollevamento di bambini (Scuola dell’infanzia);
u Personale ausiliario scolastico: sollevamento di bambini (Scuola dell’infanzia) ed in occasione delle pulizie sollevamento di secchi parzialmente riempiti con acqua e detergente, per un peso complessivo di circa 5/6 Kg.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Il personale addetto effettua attività di movimentazione dei carichi correlate alla sua mansione specifica. Sulla base dei dati
valutati nell’analisi delle attività per tutte le mansioni di cui sopra, si configura il rischio movimentazione manuale dei carichi.
Per lo svolgimento dell’attività lavorativa normale da parte di una lavoratrice, la valutazione fornisce normalmente valori limite inferiori a quelli raccomandarti. La situazione risulta invece differente nel caso di una lavoratrice in stato di gravidanza.
Valutazione rischio derivante da esecuzione di lavori pericolosi e faticosi
Le attività del personale che effettua attività di cucina, gli educatori scolastici ed il personale ausiliario scolastico implicano
la capacità della lavoratrice di muoversi all’interno dell’ambiente dove opera e all’esterno per eseguire quanto previsto dalla
propria mansione e quindi al mantenimento della posizione eretta per gran parte della giornata. Per la pulizia (personale ausiliario scolastico, vengono utilizzati attrezzi manuali oltre ad alcune eventuali attrezzature specifiche (lavapavimenti, scale). In
generale alcune di queste attività comportano uno sforzo significativo a carico anche dei muscoli addominali.
Alla luce di quanto sopra si ritiene comunque che le attività di pulizia rientrino tra quelle attività che prevedano il divieto
di adibire al lavoro la lavoratrice durante la gravidanza fino al termine del periodo di interdizione al lavoro (tre mesi dopo il
parto), in quanto affaticanti. Tale affaticamento è riconducibile all’effetto sinergico delle varie attività svolte con attrezzature
manuali, sommate al mantenimento della posizione eretta per più di metà dell’orario di lavoro.
Per quanto riguarda le attività a carattere amministrativo, queste prevedono il mantenimento della posizione seduta per più
dei 2/3 dell’orario di lavoro. Tale postura, qualora mantenuta per l’utilizzo del computer, può risultare dannosa per il feto
nell’ultima parte della gravidanza, così come rilevato dall’Ispettorato Medico del Lavoro nella circolare del 5/11/1990. Per
tale ragione l’interdizione anticipata dal lavoro del personale amministrativo è individuata a partire da due mesi dalla data
presunta del parto.
Valutazione dei rischi derivanti dall’esecuzione di lavori insalubri (esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici)
Durante l’esecuzione delle operazioni di pulizia, da parte del personale scolastico ausiliario, vengono manipolati ed utilizzati
preparati chimici.
Dall’esito della valutazione dei rischi collegati a tale attività, si rileva che non vengono utilizzate sostanze nocive etichettate
R 45 (Può provocare il cancro), R46 (Può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R 61 (Può danneggiare i bambini non
ancora nati), R 63 (Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati), od altre classificazioni che possano presupporre un
possibile danno del feto (teratogene).
La quantità di sostanze utilizzate è bassa e tra questo non sono presenti preparati classificati “Nocivo”.
La classificazione del rischio per le attività che prevedono l’utilizzo di sostanze e/o preparati chimici è quindi di rischio basso
per la sicurezza ed irrilevante per la salute.
Nel complesso le sostanze utilizzate possono essere causa di un generico rischio di infortunio quali ustioni da contatto con
acidi forti, irritazioni delle prime vie respiratorie per inalazione di vapori o aerosol e irritazioni agli occhi.
Valutazione rischio derivante da esecuzione di lavori pericolosi e faticosi
Per il indicato in premessa durante i primi tre mesi dopo il parto vige l’interdizione dal lavoro. Tenuto conto delle condizioni
di lavoro si ritiene che non sussistano pregiudizi (previa comunque verifica da parte del Medico) alla ripresa dell’attività lavorativa dopo tre mesi dal parto, viste le attività svolte e le sostanze utilizzate; sono comunque da evitare, in relazione anche alla
particolare condizione di maggior affaticamento psicofisico della lavoratrice in allattamento, alcune lavorazioni riportate tra
le misure previste, di cui al capitolo 5 della presente relazione.
Valutazione dei rischi derivanti dall’esecuzione di lavori insalubri (esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici)
Dall’analisi delle schede di sicurezza relative ai preparati utilizzati si rileva l’assenza di composti contenenti piombo o altre
sostanze chimiche che, attraverso l’assorbimento da parte del corpo della lavoratrice in fase di allattamento, possano essere
trasferite al lattante.
Si riporta il quadro riassuntivo delle misure previste ed i riferimenti normativi relativi, nel caso non sia possibile la modifica
dell’orario di lavoro o della mansione della lavoratrice.
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Mansione
Attività svolte che espongono a rischi
Impiegata amministrativa
Lavori sedentari per buona parte dell’orario di
lavoro, comprendente l’utilizzo di videoterminale
ed attrezzature d’ufficio, con possibilità di
alternare attività di VDT con altre, o con pause
Riferimenti
Nessuna (solo astensione
obbligatoria)
Salvo diverso parere
medico.
Contatto e rapporti con il pubblico
Collaboratrici scolastiche
Movimentazione di carichi superiori ai 3 Kg.
Scuola infanzia
Esecuzione di operazioni manuali che
implicano anche sforzi cospicui durante le
operazioni di pulizia
Utilizzo di sostanze chimiche
Misure di prevenzione
previste
Art.7 comma 1,
D.Lgs. 151/2001,
in relazione
all’elenco di cui
all’allegato “A”
lett. F-G
Astensione PRE e POST
parto
Rischio biologico e da contatto (Primo
soccorso)
(Malattie esantematiche - rosolia – epidemie)
Collaboratrici scolastiche Movimentazione di carichi superiori ai 3 Kg.
Scuola primaria e
Esecuzione di operazioni manuali che
secondaria di Primo grado
implicano anche sforzi cospicui durante le
operazioni di pulizia
Effettuazione di pulizia di
aule e servizi igienici
Utilizzo di sostanze chimiche
Rischio biologico
(Malattie esantematiche - rosolia – epidemie)
Collaboratrici scolastiche
Scuola primaria e
secondaria di Primo grado
Servizio di custodia/
controllo, di supporto alle
classi, assistenza mensa
Rischio biologico
(Malattie esantematiche- rosolia – epidemie)
Art.7 comma 4
Art.7 comma 1,
D.Lgs 151/2001,
in relazione
all’elenco di cui
all’allegato “A”
lett. F-G
Art.7 comma 1,
D.Lgs 151/2001,
in relazione
all’elenco di cui
all’allegato “A”
lett. A
Art.7 comma 1,
D.Lgs. 151/2001,
in relazione
all’elenco di cui
all’allegato “B”
Art.7 comma 4,
D.Lgs. 151/2001
Astensione nel PRE
parto
Anche POST se vi è
utilizzo di sostanze
di cui all’All.1 o se la
lavoratrice presenta
patologie allergiche
Astensione nel PRE
parto (in assenza di
immunizzazione nei
confronti del virus della
rosolia)
Anche POST per tutta la
durata dell’epidemia (in
presenza di malattia in
forma epidemica nella
scuola)
Insegnare sicurezza 17-18 anni
51
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Docenti Scuola Infanzia
Esecuzione di operazioni manuali
(sollevamento bimbi) che comportano sforzi
cospicui.
Rischio biologico
Posizioni incongrue
Art.7 comma 1,
D.Lgs. 151/2001,
in relazione
all’elenco di cui
all’allegato “A”
lett. F-G
Astensione PRE e POST
parto
Salvo diverso parere
medico.
Art.7 comma 4,
D.Lgs. 151/2001
Docenti Scuola Primaria
Rischio biologico
Scuola sec.1° grado
(Malattie esantematiche- rosolia – epidemie)
Art.7 comma 1,
D.Lgs. 151/2001,
in relazione
all’elenco di cui
all’allegato “B”
Astensione nel PRE
parto (in assenza di
immunizzazione nei
confronti del virus della
rosolia)
Art.7 comma 4
Anche POST per tutta la
durata dell’epidemia (in
presenza di malattia in
forma epidemica nella
scuola)
Nota L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici
o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art.4 della Legge 1204/71
(due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo
al parto.
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di lavoro e all’ente
erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso
convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa
la compatibilità delle mansioni e relative modalità svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e,
qualora la lavoratrice sia adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante l’assenza di rischi per lo stato di gestazione
Durante il primo anno di vita del bambino tutte le lavoratrici madri hanno diritto a due periodi di riposo della durata di 1 ora
(eventualmente cumulabili), con diritto di sospendere le proprie attività (il periodo di riposo è uno solo qualora l’orario di
lavoro sia inferiore a 6 h).Chiaramente le misure riportate in tabella assumono carattere indicativo. Resta ferma la necessita’
di adottare misure ulteriori in casi particolari o in base alle indicazioni del medico curante o del medico competente.In ogni
caso, a partire dalla comunicazione della lavoratrice, di trovarsi in stato di gravidanza, il Datore di Lavoro deve effettuare la
valutazione del rischi in base al modello allegato e individuare, se non vi sono problemi ulteriori segnalati dal Medico (che
potrebbero rendere necessaria anche l’interdizione immediata dal lavoro), eventuali misure preventive di tipo organizzativo
(ad esempio modifica degli orari, cambio di mansione, inibizione parziale di alcune attività…) Vengono di seguito schematizzate le attività previste in caso di stato interessante della lavoratrice.
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
MODIFICA DELL’ORARIO DI LAVORO O DELLA MANSIONE
Il DDL VALUTA I RISCHI, PER LA GRAVIDANZA E PER IL PERIODO POST-PARTO, DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ
SVOLTE IN AZIENDA; INDIVIDUA I LAVORI VIETATI E QUELLI CHE RICHIEDONO PARTICOLARI MISURE (ALL
A-B- DEL D.Lgs. 151/01); INDIVIDUA COMUNQUE LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DA ADOTTARE,
E LE ATTIVITA’ DI LAVORO COMPATIBILI, INFORMANDO LE LAVORATRICI (ALL. “C” del D.Lgs. 151/01
LA LAVORATRICE INFORMA IL DATORE DI LAVORO DEL SUO STATO DI GRAVIDANZA, FORNENDO LA CERTIFICAZIONE ATTESTANTE LA DATA PRESUNTA DEL PARTO
L’ATTIVITA’ PUO’
COMPROMETTERE LO STATO
DI GRAVIDANZA
NON ESISTE POSSIBILITA’ DI
SPOSTAMENTO IN ALTRO TIPO
DI ATTIVITA’
L’ATTIVITA’ LAVORATIVA NON
CREA PREGIUDIZIO PER LO
STATO DI GRAVIDANZA
ESISTE POSSIBILITA’ DI
TRASFERIMENTO AD
ALTRA MANSIONE
IL DATORE DI LAVORO
ALLONTANA LA LAVORATRICE
E
INVIA COMUNICAZIONE
ALLA
NON ESISTONO RISCHI PER LA
GRAVIDANZA E
L’ALLATTAMENTO
IL DATORE DI LAVORO
AFFIDA ALLA LAVORATRICE
UNA MANSIONE IDONEA E
INVIA COMUNICAZIONE ALLA
DIREZIONE TERRITORIALE DEL
LAVORO
DIREZIONE TERRITORIALE DEL
LAVORO, ATTIVANDO IL
PROCEDIMENTO DI
ASTENSIONE DAL LAVORO
LA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO EMETTE IL
PROVVEDIMENTO DI ASTENSIONE PUO’ RICHIEDERE
ACCERTAMENTO AUSL IN BASE ALL’ESITO DEL QUALE IL
PROVVEDIMENTO POTREBBE ESSERE REVOCATO O MODIFICATO.
DINIEGO, ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICEZIONE COMPLETA
DELLA DOCUMENTAZIONE.
DINIEGO, ENTRO SETTE GIORNI DALLA RICEZIONE COMPLETA
DELLA DOCUMENTAZIONE.
LA DIREZIONE TERRITORIALE
DEL LAVORO EMETTE UNA
PRESA D’ATTO CON
RACCOMANDAZIONI
Dopo il parto, coerentemente con le considerazioni e valutazioni di cui alla presente relazione, le lavoratrici potranno riprendere la normale attività lavorativa, con le seguenti prescrizioni, anche in riferimento a quanto riportato agli allegati A, B e C
al D.Lgs. 151/2001:
- fino a 7 mesi dopo il parto, è opportuno che le lavoratrici non siano addette all’esecuzione di operazioni che comportino
esposizione a movimentazione dei carichi,a rischi chimici e a rischi fisici ;
- fino a sette mesi dopo il parto, è da evitare l’utilizzo, da parte delle lavoratrici, sistematico di scale per l’esecuzione delle
operazioni di pulizia;
Insegnare sicurezza 17-18 anni
53
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
- le lavoratrici in allattamento dovranno essere destinate ad attività che non prevedano il trasporto manuale di carichi (es. privilegiare ambienti nei quali vengono utilizzati carrelli con secchi per MOP e non secchi da movimentare “a braccia”) o dove vi
siano percorsi con lunghe rampe di scale.
Per quanto riguarda il periodo di puerperio ed allattamento, per il personale che espleta attività di carattere amministrativo, non
si rilevano prescrizioni particolari, anche alla luce di quanto riportato negli allegati A, B e C del D.Lgs. 151/2001.
Nel caso in cui la variazione delle condizioni di lavoro sia possibile
Non vi sono controindicazioni, per il tutto il periodo della gravidanza e nel post- parto, nell’attività di ufficio, a condizione che
durante il periodo di gravidanza la lavoratrice svolga attività al VDT per un periodo inferiore alle 20 ore settimanali, con
possibilità di usufruire di pause posturali..
Nel contesto di attività di ufficio, qualora non vi siano condizioni che richiedano di astensione anticipata (posizione per
più dei 2/3 dell’orario di lavoro), la Lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro a partire del mese precedente dalla data
presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto. (vedi procedura).
Si ricorda inoltre che nel periodo della gravidanza alla lavoratrice, deve essere garantita la disponibilità di un locale adeguato, dove possa riposarsi, qualora ne abbia necessità, anche in posizione sdraiata.
INFORMAZIONE DELLE LAVORATRICI
Le informazioni fornite alle lavoratrici in età fertile vengono riportate nel documento di informazione, consegnato ad ognuna,
al fine di ottemperare agli obblighi di informazione previsti dall’art.36 del D.Lgs. 81/08, richiamato dall’art. 11, comma 2, del
D.Lgs. 151/2001.
CONCLUSIONI
Alla luce di quanto suesposto, sulla base del documento di valutazione dei rischi, sono emersi particolari problemi
per quello che riguarda le seguenti mansioni:
4
Addetto alla distribuzione pasti e servizi di refezione scolastica;
4
Educatore scolastico o personale ausiliario;
Per alcuni di questi risulta rilevante la movimentazione manuale dei carichi, l’utilizzo di particolari attrezzature che possono
affaticamento o sensibilizzazione legata all’utilizzo dei prodotti di pulizia, nonché i pericoli legati propriamente al posto di
lavoro quali ad esempio lavori in altezza, all’interno dei locali di lavoro.
Altre attività la cui analisi ha segnalato problemi per le lavoratrici gestanti sono state quelle degli assistenti di base,
degli addetti alla refezione scolastica, e del personale scolastico legato alla gestione dell’handicap (educatori e personale ausiliario)
Per quanto attiene a questa categoria è presente una problematica legata sia alla postura e alla movimentazione manuale dei carichi per il sollevamento o la movimentazione di bambini (nel caso di servizio presso la scuola dell’infanzia). In
conclusione le attività sopra evidenziate, possono rappresentare elementi di rischio per le lavoratrici in stato di gravidanza,
puerpere e allattamento.
Pertanto, non appena il Datore di lavoro viene a conoscenza dello stato di gravidanza di una dipendente sarà tenuto a mettere
in attuazione le procedura di valutazione più idonee in base alle informazioni contenute nel presente documento e quelle
evidenziate dal controllo del medico competente, utilizzando il modello schematico riportata in allegato; quest’ultimo sarà
archiviato, successivamente nell’apposito registro.
PROCEDURA
OGNI LAVORATRICE IN STATO DI GRAVIDANZA E’ TENUTA AD:
-
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Evitare da subito l’esposizione alle attività a rischio per le lavoratrici gestanti riportate nella stessa valutazione dei rischi
in gravidanza, avvertendo del proprio stato il Datore di Lavoro e/o il Medico competente e/o il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza.
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
-
Far pervenire, appena possibile all’ufficio amministrativo della sede di appartenenza il certificato medico attestante lo
stato di gravidanza, contenente le indicazioni della data presunta del parto.
-
Rivolgersi direttamente in caso di “ gravidanza a rischio” e /o in caso di complicanza della gravidanza stessa, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio di residenza, presentando idoneo certificato medico (rilasciato ad
es. dal Medico Specialista Ginecologo) al fine di ottenere l’astensione anticipata dal lavoro ( Legge 1204/71 art. 5 lett.
a).
-
In caso di disturbi o patologie varie ( malattie “comuni “), basta presentare il certificato del medico curante all’ Amministrazione (Datore di Lavoro).
-
Rivolgersi al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e/o all’Organo di Vigilanza e/o Direzione Provinciale del
Lavoro competente per territorio ove è ubicata l’Azienda e/o al Medico Competente se ritiene che non siano stati tutelati i propri diritti a causa della decisioni assunte dall’ Amministrazione (Datore di Lavoro).
-
Far pervenire al datore di lavoro entro 15 giorni dal parto, il certificato medico attestante la data dell’avvenuto parto.
-
Per l’attività amministrative che non comportino astensione anticipata, la lavoratrice ha la facoltà di astenersi dal lavoro
a partire del mese precedente dalla data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto, a condizione che il Medico
Specialista del Servizio Sanitario Nazionale (o con esso convenzionato), e il Medico Competente, attestino che tale
operazione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
IL DATORE DI LAVORO E’ TENUTO A:
-
-
Effettuare la valutazione del rischio in base alla mansione della lavoratrice. La valutazione sarà effettuata in base al
modello allegato e, successivamente archiviata in registro gravidanze;
Verificare immediatamente con la collaborazione del Responsabile S.P.P. ed il Medico Competente, la possibilità di
modificare l’organizzazione del lavoro per renderla compatibile con lo stato di gravidanza la Lavoratrice;
Comunicare immediatamente la situazione, in caso di mansione non compatibile, alla Direzione Provinciale del Lavoro competente per territorio, affinché provveda a sospendere la Lavoratrice dal lavoro per il periodo previsto dalla
normativa vigente.
Inviare copia dell’atto di sospensione al Medico Competente.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
55
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.4.7 Rischio stress da lavoro correlato, burn out, mobbing
La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli, derivanti
prevalentemente dall’organizzazione del lavoro, collegati allo stress
lavoro-correlato, al burn out e al mobbing. Si tratta di tre elementi
che spesso occorre considerare in maniera concatenata.
La sindrome di burn out è una malattia psicologica che colpisce
soprattutto gli operatori dei servizi sociali , educativi e sanitari in
generale. Il lavoratore subisce una specie di esaurimento emozionale: perde interesse per le persone con cui lavora, si sente apatico
e si sente impotente di fronte a normali problemi che si presentano in un’attività lavorativa. Vi sono numerose manifestazioni della
sindrome: vanno da riduzione delle performances, all’assenteismo,
fino a problemi più gravi quali assunzione di alcol, droghe . A livello fisico i sintomi sono abbastanza simili a quelli dello stress:
respiro affrettato, senso di esaurimento, disturbi gastrointestinali,
insonnia. A livello comportamentale vi è facilità ad irritarsi, senso
di frustrazione, facilità al pianto, fino ad arrivare, nei casi più gravi
a forme di depressione. In talune situazioni si rilevano anche atteggiamenti di cinismo.
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro
e qualunque lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di rapporto di
lavoro. Non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il problema dello
stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul
lavoro, con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme.
Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali e potrebbe derivare dal fatto
che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. L’individuo è
capace di reagire alle pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive (per lo sviluppo dell’individuo stesso), ma di fronte ad una esposizione prolungata a forti pressioni potrebbe avvertire grosse difficoltà
di reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una stessa persona può, in momenti
diversi della propria vita, reagire in maniera diversa a situazioni simili. Lo stress non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza sul lavoro e causare problemi di salute. Lo stress indotto da fattori esterni all’ambiente
di lavoro può condurre a cambiamenti nel comportamento e ridurre l’efficienza sul lavoro. Tutte le manifestazioni di stress sul
lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso. Lo stress da lavoro può essere causato da vari fattori quali il contenuto
e l’organizzazione del lavoro, l’ambiente di lavoro, una comunicazione “povera”, ecc.
In sostanza è una risposta dell’organismo a sollecitazioni esterne che ne tendono a modificare l’equilibrio psicofisico. Le cause
possono derivare da una sottostimolazione (troppo poco lavoro, scarsa responsabilità sul lavoro, mansioni ambigue…) o da
una sovrastimolazione (troppo lavoro, esasperazione nei rapporti, troppa responsabilità). A queste si possono aggiungere
fattori quali rumore, microclima sfavorevole, ritmi troppo intensi di lavoro, eccessiva ripetitività del lavoro stesso (e quindi
monotonia, noia, e scarso interesse per il lavoro).
Altri fattori che causano stress possono essere:
rapporto conflittuale uomo – macchina
conflitti nei rapporti con colleghi e superiori
fattori ambientali (presenza di pubblico...)
lavoro notturno e turnazione
I sintomi più frequenti sono : affaticamento mentale, indecisione, inappetenza perdita di peso, cattiva digestione, cefalea, gastrite, insonnia, modificazione dell’umore, depressione ed ansia, dipendenza da farmaci.
Vi possono essere anche improvvisa comparsa di atteggiamenti trasandati, scarsa igiene personale e, come conseguenza sul
lavoro assenteismo, ritardo cronico, pause prolungate, crisi di piano. A livello di decremento della performance si riscontra un
aumento del numero di errori, incapacità di completare il lavoro. In ultimo, a livello relazionale si può manifestare incapacità
di collaborare con i colleghi, esagerata critica, mancanza di socializzazione , insensibilità alle esigenze del colleghi.
In molti casi sono aspetti difficilmente individuabili (almeno per quanto riguarda la percentuale di “causa” da attribuire all’at56
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
tività lavorativa e non ad altri fattori dovuti alla vita personale dell’individuo (motivi familiare, fisici, economici, sentimentali
e comunque estranei al lavoro).
Si tratta di una novità introdotta dal D.Leg.vo 81/2008 rispetto alla quale sono ancora in corso di trattazione e studio al fine di
individuare metodi efficaci per una corretta valutazione.
Poiché i sintomi e le conseguenze dello stress, del burn out o del mobbing sono di tipo psico fisico, risulta di fondamentale
importanza il ruolo del Medico Competente più che del RSPP o del Datore di Lavoro.
Per quanto riguarda il mobbing occorre fare alcune considerazioni aggiuntive. Per mobbing si intende una azione ostile e non
etica diretta in maniera sistematica da parte di uno o più individui generalmente contro un singolo che.
Tale azione pone il singolo in una posizione in cui è privo di appoggio e di difesa e lì relegato per mezzo di continue attività
penalizzanti.
Il mobbing può essere di varie tipologie:
Verticale: quando è esercitato da un superiore nei confronti di un subordinato o viceversa da un gruppo di dipendenti verso
un superiore;
Orizzontale: tra pari grado;
Collettivo: attuato nei confronti di un intero gruppo di persone e rappresenta molto spesso una strategia aziendale mirata a
ridurre o razionalizzare gli organici;
Le fasi del mobbing sono le seguenti:
Segnali premonitori: fase breve e sfumata. Iniziano a rendersi palesi gli screzi relazionali tra la vittima e i colleghi o il superiore. Tali dinamiche si scatenano in seguito a cambiamenti apparentemente insignificanti nell’ambiente lavorativo quali una
nuova assunzione oppure un passaggio di carriera. Iniziano le prime critiche e i primi rimproveri.
Mobbing: si palesano tutti i comportamenti del mobbing, con incalzanti e reiterati attacchi nei confronti della vittima della
quale si vuole screditarne la reputazione, impedirle ogni forma di comunicazione e di espressione isolandola socialmente dal
contesto lavorativo, dequalificandola professionalmente e, attraverso continue critiche e richiami, demotivarla psicologicamente.
Ufficializzazione del caso: La vittima denuncia il caso. La malattia assume il ruolo di causa e non di conseguenza e il mobbizzato viene additato dai suoi persecutori come soggetto psichicamente labile.
Allontanamento: In questa fase si concretizza il completo isolamento del mobbizzato. Iniziano a manifestarsi depressione e
somatizzazioni. Il lavoratore non è più in grado di reagire a tale situazione progressivamente aumenta. Tale fase termina con
le sue dimissioni o con il licenziamento.
Le manifestazioni fisiche conseguenti al mobbing sono: ansia, depressione, stato di preallarme, ossessioni, attacchi di panico,
isolamento, anestesia reattiva, depersonalizzazione. A livello fisico sono: cefalea, vertigini, tachicardia, disturbi gastrointestinali, senso di oppressione toracica, manifestazioni dermatologiche, disturbi del sonno, disturbi della sessualità. Nei casi più
gravi si possono anche avere le seguenti manifestazioni: reazioni aggressive, abuso di alcool, di fumo, di farmaci;
In generale si presentano alterazioni dell’equilibrio socio-emotivo e disturbi del comportamento.
A livello lavorativo si può configurare, quindi, un danno psichico rientrante in un particolare aspetto del danno biologico
quindi sempre ricorrente perché insito nel fatto illecito.
Occorre provvedere alla tutela, in particolare, della salute psichica lesa o messa in pericolo dalla cattiva organizzazione delle
risorse umane, la tutela del rischio specifico da stress lavorativo di una particolare categoria di lavoratori che in ragione delle
peculiarità della prestazione lavorativa sono i soggetti più esposti alla sindrome in esame.
Posto che fattori che possano far pensare ad azioni di mobbing possono emergere soprattutto in fase di visita medica e che ,
comunque, le manifestazioni sono similari a quelle dello stress, in generale verranno effettuati adeguati controlli periodici sui
lavoratori, in quanto solo attraverso i singoli controlli (anche eventualmente integrati da questionari ) è possibile acquisire
quelle conoscenze sulla base delle quali il datore di lavoro è in grado evitare il rischio specifico dello stress lavorativo (ad esempio
non assegnare turni notturni una persona che ha già manifestato e magari curato sindromi depressive) con una diversa organizzazione del personale, secondo il normale criterio del prevedibile ed evitabile.
In linea generale si provvederà, inoltre, a:
- Dare ai singoli lavoratori la possibilità di scegliere le modalità di esecuzione del proprio lavoro;
- Diminuire l’entità delle attività monotone e ripetitive;
- Aumentare le informazioni concernenti gli obiettivi;
- Sviluppare uno stile di leadership;
- Evitare definizioni imprecise di ruoli e mansioni.
- Distribuire/comunicare efficacemente gli standard ed i valori dell’organizzazione a tutti i livelli organizzativi, per esempio
Insegnare sicurezza 17-18 anni
57
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
tramite manuali destinati al personale, riunioni informative, bollettini;
- Fare in modo che gli standard ed i valori dell’organizzazione siano noti ed osservati da tutti i lavoratori
- Migliorare la responsabilità e la competenza del management per quanto riguarda la gestione dei conflitti e la comunicazione;
- Stabilire un contatto indipendente per i lavoratori;
- Coinvolgere i dipendenti ed i loro rappresentanti nella valutazione del rischio e nella prevenzione dello stress psicofisico e del mobbing.
Gli aspetti di stress – burn out - mobbing sono spesso correlati
fra loro e comunque saranno analizzati con l’indispensabile
collaborazione del medico competente in quanto, come già
precisato sopra, si tratta di aspetti che interessano l’equilibrio psico- fisico di un individuo e non risulta semplice
comprendere quanto l’eventuale modifica di tale equilibrio
(con ripercussioni , anche pesanti, sui comportamenti e sul
benessere), sia da imputare all’attività lavorativa e quanto alla
vita personale. Dal punto di vista tecnico questi aspetti sono
correlabili al luogo di lavoro, anche attraverso una corretta
progettazione ergonomica del posto di lavoro.
3.4.8
Alcol e sostanze stupefacenti
ALCOL E LAVORO
Il Provvedimento 16 marzo 2006 della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Provincie Autonome
di Trento e Bolzano, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 75 del 30/3/2006 ha identificato le attività lavorative che comportino un rischio elevato di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute di terzi ai sensi
dell’art. 15 della Legge 30 marzo 2001, n. 125, pubblicata in G.U. n. 90 del 18 aprile 2001 (legge quadro in materia di alcol e
problemi alcol correlati).
Si contano una settantina di mansioni identificate come pericolose per sé e per gli altri., tra i quali :
• attivita’ per le quali e’ richiesto un certificato di abilitazione per l’espletamento di lavori pericolosi (gas tossici, generatori
di vapore, fochino, fuochi artificiali, fitosanitari, impianti nucleari, ascensori.
• dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi a rischio di incidenti rilevanti;
• sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237;
• mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private
• vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico
• attivita’ di insegnamento nelle scuole pubbliche e private
• mansioni comportanti l’obbligo del porto d’armi, …
• mansioni inerenti le attivita’ di trasporto con patente di guida categoria B, C, D, E, …
• manovratori agli scambi o di apparecchi di sollevamento, personale marittimo , ….
• piloti d’aeromobile; controllori di volo ed esperti di assistenza al volo;
• addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
• addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;
• addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi;
• lavoratori addetti ai comparti della edilizia e attivita’ in quota, oltre i due metri di altezza;
• capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione;
• tecnici di manutenzione degli impianti nucleari;
• operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi;
• tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.
58
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Il Datore di Lavoro: deve valutare, con le vari figure aziendali e il medico competente, il rischio legato all’assunzione di alcolici
nella propria azienda e pianificare le azioni di prevenzione.
Tra le attività svolte dall’Istituto Scolastico sono presenti attività rientranti nel Provvedimento:
- vigilatrice di infanzia”)
- mansioni inerenti le attivita’ di trasporto con patente di guida categoria B, C, D, E,
Si procederà pertanto ad attuare quanto disposto dal Provvedimento coordinando le azioni in occasione della riunione annuale in base alle indicazioni del Medico Competente.
ASSUNZIONE DI SOSTANZE STUPEFACENTI
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano durante la seduta
del 18 settembre 2008 ha sancito l’accordo per l’accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze
stupefacenti da parte dei lavoratori impegnati in attivita’ di trasporto passeggeri e merci pericolose e in altre mansioni
individuate nell’allegato I dell’Intesa del 30 ottobre 2007; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, ha elaborato un documento che individua le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope nei lavoratori che svolgono mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’ incolumita’ e la salute di terzi;
Nello stesso accordo è stato e’ approvato il documento recante «Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano
particolari rischi per la sicurezza, l’ incolumita’ e la salute di terzi».
Le procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti e/o
psicotrope nei lavoratori, sono state predisposte allo scopo di definire ed attivare misure di sicurezza rivolte a tutelare l’
incolumita’ del lavoratore stesso e di terze persone. Pertanto, i principi generali a cui ispirare e su cui strutturare le procedure operative dovranno essere dettati da un indirizzo di cautela conservativa nell’interesse della sicurezza del singolo e della
collettivita’, che prevedano la non idoneita’ di tali lavoratori allo svolgimento di mansioni a rischio nel caso in cui usino
sostanze stupefacenti e/o psicotrope, indipendentemente dalla presenza o meno di dipendenza.
Le procedure sono inoltre finalizzate ad escludere o identificare la condizione di tossicodipendenza e l’assunzione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, al fine di assicurare un regolare svolgimento delle mansioni lavorative a rischio.
Le procedure devono essere effettuate in modo tale da garantire la privacy, il rispetto e la dignita’ della persona sottoposta ad accertamento e non devono in alcun modo rappresentare strumenti persecutori lesivi della liberta’ individuale
o tesi ad allontanare arbitrariamente la persona dalla sua attivita’ lavorativa.
Il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento
di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in base alla lista delle mansioni considerate nell’Allegato di cui all’Intesa C.U. 30 ottobre 2007.
La comunicazione dovra’ essere fatta per tutti i lavoratori con mansioni che rientrano nella lista e successivamente
periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che hanno cessato le mansioni a
rischio.
La comunicazione dell’elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni dovra’ essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale.
Pertanto, il datore di lavoro, sulla base della lista completa precedentemente presentata al medico competente, seleziona i
lavoratori da inviare e sottoporre di volta in volta agli accertamenti previsti, mediante l’utilizzo di un processo casuale di individuazione che escluda la possibilita’ di scelta volontaria da parte del datore di lavoro stesso.
il lavoratore viene sottoposto ad accertamento di idoneita’ alla mansione anche (oltre al controllo sanitario periodico)
quando sussistano indizi o prove sufficienti di una sua possibile assunzione di sostanze illecite. Le segnalazioni di ragionevole
dubbio, in via cautelativa e riservata, vengono fatte dal datore di lavoro o suo delegato, al medico competente che provvedera’
a verificare la fondatezza del ragionevole dubbio e, se del caso, ad attivare gli accertamenti clinici previsti di sua competenza
Il Datore di Lavoro, insieme al Medico Competente, predisporrà la procedura di verifica inserendola, eventualmente, nel
protocollo sanitario.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
59
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.4.9
Radon
Il Radon si forma in seguito alla trasformazione dell’uranio naturale e il suo successivo decadimento, dando luogo ad altri
elementi radioattivi, fino a conclusione del proprio stato in piombo non radioattivo.
In termini di classificazione chimica, il Radon è uno dei gas rari quali il Neon, il Kripton e lo Xeno. Non reagisce con altri
elementi chimici e, fra i gas conosciuti, è il più pesante (densità 9.72 g/l a 0°C, 8 volte più denso dell’aria). Il radon, decadendo,
produce una serie di elementi radioattivi solidi (i cosiddetti figli del radon) che, legandosi al pulviscolo atmosferico, possono
essere inalati ed irradiare il tessuto polmonare, prima di venire rimossi da processi naturali di pulizia bronchiale.
Il Radon proviene dal terreno dove sono maggiormente presenti i suoi precursori come lave, tufi vulcanici, graniti, argille.
Quando questi complessi rocciosi si presentano porosi e fratturati c’è maggiore facilità di liberazione del Radon in superficie
e nella falde acquifere.
La differente pressione fra suolo e luoghi chiusi permette al Radon di diffondersi negli ambienti, specie in quelli interrati e
seminterrati. Si può disciogliere anche nell’acqua.
Negli spazi aperti, il gas viene diluito dalle correnti d’aria e generalmente raggiunge basse concentrazioni.
In un ambiente chiuso, come può essere un locale sotterraneo, il Radon può invece accumularsi e raggiungere anche concentrazioni elevate. Poiché il Radon è un gas inodore ed incolore, non è facilmente e direttamente avvertibile dai sensi dell’uomo.
Il rischio per la salute causato dalla sua presenza è pertanto essenzialmente correlato all’esposizione al gas, che avviene all’interno dei locali di lavoro e delle abitazioni, ove le persone trascorrono la maggior parte del loro tempo.
L’Organizzazione Mondiale della Sanità pone il Radon tra gli “agenti cancerogeni” del Gruppo 1 e lo indica come seconda
causa di tumori al polmone dopo il fumo.
Con l’emanazione del D. Lgs. 241/2000 sono state infine stabilite le regole per tutelare i lavoratori nei confronti dei rischi da
esposizioni a sorgenti di radiazioni naturali e, per l’appunto, al Gas Radon.
Il Decreto impone ai Datori di Lavoro di individuare tutti i luoghi di lavoro interrati e seminterrati nei quali vengono svolte
attività lavorative ma non indica una durata minima di permanenza, per la quale si è invece tenuto conto delle indicazioni provenienti dalle Linee guida pubblicate dalla Conferenza Stato-Regioni, che la individuano in 10 ore mensili. Il Decreto impone
inoltre di effettuare, in detti locali, rilevazioni per un periodo di almeno 12 mesi.
Le linee guida di cui sopra individuano come luogo di lavoro sotterraneo un locale o ambiente con almeno tre pareti interamente sotto il piano di campagna, indipendentemente dal fatto che queste siano a diretto contatto con il terreno circostante
o meno;
Le concentrazioni del gas radon negli ambienti sotterranei o semi-interrati sono particolarmente suscettibili ad un numero di
fattori superiore a quanto riscontrato in superficie. Questi fattori includono:
- la natura dei materiali confinanti (soffitto, mura, pavimenti)
- l’ubicazione micro-strutturale e il contenuto del radio nei materiali confinanti
- l’integrità di questi materiali (granulometria, porosità, fratture, micro-fratture)
- la prossimità di condotti che facilitano la migrazione del radon (fratture, faglie, contatti litologici)
- la stabilità tettonica della zona e la prossimità ad acquiferi superficiali
- l’umidità ambientale, la pressione atmosferica, la provenienza dei venti
- le correnti d’aria sia negli ambienti stessi dovute a connessioni con l’esterno, sia lungo le faglie e fratture e gli effetti ciclici
luni-solari delle maree del radon. Sul territorio nazionale, esistono aree geografiche in cui tale gas è maggiormente presente.
Il territorio bolognese, fortunatamente, non rientra in queste aree.
60
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.4.10
Esposizione a Vibrazioni Meccaniche
L’esposizione umana a vibrazioni meccaniche si divide in:
• vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
• vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero
Le prime provocano disturbi vascolari, osteo-articolari, neurologici e muscolari; le seconde provocano in particolare lombalgie e traumi del rachide.
Scopo del documento è valutare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono
esposti durante lo svolgimento delle attività di lavoro. All’esito della valutazione saranno adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezione, in particolare
sarà valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento dei valore limite di esposizione. Infine per i lavoratori esposti
dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria.
Descrizione dell’attività
Orario di lavoro del personale
Personale suddiviso per mansione
Cognome e Nome Addetto
si
Mansione
Dirigente Scolastico
Personale docente
Docente di laboratorio di................................
Assistente di laboratorio di..............................
Personale ausiliario
Amministrativo
Livelli di esposizione e valori di azione
A seguito della valutazione dei rischi si dovrà determinare il livello di esposizione a cui sono soggetti i lavoratori che fanno
uso di macchine o attrezzature che producono vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o il corpo intero.
Il D.Lgs 81/08 art. 201 fissa i valori limite di esposizione che fanno scattare l’azione, riportati nella tabella sottostante
Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio
Valore d’azione
Il valore d’azione giornaliero normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, che fa scattare
l’azione, è fissato a 2,5m/ s2
Valore limite di esposizione
Il valore limite di esposizione giornaliero
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,
è fissato a 5m/ s2 mentre su periodi brevi è pari a
20m/ s2
Vibrazioni trasmesse al corpo intero
Valore d’azione
Il valore d’azione giornaliero normalizzato a un
periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 0,5 m/ s2
Valore limite di esposizione
Il valore limite di esposizione giornaliero
normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore,
è fissato a 1m/ s2 mentre su periodi brevi è pari a
1,5m/ s2
Insegnare sicurezza 17-18 anni
61
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si farà riferimento alla seguente tabella
FASCIA DI
RISCHIO
Basso
Medio
Inaccettabile
PROVVEDIMENTI DA ATTUARE
NOTE
Informazione e formazione dei lavoratori e sorveglianza Valore di esposizione A(8) al di sotto del
Sanitaria se richiesta dal Medico Competente
valore d’azione pari a 2,5 m/s2
Informazione e formazione dei lavoratori, Sorveglianza Valore di esposizione A(8) al di sopra del
Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI antivibranti ed valore d’azione pari a 2,5 m/s2 ed inferiore al
indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.
valore limite di esposizione giornaliero pari
a 5 m/s2
Elaborazione ed applicazione di un programma di
misure tecniche organizzative, volte a ridurre al minimo
l’esposizione alle vibrazioni.
Cessione immediata dell’esposizione ed individuazione Valore di esposizione A(8) al di sopra del
delle misure di Prevenzione e Protezione, finalizzata valore limite di esposizione giornaliero
a riportare l’esposizione al di sotto del valore limite di maggiore a 5 m/s2
esposizione ed evitare eventuali nuovi superamenti
Per il sistema corpo intero
FASCIA DI
RISCHIO
PROVVEDIMENTI DA ATTUARE
Basso
Informazione e formazione dei lavoratori e sorveglianza
Sanitaria se richiesta dal Medico Competente
Valore di esposizione A(8) al di sotto del
valore d’azione pari a 0,5 m/s2
Informazione e formazione dei lavoratori, Sorveglianza
Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI antivibranti ed
indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.
Valore di esposizione A(8) al di sopra del
valore d’azione pari a 0,5 m/s2 ed inferiore
al valore limite di esposizione giornaliero
pari a 1m/s2
Medio
Inaccettabile
Elaborazione ed applicazione di un programma di
misure tecniche organizzative, volte a ridurre al minimo
l’esposizione alle vibrazioni.
Cessione immediata dell’esposizione ed individuazione
delle misure di Prevenzione e Protezione, finalizzata
a riportare l’esposizione al di sotto del valore limite di
esposizione ed evitare eventuali nuovi superamenti
NOTE
Valore di esposizione A(8) al di sopra del
valore limite di esposizione giornaliero
maggiore a 1 m/s2
Aggiornamenti
La valutazione sarà aggiornata periodicamente nel caso in cui gli elementi oggetto di valutazione subiscano variazioni e/o
nel caso in cui emergano ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e/o in relazione ai
risultati della sorveglianza sanitaria.
Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta s’introduca un cambiamento tale da modificare
la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi utensili, nuove attrezzature, nuovi mezzi oppure quando si effettua una variazione dell’organizzazione del lavoro da
cui possano risultare nuove.
62
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.4.11 Esposizione ai campi elettromagnetici
Un campo elettromagnetico è caratterizzato dalla presenza contemporanea di :
u Un campo elettrico
u Un campo magnetico
Un campo elettrico (E) è una regione dello spazio in cui è presente
una carica elettrica che determina una perturbazione dell’ambiente
circostante in conseguenza della quale altre cariche elettriche vengono attratte o respinte.
Il campo elettrico:
u e’ presente anche quando un apparecchio elettrico è collegato
alla rete ma e’ spento;
u e’ facilmente schermabile da oggetti quali legno, metallo, edifici;
u e’ generato dalla presenza di tensione;
u si misura in v/m (volt per metro)
Un campo magnetico (H) è una regione dello spazio in cui una carica elettrica in movimento (ossia una corrente elettrica)
subisce una forza proporzionale alla propria carica.
il campo magnetico:
O
O
O
O
si produce quando l’apparecchio elettrico viene messo in funzione e in esso circola corrente;
non e’ facilmente schermabile pertanto risulta praticamente invariato all’interno o all’esterno di edifici
e’ generato dalla presenza di corrente;
si misura in a/m (ampere per metro)
alle basse frequenze il campo magnetico viene definito induzione magnetica (B) e si misura in tesla (T)
Un campo elettrico che varia nel tempo genera in direzione perpendicolare ad esso, un campo magnetico variabile anch’esso
che determina, a sua volta, un nuovo campo elettrico variabile e cosi via. Tali campi concatenati producono nello spazio la
propagazione di un campo elettromagnetico la cui variazione nello spazio può essere rappresentata da due onde , una elettrica
(E) ed una magnetica (B).
Le due onde si propagano nello spazio alla velocità della luce . L’onda elettromagnetica trasporta energia anche a grandi distanze dalla sorgente, autopropagandosi continuamente.
La caratteristica fondamentale che distingue i vari campi elettromagnetici e ne determina le proprietà è la frequenza, che rappresenta il numero di oscillazioni effettuate dall’onda in un secondo (unità di tempo).
la frequenza si misura in hertz (Hz).
strettamente connessa con la frequenza è la lunghezza d’onda, che è la distanza percorsa dall’onda durante un tempo di oscillazione e corrisponde alla distanza tra due massimi o due minimi dell’onda.
la lunghezza d’onda λ di un campo elettromagnetico (in metri) è definita da:
λ = c/f
ove c è la velocità della luce(300.000 km/s),
f = frequenza (in khz)
quando un’onda elettromagnetica incontra un ostacolo penetra nella materia e deposita la propria energia producendo una
serie di effetti diversi in base alla frequenza.
sulla base di questo, lo spettro elettromagnetico viene suddiviso in una sezione ionizzante, comprendente raggi x e raggi
gamma, aventi frequenza molto alta (> 3000 Thz) e dotati di energia sufficiente per ionizzare direttamente atomi e molecole,
ed una non ionizzante (NIR), le cui radiazioni non trasportano un quantitativo di energia sufficiente a produrre la rottura dei
legami chimici e produrre ionizzazione.
le NIR oggetto della nostra attenzione in quanto sorgenti di elettrosmog sono quelle aventi frequenze che vanno da 0 a 300
GHZ, che possono a loro volta venire suddivise in:
u
u
u
campi elettromagnetici a frequenze estremamente basse (elf);
radiofrequenze (rf);
microonde (mo);
Insegnare sicurezza 17-18 anni
63
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Il decreto Leg.vo 81/2008 impone la valutazione per determinare che siano soddisfatti i requisiti minimi per la protezione
dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti
dall’esposizione ai campi elettromagnetici in base alle seguenti definizioni:
a) campi elettromagnetici: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) valori limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla
salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute conosciuti;
c) valori di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una
o più delle misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di
esposizione.
-
Il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti
i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformità alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finché le citate norme non avranno
contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei
lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, o, in alternativa, quelle
del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti
delle attrezzature.
-
A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici,qualora risulti che siano superati i valori di azione, il
datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
-
La valutazione, la misurazione e il calcolo non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili
al pubblico, purché si sia già proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione
dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le
restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi
alla sicurezza.
- Nell’ambito della valutazione del rischio il datore di lavoro presta particolare attenzione
ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 208;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
• interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
• innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
• incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti,
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
correnti di contatto o scariche elettriche;
• l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
• la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
• per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
• sorgenti multiple di esposizione;
• esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
Misure di Prevenzione
-
A seguito della valutazione dei rischi, qualora risulti che i valori di azione sono superati, il datore di lavoro elabora ed
applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensità inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di
sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensità dell’esposizione;
g) della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
- I luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione
devono essere indicati con un’apposita segnaletica.,
- In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorché, nonostante
i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente capo, i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione,
individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e
prevenzione per evitare un nuovo superamento.
Sorveglianza sanitaria
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità inferiore decisa dal
medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili ,tenuto conto dei risultati della valutazione
dei rischi trasmessi dal datore di lavoro. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali e’ stata
rilevata un’esposizione superiore ai valori di azione.
Valutazione
Si riportano in una tabella le condizioni “Giustificabili”. Si intende per giustificabile una situazione che può avvalersi di una
valutazione del rischio semplificata in quanto non comporta apprezzabili rischi per la salute. Pertanto si riporta di seguito la
Tabella che contiene alcuni esempi di attrezzature e situazioni “Giustificabili” per le quali non si ritiene necessario effettuare ,
per il momento, ulteriori approfondimenti.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Tipo di Attrezzatura/situazione
Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti
privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti
permanenti
Note
Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli standard
armonizzati per la protezione dai CEM
Lista soggetta a frequenti aggiornamenti:
EN 50360: telefoni cellulari;
EN 50364: sistemi di allarme;
EN 50366: elettrodomestici;
EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed
elettronici di bassa potenza;
EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali fisse per
sistemi di telecomunicazione senza fili;
EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione radio (110
MHz - 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazione senza
fili;
EN 60335-2-25: forni a microonde e forni combinati per uso
alimentare o ceramico e similari;
EN 60335-2-90: forni a microonde per uso collettivo (uso
domestico e similare)
Apparati luminosi (lampade)
Computer e attrezzature informatiche
Le attrezzature devono essere installate ed
utilizzate secondo le indicazioni del
costruttore.
Non sono comprese le attività di
manutenzione.
Il datore di lavoro deve verificare sul libretto
di uso e manutenzione che l’attrezzatura sia
dichiarata conforme al pertinente standard di
prodotto
Attrezzature da ufficio
I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori
valutazioni
Escluso specifiche lampade attivate da RF
Cellulari e cordless
Radio rice-trasmittenti
Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW
Basi per telefoni DECT e reti Wlan
Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico
Utensili elettrici manuali e portatili
es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1
inerenti la sicurezza degli utensili a motore
trasportabili.
es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole
per colla a caldo)
Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il
riscaldamento a induzione e dielettrico)
Carica batterie
Attrezzature elettriche
Apparecchiature audio e video
Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a
garage, piccole industrie e aziende agricole
(EN 60335-2-29)
alcuni particolari modelli che fanno uso di
trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV
necessitano di ulteriori valutazioni
Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a
radiofrequenza
Piastre elettriche radianti per gli ambienti
esclusi i riscaldatori a microonde
Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei
luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere
considerati separatamente.
Strumentazione e apparecchi di misura e controllo
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Elettrodomestici in dotazione
Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature
professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a
microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, ecc...
Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura
ad induzione.
Computer e attrezzature informatiche con trasmissione es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili,
wireless
limitatamente all’uso pubblico
Antenne di stazioni base
Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i lavoratori
possono essere più vicini all’antenna rispetto alle distanze di
sicurezza stabilite per l’esposizione del pubblico
Esempio di attrezzature NON Giustificabili per le quali è necessario effettuare approfondimenti
-
Installazioni elettriche/macchinari con correnti assorbite
superiori a 100 A;
-
Linee elettriche BT adiacenti a operatori con correnti superiori a 100 A;
-
Macchine ed apparati per l’elettrolisi industriale;
-
Saldature elettriche con correnti maggiori di 100A;
-
Forni fusori elettrici e a induzione;
-
riscaldamento a induzione;
-
Magnetizzatori /smagnetizzatori industriali;
-
Specifiche lampade attivate a RF;
-
Dispositivi a RF per plasma;
-
Apparecchi per diatermia (marconiterapia e radarterapia);
-
Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali;
-
Radar;
-
Trasporti azionati elettricamente (treni e tram);
-
Apparecchi elettromedicali per applicazioni intenzionali di radiazioni elettromagnetiche fra cui elettrobisturi,stimolatori
magnetici transuranici,apparati per magnetoterapia, tomografi RM;
-
Essiccatori e forni industriali a microonde;
-
Antenne delle stazioni radio base dove il lavoratore può avvicinarsi in prossimità delle antenne;
-
reti di distribuzione dell’energia elettrica (cabine o elettrodotti posizionati a distanze che implicano un valore di esposizione maggiore di 3 micro tesla (minori di 2 mt per le cabine e 20 mt per gli elettrodotti
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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3.4.12 Esposizione a Rumore
Scopo del documento è valutare i livelli di esposizione al rumore a cui
i lavoratori sono esposti durante lo svolgimento delle attività lavorative
ai sensi dell’ art. 190 D. Lgs. 81/08, come richiesto nel Titolo VII capo II
“Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro”.
A seguito della valutazione saranno attivate specifiche misure di prevenzione e protezione; nello specifico sarà valutata la possibilità di eliminare
i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento
dei valore limite di esposizione.
TERMINI E DEFINIZIONI
Livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di otto ore.Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro;
Livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,8h): valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di esposizione giornaliera al rumore per una settimana nominale di cinque giornate lavorative di otto ore
Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per evitare o
diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno
Pressione acustica di picco (peak): valore massimo della pressione acustica;
Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un
determinato fattore
Rischio residuo: rischio che permane dopo che sono state adottate le appropriate misure per ridurlo
Valore di azione il valore di esposizione oltre il quale si ha l’obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori esposti, come
l’informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria
Valore limite il valore di esposizione oltre il quale l’esposizione è vietata
DESCRIZIONE ATTIVITÀ (Esempio)
Le attività svolte dai lavoratori dipendenti dell’Istituzione Scolastica di………………………………….. sono quelle che normalmente vengono svolte negli ambiti scolastici. Il personale in servizio presso l’istituto, operando quasi esclusivamente nelle
singole sedi, risulta così definito: personale docente; personale docente di sostegno; personale amministrativo; personale ausiliario. In merito alle attività degli addetti, va sottolineato come l’Istituzione Scolastica ………………………………………..
MANSIONI E ADDETTI
Cognome e Nome Addetto
Mansione
Amministrativo
Personale ausiliario
Educatrice Nido
Personale ausiliario
Assistente Tecnico
Amministrativo
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LIVELLI DI ESPOSIZIONE
I valori limite di esposizione e valori di azione in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco sono i seguenti:
valori limite di esposizione LEX,8h= 87 dB(A) e Ppeak = 200 Pa (140 dB(C)
riferito a 20 (micro)Pa)
valori superiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 85 dB(A) e Ppeak = 140
Pa (137 dB(C) riferito a 20 (microPa))
valori inferiori di azione: rispettivamente LEX,8h = 80 dB(A) e Ppeak = 112
Pa (135 dB(C) riferito a 20 (microPa)).
Se l’esposizione giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, è possibile sostituire il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a condizione che:
- il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di esposizione di 87 dB(A)
- siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a
tali attività.
Per determinare la classe di rischio e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di esposizione con
i range indicati nella tabella seguente:
Misure
Classe di Rischio
3
• Individuare immediatamente le cause dell’esposizione eccessiva;
LEX,8h ≥ 87 dB(A) o
• Adottare misure opportune per riportare l’esposizione al di sotto del valore limite
Ppeak ≥ 140 dB(C)
• Modificare le misure di prevenzione e protezione per evitare che la situazione si
ripeta
2
• Elaborazione di un programma di misure tecnico-organizzative per ridurre al
minimo l’esposizione ed i rischi che ne seguono
85 ≤ LEX,8h < 87 dB(A)
• Obbligo di indossare i DPI
o 137 ≤ Ppeak < 140
• Sorveglianza sanitaria obbligatoria
dB(C)
• Segnaletica obbligatoria
• Aree di lavoro ad accesso limitato
• Mettere a disposizione dei lavoratori DPI adeguati
• Formazione/Informazione dei lavoratori su:
Natura del rischio
1
Misure di prevenzione adottate per eliminare o ridurre al minimo il rischio;
Valori limite di esposizione e di azione;
80 < LEX ,8h < 85 dB(A)
Sorveglianza sanitaria su richiesta del lavoratore o prescritta dal medico competente
o 135 < Ppeak < 137
dB(C)
0
LEX,8h ≤ 80 dB(A) o
Nessuna
Ppeak≤ 135 dB(C)
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
MISURE DI PROTEZIONE E PREVENZIONE IN CASO VENGANO RILEVATI LIVELLI SONORI SUPERIORI ALLE
SOGLIE DI ATTENZIONE
Il datore di lavoro dovrebbe eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo e, in ogni caso, a livelli non superiori ai valori limite
di esposizione, mediante le seguenti misure:
adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore
scelta di attrezzature di lavoro che emettano il minor rumore possibile
progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro
adeguata informazione e formazione dei lavoratori sull’uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo
la loro esposizione al rumore
adozione di misure tecniche per il contenimento del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti e del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento
adozione di opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di
lavoro
riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e dell’intensità
dell’esposizione e l’adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.
Se a seguito della valutazione dei rischi risulta che i valori superiori di azione sono superati, il datore di lavoro dovrà elaborare
ed applicare un programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al rumore.
Tra gli interventi tecnici da applicare:
- sostituire tutte le parti meccaniche danneggiate (cuscinetti, cinghie, ruote dentate)
- aumentare la frequenza e l’accuratezza delle manutenzioni e dell’eventuale lubrificazione dei sistemi di trasmissione delle
macchine in dotazione e degli impianti, utilizzando esclusivamente lubrificanti consigliati dal costruttore (il grado di viscosità deve essere adeguato) e verificandone il funzionamento attraverso la ditta di manutenzione incaricata.
- evitare di utilizzare pressioni superiori a quelle effettivamente necessarie ed eliminare le perdite di fluidi eventualmente
compressi dalle tubazioni e dai giunti
- al fine di limitare la propagazione delle vibrazioni alle strutture dell’edificio, è necessario installare idonee protezioni per le
macchine fisse
- applicare pannelli o strutture fono-isolanti alle attrezzature (Stampanti, ciclostili, ecc.) e rivestire i locali con pannelli fonoassorbenti, per attenuare i rumori riflessi dalle pareti e dai soffitti.
Inoltre, i luoghi di lavoro dove i lavoratori possono essere esposti a rumore al di sopra dei valori superiori di azione, devono
essere predisposte apposite segnaletiche.
In caso di soglie rumorose legate alla refezione scolastica è necessario provvedere alla somministrazione dei pasti in più turni
con un numero inferiore di bambini.
Nel caso in cui, data la natura dell’attività, la scuola utilizzi locali di riposo, il rumore in questi locali deve essere ridotto a un
livello compatibile con il loro scopo e le loro condizioni di utilizzo.
USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Qualora i rischi derivanti dall’esposizione al rumore non possano essere evitati con le misure di prevenzione e protezione è
necessario fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuali per l’udito più opportuni. Tali dispositivi andranno obbligatoriamente indossati nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione.
Per la selezione dell’otoprotettore, i principali fattori da considerare sono:
- marcatura di certificazione
- attenuazione sonora
- confortevolezza del portatore
- ambiente di lavoro e attività lavorativa (alte temperature e umidità, polvere,
segnali di avvertimento e trasmissione di messaggi verbali, ecc.)
- disturbi per la salute dell’utilizzatore.
70
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Riguardo al corretto uso, occorre verificare la compatibilità dell’otoprotettore con eventuali altri DPI della testa (elmetti, occhiali,
ecc.), che potrebbero determinare una riduzione delle prestazioni dell’otoprotettore stesso.
E’ fondamentale indossare i DPI per tutto il periodo dell’esposizione, se i protettori vengono tolti dall’utilizzatore anche per un
breve periodo, la protezione effettiva si riduce sensibilmente. I lavoratori devono essere addestrati e formati su come indossare
correttamente gli otoprotettori, soprattutto gli inserti auricolari, in caso contrario viene pregiudicata di molto la loro protezione.
I dispositivi di protezione individuali sono principalmente di due tipologie: inserti auricolari e cuffie.
I tappi o inserti auricolari, se inseriti nel modo corretto nel canale uditivo, proteggono l’orecchio da rumori non di elevata intensità.
Le tipologie di tappi per orecchie sono le seguenti:
- Tappi modellabili per tutte le orecchie, prevalentemente usa e getta, abbastanza comodi, igienici ed economici
- Tappi su misura, modellati in base alla precisa forma dell’orecchio,sono riusabili, igienici, durevoli e necessitano di cura e pulizia
costante
- Tappi pre-modellati, realizzati in silicone morbido, gomma o plastica, si adattano a tutti i tipi di orecchio. Sono riutilizzabili,
igienici, durevoli e necessitano di cura e pulizia costante.
Gli inserti auricolari possono anche essere dotati di un archetto che facilita e rende più igienico l’utilizzo di questi otoprotettori. Tali
dispositivi forniscono un’idonea protezione solo per rumori con intensità fino a 95 dB, per valori superiori è necessaria l’adozione
delle cuffie.
PARAMETRI INDICATIVI DI MISURE PER SINGOLE ATTREZZATURE
Durante la valutazione del rumore prodotto si considera la simultaneità di funzionamento delle varie attrezzature durante il normale ciclo lavorativo, accertandosi che le misure rappresentassero la situazione acusticamente peggiore e quindi a maggior rischio.
L’identificazione delle lavorazioni svolte, e dei tempi relativi all’esecuzione delle stesse, durante le giornate lavorative sono state
determinate in collaborazione con i lavoratori.
Viene di seguito riportata una tabella con alcuni esempi di misure effettuate:
n. misura
descrizione attrez./macchina/attività
Leq
dB(A)
Lpicco (C)
dB(C)
tempo di misura
(min:sec)
Attività manuale
73,5
-
15.00
Rumore ambientale a bordo strada
76,8
-
15.00
Rumore fondo uffici
63,2
-
15.00
Rumore fondo aule (con alunni/Allievi)
76,2
-
15.00
Rumore fondo preparazione pasti
75,7
-
15.00
Refezione scolastica….
79,8
84,2
10.00
Rumore ambientale aule e locali comuni
71,6
-
10.00
CONCLUSIONI (ESEMPIO)
Dall’analisi non emerge il superamento dei livelli di azione imposti dalla normativa, inoltre non si ha evidenza di lavoratori
particolarmente sensibili né sono noti, all’interno dell’Istituto Scolastico, soggetti ipersensibili al rischio considerato per patologie, terapie o ipersuscettibilità individuale né sono occupati minori (legge n.977/1967) o lavoratrici in gravidanza (D.Lgs.
n.151/2001). Quindi, non si riscontra, per quanto noto, l’esigenza di particolari tutele. È compito del medico competente,
preso atto della valutazione, stabilire autonomamente i protocolli sanitari che vorrà adottare, effettuando anche esami clinici e
biologici e indagini diagnostiche specificamente mirati al rischio. Attraverso l’espressione del giudizio di idoneità specifica alla
mansione, inoltre, lo stesso medico competente indicherà le particolari e specifiche misure di tutela per i singoli lavoratori.
AGGIORNAMENTI
La valutazione sarà programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale adeguatamente qualificato. La
presente valutazione sarà, comunque, aggiornata nel caso in cui gli elementi oggetto di valutazione subiscano variazioni e/o
nel caso in cui emergano ulteriori elementi significativi ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e anche in relazione ai
risultati della sorveglianza sanitaria. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta s’introduca
un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio, quando viene avviato un nuovo
sistema di lavorazione, vengono adottati nuovi utensili, nuove attrezzature, nuove macchine oppure quando si effettua una
variazione dell’organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.4.13
Altri Rischi da valutare
Il Datore di lavoro dovrà quindi proseguire con la valutazione di altri rischi , fra cui, ad esempio,
- Valutazione rischio da radiazioni ottico artificiali;
- presenza di atmosfere esplosive
- Lavoro minorile e misure conseguenti
- rischio biologico
- rischio cancerogeno
-……………………………………………..
E altri ulteriori rischi in funzione della tipologia di attività che l’azienda
svolge. Ad esempio , se l’azienda lavora in ambiente sotterraneo o effettua
manutenzione e pulizia di cisterne o lavora all’interno di cunicoli (ambienti
confinati), occorrerà adottare ulteriori misure di prevenzione e il Datore di
lavoro dovrà, ad esempio valutare anche il Rischio soffocamento: Tutte le
volte che un lavoratore deve entrare in un ambiente confinato (pozzi, botti,
cisterne, cunicoli, galleria…) deve fare molta attenzione perché potrebbe
rischiare di morire soffocato a causa della mancanza di ossigeno o a causa
della presenza di vapori nocivi (irritanti, tossici, corrosivi) per inalazione.
Misure di protezione potranno essere, ad esempio, l’utilizzo di bombole di
ossigeno o maschere particolari per respirare. Tenere sempre un contatto
(ad esempio essere legati con una corda ad un compagno che rimane all’esterno.
O, ancora, il rischio infortuni: Un evento traumatico dovuto ad un comportamento sbagliato, alla mancanza di utilizzo di dispositivi di protezione
individuale (casco, scarpe antinfortunistiche, occhiali di protezioni). Il rischio infortuni può esserci in tutte le attività lavorative perché si può cadere su un pavimento scivoloso, Si può cadere da una scala, ci si può tagliare
se una sega non ha una protezione adeguata, ci si può ustionare se non si
hanno i guanti mentre si utilizzano sostanze chimiche pericolose: il rischio
infortuni è il più frequente perché può essere dappertutto. L’infortunio
può essere dovuto ad un urto, una caduta, uno schiacciamento e può determinare tagli, lesioni e altri danni fisici anche gravi e permanenti.
72
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.5
Cenni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza
L’articolo 30 del D.Leg.vo 81/2008 “Modelli di Organizzazione e di Gestione”pone le basi per indirizzare le aziende pubbliche
e private verso una direzione precisa: la creazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza. Si tratta di un elemento innovativo per la legislazione italiana in materia di Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro e rappresenta certamente un importante
passo avanti che evidenzia la volontà del Legislatore di pervenire ad una gestione della sicurezza più efficace all’interno di ogni
luogo di lavoro. Il decreto richiama, in sede di prima applicazione, i modelli definiti dalle linee guida UNI-INAIL o il British
Standart OHSAS 18.000:2007. Indipendentemente dai modelli scelti, la scelta di attuare un sistema di gestione della sicurezza
rappresenta un momento decisionale molto importante ed impegnativo, soprattutto per un ente pubblico. Infatti in questo
caso, l’indirizzo che nelle aziende private deve pervenire dalla proprietà o dal top management, nel caso di un ente pubblico
deve pervenire da un organo politico che, nella maggior parte dei casi , pur sensibile al problema, non sempre ne percepisce
appieno l’importanza dal punto di vista operativo.
Senza entrare nel merito dei sistemi di gestione della sicurezza (nel seguito, per brevità, denominati SGS) si riporteranno una
serie di strumenti operativi che prevedono un riordino completo di tutte le azioni che ogni attività (pubblica o privata) dovrà
svolgere per ottemperare al Testo Unico, modellati per soddisfare le esigenza di un ente pubblico locale.
Considerando che il decreto prevede numerosissimi adempimenti (alcuni dei quali molto complessi e di difficile attuazione ), il presupposto di partenza del presente lavoro è quello di gestire tutti i nuovi adempimenti in maniera coordinata
con strumenti operativi evitando di “subire” passivamente il decreto ritenendolo semplicemente un ulteriore aggravio delle
normali attività.
Poiché infatti in ogni caso i nuovi adempimenti dovranno essere attuati, risulta conveniente ritenerlo una nuova opportunità per rivalutare e reimpostare tutte le attività inerenti la sicurezza mediante una gestione permanente e controllata.
Successivamente, se i vertici aziendali volessero porre nuovi obiettivi, si potrà implementare il sistema impostato per poterlo
attivare a livello di vero e proprio SGS.
Le problematiche legate al un SGS, una volta ottenuto l’input dai vertici aziendali (in questo caso politici), sono di due tipologie fondamentali:
• problematiche legate al coinvolgimento del personale (A partire dai dirigenti fino a tutti i lavoratori);
• problematiche legate alla formalizzazione degli adempimenti.
Si tratta di due aspetti di importanza primaria senza i quali non è possibile in nessun modo attuare un SGS.
Nel primo caso è fondamentale che la volontà dei vertici sia reale e non solo formale e che l’impostazione del Sistema sia
realmente ritenuta un aspetto strategicamente importante (a livello di costi e di benefici) e non solo un aspetto “d’immagine”.
Solo così sarà possibile ottenere, nel tempo, un vero e proprio coinvolgimento di tutto il personale e ottenere, attraverso
adeguati e prolungati momenti formativi , un reale cambiamento di mentalità.
Nel secondo caso si tratta di creare meccanismi di comunicazione ed una diversa maniera di lavorare relativamente alla
sicurezza.
In entrambi i casi l’elemento fondamentale è l’informazione.
Un Sistema di Gestione comprende la struttura organizzativa, la pianificazione, i ruoli e le relative responsabilità, le procedure e le risorse umane, economiche e logistiche per attuare il sistema, mettere in atto la politica e raggiungere gli obiettivi.
Si tratta di concepire diversamente la modalità di svolgimento di ogni adempimento in maniera da costruire un meccanismo all’interno del quale ogni lavoratore ha un proprio ruolo.
Da tempo esistono diverse norme e diversi Standard per i SGS. Tutti presuppongono volontà aziendali chiare e convinte e
forniscono garanzia di miglioramento continuo.
Lo standard più famoso e riconosciuto è il BS (British Standard) OHSAS 18000:2007 e rappresenta, ad oggi,
l’unica
norma che ha valenza ai fini della certificazione.
Si tratta di uno standard che come logica di lavoro è completamente compatibile con le ISO 9000 e le Iso 14001 relative rispettivamente a sistemi di qualità e ambientali. L’obiettivo finale sarebbe pertanto quello di pervenire ad un sistema certificato
qualità – sicurezza – ambiente.
Il Cosiddetto Paradigma di Deming (PDCA)
Illustra perfettamente in estrema sintesi quale sia il percorso che qualsiasi sistema di Gestione della Sicurezza deve attuare.
PLAN – DO – CHECK – ACT
P – Pianificazione D – Attuazione C – Controllo e verifica A – Correzione
Insegnare sicurezza 17-18 anni
73
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
La base di partenza (PLAN) è sempre rappresentata dalla politica della sicurezza che parte da un esame iniziale: si tratta di un
documento con il quale i vertici aziendali stabiliscono (pianificazione) chiaramente gli obiettivi da raggiungere in materia di
sicurezza e salute sul luogo di lavoro e garantiscono l’impegno per il raggiungimento di tali obiettivi. La politica della sicurezza
deve avere come requisito minimo di base il rispetto delle leggi in materia di sicurezza.
Tale politica deve essere documentata e resa nota a tutta l’organizzazione aziendale. Deve inoltre essere rivista periodicamente per verificarne la congruità con il percorso attuato.
Successivamente (DO) occorre attivare le risorse, i processi informativi e le procedure per realizzare le attività pianificate.
Il percorso di pianificazione prevede l’individuazione di tutti i pericoli e la valutazione dei rischi in riferimento sia alle attività abituali sia alle attività non abituali (gestione delle emergenze). Tutte queste informazioni devono essere contenute in un
documento che deve essere “dinamico” prevedendo aggiornamenti nel tempo, strumenti di controllo delle informazioni contenute e indicazioni sulle attività per ridurre/eliminare i rischi. Il documento deve essere elaborato indicando la metodologia
adottata per l’individuazione dei fattori di rischio.
La pianificazione deve contenere un piano di miglioramento coerente con gli obiettivi aziendali.
Esiste poi un momento di attuazione del Sistema in cui saranno attivi ruoli, compiti e responsabilità e saranno definite le
modalità di svolgimento operativo, ed il momento successivo di verifica (CHECK) delle prestazioni (nei sistemi certificati si
parla di Audit).
Nel primo caso è fondamentale definire i momenti di formazione, i meccanismi di comunicazione, la gestione della documentazione (comprese le registrazioni), sugli elementi “fondamentali del sistema” (DPI,
Manutenzioni, gestione
dell’emergenza, segnalazioni….)
La verifica è invece indispensabile per individuare l’eventuale “mancato raggiungimento” di alcuni obiettivi o l’attuazione
non corretta di qualche adempimento. In questi casi si parla di “non conformita” sulle quali occorre prevedere interventi specifici definendo adeguate azioni correttive.
In ultimo un SGS prevede il riesame (ACT) del sistema in cui i vertici politici analizzano periodicamente le prestazioni attraverso indici prestazionali definiti (ad esempio numero degli infortuni), verificano il raggiungimento o meno degli obiettivi
prefissati e si prevedono le risorse per il raggiungimento dei nuovi obiettivi al fine di ottenere un miglioramento continuo nel
tempo.
Alla base di tutto il Sistema è evidente che risultano di fondamentale importanza i meccanismi di comunicazione.
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
PLAN
DO
CHECK
• Politica
• Pianificazione
• Identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi
• Attuazione e Gestione Operativa
• Verifica delle prestazioni
• Riesame e miglioramento continuo
ACT
Fig. 1 - schema sintetico del percorso che dovrebbe prevedere un Sistema di Gestione della Sicurezza (ILO/IOSH 2001 – Guidelines on occupational Safety and Health Management System)
Il presente lavoro prevede una impostazione del Documento di valutazione dei rischi di tipo dinamico che consentirà, nel
caso ci fosse volontà politica, di giungere agevolmente alla creazione di un Sistema di Gestione della Sicurezza. Il documento
si compone di alcuni elaborati “principali” che individuano i pericoli e valutano i rischi presenti nei luoghi di lavoro e durante lo svolgimento della attività dell’Ente. In particolare per ogni luogo di lavoro viene predisposto un elaborato specifico
(denominato 2.1 - 2.n) nel quale viene analizzato nel dettaglio il luogo di lavoro inteso come “struttura” e vengono analizzate
le attività svolte all’interno di tale luogo di lavoro. Gli elaborati 2.1 – 2.n comprendono, come si potrà vedere nella sezione
specifica, tutte le valutazioni richieste dal decreto (valutazione del rischio incendio, valutazione rischio chimico, valutazione
74
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
movimentazione manuale dei carichi…). L’elaborato 1 è relativo invece ad una analisi generale dell’amministrazione, delle
attività svolte e dei servizi resi.
Completano il documento gli allegati ed i documenti generati. Gli allegati consentono di effettuare aggiornamenti del documento mirati e specifici senza intervenire sugli elaborati principali . Contengono inoltre una serie di registri sui quali saranno
riportate tutte le attività in materia di sicurezza. I documenti generati costituiscono invece la parte “operativa” del documento.
Mediante un semplice e ripetitivo percorso “trasversale” consentono di registrare tutti gli atti dell’Amministrazione e di utilizzare semplici modelli per attuare gli adempimenti previsti dal decreto.
Il percorso previsto è sempre il medesimo:
Una volta individuato, nominato e formato il personale delegato per l’attuazione di tutte le attività in materia di sicurezza (fra
cui anche i preposti) il percorso da attuare sarà il seguente:
Esempio
Di seguito uno schema esemplificativo di inserimento del processo inerente l’attuazione del D.Leg.vo 81/2008 all’interno di un
Sistema di Gesteione della Sicurezza.
ATTUAZIONE DELLA PROCEDURA (utilizzando il modello predisposto)
ARCHIVIAZIONE DEGLI ATTI ALL’INTERNO DEL REGISTRO.
Acquisto e distribuzione DPI
Soggetto individuato, nominato dal Datore di Lavoro e formato per l’attuazione della procedura di acquisto e distribuzione
dei dispositivi di protezione individuale: sig. Mario Rossi.
Il Sig. Rossi, delegato per l’attuazione della procedura n° 3 (PROCEDURA.DPI), provvederà all’acquisto dei DPI in base ai
modelli (LIBRETTI.DPI) predisposti per ogni tipologia di attività , effettuerà la distribuzione su tali modelli e, una volta
compilati e firmati, procederà con l’archiviazione di tali modelli nel registro corrispondente (DOTAZIONI.DPI).
SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
ESAME INIZIALE
POLITICA PER
PIANIFICAZIONE
E
ATTUAZIONE
FUNZIONAMENTO
MONITORAGGIO
RIESAME E
LA SICUREZZA
ORGANIZZAZIONE
E GESTIONE
MIGLIORAMENTO
Documento di valutazione dei rischi
Allegati
Documenti Generali
Modelli
• Documento di politica
• Impegno dei vertici aziendali
• Miglioramento (PIMI)
Procedure
Manuali e
Regolamenti
• Misura performance;
• Analisi Incidenti;
• Audit
• Ruoli e responsabilità
• Formazione e informazione sul sistema
• Sistema di comunicazione
• Documentazione controllo e aggiornamento
• Gestione Emergenza
Insegnare sicurezza 17-18 anni
75
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
3.6
Dispositivi di Protezione Individuale
Un Dispositivo di Protezione Individuale (DPI) è una qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal
lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono
essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche
di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
I DPI devono
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un
rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità.
Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
o effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere
evitati con altri mezzi;
o valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite
dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato;
o aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.
o individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per
quanto riguarda la durata dell’uso, in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell’esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Inoltre
o mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene,
mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante;
o provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti,
salvo casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;
o fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
o informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
o rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
o stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il deposito dei DPI;
o assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.
I lavoratori invece devono rispettare i seguenti obblighi:
• si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro
76
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•
•
•
•
•
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento
eventualmente organizzato ed espletato.
provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato
nei DPI messi a loro disposizione.
Esempio di Utilizzo di DPI
Protezione
DPI
Testa
Mani
Piedi
Protezione contro la caduta dall’alto
Vie respiratorie
Udito
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3.7
La Sorveglianza Sanitaria
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente nei
casi previsti dalla normativa vigente, qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
a) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza
di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione
specifica;
b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa,
viene stabilita, di norma, in una volta l’anno.
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali
o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
d) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica;
e) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
f) visita medica preventiva in fase preassuntiva;
g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.”.
Gli esiti della visita medica devono essere allegati alla cartella sanitaria e di rischio
il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di
lavoro.
3.8
La gestione dell’emergenza: cenni
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e in particolare:
• designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza
• organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di pronto soccorso, salvataggio, lotta
antincendio e gestione dell’emergenza;
Gli addetti alla gestione dell’emergenza devono essere formati in materia di:
• Prevenzione Incendi;
• Primo soccorso;
• Corretta Gestione dell’emergenza;
• Procedure da seguire in caso di emergenza
I lavoratori incaricati della prevenzione e lotta antincendio e primo soccorso devono seguire adeguati corsi di formazione ed
addestramento la cui durata dipende dalla tipologia di attività.
In i luoghi di lavoro , è fondamentale che venga stilato un Piano di Emergenza, che consideri le varie possibili situazione di
emergenza. In caso di emergenza è necessario che tutti sappiano cosa fare e non fare. Le procedure di allarme e di comportamento devono essere ben definite, conosciute da tutti e verificate mediante l’effettuazione di prove di evacuazione
E’ importante anche avere un registro delle verifiche aggiornato e sul quale annotare regolarmente la manutenzione periodica
e programmata su impianti e attrezzature.
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Alcune misure di prevenzione importanti per ridurre il rischio:
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Installazione di impianti e dispositivi di rivelazione fumi, fiamme, scintille e gas infiammabili, in grado di inviare allarmi e comandare attivazioni di impianti di spegnimento automatici.
Installazione un adeguato numero di estintori portatili.
Ventilazione naturale o artificiale degli ambienti dove si possono accumulare gas o vapori infiammabili.
Installazione di impianti di spegnimento automatici (Ove necessario),
Realizzazione di apposita rete idrica antincendio sul perimetro esterno dei fabbricati .
Realizzazione di porte, portoni, corridoi, scale, rampe, ecc. adeguate per numero, dimensioni e distribuzione.
Installazione di sistemi e dispositivi automatici per l’evacuazione dei fumi e del calore in caso d’incendio
Compartimentazione di reparti “critici” con pareti aventi grado di resistenza al fuoco adeguato.
Formazione e addestramento degli addetti alla prevenzione e lotta antincendio.
deposito ed utilizzo di materiali infiammabili e facilmente combustibili in misura limitata e in ambienti adeguati;
utilizzo attento di fonti di calore;
impianti ed apparecchi elettrici conformi ed utilizzati correttamente;
divieto di fumo;
utilizzazione di materiali incombustibili
adozione di adeguata segnaletica di sicurezza
E alcuni contenuti essenziali del piano di emergenza.
• Definizione del sistema di allarme;
• Individuazione dei ruoli (coordinatore unico, squadre di addetti alle emergenza)
• Definizione delle mansioni (attività che ogni addetto deve svolgere)
• Modalità comportamentali per gli addetti e per tutti i presenti
UN BUON PIANO DI EMERGENZA DEVE ESSERE SEMPLICE, SINTETICO E APPLICABILE
3.9
Esempio di rischi in un comparto produttivo: Edilizia
Il settore delle costruzioni rappresenta uno dei comparti più a rischio dal punto di vista della sicurezza.
All’interno di un cantiere esistono numerose attività e lavorazioni che espongono i lavoratori a rischi molto elevati e per questo motivo all’interno del D.Leg.vo 81/2008 è presente un intera sezione (Titolo IV) dedicata al settore dei cantieri edili. Vi
sono adempimenti molto impegnativi che impongono ai datori di lavoro delle imprese , come anche ai soggetti committenti,
un’attenzione costante e l’attuazione di azioni specifiche che tengono conto del fatto che si tratta di un settore ad alto rischio.
Di seguito sono indicati fra gli adempimenti più rilevanti e una tabella con l’indicazione di alcuni rischi fra i più rilevanti
che derivano sia dalla tipologia di lavoro (ad esempio lavoro in altezza) sia dall’utilizzo di macchine e attrezzature pericolose.
All’interno dei cantieri, come si vedrà di seguito, occorre predisporre un ulteriore documento che si chiama “Piano di Sicurezza” e che deve contenere tutte le misure di prevenzione per gestire la sicurezza all’interno di un cantiere .
In sintesi, all’interno di un cantiere edile in cui lavorano più imprese, il committente deve procedere come segue:
- Nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione che deve elaborare il “Piano di Sicurezza e Coordinamento”
- Nominare un coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione che si occupa di far rispettare il piano di sicurezza
all’impresa e di garantire che il cantiere si svolga correttamente dal punto di vista della sicurezza facendo in modo che
i lavoratori abbiano anche un comportamento adeguato e attenendosi a quanto previsto dalle norme;
- Verificare che l’impresa che esegue i lavori abbia i requisiti per poter svolgere l’attività all’interno del cantiere;
- L’impresa dovrà inoltre elaborare un proprio piano di sicurezza che prende il nome di “Piano Operativo di Sicurezza”
che è complementare al piano di sicurezza e coordinamento.
Esiste inoltre una ulteriore figura “garante” che deve accertarsi che ognuno svolga con attenzione quanto a proprio carico
che si chiama Responsabile dei Lavori. Deve attuare un supervisione su tutti i soggetti in maniera tale che tutto si svolga nel
rispetto della Normativa.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
PRINCIPALI ADEMPIMENTI IN UN CANTIERE EDILE CON MISURE DA ADOTTARE
Logistica del cantiere
durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli.
Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire
l’accesso agli estranei alle lavorazioni.
Il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione
di misure o cautele adeguate.
Lavori in quota e ponteggi
•
Il datore di lavoro, nei casi in cui i lavori temporanei in quota non
possono essere eseguiti in condizioni di sicurezza e in condizioni
ergonomiche adeguate a partire da un luogo adatto allo scopo, sceglie le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure, in conformità ai seguenti criteri:
o
priorità alle misure di protezione collettiva (ponteggi) rispetto
alle
misure di protezione individuale;
o
dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei
lavori da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una
circolazione priva di rischi.
• Il datore di lavoro sceglie il tipo più idoneo di sistema di accesso ai
posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego. Il sistema di accesso
adottato deve consentire l’evacuazione in caso di pericolo imminente.
Il passaggio da un sistema di accesso a piattaforme, impalcati, passerelle e viceversa non deve comportare rischi ulteriori di caduta.
• i lavori temporanei in quota possono essere eseguiti soltanto se le condizioni meteorologiche non mettono in pericolo
la sicurezza e la salute dei lavoratori.
• Il datore di lavoro dispone affinché sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche e superalcoliche ai lavoratori
addetti ai lavori in quota
•
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Nei lavori che sono eseguiti ad un’altezza superiore ai m 2 devono
essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose.
ll montaggio e lo smontaggio delle opere provvisionali devono essere eseguiti sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori.
Sopra i ponti di servizio e sulle impalcature in genere è vietato qualsiasi deposito, eccettuato quello temporaneo dei materiali ed attrezzi necessari ai lavori.
Il peso dei materiali e delle persone deve essere sempre inferiore a
quello che è consentito dalla resistenza strutturale del ponteggio;
lo spazio occupato dai materiali deve consentire i movimenti e le
manovre necessarie per l’andamento del lavoro.
Il piede dei montanti deve essere solidamente assicurato alla base di
appoggio o di infissione in modo che sia impedito ogni cedimento
in senso verticale ed orizzontale.
L’altezza dei montanti deve superare di almeno m 1,20 l’ultimo impalcato; dalla parte interna dei montanti devono essere applicati
correnti e tavola fermapiede a protezione esclusivamente dei lavoratori che operano sull’ultimo impalcato”.
Il ponteggio deve essere efficacemente ancorato alla costruzione almeno in corrispondenza ad ogni due piani di ponteggio e ad ogni
due montanti, con disposizione di ancoraggi a rombo o di pari efficacia.
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
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•
Gli impalcati e ponti di servizio, le passerelle, le andatoie, che siano posti ad un’altezza maggiore di 2 metri, devono
essere provvisti su tutti i lati verso il vuoto di robusto parapetto e in buono stato di conservazione.
Gli impalcati e ponti di servizio devono avere un sottoponte di sicurezza, costruito come il ponte, a distanza non superiore a m 2,50.
In corrispondenza ai luoghi di transito o stazionamento deve essere sistemato, all’altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di sicurezza (mantovana) a protezione contro la caduta di materiali dall’alto. Tale protezione
può essere sostituita con una chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie
di sicurezza, o con la segregazione dell’area sottostante.
I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche
configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisionali, costituite da
elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente un calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le
istruzioni approvate nell’autorizzazione ministeriale, un disegno esecutivo.
Il datore di lavoro assicura che:
• lo scivolamento degli elementi di appoggio di un ponteggio è impedito tramite fissaggio su una superficie di
appoggio, o con un dispositivo antiscivolo, oppure con qualsiasi altra soluzione di efficacia equivalente;
• i piani di posa dei predetti elementi di appoggio hanno una capacità portante sufficiente;
• il ponteggio è stabile;
• le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati di un ponteggio sono idonee alla natura del lavoro da
eseguire, adeguate ai carichi da sopportare e tali da consentire un’esecuzione dei lavori e una circolazione sicure;
• il montaggio degli impalcati dei ponteggi è tale da impedire lo spostamento degli elementi componenti durante
l’uso, nonché la presenza di spazi vuoti pericolosi fra gli elementi che costituiscono gli impalcati e i dispositivi
verticali di protezione collettiva contro le cadute.
E consentito un distacco delle tavole del piano di calpestio dalla muratura non superiore a “20“ centimetri.
E fatto divieto di gettare dall’alto gli elementi del ponteggio.
E fatto divieto di salire e scendere lungo i montanti.
Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola
fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del
piano di calpestio dei ponti di servizio.
Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite
di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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NO!!!!!!!
NO!!!!!!!
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La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Scale
•
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•
Le scale fisse a gradini, destinate al normale accesso agli ambienti di lavoro, devono essere costruite e mantenute in
modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza. I gradini devono avere
pedata e alzata dimensionate a regola d’arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito. Dette scale ed i relativi pianerottoli devono essere provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di altra difesa equivalente. Le rampe delimitate
da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, devono
essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
Dette scale, se di legno, devono avere i pioli fissati ai montanti mediante incastro. I pioli devono essere privi di nodi.
Tali pioli devono essere trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli estremi; nelle scale lunghe più di 4 metri
deve essere applicato anche un tirante intermedio. E’ vietato l’uso di scale che presentino listelli di legno chiodati sui
montanti al posto dei pioli rotti. Esse devono inoltre essere provviste di: a) dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità
inferiori dei due montanti; b) ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli alle estremità superiori, quando sia necessario per assicurare la stabilità della scala.
Quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse devono essere
adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona.
o Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate in modo da garantire la loro stabilità durante l’impiego e
secondo i seguenti criteri:
o le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in modo
da garantire la posizione orizzontale dei pioli;
o le scale a pioli sospese devono essere agganciate in modo sicuro e, ad eccezione delle scale a funi, in maniera tale da
evitare spostamenti e qualsiasi movimento di oscillazione;
o lo scivolamento del piede delle scale a pioli portatili, durante il loro uso, deve essere impedito con fissaggio della parte
superiore o inferiore dei montanti, o con qualsiasi dispositivo antiscivolo, o ricorrendo a qualsiasi altra soluzione di
efficacia equivalente;
o le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri
dispositivi garantiscono una presa sicura;
o le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono essere utilizzate in modo da assicurare il fermo
reciproco dei vari elementi;
o le scale a pioli mobili devono essere fissate stabilmente prima di accedervi.
•
Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano utilizzate in modo da consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri. In particolare il trasporto a mano di pesi su una scala a pioli non
deve precludere una presa sicura.
•
Per l’uso delle scale portatili composte di due o più elementi innestati (tipo all’italiana o simili), oltre quanto prescritto
nel comma 3, si devono osservare le seguenti disposizioni:
la lunghezza della scala in opera non deve superare i 15 metri, salvo particolari esigenze, nel qual caso le estremità
superiori dei montanti devono essere assicurate a parti fisse;
le scale in opera lunghe più di 8 metri devono essere munite di rompitratta per ridurre la freccia di inflessione;
nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento laterale;
durante l’esecuzione dei lavori, una persona deve esercitare da terra una continua vigilanza della scala.
o
o
o
o
o Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o di altro
dispositivo che impedisca l’apertura della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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NO!!!!!!!
Protezione dei posti di lavoro
1.Quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e
malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la
caduta di materiali.
2. Il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi.
3. Nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli
di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere
predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone
direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori
di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune.
Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto
Nei lavori in quota qualora non siano state attuate misure di protezione collettiva è necessario che i lavoratori utilizzino idonei
sistemi di protezione “idonei per l’uso specifico” composti da diversi elementi, non necessariamente presenti contemporaneamente “conformi alle norme tecniche,” quali i seguenti:
c) dispositivo di ancoraggio;
d) cordini;
e) dispositivi retrattili;
f) guide o linee vita;
h) imbracature.
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_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Lavori in prossimità di parti attive
Quando occorre effettuare” lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non sufficientemente protette, ferme restando
le norme di buona tecnica, si deve rispettare almeno una delle seguenti
precauzioni:
a) mettere fuori tensione ed in sicurezza le parti attive per tutta la durata
dei lavori;
b) posizionare ostacoli rigidi che impediscano l’avvicinamento alle parti attive;
c) tenere in permanenza, persone, macchine operatrici, apparecchi di sollevamento, ponteggi ed ogni
altra attrezzatura a distanza di sicurezza.
La distanza di sicurezza deve essere tale che non possano avvenire contatti diretti o scariche pericolose
per le persone tenendo conto del tipo di lavoro, delle attrezzature usate e delle tensioni presenti
Scavi e Fondazioni
•
Nei lavori di splateamento o sbancamento se previsto l’accesso di lavoratori,”, le pareti delle fronti di attacco devono
avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la
parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e
conseguente franamento della parete.
•
Quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi,
siano da temere frane o scoscendimenti, deve essere provveduto all’armatura o al consolidamento del terreno.
•
Nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.
•
Il posto di manovra dell’addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto
con solido riparo.
•
Ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in
relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo.
•
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo
scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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Pozzi, scavi e cunicoli
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•
Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu’ di m 1,50, quando la consistenza
del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita’, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.
•
Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e
le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore
infortunato privo di sensi.
•
Le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di
almeno 30 centimetri.
•
Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo
di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della
volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro
rimozione puo’ essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura.
•
Idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi
siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi.
•
Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del
terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori
•
Nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo
scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna.
•
Nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali
da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.
•
E’ vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
•
Quando si eseguono lavori entro pozzi, fogne, cunicoli, camini e fosse in genere, devono essere adottate idonee misure contro i pericoli derivanti dalla presenza di gas o vapori tossici, asfissianti, infiammabili o esplosivi, specie in
rapporto alla natura geologica del terreno o alla vicinanza di fabbriche, depositi, raffinerie, stazioni di compressione
e di decompressione, metanodotti e condutture di gas, che possono dar luogo ad infiltrazione di sostanze pericolose.
•
Quando sia accertata o sia da temere la presenza di gas tossici, asfissianti o la irrespirabilità dell’aria ambiente e non
sia possibile assicurare una efficiente aerazione ed una completa bonifica, i lavoratori devono essere provvisti di idonei
dispositivi di protezione individuale delle vie respiratore, ed essere muniti di idonei dispositivi di protezione individuale collegati ad un idoneo sistema di salvataggio, che deve essere tenuto all’esterno dal personale addetto alla sorveglianza. Questo deve mantenersi in continuo collegamento con gli operai all’interno ed essere in grado di sollevare
prontamente all’esterno il lavoratore colpito dai gas.
•
Possono essere adoperate le maschere respiratorie, in luogo di autorespiratori, solo quando, accertate la natura e la
concentrazione dei gas o vapori nocivi o asfissianti, esse offrano garanzia di sicurezza e semprechè sia assicurata una
efficace e continua aerazione.
•
Quando si sia accertata la presenza di gas infiammabili o esplosivi, deve provvedersi alla bonifica dell’ambiente mediante idonea ventilazione; deve inoltre vietarsi, anche dopo la bonifica, se siano da temere emanazioni di gas pericolosi, l’uso di apparecchi a fiamma, di corpi incandescenti e di apparecchi comunque suscettibili di provocare fiamme
o surriscaldamenti atti ad incendiare il gas.
_Insegnare sicurezza 17-18 anni
La sicurezza sul lavoro parte dai banchi di scuola
Demolizioni
•
I lavori di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere eseguiti sotto la sorveglianza di un
preposto e condotti in maniera da non pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di quelle
eventuali adiacenti.
•
La successione dei lavori deve risultare da apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato
nel PSC, ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza.
•
La demolizione dei muri effettuata con attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio indipendenti dall’opera in demolizione.
•
•
E’ vietato lavorare e fare lavorare gli operai sui muri in demolizione.
•
I canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente rinforzati.
•
Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le
murature ed i materiali di risulta.
•
Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona stessa con appositi
sbarramenti
Il materiale di demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato oppure convogliato in appositi
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta.
Insegnare sicurezza 17-18 anni
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con il patrocinio e la collaborazione di:
COMANDO PROVINCIALE DI BOLOGNA
Comune di Valsamoggia
Comune di Castelmaggiore
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