Decorrenza
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Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)"
1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
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5,6&+,7,3,&,
Deposito a risparmio riservato ai giovani da zero fino al compimento del 14° anno di età. E' rappresentato dal Libretto
di Deposito a Risparmio. Il depositante consegna una somma di denaro alla Banca la quale rilascia un libretto sul quale
vengono annotate tutte le operazioni.
Il Libretto di deposito a risparmio "Salvadanaio MPS" può essere $O3RUWDWRUH, con l'indicazione del nome del minore,
oppure 1RPLQDWLYRintestato al minore, e in questo caso è richiesta la presenza di legali rappresentanti (genitori o
esercenti la potestà sul minore), per l’accensione e per poter effettuare determinate operazioni di prelevamento.
I libretti Giovani “Salvadanaio MPS”, sono soggetti ad alcune limitazioni, quali l'importo massimo del saldo e delle
operazioni.
La movimentazione delle somme (versamenti e prelevamenti) avviene esclusivamente mediante la presentazione del
libretto.
Il saldo massimo consentito per questo tipo di libretti è di ¼SHUL/LEUHWWLGLGHSRVLWRQRPLQDWLYL
Per i libretti di deposito al portatore il saldo massimo non può essere pari o superiore s ¼D.Lgs.21 novembre
2007 n.231.
È ammessa l’apertura di un solo Deposito “Salvadanaio MPS” a nome della stessa persona.
Non è previsto il collegamento ad altri servizi bancari.
I tassi di interesse applicati possono subire variazioni ad iniziativa della Banca in relazione all'andamento dei tassi di
mercato.
In caso di smarrimento o sottrazione, può verificarsi l’utilizzo fraudolento del libretto di risparmio, con possibilità di
prelievo della somma e degli interessi da parte di persona apparentemente legittimata.
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LIMITE DI SALDO MASSIMO CONSENTITO
¼
LIMITE DI PRELEVAMENTO GIORNALIERO.
¼
LIMITE DI PRELEVAMENTO MENSILE
¼
T.A.N. (Tasso Annuo Nominale)
TASSO EFFETTIVO ANNUO LORDO
TASSO EFFETTIVO ANNUO NETTO
RITENUTA FISCALE
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Decorrenza
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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VALUTA SUI VERSAMENTI
VALUTA SUI PRELEVAMENTI
PERIODICITA’ CAPITALIZZAZIONE INTERESSI
MODALITA’ DI CALCOLO
SPESE PER OPERAZIONI
SPESE DI CHIUSURA (liquidazione)
SPESE EMISSIONE DUPLICATO
SPESE PER ESTINZIONE
SPESE PER COMUNICAZIONI
COSTO DEL LIBRETTO (stampato)
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¼
IMPOSTA DI BOLLO (percepita “una tantum” all’atto dell’accensione)
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Poteri di rappresentanza
Le revoche e le modifiche delle facoltà concesse alle persone autorizzate, nonché le rinunce da parte delle medesime, non saranno opponibili
alla Banca finché questa non abbia ricevuto la relativa comunicazione.
Diritto di garanzia
La Banca è investita di diritto di pegno e di diritto di ritenzione sui titoli o valori di pertinenza del Cliente comunque detenuti dalla Banca stessa
o che pervengano ad essa successivamente, a garanzia di qualunque suo credito.
Compensazione
Quando esistono tra la Banca ed il Cliente più rapporti o più conti di qualsiasi genere o natura, anche di deposito, ha luogo in ogni caso la
compensazione di Legge ad ogni suo effetto. La facoltà di compensazione prevista nel comma 2 è esclusa nei rapporti in cui il Cliente riveste
la qualità di consumatore ai sensi dell’art.1469 bis, comma 2, cod. civ., salvo diverso specifico accordo con il Cliente stesso.
Determinazione e modifica delle condizioni
Le condizioni economiche applicate ai rapporti posti in essere con il Cliente sono indicate nel contratto di adesione. La Banca si riserva la
facoltà di modificare le condizioni economiche applicate ai singoli rapporti non a tempo determinato, posti in essere con il Cliente, che, in caso
di variazioni in senso sfavorevole per il cliente, gli saranno rese note mediante apposita comunicazione, anche impersonale, nel rispetto di
quanto previsto dagli artt. 118 e 161, comma 2, del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 e delle relative disposizioni di attuazione. Entro 15 giorni
dalla suddetta comunicazione il Cliente, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. 1º settembre 1993, n. 385 ha diritto di recedere dal
rapporto senza penalità e di ottenere, in sede di liquidazione dello stesso, l’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.
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I - Il libretto puo' essere emesso, a scelta del depositante, al portatore o nominativo.
II - Se viene emesso al portatore, l’intestazione non ne modifica la natura (non è consentita l'apertura di libretti di risparmio in forma anonima o con
intestazione fittizia art.50 D. Lgs.231/2007) e la Banca considera il presentatore come legittimo possessore; essa non ha alcun obbligo di fare
indagini circa la legittimità del possesso.
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Decorrenza
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
(D.LGS. 385 del 1/9/93 – Delibera C.I.C.R. del 4/3/2003)
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III - Il libretto al portatore non puo’ presentare un saldo pari o superiore a euro 5.000,00.
IV - In caso di trasferimento di libretti al portatore, il cedente è tenuto, entro trenta giorni, a darne comunicazione alla Banca, specificando i dati
identificativi del cessionario e la data del trasferimento medesimo.
V - Gli interessi sono capitalizzati con la periodicita' pattuita e vengono annotati in occasione della prima presentazione del libretto dopo la
capitalizzazione e sono liquidati in occasione dell'estinzione. Qualora il deposito non abbia avuto movimento da oltre un anno e presenti un saldo
creditore non superiore a euro 258,23 la Banca cessa di corrispondere interessi, di addebitare le spese di gestione del deposito e di inviare la
comunicazione periodica annuale.
VI- L'ammontare complessivo delle spese non puo' superare il 75% degli interessi netti maturati.
VII - Alla Banca e' riservata la facolta' di modificare le condizioni economiche applicate al rapporto di deposito, rispettando, in caso di variazioni in
senso sfavorevole al depositante, le prescrizioni di cui agli artt. 118 e 161, secondo comma, del D.Lgs. 1/9/93 n. 385 e delle relative disposizioni di
attuazione. A fronte di tali modifiche il cliente ha diritto di recedere dal contratto.
VIII - La Banca procede al recupero delle spese postali sostenute per l'invio al domicilio del cliente di lettere contabili, estratti conto, rendiconti
periodici ed ogni altra comunicazione inerente i rapporti in essere; l'importo del recupero e' pari alle spese effettivamente sostenute dalla
Banca per ogni invio in base alle tariffe vigenti tempo per tempo.
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Questa banca aderisce all’Accordo per la costituzione dell’Ufficio reclami della clientela e dell’ Ombudsman - Giurì Bancario che prevede una
procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice.
La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario.
Ogni Cliente può rivolgersi all’Ufficio reclami della banca, entro due anni da quando l’operazione contestata è stata eseguita.
Il reclamo va presentato per iscritto, mediante lettera raccomandata A/R o in via informatica, ovvero consegnato allo sportello dove è intrattenuto il
rapporto, previo rilascio di ricevuta. L’Ufficio reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.
Per i reclami aventi ad oggetto i servizi di investimento il predetto termine è, invece, di 90 giorni. Se la banca dà ragione al Cliente, la stessa deve
comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.
Il Cliente - qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all’Ufficio reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in
parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) - può presentare un ricorso all’Ombudsman Giurì Bancario, Organo collegiale composto di 5 membri, con sede in Via IV Novembre, 114 - 00187 Roma.
Il ricorso all’Ombudsman - Giurì Bancario va presentato entro un anno dall’invio della contestazione all’Ufficio reclami della banca, mediante una
richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure
utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L’Ombudsman può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta
necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.
Le controversie per cui è competente l’Ombudsman - Giurì Bancario sono quelle di valore fino a Euro 50.000,00. La decisione, motivata, viene
adottata entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta di intervento o dall’ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante per la banca. I
termini possono essere prolungati fino a 120 giorni, in caso di richiesta di integrazione della documentazione al ricorrente.
Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai bonifici transfrontalieri 2) : In questo caso però l’Ufficio reclami ha 30 giorni per evadere
la richiesta del Cliente, e per quanto concerne i tempi non devono essere trascorsi 180 giorni dall’esecuzione o dalla messa a disposizione del
bonifico.
Qualora il Cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all’Ufficio reclami, può rivolgersi alla Sezione speciale
dell’Ombudsman - Giurì Bancario, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un
importo fino a Euro 50.000,00, maggiorato delle spese sostenute dal Cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal
d.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
Il ricorso all’Ufficio reclami o all’Ombudsman - Giurì Bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento,
l'Autorità giudiziaria ovvero, un organismo conciliativo, ovvero, ove previsto, il collegio arbitrale.
1)
Le procedure di reclamo riguardano sia le operazioni e servizi bancari che i servizi di investimento.
2)
Per “bonifico transfrontaliero” si intende un’operazione effettuata da una banca di uno Stato membro dell’Unione europea, che su incarico di un Cliente mette una somma di denaro a
disposizione di un soggetto beneficiario (indicato dallo stesso Cliente) presso una banca di un altro Stato membro; il Cliente che dà l’ordine ed il beneficiario (cioè colui che riceve la somma
di denaro) possono coincidere.
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. 7DVVR HIIHWWLYR QRPLQDOH DQQXR QHWWR corrisponde al tasso di interesse effettivamente percepito dal cliente ed è pari al T.A.N. (tasso annuo
nominale) diminuito della ritenuta fiscale.
. 'HSRVLWRD 5LVSDUPLR: contratto in base al quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle a
richiesta del cliente stesso. La movimentazione delle somme depositate avviene tramite l’esibizione del libretto di risparmio, sul quale vengono
annotati i versamenti ed i prelevamenti effettuati. Le annotazioni sul libretto, firmate dall’impiegato della banca addetto al servizio, fanno piena prova
nei rapporti tra banca e depositante.
. /LEUHWWR $/ 3257$725(: Libretto di deposito a risparmio il cui possesso legittima il possessore a disporre delle somme risultanti a saldo del
libretto, indipendentemente dall’intestazione dello stesso.
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1.2.1 – Prodotti della Banca – Investimenti - Depositi
Norme per la trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari
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. /LEUHWWR120,1$7,92. Libretto di deposito a risparmio intestato ad uno o più nominativi che sono i soli titolari del diritto di disporre delle somme
risultanti a saldo del libretto stesso. Nel caso di libretto nominativo intestato a minore, i prelevamenti possono essere effettuati da un legale
rappresentante del minore (genitore, tutore, esercente la potestà), oppure liberamente ed autonomamente dal titolare minore purché abbia
compiuto i 6 anni.
. 6DOGR: ultima somma risultante sul libretto dopo le operazioni di versamento e prelevamento.
. 9DOXWDDSSOLFDWDLQJLRUQLODYRUDWLYLEDQFDUL: data da cui decorre la maturazione degli interessi.
'DFRPSLODUHSHUO·RIIHUWDIXRULVHGH
NOME E COGNOME DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
QUALIFICA DEL SOGGETTO CHE CONSEGNA IL MODULO AL CLIENTE
NOME E COGNOME DEL CLIENTE CUI IL MODULO È STATO CONSEGNATO
IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI AVERE RICEVUTO COPIA DEL PRESENTE MODULO DAL SOGGETTO SOPRA INDICATO:
'DWD
)LUPD
_________
LA CONSEGNA AL CLIENTE, SU SUA RICHIESTA, DELLA DOCUMENTAZIONE PRECONTRATTUALE, AVVIENE DIETRO CORRESPONSIONE DI !"#$%!&!'(')*)!+(!
RIMBORSO SPESE
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