ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO
CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL’ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi
in collaborazione con CEFAS – VITERBO
LA NUOVA DIRETTIVA
MACCHINE
A cura di:
Massimo Cecchini
PROGRAMMA
• La nuova direttiva macchine
– D.Lgs. 17/2010
• Le nuove norme sull’uso delle macchine
– D.Lgs. 81/2008
IL RECEPIMENTO DELLA NUOVA
DIRETTIVA MACCHINE
• Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha
firmato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, che
recepisce in Italia la “nuova Direttiva Macchine”,
2006/42/CE, in sostituzione della precedente.
• DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori.
• Entrata in vigore: 6 marzo 2010
• In Europa è entrata in vigore il 29 dicembre 2009.
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA N. 459 DEL 24 LUGLIO 1996
Regolamento per l'attuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative alle macchine
ART. 18 D.Lgs. 17/2010 - (Abrogazioni)
1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n.
459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui
all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto.
OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA
LO SCOPO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE CON IL D.P.R.
459/96 (OGGI CON D.LGS. 17/2010) E’ QUELLO DI CREARE LE
CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHE’ LE INDUSTRIE CHE OPERANO
NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA (U.E.) POSSANO REALIZZARE
PRODOTTI RISPONDENTI AI MEDESIMI REQUISITI DI SICUREZZA PER
* LE PERSONE
* L’
L’AMBIENTE
* GLI ANIMALI
COSI’
COSI’ COME RICHIESTO
DAGLI ARTT.
ARTT. 100 E 118A DEL TRATTATO DI ROMA
LA “VERA” ENTRATA IN VIGORE
• La nuova direttiva macchine 2006/42/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 17 maggio 2006 abroga la 98/37/CE, però gli
Stati membri sono chiamati ad adottare le
disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla
Direttiva entro il 29 giugno 2008, mentre
l'applicazione delle suddette disposizioni dovrà
avvenire a partire dal 29 dicembre 2009.
IL “NUOVO APPROCCIO”
OBIETTIVO: Non creare ostacolo alla libera circolazione
all’interno della U.E.
ISTITUZIONI
COMUNITARIE
DIRETTIVE
Requisiti essenziali
di salute e sicurezza
ISTITUTI DI NORMAZIONE
EUROPEI
(CEN, CENELEC)
NORME ARMONIZZATE
Specifiche tecniche per rispondere
alle direttive
ENTI NORMATORI NAZIONALI
(in Italia: UNI e CEI)
RECEPIMENTO OBBLIGATORIO
In ogni Stato esistono: NORME ARMONIZZATE RECEPITE
NORME NAZIONALI VALIDE (in assenza
di norme armonizzate)
CLASSIFICAZIONE DELLE NORME
D.LGS. 17/2010
DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA
INTRINSECA DELLE MACCHINE (non per l’uso
in sicurezza! cioè non per le precauzioni per
l’utilizzo in condizioni di sicurezza)
Modifica solo quei punti del D.P.R. 547/55
relativi a particolari apprestamenti di sicurezza
Obiettivo: libera circolazione delle macchine
nella U.E.
TRE LIVELLI
Componente
Quasi macchina
Macchina
CAMPO DI APPLICAZIONE
•
•
•
•
•
Macchine
Componenti di sicurezza
Attrezzature intercambiabili
Catene, funi e cinghie
Dispositivi amovibili di trasmissione
meccanica
• Quasi macchine
DEFINIZIONI
•
Macchina propriamente detta
1)
2)
3)
4)
5)
insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema
di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto
di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro
solidamente per un'applicazione ben determinata;
insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di
collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e
di movimento;
insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può
funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o
installato in un edificio o in una costruzione;
insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di
cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti
e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra
loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte
di energia è la forza umana diretta.
•
•
DEFINIZIONI
–
–
–
–
–
–
•
•
–
–
Attrezzatura intercambiabile
Dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è
assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne
la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura
non è un utensile.
Componente di sicurezza
Componente:
1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza;
2) immesso sul mercato separatamente;
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle
persone;
4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o
che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
Accessori di sollevamento
Componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che
consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul
carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere
immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti
sono considerate accessori di sollevamento.
Catene, funi e cinghie
Catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte
integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento.
DEFINIZIONI
•
Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
–
•
Componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una
macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante
collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove
immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo
prodotto;
Quasi-macchine
–
–
Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non
sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema
di azionamento è una quasimacchina;
le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o
assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi
per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto.
CONCETTO DI QUASI MACCHINA
• I sottoinsiemi di macchine già rientravano nella precedente Direttiva.
Il fabbricante è tenuto a corredarli di un'apposita dichiarazione.
• Tuttavia, spesso, la nozione di sottoinsieme è stata da più parti
interpretata male, o in modo eccessivamente ampio (una macchina
trattata come sottoinsieme in quanto con funzionamento autonomo)
o in modo troppo restrittivo (un semplice componente trattato come
sottoinsieme) per cui ci sono sempre stati dubbi sulle dichiarazioni.
• Il fabbricante delle quasi - macchine è tenuto ad accompagnarle con
un'apposita dichiarazione d'incorporazione (all.2 sez.1 parte B) e
dalle istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti
(allegato 6). Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di
incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino
all'incorporazione.
QUASI MACCHINA
Per immettere sul mercato una quasi-macchina, il fabbricante deve predisporre
(art. 10):
•
•
•
la documentazione tecnica pertinente, allegato VII, parte B;
le istruzioni per l'assemblaggio, allegato VI;
la dichiarazione di incorporazione (dichiarazione di tipo B), allegato II, parte
1, sezione B.
QUASI MACCHINA
Le quasi-macchine non devono essere marcate CE, ma essere accompagnate
(fino a quando non vengono incorporate) dalle istruzioni per l'assemblaggio
e dalla dichiarazione di incorporazione; tali documenti devono inoltre fare
parte del fascicolo tecnico della macchina finale.
• La dichiarazione di incorporazione deve comprendere, tra le altre, le
seguenti informazioni:
– i riferimenti della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica
pertinente;
– un'attestazione con la quale si dichiara che la documentazione tecnica pertinente
è stata compilata in conformità ai contenuti dell'Allegato VII, parte B del
la direttiva 2006/42/CE, e l'impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta
delle autorità nazionali, le informazioni pertinenti sulla sicurezza della quasimacchina;
– i requisiti essenziali di sicurezza che sono stati rispettati e soddisfatti. Questa
indicazione, insieme alle istruzioni di assemblaggio, è essenziale per il
costruttore della macchina finale perché consente di valutare i rischi derivanti
dalla incorporazione della quasi-macchina e le misure di sicurezza da adottare
per la conformità della macchina finale.
COMPONENTE DI SICUREZZA
• Introdotto un nuovo Allegato V che
contiene un elenco indicativo delle
componenti di sicurezza che può essere
aggiornato dalla Commissione (con
l'assistenza di un "Comitato Macchine")
che riporta l'elenco indicativo dei
componenti di sicurezza.
COMPONENTE DI SICUREZZA
1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone.
3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come
mezzi di sicurezza nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV.
4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza.
5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad
essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine.
6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine.
7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte
contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine.
8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il
sollevamento.
9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile.
10. Dispositivi di arresto di emergenza.
11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche
potenzialmente pericolose.
12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai p unti 1.5.7, 3.4.7 e
4.1.2.6 dell'allegato I.
COMPONENTE DI SICUREZZA
13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni.
14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
16. Dispositivi di comando a due mani.
17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone
da un piano all'altro e inclusi nel seguente elenco:
a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano;
b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti
incontrollati;
c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva;
d) ammortizzatori ad accumulazione di energia:
— a caratteristica non lineare, o
— con smorzamento del movimento di ritorno;
e) ammortizzatori a dissipazione di energia;
f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono
utilizzati come dispositivi paracadute;
g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con
componenti elettronici.
PRINCIPALI DEFINIZIONI
ATTREZZATURA DI LAVORO
D.Lgs.81/2008
Direttiva macchine
“qualsiasi macchina,
“un insieme di pezzi o di
apparecchio, utensile o
organi di cui uno almeno
impianto destinato ad
mobile, collegati tra loro…
essere usato durante il
connessi solidamente per
lavoro”
un’applicazione ben
determinata…” …
DEFINIZIONI
• Immissione sul mercato
– prima messa a disposizione, all'interno
della Comunità, a titolo oneroso o gratuito,
di una macchina o di una quasi-macchina a
fini di distribuzione o di utilizzazione
– D.P.R. 459/96: la prima messa a
disposizione sul mercato dell'Unione
europea, a titolo oneroso o gratuito, di una
macchina o di un componente di sicurezza
per la sua distribuzione o impiego. Si
considerano altresì immessi sul mercato la
macchina o il componente di sicurezza
messi a disposizione dopo aver subito
modifiche costruttive non rientranti nella
ordinaria o straordinaria manutenzione
DEFINIZIONI
•
Messa in servizio
– primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della
Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo;
D.P.R. 459/96:
– a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza
sul territorio dell'Unione europea;
– b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti
sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati
assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste
direttamente dal costruttore.
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme del presente decreto
legislativo si applicano ai
seguenti prodotti, così come
definiti all’articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature
intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di
sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
Sono esclusi dal campo di applicazione:
a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere
utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di
componenti identici e forniti dal fabbricante della
macchina originaria;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di
divertimento;
c) le macchine specificamente progettate o utilizzate
per uso nucleare che, in caso di guasto, possono
provocare una emissione di radioattività;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme del presente decreto
legislativo si applicano ai
seguenti prodotti, così come
definiti all’articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature
intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di
sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
Sono
esclusi dal campo di applicazione:
e) i seguenti mezzi di trasporto:
1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel
S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005,
di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad
esclusione delle macchine installate su tali veicoli;
2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge
27 dicembre 1973, n. 942, e successive
modificazioni, di recepimento della direttiva
70/156/CEE, ad esclusione delle macchine
installate su tali veicoli;
3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio
2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n.
123 del 29 maggio 2003, di recepimento della
direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine
installate su tali veicoli;
4) veicoli a motore esclusivamente da competizione;
5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o
su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su
tali veicoli.
f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché
le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità;
g) le macchine appositamente progettate e costruite a
fini militari o di mantenimento dell'ordine;
CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme del presente decreto
legislativo si applicano ai
seguenti prodotti, così come
definiti all’articolo 2:
a) macchine;
b) attrezzature
intercambiabili;
c) componenti di sicurezza;
d) accessori di
sollevamento;
e) catene, funi e cinghie;
f) dispositivi amovibili di
trasmissione meccanica;
g) quasi-macchine.
Sono esclusi dal campo di
applicazione:
h) le macchine appositamente progettate e
costruite a fini di ricerca per essere
temporaneamente utilizzate nei laboratori;
i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle
miniere;
l) le macchine adibite allo spostamento di
artisti durante le rappresentazioni;
ALTRE ESCLUSIONI
m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle
categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in
materia di bassa tensione:
1) elettrodomestici destinati a uso domestico;
2) apparecchiature audio e video;
3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione;
4) macchine ordinarie da ufficio;
5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
6) motori elettrici;
n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione:
1) apparecchiature di collegamento e di comando;
2) trasformatori.
CAMPO DI APPLICAZIONE:
CHIARIMENTI
• Tenuto conto delle definizioni di cui all'art. 2, e delle esclusioni
previste dall'art. 1, comma 2, rientrano nel campo di applicazione
del D.Lgs. 17/10:
– gli ascensori da cantiere
– gli apparecchi di sollevamento con velocità fino a 0,15 m/s (esclusi dalla
direttiva ascensori)
– le pistole sparachiodi e altri apparecchi a carica esplosiva.
• Si possono escludere con certezza dall'ambito di applicazione del
D.Lgs. 17/10:
– gli interruttori e i sezionatori in media e alta tensione,
– gli apparecchi soggetti alla direttiva bassa tensione (2006/95/CE) (ad
esempio motori elettrici, elettrodomestici, art. 1, comma m).
• In base all'art. 1, comma 3, risulta inoltre chiaro che le macchine
(incluse nella direttiva macchine 2006/42/CE) non sono soggette
alla direttiva bassa tensione (2006/95/CE); i rischi determinati sulle
macchine dall'energia elettrica sono infatti disciplinati in via
esclusiva dal D.Lgs. 17/10.
CONFORMITÀ AI REQUISITI
ESSENZIALI DI SICUREZZA
• Possono essere immesse sul
mercato ovvero messe in servizio
unicamente le macchine che
soddisfano le pertinenti disposizioni
del decreto legislativo 17/2010 e non
pregiudicano la sicurezza e la salute
delle persone e, all'occorrenza, degli
animali domestici o dei beni, quando
sono debitamente installate,
mantenute in efficienza e utilizzate
conformemente alla loro
destinazione o in condizioni
ragionevolmente prevedibili
OBBLIGHI DEL FABBRICANTE DI UNA
MACCHINA
• Espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi
dell’articolo 12
• Accertare che la macchina soddisfi i RES dell’Allegato I
• Costituire il Fascicolo Tecnico e fare in modo che sia disponibile –
Allegato VII A
• Fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione
• Redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II
• Apporre la Marcatura CE ai sensi dell’articolo 16
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
PER OGNUNA DELLE POSSIBILI SITUAZIONI PERICOLOSE CONNESSE CON IL
FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA, LA DIRETTIVA FISSA DEI PRINCIPI DA
RISPETTARE.
VENGONO DEFINITI “REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA”
IL LORO RISPETTO E’ OBBLIGATORIO DA PARTE DEL FABBRICANTE
GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI R.E.S. SI APPLICANO SE SUSSISTE IL
RISCHIO CORRISPONDENTE
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
• Ogni macchina deve essere accompagnata da
istruzioni per l'uso redatte nella o nelle lingue
comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la
macchina viene immessa sul mercato e/o messa
in servizio, allegato I, punto 1.7.4.
• Le istruzioni consegnate al cliente devono
essere quelle originali, oppure una traduzione
delle istruzioni originali, predisposta del
fabbricante o da chi immette la macchina nella
zona linguistica specifica
ISTRUZIONI E AVVERTENZE
La macchina è accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue
comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul
mercato e/o messa in servizio?
NO: occorre richiederle espressamente (e ottenerle)
SI: Le istruzioni che accompagnano la macchina sono «Istruzioni originali»?
SI: ok
NO, ma sono una "Traduzione delle istruzioni originali“:
-è allegata una copia delle istruzioni originali?
NO: occorre richiederla espressamente (e ottenerla)
SI: ok
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
Per quanto riguarda i RES (requisiti essenziali di sicurezza) (Allegato I), si
evidenziano le seguenti varianti/novità:
• Arresto operativo: se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto
che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve
essere monitorata e mantenuta.
• Rumori e vibrazioni: è stato aggiunto il concetto che "Il livello dell'emissione di
rumore/vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di
emissione di macchine simili"; inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica
emesso dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessaria quando il livello
di pressione supera gli 80 dB(A) (erano 85 dB(A))
REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA
• Tre "nuovi" RES al punto 1 (in parte già contenuti in altri punti della vecchia
direttiva):…
Non c'è più il requisito 1.2.8 sul software che prescriveva che il software di dialogo
tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere
progettato in modo che sia di facile impiego
• Istruzioni per l'uso: viene meglio specificata e ampliata il contenuto e gli obiettivi
delle istruzioni che accompagnano le macchine, miglior specificazione su lingua e
istruzioni in lingua originale
ERGONOMIA
• Come fattore realmente innovativo, la nuova direttiva dedica una attenzione
particolare all’ergonomia che deve essere raggiunta come obiettivo specifico
• Posti di lavoro, sedili e rischi di movimenti incontrollati che ora devono essere
valutati per tutte le macchine e non solamente quelle mobili.
• Viene riportato come voce a se stante da dover valutare autonomamente
l’”arresto operativo” in maniera tale che si possa conservare la memoria delle
operazioni precedenti all’arresto.
PRINCIPALI NOVITA’
• La nuova direttiva è pervasa da un maggiore risalto
della valutazione dei rischi. Il processo di valutazione
corrispondeva al paragrafo 5.1.3. della UNI EN ISO
12100-1:2005 (oggi UNI EN ISO 12100:2010). Rilevanza
viene riservata anche all’uso anormale prevedibile che
deve essere sempre tenuto conto nella progettazione
della macchina.
• Sono esplicitate alcune definizioni fino ad ora contenute
solo nella norma sopra richiamata.
• Per tutte le macchine occorre valutare il rischio derivante
dalle sue movimentazioni o da quelle dei suoi
componenti.
UNI EN ISO 12100:2010
•
•
•
Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del
rischio e riduzione del rischio
Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk
reduction
La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN
ISO 12100 (edizione novembre 2010). La norma specifica la terminologia di base, i
principi e una metodologia per il raggiungimento della sicurezza nella progettazione
del macchinario. Essa specifica i principi per la valutazione del rischio e la
riduzione del rischio per aiutare i progettisti nel raggiungere questo obiettivo. Questi
principi si basano sulla conoscenza e l'esperienza della progettazione, dell'utilizzo,
degli incidenti, degli infortuni e dei rischi associati al macchinario. Le procedure sono
descritte per identificare i pericoli e stimare e valutare i rischi durante le fasi pertinenti
del ciclo di vita della macchina, e per eliminare i pericoli o arrivare a ridurre
sufficientemente i rischi. Sono fornite linee di orientamento sulla documentazione e
la verifica del processo di valutazione del rischio e di riduzione del rischio. La
norma è inoltre destinata a essere utilizzata come base per la preparazione delle
norme di sicurezza di tipo B o di tipo C. Essa non si occupa di rischi e/o danni agli
animali domestici, ai beni o all'ambiente.
DICHIARAZIONE «CE»
• La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione
(Allegato II):
– 1. IIA - la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva e alle altre
Direttive in cui eventualmente ricade la macchina sottoscritta dal
fabbricante;
– 2. IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi - macchine.
• Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il
preciso elenco dei RES ottemperati (novità importante!)
• Entrambe le dichiarazioni contengono una altra novità
molto importante: l'indicazione esplicita della persona
autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica
Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione ...
(nome e indirizzo in UE)
DICHIARAZIONE «CE»
La dichiarazione CE di conformità (Allegato II) deve essere
redatta dal fabbricante per attestare la conformità alla
Direttiva.
La dichiarazione di conformità CE deve essere rilasciata per:
le macchine
le attrezzature intercambiabili
i componenti di sicurezza
gli accessori di sollevamento
le catene funi e cinghie
i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
ALLEGATO II
DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ
Ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o del suo mandatario)
Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico stabilito nella Comunità
DICHIARA CHE
La macchina ………….. (denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione
commerciale) è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e (eventualmente)
alle seguenti altre direttive: …………..
POSSIBILITÀ 1
È stata sottoposta all’esame CE del tipo dall’Organismo Notificato ….. che ha rilasciato l'attestato n. ………
POSSIBILITÀ 2
È stata fabbricata in sistema di garanzia qualità totale, approvato dall’Organismo Notificato ………….. che
ha rilasciato l'attestato n. …………..
È conforma alle seguenti norme armonizzate ………….. e/o specifiche tecniche …………..
•
•
Luogo e data della dichiarazione
Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o
del suo mandatario e indirizzo della persona autorizzata a custodire
PRECEDENTE ITER DI CERTIFICAZIONE
•
1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità il costruttore o un suo
mandatario residente nell'Unione europea, deve:
A. macchina non compresa nell'allegato IV costituire il fascicolo tecnico previsto
dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;
B. macchina compresa nell'allegato IV e fabbricata senza rispettare o rispettando
soltanto parzialmente le norme armonizzate (o in mancanza di queste) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le
procedure previste dall'allegato VI;
C. macchina compresa nell'allegato IV e fabbricata conformemente alle norme
armonizzate effettuare, a scelta, uno dei seguenti adempimenti:
1. costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un
organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta;
2. sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione
notificato il quale si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le
norme armonizzate, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo;
3. sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto
dall'allegato VI.
NUOVO ITER DI CERTIFICAZIONE
• La nuova Direttiva Macchine prevede, per le macchine
non riportate all'interno dell'Allegato IV, un controllo
interno sulla fabbricazione: nel nuovo Allegato VII si
trovano le indicazioni di come costituire il Fascicolo
Tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre
che la documentazione tecnica da prevedere per le quasimacchine (tra cui in Allegato VI le istruzioni per
l'assemblaggio).
• Per le macchine Fascicolo Tecnico della Costruzione
• Per le quasi-macchine Documentazione Tecnica
Pertinente
NUOVO ITER DI CERTIFICAZIONE
Per macchine (e componenti di sicurezza) che rientrano nell' Allegato IV si
distinguono due casi:
1. Sono state costruite conformemente alle norme armonizzate e tali norme
coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, allora il
fabbricante può applicare una delle procedure seguenti:
– a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla
fabbricazione della macchina (Allegato VIII)
– b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il
controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
– c) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
2. Sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme
armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti
requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate
per la macchina in questione, il fabbricante applica una delle procedure
seguenti:
– a) procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo
interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3);
– b) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X).
Non esiste più la possibilità di presentare il Fascicolo Tecnico a un organismo
notificato senza che questo preveda alcuna verifica.
ALLEGATO IV
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1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di
materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di
materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
– 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto
del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di
trascinamento amovibile;
– 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o
carrello a movimento alternato, a spostamento manuale;
– 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo
di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale;
– 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento
integrato, a carico e/o scarico manuale.
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2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno.
3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico
manuale per la lavorazione del legno.
4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e
di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di
materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti:
– 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del
pezzo fissi o a movimento alternato;
– 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato.
ALLEGATO IV
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5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la
lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione
del legno.
7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la
lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili.
8. Seghe a catena portatili da legno.
9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a
carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una
corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s.
10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o
scarico manuale.
11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico
manuale.
12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi:
– 12.1. locomotive e benne di frenatura;
– 12.2. armatura semovente idraulica.
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13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un
meccanismo di compressione.
14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari.
ALLEGATO IV
• 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
• 16. Ponti elevatori per veicoli.
• 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose,
con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri.
• 18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre
macchine ad impatto.
• 19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone.
• 20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati
come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11.
• 21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza.
• 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS).
• 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS).
MARCATURA «CE»
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La marcatura CE, è costituita dalla sigla
«CE»
2. La marcatura CE è apposta sulla macchina
in modo visibile e deve essere leggibile per
tutto il prevedibile periodo di durata della
stessa
3. Fino al 1°gennaio 1997 era consentita la
commercializzazione di macchine che
riportavano di seguito alla sigla «CE» le
ultime due cifre dell'anno di apposizione della
marcatura
4. E' vietato apporre sulle macchine
marcature che possano indurre in errore circa
il significato ed il simbolo grafico della
marcatura CE; possono essere apposti altri
marchi, purché non limitino la visibilità e la
leggibilità della marcatura CE
MARCATURA «CE»
Ogni macchina (compresi i dispositivi di
sicurezza) deve recare, in modo visibile,
leggibile e indelebile, almeno le seguenti
indicazioni:
• ragione sociale e indirizzo completo del
fabbricante e, se del caso, del suo
mandatario
• designazione della macchina
• marcatura «CE» (Allegato III)
• designazione della serie o del tipo
• eventualmente, numero di serie
• anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è
concluso il processo di fabbricazione
MARCATURA «CE»
•
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L'esposizione della marcatura CE presenta
le seguenti novità (Allegato III):
1. deve essere apposta nelle immediate
vicinanze del nome del fabbricante o del
suo mandatario usando la stessa
tecnica.
2. Se è stata applicata la procedura di
garanzia qualità totale, la marcatura CE
deve essere seguita dal numero di
identificazione dell'organismo notificato.
Apposizione della marcatura CE anche su:
– Componenti di sicurezza
– Dispositivi amovibili di trasmissione
meccanica
– Catene, funi e cinghie
MARCATURA «CE»
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Le macchine progettate e costruite per
l'utilizzo in atmosfera esplosiva
recano apposita marcatura
•
Per gli elementi di una macchina che
devono essere movimentati durante
l'utilizzazione con mezzi di
sollevamento, la relativa massa deve
essere indicata in modo leggibile,
indelebile e non ambiguo.
SORVEGLIANZA DEL MERCATO
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L’art. 6 regola la sorveglianza del mercato, tenendo
conto delle disposizioni di cui all’art. 4, par. 3 e 4, art. 8,
par. 2, art. 11, par. 1, art. 19, par. 1, e art. 20 della
direttiva.
Conferma come Autorità di sorveglianza per il controllo
della conformità alle disposizioni del decreto legislativo,
il MiSE e il Welfare, che operano attraverso in
coordinamento permanente fra loro;
E’ confermato il ruolo assunto dall’ISPESL come organo
per gli accertamenti di carattere tecnico.
SORVEGLIANZA DEL MERCATO
•
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Come per la precedente direttiva, regola le
interazioni tra le Autorità di sorveglianza e gli
organi di vigilanza sui luoghi di lavoro.
Novità rilevante è quella per cui anche le quasimacchine subiscono una sorveglianza del
mercato.
I provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 6 sono
ora comunicati anche al Coordinamento
Regionale di settore istituito presso la
Conferenza Stato-Regioni.
ART. 3 IMMISSIONE SUL MERCATO E
MESSA IN SERVIZIO
7. In occasione di fiere, di esposizioni, di
dimostrazioni e simili, è consentita la
presentazione di macchine o di quasi-macchine
non conformi alle disposizioni del presente
decreto legislativo, purché un cartello visibile
indichi chiaramente la non conformità di dette
macchine o di dette quasi-macchine e
l'impossibilità di disporre delle medesime prima
che siano rese conformi. Inoltre, al momento
delle dimostrazioni di tali macchine o quasimacchine non conformi, sono prese le misure di
sicurezza adeguate per assicurare la protezione
delle persone.
(Ex clausola di salvaguardia D.P.R. 459/96)
MACCHINE ANTECEDENTI IL 1996
• Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459
ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate
all’articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in
merito alle macchine costruite prima della direttiva
89/392/CEE e che comunque continuano ad essere
vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione
finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un mercato
ancora esistente.
• N.B.: Nei luoghi di lavoro resta comunque la necessità di
soddisfare i requisiti di cui in Allegato 5 al D.Lgs.
81/2008.
D.P.R. 459/96 - NORME FINALI E
TRANSITORIE
• Con l’eccezione di macchine o componenti di sicurezza messi a
disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non
rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, chiunque
venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria
macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o
già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96
(21 settembre 1996) e privi di marcatura CE, deve attestare,
sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al
momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio
o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di
entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (D.P.R. 547/55 e successive
disposizioni)
SANZIONI
• La condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti essenziali di
sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I del decreto (sanzione
amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00).
• L'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo
mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00
ad euro 12.000,00).
• È stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un
bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità
(sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00).
• La tutela della marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni
od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la
visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro
6.000,00).
• Infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del
decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).
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la nuova direttiva macchine