ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI VITERBO CORSO DI AGGIORNAMENTO 40 h per C.S.P. e C.S.E. AI SENSI DELL’ALLEGATO XIV del D.LGS. 81/08 e smi in collaborazione con CEFAS – VITERBO LA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE A cura di: Massimo Cecchini PROGRAMMA • La nuova direttiva macchine – D.Lgs. 17/2010 • Le nuove norme sull’uso delle macchine – D.Lgs. 81/2008 IL RECEPIMENTO DELLA NUOVA DIRETTIVA MACCHINE • Il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha firmato il decreto legislativo 27 gennaio 2010, che recepisce in Italia la “nuova Direttiva Macchine”, 2006/42/CE, in sostituzione della precedente. • DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010 , n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. • Entrata in vigore: 6 marzo 2010 • In Europa è entrata in vigore il 29 dicembre 2009. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 459 DEL 24 LUGLIO 1996 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368, 93/44 e 93/68 concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine ART. 18 D.Lgs. 17/2010 - (Abrogazioni) 1. È abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all’articolo 11, commi 1 e 3, del medesimo decreto. OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA LO SCOPO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE RECEPITE CON IL D.P.R. 459/96 (OGGI CON D.LGS. 17/2010) E’ QUELLO DI CREARE LE CONDIZIONI NECESSARIE AFFINCHE’ LE INDUSTRIE CHE OPERANO NELL’AMBITO DELL’UNIONE EUROPEA (U.E.) POSSANO REALIZZARE PRODOTTI RISPONDENTI AI MEDESIMI REQUISITI DI SICUREZZA PER * LE PERSONE * L’ L’AMBIENTE * GLI ANIMALI COSI’ COSI’ COME RICHIESTO DAGLI ARTT. ARTT. 100 E 118A DEL TRATTATO DI ROMA LA “VERA” ENTRATA IN VIGORE • La nuova direttiva macchine 2006/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2006 abroga la 98/37/CE, però gli Stati membri sono chiamati ad adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 29 giugno 2008, mentre l'applicazione delle suddette disposizioni dovrà avvenire a partire dal 29 dicembre 2009. IL “NUOVO APPROCCIO” OBIETTIVO: Non creare ostacolo alla libera circolazione all’interno della U.E. ISTITUZIONI COMUNITARIE DIRETTIVE Requisiti essenziali di salute e sicurezza ISTITUTI DI NORMAZIONE EUROPEI (CEN, CENELEC) NORME ARMONIZZATE Specifiche tecniche per rispondere alle direttive ENTI NORMATORI NAZIONALI (in Italia: UNI e CEI) RECEPIMENTO OBBLIGATORIO In ogni Stato esistono: NORME ARMONIZZATE RECEPITE NORME NAZIONALI VALIDE (in assenza di norme armonizzate) CLASSIFICAZIONE DELLE NORME D.LGS. 17/2010 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA INTRINSECA DELLE MACCHINE (non per l’uso in sicurezza! cioè non per le precauzioni per l’utilizzo in condizioni di sicurezza) Modifica solo quei punti del D.P.R. 547/55 relativi a particolari apprestamenti di sicurezza Obiettivo: libera circolazione delle macchine nella U.E. TRE LIVELLI Componente Quasi macchina Macchina CAMPO DI APPLICAZIONE • • • • • Macchine Componenti di sicurezza Attrezzature intercambiabili Catene, funi e cinghie Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica • Quasi macchine DEFINIZIONI • Macchina propriamente detta 1) 2) 3) 4) 5) insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata; insieme di cui al numero 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; insieme di cui ai numeri 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione; insiemi di macchine, di cui ai numeri 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale; insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta. • • DEFINIZIONI – – – – – – • • – – Attrezzatura intercambiabile Dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile. Componente di sicurezza Componente: 1) destinato ad espletare una funzione di sicurezza; 2) immesso sul mercato separatamente; 3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone; 4) che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti. Accessori di sollevamento Componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente; anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento. Catene, funi e cinghie Catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento. DEFINIZIONI • Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica – • Componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest'ultima; tali dispositivi, ove immessi sul mercato muniti di ripari, sono considerati come un singolo prodotto; Quasi-macchine – – Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento è una quasimacchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto. CONCETTO DI QUASI MACCHINA • I sottoinsiemi di macchine già rientravano nella precedente Direttiva. Il fabbricante è tenuto a corredarli di un'apposita dichiarazione. • Tuttavia, spesso, la nozione di sottoinsieme è stata da più parti interpretata male, o in modo eccessivamente ampio (una macchina trattata come sottoinsieme in quanto con funzionamento autonomo) o in modo troppo restrittivo (un semplice componente trattato come sottoinsieme) per cui ci sono sempre stati dubbi sulle dichiarazioni. • Il fabbricante delle quasi - macchine è tenuto ad accompagnarle con un'apposita dichiarazione d'incorporazione (all.2 sez.1 parte B) e dalle istruzioni per l'assemblaggio delle stesse con le altre parti (allegato 6). Le istruzioni per l'assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione accompagnano la quasi-macchina fino all'incorporazione. QUASI MACCHINA Per immettere sul mercato una quasi-macchina, il fabbricante deve predisporre (art. 10): • • • la documentazione tecnica pertinente, allegato VII, parte B; le istruzioni per l'assemblaggio, allegato VI; la dichiarazione di incorporazione (dichiarazione di tipo B), allegato II, parte 1, sezione B. QUASI MACCHINA Le quasi-macchine non devono essere marcate CE, ma essere accompagnate (fino a quando non vengono incorporate) dalle istruzioni per l'assemblaggio e dalla dichiarazione di incorporazione; tali documenti devono inoltre fare parte del fascicolo tecnico della macchina finale. • La dichiarazione di incorporazione deve comprendere, tra le altre, le seguenti informazioni: – i riferimenti della persona autorizzata a costituire la documentazione tecnica pertinente; – un'attestazione con la quale si dichiara che la documentazione tecnica pertinente è stata compilata in conformità ai contenuti dell'Allegato VII, parte B del la direttiva 2006/42/CE, e l'impegno a trasmettere, in risposta a una richiesta delle autorità nazionali, le informazioni pertinenti sulla sicurezza della quasimacchina; – i requisiti essenziali di sicurezza che sono stati rispettati e soddisfatti. Questa indicazione, insieme alle istruzioni di assemblaggio, è essenziale per il costruttore della macchina finale perché consente di valutare i rischi derivanti dalla incorporazione della quasi-macchina e le misure di sicurezza da adottare per la conformità della macchina finale. COMPONENTE DI SICUREZZA • Introdotto un nuovo Allegato V che contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza che può essere aggiornato dalla Commissione (con l'assistenza di un "Comitato Macchine") che riporta l'elenco indicativo dei componenti di sicurezza. COMPONENTE DI SICUREZZA 1. Ripari dei dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. 2. Dispositivi di protezione per rilevare la presenza di persone. 3. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di sicurezza nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11 dell'allegato IV. 4. Blocchi logici per assicurare funzioni di sicurezza. 5. Valvole dotate di mezzi ausiliari per il rilevamento di guasti destinate ad essere utilizzate per il comando dei movimenti pericolosi delle macchine. 6. Sistemi di estrazione per le emissioni delle macchine. 7. Ripari e dispositivi di protezione destinati a proteggere le persone esposte contro le parti mobili coinvolte nel processo di lavorazione delle macchine. 8. Dispositivi di controllo del carico e dei movimenti delle macchine per il sollevamento. 9. Sistemi di ritenzione per mantenere le persone sul sedile. 10. Dispositivi di arresto di emergenza. 11. Sistemi di scarico per evitare la formazione di cariche elettrostatiche potenzialmente pericolose. 12. Limitatori di energia e dispositivi di sicurezza citati ai p unti 1.5.7, 3.4.7 e 4.1.2.6 dell'allegato I. COMPONENTE DI SICUREZZA 13. Sistemi e dispositivi destinati a ridurre l'emissione di rumore e di vibrazioni. 14. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). 15. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). 16. Dispositivi di comando a due mani. 17. I componenti per macchine progettate per la salita e/o la discesa di persone da un piano all'altro e inclusi nel seguente elenco: a) dispositivi di bloccaggio delle porte di piano; b) dispositivi che impediscono la caduta dell'unità di carico o movimenti ascendenti incontrollati; c) dispositivi di limitazione di velocità eccessiva; d) ammortizzatori ad accumulazione di energia: — a caratteristica non lineare, o — con smorzamento del movimento di ritorno; e) ammortizzatori a dissipazione di energia; f) dispositivi di sicurezza su martinetti dei circuiti idraulici di potenza quando sono utilizzati come dispositivi paracadute; g) dispositivi elettrici di sicurezza con funzione di interruttori di sicurezza con componenti elettronici. PRINCIPALI DEFINIZIONI ATTREZZATURA DI LAVORO D.Lgs.81/2008 Direttiva macchine “qualsiasi macchina, “un insieme di pezzi o di apparecchio, utensile o organi di cui uno almeno impianto destinato ad mobile, collegati tra loro… essere usato durante il connessi solidamente per lavoro” un’applicazione ben determinata…” … DEFINIZIONI • Immissione sul mercato – prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione – D.P.R. 459/96: la prima messa a disposizione sul mercato dell'Unione europea, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di un componente di sicurezza per la sua distribuzione o impiego. Si considerano altresì immessi sul mercato la macchina o il componente di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione DEFINIZIONI • Messa in servizio – primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all'interno della Comunità, di una macchina oggetto del presente decreto legislativo; D.P.R. 459/96: – a) la prima utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza sul territorio dell'Unione europea; – b) l'utilizzazione della macchina o del componente di sicurezza costruiti sulla base della legislazione precedente e già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, qualora siano stati assoggettati a variazioni delle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore. CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all’articolo 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione: a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria; b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; d) le armi, incluse le armi da fuoco; CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all’articolo 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione: e) i seguenti mezzi di trasporto: 1) trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2005, di recepimento della direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 2) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, e successive modificazioni, di recepimento della direttiva 70/156/CEE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 3) veicoli oggetto del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 31 gennaio 2003, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 4) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 5) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le macchine installate su tali veicoli. f) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi e/o unità; g) le macchine appositamente progettate e costruite a fini militari o di mantenimento dell'ordine; CAMPO DI APPLICAZIONE Le norme del presente decreto legislativo si applicano ai seguenti prodotti, così come definiti all’articolo 2: a) macchine; b) attrezzature intercambiabili; c) componenti di sicurezza; d) accessori di sollevamento; e) catene, funi e cinghie; f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica; g) quasi-macchine. Sono esclusi dal campo di applicazione: h) le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori; i) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; l) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; ALTRE ESCLUSIONI m) i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nelle categorie seguenti, oggetto della direttiva 2006/95/CE in materia di bassa tensione: 1) elettrodomestici destinati a uso domestico; 2) apparecchiature audio e video; 3) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 4) macchine ordinarie da ufficio; 5) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 6) motori elettrici; n) le seguenti apparecchiature elettriche ad alta tensione: 1) apparecchiature di collegamento e di comando; 2) trasformatori. CAMPO DI APPLICAZIONE: CHIARIMENTI • Tenuto conto delle definizioni di cui all'art. 2, e delle esclusioni previste dall'art. 1, comma 2, rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 17/10: – gli ascensori da cantiere – gli apparecchi di sollevamento con velocità fino a 0,15 m/s (esclusi dalla direttiva ascensori) – le pistole sparachiodi e altri apparecchi a carica esplosiva. • Si possono escludere con certezza dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 17/10: – gli interruttori e i sezionatori in media e alta tensione, – gli apparecchi soggetti alla direttiva bassa tensione (2006/95/CE) (ad esempio motori elettrici, elettrodomestici, art. 1, comma m). • In base all'art. 1, comma 3, risulta inoltre chiaro che le macchine (incluse nella direttiva macchine 2006/42/CE) non sono soggette alla direttiva bassa tensione (2006/95/CE); i rischi determinati sulle macchine dall'energia elettrica sono infatti disciplinati in via esclusiva dal D.Lgs. 17/10. CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA • Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del decreto legislativo 17/2010 e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili OBBLIGHI DEL FABBRICANTE DI UNA MACCHINA • Espletare le Procedure di Valutazione della Conformità ai sensi dell’articolo 12 • Accertare che la macchina soddisfi i RES dell’Allegato I • Costituire il Fascicolo Tecnico e fare in modo che sia disponibile – Allegato VII A • Fornire il Manuale d’Uso e Manutenzione • Redigere la Dichiarazione di Conformità ai sensi dell’Allegato II • Apporre la Marcatura CE ai sensi dell’articolo 16 REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA PER OGNUNA DELLE POSSIBILI SITUAZIONI PERICOLOSE CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DI UNA MACCHINA, LA DIRETTIVA FISSA DEI PRINCIPI DA RISPETTARE. VENGONO DEFINITI “REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA” IL LORO RISPETTO E’ OBBLIGATORIO DA PARTE DEL FABBRICANTE GLI OBBLIGHI PREVISTI DAI R.E.S. SI APPLICANO SE SUSSISTE IL RISCHIO CORRISPONDENTE REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA • Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l'uso redatte nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina viene immessa sul mercato e/o messa in servizio, allegato I, punto 1.7.4. • Le istruzioni consegnate al cliente devono essere quelle originali, oppure una traduzione delle istruzioni originali, predisposta del fabbricante o da chi immette la macchina nella zona linguistica specifica ISTRUZIONI E AVVERTENZE La macchina è accompagnata da istruzioni per l'uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio? NO: occorre richiederle espressamente (e ottenerle) SI: Le istruzioni che accompagnano la macchina sono «Istruzioni originali»? SI: ok NO, ma sono una "Traduzione delle istruzioni originali“: -è allegata una copia delle istruzioni originali? NO: occorre richiederla espressamente (e ottenerla) SI: ok REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA Per quanto riguarda i RES (requisiti essenziali di sicurezza) (Allegato I), si evidenziano le seguenti varianti/novità: • Arresto operativo: se, per motivi operativi, è necessario un comando di arresto che non interrompe l'alimentazione degli azionatori, la condizione di arresto deve essere monitorata e mantenuta. • Rumori e vibrazioni: è stato aggiunto il concetto che "Il livello dell'emissione di rumore/vibrazioni può essere valutato in riferimento ai dati comparativi di emissione di macchine simili"; inoltre la dichiarazione sulla potenza acustica emesso dalla macchina (da riportare sulle istruzioni) è necessaria quando il livello di pressione supera gli 80 dB(A) (erano 85 dB(A)) REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA • Tre "nuovi" RES al punto 1 (in parte già contenuti in altri punti della vecchia direttiva):… Non c'è più il requisito 1.2.8 sul software che prescriveva che il software di dialogo tra operatore e sistema di comando o di controllo di una macchina deve essere progettato in modo che sia di facile impiego • Istruzioni per l'uso: viene meglio specificata e ampliata il contenuto e gli obiettivi delle istruzioni che accompagnano le macchine, miglior specificazione su lingua e istruzioni in lingua originale ERGONOMIA • Come fattore realmente innovativo, la nuova direttiva dedica una attenzione particolare all’ergonomia che deve essere raggiunta come obiettivo specifico • Posti di lavoro, sedili e rischi di movimenti incontrollati che ora devono essere valutati per tutte le macchine e non solamente quelle mobili. • Viene riportato come voce a se stante da dover valutare autonomamente l’”arresto operativo” in maniera tale che si possa conservare la memoria delle operazioni precedenti all’arresto. PRINCIPALI NOVITA’ • La nuova direttiva è pervasa da un maggiore risalto della valutazione dei rischi. Il processo di valutazione corrispondeva al paragrafo 5.1.3. della UNI EN ISO 12100-1:2005 (oggi UNI EN ISO 12100:2010). Rilevanza viene riservata anche all’uso anormale prevedibile che deve essere sempre tenuto conto nella progettazione della macchina. • Sono esplicitate alcune definizioni fino ad ora contenute solo nella norma sopra richiamata. • Per tutte le macchine occorre valutare il rischio derivante dalle sue movimentazioni o da quelle dei suoi componenti. UNI EN ISO 12100:2010 • • • Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - Valutazione del rischio e riduzione del rischio Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction La presente norma è la versione ufficiale in lingua inglese della norma europea EN ISO 12100 (edizione novembre 2010). La norma specifica la terminologia di base, i principi e una metodologia per il raggiungimento della sicurezza nella progettazione del macchinario. Essa specifica i principi per la valutazione del rischio e la riduzione del rischio per aiutare i progettisti nel raggiungere questo obiettivo. Questi principi si basano sulla conoscenza e l'esperienza della progettazione, dell'utilizzo, degli incidenti, degli infortuni e dei rischi associati al macchinario. Le procedure sono descritte per identificare i pericoli e stimare e valutare i rischi durante le fasi pertinenti del ciclo di vita della macchina, e per eliminare i pericoli o arrivare a ridurre sufficientemente i rischi. Sono fornite linee di orientamento sulla documentazione e la verifica del processo di valutazione del rischio e di riduzione del rischio. La norma è inoltre destinata a essere utilizzata come base per la preparazione delle norme di sicurezza di tipo B o di tipo C. Essa non si occupa di rischi e/o danni agli animali domestici, ai beni o all'ambiente. DICHIARAZIONE «CE» • La nuova direttiva prevede solo 2 tipi di dichiarazione (Allegato II): – 1. IIA - la dichiarazione CE di conformità alla Direttiva e alle altre Direttive in cui eventualmente ricade la macchina sottoscritta dal fabbricante; – 2. IIB - la dichiarazione d'incorporazione per le quasi - macchine. • Questa dichiarazione contiene obbligatoriamente il preciso elenco dei RES ottemperati (novità importante!) • Entrambe le dichiarazioni contengono una altra novità molto importante: l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione ... (nome e indirizzo in UE) DICHIARAZIONE «CE» La dichiarazione CE di conformità (Allegato II) deve essere redatta dal fabbricante per attestare la conformità alla Direttiva. La dichiarazione di conformità CE deve essere rilasciata per: le macchine le attrezzature intercambiabili i componenti di sicurezza gli accessori di sollevamento le catene funi e cinghie i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica ALLEGATO II DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITÀ Ragione sociale e indirizzo del fabbricante (o del suo mandatario) Nome e indirizzo della persona autorizzata a costituire il fascicolo tecnico stabilito nella Comunità DICHIARA CHE La macchina ………….. (denominazione generica, funzione, modello, tipo, numero di serie, denominazione commerciale) è conforme a tutte le disposizioni pertinenti della direttiva 2006/42/CE e (eventualmente) alle seguenti altre direttive: ………….. POSSIBILITÀ 1 È stata sottoposta all’esame CE del tipo dall’Organismo Notificato ….. che ha rilasciato l'attestato n. ……… POSSIBILITÀ 2 È stata fabbricata in sistema di garanzia qualità totale, approvato dall’Organismo Notificato ………….. che ha rilasciato l'attestato n. ………….. È conforma alle seguenti norme armonizzate ………….. e/o specifiche tecniche ………….. • • Luogo e data della dichiarazione Identificazione e firma della persona autorizzata a redigere la dichiarazione a nome del fabbricante o del suo mandatario e indirizzo della persona autorizzata a custodire PRECEDENTE ITER DI CERTIFICAZIONE • 1. Prima di redigere la dichiarazione di conformità il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve: A. macchina non compresa nell'allegato IV costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato; B. macchina compresa nell'allegato IV e fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme armonizzate (o in mancanza di queste) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI; C. macchina compresa nell'allegato IV e fabbricata conformemente alle norme armonizzate effettuare, a scelta, uno dei seguenti adempimenti: 1. costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta; 2. sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme armonizzate, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo; 3. sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI. NUOVO ITER DI CERTIFICAZIONE • La nuova Direttiva Macchine prevede, per le macchine non riportate all'interno dell'Allegato IV, un controllo interno sulla fabbricazione: nel nuovo Allegato VII si trovano le indicazioni di come costituire il Fascicolo Tecnico della costruzione (FTC) con i relativi allegati, oltre che la documentazione tecnica da prevedere per le quasimacchine (tra cui in Allegato VI le istruzioni per l'assemblaggio). • Per le macchine Fascicolo Tecnico della Costruzione • Per le quasi-macchine Documentazione Tecnica Pertinente NUOVO ITER DI CERTIFICAZIONE Per macchine (e componenti di sicurezza) che rientrano nell' Allegato IV si distinguono due casi: 1. Sono state costruite conformemente alle norme armonizzate e tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute, allora il fabbricante può applicare una delle procedure seguenti: – a) la procedura di valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII) – b) la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3); – c) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X). 2. Sono state costruite non rispettando o rispettando solo parzialmente le norme armonizzate, ovvero se le norme armonizzate non coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute o non esistono norme armonizzate per la macchina in questione, il fabbricante applica una delle procedure seguenti: – a) procedura di esame per la certificazione CE del tipo (Allegato IX), più il controllo interno sulla fabbricazione della macchina (Allegato VIII, punto 3); – b) la procedura di garanzia qualità totale (Allegato X). Non esiste più la possibilità di presentare il Fascicolo Tecnico a un organismo notificato senza che questo preveda alcuna verifica. ALLEGATO IV • 1. Seghe circolari (monolama e multilame) per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: – 1.1. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi, con avanzamento manuale del pezzo o con dispositivo di trascinamento amovibile; – 1.2. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, a tavola cavalletto o carrello a movimento alternato, a spostamento manuale; – 1.3. seghe a lama(e) in posizione fissa nel corso del taglio, dotate di un dispositivo di avanzamento integrato dei pezzi da segare a carico e/o scarico manuale; – 1.4. seghe a lama(e) mobile(i) durante il taglio, a dispositivo di avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale. • • • 2. Spianatrici ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 3. Piallatrici su una faccia, ad avanzamento integrato, a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno. 4. Seghe a nastro a carico e/o scarico manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili o per la lavorazione della carne e di materie con caratteristiche fisiche simili, dei tipi seguenti: – 4.1. seghe a lama(e) in posizione fissa durante il taglio, con tavola o supporto del pezzo fissi o a movimento alternato; – 4.2. seghe a lama(e) montata(e) su un carrello a movimento alternato. ALLEGATO IV • • • • • • • • 5. Macchine combinate dei tipi di cui ai punti da 1 a 4 e al punto 7 per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 6. Tenonatrici a mandrini multipli ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno. 7. Fresatrici ad asse verticale, «toupies» ad avanzamento manuale per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili. 8. Seghe a catena portatili da legno. 9. Presse, comprese le piegatrici, per la lavorazione a freddo dei metalli, a carico e/o scarico manuale, i cui elementi mobili di lavoro possono avere una corsa superiore a 6 mm e una velocità superiore a 30 mm/s. 10. Formatrici delle materie plastiche per iniezione o compressione a carico o scarico manuale. 11. Formatrici della gomma a iniezione o compressione, a carico o scarico manuale. 12. Macchine per lavori sotterranei dei seguenti tipi: – 12.1. locomotive e benne di frenatura; – 12.2. armatura semovente idraulica. • • 13. Benne di raccolta di rifiuti domestici a carico manuale dotate di un meccanismo di compressione. 14. Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica, compresi i loro ripari. ALLEGATO IV • 15. Ripari per dispositivi amovibili di trasmissione meccanica. • 16. Ponti elevatori per veicoli. • 17. Apparecchi per il sollevamento di persone o di persone e cose, con pericolo di caduta verticale superiore a 3 metri. • 18. Apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio o altre macchine ad impatto. • 19. Dispositivi di protezione progettati per il rilevamento delle persone. • 20. Ripari mobili automatici interbloccati progettati per essere utilizzati come mezzi di protezione nelle macchine di cui ai punti 9, 10 e 11. • 21. Blocchi logici per funzioni di sicurezza. • 22. Strutture di protezione in caso di ribaltamento (ROPS). • 23. Strutture di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). MARCATURA «CE» • • • • La marcatura CE, è costituita dalla sigla «CE» 2. La marcatura CE è apposta sulla macchina in modo visibile e deve essere leggibile per tutto il prevedibile periodo di durata della stessa 3. Fino al 1°gennaio 1997 era consentita la commercializzazione di macchine che riportavano di seguito alla sigla «CE» le ultime due cifre dell'anno di apposizione della marcatura 4. E' vietato apporre sulle macchine marcature che possano indurre in errore circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE; possono essere apposti altri marchi, purché non limitino la visibilità e la leggibilità della marcatura CE MARCATURA «CE» Ogni macchina (compresi i dispositivi di sicurezza) deve recare, in modo visibile, leggibile e indelebile, almeno le seguenti indicazioni: • ragione sociale e indirizzo completo del fabbricante e, se del caso, del suo mandatario • designazione della macchina • marcatura «CE» (Allegato III) • designazione della serie o del tipo • eventualmente, numero di serie • anno di costruzione, cioè l'anno in cui si è concluso il processo di fabbricazione MARCATURA «CE» • • L'esposizione della marcatura CE presenta le seguenti novità (Allegato III): 1. deve essere apposta nelle immediate vicinanze del nome del fabbricante o del suo mandatario usando la stessa tecnica. 2. Se è stata applicata la procedura di garanzia qualità totale, la marcatura CE deve essere seguita dal numero di identificazione dell'organismo notificato. Apposizione della marcatura CE anche su: – Componenti di sicurezza – Dispositivi amovibili di trasmissione meccanica – Catene, funi e cinghie MARCATURA «CE» • Le macchine progettate e costruite per l'utilizzo in atmosfera esplosiva recano apposita marcatura • Per gli elementi di una macchina che devono essere movimentati durante l'utilizzazione con mezzi di sollevamento, la relativa massa deve essere indicata in modo leggibile, indelebile e non ambiguo. SORVEGLIANZA DEL MERCATO • • • L’art. 6 regola la sorveglianza del mercato, tenendo conto delle disposizioni di cui all’art. 4, par. 3 e 4, art. 8, par. 2, art. 11, par. 1, art. 19, par. 1, e art. 20 della direttiva. Conferma come Autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alle disposizioni del decreto legislativo, il MiSE e il Welfare, che operano attraverso in coordinamento permanente fra loro; E’ confermato il ruolo assunto dall’ISPESL come organo per gli accertamenti di carattere tecnico. SORVEGLIANZA DEL MERCATO • • • Come per la precedente direttiva, regola le interazioni tra le Autorità di sorveglianza e gli organi di vigilanza sui luoghi di lavoro. Novità rilevante è quella per cui anche le quasimacchine subiscono una sorveglianza del mercato. I provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 6 sono ora comunicati anche al Coordinamento Regionale di settore istituito presso la Conferenza Stato-Regioni. ART. 3 IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO 7. In occasione di fiere, di esposizioni, di dimostrazioni e simili, è consentita la presentazione di macchine o di quasi-macchine non conformi alle disposizioni del presente decreto legislativo, purché un cartello visibile indichi chiaramente la non conformità di dette macchine o di dette quasi-macchine e l'impossibilità di disporre delle medesime prima che siano rese conformi. Inoltre, al momento delle dimostrazioni di tali macchine o quasimacchine non conformi, sono prese le misure di sicurezza adeguate per assicurare la protezione delle persone. (Ex clausola di salvaguardia D.P.R. 459/96) MACCHINE ANTECEDENTI IL 1996 • Il D.Lgs 17/2010 abroga il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 459 ad eccezione delle disposizioni transitorie riportate all’articolo 11, commi 1 e 3, del regolamento attuativo in merito alle macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Questo al fine di salvaguardare un mercato ancora esistente. • N.B.: Nei luoghi di lavoro resta comunque la necessità di soddisfare i requisiti di cui in Allegato 5 al D.Lgs. 81/2008. D.P.R. 459/96 - NORME FINALI E TRANSITORIE • Con l’eccezione di macchine o componenti di sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione, chiunque venda, noleggi o conceda in uso o in locazione finanziaria macchine o componenti di sicurezza già immessi sul mercato o già in servizio alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (21 settembre 1996) e privi di marcatura CE, deve attestare, sotto la propria responsabilità, che gli stessi sono conformi, al momento della consegna a chi acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, alla legislazione previgente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 459/96 (D.P.R. 547/55 e successive disposizioni) SANZIONI • La condotta più grave è stata ravvisata nell'assenza dei requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute di cui all'allegato I del decreto (sanzione amministrativa da euro 4.000,00 ad euro 24.000,00). • L'omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00). • È stata sanzionata autonomamente la meno grave immissione sul mercato di un bene sì conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità (sanzione amministrativa da euro 2.000,00 ad euro 12.000,00). • La tutela della marcatura CE sanzionando maliziose apposizioni di marcature, segni od iscrizioni che possano creare confusione ovvero che ne possano limitare la visibilità e la leggibilità (sanzione amministrativa da euro 1.000,00 ad euro 6.000,00). • Infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo (sanzione amministrativa da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00).