SOMMARIO --- LAVORO a) I DIRITTI DEGLI STUDENTI LAVORATORI – L’art. 10 dello Statuto dei Lavoratori – …e gli Universitari? - Turnazione Agevolata - 150 Ore - Permessi di Studio b) I CONTRATTI ATIPICI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO LAVORO INTERMITTENTE LAVORO RIPARTITO LAVORO A TEMPO PARZIALE CONTRATTO DI APPRENDISTATO CONTRATTO DI INSERIMENTO LAVORO A PROGETTO (CO.PRO) PRESTAZIONI OCCASIONALI PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO c) CHI SIAMO: - la Mutua Studentesca - l’Unione degli Universitari d) “INFLESSIBILI SUI DIRITTI” Orientamento e tutela nel mondo del lavoro…dagli studenti per gli studenti! a) I DIRITTI DEGLI STUDENTI LAVORATORI La figura del lavoratore-studente ha avuto negli anni vita estremamente difficile soprattutto per le continue ingerenze da parte del datore di lavoro che, in relazione ad aree sempre più vaste di interesse da parte dei lavoratori è stato costretto spesso a modificare l'organizzazione della propria impresa. Il tempo, le lotte sociali ed una nuova coscienza , hanno sensibilmente cambiato i rapporti fino a giungere allo Statuto dei Lavoratori e al suo art. 10 che segna sicuramente una pietra miliare sul cammino verso una rivalutazione del mondo della cultura e del lavoro perfettamente integrati . Legge 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto dei Lavoratori Articolo 10 – Lavoratori studenti I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in suole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.* Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e al secondo comma *Nota bene: non si tratta di agevolare i lavoratori facendo in modo che il giorno di esame coincida con un giorno di riposo, ma di un permesso retribuito aggiuntivo. La norma è infatti pensata per garantire una quantità maggiore di tempo libero a chi è impegnato nella preparazione di esami. I Diritti dei lavoratori studenti nel posto di lavoro – 150 ore, turnazione, permessi. In Italia il nostro ordinamento offre delle agevolazioni alla frequenza dei corsi e alla partecipazione agli esami disponendo che i lavoratori iscritti a regolari corsi di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, hanno diritto a non essere inseriti in turni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. Lo studente lavoratore ha a disposizione un monte di 150 ore di permessi retribuiti in tre anni per frequentare corsi e lezioni. Nel caso di frequenza di corsi di studio correlati all'attività dell'azienda, il tetto massimo è diminuito a 120 ore. Inoltre, i lavoratori studenti hanno diritto a 120 ore di permesso non retribuito all'anno, il cui utilizzo deve essere programmato trimestralmente, compatibilmente con le esigenze produttive ed organizzative dell'azienda. Durante il periodo degli esami i lavoratori studenti possono fruire di permessi giornalieri retribuiti. Inoltre, si ha diritto, in caso di esame oltre al giorno di permesso già accordato dalla legge, a due giorni di permesso retribuito, da fruirsi nei due giorni lavorativi precedenti l'esame. Tuttavia, i permessi non sono retribuiti nel caso in cui l'esame universitario sia stato sostenuto per più di due volte nello stesso anno accademico. Queste facilitazioni agevolano lo studente alla frequenza dei corsi ed alla preparazione agli esami. Il datore di lavoro può richiedere però che il lavoratore dimostri l'effettiva frequenza dei corsi o la partecipazione ad un esame, attraverso la produzione di adeguata documentazione. MA I DATORI DI LAVORO NEGANO????? Capiamoci meglio. Inutile ricordare che spesso in realtà le cose cambiano, che a volte i datori di lavoro non hanno interesse a rispettare questi principi e che quindi cercano di far finta che queste regole non esistano. Se oltretutto lavorate "in nero", le speranze di vedervi riconosciuti i vostri diritti sono sempre più scarse. Presupposto per l'esercizio del diritto è "l'iscrizione del lavoratore a corsi regolari di studio presso una scuola legalmente riconosciuta ": questa premessa si è resa necessaria se pensiamo che nel nostro paese (come forse in ogni altro) fioriscono iniziative culturali piuttosto fantomatiche e sfuggenti (Vedi il fenomeno CEPU). Si sono quindi individuate delle categorie ben precise che possono produrre certificazioni e che fanno riferimento ad una crescita culturale del lavoratore. Si evince che il legislatore non ha voluto includere nell'elenco le " Scuole Private" che non siano in possesso delle caratteristiche citate poiché, ribadiamo, si è voluta garantire la serietà degli istituti la cui iscrizione e frequenza determina una particolare tutela a favore del lavoratore-studente. Tutto ciò è estremamente importante se pensiamo alle centinaia di lavoratori che erano costretti a massacranti tour de force lavorativi pur di poter frequentare corsi che consentissero loro di acquisire una identità culturale diversa e sicuramente più elevata. E gli universitari?? Ma l'art.10 dello Statuto dei Lavoratori contiene anche un 2° comma che, inserendo una nuova categoria, quella degli studenti-lavoratori universitari, sembra di conseguenza escludere la stessa dalle agevolazioni previste al 1° comma. Gli studenti universitari sarebbero esclusi dal diritto alla turnazione agevolata, all'esonero dallo straordinario e dal lavoro durante i riposi settimanali, nonché dalle cosiddette "150 ore": il pretore di Trieste sollevò dubbi sulla legittimità costituzionale della norma così interpretata, questione però ritenuta inammissibile dalla Corte Costituzionale poiché irrilevante. Probabilmente questa esclusione può essere giustificata dal fatto che gli studenti universitari in teoria non avrebbero obblighi di frequenza ai corsi, mentre la giurisprudenza ritiene ingiustificabile la disparità di trattamento poiché "frequenza" può essere termine polisenso che oltre ad una presenza fisica indica una partecipazione intellettuale ai corsi. E’ inoltre da considerare che sono ormai tantissimi i corsi con obbligo di frequenza nelle università. In alcuni casi il problema viene risolto in fase di contrattazione sindacale, e nazionale, attraverso la specifica nel CCNL dell’estensione ai corsi universitari delle 150 ore e delle turnazioni agevolate, e aziendale. E’ in questo indispensabile coinvolgere la categoria sindacale di appartenenza per verificare le garanzie previste nel contratto di lavoro. TURNAZIONE AGEVOLATA Le turnazioni agevolate sono diritti acquisiti per tutti i lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico, svolti presso istituti pubblici riconosciuti in base alla legge 31/12/1962 N° 1859, o riconosciuti in base alla legge 19/01/1942 N° 86 e alla legge 21/12 1978 N° 845. Per la categoria studente-lavoratore universitario è in atto una controversia giuridica sulla eventuale fruizione di turno agevolato e si può eventualmente discutere, caso per caso, in sede aziendale. Alcune università prevedono cori serali per gli studenti lavoratori. In questi la turnazione agevolata non è prevista, a meno che l’orario di lavoro non sia anch’esso serale. LE COSIDDETTE 150 ORE In relazione alle leggi citate nel precedente si pone il diritto alle 150 ore che sono quindi prerogativa dei lavoratori che frequentano un corso di studi regolare con finale conseguimento di titolo di studio riconosciuto dalla legge. I Corsi universitari sono inclusi solo se previsti nei rispettivi contratti, nazionali o aziendali. Per godere di suddetto diritto (ferma restando l'appartenenza alle categorie sopra citate) lo studente lavoratore dovrà presentare una domanda alla Direzione del Locale e successive certificazioni (così come previsto ai commi 5,6 e 8dell'art.94 del CCNL). La certificazione mensile è vincolante al fine di attuare il diritto ad ore retribuite per la presenza a corsi di studio. La certificazione dovrà ; tenere conto delle ore di corso effettivamente seguite dallo studente che, ovviamente, dovrà frequentare il corso se usufruisce del permesso che, in caso contrario, non verrà retribuito e verrà accompagnato da provvedimenti disciplinari. Le 150 ore sono suddivise in 50 ore annuali per 3 ore annuali per tre anni e contrattualmente configurabili come "permessi straordinari retribuiti" ; da godere solo se orario di lavoro e orario di frequenza vanno a coincidere anche solo parzialmente A questo punto, per fare un esempio, se il turno di lavoro si svolge su una fascia tipo 12-16 e la frequenza avviene per un orario 16-19, si potrà usufruire di un'ora di permesso (15-16) o per più di un'ora se la distanza da coprire lo richiede , cosa che si evince dalla certificazione. PERMESSI DI STUDI GIORNALIERI Il diritto di fruire di permessi retribuiti si estende a tutti i lavoratori-studenti (universitari e medi, privatisti e non) prescindendo dal suo presupposto che gli stessi frequentino o meno corsi regolari, perché di fronte alle prove d'esame tutti gli studenti-lavoratori si trovano nella medesima situazione di doversi assentare dal lavoro La concessione del permesso giornaliero retribuito è, per il datore di lavoro vincolante. Non è nemmeno necessaria una decisione in merito da parte sua; è semplicemente utile fornire alla controparte ogni informazione per poter fronteggiare all'assenza nel luogo di lavoro. Quanto al numero di possibilità di permessi allo studente per sostenere l'esame la legge non pone limiti: il contenuto del diritto è infatti individuato nella possibilità di sostenere prove d'esame senza alcuna limitazione quantitativa. Il legislatore tutela lo sforzo intellettuale e l'impegno complessivo a cui si sottopone il lavoratore nella giornata d'esame e da ciò consegue che il lavoratore può usufruire del permesso anche quando non vi sia coincidenza tra un turno di lavoro e prova d'esame (esame totale dal lavoro per quella giornata): Nei casi in cui sia necessario al lavoratore recarsi, per l'esame, in località distanti il permesso, previa valutazione, potrà estendersi sino a coprire i tempi di viaggio. Per certificare le presenza del soggetto all'esame, basterà un attestato di qualunque natura che abbia i seguenti requisiti: 1. 2. 3. 4. intestazione della sede universitaria o dell'istituto giorno della prova esito della prova timbro e firma del professore Questo tipo di certificazione può essere supplente dello statino di esame. N.B. per quanto riguarda gli esami che si configurano suddivisi in più parti (per esempio gli esoneri ), sarà cura dello studente produrre certificazioni e sarà diritto dell'azienda procedere a controlli incrociati con la segreteria, per rilevare l'effettiva valenza e sostanza della prova ai fini dell'esame complessivo. b) I CONTRATTI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO DEFINIZIONE La somministrazione di lavoro è la fornitura professionale di manodopera, a tempo indeterminato o a termine. CARATTERISTICHE La somministrazione di lavoro, rappresenta la nuova forma del lavoro interinale. I soggetti interessati sono tre: l’utilizzatore, il somministratore ed il lavoratore. L’utilizzatore è chi può concludere un contratto di somministrazione, rivolgendosi al somministratore (agenzia di somministrazione), che preventivamente autorizzato dal Ministero del lavoro, può fornire manodopera professionale all’utilizzatore. I lavoratori sono parte del rapporto di lavoro con il somministratore che assume formalmente la veste di datore di lavoro, anche se durante lo svolgimento del contratto di somministrazione essi sono tenuti ad eseguire la propria prestazione nell’interesse e sotto la direzione ed il controllo dell’utilizzatore. Il contratto di somministrazione di lavoro può essere concluso sia a termine sia a tempo indeterminato anche se, va precisato, che solo nel caso della scelta del tempo indeterminato è consentito svolgere i seguenti mestieri: − servizi di pulizia, portineria e custodia; − gestione di biblioteche, musei, servizi d’economato, magazzini, parchi; − servizi di consulenza direzionale, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo, cambiamento organizzativo, ricerca e selezione del personale, assistenza alla certificazione; − attività di marketing, organizzazione della funzione commerciale, analisi di mercato; − gestione dei call centers ; − avvio di alcune iniziative imprenditoriali; − consulenza ed assistenza in ambito informatico, progettazione e manutenzione di reti intranet ed extranet, siti internet, sistemi informatici, caricamento dati e sviluppo di software applicativo; − costruzioni edilizie negli stabilimenti; − installazione o smontaggio d’impianti e macchinari (specificatamente nel settore dell’edilizia e della cantieristica navale). Per quanto riguarda invece la somministrazione di lavoro a tempo determinato, è ammessa a fronte di motivi tecnici, produttivi, organizzativi o sostitutivi dell’azienda. Il contratto di somministrazione deve essere stipulato in forma scritta a pena di nullità e deve contenere i seguenti elementi: − estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore; − numero dei lavoratori da somministrare; − ragioni del ricorso alla somministrazione; − − − − − indicazione della presenza di eventuali rischi riguardanti l’integrità e la salute del lavoratore; della data d’inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione; le mansioni alle quali dovranno essere adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento; il luogo, l’orario ed il trattamento economico e normativo relativo alle prestazioni lavorative; l’assunzione da parte del somministratore dell’obbligazione relativa al pagamento diretto del lavoratore di quanto a lui spettante economicamente, nonché al versamento dei contributi previdenziali; − l’assunzione dell’obbligo da parte dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili; − l’assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligo di rimborsare al somministratore gli importi retributivi e previdenziali da lui effettivamente sostenuti nei confronti del lavoratore; − l’assunzione da parte dell’utilizzatore dell’obbligo di pagare al lavoratore quanto economicamente spettante, nel caso in cui il somministratore si riveli inadempiente. Non può essere stipulato: − per sostituire lavoratori in sciopero; − nelle unita lavorative dove si sia proceduto, nei sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi; − da imprese che non hanno effettuato la valutazione dei rischi, prevista dall’articolo 4 del D.Lgs. 19 sett. 1994, n. 626. Il lavoratore alle dipendenze del somministratore ha diritto a ricevere un trattamento economico e normativo che non può essere inferiore a quello dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore che svolgono le stesse mansioni. L’impresa utilizzatrice deve rispettare i medesimi obblighi di protezione previsti nei riguardi dei propri dipendenti ed è, inoltre, responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza stabiliti dalla legge oltre che dai contratti collettivi. NOTE Nella somministrazione a tempo indeterminato il rapporto di dipendenza tra lavoratore e agenzia può interrompersi per fine lavori o anche per motivi legati al rapporto tra agenzia e impresa utilizzatrice senza che vi sia responsabilità del lavoratore. Questo significa, in realtà, che ogni somministrazione è, di fatto, a tempo determinato. Inoltre nonostante il tempo indeterminato al lavoratore non sono garantiti gli ammortizzatori sociali come cassa integrazione, mobilità ecc.. Riguardo la somministrazione a tempo determinato che ha sostituito completamente il lavoro interinale, si aumentano a dismisura le causali di ricorso a tale tipologia non più limitato alla sola sostituzione di personale o per rispondere a picchi di produzione dell’azienda, disincentivando così l’assunzione a tempo indeterminato. Il lavoro dunque rappresenta sempre meno un valore sociale e il lavoratore sempre più una merce. Fonte normativa: D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 20-30. LAVORO INTERMITTENTE DEFINIZIONE Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata o job on call è il contratto mediante il quale un lavoratore si pone disposizione di un datore di lavoro che ne utilizza la relativa prestazione lavorativa. Può essere stipulato per svolgere attività aventi carattere discontinuo o intermittente a tempo determinato o indeterminato. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO E’ rivolto a disoccupati aventi una età inferiore ai 25 e superiore ai 45 anni di età espulsi dal ciclo produttivo, oppure iscritti nelle liste di mobilità e di collocamento. Il lavoratore intermittente può obbligarsi a rispondere alla chiamata del datore, come può decidere di non assumere uno specifico obbligo in tal senso. L’indennità di disponibilità, stabilita dalla contrattazione collettiva, rappresenta l’indennizzo corrisposto al lavoratore che si è contrattualmente obbligato a restare a disposizione del datore di lavoro in attesa di essere utilizzato. Qualora venga meno questa disponibilità del lavoratore di rispondere alla chiamata senza alcuna giustificazione, è sanzionato: − con la risoluzione del contratto; − con la restituzione della quota della indennità di disponibilità riferita al periodo successivo a quello in cui si è verificato il rifiuto ingiustificato; − con il versamento al datore di lavoro di un congruo risarcimento del danno. In caso di malattia o altri eventi che impediscano al lavoratore di rispondere alla chiamata si avrà l’interruzione della indennità di disponibilità e qualora il lavoratore non informa subito il datore di lavoro dell’impossibilità sopravvenuta, perderà il diritto a tale indennità per un periodo di 15 giorni. L’indennità è sottoposta a contribuzione, anche se il versamento contributivo e la relativa previdenza avverrà per il suo effettivo ammontare. Il lavoratore a chiamata ha diritto ad un trattamento economico, normativo e previdenziale che non sia inferiore a quello percepito da un lavoratore di pari livello e con medesime mansioni e proporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita non considerando i periodi di disponibilità. Nel contratto stipulato in forma scritta deve essere indicata: − la durata del contratto; − le causali soggettive o oggettive per cui viene stipulato; − l’indicazione del luogo, delle modalità della disponibilità eventualmente garantita dal lavoratore e del relativo preavviso di chiamata dovuto dall’azienda al lavoratore; − il trattamento economico e le relative indennità di disponibilità; − l’indicazione delle forme con cui il datore di lavoro può richiedere al lavoratore di effettuare la prestazione lavorativa; − i tempi e i modi con cui deve essere effetuato il pagamento della retribuzione e delle indennità di disponibilità; − le eventuali misure specifiche di sicurezza. NOTE Questa forma contrattuale rappresenta il caso più evidente nel quale il tempo di lavoro è lasciato alle variabili esigenze produttive dell’impresa. Il datore di lavoro non solo decide le modalità e la durata ma anche se utilizzare o no la prestazione altrui. Di conseguenza, se si stipula un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato, si può verificare che il lavoratore sia assoggettato al potere datoriale di attivare la prestazione lavorativa. Segnaliamo, infine, un ultimo elemento: secondo l’art 36 “ in caso di malattia o d’altro evento che renda temporaneamente impossibile rispondere alla chiamata, il lavoratore è tenuto ad informare tempestivamente il datore di lavoro, specificando la durata dell’impedimento”, aggiungendo che nel periodo di temporanea indisponibilità non matura il diritto alla relativa indennità. Per cui non è più il datore di lavoro ad assumersi il rischio dell’impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al lavoratore, bensì il lavoratore stesso. Fonte normativa: D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 33-40. LAVORO RIPARTITO DEFINIZIONE Il contratto di lavoro ripartito o a coppia o job sharing è un contratto di lavoro subordinato speciale con cui due lavoratori assumono in solido l’adempimento di una unica ed identica obbligazione lavorativa. CARATTERISTICHE I lavoratori assunti con tale forma contrattuale hanno l’obbligo di dare continuità all’intera prestazione lavorativa e devono nel caso di assenza di uno dei due dal posto di lavoro comunque compensare la prestazione non realizzata dal lavoratore assente. E’ richiesta la forma scritta, ma l’eventuale mancanza non invalida il contratto. Il contratto deve indicare: − la misura percentuale e la collocazione temporale del lavoro giornaliero, settimanale, mensile o annuale che si prevede debba svolgere ciascuno dei due lavoratori parti del rapporto, in base alle intese fra loro raggiunte. In qualunque momento i lavoratori possono stabilire la sostituzione tra di loro o modificare la distribuzione dell’orario precedentemente fissato; − il luogo dove viene svolta l’attività lavorativa; − il trattamento economico che non deve risultare inferiore a quello di un lavoratore di pari livello e con uguali mansioni e le eventuali misure di sicurezza per il tipo di mansione da svolgere. Il contratto si estingue qualora si verifichi l’interruzione del rapporto di lavoro con uno dei lavoratori coobbligati tranne nel caso in cui l’altro lavoratore accetta la richiesta del datore di lavoro di continuare con una prestazione a tempo pieno o part-time, trasformandosi in un normale contratto di lavoro a tempo subordinato. I lavoratori assunti con tale contratto sono assimilati ai lavoratori part-time per ciò che concerne: − IVS( assicurazione obbligatoria invalidità,vecchiaia e superstiti); − Indennità di malattia; − Ogni altra prestazione previdenziale e assistenziale ed alla relativa contribuzione connessa alla durata giornaliera, settimanale, mensile e annuale della prestazione lavorativa. NOTE Questa forma contrattuale nasce in teoria per conciliare i tempi di lavoro con i tempi di vita. A dire il vero non pare esattamente così giacché, essendoci una responsabilità solidale dei due lavoratori, la libertà di organizzarsi è alla fine assai condizionata e il quantum della prestazione lavorativa può essere anch’esso variabile con il rischio di dover garantire questa prestazione non solo nel turno prestabilito. In caso di malattia, infortunio o altre cause legittime che eventualmente sospendono la prestazione di uno dei due lavoratori, quello dei due in grado di eseguire la prestazione sarà obbligato alla sostituzione del collega assente. Per cui non è più il datore di lavoro ad assumersi il rischio dell’impossibilità sopravvenuta derivante da causa non imputabile al lavoratore, bensì il lavoratore stesso. Infine, viene ridimensionata la facoltà di partecipazione ad assemblee così come previsto dall’art. 20 dello Statuto dei lavoratori che consente 10 ore annue, bensì distribuito tra i due in maniera proporzionata alla prestazione lavorativa. Fonte normativa : D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, artt. 41-45; LAVORO A TEMPO PARZIALE DEFINIZIONE Si definisce lavoro part-time il rapporto di lavoro subordinato in cui l’orario di lavoro fissato nel contratto individuale risulti comunque inferiore all’orario “normale” di lavoro, stabilito nelle disposizioni legislative e nei contratti collettivi che regolano la materia. Vi sono tre diverse forme di lavoro a tempo parziale: 1. part-time di tipo orizzontale, in cui si ha una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro (ad esempio 4 ore lavorative, anziché 8 ore); 2. part-time di tipo verticale, per il quale non si ha una riduzione dell’orario giornaliero di lavoro, ma l’attività lavorativa è svolta soltanto per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (ad esempio lavoro per 8 ore soltanto per 3 giorni alla settimana, ovvero soltanto per due settimane al mese); 3. part-time di tipo misto, che contempla una combinazione delle due forme precedenti, orizzontale e verticale, la cui disciplina è demandata ai contratti collettivi nazionali. Non si tratta di una forma c.d. atipica di lavoro poiché l’unico elemento che distingue il lavoro a tempo parziale dal lavoro “ordinario” è da ravvisarsi nella differente durata dell’orario lavorativo, peculiarità dalla quale tuttavia discende la necessità di una specifica disciplina normativa che oggi è contenuta nel D. lgs. 25 febbraio 2000, n.61 e successive modificazioni (d. lgs. 100/2001). CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Il contratto di lavoro a tempo parziale deve essere stipulato in forma scritta anche se soltanto ai fini probatori. In difetto della forma scritta la tutela del lavoratore subordinato è garantita non soltanto attraverso il riconoscimento del generale diritto alla retribuzione per le prestazioni rese, ma anche attraverso l’attribuzione di un’azione giudiziaria volta ad ottenere la dichiarazione della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo pieno. Nel contratto deve essere stabilito: − la durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno; − il limite massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili al giorno o nell'anno; − le causali obiettive per le quali è ammesso il ricorso al lavoro supplementare. Specifici limiti sono posti alla facoltà del datore di lavoro di richiedere al lavoratore part-time lo svolgimento di lavoro supplementare, straordinario o di mutare la collocazione temporale (lavorare il venerdì anziché il lunedì come inizialmente concordato) della prestazione lavorativa, da un lato al fine di tutelare l’esigenza del lavoratore di conciliare l’attività lavorativa con altra attività, che potrà essere di studio o di altro lavoro; dall’altro per evitare che il rapporto di lavoro, sommando le ore previste nel contratto e quelle ad esempio di lavoro supplementare, si risolva sostanzialmente in un rapporto a tempo pieno. I contratti collettivi stabiliscono il numero massimo di ore di lavoro supplementare effettuabili sia nella singola giornata lavorativa che nell'arco dell'anno e le possibili situazioni obbiettive alla base della richiesta del datore. In mancanza di contrattazione il tetto massimo di ore di lavoro supplementare non potrà superare il 10% dell'orario mensile e dovrà essere in ogni caso effettuato nell'arco di più di una settimana. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite di norma con maggiorazione stabilita dalla contrattazione collettiva, in mancanza della quale vengono retribuite come ordinarie. I contratti collettivi di lavoro, talvolta, prevedono delle clausole elastiche, in questo caso il datore di lavoro può modificare l'orario di lavoro originariamente pattuito, dando un preavviso al lavoratore di almeno due giorni lavorativi (prima della riforma il preavviso era di 10 giorni). Il d. lgs. 276/03 prevede “specifiche compensazioni” per il lavoratore in caso di aumento o modifiche dell’orario di lavoro. La clausola elastica deve essere formalizzata per iscritto, il che può avvenire anche all'atto della stipula del contratto. In tale clausola deve essere contenuto espressamente il diritto al recesso e il diritto del lavoratore di rifiutare il patto elastico senza che ciò costituisca giustificato motivo di licenziamento. Il contratto individuale può prevedere, in caso di assunzione di personale a tempo pieno, un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale adibiti alle stesse mansioni od a mansioni equivalenti rispetto a quelle con riguardo alle quali è prevista l'assunzione. Il lavoratore a tempo parziale beneficia dei medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile per quanto riguarda i seguenti trattamenti normativi: diritto alla medesima retribuzione oraria, allo stesso periodo di ferie (pacifico solo nel part-time orizzontale), allo stesso periodo di prova e di conservazione del posto di lavoro per malattia, alla stessa tutela per infortunio, malattia, malattia professionale, diritti sindacali, Cigo, Cigs, mobilità e medesima durata del periodo di astensione per maternità. Il riproporzionamento in ragione del ridotto orario lavorativo è invece previsto per i seguenti trattamenti economici: entità della retribuzione, retribuzione feriale, tfr, compenso per malattia, infortunio, malattia professionale, indennità di maternità e di disoccupazione. NOTE Il governo Berlusconi ha apportato alcune modifiche alla vecchia disciplina del part-time con le quali si limita ulteriormente il sistema di garanzie per i lavoratori assunti con questo tipo di contratto. In caso di part-time orizzontale il datore di lavoro oggi ha la facoltà di richiedere lavoro supplementare entro i tetti definiti contrattualmente e di avere il consenso della persona solo se il tetto non è contemplato nei contratti collettivi nazionali, prima del d. lgs. 276/03, invece, il consenso del lavoratore era in ogni caso necessario. Certamente, il rifiuto non integra gli estremi per il licenziamento, ma il decreto cancella il precedente divieto anche per provvedimenti disciplinari (e dopo tre lettere di richiamo…). Le eventuali “specifiche compensazioni” per il lavoratore in caso di aumento o di modifiche dell’orario di lavoro aumentano i rischi di contrattazione individuale. Per quanto riguarda le clausole elastiche con la riforma scompare il diritto al ripensamento che il lavoratore poteva esercitare per motivi di salute, familiari o di altro lavoro. In precedenza il datore di lavoro, nel caso in cui doveva procedere ad assunzioni di personale a tempo pieno, era tenuto a riconoscere un diritto di precedenza in favore dei lavoratori assunti a tempo parziale. Ora, invece, il diritto di precedenza deve essere espressamente indicato nel contratto individuale di assunzione. Fonti normative: D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61 ; D. Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100; D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 46. CONTRATTO DI APPRENDISTATO DEFINIZIONE Prima del d. lgs. 276/03 si definiva apprendistato un contratto di lavoro a tempo determinato in cui il datore di lavoro, a fronte di alcune agevolazioni, era obbligato ad impartire all’apprendista l’insegnamento necessario per il conseguimento delle competenze per divenire un lavoratore qualificato. Il d. lgs 276/03, invece, scompone il contratto di apprendistato in tre fattispecie: 1. apprendistato per il conseguimento del diritto/dovere di istruzione e formazione; 2. apprendistato professionalizzante; 3. apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Vediamo ora le caratteristiche più importanti per ogni singolo contratto. 1. Il contratto di apprendistato per il conseguimento del diritto/dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale ed è destinato ai giovani che abbiano compiuto quindici anni. La durata non può essere superiore a tre anni e viene determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati. Il contratto deve avere forma scritta e deve contenere: − l’indicazione della prestazione lavorativa − il piano formativo individuale − la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro. Il salario dell’apprendista non può essere a cottimo. L’apprendista non può essere licenziato senza giusta causa, ma ,comunque, non rientra nel computo per il raggiungimento della soglia per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La definizione della qualifica professionale è demandata alle regioni, che dovranno definire anche un monte ore di formazione esterna o interna all’azienda. La formazione effettuata deve essere registrata nel libretto formativo. 2. Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una maggiore e specifica qualificazione, possono essere assunti con questo contratto i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (dai 17 anni per chi ha una qualifica professionale conseguita in base alla l. 53/03 ). La durata è stabilita dai contratti nazionali e varia, a seconda della qualifica da conseguire, dai due ai sei anni. Il contratto deve avere forma scritta e contenere: − l’indicazione della prestazione lavorativa − il piano formativo individuale − la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro. Il salario dell’apprendista non può essere a cottimo. E’ possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata. L’apprendista può essere licenziato solo per giusta causa e non rientra nel computo per il raggiungimento della soglia per l’applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori. La definizione della qualifica professionale è demandata alle regioni, che dovranno definire anche un monte ore di formazione esterna o interna all’azienda. La formazione effettuata deve essere registrata nel libretto formativo. 3. Il contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma o per percorsi di alta formazione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di livello secondario o di titoli di studio universitari e di alta formazione ed è destinato a soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni (dai 17 anni per chi ha una qualifica professionale, conseguita in base alla l. 53/03 ). La regolamentazione e la durata dell'apprendistato è rimessa alle regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. NOTE In tutti i casi l’ apprendistato è un contratto a durata prestabilita, senza alcun obbligo per il datore di lavoro di conferma in servizio al termine del periodo di formazione. Il lavoratore è inquadrato a due livelli al di sotto della categoria spettante dal contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento. Nel d. lgs. 276/03 nulla si dice riguardo ad es. alla copertura per malattia e infortunio. Gli oneri sociali sono fiscalizzati: l’azienda non deve versare contributi, che sono a carico dello Stato. La congruità della formazione è priva di riferimenti oggettivi. La cancellazione del vincolo alla formazione esterna degrada il tutto a mere pratiche di adattamento. Gli apprendisti non concorrono alla soglia dell’art.18, cosa anch’essa non accettabile. Fonte normativa: D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 47-53. CONTRATTO DI INSERIMENTO DEFINIZIONE Il contratto di inserimento sostituisce il vecchio contratto di formazione lavoro ed ha l’obiettivo di inserire nel mondo del lavoro, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, i giovani tra i diciotto e i ventinove anni; i disoccupati di lunga durata di età compresa tra i ventinove e i trentadue anni; lavoratori ultracinquantenni; donne e portatori di handicap. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, che deve essere finalizzato a garantire l'adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo. In mancanza di forma scritta il contratto è nullo e il lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato. La durata del contratto va da nove a diciotto mesi. La formazione effettuata durante l'esecuzione del rapporto di lavoro dovrà essere registrata nel libretto formativo. Durante il rapporto di inserimento, la categoria di inquadramento del lavoratore non può essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordinato il progetto di inserimento oggetto del contratto. Rispetto al passato viene, così, peggiorata la situazione del lavoratore, il quale era assunto con un unico livello di sottoinquadramento. Nella categoria dei contratti di inserimento rientrano anche i tirocini estivi di orientamento destinati ai giovani regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado. Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a tre mesi e si svolge nel periodo compreso tra la fine dell'anno accademico e scolastico e l'inizio di quello successivo. Le eventuali borse lavoro erogate a favore del tirocinante non possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro. NOTE Il contratto di inserimento non viene sufficientemente differenziato dall’apprendistato, si assiste in molte fattispecie alla sovrapposizione almeno delle popolazioni destinatarie, il che aumenta la confusione sul mercato del lavoro. L’inclusione o meno delle donne in questa tipologia di contratto è soggetta a calcoli sofisticati e del tutto variabili da un anno all’altro, con conseguente aleatorietà della norma. La proroga della durata del contratto è prevista in caso di servizio militare o civile, o per maternità, ma non in caso di malattia o di infortunio. Fonti normative: D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 54-60. LAVORO A PROGETTO (CO.PRO) DEFINIZIONE E’ il contratto mediante il quale un lavoratore si obbliga ad eseguire una prestazione d’opera continuativa e coordinata, senza vincolo di subordinazione, che si concreti in una collaborazione riconducibile ad uno o più progetti specifici o a programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. CARATTERISTICHE Il lavoro a progetto succede e sostituisce il contratto di collaborazione coordinata e continuata (co.co.co.) che tuttavia non scompare. L’elemento caratterizzante del co.pro è dato dalla necessità di ricondurre ad un progetto definito o programmi di lavoro o fasi di esso, una serie di rapporti di collaborazione. I progetti devono essere determinati dal committente, ma gestiti in maniera autonoma dal collaboratore, il quale dovrà svolgere la sua attività in funzione del risultato concordato con il committente, coordinandosi con l’organizzazione dello stesso ma senza vincolo di subordinazione. Il co.pro deve essere stipulato in forma scritta e contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi: − l’indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione che il collaboratore deve svolgere; − l’indicazione del progetto o del programma di lavoro, o fasi di esso; − il corrispettivo stabilito; − i tempi e le modalità riguardanti, il pagamento; − le forme con cui il lavoratore a progetto può coordinarsi con il committente nell’eseguire la prestazione lavorativa e che in ogni caso non devono contrastare con l’autonomia operativa del collaboratore; − le eventuali misure per tutelare la salute e la sicurezza del collaboratore. Nel caso non sia presente nel contratto l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fasi di esso, la legge prevede che sia considerato come contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a partire dal giorno in cui è sorto il rapporto di lavoro tra le parti. Tale sanzione è prevista anche nell’ipotesi in cui sia giudizialmente accertata la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti. Il collaboratore ha diritto ad un compenso che dovrà: essere indicato nel contratto, proporzionato alla quantità e alla qualità della prestazione svolta e che tenga conto dei compensi normalmente corrisposti per prestazioni di lavoro autonomo analoghe. Al lavoratore a progetto è riconosciuto il diritto d’autore dell’invenzione effettuata durante il periodo in cui svolge la propria attività lavorativa per il committente. In caso di gravidanza, malattia o infortunio, si ha una sospensione del rapporto di lavoro, che non si estingue, ma che tuttavia sospende anche l’erogazione del compenso. Nei casi di malattia e infortunio, il rapporto di lavoro in ogni modo non è prorogato, quindi il contratto avrà conclusione alla naturale data. In caso di gravidanza, il rapporto di collaborazione si prorogherà di 180 giorni, salvo più favorevole disposizione contenuta nel contratto individuale. Il rapporto di lavoro si estingue quando il progetto o una fase di esso si realizza. E’ consentito recedere dal contratto anche prima della scadenza del termine qualora sia disposto diversamente nelle causali e nei modi stabiliti dalle parti nel contratto individuale o per giusta causa NOTE Sebbene il contratto non può essere rinnovato alla scadenza, la legge prevede che sia prorogato attraverso un altro progetto o programma anche identico. Vi sarà quindi il reale pericolo che il datore di lavoro potrà disporre di una prestazione a tempo indeterminato ma continuando a tenere il proprio lavoratore legato ad una scadenza e quindi perennemente precario. Di più, con la previsione data al committente di potere organizzare, per il collaboratore a progetto, anche l’orario della prestazione, di fatto si maschera un lavoro pienamente subordinato e dipendente. Tutto ciò è aggravato dalla facoltà lasciata al datore di lavoro di mettere fine alla collaborazione con un semplice preavviso e senza che vi siano giustificati motivi per rescindere il contratto di collaborazione. Gravissimo, inoltre, è il comma dell’articolo sui contratti di progetto in cui si limita l’esercizio di potere sanzionatorio della magistratura. Il controllo da parte del potere giudiziario viene, di fatto, limitato esclusivamente ad accertare solo la sottoscrizione del progetto, di un programma di lavoro o di una fase di esso, impedendogli di verificare le modalità tecniche, organizzative e produttive del committente. S’interviene quindi in modo da non consentire al magistrato l’accertamento della vera natura del rapporto di lavoro, limitando così anche il diritto soggettivo del lavoratore a vedere riconosciuta l’eventuale natura subordinata oltre che un principio generale di giustizia. Fonte normativa: D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61-69. PRESTAZIONI OCCASIONALI DEFINIZIONE Sono considerate prestazioni occasionali o collaborazioni coordinate e continuative occasionali quei rapporti che pur presentando le medesime caratteristiche del lavoro a progetto, hanno una durata complessiva non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare con lo stesso committente e prevedono un compenso complessivo non superiore a 5000 euro. CARATTERISTICHE Con la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1/2004 è stata introdotta, di fatto, una nuova tipologia contrattuale: il lavoro coordinato e continuativo occasionale. Analogamente al co.co.co, il collaboratore coordinato e continuativo occasionale agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Inoltre, il lavoratore parasubordinato gode d’autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento. In quanto "coordinate", questo tipo di collaborazioni sono caratterizzate da un costante coordinamento tra l'attività del lavoratore e il ciclo produttivo del committente. Analogamente alle co.co.co, il collaboratore coordinato e continuativo occasionale agisce in assenza di rischio economico e senza mezzi organizzati d’impresa. Inoltre, il lavoratore parasubordinato gode d’autonomia organizzativa circa le modalità, il tempo e il luogo dell’adempimento. Nel caso in cui tali limiti temporali e retributivi non saranno rispettati, il rapporto di collaborazione sarà assoggettato alla disciplina del lavoro a progetto. Questi rapporti di co.co.co., si distinguono sia dalle prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti (art. 70 e seguenti, d. lgs. n. 276/03), sia dal lavoro autonomo occasionale, dove non è previsto né un coordinamento con il committente, né una continuità della prestazione. In ambito previdenziale, i collaboratori coordinati e continuativi occasionali hanno l’obbligo di iscriversi alla Gestione Separata Inps. Il lavoratore occasionale presta la propria attività dietro pagamento di un corrispettivo assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%. Naturalmente la ritenuta d’acconto non esaurisce gli obblighi fiscali del lavoratore concernente il reddito complessivo annuo. Il decreto legge 269/2003, convertito nella legge 236/2003, all’art. 44, comma 2, prevede che dal 1 gennaio 2004 i collaboratori occasionali che hanno un reddito annuo superiore a 5.000 euro sono obbligati ad iscriversi e versare contributi previdenziali presso la gestione separata Inps dei lavoratori parasubordinati. NOTE Al momento, per questa tipologia di prestazione, non pare che vi sia alcun obbligo riguardo alla tutela contro gli infortuni o malattia e maternità. Inoltre, la norma sul lavoro occasionale vincola a trenta giorni la durata massima del rapporto di lavoro con lo stesso committente. Tuttavia è possibile che uno stesso lavoratore possa lavorare per più committenti. In tal caso l’attività lavorativa sarà occasionale nel rapporto con i singoli committenti e pertanto non soggetta alla disciplina sul lavoro a progetto, ma non potrà più essere ritenuta tale nella considerazione della posizione fiscale e previdenziale del lavoratore, bensì l’attività prestata dovrà essere considerata abituale quindi soggetta a tutti gli obblighi e le tutele previdenziali connesse alla gestione separata dell’Inps. Fonte normativa: D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 61-69. PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO DEFINIZIONE Per prestazione occasionale di tipo accessorio si intende un lavoro occasionale reso da particolari tipologie di soggetti, tra i quali gli studenti, a rischio di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne, nei seguenti settori di attività: − piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap; − insegnamento privato supplementare; − piccoli lavori di giardinaggio, nonché di pulizia e manutenzione di edifici e monumenti; − realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli; − collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza o di solidarietà. CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO l soggetti interessati a svolgere prestazioni di lavoro accessorio devono comunicare la loro disponibilità ai servizi per l'impiego delle province o ai soggetti pubblici o privati accreditati. A seguito della loro comunicazione i prestatori di lavoro accessorio ricevono (a proprie spese! ) una tessera magnetica dalla quale risulti la loro condizione. Il prestatore di lavoro accessorio percepisce il proprio compenso presso uno o più enti o società concessionari all'atto della restituzione dei buoni ricevuti dal datore di lavoro, in misura pari a 5,8 euro per ogni buono consegnato. Tale compenso è esente da qualsiasi imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato del prestatore di lavoro accessorio. L'ente o società concessionaria provvede al pagamento delle spettanze alla persona che presenta i buoni per prestazioni di lavoro accessorio, registrando i dati anagrafici e il codice fiscale e provvedendo per suo conto al versamento dei contributi per fini previdenziali all'INPS in misura di un euro e per fini assicurativi contro gli infortuni all'INAIL, in misura di 0,5 euro. L’attività lavorativa non potrà complessivamente superare i trenta giorni nel corso dell’anno solare e dare luogo a compensi superiori a tre mila euro sempre nel corso dell’anno solare. NOTE Manca del tutto un sistema di garanzie che deve essere posto in capo all’agenzia destinataria a ricevere gli importi monetari. I prestatori occasionali devono farsi rilasciare a proprie spese un tesserino attestante il loro stato. E’ evidente la complessità della disciplina che oltretutto non assicura alcun sistema di garanzie proprio ai soggetti destinati a questa tipologia di contratto che rientrano tutti nelle fasce deboli della società. Fonti normative: D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, artt. 70-74. CHI SIAMO L’ Unione degli Universitari L'Unione degli Universitari associa ragazze e ragazzi per una politica che non isoli, che non faccia sentire soli, che non sia cosa diversa dalla risposta ai problemi quotidiani. Associa giovani per una politica come azione concreta e tensione ideale per intervenire sulle condizioni di vita degli studenti e modificarla secondo valori di uguaglianza nei diritti, differenza delle identità, solidarietà nei rapporti umani. Associamo interessi e disponibilità per migliorare, a partire dalle nostre università, la realtà che ci circonda. Associamo ragazzi e ragazze diversi tra di loro per conquistare obiettivi reali di libertà e di emancipazione. Crediamo fermamente nel volontariato come strumento forte che può unire le coscienze individuali di tanti ad una battaglia politica. Il nostro volontariato non è un atto di carità ma è accusa-denuncia-battaglia, è ribellione allo stato di cose esistenti. E' l'alternativa che nasce giorno per giorno; è cambiare l'università oggi per cambiare il mondo domani; è la creazione di nuova socialità che contrasti la solitudine di massa. L’Udu è una confederazione di associazioni studentesche composta da 30 realtà, presenti nei più importanti atenei italiani. All’Unione degli Universitari aderiscono ogni anno circa 10.000 ragazzi e ragazze attorno ad un modello organizzativo inedito in Italia: il sindacalismo studentesco. L’UdU è stata fondata nel 1994 da un gruppo di studenti e studentesse, che hanno creduto opportuno realizzare un modello associativo di stampo sindacale, per portare avanti rivendicazioni orientate alla tutela dei diritti degli studenti e alla socializzazione dei loro bisogni materiali. Noi ci siamo sempre battuti per creare un sistema di sostegno agli studi che garantisse un reale diritto allo studio e al sapere. Un diritto allo studio che sia in grado di dare la possibilità a chi è privo dimezzi di accedere alla formazione universitaria, per migliorare le condizioni in cui si studia e si fa ricerca, per assicurare a tutti gli studenti un sistema di rappresentanza che promuova la democrazia e la partecipazione in ogni Ateneo, per il libero accesso al lavoro ed al sapere. L'Unione si batte per difendere e ampliare i diritti degli studenti e per difendere i diritti di chi suo malgrado all'Università non ha potuto accedere a causa della sua condizione economica. L'Unione si batte per rilanciare l'idea di un'università pubblica, perché fruita da tutta la collettività autonoma, perché gestita e governata consapevolmente da tutti coloro che la abitano, democratica, perché diretta con strumenti che garantiscano la partecipazione e la pari dignità di tutti. L'Unione si batte per una Università aperta a tutti e finanziata dalla fiscalità generale. In questa direzione, secondo noi, il "numero chiuso" non deve essere applicato in alcuna facoltà. L'Unione si batte affinché chiunque sia messo in grado di accedere all'università: aumentando il finanziamento pubblico per la formazione superiore, istituendo un fondo nazionale per il diritto allo studio che copra la totalità dei bisogni e attraverso importanti investimenti sul settore dell'edilizia. L'Unione si batte per modificare i criteri di accesso agli interventi di Diritto allo Studio (borse e alloggi) dando maggior peso alle reali condizioni di bisogno economico rispetto al merito. L'Unione si batte per contenere e diminuire la tasse universitarie e affinché esse siano fortemente progressive rispetto alle condizioni economiche. E' importante, per consentire a chiunque di poter realmente mantenersi agli studi, che il diritto alla casa sia garantito, tramite la costruzione di residenze universitarie e tramite la regolamentazione del mercato degli affitti attraverso le aziende per il diritto allo studio. L'UDU si impegna ad una riforma della didattica che permetta a tutti di portare secondo le proprie necessità a compimento gli studi, compresi gli studenti lavoratori; si batte inoltre, per ottenere un sistema di valutazione della didattica e la definizione di doveri dei docenti. Siamo per ridefinire lo Stato giuridico dei docenti e ci battiamo per uno Statuto nazionale dei Diritti degli Studenti, unica garanzia, in regime di autonomia, che i diritti degli studenti siano garantiti, tutelati e universalistici. L'Unione si batte affinché i giovani dei paesi in via di sviluppo possano studiare in Italia con l'ausilio di borse ed alloggi a loro appositamente destinati. L'Unione si batte affinché non siano posti ostacoli ai giovani laureati nell'accesso alle professioni e al mondo del lavoro. ELENCO CITTA’ UDU La Mutua Studentesca La Mutua Studentesca nasce nel 1997 quando i sindacati studenteschi (Udu e UdS) realizzano che tramite l’autogestione di servizi passa una parte importante del fare sindacato: nasce cosi’ una rete di associazioni locali che forniscono servizi agli studenti in ottica di mutualismo e solidarieta’. La sfida che combattiamo ogni giorno tramite i nostri luoghi fatti di risposte concrete, di aggregazione culturale e di confronto politico è quella di erodere il modello antisociale che la Scuola e l’Universita’ stanno promovendo, la selezione classista che sta attuando, l’atomizzazione degli studenti che sta ottenendo. Crediamo che ci sia un’alternativa sia ai servizi costosi e “politically correct” che molte associazioni “neutrali” offrono che alla rassegnazione totale dinanzi ad un sistema universitario elitario e lacunoso: inventare e autogestire risposte e soluzioni in prima persona, uscendo dal ricatto che tutto quello che ci serve ha un costo e, ultimamente, anche molto caro. Scambio di libri e appunti, cercalloggio, internet gratis, assistenza legale, sportelli “antiburocrazia”, corsi di formazione a basso costo da studenti a studenti…questo e tanto altro quello che offriamo ai nostri colleghi di studio, convinti che la tutela dei nostri diritti passi anche tramite la risposta collettiva che noi stessi troviamo ai problemi di ogni giorno. Ecco le sedi dove ci puoi trovare: ROMA VIA MORGAGNI 27 O PALAZZINA TUMINELLI C/O CITTÀ UNIVERSITARIA, 00161 – ROMA 06/44265625 – [email protected] TORINO Via Pedrotti, 5 CAP 10152 tel. 011 885700 [email protected] SIENA Via Cecco Angiolieri, 33 CAP 53100 [email protected] PALERMO P.zza S. Anna, 17 CAP 90100 tel. 091 6160727 [email protected] BARI Via Marchese di Montrone, 80 CAP 70122 tel. 080 5219770 [email protected] MILANO P.zza XXIV Maggio, CAP 20100 Tel.02/8360097 [email protected] MESSINA Via Castellamare 6 [email protected] COSENZA Ponte P. Bucci c/o Unical Arcavacata di Rende, Cosenza - 87036 tel. 0984.492110 [email protected] “INFLESSIBILI SUI DIRITTI” Orientamento e tutela nel mondo del lavoro…dagli studenti per gli studenti! In questi mesi la Mutua Studentesca sta sperimentando un progetto di tutela ed orientamento degli studenti nel mercato del lavoro in collaborazione con l’Unione degli Universitari e con il Nidil, categoria della Cgil impegnata nella lotta per la difesa dei diritti dei cosiddetti lavoratori “atipici”. Ci sembra urgente dare una risposta forte al bisogno d’informazione e di orientamento che giunge da chi s’inserisce per la prima volta nel selvaggio mondo del lavoro “flessibile”: noi studenti siamo tra le prime vittime della frammentazione delle tipologie lavorative, dell’abbassamento delle tutele individuali, dello screditamento del ruolo del sindacato. L’università non è esclusa da questo processo ma, al contrario, numerose sono ormai le figure caratterizzate da forme contrattuali che presentano garanzie più deboli rispetto a quelle previste per i lavoratori con un contratto standard: specializzandi, dottorandi, assegnisti di ricerca ad esempio. Flessibilità non può significare meno protezione e meno tutele sul luogo di lavoro e meno garanzie riguardo al proprio futuro: al contrario le nuove forme contrattuali possono diventare strumento utile per superare le rigidità del tempo indeterminato e del tempo pieno, garantendo a chi lo desidera la possibilità di gestire i propri tempi di vita e di lavoro. Uno sportello dove trovare soluzioni e consigli partendo innanzitutto dalla centralita’ dello studente, dalla sua condizione reale di vita, dalle sue aspirazioni: la nostra lotta per un protagonismo studentesco sempre maggiore si allarga cosi’ dai luoghi della formazione a quelli del lavoro, ribadendo i diritti fondamentali ad un lavoro tutelato e ad una formazione permanente e di qualita’ per tutti. Una collaborazione…utile agli studenti Il Sistema Servizi della CGIL (l’insieme dei servizi e delle convezioni che la CGIL offre ai suoi iscritti) e la Mutua Studentesca (l’associazione mutualistica degli studenti nata con lo scopo di costruire servizi e partecipazione studentesca) hanno avviato in questi anni una collaborazione finalizzata a promuovere servizi e progetti utili agli studenti ed alle studentesse. Si tratta di una collaborazione molto importante visto che mette insieme la professionalità e la qualità del Sistema Servizi CGIL, che ad oggi è uno dei più grandi erogatori di servizi del nostro paese, con più di 10 milioni di utenti ogni anno, con la specificità, le competenze e la funzione mutualistica della Mutua Studentesca, un’associazione nata 7 anni fa dall’esperienza dei sindacati studenteschi,Unione degli Universitari ed Unione degli Studenti. Molti dei servizi che le associazioni locali della Mutua Studentesca presenti sul territorio offrono agli studenti sono svolti in collaborazione con il Sistema Servizi o con la consulenza delle categorie della CGIL: in particolare la tutela legale e la consulenza affiancate al nostro progetto di cercalloggio frutto del lavoro congiunto con il Sunia, gli sportelli di orientamento e tutela sul mondo del lavoro sono svolti in collaborazione con Nidil-CGIL e Filcams-Cgil, così come tanti altri servizi utili, quali l’assistenza fiscale per l’iscrizione all’Università e le domande di borsa di studio che mettiamo in atto con i CAAF-Cgil che rappresentano una garanzia di qualità ed affidabilità unica nel settore. La Mutua Studentesca e il Sistema Servizi CGIL stanno progettando l’estensione di questa collaborazione, attraverso un progetto nazionale che dia organicità ai servizi già svolti insieme e che punti a costruire il più grande contenitore di servizi a disposizione di tutti gli studenti. Da questa collaborazione nasceranno nuovi servizi a disposizione degli studenti su: § Assistenza Fiscale nei CAAF CGIL § Consulenza per il lavoro, con particolare attenzione agli studenti lavoratori ed ai lavoratoristudenti,spesso impegnati in attività di lavoro “atipico” § Sportelli di Consulenza legale e vertenze § Uffici di Consulenza agli studenti-consumatori § Sportelli di Consulenza sulla CASA con tutela Legale e informazioni sui contratti per gli studenti § Pubblicazioni editoriali con contenuti di informazione, orientamento e servizio rivolto agli studenti su questioni inerenti: Formazione, Università, Casa, Lavoro, Mobilità internazionale degli studenti e tanti altri. I servizi rappresentano uno strumento fondamentale per rendere gli studenti e le studentesse maggiormente consapevoli dei loro diritti e delle opportunità sul futuro; per questo la forma mutualistica, che presuppone partecipazione e responsabilità verso i propri colleghi è il metodo che la Mutua Studentesca ha scelto per l’erogazione dei servizi. Attraverso un’azione combinata e coordinata tra la Mutua Studentesca ed il Sistema Servizi CGIL perseguiamo il duplice obiettivo di migliorare le condizioni concrete di vita e di studio di tanti studenti e tante studentesse e parallelamente di affermare e rendere più forte la cultura dei diritti e della partecipazione nel nostro paese. q La CGIL costituisce l'INCA per difendere i diritti sociali dei lavoratori 1945: il primo Congresso della CGIL decide di creare un organismo del Sindacato che difenda i diritti sociali e previdenziali dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini. L'11 Febbraio la CGIL costituisce l'INCA, Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. 1947: il 29 Dicembre INCA viene giuridicamente riconosciuto in base al Decreto Legge del Capo Provvisorio dello Stato n. 804 del 24 Luglio. q INCA CGIL un solido punto di riferimento per la tutela dei diritti previdenziali e assistenziali Ogni anno milioni di lavoratori, pensionati, cittadini, giovani contattano le sedi dell’INCA per ricevere informazioni e per essere assistiti nella soluzione dei problemi connessi all’inserimento nel mondo del lavoro, all’esercizio dei diritti previdenziali, per l’accesso agli ammortizzatori sociali e alle prestazioni del welafare. q INCA CGIL per la tutela dei rischi e dei danni da lavoro Sin dalla costituzione INCA CGIL svolge una puntigliosa azione per il riconoscimento delle malattie professionali e per il risarcimento degli infortuni e delle malattie da lavoro. Altrettanto attenta è stata l’azione del patronato per l’individuazione delle cause che determinano le patologie da lavoro e sul piano della prevenzione. q INCA CGIL al servizio dei lavoratori, dei pensionati, dei cittadini italiani residenti all'estero, dei cittadini esteri residenti in Italia. Tutto il mondo del lavoro nelle sue diverse componenti, può accedere ai servizi offerti dall'INCA CGIL. Lavoratori dipendenti di tutti i settori pubblici e privati, lavoratori autonomi, lavoratori parasubordinati, trovano nelle sedi INCA CGIL le risposte adeguate agli interrogativi previdenziali e sociali. In particolare l’attività dell’INCA si snoda dal controllo della posizione assicurativa alla tutela della malattia e della maternità; dalla consulenza sulle pensioni, all’assistenza dei lavoratori che intendono utilizzare la previdenza complementare; dal ricorso agli interventi sostitutivi del reddito come la cassa integrazione, la mobilità e l’indennità di disoccupazione a tutte le prestazioni del welfare. Questa attività è svolta dall’INCA CGIL anche nei confronti dei lavoratori italiani all’estero e dei lavoratori extracomunitari che risiedono in Italia. q INCA CGIL un importante sostegno per chi è alla ricerca di un lavoro INCA CGIL attraverso gli Sportelli per il lavoro fornisce servizi di accoglienza, informazione, assistenza e consulenza, sulle opportunità e sulle modalità di accesso al lavoro, sulla partecipazione a corsi di formazione professionale, borse di studio, stage in Italia ed all’estero. Presso gli sportelli per il lavoro è possibile acquisire l'informazione sulla legislazione italiana ed europea per l'imprenditoria giovanile e femminile, sulla struttura del curriculum, sui centri per l’impiego pubblici e privati. Anche i cittadini ed i lavoratori extraeuropei possono trovare presso queste strutture assistenza e consulenza per le pratiche relative ai ricongiungimenti famigliari, per l'accesso alla cittadinanza, per l’adempimento degli obblighi scolastici. q INCA CGIL una struttura presente in Italia ed all’estero INCA CGIL è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale. La sede centrale è a Roma e ha compiti di direzione politico – organizzativa. Le 21 sedi regionali coordinano il lavoro delle 106 sedi provinciali e delle 808 sedi zonali. INCA CGIL è presente con all’estero con 73 uffici dislocati nei paesi dove è più consistente la presenza della Comunità italiana. q INCA CGIL una struttura fortemente specializzata Per la sua attività di informazione e tutela dei diritti previdenziale e assistenziali INCA CGIL si avvale di 1413 operatori specializzati in Italia e di 141 all'estero, sottoposti a corsi di formazione e a seminari di aggiornamento. I medici legali convenzionati sono 248 e 429 sono i legali che provvedono ad intraprendere il contenzioso previdenziale. INCA CGIL insieme alle ACLI, all'INAS CISL e all'ITAL UIL, costituisce il Ce.Pa (Centro Patronati). q INCA CGIL primo Patronato INCA CGIL è il primo patronato in Italia e all'estero, per attività e struttura organizzativa. Ogni anno mediamente INCA CGIL stabilisce 6 milioni di contatti. Oltre 2 milioni sono i cittadini, i lavoratori , i pensionati per i quali il patronato svolge annualmente azione di tutela. q Una tradizione editoriale prestigiosa Le pubblicazioni INCA CGIL sono considerate importanti strumenti di aggiornamento, di studio, di approfondimento sulle materie della previdenza, del welfare, della medicina legale e del lavoro. q Le pubblicazioni periodiche Il "Notiziario Inca" è uno strumento di orientamento e di informazione per l'attività di tutela , offre un panorama di notizie e commenti. "Informazioni INCA" l'informazione per e mail con scadenza quindicinale, agile, veloce, che fornisce notizie sull’evoluzione, sulle circolari degli enti previdenziali, sull’attività del patronato, sulle indicazioni di tutela dell’INCA e sugli eventi più significativi di carattere sindacale, politico e di patronato. CASA INTRODUZIONE: TRA PUBBLICO E PRIVATO CHI CI RIMETTE è LO STUDENTE!!! Avete già deciso a quale facoltà iscrivervi e quindi avete scelto quale sarà il vostro ateneo, avete tra le mani guide, controguide, bollettini, carte e documenti vari. Ed ora? Manca da scegliere dove vivere per i prossimi anni. Se siete tra quel 30% di studenti universitari che decide di trasferirsi comincia per voi l’emozionante vita da fuori sede. Sono diverse le strade che potete scegliere per trovare un posto dove dormire: A) potete cercare un posto negli alloggi pubblici per studenti fuori sede. Tali strutture, che dovrebbero essere in grado di accogliere tutti quelli che ogni anno si trasferiscono nelle città sedi di università prendendovi domicilio, sono in realtà assai poche, esse infatti coprono a mala pena il 2% degli iscritti, meno del 10% del fabbisogno reale (il numero di posti letto messi a disposizione dallo stato è poco meno di 30.000). Solo per pochissimi Atenei la possibilità di entrare nelle residenze universitarie è alta (Pavia, Cosenza). Molto spesso poi, le case dello studente si riducono a dormitori poco attrezzati e socializzanti. Quasi mai sono previsti spazi ricreativi, sale studio, laboratori multimediali. Nel 2000 è stata approvata la legge 338 che permetterebbe di costruire nuove case dello studente in tutta Italia. Purtroppo i decreti attuativi sono usciti solo nel 2002 e ad oggi ancora non siamo in grado di capire quali progetti per le costruzioni di nuove case dello studente siano in realtà stati approvati. Probabilmente i soldi stanziati sono in realtà “soldi fantasma”. Serve certamente un rifinanziamento della legge e bisogna accelerare sul fronte della residenzialità pubblica per avvicinarci alla media europea. Inoltre è bene sapere che un numero più alto di residenze pubbliche gestite dagli Enti per il Diritto allo Studio avrebbe certamente un effetto calmierante sul mercato privato degli affitti, frenando così il brusco aumento del costo degli affitti stessi. Per ottenere l’alloggio dovete presentare la domanda all’azienda DSU della vostra università (attenzione alle scadenze!); quando compilate i moduli per la borsa di studio, richiedete anche quello per l’alloggio (vedete il paragrafo borse regionali). Dopo averlo consegnato, non vi resta che aspettare la pubblicazione delle graduatorie: ma c’è un problema! Le graduatorie provvisorie, stilate sulla base dell’autocertificazione, solitamente sono pubblicate una quindicina di giorni prima dell’inizio dei corsi per permettere di poter seguire l’attività didattica fin dall’inizio. Certamente non potete stare lì ad aspettare il responso, a Settembre diventa già difficile trovare casa qualora non risultiate poi vincitori della borsa. La cosa migliore è cercare casa nel mercato privato, attendendo, per la firma del contratto, l’esito della graduatoria per l’alloggio pubblico. B) potete rivolgerti al mercato privato. E’ di certo la strada percorsa dalla maggior parte degli studenti fuori sede, ma sentiamo l'esigenza di informarvi su alcuni rischi ai quali potreste andare incontro. Infatti, molti di questi studenti subiscono le conseguenze della mancanza di un'adeguata forma di controllo sul mercato privato degli affitti. Capita sovente che lo studente fuori sede si veda imporre, senza potervi resistere, contratti irregolari, canoni altissimi e condizioni molto sfavorevoli. Tragica rimane poi la situazione di molte case. Soprattutto al sud, esse appaiono vecchie e in stato di degrado (a volte ci sono problemi addirittura per i riscaldamenti o di disponibilità di acqua calda, ecc). Questa situazione di diffusa illegalità, che costituisce peraltro una delle ragioni della profonda selezione per censo, può essere combattuta dato che da gennaio 1999 è in vigore una nuova legge sui contratti d’affitto, fatta proprio per tutelare le categorie più deboli come quella degli studenti fuori sede. Purtroppo questa legge è poco applicata; per una spiegazione più dettagliata vi rimandiamo alle pagine seguenti. Arriviamo al concreto: ci sono 5 vie principali da percorrere per trovare casa: -rimboccarsi le maniche e spulciare le bacheche e gli annunci in facoltà, comprando anche i giornali immobiliari della zona: è il metodo più usato ma anche quello più dispendioso di energie (giornate e giornate); -le agenzie immobiliari: sviluppate principalmente nei grandi centri urbani svolgono un buon servizio ma ti salassano prendendo almeno una mensilità dell'affitto come provvigione.......fate voi.... -amici e conoscenti: magari qualcuno lascia una casa: informatevi; -se siete fortunati e nella vostra città è attivo il servizio di cercalloggio della Mutua Studentesca o dell’Udu locale: potete trovare casa in pochi minuti e gratis!!!; -alcuni siti sono specializzati nella ricerca della casa, dategli un’occhiata (affittistudenti.it, cercalloggio.it, ma anche le bacheche di studenti.it). Mentre vi affaticate nella ricerca tenete a mente alcune cose molto importanti: - informatevi se l’ Ente per il diritto allo studio del vostro ateneo o il comune assicurano un servizio di cercooffro casa o di Informalloggio: potrebbe esservi utile; -informatevi subito presso la segreteria studenti sulla sede della vostra facoltà e del luogo dove si svolgeranno le lezioni del primo anno, così potrete scegliervi un appartamento ragionevolmente vicino all’università e non perdere una mattinata intera sui mezzi pubblici per seguire un’ora di lezione; -guardate bene i prezzi! Non fatevi ingannare da prezzi meravigliosamente bassi, quasi sempre c’è l’inganno! Quindi non prendete nessun accordo a scatola chiusa e verificate sempre di persona, magari più di una volta per non lasciarsi sfuggire nulla. Ricordate che in quella casa ci dovrete vivere un anno e non vorrete mica scoprire dopo una settimana che manca il riscaldamento, vero? -informatevi sempre sul tipo di contratto che viene stipulato, se questo è registrato, qual è la scadenza, chi è l’intestatario e tutte le altre informazioni tecniche necessarie a tutelarvi; - essere uno studente-inquilino non significa avere solo dei doveri, ma anche diritti. E’ giusto che tu li conosca e ne imponga il rispetto. La legge 431/98 che regola la materia degli affitti, sostitutiva della vecchia legge sull'equo- canone e dei patti in deroga, è risultata su tutto il territorio nazionale un totale fallimento. La stipulazione dei contratti-tipo per studenti universitari, previsti dalla legge per ogni città sede di università e tesi a disciplinare l’affitto di immobili per studenti, rappresentava per noi l’obiettivo di modificare (in senso migliorativo) le condizioni contrattuali e i prezzi di affitto. Nonostante in quasi tutte le sedi universitarie siano stati previsti incentivi ai privati che rispettano tali accordi (abbassamento dell’Ici, a volte addirittura azzerata come a Bologna e Pisa, sconti aggiuntivi sulla tassa di registrazione, ecc), oltre a quelli già previsti per legge (40,5% in meno sull’imponibile IRPEF, 30% in meno sugli oneri di registrazione) questi non sono mai stati rispettati. L’affitto di un immobile, quindi, è subordinato alla totale non curanza delle leggi e molto spesso delle più elementari norme di igiene e di sicurezza. La situazione derivante da questo stato di cose è l’inapplicazione della legge, con oltre il 95% dei contratti a nero. A questa già drammatica realtà si aggiunge il raddoppio dei prezzi di affitto negli ultimi due-tre anni. In definitiva lo studente è costretto o a cercare casa in zone lontane dalla facoltà, o a pagare un prezzo altissimo. In ogni caso, stipulerà un contratto avente valenza normativa pari a zero, verbalmente o su un pezzo di carta, la cui sorte è decretata dai “buoni rapporti commerciali” tra le parti. MA STE’ LEGGI? Nel nostro ordinamento le locazioni private sono regolate da un complesso di norme, che determinano 2 condizioni contrattuali completamente diverse: A) il codice civile art. 1571 e seguenti Il codice civile definisce le regole generali per la stipula e lo svolgimento del contratto di locazione. Questa è in assoluto la situazione contrattuale più sfavorevole allo studente, il quale non ha alcuna possibilità di contrattazione e può solo decidere di accettare o meno le condizioni poste dal locatore. Le norme del codice civile non pongono limiti o vincoli circa la durata del contratto e la misura del canone, le parti definiscono in modo del tutto autonomo ogni aspetto del contratto. B) LEGGE 431/98 La legge 9 dicembre 1998 n. 431 prevede la possibilità di stipulare 2 tipi di contratto: 1. La prima, completamente libera, prevede come unico vincolo una durata contrattuale di quattro anni, rinnovabile per uguale periodo; 2. La seconda, ad affitto contrattato, è quella sulla quale vogliamo concentrare l’attenzione. Essa affida un ruolo decisivo alle associazioni sindacali degli inquilini e della proprietà nella contrattazione delle regole e dei canoni, delle detrazioni fiscali, della durata del contratto. Nel sistema concertativo tra parti sociali, che scrive gli accordi territoriali di applicazione della legge, possono rientrare oltre al Comune ed alle associazioni di categoria dei proprietari, anche gli Enti per il Diritto allo studio e soprattutto le associazioni studentesche. La legge si applica a tutte le locazioni abitative, indipendentemente dall’anno di costruzione dell’immobile. Nell’ambito di questa categoria di contratti concertati la legge prevede delle specificità per il contratto rivolto a studenti universitari. I contratti per studenti hanno una durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi, e possono essere sottoscritti solo da studenti fuori sede. Il contratto di locazione si rinnova automaticamente per una durata identica a quella prefissata in caso di mancata disdetta. L’inquilino potrà recedere in qualsiasi momento con un preavviso minimo di tre mesi, o minore di tre se previsto nel contratto di locazione. Gli studenti affittuari sono in solido responsabili, cioè devono pagare il canone e gli oneri condominiali fissati dal contratto di locazione, anche nel caso in cui uno di loro receda dal contratto anticipatamente. In tal caso, gli altri studenti possono sostituirlo con un altro studente, che subentra in tutto al contratto in corso, e sono tenuti a comunicare le generalità del subentrante al proprietario; egli provvederà poi alla comunicazione dei dati alla autorità di pubblica sicurezza. Questo tipo di contratto affronta per la prima volta il problema delle locazioni per studenti universitari, garantendo allo studente un sistema di tutela in caso di violazione della legge (art. 13 comma 5). Prima di firmare il contratto è importante sapere che la legge prevede alcune condizioni necessarie all’abitabilità della casa, e cioè: • • • • La normativa vigente prevede un certo rapporto tra aperture esterne e grandezza della camera affinché sia garantita la giusta illuminazione ed aerazione; È necessario che gli impianti elettrici siano sottotraccia e dotati di sistemi salvavita per evitare situazioni pericolose; Le caldaie a gas devono trovarsi all’esterno o, se al chiuso, in ambienti o molto aerati o dotati di un impianto di aspirazione; Ai proprietari compete tutta la manutenzione eccezion fatta per quegli interventi dovuti a danni causati dagli inquilini. IL CONTRATTO SCRITTO E REGISTRATO E’ OBBLIGATORIO! Nell’art. 1 comma 4, la legge dice chiaramente che, per la stipulazione di contratti validi è necessaria la forma scritta. In mancanza della registrazione non sarà possibile avviare alcuna azione giudiziaria sicura. Le norme da seguire per la registrazione sono: 1. Il contratto deve essere registrato entro 20 gg. dalla data di decorrenza dello stesso, o entro 20 gg. dalla data di sottoscrizione (se precedente a quella di decorrenza). 2. Il contratto è depositato in due esemplari, entrambi bollati (marca da bollo da 10.33 ∈ ogni 100 righe di testo). 3. La tassa è pari al 2% dell’importo del canone annuo, oltre a 3.62 ∈ per tributi speciali e allo 0,5% sull’importo dell’eventuale cauzione. 4. In caso di scioglimento del contratto si dovrà versare una tassa di 51.65 ∈. Ricordatevi che le spese di registrazione vanno sempre divise a metà con il proprietario! AGEVOLAZIONI FISCALI Per lo studente inquilino: riduzione del 15% dell’imposta di registro di competenza. Per il proprietario: riduzione del 15% dell’imposta di registro di competenza, e del 30% del reddito imponibile derivante dall’affitto ai fini IRPEF (15%+30%). Riduzione ICI prevista dal Comune. Alle suddette agevolazioni si avrà diritto solo se si stipula un contratto di locazione agevolato in base all’accordo locale depositato presso il Comune. Oltre ai vantaggi fiscali, il contratto assicura ad entrambi i contraenti: ü Certezza nel rilascio dell’alloggio; ü Canone sicuro; ü Durata certa; ü Oneri accessori ripartiti come da accordo depositato; ü Possibilità di ricorrere alla commissione di conciliazione stragiudiziale in caso di controversie ed ottenere rapida decisione. PATTI CONTRARI ALLA LEGGE I nuovi contratti di locazione non possono violare le disposizioni che fanno carico al proprietario di obblighi ed oneri, non attribuibili all’inquilino. Si pensi ad esempio alla norma secondo la quale il proprietario deve eseguire durante il periodo della locazione tutte le riparazioni necessarie a mantenere l’immobile in buono stato locativo; alla garanzia per i vizi della cosa locata; alla ripartizione delle spese per oneri accessori e di riscaldamento. Il contratto depositato non è modificabile; se modificato, può essere contestato ai sensi dell’articolo 13. E’ consigliabile sottoscrivere contratti con l’assistenza e la consulenza delle organizzazioni firmatarie dell’accordo, per avere la certezza e la validità di ciò che è stato concordato (certificazione di garanzia). AUMENTO E RICEVUTA DELL’AFFITTO Nel caso in cui il contratto abbia durata superiore ad un anno, il canone di locazione sarà aggiornato sulla base del 75.5% della variazione ISTAT intervenuta nel corso dell’anno. Il locatore deve rilasciare all’inquilino una ricevuta per ogni rata incassata con l’indicazione specifica e la quietanza. Se il locatore rifiutasse di rilasciarla o lo facesse con cifre inesatte, il pagamento potrà essere effettuato con altri sistemi (vaglia postale, bonifico bancario,assegno non trasferibile). Le modalità di versamento del canone sono in genere contenute nel contratto. DEPOSITO CAUZIONALE…COSA VORRA’ DIRE?!? Al momento della costituzione del rapporto locativo, il locatore ha la facoltà di richiedere ”il deposito cauzionale”, ovvero, una somma o garanzia di adempimento delle obbligazioni che l’inquilino si assume contrattualmente. Questa somma non può essere superiore a tre mensilità del canone ed è produttiva di interessi legali che devono essere corrisposti, ogni anno, dal locatore (studente) al conduttore (proprietario). Può essere definita nulla, quindi contro la legge, qualsiasi clausola contrattuale che preveda il versamento di una somma maggiore oppure un interesse inferiore a quello legale. Il deposito cauzionale non potrà essere adeguato all’eventuale aumento del canone per effetto dell’aggiornamento ISTAT. Al momento della cessazione del rapporto, se l’alloggio viene rilasciato nelle medesime condizioni in cui è stato consegnato, il locatore dovrà restituire il deposito cauzionale oltre agli interessi. LA SUBLOCAZIONE La legge stabilisce il divieto per lo studente di sublocare totalmente l’alloggio senza il consenso del locatore. Se nel contratto non viene stabilito diversamente, lo studente può sublocare parzialmente l’alloggio, dandone comunicazione al locatore con lettera raccomandata, specificandone: 1. numero dei vani sublocati 2. generalità del subconduttore 3. durata del contratto Importante: Entro 48 ore dal suo ingresso, deve essere segnalato all’Autorità di Pubblica Sicurezza (Legge 91/78), il nominativo del subconduttore e gli estremi del suo documento identificativo. SPESE CONDOMINIALI Vengono ripartite in base alla “tabella ripartizione oneri accessori” stabilita dagli accordi territoriali che la legge prevede si possano stipulare tra gli enti locali, le università, le aziende per il diritto allo studio e la parti sociali (associazioni studentesche, sindacati, associazioni della proprietà). I CONTRATTI ILLEGALI Usando i mezzi più svariati per poter ottenere un guadagno maggiore dall’affitto ed una durata minore del contratto, i proprietari cercano di stipulare contratti con le formule più disparate quali “uso transitorio”, ”uso seconda casa”, ”uso foresteria”. Bisogna ribadire che i “contratti particolari” che i proprietari costringono a sottoscrivere come condizione indispensabile per affittare il loro immobile, possono essere contestati e sostituiti da contratti legali. Infatti, una volta conteggiato il canone equo per l’appartamento occupato, si può in un primo momento aprire una vertenza e nel caso di esito negativo, iniziare un’azione giudiziaria davanti al Pretore (l’applicabilità al contratto delle norme di cui alla legge 392/78, l’accertamento del canone e la restituzione di quanto versato in più). Un passo importante è costruire una serie di prove da far valere in giudizio contro il proprietario, tra le quali sono basilari: - l’effettiva utilizzabilità abitativa stabile e continuativa da parte del soggetto che occupa l’immobile; - le modalità di stipula del contratto; Inoltre ulteriori elementi possono ricavarsi dal comportamento delle parti, dalla modalità di pagamento e dal ruolo rivestito dal terzo. Di seguito esamineremo in particolare queste ultime due modalità usate dai proprietari per evadere la legge PAGAMENTI IN NERO Il locatore stipula un contratto regolare, ma subordina la sottoscrizione al versamento di una somma in “nero” da versare all’inizio del contratto o periodicamente insieme al canone, somma per cui non viene rilasciata ricevuta per ottenere quanto illegalmente versato. Le modalità di pagamento richieste possono essere: - pagamento con assegno bancario o circolare intestato al locatore: per provare l’avvenuto pagamento sarà sufficiente la fotocopia dell’assegno e/o della sua girata, fotocopia che si può richiedere alla Banca. - pagamento con assegno intestato allo studente e da lui girato: le banche rilasciano copia degli assegni solo con la prima girata cancellando le successive. In caso di causa si chiede al Pretore l’esibizione da parte della Banca di tutte le girate. - pagamento in contanti, senza alcuna ricevuta: se il locatore richiede il pagamento non alla presenza di estranei, può avere buona efficacia un intervento giudiziario con la prova di avvenuti movimenti di conto corrente. PRIMA DI TUTTO…LA SECONDA CASA Il locatore intesta il contratto a terze persone, che dichiarano di servirsi dell’appartamento per uso transitorio, avendo una residenza stabile altrove. Trattandosi di contratto simulato con lo scopo di nascondere un contratto contra legem, ci si serve di alcuni mezzi per poter provare di essere gli unici affittuari di un immobile affittato per esigenze primarie e continuative: - ricevute di pagamento (se intestate all’effettivo inquilino, costituiscono una prova favorevole) - possesso della fotocopia dell’assegno e della girata se il pagamento avviene tramite assegno bancario o circolare. - copia della denuncia di cessione di alloggio che viene resa dall’autorità competente (Commissariato, Carabinieri) ai sensi dell’art. 12 Legge 91/78. - voltura dei contratti di Somministrazione di gas, luce, telefono. - richiesta della residenza nel luogo dove è sito l’alloggio locato. Un caso particolare di seconda casa si ha quando il terzo interposto è una società e non una persona fisica. Se il contratto di locazione è stato in realtà costituito con il locatore per soddisfare le esigenze abitative primarie della persona fisica conduttrice, siamo di fronte ad una simulazione ed il contratto potrà essere impugnato poiché illegittimo. FACSIMILE DI CONTRATTO PER STUDENTI UNIVERSITARI INQUILINI Allegato E LOCAZIONE ABITATIVA PER STUDENTI UNIVERSITARI TIPO DI CONTRATTO (Legge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 5, comma 2) Il/La sig./ soc. (1) ………………………………………………………………. di seguito denominato/a locatore (assistito/a da (2) ………………………………………………. in persona di …………………………... ) concede in locazione al/ alla sig. (1) ………………………………… ai sig. ri (1) …………………………………………………………………………………………… di seguito denominato/ a/ i conduttore/ i, identificato/ a/ i mediante (3) ………………………… (assistito/a/ i da (2) …………………………..in persona di……………………………………), che accetta/ no, per sé e aventi causa, l'unità immobiliare posta in ……………………………………. via …………………………n. ……. piano ……. scala …… int. ……. composta di n. ……..vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. ) ……………………………………... ………………………………………………………………………………………………………… non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABELLE MILLESIMALI: proprietà …………………….. riscaldamento …………………….. acqua …………………………. altre ………………………………………………………………… COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare………………………….……...….………... b) codice fiscale del locatore…………………………………………………………………….……. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA ………………………………………………………………………………………………………… CERTIFICATO DI COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ENERGETICA: ……………………………………………………………………………………………………….. SICUREZZA IMPIANTI: La locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di ……………. mesi (5), dal ……………………………..al …………………………… Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se il conduttore non comunica al locatore disdetta almeno tre mesi prima della data di scadenza del contratto. Articolo 2 (Natura transitoria) Secondo quanto previsto dall'Accordo territoriale stipulato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 431/98, tra ……………………………….. depositato il ……………… presso il Comune di ………………………, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il conduttore espressamente ha l'esigenza di abitare l'immobile per un periodo non eccedente i ………………….. frequentando il corso di studi di …………… presso l'Università di ……………………………… Articolo 3 (Canone) Il canone di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo di cui all’articolo 2 è convenuto in euro ……………………………… , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero ……………………….., in n. ………….. rate eguali anticipate di euro …………………………………………….ciascuna, alle seguenti date:…………………………………………………………….……… (4) Articolo 4 (Deposito cauzionale) A garanzia delle obbligazioni assunte col presente contratto, il conduttore versa/ non versa (4) al locatore (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro ………………….pari a ………………. mensilità del canone (6), non imputabile in conto pigioni e produttiva di interessi legali, riconosciuti al conduttore al termine di ogni periodo di locazione. Il deposito cauzionale così costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia: ……………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………(4) Articolo 5 (Oneri accessori) Per gli oneri accessori le parti fanno applicazione della Tabella oneri accessori, allegato G al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n. 431/98 e di cui il presente contratto costituisce l’allegato E. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Articolo 6 (Spese di bollo e di registrazione) Le spese di bollo per il presente contratto, e per le ricevute conseguenti, sono a carico del conduttore. Il locatore provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al conduttore. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. Le parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. Articolo 7 (Pagamento, risoluzione e prelazione) Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non può venire sospeso o ritardato da pretese o eccezioni del conduttore, quale ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualsiasi causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto, ove di importo pari almeno ad una mensilità del canone), costituisce in mora il conduttore, fatto salvo quanto previsto dall'articolo55 della legge n. 392/78. La vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene/non viene (5) concessa la prelazione al conduttore - non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Articolo 8 (Uso) L'immobile deve essere destinato esclusivamente ad uso di civile abitazione del conduttore. Salvo patto scritto contrario, è fatto divieto di sublocare o dare in comodato, né in tutto né in parte, l’unità immobiliare, pena la risoluzione di diritto del contratto. Articolo 9 (Recesso del conduttore) Il conduttore ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi, previo avviso da recapitarsi mediante lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza. Tale facoltà è consentita anche ad uno o più dei conduttori firmatari ed in tal caso, dal mese dell'intervenuto recesso, la locazione prosegue nei confronti degli altri, ferma restando la solidarietà del conduttore recedente per i pregressi periodi di conduzione. Articolo 10 (Consegna) Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e - così - di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno. Si impegna altresì a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue: ………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4) Articolo 11 (Modifiche e danni) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi. Articolo 12 (Assemblee) Il conduttore ha diritto di voto, in luogo del proprietario dell'unità immobiliare locatagli, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di riscaldamento e di condizionamento d'aria si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla proprietà o da almeno tre conduttori. Articolo 13 (Impianti) Il conduttore - in caso di installazione sullo stabile di antenna televisiva centralizzata - si obbliga a servirsi unicamente dell'impianto relativo, restando sin d'ora il locatore in caso di inosservanza autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale a spese del conduttore, il quale nulla può pretendere a qualsiasi titolo, fatte salve le eccezioni di legge. Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, ove presente, vale la normativa del DPR n. 412/93, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 2, dello stesso DPR. Articolo 14 (Accessi) Il conduttore deve consentire l'accesso all'unità immobiliare al locatore, al suo amministratore nonché ai loro incaricati ove gli stessi ne abbiano - motivandola - ragione. Nel caso in cui il locatore intenda vendere l'unità immobiliare locata, il conduttore deve consentire la visita all'unità immobiliare una volta la settimana, per almeno due ore, con esclusione dei giorni festivi ovvero con le seguenti modalità:………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………... (4) Articolo 15 (Commissione di conciliazione) La Commissione di conciliazione, di cui all’articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emanato ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'Accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. La richiesta di intervento della Commissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. Articolo 16 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del Comune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal Codice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui agli articoli 2 e 3. Altre clausole ………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….... Letto, approvato e sottoscritto ………………………., li …………………... Il locatore …………………………………… Il conduttore ………………………………… A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del Codice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 del presente contratto. Il locatore …………………………………. Il conduttore ………………………………. NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2) L'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n. 191. Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) Cancellare la parte che non interessa. (5) La durata minima è di sei mesi e quella massima di trentasei mesi. (6) Massimo tre mensilità. CONCLUSIONI L’Unione degli Universitari è, da sempre, impegnata ad affermare il diritto per gli studenti ad avere un numero adeguato di alloggi pubblici ed in generale il “diritto alla casa” come uno dei principali presupposti del diritto allo studio; la Mutua Studentesca cerca di creare risposte concrete ai bisogni materiali degli studenti, servizi come il “cerco-offro casa” in grado di aiutare gli studenti nella ricerca dell’alloggio e di condizioni di vita dignitose ed adeguate ad affrontare con serenità l’importantissima esperienza dell’università. Pensiamo che il diritto allo studio debba essere garantito anche mediante la possibilità di risiedere nella città in cui si studia. Poter seguire le lezioni, vivere la dimensione universitaria, frequentando i luoghi collettivi degli studenti, ottenere agevolazioni pubbliche, significa per lo studente anche riaffermare il diritto all’autonomia dalla propria famiglia. Per raggiungere questi obiettivi rivendichiamo politiche di forte investimento sulla creazione di posti letto pubblici che incidano direttamente rispetto alla richiesta di alloggi, permettendo di aumentare il numero di posti assegnati, ed indirettamente sul mercato degli affitti privati calmierandone i prezzi. Ci battiamo inoltre affinché ci sia un forte impegno per trovare soluzioni che affrontino realmente il problema del diritto alla casa ed alla mobilità per la generalità degli studenti, perché l’autonomia sociale è per lo studente condizione indispensabile alla libera scelta del proprio futuro. Si può pensare ad esempio ad un investimento straordinario per coprire parte del costo del canone per gli studenti che ne fanno domanda (una strada simile a quella percorsa in Francia) coinvolgendo nella ricerca degli strumenti tecnici adeguati i Comuni, le Aziende per il diritto allo studio, il SUNIA (il sindacato degli inquilini) e l’Uppi (unione piccoli proprietari). Purtroppo la leggi finora promulgate che regolano la materia degli affitti non hanno sortito gli effetti desiderati. Per uno studente trovare un posto letto con contratto regolare, ad un prezzo ragionevole, è praticamente impossibile. Il numero di posti letto in strutture pubbliche rimane totalmente insoddisfacente rispetto alle richieste ed alle esigenze della popolazione studentesca e se confrontato con i dati degli altri atenei europei. Il 30 Dicembre del 2002 è stato approvato un nuovo decreto ministeriale sui cosiddetti affitti calmierati e, seguendo i criteri dettati dallo stesso, molti comuni stanno rivedendo i contratti territoriali. E’ questa l’occasione per divenire parte in causa e tentare di stipulare contratti-tipo per gli studenti più consoni ai nostri bisogni. L’Unione degli Universitari e la Mutua Studentesca possono aiutarti a tutelare i tuoi diritti. Qualunque tipo di problema tu abbia con il proprietario o con l’Azienda per il diritto allo studio, rivolgiti presso la nostra sede locale. Possiamo darti una prima consulenza, e con noi potrai farti assistere ed aiutare dal SUNIA nel caso in cui tu voglia procedere con una vertenza nei confronti del tuo proprietario: la tutela dei propri diritti passa innanzitutto dalla consapevolezza di essere un soggetto portatore di diritti che nessuno può permettersi di calpestare.