Diritto del lavoro
Appunti
a cura di Franco Liso
Capitolo I
Dalle origini al fascismo
A - La prima fase
la creazione del mercato del lavoro
Dall’economia feudale
alla rivoluzione industriale
Le trasformazioni del sistema economico:
le macchine e la rivoluzione industriale
Carbone coke dal carbon fossile
La macchina a vapore di Watt
(1769)
I filatoi meccanici
Hargreaves
Arkwright
(1764)
(1769)
La nascita della fabbrica
La forma di lavoro prevalente nella società feudale
l’artigianato
la CORPORAZIONE
l’artigiano
l’apprendista
Mercato locale dei beni
Il lavoro a domicilio
I limiti alle possibilità di svolgimento della attività produttiva
controllata dalla corporazione
dall’artigianato
alla manifattura, alla fabbrica
Nei confronti dell’artigiano il capitalista
nella prima fase appare nella veste di mercante che
gli compra i beni da lui prodotti (cliente di un lavoratore che
svolge la propria attività presso il proprio domicilio ...)
nella fase successiva appare nella veste di produttore
che gli compra le energie lavorative (datore di lavoro,
interessato a che il lavoratore presti la sua attività presso la
propria manifattura ….)
lavoro
autonomo
il capitalista
lavoro dipendente
dall’autonomia (o dalla schiavitù
) alla subordinazione.
Il contratto di lavoro come schema giuridico che assicura
al capitalista la disponibilità di un fattore della produzione
La funzione del diritto
smantellamento della società feudale e creazione del
mercato del lavoro
Il proletariato
La libertà di intrapresa dell’attività economica (“libertà di
commercio e d’industria”) e l’abbattimento delle
corporazioni
Il riconoscimento della “liberté du travail, du commerce et
de l’industrie”
L’ideologia dell’eguaglianza degli individui e del laissez faire
- i cittadini dispongono liberamente dei propri interessi
mediante il contratto
- lo Stato cura ordine pubblico, finanze e politica estera; al
resto provvede lo spontaneo funzionamento del mercato nel
quale devono liberamente competere gli individui
- nulla tra lo Stato ed il cittadino
Il divieto penale delle coalizioni: la legge Le Chapelier
1791
Vieta ai mastri come agli operai di mettersi
d’accordo, di organizzarsi e di
“emettere ordinanze o prendere decisioni
… sui loro pretesi interessi comuni … Tutti
i gruppi composti da artigiani, operai … o
istigati da essi saranno considerati
assembramenti sediziosi”
Art. 1: “Il n’y a plus de corporations dans
l’Etat; il n’y a plus que l’interét particulier
de chaque individu et l’interét général”.
• il contratto di lavoro come forma giuridica della mobilità
di uno dei fattori della produzione: la mercificazione del
lavoro e il calcolo razionale del capitale
• l’eguaglianza dei contraenti: il “libero contratto di
lavoro”
• il diritto di proprietà dei mezzi di produzione substrato del
potere nei confronti dei lavoratori
La subordinazione al capitalista
La locazione delle opere (locatio operarum)
il codice civile del 1865
Titolo IX Del contratto di locazione
Art. 1568. Il contratto di locazione ha per oggetto le cose
o le opere.
Art. 1570. La locazione delle opere è un contratto per cui
una delle parti si obbliga a fare per l’altra una cosa
mediante la pattuita mercede.
Capo III Della locazione delle opere
Art. 1627. Vi sono tre principali specie di locazione di
opere e d’industria:
1. Quelle per cui le persone obbligano la propria
opera all’altrui servizio;
2. Quella dei vetturini sì per terra come per acqua,
che si incaricano del trasporto delle persone o delle cose;
3. Quella degli imprenditori di opere ad appalto o
cottimo.
Art. 1628
Nessuno può obbligare la propria opera all’altrui
servizio che a tempo o per una determinata impresa.
lavoratore
datore di lavoro
La “maschera” del libero contratto di lavoro
Una eguaglianza giuridica che nasconde una diseguaglianza sociale
Lo sfruttamento delle “mezze forze”
La questione sociale
I movimenti socialisti e la nascita del sindacato
1892 > partito socialista
1906 > CGdL
La disciplina delle coalizioni
> dalla repressione penale alla tolleranza
Inghilterra 1871
Francia 1864 e 1884
Germania 1869
Italia 1889 (nuovo codice penale, Zanardelli)
la legislazione sociale
la tendenza al controllo delle conseguenze negative derivanti
dallo squilibrio dei rapporti di forza sul mercato del lavoro
lavoratore
datore di lavoro
lavoratore
datore di lavoro
lavoratore
datore di lavoro
lavoratore
datore di lavoro
datore di lavoro
lavoratore
datore di lavoro
la tendenza al riequilibrio
lavoratore
Un lungo cammino verso la demercificazione….
(ma anche, soprattutto se pensiamo agli inizi della legislazione
sociale, finalità di garanzia della riproduzione sociale)
La protezione del contraente debole e la limitazione
dei poteri del datore di lavoro, negoziali e di gestione
• in via diretta (disciplina del rapporto di lavoro)
• in via mediata (attraverso il riconoscimento del
ruolo dell’autonomia collettiva: lo sviluppo del
sistema di relazioni industriali).
La protezione del lavoratore contro i rischi. Il
trasferimento del loro costo in capo alla produzione.
Lo sviluppo del welfare.
I primi concordati di tariffa
La prima legislazione sociale
- donne e fanciulli (1886, 1902, 1907)
- i collegi probivirali (1893) (preavviso nel licenziamento,
sciopero e sospensione del rapporto)
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (1898)
- previdenza volontaria per invalidità e vecchiaia (1898,
1907)
- lavoro nelle risaie (1907)
- riposo settimanale e festivo (1907)
- sussidio di maternità alle operaie (1910)
- ispettori del lavoro (1912)
- previdenza obbligatoria per invalidità e vecchiaia (1919)
- assicurazione contro la disoccupazione involontaria
(1919)
fine
La manifattura
implica la divisione del lavoro
tutto ciò che prima faceva l’artigiano, a mano, lo fanno in più,
dividendosi i vari compiti
la produzione rimane prevalentemente affidata all’abilità
manuale del lavoratore
La fabbrica
si crea con l’introduzione delle macchine utensili nel processo
produttivo
il lavoro si separa dai mezzi di produzione
le operazioni eseguite dall’operaio passano alla macchina, della
quale il lavoratore diviene appendice
Lo smantellamento della società feudale e la creazione del
mercato del lavoro
L’artigiano: dalla autonomia alla subordinazione, da
produttore (venditore di beni) a lavoratore dipendente
(venditore della propria attività, del proprio “servizio”)
Le parti del contratto, considerate su di un piede di uguaglianza
in quanto entrambe titolari di un potere di regolazione dei propri
interessi, danno luogo ad una relazione di autorità. Il capitalista,
acquista per via del contratto di lavoro una posizione di potere
giuridico nei confronti del lavoratore (potere direttivo, potere
disciplinare, potere di licenziamento). Al maggior potere
detenuto sul piano sociale si accompagna, in questo modo, una
posizione di potere giuridico.
Leggendo Barassi
(1901, p. 71) “… crediamo che una attenuazione si possa concedere, attenuazione
accettata dalla dottrina e invalsa nella pratica. Si ammette, cioè, che il creditore delle
operae possa limitare fin da principio (non mai escludere) il diritto proprio di far
valere il divieto di cui all’art. 1628. In tal modo resta libero all’altra parte di continuare
o no nel rapporto locativo, poiché esso non può mai limitare il diritto proprio. Rimane
dunque nulla qualunque rinuncia fatta dall’operaio di far valere il divieto dell’art.
1628: mentre si riconosce il diritto nell’altra parte di limitare la propria facoltà di
opporre questo articolo….. (p. 73) …quando il locatore di opere si vincola per un
periodo eccessivamente lungo, si ha violazione di un divieto che può essere fatta
valere sia dal locatore stesso, sia dal conduttore di opere. Non vi è che un caso in cui a
quest’ultimo tale diritto può essere negato; ed è quando egli vi abbia parzialmente
rinunciato. Il che accade quando si sia obbligato per propria parte a non opporsi se non
in determinate circostanze (giusti motivi) a che il locatore abbia a continuare le sue
prestazioni per un tempo lunghissimo, anche indefinitamente e cioè per tutta la vita del
locatore. …(p. 74) L’effetto del divieto è .. che se le parti danno esecuzione al
contratto si intende che ognuna delle parti possa interrompere quando voglia il vincolo
locativo col debito preavviso
La macchina può fare a meno dell’operaio qualificato
consente l’utilizzo di donne e bambini
la resistenza operaia all’introduzione delle macchine
Solfatara siciliana
1898 Disordini a Milano, barricate a porta Garibaldi. La repressione
per opera del generale Bava-Beccaris … 80 morti …
Francia 1910
Congresso fondativo della CGdL
1900
1901
1904
Wedderburn, I diritti del lavoro, p. 95
“In Inghilterra il processo iniziò nel 1825, sebbene i Masters and
Servants
Acts,
che
sancivano
l’illiceità
penale
dell’inadempimento del contratto di lavoro, non furono
definitivamente abrogati fino al 1875”
Il parlamento inglese introdusse dal 1871 al 1906 e modernizzò
nel 1974 un esonero dalla responsabilità civile per l’effettuazione
dello sciopero…
il codice penale sardo puniva
“tutte le intese di datori di lavoro allo scopo di indurre
ingiustamente ed abusivamente gli operai ad una diminuizione
del salario” art. 385
“tutte le intese degli operai allo scopo di sospendere, ostacolare o
far rincarare il lavoro senza ragionevole causa” art. 386
il codice Zanardelli puniva solo i fatti di violenza e
minaccia eventualmente commessi in occasione dei conflitti di
lavoro (artt. 165-166)
Tartufari, Del contratto di lavoro nell’odierno movimento
sociale e legislativo, Macerata 1893
Barassi, Sui limiti di una codificazione del contratto di
lavoro, in Il Filangieri, XXIV, 1899
Vivante, I difetti sociali del Codice di commercio, in Riforma
sociale, 1899
Vivante, La penetrazione del socialismo nel diritto privato, in
Critica sociale, XII, 1902
Lessona, La giurisdizione dei probiviri rispetto al contratto
collettivo di lavoro, Riv. Dir. Comm. 1903
Ascoli, Sul contratto collettivo di lavoro (a proposito di
recenti sentenze) , Riv. Dir. Comm. 1903
Ascoli, La riforma della legge sui probiviri , Riv. Dir. Comm.
1903
Renner
Sinzheimer
Khan-Freund
Veneziani e Vardaro, La rivista di diritto commerciale e la
dottrina giuslavorista delle origini, in Quaderni Fiorentini
n. 16, 1987
Cazzetta, Leggi sociali, cultura giuridica ed origini della
scienza giuslavoristica, in Quaderni Fiorentini n. 17, 1988
Simitis, Diritto privato e disuguaglianza sociale: il caso
del rapporto di lavoro, in DLRI, n. 69,2001, 47 ss.
Donne e fanciulli
L. 11.2.1886, n. 3657
L. 29.6.1902, n.247
Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
L. 17.3.1898, n. 3657
Legge sul riposo settimanale e festivo
L. 7.7.1907, n.489
Orario di lavoro
R.D. 15.3.1923, n. 692
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