Un po’ di storia … LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE prof. Giovanni Soldini 1 SOMMARIO 1 Introduzione 2 Dalla Costituzione alla 517 3 Dalla sentenza della Corte Costituzionale alla convenzione ONU 4 Sistema di classificazione ICF 5 Integrazione,inclusione e alunni con Bisogni Educativi Speciali 2 Linea Evolutiva I tappa: da esclusione a inserimento II tappa:da inserimento a integrazione III tappa : da integrazione a inclusione 3 Premessa L’integrazione scolastica è un processo irreversibile : viene da lontano e intende andare lontano Dietro alla “coraggiosa” scelta c’è una concezione alta tanto dell’istruzione quanto della persona umana, che trova nell’educazione il momento prioritario del proprio sviluppo e della propria maturazione. “l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la paura sono fattori sociali che attraverso tutta la storia della disabilità hanno isolato le persone con disabilità e ritardato la loro evoluzione”. 4 Partiamo da una definizione MENOMAZIONE/DEFICIT = Qualsiasi perdita o anomalia di strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche DISABILITA‘= Qualsiasi restrizione o perdita(conseguente ad una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo o nei limiti ritenuti normali per un essere umano HANDICAP = L'handicap è una situazione di svantaggio sociale conseguente a menomazione o disabilità che limita o impedisce l’adempimento di un ruolo normale per un individuo in funzione di età, sesso, fattori culturali e sociali Accettare il deficit e ridurre l’handicap ( A. Canevaro) 5 La Costituzione Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione (e )di condizioni personali e sociali». «E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione». Art. 34 « La scuola è aperta a tutti ». Art. 38 «Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale». 6 3. Legge 118/71 La legge 118/71 prevedeva che l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire «nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali» inserimento” di alunni con disabilità meno gravi nelle classi comuni 7 …L.118/71 Per favorire l’inserimento si assicurava il trasporto, l’accesso agli edifici scolastici mediante il superamento delle barriere architettoniche, l’assistenza durante gli orari scolastici degli alunni più gravi. …dibattito… All’applicazione della L.118/71 fece seguito un acceso dibattito nel mondo della scuola e delle istituzioni tra: coloro che erano favorevoli ad una piena integrazione di tutti gli alunni coloro che propendevano per un modello di integrazione rivolto solo ai meno gravi Commissione Falcucci La relazione finale (elaborata dalla commissione della Falcucci) fu diffusa nelle scuole tramite la C.M. 227 dell’8 agosto 1975 a firma dell’allora Ministro dell’Istruzione Malfatti Documento Falcucci 1975 " La preliminare considerazione che la Commissione ha ritenuto di fare è che...il problema dei ragazzi handicappati presuppone il convincimento che anche i soggetti con difficoltà di sviluppo, di apprendimento, di adattamento devono essere considerati protagonisti della propria crescita. In essi esistono potenzialità conoscitive, operative, relazionali spesso bloccate dagli schemi della cultura corrente. Favorire lo sviluppo di queste potenzialità è un impegno peculiare della scuola...". 11 L. 517/77 La L. 517/77 prescrive che nella scuola media dovessero essere attuate “forme di integrazione a favore degli alunni portatori di handicaps con la prestazione di insegnanti specializzati” (artt. 2 e 7). Vennero finalmente estese anche ad alunni con altre disabilità “le norme sulla frequenza scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della legge 20 marzo 1971, n. 118” (art. 10) Legge 517/77 La Legge 517/77, stabilisce con chiarezza presupposti, condizioni, strumenti e finalità per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, in un quadro di riforma della scuola: la programmazione, la flessibilità, le attività integrative, la funzione formativa della valutazione , l’abolizione degli esami di riparazione. 13 …integrazione… Se un bambino viene ammesso in una scuola che non procede a nessun cambiamento egli viene “assimilato”. Se invece l'accoglimento di un bambino in una scuola comporta piccoli adattamenti, tanto da parte del bambino che da parte della scuola, allora si può parlare di “integrazione”… L'integrazione è dunque un cambiamento e un adattamento reciproco, un processo aperto e correlato con il riconoscimento e l'assunzione delle identità e delle conoscenze “incorporate”». .Canevaro (1985) cont. Legge 517/77 L’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, si attua con - la presa in carico del progetto di integrazione da parte della comunità scolastica ( team docente o Consiglio di Classe ), - la prestazione di insegnanti specializzati, - l’adeguamento della programmazione , - l’apporto di specialisti socio- sanitari 15 Classi differenziali Il panorama della scuola italiana però non comprendeva solamente “handicappati” ma anche gli alunni con problematiche di svantaggio e difficoltà di apprendimento per i quali erano previste classi non speciali ma “differenziali” … differenziali… le classi speciali erano frequentate dai bambini con “difficoltà di apprendimento” e problemi comportamentali le classi differenziali erano associate a scuole ‘comuni’ le classi speciali per minorati e le scuole di differenziazione costituivano istituti scolastici a se stanti. Per quali alunni ? «Intelligenza mediocre, svogliato È un bambino tardivo Nessuna attitudine allo studio, tardivo, passivo Intelligente anche studioso, lascia molto desiderare per la condotta Alunno diligente ma assai delicato di salute Intelligente e anche sensibile, ma prepotente Tardivo, menomato da una grave malattia infantile Carattere molto violento, a volte incontenibile Intelligenza mediocre, furbo e monello Vivace, svogliato, à più famigliarità con la strada che con la scuola» CM 11 marzo 1953 La Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11 marzo 1953 delinea precisamente tale differenza: «Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi anormali, es. scuole Montessori. Le classi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con modi e forme particolari». L. 1859/62 La legge n.1859 del 31/12/1962 con l’istituzione di classi di aggiornamento (art.11) e di classi differenziali (art. 12) contiene misure specifiche per alunni con difficoltà di apprendimento e “disadattati scolastici” …quali maestri per questi alunni ? Circolare Ministeriale del 9 luglio 1962 «Ai maestri che non abbiano una preparazione specifica possono essere affidate soltanto le classi differenziali nelle quali saranno accolti gli alunni le cui anomalie sono tali da prevedere un facile e rapido adattamento alla scuola comune». gli insegnanti meno preparati assegnati a questi alunni !!! , DPR n.1518 del 22 dicembre 1967 «I soggetti che presentano anomalie o anormalità somato-psichiche che non consentono la regolare frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di particolare trattamento e assistenza medico-didattica sono indirizzati alle scuole speciali. I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati ambientali, o soggetti con anomalie del comportamento, per i quali possa prevedersi il reinserimento nella scuola comune sono indirizzati alle classi differenziali». …eliminazione classi differenziali… La Legge 517 del 1977 abrogò esplicitamente (art. 7) le classi di aggiornamento e quelle differenziali nelle scuole medie «all'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di cui al precedente» (art. 17) Le classi differenziali nelle scuole elementari continuarono a sopravvivere ancora per quindici anni e verranno soppresse soltanto con la Legge 104/1992 (art. 43). … BES ??? … Vi è una popolazione di alunni, con difficoltà di apprendimento e/o con problemi nella condotta, che viene lasciata indietro. Nessuna misura strutturale è prevista per loro. “soggetti ipodotati intellettuali non gravi … o … con anomalie del comportamento” sono gli alunni che poi verranno individuati come “border cognitivi” e con deficit di attenzione. Non fu programmata alcuna misura di supporto per gli “alunni disadattati”, ma il semplice travaso nelle classi comuni …BES… L’espressione “Bisogni Educativi Speciali” compare per la prima volta in Inghilterra nel Rapporto Warnock, nel 1978, per abolire il termine “handicap” e per sottolineare la necessità di un rinnovamento in ambito pedagogico, è presa in prestito da molti paesi e si è ormai affermata a livello internazionale. Il concetto di Special Needs è infatti presente nelle indagini e nelle definizioni dell’OCSE Salamanca Con la Dichiarazione di Salamanca (1994) a distanza di poco dalla entrata in vigore della Legge 104 in Italia, i “Bisogni Educativi Speciali” sono assunti come definizione a livello internazionale di un ambito educativo che ricomprende disabilità, difficoltà e svantaggio. …Index for Inclusion… Oltre al cambiamento culturale è necessario anche un cambiamento fattuale Recenti studi internazionali (Disability studies) propongono di superare il riferimento ai Bisogni Educativi Speciali e sostituirlo con quello di “ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione” Tom Booth e Mel Ainscow, Index for Inclusion Sentenza della Corte Costituzionale n 215/87 La Corte Costituzionale, a partire dalla Sentenza n. 215/87, ha costantemente dichiarato il diritto pieno e incondizionato di tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia la minorazione o il grado di complessità della stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Tale sentenza, oggetto della C M n. 262/88, può considerarsi la “Magna Charta” dell’integrazione scolastica ed ha orientato tutta la successiva normativa primaria e 28 secondaria. Legge Quadro 104/92 La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104 “Legge Quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate” raccoglie ed integra tali interventi legislativi divenendo il punto di riferimento normativo dell’integrazione scolastica e sociale 29 Art.1 1. Finalità – c 1. La Repubblica: a) garantisce il pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e ne promuove la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; Art. 3 c. 1 3. Soggetti aventi diritto. c 1. E' persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Art. 3 c.3 3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici. Art. 4 4. Accertamento dell'handicap. – c.1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, che sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le unità sanitarie locali. Art. 5 -Principi generali per i diritti della persona handicappata sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica, psicopedagogica prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi informazione di carattere sanitario e sociale alla famiglia collaborazione della famiglia nella scelta e nell'attuazione degli interventi socio-sanitari prevenzione primaria e secondaria decentramento territoriale dei servizi adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnologici informazione e di partecipazione della popolazione diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione sociale …altri articoli… 6. Prevenzione e diagnosi precoce 7. Cura e riabilitazione 8. Inserimento ed integrazione sociale 9. Servizio di aiuto personale 11. Soggiorno all'estero per cure. Art. 10 Interventi a favore di persone con handicap in situazione di gravità c 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le province, le loro unioni, le comunità montane e le unità sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il diritto alla integrazione sociale e scolastica secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri socioriabilitativi per persone con handicap in situazione di gravità. Art. 12 - Diritto all'educazione e all'istruzione 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è garantito l'inserimento negli asili nido. 2. E' garantito il diritto all'educazione e all'istruzione della persona handicappata nelle sezioni di scuola materna, nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie. 37 … art. 12 - c. 3 - c. 4 3. L'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 4. L'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse 38 all'handicap. …art. 12 c. 5 5. All'individuazione dell'alunno come persona handicappata ed all'acquisizione della documentazione risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione di un piano educativo individualizzato alla cui definizione provvedono congiuntamente … - progetto riabilitativo, a cura dell’ASL - progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali - progetto educativo-didattico, a cura della scuola …art. 12 c. 8 8. Il profilo dinamico-funzionale è aggiornato a conclusione della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media e durante il corso di istruzione secondaria superiore. … art. 12 c. 9 9. Ai minori handicappati soggetti all'obbligo scolastico, temporaneamente impediti per motivi di salute a frequentare la scuola, sono comunque garantite l'educazione e l'istruzione scolastica… …istituzione, per i minori ricoverati, di classi ordinarie quali sezioni staccate della scuola statale … Art. 13 - Integrazione scolastica Si realizza attraverso: c. 1 -… programmazione coordinata dei servizi scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali, culturali, ricreativi, sportivi … accordi di programma … la dotazione alle scuole e alle università di attrezzature tecniche e di sussidi didattici la sperimentazione di cui al DPR n. 419/74, da realizzare nelle classi frequentate da alunni con handicap. Art 13 – c. 2 gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'integrazione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati Art. 13 c. 3 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati. Art. 13 c. 5 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo grado sono garantite attività didattiche di sostegno, con priorità per le iniziative sperimentali di cui al comma 1, lettera e), realizzate con docenti di sostegno specializzati, nelle aree disciplinari individuate sulla base del profilo dinamico-funzionale e del conseguente piano educativo individualizzato. Art. 13 c. 6 6. Gli insegnanti di sostegno assumono la contitolarità delle sezioni e delle classi in cui operano, partecipano alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti Art. 14 - Modalità di attuazione dell'integrazione c 1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede alla formazione e all'aggiornamento del personale docente per l'acquisizione di conoscenze in materia di integrazione scolastica degli studenti handicappati … art. 14 … Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì: a) all'attivazione di forme sistematiche di orientamento… con inizio almeno dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado; b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione delle sezioni e delle classi, anche aperte c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi di scuola, prevedendo forme obbligatorie di consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del ciclo superiore … consentendo il completamento della scuola dell'obbligo anche sino al compimento del diciottesimo anno di età;… può essere consentita una terza ripetenza in singole classi. Art. 15. Gruppi di lavoro per l'integrazione scolastica 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico un esperto della scuola utilizzato due esperti designati dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali, tre esperti designati dalle associazioni 2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola secondaria di primo e secondo grado sono costituiti gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti, operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito di collaborare alle iniziative educative e di integrazione predisposte dal piano educativo. art. 16 - Valutazione del rendimento e prove d'esame . - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Altri articoli 17. Formazione professionale 18. Integrazione lavorativa 19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio 20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione alle professioni. 21. Precedenza nell'assegnazione di sede 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. - 1. Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e robusta costituzione fisica. 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive, turistiche e ricreative 24. Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche. …altri articoli 25. Accesso alla informazione e alla comunicazione 26. Mobilità e trasporti collettivi 27. Trasporti individuali 28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate 29. Esercizio del diritto di voto 30. Partecipazione (promozione e di tutela dei diritti) 31. Riserva di alloggi 32. Agevolazioni fiscali 33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre … familiare… 3gg / mese) 34. Protesi e ausili tecnici 35. Ricovero del minore handicappato 36. Aggravamento delle sanzioni penali. 39. Compiti delle regioni 40. Compiti dei comuni 41. Competenze del Ministro per gli affari sociali … Gli strumenti :PDF e PEI Art 12 Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto all’istruzione e all’educazione sono : il Profilo Dinamico Funzionale ( PDF) il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) In correlazione al PEI, i responsabili delle singole istituzioni, (ASL, Enti Locali ) formulano, ciascuna per proprio conto, i rispettivi progetti : il progetto riabilitativo, a cura dell’ASL ; il progetto di socializzazione, a cura degli Enti Locali ; 53 LEGGE 104/92 Art.16 Valutazione del rendimento e prove d'esame 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline. 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. 3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione. 4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari. 54 Regolamento DPR n°122/09 Valutazione alunni H Articolo 9 Valutazione degli alunni con disabilita’ 1. La valutazione degli alunni con disabilità …… è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato ed è espressa con voto in decimi. 55 Regolamento DPR n°122/09 Valutazione alunni H 2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale ,… corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma di licenza. 56 Regolamento DPR n°122/09 Valutazione alunni H 4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l’iscrizione e per la frequenza delle classi successive. 5.Gli alunni con disabilità sostengono le prove d’esame di stato conclusivo del secondo ciclo dell’istruzione secondo le modalità previste dall’articolo 318 del T.U. n297/94 57 Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (dicembre 2006) Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il Parlamento italiano ratifica la Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità. 58 Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità L'art 24, riconosce “il diritto all’istruzione delle persone con disabilità all’interno di “un sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli ed un apprendimento continuo lungo tutto l’arco della vita, finalizzati: (a) al pieno sviluppo del potenziale umano ; (b) allo sviluppo della propria personalità, dei talenti , della creatività e delle abilità fisiche e mentali; (c) a porre le persone con disabilità in condizione di partecipare effettivamente a una59 società libera”. ICF (International Classification of Funcioning, Disability and Health) Dalla prospettiva sanitaria alla prospettiva bio-psico-sociale Nel 2001, l’Assemblea dell’OMS ha approvato la nuova Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute 60 ICD-10 (2001) La ICD-10 è la decima revisione della classificazione ICD (1990), ossia la classificazione internazionale delle malattie e dei problemi correlati, proposta dall'OMS. Modello medico: utile a stabilire una corretta diagnosi della malattia e una valutazione funzionale e obiettiva della disabilità Tripartizione:menomazione,disabilità,handicap Viene evidenziata la mancanza, il il difetto, la parte per il tutto 61 ICF L’ICF promuove un approccio globale alla persona, attento alle potenzialità complessive, alle varie risorse del soggetto, tenendo ben presente che il contesto, (personale, naturale, sociale e culturale) incide decisamente nella possibilità che tali risorse hanno di esprimersi. 62 ICD - 10 63 ICF Esecuzione azioni e compiti con funzione di facilitazione o barriera DISABILITA’ = Risultato della interazione tra le condizioni di salute + fattori ambientali 64 ICF Nella prospettiva dell’ICF,lo svolgimento di attività e la partecipazione sociale di una persona con disabilità è determinata dall’interazione della sua condizione di salute (a livello di strutture e di funzioni corporee) con le condizioni ambientali, culturali, sociali e personali (definite fattori contestuali) in cui essa vive. 65 ICF Nel modello ICF assume valore prioritario il contesto, i cui molteplici elementi possono essere qualificati come “barriera”, qualora ostacolino l’attività e la partecipazione della persona, o “facilitatori”, nel caso in cui, invece, favoriscano le attività e la partecipazione ….ci sono tanti (diversi ) modi di funzionamento 66 L’INCLUSIONE Riconoscere la diversità presente in ciascuno dei soggetti Valorizzare la diversità Costruzione di legami che riconoscono la specificità e la differenza di identità 67 Individualizzazione vs Personalizzzazione L'individualizzazione si riferisce all'insieme delle strategie didattiche che intendono garantire agli studenti il raggiungimento degli stessi obiettivi di apprendimento, con ritmi differenti, in tempi diversi, e modalità diverse rispetto agli stili cognitivi. L'insegnante (o il computer) gestisce e sceglie la migliore soluzione per chi apprende. La personalizzazione intende valorizzare il potenziale cognitivo di chi apprende, la sua biografia, l'intelligenza, la sensibilità e le competenze (incluse quelle emotive) che caratterizzano ciascun individuo in quanto persona, al fine di raggiungere una forma di eccellenza cognitiva, sviluppando tutte le proprie attitudini, capacità e talenti. I risultati e gli obiettivi di apprendimento saranno quindi diversi per ciascuno studente, e non sarà possibile stabilirli dall'inizio dell'apprendimento. 68 Integrazione vs Inclusione INTEGRAZIONE Guarda al singolo alunno Interviene prima sul soggetto, poi sul contesto • Incrementa una risposta speciale INCLUSIONE Guarda tutti gli alunni Interviene prima sul contesto,poi sul soggetto • Trasforma la risposta speciale in normalità 69 INCLUSIONE Processo che risponde alla variabilità degli stili di apprendimento Promuove le risorse e le potenzialità di ciascuno Implica cambiamenti nel contesto:nei contenuti,nelle strutture, nelle metodologie Attenzione alle diversità che incontrano DIFFICOLTA’ 70 Alunni con Bisogni Educativi Speciali gli ALUNNI che hanno qualche difficoltà nel loro percorso evolutivo-apprenditivo, i cui bisogni educativi normali incontrano maggiore complessità nel trovare risposte adeguate al loro human functioning: alunni con handicap,migranti, con DSA, svantaggiati….. 71 La speciale normalità Rendere le condizioni ordinarie di funzionamento … speciali ( Ianes) Come? Introducendo quegli ingredienti tecnici,pedagogici,curricolari,psicologici, didattici…che rendono la normalità speciale,adatta al rispondere efficacemente ai Bisogni Educativi Speciali degli alunni 72 Nota 04.08.09 : LINEE-GUIDA sull’integrazione scolastica degli alunni con disabilità III PARTE: LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA 1. Il ruolo del dirigente scolastico 1.1 Leadership educativa e cultura dell’integrazione 1.2 Programmazione 1.3 Flessibilità 1.4 Il progetto di vita 1.5 La costituzione di reti di scuole 2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti 2.1 Il clima della classe 2.2 Le strategia didattiche e gli strumenti 2.3 L’apprendimento-insegnamento 2.4 La valutazione 2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno 3. Il personale ATA e l’assistenza di base 4. La collaborazione con le famiglie 73 Legge 08.10.10 n 170 Disposizioni per alunni con disturbi di apprendimento Riconoscimento disturbi specifici apprendimento dislessia,disgrafia,disortografia,discalculia Diagnosi da servizi specialistici Misure educative e didattiche di supporto (compensative e dispensative) 74 BES Bisogni Educativi Spciali Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 “Strumenti di intervento per alunni con Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica” 75