Un po’ di storia …
LE TAPPE DELL’INTEGRAZIONE
prof. Giovanni Soldini
1
SOMMARIO
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



1 Introduzione
2 Dalla Costituzione alla 517
3 Dalla sentenza della Corte
Costituzionale alla convenzione ONU
4 Sistema di classificazione ICF
5 Integrazione,inclusione e alunni
con Bisogni Educativi Speciali
2
Linea Evolutiva
 I tappa: da esclusione a inserimento
 II tappa:da inserimento a integrazione
 III tappa : da integrazione a inclusione
3
Premessa
 L’integrazione scolastica è un processo
irreversibile : viene da lontano e intende andare
lontano

Dietro alla “coraggiosa” scelta c’è una concezione
alta tanto dell’istruzione quanto della persona
umana, che trova nell’educazione il momento
prioritario del proprio sviluppo e della propria
maturazione.
 “l'ignoranza, la negligenza, la superstizione e la
paura sono fattori sociali che attraverso tutta la
storia della disabilità hanno isolato le persone
con disabilità e ritardato la loro evoluzione”.
4
Partiamo da una
definizione

MENOMAZIONE/DEFICIT = Qualsiasi perdita o anomalia di
strutture o funzioni psicologiche, fisiologiche o anatomiche

DISABILITA‘= Qualsiasi restrizione o perdita(conseguente ad
una menomazione) della capacità di svolgere un'attività nel modo
o nei limiti ritenuti normali per un essere umano

HANDICAP = L'handicap è una situazione di svantaggio sociale
conseguente a menomazione o disabilità che limita o impedisce
l’adempimento di un ruolo normale per un individuo in funzione di
età, sesso, fattori culturali e sociali

Accettare il deficit e ridurre l’handicap ( A. Canevaro)
5
La Costituzione


Art. 3 «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono
uguali dinanzi alla legge, senza distinzione (e )di condizioni
personali e sociali».
«E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
e l’uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo
della persona umana e l’effettiva partecipazione».

Art. 34 « La scuola è aperta a tutti ».

Art. 38 «Gli inabili e i minorati hanno diritto all’educazione
e all’avviamento professionale».
6
3.
Legge 118/71

La legge 118/71 prevedeva che
l’istruzione dell’obbligo dovesse avvenire
«nelle classi normali della scuola pubblica, salvi
i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi
deficienze intellettive o da menomazioni fisiche
di tale gravità da impedire o rendere molto
difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento
nelle predette classi normali»
inserimento” di alunni con
disabilità meno gravi nelle
classi comuni
7
…L.118/71
 Per favorire l’inserimento si assicurava il
trasporto, l’accesso agli edifici scolastici
mediante il superamento delle barriere
architettoniche, l’assistenza durante gli
orari scolastici degli alunni più gravi.
…dibattito…
All’applicazione della L.118/71 fece seguito un
acceso dibattito nel mondo della scuola e delle
istituzioni tra:
 coloro che erano favorevoli ad una piena
integrazione di tutti gli alunni
 coloro che propendevano per un modello di
integrazione rivolto solo ai meno gravi
Commissione Falcucci
La relazione finale (elaborata dalla
commissione della Falcucci) fu diffusa
nelle scuole tramite la C.M. 227 dell’8
agosto 1975 a firma dell’allora Ministro
dell’Istruzione Malfatti
Documento Falcucci 1975
 " La preliminare considerazione che la
Commissione ha ritenuto di fare è che...il
problema dei ragazzi handicappati presuppone
il convincimento che anche i soggetti con
difficoltà di sviluppo, di apprendimento, di
adattamento devono essere considerati
protagonisti della propria crescita.
 In essi esistono potenzialità conoscitive,
operative, relazionali spesso bloccate dagli
schemi della cultura corrente. Favorire lo
sviluppo di queste potenzialità è un impegno
peculiare della scuola...".
11
L. 517/77
 La L. 517/77 prescrive che nella scuola media
dovessero essere attuate
 “forme di integrazione a favore degli alunni
portatori di handicaps con la prestazione di
insegnanti specializzati” (artt. 2 e 7).
 Vennero finalmente estese anche ad alunni
con altre disabilità “le norme sulla frequenza
scolastica previste dagli articoli 28 e 29 della
legge 20 marzo 1971, n. 118” (art. 10)
Legge 517/77
 La Legge 517/77, stabilisce con chiarezza
presupposti, condizioni, strumenti e finalità per
l’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, in un quadro di riforma della scuola:
 la programmazione,
 la flessibilità,
 le attività integrative,
 la funzione formativa della valutazione ,
 l’abolizione degli esami di riparazione.
13
…integrazione…
Se un bambino viene ammesso in una scuola che non
procede a nessun cambiamento egli viene
“assimilato”.
Se invece l'accoglimento di un bambino in una scuola
comporta piccoli adattamenti, tanto da parte del
bambino che da parte della scuola, allora si può
parlare di “integrazione”…
L'integrazione è dunque un cambiamento e un
adattamento reciproco, un processo aperto e
correlato con il riconoscimento e l'assunzione delle
identità e delle conoscenze “incorporate”».
.Canevaro (1985)
cont.
Legge 517/77
 L’integrazione scolastica degli alunni con
disabilità, si attua con
- la presa in carico del progetto di integrazione
da parte della comunità scolastica ( team
docente o Consiglio di Classe ),
- la prestazione di insegnanti specializzati,
- l’adeguamento della programmazione ,
- l’apporto di specialisti socio- sanitari
15
Classi differenziali
Il panorama della scuola italiana però non
comprendeva solamente
“handicappati”
ma anche gli alunni con problematiche di
svantaggio e difficoltà di apprendimento
per i quali erano previste classi
non speciali ma “differenziali”
… differenziali…
 le classi speciali erano frequentate dai bambini
con “difficoltà di apprendimento” e problemi
comportamentali
 le classi differenziali erano associate a scuole
‘comuni’
 le classi speciali per minorati e le scuole di
differenziazione costituivano istituti scolastici a
se stanti.
Per quali alunni ?

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«Intelligenza mediocre, svogliato
È un bambino tardivo
Nessuna attitudine allo studio, tardivo, passivo
Intelligente anche studioso, lascia molto desiderare per la
condotta
Alunno diligente ma assai delicato di salute
Intelligente e anche sensibile, ma prepotente
Tardivo, menomato da una grave malattia infantile
Carattere molto violento, a volte incontenibile
Intelligenza mediocre, furbo e monello
Vivace, svogliato, à più famigliarità con la strada che con
la scuola»
CM 11 marzo 1953
La Circolare Ministeriale n. 1771/12 dell'11 marzo 1953 delinea precisamente tale differenza:
«Le classi speciali per minorati e quelle di differenziazione
didattica sono istituti scolastici nei quali viene impartito
l'insegnamento elementare ai fanciulli aventi determinate
minorazioni fisiche o psichiche ed istituti nei quali vengono
adottati speciali metodi didattici per l'insegnamento ai ragazzi
anormali, es. scuole Montessori.
Le classi differenziali, invece, non sono istituti scolastici a sé
stanti, ma funzionano presso le comuni scuole elementari
ed accolgono gli alunni nervosi, tardivi, instabili, i quali
rivelano l'inadattabilità alla disciplina comune e ai normali
metodi e ritmi d'insegnamento e possono raggiungere un livello
migliore solo se l'insegnamento viene ad essi impartito con
modi e forme particolari».
L. 1859/62
La legge n.1859 del 31/12/1962
con l’istituzione di classi di aggiornamento
(art.11)
e di classi differenziali
(art. 12)
contiene misure specifiche per alunni con
difficoltà di apprendimento
e “disadattati scolastici”
…quali maestri
per questi alunni ?
Circolare Ministeriale del 9 luglio 1962
«Ai maestri che non abbiano una preparazione
specifica possono essere affidate soltanto le
classi differenziali nelle quali saranno accolti gli
alunni le cui anomalie sono tali da prevedere
un facile e rapido adattamento alla scuola
comune».
 gli insegnanti meno preparati assegnati a questi alunni !!!
,
DPR n.1518
del 22 dicembre 1967
«I soggetti che presentano anomalie o anormalità
somato-psichiche che non consentono la regolare
frequenza nelle scuole comuni e che abbisognano di
particolare trattamento e assistenza medico-didattica
sono indirizzati alle scuole speciali.
I soggetti ipodotati intellettuali non gravi, disadattati
ambientali, o soggetti con anomalie del
comportamento, per i quali possa prevedersi il
reinserimento nella scuola comune sono indirizzati
alle classi differenziali».
…eliminazione
classi differenziali…
La Legge 517 del 1977
abrogò esplicitamente (art. 7) le classi di
aggiornamento e quelle differenziali nelle scuole
medie
«all'eventuale onere derivante dall'attuazione della presente
legge, per l'anno finanziario 1977, si provvede con le economie
risultanti dalla soppressione delle classi di aggiornamento, di
cui al precedente» (art. 17)
Le classi differenziali nelle scuole elementari
continuarono a sopravvivere ancora per quindici anni
e verranno soppresse soltanto con la Legge 104/1992
(art. 43).
… BES ??? …
Vi è una popolazione di alunni, con difficoltà di
apprendimento e/o con problemi nella condotta, che
viene lasciata indietro.
Nessuna misura strutturale è prevista per loro.
“soggetti ipodotati intellettuali non gravi … o … con
anomalie del comportamento” sono gli alunni che poi
verranno individuati come “border cognitivi” e con
deficit di attenzione.
Non fu programmata alcuna misura di supporto per gli
“alunni disadattati”, ma il semplice travaso nelle classi
comuni
…BES…
L’espressione “Bisogni Educativi Speciali”
compare per la prima volta in Inghilterra nel
Rapporto Warnock, nel 1978, per abolire il
termine “handicap” e per sottolineare la
necessità di un rinnovamento in ambito
pedagogico, è presa in prestito da molti paesi e
si è ormai affermata a livello internazionale.
Il concetto di Special Needs è infatti presente
nelle indagini e nelle definizioni dell’OCSE
Salamanca
 Con la Dichiarazione di Salamanca
(1994) a distanza di poco dalla entrata in
vigore della Legge 104 in Italia, i “Bisogni
Educativi Speciali” sono assunti come
definizione a livello internazionale di un
ambito educativo che ricomprende
disabilità, difficoltà e svantaggio.
…Index for Inclusion…
Oltre al cambiamento culturale è necessario anche un cambiamento
fattuale
 Recenti studi internazionali (Disability studies)
propongono di superare il riferimento ai
Bisogni Educativi Speciali
e sostituirlo con quello di
“ostacoli all’apprendimento e alla partecipazione”
Tom Booth e Mel Ainscow, Index for Inclusion
Sentenza della Corte
Costituzionale n 215/87
 La Corte Costituzionale, a partire dalla
Sentenza n. 215/87, ha costantemente
dichiarato il diritto pieno e incondizionato di
tutti gli alunni con disabilità, qualunque ne sia
la minorazione o il grado di complessità della
stessa, alla frequenza nelle scuole di ogni
ordine e grado.
 Tale sentenza, oggetto della C M n. 262/88,
può considerarsi la “Magna Charta”
dell’integrazione scolastica ed ha orientato
tutta la successiva normativa primaria e
28
secondaria.
Legge Quadro 104/92

La Legge del 5 febbraio 1992, n. 104
“Legge Quadro per l’assistenza,
l’integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate” raccoglie ed
integra tali interventi legislativi
divenendo il punto di riferimento
normativo dell’integrazione scolastica e
sociale
29
Art.1
 1. Finalità – c 1. La Repubblica:
a) garantisce il pieno rispetto della dignità
umana e i diritti di libertà e di autonomia
della persona handicappata e ne
promuove la piena integrazione nella
famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella
società;
Art. 3 c. 1
 3. Soggetti aventi diritto.
c 1. E' persona handicappata colui che presenta
una minorazione fisica, psichica o sensoriale,
stabilizzata o progressiva, che è causa di
difficoltà di apprendimento, di relazione o di
integrazione lavorativa e tale da determinare
un processo di svantaggio sociale o di
emarginazione.
Art. 3 c.3
 3. Qualora la minorazione, singola o plurima,
abbia ridotto l'autonomia personale, correlata
all'età, in modo da rendere necessario un
intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o
in quella di relazione, la situazione assume
connotazione di gravità. Le situazioni
riconosciute di gravità determinano priorità nei
programmi e negli interventi dei servizi
pubblici.
Art. 4
 4. Accertamento dell'handicap. –
c.1. Gli accertamenti relativi alla minorazione, alle
difficoltà, alla necessità dell'intervento assistenziale
permanente e alla capacità complessiva individuale
residua, di cui all'articolo 3, sono effettuati dalle unità
sanitarie locali mediante le commissioni mediche di
cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295,
che sono integrate da un operatore sociale e da un
esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le
unità sanitarie locali.
Art. 5 -Principi generali per i diritti
della persona handicappata
 sviluppare la ricerca scientifica, genetica, biomedica,
psicopedagogica
 prevenzione, la diagnosi e la terapia prenatale e precoce
 intervento tempestivo dei servizi terapeutici e riabilitativi
 informazione di carattere sanitario e sociale alla famiglia
 collaborazione della famiglia nella scelta e nell'attuazione degli
interventi socio-sanitari
 prevenzione primaria e secondaria
 decentramento territoriale dei servizi
 adeguato sostegno psicologico e psicopedagogico, servizi di
aiuto personale o familiare, strumenti e sussidi tecnologici
 informazione e di partecipazione della popolazione
 diritto alla scelta dei servizi ritenuti più idonei
 superamento di ogni forma di emarginazione e di esclusione
sociale
…altri articoli…


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6. Prevenzione e diagnosi precoce
7. Cura e riabilitazione
8. Inserimento ed integrazione sociale
9. Servizio di aiuto personale
11. Soggiorno all'estero per cure.
Art. 10
Interventi a favore di persone
con handicap in situazione di gravità
 c 1. I comuni, anche consorziati tra loro o con le
province, le loro unioni, le comunità montane e le unità
sanitarie locali, nell'ambito delle competenze in materia
di servizi sociali loro attribuite dalla legge 8 giugno
1990, n. 142 , possono realizzare con le proprie
ordinarie risorse di bilancio, assicurando comunque il
diritto alla integrazione sociale e scolastica
secondo le modalità stabilite dalla presente legge e nel
rispetto delle priorità degli interventi di cui alla legge 4
maggio 1983, n. 184, comunità-alloggio e centri
socioriabilitativi per persone con handicap in
situazione di gravità.
Art. 12 - Diritto all'educazione
e all'istruzione
 1. Al bambino da 0 a 3 anni handicappato è
garantito l'inserimento negli asili nido.
 2. E' garantito il diritto all'educazione e
all'istruzione della persona handicappata
nelle sezioni di scuola materna, nelle
classi comuni delle istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado e
nelle istituzioni universitarie.
37
… art. 12 - c. 3 - c. 4
 3. L'integrazione scolastica ha come
obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della
persona handicappata
nell'apprendimento, nella
comunicazione, nelle relazioni e nella
socializzazione.
 4. L'esercizio del diritto all'educazione e
all'istruzione non può essere impedito da
difficoltà di apprendimento né da altre
difficoltà derivanti dalle disabilità connesse
38
all'handicap.
…art. 12 c. 5
 5. All'individuazione dell'alunno come persona
handicappata ed all'acquisizione della documentazione
risultante dalla diagnosi funzionale, fa seguito un
profilo dinamico-funzionale ai fini della formulazione
di un piano educativo individualizzato alla cui
definizione provvedono congiuntamente …
- progetto riabilitativo, a cura dell’ASL
- progetto di socializzazione, a cura degli Enti
Locali
- progetto educativo-didattico, a cura della
scuola
…art. 12 c. 8
 8. Il profilo dinamico-funzionale è
aggiornato a conclusione della scuola
materna, della scuola elementare e della
scuola media e durante il corso di
istruzione secondaria superiore.
… art. 12 c. 9
 9. Ai minori handicappati soggetti
all'obbligo scolastico, temporaneamente
impediti per motivi di salute a frequentare
la scuola, sono comunque garantite
l'educazione e l'istruzione scolastica…
…istituzione, per i minori ricoverati, di
classi ordinarie quali sezioni staccate
della scuola statale …
Art. 13 - Integrazione scolastica
Si realizza attraverso:
 c. 1 -… programmazione coordinata dei servizi
scolastici con quelli sanitari, socio-assistenziali,
culturali, ricreativi, sportivi … accordi di
programma …
 la dotazione alle scuole e alle università di
attrezzature tecniche e di sussidi didattici
 la sperimentazione di cui al DPR n. 419/74, da
realizzare nelle classi frequentate da alunni
con handicap.
Art 13 – c. 2
 gli enti locali e le unità sanitarie locali possono
altresì prevedere l'adeguamento
dell'organizzazione e del funzionamento degli
asili nido alle esigenze dei bambini con
handicap, al fine di avviarne precocemente il
recupero, la socializzazione e l'integrazione,
nonché l'assegnazione di personale docente
specializzato e di operatori ed assistenti
specializzati
Art. 13 c. 3
 3. Nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo
restando, ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e
successive modificazioni, l'obbligo per gli enti
locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con
handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attività di sostegno mediante l'assegnazione di
docenti specializzati.
Art. 13 c. 5
 5. Nella scuola secondaria di primo e secondo
grado sono garantite attività didattiche di
sostegno, con priorità per le iniziative
sperimentali di cui al comma 1, lettera e),
realizzate con docenti di sostegno
specializzati, nelle aree disciplinari individuate
sulla base del profilo dinamico-funzionale e del
conseguente piano educativo individualizzato.
Art. 13 c. 6
 6. Gli insegnanti di sostegno assumono
la contitolarità delle sezioni e delle classi
in cui operano, partecipano alla
programmazione educativa e didattica e
alla elaborazione e verifica delle attività
di competenza dei consigli di interclasse,
dei consigli di classe e dei collegi dei
docenti
Art. 14 - Modalità di
attuazione dell'integrazione
 c 1. Il Ministro della pubblica istruzione
provvede alla formazione e
all'aggiornamento del personale docente
per l'acquisizione di conoscenze in
materia di integrazione scolastica degli
studenti handicappati
… art. 14 …
Il Ministro della pubblica istruzione provvede altresì:
 a) all'attivazione di forme sistematiche di
orientamento… con inizio almeno dalla prima classe
della scuola secondaria di primo grado;
 b) all'organizzazione dell'attività educativa e didattica
secondo il criterio della flessibilità nell'articolazione
delle sezioni e delle classi, anche aperte
 c) a garantire la continuità educativa fra i diversi gradi
di scuola, prevedendo forme obbligatorie di
consultazione tra insegnanti del ciclo inferiore e del
ciclo superiore … consentendo il completamento della
scuola dell'obbligo anche sino al compimento del
diciottesimo anno di età;… può essere consentita una
terza ripetenza in singole classi.
Art. 15. Gruppi di lavoro per
l'integrazione scolastica
 1. Presso ogni ufficio scolastico provinciale è istituito
un gruppo di lavoro composto da: un ispettore tecnico
un esperto della scuola utilizzato due esperti designati
dagli enti locali, due esperti delle unità sanitarie locali,
tre esperti designati dalle associazioni
 2. Presso ogni circolo didattico ed istituto di scuola
secondaria di primo e secondo grado sono costituiti
gruppi di studio e di lavoro composti da insegnanti,
operatori dei servizi, familiari e studenti con il compito
di collaborare alle iniziative educative e di integrazione
predisposte dal piano educativo.
art. 16 - Valutazione del
rendimento e prove d'esame
 . - 1. Nella valutazione degli alunni handicappati da
parte degli insegnanti è indicato, sulla base del piano
educativo individualizzato, per quali discipline siano
stati adottati particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in
sostituzione parziale dei contenuti programmatici di
alcune discipline.
 2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla
base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1,
prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti
impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di
apprendimento iniziali.
Altri articoli
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
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
17. Formazione professionale
18. Integrazione lavorativa
19. Soggetti aventi diritto al collocamento obbligatorio
20. Prove d'esame nei concorsi pubblici e per l'abilitazione
alle professioni.
 21. Precedenza nell'assegnazione di sede
 22. Accertamenti ai fini del lavoro pubblico e privato. - 1. Ai
fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di
sana e robusta costituzione fisica.
 23. Rimozione di ostacoli per l'esercizio di attività sportive,
turistiche e ricreative
 24. Eliminazione o superamento delle barriere
architettoniche.
…altri articoli
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25. Accesso alla informazione e alla comunicazione
26. Mobilità e trasporti collettivi
27. Trasporti individuali
28. Facilitazioni per i veicoli delle persone handicappate
29. Esercizio del diritto di voto
30. Partecipazione (promozione e di tutela dei diritti)
31. Riserva di alloggi
32. Agevolazioni fiscali
33. Agevolazioni. - [1. La lavoratrice madre … familiare… 3gg / mese)
34. Protesi e ausili tecnici
35. Ricovero del minore handicappato
36. Aggravamento delle sanzioni penali.
39. Compiti delle regioni
40. Compiti dei comuni
41. Competenze del Ministro per gli affari sociali …
Gli strumenti :PDF e PEI
Art 12

Gli strumenti concreti con cui si esercita il diritto
all’istruzione e all’educazione sono :
 il Profilo Dinamico Funzionale ( PDF)
 il Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.)

In correlazione al PEI, i responsabili delle singole
istituzioni, (ASL, Enti Locali ) formulano, ciascuna
per proprio conto, i rispettivi progetti :
 il progetto riabilitativo, a cura dell’ASL ;
 il progetto di socializzazione, a cura degli Enti
Locali ;
53
LEGGE 104/92

Art.16 Valutazione del rendimento e prove d'esame

1. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti è
indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali
discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività
integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale
dei contenuti programmatici di alcune discipline.




2. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi
conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli
insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in
rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
3. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni
handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per
l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per
l'autonomia e la comunicazione.
4. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione
del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari
con l'uso degli ausili loro necessari.
54
Regolamento DPR n°122/09
Valutazione alunni H
 Articolo 9
 Valutazione degli alunni con disabilita’
 1. La valutazione degli alunni con
disabilità …… è riferita al
comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del piano
educativo individualizzato ed è
espressa con voto in decimi.

55
Regolamento DPR n°122/09
Valutazione alunni H
 2. Per l’esame conclusivo del primo ciclo sono
predisposte prove di esame differenziate,
comprensive della prova a carattere nazionale ,…
corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a
valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le
prove sono adattate, ove necessario in relazione al
piano educativo individualizzato, a cura dei docenti
componenti la commissione. Le prove differenziate
hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini
del superamento dell’esame e del conseguimento del
diploma di licenza.
56
Regolamento DPR n°122/09
Valutazione alunni H
 4. Agli alunni con disabilità che non
conseguono la licenza è rilasciato un
attestato di credito formativo. Tale
attestato è titolo per l’iscrizione e per la
frequenza delle classi successive.
 5.Gli alunni con disabilità sostengono le
prove d’esame di stato conclusivo del
secondo ciclo dell’istruzione secondo
le modalità previste dall’articolo 318 del
T.U. n297/94
57
Convenzione ONU per i diritti
delle persone con disabilità
(dicembre 2006)
 Con la Legge n. 18 del 3 marzo 2009, il
Parlamento italiano ratifica la
Convenzione ONU per i diritti delle
persone con disabilità.
58
Convenzione ONU per i diritti
delle persone con disabilità
 L'art 24, riconosce “il diritto all’istruzione delle
persone con disabilità all’interno di “un
sistema di istruzione inclusivo a tutti i livelli
ed un apprendimento continuo lungo tutto
l’arco della vita, finalizzati:
 (a) al pieno sviluppo del potenziale umano ;
 (b) allo sviluppo della propria personalità, dei
talenti , della creatività e delle abilità fisiche e
mentali;
 (c) a porre le persone con disabilità in
condizione di partecipare effettivamente a una59
società libera”.
ICF
(International Classification of
Funcioning, Disability and Health)
Dalla prospettiva sanitaria
alla prospettiva bio-psico-sociale

Nel 2001, l’Assemblea dell’OMS ha
approvato la nuova Classificazione
Internazionale del Funzionamento,
della Disabilità e della Salute
60
ICD-10 (2001)
 La ICD-10 è la decima revisione della classificazione
ICD (1990), ossia la classificazione internazionale delle
malattie e dei problemi correlati, proposta dall'OMS.
 Modello medico: utile a stabilire una corretta diagnosi
della malattia e una valutazione funzionale e obiettiva
della disabilità
 Tripartizione:menomazione,disabilità,handicap
 Viene evidenziata la mancanza, il il difetto, la parte per
il tutto
61
ICF
 L’ICF promuove un
approccio globale alla persona,
attento alle potenzialità complessive,
alle varie risorse del soggetto,
tenendo ben presente che il contesto,
(personale, naturale, sociale e culturale)
incide decisamente nella possibilità
che tali risorse hanno di esprimersi.
62
ICD - 10
63
ICF
Esecuzione
azioni e compiti
con funzione di
facilitazione o barriera
DISABILITA’ =
Risultato della interazione tra
le condizioni di salute + fattori ambientali
64
ICF
 Nella prospettiva dell’ICF,lo svolgimento
di attività e la partecipazione sociale di
una persona con disabilità è determinata
dall’interazione della sua condizione
di salute (a livello di strutture e di
funzioni corporee) con le condizioni
ambientali, culturali, sociali e
personali (definite fattori contestuali)
in cui essa vive.
65
ICF
 Nel modello ICF assume valore prioritario il
contesto, i cui molteplici elementi possono
essere qualificati come “barriera”, qualora
ostacolino l’attività e la partecipazione della
persona, o “facilitatori”, nel caso in cui,
invece, favoriscano le attività e la
partecipazione
 ….ci sono tanti (diversi ) modi di
funzionamento
66
L’INCLUSIONE
 Riconoscere la diversità presente in
ciascuno dei soggetti
 Valorizzare la diversità
 Costruzione di legami che riconoscono la
specificità e la differenza di identità
67
Individualizzazione
vs
Personalizzzazione
 L'individualizzazione si riferisce all'insieme delle strategie
didattiche che intendono garantire agli studenti il raggiungimento
degli stessi obiettivi di apprendimento, con ritmi differenti, in tempi
diversi, e modalità diverse rispetto agli stili cognitivi.
L'insegnante (o il computer) gestisce e sceglie la migliore
soluzione per chi apprende.
 La personalizzazione intende valorizzare il potenziale cognitivo di
chi apprende, la sua biografia, l'intelligenza, la sensibilità e le
competenze (incluse quelle emotive) che caratterizzano ciascun
individuo in quanto persona, al fine di raggiungere una forma di
eccellenza cognitiva, sviluppando tutte le proprie attitudini,
capacità e talenti.
I risultati e gli obiettivi di apprendimento saranno quindi diversi per
ciascuno studente, e non sarà possibile stabilirli dall'inizio
dell'apprendimento.
68
Integrazione
vs
Inclusione
INTEGRAZIONE
 Guarda al singolo alunno
 Interviene prima sul
soggetto, poi sul contesto
•
Incrementa una risposta
speciale
INCLUSIONE
 Guarda tutti gli alunni
 Interviene prima sul
contesto,poi sul soggetto
• Trasforma la risposta
speciale in normalità
69
INCLUSIONE
 Processo che risponde alla variabilità degli stili
di apprendimento
 Promuove le risorse e le potenzialità di
ciascuno
 Implica cambiamenti nel contesto:nei
contenuti,nelle strutture, nelle metodologie
 Attenzione alle diversità che incontrano
DIFFICOLTA’
70
Alunni con Bisogni
Educativi Speciali
 gli ALUNNI che hanno qualche difficoltà
nel loro percorso evolutivo-apprenditivo, i
cui bisogni educativi normali incontrano
maggiore complessità nel trovare risposte
adeguate al loro human functioning:
alunni con handicap,migranti, con DSA,
svantaggiati…..
71
La speciale normalità
 Rendere le condizioni ordinarie di
funzionamento … speciali ( Ianes)
 Come? Introducendo quegli ingredienti
tecnici,pedagogici,curricolari,psicologici,
didattici…che rendono la normalità
speciale,adatta al rispondere
efficacemente ai Bisogni Educativi
Speciali degli alunni
72
Nota 04.08.09 : LINEE-GUIDA
sull’integrazione scolastica
degli alunni con disabilità
 III PARTE:
LA DIMENSIONE INCLUSIVA DELLA SCUOLA
1. Il ruolo del dirigente scolastico
1.1 Leadership educativa e cultura dell’integrazione
1.2 Programmazione
1.3 Flessibilità
1.4 Il progetto di vita
1.5 La costituzione di reti di scuole
2. La corresponsabilità educativa e formativa dei docenti
2.1 Il clima della classe
2.2 Le strategia didattiche e gli strumenti
2.3 L’apprendimento-insegnamento
2.4 La valutazione
2.5 Il docente assegnato alle attività di sostegno
3. Il personale ATA e l’assistenza di base
4. La collaborazione con le famiglie
73
Legge 08.10.10 n 170
Disposizioni per alunni con disturbi di
apprendimento
 Riconoscimento disturbi specifici
apprendimento
dislessia,disgrafia,disortografia,discalculia
 Diagnosi da servizi specialistici
 Misure educative e didattiche di supporto
(compensative e dispensative)
74
BES
Bisogni Educativi Spciali
 Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012
“Strumenti di intervento per alunni con
Bisogni Educativi Speciali
e organizzazione territoriale per l’inclusione
scolastica”
75
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Inserimento, integrazione, inclusione