Scuola Secondaria Statale di Primo Grado “Lidia POET” Via de’ Rochis, 29 – Pinerolo Succursale in Pinerolo # Sezioni associate in: Buriasco – Frossasco - Piscina REGOLAMENTO DI DISCIPLINA (Delibera n.88 del 18 maggio 2015, Consiglio di Istituto) Articolo 1. Il Contratto educativo per una convivenza civile All’inizio del primo anno, gli studenti sottoscrivono un Contratto educativo per una convivenza civile, un patto educativo con la scuola che li impegna a osservare il regolamento di disciplina, avendo chiaro quali sono i comportamenti che non verranno accettati e tollerati all’interno della scuola e quali saranno le sanzioni di fronte a questi comportamenti. Il Coordinatore è referente per il Consiglio di Classe della formalizzazione del Contratto formativo. La relazione educativa tra insegnanti e studenti è la base fondamentale della nostra scuola. Ogni insegnante si impegna, come adulto e come docente, ad essere disponibile all’ascolto e al dialogo con gli studenti, spiegando e chiarendo anche le proprie scelte didattiche, valutative, di conduzione della lezione. Articolo 2 . I principi L’azione disciplinare è improntata a questi principi: a. la responsabilità disciplinare è personale; b. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni; 1 c. la volontarietà - intesa come dolo - dei comportamenti che violano le norme disciplinari e il grado di colpa nell'inosservanza delle disposizioni sono elementi che concorrono a determinare la gravità dell'infrazione e il tipo di sanzione da applicare; d. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno; e. nel caso si verifichino comportamenti anomali e non direttamente riconducibili alle tipologie indicate, ma costituenti comunque violazione dei doveri dello studente, verranno applicate le sanzioni disciplinari previste per comportamenti di corrispondente gravità; f. le sanzioni tengono conto della situazione personale dello studente; g. alla studentessa e allo studente può essere offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività a favore della comunità scolastica; h. la reiterazione di un comportamento che ha già dato luogo all'applicazione di una sanzione disciplinare comporta, di regola, l'applicazione disciplinare di grado immediatamente superiore; i. l'applicazione di una sanzione disciplinare non esclude la responsabilità dello studente in merito al risarcimento degli eventuali danni arrecati; j. la sanzione deve essere tempestiva e deve essere comminata nel tempo più breve possibile dall’avvenimento della violazione. Articolo 3. Le violazioni Sono considerate violazioni dei doveri scolastici: 1. Frequenza irregolare delle lezioni: a. assenze ripetute prive di adeguata motivazione o in coincidenza di verifiche; b. assenze non giustificate; c. ritardi reiterati in assenza di adeguata motivazione o non giustificati; d. inosservanza delle disposizioni organizzative e di sicurezza rispetto a ritardi o uscite anticipate, allontanamento dalla scuola. 2. Alterazione degli strumenti di registrazione e comunicazione con le famiglie: a. uso di giustificazioni false, per il contenuto o per la sottoscrizione; b. alterazione o manomissione del diario, del libretto personale; c. modificazione o cancellazione di giudizi espressi dai docenti sul diario o sul libretto di valutazione; d. danneggiamento o sottrazione di registri, verifiche. 2 3. Danneggiamento di strutture, arredi, macchinari e sussidi didattici della scuola: a. danneggiamento, sottrazione o dispersione di oggetti di proprietà della scuola; b. detenzione di oggetti pericolosi (accendini, coltellini e simili); c. utilizzo in modo improprio del materiale scolastico; d. sottrazione del materiale della scuola o dei compagni; e. intrusione nei locali della scuola. 4. Comportamenti che denotano mancanza di rispetto agli adulti presenti nella scuola, al Dirigente scolastico, ai docenti, al personale tutto della scuola: a. comportamenti o espressioni irriguardosi; b. comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti; c. ripresa di filmati, immagini, registrazione di espressioni, al di fuori della programmazione scolastica e in mancanza di specifica autorizzazione; d. uso di abbigliamento non idoneo all’ambiente scolastico. 5. Comportamenti che denotano mancanza di rispetto nei confronti dei compagni: a. comportamenti o espressioni gravemente irriguardosi, in particolare se rivolti alla nazionalità, alla religione, alle scelte affettive e emotive dei compagni; b. comportamenti bullistici, intimidatori o molesti in particolare se attuati con atteggiamenti aggressivi e violenti o in qualche modo volti a danneggiare un compagno escludendolo dal gruppo dei pari o diffondendo calunnie sul suo conto; c. complicità, all’interno di un gruppo, nell’organizzare e/o attuare prevaricazioni nei confronti di un compagno; d. comportamenti volti a deridere i compagni , in particolare se si tratta di persone con disabilità; e. ripresa e riproduzione di immagini e filmati non autorizzati; f. danneggiamento del materiale scolastico dei compagni; g. sottrazione del materiale dei compagni; h. In generale, comportamenti che creano situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone (se stessi e gli altri ). 6. Uso improprio del telefono cellulare I cellulari sono ammessi come strumento di controllo e di contatto della famiglia con lo studente durante gli spostamenti per e dalla scuola verso casa. Nella scuola i 3 cellulari devono essere sempre spenti, anche durante l’intervallo e la pausa mensa. Per le comunicazioni urgenti si può utilizzare il telefono della scuola. I cellulari in funzione, eccetto che nei casi in cui un docente ne autorizzi l’uso per scopi didattici, saranno momentaneamente ritirati dagli insegnanti e potranno essere recuperati dai genitori degli allievi in accordo con gli insegnanti. Articolo 4. Le sanzioni per le mancanze disciplinari Le sanzioni disciplinari sono: 1. il richiamo verbale; 2. l’obbligo di trascorrere l’intervallo in classe o in locali sorvegliati; 3. la nota sul diario, al fine di segnalare alla famiglia comportamenti o mancanze degli studenti; 4. l’annotazione sul registro, come segnalazione di un comportamento negativo o di violazioni disciplinari all’intero Consiglio di Classe e al Dirigente Scolastico, che deve essere sempre segnalata sul diario; 5. la convocazione dal Dirigente Scolastico, o da suoi delegati; 6. l'individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, nell'ambito dell'ordinaria frequenza scolastica da giorni 1 a giorni 6, con annotazione sul diario da parte di un docente dell'esito favorevole o sfavorevole dello svolgimento dell'attività; 7. la possibilità di escludere lo studente dalla partecipazione ad iniziative particolarmente significative (uscite scolastiche, attività laboratoriali…) per le quali ci sia un’assunzione di responsabilità diretta da parte dei docenti; 8. la sospensione e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni 9. la sospensione e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni 10. l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico 11. l’esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. Saranno sanzionabili con la sospensione e l'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica: a. gli episodi di violenza; b. gli episodi di bullismo; c. le discriminazioni nei confronti delle persone con disabilità; d. la sottrazione di materiali; e. le gravi mancanze di rispetto nei confronti degli adulti presenti nella scuola; 4 f. la ripresa, la riproduzione, lo scambio, la vendita, l’immissione in Internet di immagini e filmati sottoposti a privacy; g. L’alterazione di voti, giudizi, note, espressi dai docenti; h. il disturbo continuato e ripetuto delle lezioni; i. le situazioni di pericolo per la propria incolumità e per quella degli altri. In particolare: la sanzione 8. “Allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni” è adottata dal Consiglio di Classe in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari; la sanzione 9. “Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni” è adottata dal Consiglio d'Istituto se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie: • devono essere stati commessi “reati che violano la dignità e il diritto della persona umana (ad esempio violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale ecc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l’incolumità delle persone (ad esempio incendio, allagamento…); • Il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione oppure al permanere della situazione di pericolo. La sanzione 10. “Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico” è adottata dal Consiglio d'Istituto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: • devono ricorrere situazioni di recidiva di comportamenti che violano la dignità e il rispetto per la persona umana; oppure si tratta di sanzionare atti di grande violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale; • non è possibile mettere in atto interventi mirati a un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. 5 Occorrerà evitare che l'applicazione delle sanzioni di cui ai punti 9. e 10. determini il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell’anno scolastico. la sanzione 11. “esclusione dello studente dello scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi” è adottata dal Consiglio di Istituto nei casi più gravi di quelli già indicati per la sanzione 10. e al ricorrere delle stesse condizioni. Le sanzioni possono essere inflitte anche per mancanze che l'alunno commette durante i momenti di interscuola, durante i viaggi o le visite di istruzione. La scuola si riserva di intervenire per episodi nati fuori dall’orario delle lezioni o comunque riferibili all’ambito scolastico. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato che, in ogni caso, seguirà il suo iter fino alla conclusione. Articolo 5. Organi competenti a irrogare le diverse sanzioni Sono deputati a irrogare le sanzioni: a. Il singolo insegnante: il richiamo verbale, l’obbligo di trascorrere l’intervallo in classe o in locali sorvegliati, la nota sul diario, l’annotazione sul registro, la convocazione dei genitori, la convocazione dal Dirigente scolastico o dai suoi delegati; b. Il Consiglio di classe: l'individuazione di un obbligo per lo studente di prestare attività a favore della comunità scolastica, la possibilità di escludere lo studente dalla partecipazione ad iniziative particolarmente significative, la sospensione e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni; queste sanzioni devono essere irrogate con la massima sollecitudine; Qualora faccia parte del Consiglio di Classe il genitore dell’allievo direttamente coinvolto, questi ha il dovere di astenersi. c. Il Consiglio di Istituto, su richiesta del Consiglio di Classe: la sospensione e l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni; l’allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico; l’esclusione dello studente dallo 6 scrutinio finale o la non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi. Articolo 6. Procedimento di irrogazione delle sanzioni disciplinari 1. Il Dirigente Scolastico apre la procedura a partire dalla relazione scritta dettagliata sugli episodi in cui si prefigurano situazioni che il Regolamento di Disciplina prevede possano essere passibili di sanzioni disciplinari. Il DS invia comunicazione scritta la famiglia dell’avvio del procedimento; in casi di urgenza o quando sia difficile mettersi in comunicazione con la famiglia, si provvede a contattare quest’ultima telefonicamente producendo fonogramma dell’avvenuta notifica. 2. Il DS acquisisce poi testimonianze utili o relazioni scritte sull'episodio di tutti soggetti coinvolti. Convoca quindi il Consiglio di Classe completo di tutte le sue componenti (insegnanti e genitori ); in questa occasione vengono sentiti gli studenti individuati come responsabili e i relativi genitori ( o comunque coloro che esercitano la potestà genitoriale); a questi ultimi soggetti saranno notificati la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno del Consiglio. Come da Art. 5, il Consiglio di Classe potrà irrogare una sanzione di sospensione non superiore a 15 giorni. Per sanzioni che prevedono periodi di sospensione superiori ai 15 giorni dovrà essere convocato il Consiglio d’Istituto che adotterà una analoga procedura. Della seduta del Consiglio di Classe (o del Consiglio di istituto) dovrà essere redatto un verbale analitico e preciso contenente: a) l’individuazione dei presenti, degli assenti e del segretario verbalizzatore; b) l’esposizione chiara del caso; c) la menzione degli atti acquisiti e delle testimonianze verbali; d) la motivazione del provvedimento finale. e) La firma del presidente, del segretario della seduta e del coordinatore di classe. 3. In base alle risultanze del verbale del Consiglio di Classe (o del Consiglio di Istituto) il DS redige l’atto conclusivo, di assoluzione o di erogazione della sanzione. 4. Il provvedimento deve essere notificato per scritto, con la massima sollecitudine, alla famiglia (o a chi esercita la potestà genitoriale). 7 Articolo 7. Organo di garanzia Contro le sanzioni disciplinari anzidette è ammesso ricorso da parte dei genitori, o di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione, all’ Organo di Garanzia interno alla scuola. L’Organo di garanzia interno la scuola è composto da quattro membri (il Dirigente Scolastico, che lo convoca e presiede, un docente designato dal Consiglio d'Istituto o, in caso di assenza di quest'ultimo, un suo sostituto e due rappresentanti eletti dai genitori); resta in carica per due anni scolastici. I genitori membri dell'Organo di Garanzia interno alla scuola sono scelti tra i membri della componente genitori del Consiglio d’Istituto. L’Organo di garanzia interno alla scuola dovrà esprimersi nei 10 giorni successivi alla comunicazione della sanzione. I componenti dell'organo di garanzia che risultino in condizioni di incompatibilità (come genitori e docenti dell'alunno direttamente coinvolto) non possono partecipare all'esame del caso pertanto sono sostituiti da persone appartenenti alla medesima categoria e designate dal DS tra i membri della Giunta Esecutiva. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità, prevale il voto del presidente. Le riunioni dell’Organo di garanzia interno alla scuola si svolgono a porte chiuse e sono verbalizzate da uno dei componenti in un apposito registro custodito dal Dirigente Scolastico; l’Organo di garanzia interno alla scuola acquisisce tutti gli atti istruttori, verbali e deposizioni. E’ inoltre possibile per il genitore ricorrere all’Organo di Garanzia regionale presieduto dal Direttore Generale regionale, che verifica la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti e procede all’istruttoria esclusivamente sulla base della documentazione acquisita o di memorie scritte, prodotte da chi propone il reclamo o dall’Amministrazione. Non è consentita in ogni caso l’audizione orale del ricorrente o di altri controinteressati. Il termine per il ricorso è di 15 giorni dalla comunicazione della decisione da parte dell’Organo di Garanzia interno alla scuola. L’Organo Regionale esprime un parere entro trenta giorni prorogabili di ulteriori 15 giorni per esigenze istruttorie. 8