Allegato N° 1 al Piano dell’Offerta Formativa REGOLAMENTO D’ISTITUTO (delibera del Consiglio di Istituto n. 114 del 03/09/2014) TITOLO I - STUDENTI TITOLO II - NORME DI COMPORTAMENTO TABELLA DELLE INFRAZIONI E SANZIONI TITOLO III - REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA TITOLO IV - ORGANI COLLEGIALI TITOLO V - NORME GENERALI TITOLOVI - USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE TITOLO VII - SICUREZZA DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DISPOSIZIONI FINALI E SUPPLETIVE APPENDICE Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria Patto di Corresponsabilità Carta dei servizi Regolamento Consiglio d’Istituto TITOLO I – GLI STUDENTI Art. 1 – Assenze e validità anno scolastico Ai fini della validità dell'anno scolastico per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Chi non raggiunge tale soglia, senza beneficiare di deroghe, non può essere ammesso allo scrutinio finale. Le tipologie di assenze ammesse a deroga riguardano: motivi di salute, pari o superiori a 5 giorni (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma continuativa o ricorrente) e visite specialistiche ospedaliere e day-hospital; motivi personali e/o di famiglia (provvedimenti dell’autorità giudiziaria; gravi patologie e lutti di componenti del nucleo familiare, rientro nel paese di origine per motivi legali, trasferimento della famiglia); partecipazione ad attività agonistica e sportive organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I; adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno. Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate. 1.1 Per assenze superiori ai cinque giorni riconducibili a motivi di salute dovrà essere presentato certificato medico, redatto nella forma estesa, in cui sia desumibile il periodo di assenza “dal …….al” e la riammissione per avvenuta guarigione. Qualora per patologie croniche gli alunni siano costretti ad assenze frequenti dovute a tali patologie la possibilità di riconoscere validità anche ai certificati medici da uno a cinque giorni, deve trovare giustificazione in una preventiva comunicazione da parte della famiglia nella quale si chiede la deroga, mediante attestazione medica della cronicità della malattia (cioè il medico deve certificare che essendo l’alunno affetto da patologia cronica (che per la privacy non deve essere esplicitata) è costretto a periodi frequenti di assenza. A fronte di tale documentazione preventiva anche i certificati della durata 1-5 giorni potranno essere ritenuti documentazione valida per giustificare le assenze. 1.2 Al di fuori delle deroghe di cui sopra qualsiasi altra assenza (sia essa ingiustificata o giustificata) effettuata durante l’anno scolastico verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale. L’introduzione di questa norma è l’occasione per responsabilizzare gli studenti e le loro famiglie sull’importanza di ogni ora di lezione e quindi sulla necessità di evitare assenze collettive, ingressi in ritardo, richiesta di uscita anticipata, che incidono sul conteggio finale delle ore di frequenza e sul voto di condotta, considerato che uno degli indicatori è relativo all’assiduità della frequenza. 1.3 Tutte le assenze devono essere giustificate per iscritto sul libretto personale dello studente e riportare il vero motivo dell’assenza evitando indicazioni generiche. Tranne che per gli studenti maggiorenni, fa fede solo la firma di un genitore o di un altro responsabile maggiorenne autorizzato. 1.4 L’astensione collettiva degli alunni è considerata assenza ingiustificata, a meno che non risulti scaturita da una proposta fatta dall’assemblea dei rappresentati per adesione a manifestazioni studentesche a carattere nazionale preventivamente comunicate al Dirigente Scolastico. Anche in coincidenza degli stati di occupazione della scuola dichiarati dagli studenti, gli alunni aderenti risultano assenti. 1.5 Gli studenti devono richiedere la giustificazione dell'assenza da scuola sul libretto personale il giorno stesso in cui riprendono la frequenza. L'insegnante della prima ora segna sul registro l'avvenuta giustificazione. La mancata presentazione della giustificazione il primo giorno della ripresa della frequenza deve essere annotata sul Registro di Classe nello spazio riservato alle mancanze disciplinari, e come tale verrà considerata dal Consiglio di Classe. 1.6 Gli studenti maggiorenni possono firmare la giustificazione al posto dei genitori. L'Istituto può comunque informare i genitori degli studenti maggiorenni circa l'andamento della loro frequenza scolastica, in quanto il raggiungimento della maggiore età non esclude la continuazione dei rapporti tra scuola e famiglia. Art. 2 – Ritardi 2.1 L’orario di inizio delle lezioni è fissato dal Consiglio di Istituto. L’ingresso a scuola degli studenti è previsto cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni. Dal momento dell’ingresso all’avvio delle lezioni non è consentito fermarsi nei corridoi o sostare fuori delle aule. 2.2 Le lezioni si svolgeranno secondo la durata oraria approvata dal Collegio dei Docenti. Il termine di ciascuna ora sarà segnalato da apposita campanella che possa agevolmente essere udita dall’interno di ciascuna aula e dalla sala dei professori. 2.3 L’orario delle lezioni viene affisso all’albo dell’Istituto; esso viene inoltre dettato agli alunni ad inizio di anno scolastico. 2.4 Lo studente in ritardo, per essere ammesso alle lezioni, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla dirigenza. In classe il docente ne prenderà atto e annoterà sul registro di classe l’orario di ingresso. In caso di ritardi reiterati, i docenti segnaleranno il comportamento al coordinatore di classe perché provveda a contattare la famiglia e informare la dirigenza. Art. 3 – Uscite anticipate / ingressi posticipati 3.1 Relativamente alle entrate posticipate e alle uscite anticipate, le stesse saranno computate ed inserite nel conteggio delle assenze. Il permesso per l’ingresso alla seconda ora, che riveste comunque carattere di eccezionalità, è concesso in Vicepresidenza. I permessi di uscita anticipata (occasionali) saranno concessi solo previa richiesta dei genitori o degli esercenti la potestà. 3.2 Non sono ammesse richieste telefoniche di ingressi o uscite anticipate. Gli alunni minorenni dovranno essere accompagnati e prelevati dai genitori o da persone espressamente delegate. Gli alunni maggiorenni potranno presentare richiesta in via autonoma, ma saranno autorizzati solo dopo che l’ufficio abbia avvertito le famiglie. 3.3 In caso di assenze dei docenti non sostituibili con docenti disponibili le classi potranno uscire anticipatamente o ammesse posticipatamente Art. 4 - Comunicazioni scuola-famiglia Le comunicazioni vengono notificate alle famiglie per il tramite degli alunni e/o pubblicate all’albo.Per accedere alle comunicazioni riservate on-line, i genitori dovranno munirsi di apposita password da ritirare presso la segreteria. Le giustificazioni delle assenze avvengono invece per il tramite del Il libretto delle giustificazioni che può essere ritirato, sempre in segreteria, solo da un genitore (oppure direttamente dall’allievo se maggiorenne) ed è essenziale che sul libretto compaiano le firme autorizzate ed i recapiti dei genitori e di altri responsabili. Gli studenti non possono venire a scuola sprovvisti del libretto personale. Art. 5- Colloqui con gli insegnanti Nei periodi, giorni e orari che verranno indicati all’albo, i docenti riceveranno i genitori. Sono da evitare incontri con i docenti durante le ore di lezione. E’ possibile tuttavia, per gravi motivi, concordare con gli stessi orari diversi di ricevimento. Per tutti i chiarimenti e le segnalazioni i genitori potranno rivolgersi anche al docente coordinatore del consiglio di classe. TITOLO II- NORME DI COMPORTAMENTO Oltre a quanto indicato nel presente Regolamento, si richiede agli studenti un comportamento rispettoso dei principi indicati nello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 3) e degli impegni assunti sottoscrivendo il Patto Educativo di Corresponsabilità. Si ricorda che ciò comporta anche l’osservanza di quanto legittimamente richiesto dal personale della scuola. Art. 6 – Infrazioni / sanzioni Si declinano come segue le infrazioni, con le relative sanzioni, autorità competenti alla irrogazione e conseguenze. INFRAZIONE Non adeguato rispetto dei principi dello Statuto (art. 3) e degli impegni assunti con il Patto Educativo. - Mancanze di rispetto non gravi verso compagni o docenti in classe. - Comportamento di disturbo durante l'attività didattica. Mancato rispetto dei principi dello Statuto (art. 3) e degli impegni assunti con il Patto Educativo. - Mancanza di rispetto verso compagni o docenti in classe. - Ripetuto comportamento di disturbo durante l'attività didattica. Grave/ripetuto mancato rispetto dei principi dello Statuto (art. 3) e degli impegni assunti con il Patto Educativo. - Grave mancanza di rispetto verso compagni o docenti in classe. - Grave/ripetuto comportamento di disturbo durante l'attività didattica. - Assenze/ritardi non giustificati / falsificazione giustifica. Grave/reiterata mancanza di rispetto verso compagni, docenti o altre persone all'interno dell'istituto. - Comportamento che impedisce lo svolgimento dell'attività didattica o pregiudica il normale svolgimento della vita scolastica. - Ripetute/prolungate assenze/ritardi non giustificati/falsificazione giustifica. - Danni dolosi arrecati ai beni dell'Istituto Casi di estrema gravità, quando si configurano reati che violano la dignità e il rispetto della persona o ne pongono in pericolo l'incolumità (vedi art. 4, commi 9 e 9 bis, dello Statuto degli studenti). SANZIONE Richiamo verbale formale. AUTORITÀ COMPETENTE CONSEGUENZE Docente presente in classe. Elemento da considerare al momento all'assegnazione del voto di condotta Nota sul registro di classe con comunicazione ai genitori Docente presente in classe. Elemento fortemente concorrente all'assegnazione del voto di condotta Nota sul registro di classe con comunicazione ai genitori Docente presente in classe. Elemento determinante all'assegnazione del voto di condotta. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni. Copertura del danno arrecato. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni (vedi art. 4, commi 9 e 9 bis, dello Statuto degli studenti). Consiglio di Classe allargato a tutte le componenti (con dovere di astensione e susseguente surroga in caso lo studente sanzionando o il genitore di questi siano rappresentati in Consiglio di Classe). Elemento di primaria importanza nell'assegnazione del voto di condotta Consiglio di Istituto (vedi art. 4, commi 9 e 9 bis, dello Statuto degli studenti). TITOLO III- REGOLAMENTO DELL'ORGANO DI GARANZIA Art. 7 - Finalità e compiti Ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2, del D.P.R. n° 225 del 21 novembre 2007, Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, viene costituito presso l'Istituto l'Organo di Garanzia(O.G.). Le sue funzioni sono esaminare i ricorsi presentati dagli studenti dell'Istituto in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del regolamento di disciplina e affrontare problemi e conflitti e in merito all'applicazione dello Statuto. Art. 8-Composizione L'Organo di Garanzia è ordinariamente composto dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da uno studente designato dal Comitato Studentesco e da un genitore designato dalla componente genitori del Consiglio di Istituto. 8.1 I componenti dell'O. G. restano in carica per due anni scolastici e comunque fino alla designazione dei nuovi componenti. Ciascuno dei membri indicati verrà sostituito in caso di temporanea impossibilità o di astensione obbligatoria da un supplente, designato contestualmente e con le stesse modalità dei membri indicati. 8.2 I componenti dell'O. G. non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti personalmente. Nel caso si verifichi tale situazione, i componenti incompatibili devono essere sostituiti dai supplenti. 8.3 La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta da uno dei componenti designato dal presidente. Art. 9- Modalità e criteri di funzionamento generali L'Organo di Garanzia viene convocato dal Dirigente Scolastico. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo, sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il presidente potrà convocare l'O. G. anche con un solo giorno di anticipo. Ciascuno dei componenti dell'O. G. è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro dell'Organo di Garanzia e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'organo stesso e comunque per scopi esclusivamente attinenti alle finalità dell'OG. Le deliberazioni dell'O. G. devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il verbale della riunione dell'O. G. è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalla legge sulla trasparenza. Art. 10 Ricorsi per le sanzioni disciplinari Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al presente Regolamento di Istituto (artt. 4 e 5) può essere presentato dallo studente o da uno dei genitori mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'O. G., in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti al fatto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.Il ricorso deve essere presentato in segreteria studenti entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso accolti. Fino al giorno che precede la riunione dell'O. G. per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e documentazione integrativa. Ricevuto il ricorso, il Presidente o personalmente o nominando un componete istruttore, provvede a raccogliere tutti gli atti relativi e le eventuali memorie presentate dallo studente, dalla famiglia, dal docente che propone la sanzione, dal Consiglio di Classe, dal Dirigente scolastico o da chi sia stato coinvolto o citato. Il materiale reperito, raccolto in un dossier, costituisce la base della discussione e della delibera dell'O. G. L'organo si riunisce entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso e alla seduta chiama a partecipare: lo studente a cui è stata irrogata la sanzione disciplinare;un rappresentante dell'organo che ha irrogato la sanzione;qualora la sanzione sia stata irrogata per comportamento scorretto nei confronti di un docente, di un non docente o di uno studente, anch'egli è chiamato a partecipare alla seduta.Le loro testimonianze sono rese a verbale. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata. La deliberazione dell'O. G. viene esposta all'albo dell'Istituto. Il Dirigente scolastico provvederà ad informare dell'esito del ricorso il Consiglio di Classe, tramite il Registro di classe. La famiglia dello studente verrà avvertita mediante raccomandata a mano dello studente. Art. 11-Ricorsi per l'applicazione dello Statuto L'O. G. prende in considerazione e si pronuncia sui conflitti interni alla scuola in merito all'applicazione dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse; a tale fine riceve segnalazioni da parte degli studenti o da chiunque vi abbia interesse. Sulla base della segnalazione ricevuta, l'O. G., collettivamente ovvero per mezzo di uno o più dei suoi componenti o di altri genitori, insegnanti o studenti appositamente delegati, si impegna a raccogliere informazioni documentate e a confrontarsi con chi ha presentato ricorso; in una successiva riunione decide poi a maggioranza con voto prevalente del Presidente in caso di parità se il problema sollevato meriti attenzione e debba essere avviato a soluzione, adottando in tal caso tutte le opportune iniziative. Per eventuali ulteriori ricorsi si veda art. 5, commi 3, 4, 5, 6 e 7 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse. TITOLO IV - ORGANI COLLEGIALI Art. 12–Convocazione organi collegiali Tutti gli Organi Collegiali sono convocati dai rispettivi Presidenti con preavviso di almeno 5 giorni mediante comunicazione indirizzata ai membri e contenente l'ordine del giorno. Art. 13–Consiglio d’istituto Il Consiglio di Istituto e ogni altro organo collegiale possono disciplinare autonomamente la loro attività con un apposito regolamento. Art. 14 – Consiglio di classe I Consigli di Classe ordinari sono convocati dal Dirigente scolastico e inseriti nella programmazione delle attività annuali d'Istituto. I Consigli di Classe straordinari possono essere convocati su iniziativa del Dirigente scolastico o su richiesta al Dirigente dal coordinatore di classe Art. 15–Collegio docenti Il Collegio Docenti in seduta plenaria o nelle sue articolazioni (dipartimenti, commissioni, gruppi di lavoro, unità di progetto, coordinamenti, comitati) si riunisce secondo le linee di programmazione annuali del piano delle attività. Art. 16–Comitato studenti Il Comitato studenti raccoglie i rappresentanti di classe degli studenti, segnala problemi, coordina proposte, propone nominativi per eventuali commissioni e gruppi di lavoro misti. È convocato dal Dirigente scolastico su richiesta dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e viene presieduto da uno di essi. Art. 17–Assemblea studenti 17.1 L'Assemblea degli Studenti dell'Istituto è convocata dal Dirigente scolastico su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco o di almeno il 10% degli studenti. Durante lo svolgimento delle assemblee, gli insegnanti della scuola devono rimanere nell'Istituto o per assistere gli studenti (se richiesti) o per svolgere opera di vigilanza. 17.2 Le assemblee di classe degli studentisi tengono nelle ultime due ore di lezione del giorno precedente all’assemblea di Istituto. Le risultanze delle assemblee devono essere verbalizzate e consegnate alla funzione strumentale responsabile. Art. 18– Comitato genitori Il Comitato dei genitori è costituito dai genitori eletti come rappresentanti di classe. Ha il compito di favorire il rapporto tra scuola e famiglie, coordina proposte che vengono dalla componente genitori e indica nominativi da inserire in eventuali gruppi di lavoro e commissioni miste. Art. 19 – Assemblea genitori L'Assemblea dei genitori è convocata dal Dirigente scolastico o dal Presidente del Comitato dei genitori. TITOLO V - NORME GENERALI Art. 20 -Divieto di fumo In tutta l’area della scuola (comprese le aree esterne di pertinenza della scuola) vige il Divieto di fumo(esteso anche alle sigarette elettroniche) così come stabilito dal decreto legge 104 del 12 settembre 2013. Chiunque violi il divieto di fumo è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni nonché alle sanzioni disciplinari previste dal Regolamento di istituto. Art. 21 – Uso dei telefoni cellulari ed altri dispositivi elettronici Durante le ore di lezione è vietato l'uso di qualunque dispositivo elettronico privato, che deverimanere spento. Art. 22- Ingresso e parcheggio ciclomotori studenti Gli studenti che raggiungono la scuola con il proprio ciclomotore possono entrare negli appositi spazi riservati al posteggio dei ciclomotori, consapevoli di sollevare l’amministrazione per qualsiasi incidente o furto dovesse accadere all’interno dei suddetti spazi. L’accesso dei ciclomotori sarà consentito esclusivamente secondo le disposizioni vigenti Art. 23-Cura delle strutture e dell’ambiente E’ di fondamentale importanza per gli studenti il rispetto dell’ambiente che si esprime anche attraverso la cura delle aule, degli spogliatoi della palestra e degli spazi esterni. Durante la ricreazione negli spazi interni ed esterni gli studenti sono tenuti a conferire i rifiuti negli appositi contenitori, ponendo altresì attenzione, alla raccolta differenziata. In caso di danni provocati alle strutture e agli arredi la famiglia sarà chiamata a risponderne anche economicamente. Art. 24 – Danni alle strutture Le strutture e le attrezzature della scuola sono beni pubblici e, come tali, debbono essere salvaguardati e non danneggiati, sotto pena di risarcimento del danno e con sanzioni disciplinari. Art. 25- Utilizzo delle strutture e delle apparecchiature da parte degli studenti Si ricorda che gli studenti possono utilizzare i laboratori e le apparecchiature dell’istituto solo in presenza di un docente o di un assistente tecnico per attività esclusivamente didattiche. Art. 26- Denuncia malattie infettive e/o infestazioni Il genitore è tenuto a dare tempestiva comunicazione delle possibili condizioni di contagio della malattia del proprio figlio/a. E’ inoltre invitato a segnalare forme di allergie che il proprio figlio/a potrebbe manifestare in ambiente scolastico o durante una gita di istruzione. Art. 27–Concessione locali I locali dell'Istituto possono essere utilizzati per attività e riunioni previa richiesta al Dirigente scolastico (con l'indicazione dello scopo della riunione, la firma delle persone che la promuovono, il numero previsto dei partecipanti). La concessione è condizionata al fatto che non siano già programmate attività dell'Istituto e che sia disponibile il personale per la vigilanza. Art. 28 – Presenza di esterni La presenza di esterni per attività integrative o per partecipare ad assemblee o comitati va preventivamente autorizzata dal Dirigente scolastico. Art. 29 – Progetti Nel caso di progetti specificamente didattici, per rivolgersi a esterni sarà richiesto un progetto che andrà valutato dal Consiglio di Classe e dal Collegio, autorizzato dal Dirigente scolastico, eventualmente finanziato dal Consiglio di Istituto. Art. 30 –Attività extra orario scolastico Alle attività didattiche su progetto che richiedono la presenza di esterni dovrà essere presente il Responsabile di progetto qualora queste dovessero svolgersi fuori dall'orario scolastico. Art. 31– Attività sportive Si favorirà l'attività sportiva anche con interventi di flessibilità sull'orario e nello stesso tempo si promuoverà l'attività del Gruppo sportivo pomeridiano, favorendone le finalità formative. Si darà spazio ad attività sportive interne e si incentiverà la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi a livello provinciale, regionale e nazionale. I docenti di Scienze motorie dell'Istituto seguiranno le varie attività. TITOLO VI - USCITE DIDATTICHE, VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE Art. 32- Uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione 32.1 Le uscite didattiche, visite guidate e viaggi di istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola. Sono quindi realizzati soltanto per esigenze di tipo didattico e/o di formazione culturale e generale. Ogniuscita, visita o viaggio presuppone una precisa, adeguata programmazione didattica e culturale. 32.2 Le iniziative in argomento possono essere, ricondotte alle seguenti tipologie: Visite guidate, Viaggi di istruzione di 1 giorno,Viaggi di istruzione di più giorni,Gemellaggi / progetti internazionali, Tirocini /stage Soggiorni linguistici, Manifestazioni sportive. 32.3 Tutti i partecipanti alle attività didattiche esterne (visite e viaggi) devono essere coperti con polizza assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile per danni cagionati a terzi. 32.4 Limitatamente ai viaggi di istruzione, non potranno partecipare gli allievi con un voto di condotta inferiore a 6 e gli allievi cui sia stata comminata una sospensione dalle lezioni superiore a 2 giorni (oppure più di una sospensione, indipendentemente dal numero di giorni comminati per ciascun episodio) Art. 33 - Visite guidate e viaggi d’istruzione 33.1 Le visite guidate hanno come mete, principalmente, musei, mostre, siti archeologici, complessi aziendali, parchi e riserve naturali, partecipazione a manifestazioni culturali o a concorsi, e prevalentemente si svolgono nell’arco della mattinata o dell’intera giornata; i viaggi d'istruzione sono finalizzati a promuovere negli alunni una maggiore conoscenza delle località di interesse storicoartistico italiane o di paesi esteri, sempre in coerenza con gli obiettivi didattici di ciascun corso di studi. 33.2 Il Consiglio di Classe esamina i progetti, ne verifica la coerenzacon le attività previste dalla programmazione didattica/culturale el'effettiva fattibilità. Nell'ipotesi di valutazione positiva, indica gli accompagnatori, compreso l'accompagnatore referente. Si auspica la totale partecipazione della classe. Ogni visita o viaggio di istruzione è possibile solo se vi partecipano almeno il 60% degli alunni della classe. Agli alunni non partecipanti, l'attività didattica sarà garantita senza interruzioni. Gli alunni possono partecipare alle visite guidate e/o ai viaggi di istruzione solo se muniti dell’autorizzazione scritta dei genitori, o degli esercenti la patria potestà, relativa ad ogni singola attività. Eventuali deroghe al presente Regolamento possono essere autorizzate dal Consiglio dell'Istituzione Scolastica. Art. 34 - Uscite didattiche 34.1 Le uscite didatticheprevedono escursioni delle classi per partecipare alle attività parascolastiche proposte in orario scolastico, non utilizzando mezzi di trasporto. L'uscita deve essere programmata dagli insegnanti come qualsiasi altra attività scolastica. Possono partecipare alle uscite didattiche solamente gli alunni in possesso dell'autorizzazione scritta dei genitori. Nel caso della partecipazione di alunni diversamente abili deve essere garantita la presenza di un insegnante specialista per ogni alunno e dell'assistente ad personam se previsto. 34.2 Nel designare gli accompagnatori, i Consigli di classe provvederanno ad indicare sempre un accompagnatore in più per ogni classe per subentro in caso di imprevisto. E' auspicabile che gli accompagnatori siano scelti all'interno del Consiglio interessato. Se l'insegnante accompagnatore presta servizio in altri istituti è tenuto a concordare con la Dirigenza gli eventuali impegni. TITOLO VII– SICUREZZA Art. 45- Norme di sicurezza Gli alunni sono tenuti a osservare tutte le norme di sicurezza attenendosi a quanto comunicato dal Dirigente Scolastico, dal Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione, dai Docenti, dai Collaboratori Scolastici, attraverso avvisi, circolari e comunicazioni verbali. Art. 46 - L’emergenza L’istituto per la sicurezza scolastica ha elaborato un Piano di evacuazione atto alla gestione dell’emergenza. In caso di emergenza gli alunni sono tenuti a rispettare i procedimenti previsti dallo stesso a mantenere le proprie postazioni all’esterno dell’edificio scolastico, sotto la vigilanza dei docenti. A tal fine la scuola organizza, durante l’anno scolastico, di norma due prove di evacuazione cui sono tenuti a partecipare tutti, al fine di acquisire conoscenza delle operazioni da compiere in situazioni di emergenza. Art. 47 - Obblighi degli alunni Per prevenire rischi potenziali per la propria sicurezza e salute gli alunni devono ottemperare ai seguenti obblighi: · Usare prudenza in tutte le aree di transito ( nei corridoi, per le scale, nei laboratori,… ) · Non ostacolare il transito ( deposito di oggetti inutili sui pavimenti, nelle vie di esodo, scale,…..) · Non sporgersi dalle finestre · Non manomettere gli estintori · Non rimuovere o danneggiare i cartelli segnalatori DISPOSIZIONI GENERALI SUL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA, DEI LABORATORI E DELLA PALESTRA 1. L'accesso alla biblioteca è regolato da orari giornalieri e fa riferimento alla presenza del bibliotecario o di altro docente incaricato. 2. Sono ammessi al prestito, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento di funzionamento, gli alunni, il personale docente e non docente in servizio nell’Istituto; gli ex alunni e il personale già in servizio nell’Istituto sono ammessi al prestito previa autorizzazione del Dirigente Scolastico. 3. Chiunque usufruisca degli spazi della Biblioteca è tenuto al rispetto delle norme stabilite dal responsabile del servizio, in particolare lo svolgimento nella massima tranquillità delle attività di studio e l’integrità delle cose. Chi si renderà responsabile di violazioni verrà allontanato dal personale addetto al servizio e chiamato a risarcire gli eventuali danni, a norma di legge. 4. L’utilizzo dei laboratori è assicurato ad ogni classe, in proporzione alle ore settimanali previste dai curricoli delle diverse discipline. Tutti i docenti pongono la massima cura nel prevedere, nella propria programmazione didattica, l’utilizzo delle attrezzature esistenti. Essi si avvalgono della collaborazione del personale tecnico assegnato ai vari laboratori. 5. Gli studenti dovranno essere accompagnati dal docente dalla classe ai laboratori. 6. I responsabili di laboratorio dovranno contribuire alla programmazione didattica dei laboratori e al loro coordinamento, oltre che suggerire indicazioni per la programmazione degli acquisti. 7. La palestra è a disposizione delle classi per le normali attività curricolari e per le attività scolastiche extracurricolari. Queste ultime si svolgono secondo le modalità previste dal Collegio dei Docenti e gli orari stabiliti dal Consiglio di Istituto. L’utilizzo delle attrezzature della palestra deve essere rispettoso delle regole impartite dai docenti. 8. I docenti di Scienze Motorie e Sportive hanno l’obbligo di accompagnare gli alunni dall’aula alla palestra e viceversa; per nessun motivo gli alunni possono lasciare l’aula o la palestra senza il docente responsabile. Nelle ore di utilizzazione della palestra, un ausiliario deve prestare servizio nella palestra stessa e ne deve assicurare la chiusura nelle ore nelle quali non si svolgono attività. 9. L’uso della palestra può essere consentito a società sportive non a scopo di lucro esterne alla scuola e autorizzate dall’Ente Provincia, compatibilmente con le esigenze della scuola e nel rispetto dell’orario di servizio degli insegnanti e del personale non docente. DISPOSIZIONI FINALI E SUPPLETIVE Entrata in vigore del regolamento Il presente regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua affissione all'Albo dell’Istituto. Per quanto in esso non previsto si fa riferimento alla normativa vigente nazionale. Modifiche ed integrazioni Eventuali modifiche e integrazioni da apportare al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio d'Istituto, a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti.