ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Ufficio stampa Rassegna stampa 23 gennaio 2007 Responsabile : Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected]) 1 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA SOMMARIO Pag. 3 RIFORME GIUSTIZIA: Grillo (Presidente Oua) : Giustizia, servono riforme organiche (italia oggi) Pag. 4 RIFORME GIUSTIZIA: Oua denuncia a Europa, manca politica riforme (ansa) Pag. 5 RIFORME GIUSTIZIA: Napolitano: «Dialogo sulla giustizia» (il meridiano) Pag. 6 RIFORME GIUSTIZIA: Pisicchio: «Su questi temi ci vuole una costituente» (il meridiano) Pag. 7 RIFORME GIUSTIZIA: Lettera aperta al Guardasigilli: no allo stralcio di Caserta di Roberto Braccialini - Giudice civile a Genova (diritto e giustizia) Pag.10 ANNO GIUDIZIARIO: Processi arretrati, la «grande zavorra» non si alleggerisce (il sole 24 ore) Pag.11 ANNO GIUDIZIARIO: L’arretrato penale (il sole 24 ore) Pag.12 PROFESSIONI: Riforma professioni (mondo professionisti) Pag.13 PROFESSIONI: La delega è l’unica via per la riforma di Giuseppe Chicchi - Relatore sulla riforma delle professioni per la X Commissione della Camera (diritto e giustizia) Pag.14 PROFESSIONI: Il codice deontologico forense "armonizzato" alla legge Bersani (diritto e giustizia) Pag.15 PROFESSIONI: Codice deontologico forense (diritto e giustizia) Pag.27 PROFESSIONI: Tariffe, lo sconto può attendere (italia oggi) Pag.29 PROFESSIONI: Professioni, serve chiarezza di Ernesto Rimoldi Vicepresidente Ancot (italia oggi) Pag.31 AVVOCATI: Avvocati stressati. Arriva il risarcimento (sky tg 24 online) Pag.32 UFFICI GIUDIZIARI:Genova, giustizia in chiaro (il sole 24 ore) Pag.34 CLASS ACTION:Azioni collettive entro l'anno (italia oggi) Pag.35 ANTIRICICLAGGIO: Antiriciclaggio più “leggero” (il sole 24 ore) Pag.36 ANTIRICICLAGGIO: Il Cnf boccia il regolamento di attuazione della "Comunitaria" (diritto e giustizia) Pag.37 ANTIRICICLAGGIO: L’antiriciclaggio stringe i tempi (il sole 24 ore) Pag.38 ANTIRICICLAGGIO: Segnalazioni anche senza incarico (il sole 24 ore) Pag.39 ANTIRICICLAGGIO: Cnf: «Schema di Regolamento per l’adeguamento del Dm 141/06, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’articolo 21 della legge 29/2006 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004» (Roma, 18.1.2007) Pag.41 ANTIRICICLAGGIO: Trenta giorni per l’archivio (il sole 24 ore) Pag.42 STUDI LEGALI: Se la Pmi ricorre all’avvocato (il sole 24 ore) 2 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI L'appello di Michelina Grillo (Oua) Giustizia, servono riforme organiche Il sistema giudiziario italiano è in panne. Quello che serve è una seria politica di riforme. La denuncia, che finirà direttamente sul tavolo del Parlamento europeo, arriva dell'Organismo unitario dell'avvocatura. Che il prossimo 31 gennaio farà parte della delegazione della Fbe (Federazione degli ordini forensi europei) in occasione dell'incontro, a Bruxelles, col neopresidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Poettering. Il giorno successivo (1° febbraio) nella stessa sede, alla luce dell'agenda di proposte fatta dal ministro di giustizia, Clemente Mastella, verrà presentato il III Controrapporto sui dati dell'amministrazione giudiziaria italiana. ´Mastella', ha dichiarato Michelina Grillo, presidente dell'Oua, ´ripropone ricette antiche: non servono nuove sezioni stralcio per smaltire momentaneamente l'elevato numero dei procedimenti in attesa, ma risorse e soluzioni strutturali per avere processi con tempi rapidi e ragionevoli. Come ci chiedono ormai da anni gli organismi comunitari e i cittadini'. ´L'agenda Mastella', ha continuato la numero uno dell'Oua, ´non prende in considerazione i veri problemi del nostro sistema giudiziario. Lo dimostra la proposta di nuove sezioni stralcio. Si ipotizzano ancora una volta interventi settoriali ed emergenziali per nascondere la polvere sotto il tappeto. Si continua così nella falsariga delle politiche dei precedenti governi: varare provvedimenti a costo zero invece di avviare una grande stagione di riforme organiche e condivise. Si pensa come sempre a privilegiare i titoli sui giornali invece che a tutelare effettivamente i diritti dei cittadini'. ´L'idea ricorrente', ha spiegato ancora la Grillo, ´è quella dell'aumento della dimensione degli uffici giudiziari. Eppure, stando alle statistiche e all'esperienza degli operatori, i tribunali ai primi posti per efficienza hanno un numero di magistrati inferiore a quello che i soloni di turno hanno invece individuato come ottimale. Si pensa di abbreviare il corso dei processi semplicemente riducendo di 15 giorni il periodo delle c.d. ferie giudiziarie, senza tenere in alcun conto che resterebbero invariati i giorni di ferie dei magistrati'. (riproduzione riservata) Gabriele Ventura 3 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ANSA 22/01/2007 - 19.47.00 GIUSTIZIA: OUA DENUNCIA A EUROPA, MANCA POLITICA RIFORME ZCZC0510/SXA WIN10491 R POL S0A QBXB GIUSTIZIA: OUA DENUNCIA A EUROPA, MANCA POLITICA RIFORME (ANSA) - ROMA, 22 GEN - Manca ''una seria politica di riforme per il sistema giudiziario italiano''. E' la denuncia che l'Organismo unitario dell'avvocatura si appresta a fare al Parlamento europeo. Il 31 gennaio l'Oua fara' parte della delegazione della Fbe (Federazione degli ordini forensi europei) che incontrera', a Bruxelles, il neo presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert Poettering. E il giorno successivo in quella stessa sede verra' presentato il III Controrapporto sui dati dell'amministrazione giudiziaria del nostro Paese. ''L'agenda Mastella non prende in considerazione i veri problemi del nostro sistema giudiziario- lamenta il presidente Michelina Grillo- Lo dimostra la proposta di nuove 'sezioni stralcio'. Si ipotizzano ancora una volta interventi settoriali ed emergenziali per nascondere la polvere sotto il tappeto. Si continua cosi' nella falsariga delle politiche dei precedenti governi: varare provvedimenti a costo zero invece di avviare una grande stagione di riforme organiche e condivise''. Insomma, conclude il presidente dell'Oua, c'e' un ''sostanziale disinteresse all'avvio di una effettiva soluzione dei problemi''. (ANSA). FH 22-GEN-07 19:49 NNN 4 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL MERIDIANO Napolitano: «Dialogo sulla giustizia» Per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, «la ripresa del dialogo» è «indispensabile per la soluzione dei delicati e complessi problemi che affliggono “il sistema giustizia”». In un messaggio inviato al presidente dell’Unione Camere Penali Italiane in occasione di un convegno a Milano sul tema “Giudice e pubblico ministero due soggetti diversi nel processo, nell’ordinamento, nella costituzione”, il Capo dello Stato scrive: «Il tema di cui il convegno si occupa è di primario interesse, investendo un profilo ordinamentale sul quale il dibattito tra studiosi e operatori è da tempo più intenso e acceso». Napolitano sottolinea inoltre che «l’autorevolezza dei relatori e la diversità delle loro posizioni, contribuiranno a riflessioni approfondite sulle ragioni politiche e tecniche che militano a favore o contro la separazione tra magistratura giudicate e requirente: separazione che l’unione delle camere penali delinea nell’articolato progetto di riforma costituzionale che ella mi ha cortesemente inviato. Auspico - conclude il presidente della Repubblica - che il convegno rappresenti un contributo importante all’individuazione di spazi per proposte condivise che tutelino l’autonomia e l’indipendenza della magistratura nell’esercizio di tutte le sue funzioni e alla ripresa di quel dialogo che, sin dall’inizio del mio mandato, ho affermato essere indispensabile per la soluzione dei delicati e complessi problemi che affliggono il sistema giustizia». Il ministro della Giustizia Clemente Mastella in proposito ha detto: «Sono a questo convegno per questo, sono qui come messaggero di pace». Mastella ha poi invitato le forze politiche e tutti le componenti del mondo della giustizia a partecipare la prossima settimana alle celebrazioni per l’apertura dell’anno giudiziario. Il ministro delle infrastrutture e leader dell’Italia dei valori Antonio Di Pietro, riferendosi al messaggio inviato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al presidente dell’Unione Camere Penali dice: «Noi dell’Italia dei valori ci facciamo volentieri carico dell’appello del capo dello Stato per quanto riguarda la giustizia. Riteniamo, però, che i problemi veri non stiano tanto nella separazione delle carriere tra pm e giudice, quanto nella farraginosità delle regole processuali che ne allungano i tempi». Per Di Pietro, si tratta di «regole che, proprio perchè complesse, spesso finiscono col rendere impuniti i colpevoli o tengono sotto scacco, per troppo tempo, persone innocenti. Consideriamo fondamentale che la figura del pm resti nell’area della giurisdizionalità delle funzioni. Tale prerogativa - osserva l’ex magistrato del pool “Mani Pulite” - assicurerebbe al pm una solida indipendenza per evitare intromissioni di poteri forti che ne possano condizionare l’operato. Ci auguriamo - conclude Di Pietro - che da un confronto con le altre forze politiche esca una riforma per una giustizia che tuteli tutti i cittadini e che non sia a favore solo di qualcuno, come e’ stato fino ad ora». Giuseppe Consolo, capogruppo di An in Commissione Giustizia alla Camera preannuncia: «Come avrò modo di dire intervenendo in Aula alla Camera martedì prossimo sui problemi della giustizia, la richiesta degli avvocati italiani di separare le carriere tra chi giudica e chi accusa mi sembra realmente sacrosanta».Gianni Cicolella 5 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL MERIDIANO Pisicchio: «Su questi temi ci vuole una costituente» Le opinioni - Il parere del titolare della commissione Giustizia a Montecitorio Il presidente della repubblica pensa che solo il dialogo tra le parti in causa possa risolvere i problemi della giustizia italiana, garantendo una riforma appropriata del settore, mentre il ministro Clemente Mastella precisa che la separazione delle carriere dei giudici non è nel programma dell’Unione. Ma cosa pensa chi lavora nella giustizia e chi deve realizzare in concreto la riforma? Pino Pisicchio, deputato dell’Italia dei valori e presidente della commissione giustizia della camera, lancia l’idea di una «costituente su questi temi, perché la riforma del sistema non può essere scritta solo dal potere politico, ma devono partecipare i suoi protagonisti, magistrati e avvocati». Per il parlamentare, il principale problema è quello di una giustizia «di cui la gente diffida, ne ha un percezione negativa anche al di la degli stessi problemi», anche perché «in oltre il 52% dei casi la sentenza è opposta tra il primo e il secondo grado di giudizio». E’ quindi necessaria una «profonda revisione del processo civile e penale, oggi carico di formalismi che consentono troppi ricorsi e allungano i tempi oltre ogni ragionevole misura», e un cambiamento dei rapporti di forza interni alla struttura del processo. Infatti, se teoricamente giudice, pubblico ministero e avvocato dovrebbero avere la stessa importanza, nella realtà il difensore «viene a trovarsi in una condizione di oggettiva inferiorità», che secondo il presidente della commissione non è accettabile. Un altro tema è quello del numero eccessivo di protagonisti in questo settore: «vanno migliorate le procedure di reclutamento», dice Pisicchio, perché «oggi in Italia ci sono 200mila avvocati e 9mila giudici, e sono davvero troppi, anche perché il numero va a discapito della qualità». Solo i magistrati di Cassazione sono 400, il che rende il terzo grado di giudizio, per il deputato pugliese di Idv, «il più pletorico del mondo civile». Stefano Dambruoso, ex pubblico ministero alla procura della Repubblica di Milano, che si è occupato a lungo di terrorismo e attualmente è consigliere giuridico del commissario europeo per la giustizia Franco Frattini, sottolinea anzitutto che non considera la separazione delle carriere dei magistrati quella panacea di cui molti parlano: «non garantisce una maggiore autonomia, anzi è proprio la presenza del pubblico ministero all’interno della stessa giurisdizione degli altri giudici, a consentire in Italia indipendenza e terzietà». Aspetti non garantiti dove la separazione delle carriere esiste già, lascia intuire Dambruoso, secondo cui «in altri Paesi il Pm non ha la stessa autonomia, in particolare per quanto riguarda i reati contro la pubblica amministrazione». Il magistrato ritiene quindi che con carriere totalmente separate la politica possa influenzare eccessivamente il pubblico ministero, rendendolo «controllabile, mentre il sistema italiano in questi sessant’anni ha prodotto molti benefici e solo rari aspetti negativi». Sulle proposte del ministro Mastella per snellire le procedure di giustizia, in particolare sull’annoso problema dell’eccessiva lunghezza dei processi, Dambruoso pensa «che tutti i provvedimenti vadano verso una riduzione dei tempi», dalla semplificazione del regime delle nullità, valida sia per il civile che per il penale, alla riforma delle procedure di prescrizione previste dalla legge “ex Cirielli”, ma aggiunge che «è molto sentita dagli analisti anche l’esigenza di ridurre i gradi di giudizio». Per fare questo non sarebbe necessario diminuire le garanzie per il cittadino, anche perché «la stessa costituzione prevede che ci debbano essere almeno due gradi», e quindi «a parte casi individuali da valutare volta per volta», questa sarebbe una modifica rivoluzionaria, specie per il civile. Sempre nel settore civile, secondo il giudice è importante anche l’automatizzazione delle procedure consentita dalle nuove tecnologie, che però non può essere del tutto estesa al penale, «dove è troppo importante sentire direttamente i soggetti coinvolti, testimoni e indagati, per assicurare un corretto svolgimento del processo». Filippo Pala 6 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA DIRITTO E GIUSTIZIA Lettera aperta al Guardasigilli: no allo stralcio di Caserta di Roberto Braccialini - Giudice civile a Genova Signor Ministro, dalla lista dei buoni propositi un po’ generici ma condivisibili (chi mai potrebbe opporsi all’idea di contenere il numero dei venticinque riti processuali? Il processo societario, che speriamo sia il primo a fare le spese dell’”operazione semplificazione”?), che si è letta nel recente “summit” governativo campano, esce a grande sorpresa uno specifico progetto governativo sulla giustizia civile che invece è definito e preciso, potrebbe essere rapidamente operativo ed è sinceramente raccapricciante : la riedizione delle sezioni stralcio. In pratica si vorrebbe realizzare una specie di “stralcio bis” sul modello della Legge 276 del 1997 per cinque milioni di “vecchie” cause civili riesumando i giudici onorari aggregati (i noti goa), figure già create dieci anni fa per gestire il passaggio dal vecchio rito civile degli anni quaranta alla miniriforma operata con la L. 353 del 1990, a mò di “amnistia civile”, quando con tale sistema si cercò di non penalizzare il decollo del nuovo processo civile che attendeva sconsolato il varo da oltre un quinquennio. Si legge infatti nelle Sue “Proposte per una giustizia più rapida”, nel capitolo dedicato alle misure deflattive del contenzioso : “L’efficacia delle nuove norme processuali si confronterà però, come ogni riforma tentata in passato, con uno spaventoso arretrato (nel civile, ad esempio, a dicembre 2005 pendevano circa 5 milioni di cause). È indispensabile quindi porre mano ad interventi straordinari di abbattimento dell’arretrato. Per il civile è possibile procedere con meccanismi di stralcio per la rapida evasione di tutte quelle cause rimaste prive di sufficiente trattazione probatoria o che abbiano superato o stiano per superare gli standard di ragionevole durata determinati dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo. Questa misura straordinaria necessita, per raggiungere rapidamente gli obiettivi di azzeramento dell’arretrato, del reclutamento e della retribuzione di magistrati onorari in funzione di ogni sentenza prodotta. Soltanto così si può garantire che la retribuzione sia direttamente collegata al risultato, evitando al contempo future rivendicazioni di stabilizzazione”. Sia detto senza offesa per l’impegno che, lo sappiamo, decine di magistrati onorari aggregati hanno profuso nelle sezioni stralcio : tali sezioni rappresentano un esempio scolastico di un modello organizzativo lontanissimo dai principi di buona amministrazione giudiziaria, e lo tocchiamo con mano ad un decennio di distanza quando leggiamo in appello alcune sentenze rese da alcuni goa, o quando scopriamo che ci sono dei fascicoli ancora in istruttoria che stanno oggi per tornare ai togati. È successo veramente di tutto : abbiamo visto giudici onorari aggregati chiamati a misurarsi, drammaticamente e monocraticamente, con problemi tipo l’estinzione per debellatio di uno Stato estero e conseguente sorte dei rapporti di debito/credito con imprese nazionali; altri che – ambientalisti convinti – negavano il risarcimento per il furto di una pelliccia. Altri ancora che, nella più totale solitudine e senza il conforto ed il sostegno anche solo morale dell’appartenenza ad una stabile sezione giudicante, decidevano sul risarcimento dei danni da aborto non riuscito in termini assolutamente inconciliabili con la giurisprudenza che man mano e faticosamente costruivano i “colleghi” togati due piani sopra. E il “cottimo per sentenza”, si sa dall’esperienza dei giudici di pace, non può mai favorire la buona qualità delle decisioni rese... Non solo questi magistrati avventizi sono stati lasciati soli nel momento del bisogno, perché le funzioni di guida e coordinamento cui all’art. 47 quater dell’ordinamento sono state molto blandamente esercitate (e qui le strutture giudiziarie “togate” avrebbero da farsi un robusto esame di coscienza) : il difetto stava nel manico, cioè in un modello organizzativo che “non ci azzecca” proprio con l’art. 97 e che si iscrive a fatica (soprattutto, se dovessimo assistere alla riedizione di una legge “transitoria” come la 276/97) nella previsione del successivo art. 106 della Carta repubblicana. Si, perché le cause più lunghe e, diciamolo, più complesse, sono finite al magistrato professionalmente meno attrezzato, mentre il giudice togato aveva modo di mettere da subito le mani sul bel “prodotto pulito” dei fascicoli incardinati con il nuovo rito : possiamo stupirci se dopo anni dall’istituzione delle sezioni stralcio sopravvivono ancora cadaveri giuridici putrescenti? 7 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Non pago di un’esperienza negativa, che non è passata attraverso un vaglio di difficoltà delle singole cause e quindi di razionale allocazione delle risorse, ma ha operato in base ad una cervellotica distinzione impostata solo sull’anno di iscrizione a ruolo, il Suo Ministero vorrebbe oggi riprendere quel modello e provocare un’altre strage degli innocenti : vale a dire le persone che da più anni attendono in coda che sia loro resa giustizia. Non ci siamo, signor Ministro. Non ci siamo proprio perché il suo obiettivo è assolutamente giusto e condivisibile – evitare l’ennesima condanna italiana pronunciata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo – ma non c’è ragione di lastricare ulteriormente le vie infernali replicando un’esperienza sciagurata come quella delle sezioni stralcio. Ci sono infatti in giro per l’Italia modelli virtuosi di “stralcio interno” del contenzioso più datato realizzati con strutture stabili che certo vanno rimpinguate, come anche Lei scrive, che hanno avuto l’avallo del Consiglio Superiore della Magistratura ed hanno colto l’obiettivo di “darci una botta” con le cause più vecchie in area condanna da parte della Corte di Strasburgo. Si parla, è chiaro, del “modello Strasburgo” voluto ed attuato dal presidente del tribunale di Torino dr. Mario Barbuto, con il quale attraverso la risorsa aggiuntiva dei giudici onorari di tribunale (got) si è riusciti effettivamente a realizzare l’esaurimento delle cause più vecchie senza determinare nello stesso tempo un inceppo del contenzioso più recente. E lo si è fatto non già con avventizi dell’ultima ora, ma con magistrati onorari che già erano in servizio presso le sezioni torinesi, i quali in pratica hanno “tenuto in caldo” i fascicoli nuovi mentre contemporaneamente i giudici togati concludevano le istruttorie e portavano in decisione le cause prossime ad una condanna europea per sforamento della ragionevole durata del processo. In questo modo si è realizzata pertanto una temporanea divisione del ruolo contenzioso affidato al magistrato professionale, il quale aveva così la possibilità di gestire “a distanza” i nuovi processi nella fase di esordio, ma anche di dedicare le proprie energie professionali alla definizione dei casi più difficili : e sembra giusto che a differenze retributive sonore, come quelle esistenti tra magistrati professionali e onorari, corrisponda una maggiore impegnatività intellettuale del lavoro dei primi. Certo, a Torino ad una certo punto ci si è fatti prendere la mano dall’entusiasmo e questo sistema di duplicazione del ruolo non era più un progetto di stralcio interno alle sezioni giudicanti, ma stava per diventare uno stabile modulo organizzativo in cui con poca spesa si duplicava il numero dei giudici civili, perché si passava dalla logica della delega di fasi dai togati ai got, a quella della delega di interi ruoli contenziosi : giustamente il CSM ha detto no a questo tipo di impostazione. Ma insomma, vediamo gli aspetti positivi dell’originario “progetto Strasburgo” : in primo luogo, siamo di fronte ad un ufficio giudiziario chiamato a fare dell’autocoscienza e ad interrogarsi sulle sue reali capacità lavorative e sulle priorità nella gestione del contenzioso, che programma e verifica i risultati sul campo. In secondo luogo, vediamo un ufficio che mette a fuoco il principio di base a cui attenersi nella propria discrezionalità organizzativa e sceglie un’opzione indiscutibile nella sua solare semplicità : le cause più rognose, lunghe e difficili ai magistrati mediamente più attrezzati (l’esatto opposto delle Sue sezioni stralcio). Un modello, infine, che in tanto può funzionare, in quanto ci siano uffici amministrativi e statistici che sono in grado di dare supporto stabile al “personale di magistratura”, come oggi si vogliono chiamare le risorse dell’Ordine giudiziario. Il limite potrebbe essere, semmai, quello del grado di condivisione del modello, perché sarebbe interessante sapere se gli istruttori torinesi hanno “subito” o “condiviso” le scelte della loro dirigenza, se hanno partecipato collettivamente alla costruzione di questo nuovo assetto lavorativo, ma è una curiosità che ha poco senso di fronte a merce rara rispetto alla normale conduzione degli uffici giudiziari nostrani : l’assunzione di responsabilità secondo logiche di obiettivo da parte della dirigenza togata. Ed un secondo limite dell’esperienza torinese potrebbe essere questo: capire se la responsabile logica organizzativa di cui sopra è stata anche una ricerca di qualità nella trattazione delle cause, un tentativo di introdurre dove possibile modelli virtuosi e condivisi con il Foro di reale dialettica processuale, oppure si è risolta nella pura ricerca del dato numerico circa la “smazzatura” dei fascicoli. Però, a onor del vero, di fronte alla prospettiva che lo stralcio delle cause più vecchie sia riassegnato alle rinate sezioni stralcio con i goa, non è il momento di andare troppo per il sottile… Signor Ministro, quello torinese è un esempio, certo perfettibile specie nella sua dimensione “procedimentale” e partecipativa, che però va tenuto ben presente per rispondere ai problemi dell’oggi, che sono i Suoi ma anche nostri. È un preciso modello di riferimento perchè si basa su programmi definiti e temporanei, verificati dagli organi dell’autogoverno e funziona grazie a risorse strutturali che, pur temporanee e da irrobustire, non sono però date una tantum. Lo stralcio interno si fa attraverso una riedizione della figura del got che già esiste e che oggi si caratterizza per una ragionevole precarietà, la quale però non esclude la possibilità di un’intensa valorizzazione lavorativa se associata ad una nuova fisionomia professionale. Ciò evoca una dimensione proficuamente ancillare di questo magistrato togato, condivisibile da parte del Foro, in un rapporto di collaborazione che, per usare figure della realtà professionale più vicina, replichi il legame che c’è tra l’avvocato titolare dello studio ed il suo collega il quale, per incarico del primo, svolga in udienza l’attività procuratoria. 8 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Nel momento in cui il tirocinio dei got è diventato un impegno serio dei giudici togati e si sono stabiliti proficui rapporti di conoscenza e collaborazione, per cui il magistrato professionale sa perfettamente che cosa può richiedere e che cosa può attendersi dal giudice onorario che lo sostituisce precariamente, lo strumento per realizzare la temporanea divisione e contemporanea trattazione dei ruoli contenziosi ai fini dello stralcio interno, in termini accettabili anche da parte dell’Avvocatura, è a portata di mano : la rilettura dell’art. 43 bis dell’Ordinamento giudiziario nella parte in cui consente la sostituzione del togato da parte del giudice onorario in caso di impedimento del primo. Si tratta di realizzare con lo stralcio interno (nominativo, fascicolo per fascicolo) un impedimento effettivo, temporaneo, controllabile e controllato attraverso un apposito procedimento autorizzativo che veda un nuovo protagonismo, una presa di coscienza ed una nuova assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti degli uffici, dei giudici che lavorano nelle sezioni, degli stessi magistrati onorari di tribunale, degli avvocati e, in ultima analisi, del CSM, per la realizzazione di progetti mirati di esaurimento del contenzioso più datato, i quali non portino al di fuori delle sezioni giudicanti, e dalla sfera dei giudici che li hanno istruiti, i processi di più remota radicazione. Tutto questo è possibile, è già stato fatto e può essere replicato ancora meglio, soprattutto se si passa da una visione autoritaria dello stralcio ad un’opzione condivisa tra tutti gli operatori della giustizia e la si accompagna con un forte presidio dell’autogoverno che, questa volta, potrebbe prestare orecchie più attente all’utenza forense ed utilmente delegare ai consigli giudiziari l’autorizzazione ed il controllo successivo sui progetti di stralcio interno ispirati alle linee guida sopra tracciate. Linee guida che, in conclusione, si allineano alle più proficue elaborazioni fino ad oggi intervenute su di un tema cruciale, al quale Caserta pure dedica troppo sommaria attenzione : l’ufficio per il processo, questo “nuovo che avanza” in termini di un nuovo rapporto tra gli operatori della giurisdizione improntato a logiche di sinergia e collaborazione funzionale, che non può risolversi solo nella sistemazione (anche se su basi apprezzabili) dei problemi sindacali di riqualificazione professionale del personale amministrativo, oppure esaurirsi nel semplice cambiamento di una targhetta sulle porte delle ex cancellerie. È chiaro infatti che la magistratura onoraria costituisce uno degli insostituibili pilastri, insieme ai giudici togati, al personale ed alla dirigenza amministrativa, al “presidio tecnologico” del processo civile telematico, dell’ufficio per il processo e di quanto accompagna quest’ultimo culturalmente e come investimenti. Ma allora vanno ripensati dalle radici ruolo, reclutamento, tirocinio, funzioni, temporaneità, forme retributive e previdenziali, autogoverno, sbocchi professionali della magistratura onoraria di tribunale : questioni ineludibili, che avrebbero necessità di ben altri provvedimenti legislativi e che purtroppo si sono persi completamente in mezzo agli altri buoni ma vaghi propositi casertani. Signor Ministro, come giudici civili e più in generale come operatori della giustizia civile abbiamo bisogno di risorse vere per poter lavorare bene, per non farci sempre tirare per le orecchie a Strasburgo e mettere in castigo dietro la lavagna. Siamo stufi e ci vergognamo anche un po’ e poi, ci voglia credere o no, non siamo sempre così asini : qualche cosa di buono qua e là sappiamo fare anche noi nei nostri uffici giudiziari tutti i santi giorni, specialmente in quelle sedi giudiziarie in cui pratichiamo quotidianamente esperienze di confronto e di lavoro in comune tra tutte le componenti del “servizio giustizia”. Non abbiamo scelto questo lavoro solo per la pagnotta : ci siamo arruolati anche per “amministrare giustizia” nel titanico ma stimolante tentativo di riportare i conflitti umani nei limiti delle regole condivise e così minimizzare la violenza pubblica e privata. Non cada nella trappola delle mancette a questa o quella categoria professionale, cerchiamo insieme di volare più in alto e di dare ai nostri concittadini ed all’Europa una Giustizia all’altezza delle loro aspettative. Per favore : no allo stralcio di Caserta. Con i più sinceri ed interessati auguri che tutto il resto del Suo programma si realizzi e che il Parlamento sappia cogliere i profili di urgenza della “questione giustizia” nell’interesse dell’intera comunità nazionale, e coerentemente varare le riforme condivise che occorrono per ridare ossigeno e credibilità alla nostra agonizzante giustizia civile, Le porgo saluti cordiali 9 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Processi arretrati, la «grande zavorra» non si alleggerisce Si potrebbe dire che nel 2006 la Giustizia non ha mosso un passo. E se lo ha fatto, è stato un passo indietro. Lo dicono i numeri allegati alla corposa relazione che il Ministro della Giustizia Clemente Mastella leggerà stamattina alla Camera (e domani al Senato), il primo atto con cui si inaugura l’anno giudiziario 2007 (il 26 e il 27 seguiranno le cerimonie in Cassazione e nelle Corti d’appello). Dal confronto tra il primo semestre del 2005 e il primo semestre del 2006 emerge, infatti, un aumento dei processi penali arretrati nelle Corti d’appello (da 129.067 a 141.344) e davanti ai Giudici di pace (da 64.441 a 72.275); una sostanziale stabilità dei procedimenti pendenti a carico di ignoti (1.079.995 nel 2005, 1.070.829 nel 2006) e di quelli in cui è noto l’autore del reato (da 1.889.465 a 1.829.948); un lievissimo miglioramento nei Tribunali (da 22.471 a 11.243), ma non davanti al giudice monocratico (da 343.174 a 352.642). Nel civile, la Direzione di statistica del ministero rileva che il numero delle cause arretrate «non ha subito nell’ultimo anno grandi variazioni e si mantiene, ormai da un quinquennio, ben al di sopra di 4.500.000’: una sorta di zavorra, considerato che le cause nuove sono state 2.140.000 e quelle decise 2.118.443. Nella loro aridità, i numeri della Giustizia riflettono l’immagine di un mondo in cui non cambia nulla, anno dopo anno. Stesso discorso sulla durata dei processi, che in gergo ministeriale si chiama «giacenza»: un processo penale con autore noto resta, ìn media, 469 giorni nelle Procure, 622 in Tribunale e altrettanti in Corte d’appello; davanti al giudice di pace siamo passati dai 225 giorni del 2004 ai 285 del 2005. Al contrario, nel civile, gli uffici del Giudice di pace «sono gli unici — scrivono i tecnici del ministero — dove si registrano i minori tempi di attesa (da un minimo diunmese a un massimo di r6 per le cause di risarcimento dei danni da circolazione); in Corte d’appello l’attesa è la più lunga in assoluto (minimo 8 mesi, massimo 44) e la situazione peggiora da un anno all’altro. Le statistiche impongono dunque al Governo Prodi di indicare una strada efficace, credibile e rapida per uscire’ dall’impasse. E quel che tenterà di fare Mastella, tra oggi e domani, di fronte al Parlamento dove, dopo la riforma-Castelli, dovrà esporre le linee della sua politica giudiziaria alla luce del Parlamento della giustizia nell’anno precedente. Il guardasigilli illustrerà il suo “pacchetto” di misure (ordinamentali, processuali e organizzative) annunciate nei giorni scorsi, soprattutto per velocizzare i processi, e in attesa di essere presentate al Consiglio dei ministri Si aprirà un dibattito e poi ci sarà un voto. Lo stesso Mastella parteciperà, il 26, alla cerimonia in Cassazione dove, oltre al Capo dello Stato, ci saranno, per la prima volta, tredici ministri della Gìustizia dell’Ue. Il giorno dopo, invece, volerà a Palermo. D.St. 10 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE L’arretrato penale Procedimenti pendenti rilevati presso gli uffici requirenti e giudicanti Uffici I semestre ‘05 Corte d’Appello 129.067 141.344 Tribunale - Rito collegiale 22.471 Tribunale - Rito monocratico 343.174 Giudice di pace 64.441 Procura della Repubblica I semestre ‘06* 21.243 352.642 72.275 1.889.465 1.829.948 Registro Noti (*) dati provvisori Fonte: ministero della Giustizia 11 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA MONDO PROFESSIONISTI Riforma professioni L'elenco dei convocati comprende tra gli altri il Cup, con ogni diverso esponente di settore, gli organismi sindacali (tra questi l'Oua, l'Aiga e Confprofessioni, compresi i rappresentanti dei commercialisti e dei ragionieri), la Conferenza delle regioni e delle province, l'Autorithy per la Concorrenza, il Cnel, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la Commissione Ue per la concorrenza, il Consiglio nazionale forense, l'Adepp, il Colap e il Censis. Deciso anche di avviare una indagine conoscitiva che potrà essere utile per avere un rendiconto delle audizioni che potrà essere utile a titolo conoscitivo per ogni singolo parlamentare. In termini più complessivi, osserva il relatore Pier Luigi Mantini (Ulivo), ''credo che alla fine il ddl Mastella possa essere integrato con le riflessioni e i suggerimenti che emergeranno al termine del ciclo di audizioni. E ora ci aspetta un compito delicato, nel senso che dobbiamo spiegare le ragioni di questa riforma, anche perché come osservava pochi giorni fa Mario Monti, serve uno stile meno gridato e più coinvolgente, soprattutto perché lo scontro frontale, spesso annunciato e neanche realizzato, può frenare il processo riformatore. Ora – conclude cercheremo di dare una soluzione ad aspetti ancora controversi, come ad esempio le società professionali, i confini tra attività riservate e non, e sulle tariffe minime, anche se - precisa - non può esserci uno stravolgimento totale di quanto già previsto su questi fronti particolari dal testo del governo”. Soddisfatta la responsabile di An per le professioni Maria Grazia Siliquini. “È positiva – ha detto - l'impostazione data al ciclo di audizioni data dai presidenti delle Commissioni Giustizia e Attività produttive della Camera. Evidentemente il pressing fatto nei mesi scorsi affinché venissero ascoltati tutti i principali rappresentanti delle professioni ha dato i suoi frutti e trovo utile che questi possano essere ascoltati in maniera approfondita”. 12 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE INTERVENTO La delega è l’unica via per la riforma di Giuseppe Chicchi - Relatore sulla riforma delle professioni per la X Commissione della Camera All’avvio del dibattito parlamentare sulla legge di riordino delle professioni si registrano tensioni diverse. Tensioni a favore di un processo riformatore “forte” vengono dalle culture dei liberismo “ideologico”. Segnali di preoccupazione vengono dalle professioni che si riconoscono negli Ordini. Tensioni favorevoli al progetto del Governo vengono dalle nuove professioni, che poi tutte nuove non sono, ma sono nuove nel momento in cui si pongono il problema di essere riconosciute. Infine si fanno sentire le organizzazioni sindacali e dei consumatori, consapevoli dell’asimmetria informativa fra utente e professionista. Il problema è che gli utenti devono tornare al centro della questione: Ordini e associazioni tanto più tutelano i loro iscritti quanto più riescono a tutelare nella qualità e nel prezzo i cittadini che acquistano i loro servizi. Ci sono dunque in campo ruoli e funzioni di natura privatistica ma di interesse generale. I motivi per fare una legge vanno cercati nell’affermazione della “società dei servizi” e nell’importanza che vanno assumendo le funzioni sussidiane. Infatti, la semplificazione della pubblica amministrazione sposta dalle istituzioni ai corpi intermedi una quota di responsabilità sociale. Il progetto del Governo rappresenta un buon punto di partenza. C’è dentro un percorso di riflessione che viene da lontano e che ha trovato una sintesi equilibrata. E non c’è alcuna intenzione di aprire contenziosi con i gruppi dirigenti degli Ordini a cui invece dobbiamo chiedere di svolgere, oltre la funzione delicata di “traghettatori”, anche il ruolo dì guida nel consolidamento del nuovo assetto delle professioni. Da molte parti si mette in discussione l’impianto di legge delega del progetto. Ma la complessità della materia è talmente alta che pensare di mettere tutto in una legge quadro rischia di diventare un alibi per fermare il percorso. E vero che l’ampiezza della delega chiesta dal Governo è notevole, tuttavia fra una legge delega e una legge quadro esiste un territorio intermedio su cui si possono mettere a prova le reali volontà di attuare la riforma. Di certo il più atteso e, nel profondo forse il più temuto, dei contenuti del disegno di legge è l’introduzione del cosiddetto “sistema duale” per il riconoscimento delle associazioni non regolamentate. Un provvedimento che si rivolge alla platea delle nuove professioni prive di regole certe e, quindi, di formali definizioni deontologiche, di garanzie per i professionisti e di punti di riferimento per gli utenti. Si dovrà stare molto attenti ai confini, evitare al massimo le sovrapposizioni di competenze. Attese sono le norme per le società di professionisti, anche nella forma delle società multiprofessionali. Le aspettano, insieme con nuove norme per l’accesso e il praticantato, migliaia di giovani che si affacciano al lavoro e che, come dice il collega Pierluigi Mantini, intendono investire su se stessi. 13 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA DIRITTO E GIUSTIZIA Il codice deontologico forense "armonizzato" alla legge Bersani Il Codice deontologico forense si adegua alle novità introdotte dalla legge Bersani: cadono così i divieti sulla pubblicità, sul patto di quota lite e sui servizi interdisciplinari. Il Consiglio nazionale forense ha approvato lo scorso 18 gennaio le modifiche al proprio regolamento etico (qui leggibile nei documenti correlati), malgrado sia del tutto discutibile, secondo il Cnf, assoggettare una professione di rango costituzionale come quella di avvocato ai principi di tutela della concorrenza. I legali possono quindi pubblicizzare la loro attività senza alcuna restrizione e accordarsi sul compenso. Inoltre, è stato abrogato anche il divieto di offrire ai clienti servizi professionali interdisciplinari da parte di società di persone o di associazioni tra professionisti a condizione, però, che il lagale non partecipi a più di una società. Infine, è stato eliminato anche il divieto di violare i minimi tariffari. Ma vediamo nel dettaglio come è stato modificato il codice di autoregolamentazione della categoria. Il recupero crediti. Le norme introdotte dalla legge 248/06, la cosiddetta Bersani-Visco, hanno determinato l’abrogazione dell’articolo 10 comma 2 del codice deontologico che riteneva lesivi della dignità e del decoro della professione la collaborazione abituale dell’avvocato con società e organizzazioni di recupero crediti. Il patto di quota lite. Completamente riscritto l’articolo 45 del Codice deontologico sul patto di quota lite che diventa legittimo se inteso come accordo con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico dell’attività svolta e comunque in rapporto a una percentuale sul valore dei beni o degli interessi controversi. Niente da fare, invece, per il patto inteso come cessione dei diritti oggetto di contestazione davanti all’autorità giudiziaria. La pubblicità. L’articolo 17 relativo alle «informazioni sull’attività professionale» è stato modificato prevedendo la possibilità di pubblicizzare i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i costi complessivi delle prestazioni. Tuttavia, ha chiarito il Cnf nella relazione che accompagna la nuova versione del regolamento professionale, la legge Bersani-Visco ha rimosso un divieto i cui contenuti erano, in buona parte, già stati soppressi con la precedente riforma del Codice deontologico. Riforma, che lo scorso anno, aveva consentito di dare informazioni sia sui titoli conseguiti che sui diplomi di specializzazione. L’articolo 17 del regolamento, tuttavia, ha ammesso la pubblicità informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi delle prestazioni a condizione, però, che il messaggio rispetti i criteri di trasparenza e veridicità affidandone il controllo all’Ordine professionale.Spariscono, inoltre, all’articolo 17bis del regolamento i divieti di pubblicità su giornali, mezzi televisivi e radiofonici e sponsorizzazioni. Inoltre, l’avvocato potrà utilizzare solo i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale o alla società di legali alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui si è espresso. Infine, il professionista è responsabile del contenuto del sito il quale non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari attraverso l’indicazione diretta o tramite banner o I di alcun tipo. Le tariffe. Quanto ai minimi tariffari, la cui inderogabilità era prevista dall’articolo 24 della legge 794/1942, il codice deontologico conteneva una sola disposizione all’articolo 43 che consentiva all’avvocato di concordare onorari forfetari per le prestazioni continuative soltanto nel caso di consulenza e assistenza stragiudiziale. Tuttavia, poiché la norma fortemente voluta dal legislatore contrastava con la facoltà di determinare il compenso correlando al risultato pratico dell’attività svolta, è stata abrogata. Servizi interdisciplinari. È abrogato anche il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone o associazioni tra professionisti, con il limite che ciascun professionista non può partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti indicati in precedenza, sotto la propria personale responsabilità. (cri.cap) 14 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Codice deontologico forense Preambolo L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi al principi della Costituzione, nel rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio. Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori. TITOLO 1 Principi generali Articolo 1 Ambito di applicazione Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nel loro reciproci rapporti e nel confronti dei terzi. Articolo 2 Potestà disciplinare Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione. Articolo 3 Volontarietà dell’azione La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva. Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica. Articolo 4 Attività all’estero e attività in Italia dello straniero Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero. nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al n’spetto delle norme deontologiche italiane. Articolo 5 Doveri di probità, dignità e decoro L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro. 1. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso. 2. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense. 3. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte nello stesso procedimento. Articolo 6 Doveri di lealtà e correttezza L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza. 1. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave. 15 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Articolo 7 Dovere di fedeltà È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale. 1. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse del proprio assistito. 2. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nel confronti dello Stato e di ogni altro potere. Articolo 8 Dovere di diligenza L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza. Articolo 9 Dovere di segretezza e riservatezza È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. 1. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nel confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale che per l’attività stragiudiziale. 2. La segretezza deve essere rispettata anche nel confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza che il mandato sia accettato. 3. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche al propri collaboratori e dipendenti e a tutte le persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale. 4. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita sia necessaria: a. per lo svolgimento delle attività di difesa; b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità; c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito; d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato. Articolo 10 Dovere di indipendenza Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale. Articolo 11 Dovere di difesa L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi vigenti. 1. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio deve essere retribuito a norma di legge. 2. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività. Articolo 12 Dovere di competenza L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza. 1. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega. 2. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico. 16 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Articolo 13 Dovere di aggiornamento professionale È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai settori nel quali svolga l’attività. 1. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense. 2. È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi. Articolo 14 Dovere di verità Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in errore. 1. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false. 2. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto. Articolo 15 Dovere di adempimento previdenziale e fiscale L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti. Articolo 16 Dovere di evitare incompatibilità È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque, nel dubbio, richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine. 1. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione. 2. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non dichiarate, ancorché queste siano venute meno. Articolo 17 Informazioni sull’attività professionale L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.Il contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato non può n’velare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.Quanto alla forma e alle modalità, l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa. 1. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni di avvocati. 2. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime dei suoi eredi. Articolo 17bis Modalità dell’informazione L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: - la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio della professione sia svolto in forma associata o societaria; 17 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA - il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio; - la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato. - il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie. Può indicare: - i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari; - l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori; - i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; - l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato; - i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente; - le lingue conosciute; - il logo dello studio; - gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale; - l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato. L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui è espresso.Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati previsti dal primo comma.Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. Articolo 18 Rapporti con la stampa Nel rapporti con la stampa e con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza. 1. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine. 2. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa fatte salve le esigenze di difesa del cliente. 3. È consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche. Articolo 19 Divieto di accaparramento di clientela È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e decoro. 1. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi -altro compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente. 2. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di vantaggi per ottenere difese o incarichi. 3I. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al- domicilio degli utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 4. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona determinata per un specifico affare. 18 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Articolo 20 Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati, delle controparti e dei terzi. 1. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica. Articolo 21 Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo. 1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in mancanza di titolo o in periodo di sospensione. 2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio. 3. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. in ogni caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà. 4. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato", con l’eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione. Titolo II Rapporti con i colleghi Articolo 22 Rapporto di colleganza L’avvocato deve mantenere sempre nel confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà. 1. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa. 2. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nel confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da tutelare. 3. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti. Articolo 23 Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in quanto possibile il rapporto di colleganza. 1. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi. 2. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che comporti pregiudizio per la parte assistita. 3. il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta. 4. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni, atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge. 5. Nel casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale. 6. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata al collega avversario. Articolo 24 Rapporti con il Consiglio dell’Ordine L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a 19 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano iniziative o interventi collegiali. 1. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento. 2. Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare. 3. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’interesse generale. 4. L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali. Articolo 25 Rapporti con i collaboratori dello studio L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto. Articolo 26 Rapporti con i praticanti L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di consentire un’adeguata formazione. 1. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale, un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto. 2. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia. 3. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico al praticanti di svolgere attività difensiva non consentita. Articolo 27 Obbligo di corrispondere con il collega L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale. 1. Soltanto in casi particolari, per n’chiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per conoscenza al legale avversario. 2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che, essa è assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso. Articolo 28 Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega Non possono essere prodotte o n’ferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente proposte transattive scambiate con i colleghi. 1. È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa corrispondenza costituisca attuazione. 2. È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste. 3. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di riservatezza. Articolo 29 Notizie riguardanti il collega L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla 20 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA tutela di un diritto. 1. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega. Articolo 30 Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento. Articolo 31 Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere. 1. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita. 2. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il collega che gli ha affidato l’incarico. 3. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico. Articolo 32 Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari non conosciuti o sopravvenuti. Articolo 33 Sostituzione del collega nell’attività di difesa Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano soddisfatte le legittime n’chieste per le prestazioni svolte. 1. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa. Articolo 34 Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti. 1. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si riferiscano i fatti specifici commessi. Titolo III Rapporti con la parte assistita Articolo 35 Rapporto di fiducia Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia. 1. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda. Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse, l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita. 2. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica, patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto nell’articolo 45. 21 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Articolo 36 Autonomia del rapporto L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e nell’osservanza della legge e dei principi deontologici. 1. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità. 2. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante. 3. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato. 4. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita. Articolo 37 Conflitto di interessi L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 1. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato nello svolgimento di un nuovo incarico. 2. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali. Articolo 38 Inadempimento al mandato Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, n’tardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato quando derivi da non scusabile e n’levante trascuratezza degli interessi della parte assistita. I. il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico. Articolo 39 Astensione dalle udienze L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle nonne in vigore. 1. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori costituiti. 2. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze. L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività professionali. Articolo 40 Obbligo di informazione L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. 1. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo. 2. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione. 3. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile all’interesse di questi. 22 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Articolo 41 Gestione di denaro altrui L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto. 1. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte assistita. 2. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi. Articolo 42 Restituzione di documenti L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta. 1. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia necessario al fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento. Articolo 43 Richiesta di pagamento Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico. 1. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le prestazioni svolte. 2. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta. 3. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento, salvo che ne abbia fatto espressa riserva. 4. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa. Articolo 44 Compensazione L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari, quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita. 1. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per conto di questa. Articolo 45 Accordi sulla definizione del compenso È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta. Articolo 46 Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso L’avvocato può agire giudizialmente nel confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni professionali, previa rinuncia al mandato. Articolo 47 Rinuncia al mandato 23 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato. 1. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa. 2. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle comunicazioni che dovessero pervenirgli. 3. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente ricevuto tale comunicazione. Titolo IV Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi Articolo 48 Minaccia di azioni alla controparte L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni, istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie. 1. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia. 2. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito. Articolo 49 Pluralità di azioni nei confronti della controparte L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita. Articolo 50 Richiesta di compenso professionale alla controparte vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I. In particolare è consentito all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione giudiziale e di inadempimento del proprio cliente. Articolo 51 Assunzione di incarichi contro ex-clienti L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite In ragione del rapporto professionale già esaurito. 1. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi. Articolo 52 Rapporti con i testimoni L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nel modi e termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono. 1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello svolgimento delle investigazioni difensive. 2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito. 3. La scelta sull’oggetto, sul modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al 24 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA difensore. 4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente al difensore. 5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto, finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito. 6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa. 7. È fatto divieto al difensore e al vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle persone interpellate al fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate. 8. Il difensore deve informare le persone interpellate al fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di rivelare il nome dell’assistito. 9. il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice, ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore. 10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere esame davanti al giudice in incidente probatorio. 11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice. 12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto. 13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che nulla sia mutato, alterato o disperso. 14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni. 15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva. 16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore. Articolo 53 Rapporti con i magistrati I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni. 1. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo senza la presenza del legale avversario. 2. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e le norme sulla incompatibilità. 3. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo ministero, nel confronti o alla presenza di terze persone. Articolo 54 Rapporti con arbitri e consulenti tecnici L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle reciproche funzioni. Articolo 55 Arbitrato L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza. 1. L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti. 25 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA 2. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico. 3. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale, commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo. Egli inoltre: - ha il dovere di mantenere la riservatezza sul fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale; - non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento; - non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti. Articolo 56 Rapporti con i terzi L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione. 1. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nel rapporti interpersonali, in modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e nella dignità della professione. Articolo 57 Elezioni forensi L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle funzioni. 1. È vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le operazioni di voto. 2. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto. Articolo 58 La testimonianza dell’avvocato Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto. 1. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola, sulla verità dei fatti esposti in giudizio. 2. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo. Articolo 59 Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nel confronti dei terzi. 1. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando, per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri professionali. Titolo V Disposizione finale Articolo 60 Norma di chiusura Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile 1997 e con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006 e il 14 dicembre 2006 26 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Un confronto fra dati ministeriali e parere dei consumatori sugli effetti della legge n. 248/2006 Tariffe, lo sconto può attendere Restyling sprint per i codici. Per taxi e c/c prezzi ancora alti Tariffe e servizi liberalizzati, ma per ora gli sconti non si vedono. Quasi tutte le categorie professionali (27) hanno adeguato entro il 1° gennaio i propri codici deontologici, i servizi per i passaggi di proprietà senza il notaio sono attivi, i primi comuni si muovono per migliorare il servizio taxi. Ma il ribasso dei prezzi, per ora, riguarda solo i medicinali (per i quali si registra un calo dei prezzi anche del 20%, dentro e fuori dalle farmacie). Colpa di chi gli sconti dovrebbe praticarli, secondo le associazioni dei consumatori. Ma anche di una mancanza di informazione sulle nuove possibilità di risparmio: è il caso dei servizi di autentica per i passaggi di proprietà (secondo il ministro attivi all'85%), ai quali i cittadini ancora stentano a rivolgersi per paura di sbagliare e di scivolare in contenziosi. O dei costi per la chiusura dei conti correnti, ritenuti insufficienti a far tirare un sospiro di sollievo ai clienti, visto che per ora i costi di gestione non si abbassano. E ancora dei servizi professionali, per i quali la maggiore comunicazione e l'abbassamento delle tariffe è ancora tutta da verificare. Questo quanto emerge da un confronto fra i dati contenuti nel rapporto sul primo pacchetto liberalizzazioni firmato Bersani (legge n. 248/2006), presentato dallo Sviluppo economico il 10 gennaio scorso, e le informazioni che arrivano dalle associazioni dei consumatori. Servizi professionali Ordini e collegi professionali in linea con la riforma Bersani. Nel bilancio sommario semestrale dello Sviluppo economico del 10 gennaio, ´si segnala con soddisfazione e si esprime apprezzamento sul fatto che gli ordini e i collegi professionali hanno provveduto ad adeguare i codici. (É). Sarà l'Antitrust a valutare se questi contengono indicazioni (vecchie o nuove) potenzialmente restrittive rispetto alle regole di concorrenza introdotte'. In effetti (si veda in dettaglio la tabella a pagina 8, che esamina 26 professioni, ma anche la 27», spiegano dal ministero, risulta adempiente), tutte le professioni sono in regola sotto il profilo della libera pubblicità informativa, l'abolizione dei minimi tariffari e le società interdisciplinari. Molte avevano anticipato la legge 248/06, sia sotto il profilo della pubblicità, sia per quanto riguarda i servizi da parte di società e associazioni. L'eliminazione dei minimi ha lasciato fuori solo farmacisti, agrotecnici e sanitari di radiologia. Tariffe e onorari più bassi dunque? Il ministero dice di sì: segnala prime esperienze di ordini locali che si sono mossi sia per la comunicazione all'utenza, sia per gli sconti. ´Non ci risulta', dicono le associazioni dei consumatori, anche se, spiega Adiconsum, ´non siamo in grado di controllarli, se non con le segnalazioni dei consumatori, che però non ci sono arrivate'. Il Codacons punta il dito contro gli avvocati, che continuano a fare resistenza. Pronta la replica: secondo Giuseppe Bassu, segretario del Cnf, ´l'abolizione delle tariffe non agevola il cittadino-consumatore, ma soltanto le grandi società, le banche, le assicurazioni, le uniche che hanno un effettivo potere contrattuale, al punto che si registrano già vari casi in cui le stesse impongono di operare al 50% dei vecchi minimi tariffari'. Liberalizzazione dei farmaci 27 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Un successo: è il giudizio del ministero, avallato dalle associazioni dei consumatori. Ci sono almeno 600 nuovi punti vendita, ma, ancora più importante, si praticano davvero gli sconti: anche del 20% (e fino al 25-30% su medicinali molto usati come aspirina, enterogermina, moment e voltaren), sia nelle nuove ´parafarmacie', sia nei corner sanitari creati all'interno dei supermercati. E anche le farmacie, messe alle strette dalla concorrenza, stanno dando attuazione all'obbligo di sconto imposto dal precedente ´decreto Storace' e informano di più sulla possibilità di acquistare l'equivalente ´generico' (cioè il principio attivo non griffato). Taxi e passaggi di proprietà I primi veri risultati si vedono per ora a Roma: lo dice il ministero, che si è limitato finora a testare la capitale, Milano, Firenze e Bologna e lo confermano le associazioni dei consumatori, ma in questi termini: si registra un ´leggero' miglioramento, perché si trova qualche taxi in più. Le tariffe, anche quelle fisse (per esempio da 40 euro per la tratta Roma-Fiumicino), sono considerate ancora troppo elevate. Di effetti minimali o non registrabili si parla per il resto. Il dito delle associazioni è comunque puntato contro i tassisti, che ´si oppongono ai miglioramenti'. Per quanto riguarda i passaggi di proprietà senza il notaio, risulta (da un'indagine commissionata dall'Ipi i cui dati sono riportati dallo Sviluppo economico) che l'85% delle agenzie è pronto. Il risparmio medio è di 30 euro sulla parcella notarile e ciò avrebbe comportato un risparmio complessivo, secondo il ministero, di 70 milioni di euro. Anche i comuni, non tutti con gli stessi tempi, hanno messo a disposizione il servizio. Il podio spetta a Cattolica, che a due settimane dal decreto Bersani aveva autenticato la firma per il primo passaggio di proprietà. C'è ancora un gap di informazione comunque. Il disorientamento iniziale dei cittadini (che avevano, si legge nel rapporto Bersani, ´immaginato la sospirata soppressione di tutti gli adempimenti, comprese le tasse'), ha lasciato il posto, segnalano le associazioni dei consumatori, a una ´mancanza di cultura che dia maggiore sicurezza': la conoscenza è discreta ma sono ancora poco usati, spiega Aduc, più informazione andrebbe incontro al ´terrore di fare qualche errore che conduca a impastoriarsi nei meandri di un contenzioso'. (riproduzione riservata) Silvana Saturno 28 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI In Italia ci vuole una riforma che dia certezze a cittadini e addetti ai lavori Professioni, serve chiarezza La priorità è la deregolamentazione dei servizi di Ernesto Rimoldi Vicepresidente Ancot Se un giorno il signor Rossi, cittadino italiano interessato agli eventi socio-politici del suo paese, volesse approfondire il tema sul ´riordino delle professioni', scoprirebbe forse che l'Italia dei professionisti non è quel bel paese rinomato nel mondo per il sole, il mare e la gioia del canto, ma è piuttosto simile a un grigio paesaggio invernale della pianura padana, più frequente qualche anno fa, in cui la fitta nebbia riesce facilmente a disorientare. Infatti, il percorso legislativo della riforma non ha mai delineato una strada chiara, certa e sicura, ma ha piuttosto sempre alimentato speranze rivelatesi, subito dopo, grandi delusioni. Se per il signor Rossi risulta effettivamente difficile l'orientamento nell'immenso labirinto di proposte, di idee e di opinioni che hanno caratterizzato fino a oggi l'impegno di tutti i partiti politici presenti in parlamento, si rende sempre più difficoltoso, anche per gli addetti ai lavori e per gli stessi professionisti interessati, scoprire quali nebulose insidie possano ancora nascondersi lungo l'iter che attende la riforma. Nel complesso problema, un aspetto appare chiaro anche al nostro signor Rossi: il settore dei servizi professionali non è di poco conto, rappresenta un universo di circa 5 milioni di persone (stime Cnel) appartenenti a professioni regolamentate e non regolamentate. Un settore, quello dei servizi professionali, che consiste in una quota pari a circa il 20% del pil nazionale e la cui crescita, a causa del mancato rinnovamento della regolamentazione legislativa, è inferiore alla media europea (nel 2003 solo il 6,4% a fronte del 9% dell'Europa a 15 membri). Di contro, appare immediatamente chiara anche l'opinione di ordini e collegi professionali che, proprio recentissimamente, hanno espresso con fermezza la loro assoluta contrarietà a una nuova e più ampia definizione del termine ´libero professionista', riducendo in maniera notevole il numero degli appartenenti al mondo delle professioni con l'esclusione di soggetti che di fatto da decenni svolgono un'attività professionale riconosciuta dal mercato e dalla normativa comunitaria. Comprendendo da un lato, senza giustificarle, le interpretazioni corporative che taluni intendono mantenere della definizione di ´professioni intellettuali' e di ´servizi professionali', è evidente che ciò nasce dal fatto che l'Italia, seconda forse solo alla Grecia, è il paese dove la regolamentazione complessiva del mondo delle professioni è più pesante e restrittiva rispetto agli altri paesi dell'Unione europea, anche a causa del fatto che il processo di riforma è fermo da decenni. A proposito, è importante rammentare che i livelli di regolamentazione del problema sono molto diversi sia tra gli stati membri dell'Ue sia tra le molteplici professioni, ma nei mercati dei paesi a regolamentazione leggera non si evidenziano né malfunzionamenti né minore qualità dei servizi, ma al contrario si registra un maggior sviluppo del settore professionale con una notevole crescita di occupazione qualificata. Per una opportuna e più approfondita riflessione non possiamo non citare la sentenza del Tar Lazio (sezione I, sentenza n. 466 del 28 gennaio 2000) che, per l'Italia, dà una definizione rivoluzionaria del termine ´esercenti professioni intellettuali' considerando i professionisti come imprese e gli ordini come associazioni di imprese. 29 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Sembra opportuno superare le tentazioni corporative, aiutando tutte le attività professionali, comprese le nuove professioni, a essere competitive nel nuovo contesto del mercato globale, garantendo ai cittadini qualità e responsabilità. È comprensibile come la storia delle professioni nel nostro paese renda difficile l'applicazione alle attività intellettuali della nozione d'impresa, tuttavia tale nozione è ormai accolta sia dai giudici comunitari sia da quelli nazionali. La direttiva 92/50/Cee del 18 gennaio 1992 sugli appalti di servizi, ricomprende i ´servizi legali' come species del più ampio genere dei servizi intellettuali, ritenuti assoggettati alla normativa sulle attività d'impresa. La sentenza n. 5193 dell'1 ottobre 2001 della V sezione del Consiglio di stato, ha affermato che le professioni intellettuali sono da considerare imprese, confermando in tal senso la precedente sentenza del Tar Lazio. Il 1° dicembre del 1994, in sede di apertura dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust sugli ordini, la stessa affermò che ´l'assoggettabilità delle libere professioni alle regole di concorrenza deriva dalla nozione d'impresa adottata dall'Autorità, secondo cui ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza deve qualificarsi impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. L'Autorità ha, infatti riconosciuto una nozione funzionale d'impresa, recependo come richiede l'art. 1, comma 4, della legge n. 287/90, i principi emergenti della giurisprudenza comunitaria in base ai quali, nel contesto del diritto della concorrenza, la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (Corte di giustizia, sentenza del 23 aprile 1991, caso Hoefner, Elser/Macrotron)'. La medesima posizione è stata poi ribadita dall'Antitrust nella sua relazione finale del 3 ottobre 1997. Il nostro signor Rossi, infinitamente confuso, si chiede con insistenza: chi è, dunque, il professionista? È forse solo il soggetto iscritto ad un ordine o a un albo? E le nuove professioni emergenti, senza un ordine o un albo, sono imprese? Ma se le professioni sono come imprese e gli ordini come associazioni di imprese, qual'è la differenza fra professionisti e imprese? L'unica certezza è che può essere facile dare definizioni e interpretazioni diverse secondo la convenienza e neppure il disegno di legge approvato dal governo lo scorso 1° dicembre, con cui si delega l'esecutivo ad adottare un testo di riforma generale sulle professioni intellettuali, ha saputo darne l'interpretazione autentica. I tempi e i modi per far chiarezza sul problema sono ancora tutti disponibili, ma l'importante è riuscire a farlo secondo giustizia, con la mente sgombra da pregiudizi e condizionamenti, cercando di operare nell'interesse generale del mondo delle professioni regolamentate e non regolamentate, dei cittadini e per una miglior crescita economica e culturale del nostro paese. Operare secondo giustizia, poi, significa riconoscere i diritti altrui così come si vorrebbe fossero riconosciuti i propri: è questo il grande valore costruttivo che crea dignità! (riproduzione riservata) 30 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA SKY TG 24 ONLINE Avvocati stressati. Arriva il risarcimento Napoli. Il ministero della Giustizia condannato a risarcire 80 legali a causa di danni conseguenti allo stress Avvocati. Toghe stressate – Lunghe file, disagi, violazioni del diritto di difesa come delle regole processuali, attese, ritardi, tempi dilatati.Poveri avvocati napoletani, continuamente impegnati in discussioni con i clienti, esasperati dalla lentezza dei processi. Povere toghe partenopee, vittime dell’ “inefficienza della giustizia napoletana”, che è sinonimo di “malagiustizia” e provoca un’insopportabile tensione da stress. Ecco l’accusa avanzata dall’avvocato Angelo Pisani che, per i motivi sopra elencati, ha inoltrato una richiesta di risarcimento.Istanza dichiarata giustificata e quindi accolta dal giudice di Pace partenopeo della Prima Sezione civile Renato Marzano che ha emesso sentenza di condanna nei confronti del dicastero della Giustizia.Il giudice Marzano ha infatti stabilito che il ministero di Giustizia dovrà risarcire con 100 euro, più spese legali, gli 80 avvocati che avevano fatto causa per lo stress determinato dai disagi nello svolgimento dell’attività forense presso gli uffici giudiziari napoletani. Il giudice Marzano, come riferito ai microfoni di SKY TG24, ha dunque dato ragione ai giudici partenopei e ha condannato il ministero a un’equa riparazione dei “danni esistenziali conseguenti allo stress derivante dai disagi subiti”. Inefficienza del sistema – Il risarcimento nasce dall’azione intrapresa dall’avvocato Angelo Pisani il 28 ottobre 2005.Nella causa promossa dall’avvocato, alla quale si sono uniti gli altri colleghi, si parla di “inefficiente sistema giudiziario napoletano caratterizzato da gravi e ingiustificabili disagi, gravi violazioni del diritto di difesa, delle regole processuali come illegittimi ed inspiegabili rinvii delle prime udienze, lunghe file per la verifica dell’assegnazione delle cause, ingiustificate condizioni di lavoro, inspiegabili ritardi di otto/nove mesi per il rilascio di copie esecutive di sentenze relative a procedimenti tenuti presso l’ufficio del giudice di pace”. I documenti raccolti a sostegno dell’accusa di disservizio del tribunale di Napoli rendono noto che, mentre sino a qualche tempo fa una causa iscritta a ruolo era chiamata dopo 7 giorni rispetto la data indicata in citazione, ora occorre attendere fino a 60 giorni. Sembra inoltre occorrano 4 mesi per ottenere copie urgenti di una sentenza (pagando il triplo dei diritti previsti), mentre per le vie ordinarie ci vogliono anche 12 mesi. Anno giudiziario – 100 euro più le spese giudiziarie che ammonterebbero a circa 400 euro. Questo il risarcimento che spetta agli 80 togati. Secondo l’avvocato Pisani si tratta di una “condanna, per ora, di circa, 20 mila euro, che ha un alto valore simbolico, soprattutto in vista dell’anno giudiziario che sarà caratterizzato dalla protesta contro il trasferimento di alcuni uffici giudiziari del settore civile da Castelcapuano a una torre della cittadella giudiziaria”.Proprio sabato, infatti, si svolgerà la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Gli avvocati arrivano all’appuntamento sull’onda della protesta contro il trasferimento di alcuni uffici giudiziari del settore civile da Castelcapuano a una torre della cittadella giudiziaria. 31 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Buona burocrazia. Tecnologia e creatività, così una donna cancelliere facilita il lavoro degli uffici Genova, giustizia in chiaro Mutati a orientarsi più di 76mila professionisti e cittadini Squilla il telefono. Il cancelliere Daniela Bordo, in servizio a Palazzo Pammatone, sede centrale degli Uffici giudiziari di Genova, posa i fogli che stava illustrando e alza la cornetta: «Ufficio relazioni con il pubblico, come posso aiutarla?». Qualche secondo di attenzione silenziosa, un riassunto conciso e blandamente tecnico della richiesta ascoltata, poi la funzionaria offre all’interlocutore telefonico un paio di numeri di interno, un nome cui rivolgersi e l’invito a ricomporre senza problemi il numero dell’Urp <(se ne avesse ancora bisogno. Grazie a lei per aver chiamato». Tutto molto professionale, molto amichevole; tutto molto fluido. Sembra persino facile. Le cifre Ringraziato l’utente per averla interrotta, il cancelliere Bordo (una donna esile, energica, 50 anni ben portati, occhi chiari, sorriso facile) riprende a illustrare le sue carte: «Dunque, le richieste evase dal mio ufficio nel 2006 sono state 76.187. Nel 2005 erano state 61.880. Sì, tutte le richieste sono state suddivise per tipologia, per destinatario, per richiedente e per tema così da ottimizzare il lavoro e approfondire gli argomenti più gettonati. No, mi spiace: la nazionalità dei richiedenti è un parametro ancora vago, ma lo metteremo a fuoco già nel 2007. E uno dei miglioramenti che ho nel cassetto. Ma sa com’è: i progetti sono una cosa, la realtà è un’altra». Il compito che il cancelliere si è assunta nel 1999, fresca di Master in comunicazione per la Pa seguito a Bologna, è semplice e disarmante: tenere il più possibile i cittadini alla larga dagli ingranaggi arrugginiti della Giustizia, aiutandoli a orientarsi verso altre vie di mediazione e di risoluzione dei conflitti. In subordine — se negli ingranaggi i cittadini devono proprio entrare — aiutarli a non sprecare denaro, a ottimizzare il tempo, a non delegare (pagando) se è possibile fare da sé. Insomma: il compito di restituire del Servizio giustizia un’immagine moderna, amichevole, efficiente. Gli inizi I primi passi per agevolare il dialogo utenza-istituzione sono stati: tradurre il linguaggio specialistico in brevi e semplici schede; rendere chiari e accessibili i percorsi logistici; accompagnare gli utenti negli iter burocratici, a esempio annunciando per telefono il loro arrivo e la pratica per cui si stanno recando in un ufficio. Ponendosi quindi come elemento di intermediazione tra uffici e cittadino. «Non è stato facile convincere i miei colleghi e i magistrati dell’utilità di comunicarci in tempo reale gli aggiornamenti di finzioni, incarichi, dei semplici numeri di stanza e di interno telefonico, ma ormai il meccanismo è avviato. Abbiamo creato un intranet molto funzionale, cui ciascuno dà il proprio contributo e da cui ciascuno trae le informazioni necessarie». Una parte dì queste banche dati immaginate e via via migliorate per favorire l’utenza è raggiungibile anche dal sito www.ufficigiudiziarigenova.it, ma dietro le decine di migliaia di richieste evase ogni anno dall’Urp c’è un lavoro quotidiano di backoffice su cui non bisogna mollare mai, a cominciare dall’aggiornamento dei dati. «Abbiamo capito molto presto che dovevamo fornire anche agli operatori giudiziari lo stesso tipo di servizio pensato per gli utenti - spiega il cancelliere Bordo -. E così abbiamo creato uno sportello dedicato. Un po’ faticoso all’inizio, ma poi la resa intermini di collaborazione è stata tangibile». 32 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Il metodo. Il segreto sta nel riuscire a far collaborare tutti e nel rendere chiare, condivise e accessibili quante più informazioni possibile. Quando i soldi mancano — e mancano quasi sempre — si cercano soluzioni a costo zero come il W-Urp, la banca dati interna e in rete nata grazie a uno studente di informatica; o come le traduzioni per l’utenza di lingua araba: un colpo di telefono al responsabile del sito (genovese, per fortunata coincidenza) www.arab.it e la traduzione simultanea è garantita; oppure con il ricorso al denaro degli sponsor, com’è avvenuto per il rinnovo totale della segnaletica, pagata da una società di riscossione crediti e inaugurata verso metà dicembre. Le resistenze. L’esperienza di Genova sembra dimostrare una volta di più che certe incrostazioni della pubblica amministrazione aspettano solo di essere incrinate, magari dalla cocciutaggine o dalla lungimiranza di un singolo funzionario: la spinta mette inmoto meccanismi virtuosi, libera energie insospettate. «Ostacoli? Beh sì, qualcosa c’è stato, ma niente di particolare — minimizza Bordo —. Direi meglio qualche incomprensione, all’interno e all’esterno. Ma l’aumento delle richieste è la riprova che chi doveva capire ha capito». Tra le «incomprensioni» è notoria, a Palazzo Pammatone, la iniziale e conclamata diffidenza dei giovani avvocati genovesi, sul chi va là per lo sforzo di orientamento degli uffici giudiziari: «Mica toglierà lavoro a noi?» si chiedevano, presto rassicurati dal cancelliere e dai fatti. Sul versante dei magistrati, anche lì si sono visti nasi togati arricciarsi per il ricorso ai denari di sponsor privati per le esigenze della Giustizia. Ma niente barricate, «sono bastate molta pazienza e molta perseveranza». «In questi anni — riflette la responsabile dell’Urp —ho imparato che non bisogna aver paura di aggiungete impegno a impegno, per guadagnare credibilità e collaborazione. L’Urp, a esempio, oggi cura il calendario giudiziario, ancora per poco su carta; così come assistiamo gli avvocati, per i loro esami. Non diciamo mai no e se possiamo supportare gli uffici in momenti di picchi di lavoro, lo facciamo volentieri. Penso a esempio alle giornate dell’indulto». Anche il futuro di questo ufficio — già piuttosto raro, come sa chiunque frequenti Procure e Tribunali è in gran movimento. C’è a esempio la connessione a tutte le strutture giudiziarie del distretto di Genova che estenderà il servizio a 1,8 milioni di utenti; o il collegamento ai confratelli più ricchi e attrezzati, gli Urp del progetto «InformaInsieme» che vedrà Palazzo Pammatone in rete con Comune, Provincia, Regione e Azienda sanitaria, con l’obiettivo di «muovere le informazioni, non le persone». Una bella soddisfazione per Bordo e la sua pattuglia di cinque addetti. E anche un attimo di gloria per il ministero di Via Arenula, di solite accusato per un’immagine e una funzionalità della Giustizia insufficienti o mortificanti. Quanto ai genovesi, possono considerarsi fortunati: non tutti gli italiani vengono accolti negli Uffici giudiziari da personale che ha abolito la frase: «Non è di mia competenza»... Lionello Mancini 33 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA ITALIA OGGI Otto proposte di legge di maggioranza e opposizione all'esame delle camere Azioni collettive entro l'anno Tutela degli utenti e decongestione dei tribunali Legge sulle class action pronta entro il 2007. Tutelare il consumatore con un'azione collettiva per decongestionare i tribunali e scongiurare una pluralità di decisioni contrastanti, senza gravare sulle tasche del danneggiato. Sono questi gli intenti dichiarati dal senatore dell'ulivo Giorgio Benvenuto, presidente della VI commissione permanente (finanze e tesoro) del senato, durante il convegno ´La via italiana alla class action' organizzato dallo studio legale Baker&McKenzie, tenutosi ieri a Milano. ´Debolezza del consumatore tutelata e rafforzata da un quadro di regole che gli permettano di usufruire di metodi legali semplici per far valere le proprie ragioni' gli obiettivi dichiarati dal senatore. Otto proposte di legge sulle class action, della maggioranza e dell'opposizione che attendono di essere discusse, tra cui una presentata dal governo (ddl Bersani) e un'altra da Benvenuto stesso al senato (con un'identica proposta presentata alla camera dall'onorevole Enrico Buemi della Rosa nel pugno). Un iter quello del ddl Bersani iniziato nell'ottobre del 2006 alla commissione giustizia della camera e inserito tra le priorità nel conclave di Caserta dei giorni scorsi, di cui si prevede l'approvazione in terza lettura alla camera entro il 2007. Al momento è in corso un'indagine conoscitiva che vede la presenza di interlocutori come Assonime, Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti, presso il ministero delle attività produttive), avvocati giusconsumeristi (Agit), Confapi, Confcommercio, Confartigianato e Assogestioni. Un lavoro che terrà conto anche del lavoro della passata legislatura quasi ultimato, che ha visto l'approvazione bipartisan alla camera (otto voti contrari e un astenuto) di un ddl incentrato su azioni collettive nei prodotti finanziari e assicurativi, testo mai calendarizzato al senato. Spagna, Olanda, Portogallo, Gran Bretagna, Svezia e Germania si sono dotate negli ultimi 15 anni, seppur con modalità differenti, di una normativa ad hoc che tutelasse i consumatori. La Commissione europea ha pubblicato un libro verde sulle azioni contro i danni per l'infrazione di regole di concorrenza. La necessità di approvare in tempi brevi una normativa anche in Italia viene, dunque, dall'esigenza di salvaguardare i diritti degli utenti, in modo da evitare che: il consumatore rinunci ad un'azione risarcitoria (per tempi e impegno economico a fronte di risarcimenti di lieve entità); i tribunali non vengano intasati da una mole di azioni individuali; vi siano sentenze discordanti, data la competenza dei giudici di tutto il territorio nazionale. La proposta del governo vede un'azione incentrata su una sola fase processuale, che vede come attori le associazioni dei consumatori. Se non si perviene ad un accordo sul quantum da risarcire ci potrà essere una seconda fase portata avanti dai singoli consumatori. Ma sono due le questioni principali da affrontare: la compatibilità della disciplina con l'articolo 24 della costituzione, che ammette la possibilità da parte di tutti i cittadini (e ciascuno singolarmente) di agire in giudizio; la difficoltà di individuare un criterio per il riconoscimento delle associazioni dei consumatori che potranno raccogliere il mandato dei singoli consumatori danneggiati. Ma c'è dell'altro. Le società che assicurano le imprese sono preoccupate dal ddl Bersani e dall'eventuale eccesso di azioni collettive, data la degenerazione del fenomeno oltreoceano. Un effetto che, in Italia, sarebbe potuto essere scongiurato con il mantenimento del divieto del patto di quota-lite, abrogato proprio da Bersani con il decreto 223/2006 e che rischia, così come avviene negli Stati Uniti, di incentivare gli avvocati all'utilizzo smisurato di tali azioni. (riproduzione riservata) Silvio Nobili 34 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Lotta al denaro sporco. Gli ultimi chiarimenti Uic e le norme in arrivo definiscono l‘ambito di applicazione Antiriciclaggio più “leggero” Verso l’esclusione i commercialisti che trasmettono le dichiarazioni La “messa a punto” della normativa antiriciclaggio per i professionisti è ancora in itinere. Gli ultimi chiarimenti Uic in risposta ai consigli nazionali di Dottori e Ragionieri dello scorso novembre hanno aperto la via alla semplificazione del quadro normativo vigente; la stessa linea di “alleggerimento” sembra connoti il prossimo decreto correttivo che estenderà agli esercenti servizi contabili diversi dagli iscritti in albi gli adempimenti, forte delle indicazioni del Consiglio di Stato. Il pacchetto verrà poi completato dal provvedimento di recepimento della terza direttiva comunitaria (2005/60/Ce). Il nodo centrale oggetto dei chiarimenti più recenti concerne l’ambito delle prestazioni professionali per cui è obbligatoria l’identificazione della clientela e la registrazione in archivio. Gli articoli 3 e 4 del Dm 141/2006 definiscono l’ambito operativo e le modalità tecniche di adempimento degli obblighi, integrati dalle disposizioni del provvedimento Uic del 24 febbraio 2006. Il professionista è tenuto a provvedere all’obbligo di identificazione nei casi indicati nelle tabelle sotto, con le specificazioni rese dallo stesso Uic nel 2006. Ad esempio, curatori fallimentari, liquida- tori e consulenti tecnici d’ufficio del giudice sono stati esclusi dall’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Per i notai, nelle compra- vendite immobiliari, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell’atto, e pertanto vanno tutte identificate, mentre, per quanto riguarda il contratto di mutuo, il professionista potrà procedere a identificazione indiretta per l’individuazione del rappresentante legale della banca. Per i commercialisti, il decreto che dovrebbe essere varato a giorni per correggere il Dm 141/06 dovrebbe escludere gli adempimenti per chi riceve e trasmette alle Entrate le dichiarazioni dei redditi; se il professionista fornisce invece una prestazione comprensiva di attività di consulenza fiscale rimarrà soggetto agli obblighi. Quando il professionista interviene direttamente a operare transazioni per conto del cliente per importi superiori ai 12.500 euro tali operazioni vanno registrate specificamente secondo le loro tempistiche di realizzazione, diversamente dall’eventuale macro-incarico cui sono riferite (anche continuativo). In pratica, se il commercialista tiene la contabilità ed elabora le dichiarazioni fiscali, identificherà il proprio cliente e registrerà il mandato di tenuta contabile a tempo indeterminato all’atto del relativo conferimento, avendo cura poi a ogni versamento di imposte per conto del cliente di registrare specificamente la singola operazione di pagamento che implichi trasferimento di importi superiori alla soglia antiriciclaggio. Sugli incarichi professionali periodici l’Uic ha precisato che bisogna distinguere tra incarico a tempo «indeterminato» o «determinato con tacito rinnovo» relativo alla tenuta della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni (il caso più frequente), in cui non si ritiene necessario il rinnovo della registrazione della prestazione poiché non è prevista scadenza, e incarico «a tempo determinato», in cui per coerenza è necessaria sempre una nuova registrazione del nuovo contratto d’opera perfezionato tra professionista e cliente. Non bisogna poi trascurare il fatto che l’obbligo d’identificazione e registrazione sussiste anche in presenza di operazioni frazionate che si concretizzano attraverso il compimento di un’operazione unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro, posta in essere attraverso il compimento di più movimentazioni di valore unitario inferiori alla soglia, effettuate in momenti differenti in un circoscritto intervallo di tempo. Sul punto l’Uic ha precisato che mentre la fissazione di un arco temporale di sette giorni per gli intermediari è stata dettata da esigenze pragmatiche, non essendo possibile l’adozione di un criterio di carattere logico, è più calzante ai professionisti il concetto del «circoscritto lasso temporale» non definito poiché i professionisti instaurerebbero con la clientela rapporti a connotazione personale e quindi sarebbero in grado di effettuare una valutazione più convincente rispetto alla meccanica applicazione di un segmento temporale predeterminato. Il frazionamento di un’operazione verrebbe così in considerazione solo se il professionista ritiene che gli atti posti in essere da un cliente siano riconducibili a una stessa operazione. Luigi Ferrajoli 35 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA DIRITTO E GIUSTIZIA Antiriciclaggio, il Cnf boccia il regolamento di attuazione della "Comunitaria" Antiriciclaggio, il Consiglio nazionale forense ha bocciato il regolamento di attuazione della legge comunitaria 2005. A non convincere il Cnf, si legge nel parere (qui leggibile nei documenti correlati) è l’estensione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di identificazione, conservazione delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette. Per cui tali oneri gravano non solo su avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali ma anche su altre categorie, non iscritte in albi o elenchi pubblici che svolgono attività in parte simili a quelle compiute dai professionisti soggetti a tali obblighi. Del resto, secondo il Consiglio nazionale forense, i professionisti non riconosciuti non sono individuati in maniera sufficientemente precisa e puntuale, con il rischio di incertezza del diritto e a danno degli utenti e dei consumatori dei servizi professionali. Ne deriva, quindi, ha concluso il Cnf esprimendo parere negativo, che la formulazione attualmente utilizzata nella bozza di regolamento e che prevede l’estensione degli obblighi antiriclaggio nei confronti di «ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti, ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi appare del tutto insufficiente a fornire le disposizioni di piena attuazione ed operatività che consentono la esecuzione delle disposizioni primarie, secondo la lettera e lo spirito dell’articolo 17, comma 3, legge 400/88». (cri.cap) 36 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Lotta al crimine. Per L’Economia il decreto sulla terza direttiva sarà alle Camere tra 15 giorni L’antiriciclaggio stringe i tempi Gradualità dei vincoli e registrazione semplificata dei dati «Approderà tra 15 giorni in Parlamento lo schema di decreto legislativo che recepisce la terza direttiva (2005/60/Ce) antiriciclaggio». Che prevede la “gradualità” degli adempimenti a seconda dei destinatari degli obblighi e si prepara a «eliminare quelle disposizioni di individuazione e archiviazione “non necessarie”». E’ Mario Lettieri (Ulivo), sottosegretario all’Economia, a chiarire i tempi di recepimento della normativa Ue destinata a professionisti e intermediari per la lotta al “denaro sporco”. Sui contenuti, però, Lettieri non si è sbilanciato. Il “disco verde” da parte del Consiglio dei ministri, secondo Lettieri, arriverà «entro due mesi». Su un binario parallelo, invece, si muove il decreto di modifica al regolamento 141/06, entrato in vigore lo scorso 22 aprile, ma chiamato a estendere (dopo la modifica del decreto legislativo 56/04 di recepimento della seconda direttiva 2001/97/Ce) gli obblighi antiriciclaggio anche a tributaristi, Caf e Ced. La terza direttiva Lettieri punta a stringere i tempi e a utilizzare il decreto legislativo di recepimento come primo “grimaldello” per un complessivo riordino degli oneri, che dovrà poi culminare in un Testo unico. Tanto che il sottosegretario ritiene «chiusa la fase di confronto con i professionisti, almeno sino a quando il provvedimento non sarà pronto». Con un parere “preventivo” i ragionieri hanno tuttavia evidenziato l’opportunità di diversificare le modalità di attuazione degli obblighi a seconda dei destinatari: intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti. E hanno chiesto di adempiere ai vincoli di verifica e conservazione dei dati senza obbligo di un archivio unico informatico, che moltiplicherebbe le operazioni. Nel mirino dei dottori commercialisti e dei ragionieri resta anche la distanza tra gli obblighi circoscritti di avvocati e notai e quelli a “360 gradi” delle professioni contabili. Per gli avvocati rimane il richiamo alla necessità di tutelare il segreto professionale, mentre per i consulenti del lavoro le operazioni di gestione dei rapporti di lavoro, come il pagamento di contributi, stipendi e premi, devono uscire dalla “sorveglianza”. Il riordino del Dm141/06 Con la modifica del Dm 141/o6 devono essere recepitigli obblighi per gli operatori non iscritti agli Albi che esercitano attività amministrative e contabili. Il provvedimento prevede obblighi “snelli” per i Caf, poiché la loro attività riguarda in genere dati già in possesso del Fisco. Il provvedimento, dicono fonti ministeriali, sarà definitivo entro febbraio. Per ora, la “palla” resta in mano al Consiglio di Stato, dopo i dubbi sollevati dai giudici su due dei quattro articoli della bozza. Innanzitutto, sulla definizione di “libero professionista”, che per i magistrati presuppone l’iscrizione a un Albo e quindi non è congrua a definire tributaristi e intermediari “senza Ordine”. Una posizione che accoglie le critiche di dottori commercialisti e ragionieri. Infine, il Consiglio di Stato ha sollecitato precisazioni sull’esonero dalle attività ‘monitorate” della «redazione e trasmissione» delle dichiarazioni derivanti da obblighi tributari. Il ministero dell’Economia, nel primo caso, ha proposto di eliminare, dalla definizione di libero professionista, ogni riferimento all’iscrizione a qualunque Collegio,Albo o elenco. Nel secondo caso, i tecnici dell’Economia hanno puntualizzato che l’esonero sulla redazione delle dichiarazioni avverrà ma solo a patto che non si sia verificata un’effettiva consulenza tributaria. Laura Cavestri 37 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Il sospetto va sempre comunicato Segnalazioni anche senza incarico Oltre a identificazione e registrazione, gli altri due adempimenti rilevanti sono la segnalazione di operazioni sospette e la comunicazione delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli al portatore. I professionisti devono segnalare le operazioni che inducono a ritenere che il denaro, i beni o le utilità oggetto delle operazioni possono provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 548-ter del Codice penale. Le segnalazioni vanno effettuate tempestivamente, prima del compimento dell’operazione, non appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che generano il sospetto. L’Uic ha definito i principi cardine dell’obbligo di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette, in funzione dei quali sono stati introdotti alcuni indicatori di anomalia. Sono elencati otto criteri che si riferiscono: al comportamento e al profilo economico- patrimoniale del cliente, alla dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni, alle operazioni immobiliari, alle operazioni contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio. Importanti sono gli indicatori di anomalie sulla costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi e quelli sull’utilizzo di conti ovvero di altri rapporti continuativi. Gli ultimi chiarimenti Uic sottolineano l’esigenza di compiere la segnalazione anche in caso di non accettazione di un incarico, quando il professionista si renda conto cioè che le informazioni ricevute siano tali da ingenerare un sospetto di riciclaggio (da riferirsi alle fattispecie penali di 648-bis e 648-ter e nona illeciti fiscali o altre violazioni non rilevanti rispetto al riciclaggio penalisticamente inteso) e rifiuti il mandato. Bisognerebbe quindi operare la segnalazione e identificare il potenziale cliente anche senza una prestazione da registrare: questo chiarimento imporrà alle case di software produttrici di programmi per la gestione dell’antiriciclaggio l’aper-tura di pratiche per le quali non viene eseguita alcuna prestazione professionale ma la mera identificazione a scopo di segnalazione dell’operazione sospetta. L’obbligo di comunicazione si fonda invece sudi diverso presupposto, relativo alla rilevazione- di violazioni dell’articolo i della legge antiriciclaggio. Nel corso dello svolgimento delle prestazioni connesse alla loro attività, i professionisti devono prestare attenzione alle informazioni acquisite sull’inosservanza del divieto di trasferimento di denaro contante e titoli al portatore, in lire o in valuta estera, effettuati tra soggetti diversi, quando il valore movimentato è superiore a 12.500 euro. La pratica professionale ha fatto rilevare alcune ricorrenti tipologie di operazioni rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione: i finanziamenti soci in contanti, i trasferimenti di obbligazioni tra la società e il terzo obbligazionista, il trasferimento di libretti al portatore, il pagamento di fatture in contanti e altre situazioni di natura patologica (sempre se per importi superiori alla soglia). La violazione dell’obbligo di segnalazione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell’operazione. L’inosservanza dell’obbligo di comunicazione è invece punito con la sanzione pecuniaria calcolata nella misura dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione. In questo caso esiste tuttavia la possibilità di applicare il meccanismo di pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo «1 delle legge 689/81, che permette di definire la violazione corrispondendo la più favorevole misura tra il doppio del minimo e la metà del massimo edittale previsto. 38 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA Consiglio nazionale forense presso il Ministero della giustizia «Schema di Regolamento per l’adeguamento del Dm 141/06, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’articolo 21 della legge 29/2006 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004» (Roma, 18 gennaio 2007) - Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite; - Visto il Dl 143/91, convertito, con modificazioni, dalla legge 197/91, recante provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio; - Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare l’articolo 15; - Visto il D.Lgs 125/97, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE; - Visto il D.Lgs 153/97, recante disposizioni ad integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE; - Visto il D.Lgs 374/99, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52; - Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante modifica della direttiva 91/308/CEE; - Vista la legge 14/2003, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare l’articolo 1, commi 1 e 3; - Visto il D.Lgs 56/2004, recante “Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”; - Visto in particolare il comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs 56/2004, ai sensi del quale “......omissis.......2. Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati, all’esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell’archivio nell’ambito dei gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a distanza”; - Visto in particolare il comma 4 dell’articolo 8 del D.Lgs 56/2004, ai sensi del quale “…….omissis…..4. Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’UIC e le competenti amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs, le norme per l’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s) e t)”; - vista l’articolo 21 della legge 29/2006 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004; 39 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA - Visto lo schema di Regolamento per l’adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141, recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’articolo 21 della legge 29/2006 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004, pervenuto a questo Consiglio in data 7 dicembre 2006; osserva in via preliminare che l’indirizzo normativo rappresentato dall’intervento di cui all’articolo 21 della legge 29/2006 mira, tra gli atri minori interventi correttivi, ad estendere l’ambito degli obblighi in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, ad altre categorie di soggetti esercenti attività in parte simili a quelle compiute dai suddetti professionisti, ma in ogni caso non iscritti in albi ed elenchi pubblici; che conseguentemente la stessa norma primaria che il regolamento oggetto del presente parere è tenuto ad attuare non può che richiamarsi genericamente a soggetti individuati secondo un criterio estremamente vago e generico, di tipo oggettivo e non soggettivo, riferito alle attività rese, mancando allo stato attuale della legislazione vigente, ogni riconoscimento pubblico delle predette attività; osserva in particolare quanto all’epigrafe del provvedimento: 3. appare necessario che sia menzionato il parere del Consiglio nazionale forense, quale atto necessario del procedimento previsto dalla legislazione di rango primario, con una formulazione espressa del genere “Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha reso parere approvato nella seduta del 16 febbraio 2005”, o altra equivalente; non appare altresì sufficiente la generica formulazione di cui allo schema di parere (“Udito il parere delle amministrazioni interessate”); quanto all’articolo 2 del provvedimento (destinatari): 5. che i soggetti cui il regolamento intende estendere gli obblighi antiriciclaggio non sono individuati in maniera sufficientemente precisa e puntuale, con grave rischio di incertezza del diritto, a tutto danno degli utenti e dei consumatori dei servizi professionali, e che dunque la formulazione attualmente utilizzata nella bozza di regolamento (“bbis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti, ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi”) appare del tutto insufficiente a fornire le disposizioni di piena attuazione ed operatività che consentono la esecuzione delle disposizioni primarie, secondo la lettera e lo spirito dell’articolo 17, comma 3, legge 400/88. Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense esprime parere negativo all’adozione in via definitiva dello schema di regolamento in oggetto. 40 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Aggiornamento. I tempi Trenta giorni per l’archivio Il Dm 141/2006 (articoli 5-7) definisce gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni e le modalità di tenuta dell’archivio. Il professionista deve riportare nell’archivio destinato alla raccolta e conservazione delle informazioni: a) le generalità del cliente; b) il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione per le persone fisiche; c) i dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera; d) l’attività lavorativa del cliente e dalla persona per conto della quale agisce; e) la data dell’avvenuta identificazione; f) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione professionale fornita; g) il valore dell’oggetto della prestazione professionale se conosciuto. E’ necessario che i dati identificativi e le informazioni siano inseriti nell’archivio tempestivamente e, comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’assunzione dell’incarico, mentre per la data di avvenuta identificazione e la descrizione sintetica della tipologia di prestazione effettuata, l’articolo 6 stabilisce che il termine decorre dalla data dell’intervenuta esecuzione della prestazione professionale. In ogni caso, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di modifiche dei dati identificativi e delle altre informazioni, il professionista è tenuto a modificare il contenuto dell’archivio, conservando evidenza delle informazioni precedentemente acquisite. I dati e le informazioni debbono essere conservati per dieci anni dalla conclusione della. prestazione professionale. L’archivio unico deve essere tenuto in modo ordinato e trasparente, secondo un preciso ordine cronologico, al fine di agevolare la ricerca e il trattamento dei dati, nonché la ricostruzione delle operazioni. L’archivio può essere formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero mediante un registro cartaceo. La soluzione più congrua dipende certamente dal modello organizzativo di cui è dotato lo studio e dal numero di operazioni rilevanti da registrare. Oltre a essere tenuto senza spazi bianchi e abrasioni, il registro cartaceo va munito di una numerazione progressiva, nonché siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un suo collaboratore autorizzato, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine e l’apposizione della relativa firma. E comunque esclusa l’obbligatorietà dell’istituzione dell’archivio quando non vi siano dati da registrare. 41 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected] ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA IL SOLE 24 ORE Gestire lo studio Se la Pmi ricorre all’avvocato di Paola Parigi Tutte le attività di marketing dello studio legale sono tese a migliorare il rapporto con la clientela esistente e a incrementare il lavoro. Se ci si rivolge al mercato delle piccole e medie aziende, diventa utile conoscere e disporre del maggior numero di dati di mercato e degli elementi che ne orientano le scelte. In Italia nessuno si è concentrato sugli aspetti qualitativi e quantitativi del rapporto tra imprese e legali e ogni strategia è basata su dati generici, sull’esperienza diretta e sulla propria sensibilità. L’assenza di un corretto dialogo tra avvocati e giuristi d’impresa è spesso al centro del dibattito nel mondo giuridico. Offre quindi uno spunto significativo la ricerca promossa da Lexis Nexis (Martindale & Hubbeli), pubblicata lo scorso ottobre e redatta da Silvia Hodges, che affronta il tema di come le piccole e medie aziende in Europa scelgono e verificano i propri fornitori di servizi legali ed evidenzia interessanti aspetti per il mercato legale italiano. In alcuni casi i dati sono scorporati su base geografica e tra gli intervistati figurano imprenditori nazionali che apportano pareri molto significativi. Dall’analisi si desume che il bisogno giuridico è molto sentito dalle imprese, indipendentemente dalle loro dimensioni. In media le Pmi sono clienti esigenti con capacità di spesa limitata rispetto alle grandi aziende che si confrontano con il mondo dei servizi legali imponendo un maggior potere contrattuale che fanno pesare soprattutto nella negoziazione delle tariffe. Sono poche (37%), le piccole e medie imprese europee che allocano risorse per i servizi legali esterni nel budget annuale, nonostante il loro bisogno sia rilevante e variegato quanto quello della grande azienda e nonostante il 70% degli intervistati ammetta di non disporre di una funzione legale interna. La ricerca evidenzia gli aspetti salienti dell’organizzazione d’azienda che lo studio legale dovrebbe considerare quando imposta la propria strategia di marketing e di relazione per questo mercato-target, cruciale per gli avvocati. In questo senso è utile sottolineare che sono i manager a detenere il potere sui criteri di scelta, spesso basati su conoscenze personali. Quando invece la ricerca dello studio legale esterno di fiducia si concreta in una selezione tra più studi concorrenti (cosiddetto beauty contest), il giudizio sulla qualità delle proposte, delle presentazioni e delle offerte degli studi è piuttosto sconfortante. Gli intervistati riferiscono che le presentazioni(documenti redatti appositamente per le gare), preparate dagli studi legali sono normalmente evasive, non pertinenti con le richieste dell’azienda e quasi mai economicamente attraenti. I dati riferiscono inoltre che la quantità di pratiche assegnate agli studi non supera il 54% del totale delle questioni legali affrontate dalle piccole imprese; aumenta fino al 77% per le medie aziende, per scendere al 45% per le più grandi. La propensione per la soluzione interna (spesso transattiva), delle operazioni e dei conflitti, è considerata più conveniente per l’azienda e direttamente proporzionale al rischio di sconfitta Si ricorre al legale esterno quando si teme di perdere: in Italia, in particolare, va ricordato che il lavoro esternalizzato è essenzialmente l’attività giudiziale, preclusa ai giuristi d’impresa Non è un caso che, tra tutte le giurisdizioni considerate, le imprese italiane hanno dichiarato solo nel 16% dei casi la propria propensione ad assume- re un legale «in-house». La ricerca dimostra però che una volta scelto lo studio legale, le aziende dichiarano un alto grado di apprezzamento. Quanto ai dati utili alle strategie di marketing concesse agli studi per rispondere alle esigenze di questo mercato, emerge la tendenziale lealtà del cliente-piccola media azienda che normalmente preferisce studi locali o nazionali ed evita di cambiare spesso consulente. Nel nostro Paese, in particolare,il 43% degli intervistati ha sostenuto di preferire rapporti con un solo studio in esclusiva piuttosto che diversificare. Se da un lato questo indizio è rassicurante, dall’altro segnala una certa immobilità del mercato che sfavorisce lo sviluppo di coloro che non hanno già rapporti consolidati. Gli intervistati italiani hanno segnalato di preferire le relazioni di lunga durata che favoriscono la conoscenza delle problematiche e consentono un risparmio di tempo nella soluzione dei problemi Tuttavia, quando lo studio si sente sicuro e dà per scontato il rapporto con l’azienda, tende a riservarle minori attenzioni. L’impresa trascurata non esita a cambiare e preferisce normalmente il piccolo studio a quello grande, considerato troppo caro, meno efficiente e dirado veramente interessato al proprio benessere. 42 Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431 www.oua.it - e-mail: [email protected] – [email protected]