ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
Ufficio stampa
Rassegna
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23 gennaio 2007
Responsabile :
Claudio Rao (tel. 06/32.21.805 – e-mail:[email protected])
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ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA
SOMMARIO
Pag. 3 RIFORME GIUSTIZIA: Grillo (Presidente Oua) : Giustizia, servono riforme
organiche (italia oggi)
Pag. 4 RIFORME GIUSTIZIA: Oua denuncia a Europa, manca politica riforme (ansa)
Pag. 5 RIFORME GIUSTIZIA: Napolitano: «Dialogo sulla giustizia» (il meridiano)
Pag. 6 RIFORME GIUSTIZIA: Pisicchio: «Su questi temi ci vuole una costituente»
(il meridiano)
Pag. 7 RIFORME GIUSTIZIA: Lettera aperta al Guardasigilli: no allo stralcio di Caserta
di Roberto Braccialini - Giudice civile a Genova (diritto e giustizia)
Pag.10 ANNO GIUDIZIARIO: Processi arretrati, la «grande zavorra» non si
alleggerisce (il sole 24 ore)
Pag.11 ANNO GIUDIZIARIO: L’arretrato penale (il sole 24 ore)
Pag.12 PROFESSIONI: Riforma professioni (mondo professionisti)
Pag.13 PROFESSIONI: La delega è l’unica via per la riforma
di Giuseppe Chicchi - Relatore sulla riforma delle professioni per la X
Commissione della Camera (diritto e giustizia)
Pag.14 PROFESSIONI: Il codice deontologico forense "armonizzato" alla
legge Bersani (diritto e giustizia)
Pag.15 PROFESSIONI: Codice deontologico forense (diritto e giustizia)
Pag.27 PROFESSIONI: Tariffe, lo sconto può attendere (italia oggi)
Pag.29 PROFESSIONI: Professioni, serve chiarezza
di Ernesto Rimoldi Vicepresidente Ancot (italia oggi)
Pag.31 AVVOCATI: Avvocati stressati. Arriva il risarcimento (sky tg 24 online)
Pag.32 UFFICI GIUDIZIARI:Genova, giustizia in chiaro (il sole 24 ore)
Pag.34 CLASS ACTION:Azioni collettive entro l'anno (italia oggi)
Pag.35 ANTIRICICLAGGIO: Antiriciclaggio più “leggero” (il sole 24 ore)
Pag.36 ANTIRICICLAGGIO: Il Cnf boccia il regolamento di attuazione della
"Comunitaria" (diritto e giustizia)
Pag.37 ANTIRICICLAGGIO: L’antiriciclaggio stringe i tempi (il sole 24 ore)
Pag.38 ANTIRICICLAGGIO: Segnalazioni anche senza incarico (il sole 24 ore)
Pag.39 ANTIRICICLAGGIO: Cnf: «Schema di Regolamento per l’adeguamento del Dm 141/06, recante
disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini
antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti,
revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’articolo
21 della legge 29/2006 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004» (Roma, 18.1.2007)
Pag.41 ANTIRICICLAGGIO: Trenta giorni per l’archivio (il sole 24 ore)
Pag.42 STUDI LEGALI: Se la Pmi ricorre all’avvocato (il sole 24 ore)
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ITALIA OGGI
L'appello di Michelina Grillo (Oua)
Giustizia, servono riforme organiche
Il sistema giudiziario italiano è in panne. Quello che serve è una seria politica di riforme. La denuncia,
che finirà direttamente sul tavolo del Parlamento europeo, arriva dell'Organismo unitario
dell'avvocatura. Che il prossimo 31 gennaio farà parte della delegazione della Fbe (Federazione degli
ordini forensi europei) in occasione dell'incontro, a Bruxelles, col neopresidente del Parlamento
europeo, Hans-Gert Poettering. Il giorno successivo (1° febbraio) nella stessa sede, alla luce dell'agenda
di proposte fatta dal ministro di giustizia, Clemente Mastella, verrà presentato il III Controrapporto sui
dati dell'amministrazione giudiziaria italiana. ´Mastella', ha dichiarato Michelina Grillo, presidente
dell'Oua, ´ripropone ricette antiche: non servono nuove sezioni stralcio per smaltire momentaneamente
l'elevato numero dei procedimenti in attesa, ma risorse e soluzioni strutturali per avere processi con
tempi rapidi e ragionevoli. Come ci chiedono ormai da anni gli organismi comunitari e i cittadini'.
´L'agenda Mastella', ha continuato la numero uno dell'Oua, ´non prende in considerazione i veri
problemi del nostro sistema giudiziario. Lo dimostra la proposta di nuove sezioni stralcio. Si ipotizzano
ancora una volta interventi settoriali ed emergenziali per nascondere la polvere sotto il tappeto. Si
continua così nella falsariga delle politiche dei precedenti governi: varare provvedimenti a costo zero
invece di avviare una grande stagione di riforme organiche e condivise. Si pensa come sempre a
privilegiare i titoli sui giornali invece che a tutelare effettivamente i diritti dei cittadini'. ´L'idea
ricorrente', ha spiegato ancora la Grillo, ´è quella dell'aumento della dimensione degli uffici giudiziari.
Eppure, stando alle statistiche e all'esperienza degli operatori, i tribunali ai primi posti per efficienza
hanno un numero di magistrati inferiore a quello che i soloni di turno hanno invece individuato come
ottimale. Si pensa di abbreviare il corso dei processi semplicemente riducendo di 15 giorni il periodo
delle c.d. ferie giudiziarie, senza tenere in alcun conto che resterebbero invariati i giorni di ferie dei
magistrati'. (riproduzione riservata) Gabriele Ventura
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ANSA
22/01/2007 - 19.47.00
GIUSTIZIA: OUA DENUNCIA A EUROPA, MANCA POLITICA RIFORME
ZCZC0510/SXA WIN10491 R POL S0A QBXB GIUSTIZIA: OUA DENUNCIA A EUROPA,
MANCA POLITICA RIFORME (ANSA) - ROMA, 22 GEN - Manca ''una seria politica di riforme per
il sistema giudiziario italiano''. E' la denuncia che l'Organismo unitario dell'avvocatura si appresta a fare
al Parlamento europeo. Il 31 gennaio l'Oua fara' parte della delegazione della Fbe (Federazione degli
ordini forensi europei) che incontrera', a Bruxelles, il neo presidente del Parlamento europeo, Hans-Gert
Poettering. E il giorno successivo in quella stessa sede verra' presentato il III Controrapporto sui dati
dell'amministrazione giudiziaria del nostro Paese. ''L'agenda Mastella non prende in considerazione i
veri problemi del nostro sistema giudiziario- lamenta il presidente Michelina Grillo- Lo dimostra la
proposta di nuove 'sezioni stralcio'. Si ipotizzano ancora una volta interventi settoriali ed emergenziali
per nascondere la polvere sotto il tappeto. Si continua cosi' nella falsariga delle politiche dei precedenti
governi: varare provvedimenti a costo zero invece di avviare una grande stagione di riforme organiche
e condivise''. Insomma, conclude il presidente dell'Oua, c'e' un ''sostanziale disinteresse all'avvio di una
effettiva soluzione dei problemi''. (ANSA). FH 22-GEN-07 19:49 NNN
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IL MERIDIANO
Napolitano: «Dialogo sulla giustizia»
Per il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, «la ripresa del dialogo» è «indispensabile per la
soluzione dei delicati e complessi problemi che affliggono “il sistema giustizia”». In un messaggio
inviato al presidente dell’Unione Camere Penali Italiane in occasione di un convegno a Milano sul tema
“Giudice e pubblico ministero due soggetti diversi nel processo, nell’ordinamento, nella costituzione”,
il Capo dello Stato scrive: «Il tema di cui il convegno si occupa è di primario interesse, investendo un
profilo ordinamentale sul quale il dibattito tra studiosi e operatori è da tempo più intenso e acceso».
Napolitano sottolinea inoltre che «l’autorevolezza dei relatori e la diversità delle loro posizioni,
contribuiranno a riflessioni approfondite sulle ragioni politiche e tecniche che militano a favore o
contro la separazione tra magistratura giudicate e requirente: separazione che l’unione delle camere
penali delinea nell’articolato progetto di riforma costituzionale che ella mi ha cortesemente inviato.
Auspico - conclude il presidente della Repubblica - che il convegno rappresenti un contributo
importante all’individuazione di spazi per proposte condivise che tutelino l’autonomia e l’indipendenza
della magistratura nell’esercizio di tutte le sue funzioni e alla ripresa di quel dialogo che, sin dall’inizio
del mio mandato, ho affermato essere indispensabile per la soluzione dei delicati e complessi problemi
che affliggono il sistema giustizia».
Il ministro della Giustizia Clemente Mastella in proposito ha detto: «Sono a questo convegno per
questo, sono qui come messaggero di pace». Mastella ha poi invitato le forze politiche e tutti le
componenti del mondo della giustizia a partecipare la prossima settimana alle celebrazioni per
l’apertura dell’anno giudiziario.
Il ministro delle infrastrutture e leader dell’Italia dei valori Antonio Di Pietro, riferendosi al messaggio
inviato dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al presidente dell’Unione Camere Penali
dice: «Noi dell’Italia dei valori ci facciamo volentieri carico dell’appello del capo dello Stato per
quanto riguarda la giustizia. Riteniamo, però, che i problemi veri non stiano tanto nella separazione
delle carriere tra pm e giudice, quanto nella farraginosità delle regole processuali che ne allungano i
tempi». Per Di Pietro, si tratta di «regole che, proprio perchè complesse, spesso finiscono col rendere
impuniti i colpevoli o tengono sotto scacco, per troppo tempo, persone innocenti. Consideriamo
fondamentale che la figura del pm resti nell’area della giurisdizionalità delle funzioni. Tale prerogativa
- osserva l’ex magistrato del pool “Mani Pulite” - assicurerebbe al pm una solida indipendenza per
evitare intromissioni di poteri forti che ne possano condizionare l’operato. Ci auguriamo - conclude Di
Pietro - che da un confronto con le altre forze politiche esca una riforma per una giustizia che tuteli tutti
i cittadini e che non sia a favore solo di qualcuno, come e’ stato fino ad ora».
Giuseppe Consolo, capogruppo di An in Commissione Giustizia alla Camera preannuncia: «Come avrò
modo di dire intervenendo in Aula alla Camera martedì prossimo sui problemi della giustizia, la
richiesta degli avvocati italiani di separare le carriere tra chi giudica e chi accusa mi sembra realmente
sacrosanta».Gianni Cicolella
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IL MERIDIANO
Pisicchio: «Su questi temi ci vuole una costituente»
Le opinioni - Il parere del titolare della commissione Giustizia a Montecitorio
Il presidente della repubblica pensa che solo il dialogo tra le parti in causa possa risolvere i problemi
della giustizia italiana, garantendo una riforma appropriata del settore, mentre il ministro Clemente
Mastella precisa che la separazione delle carriere dei giudici non è nel programma dell’Unione. Ma
cosa pensa chi lavora nella giustizia e chi deve realizzare in concreto la riforma? Pino Pisicchio,
deputato dell’Italia dei valori e presidente della commissione giustizia della camera, lancia l’idea di una
«costituente su questi temi, perché la riforma del sistema non può essere scritta solo dal potere politico,
ma devono partecipare i suoi protagonisti, magistrati e avvocati». Per il parlamentare, il principale
problema è quello di una giustizia «di cui la gente diffida, ne ha un percezione negativa anche al di la
degli stessi problemi», anche perché «in oltre il 52% dei casi la sentenza è opposta tra il primo e il
secondo grado di giudizio». E’ quindi necessaria una «profonda revisione del processo civile e penale,
oggi carico di formalismi che consentono troppi ricorsi e allungano i tempi oltre ogni ragionevole
misura», e un cambiamento dei rapporti di forza interni alla struttura del processo. Infatti, se
teoricamente giudice, pubblico ministero e avvocato dovrebbero avere la stessa importanza, nella realtà
il difensore «viene a trovarsi in una condizione di oggettiva inferiorità», che secondo il presidente della
commissione non è accettabile. Un altro tema è quello del numero eccessivo di protagonisti in questo
settore: «vanno migliorate le procedure di reclutamento», dice Pisicchio, perché «oggi in Italia ci sono
200mila avvocati e 9mila giudici, e sono davvero troppi, anche perché il numero va a discapito della
qualità». Solo i magistrati di Cassazione sono 400, il che rende il terzo grado di giudizio, per il deputato
pugliese di Idv, «il più pletorico del mondo civile». Stefano Dambruoso, ex pubblico ministero alla
procura della Repubblica di Milano, che si è occupato a lungo di terrorismo e attualmente è consigliere
giuridico del commissario europeo per la giustizia Franco Frattini, sottolinea anzitutto che non
considera la separazione delle carriere dei magistrati quella panacea di cui molti parlano: «non
garantisce una maggiore autonomia, anzi è proprio la presenza del pubblico ministero all’interno della
stessa giurisdizione degli altri giudici, a consentire in Italia indipendenza e terzietà». Aspetti non
garantiti dove la separazione delle carriere esiste già, lascia intuire Dambruoso, secondo cui «in altri
Paesi il Pm non ha la stessa autonomia, in particolare per quanto riguarda i reati contro la pubblica
amministrazione». Il magistrato ritiene quindi che con carriere totalmente separate la politica possa
influenzare eccessivamente il pubblico ministero, rendendolo «controllabile, mentre il sistema italiano
in questi sessant’anni ha prodotto molti benefici e solo rari aspetti negativi». Sulle proposte del ministro
Mastella per snellire le procedure di giustizia, in particolare sull’annoso problema dell’eccessiva
lunghezza dei processi, Dambruoso pensa «che tutti i provvedimenti vadano verso una riduzione dei
tempi», dalla semplificazione del regime delle nullità, valida sia per il civile che per il penale, alla
riforma delle procedure di prescrizione previste dalla legge “ex Cirielli”, ma aggiunge che «è molto
sentita dagli analisti anche l’esigenza di ridurre i gradi di giudizio». Per fare questo non sarebbe
necessario diminuire le garanzie per il cittadino, anche perché «la stessa costituzione prevede che ci
debbano essere almeno due gradi», e quindi «a parte casi individuali da valutare volta per volta», questa
sarebbe una modifica rivoluzionaria, specie per il civile. Sempre nel settore civile, secondo il giudice è
importante anche l’automatizzazione delle procedure consentita dalle nuove tecnologie, che però non
può essere del tutto estesa al penale, «dove è troppo importante sentire direttamente i soggetti coinvolti,
testimoni e indagati, per assicurare un corretto svolgimento del processo». Filippo Pala
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Lettera aperta al Guardasigilli: no allo stralcio di Caserta
di Roberto Braccialini - Giudice civile a Genova
Signor Ministro,
dalla lista dei buoni propositi un po’ generici ma condivisibili (chi mai potrebbe opporsi all’idea di contenere il numero dei
venticinque riti processuali? Il processo societario, che speriamo sia il primo a fare le spese dell’”operazione
semplificazione”?), che si è letta nel recente “summit” governativo campano, esce a grande sorpresa uno specifico progetto
governativo sulla giustizia civile che invece è definito e preciso, potrebbe essere rapidamente operativo ed è sinceramente
raccapricciante : la riedizione delle sezioni stralcio. In pratica si vorrebbe realizzare una specie di “stralcio bis” sul modello
della Legge 276 del 1997 per cinque milioni di “vecchie” cause civili riesumando i giudici onorari aggregati (i noti goa),
figure già create dieci anni fa per gestire il passaggio dal vecchio rito civile degli anni quaranta alla miniriforma operata con
la L. 353 del 1990, a mò di “amnistia civile”, quando con tale sistema si cercò di non penalizzare il decollo del nuovo
processo civile che attendeva sconsolato il varo da oltre un quinquennio.
Si legge infatti nelle Sue “Proposte per una giustizia più rapida”, nel capitolo dedicato alle misure deflattive del
contenzioso : “L’efficacia delle nuove norme processuali si confronterà però, come ogni riforma tentata in passato, con
uno spaventoso arretrato (nel civile, ad esempio, a dicembre 2005 pendevano circa 5 milioni di cause). È indispensabile
quindi porre mano ad interventi straordinari di abbattimento dell’arretrato. Per il civile è possibile procedere con
meccanismi di stralcio per la rapida evasione di tutte quelle cause rimaste prive di sufficiente trattazione probatoria o che
abbiano superato o stiano per superare gli standard di ragionevole durata determinati dalla Corte Europea dei diritti
dell’uomo. Questa misura straordinaria necessita, per raggiungere rapidamente gli obiettivi di azzeramento dell’arretrato,
del reclutamento e della retribuzione di magistrati onorari in funzione di ogni sentenza prodotta. Soltanto così si può
garantire che la retribuzione sia direttamente collegata al risultato, evitando al contempo future rivendicazioni di
stabilizzazione”.
Sia detto senza offesa per l’impegno che, lo sappiamo, decine di magistrati onorari aggregati hanno profuso nelle sezioni
stralcio : tali sezioni rappresentano un esempio scolastico di un modello organizzativo lontanissimo dai principi di buona
amministrazione giudiziaria, e lo tocchiamo con mano ad un decennio di distanza quando leggiamo in appello alcune
sentenze rese da alcuni goa, o quando scopriamo che ci sono dei fascicoli ancora in istruttoria che stanno oggi per tornare ai
togati.
È successo veramente di tutto : abbiamo visto giudici onorari aggregati chiamati a misurarsi, drammaticamente e
monocraticamente, con problemi tipo l’estinzione per debellatio di uno Stato estero e conseguente sorte dei rapporti di
debito/credito con imprese nazionali; altri che – ambientalisti convinti – negavano il risarcimento per il furto di una
pelliccia. Altri ancora che, nella più totale solitudine e senza il conforto ed il sostegno anche solo morale dell’appartenenza
ad una stabile sezione giudicante, decidevano sul risarcimento dei danni da aborto non riuscito in termini assolutamente
inconciliabili con la giurisprudenza che man mano e faticosamente costruivano i “colleghi” togati due piani sopra. E il
“cottimo per sentenza”, si sa dall’esperienza dei giudici di pace, non può mai favorire la buona qualità delle decisioni rese...
Non solo questi magistrati avventizi sono stati lasciati soli nel momento del bisogno, perché le funzioni di guida e
coordinamento cui all’art. 47 quater dell’ordinamento sono state molto blandamente esercitate (e qui le strutture giudiziarie
“togate” avrebbero da farsi un robusto esame di coscienza) : il difetto stava nel manico, cioè in un modello organizzativo
che “non ci azzecca” proprio con l’art. 97 e che si iscrive a fatica (soprattutto, se dovessimo assistere alla riedizione di una
legge “transitoria” come la 276/97) nella previsione del successivo art. 106 della Carta repubblicana.
Si, perché le cause più lunghe e, diciamolo, più complesse, sono finite al magistrato professionalmente meno attrezzato,
mentre il giudice togato aveva modo di mettere da subito le mani sul bel “prodotto pulito” dei fascicoli incardinati con il
nuovo rito : possiamo stupirci se dopo anni dall’istituzione delle sezioni stralcio sopravvivono ancora cadaveri giuridici
putrescenti?
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Non pago di un’esperienza negativa, che non è passata attraverso un vaglio di difficoltà delle singole cause e quindi di
razionale allocazione delle risorse, ma ha operato in base ad una cervellotica distinzione impostata solo sull’anno di
iscrizione a ruolo, il Suo Ministero vorrebbe oggi riprendere quel modello e provocare un’altre strage degli innocenti : vale
a dire le persone che da più anni attendono in coda che sia loro resa giustizia.
Non ci siamo, signor Ministro. Non ci siamo proprio perché il suo obiettivo è assolutamente giusto e condivisibile – evitare
l’ennesima condanna italiana pronunciata dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo – ma non c’è ragione di lastricare
ulteriormente le vie infernali replicando un’esperienza sciagurata come quella delle sezioni stralcio. Ci sono infatti in giro
per l’Italia modelli virtuosi di “stralcio interno” del contenzioso più datato realizzati con strutture stabili che certo vanno
rimpinguate, come anche Lei scrive, che hanno avuto l’avallo del Consiglio Superiore della Magistratura ed hanno colto
l’obiettivo di “darci una botta” con le cause più vecchie in area condanna da parte della Corte di Strasburgo.
Si parla, è chiaro, del “modello Strasburgo” voluto ed attuato dal presidente del tribunale di Torino dr. Mario Barbuto, con il
quale attraverso la risorsa aggiuntiva dei giudici onorari di tribunale (got) si è riusciti effettivamente a realizzare
l’esaurimento delle cause più vecchie senza determinare nello stesso tempo un inceppo del contenzioso più recente. E lo si è
fatto non già con avventizi dell’ultima ora, ma con magistrati onorari che già erano in servizio presso le sezioni torinesi, i
quali in pratica hanno “tenuto in caldo” i fascicoli nuovi mentre contemporaneamente i giudici togati concludevano le
istruttorie e portavano in decisione le cause prossime ad una condanna europea per sforamento della ragionevole durata del
processo.
In questo modo si è realizzata pertanto una temporanea divisione del ruolo contenzioso affidato al magistrato professionale,
il quale aveva così la possibilità di gestire “a distanza” i nuovi processi nella fase di esordio, ma anche di dedicare le proprie
energie professionali alla definizione dei casi più difficili : e sembra giusto che a differenze retributive sonore, come quelle
esistenti tra magistrati professionali e onorari, corrisponda una maggiore impegnatività intellettuale del lavoro dei primi.
Certo, a Torino ad una certo punto ci si è fatti prendere la mano dall’entusiasmo e questo sistema di duplicazione del ruolo
non era più un progetto di stralcio interno alle sezioni giudicanti, ma stava per diventare uno stabile modulo organizzativo in
cui con poca spesa si duplicava il numero dei giudici civili, perché si passava dalla logica della delega di fasi dai togati ai
got, a quella della delega di interi ruoli contenziosi : giustamente il CSM ha detto no a questo tipo di impostazione. Ma
insomma, vediamo gli aspetti positivi dell’originario “progetto Strasburgo” : in primo luogo, siamo di fronte ad un ufficio
giudiziario chiamato a fare dell’autocoscienza e ad interrogarsi sulle sue reali capacità lavorative e sulle priorità nella
gestione del contenzioso, che programma e verifica i risultati sul campo. In secondo luogo, vediamo un ufficio che mette a
fuoco il principio di base a cui attenersi nella propria discrezionalità organizzativa e sceglie un’opzione indiscutibile nella
sua solare semplicità : le cause più rognose, lunghe e difficili ai magistrati mediamente più attrezzati (l’esatto opposto
delle Sue sezioni stralcio). Un modello, infine, che in tanto può funzionare, in quanto ci siano uffici amministrativi e
statistici che sono in grado di dare supporto stabile al “personale di magistratura”, come oggi si vogliono chiamare le risorse
dell’Ordine giudiziario.
Il limite potrebbe essere, semmai, quello del grado di condivisione del modello, perché sarebbe interessante sapere se gli
istruttori torinesi hanno “subito” o “condiviso” le scelte della loro dirigenza, se hanno partecipato collettivamente alla
costruzione di questo nuovo assetto lavorativo, ma è una curiosità che ha poco senso di fronte a merce rara rispetto alla
normale conduzione degli uffici giudiziari nostrani : l’assunzione di responsabilità secondo logiche di obiettivo da parte
della dirigenza togata. Ed un secondo limite dell’esperienza torinese potrebbe essere questo: capire se la responsabile logica
organizzativa di cui sopra è stata anche una ricerca di qualità nella trattazione delle cause, un tentativo di introdurre dove
possibile modelli virtuosi e condivisi con il Foro di reale dialettica processuale, oppure si è risolta nella pura ricerca del dato
numerico circa la “smazzatura” dei fascicoli. Però, a onor del vero, di fronte alla prospettiva che lo stralcio delle cause più
vecchie sia riassegnato alle rinate sezioni stralcio con i goa, non è il momento di andare troppo per il sottile…
Signor Ministro, quello torinese è un esempio, certo perfettibile specie nella sua dimensione “procedimentale” e
partecipativa, che però va tenuto ben presente per rispondere ai problemi dell’oggi, che sono i Suoi ma anche nostri. È un
preciso modello di riferimento perchè si basa su programmi definiti e temporanei, verificati dagli organi dell’autogoverno e
funziona grazie a risorse strutturali che, pur temporanee e da irrobustire, non sono però date una tantum. Lo stralcio interno
si fa attraverso una riedizione della figura del got che già esiste e che oggi si caratterizza per una ragionevole precarietà, la
quale però non esclude la possibilità di un’intensa valorizzazione lavorativa se associata ad una nuova fisionomia
professionale. Ciò evoca una dimensione proficuamente ancillare di questo magistrato togato, condivisibile da parte del
Foro, in un rapporto di collaborazione che, per usare figure della realtà professionale più vicina, replichi il legame che c’è
tra l’avvocato titolare dello studio ed il suo collega il quale, per incarico del primo, svolga in udienza l’attività procuratoria.
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Nel momento in cui il tirocinio dei got è diventato un impegno serio dei giudici togati e si sono stabiliti proficui rapporti di
conoscenza e collaborazione, per cui il magistrato professionale sa perfettamente che cosa può richiedere e che cosa può
attendersi dal giudice onorario che lo sostituisce precariamente, lo strumento per realizzare la temporanea divisione e
contemporanea trattazione dei ruoli contenziosi ai fini dello stralcio interno, in termini accettabili anche da parte
dell’Avvocatura, è a portata di mano : la rilettura dell’art. 43 bis dell’Ordinamento giudiziario nella parte in cui consente la
sostituzione del togato da parte del giudice onorario in caso di impedimento del primo.
Si tratta di realizzare con lo stralcio interno (nominativo, fascicolo per fascicolo) un impedimento effettivo, temporaneo,
controllabile e controllato attraverso un apposito procedimento autorizzativo che veda un nuovo protagonismo, una presa di
coscienza ed una nuova assunzione di responsabilità da parte dei dirigenti degli uffici, dei giudici che lavorano nelle sezioni,
degli stessi magistrati onorari di tribunale, degli avvocati e, in ultima analisi, del CSM, per la realizzazione di progetti
mirati di esaurimento del contenzioso più datato, i quali non portino al di fuori delle sezioni giudicanti, e dalla sfera dei
giudici che li hanno istruiti, i processi di più remota radicazione.
Tutto questo è possibile, è già stato fatto e può essere replicato ancora meglio, soprattutto se si passa da una visione
autoritaria dello stralcio ad un’opzione condivisa tra tutti gli operatori della giustizia e la si accompagna con un forte
presidio dell’autogoverno che, questa volta, potrebbe prestare orecchie più attente all’utenza forense ed utilmente delegare ai
consigli giudiziari l’autorizzazione ed il controllo successivo sui progetti di stralcio interno ispirati alle linee guida sopra
tracciate.
Linee guida che, in conclusione, si allineano alle più proficue elaborazioni fino ad oggi intervenute su di un tema cruciale,
al quale Caserta pure dedica troppo sommaria attenzione : l’ufficio per il processo, questo “nuovo che avanza” in termini di
un nuovo rapporto tra gli operatori della giurisdizione improntato a logiche di sinergia e collaborazione funzionale, che non
può risolversi solo nella sistemazione (anche se su basi apprezzabili) dei problemi sindacali di riqualificazione professionale
del personale amministrativo, oppure esaurirsi nel semplice cambiamento di una targhetta sulle porte delle ex cancellerie.
È chiaro infatti che la magistratura onoraria costituisce uno degli insostituibili pilastri, insieme ai giudici togati, al personale
ed alla dirigenza amministrativa, al “presidio tecnologico” del processo civile telematico, dell’ufficio per il processo e di
quanto accompagna quest’ultimo culturalmente e come investimenti. Ma allora vanno ripensati dalle radici ruolo,
reclutamento, tirocinio, funzioni, temporaneità, forme retributive e previdenziali, autogoverno, sbocchi professionali della
magistratura onoraria di tribunale : questioni ineludibili, che avrebbero necessità di ben altri provvedimenti legislativi e che
purtroppo si sono persi completamente in mezzo agli altri buoni ma vaghi propositi casertani.
Signor Ministro, come giudici civili e più in generale come operatori della giustizia civile abbiamo bisogno di risorse vere
per poter lavorare bene, per non farci sempre tirare per le orecchie a Strasburgo e mettere in castigo dietro la lavagna.
Siamo stufi e ci vergognamo anche un po’ e poi, ci voglia credere o no, non siamo sempre così asini : qualche cosa di
buono qua e là sappiamo fare anche noi nei nostri uffici giudiziari tutti i santi giorni, specialmente in quelle sedi giudiziarie
in cui pratichiamo quotidianamente esperienze di confronto e di lavoro in comune tra tutte le componenti del “servizio
giustizia”.
Non abbiamo scelto questo lavoro solo per la pagnotta : ci siamo arruolati anche per “amministrare giustizia” nel titanico ma
stimolante tentativo di riportare i conflitti umani nei limiti delle regole condivise e così minimizzare la violenza pubblica e
privata.
Non cada nella trappola delle mancette a questa o quella categoria professionale, cerchiamo insieme di volare più in alto e di
dare ai nostri concittadini ed all’Europa una Giustizia all’altezza delle loro aspettative. Per favore : no allo stralcio di
Caserta.
Con i più sinceri ed interessati auguri che tutto il resto del Suo programma si realizzi e che il Parlamento sappia cogliere i
profili di urgenza della “questione giustizia” nell’interesse dell’intera comunità nazionale, e coerentemente varare le riforme
condivise che occorrono per ridare ossigeno e credibilità alla nostra agonizzante giustizia civile, Le porgo saluti cordiali
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IL SOLE 24 ORE
Processi arretrati, la «grande zavorra» non si alleggerisce
Si potrebbe dire che nel 2006 la Giustizia non ha mosso un passo. E se lo ha fatto, è stato un passo
indietro. Lo dicono i numeri allegati alla corposa relazione che il Ministro della Giustizia Clemente
Mastella leggerà stamattina alla Camera (e domani al Senato), il primo atto con cui si inaugura l’anno
giudiziario 2007 (il 26 e il 27 seguiranno le cerimonie in Cassazione e nelle Corti d’appello). Dal
confronto tra il primo semestre del 2005 e il primo semestre del 2006 emerge, infatti, un aumento dei
processi penali arretrati nelle Corti d’appello (da 129.067 a 141.344) e davanti ai Giudici di pace (da
64.441 a 72.275); una sostanziale stabilità dei procedimenti pendenti a carico di ignoti (1.079.995 nel
2005, 1.070.829 nel 2006) e di quelli in cui è noto l’autore del reato (da 1.889.465 a 1.829.948); un
lievissimo miglioramento nei Tribunali (da 22.471 a 11.243), ma non davanti al giudice monocratico
(da 343.174 a 352.642). Nel civile, la Direzione di statistica del ministero rileva che il numero delle
cause arretrate «non ha subito nell’ultimo anno grandi variazioni e si mantiene, ormai da un
quinquennio, ben al di sopra di 4.500.000’: una sorta di zavorra, considerato che le cause nuove sono
state 2.140.000 e quelle decise 2.118.443. Nella loro aridità, i numeri della Giustizia riflettono
l’immagine di un mondo in cui non cambia nulla, anno dopo anno. Stesso discorso sulla durata dei
processi, che in gergo ministeriale si chiama «giacenza»: un processo penale con autore noto resta, ìn
media, 469 giorni nelle Procure, 622 in Tribunale e altrettanti in Corte d’appello; davanti al giudice di
pace siamo passati dai 225 giorni del 2004 ai 285 del 2005. Al contrario, nel civile, gli uffici del
Giudice di pace «sono gli unici — scrivono i tecnici del ministero — dove si registrano i minori tempi
di attesa (da un minimo diunmese a un massimo di r6 per le cause di risarcimento dei danni da
circolazione); in Corte d’appello l’attesa è la più lunga in assoluto (minimo 8 mesi, massimo 44) e la
situazione peggiora da un anno all’altro. Le statistiche impongono dunque al Governo Prodi di indicare
una strada efficace, credibile e rapida per uscire’ dall’impasse. E quel che tenterà di fare Mastella, tra
oggi e domani, di fronte al Parlamento dove, dopo la riforma-Castelli, dovrà esporre le linee della sua
politica giudiziaria alla luce del Parlamento della giustizia nell’anno precedente. Il guardasigilli
illustrerà il suo “pacchetto” di misure (ordinamentali, processuali e organizzative) annunciate nei giorni
scorsi, soprattutto per velocizzare i processi, e in attesa di essere presentate al Consiglio dei ministri Si
aprirà un dibattito e poi ci sarà un voto. Lo stesso Mastella parteciperà, il 26, alla cerimonia in
Cassazione dove, oltre al Capo dello Stato, ci saranno, per la prima volta, tredici ministri della Gìustizia
dell’Ue. Il giorno dopo, invece, volerà a Palermo. D.St.
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IL SOLE 24 ORE
L’arretrato penale
Procedimenti pendenti rilevati presso gli uffici requirenti e giudicanti
Uffici
I semestre ‘05
Corte d’Appello
129.067
141.344
Tribunale - Rito collegiale 22.471
Tribunale - Rito monocratico 343.174
Giudice di pace
64.441
Procura della Repubblica
I semestre ‘06*
21.243
352.642
72.275
1.889.465 1.829.948
Registro Noti
(*) dati provvisori
Fonte: ministero della Giustizia
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MONDO PROFESSIONISTI
Riforma professioni
L'elenco dei convocati comprende tra gli altri il Cup, con ogni diverso esponente di settore, gli
organismi sindacali (tra questi l'Oua, l'Aiga e Confprofessioni, compresi i rappresentanti dei
commercialisti e dei ragionieri), la Conferenza delle regioni e delle province, l'Autorithy per la
Concorrenza, il Cnel, Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, la Commissione Ue per la concorrenza, il
Consiglio nazionale forense, l'Adepp, il Colap e il Censis. Deciso anche di avviare una indagine
conoscitiva che potrà essere utile per avere un rendiconto delle audizioni che potrà essere utile a titolo
conoscitivo per ogni singolo parlamentare. In termini più complessivi, osserva il relatore Pier Luigi
Mantini (Ulivo), ''credo che alla fine il ddl Mastella possa essere integrato con le riflessioni e i
suggerimenti che emergeranno al termine del ciclo di audizioni. E ora ci aspetta un compito delicato,
nel senso che dobbiamo spiegare le ragioni di questa riforma, anche perché come osservava pochi
giorni fa Mario Monti, serve uno stile meno gridato e più coinvolgente, soprattutto perché lo scontro
frontale, spesso annunciato e neanche realizzato, può frenare il processo riformatore. Ora – conclude cercheremo di dare una soluzione ad aspetti ancora controversi, come ad esempio le società
professionali, i confini tra attività riservate e non, e sulle tariffe minime, anche se - precisa - non può
esserci uno stravolgimento totale di quanto già previsto su questi fronti particolari dal testo del
governo”. Soddisfatta la responsabile di An per le professioni Maria Grazia Siliquini. “È positiva – ha
detto - l'impostazione data al ciclo di audizioni data dai presidenti delle Commissioni Giustizia e
Attività produttive della Camera. Evidentemente il pressing fatto nei mesi scorsi affinché venissero
ascoltati tutti i principali rappresentanti delle professioni ha dato i suoi frutti e trovo utile che questi
possano essere ascoltati in maniera approfondita”.
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IL SOLE 24 ORE
INTERVENTO
La delega è l’unica via per la riforma
di Giuseppe Chicchi - Relatore sulla riforma delle professioni per la X Commissione della Camera
All’avvio del dibattito parlamentare sulla legge di riordino delle professioni si registrano tensioni
diverse. Tensioni a favore di un processo riformatore “forte” vengono dalle culture dei liberismo
“ideologico”. Segnali di preoccupazione vengono dalle professioni che si riconoscono negli Ordini.
Tensioni favorevoli al progetto del Governo vengono dalle nuove professioni, che poi tutte nuove non
sono, ma sono nuove nel momento in cui si pongono il problema di essere riconosciute. Infine si fanno
sentire le organizzazioni sindacali e dei consumatori, consapevoli dell’asimmetria informativa fra
utente e professionista. Il problema è che gli utenti devono tornare al centro della questione: Ordini e
associazioni tanto più tutelano i loro iscritti quanto più riescono a tutelare nella qualità e nel prezzo i
cittadini che acquistano i loro servizi. Ci sono dunque in campo ruoli e funzioni di natura privatistica
ma di interesse generale. I motivi per fare una legge vanno cercati nell’affermazione della “società dei
servizi” e nell’importanza che vanno assumendo le funzioni sussidiane. Infatti, la semplificazione della
pubblica amministrazione sposta dalle istituzioni ai corpi intermedi una quota di responsabilità sociale.
Il progetto del Governo rappresenta un buon punto di partenza. C’è dentro un percorso di riflessione
che viene da lontano e che ha trovato una sintesi equilibrata. E non c’è alcuna intenzione di aprire
contenziosi con i gruppi dirigenti degli Ordini a cui invece dobbiamo chiedere di svolgere, oltre la
funzione delicata di “traghettatori”, anche il ruolo dì guida nel consolidamento del nuovo assetto delle
professioni. Da molte parti si mette in discussione l’impianto di legge delega del progetto. Ma la
complessità della materia è talmente alta che pensare di mettere tutto in una legge quadro rischia di
diventare un alibi per fermare il percorso. E vero che l’ampiezza della delega chiesta dal Governo è
notevole, tuttavia fra una legge delega e una legge quadro esiste un territorio intermedio su cui si
possono mettere a prova le reali volontà di attuare la riforma. Di certo il più atteso e, nel profondo forse
il più temuto, dei contenuti del disegno di legge è l’introduzione del cosiddetto “sistema duale” per il
riconoscimento delle associazioni non regolamentate. Un provvedimento che si rivolge alla platea delle
nuove professioni prive di regole certe e, quindi, di formali definizioni deontologiche, di garanzie per i
professionisti e di punti di riferimento per gli utenti. Si dovrà stare molto attenti ai confini, evitare al
massimo le sovrapposizioni di competenze. Attese sono le norme per le società di professionisti, anche
nella forma delle società multiprofessionali. Le aspettano, insieme con nuove norme per l’accesso e il
praticantato, migliaia di giovani che si affacciano al lavoro e che, come dice il collega Pierluigi
Mantini, intendono investire su se stessi.
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Il codice deontologico forense "armonizzato" alla legge Bersani
Il Codice deontologico forense si adegua alle novità introdotte dalla legge Bersani: cadono così i divieti sulla
pubblicità, sul patto di quota lite e sui servizi interdisciplinari. Il Consiglio nazionale forense ha approvato lo
scorso 18 gennaio le modifiche al proprio regolamento etico (qui leggibile nei documenti correlati), malgrado sia
del tutto discutibile, secondo il Cnf, assoggettare una professione di rango costituzionale come quella di avvocato
ai principi di tutela della concorrenza.
I legali possono quindi pubblicizzare la loro attività senza alcuna restrizione e accordarsi sul compenso.
Inoltre, è stato abrogato anche il divieto di offrire ai clienti servizi professionali interdisciplinari da parte di
società di persone o di associazioni tra professionisti a condizione, però, che il lagale non partecipi a più di una
società.
Infine, è stato eliminato anche il divieto di violare i minimi tariffari.
Ma vediamo nel dettaglio come è stato modificato il codice di autoregolamentazione della categoria.
Il recupero crediti. Le norme introdotte dalla legge 248/06, la cosiddetta Bersani-Visco, hanno determinato
l’abrogazione dell’articolo 10 comma 2 del codice deontologico che riteneva lesivi della dignità e del decoro
della professione la collaborazione abituale dell’avvocato con società e organizzazioni di recupero crediti.
Il patto di quota lite. Completamente riscritto l’articolo 45 del Codice deontologico sul patto di quota lite che
diventa legittimo se inteso come accordo con il quale si stabilisce un compenso correlato al risultato pratico
dell’attività svolta e comunque in rapporto a una percentuale sul valore dei beni o degli interessi controversi.
Niente da fare, invece, per il patto inteso come cessione dei diritti oggetto di contestazione davanti all’autorità
giudiziaria.
La pubblicità. L’articolo 17 relativo alle «informazioni sull’attività professionale» è stato modificato prevedendo
la possibilità di pubblicizzare i titoli, le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e i
costi complessivi delle prestazioni. Tuttavia, ha chiarito il Cnf nella relazione che accompagna la nuova versione
del regolamento professionale, la legge Bersani-Visco ha rimosso un divieto i cui contenuti erano, in buona
parte, già stati soppressi con la precedente riforma del Codice deontologico. Riforma, che lo scorso anno, aveva
consentito di dare informazioni sia sui titoli conseguiti che sui diplomi di specializzazione. L’articolo 17 del
regolamento, tuttavia, ha ammesso la pubblicità informativa sulle caratteristiche del servizio offerto e sui costi
delle prestazioni a condizione, però, che il messaggio rispetti i criteri di trasparenza e veridicità affidandone il
controllo all’Ordine professionale.Spariscono, inoltre, all’articolo 17bis del regolamento i divieti di pubblicità su
giornali, mezzi televisivi e radiofonici e sponsorizzazioni. Inoltre, l’avvocato potrà utilizzare solo i siti web con
domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale o alla società di legali alla quale partecipa,
previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della forma e del contenuto in cui si è espresso.
Infine, il professionista è responsabile del contenuto del sito il quale non può contenere riferimenti commerciali
e/o pubblicitari attraverso l’indicazione diretta o tramite banner o I di alcun tipo.
Le tariffe. Quanto ai minimi tariffari, la cui inderogabilità era prevista dall’articolo 24 della legge 794/1942, il
codice deontologico conteneva una sola disposizione all’articolo 43 che consentiva all’avvocato di concordare
onorari forfetari per le prestazioni continuative soltanto nel caso di consulenza e assistenza stragiudiziale.
Tuttavia, poiché la norma fortemente voluta dal legislatore contrastava con la facoltà di determinare il compenso
correlando al risultato pratico dell’attività svolta, è stata abrogata.
Servizi interdisciplinari. È abrogato anche il divieto di fornire servizi professionali di tipo interdisciplinare da
parte di società di persone o associazioni tra professionisti, con il limite che ciascun professionista non può
partecipare a più di una società e che la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti
indicati in precedenza, sotto la propria personale responsabilità. (cri.cap)
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Codice deontologico forense
Preambolo
L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della
persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della
giustizia. Nell’esercizio della sua funzione, l’avvocato vigila sulla conformità delle leggi al principi della Costituzione, nel
rispetto della Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e dell’Ordinamento comunitario; garantisce il diritto alla
libertà e sicurezza e l’inviolabilità della difesa; assicura la regolarità del giudizio e del contraddittorio.
Le norme deontologiche sono essenziali per la realizzazione e la tutela di questi valori.
TITOLO 1
Principi generali
Articolo 1
Ambito di applicazione
Le norme deontologiche si applicano a tutti gli avvocati e praticanti nella loro attività, nel loro reciproci rapporti e nel
confronti dei terzi.
Articolo 2
Potestà disciplinare
Spetta agli organi disciplinari la potestà di infliggere le sanzioni adeguate e proporzionate alla violazione delle norme
deontologiche. Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei
comportamenti nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.
Articolo 3
Volontarietà dell’azione
La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva.
Oggetto di valutazione è il comportamento complessivo dell’incolpato.Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno
stesso procedimento la sanzione deve essere unica.
Articolo 4
Attività all’estero e attività in Italia dello straniero
Nell’esercizio di attività professionali all’estero, che siano consentite dalle disposizioni in vigore, l’avvocato italiano è
tenuto al rispetto delle norme deontologiche del paese in cui viene svolta l’attività. Del pari l’avvocato straniero.
nell’esercizio dell’attività professionale in Italia, quando questa sia consentita, è tenuto al n’spetto delle norme
deontologiche italiane.
Articolo 5
Doveri di probità, dignità e decoro
L’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.
1. Deve essere sottoposto a procedimento disciplinare l’avvocato cui sia imputabile un comportamento non colposo che
abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.
2. L’avvocato è soggetto a procedimento disciplinare per fatti anche non riguardanti l’attività forense quando si riflettano
sulla sua reputazione professionale o compromettano l’immagine della classe forense.
3. L’avvocato che sia indagato o imputato in un procedimento penale non può assumere o mantenere la difesa di altra parte
nello stesso procedimento.
Articolo 6
Doveri di lealtà e correttezza
L’avvocato deve svolgere la propria attività professionale con lealtà e correttezza.
1. L’avvocato non deve proporre azioni o assumere iniziative in giudizio con mala fede o colpa grave.
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Articolo 7
Dovere di fedeltà
È dovere dell’avvocato svolgere con fedeltà la propria attività professionale.
1. Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’avvocato che compia consapevolmente atti contrari all’interesse
del proprio assistito.
2. L’avvocato deve esercitare la sua attività anche nel rispetto dei doveri che la sua funzione gli impone verso la collettività
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nel confronti dello Stato e di ogni altro potere.
Articolo 8
Dovere di diligenza
L’avvocato deve adempiere i propri doveri professionali con diligenza.
Articolo 9
Dovere di segretezza e riservatezza
È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto sull’attività prestata e su tutte le
informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
1. L’avvocato è tenuto al dovere di segretezza e riservatezza anche nel confronti degli ex clienti, sia per l’attività giudiziale
che per l’attività stragiudiziale.
2. La segretezza deve essere rispettata anche nel confronti di colui che si rivolga all’avvocato per chiedere assistenza senza
che il mandato sia accettato.
3. L’avvocato è tenuto a richiedere il rispetto del segreto professionale anche al propri collaboratori e dipendenti e a tutte le
persone che cooperano nello svolgimento dell’attività professionale.
4. Costituiscono eccezione alla regola generale i casi in cui la divulgazione di alcune informazioni relative alla parte assistita
sia necessaria:
a. per lo svolgimento delle attività di difesa;
b. al fine di impedire la commissione da parte dello stesso assistito di un reato di particolare gravità;
c. al fine di allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e assistito;
d. in un procedimento concernente le modalità della difesa degli interessi dell’assistito.
In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.
Articolo 10
Dovere di indipendenza
Nell’esercizio dell’attività professionale l’avvocato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria
libertà da pressioni o condizionamenti esterni. I. L’avvocato non deve tener conto di interessi riguardanti la propria sfera
personale.
Articolo 11
Dovere di difesa
L’avvocato deve prestare la propria attività difensiva anche quando ne sia richiesto dagli organi giudiziari in base alle leggi
vigenti.
1. L’avvocato che venga nominato difensore d’ufficio deve, quando ciò sia possibile, comunicare all’assistito che ha facoltà
di scegliersi un difensore di fiducia, e deve informarlo, ove intenda richiedere un compenso, che anche il difensore d’ufficio
deve essere retribuito a norma di legge.
2. Costituisce infrazione disciplinare il rifiuto ingiustificato di prestare attività di gratuito patrocinio o la richiesta
all’assistito di un compenso per la prestazione di tale attività.
Articolo 12
Dovere di competenza
L’avvocato non deve accettare incarichi che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza.
1. L’avvocato deve comunicare all’assistito le circostanze impeditive alla prestazione dell’attività richiesta, valutando, per il
caso di controversie di particolare impegno e complessità, l’opportunità della integrazione della difesa con altro collega.
2. L’accettazione di un determinato incarico professionale fa presumere la competenza a svolgere quell’incarico.
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Articolo 13
Dovere di aggiornamento professionale
È dovere dell’avvocato curare costantemente la propria preparazione professionale, conservando e accrescendo le
conoscenze con particolare riferimento ai settori nel quali svolga l’attività.
1. L’avvocato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in
campo giuridico e forense.
2. È dovere deontologico dell’avvocato quello di rispettare i regolamenti del Consiglio Nazionale Forense e del Consiglio
dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi.
Articolo 14
Dovere di verità
Le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano presupposto specifico per un
provvedimento del magistrato, e di cui l’avvocato abbia diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non
indurre il giudice in errore.
1. L’avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In particolare, il difensore non può assumere a
verbale né introdurre dichiarazioni di persone informate sui fatti che sappia essere false.
2. L’avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione
di istanze o richieste sul presupposto della medesima situazione di fatto.
Articolo 15
Dovere di adempimento previdenziale e fiscale
L’avvocato deve provvedere regolarmente e tempestivamente agli adempimenti dovuti agli organi forensi nonché agli
adempimenti previdenziali e fiscali a suo carico, secondo le norme vigenti.
Articolo 16
Dovere di evitare incompatibilità
È dovere dell’avvocato evitare situazioni di incompatibilità ostative alla permanenza nell’albo, e, comunque, nel dubbio,
richiedere il parere del proprio Consiglio dell’Ordine.
1. L’avvocato non deve porre in essere attività commerciale o di mediazione.
2. Costituisce infrazione disciplinare l’avere richiesto l’iscrizione all’albo in pendenza di cause di incompatibilità, non
dichiarate, ancorché queste siano venute meno.
Articolo 17
Informazioni sull’attività professionale
L’avvocato può dare informazioni sulla propria attività professionale.Il contenuto e la forma dell’informazione devono
essere coerenti con la finalità della tutela dell’affidamento della collettività e rispondere a criteri di trasparenza e veridicità,
il rispetto dei quali è verificato dal competente Consiglio dell’Ordine. Quanto al contenuto, l’informazione deve essere
conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. L’avvocato
non può n’velare al pubblico il nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano.Quanto alla forma e alle modalità,
l’informazione deve rispettare la dignità e il decoro della professione. In ogni caso, l’informazione non deve assumere i
connotati della pubblicità ingannevole, elogiativa, comparativa.
1. Sono consentite, a fini non lucrativi, l’organizzazione e la sponsorizzazione di seminari di studio, di corsi di formazione
professionale e di convegni in discipline attinenti alla professione forense da parte di avvocati o di società o di associazioni
di avvocati.
2. È consentita l’indicazione del nome di un avvocato defunto, che abbia fatto parte dello studio, purché il professionista a
suo tempo lo abbia espressamente previsto o abbia disposto per testamento in tal senso, ovvero vi sia il consenso unanime
dei suoi eredi.
Articolo 17bis
Modalità dell’informazione
L’avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare:
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo compongono qualora l’esercizio
della professione sia svolto in forma associata o societaria;
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- il Consiglio dell’Ordine presso il quale è iscritto ciascuno dei componenti lo studio;
- la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie ed i recapiti, con l’indicazione di indirizzo, numeri telefonici,
fax, e-mail e del sito web, se attivato.
- il titolo professionale che consente all’avvocato straniero l’esercizio in Italia, o che consenta all’avvocato italiano
l’esercizio all’estero, della professione di avvocato in conformità delle direttive comunitarie.
Può indicare:
- i titoli accademici; i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli istituti universitari;
- l’abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni superiori;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa
del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato;
- i settori di esercizio dell’attività professionale e, nell’ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente;
- le lingue conosciute;
- il logo dello studio;
- gli estremi della polizza assicurativa per la responsabilità professionale;
- l’eventuale certificazione di qualità dello studio; l’avvocato che intenda fare menzione di una certificazione di qualità deve
depositare presso il Consiglio dell’Ordine il giustificativo della certificazione in corso di validità e l’indicazione completa
del certificatore e del campo di applicazione della certificazione ufficialmente riconosciuta dallo Stato.
L’avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente riconducibili a sé, allo studio legale
associato o alla società di avvocati alla quale partecipa, previa comunicazione al Consiglio dell’Ordine di appartenenza della
forma e del contenuto in cui è espresso.Il professionista è responsabile del contenuto del sito e in esso deve indicare i dati
previsti dal primo comma.Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l’indicazione diretta o
tramite banner o pop-up di alcun tipo.
Articolo 18
Rapporti con la stampa
Nel rapporti con la stampa e con la stampa e con gli altri mezzi di diffusione l’avvocato deve ispirarsi a criteri di equilibrio e
misura nel rilasciare interviste, per il rispetto dei doveri di discrezione e riservatezza.
1. Il difensore, con il consenso del proprio assistito e nell’esclusivo interesse dello stesso, può fornire agli organi di
informazione e di stampa notizie che non siano coperte dal segreto di indagine.
2. In ogni caso, nei rapporti con gli organi di informazione e con gli altri mezzi di diffusione, è fatto divieto all’avvocato di
enfatizzare la propria capacità professionale, di spendere il nome dei propri clienti, di sollecitare articoli di stampa o
interviste sia su organi di informazione sia su altri mezzi di diffusione; è fatto divieto altresì di convocare conferenze stampa
fatte salve le esigenze di difesa del cliente.
3. È consentito all’avvocato, previo parere favorevole del Consiglio dell’Ordine di appartenenza, di tenere o curare rubriche
fisse su organi di stampa con l’indicazione del proprio nome e di partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche.
Articolo 19
Divieto di accaparramento di clientela
È vietata ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela a mezzo di agenzie o procacciatori o con modi non
conformi alla correttezza e decoro.
1. L’avvocato non deve corrispondere ad un collega, o ad un altro soggetto, un onorario, una provvigione o qualsiasi -altro
compenso quale corrispettivo per la presentazione di un cliente.
2. Costituisce infrazione disciplinare l’offerta di omaggi o prestazioni a terzi ovvero la corresponsione o la promessa di
vantaggi per ottenere difese o incarichi.
3I. È vietato offrire, sia direttamente che per interposta persona, le proprie prestazioni professionali al- domicilio degli
utenti, nei luoghi di lavoro, di riposo, di svago e, in generale, in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
4. È altresì vietato all’avvocato offrire, senza esserne richiesto, una prestazione personalizzata e, cioè, rivolta a una persona
determinata per un specifico affare.
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Articolo 20
Divieto di uso di espressioni sconvenienti od offensive
Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’avvocato deve evitare di usare espressioni sconvenienti od offensive
negli scritti in giudizio e nell’attività professionale in genere, sia nei confronti dei colleghi che nei confronti dei magistrati,
delle controparti e dei terzi.
1. La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.
Articolo 21
Divieto di attività professionale senza titolo o di uso di titoli inesistenti
L’iscrizione all’albo costituisce presupposto per l’esercizio dell’attività giudiziale e stragiudiziale di assistenza e consulenza
in materia legale e per l’utilizzo del relativo titolo.
1. Costituisce illecito disciplinare l’uso di un titolo professionale non conseguito ovvero lo svolgimento di attività in
mancanza di titolo o in periodo di sospensione.
2. Costituisce altresì illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che agevoli, o, in qualsiasi altro modo diretto o
indiretto, renda possibile a soggetti non abilitati o sospesi l’esercizio abusivo dell’attività di avvocato o consenta che tali
soggetti ne possano ricavare benefici economici, anche se limitatamente al periodo di eventuale sospensione dall’esercizio.
3. L’avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia docente universitario di materie giuridiche. in ogni
caso dovrà specificare la qualifica, la materia di insegnamento e la facoltà.
4. L’iscritto nel registro dei praticanti avvocati può usare esclusivamente e per esteso il titolo di “praticante avvocato", con
l’eventuale indicazione di "abilitato al patrocinio" qualora abbia conseguito tale abilitazione.
Titolo II
Rapporti con i colleghi
Articolo 22
Rapporto di colleganza
L’avvocato deve mantenere sempre nel confronti dei colleghi un comportamento ispirato a correttezza e lealtà.
1. L’avvocato che collabori con altro collega è tenuto a rispondere con sollecitudine alle sue richieste di informativa.
2. L’avvocato che intenda promuovere un giudizio nel confronti di un collega per fatti attinenti all’esercizio della
professione deve dargliene preventiva comunicazione per iscritto, tranne che l’avviso possa pregiudicare il diritto da
tutelare.
3. L’avvocato non può registrare una conversazione telefonica con il collega. La registrazione, nel corso di una riunione, è
consentita soltanto con il consenso di tutti i presenti.
Articolo 23
Rapporto di colleganza e dovere di difesa nel processo
Nell’attività giudiziale l’avvocato deve ispirare la propria condotta all’osservanza del dovere di difesa, salvaguardando in
quanto possibile il rapporto di colleganza.
1. L’avvocato è tenuto a rispettare la puntualità alle udienze e in ogni altra occasione di incontro con i colleghi.
2. L’avvocato deve opporsi a qualunque istanza, irrituale o ingiustificata, formulata nel processo dalle controparti che
comporti pregiudizio per la parte assistita.
3. il difensore che riceva l’incarico di fiducia dall’imputato è tenuto a comunicare tempestivamente con mezzi idonei al
collega, già nominato d’ufficio, il mandato ricevuto e, senza pregiudizio per il diritto di difesa, deve raccomandare alla parte
di provvedere al pagamento di quanto è dovuto al difensore d’ufficio per l’attività professionale eventualmente già svolta.
4. Nell’esercizio del mandato l’avvocato può collaborare con i difensori delle altre parti, anche scambiando informazioni,
atti e documenti, nell’interesse della parte assistita e nel rispetto della legge.
5. Nel casi di difesa congiunta, è dovere del difensore consultare il co-difensore in ordine ad ogni scelta processuale ed
informarlo del contenuto dei colloqui con il comune assistito, al fine della effettiva condivisione della strategia processuale.
6. L’interruzione delle trattative stragiudiziali, nella prospettiva di dare inizio ad azioni giudiziarie, deve essere comunicata
al collega avversario.
Articolo 24
Rapporti con il Consiglio dell’Ordine
L’avvocato ha il dovere di collaborare con il Consiglio dell’Ordine di appartenenza, o con altro che ne faccia richiesta, per
l’attuazione delle finalità istituzionali osservando scrupolosamente il dovere di verità. A tal fine ogni iscritto è tenuto a
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riferire al Consiglio fatti a sua conoscenza relativi alla vita forense o alla amministrazione della giustizia, che richiedano
iniziative o interventi collegiali.
1. Nell’ambito di un procedimento disciplinare, la mancata risposta dell’iscritto agli addebiti comunicatigli e la mancata
presentazione di osservazioni e difese non costituisce autonomo illecito disciplinare, pur potendo tali comportamenti essere
valutati dall’organo giudicante nella formazione del proprio libero convincimento.
2. Qualora il Consiglio dell’Ordine richieda all’iscritto chiarimenti, notizie o adempimenti in relazione ad un esposto
presentato da una parte o da un collega tendente ad ottenere notizie o adempimenti nell’interesse dello stesso reclamante, la
mancata sollecita risposta dell’iscritto costituisce illecito disciplinare.
3. L’avvocato chiamato a far parte del Consiglio dell’Ordine deve adempiere l’incarico con diligenza, imparzialità e
nell’interesse generale.
4. L’avvocato ha il dovere di comunicare senza ritardo al Consiglio dell’Ordine di appartenenza ed eventualmente a quello
competente per territorio, la costituzione di associazioni o società professionali e i successivi eventi modificativi, nonché
l’apertura di studi principali, secondari e anche recapiti professionali.
Articolo 25
Rapporti con i collaboratori dello studio
L’avvocato deve consentire ai propri collaboratori di migliorare la preparazione professionale, compensandone la
collaborazione in proporzione all’apporto ricevuto.
Articolo 26
Rapporti con i praticanti
L’avvocato è tenuto verso i praticanti ad assicurare la effettività ed a favorire la proficuità della pratica forense al fine di
consentire un’adeguata formazione.
1. L’avvocato deve fornire al praticante un adeguato ambiente di lavoro, riconoscendo allo stesso, dopo un periodo iniziale,
un compenso proporzionato all’apporto professionale ricevuto.
2. L’avvocato deve attestare la veridicità delle annotazioni contenute nel libretto di pratica solo in seguito ad un adeguato
controllo e senza indulgere a motivi di favore o di amicizia.
3. È responsabile disciplinarmente l’avvocato che dia incarico al praticanti di svolgere attività difensiva non consentita.
Articolo 27
Obbligo di corrispondere con il collega
L’avvocato non può mettersi in contatto diretto con la controparte che sia assistita da altro legale.
1. Soltanto in casi particolari, per n’chiedere determinati comportamenti o intimare messe in mora od evitare prescrizioni o
decadenze, la corrispondenza può essere indirizzata direttamente alla controparte, sempre peraltro inviandone copia per
conoscenza al legale avversario.
2. Costituisce illecito disciplinare il comportamento dell’avvocato che accetti di ricevere la controparte, sapendo che, essa è
assistita da un collega, senza informare quest’ultimo e ottenerne il consenso.
Articolo 28
Divieto di produrre la corrispondenza scambiata con il collega
Non possono essere prodotte o n’ferite in giudizio le lettere qualificate riservate e comunque la corrispondenza contenente
proposte transattive scambiate con i colleghi.
1. È producibile la corrispondenza intercorsa tra colleghi quando sia stato perfezionato un accordo, di cui la stessa
corrispondenza costituisca attuazione.
2. È producibile la corrispondenza dell’avvocato che assicuri l’adempimento delle prestazioni richieste.
3. L’avvocato non deve consegnare all’assistito la corrispondenza riservata tra colleghi, ma può, qualora venga meno il
mandato professionale, consegnarla al professionista che gli succede, il quale è tenuto ad osservare i medesimi criteri di
riservatezza.
Articolo 29
Notizie riguardanti il collega
L’esibizione in giudizio di documenti relativi alla posizione personale del collega avversario e l’utilizzazione di notizie
relative alla sua persona sono vietate, salvo che egli sia parte di un giudizio e che l’uso di tali notizie sia necessario alla
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tutela di un diritto.
1. L’avvocato deve astenersi dall’esprimere apprezzamenti denigratori sull’attività professionale di un collega.
Articolo 30
Obbligo di soddisfare le prestazioni affidate ad altro collega
L’avvocato che scelga e incarichi direttamente altro collega di esercitare le funzioni di rappresentanza o assistenza deve
provvedere a retribuirlo, ove non adempia la parte assistita, tranne che dimostri di essersi inutilmente attivato, anche
postergando il proprio credito, per ottenere l’adempimento.
Articolo 31
Obbligo di dare istruzioni al collega e obbligo di informativa
L’avvocato è tenuto a dare tempestive istruzioni al collega corrispondente. Quest’ultimo, del pari, è tenuto a dare
tempestivamente al collega informazioni dettagliate sull’attività svolta e da svolgere.
1. L’elezione di domicilio presso altro collega deve essere preventivamente comunicata e consentita.
2. È fatto divieto all’avvocato corrispondente di definire direttamente una controversia, in via transattiva, senza informare il
collega che gli ha affidato l’incarico.
3. L’avvocato corrispondente, in difetto di istruzioni, deve adoperarsi nel modo più opportuno per la tutela degli interessi
della parte, informando non appena possibile il collega che gli ha affidato l’incarico.
Articolo 32
Divieto di impugnazione della transazione raggiunta con il collega
L’avvocato che abbia raggiunto con il patrono avversario un accordo transattivo accettato dalle parti deve astenersi dal
proporre impugnativa giudiziale della transazione intervenuta, salvo che l’impugnazione sia giustificata da fatti particolari
non conosciuti o sopravvenuti.
Articolo 33
Sostituzione del collega nell’attività di difesa
Nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell’incarico o rinuncia, il nuovo legale dovrà
rendere nota la propria nomina al collega sostituito, adoperandosi, senza pregiudizio per l’attività difensiva, perché siano
soddisfatte le legittime n’chieste per le prestazioni svolte.
1. L’avvocato sostituito deve adoperarsi affinché la successione nel mandato avvenga senza danni per l’assistito, fornendo al
nuovo difensore tutti gli elementi per facilitargli la prosecuzione della difesa.
Articolo 34
Responsabilità dei collaboratori, sostituti e associati
Salvo che il fatto integri un’autonoma responsabilità, i collaboratori, sostituti e ausiliari non sono disciplinarmente
responsabili per il compimento di atti per incarichi specifici ricevuti.
1. Nel caso di associazione professionale, è disciplinarmente responsabile soltanto l’avvocato o gli avvocati a cui si
riferiscano i fatti specifici commessi.
Titolo III
Rapporti con la parte assistita
Articolo 35
Rapporto di fiducia
Il rapporto con la parte assistita è fondato sulla fiducia.
1. L’incarico deve essere conferito dalla parte assistita o da altro avvocato che la difenda.
Qualora sia conferito da un terzo, che intenda tutelare l’interesse della parte assistita ovvero anche un proprio interesse,
l’incarico può essere accettato soltanto con il consenso della parte assistita.
2. L’avvocato deve astenersi, dopo il conferimento del mandato, dallo stabilire con l’assistito rapporti di natura economica,
patrimoniale o commerciale che in qualunque modo possano influire sul rapporto professionale, salvo quanto previsto
nell’articolo 45.
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Articolo 36
Autonomia del rapporto
L’avvocato ha l’obbligo di difendere gli interessi della parte assistita nel miglior modo possibile nei limiti del mandato e
nell’osservanza della legge e dei principi deontologici.
1. L’avvocato non deve consapevolmente consigliare azioni inutilmente gravose, né suggerire comportamenti, atti o negozi
illeciti, fraudolenti o colpiti da nullità.
2. L’avvocato, prima di accettare l’incarico, deve accertare l’identità del cliente e dell’eventuale suo rappresentante.
3. In ogni caso, nel rispetto dei doveri professionali anche per quanto attiene al segreto, l’avvocato deve rifiutare di ricevere
o gestire fondi che non siano riferibili a un cliente esattamente individuato.
4. L’avvocato deve rifiutare di prestare la propria attività quando dagli elementi conosciuti possa fondatamente desumere
che essa sia finalizzata alla realizzazione di una operazione illecita.
Articolo 37
Conflitto di interessi
L’avvocato ha l’obbligo di astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi
di un proprio assistito o interferisca con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale.
1. Sussiste conflitto di interessi anche nel caso in cui l’espletamento di un nuovo mandato determini la violazione del segreto
sulle informazioni fornite da altro assistito, ovvero quando la conoscenza degli affari di una parte possa avvantaggiare
ingiustamente un altro assistito, ovvero quando lo svolgimento di un precedente mandato limiti l’indipendenza dell’avvocato
nello svolgimento di un nuovo incarico.
2. L’obbligo di astensione opera altresì se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di
una stessa società di avvocati o associazione professionale o che esercitino negli stessi locali.
Articolo 38
Inadempimento al mandato
Costituisce violazione dei doveri professionali, il mancato, n’tardato o negligente compimento di atti inerenti al mandato
quando derivi da non scusabile e n’levante trascuratezza degli interessi della parte assistita.
I. il difensore d’ufficio deve assolvere l’incarico con diligenza e sollecitudine; ove sia impedito di partecipare a singole
attività processuali deve darne tempestiva e motivata comunicazione all’autorità procedente ovvero incaricare della difesa
un collega, il quale, ove accetti, è responsabile dell’adempimento dell’incarico.
Articolo 39
Astensione dalle udienze
L’avvocato ha diritto di partecipare alla astensione dalle udienze proclamata dagli organi forensi in conformità con le
disposizioni del codice di autoregolamentazione e delle nonne in vigore.
1. L’avvocato che eserciti il proprio diritto di non aderire alla astensione deve informare preventivamente gli altri difensori
costituiti.
2. Non è consentito aderire o dissociarsi dalla proclamata astensione a seconda delle proprie contingenti convenienze.
L’avvocato che aderisca all’astensione non può dissociarsene con riferimento a singole giornate o a proprie specifiche
attività, così come l’avvocato che se ne dissoci non può aderirvi parzialmente, in certi giorni o per particolari proprie attività
professionali.
Articolo 40
Obbligo di informazione
L’avvocato è tenuto ad informare chiaramente il proprio assistito all’atto dell’incarico delle caratteristiche e dell’importanza
della controversia o delle attività da espletare, precisando le iniziative e le ipotesi di soluzione possibili. L’avvocato è tenuto
altresì ad informare il proprio assistito sullo svolgimento del mandato affidatogli, quando lo reputi opportuno e ogni
qualvolta l’assistito ne faccia richiesta. 1. Se richiesto, è obbligo dell’avvocato informare la parte assistita sulle previsioni di
massima inerenti alla durata e ai costi presumibili del processo.
2. È obbligo dell’avvocato comunicare alla parte assistita la necessità del compimento di determinati atti al fine di evitare
prescrizioni, decadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamente agli incarichi in corso di trattazione.
3. Il difensore ha l’obbligo di riferire al proprio assistito il contenuto di quanto appreso nell’esercizio del mandato se utile
all’interesse di questi.
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Articolo 41
Gestione di denaro altrui
L’avvocato deve comportarsi con puntualità e diligenza nella gestione del denaro ricevuto dal proprio assistito o da terzi per
determinati affari ovvero ricevuto per conto della parte assistita, ed ha l’obbligo di renderne sollecitamente conto.
1. Costituisce infrazione disciplinare trattenere oltre il tempo strettamente necessario le somme ricevute per conto della parte
assistita.
2. In caso di deposito fiduciario l’avvocato è obbligato a richiedere istruzioni scritte e ad attenervisi.
Articolo 42
Restituzione di documenti
L’avvocato è in ogni caso obbligato a restituire senza ritardo alla parte assistita la documentazione dalla stessa ricevuta per
l’espletamento del mandato quando questa ne faccia richiesta.
1. L’avvocato può trattenere copia della documentazione, senza il consenso della parte assistita, solo quando ciò sia
necessario al fini della liquidazione del compenso e non oltre l’avvenuto pagamento.
Articolo 43
Richiesta di pagamento
Durante lo svolgimento del rapporto professionale l’avvocato può chiedere la corresponsione di anticipi ragguagliati alle
spese sostenute ed a quelle prevedibili e di acconti sulle prestazioni professionali, commisurati alla quantità e complessità
delle prestazioni richieste per lo svolgimento dell’incarico.
1. L’avvocato deve tenere la contabilità delle spese sostenute e degli acconti ricevuti ed è tenuto a consegnare, a richiesta del
cliente, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute per le prestazioni eseguite e degli onorari per le
prestazioni svolte.
2. L’avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all’attività svolta.
3. L’avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, in caso di mancato spontaneo pagamento,
salvo che ne abbia fatto espressa riserva.
4. L’avvocato non può condizionare al riconoscimento dei propri diritti o all’adempimento di prestazioni professionali il
versamento alla parte assistita delle somme riscosse per conto di questa.
Articolo 44
Compensazione
L’avvocato ha diritto di trattenere le somme che gli siano pervenute dalla parte assistita o da terzi a rimborso delle spese
sostenute, dandone avviso al cliente; può anche trattenere le somme ricevute, a titolo di pagamento dei propri onorari,
quando vi sia il consenso della parte assistita ovvero quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della
controparte a titolo di diritti e onorari ed egli non le abbia ancora ricevute dalla parte assistita, ovvero quando abbia già
formulato una richiesta di pagamento espressamente accettata dalla parte assistita.
1. In ogni altro caso, l’avvocato è tenuto a mettere immediatamente a disposizione della parte assistita le somme riscosse per
conto di questa.
Articolo 45
Accordi sulla definizione del compenso
È consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il
divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta.
Articolo 46
Azioni contro la parte assistita per il pagamento del compenso
L’avvocato può agire giudizialmente nel confronti della parte assistita per il pagamento delle proprie prestazioni
professionali, previa rinuncia al mandato.
Articolo 47
Rinuncia al mandato
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L’avvocato ha diritto di rinunciare al mandato.
1. In caso di rinuncia al mandato l’avvocato deve dare alla parte assistita un preavviso adeguato alle circostanze, e deve
informarla di quanto è necessario fare per non pregiudicare la difesa.
2. Qualora la parte assistita non provveda in tempi ragionevoli alla nomina di un altro difensore, nel rispetto degli obblighi
di legge l’avvocato non è responsabile per la mancata successiva assistenza, pur essendo tenuto ad informare la parte delle
comunicazioni che dovessero pervenirgli.
3. In caso di irreperibilità, l’avvocato deve comunicare la rinuncia al mandato con lettera raccomandata alla parte assistita
all’indirizzo anagrafico e all’ultimo domicilio conosciuto. Con l’adempimento di tale formalità, fermi restando gli obblighi
di legge, l’avvocato è esonerato da ogni altra attività, indipendentemente dal fatto che l’assistito abbia effettivamente
ricevuto tale comunicazione.
Titolo IV
Rapporti con la controparte, i magistrati e i terzi
Articolo 48
Minaccia di azioni alla controparte
L’intimazione fatta dall’avvocato alla controparte tendente ad ottenere particolari adempimenti sotto comminatoria di azioni,
istanze fallimentari, denunce o altre sanzioni, è consentita quando tenda a rendere avvertita la controparte delle possibili
iniziative giudiziarie in corso o da intraprendere; è deontologicamente scorretta, invece, tale intimazione quando siano
minacciate azioni od iniziative sproporzionate o vessatorie.
1. Qualora ritenga di invitare la controparte ad un colloquio nel proprio studio, prima di iniziare un giudizio, l’avvocato deve
precisarle che può essere accompagnata da un legale di fiducia.
2. L’addebito alla controparte di competenze e spese per l’attività prestata in sede stragiudiziale è ammesso, purché la
richiesta di pagamento sia fatta a favore del proprio assistito.
Articolo 49
Pluralità di azioni nei confronti della controparte
L’avvocato non deve aggravare con onerose o plurime iniziative giudiziali la situazione debitoria della controparte quando
ciò non corrisponda ad effettive ragioni di tutela della parte assistita.
Articolo 50
Richiesta di compenso professionale alla controparte
vietato richiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale, salvo che ciò sia oggetto di specifica
pattuizione, con l’accordo del proprio assistito, e in ogni altro caso previsto dalla legge. I. In particolare è consentito
all’avvocato chiedere alla controparte il pagamento del proprio compenso professionale nel caso di avvenuta transazione
giudiziale e di inadempimento del proprio cliente.
Articolo 51
Assunzione di incarichi contro ex-clienti
L’assunzione di un incarico professionale contro un ex-cliente è ammessa quando sia trascorso almeno un biennio dalla
cessazione del rapporto professionale e l’oggetto del nuovo incarico sia estraneo a quello espletato in precedenza. In ogni
caso è fatto divieto all’avvocato di utilizzare notizie acquisite In ragione del rapporto professionale già esaurito.
1. L’avvocato che abbia assistito congiuntamente i coniugi in controversie familiari deve astenersi dal prestare, in favore di
uno di essi, la propria assistenza in controversie successive tra i medesimi.
Articolo 52
Rapporti con i testimoni
L’avvocato deve evitare di intrattenersi con i testimoni sulle circostanze oggetto dei procedimento con forzature o
suggestioni dirette a conseguire deposizioni compiacenti. I. Resta ferma la facoltà di investigazione difensiva nel modi e
termini previsti dal codice di procedura penale, e nel rispetto delle disposizioni che seguono.
1. Il difensore di fiducia e il difensore d’ufficio sono tenuti ugualmente al rispetto delle disposizioni previste nello
svolgimento delle investigazioni difensive.
2. In particolare il difensore ha il dovere di valutare la necessità o l’opportunità di svolgere investigazioni difensive in
relazione alle esigenze e agli obiettivi della difesa in favore del proprio assistito.
3. La scelta sull’oggetto, sul modi e sulle forme delle investigazioni nonché sulla utilizzazione dei risultati compete al
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difensore.
4. Quando si avvale di sostituti, collaboratori di studio, investigatori privati autorizzati e consulenti tecnici, il difensore può
fornire agli stessi tutte le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento dell’incarico, anche nella ipotesi di
intervenuta segretazione degli atti, raccomandando il vincolo del segreto e l’obbligo di comunicare i risultati esclusivamente
al difensore.
5. Il difensore ha il dovere di mantenere il segreto professionale sugli atti delle investigazioni difensive e sul loro contenuto,
finché non ne faccia uso nel procedimento, salva la rivelazione per giusta causa nell’interesse del proprio assistito.
6. Il difensore ha altresì l’obbligo di conservare scrupolosamente e riservatamente la documentazione delle investigazioni
difensive per tutto il tempo ritenuto necessario o utile per l’esercizio della difesa.
7. È fatto divieto al difensore e al vari soggetti interessati di corrispondere compensi o indennità sotto qualsiasi forma alle
persone interpellate al fini delle investigazioni difensive, salva la facoltà di provvedere al rimborso delle spese documentate.
8. Il difensore deve informare le persone interpellate al fini delle investigazioni della propria qualità, senza obbligo di
rivelare il nome dell’assistito.
9. il difensore deve inoltre informare le persone interpellate che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno
essere chiamate ad una audizione davanti al pubblico ministero ovvero a rendere un esame testimoniale davanti al giudice,
ove saranno tenute a rispondere anche alle domande del difensore.
10. Il difensore deve altresì informare le persone sottoposte a indagine o imputate nello stesso procedimento o in altro
procedimento connesso o collegato che, se si avvarranno della facoltà di non rispondere, potranno essere chiamate a rendere
esame davanti al giudice in incidente probatorio.
11. Il difensore, quando intende compiere un accesso in un luogo privato, deve richiedere il consenso di chi ne abbia la
disponibilità, informandolo della propria qualità e della natura dell’atto da compiere, nonché della possibilità che, ove non
sia prestato il consenso, l’atto sia autorizzato dal giudice.
12. Per conferire, chiedere dichiarazioni scritte o assumere informazioni dalla persona offesa dal reato il difensore procede
con invito scritto, previo avviso al legale della stessa persona offesa, ove ne sia conosciuta l’esistenza. Se non risulta
assistita, nell’invito è indicata l’opportunità che comunque un legale sia consultato e intervenga all’atto. Nel caso di persona
minore, l’invito è comunicato anche a chi esercita la potestà dei genitori, con facoltà di intervenire all’atto.
13. Il difensore, anche quando non redige un verbale, deve documentare lo stato dei luoghi e delle cose, procurando che
nulla sia mutato, alterato o disperso.
14. Il difensore ha il dovere di rispettare tutte le disposizioni fissate dalla legge e deve comunque porre in essere le cautele
idonee ad assicurare la genuinità delle dichiarazioni.
15. Il difensore deve documentare in forma integrale le informazioni assunte. Quando è disposta la riproduzione anche
fonografica le informazioni possono essere documentate in forma riassuntiva.
16. Il difensore non è tenuto a rilasciare copia del verbale alla persona che ha reso informazioni né al suo difensore.
Articolo 53
Rapporti con i magistrati
I rapporti con i magistrati devono essere improntati alla dignità e al rispetto quali si convengono alle reciproche funzioni.
1. Salvo casi particolari, l’avvocato non può discutere del giudizio civile in corso con il giudice incaricato del processo
senza la presenza del legale avversario.
2. L’avvocato chiamato a svolgere funzioni di magistrato onorario deve rispettare tutti gli obblighi inerenti a tali funzioni e
le norme sulla incompatibilità.
3. L’avvocato non deve approfittare di eventuali rapporti di amicizia, di familiarità o di confidenza con i magistrati per
ottenere favori e preferenze. In ogni caso deve evitare di sottolineare la natura di tali rapporti nell’esercizio del suo
ministero, nel confronti o alla presenza di terze persone.
Articolo 54
Rapporti con arbitri e consulenti tecnici
L’avvocato deve ispirare il proprio rapporto con arbitri e consulenti tecnici a correttezza e lealtà, nel rispetto delle
reciproche funzioni.
Articolo 55
Arbitrato
L’avvocato chiamato a svolgere la funzione di arbitro è tenuto ad improntare il proprio comportamento a probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con imparzialità e indipendenza.
1. L’avvocato non può assumere la funzioni di arbitro quando abbia in corso rapporti professionali con una delle parti.
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2. L’avvocato non può accettare la nomina ad arbitro se una delle parti del procedimento sia assistita da altro professionista
di lui socio o con lui associato, ovvero che eserciti negli stessi locali. In ogni caso l’avvocato deve comunicare alle parti
ogni circostanza di fatto e ogni rapporto con i difensori che possano incidere sulla sua indipendenza, al fine di ottenere il
consenso delle parti stesse all’espletamento dell’incarico.
3. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell’accettare l’incarico,
l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale,
commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti. Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la
natura e il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento
della comunicazione. 4. L’avvocato che viene designato arbitro deve comportarsi nel corso del procedimento in modo da
preservare la fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da influenze e condizionamenti esterni di qualunque
tipo. Egli inoltre:
- ha il dovere di mantenere la riservatezza sul fatti di cui venga a conoscenza in ragione del procedimento arbitrale;
- non deve fornire notizie su questioni attinenti al procedimento;
- non deve rendere nota la decisione prima che questa sia formalmente comunicata a tutte le parti.
Articolo 56
Rapporti con i terzi
L’avvocato ha il dovere di rivolgersi con correttezza e con rispetto nei confronti del personale ausiliario di giustizia, del
proprio personale dipendente e di tutte le persone in genere con cui venga in contatto nell’esercizio della professione.
1. Anche al di fuori dell’esercizio della professione l’avvocato ha il dovere di comportarsi, nel rapporti interpersonali, in
modo tale da non compromettere la fiducia che i terzi debbono avere nella sua capacità di adempiere i doveri professionali e
nella dignità della professione.
Articolo 57
Elezioni forensi
L’avvocato che partecipi, quale candidato o quale sostenitore di candidati, ad elezioni ad organi rappresentativi
dell’Avvocatura deve comportarsi con correttezza, evitando forme di propaganda ed iniziative non consone alla dignità delle
funzioni.
1. È vietata ogni forma di propaganda elettorale o di iniziativa nella sede di svolgimento delle elezioni e durante le
operazioni di voto. 2. Nelle sedi di svolgimento delle operazioni di voto è consentita la sola affissione delle liste elettorali e
di manifesti contenenti le regole di svolgimento delle operazioni di voto.
Articolo 58
La testimonianza dell’avvocato
Per quanto possibile, l’avvocato deve astenersi dal deporre come testimone su circostanze apprese nell’esercizio della
propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto.
1. L’avvocato non deve mai impegnare di fronte al giudice la propria parola, sulla verità dei fatti esposti in giudizio.
2. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone dovrà rinunciare al mandato e non potrà riassumerlo.
Articolo 59
Obbligo di provvedere all’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi
L’avvocato è tenuto a provvedere regolarmente all’adempimento delle obbligazioni assunte nel confronti dei terzi.
1. L’inadempimento ad obbligazioni estranee all’esercizio della professione assume carattere di illecito disciplinare, quando,
per modalità o gravità, sia tale da compromettere la fiducia dei terzi nella capacità dell’avvocato di rispettare i propri doveri
professionali.
Titolo V
Disposizione finale
Articolo 60
Norma di chiusura
Le disposizioni specifiche di questo codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano
l’ambito di applicazione dei principi generali espressi. approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta del 17 aprile
1997 e con le modifiche introdotte il 16 ottobre 1999, il 26 ottobre 2002, il 27 gennaio 2006 e il 14 dicembre 2006
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ITALIA OGGI
Un confronto fra dati ministeriali e parere dei consumatori sugli effetti della legge n. 248/2006
Tariffe, lo sconto può attendere
Restyling sprint per i codici. Per taxi e c/c prezzi ancora alti
Tariffe e servizi liberalizzati, ma per ora gli sconti non si vedono. Quasi tutte le categorie professionali
(27) hanno adeguato entro il 1° gennaio i propri codici deontologici, i servizi per i passaggi di proprietà
senza il notaio sono attivi, i primi comuni si muovono per migliorare il servizio taxi. Ma il ribasso dei
prezzi, per ora, riguarda solo i medicinali (per i quali si registra un calo dei prezzi anche del 20%,
dentro e fuori dalle farmacie). Colpa di chi gli sconti dovrebbe praticarli, secondo le associazioni dei
consumatori. Ma anche di una mancanza di informazione sulle nuove possibilità di risparmio: è il caso
dei servizi di autentica per i passaggi di proprietà (secondo il ministro attivi all'85%), ai quali i cittadini
ancora stentano a rivolgersi per paura di sbagliare e di scivolare in contenziosi. O dei costi per la
chiusura dei conti correnti, ritenuti insufficienti a far tirare un sospiro di sollievo ai clienti, visto che per
ora i costi di gestione non si abbassano. E ancora dei servizi professionali, per i quali la maggiore
comunicazione e l'abbassamento delle tariffe è ancora tutta da verificare. Questo quanto emerge da un
confronto fra i dati contenuti nel rapporto sul primo pacchetto liberalizzazioni firmato Bersani (legge n.
248/2006), presentato dallo Sviluppo economico il 10 gennaio scorso, e le informazioni che arrivano
dalle associazioni dei consumatori.
Servizi professionali
Ordini e collegi professionali in linea con la riforma Bersani. Nel bilancio sommario semestrale dello
Sviluppo economico del 10 gennaio, ´si segnala con soddisfazione e si esprime apprezzamento sul fatto
che gli ordini e i collegi professionali hanno provveduto ad adeguare i codici. (É). Sarà l'Antitrust a
valutare se questi contengono indicazioni (vecchie o nuove) potenzialmente restrittive rispetto alle
regole di concorrenza introdotte'.
In effetti (si veda in dettaglio la tabella a pagina 8, che esamina 26 professioni, ma anche la 27»,
spiegano dal ministero, risulta adempiente), tutte le professioni sono in regola sotto il profilo della
libera pubblicità informativa, l'abolizione dei minimi tariffari e le società interdisciplinari. Molte
avevano anticipato la legge 248/06, sia sotto il profilo della pubblicità, sia per quanto riguarda i servizi
da parte di società e associazioni. L'eliminazione dei minimi ha lasciato fuori solo farmacisti,
agrotecnici e sanitari di radiologia.
Tariffe e onorari più bassi dunque? Il ministero dice di sì: segnala prime esperienze di ordini locali che
si sono mossi sia per la comunicazione all'utenza, sia per gli sconti. ´Non ci risulta', dicono le
associazioni dei consumatori, anche se, spiega Adiconsum, ´non siamo in grado di controllarli, se non
con le segnalazioni dei consumatori, che però non ci sono arrivate'. Il Codacons punta il dito contro gli
avvocati, che continuano a fare resistenza. Pronta la replica: secondo Giuseppe Bassu, segretario del
Cnf, ´l'abolizione delle tariffe non agevola il cittadino-consumatore, ma soltanto le grandi società, le
banche, le assicurazioni, le uniche che hanno un effettivo potere contrattuale, al punto che si registrano
già vari casi in cui le stesse impongono di operare al 50% dei vecchi minimi tariffari'.
Liberalizzazione dei farmaci
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Un successo: è il giudizio del ministero, avallato dalle associazioni dei consumatori. Ci sono almeno
600 nuovi punti vendita, ma, ancora più importante, si praticano davvero gli sconti: anche del 20% (e
fino al 25-30% su medicinali molto usati come aspirina, enterogermina, moment e voltaren), sia nelle
nuove ´parafarmacie', sia nei corner sanitari creati all'interno dei supermercati. E anche le farmacie,
messe alle strette dalla concorrenza, stanno dando attuazione all'obbligo di sconto imposto dal
precedente ´decreto Storace' e informano di più sulla possibilità di acquistare l'equivalente ´generico'
(cioè il principio attivo non griffato).
Taxi e passaggi di proprietà
I primi veri risultati si vedono per ora a Roma: lo dice il ministero, che si è limitato finora a testare la
capitale, Milano, Firenze e Bologna e lo confermano le associazioni dei consumatori, ma in questi
termini: si registra un ´leggero' miglioramento, perché si trova qualche taxi in più. Le tariffe, anche
quelle fisse (per esempio da 40 euro per la tratta Roma-Fiumicino), sono considerate ancora troppo
elevate. Di effetti minimali o non registrabili si parla per il resto. Il dito delle associazioni è comunque
puntato contro i tassisti, che ´si oppongono ai miglioramenti'.
Per quanto riguarda i passaggi di proprietà senza il notaio, risulta (da un'indagine commissionata
dall'Ipi i cui dati sono riportati dallo Sviluppo economico) che l'85% delle agenzie è pronto. Il risparmio
medio è di 30 euro sulla parcella notarile e ciò avrebbe comportato un risparmio complessivo, secondo
il ministero, di 70 milioni di euro. Anche i comuni, non tutti con gli stessi tempi, hanno messo a
disposizione il servizio. Il podio spetta a Cattolica, che a due settimane dal decreto Bersani aveva
autenticato la firma per il primo passaggio di proprietà.
C'è ancora un gap di informazione comunque. Il disorientamento iniziale dei cittadini (che avevano, si
legge nel rapporto Bersani, ´immaginato la sospirata soppressione di tutti gli adempimenti, comprese le
tasse'), ha lasciato il posto, segnalano le associazioni dei consumatori, a una ´mancanza di cultura che
dia maggiore sicurezza': la conoscenza è discreta ma sono ancora poco usati, spiega Aduc, più
informazione andrebbe incontro al ´terrore di fare qualche errore che conduca a impastoriarsi nei
meandri di un contenzioso'. (riproduzione riservata) Silvana Saturno
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ITALIA OGGI
In Italia ci vuole una riforma che dia certezze a cittadini e addetti ai lavori
Professioni, serve chiarezza
La priorità è la deregolamentazione dei servizi
di Ernesto Rimoldi Vicepresidente Ancot
Se un giorno il signor Rossi, cittadino italiano interessato agli eventi socio-politici del suo paese,
volesse approfondire il tema sul ´riordino delle professioni', scoprirebbe forse che l'Italia dei
professionisti non è quel bel paese rinomato nel mondo per il sole, il mare e la gioia del canto, ma è
piuttosto simile a un grigio paesaggio invernale della pianura padana, più frequente qualche anno fa, in
cui la fitta nebbia riesce facilmente a disorientare. Infatti, il percorso legislativo della riforma non ha
mai delineato una strada chiara, certa e sicura, ma ha piuttosto sempre alimentato speranze rivelatesi,
subito dopo, grandi delusioni. Se per il signor Rossi risulta effettivamente difficile l'orientamento
nell'immenso labirinto di proposte, di idee e di opinioni che hanno caratterizzato fino a oggi l'impegno
di tutti i partiti politici presenti in parlamento, si rende sempre più difficoltoso, anche per gli addetti ai
lavori e per gli stessi professionisti interessati, scoprire quali nebulose insidie possano ancora
nascondersi lungo l'iter che attende la riforma. Nel complesso problema, un aspetto appare chiaro anche
al nostro signor Rossi: il settore dei servizi professionali non è di poco conto, rappresenta un universo
di circa 5 milioni di persone (stime Cnel) appartenenti a professioni regolamentate e non regolamentate.
Un settore, quello dei servizi professionali, che consiste in una quota pari a circa il 20% del pil
nazionale e la cui crescita, a causa del mancato rinnovamento della regolamentazione legislativa, è
inferiore alla media europea (nel 2003 solo il 6,4% a fronte del 9% dell'Europa a 15 membri).
Di contro, appare immediatamente chiara anche l'opinione di ordini e collegi professionali che, proprio
recentissimamente, hanno espresso con fermezza la loro assoluta contrarietà a una nuova e più ampia
definizione del termine ´libero professionista', riducendo in maniera notevole il numero degli
appartenenti al mondo delle professioni con l'esclusione di soggetti che di fatto da decenni svolgono
un'attività professionale riconosciuta dal mercato e dalla normativa comunitaria. Comprendendo da un
lato, senza giustificarle, le interpretazioni corporative che taluni intendono mantenere della definizione
di ´professioni intellettuali' e di ´servizi professionali', è evidente che ciò nasce dal fatto che l'Italia,
seconda forse solo alla Grecia, è il paese dove la regolamentazione complessiva del mondo delle
professioni è più pesante e restrittiva rispetto agli altri paesi dell'Unione europea, anche a causa del
fatto che il processo di riforma è fermo da decenni. A proposito, è importante rammentare che i livelli
di regolamentazione del problema sono molto diversi sia tra gli stati membri dell'Ue sia tra le molteplici
professioni, ma nei mercati dei paesi a regolamentazione leggera non si evidenziano né
malfunzionamenti né minore qualità dei servizi, ma al contrario si registra un maggior sviluppo del
settore professionale con una notevole crescita di occupazione qualificata.
Per una opportuna e più approfondita riflessione non possiamo non citare la sentenza del Tar Lazio
(sezione I, sentenza n. 466 del 28 gennaio 2000) che, per l'Italia, dà una definizione rivoluzionaria del
termine ´esercenti professioni intellettuali' considerando i professionisti come imprese e gli ordini come
associazioni di imprese.
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Sembra opportuno superare le tentazioni corporative, aiutando tutte le attività professionali, comprese
le nuove professioni, a essere competitive nel nuovo contesto del mercato globale, garantendo ai
cittadini qualità e responsabilità. È comprensibile come la storia delle professioni nel nostro paese
renda difficile l'applicazione alle attività intellettuali della nozione d'impresa, tuttavia tale nozione è
ormai accolta sia dai giudici comunitari sia da quelli nazionali. La direttiva 92/50/Cee del 18 gennaio
1992 sugli appalti di servizi, ricomprende i ´servizi legali' come species del più ampio genere dei
servizi intellettuali, ritenuti assoggettati alla normativa sulle attività d'impresa. La sentenza n. 5193
dell'1 ottobre 2001 della V sezione del Consiglio di stato, ha affermato che le professioni intellettuali
sono da considerare imprese, confermando in tal senso la precedente sentenza del Tar Lazio. Il 1°
dicembre del 1994, in sede di apertura dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust sugli ordini, la stessa
affermò che ´l'assoggettabilità delle libere professioni alle regole di concorrenza deriva dalla nozione
d'impresa adottata dall'Autorità, secondo cui ai fini dell'applicazione della disciplina della concorrenza
deve qualificarsi impresa qualsiasi entità che esercita un'attività economica a prescindere dal suo stato
giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. L'Autorità ha, infatti riconosciuto una nozione
funzionale d'impresa, recependo come richiede l'art. 1, comma 4, della legge n. 287/90, i principi
emergenti della giurisprudenza comunitaria in base ai quali, nel contesto del diritto della concorrenza,
la nozione d'impresa abbraccia qualsiasi entità che esercita un'attività economica, a prescindere dallo
status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento (Corte di giustizia, sentenza del 23
aprile 1991, caso Hoefner, Elser/Macrotron)'. La medesima posizione è stata poi ribadita dall'Antitrust
nella sua relazione finale del 3 ottobre 1997. Il nostro signor Rossi, infinitamente confuso, si chiede con
insistenza: chi è, dunque, il professionista? È forse solo il soggetto iscritto ad un ordine o a un albo? E
le nuove professioni emergenti, senza un ordine o un albo, sono imprese? Ma se le professioni sono
come imprese e gli ordini come associazioni di imprese, qual'è la differenza fra professionisti e
imprese? L'unica certezza è che può essere facile dare definizioni e interpretazioni diverse secondo la
convenienza e neppure il disegno di legge approvato dal governo lo scorso 1° dicembre, con cui si
delega l'esecutivo ad adottare un testo di riforma generale sulle professioni intellettuali, ha saputo darne
l'interpretazione autentica. I tempi e i modi per far chiarezza sul problema sono ancora tutti disponibili,
ma l'importante è riuscire a farlo secondo giustizia, con la mente sgombra da pregiudizi e
condizionamenti, cercando di operare nell'interesse generale del mondo delle professioni regolamentate
e non regolamentate, dei cittadini e per una miglior crescita economica e culturale del nostro paese.
Operare secondo giustizia, poi, significa riconoscere i diritti altrui così come si vorrebbe fossero
riconosciuti i propri: è questo il grande valore costruttivo che crea dignità! (riproduzione riservata)
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SKY TG 24 ONLINE
Avvocati stressati. Arriva il risarcimento
Napoli. Il ministero della Giustizia condannato a risarcire 80 legali a causa di danni conseguenti allo
stress
Avvocati. Toghe stressate – Lunghe file, disagi, violazioni del diritto di difesa come delle regole
processuali, attese, ritardi, tempi dilatati.Poveri avvocati napoletani, continuamente impegnati in
discussioni con i clienti, esasperati dalla lentezza dei processi. Povere toghe partenopee, vittime dell’
“inefficienza della giustizia napoletana”, che è sinonimo di “malagiustizia” e provoca un’insopportabile
tensione da stress. Ecco l’accusa avanzata dall’avvocato Angelo Pisani che, per i motivi sopra elencati,
ha inoltrato una richiesta di risarcimento.Istanza dichiarata giustificata e quindi accolta dal giudice di
Pace partenopeo della Prima Sezione civile Renato Marzano che ha emesso sentenza di condanna nei
confronti del dicastero della Giustizia.Il giudice Marzano ha infatti stabilito che il ministero di Giustizia
dovrà risarcire con 100 euro, più spese legali, gli 80 avvocati che avevano fatto causa per lo stress
determinato dai disagi nello svolgimento dell’attività forense presso gli uffici giudiziari napoletani. Il
giudice Marzano, come riferito ai microfoni di SKY TG24, ha dunque dato ragione ai giudici
partenopei e ha condannato il ministero a un’equa riparazione dei “danni esistenziali conseguenti allo
stress derivante dai disagi subiti”.
Inefficienza del sistema – Il risarcimento nasce dall’azione intrapresa dall’avvocato Angelo Pisani il
28 ottobre 2005.Nella causa promossa dall’avvocato, alla quale si sono uniti gli altri colleghi, si parla di
“inefficiente sistema giudiziario napoletano caratterizzato da gravi e ingiustificabili disagi, gravi
violazioni del diritto di difesa, delle regole processuali come illegittimi ed inspiegabili rinvii delle
prime udienze, lunghe file per la verifica dell’assegnazione delle cause, ingiustificate condizioni di
lavoro, inspiegabili ritardi di otto/nove mesi per il rilascio di copie esecutive di sentenze relative a
procedimenti tenuti presso l’ufficio del giudice di pace”. I documenti raccolti a sostegno dell’accusa di
disservizio del tribunale di Napoli rendono noto che, mentre sino a qualche tempo fa una causa iscritta a
ruolo era chiamata dopo 7 giorni rispetto la data indicata in citazione, ora occorre attendere fino a 60
giorni. Sembra inoltre occorrano 4 mesi per ottenere copie urgenti di una sentenza (pagando il triplo dei
diritti previsti), mentre per le vie ordinarie ci vogliono anche 12 mesi.
Anno giudiziario – 100 euro più le spese giudiziarie che ammonterebbero a circa 400 euro. Questo il
risarcimento che spetta agli 80 togati. Secondo l’avvocato Pisani si tratta di una “condanna, per ora, di
circa, 20 mila euro, che ha un alto valore simbolico, soprattutto in vista dell’anno giudiziario che sarà
caratterizzato dalla protesta contro il trasferimento di alcuni uffici giudiziari del settore civile da
Castelcapuano a una torre della cittadella giudiziaria”.Proprio sabato, infatti, si svolgerà la cerimonia di
inaugurazione dell’anno giudiziario. Gli avvocati arrivano all’appuntamento sull’onda della protesta
contro il trasferimento di alcuni uffici giudiziari del settore civile da Castelcapuano a una torre della
cittadella giudiziaria.
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IL SOLE 24 ORE
Buona burocrazia. Tecnologia e creatività, così una donna cancelliere facilita il lavoro degli uffici
Genova, giustizia in chiaro
Mutati a orientarsi più di 76mila professionisti e cittadini
Squilla il telefono. Il cancelliere Daniela Bordo, in servizio a Palazzo Pammatone, sede centrale degli
Uffici giudiziari di Genova, posa i fogli che stava illustrando e alza la cornetta: «Ufficio relazioni con il
pubblico, come posso aiutarla?». Qualche secondo di attenzione silenziosa, un riassunto conciso e
blandamente tecnico della richiesta ascoltata, poi la funzionaria offre all’interlocutore telefonico un
paio di numeri di interno, un nome cui rivolgersi e l’invito a ricomporre senza problemi il numero
dell’Urp <(se ne avesse ancora bisogno. Grazie a lei per aver chiamato». Tutto molto professionale,
molto amichevole; tutto molto fluido. Sembra persino facile.
Le cifre Ringraziato l’utente per averla interrotta, il cancelliere Bordo (una donna esile, energica, 50
anni ben portati, occhi chiari, sorriso facile) riprende a illustrare le sue carte: «Dunque, le richieste
evase dal mio ufficio nel 2006 sono state 76.187. Nel 2005 erano state 61.880. Sì, tutte le richieste sono
state suddivise per tipologia, per destinatario, per richiedente e per tema così da ottimizzare il lavoro e
approfondire gli argomenti più gettonati. No, mi spiace: la nazionalità dei richiedenti è un parametro
ancora vago, ma lo metteremo a fuoco già nel 2007. E uno dei miglioramenti che ho nel cassetto. Ma sa
com’è: i progetti sono una cosa, la realtà è un’altra». Il compito che il cancelliere si è assunta nel 1999,
fresca di Master in comunicazione per la Pa seguito a Bologna, è semplice e disarmante: tenere il più
possibile i cittadini alla larga dagli ingranaggi arrugginiti della Giustizia, aiutandoli a orientarsi verso
altre vie di mediazione e di risoluzione dei conflitti. In subordine — se negli ingranaggi i cittadini
devono proprio entrare — aiutarli a non sprecare denaro, a ottimizzare il tempo, a non delegare
(pagando) se è possibile fare da sé. Insomma: il compito di restituire del Servizio giustizia un’immagine
moderna, amichevole, efficiente.
Gli inizi I primi passi per agevolare il dialogo utenza-istituzione sono stati: tradurre il linguaggio
specialistico in brevi e semplici schede; rendere chiari e accessibili i percorsi logistici; accompagnare
gli utenti negli iter burocratici, a esempio annunciando per telefono il loro arrivo e la pratica per cui si
stanno recando in un ufficio. Ponendosi quindi come elemento di intermediazione tra uffici e cittadino.
«Non è stato facile convincere i miei colleghi e i magistrati dell’utilità di comunicarci in tempo reale gli
aggiornamenti di finzioni, incarichi, dei semplici numeri di stanza e di interno telefonico, ma ormai il
meccanismo è avviato. Abbiamo creato un intranet molto funzionale, cui ciascuno dà il proprio
contributo e da cui ciascuno trae le informazioni necessarie». Una parte dì queste banche dati
immaginate e via via migliorate per favorire l’utenza è raggiungibile anche dal sito
www.ufficigiudiziarigenova.it, ma dietro le decine di migliaia di richieste evase ogni anno dall’Urp c’è
un lavoro quotidiano di backoffice su cui non bisogna mollare mai, a cominciare dall’aggiornamento
dei dati. «Abbiamo capito molto presto che dovevamo fornire anche agli operatori giudiziari lo stesso
tipo di servizio pensato per gli utenti - spiega il cancelliere Bordo -. E così abbiamo creato uno sportello
dedicato. Un po’ faticoso all’inizio, ma poi la resa intermini di collaborazione è stata tangibile».
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Il metodo. Il segreto sta nel riuscire a far collaborare tutti e nel rendere chiare, condivise e accessibili
quante più informazioni possibile. Quando i soldi mancano — e mancano quasi sempre — si cercano
soluzioni a costo zero come il W-Urp, la banca dati interna e in rete nata grazie a uno studente di
informatica; o come le traduzioni per l’utenza di lingua araba: un colpo di telefono al responsabile del
sito (genovese, per fortunata coincidenza) www.arab.it e la traduzione simultanea è garantita; oppure
con il ricorso al denaro degli sponsor, com’è avvenuto per il rinnovo totale della segnaletica, pagata da
una società di riscossione crediti e inaugurata verso metà dicembre.
Le resistenze. L’esperienza di Genova sembra dimostrare una volta di più che certe incrostazioni della
pubblica amministrazione aspettano solo di essere incrinate, magari dalla cocciutaggine o dalla
lungimiranza di un singolo funzionario: la spinta mette inmoto meccanismi virtuosi, libera energie
insospettate. «Ostacoli? Beh sì, qualcosa c’è stato, ma niente di particolare — minimizza Bordo —.
Direi meglio qualche incomprensione, all’interno e all’esterno. Ma l’aumento delle richieste è la
riprova che chi doveva capire ha capito». Tra le «incomprensioni» è notoria, a Palazzo Pammatone, la
iniziale e conclamata diffidenza dei giovani avvocati genovesi, sul chi va là per lo sforzo di
orientamento degli uffici giudiziari: «Mica toglierà lavoro a noi?» si chiedevano, presto rassicurati dal
cancelliere e dai fatti. Sul versante dei magistrati, anche lì si sono visti nasi togati arricciarsi per il
ricorso ai denari di sponsor privati per le esigenze della Giustizia. Ma niente barricate, «sono bastate
molta pazienza e molta perseveranza». «In questi anni — riflette la responsabile dell’Urp —ho
imparato che non bisogna aver paura di aggiungete impegno a impegno, per guadagnare credibilità e
collaborazione. L’Urp, a esempio, oggi cura il calendario giudiziario, ancora per poco su carta; così
come assistiamo gli avvocati, per i loro esami. Non diciamo mai no e se possiamo supportare gli uffici
in momenti di picchi di lavoro, lo facciamo volentieri. Penso a esempio alle giornate dell’indulto».
Anche il futuro di questo ufficio — già piuttosto raro, come sa chiunque frequenti Procure e Tribunali è in gran movimento. C’è a esempio la connessione a tutte le strutture giudiziarie del distretto di
Genova che estenderà il servizio a 1,8 milioni di utenti; o il collegamento ai confratelli più ricchi e
attrezzati, gli Urp del progetto «InformaInsieme» che vedrà Palazzo Pammatone in rete con Comune,
Provincia, Regione e Azienda sanitaria, con l’obiettivo di «muovere le informazioni, non le persone».
Una bella soddisfazione per Bordo e la sua pattuglia di cinque addetti. E anche un attimo di gloria per il
ministero di Via Arenula, di solite accusato per un’immagine e una funzionalità della Giustizia
insufficienti o mortificanti. Quanto ai genovesi, possono considerarsi fortunati: non tutti gli italiani
vengono accolti negli Uffici giudiziari da personale che ha abolito la frase: «Non è di mia
competenza»... Lionello Mancini
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ITALIA OGGI
Otto proposte di legge di maggioranza e opposizione all'esame delle camere
Azioni collettive entro l'anno
Tutela degli utenti e decongestione dei tribunali
Legge sulle class action pronta entro il 2007. Tutelare il consumatore con un'azione collettiva per
decongestionare i tribunali e scongiurare una pluralità di decisioni contrastanti, senza gravare sulle
tasche del danneggiato. Sono questi gli intenti dichiarati dal senatore dell'ulivo Giorgio Benvenuto,
presidente della VI commissione permanente (finanze e tesoro) del senato, durante il convegno ´La via
italiana alla class action' organizzato dallo studio legale Baker&McKenzie, tenutosi ieri a Milano.
´Debolezza del consumatore tutelata e rafforzata da un quadro di regole che gli permettano di usufruire
di metodi legali semplici per far valere le proprie ragioni' gli obiettivi dichiarati dal senatore. Otto
proposte di legge sulle class action, della maggioranza e dell'opposizione che attendono di essere
discusse, tra cui una presentata dal governo (ddl Bersani) e un'altra da Benvenuto stesso al senato (con
un'identica proposta presentata alla camera dall'onorevole Enrico Buemi della Rosa nel pugno). Un iter
quello del ddl Bersani iniziato nell'ottobre del 2006 alla commissione giustizia della camera e inserito
tra le priorità nel conclave di Caserta dei giorni scorsi, di cui si prevede l'approvazione in terza lettura
alla camera entro il 2007. Al momento è in corso un'indagine conoscitiva che vede la presenza di
interlocutori come Assonime, Cncu (Consiglio nazionale consumatori e utenti, presso il ministero delle
attività produttive), avvocati giusconsumeristi (Agit), Confapi, Confcommercio, Confartigianato e
Assogestioni. Un lavoro che terrà conto anche del lavoro della passata legislatura quasi ultimato, che ha
visto l'approvazione bipartisan alla camera (otto voti contrari e un astenuto) di un ddl incentrato su
azioni collettive nei prodotti finanziari e assicurativi, testo mai calendarizzato al senato. Spagna,
Olanda, Portogallo, Gran Bretagna, Svezia e Germania si sono dotate negli ultimi 15 anni, seppur con
modalità differenti, di una normativa ad hoc che tutelasse i consumatori. La Commissione europea ha
pubblicato un libro verde sulle azioni contro i danni per l'infrazione di regole di concorrenza. La
necessità di approvare in tempi brevi una normativa anche in Italia viene, dunque, dall'esigenza di
salvaguardare i diritti degli utenti, in modo da evitare che: il consumatore rinunci ad un'azione
risarcitoria (per tempi e impegno economico a fronte di risarcimenti di lieve entità); i tribunali non
vengano intasati da una mole di azioni individuali; vi siano sentenze discordanti, data la competenza dei
giudici di tutto il territorio nazionale. La proposta del governo vede un'azione incentrata su una sola
fase processuale, che vede come attori le associazioni dei consumatori. Se non si perviene ad un
accordo sul quantum da risarcire ci potrà essere una seconda fase portata avanti dai singoli consumatori.
Ma sono due le questioni principali da affrontare: la compatibilità della disciplina con l'articolo 24 della
costituzione, che ammette la possibilità da parte di tutti i cittadini (e ciascuno singolarmente) di agire in
giudizio; la difficoltà di individuare un criterio per il riconoscimento delle associazioni dei consumatori
che potranno raccogliere il mandato dei singoli consumatori danneggiati. Ma c'è dell'altro. Le società
che assicurano le imprese sono preoccupate dal ddl Bersani e dall'eventuale eccesso di azioni collettive,
data la degenerazione del fenomeno oltreoceano. Un effetto che, in Italia, sarebbe potuto essere
scongiurato con il mantenimento del divieto del patto di quota-lite, abrogato proprio da Bersani con il
decreto 223/2006 e che rischia, così come avviene negli Stati Uniti, di incentivare gli avvocati
all'utilizzo smisurato di tali azioni. (riproduzione riservata) Silvio Nobili
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IL SOLE 24 ORE
Lotta al denaro sporco. Gli ultimi chiarimenti Uic e le norme in arrivo definiscono l‘ambito di
applicazione
Antiriciclaggio più “leggero”
Verso l’esclusione i commercialisti che trasmettono le dichiarazioni
La “messa a punto” della normativa antiriciclaggio per i professionisti è ancora in itinere. Gli ultimi chiarimenti
Uic in risposta ai consigli nazionali di Dottori e Ragionieri dello scorso novembre hanno aperto la via alla
semplificazione del quadro normativo vigente; la stessa linea di “alleggerimento” sembra connoti il prossimo
decreto correttivo che estenderà agli esercenti servizi contabili diversi dagli iscritti in albi gli adempimenti, forte
delle indicazioni del Consiglio di Stato. Il pacchetto verrà poi completato dal provvedimento di recepimento
della terza direttiva comunitaria (2005/60/Ce). Il nodo centrale oggetto dei chiarimenti più recenti concerne
l’ambito delle prestazioni professionali per cui è obbligatoria l’identificazione della clientela e la registrazione in
archivio. Gli articoli 3 e 4 del Dm 141/2006 definiscono l’ambito operativo e le modalità tecniche di
adempimento degli obblighi, integrati dalle disposizioni del provvedimento Uic del 24 febbraio 2006. Il
professionista è tenuto a provvedere all’obbligo di identificazione nei casi indicati nelle tabelle sotto, con le
specificazioni rese dallo stesso Uic nel 2006. Ad esempio, curatori fallimentari, liquida- tori e consulenti tecnici
d’ufficio del giudice sono stati esclusi dall’applicazione delle disposizioni antiriciclaggio. Per i notai, nelle
compra- vendite immobiliari, sono da considerarsi clienti tutte le parti che intervengono nella stipula dell’atto, e
pertanto vanno tutte identificate, mentre, per quanto riguarda il contratto di mutuo, il professionista potrà
procedere a identificazione indiretta per l’individuazione del rappresentante legale della banca. Per i
commercialisti, il decreto che dovrebbe essere varato a giorni per correggere il Dm 141/06 dovrebbe escludere
gli adempimenti per chi riceve e trasmette alle Entrate le dichiarazioni dei redditi; se il professionista fornisce
invece una prestazione comprensiva di attività di consulenza fiscale rimarrà soggetto agli obblighi. Quando il
professionista interviene direttamente a operare transazioni per conto del cliente per importi superiori ai 12.500
euro tali operazioni vanno registrate specificamente secondo le loro tempistiche di realizzazione, diversamente
dall’eventuale macro-incarico cui sono riferite (anche continuativo). In pratica, se il commercialista tiene la
contabilità ed elabora le dichiarazioni fiscali, identificherà il proprio cliente e registrerà il mandato di tenuta
contabile a tempo indeterminato all’atto del relativo conferimento, avendo cura poi a ogni versamento di imposte
per conto del cliente di registrare specificamente la singola operazione di pagamento che implichi trasferimento
di importi superiori alla soglia antiriciclaggio. Sugli incarichi professionali periodici l’Uic ha precisato che
bisogna distinguere tra incarico a tempo «indeterminato» o «determinato con tacito rinnovo» relativo alla tenuta
della contabilità e predisposizione delle dichiarazioni (il caso più frequente), in cui non si ritiene necessario il
rinnovo della registrazione della prestazione poiché non è prevista scadenza, e incarico «a tempo determinato»,
in cui per coerenza è necessaria sempre una nuova registrazione del nuovo contratto d’opera perfezionato tra
professionista e cliente. Non bisogna poi trascurare il fatto che l’obbligo d’identificazione e registrazione sussiste
anche in presenza di operazioni frazionate che si concretizzano attraverso il compimento di un’operazione
unitaria sotto il profilo economico di valore superiore a 12.500 euro, posta in essere attraverso il compimento di
più movimentazioni di valore unitario inferiori alla soglia, effettuate in momenti differenti in un circoscritto
intervallo di tempo. Sul punto l’Uic ha precisato che mentre la fissazione di un arco temporale di sette giorni per
gli intermediari è stata dettata da esigenze pragmatiche, non essendo possibile l’adozione di un criterio di
carattere logico, è più calzante ai professionisti il concetto del «circoscritto lasso temporale» non definito poiché
i professionisti instaurerebbero con la clientela rapporti a connotazione personale e quindi sarebbero in grado di
effettuare una valutazione più convincente rispetto alla meccanica applicazione di un segmento temporale
predeterminato. Il frazionamento di un’operazione verrebbe così in considerazione solo se il professionista
ritiene che gli atti posti in essere da un cliente siano riconducibili a una stessa operazione. Luigi Ferrajoli
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DIRITTO E GIUSTIZIA
Antiriciclaggio, il Cnf boccia il regolamento di attuazione della "Comunitaria"
Antiriciclaggio, il Consiglio nazionale forense ha bocciato il regolamento di attuazione della legge
comunitaria 2005. A non convincere il Cnf, si legge nel parere (qui leggibile nei documenti correlati) è
l’estensione dell’ambito di applicazione degli obblighi in materia di identificazione, conservazione
delle informazioni e segnalazione delle operazioni sospette. Per cui tali oneri gravano non solo su
avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali
ma anche su altre categorie, non iscritte in albi o elenchi pubblici che svolgono attività in parte simili a
quelle compiute dai professionisti soggetti a tali obblighi.
Del resto, secondo il Consiglio nazionale forense, i professionisti non riconosciuti non sono individuati
in maniera sufficientemente precisa e puntuale, con il rischio di incertezza del diritto e a danno degli
utenti e dei consumatori dei servizi professionali.
Ne deriva, quindi, ha concluso il Cnf esprimendo parere negativo, che la formulazione attualmente
utilizzata nella bozza di regolamento e che prevede l’estensione degli obblighi antiriclaggio nei
confronti di «ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori contabili, periti, consulenti, ed
altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi appare del
tutto insufficiente a fornire le disposizioni di piena attuazione ed operatività che consentono la
esecuzione delle disposizioni primarie, secondo la lettera e lo spirito dell’articolo 17, comma 3, legge
400/88». (cri.cap)
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IL SOLE 24 ORE
Lotta al crimine. Per L’Economia il decreto sulla terza direttiva sarà alle Camere tra 15 giorni
L’antiriciclaggio stringe i tempi
Gradualità dei vincoli e registrazione semplificata dei dati
«Approderà tra 15 giorni in Parlamento lo schema di decreto legislativo che recepisce la terza direttiva
(2005/60/Ce) antiriciclaggio». Che prevede la “gradualità” degli adempimenti a seconda dei destinatari
degli obblighi e si prepara a «eliminare quelle disposizioni di individuazione e archiviazione “non
necessarie”». E’ Mario Lettieri (Ulivo), sottosegretario all’Economia, a chiarire i tempi di recepimento
della normativa Ue destinata a professionisti e intermediari per la lotta al “denaro sporco”. Sui
contenuti, però, Lettieri non si è sbilanciato. Il “disco verde” da parte del Consiglio dei ministri,
secondo Lettieri, arriverà «entro due mesi». Su un binario parallelo, invece, si muove il decreto di
modifica al regolamento 141/06, entrato in vigore lo scorso 22 aprile, ma chiamato a estendere (dopo la
modifica del decreto legislativo 56/04 di recepimento della seconda direttiva 2001/97/Ce) gli obblighi
antiriciclaggio anche a tributaristi, Caf e Ced.
La terza direttiva Lettieri punta a stringere i tempi e a utilizzare il decreto legislativo di recepimento
come primo “grimaldello” per un complessivo riordino degli oneri, che dovrà poi culminare in un Testo
unico. Tanto che il sottosegretario ritiene «chiusa la fase di confronto con i professionisti, almeno sino a
quando il provvedimento non sarà pronto». Con un parere “preventivo” i ragionieri hanno tuttavia
evidenziato l’opportunità di diversificare le modalità di attuazione degli obblighi a seconda dei
destinatari: intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti. E hanno chiesto di adempiere ai
vincoli di verifica e conservazione dei dati senza obbligo di un archivio unico informatico, che
moltiplicherebbe le operazioni. Nel mirino dei dottori commercialisti e dei ragionieri resta anche la
distanza tra gli obblighi circoscritti di avvocati e notai e quelli a “360 gradi” delle professioni contabili.
Per gli avvocati rimane il richiamo alla necessità di tutelare il segreto professionale, mentre per i
consulenti del lavoro le operazioni di gestione dei rapporti di lavoro, come il pagamento di contributi,
stipendi e premi, devono uscire dalla “sorveglianza”.
Il riordino del Dm141/06 Con la modifica del Dm 141/o6 devono essere recepitigli obblighi per gli
operatori non iscritti agli Albi che esercitano attività amministrative e contabili. Il provvedimento
prevede obblighi “snelli” per i Caf, poiché la loro attività riguarda in genere dati già in possesso del
Fisco. Il provvedimento, dicono fonti ministeriali, sarà definitivo entro febbraio. Per ora, la “palla”
resta in mano al Consiglio di Stato, dopo i dubbi sollevati dai giudici su due dei quattro articoli della
bozza. Innanzitutto, sulla definizione di “libero professionista”, che per i magistrati presuppone
l’iscrizione a un Albo e quindi non è congrua a definire tributaristi e intermediari “senza Ordine”. Una
posizione che accoglie le critiche di dottori commercialisti e ragionieri. Infine, il Consiglio di Stato ha
sollecitato precisazioni sull’esonero dalle attività ‘monitorate” della «redazione e trasmissione» delle
dichiarazioni derivanti da obblighi tributari. Il ministero dell’Economia, nel primo caso, ha proposto di
eliminare, dalla definizione di libero professionista, ogni riferimento all’iscrizione a qualunque
Collegio,Albo o elenco. Nel secondo caso, i tecnici dell’Economia hanno puntualizzato che l’esonero
sulla redazione delle dichiarazioni avverrà ma solo a patto che non si sia verificata un’effettiva
consulenza tributaria. Laura Cavestri
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IL SOLE 24 ORE
Il sospetto va sempre comunicato
Segnalazioni anche senza incarico
Oltre a identificazione e registrazione, gli altri due adempimenti rilevanti sono la segnalazione di
operazioni sospette e la comunicazione delle infrazioni al divieto di circolazione del contante e dei titoli
al portatore. I professionisti devono segnalare le operazioni che inducono a ritenere che il denaro, i beni
o le utilità oggetto delle operazioni possono provenire dai delitti previsti dagli articoli 648-bis e 548-ter
del Codice penale. Le segnalazioni vanno effettuate tempestivamente, prima del compimento
dell’operazione, non appena il professionista sia venuto a conoscenza degli elementi che generano il
sospetto. L’Uic ha definito i principi cardine dell’obbligo di rilevazione e segnalazione delle operazioni
sospette, in funzione dei quali sono stati introdotti alcuni indicatori di anomalia. Sono elencati otto
criteri che si riferiscono: al comportamento e al profilo economico- patrimoniale del cliente, alla
dislocazione territoriale delle controparti delle operazioni, alle operazioni immobiliari, alle operazioni
contabili e di sollecitazione del pubblico risparmio. Importanti sono gli indicatori di anomalie sulla
costituzione e amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi e quelli sull’utilizzo di conti
ovvero di altri rapporti continuativi. Gli ultimi chiarimenti Uic sottolineano l’esigenza di compiere la
segnalazione anche in caso di non accettazione di un incarico, quando il professionista si renda conto
cioè che le informazioni ricevute siano tali da ingenerare un sospetto di riciclaggio (da riferirsi alle
fattispecie penali di 648-bis e 648-ter e nona illeciti fiscali o altre violazioni non rilevanti rispetto al
riciclaggio penalisticamente inteso) e rifiuti il mandato. Bisognerebbe quindi operare la segnalazione e
identificare il potenziale cliente anche senza una prestazione da registrare: questo chiarimento imporrà
alle case di software produttrici di programmi per la gestione dell’antiriciclaggio l’aper-tura di pratiche
per le quali non viene eseguita alcuna prestazione professionale ma la mera identificazione a scopo di
segnalazione dell’operazione sospetta. L’obbligo di comunicazione si fonda invece sudi diverso
presupposto, relativo alla rilevazione- di violazioni dell’articolo i della legge antiriciclaggio. Nel corso
dello svolgimento delle prestazioni connesse alla loro attività, i professionisti devono prestare
attenzione alle informazioni acquisite sull’inosservanza del divieto di trasferimento di denaro contante e
titoli al portatore, in lire o in valuta estera, effettuati tra soggetti diversi, quando il valore movimentato è
superiore a 12.500 euro. La pratica professionale ha fatto rilevare alcune ricorrenti tipologie di
operazioni rilevanti ai fini dell’obbligo di comunicazione: i finanziamenti soci in contanti, i
trasferimenti di obbligazioni tra la società e il terzo obbligazionista, il trasferimento di libretti al
portatore, il pagamento di fatture in contanti e altre situazioni di natura patologica (sempre se per
importi superiori alla soglia).
La violazione dell’obbligo di segnalazione è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 5% fino alla metà del valore dell’operazione. L’inosservanza dell’obbligo
di comunicazione è invece punito con la sanzione pecuniaria calcolata nella misura dal 3 al 30%
dell’importo dell’operazione. In questo caso esiste tuttavia la possibilità di applicare il meccanismo di
pagamento in misura ridotta previsto dall’articolo «1 delle legge 689/81, che permette di definire la
violazione corrispondendo la più favorevole misura tra il doppio del minimo e la metà del massimo
edittale previsto.
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Consiglio nazionale forense presso il Ministero della giustizia
«Schema di Regolamento per l’adeguamento del Dm 141/06, recante disposizioni in materia di
obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle
operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del
lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’articolo 21 della legge 29/2006 (legge
comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004»
(Roma, 18 gennaio 2007)
- Vista la direttiva 91/308/CEE del Consiglio, del 10 giugno 1991, relativa alla prevenzione dell’uso del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività illecite;
- Visto il Dl 143/91, convertito, con modificazioni, dalla legge 197/91, recante provvedimenti urgenti
per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del
sistema finanziario a scopo di riciclaggio;
- Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994, ed in particolare
l’articolo 15;
- Visto il D.Lgs 125/97, recante norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in
attuazione della direttiva 91/308/CEE;
- Visto il D.Lgs 153/97, recante disposizioni ad integrazione dell’attuazione della direttiva 91/308/CEE;
- Visto il D.Lgs 374/99, relativo all’estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di
provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di utilizzazione a fini di
riciclaggio, a norma dell’articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;
- Vista la direttiva 2001/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante
modifica della direttiva 91/308/CEE;
- Vista la legge 14/2003, recante disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 2002, ed in particolare
l’articolo 1, commi 1 e 3;
- Visto il D.Lgs 56/2004, recante “Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione
dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite”;
- Visto in particolare il comma 2 dell’articolo 3 del D.Lgs 56/2004, ai sensi del quale “......omissis.......2.
Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’UIC, le competenti autorità di vigilanza di settore e
le amministrazioni interessate, avendo riguardo alle peculiarità operative dei soggetti obbligati,
all’esigenza di contenere gli oneri gravanti sui medesimi e alla tenuta dell’archivio nell’ambito dei
gruppi, stabilisce con regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente D.Lgs, il contenuto e le modalità di esecuzione degli obblighi di cui al presente articolo e le
modalità di identificazione in caso di instaurazione di rapporti o di effettuazione di operazioni a
distanza”;
- Visto in particolare il comma 4 dell’articolo 8 del D.Lgs 56/2004, ai sensi del quale
“…….omissis…..4. Il ministro dell’Economia e delle finanze, sentiti l’UIC e le competenti
amministrazioni interessate, al fine di assicurare omogeneità di comportamenti, stabilisce con
regolamento, da adottarsi entro 240 giorni dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs, le norme
per l’individuazione delle operazioni di cui all’articolo 3 della legge antiriciclaggio da parte dei soggetti
indicati nell’articolo 2, comma 1, lettere s) e t)”;
- vista l’articolo 21 della legge 29/2006 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004;
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- Visto lo schema di Regolamento per l’adeguamento del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, n. 141,
recante disposizioni in materia di obblighi di identificazione, conservazione delle informazioni a fini
antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti,
revisori contabili, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali, alle disposizioni dell’articolo
21 della legge 29/2006 (legge comunitaria 2005), che ha modificato il D.Lgs 56/2004, pervenuto a
questo Consiglio in data 7 dicembre 2006; osserva in via preliminare
che l’indirizzo normativo rappresentato dall’intervento di cui all’articolo 21 della legge 29/2006 mira,
tra gli atri minori interventi correttivi, ad estendere l’ambito degli obblighi in materia di obblighi di
identificazione, conservazione delle informazioni a fini antiriciclaggio e segnalazione delle operazioni
sospette a carico degli avvocati, notai, commercialisti, revisori contabili, consulenti del lavoro,
ragionieri e periti commerciali, ad altre categorie di soggetti esercenti attività in parte simili a quelle
compiute dai suddetti professionisti, ma in ogni caso non iscritti in albi ed elenchi pubblici;
che conseguentemente la stessa norma primaria che il regolamento oggetto del presente parere è tenuto
ad attuare non può che richiamarsi genericamente a soggetti individuati secondo un criterio
estremamente vago e generico, di tipo oggettivo e non soggettivo, riferito alle attività rese, mancando
allo stato attuale della legislazione vigente, ogni riconoscimento pubblico delle predette attività; osserva
in particolare
quanto all’epigrafe del provvedimento:
3. appare necessario che sia menzionato il parere del Consiglio nazionale forense, quale atto necessario
del procedimento previsto dalla legislazione di rango primario, con una formulazione espressa del
genere “Sentito il Consiglio nazionale forense, che ha reso parere approvato nella seduta del 16
febbraio 2005”, o altra equivalente; non appare altresì sufficiente la generica formulazione di cui allo
schema di parere (“Udito il parere delle amministrazioni interessate”);
quanto all’articolo 2 del provvedimento (destinatari):
5. che i soggetti cui il regolamento intende estendere gli obblighi antiriciclaggio non sono individuati in
maniera sufficientemente precisa e puntuale, con grave rischio di incertezza del diritto, a tutto danno
degli utenti e dei consumatori dei servizi professionali, e che dunque la formulazione attualmente
utilizzata nella bozza di regolamento (“bbis) a ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da revisori
contabili, periti, consulenti, ed altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di
contabilità e tributi”) appare del tutto insufficiente a fornire le disposizioni di piena attuazione ed
operatività che consentono la esecuzione delle disposizioni primarie, secondo la lettera e lo spirito
dell’articolo 17, comma 3, legge 400/88.
Alla luce delle presenti osservazioni, il Consiglio nazionale forense esprime parere negativo
all’adozione in via definitiva dello schema di regolamento in oggetto.
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Aggiornamento. I tempi
Trenta giorni per l’archivio
Il Dm 141/2006 (articoli 5-7) definisce gli obblighi di registrazione e conservazione delle informazioni
e le modalità di tenuta dell’archivio. Il professionista deve riportare nell’archivio destinato alla raccolta
e conservazione delle informazioni: a) le generalità del cliente; b) il codice fiscale e gli estremi del
documento di identificazione per le persone fisiche; c) i dati identificativi della persona per conto della
quale il cliente opera; d) l’attività lavorativa del cliente e dalla persona per conto della quale agisce; e)
la data dell’avvenuta identificazione; f) la descrizione sintetica della tipologia di prestazione
professionale fornita; g) il valore dell’oggetto della prestazione professionale se conosciuto.
E’ necessario che i dati identificativi e le informazioni siano inseriti nell’archivio tempestivamente e,
comunque, non oltre il trentesimo giorno dall’assunzione dell’incarico, mentre per la data di avvenuta
identificazione e la descrizione sintetica della tipologia di prestazione effettuata, l’articolo 6 stabilisce
che il termine decorre dalla data dell’intervenuta esecuzione della prestazione professionale.
In ogni caso, entro 30 giorni dal momento in cui viene a conoscenza di modifiche dei dati identificativi
e delle altre informazioni, il professionista è tenuto a modificare il contenuto dell’archivio, conservando
evidenza delle informazioni precedentemente acquisite. I dati e le informazioni debbono essere
conservati per dieci anni dalla conclusione della. prestazione professionale. L’archivio unico deve
essere tenuto in modo ordinato e trasparente, secondo un preciso ordine cronologico, al fine di
agevolare la ricerca e il trattamento dei dati, nonché la ricostruzione delle operazioni. L’archivio può
essere formato e gestito a mezzo di strumenti informatici ovvero mediante un registro cartaceo.
La soluzione più congrua dipende certamente dal modello organizzativo di cui è dotato lo studio e dal
numero di operazioni rilevanti da registrare. Oltre a essere tenuto senza spazi bianchi e abrasioni, il
registro cartaceo va munito di una numerazione progressiva, nonché siglato in ogni pagina a cura del
professionista o di un suo collaboratore autorizzato, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del
numero delle pagine e l’apposizione della relativa firma. E comunque esclusa l’obbligatorietà
dell’istituzione dell’archivio quando non vi siano dati da registrare.
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Gestire lo studio
Se la Pmi ricorre all’avvocato
di Paola Parigi
Tutte le attività di marketing dello studio legale sono tese a migliorare il rapporto con la clientela esistente e a
incrementare il lavoro. Se ci si rivolge al mercato delle piccole e medie aziende, diventa utile conoscere e
disporre del maggior numero di dati di mercato e degli elementi che ne orientano le scelte. In Italia nessuno si è
concentrato sugli aspetti qualitativi e quantitativi del rapporto tra imprese e legali e ogni strategia è basata su dati
generici, sull’esperienza diretta e sulla propria sensibilità. L’assenza di un corretto dialogo tra avvocati e giuristi
d’impresa è spesso al centro del dibattito nel mondo giuridico. Offre quindi uno spunto significativo la ricerca
promossa da Lexis Nexis (Martindale & Hubbeli), pubblicata lo scorso ottobre e redatta da Silvia Hodges, che
affronta il tema di come le piccole e medie aziende in Europa scelgono e verificano i propri fornitori di servizi
legali ed evidenzia interessanti aspetti per il mercato legale italiano. In alcuni casi i dati sono scorporati su base
geografica e tra gli intervistati figurano imprenditori nazionali che apportano pareri molto significativi.
Dall’analisi si desume che il bisogno giuridico è molto sentito dalle imprese, indipendentemente dalle loro
dimensioni. In media le Pmi sono clienti esigenti con capacità di spesa limitata rispetto alle grandi aziende che si
confrontano con il mondo dei servizi legali imponendo un maggior potere contrattuale che fanno pesare
soprattutto nella negoziazione delle tariffe. Sono poche (37%), le piccole e medie imprese europee che allocano
risorse per i servizi legali esterni nel budget annuale, nonostante il loro bisogno sia rilevante e variegato quanto
quello della grande azienda e nonostante il 70% degli intervistati ammetta di non disporre di una funzione legale
interna. La ricerca evidenzia gli aspetti salienti dell’organizzazione d’azienda che lo studio legale dovrebbe
considerare quando imposta la propria strategia di marketing e di relazione per questo mercato-target, cruciale
per gli avvocati. In questo senso è utile sottolineare che sono i manager a detenere il potere sui criteri di scelta,
spesso basati su conoscenze personali. Quando invece la ricerca dello studio legale esterno di fiducia si concreta
in una selezione tra più studi concorrenti (cosiddetto beauty contest), il giudizio sulla qualità delle proposte, delle
presentazioni e delle offerte degli studi è piuttosto sconfortante. Gli intervistati riferiscono che le
presentazioni(documenti redatti appositamente per le gare), preparate dagli studi legali sono normalmente
evasive, non pertinenti con le richieste dell’azienda e quasi mai economicamente attraenti. I dati riferiscono
inoltre che la quantità di pratiche assegnate agli studi non supera il 54% del totale delle questioni legali affrontate
dalle piccole imprese; aumenta fino al 77% per le medie aziende, per scendere al 45% per le più grandi. La
propensione per la soluzione interna (spesso transattiva), delle operazioni e dei conflitti, è considerata più
conveniente per l’azienda e direttamente proporzionale al rischio di sconfitta Si ricorre al legale esterno quando
si teme di perdere: in Italia, in particolare, va ricordato che il lavoro esternalizzato è essenzialmente l’attività
giudiziale, preclusa ai giuristi d’impresa Non è un caso che, tra tutte le giurisdizioni considerate, le imprese
italiane hanno dichiarato solo nel 16% dei casi la propria propensione ad assume- re un legale «in-house». La
ricerca dimostra però che una volta scelto lo studio legale, le aziende dichiarano un alto grado di apprezzamento.
Quanto ai dati utili alle strategie di marketing concesse agli studi per rispondere alle esigenze di questo mercato,
emerge la tendenziale lealtà del cliente-piccola media azienda che normalmente preferisce studi locali o nazionali
ed evita di cambiare spesso consulente. Nel nostro Paese, in particolare,il 43% degli intervistati ha sostenuto di
preferire rapporti con un solo studio in esclusiva piuttosto che diversificare. Se da un lato questo indizio è
rassicurante, dall’altro segnala una certa immobilità del mercato che sfavorisce lo sviluppo di coloro che non
hanno già rapporti consolidati. Gli intervistati italiani hanno segnalato di preferire le relazioni di lunga durata che
favoriscono la conoscenza delle problematiche e consentono un risparmio di tempo nella soluzione dei problemi
Tuttavia, quando lo studio si sente sicuro e dà per scontato il rapporto con l’azienda, tende a riservarle minori
attenzioni. L’impresa trascurata non esita a cambiare e preferisce normalmente il piccolo studio a quello grande,
considerato troppo caro, meno efficiente e dirado veramente interessato al proprio benessere.
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Rassegna stampa - Ordine degli Avvocati di Trani