COMUNE DI PORTICI
Regolamento tipo per il servizio di noleggio da rimessa con autoveicoli con conducente
CAPO I
IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON AUTOVEICOLI CON CONDUCENTE
Art. 1
Disciplina del servizio
Il servizio di noleggio da rimessa con autoveicoli (di cui all’art.54 del D.Lvo 285/92 c.1 lett.a)b))
con conducente, svolto con l’impiego di autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati
in conformità dell’articolo 85 del D.L.vo n.285 del 30/4/1992, che viene istituito nel territorio del
Comune di Portici, è disciplinato dalle seguenti norme:
a) D.L.vo n. 285 del 30/4/1992;
b) D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
c) Dall’art.19, comma I° nn. 8 e 14 del D.P.R. n.616 del 24/7/1977;
d) Dalla Legge del 22/7/1975 n.382;
e) dal D.P.R. n. 616 del 24/7/1977;
f) dal D.P.R. n. 753 del 11/7/1980;
g) dalle leggi n. 646 del 13/9/1982 e n. 936 del 23/12/1982;
h) dalla legge n.142 dell’ 8/6/1990;
i) dal D.M. n.448 del 20/12/91;
j) dalla legge n. 21 del 15/1/1992;
k) dalla legge n. 127 del 15/5/1997;
l) dalle disposizioni del presente Regolamento.
Art.2
Definizione del servizio
1. Il noleggio da rimessa con autoveicoli con conducente è quel servizio, straordinario ed
occasionale, esercitato da imprenditori pubblici o privati a vantaggio della domanda aggregata di
mobilità in tutte le sue forme e manifestazioni.
2. Il servizio è esercitato con autoveicoli muniti di carta di circolazione ed immatricolati in
conformità dell’art. 85 del D.L.vo n. 285 del 30/4/1992.
3. Le funzioni amministrative comunali proprie e delegate dalla Regione in materia di servizio di
noleggio con conducente, sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto
pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica
e territoriale regionale.
4. Il servizio si rivolge all'
utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una
determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
5. Durante il viaggio le parti possono concordare uno o più prestazioni diverse o ulteriori ripetto a
quelle originariamente pattuite.
Art. 3
Determinazione del numero degli autoveicoli da immettere nel servizio
1. Il numero, il tipo e le caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa
con conducente, nonché il numero ed il tipo dei veicoli già esistenti da attrezzare anche al
trasporto di soggetti portatori di handicap di particolare gravità, e quindi il numero delle relative
autorizzazioni, viene fissato con deliberazione della Giunta Comunale, sentito il parere della
Commissione di cui all’art. 6, tenuto conto dei seguenti parametri, nonché delle variazioni che gli
stessi possono subire nel tempo:
a) offerta relativa alle altre modalità di trasporto pubblico di linea e non di linea;
b) popolazione residente nel Comune e di quella fluttuante nel comprensorio;
c) centri industriali, commerciali produttivi, scolastici, sportivi, culturali e ricreativi presenti
sul territorio del Comune e nei Comuni limitrofi;
d) offerta e delle presenze turistiche a livello comunale e comprensoriale;
e) caratteristiche che possono influire sul traffico straordinario.
2. Il numero delle autorizzazioni deve essere approvato dalla Regione Campania
Art. 4
Condizioni d’esercizio
1. Per esercitare il servizio con autoveicoli di noleggio con conducente occorre il possesso della
autorizzazione comunale di esercizio che viene assegnata dalla Giunta Comunale sentito anche,
dove occorra, il preventivo parere delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.
2. L’assegnazione della autorizzazione viene fatta in base ad una regolare graduatoria predisposta
nei termini di cui al successivo art.12.
3. Ogni autorizzazione consente l’immatricolazione di un solo autoveicolo.
4. L’autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti.
5. Gli autoveicoli in servizio da noleggio portano all’interno del parabrezza anteriore e sul lunotto
posteriore una targa con la scritta «Noleggio» unitamente agli stemmi della Regione e del
Comune; i mezzi sono altresì dotati di una targa posteriore inamovibile recante la dicitura «NCC»
con riprodotti, ai lati, gli stemmi di Regione e Comune nonchè del numero d’autorizzazione e
dell’anno di rilascio.
6. Il servizio è esercitato direttamente dal titolare dell’autorizzazione, da un suo collaboratore
familiare (ai sensi del disposto dall’art. 230 bis del Codice Civile, sono collaboratori familiari: il
coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo) o da un suo dipendente purchè
siano in possesso dei requisiti di legge.
7.
Il titolare dell’autorizzazione trasmette all’Ufficio Viabilità l’elenco, dei dipendenti o
collaboratori familiari impiegati nella guida dei mezzi. L’elenco è allegato in copia autenticata
all’autorizzazione e contiene i dati anagrafici e la posizione assicurativa e previdenziale d’ogni
dipendente o collaboratore.
(Operatività del servizio)
1. Il servizio di noleggio autoveicoli con conducente opera senza limiti territoriali e la prestazione
non è obbligatoria.
2. Ai noleggiatori provenienti da altri Comuni o da altri Stati delle Comunità Europee è concessa
l’acquisizione di traffico nel territorio del Comune a condizione di reciprocità.
3. Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrabili, pubbliche e
private ove aperte al pubblico.
4. Durante la prestazione del servizio, qualora non ostino espressi divieti in relazione alle
caratteristiche delle strade, delle dimensioni e dei pesi degli autobus, è consentito l’uso delle
corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per taxi, e altri servizi
pubblici.
Commissione Comunale per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione del
servizio, all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni.
1. Per la valutazione delle problematiche connesse all’organizzazione ed all’esercizio del servizio,
all’applicazione del regolamento ed all’assegnazione delle autorizzazioni, la Giunta Comunale
provvede, entro sei mesi dall’approvazione del presente regolamento, alla nomina di un’apposita
Commissione così composta:
a) dal Sindaco o suo delegato in funzione di Presidente;
b) dal Comandante della Polizia Municipale o di un suo delegato;
c) dal responsabile dell’Ufficio Viabilità;
d) da rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei noleggiatori
maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale;
e) da un rappresentante delle associazioni degli utenti presenti sul territorio del Comune.
2. La Commissione delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Presidente
convoca la Commissione e stabilisce l’ordine del giorno. Ogni componente della Commissione
può richiedere al Presidente la convocazione della stessa presentando istanza scritta articolata
per argomenti. Questi, valutate le motivazioni addotte, si esprime entro dieci gg. In ordine
all’istanza di convocazione. Il Presidente, ove ritenga ricevibile l’istanza di convocazione, è
altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20 giorni dal ricevimento della stessa.
3. La Commissione svolge un ruolo propositivo e di impulso nei confronti degli organi deliberanti
del Comune e decide a maggioranza. Nel caso di parità prevale il voto del Presidente.
4.
Ai fini dell’assegnazione delle licenze secondo le procedure concorsuali di cui al capo III, la
Commissione svolge i seguenti compiti:
a) redige il bando di concorso secondo quanto prescritto dall’art. 10;
b) esamina le domande di partecipazione al concorso e decide sull’ammissione dei candidati;
c) procede alla valutazione dei titoli secondo i parametri elencati all’art. 12 e redige la graduatoria
di merito;
d) trasmette la graduatoria alla Giunta Comunale per l’adozione dei provvedimenti di
competenza.
5. La Commissione dura in carica fino a nuovo mandato elettorale, con applicazione del regime di
prorogatio
sino alle nuove nomine dei componenti.
6. Quando per due sedute consecutive, la Commissione non abbia potuto operare per la mancanza
del numero legale, la Giunta Comunale può avocare a sè i poteri e le funzioni della Commissione
stessa, deliberando sulle pratiche elencate negli ordini rimasti inevasi.
7. I membri della Commissione devono essere complessivamente in numero dispari, in caso
contrario sarà attribuito valore doppio al voto del Presidente.
LA PROFESSIONE DI NOLEGGIATORE
Requisiti per l’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada
L’esercizio della professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante autoveicoli è
subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
a) idoneità alla professione acquisita ai sensi del D.M. Ministero dei Trasporti 20/12/1991 n° 448
(relativamente agli autobus);
b) certificato di abilitazione professionale ai sensi della legge 15/1/1992 n. 21.
c) titolarità d’apposita autorizzazione rilasciata dal Comune per ogni autoveicolo impiegato in
servizio da noleggio;
d) iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, istituito
presso le Camere di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
(relativamente all’esercizio con autobus)
L’acquisizione dell’idoneità alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada mediante
autoveicoli da noleggio è subordinata al possesso, da parte degli imprenditori italiani equiparati,
d’idonei requisiti morali, finanziari e professionali.
I requisiti dell’idoneità morale, finanziaria e professionale sono richiesti in capo ai soggetti previsti
nel D.M. Ministero dei Trasporti 20/12/ 1991 n° 448 ed il loro possesso costituisce il presupposto
inderogabile all’ottenimento della licenza all’esercizio del noleggio con conducente mediante
autobus.
Requisito dell’idoneità morale, è definito dal D.M. Ministero dei Trasporti 20/12/ 1991 n° 448
all’art. 4. Le condizioni e le modalità di certificazione dell’idoneità morale sono stabilite, oltre che
dal suddetto decreto, anche dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992.
Rrequisito dell'
idoneità finanziaria è definito dal D. M. del 20/12/91 n. 448 art. 5. Le condizioni e le
modalità
di certificazione dell’idoneità finanziaria sono stabilite, oltre che dal suddetto decreto, anche dalla
circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22 giugno 1992, alla quale si rimanda.
Il requisito della idoneità professionale è definito dal D.M. dei trasporti del 20/12/91 n.448 artt.6 e 7.
Le condizioni e le modalità di certificazione dell'
idoneità professionale sono stabilite, oltre che dal
suddetto decreto, anche dalla circolare del Ministero dei Trasporti n. 101 del 22.06.92.
CAPO III
L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO
Concorso per assegnazione delle autorizzazioni
1. Le autorizzazioni vengono assegnate in base ad apposito bando di pubblico concorso per titoli
esclusivamente ai singoli che potranno, successivamente e dietro nulla osta dell’Amministrazione
concedente, gestirle in forma singola o associata. La partecipazione al bando è ammessa per una o
più licenze. Alle ditte individuali risultate vincitrici, e che partecipano per più autorizzazioni,
verranno attribuite le autorizzazioni successive alla prima soltanto dopo che siano state assegnate
alle altre Ditte vincitrici le autorizzazioni spettanti.
2. Il bando è indetto entro novanta giorni dal momento in cui sono rese disponibili presso il Comune
una o più autorizzazioni (per cui vi sia almeno una richiesta di assegnazione) ed è pubblicato sul
Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
Art. 10
Contenuti del bando
1. I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'
assegnazione delle autorizzazioni sono i
seguenti:
a) numero delle autorizzazioni da assegnare;
b) elencazione dei titoli e dei requisiti oggetto di valutazione ai fini dell'
assegnazione;
c) indicazione dei criteri di valutazione dei titoli;
d) indicazione del termine e delle modalità per la presentazione delle domande;
e ) schema di domanda per la partecipazione al concorso.
Art. 11
Requisiti e condizioni necessari per ottenere l'autorizzazione comunale
1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione di autorizzazioni:
a) la cittadinanza in uno degli Stati membri della Cee;
b) il godimento dei diritti civili e politici;
c) la titolarità della licenza ottenuta a norma dell’art.86 T.U.L.P.S. (R.D.18/6/1931 n°773), ora
rilasciata dal Comune ai sensi del D.P.R. 616/77, ovvero, qualora il servizio sia espletato dal
solo intestatario mediante un unico autobus, l'
iscrizione nel registro degli esercenti mestieri
ambulanti, ai sensi dell'
articolo 121 del medesimo decreto;
d) l'
iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'
attività dei
trasporti o certificato d’iscrizione all’Albo delle Imprese artigiane ai sensi della L.443
dell’8/8/1985;
f) l'
avvenuta denunzia del personale dipendente e/o dei collaboratori familiari, ove vi siano, agli
enti assicurativi, della previdenza sociale, dell'
assistenza malattia e dell'
assistenza infortuni sul
lavoro;
g) il possesso dei requisiti previsti dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 dicembre 1991
n°448 (nel caso degli autobus) o dalla legge 15 gennaio 1992 n. 21 (nel caso delle autovetture);
h) la proprietà, ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti,
dell'
autoveicolo da destinare al servizio;
i) certificato di residenza o sede legale (nel caso di persona giuridica) nel Comune di Portici;
l) certificazione attestante l'
ubicazione dei luoghi destinati ad autorimessa nel Comune di Portici.
2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti al cui
comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci per la società in nome collettivo,dai soci
accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di
società (società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni, società per azioni,
cooperative, consorzi, ecc.).
Titoli ad oggetto di valutazione.
1. Al fine di assegnare le autorizzazioni comunali per l'
esercizio del servizio da noleggio con
conducente, la Commissione di cui all'
articolo 6 procede alla valutazione dei seguenti titoli a cui è
assegnato il punteggio a fianco indicato:
a) coincidenza della titolarità dell'
impresa e la qualità di conducente di autoveicoli a trasporto
promiscuo: punti 2 più 0.5 punti per ogni semestre, fino ad un massimo di otto semestri, di servizio
effettivamente prestato in qualità di conducente;
b) periodi di servizio prestati in qualità di dipendente o collaboratore di impresa familiare presso
un'
impresa che gestisce il noleggio con conducente: punti 0.5 per semestre e fino ad un massimo di
otto semestri;
c) possesso dell'
autorizzazione di noleggio autoveicoli senza conducente: punti 2.
2. Il punteggio per ogni candidato è costituito dalla sommatoria dei punti attribuiti ai diversi titoli
posseduti.
3. Nell'
assegnazione delle autorizzazioni, a parità di punteggio ottenuto, costituiscono titoli
preferenziali i seguenti nell'
ordine:
a) avere svolto l’attività di autotrasporto di persone in qualità di autista dipendente di servizio di
noleggio con autoveicoli con conducente o quello pubblico da piazza per un periodo non inferiore a
due anni;
b) la qualità di titolare o legale rappresentante d'
impresa per autotrasporto di persone, costituita da
almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da
almeno due anni sia associata in una struttura consortile avente come finalità l'
autotrasporto di
persone.
Art. 13
Domanda per svolgere l’esercizio del servizio
Documenti da produrre in caso di assegnazione
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(
a) licenza ottenuta a norma dell’art.86 T.U.L.P.S. (R.D.18/6/1931 n°773), ora rilasciata dal Comune
ai sensi del D.P.R. 616/77;
b) certificazione di essere provvisto di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio, così
come previsto dalla legge;
c) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Agricoltura ed Artigianato per
l’attività dei trasporti o certificato di iscrizione all’Albo delle imprese Artigiane ai sensi della
legge 443 dell’8/8/85;
d) certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui al D.M. 20 Dicembre 1991 n. 448
(relativamente all’esercizio con autobus);
e)
certificazione attestante il possesso dei requisiti di cui alla legge 15 Gennaio 1992 n. 21
(relativamente all’esercizio con autovetture);
f) certificazione rilasciata ai sensi della legge 646 del 1982 e della legge 936 del 1982 (antimafia),
g) certificato di buona condotta di data non anteriore a tre mesi;
h) certificato di cittadinanza in uno degli Stati membri della Cee;
i) godimento dei diritti politici;
j) certificato di residenza nel Comune di Portici ovvero sede legale nel Comune di Portici nel caso
di persona giuridica;
k) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare
svolgimento del servizio;
l) dichiarazione medica di sana e robusta costituzione;
m) indicazione dell'
ufficio nel Comune di Portici ove avranno luogo le contrattazioni con gli utenti;
n) indicazione dell'
ubicazione della rimessa;
o) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli preferenziali;
p) dichiarazione di aver preso visione del regolamento e degli obblighi che da esso derivano.
Art. 14
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione
1) La Giunta Comunale, approvata la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di cui all'
art.
6, provvede
all'
assegnazione dell’autorizzazione comunale di esercizio che verrà rilasciata dal Dirigente
Comunale in
esecuzione di delibera di Giunta Comunale per ogni autoveicolo ammesso al servizio con
l’indicazione del tipo e
delle caratteristiche dell’autoveicolo stesso.
2) Il rilascio del titolo è subordinato alla dimostrazione del possesso dei requisiti previsti dalla legge
e dal
regolamento per l'
esercizio della professione di noleggiatore di autoveicolo con conducente.
3) All'
assegnatario dell'
autorizzazione è vietato l'
esercizio di qualsiasi attività incompatibile con
quella di
noleggiatore. Le attività incompatibili sono definite tali dalla Giunta Comunale, sentito il parere
della
commissione di cui all'
articolo 6.
Art. 15
Validità dell'autorizzazione
Oneri per il servizio
1) L'
autorizzazione comunale d'
esercizio ha la durata di cinque anni prorogabili; alla scadenza di
ogni anno, su richiesta dell’interessato, va inoltrata domanda di verifica dei requisiti fatti salvi i
casi in cui la licenza potrà essere ritirata prima della scadenza, in qualsiasi momento, secondo
quanto previsto dal presente Regolamento e dalle leggi vigenti. La vidimazione annuale è
condizionata alla verifica della permanenza, in capo al titolare, di tutti i requisiti richiesti per
l’esercizio della professione di noleggiatore.
2) Per l’esercizio di ogni autoveicolo di noleggio con conducente va corrisposto al comune un diritto
annuo di lire 50000.
3) L’autorizzazione comunale di esercizio, anche se rilasciata durante l’anno, è valida fino al 31
dicembre di ogni anno.
4) Nel caso di revoca, decadenza, rinuncia e sospensione dell’autorizzazione, come previsto dagli
artt. 19, 20 e 21
del presente regolamento, al titolare non spetta alcun rimborso di tasse e
diritti già corrisposti.
5) Al titolare dell’autorizzazione verrà rilasciato un libretto stampato a cura dell’Ente sul quale,
annualmente, verrà apposta vidimazione attestante l’avvenuto controllo annuale effettuato a cura
della Polizia Municipale.
6) Il libretto di cui al comma precedente dovrà contenere i seguenti dati:
generalità del conduttore
numero di codice fiscale
numero dell’autorizzazione
numero del certificato professionale del conduttore
appositi spazi nei quali annotare eventuali provvedimenti disciplinari adottati
appositi spazi nei quali annotare l’esito delle vidimazioni annuali effettuate
appositi spazi nei quali annotare eventuali sostituzioni dell’autoveicolo con cui viene espletato
il servizio.
tipo, caratteristiche, targa, numero di telaio dell'
autoveicolo con relativa revisione annuale.
Art. 16
Schema dell'autorizzazione
L'
autorizzazione comunale contiene:
a) generalità e codice fiscale dell'
intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di
società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
b) numero di targa e di telaio dell'
autoveicolo destinato al servizio;
c) tipo dell'
autoveicolo, numero dei posti e ubicazione della rimessa;
d) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche dei requisiti d'
idoneità morale, finanziaria
e professionale e delle caratteristiche dell'
autoveicolo nonchè gli eventuali provvedimenti
disciplinari adottati.
Art. 17
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1. L’autorizzazione comunale di esercizio non può essere trasferita senza l’assenso del Dirigente del
Settore preposto che vi provvede con proprio atto in base alle norme di cui agli artt.13 e 14.
2. Per ottenere il trasferimento di cui trattasi va corrisposto al Comune un diritto di trasferimento
della autorizzazione nella misura di lire 50000.
3. Sono previsti i seguenti casi di trasferibilità delle autorizzazioni:
)
*
b) il titolare abbia raggiunto il sessantesimo anno d’età, indipendentemente dalla anzianità di
attività;
c) il titolare sia diventato permanentemente inabile od inidoneo al servizio per malattia, infortunio
o per ritiro definitivo della patente di guida. L’inabilità permanente nonché l’inidoneità devono
essere documentate con certificato rilasciato dall’ufficio del medico legale presso l’ASL di
appartenenza;
d) le condizioni di trasferibilità previste ai punti b) e c) operano esclusivamente nei confronti delle
ditte individuali.
4. In caso di morte del titolare della autorizzazione gli eredi devono comunicare all’ufficio comunale
competente il decesso entro un mese dal verificarsi dell’evento. La voltura dell’autorizzazione é
accordata in ordine di precedenza ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare
qualora in possesso dei requisiti prescritti, sempre su richiesta degli interessati entro e non oltre due
anni dall’avvenuto decesso del titolare. Entro lo stesso termine l’autorizzazione può trasferirsi ad
altri designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti
prescritti. In caso contrario si procederà all’assegnazione da parte dell’Amministrazione comunale
con regolare bando di pubblico concorso
4.1 Ogni determinazione relativa ad eredi minori del titolare deceduto deve uniformarsi alla
decisione del Giudice Tutelare.
4.2 Il comune provvede al rilascio del titolo, all’erede od al terzo subentrante, entro un mese dal
ricevimento della documentazione. In pendenza del perfezionamento di quanto precede, ed a
condizione che il nuovo titolare abbia i requisiti di cui all’art.11, può essere rilasciato un attestato
provvisorio all'
esercizio dell'
attività.
5. Al titolare che abbia trasferito la licenza non può esserne attribuita altra, sia per bando di avviso di
pubblico concorso che da avvenuto trasferimento di licenza, se non dopo cinque anni dal
provvedimento adottato dal Comune.
Art. 18
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Il numero delle autorizzazioni comunali di esercizio può essere ridotto con le modalità da stabilirsi
dall’Amministrazione Comunale sentite, ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore,
quando occorra addivenire ad una trasformazione dei servizi o per altri motivi di pubblico interesse.
Ogni modifica del numero delle autorizzazioni, stabilita con delibera di Giunta Comunale, è
sottoposta ad approvazione Regionale.
Art. 19
Sospensione dell'autorizzazione
L'
autorizzazione può essere sospesa, per un periodo non superiore a 180 giorni nei casi di infrazioni
non passibili di revoca derivanti da:
a) quando esigenze di ordine generale impongono una nuova sistemazione del servizio;
b) quando il titolare dell’autorizzazione non corrisponde regolarmente al Comune i diritti prescritti
dall’art.15;
c) quando il titolare non cura la perfetta esecuzione del servizio;
d) quando il titolare trascura di segnalare per iscritto al competente ufficio comunale, entro il
termine perentorio di cinque giorni, ogni cambiamento di abitazione e del pari ogni trasferimento
di autorimessa.
Il provvedimento di sospensione viene adottato dal Dirigente del Settore preposto sentite, ove
occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori.
La sospensione dell’autorizzazione verrà attuata dall’Autorità Comunale mediante il ritiro della
stessa.
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Revoca dell'autorizzazione
L'
autorizzazione comunale di esercizio viene revocata dal Dirigente del Settore preposto, sentite,
ove occorra, le organizzazioni di categoria del settore autonoleggiatori. La revoca é disposta nei
seguenti casi:
a) quando il titolare perda uno dei requisiti prescritti per svolgere l’esercizio;
b) quando l'
attività viene esercitata da altri che non sia il titolare;
c) quando l’attività non risulti svolta nelle condizioni corrispondenti agli obblighi fissati per
l’esercizio stesso, nonostante richiami e diffide;
d) quando il titolare o i suoi dipendenti abbiano prestato la loro opera per favorire il contrabbando
o comunque l’evasione delle leggi tributarie e sanitarie;
e) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi, a
pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi;
f)
quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio ovvero si sia
verificata recidiva in violazioni varie del presente Regolamento;
g) quando sia stato trasferito il domicilio in un altro comune o intrapreso altra attività lavorativa
che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
h) per qualsiasi altra grave irregolarità ritenuta incompatibile con l’esercizio del servizio;
i) quando il titolare adibisce il proprio veicolo ad uso diverso da quello per il quale fu rilasciata
la carta di circolazione;
j) quando il titolare non sottopone il proprio autoveicolo di noleggio con conducente sia alla
visita annuale ordinaria, sia alle visite disposte durante l’anno;
k) quando viene accertato che il titolare non mantiene più il proprio veicolo di noleggio nel
dovuto stato di efficienza e decoro;
l) quando il titolare, raggiunto da provvedimento di sospensione, non restituisce l'
autorizzazione
al competente ufficio comunale entro il termine di dieci giorni dalla notifica del
provvedimento.
Art. 21
Decadenza dell'autorizzazione
L’autorizzazione comunale di esercizio viene a decadere senz’altro:
a) per mancato inizio del servizio entro il termine stabilito nell’atto di notifica dell’assegnazione
dell’autorizzazione, secondo quanto previsto dall’art.26;
b) per esplicita dichiarazione scritta del titolare di rinuncia all’autorizzazione;
c) per interruzione volontaria del servizio per un periodo superiore a tre mesi a meno che tale
interruzione non sia dovuta a comprovata contrazione del traffico;
d) per fallimento del titolare dell’autorizzazione;
e) per cessione della proprietà dell’autoveicolo;
f) per morte del titolare, salvo quanto disposto dall’art.17.
Art. 22
Effetti conseguenti alla rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell’autorizzazione
Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'
assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di
rinuncia, sospensione, revoca e decadenza dell'
autorizzazione.
%
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO
Art. 23
Caratteristiche degli autoveicoli, verifica e revisione
.
1.Il servizio è esercitato con autoveicoli aventi caratteristiche definite dalla Giunta Comunale su
proposta della Commissione di cui all'
art. 6.
.
2.Gli autoveicoli sono sottoposti, da parte di una commissione nominata dalla Giunta Comunale,
prima dell’ammissione al servizio e poi una volta all’anno (e comunque ogni qualvolta la
commissione lo ritenga opportuno), a verifica. Gli autoveicoli dovranno essere presentati al
competente ufficio comunale perché possano essere sottoposti alle operazioni di visita e verifica.
Tale verifica deve essere successiva a quella di competenza degli uffici periferici della M.C.T.C.
di cui al successivo c.4. Qualora quest’ultima non sia stata ancora effettuata può procedersi
comunque alla verifica da parte della commissione comunale e, nel caso di esito positivo,
rilasciare l’autorizzazione con la prescrizione che entro 30 giorni deve sottoporsi il veicolo alla
revisione tecnica, pena decadenza.
.
3.E'obbligo del Comune accertare, prima dell'
immissione in servizio di un autoveicolo,
l'
esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
.
4.Tali verifiche non possono implicare accertamenti di carattere tecnico riservati, in base a
disposizioni vigenti, agli uffici periferici della M.C.T.C. (art.80 del D.L.285 del 30/4/92 e art.238
del D.P.R.495 del 16/12/92).
.
5.Quando la commissione ritenga che un autoveicolo non risponda più ai requisiti per i quali
ottenne la carta di circolazione dovrà informare il Dirigente per la successiva denuncia all'
ufficio
della M.C.T.C.
.
6.Alle operazioni di verifica devono essere sempre presenti i titolari delle autorizzazioni
d’esercizio. I titolari che non possono essere presenti alle menzionate operazioni devono sempre
farsi rappresentare da persone di loro fiducia munite di delega.
.
7.Qualora, invece, l'
autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro
e qualora il titolare non provveda, entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle
condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'
autoveicolo, sarà provveduto alla revoca
dell’autorizzazione a norma dell’art. 20 lettera c).
.
7.La verifica avverrà ad istanza del titolare dell'
autorizzazione, previa presentazione di domanda
da cui si evincano tutti i requisiti necessari.
.
8.Sono consentite le sostituzioni degli autoveicoli con altri idonei al servizio, previa
autorizzazione del Dirigente.
Art. 24
Cronotachigrafo e contachilometri
I veicoli adibiti al servizio da noleggio sono dotati di cronotachigrafo e di contachilometri con
graduazione progressiva "così come da disposizioni di legge" sui quali l’autorità comunale può
esercitare il diritto di controllo in qualsiasi momento.
Sostituzione degli autoveicoli
Sono consentite sostituzioni di autoveicoli, previa autorizzazione del Dirigente di intesa con la
commissione di
cui all’art. 23, con autoveicoli aventi le stesse caratteristiche.
Nel caso di vendita dell’autoveicolo l’Amministrazione consentirà il trasferimento
dell’autorizzazione di esercizio da un autoveicolo ad altro, a condizione che la relativa istanza,
corredata dai documenti giustificativi, venga presentata entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla
data dell’effettuata compravendita dell’autoveicolo e previa corresponsione al Comune del diritto di
trasferimento nella misura di lire 50000.
.Gli intestatari, ottenuta dal Dirigente l'
autorizzazione alla sostituzione di un autoveicolo, debbono
provvedere agli adempimenti prescritti dal decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 per quanto
attiene alla destinazione, all'
uso, ai documenti di circolazione e all'
immatricolazione.
Art.26
Inizio, sospensione e modalità di svolgimento del servizio
1. Il richiedente, dichiarato assegnatario dell’autorizzazione comunale di esercizio, ha l’obbligo di
iniziare il servizio entro i tre mesi dalla data di rilascio dell’autorizzazione stessa. Detto termine
potrà essere prorogato ad un massimo di un mese ove l’interessato dimostri di non avere la
disponibilità dell’autoveicolo per causa di forza maggiore non imputabile allo stesso assegnatario
dell'
autorizzazione.
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2. L’intestatario nel termine perentorio di novanta giorni decorrenti dalla data di inizio dell’attività
deve presentare i seguenti documenti:
a)certificato in carta semplice di avvenuta denuncia del personale dipendente con qualunque
qualifica, anche dirigenziale, agli enti assicuratori della previdenza sociale, dell’assistenza
malattia e dell’assistenza infortuni sul lavoro, dal quale risulti il numero di posizione del titolare
dell'
autorizzazione; in alternativa al suddetto certificato l’impresa è ammessa a presentare, in
originale o copia autentica, qualunque altro documento, anch’essa in carta semplice, rilasciato
dagli enti assicuratori dal quale risulti l’avvenuta denuncia del personale ed il numero di
posizione del titolare dell'
autorizzazione, ad es. copia integrale debitamente autenticata del libro
matricola e del libro paga, recante la vidimazione degli istituti previdenziali e dell’assicurazione
obbligatoria e la indicazione del numero di posizione del titolare dell'
autorizzazione;
b)dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dall’impresa ai sensi dell’art.4 della legge n°
15/68, dalla quale risulti il numero dei dipendenti, distinti tra impiegati ed operai e che l’impresa
è in regola con i relativi versamenti contributivi;
c)iscrizione alla C.C.I.A.A. per l’attività di n.c.c. con autoveicoli;
d)documentazione attestante la disponibilità di ufficio ove richiedere la prestazione nel territorio
comunale.
3. Qualsiasi sospensione del servizio è comunicata, nel termine perentorio di due giorni, all’Ufficio
Viabilità.
Art.27
Tariffe
1. Con deliberazione della Giunta Comunale, ai sensi del D.M. 20/4/93 sono fissati i massimi delle
tariffe, tenuto conto della potenza e del tipo dell’autoveicolo, in base al chilometraggio ed a
particolari qualità del servizio commissionato.
2. I titolari del servizio hanno l’obbligo di tenere costantemente esposte nelle autorimesse e nei loro
autoveicoli le tabelle tariffarie e di renderle anche note agli alberghi, pensioni ed agenzie di
viaggio.
Facoltà o divieto per le autovetture di stazionamento su aree pubbliche
E’ fatto divieto assoluto di stazionare con autoveicoli da noleggio con conducente sulle aree
pubbliche allo scopo
di procurarsi il noleggio. In caso di necessità e sempre quando il noleggio risulti preventivamente
contrattato,
può essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino allo scalo ferroviario in attesa di coloro per
conto dei quali
sono stati noleggiati.
Art.29
Sospensione della corsa
Qualora per avaria degli autoveicoli o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, i
passeggeri
hanno il diritto di abbandonare il mezzo pagando solo l’importo corrispondente al percorso segnato
dal
contachilometri o la quota proporzionale a quella convenuta.
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Disponibilità dell’autoveicolo noleggiato
Quando i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendono disporre ulteriormente dell’autoveicolo
noleggiato, il
conducente può concordare la somma da pagarsi per il tempo di attesa.
Art.31
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Ogni responsabilità per eventuali danni a persone e cose e comunque derivanti, sia direttamente che
indirettamente, in dipendenza o connessione al rilascio ed all’esercizio dell’autorizzazione, fa carico
esclusivamente ed interamente al titolare della stessa, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la
responsabilità
del conducente occasionale.
Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo terzi, ai conducenti degli
autoveicoli fanno
carico le responsabilità personali, di carattere penale e civile.
Art.32
Obblighi per i conducenti degli autoveicoli
I conducenti degli autoveicoli da noleggiare debbono comportarsi, nell’espletamento del servizio,
con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un atteggiamento
decoroso.
In particolare essi hanno l’obbligo di.
a) conservare costantemente nell’autoveicolo tutti i documenti inerenti l’attività di esercizio e di
esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale,
b) segnalare tempestivamente al competente ufficio comunale il cambiamento di domicilio o di
rimessa;
c) presentarsi regolarmente alle verifiche di cui all’art.23 e di attenersi alle prescrizioni imposte dal
Comune in seguito alle verifiche stesse;
d) di rispettare le tariffe ed assolvere agli altri obblighi inerenti le tariffe stesse di cui all’art.27;
e) curare che il contachilometri e il cronotachigrafo funzioni regolarmente;
f) attenersi agli ordini ed alle istruzioni che in qualunque circostanza di tempo e di luogo possano
venire loro impartite dagli agenti della Forza Pubblica o dai VV.FF., nell’interesse dell’ordine e
della sicurezza dei cittadini;
g) visionare diligentemente al termine di ogni corsa l’interno degli autoveicoli e, rinvenendovi
qualche oggetto dimenticato, di cui non si possa fare l’immediata restituzione al proprietario, di
depositarlo entro le successive 24 ore- al Comando di Polizia Municipale;
h) tenere a bordo dell’autoveicolo ed esibire, a richiesta, copia del presente Regolamento;
i) trattare con correttezza il pubblico e serbare un contegno irreprensibile in servizio;
j) compiere i servizi richiesti dai vigili, dagli agenti di Forza pubblica o dai cittadini, nell’interesse
dell’ordine e della sicurezza, per il trasporto di persone colpite da improvviso malore, di ammalati
o di feriti, anche se non siano retribuiti immediatamente, osservando però l’igiene nel caso trattasi
di ammalati contagiosi;
k) osservare oltre a tutte le vigenti disposizioni di legge e di Regolamento, ogni altra norma emanata
dall’Autorità Comunale nell’interesse del servizio.
Le violazioni al presente articolo saranno punite con sanzione amministrativa.
Art.33
Divieti per i conducenti degli autoveicoli
Ai conducenti degli autoveicoli da noleggiare è fatto divieto di:
a) procurarsi il noleggio con stabilità e continuità nell’ambito di un comune diverso da quello che ha
rilasciato l’autorizzazione di esercizio;
b) esercitare servizi ed itinerari fissi con orari e tariffe prestabiliti, anche se sugli itinerari stessi non
esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati;
c) far salire sull’autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i
periodi di sosta;
d) trasportare passeggeri oltre il limite massimo dei posti consentito dalle caratteristiche
dell'
autoveicolo; portare animali propri nell’autoveicolo;
e) deviare di loro iniziativa il cammino più breve per recarsi nel luogo richiesto dal passeggero;
f)
chiedere per qualsiasi titolo una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa o di quella
pattuita, salvo i diritti verso chi avesse cagionato danno all’autoveicolo;
g) fermare l’autoveicolo o interrompere il servizio.
Le violazioni al presente articolo saranno punite con sanzione amministrativa.
Art. 34
Personale di guida e collaboratori familiari.
Il personale di guida deve essere in possesso del certificato di abilitazione professionale secondo
quanto previsto
dal vigente codice della strada.
I titolari di autorizzazione all’esercizio del noleggio possono avvalersi, nello svolgimento del
servizio, della
collaborazione del coniuge, dei parenti fino al terzo grado e degli affini entro il secondo, purchè in
possesso dei
requisiti previsti dalla legge e dal regolamento.
Art. 35
Trasporto handicappati.
1.
Il noleggiatore ha l’obbligo di prestare tutta l’assistenza necessaria all’incarrozzamento dei
soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità.
2. Il trasporto delle carrozzerie e di altri supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap è
effettuato gratuitamente.
Art. 36
Impiego di tecnologie innovative.
Sul veicolo è consentito l’impiego di tecnologie innovative mirate a migliorare e riqualificare
l’offerta del trasporto.
Art. 37
Reclami
Eventuali reclami sullo svolgimento del servizio sono indirizzati all’Ufficio Viabilità o alla Polizia
Municipale che, esperiti agli accertamenti del caso , informano la Giunta Comunale sui
provvedimenti adottati e su quelli di cui si propone l’adozione.
Art. 38
Diffida
Il Dirigente diffida l’intestatario dell’autorizzazione quanto lo stesso o un suo dipendente:
a) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti negli articoli 32 e 33;
b) non eserciti con regolarità il servizio;
c) effettui servizi abusivi di linea;
d) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro.
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Approvazione delibere Consiglio Comunale
Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative al numero, tipo e caratteristiche degli
autoveicoli da adibire al servizio di noleggio da rimessa con conducente, nonché quelle concernenti
eventuali modifiche del presente regolamento, devono essere sottoposte all’approvazione della
Giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni richiamate all’art. 1 del presente
regolamento.
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Modalità sanzioni amministrative
Le infrazioni alle norme del presente Regolamento che comportano sanzioni amministrative, salvo
provvedimenti disciplinari, saranno oblate presso il Comando di Polizia Municipale.
Eventuali ricorsi avverso sanzioni e provvedimenti adottati potranno essere presentati al Sindaco
tramite il Comando di Polizia Municipale non oltre 10 giorni dalla notifica del provvedimento.
Il suddetto ricorso non sospende l’esecutività del provvedimento.
Art. 41
Disposizioni finali
Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa obbligo alle disposizioni del D.L.vo
n. 285 del 30/4/92, del D.P.R. n. 495 del 16/12/92, del D.P.R. n. 616 del 24/7/77, della L. n. 382 del
22/7/75, del D.P.R. n. 753 del 11/7/80, della L. n. 646 del 13/9/82, della L. n. 936 del 23/12/82, della
L. n. 142 del 8/6/90, della L. n. 21 del 15/1/92, del D.M. n. 448 del 20/12/91, della L. n. 127 del
15/5/97.
Qualsiasi altra disposizione che sia in contrasto con le presenti norme si intende abrogata.
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33 - Comune di Portici