Accoglimento totale del 01/03/2016
RG n. 2617/2015
N. R.G. 2015/2617
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Giudice dott. Enza Foti,
a scioglimento della riserva assunta all’udienza del 12/02/2016, nel procedimento
tra
CLERICI GIUSEPPINA e PICCIONI IOLANDA rappresentate e difese dall’avv. Cappelli
Massimo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliate in Ascoli piceno, Piazza Matteotti n.
12, giusta procura a margine del ricorso introduttivo
E
POSTE ITALIANE – SOCIETA’ PER AZIONI in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall’avv. Iannaci Luisa ed elettivamente domiciliata presso la filiale di Ascoli
Piceno in via Crispi n. 4, giusta procura generale alle liti depositata in atti;
letti gli atti,
sentite le parti all’udienza del 12.2.2016, le quali concludevano come specificato nei rispettivi atti
di costituzione in giudizio;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA ex art. 702 bis c.p.c.
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. le parti ricorrenti adivano l’intestato Tribunale deducendo che:
- in data 7.10.1998 i coniugi Piccioni Umberto e Clerici Giuseppina sottoscrivevano
congiuntamente n. 6 buoni postali fruttiferi con la clausola “con pari facoltà di rimborso”;
e le figlie, Piccioni Iolanda e Piccioni Gabriella;
- nonostante le richieste di riscossione dei predetti buoni, limitatamente alle quote di rispettiva
spettanza, l’odierna resistente rifiutava il rimborso;
chiedevano, pertanto, la condanna di Poste Italiane s.p.a. “a scorporare e versare a Clerici
Giuseppina l’importo di euro 22.096,92 (in quanto proprietaria del 50% dei buoni emessi nonché
di 1/3 della quota del de cuius) e a Piccioni Iolanda l’importo di euro 5.524,23 (in quanto
proprietaria di 1/3 della quota del de cuius) dai 6 buoni postali fruttiferi di cui le stesse sono
cointestatarie”, con vittoria delle spese di lite.
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Firmato Da: FOTI ENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7e5d
- in data 30.12.2008 Piccioni Umberto decedeva lasciando quali eredi la moglie, Clerici Giuseppina
Si costituiva la società resistente, contestando in fatto ed in diritto quanto sostenuto dalla ricorrente
e sottolineando la legittimità del proprio operato. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda, con
vittoria delle spese di lite.
Tutto ciò premesso, questo giudice
OSSERVA
La pretesa delle parti ricorrenti è fondata.
Questo giudice non ignora i contrasti giurisprudenziali sorti in materia, tuttavia ritiene
maggiormente aderente al dato letterale delle norme che disciplinano la materia ed alla natura dei
titoli per cui è causa, la tesi per cui ciascun intestatario del titolo è legittimato alla riscossione,
indipendente dall’esistenza in vita dell’altro.
Ed invero, sui buoni fruttiferi postali in possesso delle ricorrenti viene prevista la clausola c.d. PRF
(pari facoltà di rimborso) che permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il
buono postale. Ciò deriva anche dall’applicazione dell’art. 2021 c.c. secondo cui “il possessore di
un titolo nominativo è legittimato all’esercizio del diritto in esso menzionato per effetto
dell’intestazione a suo favore contenuta nel titolo e nel registro dell’emittente”.
Alla luce di tale chiara clausola, convenuta tra le parti al momento dell’emissione del titolo, non
possono sorgere dubbi in merito alla circostanza per cui il diritto al rimborso dello stesso può essere
esercitato disgiuntamente, da ciascun contitolare, per l’intero.
Dello stesso avviso è la giurisprudenza delle Suprema Corte che ha sancito in via definitiva che
“nessun effetto sulla natura dell’obbligazione e sulla disciplina che ne è derivata è stata in grado
di produrre la morte di uno dei cointestatari”. Continuando il proprio ragionamento la Corte
sostiene che nel caso di cointestazione “si realizza una solidarietà dal lato attivo dell’obbligazione
che sopravvive alla morte di uno dei contitolari, sicchè il contitolare ha diritto di chiedere, anche
dopo la morte dell’altro, l’adempimento dell’intero saldo del libretto di deposito a risparmio e
A fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo, pertanto, risulta illegittimo il diniego, da parte
di Poste Italiane di rimborso dei titoli, anche considerato che, come ormai sostenuto dalla più
recente giurisprudenza di merito “non esistono normative disposizioni di legge che impediscono a
Poste Italiane il pagamento di buoni fruttiferi cartacei, cointestati e con clausola PRF” con la
precisazione che “la riscossione dei buoni da parte di unno dei suoi contitolari non incide sul
criterio di ripartizione dei diritti tra i vari contitolari o loro aventi causa” (ex multis Tribunale di
Roma, 18 luglio 2014; Tribunale di Lecco, 20 febbraio 2015)
A ben vedere, infatti, la normativa richiamata da Poste Italiane non risulta pertinente al caso
concreto. Innanzitutto poiché la stessa è stata abrogata – e pertanto non più applicabile – dall’art. 13
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Firmato Da: FOTI ENZA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: a7e5d
l’adempimento così conseguito libera la banca verso gli eredi dell’altro contitolare”.
del decreto del Ministro dell’Economia del 6 giugno del 2002 e, soprattutto poiché tale articolo,
dettando una disciplina generale, non regolamentava, specificatamente, il caso dei buoni postali
fruttiferi con clausola scritta PRF.
L’esistenza di tale clausola, infatti, muta il regime di riscossione del titolo stesso con la
conseguenza che Poste Italiane, all’atto dell’emissione, ha assunto una vera e propria obbligazione
contrattuale alla quale non può, oggi, sottrarsi.
Alla luce di tali osservazioni, pertanto, anche in considerazione della disciplina della circolazione
mortis causa dei buoni postali fruttiferi con clausola PRF, sia il cointestatario vivente, sia gli eredi
del cointestatario deceduto hanno pari facoltà di rimborso, con l’ovvia conseguenza che, Poste
Italiane resta estranea ai rapporti interni tra gli eredi liberandosi della propria obbligazione con il
pagamento ai richiedenti.
Ne consegue che Clerici Giuseppina, in quanto intestataria al 50% dei predetti buoni fruttiferi ha
diritto ad ottenere, come da domanda, la propria quota, pari al 50% degli stessi buoni oltre ad 1/3
della quota del de cuius, in qualità di erede, per un totale di euro 22.096,92.
Allo stesso modo, Piccioni Iolanda, in qualità di erede di Piccioni Umberto, ha diritto di ottenere,
come da domanda, la propria quota pari ad 1/3 del valore complessivo dei predetti buoni, per un
totale di euro 5524,23
I contrasti giurisprudenziali esistenti in materia inducono a ritenere compensate le spese di lite.
P.Q.M.
- condanna Poste Italiane a rimborsare - previo scorporo dai 6 buoni postali fruttiferi di cui le stesse
sono cointestatarie e meglio identificati in atti- a Clerici Giuseppina l’importo di euro 22.096,92 ed
a Piccioni Iolanda l’importo di euro 5.524,23;
-spese compensate.
Si comunichi.
Il Giudice
Enza Foti
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Ascoli Piceno, 25 febbraio 2016
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