7/10/2014
Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge
Titolo
Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei
contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea
industriale
Riferimenti
XVI Legislatura
Numero 698
del 4.02.14
Iter
Attuale
18 mar 2014 Esaminato in commissione Seduta n. 142 0500 Commissione
QUINTA
Storico
06 feb 2014 Annunziato Seduta n. 124 AULA
11 feb 2014 Assegnato per esame Commissione QUINTA
18 feb 2014 Annunzio assegnazione Seduta n. 130 AULA
Ultimo Testo
RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI
Onorevoli colleghi,
le
attività subacquee costituiscono elemento di
assoluto rilievo per l'economia ed il sistema produttivo
siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini
turistici ed amatoriali (non oggetto della presente
proposta legislativa) operano in Sicilia diverse imprese
che svolgono le più disparate attività in ambiente
marino di installazione, manutenzione, rimozione
di
impianti
subacquei
quali
tubazioni
e
strutture
tecnologiche
connesse
con
le
attività
portuali,
minerarie ed industriali.
Nel
contesto regionale, peraltro, tali attività
hanno ictu oculi un peculiare rilievo in ragione della
condizione
di insularità e del correlato
sviluppo
costiero, della presenza di installazioni portuali di
rilievo
internazionale,
delle
attività
connesse
all'estrazione, al trasporto ed alla lavorazione degli
idrocarburi
(piattaforme
petrolifere,
gasdotti,
oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc ), senza
considerare le ulteriori attività svolte nelle acque
marine ed interne.
L'assenza di un'organica legislazione nazionale del
settore
ha
posto
e
pone
la
problematica
del
riconoscimento delle qualifiche professionali e della
disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo
svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività
subacquee. Purtroppo, peraltro, la mancanza di tale
disciplina ha permesso, sovente, che i
lavori
in
immersione
venissero
svolti
da
personale
non
adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche,
oppure costringendo le imprese a ricorrere forzatamente
a personale straniero o comunque formato all'estero.
Emendamenti
Nessuno
Gruppo Parlamentare
ARTICOLO QUATTRO
Iniziativa
Parlamentare
Firmatari
Lentini Salvatore
(ARTICOLO QUATTRO).
• Cascio Salvatore
(ARTICOLO QUATTRO).
• Currenti Carmelo
(ARTICOLO QUATTRO).
• Leanza Nicola
(ARTICOLO QUATTRO).
• Nicotra Raffaele
Giuseppe (ARTICOLO
QUATTRO).
• Ruggirello Paolo
(ARTICOLO QUATTRO).
• Sammartino Luca
(ARTICOLO QUATTRO).
• Sudano Valeria
(ARTICOLO QUATTRO).
Argomenti
• Industria
Organo d'Esame
5. Quinta Commissione Cultura, Formazione e Lavoro
•
Relatore d'Aula
Nessuno
Allegato
Ulteriore
problematica, peraltro,
si
pone
in
relazione
al riconoscimento delle qualifiche
anche
riguardo alle previsioni dell'ordinamento comunitario
(Direttiva
2005/36/CE),
determinando
in
pratica
un'incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i
lavoratori
siciliani,
complicando
le
relazioni
economiche
e commerciali coi nostri competitors
e
privandoli di una importante opportunità di occupazione
e reddito.
La competenza della Regione a legiferare riguardo
all'esercizio delle attività sopra descritte trova ampia
copertura
nelle previsioni di rango
costituzionale
recate
dagli
articoli 14
e
17
dello
Statuto,
intervenendo peraltro rispetto al vuoto a livello di
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legislazione statale e senza interferire
riservate allo Stato stesso.
con
materie
Si propone pertanto di adottare un corpus organico
di norme che disciplinino lo svolgimento professionale
delle
attività
della
subacquea
industriale
e
regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con
riguardo
alle
qualifiche
internazionalmente
riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi
offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di
sicurezza,
nel rispetto dell'ambiente e la possibilità,
per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche,
di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro
europeo, anche in considerazione dell'intrinseca natura
internazionale delle imprese operanti nel comparto.
L'articolo
1
reca le generalità della
norma,
stabilendo
come la Regione riconosca e disciplini,
nell'ambito delle previsioni statutarie ed in conformità
ai principi dell'ordinamento comunitario, le attività
professionali subacquee a servizio dell'industria, la
cui pratica rimane libera ma viene disciplinata a tutela
della sicurezza sui luoghi di lavoro, della qualità dei
servizi e della libera concorrenza.
L'articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in
dettaglio
compiti
e mansioni caratteristici
degli
operatori (commi 1 e 2), delle imprese (comma 3) e
l'ambito di applicazione (commi 4 e 5), con riferimento
agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel
settore.
L'articolo 3 disciplina le qualifiche professionali,
enumerandole
nei
tre
livelli
internazionalmente
riconosciuti di
Operatore Tecnico subacqueo
(OTS,
abilitato ad operare fino a 30 metri di profondità), di
STop Up
(abilitato ad operare fino ai 50 metri di
profondità) e di altofondalista (abilitato ad operare
a profondità superiori ai 50 metri).
L'articolo 4 istituisce e disciplina il Registro
degli
Operatori
della Subacquea
industriale,
che
insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro,
ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo
svolgimento delle attività disciplinate dalla presente
legge
in
possesso dei titoli formativi
e
delle
iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto
di Ricognizione). La gestione del Registro verrà operata
dagli uffici del Dipartimento nell'ambito dell'ordinaria
dotazione organica e strumentale senza nuovi o ulteriori
oneri per la Regione.
L'articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi
formativi occorrenti per l'iscrizione al Registro di cui
al
precedente
articolo. I titoli potranno
essere
rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione
professionale
accreditati dalla Regione
nell'ambito
della vigente disciplina, facendo puntuale riferimento
riguardo ai contenuti formativi ed ai tempi di fondo
definiti
a
livello
internazionale
dall'I.D.S.A.
(International Diving Schools Association,
organismo
mondiale che raccoglie le scuole di formazione dei
subacquei industriali). Il riconoscimento di
titoli
rilasciati da altre Regioni o riconoscibili ai sensi
della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità
degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al
rispetto
degli
eguali standard
di
formazione
e
sicurezza.
L'articolo
6
disciplina lo
svolgimento
delle
attività formative in ambito regionale, prevedendo come
le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche
in relazione alle attività eventualmente svolte presso
le aziende del settore (norme UNI ed HSE). Per lo
svolgimento
di
attività
formative
volte
alla
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qualificazione della manodopera del settore è previsto
il
finanziamento di corsi ed attività con risorse
extraregionali (P.O. FSE 2014/2020), previa definizione
della
relativa
programmazione, ferma
restando
la
possibilità di svolgimento di
corsi liberi
(ovvero
senza finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla
disciplina qui dettata).
L'articolo 7 reca disposizioni attuative e finali.
Con apposito Decreto del Presidente della Regione, su
proposta degli Assessori competenti, verranno definite
entro 90 giorni le modalità di attuazione della presente
disciplina (comma 1). I titoli già rilasciati, purché
conformi
alle
specifiche indicate in
materia
di
contenuti
formativi,
costituiscono
titolo
idoneo
all'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 e,
soprattutto, per il riconoscimento ai sensi della citata
disciplina comunitaria, della qualifica come valevole
per l'intero territorio europeo (comma 2). Il comma 3
reca
apposita
clausola
di neutralità
finanziaria
ribadendo
come
dall'attuazione
della
presente
disciplina, con ovvia esclusione di quanto separatamente
previsto dal comma 3 dell'articolo 6 (ove si fa peraltro
riferimento a fondi di provenienza extraregionale), non
possano derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze
regionali.
----O---DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE
Art. 1.
Riconoscimento delle attività professionali nella
subacquea industriale
1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed
in conformità con i principi del vigente ordinamento
comunitario
la
Regione
riconosce
e
disciplina
l'esercizio delle attività professionali nella subacquea
industriale,
come
definite dall'articolo
2
della
presente legge.
2.
L'attività subacquea è libera.
La
Regione
disciplina le attività a garanzia della sicurezza sui
luoghi
di
lavoro,
della
libera
concorrenza
e
dell'adeguatezza della qualità dei servizi
offerti,
assicurando
parità
di
condizioni
nell'accesso
e
definendo gli standard relativi alle attività destinate
alla formazione degli operatori.
Art. 2.
Definizioni
1. Ai sensi della presente legge, sono definiti
Sommozzatori e lavoratori subacquei' (Nomenclatura e
classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160)
coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative
subacquee a titolo professionale, anche laddove non a
titolo esclusivo o in modo non continuativo, in possesso
delle
competenze acquisite tramite l'iter formativo
definito agli articoli 5 e 6.
2. I soggetti di cui al comma 1 operano mediante un
collegamento con la superficie, mediante
manichetta
dell'aria
e
braga
oppure tramite
una
cima
di
collegamento e comunicazione, per l'effettuazione di
interventi all'interno delle aree portuali, in stretta
prossimità del fondo oppure presso impianti in-shore e
off-shore. La scelta del tipo di equipaggiamento e delle
attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e
dalle tipologie d'intervento, nonché dalle condizioni
ambientali, ferma restando la caratteristica essenziale
del contatto con la superficie della obbligatorietà
della comunicazione e l'uso di caschi integrali che
permettano
in
modo
autonomo
respirazione
e
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comunicazione. I sommozzatori espletano la loro attività
avendo come base di partenza e logistica la terraferma
ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di
supporto
per
lavori subacquei, se necessario
con
l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di
un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché
con
l'uso di camere, impianti, ambienti
e
mezzi
iperbarici, ove possono svolgere attività in bassa, alta
e
altissima batimetria, impieganti aria o
miscele
sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione
maggiore di quella atmosferica.
3. Sono definite imprese della subacquea industriale
quelle che svolgano, anche quale oggetto non esclusivo o
secondario dell'attività d'impresa, lavori ed interventi
in ambiente subacqueo o iperbarico in acque marittime
e/o acque interne, avvalendosi dei sommozzatori come
definiti ai commi 1 e 2 del presente articolo.
4. Ai fini della presente legge sono definite quali
attività
lavorative subacquee e iperbariche
quelle
svolte a fini economici e industriali nell'ambito:
a) delle acque marittime regionali e interne;
b)
delle
acque
marittime
non
territoriali
(offshore), quando alle attività di cui sopra sono
connessi interessi regionali o quando alle medesime sono
interessate persone e aziende nazionali.
5. Sono escluse dall'applicazione
legge le attività subacquee svolte:
della
presente
a)
per
fini amatoriali, sportivo-ricreativi
dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro;
e
b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o
culturale,
salvo che tali attività
comportino,
a
giudizio dell'autorità competente, la necessità di una
complessa
organizzazione
dei
lavori,
ovvero
l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che
richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a
profondità superiori a -30 metri;
c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate
dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni
dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni
pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od
ordinate dall'organismo di appartenenza.
Art. 3.
Qualifiche professionali
1. Gli operatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
2, in rapporto al livello di qualificazione conseguito,
si iscrivono nell'apposito registro di cui all'articolo
4, per i seguenti tre livelli di qualifica:
a)
di
primo livello (base),
(Operatore tecnico Subacqueo);
o
categoria
OTS
b) di secondo livello, detto anche categoria TOP UP;
c)
di terzo
altofondalista;
livello,
detto
anche
categoria
di
2. Gli operatori di cui al comma 1, lettera a) sono
abilitati
ad
operare
in ambiente
subacqueo
con
immersioni all'interno delle aree portuali o ad una
profondità massima di -30 metri. Per questa tipologia di
immersioni bisogna aver a disposizione una stazione di
superficie per immersioni ad aria con pannelli
di
controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco.
3.
Gli operatori di cui al comma 1, lettera b)
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sono
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abilitati ad operare in ambiente subacqueo fino alla
profondità di -50 metri (Top Up).
Per
immersioni a
profondità comprese tra -30 metri e -50 metri, bisogna
fornire una stazione per immersioni ad aria compressa
con campana aperta o basket. E' richiesta la presenza
sull'unità di appoggio, comunque sul posto, di una
camera
iperbarica
idoneamente
attrezzata
ed
equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo
uso,
per
effettuare
trattamenti
terapeutici
su
indicazione
medica o per essere di supporto
alle
attività sommozzatorie (salto in camera).
4. Gli operatori di cui al comma 1, lettera c) sono
abilitati ad operare in ambiente subacqueo a profondità
superiori ai -50 metri (Alto fondale). Per le immersioni
ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio
l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana
chiusa e camera di decompressione.
L'impianto deve
essere
adeguatamente
certificato
e
sottoposto
a
manutenzione conformemente a quanto richiesto
dalle
Società
di
Classificazione
competenti
in
PVHO
(Recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati).
5. I soggetti di cui ai commi 3) e 4) sono altresì
tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione
per il primo soccorso (diver medic).
Art. 4.
Registro degli operatori subacquei industriali
1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della
famiglia,
delle politiche sociali
e
del
lavoro,
Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento
e dei servizi ed attività formative, apposito Registro
regionale degli operatori della subacquea industriale
secondo il relativo livello di qualifica.
2. L'iscrizione al Registro avviene dietro istanza
degli
interessati,
corredata
dalla
documentazione
relativa agli obblighi formativi ed al possesso delle
idoneità e delle iscrizioni previste dalla disciplina
statale in materia di lavoro marittimo, ivi compreso il
possesso del Libretto di Ricognizione rilasciato da una
Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, di cui
all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979
e successive modifiche ed integrazioni.
3. La cancellazione dal Registro regionale
nei seguenti casi:
avviene
a) volontariamente dietro istanza dell'iscritto;
b) a causa di morte;
c) per inabilità permanente al servizio;
d) per raggiungimento dei limiti di età
dalla vigente legislazione in materia di
sociale;
prescritti
previdenza
e) per la perdita di uno o più requisiti fra quelli
prescritti dalla presente legge e/o da altre norme
dell'ordinamento comunitario, statale o regionale;
4. La gestione e la tenuta del Registro è operata
dagli uffici del Dipartimento del lavoro nell'ambito
delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o
maggiori oneri per le finanze regionali.
Art. 5.
Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività
1.
Per l'esercizio delle attività subacquee
e
l'iscrizione al Registro di cui all'articolo
4
è
necessario il conseguimento di idoneo titolo rilasciato
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da istituti statali o centri di formazione professionale
accreditati
dalla Regione ai sensi
della
vigente
disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, ovvero
di
titolo
rilasciato
da
altra
Regione
ovvero
riconoscibile
ai sensi della Direttiva
2005/36/CE,
secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 3.
2. I titoli rilasciati da enti e soggetti operanti
sul
territorio
della
Regione
devono
risultare
conseguiti, previa frequenza alle attività formative e
prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e
regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai
competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da
altre
Regioni ovvero riconoscibili ai sensi
della
Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai
criteri
di controllo e vidimazione previsti
dalle
relative norme.
3. Tutti i titoli di cui al comma 2 devono essere
conformi agli standards formativi internazionali
in
riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti
dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools
Association) per il livello di qualifica richiesta ed
agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti
formativi prescritti a livello internazionale in materia
di sicurezza e prevenzione, tutela della salute
e
dell'ambiente.
Art. 6.
Attività formative sul territorio regionale
1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità
e la qualificazione della manodopera, corrispondendo
alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la
Regione promuove interventi a carattere formativo per
l'esercizio delle attività della subacquea industriale.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere
conformi nei contenuti agli standards internazionalmente
riconosciuti
dall'International
Diving
Schools
Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate
presso le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2,
alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa
UNI 11366
Norme per la sicurezza e la tutela della
salute
nelle
attività
subacquee
ed
iperbariche
professionali al servizio dell'industria'e sui controlli
che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi
e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed
ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di
International Marine Contractors Association (IMCA) .
3. Gli interventi di cui al presente articolo sono
finanziati mediante programmazione ed impiego dei fondi
di
provenienza extraregionale di cui al P.O.
FSE
2014/2020, previa definizione, approvazione ed adozione
del programma stesso secondo la vigente disciplina a
riguardo, entro il limite pluriennale di 7 milioni di
euro.
4.
Rimane
salva la facoltà per i centri
di
formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina
di effettuare corsi ed attività formative non a carico
di risorse regionali, fermo restando il rispetto dei
contenuti formativi prescritti.
Art. 7.
Disposizioni attuative e clausola di neutralità
finanziaria
1. Con decreto del Presidente della Regione, su
proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la
formazione
professionale
d'intesa
con
l'Assessore
regionale per la famiglia, le politiche sociali e il
lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le
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modalità di attuazione della presente legge.
2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di
entrata in vigore della presente legge presso i centri
di formazione professionale accreditati ai sensi della
vigente
disciplina dalla Regione e
che
risultino
conformi
agli standard prescritti dall'articolo
5,
comma 3 costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al
registro di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai
sensi della Direttiva 2005/36/CE sull'intero territorio
comunitario.
3. Dall'attuazione della presente legge non
derivare
nuovi
o maggiori oneri per
le
regionali.
possono
finanze
Art. 8.
Norma finale
1.
La presente
legge sarà
pubblicata
Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.
2.
E'
osservarla
e
Regione.
nella
fatto obbligo a chiunque
spetti
di
di farla osservare come legge
della
Cronologia Testi
(04.02.2014) Testo presentato
http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1
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ddl698-subacquea