7/10/2014 Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge Titolo Norme per il riconoscimento della professione e disciplina dei contenuti formativi per l'esercizio delle attività della subacquea industriale Riferimenti XVI Legislatura Numero 698 del 4.02.14 Iter Attuale 18 mar 2014 Esaminato in commissione Seduta n. 142 0500 Commissione QUINTA Storico 06 feb 2014 Annunziato Seduta n. 124 AULA 11 feb 2014 Assegnato per esame Commissione QUINTA 18 feb 2014 Annunzio assegnazione Seduta n. 130 AULA Ultimo Testo RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI Onorevoli colleghi, le attività subacquee costituiscono elemento di assoluto rilievo per l'economia ed il sistema produttivo siciliano. Accanto alle attività della subacquea a fini turistici ed amatoriali (non oggetto della presente proposta legislativa) operano in Sicilia diverse imprese che svolgono le più disparate attività in ambiente marino di installazione, manutenzione, rimozione di impianti subacquei quali tubazioni e strutture tecnologiche connesse con le attività portuali, minerarie ed industriali. Nel contesto regionale, peraltro, tali attività hanno ictu oculi un peculiare rilievo in ragione della condizione di insularità e del correlato sviluppo costiero, della presenza di installazioni portuali di rilievo internazionale, delle attività connesse all'estrazione, al trasporto ed alla lavorazione degli idrocarburi (piattaforme petrolifere, gasdotti, oleodotti, impianti costieri, raffinerie, ecc ), senza considerare le ulteriori attività svolte nelle acque marine ed interne. L'assenza di un'organica legislazione nazionale del settore ha posto e pone la problematica del riconoscimento delle qualifiche professionali e della disciplina dei contenuti formativi indispensabili allo svolgimento, in condizioni di sicurezza, delle attività subacquee. Purtroppo, peraltro, la mancanza di tale disciplina ha permesso, sovente, che i lavori in immersione venissero svolti da personale non adeguatamente qualificato con conseguenze drammatiche, oppure costringendo le imprese a ricorrere forzatamente a personale straniero o comunque formato all'estero. Emendamenti Nessuno Gruppo Parlamentare ARTICOLO QUATTRO Iniziativa Parlamentare Firmatari Lentini Salvatore (ARTICOLO QUATTRO). • Cascio Salvatore (ARTICOLO QUATTRO). • Currenti Carmelo (ARTICOLO QUATTRO). • Leanza Nicola (ARTICOLO QUATTRO). • Nicotra Raffaele Giuseppe (ARTICOLO QUATTRO). • Ruggirello Paolo (ARTICOLO QUATTRO). • Sammartino Luca (ARTICOLO QUATTRO). • Sudano Valeria (ARTICOLO QUATTRO). Argomenti • Industria Organo d'Esame 5. Quinta Commissione Cultura, Formazione e Lavoro • Relatore d'Aula Nessuno Allegato Ulteriore problematica, peraltro, si pone in relazione al riconoscimento delle qualifiche anche riguardo alle previsioni dell'ordinamento comunitario (Direttiva 2005/36/CE), determinando in pratica un'incomprensibile penalizzazione per le imprese ed i lavoratori siciliani, complicando le relazioni economiche e commerciali coi nostri competitors e privandoli di una importante opportunità di occupazione e reddito. La competenza della Regione a legiferare riguardo all'esercizio delle attività sopra descritte trova ampia copertura nelle previsioni di rango costituzionale recate dagli articoli 14 e 17 dello Statuto, intervenendo peraltro rispetto al vuoto a livello di http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1 1/7 7/10/2014 Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge legislazione statale e senza interferire riservate allo Stato stesso. con materie Si propone pertanto di adottare un corpus organico di norme che disciplinino lo svolgimento professionale delle attività della subacquea industriale e regolamentino i contenuti ed i percorsi formativi con riguardo alle qualifiche internazionalmente riconosciute, garantendo così la qualità dei servizi offerti, lo svolgimento degli stessi in condizioni di sicurezza, nel rispetto dell'ambiente e la possibilità, per i soggetti che conseguano in Sicilia le qualifiche, di vedere riconosciute le stesse nel mercato del lavoro europeo, anche in considerazione dell'intrinseca natura internazionale delle imprese operanti nel comparto. L'articolo 1 reca le generalità della norma, stabilendo come la Regione riconosca e disciplini, nell'ambito delle previsioni statutarie ed in conformità ai principi dell'ordinamento comunitario, le attività professionali subacquee a servizio dell'industria, la cui pratica rimane libera ma viene disciplinata a tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, della qualità dei servizi e della libera concorrenza. L'articolo 2 reca le definizioni, descrivendo in dettaglio compiti e mansioni caratteristici degli operatori (commi 1 e 2), delle imprese (comma 3) e l'ambito di applicazione (commi 4 e 5), con riferimento agli standard comunemente riconosciuti ed adottati nel settore. L'articolo 3 disciplina le qualifiche professionali, enumerandole nei tre livelli internazionalmente riconosciuti di Operatore Tecnico subacqueo (OTS, abilitato ad operare fino a 30 metri di profondità), di STop Up (abilitato ad operare fino ai 50 metri di profondità) e di altofondalista (abilitato ad operare a profondità superiori ai 50 metri). L'articolo 4 istituisce e disciplina il Registro degli Operatori della Subacquea industriale, che insisterà presso il Dipartimento regionale del Lavoro, ove potranno iscriversi i soggetti interessati allo svolgimento delle attività disciplinate dalla presente legge in possesso dei titoli formativi e delle iscrizioni richieste dalla disciplina statale (Libretto di Ricognizione). La gestione del Registro verrà operata dagli uffici del Dipartimento nell'ambito dell'ordinaria dotazione organica e strumentale senza nuovi o ulteriori oneri per la Regione. L'articolo 5 disciplina i contenuti ed i percorsi formativi occorrenti per l'iscrizione al Registro di cui al precedente articolo. I titoli potranno essere rilasciati da istituti pubblici o enti di formazione professionale accreditati dalla Regione nell'ambito della vigente disciplina, facendo puntuale riferimento riguardo ai contenuti formativi ed ai tempi di fondo definiti a livello internazionale dall'I.D.S.A. (International Diving Schools Association, organismo mondiale che raccoglie le scuole di formazione dei subacquei industriali). Il riconoscimento di titoli rilasciati da altre Regioni o riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE è subordinato alla validità degli stessi in relazione alle rispettive norme ed al rispetto degli eguali standard di formazione e sicurezza. L'articolo 6 disciplina lo svolgimento delle attività formative in ambito regionale, prevedendo come le stesse debbano conformarsi ai citati standard anche in relazione alle attività eventualmente svolte presso le aziende del settore (norme UNI ed HSE). Per lo svolgimento di attività formative volte alla http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1 2/7 7/10/2014 Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge qualificazione della manodopera del settore è previsto il finanziamento di corsi ed attività con risorse extraregionali (P.O. FSE 2014/2020), previa definizione della relativa programmazione, ferma restando la possibilità di svolgimento di corsi liberi (ovvero senza finanziamento pubblico ma comunque soggetti alla disciplina qui dettata). L'articolo 7 reca disposizioni attuative e finali. Con apposito Decreto del Presidente della Regione, su proposta degli Assessori competenti, verranno definite entro 90 giorni le modalità di attuazione della presente disciplina (comma 1). I titoli già rilasciati, purché conformi alle specifiche indicate in materia di contenuti formativi, costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 e, soprattutto, per il riconoscimento ai sensi della citata disciplina comunitaria, della qualifica come valevole per l'intero territorio europeo (comma 2). Il comma 3 reca apposita clausola di neutralità finanziaria ribadendo come dall'attuazione della presente disciplina, con ovvia esclusione di quanto separatamente previsto dal comma 3 dell'articolo 6 (ove si fa peraltro riferimento a fondi di provenienza extraregionale), non possano derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali. ----O---DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA PARLAMENTARE Art. 1. Riconoscimento delle attività professionali nella subacquea industriale 1. Ai sensi degli articoli 14 e 17 dello Statuto ed in conformità con i principi del vigente ordinamento comunitario la Regione riconosce e disciplina l'esercizio delle attività professionali nella subacquea industriale, come definite dall'articolo 2 della presente legge. 2. L'attività subacquea è libera. La Regione disciplina le attività a garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro, della libera concorrenza e dell'adeguatezza della qualità dei servizi offerti, assicurando parità di condizioni nell'accesso e definendo gli standard relativi alle attività destinate alla formazione degli operatori. Art. 2. Definizioni 1. Ai sensi della presente legge, sono definiti Sommozzatori e lavoratori subacquei' (Nomenclatura e classificazione delle Unità Professionali ISTAT 62160) coloro che eseguono, in immersione, attività lavorative subacquee a titolo professionale, anche laddove non a titolo esclusivo o in modo non continuativo, in possesso delle competenze acquisite tramite l'iter formativo definito agli articoli 5 e 6. 2. I soggetti di cui al comma 1 operano mediante un collegamento con la superficie, mediante manichetta dell'aria e braga oppure tramite una cima di collegamento e comunicazione, per l'effettuazione di interventi all'interno delle aree portuali, in stretta prossimità del fondo oppure presso impianti in-shore e off-shore. La scelta del tipo di equipaggiamento e delle attrezzature accessorie è determinata dalle modalità e dalle tipologie d'intervento, nonché dalle condizioni ambientali, ferma restando la caratteristica essenziale del contatto con la superficie della obbligatorietà della comunicazione e l'uso di caschi integrali che permettano in modo autonomo respirazione e http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1 3/7 7/10/2014 Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge comunicazione. I sommozzatori espletano la loro attività avendo come base di partenza e logistica la terraferma ovvero una piattaforma o unità navali di appoggio o di supporto per lavori subacquei, se necessario con l'ausilio di operatori iperbarici professionali e di un'assistenza tecnica e sanitaria appropriata, nonché con l'uso di camere, impianti, ambienti e mezzi iperbarici, ove possono svolgere attività in bassa, alta e altissima batimetria, impieganti aria o miscele sintetiche appropriate di gas respiratori, a pressione maggiore di quella atmosferica. 3. Sono definite imprese della subacquea industriale quelle che svolgano, anche quale oggetto non esclusivo o secondario dell'attività d'impresa, lavori ed interventi in ambiente subacqueo o iperbarico in acque marittime e/o acque interne, avvalendosi dei sommozzatori come definiti ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Ai fini della presente legge sono definite quali attività lavorative subacquee e iperbariche quelle svolte a fini economici e industriali nell'ambito: a) delle acque marittime regionali e interne; b) delle acque marittime non territoriali (offshore), quando alle attività di cui sopra sono connessi interessi regionali o quando alle medesime sono interessate persone e aziende nazionali. 5. Sono escluse dall'applicazione legge le attività subacquee svolte: della presente a) per fini amatoriali, sportivo-ricreativi dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro; e b) per fini di ricerca, o di attività scientifica o culturale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche, oppure si svolgano a profondità superiori a -30 metri; c) dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza. Art. 3. Qualifiche professionali 1. Gli operatori di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2, in rapporto al livello di qualificazione conseguito, si iscrivono nell'apposito registro di cui all'articolo 4, per i seguenti tre livelli di qualifica: a) di primo livello (base), (Operatore tecnico Subacqueo); o categoria OTS b) di secondo livello, detto anche categoria TOP UP; c) di terzo altofondalista; livello, detto anche categoria di 2. Gli operatori di cui al comma 1, lettera a) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo con immersioni all'interno delle aree portuali o ad una profondità massima di -30 metri. Per questa tipologia di immersioni bisogna aver a disposizione una stazione di superficie per immersioni ad aria con pannelli di controllo/erogazione d'aria/comunicazione e casco. 3. Gli operatori di cui al comma 1, lettera b) http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1 sono 4/7 7/10/2014 Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge abilitati ad operare in ambiente subacqueo fino alla profondità di -50 metri (Top Up). Per immersioni a profondità comprese tra -30 metri e -50 metri, bisogna fornire una stazione per immersioni ad aria compressa con campana aperta o basket. E' richiesta la presenza sull'unità di appoggio, comunque sul posto, di una camera iperbarica idoneamente attrezzata ed equipaggiata, dotata di personale qualificato al suo uso, per effettuare trattamenti terapeutici su indicazione medica o per essere di supporto alle attività sommozzatorie (salto in camera). 4. Gli operatori di cui al comma 1, lettera c) sono abilitati ad operare in ambiente subacqueo a profondità superiori ai -50 metri (Alto fondale). Per le immersioni ad una profondità superiore a -50 metri, è obbligatorio l'uso di impianti per alti fondali comprendenti campana chiusa e camera di decompressione. L'impianto deve essere adeguatamente certificato e sottoposto a manutenzione conformemente a quanto richiesto dalle Società di Classificazione competenti in PVHO (Recipienti resistenti a pressione presieduti/abitati). 5. I soggetti di cui ai commi 3) e 4) sono altresì tenuti ad essere in possesso di idonea qualificazione per il primo soccorso (diver medic). Art. 4. Registro degli operatori subacquei industriali 1. E' istituito presso l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, Dipartimento del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento e dei servizi ed attività formative, apposito Registro regionale degli operatori della subacquea industriale secondo il relativo livello di qualifica. 2. L'iscrizione al Registro avviene dietro istanza degli interessati, corredata dalla documentazione relativa agli obblighi formativi ed al possesso delle idoneità e delle iscrizioni previste dalla disciplina statale in materia di lavoro marittimo, ivi compreso il possesso del Libretto di Ricognizione rilasciato da una Capitaneria di Porto sul territorio nazionale, di cui all'articolo 4 del Decreto Ministeriale 13 gennaio 1979 e successive modifiche ed integrazioni. 3. La cancellazione dal Registro regionale nei seguenti casi: avviene a) volontariamente dietro istanza dell'iscritto; b) a causa di morte; c) per inabilità permanente al servizio; d) per raggiungimento dei limiti di età dalla vigente legislazione in materia di sociale; prescritti previdenza e) per la perdita di uno o più requisiti fra quelli prescritti dalla presente legge e/o da altre norme dell'ordinamento comunitario, statale o regionale; 4. La gestione e la tenuta del Registro è operata dagli uffici del Dipartimento del lavoro nell'ambito delle ordinarie dotazioni d'istituto, senza nuovi o maggiori oneri per le finanze regionali. Art. 5. Obblighi formativi per lo svolgimento delle attività 1. Per l'esercizio delle attività subacquee e l'iscrizione al Registro di cui all'articolo 4 è necessario il conseguimento di idoneo titolo rilasciato http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1 5/7 7/10/2014 Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge da istituti statali o centri di formazione professionale accreditati dalla Regione ai sensi della vigente disciplina e sottoposti alla relativa vigilanza, ovvero di titolo rilasciato da altra Regione ovvero riconoscibile ai sensi della Direttiva 2005/36/CE, secondo le previsioni di cui ai commi 2 e 3. 2. I titoli rilasciati da enti e soggetti operanti sul territorio della Regione devono risultare conseguiti, previa frequenza alle attività formative e prova finale ai sensi della vigente disciplina statale e regionale, e devono essere opportunamente vidimati dai competenti uffici della Regione. I titoli rilasciati da altre Regioni ovvero riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE devono essere comunque conformi ai criteri di controllo e vidimazione previsti dalle relative norme. 3. Tutti i titoli di cui al comma 2 devono essere conformi agli standards formativi internazionali in riferimento ai tempi di immersione e di fondo, stabiliti dalla didattica I.D.S.A. (International Diving Schools Association) per il livello di qualifica richiesta ed agli eventuali ulteriori standard relativi ai contenuti formativi prescritti a livello internazionale in materia di sicurezza e prevenzione, tutela della salute e dell'ambiente. Art. 6. Attività formative sul territorio regionale 1. Al fine di incrementare i livelli di occupabilità e la qualificazione della manodopera, corrispondendo alle oggettive esigenze del mercato del lavoro, la Regione promuove interventi a carattere formativo per l'esercizio delle attività della subacquea industriale. 2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere conformi nei contenuti agli standards internazionalmente riconosciuti dall'International Diving Schools Association (IDSA) e, per le parti eventualmente operate presso le imprese di cui al comma 3 dell'articolo 2, alle prescrizioni e linee guida fissate dalla normativa UNI 11366 Norme per la sicurezza e la tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria'e sui controlli che devono essere effettuati per il rispetto di obblighi e requisiti generali in materia di salute sicurezza ed ambiente (HSE), anche in conformità alle linee guida di International Marine Contractors Association (IMCA) . 3. Gli interventi di cui al presente articolo sono finanziati mediante programmazione ed impiego dei fondi di provenienza extraregionale di cui al P.O. FSE 2014/2020, previa definizione, approvazione ed adozione del programma stesso secondo la vigente disciplina a riguardo, entro il limite pluriennale di 7 milioni di euro. 4. Rimane salva la facoltà per i centri di formazione accreditati ai sensi della vigente disciplina di effettuare corsi ed attività formative non a carico di risorse regionali, fermo restando il rispetto dei contenuti formativi prescritti. Art. 7. Disposizioni attuative e clausola di neutralità finanziaria 1. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale d'intesa con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1 6/7 7/10/2014 Assemblea Regionale Siciliana - Consultazione Disegno di Legge modalità di attuazione della presente legge. 2. I titoli e le qualifiche acquisite alla data di entrata in vigore della presente legge presso i centri di formazione professionale accreditati ai sensi della vigente disciplina dalla Regione e che risultino conformi agli standard prescritti dall'articolo 5, comma 3 costituiscono titolo idoneo all'iscrizione al registro di cui all'articolo 4 e sono riconoscibili ai sensi della Direttiva 2005/36/CE sull'intero territorio comunitario. 3. Dall'attuazione della presente legge non derivare nuovi o maggiori oneri per le regionali. possono finanze Art. 8. Norma finale 1. La presente legge sarà pubblicata Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. 2. E' osservarla e Regione. nella fatto obbligo a chiunque spetti di di farla osservare come legge della Cronologia Testi (04.02.2014) Testo presentato http://www.ars.sicilia.it/icaro/doc221-1.jsp?print=TRUE&icaQueryId=1&icaDocId=1 7/7