Emanato con Decreto Rettorale n. 20, prot. n. 3320/A3 del 2 novembre 2001 e pubblicato sulla G.U.R.I. n. 228 del 29 settembre 2000 e s.m. e i. (D.R. n. 10, prot. n. 545/A3 del 7 febbraio 2002, D.R. n. 47, prot. n. 4097/A3 del 29 agosto 2002, D.R. n. 35, prot. n. 1298/A3 del 28 aprile 2003, D.R. n. 47, prot. n. 1979/A3 del 10 giugno 2003, D.R. n. 114, prot. n. 4618/A3 dell’11 novembre 2004, D.R. n. 41, prot. n. 2091/A3, del 29 aprile 2005, D.R. n. 56, prot. n. 3409/A3 del 4 maggio 2006, D.R. n. 144, prot. n. 9126/A3 del 20 dicembre 2007 e D.R. n. 47, prot. 4567/A3 dell’11 giugno 2008) REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ___________________________________________________ 3 CAPO I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI CORSI DI STUDIO ____________________________________ 3 Art. 1 – Oggetto _________________________________________________________________________ 3 Art. 2 – Definizioni ______________________________________________________________________ 3 Art. 3 – Strutture didattiche e Organi _________________________________________________________ 3 Art. 4 – Facoltà istituite nell’Ateneo __________________________________________________________ 4 Art. 5 – Organizzazione didattica ____________________________________________________________ 4 Art. 6 – Ordinamenti didattici _______________________________________________________________ 4 Art. 7 – Regolamenti didattici delle Facoltà e Regolamenti didattici dei corsi di studio ____________________ 5 Art. 8 – Attività, programmazione e servizi per la didattica _________________________________________ 5 Art. 9 – Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività formative _________________ 6 Art. 10 – Programmazione didattica annuale____________________________________________________ 6 Art. 11 – Coordinamento delle attività didattiche ________________________________________________ 6 Art. 12 – Manifesto annuale dell’offerta didattico-formativa ________________________________________ 7 Art. 13 – Calendario delle lezioni e degli esami __________________________________________________ 7 Art. 14 – Compiti e doveri didattici dei professori e dei ricercatori ___________________________________ 7 Art. 15 – Valutazione _____________________________________________________________________ 8 Art. 16 – Orientamento ___________________________________________________________________ 8 Art. 17 – Tutorato _______________________________________________________________________ 9 CAPO II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO E LE CARRIERE DEGLI STUDENTI ____________________________________________________________________9 Art. 18 – Accesso ai corsi di studio: requisiti ____________________________________________________ 9 Art. 19 – Accesso ai corsi di studio: procedure generali _______________________________________________ 9 Art. 20 – Immatricolazione ________________________________________________________________ 10 Art. 21 – Iscrizione in presenza di curriculum di studio svolto all’estero ______________________________ 11 Art. 22 – Studenti già in possesso di titolo accademico ___________________________________________ 11 Art. 23 – Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero _________________________________ 11 Art. 24 – Tasse e contributi _______________________________________________________________ 11 Art. 25 – Libretto, tesserino universitario e casella di posta elettronica _______________________________ 12 Art. 26 – Carriera universitaria e iscrizione ad anni successivi ______________________________________ 12 Art. 27 – Immatricolazione condizionata a corsi di laurea specialistica/magistrale_______________________ 13 Art. 28 – Iscrizione a singoli insegnamenti ____________________________________________________ 13 Art. 29 – Curricula e piani di studio _________________________________________________________ 13 Art. 30 – Accertamento della frequenza ______________________________________________________ 14 Art. 31 – Svolgimento e riconoscimento di periodi di studio effettuati all’estero ________________________ 14 Art. 32 – Interruzione della carriera _________________________________________________________ 14 Art. 33 – Sospensione temporanea della carriera ________________________________________________ 15 Art. 34 – Decadenza _____________________________________________________________________ 15 Art. 35 – Rinuncia agli studi _______________________________________________________________ 16 Art. 36 – Trasferimenti ad altro Ateneo ______________________________________________________ 16 1 Art. 37 – Trasferimenti da altro Ateneo ______________________________________________________ 16 Art. 38 – Passaggio di corso di studio ________________________________________________________ 16 Art. 39 – Valutazione del profitto ___________________________________________________________ 17 Art. 40 – Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio _____________________________________ 17 Art. 41 – Certificazione e titoli _____________________________________________________________ 18 Art. 42 – Rilascio di titoli congiunti _________________________________________________________ 18 Art. 43 – Informazione e partecipazione ai provvedimenti amministrativi _____________________________ 18 Art. 44 – Norme di disciplina ______________________________________________________________ 19 CAPO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI ALTRI CORSI UNIVERSITARI ____________________ 19 Art. 45 – Corsi di dottorato di ricerca ________________________________________________________ 19 Art. 46 – Corsi master ___________________________________________________________________ 19 Art. 47 – Corsi di preparazione agli esami finali di Stato e ai concorsi pubblici _________________________ 20 Art. 48 – Corsi di perfezionamento__________________________________________________________ 20 Art. 49 – Corsi di aggiornamento e di formazione professionale ____________________________________ 20 Art. 50 – Modalità istitutive dei corsi e disposizioni comuni _______________________________________ 20 CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE _______________________________________ 21 Art. 51 – Norme transitorie e finali __________________________________________________________ 21 Art. 52 – Entrata in vigore e modifiche_______________________________________________________ 21 TITOLO II – ORDINAMENTI DIDATTICI ________________________________________________ 22 Art. 53 - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria _____________________________________ 22 Art. 54 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie (SSIS) _____________________ 24 Art. 55 – Corso di laurea in Scienze dell’educazione: ordinamento didattico ___________________________ 29 Art. 56 – Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale: ordinamento didattico ________ 35 Art. 57 - Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: ordinamento didattico _____________________ 38 Art. 58 – Corso di laurea in Lingue e comunicazioni per il territorio, l’impresa e il turismo: ordinamento didattico_______________________ ______________________________________________________43 Art. 59 – Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali: ordinamento didattico _________ 47 Art. 60 – Corso di laurea specialistica in Psicologia: ordinamento didattico ____________________________ 52 2 TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI CAPO I DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI CORSI DI STUDIO Art. 1 – Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 dello Statuto, gli ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio per i quali l'Università della Valle d’Aosta, di seguito denominata Università, rilascia i titoli di studio in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia. 2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25 dello Statuto, i criteri e le modalità di funzionamento dei corsi per il conseguimento del master di I e di II livello, dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di perfezionamento, dei corsi di aggiornamento e di formazione permanente, nonché di altre tipologie corsuali attivabili anche in recepimento di particolari disposizioni legislative. 3. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto esso detta altresì le norme generali riguardanti l’organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate. 4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica/magistrale e dei corsi di specializzazione attivabili dall’Università, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 10 dello Statuto, sono stabiliti nel Titolo II del presente Regolamento. Art. 2 – Definizioni 1. Ai sensi del presente Regolamento si intende: a) per corsi di studio, i corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale, corsi di specializzazione come previsti dalla vigente normativa statale in materia; b) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica/magistrale e il diploma di specializzazione rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio; c) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio dello stesso livello, comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi; d) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento; e) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo; f) per credito formativo universitario, di seguito denominato credito, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli ordinamenti didattici dei corsi di studio. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente. Art. 3 – Strutture didattiche e Organi 1. Le strutture didattiche sono rappresentante dalle Facoltà, che possono articolarsi in più corsi di studio, anche post-lauream, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto. 2. Sono organi delle strutture didattiche i Consigli di Facoltà e, ove istituiti, i Consigli di corso di studio e i Consigli di Direzione delle Scuole di specializzazione. 3. Sono, inoltre, organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il Rettore, il Senato Accademico, i responsabili delle strutture didattiche sulla base delle funzioni loro attribuite dallo Statuto, dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle strutture didattiche. Sono inoltre istituite per ciascuna Facoltà, come organi con funzioni consultive rispetto ai Consigli e ai responsabili delle strutture didattiche, commissioni paritetiche per la didattica composte da un eguale numero di docenti 3 e studenti. Art. 4 – Facoltà istituite nell’Ateneo 1. I corsi di studio si svolgono presso le seguenti Facoltà: a) Facoltà di Lingue e comunicazione; b) Facoltà di Psicologia; c) Facoltà di Scienze dell’Economia e della gestione aziendale; d) Facoltà di Scienze della Formazione; e) Facoltà di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali. Art. 5 – Organizzazione didattica 1. L’organizzazione didattica dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale è disciplinata dai Consigli di Facoltà nei Regolamenti didattici di Facoltà e nei Regolamenti didattici dei corsi di studio. 2. L’organizzazione didattica delle scuole di specializzazione è disciplinata dai Consigli di Direzione delle Scuole di specializzazione nei regolamenti didattici delle Scuole di specializzazione. 3. I regolamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono adottati con la procedura prevista dall’art. 9 dello Statuto, in conformità ai relativi ordinamenti didattici, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, ed in relazione alla specificità ed alle peculiari caratteristiche dei corsi di studio. 4. L’organizzazione didattica dei corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dai Consigli dei dipartimenti cui afferiscono i singoli dottorati di ricerca, nel rispetto di apposito regolamento approvato dal Senato Accademico e di quanto disposto al successivo art. 45. 5. L’organizzazione didattica dei corsi di cui al precedente art. 1, comma 2, è disciplinata nel rispetto delle disposizioni di cui ai successivi artt. 46, 47, 48 e 49. Art. 6 – Ordinamenti didattici 1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, nel rispetto della vigente normativa statale in materia, dai Consigli di Facoltà o, in caso di corsi di specializzazione, dai Consigli di Direzione delle rispettive Scuole. 2. Nel caso di corsi interfacoltà i relativi ordinamenti sono deliberati dai Consigli delle facoltà interessate. 3. Ogni ordinamento didattico determina: a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando la relativa classe o classi di appartenenza; b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei corsi di studio, come di seguito specificato: - attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base; - attività formative in uno o più ambito disciplinari caratterizzanti la classe; - attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti; - attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo; - attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre all’italiano; - attività formative non previste ai punti precedenti, comunque ritenute utili all’inserimento nel mondo del lavoro. c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito; per quanto riguarda gli ambiti disciplinari relativi alla formazione di base e caratterizzanti, gli stessi sono riferiti ad uno o più settori scientifico-disciplinari nel loro complesso; d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; e) le conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea e, eventualmente, le modalità di verifica di tali conoscenze; f) la facoltà o il gruppo di facoltà di afferenza. 4. L’ordinamento didattico di un corso di laurea specialistica individua uno o più corsi di laurea, eventualmente attivati sulla base di specifica convenzione, comprendenti almeno un curriculum i cui crediti formativi universitari sono integralmente riconosciuti a coloro che siano stati ammessi al corso 4 di laurea specialistica. 5. Nel caso di corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti da ulteriori disposizioni adottate dal Senato Accademico, le attività formative di base e caratterizzanti debbono essere comuni per un minimo di 60 crediti. Art. 7 – Regolamenti didattici delle Facoltà e Regolamenti didattici dei corsi di studio 1. I regolamenti didattici delle Facoltà disciplinano l’organizzazione didattica dei corsi di studio e dei servizi didattici integrativi che ad esse fanno capo, nei limiti dei principi generali del presente regolamento. Tali regolamenti determinano, altresì: a) i criteri e le modalità di costituzione di una commissione consultiva sui problemi concernenti l’attività didattica composta pariteticamente da professori/ricercatori e studenti; b) i casi di obbligatoria partecipazione dei professori e dei ricercatori agli organi collegiali. 2. I regolamenti didattici dei corsi di studio, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti didattici, determinano: a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative; b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa; c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali; d) le conoscenze iniziali per l’accesso al corso di studio e le relative modalità di verifica, nonché, eventualmente le necessarie attività formative propedeutiche e l’assolvimento di particolari obblighi derivanti da debiti formativi accertati da assolvere nel primo anno di corso; e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre forme di verifica del profitto degli studenti; f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza; g) le tipologie e le modalità del tutorato, degli stage e dei tirocini; h) l’eventuale riconoscimento, in termini di crediti, di periodi di attività e/o di esperienze formativoprofessionali, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dai percorsi formativi istituzionali, nel rispetto della vigente normativa in materia e di ulteriori disposizioni ministeriali; i) le modalità di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi. 3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza dei crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati previo parere delle Commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a). 4. Le disposizioni dei regolamenti didattici riguardanti il numero di crediti assegnato ad ogni insegnamento o altra attività formativa sono soggette a revisione periodica, almeno triennale, da parte delle strutture didattiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente. Art. 8 – Attività, programmazione e servizi per la didattica 1. Le attività didattiche si svolgono in modo da soddisfare compiutamente il diritto all’apprendimento degli studenti, utilizzando a tal fine le forme anche organizzative più idonee al raggiungimento di tale risultato, e sono esercitate nel rispetto della libertà di insegnamento nonché di quanto disposto dai regolamenti delle strutture didattiche. 2. La programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche hanno le seguenti finalità: a) garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale altamente qualificata e una preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro; b) favorire la conseguibilità dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici; c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del carico complessivo dell’attività programmata per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro; d) promuovere eventuali modalità organizzative delle attività formative per studenti lavoratori; e) rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari e favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro. 3. L’Università promuove servizi di sussidio alla didattica e di promozione delle attività culturali degli 5 studenti, anche in collaborazione con enti e organizzazioni diverse. 4. I responsabili delle strutture didattiche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono le misure idonee ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività didattiche. Art. 9 – Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività formative 1. Gli insegnamenti si svolgono, di norma, entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell’arco di due semestri nel corso dell’intero anno accademico. In relazione a specifiche esigenze, i consigli delle strutture didattiche possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull’arco di più semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all’organizzazione didattica e compatibili con i tempi di apprendimento. 2. Gli insegnamenti possono essere articolati in uno o più moduli. Per modulo didattico si intende una parte compiutamente organizzata di un corso di insegnamento articolato o integrato o di contenuto intermedio fra diverse discipline. 3. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, ognuno di questi può essere affidato ad un diverso docente che ne assume la responsabilità didattica e partecipa alla valutazione finale degli studenti. La titolarità dell’insegnamento rimane comunque in capo ad un unico docente. 4. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, possono essere previste altre tipologie di attività (precorsi, laboratori, esercitazioni, seminari) ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di attività dovranno essere specificati: a) l’afferenza, ove prevista, ad uno o più settori scientifico-disciplinari; b) l’assegnazione di crediti formativi; c) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti. 5. Oltre alle tipologie di attività di cui al precedenti commi, può essere previsto lo svolgimento di stage e tirocini, con assegnazione di crediti anche in relazione alla sola frequenza debitamente accertata. 6. I Consigli delle strutture didattiche possono stabilire che uno o più insegnamenti, di qualsiasi tipologia e durata, siano mutuati da un corso di studio di altra facoltà, previo assenso della stessa. 7. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio ed al fine di promuovere le azioni volte a salvaguardare il diritto allo studio, il Senato Accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche, può approvare l’organizzazione di attività formative anche in orari pre-serale e serale destinate in particolare modo agli studenti lavoratori. Art. 10 – Programmazione didattica annuale 1. Entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, i Consigli delle strutture didattiche assumono le deliberazioni concernenti la programmazione delle attività didattiche del successivo anno accademico, in conformità del piano di sviluppo triennale per le attività didattiche e di ricerca e del programma annuale per l’attività didattica e scientifica di cui all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto. 2. Sono sottoposte all’approvazione del Senato Accademico le deliberazioni riguardanti: a) il numero di posti disponibili per l’iscrizione al I anno e le modalità di ammissione degli studenti ai corsi di studio; b) gli insegnamenti e le altre tipologie di attività formative da attivare; c) la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di forme di insegnamento a distanza; d) le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studi. Art. 11 – Coordinamento delle attività didattiche 1. Le strutture didattiche collaborano al fine di conseguire, compatibilmente con gli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio, la massima integrazione orizzontale e complementarità degli insegnamenti impartiti, nonché per l’organizzazione congiunta di specifiche attività formative, anche post-lauream. 2. Al fine di cui al precedente comma 1, è istituita la Commissione di coordinamento Interfacoltà, secondo modalità e criteri stabiliti con apposita deliberazione dal Senato Accademico. 6 Art. 12 – Manifesto annuale dell’offerta didattico-formativa 1. Entro il 30 giugno, i Consigli delle strutture didattiche predispongono il proprio Manifesto annuale dell’offerta didattico-formativa relativa al successivo anno accademico. Esso indica i piani di studio ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e attività formative; le modalità di accesso ai corsi di studio; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; il calendario accademico; i termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra indicazione ritenuta utile. 2. I Consigli delle strutture didattiche sono tenuti a rendere noti entro l’inizio dell’anno accademico mediante apposite guide o in altra forma idonea i programmi degli insegnamenti attivati, gli orari di ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle informazioni precedentemente fornite. Art. 13 – Calendario delle lezioni e degli esami 1. Il calendario accademico è approvato dal Senato Accademico e definisce i tempi e le scadenze relativi alle attività didattiche dell’Ateneo, con particolare riferimento alle date di inizio e conclusione delle lezioni, delle sessioni d’esame e dei periodi di sospensione per festività o altri motivi. 2. Gli insegnamenti e le altre attività formative di ogni anno accademico iniziano di norma il 1° ottobre e si concludono, ad eccezione degli esami di laurea, entro il 30 settembre. 3. Attività di orientamento, preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali possono svolgersi anche nel restante periodo dell’anno accademico purché sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato Accademico. 4. I calendari didattici, comprensivi dello svolgimento delle lezioni, del ricevimento studenti e delle sessioni di valutazione del profitto, sono stabiliti dai Consigli delle strutture didattiche in modo da consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. L’attuazione delle delibere del Consiglio della struttura è affidata al responsabile della struttura medesima, che può adottare in via provvisoria, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, quelle variazioni ai calendari che si rendano necessarie. 5. I Consigli delle strutture didattiche stabiliscono il numero di sessioni d’esame da effettuare nel corso di un anno, rispettando di norma il principio della non sovrapposizione con i periodi di svolgimento delle lezioni. 6. Alla fine di ogni periodo didattico nel quale è articolato l’anno accademico devono essere previsti almeno due appelli d’esame, a distanza non inferiore a quindici giorni l’uno dall’altro. Devono altresì essere garantiti almeno due appelli d’esame di recupero. 7. Le date degli appelli d’esame devono essere stabilite con ragionevole anticipo rispetto all’inizio della sessione d’esame. 8. Le date di esame non possono essere modificate senza l’autorizzazione del responsabile della struttura didattica, il quale in nessun caso potrà consentire l’anticipazione degli appelli. 9. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza. 10.Per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio i Consigli delle strutture didattiche competenti stabiliscono, di norma, almeno tre sessioni opportunamente distribuite nel corso dell’anno accademico. Art. 14 – Compiti e doveri didattici dei professori e dei ricercatori 1. I professori e i ricercatori sono impegnati nel perseguimento degli obiettivi strategici di sviluppo e nella realizzazione del piano triennale di sviluppo, come determinati dal Consiglio dell’Università ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto di Ateneo. 2. L’attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facoltà che vi provvedono nell’ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato giuridico dei docenti universitari e di apposite deliberazioni del Senato Accademico adottate in materia. 7 3. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell’ambito degli obiettivi e delle forme di coordinamento esercitate ai sensi del comma precedente, lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari e altre forme di didattica , attività di orientamento e di tutorato, partecipazione alle commissioni per le valutazioni del profitto e per il conferimento dei titoli di studio, nonché per il ricevimento studenti, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni altra attività disciplinata dal presente regolamento e nei regolamenti delle singole strutture didattiche. 4. Il professore titolare di un corso è tenuto a svolgere le attività didattiche in due giorni distinti per ogni settimana del calendario didattico. Modalità diverse di svolgimento delle attività didattiche sono ammissibili e programmabili dai Consigli delle strutture didattiche tenuto conto delle diverse tipologie di forme didattiche, indicate dagli specifici ordinamenti, o di altre esigenze formative. 5. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro attribuite. Se, per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento, il professore o il ricercatore non può momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi dovranno essere assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente o rinviati. In quest’ultimo caso il docente responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata dell’assenza è superiore alla settimana, il docente deve informare per iscritto il Preside. 6. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare la propria attività didattica annotando su apposito registro gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento delle lezioni. I professori e ricercatori sono, inoltre, tenuti a certificare su apposito registro le proprie ore di attività didattica, comprese quelle effettuate in scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master o altre attività formative, di ricevimento studenti e per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dei titoli di studio, nonché l’avvenuto assolvimento delle attività di tutorato e di orientamento e per lo svolgimento dei compiti organizzativi attribuitegli e l’eventuale impegno derivante dalla partecipazione agli organi di governo dell’Ateneo. 7. I registri, cartacei o elettronici, devono essere costantemente mantenuti aggiornati ed esibiti ad ogni richiesta del responsabile della struttura didattica di appartenenza o del Rettore. Il registro deve essere consegnato al responsabile della struttura didattica entro 30 giorni dal termine dell’anno accademico. Il responsabile verifica l’assolvimento dei compiti didattici assegnati al docente, controfirma il registro e lo trasmette ai Servizi del personale della Direzione Amministrativa per le registrazioni statistiche e le archiviazioni. 8. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni o gruppi di lavoro istituite dai competenti organi dell’Ateneo, rientra nell’adempimento dei doveri istituzionali dei professori e dei ricercatori. 9. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio ai professori e ricercatori a tempo pieno può essere attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione ad impegni ulteriori di attività di ricerca, didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico. Art. 15 – Valutazione 1. Ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica l’efficacia e la funzionalità della propria attività didattica. Nella verifica si terrà conto delle valutazioni degli studenti. I risultati della verifica concorrono a costituire: a) i criteri di programmazione dell’attività didattica per la singola struttura didattica; b) i criteri per l’assegnazione delle risorse per il Consiglio dell’Università e per il Senato Accademico. Art. 16 – Orientamento 1. L’Università promuove e realizza le azioni volte a favorire l’accesso agli studi, la permanenza in Ateneo degli studenti e l’accesso al mondo del lavoro. 2. Per le finalità di cui al comma precedente il Consiglio dell’Università istituisce, su proposta del Senato Accademico, la Commissione Orientamento di Ateneo. Alla Commissione è delegato il compito di razionalizzare gli interventi in materia promossi dall’Ateneo in favore degli studenti e di predisporre apposito piano annuale per le attività di orientamento curandone direttamente la realizzazione. 3. La Direzione Amministrativa di Ateneo supporta la realizzazione delle attività di orientamento e di placement attraverso l’istituzione di appositi uffici all’uopo dedicati. 8 Art. 17 – Tutorato 1. Il tutorato è volto a guidare gli studenti al miglioramento dell’attività di studio e all’informazione per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi offerti dall’Ateneo. Il servizio di tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta dei curricula e alla formulazione dei piani di studio. 2. Il servizio di tutorato è svolto dai professori e dai ricercatori cui compete l’obbligo di guidare il processo di formazione culturale degli studenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia. 3. L’organizzazione delle attività di tutorato è affidata alla responsabilità delle strutture didattiche allo scopo di tener conto delle esigenze specifiche di ogni corso e in modo da rendere proficuo lo studio universitario. CAPO II DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO E LE CARRIERE DEGLI STUDENTI Art. 18 – Accesso ai corsi di studio: requisiti 1. I titoli di studio richiesti per l’ammissione ai corsi di studio e le modalità di riconoscimento delle eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all’estero sono determinati dalla normativa statale in materia. 2. Per accedere ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo. Tuttavia può essere riconosciuto valido ai fini dell’accesso ad un corso di laurea il diploma di scuola secondaria superiore di durata quadriennale. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio della struttura didattica interessata contestualmente alla determinazione del relativo debito formativo che deve corrispondere complessivamente all’impegno richiesto dell’anno scolastico integrativo e che dovrà essere, in ogni caso, soggetto a specifica verifica e puntuale certificazione di assolvimento. 3. Per accedere ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma universitario di durata triennale, di cui al previgente ordinamento, ovvero di altro titolo conseguito all’estero riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio individuano per i corsi di laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in materia di accessi ai corsi universitari, specifici requisiti curriculari e le modalità di verifica dell’adeguatezza della preparazione degli studenti. Per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico, regolati da normative dell’Unione europea, per i quali non siano previsti titoli universitari di primo livello, è considerato requisito valido il diploma di scuola superiore di durata quinquennale. Si intendono, comunque, applicabili le disposizioni stabilite per l’accesso ai corsi di laurea in presenza di diploma di scuola superiore quadriennale. 4. Per accedere ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni normative in materia. Art. 19 – Accesso ai corsi di studio: procedure generali 1. L’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, sia a livello nazionale sia in autonomia di sede, avviene a seguito dell’emanazione di appositi bandi e mediante il superamento di specifiche prove selettive. 2. Salvo diversa disposizione adottata dalla struttura didattica competente è consentita la presentazione di domande di partecipazione alle procedure di ammissione a più corsi di studio. 3. I bandi di cui al precedente comma contengono tutte le informazioni indispensabili ai fini dello svolgimento delle prove selettive e delle procedure per l’immatricolazione. Sono deliberati dai Consigli delle strutture didattiche ed inviati al Senato Accademico il quale li trasmette al Consiglio dell’Università per l’approvazione definitiva. I bandi sono emanati con Decreto Rettorale e sono sottoscritti dal responsabile della struttura didattica e dal Direttore Amministrativo. 4. Di norma i bandi sono emanati entro il 15 luglio di ogni anno per l’accesso ai corsi dell’anno 9 accademico successivo. 5. Le prove selettive sono svolte sotto la responsabilità della competente struttura didattica. A tal fine il responsabile della struttura didattica nomina con proprio decreto apposita commissione, nel rispetto della normativa vigente. Per la predisposizione, la somministrazione e la correzione delle prove selettive, l’Università può utilizzare apposite società di servizi specializzate. Al fine di assicurare la sorveglianza e l’ordinato svolgimento delle prove ed in relazione al numero dei candidati la Commissione di cui al presente comma può utilizzare anche il personale amministrativo in servizio presso l’Ateneo. 6. L’ammissione ai corsi di studio è effettuata secondo l’ordine della graduatoria di merito delle prove così come risultante dai verbali della commissione e dal relativo decreto di approvazione degli atti adottato dal responsabile della struttura didattica competente. Nel caso in cui gli studenti ammessi non perfezionino l’iscrizione nei tempi indicati decadono dal diritto di immatricolarsi. I bandi di cui al precedente comma 1 indicano i criteri e le modalità per la copertura degli eventuali posti rimasti vacanti successivamente alla scadenza dei termini per l’immatricolazione. 7. Nel caso in cui le domande di ammissione siano in numero inferiore al numero programmato dei posti disponibili, le prove selettive vengono effettuate, salvo diversa decisione della struttura didattica competente, ai soli fini di orientamento, di valutazione della preparazione iniziale e dell’eventuale individuazione di debiti formativi da colmare entro il primo anno di corso. 8. L’ammissione ai corsi di studio ad accesso libero avviene mediante appositi avvisi di immatricolazione emanati secondo la procedura individuata al precedente comma 2. Le competenti strutture didattiche possono prevedere l’effettuazione di prove di orientamento o di autovaluzione, comunque obbligatorie e finalizzate anche all’individuazione di eventuali debiti formativi, ai fini dell’ammissione degli studenti. 9. Il Consiglio dell’Università determina, su proposta del Senato Accademico, il numero minimo di studenti al di sotto del quale i corsi di studio, sia ad accesso programmato sia ad accesso libero, non vengono attivati. Art. 20 – Immatricolazione 1. Al fine di ottenere l’iscrizione ad un corso di studio dell’Università occorre presentare, a cura dello studente, apposita domanda indirizzata al Magnifico Rettore. La domanda deve essere conforme alla normativa sul bollo. 2. La domanda, sottoscritta dallo studente, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi minimi: a) indicazione del corso di studio per il quale si chiede l’immatricolazione; b) nome, cognome, luogo e data di nascita dello studente, recapiti telefonici; c) la residenza ed eventuali altri recapiti indicati per le comunicazioni dell’Università; d) il codice fiscale; e) l’indicazione del titolo di studio richiesto per l’accesso, della data e dell’Istituto o dell’Università presso il quale è stato conseguito, fatte salve specifiche norme di settore; f) la ricevuta del versamento delle tasse e dei contributi universitari e della tassa regionale per il diritto allo studio. 3. Lo studente è in ogni caso tenuto al rispetto di eventuali ed ulteriori adempimenti previsti dall’Università, anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge, e alla compilazione e presentazione dei moduli all’uopo predisposti dall’Ufficio Segreterie Studenti. 4. La domanda di immatricolazione deve essere presentata o fatta pervenire all’Ufficio Segreterie Studenti della Direzione Amministrativa nel periodo stabilito annualmente dai competenti organi dell’Ateneo per i corsi di studio ad accesso libero, o nel periodo indicato nel bando di concorso per quelli a numero programmato, secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore sulla documentazione amministrativa. 5. Unicamente per i corsi ad accesso libero, lo studente immatricolato, può chiedere entro il 15 novembre, di essere ammesso a un diverso corso di studio. Il competente Consiglio di Facoltà delibera in merito all’accoglimento della richiesta, stabilendo, se del caso, anche eventuali debiti formativi. 6. L’Università può agevolare le operazioni connesse all’immatricolazione degli studenti anche 10 mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Particolari disposizioni possono essere adottate dai competenti organi dell’Università per gli studenti in situazione di disabilità. Art. 21 – Iscrizione in presenza di curriculum di studio svolto all’estero 1. Per iscriversi ad un corso di studio dell’Università in base ad un titolo di studio straniero occorre ottemperare alle disposizioni in materia emanate dal competente ministero. 2. Gli stranieri extracomunitari residenti all’estero, prima di essere ammessi all’Università, devono dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante il superamento di una prova da svolgersi nelle forme indicate dalle singole facoltà ovvero l’esibizione di idonea certificazione che attesti la conoscenza della lingua italiana e approvata dal consiglio di facoltà. 3. Per ottenere l’iscrizione ad un corso di studio ad accesso programmato occorre comunque sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere in posizione utile in apposita graduatoria. Art. 22 – Studenti già in possesso di titolo accademico 1. Coloro i quali sono in possesso di un Diploma universitario ovvero di un Diploma di Scuola diretta a fini speciali possono richiedere, prima dell’iscrizione, la valutazione in crediti degli studi compiuti ai fini del conseguimento della laurea. 2. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l’accesso contenuti negli appositi bandi, coloro che sono in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti, ovvero di laurea o di laurea specialistica, possono richiedere l’iscrizione ad altri corsi di laurea e di laurea specialistica. Il riconoscimento della carriera svolta e/o dei crediti utili è valutata dal Consiglio di Facoltà o da apposito organo accademico da questa delegato nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo e degli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio attivati presso l’Università. 3. La carriera percorsa secondo gli ordinamenti previgenti è riformulata in crediti ai soli fini dell’immatricolazione presso l’Università. Art. 23 – Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero 1. Gli studenti che hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi italiane, ottengono dall’Università della Valle d’Aosta il titolo corrispondente a quello conseguito all’estero, se ricompreso tra gli ordinamenti didattici dei corsi attivati presso l’Ateneo. 2. In assenza degli accordi di cui al comma 1, i competenti consigli di facoltà possono, tenuto conto degli studi compiuti e degli esami superati all’estero, dichiarare che il titolo ha lo stesso valore, a tutti gli effetti di legge, di quello corrispondente conferito dall’Università della Valle d’Aosta, ovvero ammettere l’interessato a sostenere l’esame finale ovvero ammettere l’interessato al proseguimento degli studi individuando gli ulteriori crediti da acquisire per completare il corso degli studi. Art. 24 – Tasse e contributi 1. Le tasse di iscrizione e i contributi universitari sono ripartiti in almeno due rate, secondo importi e scadenza fissati annualmente dal Consiglio dell’Università. Limitatamente ai periodi di scadenza del pagamento ed in relazione a specifiche esigenze dell’Ateneo, il Consiglio dell’Università può delegare il Direttore Amministrativo a posticipare i termini di scadenza dei versamenti. 2. Il pagamento di rate di tasse e di contributi oltre i termini previsti deve essere accompagnato dal versamento di un’indennità di mora nella misura stabilita dal Consiglio dell’Università, il quale può comunque prevedere scadenze perentorie per il versamento anche con l’indennità di mora. L’indennità di mora si applica in tutti i casi in cui è concessa la presentazione di istanze oltre i termini. 3. Lo studente iscritto ad un corso di studio non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra sede universitaria. 4. Lo studente proveniente da altra Università versa comunque le tasse e i contributi previsti dall’Università della Valle d’Aosta, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell’Università di provenienza. 5. Nel caso di passaggio ad un altro corso di studio le tasse e i contributi eventualmente versati per il corso di studio di provenienza sono ritenuti validi anche per il nuovo corso di studio. 11 6. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun atto di carriera universitaria, non può utilizzare le dotazioni tecnologiche dell’Ateneo, non può trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati unicamente certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati interamente le tasse e i contributi. 7. Qualsiasi atto effettuato dallo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi, con particolare riferimento alle prove di verifica del profitto, è annullato con decreto rettorale. 8. Il Consiglio dell’Università determina l’importo dei contributi da versare per la partecipazione a prove selettive per l’accesso a corsi a numero programmato nonché a prove orientative e di verifica della preparazione iniziale anche in corsi ad accesso libero. Anche in caso di non iscrizione gli studenti non hanno diritto alla restituzione di tali contributi. 9. Il Consiglio dell’Università determina gli importi dei contributi a carico degli studenti, aggiuntivi rispetto a quanto indicato ai precedenti commi, in caso di trasferimenti ad altra sede, passaggio di corso, riconoscimento carriere e/o crediti, rinuncia agli studi, duplicati di libretto e di certificazioni, esame finale e rilascio del diploma. Art. 25 – Libretto, tesserino universitario e casella di posta elettronica 1. A seguito dell’immatricolazione, l’Università rilascia allo studente un libretto e un tesserino universitario, oppure un documento contenente entrambi, anche utilizzando appositi strumenti informatici. Su entrambi i documenti deve essere obbligatoriamente riportato il numero di matricola assegnato con codice alfanumerico dall’Ufficio segreterie studenti. 2. Il rilascio di duplicati è a titolo oneroso ed è previsto nei casi di smarrimento, furto, deterioramento. 3. In caso di trasferimenti da altra sede universitaria, viene rilasciato allo studente un nuovo libretto e il tesserino universitario. 4. Al fine dell’utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie gli studenti debbono obbligatoriamente portare con sé almeno il tesserino universitario ed esibirlo a semplice richiesta del personale dell’Ateneo o di ulteriori soggetti che esplicano per conto dell’Università appositi servizi di vigilanza o reception. 5. Successivamente all’immatricolazione i competenti servizi della Direzione Amministrativa provvedono ad assegnare ad ogni studente una casella personale di posta elettronica. Art. 26 – Carriera universitaria e iscrizione ad anni successivi 1. È vietata la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un titolo, nonché a corsi master e dottorati di ricerca, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 27 e da ulteriori disposizioni in materia adottate dall’Ateneo o previste da apposite convenzioni interuniversitarie. 2. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi con continuità ad ogni anno accademico successivo a quello di immatricolazione. 3. L’iscrizione si intende perfezionata all’atto del versamento delle tasse e dei contributi universitari richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti stabiliti da apposite disposizioni 4. L’impedimento alla normale progressione della carriera, mediante la previsione di sbarramenti all’iscrizione all’anno successivo, può aver luogo solo per motivi didattici. In tale caso l’acquisizione del numero di crediti previsto per superare lo sbarramento deve avvenire entro il 31 agosto, fatti salvi i casi disciplinati da apposite convenzioni interuniversitarie. 5. Sono iscritti nella posizione di “ripetente” e, quindi, tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno di corso: a) gli studenti che non assolvono l’obbligo formativo aggiuntivo nel primo anno entro il termine del 31 agosto; b) gli studenti che non superano eventuali sbarramenti didattici entro il 31 agosto. 6. Sono iscritti nella posizione di “fuori corso” gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, hanno già effettuato iscrizione a tutti gli anni di corso previsti dal percorso di studio prescelto ma risultano in debito nell’acquisizione dei relativi crediti. 7. Gli studenti regolarmente iscritti che prevedono di laurearsi entro l’ultima sessione per gli esami finali dell’a.a. di riferimento e con un debito formativo residuo non superiore a 30 crediti, comprensivi 12 di quelli relativi alla prova finale, alla data del 31 agosto non debbono rinnovare l’iscrizione. Nel caso in cui gli stessi, per qualunque motivo, non riescano a sostenere l’esame per il conseguimento del titolo finale debbono iscriversi assumendo la posizione di cui al precedente comma 6 effettuando i versamenti dovuti, aumentati dell’indennità di mora, entro il termine del 30 aprile. 8. Le modalità, i termini, la documentazione da presentare e le tasse da versare per ottenere l’iscrizione ai corsi di studio sono indicati nel Manifesto annuale dell’offerta formativa, nonché nei bandi e negli avvisi di cui al precedente art. 19. Art. 27 – Immatricolazione condizionata a corsi di laurea specialistica/magistrale 1. Gli studenti possono immatricolarsi, sotto condizione, ai corsi di laurea specialistica/magistrale anche in mancanza del titolo di laurea purché al momento dell’immatricolazione, siano in possesso dei requisiti curriculari e abbiano conseguito, entro il 31 agosto, almeno 150 crediti formativi universitari relativi al corso di ultima iscrizione salvo diverse disposizioni deliberate dal Senato Accademico su proposta dei competenti Consigli di Facoltà. In ogni caso, tali disposizioni non possono prevedere un limite minimo inferiore a 120 crediti formativi universitari. Il titolo di laurea deve essere comunque conseguito entro la terza sessione dell’anno accademico precedente. Qualora il titolo non venga conseguito nel predetto termine, lo studente decade a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla laurea specialistica/magistrale. 2. Gli studenti iscritti sotto condizione non possono acquisire crediti formativi del corso di laurea specialistica/magistrale finché non abbiano conseguito il titolo di laurea. Art. 28 – Iscrizione a singoli insegnamenti 1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è possibile, per coloro che siano almeno in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti in corsi di studio attivati presso l’Ateneo ed acquisirne i relativi crediti, senza l’obbligo di iscriversi al corso di studi che rilascia un titolo accademico. 2. L’iscrizione può essere effettuata, di norma, a non più di due insegnamenti per anno accademico. Eventuali deroghe, su istanza debitamente motivata del richiedente, sono deliberate dai Consigli di Facoltà. 3. Le Facoltà possono, altresì, determinare dei pre-requisiti per l’ammissione a particolari insegnamenti o per l’acquisizione dei relativi crediti. 4. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso l’Ufficio Segreterie Studenti almeno venti giorni prima dell’inizio del periodo didattico in cui è previsto lo svolgimento del corso. Non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e ad un corso di laurea, laurea specialistica/magistrale, scuola di specializzazione, master. 5. L’iscrizione è condizionata al pagamento della relativa tassa, come determinata dal Consiglio dell’Università. 6. L’Ufficio Segreterie studenti rilascia agli iscritti a singoli insegnamenti: a) apposito certificato di iscrizione al singolo corso che lo studente dovrà esibire al docente in sede di esame; b) la certificazione attestante l’acquisizione dei relativi crediti e del voto ottenuto. 7. I crediti acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell’Università, secondo criteri e modalità definiti dalle competenti Facoltà. Art. 29 – Curricula e piani di studio 1. I Consigli delle strutture didattiche determinano annualmente i curricula offerti e i relativi piani di studio, che precisano anche gli ambiti per le scelte autonome degli studenti. 2. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio, nel rispetto dell’ordinamento didattico del corso di studio prescelto, secondo modalità e criteri generali stabiliti dal Senato Accademico su proposta delle singole strutture didattiche. 3. I Consigli delle strutture didattiche, nell’ambito della propria autonomia di organizzazione, programmazione e coordinamento, possono articolare i piani di studio su una durata più lunga 13 rispetto a quella normale prevista dall’ordinamento didattico del corso, ovvero, in presenza di un rendimento didattico eccezionalmente elevato negli anni accademici precedenti, su una durata più breve. 4. Il piano di studio individuale non aderente ai curricula consigliati ma conforme all’ordinamento didattico è approvato dal Consiglio della competente struttura didattica. Art. 30 – Accertamento della frequenza 1. Nei corsi di studio che prevedono l’obbligatorietà della frequenza, la stessa è rilevata mediante apposito registro presenze che deve essere firmato di volta in volta dagli studenti e conservato a cura del docente titolare dell’insegnamento. Al termine dei singoli periodi didattici, i docenti consegnano il registro all’Ufficio Segreterie Studenti, unitamente all’elenco contenente i nominativi degli studenti ai quali non è riconosciuta l’attestazione di frequenza e che, di conseguenza, non hanno titolo a sostenere la prova d’esame. Gli studenti sono tenuti a conoscere la propria posizione rispetto all’assolvimento o meno dell’obbligo di frequenza in quanto nessuna comunicazione sarà loro inviata dall’Ateneo. 2. Nei corsi di laurea che non prevedono l’obbligatorietà della frequenza, la stessa è rilevata d’ufficio per tutti gli studenti regolarmente iscritti. Art. 31 – Svolgimento e riconoscimento di periodi di studio effettuati all’estero 1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche a seguito di apposite convenzioni interuniversitarie. 2. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e facilitando un supporto organizzativo e logistico agli scambi. 3. La condizione per il riconoscimento del programma degli studi effettuati all'estero è una delibera del Consiglio della struttura didattica, formulata sulla base di una documentazione in grado di comprovare le caratteristiche dell'insegnamento proposto. 4. La delibera del Consiglio della struttura didattica ai fini del riconoscimento non È necessaria nel caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla struttura didattica tabelle di equivalenza tra corsi e a attività formative tenuti presso le Università partner. 5. Le tipologie del riconoscimento sono: a) riconoscimento della frequenza; b) riconoscimento del credito o, comunque, della verifica di profitto; c) riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio; d) riconoscimento del tirocinio e delle altre attività formative. 6. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di tabelle proposte dalle singole strutture didattiche e approvate dal Senato Accademico. 7. Lo studente, ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, è tenuto ad indicare nel proprio learning agreement le attività formative che intende frequentare presso Università straniere. Tale documento deve essere approvato dal Consiglio della struttura didattica. 8. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, il Consiglio della struttura didattica delibera in ordine al riconoscimento delle attività formative svolte all'estero, dei relativi crediti e delle valutazioni di profitto riferendoli ai settori scientifico disciplinari del corso di studio e convertendole, se necessario, nel sistema di crediti adottato. 9. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento avviene secondo le modalità stabilite dall’ECTS stesso. Art. 32 – Interruzione della carriera 1. L’interruzione della carriera è determinata dalla mancata iscrizione. 2. Lo studente che intenda proseguire gli studi a seguito di mancata iscrizione deve presentare, nel periodo previsto per le iscrizioni, apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a 14 versare, per ogni anno di interruzione, oltre all’importo delle tasse e dei contributi, una tassa di ricognizione stabilita dal Consiglio dell’Università. 3. Nel periodo di interruzione degli studi gli studenti non possono compiere alcun atto di carriera relativo al corso di studio interrotto. 4. Gli studenti possono compiere atti di carriera scolastica a partire dalla prima sessione dell’anno accademico nel quale è stata fatta la ricongiunzione. 5. Gli anni di interruzione della carriera sono computati ai fini del calcolo della decadenza della carriera. 6. I crediti già acquisiti dagli studenti decadono solo a seguito di verifica di obsolescenza degli stessi, così come determinata dai Regolamenti di cui all’art. 7. Art. 33 – Sospensione temporanea della carriera 1. Lo studente regolarmente iscritto può sospendere temporaneamente la carriera per iscriversi ad un corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione o a un master universitario, attivati sia presso l’Università della Valle d’Aosta sia presso altri Atenei. Lo studente che intende proseguire la carriera universitaria potrà iscriversi a partire dall’anno accademico successivo a quello della sospensione. 2. Nel caso in cui lo studente abbia frequentato e ottenuto nei percorsi di studio richiamati al precedente comma dei crediti formativi previsti anche nel piano di studi del corso presso il quale era iscritto può richiedere il riconoscimento degli stessi al competente consiglio di facoltà ai fini dell’abbreviazione della carriera. 3. Oltre a quanto previsto al comma 1, è possibile sospendere temporaneamente la carriera scolastica nei seguenti casi: a) svolgimento del servizio civile o militare volontario; b) gravidanza; c) nascita di un figlio; d) infermità grave e prolungata, debitamente documentata. 4. Gli studenti che presentano domanda di sospensione non sono tenuti a versare le tasse e i contributi universitari dell’anno accademico di riferimento con scadenze successive alla presentazione della domanda stessa. 5. La sospensione può essere rinnovata per l’anno accademico successivo nel caso di permanenza delle situazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3. 6. I periodi di sospensione non sono computati ai fini del calcolo della decadenza della carriera. Art. 34 – Decadenza 1. Lo studente iscritto a qualsiasi corso di studio del previgente ordinamento (ex lege n. 341/1990), qualora non superi esami per otto anni accademici consecutivi all’anno di superamento dell’ultimo esame, decade dallo status di studente. Tale disposizione non si applica allo studente che sia in debito del solo esame finale. 2. Lo studente iscritto ai corsi di laurea decade dalla qualità di studente qualora non ottenga almeno 60 crediti entro due anni accademici successivi a quello di iscrizione al primo anno “fuori corso” e, in ogni caso, qualora non ottenga tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale, entro gli ulteriori tre anni accademici. 3. Lo studente iscritto ad un corso di laurea specialistica/magistrale decade dalla qualità di studente qualora non ottenga almeno 45 crediti entro un anno successivo a quello di iscrizione al primo anno “fuori corso” e, in ogni caso, qualora non ottenga tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale, entro gli ulteriori due anni accademici. 4. Lo studente iscritto ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico regolato da normativa europea decade dalla qualità di studente qualora non ottenga almeno 60 crediti entro un anno successivo a quello di iscrizione al primo anno “fuori corso” e, in ogni caso, qualora non ottenga tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale, entro gli ulteriori cinque anni accademici. 5. Lo studente impegnato contestualmente in attività lavorative decade entro i termini temporali previsti ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 incrementati di due anni accademici. 15 6. Lo studente decaduto qualora intenda iscriversi nuovamente ad un corso dell’Università della Valle d’Aosta è obbligato ad immatricolarsi ex-novo ed ha la possibilità di richiedere che i crediti acquisiti siano valutati al fine di un eventuale riconoscimento, parziale o completo, da parte del competente Consiglio di Facoltà. 7. La decadenza è accertata d’ufficio ed è comunicata per iscritto agli interessati e al Preside di Facoltà. Art. 35 – Rinuncia agli studi 1. È possibile in qualsiasi momento rinunciare allo status di studente. 2. La rinuncia deve essere manifestata per iscritto, in bollo, su apposito modulo predisposto dall’Ufficio Segreterie Studenti. 3. La rinuncia è irrevocabile ed incondizionata e comporta l’estinzione della carriera percorsa che, anche se effettuata presso altri Atenei, non potrà in alcun caso essere fatta valere presso l’Università in caso di nuova immatricolazione. 4. Lo studente che presenta domanda di rinuncia non ha diritto al rimborso delle tasse e dei contributi versati né è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 5. Allo studente rinunciatario è rilasciato un certificato relativo alla carriera regolarmente percorsa e integrato con una annotazione attestante la rinuncia agli studi. Art. 36 – Trasferimenti ad altro Ateneo 1. Lo studente può trasferirsi ad altra sede universitaria presentando apposita domanda al Magnifico Rettore dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno. 2. Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere il trasferimento oltre tale data, ma non oltre il 31 dicembre. 3. Ai fini dell’ottenimento del trasferimento lo studente deve, in ogni caso, regolarizzare eventuali posizioni debitorie. 4. Il foglio di congedo, contenente la copia della carriera universitaria dello studente, è trasmesso all’Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. Il foglio di congedo è siglato anche dal Direttore Amministrativo. Art. 37 – Trasferimenti da altro Ateneo 1. Per i corsi ad accesso programmato e compatibilmente con la disponibilità dei posti ad essi riservati, gli studenti che intendono trasferirsi presso l’Università della Valle d’Aosta debbono sostenere, ove previste, le prove di ammissione contenute in appositi bandi ed essere utilmente collocati nella graduatoria ad essi riservata. 2. Per i corsi ad accesso libero o che prevedono soltanto test orientativi ma non selettivi i trasferimenti da altri Atenei possono essere effettuati dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno. Il Rettore per gravi e documentati motivi, sentito il responsabile della struttura didattica anche in ordine all’assolvimento di eventuali obblighi di frequenza, può concedere il trasferimento oltre tale data ma non oltre il 31 dicembre. Art. 38 – Passaggio di corso di studio 1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studio ottemperando alla condizioni e nel rispetto dei termini deliberati dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di Facoltà. 2. Il passaggio dello studente è deliberato dal Consiglio di Facoltà che procede alla eventuale convalida degli esami superati, degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando l’ulteriore svolgimento della carriera universitaria. 3. Per l’iscrizione ad un corso di studio a numero programmato occorre sostenere, nell’anno accademico di richiesta di passaggio, la prova di ammissione per esso prescritta ed essere utilmente collocato in graduatoria. 16 Art. 39 – Valutazione del profitto 1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della loro carriera scolastica e dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite, nel rispetto delle seguenti disposizioni. 2. Gli studenti che intendono sostenere un esame di verifica del profitto devono: a) essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo di frequenza, ove previsto; b) essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari; c) essere in regola con le disposizioni relative alle propedeuticità alla data di inizio della sessione; d) aver effettuato l’iscrizione all’appello entro i termini stabiliti dal Senato Accademico; e) essere in regola con la presentazione del piano di studio. 3. Gli esami sostenuti dagli studenti in assenza anche solo di una delle condizioni di cui al precedente comma 2 sono annullati con decreto rettorale. 4. In ciascuna sessione lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere, senza alcuna limitazione numerica e nel rispetto delle eventuali propedeuticità, tutti gli esami per i quali possieda l’attestazione di frequenza, ove prevista, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi. 5. Gli studenti non in regola con l’assolvimento dell’obbligo di frequenza devono frequentare nuovamente il corso. 6. Gli esami possono essere orali e/o scritti, ovvero basati su prove pratiche, in relazione a quanto previsto dagli ordinamenti didattici e dalle determinazioni di Consigli delle strutture didattiche, ferme restando le attribuzioni specifiche dei professori responsabili degli insegnamenti. 7. Si possono prevedere forme periodiche di accertamento, eventualmente composte di prove successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale. 8. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione che garantisce adeguate forme di pubblicità. La Commissione è nominata dal responsabile della struttura didattica e costituita da almeno due membri dei quali uno è il titolare dell’insegnamento, con funzioni di presidente, e l’altro è un professore/ricercatore, preferibilmente appartenente al medesimo settore disciplinare o a settore affine, o un docente titolare di incarico di insegnamento a contratto. 9. In relazione a specifiche esigenze didattiche, della Commissione possono far parte in qualità di secondo membro anche cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente riconosciuto tale qualifica. 10.Il voto è, di norma, espresso in trentesimi. Non è possibile sostenere nuovamente un esame superato e verbalizzato. 11.Ove non sia diversamente disciplinato, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per qualsiasi altra forma di valutazione del profitto e/o di acquisizione di crediti. 12.Sono fatte salve ulteriori disposizioni relative alla valutazione del profitto deliberate dal Senato Accademico, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento. Art. 40 – Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio 1. Per sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver superato tutte le verifiche di profitto relative alle attività formative incluse nel proprio piano di studi ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti. 2. Gli esami sono pubblici. Essi sono volti ad accertare la preparazione globale raggiunta dal candidato rispetto al corso degli studi. 3. Le commissioni di esame sono nominate dal responsabile della struttura didattica e sono costituite, in maggioranza, da professori e ricercatori in ruolo presso l’Università della Valle d’Aosta e possono essere composte anche da docenti a contratto e cultori delle discipline insegnate nel corso di studi. Il numero dei componenti è, di norma, di 7 per l’esame finale per il conseguimento della laurea e di 9 per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale. Le strutture didattiche nei propri regolamenti possono prevedere una diversa composizione numerica, purché vengano mantenute le condizioni di cui al comma precedente e purché il numero dei componenti non sia inferiore rispettivamente a 5 e 7. In questi casi, il numero dei professori e ricercatori in ruolo presso l’Università della Valle d’Aosta non può essere inferiore rispettivamente a 3 e 4. In ogni caso, il Presidente della Commissione deve essere individuato tra i professori in ruolo presso l’Ateneo. 17 4. L’esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Il voto è sempre espresso in centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, può essere attribuita all’unanimità la lode e, in tale caso, può altresì essere giudicata all’unanimità la tesi degna di menzione. 5. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano, nel rispetto degli ordinamenti didattici, le modalità della prova finale e i criteri orientativi per la valutazione di questa e dell’intero curriculum degli studi ai fini della determinazione del voto finale. Art. 41 – Certificazione e titoli 1. L’Ufficio Segreterie Studenti della Direzione Amministrativa conserva su supporti cartacei e/o in archivi elettronici i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente. L’archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l’archiviazione cartacea. 2. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate, conformemente alla normativa sul bollo, unicamente dall’Ufficio Segreterie Studenti. I certificati possono essere rilasciati e sottoscritti anche dai segretari amministrativi/funzionari in servizio presso il predetto Ufficio. 3. Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione della propria posizione e dei crediti acquisiti. In particolare, la certificazione dovrà riportare le attività formative e la relativa votazione, il numero di crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto. Ai predetti fini, gli studenti possono anche avvalersi di appositi sistemi informatici messi a disposizione dell’Ateneo. 4. In seguito al superamento della prova finale, l’Università rilascia un diploma, sottoscritto dal rettore, dal Preside della Facoltà cui afferisce il corso di studi e dal Direttore Amministrativo. Per le scuole di specializzazione, in luogo del Preside di Facoltà, viene riportato il nome del Direttore della Scuola. Per i corsi Master il diploma finale è sottoscritto dal Rettore e dal Direttore del Master. Sono fatte salve ulteriori e specifiche modalità di rilascio e di sottoscrizione del diploma finale derivanti dall’attuazione di accordi e convenzioni con altre sedi universitarie. 5. Al diploma è allegato un documento supplementare – diploma supplement – contenente tutte le informazioni dettagliate circa la carriera universitaria compiuta dallo studente nel corso del periodo degli studi. Tale documento, redatto almeno in un'altra lingua europea, è predisposto nel rispetto delle disposizioni ministeriali in materia e di apposite deliberazioni del Senato Accademico. Art. 42 – Rilascio di titoli congiunti 1. L’Università può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla base di apposite convenzioni. 2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle Università convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento didattico del corso di studio. 3. Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l’omogeneità del sistema di valutazione. A tal fine la convenzione con le università straniere deve prevedere un sistema di conversione dei voti. 4. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo con l’indicazione delle Università convenzionate. Art. 43 – Informazione e partecipazione ai provvedimenti amministrativi 1. Lo studente è tenuto a conoscere le disposizioni contenute nel presente regolamento. 2. Lo studente è, inoltre, tenuto a consultare periodicamente l’Albo ufficiale della Facoltà presso la quale afferisce il corso di studio frequentato, il sito web dell’Ateneo, nonché la casella di posta elettronica, che rappresentano, anche alternativamente, gli strumenti ufficiali tramite i quali saranno comunicati gli avvisi e le informazioni agli studenti. 3. L’Università della Valle d’Aosta assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti amministrativi e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti. 4. L’Università promuove, altresì, la partecipazione degli studenti, anche mediante i propri organi di rappresentanza, ai procedimenti relativi allo svolgimento della loro carriera. 5. In ogni caso, avverso i provvedimenti amministrativi relativi alla carriera degli studenti è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta. 18 Art. 44 – Norme di disciplina 1. Lo studente dell’Università della Valle d’Aosta è tenuto ad osservare comportamenti rispettosi della legge, dei regolamenti universitari, della libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all’interno delle strutture dell’Ateneo e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell’Università o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino. 2. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli delle strutture didattiche esercitano la giurisdizione disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge. 3. Le violazioni delle norme di disciplina comportano a carico dei trasgressori l’applicazione di provvedimenti disciplinari. 4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti: a) ammonizione; b) interdizione temporanea da uno o più corsi; c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica del profitto per l’intera sessione o per parte di essa; d) sospensione temporanea dall’Università con conseguente perdita delle sessioni d’esame. 5. I provvedimenti di cui alla lettera a) del precedente comma sono disposti dal Rettore, sentite le difese dello studente. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono disposti dal Consiglio delle strutture didattiche, in seguito a relazione del Rettore. Il provvedimento di cui alla lettera d) del precedente comma è disposto dal Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore. 6. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi di prova. 7. In ogni caso la violazione deve essere formalmente contestata allo studente mediante raccomandata con avviso di ricevimento. 8. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare liberamente le proprie difese al Rettore. 9. Contro la deliberazione del Consiglio della struttura didattica che applica le sanzioni di cui alle lettere b) e c) del comma 4 è ammesso appello al Senato Accademico. L’istanza di appello deve essere formulata dallo Studente al Rettore entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento sanzionatorio. 10.Nel caso di comportamenti che possano integrare anche fattispecie di reato l’Università provvede tempestivamente ad informare l’Autorità Giudiziaria ed adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge. 11.Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e conseguentemente nel foglio di congedo. CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI ALTRI CORSI UNIVERSITARI Art. 45 – Corsi di dottorato di ricerca 1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati da apposito regolamento, approvato dal Senato Accademico, in attuazione delle disposizioni della vigente normativa in materia. 2. I corsi di dottorato possono essere organizzati sulla base di crediti formativi e riconoscere crediti eventualmente acquisiti in precedenti corsi master di II livello. 3. I corsi di dottorato possono essere attivati e organizzati anche in convenzione con altre sedi universitarie, italiane e straniere. Art. 46 – Corsi master 1. L’Università promuove, secondo la vigente normativa, corsi di alta formazione per il conseguimento di diplomi di master di primo e secondo livello. 2. Fatte salve specifiche norme di settore l’accesso ai corsi master di primo e secondo livello è 19 consentito agli studenti in possesso rispettivamente della laurea e della laurea specialistica. 3. I corsi master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di insegnamento, di studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire, distribuite di norma nell’arco di un anno e comunque in modo da garantire un efficace apprendimento, accompagnate se del caso da periodi di stage e/o tirocini funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi. 4. All’insieme delle attività di cui al precedente comma 3, integrate con l’impegno da riservare allo studio e alla preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli studenti di almeno 60 crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica. 5. Possono essere riconosciti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso master, con corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in precedenti percorsi universitari ed extrauniversitari. 6. L’organizzazione ed il funzionamento dei corsi master sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico. Art. 47 – Corsi di preparazione agli esami finali di Stato e ai concorsi pubblici 1. L’Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio delle professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche in risposta ad esigenze espresse dagli ordini professionali e dalle Amministrazioni pubbliche. Art. 48 – Corsi di perfezionamento 1. I corsi di perfezionamento post-lauream, diversi dai corsi master di cui al precedente art. 46, sono iniziative didattiche, di durata variabile ma, di norma, inferiori alla durata dell’intero anno accademico, finalizzati all’approfondimento di specifiche tematiche didattico/scientifiche e all’acquisizione di particolari competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali. 2. Fatte salve specifiche disposizioni di settore, ai corsi di perfezionamento si accede almeno con la laurea. 3. I corsi di perfezionamento sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico e consentono il conseguimento di un attestato di frequenza. Art. 49 – Corsi di aggiornamento e di formazione professionale 1. I corsi di aggiornamento e di formazione permanente sono iniziative didattiche finalizzate all’aggiornamento e all’acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali anche successivamente al conseguimento di un titolo universitario. 2. Essi hanno, di norma, durata non superiore all’anno e sono organizzati in modo da favorire la partecipazione dei lavoratori. Al termine delle attività didattiche consentono il conseguimento di un attestato di frequenza. Art. 50 – Modalità istitutive dei corsi e disposizioni comuni 1. I corsi di cui agli artt. 46, 47, 48 e 49 sono istituiti e attivati con la procedura di cui all’art. 25 dello Statuto di Ateneo, nel rispetto degli obiettivi strategici di sviluppo e del piano di sviluppo triennale di Ateneo. 2. Nella proposta istitutiva, formulata dalla competente struttura didattica o da più strutture didattiche se organizzati interfacoltà, debbono essere indicati i seguenti elementi minimi: gli obiettivi e le finalità, i requisiti di ammissione degli studenti, le modalità organizzative e le modalità di copertura degli insegnamenti erogati, le risorse finanziarie, strumentali e logistiche necessarie alla realizzazione, le fonti di finanziamento e il relativo piano di utilizzo. 3. I corsi di cui al precedente comma 1 possono essere attivati anche in convenzione con altre università o con altri enti, pubblici e privati, italiani o stranieri. Le predette convenzioni disciplinano le modalità realizzative delle singole iniziative. 4. Il Senato Accademico, ove necessario, può adottare specifici regolamenti per disciplinare i criteri e le modalità di funzionamento dei predetti corsi. 20 CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE Art. 51 – Norme transitorie e finali 1. Le strutture didattiche sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro un anno dalla data di entrata in vigore. 2. In relazione agli aspetti legati alla carriera degli studenti e ad integrazione di quanto disciplinato nel presente regolamento, il Senato Accademico può adottare ulteriore e apposita regolamentazione di Ateneo. 3. Le competenze attribuite al Consiglio dell’Università dal presente Regolamento possono essere esercitate dalla Giunta esecutiva di Ateneo. 4. L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per l’iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti. 5. Ai fini dell’opzione di cui al precedente comma 4, i consigli delle strutture didattiche competenti, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici previdenti e le carriere degli studenti già iscritti. Art. 52 – Entrata in vigore e modifiche 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di affissione all’Albo di Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione. 2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta delle strutture didattiche competenti, sono deliberate con le procedure previste all’art. 8, comma 2, dello Statuto. 21 TITOLO II - ORDINAMENTI DIDATTICI Art. 53 - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria 1. Titolo di ammissione e titolo di studio rilasciato Per l’ammissione al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria è richiesto, per gli studenti italiani (per quelli stranieri si veda l’art. 7, Norme particolari), il diploma di istruzione secondaria di durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l’ammissione, in relazione all’indirizzo prescelto, ai concorsi di insegnamento nella scuola materna ed elementare. 2. Durata e articolazione degli studi Il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha la durata di quattro anni. Esso è costituito da un biennio comune, seguito da un biennio che si articola in due indirizzi, uno per la scuola materna e l’altro per la scuola elementare. La scelta dell’indirizzo è compiuta dallo studente, al termine del secondo anno accademico. 3. Ordinamento didattico L’ordinamento didattico del Corso di laurea si articola su quattro aree e precisamente: Area 1: formazione per la funzione docente. Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui all’allegato A del D.M. 26 maggio 1998 e per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nei seguenti campi: • pedagogico (M09A, M09B, M09D,M09E,M09F); • metodologico-didattico (M09A, M09C, M09E, M09F); • psicologico (M11A, M10A, M10C, M11B, M11C, M10B, M11 D); • socio-antropologico (M05X, Q05A, Q05B, Q05C, Q05G, E03B); • igienico-medico (F22A); • dell’integrazione scolastica per allievi con handicap (M09E, F19B, M11E, M11D, M11A). A questa area va riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola materna e almeno il 20% nell’indirizzo per la scuola elementare. Per credito formativo si intende la definizione contenuta nella normativa europea ECTS. Area 2: contenuti dell’insegnamento primario. Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti della scuola materna e della scuola elementare, attività didattiche finalizzate all’acquisizione di attitudini e competenze di cui all’allegato A del citato D.M. 26 maggio 1998 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi: • linguistico-letterario: L09A, L10D, L11A, L12A, M09D, L16A, L16B, L12D; • matematico-informatico: A01A, A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, K05B, M07B; • delle scienze fisiche, naturali ed ambientali: B01A, B01B, B01C, B05X, C03X, C11X, D01A, D01B, D02A, D03A, E01A, E02A, E02C, E03A, E04A, M08E, M07B; • della musica, della comunicazione sonora e dell’animazione teatrale: L26A, L26B, L27A, L27B, L27C; • delle scienze motorie; • delle lingue moderne: L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B; • storico-geografico-sociale-giuridico: L02B, L01A, M01X, M02A, M03A, M04X, M08E, M12A, D02A, P03X, N19X, N09X, N08X, N10X, Q05A, Q05B, M06A, M06B, N10X; • del disegno: 22 H11X; A questa area viene riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola materna ed almeno il 35% nell’indirizzo per la scuola elementare. Area 3: Laboratorio Le attività di laboratorio riguardano l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle precedenti aree 1 e 2, con l’intervento di docenti di entrambe le aree. Esse costituiscono un ulteriore momento di sistematizzazione degli apprendimenti teorici, in funzione della trasferibilità, nella scuola materna e nella scuola elementare, dei saperi e del saper operare. Alle attività di laboratorio viene riservato non meno del 10% dei crediti formativi. Area 4: Tirocinio Le attività di tirocinio riguardano esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e verifica , è destinato non meno del 20% dei crediti del Corso di laurea. Almeno 100 ore di tirocinio sono finalizzate ad acquisire esperienze nel settore del sostegno. Area opzionale L’area opzionale, pari ad almeno il 5%, è costituita da insegnamenti liberamente scelti dallo studente all’interno dei corsi attivati nella sede di Aosta o seguiti presso le sedi degli Istituti universitari convenzionati. Conoscenza delle lingue Lo studente è tenuto inoltre a conoscere una lingua diversa dall’italiano e dal francese, scelta nell’area delle lingue moderne, indicate in precedenza. L’accertamento di tale conoscenza avviene attraverso apposita prova. Prove di valutazione conclusive Le modalità di accertamento dell’apprendimento al termine delle attività didattiche riguardano, globalmente e di regola, una pluralità di attività didattiche. Le competenti strutture didattiche disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell’ambito delle predette attività. L’esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio, nel laboratorio oppure ad altro argomento pertinente al Corso di laurea. 4. Attività didattiche Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore. Il regolamento didattico: a) disciplina le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire eventualmente articolati in moduli, l’attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalità; b) definisce, in termini di crediti, il peso didattico di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il totale dei crediti di un semestre; c) determina eventuali abbreviazioni della durata del Corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti; d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all’impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuative del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo pieno e tempo parziale; e) stabilisce la programmazione delle iscrizioni al Corso di laurea, tenuto conto delle risorse disponibili, della funzionalità delle strutture attivate, del fabbisogno della scuola materna ed elementare e di quanto altro collegato alle particolari condizioni socio-ambientali della Regione. Determina le modalità di valutazione per l’iscrizione programmata al Corso. 5. Piani di studio individualizzati È garantita, mediante la utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il Corso di laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati: a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell’altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri; b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l’insegnamento nella scuola materna e/o elementare, può conseguire la laurea in non più di quattro semestri. 6. Attività didattiche aggiuntive per l’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive per almeno 400 ore, attinenti all’integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire allo studente che lo desidera, di 23 acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma può costituire titolo per l’ammissione ai concorsi per l’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104. L’area qualificante tali attività didattiche prevede insegnamenti nei campi: • pedagogico (M09A, M09E); • metodologico-didattico (M09C, M09E, M09F); • psicologico (M10A, M11A, M11B, M11E); • psichiatrico (F11A, F19B); • medico (F11B, F15B, F22A). Chi ha già conseguito la laurea nel Corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno o due semestri aggiuntivi. 7. Norme particolari Al fine di assicurare la piena parità nell’uso veicolare della lingua italiana e della lingua francese, nelle diverse attività didattiche, un numero di insegnamenti, nella misura massima del 50%, potrà essere affidato a docenti di istituti universitari stranieri, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.M. citato, in relazione alla particolare situazione linguistica e in coerenza con il comma 125, dell’art. 17 della citata 127/97. Lo svolgimento di una parte del percorso formativo potrà avvenire presso istituti universitari di paesi stranieri. In merito all’iscrizione al Corso, da parte di studenti non italiani, si richiede il titolo di istruzione valido per l’accesso all’università del Paese di origine, tenuto conto di quanto previsto al precedente articolo 4. 8. Collaborazione con altri enti Per le finalità del Corso di laurea, la Struttura Didattica può attivare apposite intese con gli Enti Locali e può stipulare convenzioni con l’Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, gli Istituti musicali, l’Isef o il Corso di laurea in Scienze motorie (qualora esso sia nel frattempo attivato), con altre eventuali strutture scientifiche nonché con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla programmazione e alla realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio. Art. 54 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie (SSIS) 1. Finalità a) La Scuola si articola in indirizzi corrispondenti a gruppi di abilitazioni all’insegnamento nelle scuole secondarie; essi sono determinati secondo i criteri generali previsti dalla Legge 127/97 e specificati nel D.M. 26 maggio 1998. b) Gli indirizzi prevedono piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all’insegnamento nelle scuole secondarie secondo l’ordinamento scolastico vigente. La Scuola, tenuto conto del fabbisogno di personale docente nelle scuole secondarie della Regione Valle d’Aosta, indica annualmente mediante il Manifesto degli Studi quali indirizzi (in numero non inferiore a due) sono attivati. c) Per rispondere alle particolari esigenze linguistiche e socioculturali della comunità valdostana, la Scuola assicura una formazione bilingue (italiano e francese) e prevede lo svolgimento di parte del percorso formativo, presso le sedi universitarie francofone convenzionate. 2. Consiglio di Direzione La Scuola è retta da un Consiglio di Direzione, organo della struttura didattica, che svolge le funzioni previste dall’art. 11, commi 1 e 2, della Legge 341/90, come richiamate dall’art. 17, comma 95, della Legge 127/97. 3. Diploma L’esame finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione ha valore di esame di Stato relativo a ciascuna delle abilitazioni all’insegnamento fra quelle conseguibili sulla base del diploma di laurea che ha dato accesso alla SSIS. 4. Durata e articolazione degli studi a) Il corso degli studi ha durata di due anni, articolati in 4 semestri, che corrispondono ad un totale di 120 crediti. b) Il corso degli studi prevede 90 crediti destinati all’insegnamento e ai laboratori didattici (680 ore), e 24 un tirocinio pratico di 320 ore del valore di 30 crediti. c) Gli insegnamenti comprendono moduli didattici relativi alle Scienze dell’educazione, che possono essere comuni agli specializzandi di tutti gli indirizzi e moduli didattici relativi alle didattiche disciplinari volte ad un approfondimento metodologico o didattico nelle aree disciplinari interessate corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, nonché all’insegnamento bilingue delle discipline interessate. d) Ogni specializzando deve preparare, per l’esame finale, una relazione analitica sull’attività di tirocinio. e) La frequenza degli specializzandi alle attività didattiche e formative è obbligatoria. 5. Piani di studio a) Il Consiglio di Direzione approva un piano di studio individuale per ogni specializzando, sulla base degli insegnamenti attivati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi, in modo da tenere conto del curricolo universitario precedente così da poter comprendere eventualmente un maggior numero di semestralità qualora lo specializzando presenti dei debiti formativi, oppure desideri conseguire una pluralità di abilitazioni. b) Nel caso dell’esistenza di debiti formativi, il piano di studi dovrà prevedere anche completamenti disciplinari da acquisire nelle facoltà competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell’abilitazione da conseguire, tenuto conto anche della normativa sull’accesso ai concorsi. I completamenti disciplinari possono essere soddisfatti sia mediante il superamento di prove integrative sia mediante la frequenza ed il superamento della relativa prova finale di insegnamenti corrispondenti a non più di tre corsi annuali. c) Per converso, il piano degli studi può venire abbreviato per coloro che nel precedente curricolo degli studi hanno già seguito corsi utili ai fini degli scopi della Scuola; per coloro che fossero già in possesso di altra abilitazione, questa abbreviazione può giungere fino all’equivalente di un anno. 6. Piani di studio per l’abilitazione alla didattica di sostegno I piani di studio degli specializzandi che intendano conseguire un’abilitazione valida anche per l’attività didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente altri moduli didattici, attività di laboratorio e di tirocinio, equivalenti ad almeno 20 crediti, da considerare obbligatori ai fini indicati dall’articolo 14, comma 2, della Legge 104/92; questi ulteriori crediti prevedono contenuti sia dell’area delle pedagogie e delle didattiche speciali, sia dell’area neuropsicologica specifica. 7. Iscrizione alla Scuola a) Possono iscriversi alla Scuola i cittadini italiani e comunitari laureati in Italia le cui lauree diano accesso all’insegnamento nella scuola secondaria; possono iscriversi altresì i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario straniero che dia accesso alle attività di formazione e di tirocinio degli insegnanti della scuola secondaria nel Paese che ha rilasciato il titolo. Con gli stessi criteri possono iscriversi i cittadini italiani che abbiano conseguito titoli universitari all’estero. b) Ai sensi del comma 117, dell’articolo 17 della Legge 127/97 e del D.M. 26 maggio 1998 possono iscriversi alla Scuola anche coloro che sono in possesso dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti, dai Conservatori di musica, dagli Istituti musicali pareggiati, dagli Istituti Superiori di Educazione Fisica e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente. 8. Programmazione delle iscrizioni Il numero degli iscritti alla Scuola per ogni classe concorsuale è stabilito annualmente, sentita la Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta e in accordo con quanto stabilito dal D.M. 245/97 ai sensi delle Leggi 341/90 e 127/97. 9. Criteri e prove di ammissione Il Consiglio di Direzione, tenuto conto dei criteri, delle procedure e dei parametri standard fissati a livello nazionale per la determinazione della disponibilità di posti, definisce le modalità per le prove di ammissione in relazione alle varie classi concorsuali per l’insegnamento nelle scuole secondarie. 10. Esame finale L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nei laboratori didattici. Della relativa commissione fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti dei gradi scolastici interessati che abbiano collaborato alle attività della SSIS. 25 11. Intese e accordi con le autorità scolastiche a) La Scuola annualmente specifica il contenuto degli accordi che la SSIS potrà stipulare con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la partecipazione degli istituti secondari alle attività formative. b) La scuola può stipulare accordi con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta, con le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, le Scuole di Educazione musicale e gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, così che i docenti di queste istituzioni possano partecipare alle attività didattiche della SSIS in insegnamenti o in laboratori didattici che prevedono speciali competenze di tipo tecnico o nell’ambito della didattica bilingue delle discipline. 12. Modello formativo della SSIS I corsi, i laboratori e i tirocini si articolano in un modello di formazione professionale coerente con le finalità istituzionali della Scuola, illustrato in allegato. Allegato: Modello dell’offerta formativa della SSIS. a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie b) Pianificazione e ripartizione delle ore e dei crediti formativi c) Ripartizione del monte ore sulle formazioni trasversale e specifica d) Organizzazione del tirocinio 26 A) Architettura del programma di formazione degli insegnanti della scuola secondaria Riferimento agli obiettivi (D.M. 26 maggio 1998) Classe di I fondamenti teorici: problemi ai quali Corsi l'insegnante deve far fronte L'approccio pratica riflessiva (aspetti procedurali, aspetti affettivi, relazionali, e sociali) Seminari e laboratori Ob. Insegnare e fare 1/4/5/6/7/8/11 imparare una disciplina particolare, anche utilizzando il bilinguismo Ob. 2/9/12 Ob. 5/10 Contribuire all'elaborazione di un sapere pedagogico e didattico appropriato - Psicologia dell'apprendimento - Didattica generale, compresa docimologia - Tecnologie educative - Didattiche disciplinari specifiche e didattiche bilingui (aspetti epistemologici, storici, psicolinguistici e trasposizione didattica) Tirocinio - Esercizi pratici simulazione,autoscopia eteroscopia, analisi e costruzione di materiale - Tirocinio di osservazione e di contatto - Esercizi pratici - Tirocinio di implicazione progressiva - Analisi del sistema educativo: Seminario di dinamica di ∗ approccio storico, aspetti gruppo: lavoro di gruppo gestione di progetto legislativi ∗ approccio comparato - Sociologia dell'educazione - Analisi storica e critica delle dottrine educative - Monitoraggio del sistema - Tirocinio di contatto realtà della scuola e dei suoi partner (in occasione di uno stage) - Psicologia dell'adolescente e del giovane adulto (aspetti cognitivi, socio-affettivi) - Prevenzione e gestione di situazioni scolastiche difficili o particolari: interculturalità,approccio all'handicap, ecc. - Tirocinio: aree di progetto (in occasione di un altro tirocinio) - Metodi di ricerca quantitativa e qualitativa - Pedagogia sperimentale 23 crediti 200 ore Seminario di integrazione Lavoro pratico di ricerca sul campo in occasione di un tirocinio => relazione finale 67 crediti 480 ore 30 crediti 320 ore 27 B) Pianificazione e ripartizione dei volumi orari e dei crediti formativi Semestre 1 Semestre 2 Semestre 3 Semestre 4 TOTALE Corsi 100 h 11 crediti 50 h 6 crediti 50 h 6 crediti - 200 h 23 crediti Laboratorio 170 h 17 crediti 180 h 18 crediti 100 h 10 crediti 30 h 22 crediti 480 h 67 crediti Tirocinio 30 h 2 crediti 70 h 6 crediti 150 h 14 crediti 70 h 8 crediti 320 h 30 crediti TOTALE 300 h 30 crediti 300 h 30 crediti 300 h 30 crediti 100 h 30 crediti 1000 h 120 crediti C) Ripartizione del monte ore Formazione trasversale (area delle scienze dell'educazione) 330 h labo + corsi 30 h tirocinio Primo anno 220 h 30 h o 20 h Formazione specifiche 330 h labo + corsi 290 h tirocinio 680 h labo + corsi 320 h tirocinio 240 h 70 h o 80 h 460 h 100h TOTALE Secondo anno 110 h 220 h o 210 h 220 h 220h 110 h 0 o 10 h D) Organizzazione del tirocinio Il tirocinio è concepito da due punti di vista complementari. Esso è necessario alla SSIS, in quanto concreta l'abilitazione professionale dei candidati, che si può conseguire solo con il loro inserimento nell'operatività scolastica. Ma è utile anche alle istituzioni scolastiche perché permette loro di instaurare un rapporto meno occasionale con l'università, che favorirà: - la formazione in servizio del personale docente; - l'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione riconosciuta dalla legge alle scuole; - l'autovalutazione professionale dei singoli e delle attività di istituto. L'obiettivo del tirocinio è introdurre lo studente nella vita e nell'attività della scuola, ai fini dell'acquisizione di competenze proprie della professione docente. Tali competenze riguardano gli aspetti collegiali, gestionali, programmatori e la pratica di insegnamento. L'inserimento dello studente della SSIS in una scuola si propone quindi come esperienza in un ambiente qualificante, sempre secondo un progetto coerente sia con le finalità della SSIS sia con la programmazione della scuola in cui avviene il tirocinio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la SSIS, nel quadro delle intese stipulate con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13 dell'Ordinamento Didattico, siglerà opportuni accordi con gli istituti secondari della Regione che intendono collaborare all'attività formativa della SSIS. Tale collaborazione si configura come elemento qualificante per le scuole in virtù della stretta interazione tra il mondo della ricerca e il mondo della 28 scuola operante. La supervisione e il coordinamento delle attività di tirocinio sono affidate a docenti di ruolo nelle scuole secondarie della Regione, utilizzati presso la SSIS in regime di semiesonero. La scelta dei docenti supervisori del tirocinio avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto dal Consiglio di Direzione. Per favorire l'inserimento degli specializzandi nei singoli istituti secondari per la realizzazione dei progetti di tirocinio e per assicurare una significativa ricaduta formativa sugli istituti ospitanti, ciascuna scuola secondaria che avrà stipulato un'apposita convenzione con la SSIS Valle d'Aosta indicherà annualmente i docenti disponibili ad accogliere gli specializzandi nelle loro classi. Tali docenti, chiamati tutori, parteciperanno ai progetti di tirocinio relativi alle loro classi e alla loro disciplina di insegnamento e, con il supporto e il coordinamento dei supervisori del tirocinio, saranno il tramite della loro scuola con le università per la partecipazione Éa iniziative di formazione, di sperimentazione o di ricerca didattica proposte dalla SSIS. Art. 55 - Corso di laurea in Scienze dell'educazione: ordinamento didattico Università Universita' della VALLE D'AOSTA 18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della Classe formazione Nome del corso Scienze dell'educazione Data del DM di approvazione del 28/04/2006 ordinamento didattico Data del DR di emanazione del 04/05/2006 ordinamento didattico Data di approvazione del consiglio di 11/01/2006 facoltà Data di approvazione del senato 19/01/2006 accademico Il corso è stato istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 27/04/2001 Data del parere favorevole del nucleo 27/04/2001 di valutazione Produzione, servizi, professioni le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 27/04/2001 e in data 13/12/2005 Modalità di svolgimento convenzionale Indirizzo internet del corso di laurea Facoltà di riferimento del corso SCIENZE della FORMAZIONE Obiettivi formativi specifici Il Corso di Scienze dell’Educazione ha come obiettivi formativi lo sviluppo di competenze orientate ad acquisire una solida formazione pedagogica e didattica di base, integrata da ambiti differenziati di conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche, psicologiche, delle scienze della natura e dell’uomo, sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale relativa alla conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse dimensioni, compresa quella di genere. Dovranno altresì essere conseguite: - conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità; - abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali, organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di 29 formazione continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza; - il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre l’italiano; - adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione. Il Corso di Studi si propone di sviluppare tali abilità, conoscenze e competenze relativamente alla progettazione, realizzazione e valutazione di interventi educativi nell’ambito dei servizi alla prima infanzia, nel settore sociale ed in quello della promozione e fruizione dei beni culturali e ambientali. Il perseguimento di tali obiettivi avviene attraverso l’articolazione del corso di studio in tre curricula: A. Pedagogia dell’infanzia B. Educazione ai beni ambientali e culturali C. Educazione sociale Obiettivi specifici del Curriculum A Il Corso di studi si propone, in particolare, di sviluppare conoscenze teoriche, competenze operative e capacità gestionali al fine di formare specifiche professionalità finalizzate ad operare nei servizi destinati all’infanzia. Il corso permette agli studenti di entrare in possesso di adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni relativamente agli aspetti connessi alla relazione educativa e di cura in ambito formativo. Il percorso formativo riserva una particolare cura alle competenze specificamente rivolte ai bisogni formativi, educativi e psicologici del bambino ‘piccolo’ e ‘molto piccolo’, ed alla capacità di interagire in contesti complessi per i quali occorrano specifiche abilità comunicative, ermeneutiche e relazionali, con bambini, genitori ed operatori, anche in una prospettiva multidisciplinare. Obiettivi specifici del Curriculum B Il corso si propone lo sviluppo di competenze orientate ad acquisire una professionalità nel settore dell’educazione ai beni ambientali e culturali, che implichi la valorizzazione del patrimonio. Il curriculum di studi prevede, oltre alle principali discipline afferenti alle scienze umane e pedagogiche, corsi che consentano allo studente di acquisire una visione intersettoriale delle problematiche ambientali, con particolare attenzione ai valori culturali. Il Corso prevede l’obbligatorietà di tirocini formativi presso aziende e strutture delle pubbliche amministrazioni. I laureati dovranno quindi possedere, accanto ad una solida formazione pedagogica e didattica di base, conoscenze e competenze utili a definire un profilo professionale orientato all’elaborazione, alla programmazione e alla realizzazione di interventi educativi nei settori sopra menzionati, sia nell'ambito di strutture, imprese, associazioni e organizzazioni private, sia presso istituzioni, amministrazioni o enti pubblici. Inoltre, il corso di studio richiede che i laureati siano messi in grado di possedere un’ampia gamma di conoscenze e competenze adeguate alla comunicazione e alla gestione delle informazioni, oltre che all'utilizzo degli strumenti informatici necessari nell'ambito dell’uso e della fruizione del patrimonio culturale e ambientale. Il curriculum prevede la formazione di una figura professionale che sia in grado di rispondere alle diverse esigenze educative provenienti dal settore del patrimonio ambientale e culturale. L’educatore ai beni ambientali e culturali sarà in grado di: - realizzare interventi educativi nel settore dei beni culturali ed ambientali adeguandoli alle caratteristiche e alle esigenze dei diversi destinatari; - partecipare a gruppi di ricerca per la realizzazione di attività educative specifiche inerenti le risorse ambientali e culturali del territorio; - collaborare alla progettazione e sperimentazione di modelli metodologici e valutativi nel campo dei beni ambientali e culturali ed elaborare prodotti e materiali didattici, a stampa, multimediali ed elettronici che permettano di migliorare la fruizione dei beni (materiali ed immateriali) del territorio; - concorrere allo sviluppo dei servizi educativi; - progettare, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione sui temi e problemi legati all’educazione allo sviluppo sostenibile, operare per la diffusione di comportamenti compatibili e per la salvaguardia, promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e favorire la diffusione di conoscenze relative all'educazione ambientale. 30 Obiettivi specifici del Curriculum C Il corso ha come obiettivi formativi particolari lo sviluppo di competenze orientate ad acquisire una professionalità nel settore dell’intervento socio-educativo in varie fasce d’età. I laureati dovranno quindi possedere una solida formazione di base, nei settori pedagogico, sociologico, psicologico e metodologico, insieme a conoscenze e competenze trasversali, in ambito medico, giuridico, di scienze naturali. Il profilo professionale sarà orientato all’elaborazione, programmazione, realizzazione e verifica/valutazione d i interventi educativi nei settori del disagio sociale, della marginalità e devianza, della disabilità, delle problematiche legate all’immigrazione, delle possibili difficoltà nelle differenti età della vita, nell’ottica del raggiungimento del massimo possibile di inclusione e partecipazione sociale, nonché dello sviluppo armonico di personalità individuali autonome. L’offerta formativa sarà opportunamente integrata da una qualificata attività laboratoriale e da esperienze maturate sul campo attraverso un’opportuna strutturazione di tirocini. Caratteristiche della prova finale La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione di un elaborato tendente all'accertamento delle capacità del candidato di reperire fonti di documentazione, di progettare interventi in situazioni predefinite, di mettere a punto schemi e procedure di controllo, verifica e monitoraggio o anche la sua capacità di saper sviluppare una riflessione critica - scientificamente controllata - relativa all'esperienza compiuta nel corso dell'attività di tirocinio e/o stage. Ambiti occupazionali previsti per i laureati Gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea riguardano: - le attività di educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge 328/2000 e riguardanti famiglie,minori, anziani,soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, e servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche, ludoteche, musei ecc.) nonché servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per l'ambiente ecc.); - le attività professionali come formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e continua, pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria; - le attività di educatore nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e nei servizi educativi per l'infanzia. In particolare, per quanto riguarda i differenti curricula: AMBITI OCCUPAZIONALI CURRICULUM A Il corso di laurea è finalizzato alla formazione di un’Educatrice/Educatore per l’infanzia che sia competente tanto nell’ambito della gestione della relazione educativa, con bambini da 0 a 3 anni, quanto in quello dell’organizzazione, della progettazione e della valutazione dei contesti formativi per la prima infanzia. Il corso guarda altresì alla formazione di competenze d’ambito storico, legislativo e sociologico dei servizi per l’infanzia, e tiene conto della loro odierna realtà in ambito nazionale e territoriale, con particolare riferimento agli asili nido, ai centri famiglia, alle comunità per minori, alle ludoteche, ai servizi domiciliari ecc. AMBITI OCCUPAZIONALI CURRICULUM B I laureati svolgeranno l’attività professionale presso istituzioni pubbliche e private, nazionali ed internazionali quali, ad esempio soprintendenze, assessorati, musei, gallerie,biblioteche, archivi, fondazioni ed istituti di ricerca, parchi naturali, fattorie didattiche ecc. e presso associazioni, cooperative, aziende ed organizzazioni operanti nel settore della valorizzazione, promozione, fruizione, recupero e tutela dei beni ambientali e culturali. Inoltre i laureati potranno inserirsi, con funzione di mediatore, nelle strutture territoriali che mirano alla salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale in tutte le sue forme, alla valorizzazione e gestione partecipata del territorio e alla pianificazione di modelli di sviluppo sostenibile. AMBITI OCCUPAZIONALI CURRICULUM C L’indirizzo per educatore sociale mira alla formazione di un’operatrice o un operatore in grado di sviluppare e realizzare specifici progetti di intervento socio-educativo, volti a sostenere, nell’ambito di 31 una équipe multidisciplinare, lo sviluppo equilibrato ed autonomo della persona, in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana e sociale. L’educatore sociale si occuperà del positivo inserimento o reinserimento psico-sociale di soggetti dall’età infantile all’età adulta, sia attraverso l’organizzazione e la gestione di contesti sociali integrativi, sia prendendosi cura di specifici elementi di difficoltà, dal disagio socio-culturale alla disabilità, alle problematiche degli anziani. L’educatore sociale potrà dunque operare in qualità di: educatore nei servizi socio-educativi, consulente dei servizi educativi in contesto cooperativo, educatore di comunità, operatore di sostegno all’autonomia, animatore di gruppi, progettista di interventi socio-educativi nelle realtà territoriali di riferimento. Le professionalità maturate si espliciteranno all’interno di strutture, imprese, associazioni e organizzazioni pubbliche e private, operanti nel terzo settore e potranno dare nuovo impulso ad iniziative imprenditoriali individuali e cooperative, in un rapporto dialettico con il territorio. Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 del DM 3 novembre 1999, n. 509, per l'ammissione al Corso è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo,oltre ai requisiti richiesti dai regolamenti didattici degli Atenei. Lo studente deve inoltre possedere una buona cultura generale, adeguate capacità relazionali,logiche ed espressive,interesse per le discipline socio-psico-pedagogiche ed umanistiche. È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso. Attività formative di base CFU Settori scientifico disciplinari Discipline linguistico-letterarie 10 - 25 L-FIL-LET/10 : LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/12 : LINGUISTICA ITALIANA L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA Discipline pedagogiche e psicologiche 35 - 65 M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PED/02 : STORIA DELLA PEDAGOGIA M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE Discipline storiche e geografiche 10 - 30 L-ANT/03 : STORIA ROMANA M-GGR/01 : GEOGRAFIA M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA M-STO/01 : STORIA MEDIEVALE M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA Totale Attività formative di base 55 - 120 Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18 32 Attività caratterizzanti CFU Settori scientifico disciplinari Discipline demo-etno-antropologiche, 5 - 20 politiche e sociologiche M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI Discipline filosofiche M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE 5 - 10 M-FIL/04 : ESTETICA M-FIL/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA Discipline igienico-sanitarie, della salute mentale e dell'integrazione dei 10 - 30 disabili M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA MED/25 : PSICHIATRIA MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA Discipline pedagogiche metodologico-didattiche e 15 - 30 M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE M-PED/02 : STORIA DELLA PEDAGOGIA M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE Discipline scientifiche 10 - 45 BIO/01 : BOTANICA GENERALE BIO/05 : ZOOLOGIA BIO/07 : ECOLOGIA BIO/08 : ANTROPOLOGIA BIO/09 : FISIOLOGIA CHIM/03 : CHIMICA GENERALE E INORGANICA FIS/05 : ASTRONOMIA E ASTROFISICA GEO/01 : PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA GEO/06 : MINERALOGIA INF/01 : INFORMATICA M-EDF/01 : METODI E DIDATTICHE DELLE ATTIVITA MOTORIE M-GGR/01 : GEOGRAFIA MAT/01 : LOGICA MATEMATICA MAT/04 : MATEMATICHE COMPLEMENTARI Totale Attività caratterizzanti 45 - 135 Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 50 (Attenzione: la somma dei minimi assegnati agli ambiti è inferiore al minimo previsto) 33 Attività affini o integrative Discipline giuridiche, economiche sociali ed CFU Settori scientifico disciplinari 10 - 25 IUS/01 : DIRITTO PRIVATO IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE Discipline storiche e artistiche 5 - 40 ICAR/17 : DISEGNO L-ART/02 : STORIA DELL'ARTE MODERNA L-ART/03 : STORIA DELL'ARTE CONTEMPORANEA L-ART/04 : MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E DEL RESTAURO L-ART/05 : DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO Totale Attività affini o integrative 15 - 65 L-ART/07 : MUSICOLOGIA E STORIA DELLA MUSICA M-STO/07 : STORIA DEL CRISTIANESIMO E DELLE CHIESE M-STO/08 : ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18 (Attenzione: la somma dei minimi assegnati agli ambiti è inferiore al minimo previsto) Altre attività formative A scelta dello studente Per la prova finale e per conoscenza della lingua straniera 10 la 4 Prova finale 10 Lingua straniera Altre (art.10, comma1, lettera f) Totale Altre attività formative Totale generale crediti: Ulteriori conoscenze liguistiche 5 Abilità informatiche e relazionali 9 Tirocini 3 Altro 41 Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 32 180 34 Art. 56 - Corso di laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale: ordinamento didattico Università Universita' della VALLE D'AOSTA Classe 17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale Nome del corso Scienze dell'economia e della gestione aziendale Data del DM di approvazione del ordinamento didattico Data del DR di emanazione del ordinamento didattico Data di approvazione del consiglio di facoltà Data di approvazione del senato accademico Il corso è stato 18/04/2008 Data del parere favorevole del nucleo di valutazione Produzione, servizi, professioni Modalità di svolgimento Indirizzo internet del corso di laurea Facoltà di riferimento del corso 11/06/2008 06/03/2008 14/03/2008 istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 27/04/2001 27/04/2001 le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 16/01/2008 convenzionale http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/Corsodilaur ainScienzedell’economiaedellagestioneaziendale?OpenDocument SCIENZE dell'ECONOMIA e della GESTIONE AZIENDALE Obiettivi formativi specifici Il corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale ha come obiettivo di fondo quello di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici di carattere generale, relativi alle logiche e ai meccanismi di funzionamento delle imprese e dei sistemi economici in cui esse operano. Il curriculum, di natura interdisciplinare, offre gli strumenti sia per conoscere le aziende e per comprenderne il funzionamento, sia per interpretare i grandi aggregati economici, i mercati finanziari, i contesti normativi. Di riflesso, il piano di studi integra l’analisi delle principali funzioni aziendali, l’approfondimento di elementi di economia, storia economica, diritto, lo studio delle discipline quantitative, che costituiscono la base per l’elaborazione e la comprensione dei modelli economici. Nel rispetto degli obiettivi qualificanti della classe di appartenenza, il corso di laurea si pone, mediante l’articolazione in major, i seguenti obiettivi specifici: - delineare la realtà operativa delle aziende pubbliche e delle organizzazioni non profit, al fine di farne emergere elementi di specificità, modelli interpretativi, ambiti e strumenti di intervento rilevanti; - inquadrare il profilo strutturale delle piccole e medie imprese, le dinamiche di start-up, i percorsi di crescita, avendo particolare riguardo al settore turistico e alle condizioni per lo sviluppo imprenditoriale dello stesso. 35 Caratteristiche della prova finale La prova finale per il conseguimento della laurea intende accertare il raggiungimento, da parte dello studente, degli obiettivi formativi che caratterizzano il corso. La prova finale verte sulla discussione di una relazione scritta, relativa ad un tema/progetto finalizzato all’approfondimento di contenuti teorici proposti nell’ambito del percorso formativo. La discussione ha luogo di fronte ad una commissione di docenti e può avvalersi di eventuali supporti multimediali. Ambiti occupazionali previsti per i laureati Il corso, oltre che assicurare solide basi per il proseguimento degli studi nell’ambito di una laurea specialistica/magistrale, offre sbocchi occupazionali nell’ambito delle amministrazioni pubbliche (locali e nazionali), negli enti di produzione di servizi pubblici, nelle organizzazioni non profit, nel campo delle piccole imprese (sia avviando una propria iniziativa imprenditoriale, sia inserendosi in imprese già esistenti), nelle istituzioni a vario titolo coinvolte nello sviluppo di un determinato distretto turistico (Aiat, Centri Servizi, Agenzie di sviluppo, Camere di Commercio, Associazioni imprenditoriali). Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) Per accedere al corso occorre sostenere una prova orientativa che consiste nella soluzione di quesiti a risposta multipla, volti a valutare gli studenti sotto il profilo attitudinale e del possesso di alcune conoscenze di base. In particolare, i quesiti saranno inerenti alle seguenti aree di indagine: capacità di ragionamento logico, attitudine logico-matematica, cultura generale e attualità socio-economica, comprensione di testi. È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso. Attività formative di base CFU Settori scientifico disciplinari Aziendale 16 SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE Economico 22 SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA Giuridico 6 Statistico-matematico 8 Totale Attività formative di base 52 IUS/01 : DIRITTO PRIVATO SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 27 Attività caratterizzanti Aziendale 36 Giuridico 18 SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO 36 Statistico-matematico Totale Attività caratterizzanti 10 64 Attività affini o integrative Cultura scientifica, tecnologica e 12 giuridica SECS-S/01 : STATISTICA SECS-S/06 : METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 45 IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA Discipline economiche 6 SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE Discipline economico-gestionali 6 Formazione interdisciplinare 3 Totale Attività affini o integrative 27 SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE MAT/06 : PROBABILITA E STATISTICA MATEMATICA Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18 Altre attività formative Tipologie A scelta dello studente 18 Per la prova finale e per la 2 conoscenza della lingua straniera 7 Prova finale Altre (art.10, comma1, lettera f) Ulteriori conoscenze liguistiche Lingua straniera Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro 10 Totale Altre attività formative 37 Totale generale crediti: 180 Totale Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 28 Art. 57 - Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: ordinamento didattico Università Università della VALLE D'AOSTA Facoltà PSICOLOGIA Classe L-24 Scienze e tecniche psicologiche Nome del corso Scienze e tecniche psicologiche adeguamento di Scienze e tecniche psicologiche (codice 1001012) Psychological Science and techniques Nome inglese del corso Il corso è trasformazione di Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto (AOSTA) (cod 66649) Data del DM di approvazione dell'ordinamento 15/05/2008 didattico Data del DR di emanazione dell'ordinamento 11/06/2008 didattico Data di approvazione del consiglio di facoltà 23/04/2008 Data di approvazione del senato accademico 24/04/2008 Data della relazione tecnica del nucleo di 23/01/2008 valutazione Data della consultazione con le organizzazioni 28/11/2007 rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni Modalità di svolgimento convenzionale Indirizzo internet del corso di laurea http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagin eStatiche/facoltadipsicologia?Opendocument Massimo numero di crediti riconoscibili (DM 60 16/3/2007 Art 4) Corsi della medesima classe Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270 Le motivazioni della trasformazione fanno essenzialmente riferimento a due ambiti: a) una equilibrata distribuzione degli impegni didattici dei docenti in funzione di un'offerta formativa proporzionata agli organici effettivamente a disposizione, con un pieno utilizzo del tempo-docenza previsto per i docenti dalla normativa vigente, in modo da garantire la copertura degli insegnamenti nei corsi di studio con docenti di ruolo preferibilmente in una misura superiore ai livelli minimi stabiliti, anche come qualificazione della formazione; b) l'introduzione di forme organizzative della didattica più compatte, anche attraverso soluzioni che prevedano una effettiva cooperazione di più docenti su aree di insegnamenti coordinati, con un'unica verifica conclusiva che comporti l'acquisizione di un numero congruo di CFU entro il limite massimo di esami stabilito dalla nuova normativa; Da tempo, infatti, si era resa evidente l'esigenza di una riformulazione del percorso formativo, conseguente ad una sperimentazione del medesimo attiva da oltre un triennio, nonchè in seguito al serrato e continuo confronto con le parti sociali (Comitato di Indirizzo). Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione Per quanto concerne la strategia di Ateneo,il Nucleo ricorda che il Senato ha concesso alle Facoltà la possibilità di riprogettare gli ordinamenti, previa verifica dell'orientamento nazionale prevalente in ordine all'applicazione della riforma per i corsi di studio analoghi. A seguito della verifica il Senato ha esaminato e approvato un'unica proposta. La Facoltà di Psicologia ha stabilito di attuare la riforma per il solo corso triennale, mantenendo al momento invariato l'ordinamento dell'altro corso della Facoltà (specialistica in Psicologia). In merito alla corretta progettazione della proposta, il Nucleo rileva che essa è avvenuta nel rispetto dell'iter previsto dalla normativa e che sono state fornite tutte le informazioni richieste. In particolare, risultano esplicitate le motivazioni alla base della trasformazione. In ordine alla compatibilità con le risorse disponibili,non emergono nuove esigenze di strutture. Al livello della docenza è previsto invece un incremento dei requisiti quantitativi. Ad oggi risultano inquadrati presso la Facoltà 11 docenti e il piano di sviluppo di Ateneo per il 2008/2009 prevede il 38 reclutamento di ulteriori 3 unità. La proposta risulta quindi al momento compatibile con le risorse disponibili. Per quanto attiene alla possibilità di contribuire al perseguimento degli obiettivi di razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, le motivazioni della proposta rientrano tra gli obiettivi specifici indicati nelle Linee guida del MUR. Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni Il Preside illustra la tabella nella quale vengono indicate le modifiche sostanziali al nuovo ordinamento e evidenzia in particolare la riduzione delle pedagogie e delle sociologie, mentre pone l'accento sul netto incremento del numero di esercitazioni e laboratori. Successivamente chiarisce come la proposta abbia cercato di rispettare i criteri Europsy, in base ai quali è possibile ottenere un riconoscimento in ambito europeo. Alcuni rappresentanti presenti (Assessorato sanità, salute e politiche sociali, Consorzio Trait d'Union, Agenzie del Lavoro, Ordine degli Psicologi) manifestano qualche preoccupazione di fronte alla proposta di un'ulteriore caratterizzazione clinica del percorso e qualche perplessità in ordine ai possibili sbocchi professionali. Auspicano inoltre che possa essere individuata una proposta formativa post lauream che possa formare in ambito di orientamento lavorativo e organizzativo. Il Preside, uditi gli interventi, rassicura i presenti relativamente alla condivisione delle preoccupazioni in ordine ai possibili sbocchi occupazionali dei laureati triennali, auspicando il ritorno ad un percorso formativo quinquennale. In merito all'individuazione di percorsi formativi complementari alla formazione clinica comunica l'intenzione della Facoltà di attivare più curricula formativi per la Laurea Magistrale e, in ogni caso, di soddisfare tali esigenze attraverso, quantomeno, l'attivazione di Master di I e II livello. Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curricula appartenenti alla medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1§2. Obiettivi formativi qualificanti della classe I laureati nei corsi di laurea della classe devono: -avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche; -avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica; -avere acquisito competenze ed esperienze applicative; -avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione; -avere acquisito adeguate abilità nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione Europea,oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali. I laureati della classe potranno svolgere attività professionali in strutture pubbliche e private, nelle istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore. I laureati della classe, sotto la supervisione di un laureato magistrale in psicologia, potranno svolgere attività in ambiti quali i servizi diretti alla persona, ai gruppi,alle organizzazioni e alle comunità e per l'assistenza e la promozione della salute. Tali attività riguardano gli ambiti della valutazione psicometrica, psicosociali e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle risorse umane nelle diverse età della vita. Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:-comprendono in ogni caso attività finalizzate all'acquisizione di fondamenti teorici e di elementi operativi: della psicologia generale, sociale e dello sviluppo; delle metodologie di indagine; dei metodi statistici e delle procedure informatiche per l'elaborazione dei dati; dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento; delle dinamiche delle relazioni umane;-prevedono in ogni caso corsi finalizzati a un adeguato inquadramento delle discipline psicologiche e cognitive nel contesto delle scienze naturali, di quelle umane e sociali;comprendono in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, seminari, attività di laboratorio,esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di competenze nelle metodiche sperimentali e nell'utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e sociale;-includono attività con valenza di tirocinio formativo e di orientamento;-includono non meno di 8 crediti a scelta dello studente. 39 Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo Il Corso di laurea si propone nello specifico di: - soddisfare la richiesta formativa in ambito psicologico, caratterizzandosi, da un lato, per un'esaustiva presentazione del know-how psicologico, dall'altro garantendo allo studente una consistente formazione in ambito psicologico; - contribuire alla costituzione di una adeguata formazione teorica, metodologica e tecnica delle discipline psicologiche; - fornire specifiche competenze nell'ambito delle diverse fasi dello sviluppo e del funzionamento psicologico dell'individuo (biologico, cognitivo, affettivo, nei contesti familiari e di comunità), delle dinamiche intra e inter-individuali, con particolare riferimento ai contesti comunitari, sociali ed istituzionali, degli strumenti di rilevazione psicologica sia in ambito psicodiagnostico che sociale, degli interventi orientati alla comprensione, alla diagnosi, al sostegno del singolo, della famiglia, dei gruppi. Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) I laureati devono dimostrare capacità di comprensione dei temi fondamentali e di alcuni temi specifici delle discipline psicologiche, costruendo una conoscenza che articoli quanto compreso dall'uso di testi di riferimento, di base e avanzati, nell'ambito delle discipline psicologiche. Il raggiungimento di tali obiettivi formativi verrà verificato attraverso gli esami di profitto relativi ad ogni insegnamento del corso di laurea e l'approvazione dell'attività svolta nei laboratori. Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) I laureati devono saper elaborare le conoscenze acquisite in ambito psicologico, sia a livello teorico, sia nell'applicazione ai fini della soluzione di problemi connessi alla propria professione. La capacità di applicare le conoscenze acquisite nel Corso di laurea viene verificata sia attraverso l'approvazione dei laboratori sia, in particolar modo, attraverso il lavoro individuale svolto dallo studente per la preparazione e stesura della prova finale. Autonomia di giudizio (making judgements) I laureati devono saper formulare domande di conoscenza inerenti temi psicologici e sociopsicologici propri della professione, e devono saper individuare le modalità di raccolta e di analisi dei dati adeguate a fornire risposte. Tali capacità potranno sia indicare strategie di soluzioni di problemi, sia individuare linee di riflessione sui temi. L'autonomia di giudizio raggiunta dallo studente viene valutata in particolar modo attraverso la capacità di esporre in modo critico nel corso degli esami di profitto le diverse posizioni teoriche attenenti alle specifiche tematiche trattate. Abilità comunicative (communication skills) I laureati devono avere capacità comunicative tali da permettere una interazione comunicativa, nell'ambito delle tematiche psicologiche e della propria professione, adeguata ai contesti e agli interlocutori. Devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni sia a specialisti della psicologia, sia a non specialisti. La verifica di tali capacità sarà espletata attraverso gli esami di profitto nonchè attraverso l'approvazione delle attività di stages spesso connotate in maniera interdisciplinare. Capacità di apprendimento (learning skills) I laureati devono aver sviluppato capacità di apprendimento che consentano loro una buona autonomia nell'intraprendere studi successivi. Gli esami di profitto e la prova finale costituiscono gli strumenti per operare una valutazione in tal senso Conoscenze richieste per l'accesso E' necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e possedere adeguate capacità logiche e numeriche, competenze linguistiche e di comprensione dei testi. E' facoltà dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 19, comma 8, del Regolamento Didattico di Ateneo, provvedere ad una verifica di tali requisiti attraverso prove di orientamento o di autovalutazione appositamente predisposte ed eventualmente anche a mezzo dell'attivazione di corsi base finalizzati al raggiungimento dei medesimi. 40 Caratteristiche della prova finale Alla prova finale sono assegnati 2 crediti formativi universitari (CFU), sui 180 del percorso formativo,corrispondenti ad un carico di lavoro di 50 ore complessive. Coerentemente con tale attribuzione di crediti il lavoro del candidato sarà finalizzato all'accertamento delle conoscenze e competenze acquisite attraverso la stesura di un lavoro di sintesi più che di un lavoro di ricerca. La prova finale per il conseguimento della laurea triennale, quindi, intende accertare il raggiungimento, da parte dello studente, degli obiettivi formativi caratterizzanti la specificità del corso (come indicato dai descrittori di Dublino)attraverso una relazione scritta che verterà su un tema concordato con un docente, che provvederà alla valutazione ed alla condivisione della medesima con la commissione di laurea, composta ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo. La prova finale consiste nella stesura e presentazione di un elaborato coerente contenutisticamente con uno degli insegnamenti sostenuti durante il corso di studi. Tale elaborato dovrà evidenziare le capacità del candidato in merito alla comprensione dei temi trattati, alla loro applicazione professionale, evidenziando altresì l'autonomia di giudizio e le abilità comunicative connesse con il lavoro di stesura. L'elaborato potrà essere redatto in lingua straniera (preventivamente concordata con il Relatore). La Commissione approva la laurea, vista la valutazione positiva dell'elaborato da parte del Relatore. La proclamazione avverrà in seduta pubblica, con dichiarazione della valutazione conseguita sull'intero curriculum formativo. Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati Fatto salvo il fatto che le competenze psicologiche acquisibili con un percorso di laurea triennale appaiono assolutamente insufficienti ai fini dell'esercizio clinico della professione di psicologo e che suddette competenze appaiono più consone ad un percorso formativo almeno a livello di laurea magistrale, il laureato in Scienze e tecniche psicologiche potrà operare in differenti ambiti: - dei servizi: sociali, assistenziali, di cooperazione, terzo settore; - delle organizzazioni: scolastiche, per lo sviluppo del territorio e dell'occupazione, pubbliche e private per la produzione di beni e servizi, senza scopo di lucro, forze armate, sistema carcerario, confessionali e religiose - dell' intervento psicologico rivolto alla promozione della salute individuale e comunitaria, sotto la diretta responsabilità di figure professionali formate specialisticamente in ambito clinico. Ne costituiscono un esempio - i servizi psicologici, i servizi di NPI, i dipartimenti di salute mentale e per l'età evolutiva; - i reparti pediatrici, i centri di fecondazione assistita, le strutture educativo-scolastiche; - i consultori materno-infantili, adolescenziali e familiari; - le comunità per il disagio minorile, le strutture residenziali e semiresidenziali volte al trattamento del disagio psichico, delle dipendenze patologiche, dell'assistenza ai disabili, i centri di accoglienza per famiglie e le reti dei servizi del privato-sociale; - servizi per l'adozione e l'affidamento. Inoltre, così come stabilito dall'art. 51/2 del DPR 328/01, formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione B dell'albo degli psicologi, i seguenti sbocchi: a) partecipare alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali; b) realizzare interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale, di inserimento e di partecipazione sociale; c) utilizzare il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni; d) utilizzare con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative; e) utilizzare strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane; 41 f) utilizzare strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu' efficace e sicuro l'operare con strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio; g) curare la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca. Il corso prepara alle professioni di: - Specialisti in risorse umane - Tecnici dei servizi sociali Attività formative di base ambito disciplinare settore CFU Fondamenti della M-PSI/01 Psicologia generale M-PSI/02 Psicobiologia e 32 - 32 psicologia psicologia fisiologica M-PSI/03 Psicometria M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione MPSI/05 Psicologia sociale Formazione BIO/09 Fisiologia BIO/13 Biologia applicata SPS/07 12 - 12 interdisciplinare Sociologia generale Totale crediti riservati alle attività di base (da DM min 30) Attività formative caratterizzanti ambito disciplinare settore Psicologia generale e M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03 fisiologica Psicometria Psicologia dello M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia sviluppo e dell'educazione dell'Educazione Psicologia sociale e del M-PSI/05 Psicologia sociale M-PSI/06 Psicologia del lavoro e lavoro delle organizzazioni Psicologia dinamica e M-PSI/07 Psicologia dinamica M-PSI/08 Psicologia clinica clinica Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (da DM min 60) CFU 24 - 24 4-4 16 - 16 36 - 36 80 Attività formative affini ed integrative settore CFU M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi 18 - 18 M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale MED/25 Psichiatria MED/39 Neuropsichiatria infantile SPS/08 Sociologia dei processi culturali e comunicativi SPS/09 Sociologia dei processi economici e del lavoro Altre attività formative (D.M. 270 art. 10§5) ambito disciplinare CFU A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a) 12 Per la prova finale 2 Per la prova finale e la lingua straniera Per la conoscenza di almeno una lingua (art.10, comma 5, lettera c) 6 straniera Ulteriori attività formative (art.10, Ulteriori conoscenze linguistiche comma 5, lettera d) Abilità informatiche e telematiche 4 Tirocini formativi e di orientamento 14 42 Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. d 18 Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10, comma 5, lettera e) Totale crediti riservati alle altre attività formative 38 Note relative alle altre attività Nel corso di studi, oltre agli stages da espletarsi internamente non sono previsti tirocini presso strutture esterne ( art. 10, comma 5, lettera e), in quanto in contrasto con le richieste dell'Ordine degli Psicologi, che prevedono un periodo definito di tirocinio post-laurea per l'iscrizione all'esame di stato. CFU totali per il conseguimento del titolo: 180. Art. 58 - Corso di laurea in Lingue e comunicazione per il territorio, l'impresa e il turismo: ordinamento didattico Università Universita' della VALLE D'AOSTA Altre Università (convenzioni Université de Savoie interuniversitarie Classe 3 - Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica Nome del corso Data del DM di approvazione del ordinamento didattico Data del DR di emanazione del ordinamento didattico Data di approvazione del consiglio di facoltà Data di approvazione del senato accademico Il corso è stato Lingue e comunicazione per il territorio, l'impresa e il turismo 28/04/2005 29/04/2005 17/01/2005 18/02/2005 istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 24/05/2002 Data del parere favorevole del nucleo 23/05/2002 di valutazione Produzione, servizi, le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della professioni produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 21/05/2002 Modalità di convenzionale svolgimento Indirizzo internet del http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/lingueecomu corso di laurea icazione?Opendocument Facoltà di riferimento LINGUE e COMUNICAZIONE del corso Obiettivi formativi specifici Il corso di laurea in Lingue e comunicazione per il territorio, l’impresa e il turismo si propone di fornire al laureato: 43 - una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano ed al francese, parificate sul territorio regionale; - sicure competenze linguistico-tecniche, orali e scritte, per la padronanza delle lingue di studio; - una buona preparazione in campo economico-giuridico, che permetta di acquisire adeguate conoscenze delle problematiche proprie dei diversi ambiti lavorativi (imprese produttive e di servizi, culturali, turistiche, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio; - una preparazione generale in campo storico-geografico, sociologico e letterario; - adeguati strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione mediante l’approfondimento dei settori disciplinari tipici delle scienze comunicazionali; - la possibilità di un inserimento precoce nel mondo del lavoro, attraverso lo svolgimento di stages e tirocini formativi presso aziende ed istituzioni, in Italia o all’estero, al fine di acquisire capacità organizzative autonome. Caratteristiche della prova finale La prova finale per il conseguimento della laurea intende accertare il raggiungimento, da parte dello studente, degli obiettivi formativi caratterizzanti la specificità del corso, attraverso la discussione di una relazione scritta, che potrà anche concernere l’esperienza maturata durante lo svolgimento degli stages e dei tirocini formativi previsti obbligatoriamente dal piano di studi. Per essere ammesso alla presentazione e discussione della relazione scritta, lo studente deve aver conseguito tutti i crediti corrispondenti alle attività formative previste dal suo curriculum, ad esclusione di quelli previsti per la prova finale stessa. Ambiti occupazionali previsti per i laureati Il corso si rivolge ai giovani che aspirano a: - diventare esperti linguistici in grado di inserirsi in diversi ambiti lavorativi, presso organizzazioni pubbliche e aziende private nei diversi settori di attività economica; - operare nel campo dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa; - svolgere assistenza linguistica alle imprese e negli ambiti istituzionali. Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) In caso di domande superiori alla disponibilità di posti, si prevede un test d'ingresso finalizzato anche alla verifica delle conoscenze minime necessarie per l'accesso al corso di laurea. È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso. Attività formative di base CFU Lingua e Letteratura italiana 8 Lingue di studio e culture dei 30 rispettivi paesi Settori scientifico disciplinari L-FIL-LET/10 : LETTERATURA ITALIANA L-FIL-LET/15 : FILOLOGIA GERMANICA L-LIN/03 : LETTERATURA FRANCESE L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE L-LIN/05 : LETTERATURA SPAGNOLA L-LIN/06 : LINGUA E LETTERATURE AMERICANE L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA L-LIN/10 : LETTERATURA INGLESE L-LIN/11 : LINGUA E LETTERATURE AMERICANE LINGUA ISPANOLINGUA ANGLO- 44 L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE L-LIN/13 : LETTERATURA TEDESCA L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA L-LIN/21 : SLAVISTICA Principi di linguistica generale e 8 applicata L-FIL-LET/09 : FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA L-FIL-LET/12 : LINGUISTICA ITALIANA L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA L-LIN/02 : DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE Totale Attività formative di base 46 Attività caratterizzanti Mediazione linguistica da e verso le 44 lingue di studio Totale Attività caratterizzanti 44 M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 46 L-FIL-LET/09 : FILOLOGIA E LINGUISTICA ROMANZA L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA FRANCESE L-LIN/06 : LINGUA E LETTERATURE ISPANOAMERICANE L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA SPAGNOLA L-LIN/11 : LINGUA E LETTERATURE ANGLOAMERICANE L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA INGLESE L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA TEDESCA Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 26 Attività affini o integrative Discipline economiche 33 SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA Discipline giuridiche 6 SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI IUS/01 : DIRITTO PRIVATO IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO 45 IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO Discipline storiche, sociologiche e 10 geografiche M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI M-STO/02 : STORIA MODERNA Totale Attività affini o integrative 49 M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA M-STO/08 : ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E BIBLIOTECONOMIA SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18 Altre attività formative A scelta dello studente 9 Per la prova finale e per la 4 conoscenza della lingua straniera 5 Prova finale Altre (art.10, comma1, lettera f) Ulteriori conoscenze liguistiche Lingua straniera Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro 23 Totale Altre attività formative Totale generale crediti: 41 Totale Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 28 180 46 Art. 59 - Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali: ordinamento didattico Università Universita' della VALLE D'AOSTA Classe Nome del corso Data del DM di approvazione del ordinamento didattico Data del DR di emanazione del ordinamento didattico Data di approvazione del consiglio di facoltà Data di approvazione del senato accademico Il corso è stato 15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali Scienze politiche e delle relazioni internazionali 28/04/2006 04/05/2006 12/01/2006 19/01/2006 istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 18/02/2004 Data del parere favorevole del nucleo di 02/02/2004 valutazione Produzione, servizi, le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della professioni produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 30/01/2004 e in data 17/02/2005 Modalità di svolgimento convenzionale Indirizzo internet del http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/scienzepoli corso di laurea icheerelazioniinternazionali?Opendocument Facoltà di riferimento del SCIENZE POLITICHE e delle RELAZIONI INTERNAZIONALI corso Obiettivi formativi specifici Il Corso mira ad offrire strumenti di conoscenza delle scienze politiche e delle relazioni internazionali che si rivelano necessari per affrontare i processi di internazionalizzazione delle relazioni umane in diversi ambiti e a diversi livelli di responsabilità. Si propone, altresì, di preparare i giovani ad affrontare i problemi e le sfide che pongono la globalizzazione e la necessità della sua governance. Oggetto del Corso è lo studio delle differenti modalità di partecipazione alla vita di relazione internazionale, sia in ambito mondiale sia in quelli regionali, con particolare attenzione all’Unione Europea ma altrettanto alle amministrazioni pubbliche e agli enti economici nazionali e internazionali. Si caratterizza per il rilievo attribuito alle materie che nei diversi settori disciplinari interessano la dimensione internazionale, quella europea, e quella comparatistica, in un’ottica sia culturale che professionale. Il metodo su cui è incentrata la formazione nel corso di laurea è interdisciplinare, e comporta lo studio di materie storiche, giuridiche, economiche, politologiche, sociologiche e linguistiche. Le diverse dimensioni delle relazioni internazionali sono affrontate con attenzione sia ai riflessi della partecipazione dell’Italia alla vita di relazione internazionale (rapporti con gli altri Stati e con le Organizzazioni internazionali), sia alla proiezione interna della partecipazione dello Stato e delle Regioni alla vita di relazione internazionale. Le diverse tematiche politiche, economiche e giuridiche sono studiate con particolare attenzione alle funzioni, ai processi decisionali e al ruolo delle organizzazioni internazionali, dei vincoli e delle opportunità derivanti dalla crescente integrazione economica e istituzionale a livello internazionale ed europeo. Caratteristiche della prova finale 47 La prova finale per il conseguimento della laurea intende accertare il raggiungimento, da parte dello studente, degli obiettivi formativi caratterizzanti la specificità del corso, attraverso la discussione, di fronte ad una commissione di docenti del corso stesso, di una relazione scritta, con eventuali supporti multimediali, relativa ad un tema/progetto assegnato o ad una esperienza specifica maturata dallo studente nell’ambito del percorso formativo. Per essere ammesso alla presentazione e discussione della relazione scritta, lo studente deve aver conseguito tutti i crediti corrispondenti alle attività formative previste dal suo curriculum, ad esclusione di quelli previsti per la prova finale stessa. La laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si consegue con il superamento della prova finale ed il contestuale raggiungimento di almeno 180 crediti. I crediti conseguiti con la laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali consentono l’accesso ad almeno uno dei corsi di laurea specialistica della classe di II livello. Ambiti occupazionali previsti per i laureati Nella prospettiva professionale, il Corso si propone l’obiettivo specifico di preparare gli studenti interessati a sbocchi in carriere, professioni e impieghi che richiedono conoscenze del sistema delle relazioni internazionali, delle forme di cooperazione a livello mondiale e dei sistemi regionali di integrazione. Il Corso di Scienze politiche e delle relazioni internazionali proposto dall’Università della Valle d'Aosta si propone di formare laureati il cui connotato essenziale sia un profilo internazionale. Le diverse discipline, i differenti insegnamenti impartiti nel Corso di laurea, infatti, avranno tutti il denominatore comune della proiezione internazionale. Laureati che presentino i connotati di questa dimensione internazionale, infatti, avranno un profilo idoneo a sbocchi professionali diversi. Beninteso, per alcune professionalità sono richiesti formazione e titoli superiori alla laurea di triennio ed è, quindi, necessario che i giovani che vi aspirino proseguano gli studi per conseguire una laurea specialistica oppure un master. Un primo ambito è quello delle carriere internazionali in senso proprio: la diplomazia (il servizio diplomatico nel Ministero degli Affari Esteri); le Organizzazioni internazionali a vocazione universale (le Nazioni Unite, gli Istituti specializzati delle Nazioni Unite, l'Organizzazione Mondiale del Commercio ...); le Organizzazioni europee (l'Unione europea in primis, ma anche il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le diverse istituzioni internazionali politiche, economiche, sociali); le Organizzazioni internazionali non governative (ONG), con particolare riguardo per quelle che operano nel settori dei diritti umani, dell'aiuto allo sviluppo, dell'aiuto umanitario (ad esempio, il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa). In questo primo ambito, la comunità internazionale (Stati, Organizzazioni internazionali intergovernative e ONG) ha bisogno di figure professionali capaci di affrontare le sfide della cooperazione internazionale, della protezione dei diritti umani, della promozione dello sviluppo economico e sociale, della formazione culturale e professionale, delle missioni di pace e dei processi di democratizzazione, dell'aiuto umanitario, della costruzione di istituzioni dopo i conflitti. Un secondo ambito è quello delle pubbliche amministrazioni nazionali. In primo luogo, la laurea è proiettata verso sbocchi professionali nei Ministeri e nei vari organi dell’amministrazione centrale dello Stato. In secondo luogo, Regioni, Province, Comuni, in generale tutti gli enti territoriali sono sempre più investiti di competenze che presentano una forte proiezione internazionale, e richiedono funzionari preparati a sviluppare attività che in misura crescente comportano sensibilità e conoscenze che trascendono il tradizionale ambito circoscritto dell'azione di questi enti. Per questi ambiti, l'Università della Valle d'Aosta intende offrire laureati - valdostani, di altre regioni italiane e d'Oltralpe - con formazione “aperta”, multidisciplinare, trilingue (italiano, francese e inglese), la cui preparazione sia stata essenzialmente incentrata sullo studio in chiave internazionale di storia, economia, diritto, sociologia, scienze politiche. Il corpo docente accademico sarà integrato dall'apporto di esperti a contratto (diplomatici, funzionari internazionali, operatori di ONG, funzionari di amministrazioni dello Stato e degli enti locali). Per alcune esperienze, ci si potrà avvalere di Convenzioni-quadro con il Centro Internazionale di Formazione di Torino: in quanto appartenente al sistema delle Nazioni Unite, rappresenta il partner ideale per dare vita a iniziative congiunte; Aosta infatti si trova in posizione di equidistanza tra Torino, ove ha sede il Centro internazionale delle Nazioni Unite, e Ginevra, che è la capitale dell'intero sistema delle Nazioni Unite nel mondo. Saranno, altresì, previste 48 collaborazioni con Università e istituzioni internazionali anche per tirocini e completamento di studi durante il triennio, e la predisposizione di periodi Socrates-Erasmus. Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99) È previsto un test d’orientamento finalizzato alla verifica delle conoscenze culturali del candidato. È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso. Attività formative di base CFU Settori scientifico disciplinari Discipline linguistiche 8 Discipline statistiche, giuridiche e 18 metodologiche L-LIN/04 : FRANCESE L-LIN/07 : SPAGNOLA L-LIN/12 : INGLESE L-LIN/14 : TEDESCA LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA SECS-S/01 : STATISTICA SPS/04 : SCIENZA POLITICA Totale Attività formative di base 26 Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 20 10 SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA Attività caratterizzanti Discipline economico-politiche SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA Discipline giuridiche 22 IUS/01 : DIRITTO PRIVATO IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO Discipline politologiche 16 SPS/01 : FILOSOFIA POLITICA SPS/04 : SCIENZA POLITICA Discipline sociologiche 10 SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI Discipline storico-politiche 18 M-STO/02 : STORIA MODERNA M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE Totale Attività caratterizzanti 76 SPS/06 : STORIA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di crediti pari a 52 Attività affini o integrative 49 Economico 10 SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA Giuridico 12 IUS/02 : DIRITTO PRIVATO COMPARATO IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE Sociologico 4 Storico-filosofico 6 IUS/18 : DIRITTO ROMANO E DIRITTI DELL'ANTICHITA SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E DEL LAVORO SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE M-STO/03 : STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA SPS/03 : STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE SPS/05 : STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE SPS/13 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA SPS/14 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA Totale Attività affini o integrative 32 Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 18 18 IUS/01 : DIRITTO PRIVATO Ambito aggregato per crediti di sede IUS/02 : DIRITTO PRIVATO COMPARATO IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO IUS/08 : DIRITTO COSTITUZIONALE IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA IUS/17 : DIRITTO PENALE IUS/19 : STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E MODERNO IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO M-GGR/01 : GEOGRAFIA M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA M-STO/01 : STORIA MEDIEVALE 50 M-STO/02 : STORIA MODERNA M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA SECS-S/01 : STATISTICA SPS/01 : FILOSOFIA POLITICA SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE SPS/03 : STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE SPS/04 : SCIENZA POLITICA SPS/05 : STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE SPS/06 : STORIA INTERNAZIONALI DELLE RELAZIONI SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI SPS/13 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA SPS/14 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA Totale Ambito aggregato per crediti di 18 sede Altre attività formative A scelta dello studente Per la prova finale e per conoscenza della lingua straniera 9 la 3 Prova finale 6 Lingua straniera Altre (art.10, comma1, lettera f) Ulteriori conoscenze liguistiche Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro Totale Altre attività formative Totale generale crediti: 10 Totale 28 Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 28 180 51 Art. 60 - Corso di laurea specialistica in Psicologia: ordinamento didattico Università Universita' della VALLE D'AOSTA Classe 58/S - Classe delle lauree specialistiche in psicologia Nome del corso Data del DM di approvazione del ordinamento didattico Data del DR di emanazione del ordinamento didattico Data di approvazione del consiglio di facoltà Data di approvazione del senato accademico Curriculum di laurea interamente riconosciuto per accesso alla laurea specialistica - D.M. 509/99 Art.9 comma 3 (con valore immediatamente validativo) Il corso è stato Psicologia 28/04/2005 29/04/2005 25/02/2004 11/06/2004 Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 03/02/2005 Data del parere favorevole del nucleo di 02/12/2004 valutazione Produzione, servizi, le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della professioni produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data 09/09/2004 Modalità di svolgimento convenzionale e in teledidattica Indirizzo internet del http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/corsodilaur corso di laurea aspecialisticainpsicologia?OpenDocument Facoltà di riferimento PSICOLOGIA del corso Obiettivi formativi specifici I laureati in Psicologia dovranno, a seconda del curriculum prescelto: - Per "Psicodiagnosi e Indicazioni al trattamento": acquisire un'avanzata preparazione negli ambiti teorici, progettuali ed operativi della psicologia clinica, dinamica e della psicodiagnostica, con particolare riferimento alla pianificazione del trattamento ed alla verifica dei risultati, nonché conoscenze di base nell'ambito delle metodologie della ricerca psicologica; acquisire capacità operative negli interventi di prevenzione, diagnosi e valutazione, sostegno psicologico e riabilitazione congruenti con le esigenze delle persone anche nei contesti organizzativi quali gruppi e comunità; la conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza, 52 unitamente alla padronanza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'unione europea saranno inoltre prioritari. - Per ciò che attiene il secondo curriculum "Psicologia Scolastica e dell'Educazione" l'obiettivo sarà la formazione di figure professionali che, conformemente ad altri paesi dell'Unione Europea, siano competenti nell'analisi, progettazione, gestione e valutazione degli interventi psicologici in età evolutiva. Tali competenze hanno quindi come obiettivo la prevenzione/risoluzione del disagio relazionale, sociale e cognitivo all'interno dei contesti educativi, la creazione di sistemi educativi e sociali innovativi, il monitoraggio delle istituzioni scolastiche ed educative relative all'arco di vita. La conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza, unitamente alla padronanza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'unione europea saranno inoltre prioritari. - Per il terzo curriculum "Risorse umane nei contesti sociali ed organizzativi" l'obiettivo sarà formare professionisti che padroneggino le basi conoscitive, metodologiche e tecniche proprie dello studiodell'ambiente e del contesto, dell'intervento formativo, della selezione e della valutazione delle risorse umane, della consulenza organizzativa, delle relazioni interculturali e delle problematiche relative all'impiego delle nuove tecnologie nelle organizzazioni.La conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza, unitamente alla padronanza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'unione europea saranno inoltre prioritari. Caratteristiche della prova finale La tesi di laurea è volta ad appurare la capacità del candidato di elaborare in maniera originale un lavoro bibliografico e/o di ricerca sotto la supervisione di un docente relatore. La votazione finale sarà espressa in centodecimi con eventuale lode, tenuto conto delle valutazioni complessive ottenute dallo studente negli esami di profitto. Ambiti occupazionali previsti per i laureati Al laureato specialista, previo superamento dello specifico esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, spetterà il titolo di Psicologo. Esso potrà espletare la propria professionalità, a seconda del curriulum prescelto, attraverso l'assunzione di funzioni di elevata responsabilità nella libera professione, nelle organizzazioni e nei servizi sanitari, nei contesti scolastici ed educativi, nelle aziende nelle cooperative sociali e nei servizi del terzo settore e, in ogni contesto in cui lo sviluppo del potenziale umano risulti precipuo. Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto 34 - Classe delle lauree in scienze e tecniche psicologiche curriculum di laurea interamente riconosciuto per accesso alla laurea specialistica - D.M. 509/99 Art. 9 comma 3 (con valore immediatamente validativo) Attività formative di base Fondamenti della psicologia Totale Settori scientifico disciplinari CFU 32 M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE Crediti 8 M-PSI/03 : PSICOMETRIA 8 M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 8 DELL'EDUCAZIONE M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE 8 Formazione interdisciplinare 16 BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA 8 M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E 4 SOCIALE SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE 4 Attività caratterizzanti 53 Psicologia dello dell'educazione sviluppo e Psicologia dinamica e clinica 12 56 Psicologia generale e fisiologica 8 Psicologia sociale e del lavoro 4 Attività affini o integrative Discipline economiche sociologiche e 8 Discipline linguistiche, storiche, 2 filosofiche e pedagogiche Scientifico-tecnologico e dei 1 metodi quantitativi Scienze biologiche e mediche 8 Scienze biologiche e mediche Altre attività formative M-PED/04 : PEDAGOGIA 6 SPERIMENTALE M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA 6 DELL'EDUCAZIONE M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA 52 M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA 4 M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E 8 PSICOLOGIA FISIOLOGICA M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E 4 DELLE ORGANIZZAZIONI SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE 4 AZIENDALE SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI 4 CULTURALI E COMUNICATIVI M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA 2 SPECIALE INF/01 : INFORMATICA 1 MED/25 : PSICHIATRIA 4 MED/39 : NEUROPSICHIATRIA 4 INFANTILE Totale Tipologie CFU 9 A scelta dello studente Per la prova finale e per la 6 conoscenza della lingua straniera 6 Altre (art.10, comma1, lettera f) Prova finale Lingua straniera Ulteriori conoscenze liguistiche Abilità informatiche e relazionali Tirocini Altro 12 Totale Proposta di ordinamento della laurea specialistica Attività formative di base CFU Settori scientifico disciplinari Discipline antropologico sociologiche, filosofico 20 - 20 BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA pedagogiche e biologico tecniche M-DEA/01 : DISCIPLINE DEMOETNOANTROPOLOGICHE M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE 54 Discipline psicologiche 52 - 52 M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE Totale Attività formative di base Attività caratterizzanti Psicologia dello sviluppo dell'educazione Psicologia dinamica e clinica Psicologia generale e fisiologica Psicologia sociale e del lavoro Totale Attività caratterizzanti 72 e 12 - 44 M-PSI/03 : PSICOMETRIA M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo di crediti pari a 35 M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE 64 - 96 M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA 8-8 FISIOLOGICA 16 - 48 M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI 100 - Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero 196 minimo di crediti pari a 75 Attività affini o integrative Ambito delle discipline 20 - 20 economiche e sociologiche SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI CULTURALI E COMUNICATIVI Ambito delle discipline linguistiche, 2-2 storiche, filosofiche e pedagogiche Ambito delle scienze biologiche e 8-8 mediche PROCESSI SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE MED/25 : PSICHIATRIA MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE Ambito scientifico-tecnologico e 1-1 dei metodi quantitativi Totale Attività affini o integrative 31 Altre attività formative CFU A scelta dello studente 15 Per la prova finale Altre (art.10, comma1, lettera f) 26 INF/01 : INFORMATICA Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 30 Tipologie Ulteriori conoscenze liguistiche Abilità informatiche e relazionali 24 Tirocini 55 Altro Altre attività formative CFU Totale Altre attività formative 65 Totale Settori scientifico disciplinari Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di crediti pari a 58 Totale generale crediti: 180 Verifica crediti da laurea triennale per accesso a laurea specialistica Attività Ambito Attività Crediti Settore triennale triennale specialistica triennale triennale Attività formative base Attività formative base Attività formative base Attività formative base di Fondamenti della psicologia di Fondamenti della psicologia Fondamenti di della psicologia di Fondamenti della psicologia MPSI/01 8 MPSI/03 8 MPSI/04 8 MPSI/05 8 Ambito specialistica Attività formative di base Attività formative di base Attività formative di base Attività caratterizzanti Discipline psicologiche Crediti specialistica 52 - 52 Discipline psicologiche 52 - 52 Discipline psicologiche 52 - 52 Psicologia dello 12 - 44 sviluppo e dell'educazione Discipline 52 - 52 di psicologiche Attività formative base Attività caratterizzanti Attività formative base Formazione BIO/13 di interdisciplinare 8 Attività formative base Attività formative base Formazione Mdi interdisciplinare PED/01 4 Attività formative base Attività formative base Formazione SPS/07 di interdisciplinare 4 Attività formative base Psicologia sociale e del lavoro Discipline di antropologico sociologiche, filosofico pedagogiche e biologico tecniche Discipline di antropologico sociologiche, filosofico pedagogiche e biologico tecniche Discipline di antropologico sociologiche, filosofico pedagogiche e biologico tecniche 16 - 48 20 - 20 20 - 20 20 - 20 56 Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Psicologia dello sviluppo e dell'educazione Psicologia dello sviluppo e dell'educazione 6 Attività caratterizzanti Psicologia dello 12 - 44 sviluppo e dell'educazione Discipline 52 - 52 di psicologiche MPSI/04 6 Attività formative base Attività caratterizzanti Me PSI/07 52 Attività caratterizzanti Me PSI/08 4 Attività caratterizzanti Me PSI/02 8 Attività caratterizzanti Mdel PSI/06 4 Attività caratterizzanti SECSDiscipline Attività affini o P/10 economiche e integrative sociologiche 4 Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Attività caratterizzanti Psicologia dinamica clinica Psicologia dinamica clinica Psicologia generale fisiologica Psicologia sociale e lavoro MPED/04 Discipline Attività affini o economiche e integrative sociologiche SPS/08 Scienze Attività affini o biologiche integrative mediche Scienze Attività affini o biologiche integrative mediche 4 Attività affini o integrative MDiscipline PED/03 linguistiche, Attività affini o storiche, integrative filosofiche e pedagogiche ScientificoAttività affini o tecnologico e integrative dei metodi quantitativi Attività affini o integrative INF/01 2 Attività affini o integrative 1 Attività affini o integrative MED/25 4 Attività affini o integrative e MED/39 4 Attività affini o integrative e A scelta dello studente Per la prova finale e Altre (art.10, comma1, 9 24 Psicologia dello sviluppo e dell'educazione Psicologia dinamica e clinica Psicologia dinamica e clinica Psicologia generale e fisiologica Psicologia sociale e del lavoro Ambito delle discipline economiche e sociologiche Ambito delle discipline economiche e sociologiche Ambito delle discipline linguistiche, storiche, filosofiche e pedagogiche Ambito scientificotecnologico e dei metodi quantitativi Ambito delle scienze biologiche e mediche Ambito delle scienze biologiche e mediche A scelta dello studente Per la prova finale e Altre (art.10, comma1, 12 - 44 64 - 96 64 - 96 8-8 16 - 48 20 - 20 20 - 20 2-2 1-1 8-8 8-8 15 50 57 lettera f) lettera f) 58