Emanato con Decreto Rettorale n. 20, prot. n. 3320/A3 del 2 novembre 2001 e pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 228 del 29 settembre 2000 e s.m. e i. (D.R. n. 10, prot. n. 545/A3 del 7 febbraio 2002,
D.R. n. 47, prot. n. 4097/A3 del 29 agosto 2002, D.R. n. 35, prot. n. 1298/A3 del 28 aprile 2003, D.R.
n. 47, prot. n. 1979/A3 del 10 giugno 2003, D.R. n. 114, prot. n. 4618/A3 dell’11 novembre 2004,
D.R. n. 41, prot. n. 2091/A3, del 29 aprile 2005, D.R. n. 56, prot. n. 3409/A3 del 4 maggio 2006,
D.R. n. 144, prot. n. 9126/A3 del 20 dicembre 2007 e D.R. n. 47, prot. 4567/A3 dell’11 giugno 2008)
REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI ___________________________________________________ 3
CAPO I - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI CORSI DI STUDIO ____________________________________ 3
Art. 1 – Oggetto _________________________________________________________________________ 3
Art. 2 – Definizioni ______________________________________________________________________ 3
Art. 3 – Strutture didattiche e Organi _________________________________________________________ 3
Art. 4 – Facoltà istituite nell’Ateneo __________________________________________________________ 4
Art. 5 – Organizzazione didattica ____________________________________________________________ 4
Art. 6 – Ordinamenti didattici _______________________________________________________________ 4
Art. 7 – Regolamenti didattici delle Facoltà e Regolamenti didattici dei corsi di studio ____________________ 5
Art. 8 – Attività, programmazione e servizi per la didattica _________________________________________ 5
Art. 9 – Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività formative _________________ 6
Art. 10 – Programmazione didattica annuale____________________________________________________ 6
Art. 11 – Coordinamento delle attività didattiche ________________________________________________ 6
Art. 12 – Manifesto annuale dell’offerta didattico-formativa ________________________________________ 7
Art. 13 – Calendario delle lezioni e degli esami __________________________________________________ 7
Art. 14 – Compiti e doveri didattici dei professori e dei ricercatori ___________________________________ 7
Art. 15 – Valutazione _____________________________________________________________________ 8
Art. 16 – Orientamento ___________________________________________________________________ 8
Art. 17 – Tutorato _______________________________________________________________________ 9
CAPO II - DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ACCESSO AI CORSI DI STUDIO E LE CARRIERE
DEGLI STUDENTI ____________________________________________________________________9
Art. 18 – Accesso ai corsi di studio: requisiti ____________________________________________________ 9
Art. 19 – Accesso ai corsi di studio: procedure generali _______________________________________________ 9
Art. 20 – Immatricolazione ________________________________________________________________ 10
Art. 21 – Iscrizione in presenza di curriculum di studio svolto all’estero ______________________________ 11
Art. 22 – Studenti già in possesso di titolo accademico ___________________________________________ 11
Art. 23 – Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero _________________________________ 11
Art. 24 – Tasse e contributi _______________________________________________________________ 11
Art. 25 – Libretto, tesserino universitario e casella di posta elettronica _______________________________ 12
Art. 26 – Carriera universitaria e iscrizione ad anni successivi ______________________________________ 12
Art. 27 – Immatricolazione condizionata a corsi di laurea specialistica/magistrale_______________________ 13
Art. 28 – Iscrizione a singoli insegnamenti ____________________________________________________ 13
Art. 29 – Curricula e piani di studio _________________________________________________________ 13
Art. 30 – Accertamento della frequenza ______________________________________________________ 14
Art. 31 – Svolgimento e riconoscimento di periodi di studio effettuati all’estero ________________________ 14
Art. 32 – Interruzione della carriera _________________________________________________________ 14
Art. 33 – Sospensione temporanea della carriera ________________________________________________ 15
Art. 34 – Decadenza _____________________________________________________________________ 15
Art. 35 – Rinuncia agli studi _______________________________________________________________ 16
Art. 36 – Trasferimenti ad altro Ateneo ______________________________________________________ 16
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Art. 37 – Trasferimenti da altro Ateneo ______________________________________________________ 16
Art. 38 – Passaggio di corso di studio ________________________________________________________ 16
Art. 39 – Valutazione del profitto ___________________________________________________________ 17
Art. 40 – Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio _____________________________________ 17
Art. 41 – Certificazione e titoli _____________________________________________________________ 18
Art. 42 – Rilascio di titoli congiunti _________________________________________________________ 18
Art. 43 – Informazione e partecipazione ai provvedimenti amministrativi _____________________________ 18
Art. 44 – Norme di disciplina ______________________________________________________________ 19
CAPO III - DISPOSIZIONI CONCERNENTI ALTRI CORSI UNIVERSITARI ____________________ 19
Art. 45 – Corsi di dottorato di ricerca ________________________________________________________ 19
Art. 46 – Corsi master ___________________________________________________________________ 19
Art. 47 – Corsi di preparazione agli esami finali di Stato e ai concorsi pubblici _________________________ 20
Art. 48 – Corsi di perfezionamento__________________________________________________________ 20
Art. 49 – Corsi di aggiornamento e di formazione professionale ____________________________________ 20
Art. 50 – Modalità istitutive dei corsi e disposizioni comuni _______________________________________ 20
CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE _______________________________________ 21
Art. 51 – Norme transitorie e finali __________________________________________________________ 21
Art. 52 – Entrata in vigore e modifiche_______________________________________________________ 21
TITOLO II – ORDINAMENTI DIDATTICI ________________________________________________ 22
Art. 53 - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria _____________________________________ 22
Art. 54 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie (SSIS) _____________________ 24
Art. 55 – Corso di laurea in Scienze dell’educazione: ordinamento didattico ___________________________ 29
Art. 56 – Corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale: ordinamento didattico ________ 35
Art. 57 - Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: ordinamento didattico _____________________ 38
Art. 58 – Corso di laurea in Lingue e comunicazioni per il territorio, l’impresa e il turismo: ordinamento
didattico_______________________ ______________________________________________________43
Art. 59 – Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali: ordinamento didattico _________ 47
Art. 60 – Corso di laurea specialistica in Psicologia: ordinamento didattico ____________________________ 52
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TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ORGANIZZAZIONE E LA PROGRAMMAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE DEI CORSI DI STUDIO
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 dello Statuto, gli
ordinamenti didattici e i criteri di funzionamento dei corsi di studio per i quali l'Università della Valle
d’Aosta, di seguito denominata Università, rilascia i titoli di studio in conformità alla normativa
nazionale e comunitaria vigente in materia.
2. Il presente Regolamento disciplina, inoltre, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 25 dello
Statuto, i criteri e le modalità di funzionamento dei corsi per il conseguimento del master di I e di II
livello, dei corsi di dottorato di ricerca, dei corsi di perfezionamento, dei corsi di aggiornamento e di
formazione permanente, nonché di altre tipologie corsuali attivabili anche in recepimento di
particolari disposizioni legislative.
3. In applicazione dei principi e delle disposizioni contenute nello Statuto esso detta altresì le norme
generali riguardanti l’organizzazione didattica e le procedure amministrative correlate.
4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, dei corsi di laurea specialistica/magistrale e dei corsi di
specializzazione attivabili dall’Università, nel rispetto delle procedure di cui all’art. 10 dello Statuto,
sono stabiliti nel Titolo II del presente Regolamento.
Art. 2 – Definizioni
1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
a) per corsi di studio, i corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale, corsi di specializzazione
come previsti dalla vigente normativa statale in materia;
b) per titoli di studio, la laurea, la laurea specialistica/magistrale e il diploma di specializzazione
rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
c) per classe di appartenenza dei corsi di studio, l’insieme dei corsi di studio dello stesso livello,
comunque denominati, aventi gli stessi obiettivi formativi;
d) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista al fine di assicurare la formazione
culturale e professionale degli studenti, con riferimento, tra l’altro, ai corsi di insegnamento, ai
seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato,
all’orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di
autoapprendimento;
e) per curriculum, l’insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel
regolamento didattico del corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo;
f) per credito formativo universitario, di seguito denominato credito, la misura del volume di lavoro
di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata
preparazione iniziale per l’acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli
ordinamenti didattici dei corsi di studio. Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di
impegno complessivo per studente.
Art. 3 – Strutture didattiche e Organi
1. Le strutture didattiche sono rappresentante dalle Facoltà, che possono articolarsi in più corsi di
studio, anche post-lauream, ai sensi dell’art. 28 dello Statuto.
2. Sono organi delle strutture didattiche i Consigli di Facoltà e, ove istituiti, i Consigli di corso di
studio e i Consigli di Direzione delle Scuole di specializzazione.
3. Sono, inoltre, organi con specifiche e differenziate competenze didattiche il Rettore, il Senato
Accademico, i responsabili delle strutture didattiche sulla base delle funzioni loro attribuite dallo
Statuto, dal presente Regolamento e dai Regolamenti delle strutture didattiche. Sono inoltre istituite
per ciascuna Facoltà, come organi con funzioni consultive rispetto ai Consigli e ai responsabili delle
strutture didattiche, commissioni paritetiche per la didattica composte da un eguale numero di docenti
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e studenti.
Art. 4 – Facoltà istituite nell’Ateneo
1. I corsi di studio si svolgono presso le seguenti Facoltà:
a) Facoltà di Lingue e comunicazione;
b) Facoltà di Psicologia;
c) Facoltà di Scienze dell’Economia e della gestione aziendale;
d) Facoltà di Scienze della Formazione;
e) Facoltà di Scienze Politiche e delle relazioni internazionali.
Art. 5 – Organizzazione didattica
1. L’organizzazione didattica dei corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale è disciplinata dai
Consigli di Facoltà nei Regolamenti didattici di Facoltà e nei Regolamenti didattici dei corsi di studio.
2. L’organizzazione didattica delle scuole di specializzazione è disciplinata dai Consigli di Direzione
delle Scuole di specializzazione nei regolamenti didattici delle Scuole di specializzazione.
3. I regolamenti di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono adottati con la procedura prevista dall’art. 9
dello Statuto, in conformità ai relativi ordinamenti didattici, nel rispetto della libertà di insegnamento e
dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, ed in relazione alla specificità ed alle peculiari
caratteristiche dei corsi di studio.
4. L’organizzazione didattica dei corsi di dottorato di ricerca è disciplinata dai Consigli dei
dipartimenti cui afferiscono i singoli dottorati di ricerca, nel rispetto di apposito regolamento
approvato dal Senato Accademico e di quanto disposto al successivo art. 45.
5. L’organizzazione didattica dei corsi di cui al precedente art. 1, comma 2, è disciplinata nel rispetto
delle disposizioni di cui ai successivi artt. 46, 47, 48 e 49.
Art. 6 – Ordinamenti didattici
1. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, nel rispetto della vigente normativa
statale in materia, dai Consigli di Facoltà o, in caso di corsi di specializzazione, dai Consigli di
Direzione delle rispettive Scuole.
2. Nel caso di corsi interfacoltà i relativi ordinamenti sono deliberati dai Consigli delle facoltà
interessate.
3. Ogni ordinamento didattico determina:
a) le denominazioni e gli obiettivi formativi dei corsi di studio, indicando la relativa classe o classi di
appartenenza;
b) il quadro generale delle attività formative da inserire nei corsi di studio, come di seguito specificato:
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- attività formative in uno o più ambito disciplinari caratterizzanti la classe;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti;
- attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo;
- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre
all’italiano;
- attività formative non previste ai punti precedenti, comunque ritenute utili all’inserimento nel
mondo del lavoro.
c) i crediti assegnati a ciascuna attività formativa e a ciascun ambito; per quanto riguarda gli ambiti
disciplinari relativi alla formazione di base e caratterizzanti, gli stessi sono riferiti ad uno o più settori
scientifico-disciplinari nel loro complesso;
d) le caratteristiche della prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
e) le conoscenze richieste per l’accesso ai corsi di laurea e, eventualmente, le modalità di verifica di tali
conoscenze;
f) la facoltà o il gruppo di facoltà di afferenza.
4. L’ordinamento didattico di un corso di laurea specialistica individua uno o più corsi di laurea,
eventualmente attivati sulla base di specifica convenzione, comprendenti almeno un curriculum i cui
crediti formativi universitari sono integralmente riconosciuti a coloro che siano stati ammessi al corso
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di laurea specialistica.
5. Nel caso di corsi di laurea afferenti alla medesima classe o gruppi affini di essi, così come definiti
da ulteriori disposizioni adottate dal Senato Accademico, le attività formative di base e caratterizzanti
debbono essere comuni per un minimo di 60 crediti.
Art. 7 – Regolamenti didattici delle Facoltà e Regolamenti didattici dei corsi di studio
1. I regolamenti didattici delle Facoltà disciplinano l’organizzazione didattica dei corsi di studio e dei
servizi didattici integrativi che ad esse fanno capo, nei limiti dei principi generali del presente
regolamento. Tali regolamenti determinano, altresì:
a) i criteri e le modalità di costituzione di una commissione consultiva sui problemi concernenti
l’attività didattica composta pariteticamente da professori/ricercatori e studenti;
b) i casi di obbligatoria partecipazione dei professori e dei ricercatori agli organi collegiali.
2. I regolamenti didattici dei corsi di studio, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti didattici,
determinano:
a) l’elenco degli insegnamenti, con l’indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento e
dell’eventuale articolazione in moduli, nonché delle altre attività formative;
b) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni
altra attività formativa;
c) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio
individuali;
d) le conoscenze iniziali per l’accesso al corso di studio e le relative modalità di verifica, nonché,
eventualmente le necessarie attività formative propedeutiche e l’assolvimento di particolari obblighi
derivanti da debiti formativi accertati da assolvere nel primo anno di corso;
e) la tipologia delle forme didattiche, anche a distanza, degli esami e delle altre forme di verifica del
profitto degli studenti;
f) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza;
g) le tipologie e le modalità del tutorato, degli stage e dei tirocini;
h) l’eventuale riconoscimento, in termini di crediti, di periodi di attività e/o di esperienze formativoprofessionali, debitamente certificati o accertati, maturati al di fuori dai percorsi formativi istituzionali,
nel rispetto della vigente normativa in materia e di ulteriori disposizioni ministeriali;
i) le modalità di verifica periodica dei crediti acquisiti, al fine di valutarne la non obsolescenza dei
contenuti conoscitivi.
3. Le disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza dei crediti
assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati sono deliberati previo
parere delle Commissioni di cui al precedente comma 1, lettera a).
4. Le disposizioni dei regolamenti didattici riguardanti il numero di crediti assegnato ad ogni
insegnamento o altra attività formativa sono soggette a revisione periodica, almeno triennale, da parte
delle strutture didattiche, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 8 – Attività, programmazione e servizi per la didattica
1. Le attività didattiche si svolgono in modo da soddisfare compiutamente il diritto all’apprendimento
degli studenti, utilizzando a tal fine le forme anche organizzative più idonee al raggiungimento di tale
risultato, e sono esercitate nel rispetto della libertà di insegnamento nonché di quanto disposto dai
regolamenti delle strutture didattiche.
2. La programmazione ed il coordinamento delle attività didattiche hanno le seguenti finalità:
a) garantire allo studente la qualità della didattica, una formazione culturale altamente qualificata e una
preparazione professionale consona alle esigenze poste dalla società e dal mondo del lavoro;
b) favorire la conseguibilità dei titoli di studio nei tempi previsti dagli ordinamenti didattici;
c) assicurare la sostenibilità, da parte dello studente, del carico complessivo dell’attività programmata
per ciascun periodo didattico e dei relativi ritmi di lavoro;
d) promuovere eventuali modalità organizzative delle attività formative per studenti lavoratori;
e) rimuovere le particolari difficoltà incontrate dagli studenti nella prima fase degli studi universitari e
favorire il loro ingresso nel mondo del lavoro.
3. L’Università promuove servizi di sussidio alla didattica e di promozione delle attività culturali degli
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studenti, anche in collaborazione con enti e organizzazioni diverse.
4. I responsabili delle strutture didattiche, nell’ambito delle rispettive competenze, assumono le
misure idonee ad assicurare la continuità e la regolarità delle attività didattiche.
Art. 9 – Articolazione ed organizzazione degli insegnamenti e delle altre attività formative
1. Gli insegnamenti si svolgono, di norma, entro un singolo semestre, ovvero si prolungano nell’arco
di due semestri nel corso dell’intero anno accademico. In relazione a specifiche esigenze, i consigli
delle strutture didattiche possono prevedere lo svolgimento degli insegnamenti sull’arco di più
semestri ovvero secondo diverse scansioni (trimestre, quadrimestre) funzionali all’organizzazione
didattica e compatibili con i tempi di apprendimento.
2. Gli insegnamenti possono essere articolati in uno o più moduli. Per modulo didattico si intende
una parte compiutamente organizzata di un corso di insegnamento articolato o integrato o di
contenuto intermedio fra diverse discipline.
3. Nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, ognuno di questi può essere affidato ad un
diverso docente che ne assume la responsabilità didattica e partecipa alla valutazione finale degli
studenti. La titolarità dell’insegnamento rimane comunque in capo ad un unico docente.
4. Oltre ai corsi di insegnamento ufficiali, che terminano con il superamento delle relative prove di
esame, possono essere previste altre tipologie di attività (precorsi, laboratori, esercitazioni, seminari)
ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del corso. Per ciascuna di tali tipologie di
attività dovranno essere specificati:
a) l’afferenza, ove prevista, ad uno o più settori scientifico-disciplinari;
b) l’assegnazione di crediti formativi;
c) il tipo di verifica del profitto che consente il conseguimento dei relativi crediti.
5. Oltre alle tipologie di attività di cui al precedenti commi, può essere previsto lo svolgimento di
stage e tirocini, con assegnazione di crediti anche in relazione alla sola frequenza debitamente
accertata.
6. I Consigli delle strutture didattiche possono stabilire che uno o più insegnamenti, di qualsiasi
tipologia e durata, siano mutuati da un corso di studio di altra facoltà, previo assenso della stessa.
7. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio ed al fine di promuovere le azioni volte a salvaguardare il
diritto allo studio, il Senato Accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche, può
approvare l’organizzazione di attività formative anche in orari pre-serale e serale destinate in
particolare modo agli studenti lavoratori.
Art. 10 – Programmazione didattica annuale
1. Entro i termini stabiliti dalla normativa vigente, i Consigli delle strutture didattiche assumono le
deliberazioni concernenti la programmazione delle attività didattiche del successivo anno accademico,
in conformità del piano di sviluppo triennale per le attività didattiche e di ricerca e del programma
annuale per l’attività didattica e scientifica di cui all’art. 18, comma 1, lettere a) e b), dello Statuto.
2. Sono sottoposte all’approvazione del Senato Accademico le deliberazioni riguardanti:
a) il numero di posti disponibili per l’iscrizione al I anno e le modalità di ammissione degli studenti ai
corsi di studio;
b) gli insegnamenti e le altre tipologie di attività formative da attivare;
c) la sperimentazione di nuove metodologie didattiche e di forme di insegnamento a distanza;
d) le date di inizio e di conclusione delle lezioni per ciascun corso di studi.
Art. 11 – Coordinamento delle attività didattiche
1. Le strutture didattiche collaborano al fine di conseguire, compatibilmente con gli ordinamenti
didattici dei singoli corsi di studio, la massima integrazione orizzontale e complementarità degli
insegnamenti impartiti, nonché per l’organizzazione congiunta di specifiche attività formative, anche
post-lauream.
2. Al fine di cui al precedente comma 1, è istituita la Commissione di coordinamento Interfacoltà,
secondo modalità e criteri stabiliti con apposita deliberazione dal Senato Accademico.
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Art. 12 – Manifesto annuale dell’offerta didattico-formativa
1. Entro il 30 giugno, i Consigli delle strutture didattiche predispongono il proprio Manifesto annuale
dell’offerta didattico-formativa relativa al successivo anno accademico. Esso indica i piani di studio
ufficiali dei corsi di studio attivati, con i relativi insegnamenti e attività formative; le modalità di
accesso ai corsi di studio; le norme relative alle iscrizioni e alle frequenze; il calendario accademico; i
termini entro i quali presentare le eventuali proposte di piani di studio individuali e ogni altra
indicazione ritenuta utile.
2. I Consigli delle strutture didattiche sono tenuti a rendere noti entro l’inizio dell’anno accademico
mediante apposite guide o in altra forma idonea i programmi degli insegnamenti attivati, gli orari di
ricevimento dei docenti, le indicazioni di quanto richiesto ai fini degli esami di profitto e per il
conseguimento del titolo di studio, comunicando per tempo ogni eventuale variazione delle
informazioni precedentemente fornite.
Art. 13 – Calendario delle lezioni e degli esami
1. Il calendario accademico è approvato dal Senato Accademico e definisce i tempi e le scadenze
relativi alle attività didattiche dell’Ateneo, con particolare riferimento alle date di inizio e conclusione
delle lezioni, delle sessioni d’esame e dei periodi di sospensione per festività o altri motivi.
2. Gli insegnamenti e le altre attività formative di ogni anno accademico iniziano di norma il 1°
ottobre e si concludono, ad eccezione degli esami di laurea, entro il 30 settembre.
3. Attività di orientamento, preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi
intensivi e attività speciali possono svolgersi anche nel restante periodo dell’anno accademico purché
sia così deliberato dalle strutture competenti e previa approvazione del Senato Accademico.
4. I calendari didattici, comprensivi dello svolgimento delle lezioni, del ricevimento studenti e delle
sessioni di valutazione del profitto, sono stabiliti dai Consigli delle strutture didattiche in modo da
consentire la migliore fruizione possibile della didattica da parte degli studenti. L’attuazione delle
delibere del Consiglio della struttura è affidata al responsabile della struttura medesima, che può
adottare in via provvisoria, nel perseguimento delle finalità di cui al precedente comma, quelle
variazioni ai calendari che si rendano necessarie.
5. I Consigli delle strutture didattiche stabiliscono il numero di sessioni d’esame da effettuare nel
corso di un anno, rispettando di norma il principio della non sovrapposizione con i periodi di
svolgimento delle lezioni.
6. Alla fine di ogni periodo didattico nel quale è articolato l’anno accademico devono essere previsti
almeno due appelli d’esame, a distanza non inferiore a quindici giorni l’uno dall’altro. Devono altresì
essere garantiti almeno due appelli d’esame di recupero.
7. Le date degli appelli d’esame devono essere stabilite con ragionevole anticipo rispetto all’inizio
della sessione d’esame.
8. Le date di esame non possono essere modificate senza l’autorizzazione del responsabile della
struttura didattica, il quale in nessun caso potrà consentire l’anticipazione degli appelli.
9. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza
alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di
frequenza.
10.Per lo svolgimento degli esami finali per il conseguimento del titolo di studio i Consigli delle
strutture didattiche competenti stabiliscono, di norma, almeno tre sessioni opportunamente distribuite
nel corso dell’anno accademico.
Art. 14 – Compiti e doveri didattici dei professori e dei ricercatori
1. I professori e i ricercatori sono impegnati nel perseguimento degli obiettivi strategici di sviluppo e
nella realizzazione del piano triennale di sviluppo, come determinati dal Consiglio dell’Università ai
sensi dell’art. 12, comma 2, lettere a) e b) dello Statuto di Ateneo.
2. L’attribuzione dei compiti didattici annuali ai professori e ai ricercatori, ivi comprese le attività
didattiche integrative, di orientamento e di tutorato, compete ai Consigli di Facoltà che vi provvedono
nell’ambito dei loro compiti di programmazione, nel rispetto delle norme in vigore sullo stato
giuridico dei docenti universitari e di apposite deliberazioni del Senato Accademico adottate in
materia.
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3. I professori e i ricercatori sono tenuti ad assicurare annualmente, nell’ambito degli obiettivi e delle
forme di coordinamento esercitate ai sensi del comma precedente, lo svolgimento di lezioni,
esercitazioni, seminari e altre forme di didattica , attività di orientamento e di tutorato, partecipazione
alle commissioni per le valutazioni del profitto e per il conferimento dei titoli di studio, nonché per il
ricevimento studenti, garantendo costante disponibilità al rapporto con gli studenti e assolvendo ogni
altra attività disciplinata dal presente regolamento e nei regolamenti delle singole strutture didattiche.
4. Il professore titolare di un corso è tenuto a svolgere le attività didattiche in due giorni distinti per
ogni settimana del calendario didattico. Modalità diverse di svolgimento delle attività didattiche sono
ammissibili e programmabili dai Consigli delle strutture didattiche tenuto conto delle diverse tipologie
di forme didattiche, indicate dagli specifici ordinamenti, o di altre esigenze formative.
5. I professori e i ricercatori sono tenuti a svolgere personalmente le attività didattiche frontali loro
attribuite. Se, per ragioni di salute o di ufficio o per altro legittimo impedimento, il professore o il
ricercatore non può momentaneamente assolvere i compiti di cui sopra, questi dovranno essere
assolti, su richiesta del responsabile, da altro docente o rinviati. In quest’ultimo caso il docente
responsabile deve provvedere affinché ne sia data tempestiva comunicazione agli studenti. Se la durata
dell’assenza è superiore alla settimana, il docente deve informare per iscritto il Preside.
6. I professori e i ricercatori sono tenuti a certificare la propria attività didattica annotando su
apposito registro gli argomenti trattati e gli orari di svolgimento delle lezioni. I professori e ricercatori
sono, inoltre, tenuti a certificare su apposito registro le proprie ore di attività didattica, comprese
quelle effettuate in scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master o altre attività formative, di
ricevimento studenti e per la partecipazione alle commissioni per il conferimento dei titoli di studio,
nonché l’avvenuto assolvimento delle attività di tutorato e di orientamento e per lo svolgimento dei
compiti organizzativi attribuitegli e l’eventuale impegno derivante dalla partecipazione agli organi di
governo dell’Ateneo.
7. I registri, cartacei o elettronici, devono essere costantemente mantenuti aggiornati ed esibiti ad ogni
richiesta del responsabile della struttura didattica di appartenenza o del Rettore. Il registro deve essere
consegnato al responsabile della struttura didattica entro 30 giorni dal termine dell’anno accademico.
Il responsabile verifica l’assolvimento dei compiti didattici assegnati al docente, controfirma il registro
e lo trasmette ai Servizi del personale della Direzione Amministrativa per le registrazioni statistiche e
le archiviazioni.
8. La partecipazione alle riunioni, incluse quelle di commissioni o gruppi di lavoro istituite dai
competenti organi dell’Ateneo, rientra nell’adempimento dei doveri istituzionali dei professori e dei
ricercatori.
9. Nell’ambito delle disponibilità di bilancio ai professori e ricercatori a tempo pieno può essere
attribuita una eventuale retribuzione aggiuntiva in relazione ad impegni ulteriori di attività di ricerca,
didattica e gestionale, oggetto di specifico incarico.
Art. 15 – Valutazione
1. Ogni struttura didattica deve periodicamente sottoporre a verifica l’efficacia e la funzionalità della
propria attività didattica. Nella verifica si terrà conto delle valutazioni degli studenti. I risultati della
verifica concorrono a costituire:
a) i criteri di programmazione dell’attività didattica per la singola struttura didattica;
b) i criteri per l’assegnazione delle risorse per il Consiglio dell’Università e per il Senato Accademico.
Art. 16 – Orientamento
1. L’Università promuove e realizza le azioni volte a favorire l’accesso agli studi, la permanenza in
Ateneo degli studenti e l’accesso al mondo del lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma precedente il Consiglio dell’Università istituisce, su proposta del
Senato Accademico, la Commissione Orientamento di Ateneo. Alla Commissione è delegato il
compito di razionalizzare gli interventi in materia promossi dall’Ateneo in favore degli studenti e di
predisporre apposito piano annuale per le attività di orientamento curandone direttamente la
realizzazione.
3. La Direzione Amministrativa di Ateneo supporta la realizzazione delle attività di orientamento e di
placement attraverso l’istituzione di appositi uffici all’uopo dedicati.
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Art. 17 – Tutorato
1. Il tutorato è volto a guidare gli studenti al miglioramento dell’attività di studio e all’informazione
per una più adeguata fruizione del diritto allo studio e dei servizi offerti dall’Ateneo. Il servizio di
tutorato provvede, inoltre, a fornire agli studenti consigli relativi alla scelta dei curricula e alla
formulazione dei piani di studio.
2. Il servizio di tutorato è svolto dai professori e dai ricercatori cui compete l’obbligo di guidare il
processo di formazione culturale degli studenti, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in
materia.
3. L’organizzazione delle attività di tutorato è affidata alla responsabilità delle strutture didattiche allo
scopo di tener conto delle esigenze specifiche di ogni corso e in modo da rendere proficuo lo studio
universitario.
CAPO II
DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ACCESSO
AI CORSI DI STUDIO E LE CARRIERE DEGLI STUDENTI
Art. 18 – Accesso ai corsi di studio: requisiti
1. I titoli di studio richiesti per l’ammissione ai corsi di studio e le modalità di riconoscimento delle
eventuali equipollenze di titoli di studio conseguiti all’estero sono determinati dalla normativa statale
in materia.
2. Per accedere ad un corso di laurea occorre essere in possesso di un diploma di scuola secondaria
superiore di durata quinquennale o di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo.
Tuttavia può essere riconosciuto valido ai fini dell’accesso ad un corso di laurea il diploma di scuola
secondaria superiore di durata quadriennale. Il riconoscimento è deliberato dal Consiglio della
struttura didattica interessata contestualmente alla determinazione del relativo debito formativo che
deve corrispondere complessivamente all’impegno richiesto dell’anno scolastico integrativo e che
dovrà essere, in ogni caso, soggetto a specifica verifica e puntuale certificazione di assolvimento.
3. Per accedere ad un corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della laurea o del diploma
universitario di durata triennale, di cui al previgente ordinamento, ovvero di altro titolo conseguito
all’estero riconosciuto idoneo. I regolamenti didattici dei corsi di studio individuano per i corsi di
laurea magistrale per i quali non sia previsto il numero programmato dalla vigente normativa in
materia di accessi ai corsi universitari, specifici requisiti curriculari e le modalità di verifica
dell’adeguatezza della preparazione degli studenti. Per l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo
unico, regolati da normative dell’Unione europea, per i quali non siano previsti titoli universitari di
primo livello, è considerato requisito valido il diploma di scuola superiore di durata quinquennale. Si
intendono, comunque, applicabili le disposizioni stabilite per l’accesso ai corsi di laurea in presenza di
diploma di scuola superiore quadriennale.
4. Per accedere ad un corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della laurea, ovvero
di altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo, fatte salve ulteriori specifiche
disposizioni normative in materia.
Art. 19 – Accesso ai corsi di studio: procedure generali
1. L’ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato, sia a livello nazionale sia in autonomia di
sede, avviene a seguito dell’emanazione di appositi bandi e mediante il superamento di specifiche
prove selettive.
2. Salvo diversa disposizione adottata dalla struttura didattica competente è consentita la
presentazione di domande di partecipazione alle procedure di ammissione a più corsi di studio.
3. I bandi di cui al precedente comma contengono tutte le informazioni indispensabili ai fini dello
svolgimento delle prove selettive e delle procedure per l’immatricolazione. Sono deliberati dai Consigli
delle strutture didattiche ed inviati al Senato Accademico il quale li trasmette al Consiglio
dell’Università per l’approvazione definitiva. I bandi sono emanati con Decreto Rettorale e sono
sottoscritti dal responsabile della struttura didattica e dal Direttore Amministrativo.
4. Di norma i bandi sono emanati entro il 15 luglio di ogni anno per l’accesso ai corsi dell’anno
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accademico successivo.
5. Le prove selettive sono svolte sotto la responsabilità della competente struttura didattica. A tal fine
il responsabile della struttura didattica nomina con proprio decreto apposita commissione, nel rispetto
della normativa vigente. Per la predisposizione, la somministrazione e la correzione delle prove
selettive, l’Università può utilizzare apposite società di servizi specializzate. Al fine di assicurare la
sorveglianza e l’ordinato svolgimento delle prove ed in relazione al numero dei candidati la
Commissione di cui al presente comma può utilizzare anche il personale amministrativo in servizio
presso l’Ateneo.
6. L’ammissione ai corsi di studio è effettuata secondo l’ordine della graduatoria di merito delle prove
così come risultante dai verbali della commissione e dal relativo decreto di approvazione degli atti
adottato dal responsabile della struttura didattica competente. Nel caso in cui gli studenti ammessi
non perfezionino l’iscrizione nei tempi indicati decadono dal diritto di immatricolarsi. I bandi di cui al
precedente comma 1 indicano i criteri e le modalità per la copertura degli eventuali posti rimasti
vacanti successivamente alla scadenza dei termini per l’immatricolazione.
7. Nel caso in cui le domande di ammissione siano in numero inferiore al numero programmato dei
posti disponibili, le prove selettive vengono effettuate, salvo diversa decisione della struttura didattica
competente, ai soli fini di orientamento, di valutazione della preparazione iniziale e dell’eventuale
individuazione di debiti formativi da colmare entro il primo anno di corso.
8. L’ammissione ai corsi di studio ad accesso libero avviene mediante appositi avvisi di
immatricolazione emanati secondo la procedura individuata al precedente comma 2. Le competenti
strutture didattiche possono prevedere l’effettuazione di prove di orientamento o di autovaluzione,
comunque obbligatorie e finalizzate anche all’individuazione di eventuali debiti formativi, ai fini
dell’ammissione degli studenti.
9. Il Consiglio dell’Università determina, su proposta del Senato Accademico, il numero minimo di
studenti al di sotto del quale i corsi di studio, sia ad accesso programmato sia ad accesso libero, non
vengono attivati.
Art. 20 – Immatricolazione
1. Al fine di ottenere l’iscrizione ad un corso di studio dell’Università occorre presentare, a cura dello
studente, apposita domanda indirizzata al Magnifico Rettore. La domanda deve essere conforme alla
normativa sul bollo.
2. La domanda, sottoscritta dallo studente, deve obbligatoriamente contenere i seguenti elementi
minimi:
a) indicazione del corso di studio per il quale si chiede l’immatricolazione;
b) nome, cognome, luogo e data di nascita dello studente, recapiti telefonici;
c) la residenza ed eventuali altri recapiti indicati per le comunicazioni dell’Università;
d) il codice fiscale;
e) l’indicazione del titolo di studio richiesto per l’accesso, della data e dell’Istituto o dell’Università
presso il quale è stato conseguito, fatte salve specifiche norme di settore;
f) la ricevuta del versamento delle tasse e dei contributi universitari e della tassa regionale per il diritto
allo studio.
3. Lo studente è in ogni caso tenuto al rispetto di eventuali ed ulteriori adempimenti previsti
dall’Università, anche in applicazione di specifiche disposizioni di legge, e alla compilazione e
presentazione dei moduli all’uopo predisposti dall’Ufficio Segreterie Studenti.
4. La domanda di immatricolazione deve essere presentata o fatta pervenire all’Ufficio Segreterie
Studenti della Direzione Amministrativa nel periodo stabilito annualmente dai competenti organi
dell’Ateneo per i corsi di studio ad accesso libero, o nel periodo indicato nel bando di concorso per
quelli a numero programmato, secondo le modalità previste dalle disposizioni in vigore sulla
documentazione amministrativa.
5. Unicamente per i corsi ad accesso libero, lo studente immatricolato, può chiedere entro il 15
novembre, di essere ammesso a un diverso corso di studio. Il competente Consiglio di Facoltà
delibera in merito all’accoglimento della richiesta, stabilendo, se del caso, anche eventuali debiti
formativi.
6. L’Università può agevolare le operazioni connesse all’immatricolazione degli studenti anche
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mediante l’utilizzo di strumenti informatici. Particolari disposizioni possono essere adottate dai
competenti organi dell’Università per gli studenti in situazione di disabilità.
Art. 21 – Iscrizione in presenza di curriculum di studio svolto all’estero
1. Per iscriversi ad un corso di studio dell’Università in base ad un titolo di studio straniero occorre
ottemperare alle disposizioni in materia emanate dal competente ministero.
2. Gli stranieri extracomunitari residenti all’estero, prima di essere ammessi all’Università, devono
dimostrare la conoscenza della lingua italiana mediante il superamento di una prova da svolgersi nelle
forme indicate dalle singole facoltà ovvero l’esibizione di idonea certificazione che attesti la
conoscenza della lingua italiana e approvata dal consiglio di facoltà.
3. Per ottenere l’iscrizione ad un corso di studio ad accesso programmato occorre comunque
sostenere preventivamente la prova di ammissione per esso prescritta ed essere in posizione utile in
apposita graduatoria.
Art. 22 – Studenti già in possesso di titolo accademico
1. Coloro i quali sono in possesso di un Diploma universitario ovvero di un Diploma di Scuola
diretta a fini speciali possono richiedere, prima dell’iscrizione, la valutazione in crediti degli studi
compiuti ai fini del conseguimento della laurea.
2. Fatti salvi i requisiti di ammissione previsti per l’accesso contenuti negli appositi bandi, coloro che
sono in possesso di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti, ovvero di laurea o di laurea
specialistica, possono richiedere l’iscrizione ad altri corsi di laurea e di laurea specialistica. Il
riconoscimento della carriera svolta e/o dei crediti utili è valutata dal Consiglio di Facoltà o da
apposito organo accademico da questa delegato nel rispetto del regolamento didattico di Ateneo e
degli ordinamenti didattici dei singoli corsi di studio attivati presso l’Università.
3. La carriera percorsa secondo gli ordinamenti previgenti è riformulata in crediti ai soli fini
dell’immatricolazione presso l’Università.
Art. 23 – Riconoscimento dei titoli accademici conseguiti all’estero
1. Gli studenti che hanno conseguito presso Università o Istituti esteri uno dei titoli compresi negli
elenchi annessi ad accordi bilaterali o plurilaterali ratificati da leggi italiane, ottengono dall’Università
della Valle d’Aosta il titolo corrispondente a quello conseguito all’estero, se ricompreso tra gli
ordinamenti didattici dei corsi attivati presso l’Ateneo.
2. In assenza degli accordi di cui al comma 1, i competenti consigli di facoltà possono, tenuto conto
degli studi compiuti e degli esami superati all’estero, dichiarare che il titolo ha lo stesso valore, a tutti
gli effetti di legge, di quello corrispondente conferito dall’Università della Valle d’Aosta, ovvero
ammettere l’interessato a sostenere l’esame finale ovvero ammettere l’interessato al proseguimento
degli studi individuando gli ulteriori crediti da acquisire per completare il corso degli studi.
Art. 24 – Tasse e contributi
1. Le tasse di iscrizione e i contributi universitari sono ripartiti in almeno due rate, secondo importi e
scadenza fissati annualmente dal Consiglio dell’Università. Limitatamente ai periodi di scadenza del
pagamento ed in relazione a specifiche esigenze dell’Ateneo, il Consiglio dell’Università può delegare il
Direttore Amministrativo a posticipare i termini di scadenza dei versamenti.
2. Il pagamento di rate di tasse e di contributi oltre i termini previsti deve essere accompagnato dal
versamento di un’indennità di mora nella misura stabilita dal Consiglio dell’Università, il quale può
comunque prevedere scadenze perentorie per il versamento anche con l’indennità di mora.
L’indennità di mora si applica in tutti i casi in cui è concessa la presentazione di istanze oltre i termini.
3. Lo studente iscritto ad un corso di studio non ha diritto alla restituzione delle tasse e dei contributi
versati, anche se interrompe gli studi o si trasferisce ad altra sede universitaria.
4. Lo studente proveniente da altra Università versa comunque le tasse e i contributi previsti
dall’Università della Valle d’Aosta, anche nel caso in cui abbia effettuato pagamenti nell’Università di
provenienza.
5. Nel caso di passaggio ad un altro corso di studio le tasse e i contributi eventualmente versati per il
corso di studio di provenienza sono ritenuti validi anche per il nuovo corso di studio.
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6. Lo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi non può effettuare alcun
atto di carriera universitaria, non può utilizzare le dotazioni tecnologiche dell’Ateneo, non può
trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni. Al medesimo possono essere rilasciati unicamente
certificati relativi agli anni accademici per i quali sono stati versati interamente le tasse e i contributi.
7. Qualsiasi atto effettuato dallo studente non in regola con il pagamento delle tasse e dei contributi,
con particolare riferimento alle prove di verifica del profitto, è annullato con decreto rettorale.
8. Il Consiglio dell’Università determina l’importo dei contributi da versare per la partecipazione a
prove selettive per l’accesso a corsi a numero programmato nonché a prove orientative e di verifica
della preparazione iniziale anche in corsi ad accesso libero. Anche in caso di non iscrizione gli studenti
non hanno diritto alla restituzione di tali contributi.
9. Il Consiglio dell’Università determina gli importi dei contributi a carico degli studenti, aggiuntivi
rispetto a quanto indicato ai precedenti commi, in caso di trasferimenti ad altra sede, passaggio di
corso, riconoscimento carriere e/o crediti, rinuncia agli studi, duplicati di libretto e di certificazioni,
esame finale e rilascio del diploma.
Art. 25 – Libretto, tesserino universitario e casella di posta elettronica
1. A seguito dell’immatricolazione, l’Università rilascia allo studente un libretto e un tesserino
universitario, oppure un documento contenente entrambi, anche utilizzando appositi strumenti
informatici. Su entrambi i documenti deve essere obbligatoriamente riportato il numero di matricola
assegnato con codice alfanumerico dall’Ufficio segreterie studenti.
2. Il rilascio di duplicati è a titolo oneroso ed è previsto nei casi di smarrimento, furto,
deterioramento.
3. In caso di trasferimenti da altra sede universitaria, viene rilasciato allo studente un nuovo libretto e
il tesserino universitario.
4. Al fine dell’utilizzo delle strutture e delle dotazioni universitarie gli studenti debbono
obbligatoriamente portare con sé almeno il tesserino universitario ed esibirlo a semplice richiesta del
personale dell’Ateneo o di ulteriori soggetti che esplicano per conto dell’Università appositi servizi di
vigilanza o reception.
5. Successivamente all’immatricolazione i competenti servizi della Direzione Amministrativa
provvedono ad assegnare ad ogni studente una casella personale di posta elettronica.
Art. 26 – Carriera universitaria e iscrizione ad anni successivi
1. È vietata la contemporanea iscrizione a più corsi di studio che comportino il conseguimento di un
titolo, nonché a corsi master e dottorati di ricerca, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 27 e
da ulteriori disposizioni in materia adottate dall’Ateneo o previste da apposite convenzioni
interuniversitarie.
2. Fino al conseguimento del titolo accademico, lo studente deve iscriversi con continuità ad ogni
anno accademico successivo a quello di immatricolazione.
3. L’iscrizione si intende perfezionata all’atto del versamento delle tasse e dei contributi universitari
richiesti, fatti salvi i casi di esonero o di sospensione dei versamenti stabiliti da apposite disposizioni
4. L’impedimento alla normale progressione della carriera, mediante la previsione di sbarramenti
all’iscrizione all’anno successivo, può aver luogo solo per motivi didattici. In tale caso l’acquisizione
del numero di crediti previsto per superare lo sbarramento deve avvenire entro il 31 agosto, fatti salvi i
casi disciplinati da apposite convenzioni interuniversitarie.
5. Sono iscritti nella posizione di “ripetente” e, quindi, tenuti a ripetere l’iscrizione al medesimo anno di
corso:
a) gli studenti che non assolvono l’obbligo formativo aggiuntivo nel primo anno entro il termine del
31 agosto;
b) gli studenti che non superano eventuali sbarramenti didattici entro il 31 agosto.
6. Sono iscritti nella posizione di “fuori corso” gli studenti che, senza aver conseguito il titolo, hanno
già effettuato iscrizione a tutti gli anni di corso previsti dal percorso di studio prescelto ma risultano in
debito nell’acquisizione dei relativi crediti.
7. Gli studenti regolarmente iscritti che prevedono di laurearsi entro l’ultima sessione per gli esami
finali dell’a.a. di riferimento e con un debito formativo residuo non superiore a 30 crediti, comprensivi
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di quelli relativi alla prova finale, alla data del 31 agosto non debbono rinnovare l’iscrizione. Nel caso
in cui gli stessi, per qualunque motivo, non riescano a sostenere l’esame per il conseguimento del
titolo finale debbono iscriversi assumendo la posizione di cui al precedente comma 6 effettuando i
versamenti dovuti, aumentati dell’indennità di mora, entro il termine del 30 aprile.
8. Le modalità, i termini, la documentazione da presentare e le tasse da versare per ottenere
l’iscrizione ai corsi di studio sono indicati nel Manifesto annuale dell’offerta formativa, nonché nei
bandi e negli avvisi di cui al precedente art. 19.
Art. 27 – Immatricolazione condizionata a corsi di laurea specialistica/magistrale
1. Gli studenti possono immatricolarsi, sotto condizione, ai corsi di laurea specialistica/magistrale
anche in mancanza del titolo di laurea purché al momento dell’immatricolazione, siano in possesso dei
requisiti curriculari e abbiano conseguito, entro il 31 agosto, almeno 150 crediti formativi universitari
relativi al corso di ultima iscrizione salvo diverse disposizioni deliberate dal Senato Accademico su
proposta dei competenti Consigli di Facoltà. In ogni caso, tali disposizioni non possono prevedere un
limite minimo inferiore a 120 crediti formativi universitari. Il titolo di laurea deve essere comunque
conseguito entro la terza sessione dell’anno accademico precedente. Qualora il titolo non venga
conseguito nel predetto termine, lo studente decade a tutti gli effetti dall’immatricolazione alla laurea
specialistica/magistrale.
2. Gli studenti iscritti sotto condizione non possono acquisire crediti formativi del corso di laurea
specialistica/magistrale finché non abbiano conseguito il titolo di laurea.
Art. 28 – Iscrizione a singoli insegnamenti
1. Per esigenze curriculari, concorsuali, di aggiornamento e di riqualificazione professionale è
possibile, per coloro che siano almeno in possesso di un titolo di studio rilasciato al termine degli
studi secondari superiori, iscriversi a singoli insegnamenti in corsi di studio attivati presso l’Ateneo ed
acquisirne i relativi crediti, senza l’obbligo di iscriversi al corso di studi che rilascia un titolo
accademico.
2. L’iscrizione può essere effettuata, di norma, a non più di due insegnamenti per anno accademico.
Eventuali deroghe, su istanza debitamente motivata del richiedente, sono deliberate dai Consigli di
Facoltà.
3. Le Facoltà possono, altresì, determinare dei pre-requisiti per l’ammissione a particolari
insegnamenti o per l’acquisizione dei relativi crediti.
4. La domanda di iscrizione deve essere presentata presso l’Ufficio Segreterie Studenti almeno venti
giorni prima dell’inizio del periodo didattico in cui è previsto lo svolgimento del corso. Non è
consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti e ad un corso di laurea, laurea
specialistica/magistrale, scuola di specializzazione, master.
5. L’iscrizione è condizionata al pagamento della relativa tassa, come determinata dal Consiglio
dell’Università.
6. L’Ufficio Segreterie studenti rilascia agli iscritti a singoli insegnamenti:
a) apposito certificato di iscrizione al singolo corso che lo studente dovrà esibire al docente in sede di
esame;
b) la certificazione attestante l’acquisizione dei relativi crediti e del voto ottenuto.
7. I crediti acquisiti con il superamento degli esami dei singoli insegnamenti possono essere
riconosciuti allo studente che si iscrive successivamente ad un corso di studio dell’Università, secondo
criteri e modalità definiti dalle competenti Facoltà.
Art. 29 – Curricula e piani di studio
1. I Consigli delle strutture didattiche determinano annualmente i curricula offerti e i relativi piani di
studio, che precisano anche gli ambiti per le scelte autonome degli studenti.
2. Lo studente deve presentare il proprio piano di studio, nel rispetto dell’ordinamento didattico del
corso di studio prescelto, secondo modalità e criteri generali stabiliti dal Senato Accademico su
proposta delle singole strutture didattiche.
3. I Consigli delle strutture didattiche, nell’ambito della propria autonomia di organizzazione,
programmazione e coordinamento, possono articolare i piani di studio su una durata più lunga
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rispetto a quella normale prevista dall’ordinamento didattico del corso, ovvero, in presenza di un
rendimento didattico eccezionalmente elevato negli anni accademici precedenti, su una durata più
breve.
4. Il piano di studio individuale non aderente ai curricula consigliati ma conforme all’ordinamento
didattico è approvato dal Consiglio della competente struttura didattica.
Art. 30 – Accertamento della frequenza
1. Nei corsi di studio che prevedono l’obbligatorietà della frequenza, la stessa è rilevata mediante
apposito registro presenze che deve essere firmato di volta in volta dagli studenti e conservato a cura
del docente titolare dell’insegnamento. Al termine dei singoli periodi didattici, i docenti consegnano il
registro all’Ufficio Segreterie Studenti, unitamente all’elenco contenente i nominativi degli studenti ai
quali non è riconosciuta l’attestazione di frequenza e che, di conseguenza, non hanno titolo a
sostenere la prova d’esame. Gli studenti sono tenuti a conoscere la propria posizione rispetto
all’assolvimento o meno dell’obbligo di frequenza in quanto nessuna comunicazione sarà loro inviata
dall’Ateneo.
2. Nei corsi di laurea che non prevedono l’obbligatorietà della frequenza, la stessa è rilevata d’ufficio
per tutti gli studenti regolarmente iscritti.
Art. 31 – Svolgimento e riconoscimento di periodi di studio effettuati all’estero
1. Gli studenti possono svolgere parte dei propri studi presso Università estere, anche a seguito di
apposite convenzioni interuniversitarie.
2. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università estere sulla base di rapporti convenzionali,
mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche e facilitando un supporto
organizzativo e logistico agli scambi.
3. La condizione per il riconoscimento del programma degli studi effettuati all'estero è una delibera
del Consiglio della struttura didattica, formulata sulla base di una documentazione in grado di
comprovare le caratteristiche dell'insegnamento proposto.
4. La delibera del Consiglio della struttura didattica ai fini del riconoscimento non È necessaria nel
caso in cui, nell'ambito di programmi di scambio, siano state approvate dalla struttura didattica tabelle
di equivalenza tra corsi e a attività formative tenuti presso le Università partner.
5. Le tipologie del riconoscimento sono:
a) riconoscimento della frequenza;
b) riconoscimento del credito o, comunque, della verifica di profitto;
c) riconoscimento del periodo di preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di
studio;
d) riconoscimento del tirocinio e delle altre attività formative.
6. Le conversioni dei voti, secondo il sistema italiano, sono effettuate sulla base di tabelle proposte
dalle singole strutture didattiche e approvate dal Senato Accademico.
7. Lo studente, ammesso a trascorrere un periodo di studio all'estero, è tenuto ad indicare nel proprio
learning agreement le attività formative che intende frequentare presso Università straniere. Tale
documento deve essere approvato dal Consiglio della struttura didattica.
8. Al termine del periodo di permanenza all'estero, sulla base della certificazione esibita, il Consiglio
della struttura didattica delibera in ordine al riconoscimento delle attività formative svolte all'estero,
dei relativi crediti e delle valutazioni di profitto riferendoli ai settori scientifico disciplinari del corso di
studio e convertendole, se necessario, nel sistema di crediti adottato.
9. Ove il riconoscimento sia richiesto nell'ambito di un programma che ha adottato un sistema di
trasferimento dei crediti (ECTS), il riconoscimento avviene secondo le modalità stabilite dall’ECTS
stesso.
Art. 32 – Interruzione della carriera
1. L’interruzione della carriera è determinata dalla mancata iscrizione.
2. Lo studente che intenda proseguire gli studi a seguito di mancata iscrizione deve presentare, nel
periodo previsto per le iscrizioni, apposita domanda di ricongiunzione della carriera ed è tenuto a
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versare, per ogni anno di interruzione, oltre all’importo delle tasse e dei contributi, una tassa di
ricognizione stabilita dal Consiglio dell’Università.
3. Nel periodo di interruzione degli studi gli studenti non possono compiere alcun atto di carriera
relativo al corso di studio interrotto.
4. Gli studenti possono compiere atti di carriera scolastica a partire dalla prima sessione dell’anno
accademico nel quale è stata fatta la ricongiunzione.
5. Gli anni di interruzione della carriera sono computati ai fini del calcolo della decadenza della
carriera.
6. I crediti già acquisiti dagli studenti decadono solo a seguito di verifica di obsolescenza degli stessi,
così come determinata dai Regolamenti di cui all’art. 7.
Art. 33 – Sospensione temporanea della carriera
1. Lo studente regolarmente iscritto può sospendere temporaneamente la carriera per iscriversi ad un
corso di dottorato di ricerca, ad una scuola di specializzazione o a un master universitario, attivati sia
presso l’Università della Valle d’Aosta sia presso altri Atenei. Lo studente che intende proseguire la
carriera universitaria potrà iscriversi a partire dall’anno accademico successivo a quello della
sospensione.
2. Nel caso in cui lo studente abbia frequentato e ottenuto nei percorsi di studio richiamati al
precedente comma dei crediti formativi previsti anche nel piano di studi del corso presso il quale era
iscritto può richiedere il riconoscimento degli stessi al competente consiglio di facoltà ai fini
dell’abbreviazione della carriera.
3. Oltre a quanto previsto al comma 1, è possibile sospendere temporaneamente la carriera scolastica
nei seguenti casi:
a) svolgimento del servizio civile o militare volontario;
b) gravidanza;
c) nascita di un figlio;
d) infermità grave e prolungata, debitamente documentata.
4. Gli studenti che presentano domanda di sospensione non sono tenuti a versare le tasse e i
contributi universitari dell’anno accademico di riferimento con scadenze successive alla presentazione
della domanda stessa.
5. La sospensione può essere rinnovata per l’anno accademico successivo nel caso di permanenza
delle situazioni di cui ai precedenti commi 1 e 3.
6. I periodi di sospensione non sono computati ai fini del calcolo della decadenza della carriera.
Art. 34 – Decadenza
1. Lo studente iscritto a qualsiasi corso di studio del previgente ordinamento (ex lege n. 341/1990),
qualora non superi esami per otto anni accademici consecutivi all’anno di superamento dell’ultimo
esame, decade dallo status di studente. Tale disposizione non si applica allo studente che sia in debito
del solo esame finale.
2. Lo studente iscritto ai corsi di laurea decade dalla qualità di studente qualora non ottenga almeno
60 crediti entro due anni accademici successivi a quello di iscrizione al primo anno “fuori corso” e, in
ogni caso, qualora non ottenga tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio, ad
eccezione di quelli riservati alla prova finale, entro gli ulteriori tre anni accademici.
3. Lo studente iscritto ad un corso di laurea specialistica/magistrale decade dalla qualità di studente
qualora non ottenga almeno 45 crediti entro un anno successivo a quello di iscrizione al primo anno
“fuori corso” e, in ogni caso, qualora non ottenga tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico del
corso di studio, ad eccezione di quelli riservati alla prova finale, entro gli ulteriori due anni accademici.
4. Lo studente iscritto ad un corso di laurea specialistica/magistrale a ciclo unico regolato da
normativa europea decade dalla qualità di studente qualora non ottenga almeno 60 crediti entro un
anno successivo a quello di iscrizione al primo anno “fuori corso” e, in ogni caso, qualora non ottenga
tutti i crediti previsti dall’ordinamento didattico del corso di studio, ad eccezione di quelli riservati alla
prova finale, entro gli ulteriori cinque anni accademici.
5. Lo studente impegnato contestualmente in attività lavorative decade entro i termini temporali
previsti ai precedenti commi 1, 2, 3 e 4 incrementati di due anni accademici.
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6. Lo studente decaduto qualora intenda iscriversi nuovamente ad un corso dell’Università della Valle
d’Aosta è obbligato ad immatricolarsi ex-novo ed ha la possibilità di richiedere che i crediti acquisiti
siano valutati al fine di un eventuale riconoscimento, parziale o completo, da parte del competente
Consiglio di Facoltà.
7. La decadenza è accertata d’ufficio ed è comunicata per iscritto agli interessati e al Preside di
Facoltà.
Art. 35 – Rinuncia agli studi
1. È possibile in qualsiasi momento rinunciare allo status di studente.
2. La rinuncia deve essere manifestata per iscritto, in bollo, su apposito modulo predisposto
dall’Ufficio Segreterie Studenti.
3. La rinuncia è irrevocabile ed incondizionata e comporta l’estinzione della carriera percorsa che,
anche se effettuata presso altri Atenei, non potrà in alcun caso essere fatta valere presso l’Università in
caso di nuova immatricolazione.
4. Lo studente che presenta domanda di rinuncia non ha diritto al rimborso delle tasse e dei
contributi versati né è tenuto a regolarizzare eventuali posizioni debitorie.
5. Allo studente rinunciatario è rilasciato un certificato relativo alla carriera regolarmente percorsa e
integrato con una annotazione attestante la rinuncia agli studi.
Art. 36 – Trasferimenti ad altro Ateneo
1. Lo studente può trasferirsi ad altra sede universitaria presentando apposita domanda al Magnifico
Rettore dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno.
2. Il Rettore, per gravi e documentati motivi, può concedere il trasferimento oltre tale data, ma non
oltre il 31 dicembre.
3. Ai fini dell’ottenimento del trasferimento lo studente deve, in ogni caso, regolarizzare eventuali
posizioni debitorie.
4. Il foglio di congedo, contenente la copia della carriera universitaria dello studente, è trasmesso
all’Ateneo presso il quale lo studente ha dichiarato di volersi trasferire. Il foglio di congedo è siglato
anche dal Direttore Amministrativo.
Art. 37 – Trasferimenti da altro Ateneo
1. Per i corsi ad accesso programmato e compatibilmente con la disponibilità dei posti ad essi
riservati, gli studenti che intendono trasferirsi presso l’Università della Valle d’Aosta debbono
sostenere, ove previste, le prove di ammissione contenute in appositi bandi ed essere utilmente
collocati nella graduatoria ad essi riservata.
2. Per i corsi ad accesso libero o che prevedono soltanto test orientativi ma non selettivi i
trasferimenti da altri Atenei possono essere effettuati dal 1 luglio al 31 ottobre di ogni anno. Il Rettore
per gravi e documentati motivi, sentito il responsabile della struttura didattica anche in ordine
all’assolvimento di eventuali obblighi di frequenza, può concedere il trasferimento oltre tale data ma
non oltre il 31 dicembre.
Art. 38 – Passaggio di corso di studio
1. Lo studente può presentare domanda di passaggio ad altro corso di studio ottemperando alla
condizioni e nel rispetto dei termini deliberati dal Senato Accademico su proposta dei Consigli di
Facoltà.
2. Il passaggio dello studente è deliberato dal Consiglio di Facoltà che procede alla eventuale
convalida degli esami superati, degli insegnamenti frequentati e dei crediti acquisiti, individuando
l’ulteriore svolgimento della carriera universitaria.
3. Per l’iscrizione ad un corso di studio a numero programmato occorre sostenere, nell’anno
accademico di richiesta di passaggio, la prova di ammissione per esso prescritta ed essere utilmente
collocato in graduatoria.
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Art. 39 – Valutazione del profitto
1. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano le modalità di verifica del profitto dirette ad
accertare l’adeguata preparazione degli studenti iscritti ai corsi di studio ai fini della prosecuzione della
loro carriera scolastica e dell’acquisizione dei crediti corrispondenti alle attività formative seguite, nel
rispetto delle seguenti disposizioni.
2. Gli studenti che intendono sostenere un esame di verifica del profitto devono:
a) essere in regola con l’assolvimento dell’obbligo di frequenza, ove previsto;
b) essere in regola con i versamenti delle tasse e dei contributi universitari;
c) essere in regola con le disposizioni relative alle propedeuticità alla data di inizio della sessione;
d) aver effettuato l’iscrizione all’appello entro i termini stabiliti dal Senato Accademico;
e) essere in regola con la presentazione del piano di studio.
3. Gli esami sostenuti dagli studenti in assenza anche solo di una delle condizioni di cui al precedente
comma 2 sono annullati con decreto rettorale.
4. In ciascuna sessione lo studente in regola con l’iscrizione e i versamenti relativi può sostenere,
senza alcuna limitazione numerica e nel rispetto delle eventuali propedeuticità, tutti gli esami per i
quali possieda l’attestazione di frequenza, ove prevista, e che si riferiscano comunque a corsi conclusi.
5. Gli studenti non in regola con l’assolvimento dell’obbligo di frequenza devono frequentare
nuovamente il corso.
6. Gli esami possono essere orali e/o scritti, ovvero basati su prove pratiche, in relazione a quanto
previsto dagli ordinamenti didattici e dalle determinazioni di Consigli delle strutture didattiche, ferme
restando le attribuzioni specifiche dei professori responsabili degli insegnamenti.
7. Si possono prevedere forme periodiche di accertamento, eventualmente composte di prove
successive, anche scritte e/o pratiche, da concludersi comunque con un controllo finale.
8. Gli esami si svolgono sotto la responsabilità di una Commissione che garantisce adeguate forme di
pubblicità. La Commissione è nominata dal responsabile della struttura didattica e costituita da
almeno due membri dei quali uno è il titolare dell’insegnamento, con funzioni di presidente, e l’altro è
un professore/ricercatore, preferibilmente appartenente al medesimo settore disciplinare o a settore
affine, o un docente titolare di incarico di insegnamento a contratto.
9. In relazione a specifiche esigenze didattiche, della Commissione possono far parte in qualità di
secondo membro anche cultori della materia, cui la struttura didattica abbia precedentemente
riconosciuto tale qualifica.
10.Il voto è, di norma, espresso in trentesimi. Non è possibile sostenere nuovamente un esame
superato e verbalizzato.
11.Ove non sia diversamente disciplinato, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per
qualsiasi altra forma di valutazione del profitto e/o di acquisizione di crediti.
12.Sono fatte salve ulteriori disposizioni relative alla valutazione del profitto deliberate dal Senato
Accademico, nel rispetto di quanto disposto nel presente regolamento.
Art. 40 – Esami finali per il conseguimento dei titoli di studio
1. Per sostenere l’esame finale per il conseguimento del titolo di studio, lo studente deve aver
superato tutte le verifiche di profitto relative alle attività formative incluse nel proprio piano di studi
ed essere in regola con il versamento delle tasse e dei contributi richiesti.
2. Gli esami sono pubblici. Essi sono volti ad accertare la preparazione globale raggiunta dal
candidato rispetto al corso degli studi.
3. Le commissioni di esame sono nominate dal responsabile della struttura didattica e sono costituite,
in maggioranza, da professori e ricercatori in ruolo presso l’Università della Valle d’Aosta e possono
essere composte anche da docenti a contratto e cultori delle discipline insegnate nel corso di studi. Il
numero dei componenti è, di norma, di 7 per l’esame finale per il conseguimento della laurea e di 9
per il conseguimento della laurea specialistica/magistrale. Le strutture didattiche nei propri
regolamenti possono prevedere una diversa composizione numerica, purché vengano mantenute le
condizioni di cui al comma precedente e purché il numero dei componenti non sia inferiore
rispettivamente a 5 e 7. In questi casi, il numero dei professori e ricercatori in ruolo presso l’Università
della Valle d’Aosta non può essere inferiore rispettivamente a 3 e 4. In ogni caso, il Presidente della
Commissione deve essere individuato tra i professori in ruolo presso l’Ateneo.
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4. L’esame si intende superato con una votazione minima di 66/110. Il voto è sempre espresso in
centodecimi e, quando il candidato raggiunge il massimo dei voti, può essere attribuita all’unanimità la
lode e, in tale caso, può altresì essere giudicata all’unanimità la tesi degna di menzione.
5. I regolamenti delle strutture didattiche disciplinano, nel rispetto degli ordinamenti didattici, le
modalità della prova finale e i criteri orientativi per la valutazione di questa e dell’intero curriculum
degli studi ai fini della determinazione del voto finale.
Art. 41 – Certificazione e titoli
1. L’Ufficio Segreterie Studenti della Direzione Amministrativa conserva su supporti cartacei e/o in
archivi elettronici i documenti e gli atti concernenti la carriera universitaria dello studente.
L’archiviazione elettronica può sostituire a tutti gli effetti l’archiviazione cartacea.
2. Le certificazioni ufficiali relative alle carriere degli studenti sono rilasciate, conformemente alla
normativa sul bollo, unicamente dall’Ufficio Segreterie Studenti. I certificati possono essere rilasciati e
sottoscritti anche dai segretari amministrativi/funzionari in servizio presso il predetto Ufficio.
3. Lo studente ha diritto ad ottenere la certificazione della propria posizione e dei crediti acquisiti. In
particolare, la certificazione dovrà riportare le attività formative e la relativa votazione, il numero di
crediti conseguiti a qualsiasi titolo, la durata del percorso di studio scelto. Ai predetti fini, gli studenti
possono anche avvalersi di appositi sistemi informatici messi a disposizione dell’Ateneo.
4. In seguito al superamento della prova finale, l’Università rilascia un diploma, sottoscritto dal
rettore, dal Preside della Facoltà cui afferisce il corso di studi e dal Direttore Amministrativo. Per le
scuole di specializzazione, in luogo del Preside di Facoltà, viene riportato il nome del Direttore della
Scuola. Per i corsi Master il diploma finale è sottoscritto dal Rettore e dal Direttore del Master. Sono
fatte salve ulteriori e specifiche modalità di rilascio e di sottoscrizione del diploma finale derivanti
dall’attuazione di accordi e convenzioni con altre sedi universitarie.
5. Al diploma è allegato un documento supplementare – diploma supplement – contenente tutte le
informazioni dettagliate circa la carriera universitaria compiuta dallo studente nel corso del periodo
degli studi. Tale documento, redatto almeno in un'altra lingua europea, è predisposto nel rispetto delle
disposizioni ministeriali in materia e di apposite deliberazioni del Senato Accademico.
Art. 42 – Rilascio di titoli congiunti
1. L’Università può rilasciare titoli di studio congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri sulla
base di apposite convenzioni.
2. Le suddette convenzioni devono riportare i percorsi formativi comuni, concordati dalle Università
convenzionate, nel rispetto dei vincoli posti dall’ordinamento didattico del corso di studio.
3. Le verifiche di profitto devono essere documentate da un voto, per salvaguardare l’omogeneità del
sistema di valutazione. A tal fine la convenzione con le università straniere deve prevedere un sistema
di conversione dei voti.
4. La convenzione può prevedere il rilascio di un unico titolo con l’indicazione delle Università
convenzionate.
Art. 43 – Informazione e partecipazione ai provvedimenti amministrativi
1. Lo studente è tenuto a conoscere le disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Lo studente è, inoltre, tenuto a consultare periodicamente l’Albo ufficiale della Facoltà presso la
quale afferisce il corso di studio frequentato, il sito web dell’Ateneo, nonché la casella di posta
elettronica, che rappresentano, anche alternativamente, gli strumenti ufficiali tramite i quali saranno
comunicati gli avvisi e le informazioni agli studenti.
3. L’Università della Valle d’Aosta assicura forme e strumenti di pubblicità dei procedimenti
amministrativi e delle decisioni assunte in merito alle carriere degli studenti.
4. L’Università promuove, altresì, la partecipazione degli studenti, anche mediante i propri organi di
rappresentanza, ai procedimenti relativi allo svolgimento della loro carriera.
5. In ogni caso, avverso i provvedimenti amministrativi relativi alla carriera degli studenti è ammesso
ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Valle d’Aosta.
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Art. 44 – Norme di disciplina
1. Lo studente dell’Università della Valle d’Aosta è tenuto ad osservare comportamenti rispettosi della
legge, dei regolamenti universitari, della libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro
attività di lavoro o di studio all’interno delle strutture dell’Ateneo e ad astenersi dal danneggiamento
dei beni di proprietà dell’Università o di terzi, che anche temporaneamente vi si trovino.
2. Il Rettore, il Senato Accademico e i Consigli delle strutture didattiche esercitano la giurisdizione
disciplinare sugli studenti ed applicano i provvedimenti disciplinari secondo le vigenti norme di legge.
3. Le violazioni delle norme di disciplina comportano a carico dei trasgressori l’applicazione di
provvedimenti disciplinari.
4. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa,
sono i seguenti:
a) ammonizione;
b) interdizione temporanea da uno o più corsi;
c) esclusione da uno o più esami o altra forma di verifica del profitto per l’intera sessione o per parte
di essa;
d) sospensione temporanea dall’Università con conseguente perdita delle sessioni d’esame.
5. I provvedimenti di cui alla lettera a) del precedente comma sono disposti dal Rettore, sentite le
difese dello studente. I provvedimenti di cui alle lettere b) e c) del precedente comma sono disposti
dal Consiglio delle strutture didattiche, in seguito a relazione del Rettore. Il provvedimento di cui alla
lettera d) del precedente comma è disposto dal Senato Accademico, in seguito a relazione del Rettore.
6. L’applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità,
avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti ed alla valutazione degli elementi
di prova.
7. In ogni caso la violazione deve essere formalmente contestata allo studente mediante
raccomandata con avviso di ricevimento.
8. Entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione lo studente può presentare liberamente le
proprie difese al Rettore.
9. Contro la deliberazione del Consiglio della struttura didattica che applica le sanzioni di cui alle
lettere b) e c) del comma 4 è ammesso appello al Senato Accademico. L’istanza di appello deve essere
formulata dallo Studente al Rettore entro dieci giorni dal ricevimento del provvedimento
sanzionatorio.
10.Nel caso di comportamenti che possano integrare anche fattispecie di reato l’Università provvede
tempestivamente ad informare l’Autorità Giudiziaria ed adotta i conseguenti provvedimenti previsti
dalla legge.
11.Tutti i provvedimenti disciplinari sono registrati nella carriera dello studente e conseguentemente
nel foglio di congedo.
CAPO III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI ALTRI CORSI UNIVERSITARI
Art. 45 – Corsi di dottorato di ricerca
1. I corsi di dottorato di ricerca e il conseguimento del relativo titolo sono disciplinati da apposito
regolamento, approvato dal Senato Accademico, in attuazione delle disposizioni della vigente
normativa in materia.
2. I corsi di dottorato possono essere organizzati sulla base di crediti formativi e riconoscere crediti
eventualmente acquisiti in precedenti corsi master di II livello.
3. I corsi di dottorato possono essere attivati e organizzati anche in convenzione con altre sedi
universitarie, italiane e straniere.
Art. 46 – Corsi master
1. L’Università promuove, secondo la vigente normativa, corsi di alta formazione per il
conseguimento di diplomi di master di primo e secondo livello.
2. Fatte salve specifiche norme di settore l’accesso ai corsi master di primo e secondo livello è
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consentito agli studenti in possesso rispettivamente della laurea e della laurea specialistica.
3. I corsi master sono comprensivi di attività didattica frontale e di altre forme di insegnamento, di
studio guidato e di didattica interattiva, di livello adeguato al grado di perfezionamento e di
formazione che si intende perseguire, distribuite di norma nell’arco di un anno e comunque in modo
da garantire un efficace apprendimento, accompagnate se del caso da periodi di stage e/o tirocini
funzionale, per durata e modalità di svolgimento, ai medesimi obiettivi.
4. All’insieme delle attività di cui al precedente comma 3, integrate con l’impegno da riservare allo
studio e alla preparazione individuale, corrisponde l’acquisizione da parte degli studenti di almeno 60
crediti complessivi, oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea specialistica.
5. Possono essere riconosciti come crediti acquisiti ai fini del completamento del corso master, con
corrispondente riduzione del carico formativo dovuto, le attività eventualmente svolte in precedenti
percorsi universitari ed extrauniversitari.
6. L’organizzazione ed il funzionamento dei corsi master sono disciplinati da apposito regolamento
approvato dal Senato Accademico.
Art. 47 – Corsi di preparazione agli esami finali di Stato e ai concorsi pubblici
1. L’Università può attivare corsi di preparazione agli esami di abilitazione all’esercizio delle
professioni ed ai concorsi pubblici, nazionali ed internazionali, anche in risposta ad esigenze espresse
dagli ordini professionali e dalle Amministrazioni pubbliche.
Art. 48 – Corsi di perfezionamento
1. I corsi di perfezionamento post-lauream, diversi dai corsi master di cui al precedente art. 46, sono
iniziative didattiche, di durata variabile ma, di norma, inferiori alla durata dell’intero anno accademico,
finalizzati all’approfondimento di specifiche tematiche didattico/scientifiche e all’acquisizione di
particolari competenze in determinati settori scientifici, tecnici e professionali.
2. Fatte salve specifiche disposizioni di settore, ai corsi di perfezionamento si accede almeno con la
laurea.
3. I corsi di perfezionamento sono organizzati sulla base di un ordinamento didattico specifico e
consentono il conseguimento di un attestato di frequenza.
Art. 49 – Corsi di aggiornamento e di formazione professionale
1. I corsi di aggiornamento e di formazione permanente sono iniziative didattiche finalizzate
all’aggiornamento e all’acquisizione di competenze e di conoscenze in determinati settori scientifici,
tecnici e professionali anche successivamente al conseguimento di un titolo universitario.
2. Essi hanno, di norma, durata non superiore all’anno e sono organizzati in modo da favorire la
partecipazione dei lavoratori. Al termine delle attività didattiche consentono il conseguimento di un
attestato di frequenza.
Art. 50 – Modalità istitutive dei corsi e disposizioni comuni
1. I corsi di cui agli artt. 46, 47, 48 e 49 sono istituiti e attivati con la procedura di cui all’art. 25 dello
Statuto di Ateneo, nel rispetto degli obiettivi strategici di sviluppo e del piano di sviluppo triennale di
Ateneo.
2. Nella proposta istitutiva, formulata dalla competente struttura didattica o da più strutture didattiche
se organizzati interfacoltà, debbono essere indicati i seguenti elementi minimi: gli obiettivi e le finalità,
i requisiti di ammissione degli studenti, le modalità organizzative e le modalità di copertura degli
insegnamenti erogati, le risorse finanziarie, strumentali e logistiche necessarie alla realizzazione, le
fonti di finanziamento e il relativo piano di utilizzo.
3. I corsi di cui al precedente comma 1 possono essere attivati anche in convenzione con altre
università o con altri enti, pubblici e privati, italiani o stranieri. Le predette convenzioni disciplinano le
modalità realizzative delle singole iniziative.
4. Il Senato Accademico, ove necessario, può adottare specifici regolamenti per disciplinare i criteri e
le modalità di funzionamento dei predetti corsi.
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CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 51 – Norme transitorie e finali
1. Le strutture didattiche sono tenute ad uniformarsi alle disposizioni del presente regolamento entro
un anno dalla data di entrata in vigore.
2. In relazione agli aspetti legati alla carriera degli studenti e ad integrazione di quanto disciplinato nel
presente regolamento, il Senato Accademico può adottare ulteriore e apposita regolamentazione di
Ateneo.
3. Le competenze attribuite al Consiglio dell’Università dal presente Regolamento possono essere
esercitate dalla Giunta esecutiva di Ateneo.
4. L’Università assicura la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli
ordinamenti didattici in precedenza vigenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore dei
nuovi ordinamenti didattici e disciplina altresì la facoltà per questi ultimi di optare, a domanda, per
l’iscrizione a corsi di studio organizzati secondo i nuovi ordinamenti.
5. Ai fini dell’opzione di cui al precedente comma 4, i consigli delle strutture didattiche competenti,
sulla base dei criteri generali stabiliti dal Senato Accademico, riformulano in termini di crediti gli
ordinamenti didattici previdenti e le carriere degli studenti già iscritti.
Art. 52 – Entrata in vigore e modifiche
1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di affissione all’Albo di
Ateneo del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Le modifiche al presente Regolamento, su proposta delle strutture didattiche competenti, sono
deliberate con le procedure previste all’art. 8, comma 2, dello Statuto.
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TITOLO II - ORDINAMENTI DIDATTICI
Art. 53 - Corso di laurea in Scienze della formazione primaria
1. Titolo di ammissione e titolo di studio rilasciato
Per l’ammissione al Corso di laurea in Scienze della formazione primaria è richiesto, per gli studenti
italiani (per quelli stranieri si veda l’art. 7, Norme particolari), il diploma di istruzione secondaria di
durata quinquennale. La laurea conseguita costituisce titolo per l’ammissione, in relazione all’indirizzo
prescelto, ai concorsi di insegnamento nella scuola materna ed elementare.
2. Durata e articolazione degli studi
Il Corso di laurea in Scienze della formazione primaria ha la durata di quattro anni. Esso è costituito
da un biennio comune, seguito da un biennio che si articola in due indirizzi, uno per la scuola materna
e l’altro per la scuola elementare. La scelta dell’indirizzo è compiuta dallo studente, al termine del
secondo anno accademico.
3. Ordinamento didattico
L’ordinamento didattico del Corso di laurea si articola su quattro aree e precisamente:
Area 1: formazione per la funzione docente.
Comprende attività didattiche finalizzate all’acquisizione delle necessarie attitudini e competenze di cui
all’allegato A del D.M. 26 maggio 1998 e per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nei
seguenti campi:
• pedagogico (M09A, M09B, M09D,M09E,M09F);
• metodologico-didattico (M09A, M09C, M09E, M09F);
• psicologico (M11A, M10A, M10C, M11B, M11C, M10B, M11 D);
• socio-antropologico (M05X, Q05A, Q05B, Q05C, Q05G, E03B);
• igienico-medico (F22A);
• dell’integrazione scolastica per allievi con handicap (M09E, F19B, M11E, M11D, M11A).
A questa area va riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola materna e
almeno il 20% nell’indirizzo per la scuola elementare. Per credito formativo si intende la definizione
contenuta nella normativa europea ECTS.
Area 2: contenuti dell’insegnamento primario.
Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti della scuola materna e della scuola
elementare, attività didattiche finalizzate all’acquisizione di attitudini e competenze di cui all’allegato A
del citato D.M. 26 maggio 1998 in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei
campi:
• linguistico-letterario:
L09A, L10D, L11A, L12A, M09D, L16A, L16B, L12D;
• matematico-informatico:
A01A, A01B, A01C, A01D, A02A, A02B, K05B, M07B;
• delle scienze fisiche, naturali ed ambientali:
B01A, B01B, B01C, B05X,
C03X, C11X,
D01A, D01B, D02A, D03A,
E01A, E02A, E02C, E03A, E04A,
M08E, M07B;
• della musica, della comunicazione sonora e dell’animazione teatrale: L26A, L26B, L27A, L27B,
L27C;
• delle scienze motorie;
• delle lingue moderne:
L16A, L16B, L17A, L17C, L18A, L18C, L19A, L19B;
• storico-geografico-sociale-giuridico:
L02B, L01A, M01X, M02A, M03A, M04X, M08E, M12A, D02A, P03X, N19X, N09X, N08X,
N10X, Q05A, Q05B, M06A, M06B, N10X;
• del disegno:
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H11X;
A questa area viene riservato almeno il 25% dei crediti complessivi nell’indirizzo per la scuola materna
ed almeno il 35% nell’indirizzo per la scuola elementare.
Area 3: Laboratorio
Le attività di laboratorio riguardano l’analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di
cui alle precedenti aree 1 e 2, con l’intervento di docenti di entrambe le aree. Esse costituiscono un
ulteriore momento di sistematizzazione degli apprendimenti teorici, in funzione della trasferibilità,
nella scuola materna e nella scuola elementare, dei saperi e del saper operare.
Alle attività di laboratorio viene riservato non meno del 10% dei crediti formativi.
Area 4: Tirocinio
Le attività di tirocinio riguardano esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine
dell’integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Alle attività di tirocinio, ivi
comprese le fasi di progettazione e verifica , è destinato non meno del 20% dei crediti del Corso di
laurea. Almeno 100 ore di tirocinio sono finalizzate ad acquisire esperienze nel settore del sostegno.
Area opzionale
L’area opzionale, pari ad almeno il 5%, è costituita da insegnamenti liberamente scelti dallo studente
all’interno dei corsi attivati nella sede di Aosta o seguiti presso le sedi degli Istituti universitari
convenzionati.
Conoscenza delle lingue
Lo studente è tenuto inoltre a conoscere una lingua diversa dall’italiano e dal francese, scelta nell’area
delle lingue moderne, indicate in precedenza.
L’accertamento di tale conoscenza avviene attraverso apposita prova.
Prove di valutazione conclusive
Le modalità di accertamento dell’apprendimento al termine delle attività didattiche riguardano,
globalmente e di regola, una pluralità di attività didattiche. Le competenti strutture didattiche
disciplinano le modalità delle prove stesse e gli accertamenti intermedi nell’ambito delle predette
attività. L’esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta relativa ad attività svolte nel
tirocinio, nel laboratorio oppure ad altro argomento pertinente al Corso di laurea.
4. Attività didattiche
Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano complessivamente tra le 250 e le 300 ore.
Il regolamento didattico:
a) disciplina le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire eventualmente articolati in
moduli, l’attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalità;
b) definisce, in termini di crediti, il peso didattico di ognuna delle attività previste, facendo pari a 30 il
totale dei crediti di un semestre;
c) determina eventuali abbreviazioni della durata del Corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti;
d) definisce gli adempimenti degli studenti in relazione all’impegno didattico complessivo semestrale
sulla base delle disposizioni attuative del D.M. 21 luglio 1997, n. 245 in materia di frequenza a tempo
pieno e tempo parziale;
e) stabilisce la programmazione delle iscrizioni al Corso di laurea, tenuto conto delle risorse
disponibili, della funzionalità delle strutture attivate, del fabbisogno della scuola materna ed
elementare e di quanto altro collegato alle particolari condizioni socio-ambientali della Regione.
Determina le modalità di valutazione per l’iscrizione programmata al Corso.
5. Piani di studio individualizzati
È garantita, mediante la utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il Corso di
laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati:
a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell’altro indirizzo
integrando la formazione in non più di due semestri;
b) chi ha conseguito una laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per
l’insegnamento nella scuola materna e/o elementare, può conseguire la laurea in non più di quattro
semestri.
6. Attività didattiche aggiuntive per l’integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap
Sono previste specifiche attività didattiche aggiuntive per almeno 400 ore, attinenti all’integrazione
scolastica degli alunni in situazione di handicap, al fine di consentire allo studente che lo desidera, di
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acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma può costituire titolo per l’ammissione ai
concorsi per l’attività didattica di sostegno ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992,
n. 104.
L’area qualificante tali attività didattiche prevede insegnamenti nei campi:
• pedagogico (M09A, M09E);
• metodologico-didattico (M09C, M09E, M09F);
• psicologico (M10A, M11A, M11B, M11E);
• psichiatrico (F11A, F19B);
• medico (F11B, F15B, F22A).
Chi ha già conseguito la laurea nel Corso può integrare il percorso formativo, ai fini indicati, con uno
o due semestri aggiuntivi.
7. Norme particolari
Al fine di assicurare la piena parità nell’uso veicolare della lingua italiana e della lingua francese, nelle
diverse attività didattiche, un numero di insegnamenti, nella misura massima del 50%, potrà essere
affidato a docenti di istituti universitari stranieri, secondo quanto previsto all’art. 5 del D.M. citato, in
relazione alla particolare situazione linguistica e in coerenza con il comma 125, dell’art. 17 della citata
127/97.
Lo svolgimento di una parte del percorso formativo potrà avvenire presso istituti universitari di paesi
stranieri.
In merito all’iscrizione al Corso, da parte di studenti non italiani, si richiede il titolo di istruzione
valido per l’accesso all’università del Paese di origine, tenuto conto di quanto previsto al precedente
articolo 4.
8. Collaborazione con altri enti
Per le finalità del Corso di laurea, la Struttura Didattica può attivare apposite intese con gli Enti Locali
e può stipulare convenzioni con l’Accademia delle Belle Arti, il Conservatorio, gli Istituti musicali,
l’Isef o il Corso di laurea in Scienze motorie (qualora esso sia nel frattempo attivato), con altre eventuali
strutture scientifiche nonché con istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla
programmazione e alla realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio.
Art. 54 - Scuola di specializzazione per gli insegnanti delle scuole secondarie (SSIS)
1. Finalità
a) La Scuola si articola in indirizzi corrispondenti a gruppi di abilitazioni all’insegnamento nelle scuole
secondarie; essi sono determinati secondo i criteri generali previsti dalla Legge 127/97 e specificati nel
D.M. 26 maggio 1998.
b) Gli indirizzi prevedono piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle
classi concorsuali relative all’insegnamento nelle scuole secondarie secondo l’ordinamento scolastico
vigente. La Scuola, tenuto conto del fabbisogno di personale docente nelle scuole secondarie della
Regione Valle d’Aosta, indica annualmente mediante il Manifesto degli Studi quali indirizzi (in numero
non inferiore a due) sono attivati.
c) Per rispondere alle particolari esigenze linguistiche e socioculturali della comunità valdostana, la
Scuola assicura una formazione bilingue (italiano e francese) e prevede lo svolgimento di parte del
percorso formativo, presso le sedi universitarie francofone convenzionate.
2. Consiglio di Direzione
La Scuola è retta da un Consiglio di Direzione, organo della struttura didattica, che svolge le funzioni
previste dall’art. 11, commi 1 e 2, della Legge 341/90, come richiamate dall’art. 17, comma 95, della
Legge 127/97.
3. Diploma
L’esame finale per il conseguimento del Diploma di Specializzazione ha valore di esame di Stato
relativo a ciascuna delle abilitazioni all’insegnamento fra quelle conseguibili sulla base del diploma di
laurea che ha dato accesso alla SSIS.
4. Durata e articolazione degli studi
a) Il corso degli studi ha durata di due anni, articolati in 4 semestri, che corrispondono ad un totale di
120 crediti.
b) Il corso degli studi prevede 90 crediti destinati all’insegnamento e ai laboratori didattici (680 ore), e
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un tirocinio pratico di 320 ore del valore di 30 crediti.
c) Gli insegnamenti comprendono moduli didattici relativi alle Scienze dell’educazione, che possono
essere comuni agli specializzandi di tutti gli indirizzi e moduli didattici relativi alle didattiche
disciplinari volte ad un approfondimento metodologico o didattico nelle aree disciplinari interessate
corrispondenti alle abilitazioni da conseguire, nonché all’insegnamento bilingue delle discipline
interessate.
d) Ogni specializzando deve preparare, per l’esame finale, una relazione analitica sull’attività di
tirocinio.
e) La frequenza degli specializzandi alle attività didattiche e formative è obbligatoria.
5. Piani di studio
a) Il Consiglio di Direzione approva un piano di studio individuale per ogni specializzando, sulla base
degli insegnamenti attivati e pubblicati annualmente nel Manifesto degli Studi, in modo da tenere
conto del curricolo universitario precedente così da poter comprendere eventualmente un maggior
numero di semestralità qualora lo specializzando presenti dei debiti formativi, oppure desideri
conseguire una pluralità di abilitazioni.
b) Nel caso dell’esistenza di debiti formativi, il piano di studi dovrà prevedere anche completamenti
disciplinari da acquisire nelle facoltà competenti, quando nel curricolo della laurea di provenienza vi
siano state carenze in qualche disciplina rilevante ai fini dell’abilitazione da conseguire, tenuto conto
anche della normativa sull’accesso ai concorsi. I completamenti disciplinari possono essere soddisfatti
sia mediante il superamento di prove integrative sia mediante la frequenza ed il superamento della
relativa prova finale di insegnamenti corrispondenti a non più di tre corsi annuali.
c) Per converso, il piano degli studi può venire abbreviato per coloro che nel precedente curricolo
degli studi hanno già seguito corsi utili ai fini degli scopi della Scuola; per coloro che fossero già in
possesso di altra abilitazione, questa abbreviazione può giungere fino all’equivalente di un anno.
6. Piani di studio per l’abilitazione alla didattica di sostegno
I piani di studio degli specializzandi che intendano conseguire un’abilitazione valida anche per l’attività
didattica di sostegno comprendono aggiuntivamente altri moduli didattici, attività di laboratorio e di
tirocinio, equivalenti ad almeno 20 crediti, da considerare obbligatori ai fini indicati dall’articolo 14,
comma 2, della Legge 104/92; questi ulteriori crediti prevedono contenuti sia dell’area delle pedagogie
e delle didattiche speciali, sia dell’area neuropsicologica specifica.
7. Iscrizione alla Scuola
a) Possono iscriversi alla Scuola i cittadini italiani e comunitari laureati in Italia le cui lauree diano
accesso all’insegnamento nella scuola secondaria; possono iscriversi altresì i cittadini comunitari in
possesso di titolo universitario straniero che dia accesso alle attività di formazione e di tirocinio degli
insegnanti della scuola secondaria nel Paese che ha rilasciato il titolo. Con gli stessi criteri possono
iscriversi i cittadini italiani che abbiano conseguito titoli universitari all’estero.
b) Ai sensi del comma 117, dell’articolo 17 della Legge 127/97 e del D.M. 26 maggio 1998 possono
iscriversi alla Scuola anche coloro che sono in possesso dei diplomi rilasciati dalle Accademie di belle
arti, dai Conservatori di musica, dagli Istituti musicali pareggiati, dagli Istituti Superiori di Educazione
Fisica e dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, per gli indirizzi comprendenti le classi di
abilitazione all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
8. Programmazione delle iscrizioni
Il numero degli iscritti alla Scuola per ogni classe concorsuale è stabilito annualmente, sentita la
Sovraintendenza agli Studi della Valle d’Aosta e in accordo con quanto stabilito dal D.M. 245/97 ai
sensi delle Leggi 341/90 e 127/97.
9. Criteri e prove di ammissione
Il Consiglio di Direzione, tenuto conto dei criteri, delle procedure e dei parametri standard fissati a
livello nazionale per la determinazione della disponibilità di posti, definisce le modalità per le prove di
ammissione in relazione alle varie classi concorsuali per l’insegnamento nelle scuole secondarie.
10. Esame finale
L’esame finale per il conseguimento del diploma di specializzazione comprende la discussione di una
relazione scritta relativa ad attività svolte nel tirocinio e nei laboratori didattici. Della relativa
commissione fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti dei gradi scolastici interessati che
abbiano collaborato alle attività della SSIS.
25
11. Intese e accordi con le autorità scolastiche
a) La Scuola annualmente specifica il contenuto degli accordi che la SSIS potrà stipulare con la
Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d’Aosta per la partecipazione degli istituti
secondari alle attività formative.
b) La scuola può stipulare accordi con la Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle
d’Aosta, con le Accademie di Belle Arti, i Conservatori di musica, le Scuole di Educazione musicale e
gli Istituti Superiori di Educazione Fisica, così che i docenti di queste istituzioni possano partecipare
alle attività didattiche della SSIS in insegnamenti o in laboratori didattici che prevedono speciali
competenze di tipo tecnico o nell’ambito della didattica bilingue delle discipline.
12. Modello formativo della SSIS
I corsi, i laboratori e i tirocini si articolano in un modello di formazione professionale coerente con le
finalità istituzionali della Scuola, illustrato in allegato.
Allegato: Modello dell’offerta formativa della SSIS.
a) Architettura del programma di formazione degli insegnanti delle scuole secondarie
b) Pianificazione e ripartizione delle ore e dei crediti formativi
c) Ripartizione del monte ore sulle formazioni trasversale e specifica
d) Organizzazione del tirocinio
26
A) Architettura del programma di formazione degli insegnanti della scuola secondaria
Riferimento
agli obiettivi
(D.M. 26
maggio 1998)
Classe di
I fondamenti teorici:
problemi ai quali Corsi
l'insegnante
deve far fronte
L'approccio pratica riflessiva (aspetti procedurali, aspetti
affettivi, relazionali, e sociali)
Seminari e laboratori
Ob.
Insegnare e fare
1/4/5/6/7/8/11 imparare una
disciplina
particolare,
anche
utilizzando il
bilinguismo
Ob. 2/9/12
Ob. 5/10
Contribuire
all'elaborazione
di un sapere
pedagogico e
didattico
appropriato
- Psicologia dell'apprendimento
- Didattica generale, compresa
docimologia
- Tecnologie educative
- Didattiche disciplinari specifiche e
didattiche bilingui (aspetti
epistemologici, storici, psicolinguistici
e trasposizione didattica)
Tirocinio
- Esercizi pratici
simulazione,autoscopia
eteroscopia, analisi e
costruzione di materiale
- Tirocinio di osservazione
e di contatto
- Esercizi pratici
- Tirocinio di implicazione
progressiva
- Analisi del sistema educativo:
Seminario di dinamica di
∗ approccio storico, aspetti gruppo: lavoro di gruppo
gestione di progetto
legislativi
∗ approccio comparato
- Sociologia dell'educazione
- Analisi storica e critica delle dottrine
educative
- Monitoraggio del sistema
- Tirocinio di contatto
realtà della scuola e
dei suoi partner (in
occasione di uno stage)
- Psicologia dell'adolescente e del
giovane adulto (aspetti cognitivi,
socio-affettivi)
- Prevenzione e gestione di situazioni
scolastiche difficili o particolari:
interculturalità,approccio
all'handicap, ecc.
- Tirocinio: aree di
progetto
(in occasione di un altro
tirocinio)
- Metodi di ricerca quantitativa e
qualitativa
- Pedagogia sperimentale
23 crediti
200 ore
Seminario di integrazione
Lavoro pratico di ricerca sul campo in occasione di un
tirocinio => relazione finale
67 crediti
480 ore
30 crediti
320 ore
27
B) Pianificazione e ripartizione dei volumi orari e dei crediti formativi
Semestre 1
Semestre 2
Semestre 3
Semestre 4
TOTALE
Corsi
100 h
11 crediti
50 h
6 crediti
50 h
6 crediti
-
200 h
23 crediti
Laboratorio
170 h
17 crediti
180 h
18 crediti
100 h
10 crediti
30 h
22 crediti
480 h
67 crediti
Tirocinio
30 h
2 crediti
70 h
6 crediti
150 h
14 crediti
70 h
8 crediti
320 h
30 crediti
TOTALE
300 h
30 crediti
300 h
30 crediti
300 h
30 crediti
100 h
30 crediti
1000 h
120 crediti
C) Ripartizione del monte ore
Formazione trasversale (area
delle scienze dell'educazione)
330 h labo + corsi
30 h tirocinio
Primo
anno
220 h
30 h o 20 h
Formazione specifiche
330 h labo + corsi
290 h tirocinio
680 h labo + corsi
320 h tirocinio
240 h
70 h o 80 h
460 h
100h
TOTALE
Secondo anno
110 h
220 h o 210 h
220 h
220h
110 h
0 o 10 h
D) Organizzazione del tirocinio
Il tirocinio è concepito da due punti di vista complementari.
Esso è necessario alla SSIS, in quanto concreta l'abilitazione professionale dei candidati, che si può
conseguire solo con il loro inserimento nell'operatività scolastica. Ma è utile anche alle istituzioni
scolastiche perché permette loro di instaurare un rapporto meno occasionale con l'università, che
favorirà:
- la formazione in servizio del personale docente;
- l'autonomia di ricerca, sviluppo e sperimentazione riconosciuta dalla legge alle scuole;
- l'autovalutazione professionale dei singoli e delle attività di istituto.
L'obiettivo del tirocinio è introdurre lo studente nella vita e nell'attività della scuola, ai fini
dell'acquisizione di competenze proprie della professione docente. Tali competenze riguardano gli
aspetti collegiali, gestionali, programmatori e la pratica di insegnamento. L'inserimento dello studente
della SSIS in una scuola si propone quindi come esperienza in un ambiente qualificante, sempre
secondo un progetto coerente sia con le finalità della SSIS sia con la programmazione della scuola in cui
avviene il tirocinio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, la SSIS, nel quadro delle intese stipulate con la
Sovraintendenza agli Studi della Regione Autonoma Valle d'Aosta ai sensi dell'art. 13
dell'Ordinamento Didattico, siglerà opportuni accordi con gli istituti secondari della Regione che
intendono collaborare all'attività formativa della SSIS. Tale collaborazione si configura come elemento
qualificante per le scuole in virtù della stretta interazione tra il mondo della ricerca e il mondo della
28
scuola operante. La supervisione e il coordinamento delle attività di tirocinio sono affidate a docenti
di ruolo nelle scuole secondarie della Regione, utilizzati presso la SSIS in regime di semiesonero. La
scelta dei docenti supervisori del tirocinio avviene per pubblico concorso, per titoli ed esami, indetto
dal Consiglio di Direzione. Per favorire l'inserimento degli specializzandi nei singoli istituti secondari
per la realizzazione dei progetti di tirocinio e per assicurare una significativa ricaduta formativa sugli
istituti ospitanti, ciascuna scuola secondaria che avrà stipulato un'apposita convenzione con la SSIS
Valle d'Aosta indicherà annualmente i docenti disponibili ad accogliere gli specializzandi nelle loro
classi. Tali docenti, chiamati tutori, parteciperanno ai progetti di tirocinio relativi alle loro classi e alla
loro disciplina di insegnamento e, con il supporto e il coordinamento dei supervisori del tirocinio,
saranno il tramite della loro scuola con le università per la partecipazione Éa iniziative di formazione,
di sperimentazione o di ricerca didattica proposte dalla SSIS.
Art. 55 - Corso di laurea in Scienze dell'educazione: ordinamento didattico
Università
Universita' della VALLE D'AOSTA
18 - Classe delle lauree in scienze dell'educazione e della
Classe
formazione
Nome del corso
Scienze dell'educazione
Data del DM di approvazione del
28/04/2006
ordinamento didattico
Data del DR di emanazione del
04/05/2006
ordinamento didattico
Data di approvazione del consiglio di
11/01/2006
facoltà
Data di approvazione del senato
19/01/2006
accademico
Il corso è stato
istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n.
25, in deroga alle procedure di programmazione del sistema
universitario, previo parere favorevole del Comitato regionale
di Coordinamento in data 27/04/2001
Data del parere favorevole del nucleo
27/04/2001
di valutazione
Produzione, servizi, professioni
le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo
della produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11
comma 4 DM509 del 3/11/99) sono state consultate in data
27/04/2001 e in data 13/12/2005
Modalità di svolgimento
convenzionale
Indirizzo internet del corso di laurea
Facoltà di riferimento del corso
SCIENZE della FORMAZIONE
Obiettivi formativi specifici
Il Corso di Scienze dell’Educazione ha come obiettivi formativi lo sviluppo di competenze orientate
ad acquisire una solida formazione pedagogica e didattica di base, integrata da ambiti differenziati di
conoscenze e competenze nelle discipline filosofiche, sociologiche, psicologiche, delle scienze della
natura e dell’uomo, sempre in relazione a una prevalenza della formazione generale relativa alla
conoscenza teorica, epistemologica e metodologica delle problematiche educative nelle loro diverse
dimensioni, compresa quella di genere. Dovranno altresì essere conseguite:
- conoscenze teorico-pratiche per l’analisi della realtà sociale, culturale e territoriale, e competenze per
elaborare, realizzare, gestire e valutare progetti educativi, al fine di rispondere alla crescente domanda
educativa espressa dalla realtà sociale e dai servizi alla persona e alle comunità;
- abilità e competenze pedagogico-progettuali, metodologico-didattiche, comunicativo-relazionali,
organizzativo-istituzionali al fine di progettare, realizzare, gestire e valutare interventi e processi di
29
formazione
continua, anche mediante tecnologie multimediali e sistemi di formazione a distanza;
- il possesso fluente, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell’Unione Europea, oltre
l’italiano;
- adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione.
Il Corso di Studi si propone di sviluppare tali abilità, conoscenze e competenze relativamente alla
progettazione, realizzazione e valutazione di interventi educativi nell’ambito dei servizi alla prima
infanzia, nel settore sociale ed in quello della promozione e fruizione dei beni culturali e ambientali. Il
perseguimento di tali obiettivi avviene attraverso l’articolazione del corso di studio in tre curricula:
A. Pedagogia dell’infanzia
B. Educazione ai beni ambientali e culturali
C. Educazione sociale
Obiettivi specifici del Curriculum A
Il Corso di studi si propone, in particolare, di sviluppare conoscenze teoriche, competenze operative e
capacità gestionali al fine di formare specifiche professionalità finalizzate ad operare nei servizi
destinati all’infanzia. Il corso permette agli studenti di entrare in possesso di adeguate competenze e
strumenti per la comunicazione e la gestione delle informazioni relativamente agli aspetti connessi alla
relazione educativa e di cura in ambito formativo. Il percorso formativo riserva una particolare cura
alle competenze specificamente rivolte ai bisogni formativi, educativi e psicologici del bambino
‘piccolo’ e ‘molto piccolo’, ed alla capacità di interagire in contesti complessi per i quali occorrano
specifiche abilità comunicative, ermeneutiche e relazionali, con bambini, genitori ed operatori, anche
in una prospettiva multidisciplinare.
Obiettivi specifici del Curriculum B
Il corso si propone lo sviluppo di competenze orientate ad acquisire una professionalità nel settore
dell’educazione ai beni ambientali e culturali, che implichi la valorizzazione del patrimonio. Il
curriculum di studi prevede, oltre alle principali discipline afferenti alle scienze umane e pedagogiche,
corsi che consentano allo studente di acquisire una visione intersettoriale delle problematiche
ambientali, con particolare attenzione ai valori culturali. Il Corso prevede l’obbligatorietà di tirocini
formativi presso aziende e strutture delle pubbliche amministrazioni. I laureati dovranno quindi
possedere, accanto ad una solida formazione pedagogica e didattica di base, conoscenze e competenze
utili a definire un profilo professionale orientato all’elaborazione, alla programmazione e alla
realizzazione di interventi educativi nei settori sopra menzionati, sia nell'ambito di strutture, imprese,
associazioni e organizzazioni private, sia presso istituzioni, amministrazioni o enti pubblici. Inoltre, il
corso di studio richiede che i laureati siano messi in grado di possedere un’ampia gamma di
conoscenze e competenze adeguate alla comunicazione e alla gestione delle informazioni, oltre che
all'utilizzo degli strumenti informatici necessari nell'ambito dell’uso e della fruizione del patrimonio
culturale e ambientale. Il curriculum prevede la formazione di una figura professionale che sia in grado
di rispondere alle diverse esigenze educative provenienti dal settore del patrimonio ambientale e
culturale. L’educatore ai beni ambientali e culturali sarà in grado di:
- realizzare interventi educativi nel settore dei beni culturali ed ambientali adeguandoli alle
caratteristiche e alle esigenze dei diversi destinatari;
- partecipare a gruppi di ricerca per la realizzazione di attività educative specifiche inerenti le risorse
ambientali e culturali del territorio;
- collaborare alla progettazione e sperimentazione di modelli metodologici e valutativi nel campo dei
beni ambientali e culturali ed elaborare prodotti e materiali didattici, a stampa, multimediali ed
elettronici che permettano di migliorare la fruizione dei beni (materiali ed immateriali) del territorio;
- concorrere allo sviluppo dei servizi educativi;
- progettare, organizzare, gestire iniziative di sensibilizzazione sui temi e problemi legati all’educazione
allo sviluppo sostenibile, operare per la diffusione di comportamenti compatibili e per la salvaguardia,
promozione e valorizzazione del patrimonio ambientale e culturale e favorire la diffusione di
conoscenze relative all'educazione ambientale.
30
Obiettivi specifici del Curriculum C
Il corso ha come obiettivi formativi particolari lo sviluppo di competenze orientate ad acquisire una
professionalità nel settore dell’intervento socio-educativo in varie fasce d’età. I laureati dovranno
quindi possedere una solida formazione di base, nei settori pedagogico, sociologico, psicologico e
metodologico, insieme a conoscenze e competenze trasversali, in ambito medico, giuridico, di scienze
naturali. Il profilo professionale sarà orientato all’elaborazione, programmazione, realizzazione e
verifica/valutazione d i interventi educativi nei settori del disagio sociale, della marginalità e devianza,
della disabilità, delle problematiche legate all’immigrazione, delle possibili difficoltà nelle differenti età
della vita, nell’ottica del raggiungimento del massimo possibile di inclusione e partecipazione sociale,
nonché dello sviluppo armonico di personalità individuali autonome. L’offerta formativa sarà
opportunamente integrata da una qualificata attività laboratoriale e da esperienze maturate sul campo
attraverso un’opportuna strutturazione di tirocini.
Caratteristiche della prova finale
La prova finale per il conseguimento del titolo consiste nella discussione di un elaborato tendente
all'accertamento delle capacità del candidato di reperire fonti di documentazione, di progettare
interventi in situazioni predefinite, di mettere a punto schemi e procedure di controllo, verifica e
monitoraggio o anche la sua capacità di saper sviluppare una riflessione critica - scientificamente
controllata - relativa all'esperienza compiuta nel corso dell'attività di tirocinio e/o stage.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Gli sbocchi occupazionali previsti dal corso di laurea riguardano:
- le attività di educatore e animatore socio-educativo nelle strutture pubbliche e private che gestiscono
e/o erogano servizi sociali e socio-sanitari (residenziali, domiciliari, territoriali) previsti dalla legge
328/2000 e riguardanti famiglie,minori, anziani,soggetti detenuti nelle carceri, stranieri, nomadi, e
servizi culturali, ricreativi, sportivi (centri di aggregazione giovanile, biblioteche, mediateche,
ludoteche, musei ecc.) nonché servizi di educazione ambientale (parchi, ecomusei, agenzie per
l'ambiente ecc.);
- le attività professionali come formatore, istruttore o tutor nei servizi di formazione professionale e
continua,
pubblici, privati e del privato sociale, nelle imprese e nelle associazioni di categoria;
- le attività di educatore nei nidi e nelle comunità infantili, nei servizi di sostegno alla genitorialità, nelle
strutture prescolastiche, scolastiche ed extrascolastiche, e nei servizi educativi per l'infanzia.
In particolare, per quanto riguarda i differenti curricula:
AMBITI OCCUPAZIONALI CURRICULUM A
Il corso di laurea è finalizzato alla formazione di un’Educatrice/Educatore per l’infanzia che sia
competente tanto nell’ambito della gestione della relazione educativa, con bambini da 0 a 3 anni,
quanto in quello dell’organizzazione, della progettazione e della valutazione dei contesti formativi per
la prima infanzia. Il corso guarda altresì alla formazione di competenze d’ambito storico, legislativo e
sociologico dei servizi per l’infanzia, e tiene conto della loro odierna realtà in ambito nazionale e
territoriale, con particolare riferimento agli asili nido, ai centri famiglia, alle comunità per minori, alle
ludoteche, ai servizi domiciliari ecc.
AMBITI OCCUPAZIONALI CURRICULUM B
I laureati svolgeranno l’attività professionale presso istituzioni pubbliche e private, nazionali ed
internazionali quali, ad esempio soprintendenze, assessorati, musei, gallerie,biblioteche, archivi,
fondazioni ed istituti di ricerca, parchi naturali, fattorie didattiche ecc. e presso associazioni,
cooperative, aziende ed organizzazioni operanti nel settore della valorizzazione, promozione,
fruizione, recupero e tutela dei beni ambientali e culturali. Inoltre i laureati potranno inserirsi, con
funzione di mediatore, nelle strutture territoriali che mirano alla salvaguardia del patrimonio
ambientale e culturale in tutte le sue forme, alla valorizzazione e gestione partecipata del territorio e
alla pianificazione di modelli di sviluppo sostenibile.
AMBITI OCCUPAZIONALI CURRICULUM C
L’indirizzo per educatore sociale mira alla formazione di un’operatrice o un operatore in grado di
sviluppare e realizzare specifici progetti di intervento socio-educativo, volti a sostenere, nell’ambito di
31
una équipe multidisciplinare, lo sviluppo equilibrato ed autonomo della persona, in un contesto di
partecipazione e recupero alla vita quotidiana e sociale. L’educatore sociale si occuperà del positivo
inserimento o reinserimento psico-sociale di soggetti dall’età infantile all’età adulta, sia attraverso
l’organizzazione e la gestione di contesti sociali integrativi, sia prendendosi cura di specifici elementi di
difficoltà, dal disagio socio-culturale alla disabilità, alle problematiche degli anziani. L’educatore sociale
potrà dunque operare in qualità di: educatore nei servizi socio-educativi, consulente dei servizi
educativi in contesto cooperativo, educatore di comunità, operatore di sostegno all’autonomia,
animatore di gruppi, progettista di interventi socio-educativi nelle realtà territoriali di riferimento. Le
professionalità maturate si espliciteranno all’interno di strutture, imprese, associazioni e organizzazioni
pubbliche e private, operanti nel terzo settore e potranno dare nuovo impulso ad iniziative
imprenditoriali individuali e cooperative, in un rapporto dialettico con il territorio.
Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Ai sensi del primo comma dell'articolo 6 del DM 3 novembre 1999, n. 509, per l'ammissione al Corso
è necessario il possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di altro titolo di studio
conseguito all'estero, riconosciuto idoneo,oltre ai requisiti richiesti dai regolamenti didattici degli
Atenei.
Lo studente deve inoltre possedere una buona cultura generale, adeguate capacità relazionali,logiche
ed espressive,interesse per le discipline socio-psico-pedagogiche ed umanistiche.
È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
Attività formative di base
CFU
Settori scientifico disciplinari
Discipline linguistico-letterarie
10 - 25
L-FIL-LET/10 : LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/12 : LINGUISTICA ITALIANA
L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
Discipline pedagogiche e psicologiche
35 - 65
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 : STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
Discipline storiche e geografiche
10 - 30
L-ANT/03 : STORIA ROMANA
M-GGR/01 : GEOGRAFIA
M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-STO/01 : STORIA MEDIEVALE
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
Totale Attività formative di base
55 - 120
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 18
32
Attività caratterizzanti
CFU
Settori scientifico disciplinari
Discipline demo-etno-antropologiche,
5 - 20
politiche e sociologiche
M-DEA/01
:
DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI
E COMUNICATIVI
Discipline filosofiche
M-FIL/03 : FILOSOFIA MORALE
5 - 10
M-FIL/04 : ESTETICA
M-FIL/06 : STORIA DELLA FILOSOFIA
Discipline igienico-sanitarie, della
salute mentale e dell'integrazione dei 10 - 30
disabili
M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA
MED/25 : PSICHIATRIA
MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
MED/42 : IGIENE GENERALE E APPLICATA
Discipline
pedagogiche
metodologico-didattiche
e
15 - 30
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E SOCIALE
M-PED/02 : STORIA DELLA PEDAGOGIA
M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA SPECIALE
M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE
Discipline scientifiche
10 - 45
BIO/01 : BOTANICA GENERALE
BIO/05 : ZOOLOGIA
BIO/07 : ECOLOGIA
BIO/08 : ANTROPOLOGIA
BIO/09 : FISIOLOGIA
CHIM/03 : CHIMICA GENERALE E INORGANICA
FIS/05 : ASTRONOMIA E ASTROFISICA
GEO/01 : PALEONTOLOGIA E PALEOECOLOGIA
GEO/06 : MINERALOGIA
INF/01 : INFORMATICA
M-EDF/01 : METODI E DIDATTICHE DELLE
ATTIVITA MOTORIE
M-GGR/01 : GEOGRAFIA
MAT/01 : LOGICA MATEMATICA
MAT/04 : MATEMATICHE COMPLEMENTARI
Totale Attività caratterizzanti
45 - 135
Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 50 (Attenzione: la somma dei minimi
assegnati agli ambiti è inferiore al minimo previsto)
33
Attività affini o integrative
Discipline giuridiche,
economiche
sociali
ed
CFU
Settori scientifico disciplinari
10 - 25
IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA
DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
Discipline storiche e artistiche
5 - 40
ICAR/17 : DISEGNO
L-ART/02 : STORIA DELL'ARTE MODERNA
L-ART/03
:
STORIA
DELL'ARTE
CONTEMPORANEA
L-ART/04 : MUSEOLOGIA E CRITICA ARTISTICA E
DEL RESTAURO
L-ART/05 : DISCIPLINE DELLO SPETTACOLO
Totale Attività affini o integrative
15 - 65
L-ART/07 : MUSICOLOGIA E STORIA DELLA
MUSICA
M-STO/07 : STORIA DEL CRISTIANESIMO E
DELLE CHIESE
M-STO/08 : ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 18 (Attenzione: la somma dei
minimi assegnati agli ambiti è inferiore al minimo previsto)
Altre attività formative
A scelta dello studente
Per la prova finale e per
conoscenza della lingua straniera
10
la
4
Prova finale
10
Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)
Totale Altre attività formative
Totale generale crediti:
Ulteriori conoscenze liguistiche
5
Abilità informatiche e relazionali
9
Tirocini
3
Altro
41
Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 32
180
34
Art. 56 - Corso di laurea in Scienze dell'economia e della gestione aziendale: ordinamento
didattico
Università
Universita' della VALLE D'AOSTA
Classe
17 - Classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale
Nome del corso
Scienze dell'economia e della gestione aziendale
Data del DM di
approvazione del
ordinamento didattico
Data del DR di
emanazione del
ordinamento didattico
Data di approvazione
del consiglio di facoltà
Data di approvazione
del senato accademico
Il corso è stato
18/04/2008
Data del parere
favorevole del nucleo di
valutazione
Produzione, servizi,
professioni
Modalità di svolgimento
Indirizzo internet del
corso di laurea
Facoltà di riferimento
del corso
11/06/2008
06/03/2008
14/03/2008
istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga
alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere
favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 27/04/2001
27/04/2001
le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
3/11/99) sono state consultate in data 16/01/2008
convenzionale
http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/Corsodilaur
ainScienzedell’economiaedellagestioneaziendale?OpenDocument
SCIENZE dell'ECONOMIA e della GESTIONE AZIENDALE
Obiettivi formativi specifici
Il corso di laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale ha come obiettivo di fondo
quello di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici di carattere
generale, relativi alle logiche e ai meccanismi di funzionamento delle imprese e dei sistemi economici
in cui esse operano. Il curriculum, di natura interdisciplinare, offre gli strumenti sia per conoscere le
aziende e per comprenderne il funzionamento, sia per interpretare i grandi aggregati economici, i
mercati finanziari, i contesti normativi. Di riflesso, il piano di studi integra l’analisi delle principali
funzioni aziendali, l’approfondimento di elementi di economia, storia economica, diritto, lo studio
delle discipline quantitative, che costituiscono la base per l’elaborazione e la comprensione dei modelli
economici. Nel rispetto degli obiettivi qualificanti della classe di appartenenza, il corso di laurea si
pone, mediante l’articolazione in major, i seguenti obiettivi specifici:
- delineare la realtà operativa delle aziende pubbliche e delle organizzazioni non profit, al fine di farne
emergere
elementi di specificità, modelli interpretativi, ambiti e strumenti di intervento rilevanti;
- inquadrare il profilo strutturale delle piccole e medie imprese, le dinamiche di start-up, i percorsi di
crescita, avendo particolare riguardo al settore turistico e alle condizioni per lo sviluppo
imprenditoriale dello stesso.
35
Caratteristiche della prova finale
La prova finale per il conseguimento della laurea intende accertare il raggiungimento, da parte dello
studente, degli obiettivi formativi che caratterizzano il corso. La prova finale verte sulla discussione di
una relazione scritta, relativa ad un tema/progetto finalizzato all’approfondimento di contenuti teorici
proposti nell’ambito del percorso formativo. La discussione ha luogo di fronte ad una commissione di
docenti e può avvalersi di eventuali supporti multimediali.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il corso, oltre che assicurare solide basi per il proseguimento degli studi nell’ambito di una laurea
specialistica/magistrale, offre sbocchi occupazionali nell’ambito delle amministrazioni pubbliche
(locali e nazionali), negli enti di produzione di servizi pubblici, nelle organizzazioni non profit, nel
campo delle piccole imprese (sia avviando una propria iniziativa imprenditoriale, sia inserendosi in
imprese già esistenti), nelle istituzioni a vario titolo coinvolte nello sviluppo di un determinato
distretto turistico (Aiat, Centri Servizi, Agenzie di sviluppo, Camere di Commercio, Associazioni
imprenditoriali).
Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
Per accedere al corso occorre sostenere una prova orientativa che consiste nella soluzione di quesiti a
risposta multipla, volti a valutare gli studenti sotto il profilo attitudinale e del possesso di alcune
conoscenze di base. In particolare, i quesiti saranno inerenti alle seguenti aree di indagine: capacità di
ragionamento logico, attitudine logico-matematica, cultura generale e attualità socio-economica,
comprensione di testi.
È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
Attività formative di base
CFU Settori scientifico disciplinari
Aziendale
16
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
Economico
22
SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
Giuridico
6
Statistico-matematico
8
Totale Attività formative di base
52
IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
SECS-S/06
:
METODI
MATEMATICI
DELL'ECONOMIA
E
DELLE
SCIENZE
ATTUARIALI E FINANZIARIE
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 27
Attività caratterizzanti
Aziendale
36
Giuridico
18
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE
SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI
IUS/04 : DIRITTO COMMERCIALE
IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO
36
Statistico-matematico
Totale Attività caratterizzanti
10
64
Attività affini o integrative
Cultura scientifica, tecnologica e
12
giuridica
SECS-S/01 : STATISTICA
SECS-S/06
:
METODI
MATEMATICI
DELL'ECONOMIA
E
DELLE
SCIENZE
ATTUARIALI E FINANZIARIE
Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 45
IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
Discipline economiche
6
SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE
Discipline economico-gestionali
6
Formazione interdisciplinare
3
Totale Attività affini o integrative
27
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
MAT/06
:
PROBABILITA
E
STATISTICA
MATEMATICA
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 18
Altre attività formative
Tipologie
A scelta dello studente
18
Per la prova finale e per la
2
conoscenza della lingua straniera
7
Prova finale
Altre (art.10, comma1, lettera f)
Ulteriori conoscenze liguistiche
Lingua straniera
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
Altro
10
Totale Altre attività formative
37
Totale generale crediti:
180
Totale
Per 'Altre attività formative' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 28
Art. 57 - Corso di laurea in Scienze e tecniche psicologiche: ordinamento didattico
Università
Università della VALLE D'AOSTA
Facoltà
PSICOLOGIA
Classe
L-24 Scienze e tecniche psicologiche
Nome del corso
Scienze e tecniche psicologiche adeguamento di
Scienze e tecniche psicologiche (codice 1001012)
Psychological Science and techniques
Nome inglese del corso
Il corso è
trasformazione di Scienze e tecniche psicologiche
delle relazioni di aiuto (AOSTA) (cod 66649)
Data del DM di approvazione dell'ordinamento 15/05/2008
didattico
Data del DR di emanazione dell'ordinamento 11/06/2008
didattico
Data di approvazione del consiglio di facoltà
23/04/2008
Data di approvazione del senato accademico
24/04/2008
Data della relazione tecnica del nucleo di
23/01/2008
valutazione
Data della consultazione con le organizzazioni
28/11/2007
rappresentative a livello locale della produzione,
servizi, professioni
Modalità di svolgimento
convenzionale
Indirizzo internet del corso di laurea
http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagin
eStatiche/facoltadipsicologia?Opendocument
Massimo numero di crediti riconoscibili (DM
60
16/3/2007 Art 4)
Corsi della medesima classe
Criteri seguiti nella trasformazione del corso da ordinamento 509 a 270
Le motivazioni della trasformazione fanno essenzialmente riferimento a due ambiti: a) una equilibrata
distribuzione degli impegni didattici dei docenti in funzione di un'offerta formativa proporzionata agli
organici effettivamente a disposizione, con un pieno utilizzo del tempo-docenza previsto per i docenti
dalla normativa vigente, in modo da garantire la copertura degli insegnamenti nei corsi di studio con
docenti di ruolo preferibilmente in una misura superiore ai livelli minimi stabiliti, anche come
qualificazione della formazione; b) l'introduzione di forme organizzative della didattica più compatte,
anche attraverso soluzioni che prevedano una effettiva cooperazione di più docenti su aree di
insegnamenti coordinati, con un'unica verifica conclusiva che comporti l'acquisizione di un numero
congruo di CFU entro il limite massimo di esami stabilito dalla nuova normativa; Da tempo, infatti, si
era resa evidente l'esigenza di una riformulazione del percorso formativo, conseguente ad una
sperimentazione del medesimo attiva da oltre un triennio, nonchè in seguito al serrato e continuo
confronto con le parti sociali (Comitato di Indirizzo).
Sintesi della relazione tecnica del nucleo di valutazione
Per quanto concerne la strategia di Ateneo,il Nucleo ricorda che il Senato ha concesso alle Facoltà la
possibilità di riprogettare gli ordinamenti, previa verifica dell'orientamento nazionale prevalente in
ordine all'applicazione della riforma per i corsi di studio analoghi. A seguito della verifica il Senato ha
esaminato e approvato un'unica proposta. La Facoltà di Psicologia ha stabilito di attuare la riforma per
il solo corso triennale, mantenendo al momento invariato l'ordinamento dell'altro corso della Facoltà
(specialistica in Psicologia). In merito alla corretta progettazione della proposta, il Nucleo rileva che
essa è avvenuta nel rispetto dell'iter previsto dalla normativa e che sono state fornite tutte le
informazioni richieste. In particolare, risultano esplicitate le motivazioni alla base della trasformazione.
In ordine alla compatibilità con le risorse disponibili,non emergono nuove esigenze di strutture. Al
livello della docenza è previsto invece un incremento dei requisiti quantitativi. Ad oggi risultano
inquadrati presso la Facoltà 11 docenti e il piano di sviluppo di Ateneo per il 2008/2009 prevede il
38
reclutamento di ulteriori 3 unità. La proposta risulta quindi al momento compatibile con le risorse
disponibili. Per quanto attiene alla possibilità di contribuire al perseguimento degli obiettivi di
razionalizzazione e qualificazione dell'offerta formativa, le motivazioni della proposta rientrano tra gli
obiettivi specifici indicati nelle Linee guida del MUR.
Sintesi della consultazione con le organizzazioni rappresentative a livello locale della produzione, servizi, professioni
Il Preside illustra la tabella nella quale vengono indicate le modifiche sostanziali al nuovo ordinamento
e evidenzia in particolare la riduzione delle pedagogie e delle sociologie, mentre pone l'accento sul
netto incremento del numero di esercitazioni e laboratori. Successivamente chiarisce come la proposta
abbia cercato di rispettare i criteri Europsy, in base ai quali è possibile ottenere un riconoscimento in
ambito europeo. Alcuni rappresentanti presenti (Assessorato sanità, salute e politiche sociali,
Consorzio Trait d'Union, Agenzie del Lavoro, Ordine degli Psicologi) manifestano qualche
preoccupazione di fronte alla proposta di un'ulteriore caratterizzazione clinica del percorso e qualche
perplessità in ordine ai possibili sbocchi professionali. Auspicano inoltre che possa essere individuata
una proposta formativa post lauream che possa formare in ambito di orientamento lavorativo e
organizzativo. Il Preside, uditi gli interventi, rassicura i presenti relativamente alla condivisione delle
preoccupazioni in ordine ai possibili sbocchi occupazionali dei laureati triennali, auspicando il ritorno
ad un percorso formativo quinquennale. In merito all'individuazione di percorsi formativi
complementari alla formazione clinica comunica l'intenzione della Facoltà di attivare più curricula
formativi per la Laurea Magistrale e, in ogni caso, di soddisfare tali esigenze attraverso, quantomeno,
l'attivazione di Master di I e II livello.
Il rettore dichiara che nella stesura dei regolamenti didattici dei corsi di studio il presente corso ed i
suoi eventuali curricula differiranno di almeno 40 crediti dagli altri corsi e curricula appartenenti alla
medesima classe, ai sensi del DM 16/3/2007, art. 1§2.
Obiettivi formativi qualificanti della classe
I laureati nei corsi di laurea della classe devono:
-avere acquisito le conoscenze di base e caratterizzanti in diversi settori delle discipline psicologiche;
-avere acquisito adeguate conoscenze su metodi e procedure di indagine scientifica;
-avere acquisito competenze ed esperienze applicative;
-avere acquisito adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione
dell'informazione;
-avere acquisito adeguate abilità nell'utilizzo, in forma scritta e orale, di almeno una lingua dell'Unione
Europea,oltre l'italiano, nell'ambito specifico di competenza e per lo scambio di informazioni generali.
I laureati della classe potranno svolgere attività professionali in strutture pubbliche e private, nelle
istituzioni educative, nelle imprese e nelle organizzazioni del terzo settore. I laureati della classe, sotto
la supervisione di un laureato magistrale in psicologia, potranno svolgere attività in ambiti quali i
servizi diretti alla persona, ai gruppi,alle organizzazioni e alle comunità e per l'assistenza e la
promozione della salute. Tali attività riguardano gli ambiti della valutazione psicometrica, psicosociali
e dello sviluppo, nonché gli ambiti della gestione delle risorse umane nelle diverse età della vita.
Ai fini indicati, i curricula dei corsi di laurea della classe:-comprendono in ogni caso attività finalizzate
all'acquisizione di fondamenti teorici e di elementi operativi: della psicologia generale, sociale e dello
sviluppo; delle metodologie di indagine; dei metodi statistici e delle procedure informatiche per
l'elaborazione dei dati; dei meccanismi psicofisiologici alla base del comportamento; delle dinamiche
delle relazioni umane;-prevedono in ogni caso corsi finalizzati a un adeguato inquadramento delle
discipline psicologiche e cognitive nel contesto delle scienze naturali, di quelle umane e sociali;comprendono in ogni caso, tra le attività formative nei diversi settori disciplinari, seminari, attività di
laboratorio,esperienze applicative, in situazioni reali o simulate, finalizzate all'acquisizione di
competenze nelle metodiche sperimentali e nell'utilizzo di strumenti di indagine in ambito personale e
sociale;-includono attività con valenza di tirocinio formativo e di orientamento;-includono non meno
di 8 crediti a scelta dello studente.
39
Obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
Il Corso di laurea si propone nello specifico di:
- soddisfare la richiesta formativa in ambito psicologico, caratterizzandosi, da un lato, per un'esaustiva
presentazione del know-how psicologico, dall'altro garantendo allo studente una consistente
formazione in ambito psicologico;
- contribuire alla costituzione di una adeguata formazione teorica, metodologica e tecnica delle
discipline psicologiche;
- fornire specifiche competenze nell'ambito delle diverse fasi dello sviluppo e del funzionamento
psicologico dell'individuo (biologico, cognitivo, affettivo, nei contesti familiari e di comunità), delle
dinamiche intra e inter-individuali, con particolare riferimento ai contesti comunitari, sociali ed
istituzionali, degli strumenti di rilevazione psicologica sia in ambito psicodiagnostico che sociale, degli
interventi orientati alla comprensione, alla diagnosi, al sostegno del singolo, della famiglia, dei gruppi.
Risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio
Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding)
I laureati devono dimostrare capacità di comprensione dei temi fondamentali e di alcuni temi specifici
delle discipline psicologiche, costruendo una conoscenza che articoli quanto compreso dall'uso di testi
di riferimento, di base e avanzati, nell'ambito delle discipline psicologiche. Il raggiungimento di tali
obiettivi formativi verrà verificato attraverso gli esami di profitto relativi ad ogni insegnamento del
corso di laurea e l'approvazione dell'attività svolta nei laboratori.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding)
I laureati devono saper elaborare le conoscenze acquisite in ambito psicologico, sia a livello teorico,
sia nell'applicazione ai fini della soluzione di problemi connessi alla propria professione. La capacità di
applicare le conoscenze acquisite nel Corso di laurea viene verificata sia attraverso l'approvazione dei
laboratori sia, in particolar modo, attraverso il lavoro individuale svolto dallo studente per la
preparazione e stesura della prova finale.
Autonomia di giudizio (making judgements)
I laureati devono saper formulare domande di conoscenza inerenti temi psicologici e sociopsicologici
propri della professione, e devono saper individuare le modalità di raccolta e di analisi dei dati
adeguate a fornire risposte. Tali capacità potranno sia indicare strategie di soluzioni di problemi, sia
individuare linee di riflessione sui temi. L'autonomia di giudizio raggiunta dallo studente viene valutata
in particolar modo attraverso la capacità di esporre in modo critico nel corso degli esami di profitto le
diverse posizioni teoriche attenenti alle specifiche tematiche trattate.
Abilità comunicative (communication skills)
I laureati devono avere capacità comunicative tali da permettere una interazione comunicativa,
nell'ambito delle tematiche psicologiche e della propria professione, adeguata ai contesti e agli
interlocutori. Devono saper comunicare informazioni, idee, problemi e soluzioni sia a specialisti della
psicologia, sia a non specialisti. La verifica di tali capacità sarà espletata attraverso gli esami di profitto
nonchè attraverso l'approvazione delle attività di stages spesso connotate in maniera interdisciplinare.
Capacità di apprendimento (learning skills)
I laureati devono aver sviluppato capacità di apprendimento che consentano loro una buona
autonomia nell'intraprendere studi successivi. Gli esami di profitto e la prova finale costituiscono gli
strumenti per operare una valutazione in tal senso
Conoscenze richieste per l'accesso
E' necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo
conseguito all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente e possedere adeguate capacità
logiche e numeriche, competenze linguistiche e di comprensione dei testi. E' facoltà dell'Ateneo, ai
sensi dell'art. 19, comma 8, del Regolamento Didattico di Ateneo, provvedere ad una verifica di tali
requisiti attraverso prove di orientamento o di autovalutazione appositamente predisposte ed
eventualmente anche a mezzo dell'attivazione di corsi base finalizzati al raggiungimento dei medesimi.
40
Caratteristiche della prova finale
Alla prova finale sono assegnati 2 crediti formativi universitari (CFU), sui 180 del percorso
formativo,corrispondenti ad un carico di lavoro di 50 ore complessive. Coerentemente con tale
attribuzione di crediti il lavoro del candidato sarà finalizzato all'accertamento delle conoscenze e
competenze acquisite attraverso la stesura di un lavoro di sintesi più che di un lavoro di ricerca. La
prova finale per il conseguimento della laurea triennale, quindi, intende accertare il raggiungimento, da
parte dello studente, degli obiettivi formativi caratterizzanti la specificità del corso (come indicato dai
descrittori di Dublino)attraverso una relazione scritta che verterà su un tema concordato con un
docente, che provvederà alla valutazione ed alla condivisione della medesima con la commissione di
laurea, composta ai sensi del Regolamento Didattico di Ateneo. La prova finale consiste nella stesura e
presentazione di un elaborato coerente contenutisticamente con uno degli insegnamenti sostenuti
durante il corso di studi. Tale elaborato dovrà evidenziare le capacità del candidato in merito alla
comprensione dei temi trattati, alla loro applicazione professionale, evidenziando altresì l'autonomia di
giudizio e le abilità comunicative connesse con il lavoro di stesura. L'elaborato potrà essere redatto in
lingua straniera (preventivamente concordata con il Relatore). La Commissione approva la laurea,
vista la valutazione positiva dell'elaborato da parte del Relatore. La proclamazione avverrà in seduta
pubblica, con dichiarazione della valutazione conseguita sull'intero curriculum formativo.
Sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
Fatto salvo il fatto che le competenze psicologiche acquisibili con un percorso di laurea triennale
appaiono assolutamente insufficienti ai fini dell'esercizio clinico della professione di psicologo e che
suddette competenze appaiono più consone ad un percorso formativo almeno a livello di laurea
magistrale, il laureato in Scienze e tecniche psicologiche potrà operare in differenti ambiti:
- dei servizi: sociali, assistenziali, di cooperazione, terzo settore;
- delle organizzazioni: scolastiche, per lo sviluppo del territorio e dell'occupazione, pubbliche e private
per la produzione di beni e servizi, senza scopo di lucro, forze armate, sistema carcerario,
confessionali e religiose
- dell' intervento psicologico rivolto alla promozione della salute individuale e comunitaria, sotto la
diretta responsabilità di figure professionali formate specialisticamente in ambito clinico. Ne
costituiscono un esempio
- i servizi psicologici, i servizi di NPI, i dipartimenti di salute mentale e per l'età evolutiva;
- i reparti pediatrici, i centri di fecondazione assistita, le strutture educativo-scolastiche;
- i consultori materno-infantili, adolescenziali e familiari;
- le comunità per il disagio minorile, le strutture residenziali e semiresidenziali volte al trattamento del
disagio
psichico, delle dipendenze patologiche, dell'assistenza ai disabili, i centri di accoglienza per famiglie e
le reti dei servizi del privato-sociale;
- servizi per l'adozione e l'affidamento.
Inoltre, così come stabilito dall'art. 51/2 del DPR 328/01, formano oggetto dell'attività professionale
degli iscritti nella sezione B dell'albo degli psicologi, i seguenti sbocchi:
a) partecipare alla programmazione e alla verifica di interventi psicologici e psico-sociali;
b) realizzare interventi psico-educativi volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita
personale, di inserimento e di partecipazione sociale;
c) utilizzare il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini
della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi cognitivi e di interazione sociale,
delle opinioni e degli atteggiamenti, dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
d) utilizzare con persone disabili strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze
funzionali di tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione funzionale in
caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti alternative;
e) utilizzare strumenti psicologici per l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo
delle risorse umane;
41
f) utilizzare strumenti psicologici ed ergonomici per rendere piu' efficace e sicuro l'operare con
strumenti, il comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi e ormativi
sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità, per modificare e migliorare il
comportamento in situazione di persone o gruppi a rischio;
g) curare la raccolta, il caricamento e l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.
Il corso prepara alle professioni di:
- Specialisti in risorse umane
- Tecnici dei servizi sociali
Attività formative di base
ambito disciplinare
settore
CFU
Fondamenti
della M-PSI/01 Psicologia generale M-PSI/02 Psicobiologia e 32 - 32
psicologia
psicologia fisiologica M-PSI/03 Psicometria M-PSI/04
Psicologia dello sviluppo e psicologia dell'educazione MPSI/05 Psicologia sociale
Formazione
BIO/09 Fisiologia BIO/13 Biologia applicata SPS/07 12 - 12
interdisciplinare
Sociologia generale
Totale crediti riservati alle attività di base (da DM min 30)
Attività formative caratterizzanti
ambito disciplinare
settore
Psicologia generale e M-PSI/02 Psicobiologia e psicologia fisiologica M-PSI/03
fisiologica
Psicometria
Psicologia
dello M-PSI/04 Psicologia dello sviluppo e psicologia
sviluppo
e dell'educazione
dell'Educazione
Psicologia sociale e del M-PSI/05 Psicologia sociale M-PSI/06 Psicologia del lavoro e
lavoro
delle organizzazioni
Psicologia dinamica e
M-PSI/07 Psicologia dinamica M-PSI/08 Psicologia clinica
clinica
Totale crediti riservati alle attività caratterizzanti (da DM min 60)
CFU
24 - 24
4-4
16 - 16
36 - 36
80
Attività formative affini ed integrative
settore
CFU
M-FIL/05 Filosofia e teoria dei linguaggi
18 - 18
M-PED/03 Didattica e pedagogia speciale
MED/25 Psichiatria
MED/39 Neuropsichiatria infantile
SPS/08 Sociologia dei processi culturali e
comunicativi
SPS/09 Sociologia dei processi economici e del
lavoro
Altre attività formative (D.M. 270 art. 10§5)
ambito disciplinare CFU
A scelta dello studente (art.10, comma 5, lettera a)
12
Per la prova finale
2
Per la prova finale e la lingua straniera
Per la conoscenza di almeno una lingua
(art.10, comma 5, lettera c)
6
straniera
Ulteriori attività formative (art.10, Ulteriori conoscenze linguistiche
comma 5, lettera d)
Abilità informatiche e telematiche
4
Tirocini formativi e di orientamento
14
42
Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro
Minimo di crediti riservati dall'ateneo alle attività art.10, comma 5 lett. d
18
Per stages e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati, ordini professionali (art.10,
comma 5, lettera e)
Totale crediti riservati alle altre attività formative 38
Note relative alle altre attività
Nel corso di studi, oltre agli stages da espletarsi internamente non sono previsti tirocini presso
strutture esterne ( art. 10, comma 5, lettera e), in quanto in contrasto con le richieste dell'Ordine degli
Psicologi, che prevedono un periodo definito di tirocinio post-laurea per l'iscrizione all'esame di stato.
CFU totali per il conseguimento del titolo: 180.
Art. 58 - Corso di laurea in Lingue e comunicazione per il territorio, l'impresa e il turismo:
ordinamento didattico
Università
Universita' della VALLE D'AOSTA
Altre
Università
(convenzioni
Université de Savoie
interuniversitarie Classe
3 - Classe delle lauree in scienze della mediazione linguistica
Nome del corso
Data del DM di
approvazione
del
ordinamento didattico
Data del DR di
emanazione
del
ordinamento didattico
Data di approvazione
del consiglio di facoltà
Data di approvazione
del senato accademico
Il corso è stato
Lingue e comunicazione per il territorio, l'impresa e il turismo
28/04/2005
29/04/2005
17/01/2005
18/02/2005
istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga
alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere
favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 24/05/2002
Data
del
parere
favorevole del nucleo 23/05/2002
di valutazione
Produzione,
servizi, le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
professioni
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
3/11/99) sono state consultate in data 21/05/2002
Modalità
di
convenzionale
svolgimento
Indirizzo internet del http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/lingueecomu
corso di laurea
icazione?Opendocument
Facoltà di riferimento
LINGUE e COMUNICAZIONE
del corso
Obiettivi formativi specifici
Il corso di laurea in Lingue e comunicazione per il territorio, l’impresa e il turismo si propone di
fornire al laureato:
43
- una solida base culturale e linguistica in almeno due lingue dell’Unione Europea, oltre all’italiano ed
al
francese,
parificate sul territorio regionale;
- sicure competenze linguistico-tecniche, orali e scritte, per la padronanza delle lingue di studio;
- una buona preparazione in campo economico-giuridico, che permetta di acquisire adeguate
conoscenze delle problematiche proprie dei diversi ambiti lavorativi (imprese produttive e di servizi,
culturali, turistiche, ecc.) in relazione alla vocazione del territorio;
- una preparazione generale in campo storico-geografico, sociologico e letterario;
- adeguati strumenti per la comunicazione e la gestione dell’informazione mediante l’approfondimento
dei settori disciplinari tipici delle scienze comunicazionali;
- la possibilità di un inserimento precoce nel mondo del lavoro, attraverso lo svolgimento di stages e
tirocini formativi presso aziende ed istituzioni, in Italia o all’estero, al fine di acquisire capacità
organizzative
autonome.
Caratteristiche della prova finale
La prova finale per il conseguimento della laurea intende accertare il raggiungimento, da parte dello
studente, degli obiettivi formativi caratterizzanti la specificità del corso, attraverso la discussione di
una relazione scritta, che potrà anche concernere l’esperienza maturata durante lo svolgimento degli
stages e dei tirocini formativi previsti obbligatoriamente dal piano di studi. Per essere ammesso alla
presentazione e discussione della relazione scritta, lo studente deve aver conseguito tutti i crediti
corrispondenti alle attività formative previste dal suo curriculum, ad esclusione di quelli previsti per la
prova
finale stessa.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Il corso si rivolge ai giovani che aspirano a:
- diventare esperti linguistici in grado di inserirsi in diversi ambiti lavorativi, presso organizzazioni
pubbliche e aziende private nei diversi settori di attività economica;
- operare nel campo dei rapporti internazionali, a livello interpersonale e di impresa;
- svolgere assistenza linguistica alle imprese e negli ambiti istituzionali.
Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
In caso di domande superiori alla disponibilità di posti, si prevede un test d'ingresso finalizzato anche
alla verifica delle conoscenze minime necessarie per l'accesso al corso di laurea.
È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
Attività formative di base
CFU
Lingua e Letteratura italiana
8
Lingue di studio e culture dei
30
rispettivi paesi
Settori scientifico disciplinari
L-FIL-LET/10 : LETTERATURA ITALIANA
L-FIL-LET/15 : FILOLOGIA GERMANICA
L-LIN/03 : LETTERATURA FRANCESE
L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE FRANCESE
L-LIN/05 : LETTERATURA SPAGNOLA
L-LIN/06 : LINGUA E LETTERATURE
AMERICANE
L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE SPAGNOLA
L-LIN/10 : LETTERATURA INGLESE
L-LIN/11 : LINGUA E LETTERATURE
AMERICANE
LINGUA
ISPANOLINGUA
ANGLO-
44
L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE
L-LIN/13 : LETTERATURA TEDESCA
L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA
L-LIN/21 : SLAVISTICA
Principi di linguistica generale e
8
applicata
L-FIL-LET/09 : FILOLOGIA E LINGUISTICA
ROMANZA
L-FIL-LET/12 : LINGUISTICA ITALIANA
L-LIN/01 : GLOTTOLOGIA E LINGUISTICA
L-LIN/02 : DIDATTICA DELLE LINGUE MODERNE
Totale Attività formative di base
46
Attività caratterizzanti
Mediazione linguistica da e verso le
44
lingue di studio
Totale Attività caratterizzanti
44
M-FIL/05 : FILOSOFIA E TEORIA DEI LINGUAGGI
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 46
L-FIL-LET/09 : FILOLOGIA E LINGUISTICA
ROMANZA
L-LIN/04 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
FRANCESE
L-LIN/06 : LINGUA E LETTERATURE ISPANOAMERICANE
L-LIN/07 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
SPAGNOLA
L-LIN/11 : LINGUA E LETTERATURE ANGLOAMERICANE
L-LIN/12 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
INGLESE
L-LIN/14 : LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
TEDESCA
Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 26
Attività affini o integrative
Discipline economiche
33
SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
Discipline giuridiche
6
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/08 : ECONOMIA E GESTIONE DELLE
IMPRESE
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI
IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
45
IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE
IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Discipline storiche, sociologiche e
10
geografiche
M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE
ORGANIZZAZIONI
M-STO/02 : STORIA MODERNA
Totale Attività affini o integrative
49
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
M-STO/08 : ARCHIVISTICA, BIBLIOGRAFIA E
BIBLIOTECONOMIA
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 18
Altre attività formative
A scelta dello studente
9
Per la prova finale e per la
4
conoscenza della lingua straniera
5
Prova finale
Altre (art.10, comma1, lettera f)
Ulteriori conoscenze liguistiche
Lingua straniera
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
Altro
23
Totale Altre attività formative
Totale generale crediti:
41
Totale
Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 28
180
46
Art. 59 - Corso di laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali: ordinamento
didattico
Università
Universita' della VALLE D'AOSTA
Classe
Nome del corso
Data
del DM di
approvazione
del
ordinamento didattico
Data
del
DR
di
emanazione
del
ordinamento didattico
Data di approvazione del
consiglio di facoltà
Data di approvazione del
senato accademico
Il corso è stato
15 - Classe delle lauree in scienze politiche e delle relazioni internazionali
Scienze politiche e delle relazioni internazionali
28/04/2006
04/05/2006
12/01/2006
19/01/2006
istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga
alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere
favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 18/02/2004
Data
del
parere
favorevole del nucleo di 02/02/2004
valutazione
Produzione,
servizi, le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
professioni
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
3/11/99) sono state consultate in data 30/01/2004 e in data 17/02/2005
Modalità di svolgimento convenzionale
Indirizzo internet del http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/scienzepoli
corso di laurea
icheerelazioniinternazionali?Opendocument
Facoltà di riferimento del
SCIENZE POLITICHE e delle RELAZIONI INTERNAZIONALI
corso
Obiettivi formativi specifici
Il Corso mira ad offrire strumenti di conoscenza delle scienze politiche e delle relazioni internazionali
che si rivelano necessari per affrontare i processi di internazionalizzazione delle relazioni umane in
diversi ambiti e a diversi livelli di responsabilità. Si propone, altresì, di preparare i giovani ad affrontare
i problemi e le sfide che pongono la globalizzazione e la necessità della sua governance. Oggetto del
Corso è lo studio delle differenti modalità di partecipazione alla vita di relazione internazionale, sia in
ambito mondiale sia in quelli regionali, con particolare attenzione all’Unione Europea ma altrettanto
alle amministrazioni pubbliche e agli enti economici nazionali e internazionali. Si caratterizza per il
rilievo attribuito alle materie che nei diversi settori disciplinari interessano la dimensione
internazionale, quella europea, e quella comparatistica, in un’ottica sia culturale che professionale. Il
metodo su cui è incentrata la formazione nel corso di laurea è interdisciplinare, e comporta lo studio
di materie storiche, giuridiche, economiche, politologiche, sociologiche e linguistiche. Le diverse
dimensioni delle relazioni internazionali sono affrontate con attenzione sia ai riflessi della
partecipazione dell’Italia alla vita di relazione internazionale (rapporti con gli altri Stati e con le
Organizzazioni internazionali), sia alla proiezione interna della partecipazione dello Stato e delle
Regioni alla vita di relazione internazionale. Le diverse tematiche politiche, economiche e giuridiche
sono studiate con particolare attenzione alle funzioni, ai processi decisionali e al ruolo delle
organizzazioni internazionali, dei vincoli e delle opportunità derivanti dalla crescente integrazione
economica e istituzionale a livello internazionale ed europeo.
Caratteristiche della prova finale
47
La prova finale per il conseguimento della laurea intende accertare il raggiungimento, da parte dello
studente, degli obiettivi formativi caratterizzanti la specificità del corso, attraverso la discussione, di
fronte ad una commissione di docenti del corso stesso, di una relazione scritta, con eventuali supporti
multimediali, relativa ad un tema/progetto assegnato o ad una esperienza specifica maturata dallo
studente nell’ambito del percorso formativo. Per essere ammesso alla presentazione e discussione
della relazione scritta, lo studente deve aver conseguito tutti i crediti corrispondenti alle attività
formative previste dal suo curriculum, ad esclusione di quelli previsti per la prova finale stessa. La
laurea in Scienze politiche e delle relazioni internazionali si consegue con il superamento della prova
finale ed il contestuale raggiungimento di almeno 180 crediti. I crediti conseguiti con la laurea in
Scienze politiche e delle relazioni internazionali consentono l’accesso ad almeno uno dei corsi di
laurea specialistica della classe di II livello.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Nella prospettiva professionale, il Corso si propone l’obiettivo specifico di preparare gli studenti
interessati a sbocchi in carriere, professioni e impieghi che richiedono conoscenze del sistema delle
relazioni internazionali, delle forme di cooperazione a livello mondiale e dei sistemi regionali di
integrazione. Il Corso di Scienze politiche e delle relazioni internazionali proposto dall’Università della
Valle d'Aosta si propone di formare laureati il cui connotato essenziale sia un profilo internazionale.
Le diverse discipline, i differenti insegnamenti impartiti nel Corso di laurea, infatti, avranno tutti il
denominatore comune della proiezione internazionale. Laureati che presentino i connotati di questa
dimensione internazionale, infatti, avranno un profilo idoneo a sbocchi professionali diversi.
Beninteso, per alcune professionalità sono richiesti formazione e titoli superiori alla laurea di triennio
ed è, quindi, necessario che i giovani che vi aspirino proseguano gli studi per conseguire una laurea
specialistica oppure un master. Un primo ambito è quello delle carriere internazionali in senso
proprio: la diplomazia (il servizio diplomatico nel Ministero degli Affari Esteri); le Organizzazioni
internazionali a vocazione universale (le Nazioni Unite, gli Istituti specializzati delle Nazioni Unite,
l'Organizzazione Mondiale del Commercio ...); le Organizzazioni europee (l'Unione europea in primis,
ma anche il Consiglio d'Europa, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa,
l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici, le diverse istituzioni internazionali
politiche, economiche, sociali); le Organizzazioni internazionali non governative (ONG), con
particolare riguardo per quelle che operano nel settori dei diritti umani, dell'aiuto allo sviluppo,
dell'aiuto umanitario (ad esempio, il Movimento internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna
Rossa). In questo primo ambito, la comunità internazionale (Stati, Organizzazioni internazionali
intergovernative e ONG) ha bisogno di figure professionali capaci di affrontare le sfide della
cooperazione internazionale, della protezione dei diritti umani, della promozione dello sviluppo
economico e sociale, della formazione culturale e professionale, delle missioni di pace e dei processi di
democratizzazione, dell'aiuto umanitario, della costruzione di istituzioni dopo i conflitti. Un secondo
ambito è quello delle pubbliche amministrazioni nazionali. In primo luogo, la laurea è proiettata verso
sbocchi professionali nei Ministeri e nei vari organi dell’amministrazione centrale dello Stato. In
secondo luogo, Regioni, Province, Comuni, in generale tutti gli enti territoriali sono sempre più
investiti di competenze che presentano una forte proiezione internazionale, e richiedono funzionari
preparati a sviluppare attività che in misura crescente comportano sensibilità e conoscenze che
trascendono il tradizionale ambito circoscritto dell'azione di questi enti. Per questi ambiti, l'Università
della Valle d'Aosta intende offrire laureati - valdostani, di altre regioni italiane e d'Oltralpe - con
formazione “aperta”, multidisciplinare, trilingue (italiano, francese e inglese), la cui preparazione sia
stata essenzialmente incentrata sullo studio in chiave internazionale di storia, economia, diritto,
sociologia, scienze politiche. Il corpo docente accademico sarà integrato dall'apporto di esperti a
contratto (diplomatici, funzionari internazionali, operatori di ONG, funzionari di amministrazioni
dello Stato e degli enti locali). Per alcune esperienze, ci si potrà avvalere di Convenzioni-quadro con il
Centro Internazionale di Formazione di Torino: in quanto appartenente al sistema delle Nazioni
Unite, rappresenta il partner ideale per dare vita a iniziative congiunte; Aosta infatti si trova in
posizione di equidistanza tra Torino, ove ha sede il Centro internazionale delle Nazioni Unite, e
Ginevra, che è la capitale dell'intero sistema delle Nazioni Unite nel mondo. Saranno, altresì, previste
48
collaborazioni con Università e istituzioni internazionali anche per tirocini e completamento di studi
durante il triennio, e la predisposizione di periodi Socrates-Erasmus.
Conoscenze richieste per l'accesso (art.6 D.M. 509/99)
È previsto un test d’orientamento finalizzato alla verifica delle conoscenze culturali del candidato.
È prevista una verifica delle conoscenze richieste per l'accesso.
Attività formative di base
CFU Settori scientifico disciplinari
Discipline linguistiche
8
Discipline statistiche, giuridiche e
18
metodologiche
L-LIN/04 :
FRANCESE
L-LIN/07 :
SPAGNOLA
L-LIN/12 :
INGLESE
L-LIN/14 :
TEDESCA
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
LINGUA E TRADUZIONE - LINGUA
IUS/09 : ISTITUZIONI DI DIRITTO PUBBLICO
SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
SECS-S/01 : STATISTICA
SPS/04 : SCIENZA POLITICA
Totale Attività formative di base
26
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 20
10
SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
Attività caratterizzanti
Discipline economico-politiche
SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
Discipline giuridiche
22
IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
Discipline politologiche
16
SPS/01 : FILOSOFIA POLITICA
SPS/04 : SCIENZA POLITICA
Discipline sociologiche
10
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
Discipline storico-politiche
18
M-STO/02 : STORIA MODERNA
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
Totale Attività caratterizzanti
76
SPS/06
:
STORIA
DELLE
RELAZIONI
INTERNAZIONALI
Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 52
Attività affini o integrative
49
Economico
10
SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/06 : ECONOMIA APPLICATA
Giuridico
12
IUS/02 : DIRITTO PRIVATO COMPARATO
IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE
Sociologico
4
Storico-filosofico
6
IUS/18
:
DIRITTO
ROMANO
E
DIRITTI
DELL'ANTICHITA
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E
COMUNICATIVI
SPS/09 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI ECONOMICI E
DEL LAVORO
SPS/10 : SOCIOLOGIA DELL'AMBIENTE E DEL
TERRITORIO
SPS/12
:
SOCIOLOGIA
GIURIDICA,
DELLA
DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
M-STO/03 : STORIA DELL'EUROPA ORIENTALE
SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
SPS/03 : STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/05 : STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE
SPS/13 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
SPS/14 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA
Totale Attività affini o integrative
32
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero minimo
di crediti pari a 18
18
IUS/01 : DIRITTO PRIVATO
Ambito aggregato per crediti di
sede
IUS/02 : DIRITTO PRIVATO COMPARATO
IUS/05 : DIRITTO DELL'ECONOMIA
IUS/07 : DIRITTO DEL LAVORO
IUS/08 : DIRITTO COSTITUZIONALE
IUS/10 : DIRITTO AMMINISTRATIVO
IUS/12 : DIRITTO TRIBUTARIO
IUS/13 : DIRITTO INTERNAZIONALE
IUS/14 : DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA
IUS/17 : DIRITTO PENALE
IUS/19 : STORIA DEL DIRITTO MEDIEVALE E
MODERNO
IUS/21 : DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
M-GGR/01 : GEOGRAFIA
M-GGR/02 : GEOGRAFIA ECONOMICO-POLITICA
M-STO/01 : STORIA MEDIEVALE
50
M-STO/02 : STORIA MODERNA
M-STO/04 : STORIA CONTEMPORANEA
SECS-P/01 : ECONOMIA POLITICA
SECS-P/02 : POLITICA ECONOMICA
SECS-P/03 : SCIENZA DELLE FINANZE
SECS-P/04 : STORIA DEL PENSIERO ECONOMICO
SECS-P/07 : ECONOMIA AZIENDALE
SECS-P/11 : ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI
FINANZIARI
SECS-P/12 : STORIA ECONOMICA
SECS-S/01 : STATISTICA
SPS/01 : FILOSOFIA POLITICA
SPS/02 : STORIA DELLE DOTTRINE POLITICHE
SPS/03 : STORIA DELLE ISTITUZIONI POLITICHE
SPS/04 : SCIENZA POLITICA
SPS/05 : STORIA E ISTITUZIONI DELLE AMERICHE
SPS/06
:
STORIA
INTERNAZIONALI
DELLE
RELAZIONI
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
SPS/11 : SOCIOLOGIA DEI FENOMENI POLITICI
SPS/13 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'AFRICA
SPS/14 : STORIA E ISTITUZIONI DELL'ASIA
Totale Ambito aggregato per crediti di
18
sede
Altre attività formative
A scelta dello studente
Per la prova finale e per
conoscenza della lingua straniera
9
la
3
Prova finale
6
Lingua straniera
Altre (art.10, comma1, lettera f)
Ulteriori conoscenze liguistiche
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
Altro
Totale Altre attività formative
Totale generale crediti:
10
Totale
28
Per 'Altre attività formative' è previsto un numero minimo di
crediti pari a 28
180
51
Art. 60 - Corso di laurea specialistica in Psicologia: ordinamento didattico
Università
Universita' della VALLE D'AOSTA
Classe
58/S - Classe delle lauree specialistiche in psicologia
Nome del corso
Data del DM di
approvazione
del
ordinamento didattico
Data
del
DR
di
emanazione
del
ordinamento didattico
Data di approvazione del
consiglio di facoltà
Data di approvazione del
senato accademico
Curriculum di laurea
interamente riconosciuto
per accesso alla laurea
specialistica - D.M.
509/99 Art.9 comma 3
(con
valore
immediatamente
validativo)
Il corso è stato
Psicologia
28/04/2005
29/04/2005
25/02/2004
11/06/2004
Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto
istituito ai sensi dell'art. 2, comma 4, del DPR 27.1.1998, n. 25, in deroga
alle procedure di programmazione del sistema universitario, previo parere
favorevole del Comitato regionale di Coordinamento in data 03/02/2005
Data
del
parere
favorevole del nucleo di 02/12/2004
valutazione
Produzione,
servizi, le organizzazioni rappresentative a livello locale del mondo della
professioni
produzione, dei servizi e delle professioni (art. 11 comma 4 DM509 del
3/11/99) sono state consultate in data 09/09/2004
Modalità di svolgimento convenzionale e in teledidattica
Indirizzo internet del http://www.univda.it/univda/univda.nsf/VistaPagineStatiche/corsodilaur
corso di laurea
aspecialisticainpsicologia?OpenDocument
Facoltà di riferimento
PSICOLOGIA
del corso
Obiettivi formativi specifici
I laureati in Psicologia dovranno, a seconda del curriculum prescelto:
- Per "Psicodiagnosi e Indicazioni al trattamento": acquisire un'avanzata preparazione negli ambiti
teorici, progettuali ed operativi della psicologia clinica, dinamica e della psicodiagnostica, con
particolare riferimento alla pianificazione del trattamento ed alla verifica dei risultati, nonché
conoscenze di base nell'ambito delle metodologie della ricerca psicologica; acquisire capacità operative
negli interventi di prevenzione, diagnosi e valutazione, sostegno psicologico e riabilitazione congruenti
con le esigenze delle persone anche nei contesti organizzativi quali gruppi e comunità; la conoscenza
degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza,
52
unitamente alla padronanza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'unione europea saranno
inoltre prioritari.
- Per ciò che attiene il secondo curriculum "Psicologia Scolastica e dell'Educazione" l'obiettivo sarà la
formazione di figure professionali che, conformemente ad altri paesi dell'Unione Europea, siano
competenti nell'analisi, progettazione, gestione e valutazione degli interventi psicologici in età
evolutiva. Tali competenze hanno quindi come obiettivo la prevenzione/risoluzione del disagio
relazionale, sociale e cognitivo all'interno dei contesti educativi, la creazione di sistemi educativi e
sociali innovativi, il monitoraggio delle istituzioni scolastiche ed educative relative all'arco di vita. La
conoscenza degli strumenti informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di
competenza, unitamente alla padronanza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'unione
europea saranno inoltre prioritari.
- Per il terzo curriculum "Risorse umane nei contesti sociali ed organizzativi" l'obiettivo sarà formare
professionisti che padroneggino le basi conoscitive, metodologiche e tecniche proprie dello
studiodell'ambiente e del contesto, dell'intervento formativo, della selezione e della valutazione delle
risorse umane, della consulenza organizzativa, delle relazioni interculturali e delle problematiche
relative all'impiego delle nuove tecnologie nelle organizzazioni.La conoscenza degli strumenti
informatici e della comunicazione telematica negli ambiti specifici di competenza, unitamente alla
padronanza in forma scritta e orale di almeno una lingua dell'unione europea saranno inoltre prioritari.
Caratteristiche della prova finale
La tesi di laurea è volta ad appurare la capacità del candidato di elaborare in maniera originale un
lavoro
bibliografico
e/o di ricerca sotto la supervisione di un docente relatore. La votazione finale sarà espressa in
centodecimi con eventuale lode, tenuto conto delle valutazioni complessive ottenute dallo studente
negli esami di profitto.
Ambiti occupazionali previsti per i laureati
Al laureato specialista, previo superamento dello specifico esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio
della professione, spetterà il titolo di Psicologo. Esso potrà espletare la propria professionalità, a
seconda del curriulum prescelto, attraverso l'assunzione di funzioni di elevata responsabilità nella
libera professione, nelle organizzazioni e nei servizi sanitari, nei contesti scolastici ed educativi, nelle
aziende nelle cooperative sociali e nei servizi del terzo settore e, in ogni contesto in cui lo sviluppo del
potenziale umano risulti precipuo.
Scienze e tecniche psicologiche delle relazioni di aiuto 34 - Classe delle lauree in scienze e
tecniche psicologiche curriculum di laurea interamente riconosciuto per accesso alla laurea
specialistica - D.M. 509/99 Art. 9 comma 3 (con valore immediatamente validativo)
Attività formative di base
Fondamenti della psicologia
Totale
Settori scientifico disciplinari
CFU
32
M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
Crediti
8
M-PSI/03 : PSICOMETRIA
8
M-PSI/04
:
PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO
E
PSICOLOGIA 8
DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
8
Formazione interdisciplinare
16
BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA
8
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E
4
SOCIALE
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
4
Attività caratterizzanti
53
Psicologia dello
dell'educazione
sviluppo
e
Psicologia dinamica e clinica
12
56
Psicologia generale e fisiologica
8
Psicologia sociale e del lavoro
4
Attività affini o integrative
Discipline
economiche
sociologiche
e
8
Discipline linguistiche, storiche,
2
filosofiche e pedagogiche
Scientifico-tecnologico e dei
1
metodi quantitativi
Scienze biologiche e mediche
8
Scienze biologiche e mediche
Altre attività formative
M-PED/04
:
PEDAGOGIA
6
SPERIMENTALE
M-PSI/04
:
PSICOLOGIA
DELLO
SVILUPPO
E
PSICOLOGIA 6
DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA
52
M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA
4
M-PSI/02
:
PSICOBIOLOGIA
E
8
PSICOLOGIA FISIOLOGICA
M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E
4
DELLE ORGANIZZAZIONI
SECS-P/10
:
ORGANIZZAZIONE
4
AZIENDALE
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI PROCESSI
4
CULTURALI E COMUNICATIVI
M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA
2
SPECIALE
INF/01 : INFORMATICA
1
MED/25 : PSICHIATRIA
4
MED/39
:
NEUROPSICHIATRIA
4
INFANTILE
Totale
Tipologie
CFU
9
A scelta dello studente
Per la prova finale e per la
6
conoscenza della lingua straniera
6
Altre (art.10, comma1, lettera f)
Prova finale
Lingua straniera
Ulteriori conoscenze liguistiche
Abilità informatiche e relazionali
Tirocini
Altro
12
Totale
Proposta di ordinamento della laurea specialistica
Attività formative di base
CFU
Settori scientifico disciplinari
Discipline
antropologico
sociologiche,
filosofico 20 - 20 BIO/13 : BIOLOGIA APPLICATA
pedagogiche e biologico tecniche
M-DEA/01
:
DISCIPLINE
DEMOETNOANTROPOLOGICHE
M-PED/01 : PEDAGOGIA GENERALE E
SOCIALE
SPS/07 : SOCIOLOGIA GENERALE
54
Discipline psicologiche
52 - 52 M-PSI/01 : PSICOLOGIA GENERALE
Totale Attività formative di base
Attività caratterizzanti
Psicologia dello sviluppo
dell'educazione
Psicologia dinamica e clinica
Psicologia generale e fisiologica
Psicologia sociale e del lavoro
Totale Attività caratterizzanti
72
e
12 - 44
M-PSI/03 : PSICOMETRIA
M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
Per 'Attività formative di base' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 35
M-PED/04 : PEDAGOGIA SPERIMENTALE
M-PSI/04 : PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO E
PSICOLOGIA DELL'EDUCAZIONE
64 - 96 M-PSI/07 : PSICOLOGIA DINAMICA
M-PSI/08 : PSICOLOGIA CLINICA
M-PSI/02 : PSICOBIOLOGIA E PSICOLOGIA
8-8
FISIOLOGICA
16 - 48 M-PSI/05 : PSICOLOGIA SOCIALE
M-PSI/06 : PSICOLOGIA DEL LAVORO E
DELLE ORGANIZZAZIONI
100 - Per 'Attività caratterizzanti' è previsto un numero
196
minimo di crediti pari a 75
Attività affini o integrative
Ambito
delle
discipline
20 - 20
economiche e sociologiche
SECS-P/10 : ORGANIZZAZIONE AZIENDALE
SPS/08 : SOCIOLOGIA DEI
CULTURALI E COMUNICATIVI
Ambito delle discipline linguistiche,
2-2
storiche, filosofiche e pedagogiche
Ambito delle scienze biologiche e
8-8
mediche
PROCESSI
SPS/12 : SOCIOLOGIA GIURIDICA, DELLA
DEVIANZA E MUTAMENTO SOCIALE
M-PED/03 : DIDATTICA E PEDAGOGIA
SPECIALE
MED/25 : PSICHIATRIA
MED/39 : NEUROPSICHIATRIA INFANTILE
Ambito scientifico-tecnologico e
1-1
dei metodi quantitativi
Totale Attività affini o integrative
31
Altre attività formative
CFU
A scelta dello studente
15
Per la prova finale
Altre (art.10, comma1, lettera f)
26
INF/01 : INFORMATICA
Per 'Attività affini o integrative' è previsto un numero
minimo di crediti pari a 30
Tipologie
Ulteriori conoscenze liguistiche
Abilità informatiche e relazionali
24
Tirocini
55
Altro
Altre attività formative
CFU
Totale Altre attività formative 65
Totale
Settori scientifico disciplinari
Per 'Altre attività formative' è previsto un numero
minimo di
crediti pari a 58
Totale generale crediti: 180
Verifica crediti da laurea triennale per accesso a laurea specialistica
Attività
Ambito
Attività
Crediti
Settore
triennale
triennale
specialistica
triennale triennale
Attività
formative
base
Attività
formative
base
Attività
formative
base
Attività
formative
base
di
Fondamenti
della psicologia
di
Fondamenti
della psicologia
Fondamenti
di
della psicologia
di
Fondamenti
della psicologia
MPSI/01
8
MPSI/03
8
MPSI/04
8
MPSI/05
8
Ambito
specialistica
Attività
formative di
base
Attività
formative di
base
Attività
formative di
base
Attività
caratterizzanti
Discipline
psicologiche
Crediti
specialistica
52 - 52
Discipline
psicologiche
52 - 52
Discipline
psicologiche
52 - 52
Psicologia dello 12 - 44
sviluppo
e
dell'educazione
Discipline
52 - 52
di psicologiche
Attività
formative
base
Attività
caratterizzanti
Attività
formative
base
Formazione
BIO/13
di interdisciplinare
8
Attività
formative
base
Attività
formative
base
Formazione
Mdi interdisciplinare PED/01
4
Attività
formative
base
Attività
formative
base
Formazione
SPS/07
di interdisciplinare
4
Attività
formative
base
Psicologia
sociale e del
lavoro
Discipline
di antropologico
sociologiche,
filosofico
pedagogiche e
biologico
tecniche
Discipline
di antropologico
sociologiche,
filosofico
pedagogiche e
biologico
tecniche
Discipline
di antropologico
sociologiche,
filosofico
pedagogiche e
biologico
tecniche
16 - 48
20 - 20
20 - 20
20 - 20
56
Attività
caratterizzanti
Attività
caratterizzanti
Attività
caratterizzanti
Psicologia dello
sviluppo
e
dell'educazione
Psicologia dello
sviluppo
e
dell'educazione
6
Attività
caratterizzanti
Psicologia dello 12 - 44
sviluppo
e
dell'educazione
Discipline
52 - 52
di psicologiche
MPSI/04
6
Attività
formative
base
Attività
caratterizzanti
Me PSI/07
52
Attività
caratterizzanti
Me PSI/08
4
Attività
caratterizzanti
Me PSI/02
8
Attività
caratterizzanti
Mdel PSI/06
4
Attività
caratterizzanti
SECSDiscipline
Attività affini o
P/10
economiche e
integrative
sociologiche
4
Attività
caratterizzanti
Attività
caratterizzanti
Attività
caratterizzanti
Psicologia
dinamica
clinica
Psicologia
dinamica
clinica
Psicologia
generale
fisiologica
Psicologia
sociale e
lavoro
MPED/04
Discipline
Attività affini o
economiche e
integrative
sociologiche
SPS/08
Scienze
Attività affini o
biologiche
integrative
mediche
Scienze
Attività affini o
biologiche
integrative
mediche
4
Attività affini
o integrative
MDiscipline
PED/03
linguistiche,
Attività affini o
storiche,
integrative
filosofiche
e
pedagogiche
ScientificoAttività affini o tecnologico e
integrative
dei
metodi
quantitativi
Attività affini
o integrative
INF/01
2
Attività affini
o integrative
1
Attività affini
o integrative
MED/25 4
Attività affini
o integrative
e
MED/39 4
Attività affini
o integrative
e
A scelta dello
studente
Per la prova
finale e Altre
(art.10,
comma1,
9
24
Psicologia dello
sviluppo
e
dell'educazione
Psicologia
dinamica
e
clinica
Psicologia
dinamica
e
clinica
Psicologia
generale
e
fisiologica
Psicologia
sociale e del
lavoro
Ambito delle
discipline
economiche e
sociologiche
Ambito delle
discipline
economiche e
sociologiche
Ambito delle
discipline
linguistiche,
storiche,
filosofiche
e
pedagogiche
Ambito
scientificotecnologico e
dei
metodi
quantitativi
Ambito delle
scienze
biologiche
e
mediche
Ambito delle
scienze
biologiche
e
mediche
A scelta dello
studente
Per la prova
finale e Altre
(art.10,
comma1,
12 - 44
64 - 96
64 - 96
8-8
16 - 48
20 - 20
20 - 20
2-2
1-1
8-8
8-8
15
50
57
lettera f)
lettera f)
58
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Regolamento Didattico di Ateneo 11.06.08