L’APPRENDISTATO
In generale – La riforma del lavoro, rivedendo completamente la disciplina dei
contratti a contenuto formativo (c.d. contratti a causa mista), lascia
completamente ai contratti di apprendistato il compito di rispondere al dirittodovere di istruzione e formazione dei giovani e degli adolescenti che hanno
compiuto i 15 anni di età, eliminando i contratti di formazione e lavoro (sostituiti
dai contratti di inserimento).
Varie le novità rispetto alla precedente normativa, a partire dalla definizione delle
tipologie contrattuali, ognuna delle quali volta a diverse finalità di formazione e
lavoro:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione
e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una
qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di
alta formazione.
Regole comuni a tutte le tipologie sono:
1. la possibilità di stipulare il contratto in tutti i settori di attività
2. l’obbligo di non superare il 100% dei dipendenti specializzati e
qualificati presenti in azienda, salvo il caso di organici uguali o inferiori
alle tre unità, per le quali sarà comunque possibile la stipulazione di
almeno 3 contratti di apprendistato
3. il venir meno della necessaria preventiva autorizzazione della
Direzione provinciale del lavoro all’instaurazione del rapporto.
Le tipologie – Sono previste 3 diverse tipologie di contrattuali:
-1Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione
Si tratta di contratti, la cui durata massima non potrà essere superiore a 3 anni,
finalizzati al conseguimento di una qualifica professionale.
E’ indirizzato ai giovani ed adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età (la
legge non prevede un’età massima, che possiamo per analogia individuare nel
testo della legge 196/97).
La durata varierà in relazione alla natura della qualifica, al titolo di studio ed ai
crediti formativi già acquisiti.
Alle Regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell’istruzione, sentite le associazioni sindacali datoriali e dei lavoratori, è
demandata la regolamentazione del contratto.
I criteri e i principi direttivi riguarderanno:
a) la forma scritta del contratto: che dovrà contenere l’indicazione della
prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del
rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extraaziendale;
b) la definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003,
n. 53 (riforma Moratti);
c) il divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo;
d) la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall’articolo
2118 Codice Civile;
e) il divieto per il datore di lavoro di recedere durante il contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
f) la previsione di un monte ore di formazione, esterna ed interna all’azienda,
congruo al conseguimento della qualifica;
g) il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale, circa le modalità di erogazione della formazione aziendale nel
rispetto degli standard generali fissati a livello regionale;
h) il riconoscimento della qualifica professionale raggiunta attraverso il
percorso teorico-pratico svoltosi in azienda;
i) la registrazione della formazione nel libretto formativo individuale;
j) la presenza di un tutore aziendale che si occupi della crescita professionale
dell’apprendista.
-2Apprendistato professionalizzante
Contratto volto al conseguimento della qualificazione professionale “attraverso
una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e
tecnico-professionali”.
La durata (compresa tra un minimo di due ed un massimo di sei anni) sarà stabilita
dai contratti collettivi nazionali.
Riguarda soggetti di età compresa tra i 18 (17 se sia in possesso di qualifica
professionale) ed i 29 anni.
La regolamentazione dell’istituto è rimessa alle regioni, d’intesa con le associazioni
datoriali e dei prestatori di lavoro più rappresentative sul piano regionale, che
avranno di fissare i criteri e le direttive in materia di:
a) la forma scritta del contratto, che dovrà contenere l’indicazione della
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché
della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto
di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale ed extraaziendale;
b) ilo divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) la possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto
dall’articolo 2118 Codice Civile;
d) il divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in
assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo;
e) la previsione di un monte ore di formazione di almeno 120 ore per anno,
effettuabili anche in azienda;
f) il rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o
aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative per la determinazione, circa le
modalità di erogazione e di articolazione della formazione;
g) il riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali;
h) la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo
individuale;
i) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze adeguate.
-3Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione
L’assunzione è finalizzata al conseguimento di un titolo di studio di livello
secondario o universitario.
La disciplina e la durata dell’apprendistato è rimessa alle regioni d’intesa con le
associazioni territoriali dei datori di lavoro, Università e altre istituzioni formative.
Riguarda soggetti di età compresa tra i 18 (17 se sia in possesso di qualifica
professionale) ed i 29 anni.
Gli incentivi - Sono previsti incentivi di natura:
a) normativa: “i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti”.;
b) economica: - possibilità di assegnare al lavoratore una categoria di
inquadramento fino a due livelli inferiori a quella spettante in base al
C.c.n.l. applicato dal datore di lavoro;
c) contributiva: restano fermi gli attuali incentivi, in attesa della riforma
del sistema degli incentivi, con erogazione subordinata alla verifica
circa l’effettivo svolgimento della formazione. La sanzione prevista,
nel caso di gravi inadempienze nella realizzazione del progetto
individuale di inserimento, consiste nel versamento della quota di
contributi agevolati maggiorati del 100%.
Periodo transitorio – Essendo la regolamentazione rimessa alle regioni o alla
contrattazione collettiva, in attesa del loro intervento si continuerà ad applicare la
normativa vigente in materia1.
Stesso discorso per l’applicazione degli sgravi contributivi, in attesa della riforma
degli incentivi all’occupazione.
Le norme
Titolo IV - Capo I
Apprendistato
Art. 47
Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1.
Ferme
restando
le
disposizioni vigenti in materia di
diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di
apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto
di
apprendistato
per
l'espletamento
del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto
di
apprendistato
professionalizzante
per il
conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul
lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro
1
Sostanzialmente: Legge 25/55 – Legge 196/97 – D.Lgs. 66/03.
puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100
per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque
ne
abbia in numero inferiore a tre, puo' assumere
apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si
applica alle imprese artigiane per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato
ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente
normativa in materia.
Nota all'art. 47:
- Il testo dell'art. 4 della legge 8 agosto 1985, n.
443 (Legge-quadro per l'artigianato), e' il seguente:
«Art. 4 (Limiti dimensionali). - L'impresa artigiana
puo' essere svolta anche con la prestazione d'opera di
personale
dipendente
diretto
personalmente
dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non
superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo
di diciotto dipendenti, compresi gli apprendisti in numero
non superiore a nove; il numero massimo dei dipendenti puo'
essere elevato fino a ventidue a condizione che le unita'
aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purche' con
lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di nove
dipendenti,
compresi
gli
apprendisti in numero non
superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti puo'
essere elevato fino a dodici a condizione che le unita'
aggiuntive siano apprendisti;
c) per l'impresa che svolge la propria attivita' nei
settori
delle
lavorazioni artistiche, tradizionali e
dell'abbigliamento su misura: un massimo di trentadue
dipendenti,
compresi
gli
apprendisti in numero non
superiore a sedici; il numero massimo dei dipendenti puo'
essere elevato fino a quaranta a condizione che le unita'
aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni
artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura
saranno
individuati con decreto del Presidente della
Repubblica, sentite le regioni ed il Consiglio nazionale
dell'artigianato;
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di otto
dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di
dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non
superiore a cinque; il numero massimo dei dipendenti puo'
essere elevato fino a quattordici a condizione che le
unita' aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente
comma:
1) non sono computati per un periodo di due anni gli
apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge
19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla
stessa impresa artigiana;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui
alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non
superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati
presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore,
ancorche'
partecipanti
all'impresa
familiare di cui
all'art. 230-bis del codice civile, che svolgano la loro
attivita' di lavoro prevalentemente e professionalmente
nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il
prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps,
fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la
mansione svolta.».
Art. 48
Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano
compiuto quindici anni.
2.
Il
contratto
di
apprendistato
per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore
a tre anni ed e' finalizzato al conseguimento di una qualifica
professionale.
La
durata
del
contratto
e'
determinata in
considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio,
dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio
delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3.
Il
contratto
di
apprendistato
per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai
seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo
individuale, nonche' della qualifica che potra' essere acquisita al
termine
del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione e'
rimessa alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro
comparativamente
piu' rappresentative sul piano nazionale, nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna
alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale
in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione
della
formazione
effettuata nel libretto
formativo;
f) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.
Note all'art. 48:
- Il testo della legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al
Governo
per
la
definizione
delle
norme
generali
sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni
in materia di istruzione e formazione professionale), e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2003, n. 77.
- Il testo dell'art. 2118 del codice civile, e' il
seguente:
«Art.
2118
(Recesso
dal
contratto
a
tempo
indeterminato). - Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal
contratto
di lavoro a tempo indeterminato, dando il
preavviso nel termine e nei modi stabiliti [dalle norme
corporative], dagli usi o secondo equita'.
In mancanza di preavviso, il recedente e' tenuto verso
l'altra parte a un'indennita' equivalente all'importo della
retribuzione
che sarebbe spettata per il periodo di
preavviso.
La stessa indennita' e' dovuta dal datore di lavoro nel
caso di cessazione del rapporto per morte del prestatore di
lavoro.».
Art. 49
Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la
acquisizione
di
competenze
di
base,
trasversali
e
tecnico-professionali, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale
o
regionale
stabiliscono, in ragione del tipo di
qualificazione
da
conseguire,
la
durata
del
contratto di
apprendistato
professionalizzante che, in ogni caso, non puo'
comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4.
Il
contratto
di
apprendistato
professionalizzante
e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della
prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonche' della eventuale qualifica che potra' essere acquisita al
termine
del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della
formazione aziendale od extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
c) possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto
di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilita' di sommare i periodi di apprendistato svolti
nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato
professionalizzante
nel rispetto del limite
massimo di durata di cui al comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato
motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante e' rimessa alle regioni e alle province autonome
di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o
esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la
acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e
prestatori di lavoro comparativamente piu' rappresentative per la
determinazione,
anche all'interno degli enti bilaterali, delle
modalita' di erogazione e della articolazione della formazione,
esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla
capacita' formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti
esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno
del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione
della
formazione
effettuata nel libretto
formativo;
e) presenza di un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.
Note all'art. 49:
- Per il titolo della citata legge n. 53 del 2003 si
veda nota all'art. 48.
- Per il testo dell'art. 2118 del codice civile si veda
nota all'art. 48.
Art. 50
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attivita', con
contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio
di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio
universitari e della alta formazione, nonche' per la specializzazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999,
n. 144, i soggetti di eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove
anni.
2.
Per soggetti in possesso di una qualifica professionale
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato di cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la
durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione e' rimessa alle regioni, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le
universita' e le altre istituzioni formative.
Nota all'art. 50:
- Il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n.
144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della
normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
il riordino degli enti previdenziali), e' il seguente:
«Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). 1.
Per
riqualificare e ampliare l'offerta formativa
destinata
ai giovani e agli adulti, occupati e non
occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata
superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
norma con il possesso del diploma di scuola secondaria
superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi
formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il
medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
che
vi
si
acquisiscono e le modalita' della loro
certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS,
che
sono
realizzati
con
modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e
dell'universita'
e
della
ricerca
scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla
progettazione
dei
corsi
dell'IFTS
concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4.
Gli interventi di cui al presente art. sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate
allo
scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento
e
di
Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».
Art. 51
Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di
apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'istruzione, della universita' e della ricerca, e
previa intesa con le regioni e le province autonome definisce le
modalita' di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede,
nel rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di
quanto
stabilito
nell'Accordo
in
Conferenza
unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.
Nota all'art. 51:
- Il testo del decreto ministeriale 31 maggio 2001
(Certificazione nel sistema della formazione professionale)
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2001, n.
139.
Art. 52
Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo
tecnico di cui fanno parte il Ministero dell'istruzione, della
universita' e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori
di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.
Art. 53
Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1.
Durante
il
rapporto di apprendistato, la categoria di
inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di
due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto
collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla
occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione
economica la cui erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva
verifica della formazione svolta secondo le modalita' definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa
con la Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita' di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1, il datore di lavoro e' tenuto a versare la quota dei contributi
agevolati maggiorati del 100 per cento.
4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni.
Nota all'art. 53:
- Il
testo
della
legge 19 gennaio 1955, n. 25
(Disciplina
dell'apprendistato),
e'
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 14 febbraio 1955, n. 35.
Scarica

l`apprendistato