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l'a un contributo statale, destinato all'lnTio (!) del risanamento
di questa ge tione, di 160 miliardi nonchè un ulteriore contributo straordinario di i38 miliardi.
Per laliquidazione delle pensioni si osservano in generale
le uorme in rigore per l'a sicumzione generale dei la \'Oratori
subordinati, peraltro modificate in alcuni punti importanti. La
pensione diYecçhiaia.pella agliassicurati di cui lrattasi al compimento del 65° anno di età, se uomini. e del 60°, se donne:
ono previ ti al riguardodeterminali requi ili di assicurazione e
di contribuzione (H). Lapensione di ri1·ersibilità spetta oloallawlova dietàsuperioreai60 anni oinabilealla\'oro (e purchè nou sia titolaredi peusione atitolopersonale) eagli orfani
del capo-famigliaquando, alla morte di questi, il nucleo familiare superstite si ia \'enutoa trorare nell'impossibilità di continuare l'atli\'ità abitualmente esercitata (45). Eccetto questidue
casi, sono eclu elepensioni ai upe1·stiti edogni pre tazione in
caso di morte del pensionatoe dell'assicuralo. La pensione di
anzianità èregolata dalle norme ordinarie. Il tratlamentomini.
rno di pensione, che era stato fi salo nel 1975in lire n.soo
mensili, è ora (1° aprile 1983) di lire Q-10.250. Anche queste
pensioninonchè il trattamento minimo sono .OO'getti aperequazione automatica e sono aumentali in misnra percentual~ pari
all'aumento percentualedell'indice delcosto della vita calcolato
dall'Istituto centrale di statistica. L'aumento non ha luogo
quando la rariar.ione dell'indice è inferiore al ~ per cento
.(art. 19 legge n. 153 dell96!l richiamato dall'ari. 'l. ull. cpr.
legge n. 160 del1975).
b) Analoghi al istema ora de:critlo onoquelli istituiti dal.
lalegge i luglio 1959, n. 163. per artigiani eloro familiari (coniuge, !igli, ascendenti, fratelli e sorelle) che larorinoahitual-
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do e pe1· l'alle\'amentoe il gorerno del bestiame»; ono com.
presi nell'assicurazione anche gli appartenenti ainuclei familia.
ri iqualiesercitino sul fondo le atlirità di cuilrattasi (42). L'ac.
certamenlo delle persone soggette all'assicurazione e la determinazione, l'accertamento e la riscossione dei contributi sono
effettuati acura del Servizioper gli elenchinominativi dei lavo.
ratori eper icontributi unificati in agricoltura (43).
I contributi base sono doruti, per le persone soggette all'obbligo dell'assicurazione, in misura fissa annua pari a 156
giornate per gli uomini e 104 per le donne e i gio\'a.ni; la loro
misura èdeterminata, per i periodi non inferiori all'anno. con
decreto intemlinisteriale(LaYoro, TesoroeAgricoltura). \'isono poi contributi per l'adeguamento delle pensioni, il cui am.
montare, inizialmente stabilito per legge, può essererariato aneh 'esso con dweto inlerministeriale. I contributi relativi ai coltivatori diretti ed agli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari
sono a carico naturalmente dei colliratori stessi; quelli per i
mezzadri eicoloni sono inparte (contributi base)atotale carico
del concedente, in parte (contributi per l'adeguamento) divisi
pariteticamenle tra concedente emezzadro ocolono. Il concorso dello Stato, già previsto dalle leggiistitutive, èora compre o
in.quello ver at.oal Fondo sociale (n. 103), a cui carico è la
pensione ociale anche per gli assicurati di cui traltasi. Indubbiamente a causa di prerisioni e calcoli errati, l'originaria ge.
stione sièri\'elata paurosamente deficitariaeincapace di pro cguire inregime di autonomia; lo Stato si è assunto l'onere del
relativo disaranzo\'aiutatonel 1965 in lire 111miliardi e715
milioni, da rimbo1·sare all'I.N.P.S. (legge 1965, n. 903, art. 6).
Ma successi\'amente sono stati necessari altri interventi per ripianare il bilancio di questa gestione cronicamente deficitaria
(art. 18-~0 legge 11. 160 del1975), sicchè sono statestnnziale a
talefine altrenoteroli somme eancora il bilancio1982prevede-
!108] Leassicurazioni contro l'invalidità, li! recchiaia, e/c.
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[108]
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La sicurezza, sociale
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(4~) Sulla nozione di «nudeo familiare »esulla!]Ualifica di «capo famiglia» ai fini di questa assicurazione. 1'. Cassazione. 24 giugno Hm.
11. ~13!1. iu Pm. ~otiale. 1!17~. 19~3.
(13) Inproposito r. Ca~sazionr. 7febhraio1969, n. m,in l'm·.sociale. 19U9. 159: qo marzo 19il. n. 808. ibidem, 1971. qo.JO. \'.ibidem. ~009. lo
studio critico di SQuiLLACCIOTII. Pensione senza rapporto ussicuratiro!
(41) 15 annitlalla tlata iniziale dcll'a~~irumzi!lnt· c~:HO !'Outrihuti giornalieri se si trai!a1li pensione di mchiai;t 5auni dalla data inir.iale tl!'ll';t).ìicurazione e780 contribuii giornalieri t·on 156 !'ontrihuti 1,~urnalieri nell'ultinw
quinquennio. se si tratta di pmsionc di inraliditàOcggc l!lli5. 11. HO:!. art. :1:1.
lliiJtlificalo dall'art. 171e~gc 11. lGO del Wì5).
(H) In propo.ito \', Cassazionr. ~ t giu~no 197t Il. mn cit. La Cork
to~tituzionalt' ha esteso il diritto alla p~nsimw 1li ril'(·rsihilità ;u1che ai sultcrstiti de~li altri ('Oili!JOnen!i la f:uni~lia lseutenza ~5 fehbraio I!Ji5, 11. 3:!).
Le assicurazioni contro l'i11ralidità.la recchiaia, etc.
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(.l(i) l'Il intrrrrnto linmi7.Ìario ildio lato r preristo anche a farore rli
queste tlnt• gestioni Il'. art. ~l lr~~e 11. !fili 1lel t!lìJ: r. retro. 11. 10:!).
(li) B,\RASSI. l'm'. .w~r. cit.. l. p. 1:18 <' sc~g.: CmEU.A. Coro~o tit ..
p. 1 ~ e seg~. In~iuri)pnulcnza r. 1la ultimo Ca..~tzionc. l~ ottohrr 19i~.
11. :lol:l. in P
m. ,I(K'ia/r, l!li~. H9t
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la <li rccchiaia. e la loro corre pon -ione è regolata da norme
parzialmente analoghe aquelle tabilite per le a. ·icurazioni obbli~alorie (d. legge. 4ollobre 1935, ari. 5. egg.). :\ que ti a.-si.
curati non competono le pre !azioni inteuralire a carico del
Fondo pensioni: però i contributi da e· i m·ati anteriormente
al l0 gennaio 1918 ono ·tali ri,·alutati in mi ·ura \'aria a econda
dell'epoca del rer amento: da un massimo di ~00 rolte il loro
importo perquelliYerati ino atutto il Hl 1·1ad un minimo di 5
rolle per quelli versati uegli anni 1946 e 1947 (legge 195q,
art. ~9). Inoltre ai pen ionati èconcessa, adomanda. una integrazione in mi ura pari alla differenza tra l'importo della loro
pen ione equello della pen ioue ·ociale (art. 3-bis D.L. ~ marzo 197ln. 30, conrertito nella L. 16 aprile 197ln. Il~). A
seguito della C'ten ione dell'a "icurazione obbliuatoria ai coltiratori diretti. agli arti~ani eai piccoli commercianti edell'i:tituzione di forme preridenziali specifiche per numero~e categorie di liberi profes ·ioni ti. sono ormai renute meno le finalitìt
piì1 importanti che qne te as icurazioni facoltatire intenderano
perseguire. Xon stupì ·ce quindi che il LegiJatore non abbia ritenuto lH'CI'ssariooopportuno prcnderlein considerazione ai fi.
nidi una riforma, eoggi illoi'O rilievo nel quadrogenerale della
.icurczza socialeèpre.. ochè nullo.
Inquanto forma di preridenza facoltatira. ra ricordata anche la « Jlutuali!à pensioni istituita con le~~e 5 marzo l!lll:l.
n. 3 9. per gdire l'a ·icurazione rolonlaria per la pen.ione alle casalinghe. Lacc mutualità pen:ioni » ro:tituisre una ge lione
delllX.P. '.. alla quale p<r ono iscrirer·i le persone eli se:so
femminile che abbiano compiuto il 15° e non superato il 511°
anno di età nonchè ..enza limite di etù. quelle ~à iscritte all'irsicurazione farollalira. l contributi ·ono acarico dell'iscritta e
la pcn.ione- di mchiaia edi inralidilù- èdeterminata conrertendo in rendita "italizia..·ulla base di:periali tariiTe. ironlrihuti rersati. La pen ·ione dimcl1iaia èconferilasu domanda
dopo il compimentodel 6~ anno di età; quella 1li inntliditi1.
dopo almeno cinque anni tli iscrizione e il rersamenlo di un
minimo di contributi. quando la capacità dell'assicumta di esrrcitarc la normaleatlirilìt propria delle ca alinghe :ia ridotla a
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mente epreralentemente nell'azienda enon iano ~à compre i
nell'obbligo a:·icuratiro per altro titolo. edalla leuge ~~ luglio
1966. n. 613. per gli e-ercenli piccole impre ecommerciali. gli
au iliari del commercio. altri laroralori autonomi nonchè i loro
familiari coadiutori. Anche <tueste asicurazioni fanno capo a
ge lioni speciali, i tituite pre "O Il K.P.S.; agli oneri relatiri si
pronede con il contributo degli assicurati econ l'interrento del
Fondo ocialeche corrisponde larelatira pensione. Lapensione
di vecchiaia viene liquidata agli uomini al compimentodel65°
anno, alle donne al compimento de 60°; l'importominimo èora
di lire 240j50 men ili. e tutte le pen ioni ono soggette alla
perequazione automatica nelle te eforme econ gli stes-i limiti che abbiamo "i lo per le pen ioni dei coltiratori diretti. Per la
parte non regolata dalla legge peciale i osserrano le norme
relatil'e all'a · icurazione generale (.t6).
c) Cnbrere cenno aparte ra fatto alle a icurazioni facol.
tati,·e per l'inralidità e la recchiaia {47). Atali assicurazioni.
che ono ge lite dall'I tituto della preridenza sociale, enon ·o.
no da confondere con il ,·eramento rolontario di contributi nel.
l'as icnrazione obbligatoria (n. lO l). pos ono aderi1·c ialarora.
tori subordinai i.oggctli anche alle analoghe assicurazioni obhli.
gatorie iquali rogliano aumentare l'entitàdeicontributi\'er ati
equindi delle future prestazioni. -ia coloro che hanno perduto
la qualità di assicurato obbligatorio. .ia indu triali.liberi profe ~ionisti entro determinati limiti di reddito. donne maritate che
attendano alle cure dome tiche e il cui marito ia compreso in
una delle precedenti categorie. etc. l contributi possono e ·ere
msali in qualunque tempo ein <1ualunque mi.ura esono naturahnente acarico esclusi,·o dell'iscritto: però nella liquidazione
delle pen ioni intmiene anche un contributo dello lato. Le
pre·t.azioni sono co~tituite dalla pensione diinralidità eda quel.
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lA sicure:za socinle
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meno di un terzo. Sono preriste alcune integrazioni, a carico
della gestione, per lepensioni troppo esigue.
l08-bis. La.ricougiunzioue dei periodi assicnratiri ai fini pensio-
nistici.
343
le corrispondenti posizioni assicurati l'e. Atale line la gestione o
le gestioni di pro,·enienza trasferiscono alla gestione dell'assicurazione generaleobbligatoria l'ammontaredei contributi di loro
pertinenza, maggiorati dell'interesse compostoannuo del 4.50
per cento. Anche i lavoratori autonomi che siano stati iscritti
nelle relatiregestioni peciali (per i colti1·alori diretti, gli artigiani! i commercianti) po sono ottenere l'iscrizione nell'assicurazionegenerale obbligatoriafacendoralere le posizioui a· icurative già conseguite, ma, dale le differenze esistenti sul piano
contributiroedelle prestazioni, devono regolarizzare dal punto
di vista attuariale la loro posizione. con il rersamento di una
determinala somma nella nuora a icurazione (~9).
Il la\'oratore, sia dipendente che autonomo, può anche
chiedere che la ricongiunzione dei vari periodi assicuratiri arvenga, invece che presso l'a ·icuntzione generaleobbligatoria.
presso la gestione alla quale èiscritto al momento della donmnda 0 pre ·oaltra gestione nella quale po sa far ralerc almeno
ottoanni di contribuzione obbligatoria effettint. Sarà in questo
caso lagestione dell'assicurazione generale ole altreerentuali a
trasferire presso la gestione richiesta i contributi di pertinenza.
jJa inquesto caso illaroratore è tenutoa regolarizzarea proprie spe e la propria posizione, dal punto di rista attuariale.
presso la gestione prescelta.
Il lal'oratore può così conseguire una unica pensione. basatasu tultii periodidi laroroedicontribuzione. Per la detenninazione del dirittoedella misura di questa pensione i applicanonaturalmente le norme in rigore nella gestionenella quale:i
èaccentrala laposizione assicurati\'a.
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L'esistenza difondi speciali edi speciali sistemi di assicurazione invalidità, mchiaia esuperstiti, previsti per alcune-categorie di lavoratori, sostitutil'i dell'assicurazione generale, el'esistenza di forme particolari di assicurazione invalidiùì. \'eCchiaia e superstiti per alcune categorie di lavoratori autonomi
hanno posto il problema di un loro coordinamento, ai fini soprattutto dell'erogazione delle prestazioni. Invero se talisistemi
fossero del tuttoindipendenti tra loro, illaroratore che abbia
cambiato professione nel corso della sua vita lavorativa e sia
stato così soggetto adil'ersi sistemi diassicurazione, potrebbe in
molticasi risentire danni anche notevoli, ad es. quandonon potesse far l'alerein nessuno dei sistemi inquestione il minimodi
contributi richie ti per conseguire le prestazioni. Da ciò l'esigenza appuntodiun coordinamento tra questisistemi. esigenza
che, come vedremo, si èposta ed èstaL1 risoltaanche sul piano
della Comunità europeanei confronti deisistemi diassicurazione dei dil'ersi Stati membri. ai quali può essere soggetto un
lal'oratore migrante (ùifm, n. 137).
Aquesta esigenza sul piano nazionale ha fatto fronte la legge i febbraio !979. 11. 29. che ha disciplinatola ricongiunzione
dei periodi assicurativicompiuti dai lavoratori presso gestioni e
fondi diversi(48). Inbase aquesta legge ilavoratori dipendenti
possono chiedere in qualsia.i momento laricongiunzioneditutti
i periodi di contribuz~ne obbligatoria. volontaria e figuratil'a
pre oi fondi olegestionispeciali. mediante l'iscrizione nell'as.
sicurazione generale obbligatoria elaco ·tituzione inquesta del-
[108-bis] Leassicurazio11i contro l'invalidità, la vecchiaia, etc.
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[108-bis]
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(18) \'. BoER. Lalegge~ulla ricangiunzione dellep0$izioni assicumtire:
prime o.1serm:ioni. inLa/uleludcllm·oro. 19ì9. 5scgg.: TREI'ISI. La legge sulla
rinmgiuu:iom• dri periodi rmdribuliri:llllWra111111 ~mlta solotJatziale nel si.lftiiUJ
prer•idtnziale. inU.r /lit•. il. di Jlrtl'. !ìOI'., 19i9. 566 scgg.; INISCALCHI, Omis·
sionecontribulira erirQngiwrzione pret'idenziale, in/l dir. del lav., 198~. U~6
egg.
(19) Talesomma è pari al jl) percentoddlatliiTrrrnza tra l'a mmontare dei contributi trasferiti c l'importotlt'l la riserl'a matemali!'a calcolata in
base ai ('riteri eallelitbelledicui all'art. 13della L. l~ agosto 1!16·1. n. 1:1:1B
(n. 15~}. ullainsuOìcienza ditalesomma aCOjlrire il reale oneretlcllagrstio.
ne in, 1 uc~to. ('onw in altri nurnerosica.idi a~e,·olazioni pensionisti!'hr (ris('atto di periodi laroratiri llfil'i di conlrihuzione. rist;tllo tlcl prriododi la.url'a.
a:sicnrazionedi tlillendentitli pnrliti politici. di sindacati. etc.) r. Alcrrnl ma/1
della gestioneL\'.P.S.. in La Rit·. il. di prer. socicrle. 1980. 8~8.8~!).
-ler. La riforma dei si.~temi pensionistici.
pewionabile (in ordine alla quale era preri ·ta una temporanea
eccezione per i dipendenti pubblici). la disciplina del pen:ionamenlo anticipalo. la indiriduazione della retribuzione imponibile epen ionabile, l'importo della aliquota contributira acarico
del lavoratore, il tetto ma "imo 1li pensione. la di ciplina tiri
cumulotra pen·ione ereddito da la\·oro.
li disegno di legge afl'rontara anche il problema dei rapporti Irainterrenli previdenzialicinterrenti as ·islenzialiericono cera la natura assi lenziale dell'i'tilutodell'integrazione al
minimo delle pen ioniattuandone il diretto collegamento con il
reddito del beneficiario; tra.formara profondamente la disciplina dell'assicurazione dei laroralori autonomi. in taurando uno
.l retto collegamento della contribuzione edella pensione con il
redditodellaroralore: aiTronlara. infine. il problema di tm'ampia eprofonda rdrullurazione delll\P ..
Per l'attuazione concreta di que ·ta nuora disciplina era
preri la naturalmente una certa gradualitànel tempo. allrarer·oanche mnnero edeleghe legislatireal gowno.
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L'ordinamento dell'a --icurazione inralidità, recchiaia e uper liti. che abbiamo illu:trato, èda tempo oggetto di srariate
propostedi riforma. Xel coro delle due ultime le~slature disegni rli legge gorernaliri e proposte di iniziatira parlamentare
ono stati preentati alla Camera. Alcuni - ad esempio quello
sulla proeruzione rolonlaria dell'as icurazione - ha potuto e·sere tra.formato in legge. Altri invece sono decaduti per ranlicipata chiusura della le~islalura. Tra esi una particolare importanza rire tira quello per la riforma dei istemi penionistici.
che. non eaminato nel corso della \'II le~ latura, era latoripre entato alla Camera dei deputati nella \'III. Adesso iera.
no affiancate ben ~~ propo te di iniziatira parlamentare. relati.
re generalmente a problemi e situazioni particolari. e ne era
clerirato un le lo unificato. elaborato dalle Commi· ioni riunite
Laroro eAffari co ·tituzionali (50). \'aie la pena di ricordarne le
linee e· enziali. anche perrhè e o arà icuramente ripre entatonella nuora legi latura eque la rolla potrà forse e ere trasformato in legge.
Questo pro\'\'cdimento mirara essenzialmente a superare
le attuali cause, da più parli denunziale, di inefficienza e di
insufficienza del i tema, aeliminare lesperequazioni ela c.d.
giungla pen:ioni tica, a ripartire più equamente gli oneri, Ira
l'allrodi.linKuendo nettamente Ira preridenza e a istenza. A
questo fine il di.r~no di le~ge procedera ad una unificazione
del si ·tema preridcnziale. di.ponendo l'iscrizione di tutti ilaro.
rdlori dipendenti. prirali e pubblici. all'a, icurazione generale
obbligatoria ~e:lila dalll~.P. '.: ri petlara peraltro i diritti
que ili. consentendo la permanenza. entro certi limiti dei fondi
di prerirlenza e·i tenti dirersi dall'a ·sicurazione obbligatoria, e
non escludcra la po: ihilitàdi fondi integratiri. Fissara poi alcuni princìpi calcuni istituti di applicazione generale; tali, l'età
L'assicumzione ronlro la tubercolosi
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[108./erJ
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l09. L'assicurazione controla tubercolosi.
L'assicuntzionecontrola tubercolosi è disciplinala, soprattutto per quanto riguarda i soggetli, da norme parzialmente
analoghe aquelleche abbiamo esaminato in ordine all'a "icurazione per l'im·alidilà erecchiaia (51). ~la la materia èorasog.
getta ariordinamento nel quadro della riforma 5anitaria: d'altra
parte si tratta di una malattia che o~gi. fortunatamente. nonha
pitl quel riliero equella diffu ione che arent nrgli anni in cui
fu istituita questa a:sicurazione.
Per quanto riguarda i oggetti del ra1>portoa~'icuratiro. assicuratore èanche in 11ue.lo caso l'l ·tituto nazionale della preridenza .ociale. assicurante il datore di la\'oro. e assicurato il
la\'oralore. Pur non essendo lavoratori .ubordinati, as ·icurati
(50) ul ruoloattiro ~rolto negli ultimi renti anni tlai sindacati rlei la.
(51) BARASSI. Prec. soc .. cit.. l. ·10111scgg.: CA~NELL\, L'11.1.1. rontm le
roratori per il pC'rfczionamcnto cla riforma del sistema pen ·ionistico. r. IlEGIN! (' HEGOKIKI. La politim 1lel/e perr.1irmi i11 Italia: il ruolo delmorimcnlo
.IÙU/a('a/e. in Giornale di dirittoclel lmYiffl rdi re/a: ioni industriali; 19 l. m
malo/fie e/a tubmolosi, nel Tmt/ato 1li dirillo drllurom, :13 eJ., J\'., ~a. 11. 3118
~cgg.: PARASCENZO. L'as.t f!CT latubcrroillsi egli istituti rd enti di as.1. ronlro lr
malallie Nlllllllli. in E.\'P.IS. 1963. n. 5. \'. inoltre k·monol(Talie. dorute ai·ari
.t\.. contenute nel rol. Il i del Tmllafll di /!Tfl'iden.:a sociale.('it..p. li3..iSH.
se~g.
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L'assimazioue coulro la tubercolosi
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zione contro la tubercolo i èanune:sa. in alcuni ca 'Ì. la pro.ccuzione rolontaria del rer amento dei contributi (art. 5 le~ge
n. ~18 del1952) (53).
Dove l'a sicurazionecontro la tubercolosi si differenzia da
quella per l'invalidità ènaturalmente nell'elemento delle prelazioni.
.\ que to proposito è da tener pre ente che le pre !azioni
devono rcnir accordate quando, in presenza del rischioo~gctto
del rapporto as icuralivo. il lavoratore pos a far ralere all'allo
della domanda almeno due anni di a~·icurazione e almeno nn
anno di contribuzione nel quin<1uennio precedente (D.L. 1939.
art. 17): peraltro l'a icuralo (non i suoi familiari) che ahhia
usufruito una prima rolla delle prestazioni antitubercolari consen·a il diritto alle sle e anche -e sucee sivamenle renga a
mancare l'anzidetto requi ilo di contribuzione (leuge :m ~ugno
1951. n. (106). Tra le prC'Iazioni assumono un rilicro indubbiamente preminente quelle anitarie, spettanti anche ai componenti della famiglia dell'assicuralo (coniu~e. fi~li. fratelli esorelle- quC'Ii ultimi però ·olo ·e conrirenti ed a carico- entro determinati limiti <li età) (5nse nei loro confronti si l'eri fica
il rischio oggetto dell'a "icurazione. La piì1 importante di IJUeslc
prestazioni è il ricorero. che viene effettualo iu speciali luoghi
di cura. a tipo -anatoriale. o·pedaliero-··tnatoriale e posl-sanatoriale opresso altre i·tituzioni ospitaliere debitamente autorizzale opuò eiTettuar i la cura adomicilio; questa comprende le
preslar.ioni mediche. imedicinali ~ l'assi ·lenza inlegralira repu.
lata più conreniente all'indoledella malatlia e alle condizioni
familiari dell'a,..icurato. epuò esme so~tituila ointeurala. on•
'i reputi necessario od opportuno. da tmlratlamento amhulatorialepresso un di pen:ariodipendente dal Consorzio prol'incia.
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sono anche i coloni e mezzadri, econ eguentemente sono assicuranti nel relatiro rapporlo iproprietari. enfiteuti, uufruttuari
oaffittuari del fondo condotto amezzadria oacolonia; a icuralisono ugualmente i maestri elementari e idirel!ori didal!ici;e
qui oggetto a icurante è lo ste oSta lo (52).
Quanto all'oggetto. esso è co-tituito dal ,·erificar i della
malattia; e l'art. 15 del D.L. del1939 pecifica che dere trattarsi di~< forma tubercolarein fa eattiYa >>. Ma la giurisprudenza della Ca azione, nell'intento - peraltro non pienamente
realizzabile - di uperare ituazioni di incertezza deriranti. a
no tro arri-o. da una rera e propria lacuna le~ latira. ha ammesso che anche la pre enza di forme tubercolari in fa e non
atti1'acostituisca verificarsi del rischio oggetto di questaassicurazione. Jlentre, econdo un 'altra tendenza, in questo ca o i
rerificherebbe il rischio oggetto dell'a icurazione generale contro tutte le malatlie. Dopo l'i tiluzione del errizio sanitario nazionalequesta que tione ha perso ogni interesse per quanto riguarda le preslazioni sanitarie, ma permane per quantoriguarda la corre pon ione delle pre !azioni economiche.
Inordine ai contributi ba enulla di particolare èda egnalare, oltre quanto abbiamo già detto a propo ilo dei contributi
nell'a icurazione invalidità e vecchiaia. Anche essi ono ora
1< percenlualizzali »; l'aliquota relatira è dello 0,01per cento
della retribuzione dellamatore. L'aliquota dei contributi inlegraliri èinvece del ~ per cento. Sia gli uni che gli altri derono
essere rersati nnilamente ai contributi per l'assicurazione inl'alidità. vecchiaia esuper'lili. Danotare che anche nell'as icura-
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O.L. ~1 dicembre 193 . n. UIN. \'. CHIAPPELLI. L'assicurazione
per la luiJerrolosi dei uweslri elementari edei direi/ori didalliri, in l probkmi del
mri:io sociale. 195 l. 135 segg. L'esclusione dall'at1icurazione tubercolosi Jc.
~li altri « oj.emi. agenti c im11iepti delle amrnini~trazioni ~tatali. rompre:i('
11uclle ad onlin<unento autonomo. delle pro,·ince. dei comuni. delle istituzioni
pubbliche di heneficeuza. purchè ad e-si sia a.''icurato un trattamento di quie.
scenza edi prrl'idcnza »(art. 38. n.~. D.L. l ottobre 1!)35). non trova- a
differenza dell'analoga e.rlusione disposta nei confronti dell'assicuraJ.ionc in.
ralidità e m'fhiaia (retro. n. 1001- wuslificazione alcuna. \'. t>msCENZO.
L'mltuiont de1 dipmdt~~li ddlo Stato t dtg/1 tnli loro/i dall'a..!l. obbl. ronlro la
luberrolo.~i. in EW.\ . t9.j9, n. à.
Gli uranzi annuali della gestione dell'a. >ttumzione contmliilulli·r.
colo3i ~no I'Cr,ali al Fondo ~anilario nazionale (Ìiifra. n. 111-hisl.
(54) 17anni per le persone a('arico dcKli assicur;tli arenti 11ualifica di
O]Jcrai c~O anni per le persone a !'ariro dc~li as>icumti impic~ali. Tali limili
po sono JICr altro e~re clerati. in rdazione alla fl'('(IUenza di st'uolc profe"'
sionali. medie. o 'U]K'riori. ma in ogni C'N! non oltre il ~6~ anno !lr~~c ~.
dicembre 19jO, n. 116).
(j3)
L'assieurazùme contro le malattie
349
effetto oin relazione alla malattia tubercolare». L'assegno Yie.
ne corrisposto per la durata di due anni, prorogabile di altri
due (56).
In ordine alle prestazioni devesi da ultimo sottolineare che
vige per esse il princìpio dell'automaticità, prerist.oc·pre· amente dall'art. 27 del d. legge 14 aprile 1939. Ciò, come già
abbiamo risto innanzi, induce aritenere che anche la costituzio.
ne del rapporto assicuratiro abbia luogo automaticamente. Yale
adire ape legis, al rerificarsi delle condizioni che lalegge prere.
de perchè sussista l'obbligo dell'assicurazione.
llO. L'assiclmtzùmecontro le malattie eil smizio .~an ilario na-
zionale.
L'ultima forma di sicurezza socialecontro rischiabolitiri e
menomatiri della capacità di lavoro. che dobbiamoesaminare.
ècostituita dall'assicurazione contro lemalattie in generale.
Que ta assicurazione sembrara destinata a scomparire a
breYe ~cadenza, per far posto ad un serrizio pubblico che
avrebbe doruto prorredere alle prestazioni sanitarie, preventive ecuratiYe, a tutti i cittadini indipendentemente da un rap.
porto assicurativo egrazie amezzi finanziari prorenienti daentrale fiscali. Il perseguimenlo di questo obiettiro, affermato ri.
pelutamente dalle forze politiche esindacali. risultava confermato da quelle disposizioni legislative che, come anticipazione
della riforma. trasferirano alle regioni le attribuzioni inmateria
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leantitubercolare (55). (~ueste prestazioni sono corrisposte senza limiti di tempo, ino a quando permanga per l'assicurato o
per il suo familiare la necessità delle cure. efanno carico ormai
alle unità sanitarie locali.
Vi sono poi prestazioni economiche. Equeste fanno carico
esclusivamente all'I. N.P.S. Anzitutto il laYoratore assicurato
quando èdegente in luogo di cura oèassistito mediante cura
ambulatorialeha diritto ad un 'indennità giornaliera pari aquel.
la spettantegli in caso di malattia comune (infra, n. 111) eco.
munque non inferiore a un minimo prestabilito per una durata
di 180 giorni. Altra i1idermità è corrisposta per l'eventuale periodo successivo, efino alla !ine del ricovero odella cura ambu.
latoriale. Queste indennità sono maggiorate per ifamiliari acarico di un importo pari aquello degli assegni familiari nelsettore dell'industria(infra, n. 119). Un'indennità ~ornaliera ècorrisposta anche ai familiari assi liti con ricovero omediante cura
ambulatoriale. Quando Yi è stato ricovero in luogo di cum per
almeno 60 giorni, al suo termine spetta all'assistito- assicurato
ofamiliare- per la durata di 24mesi, una indennità postsana.
loriale ~omaliera (maggiorata, per l'assicurato degliassegni fa.
miliari): la corresponsione di questa indennità può essere condizionata dall'istituto assicuratore alla frequenza, da parte dell'assistito. a corsi di riqualificazione professionale oa cantieri di
lavoro eventualmente istituiti nella località: essa spetta anche
nel caso in cui l'assistilo attenda aproficuo lavoro ofruisca comunque dell'intera retribuzione. Per ilperiodo successivo al godimenlodell'indennità poslsanatoriale èprevista laconcessione
di un as egno di cura odi ·oslentamento. Tale assegno è però
corrisposto, su loro domanda, solo aquegliassicurati, ofamiliari
assisliti, che risultano invalidi. la cui capacità di guadagno
cioè - dice la legge - «sia ridotta di\ almeno due terzi per
[l lO]
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[109J
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La sicurezza sociale
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3·18
(55) Regolamento 7giugno 19'l8. art. l segg. La giurisprudenr.a della
Cassazione ritiene che nel caso di forma tubercolare in fase attiva si debba far
luogo al ricoYero in case di cura (secondo l'esplicito disposto dell'art. 15 del
D.L. del1939). se irwcee la malattia non si presenta in fase at1i1·a. si può
concedere il trattamentoterapeutico domiciliare oambulatoriale (Cassazione,
Il luglio1960 cii.).
(56) Legge 14 dicembre 1970. 11. 1088. art. 1.1; L. li agosto 1!175.
n. 119. Agli assistiti fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od econo.
mid1c nel corso del mc ·e di tlicemhre è corrisposto un assegno spcl·iale. Le
indennità ~ornaliere sono aumentate ogni anno. adecorrere dal 1° ~ennaio.
nella stess.1 misura percentuale delle raria7.ioni del trattamento minimo 1li
pensione acarieo del ~'ondo 1>ensioni laroratori dipendenti: per i familiari a
carico e per i pensionati assi liti tali indennità sono dorute in misuri! ridotta
alla metà. L'indennità ~ornaliera minima per l'a ··icuratoas.'iistito, che originariamente (L. n. IOSil dcll970)era di Lire UOO. anunont:1 ora (1° gennaio
1983)aLire. ì.~78: alla ste;;sa dala l'irulennità post.sanalnriale per l'assicurato risulli1 di Lire l~. I~S ~ornaliere. C'as.~egno di eu me sostentamento è di
lire 400 mila annue.
L'assicurazione contro le mal11llie
351
Quantoall'erogazione delle prestazioni. essa avrebbe doru.
to continuareaSl'olgersi afarore dellel'ariecategoried'a sicu.
ratiacura delleunità sanitarielocali, secondo le regole, le con.
dizioni enei limiti preristidallenorme già in vigore. Jla, come
re1lremo (n. 111-ler), una unificazionedelle prestazioni .anita.
rie, pm inassenza dei piani sanitari nazionali che arrebbero
dovuto stabilire lerelative modalità(57). ègià stata realizzata,
anche sotto il particolare profilo- ne~atil'o - della parziale
partecipazione dell'assicurato all'acquisto dei prodotti fannaceutici callepresb1zionidi diagnostica strumentaleedi labora.
torio. Perlepre !azioni economiche, inrece, che non sonoprcl'iste per tulte lecategorie di assicurati. nessuna uni!icazioneè
stata realizzata, sicchè e econtinuano a1·enire corrisposte secondo le norme giàvigenti edal logennaio1980 sono acarico
dell'I.N.P.S.
\'a infine rilevato che l'art. 63 della legge stabili ce che. a
decorrere sempre dallogennaio1980. «l'assicurazione contro
le malattie èobbligatoria per tutti icittadini», eche ~~ icitladini che, secondo leleggirigenti, non sono tenutiall'i crizione ad
un istituto mutualistico di natura pubblica sono nicurati presso
ilserl'iziosanitario nazionalenel limite delle prestazioni~:mila.
rie erogate agli assicurati dal disciolto I.N.A.M. ».
Quindi non solo per ora, eper un periodo ditempo che non
èpo ibile determinare, sono mantenuti inrigore, ·ebbenemutilati dal loro normalesoggetto assicuratore. i rapporti asicuratiri già esistenti, ma èistituita una nuo1·a forma di as. icurazio.
ne obbligatoria per coloro che non possono essere parte nei rapporti uddetti.
Lo studio dell'assistenza di malattia non può quindi non
incentrarsi ancora nell'esame della relativa assicurazione socia.
le. nei limiti naturalmente in cui tale istituto risulta regolato
dopo la legge 11. 833. Etenuto conto della importanza primor.
dialeche essa riveste per laclasse laroratrice eper lasua tutela, abbiamo ritenutodi doveme mantenere latrattazione tra le
forme disicurezza sociale, qualeda noidelinita (n. 74).
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diassistenza opedaliera edecretavanol'estinzione dei vari enti
assicuratori.
La compiuta realizzazione di tm ordinamento del genere
avrebbe portato, sul piano scientifico, afar escludere l'assistenza di malattia dal campo della legislazione sociale, quale noi
l'intendiamo (n. ~). Inmo, dal momento che isoggetti benefi.
ciari non sarebbero più venuti in rilievo nella loroqualità di
la\'oratori ma oloin quella generaledicittadinieglioneri rela.
tivi avrebbero fatto carico alla collettirità att1·averso leimposte,
il fondamento giuridico dell'azione pubblica in questo campo
non sarebbe stato formalmente direrso da (1uello proprio dell'a.
zione che loStato S\'olge, ad es., in materia di istruzione pubbli.
ca. L'assi tenza di malattia ancbbe così costituito un capitolo
della piùgenerale azione ammini tratira.
Senonchè lalegge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione
del serrizio sanitario nazionale. ha dato vita adun ordinamento
parzialmente diYerso da quello 1>1·evisto. Senza dubbio illegisla.
toreha ritenuto neçessario procedere congradualità eutilizzare
per quanto è possibile, almeno in una prima fase, glistrumenti
esistenti. onde eritare inun campo così delicato e importante
sul piano socialeepolitico. soluzioni dicontinuità che anebbe.
ro potuto rerificarsi. Così, se glienti assicuratori sono stat.i posti
definitivamente in liquidazione, i contributi ad essi dovuti dai
datori di lavoro edai laroratori inbase alle leggi eai contratti
collettivi, continuano ad essere corrisposti e, adecorrere dallo
gennaio1980, sono riscossi dall'I.N.P.S. e, dedotte le somme
necessarie per le prestazioni economiche che \'engono erogale
dallo stes oIstituto, l'anno ad alimentareil Fondo sanital'io na.
zionale, destinaloallinanziamento del relativo servizio. Ì~ 1·ero
chel'art. 76 della legge n. 833 prerede che ciòdebba aHenire
solo« fino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali »; ma
dato che, come già abbiamo antto occasione di os.~errare
(n. 8~-his). nella stessa legge o in altri testi non ècontenuta
alcuna disposizione che dia quanto menoinizioad unaeffettiva
enon occa ionale disciplina in questo senso, èda prevedere che
lariser\'a suddetta resterà, eancorapermoltotempo, allo stato
di risma. ela fonte maggiore di finanziamento del serrizio sa.
nitario continuerà ad essere la contribuzione delle categorie.
[li O]
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[IlO]
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w.sicurezza sociale
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350
(57) ~cssun pianos.~nilario nazional<· èstato$Ìnoad ora approrato.
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L'a."icurazione obbligatoria contro le malattie non è ·tata
oggetto nelno·tro ordinamento di un'unica disciplina le~slati­
ra 15 ). La legge Il gennaio 19~3. n. 13 . arrebbe doruto .egnare a ·uo tempo l'inizio di una regola unitaria; ma, in realtà,
esa si era limitata a fondere in 1111 unico ente. I'I.X.AJI., la
maggior partedegli i tituti. cas emutue efederazioni. che arevano sino allora gestilo l'assicurazione di malaltiasuun piano
aziendale odi categoria; dal puntodi ''ista della regolamentazione del rap1>orto a. icuratiro, detta legge am·a fi alo :olo
alcuni princìpi del tuttogenerali, mentre lenorme di dettaglio
erano contenute in te ti normatiri differenti: atti arenti cffica.
eia le~ latira, atti di natura regolamentare. contratti collettiri
(mantenuti poi in rigore dall'art. 43 del D.L. ~3 norembre
1944. n. 369). \'i erano poi numero e leg~ che di ciplinarano
istcmi a··icuratiri ·peciali, ralidi per alcune categorie oper
alcune regioni (59). Anche dopo la itituzione del errizio ·ani-
lario nazionale que ti atti continuano are !are parzialmente in
rigore per quanto riguarda l'indiriduazione dei sog~etti a:sicu.
ranti ea icurati. l'obbligo della corre-powione dei contributi e
la loro entità. nonchè la natura eillirello di alcune prestazioni.
~lalgrado l'e ·trema Yariel;t di queste eli posizioni èpos.ihiledelinearealcuni princìpi generali che erano caratteristici- e
ancora lo ono nei limiti indicati- dell'assicurazione ohbli~ato­
ria controle malattie. Possiamocosì dire eh ea.sicuranle. come
in tutti i rapporti di assicurazionesociale. èil datoredi laroro
-imprenditore ono, appaltatore. ubappaltatore (armatore nel
ca. odella gente di mare)- che impieghi. sotto qualsiasi forma
mano d'opera retribuita: ininnuenle è la ua natura giuridica,
pubblica opri1·ata: anche lo Ialo egli enti pubblici a· umono
la po izione di a·sicurante nei confronti dei loro dipendenti.
.t' icurato èil pre latore di laroro subordinato (impiegato.
operaio. addetto ai ~errizi domestici efamiliari). nonchè illaroratore autonomo oil piccolo imprenditore. eappartenente alle
categorie dei coltiratori direl1i (proprietari, affittuari. enfiteuti.
11.nfruttuari). degli artigiani. degli esercentiatliritàcommerciali olapiccola pc-ca ..-\ icuratisono anche i laroratori associati
(soci dicooperatire) nonchè molti liberi professioni·ti (arrocati
r procuratori, dottori ('ommercialisti. ra~onieri. etc.). Lr leggi
c. talrolla, anche i contratti collettivi, hannoprecisato per le
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'oggelli dell'a.~sirurazione contro le malallie.
353
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Ili.
L'c!.!sÙ·!lrazio11e ro111ro le malattie
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lIl l]
La sicurezza sociak
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(58) BARASSI. Pm. ~oc.. cit.. p. 380 segg.: BELLINI. L'ass. soc. di malallia per i lnromlori twlouomi. ~lilano. 191ì :CANNELLA, /, 'ass.ro11lro le malattie ril.. p. :1 ~c~g.: CIIIAPPELI.I. L'tmimmzionc ~oria/c di malattia. 53 eli.. ~li.
!ano, 19ti!l: lD.. Guida attuale tlel/'a.,,li.lfr~tza di malaltia. .\lilano. 1978: li.LUMI·
~ATI, /,a fute/a drllt1 Nalnlr el'assituriJzianr di malallia, Firenze. 19ì0: PETRIL·
u./,'n.lsirura~ionr di malallia inlfnlia. in llass. del/eu• .. 1956. 161seg~.: PA·
1/rrfllli tliluppi drll'a.~.,irnraz. di mal., ibidem. i07 se~g.: RAJA~I.
.1.1.1. obbl. ronlro lr malallir per gli artigiani. in Rir. i1if. rmal. prof. 19à .l. 1.
M'~.: HoCCARDI. Il ,;.1/rmu drll'a.~~irumzionr malattia nel quadro della ~irurr:·
za ~IX'ialt, in l problemi dtlla $ir. ,,rriale, 19ì0, i .s.
'ulta lun~ clenta eroluzione IK'r ~un~ere all'assiturazione obbli!fclloria
r. CHER~BI~I. lntmduzionr storica allt a.,,iturazioni tiX'iali in Italia. in Rir.
inf t mal. prof. 19ì~.l. iO~.: 19H. l. li 3.
(59) \'anno ricordati. a (1ue lo pro!XJsito. due decreti le~slati,·i in data
9 aprile 1916, n. me m. che disciplinmno tale forma di assicurazione
rispettiramente nei settori dell'agricollura edell'industria: il decreto n. ~l~ è
~taio però suecessiramenle modificalo con il decreto 9seltcmbrr 191i. n. 9. l
e con la L. ~6 fehhraio 1963, n. 3~9; per lecategorie dellal'oratori del com.
mcrcio era in rigore il clcrrelo 31 ottobre 1917. n. 1304. chestahilira illralta.
mento di malatlia unchr per i la1·oralori del cre<lito. dell'assicuraziom' e1lci
serrizi tributari appallali: per gli addelli ai smizi domestici familiari. il
D.P.R. :11 dirrmhrr 1971. n. 1403. ~ella He~ione Friuli.\'enezia Giulia l'a....
·icurazione di malallia rru disciplinala dal D.L.~9 norembre 19~j. n. ~Uii. e
HA
RASCEKZO,
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l!l
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!
nel Trcnlinu-.\llo .\dig~ 1la le~~~ rr~onuli (L. R. ~(l agosto 1!151.n. ~j). Tra lt·
più im1KJrtanti di:.tipline tli rategorla ranno ricordate: <Judla JlCr la ~ente del
mare !D.L. ~3norembre 1!13i. n. 19181. quella per ~i iuldetti allo ~peltarolu
(1). l~'latiro 16 lu~lio 191i. n. i(~~). tfuella JK'i ~ornati~ti pmfc:,ionL,ti lli.
pemlenti da impre~ indtbtriali (L. ~O tlicembre 19jJ. n. 1j6t: rey. le~t'nnalu
19j3). ,1uelle per ~i impiegati dell'a~coltur.t (L. ~9 nol'embn· _196~.
n. t65j). per iroltiratori diretti (L. ~i no,·embre t9à.L n. 11!16). per ~h artt~ani (L. ~9 tliremhre 19.i6. n. 1533I.IK'r ~li escrct>nti altirità comn~crciali I_L.
~i norembrr 1960. n. J3!li). Eforme particolari di a~istenza d1 lllitlatha.
nuKicllatc sui sistemia:~iruratiri l'igenti per i lal'oratori pri1·ati. ahhiamo al'li·
lo unrhe per i di1tcndcnli dello 'te~to ede~li enti pubblici (L. 19l(l'nnaio 19 1~.
.L. :11 ottobre 1!146. 11. 3:l0: el!'.). Una
11 • ~~; L. ~9 luglio l!l:l~. n. 1136: D
po~izionc aparte dorc1a poi essere falla al sislrmadiassistenza di_m~ti~Uia ai
pensionali(L. l a~osto 195à. 11. 6M).In (IUilnlo lerelatil'e prestaztomlarer~t:
no mic·o. ase!•mula dci ta'ii, illl'a:~irnrazione inrali1lità. rmhiaiil cSllllWhh
uallurlla degli infitrtuni ~ullaruw.
t~. !Jo\HLO HIJIT- ~~\Di!
L'assiruraziont ronlro le malattie
UE
Con que ta denominazione infatti la legge non ha roluto dar
vita a un particolare istituto. nu1 indicare il « complesso delle
funzioni, delle strutture. dei ser\'izi edelle attirità destinati alla
promozione. al mantenimento eal recupero della ·alule li ·ica c
psichica di tutta la popolazione » (art. ~). ~on e:;sendo sog~ettn
~uridico ad e:·o non po. sono far capo nè dirilti nè obblighi.
Crediamo perciò che soggetto as icuratore debba es ·ere considerato loste so Stato. il (jUalc agisce in que lo campo altrarerso
numerosiorgani, diretti eindiretti. quali, ad es.. il Fondo sani.
lario nazionale. leunità sanitarie locali. etc.
t Il-bis.
Oggetlo drl/'a.t~irura:ione ero.~tituziour tiri TaJ1J)()rfo.
Oggetto dell'a "icurazione è. nei rari sistemi. il risehio di
malattia, intesa come ogni altcrar,ionc dello stato di ·alule che
richieda a i lenza medico-chirurgica e ·omministrazione di
mezzi lcrapeutici e dal quale deriri per il soggctlo (ma non r
con:eguenza Jrettamente necc ··nia)una impo: ·ibilità di pre.
·tare il proprio laroro (UO). Al 'HO rerificar:i interren~ono le
r:trie rorme di tutela preri ·te. con la eroKazione delle pre:lazio.
ni sanitarie e, in alcuni casi. anche economiche. Tenutoconto
dell'esistenza rli altre forme assicuraliw specifiche (per la tubercolosi. per lemalattie profc ·ionali) le \'arie leggi sull'a:sirurazione di malattia eeludono dal proprio campo d'applicazione
i rischi in quC'lione. Que'ltt delimit:tzione del ri -chio. in armo.
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dim eatlil'ilà economiche eper isingoli istemi di a icurazio.
ne i limiti di tali categorie. Lefigure dell'assicurante edell'assi.
curato coincidono naturalmentenelcaso dei coltivatori diretti e
degli altri piccoliimprenditori elal'oratori a~tonomi.
Occorre aquesto propo ilo rile,·are che eassicurati in en.
so formale, cioè parti del rapj>Orlo a icuraliro, sono da con i.
derare olo isoagetti ora indicati, e i hanno diritto alle pre !azioni sanitarie anche per i familiari a loro carico. Questi ultimi
pertanto, pur non rivestendo, sotto un profilopuramenteforma.
le, la qualifica di assicurati, sono otanzialmenle beneficiari
delle prestazioni sanitarie, non di quelle economiche. dell'a i.
curazione malattia. Inque ta maniera l'assicurazione obbligato.
ria, nelle ue rarie forme e i temi esi lenti prima dell'i tituzio.
ne del en·izio sanitario nazionale, ha garantito le prestazioni
sanitarie alla massima parte della popolazione italiana. Resta.
l'ano però esclusi coloro che non Sl'olge,·ano onon arerano mai
\'Oito un'attirità lavoralira. dipendente od autonoma e non
erano compre i Ira i familiari di un soggetto in po esso di tali
requi iti. Lalacuna èstata ora colmata con l'i tituzione appunto
del servizio sanitario nazionale, econ l'obbligatorietà dell'a ··i .
curazione contro le malattie pre o il detto serrizio, stabilita
dall'art. 63 della legge, per tutti icittadini che non iano assicu.
rati in base ad altre norme.
Abbiamo così trattato dei oggetti as icurante eassicurato.
~la nei rapporti di assicurazione ociale \'iene in riliero nece.sa.
riamente anche un altro soggetto: l'ente assicuratore. Ora,
nell'a icurazione contro le malattie gli enti as icuratori ~à ei.
·tenti, come più rolte ièdetto, sono stati oppressi, ma la loro
comparsa non ha fallovenir meno i rapporti giuridici che ad
essi facevano capo ele con eguenti posizioni soggetti\'e: in par.
ticolare il diritto alla percezione dei contributi el'obbligo di erogare le prestazioni. Que ti diritti ed obblighi derono ora nece .
sariamente peltare ad altro soggetto. Dall'art. 63, innanzi ri.
cordato, potrebbe ritener i che que lo soggetto sia il serrizio
.anitario nazionale. pre ·o il quale ono obbligatoriamente asi.
curali i cittadini che non fruinmo di altra copertura assicurali.
ra. Senonchè il errizio anitario nazionale non èpersona giuri.
dica e nemmeno organo dello Ialo in en otecnico-giuridico.
[111-bisJ
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La !iturezza sociale
t
i
l
(60) \ella legge del19~3 s11lllXJ.JI. il (·oucelto di « malatti:t • 111111
èllrrcisato. \'. inrece O.L. ~3 scltcmhre um.u. 1918. relativo alla;tssil'lll'ilzionc malattia tletla gente dclmar~. ari. l cpr.: ~ogni alterazione 1lello~Ialo
di ~alule. non dipendente 1la iufortunin sulla1·oro uda malatlia profc:-sionalr.
da rui deriri una inabilità alluroro ru :.tlluta ol~lrLiitle eche richieda iLI>i,trnza medita esommini,frazione di mezzi terapeutici •: legge 19 l!cnnaio l!lH.
n.!"!. sull'istituzione delll.X.P..\. '.. art. 5: • ~i intende jler malatlla o~u
alter;tzione dello stato 1li ~Iute. non altrinwnti indennizzahile. chr ahhia dt··
corsn su1•eriorr a <'i JHjUe giorni. ~tiro t'asi 1li con~tata!a gral'itn. e riehi~1la
l'as.iislenza medico.chirur~ica ula sonuninistrazionc di mezzi lt•rapenlil'i "· In
materia r. LEGA. .\'ozioue t/i malt11tia nell'ordùwmrulo ift1/ùwo. in .lrr·hiriu 1/i
metlù·imr muluali$/ira. 19j6, p. 11, M"g~.: C.\~KELLA, op. riL l•· 151 ~t·g~.:
CHIAPPELLI. t'a~!irura:ionr rlr.. cii.. p. li ~c~g.: .\~IORTH lG.J. /11 malnlliu
ttd rupporlo di laroro. Padova. 19il. p. !l.IU.
L'assicurazione contro le mawllie
357
nato (64), peicommerc[anti da apposite commi ioni prorinciali
istituite presso le Cameredi connnercio (65). Adifferenza però
di quantoavviene nel caso dei laroratori agricoli subordinati e
dei coltivatori diretti, pei quali l'iscrizione negli elenclli lm un
ralore puramente dichiarati1·o della posizione assicuratil'a e il
rapporto sorge ope legis indipendentemente da tale iscrizione,
per gliartigianieper i commercianti la legge subordina espresamenle lalorosoggezione all'assicurazione eil loro diritto alle
prestazioni all'iscrizione negli elenchi nominaliri (L. 29 dicembre 195(i. n. 1533. art. 5; L. 27 norembre 1960. n. 1397.
art. l0). Sembra quindi che nei loro confronti l'iscrizione negli
elenchiabbiaeffetto costitutiYo del rapportodi assicurazione.
lll-ler. Finanziamento eprestazioni dell'assicurazione.
Il finanziamento dell'assicurazione contro lemalattie costituisce uno degli aspetti piì1gravi del già grare problema del
finanziamento della sicurezza sociale. Lasoluzione adottata dal
nostrole~slatore (contribuzione acarico del datore di lararo)si
èriYelata deltutto insu!Ticienle eha dato origine a un di ·a ranzo crescentenelle gestioni dei vari enti assicuratori, che ha dorutoapiù riprese essere ripianato » dallo Stato (66).
Lalegge n. 833 ha creato un apposito londa. il Fondo sanitario nazionale. destinato alfinanziamento del servizio sanitario
e determinato annualmente con la legge di approvazione del
bilancio dello Stato. Le somme stanziate l'engono ripartite tra
tutte leregioni, con delibera delComitatointerministeriale per
la pi'Ogrammazione economica (C.I.P.E.). tenuto conto delle in.
dicazioni contenute nei piani ·anitari nazionali c regionali, in
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nia senza dubbio con il sistema, aveva dato luogo in pratica a
grari edelicati problemi. che peraltro non dovrebberopiù presentarsi con l'attuazione delserriziosanitarionazionale(61).
Quanto detto fin qui tiene contodelle leggi tuttora rigenti
in malet·ia di assicurazione malattia. ~la ilserrizio sanitario nazionale. aparte icompiti più rasli egeneraliche gli sono conferiti per la tutela della salute della popolazione, non limita il
proprio interrento almomento del verificarsi della malattia. ma
ne deve curare anzitutto la prevenzione inogniambito di vita e
di laroro, euna rolta ,·erificatosi l'erento morbo otlerc prorredere alla diagnosi ealla cura. quali che ne siano lecau e, la
fenomenolo~a ela durata (legge n. 833, art. 2). Si tratta quindi
di una tutela molto pill ampiadi quella garantita sino ad oggi
dall'assicurazione obbligatoria.
La costituzione del rapporto a icuratiYo anenira. come in
tutte lealtre fonne di a icurazione sociale, ope legis con ilsorge1·e del rapporto di lai'OI'O. Oggi, tenuto contoche, in base al
già citato art. 63, ogni cittadino èobbligatoriamenteassicuralo
controle malattie. la sua assunzionr allaYoro può comportare
solo una modificazione del rapporto as icuratiYo già esi lente,
nel senso che sino aquando non sarà compiutamente realizzato
il sen·izio anitario nazionale. la sua nuo,·a posizione, ai fini
contributiri edel diritto alle prestazioni. sarà oggetto della disciplina assicuratiYa preri ta perl'altÌI'Ìtà da lui esercitata. Fatta questa precisazione embra opportuno rilerare che per i laroratori agricoli la posizione di assicurato risulta naturalmente
dall'iscrizione negli elenchi nominatiri che già conosciamo
(n, 8~); da tale iscrizione derira senz'altroil diritto alle prestazioni (()~). Analogamente dall'i crizione in elenchi nominatiri
comunali oprorinciali risulta la posizione di assicurato. ederira
ildiritto alle prestazioni. per icoltiratori diretti, per gliarti~ani
e per gli esercenti alti1·ità commerciali: per i primi gli elenchi
sono compilati dal errizio elenchi nominatiriecontributi unificati (63). pei eCOJJ(Ii dallr Commissioni proYinciali dell'artigia-
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La sicurezza sociale
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(61) \'..nella precedente edizione. 11. 111-bis.. note (1811) c(l SI).
(6t) Art. -1 D. le~slatii'O 9aprile 19-16, Il. m.
(63) Lc~gc ~~ novembre 19~1. art. ~.
<<
164) L. ~9 dirembre lfl56. arti. ~ scgg.
165) Legge ~7 fchbmio 1960, 11. 1:197. a1·t1. ·l segg.
(66) Si 1'. DL.8luglio Hm. n. 16-1. rhe ha prcri~to una spesa di~. ìUO
miliardi- aumentata a-1.100 miliardi dalla L. :llmar1.0 19ìti. n. H- per il
1>agamento dci debiti contralti dagli istituti di assicurazione malattia nei confronli degli o'lledali edi altri istituti tli ri!'Orero pubblici ~ 11ri1·ati. \'. rla
ultimo art. 77 della Legge n. 833. relatil'o alla liqui1lazione tlegli entiSOJlllreBsi cal ripiano delle loro passil'ità. ul prohlema generale r. CoPPI~!. llfiuan·
ziamento dell'a5sicurazio11e sociale di malllfiÙI. in Rir. ùif. rmul. prof, 1971. l.
631 segg.
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(67) co~ì, ad es.. nel
ettore dell'industria ilcontributo èattualmente
dell4,83% sullaretribuzione 11er gli operai. e1lellt.à8% per gliimpiegati.
359
un particolare contributo aloro carico. Questo però èobbligatorio solo se i cittarlini in questione sono soggetti all'obbligo della
presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'lrpef
(impo la ul redditodelle persone lisiche). rd è 1letenninato.
entro il 30 ot1obre di ogni anno, con decreto interministeriale
(Sanità e Te. oro). tenendo conto delle \'ariazioni prerislr nel
costo medico pro-capite dell'anno precedentr delle pre !azioni
sanitarie per gli assicuratidel disciolto INAM.
Le prestazioni dell'a icmazione erano l'ariamente 1lisciplinate nei dil'ersi sistemi già esistenti. Ingenerale si polerano
distinguere quelle di assistenza anitariadirette ad attenuare o
ad eliminare l'evento danno:oequelle di a·sislenza economica
intese a risarcire il danno patrimoniale cagionato dall'erento
medesimo. Per quanto concerne le prestazioni sanitarie - odi
assistenza anitaria che dir si raglia - la legge n. 83~1 affida
all'unità sanitaria locale numerosicompiti, che donebbero realizzarsi attrarerso concrete pre !azioni ai sin~oli arenti diritto.
Traquesti compiti ricorderemo soprattutto l'educazione sanita.
ria. la prevenzione delle malattie comuni eprofessionaliedegli
infortuni sullaroro, laprotezione sanitaria materno-infantile e
pediatrica, l'assistenza medico-generica, specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare, quella ospedaliera,
quella farmaceutica, la riabilitazione.
L'entrata in funzione delle unità sanitarie locali ha portato
al superamentodelle norme contenute nelle \'arie leggi, statuti
e contratti ancora invigore e che regolavano in maniera non
uniforme l'erogazione delle prestazioni sanitarie nei direr ·i sitemi di assicurazione. Inordine a queste prestazioni nes.una
distinzione può ormai farsi sulla base della categoria professionaledell'assicurato. Le prestazioni, che possono a umere forme molteplici. sono fornile dall'unità anitaria direttamente, atlra\'erso le proprie strutture oattrarerRo altri enti che hanno
stipulato con essa particolari convenzioni. esi parla intal ca:o
di assistenza diretta. L'assicuratopuò però PI'OI'Yedere alle cure
necessarieanche presso medici oistituti non conrenzionati: in
questocaso però egli de\'e anticipare le relative spese che gli
sono poi rimborsate dall'unità anitaria secondo crite1·i e tariffe
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modo da garantire prestazionisanitarieuniformi in tutto lo Stato e da eliminare gradualmente le differenze strutturali e di
prestazioni trale regioni (art. 51). Il Fondo èalimentatoda varie entrate: la roce più importante è costituita dai contributi
assicuraliri pre\·isli da leggi, statuti e contratti collettiri, che
sotto que lo profilo spiegano tulta la loro efficacia, nonchè dagli
aranzi annuali della gestione dell'as icurazione contro la tubercolosi. Ad essi ranno aggiunte lesomme ~à destinatedaregioni, provincie. comunied altrienti pubblici alfinanziamento dellefunzionigià eercitate in materia sanitaria, iprorenti eiredditi netti deriranti dal patrimoniotrasferitoai comuni per le
unità sanitarie locali, i prorenti deriranti da attirità a paga.
mento svolle da tali unità sanitarieedai loro presidi (art. 69).
Per quanto riguarda i contributiessi, nei casidi lavoro subordinato, sono integralmente acarico del datore di lavoro: in
qualche caso però ri può esere una contribuzione, sia pure modesta, dello tesso laroratore. Sono determinati in base ad una
percentuale della retribuzione lorda corrisposta al lavoratore (67). Nei sistemi di as icurazione malattiapei piccoliimprenditori (coltiratori diretti, artigiani, piccoli commercianti) i contributi ono determinati in rario modo (talora sono fissi per assisti bile) esi ha anche llll particolare concorso linanziario dello
St.ato (anch'esso fis oper ogniassistibile. più talrolta un concorso ~lobale annuo di entità raria): icontributisono natmalmente
acarico del piccolo imprenditore.
L'accertamento, la riscossione e il recuperogiudizialedei
contributi èaffidato all'I.N.P.S. che dere prorvedere secondo
lenorme ele procedure in rigore per l'accertamento elariscossione dei propri contributi etenere contabilitàsepara leper ciascuno degli enti egestioni soppressi. Tuttociò, come già abbiamo detto, sino alla completa fiscalizzazione degli oneri sociali,
per laqualeperò non èfissato alcun termine (art. 76).
Per icittadini che, non e ·endo parti di alcun rapporto assicuratironè familiari di assicurati, sono assicurati obbligatoria.
mente presso ilsenrizio sanitarionazionale, l'art. 63 ha preristo
L'assicurazione contro le malattie
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La sic11rezza sociale
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L'assicurazione ronlro le ma/affie
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prenclilori (coltiratori, elc.) sono anzi e2pre-samente ronsidcrati
come il capo famiglia Ira gli « a· ·i ·tibili •. anche ai fini della
determinazione del concorso dello Ialo. ln que:li ultimi ·i ·temi
non ·i hanno però pre. !azioni di a:si lenza economica. nenune.
no per il capofamiglia.
Pàrticolari pre ·tazionidicarattere sanitario (,·isite periodi.
che, assistenza di parlo) edi carattereeconomico, .ono poi pre.
riste afavore dellelavoratrici inoccasione dell'erento« maternità». Lelavoratrici, come già Sill}piamo(n. 67). del'ono a·sen.
!arsi dallal'oronei due mei precedenti la dala presunta del
parlo e durante i tre me i urce, il'i. Orbene. durante tutto
11ue·to periodo di a·senza. gli enli che prorredono all'a:·icurazione di malallia (tlal l0 gennaio 1980 1'1.\.P. .) derono t'Orri.
spandere loro una indennità ~ornaliera pari all'SII per cento
della retribuzione: :c lralla·ieli colliralrici direlte. di laroratrici
artigiane odi hl\·oratrici e·ercenti attirità commerciale èinrcre
corrispo to un a·segno wwlanlum (il) (7~).
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prdabilili (a ~istenza indiretla) (6 ). L'assi lenza farmaceuti.
ca. rhe non era prcri:ta in tuili i ·i temi di a· icurazione. è
de ·a anrh'e:sa a tuili gli a~icurati. indipendentemente dalla
categoria di appartenenza. ma èsoguctta ad alcune limitazioni.
introdotte 1li recente, nell'intento di concorrereacontenere l'onere finanziario, particolarmente elerato, derinmtedall'eroga.
zione di questeprestazioni. Gliassicurati sono così tenuti acorri ·pomlereuna quota del prezzo di venditaal pubblico dei far.
maci (eccetto per quelli compresi in 1111 elenco di medicinali
eenti) cdei galenici ufficiali (c.d. ticket moderaleur). Tale11uota
è determinata dalla legge e, in regime di assistenza diretta. è
rersata dall'a:si ·tito al farmacista all'attodel prelierodel medi.
cinale: in regime di as, i·lenza indirelta è e·clu,a dal rimbor.
so (69).
Per quanto concerne le pre ·fazioni d'assi lenza economica.
che ·ono ormai erogate dalll \P... ricorderemo che esse non
sono prerisle per tutte le categorie di a· icurali (ne ·ono e-clu i
ad e.. i la roralori del credito. dell'a icurazione. dei errizi lri.
butari appaltati. gli impiegati dell'industria. i coloni e i mezza.
tiri. etc.). Sono co tituile da indennità generahnenle proporzionate al ·;dario goduto dal prestatore di lavoro, ecommisurate
talYolta alle sue condizioni di famiglia; vengono corrispo ·te dopoun determinalo numero di giorni dall'iniziodella malattia ed
hanno una durata rariamenle limitata (70). Le pre !azioni di
a 'i tenza anitaria, ono ele e, come già abbiamo detto. ai fa.
miliari dell'a.sicuralo, che. nelle a icurazioni dei piccoli im-
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La sicurezza soriale
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'ul cmtt~re limitatil'o del rimbor50 nel ca50 di tli'ii~tenza indiretta. nell'a"icurazione ohblieatoria. 1'. Ca ~zione. 4febbraio 19iU. n. m. in
Foro il.. 19i0. l. 753.
(69) La r1uota è fi~'it'lta nel là~ del prt'Zzo di l'enrlita al pubblico del
farmaco: ètlol'ula inoltre una quota tli lire 1000 p<'r ogni ricetta: o;ono e~lu)i
rlaltmJ!llmenlo ~li nntihiotici eichemioterapici nonchè altri farmaci csprn.
mente indicati nel prontuario tcrapcutiro tlel serl'izio Sllnitariu nazionale
(O.L. ll luglio1983. n. m. che ha confermalodi.posizioni contenute in pre.
ccd~nti rlecrcli-legge non eonl'e rtiti in legge).
(70) \'. llONDI. L'i~tdmnilà di 11wlattia dopo la riforma scwilaria. Padol'a . Hl8~. Per l'e rogazione di 1111e la indennità I'IXP.S. traltienc una parte
di contributi 11er l'as$icurazione malattiache riscuote eche dm rersare al
Fondo sanitario nazionale.
(6 )
(71) Legg~ !IO dicembre 1971. n. 1~0-l.arl. !:l ss. In materia r. BIIOC·
CHI. Lalu/tln preridtnziale eas.1i.lfcnziale della malemillÌ. in l problemi della sir.
soc .. 197~.
981 ·.: CERMINARA. Considaazioni preliminari sulla Ili/DI'n legiJe
per latulfla delle lavoralri!'i madri, ibidem. W ss.; GIORGI. Sugli cf(to/ti tMlu
disciplina drlla lufela della mnlemifà nel sellorf agricolo. in La flir:. il. di JIT('I'.
.1c1r.. 19i8. 319ss. ~In 11ursto particolare lrathunenlo non implica. a nostro
avriso. l'esist~nza tli nnn llUOI'a cd autonoma forma 1li a: icurazionc ~·iitll·.
di una • assicurazione tli maternità». \ el 'iiilcma della le~~c. le pre~tazioni
in que~tione. ~ia N~nitarie che ro.momiche. altro non sono che le t•re~tazioni
dell'a. >Ìcurazione contro le malattie. e il contributo relatiro non è ehe nn
• contributo ~up1•lementare • tlell':b-,icurclZione malattie. tanto è l'ero che lt'
erentuali e<wlenze Ira il ~rttito di que lo contrilmto e le pre~tazioni en•gatc
)IIIIJ!I dcrolutc all'i~ ~icurJzione di malattia. O"altrd parte. r~,blell7.(1 ~~~telrit•it
ècornprN tra le onlinarie pre~tazioni ~icuratire nell'a5Sieurazione generale
ronll\.UI. (legge Il gennaio 1913. n. 1:1,. art. fi.IL Il. nell'assicurazione
malattia dei roltil'a!ori diretti Oe~~e 1954. art. 3.lctt. al.degli arti~ani tlc~~r
HJ,j!i. art. H. lctt. rl e dei !~munereianti Ueg~e ~i nol'embre l!l!iU. n. 139i.
art. lll. nonrhè in tluellarlei pensionati (legge l ago~to lll.i:i. 11. ll91, ari. ~!.
11. l). i lraltava quindi di una g1
•slione autonoma deisingoli rnli di a:sicura.
zionr mala!lia. non di unal(,rrna aulonorna rli itssirurazione. come semhranu
rilt'nNc laCNaziont•. :!Imano 196!1. n. 104!!, in Faro il.. 1969. l. lll»li. r il
DELITAI.tl. /)ir. dr/le a~.~. SO/' .• ci!.. p. IH
-l S<'gg.
(ì~l Pre~l;tzioni sanitarie generali e~llCtialistiche. o~pedaliere r f~rrnct­
cculirhe. tla erogare, nel ca~ di malattie 1perifiche nella nx'Chiai;L ·enza
36~
L'assicura:ione contro la di.~Oi·rtlpazione
La sirurezza sociale
Le forme a.ISicurative contro i rischi menomatiri e abolitivi
della capacità di guadagno. - 113. L'assicurazione contro ladis()('('upazione. Soggetti e oggctlo. - lt4. Contributi e prestazioni. - tlà. Il
istema della integrazione salariale - 116. Il istema di trattamento di
richiamo allearmi per ~li impi~gati prirati.
112. Leforme assicuratil'e contro i rischi menomativi eabolitil'i
della capacità di guadagno.
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Le forme preridenziali dirette agarantire illaroratore da
erenli menomaliri oabolitiri della capacità di guadaQ'JIO sono
CO"Iiluite dall'a icurazione contro la di occupazione. dal ·i lema della integrazione salariale eda quello per il trattamento rli
richiamo alle armi degli impiegali prirali.
Gli erenti oggetto di taliforme previdenziali dipendono da
cause di ordine generalmente economico. Di essi quello che
maggiormenteinfluisce ulla capacitàdi guadagno del singoloè
la disoccupazione, lamancanza cioè di lavoro, che annulla completamente nell'incli\'iduola possibilità di procacciareasè ealla
propria famiglia imezziindi pensabili perfar frontealleeigen.
ze normali di \'ila.
Di fronte al fenomeno «disoccupazione» lo Stato srolge
anzitutto un 'azione intesa, per quanto è possibile. acontenerlo
e ad eliminarlo. La no.Ira Co tituzione afferma. come appiaIliO. il dirillo allaroro e labilisce che la Repubblica « promuo.
re le condizioni che rendano eiTettiro tale diritto » {art. 4). Lo
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SoMMARIO: t 1~.
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L'integrazione salariale eil trattamento di richiamo alle armi.
'taio dere perciò impegnar-i in una politica economica ein una
politica dell'occupazione che. allramso gli opportuni inrcsti.
menti elo ·,·iluppo 1lelle attirità produttire. faroriscano la masima occupazione della mano d'opera disponibile.
~la :c mal~rado IJllesti interrenti una disoccupazione permane, determinatadadeficienze strutturalioda situazionicmlgiunturali, mi slmmenti e sistemi devono essere previsti per
asislerel'individuo di fronte aidanniderivanti dalla mancanza
di laroro (1). Aprescinderedal mezzo piì1antico, quello della
pubblica beneficenza, rhe del resto può venireinrilievo ancor
og~ in rarie circo.lanze, si po. sono a tale riguardo ricordare i
rari istituti coi quali si attua tm 'collocamento obhli~atorio di
alcune categorie di pre ·tatori di laroro (collocamento ohhligato.
rio degli inralidi. dei reduci. etc.. turni obbligatori di laroro:
n. 50): i pron-edimenli diretti afacilitare l'assorbimento di mano d'opera di ·occupata. 11uali ad e·.. la riduzione della durata
ma "ima dell'orario di laroro el'esecuzione di opere edi larori
pubblici (ma quest'u ltimo interrento può es ere ri loanche nel
quadrodella piì1generale 1>olitica economica); inline I'OI'ganiz.
zazione anticipala di mezzi economici altrarerso l'apporlo fi.
nanziariodellesles. eealegorieinteressate, per reni re inaiuto,
con il pa~amento di determinale indennità, dellaroralorecol.
pito da di occupazione. f: solo 'Il quest'ultimosistema. che si
concreta nell'istituto ~uridiro dell'a icurazione obbligatoria,
che occorre ora intrattenerci.
Jla ·e la disoccupazione annulla completamente nell'indiriduo la capacità di guadagno. altri erenti possono parzialmente innuire su tale capacità in ·en:o -favorerole. lllaromtnre
infatti. pur enza e sere disoccupato. può e:·ere co·tretto. per
ra~oni indipendenti dalla sua volontà, ad o: ·errare un orario di
lar01·o inferiore aquello normale conia conseguenza di percepire unii retribuzione ridotta ed in·ufficienle. oaddirittura aso-
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~ 5. L'assicurazione contro la disoccupazione.
363
limiti di durata, erano preri~te per i pensionati: titolari di pcn ioni (Jer invalidità e,-erchiaia, di rendite di inforlunio odi malattia profe~ionale. di pensi().
ni odi rendite ai su per ·titi. nonchè i relativi familiari eonvirenti a carico,
semprechè titolare ofamiliari non avessero diritto all'a&~istenza per altro titolo; l'onere relatiro era acarico dei fondi per le pen ioni e di quelli per le
rendite (L. 4 agosto 1955, n. 69~; L. 31 dicembre 196t, n. 1443; ari. 18 L.
n. 130 dcl 1969). Xaturalmente nel quadro del sen·izio sanitarionazionalela
po izione del pensionato. per quantoconcerne il uodiritto alle prestazioni
sanitarie. non èdirersa da quella di qual iasi altro assicurato.
(t) Si può l'rder~ inproposito la Hclazione generale dd gruppn di la m.
ro ~ ,\s,;istt•nza al disoceupalo ». istituito dalla Commissione p:trlamrnlarr
d'inrhic-'til sulla di:o<~ecupazione, in .11/i Jtlla Commis~io11e. n~l. Il. lomn Il.
Homa. 19à:L 1~- 3'eeg.
La sicurezza sociale
[112]
L'assicurazione conlro la disoaupazùme
leriguarda gliimpiegali pril'ati e!rora la propria disciplina nella legge lOgiugno 19·10, n. 653 (~).
113.
L'assirurazione conlro la disot·tupazione. Soggelli eoggelfo.
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L'ordinamentodell'assicurazione contro la disoccupazione
inrolonlaria èregolatoda norme parzialment~ analoghe aquel.
le che abbiamo già avuto occasione di esaminare a proposito
della assicurazione per latubercolosi. Ci limitere1110 arilerare e
ad illustrm·e alcune situazioni particolari (3).
Per quanto concerne i soggetll del rapporto. è opportuno
osserrare che assicuratore è sempre l'lstilulo nazionale della
preridenza sociale. asicurantc il datore di laroro, assicurato il
laroralorr che abbia cotllpiuto l'età di li anni. Riguardoaque.
st'ultimo appaiono lutlaria necessarie alcune precisazioni, in
quanto alcune categorie di larom tori sono. per ragionidi ordine
rario, escluse dalla sfera diapplicazione dell'i 'tiluto.
Anzitutto, in con iderazione del fatto che manca nei loro
confronti la possibilità del rerificarsi del rischio oggetto dell'a .
sieu razione, ono e. clu iglioperai, agenli eimpiegati dello Stato, delle regioni. delle provincie. dei comuni, llelle istituzioni
pubbliche di beneficenza. delle azieudeesercenti pubblici mi.
zi edi quelle private, quandoad esisia garantita la stabilità di
impiego (4). Insecondo luogo, r acausa della particolare natma
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spendere, sia pure temporaneamente, ogni prestazione di larorosenza per questoesserelicenziato dall'impresa. Èquesta una
situazione sfavorerole che riene presa in considerazione efronteggiata con un particolare sistema previdenzialeinteso ad integrare. in casi determinali. con laconcessione di opportune indennità. la retribuzione ridotta percepita dal laroralore. Tale
sistema, che èstato attuato in origine attrarerso la regolamentazione collettira, èoggi di ciplinalo legislatiYamente, ha perso
ilcarattere del tutto transitorio econtingenteche ha aruto all'i.
nizio, e costituisce ormai un istituto permanente egenerale di
.icurezza ociale.
Sia l'assicmazione contro la disoccupazione che il ·islema
dell'integrazione del ·alario pei ca idiriduzione odisospensione della\'oro. hanno assunto in questiultimi anni una particola.
re importanza. l loro inten'enti si sono resi semjlre più necessa.
ri per fronteggiare le conseguenze dellasituazione di crisi che
ha colpito importanti settoridi attività produtti\'a odeterminate
località, inparticolare del Mezzogiomo. Si è istituifo così uno
speciale trattamento di disoccupazione, pii1favorevole di quello
generale, e si è attuata una parziale riforma dell'istitutodella
integrazione salariale euna esten ione della sua sfera di appli.
cazione. che peraltro nella pratica hanno portato auna sua uti.
lizzazione come strumento di pura a istenza. in contrasto con
lesue finalità i tituzionali.
Infine, un C\'ento che non dipende da cause di ordine eco.
nomico, ma che. sotto il profilo economico, rariamente può innuire sulla capacità di guadagno del singolo - e pertanto va
considerato in qùesta sede - ècostituilo dal richiamo alle armi.
li lavoratoreinfatti in seguito al richiamo riene atrorarsi nella
impossibilità di esplicare la propria ener~a lavorati\'a: d'altra
parte ilcompen o, tipendio opaga. che alui riene corrisposto
per il serYizio militare pre.lato, non può e ·ere sufficiente a
fronteggiare, in ogni ca o. leesigenze sue edella sua famiglia.
Intali circostanze loStato riene in aiuto del singolo, ia direttamente con laconcessione di ussidi allefamigliedei richiamati
che versino in istato di bisogno, sia isliluendo per alcune cate.
gorie opportuni sistemipre,·idenziali. Quello attualmente vigen.
365
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364
(~)
L'operaio richiamato ha diritto .10load uu lrallmnento economico a
c:triro del dato('(' (li laroro, da (lelerminarsi in sede di (1Jitlrallazionc collrUira
c. in ntlim:t ist<tuza. in via e<luil:tlint dal giudice. lu proposito1'. CL'i.'lt?.iouc.
v·.J lug,.mltj•ol
r 1.l., l~'')
. 1•• 11. ,l""
m l. .111 roro
:11. . ]. ·Ili"
. 1.
(:l) BAR.\SSI. Pm•. $OI'ialr ci!., l. p. 4~j se~g. : BorrAR!. Origine r sr·i·
lupJXI Jcll'a~~icurazinne contro ltr disorrupazione iultnlio. in Preridcn:a $1X'Ìale.
19a'!. 5ì9 ~cgg.: DE LITAI.A. Diriflo delle a.IS. IO('' cii.. p. msegg.: Gr\SPAR·
Rl. L'ussirum:ione contro ltr disoccupazione inrolon/arùr. nel Tm/Ialo di dir. dr/
far.. 1\'. la, p. mse~~- : Lnl SANDRI . ..t~pe/li ~foril'i r giuridici dell'assicurazione roufro la disoccupa:im1e. in J>rrr. s(}(:. ùr agr.• 19.19. ~11 segg.: LOFFREDO.
l:cmimrazionr distlf!'llpa~ione: genesi, usselfo, prohlemi, in .l/li Commissiont•
parlamcn/crre. cii., LI. ~. 57 segg.: S!NISCi\LCIII, L'assiru711zionertmtm la clisoc·
I'Uflu:imre iurolonlflriu uel si.1fema della prrl'ùleu:n xO<'Ùrlr. ~allllli. l!ltì!i. \'.
inolln• lr mono~mfic. dorule urari Autori. contenute nel rol. Ili dd Tmf/afu
di prcr. ~()(·. cit.
(l) econdo il combinatodisposto degli artt. 38. 11. ~-e ·IO. n.~- D.L.
La sicurezza sociale
[113j
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moli,·o. non èparte di un rapportodi laroro echiede di esserr
ammeSl oaprestarela propriaopera, in determinate atti1'ità, in
qualità di laroratore 'Ubordinato. Tale concello però deve essere parzialmente rettificato ai fini dell'a "icurazione obbligatoria.
Anzitutto la condizione di disoccupato non può dipendere. a
detti fini. da qua ha ·i motiro: oggetlo dell'assicurazione è il ri.chio di ( disoccupazione inrolontaria per mancanza di
la l'oro», dipendente cioè non dalla rolonlà dell'assicmato. ma
da una situazione di l'allo che determina la rolontà di un altm
.o~gello, il datore di laroro. Tuttaria tale princìpio subisce un
temperamento a farore del pre·ta!ore di laroro: la le~ge ammette in falli l'indennizzo. ·ia pure in mi ·ura inferiore. della disoccupazione derirante da dimi:sioni. da licenziamento in tronco (1·ale adire senza preal'l'iso in (JUanto determinato da giusta
causa) e, infine, da astensione dal lavoro nei casi di serrata dell'impresa (d. legge i ottobre Hl35, art. 76, ~o cpd. InBerondo
luogo lo stato di di occupazione, ai fini assi('uratiri. può deri\·are eschri"amente dalla ce·sazione di un rapporto di laroro: in
altre parole non può con ·iderarsi di ocrupato ai fini predetti .
chi. priro in precedenza di qualsiasi occupazione, ·i i·cri re nelleli le dell'ufficio di collocamento per es. m aniatoallarmo;
cdel resto tale persona, in quanto e tranea sino ad ora ad 1111
rappo1·to di laroro, non può essere nenmteno parte di un rapporto a 'icuratiro (i).
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rlel rapporto di laroro, l'i tiluto a· icuratiro non i etende a
colorolacui retribuzione consiste esclusiramenle nellapartecipazione agli utili eal prodotto (5) nonchè acoloroche solooccasionai mente prestano l'opera loro alle dipendenze allrui. acoloro che siano occupati eclu·iramente in larorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai
ei me i, eacoloro che e ercitano in ''ia normale opreralente
attirità agricola onon agricoladi carattere autonomo ed associato (art. l D.P.H. 3dicembre 1970, n. 10~9). Per contro. in
base all'art. 3Q della legge 29 aprile 1949, n. 163, modificato
dall'art. l del decreto ora citato. l'obbligo dell'assicurazione è
:lato inrece esteso ai salariati fi."ieai braccianti. ai ~ornalieri
di campagna. ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari e
indiriduali, anche se in ria .u idiaria esercitino un 'altiriL1
agricola in proprio. L'estensione dell'assicurazione al settore
agricolo. attuata olo con l'cntmta in rigore del regolamento alla legge del19-!9 (D.P.H. 2-1ottobre 1955. n. 133) ha dato luogo
perallro ad una disciplina parzialmente dimsa del rapportoa.icuratiro (6).
Oggetto dell'a· icurazione èil ri chio di di occupazione. In
linea generale i può dire che disoccupato èchi. per qualsiasi
L'assir11raziolle ro11/ro la tli$ocrupa:.io11e
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:161i
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n. IW del19!15: 31. !et\. b) L. 11. tlil del1!1~9: l,~~ comma. L. 6dicembre
HA
1!166. n. IOii.
lj) Con -enten1.1 16 !u~io I!Hil. n. IO~. la Corte Costituzionale (in Foro
il.. 1968. l. ~sm ha ritenuto inro.,tituzionalc rc~lu,ione ti art. -10. n. 6.
D.L. 4ottobrr 1935. n. l ti. 1lall'ambito dei destinatari dell'assicurazione in-
parola fiicoloro ~he prc~tano laloro OJlC ra alle dipenden1.e di persona tenuta
rer'o di essialla ·ommini ·trazione deglialimenti ·econdo le norme del codice
cirile. \'. PERSIANI. Ri.1chio della Jisoecufmzione. s~idarietà familiare eprtt'i·
de11za soti11le. in Gitu. rosi.. 196 . 16~9.
(6) Inbase all'art. 5del R.D. 7dicembre 19t4. n. ~~iO. erano inrcce
~à ~!!getti all'~-:,icurazione contro la dimupazionr gli addetti ai lamri edilizi il cui conroM ~a necMrioalla t~fom1azione fondiaria. ai larori occorrenti per la ~~temazione di frane edi bacini montani. ad impre.ie per ta1lio o
riduzione dipiante nei boschieloro tm~porto ~i no agli onlinari luoghi di deposito sulle rire dei fiumi otorrenti ell'.: gli operai addetti a prestare serrizio
pre~so macchine. destinale ad uso ctgricolo. mo. eda ag~nti inanimati o11resso
i motori di c:;se; i direttori e gli i mpic~ati ammini~lrc~IÌYÌ clcenici delle itZientle awirole e fore~tali. Per lt> larorazioni rhe si compiono annualmenle in
JlCriotli tli durala inferiore ai ~i me~i. ,._ OJI. ti mano 1957.
li l. Contributi epre.~la:ioui.
Per ilsorgere del rapporto as icuratiro, la sua ,'truttura eil
suo srolgimento, non abbiamo altro che richiamarci a quanto
detto innanzi a propo ito delle a icurazioni inralidillì, rrcchiaia e ·uper tili e per la !ubercolo.i. Anche in que lo caso,
quindi. il rapporto a ~icuratiro sorge opt legis. Circa icontributi. che fanno carico naturalmente al datore di laroro. occorre
distinguere quelli ba eda quelli per le integrazioni. l primi. che
renirano un tempo risco ··i atlrarer ·o marche, 'Ono ormai
(i) u! concetto Ji • diill('('UJ);IJ.itmt> • ,.. BARASSI, Il dir. dd lnr., Il.
11. ti-i: Lm Al\DRI. Di.tocrupa~wur, in E11rrdopcJia dtl diriffo.
XIII. !:là ·'·
La siturr::a .~oria/e
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mali periodi di so pensione; tali larorazioni sono determinale
con decreto ministeriale {d. legge 4ollohre 19:l:i. art. 7fi) (!l).
Per ottenere le pre lazioni, il disoccupato dere prorare la
·ua iscrizione all'uflicio di collocamento. L'indennità èeorrispo.
·ta. adecorrere dall'ollaro giorno surce:siro a'luello della ce:saziOJ!e dellaroro (IO) per un peri()(lo cii l1Ogiornate. '· perii
nel periodo di trecentose.sanlacinquc giorni precedenti ri.· ulli
giàconi posta l'indennità stessa per il periodo ma ··imo inden.
nizzabile. la nuora rorrespon:ione \·iene acessare. (~uando la
disoc<'upazione deriri da dimi ·sioni. da licenziamento in lronco
oda errata del datore di hl\·oro. il periodo indcnnizzahilr r
ridotto di trenta ~orui dalla data di ce:sazione dellaroro. L'in.
drnnità non èdorula 1lurante il p~riodo di ricorero odi tura a
domicilio per tubercolosi odi rirorero ai fini della cura odclli1
prerenzione dell'i nralidità (!).L. l ollohre 1!1:!5. art. i:! sPgg.;
D.L. li aprile1939. art. Hlc~()) (Il).
HA
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1
( ) Legge 3~ugno 1975 cit.. arti. ~ r l~ esucce il'i decreti miubie.
riaii.
3!i!l
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l'a liquota èdello 0,01per cento ulla re.
tribuzionedel lavoratore: l'aliquotadei econdi èdell'l,91per
cento (8). Entrambi ranno \'enti unitamente a quelli per le
a. sicurazioni inralidità, recchiaia e uperslili eper la lubercolo.
.i (\'. retro. nn. 101e 109). ;\el ·ettore agricolo ,·ige natura!.
mente anche per que.la a ·icurazione il i tema unificato di accertamento e di ri·co"ione dei contributi (D.P.R. ~4 ottobre
1955. art. IO).
Le prestazioni consistono essenzialmente inuna indennità
~iornaliera. fissata ancora in L. 00. Oltreataleindennità ono
corri. po ti uli a euni familiari secondo le norme in rigore per il
settore produttiro di appartenenza della\'oratore disoccupato
(legge 5norembre 196 . n. 1115. art. 6). Pure endo uperiori
nel loro annnontare alle indennità rigenti:ino anon molti anni
or:ono, non si puònegare che le pre!azioni di cui trattai ap.
paiano ancora oltremodo mode le e. po iamo dire. irri orie: ea
~ustificarle, anche parzialmente. non ,·aie la con iderazione. in
princìpio e atla. che le prestazioni delle assicurazioni sociali non
corri ·pondono mai all'eiTettira diminuzione della capacità di la.
roro odi guadagno ubìla dal 'ingoio, eche nel ·ettore in esa.
me pitJche in ogni altroèneces ario eritarequalsiaisituazione
che po. aancheindirettamentefarconsiderarepiùvantag~o o
per l'indiriduo il godimento delle pre !azioni assicuratire in
confronto dello ·rol~mento di una attirità laYoralira.
Il diritto alle pre'lazioni sorge. per l'a --icurato. « in caso di
disoccupazione inrolontaria per mancanza di laroro ». Esso è
subordinato inoltre alla condizione che l'a· icurato tesso po~. a
far ralere almeno due anni di assicurazioneealmenoun anno
di contribuzione nel biennio precedente l'iniziodel periodo di
disoccupazione: la legge però ·anci.ce epre amente il prinrì.
pio dell'automatismo delle 1>re !azioni. per cui il requisito di
contribuzione j intende rerificato anche quando i contributi
non ono stati rersati ma ri. ullano tuttavia doruti (d. legge 14
aprile 1939, art. Qi). ~on è indennizzabile la disoccupazione
nei periodi di tagionemorta. perlelarorazioni oggetleanor.
« percenlualizzati»e
l.
L'assirura:io11t ro11tro la di.~ortupa:iollt
\114J
t91 r.ID!. :lO noremhre lflfll. ~ ~llet'e ,jre IUtMiilirhr. .'ulla (~l>titu.
lioualità dell'art. i6 del D.L. n. lS1i drll!J:I.). r. Cnrte ro:-tituzionale, li ~Il·
~IO l9ìl. n. 160. in Foro il.. l!i71. l. l!)(i~. ,'ui limiti 1lrlla non indenniaahi.
lilit r. Connn. arb. rentr.. ~4 fehhraiu I!IIU. in/lir. di giur. dellar.. !!Hl. ~ l!i.
\'.anche Ca)i.1llzione, 15ma~gio 197~. 11. lli:l, in foro il.. l!lì:!.l. IHI. per i
f<I!JIHlrti Ira 'Ilie'la situazione cctuclla. l'hecomporla l'eS(·Iusione dell'a~. ieu m.
zione. relatint alle laYorazioui che si t'011111iono annualmenl<' inprri011i 1li 1lu.
r.t!;t iuferiorr 3Ì .-ei me~i.
!Ili) qualora all'a.'icurdlo ~ia ,(ala t-orri'IM'''~ dal llall)rt' 1li laroro llllil
imlennità 11er mancato preiiniso. l'inrleumtà 1li IIÌ'O('('Upazione ~ r.mtt,..;t a
det'Orrere dalrottaYo ~orno ~ucre;.,il'o il quello 1lella S<<Hienza tlel1~rit~ln
rmrisiKllltlcnlt• :~Ila indennità di mancato preaHÌso ra~l!\lil~iata a ~ornalt·
(D.L. l111tol>re lll:l5, ari. i:l, ull. rpl'). TuIle le pratiche relatire :ti C1lll'l'~ui.
mc•nto delle pre~tazioni sono snJih• tbtllin·oratore tli~Ktupato allrarersu ~li
uffici 1•rorinriali 1lellaroro e le loro sezioni: tali uffici proHeduno al p3!fd·
mento ,l&indennilà 1li di:.OCt'U11azione. a>{'I(Uilu 1lelrantiripazione dellt• re la.
tire ~nune da parte delll\P.•· O.. 16ma~~o l!l~li. n. :Mi~: Djl. nm;t~~~~
t9.ii: in pn>jKhilo1'. Ca,..;l2ioue. t:! 110\'CIIlbrr wa. Il. 6:l~5. 111 .1/Q.I). Fnm
il.. !9, ~ . 1~36).
(I l) Il H.U.L. ~O ma~gio I!JHi. n. :m.(art.~ ~eij!.) ha preYi~to inultn•
lar.mccssione di .~ns.1icli slmordùmri tli tli.wiN·lqHtzione. nelramhitu 1lidelermi.
nalt• lo<'alità oper parli!'OI:~ri c·ate~orie di lal'oralori. La cnnre:>imw di litli
\lh'idi. rhe èora disciplinata dagli arti. :Ili t' ~~·~g. della le~ge t!l aprile 1!11!1.
n. ~6t. ha luogo con d('('r~lo mini~teriale. epulÌ e')Cff lli~poslél a rarorr tiri
l;llutalori rhr ,i borino inmlnnlariamenle 1li)()('(·u1131i 11er maneanu di laro.
~l
LltN.LUJ Rl.~l l •SA~ORI
Cno peciale trattamento di disoccupazione, meno irrisorio
L'assiturazioue contro la di~ocrupazione
:m
nità di disoccupazione per un periodo pari alla differenza fra il
numero~iO eil numero delle ~ornate di eiTettira occupazione
pre~tate nell'anno. compre-e <1uelle per attirità agricole in pro.
prio ocoperteda indennità di malaltia. infortunio. maternità. e
sino a 1111 ma. ·imodi 1 ~ O~iornate annue (D. P. H. :1 rliremhrr
l9i0. n. 10·1!1, art. l. cpr.). La corresponsione dell'indennità
do\'uta perciascuno anno èeffettuala indue soluzioni, nei me:i
rispettiramentedi gennaio edi marzo dell'anno ·ucces il'o. Pitl
che una l'era epropriaprcl'idenwcontroil rischio di disoccupazione. latutela di cui traltasi costituì ce nel settore agricolo una
forma di integrazione .alariale a far ore di quegli operai della
agricoltura che nonrie.cono il compiere in un determinato periodo di tempo un minimo di ~ornate di laroro (13).
l la. Il sistema della integrazione salariale.
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di quello normale e più aderentealle reali e-igenze dellaroratore di occupato, è lato di po to con la legge 5norembre 196 .
n. 1115, e con quella dell' agoto 197~. n. 464, in farore dei
dipendenti di imprese industriali (eccetto quelle dell'edilizia)
pei casi di licenziamento per ce· ·azione di attirità aziendali, di
stabilimento odi reparto oper riduzione dipersonale oper crisi
economiche seltoriali olocali. Tale trattamento consisteinuna
indennità giornaliera pari a un lt·enteimo della retribuzione
mensile oaun rentolte imo di quella delleultime quattrosetti.
mane (inca odi retribuzione ettimanalel, ridotta adue terzi.
Es o compete ai la rora tori che po ·:ono far ralere almeno 13
settimane (o un trime Ire)di laroro retribuito. ~e sono esclu ii
la\'oratori a ·unti atermine oaddetti ad attirità sta~onali odi
brere durata. ~na peciale indennità integratira della normale
indennità di disoccupazione ècorri po la ai la"oratori licenziati
per effetto di una crisi economica. :ettoriale olocale, dell'edili.
zia (legge 2febbraio 19i0, 11. 12).
~el :ettore agricolo, il istema asu me perquanto concerne
l'erogazione delle pre·tazioni, aspetti notevolmente dirersi. U
laroratore, che possegga i pre ·critti requisiti di as icurazionee
di contribuzione (12). ha diritto allacorresponsione deWinden.
[115]
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[111/
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lA sicurezza sociale
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370
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roe chenon po~iedano ire(jUisiti Jlrescritli jJeril diritto alla indennità ~orna.
liera di di:,()('cupazione. In ogni Calo derc risultare l'ersatoJ>er tali lal'oratori
un numero minimo (li rontributi dell'~icurazione obbligatoria ronlro la diSO<'.
CUJiazione. La durata della t'OllCl'. sione del ·ussidio ~traordinario è norma!.
mente di 90 ~orni, proroj!llhile ~ino ad un massimo di 180. Con D.L.'l3 ago.
·to 19t6. n. ~01. la roncnione del ·u, idio traordinario è stata estesa. in
alcuni ca:;i, ai laroratori emigranti. i 1'. inoltre la legge 4 maggio 1951,
n. ì. ulla ronce3ione di un u·~idio ai marittimi disoccuJJali in atte~ di
imbarco. In argomento. 1'. CHL~PPELLI, Dell'automatismo delle prestazioni
nell'emJazione del sussidio ,1/raord. di disocc., inMass. giur. dellar., 19j3: FEB·
BRAJO, Aspetti del wssidio straordi11ario di disoccupazione, in La Rir. il. prer.
sor., 1951, IN segg.; Cassazione, 15gennaio1970, n. ii, inForo il.. 1970. 1.
8~0; l~ otlohre 1971. n. ~860, inPrn•. sociale. 1972, ~3q.
(12) l requisitidi anzianità assicuratil'a siconsideranoraggiunti quando
il lal'o ratore risulli iscritto neglielenchi nominalil'i per almeno un anno, oltre
che per quelloper il r1uale ècorrisposta l'indennità eabbiaconseguitonell'an.
no J>er il qualeèchiesta l'indennità e nell'anno]>recedente un accreilito com·
plessiro di almeno IO~ contributi giornalieri (D.P.R. 3 dicembre 1910,
Il si ·tema della integrazione alariale ha as.unto una parti.
colare importanza in que·ti ultimi anni. a causa soprattutto di
difficili ·ituazioni manife ·tatesi nella occupazione operaia, in di.
pendenza di crisi dell'attirità produttira in alcune località oin
alcuni settori. Limitato inun primo tempo alcampo del lar01·o
industriale(l·l), è ·taioe teodalla legge 8agosto 1972, 11. 15i.
sia purecon alcune limitazioni, aquellodellarOJ·oagricolo. ln
seguito, poi, la legge QO maggio 1975, n. 16t contenente pror-
n. 11149. art. 1). (~ue,ti rt'fJUi~iti d~ronu rifcrir~i all'anno ~lare. non all'armata
a~mia !Cru :;azione. l lu~lio 19i:l. n. llìlìt in Foro il.. 1973. I. mtl. L'iscrizione negli elenchi. d'altra parte. è ronditio 1int qua non 11er il <OI'f!Crc tlel
rapporto ;!),icurdtil'o e. quindi. del diritto all:r indennità (Ca.\'ialione. lì apri.
le I!IH. n. I~.Z6. in Foro il.. I!Jit l. ~IO).
(13) CHIL\~11. t'a.,!itura:. r. la di.,ocrupaz. nrl sellnre dei far. agr.. in
Pm..1oc. in agr.. 19j6, ti6segg.
(Il) Il sistema della inte~razione salarialetrora la ·uu ori~ne nel con.
trattot'O IIctlil'o 1:1 giugno I!HI. ~tipulato Ira ledue l'onfetlerazioni degli inrluslriali e(Ici lal'oratori (lell'induslria. Succcssiramente :iOIIO intcrrenuli numerosi prol'vedimenti le~sl:rl i l'i : DD. Legislatiri !l no1·ernhre 19-15, n. 788. c lt
agosto !Hl?, n. 86!1; Leggi :1 fchhraio 19G:J. n. 71: 5norembre 19GS. n. 1115:
Sagosto Hm, n. 161. l'ltimc: le le~gi n. Wl ct-17. del l9i:l. <·ilalcnel tc~to.
nonchè alcuni artiooli ddln L. Jq a~o3to Wìì. n. 6ì5. contenente pro,·n·di.
mcnti 11er il roor(linamenlo rlella 1)()litita industriale.
L'assicurazione contro 1!1 disocl'llpazione
373
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Inhase alla citata legge n. 16+del Hli5. uli interrenti di
integrazione salariale sono di due tipi: ordinari e straordinari.
L'integrazione salariale ordinaria è dol'nla agli operai dipendenti da imprese industrialiche siano so ·pesi dallarom oeffet.
luino prestazioni adorario ridotto acausa di contrazione oso.pensione dell'attirità prodnttil'a determinata da situazioni
aziendali, dorule ad el'enti transitori e non imputabili all'impresa oagli operai, oda ituazioni temporanee di mercato (Hl).
Laerogazione dell'integrazioneèdisposta, su domanda del da.
tore di la\'OI'o, ualla sede provinciale delll X.P.S. pre1•io parereconforme di un appositocomitato;al'l'erso il prol'l'edimento
negatiro è ammesso ricorso al comitato speciale costituito presso la Cassa nazionale. L'integrazione è doYuta nella misura
dell'SO per centodellaretribuzione globale che sarebbe spellata
aglioperai per le ore dilavoronon pre tale, comprese tra le ore
Oe il limite dell'orariocontrattuale (comunque non oltre le -IO
oresettimanali), ed ècorri po la per tm periodo massimo di lre
llle·i conlinuali\'i. proroga bili. in casi eccezionali. complessira.
mente 'ino a 12 mesi, su autorizzazione del Comitato speciale
nella Ca sa.
La concessione della integrazione straordinaria (anche essa
nella misura dell'SO percento della retribuzione enei limiti di
40 ore settimanali) èsubordinata all'accertamento l'ormai!' del.
lasussi lenza delle particolari cause di inlerrento. Queste sono
pecificatedalla legge nella esistenza di «crisi economiche ·ettoriali olocali »o nella e. igenza di ri trulturazioni. riorganizzazioni ocon\'ersioni aziendali». Lasussistenza rlique. te cause
dere essere accertala dal Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIP!). uproposta del ministro
per il lavoro (17).
Laconcessione ha la duratadi sei me i Sono però ammc..
eproroghe: trimestrali, nel limite ma ·imodi ei mesi, nel ca,~n
HA
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redimenti per lagaranzia del ·alario, ha riordinato in gran par.
te l'i tituto e lesue modalità di applicazione nel settore indu.
striale. mantenendo peraltro in Yigorealcune disposizioni particolari per i laroratoridell'edilizia(Leggi 3rebbraio1963, n. 77
e6agosto 1975, n. -1~7).
Nel ettore industriale presiede al sistema la Cassanazionale per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria,
gestita dali l ~. P.S., eche funge così da soggetto assicuratore
nel relatiro rapporto; assicurante èil datore di laroro, assicmato il lavoratore.
Secondo il sistema l'igente prima della legge del 1975, le
prestazioni spetta l'ano anzitutto aglioperaiche effettuarano un
orario inferiore alle ·IO ore settimanali, con conseguenteridnzio.
ne della retribuzione, per le ore di lal'oro non comprese tra le
~-1 e le -IO; spettavano altresì, limitatamente al periodo di sospensione. agli operaisospesi temporaneamente dallaroro. per
il periodo di un mese (prorogabile atre}, emprechè la sospensione fos ecau ala da eventi non imputabili all'imprenditoreo
agli operai, e risultasse certa la riammissione. entro brere pe.
riodo. degli operai tessi nell'attività produttiYa dell'impresa.
Peraltro, giànel1968. aseguito dellacrisi verificata i in alcuni
.ettori industriali. erano late dettate nuore norme, ispirate a
criteri di maggiore larghezza, a l'arare dei laroratori sospesi o
la\'orantiad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche, o
nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conrer ione
aziendale (15}.
[115]
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[mj
La sicurezza sociale
EU
372
(15) CARINCI. L11 cas.1a integrazione guadagni: spunti per ww tli.lcuss!'one. in Po/itira ciel diritto. 19ì3. à9i .; CARULlO. Gli assegni familit~ri r le
integrazioni salllriali. nel Tmttalo di dir. dellat'.. 33 ed.. 1\'. 13, p. ~2i egg.;
CHERCHI e D'ATTILA. Or~ine, ewluzione e /inemnenli del/{! Cam inlegruz.
guadagni degli IYJ!erai cldl'ind., ~lilano. 1958; GHERA. L'inttgr11zionedei guada-
gni degli operai dell'imi. ela so.1pmsione t/el rapporto di ltworo. inRit•.giur. del
la!' .. 1965, L 157 scgg.: LAVAGKINI. L'integrazione salarialenelle disposizioni
l'igenli. in Lt1 flil•. il. di prtl'. soc.. 1958. ~l segg.: LENTI, La Cossu integra:imlf
nel/'mwlisi dei giuristi. in Hit•. lrim. dir. eproc. cirile. 1979. 559 segg.: LEVI
SANDRJ, Ass. fiun. r infegrazioni salariali. in Nol'i.lsimo Dige.1to. l. t 1958.
p. 1050 scgg.; JliSCIONE. Cause di sOS]JeiiSÌone o rùluzione dellamro. CasM
integrazione guadagni efJUre sociale, in Bo/l. Scuola di peifeziomunento di Trie.1te. 1973. 71 ss: PERSIA~!. Trallame~llo di integrazione scdllrialr, relribuzionte
aulonomia ('o/letiim. in/.a Cassa in~grazione gwul11gni. Roma. 1979.
<(
(16)
r. in proposito C.t~sazione. l diccmhre 198~. Il. 61H7. in .1/usx.
Foro. if .. I!ISt 1~!1(1.
(li) , ulla sinda~ahilità in~ede ~uristlizionalr dello statotli crisi illtl'l'·
lala dal CIP!, r.la nota di SILVESTRI. in Foro il., 19&1. LIii. aconunrnto di
alcune pronunzie t li ~ndici in merito.
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(IX)
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1
~ei c;;~i di intel(razione s.1lnrialr ~traonlinaria sono promos.~c. a
cura dcii'Cflicio regionale 1lell:nwo. opportune iniziati re 11er l'istituzionedi
cor·i di IJUitlificazione ori(pmlificazione professionale, che i la,·oratori sospe i
sono tenuti a frec1uenl:trc omle fruire dellaintegrazione.
(1!1) Sulla posizione rlcl laroratore esuquella del datoredi laroronei
confronti 1lel ~ist~ma di integrazione salariale. ,., Cassazione. H~uguo 19~.
n. ~àiS. in .1/cm. Foro il.. 19, t. i4 .
3i5
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e\·itahili. Il concorso dello Ialoè fi--ato annualmente in una
somma globale. che poi il mini dro della,uo ripartisce Ira Ca:sa integrazione~ Fondo pen ioni laroralori dipendenti (~O).
Gli interrenli ordinari e ·traordinari sono quelli normali
.della Ca ··a1li integrazione. Altri intmenli ·peciali ~ono stati
però prc1·i ·ti a farore di laroratori di alcune categorie (operai
dell'edilizia odipendentida imprese esercentialli rifà di e:eruzione elarorazione dimaterialilapidei) odi la,·oralori occupati
in impre-e per le quali ia lata accertata dal CIP!. su proposta
del mini tro per il laroro. la us·istenza di «specifici casi di
cri. iaziendale che pre cnlinopa1·ticolare rile\'anza socialein relazione alla situazione occupazionale localr ed alla :iluazione
produtlira del :ettore » (t l).
Qudo. per <1uanto riguarda ilaroralori dell'industria. Co.
me ~à iè detto. la L. a~o·to 1 9i~. n. 45i, ha e·te'O il ·dema dell'integrazione salariale ai laroratori a!!l'it'Oii. e precisa-
HA
di crisi: per periO<Ii .uperiori ai sei me i. esenza limiti di tempo. nei casi di ri:lrullurazione. riorg-c~nizzazione e con,rerione
aziendale bempre con decreto inlermini feriale)(l ). Eimportante notare che dellrallamenlo di integrazione traonlinaria
po· onobeneficiare anche gli impiegali ·o·pe-idallaroro per le
·te ·e cause innanzi indicate: ad e i spella una integrazione
pari all'SO per cento della loro retribuzione mensile, ma 11011
uperiore in ogni ca ·o a300 milalire.
L'integrazione alariale è corri ·po la agli interessati, ad
ogni periodo di paga. direttamente dal datore di lavoro. per
contodella Cassa {19). Gli importi dei contributi doruli (v. infra) e delle integrazioni corri po te ·ono comunicati alle ·edi
prorinciali delllX.P. .. che effettuano il saldoalli,·o e pa iro. l pcriO<!idi ~o:pen ione per iquali èanune· al'inte~azione
sono riconosciuti utili per il conseguimento del diritto alla pensione im·alidità. recchiaia e ·uperslili e per la mi ura di que·ta:
la relatira contribuzione fa carico 111la Ca ad'integrazione. Gli
sle ..i periodi wno e11uiparati a11uelli di effettiva pre·tazione di
laroro ai fini dell'a.·istenza .anilaria eaquelli di iscrizione nel.
le li. te del collocamento ai fini della formazione delle graduato.
rie per l'arviamento al hti'Oro.
Al finanziamento del sistema di. integrazione alariale i
proHede con contributi delle imprese e con il concor odello
Stato. Atu Ile le impre ·e industriali fa carico anzitutto un contributo del ~.30 per cerjtodelle retribuzioni (1,90 per cento per
leimpre-e ·ino a50 dipendenti): alle impre eche i analgono
degli inlerrenti della Cassa fa carico anche un contributo addizionale. pari all' per cento dell'inle!!l'azione corri·wta ai loro
dipendenti (.!per cento per le imprese ino a 50 dipendenti):
que'lo contributonon èdoruto quando la open ione oriduzio.
ne di orario ono determinate da erenli oggettiramenle non
L'as$il·urazione co11lro la disoecli/Ja~ione
[115]
AH
[115]
EU
La sicurezza sociale
~~Il)
1
Per ii19S~.Ia :.IHtuna COIIIJlle!l.,il'a ~tanzial:t in hilanrio rudi l'enti
miliardi (r. retro n. 103).
Nl) Legge l~ agosto19ii. n. tm. art.~. Perl'intc~ra~ionc agli operai
edili eli'. ''· Leggi~ febbraio 1!163. n. i7: 18 dicembre 1961. 11. 1359: ~ fciJ.
hraio 1970. n. lt L'istituto dcll'intcgrnione s.1lariale è !iliOriJJelulamenle
utilizza lo 11er fronteg~are situazionidircrsc da quelle i tituzionalmentc preri.
slee ron rhiare finalità a. istenziali. Così e'oèstatoa11plicatoai laroralori
operanti nelle arce del ~leno~orno cresi « tli~1JOnihili • (cioè di:ìOCtUilali)a
~guito tfcl COIIlplctamentO ui impianti indu~lriali. di O!)('fCpub!Jiic!Je 1IÌ grilli·
di dimen,ioni cdi larori relatiri a programmi finanziati in tutto uin parte l1111
fondi ,tatali, ore ,u -i~tano lìOS~ibilità di occupazione deriranti da inmtimt•n.
ti 1mhhliri prowammati con finanziamenti :1 e.arico 1lello'tato. 1lella recione o
1lì enti loc-Jii. Que~ta intef!T'.uione. inizialmente 11reri~ia. nel19ii. per un
peri01lo ma. ,imo di dodici mei portati IKH a rentiquattro. è ~lata ripetuta.
mente prorogata. L'ultinlilproro~a. di dodici me~. è stata dis!W>Sia con L. ti
maggio 19 ~.n. ~~l; e::.a dura ormai 1la oltre cinque anni~ Per altri inten·enti
anomali della Ciè -a inte~mzionc ~uada~ni 1'. rF.RRARO. Ca.!~U inltyrn:ionr
guUllagui erri.~i 11zitndalt uri/e leggi Ji rirourer~iout indu.lfriale, inRn·. trim.
dir. eprO<'. ririlc. 197!1. 1. IIIIKl Sl'Rg.. in particolare IIHI7 ~e~g. l'n clisrgno di
legge da tempo dinanziallaCitmcra (ma la sua appro1'azione saràormai ritar.
data rlall'a nlicip:tta finedella legislatura)prercde una progrc · int riduzione
dell'imporlo delle prestazioni di integrazione ~alariale e un limite massimo di
tempoper la loro I'O rresponsione. nonchè. ladccadenz:t del diritto a pcrcc11ir.
lr nelra:iQ di rifiuto ad accettare unlarorooun Ì11111iego in attiri là sociatmrn.
l~ utili.
[116]
:m
ljllale abbia alle proprie dipendenze laroralori. maschi e rem.
mine. arenti qualifica di impiegato asen idel D.L. 13 norem.
bre 19~i. n. 1 )~5. (n. 31). oai quali ·ia a:·icuralo per contrailo
collelliro di laroro oper regolamento organico un trattamento
cquiralente osuperiore aquello prerdo da detto decreto per il
ca ·o di richiamo alle anni. Beneficiario delle pre ·tazioni è il
la\'oralore di ·e 'O nurchile, a\'enle qualifica impiegatizia. o
trattamento. per il caso di richiamo. analogo o uperiore (L. Hl
giugno 19i0, n. 653).
Il contributo è!Issato in una aliquota percentualedelle re.
trihuzioni corrisposteai laroratori, maschi e femmine. arcnti la
qualifica oil trattamento predetti: ed èdeterminalo, modifieato
oso ·peso con decreto mini'teriale N3).
Il :istema in esame presenta quindi. nel.·uo funzionamen.
to. un carattere di temporaneità. che è in relazione alle peculia.
ri caralleri-tiche dell'erento oggetto del rapporto. (~ue ·to eren.
lo è de·tinalo arerificar. i, almeno ularga ·cala. solo nel con.
coro di circostanze particolari (mobilitazione totale oparziale,
stato di guerra): sicchè solo in tale ca. opuò rendersi necnaria
la sle: a imposizione del contributo. D'altra parte. per poter
pro\'\'edere alle pre !azioni anche in mancanza di un adeguato
fondo di ri. erra e nei casi di una eYentuale insufficienza del
compie odellecontribuzioni di fronte al complesso delle pre.
stazioni, lalegge tabili ce che tituto della preridenza ·ocia.
le po sa c. ·ere autorizzato ad anticipare alla Cassa le somme
erenlualmenle occorrenti per la correspon ione delle indennità.
fino ache non po:sa riralersene con i contributi (art. 16).
Il diritto alle pre-tazioni sorge per il ·in~olo allorchè ·ia
richiamato alle armi. per (1ualunque e·igenza. nelle forze armate. 'ono a imi lati ai richiamati roloro che. in caso di e·igenze
militari di carattere eccezionale. i iano arruolati rolontaria.
mente anche per anticipazione di lera: nonchègli a crilti alla
ferma minima di terzo grado. i riformati, coloro che 'iano lati
di. pensati dall'adempiere gli obblighi di le\'il, perchè residenti
all'estero csiano l'ientrati inPalriadopo il compimento del3~0
HA
mente a~li operai agricoli con contralto a tempo indetermina.
lo N~). Ad e: 'Ì. quando ·iano so ·pe i temporaneamente dalla.
roro per intemperie ·tagionali oper altre cause non imputabili
al datore di laroro oai laroratori. è dontto un trattamento so.
slilutiro della retribuzione. per le giornate rli laroro non pre ta.
le. pari all' lo per cento della retribuzione tessa. Prorrede a
questo trattamento la Cassa per l'integrazione dei alari degli
operai dipendenti da imprese agricole, costituente anch'essa
una gestione speciale delll~.P.S. Anche inquesto caso lacon.
ce.sione dell'integrazione è deliberata, su domanda del datore
di lal'oro, da una specialeconnnis ione costituita prasso la sede
prorinciale dell'Istituto ma riene corri po la direttamente da
qudo ai laroralori..-\1 !inanziamento della Cassa si pronede
con un contrihuto a carico dei datori di laroro agricolo (attuai.
mente il3 per cento delle retribuzioni corri po te atutti i laro.
mtori. eccetto gli impiegati), riscm· oa cura del serrizio per i
contributi agricoli unificati.
1/twltamelllo di richiamo alle armi
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La sicurezza sociale
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376
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116. Il sistema di trattamento di richiamo alle armi per gli impie·
gati prirali.
HA
EU
Il .istema previdenziale per il trattamento di richiamo alle
armi riguarda, come già abbiamo 3\'Uto occasione di rilevare,
gli impiegati prirati ed èdircllo ad a· icurare agliappartenenti
atali categorie un lral!amento economico non inferiore aquello
da e ·i goduto anteriormente al richiamo. E ·o fa capo ad una
Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impieaati
prirati, co tituita pre. l'l tituto della preridenza sociale. Ob.
bligato al pagamento dei contributi è il !latore di laroro (con
eclu.ione dello Ialo nonchè degli enti pubblici. a meno che
non .i tratti t! i enti pubblici 'rolgenti attirità economiche), il
N~) GIORGI •• l propo~ito della Legge 8ugoslo 19ìJ, n. ~5ì: /'inlegralione
.1alaria/r anclu ai latwatori agricoli. in La pm. soc. nell'agricoltura. 19i~. 219
,' .: TADDIA •.llruneron.!idrmzioni sull'integrazione salllria/e, ibidem,
19ì3. 195
ss. Per i lal'oratori agricoli ron contratto a tempo determinatoè pre\'istoun
tratlRmento st;ecialc (!iO per centodellaretribuzione. 11er un periodo mas imo
di nnl'anla ~orni nel corso dell'anno)in luogo 1lell'indcnnità di disoccupazione
loro spellante (le~ge n. l.';i. del197~. arlt. ~j e.Z6).
n
N3) llltag;unenlo dl'i ronlributi èda tempo ~o~pcMJ. dato che la gc.1tiu.
ne ha ormai fallo fronte atutti ~li imtJCI(Iti a."unti durante il peri01lo bellico.
lA sicurezza soriale
[117]
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Gli assegni familiari.
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~ 6.
So~tMARIO: 117.
117. Generalità.
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Generalità.- 118. Il sistema pre1·idenziale degliassegni fa.
miliari. Soggettico~getto. - 119. Contributi ed assegni.- 1~0. Disci.
plina della corrcspon ione degli assegni. - l~ l. ~atura degli assegni
familiari.
HA
L'art. 36 della Co tituzione tabilisce che illaroratore ha
diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità equalità
del uo laroro ein ogni caso ufficiente ad assicurareasè ealla
famiglia una e. i lenza libera e dignitosa». Tale norma, della
quale la ~uri prudenza ha riconosciuto l'immediata applicabilità. indiridua in definitira gli elementi eidati di fatto sui quali
dere nece· aria mente ba ar i la determinazione della retribu<<
N·l) Il sistema illustralonel testosi riferisce esclusiramente al tratta.
mentotli richiamo degliimpic~ati. Per glioperai sonoesistiti. durante l'ultima
l(llcrra, sistemi particolari. tlisrÌJ>Iinati ron contrattocollettil'o. eche facerano
rapo ad una C:L,~II per il trattamento deglioperai dell'industria richiamatialle
armi. ormai sowrcssa in $CI(uito all'e"aurimcntodei propri compiti (legge ~3
dicembre 1919. n. 91 ).
3i9
zione. ·ia in ~cde eli conlrattazione colletti\'a tra le 1rsoriazioni
sindacali. sia in ·ede di ·tipulazione ciel contratto indiritluale
tra datore di laroro elaroratore. \ on sono intluhhiamente questi isoli elementi che derono e~sere po:ti abase della detenni.
nazione della retribuzione. \ on srmbra, inrero. che si po ··a
prescindere, :ebbene la Co'tiluzione non ne faccia cenno, dal
tener conto anchedelle possibilità della1>roduzione edelle imprese. ~h ècerto ad OKni modo che gli altri elementi e pressamente indicati nell'art. 36. c in particolarequelli attinenli alla
ufficienza delsalariopera ·icurare al lavoratore ealla famiglia
un 'e i tenza libera edignito a, a umono un rilieYo ed una importanzamag~ori. \ ella retribuzione ricne così ad attenuar-i il
raratlere. che le era proprio nella ori~naria struttura del rapporto di laroro. di mero equiralente della pre. !azione di laroro
ead accentuarsi. inrece. quello che le derira dalla 'Uil funzione
di mezzo, anzi di unico mezzo di so ·tentamento dellaroratore e
1lella ·w1 famiglia.
Orbene. tut! i questi elementi che derono e' ere po ·tia ba·edella determinazione del alario. presentano la caratteri tica
di nonessere sempre oggettinuncnte costanti. ma di rariare.
inrece, e talora profondamente, in relazione ai ·ingoli oggetti
cui siriferiscono. Ciò deredirsispecialmente per il«rendimentodellaroro alla cui qualità equantità la retribuzionedere
es. m proporzionata e per le « esigenze di rita », in relazione
alle quali può concretamente ricono cersi la sufficienza omeno
della retribuzione. Lee·igenze normalidi rita rariano infatti da
indiriduo aindiriduo. pur appartenente ad una mede·ima cale~oria sociale. in dipendenza ·ia di cause di ordine permanente.
co tituite dalla .·te'sa compo ·izione del nucleo familiare. ·ia di
circo lanze temporanee e particolari. quali po.·ono e 'ere il
matrimonio olana ·cita della prole. Di tali ituazioninon èpossibile tener pienamenteconto nella regolamentazione inter inducale del alario. c nemmenonella ·tipulazione del contratto
indiridual~ di laroro: inrero. per quanto riguarda la regolamentazione inter indacalc essa dere ncccssilriamente ispirarsi
alle esigenze normali di un tipomediodilaroralore: d'altra parte una di ciplina salariale diiTerenle a :econda delle ·ituazioni
familiari dei singoli, potrebbe in definitira pre~udicare lestes-
EU
anno. i quali ren~ano chiamati per la prima ,·olta a pre tare
en·izio militare in dipendenza delle e igenze predette (art. l
pr. e ~ qw).
Lepre:tazioni sono co. tituite da una indennità mensile. pari allaretribuzione. per i primi due me·i di richiamo, e, oreil
trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione
inerente all'impiego, da una indennità mensile pari alla differenza tra i due trattamenti; taleindennità ècorrisposta dopo il
compimento del secondo me edalrichiamo esino altermine di
que to. L'indennità dei primi due mesi non può essere concesa. nel periodo di un anno. che per l'ammontare di due mensilità della retribuzione anche enel periodo te ol'impiegato ia
assoggettatoapiì1richiami eccedenti i due mesi (24).
Gli asseg11i familiari
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3i
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(l) Sull'e"oluzione dell'ordinamento de~i assegni ramiliari \', i nostri
scritti La ws11 naziomde per gli assegni familiari agli operai della indu~lria, in
..lrrh. di studi corp.. 1934. 340 esegg.: eGli a~ugni familiari ai latwalori. nel
3
Tra/lato cit.. 1 ed .. ll. :Hl esegg.: PASI, Gli ass. fam. in Italia, in Hass. del
la1•., 195~. 1667 scgg.: CARULLO, OfJ. cii, p. 141 seg~.
381
UE
distinguono dalle altre forme di preridenza as icuralira, alla
;lessa maniera quindichele asicurazionicontro cause aboliti re
e menomatiredella capacitàdi laroro si di tinguono da quelle
contro cau e abolitiYe e menomative della capacità di guada.
gno; sotto il profiloformale egiuridico essi risultano im·ece pie.
munente inquadrati nel sistema generale della sicurezza sociale,
in quanto tendono a fronteggiare particolari situazioni di bisogno che ·i preseutano allal'oratore(2).
118. Il sistcuw. previdenzùde degli asse9ni familiari. 'ogyelli e
oggetlo.
Il sistema degli as egni familiari ai lavoratori èdisciplinato
in Yia principaledalt.u. appro\'a tocon D.P.R. 30 maggio 1955.
modificato da ' ari pronedimenti successi,·i tra i quali ranno
ricor·dati 'O prattuttole leggi l~ febbraio 1967. n. :l6. e30 aprile
l!J69. n. ~~~l. eil D.L. 2marzo 197-1. n. :10 {3) (+).
UE
·e pos ibilità di occupazione di quei prestatori di lavoro che,
appunto in con iderazione della loro situazione familiare,
avrebbero diritto aun più alto alario.
Per attuare il principio suddetto nei singoli casi concreti
viene perciò opportunamente utilizzato l'istituto assicurativo,
che, ripartendoglioneri relativitra un ampio numero di sogget.
ti, garantisce una opportuna giustizia distributiva e assicura al
tempo stesso ad ognisingololavoratore quella rispondenza della
.retribuzione alle esigenze normali di vita, che risulta turbata in
dipendenza di situazioni particolari ed indiriduali.
\'iene così in riliero, nel sistema generale della sicurezza
ociale, l'istituto giuridico degli assegni familiari. lntrodolti nel
nostro ordinamento nel l934, per venireincontro alle e igenze
di alcune categorie di lavoratori ilcui guadagno era stato ridotto
aseguitodi una riduzione di orario, gli assegni inquestione si
pre entano attualmente come un istituto direttoad assistere,
con la concessione di determinale indennità, tutti i hworatori
aventi famigliaa carico (l). Accanto agli a egni familiari, do.
re\'a essere considerata, fino ad alcuni anni orsono, l'assicura.
zione per lanuzialità ela natalità, istituita con il D.L. Haprile
1939, n. 636, in sostituzione dell'assicurazione di maternità l'igente sin dall910. Essa areYa infatti lo scopo di corrispondere
determinateindennità ai laroratori diambo isessi in occasione
del matrimonio edella nascita dei figli. Ma la legge 26 agosto
1950, n. 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici
madri, ne ha disposto la soppressione~ prel'edendo inme una
piùcongrua ed efficace assistenza sanitaria ed economica nel
quadrodell'assicurazione malattie (n. Il l) nel caso dell'erento
maternità.
Il fine proprio degli asseQ'!Jl fa~1iliari èquindi digarantire
la corrispondenza del salarioalle esigenze nonnali di vita del
singolo. Solosotto questo profilo. meramente materiale, essisi
Gli assegni familiari
(1 18J
AH
[117]
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La sicurezza sociale
HA
38()
(~) Infjuesln senso. r. del resto. giìtC. AREtiA. L'U$sÌrum:inur familia·
reeil salario. in Lr assicurazioni sociali. 1937. p. SO esegg. La Commissione
JlCr la riforma della pre1·idcnw S()('iale. dopo aver ampiamcnlr C:ilnnill<lta la
questione della natura degli assegni. arer:t preferito prescindere daqualsiasi
affermazione di JlrinrìJlio. ma arm riconosciutoad ogni m01lolaopportunità
di ~OmJJrcndcre nella J!ropria sfera di indagineedi comJlelen;~,a an('he la ma.
!eria degli aSS!'gni familiari.\'. Relazione. ril., p. (i,l segg. e 14ì.
(;l) In materia r. ·pecialmenle ALIBRANDI. Soggetti eO!JYelln ril.. p. ~50
~·.: BARASSI, Pret'. soc. r lmwo .1ubordinato. l. p. ,15~ segg.: CARULlO. Gli
f1sseg11i familiari cit.. p. 163 segg.: DELiTALA. Dir.dr/le ~~~s. sor. cii.. p. ~~~
·egg.: D'HARMAKT. Il riordinamento degli uss. fa m., in R11ss. dd /al' .. 196~. ~35
·egg.: GiUDICI eSIRACUSA, Situazioni xoggellirc iu ordine agli as~egni familiari,
in La 11ir. it.1/i prer. socùdc. 19ì4. ·161 segg.: LEVI SAKDRI, .hsegni.fiuniliari e
infegraz. salarù1li. cii.. p. 10.)0 sei(J(.: )liSCIONE. il~segni familiori. in .\'orissimo Digr.1lo lto/iano. Aflpendìce. Torino. l!li9: P.mm. PASl eCERBELLA. Gli
amgni familiuri. \ a1lOii. 195 k TREVISI. thJiflli giuridici ct'olutit·i dell1r pitì
recente legislazione sugli assegni familiari. in Pret•. ,IIH'., 1970. 67 scgg. nonch~
le monografie. dol'ule a rari Autori. tonlcnute nel 1'01. 111 del Trrrl/ato di
preridenza sociale rif.
(.1) Risultano riunite in questo le.1lo unico norme di natura srariala:
le~slalirc. regolamentari ed anchl' di tontratlot'ollcttiro(in rigorr <'On eflica.
tia gcn!'ralci\ eu~i tlcll'arl. i3 del D.L.L~~. ~:J no1'emlm' l!lll. 11. :l(i9). Poi.
t•hè non si tratta di pron·etlimento delegalo (la leg~r ~t aprii<· 1953. 11. 391.
che ne ha autori7.7.ala l'emanazione non contiene una delega legislatira, C:i.\Cn-
[119]
es oècostituilo dalla esistenza acarico della roratore di determinati familiari: ligli, nonchè altre persone ad esi assimilate
dalla legge, moglieegenitori. Una caratteristica della particola.
reforma preYidenziale in esame, eche ~à abbiamo innanzi sottolineato, ècostituita dalll1lto che l'e\'ento oggetto dell'a icurazione èpre oin considemzione, ai fini della conesponsione
delle prestazioni, anche se si èl'eriflcato anteriormente alla cotituzione delrapporto as icuratiro.
119. Contriouti eassegni .
Il contributoper assegnifamiliari. ancor prima dell'emana.
zione del ricordato D.L. 2aprile 19~6, era wto atotalecarico
del datoredi lavoro (legge 6agosto 1940, art. 3. 1°cpr); eciò a
causa del carattere di integrazione salariale che deYe riconoscersi agliassegni stessi(n. 121}. Il contributo èfissalo generai.
mente in una percentualedella retribuzione lorda corrisposta al
lavoratore, calcolata asensidell'art. 12 della L. 30 aprile 1969,
n. 153 (n. 81). Il D.L. 2mat·zo 1974, n. 30, ha completamente
abolitoanche per questa forma di pre\'idenza imas imalidiretribuzionesuiquali veni\'a calcolato il contributo; esiste invece,
agli stessi fini, come per tutte le altre forme previdenziali, un
minimale di retribuzione (n. 81). Il contributo è!issatonella mi.
suradel6,50 percento per tutte le categorie didatori di laroro.
eccettuati artigiani e commercianti iscrilti nei relativi elenchi
per l'a.sicurazione di malattia. nonehèi titolaridiimprese agri.
cole, pei quali il contributo èfissatonella misura del ti5 per
cento(se questi ultimi sono iscritti negli elenchi nominati1·i per
l'assicurazione di malattia deicoltiratori diretti elc.. osi tratta
di cooperati1·e agricolela misura delcontributoè ulteriormente
ridotta al 3,05 per cento); la percentuale infine è del l 30 per
cento per tutte le altre cooperative eiloro con orzi. l contributi
si prescrivono con il decorso eli cinque anni dal giorno in cui
doverano essere versati(i).
HA
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AH
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Lagestione èaffidata alla Cassa unica per gli assegni fami.
liari. amministrala daii'Istitulodella previdenza ·ociale, laquale assume così la figuradi soggetto assicuratore. Soggetto assicurante è ildatore di laroro, assicurato èillaroratore. Inlinea
generale si può dire che derono essereconsiderati larora!ori, ai
finidelsistema previdenzialein questione, tutti coloroche prestano lal'oro retribuito alle dipendenze di altri, ivi compresi i
soci di societìt edi enticooperatiYi anche di fatto. che preslino
la loro altil'ilù pe1· conto delle ocielà e degli enti stessi. Ne
.ono eccettuati solo la moglie del datore di lavorononchè. se
con lui conriventi, i parenti e gli affini non oltre il terzo gra.
do (5}.
Sono poi esclusi dalsistema degliassegni familiari il personaledi ruolo. COllli)I'eso (JUello alariato comunquedenominato,
delle amministrazioni statali: quello non di ruolo. compreso
sempre quello ala1·iato, delle amministrazioni stesse, al quale
sia assicurato per legge, regolamento oatto amministratiro un
trattamento di famiglia; quello deglialtri enti pubblici, anche se
salariato, vincolato da rapporto di impiego, di ruolo onon di
ruolo. il cui trattamento di famiglia sia disciplinatoper legge,
regolamento oatto amministratiYo, oche non abbia dirittoa
taletrattamento per effetto dellelimitazioni econdizioni pre\'istedai rispetti\·i ordinamenti (t.u. cit., art. 79). Gli assegni fa.
miliari ono stati in\'ece estesi ad alcune categorie di lavoratori
autonomieassociati: in particolare ai coltil'alori diretti, aimel:zadrieai coloni (legge l~ luglio 1967, n. 585) (6}.
Perquanto concerne l'oggetto del rapporto. deve dirsi che
Gli assegni fiuniliari
UE
[118]
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ut sicurezza sociale
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382
do stata approrata, inentrambi i ramidel Parlamento, solo incommi ·ione e
non inassemblea, come sarebbe stato necessariose si fosse trattato di una
delegazione legislatil'al. lenorme in esso contenute conserl'ano l'efficacia for.
male che era loro propria. \ on seml1ra che eli tale situazione abbia tenuto
conto Cassazione. 19 .cttembrc 1963. n. ~m. inForo il.. 1964. l. 315. In
proj)()Sito ,.. anche DEJl!CHELIS. lll.u. deUe 110rmr sugli assegni familiari ei
lat'Oralori dell'agricoltura, ibidem. 1964. l\'. 3~ segg.
(5) Per le categorie dell'industria, sono statiammessial beneficio degli
asse!(ni familiari i parenti egli alTini entro il terzo grado del datoredi lal'oro.
txmlui co111'irenti (1·. contrattocollettiro qo ma~gio 1940).
((i) GATIA. L'estensione degli assrgni familiari ai oo!timlori dire/li. m
ezaadri, coloni ecompurfecipanli fiunilinri. in Gita. agr. il.• 1967. 701. .
(7) \'. art. ~O D.L. ~ marzo 1974. n. 30 modificato 1lall'art. Il L.
n. 160 del 1975. Sulla 11rescrizione - e non soloin ordine al pagamento tlci
t'Ontribuli. r. HESTA C.. f'rescrizioue edecadenza in lenw di amgui familiari.
in Foro it.. 1959. l. lOl segg.
ur sicurma sociale
[119]
UE
AH
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(8) D.L. 14luglio 1980, n. 3H(con v. nella L. 8agosto 1980, n. 440).
~essuna inOucnza ·ull'ammontare dell'assegno ha laqualifica (operaiaoim-
piegatizia)delprestatore di laroro. Gli assegni settimanali sono ragguagliati a
giornata, a~tuindicina eamese secondoil rapporto 1:6. l xq, l x4 ri peltira.
mente, più nelsecondo taso un assegno ~ornaliero edue nel terzo: gli assegni
men·ili sono ragguagliati agiornataoa quindicina ccondo il rat>porto 1:~6 e
1:~ ri petliramente: per raggungliarli asettimana si moltiplica per sei l'asse.
gno ~ornal iero così ricarato.
385
AH
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neal reddito familim·e annualedellaroratoreassoggettabile alI'IHPEF eal numerodei figli. oequiparati. intere ati (9).
La riscossione dei contributi e il pagamento degli assegni
arvengono conmodalità diverse nei rari rami di attività produttiva. [n quelloagricolo. ·ia per i lavoratori dipendenti che
per i coltiratori diretti. il pagamentodegli assegni è effettuato
direttamente dall'Istituto ai singoli a,·enti diritto; i contributi
sono in1·ece accertati e riscossi altraYerso il sistema unificato
che già conosciamo (n. 82). Negli altri settori la correpon ione
degli assegni è compitodel datore di laroro. che ri 1)rorvedc
alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione; suece.siYamente rienecom1>iuto pres:o laCa. a, il conguagliotra
contributi do,·uli ed assegni corri posti (IO).
HA
Sino atempi recenti gli oneri del sistema preridenziale in
esame facevano carico esclusivamente ai datori di lavoro ed
erano fronteggiati con le loro contribuzioni. Ma la L. l·lluglio
1967, n. 585, che ha esteso gli assegni familiari ai coltivatori
diretti, mezzadri, coloni e compartecipanti, ha previsto anche
unconcorso finanziariodello Stato. che dal 1°gennaio 1977,
ammonta ad 80 miliardi annui; altro concorso statale, ugual.
mente di 80 miliardi annui, èstabilito per far fronte agli oneri
della gestione lavoratori dipendenti.
Gli as egni familiari sono corrisposti, pei familiari acarico
(figli, coniuge, genitori ed altrepersoneequiparate), ai capi fa.
miglia cheprestinolavoro retribuitoalledipendenze di altri, nel
territoriodello Stato, qualunque ne sial'età, il sesso elanazionalità (T.U.. art. 1). Il loro ammontare èdeterminaloespre· amente dalla legge e n1ria a seconda dei settori produttiri e,
talvolta anche dellepersoneper le quali sono corrisposti. Così,
nei ettori dell'industria, della agricoltura, del commercio, l'assegno è settimanale ed ammonta a lire 4.560 per il coniuge e
per ciascun figlio, alire 540 per ciascun ascendente. Nei settori
del credito edell'assicurazione, invece~ gll assegni sono mensili
ed ammontano alire 19.760 per ilconiuge eperciascun figlio e
alire6.500 per ognialtro familiare acarico. Anche per igiornalisti professionisti gli assegni sono mensili e uguali aquelli del
settore del credito per quanto riguarda coniuge efigli; ma .ono
in\'ece di lire ~.678 per gli altri familiari acarico. Per icoltivatori diretti, mezzadri e coloni, l'assegno familiare è fissato
15.8321iremen iliper ciascunfiglio epersona equiparata (8). A
decorrere dalloluglio 1983 èstata istituita una specialemaggiorazione degli assegni, per i figli ele personeequiparale acarico, dietà inferioreai 18 anni; l'importodi essa \'aria in relazio-
Gli assegni familiari
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384
(9) Per illaroratorc al·ente un reddito familiare annuo non sut>eriorc a
lireHmilionil'assegno men ileammonta alire45mila per ciascun figlio sino a
3figliealire !HO mila per 4figli ed oltre: per il lal'Oratore arcntc unreddito
familiareannuo tra i2~ eiq3 milionièprevisto soloun assegno mensiledi l~
milalire emnte acarico ·l opiù figli. Tra (JUesti due estremiwno prel'iste
altre quattordici classi di maggiomioni. \'.D.L. ~9 gennaio 198~.n. 17 (L. ~5
murto 1983, 11. 79), arti. 5 e segg. e tabella allegata. L'onere derirante da
rJueste mag~orazioni , che spellanoanche ai titolari di pensioni di inraliditit.
recchiaia csuperstiti nonchè al personaleslawle inservizio einquiescenza,
complessiramente l'aiutato inlirt' 1.300 miliardi annui. è stato:1. suntodallo
Stato m.L. Il. 17, art. 7).
(10) T.U.. art. 36 e segg. Il dalore di laroro fun~e inquesto caso da
semplice incaricatodel pagamento; solo aii'JXP.S. dm riconoscersi laposizione di soggetto tenuto alla correst>Onsione degliassegni. Ataleobbligo l'lslilutodonà adempiere anche se il datore di la1'oro non ha adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi; e ciò in base al noto principio
dell'art. ~ 116 cod. cii'. In materia r. GERI, :\'atrrra giru. degli ass. familiari.
Tilolarifà passiw dell'obMigo di corrisponderli. in Rir. di dir. del/m•.. 1953. ll.
188 segg.; S~!URAGLIA. Lalegillimazionr passim nelle conlrormie rrllllire ol
manca/o pagamento degli assegni fam ., inRiv.giur. del la t'. , 1!156. 11. j.l~ ~cg~.:
\'iGNERI, A11coradella legilfimazionr passira nelle conlrotmie per OIIW.Isa rom·
sponsione degli as.1. fam.. in La Rir'. il. prev. soc.. 195S. 33 ·e~~. lngiuri~pru.
denza: Cassazione, 12maggio 196~. n. 97t inForo il., 196~. L1~93: 26 gin.
gno 19ti-l, n. 168t. ibidem, 1964, L 159i; ~6 gennaio 197~. n. 179. in Prer•.
so1·iale, 19i~. 6:!~: 18 luglio 197~ . n. ~~tit ibidem, l!li~. 1956 (]>er ltuanto
riguarda l'ohbliKoper ildatoredi laroro. della prora dell'effettira erogazione
degli assegni ai fini del rimborso).
{,, l.1omLO lt Ll11.
·.~~oRI
[1~0]
[120]
Èopportuno accennare uccintamente alle disposizioni più
Gli a ·egni rengono corrisposti sino a quando le persone
per le quali ono stati conce i ri ullano acarico del pre latore
di lavoro. Per i ftgli, ele persone ad e i equiparate, la corre.
sponsione degli assegni cessa però, in linea di princìpio, al compimento del diciottesimoanno, ma può e ere protratta ·ino al
ventuneimo eil figlio- ola persona equiparata - èoccupato come apprendi la ofrequenta una scuola media oprofessio.
naie, eper tutta la durata del corso legale di 'ludi, ma non oltre
il ventiseiesimo anno, efrequenta I'Uni\'ersità (li).
In generaleèpoi tabilito che gli a· e~ni non ·pettano per
le persone a carico che risiedono fuori del territorio della Repubblica (là), mentre se tali persone sono ricoveratein istituto
di cura edi a istenza l'a e~10 petta solo eilla\'oralore che
lo richiede corrisponde una retta di ammontare non inferiore
all'ammontare degli assegni te i.
Gli assegni sono corri posti durante lo ,,·olgimento del rapportodi lavoro, anche nei ca i di interruzioni eso pensioni di.
pendenti da cause determinate; in particolareessi spellano du.
ranle il periodo di proYa, quello di ferie equello di prem·i'o,
anche eil datore di la\'oro i èa\'\'also della facoltà di so ·titni.
re ad esso la relativa indennità, nonchè durante il periodo di
itl\'alidità temporanea da infortunio sul lavoro oda malattia
·profe sionale, durante i periodi diassenza dallavoro per malat.
tia oper richiamo alle armi, durante quelli in cui illaroratoreè
ammesso al trattamento di integrazione alariale. petlano altresì allaYoratore disoccupato ammesso alle pre ·tazioni della
relatim a icurazione. Gli assegni sono dovuti anche alle ope.
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importanti che regolano la correspon ione degli a e~lÌ. In pri.
mo luogo occorre o ·mare che la legge con idera epre amen.
te come capo famiglia oltre il padre, la madre \·edora onubile
con prole non riconosciuta dal padre oabbandonata dal marito
econ acarico i figli (11), nonchè i prestatori di lavoro che ab.
biano acarico fratelli, orelle onipoti, per la morte, l'abbando.
no ol'invalidità permanente del loro padre- semprechè la ma.
dre non goda di asse~1i familiari - onero cui iano lati regolarmente affidati espo ti 02).
In secondo luogo, eper quantoconcerne i figli, osserrere.
mo che ono equiparati. agli effetti della correpon ione degli
a egni, ai le~ttimi ole~ttimati, quelli naturali legalmente ri.
conosciuti nonchè quelli nati da precedente matrimonio dell'al.
tro coniuge. gli affiliati e i figli adottiri e, infine, i fratelli, le
sorelle. inipoti egli e po ti quando iano acarico del prestatore
di lavoro. l figli e le persone equiparate sono espressamente
ritenuti dalla legge in tale posizione. nei confronti del capo fa.
miglia, quando questi provvede abitualmente alloro manleni.
mento; anzi la legge tabili ce a questo proposito una vera e
propria presunzione, in quanto ritiene che la condizione di essere a carico del capo famiglia i attui per il emplice fatto della
convivenza con e o(T.U.. art. 5) (13).
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120. Disriplina della corresponsio11e degli assegni.
Gli assegni familiari
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La sicurezza sociale
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(Il) ~onchè la madre che abbia il marito invalido permanentemente al
lal'oro, odisoccupato enon usufrucnte di indennità didisoccupazione, oche si
tro1·i in altre condizioni. determinate dalla legge.1e quali gli impediscano ogni
occupazione retribuita (T.U.. art. 3. 1°comma).
(!q) La norma che individua i prestatori di lal'oro considerati capi fa.
mi~ia non è ·uscettibile di interpretazione eslensiYa: co·ì Cassazione, 7marzo
1957. in foro il.. 1957. l. 1196 ~oC~g.
(13) Per lacorresponsione degli assegni perigenitori. ènecessario che
11uesti abbiano uperato l'età di 60 anni (per gli uomini) edi ~à (per le donne).
ovverosiano riconosciuti im·alidi permanentemente allai'Oro.lkcorre poi che
es ·i non fruì ·cano di redditi. di qualsi~i natura. uperiori ad un determinato
ammontare eche il lavoratore «concorra »alloro mantenimento« in maniera
continuatil'a ed in misura ufficiente •. Anche per ~i assegni per la mo~ie
occorre che e anon abbia redditi di lavoro odi altra natura superiori aun
detenninato ammontare (T.U., arti. 6e i, modificati peraltro dalla legge l~
agosto 196~ . n. 1338. art. 18). \'. in materia RfSTAIC.).ll dirillo dtl marito
sui beni dotali in rapporto al cariro degli assegni Jamili11ri. in Foro it.. 1!!61. l.
156.
Ili) D.L. 14 lu~lio 1980. cit.IL. ago~to 1980. cit.) art. ~.bis. Per i
figli e per persone equiparale acarico. i quali per grari infermità tli mente e
di corpo si trol'ino nella assoluta e IICnllanenle impo "ibililà tli tlctlit·ar)i a
proficuo la1·oro. gli ~gni sono corr~~ti ~nza alrun limite di età.
115) 1'.U.. art. l. ult. comma. La leuee 31luglio 19a6. n. 103à. ha però
pre1·islo la CQtre pon ione de~i assegni familiari, in regime di reciprocità. ai
la\'oratori tranieri in Italia per i ramiliari acarico rimasti nei paesi di ori~ne.
388
La sicurezza sociale
1121]
raie ed impiegate considerale capo famiglia, nei casidi assenza
dal lavoro per gravidanza e puerperio, per tuttoil periodo di
astensione obbligatoria ofacoltativa precedente esuccessiva al
parto. previsto dalle leggi ulla tutela della maternità delle la.
voratrici (T. C., art. 11-18).
[122]
Forme integrative ecompleme11tari
38!J
ne sociale, destinata agarantire i lavoratori dall'inadeguatezza
dellaretribuzione indipendenza dei carichi familiari (16).
g7. Forme ·inlegratire ecomplementari di si('urezza .~ociale.
12l. Natura degli assegni familiari.
Intcrl'enti a carattere intcgratii'O e CQ111plementarr. - 1~:1.
L'a; islenza ai grandi inralidi dellaroro:- 1~4. L'assistenza agliorfani
dei laroratori. - 1q5, La slell:t al merito del laroro. - 1~6. Laforma.
zione professionale. Ingenerale.- 1~7. L'addestramentoprofessionale.
Corsi di qualificazione ecantieri di hworo.- 128. La disciplinadell'ati·
prendi lato. - ll9. ll l'Qnlrallo di formazione. - 130. La formazione
professionale nella C. F..E. Il Fondo socialecuro reo. - 131. Lecase per
i laroratori. - 13i. L'assistenza ai fini dell'al'l'iamento allnroro. La
mobilità dei la1·oratori. - 1:13. Disposizioniafarore delle cooperatire di
lal'o ratori.
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SOMMARIO: IQ~.
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Si èdiscusso in dottrina sulla natura degliassegni familiari.
Ela discussione ha portatotalvolta aconclusioni discordanti, a
cau asoprattutto del direrso puntodi vista- economico opuramente formale egiuridico- dal quale si ponevano ivari studiosi. Dal punto di vi ta della scienza economica i potrebbe
inveroconcludere perla natura salariale degliassegni familiari.
Essi cioè potrebbero essere considerati come una quota della
retribuzione, quota che viene corrisposta dal datore di lavoro,
invece che direttamente, attraverso una gestione assicuratira
che equamente ripartisce tra tutti gli imprenditori gli oneri per
carichi di famiglia dei lavoratori dipendenti. Tale carattere sarebbe del resto conforme allanecessità, più volte affermata nel
campo dottrinale. sindacale e politico, edora sanzionata dal.
l'art. 36 della Costituzione, di una rispondenza del reddito del
lavoratore alla sua ituazione difamiglia; etroverebbe una conferma nella dispo izione che, ancor prima che intervenisse il
D.L. ~ apt:ile 19-t6. pone1'aacarico esclusivo del datore di lavo.
ro l'obbligo della corresponsione dei contributi. Questa conclusione non può inYece Yalereda un puntodi vista strettamente
formale egiuridico. \'i ostano alcune disposizioni di legge: ad
es., quella che stabilisce che gli as egni familiari non sono considerali ai fini del computo del trattamento di fine rapportoe
nemmeno agli effetti delle asicurazioni sociali (T. . cit.,
art. 25). D'altra parte. anche se fanno carico alla classe impren.
ditoriale, gli assegni familiari non sono acm·ico diretto deldato.
re di lavoroequindi manca in essi uno deicaratteri fondamentali della retribuzione: quello di es.ere una prestazione dol'ula
dal datore di laYoro in dipendenza del rapporto(n. 81). Essi
costituiscono inrece la prestazione di un rappotio di assicurazio.
12~.
Interventi acarallere iulegralivoecomplemenla.re.
L'as icurazione sociale costituisce nel nostroordinamento
pù"itivo lostrumento ~uridico caratteristico e più importante
della sicurezza sociale. Essa consente infatti di fronteggiare la
massima parte dellesituazionidi bisogno che possono mificarsi
per chi tragga esclusiYamente dal proprio la\'oro i mezzi di sostentamento. Malesituazioni di bisogno presentano talvoltaan.
che elementi che non sonosuscettibili, ai finidelleconcrete necessità di assistenza. di una ralutazione aprioristica equindi di
(16) In materia''· ARENA. L'as.~ù·umzio,,e /t1111iliare cit.: BoRSI, Sul ca·
raliere degli assegni familiuri. in Ri1•. tlir. pnbbl.. 1938. l. 't7 scgg. (alhl cui
opinione arc1·amo aderito nelloscrittoGli assegni familiari. p. :137 egg.): BA·
lù\SSI, Previdmza sociale elt1roro subordinalo, l, Il· 469 segg.: CARt:LLO. DJ!.
ril., p. ~~6 segg.: DE S!MONE. Xn/urtJ giuridira degli ass. fam .. Bari. 1950:
Gumorn, L11 reJribuzione e/c., cit.. p. 330 segg.: BELLINI. Sullu nalum giuri·
tlica degli assegni familiuri, in Dir. del/eu•., 1969, l. 15!) segg.: nonrhè nostro
.!ssegni fomiliari. cii., p. 1052 (e iri ulteriori riferimenti). Ingiuri~prudenza:
Cassazione. 30 dicembre 1958. inLa Riv. il. prer. soc.. 1960. ti . connota tli
GArrA; t9 aprile 1968. in Giusl. civile, 1968. l. Hì56. che ritiene !:1 ronlempu.
ranea esistenza della funzione a istenziale erctributil'a . ~'orti dubhi soliera
però la ritenuta computabilità degliassegni ai fini del calcolotlella retribuziu.
ne sufficiente e.x art. 36 Costituzione.
Forme integrative ecr.nnplemmlari
391
Ma. come abbiamo già avuto occasione di rilerare(n. 71 in no.
la), taluni istituti che in linea di principio appartengono ad altri
settori della disciplina giuridica del lavoro possono pre entare
un certo interesse anche ai fini della sicurezza sociale. Sarà
quindi necessario richiamare brevemente anch'essi in (jUesta e.
de, onde al'ereuna risione completa del no troordinamento.
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1 ~3. L)rl$sistenzrt a·i grandi ·inmlidi dellat•oro.
Tra gliinterventi acarattere integrativo di forme di assicu.
razione sociale, Yanno ricordati oprattutto quelli a favore dei
mutilati edegli invalidi della,·oro. Un cenno a parte va fatto
anche per alcune attività a farore degli orfani dei lavoratori r
deipensionatiche, peraltro, aseguitodellerecenti riforme, po.
trebbero ormai ricondursi piùallagenerica attivitàdi assistenza
che al setwre dellasicurezza socialenel senso da noi precisato
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essere compresi in un «rischio )) assicurato(l). Se si rogliano
eritare ingiustificate lacune, è necessario che alle prestazioni
assicuratire si accompagninoesiaffianchinoaltri interventi, la
cui necessità, e molto spesso anche natura edentità, derono
e.. ere rimesse alla ralutazione, generalmente discrezionale, di
determinati enti pubblici. Abbiamo definito altra volta questi
interventi come integrativi in quantn si ricollegano alle presta.
zioni dell'assicurazione quasi per integrarle. Di recente però
questa materia èstataoggetto di una profondarevisionelegisla.
ti va. Illegislawre ha infatti ritenuto che alcunidiquesticompiti
avessero maggioreattinenza con l'atti1·ità di assistenzaedi be.
neflcenza pubblica che laCostituzione (art. 117) attribuisce alle
regioni eperciò ha proceduto ad un ampio decentramento, sop.
primendo alcuni enti nazionali etrasferendoalleregioni e agli
altri enti locali icompiti relativi.
Altre rolte gliinterventi. sempre di enti didirittopubblico,
prescindono dall'esistenza di prestazioniassicurative, anzi nem.
meno lepresuppongono; essi mirano afronteggiaresituazioni di
hisogno aventi caratteristiche particolari, a prevenire magari il
verificarsi delle situazioni stesse nei confronti dei singoli, ad
elevare di questi l'educazione e l'istruzione, sviluppandone le
possibilitàmorali emateriali, proprioper aiutarli ad evitareea
superare le situazionipredette. Sitratta diinterventiche hanno
lo scopo di completare l'ordinamento dellasicurezza sociale in
settoriestranei alle normali forme assicurative; li potremmo de.
finire più propriamente come interventicomplementari.
Interventi integrativi ecomplementari non differiscono ad
ogni modo Iraloroquanto anatura~uridica; agliuni eaglialiri
èinfattiestraneo il mezzo assicurativo eneilorocònfrontidiffi.
cilmente ''engono in rilievo diritti soggettivi dei singoli. En.
tram bi attengono al sistema disicurezzasociale. Ecome tali li
considereremo appuntobrevemente in questa nostra indagine.
[123]
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[12~]
La sicurezza sociale
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(l l Dalla constatazione. indubbiamente esatta, di questa situazione è
~lata tratta (unpo' a!Trettatamente. anostro j>arere) la conrinzione della ne.
cessitàdi abbandonare il criterioassicurativo L'Ome mezzo tecnico ver la rea.
lizzazione dei fini della sicurez1.a sociale. Inquesto senso Rdazione cit. ddla
Commissione fJfT la riforma, V· 5-6.
(n. 74).
Tra i mutilati egliinvalidi dellaroroillegislatoreha considerato inmodoparticolare i grandi inYalidi. Tali ono coloro
che hanno subìto un'inabilità permanente che riduca l'attitudi.
ne allavoro di almenoquattro quinti. Ad essi- una volta esau.
ritele prestazioni assicuratiYe di caratteresanitario econsolida.
tal'inabilità nel gradosuddetto - vengono concesse particolari
prestazioni acura di unaspeciale gestione istituita presso l'Istituto assicurazione infortuni sul laroro. Tali prestazioni possono
essere terapeutiche, medico-chirurgiche, ortopediche. bahteo.
termali, dil'ieducazioneprofessionale, epossono concretarsi an.
che in forme di assistenza sanitaria, profilattica. materiale e
morale; può essere dispostoanche il ricorerodell'imalido in
appositi istituti (2).
Generalmente si ritiene che afruire ditali prestazioni l'in.
valido non possa vantare un veroe proprio diritto soggettivo,
sebbene il testodell'art. 178 del T.U. 30 giugno 1965, che regolalamateria potrebb~ confortare a parer nostropropriolacon.
clu ione opposta (3). Ecertoad ogni modo che nella specie\'H
(2) T.U.1965. art. 178 segg.
(3) L'a rt. 178 del T. U.del1965 stabilisce infatti al ~o comma che gli
Forme i11lcgratire erompleme11lari
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legge ~l ottobre 19i . n. 6~ l. ne ha preYi ta la trasformazione
in per·011a giuridica privataeha trasferitoalcuni compiti istituzionali che essa ,·olge\'a (ad es., conce ·ione di un assegno di
incollocabiliUJ)all'I. N.A.l. L.
Que ·to. per quanto riguarda gli inralidi. Per quanto concerne i loro familiari laL. 5mag~o 19i6. n. 48, ha previstoe~à lo abbiamo ricordato (n. 95, in nota) -l'istituzione di uno
speciale asse~10 men ile continuativo da corrispondere al coniuge eai figlisuper titi del titolaredi rendita per inabilità permanente non inferiore all'SO per cento, morto per cau e non
dipendenti dall'infortunio odalla malattia profe ·ionale. Ai super·titi. quando la morte non dipende daUe cau ·esuddette, non
spetta infatti alcuna pre !azione previdenziale. L'a egno in
que tione ha natura a ·i tenziale ed è ero~ato a carico di una
peciale gestione delllN.A.I.L.. alimentata da contributi svariati (5).
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riconosciuta all'ammini ·trazione una discrezionalità tecnica;
l'articolo 185 del T.U. ha infatti tahilitoche nella conces ione
delle pre !azioni « \'iene tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione ein genere
delle condizioni fi iche dcll'im·alido. nonchè delle condizioni
economiche efamiliari di es o».
L'a i lenza può e ere accordata «nei limiti delle di ·ponibililà finanziarie ein genere dei mezzi tecnici della peciale gestione», (e qui il diritto soggettiroè enz'altro esclu o) anche
ad inralidi con riduzione di attitudine al laroro inferiore ai
quattroquintl, nonchèalavoratori cittadini italiani non oggetti
all'obbligo dell'a· icurazione, ocomunque non a ·icurati econdo le leggi precedential 1935, colpitida infortunio oda malattia
profe ionale mentre laroraYano nel territorio metropolitano e
anche all'estero. Inquesta maniera leprestazioni hannopotuto
essere accordate anche alaroratori autonomi, apiccoli imprenditori, alaYoratori ex-migranti (4). Gli invalidi con riduzione di
attitudine alla,·oro inferiore ai quattro quintipossono poi essere
amme si a frequentare corsi di acide tramento, di qualificazione, di perfezionamentoodi rieducazione profe ionale, in atti\'ilà la\'orali\·a adeguata alle loro attitudini e alle loro re idue
capacità.
.\!l'a i lenza morale emateriale dei mutilati edegli inralididellaroro prorredera poi in via generaleun ente pubblico a
trultura associatira, l'Associazione nazionale tra mutilati einralidi del lavoro. ~la , come ~à abbiamo ricordato (n. 23), la
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inYalidi di cui trattasi «sono ammessi alle prestazioni della speciale gestione»,
senza preYcdere in proposito alcuna discrezionalità dell'Istituto. discrezionalità che èim·ece pre1i1ta (3' comma) per le prestazioni agli inl'alidi con ina~i­
lità inferiore ai quattro quinti. Enulla rilel'a in contrario il fattoche il 1•
comma dell'articolo demandi al regolamento il compito di stabilire i limiti ele
forme dell'a. ,i lenza: limiti e forme i riferiscono infatti alle prestazioni da
accordare, einfluimnno sui tipi esull'entitàdelle ste. ·e, ma non sulla natura
- diritto ointeresse - della pretesa relatira. che ri ulta ~à definita dalla
legge. ~egano l'e~istenz.a di llll diritto oggettii'O: ~hRAlDI, fllforluni, cii.,
p. 172: CATALDI. Infortuni, cit.. Il, p. 48 .
W .\rt. li rit.. 3~ comma. r. anche c Re~ol. della gestione a:,i,tenza
ai grandi invalidi» approvato indata lq dicembre 19~1, citatoda ~hRAlDI,
op. cii.. p. 151.
IQt L'assistenza agli orfani dei laroralori.
All'e\'ento infortunio sul lavoroealla relativa a· icurazione. ma non esclu ira mente ad e i. ·i ricollega anche un altro
interventoa carattere integratiro: quello a fayorc degli orfani
dei la\'oratori. Abbiamo ri to infatti a uo luogo (n. 95 e 104)
che tra le pre tazioni assicuratiYe, sia nell'assicurazione degli
infortuni che in quella dell'irl\'alidità e\'ecchiaia, ri sono anche
quelle afaYoredei supertiti, coniuge efigli dell'a sicuralo. ~la
qui, più chein qual ia ialtro erento dannoso ilrisarcimento del
danno non è e non può e. ere tutto. Ed è rerlo che qui un
intervento riparatore è ancor pii1 difficile e delicato: chi può
Slrtituire un capo famiglia scomparso~
Tuttavia anche in questocampo qualco adi pill dellasemplice pre tazione economica può e ·ere dato: rpo ·sibile :rolgere tutta un 'opera di as·i lenza morale e materiale, che, entro
limiti ia pure mode·ti. po a ·upplire alla mancanza del capo
famiglia.
mGmtu Bmm lstiluZ!OIIt di 1111 aUtgllO ~prrialt afarort dr/ roniugc edegli orfani dri grandi inralidi dellmwo. inLu flit•. it.1/i pret•. stw..
1976. li6 se~g.
wsicurezza sociale
[1~51
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ricorderemo ugualmente in que la ede in quantosi ricollega
anch'essa alla generale azione ,·olta dallo Stato per l'elevamento morale emateriale dei lavoratori, finalità alla quale si ispira.
no le varie forme integratiYe e complementari di ·icurezza ·o.
ciale. Intendiamo alludere alla «Stella al merito del lavoro».
Si tratta di una decorazione. i tituita conii R.U. 30 dicembre
1923, n. 3167, e regolata attualmente dalla L. 1° maggio 1967,
n. 316, che ha lo copo di premiare i la\'oratori di ambo i se· i,
dipendenti da impre epubbliche oprirate. anche ·e ·oci di imprese cooperative. nonchè da aziende o tabilimenti dello Stato
e di altri enti pubblici (re~oni, etc.) i quali si segnalino per
ingolari meriti di perizia. di laborio ità e di buona condotta
moralee che siano stati occupati ininterrottamente per un periodo di 25 anni presso la ste a azienda. Inalcuni ca i si può
pre cindere, almeno in parte, da quest'ultimo requisito: epreciamente quando si tratti di lavoratori che abbiano, con invenzioni oinnovazioni nel campo tecnico eproduttivo, migliorato la
efficienza degli strumenti, delle macchine odei metodi dilavorazione ovrero contribuito in modo originale al perfezionamen.
to delle mi ure di sicurezza dellaroro. lnogni ca o, però. il
lavoratore de\'e aYer uperato il45° anno di età ed e· ere citta.
dino italiano; la decorazione può essere conferita anche acittadini italiani re identi all'estero {6). L'accertamento dei titoli di
benemerenza dei laYoratori èeffettualo da una peciale commissione. Il conferimento della decorazione - che comporta il
titolo di «maestro del lavoro »-è effettuato annualmente ill 0
mag~o. ~orno della festa de!Ja,·oro, con decreto del pre~idente
della Hepubblica, su proposta del ministro per illa,·oro. Ogni
anno non po ono esere conferite più di 1000 decorazioni. delle quali 700 almeno ala,·oratori appartenenti acategorie operaie (7).
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Aque ta esigenza, profondamente umana, era ispirata l'a.
zione dell'Ente nazionale per l'assi lenza agli orfani dei lavoratori italiani. La sua azione si manifestava principalmente con il
mantenimento el'educazione degli orfani in speciali colle~-con­
,.itto. con la loro educazione ftsica e morale, con la cura della
loro istruzione professionaleedel loro avviamento ai Ja,·oro. I
mezzi finanziari nece ari al funzionamento dell'Ente ealla erogazione delle mie prestazioni derivavano principalmente da
contributi a carico dell'I.N.A.I.L. e delle casse marittime, da
contributi mi acarico dei datori di lavoro, dalle quotedi rendite odi pen ioni pettanti agli orfani ricomati e per tutta la
durata del ricovero; da donazioni, lasciti, etc.
Ora, in base alla L. 21ottobre 1978, n. 6H, come già abbiamo detto a uo luogo (n. ~3), I'EXA.O.L.l.,è stato soppre
so; patrimonio ed entrate trasferiti alle re~oni, sono stati uccessivamente attribuitiai comuni, singolioassociati. Lamateria
deve trovare nuova di ciplina nelle leg~ re~onali. ~el frattempo l'erogazione delle varie prestazioni deve essere assicurata
dai comuni e, in alcuni casi, dalll N.P.S.
Interventi integrati,·i erano previsti anche per i pen ionati
della previdenza sociale. Ad e i doveva pronedere l'Opera
nazionale per ipensionati crltalia, principalmente altraverso riCO\'eri in ca edi riposo, in convalescenziari, in colonie marine e
montane, etc. ~la anche uii'O.~.P.l. si è abbattuta la L. 21
ottobre 1978 e i uoi compiti, con le relative entrate, ono pa .
sali ai comuni.
Migliore sorte non è toccata ad un'altra Opera nazionale,
quella per la protezione della maternità edell'infanzia, la cui
azione di a i tenza, anche se non limitata alle donne lavoratrici. a ume,·a indubbiamente nei loro contronti un particolare
rilievo. La L. 23 dicembre 1975, n. 698, l'ha soppresa ele ue
funzioni sono state ripartite tra re~oni, province ecomuni.
Forme inlegralire ecomplementari
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39+
125. La stella al merito dellaeoro.
Tra le iniziative afavore dei la,·oratori anziani può e· ere
con iderata anche una istituzione che, astretto rigore, non riguarda enon intere sa il sistema (\ella icurezza ociale, ma che
(6) Può inoltre essere conce~. senza l'o~rmza delle ('(lllllizioni gc.
neralmente previste, per onorare la memoria di la1·oratori italiani, anche rrsitlenti all'estero, [leriti odispersi aseguito di eventi di particolare graviti1 tlctrrminati da particolari ri~hi l'Onnc:si alla1·oro (ieg~e l96i. art. ~).
(i) l «maestri del lavoro» sono l'olontariamente riuniti inun'a~ria­
zione: 1·. D.P.H. 14 aprile 1956. n. 16i5. che ha OO>no:i('iutogiuridicamente
la Federazione nazionalemaestri del lavoro.
~l9i
·tratiw statali in materia di istruzione artigiana eprofe.sionale:
di con eguenza sono 'lati trasferiti alle re~oni anche i compili
rolti dagli enti di cui sopra. che sono stati posti in liquidazione
(D.P.H. 15 gennaio197'l, n. IO: D.P.H.~~luglio 1977. 11. !il!i).
Lamateria !rora ora la propria di ciplina fondamentale in
una le~ge.quadro 'latale. alla quale l~ regioni derono unifor.
mar·i nella loro attirità le~·latira eammini trali\'a in materia
(L. 21dicembrel978. n. 845). (~ue ta legge sottolinea anzitutto
le finalitàdella formazione profes ionale (« rendere effelti1·oil
diritto alla\'oro ela ·ua libera :celta efarorire la cre·cita della
personalità dei laroralori attrarerso l'acqui'izione di una rultu.
ra profe ionale »)e ne determina l'oggetlo. Leinizialire di formazione professionale- essa precisa (ari. ~)-«co titui,cono
un en·izio di intere epubblico, inte·o ad assicurare un ·istr.
ma di interrenti formati,·i »arenti il fine di diffondere le cono.
cenze tecniche e pratiche nece.saric per con:eguire il primo
in erimcnto nell'atli\'ilà 1larorali\'a, la qualificazione, lariquali.
ficazione. la specializzazione, l'aggiornamento e il perfeziona.
mento dei laroratori. «in un quadro di formazione permanrn.
te ». La le~ge determina poi compiti e poteri delle regioni. i
principi acui de,·e i. pirarsi la loro attirità legi 'lati,·a. nonehèle
materiesoggette adisciplina delleleggi regionali (8).
Per il conseguimentodelle finalità innanzi indicate lr regio.
ni derono predì porre, in conformità con quanto preristo nei
propri programmi di sriluppo. programmi pluriennali e piani
annualidi attuazione per le atliYità diformazione profes ·ionale.
Quc ledorranno e ·ere realizzate direttamentenelle trullure
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Tra le iniziatire dirette acompletare il. i tema di sicurezza
sociale. un parlicolare rilievo assume la formazione profe siona.
le, in quanto inle a a curare l'elevazione morale e materiale
delle da i la\'oralrici, a promuorere la qualilicazione eil per.
fezionamenlo profe ionale dei ingoli, ad accre cere - appun.
to attramso la qualificazione - le loro 1>ossibililà di occupazio.
ne sia in Italiache all'e tero.
L'intere· amento e l'intervento tatali in quda materia i
manife tano. in primo luogo. attraverso l'i truzione. che 1>0· ia.
mo definire più propriamente cola tica. impartita negli istituti
professionali (per l'industria. il commercio, etc.); in secondo
luogo, ein maniera piùspecifica econcreta, attraverso appositi
corsi per la formazione. il perfezionamento e l'adde tramento
delle mae tranze, a\'entiappunto lo SCO!>O di formare edi accre.
cere la capacità tecnica eproduttira dei lavoratori in relazione
ai bisogni della economia ealle concrete possibilità d'impiego.
b1terzo luo~o. infine. l'attività in que tione a ume un aspetto
particolare conia disciplina dell'apprendi lato, co tituila da lui.
to quel compies. odi di posizioni tendenti aregolare l'apprendi.
mento del mestiere da parte di chi si occupa in una impresa
appunto con lo 'COpo 'precipuo di acquistare la capacità nece sa.
ria per di reni re laroratore qualificato.
Delle manife !azioni di tale atti"ilà, attrarero gli i·tituli
profes ·ionali che per il loro carattere es. enzialmente scola:tiro
conlinano dal campo della legi !azione sociale, non dobbiamo
occuparci nella pre ente epo izione. per la quale rire tono in.
,·ece mag~ore intere "e le atlirità dirette alla formazione. al
perfezionamento eall'acide tramenodelle mae tranze.
Que.lcallirità a\'evano lrorato la loro disciplina nel D.L.
~ l ~ugno 1938, n. 1380, ed erano curate atlrarerso l'atlirità di
appo ili enti pecializzati di ori~ne ·indacale: l'l tituto naziona.
le per il perfezionamento el'adde tramenlo dei laroratori del.
l'indu tria. l'Ente nazionale di addestramentoal lavoro com.
merciale. l'I stituto nazionaleper l'i truzione el'acide lramcnlo
nel ·ettore artigiano. ~la l'attuazione dell'ordinamento re~iona.
le ha portato al tra ferimento alle re~ioni delle funzioni ammini.
Forme illlegralirr eromplemenlari
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126. La formazione professionale. Ingenerale.
[1~6]
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[1~6]
La sicurezza sociale
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396
l, ) Tr~ i numero-i prineì11i emmlÌati a'luc,to l'l'Oixl,ito 1·an11n ri((lnhtti
qut>lli i11tesi ;ul a,,icurart' d1e la le~~lazinne rccio11ale 11011 ('()ntra~ti mn 1l
sislcma ~cola~tit~J generalecche le iniziatire relatire ~iano conformi alle prn.
spettire d'oceupazione: che la le~shtziom• re~~onalc si adegui alla nonnatin1
comunitaria ~ a1111Clla internazinnale: che ~ianu a''irumti niiiKlrtnni \~tlleva­
menti NHl ~i rnti toc-.tli.lt• cate~orie :.~ll'iali c~i alt nenti intere:-...1ti: etr. 1'1•r
quanto con('erne lematerie da t!L'l'iplinare l'Oli legge re~onale. un 1tart1mlan·
rilicro assume la programmazione. l'attuazione e illinanziamtnto 1lrllt• ati i.
,·ilà di formazione prolc:i.,ionale. uei Iom mnltcpliri ll,petti (ati c~.. a11eht· lll'i
settori tli :tltil'itil l<1gionali: nei ronfro11ti 1lr~li inrali1li:nei conl'ronli deitlrlt'·
nuti neeli i~tituti 1li prercnzione e pena: etc. l ll.e~~e n. &là dcl19i.. arti.~
d ).
ll~i]
399
all'etero: ed altre alli"ità pecificatamente indicate che esorbitano dalla competenza e dagli intere i puramente re~onali
(legge, art. 18).
127. L'addeslrmnenlo professionale. Corsi di qualificazione e
canlteri di lavoro.
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lnattesa che la materia tro\'i la propria concreta di ciplina
nelle leg~ regionali, ri. ulta ancora in Yigore ed applicabile la L.
29 aprile 19~9. n. 26t, peraltro in gran parte uperata dalle
nuoYe e igenze del mondo dellaroro edella produzione. ipuò
dire, ad ogni modo, che essa ha dato Yila aun deciso intmento
dello Stato per promuoYere ed appog~are ogni idonea iniziatira
ai fini della formazione professionale. Da notare, inoltre, che la
legge dell949, parla di ad<lestramenlo professionale. non di formazione. forse per sottolineare il carattere e"enzialmente pratico di tale atti,·ità, \'Oita afar con ·eguire qualil'tcazioni profesionali che con entano l'immediata utilizzazione dellaroratore
nelle man ioni relati\'e. Appunto per questo era previ'lo in YÌa
principale \'intemnto non del Mini tero della pubblica istruzione ma di quello della,·oro. in relazione ai compiti che gli sono
attribuiti in materia di politica del la\'oro e dell'occupazione (I l). ubentrata ora la competenza delle regioni. ·peltano a
que ·te i \'ari compiti che la legge affidava al ministro del lavoro: promuome e autorizzare l'istituzione di cori di qualificazione edi riqualificazione per disoccupati. per laYoralori in soprannumero nelle aziende eper emigranti. Quanto al finanziamento. la legge del 19~9 a\'eva istituito un fondo ·peciale. denominato ((Fondo per l'adde'lramento profe ..ionale dei la\'oratori l> al quale facevano carico gli oneri relati"i all'istituzione e
al funzionamento delle ingole iniziative. La maS'ima parte delle disponibilità di taleFondo eil contributo dello lato ad esso
de !inalo ·ono tali, in un primo tempo, ripartiti tra le regioni
(D.P.H. n. IO del 19i~). Ora, però, la legge n. s.~j (lel19i8 ha
soppre. so definitiramente il Fondo in que tione, sicchè anche
queste iniziative, previste dalla legge del 19~9. se attuate dallr
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pubbliche o, mediante conrenzione nelle lrutture di enti arenti particolari caratteristiche (9). Le rarie alti,·ità di formazione
possono comprendere uno opiù cicli (non più di 4), eia cuno di
durata non uperiore alle 600 ore, edevono esere dirette alla
qualiocazione e pecializzazione di coloro che abbiano assolto
l'obbligo scolastico enon abbiano mai volto attività lavorativa,
oppure all'acqui izione di specifiche competenze profes ionali
per coloro che siano in possesso di diploma di cuoia media superiore, oppure alla qualificazione di lavoratori coinYolti in pro.
cessi di riconmsione. etc. Non possono invece essere attuate o
autorizzate attività dirette al con eguimentodi un titolodi stu.
dio odiploma di istruzione econdaria superiore, uniw ilaria o
posiuniversitaria.
Al finanziamento delle attività in questione ogni regione
deve pronedere con le somme ad es a attribuite in ede di
ripartizione del fondo comune previ lo dalla legge sul finanzia.
mento delle re~oni (L. 16 maggio l9ift, n. 28l), al quale sono
ora conferiti anche tutti gli stanziamenti di spesa iscritti nel bilancio dello Stato, relativi ad atti,·ità di formazione professionale tra 'ferite alle re~otlÌ.
Al termine dei corsi Yolti al con eguimento di una qualifica, gli allieYi de,·ono superare le prove finali per l'accertamento
dell'idoneità con eguita. che Yiene certificata in un attestato.
rila ciato dalla re~one, e in ba e al <ptale gli uffici di collocamento a egnano le qualifiche \'alide ai fini dell'avYiamento al
h\\'oro edell'in4uadramento aziendale (IO).
Alcune funzioni re tano. ad ogni modo, di pertinenza edi
competen7Al dello Stato. Tra le altre la vi~lanza per l'o emnza delle leg~ in materia: i rapporti con il Fondo sociale euro1>eo
(n. 130) e con autorità e organi mi eteri operanti nel settore
della formazione profe sionale: l'i tituzione e il finanziamento
di iniziati,·e di formazione profe ionale dei laroratori italiani
Forme integralire ecomplementari
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La sicurezza sociale
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398
(9) 'iano emanazione odelle organ~zazioni democratiche e nazionali
rlei lal'oratori (tlipendenti oautonomi). de~li imprenditori. odi a.~iazioni
conlinalità rormalil'e esociali, odi imprese cloro consorzi, odclmorimcnto
COO!K'ratÌI'O Ue~ge cii., art. j).
(IO) Questi alte tali - ~pecifica la legge {art. H)- ~costituiscono ti.
tolo 1~er l'ammis:lione ai pubblici concorsi •.
In materia 1'. FIGLIOZZI. ta formazione profmionalc liri laroratori.
in Ra~s. dJ lar.. \9à . H31 segg.
(Il)
Forme integratire rcomplementari
101
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qualificar.ione vengono licenziati. mentre i qualificati rengono
ria · orbiti dall'azienda neilimiti delle ue possibilità. Leflnalitit
cui i i pira l'istituzione di que:ti cor·i ·ono indubbiamente da
approrare; in pratica però e. e ·ono ·tale fru trate da eigenze di ordine vario: e raramente i cor·i di cui trattasi ~no sta.
li utilir,zati ai 1'111i di una eiTelti\'a riqualiflcazione delle n1ae.
stranze.
Caratteri tiche differenti hanno alcuni corsi prerisli dn/111 L
17oltobre 196ì,11. 9/ì', ·ulla tutela della\'oro dei fanciulli ede.
~li adolescenti. (~ue ti cor ·i tle\'o no fornire un 'atle~uata forma.
r.ione profe· ionale, per il primo aniamento allaroro. dei fan.
ciulli di Il anni compiuti. che non pro:eguono gli. tudi eche sono alla ricerca di un 'occupazione. La legge . tabilisce anzi rhc
gli uffici 1lellavorodevonosollecitare questi giovani aseguirei
cori in que tione epreYede. d'altraparte, anche l'istituzione ~
il funzionamento di centri per l'orientamento profe."ionale di
minori (artt. 13e15) (1~).
~n cennoaparte deYe. infine. essere fallo ai f·anlieri-srun·
lo (13). Aquestopropo. ito si de\'e subito anertire che. malgra.
do la denominazione. es·i non hanno lo scopo di dare una formazione profe: ·ionale sia pure modesta acoloro che vi sono ad.
detti; e i tendono piutlo. lo ad attenuarela ·ituazione di disoccupazione con entendo l'a\'\'iamenlo ad unlil\·oro. rhe potremmo dire di ripiego. emode ·tamente compensato. dei la\'oratori disoccupati che vi \'Ogliono e ·ere addetti. Tanto che nella
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regioni. dovranno e ere finanziate con i proventi deriYanti dalla ripartizione del fondo comune innanzi ricordato.
Per quanto riguarda le ingole iniziative che possono nere
assunte nel quadrodi quc ta azione intesa all'addestramento e
al perfezionamento professionale. oserveremo che i corsi per
disoccupati ·i diri~ono ai lavoratori che abbiano bi ogno di riacqui tare, accrescere omutarerapidamente le loro capacità tecniche, adattandole allenece ità della efficienza produttira. al.
le esigenze del mercato interno del lavoro ealle pos ibilità di
emigrazione. Inrelazione atali finalitài corsi in questione de.
vono ame carattere eminentemente pratico, con applicazione
degli allievi in opere attinenti all'attività profe ionale oggetto
del corso; devono esere SYolti in orediurne, con orario corri.
S!>Ondente aquello normale di lavoro, edurare di regola da due
a otto mesi e possono e ·ere eguiti da corsi più progrediti di
uguale durata per gli ·te i allievi che abbiano frequentato i
cor. i di addetramento.
\ ota ·aliente di que ti corsi èl'obbligatoriet~ della loro frequenza da parte dei la\'Oratori disoccupati di età inferiore ai Hl
anni per poter percepire il u idio straordinariodi disoccupazione; agli allie\·i che li frequentano con diligenza ècorri po'lO
un mode·to as egno ~ornaliero. In relazione alla natura dei
corsi ealle e·igenze delle ·ingole zone può essere di posto anche il conl'erimenlo di ·peciali premi periodici odi ulteriori in.
dennità giornaliere (legge 2aprile 1968, n. -124, art. 1). lla\'Oratori che dopo IlW frequentato i corsi con regolarità ediligenza uperano la prora finale. conseguono un atte lato. che co lilui ce. a parità di altre condizioni. titolo preferenziale nell'a,·.
\'iamenlo al laroroenella emigrazione.
Cna posizione e una configurazione particolari hanno, nel
dema della legge. i corsi aziendali di riqualifirazione. ~:ssi
rengono autorizzati pre ·so quelle impre eindustriali. non acido ·tagionale, che occupino almenomille dipendenti eche ah.
biano una minore funzionalità per effetto di una maestranza in
parte non ri·po1ulente alle e igenze aziendali oper il mancato
adeguamento del carico di mano d'opera alle proprie po ·ibiliti1
funzionali ed economiche. l corsi de\'ono durare da tre aotto
mesi eal termine di es-i gli allievi chenon hanno conseguito la
[l~iJ
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Lasicurezza sociale
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400
(l~)
Le le~gi tlel 19iì c rlel 197 . sull'occupazione ~~~v~nile. tli t·ui
ahhiamo 1~1~ato a'uo luOI(o (n. 19~i.l) are,·arm attribuitn alle n·~ni partiro.
lari rom11ili in materia di formazione professionaleai lini appunto di famrire
l'aHiamcnto dei ~0\·ani allaroro. Lere~oni dorerano 11re1li.!Klrre pnlKiillll·
mi annuali rc~onali. !li,·i,j per settori produttiri. ri,·olti al! orientare i ~m·ani
rcrso atlirità che presentassero f·On('rete po~sihilità tli orrupazione c fo~'cfll
~uM"dlihili tli fruire del Clllll'Or50 finanziario tlcl Forulu soc:ialr cnropen (n.
I:IU). Lerc~oni inoltre l~kr:mo organiz7.l1W di inte~ rnn i'irulaeati dri lam.
ratori ~ ron gli imprenditori. allirilà di formazione profe~sionalr. l'aralterizza.
te tla perilXIi di fon nazione ~ullaroro pw~110 inr11T!'~.
(1:1) fJGUOZZI. l t'lmtieri tli lnroro t di rim&J(t•ltimenfo. in 1!1mrgmt dt·l
laroro. l!lji, ~03 ~egg.: DE A};nS, l ra11ticri di laroro rdi nmbosrhimeulo rla
loro natura giuridica, ibillcm. 19~9. ljl ~~g.: COLEITA, Catllitrw,rola,
ncli'EII(·ù·loprdia dr/ dirillo. \'. 1089.
Forme Ù1legrafive ecomplementari
~03
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(che prima della legge del1975 era ancor piùmodesto) aYe\'a
indotto qualche giudice aporre laquestione della legittimitàcostituzionaledella norma relativa in rapporto all'a rt. 36 della Costituzione che fissa lecaratteristiche propriedella retribuzione
(n. 40). Ma la questione è stata dichia1·ata infondata, tenuto
conto della natura meramente assistenziale del rapporto instaurato cou ildisoccupato: i compensi in questione non costituiscono retribuzione per un'opera prestata, ma sono un'integrazione
dell'indennità di disoccupazione (15).
128. Ladisciplina dell'apprendistato.
L'attività relativa alla formazione e al 'perfezionamento
delle maestranze eall'addestramento professionaleèintegrata,
perquanto concerne gliapprendisti, da una particolare disciplina del lororapporto di lavoro{16).
Della nozione di apprendista abbiamo giàaruto occasione
di occuparci, quando abbiamoconsiderato talefigura di lavoratore tra i soggetti passivi della legislazione sociale(n. 31). Ah.
biamo vistoallora come leleggi di tutela dellaroro trovino ap.
plicazione anche neisuoi confrontisì che esso viene abeneficiare, anche durante ilperiodo diapprendimento del mestiere, dei
rari istituti protetti"i epreridenziali. La disciplina dell'apprendistato completa tale tutela, regolando appunto, in tutti i .uoi
particolari aspetti, l'apprendimento del mestiere.
Ditale disciplinaoccorre mettere inrilievo iseguenti pun.
ti. Anzitutto la legge (L. 19gennaio 1955, n. 25, modificata da
quella del'l aprile 1968, n. 42·1) considera l'apprendista come
una speciale figura di lavoratore subordinal.o: « l'apprendi lato
-essa precisa (art. 2)- è uno .peciale rapporto di laYoro ».
Tra gli elementi che concorrono ad indi,•iduare la figura dell'apprendista, un particolare rilieYo asume quello dello scopo
per il quale l'a pprendistasi occupa nell'azienda: tale scopo de-
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pratica alla denominazione dicantieri-scuolasi èsostituita quellacorrentedi cantùri di lavoro.
L'art. 59 della legge del l949 prevedeche questi cantieri
possano essere istituiti nelle zone «ove la disoccupazione sia
particolarmente accentuata » eche i cantieri stessi possano di.
stinguersi, aseconda dell'attività svolta, in cantieriper l'attività
forestale e \'iYaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana, di costruzione di opere di pubblica utilità. Anche l'istituzione dei cantieri, già di competenza del ministrodel laroro,
spetta ora alleregioni (D.P.R. 24luglio1977, n. 616, art. 36);
laloro organizzazione e laloro gestione sono affidatedi massima ad enti pubblici ead uffici statali i11leressati alle opere da
eseguireecon\'enientemente attrezzatidalpuntodi''ista tecnico: ad essi fanno carico le spese per l'attrezzatura del cantiere,
pei materiali occorrenti, per la mano d'opera specializzata
eventualmente necessaria; l'ente gestore è inoltre responsabile
dell'andamento tecnico edisciplinaredel cantiere eassume. con
la gestione a proprio nome, ogni conseguente responsabilità
rerso i terzi.
Allaroro nei cantieri "engono ammessi inqualità di «lavoratorivolontari ». nel numerodeiposti disponibili, ilaYoratoridisoccupati che ne facciano domanda. La loro posizione giuridica rimane quella di «disoccupati ))' essi infatti continuano a
percepire, per espressa disposizione di legge, l'indennità ordinariadi disoccupazione, eventualmente spettante(14). Per ogni
giorno di effettiva presenza alcantiere riene loro corrisposto un
assegno che la legge 6 agosto \975, n. 418. ha fissato in lire
3.000, aumentato ogni biennio inmisura percentuale pari alle
variazioni dell'indice del costo della \'ila (naturalmente anche
questedisposizioni possono ora essere modificate dalle leggiregionali). Ai lavoratori occupati nei cantieri è estesa la tutela
preridenziale in tutte le sue rarie forme e gli oneri relatiYi,
come del resto quelli per il pagamento dell'assegno Ji cui sopra,
fanno carico alle regioni. L'esiguità del compenso giornaliero
[128]
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[ 1~71
La sicurezzasociale
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402
05) Corte co tituzionale. :10 giuh~lO 1964. n. 167. in Foro il., 1904. l.
1516.
(14) Legge t919, art. 61. Ei t>eriodi di laroro prestato nei cantieri sono
e elusi dal computodel periodo ma~simo stabilito per le prestazioni dell'assicura?.ione controla disoccupazione.
(t6) Inmateria 1· •• da ultimo, RIVA SANSEVERIKO, op. cii. Per le differenze tra apprendistato eaddestramento professionale v. Cassazione. i aprile
198t.n. 1958. in Foro il., 198~. l. ~18.
[1~81
405
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occupati pre· un'azienda non può uperare ili Uper cento delle mae tranze specializzate e qualificate in ·ervizio pre: odi
e ~a.
Durante lo volgimenlo dell'apprendi.talo, il datore di larora ha l'obbligo di impartire ofar impartire nella sua impre~a
all'apprendi.la l'insegnamento necessario per con ·eguire la
qualificazione: non de\'e poi .ottoporre l'apprendista a lavori
uperiori alle ·ue forle fi iche. oadibirlo ala,·ori di manoYalanza odi produzione in serie oalavorazioni retribuiteacollimo o,
in genere. ad incenti,·o. che presupporrebbero una capacità
profes ionale che l'apprendi la non può ancora po edere e·ri·erebbero in ogni ca ole caratteri tiche alienti dell'istituto. lnline il datore di la,·oro dere concedere all'appremli'ta penne: i
per frequentare i corsi e informare periodicamente la famiglia
del ri'ultato dell'adde lramenlo. Poichè dall'attirità dell'apprendi la, sebbene diretta in via principale all'apprendimento
del me ticre, l'imprenditore trae ugualmente una utililìt (~(l}, la
legge pre ·cri re espre"amente che le pre'lazioni dell'apprendila de\'ono esere retribuite in base ai contraili collelliri
(art. Il. lett. c) (21).
Una di ciplina particolare è prevista per le rarie forme
preridenziali a faYore degli apprendisti per quanto concerne
l'aspetto contributivo. Gliapprendisti sono soggetti all'as,icura.
zione degli infortuni e delle malattie profe ionali (sempre che
siano addetti ad attività per le quali ricorra taleobbli~o). all'a:'icurazione contro le malattie, a quella contro l'inralidilìt c la
mchiaia. aquella contro la tubercolo i (~~). Il \'Cr$:Hllcnto dei
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''e e ere quello di «con eguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato », atlramso l'addestramento pratico e
l'in egnamenlo complementare. L'adde·tramento pratico ha il
llne di faracquistare all'apprendi la la richiesta abilità nel lavoro al quale deYe essere arriato mediante graduale applicazione
ad e : l'in ·e~namento complementare rb·e inme conferire
all'apprendista le nozioni teoriche indi pensabili all'acqui izione
della piena capacità profe ionale: la frequenza degli appo ili
cor ·i di in egnamento complementare, la cui organizzazione
pella ora alle re~OJlÌ. è obbligatoria e gratuita; la obbliuatorietà non su i te per coloro che abbiano ~à lln titolo di tudio
adeguato 07).
Per quanto concerne l'a, unzione allaYoro in qualità di apprendista giit sappiamo come e a debba ayer luogo atlraver o
gli uffici di collocamento previa autorizzazione dell'l peltoralo
della,·oro (L. t aprile 196 , art. l) (è fatta eccezione però per
gli apprendisti assunti da imprenditori artigiani): da noiMeche
èammessa la richiesta nominativa per le aziende con 1111 numero di dipendenti non ·uperiore adieci e. nella mi ura del ~5 per
cento degli apprendisti da as.umere. anche per le aziende con
un numero di dipendenti uperiore a dieci. L'as ·unzione cleYe
ess~re preceduta da ri ila sanitaria per accertare che le condi.
zioni fi iche del giO\·ane con,entano la ua occupazione nel lavoro al quale deve e"ere addetto; è preri la anche la po ·ibi.
lità di un preYentiro e.ame psicofi iologico (l(). Quanto all'età
dell'apprendi.la al momento dell'a unzione. esa non dere e
sereinferiore ai 15,anni esuperiore ai ~O (19): la durala dcll'apprend!·tato è stabilita dai contratti collettiri. ma non dere in
ogni caso :uperare i cinque anni. l! numero degli apprendi ti
Formeintegralire ecompleme11lari
AH
[128]
EU
La sicurezza sociale
(li) Le~~e t9j~. artt. 16 e lì: rt'~l. 30 tlicemhrc t9j6. n. t66S.
arlt. lì eta.
(li) Tale e;;arue può mr lu~o nelle località do,·e e~i~tono rentri tli
orientamento profe ·sionalc riconosciuti dal )liuistcro della l'oro. ed ètli posto
tlalllfficio di rollocamento: accertamento c<trlificazioni sono gratuiti Uegge
~ aprile 196H. mt. 3).
(19) ~la jKr:;ono e~'ere ~unti rome ap11rendi ti anche coloro rhe ah.
biano compiuto il 11° anno di clit se hanno adempiuto all'ohbligo st'Olaslico
lle~ge ~ aprile 196S. art. :n.
(~0)
Lalr~ge (art. ~) rirono.'lt-e che 11110 delle raratlrrisliche 1lcl rai'POT·
tu di awrenllislato è data dall'uti/i~:a:Ìollf nc11'impre~a dell'opera drll'apprcnrli~a. da parte dell'nnprenditore.
(tll ulla p<Jrtala di tale ohhli~o. e'ilila sua <·o~lilu7.ionalità. in relazit~­
nr aU'atlualt )i\uaziom· di rarenza di una leg~r . indarale. 1'. Corte l~l~tituziu­
nalc. ~6 ~CI1113l0 195i. Il. IO. in foro il.. IO.ii. l. n:li '>l.'g~. \". anrlte Cou~i­
~io 1li .lato. A1lunanza generale.tlarcre 3ma~~io l!lj6, n. ~Ut iu/li1'. di du.
t!tllar.. J!l5G.III. ~ ;, ~~~. In tlottrina 'cPPIFJ. Plurali~IIW di roulmlli roliff.
/lrÌ rSÌguifica/o di lUI rÌili'ÌO /cgis/a/ÌI'O, ibidem. 19à7.1, m$('~~·
(~~~ Il ral1porlu tli apprentli1tato non fa cnarc ll('f tutta la 'ua 1lurata
l'erngazione 1legli as-'C~i familiari eorrispo~ti per i minori. el'apprendista è
rapo famiflia. ~li ~pctlano per i familiari atarico gli CI.''Ci!lli familiari (le~l!e {
lu~lio 19j6. n. 706).
406
La sicurezza sociale
1129]
IJ30]
407
questo fine il datore di lavoro può avanzareagli uffici dì collocamento richieste nominative dì laYoratori di età compresa tra i
15 e i 29 anni; all'atto della richiesta dere specificare il programma formativo, le sue modalità dì svol~mento e il tipo di
qualificazione perseguito; allermine del rapporto deve poi attestare nel libretto dì lavoro l'attività srolta ei risultati conseguiti
dal lavoratore. Il rapporto atermine può essere trasformato in
tm normale rapporto dì lavoro a tempo indeterminato con lo
stesso oconaltro datoredi laroro.
Questo particolare contratto con finalitàfonnatìvepuò però
essereposto in essere solo per un periodo di un anno dall'entra.
ta in rigore del D.L. n. 17(cioè sinoalQ9 gennaio1984). Ma il
diseguo di legge n. 760, già approl'ato da un ramo del Parla.
mPnto e che abbiamo avuto più volte occa ·ione di ricordare,
preYede inl'ia permanente, aWart. QO. una nuora disciplinadei
contratti di formazione elavoro. Questi contratti potranno essere stipulati, dalle imprese edagli enti pubblici economici. con
la l'oratoridi età compresa tra i 15ei29 anni, per tlll periodo di
tempo non superiore ai ~4 mesi enon rinnol'abili. Spetterà alla
commissione regionale per l'impiego di approvare il progetto dì
formazione, che doVI'à contenere l'indicazione della durata. del.
lemodalitàdisvolgimento dell'attività lavoratira edì quella di
formazione. nonchè ilrapporto traesse. Sono previ ti in propo.
'Ìto anche particolari interventi della regione. Il dì cgno di legge prevede poi la possibilità di assunzione al lavoro a tempo
indeterminato del lar01·atore così lonuato, presso lo stes oo
pres oaltro datore di lavoro.
Naturalmente l'anticipata chiusura della legislatura. anche
se èmollo probabile che il disegno dì legge arà ripre ·entato dal
gorerno alle nuove Camere, procra ·tina erende del lutto incerta la data della entrata invigore dì que ta nuora disciplina.
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contributi da parte del datore di lavoro ha luogo mediante l'acquisto el'applicazione suapposite tessere, dìmarche settimanalidel valorecomplessivo di lire 342, se l'apprendista èsoggetto
anche all'assicurazione infortuni e malattie professionali, e di
lire 162 negli altri casi. Per gli apprendisti assunti da imprendi.
tori artigiani, al pagamento delle somme occorrenti perlatutela
previdenziale proYvede, senza onere eformalità alcuna per gli
imprenditori, laregione, in conformità di convenzionistipulate
con gli istitutiassicuratori (legge n. 845, del 1978, art. 16).
Forme integratiu ecomplementari
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Le leggi del1977 e 1978 sull'occupazione giovanile(retro,
n. 49-bis) avevano dato \'Ìta, tra l'altro, ad un contratto dìlaroro speciale, il contratto di formazione. Questo contratto, da non
confonderecon quello dì apprendistato, potera esserestipulato
da imprenditori privati eda enti pubblicieconomici con giovani
iscritti nelle liste speciali, eavera lo scopo difar loro conseguire
il raggiun~mento di «adeguati livelli diformazione, in relazione alle fasce professionali »; per favorirne lastipulazìone lalegge aveva anche pre"isto particolari contributi sL1talì a fa,·ore
dei datoridì laYoro (23).
Come le altre iniziative contemplate dalle leg~ sull'occu.
pazione giovanile, anche questo istituto, con la sua specifica dì.
sciplina, è venuto meno con la fine del 1980, e sebbene non
abbia avuto in concreto ampia applicazione (i contratti stipulati
nel corso dì quattro anni sarebbero stati poco più di 8.000),
sembra che il legislatore voglianuovamenteintrodurlonelsiste.
ma. sia pure con una disciplina parzialmente diversa. Il D.L.
29 gennaio1983, n. 17 (conv. nella L. 25 maggio1983, n. 79) ha
infatti previsto (e già l'a bbiamo accennato aproposito del collocamento dei giovani: n. 49-ois) la possibilitàper il datoredi la.
voro di stipulare contratti dì lavoro a termine, di durata non
superiore ai dodici mesi, aventi appunto finalità formative. A
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129. Il contratto di formazione.
.
(23) SAETIA. Contratti di formaziqne, in tlnnali della facoltà di tcmwrnia
ecommercio Jdi'Unit•er~ita di Palermo. 1977. n. 3; Omoou. Occupazione, ad-
destramento, formazione professionale ndla condizione giot•anile: il contralto di
formazione, in Il dir. dellav., 1979, 358.
l
1 :~0.
La formazione profèssionale nella Conwnità economica europea. Il Fondosociale europeo.
Il problema della lonnazione professionale in generale e
quello specifico della riqualìficazìone dei laroralori disoccupati
per farorìme l'assorbimento in occupazioni produttìre, sono l'e-
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Lionello Levi Sandri fonds