ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO
Via Emilio Zola, 6/B - 57122 Livorno
Tel: 0586/425248 - 421071 Fax : 0586/410594
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Regolamento di Istituto
PREMESSA
Il regolamento di Istituto stabilisce le regole e le modalità di comportamento a cui tutti i soggetti della
comunità scolastica devono attenersi ed è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa. Esso è
frutto dell'elaborazione comune delle tre componenti: docenti, genitori, studenti e delinea un sistema
di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica.
Il regolamento di Istituto va inquadrato nella prospettiva organizzativa ed educativa del P.O.F. e si
configura come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio
contributo per realizzare il patto espresso nel P.O.F. e favorire il successo formativo di ogni giovane,
educandolo al discernimento, al rispetto degli impegni presi, dei propri doveri, del lavoro proprio e
altrui e dell'ambiente di tutti, con ciò contribuendo a un ordinato sviluppo del processo formativo.
Spetterà al Dirigente Scolastico e ai docenti osservare e far osservare il regolamento, pubblicizzarlo il
più possibile, stimolare e agevolare l'applicazione capillare e consapevole del medesimo, fornendo
occasioni e strumenti per la partecipazione attiva e responsabile degli studenti e delle loro famiglie.
E’ complementare al presente Regolamento lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Per quanto
riguarda le competenze e il funzionamento degli Organi Collegiali, si fa riferimento alla normativa
scolastica. Per quanto non specificato nel presente Regolamento le componenti non studentesche
d'Istituto faranno riferimento alla normativa vigente. In particolare i docenti per quanto riguarda
l'orario faranno riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro e al C.N.L. Integrativo, per quanto
riguarda le attività connesse alla funzione docente ai Decreti Delegati e alle Linee Guida e ai Contratti
Integrativi di Istituto.
La tutela della Privacy è garantita da specifiche procedure comunicate a genitori e studenti all’atto
dell’iscrizione e da specifiche disposizioni impartite al personale.
L'utilizzo della biblioteca, dei laboratori e delle palestre è regolamentato da specifiche disposizioni.
Copia del Regolamento è consultabile nel sito web dell’Istituto.
L’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento.
I DOCENTI
ART. 1 - I Docenti devono presentarsi puntualmente alle lezioni. Gli insegnanti della prima lezione hanno
l’obbligo di essere in aula con 5 minuti di anticipo; gli insegnanti dell’ultima lezione lasciano l’aula solo dopo
il suono della campanella e riportano il Registro di Classe in sala insegnanti.
ART. 2 - Devono firmare per ogni ora di lezione con la classe assegnata il Diario/Registro di classe e annotarvi
scrupolosamente assenze, giustificazioni ritardi e uscite anticipate degli studenti.
In particolare il docente della prima lezione deve verificare che nel periodo che intercorre tra la giustificazione
del giorno e la precedente riportata nel libretto non vi siano altre assenze ancora da giustificare.
ART. 3 - Hanno l'obbligo di custodire e compilare in ogni parte i registri personali e consegnarli unitamente
agli elaborati, appositamente etichettati, alle scadenze previste. Devono altresì consegnare in tempo utile i Piani
di lavoro, i Prospetti e le Relazioni finali.
ART. 4 - Devono segnalare alla Presidenza le note disciplinari registrate sul Registro di Classe.
ART. 5 - Possono allontanare dall’aula l’alunno solo per gravi motivi, annotandone sul registro la motivazione.
Ove occorresse allontanare dall’aula un alunno per gravi motivi disciplinari esso sarà accompagnato dal
personale non docente in Presidenza, ove il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore provvederà alla sua
ammonizione.
ART. 6 - Coloro che alla fine della lezione devono cambiare aula dovranno farlo nel modo più sollecito
possibile.
ART. 7 - Hanno l'obbligo di effettuare la vigilanza all’interno ed in prossimità delle proprie aule durante
l’eventuale pausa di socializzazione, secondo il proprio impegno orario.
ART. 8 - Devono prendere visione delle Comunicazioni affisse in Sala Professori e controfirmare le
Comunicazioni di servizio. In caso di assenza alle riunioni collegiali devono portare adeguata giustificazione,
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative.
ART. 9 - Devono comunicare tempestivamente l’assenza o il ritardo per qualsiasi motivo all’amministrazione e
nella sede di servizio, in modo da permettere le opportune sostituzioni e controlli amministrativi in tempo utile.
La suddetta comunicazione deve essere effettuata almeno entro l’ora precedente all’entrata in servizio.
ART. 10 - Possono far uscire gli alunni solo uno alla volta e solo in casi di effettiva necessità. Alla fine della
propria ora di lezione, tutti gli alunni dovranno essere presenti in classe.
ART. 11 - I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio sugli atti e sui documenti della scuola e a non divulgare
informazioni riservate.
ART. 12 - I docenti accompagnatori a visite guidate e/o a attività culturali esterne all’ISIS ritirano le
autorizzazioni dei genitori alla partecipazione, consegnandole successivamente alla Segreteria didattica.
ART. 13– I docenti vigilano sul materiale che gli studenti portano a scuola, e qualora ritengano che si tratti di
oggetti il cui uso o possesso comporti rischi per l’incolumità delle persone o sia comunque contrario alle finalità
educative e didattiche della scuola, procedono, in via cautelativa, al ritiro del detto materiale ed alla successiva
consegna al D.S. Il materiale potrà essere poi ritirato dal genitore o da chi ne fa le veci o dallo studente se
maggiorenne. Le suddette operazioni vengono annotate sul registro di classe.
ART. 14 - I docenti che utilizzano laboratori sono tenuti a rispettare il protocollo di sicurezza in vigore nella
scuola
COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ART. 15 - Il coordinatore è il docente nominato dal Dirigente scolastico che
•
cura il coordinamento didattico del consiglio di classe e promuove le riunioni necessarie;
•
coordina la programmazione di classe sia delle le attività curricolari sia di quelle extracurricolari;
•
mantiene continui contatti con i colleghi per monitorare la regolarità dell'attuazione della
programmazione didattica, l'esistenza di eventuali problemi relazionali, motivazionali, disciplinari e didattici, in
modo da valutare l’opportunità di i interventi di orientamento, sostegno e recupero, individuali o di classe;
•
coordina le attività di accoglienza degli studenti all’inizio dell’anno scolastico;
•
è’ responsabile in modo particolare degli studenti della classe, cerca di favorire la coesione fra di loro,
•
riferisce agli alunni, dopo ogni Consiglio di classe, la valutazione complessiva riportata e li avverte
come classe o singolarmente dei problemi che possono essere stati riscontrati;
•
si fa tramite tra gli alunni e la Presidenza o gli altri insegnanti del Consiglio di classe ogni volta che se
ne presenti la necessità;
•
informa gli studenti sulle disposizioni d’Istituto per la sicurezza e la salute e verifica periodicamente
che siano informati; nonché sul piano dell’offerta formativa, i corsi di recupero, le attività extracurricolari;
•
controlla regolarmente le assenze e i ritardi degli studenti prendendo contatti con le famiglie nel caso di
assenze prolungate o frequenti o non giustificate e intervenendo con i provvedimenti contemplati dal
Regolamento;
•
convoca i genitori di quegli alunni i cui risultati o il cui comportamento siano sintomatici di rischio di
dispersione scolastica;
•
presiede il Consiglio di classe in assenza del D.S. su sua delega e cura la corretta redazione del verbale
del C.d.C.;
•
nelle classi quinte cura la redazione del “documento del 15 maggio” da consegnare al D.S.;
•
cura la distribuzione delle pagelle o delle schede di valutazione interperiodali in occasione degli incontri
scuola famiglia;
•
l’obbligo alla riservatezza è esteso anche alle informazioni legate alla privacy di cui il coordinatore
venga in possesso durante lo svolgimento della sua mansione.
•
Verifica il corretto inserimento dei voti proposti negli scrutini nel sistema informatico dell’Istituto
ART. 16 – E’ presente durante le elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe e consegna insieme
al segretario le schede per la votazione ai genitori.
ART. 17 - Controlla e ritira le firme di presa visione delle comunicazioni di carattere generale indirizzate alle
famiglie.
ART. 18 – Prende in consegna i verbali delle assemblee di classe dai rappresentanti degli alunni e discute con il
Dirigente Scolastico eventuali interventi.
ART. 19 - Fa riferimento alla segreteria didattica per le comunicazioni scuola – famiglia.
COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE
ART. 20 – Il Dipartimento disciplinare è l’ organo collegiale costituito dagli insegnanti di una stessa area
disciplinare nonché ambito in cui si sviluppa la riflessione sulla disciplina e si impostano le linee guida della
programmazione disciplinare. La sua attività è coordinata da un docente nominato dal Dirigente scolastico,
sentito il parere del Dipartimento stesso.
ART. 21 - Il coordinatore:
•
•
•
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•
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•
Prepara e presiede le riunioni del Dipartimento previste dal Piano Annuale delle attività, incaricando
un segretario per la verbalizzazione delle sedute e integrando, se necessario, l’o.d.g.
Coordina le attività del Dipartimento relative all’analisi delle singole discipline (per l'individuazione
delle competenze e degli obiettivi cognitivi minimi, in riferimento a tutto il corso di studi e a ciascun
anno scolastico)
Chiede al D.S., quando necessario, la convocazione del Dipartimento
Promuove il più ampio dibattito fra i docenti alla ricerca di soluzioni unitarie in merito a scelte
didattiche e metodologiche innovative e a iniziative di aggiornamento
Indirizza i colleghi verso gli orientamenti metodologici della scuola
Promuove l’intesa tra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da sottoporre
agli alunni
Mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri Dipartimenti
È responsabile delle operazioni di revisione del Documento di programmazione redatto annualmente
dal dipartimento
Riferisce al Dirigente i bisogni del gruppo docente
Offre indicazioni e materiali di orientamento ai nuovi docenti
Si impegna affinché i materiali e le esperienze degli anni precedenti costituiscano sempre un patrimonio
di tutto il gruppo
ART. 22 – Costituiscono attività del Dipartimento disciplinare:
• analisi e discussione del Piano dell’Offerta Formativa;
• progettazione e programmazione delle attività individuate nel P.O.F.;
• organizzazione e verifica delle attività integrative dell’offerta formativa;
• proposte riguardanti l'autonomia didattico-organizzativa;
• scelta dei test d’ingresso;
• individuazione degli obiettivi formativi e degli obiettivi disciplinari declinati in termini di comportamenti
attesi;
• definizione dei contenuti essenziali delle discipline (saperi comuni di base), degli standard (obiettivi)
minimi comuni a tutte le classi parallele;
• proposta di innovazioni metodologiche e didattiche ;
• individuazione e definizione dei moduli didattici e delle unità didattiche;
• aggiornamento dei contenuti disciplinari e delle metodologie utilizzate;
• elaborazione della programmazione didattica disciplinare ed individuazione di aree multidisciplinari e/o
interdisciplinari
• proposte di acquisto di sussidi didattici;
• proposte di acquisto per le discipline che comportano attività di laboratorio;
• individuazione degli strumenti di verifica;
• programmazione delle attività di orientamento;
• programmazione delle attività per il sostegno e/o il recupero;
• progettazione, produzione, coordinamento, somministrazione e valutazione prove interdisciplinari e prove
finali
prove finali per gli esami;
• proposte adozioni libri di testo;
• individuazione dei criteri di valutazione e dei criteri per la formulazione dei giudizi complessivi.
RESPONSABILE DEL LABORATORIO
ART. 23 - Il docente Responsabile di laboratorio:
•
Sulla base dei piani elaborati dal Dipartimento e della ricognizione di dotazioni e giacenze, predispone
in collaborazione con il docente tecnico pratico e l’assistente tecnico le richieste di materiale ed apparecchiature
necessarie per il funzionamento didattico del laboratorio.
•
individua e segnala al DSGA le apparecchiature ed i materiali inutilizzabili;
•
organizza lo svolgimento del ciclo di esercitazioni;
•
concorre a individuare e a segnalare per iscritto al Dirigente scolastico eventuali fattori di rischio per la
sicurezza e la salute
COLLABORATORE SCOLASTICO
ART. 24 - Collabora con i Docenti alla sorveglianza nel corso dell'intera mattinata e in tutti quei momenti in cui
siano presenti degli alunni nell'istituto. Controlla e interviene affinché la permanenza degli studenti fuori
dell’aula non superi la reale necessità.
ART. 25 - Vigila sull’ingresso degli allievi nell’istituto al primo suono di campana.
ART. 26 - Fa suonare la prima campanella all’ orario previsto, momento in cui gli studenti devono entrare
nell’istituto per raggiungere le proprie aule. In caso di necessità, ad esempio per cattive condizioni
atmosferiche, può anticipare l’entrata. Fermo restando che gli alunni non possono raggiungere le aule prima del
suono della prima campanella.
ART. 27 - L’addetto al servizio di portineria, che non deve rimanere sguarnita, controlla che nessun estraneo
entri nei locali dell’istituto ed impedisce l'uscita degli allievi dall'istituto nel corso delle ore di lezione e durante
la ricreazione. In caso di uscite autorizzate deve accertarsi che gli allievi, anche se maggiorenni, abbiano il
permesso della Presidenza.
ART. 28 - Il personale addetto al servizio di portineria deve annunciare al Dirigente scolastico o alla Segreteria
eventuali visitatori. Inoltre di norma impedisce l’accesso ai locali in cui si svolgono le attività didattiche.
ART. 29 - Deve portare le circolari nelle classi e controllare che siano firmate dal Docente in servizio. Inoltre
deve ritirare, giornalmente, i libretti delle giustificazioni, a partire dalla seconda ora, per consegnarli in
vicepresidenza.
ART. 30 - Deve segnalare tempestivamente alla Presidenza qualsiasi comportamento scorretto degli allievi
ART. 31 - Non deve abbandonare, senza permesso, il posto di servizio e, in caso di impellente necessità, deve
farsi sostituire da un collega.
ART. 32 - Deve avvisare la Presidenza o il Delegato, dell’ eventuale assenza di un docente entro 10 minuti
dall’inizio delle lezioni e sorvegliare la classe.
ART. 33 – Deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare nell'ambito dell'Istituto.
ART. 34 - Il personale ATA è tenuto al segreto d’ufficio sugli atti e sui documenti della scuola.
GLI STUDENTI
FREQUENZA E NORME COMPORTAMENTALI
ART. 35 - Gli studenti sono parte attiva della Comunità scolastica; la frequenza regolare alle lezioni è dovere e
diritto di ogni alunno.
ART. 36 - L’allievo ha il diritto di potersi rivolgere al Preside, al Vicario, al coordinatore della sua classe o a
qualsiasi altro docente di sua fiducia nonché ai propri rappresentanti (di classe o d’istituto), per esporre
eventuali problemi personali.
ART. 37 - Prima del suono della prima campana non è consentito agli alunni l’accesso ai corridoi e alle aule,
se non in casi di maltempo. Alla seconda campana gli studenti devono essere già nelle proprie classi; in caso di
lieve ritardo spetta all’insegnante che ha lezione, accettare o meno l’alunno.
ART. 38 - Dopo l’inizio delle lezioni sarà concesso agli alunni non pendolari di entrare in classe secondo le
seguenti modalità:
•
Fino a 10 minuti di ritardo è concesso agli alunni entrare in aula e il ritardo sarà annotato dal docente
della prima ora sul registro di classe con l’obbligo di giustificazione il giorno successivo e comunque entro tre
giorni, per non incorrere nelle sanzioni disciplinari previste. Sarà cura del docente incaricato avvisare in tal
caso le famiglie.
•
Oltre i 10 minuti l’alunno ritardatario potrà entrare in aula a partire dalla seconda ora di lezione . I
minorenni attenderanno il termine della prima ora di lezione in vicepresidenza.
ART. 39 - Lo studente, nel corso dell’anno scolastico, ha a disposizione 8 ingressi fuori orario da presentare al
docente incaricato per essere ammesso alla seconda ora di lezione; in mancanza del permesso l’ ammissione in
aula non sarà consentità (avverrà comunque la segnalazione alla famiglia).
L’alunno potrà essere ammesso anche entro la terza ora nel caso di presentazione di certificazione medica
Le richieste uscita anticipata, da presentare entro la prima ora al docente incaricato, possono essere concesse
solo per le ultime due ore di lezione, con lo stesso numero e modalità degli ingressi posticipati, salvo
presentazione di certificazione medica, da esibire il giorno successivo.
ART. 40 - Gli allievi non possono uscire dalle aule se non per esigenze di assoluta necessità. In ogni caso non
deve uscire dall'aula più di un alunno per volta. A nessun alunno è permesso di muoversi o sostare
arbitrariamente nei corridoi e nei servizi.
ART. 41 - Agli studenti non è concesso uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni giornaliere. Per i
minorenni, l'uscita in anticipo può essere eccezionalmente concessa dal Dirigente scolastico e dai suoi
collaboratori solo se prelevati da un genitore o se l’autorizzazione sarà data via fax con allegata la fotocopia di
un documento del genitore o di chi ne fa le veci. I maggiorenni, sempre in via del tutto eccezionale, possono
provvedere personalmente, fermo restando quanto stabilito al punto 41 ter.
ART. 42 - Un mese prima del termine dell’anno scolastico non è possibile avvalersi dell’uscita anticipata né di
entrata fuori orario.
ART. 43 - L’ingresso posticipato o l’uscita anticipata saranno consentiti nel caso in cui l’istituzione non possa
garantire la durata del servizio per l’intera mattinata, e a condizione, dove possibile, che si preavvisino le
famiglie almeno un giorno prima nel caso di alunni minorenni. Nel caso che non possa essere comunicato tale
preavviso per le uscite anticipate, l’Istituto si avvarrà del consenso che i genitori preventivamente avranno dato,
esonerando la scuola da ogni responsabilità, alla possibilità di uscita anticipata in caso di necessità.
ART. 44 - All’inizio dell’anno scolastico gli alunni pendolari che sono nell’impossibilità di entrare in orario a
scuola o di raggiungere in tempi ragionevoli le proprie abitazioni al termine regolare delle lezioni, potranno
fruire di un permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata, previa domanda scritta – corredata di
foto formato tessera dell’alunno e fotocopia dell’abbonamento al mezzo pubblico – da parte di chi esercita la
potestà genitoriale, il quale deve dichiarare altresì di essere consapevole del diminuito monte ore di lezione
conseguente alla concessione del permesso. Quest’ultimo è revocato se da successive verifiche si accerta il
venir meno delle ragioni che ne hanno determinato la concessione.
ART. 45 - Nel cambio dell’ora e nel caso di assenza del docente è vietato agli alunni di uscire dall’aula. Essi
hanno l’obbligo di tenere un comportamento corretto al fine di non impedire il regolare svolgimento delle
lezioni nelle aule adiacenti.
ART. 46– E’ vietato mangiare nella Aula Magna e nei laboratori, nonché nelle aule al di fuori della pausa di
socializzazione.
ART. 47 - Gli alunni non devono mai lasciare incustoditi i propri oggetti di valore perché la scuola non è
responsabile di eventuali ammanchi o perdite. Qualora una classe si allontani dall’aula di normale assegnazione
per recarsi in palestra o nei laboratori, gli alunni sono tenuti a lasciare l’aula in ordine, senza abbandonarvi
effetti personali. Una volta iniziate le lezioni, nessuno può uscire dall’istituto senza l’autorizzazione scritta del
Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori
ART. 48 - Gli studenti devono rispettare le suppellettili scolastiche, i locali, le attrezzature dei laboratori ecc..
In caso di danno provocato per grave negligenza o per dolo, oltre al provvedimento disciplinare, i responsabili
dovranno rimborsare la spesa per la riparazione dell'oggetto o per la sua sostituzione, in caso di danno
irreparabile. Nel caso in cui non fosse possibile individuare i responsabili, la spesa sarà ripartita fra tutti i
componenti della classe o delle classi interessate.
ART. 49 - Gli alunni hanno sempre l’obbligo di portare il libretto personale che costituisce anche documento di
riconoscimento all’interno dell’Istituto. Il secondo libretto, esaurito o smarrito il primo, potrà essere ritirato
previo versamento sul C/C postale dell’Istituto di 5 €.
ART. 50 - E' tassativamente vietato, in ottemperanza alle vigenti leggi, fumare all’interno dell'Istituto.
ART. 51 - E’ vietato accedere ai laboratori ed alle aule speciali senza la presenza di un insegnante. Non si
possono adoperare strumenti ed attrezzature se non sotto controllo dei docenti. E’ vietato l’accesso nelle aule e
nei laboratori agli studenti estranei alle classi che vi sono impegnate. Gli alunni devono effettuare celermente il
cambio di classe al termine dell’intervallo.
ART. 52 - E’ vietato usare o tenere accesi i cellulari, videofonini, videocamere e ogni altro apparecchio di
registrazione, anche vocale durante le ore di lezione e, in ogni caso, all’interno dell’Istituto.
ART. 53 - Le scale esterne e le relative porte di sicurezza devono essere lasciate libere e usate solo per motivi
di necessità.
N.B. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre
alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al
successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo come stabilito con decreto legge n° 137 del 1
settembre 2008-10-03.
USCITE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
ART. 54 – La scuola autorizza ai sensi della C.M. n° 122 del 9/5/91 l’uscita degli studenti con un apposito
modulo firmato dai genitori (se minorenni) o dagli stessi studenti maggiorenni .
ART. 55 – Gli alunni che hanno optato per lo studio individuale:assistito rimangono in classe sotto sorveglianza
dell’insegnante di Religione.
ART. 56 – Gli alunni che hanno optato per lo studio di Materia alternativa all’IRC seguono il regolamento
dello studio individuale fino alla nomina dell’insegnante.
ART. 57 - Fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo tutti gli alunni rimarranno in classe.
ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI
ART. 58 - Le assenze dalle lezioni, qualunque sia la causa che le ha determinate, debbono essere giustificate
per mezzo dell’apposito libretto, che la famiglia deve ritirare all’inizio dell’anno scolastico depositando la
firma. Gli studenti maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto e firmare le proprie giustificazioni. La
presenza del genitore può essere richiesta dalla Presidenza nei casi in cui si reputi opportuno valutare i motivi
dell’assenza.
ART. 59 - La giustificazione deve essere presentata il giorno di rientro a scuola al professore della prima ora.
Nel caso in cui lo studente sia sprovvisto di giustificazione l’insegnante della prima ora lo ammette alla
lezione, ma annota sul registro di classe, per il giorno successivo, che il suddetto alunno deve giustificare. Se il
giorno successivo arriva ancora senza giustificazione, il docente della prima ora annota che il giorno successivo
ancora ( il terzo giorno dopo il rientro) l’alunno non potrà essere ammesso in classe senza giustificazione. Nel
caso che non venga rispettata neanche questa condizione, l’alunno dovrà recarsi dal docente responsabile: se
maggiorenne dovrà lasciare l’Istituto, se minorenne sarà invece avvisata la famiglia.
ART. 60 - la decima giustificazione delle assenze ed i suoi multipli se l’alunno è minorenne devono essere
giustificati alla scuola personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci, che ritirerà il libretto dopo il
controllo effettuato dal coordinatore; per i minorenni pendolari verrà effettuato da parte del coordinatore un
controllo telefonico presso la famiglia, dopo il quale il libretto sarà restituito all’allievo.
Oltre i 5 giorni di assenza, lo studente deve allegare il certificato medico dal quale risulti che le sue condizioni
di salute consentano di riprendere la frequenza della scuola.
ART. 61 - Lo studente maggiorenne dichiara personalmente i motivi dell'assenza e firma in suo nome la
giustificazione, salvo il caso in cui necessita il certificato medico. Alla decima giustificazione verrà effettuato
da parte del coordinatore, un controllo telefonico presso la famiglia
ART. 62 - Le assenze dovute a manifestazioni collettive devono essere regolarmente giustificate
ART. 63 - Lo studente deve avere sempre con sé il libretto delle giustificazioni e conservarlo in buone
condizioni senza alterarlo o manometterlo in alcuna parte.
ART. 64 - Nel caso di proclamazione di sciopero del personale docente e/o non docente, gli studenti sono tenuti
a presentarsi regolarmente a scuola. Il dirigente scolastico comunicherà in anticipo l’impossibilità di garantire il
regolare svolgimento delle lezioni e la vigilanza, o altrimenti si avvarrà di quanto stabilito al punto 45.
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
ART. 65 - Con riferimento all’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998 n.
249) si individuano le seguenti tipologie di infrazioni disciplinari:
Le sanzioni, applicate nei tempi consentiti dalle previste procedure, devono comunque essere sollecite,
temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e mirare alla riparazione del danno e, per quanto
possibile, alla presa di coscienza dell'alunno/a. ed alle possibilità di convertire la sanzione in attività utile
alla crescita e alla consapevolezza individuale e/o al risarcimento nei confronti della comunità scolastica, quali:
attività di studio e ricerca su temi assegnati dal Consiglio di classe;
partecipazione obbligatorio ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola;
attività non didattiche utili alla collettività decise dal Consiglio di classe con il controllo di un educatore
che garantisca il loro regolare svolgimento;
Tipologia delle sanzioni
Annotazione sul registro di
1. Mancanza ai doveri scolastici, comportamento che
classe
ed
eventuale
turba il regolare andamento delle lezioni. Mancanza di
ammonizione della Dirigenza.
rispetto nei confronti dei compagni, del personale
docente o non docente.
2. Inosservanza e non conoscenza delle norme
organizzative del Regolamento.
Annotazione sul registro di classe e
ammonizione
della
Dirigenza.
Convocazione di chi esercita la
potestà
genitoriale.
Eventuale
sospensione dalle lezioni fino a tre
giorni
Annotazione sul registro di
classe e ammonizione della
Dirigenza. Convocazione di chi
3. Comportamento che turba in modo grave il regolare esercita la potestà genitoriale.
svolgimento delle lezioni.
Eventuale sospensione dalle
lezioni fino a tre giorni
4. Piccoli danneggiamenti alle attrezzature e ai sussidi Annotazione sul registro di
didattici.
classe e ammonizione. della
Dirigenza. Convocazione di chi
esercita la potestà genitoriale.
Eventuale
sospensione
dalle
lezioni fino a tre giorni.
Risarcimento del danno.
Annotazione sul registro di
classe e ammonizione della
5. Inosservanza delle norme di prevenzione degli Dirigenza. Convocazione di chi
infortuni e di sicurezza, con pericolo per l’incolumità esercita la potestà genitoriale.
personale e altrui.
Sospensione dalle lezioni fino a
cinque giorni
Annotazione sul registro di
classe e ammonizione . della
6. Qualsiasi comportamento offensivo nei riguardi di
Dirigenza. Convocazione di chi
tutti i componenti la comunità scolastica, in riferimento
esercita la potestà genitoriale.
a quanto prescritto dall’ articolo 3 della costituzione
italiana
Sospensione dalle lezioni fino a
sette giorni.
7. Infrazioni gravi e/o di rilevanza civile e penale.
Allontanamento dalla comunità
scolastica per un periodo non
atti lesivi dell’integrità fisica (percosse, lesioni) e inferiore ai 15 giorni e,
psicologica; gravi ingiurie e diffamazioni; istigazione comunque, fino al venir meno
all’illecito e provocazione di risse; atti contro la proprietà di ogni situazione di pericolo.
privata e pubblica (furti, danneggiamenti);atti contro la
pubblica
decenza;uso
e
spaccio
di Risarcimento del danno.
stupefacenti;falsificazione firme, alterazione e/o furto di
documenti ufficiali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo:
•
8. atti di rilevante violenza o connotati da una gravità
tali da determinare seria apprensione a livello sociale e
da non consentire interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità
durante l’anno scolastico.
Allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica fino al
termine dell’anno scolastico e,
comunque, fino al venir meno
di ogni situazione di pericolo.
Risarcimento del danno.
Per le mancanze disciplinari di propria competenza il Consiglio di Classe può irrogare, in
aggiunta a quanto previsto, la sanzione della esclusione dalle attività extrascolastiche
(comprese quelle agonistiche e sportive) e/o dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di
istruzione. In caso di recidiva, le sanzioni possono essere progressivamente incrementate. Il
Dirigente scolastico, nei casi in cui sia messa a repentaglio l’incolumità e/o la sicurezza della
comunità, può procedere all’ allontanamento immediato dalla scuola.
ORGANO DI GARANZIA
ART. 66 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, in forma scritta, da parte degli studenti, entro 15
giorni dalla loro emanazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola presieduto dal Dirigente
Scolastico (previsto dall’art. 5 comma 2 del DPR 249 del 24/06/1998 come modificato dal DPR 235
del 21/11/2007), composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante del
personale ATA, degli studenti e dei genitori eletti all’interno del Consiglio d’Istituto.
La delibera di tale organo sarà valida se sono presenti tutti i membri e se nessuno di questi si sarà avvalso della
facoltà di astenersi. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche
sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
Contro la violazione del presente Regolamento di Disciplina il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
decide in via definitiva come dall’art. 5 del DPR 235/2007.
DIVIETO DI FUMO
Art. 67 – Il divieto di fumare a scuola vale per tutte le persone presenti nell’edificio scolastico, ai sensi della L.
3/2003.
Approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/09/2012
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