ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE BUONTALENTI-CAPPELLINI-ORLANDO Via Emilio Zola, 6/B - 57122 Livorno Tel: 0586/425248 - 421071 Fax : 0586/410594 C.F. 92110860498 Regolamento di Istituto PREMESSA Il regolamento di Istituto stabilisce le regole e le modalità di comportamento a cui tutti i soggetti della comunità scolastica devono attenersi ed è parte integrante del Piano dell'Offerta Formativa. Esso è frutto dell'elaborazione comune delle tre componenti: docenti, genitori, studenti e delinea un sistema di regole condiviso nell'ambito dell'autonomia scolastica. Il regolamento di Istituto va inquadrato nella prospettiva organizzativa ed educativa del P.O.F. e si configura come assunzione di responsabilità e di consapevolezza del proprio ruolo e del proprio contributo per realizzare il patto espresso nel P.O.F. e favorire il successo formativo di ogni giovane, educandolo al discernimento, al rispetto degli impegni presi, dei propri doveri, del lavoro proprio e altrui e dell'ambiente di tutti, con ciò contribuendo a un ordinato sviluppo del processo formativo. Spetterà al Dirigente Scolastico e ai docenti osservare e far osservare il regolamento, pubblicizzarlo il più possibile, stimolare e agevolare l'applicazione capillare e consapevole del medesimo, fornendo occasioni e strumenti per la partecipazione attiva e responsabile degli studenti e delle loro famiglie. E’ complementare al presente Regolamento lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. Per quanto riguarda le competenze e il funzionamento degli Organi Collegiali, si fa riferimento alla normativa scolastica. Per quanto non specificato nel presente Regolamento le componenti non studentesche d'Istituto faranno riferimento alla normativa vigente. In particolare i docenti per quanto riguarda l'orario faranno riferimento al Contratto Nazionale di Lavoro e al C.N.L. Integrativo, per quanto riguarda le attività connesse alla funzione docente ai Decreti Delegati e alle Linee Guida e ai Contratti Integrativi di Istituto. La tutela della Privacy è garantita da specifiche procedure comunicate a genitori e studenti all’atto dell’iscrizione e da specifiche disposizioni impartite al personale. L'utilizzo della biblioteca, dei laboratori e delle palestre è regolamentato da specifiche disposizioni. Copia del Regolamento è consultabile nel sito web dell’Istituto. L’iscrizione alla scuola comporta l’accettazione integrale del presente Regolamento. I DOCENTI ART. 1 - I Docenti devono presentarsi puntualmente alle lezioni. Gli insegnanti della prima lezione hanno l’obbligo di essere in aula con 5 minuti di anticipo; gli insegnanti dell’ultima lezione lasciano l’aula solo dopo il suono della campanella e riportano il Registro di Classe in sala insegnanti. ART. 2 - Devono firmare per ogni ora di lezione con la classe assegnata il Diario/Registro di classe e annotarvi scrupolosamente assenze, giustificazioni ritardi e uscite anticipate degli studenti. In particolare il docente della prima lezione deve verificare che nel periodo che intercorre tra la giustificazione del giorno e la precedente riportata nel libretto non vi siano altre assenze ancora da giustificare. ART. 3 - Hanno l'obbligo di custodire e compilare in ogni parte i registri personali e consegnarli unitamente agli elaborati, appositamente etichettati, alle scadenze previste. Devono altresì consegnare in tempo utile i Piani di lavoro, i Prospetti e le Relazioni finali. ART. 4 - Devono segnalare alla Presidenza le note disciplinari registrate sul Registro di Classe. ART. 5 - Possono allontanare dall’aula l’alunno solo per gravi motivi, annotandone sul registro la motivazione. Ove occorresse allontanare dall’aula un alunno per gravi motivi disciplinari esso sarà accompagnato dal personale non docente in Presidenza, ove il Dirigente Scolastico o un suo collaboratore provvederà alla sua ammonizione. ART. 6 - Coloro che alla fine della lezione devono cambiare aula dovranno farlo nel modo più sollecito possibile. ART. 7 - Hanno l'obbligo di effettuare la vigilanza all’interno ed in prossimità delle proprie aule durante l’eventuale pausa di socializzazione, secondo il proprio impegno orario. ART. 8 - Devono prendere visione delle Comunicazioni affisse in Sala Professori e controfirmare le Comunicazioni di servizio. In caso di assenza alle riunioni collegiali devono portare adeguata giustificazione, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative. ART. 9 - Devono comunicare tempestivamente l’assenza o il ritardo per qualsiasi motivo all’amministrazione e nella sede di servizio, in modo da permettere le opportune sostituzioni e controlli amministrativi in tempo utile. La suddetta comunicazione deve essere effettuata almeno entro l’ora precedente all’entrata in servizio. ART. 10 - Possono far uscire gli alunni solo uno alla volta e solo in casi di effettiva necessità. Alla fine della propria ora di lezione, tutti gli alunni dovranno essere presenti in classe. ART. 11 - I docenti sono tenuti al segreto d’ufficio sugli atti e sui documenti della scuola e a non divulgare informazioni riservate. ART. 12 - I docenti accompagnatori a visite guidate e/o a attività culturali esterne all’ISIS ritirano le autorizzazioni dei genitori alla partecipazione, consegnandole successivamente alla Segreteria didattica. ART. 13– I docenti vigilano sul materiale che gli studenti portano a scuola, e qualora ritengano che si tratti di oggetti il cui uso o possesso comporti rischi per l’incolumità delle persone o sia comunque contrario alle finalità educative e didattiche della scuola, procedono, in via cautelativa, al ritiro del detto materiale ed alla successiva consegna al D.S. Il materiale potrà essere poi ritirato dal genitore o da chi ne fa le veci o dallo studente se maggiorenne. Le suddette operazioni vengono annotate sul registro di classe. ART. 14 - I docenti che utilizzano laboratori sono tenuti a rispettare il protocollo di sicurezza in vigore nella scuola COORDINATORE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ART. 15 - Il coordinatore è il docente nominato dal Dirigente scolastico che • cura il coordinamento didattico del consiglio di classe e promuove le riunioni necessarie; • coordina la programmazione di classe sia delle le attività curricolari sia di quelle extracurricolari; • mantiene continui contatti con i colleghi per monitorare la regolarità dell'attuazione della programmazione didattica, l'esistenza di eventuali problemi relazionali, motivazionali, disciplinari e didattici, in modo da valutare l’opportunità di i interventi di orientamento, sostegno e recupero, individuali o di classe; • coordina le attività di accoglienza degli studenti all’inizio dell’anno scolastico; • è’ responsabile in modo particolare degli studenti della classe, cerca di favorire la coesione fra di loro, • riferisce agli alunni, dopo ogni Consiglio di classe, la valutazione complessiva riportata e li avverte come classe o singolarmente dei problemi che possono essere stati riscontrati; • si fa tramite tra gli alunni e la Presidenza o gli altri insegnanti del Consiglio di classe ogni volta che se ne presenti la necessità; • informa gli studenti sulle disposizioni d’Istituto per la sicurezza e la salute e verifica periodicamente che siano informati; nonché sul piano dell’offerta formativa, i corsi di recupero, le attività extracurricolari; • controlla regolarmente le assenze e i ritardi degli studenti prendendo contatti con le famiglie nel caso di assenze prolungate o frequenti o non giustificate e intervenendo con i provvedimenti contemplati dal Regolamento; • convoca i genitori di quegli alunni i cui risultati o il cui comportamento siano sintomatici di rischio di dispersione scolastica; • presiede il Consiglio di classe in assenza del D.S. su sua delega e cura la corretta redazione del verbale del C.d.C.; • nelle classi quinte cura la redazione del “documento del 15 maggio” da consegnare al D.S.; • cura la distribuzione delle pagelle o delle schede di valutazione interperiodali in occasione degli incontri scuola famiglia; • l’obbligo alla riservatezza è esteso anche alle informazioni legate alla privacy di cui il coordinatore venga in possesso durante lo svolgimento della sua mansione. • Verifica il corretto inserimento dei voti proposti negli scrutini nel sistema informatico dell’Istituto ART. 16 – E’ presente durante le elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe e consegna insieme al segretario le schede per la votazione ai genitori. ART. 17 - Controlla e ritira le firme di presa visione delle comunicazioni di carattere generale indirizzate alle famiglie. ART. 18 – Prende in consegna i verbali delle assemblee di classe dai rappresentanti degli alunni e discute con il Dirigente Scolastico eventuali interventi. ART. 19 - Fa riferimento alla segreteria didattica per le comunicazioni scuola – famiglia. COORDINATORE DEL DIPARTIMENTO DISCIPLINARE ART. 20 – Il Dipartimento disciplinare è l’ organo collegiale costituito dagli insegnanti di una stessa area disciplinare nonché ambito in cui si sviluppa la riflessione sulla disciplina e si impostano le linee guida della programmazione disciplinare. La sua attività è coordinata da un docente nominato dal Dirigente scolastico, sentito il parere del Dipartimento stesso. ART. 21 - Il coordinatore: • • • • • • • • • • • Prepara e presiede le riunioni del Dipartimento previste dal Piano Annuale delle attività, incaricando un segretario per la verbalizzazione delle sedute e integrando, se necessario, l’o.d.g. Coordina le attività del Dipartimento relative all’analisi delle singole discipline (per l'individuazione delle competenze e degli obiettivi cognitivi minimi, in riferimento a tutto il corso di studi e a ciascun anno scolastico) Chiede al D.S., quando necessario, la convocazione del Dipartimento Promuove il più ampio dibattito fra i docenti alla ricerca di soluzioni unitarie in merito a scelte didattiche e metodologiche innovative e a iniziative di aggiornamento Indirizza i colleghi verso gli orientamenti metodologici della scuola Promuove l’intesa tra i docenti della medesima disciplina per la stesura di prove comuni da sottoporre agli alunni Mantiene i contatti con i rappresentanti degli altri Dipartimenti È responsabile delle operazioni di revisione del Documento di programmazione redatto annualmente dal dipartimento Riferisce al Dirigente i bisogni del gruppo docente Offre indicazioni e materiali di orientamento ai nuovi docenti Si impegna affinché i materiali e le esperienze degli anni precedenti costituiscano sempre un patrimonio di tutto il gruppo ART. 22 – Costituiscono attività del Dipartimento disciplinare: • analisi e discussione del Piano dell’Offerta Formativa; • progettazione e programmazione delle attività individuate nel P.O.F.; • organizzazione e verifica delle attività integrative dell’offerta formativa; • proposte riguardanti l'autonomia didattico-organizzativa; • scelta dei test d’ingresso; • individuazione degli obiettivi formativi e degli obiettivi disciplinari declinati in termini di comportamenti attesi; • definizione dei contenuti essenziali delle discipline (saperi comuni di base), degli standard (obiettivi) minimi comuni a tutte le classi parallele; • proposta di innovazioni metodologiche e didattiche ; • individuazione e definizione dei moduli didattici e delle unità didattiche; • aggiornamento dei contenuti disciplinari e delle metodologie utilizzate; • elaborazione della programmazione didattica disciplinare ed individuazione di aree multidisciplinari e/o interdisciplinari • proposte di acquisto di sussidi didattici; • proposte di acquisto per le discipline che comportano attività di laboratorio; • individuazione degli strumenti di verifica; • programmazione delle attività di orientamento; • programmazione delle attività per il sostegno e/o il recupero; • progettazione, produzione, coordinamento, somministrazione e valutazione prove interdisciplinari e prove finali prove finali per gli esami; • proposte adozioni libri di testo; • individuazione dei criteri di valutazione e dei criteri per la formulazione dei giudizi complessivi. RESPONSABILE DEL LABORATORIO ART. 23 - Il docente Responsabile di laboratorio: • Sulla base dei piani elaborati dal Dipartimento e della ricognizione di dotazioni e giacenze, predispone in collaborazione con il docente tecnico pratico e l’assistente tecnico le richieste di materiale ed apparecchiature necessarie per il funzionamento didattico del laboratorio. • individua e segnala al DSGA le apparecchiature ed i materiali inutilizzabili; • organizza lo svolgimento del ciclo di esercitazioni; • concorre a individuare e a segnalare per iscritto al Dirigente scolastico eventuali fattori di rischio per la sicurezza e la salute COLLABORATORE SCOLASTICO ART. 24 - Collabora con i Docenti alla sorveglianza nel corso dell'intera mattinata e in tutti quei momenti in cui siano presenti degli alunni nell'istituto. Controlla e interviene affinché la permanenza degli studenti fuori dell’aula non superi la reale necessità. ART. 25 - Vigila sull’ingresso degli allievi nell’istituto al primo suono di campana. ART. 26 - Fa suonare la prima campanella all’ orario previsto, momento in cui gli studenti devono entrare nell’istituto per raggiungere le proprie aule. In caso di necessità, ad esempio per cattive condizioni atmosferiche, può anticipare l’entrata. Fermo restando che gli alunni non possono raggiungere le aule prima del suono della prima campanella. ART. 27 - L’addetto al servizio di portineria, che non deve rimanere sguarnita, controlla che nessun estraneo entri nei locali dell’istituto ed impedisce l'uscita degli allievi dall'istituto nel corso delle ore di lezione e durante la ricreazione. In caso di uscite autorizzate deve accertarsi che gli allievi, anche se maggiorenni, abbiano il permesso della Presidenza. ART. 28 - Il personale addetto al servizio di portineria deve annunciare al Dirigente scolastico o alla Segreteria eventuali visitatori. Inoltre di norma impedisce l’accesso ai locali in cui si svolgono le attività didattiche. ART. 29 - Deve portare le circolari nelle classi e controllare che siano firmate dal Docente in servizio. Inoltre deve ritirare, giornalmente, i libretti delle giustificazioni, a partire dalla seconda ora, per consegnarli in vicepresidenza. ART. 30 - Deve segnalare tempestivamente alla Presidenza qualsiasi comportamento scorretto degli allievi ART. 31 - Non deve abbandonare, senza permesso, il posto di servizio e, in caso di impellente necessità, deve farsi sostituire da un collega. ART. 32 - Deve avvisare la Presidenza o il Delegato, dell’ eventuale assenza di un docente entro 10 minuti dall’inizio delle lezioni e sorvegliare la classe. ART. 33 – Deve rispettare e far rispettare il divieto di fumare nell'ambito dell'Istituto. ART. 34 - Il personale ATA è tenuto al segreto d’ufficio sugli atti e sui documenti della scuola. GLI STUDENTI FREQUENZA E NORME COMPORTAMENTALI ART. 35 - Gli studenti sono parte attiva della Comunità scolastica; la frequenza regolare alle lezioni è dovere e diritto di ogni alunno. ART. 36 - L’allievo ha il diritto di potersi rivolgere al Preside, al Vicario, al coordinatore della sua classe o a qualsiasi altro docente di sua fiducia nonché ai propri rappresentanti (di classe o d’istituto), per esporre eventuali problemi personali. ART. 37 - Prima del suono della prima campana non è consentito agli alunni l’accesso ai corridoi e alle aule, se non in casi di maltempo. Alla seconda campana gli studenti devono essere già nelle proprie classi; in caso di lieve ritardo spetta all’insegnante che ha lezione, accettare o meno l’alunno. ART. 38 - Dopo l’inizio delle lezioni sarà concesso agli alunni non pendolari di entrare in classe secondo le seguenti modalità: • Fino a 10 minuti di ritardo è concesso agli alunni entrare in aula e il ritardo sarà annotato dal docente della prima ora sul registro di classe con l’obbligo di giustificazione il giorno successivo e comunque entro tre giorni, per non incorrere nelle sanzioni disciplinari previste. Sarà cura del docente incaricato avvisare in tal caso le famiglie. • Oltre i 10 minuti l’alunno ritardatario potrà entrare in aula a partire dalla seconda ora di lezione . I minorenni attenderanno il termine della prima ora di lezione in vicepresidenza. ART. 39 - Lo studente, nel corso dell’anno scolastico, ha a disposizione 8 ingressi fuori orario da presentare al docente incaricato per essere ammesso alla seconda ora di lezione; in mancanza del permesso l’ ammissione in aula non sarà consentità (avverrà comunque la segnalazione alla famiglia). L’alunno potrà essere ammesso anche entro la terza ora nel caso di presentazione di certificazione medica Le richieste uscita anticipata, da presentare entro la prima ora al docente incaricato, possono essere concesse solo per le ultime due ore di lezione, con lo stesso numero e modalità degli ingressi posticipati, salvo presentazione di certificazione medica, da esibire il giorno successivo. ART. 40 - Gli allievi non possono uscire dalle aule se non per esigenze di assoluta necessità. In ogni caso non deve uscire dall'aula più di un alunno per volta. A nessun alunno è permesso di muoversi o sostare arbitrariamente nei corridoi e nei servizi. ART. 41 - Agli studenti non è concesso uscire dall'Istituto prima del termine delle lezioni giornaliere. Per i minorenni, l'uscita in anticipo può essere eccezionalmente concessa dal Dirigente scolastico e dai suoi collaboratori solo se prelevati da un genitore o se l’autorizzazione sarà data via fax con allegata la fotocopia di un documento del genitore o di chi ne fa le veci. I maggiorenni, sempre in via del tutto eccezionale, possono provvedere personalmente, fermo restando quanto stabilito al punto 41 ter. ART. 42 - Un mese prima del termine dell’anno scolastico non è possibile avvalersi dell’uscita anticipata né di entrata fuori orario. ART. 43 - L’ingresso posticipato o l’uscita anticipata saranno consentiti nel caso in cui l’istituzione non possa garantire la durata del servizio per l’intera mattinata, e a condizione, dove possibile, che si preavvisino le famiglie almeno un giorno prima nel caso di alunni minorenni. Nel caso che non possa essere comunicato tale preavviso per le uscite anticipate, l’Istituto si avvarrà del consenso che i genitori preventivamente avranno dato, esonerando la scuola da ogni responsabilità, alla possibilità di uscita anticipata in caso di necessità. ART. 44 - All’inizio dell’anno scolastico gli alunni pendolari che sono nell’impossibilità di entrare in orario a scuola o di raggiungere in tempi ragionevoli le proprie abitazioni al termine regolare delle lezioni, potranno fruire di un permesso permanente di entrata posticipata/uscita anticipata, previa domanda scritta – corredata di foto formato tessera dell’alunno e fotocopia dell’abbonamento al mezzo pubblico – da parte di chi esercita la potestà genitoriale, il quale deve dichiarare altresì di essere consapevole del diminuito monte ore di lezione conseguente alla concessione del permesso. Quest’ultimo è revocato se da successive verifiche si accerta il venir meno delle ragioni che ne hanno determinato la concessione. ART. 45 - Nel cambio dell’ora e nel caso di assenza del docente è vietato agli alunni di uscire dall’aula. Essi hanno l’obbligo di tenere un comportamento corretto al fine di non impedire il regolare svolgimento delle lezioni nelle aule adiacenti. ART. 46– E’ vietato mangiare nella Aula Magna e nei laboratori, nonché nelle aule al di fuori della pausa di socializzazione. ART. 47 - Gli alunni non devono mai lasciare incustoditi i propri oggetti di valore perché la scuola non è responsabile di eventuali ammanchi o perdite. Qualora una classe si allontani dall’aula di normale assegnazione per recarsi in palestra o nei laboratori, gli alunni sono tenuti a lasciare l’aula in ordine, senza abbandonarvi effetti personali. Una volta iniziate le lezioni, nessuno può uscire dall’istituto senza l’autorizzazione scritta del Dirigente scolastico o dei suoi collaboratori ART. 48 - Gli studenti devono rispettare le suppellettili scolastiche, i locali, le attrezzature dei laboratori ecc.. In caso di danno provocato per grave negligenza o per dolo, oltre al provvedimento disciplinare, i responsabili dovranno rimborsare la spesa per la riparazione dell'oggetto o per la sua sostituzione, in caso di danno irreparabile. Nel caso in cui non fosse possibile individuare i responsabili, la spesa sarà ripartita fra tutti i componenti della classe o delle classi interessate. ART. 49 - Gli alunni hanno sempre l’obbligo di portare il libretto personale che costituisce anche documento di riconoscimento all’interno dell’Istituto. Il secondo libretto, esaurito o smarrito il primo, potrà essere ritirato previo versamento sul C/C postale dell’Istituto di 5 €. ART. 50 - E' tassativamente vietato, in ottemperanza alle vigenti leggi, fumare all’interno dell'Istituto. ART. 51 - E’ vietato accedere ai laboratori ed alle aule speciali senza la presenza di un insegnante. Non si possono adoperare strumenti ed attrezzature se non sotto controllo dei docenti. E’ vietato l’accesso nelle aule e nei laboratori agli studenti estranei alle classi che vi sono impegnate. Gli alunni devono effettuare celermente il cambio di classe al termine dell’intervallo. ART. 52 - E’ vietato usare o tenere accesi i cellulari, videofonini, videocamere e ogni altro apparecchio di registrazione, anche vocale durante le ore di lezione e, in ogni caso, all’interno dell’Istituto. ART. 53 - Le scale esterne e le relative porte di sicurezza devono essere lasciate libere e usate solo per motivi di necessità. N.B. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo come stabilito con decreto legge n° 137 del 1 settembre 2008-10-03. USCITE DEGLI ALUNNI CHE NON SI AVVALGONO DELL’INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA ART. 54 – La scuola autorizza ai sensi della C.M. n° 122 del 9/5/91 l’uscita degli studenti con un apposito modulo firmato dai genitori (se minorenni) o dagli stessi studenti maggiorenni . ART. 55 – Gli alunni che hanno optato per lo studio individuale:assistito rimangono in classe sotto sorveglianza dell’insegnante di Religione. ART. 56 – Gli alunni che hanno optato per lo studio di Materia alternativa all’IRC seguono il regolamento dello studio individuale fino alla nomina dell’insegnante. ART. 57 - Fino all’entrata in vigore dell’orario definitivo tutti gli alunni rimarranno in classe. ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI ART. 58 - Le assenze dalle lezioni, qualunque sia la causa che le ha determinate, debbono essere giustificate per mezzo dell’apposito libretto, che la famiglia deve ritirare all’inizio dell’anno scolastico depositando la firma. Gli studenti maggiorenni possono ritirare personalmente il libretto e firmare le proprie giustificazioni. La presenza del genitore può essere richiesta dalla Presidenza nei casi in cui si reputi opportuno valutare i motivi dell’assenza. ART. 59 - La giustificazione deve essere presentata il giorno di rientro a scuola al professore della prima ora. Nel caso in cui lo studente sia sprovvisto di giustificazione l’insegnante della prima ora lo ammette alla lezione, ma annota sul registro di classe, per il giorno successivo, che il suddetto alunno deve giustificare. Se il giorno successivo arriva ancora senza giustificazione, il docente della prima ora annota che il giorno successivo ancora ( il terzo giorno dopo il rientro) l’alunno non potrà essere ammesso in classe senza giustificazione. Nel caso che non venga rispettata neanche questa condizione, l’alunno dovrà recarsi dal docente responsabile: se maggiorenne dovrà lasciare l’Istituto, se minorenne sarà invece avvisata la famiglia. ART. 60 - la decima giustificazione delle assenze ed i suoi multipli se l’alunno è minorenne devono essere giustificati alla scuola personalmente da un genitore o da chi ne fa le veci, che ritirerà il libretto dopo il controllo effettuato dal coordinatore; per i minorenni pendolari verrà effettuato da parte del coordinatore un controllo telefonico presso la famiglia, dopo il quale il libretto sarà restituito all’allievo. Oltre i 5 giorni di assenza, lo studente deve allegare il certificato medico dal quale risulti che le sue condizioni di salute consentano di riprendere la frequenza della scuola. ART. 61 - Lo studente maggiorenne dichiara personalmente i motivi dell'assenza e firma in suo nome la giustificazione, salvo il caso in cui necessita il certificato medico. Alla decima giustificazione verrà effettuato da parte del coordinatore, un controllo telefonico presso la famiglia ART. 62 - Le assenze dovute a manifestazioni collettive devono essere regolarmente giustificate ART. 63 - Lo studente deve avere sempre con sé il libretto delle giustificazioni e conservarlo in buone condizioni senza alterarlo o manometterlo in alcuna parte. ART. 64 - Nel caso di proclamazione di sciopero del personale docente e/o non docente, gli studenti sono tenuti a presentarsi regolarmente a scuola. Il dirigente scolastico comunicherà in anticipo l’impossibilità di garantire il regolare svolgimento delle lezioni e la vigilanza, o altrimenti si avvarrà di quanto stabilito al punto 45. REGOLAMENTO DI DISCIPLINA ART. 65 - Con riferimento all’art.3 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (DPR 24 giugno 1998 n. 249) si individuano le seguenti tipologie di infrazioni disciplinari: Le sanzioni, applicate nei tempi consentiti dalle previste procedure, devono comunque essere sollecite, temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e mirare alla riparazione del danno e, per quanto possibile, alla presa di coscienza dell'alunno/a. ed alle possibilità di convertire la sanzione in attività utile alla crescita e alla consapevolezza individuale e/o al risarcimento nei confronti della comunità scolastica, quali: attività di studio e ricerca su temi assegnati dal Consiglio di classe; partecipazione obbligatorio ad attività extracurricolari organizzate dalla scuola; attività non didattiche utili alla collettività decise dal Consiglio di classe con il controllo di un educatore che garantisca il loro regolare svolgimento; Tipologia delle sanzioni Annotazione sul registro di 1. Mancanza ai doveri scolastici, comportamento che classe ed eventuale turba il regolare andamento delle lezioni. Mancanza di ammonizione della Dirigenza. rispetto nei confronti dei compagni, del personale docente o non docente. 2. Inosservanza e non conoscenza delle norme organizzative del Regolamento. Annotazione sul registro di classe e ammonizione della Dirigenza. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. Eventuale sospensione dalle lezioni fino a tre giorni Annotazione sul registro di classe e ammonizione della Dirigenza. Convocazione di chi 3. Comportamento che turba in modo grave il regolare esercita la potestà genitoriale. svolgimento delle lezioni. Eventuale sospensione dalle lezioni fino a tre giorni 4. Piccoli danneggiamenti alle attrezzature e ai sussidi Annotazione sul registro di didattici. classe e ammonizione. della Dirigenza. Convocazione di chi esercita la potestà genitoriale. Eventuale sospensione dalle lezioni fino a tre giorni. Risarcimento del danno. Annotazione sul registro di classe e ammonizione della 5. Inosservanza delle norme di prevenzione degli Dirigenza. Convocazione di chi infortuni e di sicurezza, con pericolo per l’incolumità esercita la potestà genitoriale. personale e altrui. Sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni Annotazione sul registro di classe e ammonizione . della 6. Qualsiasi comportamento offensivo nei riguardi di Dirigenza. Convocazione di chi tutti i componenti la comunità scolastica, in riferimento esercita la potestà genitoriale. a quanto prescritto dall’ articolo 3 della costituzione italiana Sospensione dalle lezioni fino a sette giorni. 7. Infrazioni gravi e/o di rilevanza civile e penale. Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non atti lesivi dell’integrità fisica (percosse, lesioni) e inferiore ai 15 giorni e, psicologica; gravi ingiurie e diffamazioni; istigazione comunque, fino al venir meno all’illecito e provocazione di risse; atti contro la proprietà di ogni situazione di pericolo. privata e pubblica (furti, danneggiamenti);atti contro la pubblica decenza;uso e spaccio di Risarcimento del danno. stupefacenti;falsificazione firme, alterazione e/o furto di documenti ufficiali. A titolo esemplificativo e non esaustivo: • 8. atti di rilevante violenza o connotati da una gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale e da non consentire interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. Allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico e, comunque, fino al venir meno di ogni situazione di pericolo. Risarcimento del danno. Per le mancanze disciplinari di propria competenza il Consiglio di Classe può irrogare, in aggiunta a quanto previsto, la sanzione della esclusione dalle attività extrascolastiche (comprese quelle agonistiche e sportive) e/o dalla partecipazione a visite guidate e viaggi di istruzione. In caso di recidiva, le sanzioni possono essere progressivamente incrementate. Il Dirigente scolastico, nei casi in cui sia messa a repentaglio l’incolumità e/o la sicurezza della comunità, può procedere all’ allontanamento immediato dalla scuola. ORGANO DI GARANZIA ART. 66 - Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, in forma scritta, da parte degli studenti, entro 15 giorni dalla loro emanazione ad un apposito Organo di Garanzia interno alla scuola presieduto dal Dirigente Scolastico (previsto dall’art. 5 comma 2 del DPR 249 del 24/06/1998 come modificato dal DPR 235 del 21/11/2007), composto da un docente designato dal Consiglio di Istituto, da un rappresentante del personale ATA, degli studenti e dei genitori eletti all’interno del Consiglio d’Istituto. La delibera di tale organo sarà valida se sono presenti tutti i membri e se nessuno di questi si sarà avvalso della facoltà di astenersi. L’organo di garanzia decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento. Contro la violazione del presente Regolamento di Disciplina il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva come dall’art. 5 del DPR 235/2007. DIVIETO DI FUMO Art. 67 – Il divieto di fumare a scuola vale per tutte le persone presenti nell’edificio scolastico, ai sensi della L. 3/2003. Approvato dal Consiglio di Istituto in data 18/09/2012