Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 1 Camera dei Deputati — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI CAMERA DEI DEPUTATI N. 2280 — PROPOSTA DI LEGGE D’INIZIATIVA DEI DEPUTATI GOISIS, BRAGANTINI, CALLEGARI, DAL LAGO, LUCIANO DUSSIN, GIDONI, GRIMOLDI, MACCANTI, MUNERATO, NEGRO, RIVOLTA Delega al Governo e altre disposizioni concernenti la disciplina delle attività circensi Presentata l’11 marzo 2009 ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il circo è, in genere, il primo spettacolo dal vivo a cui assiste un individuo. La sua ricchezza di valori è stata, nel corso dei secoli, tra le più fertili fonti di ispirazione per poeti, pittori e cineasti. Il circo italiano ha dato origine alle più grandi tradizioni del mondo, con le sue dinastie le cui tracce affondano nella commedia dell’arte, creando i primi circhi in Russia, in Francia e in America e generando sempre, nei secoli, talenti riconosciuti a livello mondiale. Dal 1968, anno di emanazione in Italia della prima legge al mondo sul circo, la legge 18 marzo 1968, n. 337, tale settore ha avuto uno sviluppo considerevole: la qualità e il prestigio dei maggiori circhi italiani si sono notevolmente accresciuti; le industrie e le professionalità del nostro Paese legate ai supporti per il settore (attrezzature, consulenze) sono diventate leader in campo mondiale; la fondazione dell’Accademia dell’arte circense ha introdotto la nozione di formazione circense; è stato previsto un protocollo tra circensi e animalisti; l’attenzione recente del mondo intellettuale verso la sperimentazione del « nuovo circo » e le arti di strada ha riscoperto, in linea con le nuove tendenze internazionali, il circo come soggetto di arte e di cultura anche nel mondo mediatico. Tuttavia, sono aumentati anche i problemi dovuti principalmente alle enormi difficoltà di disciplina di un settore, quello circense, per sua cultura non integrato nella società e non sempre rispettoso delle regole. A ciò ha contribuito non poco la necessità di continuare a misurarsi con la citata legge n. 337 del 1968, appesantita Atti Parlamentari XVI LEGISLATURA — — 2 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI anche dall’ormai inadeguata commistione con lo « spettacolo viaggiante » (ovvero l’ormai distante mondo delle giostre). L’aggiornamento di tale legge è un’urgenza impellente da cui dipende la sopravvivenza del settore stesso. I problemi del circo italiano sono numerosi: la scarsa professionalità di molte imprese, aumentate di numero in modo eccessivo anche grazie alla liberalizzazione delle licenze (con insegne ingannevoli e con una preoccupante decadenza degli spettacoli); la difficilissima reperibilità di aree adeguate e, qualora individuate, la necessità di misurarsi, quasi settimanalmente, con commissioni di sicurezza sempre diverse in ogni città; la campagna di disinformazione di alcuni movimenti animalisti e i regolamenti di alcuni comuni che, pur in contrasto con le leggi vigenti (e perciò sempre smentiti dai tribunali) negano a priori l’attività ai circhi con animali. Per questo insieme di motivi, i circhi italiani più importanti scelgono ormai da un decennio di esercitare la loro attività per la maggior parte dell’anno in Paesi stranieri, dove sono apprezzatissimi, o di non esercitarla affatto. Tra i principali obiettivi di una nuova legge in materia vi è la necessità di garantire un maggiore controllo da parte delle istituzioni e delle autorità. Il mondo infantile, pubblico privilegiato del circo, è in particolare il più vulnerabile e, pertanto, quello da tutelare in via prioritaria. Una cattiva esperienza da bambini può creare disaffezione verso lo spettacolo dal vivo in generale. La presente proposta di legge si prefigge, quindi, di offrire alle autorità maggiori strumenti di tutela, a cominciare dai criteri di suddivisione delle categorie circensi. L’articolo 3 individua i circhi di « interesse storico e nazionale », che tramite la rispondenza ad appositi criteri (tra i quali la regolarità nel tempo dei doveri fiscali) avranno una sorta di « denominazione controllata » a beneficio delle amministrazioni comunali che dovranno ospitarli e del loro pubblico. — DOCUMENTI L’articolo 4 delega il Governo ad individuare criteri di selezione a danno dei peggiori e in favore dei migliori. Un’innovazione, resasi urgente, è quella dell’istituzione della « denominazione dei circhi ». È ormai rapportabile a decine di imprese il fenomeno fraudolento dell’abuso, tramite sotterfugi, di cognomi di dinastie famose o di pretestuose insegne esotiche ed estere in circhi dal valore in realtà mediocre. Di importanza ancora maggiore è l’istituzione di un elenco dei complessi circensi con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’interno, e del « libretto tecnico ». Due strumenti, rinnovati annualmente, per facilitare il controllo e il monitoraggio di un’attività dalla natura spesso fuggevole e che costituiscono un aiuto per i rapporti con i comuni. Lo spostamento continuo di un’impresa circense non consente l’investimento sul territorio, anzi espone al rischio di responsabilità degli effetti negativi causati da circhi di cattiva qualità che precedentemente hanno operato in una data località. Tra le prime necessità vi è dunque quella di un rapporto tra l’amministrazione dello Stato e gli enti locali per un’assegnazione regolare e dignitosa delle aree, attraverso precise norme: obbligo di redazione di un elenco delle aree disponibili e possibili contributi a quelle amministrazioni che riterranno necessario attrezzare aree per la sosta dei circhi. Devono, inoltre, essere individuate soluzioni normative definitive per la circuitazione degli spettacoli. Come infatti è ormai in uso quasi ovunque in Europa, è necessario assicurare sia ai circhi che alle città una regolarità degli spettacoli in determinati periodi dell’anno e secondo precisi livelli qualitativi. Per ottenere tali risultati devono essere previste agevolazioni per un settore basato sull’itineranza (articolo 6). La commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante (articolo 7), disciplinate dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 85, è sostituita da due commis- Atti Parlamentari XVI LEGISLATURA — — 3 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI sioni, rispettivamente denominate « commissione consultiva per le attività circensi » e « commissione consultiva per lo spettacolo viaggiante », cui sono attribuite le funzioni già proprie della commissione soppressa per i settori di rispettiva competenza. Nella consulta per lo spettacolo, disciplinata dall’articolo 1 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, la sezione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante è divisa in due sezioni rispettivamente componenti per i citati settori. Si inserisce quindi una disposizione affinché, come in Francia o in Germania, un solo controllo annuale valido sull’intero territorio sostituisca le locali commissioni di collaudo. Impensabile è poi la sopravvivenza del mondo circense senza prevedere speciali riduzioni sull’energia elettrica per uso industriale nonché riduzioni delle imposte sui vari supporti pubblicitari (articolo 5). Sempre in sintonia con gli attuali parametri europei, è urgente la previsione di una maggiore flessibilità nelle normative sulla circolazione da parte del Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, soprattutto per lo spazio necessario al trasporto degli animali con misure eccezionali per la lunghezza dei rimorchi. Il circo è, ovviamente, un fatto prima di tutto artistico. In Italia questo settore è l’unico a non aver ancora norme e supporti per la ricerca e per la sperimentazione. Con l’attenzione verso progetti di « circhi sperimentali e di ricerca » si incoraggia la conquista di un nuovo pubblico con iniziative non provenienti necessariamente dalla tradizione circense, legate ad altre arti contemporanee e alle ormai ricche reti di creazione e di circuitazione culturali internazionali da cui solo l’Italia è assente. Una necessità parallela è quella di modernizzare la formazione circense uniformandola al livello e alle scelte dei principali Paesi del mondo. Serve ripensare il modello di « Accademia dell’arte circense », modernizzandone la struttura — DOCUMENTI didattica e favorendo, come ormai avviene in tutta Europa, l’istruzione superiore e lo scambio con le altre arti. Ma è anche utile prevedere l’intervento delle autonomie locali nel settore dell’insegnamento. Ad enti quali regioni, province e comuni verranno dati gli strumenti per iniziative di formazione e di aggiornamento professionali nei vari campi della professionalità circense, artistica e imprenditoriale. Infine, si devono considerare gli aspetti legati alla presenza degli animali nel circo, che rappresenta un momento fondamentale di cultura e di contatto con la natura. Gli animali dei circhi non sono sottratti alla condizione naturale, ma si riproducono in cattività ormai da generazioni, perdendo anche le originarie caratteristiche di pericolosità. Il circo rappresenta, oggi, l’unica occasione per vedere gli animali dal vivo, soprattutto per il mondo dell’infanzia. Nella seconda metà del Novecento nei circhi di tutto il mondo è cambiato radicalmente il rapporto tra animali nati in cattività e addestratori. L’addestramento circense moderno è basato su una forma di rispetto reciproco e di collaborazione tra uomo e animale, come confermato da etologi e da veterinari. L’addestramento circense è da decenni oggetto di studio da parte di veterinari di Parigi, Zurigo, Berna, Colonia, Amburgo, Berlino, San Diego e San Francisco e frequentissimi sono gli scambi di esperienza tra gli specialisti e gli addestratori del circo. Nell’addestramento moderno gli esercizi compiuti dagli animali si basano esclusivamente sui movimenti e sulle posizioni conformi alla loro natura e al loro istinto che avvengono, quindi, senza la minima forzatura. Gli esercizi escludono fatica eccessiva o, ad esempio, quel tipo di stress al quale sono sottoposti i cavalli da corsa in occasione delle competizioni. Le tecniche di addestramento moderno fanno leva su una comunicazione evoluta tra uomo e animale: per sviluppare un tipo di riflesso e per guidare una serie di movimenti non si fa assolutamente uso della forza fisica. E non solo: da tempo sono scomparse dagli spettacoli quelle esi- Atti Parlamentari XVI LEGISLATURA — — 4 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI bizioni che umiliavano l’animale con un antropomorfismo di cattivo gusto (animali vestiti con gonnelline o cappelli, ad esempio) nel rispetto della naturalezza dell’animale. Dagli anni ottanta, l’Ente nazionale circhi ha deciso di abolire completamente le esibizioni di scimpanzé e le « foto ricordo » con cuccioli di animali di qualunque specie. Una delle accuse ricorrenti sostiene che gli animali nei circhi sono stati « catturati con violenza nei loro Paesi d’origine »: niente di più falso. Le specie che oggi si esibiscono sotto lo « chapiteau » sono nate in cattività da più generazioni e quindi hanno sviluppato un comportamento e un’istintività diversi da quello allo stato selvaggio. Le frequenti riproduzioni di animali (come i felini o i ruminanti) all’interno dei circhi testimoniano il loro perfetto stato di salute fisico e psicologico. Animali come le tigri difficilmente si riproducono con tale frequenza nei circhi. Non esiste il circo senza animali. I pochi che ci hanno provato si sono dovuti ricredere dopo averne constatato il fallimento. Il circo rappresenta lo spettacolo più magico, divertente e affascinante che l’uomo di tutti i tempi abbia saputo realizzare facendo leva sull’abilità, sul coraggio e sulla preparazione artistica. Basti pensare al modo in cui il circo ha influenzato la cultura, la letteratura (Bulgakov, De Amicis, Kafka, Marinetti), l’arte (Chagall, Picasso, Rouault) e il cinema (Federico Fellini, Chaplin, Benigni). Il circo con gli animali è stata la prima grande espressione di spettacolo dal vivo e non a caso nel 2005 il Parlamento europeo ha votato la risoluzione 2004/2266 (INI) finalizzata a conservare la tradizione classica del circo, riconoscendolo come parte integrante — DOCUMENTI della cultura europea. L’eccezionalità che ha sempre colpito e divertito il pubblico è quella del rapporto tra uomo e animale ed è normale che sia così: si è mai visto al di fuori del circo un leone e un uomo che si abbracciano, si baciano o si stringono « la mano » ? La risposta è no. Solo nel circo ciò avviene e non certo perché si fa uso della violenza, ma perché si utilizza l’ammaestramento « in dolcezza » che fa leva sull’intelligenza dell’animale. Non sarebbe possibile altrimenti ammaestrare un animale che in natura viene definito « feroce ». Come potrebbe un animale che è stato picchiato e brutalizzato arrivare alla perfetta collaborazione con l’addestratore ? Nei circhi avviene ciò che negli zoo non si riesce a ottenere. L’addestramento e l’esibizione durante gli spettacoli rappresentano per l’animale in cattività stimoli molto importanti e vantaggiosi. Già da tempo, gli etologi hanno notato che gli animali dei circhi, seppure mantenuti in spazi più piccoli rispetto a quelli degli zoo, presentano un comportamento più attivo un « benessere psicologico » maggiore, proprio perché si trovano in un ambiente più ricco di stimoli. Il processo di autodisciplina che in questo campo distingue i nostri circhi, e che ha ottenuto già notevoli risultati, deve essere controllato e incentivato con la massima attenzione. È necessario prevedere, ad esempio, sul modello francese, l’introduzione di un certificato di capacità rilasciato dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per ogni singola specie animale, nonché l’effettuazione di un monitoraggio, da parte del medesimo Ministero, di tutte le persone che si occupano di animali nei circhi. Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 5 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI PROPOSTA DI LEGGE __ ART. 1. (Princìpi). 1. La Repubblica riconosce il valore culturale, artistico, sociale e pedagogico del circo e ne tutela e promuove la tradizione e l’attività considerandolo componente importante e parte integrante della cultura nazionale ed europea. ART. 2. (Tutela e sviluppo delle attività circensi). 1. In conformità alla presente legge, lo Stato, le città metropolitane, le regioni, le province e i comuni concorrono alla tutela e allo sviluppo delle attività circensi, promuovendone le forme produttive, distributive, di formazione e di ricerca secondo modalità di cooperazione finalizzate alla diffusione della cultura e dell’attività circensi. ART. 3. (Definizioni). 1. Ai sensi della presente legge si intendono per: a) « attività circense », l’attività esercitata in forma itinerante da un’impresa per la presentazione al pubblico di uno spettacolo, che si svolge in una struttura stabile esclusivamente riservata a tale attività o sotto un tendone di cui l’impresa ha la disponibilità continuativa, nel quale si esibiscono principalmente clown, ginnasti acrobati, trapezisti, prestidigitatori, animali esotici e domestici ammaestrati; b) « circo equestre », la struttura o il tendone di cui alla lettera a), nonché tutti — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 6 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI i veicoli e i beni strumentali all’esercizio dell’attività circense, ivi compresi quelli in cui vengono custoditi gli animali; c) « circo ginnastico », la struttura e i beni di cui alla lettera b) riferiti all’esercizio di attività circensi senza esibizioni di animali; d) « arene equestri », la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati allo svolgimento di attività circensi all’aperto con prevalenza di esibizioni con cavalli o altri animali; e) « arene ginnastiche », la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati allo svolgimento di attività circensi all’aperto senza esibizioni di animali; f) « esibizioni acrobatiche di auto e di moto » la struttura e i beni di cui alla lettera b) destinati a esibizioni di abilità con veicoli a motore. ART. 4. (Delega al Governo). 1. Il Governo, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, di seguito denominata « Conferenza unificata », è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a disciplinare l’organizzazione dell’attività circense sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) disciplina e tutela del nome del circo, in analogia alla tutela del marchio di impresa previsto dagli articoli da 2569 a 2574 del codice civile, nonché dal codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con divieto di denominazioni ingannevoli anche nelle iniziative promozionali e negli avvisi pubblicitari; b) tutela della proprietà intellettuale degli spettacoli circensi, con estensione della norme in materia di diritto d’autore — DOCUMENTI Atti Parlamentari XVI LEGISLATURA — — 7 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI di cui all’articolo 2575 del codice civile nonché alla legge 22 aprile 1941, n. 633, a ciascuna prestazione artistica di cui si compone lo spettacolo; c) istituzione del registro dei direttori dei circhi; d) istituzione del registro delle persone responsabili dell’utilizzazione degli animali e indicazione dei relativi requisiti di idoneità. L’idoneità è accertata da una commissione costituita da un rappresentante del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da un esperto designato dal medesimo Ministero, da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato e da due rappresentanti delle attività circensi designati dall’Ente nazionale circhi; e) istituzione di un elenco dei circhi presso il Ministero per i beni e le attività culturali, emanato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’interno, previo parere della competente sezione della Consulta per lo spettacolo, disciplinate dall’articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e della Conferenza unificata. L’elenco è aggiornato annualmente con le medesime procedure; f) istituzione di un libretto tecnico e disciplina della sua tenuta al fine di assicurare la corretta dislocazione e il corretto montaggio delle strutture. Al fine, altresì, di garantire la semplificazione amministrativa e la velocizzazione delle pratiche, attribuzione del compito di verifica del corretto monitoraggio delle attrezzature in base al libretto tecnico a un funzionario e consequenziale soppressione della commissione di valutazione; g) riordino della disciplina della circolazione dei veicoli di cui all’articolo 3, comma 1, lettera b), con previsione di tariffe agevolate anche con riferimento all’acquisto di carburanti e disciplina agevolativa per i veicoli di lunghezza totale complessiva non superiore a 25 metri; — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 8 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI h) sulla base della capienza delle strutture, del numero degli spettacoli realizzati annualmente, del numero delle persone stabilmente occupate e dell’ammontare dei relativi oneri assistenziali e previdenziali, previsione di: 1) contributi in conto capitale per il risarcimento di danni subiti dalle imprese circensi in conseguenza di eventi fortuiti; 2) contributi destinati a iniziative promozionali ed editoriali, nonché alla sistemazione di aree comunali ai sensi dell’articolo 8, comma 3. ART. 5. (Agevolazioni per l’attività circense). 1. L’energia elettrica comunque impiegata per l’esercizio dell’attività circense è considerata ad ogni effetto, anche tributario, energia per uso industriale. 2. Al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 17, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « i-bis) gli avvisi, anche luminosi o sonori, ovvero effettuati dalle imprese circensi su propri automezzi o su piccole strutture mobili di loro proprietà, concernenti spettacoli, trattenimenti e attrazioni offerti dai circhi »; b) all’articolo 45: 1) al comma 2, lettera c), la parola: « inferiori » è sostituita dalla seguente: « superiori »; 2) al comma 7, dopo le parole: « o sportive » sono inserite le seguenti: « , nonché di attività circensi »; c) all’articolo 49, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: « g-bis) le occupazioni effettuate dai circhi a fini pubblicitari ». — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 9 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 3. Gli esercenti dei circhi sono compresi tra i soggetti di cui all’articolo 1 della legge 27 novembre 1960, n. 1397, e successive modificazioni. Agli stessi esercenti sono estese, ai fini dell’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, le disposizioni di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613. 4. All’articolo 63, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché culturali e di spettacolo ». ART. 6. (Contributi dello Stato). 1. Gli interventi di cui all’articolo 4, comma 1, lettera h) della presente legge, sono finanziati a carico della quota del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata ai circhi e agli spettacoli viaggianti. 2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, la quota del FUS destinata ai circhi e agli spettacoli viaggianti è suddivisa in due quote distinte destinate, rispettivamente, alle attività circensi e alle attività dello spettacolo viaggiante. ART. 7. (Organismi consultivi per le attività circensi e per lo spettacolo viaggiante). 1. La commissione consultiva per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante, disciplinata dall’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, è soppressa ed è sostituita da due commissioni, rispettivamente denominate « commissione consultiva per le attività circensi » e « commissione consultiva per lo spettacolo viaggiante », cui sono attribuite le funzioni già proprie della citata commissione per i settori di rispettiva competenza. 2. La sezione per le attività circensi e lo spettacolo viaggiante della Consulta per — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 10 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI lo spettacolo, prevista dal comma 2 dell’articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, è sdoppiata in due distinte sezioni rispettivamente competenti per i citati settori. Il Governo, con apposito provvedimento, apporta le modifiche necessarie al citato articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2007, al fine di adeguare le disposizioni ivi previste a quanto stabilito dal presente comma. ART. 8. (Aree comunali). 1. I comuni capoluogo di provincia, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nonché i comuni di particolare interesse turistico individuati dall’Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dall’Ente nazionale circhi approvano e pubblicano l’elenco delle aree, attrezzate con idonee infrastrutture, disponibili per le attività circensi, per le carovane uso abitazione e per i carriaggi. L’elenco è aggiornato ogni anno entro il 31 dicembre. 2. I comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti possono promuovere un servizio comune ai sensi del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e nelle more dell’attuazione dell’articolo 6, comma 2, i comuni possono richiedere al Ministero per i beni e le attività culturali l’assegnazione di stanziamenti destinati all’attrezzatura delle aree a carico di una frazione della quota del FUS riservata ai circhi e agli spettacoli viaggianti, individuata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la sezione per le attività circensi della Consulta per lo spettacolo di cui all’articolo 7, comma 2. 4. I comuni determinano con propri regolamenti le modalità di concessione delle aree di cui ai commi 1 e 2 del — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 11 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI presente articolo, sentito l’Ente nazionale circhi, nel rispetto dei princìpi della presente legge. 5. In sede di prima attuazione della presente legge, i comuni approvano gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 e adottano i regolamenti di cui al comma 4 del presente articolo entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 4. 6. Qualora i comuni ritardino od omettano gli adempimenti previsti dai commi 1, 2, 4 e 5 del presente articolo si applica l’articolo 136 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 7. La concessione di aree viene effettuata direttamente ai richiedenti titolari dell’autorizzazione di cui all’articolo 11, senza ricorso a esperimenti d’asta e a sorteggi. ART. 9. (Promozione dell’attività circense). 1. Le istituzioni scolastiche, nell’esercizio dell’autonomia loro conferita, promuovono la conoscenza del circo anche con attività didattiche e formative, che comunque non comprendono l’effettuazione di spettacoli presso le istituzioni stesse da parte di operatori del circo. 2. Le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere promuovono iniziative in favore dei degenti di strutture ospedaliere, con particolare attenzione per le strutture pediatriche, in collaborazione con i circhi. 3. Il Ministero per i beni e le attività culturali promuove la « Giornata del circo » in collaborazione con l’Ente nazionale circhi. 4. Il Ministero per i beni e le attività culturali riconosce e sostiene finanziariamente l’attività didattica e professionale svolta dall’Accademia d’arte circense. Le regioni promuovono, in accordo con l’Ente nazionale circhi e con l’Agenzia generale italiana dello spettacolo (AGIS), specifiche iniziative di formazione professionale per — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 12 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI gli operatori circensi. A tale fine si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano, rispettivamente, il contratto di formazione e lavoro, l’apprendistato e i tirocini formativi e di orientamento. 5. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sostiene e promuove il Centro educativo di documentazione delle arti circensi (CEDAC), con lo scopo di: a) formare e aggiornare le professionalità artistiche, tecniche ed organizzative degli operatori circensi, secondo princìpi di scambio con altre forme artistiche e di ricerca e in conformità alle linee guida della formazione circense; b) istituire un archivio permanente di studio delle arti circensi e delle arti affini e raccogliere materiali atti alla costituzione di un museo sulle attività circensi; c) mettere a disposizione di ricercatori, di studiosi e di studenti materiali informativi di approfondimento sulle arti circensi. 6. Le regioni promuovono la costituzione di residenze per la produzione delle arti circensi, nonché di poli regionali per le arti circensi. ART. 10. (Norme sugli animali). 1. Nei circhi non possono essere utilizzati animali di qualsiasi specie in spettacoli traumatici per gli animali stessi o lesivi della loro incolumità. 2. La disposizione di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, per l’identificazione degli animali pericolosi, non si applica agli animali che da più generazioni vivono e si riproducono in cattività nel circo e intrattengono interrelazioni costanti con gli operatori circensi e con il pubblico, ed hanno pertanto perso le originali caratteristiche di pericolosità per la salute e l’incolumità pubbliche. — DOCUMENTI Atti Parlamentari XVI LEGISLATURA — — 13 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 3. È vietato ai circhi: a) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di animali appartenenti alle specie indicate nell’allegato del regolamento (CE) n. 811/2008 della Commissione, del 13 agosto 2008; b) acquisire esemplari vivi allo stato selvatico di mammiferi e di rettili che costituiscono pericolo per la salute e l’incolumità pubbliche. Le specie predette sono identificate ai sensi dell’articolo 6, comma 2, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dell’ambiente 19 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 3 ottobre 1996. 4. Chiunque contravviene ai divieti di cui ai commi 1 e 3, ferme restando le eventuali altre sanzioni previste dalle norme vigenti, è punito con la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività circense per sei mesi, con l’ammenda da 260 euro a 1.550 euro e, in caso di recidiva, con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da 5.160 euro a 2.580 euro nonché con la confisca dell’animale. 5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, adotta, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione del presente articolo. In particolare, il regolamento prevede: a) le modalità per la tempestiva comunicazione al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, da parte dei circhi, della detenzione degli esemplari di cui al comma 2, con specificazione del numero, del sesso, dell’età e della precedente provenienza; b) le modalità e i parametri tecnici per assicurare le idonee condizioni di vita e di trasporto per gli animali e per la loro stabulazione; c) idonee forme di verifica dei requisiti di idoneità delle persone responsabili — DOCUMENTI Atti Parlamentari — XVI LEGISLATURA — 14 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI dell’utilizzazione degli animali, stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d). ART. 11. (Autorizzazioni). 1. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’articolo 4 della presente legge, l’autorizzazione rilasciata dal comune di inizio dell’attività circense ai sensi dell’articolo 19, primo comma, numero 6), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, previa verifica delle condizioni di igiene e di sicurezza da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1988, n. 3, ha efficacia per tutto il territorio nazionale e ha validità per un anno solare. ART. 12. (Disposizioni finanziarie). 1. Agli oneri finanziari di cui all’articolo 6, quantificati in un milione di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 20092011, nell’ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 13. (Disposizioni finali). 1. La presente legge si applica altresì alle arene equestri e ginnastiche, nonché alle strutture finalizzate alle esibizioni acrobatiche di auto e di moto. — DOCUMENTI Atti Parlamentari XVI LEGISLATURA — — 15 — Camera dei Deputati — 2280 DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI 2. La legge 18 marzo 1968, n. 337, è abrogata limitatamente alle disposizioni riferite ai circhi equestri. 3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. — DOCUMENTI € 0,35 *16PDL0022910* *16PDL0022910*