DISCIPLINARE DELL’ATC PS1 PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA AI CERVIDI IN FORMA SELETTIVA Le norme riportate nel presente disciplinare devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a quanto previsto: dal Calendario Venatorio Regionale 2012/2013 (DGR 1018/2012); dal Regolamento Regionale 3/2012 e ss. mm. ed ii., dal Regolamento attuativo dell’ATC PS1 sulla gestione e prelievo degli Ungulati e dalla Delibera di G.P. n. 170 del 02/08/2012. Il presente Disciplinare norma inoltre quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del R.R. 3/12 a seguito di approvazione con D.D. n. 1969 del 09/08/2012 della Provincia di Pesaro e Urbino. PIANO DI PRELIEVO 1) Il prelievo di Cervidi nel territorio dell’ATC PS1 è esercitato, nei relativi DG-cervidi, con i contingenti riportati nelle seguenti tabelle. CAPRIOLO N. massimo di individui da prelevare S.V. 2012/2013 Distretto DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9 DG10 DG11 DG12 DG13 DG14 DG15 DG16 DG17 DG18 DG19 Totale M2+ M1 F2+ F1 CP0 Totale 20 22 20 17 22 22 4 5 20 18 20 15 16 16 10 7 13 15 18 10 11 10 9 11 11 2 2 10 9 10 8 8 8 5 3 6 8 9 20 22 20 17 22 22 4 5 20 18 20 15 16 16 10 7 13 15 18 10 11 10 9 11 11 2 2 10 9 10 8 8 8 5 3 6 8 9 20 20 18 16 20 22 4 4 20 18 18 14 14 14 8 6 12 14 18 80 86 78 68 86 88 16 18 80 72 78 60 62 62 38 26 50 60 72 300 150 300 150 280 1.180 1 DAINO N. massimo di individui da prelevare S.V. 2011/2012 Distretto DG1 DG2 DG3 DG4 DG5 DG6 DG7 DG8 DG9 DG10 DG11 DG12 DG13 DG14 DG15 DG16 DG17 DG18 DG19 Totale M5+ M2-4 M1 F2+ F1 DA0 Totale 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 7 1 7 8 5 3 31 TEMPI DI PRELIEVO 2) La caccia di selezione a Capriolo e Daino è consentita nei tempi dettati dal calendario venatorio regionale di seguito specificati per specie e classi di sesso ed età: - Capriolo Tempi di prelievo Sesso Classe sociale Dal 15 agosto al 31 ottobre Maschi I e II Dal 1 gennaio al 15 marzo Femmine I e II Dal 1 gennaio al 15 marzo Maschie e Femmine 0 - Daino Tempi di prelievo Sesso Classe sociale Dal 1 al 30 settembre dal 1 novembre al 15 marzo Maschi I – II - III Dal 1 gennaio al 15 marzo Femmine I e II Dal 1 gennaio al 15 marzo Maschie e Femmine 0 2 3) La caccia di selezione ai Cervidi è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto per 5 giorni/settimana con esclusione del martedì e venerdì. LUOGHI DI PRELIEVO 4) I selecacciatori ammessi al prelievo di Capriolo/Daino operano lo stesso nella UG-cervidi di assegnazione 5) Il selecacciatore può effettuare l’abbattimento di capi in altra UG-cervidi del Distretto di appartenenza solo previa specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Distretto, sentito il titolare dell’UG interessata al prelievo, utilizzando apposito modulo, fornito dall’ATC PS1, che deve essere conservato dal selecacciatore autorizzato durante l’azione di caccia. La possibilità di abbattimento del capo in una UG-cervidi diversa da quella assegnata è comunque consentita esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle diverse classi d’età e sesso. MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO 6) La caccia di selezione è consentita con l’impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione. 7) Le munizioni devono essere in leghe non tossiche. MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) Prima di intraprendere l’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente: depositare il “TAGLIANDO DI USCITA” in una delle apposite cassette del Distretto di appartenenza; smarcare i tesserini venatori Regionali. Durante l’azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti: attestazione di effettuato versamento all’A.T.C. della quota di partecipazione alla gestione di € 100,00; autorizzazione specifica all’esercizio in caccia di selezione rilasciata dall’Amm.ne Prov.le; contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall’ATC PS1; matrice del “TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO”; La caccia di selezione ai Cervidi è consentita alla cerca e all’aspetto. Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull’animale fermo. La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri. Nel caso di abbattimento il cacciatore deve: apporre tra l’arto posteriore ed il tendine d’Achille della spoglia dell’animale abbattuto il contrassegno inamovibile fornito dall’ATC PS1 prima di trasportarla con qualsiasi mezzo; fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull’automezzo per il trasporto; avvisare tempestivamente a mezzo telefono il Responsabile di Distretto o suo vice dell’avvenuto abbattimento. Il Responsabile di Distretto o suo vice deve ispezionare il capo abbattuto eviscerato entro 6 ore dal momento che viene avvisato telefonicamente dal selecacciatore, provvedendo a compilare l’apposita scheda di abbattimento. In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale, scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va immediatamente contattato l’ufficio veterinario dell’AUSL competente per territorio. 3 16) Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selecacciatore non può abbattere alcun capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati. 17) In caso di ferimento il cacciatore deve: attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve compromettere l’eventuale azione del cane da traccia; conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss); contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall’ATC PS1 per l’avvio delle procedure di recupero attraverso l’uso del cane da traccia abilitato, che opera secondo le modalità riportate in allegato A al presente regolamento. 18) E’ consentito il “tiro sanitario”, cioè l’abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati) visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal incompatibili con la sopravvivenza. In caso di “tiro sanitario” è obbligatorio (oltre le procedure normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell’animale. Il tiro è dichiarato “sanitario” dall’ATC PS1. 19) Il capo abbattuto come “tiro sanitario” sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua scelta. 20) Al termine dell’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente in ogni caso depositare il “TAGLIANDO DI RIENTRO” nella stessa cassetta in cui è stato inserito quello di Uscita; 21) E’ comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo assegnato per periodo. RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI 22) Entro 15 giorni dalla chiusura di ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio per le diverse classi il Responsabile di Distretto deve comunicare alla segreteria dell’ATC PS1 gli abbattimenti realizzati nel proprio DG-cervidi. 23) Entro 15 giorni dalla chiusura definitiva della stagione venatoria ogni selecacciatore ammesso al prelievo di Cervidi deve consegnare all’ATC PS1: il blocco dei Tagliandi di Uscita/Rientro; Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti; le fascette inamovibili non utilizzate. 24) Il selecacciatore è tenuto a preparare il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o solo quest’ultime nel caso di femmine. L’ATC può chiedere di verificare i trofei o di utilizzare gli stessi per realizzare apposita mostra entro 60 giorni dal termine della stagione venatoria. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 25) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari che vengono adottati dalla Provincia sulla base di quanto stabilito dalla commissione disciplinare che viene costituita, entro 30 giorni dall’approvazione del presente disciplinare, dai seguenti membri: Dirigente dell’Ufficio caccia provinciale o suo delegato; Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato; Presidente dell’ATC PS1 o suo delegato; Un Responsabile di Distretto dei Cervidi nominato dall’ATC PS1; Un designato dalla Commissione Ungulati dell’ATC PS1. 26) La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 membri, eleggendo ogni volta il presidente ed un segretario verbalizzante. 4 27) La commissione disciplinare si riunisce entro 60 giorni dalla presa d’atto delle infrazioni che vengono trasmesse dai competenti organi di vigilanza o rilevate dall’ATC stesso 28) In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per “giornata” è da intendersi la giornata di esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di riferimento. 29) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 2), sospensione per un’intera stagione venatoria. 30) Per svolgimento dell’esercizio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, previsti al punto 3), sospensione per un’intera stagione venatoria. 31) Per svolgimento dell’esercizio venatorio in orari non consentiti, previsti al punto 3), sospensione per 10 giornate. 32) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4, sospensione per 30 giornate. 33) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 6, sospensione per 30 giornate. 34) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 7, sospensione per 10 giornate. 35) Per il mancato deposito del tagliando di uscita previsto al punto 8), sospensione per 10 giornate. 36) Per l’incompleta detenzione della documentazione prevista al punto 9, sospensione per 5 giornate. 37) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 10, sospensione per 30 giornate. 38) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 11 o 12, sospensione per 20 giornate. 39) Per il mancato posizionamento della fascetta inamovibile prevista al punto 13, sospensione per 30 giornate. 40) In caso non venga fotografato l’animale abbattuto previsto al punto 13, sospensione per 10 giornate. 41) In caso di macellazione dell’animale abbattuto prima della verifica prevista al punto 14, sospensione per 20 giornate. 42) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 16, sospensione per 30 giornate. 43) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 17, sospensione per 20 giornate. 44) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 20, sospensione per 10 giornate. 45) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 23, sospensione per 5 giornate. 46) L’ATC PS1 notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con firma di ricevuta, il provvedimento disciplinare all’interessato entro 7 giorni dalla data del verbale della commissione disciplinare. 47) Il soggetto interessato dal provvedimento disciplinare ha tempo 15 giorni, dalla data di ricevimento della notifica, per presentare opposizione motivata scritta o per fare richiesta di essere ascoltato dalla commissione disciplinare, nel cui caso è tenuto a versare preventivamente all’ATC PS1 € 50,00 a titolo di rimborso spese della commissione disciplinare. Trascorsi i termini sopradetti l’ATC trasmette alla Provincia la richiesta di sospensione dell’autorizzazione. 48) Nel caso in cui la sospensione non possa essere applicata nell’annata venatoria in cui è stato determinata, viene comunque applicata quando il selecacciatore fa richiesta di ammissione al prelievo nelle successive annate venatorie. 5 6 ALLEGATO A) DISCIPLINARE DELL’ATC PS1 E DELL’ATC PS2 PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI CON L’AUSILIO DEL CANE DA TRACCIA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO Art. 1 - Finalità 1) Il presente disciplinare è finalizzato alla regolamentazione ed al coordinamento del servizio di Recupero degli Ungulati Feriti (RUF) durante le attività di prelievo venatorio nel territorio gestito dagli Ambiti Territoriali di Caccia PS1 e PS2, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del R.R. 3/2012. 2) Il presente disciplinare vige per la sola stagione venatoria 2012-2013, successivamente alla quale gli ATC approveranno nuovo e dettagliato regolamento, per sviluppare in particolare: i percorsi formativi, le modalità di adesione al servizio RUF, le prove dei cani da traccia, i protocolli dettagliati di intervento. 3) L’attività di ricerca degli ungulati feriti non è un’azione di caccia ma un servizio coordinato dagli ATC PS e PS2 realizzato con la collaborazione dei conduttori dei cani da traccia abilitati. Art. 2 - Reclutamento dei conduttori per il RUF 1) Per la sola stagione venatoria 2012/2013 gli ATC PS1 e PS2 reclutano i conduttori per il RUF tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) essere in possesso dell’abilitazione di conduttore di cane da traccia riconosciuta dalla Provincia di Pesaro e Urbino; b) essere in possesso di regolare porto di fucile per uso di caccia; c) essere proprietario di un cane abilitato alla ricerca degli ungulati feriti. 2) Gli Ambiti Territoriali di Caccia tra i conduttori che offrono disponibilità per il servizio RUF nominano un responsabile, individuato tra soggetti che possono dimostrare di avere esperienza pluriennale in materia, che abbiano già coordinato gruppi atti al servizio di recupero di ungulati feriti, che abbiano svolto attività formative in materia. 3) Gli ATC propongono alla Provincia di Pesaro e Urbino l’elenco dei soggetti addetti al servizio RUF per ottenere autorizzazione per l’esercizio delle attività di Recupero. 4) Sia l’attività di coordinamento del gruppo che quella dei singoli conduttori di cane per la ricerca degli ungulati feriti è gratuita e svolta esclusivamente a titolo di volontariato. 5) A partire dal 2013 gli ATC PS1 e PS2 approvano apposito regolamento per definire i percorsi formativi, le modalità di adesione al servizio RUF, le prove dei cani da traccia, i protocolli dettagliati di intervento. Art. 3 - Qualificazione del cane 1) Ai fini dell’abilitazione del cane è considerata valida la prova di lavoro per cani da traccia riconosciuta dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana o da altro Ente cinofilo estero riconosciuto dalla Federazione Cinologica Internazionale, nella quale l’ausiliare abbia conseguito almeno la qualifica di "Buono". 2) La qualifica deve risultare dal "libretto delle qualifiche" rilasciato dall'Ente cinologico competente. 7 3) È altresì ritenuto abilitato il cane che abbaia operato nella scorsa stagione venatoria almeno tre ricerche di ungulati feriti concluse con esito positivo certificate da soggetti pubblici preposti alla gestione della fauna selvatica. 4) Ciascun conduttore di cane per la ricerca degli ungulati feriti può impiegare fino ad un massimo di due cani che intende utilizzare per i quali devono essere indicati: a) il nome; b) la razza; c) il sesso; d) il numero identificativo (tatuaggio o microchip); e) la data dell’ultima prova di abilitazione. 5) Ogni conduttore di cane per la ricerca degli ungulati feriti può utilizzare esclusivamente i cani da lui iscritti al Registro. Art. 4 - Attività di ricerca degli ungulati feriti 1) Prima di procedere alla ricerca di un ungulato ferito il conduttore di cane autorizzato deve avvisare il Sevizio di Vigilanza della Provincia di Pesaro e Urbino secondo le modalità previste dal Servizio stesso. 2) Ai conduttori di cane muniti della necessaria autorizzazione è consentito: a) l'uso della carabina e di armi da taglio idonee, limitatamente al colpo di grazia sull'animale ferito e rinvenuto ancora vivo; b) l'uso di apparecchi ricetrasmittenti, in regola con le vigenti disposizioni legislative che disciplinano la materia. 3) Quando il conduttore giudichi la ricerca particolarmente impegnativo potrà farsi coadiuvare da un massimo di due conduttori armati iscritti al Registro e regolarmente autorizzati. 4) Durante l'attività di ricerca il conduttore dovrà tenere il proprio cane sempre assicurato al guinzaglio lungo e potrà liberarlo esclusivamente nel caso in cui si renda necessario il lancio per bloccare l'animale palesemente ferito. 5) E’ fatto obbligo al conduttore di apporre al cane l'apposito collare identificativo ad alta visibilità prima della fase di lancio. 6) La ricerca di un ungulato ferito può protrarsi per più di un giorno, è comunque considerata conclusa trascorse quarantotto ore dall’inizio delle operazioni di ricerca. 7) La ricerca di un ungulato ferito può essere condotta fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, a eccezione delle aree protette di cui alla L. 394/1991 e alla L..r. 15/1994. 8) Al termine di ogni azione di ricerca degli ungulati feriti il conduttore di cane è tenuto a compilare la relativa scheda di intervento. 9) Il capo di selvaggina recuperata con l’ausilio del cane a seguito di un ferimento avvenuto durante l’attività venatoria è destinato al cacciatore che ha chiesto l’intervento di ricerca, autore del ferimento. 8