DISCIPLINARE DELL’ATC PS1
PER L’ESERCIZIO DELLA CACCIA AI CERVIDI IN FORMA SELETTIVA
Le norme riportate nel presente disciplinare devono considerarsi integrative e/o esplicative rispetto a
quanto previsto: dal Calendario Venatorio Regionale 2012/2013 (DGR 1018/2012); dal Regolamento
Regionale 3/2012 e ss. mm. ed ii., dal Regolamento attuativo dell’ATC PS1 sulla gestione e prelievo
degli Ungulati e dalla Delibera di G.P. n. 170 del 02/08/2012.
Il presente Disciplinare norma inoltre quanto previsto dall’art. 15 comma 1 del R.R. 3/12 a seguito di
approvazione con D.D. n. 1969 del 09/08/2012 della Provincia di Pesaro e Urbino.
PIANO DI PRELIEVO
1) Il prelievo di Cervidi nel territorio dell’ATC PS1 è esercitato, nei relativi DG-cervidi, con i
contingenti riportati nelle seguenti tabelle.
CAPRIOLO
N. massimo di individui da prelevare S.V. 2012/2013
Distretto
DG1
DG2
DG3
DG4
DG5
DG6
DG7
DG8
DG9
DG10
DG11
DG12
DG13
DG14
DG15
DG16
DG17
DG18
DG19
Totale
M2+
M1
F2+
F1
CP0
Totale
20
22
20
17
22
22
4
5
20
18
20
15
16
16
10
7
13
15
18
10
11
10
9
11
11
2
2
10
9
10
8
8
8
5
3
6
8
9
20
22
20
17
22
22
4
5
20
18
20
15
16
16
10
7
13
15
18
10
11
10
9
11
11
2
2
10
9
10
8
8
8
5
3
6
8
9
20
20
18
16
20
22
4
4
20
18
18
14
14
14
8
6
12
14
18
80
86
78
68
86
88
16
18
80
72
78
60
62
62
38
26
50
60
72
300
150
300
150
280
1.180
1
DAINO
N. massimo di individui da prelevare S.V. 2011/2012
Distretto
DG1
DG2
DG3
DG4
DG5
DG6
DG7
DG8
DG9
DG10
DG11
DG12
DG13
DG14
DG15
DG16
DG17
DG18
DG19
Totale
M5+
M2-4
M1
F2+
F1
DA0
Totale
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
8
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
7
1
7
8
5
3
31
TEMPI DI PRELIEVO
2) La caccia di selezione a Capriolo e Daino è consentita nei tempi dettati dal calendario venatorio
regionale di seguito specificati per specie e classi di sesso ed età:
- Capriolo
Tempi di prelievo
Sesso
Classe sociale
Dal 15 agosto al 31 ottobre
Maschi
I e II
Dal 1 gennaio al 15 marzo
Femmine
I e II
Dal 1 gennaio al 15 marzo
Maschie e Femmine
0
- Daino
Tempi di prelievo
Sesso
Classe sociale
Dal 1 al 30 settembre
dal 1 novembre al 15 marzo
Maschi
I – II - III
Dal 1 gennaio al 15 marzo
Femmine
I e II
Dal 1 gennaio al 15 marzo
Maschie e Femmine
0
2
3) La caccia di selezione ai Cervidi è consentita fino ad un’ora dopo il tramonto per 5
giorni/settimana con esclusione del martedì e venerdì.
LUOGHI DI PRELIEVO
4) I selecacciatori ammessi al prelievo di Capriolo/Daino operano lo stesso nella UG-cervidi di
assegnazione
5) Il selecacciatore può effettuare l’abbattimento di capi in altra UG-cervidi del Distretto di
appartenenza solo previa specifica autorizzazione rilasciata dal Responsabile di Distretto, sentito
il titolare dell’UG interessata al prelievo, utilizzando apposito modulo, fornito dall’ATC PS1, che
deve essere conservato dal selecacciatore autorizzato durante l’azione di caccia. La possibilità di
abbattimento del capo in una UG-cervidi diversa da quella assegnata è comunque consentita
esclusivamente qualora il cacciatore abbia già effettuato almeno 8 uscite nella propria UG senza
abbattimento, né sparo per ogni periodo previsto dal calendario venatorio specifico relativo alle
diverse classi d’età e sesso.
MEZZI CONSENTITI PER IL PRELIEVO
6) La caccia di selezione è consentita con l’impiego di armi con canna ad anima rigata, di calibro
non inferiore a 5,6 mm caricate con munizioni con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm
40, a caricamento singolo manuale, dotate di ottica di precisione.
7) Le munizioni devono essere in leghe non tossiche.
MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL PRELIEVO
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
Prima di intraprendere l’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente:
 depositare il “TAGLIANDO DI USCITA” in una delle apposite cassette del Distretto di
appartenenza;
 smarcare i tesserini venatori Regionali.
Durante l’azione di caccia in selezione il cacciatore è obbligato ad avere con sé (oltre i
documenti previsti dalla normativa nazionale e regionale) i seguenti materiali e documenti:
 attestazione di effettuato versamento all’A.T.C. della quota di partecipazione alla gestione
di € 100,00;
 autorizzazione specifica all’esercizio in caccia di selezione rilasciata dall’Amm.ne Prov.le;
 contrassegno/i inamovibile/i numerato/i fornito/i dall’ATC PS1;
 matrice del “TAGLIANDO DI USCITA/RIENTRO”;
La caccia di selezione ai Cervidi è consentita alla cerca e all’aspetto.
Lo sparo deve essere effettuato da fermo, sull’animale fermo.
La distanza massima di sparo è fissata in 150 metri.
Nel caso di abbattimento il cacciatore deve:
 apporre tra l’arto posteriore ed il tendine d’Achille della spoglia dell’animale abbattuto il
contrassegno inamovibile fornito dall’ATC PS1 prima di trasportarla con qualsiasi mezzo;
 fotografare la spoglia per intero prima di caricarla sull’automezzo per il trasporto;
 avvisare tempestivamente a mezzo telefono il Responsabile di Distretto o suo vice
dell’avvenuto abbattimento.
Il Responsabile di Distretto o suo vice deve ispezionare il capo abbattuto eviscerato entro 6
ore dal momento che viene avvisato telefonicamente dal selecacciatore, provvedendo a
compilare l’apposita scheda di abbattimento.
In caso di abbattimento di capi che presentino condizioni anomale (imbrattamento perineale,
scolo nasale, lesioni cutanee, malformazioni scheletriche, sintomatologie nervose) va
immediatamente contattato l’ufficio veterinario dell’AUSL competente per territorio.
3
16) Fino al momento del rientro dalla caccia in selezione, il selecacciatore non può abbattere alcun
capo di selvaggina eccetto i Cervidi assegnati.
17) In caso di ferimento il cacciatore deve:
 attendere circa 15 minuti dallo sparo prima di iniziare la ricerca che comunque non deve
compromettere l’eventuale azione del cane da traccia;
 conficcare in terra un apposito ramoscello nel punto di impatto (anschuss);
 contattare il Servizio di Recupero Ungulati Feriti ai recapiti indicati dall’ATC PS1 per l’avvio
delle procedure di recupero attraverso l’uso del cane da traccia abilitato, che opera
secondo le modalità riportate in allegato A al presente regolamento.
18) E’ consentito il “tiro sanitario”, cioè l’abbattimento di capi (anche al di fuori di quelli assegnati)
visibilmente malati, con gravi ferite, fratture o comunque in condizioni giudicate dal
incompatibili con la sopravvivenza. In caso di “tiro sanitario” è obbligatorio (oltre le procedure
normali previste in caso di abbattimento) allegare alla scheda di abbattimento specifica
documentazione fotografica che evidenzi il problema sanitario dell’animale. Il tiro è dichiarato
“sanitario” dall’ATC PS1.
19) Il capo abbattuto come “tiro sanitario” sostituisce uno dei capi assegnati al cacciatore, a sua
scelta.
20) Al termine dell’azione di caccia in selezione il cacciatore deve necessariamente in ogni caso
depositare il “TAGLIANDO DI RIENTRO” nella stessa cassetta in cui è stato inserito quello di
Uscita;
21) E’ comunque vietato uscire in caccia di selezione dopo aver completato il Piano di prelievo
assegnato per periodo.
RICONSEGNA DOCUMENTAZIONE E MATERIALI
22) Entro 15 giorni dalla chiusura di ogni periodo di caccia previsto dal calendario venatorio per le
diverse classi il Responsabile di Distretto deve comunicare alla segreteria dell’ATC PS1 gli
abbattimenti realizzati nel proprio DG-cervidi.
23) Entro 15 giorni dalla chiusura definitiva della stagione venatoria ogni selecacciatore ammesso
al prelievo di Cervidi deve consegnare all’ATC PS1:
 il blocco dei Tagliandi di Uscita/Rientro;
 Le schede di abbattimento relative ai capi abbattuti;
 le fascette inamovibili non utilizzate.
24) Il selecacciatore è tenuto a preparare il trofeo dei capi abbattuti completo della mandibola o
solo quest’ultime nel caso di femmine. L’ATC può chiedere di verificare i trofei o di utilizzare gli
stessi per realizzare apposita mostra entro 60 giorni dal termine della stagione venatoria.
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
25) Il mancato rispetto delle norme previste ai precedenti punti del presente disciplinare, oltre alle
sanzioni previste dalla Legge, determina i seguenti provvedimenti disciplinari che vengono
adottati dalla Provincia sulla base di quanto stabilito dalla commissione disciplinare che viene
costituita, entro 30 giorni dall’approvazione del presente disciplinare, dai seguenti membri:
 Dirigente dell’Ufficio caccia provinciale o suo delegato;
 Comandante della Polizia Provinciale o suo delegato;
 Presidente dell’ATC PS1 o suo delegato;
 Un Responsabile di Distretto dei Cervidi nominato dall’ATC PS1;
 Un designato dalla Commissione Ungulati dell’ATC PS1.
26) La commissione si riunisce validamente con la presenza di almeno 4 membri, eleggendo ogni
volta il presidente ed un segretario verbalizzante.
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27) La commissione disciplinare si riunisce entro 60 giorni dalla presa d’atto delle infrazioni che
vengono trasmesse dai competenti organi di vigilanza o rilevate dall’ATC stesso
28) In ogni tipologia di provvedimento sottoesposto per “giornata” è da intendersi la giornata di
esercizio venatorio alla specie nella forma di cui trattasi secondo il calendario venatorio di
riferimento.
29) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 2), sospensione per un’intera stagione
venatoria.
30) Per svolgimento dell’esercizio venatorio nelle giornate di martedì e venerdì, previsti al punto
3), sospensione per un’intera stagione venatoria.
31) Per svolgimento dell’esercizio venatorio in orari non consentiti, previsti al punto 3),
sospensione per 10 giornate.
32) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 4, sospensione per 30 giornate.
33) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 6, sospensione per 30 giornate.
34) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 7, sospensione per 10 giornate.
35) Per il mancato deposito del tagliando di uscita previsto al punto 8), sospensione per 10
giornate.
36) Per l’incompleta detenzione della documentazione prevista al punto 9, sospensione per 5
giornate.
37) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 10, sospensione per 30 giornate.
38) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 11 o 12, sospensione per 20 giornate.
39) Per il mancato posizionamento della fascetta inamovibile prevista al punto 13, sospensione
per 30 giornate.
40) In caso non venga fotografato l’animale abbattuto previsto al punto 13, sospensione per 10
giornate.
41) In caso di macellazione dell’animale abbattuto prima della verifica prevista al punto 14,
sospensione per 20 giornate.
42) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 16, sospensione per 30 giornate.
43) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 17, sospensione per 20 giornate.
44) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 20, sospensione per 10 giornate.
45) Per il mancato rispetto di quanto previsto al punto 23, sospensione per 5 giornate.
46) L’ATC PS1 notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano con
firma di ricevuta, il provvedimento disciplinare all’interessato entro 7 giorni dalla data del
verbale della commissione disciplinare.
47) Il soggetto interessato dal provvedimento disciplinare ha tempo 15 giorni, dalla data di
ricevimento della notifica, per presentare opposizione motivata scritta o per fare richiesta di
essere ascoltato dalla commissione disciplinare, nel cui caso è tenuto a versare
preventivamente all’ATC PS1 € 50,00 a titolo di rimborso spese della commissione disciplinare.
Trascorsi i termini sopradetti l’ATC trasmette alla Provincia la richiesta di sospensione
dell’autorizzazione.
48) Nel caso in cui la sospensione non possa essere applicata nell’annata venatoria in cui è stato
determinata, viene comunque applicata quando il selecacciatore fa richiesta di ammissione al
prelievo nelle successive annate venatorie.
5
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ALLEGATO A)
DISCIPLINARE DELL’ATC PS1 E DELL’ATC PS2
PER IL SERVIZIO DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI
CON L’AUSILIO DEL CANE DA TRACCIA
NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PESARO E URBINO
Art. 1 - Finalità
1) Il presente disciplinare è finalizzato alla regolamentazione ed al coordinamento del servizio di
Recupero degli Ungulati Feriti (RUF) durante le attività di prelievo venatorio nel territorio gestito
dagli Ambiti Territoriali di Caccia PS1 e PS2, ai sensi dell’art. 18, comma 4 del R.R. 3/2012.
2) Il presente disciplinare vige per la sola stagione venatoria 2012-2013, successivamente alla
quale gli ATC approveranno nuovo e dettagliato regolamento, per sviluppare in particolare:
i percorsi formativi, le modalità di adesione al servizio RUF, le prove dei cani da traccia, i
protocolli dettagliati di intervento.
3) L’attività di ricerca degli ungulati feriti non è un’azione di caccia ma un servizio coordinato dagli
ATC PS e PS2 realizzato con la collaborazione dei conduttori dei cani da traccia abilitati.
Art. 2 - Reclutamento dei conduttori per il RUF
1) Per la sola stagione venatoria 2012/2013 gli ATC PS1 e PS2 reclutano i conduttori per il RUF tra
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso dell’abilitazione di conduttore di cane da traccia riconosciuta dalla
Provincia di Pesaro e Urbino;
b) essere in possesso di regolare porto di fucile per uso di caccia;
c) essere proprietario di un cane abilitato alla ricerca degli ungulati feriti.
2) Gli Ambiti Territoriali di Caccia tra i conduttori che offrono disponibilità per il servizio RUF
nominano un responsabile, individuato tra soggetti che possono dimostrare di avere esperienza
pluriennale in materia, che abbiano già coordinato gruppi atti al servizio di recupero di ungulati
feriti, che abbiano svolto attività formative in materia.
3) Gli ATC propongono alla Provincia di Pesaro e Urbino l’elenco dei soggetti addetti al servizio RUF
per ottenere autorizzazione per l’esercizio delle attività di Recupero.
4) Sia l’attività di coordinamento del gruppo che quella dei singoli conduttori di cane per la ricerca
degli ungulati feriti è gratuita e svolta esclusivamente a titolo di volontariato.
5) A partire dal 2013 gli ATC PS1 e PS2 approvano apposito regolamento per definire i percorsi
formativi, le modalità di adesione al servizio RUF, le prove dei cani da traccia, i protocolli
dettagliati di intervento.
Art. 3 - Qualificazione del cane
1) Ai fini dell’abilitazione del cane è considerata valida la prova di lavoro per cani da traccia
riconosciuta dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana o da altro Ente cinofilo estero riconosciuto
dalla Federazione Cinologica Internazionale, nella quale l’ausiliare abbia conseguito almeno la
qualifica di "Buono".
2) La qualifica deve risultare dal "libretto delle qualifiche" rilasciato dall'Ente cinologico competente.
7
3) È altresì ritenuto abilitato il cane che abbaia operato nella scorsa stagione venatoria almeno tre
ricerche di ungulati feriti concluse con esito positivo certificate da soggetti pubblici preposti alla
gestione della fauna selvatica.
4) Ciascun conduttore di cane per la ricerca degli ungulati feriti può impiegare fino ad un massimo
di due cani che intende utilizzare per i quali devono essere indicati:
a) il nome;
b) la razza;
c) il sesso;
d) il numero identificativo (tatuaggio o microchip);
e) la data dell’ultima prova di abilitazione.
5) Ogni conduttore di cane per la ricerca degli ungulati feriti può utilizzare esclusivamente i cani da
lui iscritti al Registro.
Art. 4 - Attività di ricerca degli ungulati feriti
1)
Prima di procedere alla ricerca di un ungulato ferito il conduttore di cane autorizzato deve
avvisare il Sevizio di Vigilanza della Provincia di Pesaro e Urbino secondo le modalità previste dal
Servizio stesso.
2)
Ai conduttori di cane muniti della necessaria autorizzazione è consentito:
a) l'uso della carabina e di armi da taglio idonee, limitatamente al colpo di grazia sull'animale
ferito e rinvenuto ancora vivo;
b) l'uso di apparecchi ricetrasmittenti, in regola con le vigenti disposizioni legislative che
disciplinano la materia.
3)
Quando il conduttore giudichi la ricerca particolarmente impegnativo potrà farsi coadiuvare da
un massimo di due conduttori armati iscritti al Registro e regolarmente autorizzati.
4)
Durante l'attività di ricerca il conduttore dovrà tenere il proprio cane sempre assicurato al
guinzaglio lungo e potrà liberarlo esclusivamente nel caso in cui si renda necessario il lancio per
bloccare l'animale palesemente ferito.
5)
E’ fatto obbligo al conduttore di apporre al cane l'apposito collare identificativo ad alta visibilità
prima della fase di lancio.
6)
La ricerca di un ungulato ferito può protrarsi per più di un giorno, è comunque considerata
conclusa trascorse quarantotto ore dall’inizio delle operazioni di ricerca.
7) La ricerca di un ungulato ferito può essere condotta fuori dai tempi e dagli orari di prelievo e
anche nei luoghi in cui è vietata la caccia, a eccezione delle aree protette di cui alla L. 394/1991
e alla L..r. 15/1994.
8) Al termine di ogni azione di ricerca degli ungulati feriti il conduttore di cane è tenuto a compilare
la relativa scheda di intervento.
9) Il capo di selvaggina recuperata con l’ausilio del cane a seguito di un ferimento avvenuto
durante l’attività venatoria è destinato al cacciatore che ha chiesto l’intervento di ricerca, autore
del ferimento.
8
Scarica

Distretto CAPRIOLO N. massimo di individui da prelevare S.V. 2012