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272-bis. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria,
da apposite unità multidisciplinari costituite dalle aziende sanitarie locali e dai
comuni, secondo indirizzi emanati dalle
regioni in base ad un’intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, approvata
in sede di Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.
272-ter. Il Fondo è ripartito tra le
regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad
indicatori concordati tra Stato, regioni e
autonomie locali nell’intesa sopra richiamata.
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Al comma 279, sopprimere le parole da:
dai dirigenti del comune di residenza fino
a: decreto legislativo n. 18 agosto 2000,
n. 267,
1. 1238. (ex 1. 675.) Duilio, Stradiotto,
Morgando,
Milana,
Ria,
Gerardo
Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Mauro, Marino, Ruta.
Al comma 279, dopo le parole: al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267,
aggiungere le seguenti: dai segretari comunali del comune di residenza del venditore.
1. 1239. (ex 1. 2479.) Fontanini, Sergio
Rossi, Pagliarini.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
396-bis. All’articolo 1, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, al comma 349,
alinea, le parole: « A decorrere dal 1o
gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il solo anno 2005 ».
1. 1233.
Al comma 279, sopprimere le parole: , o
da un notaio iscritto all’albo.
1. 1240. (ex 1. 672.) Agostini, Benvenuto,
Michele Ventura.
(ex 1. 666.) Grandi.
Sopprimere il comma 273.
1. 1234. (ex 1.667.) Agostini, Benvenuto,
Michele Ventura.
Sopprimere il comma 276.
1. 1235. (ex 1.668.) Agostini, Benvenuto,
Michele Ventura.
Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti:
279-bis. Al numero 31) della tabella
A/II allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
dopo le lettere: « a), c) ed f) » ovunque
ricorrano è aggiunta la lettera: « m) ».
279-ter. Per la copertura dell’onere derivante dall’applicazione del comma 279bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di
euro annui a decorrere dall’anno 2006.
Sopprimere il comma 278.
1. 1236.
(ex 1. 670.) Alberto Giorgetti.
Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
Al comma 279, sostituire la parola:
veicoli con le seguenti: beni mobili registrati.
2006: – 30.000;
Conseguentemente, sopprimere il comma
281.
2008: – 30.000.
1. 1237. (ex 1. 673.) Agostini, Benvenuto,
Ventura.
2007: – 30.000;
1. 1241. (ex 1. 4212.) Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini.
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Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
« 2. Le sanzioni per le violazioni dei
commi 1 e 3 del presente articolo e
dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale
del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è
unico per ogni anno solare di riferimento
ma, fino al compimento dei termini di
decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono
trasmessi agli ordini di appartenenza dei
soggetti che hanno commesso la violazione
per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti »;
a) al comma l:
1) alla lettera a), primo periodo, le
parole: « da lire cinquecentomila a lire
cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2582 », e il
secondo periodo è sostituito dal seguente:
« La violazione è punibile solamente in
caso di rettifica della dichiarazione ai
sensi dell’articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e, comunque, a condizione
che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è
disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l’asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni; si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione »;
2) alla lettera b),primo periodo, le
parole: « da lire un milione a lire dieci
milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da
euro 516 ad euro 5.165 »;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
« 1-bis. Nei casi di violazioni commesse
ai sensi dei commi 1 e 3 e dell’articolo
7-bis, del presente decreto si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
Alle violazioni commesse ai sensi delle
disposizioni di cui al precedente periodo,
si applicano in ogni caso le ipotesi di
concorso e continuazione previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo
n. 472 del 1997. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il
trasgressore stesso al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata »;
d) al comma 3, le parole: « da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni »
sono sostituite dalle seguenti: « da euro
258 ad euro 2.582 ».
280-ter. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del
comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le
quali la sanzione non sia ancora stata
irrogata alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del
19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative ai redditi
di capitale di cui alle seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto legge 2
ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981,
n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77;
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d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo lo
aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato,
le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1. 1242. (ex 1. 4387.) Nieddu, Gambini,
Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli,
Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi.
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera, a), nel primo
periodo, le parole « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite
dalle seguenti: « da euro 258 ad euro
2.582 ». Nella medesima lettera il secondo
periodo è sostituito dai seguenti: « Non
sono da ritenersi punibili le violazioni che
non abbiano comportato rettifica della
dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter
del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e,
comunque, a condizione che non debba
trovare applicazione l’articolo 12-bis del
decreto del Presidente della Repubblica
del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di
ripetute violazioni, ovvero di violazioni
particolarmente gravi, è disposta a carico
dei predetti soggetti la sospensione dalla
facoltà di rilasciare il visto di conformità
e l’asseverazione, per un periodo da uno a
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tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento
della suddetta sanzione »;
b) al comma 1, lettera b),primo periodo, le parole « da lire un milione a lire
dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti « da euro 516 ad euro 5.165 »;
c) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
« 1-bis. Nei casi di violazioni commesse
ai sensi del comma 1, del successivo
comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. In ogni caso, alle violazioni della
stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si
applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il
trasgressore è obbligato solidalmente con
il trasgressore stesso al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata »;
d) il primo periodo del comma 2 è
sostituito dal seguente: « Le sanzioni per le
violazioni dei commi 1 e 3 del presente
articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate
dalla direzione regionale dell’Agenzia delle
entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base
delle segnalazioni inviate dagli uffici locali
della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di
riferimento, ma, fino al compimento dei
termini di decadenza, può essere integrato
o modificato dalla direzione regionale, in
base alla sopravvenuta conoscenza di
nuovi elementi »;
e) al comma 3, le parole « da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni »
sono sostituite dalle seguenti ”da euro 258
ad euro 2.582.
280-ter. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le disposizioni di
cui al comma precedente, lettera d),si
applicano sia a tutte le violazioni già
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contestate alla data di entrata in vigore
della presente legge sia a quelle non ancora contestate. Le disposizioni di cui al
comma precedente, non si applicano alle
penalità già versate alla data di entrata in
vigore della presente legge.
280-quater. Le sanzioni previste a carico dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente
della Repubblica del 22 luglio 1998,
n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma
pari al 10 per cento della sanzione minima
prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale
beneficio si applica a condizione che il
versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data
di entrata in vigore della presente legge,
entro trenta giorni dalla data medesima; b)
per le penalità non ancora contestate alla
data di entrata in vigore della presente
legge; entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia
delle entrate. Il beneficio stesso non si
applica alle penalità già versate alla data
di entrata in vigore della presente legge.
280-quinquies. Per le dichiarazioni di
cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del
Presidente della Repubblica del 22 luglio
1998, n. 322, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il
pagamento delle penalità ridotte, non si
applicano l’articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998 e l’articolo
3, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
1. 1243.
(ex 1. 4392.) Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis.All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le
parole: « da lire cinquecentomila a lire
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cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 », e il
secondo periodo è sostituito dal seguente:
« La violazione è punibile solamente in
caso di rettifica della dichiarazione ai
sensi dell’articolo 36-ter del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e, comunque, a condizione
che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è
disposta a carico dei predetti soggetti la
sospensione dalla facoltà di rilasciare il
visto di conformità e l’asseverazione, per
un periodo da uno a tre anni; si considera
violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione »;
2) alla lettera b), le parole: « da lire
un milione a lire dieci milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « da euro 516 ad
euro 5.165 »;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
« 1-bis. Nei casi di violazioni commesse
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente
articolo e dell’articolo 7-bis, del presente
decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo
18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso,
alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al
precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste
dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza
fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il
trasgressore stesso al pagamento di una
somma pari alla sanzione irrogata »;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le sanzioni per le violazioni dei
commi 1 e 3 del presente articolo e
dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale
del trasgressore, sulla base delle segnala-
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zioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è
unico per ogni anno solare di riferimento
ma, fino al compimento dei termini di
decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono
trasmessi agli Ordini di appartenenza dei
soggetti che hanno commesso la violazione
per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti »;
d) al comma 3, le parole: « da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni »
sono sostituite dalle seguenti: « da euro
258 ad euro 2.582 ».
280-ter. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del
comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le
quali la sanzione non sia ancora stata
irrogata alla data di entrata in vigore della
presente legge.
*1. 1244. (ex * 1. 3117.) Lettieri, Morgando.
Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti:
280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) alla lettera a), primo periodo, le
parole: « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti:
« da euro 258 ad euro 2.582 », e il secondo
periodo è sostituito dal seguente: « La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti
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soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si
considera violazione particolarmente grave
il mancato pagamento della suddetta sanzione »;
2) alla lettera b), le parole: « da lire
un milione a lire dieci milioni » sono
sostituite dalle seguenti: « da euro 516 ad
euro 5.165 »;
b) dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
« 1-bis. Nei casi di violazioni commesse
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente
articolo e dell’articolo 7-bis, del presente
decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472. In ogni caso, alle violazioni della
stessa natura commesse ai sensi delle
disposizioni di cui al precedente periodo,
si applica una sanzione calcolata con le
modalità previste dall’articolo 12 del citato
decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia
operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione
irrogata »;
c) il comma 2 è sostituito dal seguente:
« 2. Le sanzioni per le violazioni dei
commi 1 e 3 del presente articolo e
dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate
competente in ragione del domicilio fiscale
del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è
unico per ogni anno solare di riferimento
ma, fino al compimento dei termini di
decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla
sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono
trasmessi agli Ordini di appartenenza dei
soggetti che hanno commesso la violazione
per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti »;
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d) al comma 3, le parole: « da lire
cinquecentomila a lire cinque milioni »
sono sostituite dalle seguenti: « da euro
258 ad euro 2.582 ».
280-ter. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del
comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le
quali la sanzione non sia ancora stata
irrogata alla data di entrata in vigore della
presente legge.
*1. 1245. (*1. 4366.) Didonè, Polledri,
Sergio Rossi, Pagliarini.
Dopo il comma 280, aggiungere il seguente:
280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il
comma 4 è aggiunto il seguente:
« 4-bis. Nei casi di violazioni commesse
ai sensi dei commi 1 e 3 del presente
articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano,
in quanto compatibili, le disposizioni del
decreto legislativo 16 dicembre 1997,
n. 472. In ogni caso, alle violazioni della
stessa natura si applica una sanzione calcolata con le modalità di cui all’articolo 12
del medesimo decreto legislativo n. 472
del 1997. Il centro di assistenza fiscale per
il quale abbia operato il trasgressore é
solidalmente obbligato al pagamento della
sanzione ».
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
396-bis. All’articolo 1, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, al comma 349,
alinea, le parole: « A decorrere dal 1o
gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il solo anno 2005 ».
1. 1246. (ex 1. 4351.) Benvenuto, Lettieri,
Michele Ventura, Pistone, Grandi.
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Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della
mobilità ciclistica e al sostegno dell’innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall’anno 2006 la spesa annua di 550
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate:
a) per un importo pari a 220 milioni
di euro alle regioni quale contributo per
l’indicizzazione dei contratti di servizio del
trasporto pubblico locale, ad esclusione di
quelli inerenti i servizi ferroviari;
b) per un importo pari a 330 milioni
di euro agli enti locali per lo sviluppo del
trasporto pubblico locale e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, nonché per la
mobilità ciclistica, la mobilità sostenibile,
in attuazione del decreto del Ministro
dell’ambiente del 27 marzo 1998, ed il
rinnovamento del parco autobus.
281.2. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni, città e
autonomie locali, provvede con proprio
decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla
ripartizione delle risorse di cui al comma
precedente. Tale ripartizione è effettuata
adottando anche criteri di premialità che
incentivano il progressivo miglioramento
del rapporto ricavi-costi e della qualità di
servizio.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del
19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite
finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
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b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o dicembre
1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da
capitale e sulle plusvalenze, di cui agli
articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato,
le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1. 1247. (ex* 1. 1091., * 1. 2340., 1. 1218)
Agostini, Pinza, Russo Spena, Di Gioia,
Sgobio, Zanella, Cusumano, Raffaldini,
Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello,
Tidei.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di potenziare il trasporto
rapido di massa è istituito il fondo per il
risanamento e lo sviluppo del trasporto
pubblico locale. Il fondo è cosı̀ ripartito: 1)
un terzo alle regioni da destinarsi al
contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico
locale, ad esclusione di quelli inerenti i
servizi ferroviari; 2) un terzo al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti al fine
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di costituire apposito fondo da destinarsi
all’abbassamento dell’età media del parco
autobus e del materiale rotabile urbano su
ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; 3) un terzo agli
enti locali da destinarsi allo sviluppo del
trasporto pubblico locale e della mobilità
sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi
erogati.
281.2. Con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da
emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
vengono stabiliti i criteri e le modalità di
ripartizione delle risorse di cui al comma
precedente, tenuto conto anche di criteri
di premialità che incentivino il progressivo
miglioramento del rapporto ricavi-costi e
della qualità di servizio.
281.3. All’onere derivante dal presente
articolo si provvede mediante l’incremento
dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03
per litro ai sensi della legge 28 dicembre
1995, n. 549 e successive modificazioni.
281.4. Le disposizioni contenute nel
presente articolo si applicano alle regioni
a statuto ordinario, alle regioni a statuto
speciale ed alle province autonome di
Trento e Bolzano.
1. 1248. (ex 1. 1452.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento,
Cima.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Al fine di rilanciare il sistema
del trasporto collettivo è istituito il fondo
per il risanamento e lo sviluppo del
trasporto pubblico locale. II fondo, al cui
onere si provvede con le maggiori entrate
derivanti dall’ultimo periodo del presente
comma, è cosı̀ ripartito: 1) un terzo alle
regioni, da destinarsi all’indicizzazione
dei contratti di servizio del trasporto
pubblico locale, ad esclusione di quelli
inerenti i servizi ferroviari; 2) un terzo al
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
440
AI RESOCONTI
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo
da destinarsi all’abbassamento dell’età
media del parco autobus e del materiale
rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; 3) un
terzo agli enti locali, da destinarsi allo
sviluppo del trasporto pubblico locale e
della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi
aggiuntivi dagli stessi erogati. Con decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze, d’intesa con
la Conferenza unificata di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente
legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui
al comma precedente, tenuto conto anche
di criteri di premialità che incentivino il
progressivo miglioramento del rapporto
ricavi-costi e della qualità di servizio.
L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla
benzina senza piombo, nonché l’aliquota
dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428
per mille litri. Le disposizioni di cui ai
commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni
astatuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1. 1249.
(ex 1. 1481.) Di Gioia.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Per la messa in sicurezza della
strade statali nazionali è autorizzata la
spesa di euro 200.000.000 per ciascuno
degli anni 2006, 2007, 2008. II Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata delle
regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall’ACI sullo stato di
sicurezza delle diverse strade nazionali,
provvede all’individuazione delle strade su
cui intervenire prioritariamente.
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Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
14
DICEMBRE
2005 —
N.
719
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2006: – 200.000;
2007: – 200.000;
2008: – 200.000.
1. 1250.
(ex 1. 1490.) Rosato, Pasetto.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di
mobilità e di stazionamento dei container
merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e
Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di
scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un
contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 300 milioni di euro per
gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di
concorso alla realizzazione degli interventi
di cui al comma 281.2.
281.2. Il contributo straordinario di cui
al comma 281.1. è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma suddetto,
di interventi orientati a:
a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai
crescenti flussi di traffico di merci;
b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei
porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di
deposito delle merci;
c) realizzare o adeguare i nodi di
scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso
di merci per via mare e tramite le ferrovie.
281.3. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero delle infrastrutture e trasporti,
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per
l’erogazione delle risorse di cui al comma
281-1.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del
19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite
finanziarie:
a) ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge
2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1o dicembre
1981, n. 692;
c) ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre
1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983,
n. 649;
d) imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge
25 novembre 1983, n. 649;
e) imposte sostitutive sui redditi da
capitale e sulle plusvalenze, di cui agli
articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo
1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21
novembre 1997, n. 461;
f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del
decreto legislativo 21 novembre 1997,
n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato,
le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1. 1250. (ex 1. 1086.) Michele Ventura,
Mariotti.
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Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
14
DICEMBRE
2005 —
N.
719
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Per la realizzazione di opere
infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di
interesse nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti redige, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sulla base delle richieste provenienti dalle autorità portuali,
d’intesa con la Conferenza unificata Stato
regioni, un programma di investimenti, di
seguito denominato Programma, finalizzato alla realizzazione di interventi di
riqualificazione funzionale delle infrastrutture portuali e di collegamento delle
stesse con la rete stradale e ferroviaria
nazionale.
281.2. Il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti effettua entro e non oltre il
31 marzo 2006 una indagine sullo stato
delle infrastrutture portuali esistenti.
281.3. Il Ministro, sulla base delle priorità derivanti dall’indagine di cui al
comma 281.2., nonché sulla base delle
segnalazioni provenienti dagli enti territoriali e dalle autorità portuali, adotta, sentite le commissioni parlamentari competenti, entro il termine di cui al comma
281.1., il Programma e lo sottopone al
CIPE per l’approvazione definitiva e il
relativo finanziamento.
281.4. Per la realizzazione del Programma é istituito il Fondo per la riqualificazione delle infrastrutture portuali
presso il Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti con dotazione iniziale di 2
miliardi di euro per il 2006.
281.5. Per finanziare gli investimenti
presenti nel piano di cui al comma 281.1.,
le autorità portuali sono autorizzate a
contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale
ed interessi complessivamente determinati
dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato a decorrere dall’anno
2006. Il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti provvede annualmente, attingendo al fondo di cui al comma 281.2., ad
erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni
finanziarie.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del
23 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981,
n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1
aprile 1996, n. 239;
o
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato,
le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1. 1251.
(ex 1. 1496.) Rosato, Pasetto.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di
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Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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DICEMBRE
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N.
719
mobilità e di stazionamento dei container
merci nei porti specializzati nel transhipment, con riguardo alle peculiari esigenze
di sviluppo degli scambi commerciali via
mare, di sviluppo dei nodi di scambio
intermodali e di decongestionamento della
rete stradale, è autorizzato un contributo
straordinario in favore dei medesimi porti,
pari a 500 milioni di euro per gli anni
2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla
realizzazione degli interventi di cui al
comma 281.2.
281.2. II contributo straordinario di cui
al comma 281.1. è destinato alla realizzazione di interventi orientati a:
a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai
crescenti flussi di traffico di merci;
b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei
porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di
deposito delle merci;
c) realizzare o adeguare i nodi di
scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso
di merci per via mare e tramite le ferrovie.
281.3. Con decreto adottato entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, del Ministero dell’economia
e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni,
sono disciplinate le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al comma 281.1.
281.4. Per la prosecuzione nelle aree
del Mezzogiorno, degli interventi e delle
attività inerenti alla programmazione e
realizzazione del sistema integrato di trasporto
denominato
« Autostrade
del
mare », di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con
deliberazione del Consiglio dei ministri del
2 marzo 2001, e per il finanziamento del
Piano per la rete portuale turistica di cui
alla delibera CIPE 13 novembre 2003,
n. 83, sono stanziati ulteriori 15 milioni di
euro per l’anno 2006, e 20 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2007 e 2008.
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del
19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981,
n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o
aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
1. 1252. (ex 1. 2362.) Di Gioia, Agostini,
Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio,
Cusumano, Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis,
Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D’Antoni,
Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi,
Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri,
Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini,
Santagata, Tolotti.
Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti:
281.1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione
elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è
riconosciuto un contributo statale di 2.500
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Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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DICEMBRE
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euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500
euro sul prezzo di acquisto. Il contributo
spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o
gennaio e il 31 dicembre 2006 relativi a
contratti di locazione finanziaria o di
compravendita stipulati dal venditore e
dall’acquirente nello stesso periodo a condizione che:
a) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per trasporto
promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1,
lettere a) e c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, non immatricolato in
precedenza;
b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per
trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54,
comma 1, lettere a) e c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non
conforme alla direttiva CE n. 91/441, e
successive, sull’inquinamento, intestato
allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei
familiari conviventi alla data di acquisto,
ovvero, in caso di locazione finanziaria del
veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei
familiari conviventi;
c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato
è destinato alla rottamazione e sia indicata
la misura dello sconto pari al contributo
statale di 2.500 euro.
281.2. Entro quindici giorni dalla data
di consegna del veicolo nuovo, il venditore
ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato
ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico
registro automobilistico.
281.3. I veicoli usati, di cui al comma
281.2., non possono essere rimessi in
circolazione e sono avviati o alle case
costruttrici o ai centri autorizzati alla
demolizione, anche convenzionati con le
case costruttrici, al fine della messa in
sicurezza, della demolizione, del recupero
di materiali e della rottamazione.
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
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AI RESOCONTI
281.4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al
venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta in compensazione delle ritenute
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente,
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui
redditi e dell’imposta sul valore aggiunto,
dovute anche in acconto per l’esercizio in
cui viene richiesto al pubblico registro
automobilistico l’originale del certificato di
proprietà e per i successivi.
281.5. Fino al 31 dicembre del quinto
anno successivo a quello in cui è stata
emessa la fattura di vendita, le imprese
costruttrici o importatrici conservano la
seguente documentazione, che deve essere
ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita e
dell’atto di acquisto;
b) copia del libretto e della carta di
circolazione e del foglio complementare o
del certificato di proprietà del veicolo
usato ovvero copia dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della
carta di circolazione e del foglio complementare;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e
originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico;
d) certificato dello stato di famiglia,
nel caso previsto dal comma 281-1, lettera
b).
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere i seguenti:
396-bis. Sono stabilite nella misura del
19 per cento le aliquote, che risultino
inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle
seguenti disposizioni:
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Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
14
DICEMBRE
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N.
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a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981,
n. 692;
c) articolo 9 della legge 23 marzo
1983, n. 77;
d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge
30 settembre 1983, n. 512, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 novembre
1983, n. 649;
e) articolo 14 del decreto legislativo
25 gennaio 1992, n. 84;
f) articolo 2 del decreto legislativo 1o
aprile 1996, n. 239;
g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo
21 novembre 1997, n. 461.
396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato,
le disposizioni di cui al comma 396-bis si
applicano esclusivamente per le emissioni
successive alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1. 1253.
(ex 1. 2379.) Gambini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Allo scopo di promuovere lo
sviluppo del settore navalmeccanico e per
il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88,
approvati dalla Commissione europea con
decisione SG(2001)D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell’avanzamento dei lavori raggiunto all’entrata in vigore della presente legge, è
autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere
dall’anno 2006.
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio
2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le
aliquote di cui all’allegato I del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, relative ai prodotti alcole
etilico al fine di assicurare un maggior
gettito complessivo pari a 20 milioni di
euro annui.
1. 1254. (ex* 1. 1088.e ex* 1. 2350.) Russo
Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano Agostini, Pinza, Duca, Susini,
Mazzarello.
Dopo il comma 281 inserire il seguente:
281-bis. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli
anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio
bilancio alla data d’entrata in vigore della
presente legge ad esclusione delle somme
destinate a spese obbligatorie, anche per
far fronte a spese di investimento per le
infrastrutture aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge
l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al
ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto,
gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
*1. 1255.
(ex 1. 1070.) Stradella.
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Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
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DICEMBRE
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N.
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presente legge ad esclusione delle somme
destinate a spese obbligatorie, anche per
far fronte a spese di investimento per le
infrastrutture aeroportuali.
Entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge
l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al
ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto,
gli investimenti da finanziare a valere sulle
medesime risorse.
*1. 1345.
(ex 1. 2315) Volontè, Liotta.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei
trasporti di cui all’articolo 2, comma 5,
della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi
adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 70 milioni di
euro a decorrere dal 2006.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
396-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate
le aliquote di cui all’allegato 1 del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui
consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti
alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine
di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro a decorrere
dal 2006.
1. 1256.
(ex 1. 2345.) Raffaldini.
Dopo il comma 281 inserire il seguente:
281-bis. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli
anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio
bilancio alla data d’entrata in vigore della
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Nelle more del provvedimento
del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
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AI RESOCONTI
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Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
14
DICEMBRE
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N.
719
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme
residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo
articolo 23, sono destinate al risanamento
e allo sviluppo del trasporto pubblico
locale.
del medesimo articolo 23, sono destinate
al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli
uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa
complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della
deducibilità dei costi dal reddito nella
medesima misura delle autovetture come
previsto dall’articolo 19-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, e successive modificazioni e
integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal
decreto legislativo 12 dicembre 2003,
n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per
quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o
manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le
imprese agricole, per tutte le quali restano
comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli
costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni
senza i quali l’attività stessa non può
essere esercitata.
281.1. Nelle more del provvedimento
del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355
convertito con modificazioni dalla legge 27
febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme
residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo
articolo 23, sono destinate al risanamento
e allo sviluppo del trasporto pubblico
locale.
1. 1257. (ex 1. 1499.) Rosato, Pasetto,
Morgando, Carbonella, Tuccillo.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Nelle more del provvedimento
del Ministro dell’economia e delle finanze
di cui al comma 3 bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre
2003, n. 355 convertito con modificazioni
dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le
eventuali somme residue derivanti dagli
importi non utilizzati di cui al comma 1
*1. 1258.
netti.
*1. 1259.
(ex* 1. 2329.) Raffaldini, Albo-
(ex* 1. 1479.) Di Gioia.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Per la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per l’anno 2006, alla determinazione
dei limiti di incremento di cui al comma
57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
396-bis. A decorrere dal 1o gennaio
2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanza sono aumentate le
aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
447
AI RESOCONTI
intermedi e all’alcool etilico al fine di
assicurare un maggior gettito complessivo
pari a 70 milioni di euro annui.
1. 1261. (ex 1. 2326 e 1. 2333.) Albonetti,
Duca, Susini, Mazzarello.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. All’articolo 1, comma 57, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le
parole: « fondazioni di diritto privato »
sono aggiunte le seguenti: « , delle autorità
portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994,
n 84, e successive modificazioni ».
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
—
Camera dei Deputati
—
SEDUTA DEL
14
DICEMBRE
Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
1. 1779.
2008: – 40.000.
2007: – 40.000;
1. 1262.
281.1. Per la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per gli anni 2006 e 2007, alla determinazione dei limiti di incremento di
cui al comma 57 dell’articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, dopo il comma 396
aggiungere il seguente:
396-bis. All’articolo 8, della legge 2
agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal
seguente: « A decorrere dal 1o gennaio
2006, ai premi del gioco del lotto si applica
la ritenuta unica del 10 per cento ».
1. 1260. (ex 1. 2328.) Mazzarello, Albonetti, Duca, Susini.
719
281.1. Per le Autorità portuali interessate da periodi di commissariamento di
almeno 12 mesi nell’arco del biennio 20022004, i pagamenti relativi ad impegni contrattuali inerenti gli investimenti finanziati
con le leggi 30 novembre 1998 n. 413 e 1o
agosto 2002 n. 166 o comunque finanziati
con trasferimento di fondi statali alle
Autorità portuali, sono esclusi dal calcolo
dei limiti di spesa complessivo, per il
triennio 2006-2008 di cui all’articolo 1,
comma 57, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.
2006: – 40.000;
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
N.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
396-bis.. L’articolo 13 e il comma 1
dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, sono abrogati.
(ex 1. 2066.) Raffaldini.
2005 —
(ex 1 2323.) Susini.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Per lo sviluppo e la promozione
delle strutture portuali nazionali e per
assicurare un adeguato livello di sicurezza
e di controllo nei porti, sono autorizzati
contributi pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Per
le medesime finalità sono altresı̀ autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da
destinare in favore dei porti che svolgono
congiuntamente attività militari, industriali e commerciali, in prevalenza a carattere internazionale. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e dei trasporti, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l’attuazione del presente comma, individuando come criterio
Atti Parlamentari
XIV LEGISLATURA
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ALLEGATO
A
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AI RESOCONTI
prioritario per la ripartizione dei contributi l’entità dei traffici marittimi dei porti
destinatari.
—
Camera dei Deputati
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SEDUTA DEL
14
DICEMBRE
2005 —
N.
719
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
2006: – 10.000;
281.1. Gli articoli 11-sexies, 11-septies,
11-octies, 11-nonies, 11-decies, 11-undecies
del decreto legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla
legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
2007: – 10.000;
1. 1268.
Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell’economia e
delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
(ex 1. 3648.) Giudice.
2008: – 10.000.
1. 1263.
(ex 1. 2063.) Giuseppe Gianni.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. Gli esercenti presenti alla scadenza prevista per gli affidamenti diretti
di cui all’articolo 18 del decreto legislativo
19 novembre 1997 n. 422 e successive
modificazioni sono comunque tenuti alla
prosecuzione del servizio fino al momento
del completamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dello stesso e in
ogni caso non oltre dodici mesi dalla
scadenza di cui sopra, potendo, durante
tale periodo, partecipare alle stesse procedure concorsuali.
1. 1266.
netti.
(ex 1. 2090.) Raffaldini, Albo-
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. I limiti di impegno di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 26 febbraio
1992, n. 211 sono incrementati di 10 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di
euro per l’anno 2006 e 50 milioni di euro
per l’anno 2007, per la realizzazione del
trasporto rapido di massa.
Conseguentemente, dopo il comma 396,
aggiungere il seguente:
396-bis. L’articolo 13 e il comma 1
dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001,
n. 383, sono abrogati.
1. 1267.
(ex 1. 2011.) Gambini.
281.1. Allo scopo di sviluppare il settore
imprenditoriale del trasporto aereo, gli
articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies, 11decies, 11-undecies del decreto legge 30
settembre 2005, n. 203 sono abrogati.
1. 1263. (ex 1. 2319.) Duca, Raffaldini,
Mazzarello, Tidei.
Dopo il comma 281, aggiungere il seguente:
281.1. L’articolo 63 della legge 6 giugno
1974, n. 298 è sostituito dal seguente:
« 63. Per far fronte all’onere derivante
dall’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 105, comma 3, lettera h) del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 112, gli
iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono
soggetti ad un contributo annuo da versare
a ciascuna provincia nella quale risultano
residenti. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore
della presente disposizione, il Ministero
delle infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’economia e finanze, sentita
l’Unione delle province, d’Italia, disciplina
le modalità di versamento del contributo
suddetto ».
1. 1269.
(ex 1. 917.) Ria, Stradiotto.
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272-bis. La condizione di non auto