Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 433 AI RESOCONTI 272-bis. La condizione di non autosufficienza è accertata attraverso valutazione multidimensionale sociosanitaria, da apposite unità multidisciplinari costituite dalle aziende sanitarie locali e dai comuni, secondo indirizzi emanati dalle regioni in base ad un’intesa con il Ministero della salute ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, approvata in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 272-ter. Il Fondo è ripartito tra le regioni in relazione alla struttura demografica della popolazione e in base ad indicatori concordati tra Stato, regioni e autonomie locali nell’intesa sopra richiamata. — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 Al comma 279, sopprimere le parole da: dai dirigenti del comune di residenza fino a: decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, 1. 1238. (ex 1. 675.) Duilio, Stradiotto, Morgando, Milana, Ria, Gerardo Bianco, Zara, Lettieri, Delbono, Annunziata, Fistarol, Mauro, Marino, Ruta. Al comma 279, dopo le parole: al decreto legislativo n. 18 agosto 2000, n. 267, aggiungere le seguenti: dai segretari comunali del comune di residenza del venditore. 1. 1239. (ex 1. 2479.) Fontanini, Sergio Rossi, Pagliarini. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: 396-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: « A decorrere dal 1o gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il solo anno 2005 ». 1. 1233. Al comma 279, sopprimere le parole: , o da un notaio iscritto all’albo. 1. 1240. (ex 1. 672.) Agostini, Benvenuto, Michele Ventura. (ex 1. 666.) Grandi. Sopprimere il comma 273. 1. 1234. (ex 1.667.) Agostini, Benvenuto, Michele Ventura. Sopprimere il comma 276. 1. 1235. (ex 1.668.) Agostini, Benvenuto, Michele Ventura. Dopo il comma 279, aggiungere i seguenti: 279-bis. Al numero 31) della tabella A/II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le lettere: « a), c) ed f) » ovunque ricorrano è aggiunta la lettera: « m) ». 279-ter. Per la copertura dell’onere derivante dall’applicazione del comma 279bis è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2006. Sopprimere il comma 278. 1. 1236. (ex 1. 670.) Alberto Giorgetti. Conseguentemente, al comma 388, tabella A, voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni: Al comma 279, sostituire la parola: veicoli con le seguenti: beni mobili registrati. 2006: – 30.000; Conseguentemente, sopprimere il comma 281. 2008: – 30.000. 1. 1237. (ex 1. 673.) Agostini, Benvenuto, Ventura. 2007: – 30.000; 1. 1241. (ex 1. 4212.) Guido Dussin, Sergio Rossi, Pagliarini. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 434 AI RESOCONTI — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti: c) il comma 2 è sostituito dal seguente: 280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: « 2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti »; a) al comma l: 1) alla lettera a), primo periodo, le parole: « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2582 », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione »; 2) alla lettera b),primo periodo, le parole: « da lire un milione a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 516 ad euro 5.165 »; b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 e dell’articolo 7-bis, del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applicano in ogni caso le ipotesi di concorso e continuazione previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata »; d) al comma 3, le parole: « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 ». 280-ter. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) articolo 1 del decreto legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 435 AI RESOCONTI d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo lo aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. 1242. (ex 1. 4387.) Nieddu, Gambini, Paola Mariani, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nigra, Ottone, Rugghia, Quartiani, Tedeschi. Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti: 280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, lettera, a), nel primo periodo, le parole « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 ». Nella medesima lettera il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Non sono da ritenersi punibili le violazioni che non abbiano comportato rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione »; b) al comma 1, lettera b),primo periodo, le parole « da lire un milione a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti « da euro 516 ad euro 5.165 »; c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del comma 1, del successivo comma 3 e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata »; d) il primo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: « Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi »; e) al comma 3, le parole « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti ”da euro 258 ad euro 2.582. 280-ter. Salvo l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni di cui al comma precedente, lettera d),si applicano sia a tutte le violazioni già Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 436 AI RESOCONTI contestate alla data di entrata in vigore della presente legge sia a quelle non ancora contestate. Le disposizioni di cui al comma precedente, non si applicano alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge. 280-quater. Le sanzioni previste a carico dei soggetti incaricati di cui all’articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall’articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga: a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima; b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge; entro dieci giorni dalla notifica dell’invito al pagamento da parte dell’Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge. 280-quinquies. Per le dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non si applicano l’articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998 e l’articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322. 1. 1243. (ex 1. 4392.) Gioacchino Alfano. Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti: 280-bis.All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), primo periodo, le parole: « da lire cinquecentomila a lire — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione »; 2) alla lettera b), le parole: « da lire un milione a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 516 ad euro 5.165 »; b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata »; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnala- Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 437 AI RESOCONTI zioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti »; d) al comma 3, le parole: « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 ». 280-ter. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge. *1. 1244. (ex * 1. 3117.) Lettieri, Morgando. Dopo il comma 280, aggiungere i seguenti: 280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) alla lettera a), primo periodo, le parole: « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 », e il secondo periodo è sostituito dal seguente: « La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l’articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l’asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione »; 2) alla lettera b), le parole: « da lire un milione a lire dieci milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 516 ad euro 5.165 »; b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall’articolo 12 del citato decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata »; c) il comma 2 è sostituito dal seguente: « 2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell’Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. L’atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli Ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l’eventuale adozione di ulteriori provvedimenti »; Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 438 AI RESOCONTI d) al comma 3, le parole: « da lire cinquecentomila a lire cinque milioni » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 258 ad euro 2.582 ». 280-ter. Salva l’applicazione dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma precedente si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora stata irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge. *1. 1245. (*1. 4366.) Didonè, Polledri, Sergio Rossi, Pagliarini. Dopo il comma 280, aggiungere il seguente: 280-bis. All’articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: « 4-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell’articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 16 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa natura si applica una sanzione calcolata con le modalità di cui all’articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore é solidalmente obbligato al pagamento della sanzione ». Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: 396-bis. All’articolo 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al comma 349, alinea, le parole: « A decorrere dal 1o gennaio 2005 » sono sostituite dalle seguenti: « Per il solo anno 2005 ». 1. 1246. (ex 1. 4351.) Benvenuto, Lettieri, Michele Ventura, Pistone, Grandi. — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti: 281.1. Al fine di contribuire al risanamento ed allo sviluppo del trasporto pubblico locale, al potenziamento del trasporto rapido di massa, alla crescita della mobilità ciclistica e al sostegno dell’innovazione tecnologica nei sistemi di regolazione del traffico, è autorizzata a decorrere dall’anno 2006 la spesa annua di 550 milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono destinate: a) per un importo pari a 220 milioni di euro alle regioni quale contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; b) per un importo pari a 330 milioni di euro agli enti locali per lo sviluppo del trasporto pubblico locale e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati, nonché per la mobilità ciclistica, la mobilità sostenibile, in attuazione del decreto del Ministro dell’ambiente del 27 marzo 1998, ed il rinnovamento del parco autobus. 281.2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali, provvede con proprio decreto da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, alla ripartizione delle risorse di cui al comma precedente. Tale ripartizione è effettuata adottando anche criteri di premialità che incentivano il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie: a) ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 439 AI RESOCONTI b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. 1247. (ex* 1. 1091., * 1. 2340., 1. 1218) Agostini, Pinza, Russo Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano, Raffaldini, Duca, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Tidei. Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti: 281.1. Al fine di potenziare il trasporto rapido di massa è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. Il fondo è cosı̀ ripartito: 1) un terzo alle regioni da destinarsi al contributo per l’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; 2) un terzo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile urbano su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; 3) un terzo agli enti locali da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati. 281.2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio. 281.3. All’onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l’incremento dell’accisa sui carburanti pari ad euro 0,03 per litro ai sensi della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e successive modificazioni. 281.4. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano. 1. 1248. (ex 1. 1452.) Lion, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Al fine di rilanciare il sistema del trasporto collettivo è istituito il fondo per il risanamento e lo sviluppo del trasporto pubblico locale. II fondo, al cui onere si provvede con le maggiori entrate derivanti dall’ultimo periodo del presente comma, è cosı̀ ripartito: 1) un terzo alle regioni, da destinarsi all’indicizzazione dei contratti di servizio del trasporto pubblico locale, ad esclusione di quelli inerenti i servizi ferroviari; 2) un terzo al Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 440 AI RESOCONTI Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di costituire apposito fondo da destinarsi all’abbassamento dell’età media del parco autobus e del materiale rotabile su ferro, anche utilizzando procedure di finanziamento innovative; 3) un terzo agli enti locali, da destinarsi allo sviluppo del trasporto pubblico locale e della mobilità sostenibile e per l’indicizzazione dei corrispettivi per i servizi aggiuntivi dagli stessi erogati. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse di cui al comma precedente, tenuto conto anche di criteri di premialità che incentivino il progressivo miglioramento del rapporto ricavi-costi e della qualità di servizio. L’aliquota di accisa sulla benzina e sulla benzina senza piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante di cui all’allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono aumentate, rispettivamente, a euro 579 ed a euro 428 per mille litri. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle regioni a statuto ordinario, alle regioni astatuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano. 1. 1249. (ex 1. 1481.) Di Gioia. Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti: 281.1. Per la messa in sicurezza della strade statali nazionali è autorizzata la spesa di euro 200.000.000 per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008. II Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Conferenza unificata delle regioni, tenendo conto degli indicatori annualmente forniti dall’ACI sullo stato di sicurezza delle diverse strade nazionali, provvede all’individuazione delle strade su cui intervenire prioritariamente. — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 2006: – 200.000; 2007: – 200.000; 2008: – 200.000. 1. 1250. (ex 1. 1490.) Rosato, Pasetto. Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti: 281.1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti di Taranto, Gioia Tauro e Cagliari, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 300 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 281.2. 281.2. Il contributo straordinario di cui al comma 281.1. è destinato alla realizzazione, nei porti di cui al comma suddetto, di interventi orientati a: a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci; b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci; c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie. 281.3. Con decreto adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 441 AI RESOCONTI sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al comma 281-1. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote relative alle seguenti imposte e ritenute sulle rendite finanziarie: a) ritenuta sugli utili, di cui all’articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) ritenuta sugli interessi delle banche, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) ritenuta sui capitali, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; d) imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, di cui all’articolo 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; e) imposte sostitutive sui redditi da capitale e sulle plusvalenze, di cui agli articoli 9 e 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77, e 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461; f) imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei beni, di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. 1250. (ex 1. 1086.) Michele Ventura, Mariotti. — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti: 281.1. Per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti di interesse nazionale, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti redige, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle richieste provenienti dalle autorità portuali, d’intesa con la Conferenza unificata Stato regioni, un programma di investimenti, di seguito denominato Programma, finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione funzionale delle infrastrutture portuali e di collegamento delle stesse con la rete stradale e ferroviaria nazionale. 281.2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti effettua entro e non oltre il 31 marzo 2006 una indagine sullo stato delle infrastrutture portuali esistenti. 281.3. Il Ministro, sulla base delle priorità derivanti dall’indagine di cui al comma 281.2., nonché sulla base delle segnalazioni provenienti dagli enti territoriali e dalle autorità portuali, adotta, sentite le commissioni parlamentari competenti, entro il termine di cui al comma 281.1., il Programma e lo sottopone al CIPE per l’approvazione definitiva e il relativo finanziamento. 281.4. Per la realizzazione del Programma é istituito il Fondo per la riqualificazione delle infrastrutture portuali presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con dotazione iniziale di 2 miliardi di euro per il 2006. 281.5. Per finanziare gli investimenti presenti nel piano di cui al comma 281.1., le autorità portuali sono autorizzate a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinati dai limiti di impegno quindicennali a carico dello Stato a decorrere dall’anno 2006. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede annualmente, attingendo al fondo di cui al comma 281.2., ad erogare direttamente a ciascuno degli istituti di credito interessati le quote di rate Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 442 AI RESOCONTI di ammortamento spettanti ovvero i complessivi oneri connessi ad altre operazioni finanziarie. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 23 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239; o g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. 1251. (ex 1. 1496.) Rosato, Pasetto. Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti: 281.1. Al fine di ammodernare e potenziare le infrastrutture e i servizi di — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 mobilità e di stazionamento dei container merci nei porti specializzati nel transhipment, con riguardo alle peculiari esigenze di sviluppo degli scambi commerciali via mare, di sviluppo dei nodi di scambio intermodali e di decongestionamento della rete stradale, è autorizzato un contributo straordinario in favore dei medesimi porti, pari a 500 milioni di euro per gli anni 2006, 2007 e 2008, a titolo di concorso alla realizzazione degli interventi di cui al comma 281.2. 281.2. II contributo straordinario di cui al comma 281.1. è destinato alla realizzazione di interventi orientati a: a) potenziare e sviluppare la dotazione tecnologica dei porti, adeguandola ai crescenti flussi di traffico di merci; b) riqualificare e migliorare le condizioni di accessibilità e sicurezza nei porti, con particolare riguardo al potenziamento delle banchine e delle aree di deposito delle merci; c) realizzare o adeguare i nodi di scambio intermodali, con particolare riguardo allo sviluppo del deflusso e afflusso di merci per via mare e tramite le ferrovie. 281.3. Con decreto adottato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata Stato Regioni, sono disciplinate le modalità per l’erogazione delle risorse di cui al comma 281.1. 281.4. Per la prosecuzione nelle aree del Mezzogiorno, degli interventi e delle attività inerenti alla programmazione e realizzazione del sistema integrato di trasporto denominato « Autostrade del mare », di cui al Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2001, e per il finanziamento del Piano per la rete portuale turistica di cui alla delibera CIPE 13 novembre 2003, n. 83, sono stanziati ulteriori 15 milioni di euro per l’anno 2006, e 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 443 AI RESOCONTI Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 1. 1252. (ex 1. 2362.) Di Gioia, Agostini, Pinza, Russo Spena, Zanella, Sgobio, Cusumano, Ventura, Morgando, Benvenuto, Villetti, Giachetti, De Franciscis, Mariotti, Pistone, Gerardo Bianco, Giacomelli, Maurandi, Lettieri, D’Antoni, Cennamo, Micheli, Olivieri, Pennacchi, Crisci, Duilio, Visco, Roberto Barbieri, Milana, Fluvi, Adduce, Stradiotto, Manzini, Grandi, Nicola Rossi, Nannicini, Santagata, Tolotti. Dopo il comma 281, aggiungere i seguenti: 281.1. Alle persone fisiche che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica alimentato a metano, a GPL, a trazione elettrica, ovvero a doppia alimentazione, è riconosciuto un contributo statale di 2.500 — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 euro. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante uno sconto pari a 2.500 euro sul prezzo di acquisto. Il contributo spetta per gli acquisti effettuati tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2006 relativi a contratti di locazione finanziaria o di compravendita stipulati dal venditore e dall’acquirente nello stesso periodo a condizione che: a) il veicolo acquistato sia un’autovettura o un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non immatricolato in precedenza; b) al momento dell’acquisto sia consegnato al venditore un autoveicolo per trasporto promiscuo, di cui all’articolo 54, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, non conforme alla direttiva CE n. 91/441, e successive, sull’inquinamento, intestato allo stesso soggetto intestatario dell’autoveicolo oggetto di acquisto o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, intestato al soggetto utilizzatore del veicolo nuovo o ad uno dei familiari conviventi; c) nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e sia indicata la misura dello sconto pari al contributo statale di 2.500 euro. 281.2. Entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, il venditore ha l’obbligo di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di cancellazione per demolizione al pubblico registro automobilistico. 281.3. I veicoli usati, di cui al comma 281.2., non possono essere rimessi in circolazione e sono avviati o alle case costruttrici o ai centri autorizzati alla demolizione, anche convenzionati con le case costruttrici, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di materiali e della rottamazione. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 444 AI RESOCONTI 281.4. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta in compensazione delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute anche in acconto per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi. 281.5. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore: a) copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto; b) copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato ovvero copia dell’estratto cronologico in caso di mancanza del libretto, della carta di circolazione e del foglio complementare; c) copia della domanda di cancellazione per demolizione del veicolo usato e originale del certificato di proprietà rilasciato dal pubblico registro automobilistico; d) certificato dello stato di famiglia, nel caso previsto dal comma 281-1, lettera b). Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere i seguenti: 396-bis. Sono stabilite nella misura del 19 per cento le aliquote, che risultino inferiori a tale misura, relative alle imposte sui redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni: — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692; c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77; d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649; e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84; f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239; g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461. 396-ter. Per i titoli emessi dallo Stato, le disposizioni di cui al comma 396-bis si applicano esclusivamente per le emissioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge. 1. 1253. (ex 1. 2379.) Gambini. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Allo scopo di promuovere lo sviluppo del settore navalmeccanico e per il completamento degli interventi in materia di investimenti navali, di cui all’articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, approvati dalla Commissione europea con decisione SG(2001)D/285716 del 1o febbraio 2001, da realizzarsi sulla base dell’avanzamento dei lavori raggiunto all’entrata in vigore della presente legge, è autorizzato un limite di impegno dodecennale di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2006. Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 445 AI RESOCONTI Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: 396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 20 milioni di euro annui. 1. 1254. (ex* 1. 1088.e ex* 1. 2350.) Russo Spena, Di Gioia, Sgobio, Zanella, Cusumano Agostini, Pinza, Duca, Susini, Mazzarello. Dopo il comma 281 inserire il seguente: 281-bis. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d’entrata in vigore della presente legge ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. *1. 1255. (ex 1. 1070.) Stradella. — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 presente legge ad esclusione delle somme destinate a spese obbligatorie, anche per far fronte a spese di investimento per le infrastrutture aeroportuali. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’ENAC comunica l’ammontare delle disponibilità di cui al presente comma al ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua, con proprio decreto, gli investimenti da finanziare a valere sulle medesime risorse. *1. 1345. (ex 1. 2315) Volontè, Liotta. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Al fine di permettere la prosecuzione degli investimenti nel settore dei trasporti di cui all’articolo 2, comma 5, della legge 18 giugno 1998, n. 194, favorendo la riduzione delle emissioni inquinanti derivanti dalla circolazione di mezzi adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro a decorrere dal 2006. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: 396-bis. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2006. 1. 1256. (ex 1. 2345.) Raffaldini. Dopo il comma 281 inserire il seguente: 281-bis. L’Ente nazionale per l’aviazione civile (ENAC) è autorizzato ad utilizzare le risorse di parte corrente derivanti da trasferimenti statali relativi agli anni 2004 e 2005, disponibili nel proprio bilancio alla data d’entrata in vigore della Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 446 AI RESOCONTI — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale. del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 396-bis. 1. Gli autocarri e gli autoveicoli uso ufficio, fino a 3.500 Kg. di massa complessiva e con più di 3 posti, corrispondono la tassa automobilistica ed usufruiscono della detrazione IVA e della deducibilità dei costi dal reddito nella medesima misura delle autovetture come previsto dall’articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, e dall’articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. Restano esclusi gli autocarri, per quanto concerne l’IVA e i redditi, le imprese di lavori edili, di installazione o manutenzione delle reti ferroviarie, elettriche, telefoniche, dell’acqua e del gas e le imprese agricole, per tutte le quali restano comunque ferme la strumentalità e l’inerenza, e quelle attività per cui detti veicoli costituiscono l’oggetto proprio ovvero beni senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata. 281.1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3-bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 del medesimo articolo 23, sono destinate al risanamento e allo sviluppo del trasporto pubblico locale. 1. 1257. (ex 1. 1499.) Rosato, Pasetto, Morgando, Carbonella, Tuccillo. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Nelle more del provvedimento del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3 bis dell’articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le eventuali somme residue derivanti dagli importi non utilizzati di cui al comma 1 *1. 1258. netti. *1. 1259. (ex* 1. 2329.) Raffaldini, Albo- (ex* 1. 1479.) Di Gioia. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Per la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per l’anno 2006, alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: 396-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2006, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanza sono aumentate le aliquote di cui all’allegato 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 447 AI RESOCONTI intermedi e all’alcool etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 70 milioni di euro annui. 1. 1261. (ex 1. 2326 e 1. 2333.) Albonetti, Duca, Susini, Mazzarello. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. All’articolo 1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo le parole: « fondazioni di diritto privato » sono aggiunte le seguenti: « , delle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n 84, e successive modificazioni ». Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE Conseguentemente, al comma 388, tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: 1. 1779. 2008: – 40.000. 2007: – 40.000; 1. 1262. 281.1. Per la prosecuzione degli interventi di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali, le relative spese di investimento non concorrono, per gli anni 2006 e 2007, alla determinazione dei limiti di incremento di cui al comma 57 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Conseguentemente, dopo il comma 396 aggiungere il seguente: 396-bis. All’articolo 8, della legge 2 agosto 1982, n. 528, e successive modificazioni, il quarto comma, è sostituito dal seguente: « A decorrere dal 1o gennaio 2006, ai premi del gioco del lotto si applica la ritenuta unica del 10 per cento ». 1. 1260. (ex 1. 2328.) Mazzarello, Albonetti, Duca, Susini. 719 281.1. Per le Autorità portuali interessate da periodi di commissariamento di almeno 12 mesi nell’arco del biennio 20022004, i pagamenti relativi ad impegni contrattuali inerenti gli investimenti finanziati con le leggi 30 novembre 1998 n. 413 e 1o agosto 2002 n. 166 o comunque finanziati con trasferimento di fondi statali alle Autorità portuali, sono esclusi dal calcolo dei limiti di spesa complessivo, per il triennio 2006-2008 di cui all’articolo 1, comma 57, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004. 2006: – 40.000; Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: N. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 396-bis.. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. (ex 1. 2066.) Raffaldini. 2005 — (ex 1 2323.) Susini. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Per lo sviluppo e la promozione delle strutture portuali nazionali e per assicurare un adeguato livello di sicurezza e di controllo nei porti, sono autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008. Per le medesime finalità sono altresı̀ autorizzati contributi pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 da destinare in favore dei porti che svolgono congiuntamente attività militari, industriali e commerciali, in prevalenza a carattere internazionale. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità per l’attuazione del presente comma, individuando come criterio Atti Parlamentari XIV LEGISLATURA — — ALLEGATO A 448 AI RESOCONTI prioritario per la ripartizione dei contributi l’entità dei traffici marittimi dei porti destinatari. — Camera dei Deputati — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 2005 — N. 719 Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 2006: – 10.000; 281.1. Gli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-octies, 11-nonies, 11-decies, 11-undecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati. 2007: – 10.000; 1. 1268. Conseguentemente, al comma 388, Tabella B, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: (ex 1. 3648.) Giudice. 2008: – 10.000. 1. 1263. (ex 1. 2063.) Giuseppe Gianni. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. Gli esercenti presenti alla scadenza prevista per gli affidamenti diretti di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e successive modificazioni sono comunque tenuti alla prosecuzione del servizio fino al momento del completamento delle procedure concorsuali per l’affidamento dello stesso e in ogni caso non oltre dodici mesi dalla scadenza di cui sopra, potendo, durante tale periodo, partecipare alle stesse procedure concorsuali. 1. 1266. netti. (ex 1. 2090.) Raffaldini, Albo- Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. I limiti di impegno di cui all’articolo 10, comma 4, della legge 26 febbraio 1992, n. 211 sono incrementati di 10 milioni di euro per l’anno 2005, 40 milioni di euro per l’anno 2006 e 50 milioni di euro per l’anno 2007, per la realizzazione del trasporto rapido di massa. Conseguentemente, dopo il comma 396, aggiungere il seguente: 396-bis. L’articolo 13 e il comma 1 dell’articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati. 1. 1267. (ex 1. 2011.) Gambini. 281.1. Allo scopo di sviluppare il settore imprenditoriale del trasporto aereo, gli articoli 11-sexies, 11-septies, 11-nonies, 11decies, 11-undecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203 sono abrogati. 1. 1263. (ex 1. 2319.) Duca, Raffaldini, Mazzarello, Tidei. Dopo il comma 281, aggiungere il seguente: 281.1. L’articolo 63 della legge 6 giugno 1974, n. 298 è sostituito dal seguente: « 63. Per far fronte all’onere derivante dall’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 105, comma 3, lettera h) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, gli iscritti all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi sono soggetti ad un contributo annuo da versare a ciascuna provincia nella quale risultano residenti. Con successivo decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero delle infrastrutture, d’intesa con il Ministero dell’economia e finanze, sentita l’Unione delle province, d’Italia, disciplina le modalità di versamento del contributo suddetto ». 1. 1269. (ex 1. 917.) Ria, Stradiotto.