ROCCO ORLANDO DI STILO Le attività commerciali • Commercio in locali privati • Commercio su aree pubbliche • Rivendite di giornali e riviste • Forme speciali di vendita • Tutela del consumatore VII edizione 2008 riveduta ed aggiornata © Copyright 2008 by Maggioli S.p.A. Maggioli Editore è un marchio di Maggioli S.p.A. Azienda con sistema qualità certificato ISO 9001: 2000 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) • Via del Carpino, 8 Tel. 0541/628111 • Fax 0541/622020 www.maggioli.it/servizioclienti e-mail: [email protected] Diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento, totale o parziale con qualsiasi mezzo sono riservati per tutti i Paesi. Finito di stampare nel mese di luglio 2008 dalla Litografia Titanlito s.a. Dogana (Repubblica di San Marino) Ai miei nipoti Sarah e Marco Dellepiane dedico questo lavoro Premessa Il favore riservato dagli operatori pratici del diritto e dagli addetti alle attività di commercio, a cui va rivolto un grazie sentito, ha portato quest’opera, nel volgere di pochi anni, alla settima edizione. Invero, dopo la pubblicazione della precedente edizione, non sono state emanate norme legislative nazionali che modificassero sostanzialmente la disciplina del commercio al dettaglio, sia a posto fisso che su aree pubbliche (ex commercio ambulante), tuttavia alcune innovazioni e puntualizzazioni normative, ministeriali e giurisprudenziali sono intervenute e sono state oggetto di trattazione in questa settima edizione; infatti, innovazioni sono state apportate alla disciplina del commercio: – dal d.m. 20 novembre 2007, emanato in attuazione dell’art. 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale sono stati istituiti ex novo i mercati riservati all’esclusivo esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli: – dalle norme sulla pubblicità ingannevole di cui al d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, emanato in attuazione della direttiva CE 2005/29; – dalle sostanziali e radicali modifiche apportate al “Codice del consumo” dai decreti legislativi 2 agosto 2007, n. 146 e 23 ottobre 2007, n. 221. Oltre alle modifiche ed aggiornamenti conseguenti dalle norme sopra elencate e ad altre di minore rilevanza, una particolare attenzione e puntualizzazione è stata riservata, in questa edizione, alla procedura da attuare per: – la gestione pro-tempore delle aziende commerciali (sia a posto fisso che su area pubblica – ex ambulante –), ed in modo particolare alla reintestazione dell’autorizzazione ai titolari e/o agli eventuali eredi a fine gestione, avendo accertato che la maggioranza delle Regioni non ha disciplinato con puntualità la procedura della reintestazione delle autorizzazioni al titolare e/o agli eventuali eredi ed alcuni Comuni (purtroppo anche di grandi dimensioni), ostinatamente attuano in modo restrittivo ed illegittimo la procedura delle reintestazioni; – la eventuale possibilità della subconcessione della gestione protempore; – l’attuazione delle norme emanate da alcune Regioni derogative all’obbligo della chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, ecc. Ovviamente in questa settima edizione, come nella precedente, ri- 6 PREMESSA sultano dettagliatamente trattate, oltre alla previgente generale disciplina, le innovazioni introdotte nell’ordinamento: – dal d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (c.d. decreto Bersani), come convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, tra le quali: il tanto dibattuto requisito professionale, con l’abolizione di fatto, ma non definitivamente del Rec; l’abolizione della già inesistente distanza tra gli esercizi commerciali; le altrettanto inesistenti limitazioni quantitative dell’assortimento merceologico negoziale; i limiti riferiti a quote di mercato nella programmazione commerciale; la liberalizzazione delle vendite promozionali; la possibilità di consumare negli esercizi di vicinato (in generale) i prodotti di gastronomia acquistati (in pratica tutti i prodotti alimentari); la liberalizzazione degli esercizi della panificazione, con l’introduzione della facoltà di consumare nei locali della medesima azienda di panificazione tutti i prodotti da forno ivi acquistati; – le vendite al dettaglio da parte degli imprenditori agricoli, in sede fissa, in forma itinerante su aree pubbliche e nei posteggi mercatali, in conformità delle specifiche disposizioni nazionali; – le vendite sottocosto di cui al d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 fatte salve dal d.lgs. n. 223/2006, con inserite considerazioni di carattere personale; – le rivendite di giornali quotidiani e periodici in conformità a quanto dispone la normativa nazionale di cui al d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170. Occorre ricordare, anche in questa premessa, che la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ha modificato il titolo V della parte II della Costituzione e che in conformità a quanto stabilisce l’attuale formulazione dell’art. 117 della Costituzione, la competenza legislativa, in materia di commercio al dettaglio, è di esclusiva competenza delle Regioni e che conseguentemente, tanto in materia di commercio fisso, di commercio su aree pubbliche, nei mercati, nelle fiere e di rivendita di giornali e riviste, alle Regioni è attribuita competenza esclusiva, conseguentemente, in tutti i casi cui la propria Regione ha emanato norme in materia di commercio, la disciplina regionale ha la prevalenza su quella nazionale. Un merito particolare va riconosciuto alla Casa Editrice Maggioli, che con diligenza e competenza cura queste pubblicazioni nell’intento di fornire agli operatori pratici del commercio al dettaglio dei volumi sempre aggiornati e curati anche nei minimi particolari, tant’è che oltre al mio personale impegno profuso ad ogni nuova edizione, l’organizzazione della Casa Editrice con particolare diligenza e competenza rivede, parola per parola, le singole edizioni e formula richiami ove necessario. Come per le precedenti edizioni, ringrazio i cortesi lettori che vorranno segnalarmi eventuali carenze o fornirmi suggerimenti da tenere in evidenza per eventuali future edizioni. Chivasso, giugno 2008 Rocco Orlando Di Stilo PARTE PRIMA Il commercio su aree ed in locali privati (ex fisso) Capitolo I Commercio, commercianti e modalità di vendita delle merci 1. Chi è commerciante al minuto (= al dettaglio) - La trasformazione delle merci Prima d’ora il secondo comma dell’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, abrogata a far data dal 24 aprile 1999, a carattere soggettivo stabiliva che sono commercianti al minuto (= al dettaglio) coloro che con carattere di professionalità acquistano merci in nome e per conto proprio e le rivendono, sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte ad eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti, abitualmente praticati, in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale. Attualmente è l’art. 4, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a carattere oggettivo e sintetico, a stabilire che si intende, «per commercio al dettaglio, l’attività svolta da ‘‘chiunque professionalmente’’ acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale». Malgrado la norma legislativa prescriva il carattere della professionalità per essere commercianti, il Minindustria (con circolare 8 marzo 1972, n. 180610) ebbe a precisare che sono assoggettati all’osservanza delle norme legislative e regolamentari, e quindi che sono commercianti, anche coloro che esercitano l’attività in modo saltuario o provvisorio e che non lo sono coloro che svolgono la stessa attività in modo del tutto sporadico ed occasionale in quanto questi ultimi non conferiscono all’attività il carattere della professionalità. Sulla base dell’estensione ministeriale, non possono essere qualificati commercianti soltanto coloro che occasionalmente ed eccezionalmente rivendono merci in precedenza acquistate ovvero vendono merci di propria produzione. Dal raffronto tra le definizioni contenute nella legge 426/1971 e nel d.lgs. 114/1998, si rileva che in quest’ultimo manca la pur necessaria ed 10 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) importante precisazione contenuta nella legge 426/1971 che le merci «possono essere rivendute sia nello stesso stato in cui sono state acquistate, sia dopo essere state sottoposte ad eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti che sono abitualmente praticati». Malgrado tale omissione, il principio deve ritenersi tuttora applicabile. 2. Il commercio nei vari modi di esplicazione: all’ingrosso, al minuto, negli spacci interni, mediante distribuzione automatica, ecc. L’attività commerciale, cioè l’esercizio del commercio, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 114/1998, può essere svolta: – all’ingrosso: esercita il commercio all’ingrosso chiunque professionalmente acquista le merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad utilizzatori in grande. L’attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; – al minuto (= al dettaglio) in sede fissa (su aree e in locali privati) o mediante altre forme di distribuzione (su aree pubbliche, con distributori automatici, al domicilio dei consumatori, ecc.), direttamente al consumatore finale; – in spacci interni (a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli, anche privati, nonché per la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi); – mediante distributori (= apparecchi automatici); – per corrispondenza e su catalogo (propaganda a fini commerciali); – per televisione e con altri sistemi di comunicazione; – mediante mezzi elettronici (Internet); – al domicilio dei compratori; – mediante le somministrazioni di alimenti e di bevande in sede fissa (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie, bar, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari, di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287), nonché – le somministrazioni di alimenti e di bevande che vengono effettuate su aree pubbliche da coloro che sono in possesso dell’autorizzazione al commercio su aree pubbliche, comprendente tale specifica attività. CAP. I - COMMERCIO, COMMERCIANTI E MODALITÀ DI VENDITA 11 3. Le varie attività commerciali a) I soggetti e l’esercizio del commercio all’ingrosso È commerciante all’ingrosso «chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende o ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali o ad altri utilizzatori in grande». Conseguentemente, il commercio all’ingrosso può avere come destinatari soltanto i commercianti, gli utilizzatori professionali e gli utilizzatori in grande (limitatamente ai prodotti afferenti al campo della loro attività professionale ed al fabbisogno aziendale) e non anche i consumatori finali (= coloro che acquistano per uso personale o familiare). Infatti il criterio differenziatore tra commercio all’ingrosso e commercio al minuto (o al dettaglio) sta appunto nella qualità dell’acquirente (commercianti grossisti, dettaglianti, utilizzatori in grande e utilizzatori professionali) e mai nella quantità di merce compravenduta. Pertanto il commercio all’ingrosso comporta il dovere professionale del grossista di accertare, per la corretta circolazione del prodotto, che l’acquirente rivesta una delle qualifiche prescritte dalla legge. Il commercio all’ingrosso «può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione». Per ragioni di estrema chiarezza si precisa che: – utilizzatori professionali sono gli esercenti attività industriali, attività agricole, attività alberghiere, gli esercenti arti e professioni e in genere gli esercenti un’attività di produzione di beni e di servizi. Tuttavia anche l’operatore commerciale deve essere considerato operatore professionale (professionisti, imprenditori, persone giuridiche o enti) nei riguardi di quei prodotti destinati in via strumentale al funzionamento dell’impresa; – utilizzatori in grande sono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo regolarmente costituite e i loro consorzi, nonché gli enti giuridici costituiti da commercianti per effettuare acquisti di prodotti oggetto della loro attività (ex art. 1, reg. 375/1988, ora abrogato). b) Commercio al minuto (= al dettaglio): su aree pubbliche e private ed in locali pubblici e privati Esercita «l’attività di commercio al minuto, chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale». 12 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Per «prodotti destinati al consumatore finale si intendono i prodotti diversi da quelli utilizzabili, per loro natura, esclusivamente in un processo produttivo di beni o di servizi», cioè per produrre beni finali (ex art. 7, comma 2 dell’abrogato d.m. 375/1988). Il commercio al minuto può essere esercitato sia in sede fissa, normalmente in un idoneo locale, e sia all’aperto su area pubblica o privata. c) Commercio su aree pubbliche «Per commercio su aree pubbliche si intendono la vendita di merci al dettaglio ed eventualmente la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, scoperte o coperte» (principi ex art. 1 legge 112/1991, ora confermati dall’art. 28 del d.lgs. 114/1998) ed anche in forma itinerante. d) Commercio per corrispondenza e su catalogo La vendita per corrispondenza (già scarsamente disciplinata dall’art. 36 della legge 426/1971 e dall’art. 55 del relativo regolamento di esecuzione di cui al d.m. 375/1988) attualmente risulta compiutamente disciplinata dagli articoli 18 e 20 del d.lgs. 114/1998. Vendita per corrispondenza è quella che si effettua esclusivamente «nei riguardi del consumatore finale» e si svolge mediante scelta sul catalogo (del quale sono in possesso gli acquirenti o che esibisce l’incaricato) della merce che si intende acquistare, nel conferire l’ordine o la commissione all’azienda commerciale e nella spedizione della merce, solitamente a mezzo pacco in «contrassegno», per l’importo della merce e delle spese di spedizione. e) Vendite al domicilio dei compratori Le vendite al domicilio dei compratori possono essere di due tipi: – quelle previste e disciplinate in precedenza dall’abrogato art. 36 della legge 426/1971, ed ora dall’art. 19 del d.lgs. 114/1998 e dalla legge 17 agosto 2005, n. 173, che le prevedano come «vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori». Queste vendite, normalmente, si effettuano mediante l’esibizione di campioni o l’illustrazione di cataloghi direttamente dai titolari delle aziende od a mezzo di incaricati delle ditte; CAP. I - COMMERCIO, COMMERCIANTI E MODALITÀ DI VENDITA 13 – quelle previste e disciplinate in precedenza dal comma 4 dell’art. 2 della legge 28 marzo 1991, n. 112 «Commercio su aree pubbliche», ed ora dal comma 4 dell’art. 28 con rinvio all’art. 19 del d.lgs. 114/1998 e dalla legge 17 agosto 2005, n. 173 «Disciplina della vendita diretta a domicilio». Questo tipo di attività si svolge con autorizzazione commerciale per l’esercizio di vendita su aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante, la quale, com’è noto, «abilita anche alla vendita al domicilio dei consumatori, nonché nei locali (= località) ove questi si trovino per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago». f) Somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico In conformità della tripartita competenza legislativa stabilita dal vigente art. 117 della Costituzione, come introdotto ex novo dalla legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, soltanto le seguenti 11 Regioni, sino ad oggi, hanno disciplinato con proprie leggi le somministrazioni di alimenti e bevande: 1) Emilia Romagna .................... l.r. n. 14 del 26 luglio 2003 2) Friuli Venezia Giulia ............. l.r. n. 29 del 5 dicembre 2005 3) Lazio ....................................... l.r. n. 21 del 29 novembre 2006 4) Liguria .................................... l.r. n. 1 del 3 gennaio 2007 5) Lombardia .............................. l.r. n. 30 del 24 dicembre 2003 6) Marche .................................... l.r. n. 30 del 5 dicembre 2005 7) Piemonte ................................. l.r. n. 38 del 29 dicembre 2006 8) Sardegna ................................. l.r. n. 5 del 18 maggio 2006 9) Toscana ................................... l.r. n. 28 del 7 febbraio 2005 10) Valle d’Aosta .......................... l.r. n. 1 del 3 gennaio 2006 11) Veneto .................................... l.r. n. 29 del 21 settembre 2007 In tutte le altre Regioni, che non hanno disciplinato con proprie leggi le somministrazioni di alimenti e bevande, si continua ad applicare la disciplina portata dalla legge nazionale 25 agosto 1991, n. 287, il cui articolo 1 stabilisce che per somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico «... si intende la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico all’uopo attrezzati». Di contro, secondo l’art. 1 del regolamento di esecuzione dell’abrogata legge 112/1991 (per il commercio su aree pubbliche), stabiliva che per somministrazione di alimenti o bevande al pubblico si intende la vendita di alimenti e bevande «effettuata unitamente alla predi- 14 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) sposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati». Si deve anche aggiungere che agli esercenti della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è data la facoltà (tanto dall’art. 5, comma 4 della legge n. 287/1991 quanto dalle singole leggi regionali) (1) di vendere per asporto le bevande ed i pasti che normalmente somministrano. Per l’effettuazione delle somministrazioni, in ogni caso, si devono osservare, fatte salve le eventuali diverse disposizioni regionali, agli effetti igienico-sanitari, le norme contenute: – nell’art. 231 del t.u.l.s. 27 luglio 1934, n. 1265, esteso agli esercizi della somministrazione dall’articolo unico della legge 16 giugno 1939, n. 1112; – nella legge 30 aprile 1962, n. 283 e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Conseguentemente per l’esercizio di tale commercio (somministrazione), fra l’altro, occorrono: a) l’attestazione di idoneità sia del mezzo con cui si effettua il trasporto delle merci e sia delle attrezzature che normalmente servano per le somministrazioni, anche su aree pubbliche; b) l’autorizzazione sanitaria per le attrezzature di vendita; c) il libretto di idoneità sanitaria per ciascuno degli addetti alle vendite, valevole per l’anno in corso (nelle Regioni ove non è stato soppresso). g) Commercio e somministrazione con distributori automatici Il progresso tecnologico consente, ormai da molto tempo, di distribuire ogni tipo di merce a mezzo di apparecchi automatici. Tali apparecchi, com’è noto, funzionano mediante l’introduzione, in apposita fessura, delle monete corrispondenti al prezzo del prodotto desiderato, alla richiesta del prodotto pigiando l’apposito (corrispondente) pulsante e alla consegna della merce mediante deposito in scomparto accessibile all’acquirente. Né il d.lgs. 114/1998, né la legge 287/1991 danno la distinzione tra distribuzione e somministrazione di merci ed alimenti mediante distributori automatici. (1) Per la dettagliata trattazione delle disposizioni emanate dalle Regioni si veda: R.O. DI STILO, Disciplina delle somministrazioni di alimenti e bevande, II ed., 2008, Maggioli Editore. CAP. I - COMMERCIO, COMMERCIANTI E MODALITÀ DI VENDITA 15 L’art. 17 del d.lgs. 114/1998, di fatto, assoggetta l’installazione degli apparecchi automatici di distribuzione di merci alla procedura della preventiva comunicazione al Comune, al rispetto dei termini (di 30 giorni) ed al possesso dei requisiti previsti e prescritti per gli esercizi di «vicinato» dall’art. 5 del d.lgs. 114/1998. Invece il comma 2 dell’art. 1 della legge 25 agosto 1991, n. 287 stabilisce che per la somministrazione di alimenti e di bevande mediante distributori automatici necessita l’apposita autorizzazione (alla pari di un qualsiasi ristorante o bar), limitatamente, però, ai casi in cui la somministrazione venga «effettuata con distributori automatici in locali esclusivamente adibiti a tale attività». Conseguentemente la vendita e la somministrazione di prodotti mediante apparecchi automatici di distribuzione installati in locali non destinati esclusivamente a tale attività sono da assoggettare alla sola comunicazione al Comune, mentre per la «somministrazione degli alimenti» con apparecchi installati in locali destinati (= o riservati) «soltanto» a tali apparecchi devono essere assoggettate a preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della legge 287/1991. Occorre tuttavia evidenziare che difficile sembrerebbe, aprioristicamente, stabilire dove cessa l’attività commerciale e dove inizia la somministrazione nei casi in cui alla distribuzione si provveda con apparecchi automatici; tuttavia per la considerazione che, per «somministrazione di alimenti e di bevande si intende la vendita di tali prodotti effettuata» nei casi in cui esista la «predisposizione di impianti e di attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati», si ha ragione di ritenere che il legislatore nello stabilire che si considera somministrazione quella effettuata con apparecchi automatici installati in locali adibiti esclusivamente a tale scopo abbia supposto che il locale sia anche munito di un minimo di attrezzatura (un tavolo e qualche sedia) necessaria per consumare sul posto alimenti e bevande acquistati. h) Commercio e commerciante di opere d’arte (e pubblicazioni di natura scientifica o informativa) La legge 20 novembre 1971, n. 1062 (i cui articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, primo comma, sono stati abrogati dall’art. 16 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490), ha introdotto la figura del commerciante di opere d’arte stabilendo (art. 1) che «l’esercizio dell’attività di vendita al pubblico e di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di scultura, di grafica, degli oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico è sogget- 16 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) to ... alle disposizioni della legge 11 giugno 1971, n. 426» (ora abrogata e sostituita dal d.lgs. 114/1998) sulla disciplina del commercio. Consegue che a parte la differente iscrizione al Rec, che in precedenza era prescritta (ora il Rec è stato soppresso), l’autorizzazione e l’attività seguivano e tuttora seguono la medesima procedura autorizzativa e disciplina di vendita stabilite per il commercio al minuto in sede fissa. Non par dubbio, pertanto, che ora che la legge 426/1971 è stata abrogata la procedura da seguire per la vendita delle opere d’arte (da parte di commercianti che non siano i medesimi artisti produttori delle opere) è quella prevista e prescritta per gli esercizi di vicinato ovvero quella degli esercizi di media grandezza, in relazione alla superficie negoziale, come disciplinati dal d.lgs. 114/1998. Si sottolinea che quanto precede è applicabile alle vendite di opere d’arte ad opera di commercianti e non anche alle opere d’arte che espongono o vendono direttamente gli artisti (produttori delle opere), perché gli artisti non abbisognano di autorizzazione alcuna essendo esplicitamente esonerati. Infatti, coloro che vendono o espongono «per la vendita le proprie opere d’arte, nonché le opere dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica o informativa, realizzate anche mediante supporto informatico», non erano in precedenza e non sono nemmeno adesso assoggettati ad autorizzazione di sorta (art. 4, comma 2, lett. h), del d.lgs. 114/1998). Si ritiene utile, infine, evidenziare che non essendo possibile stabilire un chiaro confine tra opere d’arte e non, tra opere dell’ingegno e non, anche gli pseudo artisti di prodotti di ferrofilato, di lana, come braccialetti e prodotti similari, che realizzano nelle fiere e nei mercati beneficiano anch’essi delle medesime esenzioni come gli artisti veri per la vendita dei loro prodotti, cioè non abbisognano di alcuna autorizzazione. 4. Tipologie degli esercizi previsti dal d.lgs. 114/1998 (in vigore dal 24 aprile 1999) Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, prevede tre tipologie di esercizi commerciali, di vicinato, delle medie e grandi strutture: – della prima tipologia fanno parte gli esercizi di vicinato che per il decreto legislativo possono avere la superficie fino a 150 mq. nei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e fino a 250 mq. negli altri Comuni; occorre tuttavia evidenziare che molte Regioni hanno stabilito superfici diversificate sulla base delle classi di CAP. I - COMMERCIO, COMMERCIANTI E MODALITÀ DI VENDITA 17 Comuni a tal fine istituite in rapporto alla popolazione residente. Le differenti superfici stabilite dalle Regioni vanno rispettate; – della seconda tipologia fanno parte gli esercizi della media struttura, cioè gli esercizi che per la norma nazionale possono avere la superficie negoziale tra 151 e 1.500 mq. nei Comuni aventi popolazione fino a 10.000 abitanti e tra 251 e 2.500 mq. nei Comuni aventi popolazione superiore a 10.000 abitanti; anche per questa tipologia di esercizi molte Regioni hanno previsto esercizi della media struttura con diverse superfici in base alla classe di appartenenza del Comune determinata con riferimento all’importanza demografica dei singoli Comuni. Si deve altresì ricordare che di questa tipologia possono esistere strutture integrate di esercizi commerciali con connesse altre attività, così come possono coesistere nello stesso fabbricato (con strutture e servizi comuni) diversi esercizi di vicinato e costituire un centro commerciale; – della terza tipologia fanno parte le grandi strutture, cioè gli esercizi aventi superfici maggiori di quelle massime stabilite per le medie strutture dalla normativa statale e regionale (quindi esercizi con superfici maggiori di quelle stabilite dalla Regione per i diversi tipi di esercizi di media struttura, in quanto, anche per le grandi strutture, i limiti minimi di superficie sono stati stabiliti in modo differente dalle singole Regioni). Di questa tipologia possono anche far parte una o più grandi strutture da sole o con altri esercizi di media struttura o di vicinato, nei casi in cui costituiscono una struttura integrata con altri esercizi (medie strutture o esercizi di vicinato), cioè quando realizzano un centro commerciale. Capitolo II Il requisito professionale per l’esercizio delle attività commerciali (frequenza di corsi professionali abilitanti) continua ad essere necessario 1. Le vicissitudini del requisito professionale per l’esercizio del commercio Prima dell’entrata in vigore della legge 11 giugno 1971, n. 426, che ha disciplinato in modo nuovo e programmato le attività commerciali di vendita al dettaglio, nessun requisito professionale era prescritto per l’accesso alle attività di vendita né al dettaglio (=al minuto), né all’ingrosso, né per l’esercizio dell’attività a posto fisso, né per le vendite in forma ambulante e nemmeno per le somministrazioni di alimenti e bevande. La legge 426/1971, che per ben 29 anni ha disciplinato le attività di vendita al dettaglio, ha prescritto il requisito professionale (indispensabile ed insostituibile) per poter iniziare qualsiasi attività di vendita sia all’ingrosso che al dettaglio, sia in qualità di titolare, sia di gestore pro tempore ed anche di preposto o institore in luogo del titolare. Il requisito professionale prescritto era costituito dall’iscrizione (previo esame di qualificazione) al Registro delle attività commerciali (Rec), che l’art. 1 della stessa legge 426/1971 aveva istituito ed assegnato in gestione alle Camere di commercio. 1.1. Abolizione del Rec per le attività di vendita ed anche per le somministrazioni di alimenti e bevande - Acquisizione del requisito professionale mediante frequenza, con esito finale positivo, di un corso professionale regionale Per le attività di vendita al dettaglio, dal 24 aprile 1999, data di entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, il Rec è stato abolito «limitatamente» alle attività commerciali di vendita all’ingrosso e al dettaglio, mentre erano rimaste in vigore: – la sezione speciale del Rec per le attività ricettive (alberghi, pensioni, ecc.), successivamente anch’essa abrogata dalla legge sul turismo 29 marzo 2001, n. 135; CAP. II - REQUISITO PROFESSIONALE 19 – il Rec per le somministrazioni di alimenti e bevande al pubblico, in precedenza soltanto per le Regioni che non hanno, con loro leggi, disciplinato il settore delle somministrazioni, e successivamente a carattere generale come si dirà nel successivo paragrafo. 1.2. L’abolizione di fatto del requisito professionale per tutte le attività di vendita in generale e della somministrazione, ad opera dell’art. 2, comma 1, lettera a) del d.l. n. 223/2006. La persistente volontà del Ministro Bersani L’originaria formulazione dell’art. 3, comma 1, lettera a) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 «Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale» stabiliva che le «attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: “a) iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti”». Dalla riportata originaria formulazione della lettera a) dell’art. 3, comma primo, emerge chiaramente che si intendeva abolire ogni tipo di requisito professionale per gli esercenti le attività commerciali in generale (tra cui vendita di ogni tipo di prodotti, comprese le rivendite di giornali, di carburanti, di prodotti annessi ai generi di monopolio, ecc.) per cui non sarebbe stata più necessaria l’iscrizione al Rec per le somministrazioni di alimenti e bevande di cui all’art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, né la frequenza di corsi professionali per il commercio di prodotti alimentari, di cui all’art. 5 del d.lgs. n. 114/1998. In sede di conversione del d.l. 223/2006 nella legge 4 agosto 2006, n. 248, la formulazione della citata lettera a) del comma 1 dell’art. 3, è stata svuotata di ogni significato, essendo stata sostituita dalla seguente: «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) iscrizioni a registri abilitativi ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande». Da cui consegue che il legislatore ha voluto conservare o ripristinare (in sede di conversione) il requisito professionale per la vendita di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande. Infatti, il contenuto dell’originaria formulazione della lettera a), 20 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) del d.l. 223/2006, per la considerazione che, soltanto per la vendita di prodotti alimentari e per la somministrazione di alimenti e bevande, la normativa prescrive l’obbligo del requisito professionale, sarebbe stato meglio, al fine di evitare false interpretazioni, che l’intero periodo portato dalla lettera a) fosse stato soppresso. Tant’è che alla nuova formulazione della lettera a), comma 1, dell’art. 3, legge 248/2006, laddove stabilisce che le attività di cui al d.lgs. 114/1998 e di somministrazioni di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni «iscrizione a registri abilitanti, ovvero possesso dei requisiti professionali soggettivi», «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande», non può avere altro significato se non che restano in vigore le procedure abilitative per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari (i corsi professionali abilitanti) e l’iscrizione al Rec per le somministrazioni di alimenti e bevande. Ogni diversa interpretazione è assolutamente abusiva anche perché differisce dalla volontà del legislatore. Malgrado la predetta letterale conclusione, il Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale commercio, assicurazioni e servizi – con la circolare n. 3603/C prot. 0008426 del 28 settembre 2006, a firma del Ministro Bersani (riportata in questo volume), afferma (forzatamente, al solo scopo di conseguire gli intendimenti personali del Ministro che gli sono stati modificati in sede di conversione del decreto, quindi, in difformità della norma giuridica, sostiene), che «il Registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è da ritenersi soppresso dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223, convertito nella legge 6 (si legga 4) agosto 2006». Si può essere d’accordo col Ministro, che tanto la non necessità del requisito professionale quanto il Rec sono stati resi, rispettivamente, non necessario e abolito per il periodo dal 4 luglio al 12 agosto 2006, cioè per l’arco temporale di temporanea vigenza del decreto legge originario, prima della sua conversione con modifiche, perché in sede di conversione nella legge n. 248/2006 come già detto sono stati fatti salvi i requisiti professionali relativi al settore alimentare ed alla somministrazione di alimenti e bevande, quindi era stato fatto salvo anche il Rec. La volontà del Ministro, benché difforme dal disposto normativo, è prevalsa e conseguentemente il Rec, di fatto, è stato abolito; non si può non rilevare che in assenza del Rec, dovendo, comunque, gli aspiranti somministratori essere in possesso del requisito professionale, CAP. II - REQUISITO PROFESSIONALE 21 in assenza di una specifica norma giuridica, dovranno acquisire il prescritto requisito professionale per la somministrazione, sulla base di quanto disposto dalla propria Regione, in pratica con la frequenza dei corsi professionali organizzati o autorizzati dalla Regione. 1.3. La procedura abilitativa vigente per l’esercizio del commercio di prodotti alimentari L’art. 5, al comma 5, lettera c), del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce che «L’esercizio in qualsiasi forma di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali». I requisiti come previsti dalla norma giuridica sono descritti ai successivi paragrafi 2.1 e 2.2. 2. I requisiti morali necessari per l’esercizio del commercio Il d.lgs. 114/1998 all’art. 5 (tuttora vigente) prescrive i requisiti che devono possedere i nuovi commercianti: cioè requisiti morali e requisiti professionali e nulla più. Per ragioni di praticità i predetti requisiti vengono trattati distintamente. 2.1. Requisiti morali Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, disciplina ex novo le attività di vendita al dettaglio relativamente ai tipi di esercizi commerciali ed ai requisiti morali e professionali che devono possedere i commercianti. Relativamente ai requisiti morali il comma 2 dell’art. 5 stabilisce che per poter accedere alle attività commerciali gli aspiranti commercianti devono non aver subìto una delle seguenti condanne: a) essere stati dichiarati falliti (1); (1) La prescrizione di non essere stati dichiarati falliti, di cui alla lettera a) che si annota, è stata abrogata dall’art. 20 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, in materia di fallimento (in G.U. 16 ottobre 2007, n. 241). Inoltre, poiché nei confronti dei dichiarati falliti successivamente all’entrata in vigore delle modifiche apportate alla legge fallimentare (di cui al r.d. 16 marzo 1942, n. 267), con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, la incapacità commerciale dura (come puntualmente stabilito anche da alcune Regioni) dalla dichiarazione di fallimento fino a quando non sia intervenuto il decreto irrevocabile di chiusura del fallimento, mentre per i falliti in data precedente non soltanto nulla era previsto, ma i Tribuna- 22 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) b) aver subìto una condanna con sentenza passata in giudicato per un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena (edittale) detentiva non inferiore nel minimo a TRE anni, alla condizione, però, che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale, cioè che con la sentenza sia stata irrogata la pena detentiva superiore a tre anni. Per i reati oggetto di questa rubrica occorre precisare che qui sono ricompresi non soltanto i reati previsti dal codice penale, ma anche quelli previsti da leggi speciali ed altresì che le prescrizioni del minimo edittale a pena superiore a tre anni non sono applicabili ai reati di cui alle successive lettere c), d) ed e); c) pena detentiva (di qualunque durata), accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al Titolo II e VIII del libro II del codice penale. I reati previsti dai due titoli richiamati sono: Titolo II del libro II del codice penale (Delitti contro la pubblica amministrazione) Art. Art. Art. Art. Art. Artt. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 314 315 316 316-bis 317 318-320 322 323 324 325 326 327 Peculato e peculato mediante profitto; Malversazione a danno di privati (abrogato); Peculato mediante profitto dell’errore altrui; Malversazione a danno dello Stato; Concussione; Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri; Istigazione alla corruzione; Abuso d’ufficio; Interesse privato in atti d’ufficio (abrogato); Utilizzazione di invenzioni e scoperte per ragioni d’ufficio; Rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio; Eccitamento al dispregio e vilipendio (abrogato dal 30 luglio 1999); li si rifiutavano di concedere la riabilitazione giudiziale (perché l’istituto della riabilitazione era stato abolito per i falliti), per cui costoro rimanevano inabilitati senza fine, la Corte costituzionale con sentenza 25-27 febbraio 2008, n. 39 (in G.U. 5 marzo 2008, n. 11, I serie speciale), ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale». Di conseguenza, automaticamente ora, tutti i vecchi falliti hanno riacquistato la riabilitazione e quindi la capacità commerciale, mentre i nuovi falliti rimangono incapaci di svolgere attività commerciale, soltanto per il periodo che va dalla dichiarazione di fallimento fino a quando il decreto di chiusura del fallimento non diviene irrevocabile. CAP. II - REQUISITO PROFESSIONALE Artt. 328-329 Art. Art. Art. Art. Art. 330 331 332 333 334 Art. Art. Art. Art. Art. Artt. 335 336 337 338 340 341-349 Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. Art. 343 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 23 Omissione o rifiuto di atti d’ufficio (abrogato dal 13 luglio 1999); Abbandono collettivo di pubblico ufficio (abrogato); Interruzione d’un servizio pubblico; Omissione di doveri d’ufficio; Abbandono individuale di pubblico ufficio (abrogato); Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro; Violazione colposa dei doveri della custodia di cose; Violenza o minaccia a pubblico ufficiale; Resistenza a pubblico ufficiale; Violenza o minaccia a corpo politico, amministrativo, ecc.; Interruzione di ufficio o servizio pubblico; Oltraggio a pubblico ufficiale, impiegato, ecc. (abrogato dal 13 luglio 1999); Oltraggio a corpo politico o magistrato in udienza; Offesa all’autorità mediante danneggiamento di affissioni (2); Millantato credito; Usurpazione di funzioni pubbliche; Abusivo esercizio di una professione; Violazione di sigilli; Agevolazione colposa (3); Violazione della pubblica custodia di cose; Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro (4); Turbativa libertà degli incanti; Astensione dagli incanti; Inadempimento di contratti di pubbliche forniture; Frode nelle pubbliche forniture. Titolo VIII del libro II del codice penale (Delitti contro l’economia politica, l’industria e il commercio) Art. 499 Art. 500 Distruzione di materie prime, prodotti agricoli, industriali, ecc.; Diffusione di una malattia delle piante o degli animali; (2) Dall’art. 38 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il reato è stato depenalizzato in sanzione amministrativa pecuniaria da A 103 a A 619 (da L. 200.000 a L. 1.200.000). (3) Dall’art. 39 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il reato è stato depenalizzato in sanzione amministrativa pecuniaria da A154 a A929 (da L. 300.000 a L. 1.800.000). (4) Dall’art. 40 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il reato è stato depenalizzato in sanzione amministrativa pecuniaria da A 103 a A 619 (da L. 200.000 a L. 1.200.000). 24 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Art. Art. Artt. Art. Art. Art. Art. Art. Artt. 501 501-bis 503-506 507 508 509 513 513-bis 514-515 Art. Art. 516 517 Rialzo o ribasso fraudolento dei prezzi (mercato e borsa); Manovre speculative su merci; Serrata o sciopero per fini non contrattuali; Boicottaggio; Arbitraria invasione e occupazione di aziende – Sabotaggio; Inosservanza della disciplina dei rapporti di lavoro; Turbativa libertà industriale o del commercio; Illecita concorrenza con minaccia e violenza; Frodi contro le industrie nazionali e nell’esercizio del commercio; Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine; Vendita di prodotti industriali con segni mendaci. La stessa lettera c), comma 2 dell’art. 5 stabilisce inoltre che non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per: ricettazione, riciclaggio (art. 648-bis c.p.), emissione di assegni a vuoto (5), insolvenza fraudolenta (art. 641 c.p.), bancarotta fraudolenta (art. 612 legge fallimentare n. 267/1942), usura (644 c.p.), sequestro di persona a scopo di estorsione (630 c.p.), rapina (628 c.p.); d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva od anche soltanto pecuniaria nel quinquennio precedente all’inizio dell’attività (leggasi alla data di presentazione della domanda o della denuncia di inizio attività), con sentenza passata in giudicato (salvo riabilitazione), per uno dei delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale: Art. 442 (commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate); Art. 444 (commercio di sostanze alimentari nocive); Art. 513 (esplicitato sopra: è una ripetizione); Art. 513-bis (esplicitato sopra: è una ripetizione); Art. 515 (frode nell’esercizio del commercio); Art. 516 (esplicitato sopra: è una ripetizione); Art. 517 (esplicitato sopra: è una ripetizione). Leggi varie che prevedono frode nella preparazione o nel commercio di alimenti. (5) Dall’art. 29 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, il reato di emissione di assegno senza provvista è stato depenalizzato in sanzione amministrativa pecuniaria da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000) se l’assegno a vuoto non è superiore a A 10.329 (L. 20.000.000); se supera A 10.329 (L. 20.000.000) la sanzione va da A 1.032 a A 6.197 (da L. 2.000.000 a L. 12.000.000). CAP. II - REQUISITO PROFESSIONALE 25 Si evidenzia che gli artt. 513, 513-bis, 516 e 517 sono ricompresi sia nella precedente che in questa elencazione, per cui verificandosi una di tali ipotesi sorge il dubbio: sono necessarie due condanne perché si realizzi la perdita della capacità commerciale oppure è sufficiente una sola? Chi scrive consiglia nel caso di condanna a pena detentiva di considerare privati della capacità commerciale anche coloro che abbiano subìto una sola condanna a pena detentiva, mentre per il caso di condanna a pena pecuniaria di considerare necessarie due condanne per la perdita della capacità commerciale; e) non possono, ed a maggior ragione, essere autorizzati ad esercitare l’attività commerciale coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali (art. 102 e segg. c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.) e coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o nei confronti dei quali sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (legge antimafia). 2.1.1. Precisazioni sulla riabilitazione e sul semplice decorso dei 5 anni Il comma 2 dell’art. 5 del d.lgs., con formulazione ripetuta da sempre, stabilisce che non possono esercitare l’attività commerciale coloro che hanno subìto specifiche condanne, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione (ed in questo caso si intende la riabilitazione giudiziale espressa), mentre il successivo comma 4 dello stesso art. 5 stabilisce che «il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o sia stata in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza» (in questo ultimo caso la riabilitazione è prevista automatica per il semplice decorso del tempo). L’interrogativo che si è sempre posto, stante la mancanza di chiarezza tra le due formulazioni, è quale delle due è da ritenersi applicabile, in altre parole a quali reati si applica la riabilitazione giudiziale ed a quali è sufficiente il semplice decorso dei cinque anni. A tal proposito il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), con circolare n. 3518/C del 27 giugno 2001, a seguito di parere fornitogli dal Ministero della giustizia, ha ribadito che il problema è stabilire i casi in cui necessita ottenere un provvedimento formale di riabilitazione, per eliminare gli effetti osta- 26 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) tivi allo svolgimento dell’attività commerciale e quando il trascorrere dei cinque anni previsti faccia decadere di per sé gli effetti ostativi. In buona sostanza il suddetto Dicastero ha precisato (sintetizzando): – che il provvedimento riabilitativo costituisce condicio sine qua non solo quando lo stato di “inabilità” derivi dalla dichiarazione di fallimento (6) o dalla dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere (visto che nell’ultima fattispecie l’interdizione non scaturisce, come nelle ipotesi sub b), c) ed e), dalla condanna penale in sé, bensì dalla suaccennata dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere); – che non pare potersi affermare altrettanto (cioè non necessita la riabilitazione giudiziale) per le ipotesi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2; perciò, per tali ipotesi, decorsi i prescritti cinque anni di durata dell’effetto interruttivo, la situazione di inabilità viene comunque a cessare. Relativamente alle misure di prevenzione è stato precisato che «non sembra necessaria la riabilitazione neppure nel caso di soggetti ... sottoposti a misure di prevenzione ... (in quanto) sembra (necessario) ricollegare l’inabilità ad una ‘attuale’ sottoposizione alle misure in parola, per cui qui l’interdizione dovrebbe venir meno, comunque, con la cessazione delle stesse». Occorre, ora, nell’intento di fare ulteriore chiarezza, precisare cosa debba intendersi per pena scontata o in altro modo estinta. A tal fine si precisa: a) pena scontata: normalmente se un tizio sia stato condannato a 4 anni di detenzione, la capacità commerciale la riacquista quando saranno trascorsi 5 anni (necessari per la riabilitazione) dalla data in cui ha finito di scontare la pena (che potranno essere 4 anni + 5 = 9 anni); se, però, il soggetto sia stato tenuto in carcere per 2 anni prima che la sentenza sia divenuta definitiva, è chiaro come al soggetto siano rimasti da scontare altri 2 anni di detenzione, per cui al 7° anno da quando la sentenza sia divenuta definitiva può riacquistare la capacità commerciale; b) pena in altro modo estinta: è il caso del condono (art. 174 c.p.) con il quale, in tutto o in parte, viene condonata la pena originaria(6) Essendo stata abrogata la lettera a) dell’art. 5 del d.lgs. n. 114/1998, dall’art. 20 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (si veda la precedente nota 1), ora, la dichiarazione di fallimento inibisce l’attività commerciale, soltanto fino a quando il decreto di chiusura del fallimento non diviene irrevocabile. CAP. II - REQUISITO PROFESSIONALE 27 mente inflitta. In tal caso si ha che la pena rimane estinta e dal giorno in cui la pena viene estinta devono decorrere 5 anni affinché il soggetto riacquisti la capacità commerciale. Occorre precisare che nel caso di sentenza conseguente a patteggiamento (in applicazione dell’art. 444 c.p.p.) una simile sentenza secondo certa giurisprudenza non è da sola idonea ad escludere la capacità commerciale; infatti secondo tale giurisprudenza «La sentenza recante l’irrogazione di una pena concordata tra l’imputato ed il Pubblico Ministero, a seguito di patteggiamento, non si identifica in una condanna in quanto, mancando l’accertamento dei fatti, non comporta affermazione di colpevolezza e quindi di responsabilità dell’imputato» (T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 29 agosto 2001, n. 5634; Cass. pen., sez. un., 26 febbraio 1997, n. 1469; Cons. Stato, sez. VI, 23 febbraio 1999, n. 11) (7). 2.1.2. Accertamento del possesso dei requisiti morali A differenza di quanto a suo tempo sostenuto da un membro della speciale Commissione della Camera dei Deputati che approntava lo schema di legge (poi divenuto decreto legislativo), dal comma 3 dell’art. 5 del d.lgs. è prescritto che si debba procedere all’accertamento del possesso dei requisiti morali di cui al comma 2 dell’art. 5. Non par dubbio, conseguentemente, che sono i Comuni a dover provvedere d’ufficio ad accertare presso il Casellario giudiziale se coloro che comunicano di voler iniziare l’attività commerciale di vicinato, ovvero coloro che presentano domanda di rilascio autorizzazione per una media o grande struttura commerciale, siano o meno in possesso dei requisiti morali, cioè accertare se abbiano subìto una delle innumerevoli condanne che ora sono previste come escludenti dalla capacità di svolgere attività commerciale. La richiesta del certificato del Casellario giudiziale è prevista dal comma 3 dello stesso art. 5 del d.lgs. 114/1998, con il richiamo ad una serie di norme legislative, le quali, in buona sostanza, stabilisco(7) Tuttavia non manca chi sostiene l’esatto contrario; infatti, il T.A.R. Abruzzo, Pescara, del 23 maggio 2003, n. 556 ha affermato che «L’equiparazione della sentenza penale patteggiata ad una sentenza di condanna può comportare che essa osti all’esercizio dell’attività commerciale in applicazione dell’art. 5, comma 2, lett. c) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 e conseguentemente la revoca della relativa licenza, ma tale effetto può conseguire dalla sentenza patteggiata non in via di necessario automatismo, bensì esclusivamente sulla base di una valutazione operata dall’Autorità amministrativa in relazione ad ogni singolo caso, così da verificare l’incidenza della pronuncia sulla sussistenza dei requisiti morali richiesti». 28 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) no che gli enti e le amministrazioni pubbliche hanno diritto di chiedere e di ottenere il certificato del Casellario giudiziale, in carta semplice, senza spese e con tutte le iscrizioni (a seconda di colui al quale è destinato il certificato stesso) a nome di una determinata persona. 2.1.3. Considerazioni conclusive sui requisiti morali Si suppone che i redattori del decreto legislativo non si saranno soffermati eccessivamente nel mettere assieme l’elenco delle condanne che escludono la capacità di esercitare il commercio. Infatti hanno mutuato da diverse norme giuridiche (dalla legge 426/1971, dal t.u.l.p.s. 773/1931, dalla legge 287/1991, ecc.) includendo delle particolari modalità (ad esempio: pena detentiva non inferiore al minimo di 3 anni, sempre che, in concreto, sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale), rendendo così eccessivamente complicata l’attività dei dipendenti comunali, specie dei Comuni minori, quando devono discernere quali condanne escludono e quali no dalla capacità commerciale. 2.2. Procedura per acquisire i requisiti professionali richiesti soltanto per la vendita di prodotti alimentari Per svolgere l’attività commerciale di prodotti diversi da quelli alimentari (cioè non alimentari) non è richiesto nessun requisito professionale, per cui qualsiasi soggetto, anche analfabeta e/o incompetente, può svolgere liberamente l’attività commerciale, ovviamente previa comunicazione al Comune, per gli esercizi di vicinato, ovvero previo rilascio dell’autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita. Invece, per svolgere in qualsiasi modo l’attività commerciale di vendita dei prodotti «del settore merceologico alimentare», tanto al minuto, quanto all’ingrosso ed anche per svolgere l’attività nei confronti di una cerchia determinata di persone (spacci e attività similari) il soggetto che svolge l’attività deve essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (art. 5, comma 5): a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio del settore alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano (le Regioni, normalmente e con pratici intenti, riconoscono idonea anche la frequenza di corsi istituiti da altre Regioni, anche precedenti all’entrata in vigore del d.lgs. 114/1998, alla condizione, ovvia, che i corsi professionali afferissero a prodotti alimentari e siano stati frequentati con esito finale positivo); CAP. II - REQUISITO PROFESSIONALE 29 b) aver esercitato, in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari. In questa fattispecie rientrano gli artigiani, gli industriali, i produttori diretti e le categorie similari, che comunque abbiano effettuato vendite al dettaglio o all’ingrosso di prodotti alimentari per due anni nell’ultimo quinquennio. A tale conclusione si perviene interpretando correttamente ed alla lettera la chiara dizione portata dalla norma giuridica, anche se il Minindustria e qualche Regione ritengono che non si acquisisce il requisito professionale con lo svolgimento di alcune delle predette attività (qualche Regione, però, è perfettamente in linea con la nostra interpretazione e dichiara espressamente di riconoscere l’acquisizione del requisito della professionalità con lo svolgimento di una delle predette attività in proprio o alle dipendenze di terzi. Inoltre, qualche Regione riconosce i titoli di studio di maturità ed universitari idonei per la qualificazione professionale, altre Regioni si paraventano affermando che sul punto nulla dice il decreto). È riconosciuta, inoltre, la qualificazione professionale a chi ha prestato la propria opera presso imprese in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione, ovvero in qualità di coadiutore familiare comprovata dalla iscrizione all’INPS, purché in esercizi svolgenti l’attività nel settore alimentare. Nei casi in cui gli interessati non forniscono spontaneamente la prova di quanto asseriscono nelle dichiarazioni, relativamente all’acquisizione del requisito professionale, sono i Comuni a dover accertare anche il possesso di tale requisito, presso gli enti e le amministrazioni che hanno avuto la possibilità di accertare (o anche semplicemente la possibilità di registrare) l’effettivo svolgimento dell’attività; c) essere stato iscritto, sempre nell’ultimo quinquennio, nel registro degli esercenti il commercio (Rec) per una delle seguenti tabelle merceologiche: I-II-III-IV-V-VI-VII e VIII. In caso di società il possesso dei prescritti requisiti morali e professionali è richiesto con riferimento al legale rappresentante o alla persona specificamente delegata e preposta all’attività di vendita. Si può, conclusivamente, affermare che con il d.lgs. 114/1998, pur venendo abolito il Rec per lo svolgimento delle attività commerciali e pur non venendo più richiesto alcun requisito professionale per l’esercizio del commercio di prodotti non alimentari, per lo svolgimento dell’attività commerciale dei prodotti alimentari il requisito professionale richiesto è esattamente identico a quello previsto dall’abrogata legge 426/1971, con una complicanza. In pre- 30 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) cedenza le organizzazioni sindacali di categoria organizzavano i corsi di preparazione dei candidati commercianti, i quali successivamente sostenevano il prescritto esame di idoneità davanti alla speciale commissione istituita presso la Camera di commercio; attualmente, invece, senza eccessiva differenziazione, le Regioni affidano alla Camera di commercio ed anche ad organismi di categoria lo svolgimento dei corsi abilitanti allo svolgimento delle attività commerciali! 3. Maggiore età e disciplina per gli emancipati e gli incapaci Vige il principio di carattere generale che per poter esercitare attività commerciale i soggetti devono aver raggiunto la maggiore età. Anche per gli emancipati continueranno a vigere i principi di carattere generale (art. 390 c.c.: «Il minore è emancipato col matrimonio»). Perplessità rimangono, invece, relativamente agli incapaci perché nulla dice la norma giuridica e non risulta che esistano principi di carattere generale applicabili alla fattispecie (8). 4. Assolvimento dell’obbligo scolastico: non esiste prescrizione normativa Non esiste nel decreto legislativo 114/1998 alcuna prescrizione relativamente all’assolvimento dell’obbligo scolastico. Secondo i redattori dello schema di decreto la cultura non è necessaria per svolgere l’attività commerciale; infatti mi è stato risposto, ad un apposi(8) Art. 414 c.c.: «Il maggiore di età e il minore emancipato, i quali si trovano in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi, sono interdetti quando ciò è necessario per assicurare la loro adeguata protezione». Art. 425 c.c.: «L’inabilitato può continuare l’esercizio dell’impresa commerciale soltanto se autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare. L’autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore». Art. 2198 c.c.: «I provvedimenti di autorizzazione all’esercizio di una impresa commerciale da parte di un minore emancipato o di un inabilitato o nell’interesse di un minore non emancipato o di un interdetto e i provvedimenti con i quali l’autorizzazione (del giudice) viene revocata devono essere comunicati senza indugio a cura del cancelliere all’ufficio del registro delle imprese per l’iscrizione». CAP. II - REQUISITO PROFESSIONALE 31 to convegno, da parte di un parlamentare componente della Commissione della Camera dei Deputati che approntava il progetto di legge poi diventato decreto legislativo, che generalmente coloro che sono privi di titolo di studio svolgono l’attività commerciale meglio dei diplomati e dei laureati. Se l’affermazione può essere vera in qualche caso, in generale non lo è affatto! 5. Requisiti per l’esercizio del commercio all’ingrosso - Chi deve accertare il possesso - Abolizione dell’albo di cui alla legge 125/1959 Il comma 11 dell’art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114: – stabilisce che l’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso è subordinata al possesso dei requisiti morali e professionali (ove necessario), tal quale come previsto per gli esercenti il commercio al dettaglio (cfr. precedente comma 2), e nel contempo – sopprime l’albo istituito dall’art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e stabilisce (in pratica) che per l’attività del commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carni ed ittici si devono osservare le medesime disposizioni stabilite per le vendite all’ingrosso, cioè necessita soltanto il possesso dei requisiti morali e professionali (i requisiti professionali sono prescritti soltanto per i prodotti alimentari), di cui all’art. 5 dello stesso decreto (cfr. precedente comma 2). Non essendo prescritta alcuna comunicazione al Comune ove ha sede l’esercizio, per il commercio all’ingrosso, né a chi spetta l’onere di accertare il possesso dei prescritti requisiti (morali e professionali) nel soggetto che esercita l’attività di commercio all’ingrosso, né la idoneità dei locali destinati all’attività commerciale all’ingrosso, a seguito di esplicita richiesta il Minindustria ha risolto l’enigma molto semplicemente, affermando che è la Camera di commercio in sede di iscrizione al registro delle imprese che deve accertare il possesso dei requisiti morali. Infatti testualmente ha affermato che il grossista è tenuto a dichiarare, al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché quelli professionali, di cui all’art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare (cfr. circ. 3487/C del 1° giugno 2000). Capitolo III La programmazione regionale e comunale, l’evoluzione e la presunta abolizione della pianificazione commerciale 1. Evoluzione storica del commercio fisso fino all’introduzione della pianificazione commerciale ed alla successiva abrogazione Con la legge 11 giugno 1971, n. 426 si è passati dal sistema distributivo vincolato, introdotto nell’ordinamento corporativistico con il r.d.l. 16 dicembre 1926, n. 2174 (convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2501), al sistema distributivo programmato, limitatamente ai generi di largo e generale consumo, ed al sistema praticamente liberalizzato per le altre merci e vieppiù per il commercio all’ingrosso di qualsiasi tipo di merce. Il legislatore del 1971 ha ritenuto che con la programmazione venivano assolti e rispettati i principi di libertà economica sanciti dall’art. 41 della Costituzione, in quanto, in luogo dell’esigenza, da taluni sostenuta, della totale liberalizzazione dell’intero settore, si è ritenuto che la forma programmata a cui era stato assoggettato il sistema distributivo delle merci di largo e generale consumo meglio poteva servire a garantire il cittadino. Con il piano di sviluppo e di adeguamento commerciale si dovevano poter «predeterminare» gli obiettivi ed i vincoli di sviluppo del settore, nell’intento di perseguire, nell’ambito dell’economia locale, uno sviluppo equilibrato del commercio, il quale, non a torto, era ed è ritenuto uno dei settori chiave dell’economia dei Paesi più evoluti avviati alla «terziarizzazione» dei sistemi produttivi. Il sistema pianificatorio introdotto dalla legge n. 426/1971 si riteneva che fosse in linea con il principio di libertà economica previsto dall’art. 41 della Costituzione, e che l’assoggettamento ad una autorizzazione permissiva in funzione di programmazione avesse lo scopo, limitatamente ai generi di largo e generale consumo, di tutelare l’interesse pubblico anche nell’intento di realizzare le condizioni per una economica gestione delle aziende commerciali. CAP. III - LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE 33 È indubbio, comunque, che la previsione di uno strumento programmatorio nasce anche dall’esigenza di assicurare l’imparzialità delle scelte rimesse all’amministrazione pubblica in un settore (di primaria importanza sia pure limitata ai generi di largo e generale consumo) di particolare rilievo per l’interesse sociale. Imparzialità che si realizzava, appunto, mediante l’interposizione, tra la domanda del privato e l’autorizzazione, di un atto generale qual era il piano che sotto il profilo funzionale serviva a ponderare in maniera unitaria tutti gli interessi legislativamente tutelati. Per contro, il sistema liberistico a sviluppo «spontaneo» dell’attività produttiva, cioè il sistema che lascia al libero gioco delle parti ogni iniziativa, porterebbe o potrebbe portare alla prevalenza degli interessi dei più forti a danno dei più deboli, all’esaltazione degli interessi particolari rispetto agli interessi generali e potrebbe anche comportare uno spreco di risorse potendo essere effettuati degli investimenti laddove esiste già una sovracapacità di distribuzione. La libertà del commercio potrebbe portare, secondo gli studiosi del settore, anche a fenomeni di destabilizzazioni sociali troppo accentuati che la nostra economia, nel suo complesso, non potrebbe accettare; così come potrebbe provocare lacerazioni nell’attuale, già adeguatamente efficiente, rete distributiva, nel senso di creare sovrastrutture in alcune zone e anche aree prive di servizi commerciali. 2. Gli originari piani degli esercizi commerciali e la loro presunta abrogazione La legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio, agli artt. 11 e 12 stabiliva l’obbligo per i Comuni di provvedere all’approntamento «di un piano di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita» dei generi di largo e generale consumo, allo scopo di «favorire una più razionale evoluzione dell’apparato distributivo» e nell’intento di «assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore» ed altresì per conseguire «il maggior possibile equilibrio tra installazioni commerciali a posto fisso e la presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, tenuto conto anche delle funzioni svolte dall’ambulantato (dal commercio su aree pubbliche) e da altre forme di distribuzione in uso». 34 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Dalla sintesi dei principi normativi surriportati si può affermare che scopo del piano commerciale era quello di preventivare le effettive esigenze della popolazione del Comune o della zona (nei casi in cui il territorio comunale veniva diviso in zone commerciali), e più esattamente della popolazione residente, di quella di futuro insediamento e di quella fluttuante (esistente temporaneamente o provvisoriamente sul territorio interessato. Nelle zone di soggiorno o di cura o turistiche, la popolazione che provvisoriamente vi si stanzia), allo scopo di quantificare e realisticamente equilibrare, sulla base delle effettive necessità previsionali, le esigenze dei consumatori (necessitava preventivare ed equilibrare la domanda all’offerta sulla base anche degli usi e delle consuetudini locali). Consegue da quanto detto, fra l’altro, che dati salienti da prendere a base per la formazione del piano erano: – il rilevamento della rete distributiva esistente; – la determinazione della popolazione residente, fluttuante e le previsioni di futuro sviluppo o regresso della popolazione; – l’influenza, positiva o negativa, dell’ambulantato e delle altre attività produttive locali; – i poli di attrazione commerciale positivi e negativi; – il reddito pro capite e la propensione al consumo della popolazione; – il rapporto di interconnessione con gli strumenti urbanistici del Comune. Dall’elaborazione dei predetti elementi si doveva determinare e fissare la superficie globale già occupata dagli esercizi esistenti e quella che rimaneva per i futuri esercizi commerciali, distintamente per le zone del territorio comunale, e per i generi di largo e generale consumo. I piani commerciali, che come si è visto hanno segnato l’inizio, bene o male, dell’attività commerciale programmata e la fine delle ampie discrezionalità riservate agli amministratori locali, sono rimasti abrogati con l’abrogazione della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del relativo regolamento di esecuzione n. 375/1988, a far data dal 24 aprile 1999, in conformità a quanto dispone l’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Tale abrogazione segna la fine di un’era e l’inizio di un’altra: quella della programmazione, impostata su basi completamente diverse, regionale e comunale. CAP. III - LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE 35 3. La programmazione commerciale regionale prevista dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 Con l’abrogazione, a far data dal 24 aprile 1999, della legge 11 giugno 1971, n. 426, ad opera dell’art. 26 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, hanno perduto efficacia e valore (si è già detto) i piani commerciali comunali. In loro vece l’art. 6 del d.lgs. 114/1998 prevede l’approntamento della «Programmazione della rete distributiva» commerciale, che dovrebbe perseguire (si adopera il condizionale perché la prescrizione si appalesa ampiamente descrittiva e poco operativa) i seguenti obiettivi: – favorire la realizzazione della rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere ai consumatori (questa semplice teoria dovrebbe rendere il sistema commerciale più produttivo); – assicurare, in relazione alle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; – rendere compatibile l’impatto territoriale ambientale degli insediamenti commerciali, con particolare riguardo alla mobilità, al traffico, all’inquinamento, alla riqualificazione dei quartieri degradati e alla valorizzazione commerciale al fine di riqualificare il tessuto urbano; – salvaguardare e riqualificare i centri storici; – favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali; – salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, insulari e rurali, anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali al fine di favorire e mantenere ricostituito il tessuto commerciale; – assicurare un sistema di monitoraggio riferito all’entità e all’efficienza della rete distributiva. Le Regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto (entro il 23 aprile 1999), osservando i principi e perseguendo gli obiettivi di cui al comma 1, lettere da a) a g) dell’art. 6 (sopra sintetizzati), dovevano definire gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, tenendo principalmente conto delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: a) delle aree metropolitane omogenee, nell’intento di conseguire una programmazione integrata tra centro e periferia; 36 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) b) delle aree sovracomunali da considerare come unico bacino di utenza al fine di determinare i criteri di sviluppo omogenei; c) dei centri storici, con lo scopo di «salvaguardare e qualificare» le attività commerciali esistenti e in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare «gli esercizi aventi valore storico e artistico» ed anche allo scopo di evitare il processo di espulsione delle stesse attività; d) dei centri di minore consistenza demografica (inferiori a 3mila abitanti: art. 10), allo scopo di sviluppare il tessuto economico-sociale dei centri stessi. Per conseguire gli indirizzi di insediamento delle attività commerciali, le Regioni dovevano fissare «i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale» affinché i Comuni, sulla base di tali criteri, individuassero (= stabilissero) «negli strumenti urbanistici comunali»: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali, cioè le aree nelle quali sono consentiti gli insediamenti commerciali, «in particolare, nelle quali consentire gli insediamenti delle medie e grandi strutture di vendita al dettaglio». Tutto ciò significa che per le aree ove non sia stato o non venga previsto alcun insediamento commerciale non sarà possibile rilasciare autorizzazioni di vendita ed altresì che gli strumenti urbanistici non potranno individuare aree destinate e/o vietate agli insediamenti commerciali diverse da quelle al dettaglio; b) per i centri storici e le località di particolare interesse artistico e naturale (dovevano essere stabiliti) i limiti a cui sono sottoposti gli insediamenti commerciali, ai fini della tutela dei beni artistici, culturali e ambientali; cioè dovevano essere stabilite le prescrizioni a cui sottoporre gli insediamenti commerciali in particolari zone, nonché l’arredo urbano a cui sono tenuti a provvedere; c) i vincoli di natura urbanistica con particolare riferimento ai parcheggi di cui devono disporre le diverse strutture di vendita; d) la correlazione che deve essere «creata» tra la procedura di rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie e le autorizzazioni commerciali relative all’apertura di nuove «medie e grandi strutture di vendita», prevedendone la eventuale contestualità (si dovrebbero creare meccanismi per cui le due autorizzazioni commerciali e le concessioni edilizie fossero fra di loro correlate nel senso che il rilascio dell’una vincola l’altra e viceversa). In modo più specifico di quanto detto in precedenza, necessita precisare che l’art. 10 del d.lgs. prevede che la Regione era tenuta ad emanare disposizioni particolari per favorire lo sviluppo della rete CAP. III - LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE 37 commerciale nelle aree montane, rurali, insulari, comuni, frazioni e località con popolazione inferiore a 3mila abitanti, centri storici, aree aventi valore storico, artistico e ambientale, che così si possono riassumere: a) per Comuni, frazioni ed aree con popolazione inferiore a 3mila abitanti e per zone montane ed insulari, le Regioni dovevano emanare disposizioni che accordassero agli operatori commerciali la facoltà di svolgere congiuntamente (in un medesimo locale e/o in locali contigui ed intercomunicanti), assieme alle attività commerciali, anche altri servizi di particolare interesse per la collettività, eventualmente stipulando convenzioni con soggetti pubblici e privati. Le Regioni avevano anche la possibilità di prevedere particolari agevolazioni ed anche l’esenzione dal pagamento di tributi regionali; b) per centri storici, aree (o edifici) aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale le Regioni erano tenute ad emanare disposizioni con le quali attribuire ai Comuni maggiori poteri relativamente alla localizzazione e alla apertura di esercizi di vendita (rispetto alle norme e/o ai principi di carattere generale), in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali relativamente alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all’arredo urbano, eventualmente accordando agevolazioni tributarie e (contributi) di sostegno finanziario; c) per le aree metropolitane omogenee, per le aree metropolitane configurabili come unico bacino di utenza e per i centri storici (le Regioni) dovevano indicare ai Comuni i criteri in base ai quali, per un periodo NON superiore a due anni, si sarebbero potuti sospendere o inibire gli effetti della comunicazione di apertura degli esercizi di vicinato (in pratica bloccare l’apertura degli esercizi di vicinato, cioè quelli sino a 150 mq. di superficie nei Comuni sino a 10mila abitanti e sino a 250 mq. in quelli con popolazione superiore), sulla base di specifica valutazione dell’impatto del nuovo esercizio commerciale sull’apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione ai programmi di qualificazione della rete commerciale (la possibilità per le Regioni di inibire l’apertura di nuovi esercizi «di vicinato» nelle aree dianzi dette in pratica era prevista illimitata, ma le Regioni ne hanno fatto un uso accorto e limitato). Inoltre i successivi commi dell’art. 10 attribuivano la competenza/ incombenza alle Regioni di stabilire: a) i criteri di priorità per il rilascio delle autorizzazioni all’apertura delle medie e grandi strutture (mediante concentrazioni di esercizi già esistenti, la conseguente revoca delle autorizzazioni 38 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) accorpate e l’impegno della riassunzione del personale. Per il settore non alimentare la preferenza deve essere accordata, anche, alle domande di chi è in possesso di adeguata qualificazione professionale); b) i casi in cui l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita è obbligatorio concederla a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi in atto esistenti e autorizzati alla «vendita di generi di largo e generale consumo» (cioè i generi di largo e generale consumo come definiti dalla legge 426/1971 e dal relativo regolamento n. 375/1988); anche in tal caso rilasciando la nuova autorizzazione si revocano le preesistenti autorizzazioni accordate. Per la preferenza si deve tenere conto del reimpiego del personale già dipendente dalle aziende accorpate, come sarà puntualizzato dalla Regione; c) individuare (le Regioni possono individuare facoltativamente ...) le zone del proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di vendita (di mq. 150 o 250 per gli esercizi di vicinato e di mq. 1.500 o 2.500 per le medie strutture), in base alle caratteristiche socio-economiche, anche in deroga al criterio della consistenza demografica. Sulla base di questa norma molte Regioni hanno individuato superfici ulteriormente spezzettate rispetto a quelle previste, in via generale, dal d.lgs. 114/1998. Le Regioni, unitamente agli indirizzi ed ai criteri, dovevano stabilire, e di fatto tutte lo hanno stabilito, il termine «non superiore a 180 giorni», entro il quale i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni regionali (invece poche sono state le Regioni che hanno provveduto a diramare i criteri programmatori e fra quelle che li hanno emanati alcune sono state talmente pignole e significative da fare assimilare i loro provvedimenti ad alchimia farmaceutica; una Regione ha direttamente delegato alcune incombenze ai singoli Comuni, altre invece sono state talmente generiche che i Comuni hanno facilità ad adattare la programmazione commerciale alle effettive esigenze locali). Le Regioni prima di emanare gli «indirizzi» ed i «criteri» hanno avuto l’obbligo di acquisire il parere «delle rappresentanze degli enti locali» e procedere altresì «alla consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio». Era previsto che per il caso di inerzia della Regione, il Ministro dell’industria, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs., avrebbe dovuto chiedere l’adempimento nel termine di 60 giorni e nel caso di perdurante ina- CAP. III - LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE 39 dempimento era previsto l’intervento, in via surrogatoria, del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Regione stessa, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato e Regioni. Nella precedente edizione di questo volume era stata espressa la convinzione che «codesta sarebbe la procedura disperata e probabilmente inattuabile». Ora a ragion veduta si può affermare che malgrado le innumerevoli minacce le Regioni che hanno adottato i loro provvedimenti, in modo esaustivo o meno con accettabile ritardo, sono state veramente poche. Altre hanno provveduto nel corso dell’anno 1999 e comunque per nessuna Regione vi è stato l’intervento sostitutivo del Governo (cioè per nessuna è stato nominato un commissario ad acta), soltanto per la Sardegna è stato emanato un provvedimento sostitutivo. 4. La programmazione urbanistico-commerciale e l’adeguamento dei regolamenti comunali alle disposizioni regionali Nel paragrafo precedente è stata sintetizzata la programmazione commerciale regionale ed è stato evidenziato che le Regioni entro un anno dalla data di pubblicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (cioè entro il 23 aprile 1999) dovevano «fissare criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale», affinché i Comuni, sulla base di tali criteri, potessero individuare «negli strumenti urbanistici» comunali: – le aree destinate agli insediamenti commerciali ed in particolare quelle afferenti alle medie e grandi strutture di vendita; – i limiti degli insediamenti, i vincoli di natura urbanistica (e gli spazi minimi da destinare a parcheggi) e la correlazione che deve sussistere tra «concessione o autorizzazione edilizia» ed «autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita». È stato altresì evidenziato che secondo quanto stabilisce il comma 5 dell’art. 6 del d.lgs. 114/1998, le Regioni dovevano stabilire, ed hanno stabilito, «il termine non superiore a 180 giorni» entro cui i Comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi (che dovrebbe consistere: a) nel Piano regolatore generale, che diviene Piano di urbanistica commerciale, e b) nel Pip, cioè nel Piano degli insediamenti produttivi), nonché i regolamenti di polizia locale alle disposizioni emanate dalla Regione (i regolamenti di polizia locale possono essere anche molti, fra i quali sono ricompresi: quelli edilizio-urbanistici, di polizia urbana, di polizia annonaria, di igiene, ecc., da cui consegue che anche nel termine 40 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) massimo di 180 giorni, come stabilito dalla generalità delle Regioni, non sarebbe possibile provvedere, ma allo stato attuale sono moltissimi i piccoli Comuni che non hanno nemmeno iniziato la revisione dei prescritti atti). Per il caso di inadempimento da parte del Comune, il comma 6 dell’art. 6 del d.lgs. prevede che la Regione deve provvedere in via sostitutiva con norme necessarie (= con norme sostitutive) che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali. Qualche Regione ha disposto in conformità della disposizione nazionale, mentre qualche altra ha ritenuto opportuno, illegittimamente, di stabilire che in caso di inadempimento verrà nominato un commissario ad acta per adottare i provvedimenti in via sostitutiva. 5. La presunta abolizione della programmazione commerciale L’art. 3, comma 1, lettera d), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006) stabilisce testualmente che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza le seguenti limitazioni e prescrizioni: ... d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale subregionale». In pratica ed in buona sostanza, la predetta disposizione sembrava dovesse essere intesa nel senso che il legislatore statale intendesse abolire la programmazione commerciale, prevista dal d.lgs. n. 114/ 1998. Invece, realtà vuole che non sia così, malgrado il penultimo comma del citato art. 3 stabilisce che «Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari statali di disciplina del settore della distribuzione commerciale incompatibili con le disposizioni di cui al comma 1». Infatti qualunque possa essere stato l’intendimento del Ministro, nessuna programmazione commerciale poteva essere abrogata con provvedimento nazionale, perché diversamente dalla delega nel 1998 attribuita alle Regioni di dettare le norme applicative del d.lgs. 114/ 1998, attualmente, in conformità del titolo V della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le Regioni, anche in materia di commercio interno al dettaglio, per il disposto dell’art. 117 Cost., hanno competenza legislativa propria, da cui consegue che le disposizioni nazionali in materia di commercio al dettaglio, non hanno supremazia sulle leggi regionali, le quali, pertanto, CAP. III - LA PROGRAMMAZIONE REGIONALE E COMUNALE 41 non sono né abrogate, né superate dalle leggi statali, ma continuano ad avere vigenza e ad essere regolarmente applicate. Ed è per tale ragione che l’ultimo comma dello stesso art. 3 del d.l. n. 223/2006 stabilisce che «Le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi ed alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007». A parte la considerazione che qualche Regione aveva presentato ricorso alla Corte Costituzionale avverso il d.l. 223/2006, ritenendolo invasivo della competenza legislativa regionale, occorre ricordare che, in conseguenza della competenza legislativa di cui ora sono titolari le Regioni, se le singole Regioni non recepiscono o adeguano la propria normativa alle disposizioni nazionali, le normative regionali afferenti alla programmazione commerciale continuano ad applicarsi e ad esse i singoli Comuni devono adeguarsi (1). Da questa conclusione la giustificazione del titolo di questo paragrafo, «Il tentativo di abolizione della programmazione commerciale». (1) In conformità della conclusione riportata, il Ministro Bersani, nella circolare 28 settembre 2006, n. 3603/C (in questo volume), dopo avere precisato che «la presente circolare è riferita alla legislazione statale in materia di commercio ancora vigente negli ambiti territoriali nei quali non sia stata esercitata dalle regioni o dalle province autonome la potestà legislativa sulla materia del commercio», così circoscrive il contenuto dell’art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. n. 223/2006: «La disposizione sancisce l’incompatibilità con il principio di tutela della concorrenza della prescrizione del rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sub regionale. Non sono pertanto ammissibili eventuali programmazioni fondate sulla fissazione di volumi di vendite o quote massime di mercato, comunque individuate, riferite ad ambiti territoriali predefiniti, che non trovano riscontro nella normativa e nella giurisprudenza statale e comunitaria riguardante la tutela della concorrenza. Una programmazione che preveda una siffatta valutazione, può determinare, infatti, ingiustificate distorsioni della concorrenza, in quanto è in grado di impedire la crescita delle imprese e il conseguimento di economie di scala che, nei contesti di mercato caratterizzati dalla presenza di qualificati concorrenti, possono condurre a benefici per i consumatori. Tale programmazione avrebbe l’effetto, pertanto, di limitare l’esercizio dell’attività imprenditoriale senza tutelare la concorrenza e i consumatori, recando al contrario un potenziale danno agli stessi». Capitolo IV Abolizione delle tabelle merceologiche «ordinarie», introduzione dei settori merceologici e conservazione delle tabelle speciali 1. Premessa storico-evolutiva alle tabelle La prima volta che nel nostro Paese sono state istituite tabelle merceologiche nazionali, valevoli per tutto il territorio nazionale, risale al 1971. In precedenza, soltanto alcuni tra i più importanti Comuni e qualche Camera di commercio avevano istituito «una specie» di tabelle proprie, al solo scopo di evitare l’elencazione senza fine dei prodotti che i singoli commercianti, con le «licenze» loro rilasciate, erano autorizzati a vendere. La maggior parte dei Comuni, invece, nelle singole licenze elencavano in dettaglio, cioè singolarmente, i prodotti che gli esercenti erano autorizzati a porre in vendita. L’art. 37 della legge 11 giugno 1971, n. 426, ha demandato al Ministero dell’industria, commercio e artigianato l’incombenza di determinare le tabelle merceologiche, valevoli per tutto il territorio nazionale. Con decreto del Ministro dell’industria, commercio e artigianato 30 agosto 1971, in modo nuovo e per la prima volta, sono state determinate le 14 tabelle merceologiche valevoli per tutto il territorio nazionale. Successivamente, prima con l’art. 37 del d.m. 28 aprile 1976, quindi con l’articolo unico del d.m. 5 maggio 1983 e poi con il d.m. 11 febbraio 1985, le tabelle merceologiche approvate nel 1971 sono state modificate. Successivamente le 14 tabelle sono state sostituite con quelle (in parte rinnovate) portate dal d.m. 4 agosto 1988, n. 375, come allegato 5, mentre con l’allegato 9 sono state approvate le tre tabelle speciali per le farmacie, per le rivendite dei generi di monopolio e per gli impianti di distribuzione automatica di carburante. Per ultimo con il comma 3 dell’art. 7 del citato d.m. 375/1988, al Minindustria era stata attribuita l’incombenza di raggruppare «in categorie, le più ampie possibili, i prodotti appartenenti alla tabella CAP. IV - ABOLIZIONE DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE «ORDINARIE» 43 XIV allo scopo di assicurare che l’iscrizione al registro per tali prodotti nelle varie Camere di commercio avvenisse secondo criteri di uniformità». All’incombenza è stato provveduto con il d.m. in data 17 settembre 1996, n. 561 (in G.U. 30 ottobre 1996, n. 255), con il quale sono state sostituite le previgenti tabelle per i titolari di rivendite di generi di monopolio e per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti. Inoltre è stato sostituito il sopra citato comma 3 dell’art. 7, nel modo seguente: «Ai fini del comma 2 sono individuate le seguenti categorie: prodotti per la persona; prodotti per la casa; prodotti per lo sport ed il tempo libero; prodotti culturali, d’arte e da collezione; prodotti per l’edilizia; prodotti di meccanica strumentale, macchinari ed attrezzature; prodotti vari». Inoltre lo stesso Minindustria, prima con la circolare 13 novembre 1996, n. 3404/C e successivamente con altra circolare datata 10 dicembre 1996, n. 3405/C, ha individuato i prodotti facenti parte di ciascuna delle predette sette categorie della tabella XIV. 2. L’abolizione delle 14 tabelle merceologiche «ordinarie» L’art. 26 del d.lgs. n. 114/1998, fra gli altri, ha abrogato, a far data dal 24 aprile 1999, il d.m. 4 agosto 1988, n. 375, nonché l’allegato 5, che contiene le 14 tabelle merceologiche. Tuttavia le tabelle merceologiche, per quanto riguarda gli esercizi del commercio esistenti, avevano già perduto ogni valore sin dalla data – 24 aprile 1998 – di pubblicazione dello stesso d.lgs. 114/1998, in quanto con il comma 1 dell’art. 25 i titolari delle autorizzazioni per l’esercizio di vendita di prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 del d.m. 375/1988 sono stati autorizzati a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico di appartenenza delle tabelle, cioè i prodotti del settore merceologico «alimentare», o «non alimentare» ed anche misto, alimentare e non alimentare. Le tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al d.m. 375/1988, conseguentemente, sono rimaste in vigore sino al 23 aprile 1999, soltanto ai fini dell’iscrizione al Registro degli esercenti il commercio, data in cui è cessato definitivamente anche il registro degli esercenti il commercio, limitatamente alle attività commerciali. Sono escluse dall’abrogazione le tabelle speciali (cfr. il successivo paragrafo 4). 44 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 3. I settori merceologici di nuova istituzione In sostituzione delle 14 tabelle merceologiche abrogate, il citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina ex novo il settore del commercio, al comma 1 dell’art. 5 stabilisce che l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici «alimentare e non alimentare». Dal 24 aprile 1999, conseguentemente, tanto le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato, quanto le domande e le relative autorizzazioni per gli esercizi delle medie e grandi strutture vengono formulate e rilasciate e gli esercizi gestiti per i rispettivi settori: alimentare, non alimentare ed anche alimentare e non alimentare insieme. A quanto precede occorre subito aggiungere che l’art. 25 dello stesso decreto, al comma 1 (entrato in vigore il 24 aprile 1998, cioè il giorno stesso in cui il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale), stabilisce che i titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti appartenenti alle diverse tabelle merceologiche «hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente» (cioè hanno titolo a porre in vendita: tutti i prodotti alimentari, o tutti i prodotti non alimentari o gli uni e gli altri, a seconda che le tabelle contenute nelle autorizzazioni possedute afferiscano a prodotti alimentari, a prodotti non alimentari o agli uni e agli altri), facendo salvo, in ogni caso, il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. A quanto detto va aggiunto che il Ministero dell’industria e commercio, con la circolare n. 3446 del 15 giugno 1998, ha stabilito che «La facoltà di vendere tutti i prodotti del settore merceologico corrispondente è applicabile a coloro che svolgono l’attività di vendita su area pubblica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 (ora abrogata); i quali la esercitano in quanto titolari di autorizzazione rilasciata in relazione alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al d.m. n. 375/1988 e all’art. 2 del d.m. n. 561/1996». Si conferma, di conseguenza, quanto dianzi detto, e cioè che malgrado l’abolizione delle tabelle merceologiche sia stata stabilita dal 24 aprile 1999, per la graziosa concessione fatta dal Ministero ai commercianti su aree pubbliche, di fatto, per tutti indistintamente gli esercizi a posto fisso e su aree pubbliche, l’abrogazione delle tabelle è già avvenuta dal 24 aprile 1998, avendo esteso a tutti i commercianti al dettaglio la facoltà di porre in vendita «tutti» i prodotti del settore merceologico «alimentare» o «non alimentare» o di entrambi, sulla base delle autorizzazioni possedute. CAP. IV - ABOLIZIONE DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE «ORDINARIE» 45 4. Norme e tabelle speciali che rimangono in vigore A maggiore puntualizzazione di quanto detto in precedenza, si precisa che il citato art. 26 al comma 6 esclude dall’abrogazione il «comma 9 dell’art. 56» e l’«allegato 9», da cui consegue che le seguenti tabelle merceologiche speciali per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e degli impianti di distribuzione automatica di carburanti (1) continuano a vigere e devono essere rispettate dalle relative strutture commerciali, anche dopo il 24 aprile 1999. Pertanto permangono vigenti nell’ordinamento e continueranno ad applicarsi, anche dopo il 24 aprile 1999, le seguenti disposizioni e tabelle merceologiche speciali: Art. 56, comma 9 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375: «9. Per i titolari di farmacie, i titolari di rivendite di generi di monopolio, i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti, di cui all’art. 45, n. 2, 3 e 7, della legge, sono istituite tre apposite tabelle, tenuto conto della natura degli esercizi, degli usi e delle esigenze del pubblico. Tali tabelle, il cui contenuto è indicato nell’allegato 9 al presente decreto, sono ottenute nel rispetto della legge e del presente decreto». 5. Tabelle merceologiche speciali per farmacisti, privative e rivendite di carburanti (allegato 9 al reg. 375/1988 come modificato con d.m. 561 del 17 settembre 1996) • Tabella per i titolari di farmacie – Prodotti dietetici per l’infanzia, gli anziani e gli ammalati. – Articoli per l’igiene della persona. – Articoli di puericultura, quali biberon, scaldabiberon, bagnetti, spargitalco, ciambelle lavatesta, accessori per il bagno, spugne, termometri, accappatoi per neonati, pannolini e tutine assorbenti, vasini ortopedici, indumenti per neonati e per la prima infanzia di speciale tessuto filtrante e anallergico, lenzuolini di gomma o filtranti per neonati. (1) La tabella speciale per i distributori di carburanti è stata successivamente integrata, nel modo che verrà detto nel successivo paragrafo 5 alla voce «Tabella per gli impianti di distribuzione automatica di carburanti» ed anche nella parte legislativa (allegato 9 del reg. 375/1988). 46 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) – Apparecchi propedeutici allo sviluppo dell’attività sensoriale e visiva del bambino parzialmente ritardato, quali attrezzature montessoriane. – Articoli per la sicurezza e la custodia del bambino nella deambulazione e nel riposo, quali bretelle sostenitrici e prime attrezzature per la custodia del bambino, tipo infantseat. – Bilance per neonati e per adulti. – Busti, guaine, pancere, correttivi e curativi, calze, collant elastici contenitrici per varici, preventivi e curativi. – Cinti, cavigliere, ginocchiere, polsini elastici, guanti di gomma per la casa. – Indumenti e biancheria dimagranti preparati esclusivamente a tale scopo. – Indumenti terapeutici antireumatici in lana termica creati allo scopo. – Massaggiatori, articoli di massoterapia. – Prodotti per la cura del capello: lozioni, creme, shampoo medicati (e mezzi per il loro impiego: spazzole e pettini) ed altri cosmetici destinati ad essere messi a contatto con la pelle o con le mucose, con esclusione dei concentrati o delle essenze. – Amari, liquori, vini e pastigliaggi medicati. – Polveri per acque da tavola. – Alimenti per piccoli animali. – Disinfettanti, disinfettanti per uso animale e per ambienti; insetticidi per uso umano e per uso veterinario e prodotti chimici in genere non di uso farmaceutico. • Tabella per i titolari di rivendite di generi di monopolio – Articoli per fumatori. – Francobolli da collezione e articoli filatelici. – Moduli e stampati in genere per comunicazioni e richieste ad enti vari, moduli per contratti. – Tessere prepagate per servizi vari. – Articoli di cancelleria e cartoleria (compresi materiali di consumo per computer e fax). – Articoli di bigiotteria (articoli prodotti ad imitazione della gioielleria per l’abbigliamento e l’ornamento della persona in metallo o pietra non preziosi) quali spille, fermagli, braccialetti, catene, ciondoli, collane, bracciali, anelli, perle, pietre e vetri colorati, orecchini, bottoni da collo e da polso, gemelli da polso, fermacravatte, portachiavi e simili. CAP. IV - ABOLIZIONE DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE «ORDINARIE» 47 – Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette da registrare. – Lampadine, torce elettriche, pile, prese e spine (elettriche e telefoniche). – Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. – Articoli di pelletteria (escluse calzature, valigeria e borsetteria). – Articoli di chincaglieria purché realizzati in materiali non preziosi (a titolo di esempio: pietre o vetri colorati, bottoni, temperini, portachiavi ecc.). – Pastigliaggi vari (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane e simili). – Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili. – Detersivi, insetticidi in confezioni originali, deodoranti. – Articoli sportivi (esclusi capi di abbigliamento e calzature) inclusi gli articoli da pesca per dilettanti, distintivi sportivi. – Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria). – Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate. – Giocattoli (escluse le biciclette), articoli per festività o ricorrenze a carattere civile e/o religioso, articoli per feste, giochi di società, giochi pirici. – Fiori e piante artificiali. – Articoli per la cura e la manutenzione delle calzature. – Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili). – Orologi a batteria in materiali non preziosi. – Articoli per il cucito, il ricamo ed i lavori a maglia. • Tabella per i titolari di impianti di distribuzione automatica di carburanti (2) – Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le pile e le torce elettriche, le borse (2) A questa tabella speciale, in conformità di quanto disposto dall’art. 2-bis del d.l. 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazione, in legge 28 dicembre 1999, n. 496, occorre aggiungere che: «1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 17 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non alimentare. 48 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto. – Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate, manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego. 2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti. 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con superficie non superiore al limite di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzate. 4. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d’attuazione. 5. (Omissis). 6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». Si deve ancora aggiungere che l’art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», stabilisce, per quanto qui interessa che: «In coerenza con il Piano nazionale, le Regioni, nell’ambito dei poteri programmatori loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi: (omissis); h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale; i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i Comuni individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di esercizio rilasciata dall’ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della medesima legge n. 287 del 1991, per l’attivazione nei locali dell’impianto di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge stessa. L’attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede. Resta fermo che l’attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio rilasciate dall’ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del 1991. (Omissis)». CAP. IV - ABOLIZIONE DELLE TABELLE MERCEOLOGICHE «ORDINARIE» 49 – Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, nécessaires per viaggio e per toletta, purché in metalli e materie non preziosi. – Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e videocassette registrate o da registrare. – Articoli per la cura e l’igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria. – Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria). – Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi. – Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti. – Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili. – Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini, cotone idrofilo, disinfettanti (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili). – Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria). Capitolo V La progressiva e la definitiva abolizione delle commissioni comunali del commercio Le consultazioni previste dal d.lgs. 114/1998 1. Abolizione delle commissioni comunali del commercio Gli articoli 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, prevedevano la costituzione delle commissioni per il commercio fisso, rispettivamente per i Comuni con più e con meno di 50mila abitanti. Le predette commissioni alla pari delle commissioni per l’ambulantato intervenivano per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del commercio, nella formazione del piano di sviluppo e di adeguamento commerciale e nelle principali determinazioni afferenti al commercio rispettivamente fisso o ambulante. Le commissioni comunali non esistono più. Infatti, relativamente al commercio fisso, il comma 3 dell’art. 3 dell’abrogato d.P.R. 18 aprile 1994, n. 384, stabiliva che: «Ai fini del rilascio dei provvedimenti di cui ai precedenti commi», cioè al rilascio delle autorizzazioni all’apertura, all’ampliamento o al trasferimento degli esercizi commerciali, «non è richiesto il parere delle commissioni di cui agli articoli 15 e 16» della legge. Essendo venuta meno la necessità dell’intervento delle commissioni per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del commercio, non sarebbe stato più necessario il parere delle stesse commissioni per la revoca delle autorizzazioni, in applicazione del generale principio che alle revoche degli atti amministrativi si deve applicare lo stesso procedimento prescritto per il rilascio. In ogni caso le commissioni rimanevano in funzione per esprimere il prescritto parere per la formazione del piano di sviluppo e di adeguamento commerciale. Anche il parere per la formazione del piano commerciale è venuto meno con l’entrata in vigore del comma 7 dell’art. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, che reca «Norme per il riordino degli organi collegiali dello Stato» e per quanto qui interessa stabilisce che «Per lo svolgimento delle funzioni già attribuite alla commissione per i piani di svi- CAP. V - L’ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI 51 luppo e di adeguamento della rete di vendita, la partecipazione procedimentale è assicurata ai sensi del capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241» (quindi non più previo parere delle commissioni). A tal punto le commissioni, pur non essendo state abrogate, non avevano più competenze da svolgere e purtuttavia rimanevano in vigore, per cui più recentemente: – le commissioni comunali per il commercio previste dagli artt. 15 e 16 della legge 11 giugno 1971, n. 426, sono state «soppresse» dall’art. 1 del d.P.R. 27 luglio 1995, n. 398 (in G.U. 25 settembre 1995, n. 224). Infatti il predetto decreto stabilisce che «Alla tabella A allegata al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 608, nell’elenco degli organi collegiali del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato» (nell’elenco A sono elencati gli organi collegiali soppressi), dopo il n. 17 viene aggiunto il seguente: «n. 18. Commissione per i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita, di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 11 giugno 1971, n. 426». Consegue da quanto precede che le commissioni comunali di cui agli artt. 15 e 16 della legge 426/1971 (ora abrogata anch’essa) sono state soppresse normativamente e che le autorizzazioni all’esercizio del commercio fisso, sino al 23 aprile 1999, venivano e vengono rilasciate direttamente dal Sindaco (= dal dirigente del Comune), senza necessità di sentire o acquisire il parere di alcun organo collegiale. 2. Le commissioni comunali per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande: abolizione L’articolo 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287, dal titolo «Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi», prevedeva: – che in ogni Comune avente popolazione superiore a 10mila abitanti venga costituita una commissione composta da 11 membri (compreso il Sindaco presidente od un suo delegato); – che in ogni capoluogo di Provincia venga costituita una commissione provinciale, da valere per tutti i Comuni della Provincia aventi meno di 10mila abitanti, composta da 13 membri (compreso il presidente della Giunta provinciale che la presiede o suo delegato). Queste commissioni sono state “soppresse” dal comma 1, dell’art. 11 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248. 52 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 3. Possibilità di abolire tutte le commissioni non individuate come indispensabili Con deliberazione del Consiglio comunale si sarebbe potuto procedere alla soppressione delle commissioni consultive comunali previste sia dalle leggi dello Stato, sia dai regolamenti locali, giusta il disposto dell’art. 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 419. Tale normativa era stata superata in quanto la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002), all’art. 18, commi 2 e 3, testualmente stabiliva: «2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata specializzazione già operanti nelle pubbliche amministrazioni ritenuti indispensabili ... Per le amministrazioni statali si provvede con decreto di natura non regolamentare del Ministro competente ... Per le restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell’organo di direzione politica responsabile, da sottoporre all’approvazione dell’amministrazione vigilante e alla verifica degli organi interni di controllo. Gli organismi collegiali non individuati come indispensabili dai predetti provvedimenti sono conseguentemente soppressi. 3. Scaduto il termine di cui al comma 2 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti, è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali». La medesima disciplina non era prevista per la eliminazione delle commissioni provinciali le quali, pertanto, continuavano a rimanere legittimamente in funzione. Consegue, dalla norma trascritta, che se i singoli Comuni non avessero ritenuto di sopprimere oppure di dichiarare indispensabili, con apposita deliberazione del Consiglio comunale, le commissioni comunali in generale ed anche quella che qui interessa, le stesse sarebbero rimaste soppresse di diritto (non esistono più) e tuttavia, se continuassero ad essere convocate, ai componenti partecipanti alle riunioni non potrebbero essere corrisposti gettoni o compensi. 4. Definitiva soppressione delle commissioni per gli esercizi della somministrazione di alimenti e bevande Come si è detto in precedenza, dal comma 1 dell’art. 11 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 248/2006), sono state espressamente «soppresse le commissioni istituite dall’art. 6 della legge 25 CAP. V - L’ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI COMUNALI 53 agosto 1991, n. 287», da cui consegue che tanto nei Comuni che eventualmente avessero dichiarato indispensabili le commissioni per gli esercizi della somministrazione, quanto le commissioni provinciali ora sono state definitivamente soppresse e le funzioni già svolte o demandate alle commissioni soppresse, per espressa volontà del legislatore, sono ora svolte dalle amministrazioni (= dai funzionari) comunali titolari dei relativi procedimenti amministrativi (in pratica tutte le attività già attribuite alle commissioni sono ora svolte, senza alcun parere, dai funzionari a cui compete il rilascio delle autorizzazioni). 5. Considerazioni sulle consultazioni previste dal d.lgs. 114/1998 È stato evidenziato ed accertato, nel paragrafo precedente, il lento, ma inesorabile indirizzo normativo volto alla soppressione di tutte le commissioni comunali per il commercio ed in generale dell’abolizione degli organi collegiali consultivi. In contrapposizione al predetto «indirizzo», gli estensori del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio, non hanno ritenuto di perseguire fino in fondo lo stesso indirizzo di abolizione delle consultazioni di organi esterni al Comune ed alla Regione, tant’è vero che è stato previsto: – all’art. 8 per le autorizzazioni per medie strutture di vendita che: il Comune deve adottare i criteri per il rilascio delle autorizzazioni sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati nell’art. 6 «sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio»; – all’art. 9 per le grandi strutture di vendita che: l’apertura, il trasferimento e l’ampliamento sono assoggettati ad autorizzazione rilasciata dal Comune, previa deliberazione di una conferenza di servizi «composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune medesimo»; con l’ulteriore prescrizione che le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti e che «il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione»; in pratica è demandato il diritto di veto, in violazione dei principi dell’autonomia dei Comuni (1); (1) Malgrado la conferenza sia da considerare a tutti gli effetti una «commissione», la stessa continuerà a funzionare anche in futuro. 54 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) – all’art. 11, commi 1, 4 e 5 – Orari dei negozi che: i Sindaci per l’emanazione dei «criteri» ivi previsti (in pratica per stabilire le giornate di domenica e festivi in cui gli esercenti, discrezionalmente, possono tenere aperti gli esercizi) debbono «sentire» «le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti»; – all’art. 12, comma 2 – Orario di vendita nei Comuni ad economia prevalentemente turistica e nelle città d’arte che: previe intese fra di loro, «le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti» possono sottoporre al Sindaco richieste perché disciplini, in modo particolare, gli orari dei negozi (eventuale anticipazione dell’apertura e/o posticipazione della chiusura); – all’art. 12, comma 3 – Individuazione da parte della Regione dei Comuni ad economia prevalentemente turistica, delle città d’arte e/o delle zone d’arte dei Comuni che: le Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 settembre 1999), dovevano individuare i Comuni e le zone aventi le predette caratteristiche «sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti». Da quanto sin qui detto emerge evidente che il legislatore del 1998 ha disposto in modo non conforme all’indirizzo seguito o perseguito dal legislatore precedente. È vero che, a parte la conferenza di servizi prevista dall’art. 9 per le grandi strutture di vendita (che non è altro che una commissione), le organizzazioni da consultare non sono delle commissioni e che per «sentirle» non necessita convocarle, essendo necessario e sufficiente uno scambio epistolare (= attività burocratica), ma è altrettanto vero che se per un verso il «sentire» può essere qualificato come attuazione del principio di «democrazia amministrativa » e di «trasparenza», per altri versi l’obbligo del «sentire» comporta burocratizzazione dell’attività amministrativa e in ogni caso motivazione e/o giustificazione adeguata per i casi in cui vengono adottati i provvedimenti in difformità da quanto comunicato dagli organismi sentiti. Capitolo VI Le autorizzazioni commerciali: procedura, soggetti, contenuti e attivazione degli esercizi 1. Avvio del procedimento (art. 7, legge 241/1990) Per tutte le pratiche amministrative, nei casi in cui dal provvedimento finale possa derivare un vantaggio o un pregiudizio al soggetto destinatario od anche a soggetti terzi, cioè nei confronti dei soggetti nei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed anche ai soggetti che per legge debbano intervenirvi, è necessario ed indispensabile, per evitare che il procedimento possa essere inficiato da illegittimità, all’atto dell’avvio dell’iter procedurale dare «comunicazione» all’interessato di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i contenuti dell’art. 8 della legge 241/1990, tra cui il nominativo del responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti (è opportuno indicare anche il termine perentorio – congruo – entro il quale gli interessati possono presentare scritti e documenti). Tutte le pratiche di rilascio, di revoca, di sospensione delle autorizzazioni e di chiusura degli esercizi commerciali e/o di sospensione dell’attività commerciale sono da assoggettare alla preventiva comunicazione di avvio del procedimento. Alla comunicazione di avvio del procedimento è tenuto a provvedere il responsabile del procedimento, entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di presentazione di istanze, ricorsi, ecc. al Comune (si veda anche il successivo paragrafo 8). Occorre precisare, per ogni buon fine, che, per costante e pacifica giurisprudenza amministrativa, non occorre l’avviso nei casi in cui l’avvio del procedimento venga attivato ad istanza di parte (1). Infatti, (1) Anche se la giurisprudenza amministrativa afferma che non è necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, è consigliabile effettuarla, anche perché per il disposto dell’art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (introdotto dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15), nei procedimenti ad istanza di parte, prima di adot- 56 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) in una fra le tante decisioni esistenti si legge: «Va esclusa la necessità della comunicazione di avvio del procedimento allorché l’mministrazione abbia adottato il provvedimento, ancorché di segno negativo, in seguito ad iniziativa del destinatario dell’atto». L’avviso deve comunque essere emesso, nei casi in cui le specifiche leggi di settore lo prescrivano anche per i casi in cui l’avvio del procedimento avviene ad istanza di parte. 1.1. Premessa di carattere generale e storiografica Si è già detto che il legislatore del 1971 ha ritenuto che venissero assolti e rispettati i principi di libertà economica sanciti dall’art. 41 della Costituzione con l’assoggettamento del sistema distributivo delle sole merci di largo e generale consumo alla programmazione locale e la liberalizzazione in modo assoluto delle vendite all’ingrosso, il cui commercio veniva assoggettato alla sola iscrizione al Rec abrogato dal 24 aprile 1999, e successivamente al possesso dei soli requisiti professionali e non ad autorizzazione, ed in modo relativo per le vendite di merci non di largo e generale consumo, per le quali l’attività era sì assoggettata a preventiva autorizzazione del Sindaco, ma non a contingentamento e poteva essere rifiutata soltanto per motivi del tutto particolari che di seguito si diranno. Infatti, il sistema distributivo, sino al 23 aprile 1999, risultava così disciplinato: – il commercio all’ingrosso era assoggettato alla sola iscrizione al Rec e non anche ad autorizzazione alcuna (anche se alcuni regolamenti comunali di polizia urbana richiedono per i locali, oltre ai requisiti igienici, anche particolari ampiezze, aerazione, funzionalità, ecc.); – il commercio al dettaglio (al minuto) per i generi di largo e generale consumo era assoggettato a «contingentamento» e/o più preci- tare un formale provvedimento negativo, il responsabile del procedimento deve comunicare all’istante «i motivi che ostano all’accoglimento della domanda», assegnando «dieci giorni dal ricevimento della comunicazione» per «presentare per iscritto osservazioni, eventualmente corredate da documenti». La comunicazione suddetta interrompe i termini per concludere il procedimento «che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancnza, dalla data di scadenza del termine» di dieci giorni dalla data di ricevimento, da parte dell’istante, della comunicazione. Dell’eventuale mancato accoglimento delle osservazioni dell’istante deve essere data adeguata motivazione nel provvedimento finale. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 57 samente alla pianificazione commerciale, per cui le autorizzazioni si potevano rilasciare soltanto se risultava disponibile superficie di quella globalmente prevista dal piano per le tabelle (I-IA-II-VI-VIII e IX, abolite dal 24 aprile 1999); – il commercio al dettaglio per i generi diversi da quelli (cioè non) di largo e generale consumo era pure assoggettato a preventiva autorizzazione che il Comune doveva rilasciare non essendoci contingentamento alcuno. Infatti perché un’autorizzazione potesse essere negata era indispensabile dimostrare, con dati di fatto, un eccesso di concorrenza dannoso per la collettività locale, oppure carenza/assenza dei prescritti requisiti soggettivi (mancanza o incompleta iscrizione al Rec), ovvero oggettivi (inidoneità dei locali secondo quanto risulta prescritto dal piano del commercio locale). Con l’entrata in vigore (24 aprile 1999) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, l’attività commerciale, al dettaglio e all’ingrosso, è stata completamente cambiata, nel modo indicato al successivo paragrafo. 2. I tipi di esercizi previsti dall’ordinamento Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, di riforma della disciplina del commercio che, fatta eccezione per i primi sei commi dell’articolo 26, è entrato in vigore il 24 aprile 1999, prevede i seguenti tre tipi di esercizi commerciali: 1) Esercizi di vicinato: sono esercizi di vicinato quelli che hanno la superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei Comuni aventi popolazione residente inferiore a 10mila abitanti e non superiore a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti (art. 4, comma 1, lett. d)) (2). L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di questi esercizi, fino ai limiti rispettivamente di mq. 150 e di mq. 250, sono soggetti a semplice comunicazione al Comune competente per territorio alla condizione che per poter effettuare – concretamente – l’apertura, il trasferimento o l’ampliamento della superficie di vendita, devono decorrere 30 giorni da quando perviene al Comune la (2) Alcune Regioni, nell’ambito di ciascuno dei tre tipi di esercizi, hanno creato dei sottotipi con superfici limitate rispetto a quelle stabilite dal d.lgs. 114/1998. È indispensabile seguire (= osservare) le limitazioni stabilite dalla propria Regione. 58 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) comunicazione, la quale deve contenere le esplicite dichiarazioni previste dall’art. 7 (2). La comunicazione qui prevista va fatta, obbligatoriamente, con l’apposita modulistica (Mod. Com). 2) Esercizi per medie strutture di vendita (compresi i centri commerciali): sono qualificati esercizi di media struttura quelli aventi superficie tra 151 e 1.500 metri quadrati di superficie nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti e quelli aventi superficie tra 251 e 2.500 metri quadrati nei Comuni aventi popolazione residente superiore a 10mila abitanti (art. 4, comma 1, lett. e)). L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di questi esercizi, fino ai limiti massimi rispettivamente di mq. 1.500 e di mq. 2.500, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio sulla base degli obiettivi programmatici (3) di cui all’art. 6, osservando i criteri (e le norme sul procedimento) che lo stesso Comune si è dati, sulla base delle disposizioni regionali e dopo aver «sentite» le organizzazioni dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio. Le domande per le predette autorizzazioni devono contenere le dichiarazioni previste e prescritte dall’art. 8. Anche le domande qui previste vanno redatte sull’apposita modulistica (Mod. Com). 3) Esercizi per grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali): sono grandi strutture di vendita gli esercizi che hanno superficie negoziale superiore a mq. 1.500 nei Comuni aventi popolazione residente inferiore a 10mila abitanti, e superficie negoziale superiore a 2.500 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti (art. 4, comma 1, lett. f)) (2). L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie delle grandi strutture di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio (art. 9). La domanda è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal Comune ed è composta da 3 membri, in rappresentanza della Regione, della Provincia e del Comune medesimo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza, ma il voto contrario del rappresentante della Regione è vincolante, cioè costituisce «veto»! (3) Le programmazioni, dopo il d.l. Bersani, 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), di fatto potrebbero perdere valore e vigenza. Per ogni buon fine si veda il contenuto del paragrafo 5 del precedente Cap. III. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 59 Spetta alla Regione adottare le norme sul procedimento delle domande degli esercizi qualificati «grandi strutture». Le domande per queste autorizzazioni devono contenere le dichiarazioni previste e prescritte dall’art. 9. Anche queste domande vanno redatte sull’apposita modulistica (Mod. Com). 3. La modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni degli esercizi di vicinato e per le autorizzazioni commerciali L’art. 10, comma 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che su proposta del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 (Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome) «definisce i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni» del commercio al dettaglio di cui allo stesso decreto 114/1998. A tale incombenza la «Conferenza unificata» ha provveduto, originariamente, con la deliberazione – repertorio atti n. 96/C.V. – in data 13 aprile 1999 (pubblicata sulla G.U. 23 aprile 1999, n. 94) e più recentemente, in via definitiva e completa, con deliberazione n. 344 in data 12 ottobre 2000 (pubblicata sul supplemento della G.U. 18 dicembre 2000, n. 294). Quest’ultima deliberazione comprende i seguenti modelli: – Modello Com. 1 per esercizi di vicinato; – Modello Com. 2 per medie e grandi strutture di vendita; – Modello Com. 3 per subingressi; – Modello Com. 4 per spacci; – Modello Com. 5 per apparecchi automatici; – Modello Com. 6 per vendite per corrispondenza, per televisione ed altri sistemi; – Modello Com. 6-bis per l’esercizio dell’attività di commercio elettronico (4); – Modello Com. 7 per vendite a domicilio; – Modello Com. 8 per vendite su aree pubbliche «itineranti»; – Modello Com. 9 per vendite su aree pubbliche «con posteggio». (4) Il Modello Com. 6-bis è stato approvato con deliberazione della Conferenza unificata 27 settembre 2001, in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. 60 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) L’uso di tale modulistica, che qui non viene riprodotta perché tutti i Comuni dispongono degli esemplari necessari, come puntualmente ed autorevolmente precisato, è obbligatorio non essendo ammessi né equivalenti, né comunicazioni, né istanze formulate in modo generico. (Alcune Regioni, però, hanno adottato una modulistica propria simile, ma non uguale, a quella nazionale). 4. Contenuto delle comunicazioni e delle domande previste dal d.lgs. 114/1998 Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, si è già detto in precedenza, individua tre tipi di esercizi commerciali: di vicinato, delle medie strutture e delle grandi strutture di vendita, e per ciascun tipo prevede differenti procedure. Fra l’altro per gli esercizi di vicinato è prescritto che per «L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie» i soggetti sono tenuti a dare preventiva comunicazione al Comune; invece per gli esercizi di media o di grande struttura che sono assoggettati alla previa autorizzazione per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie, è prescritta apposita domanda da presentarsi al Comune competente per territorio. Relativamente al contenuto delle comunicazioni e delle domande gli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. prevedono: • Esercizi di vicinato Nella comunicazione diretta al Comune competente per territorio i soggetti interessati devono dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello stesso d.lgs. 114/1998, e precisamente: 1) non essere stati dichiarati falliti (salva riabilitazione); 2) non avere subìto alcuna condanna (salva riabilitazione o il decorso dei cinque anni, come precisato al precedente Cap. II), di quelle previste dal citato art. 5, così descritte: NON avere riportato condanna, con sentenza passata in giudicato: – per un delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; – una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto (ora CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 61 depenalizzata), insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; – due condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività (o dalla comunicazione?), per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; 3) non essere stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (rimpatrio con foglio di via obbligatorio o sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con divieto o con obbligo di soggiorno), o nei cui confronti non sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (sorveglianza speciale di p.s. con o senza obbligo di soggiorno), ovvero non essere stati dichiarati delinquenti abituali (art. 102 c.p.), professionali (art. 105 c.p.) o per tendenza (art. 108 c.p.); b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso (è da presumere che una persona cosciente, al di sopra della media, non sottoscriverà mai una dichiarazione di tale portata, perché contenente una serie infinita di trabocchetti, salvo che, trattandosi di conduttore in affitto, abbia osservato personalmente i regolamenti locali, ma non può impegnarsi o dichiarare quanto abbia fatto il proprietario dei locali in epoca precedente al suo ingresso nella locazione); c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio (alimentare o non alimentare ed anche alimentare e non alimentare assieme); d) l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all’art. 10, comma 1, lettera c). Anche l’obbligo di questa dichiarazione è un assurdo giuridico, dal momento che afferisce alla prescrizione/facoltà per i Comuni e le frazioni aventi meno di 3mila abitanti, per un periodo di due anni, di sospendere o inibire (a seguito di determinazione della Regione) gli effetti della comunicazione all’apertura degli esercizi di vicinato (non par dubbio che a tali controlli, anche perché ben conosce le prescrizioni che si è date, sia tenuto, quale organo competente, il Comune). Simile contenuto è pure previsto per gli spacci, per gli apparecchi automatici ed analoghe attività; tuttavia la modulistica prevista per ogni tipo di attività (cfr. precedente paragrafo 3) è completa e conforme al dettato normativo per cui non possono sorgere equivoci. 62 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) • Esercizi definiti di media e grande struttura Per entrambi i tipi di esercizi dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 è prescritto che il richiedente interessato deve dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 dello stesso d.lgs. 114/1998 (sopra descritti per gli esercizi di vicinato); b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all’art. 10, commi 2 e 3 (cioè gli eventuali titoli di priorità a seguito di concentrazione di precedenti esercizi, l’assunzione dell’impegno di reimpiego del personale dipendente, la frequenza di un corso di formazione professionale per il commercio o di altra adeguata qualificazione; di concentrazione o accorpamento di esercizi muniti di autorizzazione di cui all’art. 24 della legge 426/1971). I modelli Com. 2 e 3 sono idonei e completi per le medie e grandi strutture di vendita e per i subingressi nelle medesime aziende. Inoltre: Tanto per gli esercizi di vicinato, quanto per gli esercizi di media e di grande struttura, per il solo settore merceologico alimentare, il soggetto deve dichiarare di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (art. 5, comma 5): – avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; – avere esercitato, in qualsiasi forma, un’attività di vendita, all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti alimentari, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, in proprio, o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare (quale dipendente qualificato addetto alle vendite o all’amministrazione; cosa debba intendersi per dipendente qualificato è tuttora da individuare), o presso il coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS (questa comprova riteniamo che occorra sempre e per qualsiasi tipo di attività svolta); – essere stato, nell’ultimo quinquennio (l’ultimo quinquennio va calcolato dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o dalla data di presentazione della richiesta di rilascio dell’autorizzazione commerciale?) iscritto al Registro degli esercenti il commercio (Rec) per uno dei gruppi merceologici a), b) o c) dell’art. 12 del d.m. 375/ CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 63 1988 (cioè per una qualsiasi delle seguenti tabelle merceologiche I, VI, VII; II, III, IV, V; VIII). Il soggetto deve altresì indicare e/o precisare nella comunicazione e/o nella domanda, anche se il decreto legislativo nulla dice in proposito: – le generalità complete del richiedente, nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, nazionalità e codice fiscale se persona fisica, ovvero la denominazione e la ragione sociale, la sede della società, la partita IVA, il numero di iscrizione nel registro delle imprese e la qualifica del sottoscrittore; – tutti i dati descrittivi e l’ubicazione dei locali, oltre alla superficie destinata all’attività negoziale; – dichiarare che nei suoi confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate nell’allegato 1 al d.lgs. 490/1994 e successive modificazioni, e di non essere a conoscenza dell’esistenza di tali cause nei confronti dei propri conviventi (da indicare nominativamente). Si conferma anche qui che i modelli Com., indicati al precedente paragrafo 3, sono completi e puntuali e riportano tutti i dati necessari e sono stati emanati per ragioni di uniformità e di completezza. 5. Modalità di presentazione della comunicazione e della domanda - Rilascio della ricevuta - Procedura istruttoria, interruzione del periodo di maturazione del silenzio-assenso e comunicazioni - Avvio del procedimento Tanto le comunicazioni, quanto le domande relative all’apertura, all’ampliamento e al trasferimento degli esercizi di vendita possono essere presentate direttamente o spedite al Comune, corredate dalle dichiarazioni e dai dati indicati nei due paragrafi precedenti; codesti dati, comunque, sono compresi nei Mod. Com., indicati nel precedente paragrafo 3, per cui, con un minimo di attenzione nella compilazione, non si dovrebbe sbagliare od omettere qualche dato. La pubblica amministrazione, per le comunicazioni e le domande pervenute incomplete, afferenti all’apertura di esercizi di vicinato e al rilascio delle autorizzazioni all’apertura di esercizi della media o grande struttura, è tenuta «a dare comunicazione al richiedente entro 10 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza» (comma 3, art. 3, del d.P.R. 26 aprile 1992, n. 300). 64 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) La predetta comunicazione interruttiva può essere inviata 1 sola volta, per cui tutte le irregolarità e/o incompletezze devono formare oggetto di un’unica comunicazione. Qualora la pubblica amministrazione, nei prescritti 10 giorni dal ricevimento della domanda, malgrado eventuali irregolarità e/o la incompletezza della comunicazione o della domanda, non effettui la comunicazione interruttiva al richiedente, il termine per maturare il silenzio-assenso «decorre comunque dal ricevimento della domanda» (comma 4, art. 3, d.P.R. 300/1992). Nel caso di comunicazioni o di domande irregolari e/o incomplete per le quali l’amministrazione provvede ad interrompere i termini mediante la comunicazione all’interessato delle cause di irregolarità, i termini ricominceranno a decorrere dal giorno in cui la domanda verrà effettivamente e totalmente regolarizzata (senza tenere conto del periodo pregresso, cioè dei giorni decorsi dalla presentazione della domanda al giorno di perfezionamento della pratica). La regolarizzazione deve avvenire mediante il completamento di quanto mancante, non essendo idoneo e sufficiente né l’adempimento parziale, né le risposte evasive. Delle comunicazioni e delle domande presentate direttamente agli sportelli e/o al protocollo dell’ente deve essere rilasciata apposita ricevuta. La comunicazione di avvio del procedimento – art. 7, l. 241/1990 – deve essere sempre notificata al soggetto e deve contenere, fra l’altro, le indicazioni circa l’ufficio o la persona responsabile del procedimento e l’ufficio in cui l’interessato può prendere visione degli atti. Invece, per le domande spedite per posta raccomandata, la ricevuta postale tiene luogo della ricevuta di cui sopra, ma, nei tre giorni successivi al ricevimento della comunicazione o della domanda, l’ente è tenuto a comunicare all’interessato l’avvio del procedimento, dianzi detto, contenente l’indicazione della persona responsabile del procedimento e l’ufficio in cui l’interessato può prendere visione degli atti. 6. Procedura e termini di controllo per le domande afferenti ad attività commerciali (silenzio-assenso) Si è già visto in precedenza che il d.lgs. 114/1998 introduce nell’ordinamento tre diversi tipi di esercizi commerciali per la vendita al dettaglio in sede fissa e che per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie negoziale sono previste procedure e termini diversificati, e precisamente: CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 65 Esercizi di «vicinato» (sino a 150 o 250 mq. rispettivamente nei Comuni aventi popolazione residente inferiore o superiore a 10mila abitanti, fatte salve le differenziate superfici stabilite dalla Regione). Per essi è prescritta la «comunicazione» al Comune sede dell’esercizio e l’attivazione dell’esercizio è condizionata al decorso di almeno 30 giorni da quando la comunicazione è pervenuta al Comune. Esercizi di «media struttura» (da 151 a 1.500 mq. e da 251 a 2.500 mq. rispettivamente nei Comuni aventi popolazione residente inferiore o superiore a 10mila abitanti, anche se trattasi di centri commerciali, fatte salve le differenziate superfici stabilite dalla Regione). Per questi esercizi è prescritta l’autorizzazione che rilascia il Comune sede dell’esercizio, con l’osservanza dei criteri che lo stesso Comune si è dati dopo aver sentito «le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio», sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati dall’art. 6 (normativa programmatoria regionale recepita negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e nei regolamenti comunali). Per l’esame delle domande (di apertura, trasferimento di sede o ampliamento di superficie degli esercizi di media struttura) e per l’emanazione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto delle stesse è previsto che i singoli Comuni debbano stabilire «il termine comunque non superiore a 90 giorni dalla data del ricevimento, entro il quale le domande debbano intendersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche». Esercizi della «grande struttura» (oltre 1.500 mq. e oltre 2.500 mq. rispettivamente nei Comuni aventi popolazione residente inferiore o superiore a 10mila abitanti. Sono ricompresi i centri commerciali). Per questi esercizi è prescritta l’autorizzazione che rilascia il Comune sede dell’esercizio, osservando la seguente procedura: – è previsto che la domanda (di apertura, di trasferimento dell’esercizio o di ampliamento della superficie negoziale) debba essere esaminata da una conferenza di servizi (più semplicemente ed esattamente: da una commissione) indetta dal Comune, entro 60 giorni da quando perviene la domanda, e composta da tre membri rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune medesimo; 66 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) – la deliberazione, dalla conferenza di servizi, deve essere assunta in conformità ai criteri di programmazione (5) stabiliti dalla Regione e recepiti dal Comune, come prescritto dall’art. 6 del d.lgs., e nell’osservanza delle «norme sul procedimento» pure stabilite dalla Regione unitamente al termine «non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza», «entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego» (silenzio-assenso entro il termine massimo di gg. 60 + 120 = gg. 180); – la deliberazione della conferenza di servizi, a maggioranza dei componenti (almeno 2 voti favorevoli o contrari perché la domanda possa essere considerata accolta o respinta), deve essere adottata «entro 90 giorni dalla convocazione» ed il rilascio dell’autorizzazione «è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione» (al quale, conseguentemente, viene attribuito diritto di veto!). Alla Regione viene demandata l’incombenza di adottare tutte le norme «atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche». Malgrado le aggrovigliate norme sopra riportate, molto sinteticamente si deve affermare: – che il termine minimo di 30 giorni stabilito per poter attivare gli esercizi di «vicinato» non modifica il termine di 30 giorni stabilito dall’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, perché l’amministrazione «in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti» è tenuta ad adottare motivati provvedimenti di divieto di proseguire l’attività. In ogni caso, è bene sottolinearlo, il termine dei 30 giorni non è stabilito perché maturi il silenzio-assenso (la fattispecie non è silenzio-assenso), anche perché per gli esercizi di vicinato non viene rilasciata alcuna autorizzazione, permesso o nulla osta; – che il termine perché si formi (= maturi) il silenzio-assenso per le autorizzazioni relative alla media e alla grande struttura, salva diversa, più limitata, determinazione rispettivamente da parte dei Comuni e delle Regioni, rimane fissato, rispettivamente, in 90 ed in 180 giorni. Conclusivamente si può affermare, benché nulla espliciti l’art. 5, e benché gli artt. 8 e 9 demandino rispettivamente ai Comuni e alle Regioni di fissare le norme di trasparenza e di snellezza del(5) Per la programmazione, le Regioni devono provvedere «senza il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale sul regionale» in conformità di quanto dispone l’art. 3, comma 1, lett. d), del d.l. 223/2006. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 67 l’azione amministrativa e la partecipazione degli interessati al procedimento, che i termini e le procedure previsti dalla legge 241/ 1990 se localmente regolamentati devono essere rispettati, per cui in tutti i predetti tre casi deve essere rilasciata ricevuta della presentazione delle comunicazioni e delle domande e deve essere comunicato agli interessati, entro 3 giorni, l’avvio del procedimento con l’indicazione del nominativo della persona responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale l’interessato potrà prendere visione degli atti. 7. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale (nei casi in cui occorra) Si è detto più volte in precedenza che il 24 aprile 1999 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale innovando la disciplina del commercio di vendita al dettaglio introduce nell’ordinamento tre tipi di esercizi e collateralmente tre diverse procedure per la loro attivazione. I tre nuovi tipi di esercizi sono denominati: – esercizi di «vicinato»; – esercizi di media struttura ed – esercizi di grande struttura. Le caratteristiche dei predetti tre tipi di esercizi sono state descritte al precedente paragrafo 6 (al quale si fa rinvio). Si ricorda, anche qui, che per gli esercizi di «vicinato» è prescritta la sola comunicazione – contenente esplicite dichiarazioni – al Comune sede dell’esercizio; per gli esercizi qualificati di «media struttura» e/o di «grande struttura» sono state prescritte le autorizzazioni che, a seguito di specifiche e motivate richieste, con due diverse procedure sono rilasciate dal Comune sede dell’esercizio. Il contenuto delle comunicazioni per gli esercizi di vicinato e delle domande per le medie e grandi strutture, nonché i requisiti, soggettivi ed oggettivi, che occorre possedere sono stati pure descritti nei precedenti paragrafo 6 e Cap. II; anche le procedure che devono osservare i Comuni, tanto per gli esercizi di «vicinato», quanto per il rilascio delle due distinte autorizzazioni, sono state descritte al precedente paragrafo 6, tuttavia sinteticamente di seguito si riportano. 68 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) • Esercizi di vicinato L’art. 7 del d.lgs. 114/1998 che disciplina gli esercizi di vicinato stabilisce che nella comunicazione l’interessato deve fare specifiche dichiarazioni (di cui si è detto in precedenza) e che gli esercizi possono essere attivati «decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione», cioè da quando la comunicazione è pervenuta al Comune. Orbene, occorre subito precisare che i predetti 30 giorni sono lasciati liberi al Comune perché proceda agli accertamenti necessari, in modo specifico dei requisiti morali, osservando la procedura prescritta dal comma 3 dell’art. 5 del decreto, e cioè «sulla base delle disposizioni previste dall’art. 688 c.p.p. (certificati del casellario giudiziale), dall’art. 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, abolita e sostituita dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (accertamenti da effettuarsi direttamente d’ufficio), dall’art. 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575 (disposizioni contro la mafia), e dall’art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241» (acquisizione d’ufficio degli atti e documenti esistenti nell’ente). • Esercizi di media struttura (compresi i centri commerciali) Le autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie negoziale per gli esercizi della media struttura le rilascia il Comune sede dell’esercizio, con l’osservanza e nel rispetto dei criteri che lo stesso Comune si è dati dopo aver sentito «le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio», sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati dall’art. 6 (normativa programmatoria (6) regionale recepita negli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e nei regolamenti comunali). Relativamente al termine per l’emanazione dei provvedimenti di accoglimento o di rigetto per le medie strutture, è previsto che gli stessi Comuni stabiliscano «il termine comunque non superiore a 90 giorni dalla data del ricevimento, entro il quale le domande debbano intendersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza dell’azione amministrativa e la partecipazione al pro(6) Per l’attività programmatoria, sulla base di quanto dispone l’art. 3, comma 1, lett. d) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, si veda la precedente nota 5. Si segua, per essere nel giusto, quanto stabiliscono le disposizioni della propria Regione in materia. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 69 cedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche»; sul punto è stato detto in precedenza e qui si conferma che i termini per provvedere, per fare la comunicazione all’interessato circa il responsabile del procedimento e l’ufficio ove può prendere visione degli atti possono essere ridotti rispetto a quelli in via generale previsti dal d.lgs. n. 114/1998 e dalla legge 241/1990, ma non aumentati. • Esercizi della «grande struttura» (compresi i centri commerciali) Le autorizzazioni per l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie negoziale per gli esercizi della grande struttura le rilascia il Comune sede dell’esercizio, osservando la seguente procedura: – la domanda deve essere esaminata da una conferenza di servizi (= da una commissione) indetta dal Comune (previa intesa con la Regione), entro 60 giorni da quando perviene la domanda, e composta da tre membri rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune medesimo (una Regione ha incluso anche il rappresentante della Camera di commercio); – la deliberazione, dalla conferenza di servizi, deve essere assunta in conformità ai criteri di programmazione stabiliti dalla Regione e recepiti dal Comune, come prescritto dall’art. 6 del d.lgs., e nell’osservanza delle «norme sul procedimento» pure dettate autonomamente dalla Regione che stabilisce, anche, il termine «non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza», «entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego» (silenzio-assenso entro il termine massimo di gg. 60 + 120 = gg. 180); – la deliberazione della conferenza di servizi, assunta a maggioranza dei componenti (almeno 2 voti favorevoli o contrari perché la domanda possa essere considerata accolta o respinta), deve essere adottata «entro 90 giorni dalla convocazione» ed il rilascio dell’autorizzazione «è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione» (al quale, conseguentemente, è stato attribuito diritto di veto!). Alla Regione è demandata l’incombenza di adottare tutte le norme «atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche». Malgrado il predetto rinvio alle determinazioni regionali, molto sinteticamente si deve affermare che il termine perché si formi (= maturi) il silenzio-assenso per le autorizzazioni relative alla media e 70 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) alla grande struttura, salva diversa, più limitata, determinazione da parte dei Comuni e delle Regioni, rimane fissato, rispettivamente in 90 ed in 180 giorni. 8. Avvio del procedimento e avvertenze di carattere generale Malgrado la competenza attribuita a Comuni e Regioni di determinare «norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento» dei cittadini, i termini e le procedure previsti dalla legge 241/1990 vanno comunque e sempre rispettati (se recepiti o regolamentati localmente), per cui in tutti i casi di presentazione di domande di rilascio autorizzazioni, ovvero di denuncia di inizio attività deve essere rilasciata ricevuta della presentazione delle comunicazioni e delle domande e devono essere comunicati agli interessati, entro 3 giorni, il nominativo della persona responsabile del procedimento e l’ufficio presso il quale l’interessato potrà prendere visione degli atti. Il legislatore ha prescritto per «l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento» degli esercizi commerciali la medesima procedura, che comunque va sempre osservata; così pure le dichiarazioni prescritte per le singole fattispecie devono essere ripetute non soltanto per l’apertura, ma anche per gli ampliamenti di superficie e di trasferimenti di sede, perché, ad eccezione della qualificazione professionale (ove richiesta) che non cambia, tutte le altre condizioni e requisiti possono cambiare nel tempo (si veda anche il precedente paragrafo 1). 9. Le autorizzazioni temporanee e stagionali a) Le previgenti norme In base a quanto disponevano le previgenti norme, le autorizzazioni per lo svolgimento delle attività di vendita, su aree e in locali privati (ex commercio fisso), potevano essere: a) temporanee: quelle che autorizzavano lo svolgimento dell’attività di vendita «soltanto per i giorni» indicati nella stessa autorizzazione di svolgimento localmente di fiere, di feste e di mercati o di altre riunioni straordinarie di persone (ex art. 41, comma 11, d.m. 375/1988). Dal contesto dell’art. 1 del citato d.m. 375/1988 si desumeva che nel corso dell’anno uno stesso soggetto poteva essere autorizzato a svolge- CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 71 re complessivamente non più di 59 giorni di attività commerciale. Per il rilascio di queste autorizzazioni non erano previste limitazioni di sorta: il Comune poteva rilasciarne tante quante erano ritenute utili per una corretta attività in rapporto alla manifestazione locale; b) stagionali: quelle che autorizzavano l’esercizio dell’attività commerciale per una stagione, la cui durata doveva essere chiaramente indicata nell’autorizzazione stessa. La durata della stagione doveva essere contenuta in «un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180, che poteva comprendere anche parte dell’anno successivo a quello in cui ha inizio» (comma 10, art. 41, dell’abrogato d.m. 375/1988). Le autorizzazioni stagionali venivano assoggettate alle norme del piano commerciale, alla stessa procedura, alle stesse prescrizioni e norme in vigore per le autorizzazioni commerciali annuali; c) annuali (o senza scadenza): quelle che autorizzavano l’esercizio dell’attività commerciale per un periodo illimitato e in ogni caso per un periodo superiore a 180 giorni all’anno. La procedura per il rilascio delle autorizzazioni, essendo stato abolito il parere della commissione comunale per il commercio, era uguale per le autorizzazioni annuali, stagionali e temporanee, con l’unica differenza che le autorizzazioni temporanee non venivano assoggettate alle disposizioni del piano commerciale. I requisiti soggettivi (ex iscrizione al Rec) ed oggettivi (idoneità dei locali o delle aree private di vendita, posto che per le vendite sulle aree pubbliche era necessaria l’autorizzazione ex ambulante) erano perfettamente uguali per i tre tipi di autorizzazione. b) Le norme attualmente applicabili Quelle avanti descritte erano le procedure che sono rimaste vigenti sino al 23 aprile 1999, cioè sino al giorno precedente a quello di entrata in vigore delle norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale, peraltro, nulla esplicita relativamente alla possibilità di rilasciare autorizzazioni commerciali temporanee e stagionali. Malgrado la predetta carenza della normativa nazionale, alcune Regioni hanno previsto nelle loro norme il rilascio delle autorizzazioni temporanee e stagionali, per cui esprimiamo l’avviso, a carattere generale, che le autorizzazioni stagionali e temporanee continuino a sopravvivere, sia pure mediante assoggettamento alla stessa disciplina prevista per il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche se le attività vengono svolte all’aper- 72 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) to (su spazi ed aree pubbliche), ovvero alla disciplina prevista per gli esercizi di vicinato se le attività vengono svolte in aree o in locali privati. In passato si auspicava che le Regioni, a cui è stato attribuito un onere eccessivamente gravoso e vasto, (ora le Regioni hanno competenza legislativa propria), adottassero norme esplicative ed applicative specifiche per le attività stagionali e temporanee, anche in occasione della revisione delle norme fin qui adottate e molte Regioni hanno provveduto con puntualità e precisione. 10. I locali destinati alle attività commerciali (caratteristiche, superficie negoziale, destinazione d’uso, prevenzione incendi, ecc.) Né la previgente, né l’attuale disciplina normativa del commercio al dettaglio stabiliscono, in modo diretto ed immediato, le caratteristiche che devono avere i locali destinati alle attività di vendita; tuttavia si deve subito precisare: a) Previgente normativa (legge 426/1971) In via indiretta l’ultimo comma dell’art. 1 della legge 426/1971, inserito dalla legge 5 luglio 1975, n. 320, trattando della separazione dei locali di vendita all’ingrosso da quelli al dettaglio prescriveva che i locali stessi dovevano possedere i seguenti requisiti: a) avere accesso diretto da area pubblica o privata qualora trattasi di cortili interni, androni, parti condominiali comuni; in quest’ultimo caso dovranno avere finestre o altre luci o insegne visibili da area pubblica; b) essere divisi dai locali destinati al commercio all’ingrosso mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazioni interne non accessibili al pubblico. Tali caratteristiche, di norma, venivano inserite nei piani comunali del commercio, tant’è: – che relativamente alle caratteristiche ed alla superficie dei locali si dovevano applicare le norme e le disposizioni contenute nel piano comunale per il commercio; – che la giurisprudenza, quasi costantemente, affermava che la destinazione d’uso dei locali non era motivo valido per non rilasciare (per negare) le autorizzazioni commerciali; – che non era richiesta la dimostrazione della disponibilità dei locali destinati alla vendita; CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 73 – che era possibile rilasciare autorizzazioni per locali ancora da costruire; – che non poteva essere richiesta la preventiva presentazione né del certificato di idoneità dei locali, né di quello di prevenzione incendi, nei casi richiesti, anche perché quest’ultimo era ed è tuttora richiesto per gli esercizi commerciali aventi superficie superiore a 400 mq.; – che non era necessaria l’indicazione dell’eventuale persona da preporre all’esercizio dell’attività (comma 5 dell’art. 41 d.m. 375/1988). b) Attuale normativa (d.lgs. 114/1998) Di contro alle procedure ed ai principi sopra esposti da quando è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (dal 24 aprile 1999), in conformità a quanto dispone l’art. 6, le Regioni devono aver definito «gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali», perseguendo i fini nello stesso articolo precisati, e comunque avevano l’onere di fissare i criteri di programmazione urbanistica commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuassero: – le aree da destinare agli insediamenti commerciali, con particolare riferimento per le medie e grandi strutture di vendita; – i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali rispetto ai beni artistici, culturali, ambientali e dell’arredo urbano «nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale»; – i vincoli di natura urbanistica, con particolarità alla «disponibilità di spazi pubblici e di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita»; – la correlazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni o autorizzazioni edilizie afferenti all’immobile e dell’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prescrivendo che i Comuni esaminino contestualmente (= unitariamente, assieme) l’una e l’altra istanza e l’accoglibilità o meno di entrambe. Da quanto precede emerge che il legislatore si è limitato a creare vincoli e prescrizioni che di fatto limitano il rilascio delle autorizzazioni commerciali, e che per nulla le Regioni sono tenute od obbligate a stabilire la tipologia o meglio le caratteristiche dei locali da destinare alle attività commerciali. Malgrado tale conclusione tanto le Regioni, quanto i Comuni possono, nei loro strumenti, determinare le caratteristiche e/o i requisiti che devono avere i locali destinati alle attività commerciali (caratteristiche che ben possono essere de- 74 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) terminate negli strumenti urbanistici comunali, a somiglianza delle previgenti caratteristiche sopra riportate). Infatti l’art. 7 del decreto 114/1998, relativamente agli esercizi di «vicinato», stabilisce che l’interessato deve dichiarare di avere rispettato (fra gli altri) «i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso», da cui consegue che gli strumenti urbanistici ed i regolamenti relativi dovrebbero contenere le indicazioni di cui è trattazione. Per quanto ha attinenza alla destinazione d’uso dei locali destinati alle attività commerciali è auspicabile che «finalmente» i Comuni esplicitino in modo chiaro, inequivoco e conformemente all’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato e della Cassazione la loro attività, riconoscendo che è sufficiente per i vecchi fabbricati che non subiscono modifiche strutturali la semplice comunicazione del cambio d’uso dei locali (senza esecuzione di opere edilizie e senza pagamento di oneri) e che richiedono l’autorizzazione del cambio d’uso soltanto quando, a seguito di modifiche strutturali, si rende effettivamente necessario il cambio di destinazione d’uso autorizzato. Si ricorda, infine, che soltanto per gli spacci interni l’art. 16 del decreto 114/1998 stabilisce che i locali non devono essere aperti al pubblico e non devono avere «accesso dalla pubblica via». Relativamente alla superficie degli esercizi commerciali, si ricorda che per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. 114/1998, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di «avancassa» purché non adibiti all’esposizione di merci. 11. Contenuto merceologico delle autorizzazioni Settori merceologici di nuova istituzione. Il 24 aprile 1999 è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che abroga la legge n. 426/1971 ed il relativo regolamento di esecuzione il cui allegato 5 conteneva le 14 tabelle merceologiche. Il citato decreto legislativo 114/1998, al comma 1 dell’art. 5, stabilisce che l’attività com- CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 75 merciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici «alimentare» e non «alimentare». Dal 24 aprile 1999, conseguentemente, tanto le comunicazioni di apertura degli esercizi di vicinato, quanto le domande e le relative autorizzazioni per gli esercizi delle medie e grandi strutture sono formulate e rilasciate e gli esercizi gestiti per i rispettivi settori: alimentare, non alimentare ed anche alimentare e non alimentare insieme (7). Per gli esercizi esistenti le tabelle merceologiche indicate nelle autorizzazioni in precedenza rilasciate (dal 24 aprile 1998, data di pubblicazione del decreto 114/1998), giusta il disposto del comma 1 dell’art. 25 dello stesso decreto, è come se non fossero state apposte, essendo stati autorizzati i commercianti a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente, cioè hanno avuto la possibilità di porre in vendita: tutti i prodotti alimentari o tutti i prodotti non alimentari o gli uni e gli altri, a seconda delle tabelle contenute nelle autorizzazioni possedute. Facendo salvo, in ogni caso, il rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie. A conclusione si ricorda che rimangono sempre in vigore le tabelle speciali di cui all’allegato 9 al d.m. 4 agosto 1988, n. 375, cioè le tabelle per tabaccai, per rivendite di carburanti e per le farmacie. 12. Divieto di esercitare nello stesso locale commercio all’ingrosso e al minuto Il quarto comma dell’art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, rimasta in vigore sino al 23 aprile 1999, stabiliva testualmente che «è vietato esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita (nello stesso locale) le attività di commercio all’ingrosso e al minuto». Gli ultimi due commi dello stesso art. 1, aggiunti dalla legge 5 luglio 1975, n. 320, stabilivano altresì che il divieto non si applica alla vendita dei seguenti prodotti: (7) Benché non dovrebbe essere necessaria alcuna puntualizzazione, perché di dominio generale, per ogni buon fine, si ricorda che nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, chi è autorizzato per il settore «alimentare» può vendere ogni sorta di prodotto costituente alimento sia per gli uomini che per gli animali e chi è autorizzato a vendere «prodotti non alimentari» può vendere ogni sorta di prodotto che non sia alimento. 76 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) – macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, l’industria, il commercio e l’artigianato; – materiale elettrico; – colori, vernici e carte da parati; – ferramenta ed utensileria; – articoli per impianti idraulici, a gas ed igienici; – articoli per riscaldamento; – strumenti scientifici e di misura; – macchine per ufficio; – auto-moto-cicli e relativi accessori e parti di ricambio; – combustibili; – materiale per l’edilizia; – legnami. Dal 24 aprile 1999, data in cui è entrato in vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina ex novo le attività commerciali di vendita al dettaglio, necessita attenersi alle disposizioni emanate dalla propria Regione. Infatti, il comma 2 dell’art. 26 rinnova il divieto di esercitare nello stesso locale l’attività di vendita all’ingrosso e al dettaglio e demanda alle Regioni l’incombenza di stabilire le deroghe. L’abrogato art. 1 della legge 426/1971, come modificato nel 1975, prevedeva che coloro che all’epoca esercitavano la duplice attività di vendita all’ingrosso e al minuto nello stesso locale potevano continuare ad esercitare la duplice attività alla condizione che attuassero netta separazione tra il locale (o la parte di locale) destinato al commercio al dettaglio ed il locale (l’altra parte di locale) destinato all’attività all’ingrosso; e tutto ciò perché il locale destinato alla vendita al dettaglio e quello destinato alla vendita all’ingrosso devono avere accesso distinto e diretto da area pubblica ed essere divisi fra loro mediante pareti stabili, anche se dotati di porte di comunicazione interna non accessibili al pubblico. Attualmente è l’art. 26 del decreto 114/1998 a stabilire che è fatto salvo il diritto acquisito degli esercenti che alla data del 24 aprile 1999 vendano congiuntamente nello stesso locale all’ingrosso e al dettaglio i prodotti sopra elencati, cioè quelli portati dall’art. 1 della legge 426/1971. Tale puntualizzazione comporta che le Regioni ben potevano restringere, rispetto alla norma previgente, l’elenco dei prodotti che possono essere venduti nel medesimo locale all’ingrosso e al dettaglio, ma l’eventuale restrizione non potrà essere applicata agli esercizi preesistenti. Tuttavia si deve precisare che, a quanto risulta, le Regioni che hanno provveduto all’incombenza hanno ripetuto l’elencazione della pregressa normativa sopra riportata. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 77 13. La concentrazione degli esercizi di largo e generale consumo per crearne uno nuovo della superficie massima di mq. 1.500 (la disposizione era applicabile sino al 23 aprile 1999, ma si applica tuttora nelle Regioni che non hanno disciplinato ex novo la fattispecie) Dispone il comma 3 dell’art. 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che fino al termine di 365 giorni dalla pubblicazione del decreto stesso (quindi sino al 23 aprile 1999, essendo stato pubblicato sulla G.U. 24 aprile 1998, suppl. n. 95), non può essere negata (cioè doveva essere rilasciata) l’autorizzazione all’apertura di un esercizio avente superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazione di esercizi di vendita di cui all’art. 4, comma 1, lettera d) (cioè piccoli esercizi che rientravano nella definizione di esercizi di «vicinato»: sino a 150 mq. e 250 mq. rispettivamente nei Comuni con popolazione residente minore o maggiore di 10mila abitanti). Gli esercizi da concentrare dovevano essere stati autorizzati ai sensi dell’art. 24 della legge 426/1971, per la vendita di generi di largo e generale consumo (cioè per le tabelle I, IA, II, VI, IX e VIII). Volendo ora riscrivere in maniera semplificata il contenuto del comma 3 del citato art. 25, si può affermare che: tanto nei Comuni con più, quanto in quelli con meno di 10mila abitanti, era accordata la facoltà di creare nuovi esercizi sino alla superficie massima di mq. 1.500 mediante la concentrazione di piccoli esercizi per generi di largo e generale consumo. Gli esercizi concentrandi, nei Comuni aventi meno di 10mila abitanti (qualunque fosse la loro reale superficie), venivano calcolati come se avessero avuto mq. 150 di superficie, per cui concentrando 4 esercizi si poteva realizzare un esercizio nuovo di mq. 600 (così come era previsto dalla legge 121/1987); conseguentemente in tali Comuni, per poter creare un nuovo esercizio di mq. 1.500, occorreva concentrare ben 10 esercizi preesistenti. Diversamente, per la medesima operazione di concentrazione, nei Comuni con più di 10mila abitanti residenti, ogni esercizio che si intendeva concentrare, qualunque fosse stata la superficie reale purché inferiore a 250 mq., andava calcolato come se avesse avuto mq. 250; così accorpando due esercizi di modeste dimensioni si poteva realizzare un nuovo esercizio di mq. 500, con 3 uno di mq. 750, con 4 uno di mq. 1.000 e con 6 uno di mq. 1.500. Per la fattispecie non era obbligatorio creare, dalla concen- 78 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) trazione, un esercizio multiplo di mq. 150 o mq. 250 ben potendo, l’operatore, crearne uno di superficie inferiore; così se l’accorpamento di 4 esercizi dava la possibilità di creare un nuovo esercizio di mq. 1.000 (nei Comuni con oltre 10mila abitanti) e l’operatore commerciale avesse avuto soltanto, poniamo, la disponibilità di locali della superficie negoziale di mq. 800, ben poteva ottenere il rilascio dell’autorizzazione di accorpamento di mq. 800. Inoltre se si accorpavano esercizi con tabelle di soli prodotti alimentari, anche il nuovo esercizio rimaneva autorizzato a porre in vendita tutti i prodotti appartenenti al solo settore alimentare; se si accorpavano, poniamo, autorizzazioni con la sola tabella IX, il nuovo esercizio veniva autorizzato a porre in vendita «tutti» i prodotti non alimentari; invece se si accorpavano esercizi autorizzati a porre in vendita prodotti alimentari e non alimentari, il nuovo esercizio veniva automaticamente autorizzato a porre in vendita sia i prodotti del settore alimentare, sia quelli del settore non alimentare. Quello che, a prima vista, stupisce è che la facoltà di accorpamento veniva accordata per i soli esercizi autorizzati a vendere generi di largo e generale consumo e non anche prodotti non contingentati, ma di questo tratteremo nel prossimo paragrafo, così come dell’accorpamento e/o della concentrazione, successivamente al 24 aprile 1999, sulla base delle norme regionali, in adeguamento a quanto dispongono i commi 2 e 3 dell’art. 10 del decreto 114/1998, verrà detto al successivo paragrafo 15. 14. Concentrazione e/o semplice ampliamento di superficie degli esercizi che vendono prodotti non di largo e generale consumo Nel precedente paragrafo abbiamo evidenziato che l’art. 25, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a carattere agevolativo e temporaneo (sino al 23 aprile 1999), prevedeva la possibilità di accorpare i soli piccoli esercizi rientranti nella categoria degli esercizi di vicinato autorizzati a vendere generi di largo e generale consumo e non anche gli altri esercizi autorizzati a vendere generi non contingentati, e di realizzare, mediante l’accorpamento, nuovi esercizi sino alla superficie di mq. 1.500. Nulla è stato previsto dal d.lgs. 114/1998, né a carattere definitivo e nemmeno a carattere temporaneo, relativamente alla concentrazione e/o all’accorpamento degli esercizi di vendita di prodotti non CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 79 di largo e generale consumo. Tale carenza, sino al 23 aprile 1999, ha trovato giustificazione nel fatto che: – in applicazione dell’art. 1 della legge 27 marzo 1987, n. 121, come parzialmente modificato dal comma 89 dell’art. 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, doveva (obbligatoriamente) «essere rilasciata l’autorizzazione qualora nel nuovo esercizio con superficie di vendita non superiore a 600 mq.» si intendesse «concentrare l’attività di almeno (quattro) esercizi dello stesso settore merceologico e operanti nello stesso Comune da non meno di tre anni»; – per il disposto dell’art. 27 della legge 426/1971, il nulla osta della Giunta regionale era prescritto solo per i grandi magazzini (ed i centri commerciali) che superavano la superficie di mq. 1.500, mentre sino alla superficie di mq. 1.500 potevano provvedere liberamente i Comuni, nel rispetto delle norme contenute nel piano comunale, a rilasciare le autorizzazioni. Conseguentemente – sino al giorno di vigenza delle precedenti norme giuridiche (23 aprile 1999) – alla concentrazione e/o all’ampliamento dei preesistenti esercizi autorizzati alla vendita di prodotti non di largo e generale consumo, nei limiti massimi di superficie di mq. 1.500, potevano provvedere senza eccessive remore i singoli Comuni. Invece, nei periodi successivi all’entrata in vigore del d.lgs. 114/1998, cioè dal 24 aprile 1999 in avanti, per gli accorpamenti e le concentrazioni degli esercizi che commerciano articoli non di largo e generale consumo si devono osservare le disposizioni di carattere generale emanate dalle singole Regioni. 15. Concentrazione degli esercizi dopo il 24 aprile 1999 Nei due paragrafi precedenti è stata illustrata la disciplina transitoria applicabile, sino al 23 aprile 1999, agli accorpamenti degli esercizi commerciali dei generi di largo e generale consumo ed è stata data giustificazione della mancata disciplina della concentrazione degli esercizi che vendono soltanto prodotti non contingentati. Necessita ora aggiungere che, come più volte ripetuto in questa trattazione, il 24 aprile 1999 è entrato in vigore, nella sua interezza, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che innova radicalmente la disciplina degli esercizi di vendita al dettaglio, il quale nulla di operativo prevede relativamente all’accorpamento degli esercizi; tuttavia era stata demandata alle Regioni (ora la competenza legislativa in materia commerciale è esclusiva delle Regioni) l’incombenza a di- 80 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) sciplinare le priorità, le concentrazioni e gli accorpamenti degli esercizi esistenti. Infatti i commi 2 e 3 dell’art. 10 stabiliscono: – art. 10, comma 2: «La Regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture ..., ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale ... Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità»; – art. 10, comma 3: «La regione stabilisce altresì i casi in cui l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita e all’ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi». Relativamente al contenuto del sopra riportato comma 3, si noti che le Regioni sono tenute a disciplinare «l’apertura di una media struttura» e soltanto «l’ampliamento di una media o grande struttura di vendita». Appare evidente, dalle linee programmatiche sopra tracciate, che le Regioni sono tenute a disciplinare l’accorpamento di esercizi di media e di grande struttura, nonché l’accorpamento degli esercizi autorizzati in precedenza in base all’art. 24 della legge 426/1971, per i quali può essere ripetuta (migliorata, peggiorata o soltanto ripetuta) la disciplina contenuta nel comma 3 dell’art. 25, sopra illustrata. Non è invece ammesso o prevedibile, ed è ovvio, l’accorpamento degli esercizi di vicinato oggetto del d.lgs. 114/1998. Le Regioni che hanno adempiuto hanno disciplinato in vario modo le incombenze sopra descritte, spesso in modo assai differente l’una dall’altra, per cui è impossibile fornire indicazioni applicative, dovendo ciascun operatore fare riferimento alla legge della propria Regione per conoscere come deve procedere (8). (8) Si ricorda che nelle Regioni che non hanno stabilito le modalità di attuazione dell’art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 114/1998 si applicano le disposizioni dell’art. 20 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (riportato nella parte legislativa). Tali disposizioni vengono sintetizzate nel successivo paragrafo 16. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 81 16. Norme sostitutive applicabili alle concentrazioni nei casi in cui le Regioni non avessero provveduto Secondo quanto rilevato dal Minindustria, non tutte le Regioni hanno provveduto a disciplinare adeguatamente la concentrazione degli esercizi esistenti per cui con l’art. 20 della legge 5 marzo 2001, n. 57 (9) «Apertura e regolazione dei mercati» è stato stabilito che, sino a quando le Regioni non avranno disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 10, comma 3 del d.lgs. 114/1998, «non può essere negata l’autorizzazione all’apertura di un esercizio avente la superficie di vendita non superiore a 1.500 mq. in caso di concentrazioni di esercizi di vendita», cioè di esercizi di vicinato muniti di autorizzazione di cui «all’art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo». Gli esercizi di vicinato da concentrare, qualunque sia la loro superficie effettiva, si calcolano (agli effetti della creazione del nuovo esercizio) come se avessero la superficie di mq. 150 o 250, a seconda che appartengano a Comuni rispettivamente aventi popolazione sino a 10.000 o più abitanti. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca delle autorizzazioni degli esercizi concentrati. Operativamente si deve procedere nel modo indicato nel precedente paragrafo 13. 17. Priorità per il rilascio delle autorizzazioni a seguito di concentrazione di preesistenti esercizi e/o del possesso di adeguata qualificazione Nel precedente paragrafo 15 è stato evidenziato il contenuto del comma 2 dell’art. 10 del d.lgs. n. 114/1998, in base al quale alle Regioni è stata attribuita la competenza di stabilire la priorità da accordare alle domande di rilascio di una nuova autorizzazione per (9) T.A.R. Lazio, sez. II-ter, 21 aprile 2005, n. 2989: «Stante la permanente validità della disciplina statale di riforma del settore del commercio – dopo la nuova formulazione dell’art. 117 Cost., recata dalla l. cost. 18 ottobre 2001, n. 3 – sia l’art. 25, comma 3 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, relativo all’accorpamento degli esercizi di vicinato nel periodo transitorio (nei limiti di mq. 1.500 di superficie di vendita), sia, successivamente, l’art. 20 l. 5 marzo 2001, n. 57 recano sostanzialmente una disciplina provvisoria relativamente all’apertura delle medie strutture di vendita, al fine di non congelare l’iniziativa imprenditoriale nel settore, in attesa dell’elaborazione da parte delle Regioni degli indirizzi di programmazione della rete distributiva; peraltro, anche a regime il legislatore statale ha previsto (art. 10, comma 3 d.lgs. n. 114 del 1998 cit.) che in tali indirizzi figuri comunque una disciplina di favore per le medie strutture di vendita derivanti dall’accorpamento di esercizi preesistenti». 82 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) l’apertura di una media o di una grande struttura di vendita (sia di alimentari, che di prodotti non alimentari) nei casi in cui «prevedano la concentrazione di preesistenti medie e grandi strutture e ... l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente» delle medie e grandi strutture concentrande. Le Regioni, anche in questo caso, hanno provveduto in vario modo per cui non è assolutamente possibile fornire indirizzi procedurali certi, dovendo ciascuno degli operatori pratici fare espresso riferimento a quanto indicato nella legge della propria Regione (si pensi che la generalità delle Regioni ha previsto questa priorità ai primi posti dell’elenco, mentre una Regione l’ha relegata al 19° posto!). Relativamente all’autorizzazione per l’apertura di una media o grande struttura di vendita di prodotti non appartenenti al settore alimentare, lo stesso comma 2 dell’art. 10 stabilisce che la stessa Regione debba prevedere la priorità da accordare «alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata qualificazione». 18. Tabelle merceologiche speciali per farmacie, tabaccherie e distributori di carburanti Si è più volte affermato, e qui si ripete, che il 24 aprile 1999 è entrato in vigore, nella sua interezza, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale ha abolito le 14 previgenti tabelle merceologiche, ma, con il comma 6 dell’art. 26, mantiene vigenti il comma 9 dell’art. 56 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375 e l’allegato 9 al predetto decreto, riguardanti le tabelle speciali, cioè le tabelle per i titolari di farmacie, di rivendite di generi di monopolio e degli impianti di distribuzione automatica di carburanti per autotrazione (le tabelle speciali sono state riportate nel precedente Cap. IV al cui paragrafo 5 si fa rinvio). Si deve aggiungere che il d.lgs. 114/1998, mentre dispone per le tabelle merceologiche speciali che rimarranno vigenti senza limitazione temporale, nulla esplicita relativamente alla procedura che deve essere seguita, perché i nuovi esercizi possano legittimamente iniziare l’attività di vendita dei prodotti delle tabelle speciali alle stesse categorie riservate. Malgrado la predetta carenza, si può affermare che devono osservare la medesima procedura prevista e prescritta per gli esercizi di «vicinato», cioè devono effettuare la sola comunicazione, con qualche dichiarazione in meno rispetto a quelle prescritte per gli esercizi di vicinato (esempio, la destinazione d’uso ed il rispetto dei regolamenti locali). CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 83 19. Spacci interni, cooperative di consumo, circoli privati, vendita nelle scuole e negli ospedali Gli spacci interni dall’art. 34 dell’abrogata legge 11 giugno 1971, n. 426, erano disciplinati nel modo seguente: «La distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore dei dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, è consentita a condizione che venga effettuata in appositi locali non aperti al pubblico». Conseguentemente la legge disciplinava l’attività di «distribuzione» (cioè la vendita e non l’attività di somministrazione perché questa rientrava e rientra tuttora nella disciplina della legge 287/1991 ed ora del d.P.R. 1° aprile 2001, n. 235) «di merci e di alimenti o bevande» a favore di ben individuate persone, cioè a favore di coloro che, a seconda dei casi, hanno la qualifica di dipendenti o di soci. I predetti spacci per poter esercitare l’attività di vendita – stabiliva lo stesso art. 34 – necessitavano di una particolare autorizzazione che il Sindaco rilasciava, «con la sola osservanza degli artt. 4 e 9» della legge 426/1971, cioè con il possesso nel richiedente (nel rappresentante) dei soli requisiti morali (e non professionali), e con la nomina di un preposto alle vendite da iscrivere nell’elenco speciale annesso al registro di cui all’art. 9 della stessa legge 426/1971 ora abrogata. In modo affatto dissimile da quello sopra descritto, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con l’art. 16 disciplina cumulativamente le attività di vendita negli spacci interni «a favore di dipendenti da enti e imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati», nonché «la vendita nelle scuole e negli ospedali» esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e alla condizione che l’attività venga svolta in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla via pubblica (quest’ultima puntualizzazione rappresenta un’assoluta novità). Per tutte le predette attività l’art. 16 prescrive che debba essere effettuata «apposita comunicazione al Comune competente per territorio» (con il Modello Com. 4) e che l’attività debba essere iniziata trascorsi 30 giorni da quando la comunicazione risulta pervenuta al Comune. È stabilito, altresì, che nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza «nella persona preposta alla gestione dello spaccio» dei requisiti di cui all’art. 5, così come previsto per l’apertura degli esercizi di vicinato e, precisamente, di: a) non essere stati dichiarati falliti (salva riabilitazione); b) non avere subìto alcuna condanna (salva riabilitazione) di quelle previste dal citato art. 5; 84 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) c) per il solo settore merceologico alimentare, essere in possesso di uno dei seguenti quattro requisiti: – avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; – avere esercitato, in qualsiasi forma, un’attività di vendita, all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti alimentari, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, in proprio, o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare (quale dipendente qualificato addetto alle vendite o all’amministrazione), o presso il coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS (questa comprova riteniamo che occorra sempre e per qualsiasi tipo di attività svolta); – essere stati, nell’ultimo quinquennio (da calcolare dalla data di presentazione della richiesta di rilascio dell’autorizzazione commerciale) iscritti al Registro degli esercenti il commercio (Rec) per uno dei gruppi merceologici a), b) o c) dell’art. 12 del d.m. 375/1988 (cioè per una qualsiasi delle seguenti tabelle merceologiche: I, VI, VII, II, III, IV, V, VIII); d) ed inoltre: di rispettare le norme in materia di idoneità dei locali, l’ubicazione e la superficie di vendita. È facile rilevare che dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 114/ 1998 anche alle cooperative di consumo per soli soci si applica la stessa disciplina prevista per gli esercizi commerciali di vicinato, cioè occorre la preventiva comunicazione al Comune, benché in precedenza avessero una procedura diversificata rispetto agli esercizi commerciali, come risulta dal successivo paragrafo. 20. Cooperative di consumo e loro consorzi L’ultimo comma dell’art. 34 dell’abrogata legge 426/1971 stabiliva che: «Le cooperative di consumo e i consorzi da queste costituiti che attendono alla distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci, sono soggetti alla autorizzazione comunale ai soli fini del rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria». A sua volta l’art. 53 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, al comma 4, esplicitava che: «Per le cooperative di consumo ed i loro consorzi di cui all’art. 34 della legge il rilascio dell’autorizzazione non è subordinato all’iscrizione nel registro e nell’elenco speciale ed alle limitazioni di carattere merceologico ..., né alle norme e direttive previste dai piani comunali, purché la vendita sia effettuata esclusivamente in favore dei soci». CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 85 Conseguentemente, alle cooperative di consumo ed ai loro consorzi, purché limitassero la vendita «esclusivamente» a favore dei loro soci, il Comune sede della cooperativa o del consorzio rilasciava l’autorizzazione – per le tabelle ed i raggruppamenti merceologici richiesti – senza che fossero necessari né l’iscrizione al Rec (ora abolito), né la nomina di alcun preposto o addetto alle vendite. I locali, per la vendita di prodotti alimentari, in ogni caso, dovevano essere dichiarati idonei sotto l’aspetto igienico-sanitario dal medico della funzione pubblica dell’A.S.L. del luogo. A far data dal 24 aprile 1999, data di entrata in vigore delle norme portate dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, anche alle cooperative si applicano le procedure innovative descritte al paragrafo precedente. 21. La disciplina dei distributori automatici di merci Una disciplina particolare e fondamentalmente agevolativa è quella prevista per la distribuzione automatica delle merci al pubblico. L’art. 17 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, molto semplicemente, stabilisce: – che la vendita con apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio; – che l’attività può essere iniziata decorsi 30 giorni da quando la comunicazione risulta pervenuta al Comune (10); (10) Non è condivisibile quanto sostenuto dall’Anci, e cioè che «Nei Comuni dove già risultano installati distributori automatici non è necessario che trascorrano i 30 giorni (invece richiesti per l’inizio attività con la prima installazione in tale Comune) dalla presentazione del modello nel caso di comunicazione di nuove successive installazioni alla prima: i 30 giorni valgono solo per la prima installazione sul territorio del Comune». Vero è, invece, che i 30 giorni sono prescritti non soltanto per accertare il possesso, nel soggetto interessato, dei requisiti soggettivi (morali e professionali), perché l’Amministrazione comunale ha necessità anche di accertare il possesso dei requisiti oggettivi (= idoneità dei locali ove i distributori vengono installati). In ogni caso di ciascuna installazione di distributori automatici, per la vendita e/o per la somministrazione di alimenti e bevande, deve essere data comunicazione anche all’A.S.L., per consentire la vigilanza di cui all’art. 3, comma 1, n. 3, del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, come prescritto dal comma 3 del successivo art. 32. Lo stesso art. 32 fissa anche i requisiti e le modalità di installazione dei distributori automatici nel modo seguente: 1) essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, o tali da garantire l’igienicità dei prodotti distribuiti; 2) avere le superfici destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo ai sensi dell’art. 11 della legge e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; 3) avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande; 86 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) – che nella comunicazione devono essere dichiarati la sussistenza del possesso nel richiedente dei requisiti di cui all’art. 5, il settore merceologico e l’ubicazione (l’elencazione completa è stata fatta nel paragrafo 19 «Spacci...» di questo stesso capitolo a cui si fa rinvio, tuttavia per la comunicazione deve essere usato il Modello Com. 5); – l’osservanza delle norme sull’occupazione del suolo pubblico, nei casi in cui gli apparecchi vengono installati su suolo pubblico. Da quanto precede appare evidente che comunque per l’installazione di apparecchi automatici tanto isolatamente quanto in apposito locale a ciò esclusivamente adibito, la procedura da osservare è sempre la stessa, cioè uguale a quella altrove descritta per l’apertura di un esercizio di vicinato. Nulla stabilisce la nuova normativa relativamente all’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie; non par dubbio, però, che le stesse debbano essere scrupolosamente osservate. 22. Vendite per corrispondenza, per televisione o con altri sistemi di comunicazione L’art. 18 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che: «La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione è soggetta alla previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale». Tale comunicazione ora si effettua con il Modello Com. 6, del quale i Comuni sono provvisti. 4) avere, salvo quanto previsto da norme speciali, una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione: delle sostanze alimentari di facile deperibilità ad una temperatura non superiore a + 4°C; delle sostanze alimentari surgelate ad una temperatura non superiore a - 18°C; delle bevande e piatti caldi ad una temperatura di + 65°C, o comunque non inferiore a + 60°C, ed avere inoltre un congegno automatico che blocchi la distribuzione delle sostanze alimentari quando la temperatura di conservazione si allontani dai limiti stabiliti; 5) essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore; 6) avere la bocca esterna di erogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni. Ove la natura dell’alimento o della bevanda lo richieda, si deve provvedere alla sistemazione di recipienti o di portarifiuti che debbono essere tenuti in buone condizioni igieniche e svuotati o sostituiti con la necessaria frequenza. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 87 Anche per queste fattispecie è stabilito che: – l’attività può essere iniziata una volta che siano trascorsi 30 giorni da quando la comunicazione è pervenuta al Comune; – nella comunicazione il titolare deve dichiarare il settore merceologico ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 (l’elencazione completa è riportata nel paragrafo 19 di questo stesso capitolo, «Spacci ...»). Nessun’altra particolare disposizione è prevista per lo svolgimento dell’attività di vendita, ovvero sul requisito che devono possedere i locali di vendita. Tuttavia è previsto il divieto di «inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta», mentre «è consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore». Le vendite per corrispondenza sono sempre protette dalla legge; infatti già l’art. 9 del d.lgs. 15 gennaio 1992, n. 50, ed il d.lgs. 22 maggio 1999, n. 185, di recepimento della direttiva 97/7/CEE, ora abrogati e sostituiti dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 2006 “Codice del consumo”, proteggono il consumatore anche in materia di contratti a distanza. • Prescrizioni particolari per le vendite effettuate tramite televisione – L’emittente televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare dell’attività è in possesso dei requisiti prescritti per l’esercizio di vendita al dettaglio (operazione questa assolutamente difficile, se non addirittura impossibile, perché occorrerebbe acquisire il certificato del casellario giudiziale che per l’emittente non sembra sia possibile da ottenere); – deve essere esposta l’indicazione, durante la trasmissione (mediante cartello o altro mezzo idoneo), de «il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero di partita IVA»; – agli organi di vigilanza è consentito il libero accesso al locale (come dianzi detto) indicato come sede del venditore; – il soggetto incaricato della vendita (terza persona, diversa dal titolare) «deve essere in possesso della licenza» di agenzia, prevista dall’art. 115 del t.u.l.p.s. n. 773 del 1931 (ora, a far data dal 1° gennaio 2001, di competenza del Comune secondo quanto dispone il d.lgs. n. 112/1998). Anche a chi effettua le vendite tramite televisione è vietato inviare al consumatore prodotti, se non a seguito di specifica richiesta; è soltanto consentito l’invio di prodotti o di omaggi, senza spese o vincoli per il consumatore. 88 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) A queste vendite sono applicabili le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo” che accorda il diritto di recesso all’acquirente (art. 64) da effettuarsi mediante invio «all’operatore commerciale» o a soggetto diverso, se indicato, «nel termine di dieci giorni che decorrono» dalla data di sottoscrizione della nota dell’ordine (per i contratti riguardanti prestazioni di servizi ovvero fornitura di beni, se previamente mostrati o illustrati), ovvero dalla data di ricezione della merce (nei casi in cui sia stato mostrato o illustrato un prodotto diverso da quello oggetto del contratto del prodotto ricevuto). Si veda il d.lgs. n. 206/2005 riportato in questo volume. 23. Vendite effettuate al domicilio dei compratori e legge 17 agosto 2005, n. 173 L’art. 19 del d.lgs. 114/1998, anche per «la vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori», allo stesso modo delle altre forme speciali di vendita, stabilisce che è assoggettata alla previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società. Anche per queste fattispecie è stabilito che: – l’attività può essere iniziata una volta che siano trascorsi 30 giorni da quando la comunicazione è pervenuta al Comune; – nella comunicazione (da effettuarsi con il Modello Com. 7) il titolare deve dichiarare il settore merceologico ed il possesso dei requisiti di cui all’art. 5 (l’elencazione completa è riportata nel paragrafo 19 di questo stesso Capitolo, «Spacci ...»). In analogia a quanto previsto dalle previgenti norme è stabilito che se il titolare intende avvalersi di incaricati per l’esercizio dell’attività deve: – comunicare l’elenco delle persone incaricande all’autorità di pubblica sicurezza del luogo di sua residenza o sede legale (Questore, Commissariato di p.s. o Sindaco); – accertare che gli incaricati siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2 (requisiti morali elencati al paragrafo 19 di questo stesso capitolo); – rilasciare un tesserino di riconoscimento che deve «essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita». Il tesserino numerato e aggiornato annualmente deve contenere le generalità e CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 89 la fotografia dell’incaricato, nonché l’indicazione a stampa della sede dell’azienda, dei prodotti oggetto dell’attività dell’impresa e il nome del responsabile dell’impresa stessa, il quale deve anche firmare il tesserino stesso; – il tesserino di riconoscimento deve essere ritirato in tutti i casi in cui l’incaricato perda i prescritti requisiti morali; – anche a queste vendite si applicano le disposizioni del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 “Codice del consumo” (riportato in questo volume), di cui si è detto al precedente paragrafo. Le sopra sintetizzate norme si applicano anche nel caso sia lo stesso commerciante a svolgere l’attività di vendita al domicilio. Occorre ancora aggiungere che la «Disciplina della vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali» è contenuta nella legge 17 agosto 2005, n. 173 (riportata in questo volume) e che tale legge non modifica sostanzialmente nulla ai principi ed alle procedure avanti descritti. Infatti, tale legge si limita a definire le vendite dirette a domicilio, sia direttamente dal titolare dell’azienda, sia a mezzo di incaricato, il rapporto che si instaura «fra impresa affidante e incaricato alla vendita diretta a domicilio», nonché «Divieto delle forme di vendita piramidali e di giochi o catene» di Sant’Antonio. Per la considerazione che, a ben vedere, la disciplina contenuta nella citata legge 173/2005 non interessa i soggetti a cui è destinata questa pubblicazione, si omette ogni approfondimento. 23.1. Vendite a domicilio da parte dei commercianti su aree pubbliche Ai commercianti sulle aree pubbliche, muniti dell’autorizzazione commerciale di vendita su qualsiasi area pubblica esclusivamente in forma itinerante, la quale, per il disposto del comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, abilita «anche alla vendita al domicilio del compratore nonché nei locali (= nel luogo) ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago», si applicano «le disposizioni concernenti gli incaricati» delle vendite; conseguentemente, anche per i commercianti su aree pubbliche, come per ogni altro imprenditore che effettua personalmente le vendite di cui è trattazione, è obbligatorio il tesserino di riconoscimento come sopra descritto, ovviamente sottoscritto dallo stesso imprenditore. 90 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 24. Propaganda a fini commerciali Dispone l’art. 20 del d.lgs. 114/1998 che «l’esibizione o illustrazione di cataloghi e l’effettuazione di qualsiasi forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali (= nelle località) nei quali il consumatore si trova, anche per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino di riconoscimento» di cui è stata fatta descrizione per le vendite a domicilio al precedente paragrafo 23. Per la pubblicità ingannevole, si veda il d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145, riportato in questo volume. 25. Commercio elettronico (cfr. anche il paragrafo 4 del Cap. XXI, nonché le circolari ed i pareri ministeriali riportati in fondo al volume) Con l’art. 21 del d.lgs. 114/1998 è stato demandato (oggettivamente) al «Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato di promuovere l’introduzione e l’uso del commercio elettronico» in conformità e nel rispetto dei principi elencati nello stesso articolo. Nessuna norma regolamentare risulta essere stata emanata dal Ministero delle attività produttive (subentrato al Minindustria ed ora chiamato Ministero dello sviluppo economico), ma sono stati emanati i seguenti 4 provvedimenti: 1) circolare n. 3487/C, prot. n. 505099 in data 1° giugno 2000 dall’oggetto: «Disciplina della vendita di beni tramite mezzo elettronico. Commercio elettronico», integralmente riportata fra le «Circolari» in fondo al volume e della quale qui si riporta la parte ritenuta maggiormente interessante: «Al riguardo si osserva che il commercio elettronico, ossia l’attività commerciale svolta nella rete Internet mediante l’utilizzo di un sito Web (e-commerce), ove sia svolta nei confronti del consumatore finale e assuma la forma di commercio interno, è soggetta alla disciplina dell’art. 18 del predetto decreto n. 114. Di conseguenza, ai fini e per gli effetti di cui al citato art. 18: • L’attività in discorso è soggetta a previa comunicazione al Comune nel quale l’esercente ha la residenza, se persona fisica, o, nel caso di società, la sede legale (cfr. il modello Com. 6-bis, approvato dalla Conferenza unificata il 27 settembre 2001 e pubblicato in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248). CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 91 • L’attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune (cfr. comma 1). • Nella comunicazione devono essere dichiarati la sussistenza del possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività prescritti dall’art. 5 del decreto n. 114, nonché il settore merceologico di attività (cfr. comma 1). • Nel caso di attività relativa al settore merceologico alimentare, il soggetto deve essere in possesso di uno dei requisiti professionali indicati alle lettere a), b) e c) del comma 5 dell’art. 5. Il possesso del requisito professionale prescritto è necessario anche qualora lo stoccaggio dei prodotti avvenga in un magazzino distante dal luogo dove è in uso il mezzo elettronico. • In caso di società si richiama l’attenzione sul comma 6 del predetto art. 5 il quale dispone che il «possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale». • È vietato inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta (cfr. comma 2). • È consentito l’invio di campioni di prodotti o di omaggi al consumatore solo se non vi siano spese o vincoli a carico del medesimo (cfr. comma 2). • Prima dell’approvazione della modulistica, gli elementi e i dati richiesti dal citato art. 18 potevano essere forniti con una comunicazione in forma libera, ora si adatta il Mod. com 6-bis. Va evidenziato, altresì, che le violazioni alle disposizioni di cui all’art. 18 sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall’art. 22, comma 1, del decreto n. 114. Le regole sopra richiamate, per via del fatto che l’art. 18 concerne le forme speciali di vendita al dettaglio, si applicano unicamente agli operatori che svolgono l’attività di acquisto per la rivendita ai consumatori finali. Per quel che concerne la vendita all’ingrosso, infatti, il grossista è tenuto unicamente a dichiarare, al momento dell’iscrizione al Registro delle imprese, il possesso dei requisiti morali, nonché di quelli professionali, di cui all’art. 5 del decreto, qualora venda prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare»; 2) risoluzione ministeriale 7 marzo 2002, prot. n. 502986 della quale sono state fornite puntualizzazioni (riportata nelle «Circolari»); 3) circolare ministeriale, molto dettagliata e complessa, 17 giugno 2002, n. 3547/C, integralmente riportata al n. 8 della Parte VI 92 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) «Circolari», alla quale si rinvia non essendo possibile qui sintetizzare; 4) d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (11) in attuazione della direttiva 2000/ 31/CE, della quale direttiva è stato tenuto conto nella circolare ministeriale del 17 giugno 2002, sopra richiamata (il d.lgs. n. 70/2003 non è compreso in questo volume, ma si riportano in nota gli estremi affinché gli interessati possano rintracciarlo). • Obblighi del presentatore delle offerte di acquisto televisive e/o Internet Il d.lgs. 9 aprile 2003, n. 70 (11) «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico», all’art. 7 «Informazioni generali obbligatorie» testualmente stabilisce: «1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l’indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, Rea, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un’attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate: 1) l’ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione; 2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato; 3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi; g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un’attività soggetta ad imposta; (11) In G.U. 14 giugno 2003, n. 87, s.o. n. 61/L dal titolo «Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico». CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 93 h) l’indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell’informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; i) l’indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un’attività sia soggetta ad autorizzazione o l’oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d’uso. 2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1. 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste della legge 7 marzo 2001, n. 62». 26. Divieto delle vendite all’asta per televisione In modo drastico, ma chiaro ed inequivoco, il comma 5 dell’art. 18 stabilisce che «Le operazioni di vendita all’asta realizzate per mezzo della televisione o di altri mezzi di comunicazione sono vietate». Secondo il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico), il divieto è operativo soltanto per i commercianti al dettaglio. Si veda la circolare n. 3547/C in data 17 giugno 2002, riportata integralmente fra le «Circolari», voce “Elettronico”. 27. Priorità nell’accoglimento delle domande di autorizzazione Com’è risaputo, le norme contenute nel decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sono entrate in vigore il 24 aprile 1999 (il 365° giorno successivo a quello della pubblicazione) e non prevedono priorità per gli esercizi di vicinato essendo assoggettati alla sola comunicazione, ovviamente con il possesso dei prescritti requisiti nel richiedente e l’osservanza delle prescrizioni regolamentari comunali. Invece per gli esercizi della media e grande distribuzione, che sono assoggettati alla previa autorizzazione comunale, sono previste precedenze e preferenze che dovevano determinare le singole Regioni, osservando i seguenti principi: – art. 10, comma 2: «La Regione stabilisce criteri e modalità ai fini del riconoscimento della priorità alle domande di rilascio di autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita 94 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture ..., ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale ... Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai fini della predetta priorità»; – art. 10, comma 3: «La Regione stabilisce altresì i casi in cui l’autorizzazione all’apertura di una media struttura di vendita e all’ampliamento della superficie di una media o di una grande struttura di vendita è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell’art. 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale consumo. Il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi». Appare evidente, dalle linee programmatiche sopra tracciate, che le Regioni hanno avuto l’incombenza di provvedere all’accorpamento di esercizi di media e di grande struttura e all’accorpamento degli esercizi autorizzati in precedenza in base all’art. 24 della legge 426/ 1971, per i quali può essere ripetuta (migliorata, peggiorata o soltanto ripetuta) la disciplina contenuta nel comma 3 dell’art. 25, sopra illustrata. Non è invece ammesso o prevedibile, ed è ovvio, l’accorpamento degli esercizi di vicinato. Avendo le Regioni provveduto in vario modo a disciplinare le priorità e gli accorpamenti dianzi detti, diventa difficile sintetizzare qui le varie disposizioni, per cui si consigliano gli operatori di accertare, in caso di bisogno, quali disposizioni agevolative prevedono le leggi della propria Regione. Si aggiunge che nel caso la propria Regione non avesse disciplinato in modo specifico la creazione di nuovi esercizi della media struttura di vendita, mediante l’accorpamento degli esercizi di vicinato muniti dell’autorizzazione rilasciata in base all’art. 24 dell’abrogata legge 426/1971 per la vendita dei generi di largo e generale consumo, in via sostitutiva si applica la procedura introdotta dall’art. 20 della legge 5 marzo 2001, n. 57, sintetizzata al precedente paragrafo 16. Si aggiunge, per ragioni di completezza, che le disposizioni avanti riportate possono risultare radicalmente cambiate nelle Regioni che si sono avvalse della nuova potestà legislativa attribuitale dall’art. 117 della Costituzione, come introdotto ex novo dalla legge costituzionale 18 novembre 2001, n. 3. Attualmente le Regioni che hanno disciplinato con proprie leggi l’esercizio del commercio al dettaglio sono: CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 95 1) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la l.r. 5 dicembre 2005, n. 29, dal titolo «Normativa organica delle attività commerciali»; 2) la Regione Liguria, con la l.r. n. 1 del 3 gennaio 2007, dal titolo «Testo Unico in materia di commercio»; 3) la Regione Puglia, con la l.r. n. 11 dell’1 agosto 2003, dal titolo «Nuova disciplina del commercio»;. 4) la Regione autonoma della Sardegna, con la l.r. 18 maggio 2006, n. 5, dal titolo «Disciplina generale delle attività commerciali»; 5) la Regione Toscana, con la l.r. 12 maggio 2005, n. 28, denominata «Codice del commercio»; 6) la Regione Veneto, con la l.r. 13 agosto 2004, n. 15 dal titolo «Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto», e con la l.r. 16 aprile 2001, n. 10 «Norme in materia di commercio su aree pubbliche». Nelle suddette Regioni prevalgono le disposizioni regionali rispetto a quelle statali. 28. Il silenzio-assenso come previsto dagli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 e la comunicazione di accoglimento o rigetto delle domande A completamento ed integrazione del precedente paragrafo 6, si ribadisce che l’art. 8 del d.lgs. 114/1998, per quanto qui interessa, stabilisce che il Comune nell’adottare le norme sul procedimento ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le medie strutture di vendita, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi previsti dalla programmazione della rete distributiva, stabilisce «il termine, non superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego» entro il medesimo termine. A sua volta il successivo art. 9 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che relativamente alle grandi strutture di vendita le autorizzazioni le rilasciano i Comuni, ma a seguito del parere favorevole di una conferenza di servizi (in pratica di una commissione) «costituita da tre membri, rappresentanti rispettivamente la Regione, la Provincia e il Comune medesimo». La conferenza deve essere convocata «entro 60 giorni» dal ricevimento della domanda e «le deliberazioni della conferenza», da assumersi a maggioranza di voti dei componenti, devono essere adottate «entro 90 giorni dalla convocazione» (totale 150 gg.). 96 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) A tal fine la Regione è tenuta ad adottare le norme sul procedimento concernenti il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita, nonché «il termine, comunque non superiore a 120 giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi», «entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego». Da quanto precede consegue che, in ogni caso, alle domande per l’apertura delle grandi strutture di vendita dovrebbe essere data risposta, negativa o positiva, non oltre 180 giorni dalla data di presentazione delle domande (al massimo 60 giorni per la convocazione della conferenza + al massimo 120 giorni per l’adozione della deliberazione della conferenza di servizi e la comunicazione, positiva o negativa, agli interessati). Da quanto precede non par dubbio che normativamente il silenzio-assenso per gli esercizi della media struttura di vendita matura in 90 giorni dalla presentazione della domanda (salvo interruzione come è probabile che succeda in conformità e con la procedura indicata nel precedente paragrafo 5), mentre per le grandi strutture di vendita il silenzio-assenso matura entro il termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (caso per caso occorrerà accertare la data di convocazione della conferenza di servizi da cui decorrono i 120 giorni come sopra stabiliti). Nei casi in cui la propria Regione avesse disposto diversamente occorre osservare la disposizione regionale. Come sopra detto sono stati sostituiti i previgenti termini (descritti nel precedente paragrafo 6) perché maturi il silenzio-assenso. 29. Ricorsi e motivazione dei provvedimenti di diniego delle autorizzazioni commerciali Si premette che i provvedimenti amministrativi tutti, ed in special modo quelli che negano il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del commercio, in quanto, fra l’altro, rappresentano un’eccezione rispetto alla regola del rilascio in applicazione del principio della libertà economica privata portato dall’art. 41 della Costituzione, devono essere adeguatamente motivati. Avverso i provvedimenti di diniego delle autorizzazioni commerciali è possibile esperire il ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo quanto stabilisce la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (sulla istituzione dei T.A.R.), come modificata con legge 21 luglio 2000, n. 205 (Disposizioni in materia di giudizio amministrativo) competente per terri- CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 97 torio entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza e/o dalla notifica del provvedimento. Per il ricorso al T.A.R. occorre il ministero di un avvocato. È possibile anche esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento. Per il ricorso straordinario non necessita l’intervento del legale. 30. Possibilità riservate alla p.a. dopo maturato il silenzio-assenso Nel rispetto dei principi previsti dall’art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nei casi in cui sia decorso il termine (a seconda dei casi) e si sia formato il silenzio-accoglimento, la pubblica amministrazione può provvedere alla revoca e/o all’annullamento del provvedimento per motivi di pubblico interesse (ed anche «nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario»). Ovviamente i motivi di pubblico interesse devono essere evidenziati con chiarezza e puntualità per poter «annullare l’atto di assenso» formatosi illegittimamente. Si sottolinea che l’interesse pubblico deve essere attuale e reale e deve essere chiaramente e puntualmente indicato nel provvedimento; al provvedimento se viene adottato in data vicina all’avvenuta formazione del silenzio-assenso si attribuisce minor peso relativamente ai diritti acquisiti dal cittadino; viceversa, nel caso il provvedimento venga adottato a distanza di tempo, essendosi radicato, sia pure illegittimamente, il diritto in capo al cittadino, l’interesse pubblico deve essere effettivamente attuale ed adeguatamente evidenziato nel relativo provvedimento. 31. Preposto all’esercizio dell’attività e suoi sostituti Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che ha innovato la disciplina del commercio nulla stabilisce relativamente alla figura del preposto allo svolgimento delle attività commerciali, pur prevedendolo in via indiretta per alcune attività. Infatti: – il comma 6 dell’art. 5 prevede che «In caso di società il possesso dei requisiti di cui al comma 5, cioè del solo requisito morale» (e non anche di quello professionale nei casi in cui necessita), «è ri- 98 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) chiesto con riferimento al legale rappresentante o altra persona specificamente preposta all’attività commerciale»; – l’art. 3 che disciplina gli esercizi di «vicinato» fa riferimento esclusivamente al «soggetto interessato», cioè all’aspirante e/o al titolare dell’esercizio, da cui dovrebbe conseguire che non sarebbe ammessa la nomina di un preposto; – nemmeno gli artt. 8 e 9, che disciplinano le medie e grandi strutture di vendita, fanno riferimento alcuno ai possibili preposti che possono essere addetti ai singoli esercizi, ma sarebbe impensabile che in fattispecie si possa escludere la possibilità di nomina di uno o più preposti addetti alla vendita o alla gestione; – l’art. 16, comma 3, per quanto afferisce agli «spacci interni» stabilisce che nella comunicazione a cui sono assoggettati gli spacci «deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 5» (in questo caso si chiedono i requisiti morali e professionali) «della persona preposta alla gestione». In tutte le altre ipotesi di attività commerciali previste dal decreto 114/1998, comprese quelle che si svolgono su aree pubbliche, non si fa riferimento alcuno alla possibilità di affidare la gestione a dei preposti; da tale silenzio sembrerebbe di dover concludere che, fatta eccezione per le ipotesi di cui all’art. 5, comma 6 (società) e dell’art. 16, comma 3 (spacci interni), non sarebbe ammessa alcuna nomina di preposto/gestore degli esercizi. Di contro alla predetta ipotetica conclusione si deve evidenziare che, a carattere generale, è ammessa la rappresentanza mediante conferimento dell’incombenza da un soggetto ad un altro (ai sensi dell’art. 1387 e sino all’art. 1397 c.c.) e più puntualmente che per le imprese commerciali dall’art. 2203 del c.c. è prevista la possibilità di nomina di un institore, cioè di un soggetto «preposto all’esercizio di una impresa commerciale». Conseguentemente, a carattere generale, si può fare ricorso alla nomina institoria; tuttavia deve rilevarsi la notevole differenza esistente tra la previgente e la nuova normativa; infatti in base alla previgente legge 426/1971 si poteva procedere alla nomina di preposti con l’iscrizione nell’elenco speciale del Rec, ai sensi dell’art. 9 dell’abrogata legge 426/1971, mentre, dall’entrata in vigore del decreto 114/1998, si deve, necessariamente, far ricorso alla nomina degli institori a mezzo di atto notarile, anche se c’è chi sostiene che sia idonea la nomina institoria attraverso l’iscrizione al Registro delle imprese; infatti, dalle vigenti norme si ricava: CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 99 Modalità di conferimento e pubblicità della preposizione – L’art. 2206 del codice civile stabilisce che «la procura con sottoscrizione del preponente autenticata» (da pubblico ufficiale = notaio) «deve essere depositata per l’iscrizione presso il competente ufficio del registro delle imprese» (= nel registro delle imprese istituito presso la Camera di commercio della Provincia sede dell’impresa). «In mancanza dell’iscrizione» (presso il registro delle imprese), «la rappresentanza si reputa generale e le limitazioni di essa non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare». Modifica e revoca della procura – Art. 2207 c.c.: «Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati per l’iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell’iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell’affare». Poteri dell’institore (= del preposto) – Art. 2204 c.c.: «L’institore può compiere tutti gli atti pertinenti all’esercizio dell’impresa a cui è preposto, salve le limitazioni contenute nella procura. Tuttavia non può alienare o ipotecare i beni immobili del preponente, se non è stato a ciò espressamente autorizzato. L’institore può stare in giudizio in nome del preponente per le obbligazioni dipendenti da atti compiuti nell’esercizio dell’impresa a cui è preposto». Obblighi dell’institore (= del preposto) – Art. 2205 c.c.: «Per le imprese o le sedi secondarie alle quali è preposto, l’institore è tenuto, insieme con l’imprenditore, all’osservanza delle disposizioni riguardanti l’iscrizione nel registro delle imprese e la tenuta delle scritture contabili». Premesso quanto precede, si può concludere affermando: – che la nomina del preposto (= la preposizione) dal codice civile è prevista ed ammessa (a carattere generale) per tutte le attività commerciali (= per tutte le aziende commerciali), quindi per gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita, spacci di vendita, ecc., appartengano essi a persone fisiche, società, enti o imprese pubbliche e private; – che la nomina del preposto è sempre obbligatoria nei casi in cui titolari dell’azienda (o comunque dell’attività) commerciale siano le società, gli enti e/o le imprese pubbliche e private; – che la nomina del preposto (e anche la revoca) debba avvenire con procura autenticata da notaio e depositata per l’iscrizione nel 100 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) registro delle imprese della Camera di commercio della Provincia sede dell’impresa; – che pur non essendo prescritto da alcuna norma, nei casi in cui la nomina del preposto sia obbligatoria, è utile e conveniente che il nominativo del preposto venga scritto sull’autorizzazione commerciale, nei casi in cui questa venga rilasciata; – che a parte l’ipotesi di iscrizione del nominativo del preposto sull’autorizzazione, allo stato della legislazione, nessuna comunicazione deve essere fatta al Comune del nominativo del preposto. Per ragioni di completezza si ricorda che il Minindustria con circolare n. 3467/C in data 28 maggio 1999 in merito all’argomento ha fatto noto che: «Per quanto concerne il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 5, comma 5, si osserva che, qualora la società o l’organismo collettivo intenda indicarne il possesso in capo “ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale”, questa deve risultare designata con apposito atto. Considerata la specificità richiesta dalla disposizione si ritiene altresì che non possa essere nominato un medesimo preposto per più società». 32. Termine per attivare gli esercizi commerciali e proroghe in casi particolari accordabili dal Comune L’art. 31 dell’abrogata legge 426/1971 stabiliva che gli esercizi commerciali dovevano essere attivati: a) entro sei mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione, se normale esercizio commerciale; b) entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione, per i centri commerciali ed i punti di vendita al dettaglio aventi superficie di vendita superiore a 1.500 mq. e gli esercizi di vendita al dettaglio di generi di largo e generale consumo, con superficie superiore a 400 mq., nei Comuni con popolazione residente inferiore a 10mila abitanti. Ai fini del rispetto dei prescritti termini e per evitare la dichiarazione di decadenza delle autorizzazioni commerciali non attivate con tempestività: – il comma 9 dell’art. 41 del pure abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375 stabiliva che il termine di cui all’art. 31, lett. a), della legge decorre dalla data in cui l’interessato ha avuto comunicazione dell’avvenuto rilascio dell’autorizzazione; – la richiesta per l’eventuale proroga di attivazione dell’esercizio, CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 101 in caso di comprovata necessità, deve essere presentata al Comune prima della scadenza del termine stabilito per l’attivazione. In parziale analogia alla pregressa e sopra sintetizzata disciplina, l’art. 22 del d.lgs. n. 114/1998 nulla stabilisce relativamente all’attivazione degli esercizi di «vicinato». Per contro, per gli altri due tipi di esercizi assoggettati ad autorizzazione (medie e grandi strutture di vendita), lo stesso art. 22 stabilisce che: «L’autorizzazione all’apertura (degli esercizi) è revocata qualora il titolare: non inizi l’attività: – di una media struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio; – di una grande struttura di vendita, entro due anni dalla data del rilascio. In entrambe le ipotesi è previsto «salvo proroga in caso di comprovata necessità». Consegue che non essendo stati fissati termini per l’attivazione degli esercizi di vicinato, i loro titolari, una volta effettuata la «comunicazione» al Comune dell’apertura di un negozio di vicinato, di cui all’art. 7, avranno tutto il tempo che riterranno opportuno per attivarlo (soltanto una Regione ha stabilito in un anno il termine per attivare gli esercizi di vicinato). Invece, allo stesso modo della pregressa disciplina, per le medie strutture l’art. 22 accorda il termine di un anno, e per le grandi strutture il termine è di due anni. In entrambi i casi salvo proroga per comprovata necessità. Conseguentemente per le medie e le grandi strutture di vendita a domanda in competente bollo, da presentarsi al Comune prima che decorra l’anno od i due anni di tempo accordati per attivare l’esercizio, nei casi in cui ricorrano «comprovate necessità», da esplicitare e se necessario da documentare con la domanda, il Comune può (non è obbligato per cui può esaminare con discrezionalità la situazione prospettata) accordare una o più proroghe per l’inizio dell’attività. 33. Igiene degli addetti alle vendite e dei locali commerciali a) Igiene dei locali (non necessita l’autorizzazione sanitaria) L’art. 231 del t.u. delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, la legge 30 aprile 1962, n. 283 ed il relativo regolamento d’esecuzione, approvato con d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, prescrivono l’autorizzazione sanitaria per l’apertura di alberghi, pensioni, locande, alberghi 102 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) diurni, affittacamere, ristoratori, trattorie, mescite, caffè e osterie e per gli «stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, nonché deposito all’ingrosso di sostanze alimentari», ed anche per i piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande, ma non prescrivono la medesima autorizzazione per gli esercizi commerciali. Conseguentemente si deve affermare (di contro a quanto, inopinatamente e quindi illegittimamente, qualche volta, hanno affermato alcuni medici dell’A.S.L. ed anche qualche giudice) che gli esercizi commerciali di vendita dei generi alimentari non potendo essere assimilabili né agli stabilimenti e/o laboratori di produzione, perché non preparano, né confezionano prodotti alimentari, né ai «piccoli laboratori artigianali annessi ad esercizi di somministrazione di sostanze alimentari e bevande», non sono né possono essere assoggettati all’autorizzazione sanitaria, ma, come già detto, rimangono assoggettati a semplice ispezione sanitaria per accertare l’idoneità e la salubrità dei locali e delle attrezzature e per l’uso dei prescritti indumenti e del possesso del libretto sanitario da parte del personale addetto alle vendite (laddove la Regione non abbia abrogato il libretto sanitario). L’art. 41 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, al comma 5, stabiliva «che l’esame della domanda ed il rilascio dell’autorizzazione non sono subordinati alla presentazione preventiva del certificato sanitario dei locali ...»; tuttavia bisogna subito aggiungere che, seppure non sia prescritto il preventivo accertamento dell’idoneità dei locali sotto l’aspetto igienico-sanitario, per la considerazione che, comunque, la salute pubblica deve essere salvaguardata, a tale accertamento deve essere provveduto prima che venga iniziata l’attività di vendita, ovviamente, soltanto quando si vendono generi alimentari. Infatti, il Min. industria, con propria risoluzione (pubblicata sul Notiziario del settembre 1978), sul punto ebbe ad affermare che all’accertamento dell’idoneità dei locali (anche) sotto l’aspetto igienico-sanitario potrà provvedersi dopo che l’interessato avrà ottenuto la disponibilità dei locali, subordinando, ovviamente, l’inizio dell’attività a dopo che sarà stata accertata l’idoneità dei locali stessi, perché «l’autorizzazione comunale alla vendita ha valore, infatti, esclusivamente sotto il profilo commerciale, e il suo possesso non legittima il titolare ad operare in difformità dalle norme di carattere igienico-sanitario previste per l’esercizio del commercio». All’accertamento dell’idoneità dei locali sotto il profilo igienicosanitario deve provvedere il medico della funzione pubblica dell’A.S.L. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 103 del luogo, sulla base di quanto eventualmente prescrivono i regolamenti comunali di igiene e di polizia urbana. Il medico accertatore è tenuto a rilasciare apposita attestazione descrittiva dei locali con conseguente giudizio finale, positivo o negativo. b) Idoneità ed igiene del personale addetto alle vendite Per il disposto dell’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e del titolo III del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327, il personale addetto alla manipolazione, alla vendita, alla somministrazione o alla distribuzione delle sostanze alimentari deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria, rilasciato dall’autorità sanitaria del Comune di residenza (che ha validità per un anno, cioè ogni anno deve essere rinnovato). Il libretto sanitario personale più di una Regione l’ha abolito e sostituito con la frequenza di un corso. Inoltre, secondo quanto dispone l’art. 42 del citato d.P.R. n. 327/ 1980, il personale addetto alla preparazione, manipolazione e confezionamento di sostanze alimentari «negli esercizi di vendita» deve indossare adeguata giacca o sopraveste di colore chiaro, nonché idoneo copricapo che contenga la capigliatura. Giacche, sopraveste e copricapo devono essere tenuti puliti; anche la pulizia della persona, con particolare riguardo alle mani, deve essere curata. Le sanzioni per le eventuali violazioni sono previste dall’art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e dal regolamento oggetto del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327. Le predette disposizioni non sono cambiate con l’entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 34. La disciplina della vendita di oggetti usati di modesto valore non aventi valore di antichità Per trattare l’argomento occorre, prima di ogni cosa, chiarire cosa debba intendersi per «cose antiche» e cosa per «cose usate». È principio di carattere generale quello che afferma che sono oggetti «antichi» quelli che datano da più di 50 anni, mentre sono oggetti «usati», senza essere antichi, quelli che hanno assolto ad una o più utilizzazioni ed hanno la medesima destinazione funzionale degli oggetti nuovi dello stesso genere, un loro autonomo valore ed un distinto mercato, tant’è che sotto il profilo strettamente commerciale sono considerati prodotti a sé stanti. 104 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) La disciplina delle cose antiche ed usate, in via principale, è contenuta nell’art. 126 del t.u.l.p.s. n. 773/1931. Rientrano nella disciplina del citato art. 126, in via principale, gli oggetti di antichità, gli oggetti di valore storico o artistico, le opere di pittura, di scultura, di grafica, quelle di interesse storico o archeologico ed altre ancora (come individuate dall’allegato «A» all’art. 63 del d.lgs. 2 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali»). Giusta la precisazione portata dal comma 2 dell’art. 247 del regolamento di esecuzione del citato t.u. n. 773/1931 (come introdotto ex novo dall’art. 2, comma 1, del d.P.R. 28 maggio 2001, n. 311), le disposizioni di cui all’art. 126 del t.u., relative al commercio di cose usate, «non si applicano per il commercio di cose usate prive di valore o di valore esiguo» (il valore esiguo non è stato stabilito normativamente, per cui molta discrezionalità viene lasciata agli operatori commerciali e/o alle autorità locali). Per la considerazione che in questa sede interessano le «cose usate» (in quanto soltanto queste rientrano nella disciplina del commercio) e non le cose antiche (oggetto della disciplina degli esercizi pubblici), ricordiamo che la giurisprudenza consolidata così differenzia le cose «usate» da quelle «antiche»: sono «cose usate» tutti gli oggetti che conservano, dopo il deterioramento dovuto all’uso, ancora un valore economico, sebbene diminuito, oggetto di possibile contrattazione economica. Nella relativa nozione rientrano, pertanto, anche gli autoveicoli usati o le parti di essi che siano ancora utilizzabili per esercitare il commercio e pertanto è sempre necessaria ed indispensabile la preventiva dichiarazione al Comune (se il Sindaco è anche autorità locale di P.S., diversamente al Commissariato di polizia o alla Questura) nel cui territorio si intende svolgere l’attività, di cui all’art. 126 del t.u. della legge di p.s., anche se, unitamente alla predetta dichiarazione, è prescritta l’apposita dichiarazione commerciale (di cui all’art. 7 del d.lgs. n. 114/1998, se esercizio di vicinato, o l’autorizzazione per le medie strutture e per il commercio su aree pubbliche). La dichiarazione prescritta dall’art. 126 t.u.l.p.s. n. 773/1931, si sostiene, ed a ragione, che necessita per permettere all’autorità di polizia di vigilare su chi esercita la suddetta attività di oggetti usati. Conclusivamente si deve, pertanto, affermare che la dichiarazione di cui all’art. 126 del t.u.l.p.s. n. 773/1931 occorre anche per vendere oggetti usati di modico valore, nei casi in cui non siano anche antichi (quindi vi rientrano indumenti, scarpe e analoghi oggetti usati. In questi casi senza la tenuta dei registri prescritti e CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 105 necessari per la vendita degli oggetti di antichità), e che unitamente alla denuncia di cui all’art. 126 occorre anche la dichiarazione di cui all’art. 7 del d.lgs. 114/1998 se la vendita viene effettuata in esercizio di vicinato, o dell’autorizzazione commerciale se la vendita viene effettuata in esercizio della media struttura o sulle aree pubbliche. 35. Le attività di vendita in musei, gallerie, scavi archeologici, archivi di Stato, biblioteche ed analoghe istituzioni statali Occorre ricordare che l’abrogato regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, approvato con d.m. 4 agosto 1988, n. 373, all’art. 61, dodicesimo comma, lettera l), espressamente stabiliva che le disposizioni della legge (n. 426/1971) sulla disciplina del commercio non si applicavano agli Enti pubblici che vendevano pubblicazioni o altro materiale informativo, di propria o altrui elaborazione, concernente l’oggetto della loro attività. Da tale disposizione regolamentare si sosteneva, fondatamente, che per il commercio del materiale informativo dell’attività svolta, gli Enti pubblici che gestivano direttamente le attività non abbisognavano di alcuna particolare autorizzazione, mentre se la gestione veniva affidata a terzi era indispensabile l’autorizzazione per il commercio di libri e pubblicazioni. Successivamente sono state emanate norme e disposizioni (tra cui diversi decreti del Ministro dei beni culturali e ambientali), con le quali sono stati stabiliti ed ampliati i servizi aggiuntivi da offrire al pubblico a pagamento, tra cui: a) il servizio editoriale, di vendita di cataloghi e sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, di vendita di ogni altro materiale informativo, di riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell’ambito del prestito bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni; e) i servizi di accoglienza, di informazione, di guida e di assistenza didattica; f) i servizi di caffetteria, guardaroba e dei centri di incontro e di ristoro; 106 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) g) i servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti d’ingresso; h) l’organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali. I sopra elencati servizi aggiuntivi possono essere gestiti sia direttamente dagli Enti pubblici titolari delle attività principali, sia «affidati in concessione a soggetti privati, ad enti pubblici economici, a fondazioni culturali e bancarie, a società e consorzi costituiti a tal fine, a cooperative regolarmente costituite, qualora non possano essere svolti mediante le risorse umane e finanziarie dell’amministrazione». Le norme legislative e regolamentari sopra indicate, in pratica, sono riferite alla regolarizzazione dei rapporti da instaurare tra le Amministrazioni dello Stato titolari dei servizi ed i terzi aggiudicatari dei servizi aggiuntivi e nulla dicono relativamente alla necessità dell’autorizzazione di cui alla legge n. 287/1991, per le somministrazioni di alimenti e bevande e dell’assoggettamento alla previa comunicazione al Comune per lo svolgimento delle distinte attività di vendita. Nemmeno nelle norme successivamente emanate per disciplinare le attività commerciali è stato fatto alcun cenno alle attività aggiuntive che vengono svolte in musei, gallerie, scavi archeologici, archivi di Stato, biblioteche ed analoghe strutture statali. Per tali ragioni si rende qui necessario precisare che: a) per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, tanto se l’attività viene svolta direttamente dall’Amministrazione, quanto se affidata in gestione a terzi, è necessaria ed indispensabile la speciale autorizzazione prevista dall’articolo 3, comma 6 della legge 25 agosto 1991, n. 287. Tali autorizzazioni vengono rilasciate (in campo nazionale e non nelle Regioni che hanno disciplinato con propria legge le somministrazioni) previa iscrizione al Rec del soggetto gestore, il quale deve anche essere in possesso del libretto sanitario (laddove la propria Regione non l’abbia abrogato e sostituito con un corso) e dell’autorizzazione sanitaria di idoneità dei locali e delle attrezzature relative alle somministrazioni; b) per le vendite di prodotti «non alimentari» è necessaria e sufficiente la previa comunicazione al Comune – sugli appositi Mod. Com. – analogamente a quanto previsto per gli «spacci interni» dall’art. 16 del d.lgs. n. 114/1998, a cui riteniamo siano assimilabili anche le attività museali e similari. CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 107 36. Vendita e noleggio di videocassette contenenti opere cinematografiche a) La pregressa disciplina Il comma 8 dell’art. 57 dell’abrogato regolamento di cui al d.m. 4 agosto 1988, n. 375, stabiliva che «Il commercio di videocassette riproducenti opere cinematografiche è soggetto alle stesse disposizioni che disciplinano il commercio delle pellicole cinematografiche». In conseguenza di tale disposizione il Ministero dell’interno aveva emanato delle circolari esplicative, che ora sono state abrogate con la più recente circolare n. 559/C. 24472.13500 (9) 3 del 29 dicembre 1994 del seguente tenore: «Disponesi che direttive impartite con circolare n. 559/C. 18195.13500 (9) 3 datata 13.12.1986 cessino di avere applicazione, limitatamente at istruzioni concernenti obbligo per titolari esercizio commercio et noleggio videocassette munirsi presa d’atto ex art. 75 t.u.l.p.s. et detenere registro ex art. 131 r.d. n. 635/1940, at partire 1° gennaio 1995. Con medesima decorrenza, essendo venuto meno presupposto impositivo costituito da provvedimento amministrativo di cui art. 75 t.u.l.p.s., non est più dovuta, da parte predetti esercenti, tassa concessione governativa prevista da art. 86 lett. a) tariffa annessa d.P.R. 26.10.1972, n. 641 come modificato decreto Ministero finanze 20.8.1992». Consegue dal contenuto della surriportata circolare che l’attività di commercio delle videocassette rientrava nella disciplina del commercio sotto la voce «Audiovisivi» e per quanto dispone il d.lgs. 114/ 1998 nel settore merceologico «non alimentari». b) La vigente disciplina per la vendita delle videocassette Non sembra una cosa seria, ma purtroppo il nostro legislatore, non di rado, è disattento ed anche confusionario. Infatti, si è visto sopra che con un semplice telegramma ministeriale è stata disposta la disapplicazione della norma regolamentare che, per le videocassette riproducenti opere cinematografiche, prevedeva l’obbligo dell’osservanza del disposto dell’art. 75 del t.u.l.p.s. n. 773/1931, consistente nel «darne preventivo avviso scritto al Questore» che ne rilasciava ricevuta. Si deve ora, preliminarmente, evidenziare che l’art. 75 del citato t.u.l.p.s. è stato espressamente abrogato dall’art. 164, comma 1, lett. e) del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e ulteriormente precisare che dall’art. 8 della legge 18 agosto 2000, n. 248, è stato 108 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) introdotto nel t.u.l.p.s. n. 773/1931 l’art. 75-bis, così testualmente formulato: «Chiunque intenda esercitare, a fini di lucro, attività di produzione, di duplicazione, di riproduzione, di vendita, di noleggio o di cessione a qualsiasi titolo di nastri, dischi, videocassette, musicassette o altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, ovvero intenda detenere tali oggetti ai fini dello svolgimento delle attività anzidette, deve darne preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta, attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro. L’iscrizione deve essere rinnovata ogni anno». Consegue che ora anche chi vende e/o noleggia videocassette riproducenti opere cinematografiche è tenuto annualmente a dare «preventivo avviso al Questore che ne rilascia ricevuta attestando l’eseguita iscrizione in apposito registro». c) Noleggio e prestito di videocassette Con il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, attuativo della direttiva 92/100/CEE, è stato introdotto l’art. 18-bis alla legge 22 aprile 1941, n. 633, che così delimita il noleggio delle copie delle opere indicate nell’art. 75-bis sopra riportato: «Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo ed ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto». Si ripete, per ogni buon fine, quanto detto sopra, e cioè che tanto per effettuare le vendite che il noleggio delle videocassette e delle altre opere, occorre, annualmente, «darne preventivo avviso al Questore» così come prevede l’art. 75-bis del t.u.l.p.s. introdotto, ex novo, dall’art. 8, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 248. 37. Assaggio gratuito di alimenti e bevande: non necessitava alcuna autorizzazione Il comma 9 dell’art. 32 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375 che è rimasto vigente sino al 23 aprile 1999, a carattere innovativo stabiliva che «Non costituisce attività di somministrazione di alimenti o bevande l’assaggio gratuito di essi organizzato dal venditore a fini promozionali o di scelta». CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 109 Dalla disposizione regolamentare conseguiva che a qualsiasi produttore, venditore (grossista o dettagliante) o proprietario di prodotti alimentari e/o di bevande, per promozione delle sue attività, o ciò che è lo stesso per indurre i potenziali clienti a scegliere e ad acquistare i suoi prodotti, era accordata facoltà di organizzare «l’assaggio gratuito», senza che avesse avuto necessità né dell’autorizzazione commerciale, né dell’autorizzazione di polizia amministrativa. La predetta norma agevolativa ha cessato di vigere dal 24 aprile 1999, data di entrata in vigore del d.lgs. 114/1998; conseguentemente, per la considerazione che nessun’altra norma prevede l’assaggio gratuito, si potrebbe concludere che l’assaggio gratuito generalizzato non può essere ulteriormente praticato. Di contro alla conclusione che precede, chi scrive, esprime l’avviso che allo stato della nostra legislazione sulle attività commerciali, è tuttora possibile praticare l’assaggio gratuito dei prodotti comunque commerciati da parte di coloro che: a) svolgono attività di somministrazione di alimenti e bevande, purché muniti di una delle autorizzazioni previste dall’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, o da altra autorizzazione prevista dalla legge della propria Regione che disciplina le somministrazioni, ed in tali ipotesi l’assaggio è ammesso anche in presenza di attrezzature atte alla consumazione sul posto dei prodotti (tavoli, sedie, stoviglie, ecc.); b) svolgono attività di vendita (esercizi commerciali di vicinato, medie e/o grandi strutture di vendita, attività artigiane e degli imprenditori agricoli), in questo caso alla condizione che non vi siano attrezzature che trasformino l’attività di vendita in attività di somministrazione (come tavoli, sedie, stoviglie, ecc.). Infatti, il commerciante e/o il venditore in generale, ha la possibilità, se regolarmente autorizzato, sia di vendere che di regalare i propri prodotti, in questo caso, a fini pubblicitari commerciali. 38. Non sono prescritte distanze minime tra gli esercizi commerciali Né le vigenti né le previgenti disposizioni normative hanno mai stabilito distanze minime tra gli esercizi commerciali che vendano i medesimi prodotti. Già vigente la legge 11 giugno 1971, n. 426, alcuni Comuni hanno stabilito distanze minime da osservare tra esercizi 110 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) che vendevano i medesimi prodotti ed alcuni T.A.R. ammettevano che ove particolari esigenze locali lo richiedessero le norme del piano commerciale comunale potevano prevedere distanze minime fra esercizi commerciali simili. Successivamente, il regolamento di esecuzione della legge 426/1971, oggetto del decreto dell’allora Ministero dell’industria e del commercio (ora Ministero dello sviluppo economico) 4 agosto 1988, n. 375, all’art. 30, comma 5, aveva posto esplicitamente il divieto di stabilire, nei piani comunali, distanze minime da osservare tra esercizi simili. Di contro alle suddette disposizioni il t.u.l.p.s. n. 773/1931, per gli esercizi pubblici della somministrazione di alimenti e bevande, all’epoca (successivamente abrogate) prevedeva la determinazione di distanze minime tra un esercizio e l’altro. Le norme legislative e regolamentari emanate successivamente e quelle sopra indicate non hanno previsto distanze minime tra esercizi commerciali, i quali pertanto possono esistere ed esistono porta a porta. Malgrado quanto precede, probabilmente perché in qualche zona si continuano ad applicare vecchissime norme che prevedono tali distanze, l’art. 3, comma 1, lett. b) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248, stabilisce che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ... b) il rispetto di distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizi». 39. Divieto di limitazioni quantitative all’assortimento merceologico Normativamente non risulta che esistano limitazioni quantitative di merci, tuttavia è probabile che al Ministero risulti che in qualche regione o zona vengono osservate o imposte delle limitazioni e per tale ragione all’art. 3, comma 1, lett. c) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (confermato in sede di conversione, sia pure con modificazioni rispetto alla formulazione originaria), stabilisce che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: ... c) le limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare». CAP. VI - LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI 111 40. Comunicazioni che deve fare il segretario comunale Dispone l’art. 8 della legge 12 agosto 1993, n. 310 (tuttora vigente) (12), che «Il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di un’attività commerciale, nonché il trasferimento della gestione o della titolarità di un’impresa commerciale devono essere comunicati, a cura del segretario comunale, entro venti giorni dall’adozione del provvedimento di autorizzazione o di subingresso, al Questore territorialmente competente, con indicazione dei dati relativi ai soggetti, o loro rappresentanti, al tipo di attività commerciale svolta e all’ubicazione dell’esercizio». Ovviamente l’obbligo della predetta comunicazione comprende ogni tipo di provvedimento con cui viene autorizzato l’esercizio di qualunque attività commerciale, sia a carattere annuale che a carattere stagionale o temporaneo, sia di vendita – ex commercio fisso ed ex commercio ambulante e degli spacci –, nonché di somministrazione sia al pubblico che a determinate persone di cui al secondo comma dell’art. 3 della legge 287/1991. L’obbligo della predetta comunicazione, essendo previsto da una legge diversa da quella del commercio, dovrà essere osservato anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 114/1998. (12) Il precedente art. 7 della medesima legge n. 310/1993 obbligava i notai di comunicare al questore «anche» il trasferimento degli esercizi commerciali da un soggetto ad un altro. Tale obbligo è stato soppresso dall’art. 2 del d.P.R. 9 novembre 2005, n. 304 (in G.U. 10 marzo 2006, n. 58). Per i notai l’obbligo della comunicazione è rimasto in vigore soltanto per il trasferimento dei terreni. Nessuna abrogazione risulta essere stata fatta per la comunicazione che devono fare i segretari comunali. Capitolo VII Le vendite sottocosto e il d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 1. Descrizione della previgente normativa In una precedente edizione di questo volume abbiamo descritto e con molti dubbi di operatività concluso la disciplina delle vendite sottocosto. Ritenendola tuttora valida viene qui riportata prima di sintetizzare la nuova norma portata dal d.P.R. n. 218/2001 (1), non senza ribadire il convincimento che la disciplina non potrà certamente avere piena attuazione per la semplice ragione che gli agenti comunali non hanno accesso alle fatture (2), le quali, com’è risaputo, sono gli unici atti che costituiscono la base per accertare se nei singoli casi si effettua realisticamente la vendita sottocosto oppure si realizza pubblicità ingannevole allo scopo di attrarre clientela ed incrementare le vendite. Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 all’articolo 15 stabilisce cosa debba intendersi per vendita sottocosto ed a tal fine esplicita: a) al comma 7 che si considerano vendite sottocosto quelle che vengono effettuate al pubblico «ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture d’acquisto» maggiorato dell’IVA «e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contributi riconducibili al prodotto medesimo purché documentati»; (1) Il d.P.R. 218/2001 è riportato dopo questa trattazione. Si vedano anche le circolari e le risoluzioni ministeriali riportate in fondo al volume alla voce “Circolari e risoluzioni ministeriali”. (2) Non è condivisibile la tesi di chi sostiene che se le fatture sono tenute nella sede dell’esercizio gli agenti municipali possono chiedere ed ottenere di esaminarle, perché, come puntualmente puntualizzato da altro pubblicista, «la polizia municipale non ha competenze in materia tributaria», per cui se vengono controllate le fatture dalla polizia municipale, nella migliore delle ipotesi l’accertamento è nullo o comunque annullabile e nell’ipotesi più grave potrebbe essere configurato il reato di abuso di potere (ex art. 323 c.p.). CAP. VII - LE VENDITE SOTTOCOSTO E IL D.P.R. 6 APRILE 2001, N. 218 113 b) al comma 8 che «il Governo si avvale della facoltà prevista dall’art. 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59» (legge Bassanini; il comma 11 richiamato prevede la facoltà per il Governo di proporre annualmente al Parlamento norme di delega o di delegificazione) e che agli effetti sanzionatori, restando fermo quanto dispone la legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), si applicano le disposizioni dei commi 2 e 3 dell’art. 22 dello stesso decreto legislativo; c) al comma 9 che il Ministero dell’industria ha l’onere ed il compito di «promuovere la sottoscrizione di codici di autoregolamentazione delle vendite» sottocosto «tra le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e distributive». Per le violazioni delle predette prescrizioni, l’art. 15 fa rinvio all’art. 22, il cui comma 3 prevede l’irrogazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000) (il regolamento ha aggiunto la sanzione accessoria della sospensione dell’attività). La descrizione veniva conclusa affermando: «Sembra opportuno precisare, a conclusione, che il controllo per accertare se una vendita sia o non sia sottocosto presuppone l’accesso alle fatture dell’azienda commerciale, accesso, codesto, che è consentito alle Guardie di finanza e non ai Vigili urbani». 2. Il regolamento che disciplina le vendite sottocosto oggetto del d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 Per la considerazione che, come si legge nelle premesse del d.P.R. 219/2001, «i diversi incontri promossi dal Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato tra le parti interessate non hanno consentito di pervenire alla definizione dei codici di autoregolamentazione di cui» al comma 9 dell’art. 15 del d.lgs. 114/1998 (lettera c), sopra riportata), è stato emanato il «Regolamento delle vendite sottocosto » con il d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, che qui di seguito prima si sintetizza e successivamente, per una facile consultazione, si riporta nella sua interezza. Sintetizzando al massimo dal predetto regolamento si ricava che: a) le vendite sottocosto devono essere «comunicate» al Comune ove è ubicato l’esercizio, almeno 10 giorni prima dell’inizio (la comunicazione, ovviamente, deve essere fatta per iscritto ed i 10 giorni devono essere liberi); 114 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) b) le vendite sottocosto possono essere effettuate per non più di 3 volte nel corso dell’anno (solare); c) ogni vendita sottocosto non può avere durata superiore a dieci giorni (secondo il Minindustria, circolare 24 ottobre 2001, n. 3528/C, sono da escludersi le domeniche e le festività, cioè non si devono computare i giorni in cui l’esercizio rimane chiuso); d) il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto (= tipi di prodotti posti in vendita sottocosto) non può essere superiore a 50; e) tra una vendita sottocosto e la successiva deve essere decorso un periodo di tempo almeno pari a 20 giorni. Si fa eccezione a tale limitazione nel solo caso in cui la precedente vendita sia avvenuta nel mese di dicembre e la successiva nel nuovo anno; f) sono vietati gli annunci ed i messaggi pubblicitari, con qualsiasi mezzo, nei casi in cui pubblicizzino «operazioni non consentite» dallo stesso decreto 218/2001; g) è invece ammessa e prescritta la pubblicizzazione delle regolari vendite sottocosto, tant’è che ai «fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore» viene fatto richiamo all’indicazione dei prezzi come previsto dall’art. 15, comma 5 del d.lgs. 114/1998; h) ai fini di cui alla precedente lett. g) «nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno e all’interno del locale» di vendita questi devono recare «l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza» (= dovrebbe essere per ciascun tipo) e del periodo temporale di vendita, nonché dei particolari prodotti indicati alle lettere d) ed e) dell’art. 2, comma 1, del decreto stesso; i) inoltre all’interno dell’esercizio devono essere chiaramente ed inequivocabilmente indicati i prodotti in vendita. Le norme portate dal regolamento non si applicano: – alle vendite promozionali non effettuate sottocosto; – alle vendite di liquidazione e di fine stagione e alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito delle procedure fallimentari (qualunque sia il prezzo di vendita dei prodotti effettivamente praticato); – agli esercenti il commercio su aree pubbliche; – alle vendite dei particolari prodotti indicati all’art. 2 e precisamente: • ai prodotti alimentari freschi e deperibili; • ai prodotti alimentari nei casi in cui mancano meno di 3 giorni alla data di conservazione (da consumarsi prima del ...); CAP. VII - LE VENDITE SOTTOCOSTO E IL D.P.R. 6 APRILE 2001, N. 218 115 • ai prodotti commerciali il cui valore sia sensibilmente diminuito per ragioni tecniche o tecnologiche, ovvero a causa dell’entrata in vigore di nuove disposizioni relative alla loro produzione e/o commercializzazione; • ai prodotti non alimentari difettati, dei quali comunque sia lecita la vendita e garantita la sicurezza. Divieti specifici: in modo assoluto è vietata la vendita sottocosto all’esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della Provincia sede dell’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. Per facilitare la consultazione e/o approfondire l’argomento, si riporta in questo stesso capitolo il testo del regolamento: DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 APRILE 2001, N. 218 (3) – Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, a norma dell’articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (4) Art. 1 – Disciplina delle vendite sottocosto – 1. Nel presente regolamento si intende per vendita sottocosto la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell’imposta del valore aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo purché documentati, secondo la definizione contenuta nell’articolo 15, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 2. È vietata la vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che, da solo o congiuntamente a quelli dello stesso gruppo di cui fa parte, detiene una quota superiore al cinquanta per cento della superficie di vendita complessiva esistente nel territorio della provincia dove ha sede l’esercizio, con riferimento al settore merceologico di appartenenza. 3. Ai fini del comma 2 per gruppo si intende una pluralità di imprese commerciali, controllate da una società o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, ovvero all’interno della quale vi sia comunque la possibilità di stabilire politiche comuni di prezzo. (3) In G.U. 12 giugno 2001, n. 134. (4) Il commento a questo regolamento è contenuto nella circolare ministeriale n. 3528/C in data 24 ottobre 2001, riportata nell’elenco delle «Circolari» in fondo a questo volume. 116 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 4. La vendita sottocosto è una modalità di effettuazione delle vendite di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 114 del 1998. Essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l’esercizio almeno dieci giorni prima dell’inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell’anno; ogni vendita sottocosto non può avere una durata superiore a dieci giorni ed il numero delle referenze oggetto di ciascuna vendita sottocosto non può essere superiore a cinquanta. 5. Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell’anno. 6. Fatta salva l’applicazione del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, indipendentemente dalla effettiva esecuzione della vendita sottocosto, sono vietati gli annunci e i messaggi pubblicitari, effettuati con qualsiasi mezzo, relativi ad operazioni non consentite dal presente decreto. 7. Ai fini della individuazione di una vendita sottocosto, per prezzo di vendita al pubblico di un prodotto si intende il prezzo effettivamente praticato ai consumatori alle casse. 8. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle vendite promozionali non effettuate sottocosto e alle vendite di liquidazione e di fine stagione, nonché alle vendite disposte dall’autorità giudiziaria nell’ambito di una procedura di esecuzione forzata o fallimentare. 9. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli esercenti il commercio sulle aree pubbliche. Art. 2 – Ammissibilità – 1. È comunque consentito effettuare la vendita sottocosto: a) dei prodotti alimentari freschi e deperibili; b) dei prodotti alimentari qualora manchino meno di tre giorni alla data di scadenza o meno di quindici giorni alla data del termine minimo di conservazione, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109; c) dei prodotti tipici delle festività tradizionali, qualora sia trascorsa la ricorrenza o la data della loro celebrazione; d) dei prodotti il cui valore commerciale sia significativamente diminuito a causa di modifiche della tecnologia utilizzata per la loro produzione o di sostanziali innovazioni tecnologiche apportate agli stessi prodotti, ovvero a causa dell’introduzione di nuove normative relative alla loro produzione o commercializzazione; e) dei prodotti non alimentari difettati, dei quali sia lecita la vendita e garantita la sicurezza secondo la vigente disciplina, o che abbiano subìto un parziale deterioramento imputabile a terzi, ovvero ad agenti naturali o a fatti accidentali nonché di quelli usati per dimostrazioni, mostre, fiere o prove o che, comunque, siano stati concretamente utilizzati prima della vendita. CAP. VII - LE VENDITE SOTTOCOSTO E IL D.P.R. 6 APRILE 2001, N. 218 117 2. È altresì consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di ricorrenza dell’apertura dell’esercizio commerciale o della partecipazione al gruppo del quale l’esercizio fa parte, con cadenza almeno quinquennale; di apertura di un nuovo esercizio commerciale; di avvenuta ristrutturazione totale dei locali anche qualora si sia proceduto, prima della ristrutturazione, alla vendita di liquidazione; o di modifica e integrazione dell’insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa. 3. Le vendite sottocosto di cui al presente articolo non sono soggette alla comunicazione di cui all’articolo 1, comma 4. Art. 3 – Obblighi di informazione al consumatore – 1. Fermo quanto disposto dall’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo n. 114 del 1998, ai fini della garanzia della tutela e della corretta informazione del consumatore, le vendite sottocosto previste dal presente decreto sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni: a) specifica comunicazione anche nel caso di messaggi pubblicitari all’esterno o all’interno del locale, recante l’indicazione chiara ed inequivocabile dei prodotti, del quantitativo disponibile per ciascuna referenza e del periodo temporale della vendita, nonché delle relative circostanze nel caso dei prodotti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere d) ed e); b) inequivocabile identificazione dei prodotti in vendita sottocosto all’interno dell’esercizio commerciale. 2. In caso di impossibilità a rispettare, per l’intero periodo preannunciato, le condizioni di cui al comma 1, lettera a), è immediatamente resa pubblica la fine anticipata dell’offerta con i medesimi mezzi di comunicazione. 3. Sono considerate ingannevoli, ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992, le comunicazioni di cui al comma 1, nel caso di vendita non effettivamente effettuata sottocosto. Art. 4 – Monitoraggio vendite sottocosto – 1. L’Osservatorio nazionale di cui all’articolo 6, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 114 del 1998, effettua il monitoraggio degli effetti del presente regolamento sul sistema distributivo. Alle riunioni dell’Osservatorio nazionale in materia di sottocosto partecipa un rappresentante dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge n. 287 del 1990, e un rappresentante per ciascuna delle Confederazioni imprenditoriali dell’industria maggiormente rappresentative. 2. L’Osservatorio presenta al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, le risultanze del monitoraggio relative al primo anno di vigenza delle disposizioni del presente decreto, al fine della verifica dell’efficacia delle medesime, entro novanta giorni. Il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, trasmette, a fini conoscitivi, le predette risultanze al Parlamento. 118 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Art. 5 – Sanzioni – 1. Ai sensi dell’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 114 del 1998, le violazioni delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi 2, 4, 5 e 6, e all’articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (da A 516 a A 3.098). 2. Chiunque effettua vendite sottocosto al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 2, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (da A 516 a A 3.098). 3. Ai sensi del predetto articolo 22, comma 2, in caso di particolare gravità o di recidiva può essere disposta, quale sanzione amministrativa accessoria, la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno nel medesimo punto di vendita, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta. Art. 6 – Disposizioni finali – 1. Resta ferma la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato ad intervenire ai sensi del decreto legislativo n. 74 del 1992. 2. Resta ferma la competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che abusa di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Resta ferma altresì la competenza del giudice ordinario, nel caso di vendita sottocosto effettuata da un esercizio commerciale che compie atti di concorrenza sleale rientranti nelle ipotesi di cui all’articolo 2598, comma primo, numero 3), del codice civile. 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto sono applicate a decorrere dal centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore. Capitolo VIII Il trasferimento in altri locali degli esercizi esistenti 1. Trasferimento degli esercizi di vicinato (sino a 150 e 250 mq.) Per trasferimento di sede di una struttura di vendita si intende il trasferimento di sede dell’esercizio dell’attività senza modifica ed estensione del settore merceologico alimentare e/o non alimentare oggetto dell’autorizzazione preesistente. Il trasferimento di sede può essere associato o no ad un ampliamento della superficie di vendita. Il rilascio dell’autorizzazione commerciale relativa al trasferimento di sede, per le medie e grandi strutture di vendita, comporta la decadenza della precedente autorizzazione commerciale. Dispone il comma 2 dell’art. 25 del d.lgs. 114/1998 che a partire dalla data di pubblicazione dello stesso decreto nella Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 24 luglio 1998) è soggetto alla previa comunicazione al Comune competente per territorio ... il trasferimento di sede ... degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie stabiliti per gli esercizi di vicinato (sino a 150 mq. nei Comuni aventi popolazione residente inferiore a 10 mila abitanti e sino a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10 mila abitanti, o la differente superficie stabilita dalla Regione per la diversa classificazione dei Comuni). Conseguentemente, per il trasferimento, da un locale ad un altro del territorio comunale (non si tiene conto a questo fine dell’eventuale ripartizione del territorio comunale in zone), degli esercizi classificati o classificabili di «vicinato», ora, è sufficiente dare comunicazione al Comune e decorsi 30 giorni da quando la comunicazione viene recapitata al Comune può essere effettuato il trasferimento. Resta comunque inteso che prima di poter effettuare il trasferimento, se trattasi di esercizio per prodotti alimentari, i locali devono essere dichiarati idonei, sotto l’aspetto igienico-sanitario, dal medico della funzione pubblica dell’A.S.L. 120 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 2. Trasferimento di sede (in altri locali) degli esercizi delle medie e delle grandi strutture di vendita Premesso che la vigente disciplina sul commercio al dettaglio, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a differenza della previgente, non prevede la possibilità di suddividere il territorio del Comune in zone, ne consegue che il territorio comunale deve essere considerato nella sua interezza anche ai fini del trasferimento di sede degli esercizi esistenti, ovviamente con la sola esclusione delle zone in cui ricadono i beni artistici, culturali, ambientali e dell’arredo urbano, i centri storici e le località di particolare interesse artistico e naturale, ai quali è riservata una particolare, specifica disciplina. Relativamente ai trasferimenti di sede degli esercizi commerciali, tanto se appartenenti alla media che alla grande struttura di vendita, dispongono gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 che «l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie ... sono soggetti all’autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio». Da tale prescrizione non sembra dubbio che coloro che intendano trasferire di sede i propri esercizi della media o della grande struttura sono tenuti a presentare apposita domanda corredata di tutti i dati e delle notizie allo stesso modo delle domande di rilascio di autorizzazione per l’apertura di nuovi esercizi (su Modello Com. 2). Essendo stato l’argomento «autorizzazioni commerciali» trattato nel precedente Cap. VI ad esso si rinvia. 3. Condizioni dei locali per poter effettuare il trasferimento degli esercizi commerciali (per gli esercizi con superficie superiore agli esercizi di vicinato) Condizioni indispensabili che devono preesistere perché si possa effettuare il trasferimento degli esercizi commerciali, aventi superficie maggiore di quella prevista per gli esercizi di vicinato, in altri locali sono: a) Certificato di prevenzione incendi (1) A parte la prescrizione per gli esercizi di vendita di particolari prodotti (esplosivi, pericolosi e/o facilmente infiammabili), il d.m. (1) Il certificato di prevenzione incendi viene chiesto e rilasciato secondo le procedure stabilite dal d.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37 e dal decreto interministeriale 4 maggio 1998. Per il nulla osta provvisorio si veda il decreto interministeriale 29 dicembre 2005 (in G.U. 1° febbraio 2006, n. 26). CAP. VIII - TRASFERIMENTO IN ALTRI LOCALI DEGLI ESERCIZI ESISTENTI 121 16 febbraio 1992, come confermato con d.m. 4 maggio 1998 (del Ministro dell’interno di concerto con altri Ministri), fra le attività assoggettate alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, ricomprende al n. 87 con obbligo di visita ogni 4, 6 o 8 anni, a seconda dell’ampiezza, i «locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. complessiva dei servizi e depositi». Ne consegue che, per effettuare il trasferimento di un qualsiasi esercizio commerciale avente superficie «complessiva», cioè comprensiva di servizi e depositi e non soltanto negoziale, superiore a 400 metri quadrati, è necessario ed indispensabile «preventivamente» acquisire il certificato di prevenzione incendi. b) Dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali Per gli esercizi commerciali, a differenza di quanto prescritto per gli esercizi della somministrazione e per le macellerie, non è, né può essere richiesta, l’autorizzazione sanitaria. Tuttavia «per la tutela della pubblica salute» i locali relativi allo svolgimento delle attività commerciali di prodotti alimentari, prima di essere adibiti alla vendita, necessitano della dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria da parte del medico della funzione pubblica dell’A.S.L. competente per territorio. Conseguentemente, prima di poter effettuare il trasferimento di un esercizio commerciale di prodotti alimentari si rende in ogni caso necessario ed indispensabile acquisire la predetta dichiarazione di idoneità igienico-sanitaria dei locali. c) Ampiezza dei nuovi locali di trasferimento dell’esercizio commerciale: conseguenze A quanto precede necessita aggiungere che il trasferimento dell’esercizio commerciale in nuovi locali, maggiormente idonei allo svolgimento dell’attività, per posizione, modernità o conformazione, può comportare delle problematiche non essendo la superficie dei nuovi locali, generalmente, identica a quella del locale che si abbandona. Nella pratica possono verificarsi diverse ipotesi fra le quali: a) che le superfici del vecchio e del nuovo esercizio siano perfettamente uguali; in tal caso non esistono problemi, si chiede al Comune l’autorizzazione al semplice trasferimento di sede; b) che la superficie del vecchio locale sia minore o maggiore di quella del nuovo locale, ma in ogni caso rientrante nei limiti fissati 122 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) per la media e grande struttura di cui l’esercizio da trasferire fa parte; in queste ipotesi in uno con il trasferimento occorre chiedere l’autorizzazione per l’adeguamento della superficie alla nuova realtà. Nel caso di trasferimento con ampliamento il Comune per rilasciare l’autorizzazione deve osservare i criteri di priorità stabiliti dalla propria Regione. 4. Trasferimento delle distinte attività esistenti in uno stesso locale Per la considerazione che capita sovente che più attività allocate in un medesimo locale debbano essere trasferite autonomamente in nuovi locali, formiamo di seguito i casi che si verificano più sovente: a) Ingrosso e minuto: trasferimento delle distinte attività Il comma 7 dell’art. 42 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, si appalesava di non facile applicazione; infatti così risultava formulato: «Qualora sia consentito esercitare congiuntamente nello stesso punto di vendita l’attività di commercio all’ingrosso e quella di commercio al minuto, il trasferimento dell’esercizio è disciplinato dalle disposizioni relative all’attività prevalente». Le difficoltà conseguivano, anche, dal fatto che non era detto a chi spetta e come debba essere determinata «l’attività prevalente» (esempio: se si deve prendere a base l’ammontare complessivo di affari per ciascuna attività, ovvero il reddito netto o lordo che ciascuna attività produce). Non si ritiene che tale determinazione debba o possa essere lasciata alla discrezione del titolare dell’esercizio. Chi scrive ritiene non errato assoggettare i trasferimenti congiunti, di cui è trattazione, alla disciplina degli esercizi al minuto e per essi rilasciare (ove necessario) la preventiva autorizzazione. A tali trasferimenti – in ogni caso – sono ora applicabili le prescrizioni degli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 114/1998, e cioè la semplice comunicazione per l’esercizio di vendita al dettaglio se rientra nella categoria degli esercizi di vicinato e la preventiva autorizzazione per gli esercizi della media e grande struttura di vendita. Nessuna procedura o disposizione occorre osservare per il trasferimento dell’attività di vendita all’ingrosso. In ogni caso, si sottolinea, ciascuna delle due attività commerciali, all’ingrosso e al minuto, può essere trasferita separatamente in CAP. VIII - TRASFERIMENTO IN ALTRI LOCALI DEGLI ESERCIZI ESISTENTI 123 differenti locali, così come possono essere oggetto di separate disposizioni da parte del titolare (che conseguentemente può vendere, donare o lasciare in eredità, distintamente, le due attività). b) Esercizi pubblici e commerciali nello stesso locale: trasferimenti autonomi Il comma 8 dell’art. 42 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, stabiliva che: «Qualora nello stesso locale siano esercitate l’attività di vendita disciplinata dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande o altra attività, esse possono essere trasferite in altra sede anche separatamente l’una dall’altra». Il predetto principio vige tuttora per cui il trasferimento dei predetti esercizi in altri locali può avvenire: – sia congiuntamente, in un nuovo locale avente i requisiti prescritti sia per l’una che per l’altra delle due attività; – sia per la sola attività di pubblico esercizio in un nuovo locale, lasciando l’esercizio commerciale nel locale preesistente; in questa ipotesi l’esercizio che rimane nel vecchio locale può continuare ad essere gestito anche nel caso il locale mancasse di qualche requisito. Invece l’attività di pubblico esercizio tanto se viene trasferita quanto se rimane da sola nel vecchio locale deve disporre di tutti i requisiti prescritti per l’attività; – sia separatamente, cioè l’attività commerciale in un locale e l’esercizio pubblico in altro, distinto, locale. In questa ipotesi entrambi i nuovi locali devono possedere i requisiti previsti e prescritti per le rispettive attività. Inoltre se il pubblico esercizio afferisce ai tipi A e B (ristorazione e bar), anche le predette due attività possono essere oggetto tanto di separate disposizioni, quanto di separati trasferimenti in nuovi locali che possiedano i prescritti requisiti (comma 6, art. 32, dell’abrogato d.m. 375/1988). In tale ipotesi i trasferimenti ed i possibili atti dispositivi potrebbero diventare tre (uno per ciascuna delle tre attività). Anche i trasferimenti degli esercizi commerciali e pubblici, di cui è trattazione, soggiacciono alle prescrizioni normative avanti descritte, e precisamente: con la semplice comunicazione gli esercizi di vicinato e con la preventiva autorizzazione gli esercizi della media e grande struttura di vendita e gli esercizi della somministrazione. 124 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) c) Farmacie, rivendite di generi di monopolio e rivendite di carburante per autotrazione Le attività commerciali svolte con le autorizzazioni (o comunque con le sole tabelle) speciali, rilasciate alle farmacie, alle rivendite di generi di monopolio ed alle rivendite di carburante per autotrazione «non possono essere trasferite di sede separatamente dall’attività delle imprese» (comma 9, art. 42 dell’abrogato d.m. 375/1988), cioè non possono essere trasferite di sede, separatamente, rispettivamente, dalle farmacie, dalle rivendite dei generi di monopolio (tabaccherie) e dalle rivendite (dai distributori) di carburante. Ovviamente la disposizione trova applicazione soltanto per le autorizzazioni di cui alle tabelle speciali (allegato 9 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, come recentemente modificato, che continua a rimanere in vigore senza limitazioni di tempo) e non per le eventuali altre attività commerciali, che sono assoggettate alla normale procedura della comunicazione se trattasi di esercizio di vicinato o dell’autorizzazione negli altri casi. Malgrado l’abrogazione del d.m. 375/1988, il principio stabilito dal citato art. 42 continua a rimanere vigente anche in futuro. 5. Silenzio-assenso: si applica anche ai trasferimenti e agli ampliamenti degli esercizi commerciali esistenti diversi dagli esercizi di vicinato È stato precisato nei paragrafi 6 e 28 del precedente Cap. VI che l’art. 7 del d.lgs. 114/1998, per gli esercizi di vicinato, prescrive la semplice «comunicazione» al Comune e l’attivazione dell’esercizio dopo che saranno trascorsi almeno 30 giorni da quando la comunicazione è pervenuta al Comune (è stato anche precisato che la fattispecie non è silenzio-assenso anche perché nessuna autorizzazione viene rilasciata). Per quanto ha attinenza alle medie strutture, l’art. 8 del citato decreto prescrive, perché maturi il silenzio-assenso che «il termine» deve essere stabilito «comunque non superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento entro il quale le domande devono essere accolte» o respinte (2). (2) Si veda la nota apposta al paragrafo 11 del Cap. I Parte II, della disciplina del commercio su aree pubbliche. CAP. VIII - TRASFERIMENTO IN ALTRI LOCALI DEGLI ESERCIZI ESISTENTI 125 Invece per le grandi strutture di vendita il silenzio-assenso matura nel termine massimo di 180 giorni dalla data di presentazione della domanda (cfr. i citati paragrafi 6 e 28 del Cap. VI). Conseguentemente nei casi in cui necessiti la preventiva autorizzazione per effettuare il trasferimento di sede, ovvero l’ampliamento di superficie e/o merceologico degli esercizi esistenti di media struttura (di superficie maggiore a quella stabilita per gli esercizi di vicinato), il Comune è tenuto a pronunciarsi entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricezione della domanda, trascorsi i quali i richiedenti si considerano autorizzati tacitamente. Per l’ampliamento della superficie delle grandi strutture il termine massimo è sempre di 180 giorni. Capitolo IX Ampliamento di superficie degli esercizi commerciali 1. Ampliamento di superficie degli esercizi di «vicinato» Per ampliamento della superficie di vendita si intende qualunque modificazione edilizia dell’assetto funzionale o dell’arredo che determini una superficie di vendita maggiore di quella precedentemente autorizzata. L’ampliamento della superficie di vendita può essere associato al trasferimento di sede, all’estensione e alla variazione del settore merceologico. L’ampliamento della superficie di vendita può inoltre essere associato all’accorpamento di precedenti autorizzazioni commerciali. Dispone il comma 2 dell’art. 25 del d.lgs. 114/1998 che a partire dalla data di pubblicazione dello stesso decreto sono soggetti alla previa comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie degli esercizi di vendita entro i limiti di superficie stabiliti per gli esercizi di vicinato (sino a 150 mq. nei Comuni aventi popolazione residente inferiore a 10mila abitanti e sino a 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti, ovvero la diversa superficie determinata dalla Regione per la località). In questa fattispecie, quindi, è sufficiente dare comunicazione al Comune e soltanto una volta che siano trascorsi almeno 30 giorni da quando la comunicazione è pervenuta al Comune può essere effettuato l’ampliamento. Rimane impregiudicata la prescrizione che in tutti i casi di acquisizione di nuovi locali (quindi anche nell’ipotesi qui prevista) prima di effettivamente destinare all’attività commerciale i nuovi locali deve essere acquisito il certificato di idoneità sanitaria nei casi in cui l’esercizio commercia prodotti del settore «alimentare». CAP. IX - AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 127 2. Ampliamento di superficie degli esercizi della media e della grande distribuzione Sulla base delle norme portate dal decreto 114/1998, al precedente paragrafo 1, è stata evidenziata la disciplina prevista per l’ampliamento degli esercizi di vicinato, cioè degli esercizi che anche con gli ampliamenti non superano la superficie di mq. 150 nei Comuni aventi popolazione residente inferiore a 10mila abitanti e di 250 mq. nei Comuni con popolazione residente superiore a 10mila abitanti, ovvero la differente superficie stabilita dalla propria Regione. In questo paragrafo necessita indicare la procedura che si applica sia agli esercizi che con gli ampliamenti superano la superficie stabilita per gli esercizi di vicinato (150 o 250 mq.) sia agli esercizi già appartenenti alle categorie «medie» e «grandi strutture» (compresi i centri commerciali). Per gli ampliamenti di questi esercizi (esercizi che superano i 150 ed i 250 mq.), gli artt. 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 prescrivono che «L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie» degli esercizi, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio; consegue, da tale prescrizione, che anche per gli ampliamenti si deve seguire la medesima procedura prescritta per l’apertura ex novo degli esercizi stessi. Per l’osservanza della predetta procedura, ovviamente, gli interessati sono tenuti a presentare al Comune competente apposita domanda contenente tutte le prescritte dichiarazioni (come descritte nel precedente Cap. VI, mediante compilazione del Modello Com. 2). Le domande devono essere istruite dal Comune osservando la programmazione regionale e più precisamente la programmazione urbanistico-commerciale del Comune stesso, cioè devono essere osservati lo stesso iter e la medesima tempistica previsti e prescritti per il rilascio delle nuove autorizzazioni (nel citato Cap. VI indicati ed a cui si fa rinvio). 3. Ampliamenti merceologici degli esercizi esistenti Prima della pubblicazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (effettuata il 24 aprile 1998), l’istituto dell’ampliamento merceologico di un esercizio consisteva nell’aggiungere all’autorizzazione commerciale esistente nuove tabelle merceologiche o nuove categorie di prodotti della tabella XIV (le tabelle sono state abolite ed in 128 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) sostituzione introdotti i settori merceologici alimentare e non alimentare). Dalla data di pubblicazione del d.lgs. 114/1998, l’istituto dell’ampliamento merceologico ha, sostanzialmente, perduto validità, per la ragione che l’art. 5, comma 1, dello stesso decreto, innovativamente, stabilisce che l’attività commerciale viene esercitata con riferimento ai settori merceologici «alimentare e non alimentare» (e non più in base alle 14 tabelle merceologiche abolite), ed il successivo art. 25, al comma 1, ha accordato il diritto ai «soggetti titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375» di «porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente», da cui consegue che già dal 24 aprile 1998 i titolari degli esercizi esistenti sono stati autorizzati a porre in vendita al dettaglio o tutti i prodotti alimentari, o tutti i prodotti non alimentari, o gli uni e gli altri, nei casi in cui le autorizzazioni, rispettivamente, contenevano tabelle con prodotti alimentari, o tabelle per prodotti non alimentari e tabelle con prodotti alimentari e per prodotti non alimentari assieme (com’era la gran massa dei piccoli negozi). Occorre per ragione di completezza rilevare che gli artt. 7, 8 e 9 del d.lgs. 114/1998 stabiliscono i criteri per procedere all’apertura, al trasferimento di sede ed all’ampliamento della superficie negoziale e non fanno menzione dell’ampliamento merceologico, cioè del caso in cui l’ampliamento afferisca ai settori merceologici; ciò malgrado esprimiamo l’avviso che l’istituto dell’ampliamento merceologico può trovare applicazione per i casi in cui gli esercenti dispongono di un solo settore merceologico e hanno interesse ad ottenere anche l’altro settore; in tal caso le procedure da osservare sono quelle prescritte dagli artt. 7, 8 e 9 del decreto 114/1998, e cioè quelle stabilite per l’apertura dei negozi, come descritte nel precedente Cap. VI, a cui si fa rinvio. Capitolo X Subingresso nella gestione e nella proprietà degli esercizi commerciali ed affido in gestione di reparto 1. Principi di carattere generale Per subingresso si intende la modifica della titolarità (anche temporanea) di un’autorizzazione rilasciata tramite trasferimento della gestione o della proprietà dell’azienda. Il subingresso nella proprietà di un esercizio commerciale comporta il trasferimento della titolarità e della proprietà dell’azienda commerciale al soggetto che vi subentra, mentre il trasferimento della gestione di un esercizio di vendita comporta il trasferimento della sola gestione dell’esercizio commerciale (cioè della sola possibilità di gestire l’esercizio per proprio conto e per un ben individuato periodo) ad altro soggetto che vi subentra, a carattere temporaneo, cioè per il periodo di durata dell’affitto o comunque della cessione dell’esercizio. Ciò premesso, prima di trattare le singole fattispecie di subingresso conviene evidenziare le norme giuridiche che disciplinano i vari tipi di subingresso. 2. La normativa vigente per i subingressi Relativamente ai subingressi negli esercizi commerciali il comma 2 dell’art. 25 del d.lgs. n. 114/1998 dispone che è soggetto alla previa comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell’attività commerciale. L’art. 26 del decreto, al comma 5, prevede l’obbligo di comunicare al Comune, territorialmente competente, i casi di trasferimento della gestione o proprietà dell’esercizio commerciale, per atto tra vivi o mortis causa, nonché la cessazione dell’attività relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8 e 9. Per le modalità di adempimento di tale obbligo, la norma fa riferimento all’articolo 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 114/1998, il quale riguarda l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento degli eser- 130 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) cizi di vicinato, e prevede un termine di 30 giorni, dal momento del ricevimento della comunicazione, prima che l’istante possa procedere all’apertura, al trasferimento o all’ampliamento dell’esercizio. Relativamente al decorso dei 30 giorni prima che il subentrante possa iniziare l’attività, il Minindustria con la circolare 3467/C in data 28 maggio 1999 (personalmente firmata dal Ministro del tempo) ha ritenuto di poter affermare che «essendo l’atto di trasferimento e della gestione o della titolarità a comportare la cessione dell’autorizzazione al dante causa, si ritiene che anche in caso di subingresso nell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia applicabile esclusivamente la modalità della previa comunicazione al Comune competente per territorio e che non trovi applicazione l’ulteriore necessità del decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione». Benché non sia condivisibile la procedura, sembra corretta l’affermazione che non sia giustificabile l’attesa di 30 giorni perché il subentrante inizi l’attività. Il secondo comma individua i contenuti della comunicazione, i quali, per quanto afferisce ai subingressi, sono previsti nel Modello Com. 3 (che è obbligatorio usare per fare la comunicazione di subingresso). Nello stesso «Modello» è ricordato che a norma dell’art. 2556 c.c. i contratti di proprietà o di gestione di un’azienda commerciale sono stipulati dal notaio (possono essere anche effettuati per scrittura privata autenticata dal notaio). 3. I requisiti necessari per subentrare negli esercizi Il trasferimento di un esercizio di vendita per atto tra vivi può avvenire a favore di chi è in possesso dei requisiti morali di cui al comma 2 dell’art. 5 del d.lgs. 114/1998 e del requisito professionale nel caso di commercio di prodotti alimentari (1). Avendo il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, disciplinato il subingresso tanto nella proprietà, quanto nella gestione pro tempore degli esercizi di vendita al dettaglio nello stesso modo, di seguito per meglio inquadrare l’istituto si evidenziano le varie ipotesi realizzabili. (1) A carattere generale, l’art. 3, comma 1, lettera a), del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, aveva abolito il requisito professionale, ma in sede di conversione in legge al periodo di soppressione è stato aggiunto che sono fatti salvi i requisiti professionali «riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande». Con tale dizione le prescrizioni previgenti sono rimaste in vigore. CAP. X - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ 131 4. Subingresso per causa di morte nella proprietà dell’esercizio Chiunque può subentrare per causa di morte (eredità legittima o testamentaria e/o per donazione a causa di morte) nella proprietà degli esercizi commerciali. Conseguentemente le ipotesi che si possono verificare sono: a) subentrante in possesso dei requisiti morali e professionali; b) subentrante non in possesso del requisito professionale; c) erede che non intende subentrare nell’attività e vuole cedere ad altri l’azienda; d) subentrante minore o incapace. Vediamo qual è la soluzione perseguibile nei singoli casi. a) Subentrante a causa di morte in possesso dei requisiti morali e professionali Il subentrante a causa di morte in possesso dei prescritti requisiti alla data di morte del dante causa se trattasi di eredità legittima o alla data di pubblicazione del testamento se il subingresso avviene per eredità o donazione testamentaria può, facoltativamente, continuare, a titolo provvisorio, l’attività del de cuius, per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo (disposizione del comma 5, art. 49 del d.m. 375/1988, ora abrogato, ma i cui principi sono stati ripresi da alcune Regioni), oppure iniziare l’attività a nome proprio «solo dopo aver chiesto l’autorizzazione al Comune». Occorre subito aggiungere che se la propria Regione ha stabilito una diversa tempistica e/o procedura si deve osservare la disposizione regionale. In base alla pregressa normativa l’esercizio commerciale, nel quale per causa di morte è subentrato l’erede, può anche rimanere inattivo (chiuso), dopo la morte del dante causa, ma soltanto per un periodo non superiore a 6 mesi (ora 1 anno come i normali esercizi), dalla data di acquisto del titolo (ex comma 3, art. 49), perché qualora non si inizi l’attività entro il termine previsto il subentrato «decade dal diritto di esercitare l’attività del dante causa». b) Subentrante a causa di morte non in possesso del requisito professionale Il subentrante a causa di morte in un esercizio commerciale anche se non è in possesso del requisito professionale ha facoltà di continuare (a titolo provvisorio) l’attività del dante causa (a nome dello 132 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) stesso dante causa) per non più di sei mesi dalla data di acquisto del titolo (così stabiliva il comma 5, art. 49, reg. n. 375/1988 che alcune Regioni hanno riconfermato nella propria legislazione). Il subentrante per causa di morte che vuole iniziare l’attività a nome e per conto proprio (e non continuarla provvisoriamente a nome del dante causa) può dare inizio alla stessa solo dopo aver chiesto ed ottenuto il requisito professionale. Ad iniziare l’attività, in ogni caso, il subentrato deve provvedere nel termine di un anno dalla data di subingresso, termine che tuttavia, a domanda, in base alla pregressa normativa, può essere prorogato dal Comune, quando il ritardo all’ottenimento del requisito professionale non sia imputabile a colpa o negligenza del subentrante interessato. Sull’argomento il Minindustria, con la circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999, così si era espresso: «In caso di subingresso mortis causa in un’attività avente ad oggetto la commercializzazione di prodotti alimentari, se il subentrante non è in possesso del requisito professionale richiesto dall’attuale disciplina, egli è tenuto ad acquisirlo. Si ritiene che l’acquisizione possa avvenire entro sei mesi dall’apertura della successione in analogia con i termini concessi dall’Amministrazione finanziaria ai fini della denuncia di successione. Ciò peraltro non significa che gli eredi in questione non siano tenuti all’immediata comunicazione o domanda di autorizzazione riservandosi di comunicare i dati relativi al requisito professionale in un momento successivo». c) Erede che non intende subentrare nell’attività e vuole cedere ad altri l’azienda: possibilità L’erede o colui a cui l’esercizio sia pervenuto per donazione che non intenda subentrare nell’attività commerciale ha la facoltà di cederlo ad altri, senza essere titolare di alcuna autorizzazione. Infatti, l’abrogato comma 7 dell’art. 49 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, stabiliva che ai fini delle norme sul subingresso il dante causa può anche essere «il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione», alla condizione «che il trasferimento dell’azienda avvenga entro i termini di cui ai commi 3, 4 e 6», cioè entro sei mesi dall’acquisto del titolo. Conseguentemente, mentre nella generalità dei casi di cessione delle aziende commerciali il dante causa non può effettuare la cessione sino a quando non è materialmente in possesso dell’autorizzazione commerciale (cioè non può fare alcuna cessione chi ancora CAP. X - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ 133 non è titolare pur essendo in possesso del titolo di acquisto), nelle due fattispecie cui l’azienda sia pervenuta a causa di morte o di donazione, è accordata la facoltà, sia pure eccezionalmente, di cedere a terzi le aziende commerciali senza divenire intestatari dell’autorizzazione commerciale (nei casi in cui occorra l’autorizzazione). La cessione dell’azienda deve necessariamente avvenire entro un anno da quando è stato acquisito il titolo di erede o di destinatario della donazione. Non tutti i Comuni, in passato, hanno permesso la cessione dell’azienda commerciale dall’erede a terzi senza essere in possesso dell’autorizzazione. 5. Subingresso degli incapaci nella proprietà L’art. 52 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375 (che è rimasto in vigore sino al 23 aprile 1999), in pratica stabiliva che nei casi in cui subentra nell’esercizio commerciale un incapace ed il Tribunale autorizza l’esercizio dell’impresa commerciale, l’autorizzazione provvisoriamente doveva essere intestata all’incapace; conseguentemente, se ai sensi dell’art. 320 c.c. veniva autorizzata la continuazione di un’impresa commerciale dei minori o delle persone giudicate incapaci, si provvedeva all’iscrizione provvisoria dell’incapace nel Rec (ora abrogato) ed al rilascio dell’autorizzazione commerciale pure a nome dell’incapace, valevoli per tutto il periodo in cui permane lo stato di incapacità. In tal caso a cura di chi esercita la patria potestà (chi tutela per legge gli interessi dell’incapace) doveva essere chiesta l’iscrizione nell’elenco speciale del Rec (ora abrogato) della persona che, di fatto, provvedeva alla gestione dell’esercizio. Nei tre mesi successivi alla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l’interessato doveva chiedere, a pena di decadenza del titolo per l’esercizio dell’attività commerciale, la iscrizione nel registro e l’autorizzazione (ordinarie). Qualora non ottenesse l’iscrizione al Rec entro un anno decadeva dal titolo, salvo che il ritardo dipendesse da causa a lui non imputabile (art. 52, d.m. 375/1988 abrogato). Si esprime l’avviso che i principi sopra esposti si applicano tuttora. 134 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 6. La gestione commerciale pro tempore (affitto) degli esercizi commerciali - Domande e contenuto - Reintestazione dell’autorizzazione al titolare e/o agli eredi a) La gestione in generale Secondo la pregressa normativa (comma 2 dell’art. 49 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375) «per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione dell’intero esercizio ad altri che l’assumano in proprio». L’istituto della gestione pro tempore degli esercizi commerciali non ha una particolare disciplina; infatti di esso si interessa, sia pure di sfuggita, il comma 2 dell’art. 25 del d.lgs. 114/1998, tuttavia alla fattispecie si applica l’art. 1615 c.c. I contratti di gestione pro tempore (di affitto) degli esercizi commerciali possono anche essere consacrati con scrittura privata con la sottoscrizione autenticata da notaio. I contratti di subingresso nella gestione devono indicare, fra gli altri elementi generalmente previsti, la data di inizio della gestione e quella in cui ha termine, ovvero la durata della gestione stessa. I predetti contratti non dovrebbero prevedere la proroga tacita in quanto tale clausola non ha alcun valore per gli enti pubblici in generale e per il Comune in particolare. Infatti il Comune a fronte di un contratto di gestione pro tempore è tenuto a rilasciare al subentrato nella gestione, previo ritiro di quella rilasciata al titolare, una nuova autorizzazione commerciale (per la media o la grande struttura di vendita), valevole «soltanto» per il periodo di durata della gestione (dell’affitto), data che, pertanto, deve essere certa e deve essere annotata sull’autorizzazione con una dizione simile alla seguente: «La presente autorizza l’esercizio del commercio per il periodo dal .......... al ..........», seguita dalla data e dalla firma del funzionario per convalida. La domanda per ottenere l’autorizzazione alla gestione pro tempore deve contenere tutti gli elementi, le dichiarazioni e gli allegati, alla stessa stregua dei subingressi nella proprietà degli esercizi commerciali; conseguentemente per gli esercizi di vicinato tutto si conclude con la «comunicazione» su Mod. Com. Alla scadenza il contratto di gestione può essere rinnovato tra le parti ed il funzionario, per gli esercizi differenti da quelli di vicinato, rilascia una nuova autorizzazione oppure appone un’annotazione di convalida, per il nuovo periodo di durata, sull’autorizzazione rila- CAP. X - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ 135 sciata per il periodo in scadenza (occorre, comunque, apporre una nuova marca da bollo). b) Reintestazione dell’autorizzazione al titolare dell’azienda commerciale a fine gestione Alla cessazione della gestione pro tempore, previa richiesta il titolare dell’azienda commerciale ha diritto di ottenere la reintestazione dell’autorizzazione a suo nome, alla condizione che sia tuttora in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali (questi ultimi ove necessari) e che tanto la richiesta, quanto l’inizio dell’attività avvengano nei termini prescritti, dal d.lgs. 114/1998 o, se diversamente stabilito dalla legge della propria Regione (a carattere generale il comma 4, lett. b) ed il comma 5, lett. a) dell’art. 22 d.lgs. 114/ 1998, stabilisce la revoca dell’autorizzazione nei casi in cui l’attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno). Anche nei casi in cui sia prevista sufficiente la sola comunicazione al Comune, tanto la comunicazione, quanto l’inizio dell’attività devono avvenire nei termini sopra indicati. c) Reintestazione dell’autorizzazione a fine gestione in caso di morte del titolare dell’azienda - Chi subentra nella titolarità ed entro quali termini Può accadere che il titolare dell’azienda commerciale, nel corso della gestione pro tempore defunge, in simile evenienza il termine di scadenza della gestione pro tempore non subisce modificazione alcuna e gli eredi del titolare defunto subentrano subito nell’eredità del de cuius, ma nella disponibilità dell’azienda commerciale subentrano “soltanto” alla scadenza naturale della gestione pro tempore (contrattualmente stabilita). Conseguentemente soltanto una volta che sia venuta a scadere la gestione pro tempore, se in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, gli eredi o l’erede, previa istanza da presentare al comune nei termini sopra descritti o entro i termini stabiliti dalla propria Regione, devono chiedere di avere intestata a proprio nome l’autorizzazione commerciale ed anche iniziare l’attività a proprio nome, perché qualora non provvedessero, con tempestività, vengono dichiarati, dal comune decaduti dal diritto di esercitare l’attività commerciale. Si sottolinea e si ribadisce, per ogni buon fine, che i termini per subentrare nella titolarità dell’azienda commerciale e per iniziare l’attività, in questa fattispecie, decorrono, non dalla data del decesso del de cuius, ma dalla scadenza della gestione pro tempore. 136 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) A questa legittima conclusione si perviene anche soltanto esaminando le norme legislative di base, ove è stabilito che: «alla cessazione della (gestione pro tempore) medesima (l’autorizzazione) è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell’esercizio (o dei suoi eredi) che ha diritto ad ottenerla», oppure: «Ai fini del rilascio in disponibilità dell’azienda (il titolare o il suo erede) deve effettuare la denuncia di inizio attività entro il termine decorrente dalla data di cessazione della gestione». Dalla normativa riportata risulta confermato che, in ogni caso, tanto per il titolare, quanto, eventualmente, per i suoi eredi, il termine per chiedere la reintestazione dell’autorizzazione a proprio nome, quanto per la denuncia di inizio attività (a seconda della disciplina vigente nella propria Regione) e l’inizio dell’attività a proprio nome i termini iniziano a decorrere sempre dalla data in cui ha termine la gestione pro tempore. d) Disciplina applicabile per il caso di morte del gestore pro tempore Possibilità di cessazione o di continuazione della gestione da parte degli eredi del conduttore Stabilisce l’art. 1627 c.c. che «Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario (quindi tanto il proprietario, quanto gli eredi del gestore pro tempore) possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte, con preavviso di sei mesi». Nella pratica realtà, normalmente, per il caso di morte del gestore pro tempore, quando gli eredi del gestore sono in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali (perché svolgono già attività commerciale o perché erano coadiuvanti del de cuius), viene loro consentito di continuare la gestione dell’azienda commerciale a loro nome fino alla data contrattualmente stabilita con il proprio avo. Tuttavia , possono pure cessare (rinunciare) alla gestione medesima, così come il locatario può ben non consentire la prosecuzione della gestione da parte degli eredi del gestore pro tempore e recedere dal contratto in applicazione del citato art. 1627 c.c. e) Possibilità della sub concessione: condizioni L’art. 1624 c.c. stabilisce che «L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore». Sul punto, a suo tempo, il Minindustria (ora Ministero dello sviluppo economico), con circolare n. 3334 del 6 aprile 1994, ha avuto CAP. X - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ 137 modo di precisare, tra l’altro, che il subentrante in un esercizio commerciale «dal momento che è legittimato ad esercitare l’attività (commerciale) anche mentre è in attesa che gli venga rilasciata l’autorizzazione a suo nome, può cedere l’esercizio stesso, in proprietà o in gestione. Il trasferimento in gestione è da ritenersi possibile anche da parte di chi abbia ottenuto l’esercizio in godimento purché la possibilità di trasferire sia stata prevista dal suo dante causa», ovvero, il dante causa, accorda il suo consenso al momento della sub concessione. Il citato art. 1624 c.c., al secondo comma, stabilisce che «La facoltà (accordata contrattualmente) di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare», quindi se contrattualmente al conduttore è accordata la facoltà di cedere ad altri l’affitto dell’azienda commerciale, il conduttore può anche subaffittarla; per contro, stabilisce sempre l’art.1624 c.c., che «la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto» dell’azienda commerciale ad altri. f) Soggetti che possono concedere in gestione o in proprietà un esercizio commerciale Occorre ricordare che a carattere generale per poter concedere tanto in proprietà, quanto in gestione pro tempore un esercizio commerciale è necessario che il dante causa sia titolare dell’autorizzazione connessa all’azienda commerciale e non sia soltanto il proprietario privo di autorizzazione (tale è colui che acquista un’azienda commerciale senza essere in possesso dei requisiti normativamente prescritti). Per l’eccezione occorre ricordare che il comma 7 dell’art.49 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375 (ora abrogato, ma i principi si ritengono vigenti), stabiliva che ai fini delle norme sul subingresso il dante causa può anche essere «il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione», infatti sulla base di codesta abrogata normativa statale, qualche Regione, nella propria legge accorda la possibilità a chi ha ottenuto l’azienda commerciale per eredità e/o per donazione, di poterla cedere in proprietà a terze persone senza essere titolari della relativa autorizzazione. Nell’attività pratica occorre attenersi alle prescrizioni emanate dalla propria Regione. 7. La cessione in gestione di reparti di esercizio Stabiliva il comma 14 dell’art. 41 dell’abrogato citato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, che «il titolare di un esercizio commerciale organizzato su più reparti in relazione alla gamma dei prodotti trattati o alle 138 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) tecniche di prestazione del servizio impiegato può affidare uno o più reparti, perché lo gestisca in proprio per il periodo di tempo convenuto, ad un soggetto che sia iscritto nel registro, dandone immediata comunicazione alla Camera di commercio, al Comune e all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto (ora Agenzia delle Entrate). Qualora non abbia provveduto a tale comunicazione risponde dell’attività esercitata dal soggetto stesso. Questi deve fare denuncia dell’esercizio dell’attività alla Camera di commercio ai sensi del regio decreto ..., e del decreto ministeriale 9 marzo 1982, nonché fare all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto (ora Agenzia delle Entrate) la dichiarazione di cui all’art. 35, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633». Dalla lettura della predetta abrogata disposizione regolamentare emerge: – che l’esercizio commerciale, qualunque sia la sua grandezza o importanza, deve essere organizzato per reparti; infatti, la possibilità di organizzarsi in più reparti, distinti l’uno dall’altro, non è da considerarsi riservata o limitata a particolari tipi di esercizi, essendo accordato indistintamente a tutti gli esercizi, e quindi anche ai normalissimi esercizi di vicinato, di ristrutturarsi in reparti, ovviamente, in tutti i casi in cui dispongono di idonei locali, per poter cedere uno o più reparti (esistenti o appositamente creati) in gestione a terze persone; – che l’organizzazione per reparti comporta che vi siano cassa, bilance, attrezzi di misura e quant’altro occorrente perché ciascun reparto possa essere gestito in modo distinto dagli altri; – che alla gestione del reparto o dei reparti, il gestore pro tempore provveda in «proprio», cioè sopportando i rischi che la gestione stessa comporta ed alle condizioni pattuite, privatamente, fra le parti; – che il titolare dell’esercizio, una volta affidata la gestione del reparto, è tenuto «soltanto» a dare «immediata» comunicazione alla Camera di commercio, al Comune e all’Ufficio provinciale dell’IVA (ora all’Agenzia delle entrate). Quale sia il margine di tempo per dare la «immediata» comunicazione non è dato sapere; – che in ogni caso al ritardo e/o addirittura alla mancata comunicazione di cui è trattazione non sono comminate specifiche sanzioni, salvo quella, indiretta, che il titolare dell’esercizio risponda in proprio dell’attività esercitata dal gestore. Non si comprende cosa debbano fare gli enti, né a cosa possano servire le comunicazioni dianzi CAP. X - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ 139 dette fatta eccezione di quelle da fare alla Camera di commercio «Registro delle imprese»; – che il gestore del reparto è obbligato a denunciare l’inizio dell’attività al Registro ditte (ora Registro delle imprese) della Camera di commercio, nonché a «fare all’Ufficio dell’imposta sul valore aggiunto la dichiarazione di cui all’art. 35, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633». La disposizione regolamentare stabiliva infine che, nel caso il titolare dell’esercizio «non abbia provveduto a tale comunicazione», lo stesso titolare dell’esercizio «risponde dell’attività esercitata dal soggetto» che gestisce il reparto. Il successivo comma 15 dello stesso art. 41 completava l’argomento con la prescrizione che la fattispecie della gestione del o dei reparti «non costituisce un caso di subingresso», da cui conseguiva, anche sotto questo profilo, che il Comune non doveva effettuare alcun intervento o emettere alcun provvedimento. La graziosa concessione accordata dalla norma regolamentare e qui descritta non avrebbe dovuto trovare applicazione dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 114/1998, cioè dopo il 23 aprile 1999; tuttavia, il Minindustria, con la circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999, ha ritenuto di poter affermare: Affido in gestione di reparto - Il decreto n. 114 non menziona la fattispecie dell’affidamento in gestione di uno o più reparti di un esercizio commerciale organizzato in relazione alla gamma di prodotti trattati ed alle tecniche di prestazione del servizio. Ciò non significa che abbia inteso vietarla ritenendosi che la fattispecie sia rimessa all’autonomia negoziale delle parti. Di conseguenza, il titolare dell’esercizio può affidare uno o più reparti ad un soggetto in possesso dei requisiti prescritti, affinché li gestisca in proprio previa comunicazione al Comune competente per territorio. A completamento si deve anche aggiungere che poche Regioni hanno ritenuto di inserire nelle proprie leggi la possibilità di affidare in gestione il reparto di azienda. 8. Diverse attività esercitate nello stesso locale: subingresso, trasferimenti e gestioni separate Il comma 11 dell’art. 49 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, stabiliva che: «Qualora nello stesso locale siano esercitate attività di 140 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) vendita disciplinate dalla legge e le attività di somministrazione di alimenti o bevande (di cui all’art. 86 del t.u.l.p.s. n. 773/1931 e all’art. 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287) o altre attività, esse possono essere oggetto di separati atti di disposizione» (sono esclusi da questa possibilità: le farmacie, le rivendite di generi di monopolio ed i distributori automatici di carburanti). Da tale prescrizione regolamentare consegue che il soggetto titolare di una o più licenze e autorizzazioni per l’esercizio di attività di vendita nello stesso locale può: – affidare in gestione le singole attività a distinti soggetti, così come può vendere, donare o lasciare in eredità ogni singola attività ad una distinta persona; – affidare in gestione pro tempore, o vendere, o donare una sola delle attività e l’altra o le altre gestirle in proprio. Nel caso di gestione pro tempore essa può essere continuata nello stesso locale, unitamente alle altre attività gestite dal titolare, ma, a richiesta del titolare (e non del gestore pro tempore), può anche essere trasferita in altri locali idonei. Per il caso di subingresso nella titolarità dei singoli esercizi, i diversi soggetti subentrati possono continuare a svolgere le distinte attività nello stesso locale e possono anche chiedere il trasferimento di uno o di entrambi (o di tutti) gli esercizi in altri locali della stessa o di altre zone osservando le procedure descritte per tali trasferimenti. Se nello stesso locale si esercitano le attività: – di vendita al minuto; – di somministrazione di alimenti (ristorazione) e – di somministrazione di bevande (bar, ecc.), le stesse possono essere oggetto di tre distinti atti di disposizione (3 distinti atti di vendita, di eredità, di donazioni), ovvero possono essere anche affidate le attività a tre distinti gestori, così come possono anche essere trasferite, separatamente l’una dall’altra, in tre nuovi locali, ecc. I principi contenuti in questo paragrafo continuano ad essere osservati anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che nulla esplicita sull’argomento. 9. Spacci interni: subingresso nella gestione o nella titolarità L’art. 16 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, assoggetta gli spacci interni per la «vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o CAP. X - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ 141 imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché (per) la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi» alla medesima disciplina e procedure stabilite per gli esercizi di vicinato e come per questi deve essere effettuata apposita comunicazione al Comune competente per territorio. In modo specifico questi spacci non devono essere allogati in locali aperti al pubblico e gli stessi non devono avere accesso diretto dalla pubblica via. L’avere assoggettato gli spacci alla medesima disciplina e all’osservanza della medesima procedura stabilita per gli esercizi di vicinato comporta che non soltanto per l’avvio di tali attività, ma anche per i subingressi nella gestione o nella titolarità degli spacci è sufficiente la sola «comunicazione» al Comune – con il Modello Com. 4 – ed altresì, come precisato dal Minindustria per i subingressi negli esercizi commerciali, che il subentrato una volta effettuata la comunicazione al Comune può subito iniziare l’attività non dovendo attendere il decorso dei 30 giorni, previsti soltanto per l’apertura anche degli spacci. 10. Subingresso negli esercizi di vendita mediante apparecchi automatici di distribuzione La vendita mediante apparecchi automatici è disciplinata dall’art. 17 del d.lgs. 114/1998, il quale stabilisce che per l’installazione, in qualsiasi luogo (in esercizi esistenti, su aree pubbliche previa concessione del suolo, o in locali privati unitamente ad altre attività od a ciò esclusivamente destinati), degli apparecchi automatici per la vendita di prodotti al dettaglio è necessaria la comunicazione al Comune, con tutte le dichiarazioni prescritte di possesso dei requisiti morali e professionali (questi ultimi soltanto per la vendita dei prodotti alimentari). Ne consegue che avendo assoggettato gli esercizi di vendita con apparecchi di distribuzione automatica alla medesima disciplina e all’osservanza della medesima procedura stabilita per gli esercizi di vicinato, anche per i subingressi nella gestione o nella titolarità di queste attività è sufficiente la sola «comunicazione» al Comune – con il Modello Com. 6 – ed altresì, come precisato dal Minindustria per i subingressi nei normali esercizi commerciali, che il subentrato una volta effettuata la comunicazione al Comune può subito iniziare l’attività non dovendo attendere il decorso 142 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) dei 30 giorni, previsti soltanto per l’apertura degli esercizi e degli spacci. 11. Società: conferimento degli esercizi commerciali all’atto della loro costituzione Il comma 13 dell’art. 49 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, stabiliva che: «La società cui, contestualmente alla costituzione, sia conferita un’azienda commerciale, può continuare l’attività alle stesse condizioni del dante causa, in pendenza dell’iscrizione nel registro (ora abrogato), e del trasferimento della autorizzazione già intestata al dante causa alla condizione che entro un anno dal conferimento segua l’autorizzazione occorrente. Il termine a domanda può essere prorogato dal Sindaco (ora dal funzionario), in caso di ritardo non imputabile al soggetto interessato». Tutto ciò significava che qualora ad una società venga conferita «contestualmente alla (sua) costituzione» (e non anche dopo la costituzione della società) un’azienda commerciale, tale conferimento si configura tal quale come un subingresso. Pertanto la società ha l’onere di chiedere al Comune la voltura (il rilascio) dell’autorizzazione commerciale a suo nome (se trattasi di media o grande struttura di vendita). I predetti principi e prescrizioni si continueranno ad applicare anche ora che è entrato in vigore il d.lgs. n. 114/1998, fatta eccezione per l’iscrizione al Registro, che è stato abolito. 12. Subingresso nelle attività di vendita non sottoposte ad autorizzazione ma alla sola iscrizione al Rec (ora abrogato) L’art. 50 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375 (abrogato dal 23 aprile 1999), relativamente ai subingressi nelle attività di vendita, all’ingrosso e al minuto, non sottoposte ad autorizzazione commerciale, ma «soltanto all’iscrizione dell’esercente nel registro» (ora abrogato), accordava la facoltà al subentrato: – di continuare l’attività di vendita del dante causa se iscritto al Rec (ora abrogato: la disciplina era anche applicabile al commercio all’ingrosso); – di riprendere, provvisoriamente, l’attività di vendita, immediatamente dopo aver chiesto l’iscrizione al Rec (ora abrogato), se il subingresso era avvenuto a causa di morte. In tal caso l’attività doveva CAP. X - SUBINGRESSO NELLA GESTIONE E NELLA PROPRIETÀ 143 cessare qualora nell’arco di un anno il subentrato non avesse ottenuto l’iscrizione al Rec; – di riprendere l’attività di vendita, soltanto dopo avere ottenuto l’iscrizione al Rec, in tutti i casi di subingresso per atto tra vivi. Le predette prescrizioni, senza alcuna eccezione, sono venute meno dal 24 aprile 1999, data in cui è entrato in vigore il d.lgs. 114/ 1998, che ha abolito il Registro ed introdotto il solo possesso dei requisiti morali e, soltanto per i prodotti alimentari, anche i requisiti professionali. 13. Cessazione dell’attività: obbligo di comunicarlo al Comune 30 giorni prima Il comma 5 dell’art. 26 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che anche per la «cessazione dell’attività» relativa a qualunque tipo di esercizio gli interessati devono dare comunicazione al Comune interessato. A tale comunicazione, secondo quanto stabilisce il comma 1 dell’art. 7 al quale fa rinvio il comma 5 dell’art. 26, dovrebbe essere provveduto almeno 30 giorni prima che si effettui la chiusura. Di contro alla interpretazione letterale della norma giuridica, con circolare del Min. industria 22 settembre 1999, prot. 530791, Div. II (riportata in questo volume), viene sostenuto che nel «caso di cessazione dell’attività si ritiene che il riferimento» nell’art. 26, comma 5 del d.lgs. n. 114 all’art. 7, comma 1, comporta che la comunicazione di cessazione dell’attività al Comune debba essere fatta ma «senza necessità dell’attesa dei trenta giorni». Il termine per effettuare la comunicazione è perentorio e per tale ragione l’inadempimento (ed anche l’intempestività) è sanzionato dal comma 3 dell’art. 22 con il pagamento di una somma in denaro da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000). Capitolo XI Artigiani (compresi i panificatori), industriali e imprenditori agricoli: disciplina per la vendita dei loro prodotti 1. Artigiani e industriali: quando necessitano dell’autorizzazione commerciale di vendita a) Artigiani Agli artigiani, se iscritti all’Albo degli artigiani, stabilisce l’art. 5 della legge quadro per l’artigianato 8 agosto 1985, n. 443, «Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria ... non si applicano ... le disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio o l’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426». Il registro e la legge sono stati, rispettivamente, soppresso e abrogata, tuttavia ora è l’art. 4, comma 2, lett. f) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, a stabilire che: «2. Il presente decreto non si applica: ... f) agli artigiani iscritti all’albo di cui all’art. 5, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti di beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio». Ne consegue che rispetto alla legge quadro per l’artigianato n. 443/1985 la libera attività di vendita da parte degli artigiani è stata ampliata alla «fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio» ed altresì che nessuna autorizzazione o prescrizione può essere imposta agli artigiani che vendano, al pubblico, nel luogo di produzione o in locali attigui, i prodotti propri. b) Industriali Relativamente agli industriali, l’abrogata legge 426/1971 all’art. 2 stabiliva che: «Devono essere iscritti nel registro (anch’esso abrogato): 1) gli industriali, qualora intendano esercitare la vendita al pubblico al minuto di merci anche se di loro produzione». A sua volta, il CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 145 comma 9 dell’art. 61 del regolamento di esecuzione n. 375/1988 stabiliva che: «9. Gli industriali e gli artigiani di cui all’art. 2 della legge che intendano vendere al pubblico, al minuto, i loro prodotti sono soggetti alle norme della legge concernenti le autorizzazioni alla vendita, salvo che l’attività commerciale sia esercitata nei locali di produzione dei prodotti stessi». Malgrado la non chiara (anzi equivoca) disposizione regolamentare, sino al 23 aprile 1999, data da cui sono rimasti abrogati la legge 426/1971 ed il relativo regolamento 375/1988, gli industriali per vendere al dettaglio i loro prodotti nei locali di produzione abbisognavano dell’iscrizione al Rec (ora abrogato) e per venderli fuori dei predetti locali abbisognavano dell’autorizzazione commerciale. Attualmente, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina ex novo il commercio al dettaglio, ignora completamente gli industriali, per cui in una precedente edizione di questo volume, a ragion veduta, sostenevamo che gli industriali per vendere i loro prodotti al dettaglio erano tenuti ad osservare le stesse norme stabilite dall’art. 7 per gli esercizi di vicinato. Di contro alla predetta interpretazione, tuttora ritenuta corretta, il Min. industria, Div. II, con propria risoluzione n. 3459/C in data 18 gennaio 1999, per quanto riguarda gli industriali, ha ritenuto di affermare che il d.lgs. 114/1998, «nell’individuare l’ambito di applicazione della disciplina in esso contenuta, definisce attività di commercio al dettaglio quella ‘‘svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale’’. Ciò premesso, si osserva che nel caso di soggetti titolari di attività industriali che esercitino la vendita al pubblico nei locali di produzione o in quelli ad essi adiacenti delle merci da essi prodotte non si concreta la fattispecie definita nella suddetta lettera b). I medesimi, infatti, nel caso di specie, non vendono merci acquistate da altri soggetti, ma esclusivamente quelle da loro prodotte. Ciò significa, ad avviso della scrivente, che non sono applicabili le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 114. La loro attività di vendita, peraltro, non può ritenersi assimilabile a quella esercitata dagli artigiani ‘‘nei locali di produzione o nei locali ad essi adiacenti dei beni di produzione propria ...” per la quale la lettera g) del comma 2 dell’articolo 4 del citato decreto prevede espressamente la non assoggettabilità alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso». 146 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Conclusivamente si può affermare che a parte il tutt’altro che chiaro parallelo fatto tra produzione industriale e produzione artigianale, secondo il Min. industria gli industriali, nell’ambito dei locali di produzione, possono vendere liberamente al dettaglio i loro prodotti senza dovere comunicare tale attività ad alcuna autorità e/o organismo, in quanto la fattispecie non si concreta «in vendita di prodotti acquistati in nome e per conto proprio per rivenderli». 2. Pane: liberalizzazione della produzione, della vendita e della consumazione sul posto del pane acquistato a) Le previgenti norme che disciplinavano l’autorizzazione all’apertura di nuovi panifici L’articolo 4 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) ha liberalizzato l’attività di produzione del pane, la vendita e la consumazione sul posto di acquisto e contestualmente ha abrogato sia la legge 31 luglio 1956, n. 1002, che dettava le norme per ottenere l’autorizzazione all’apertura di nuovi panifici, sia la lettera b) del comma 2 dell’articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che stabiliva in 60 giorni il termine massimo perché le Camere di commercio, alle quali erano affidati l’istruttoria ed il rilascio delle licenze della panificazione, provvedessero all’eventuale diniego delle licenze, perché, trascorsi i predetti 60 giorni, si realizzava il silenzio-accoglimento delle istanze. Infatti, la legge 31 luglio 1956, n. 1002, «Nuove norme sulla panificazione» assoggettava a licenza: «l’impianto, la riattivazione, il trasferimento e la trasformazione dei panifici». L’incombenza dell’istruttoria della pratica e del rilascio della «licenza» era attribuita alla Camera di commercio «previo accertamento della efficienza degli impianti e della loro rispondenza ai requisiti tecnici ed igienico-sanitari previsti» dalle leggi. Sintetizzando, l’abrogata legge 1002/1958 stabiliva: – che la Camera di commercio era tenuta a sentire il parere di un’apposita commissione, presieduta dal Presidente della Camera di commercio, composta di cinque membri, la quale doveva accertare ed esprimersi sulla «opportunità del nuovo impianto in relazione alla densità dei panifici esistenti e del volume della produzione nella località» interessata; – che agli «accertamenti tecnici ed igienico-sanitari» era tenuta a provvedere apposita commissione provinciale composta da tre mem- CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 147 bri in rappresentanza della Camera di commercio, dell’Ispettorato del lavoro e dell’Ufficiale sanitario (ora medico della funzione pubblica dell’ASL); – che la domanda tendente ad ottenere la licenza di panificazione, con allegata una planimetria dei locali e degli accessori, deve contenere «la indicazione della località, la descrizione dei macchinari e degli attrezzi relativi agli impianti e delle principali modalità della lavorazione o la indicazione della potenzialità di produzione giornaliera degli impianti»; – che i panifici abilitati potevano «ricorrere alla lavorazione manuale ed all’uso di impastatrice meccanica ed essere dotati di forno di cottura a riscaldamento con legna allo stato naturale, energia solare, energia elettrica o forma indiretta». Appaiono evidenti, da quanto sopra sintetizzato, la complessità degli accertamenti e la non semplificata procedura per il rilascio di licenze per nuovi panifici. b) La liberalizzazione della produzione di pane Con la premessa che alla liberalizzazione della panificazione si provvede al «fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della panificazione e assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti», il comma 2 del citato art. 4 del d.l. n. 223/2006 stabilisce testualmente che «L’impianto di un nuovo panificio e il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al Comune competente per territorio ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241». Dal contenuto del sopra richiamato comma 2 dell’articolo 4 si ricava che ora per aprire un nuovo panificio o per trasferire o trasformare un panificio esistente occorre prioritariamente chiedere ed ottenere: A) dall’ASL «l’autorizzazione» attestante il possesso dei requisiti igienico-sanitari, nonché l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera (in pratica è l’ASL che deve rilasciare l’autorizzazione sanitaria di idoneità dei locali e delle attrezzature e di idoneità degli scarichi in atmosfera delle emissioni); B) dal Comune nel cui territorio è posto il panificio l’autorizzazione o la concessione edilizia dei locali destinati all’azienda, nonché l’agibilità degli stessi locali per la destinazione a panificio. Ottenute le attestazioni e le autorizzazioni suddette, occorre presentare al Comune nel cui territorio sorge l’impianto apposita «dichiarazione di inizio attività», ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 148 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 1990, n. 241, nella quale deve essere indicato il nominativo del responsabile dell’attività produttiva, il quale è tenuto ad assicurare (non risulta che debba dichiararlo, essendo obbligato ad assicurarlo per disposizione normativa) «l’utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l’osservanza delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito». La qualifica di responsabile dell’impianto può essere assunta sia dal medesimo titolare dell’impresa, sia da persona dal titolare incaricata. In ogni caso (si ripete) il responsabile assume automaticamente l’impegno di osservare quanto prescritto dalla norma giuridica e sopra descritto. Alla dichiarazione di inizio attività devono essere allegati i documenti indicati alle precedenti lettere A) e B). Per la considerazione che per l’espressa indicazione del medesimo articolo 4 del d.l. n. 223/2006 «alla dichiarazione di inizio attività» si applica l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ne consegue che, nella specifica fattispecie, l’attività di panificazione «può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all’amministrazione» comunale territorialmente competente e che «contestualmente all’inizio dell’attività, l’interessato» è pure tenuto a dare comunicazione al Comune competente territorialmente dell’avvenuto inizio dell’attività. Per il caso in cui l’amministrazione comunale (= il funzionario responsabile del servizio) riscontrasse carenza o incompletezza della documentazione allegata alla dichiarazione di inizio attività o la mancanza dell’indicazione del nominativo responsabile dell’attività produttiva, ha l’onere e l’obbligo «nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione» di adottare motivato provvedimento di divieto di inizio dell’attività, di rimuovere gli effetti della comunicazione e di procedere in conformità a quanto dispone il citato art. 19 della l. 241/1990. Allo stato attuale della legislazione il funzionario del Comune non è tenuto ad effettuare altri accertamenti, né morali, né professionali, anche se esprimiamo certezza che seguiranno disposizioni con ulteriori puntualizzazioni anche relativamente all’effettuazione di più approfonditi accertamenti. c) Vendita del pane di propria produzione e possibilità di consumarlo sul posto L’art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443 «Legge quadro per l’artigianato» al settimo comma stabilisce che: «Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 149 per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui al primo comma (albo provinciale delle imprese artigiane) le disposizioni relative all’iscrizione al registro degli esercenti il commercio (ora abrogato) o all’autorizzazione di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 (ora abrogata e sostituita dal d.lgs. n. 114 del 1998), fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali». Anche l’art. 4, comma 2 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114 (Nuova disciplina del commercio), alla lettera f), stabilisce che le norme dello stesso decreto non si applicano «agli artigiani iscritti all’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio». In conformità delle sopra riportate disposizioni normative, gli artigiani in generale ed i panificatori in particolare, per vendere i loro prodotti (per asporto) «negli stessi locali di produzione o ad essi attigui», non abbisognano di alcuna autorizzazione commerciale, ma devono sempre e comunque osservare le norme igienico-sanitarie. Un’ulteriore liberalizzazione ad esclusivo beneficio dei panificatori, in sede di conversione in legge del d.l. n. 223/2006, è stata introdotta, ex novo, dal comma 2-bis dell’art. 4, in base al quale ai titolari di qualsiasi impianto di panificio è consentita «l’attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie». In pratica è consentito, a chi acquista il pane o altri prodotti da forno direttamente dal fornaio, di consumarli negli stessi locali in cui avviene l’acquisto, alla condizione che l’attività non venga trasformata in somministrazione, quindi alla condizione che non esistano attrezzature, come tavoli e sedie, che trasformerebbero la vendita in somministrazione. Invero l’interpretazione letterale della norma porterebbe ad affermare che soltanto «l’esclusione del servizio assistito di somministrazione», quindi soltanto l’assistenza di personale e non anche le attrezzature, deve mancare, ma se si considera che la consumazione deve avvenire con «gli arredi dell’azienda» e normalmente le aziende commerciali nei locali di vendita non pongono tavolini e sedie che sarebbero soltanto di intralcio alla vendita si perviene alla conclusione che non devono essere presenti nei locali attrezzature che comunque trasformerebbe- 150 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) ro il locale di vendita in locale della somministrazione di alimenti e bevande (1). d) Riserve e incombenze a cui deve provvedere il Ministro dello sviluppo economico Il comma 2-ter dell’art. 4 del d.l. n. 223/2006, pure aggiunto in sede di conversione in legge del decreto, demanda al Ministro dello sviluppo economico di emanare un decreto, entro 12 mesi, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e della sanità, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, volto a disciplinare, in conformità del diritto comunitario: a) l’uso della denominazione «panificio»; b) l’uso della denominazione «pane fresco»; c) l’adozione della dicitura «pane conservato», con l’indicazione dello stato e del metodo di conservazione, delle specifiche modalità di confezionamento e vendita, nonché delle eventuali modalità di conservazione e di consumo. Si esprime l’avviso che il citato decreto ministeriale, oltre ai chiarimenti sulle esplicite definizioni che precedono, potrà portare anche puntualizzazioni e precisazioni operative per il procedimento amministrativo, compresa l’elencazione dei requisiti soggettivi che deve possedere il soggetto che presenta la «dichiarazione di inizio attività», precisazioni codeste che, in ogni caso, si ritengono utili, se non necessarie, quantomeno allo scopo di mettere in grado tutti i Comuni di operare in modo corretto ed uniforme. e) Lo svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza: competenza L’abrogata legge 31 luglio 1956, n. 1002, che portava le «... norme sulla panificazione», riservava al Ministero dell’industria e del commercio (ora Ministero dello sviluppo economico) la vigilanza sull’applicazione della legge e la possibilità di disporre ispezioni anche a mezzo dei (1) Il Ministro dello sviluppo economico, con la circolare n. 363/C del 28 settembre 2006, ha precisato che per il consumo sul posto dei prodotti è di tutta evidenza che «gli arredi, richiamati nella disposizione, ... devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari...», per cui gli arredi «non possono coincidere con le attrezzature tradizionalmente utilizzate negli esercizi di somministrazione, né può essere ammesso, in quanto espressamente vietato dalla norma, il servizio assistito. Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere», cioè di plastica. CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 151 propri funzionari. Inoltre stabiliva che gli Ispettori del lavoro e gli Ufficiali sanitari (ora medico della funzione pubblica dell’ASL) delle ispezioni che eseguono ai panifici devono riferire al predetto Ministero. Ora, il terzo comma dell’art. 4 del d.l. n. 223/2006 attribuisce le funzioni di vigilanza sui panifici ai «Comuni» e alle «Autorità competenti in materia di igiene sanitaria» (Agenti sanitari e personale medico dell’ASL a tale incombenza incaricato). Ovviamente, gli Ispettori del lavoro, per il loro settore, sono sempre autorizzati ad effettuare ispezioni e controlli. f) Le sanzioni amministrative applicabili alle violazioni: competenza dei Comuni In modo puntuale il comma 4 dell’art. 4 del d.l. n. 223/2006 stabilisce che le violazioni a quanto stabilisce lo stesso articolo 4 «sono punite ai sensi dell’art. 22, commi 1 (Assenza dei prescritti requisiti, mancata comunicazione di inizio dell’attività), 2 (Recidiva delle violazioni), 5, lettera c) (Ulteriore violazione in materia igienico-sanitaria dopo la sospensione dell’attività a seguito di recidiva) e 7 (attribuzione al Comune della competenza a ricevere il rapporto e ad incassare i proventi contravvenzionali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». 3. La vendita diretta al dettaglio, in tutto il territorio nazionale, da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle loro aziende Originariamente la legge 9 febbraio 1963, n. 59, come modificata dalla legge 14 giugno 1964, n. 477 e come interpretata autenticamente dalla legge 26 luglio 1963, n. 976, disciplinava la vendita al dettaglio in sede stabile dei prodotti ottenuti nei rispettivi fondi per coltura o allevamento da parte dei produttori agricoli singoli o associati. Successivamente con gli artt. 7 e 8 della legge 5 marzo 2001, n. 57, «Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati», al Governo è stata conferita delega per l’emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti norme per l’orientamento e la modernizzazione dei settori dell’agricoltura, delle foreste, della pesca, dell’acquacoltura e della lavorazione del pescato». In modo specifico, per l’attività che qui interessa, al Governo come criterio direttivo, dall’art. 8, comma 1, lett. s), è stato dato mandato di disporre la «revisione della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, sulla vendita al pubblico dei prodotti agricoli, al fine di semplificare 152 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) le procedure e favorire il rapporto con i consumatori, anche abolendo l’autorizzazione ivi prevista». All’incombenza il Governo ha provveduto con il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (in G.U. 15 giugno 2001, n. 137, s.o.) (2), disciplinando in modo nuovo la figura dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. (come sostituito dall’art. 1) e liberalizzando (in pratica) l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio, sia in forma fissa (ex commercio fisso), che sulle aree pubbliche (ex commercio ambulante), tanto in forma itinerante che in forma fissa (con posteggio), nel modo di seguito sintetizzato (3). (2) Il d.lgs. n. 228/2001 è riportato al n. 3 della Parte quinta «Le norme legislative vigenti». (3) Si precisa che il Ministero delle attività produttive, nella circolare n. 3547/C in data 17 giugno 2002, afferente al commercio elettronico, nel modo che segue ha sintetizzato le vendite da parte degli imprenditori agricoli. La legge 9 febbraio 1959, n. 59, deve ritenersi tuttavia implicitamente abrogata dall’entrata in vigore del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, recante «Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57». Questo decreto, tra l’altro, ha modificato la definizione di «imprenditore agricolo» contenuta nell’art. 2135 c.c. ed imposto l’obbligo di iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese, con efficacia di pubblicità dichiarativa di tale iscrizione. L’art. 4 di detto decreto, rubricato «Esercizio dell’attività di vendita», prevede alcune indicazioni che si applicano all’agricoltore che intende svolgere attività di vendita al dettaglio. In estrema sintesi, si prevede: – che gli imprenditori agricoli (singoli o associati) iscritti al registro delle imprese possano vendere direttamente al dettaglio i prodotti provenienti «in misura prevalente dalle rispettive aziende», osservate le vigenti norme in materia di igiene e sanità. Tale vendita può avvenire su tutto il territorio nazionale; – che la vendita di prodotti agricoli possa essere svolta sia in forma itinerante che in sede fissa. Nel primo caso è necessaria una previa comunicazione al comune dove è situata la sede dell’azienda di produzione contenente una serie di indicazioni, tra le quali le modalità in cui sarà effettuata la vendita, compreso il commercio elettronico. Una volta effettuata la comunicazione, così come per il commercio al dettaglio in esercizi di vicinato, è necessario attendere che siano trascorsi trenta giorni; per quanto riguarda, invece, la vendita da effettuarsi in forma non itinerante su aree pubbliche ovvero in locali aperti al pubblico, la comunicazione di cui sopra dovrà essere indirizzata al comune in cui si intende esercitare la vendita. Qualora si intenda effettuare la vendita mediante un posteggio sulle aree pubbliche, la comunicazione deve contenere anche la richiesta di assegnazione del relativo posteggio, secondo quanto è previsto nella disciplina regionale e comunale di attuazione dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998; – che sono ammessi alla vendita non solo i prodotti non sottoposti a lavorazione ma anche – secondo la nuova definizione codicistica di imprenditore agricolo – quelli «derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa». CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 153 a) Chi è imprenditore agricolo Il nuovo articolo 2135 del codice civile risulta così formulato: «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltiva zione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge». La dizione del sopra riportato terzo comma, ove è detto che «si considerano comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione ...», sembrerebbe volesse restringere le attività connesse a quelle esercitate personalmente dall’imprenditore agricolo. Se così potesse essere interpretata la dizione rimarrebbero escluse la trasformazione del grano in farina, delle ulive in olio, dell’uva in mosto, ecc., in tutti i casi in cui la molitura e la spremitura vengono fatte al mulino, al frantoio e al palmento ad opera dei terzi. Per contro, leggendo attentamente l’intero testo del decreto legislativo si perviene alla conclusione che la dizione «esercitate dal medesimo imprenditore» deve essere intesa non come esecuzione materiale fatta dallo stesso imprenditore, ma da questi curata e/o fatta eseguire anche presso strutture di soggetti terzi. L’art. 4, comma 7, del d.lgs. n. 228/2001 conferma che la vendita diretta degli agricoltori è esclusa dall’applicazione del d.lgs. n. 114/1998. Tale esclusione è però legata al fatturato conseguito con tale vendita: il d.lgs. n. 114/1998 torna, infatti, ad essere applicabile «qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a 80 milioni di lire (ora A 160.000) per gli imprenditori individuali, ovvero a 2 miliardi (ora A 4 milioni) per le società» (art. 4, comma 8, del d.lgs. n. 228/2001). 154 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) b) Gli imprenditori agricoli professionali, le cooperative e le società riconosciute quali «imprenditori agricoli professionali» – Per le cooperative è il comma 2 dell’art. 1 del d.lgs. 228/2001 a stabilire che: «2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico». – Le nuove definizioni delle società, delle cooperative e delle associazioni L’originario art. 10 del d.lgs. 228/2001 integrava l’art. 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153 e forniva le necessarie definizioni. Il citato art. 12, legge 153/1975 è stato abrogato dall’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, il quale, contestualmente, introduce nell’ordinamento le seguenti nuove definizioni in adeguamento alle direttive CE: «1. Ai fini dell’applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro. Le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per l’espletamento di cariche pubbliche, ovvero in società, associazioni ed altri enti operanti nel settore agricolo, sono escluse dal computo del reddito globale da lavoro. Per l’imprenditore che operi nelle zone svantaggiate di cui all’articolo 17 del citato regolamento (CE) n. 1257/1999, i requisiti di cui al presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 2. Le Regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei requisiti di cui al comma 1. È fatta salva la facoltà dell’Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) di svolgere, ai fini previdenziali, le verifiche ritenute necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qua- CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 155 lora lo statuto preveda quale oggetto sociale l’esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti: a) nel caso di società di persone qualora almeno un socio sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica si riferisce ai soci accomandatari; b) nel caso di società cooperative, ivi comprese quelle di conduzione di aziende agricole, qualora almeno un quinto dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale; c) nel caso di società di capitali, quando almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. 4. Qualunque riferimento della legislazione vigente all’imprenditore agricolo a titolo principale si intende riferito alla definizione di cui al presente articolo. All’imprenditore agricolo professionale, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 5. L’articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modificazioni, è abrogato». c) Obbligo dell’iscrizione al Registro delle imprese per poter effettuare le vendite al dettaglio L’art. 2 del d.lgs. 228/2001 stabilisce che: «1. L’iscrizione degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici esercenti attività agricola nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all’articolo 2188 e seguenti del codice civile, oltre alle funzioni di certificazione anagrafica ed a quelle previste dalle leggi speciali, ha l’efficacia di cui all’articolo 2193 del codice civile». A sua volta il comma 1 del successivo art. 4 del medesimo decreto stabilisce che soltanto gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti dalle rispettive aziende. Consegue da quanto precede che condizione inderogabile per poter esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti ricavati dalla coltivazione del fondo, dalla silvicoltura, dall’allevamento di animali e dalle attività connesse è l’iscrizione «degli imprenditori agricoli, dei coltivatori diretti e delle società semplici» nella sezione speciale del Registro delle imprese. 156 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) d) Requisiti morali dell’imprenditore agricolo per poter effettuare le vendite al dettaglio L’art. 4, comma 6, del d.lgs. 228/2001 stabilisce che: «6. Non possono esercitare l’attività di vendita diretta gli imprenditori agricoli, singoli o soci di società di persone e le persone giuridiche i cui amministratori abbiano riportato, nell’espletamento delle funzioni connesse alla carica ricoperta nella società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività. Il divieto ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna». e) Vendite su aree pubbliche in forma itinerante da parte degli imprenditori agricoli - Procedure da osservare: comunicazione e termini per poter iniziare l’attività Stabilisce il comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. 228/2001 (4) che la vendita diretta dei prodotti agricoli in forma itinerante è soggetta alla previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione e può essere effettuata – su tutto il territorio della Repubblica – decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. Non è esplicitato come debba pervenire al Comune la predetta comunicazione, tuttavia riteniamo che la spedizione possa avvenire a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure mediante consegna a mano, in duplice esemplare (originale + copia), all’Ufficio protocollo del Comune, il quale sulla copia appone il timbro a datario di ricevimento e la restituisce all’imprenditore agricolo. Sul contenuto della predetta comunicazione stabilisce il comma 3 dello stesso art. 4 che: «3. La comunicazione di cui al comma 2, oltre alle indicazioni delle generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese e degli estremi di ubicazione dell’azienda, deve contenere la specificazione dei prodotti di cui s’intende praticare la vendita e delle modalità con cui si intende effettuarla, ivi compreso il commercio elettronico». (4) L’art. 4 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99 (in G.U. 22 aprile 2004, n. 94) stabilisce testualmente che «La disciplina amministrativa di cui all’art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2002, n. 228, si applica anche agli enti ed alle associazioni che intendono vendere direttamente prodotti agricoli». Consegue che le disposizioni illustrate nel subparagrafo che si annota e nei successivi, si applicano anche gli enti ed alle associazioni che intendono vendere direttamente al consumatore finale i loro prodotti agricoli. CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 157 Ne consegue che il contenuto della predetta comunicazione è uguale per tutte le modalità di vendita: su aree pubbliche in forma itinerante e con posteggio; su aree o in locali privati (in forma fissa) ed in qualsiasi altra modalità avvenga la vendita, ivi compreso il commercio elettronico. In tutti i casi di vendita di prodotti provenienti dagli imprenditori agricoli, devono essere «osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità» (ultimo comma dell’art. 4). È opportuno ricordare che la disciplina qui descritta si applica non soltanto per i prodotti direttamente ottenuti per coltura o allevamento, ma anche per le vendite «di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa» (comma 5, art. 4, d.lgs. 228/2001). f) Vendita su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio (5) La seconda parte del comma 4 dell’art. 4 del d.lgs. 228/2001 stabilisce, opportunamente, che: «Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell’art. 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». Quanto precede viene prescritto, è ovvio, per la ragione che per poter esercitare l’attività commerciale su posteggio mercatale o extramercatale (ma individuato e delimitato dal Comune) è necessario ottenere la concessione del posteggio dal Comune (o dall’ente) che gestisce il mercato, in conformità delle «modalità di assegnazione dei posteggi, (della) loro superficie e (dei) criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano l’attività di vendita dei loro prodotti» (di cui all’art. 28 d.lgs. n. 114/1998). Il contenuto della comunicazione e la procedura di recapito al Comune sono stati sintetizzati nella precedente rubrica, a cui si fa rinvio; si deve aggiungere che per l’esercizio dell’attività è sempre (5) Occorre aggiungere che le vendite sulle aree pubbliche e private, da parte degli imprenditori agricoli, ora può avvenire anche «Nei mercati riservati agli imprenditori agricoli» che in esecuzione del comma 1065 dell’art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) sono stati «inventati ex novo» con d.m. 20 novembre 2007 i «mercati riservati all’esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli» la cui trattazione viene inserita al Cap. IV, «Mercati e fiere: istituzione, gestione, posteggi, presenze» della Parte II «Il commercio su aree pubbliche». 158 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) necessario ottenere la preventiva concessione (o assegnazione) del posteggio, non essendo previsto, per la fattispecie, l’istituto del silenzio-assenso. Si ricorda che per le vendite di prodotti provenienti dagli imprenditori agricoli devono essere «osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità», ed altresì che la vendita non è limitata ai soli prodotti direttamente ottenuti per coltura o allevamento, ma è estesa alle vendite «di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa» (comma 5, art. 4, d.lgs. 228/2001). g) Vendita in locali privati aperti al pubblico (tipo ex commercio fisso) La prima parte del comma 4 dell’art. 4 del d.lgs. 228/2001 stabilisce che: «4. Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche o in locali aperti al pubblico, la comunicazione è indirizzata al Sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita». La predetta disposizione, com’è ovvio, fa riferimento alle vendite che si intendono esercitare in locali privati aperti al pubblico (similmente agli ex esercizi del commercio fisso o, ciò che è lo stesso, similmente agli attuali esercizi di vicinato). Non è prevista alcuna superficie, né minima, né massima, per l’esercizio di questa attività, per cui non si dovrebbero poter imporre limitazioni di sorta. La comunicazione al Comune deve avere lo stesso contenuto in precedenza descritto per la «vendita su aree pubbliche in forma itinerante». Abbiamo, però, motivo di ritenere, benché nulla in proposito espliciti il d.lgs. 228/2001, che alla fattispecie sia applicabile la prescrizione della dichiarazione «di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme di urbanistica nonché quelle relative alla destinazione d’uso», perché se così non fosse si realizzerebbe una grave disparità di trattamento rilevante giuridicamente, rispetto alla prescrizione contenuta nell’art. 7 del d.lgs. 114/1998 per gli esercizi di vicinato. Si deve anche qui aggiungere che la disciplina qui descritta si applica non soltanto per la vendita dei prodotti direttamente ottenuti per coltura o allevamento, ma anche alle vendite «di prodotti derivati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione CAP. XI - ARTIGIANI, INDUSTRIALI E IMPRENDITORI AGRICOLI 159 dei prodotti agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell’impresa» (comma 5, art. 4, d.lgs. 228/2001). h) Vendita di prodotti propri su aree private all’aperto Circa la vendita di prodotti propri da parte degli imprenditori agricoli su aree private all’aperto, il Ministero delle attività economiche (già Ministero dell’industria e del commercio ed ora Ministero dello sviluppo economico) con risoluzione del 5 aprile 2005, prot. n. 2772, aveva espresso l’avviso che agli imprenditori agricoli non sarebbe consentita l’attività di vendita su aree private all’aperto. Tale interpretazione, da chi scrive, non era condivisa; tuttavia ora il legislatore, con la legge 11 marzo 2006, n. 81, ha aggiunto al comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, sulla disciplina e modernizzazione del settore agricolo, la seguente formulazione: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività». Conseguentemente la problematica interpretativa della norma giuridica è stata ora risolta legislativamente a favore degli imprenditori agricoli, i quali, pertanto, nei propri fondi od ai margini di essi ora possono vendere i loro prodotti liberamente senza dover dare comunicazione ad alcuna autorità. i) Prevalenza dei prodotti ottenuti dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento La dizione contenuta nel nuovo art. 2135 del c.c. che «Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali ...» lascia intendere che nei casi ritenuti opportuni o utili o necessari l’imprenditore agricolo può annettere all’attività produttiva di trasformazione o di commercializzazione anche prodotti non provenienti dalla sua diretta attività. 160 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) l) Alle vendite degli imprenditori agricoli non si applicano le disposizioni sul commercio di cui al d.lgs. 114/1998 (6) Stabilisce il comma 7 dell’art. 4 del d.lgs. 228/2001 che: «7. Alla vendita diretta disciplinata dal presente decreto legislativo continuano a non applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 4, comma 2, lettera d), del medesimo decreto legislativo n. 114 del 1998». Fatta eccezione, aggiungiamo noi per completezza, per l’applicazione delle norme sul commercio relativamente alla concessione dei posteggi mercatali agli imprenditori agricoli che ne facciano richiesta. 4. Violazione delle norme: assenza di sanzioni Né il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, né la previgente legge 9 febbraio 1963, n. 59, prevedono le sanzioni per coloro che violano le norme relative alla vendita da parte degli imprenditori agricoli, ora contenute nel d.lgs. n. 228/2001. Conseguentemente, le eventuali violazioni delle norme predette rimangono prive di sanzione, in ossequio al principio di legalità stabilito dall’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in base al quale «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge» che «preveda sanzioni amministrative» da applicare «soltanto nei casi e per i tempi in essa indicati». (6) Si ricorda che l’art. 4, comma 8 del d.lgs. n. 228/2001, così come integrato dall’art. 1, comma 1064 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), testualmente stabilisce «8. Qualora l’ammontare dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti non provenienti dalle rispettive aziende nell’anno solare precedente sia superiore a “160.000 euro” per gli imprenditori individuali ovvero a “4 milioni di euro” per le società, si applicano le disposizioni del citato decreto legislativo n. 114 del 1998». Capitolo XII Attività escluse dalla disciplina del commercio e disciplina vigente per la vendita di particolari prodotti 1. Attività escluse dalla disciplina del commercio L’art. 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, similmente a quanto disponeva l’art. 45 della precedente legge 11 giugno 1971, n. 426, stabilisce che la disciplina del commercio (= le disposizioni dello stesso decreto) non si applica a: • Farmacie a) «Ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i Comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici» (1). Conseguentemente i farmacisti in generale che non limitano la loro attività ai soli prodotti farmaceutici e specialità medicinali e le farmacie comunali che eccedano la vendita «dei dispositivi medici e presidi medico-chirurgici», per poter vendere i prodotti indicati nella tabella speciale di cui all’allegato 9 al d.m. 375/1988, che rimane in vigore senza limitazioni, né di tempo, né di luogo, devono fare la «comunicazione» e nella stessa dichiarare di possedere i prescritti requisiti morali così come prevede l’art. 7 per gli esercizi di vicinato (in fattispecie, trattandosi di attività secondaria all’attività principale, non riteniamo necessitino anche le dichiarazioni relative al rispetto dei regolamenti locali e le altre, pure prescritte per gli (1) Secondo il comma 2 dell’art. 61 dell’abrogato d.m. 375/1988, per prodotti farmaceutici o specialità medicinali si intendono «anche» gli altri prodotti affini, i presidi medico-chirurgici e gli articoli sanitari, normalmente posti in vendita nelle farmacie secondo gli usi. 162 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) esercizi di vicinato, per le medesime ragioni indicate alla voce «Tabaccherie» che segue, tuttavia il Modello Com. 1, che deve essere usato per la comunicazione, delle farmacie nulla esplicita in proposito). • Tabaccherie b) «Ai titolari di rivendite di generi di monopolio, qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni». L’esonero, com’è chiaramente indicato nella norma, si applica alle tabaccherie che vendono esclusivamente generi di monopolio, perché se intendano vendere anche i prodotti indicati nella tabella speciale di cui all’allegato 9 al d.m. 375/1988, che rimane in vigore senza limitazioni, né di tempo, né di luogo, devono fare la «comunicazione» e nella stessa dichiarare di possedere i prescritti requisiti morali così come prevede l’art. 7 per gli esercizi di vicinato (in fattispecie, trattandosi di attività commerciale secondaria all’attività principale, non riteniamo necessitino anche le dichiarazioni relative al rispetto dei regolamenti locali e le altre, pure prescritte per gli esercizi di vicinato, essendo i locali già destinati ad attività commerciali. Anche per le tabaccherie la comunicazione deve essere fatta con il Modello Com. 1). • Associazioni produttori ortofrutticoli c) «Alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni». Notazione: La legge n. 426/1971 prevedeva l’esonero per gli «esportatori di prodotti ortofrutticoli ed agrumari iscritti negli albi di cui alla legge 25 gennaio 1966, n. 31»; la innovazione sembra essere sostanziale. • Produttori agricoli (ora imprenditori agricoli) d) «Ai produttori agricoli, singoli o associati, che esercitavano l’attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’art. 2135 del codice civile, si applicavano la legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive modificazioni e la legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni». Attualmente si applicano le norme portate dal decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (in G.U. 15 giugno CAP. XII - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO 163 2001, n. 137, s.o.), con il quale è stata disciplinata in modo nuovo la figura dell’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 c.c. (come sostituito dallo stesso decreto) ed è stato liberalizzato (in pratica) l’esercizio dell’attività di vendita al dettaglio, sia in forma fissa (ex commercio fisso), che sulle aree pubbliche (ex commercio ambulante), tanto in forma itinerante che in forma fissa (con posteggio), nel modo indicato nel precedente Cap. XI al paragrafo 3 al quale si fa rinvio. • Rivendite di carburanti e) «Alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni». Con la esplicitazione che «Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica ...». Anche in questa fattispecie l’esonero, com’è puntualizzato dalla norma, si applica alle stazioni di servizio che vendono esclusivamente carburanti per uso di autotrazione, perché nel caso intendessero anche vendere i prodotti indicati nella tabella speciale di cui all’allegato 9 al d.m. 375/1988, che rimane in vigore senza limitazioni, né di tempo, né di luogo, i titolari degli impianti o i gestori devono fare la «comunicazione» e nella stessa dichiarare di possedere i prescritti requisiti morali così come prevede l’art. 7 per gli esercizi di vicinato (anche per questa fattispecie, trattandosi di attività secondaria all’attività principale, non riteniamo necessitino anche le dichiarazioni relative al rispetto dei regolamenti locali e le altre, pure prescritte per gli esercizi di vicinato. Anche per queste rivendite la comunicazione deve essere fatta con il Modello Com. 1). Per la estensione merceologica e di altre attività, di vendita e di somministrazione, si veda il paragrafo 5 del precedente Cap. IV (Tabelle merceologiche speciali). • Artigiani f) «Agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’art. 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio». Quest’ultima precisazione, relativa alla fornitura dei beni accessori, è un’assoluta novità e si 164 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) aggiunge agli esoneri previsti dalla legge quadro n. 443/1985 (si veda la trattazione fatta al paragrafo 1 del precedente Cap. XI). • Pescatori, cacciatori, raccoglitori di tartufi, di funghi e di prodotti agricoli g) «Ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio del diritto di erbatico, di fungatico e di diritti similari». La norma vorrebbe essere garantista al massimo e perciò ipotizza che tutti i prodotti, provenienti dalla terra, dovrebbero essere stati «legalmente raccolti», presuntivamente su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio del «diritto» di erbatico, di fungatico e di diritti similari. Invero quando vengono venduti i predetti prodotti della terra, spesso in quantità modesta, non riteniamo che alcuno possa chiedere se e dove sono stati raccolti e se nell’ambito del diritto o meno. Dobbiamo rilevare che rispetto alla previgente disciplina il d.lgs. 114/1998 ha ampliato enormemente il campo degli esoneri; infatti, relativamente ai pescatori ed ai cacciatori l’esonero era previsto dall’art. 61, comma 12, lettera b), del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, così come dallo stesso art. 61, comma 12, lett. d) era previsto l’esonero per i raccoglitori di tartufi, mentre per i raccoglitori di funghi la legge 23 agosto 1993, n. 352 ed il d.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, disciplinano in modo restrittivo sia la raccolta che la commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati e le assoggettano a speciali autorizzazioni e controlli, per cui l’esonero dall’applicazione delle norme del d.lgs. 114/1998 non comporta anche l’esonero dalle autorizzazioni previste dalle citate leggi speciali. • Autori di opere d’arte e dell’ingegno h) «A chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico». L’esonero, in precedenza, era previsto dall’art. 61, comma 12, lett. f) del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, limitatamente, però, «a chi vende o espone per la vendita le proprie CAP. XII - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO 165 opere dell’ingegno a carattere creativo»; la nuova normativa estende l’esonero anche agli autori che vendano le «proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa», anche se mediante supporto magnetico. i) «Alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni» (legge fallimentare). In precedenza l’identico esonero era previsto dall’art. 61, comma 12, lett. g) del d.m. 4 agosto 1988, n. 375. • Fiere campionarie (vendite durante le ...) l) «All’attività di vendita effettuata durante lo svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse». In precedenza identico esonero era previsto dall’art. 61, comma 12, lett. i) del d.m. 4 agosto 1988, n. 375. • Enti pubblici m) «Agli Enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti d’oggetto della loro attività». In precedenza l’identico esonero era previsto dall’art. 61, comma 12, lett. l) del d.m. 4 agosto 1988, n. 375. • Vendite di prodotti nei cinema Il comma 3 dello stesso art. 4 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che «Resta fermo quanto previsto per l’apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3». Le norme citate in pratica stabiliscono che: «L’esercizio legittimo dell’attività di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita di beni ...». Le concrete disposizioni si rinvengono nel decreto del Ministro dell’industria e del commercio n. 683 del 30 ottobre 1996, laddove è stabilito che: «... nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo, i seguenti prodotti: a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o 166 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale; b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o di prossima proiezione e posti in vendita per promuovere la visione; c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca; cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi; d) bevande. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente a favore degli spettatori». • Vendita da parte degli imprenditori agricoli nei mercati a loro esclusivamente riservati Per il disposto del comma 2 dell’art. 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole del 20 novembre 2007 (riportato nella Parte V di questo volume «Le norme legislative vigenti»), nemmeno «L’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta, in conformità a quanto previsto dall’art. 4 del decreto legislativo n. 114 del 1998 e all’art. 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, non è assoggettato alla disciplina del commercio». 2. Le vendite di particolari prodotti a) Vendita od esposizione a scopo di vendita delle opere d’arte La vendita e l’esposizione a fini di commercio delle opere d’arte: opere di pittura, di scultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, erano già disciplinate dalla legge 20 novembre 1971, n. 1062, ora parzialmente abrogata, la quale in pratica, stabiliva che il soggetto dovesse essere scritto nella sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio (abolito dal 24 aprile 1999) ed ottenere l’autorizzazione all’esercizio del commercio di cui all’art. 24 della legge 426/1971, anch’essa abrogata, per svolgere la specifica attività. In conseguenza dell’abolizione del Rec e degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e del primo comma dell’art. 8 della citata legge 1062/ 1971 ad opera dell’art. 166 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490 (quest’ultimo anch’esso abrogato ad opera del Codice dei beni culturali, d.lgs. n. 42/2004) anche le vendite fatte da operatori commerciali degli oggetti sopra elencati rientrano nella normale attività di commercio. CAP. XII - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO 167 Esplicitazione: Non necessita dell’autorizzazione commerciale «chi vende o espone per la vendita le proprie opere dell’ingegno a carattere creativo» (cioè lo stesso artista: di cui all’abrogato comma 12, lett. f), dell’art. 61 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375; si veda ora il comma 2, lett. h) dell’art. 4 del d.lgs. n. 114/1998). b) Vendita di preziosi (2) La vendita di oggetti preziosi è assoggettata a doppia autorizzazione: alla preventiva licenza di polizia (di competenza del Questore), e quindi alla comunicazione al Comune (con Modello Com. 1) se trattasi di esercizio di vicinato, ovvero dell’autorizzazione se trattasi di media o grande struttura di vendita. Per la fattispecie, essendo prescritta prima la licenza di polizia e successivamente l’autorizzazione commerciale, il soggetto deve possedere sia i requisiti morali previsti dal t.u.l.p.s. n. 773/1931 per la licenza di polizia, sia quelli prescritti per l’autorizzazione di vendita, cioè essere immune dalle condanne previste dall’art. 5 del d.lgs. 114/ 1998). Per cui potrebbe verificarsi che il soggetto possa ottenere la licenza e non l’autorizzazione commerciale (o l’equivalente). Tutto ciò è conseguenza della mancata coordinazione fra le varie leggi che prescrivono diversificati requisiti morali. c) Vendita di piante e semi Il possesso dell’autorizzazione di cui all’art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987, rilasciata a fini fito-sanitari per il commercio di piante e semi, non legittimava all’esercizio dell’attività di vendita, se il soggetto non era iscritto al Rec (ora abolito), ed in possesso dell’autorizzazione commerciale (art. 61, comma 11 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375). Pertanto, anche la vendita di piante e semi, dalla data del 24 aprile 1999 di abolizione del Rec, in conseguenza dell’entrata in vigore (2) T.A.R. Umbria, 11 marzo 2005, n. 89: «L’autorizzazione rilasciata dal Questore, ai sensi dell’art. 127 t.u. 18 giugno 1931, n. 773, per la vendita di oggetti preziosi e affini, e l’autorizzazione rilasciata dal Sindaco, ai sensi della l. 11 giugno 1971, n. 426, (ora o comunicazione per l’esercizio di vicinato, o autorizzazione di cui all’art. 8 del d.lgs. n. 114/1998), per gli stessi generi, hanno finalità ben distinte, essendo la prima prescritta per motivi di sicurezza pubblica e la seconda a fini di salvaguardia dell’ordinato sviluppo del commercio e dell’equilibrio del mercato; pertanto, è illegittimo l’esercizio della detta attività commerciale, ove svolto in presenza della sola autorizzazione di polizia» (analogamente: T.A.R. Toscana, 26 marzo 1982, n. 70). 168 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) del d.lgs. 114/1998, rientra, per quanto afferisce all’autorizzazione di vendita, nella ordinaria disciplina delle attività di vendita al dettaglio. Occorre anche l’autorizzazione regionale oggetto del Capitolo II, paragrafo 1, della Parte seconda «Il commercio su aree pubbliche». d) Deposito e vendita materiali di recupero auto e moto Il comma 12, lett. e) dell’art. 61 dell’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, stabiliva che i soggetti che trattano beni oggetto del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, salvo che acquisiscano materiali di recupero e li rivendano ad altri operatori o ad utilizzatori professionali, non necessitano dell’autorizzazione commerciale di cui all’art. 24 dell’abrogata legge 426/1971. Per contro, dal 24 aprile 1999, data di abrogazione del citato decreto 375/1988 e di entrata in vigore del d.lgs. 114/1998, si esprime l’avviso che anche la vendita del materiale di recupero rientra nella disciplina di commercio. e) Vendita di articoli sanitari e di ottica L’abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, al comma 7 dell’art. 61, stabiliva che «L’iscrizione al registro e il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di prodotti oggetto dell’esercizio delle arti ausiliarie e delle professioni sanitarie, di cui all’art. 6 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, sono disposte alle sole condizioni previste dalla legge». Per la considerazione che dal 24 aprile 1999, con l’entrata in vigore del d.lgs. 114/1998, il registro è stato abrogato, mentre «sono fatte salve» (cioè rimangono in vigore) «le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali» (art. 26, comma 3), si era propensi a ritenere che le disposizioni dell’art. 6 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, laddove prescrivono che i Comuni non possono rilasciare l’autorizzazione commerciale «se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all’esercizio dell’arte ausiliaria, mediante esibizione del titolo debitamente registrato o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo», continuassero a vigere, senonché il comma 2 dell’art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, abroga le predette disposizioni. Conseguentemente anche per la vendita dei prodotti dell’arte ausiliaria e per gli ottici i Comuni potranno rilasciare le relative autorizzazioni a soggetti privi di qualsia- CAP. XII - ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO 169 si qualificazione professionale e di titolo di studio, perfino di licenza elementare, il che nella specifica fattispecie è ritenuto eccesso di liberalizzazione! f) Bombole di gas liquefatto La vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole al dettaglio rientra nella disciplina del commercio al dettaglio; tuttavia per il rilascio delle relative autorizzazioni (o meglio per poter effettuare la vendita) devono essere osservate le disposizioni della legge 2 febbraio 1973, n. 7, per quanto concerne i depositi ed il certificato dei vigili del fuoco (= il certificato di prevenzione incendi), il quale, dal d.m. 4 maggio 1998 (in G.U. 7 maggio 1998, n. 104), è individuato al n. 3 e deve essere rinnovato periodicamente, ogni 2 o 4 anni, a seconda della quantità di bombole depositate. Relativamente alla consegna al domicilio del consumatore finale delle bombole, il Minindustria, con risoluzione 23 ottobre 2000, n. 510002, ha precisato che «la consegna al domicilio del consumatore» «non configura di per sé la fattispecie della vendita a domicilio. Infatti l’offerta del prodotto avviene nei locali dove si svolge l’attività commerciale ed il contratto di acquisto si conclude nei locali medesimi. La consegna dei prodotti, quindi, costituisce una prestazione accessoria che l’esercente effettua con lo scopo di offrire un servizio il più completo possibile con lo scopo ultimo di aumentare il volume di affari della sua attività. Ciò è tanto più comprensibile per quanto riguarda la vendita di bombole GPL il cui asporto è particolarmente oneroso da parte dell’acquirente il quale è frequentemente, di fatto, obbligato ad indirizzare la scelta del proprio fornitore verso colui il quale provvede anche a recapitare il prodotto presso il domicilio. Si ricorda, infine, che anche in altri settori del commercio la consegna a domicilio del prodotto acquistato rientra nella normale consuetudine commerciale; è il caso della vendita di mobili e di altri prodotti per i quali è necessario l’utilizzo di mezzi adatti alle dimensioni ed al peso del prodotto stesso. Ciò, ovviamente, non comporta che l’attività svolta con tali modalità debba essere considerata una vendita a domicilio ai sensi dell’art. 19 del decreto legislativo n. 114 del 1998». Capitolo XIII Le vendite promozionali, straordinarie e di liquidazione (1) 1. Le vendite straordinarie L’art. 15 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, seguendo, nella sostanza, le medesime disposizioni contenute nella legge 18 marzo 1980, n. 80 (abrogata dallo stesso decreto 114/1998), ha ribadito che: «Per vendite straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali nelle quali l’esercente dettagliante offre condizioni favorevoli, reali ed effettive di acquisto dei propri prodotti». Ai successivi commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 15 vengono definite le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali, nel modo che segue. 2. Le vendite di liquidazione Il comma 2 dell’art. 15 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che: «Le vendite di liquidazione sono effettuate dall’esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le proprie merci a seguito di cessazione dell’attività commerciale, cessione dell’azienda, trasferimento dell’azienda in altro locale, trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in qualunque momento dell’anno, previa comunicazione al Comune dei dati e degli elementi comprovanti tali fatti». Non par dubbio, pertanto, che le cause per cui si possono effettuare le vendite di liquidazione sono esclusivamente quelle indicate dalla norma, le quali, è opportuno evidenziarlo, sono conformi a quelle previgenti. Queste vendite, giusta la precisazione fatta dalla (1) Si ricorda che le Regioni, anche sulla base di quanto dispone l’art. 3, comma 1, lett. e) ed f) e comma 2, del d.lgs. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), dovevano limitarsi a disciplinare «soltanto» le vendite di liquidazione e le vendite di fine stagione (o saldi) e non anche le vendite promozionali. Per la disciplina delle vendite straordinarie è necessario, in ogni caso, seguire «unicamente» norme e disposizioni emanate dalla propria Regione. CAP. XIII - VENDITE PROMOZIONALI, STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE 171 norma nazionale, possono essere effettuate in tutti i periodi dell’anno, anche se qualche Regione pone delle limitazioni nella sua legge e/o prescrive la preventiva comunicazione al Comune pure per casi non previsti dalla norma nazionale. Come meglio si vedrà in prosieguo, in concreto, per le vendite di liquidazione si devono osservare le procedure ed anche i periodi stabiliti dalla propria Regione. 3. Le vendite di fine stagione o saldi Il comma 3 dell’art. 15 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che: «Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un certo periodo di tempo». Nulla aggiunge la norma statale relativamente all’obbligo della previa comunicazione al Comune, tuttavia conviene ricordare che il successivo comma 6 del medesimo articolo 15 dello stesso d.lgs. ha attribuito (2) la competenza alle Regioni di disciplinare «le modalità di svolgimento, la pubblicità ..., i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione». Sulla base di tale norma le singole Regioni hanno emanato, in modo più o meno completo, le proprie leggi, le cui disposizioni è necessario che vengano osservate. 4. Disposizioni comuni alle vendite di liquidazione e di fine stagione (o saldi) Il contenuto di questo paragrafo era applicabile in vigenza della pregressa normativa e tuttavia si rende tuttora applicabile (fatta eccezione nei casi in cui la Regione abbia disciplinato in modo diverso le fattispecie), in quanto, relativamente alle vendite straordinarie in generale, il comma 5 dell’art. 15 del d.lgs. 114/1998 prescrive soltanto che «Nelle vendite disciplinate dal presente articolo (vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali) lo sconto o il ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendi(2) Si ricorda che in conformità della nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione, le Regioni hanno competenza esclusiva in materia di commercio al dettaglio. 172 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) ta che deve essere comunque esposto». Infatti la norma vigente prescrive che il prezzo indicato sul cartellino deve riportare il vecchio prezzo (= il prezzo normale), lo sconto percentuale su tale prezzo praticato ed il nuovo prezzo di vendita «scontato» e non indica altro. Tutte le altre prescrizioni («attività di svolgimento, pubblicità ..., periodi e durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione») sono state demandate alle Regioni. Relativamente ai periodi di svolgimento ed alla durata delle vendite occorre ricordare che diversificate sono le disposizioni da Regione a Regione, mentre l’attività di svolgimento e la pubblicità le Regioni, chi più e chi meno, quindi in modo differenziato, le hanno mutuate dalla previgente disciplina statale. Sul punto sarebbe auspicabile l’intervento orientativo della Conferenza nazionale tra Stato e Regioni. Allo stato della normativa, gli organi addetti alla vigilanza sono tenuti ad attenersi, in via principale, alla disciplina emanata dalla propria Regione e soltanto in via secondaria ed integrativa potranno seguire quanto qui è stato indicato, in base alla norma statale. 5. Competenze attribuite alle Regioni in materia di vendite di liquidazione Il comma 6 dell’art. 15 del d.lgs. n. 114/1998 demanda alle Regioni l’incombenza di disciplinare «le modalità di svolgimento, la pubblicità, ..., i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione» (e non anche le vendite promozionali). Le Regioni, sia pure con delle varianti operative (periodi in cui sono ammesse le vendite, modalità da seguire, ecc.), hanno formulato le loro leggi (e/o disposizioni), normalmente, mutuando le prescrizioni dalla previgente legge 19 marzo 1980, n. 80, e nel rispetto delle disposizioni delle singole Regioni bisogna operare. Ora, però, le Regioni, in conformità di quanto dispone il titolo V della Costituzione, introdotto, ex novo, dalla legge costituzionale n. 3/2001, anche in materia commerciale hanno potestà legislativa propria, per cui, volendolo, possono disciplinare in modo differenziato le attività commerciali (comprese le vendite straordinarie e di liquidazione) rispetto alla delega ricevuta dal d.lgs. n. 114/1998. CAP. XIII - VENDITE PROMOZIONALI, STRAORDINARIE E DI LIQUIDAZIONE 173 6. La liberalizzazione delle vendite promozionali Si è detto sopra che con il comma 6 dell’art. 15 del d.lgs. n. 114/ 1998 è stata demandata alle Regioni l’incombenza di disciplinare «le modalità di svolgimento, la pubblicità, ..., i periodi e la durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine stagione» (e non anche le vendite promozionali). Queste vendite, dal comma 4 dello stesso art. 15 del d.lgs. 114/ 1998, sono state così definite: «Le vendite promozionali sono effettuate dall’esercente dettagliante per tutti o per una parte dei prodotti merceologici e per periodi di tempo limitato». Dalla mancata delega alle Regioni ed altresì dalla mancata diretta disciplina delle vendite promozionali da parte del d.lgs. 114/1998, che pure le ha enucleate e definite, consegue che tali vendite sono liberalizzate e vengono lasciate, come gli orari, alla libera determinazione degli esercenti al dettaglio. Tuttavia occorre precisare che malgrado il d.lgs. 114/1998 non avesse conferito deleghe alle Regioni per disciplinare le vendite promozionali, già prima dell’avvenuto ampliamento della potestà legislativa regionale, ad opera dell’innovato titolo V della Costituzione di cui alla legge costituzionale n. 3/2001, ben tre Regioni hanno ritenuto, illegittimamente, di disciplinare le vendite promozionali. Più recentemente, anche allo scopo di evitare che si attuino procedure e limitazioni differenziate tra le singole Regioni, il d.l. 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006), all’art. 3, comma 1, lettere e) ed f) stabilisce che le vendite promozionali sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: «e) (senza) la fissazione di divieti a effettuare vendite promozionali (di alcun genere), a meno che non siano prescritti dal diritto comunitario; f) (non è richiesto) l’ottenimento di autorizzazioni preventive (e non possono essere imposte) limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti». Conseguentemente le Regioni non dovrebbero, alle attività delle vendite promozionali, imporre più alcun obbligo o limitazione. Possono soltanto imporre il divieto di effettuare vendite promozionali, immediatamente prima e durante le vendite di fine stagione, ma limitatamente per i prodotti che sono oggetto delle vendite di fine stagione. 174 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Il comma 4 del citato art. 3 del d.l. 223/2006 stabiliva che «Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007». Malgrado quanto precede, occorre subito aggiungere, ripetendo quanto già detto in altre pagine, che in conformità del nuovo titolo V della Costituzione, introdotto, ex novo, dalla legge costituzionale n. 3/2001, anche in materia commerciale le Regioni hanno potestà legislativa propria, per cui, nel caso non adeguassero, come prescrivere il comma 4 del citato art. 3 del d.l. 223/2006, le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi ed alle disposizioni di cui al comma 1, nessuno potrebbe obbligarle ad adeguarsi e gli Enti locali ed i commercianti sarebbero tenuti ad osservare le disposizioni regionali, per le vendite promozionali, e non le disposizioni statali. 7. Le sanzioni L’art. 22, comma 3, del d.lgs. 114/1998 stabilisce che «chiunque viola le disposizioni degli artt. ... 15 ... del presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (da A 516 a A 3.098)». Conseguentemente chiunque viola le disposizioni, sia nazionali che regionali, che disciplinano le vendite straordinarie viene assoggettato alla suddetta sanzione amministrativa ed anche alla eventuale «sospensione dell’attività» per un massimo di 20 giorni (da un minimo di 1 giorno ad un massimo di 20 a discrezione del Comune = del funzionario competente), nei casi di violazioni gravi o di recidiva delle violazioni, come prescritto dal citato art. 22 del d.lgs. 114/ 1998 e come puntualizzato, a carattere generale, nella trattazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’ordinamento per le violazioni delle norme sul commercio. Capitolo XIV La sospensione temporanea dell’attività commerciale (volontaria ed a carattere sanzionatorio) 1. La volontaria chiusura temporanea dell’esercizio L’art. 31 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla lettera b), prevedeva la revoca dell’autorizzazione nei casi in cui l’esercente sospendeva l’attività per un periodo superiore ad un anno. Il comma 2 dell’art. 46 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, aggiungeva che «In caso di comprovata necessità il Sindaco proroga il termine per la revoca dell’autorizzazione, anche nel caso di cui all’art. 31, lett. b), della legge», mentre il comma 12 dell’art. 41 dello stesso decreto 375/1988 completava la disposizione normativa affermando che della data di inizio della sospensione dell’attività dell’esercizio di vendita il titolare deve dare notizia al Comune, almeno dieci giorni prima dell’inizio della sospensione stessa, qualora essa debba protrarsi per più di un mese. In analogia alle sopra riportate norme legislative e regolamentari, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, all’art. 22, comma 4, per quanto qui interessa, stabilisce che «L’autorizzazione è revocata qualora il titolare: b) sospende l’attività per un periodo superiore ad un anno». Nulla, invece, è previsto relativamente alla possibilità di proroga «per comprovate necessità» e nemmeno se, a chi ed entro quale termine debba essere data comunicazione della chiusura dell’esercizio. Dalle vigenti disposizioni normative surriportate si possono trarre le seguenti conclusioni, e cioè che l’esercente: – ha diritto di chiudere l’esercizio (cioè di sospendere volontariamente l’attività commerciale) per una o più ore in un giorno, per uno o più giorni e comunque per non più di un anno continuativo, qualunque possa essere la causa, la necessità, la motivazione o semplicemente la volontà, senza che sia necessario dare comunicazione ad alcuno, in quanto non vige più l’onere della preventiva comunicazione al Comune; 176 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) – non può più tenere chiuso l’esercizio oltre l’anno perché corre il rischio di vedersi dichiarare decaduta l’autorizzazione, ovvero di vedersi ordinare la chiusura dell’esercizio se è di «vicinato». Un problema irrisolvibile sembra nasca dalla mancata prescrizione della comunicazione di chiusura temporanea degli esercizi, posto che per avere contezza della data di effettiva chiusura non è sufficiente l’accertamento degli agenti municipali, ma occorrono altre conferme, come la cancellazione della partita IVA e/o dal Registro delle imprese, prima di poter disporre la decadenza dell’autorizzazione e/o la chiusura dell’esercizio. 2. Chiusura per ferie e inattività temporanee dei negozi al minuto e di quelli annessi alle panetterie Il d.lgs. n. 114/1998 nulla prevede relativamente alla chiusura annuale per ferie degli esercizi commerciali; conseguentemente anche le chiusure per ferie degli esercizi commerciali al minuto rientrano nella disciplina indicata al precedente paragrafo 1. Tuttavia, per prassi instaurata, nei Comuni di elevata concentrazione demografica, l’associazione locale degli esercenti concorda con i singoli interessati i turni di chiusura per ferie degli esercizi, avendo cura di assicurare ad ogni singola zona cittadina la distribuzione, cioè predisponendo una razionale distribuzione topografica delle aziende inattive temporaneamente. L’elenco dei singoli turni concordati viene trasmesso al Sindaco del Comune per notizia. Contrariamente alla cennata carenza di norme intese a disciplinare la chiusura temporanea della generalità degli esercizi di vendita al minuto, per quanto riguarda le «aziende esercenti la produzione e la vendita al dettaglio dei generi della panificazione», la legge n. 41 del 18 febbraio 1974 stabilisce che sono soggette ad autorizzazione del Sindaco (ora del dirigente competente per materia) le chiusure di aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione, quando dette chiusure o sospensioni di attività superino la durata di tre giorni. La domanda intesa ad ottenere la chiusura o la sospensione temporanea dell’attività di panetteria, con ivi indicato il preciso periodo di inattività, deve essere presentata direttamente dall’interessato o per il tramite delle associazioni sindacali di categoria, «almeno trenta giorni prima della data di inizio della chiusura o sospensione», fatta eccezione per i casi di «comprovate esigenze di carattere straordinario CAP. XIV - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE 177 ed eccezionale». Il Comune autorizza la richiesta chiusura o sospensione se da essa «non derivino gravi pregiudizi nel rifornimento al consumo» ed a condizione che nell’anzidetto periodo rimangano «aperti al pubblico almeno il 50 per cento degli esercizi e dei servizi del ramo» nell’ambito delle singole zone commerciali. Nei periodi stagionali, in cui gli esercizi in discorso chiudono per ferie, allo scopo di garantire una razionale distribuzione topografica delle aziende e delle attività, l’Amministrazione comunale può invitare le organizzazioni sindacali delle categorie interessate a proporre «programmi adeguati di chiusura per turni delle aziende». Nei casi in cui l’Amministrazione del Comune, ricevuta l’istanza in termini, non comunichi una decisione contraria alla richiesta prima del decimo giorno precedente l’inizio della chiusura, il richiedente deve considerarsi tacitamente autorizzato. Stabilisce il secondo comma dell’art. 4 della legge del 1974 citata che «durante il periodo di chiusura della rivendita al minuto» (è da considerarsi errata la dizione «rivendita», usata dal legislatore, perché la norma, come si è detto avanti, afferisce soltanto alle aziende esercenti la produzione, con o senza esercizio di vendita al minuto, di generi della panificazione e non anche alle rivendite senza produzione diretta; ne consegue che rettamente l’inciso deve leggersi: «Durante il periodo di chiusura dell’esercizio di produzione generi della panificazione, autorizzati anche alla vendita al minuto dei generi stessi») all’esterno dell’esercizio di vendita al minuto autorizzato a sospendere temporaneamente l’attività dovrà essere affisso un cartello indicante la durata della chiusura. Le sanzioni previste dalla legge n. 41 sono contenute nell’art. 5. L’ex Min. industria con nota prot. n. 507702 del 4 agosto 2000 ha ritenuto di precisare, con riferimento all’art. 11, comma 13, della legge n. 265 del 3 agosto 1999, che alle attività di panificazione sono applicabili gli artt. 11, comma 4, 12 e 13 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che disciplinano gli orari degli esercizi commerciali. Le sanzioni per chi non rispetta i turni stabiliti sono previste dal precedente art. 10, comma 5, legge n. 265/1999, in virtù del quale «per il mancato rispetto dei turni stabiliti ai sensi dell’art. 8, comma 5, il Sindaco (ora il dirigente) dispone la sospensione dell’autorizzazione di cui all’art. 3 per un periodo non inferiore a 10 giorni e non superiore a 20 giorni, che ha inizio dal termine del turno non osservato». 178 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 3. La chiusura dell’esercizio commerciale a carattere sanzionatorio (1) L’art. 39 dell’abrogata legge 11 giugno 1971, n. 426, stabiliva testualmente che in caso di particolare gravità o di recidiva delle violazioni alle disposizioni della stessa legge «il Sindaco» poteva (facoltativamente) «disporre la chiusura dell’esercizio per un periodo non superiore a venti giorni». L’art. 10 della pure abrogata legge 28 luglio 1971, n. 558, che disciplinava la procedura per determinare l’orario di gestione e la chiusura obbligatoria infrasettimanale dei negozi, stabiliva che in caso di recidiva delle contravvenzioni il Sindaco doveva (quindi era obbligato) disporre la chiusura dell’esercizio fino ad un massimo di 15 giorni (da 1 a 15 giorni a sua discrezione ed a seconda della gravità delle violazioni). Anche l’abrogata legge 19 marzo 1980, n. 80, che disciplinava le vendite straordinarie (di liquidazione, stagionali o saldi e promozionali), stabiliva che nel caso di recidiva delle violazioni della predetta legge il Sindaco era tenuto (quindi era obbligato) a disporre la chiusura del negozio per un periodo non superiore a 20 giorni (anche in questa ipotesi da 1 a 20 giorni, a discrezione del Sindaco ed a seconda della gravità dell’infrazione). Le sopra riportate disposizioni sono state abrogate a far data dal 23 aprile 1999 in quanto, dal giorno successivo, sono entrate in vigore le norme del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale, relativamente alla chiusura degli esercizi a carattere sanzionatorio, prevede (all’art. 22, comma 2) che «in caso di particolare gravità o di recidiva» delle sanzioni relative alle violazioni degli articoli 5 (assenza dei prescritti requisiti), 7, 8 e 9 (violazione delle norme per gli esercizi di vicinato, delle medie e grandi strutture), 16, 17, 18 e 19 (violazione delle norme sugli spacci interni, delle vendite con apparecchi automatici, per corrispondenza, per televisione o altri mezzi di comunicazione e al domicilio dei compratori), il Sindaco (ora la competenza è del dirigente) può (facoltativamente) disporre, unitamente all’irrogazione della sanzione, «la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni». (1) T.A.R. Trentino-Alto Adige, 12 marzo 2005, n. 112: «Ai sensi dell’art. 5 l. 18 gennaio 1994, n. 50, perché si possa disporre l’ordine di chiusura di un esercizio commerciale o la sospensione della licenza per cessione abusiva di tabacchi nazionalizzati, è necessaria la cessione abusiva del tabacco». CAP. XIV - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE 179 È opportuno rilevare, a questo punto, che la «gravità» della violazione deve, di volta in volta e discrezionalmente, individuarla il funzionario competente ad irrogare la sanzione, mentre per la «recidiva» è lo stesso comma 2 dell’art. 22 a stabilire che «La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante ‘‘oblazione’’». Sul punto occorre evidenziare che «l’oblazione» è tipica del settore penale e non di quello amministrativo e che l’affermazione che la recidiva si verifica «anche se si è proceduto al pagamento» è in netto contrasto con il principio normativo generale in base al quale il pagamento in misura ridotta ha effetto liberatorio; conseguentemente, per i casi in cui esista il solo verbale di accertamento della violazione e non anche l’ordinanza-ingiunzione che dispone il pagamento pari al doppio del minimo edittale, avendo tale pagamento valore liberatorio, esprimiamo l’avviso che la violazione non possa essere considerata agli effetti della recidiva. In tali evenienze, anche per evitare dell’inutile contenzioso e per la considerazione che la sospensione dell’attività è facoltativa (quindi ampiamente discrezionale), consigliamo, per i casi in cui le violazioni vengono estinte con il pagamento liberatorio, di non considerarle idonee agli effetti della recidiva. A conclusione dobbiamo rilevare che la prescrizione di disporre la chiusura dell’esercizio (o la sospensione dell’attività) nella nuova disciplina normativa è stata mantenuta così com’era in precedenza, ma non è più connessa alle violazioni degli orari, né alle vendite straordinarie. A conclusione si aggiunge che la legge 26 gennaio 1983, n. 18, individua i contribuenti dell’IVA tenuti a rilasciare lo scontrino fiscale mediante l’uso di speciali registratori di cassa e per la mancata installazione dei registratori e/o consegna dello scontrino fiscale agli acquirenti è prevista anche la sanzione della sospensione dell’autorizzazione commerciale (e quindi la chiusura temporanea dell’esercizio) per un periodo da 15 a 60 giorni. In questa ipotesi organo competente ad emettere il provvedimento di chiusura temporanea dell’esercizio è l’ex Intendente di finanza (ora il dirigente provinciale dell’Agenzia delle Entrate) e contro codesti provvedimenti di chiusura è ammesso ricorso alle Commissioni tributarie (prima a quella provinciale ed in appello alla Commissione regionale) e non al T.A.R. 180 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 4. Provvedimenti di chiusura obbligatoria dell’esercizio A parte il caso sintetizzato a conclusione del precedente paragrafo a cui provvede l’Intendente di finanza, i provvedimenti di chiusura degli esercizi commerciali, a carattere sanzionatorio, rientrano nella competenza dei dirigenti (e non più del Sindaco) per il combinato disposto degli artt. 50 e 107 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. A tali incombenze si deve provvedere con ordinanza motivata, avverso la quale è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. e/o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (il primo entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento ed il secondo, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni). 5. Possibilità di devolvere la competenza al Sindaco nei Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti A carattere generale la competenza ad emettere i provvedimenti amministrativi (autorizzativi, repressivi ed analoghi), come già detto anche nel precedente paragrafo n. 4, dal t.u. degli Enti locali, è devoluta ai dirigenti ed ove manchino i dirigenti le attribuzioni sono svolte dai responsabili del servizio, previa individuazione o incarico da parte del Sindaco. Alla regola generale sopra indicata possono fare eccezione i Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti; infatti, il comma 23 dell’art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), come modificato dal comma 4, dell’art. 29, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, testualmente stabilisce: «Gli Enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 97, comma 4, lettera d), del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (competenze attribuite al segretario comunale dallo Statuto o dai regolamenti comunali), anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono (quindi facoltativamente) adottare disposizioni regolamentari organizzative, se necessario anche in deroga a quanto disposto dall’art. 3, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dell’articolo 107 del predetto testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (l’articolo 107 afferisce alle competenze attribuite ai dirigenti), attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi CAP. XIV - SOSPENSIONE TEMPORANEA DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE 181 ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio». Della predetta disposizione, al solo scopo di appropriarsi della firma degli atti aventi natura esterna, in piccoli Comuni gli amministratori si sono avvalsi della citata norma e si sono attribuiti la firma di atti, documenti e autorizzazioni, a volte umiliando i dipendenti capaci e competenti, i quali hanno pure approntato gli atti ed i provvedimenti, in conformità delle direttive ricevute, e li sottopongono alla firma del Sindaco o degli amministratori come prestabilito, giustificando l’operato «per ragioni di economia di bilancio». Capitolo XV Annullamento, revoca e decadenza delle autorizzazioni 1. Competenza ad emettere i provvedimenti di annullamento e revoca e principi di carattere generale È principio di carattere generale quello che stabilisce che all’annullamento, alla revoca e alla dichiarazione di decadenza dei provvedimenti amministrativi provveda lo stesso organo che li ha emessi, osservando la medesima procedura prescritta per la loro adozione; conseguentemente, poiché il Sindaco (ora il dirigente) è competente a rilasciare le autorizzazioni all’esercizio del commercio, allo stesso Sindaco (ora al dirigente) incombe l’onere di emettere i provvedimenti di revoca, di annullamento e/o di decadenza delle autorizzazioni all’esercizio del commercio in sede stabile. In sede giurisdizionale all’annullamento delle autorizzazioni commerciali possono provvedere sia i T.A.R. che il Consiglio di Stato, oltre, ovviamente, al Presidente della Repubblica in sede di ricorso straordinario per motivi di legittimità, su parere del Consiglio di Stato. Revoca - La revoca dei provvedimenti amministrativi, che si inquadra nei provvedimenti di revisione, trova il suo fondamento in un fatto sopravvenuto, come la perdita di un presupposto legale (com’era la cancellazione dal Rec del titolare dell’autorizzazione commerciale, ed ora la perdita del requisito professionale o dei requisiti morali), ovvero quando sono venute meno le preesistenti ragioni di opportunità. La revoca non retroagisce, avendo efficacia dal momento in cui viene pronunciata (ex nunc). Occorre primieramente notificare all’interessato l’avvio del procedimento, assegnandogli un congruo termine per la presentazione di scritti difensivi e documenti dei quali occorre tenere conto e dare adeguata ragione (= motivazione) nel provvedimento di revoca, il quale va notificato all’interessato e deve essere adeguatamente motivato circa l’interesse pubblico – che deve CAP. XV - ANNULLAMENTO, REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI 183 essere concreto ed attuale – specie se la revoca viene pronunciata a distanza di tempo rispetto alla data di emanazione dell’atto da revocare. Decadenza - La decadenza, che deve essere sempre pronunciata con adeguato atto da notificare all’interessato, è conseguenza del decorso del tempo e dell’inerzia dell’interessato. Anche prima di emettere il provvedimento di decadenza è necessario notificare l’avvio del procedimento come sopra detto per la revoca. Annullamento - All’annullamento degli atti amministrativi si provvede per motivi di legittimità, cioè allorquando gli atti risultano viziati «da incompetenza, eccesso di potere o violazione di leggi o di regolamenti generali e speciali». L’annullamento ha efficacia ex tunc, cioè annulla l’atto dalla data della sua emanazione. In sede amministrativa (non giurisdizionale) si ricorre all’annullamento nei casi in cui gravi, specifiche, attuali e concrete ragioni di pubblico interesse lo impongano (e quasi mai per il semplice ripristino della legalità). In ogni caso anche prima di emettere il provvedimento di annullamento è indispensabile l’avvio del procedimento come detto sopra per la revoca. 2. Le norme che prevedevano la revoca e la decadenza delle autorizzazioni commerciali sino al 23 aprile 1999 L’art. 31 dell’abrogata legge 11 giugno 1971, n. 426, stabiliva che l’autorizzazione è revocata nei casi in cui il titolare: a) non attivi l’esercizio entro sei mesi dalla data del rilascio dell’autorizzazione o entro dodici mesi se trattasi di centri commerciali o punti di vendita aventi superficie maggiore di 400 metri quadrati, esclusi magazzini e depositi, salvo proroga in caso di comprovata necessità; b) sospenda per un periodo superiore ad un anno l’attività dell’esercizio di vendita; c) venga cancellato dal registro di cui al capo I della legge (Rec, abolito dal 24 aprile 1999). Invero i primi due casi, poiché dovevano essere adottati per il solo decorso del tempo e l’inerzia del titolare, erroneamente venivano qualificati dal legislatore «revoca», mentre effettivamente altro 184 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) non erano che decadenze. Esattamente, invece, il caso c) veniva qualificato decadenza, in quanto con la cancellazione dal Rec veniva meno uno dei requisiti indispensabili per il rilascio dell’autorizzazione. L’art. 49 dell’altrettanto abrogato d.m. 4 agosto 1988, n. 375, prevedeva altresì la decadenza dall’esercizio dell’attività quando: – il subentrante nella gestione, già iscritto al Rec, non iniziava l’attività entro il termine previsto dall’art. 31, lett. a), della legge (cioè entro 6 o 12 mesi); – il subentrante per causa di morte, non iscritto nel registro, non chiedeva l’iscrizione al Rec (ora abolito) ed il rilascio dell’autorizzazione, ovvero non li otteneva entro un anno dalla data di acquisto del titolo, salvo proroga che poteva concedere il Sindaco (comma 4, art. 49); – il subentrante per atto tra vivi non iscritto al registro che non otteneva l’iscrizione al Rec entro un anno dalla data di acquisto del titolo (salvo proroga che poteva concedere il Sindaco), ovvero non attivava l’esercizio entro il termine di cui all’art. 31, lett. a) della legge (6 mesi od un anno a seconda della fattispecie), dalla data in cui aveva ottenuto l’iscrizione al Rec (comma 6, art. 49); – il soggetto a cui l’azienda era stata trasferita da colui cui era pervenuta per causa di morte (dall’erede, solitamente) o per donazione, che non attivava l’esercizio entro 6 mesi o un anno (a seconda della fattispecie) dalla data di acquisto del titolo (comma 7, art. 49); – il soggetto titolare dell’esercizio che avendolo ceduto in gestione pro tempore (in affitto) non chiedeva al termine della gestione il rilascio di una nuova autorizzazione a suo nome e/o pur avendo formulato tale richiesta non riattivava l’esercizio entro il termine di cui all’art. 31, lettera a) della legge, cioè entro sei mesi od un anno dal termine della gestione. Conclusivamente si può affermare che indipendentemente dal nome che si attribuisce, decadenza o revoca, il provvedimento doveva essere adeguatamente motivato e quindi notificato all’interessato, previa notifica dell’avvio del procedimento. CAP. XV - ANNULLAMENTO, REVOCA E DECADENZA DELLE AUTORIZZAZIONI 185 3. Le norme del d.lgs. n. 114/1998 che prevedono la revoca o la decadenza delle autorizzazioni e/o la chiusura dell’esercizio dal 24 aprile 1999 Alla stessa maniera della previgente legislazione, riportata o richiamata nel precedente paragrafo 2, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, stabilisce, all’art. 22, i casi di revoca e di chiusura dell’esercizio, nel modo che segue. a) Per le medie, grandi strutture e i centri commerciali Art. 22, comma 4: per le medie e le grandi strutture di vendita è prevista la revoca dell’autorizzazione nei casi in cui il titolare (o chi per lui): a) non dia inizio all’attività nei termini stabiliti, e cioè: – entro un anno dalla data del rilascio dell’autorizzazione per le medie strutture di vendita; – entro due anni dalla data del rilascio dell’autorizzazione per le grandi strutture di vendita. In entrambi i casi, «salva proroga in caso di comprovata necessità»; b) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno. Si deve rilevare che mentre il d.m. 4 agosto 1988, n. 375, con il comma 2 dell’art. 46 accordava al Sindaco la facoltà di prorogare il termine di chiusura dell’esercizio «in caso di comprovata necessità», la nuova disciplina non accorda più la possibilità di prorogare la chiusura, per cui scaduto l’anno si dovrebbe procedere automaticamente alla revoca dell’autorizzazione; c) non sia più in possesso dei prescritti requisiti «morali» di cui all’art. 5, comma 2 (cioè nel caso abbia subìto una condanna con sentenza passata in giudicato o sia incorso in un provvedimento tra quelli che fanno perdere la capacità commerciale); d) nel caso in cui commetta per una terza volta la stessa violazione «in materia igienico-sanitaria»; infatti, la gravità e la recidiva della violazione per due volte in un anno comportano «la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni», mentre «l’ulteriore violazione» comporta la revoca. b) Per gli esercizi di vicinato Art. 22, comma 5: per gli esercizi di «vicinato» è prevista «la chiusura dell’esercizio», nei casi in cui il titolare: 186 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) a) sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno; b) non sia più in possesso dei prescritti requisiti «morali» di cui all’art. 5, comma 2 (cioè nel caso abbia subìto una condanna con sentenza passata in giudicato o sia incorso in un provvedimento tra quelli che fanno perdere la capacità commerciale); c) nel caso in cui commetta per una terza volta la stessa violazione «in materia igienico-sanitaria»; infatti la gravità e la recidiva della violazione per due volte in un anno comportano «la sospensione della attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni», mentre «l’ulteriore violazione» comporta la revoca; d) svolga abusivamente l’attività commerciale, cioè nel caso venga iniziata l’attività senza avere effettuato la prescritta comunicazione. Capitolo XVI La pubblicità dei prezzi 1. Le norme che disciplinano la pubblicità dei prezzi di vendita La disciplina della pubblicità dei prezzi di vendita, attualmente, è contenuta sia nell’art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, sia nel capo III del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo» riportato nella Parte IV di questo volume. Per la considerazione che le norme sulla pubblicità dei prezzi di vendita portate dai due decreti si compendiano, in queste pagine si dà dettaglio dell’applicazione pratica con riferimento ad entrambe, ma prima del d.lgs. 114/1998 e dopo il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. 2. Le norme sulla pubblicità dei prezzi secondo il d.lgs. n. 114/ 1998 L’art. 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, disciplina in modo dettagliato e penetrante (ma incompleto) la pubblicità dei prezzi per tutti i prodotti comunque esposti per la vendita al pubblico al dettaglio. Infatti stabilisce che sono assoggettati alla pubblicità dei prezzi i prodotti esposti per la vendita: – nelle vetrine interne; – nell’ingresso del locale (del negozio); – nelle immediate adiacenze dell’esercizio; – sulle aree pubbliche e – sui banchi di vendita, ovunque collocati. Il prezzo di vendita al pubblico deve essere indicato in modo chiaro e ben leggibile, con un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Lo stesso articolo 14, al successivo comma 2, chiarisce e puntualizza che: – quando sono esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente un unico cartello con il prezzo di vendita; – negli esercizi di vendita a libero servizio e nei reparti di tali 188 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) esercizi, l’obbligo dell’indicazione del prezzo deve essere osservato per tutte le merci, comunque esposte al pubblico. Ne consegue che l’obbligo della pubblicità dei prezzi debba essere osservato: – senza limitazione o distinzione, cioè per tutte le merci; – per tutte le merci esposte dai commercianti al dettaglio, in locali e aree private, ex commercio fisso, e su aree pubbliche; – per tutte le merci che vengono esposte «nelle vetrine esterne, all’ingresso dell’esercizio o nelle sue immediate adiacenze», nonché su aree pubbliche (mercati) «o sui banchi di vendita ovunque collocati» (anche fuori dei mercati). L’indicazione del prezzo di vendita al dettaglio, secondo quanto stabiliscono anche le norme comunitarie, deve obbligatoriamente essere espressa «per unità di misura». Unica eccezione all’obbligo dell’indicazione del prezzo prevista dal comma 3 dello stesso art. 14 è la seguente: sono esclusi dall’indicazione del prezzo i prodotti sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi già impresso in maniera chiara e con caratteri ben leggibili e facilmente visibili dal pubblico. Nulla, invece, esplicita il decreto 114/1998 relativamente agli esoneri come previsti dalla previgente normativa per le merci particolari, ma a ciò provvede il citato d.lgs. 84/2000. 3. Informazioni da fornire al consumatore come stabilito dal d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo» Il decreto n. 206/2005 disciplina in modo dettagliato la pubblicità delle merci, come verrà precisato ai paragrafi successivi; in questo vengono messi in evidenza le definizioni, gli obblighi in generale, il contenuto minimo e le modalità delle informazioni da fornire al consumatore. Infatti: A) – L’articolo 3, relativamente alle definizioni, stabilisce che è: 1) consumatore o utente la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; 2) associazione dei consumatori e degli utenti la formazione sociale che abbia per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; CAP. XVI - LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI 189 3) professionista la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario; 4) produttore il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo; 5) prodotto qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto; 6) codice il presente codice. B) – L’art. 5 stabilisce che rientrano tra gli obblighi generali: 1) sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi in quanto costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi; 2) le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed essere chiare e comprensibili, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto e delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. C) – L’art. 6 determina il contenuto minimo delle informazioni e stabilisce: che i prodotti e le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, devono riportare chiaramente visibili e leggibili almeno le indicazioni relative: 1) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; 2) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; 3) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea; 4) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; 5) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi 190 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; 6) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini della fruizione e sicurezza del prodotto. D) – Nell’art. 7 sono indicate le modalità delle informazioni: è precisato che le indicazioni di cui all’art. 6 (sopra riportate) devono figurare sulle confezioni e sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui alla lettera f) dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. 4. Prodotti esonerati dall’obbligo della pubblicità dei prezzi per unità di misura Stabilisce l’art. 16 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del Consumo» che: «Sono esentati dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441 e successive modificazioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni e integrazioni concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che CAP. XVI - LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI 191 necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo». 5. Definizioni ai fini della pubblicità dei prezzi Dispone l’art. 13 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del Consumo» che ai fini della pubblicità dei prezzi si intende per: «a) prezzo di vendita: il prezzo finale valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici; c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore; d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata». 192 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 6. Campo di applicazione dell’indicazione dei prezzi Dispone l’art. 14 del citato decreto legislativo n. 206/2005 «Codice del consumo» che: «1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16. 2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita. 3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. 4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16». 7. Le norme riportate a quali merci non si applicano? Stabilisce il comma 5 dell’art. 14 del d.lgs. n. 206/2005 che sono esclusi dal campo di applicazione dell’informazione (= dalla pubblicità dei prezzi): «a) i prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) i prodotti offerti nelle vendite all’asta; c) gli oggetti d’arte e d’antiquariato». Si deve rilevare, infine, che il legislatore del 2000, a differenza di quanto era stabilito nella previgente disciplina, ha dimenticato di includere tra le merci esonerate dall’obbligo della pubblicità dei prezzi le seguenti (1): (1) Per ragioni di completezza si segnala che il Minindustria, al punto 6.1 della circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999, ha ritenuto di poter precisare che l’art. 14, comma 1, del d.lgs. 114/1998 dispone che «i prodotti esposti per la vendita al dettaglio nelle vetrine esterne o all’ingresso del locale e nelle immediate adiacenze dell’esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo». Al riguardo, si precisa di ritenere che, ai fini della corretta informazione del consumatore, finalità primaria della disposizione in discorso, e considerate le esigenze di prevenzione della criminalità, particolarmente necessarie in relazione a CAP. XVI - LA PUBBLICITÀ DEI PREZZI 193 – i gioielli ed i prodotti orafi di valore; – gli autoveicoli ed i relativi pezzi di ricambio; – i motoveicoli ed i relativi pezzi di ricambio; – le macchine (di qualsiasi tipo ed a qualsiasi attività destinate) ed i relativi pezzi di ricambio; – i materiali (in generale) per impianti elettrici; – i materiali da costruzione (cioè tutti i materiali comunque destinati alle costruzioni edilizie in generale); – i libri, quando non abbiano il prezzo indicato in copertina, ma per essi vengano messi a disposizione degli acquirenti cataloghi e listini (come sopra precisato per le altre merci). 8. Modalità di assolvimento all’obbligo della pubblicità e dell’indicazione del prezzo per unità di misura L’obbligo della pubblicità dei prezzi, come per il passato, si assolve mediante l’uso del cartellino od anche con altre modalità purché idonee (es. cartelli elettrici o elettronici), nell’intesa che quando sono esposti più prodotti identici è sufficiente assolvere all’indicazione del prezzo con un unico cartellino. Anche, ed a maggior ragione, negli esercizi a libero servizio (solitamente medie e grandi strutture di vendita e centri commerciali) l’obbligo deve essere assolto per tutte le merci comunque esposte, così come avveniva in passato. Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo della pubblicità dei prezzi per unità di misura l’art. 15 del decreto legislativo n. 206/2005 «Codice del consumo» stabilisce che: «1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Omissis. (Fa rinvio all’art. 14 del d.lgs. 114/1998 di cui si è detto al precedente paragrafo 2). 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. determinate tipologie di esercizi, nel caso di prodotti d’arte e di antiquariato, nonché di oreficeria, possa considerarsi rispettato l’obbligo di pubblicità del prezzo mediante modalità idonee allo scopo, anche tramite l’utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile dall’interno dell’esercizio e non dall’esterno. 194 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 4. È ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo». 9. Sanzioni Le sanzioni amministrative previste per le violazioni della disciplina sulla pubblicità dei prezzi sono stabilite, dal comma 3 dell’art. 22 del d.lgs. 114/1998 (pure richiamato dall’art. 17 del d.lgs. n. 206/2005 «Codice del consumo»), nel pagamento di una somma da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000); la competenza all’irrogazione della sanzione è del Comune che incamera l’ammontare delle sanzioni. Invece la responsabilità del produttore, quale violatore del divieto di commerciare nel territorio nazionale qualsiasi prodotto o confezione che non riporti chiaramente visibili e leggibili le indicazioni degli articoli 6, 7 e 9 (cioè contenuto minimo delle informazioni, rispetto delle modalità di indicazioni e indicazioni in lingua italiana) soggiace alla sanzione amministrativa da euro 516 a euro 25.823. In questa ipotesi il rapporto previsto dall’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, deve essere presentato alla Camera di Commercio sede di residenza o sede legale del contravvenuto. Capitolo XVII Il registro delle imprese 1. Il registro: obblighi, adempimenti e sanzioni Il «registro delle imprese» sostituisce anche l’abrogato registro delle ditte e rende unica la funzione di anagrafe delle imprese, in precedenza svolta dalle Camere di commercio con il registro delle ditte e dalle Cancellerie commerciali dei Tribunali con il registro delle società. All’iscrizione al registro delle imprese come già risultava precisato dal codice civile (art. 2189, in precedenza non attuato) si provvede su domanda dell’interessato redatta su conforme modello approvato con d.m. (art. 11, comma 1, reg. 581/1995), ovvero per il caso di trasferimento della proprietà o del godimento dell’azienda (= gestione pro tempore), con domanda di iscrizione presentata dal notaio che roga o che autentica l’atto di cessione dell’azienda (art. 11, comma 10, reg. 581/1995) ed anche d’ufficio in tutti i casi in cui l’iscrizione è obbligatoria e la parte non la chiede con apposita domanda. In quest’ultima ipotesi la procedura e la tempistica da osservare sono quelle prescritte dall’art. 16 del reg. 581/1995. Anche le cancellazioni dal registro delle imprese avvengono sia a domanda, sia d’ufficio osservando le prescrizioni e le procedure contenute nel citato regolamento n. 581/1995. Il registro delle imprese è diviso in 5 sezioni così differenziate: 1) Sezione ordinaria relativa ai soggetti previsti dal codice civile (gli imprenditori di cui all’art. 2195; le società di cui all’art. 2200; i consorzi e le società consortili di cui agli artt. 2612 e 2615-ter; i gruppi europei di interesse economico di cui al d.lgs. n. 240/1991; gli enti pubblici che hanno ad oggetto principale o esclusivo un’attività commerciale di cui all’art. 2201 c.c.); 2) Sezione speciale imprenditori agricoli (di cui all’art. 2135 del c.c.); 3) Sezione speciale piccoli imprenditori (di cui all’art. 2083 del c.c.; in questa sezione sono anche compresi i coltivatori diretti); 4) Sezione speciale società semplici (di cui all’art. 2251 del c.c.); 196 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 5) Sezione speciale per l’annotazione degli artigiani (persone fisiche, società e consorzi iscritti negli albi di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443). Le novità maggiormente rilevanti portate dal registro delle imprese così possono essere riassunte: a) l’iscrizione al registro delle imprese ha valore costitutivo per l’impresa sia di fronte allo Stato che ai terzi; b) per l’iscrizione deve essere utilizzata la modulistica approvata con decreto ministeriale; c) i modelli cartacei possono essere sostituiti con floppy disk; d) le domande vengono inserite in un protocollo avente la possibilità di rilasciare certificati del suo contenuto; e) in caso di domanda irregolare e/o incompleta l’Ufficio è tenuto ad invitare il richiedente a regolarizzarla prima di poter disporre il rifiuto dell’iscrizione; f) il registro non avrà alcun supporto cartaceo essendo interamente informatico; g) la Camera di commercio deve inserire nella banca dati le notizie riportate nelle denunce (nei moduli) entro 10 giorni dall’avvenuta protocollazione ed entro 5 giorni se contenute in floppy disk; h) gli atti allegati ai modelli vanno a formare l’archivio ottico degli atti. Le sanzioni previste - L’inosservanza all’obbligo dell’iscrizione, ovvero chiunque non provveda a chiedere l’iscrizione nel registro delle imprese nel termine prescritto – salvo quanto disposto dagli artt. 2626 e 2634 del c.c. (per le società) – secondo la disposizione dell’art. 2194 del c.c., è punito con la sanzione da A 10 a A 516 (da L. 20.000 a L. 1.000.000) (l’originaria ammenda prevista dall’art. 2194 c.c. è stata declassata in sanzione amministrativa dall’art. 32 della legge 24 novembre 1981, n. 689). Capitolo XVIII Disciplina degli orari degli esercizi commerciali 1. Organo competente a stabilire gli orari delle diverse attività In modo chiaro e tale da non ingenerare dubbi di sorta, il comma 7 dell’art. 50 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stabilisce che: «7. Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti». Dalla chiara ed esclusiva attribuzione fatta al Sindaco, dal sopra riportato comma 7 dell’art. 50, non possono (più) sorgere dubbi relativamente alla competenza di determinare gli orari (1). Ovviamente, la competenza come sopra attribuita non può riguardare, specificamente, la disciplina degli orari degli esercizi commerciali in quanto questi sono stati liberalizzati e demandati alla libera determinazione dei singoli commercianti (come si vedrà in prosieguo); pertanto al Sindaco è demandata la competenza a determinare gli orari, nel rispetto dei principi stabiliti nel medesimo comma 7, dell’attività del commercio su aree pubbliche (di cui all’ultima parte del comma 12 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998), degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande (di cui all’art. 8 della legge 25 agosto 1991, n. 287) e delle analoghe attività. Una nota «stonata», anche perché a quanto risulta è assolutamente irrealizzabile, è invece l’attribuzione al Sindaco dell’incombenza di coordinare e riorganizzare gli «orari di apertura al pubblico degli (1) T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, 7 aprile 2005, n. 203: «È illegittima l’ordinanza sindacale che assoggetta l’attività di panificazione, intesa come attività di vendita al dettaglio di tutti i prodotti di produzione propria all’orario stabilito per gli altri esercizi commerciali dall’art. 11, comma 2 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114». 198 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze generali degli utenti». 2. La liberalizzazione degli orari a far data dal 24 aprile 1999 Il 24 aprile 1999 è entrato in vigore, nella sua interezza, il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il quale con i suoi articoli 11, 12 e 13 introduce una rivoluzionaria disciplina degli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. L’art. 11 del citato d.lgs. 114/1998 stabilisce, in modo completamente innovativo, che sono rimessi alla libera determinazione dei singoli esercenti gli orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio. Gli esercenti, però, devono rispettare i seguenti limiti: – l’apertura degli esercizi non può avvenire prima delle ore 7 (2); – la chiusura degli esercizi deve avvenire entro le ore 22; – l’esercizio non può rimanere aperto più di 13 ore al giorno; – il minimo di ore in cui l’esercizio deve rimanere aperto non è stabilito, per cui la scelta è rimessa alla libera determinazione dell’esercente; – l’esercente è tenuto a rendere noto al pubblico (non al Comune o ad altri organi) l’orario mediante cartello o altro; – gli esercizi dovranno rimanere chiusi nelle giornate di domenica e festivi, fatta eccezione per le giornate festive e domenicali per le quali il Sindaco ha disposto l’apertura facoltativa. Si deve rilevare che la liberalizzazione è stata disposta per gli esercizi di vendita al dettaglio e non anche per le altre attività di vendita che non sono considerate «esercizi» di vendita al dettaglio, così come artigiani, agricoltori, spacci di vendita comunque denominati, vendita con apparecchi automatici, vendita per corrispondenza, per te(2) Secondo il Minindustria, circolare n. 3467/C, in data 28 maggio 1999, «la disposizione di cui all’art. 13, comma 3, consente di autorizzare anche l’apertura in orario anteriore alle ore 7.00, ove ciò risulti rispondente alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio. Quanto sopra considerato che la fascia di apertura diurna è stabilita dall’art. 11, comma 2, dalle ore 7 alle ore 22». Con lungimiranza la Regione Abruzzo ha riconosciuto a tutti i Comuni della Regione prevalenza di economia turistica e, con l’art. 3 della l.r. n. 25 del 24 luglio 2006, ha stabilito che «4. I Comuni individuano, altresì, le giornate o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore giornaliere di apertura previsto dall’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, comunque non oltre le ore ventiquattro della giornata». CAP. XVIII - DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 199 levisione o con altri sistemi di comunicazione, vendite al domicilio dei consumatori, propaganda commerciale e vendite all’ingrosso. Ne consegue che tutte le attività di vendita che non sono considerate esercizi di vendita al dettaglio non sono tenute a rispettare l’orario dalle ore 7 alle ore 22, o il limite di 13 ore, oppure la chiusura nei giorni di domenica e festivi durante i quali gli «esercizi» devono osservare la chiusura. 3. Criteri emanati dai Comuni: chiusura o apertura domenicale a) Con l’osservanza delle norme statali L’art. 11 al comma 1 stabilisce che gli esercenti devono anche rispettare i «criteri emanati dai Comuni». Al comma 4, a carattere generale, stabilisce che gli esercizi di vendita al dettaglio sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva. Al comma 5, stabilisce altresì che il Comune, sentite «le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti» (in generale e non dello specifico settore), «individua i giorni e le zone del territorio nei quali gli esercenti possono derogare dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva» (giornate domenicali e festive che il Comune può determinare in numero illimitato e nelle quali i commercianti a loro discrezione possono tenere aperti o chiusi i propri esercizi) (3). In ogni caso, stabilisce la seconda parte del comma 5, le deroghe predette «comprendono comunque quelle del mese di dicembre, nonché ulteriori otto domeniche o festività nel corso degli altri mesi dell’anno». Tutto ciò significa, a carattere generale (per tutto il territorio nazionale), che nel mese di dicembre gli esercenti hanno facoltà (3) Non condivide questa interpretazione, «letterale» ed estensiva, il Minindustria, tant’è che con circolare n. 3467/C in data 28 maggio 1999 così si è espresso: «5.4. Ai sensi dell’art. 11, comma 5, i Comuni devono individuare otto domeniche o festività nei mesi da gennaio a novembre nelle quali consentire l’apertura in aggiunta a quelle del mese di dicembre direttamente previste dalla norma. Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, i Comuni individuano, ove le circostanze lo consentano, anche le zone del territorio nelle quali gli esercenti possono derogare all’obbligo di chiusura domenicale e festiva: le otto giornate di deroga, pertanto, possono anche essere differenziate secondo le zone del territorio comunale. 5.5. Il numero di otto domeniche o festività, oltre quelle del mese di dicembre, è fissato dall’art. 11, comma 5. Non è pertanto riducibile o ampliabile con provvedimenti comunali o regionali, per quanto di carattere legislativo». 200 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) di tenere aperti i loro esercizi e che, comunque, il Comune deve (obbligatoriamente) individuare altre «otto domeniche o festività» (tra i mesi di gennaio e novembre) in cui gli esercenti hanno la facoltà di tenere aperti i propri esercizi di vendita al dettaglio. Consegue dalla predetta deroga che ai Comuni è stata accordata ampia discrezionalità di determinare, facoltativamente, altre domeniche e festività (oltre alle 8 ed a quelle del mese di dicembre) (2) in occasione delle quali gli esercenti possono, a loro discrezione, derogare all’obbligo della chiusura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio. b) Norme regionali in materia di deroga all’obbligo di chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali Si ravvisa opportuno precisare che le Regioni, ora, che dall’attuale formulazione dell’art. 117 della Costituzione, hanno potestà legislativa anche in materia di commercio al dettaglio, compresi gli orari delle attività di vendita, i Comuni o meglio i Sindaci in quanto la competenza a disciplinare concretamente gli orari degli esercizi commerciali è di esclusiva competenza dei Sindaci, sono tenuti ad osservare, in via preliminare, le norme regionali e soltanto in mancanza di disposizioni regionali quelle dello Stato in precedenza sintetizzati. Relativamente alla emanazione di norme per la disciplina degli orari degli esercizi, nella precedente edizione, abbiamo elogiato la Regione Abruzzo, che, avvalendosi della potestà legislativa attribuita alle Regioni, con l’art. 3, della l.r. n. 25 del 24 luglio 2006, ha stabilito la particolare disciplina delle aperture facoltative domenicali degli esercizi commerciali nel modo che segue: «Le deroghe alla chiusura domenicale e festiva non possono superare il numero massimo di ventotto giornate domenicali o festive comprensive di quelle del mese di dicembre e delle ulteriori otto domeniche previste dall’art. 11, comma 5 del decreto legislativo n. 114/1998». «La chiusura è obbligatoria nelle giornate di Capodanno, Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 25 e 26 dicembre». «In occasione di particolari eventi di manifestazioni religiose, sportive o fieristiche che comportano afflussi straordinari di persone i Comuni sentite le associazioni di cui all’art. 11, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 possono concedere ulteriori deroghe che comunque nell’arco dell’anno non possono superare le tre giornate domenicali e festive». Da quanto precede emerge evidente che la Regione Abruzzo ha accordato ai Comuni ricadenti nel suo territorio la possibilità, in rapporto alle singole necessità locali, di accordare deroghe alla chiusu- CAP. XVIII - DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 201 ra domenicale e festiva degli esercizi commerciali più del doppio delle deroghe previste dal d.lgs. n. 114/1998, e tutto ciò appunto in conformità della potestà legislativa ora attribuita alle Regioni. Similmente a quanto stabilito dalla Regione Abruzzo, anche altre Regioni accordano ai Comuni la possibilità di aumentare il numero delle giornate di deroga alla chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali, per cui nel ricordare che i Sindaci nel determinare localmente le giornate di deroga sono tenuti ad osservare, in via principale, le disposizioni emanate dalla propria Regione, a titolo di ulteriore esempio si riportano le disposizioni derogative sul divieto dominicale festivo di tenere aperti gli esercizi commerciali, come emanate dalla Regione Lombardia con l.r. n. 30 in data 28 novembre 2007: «Gli esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa, nel corso dell’anno solare nel rispetto dei limiti di cui ai commi 2, 3 e 11 (apertura nei giorni feriali dalle ore 7 alle ore 22, oppure, fermo il rispetto delle tredici ore giornaliere, i Comuni possono estendere la fascia oraria tra le ore cinque e le ore ventiquattro – Non è consentita l’apertura il 1° gennaio, a Pasqua, 25 aprile, 1° maggio, 15 agosto, 25 dicembre pomeriggio e 26 dicembre), possono restare aperti al pubblico: a) nella prima domenica dei mesi da gennaio a novembre; b) nell’ultima domenica dei mesi di maggio, agosto e novembre; c) nelle giornate domenicali e festive del mese di dicembre; d) in altre tre giornate domenicali e festive scelte dai comuni in relazione alle esigenze locali (complessivamente la deroga in Lombardia è prevista per ben 20 giornate, contro le 31 giornate all’anno della Regione Abruzzo)». 4. Chiusura infrasettimanale degli esercizi Il comma 4 del citato art. 11 del d.lgs. 114/1998, fra l’altro, accorda la facoltà ai Comuni (da non scambiare mai per obbligo), sentite «le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti» (in generale e non dello specifico settore), di stabilire l’osservanza della chiusura (obbligatoria) infrasettimanale di mezza giornata degli esercizi di vendita al dettaglio (4). (4) Sul punto il Minindustria con la circolare n. 3467/C in data 28 maggio 1999 così si è espresso: «5.6. L’art. 11, comma 4, prevede che ‘‘gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la chiusura domenicale e festiva dell’esercizio e nei casi stabiliti dai Comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1 (organizzazioni locali dei consumatori, delle im- 202 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Qualora venga istituita la chiusura infrasettimanale è obbligo dell’esercente il rispetto della medesima. Occorre evidenziare che qualche Regione, illegittimamente, intenderebbe obbligare i Comuni a prescrivere la chiusura obbligatoria infrasettimanale degli esercizi commerciali. 5. Comuni ad economia prevalentemente turistica e città d’arte Ampliando la casistica previgente, che prevedeva deroghe all’obbligo della chiusura degli esercizi commerciali nelle giornate di domenica e festive per i Comuni a prevalente economia turistica, ora l’art. 12 del d.lgs. 114/1998, ai Comuni a prevalente economia turistica, aggiunge le «città d’arte» e le «zone del territorio dei medesimi» e stabilisce che gli stessi esercenti, oltre a determinarsi liberamente gli orari di apertura e di chiusura (anche se la norma non lo esplicita, riteniamo tra le ore 7 e le ore 22 e nel limite giornaliero massimo di 13 ore), possono facoltativamente e liberamente «derogare dall’obbligo» della chiusura domenicale e festiva (anche in questo caso riteniamo, anche se la norma nulla dice, limitatamente al periodo di maggiore afflusso turistico determinato dalla Regione). Dal comma 3 dello stesso art. 12 alle Regioni è demandata l’incombenza, «anche su proposta dei Comuni interessati e sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti» (in generale e non dello specifico settore), di «individuare i Comuni ad economia prevalentemente turistica, le città d’arte o le zone del territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei quali gli esercenti possono» derogare dall’obbligo della chiusura domenicale e festiva. Il comma 2 dello stesso art. 12 porta una disposizione alquanto oscura; infatti stabilisce che «Al fine di assicurare all’utenza, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di servizi e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti» (in generale e non dello specifico settore) «possono definire accordi da sottoporre al Sindaco per l’eserprese del commercio e dei lavoratori dipendenti), la mezza giornata di chiusura infrasettimanale’’. Ciò significa che è facoltà del Comune stabilire la mezza giornata di chiusura infrasettimanale, la quale può essere differenziata per settore merceologico e per zona. Qualora venga istituita è obbligo dell’esercente il rispetto della medesima». CAP. XVIII - DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 203 cizio delle funzioni di cui all’art. 36, comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142» (ora abrogato e sostituito dal t.u. degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267). Orbene, per la considerazione che alla dizione «soprattutto» deve essere attribuito il significato «in via principale» e che il comma 3 dell’art. 36 della legge 142/1990 demandava al Sindaco di determinare gli orari degli uffici e dei servizi pubblici, il dettato normativo deve essere inteso nel senso che le organizzazioni, d’accordo fra di loro, possono chiedere al Sindaco di modificare l’orario degli esercizi commerciali al dettaglio (nel senso di stabilire l’apertura prima delle ore 7 e/o la chiusura oltre le ore 22 e di prolungare il limite di 13 ore) in via principale nei periodi di maggiore afflusso turistico ed anche nei periodi in cui l’afflusso non è al massimo stagionale. 6. Esercizio dell’attività in orario notturno (5) Dispone il comma 3 dell’art. 13 del d.lgs. 114/1998 che «i Comuni possono autorizzare» sulla base delle esigenze dell’utenza e delle caratteristiche del territorio che l’attività di vendita al dettaglio si svolga anche in orario notturno (cioè oltre le ore 22). Si tenga tuttavia presente che la vendita in ore notturne può essere disposta «esclusivamente» per un limitato numero di esercizi di «vicinato». Appare evidente che nei casi in cui l’esigenza delle vendite in orario notturno sia sentita i Comuni ben possono effettuare delle «turnazioni» tra gli esercizi di «vicinato», senza scontentare né l’utenza, né i commercianti. (5) Il Minindustria, con circolare n. 3467/C in data 28 maggio 1999, ha espresso l’avviso che: «5.2. Al divieto di apertura degli esercizi commerciali dopo le ore 22.00 si può derogare nel caso previsto dall’art. 13, comma 3, il quale dispone che ‘‘i comuni possono autorizzare, in base alle esigenze dell’utenza e alle peculiari caratteristiche del territorio, l’esercizio dell’attività di vendita in orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di vicinato’’. Trattandosi di norma esplicitamente qualificata come speciale, essa va intesa come deroga ad entrambe le prescrizioni contenute nell’art. 11, comma 2 (limite delle ore 22.00 e limite delle 13 ore di apertura giornaliera)». La Regione Abruzzo, al comma 4 dell’art. 3 della l.r. n. 25 del 24 luglio 2006, stabilisce che: «4. I Comuni individuano, altresì, le giornate o i periodi in cui gli esercenti possono superare il limite delle tredici ore giornaliere di apertura previsto dall’art. 11, comma 2, del decreto legislativo n. 114/1998, comunque non oltre le ore ventiquattro della giornata». 204 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) In merito all’attività in orario notturno l’ex Minindustria con la circolare n. 3467/C ha precisato che: «Trattandosi di norma esplicitamente qualificata come speciale, essa va intesa come deroga ad entrambe le prescrizioni contenute nell’art. 11, comma 2 (limite delle ore 22.00 e limite delle 13 ore di apertura giornaliera)». 7. Settore alimentare: casi di più di due festività consecutive Il comma 2 dell’art. 13 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che in caso di più di due festività consecutive (cioè 3 o più festività consecutive), gli esercizi del settore alimentare devono (obbligatoriamente) garantire l’apertura al pubblico, secondo le modalità (in via principale per la durata) che il Sindaco preventivamente avrà stabilito. 8. Deroghe speciali L’art. 13 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che le disposizioni del titolo IV (cioè degli artt. 11 e 12 avanti illustrati, relativi all’orario di apertura e alle deroghe per gli esercizi di vendita al dettaglio) non si applicano alle seguenti tipologie: 1) rivendite di generi di monopolio (in quanto dovranno osservare gli orari stabiliti per loro dal compartimento dei monopoli); 2) esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi, complessi turistici e alberghi (l’esonero è giustificato dal fatto che le vendite sono effettuate ai soggetti alloggiati); 3) esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali (anche in questo caso l’esonero è giustificato dal fatto che le vendite vengono effettuate a favore di determinati soggetti in transito); 4) rivendite di giornali; 5) gelaterie e gastronomie (vi rientrano anche le gelaterie e le gastronomie artigiane); 6) rosticcerie e pasticcerie (vi rientrano anche le attività artigiane); 7) esercizi specializzati nella vendita (6) di bevande, fiori, piante e (6) La Regione Abruzzo (art. 4 della l.r. n. 25 del 24 luglio 2006), relativamente all’individuazione degli esercizi specializzati in maniera prevalente, stabilisce che: «1. Gli esercizi specializzati in maniera prevalente sono quelli che hanno una CAP. XVIII - DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 205 articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale (per molte delle attività elencate, operativamente o praticamente, sarà assolutamente difficile se non impossibile individuare i casi in cui un esercizio si possa considerare specializzato nella vendita di un prodotto e quando no); 8) le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente (si deve leggere esclusiva o prevalente). In questa fattispecie l’interpretazione è assolutamente difficile, perché dopo la dizione «artigianato locale» (di cui al precedente n. 7) nel decreto esiste un «nonché le stazioni di servizio ...» e non il solito punto e virgola di divisione delle attività, per cui sembrerebbe che l’attività da svolgere in maniera «esclusiva e prevalente» non dovesse essere soltanto l’ultima, ma tanto per gli «esercizi specializzati», quanto per le attività del n. 8. Invero alle attività del numero 7 si appalesa inconciliabile la definizione di «esercizi specializzati» con l’altra di attività «esclusiva e prevalente». Tuttavia, sembra di potere affermare che altrettanto inconciliabile si appalesa per l’esercizio delle attività del n. 8 in quanto la dizione attività «esclusiva» presuppone lo svolgimento di un’unica attività, mentre l’attività «prevalente» presuppone lo svolgimento dell’attività unitamente ad altre di minor rilevanza; non è pertanto possibile che l’attività di cui al n. 8 possa contemporaneamente essere svolta in maniera «esclusiva» e «prevalente». Qualche Regione ha stabilito come si debba procedere per determinare la prevalenza. A tale fine, occorre premettere che, mancando per il commercio attestato o riconoscimento di specializzazione, per tale deve intendersi l’attività di chi si applica in modo speciale o particolare alla vendita di un solo prodotto, ovvero chi si specializza, in modo particolare, nella vendita di un prodotto o di una particolare gamma di prodotti commerciali. delle merceologie di cui all’art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 114/1998 che, rispetto al totale delle attività svolte nell’esercizio, rappresenta almeno due terzi del fatturato complessivo. 2. Il possesso del requisito deve essere dimostrato attraverso la presentazione al sindaco della documentazione contabile per incassi analitici nelle forme fiscalmente idonee. 3. La persistenza nel tempo del requisito deve essere dimostrata presentando al sindaco ogni anno, entro il 31 marzo, copia della documentazione di cui al comma 2 relativa all’esercizio dell’anno precedente». 206 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Occorre, per ogni buon fine, ricordare, benché non si comprenda sulla base di quali presupposti sia stata adottata, che la Conferenza Unificata prima con deliberazione n. 98 in data 13 aprile 1999 e successivamente con deliberazione n. 344 in data 12 ottobre 2000 (in G.U., 18 dicembre 2000, n. 209, s.o.), nell’allegato «C» ha effettuato la classificazione delle attività commerciali al dettaglio degli «Esercizi specializzati» nel modo che segue: Esercizi specializzati a prevalenza alimentare (quelli che vendono): – Frutta e verdura – Carne e prodotti di carne a base di carne – Pesci, crostacei, molluschi – Pane, pasticceria, dolciumi – Bevande (vini, oli, birra ed altre) – Tabacco e altri generi di monopolio (questa inclusione non è appropriata perché assoggettata alla disciplina dei Monopoli) – Altri esercizi specializzati alimentari (droghe, salumerie, pizzicherie, caffè torrefatto ...). Esercizi specializzati a prevalenza non alimentare: – Farmacie (le quali, essendo assoggettate a diversa disciplina da quella commerciale, impropriamente sono state qui comprese) – Articoli medicinali e ortopedici – Cosmetici e articoli di profumeria – Prodotti tessili e biancheria – Articoli di abbigliamento e accessori, pellicceria – Calzature e articoli in cuoio – Mobili, casalinghi e articoli di illuminazione – Elettrodomestici, radio, televisioni, dischi, strumenti musicali – Ferramenta, vernici, giardinaggio, articoli igienico-sanitari e da costruzione – Libri, giornali, cartoleria – Altri esercizi specializzati non alimentari (macchine e attrezzature per ufficio, materiale per ottica, fotografia, orologi, articoli di gioielleria, giocattoli, articoli sportivi e per il tempo libero, articoli da regalo, oggetti d’arte, combustibile ad uso domestico, natanti...) – Articoli di seconda mano (libri usati, mobili usati, indumenti usati...) – Distributori di carburante (anche questi distributori sono assoggettati alla disciplina degli orari diversa da quella commerciale, quindi impropriamente sono stati qui indicati). CAP. XVIII - DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI 207 In ogni caso, perché interessante ai fini di stabilire quali esercizi «specializzati» possano usufruire dell’esenzione dall’osservare la disciplina degli orari, si rende necessario individuare quale sia l’attività prevalente. Frattanto occorre precisare che la dizione «esclusiva e prevalente» deve leggersi attività «esclusiva o prevalente», altrimenti non ha senso. Per «attività esclusiva» deve intendersi la vendita di un solo prodotto (anche senza specializzazione), mentre l’attività prevalente deve essere individuata e ricercata in quei negozi che vendono oltre al prodotto facente parte della prevalenza anche altri prodotti. Posto che per determinare quale sia l’attività «prevalente» di un esercizio esistono due distinte procedure: quella della dimensione (della superficie dell’attività) occupata dalle singole merci che devono costituire la prevalenza e quella della redditività (che è quella che ha maggior seguito) eventualmente «accertata in base alla dichiarazione dei redditi». Ciò premesso e puntualizzato, occorre evidenziare che è il Comune, caso per caso, a scegliere la metodologia da applicare per accertare la prevalenza dell’una o dell’altra attività di vendita e di stabilire l’eventuale orario da osservare (unico per tutte le attività). Si ritengono, pertanto, illegittime le disposizioni emanate da alcune Regioni, in precedenza quando non avevano competenza legislativa propria in materia commerciale, cioè prima dell’emanazione della legge Costituzionale n. 3/2001, con le quali autoritariamente impongono la procedura da osservare per determinare l’attività prevalente. 9. Sottolineatura circa la competenza del Sindaco ad emanare i provvedimenti comunali Si è detto al precedente paragrafo 1 che la competenza a disciplinare gli orari è devoluta al Sindaco; qui si evidenzia che «gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da adottare ..., mentre ai dirigenti spetta l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi». «I criteri» che i Comuni devono adottare in materia di orari (di cui all’art. 11) devono essere classificati di indirizzo e non conseguenziali (= di attuazione), per cui la competenza non poteva che essere devoluta ai Sindaci. Questa competenza in capo al Sindaco è puntuale se si considera la natura dei provvedimenti, anche se negli 208 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) artt. 11, 12 e 13, a giudizio di chi scrive in modo imponderato, alcune volte viene richiamato l’art. 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (che attribuisce la competenza al Sindaco in materia di determinazione degli orari; la legge 142/1990 è stata abrogata e sostituita dal t.u. di cui al d.lgs. 267/2000 che attribuisce la medesima competenza al Sindaco), altre volte invece in modo più generico si fa riferimento al Comune, quindi non veniva fornito un indirizzo univoco. Capitolo XIX Esposizione di prodotti senza vendita 1. Le esposizioni di prodotti senza possibilità di vendita Benché nulla espliciti il d.lgs. 114/1998 in materia di esposizione di merci senza la vendita, si esprime l’avviso che tanto il commerciante munito di autorizzazione commerciale quanto il titolare di «esercizio di vicinato» che appronta dei locali per esporvi prodotti del settore merceologico oggetto del suo commercio non è tenuto a munirsi di autorizzazione alcuna, alla condizione, però, che nei locali di esposizione non acceda il pubblico (siano in pratica soltanto vetrine) e, ovviamente, non si effettuino operazioni di vendita, ovvero commissioni o prenotazioni di merci (1). Infatti, perché possa scaturire l’obbligo dell’autorizzazione commerciale per un locale è necessario ed indispensabile che in esso vengano compiuti veri e propri atti di commercio, cioè si realizzi l’ipotesi già prevista dall’art. 4 del d.lgs. 114/1998, che individua la figura dell’esercente attività commerciale in colui che «acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, ... direttamente al consumatore finale», fattispecie codesta che non si realizza, assolutamente, nel caso di semplice esposizione delle merci senza transazioni commerciali di sorta (2). (1) La Cassazione pen., sez. VI, n. 1234 del 9 febbraio 1973 ha affermato: «È, pertanto, necessaria una nuova autorizzazione amministrativa, in caso di apertura, in altra zona, di un locale costituente ampliamento dell’esercizio già autorizzato, a nulla rilevando che il nuovo locale non sia destinato alla vendita, ma solo all’esposizione delle merci». Ha affermato altresì che (Cass. pen., sez. VI, n. 1253/36 dell’11 aprile 1973) costituisce ampliamento dell’esercizio l’apertura di un nuovo locale destinato all’esposizione di merci in vendita presso l’esercizio già esistente. Nella fattispecie, probabilmente, l’ampliamento di superficie, contiguo ai locali di vendita, consentiva l’accesso in esso dei clienti, per cui effettivamente si realizzava un ampliamento della superficie negoziale. (2) La Regione Piemonte, con l’art. 5, commi 6 e 7 della deliberazione c.r. 563 del 29 ottobre 1999, accorda graziose agevolazioni per le merci ingombranti; infatti stabilisce: 210 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Analogamente, chi appronta locali, propri o all’uopo affittati, per esporvi i propri prodotti (senza accesso nei locali di estranei, quindi senza che in essi possano concludersi transazioni commerciali), non è soggetto alla disciplina del commercio, purché, ovviamente, non effettui nei locali stessi alcuna operazione di vendita (cioè purché si limiti semplicemente ad esporre le merci). Non è soggetto neanche alle disposizioni previste dall’art. 115 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, poiché tale articolo stabilisce che è necessaria la licenza di Polizia amministrativa soltanto per chi voglia aprire o condurre «agenzie di prestiti su pegno o altre agenzie di affari», intendendosi per tali le «imprese, comunque organizzate, che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta» (art. 205 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635, contenente il regolamento di esecuzione del r.d. 18 giugno 1931, n. 773) (da risoluzione ministeriale, all’oggetto: «Attività di vendita esercitata da artigiani e industriali», in Notiziario, marzo-giugno 1977). Di contro a quanto precede, se in entrambe le fattispecie previste contemporaneamente all’esposizione si effettuino delle operazioni di vendita (si ricorda che rientra tra le operazioni di vendita anche la raccolta di ordinativi o commissioni di acquisto), l’espositore è tenuto a munirsi di apposita autorizzazione commerciale e, se rientrante nella superficie stabilita per gli esercizi di vicinato, all’osservanza della disciplina per tali esercizi stabilita. Fanno eccezione, e quindi non devono osservare le predette prescrizioni, le operazioni di vendita (o di commissione) degli oggetti esposti nelle fiere campionarie e nelle mostre di prodotti di cui al r.d.l. 29 gennaio 1934, n. 454, limitatamente, però, al periodo delle predette manifestazioni. Tale esclusione era espressamente prevista «6. La superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l’edilizia e simili), può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato; la parte rimanente è attribuita a magazzino, deposito o superficie espositiva; ai fini del presente comma è obbligatoria la sottoscrizione di un atto di impegno d’obbligo tra Comune e operatore che costituisce integrazione alla comunicazione di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 114/1998. 7. La superficie espositiva è la parte dell’unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico accede, in condizioni di sicurezza, solo se accompagnato dagli addetti alla vendita e solo per prendere visione di prodotti non immediatamente asportabili». CAP. XIX - ESPOSIZIONE DI PRODOTTI SENZA VENDITA 211 dall’art. 61, comma 12, lett. i), del regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, approvato con d.m. 4 agosto 1988, n. 375 (abrogato) ed ora è prevista dall’art. 4, comma 2, lett. l) del d.lgs. 114/1998 (3). (3) Il quale così stabilisce: «Il presente decreto non si applica: ... l) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre dei prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni stesse». Capitolo XX Le sanzioni amministrative in materia commerciale (per le violazioni delle norme statali) 1. Le violazioni previste come sanzioni dall’art. 22 del d.lgs. 114/1998 (per il commercio ex fisso) a) Al comma 1 dell’art. 22 sono previste le sanzioni da A 2.582 a A 15.493 (da L. 5.000.000 a L. 30.000.000) per: • Violazione dell’art. 5: l’art. 5 prevede 2 settori merceologici e stabilisce i requisiti morali ed eventualmente quelli professionali per poter accedere alle singole attività commerciali, che il soggetto interessato deve dichiarare di possedere nella comunicazione o nella domanda da presentare al Comune. Per la considerazione che l’eventuale dichiarazione mendace (di possedere i requisiti quando non si possiedono) è assoggettata a sanzione penale di cui all’art. 495, ultimo comma del c.p., la sanzione amministrativa qui prevista si rende applicabile a chi mette in commercio prodotti non appartenenti al settore merceologico a cui è autorizzato. • Violazione dell’art. 7: l’articolo 7 prevede la comunicazione con particolari dichiarazioni al Comune competente per territorio per poter attivare un esercizio di vicinato. Poiché come detto in precedenza le mendaci dichiarazioni sono punibili penalmente, la violazione qui prevista dovrebbe riguardare l’esercizio dell’attività o il trasferimento o l’ampliamento di superficie dell’esercizio, in assenza della prescritta dichiarazione o prima che trascorrano i prescritti 30 giorni da quando perviene la domanda al Comune, nonché la vendita di prodotti non appartenenti al settore merceologico oggetto della comunicazione fatta al Comune, oppure il superamento dei prescritti limiti di superficie (di 150 o 250 mq.). • Violazione degli artt. 8 e 9: gli articoli 8 e 9 prescrivono l’obbligo dell’autorizzazione per poter attivare gli esercizi di media e grande struttura; la violazione la realizza chi non è in possesso dell’auto- CAP. XX - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA COMMERCIALE 213 rizzazione per l’apertura o per l’ampliamento della superficie o per il trasferimento in altri locali, chi vende prodotti non appartenenti al settore merceologico oggetto dell’autorizzazione ed anche chi ha attivato l’esercizio su una superficie maggiore di quella autorizzata, ovvero in locali diversi da quelli indicati sull’autorizzazione. • Violazione degli artt. 16, 17, 18 e 19: i predetti articoli disciplinano l’attivazione degli spacci (nelle diverse forme previste), l’installazione degli apparecchi automatici per la vendita al dettaglio, le vendite per corrispondenza, per televisione o con altri sistemi di comunicazione e le vendite al domicilio dei compratori. Poiché, anche in questo caso, come detto in precedenza le mendaci dichiarazioni sono punibili penalmente, la violazione punibile con la sanzione amministrativa la commette chi inizia l’attività senza avere effettuato, 30 giorni prima, la prescritta comunicazione al Comune, ovvero inizia l’attività prima che siano decorsi i prescritti 30 giorni dalla data in cui la comunicazione risulta pervenuta al Comune e chi non osserva le prescrizioni vigenti per le singole attività e specificamente: – per gli spacci: attivazione in un locale a cui si accede direttamente dalla strada e vendita a soggetti diversi da quelli aventi diritto (cioè al pubblico); – per le vendite per corrispondenza, per televisione o altri mezzi di comunicazione: invio di prodotti al consumatore, in assenza di sua specifica richiesta; invio a cittadini di campioni od omaggi con obblighi e/o spese; omesso accertamento da parte dell’emittente televisiva della sussistenza nel titolare dei prescritti requisiti per l’attività di vendita; mancata o parziale indicazione, durante la trasmissione televisiva, del nome e denominazione o ragione sociale e sede del venditore, del numero di iscrizione al registro delle imprese e del numero di partita IVA; mancanza della licenza di cui all’art. 115 del t.u.l.p.s. n. 773/1931 a nome del terzo incaricato di procedere alle vendite televisive; – per le vendite e/o per la raccolta di ordinazioni al domicilio dei compratori: omessa comunicazione dell’elenco degli incaricati delle vendite; assenza o incompleto possesso dei prescritti requisiti nelle persone degli incaricati; omesso o incompleto rilascio del prescritto tesserino agli incaricati; mancato ritiro del tesserino agli incaricati che perdono i prescritti requisiti; omessa esposizione del tesserino durante le operazioni di vendita; omesso possesso del tesserino da parte dei titolari delle aziende che personalmente provvedono alle 214 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) vendite, compresi i commercianti su aree pubbliche che effettuano le vendite al domicilio dei consumatori. Tutte le violazioni sopra elencate sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da A 2.582 a A 15.493 (da L. 5.000.000 a L. 30.000.000). Per i casi di gravità o di recidiva il Sindaco (ora la competenza è del dirigente) può, anche, disporre la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La stessa norma non precisa quando si ha gravità nella violazione, mentre stabilisce che la recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione (invero in fattispecie non di oblazione si tratta, ma di «pagamento in misura ridotta della sanzione»). Per tale ragione sarebbe consigliabile che i Comuni, nei casi in cui sia stato effettuato «il pagamento liberatorio» in misura ridotta, non considerino recidive le violazioni per le quali esiste soltanto il verbale di accertamento e non anche l’ordinanza-ingiunzione di pagamento, appunto perché si è proceduto al pagamento liberatorio. b) Al comma 3 dell’art. 22 sono previste le sanzioni da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000) per: • Violazione dell’art. 11: l’art. 11 disciplina l’orario di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio (e non le attività di vendita diversamente qualificate, per cui non sono qualificate esercizi le attività di vendita disciplinate dagli artt. 16, 17, 18, 19 e 20), ed accorda, ai singoli esercenti, la facoltà di determinarsi l’orario a piacimento purché nell’ambito dei seguenti limiti: apertura non prima delle ore 7 e chiusura non più tardi delle ore 22, durata massima di apertura degli esercizi 13 ore al giorno (la durata minima la sceglie l’esercente). L’esercente, in generale, ha l’obbligo della chiusura domenicale e festiva, salva diversa determinazione del Sindaco, e di rendere noto al pubblico, con cartello o con altro mezzo idoneo, l’orario di effettiva apertura e di chiusura del proprio esercizio. Dal complesso di disposizioni consegue che la violazione la commette chi apre l’esercizio prima delle ore 7, chi lo chiude dopo le ore 22, chi tiene aperto l’esercizio per più di 13 ore, chi lo tiene aperto nei giorni di domenica e festivi quando non è ammessa o prevista l’apertura facoltativa e chi non espone il cartello indicante l’orario che osserva l’esercizio. CAP. XX - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA COMMERCIALE 215 • Violazione dell’art. 14: l’art. 14 disciplina la pubblicità dei prezzi da cui emerge che viola tale disciplina l’esercente che non indica «in modo chiaro» e/o «ben leggibile» il prezzo di vendita delle merci esposte nelle vetrine esterne, all’ingresso dell’esercizio, o nelle immediate vicinanze di esso; per i commercianti su aree pubbliche l’obbligo dell’indicazione dei prezzi è previsto per le merci esposte sui banchi di vendita ovunque collocati. Analogamente l’obbligo dell’indicazione dei prezzi «per tutte le merci esposte al pubblico» è previsto (è una conferma di precedente prescrizione) per gli esercizi organizzati con sistema di vendita del libero servizio e per i loro reparti. • Violazione dell’art. 15: l’art. 15 disciplina tutte le vendite straordinarie (di liquidazione, di fine stagione e promozionali). Commette violazione chi non osserva le disposizioni ivi previste e quelle che la Regione emanerà, tra cui: l’effettuazione delle vendite straordinarie in casi non previsti; l’omessa previa comunicazione al Comune di dati e notizie comprovanti la sussistenza dei presupposti per effettuare la vendita di liquidazione; l’omessa indicazione dello sconto o ribasso percentuale praticato rispetto al prezzo normale; l’effettuazione di vendita di fine stagione in periodi non consentiti, ovvero maggiori di quelli previsti; il fornire informazioni non idonee o non corrette ai consumatori; la mancata esibizione della documentazione atta ad accertare la non vendita sottocosto. Commette la stessa violazione sanzionabile chi effettua vendite sottocosto (art. 15, comma 7). • Violazione dell’art. 26, comma 5: il comma predetto prevede l’obbligo della sola comunicazione al Comune competente per territorio per «il trasferimento della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, nonché la cessazione dell’attività» e per tutti i tre tipi di esercizi di vendita al dettaglio. Conseguentemente la violazione la commette chi non effettua la predetta comunicazione, cioè tanto l’ex titolare se non comunica la sua cessazione, quanto il subentrato se non effettua la distinta comunicazione. Tutte le violazioni previste dal comma 2 dell’art. 22, sopra elencate, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000). Per le predette fattispecie non sono previsti casi di gravità o di recidiva, purtuttavia la prescrizione si applica ugualmente anche per ragioni di equità con quanto dispone il successivo art. 29 per le violazioni alle disposizioni del commercio su aree pubbliche. 216 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 2. Mancata previsione di sanzioni per alcune violazioni (il principio di legalità) Nei prospetti/sintesi delle violazioni sanzionabili, riportati a conclusione di questo capitolo, viene evidenziato che alcune fattispecie di violazioni di norme non vengono più sanzionate, ad esempio: – i produttori agricoli, ora gli «imprenditori agricoli» disciplinati in modo nuovo dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che sono privi della concessione del posteggio, ovvero che non hanno effettuato la prescritta comunicazione, oppure che iniziano l’attività prima che decorrano i prescritti 30 giorni; – le vendite all’ingrosso e al dettaglio nello stesso locale pure vietate dall’art. 26, comma 2, del d.lgs. 114/1998 (fatta salva l’eventuale previsione regionale). Al fine di evitare dubbi si ricorda che anche per l’applicazione delle sanzioni amministrative vige e si applica il principio di legalità (cfr. art. 1, legge 689/1981), in base al quale nessuno può essere assoggettato a sanzione se non in base ad una legge e che le sanzioni «si applicano soltanto nei casi e nei tempi in esse (= leggi) considerati». Conseguentemente i comportamenti, anche contrari a leggi ed a disposizioni, per i quali non è prevista esplicitamente la sanzione rimangono impuniti. 3. Le violazioni previste dall’art. 29 del d.lgs. 114/1998 (per il commercio su aree pubbliche, ex ambulante) I commi 1 e 2 dell’art. 29 del d.lgs. 114/1998, sulla disciplina del commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), stabiliscono: Comma 1: «1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 (da A 2.582 a A 15.493) e con la confisca delle attrezzature e della merce». Comma 2: «2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all’art. 28 è punito con la sanzione amministrativa CAP. XX - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA COMMERCIALE 217 del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000» (da A 516 a A 3.098)». Analizzando le indicazioni contenute nel comma 1 del citato art. 29 del d.lgs. 114/1998 si ha che: 1) La sanzione da A 2.582 a A 15.493 (da L. 5.000.000 a L. 30.000.000) e la confisca delle attrezzature e delle merci si applicano: a) a chi esercita il commercio su aree pubbliche fuori del territorio previsto nell’autorizzazione o per l’autorizzazione; per cui a chi esercita l’attività fuori del territorio regionale di validità dell’autorizzazione, in posteggio non proprio o comunque non avuto né in concessione decennale, né in concessione temporanea, nel caso in cui occupi anche soltanto parte del posteggio non suo (= trasborda; si ricorda che questa sanzione non è applicabile a coloro che svolgono l’attività su strade e piazze ove è previsto il divieto: a tali violazioni si applica la sanzione prevista dal comma 2); b) a chi svolge il commercio nelle aree demaniali marittime senza il prescritto nulla osta dell’autorità marittima (di cui all’art. 28, comma 9 del d.lgs. 114/1998); c) a chi svolge commercio negli aeroporti, nelle stazioni (in generale) e nelle autostrade, senza il permesso del proprietario o del gestore (di cui all’art. 28, comma 10 del d.lgs. 114/1998). 2) La sanzione da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000) si applica soltanto a chi svolge l’attività commerciale nelle vie e piazze vietate con la deliberazione programmatica del Consiglio comunale. Ed inoltre: violazione dei divieti e delle limitazioni di qualsiasi natura stabiliti nella deliberazione programmatica del commercio su aree pubbliche del Consiglio comunale, tra cui: a) esercizio dell’attività in violazione delle limitazioni e delle prescrizioni stabilite per le zone archeologiche, storiche, artistiche o ambientali; b) esercizio dell’attività in violazione dei divieti prescritti per le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale; c) inosservanza degli orari stabiliti dal Comune per la specifica attività del commercio su aree pubbliche; d) violazione di ogni altra limitazione o di ogni altro divieto comunque stabilito nella deliberazione programmatica del Comune, per il commercio in forma itinerante e/o in sede fissa nel mercato, in posteggi non mercatali e nelle fiere. 218 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Occorre, altresì, aggiungere che una Regione assoggetta alla sanzione qui prevista «chiunque pone in vendita nelle fiere, nei mercati o nei posteggi fuori mercato prodotti diversi da quelli eventualmente previsti per il posteggio assegnato, secondo quanto previsto dalla deliberazione comunale» (programmatoria del mercato o della fiera). 3) Non è qui prevista la revoca dell’autorizzazione per violazione delle norme igienico-sanitarie A titolo di semplice memoria occorre qui ricordare che, diversamente da come previsto per il commercio ex fisso dall’art. 22, comma 4, lett. d), dello stesso d.lgs. n. 114/1998, per gli operatori del commercio su aree pubbliche non è prevista la revoca dell’autorizzazione «per il caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria». 4) Altre violazioni previste dall’ordinamento connesse all’esercizio del commercio a) Violazione della pubblicità dei prezzi Sanzione da A 516 a A 3.098 (da L. 1.000.000 a L. 6.000.000) (violazione dell’art. 14 del d.lgs. 114/1998, come confermata dall’art. 5 della legge 25 febbraio 2000, n. 84). b) Violazione delle norme sanitarie: depenalizzazione L’art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 trasforma «in illeciti amministrativi, soggetti alle sanzioni stabilite dagli articoli 2 e 3 (sanzioni amministrative del pagamento di una somma di denaro pari all’ammontare della già prevista pena pecuniaria e comunque non inferiore a A 258; L. 500.000), le violazioni previste come reato dalle leggi comprese nell’allegato al presente decreto». Il collegato al predetto decreto, fra le altre, prevede al n. 9 la «legge 30 aprile 1962, n. 283 recante «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande, ad eccezione degli articoli 5, 6 e 12». 4. Principi che regolano l’applicazione delle sanzioni a) Contestazione, notifica, scritti difensivi e termini Gli organi addetti al controllo e all’accertamento delle violazioni bene operano se contestano, con la redazione e la consegna di CAP. XX - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA COMMERCIALE 219 un breve verbale al trasgressore ed anche alla eventuale persona obbligata in solido. Quando non sia avvenuta la contestazione immediata al contravventore ed alle persone obbligate gli estremi della violazione debbono essere notificati a tutti gli interessati entro 90 giorni ai residenti in Italia ed entro 360 giorni ai residenti all’estero. I contravvenuti hanno facoltà – nel termine di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica – di far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto (ad emettere l’ordinanza-ingiunzione) scritti difensivi e documenti e possono anche chiedere di essere sentiti di persona. b) Pagamento della sanzione in misura ridotta ed estinzione della violazione L’art. 16 della legge 689/1981 ammette che entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione della violazione con effetto liberatorio si possa estinguere la violazione con il pagamento di una somma ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o se più favorevole con una somma pari al doppio del minimo della sanzione edittale. c) Organo competente a ricevere il rapporto e ad emettere l’ordinanzaingiunzione e le eventuali ordinanze di sospensione dell’attività, di revoca dell’autorizzazione e/o di chiusura dell’esercizio In materia di violazioni alla disciplina del commercio ex fisso (su spazi ed in locali privati), e su aree pubbliche, la competenza a ricevere il rapporto e ad emettere l’ordinanza-ingiunzione, di cui ai commi 7 dell’art. 22 e 5 dell’art. 29 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è stata attribuita al Sindaco (ora al dirigente del settore) del Comune nel quale è stata commessa la violazione. Tale competenza, con l’entrata in vigore del t.u. degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, per il combinato disposto degli artt. 50 e 107, è stata attribuita al dirigente comunale addetto al settore. Per contro, la competenza ad emettere l’ordinanza-ingiunzione in materia di violazioni igienico-sanitarie è di competenza della Regione o dell’organo a cui questa ha conferito delega. Lo stesso funzionario e/o organo che emette l’ordinanza-ingiunzione di pagamento è pure competente a disporre (con ordinanza) la sospensione dell’attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni, per il caso di recidiva o di particolare gravità della sanzio- 220 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) ne, ovvero, a seconda dei casi, a revocare l’autorizzazione o a disporre la chiusura dell’esercizio. d) Notifica dell’ordinanza-ingiunzione - Termine per il pagamento e/o per il ricorso al Giudice di pace Nei casi in cui il contravventore non si avvalga della facoltà di estinguere la violazione con il pagamento in misura ridotta dell’ammontare stabilito dall’organo preposto (il doppio del minimo o un terzo del massimo edittale), l’agente che ha rilevato la violazione trasmette il relativo rapporto, unitamente alla copia del verbale notificato, allo scritto difensivo e alla documentazione eventualmente presentati dal contravvenuto, all’organo comunale o regionale competente per l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione di pagamento (che è titolo immediatamente esecutivo) oppure per l’archiviazione nel caso di fondate giustificazioni da parte dell’interessato. L’ordinanza-ingiunzione di pagamento, a cura dei messi, deve essere notificata agli obbligati. Il contravvenuto e gli obbligati che hanno ricevuto notificata l’ordinanza-ingiunzione hanno la possibilità – nei trenta giorni (60 giorni se l’interessato risiede all’estero) successivi alla data della notifica – o di pagare l’ammontare stabilito nell’ordinanza che può essere pari o superiore al minimo edittale, ovvero di presentare opposizione in carta libera al Giudice di pace [se l’ammontare non supera l’importo di A 15.493 (L. 30.000.000)] del luogo in cui è stata commessa la violazione. Se l’ammontare della sanzione supera gli A 15.493 (L. 30.000.000), l’opposizione va presentata al Tribunale (1). Non è indispensabile l’assistenza di un legale. (1) T.A.R. Piemonte, sez. II, 15 marzo 2005, n. 489: «La contestazione dei presupposti per l’applicazione di una sanzione amministrativa punitiva (nel caso di specie, una confisca) coinvolge la tutela di un diritto soggettivo dell’interessato a che la sanzione sia irrogata nei casi secondo le forme e nell’entità previste dalla legge, nel rispetto del principio di legalità posto dalla l. 24 novembre 1981, n. 689, con la conseguenza che le relative controversie rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario» (analogamente, Cass., sez. un., 28 gennaio 2003, n. 1240). CAP. XX - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA COMMERCIALE 221 e) Il ricorso in appello alla sentenza del Giudice di pace Il Giudice di pace (o il Giudice del Tribunale, a seconda della competenza loro attribuita dalla legge), per il disposto dell’articolo 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 «Modifiche al sistema penale», «può rigettare l’opposizione, ponendo a carico dell’opponente le spese del procedimento, o accoglierla, annullando in tutto o in parte l’ordinanza o modificandola anche limitatamente all’entità della sanzione dovuta». La sentenza emessa dal Giudice di pace, a seguito dell’opposizione, stabiliva l’ultimo comma del citato art. 23 l. n. 689/1981 (e successive modificazioni), «è inappellabile ma ricorribile per cassazione»; tale comma è stato espressamente abrogato dall’art. 26 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 40 «Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo per Cassazione». Lo stesso art. 26 ha anche modificato il quinto comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, mediante sostituzione delle parole «ricorribile per cassazione» con «appellabile» (2). Conseguentemente: – le sentenze in materia contravvenzionale emesse dal Giudice di pace sono ora appellabili davanti al Tribunale civile; – contro le sentenze, in materia contravvenzionale, emesse in primo grado dal Tribunale, in conformità della competenza legislativamente attribuitagli (3), l’appello è presentato alla Corte d’appello territoriamente competente; (2) In attesa della decisione della Corte Costituzionale, si tenga conto che il Tribunale civile di Reggio Emilia, con ordinanza 13 aprile 2007 (pubblicata col n. 829, sulla G.U. serie speciale n. 3 del 16 gennaio 2008) ha sollevato eccezione di incostituzionalità dell’art. 26 del sopra citato decreto legislativo 3 febbraio 2006, n. 40, nella parte in cui è stata disposta l’abrogazione dell’ultimo comma dell’art. 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con la motivazione che l’argomento è estraneo all’oggetto della delega conferita al Governo per apportare modifiche al codice di procedura civile in merito alla disciplina del processo di cassazione (e non in materia contravvenzionale). (3) Si ricorda che rientrano nella competenza del Tribunale civile (e non del Giudice di pace) le sanzioni di importo superiore a 30 milioni di lire (- 15.493), nonché quelle (art. 22-bis della l. 24 novembre 1981, n. 689) in materia: a) di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro; b) di previdenza e assistenza obbligatoria; c) urbanistica ed edilizia; d) di tutela dell’ambiente dall’inquinamento, della flora, della fauna e delle aree protette; 222 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) – le sentenze emesse in secondo grado, in materia contravvenzionale, sia dal Tribunale civile che dalla Corte d’appello, per soli motivi di legittimità sono ricorribili per Cassazione. f) Devoluzione dei proventi contravvenzionali In materia di violazione alla disciplina commerciale e degli orari di vendita, la competenza a disciplinare i quali è stata devoluta al Sindaco i proventi devono essere devoluti al Comune. g) Gravità, recidive e sanzioni aggiuntive: rinvio I casi di gravità, le recidive e le conseguenti sanzioni aggiuntive sono stati sommariamente in precedenza descritti; se necessario consultare i singoli testi di legge. e) di igiene degli alimenti e delle bevande; f) di società e di intermediari finanziari; g) tributaria e valutaria; g-bis) antiriciclaggio (lettera inserita dall’art. 66 d.lgs. 21 novembre 2007, n. 231). – nei casi di sanzione pecuniaria proporzionale senza previsione di un limite massimo purché superiore a 30 milioni; – quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima; – quando le disposizioni di legge stabiliscono diversamente. CAP. XX - LE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA COMMERCIALE 223 Tabella delle sanzioni Sanzioni edittali Misura della oblazione Art. e comma Legge D.Lgs. n. 114/1998, art. 22, comma 1 (Commercio fisso) Requisiti morali 5/2 114/98 A 2.582 L. 5.000.000 Vendita merci di altro settore 5/2 idem idem idem idem idem 7 7 idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 7 idem idem idem idem idem 7 7 idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 8e9 idem idem idem idem idem 8e9 idem idem idem idem idem 8e9 8e9 idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem (*) Spacci interni, circoli privati, vendite nelle scuole e negli ospedali 16 114/98 Apparecchi automatici Vendite per corrispondenza Vendite per televisione Vendite al domicilio Propaganda commerciale 17 18 18 19 20 idem idem idem idem idem A 2.582 L. 5.000.000 idem idem idem idem Violazioni Esercizi di vicinato: - apertura, ampliamento e trasferimento senza la previa comunicazione - apertura prima dei 30 giorni - vendita merci di altro settore - esercizio su superficie superiore - esercizio in locali diversi Esercizi di media e grande struttura: - apertura, ampliamento e trasferimento senza la previa autorizzazione - vendita prodotti di altro settore - esercizio su superficie superiore - esercizio in locali diversi minima massima Autorità competente Comune (**) A 15.493 A 5.146 L. 30.000.000 L. 10.000.000 Comune (**) A 15.493 A 5.146 L. 30.000.000 L. 10.000.000 idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem non è prevista sanzione (Segue) (*) Per le ipotesi di violazioni delle fattispecie che si annotano si veda la trattazione. (**) Ai sensi dell’art. 107 del t.u. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ora la competenza è dei dirigenti comunali, anche se sino a poco tempo fa non mancava chi «erroneamente» sosteneva che la competenza era del Sindaco. 224 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) Violazioni Art. 22, comma 2 Disciplina degli orari Pubblicità dei prezzi Vendite straordinarie Vendite sottocosto Trasferimenti in proprietà e/o in gestione e/o chiusura esercizi Vendite all’ingrosso e dettaglio nel medesimo locale Imprenditori agricoli privi di autorizzazione del posteggio o senza avere effettuato la preventiva comunicazione Sanzioni edittali minima massima Misura della oblazione 114/98 A 516 L. 1.000.000 A 3.098 L. 6.000.000 A 1.032 L. 2.000.000 Comune (**) 14 15 15/7 idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem idem 26/5 idem idem idem idem idem Art. e comma Legge 11 26/2 Autorità competente non è prevista sanzione non è prevista sanzione - D. 228/01 28 114/98 A 2.582 L. 5.000.000 idem idem idem idem idem idem A 516 L. 1.000.000 A 3.098 L. 6.000.000 A 1.032 L. 2.000.000 idem A 10 L. 20.000 A 516 L. 1.000.000 A 20 L. 40.000 C.C.I.A.A. D.lgs. 114/1998, art. 29 (Commercio su aree pubbliche) Esercizio dell’attività senza la prescritta autorizzazione Esercizio su aree demaniali marittime, negli aeroporti, stazioni e autostrade senza l’autorizzazione o i permessi delle competenti autorità 29/9 e 10 Violazione dei divieti previsti dall’art. 28 29/2 Registro imprese - Omissione o ritardata iscrizione e/o variazione 2194 c.c. A 5.164 Comune (**) A 15.493 L. 30.000.000 L. 10.000.000 Capitolo XXI Disposizioni particolari contenute nel d.lgs. 114/1998 o in altre norme giuridiche 1. Libertà d’impresa e libera circolazione delle merci In base al fondamentale principio della libertà di commercio, che per unanime affermazione costituisce un aspetto della libertà di iniziativa privata ex art. 41 della Costituzione, l’art. 2 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ricorda ed evidenzia che «la libertà commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’art. 41 della Costituzione ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato». 2. Possibilità di consumare nel negozio i prodotti di gastronomia L’art. 7, comma 3 del d.lgs. 114/1998 testualmente stabilisce che «negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita di prodotti di cui all’art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati». Invero il richiamato art. 4 della legge n. 77/1997 stabilisce (non autorizza) che «Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo di buoni pasto ... devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti di autorizzazione commerciale ...». Originariamente la legge n. 77/1997 ha portato dissidi e proteste, in pratica, per avere consentito che i buoni pasto potessero essere spesi anche negli esercizi commerciali; successivamente anche il comma 3 dell’art. 7 del d.lgs. 114/1998, in pratica, consente la consumazione nel negozio dei prodotti che si acquistano con i buoni pasto. Recentemente, in sede di conversione del d.l. (Bersani) n. 223/ 2006 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248), dopo la lettera f) 226 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) del comma 1 dell’art. 3 è stata aggiunta la lettera f-bis), con la quale si stabilisce che senza «il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie». Tale dizione nulla aggiunge alla previgente normativa, ma conferma che anche negli esercizi di vicinato, con i buoni pasto, si possono ottenere e consumare alimenti alle condizioni che l’esercizio commerciale non disponga di attrezzature (tavoli e sedie) atte a trasformare l’esercizio commerciale in esercizio della somministrazione. Infatti, relativamente agli arredi, la circolare del Ministero dello sviluppo economico, n. 3603/C del 28 settembre 2006 (riportata in questo volume) puntualizza che «Per quanto concerne gli arredi, richiamati nella disposizione, è di tutta evidenza che i medesimi devono essere correlati all’attività consentita, che nel caso di specie è la vendita per asporto dei prodotti alimentari e il consumo sul posto dei prodotti di gastronomia». Quindi né sedie, né tavoli devono esserci, tant’è che la circolare esplicita: «In ogni caso, però, la norma che consente negli esercizi di vicinato il consumo sul posto non prevede una modalità analoga a quella consentita negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287«. Tuttavia nella medesima circolare è precisato che «Fermo restando quanto sopra, si ritiene ammissibile, per consentire l’effettiva applicazione della disposizione e per garantire le condizioni minime di fruizione, l’utilizzo negli esercizi di vicinato di piani di appoggio di dimensioni congrue all’ampiezza ed alla capacità ricettiva del locale, nonché la fornitura di stoviglie e posate a perdere». Quest’ultima prescrizione non sembra realisticamente applicabile agli esercizi di vicinato, ma piuttosto alle pizzerie per asporto e ad analoghe attività artigianali di prodotti alimentari. 3. Obbligo di vendita Il Titolo V del decreto legislativo n. 114/1998, che afferisce alla pubblicità dei prezzi e alle vendite straordinarie, molto opportunamente è «Offerta di vendita». Con tale titolo, il legislatore ha ritenuto di poter sottolineare che l’esposizione, da parte di un’azienda di vendita, di un prodotto è offerta di vendita e la dichiarazione di voler acquistare il prodotto esposto costituisce contratto a tutti gli effetti. Per tale ragione l’art. 3 dello stesso decreto legislativo 114/1998, richiamando l’art. 1336 del codice civile, ricorda e prescrive che il commerciante è obbligato a vendere a favore del richiedente, in tutti CAP. XXI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL D.LGS. 114/1998 227 i casi in cui l’offerta al pubblico contiene gli estremi essenziali del contratto (cioè in tutti i casi di esposizione di merce con l’indicazione del prezzo), alla cui conclusione, prescrive il richiamato art. 1336 c.c., la proposta è diretta. Ne consegue che per le merci esposte nei negozi e nelle vetrine con indicato il prezzo di vendita la conclusione del contratto e quindi l’obbligo per il commerciante di vendere scattano al momento in cui l’acquirente dichiara di volere acquistare le specifiche merci; per contro il trasferimento della proprietà della merce acquistata si verifica allorché il compratore versa alla cassa del negozio il relativo prezzo indicato dall’offerta. Sul punto, dottrina e giurisprudenza affermano, molto puntualmente ed opportunamente, che nell’offerta al pubblico di contratto consensuale con effetto reale, quale la vendita, la volontà espressa del venditore è il primo atto del procedimento della formazione progressiva del contratto, il quale ha bisogno, per produrre gli effetti propri della vendita, del solo incontro con la volontà conforme, ed espressa in forma adeguata, di altro soggetto che accetti la proposta. Detta accettazione, una volta intervenuta, perfeziona il contratto (1). Conseguentemente, poiché il contratto tra il negoziante e l’acquirente si perfeziona al momento in cui l’acquirente dichiara di voler acquistare una determinata merce, per il prezzo offerto, il rifiuto di vendita costituisce inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1515 e segg. del c.c. La generalità della dottrina trova opportuna la norma, ma lamenta che per la mancata vendita non sia stata prevista una sanzione amministrativa. Chi scrive dubita della legittimità di una tale previsione, posto che il nostro diritto sostanziale disciplina nell’ambito del diritto privato la mancata vendita, cioè il non avere rispettato il contratto di vendita già concluso. 4. Commercio elettronico (cfr. anche il paragrafo 25 del Cap. VI) In pratica al Ministero (non al Ministro) dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora chiamato Ministero dello sviluppo economico), è stata attribuita l’incombenza di promuovere l’introduzio(1) Conclusione del contratto, proposta, offerta al pubblico, vendita, perfezionamento: il perfezionamento di un contratto di vendita si ha quando avviene l’incontro della volontà espressa del venditore con quella conforme dell’accettante la proposta (Cass. civ., sez. I, 24 luglio 1997, n. 6919). 228 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) ne e l’uso del commercio elettronico, con la finalità di perseguire e/o di promuovere azioni volte a: a) sostenere una crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di formazione ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del servizio; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la competitività globale delle imprese, con particolare riferimento alle piccole e medie, attraverso l’utilizzo del commercio elettronico; e) favorire l’uso di strumenti e tecniche di gestione di qualità volte a garantire l’affidabilità degli operatori e ad accrescere la fiducia del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana al processo di cooperazione e di negoziazione europea ed internazionale per lo sviluppo del commercio elettronico. [Relativamente alle televendite l’art. 52 della legge 1° marzo 2002 (in G.U. 26 marzo 2002, n. 72) aveva introdotto l’art. 3-bis alla legge 30 aprile 1998, n. 122, così formulato: «Art. 3-bis - Televendita - 1. È vietata la televendita che vilipenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità; b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose»]. Il predetto articolo 3-bis è stato abrogato dell’art. 54, c. 1, lett. c), n. 2 del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della Radiotelevisione). Le norme e le disposizioni relative al «commercio elettronico» e al divieto delle vendite all’asta per le televisioni sono state indicate e richiamate ai paragrafi 25 e 26 del Cap. VI ai quali si fa rinvio. CAP. XXI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL D.LGS. 114/1998 229 5. Centri di assistenza tecnica Novità in assoluto è il contenuto dell’art. 23 che prevede la possibilità per le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello provinciale di istituire, anche in forma consortile, previa autorizzazione regionale «centri di assistenza alle imprese» commerciali esistenti. I centri hanno il compito di fornire alle imprese «attività di assistenza tecnica, di formazione e di aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e organizzazione, di gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai finanziamenti comunitari», ecc. Per la istituzione dei centri sono previsti la emanazione di apposito provvedimento ed il finanziamento. Si omette ogni commento e/ o approfondimento in fattispecie perché questo lavoro è principalmente destinato agli operatori amministrativi del settore, anche se è previsto che le pubbliche amministrazioni possono avvalersi dei centri per facilitare il rapporto con gli utenti. 6. Costituzione di società finanziarie per la garanzia collettiva fidi È stato previsto, anche in questo caso innovativamente, che «i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi», previsti dalle leggi citate nell’art. 24, possono costituire società finanziarie aventi per scopo «lo sviluppo delle imprese operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi». Per la considerazione che le norme programmatiche e attuative contenute nell’art. 24 non possono riguardare gli operatori amministrativi si omette ogni approfondimento del settore. 7. Indennità di fine rapporto per gli esercenti che cessano l’attività Il comma 7 dell’art. 25 prevede la corresponsione di un indennizzo per i piccoli esercenti (esercizi di vicinato, cioè per i titolari di esercizi aventi superficie non maggiore di 150 o 250 mq.), «iscritti da almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l’INPS», che cessano l’attività e restituiscono il titolo autorizzatorio al Comune «nei ventiquattro mesi successivi all’entrata in vigore» del decreto. Condizione per poter beneficiare dell’indennizzo è che i commercianti siano muniti di autorizzazione di cui all’art. 24 della legge 426/ 1971 mentre sono esclusi coloro che attivano un esercizio di vicinato con la semplice comunicazione di inizio dell’attività. 230 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) In fattispecie una cosa è certa: se un commerciante tradizionale avesse avuto (perché è riferito al passato, cioè a 24 mesi dal 24 aprile 1999) intenzione di andare in pensione e di cedere al figlio l’esercizio commerciale, appena possibile avrebbe chiuso l’esercizio e consegnato l’autorizzazione al Comune per ottenere l’indennizzo, mentre il figlio avrebbe avuto la possibilità di aprire un nuovo negozio, magari con attrezzature moderne rispetto a quelle del negozio del padre. L’istituto dell’indennità ha avuto un ottimo risultato, tant’è che il fondo è stato finanziato due volte e subito esaurito. 8. Possibilità di vendere tutte le merci ed i divieti tuttora vigenti per i mercati Il titolo X del d.lgs. n. 114/1998 «Commercio al dettaglio su aree pubbliche» all’art. 30, comma 5 delle «Norme transitorie» abolisce «ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati scoperti» e fa salvo soltanto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Resta soltanto in vigore, per espressa prescrizione del predetto comma 5, il divieto di vendere nei mercati armi, esplosivi e oggetti preziosi (il divieto si estende anche alle sole esposizioni di tali merci su aree pubbliche), nonché di vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1 del regolamento di esecuzione del t.u.l.p.s. (non inferiore a litri 0,200 per le bevande alcoliche ed a litri 0,33 per le altre). 9. Vigenza delle leggi speciali per la vendita di particolari prodotti Il comma 3 dell’art. 26 molto semplicemente stabilisce che «ai fini della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali»; conseguentemente tutte le vendite che sono disciplinate da leggi speciali rimangono in vigore (esempio: le rivendite di giornali, le vendite di carni, di prodotti sanitari (2), i prodotti farmaceutici, i generi di (2) Si evidenzia che la prescrizione contenuta nell’art. 6 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, e cioè che i Comuni non possono rilasciare l’autorizzazione commerciale «se il richiedente non abbia comprovato di essere autorizzato all’esercizio dell’arte ausilia- CAP. XXI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL D.LGS. 114/1998 231 monopolio, le rivendite di carburanti per autotrazione, i produttori agricoli muniti della speciale autorizzazione di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, ecc.). 10. Vendita di carni fresche (comprese quelle ittiche) e congelate La disciplina delle carni fresche, di tutte le specie animali (comprese «le carni di tutte le specie ittiche», incluse per la prima volta con d.m. 11 febbraio 1985 fra le carni di tutte le specie animali), purché non di bassa macelleria e con l’esclusione delle carni equine, in quanto queste debbono essere vendute sempre in appositi spacci, è contenuta nella legge 4 aprile 1964, n. 171 e successive modifiche ed aggiornamenti. Le norme sul commercio in generale non hanno mai portato innovazioni relativamente ai requisiti che devono avere i locali destinati alla vendita delle carni, i quali, ancora oggigiorno, devono disporre di tutti i requisiti previsti dall’art. 29 del r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298. In ogni caso è bene ricordare che per l’esercizio di una macelleria (per la vendita delle carni) è necessaria una doppia autorizzazione (oltre a quella per gli insaccati): quella di natura sanitaria prevista dall’art. 29 del regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni approvato con r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298, e dall’art. 25 del d.P.R. 26 marzo 1980, n. 327 (regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283 e successivi aggiornamenti e modificazioni, ivi compresi i d.lgs. 26 maggio 1997, nn. 155 e 156), nonché quella commerciale, a seconda dei casi previsti dall’art. 7 o dall’art. 8 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Le specifiche norme delle carni, in armonia con lo spirito delle nuove disposizioni, tendono, mediante un circuito più economico e razionale ed igienicamente attrezzato, a favorire la concentrazione in unico spaccio delle carni fresche di qualsiasi specie animale, purché non di bassa macelleria, ad eccezione delle carni equine, che ria, mediante esibizione del titolo debitamente registrato o non proponga alla vendita altra persona autorizzata, della quale dovrà essere esibito sempre il regolare titolo», è stata abrogata dal comma 2 dell’art. 42 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Ne consegue che ora per la vendita dei prodotti dell’arte ausiliaria le relative autorizzazioni possono essere rilasciate anche a chi non ha alcuna qualificazione professionale, né alcun titolo di studio, nemmeno di licenza elementare. 232 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) devono essere vendute in appositi negozi, anche dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n. 114/1998; con l’abolizione delle tabelle merceologiche e l’introduzione del settore merceologico alimentare, nel quale rientrano tutti i prodotti alimentari, comprese le carni macellate, spetta soltanto ai veterinari delle Aziende regionali delle USL porre rimedio alle possibili commistioni poco auspicabili. Come si è notato unitamente alle carni fresche, comunque preparate, conservate e confezionate (salumi, scatolame, ecc.) è consentita anche la vendita delle carni congelate e di tutti i prodotti alimentari. L’autorizzazione commerciale, com’è noto, relativamente agli esercizi di «vicinato» di cui al d.lgs. n. 114/1998 è ora sostituita «dalla previa comunicazione» al Comune, per cui tale comunicazione, per le macellerie, deve contenere anche la dichiarazione che i locali di vendita possiedono i requisiti igienici prescritti dall’art. 29 del r.d. 20 dicembre 1928, n. 3298; anche tali requisiti devono essere accertati e certificati dall’ASL. Inoltre, è consigliabile che i Comuni prescrivano: – che per le vendite dei salumi a taglio, vengano previste attrezzature diverse da quelle utilizzate per il taglio delle carni fresche (ceppo o tagliere, affettatrice meccanica e coltelleria speciale); – che l’esposizione e la conservazione dei salumi vengano fatte in modo da evitare contatti con gli altri prodotti alimentari, specialmente con le carni fresche; – che la eventuale estemporanea preparazione di rollè, spiedini, salsicce fresche, ecc., destinati al pronto consumo (che secondo il Ministero della sanità può essere consentita, circolare n. 127 in data 22 settembre 1972), deve essere effettuata in apposito settore dello spaccio di vendita (mai nei retrobottega), con l’adozione di opportuni accorgimenti atti ad impedire possibili contaminazioni indirette da parte di chiunque (scomparti creati con la messa in opera di pareti divisorie anche con l’impiego di lastre di cristallo); – che per le uova trovi applicazione l’apposita disciplina di cui alla legge 3 maggio 1971, n. 419 (emanata in base ai regolamenti comunitari nn. 1619/68 e 95/69, sulla commercializzazione delle uova); cioè è indispensabile che vengano poste in vendita non a unità sfuse, bensì in imballaggi o confezioni originali, in modo da evitare ogni possibile promiscuità con gli altri prodotti alimentari presenti negli spacci ed in particolare con le carni fresche (in considerazione del particolare grado di inquinamento del guscio delle uova: coli, salmonella, ecc.). CAP. XXI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL D.LGS. 114/1998 233 11. Vendita di alimenti surgelati Per poter esercitare la vendita dei prodotti surgelati è necessaria la prescritta preventiva autorizzazione di cui alla legge 27 gennaio 1968, n. 32 e successive modifiche (di cui all’art. 14 del d.lgs. 27 gennaio 1992, n. 110, il quale stabilisce che «L’autorizzazione amministrativa è concessa per l’unica voce alimenti surgelati») e norme di applicazione (ai sensi dell’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, l’autorizzazione qui prevista può essere sostituita da una denuncia di inizio attività al Comune). Per il disposto dell’art. 57, comma 5 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375, era consentita la vendita dei prodotti surgelati, ai sensi della predetta legge n. 32, a «chiunque abbia titolo a vendere al minuto prodotti agricoli ed alimentari comunque conservati»; in pratica per gli esercizi che possedevano l’autorizzazione per la vendita di prodotti del settore merceologico «alimentare». Si esprime l’avviso che tutti gli esercizi si debbano munire della specifica autorizzazione. 12. Aree montane, rurali, insulari, Comuni, frazioni e località con meno di 3mila abitanti - Centri storici, aree aventi valore storico, artistico e ambientale Si è detto altrove, e qui si ritiene utile ripeterlo per la sua portata innovativo-ampliativa, che sulla base di quanto dispone l’art. 10 del d.lgs. 114/1998, le Regioni, nella prima applicazione della nuova disciplina commerciale, allo scopo di favorire lo sviluppo della rete commerciale, per rivitalizzare il tessuto economico e culturale dei centri storici ed anche per consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti nelle aree e nelle zone montane, rurali, insulari, Comuni, frazioni e località con meno di 3mila abitanti devono prevedere disposizioni per favorire lo sviluppo della rete commerciale; per i centri storici, per le aree aventi valore storico, artistico e ambientale: a) per Comuni, frazioni ed aree con popolazione inferiore a 3mila abitanti e per zone montane ed insulari, disposizioni che consentano la facoltà di svolgere congiuntamente (in un medesimo locale e/o in locali contigui ed intercomunicanti), assieme alle attività commerciali, anche altri servizi di particolare interesse per la collettività, anche in convenzione con soggetti pubblici e b) per centri storici, aree (o edifici) aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale disposizioni con le quali possono attribuire 234 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) ai Comuni maggiori poteri relativamente alla localizzazione e all’apertura di esercizi di vendita (rispetto alle norme e/o ai principi di carattere generale), in particolare al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali relativamente alla viabilità, alla mobilità dei consumatori e all’arredo urbano, eventualmente accordando agevolazioni tributarie e (contributi) di sostegno finanziario; c) per le aree metropolitane omogenee, per le aree metropolitane configurabili come unico bacino di utenza e per i centri storici, le Regioni devono indicare ai Comuni i criteri in base ai quali, per un periodo NON superiore a due anni, possono sospendere o inibire gli effetti della comunicazione (= in pratica la possibilità di comunicare) di apertura degli esercizi di vicinato (quelli sino a 150 mq. di superficie nei Comuni sino a 10mila abitanti e sino a 250 mq. in quelli con popolazione superiore), sulla base di specifica valutazione sull’impatto del nuovo esercizio commerciale sull’apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in relazione ai programmi di qualificazione della rete commerciale (la possibilità per le Regioni di inibire l’apertura di nuovi esercizi «di vicinato» nelle aree dianzi dette, in pratica, è illimitata e potrebbe, così come è formulata la norma, accordare la possibilità di ripetere il divieto anche successivamente al primo biennio). 13. Modulistica e comunicazioni statistiche Per il sistema di monitoraggio è stato previsto che la Conferenza unificata su proposta del Ministero dell’industria dovesse definire i contenuti di una modulistica univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni. I dati relativi al settore merceologico, alla superficie e all’ubicazione degli esercizi di vendita devono essere denunciati al Registro delle imprese (comma 5 dell’art. 10). La Conferenza ha provveduto all’incombenza prima con deliberazione 12 ottobre 2000, n. 344 (pubblicata sul suppl. della G.U. n. 209 in data 18 dicembre 2000), con la quale ha approvato i «Modelli Com. da 1 a 9» dei quali i Comuni sono provvisti, in quanto comunicazioni e domande in materia commerciale devono essere obbligatoriamente effettuate su tali modelli. Più recentemente, con nuova deliberazione in data 27 settembre 2001, la stessa Conferenza unificata ha approvato il Modello Com. 6-bis, relativo all’esercizio dell’attività di commercio elettronico, pubblicato in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. CAP. XXI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DEL D.LGS. 114/1998 235 14. Modalità ed obbligo dell’indicazione della data di scadenza dei prodotti alimentari Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 (in G.U. 17 febbraio 1992, n. 139, s.o.), tra l’altro, all’art. 3, stabilisce le modalità di etichettatura dei prodotti alimentari, nel modo che segue: “Art. 3 - Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati. 1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni: a) la denominazione di vendita; b) l’elenco degli ingredienti; c) la quantità netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantità unitarie costanti, la quantità nominale; d) il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza; e) il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea; f) la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento; g) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume; h) una dicitura che consenta di identificare il lotto di appartenenza del prodotto; i) le modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto; l) le istruzioni per l’uso, ove necessario; m) il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l’omissione possa indurre in errore l’acquirente circa l’origine o la provenienza del prodotto; m-bis) la quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti come previsto dall’articolo 8 (lettera aggiunta dall’art. 1 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 68). 2. Le indicazioni di cui al comma 1 devono essere riportate in lingua italiana; è consentito riportarle anche in più lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano corrispondenti termini italiani, è consentito riportare le menzioni originarie. 2-bis. L’indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza deve figurare in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile e in un campo visivo di facile individuazione da parte del consumatore (comma inserito dall’art. 4 del d.l. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40). 3. Salvo quanto prescritto da norme specifiche, le indicazioni di cui al comma 1 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari nel momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore. 236 PARTE I - IL COMMERCIO SU AREE ED IN LOCALI PRIVATI (EX FISSO) 4. Il presente decreto non pregiudica l’applicazione delle norme metrologiche, fiscali e ambientali che impongono ulteriori obblighi di etichettatura. 5. Per sede si intende la località ove è ubicata l’azienda o lo stabilimento. 5-bis. Con decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali sono definite le modalità ed i requisiti per l’indicazione obbligatoria della dicitura di cui al comma 1, lettera m) (comma aggiunto dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 23 giugno 2003, n. 181)”. PARTE SECONDA Il commercio su aree pubbliche Premessa Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 «Riforma della disciplina relativa al settore commercio», con gli articoli 27, 28, 29 e 30, ha fornito nuovi indirizzi per il commercio al dettaglio su aree pubbliche ed ha demandato (= delegato, ovviamente, prima che venisse modificato il titolo V della Costituzione, oggetto della legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, che ha attribuito nuove competenze legislative) alle Regioni (commi 12 e 13 dell’art. 28) l’incombenza di emanare «norme relative alle modalità di esercizio del commercio ..., i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione» dell’autorizzazione, «nonché la reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività». All’incombenza di disciplinare il commercio di vendita al dettaglio, compresa la vendita su aree pubbliche in posteggi od in forma itinerante, tutte le Regioni hanno provveduto, spesso, con sostanziali differenze l’una dall’altra, quindi in modo da non poter riassumere in un’unica trattazione le singole discipline. Fra l’altro, alcune Regioni, dopo l’adozione, nel corso degli anni 1999 e 2000, della propria disciplina legislativa del commercio, ex fisso ed ex ambulante, hanno apportato parecchie rettifiche alle loro leggi iniziali, rendendone sempre più precaria o difficile l’applicazione. Altre Regioni, usufruendo della competenza legislativa loro attribuita dalla nuova formulazione dell’art. 117 della Costituzione, hanno adottato proprie leggi per disciplinare il commercio al minuto a posto fisso e su aree pubbliche, spesso, in modo alquanto diversificato rispetto a quanto dispone il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. Al momento le Regioni che hanno disciplinato con proprie leggi l’esercizio del commercio al dettaglio sono: 1) la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, con la l.r. 5 dicembre 2005, n. 29, dal titolo «Normativa organica delle attività commerciali»; 2) la Regione Liguria, con la l.r. 3 gennaio 2007, n. 1 dal titolo «Testo Unico in materia di commercio»; 3) la Regione Puglia, con la l.r. 1 agosto 2003, n. 11 dal titolo «Nuova disciplina del commercio»; 240 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 4) la Regione autonoma della Sardegna, con la l.r. 18 maggio 2006, n. 5, dal titolo «Disciplina generale delle attività commerciali»; 5) la Regione Toscana, con la l.r. 12 maggio 2005, n. 28, denominata «Codice del commercio»; 6) la Regione Veneto, con la l.r. 13 agosto 2004, n. 15 dal titolo «Norme di programmazione per l’insediamento di attività commerciali nel Veneto», e con la l.r. 6 aprile 2001, n. 10 «Norme in materia di commercio su aree pubbliche». Nelle suddette Regioni, ovviamente, prevalgono le disposizioni regionali rispetto a quelle statali. Quanto precede, ritengo giustifichi ampiamente la impossibilità di trattare la disciplina del commercio unitariamente, vale a dire in modo valevole per tutto il territorio nazionale, perché le leggi regionali si differenziano, in alcuni casi anche profondamente, l’una dall’altra. L’attuale differenziazione, tuttavia, è destinata ad aumentare (a mio giudizio a diventare abissale), allorquando tutte le Regioni si saranno avvalse della potestà legislativa loro attribuita dal nuovo art. 117 della Costituzione ed avranno disciplinato con proprie leggi il commercio di vendita al dettaglio a posto fisso e su aree pubbliche. Capitolo I La disciplina del commercio su aree pubbliche (ex ambulante) 1. Evoluzione storico-normativa del commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) La disciplina del commercio al dettaglio è una delle poche attività che ha ottenuto maggiore attenzione dal legislatore e conseguentemente è l’attività che ha subìto le maggiori e più radicali modificazioni normative. La prima disciplina organica introdotta nell’ordinamento per il commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) è avvenuta ad opera della legge 5 febbraio 1934, n. 327 e del relativo regolamento di esecuzione approvato con r.d. 29 dicembre 1939, n. 2255 (anche all’epoca i regolamenti venivano approvati con eccessivo ritardo!). Successivamente è nel 1976 che la disciplina del commercio (all’epoca ancora) ambulante è stata radicalmente innovata con la legge 19 maggio 1976, n. 398 (in G.U. 12 giugno 1976, n. 154) e dal relativo regolamento di esecuzione, approvato con d.m. 15 gennaio 1977 (in G.U. 12 febbraio 1977, n. 40). Quindi, a periodi relativamente ravvicinati, cioè nel 1991, ad innovare il settore dell’ex commercio ambulante è stata la legge 29 marzo 1991, n. 112 (in G.U. 8 marzo 1991, n. 82) con il suo regolamento di esecuzione approvato con d.m. 4 giugno 1993, n. 248 (in G.U. 23 luglio 1993, n. 171). Le innovazioni portate dalla suddetta normativa sono state sia nominalistiche che operative. Nominalisticamente il commercio da «ambulante» è stato rinominato «commercio su aree pubbliche» e da commercio al «minuto» a commercio «al dettaglio», mentre le modifiche operative sono state innumerevoli, tra cui: le autorizzazioni, da una che rilasciava il sindaco del Comune di residenza, sono state elevate a tre definite di tipo «A», «B» e «C», delle quali quelle di tipo «A» le rilasciava il Comune sede del mercato di durata settimanale o al minimo per 5 giorni alla settimana, mentre quelle di tipo «B» e di tipo «C» le rilasciava la Regione ed abilitavano, rispettivamente, quelle di tipo «A» a svolgere l’attività 242 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE nei posteggi mercatali dati in concessione per più anni e quelle di tipo «C» a svolgere l’attività in forma itinerante. Con la conseguente «beffa» che in applicazione dell’art. 118 della Costituzione le Regioni hanno delegato ai Comuni la competenza a rilasciare le autorizzazioni di tipo «B» e «C» (salvo la Regione Lombardia che ha delegato l’incombenza alle Camere di commercio), con l’instaurazione di procedure differenziate da Regione a Regione e con burocrazia in molti casi eccessivamente esasperata. La predetta normativa, nell’applicazione pratica, si è appalesata assolutamente irrazionale ed affatto efficiente, tant’è che la legge 112/ 1991 è stata modificata con le leggi 15 novembre 1995, n. 480 e 25 marzo 1997, n. 77 ed il regolamento sia con il d.m. 16 maggio 1996, n. 350 che con la legge 25 marzo 1997, n. 77. È da aggiungere che anche a seguito delle predette modifiche ed integrazioni la irrazionalità generalizzata non è stata rimossa e la competenza attribuita alle Regioni di rilasciare le due autorizzazioni all’esercizio del commercio, con il passare del tempo, si è sempre e maggiormente rivelata un fondamentale errore. Nel 1998, con gli articoli 27, 28, 29 e 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche è stato disciplinato per principi, ed in applicazione del c.d. principio federalistico, con i commi 12, 13 e 14 dell’art. 28, alle Regioni è stata devoluta la competenza ad «emanare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio» su aree pubbliche, nonché «i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione» delle autorizzazioni relative e comunque l’incombenza di disciplinare l’attività in generale, mentre la competenza a rilasciare le autorizzazioni è stata restituita ai Comuni; il numero delle autorizzazioni all’esercizio dell’attività è stato ridotto da tre a due: «una per ciascun posteggio mercatale» che rilascia il Comune sede del posteggio e l’altra per il «commercio in forma itinerante» che rilascia il Comune di residenza o di sede del richiedente. Occorre, a conclusione di questo paragrafo introduttivo, ricordare che le Regioni hanno disciplinato l’attività del commercio su aree pubbliche in modo spesso assai differente l’una dall’altra. 2. Commercio e commerciante su aree pubbliche: definizioni Le definizioni di commercio e di commerciante sono state fornite nella prima parte di questo volume e qui si ripetono per la specifica attività in trattazione. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 243 È commerciante al dettaglio chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende direttamente al consumatore finale. Nulla di più esplicita il d.lgs. 114/1998; tuttavia in base alla pregressa normativa ed agli usi locali le merci possono essere rivendute nello stesso stato in cui sono state acquistate ed anche dopo che siano state sottoposte ad eventuali trasformazioni, trattamenti e condizionamenti, abitualmente praticati. In modo specifico per commercio su aree pubbliche, giusta il disposto dell’art. 27, comma 1, lett. a) del citato d.lgs. 114/1998, si intende «l’attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte». Conseguentemente è commerciante su aree pubbliche colui che professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio (cioè l’operatore commerciale titolare di autorizzazione) e le rivende al dettaglio o somministra al pubblico alimenti e bevande su aree pubbliche delle quali abbia ottenuto la concessione, o in forma itinerante. 3. Definizione delle aree pubbliche destinate allo svolgimento delle attività commerciali Ai fini dello svolgimento del commercio al dettaglio su aree pubbliche (ex commercio ambulante) il comma 1, lett. b) dell’art. 27 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che si intendono, «per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico». 4. Definizione di mercato Dispone l’art. 27, comma 1, lett. d), del d.lgs. 114/1998 che si intende per mercato «l’area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno (coperta o scoperta) e destinata all’esercizio dell’attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l’offerta integrata di merci (= di più merci) al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi» (cosa debba intendersi per 244 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE «l’erogazione di pubblici servizi» nell’ambito del mercato è ancora da scoprire). 5. Definizione di posteggio Per posteggio si intende «la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all’operatore autorizzato all’esercizio dell’attività commerciale» (= munito di autorizzazione commerciale art. 27, comma 1, lett. c)). 6. Impianti fissati permanentemente al suolo per l’attività commerciale su aree pubbliche Il primo comma dell’art. 1 dell’abrogata legge n. 398/1976 prevedeva che per l’esercizio del commercio ambulante non si potessero adoperare «impianti fissati permanentemente al suolo». Per contro la legge n. 112/1991, all’art. 1, comma 1, stabiliva che il commercio su aree pubbliche si poteva svolgere «su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e su aree private delle quali il Comune aveva la disponibilità», «attrezzate o meno, scoperte o coperte», senza escludere gli impianti fissati permanentemente al suolo, da cui la conseguenza che non era più vietato svolgere il commercio «ex ambulante» anche in strutture fissate permanentemente al suolo. La tesi trovava conferma nell’altrettanto abrogato regolamento di esecuzione n. 248/1993. Nulla in proposito prevede il d.lgs. n. 114/1998; tuttavia, quasi tutte le Regioni, nelle loro leggi, prescrivono che i posteggi temporaneamente liberi, con esclusione dei «box, chioschi e locali», si assegnano agli spuntisti, da cui consegue che legittimamente il commercio su aree pubbliche può essere anche svolto in strutture fissate permanentemente al suolo (chioschi, baracche e simili). 7. I settori merceologici del commercio su aree pubbliche Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che disciplina ex novo il settore del commercio, con l’art. 26 ha abrogato, a far data dal 24 aprile 1999, le previgenti norme che regolavano il settore e le 14 tabelle merceologiche previgenti ed in via sostitutiva con il comma CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 245 1 dell’art. 5 stabilisce che l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai settori merceologici «alimentari e non alimentari». Tanto per le nuove autorizzazioni, quanto per quelle preesistenti, dalla data di entrata in vigore del decreto, vigono i predetti due settori merceologici. Occorre altresì precisare che per il disposto del comma 1 dell’art. 25 del citato decreto i titolari di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di vendita di prodotti appartenenti alle diverse tabelle merceologiche hanno avuto «titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico corrispondente» (cioè sono stati autorizzati a porre in vendita tutti i prodotti alimentari o tutti i prodotti non alimentari o gli uni e gli altri, a seconda delle tabelle contenute nelle autorizzazioni possedute). Relativamente ai commercianti su area pubblica il Ministero dell’industria e del commercio, con la circolare n. 3446 del 15 giugno 1998, ebbe a stabilire che «la facoltà di vendere tutti i prodotti del settore merceologico corrispondente è applicabile a coloro che svolgono l’attività di vendita su area pubblica di cui alla legge 28 marzo 1991, n. 112 i quali la esercitano in quanto titolari di autorizzazione rilasciata in relazione alle tabelle merceologiche di cui all’allegato 5 al d.m. n. 375/1988 e all’art. 2 del d.m. n. 561/1996». Ne consegue che tutti gli esercenti a posto fisso e su aree pubbliche, con l’abrogazione delle tabelle merceologiche, sono stati autorizzati a porre in vendita «tutti» i prodotti del settore merceologico «alimentare» o «non alimentare» o entrambi, sulla base delle autorizzazioni possedute. 8. La competenza normativa e di indirizzo originariamente attribuita alle Regioni a statuto ordinario - La competenza legislativa ora attribuita Dall’art. 28, comma 12 del d.lgs. 114/1998 alle Regioni è stata attribuita la competenza di emanare: «norme (= leggi) relative alle modalità di esercizio del commercio» su aree pubbliche; «i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione ... nonché la reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte», nonché «i criteri per l’assegnazione dei posteggi», oltre a determinare gli indirizzi che i Sindaci dovranno osservare nello stabilire gli orari di svolgimento delle attività di vendita, tanto nei mercati, quanto in forma itinerante e/o al domici- 246 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE lio dei compratori (la competenza a determinare gli orari è tuttora dei Sindaci). Sulla base di quanto dispone il citato comma 12 dell’art. 28, le Regioni entro il 24 aprile 1999 dovevano emanare ed hanno emanato le «norme relative alle modalità di esercizio del commercio» su aree pubbliche; in pratica a loro era demandato l’onere di emanare puntuali disposizioni attuative dei «principi» enunciati nel d.lgs. 114/ 1998 e fra esse le modalità e le procedure per delimitare le aree mercatali ed il loro inserimento negli strumenti urbanistici comunali, la delimitazione dei singoli posteggi, la loro destinazione e la procedura di assegnazione (generalmente per 10 anni mediante concorso, che le Regioni hanno strutturato in modo non uniforme), nonché i criteri e le procedure sopra citate. Attualmente, con la modifica del titolo V della Costituzione, le Regioni hanno competenza propria ad emanare disposizioni legislative anche in materia di commercio, per cui la delega accordata dall’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998, deve essere considerata superata, dalla competenza legislativa propria, attribuita dalla Costituzione. 9. La competenza attribuita ai Comuni a rilasciare i due tipi di autorizzazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede due soli tipi di autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche: – l’autorizzazione a svolgere l’esercizio dell’attività su area pubblica mediante l’utilizzo di posteggio per il quale è stata ottenuta la concessione. Questa autorizzazione, innovativamente, è anche idonea a svolgere l’attività in forma itinerante; – l’autorizzazione a svolgere l’esercizio dell’attività commerciale in forma itinerante a cui è connesso il diritto di svolgere l’attività di vendita anche al domicilio dei compratori. Delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche ogni soggetto, se in possesso dei prescritti requisiti, può essere titolare di una soltanto; diversamente da tale principio che è di carattere generale, consacrato, fra l’altro, nella quasi generalità delle leggi regionali, qualche Regione consente che uno stesso soggetto possa essere titolare di 2 autorizzazioni per il commercio itinerante (es. art. 43 l.r. Lazio). Di norma i titolari di queste autorizzazioni quando cambiano Comune di residenza hanno l’onere di comunicare il cambiamento ad entrambi i Comuni, di precedente e di nuova residenza, il quale CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 247 ultimo, appena ricevuta la documentazione dal precedente Comune di residenza, prende in carico l’autorizzazione e su di essa appone le annotazioni necessarie. Per entrambi i tipi di autorizzazioni la competenza a rilasciarle è stata attribuita ai Comuni, come meglio viene precisato al successivo paragrafo. 10. La programmazione regionale per il commercio su aree pubbliche Occorre qui ribadire che l’art. 28 del d.lgs. 114/1998, ai commi 12, 13 e 14, attribuisce alle Regioni a statuto ordinario l’incombenza di: a) emanare le norme relative alle modalità di esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche, ai criteri e alle procedure da osservare per il rilascio, la revoca e la sospensione delle autorizzazioni commerciali, nonché per la reintestazione dell’autorizzazione nei casi di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l’assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi; b) stabilire, al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione, anche sulla base delle caratteristiche economiche del territorio secondo quanto previsto dal precedente art. 6, comma 3 dello stesso decreto, della densità della rete distributiva e della popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività (1), per (1) Quanto qui previsto costituisce una vera e propria programmazione, che secondo quanto risulta dal d.l. (Bersani) 4 luglio 2006, n. 223 avrebbe dovuto essere abolita. Infatti l’art. 3, comma 1, lettera d) del citato d.l. n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006) stabiliva che: le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese le somministrazioni di alimenti e bevande, dovessero essere svolte senza le seguenti limitazioni e prescrizioni: «d) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale subregionale». In pratica sembrava verosimile che non si dovessero osservare gli eventuali limiti numerici per le autorizzazioni commerciali, ma in fattispecie la programmazione non risulta effettuata sul volume delle vendite ed altresì che le limitazioni al rilascio delle autorizzazioni si realizzano attraverso la determinazione numerica dei posteggi, per cui, in ogni caso le previsioni e le limitazioni portate originariamente dal d.l. 223/2006 non si sarebbero potute applicare alla programmazione dei mercati, delle aree mercatali e delle fiere. 248 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE l’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente od a cadenza diversa, nonché per l’istituzione di mercati destinati a merceologie esclusive; c) stabilire, altresì, le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio della priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze effettive; d) emanare i criteri di cui sopra «al fine di assicurare il servizio più idoneo a soddisfare gli interessi dei consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di distribuzione» (1), per cui, per ottenere idonei risultati, devono valutare attentamente le caratteristiche economiche del territorio ed individuare: – le aree metropolitane omogenee; – le aree comunali configurabili come un unico bacino di utenza; – i centri storici; – i centri di minore importanza demografica. Per l’emanazione delle predette disposizioni le Regioni, nell’ambito del loro ordinamento, dovevano provvedere dopo avere acquisito il parere obbligatorio dei rappresentanti degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 11. La programmazione comunale (2) - Recepimento degli indirizzi regionali - Determinazione delle aree e dei posteggi mercatali e fieristici, normali e di valore storico, archeologico, ecc. - Le modalità di presentazione delle domande e di assegnazione dei posteggi I Comuni, per il disposto dei commi 15 e 16 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, nel rispetto degli indirizzi forniti dalla propria Regione, devo(2) Si veda il contenuto della nota 1 e si tenga presente che in ogni caso i Comuni e di conseguenza anche i cittadini si devono attenere alle specifiche disposizioni che in proposito emanerà la propria Regione, posto che dopo le modifiche introdotte al titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in materia di commercio interno al dettaglio le Regioni hanno competenza specifica, per cui ora, in materia di commercio, le disposizioni nazionali non hanno supremazia sulle leggi regionali e non possono quindi abrogare le leggi e le disposizioni regionali. Conseguentemente, sino a quando le singole Regioni non recepiranno, con proprie leggi, le disposizioni nazionali, le norme regionali tutte afferenti alle attività commerciali continuano ad essere applicate ed osservate dai Comuni e dai cittadini interessati. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 249 no provvedere a stabilire, con apposita deliberazione consiliare a carattere regolamentare, l’ampiezza complessiva delle aree da destinare all’esercizio dell’attività, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi decennali e agli spuntisti (distintamente, per i mercati e per le fiere), la loro superficie e i criteri di assegnazione delle aree riservate agli «imprenditori agricoli» che esercitano la vendita dei loro prodotti. Ai Comuni, al fine di garantire il miglior servizio da rendere ai consumatori, è data facoltà di determinare le tipologie merceologiche dei posteggi (cioè di stabilire e/o riservare determinate zone di posteggi a particolari prodotti; tale possibilità risulta, però, affievolita ora che sono state abolite le tabelle merceologiche ed istituiti due soli settori merceologici, salvo il caso che non si faccia riferimento a determinate fiere o mercati specialistici, come Fiera del tartufo, o delle fragole, o delle ciliegie, ecc. Inoltre, i Comuni sono tenuti, nelle deliberazioni di cui si è detto sopra, ad individuare anche le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, sulle quali l’esercizio del commercio è vietato o sottoposto a condizionamenti particolari ai fini della salvaguardia delle aree stesse. Possono essere anche stabiliti divieti «per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse», da giustificare adeguatamente e dettagliatamente (quest’ultima formulazione è molto ampia e si presta al compimento dei soliti abusi locali di chi vorrebbe eliminare completamente il commercio in forma itinerante). Nella stessa deliberazione che, come si è detto, ha natura regolamentare e come tale rientra nelle competenze del Consiglio comunale devono essere anche stabilite le norme procedurali per la presentazione e l’istruttoria delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a 90 giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche. 12. Le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche - Modalità di presentazione delle domande e loro contenuto - Avvio del procedimento - Silenzio-assenso Stabiliscono i commi 2, 4 e 5 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998: – che l’esercizio dell’attività di commercio in forma itinerante è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche e a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti; 250 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – che l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. L’autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; – che nella domanda l’interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5; b) il settore o i settori merceologici ... in cui intende esercitare l’attività (la domanda va compilata esclusivamente sul «Modello Com. 8» per il commercio itinerante e sul «Modello Com. 9» per il commercio con posteggio, i quali contengono già tutti i dati che devono essere dichiarati). Le Regioni, che hanno emanato le disposizioni per il commercio su aree pubbliche, ribadiscono, con qualche distinguo: – che le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone (società in nome collettivo o società in accomandita semplice); – che nella domanda l’interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 114/1998, nonché il settore o i settori merceologici per i quali viene chiesta l’autorizzazione e di non essere in possesso di altra autorizzazione per svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante; – che la richiesta si considera accolta qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda il Comune non comunichi il diniego (= silenzio-assenso) (3). (3) Non è condivisibile l’affermazione del T.A.R. Lazio, sez. II, 14 maggio 2003, n. 4208, secondo la quale la disciplina contenuta nell’art. «28, comma 16, ultima parte, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è norma programmatica per le amministrazioni e non immediatamente precettiva a favore degli utenti e ad essa quindi non può essere attribuita valenza immediata in tema di silenzio-assenso». Vero è, invece, che se non si attribuisse immediata valenza precettiva e quindi applicazione all’esame delle domande perché avvenga nel termine non superiore a novanta giorni «entro il quale devono ritenersi accolte» (silenzio-assenso) verrebbe disattesa la volontà del legislatore ed i Comuni verrebbero indotti a non stabilire alcun termine anche al solo scopo di avere più tempo a disposizione per l’esame delle domande ed anche per non applicare l’istituto del silenzio-assenso. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 251 A rilasciare queste autorizzazioni provvede direttamente il dirigente addetto al servizio, senza necessità di consultazione alcuna; occorre, però, ricordare che anche per l’istruttoria di queste pratiche, per il disposto dell’ultima parte del comma 16 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, si deve dare avviso del procedimento ai singoli richiedenti («Il responsabile del procedimento effettua la comunicazione di avvio entro 10 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda ed assicura così trasparenza e snellezza all’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni»). Per la presentazione della domanda, normalmente non è prescritta una particolare forma per cui dovrebbe potersi consegnare direttamente allo sportello o al protocollo del Comune ed anche spedire a mezzo raccomandata postale. Qualche Regione, tuttavia, ha prescritto che la spedizione debba avvenire esclusivamente per posta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Tale prescrizione appare giustificata in tutti i casi in cui si concorre all’assegnazione di un posteggio ed al conseguenziale rilascio della connessa autorizzazione. 13. Le due autorizzazioni necessarie per svolgere il commercio su aree pubbliche, loro validità spaziale e per frequentare mercati e fiere Con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ai Comuni è stata ripristinata la competenza a rilasciare le autorizzazioni per svolgere l’attività di commercio al dettaglio sulle aree pubbliche. Le autorizzazioni, da tre che erano state introdotte dalla legge n. 112/1991, sono state ridotte a due e precisamente: – autorizzazione di tipo «A» per il commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggi dati in concessione per 10 anni, «autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a società di persone», cioè società in nome collettivo o società in accomandita semplice, «regolarmente costituite secondo le norme vigenti»; è «rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco (ora dal dirigente comunale addetto al settore) del Comune sede del posteggio ed abilita anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale» (la concessione del posteggio deve avvenire contestualmente al rilascio dell’autorizzazione); 252 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – autorizzazione di tipo «B» per il commercio al dettaglio esclusivamente «in forma itinerante»: «è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale» se società di persone regolarmente costituita (società in nome collettivo o società in accomandita semplice). Non avendo stabilito il d.lgs. 114/1998 la validità territoriale di questa autorizzazione, alcune Regioni avevano limitato la validità al proprio territorio, mentre altre l’hanno estesa all’intero territorio nazionale, con le conseguenze, in quest’ultimo caso, che tutti i commercianti sono liberi di svolgere l’attività del commercio itinerante e di «spuntista» su tutto il territorio nazionale, mentre nelle Regioni che avevano limitato il valore al solo territorio regionale, era inibita la partecipazione a chi non risiedeva sul territorio della Regione. Per questa ragione il Minindustria con la circolare n. 3506 in data 16 gennaio 2001 ha espresso l’avviso che «l’autorizzazione di tipologia B per l’esercizio dell’attività di vendita in forma esclusivamente itinerante abilita all’esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, non prevedendo il comma 4 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998 alcuna limitazione territoriale». Inoltre, questa autorizzazione, rilasciata «esclusivamente» per svolgere l’attività in forma itinerante, abilita anche alla vendita al domicilio del compratore, nonché «nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago» (con questa dizione viene superato il principio del «domicilio»). Entrambe le autorizzazioni, di tipo «A» e di tipo «B» (come le ha battezzate il Minindustria), sono idonee ed abilitano alla partecipazione alle fiere che si svolgono su tutto il territorio nazionale (comma 6, art. 28 del d.lgs. n. 114/1998). 14. Possibilità per i Comuni di rilasciare autorizzazioni stagionali e temporanee È noto che ai Comuni dal d.lgs. 114/1998 è stata restituita la competenza a rilasciare le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), competenza che in precedenza, dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, era stata espropriata a favore del Presidente della Giunta regionale (l’esperimento è stato un completo fallimento). È noto altresì che il Comune sede del posteggio o il Comune di residenza per il commercio in forma itinerante rilasciano ciascuno le au- CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 253 torizzazioni «in base alla normativa emanata dalla Regione», in quanto il comma 12 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998 stabilisce che: «Le Regioni, ..., emanano le norme relative alle modalità di esercizio ..., i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all’art. 29, nonché la reintestazione dell’autorizzazione (all’esercizio del commercio su aree pubbliche) in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte e i criteri per l’assegnazione dei posteggi. Le Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari, ferma restando la competenza in capo al Sindaco di fissare i medesimi». Nessun cenno invece la normativa nazionale contiene relativamente alla possibilità di rilasciare le autorizzazioni stagionali e temporanee. Esaminando le leggi regionali ci si accorge che soltanto qualcuna di esse ha disciplinato il loro rilascio ovvero soltanto alcune Regioni hanno previsto la possibilità di rilasciarle. Malgrado la situazione normativa non chiara, riteniamo di potere affermare che è ammesso, a carattere generale, il rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee per il commercio su aree pubbliche (si ripete: nulla stabilisce il d.lgs. 114/1998 e la maggioranza delle Regioni ignora il problema). Tuttavia si esprime l’avviso che nei casi in cui si rendano necessarie (esempio, mercati stagionali o altri eventi), tutti i Comuni d’Italia hanno la possibilità di rilasciare autorizzazioni sia temporanee che stagionali: a) osservando la medesima procedura stabilita nei propri regolamenti adottati in (= nella deliberazione di) recepimento degli indirizzi e delle prescrizioni regionali, autorizzazioni con validità limitata ad una stagione, anche se suddivisa in due o più periodi dell’anno. Per le autorizzazioni connesse allo svolgimento dell’attività su area pubblica in sede fissa, in uno con l’autorizzazione (cioè contestualmente ad essa) deve anche essere concesso il posteggio (mercatale od extramercatale già delimitato); b) in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone, autorizzazioni temporanee, con validità limitata alle sole giornate in cui si verifica l’eccezionale afflusso di persone nel territorio del Comune o della zona. Si consiglia, per ogni buon fine, di disciplinare il rilascio di queste autorizzazioni nell’apposita regolamentazione comunale (nella deliberazione di cui al comma 15 dell’art. 28), nella quale, fra l’altro, devono essere indicati i periodi di durata, minima e massima, delle autorizzazioni, perché in precedenza erano le norme centrali a stabilire la durata delle autorizzazioni temporanee nel massimo in 59 giorni all’anno per lo stesso soggetto e per le autorizzazioni stagionali la durata della stagione poteva essere fissata nel minimo in 60 254 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE giorni e nel massimo in 180; ora sul punto nulla stabilisce il d.lgs. 114/1998 (attualmente una Regione la stagione l’ha delimitata nel minimo in 30 giorni, per cui le temporanee, in quella Regione, dovrebbero avere durata massima di 29 giorni e non più di 59). A carattere generale il rilascio di queste autorizzazioni non è assoggettato a contingentamento od a condizionamenti, tuttavia una Regione (Lazio, art. 43 l.r.) le assoggetta a limitazioni e prescrive che deve essere determinato il numero minimo delle autorizzazioni rilasciabili, da portare a conoscenza del pubblico mediante bando di gara, con l’indicazione dei termini e modi di presentazione delle domande, della formazione della relativa graduatoria, ecc., in pratica come se si trattasse di autorizzazioni con posteggio stagionale o per 10 anni. 15. Requisiti morali e professionali che devono possedere gli aspiranti commercianti su aree pubbliche Analogamente a quanto previsto per i commercianti al dettaglio su aree private (ex commercio fisso), anche gli aspiranti commercianti su aree pubbliche devono possedere i seguenti requisiti: Morali - Sono quelli previsti dall’art. 5 del d.lgs. 114/1998, e precisamente: a) “omissis” (4); (4) Alla lettera a), che si annota, era previsto che era privo del requisito morale il soggetto dichiarato fallito sino a quando non avesse ottenuta la riabilitazione giudiziale. Il contenuto della lettera a) è stato abrogato dall’art. 20 del d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in materia di fallimento – in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007). Inoltre, per la considerazione che alcuni Tribunali non ritenevano di dover pronunciare sentenza di riabilitazione nei confronti dei soggetti, la cui sentenza di fallimento era stata pronunciata prima dell’entrata in vigore della modifica della legge fallimentare del 1942, con sentenza della Corte Costituzionale 25-27 febbraio 2008, n. 39 (in G.U. I serie speciale, n. 11 del 5 marzo 2008), ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale degli articoli 50 e 142 del regio decreto 15 marzo 1942, n. 267, nel testo anteriore all’entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in quanto stabiliscono che le incapacità personali del fallito dalla dichiarazione di fallimento perdurano oltre la chiusura della procedura concorsuale». Consegue, da quanto precede, che ora, tanto i falliti la cui chiusura della procedura fallimentare sia avvenuta in data antecedenti all’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, quanto quelli in cui la chiusura della procedura concorsuale sia avvenuta in data successiva, il fallimento non fa più perdere la capacità commerciale, infatti l’incapacità permane limitatamente al periodo intercorrente tra la dichiarazione di fallimento ed il decreto di chiusura definitiva del fallimento stesso. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 255 b) non avere subìto alcuna condanna (salvo che il soggetto abbia ottenuto la riabilitazione, ovvero che siano trascorsi cinque anni da quando è stata scontata la pena, oppure sia stata in altro modo estinta) di quelle previste dal citato art. 5 (l’elencazione completa e la descrizione dettagliata sono contenute nel Cap. II della Parte I «Il commercio su aree ed in locali privati» e ad essa, data la complessità della materia, si fa rinvio). Professionali - I requisiti professionali prescritti dall’art. 5, comma 5, del d.lgs. 114/1998, a carattere generale, per tutte le vendite di prodotti alimentari, l’art. 3, comma 1, lettera a) del d.l. (Bersani) 4 luglio 2006, n. 223, di fatto li aveva aboliti con la seguente dizione: «Le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi comprese le somministrazioni di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti». In sede di conversione del citato decreto nella legge 248/2006, la dizione del comma 1, lettera a) del d.l. 223/2006 è stata così riformulata: «Le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni: a) l’iscrizione a registri abilitativi ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande». Da quanto precede consegue che tutto è rimasto come prima e che i commercianti che vendono o somministrano prodotti alimentari necessitano del requisito professionale, che si acquisisce in uno dei seguenti modi: a) avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio di prodotti alimentari, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, in qualsiasi forma, un’attività di vendita, all’ingrosso o al dettaglio, di prodotti alimentari, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, in proprio, o presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare (quale dipendente qualificato addetto alle vendite o all’amministrazione), o presso il coniuge o parenti o affini entro il terzo grado in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS (questa comprova riteniamo che occorra sempre e per qualsiasi tipo di attività svolta); 256 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE c) essere stato, nell’ultimo quinquennio, iscritto al registro degli esercenti il commercio (Rec) per uno dei gruppi merceologici a), b) o c) dell’art. 12 del d.m. n. 375/1988, cioè per una delle tabelle merceologiche I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII (l’ultimo quinquennio riteniamo debba essere calcolato dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 114/1998 e non dalla data di presentazione della domanda di rilascio dell’autorizzazione). 16. Requisiti ulteriori prescritti per la somministrazione di alimenti e bevande Requisiti ulteriori sono richiesti per coloro che non soltanto si limitano a vendere i prodotti del settore alimentare, ma chiedono di poter somministrare sulle aree pubbliche alimenti e bevande. In tal caso il soggetto deve dimostrare (dichiarare con indicati il numero, la data e la Camera di commercio di iscrizione) di essere iscritto al Rec per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui all’art. 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (5). Dalla formulazione del comma 1, lett. a) del d.l. n. 223/2006, come integrato in sede di conversione nella legge n. 248/2006 (riportato nel precedente paragrafo 15), sono stati fatti salvi «l’iscrizione a registri abilitativi» ed i «requisiti personali soggettivi», «riguardanti il settore alimentare della somministrazione degli alimenti e delle bevande», da cui consegue che non è esatto, perché non rispondente all’interpretazione letterale della norma, quanto affermato dal Ministro Bersani, nella circolare n. 3603/C del 28 settembre 2006 (riportata in questo volume), che «il Registro degli esercenti il commercio per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è da ritenersi soppresso dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legge n. 223». Per vero, il Rec poteva essere considerato abrogato dal 4 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto, perché, di fatto e normativamente, è stato ripristinato, dal 12 agosto 2006, data di entrata in vigore della legge 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del decreto in legge che ripristina il requisito professionale e quindi il Rec per le somministrazioni di alimenti e bevande. Di fatto, però, il Rec è stato (5) Il Ministro Bersani con circolare ministeriale n. 3603/C del 28 settembre 2006 afferma che il Rec è stato abolito, la qualificazione professionale si acquista con la frequenza ed esito finale positivo di un corso organizzato o autorizzato dalle Regioni specificamente per le attività di somministrazione. Per cui si consiglia di attenersi alle disposizioni emanate dalla propria Regione. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 257 abolito, per cui la qualificazione professionale si consegue con la frequenza di uno specifico corso professionale disposto dalla Regione. La facoltà di somministrare alimenti e bevande doveva e deve risultare da apposita annotazione apposta sull’autorizzazione alla vendita di prodotti del settore alimentare. 17. Quando necessita la residenza per ottenere il rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche A differenza di quanto prescriveva la «vecchia» abrogata legge n. 398/1976, sulla disciplina del commercio ambulante, per il rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggio non è richiesta la residenza o l’effettiva dimora, né nel territorio del Comune sede del posteggio, cioè ove si deve svolgere l’attività commerciale, né in un qualsiasi Comune ricadente nella delimitazione territoriale della Regione. Per contro la residenza assume rilevanza e valore per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche «in forma itinerante». Infatti di queste autorizzazioni (normalmente) ne viene rilasciata una per ciascun soggetto (salvo le eccezioni dettate delle Regioni che non limitano il rilascio oppure ne accordano 2 per ciascun soggetto) da parte del Comune di residenza del richiedente e nei casi in cui il titolare dell’autorizzazione cambia residenza occorre seguire le indicazioni della propria Regione per la presa in carico dell’autorizzazione da parte del nuovo Comune di residenza ovvero perché la sostituisca. 18. Procedura di rilascio delle autorizzazioni di commercio su aree pubbliche con posteggio - Bando di gara - Formazione della graduatoria - Assegnazione posteggio per le autorizzazioni continuative, stagionali, temporanee e agli imprenditori agricoli nelle aree mercatali ed extramercatali Per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche con posteggio (che prendono il nome di autorizzazioni di tipo «A»), date in concessione per 10 anni, il d.lgs. 114/1998, ai commi 3 e 5 dell’art. 28, stabilisce che: «L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune sede del posteggio ed abilita anche al- 258 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE l’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale» e che «Nella domanda l’interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5; b) il settore o i settori merceologici e qualora non intenda esercitare in forma itinerante esclusiva il posteggio del quale chiede la concessione». Il rilascio di queste autorizzazioni (una per ogni posteggio) è alquanto elaborato e complesso, tant’è che le Regioni, nelle loro leggi e nella quasi generalità, articolano e prescrivono l’iter procedurale ed il contenuto della pubblicizzazione seguente: – le autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche con posteggio sono rilasciate dal Comune sede del posteggio a seguito di bando pubblico; – la pubblicizzazione dei posteggi liberi per essere assegnati deve avvenire nei termini stabiliti dalla Regione (attualmente risultano variamente stabiliti: 2 volte all’anno, 4 volte all’anno, entro 20 giorni da quando i posteggi si sono resi liberi, ed anche «almeno una volta ogni tre anni»); – all’approntamento e alla pubblicazione del bando (sul Bur) in alcune Regioni provvede la Giunta regionale, per tutti indistintamente i Comuni della Regione, previa comunicazione da parte dei Comuni dei posteggi disponibili alla Giunta regionale, mentre per la maggioranza delle altre Regioni sono gli stessi Comuni a dover approntare i bandi da trasmettere alla Giunta regionale che ne curerà la pubblicazione sul Bur; – il bando normalmente contiene gli elementi essenziali: a) per ogni mercato: localizzazione, dimensioni ed eventuali tipologie merceologiche del posteggio; b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione: criteri di precedenza e indicazione che a parità di punteggio si terrà conto dell’anzianità di iscrizione al registro delle imprese ed in caso di ulteriore parità dell’ordine cronologico di presentazione della domanda; dell’eventuale documentazione da allegare; c) contenuto delle domande, nelle quali normalmente gli interessati devono dichiarare e/o indicare: 1) i propri dati anagrafici ed il numero di codice fiscale; 2) il possesso dei requisiti morali e, ove necessiti, professionali di cui all’art. 5 del d.lgs. 114/1998; 3) il numero delle autorizzazioni di cui sono titolari in tutto il territorio nazionale; 4) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento e l’indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione; CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 259 5) il settore o i settori merceologici per cui chiedono l’autorizzazione; 6) la data di iscrizione nel registro delle imprese; d) termine entro il quale deve essere presentata la domanda (normalmente entro 30 o 45 giorni) e le modalità di presentazione (alcune Regioni prescrivono la presentazione esclusivamente a mezzo raccomandata postale, con o senza ricevuta di ritorno). Indicazione se per l’ultimo giorno di scadenza per la presentazione prevale la data di spedizione postale (quella del timbro postale), ovvero quella di arrivo/ protocollo; e) termine, non superiore a 90 giorni, entro il quale il Comune espleta l’istruttoria, forma e pubblica la graduatoria e rilascia contestualmente l’autorizzazione all’esercizio dell’attività e la concessione del posteggio richiesto. Scaduti i termini di presentazione delle domande il Comune avvia il procedimento di formazione della graduatoria sino a giungere, nel termine stabilito che non può mai essere superiore a 90 giorni, al rilascio delle autorizzazioni con posteggio. Anche per la procedura in trattazione, una Regione (Liguria) prescrive che il responsabile del procedimento deve effettuare la comunicazione di avvio ed assicurare l’applicazione delle disposizioni previste dalla legge 241/1990, entro 10 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Né il d.lgs. 114/1998, né le varie leggi regionali prescrivono quale organo debba provvedere alla formazione della graduatoria per l’assegnazione dei posteggi contestualmente al rilascio delle autorizzazioni commerciali; a tale puntualizzazione dovranno provvedere direttamente i Comuni nei regolamenti dei singoli mercati. In ogni caso, alla formazione delle graduatorie (nel caso il Comune abbia fatto uso della facoltà di ripartire il mercato per tipologie, devono essere redatte due distinte graduatorie, una per ciascun gruppo di posteggi, così come stabilisce una Regione) si provvede prendendo in considerazione e valutando i titoli posseduti dai diversi richiedenti seguendo il seguente ordine decrescente: 1) maggior numero di presenze nel mercato di cui trattasi (queste presenze in caso di assegnazione del posteggio si annullano, cioè non valgono per ulteriori bandi di assegnazione di nuovi posteggi); 2) in caso di parità ha diritto di precedenza il soggetto che sia titolare di un numero inferiore di autorizzazioni commerciali su tutto il territorio nazionale; 260 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 3) in caso di ulteriore parità si prende in considerazione la maggior anzianità di iscrizione nel registro delle imprese; 4) nell’ipotesi di persistenza nella parità prevale l’ordine cronologico di spedizione o (se ammessa) di consegna della domanda. Una volta formata la graduatoria, benché soltanto qualche legge regionale lo prescriva, la stessa dovrebbe essere pubblicata all’albo pretorio del Comune (con le modalità e per i termini che dovrebbero essere stabiliti nel Regolamento comunale del mercato). A carattere generale, anche se le Regioni non sempre lo prevedono, ma lo dovrebbero prevedere sempre i regolamenti locali, contro la graduatoria dovrebbe essere ammessa la presentazione di «istanza di revisione», in quanto errori sono sempre possibili, quindi le graduatorie, rettificate o meno, dovrebbero divenire definitive e sulla base di esse si dovrebbero rilasciare le autorizzazioni con posteggio, partendo dal primo in graduatoria e seguendo l’ordine fino ad esaurimento dei posteggi disponibili. La competenza a rilasciare le autorizzazioni, a carattere generale, è attribuita ai dirigenti e nei Comuni privi di personale con qualifica dirigenziale ai responsabili dei servizi o degli uffici, nominati dai Sindaci, e comunque non ai Sindaci (si veda l’art. 107 del t.u. degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267). Per i Comuni con meno di 5 mila abitanti si veda il paragrafo 5 del Cap. XIV. Le autorizzazioni devono essere rilasciate «una per ogni singolo posteggio e per ogni singola giornata», per cui se nel medesimo posteggio hanno luogo più mercati in giorni differenti, per ogni giorno deve essere rilasciata una distinta autorizzazione. Se, per contro, lo stesso mercato si svolge tutti i giorni della settimana (o almeno per 5 giorni continuativi nella settimana) viene rilasciata soltanto un’autorizzazione per tutti i giorni in cui si svolge il mercato. È principio di carattere generale che lo stesso operatore non può adoperare più di un posteggio nello stesso mercato, fatta eccezione per le società di persone e per le concessioni accordate in precedenza. In ogni caso non rientrano in questa limitazione quelle Regioni che prevedono che ad uno stesso operatore nello stesso mercato possono essere assegnati due posteggi, cioè due autorizzazioni, posto che «ad ogni autorizzazione corrisponde un posteggio». Altre Regioni, invece, stabiliscono che allo stesso operatore possono essere rilasciate più autorizzazioni, per differenti mercati che si svolgono nel medesimo giorno e nelle stesse ore, attenersi alle disposizioni emanate dalla propria Regione. Salvi i divieti per ragioni igienico-sanitarie e per altre ragioni specificamente previste dai regolamenti comunali, all’operatore commer- CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 261 ciale è accordata la facoltà di utilizzare il posteggio per la vendita di tutti i prodotti della propria azienda (qualche Regione limita la possibilità a tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione e non dell’azienda). Le autorizzazioni con posteggio, se rilasciate per il settore alimentare, possono anche abilitare alla somministrazione di alimenti e bevande (analcooliche), nei casi in cui il titolare sia in possesso dei requisiti prescritti per la vendita e dell’iscrizione al Rec per la somministrazione di alimenti al pubblico e sull’autorizzazione il Comune che l’ha rilasciata abbia apposto l’annotazione di autorizzazione alla somministrazione (si veda il precedente paragrafo 15). Posteggi fuori del mercato - Qualche Regione esclude per questi posteggi (extramercatali) il ricorso al bando di gara ed ammette che il Comune li assegni secondo propri criteri (es., Calabria, art. 6 l.r.). I Comuni sono tenuti a seguire gli indirizzi forniti dalla propria Regione. Posteggi riservati ai produttori agricoli (ora: imprenditori agricoli) - Qualche Regione esclude per questi posteggi il ricorso al bando di gara ed ammette che il Comune possa assegnarli secondo i criteri stabiliti nei propri regolamenti. In ogni caso, qualunque procedura abbia prescritto la propria Regione, si deve, prioritariamente, tenere conto del numero di presenze maturate nello specifico mercato dai singoli soggetti. Nei casi in cui l’imprenditore agricolo sia autorizzato alla vendita dei propri prodotti soltanto per un particolare periodo, il posteggio viene assegnato, per i distinti periodi di tempo, a più produttori (assegnazione a rotazione). 19. Numero di autorizzazioni rilasciabili ad un soggetto: continuative, stagionali e temporanee a) Autorizzazioni per il commercio con posteggio Per l’esercizio del commercio su area pubblica con posteggio è necessaria l’apposita autorizzazione (chiamata di tipo «A»), continuativa, stagionale o temporanea, che rilascia il Comune sede di posteggio a seguito di pubblica gara, quelle stagionali e continuative e generalmente, senza limitazione o contingentamento, quelle temporanee. Consegue che delle predette autorizzazioni uno stesso soggetto ed a maggior ragione le società di persone possono essere titolari di 262 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE più autorizzazioni anche se connesse a posteggi appartenenti ad uno stesso mercato (nelle Regioni che consentono che un soggetto possa essere concessionario di più posteggi nello stesso mercato). b) Autorizzazioni per il commercio itinerante L’esercizio dell’attività del commercio al dettaglio su area pubblica in forma itinerante, stabiliscono i commi 2, 4 e 5 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche e a società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale. Questa autorizzazione (ora chiamata di tipo «B») abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Nulla è detto circa la validità territoriale di questa autorizzazione, ma il Minindustria con la circolare n. 3506/C del 16 gennaio 2001 ha precisato che «abilita all’esercizio in forma itinerante su tutto il territorio nazionale». Anche le Regioni che hanno disciplinato il commercio su aree pubbliche, con qualche distinguo, hanno ribadito: a) che le autorizzazioni per l’esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante sono rilasciate dal Comune nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede legale, se società di persone; b) che nella domanda l’interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 114/1998, nonché il settore o i settori merceologici per i quali viene chiesta l’autorizzazione e di non essere in possesso di altra autorizzazione per svolgere il commercio su aree pubbliche in forma itinerante (la domanda si presenta su Modello Com. 8); c) che la richiesta si considera accolta qualora entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda il Comune non comunichi il diniego (= silenzio-assenso). Al rilascio di queste autorizzazioni è tenuto a provvedere direttamente il dirigente del servizio, senza necessità di consultazione alcuna; occorre, però, ricordare che anche per l’istruttoria di queste pratiche, per il disposto dell’ultima parte del comma 16 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, si deve dare avviso del procedimento ai singoli richiedenti. È ammesso, a carattere generale, il rilascio delle autorizzazioni stagionali e temporanee per il commercio in forma itinerante su aree CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 263 pubbliche anche se nulla stabilisce il d.lgs. 114/1998 e la maggioranza delle Regioni ignora il problema. Generalmente il rilascio di queste autorizzazioni non è assoggettato a contingentamento od a condizionamenti; tuttavia la Regione Lazio (art. 43 l.r.) le assoggetta a limitazioni e prescrive che deve essere determinato il numero minimo delle autorizzazioni rilasciabili, da portare a conoscenza del pubblico mediante bando di gara, con le indicazioni dei termini e modi di presentazione delle domande, della formazione della relativa graduatoria, ecc., in pratica come se si trattasse di autorizzazioni con posteggio. Delle autorizzazioni per l’esercizio del commercio itinerante su aree pubbliche ogni soggetto, se in possesso dei prescritti requisiti, può essere titolare di una soltanto, come precisato nella quasi generalità delle leggi regionali, fatta eccezione per la Regione Lazio consentiva (ora la norma è stata abrogata) che uno stesso soggetto potesse essere titolare di 2 autorizzazioni per il commercio itinerante (art. 43 l.r.). Di norma i titolari di queste autorizzazioni che cambino Comune di residenza hanno l’onere di comunicare il cambiamento ad entrambi i Comuni, di precedente e di nuova residenza, il quale ultimo, appena ricevuta la documentazione dal precedente Comune di residenza, prende in carico l’autorizzazione e su di essa appone le annotazioni necessarie. 20. Una autorizzazione per ogni posteggio L’art. 28 del d.lgs. 114/1998, al comma 3, stabilisce che «L’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzazione di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal sindaco (ora dal dirigente) del Comune sede del posteggio ...». Sulla base di tale disposizione, la generalità delle Regioni hanno provveduto a disciplinare il commercio al dettaglio su aree pubbliche, stabilendo che: – le autorizzazioni devono essere rilasciate «una per ogni singolo posteggio e per ogni singola giornata», per cui se nel medesimo posteggio hanno luogo più mercati in giorni differenti, per ogni giorno deve essere rilasciata una distinta autorizzazione. Se, per contro, lo stesso mercato si svolge tutti i giorni della settimana (o almeno per 5 giorni continuativi nella settimana) viene rilasciata soltanto un’autorizzazione per tutti i giorni in cui si svolge il mercato; 264 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – lo stesso operatore non può adoperare più di un posteggio nello stesso mercato, fatta eccezione per le società di persone e per le concessioni fatte in precedenza (qualche Regione ha stabilito che lo stesso soggetto può essere titolare nello stesso mercato di 2 posteggi. Attenersi alle disposizioni regionali). 21. Aggiunta o cambiamento del settore merceologico Malgrado siano state abolite le tabelle merceologiche ed introdotti nell’ordinamento i «settori merceologici», può succedere che un operatore commerciale titolare di autorizzazione per il commercio al dettaglio su area pubblica chieda il cambiamento (= la sostituzione) o l’ampliamento del gruppo merceologico posseduto. Si ravvisa, pertanto, opportuno precisare che tanto per le richieste di sostituire il raggruppamento merceologico posseduto con l’altro, quanto per l’aggiunta (= l’ampliamento) dell’altro raggruppamento a quello posseduto si devono osservare le procedure prescritte per il rilascio, ex novo, delle autorizzazioni al commercio al dettaglio su aree pubbliche, a seconda dei casi, in forma itinerante o con posteggio, ovviamente, accertando ed osservando, per l’attività con posteggio, le prescrizioni e la compatibilità agli effetti igienico-sanitari. 22. Le autorizzazioni supplementari necessarie per svolgere attività commerciale al dettaglio sulle aree demaniali marittime e/o lacuali, negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade Dispongono i commi 9 e 10 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998 che l’esercizio del commercio su aree pubbliche «nelle aree demaniali marittime è soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorità marittime che stabiliscono modalità e condizioni per l’accesso alle aree predette» (6) ed altresì che «senza permesso del soggetto pro(6) L’esercizio del commercio nelle aree demaniali marittime deve essere autorizzato dalle competenti autorità marittime, fermo restando il potere attribuito in via generale agli organi regionali e comunali in materia; pertanto, il Sindaco ben può stabilire limitazioni e divieti a tale attività per motivi di polizia stradale o igienicosanitari, ovvero per altre ragioni di pubblico interesse. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 265 prietario o gestore è vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade». Nessuna puntualizzazione si ritiene necessiti per il «permesso del proprietario o del gestore» relativamente alle vendite da effettuare negli aeroporti, nelle stazioni ferroviarie (7), marittime, di pullman, ecc. e nelle autostrade. Invece, relativamente alle vendite nelle aree demaniali marittime, si reputa opportuno precisare che la disciplina è contenuta nell’art. 68 del codice della navigazione approvato con r.d. 30 marzo 1942, n. 327. Oltre al predetto nulla osta nessun’altra prescrizione è prevista dall’ordinamento; infatti, a differenza della previgente disciplina, non è più previsto alcun intervento del Comune, né la formazione di graduatorie, né pubblici avvisi o altro. Limitatamente al territorio della Lombardia necessita evidenziare che quella Regione, con l’art. 3, comma 5 della l.r. n. 15/2000, ha stabilito che l’esercizio del commercio al dettaglio «nelle aree del demanio lacuale regionale è soggetto al nulla osta delle competenti In materia di commercio su aree pubbliche, deve essere salvaguardato il contenuto delle autorizzazioni commerciali rilasciate in virtù della normativa previgente, tenendo presente tuttavia che per ragioni di pubblico interesse il Comune può disporre nuove limitazioni allo svolgimento di attività commerciali in forma itinerante, in applicazione della legge vigente (Cons. Stato, sez. III, parere 1371-1557/ 2001 del 18 dicembre 2001). (7) La nozione di «stazione passeggeri» ferroviaria comprende tutte le pertinenze idonee ad assicurare l’arrivo e la partenza dei viaggiatori, nonché le operazioni di esercizio diretto ed accessorio al trasporto pubblico, tenendo presente che in tale più vasto ambito i piazzali interni ed esterni sono gli spazi antistanti il c.d. fabbricato viaggiatori, i quali costituiscono una pertinenza necessaria e strumentale al servizio, in quanto da un lato vi è il piazzale ferroviario «interno» vero e proprio, dove si attestano i convogli e si svolgono le manovre per l’arrivo e l’uscita dei rotabili, e dell’altro vi è il piazzale «esterno» alla stazione, dove si svolge il complesso ed articolato movimento di partenza e arrivo dei viaggiatori, con la precisazione che entrambi gli spazi de quibus costituiscono pertinenza necessaria ed accedono al concetto stesso di stazione ferroviaria, posto che ambedue assolvono ad una essenziale funzione strumentale del servizio di trasporto in questione. I beni strettamente serventi l’esercizio ferroviario (il già demanio ferroviario) non hanno mutato natura giuridica a seguito delle apposite disposizioni contenute nelle leggi finanziarie 1997 e 1998 a norma delle quali i cespiti iscritti al bilancio della Soc. Ferrovie dello Stato sono di proprietà dell’Azienda, fermo restando che, seppur l’accezione di formale e rigida «demanialità» può in qualche misura ritenersi superata, si è al cospetto di una proprietà speciale finalizzata all’esclusivo esercizio ferroviario, con tutte le cautele e le garanzie che tali finalità comportano (Cons. Stato, sez. V, 4 gennaio 2003, n. 3074, estratto). 266 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE autorità regionali che stabiliscono modalità, condizioni, limiti e divieti per l’accesso alle predette aree ...». 23. Posteggi mercatali ed extramercatali e loro assegnazione Preliminarmente si precisa che deve essere fatta una netta distinzione tra posteggi mercatali e posteggi extramercatali e correlativamente tra concessioni di posteggi decennali, stagionali e temporanei. Posteggi mercatali decennali e stagionali - Una delle modalità di svolgimento del commercio su aree pubbliche è «su posteggi dati in concessione per dieci anni». Secondo quanto dispone il comma 3 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, «l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l’utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla Regione, dal Sindaco (ora dal dirigente) del Comune sede del posteggio». Questo tipo di autorizzazione commerciale è da considerarsi legato indissolubilmente al posteggio, tant’è che tutte le Regioni, nelle loro disposizioni, hanno stabilito le norme procedurali per la concessione dei posteggi ed il contestuale rilascio dell’autorizzazione; in pratica tutte le Regioni hanno stabilito la gara pubblica da svolgere previa pubblicazione sul BUR dell’avviso, con indicato il termine per la presentazione della domanda, le modalità di formazione della graduatoria, la sua pubblicazione, gli eventuali reclami e quindi il rilascio contestuale dell’autorizzazione e del posteggio decennale connesso all’autorizzazione. Si ricorda che alle norme, condizioni e procedure stabilite dalla Regione i Comuni sono tenuti ad attenersi previo recepimento in apposita deliberazione consiliare avente carattere regolamentare. Relativamente ai posteggi stagionali, cioè concessi per svolgere attività commerciale di durata stagionale (normalmente per periodi non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180), poiché il d.lgs. 114/1998 non prevede né le autorizzazioni, né i mercati e nemmeno le attività commerciali stagionali, malgrado tali attività siano una realtà, si ricorda che nei casi in cui nemmeno dalla propria Regione siano state previste le predette attività i singoli Comuni, nella deliberazione che recepisce disposizioni e prescrizioni regionali e in cui si stabiliscono le procedure amministrative da osservare, devono esplicitamente istituire gli eventuali mercati stagionali ed i relativi posteggi e se anche risultano già istituiti, occorre stabilire ed evidenziare che la concessione dei posteggi stagionali ha pure durata decennale e CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 267 che ad ogni posteggio stagionale deve corrispondere un’autorizzazione commerciale pure di durata stagionale (per il periodo indicato sull’autorizzazione). Si esprime l’avviso che le autorizzazioni stagionali, alla pari di quelle continuative, abilitano «anche all’esercizio in forma itinerante nell’ambito del territorio regionale», ma limitatamente al periodo stagionale di validità dell’autorizzazione stessa. 24. Posteggi temporanei extramercatali delimitati su aree differenti dai mercati e loro assegnazione È a tutti noto che in occasione di fiere, feste, mercati ed altre riunioni straordinarie di persone (es. nei luoghi di villeggiatura, di soggiorno, in occasione di festività, eventi sportivi, ecc.) si presenta la necessità di rilasciare autorizzazioni temporanee valevoli per i soli giorni dell’evento. Inoltre in quasi tutte le località italiane, in particolari periodi dell’anno, vengono effettuate vendite occasionali (di angurie, di meloni, di pomodori, di fragole, ecc.), sia da parte di persone munite di specifica autorizzazione commerciale (per la vendita, però, in forma itinerante) sia da parte di altre persone che contestualmente chiedono al Comune la concessione dell’autorizzazione temporanea e del posteggio ad essa annesso (nemmeno le autorizzazioni temporanee sono previste dal d.lgs. 114/1998, per cui sono le Regioni, ovvero gli stessi Comuni, a dover colmare la carenza). Si esprime l’avviso, repetita iuvant, che anche per le vendite occasionali e/o particolari si rende necessario che il Comune deliberi la delimitazione delle aree e stabilisca il numero e la superficie dei posteggi, in correlazione alle autorizzazioni temporanee rilasciabili. 25. Miglioria e scambio dei posteggi mercatali È principio di carattere generale, e qualche Regione lo disciplina in modo specifico, che quando si rendono liberi dei posteggi mercatali i Comuni, prima di effettuare una nuova assegnazione tramite bando, accolgano le eventuali domande di «miglioria» presentate dagli operatori dello stesso mercato (domande di trasferimento da un posteggio all’altro, osservando disposizioni e procedure eventualmente emanate dalla propria Regione), e soltanto successivamente emettono i bandi per i posteggi che sono effettivamente disponibili dopo avere effettuato le «migliorie». 268 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE Si ricorda che, in ogni caso, la «miglioria» deve essere prevista e disciplinata dal regolamento comunale del mercato. Come sopra accennato, occorre comunque attenersi, se prevista la fattispecie, a quanto dispone la propria Regione. Si deve aggiungere, a completamento, che normalmente è pure ammesso a carattere generale, e qualche volta risulta disciplinato dalla Regione, lo scambio di posteggi fra esercenti concessionari nello stesso mercato, previo benestare del Comune, osservando le procedure stabilite nel regolamento del mercato o nella deliberazione consiliare di recepimento delle direttive regionali. 26. Spuntisti: assegnazione dei posteggi temporaneamente disponibili Così come stabilivano le abrogate norme legislative e regolamentari, il comma 11 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che: «I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi». Sulla base delle predette norme le Regioni che hanno disciplinato il commercio su aree pubbliche hanno ribadito che: «I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati giornalmente, entro l’orario stabilito dal regolamento comunale, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi riferibili all’autorizzazione. A parità di presenze, si tiene conto della maggiore anzianità dell’attività commerciale su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. L’area in concessione sopra indicata non può essere assegnata qualora si tratti di box o chiosco o locale o in essa si trovino strutture o attrezzature fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, debitamente autorizzate». Soltanto qualche Regione completa le prescrizioni affermando che i Comuni devono approntare la graduatoria dei c.d. «spuntisti», cioè dei commercianti che pur essendo titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (di uno dei due tipi ora esistenti) non sono concessionari di posteggio nel mercato e si presentano, appunto, nei giorni di mercato nell’intento di ottenere l’assegnazione provvisoria. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 269 In ogni caso per la formazione della suddetta graduatoria occorre osservare l’anzianità maturata – con l’autorizzazione commerciale di riferimento – dal soggetto, anzianità che è stata maturata con l’essersi «presentato» (soltanto presentato) alla spunta nei periodi pregressi, indipendentemente dall’avere ottenuto o meno l’assegnazione temporanea del posteggio. Per la rinnovazione periodica della gradutatoria degli spuntisti occorre osservare le disposizioni della propria Regione, tuttavia è consigliabile rinnovarla annualmente o al massimo ogni semestre e non settimanalmente come operano alcuni Comuni. 27. Divieto o limitazione dell’attività commerciale su aree pubbliche nelle zone aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale da individuare dai Comuni Stabilisce il comma 1, lettera b), dell’art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che la Regione detta disposizioni particolari: «b) per centri storici, aree o edifici aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale (la Regione prevede), l’attribuzione di maggiori poteri ai Comuni relativamente alla localizzazione e all’apertura degli esercizi di vendita ...». A sua volta il comma 16 del successivo articolo 28 dello stesso d.lgs. 114/1998, relativamente al commercio di vendita al dettaglio sulle aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, stabilisce che il Comune, nella deliberazione con la quale disciplina il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, individua, altresì: «... le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali l’esercizio del commercio» al dettaglio su aree pubbliche «è vietato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle aree predette». Successivamente alla pubblicazione del d.lgs. 114/1998, l’art. 53 del d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, «T.U. delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» stabiliva che «con provvedimento del soprintendente» o alternativamente con i «regolamenti di polizia urbana», si provvedeva all’individuazione delle «aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale» in cui consentire l’esercizio del commercio su aree pubbliche. Il predetto d.lgs. n. 490/1999 è stato abrogato dall’articolo 184 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con il quale è stato approvato ed introdotto nell’ordinamento il «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 2002, n. 137». L’art. 52 del citato d.lgs. 42/2004, ora, attribuisce ad ogni singolo Comune la competenza ad indivi- 270 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE duare, sentito il soprintendente, le aree aventi valore archeologico, storico, artistico, ambientale, nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio in generale e non soltanto il commercio su aree pubbliche come previsto in precedenza. Infatti, il predetto art. 52 risulta testualmente così formulato: «Con le deliberazioni previste dalla normativa in materia di riforma della disciplina relativa al settore del commercio, i Comuni, sentito il soprintendente, individuano le aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle quali vietare o sottoporre a condizioni particolari l’esercizio del commercio». Conseguentemente, esiste l’obbligo per i Comuni non soltanto di individuare le aree aventi particolare pregio, «sentito il soprintendente», ma di stabilire per ogni tipo di attività commerciale svolta nella zona delimitata, le condizioni e/o le limitazioni e le cautele da osservare a salvaguardia dei beni a cui è riconosciuto il valore archeologico, storico, artistico e/o ambientale. Per ogni buon fine si ricorda che alla individuazione dei beni aventi valore archeologico, storico, artistico e/o ambientale ed alle limitazione e/o accorgimenti da osservare nell’esercizio delle diverse attività commerciali, deve essere provveduto con deliberazione del Consiglio comunale e non della Giunta, che in materia di attività regolamentare non ha competenza. Per quanto concerne le incombenze demandate alle Regioni dal d.lgs. 114/1998, occorre evidenziare che nella quasi generalità le Regioni che hanno disciplinato le attività commerciali, nelle loro leggi, si sono limitate a ricordare l’obbligo dei Comuni di delimitare e/o di individuare nella deliberazione programmatica le aree aventi valore archeologico, storico (anche gli edifici di interesse storico), artistico e ambientale. Soltanto una Regione ha stabilito che i Comuni del proprio territorio dovessero dotarsi «di uno specifico strumento di pianificazione delle attività commerciali per il centro storico», ovvero di delibera programmatica. Ne consegue che, in via principale, sono i Comuni a dover individuare ed a delimitare le zone del proprio territorio aventi le caratteristiche e il valore archeologico, storico, artistico e ambientale. Consegue da quanto precede che non si possono fornire indirizzi valevoli a carattere generale e che ciascun Comune è tenuto a provvedere osservando gli eventuali indirizzi regionali e secondo le consuetudini e gli interessi locali, che, com’è noto, variano da Comune a Comune e qualche volta anche da zona a zona dello stesso Comune. CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 271 28. Limitazioni e divieti all’attività del commercio itinerante su aree pubbliche Il comma 16 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, similmente a quanto prevedevano le norme giuridiche e regolamentari previgenti, stabilisce che dai Comuni, nelle deliberazioni programmatiche delle attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche, di cui al precedente comma 15, «possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio anche per motivi di viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse». Alcune Regioni, nelle loro leggi, hanno ritenuto di puntualizzare alcune fattispecie di pubblico interesse che sono da seguire dai Comuni facenti parte della Regione. Ne consegue che, anche attualmente, i principi per vietare o limitare le attività di vendita al dettaglio in forma itinerante, in particolari vie e piazze del Comune, sono praticamente uguali a quelli previgenti, con l’unica differenza che divieti e limitazioni devono essere stabiliti con la deliberazione programmatica dell’attività del commercio di vendita al dettaglio su aree pubbliche del Comune, di cui al comma 15 dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998, mentre in precedenza dovevano essere previsti nell’abrogato piano commerciale. 29. Disciplina delle soste e dello spostamento dei commercianti su area pubblica in forma itinerante Il previgente regolamento di esecuzione dell’abrogata legge 112/ 1991 prevedeva esplicitamente che gli esercenti il commercio in forma itinerante ed anche gli agricoltori (ora gli imprenditori agricoli) che vendono i loro prodotti in forma itinerante non potevano «sostare nello stesso punto per più di un’ora», nell’intesa che «Per punto di vendita si intende la superficie occupata durante la sosta» ed altresì che «le soste possono essere fatte solo in punti che distino fra loro almeno 500 metri». La nuova disciplina del commercio di cui al d.lgs. n. 114/1998 nulla prevede in materia di sosta degli esercenti in forma itinerante, ma alcune Regioni le hanno regolarmente previste, tant’è che qualche Regione ha puntualizzato che tanto i commercianti quanto i produttori (ora gli imprenditori) agricoli che esercitano la vendita al dettaglio in forma itinerante possono sostare in uno stesso punto di vendita il tempo strettamente necessario per servire il cliente (altre Regioni 272 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE acconsentono per non più di un’ora) e quindi devono spostarsi da un punto all’altro distante almeno mt. 300 (altra Regione 500 metri). È conseguenziale che i Comuni ricadenti nel territorio delle Regioni che hanno disciplinato le soste dei commercianti itineranti sono tenuti a fare osservare la disciplina, mentre i Comuni delle Regioni che non hanno disciplinato le soste hanno ampia facoltà di nulla prevedere ovvero di determinare sosta e allontanamento degli itineranti. 30. Sostituzione del titolare dell’autorizzazione nell’attività di vendita e numero di dipendenti del commerciante su aree pubbliche Sovente viene posta la domanda se all’attività di vendita sulle aree pubbliche debba provvedere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione oppure possa essere sostituito da altro soggetto, dipendente, familiare o indifferente. Per dare risposta concreta alla specifica domanda occorre ricordare che l’art. 30, al comma 1, del d.lgs. 114/1998 stabilisce che: «I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni di questo titolo». Poiché soltanto il comma 6 dell’art. 5 del d.lgs. 114/1998 prevede che: «In caso di società il possesso di uno dei requisiti ... è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale», così come il comma 3 dell’art. 16, per gli spacci interni, prevede la «persona preposta alla gestione», mentre nessuna prescrizione di «preposto» o di «addetto alle vendite» è contenuta nel d.lgs. 114/1998 per l’esercizio del commercio su aree ed in locali privati (ex commercio fisso) di cui è titolare una persona fisica, come per il recente passato normativo, si deve concludere affermando che quale addetto alle vendite tanto di un esercizio commerciale quanto su aree pubbliche, nei casi in cui titolare sia una persona fisica, non occorre la nomina di alcun preposto o addetto alle vendite, ben potendo il titolare demandare l’incombenza ad un familiare, dipendente, amico, ecc., alla condizione che se trattasi di vendita di prodotti alimentari il soggetto sia munito del libretto sanitario personale (nelle Regioni ove il libretto sanitario non sia stato abolito). A tal fine si deve rilevare che alcune Regioni, nelle loro leggi di- CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 273 sciplinanti il commercio al dettaglio su aree pubbliche, hanno previsto delle limitazioni alla sostituzione temporanea del titolare dell’autorizzazione nell’attività di vendita. A titolo di esempio, e perché ciascuno tragga le proprie conclusioni, si sottolinea che la Regione Calabria all’art. 4, comma 5 della sua legge stabilisce che: «È consentita la rappresentanza del titolare dell’autorizzazione, persona fisica o società, da parte di un coadiutore, dipendente o socio, a condizione che, durante le attività di vendita, egli sia munito di delega e di titolo originale dell’autorizzazione, da esibire ad ogni richiesta degli organi di vigilanza». Analoga limitazione prevedono altre Regioni. 31. Numero massimo di dipendenti che può avere il commerciante su aree pubbliche L’abrogata legge n. 112/1991 stabiliva che l’esercente il commercio su aree pubbliche (persona fisica) poteva svolgere l’attività commerciale con la sola collaborazione dei familiari e di non più di due dipendenti, anche se, con l’art. 10, comma 6, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, in deroga a tale limitazione, era stato stabilito che l’esercente poteva «assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989». Il d.lgs. n. 114/1998 non pone alcuna limitazione, per cui può affermarsi che non esistono limiti per l’esercente di assumere alle sue dipendenze quante persone ritenga utile ed opportuno. 32. Subingresso nell’azienda commerciale su aree pubbliche La parte dedicata al commercio su aree pubbliche del d.lgs. 114/ 1998 non disciplina in via diretta ed immediata il subingresso nell’azienda commerciale, totale o parziale, di vendita su aree pubbliche, ma si limita a stabilire: – al comma 12 dell’art. 28, che «le Regioni emanano le norme relative alle modalità ... e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione ... nonché alla reintestazione dell’autorizzazione in caso di cessione dell’attività per atto tra vivi o in caso di morte ...»; – al comma 1 dell’art. 30, che «i soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto 274 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE purché esse non contrastino con le specifiche disposizioni del presente titolo”. Occorre ora aggiungere che relativamente all’esercizio del commercio a posto fisso il comma 2 dell’art. 25, del medesimo d.lgs. n. 114/1998, dopo aver precisato che “sono soggette alla previa comunicazione al comune competente per territorio il trasferimento della proprietà o della gestione dell’attività” fa espresso rinvio, a “quanto previsto dall’art. 49 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375”, il quale, a sua volta, testualmente stabiliva (pur essendo stato abrogato si applica tuttora) che: “Il trasferimento in gestione o in proprietà di un esercizio di vendita, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell’autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell’attività, sempre che sia provato l’effettivo trasferimento dell’esercizio ed il subentrante” sia in possesso dei requisiti morali e professionali prescritti. Il successivo comma 8 puntualizzava altresì che: «Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l’autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione e, alla cessazione della medesima è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell’esercizio che ha diritto ad ottenerla. Qualora non chieda l’autorizzazione e non inizi l’attività entro il termine» di sei mesi decorrenti dalla data di cessazione della gestione (già previsto dall’art. 31, lettera a), della legge 426/1971, ora, però, il termine è quello stabilito dalle singole Regioni), «decade dal diritto di esercitare l’attività». Da quanto precede consegue che normativamente è prevista la possibilità di subentrare nella gestione o nella proprietà dell’azienda commerciale di vendita al dettaglio su aree pubbliche. A quanto precede si aggiunge che, operativamente, occorre osservare le prescrizioni emanate dalle singole Regioni, le quali in modo simile fra di loro, hanno disciplinato i subingressi nella titolarità o nella gestione delle aziende commerciali su aree pubbliche, parziali o totali. Nel precisare che occorre, operativamente, osservare le disposizioni emanate dalla propria Regione, per ragioni di semplice conoscenza si riassumono alcuni principi desunti dalle leggi regionali: a) per il subentrato a causa di morte (similmente alla pregressa disciplina statale) viene accordata la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa per il periodo variamente stabilito (da due mesi ad un anno) decorrente dalla data del decesso o addirittura (come per la Liguria) dalla data di comunicazione al Comune dell’evento. Coloro che mancano dei prescritti requisiti professionali CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 275 devono acquisirli, normalmente, nel termine di un anno, pena la decadenza del diritto; b) il subentrato per atto inter vivos, sia nella gestione che nella titolarità, ha diritto di ottenere l’autorizzazione a lui intestata con l’unica differenza tra subentrato nella proprietà e subentrato nella gestione pro tempore che a quest’ultimo l’autorizzazione deve essere rilasciata con validità limitata al periodo di durata della gestione. Al fine di ottenere la reintestazione dell’autorizzazione a proprio nome, il subentrato deve presentare al Comune sede del posteggio domanda di reintestazione con allegata autodichiarazione (su Modello Com. 8 o 9) di essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5 del d.lgs. 114/1998, nel termine variamente stabilito dalle singole Regioni (da due mesi fino ad un anno). Opportune si appalesano le affermazioni fatte da alcune Regioni: – che il trasferimento dell’azienda «comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell’assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa»; – che il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più purché insieme al complesso di beni, posteggi compresi; – che soltanto dal momento della presentazione della comunicazione e/o dalla domanda di reintestazione dell’autorizzazione il subentrato può esercitare l’attività. Occorre precisare che per i subingressi tanto nella gestione che nella proprietà è indispensabile, ai sensi dell’art. 2556, che il trasferimento o il godimento dell’azienda siano fatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata dal notaio. Per i subingressi in aziende per l’esercizio del commercio in forma «itinerante» le Regioni prevedono procedure differenti fra di loro. Sembrano accettabili e condivisibili le prescrizioni regionali che prevedono: a) nei casi di subingresso fra soggetti residenti nello stesso Comune che ha rilasciato l’autorizzazione commerciale, a richiesta, il funzionario, è tenuto a reintestarla al subentrato (è una ipotesi che non dovrebbe realizzarsi dal momento che, salvo qualche eccezionale e strana disposizione regionale, tutti i cittadini in possesso dei prescritti requisiti dovrebbero senza difficoltà poter diventare titolari di una soltanto di queste autorizzazioni); b) cessione di azienda di commercio itinerante a soggetto residente in Comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione: il Comune di precedente residenza è tenuto a trasmettere la pratica al Comune di nuova residenza che provvede alla reintestazione 276 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE di una nuova autorizzazione, ovvero ad annotare l’avvenuto cambio di residenza sulla vecchia autorizzazione. Chi subentra in un’azienda commerciale acquisisce il diritto al posteggio ovvero, nel caso di commercio itinerante, acquisisce le presenze giornaliere nei mercati, maturate dal precedente titolare, con l’autorizzazione che trasferisce. 33. Gestione pro tempore dell’azienda commerciale - Termine per attivare le aziende trasferite Per il disposto del comma 1 dell’art. 30 del d.lgs. n. 114/1998, che testualmente stabilisce: «I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purché esse non contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo», anche le aziende per l’esercizio del commercio su aree pubbliche possono essere concesse in gestione pro tempore (= in affitto), applicando la stessa disciplina e la stessa procedura previste per la gestione pro tempore degli esercizi commerciali a posto fisso. Relativamente ai subingressi nella gestione (ed anche nella proprietà) «l’art. 26 del decreto, al comma 5, prevede l’obbligo di comunicare al Comune (con apposito Mod. Com.), territorialmente competente, i casi di trasferimento della gestione o proprietà dell’esercizio commerciale ...». Per le modalità di adempimento di tale obbligo, la norma fa riferimento all’articolo 7, commi 1 e 2 del d.lgs. n. 114/1998. Il primo comma dell’art. 7 riguarda l’apertura, trasferimento di sede ed ampliamento degli esercizi di vicinato, e prevede un termine di 30 giorni, dal momento del ricevimento della comunicazione, prima che l’istante possa procedere all’apertura, trasferimento o ampliamento dell’esercizio. Il secondo comma individua il contenuto della comunicazione. Tuttavia, come puntualmente affermato dall’ex Minindustria (ora Ministero dello sviluppo economico) nella circolare n. 3467/C del 28 maggio 1999, nel caso dei subingressi sia inter vivos che mortis causa ci si trova di fronte ad una modificazione meramente soggettiva del titolare, mentre nessuna modificazione interviene con riguardo all’azienda commerciale: in tali casi non vi è alcuna nuova apertura. Ciò comporta che il riferimento all’art. 7, commi 1 e 2 vada fatto per le disposizioni applicabili alla fattispecie in esame: in particolare l’art. 7, comma 1, si ritiene applicabile unicamente alla comunicazione al CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 277 Comune senza necessità dell’attesa dei trenta giorni in quanto trattandosi di subingresso nella medesima attività commerciale l’attesa del suddetto termine confliggerebbe con evidenti ragioni di continuità economica. Coerentemente con quanto sopra esposto l’art. 7, comma 2, si ritiene applicabile solo con riferimento alla lettera a). Per le motivazioni suesposte il riferimento al decorso dei 30 giorni nei modelli COM 1 e COM 3 della modulistica approvata con deliberazione del 13 aprile 1999 e successivamente del 12 ottobre 2000 (in G.U. 18 dicembre 2000, n. 209), della Conferenza unificata ex art. 8 del d.lgs. n. 281/1997, non deve intendersi applicabile in caso di prosecuzione per subingresso; la stessa dizione di «apertura» riferita ai subingressi nel modello va pertanto analogamente intesa nello stesso senso. Si ricorda, ad ogni buon fine, che il subingresso tanto nella gestione pro tempore quanto nella titolarità dell’esercizio deve essere provato per iscritto con atto pubbblico o con scrittura privata autenticata da notaio, ai sensi dell’art. 2555 del c.c. 34. Subingresso parziale nell’azienda commerciale su area pubblica (ramo di azienda) Nei due precedenti paragrafi si è rilevato che, a carattere generale, è prevista la possibilità di subentrare nella gestione o nella titolarità dell’azienda commerciale di vendita al dettaglio, tanto in locali privati (ex commercio fisso) quanto su aree pubbliche (ex commercio ambulante). Essendo stato previsto che per ogni posteggio mercatale viene rilasciata un’autorizzazione e che un’azienda commerciale su aree pubbliche può essere costituita da più autorizzazioni per l’esercizio del commercio su distinti posteggi mercatali e da una sola autorizzazione per l’esercizio del commercio in forma itinerante, sulla base della vigente normativa è ammessa e permessa la cessione in proprietà e/o in gestione pro tempore sia dell’intera azienda che anche soltanto di una sola parte di azienda (di una o più autorizzazioni con posteggio e non necessariamente di tutte le autorizzazioni di cui è costituita l’azienda). Diverse leggi regionali prevedono espressamente e disciplinano le cessioni parziali di aziende su aree pubbliche, che definiscono «cessione di ramo d’azienda». Attenersi alle disposizioni emanate dalla propria Regione. 278 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 35. Possibilità della sub concessione: condizioni L’art. 1624 c.c. stabilisce che “L’affittuario non può subaffittare la cosa senza il consenso del locatore”. Sul punto, a suo tempo, il Minindustria (ora Ministero dello sviluppo economico), con circolare n. 3334 del 6 aprile 1994, ha precisato, tra l’altro, che il subentrante in un esercizio commerciale «dal momento che è legittimato ad esercitare l’attività (commerciale) anche mentre è in attesa che gli venga rilasciata l’autorizzazione a suo nome, può cedere l’esercizio stesso, in proprietà o in gestione. Il trasferimento in gestione è da ritenersi possibile anche da parte di chi abbia ottenuto l’esercizio in godimento purché la possibilità di trasferire sia stata prevista dal suo dante causa», od anche nei casi in cui, il dante causa, accorda il suo consenso al momento della sub concessione. Il citato art. 1624 c.c., al secondo comma, stabilisce che «La facoltà (accordata contrattualmente) di cedere l’affitto comprende quella di subaffittare», quindi se contrattualmente al conduttore è accordata la facoltà di cedere ad altri l’affitto dell’azienda commerciale, il conduttore può anche subaffittarla; per contro, stabilisce sempre l’art. 1624 c.c., che «la facoltà di subaffittare non comprende quella di cedere l’affitto» dell’azienda commerciale ad altri. 36. Soggetti che possono concedere in gestione o in proprietà un esercizio commerciale Occorre ricordare che a carattere generale per poter concedere tanto in proprietà, quanto in gestione pro tempore un esercizio commerciale è necessario che il dante causa sia titolare dell’autorizzazione connessa all’azienda commerciale e non sia soltanto il proprietario privo di autorizzazione (tale è colui che acquista un’azienda commerciale senza essere in possesso dei requisiti normativamente prescritti). Per l’eccezione occorre ricordare che il comma 7 dell’art. 49 del d.m. 4 agosto 1988, n. 375 (ora abrogato, ma i principi si ritengono vigenti), stabiliva che ai fini delle norme sul subingresso il dante causa può anche essere «il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione», infatti sulla base di codesta abrogata normativa statale, qualche Regione, nella propria legge accorda la possibilità a chi ha ottenuto l’azienda commerciale per eredità e/o per donazione, di poterla cedere in proprietà a terze persone CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 279 senza essere titolari della relativa autorizzazione. Nell’attività pratica occorre attenersi alle prescrizioni emanate dalla propria Regione. 37. Reintestazione della o delle autorizzazioni al titolare dell’azienda commerciale a fine gestione Alla cessazione della gestione pro tempore dell’azienda commerciale, previa richiesta, il titolare dell’azienda commerciale ha diritto di ottenere la reintestazione dell’autorizzazione o delle autorizzazioni a proprio nome, alla condizione che sia tuttora in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali (questi ultimi ove necessari) e che tanto la richiesta, quanto l’inizio dell’attività avvengano nei termini prescritti, dal d.lgs. 144/1998 o, se diversamente stabilito dalla legge della propria regione (a carattere generale il comma 4 lett. b) ed il comma 5 lett. a) dell’art. 22 d.lgs. 114/1998, stabilisce la revoca dell’autorizzazione nei casi cui l’attività venga sospesa per un periodo superiore ad un anno). Anche nei casi in cui sia prevista sufficiente la sola comunicazione al Comune, tanto la comunicazione, quanto l’inizio dell’attività devono avvenire nei termini sopra indicati. 38. Reintestazione della o delle autorizzazioni a fine gestione in caso di morte del titolare dell’azienda - Chi subentra nella titolarità ed entro quali termini Può accadere che il titolare dell’azienda commerciale, nel corso della gestione pro tempore defunge, in simile evenienza il termine di scadenza della gestione pro tempore non subisce modificazione alcuna e gli eredi del titolare defunto subentrano subito nell’eredità del de cuius (anche agli effetti della denuncia di successione), ma nella disponibilità dell’azienda commerciale subentrano “soltanto” alla scadenza naturale della gestione pro tempore (contrattualmente stabilita). Conseguentemente soltanto una volta che sia venuta a scadere la gestione pro tempore, se sono in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, gli eredi o l’erede, previa istanza da presentare al comune nei termini sopra descritti o entro i termini stabiliti dalla propria Regione, devono chiedere l’intestazione a loro nome della o delle autorizzazioni commerciali ed anche iniziare l’attività a pro- 280 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE prio nome, perché qualora non provvedessero, con tempestività, verranno dichiarati, dal comune, decaduti dal diritto di esercitare l’attività commerciale. Si evidenzia, per ogni buon fine, che i termini per subentrare nella titolarità dell’azienda commerciale e per iniziare l’attività, in questa fattispecie, decorrono, non dalla data del decesso del de cuius, ma dalla scadenza della gestione pro tempore dell’azienda commerciale. A questa legittima conclusione si perviene anche soltanto esaminando le norme legislative di base, ove è stabilito che: – «alla cessazione della (gestione pro tempore) medesima (l’autorizzazione) è sostituita da una nuova autorizzazione intestata al titolare dell’esercizio (o dei suoi eredi) che ha diritto ad ottenerla», oppure: – «Ai fini del rilascio in disponibilità dell’azienda (il titolare o il suo erede) deve effettuare la denuncia di inizio attività entro il termine decorrente dalla data di cessazione della gestione». Dalla normativa che disciplina la reintestazione della o delle autorizzazioni a nome del titolare od, eventualmente, dei suoi eredi, il termine per chiedere la reintestazione dell’autorizzazione a proprio nome e per iniziare l’attività i termini iniziano a decorrere sempre dalla data cui ha termine la gestione pro tempore. 39. Disciplina applicabile per il caso di morte del gestore pro tempore - Possibilità di cessazione o di continuazione della gestione da parte degli eredi del conduttore Stabilisce l’art. 1627 c.c. che «Nel caso di morte dell’affittuario, il locatore e gli eredi dell’affittuario (quindi tanto il proprietario, quanto gli eredi del gestore pro-tempore) possono, entro tre mesi dalla morte, recedere dal contratto mediante disdetta comunicata all’altra parte, con preavviso di sei mesi». Nella pratica realtà, normalmente, per il caso di morte del gestore pro tempore, quando gli eredi del gestore sono in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali (perché svolgono già attività commerciale o perché erano coadiuvanti del de cuius), viene loro consentito di continuare la gestione dell’azienda commerciale a loro nome fino alla data contrattualmente stabilita con il proprio avo. Tuttavia, possono pure cessare (rinunciare) alla gestione medesima, così come il locatario può ben non consentire la prosecuzione della CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 281 gestione da parte degli eredi del gestore pro tempore e recedere dal contratto in applicazione del citato art. 1627 c.c. 40. Vendite al domicilio dei compratori Gli artt. 19 e 20 del d.lgs. 114/1998, similmente al contenuto della previgente normativa di cui all’art. 34 della legge 426/1971, stabiliscono che la vendita al dettaglio, la raccolta di ordini e la propaganda a fini commerciali, presso il domicilio dei compratori, sono soggette alla previa comunicazione al Comune, possono essere iniziate dopo 30 giorni, il richiedente deve essere in possesso dei requisiti prescritti dall’art. 5 e se ci si avvale di incaricati è necessario fare denuncia all’autorità locale di pubblica sicurezza e quindi munire gli incaricati di apposito tesserino di riconoscimento (del tesserino deve essere munito anche l’imprenditore personalmente ed il commerciante su aree pubbliche se svolgono la stessa attività). Della disciplina qui riportata è stato detto nella Parte I di questo volume al Cap. VI, paragrafo 23 al quale si fa espresso rinvio; anche per quanto afferisce alla legge 17 agosto 2005, n. 173 si veda il citato paragrafo. A sua volta l’art. 28, comma 3, del citato d.lgs. 114/1998, similmente al previgente art. 4 della legge 112/1991, stabilisce che l’autorizzazione all’esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante «abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago». Unica differenza rispetto alla previgente è che anche il commerciante su aree pubbliche per vendere al domicilio dei compratori deve munirsi del cartellino di identificazione. La disciplina afferente alle vendite a domicilio da parte dei commercianti su aree pubbliche è stata oggetto di trattazione nella Parte I di questo volume, al Cap. VI, paragrafo 23.1. al quale si fa rinvio. 41. Orario di svolgimento delle attività commerciali su aree pubbliche, fiere e mercati compresi Per quanto afferisce agli orari di vendita al dettaglio sulle aree pubbliche (fiere e mercati compresi) l’ultima parte del comma 12 282 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE dell’art. 28 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che «le Regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al Sindaco a fissare i medesimi». Nella quasi generalità le Regioni, a quanto risulta, hanno lasciato ampia facoltà al Comune di disciplinare gli orari nel migliore dei modi, in rapporto alle necessità locali, con possibilità di uniformare gli orari del commercio su aree pubbliche a quelli degli esercizi del commercio su aree private (commercio fisso), ed anche di differenziarli nei casi in cui si ravvisi tale opportunità. Per la considerazione che diversificate (benché liberalizzanti nella generalità dei casi) sono le disposizioni emanate dalle Regioni ed altresì perché a determinare gli orari per l’esercizio del commercio in forma itinerante, comprese le fiere ed i mercati, debba essere esclusivamente il Sindaco (e non il funzionario, trattandosi di attività politica di organizzazione, non di esecuzione), seguendo gli indirizzi previsti dall’art. 50 del t.u. dell’ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 42. Requisiti igienico-sanitari prescritti per i locali e le attrezzature di vendita e di somministrazione di prodotti alimentari sulle aree pubbliche Il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, che riforma la disciplina del commercio, all’art. 28, comma 7, stabilisce che l’esercizio del commercio «sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l’una e l’altra attività». Al successivo comma 8 afferma che «L’esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari (in generale) è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della salute con apposita ordinanza». I soggetti addetti, nelle aree pubbliche, alle vendite di prodotti alimentari, anche se sono soltanto aiutanti occasionali, alla pari di tutti gli addetti allo stesso commercio nei negozi, devono essere muniti del libretto sanitario personale, valevole per l’anno in corso (nelle Regioni ove il libretto sanitario non sia stato abrogato). Relativamente alle attrezzature destinate alle vendite di prodotti alimentari, il Ministro della salute con l’ordinanza 3 aprile 2002 (in G.U. n. 114 del 15 maggio 2002) ha stabilito i «Requisiti igienico- CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 283 sanitari per il commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche»; le disposizioni dei banchi temporanei sono entrate in vigore nei tre mesi successivi all’entrata in vigore dell’ordinanza, mentre le disposizioni «per i mercati in sede propria e su strada» il 30 giugno 2003. (Si veda l’ordinanza riportata in questo volume). Occorre ora precisare che, sulla base del disposto dell’art. 1 della citata ordinanza del Ministro della salute 15 maggio 2002, per negozio mobile si intende «il veicolo immatricolato secondo il codice della strada come veicolo speciale uso negozio». 43. Pubblicità dei prezzi delle merci collocate su banchi In modo chiaro ed inequivoco l’art. 14 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che «I prodotti esposti per la vendita al dettaglio ... su aree pubbliche o su banchi di vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l’uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo». La suddetta disciplina è stata integrata con le direttive CEE, oggetto del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206. La trattazione è stata fatta al Cap. XVI «La pubblicità dei prezzi», paragrafi 3 e seguenti, della parte prima di questo volume al quale si fa rinvio. 44. Conversione delle vecchie in nuove autorizzazioni Per la verità nulla dice il d.lgs. 114/1998 relativamente alla conversione delle vecchie in nuove autorizzazioni; tuttavia, per la considerazione che in alcune Regioni erano ancora da convertire le vecchie autorizzazioni in quelle previste dall’ormai abrogata legge 112/ 1991, alla prescrizione, con diligenza, hanno provveduto le Regioni (alcune) sostanzialmente nel modo che segue: – i Comuni sede dei posteggi, entro un termine dato ed oramai scaduto da tempo, avrebbero dovuto provvedere alla conversione delle vecchie in nuove autorizzazioni, una per ogni posteggio, di cui all’art. 28, comma 1, lettera a) del d.lgs. 114/1998; – i Comuni di residenza, previa istanza degli interessati, avrebbero dovuto provvedere a convertire le vecchie autorizzazioni ex tipo «C» in nuove autorizzazioni di cui all’art. 28, comma 1, lett. b), per l’esercizio del commercio al dettaglio in forma itinerante. Per le predette conversioni si doveva prescindere dal possesso dei 284 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE requisiti di cui all’art. 5 del d.lgs. 114/1998, in quanto, essendo ancora i titolari iscritti al Rec, a tutti gli effetti erano da considerare in possesso dei requisiti prescritti dalla pregressa normativa. Trattandosi di attività transitoria per la quale ogni Comune era ed è tenuto (qualora non lo avesse ancora fatto) a seguire le prescrizioni dettate dalla propria Regione, l’argomento non necessita di approfondimento. 45. Revoca delle autorizzazioni al commercio su aree pubbliche Il comma 4, lett. a) dell’art. 29 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che l’autorizzazione è revocata: a) «nel caso in cui il titolare non inizia l’attività entro sei mesi dalla data dell’avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di comprovata necessità»; non sembra dubbio che la comprovata necessità deve essere valutata, di volta in volta, dal Comune che ha rilasciato l’autorizzazione. La formulazione comunque lascia molta discrezionalità nel valutare «la comprovata necessità». In ogni caso la prescrizione normativa non è sempre di facile applicazione; infatti, relativamente alle autorizzazioni con posteggio, l’accertamento della data di inizio dell’attività è relativamente semplice in quanto i rilievi vengono effettuati nello stesso Comune mediante il controllo delle presenze sul mercato; viceversa, non essendo prescritta alcuna comunicazione di inizio attività, nella realtà pratica si appalesa di difficile accertamento l’inizio dell’attività dei titolari delle autorizzazioni del secondo tipo, cioè dell’esercizio in forma itinerante, al cui rilascio provvede il Comune di residenza. Infatti all’accertamento si dovrebbe provvedere mediante il Registro delle imprese e l’ufficio IVA, ai quali di norma ci si rivolge soltanto in caso di dubbi relativamente all’avvenuto inizio dell’attività. Una precisazione degna di rilievo è quella contenuta nel citato comma 4, lett. a) dell’art. 29, e cioè che all’inizio dell’attività può essere concessa proroga «in caso di comprovata necessità»; b) nel caso di decadenza della concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare (nel periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno) per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (nel caso di mercato settimanale ogni assenza è uguale a 7 giorni; se il mercato è bisettimanale occorrono 2 assenze per essere valutati 7 giorni di assenza; per formare 4 mesi occorrono mediamente 17 settimane + 1 CAP. I - LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (EX AMBULANTE) 285 giorno, oppure circa 132 giorni di assenza). Si escludono dal computo le assenze per malattia, gravidanza o servizio militare (che sono previste per legge, ma i regolamenti dei mercati o la deliberazione di recepimento delle direttive regionali dovrebbero chiaramente specificare entro quanto tempo, prima o dall’inizio dell’assenza, debbano pervenire, per la loro validità, al Comune sede del posteggio i relativi attestati e/o certificati). La specifica fattispecie è applicabile soltanto a coloro alla cui autorizzazione è annesso un posteggio e alla revoca si può provvedere, anche in questa fattispecie, solo dopo avere effettuato la previa comunicazione di avvio del procedimento e successivamente procedendo prima alla revoca della concessione del posteggio e subito dopo (od anche contestualmente) alla revoca dell’autorizzazione commerciale; c) nel caso in cui il titolare non risulti più provvisto dei requisiti morali previsti dall’art. 5, comma 2, del d.lgs. 114/1998. Questa prescrizione, così come le due fattispecie precedenti, è specifica del commercio su aree pubbliche. 46. Esibizione dell’autorizzazione - Esposizione del cartello (non è più necessario) L’autorizzazione commerciale deve essere esibita (e non esposta) ad ogni richiesta degli addetti al controllo così come stabiliva il comma 12 dell’art. 3 del regolamento della legge n. 112/1991, mentre l’ultima parte del comma 12 dell’art. 23 dello stesso regolamento prevedeva la sanzione del pagamento di una somma, da euro 103 a euro 309, per chi si rifiutava di esibirla. Relativamente all’esposizione di un cartello, si ricorda che l’art. 60, comma 2, del d.m. 4 agosto 1988, n. 375 (ora abrogato) stabiliva che «l’esercente un’attività commerciale in sede fissa o su aree pubbliche deve tenere esposto in modo ben visibile un documento» (un cartello sottoscritto dall’esercente), dal quale dovevano risultare gli estremi dell’iscrizione al registro dei commercianti e a quello delle ditte, nonché gli estremi dell’autorizzazione. L’inosservanza di codesta prescrizione veniva punita con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 10 a euro 103. Nessuna norma similare è contenuta nel d.lgs. n. 114/1998, da cui consegue che nessun obbligo era previsto di esporre il cartello, mentre l’obbligo di esibire l’autorizzazione a richiesta degli agenti 286 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE addetti al controllo esiste tuttora, tant’è che alcune Regioni lo prescrivono espressamente nelle loro leggi. 47. Sanzioni per le violazioni della disciplina del commercio su aree pubbliche I commi 1 e 2 dell’art. 29 del d.lgs. 114/1998, sulla disciplina del commercio su aree pubbliche (ex commercio ambulante), stabiliscono che: «1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dalla autorizzazione stessa, nonché senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 5.000.000 a L. 30.000.000 (da A 2.582 a A 15.493) e con la confisca delle attrezzature e della merce. 2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del Comune di cui all’art. 28 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000 a L. 6.000.000 (da A 516 a A 3.098)». Avendo trattato queste violazioni al paragrafo 3 del Cap. XX “Le violazioni previste dall’art. 29 ...” della Parte I di questo volume, per non ripeterci facciamo rinvio a tale trattazione. 48. Confisca delle merci e delle attrezzature Il d.lgs. n. 114/1998, all’art. 29, comma 1, prevede la confisca delle attrezzature e delle merci soltanto per i casi di esercizio del commercio «senza la prescritta autorizzazione» o «fuori del territorio previsto dalla autorizzazione» e/o «senza l’autorizzazione o il permesso di cui all’art. 28, commi 9 e 10» (cioè senza il nulla osta per il commercio sulle aree demaniali marittime o senza il permesso per svolgere attività commerciale «sulle aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade»). Il sequestro e la confisca sono disciplinati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 20 e segg.) e dalle relative norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 571 del 1982. La procedura a carattere generale prevista dagli artt. 3 e segg. del d.P.R. n. 571/1982 si applica, inequivocabilmente, anche per la confisca (che ora deve essere disposta dal dirigente o responsabile, previo sequestro amministrativo, cautelare, da parte degli agenti scopritori), delle attrezzature e della merce previste dall’art. 6, comma 1, dell’abrogata legge n. 112/1991. Capitolo II Vendite particolari - Divieti - Conversione delle vecchie in nuove autorizzazioni 1. Commercio di piante e sementi - Attività sementiera (vivai, ecc.) L’impianto di vivai e stabilimenti orticoli, la preparazione, la selezione e la vendita di semi e l’attività commerciale di piante, parti di piante e semi, sino a qualche anno addietro erano, congiuntamente, disciplinati dalla legge 18 giugno 1931, n. 987, e dal relativo regolamento approvato con r.d. 12 ottobre 1933, n. 1700 (e successive modificazioni e integrazioni). Dalle leggi 25 novembre 1971, n. 1096 e 27 maggio 1973, n. 269, l’attività di produzione a scopo di vendita sia dei prodotti sementieri in generale che del materiale di propagazione destinato ai rimboschimenti è stata scissa e distinta rispetto alla restante attività di produzione. Al rilascio delle necessarie autorizzazioni a produrre e vendere piante e semi provvedevano, in nome dello Stato, la Camera di commercio e il Prefetto. Con l’entrata in vigore del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, l’autorizzazione per entrambe le attività, di produzione e di commercio, è rilasciata dalle Regioni a statuto ordinario sulla base di proprie leggi e nel rispetto delle leggi dello Stato, le quali, conseguentemente, costituiscono «i principi», ovvero i limiti per la legislazione regionale. Infatti, il Ministero dell’agricoltura e delle foreste, con nota n. 10455 in data 18 febbraio 1978, ebbe così a puntualizzare la questione: «Si fa presente che ai sensi degli artt. 1 e 66 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, le funzioni amministrative nella materia agricoltura, ivi comprese la “coltivazione della terra” e la “difesa e lotta fitosanitaria”, sono trasferite alle Regioni, le quali le esercitano sulla base delle leggi dalle stesse emanate, oppure avvalendosi, ai sensi dell’art. 107 del d.P.R. sopra citato, degli uffici e organi tecnici dello Stato». Per la vendita dei prodotti vivaistici non è sufficiente la sola autorizzazione regionale, essendo necessaria anche l’autorizzazione comunale (si veda il paragrafo 2, lettera c) del Cap. XII «... vendita di particolari prodotti»). 288 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 2. Merci contraffatte - Confisca e distruzione La legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2003), all’art. 4, commi 49 e seguenti, detta norme per contrastare l’importazione, l’esportazione e la commercializzazione di prodotti contraffatti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza, e, ai commi 76 e successivi, violazioni dei diritti relativi alla proprietà industriale ed intellettuale, nonché contro le politiche commerciali sleali. In questo contesto è disposto che l’autorità amministrativa quando accerta, sia all’atto dell’importazione o esportazione che della commercializzazione o distribuzione, la violazione di un diritto di proprietà intellettuale o industriale può disporre anche d’ufficio – previo assenso dell’autorità giudiziaria e facendone rapporto alla stessa – il sequestro della merce contraffatta, e, decorsi tre mesi, la distruzione, a spese, ove possibile, del contravventore, fatta salva la conservazione di campioni da utilizzare ai fini giudiziari (comma 80). L’opposizione avverso il provvedimento di distruzione è proposta nelle forme di cui agli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689; a tale fine il termine per ricorrere decorre dalla data di notificazione del provvedimento o da quella della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale. 3. Commercio all’ingrosso: divieto di svolgerlo su aree pubbliche in forma itinerante e con installazioni mobili L’abrogato d.m. 14 gennaio 1972 (ex regolamento di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio fisso) all’art. 8 stabiliva che il commercio all’ingrosso poteva anche essere esercitato mediante unità mobili di vendita «solo presso commercianti, grossisti o dettaglianti, od utilizzatori professionali od altri utilizzatori in grande, nonché ... sulle aree pubbliche» senza che l’esercente fosse tenuto a munirsi di autorizzazione all’esercizio del commercio (né fisso, cioè né su aree e locali privati, né su aree pubbliche). Essendo stato abrogato il predetto art. 8 dall’art. 14 della legge 19 maggio 1976, n. 398, per la considerazione che né l’abrogata legge n. 112/1991, né il vigente d.lgs. n. 114/1998 stabiliscono alcunché in proposito, si deve concludere, e sembra legittimo affermarlo, che non è più ammessa la vendita all’ingrosso in forma itinerante anche se svolta con installazioni mobili, perché nessuna legge la prevede, né la disciplina. Nella specifica fattispecie, chi scrive, sostiene che non CAP. II - VENDITE PARTICOLARI - DIVIETI 289 sarebbe legittimo affermare che ciò che non è vietato è permesso. È tuttavia consentita la consegna delle merci vendute all’ingrosso al domicilio o al negozio dei compratori, siano essi rivenditori o utilizzatori professionali o in grande. 4. Merci che non possono essere vendute sulle aree mercatali Il comma 5 dell’art. 30 del d.lgs. 114/1998 stabilisce che «È abolito ogni precedente divieto di vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane (1) nei mercati scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari». Conseguentemente, fatta eccezione per i tre prodotti sotto elencati, ora nei mercati si può vendere ogni sorta di merce alla condizione che per i prodotti alimentari, anche per quelli per cui in precedenza era vietata la vendita sulle aree pubbliche e nei mercati scoperti e coperti, vengano osservate le prescrizioni igienico-sanitarie. In conformità a quanto dispone il comma 5 dell’art. 30 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, restano in vigore «soltanto» i divieti di vendere sulle aree pubbliche (e nei mercati, coperti e scoperti) i seguenti prodotti: 1) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all’art. 176, comma 1, del regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modifiche (non sono considerate vendite al minuto – e quindi possono essere commerciate anche nei mercati – le vendite di alcolici in recipienti chiusi secondo le consuetudini commerciali purché non superiori a litri 0,200 per le bevande alcoliche e litri 0,33 per le bevande superalcoliche); 2) armi (il divieto si applica non soltanto alle vendite, ma anche alle esposizioni) ed esplosivi (questi divieti sono previsti dall’art. 37 del t.u.l.p.s. n. 773/1931); (1) Per semplice notizia si evidenzia che la Regione Campania, con la l.r. 23 febbraio 2005, n. 13, ha stabilito che: «I produttori di pane hanno l’obbligo di confezionare i singoli pezzi con sacchetti di carta per alimenti sigillati, eventualmente provvisti di finestra per assicurare la visibilità del contenuto, sui quali è apposta un’etichetta con la denominazione della ditta produttrice, la data di confezionamento ed ogni altra indicazione prevista dalla normativa vigente in materia di confezionamento dei prodotti alimentari». 290 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 3) oggetti preziosi, di cui agli artt. 127 del t.u.l.p.s. n. 773/1931 e 245 del regolamento di esecuzione n. 635/1940. 5. Le conversioni delle vecchie in nuove autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche Nel corso degli anni passati, è stato, più volte, evidenziato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, ha ridotto a 2 le previgenti 3 autorizzazioni all’esercizio del commercio su aree pubbliche ed ha restituito la competenza a rilasciarle ai Comuni, sia pure osservando i criteri e le procedure che le Regioni sono tenute ad emanare. Nulla esplicita il decreto n. 114/1998 relativamente alla conversione dei 3 vecchi tipi di autorizzazioni nei due nuovi tipi; e purtuttavia risulta che ancora oggi, malgrado il lungo tempo decorso, non tutti i Comuni hanno provveduto all’incombenza, per cui, per ragioni di pratica opportunità, viene descritto l’iter procedurale da seguire per la necessaria conversione. Se, eventualmente, sono state rilasciate in conversione o ex novo le vecchie autorizzazioni nei tipi previsti dalla legge n. 112/1991, ed anche nel caso in cui non siano state ancora convertite le più vecchie autorizzazioni, gli intestatari hanno comunque diritto di ottenere che le autorizzazioni possedute vengano convertite nel modo che segue: – l’autorizzazione ex tipo «A»: va convertita, dal Comune sede del posteggio, in una nuova autorizzazione di tipo «A» per svolgere l’esercizio dell’attività sull’originaria area pubblica mediante l’utilizzo del posteggio ottenuto in concessione per 10 anni. La nuova autorizzazione abilita anche a svolgere l’attività in forma itinerante, nei giorni e nelle ore in cui non viene svolta l’attività nel posteggio; – l’autorizzazione ex tipo «B» (solitamente sulla stessa autorizzazione era prevista la concessione di più posteggi mercatali): va anch’essa convertita dai Comuni sede dei posteggi in tante autorizzazioni di tipo «A» quanti sono i posteggi ottenuti in concessione, che autorizzano a svolgere l’esercizio dell’attività ciascuna sul posteggio avuto in concessione per 10 anni. Ciascuna nuova autorizzazione abilita a svolgere l’attività in forma itinerante, nelle ore e nei giorni in cui non si svolge attività su posteggio. Si ripete che deve essere rilasciata un’autorizzazione per ogni posteggio mercatale avuto in concessione; – l’autorizzazione ex tipo «C»: va convertita dal Comune di residenza del titolare (o della sede legale se trattasi di società) nella nuo- CAP. II - VENDITE PARTICOLARI - DIVIETI 291 va autorizzazione di tipo «B» ed abilita a svolgere l’esercizio dell’attività «esclusivamente in forma itinerante» ed «anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali (deve intendersi nel luogo e non necessariamente in locali) ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago». Sulla base della nuova normativa coloro che erano titolari di diverse autorizzazioni di tipo «C» rilasciate da Regioni differenti hanno perduto il diritto di ottenere più di una sola autorizzazione per svolgere l’attività in forma itinerante, fatti salvi i casi in cui la propria Regione (stranamente) consente che una medesima persona possa essere titolare di più autorizzazioni di tipo «B». Capitolo III Imprenditori agricoli 1. Imprenditori agricoli: vendita su aree pubbliche Il comma 4 dell’art. 30 del d.lgs. n. 114/1998 stabilisce che la disciplina relativa all’esercizio del commercio su aree pubbliche «non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni (ora è subentrato il decreto legislativo 11 maggio 2001, n. 228), salvo che per le disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante». Relativamente al riferimento alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, occorre avvertire che tale legge è ora superata e di fatto abrogata dal d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, che ha modificato la figura dell’imprenditore agricolo (per l’imprenditore agricolo professionale si veda, ora, l’art. 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99), mediante l’introduzione (con lo stesso decreto) di un nuovo articolo 2135 del codice civile e contestualmente ha stabilito che alla vendita al pubblico in forma itinerante o mediante l’utilizzo di un posteggio si deve procedere rispettivamente mediante la previa comunicazione al Comune e mediante la previa comunicazione al Comune contenente «la richiesta di assegnazione del posteggio». La trattazione completa delle attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli è stata fatta al Cap. XI della Parte I al paragrafo 2, dal titolo «La vendita diretta al dettaglio in tutto il territorio nazionale da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, dei prodotti provenienti in misura prevalente dalle loro aziende» ed a tale trattazione facciamo rinvio. Qui vogliamo soltanto ricordare che l’attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli può essere svolta: • Su aree e locali privati: a) in locali privati aperti al pubblico (tipo ex commercio fisso), la cui trattazione dettagliata con la procedura per l’attivazione dei ne- CAP. III - IMPRENDITORI AGRICOLI 293 gozi è stata fatta al subparagrafo contraddistinto dalla lettera g) del sopra citato Cap. XI, ed a tale trattazione facciamo rinvio (1); b) su aree private all’aperto, per le quali l’attuale Ministero per lo sviluppo delle attività economiche con risoluzione del 5 aprile 2005, prot. n. 2772, aveva espresso l’avviso che agli imprenditori agricoli non sarebbe consentita l’attività di vendita su aree private all’aperto. Interpretazione, codesta, che da noi non era condivisa. Successivamente, però, il legislatore, con la legge 11 marzo 2006, n. 81, ha risolto ogni dubbio avendo aggiunto al comma 2 dell’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, sulla disciplina e modernizzazione del settore agricolo, la seguente formulazione: «Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola o altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano la disponibilità non è richiesta la comunicazione di inizio attività». Ne consegue che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ora possono vendere i loro prodotti anche ai margini delle loro proprietà agricole e sulle aree a cielo aperto delle quali hanno la disponibilità, liberamente senza dover dare comunicazione ad alcuna autorità. • Su aree pubbliche: a) sia in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, la cui trattazione dettagliata con le modalità ed i termini per poter iniziare l’attività è stata fatta al subparagrafo contrassegnato dalla lettera e) del sopra citato Cap. XI, ed a tale trattazione facciamo rinvio; b) sia mediante l’utilizzo di un posteggio, la cui trattazione dettagliata con le modalità ed i termini per poter iniziare l’attività è stata fatta al subparagrafo contrassegnato dalla lettera f) del sopra citato Cap. XI, ed a tale trattazione facciamo rinvio. Per quanto afferisce alle vendite su aree pubbliche, malgrado il rinvio fatto alla trattazione della prima parte del volume, si ricorda che: – per quanto concerne la concessione dei posteggi è il comma 15 dell’art. 28 dello stesso d.lgs. 114/1998 a stabilire che «il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione, stabilisce ... (con l’ampiezza complessiva delle aree mercatali, ecc.) ... le modalità di assegnazione ... delle aree riservate agli agricoltori (ora: «imprenditori agricoli») ... che esercitano la vendita dei loro prodotti»; (1) Per ogni buon fine si ricorda, anche qui, che per il disposto dell’art. 4 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, la disciplina amministrativa prevista dall’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, a favore degli imprenditori agricoli «si applica anche agli enti e alle associazioni che intendano vendere direttamente i prodotti agricoli». 294 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE – «le soste per l’esercizio dell’attività in forma itinerante», a differenza della previgente normativa, non sono previste nel d.lgs. 114/ 1998, per cui nel territorio delle Regioni che non disciplinano le soste del commercio itinerante nessun limite di sosta può essere imposto agli itineranti: – disposizioni dello stesso decreto n. 114/1998 dettate per il commercio su aree pubbliche non si applicano «ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni» (ora agli «imprenditori agricoli») che esercitano l’attività di vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (ora del d.lgs. 228/2001). • Nei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli Con il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007 (in G.U. 29 dicembre 2007, n. 301), in attuazione della disposizione contenuta nell’art. 1, comma 1065 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), sono state «definite le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli». Consegue, anche da quanto detto in precedenza, che gli imprenditori agricoli, singoli o associati, ora possono vendere i loro prodotti, oltre che su aree e locali privati e nei mercati pubblici, come sopra indicato, anche nei mercati riservati alla vendita esclusiva da parte degli imprenditori agricoli. La trattazione dell’istituzione e della gestione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, è riportata nel successivo Cap. IV. Capitolo IV Mercati e fiere: istituzione, gestione, posteggi, presenze 1. La istituzione di fiere e mercati pubblici: procedura prevista dalle norme vigenti Relativamente alla istituzione delle fiere e dei mercati nulla è cambiato, rispetto alla previgente disciplina; infatti l’iter procedurale e la competenza a deliberare l’istituzione, la soppressione, la riduzione, l’ampliamento o lo spostamento tanto delle fiere che dei mercati sono rimasti ai Comuni, da realizzare con deliberazione del Consiglio comunale, in quanto l’incombenza devoluta alle Regioni dal d.lgs. 114/ 1998, dall’ultima parte del comma 13, afferisce alla competenza a stabilire: – i criteri generali, ai quali i Comuni si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero dei posteggi da destinare allo svolgimento dell’attività, per l’istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si svolgono quotidianamente o a cadenza diversa; – «le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio di priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero delle presenze effettive». Sulla base delle predette disposizioni, le Regioni, in modo differenziato l’una dall’altra, hanno stabilito la disciplina delle specifiche attività, come distintamente verrà dato cenno nei successivi paragrafi. È opportuno ricordare che attualmente, dopo l’effettuata modifica del titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3/2001, le Regioni hanno competenza propria (e non più soltanto delegata) in materia di commercio al dettaglio, per cui ben potrebbero, autonomamente e singolarmente, modificare la disciplina delle fiere e dei mercati che viene descritta nelle pagine che seguono. 296 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 2. La definizione dei mercati pubblici data dalle Regioni Alcune Regioni, meritevolmente, hanno ritenuto utile indicare la tipologia dei vari mercati come in appresso: – mercati giornalieri, settimanali, bisettimanali, per più giorni alla settimana, quindicinali, mensili, bimensili, annuali, qualora abbiano luogo tutto l’anno, ecc.; – mercato ordinario (o annuale), quello che si svolge periodicamente per la vendita di tutti i prodotti del settore alimentare e non alimentare (per l’offerta integrata di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande e l’erogazione di pubblici servizi, che nessuno ha definito o delimitato); – mercato stagionale, quando la durata sia contenuta nei limiti minimo e massimo fissati dalla Regione (nel minimo uno o due mesi e nel massimo sei); – mercato straordinario, quando un mercato viene istituito «eccezionalmente», in occasione di eventi o avvenimenti particolari (alcune Regioni includono nei mercati straordinari quelli natalizi, pasquali ed estivi); – mercato specializzato o esclusivo, quando una data percentuale (per alcune Regioni il 90%, per il Veneto il 75%, per la Calabria il 70%) di posteggi è destinata a merceologie del medesimo genere, affini o complementari e soltanto la parte residuale (normalmente il 10%) ad altre merceologie; – mercati isolati, costituiti da un massimo di 5 posteggi; – mercati minori, costituiti da 6 a 20 posteggi; – mercati maggiori, costituiti da più di 20 posteggi; – mercati dell’antiquariato e del collezionismo: la Regione Veneto così definiva quelli che si svolgono con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, aventi come specializzazioni merceologiche esclusive o prevalenti in particolare l’antiquariato, le cose vecchie, le cose usate, l’oggettistica antica, i fumetti, i libri, le stampe, gli oggetti da collezione. Molto più semplicemente il Ministro della salute nell’ordinanza 3 aprile 2002 (in G.U. 15 maggio 2002, n. 114) relativa ai «Requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche» ha diviso i mercati, a seconda del luogo ove si svolgono, nel modo che segue: 1) mercato in sede propria: il mercato che ha un luogo esclusivo, destinato a tale uso nei documenti urbanistici, costruito appositamente per il commercio, con configurazioni edilizie specifiche e materiali adatti; CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 297 2) mercato su strada: il mercato che occupa, per un certo tempo nell’arco della giornata, spazi aperti non predisposti per accoglierlo, sui quali si alterna con altre attività cittadine. 3. Casi in cui è previsto il preventivo nulla osta regionale Alcune Regioni, nelle loro leggi, hanno fornito ai Comuni gli indirizzi programmatici per quanto afferisce all’istituzione, allo spostamento ed alla soppressione dei mercati, alla determinazione sia dei giorni di svolgimento che dell’ampiezza e del numero dei posteggi, altre invece lasciano ampia discrezionalità al Comune senza alcuna ingerenza regionale. Nei territori di queste ultime Regioni le Amministrazioni comunali possono istituire, sopprimere, ampliare o spostare i mercati seguendo le disposizioni regionali, ma senza dover chiedere il consenso alla stessa Regione. Viceversa altre Regioni stabiliscono che per poter istituire nuovi mercati e per ampliare quelli esistenti occorre il previo nulla osta della stessa Regione. Conclusivamente si deve affermare che anche per questa fattispecie occorre seguire le disposizioni e gli indirizzi contenuti nelle norme della propria Regione. 4. Regolamento del mercato: contenuti (1) In uno con l’istituzione del mercato, i Consigli comunali devono approvare il regolamento di gestione del mercato (uno per ciascun mercato), nel quale determinare l’ampiezza complessiva dell’area destinata a mercato, il numero e la superficie dei posteggi, le procedure da osservare per il caso di spostamento da un luogo ad un altro del mercato anche ai fini della riassegnazione dei posteggi, la (1) T.A.R. Lombardia, Milano, sez. IV, 21 marzo 2005, n. 642: «Ai sensi dell’art. 29, comma 4, lett. b) d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114, è legittima la norma di un regolamento comunale che, al fine di scongiurare la decadenza dalla concessione di un posteggio ad uso mercato per mancato utilizzo, prescrive a carico dell’interessato un onere di collaborazione con l’Amministrazione, la cui inosservanza introduca una forma di presunzione relativa di carenza di cause impedienti la decadenza stessa e che consenta di definire il procedimento sulla base della sola constatazione del fatto materiale del detto mancato utilizzo, esonerando il Comune dall’effettuare ulteriori indagini, anche nel caso in cui risultino agli atti indizi circa la ricorrenza degli elementi giustificativi dell’assenza medesima». 298 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE quantità e le modalità di assegnazione dei posteggi agli «imprenditori agricoli» (ogni anno o anche con concessione decennale come previsto da qualche Regione) e giornalmente agli spuntisti, quale organo comunale deve approntare le diverse graduatorie (la Giunta comunale, l’apposita commissione dei mercati, il Comando degli agenti municipali, ecc.), quando e per quanto tempo viene pubblicata all’albo pretorio la graduatoria, se e quale possibilità ed entro quanto tempo i commercianti possono presentare richieste di rettifica della graduatoria, chi decide definitivamente sulle richieste di rettifica e quanto altro ritenuto utile od opportuno per una trasparente attività amministrativa, con l’avvertenza, però, che occorre seguire senza travalicare le direttive o gli indirizzi emanati dalla propria Regione. Malgrado l’obbligatorietà, generalmente prevista, di tale regolamentazione, una Regione ha previsto che il regolamento è obbligatorio soltanto «per le fiere con oltre 100 posteggi e per i mercati con oltre 50 posteggi»! A parte la legittimità e/o la possibile illegittimità degli indirizzi forniti dalle Regioni, i Comuni sono tenuti ad osservare le leggi emanate dalla propria Regione. 5. Le modalità di assegnazione dei posteggi È stato detto sopra che il regolamento dei mercati, fra le altre cose, deve contenere precise indicazioni procedurali per l’assegnazione dei posteggi in generale, cioè per la concessione decennale agli operatori commerciali mediante bando di concorso, per l’assegnazione agli «imprenditori agricoli» (annualmente o per un decennio) con bando o meno e comunque sulla base del numero di presenze conseguite da ciascuno nello specifico mercato, agli «spuntisti», cioè ai non concessionari di posteggio nel medesimo mercato ai quali vengono concessi giornalmente i posteggi temporaneamente lasciati liberi dai concessionari. A tutti l’assegnazione temporanea o definitiva dei posteggi deve avvenire previa formazione di apposita graduatoria in via principale sulla base delle presenze maturate nello specifico mercato. Relativamente alla procedura di assegnazione dei posteggi decennali è stata fatta ampia descrizione ai paragrafi da 22 a 25 del precedente Cap. I di questa Parte II ai quali facciamo rinvio. CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 299 6. Computo delle presenze dei partecipanti all’assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente vacanti (agli spuntisti) La previgente normativa prevedeva già che ai fini dell’assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati dai concessionari si dovevano computare come presenze nel mercato il numero di volte che l’operatore non concessionario di posteggio si sia presentato sperando di ottenere l’assegnazione provvisoria del posteggio vacante, prescindendo dalla considerazione che abbia o non abbia ottenuto l’assegnazione, cioè prescindendo dal fatto che abbia potuto o meno svolgere l’attività salvo il caso in cui l’operatore abbia volontariamente rinunciato all’assegnazione. La predetta disciplina non è stata mutuata dal d.lgs. 114/1998, tant’è che al comma 11 dell’art. 28 è detto che i posteggi sono assegnati nel «periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze sul mercato», ma, meritevolmente, è stata ripresa da molte Regioni, per cui la procedura delle presenze virtuali, nella specifica fattispecie, si applica a tutti i mercati. 7. Posteggi per la vendita di particolari prodotti stagionali Molto opportunamente una Regione stabilisce che i Comuni possano prevedere (ovviamente negli specifici regolamenti dei mercati e delle fiere) la esclusiva vendita di determinate categorie di prodotti, ovvero mercati specializzati destinati almeno per il 70% dei posteggi alla vendita del medesimo prodotto e/o di prodotti affini. È anche ammesso, per particolari motivi, prevedere ed istituire posteggi fuori dei mercati (normalmente per la vendita di particolari prodotti locali: angurie, meloni, peperoni, uva, melanzane, pomodori, arance, fiori, ecc.), definiti posteggi extramercatali. 8. Possibilità di affidare ad operatori commerciali la gestione dei mercati (e delle fiere) Anche se è un principio di carattere generale, alcune Regioni prevedono espressamente la possibilità che il Comune, previa stipula- 300 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE zione di apposita convenzione (= contratto di gestione), affidi la gestione del mercato (o della fiera) agli operatori alla condizione che la richiesta venga fatta da tanti soggetti che rappresentino più del 50% dei concessionari di posteggio, od anche la possibilità di affidare la gestione «a consorzi di operatori» che rappresentino almeno il 51% dei titolari di posteggio nel mercato o nella fiera. Una Regione prevede la possibilità di affidare la gestione della fiera o del mercato anche «ad altri soggetti esterni». 9. Definizione delle tipologie delle fiere Alcune Regioni hanno tentato di dare una definizione delle tipologie delle fiere, ma si limitano a distinguere soltanto due tipi: – fiera locale quella che riveste interesse soltanto locale e che si svolge (secondo la Regione Lombardia) al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, le vie e i quartieri; – fiera specializzata quella ove una elevata percentuale (per la Lombardia il 90%) dei posteggi è destinata alla vendita di prodotti appartenenti prevalentemente alla stessa specie merceologica (del medesimo genere, affini o complementari). Il d.lgs. 114/1998 ha volutamente ignorato le c.d. «sagre»; invece una Regione tende ad eliminare la dizione «fiera», tant’è che tutte le manifestazione commerciali di vendita al dettaglio su aree pubbliche le definisce «mercati» (ritengo che sia un errore eliminare dalla tradizione popolare le predette dizioni di fiere e sagre). 10. Presenze nelle fiere Presenze maturate nelle fiere, a differenza di quelle «virtuali» dei mercati, sono soltanto le presenze effettive, cioè quelle in cui l’operatore effettivamente ha esercitato l’attività nella stessa fiera (non è condivisibile la innovazione portata dalla Regione Lombardia che «sono considerate presenze in una fiera le date in cui l’operatore è in graduatoria in tale fiera anche se non vi ha svolto l’attività». Considerare presente un operatore che avesse rinunciato all’assegnazione del posteggio non è eccessivo oltre che illegittimo perché in contrasto con la legge nazionale?). La innovazione della Regione Lombardia non può essere condivisa (è stato detto sopra) anche perché la lettera g) del comma 1 del- CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 301 l’art. 27 del d.lgs. 114/1998 testualmente stabilisce che si intendono, «per presenze effettive in una fiera, il numero delle volte che l’operatore ha effettivamente esercitato l’attività in tale fiera». 11. Assegnazione dei posteggi delle fiere Alcune Regioni si limitano a fare espresso rinvio alla disciplina stabilita per l’assegnazione dei posteggi mercatali, ma la procedura, per alcuni particolari, è diversa e qualche Regione l’ha notevolmente diversificata. Normalmente per l’assegnazione dei posteggi delle fiere nello specifico regolamento comunale di ciascuna fiera sono previsti i termini di presentazione delle domande e quelli per l’approntamento e per la pubblicazione della graduatoria di merito osservando i seguenti criteri di priorità: – maggior numero di presenze effettive conseguite dai singoli operatori nella specifica fiera; – maggiore anzianità di iscrizione nel registro delle imprese. Questo criterio si applica, soltanto, in caso di parità di presenze e nel caso di ulteriore parità si attribuisce rilevanza alla data di spedizione o di presentazione della domanda. Nei mercati divisi per settori si rende necessario approntare due distinte graduatorie, una per ogni settore. Per prassi consolidata in molti Comuni i posteggi non occupati all’apertura della fiera, cioè all’orario stabilito dal Comune nel regolamento, sono assegnati agli operatori presenti che pur essendo stati collocati in graduatoria non hanno ottenuto l’assegnazione. In caso di ulteriori disponibilità, dopo l’assegnazione agli inclusi nella graduatoria, si assegnano agli operatori presenti benché non inclusi in graduatoria. Nella quasi generalità le Regioni stabiliscono che allo stesso operatore può essere assegnato un solo posteggio; alcune Regioni invece consentono l’assegnazione di due posteggi per operatore, con la medesima autorizzazione. Non è consentito allo stesso operatore presentare più domande di assegnazione di posteggio, anche se è titolare di più autorizzazioni. La concessione del posteggio nelle fiere «ha durata limitata ai giorni della fiera», tuttavia qualche Regione prevede la concessione dei posteggi delle fiere con «durata decennale» ed anche per più fie- 302 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE re che si svolgano nello stesso Comune nel corso dell’anno. In questa ipotesi, la Regione Veneto prevede che «l’assenza per due volte consecutive nella medesima fiera comporta la decadenza della concessione del posteggio». 12. Mercati riservati esclusivamente alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli - Istituzione, gestione e funzionamento Con una procedura, affatto consueta e considerata “quantomeno” strana (e comunque non legittima costituzionalmente) sono stati istituiti speciali mercati “riservati” all’esercizio di vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, infatti, innovativamente sia per la procedura adottata e sia per il contenuto nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) (2), al comma 1065 dell’art. 1, previa giustificazione con la finalità «di promuovere lo sviluppo dei mercati degli imprenditori agricoli a vendita diretta», stabilisce che con decreto del Ministro delle politiche agricole «non avente natura regolamentare» (quindi, avente natura normativa?) «sono stabiliti i requisiti uniformi e gli standard per la realizzazione» dei mercati riservati (=esclusivamente) alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli «anche in riferimento alla partecipazione degli (stessi) imprenditori …, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonché le condizioni per beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in materia». In adempimento della suddetta incombenza, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, dopo le prescritte consultazioni con le rappresentanze e gli organi interessati, ha provveduto (anche se non in modo esaustivo) con il decreto 20 novembre 2007 (3), a stabilire le modalità di istituzione di tali mercati, il cui contenuto viene di seguito esplicitato. (2) In G.U. 27 dicembre 2006, n. 199 s.o. n. 244/L. (3) In G.U. 29 dicembre 2007, n. 301. CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 303 12.1. Modalità e procedure per l’istituzione o per concedere l’autorizzazione ad altri perché istituiscano i mercati «riservati» ai produttori agricoli L’art. 1 del d.m. 20 novembre 2007 definisce (in modo sommario ed incompleto) «le linee di indirizzo per la realizzazione dei mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli» e per tale finalità stabilisce: – che i Comuni, singoli, consorziali o associati fra loro, di propria iniziativa «o a richiesta degli imprenditori, singoli o associati», anche con richiesta formulata «attraverso le associazioni di produttori o di categoria» (la dizione «associazioni di categoria» porterebbe a supporre che anche le eventuali associazioni fra produttori agricoli non imprenditori sarebbero abilitati ad avanzare le istanze di istituzione di questi mercati riservati, ma una simile interpretazione sarebbe oltre che erronea, fondamentalmente illegittima, perché tanto l’art. 2135 del c.c., quanto questi speciali mercati riguardano la vendita diretta al dettaglio dei prodotti agricoli, effettuata dagli imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese e non sono più ammesse a vendere i produttori non imprenditori agricoli). Conseguentemente si può affermare che il d.m. demanda «l’obbligo» ai Comuni o motu proprio o su richiesta di singoli o gruppi di imprenditori agricoli e/o delle associazioni degli imprenditori di istituire i mercati «riservati» alla vendita diretta dei prodotti agricoli; – che giusta il disposto del terzo comma dell’art. 4 del d.m., i Comuni, oltre che istituire direttamente i mercati «riservati» alla vendita dei prodotti agricoli, hanno anche la potestà e l’onere di autorizzare l’istituzione degli stessi mercati da parte delle associazioni di categoria che ne fanno richiesta; infatti, il terzo comma stabilisce che: «I Comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare (per chi scrive disciplinare = regolamento) di mercato che regoli le modalità di vendita …». Da tale prescrizione consegue che i mercati «riservati» alla vendita diretta dei prodotti agricoli o li istituiscono i Comuni (di propria iniziativa o su sollecitazione delle associazioni di categoria), oppure, in alternativa, che sono i Comuni ad autorizzare le associazioni richiedenti ad istituire gli stessi speciali mercati. Occorre evidenziare che il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 1 del d.m. precisa che «Le richieste di autorizzazione (relative all’istituzione di questi “riservati” mercati, devono essere) complete in ogni loro parte (e che), trascorsi inutilmente sessanta giorni 304 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE dalla presentazione, si intendono accolte» (= silenzio assenso) e che tale dizione non è di facile interpretazione. Infatti, il d.m. manca delle necessarie puntualizzazioni circa i contenuti dell’istanza di autorizzazione all’istituzione di questi mercati, per cui, con uno sforzo di fantasia si afferma che «le associazioni di produttori e di categoria», oltre che chiedere la istituzione di questi speciali mercati da parte dell’ente locale, hanno la possibilità di chiedere (ai Comuni singoli, associati o consorziati) di essere autorizzate ad istituire loro stesse i mercati «riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli». In ogni caso, le domande devono essere corredate delle notizie, attestazioni e dichiarazioni preventivamente stabilite dall’Amministrazione locale nel cui territorio il mercato deve sorgere (dal momento che il d.m. non indica quale debba essere il contenuto delle istanze ed il rinvio fatto dal comma 3 dell’art. 3 al disciplinare di mercato di cui al successivo art. 4, comma 3, ci porterebbe a concludere che nel caso il Comune o il Consorzio di Comuni non abbia approvato il disciplinare del mercato (= il regolamento) non si potrebbero presentare domande di istituzione di questi particolari mercati, perché non verrebbero accettate, ma una simile conclusione sarebbe aberrante ed illegittima perché il ritardo o la trascuratezza della pubblica amministrazione non può farsi ricadere sulle necessità pubbliche). a) La regolamentazione dei mercati «riservati» È stato già detto (e qui si ripete: repetita iuvant), che il decreto ministeriale non stabilisce, in modo efficace e fattivo, le procedure e le modalità di istituzione dei mercati «riservati», tuttavia, a rigore l’istituzione deve avvenire con deliberazione del Consiglio comunale, analogamente a come si procede per i mercati pubblici, con la contestuale approvazione del regolamento di gestione dello stesso mercato (dal decreto chiamato disciplinare). Il regolamento (o disciplinare) del mercato deve stabilire le modalità di vendita (malgrado le vendite in questi speciali mercati non siano assoggettate alla disciplina del commercio – comma 2, dell’art. 3 del medesimo d.m.), anche in conformità dei principi e dei criteri vigenti localmente, comunque devono essere sempre «finalizzati alla valorizzazione della tipicità e della provenienza dei prodotti medesimi». CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 305 b) Località e locali per i mercati «riservati» alla vendita diretta degli imprenditori agricoli Il terzo comma dell’art. 1 del d.m. stabilisce che «I mercati agricoli di vendita diretta possono essere costituiti (= possono trovare allocazione), su area pubblica, in locali aperti al pubblico (quest’ultima affermazione, a ben vedere, favorirebbe la costruzione di speciali mercati assimilabili ai centri commerciali, cioè il mercato si può realizzare in una costruzione edilizia, avente più box per i singoli produttori e servizi comuni: entrate, corridoi, ecc.), nonché su aree di proprietà privata». Anche la possibilità di creare mercati «riservati» su aree di proprietà privata fa sorgere molti dubbi, anche perché non essendo questi mercati pubblici esercizi, né locali aperti al pubblico, nemmeno un controllo amministrativo o igienico-sanitario potrebbe essere effettuato senza il previo consenso di accesso da parte del proprietario del terreno. c) Promozione pubblicitaria Il quarto comma dell’art. 1 del d.m. stabilisce, a carattere generale, che tutti gli enti pubblici indicati nel medesimo comma, nei limiti delle ordinarie dotazioni di bilancio (discrezionalmente), «promuovono azioni di informazione per i consumatori sulle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita». 12.2. Chi è ammesso a vendere nei mercati «riservati» i prodotti agricoli come ricavati, od anche previa manipolazione o trasformazione - La sede dell’azienda agricola L’art. 2 del d.m. stabilisce che la vendita diretta nei mercati agricoli «riservati» possono esercitarla (soltanto) gli imprenditori agricoli iscritti nel Registro delle imprese di cui all’art. 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 580 (4) e che rispettino anche le seguenti condizioni: a) l’azienda agricola di produzione deve essere sita nel territorio della Regione in cui è compreso il Comune sede del mercato «riser(4) La legge citata ha per titolo «Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura»; sarebbero stati più puntuali la citazione ed il rinvio al regolamento di attuazione di cui al d.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, il cui art. 7 annovera al n. 7 l’iscrizione al registro delle imprese degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 c.c. 306 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE vato», oppure che l’azienda agricola sia situata nell’ambito del territorio diversamente stabilito dall’amministrazione comunale competente (nel regolamento o disciplinare di cui l’amministrazione locale deve dotarsi è data facoltà di stabilire ambiti territoriali più ristretti o più ampi del territorio regionale di appartenenza); b) i prodotti messi in vendita nei «mercati agricoli di vendita diretta di prodotti agricoli» devono provenire dalla propria azienda dell’imprenditore o dalle aziende dei soci imprenditori agricoli, qualora alla vendita provvede una cooperativa tra imprenditori agricoli. I prodotti agricoli possono essere venduti così come ottenuti dalla produzione ed anche dopo averli manipolati o trasformati (esempio, in olio, vino, farina, pane, ecc.) (5). È anche ammessa la vendita di prodotti agricoli provenienti da aziende terze, purché le aziende produttrici siano site nell’ambito del territorio di cui alla precedente lettera a) e nel rispetto dei limiti di cui all’art. 2135 c.c. (6); c) gli imprenditori siano in possesso dei requisiti previsti dall’art. 4, comma 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, in base al quale non possono esercitare l’attività coloro che, nell’ultimo quinquennio abbiano subito una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti. Il divieto perde efficacia (e fa riacquistare la capacità a vendere) trascorsi cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna. All’esercizio dell’attività di vendita, nei mercati «riservati», devono provvedere direttamente i titolari delle imprese individuali o i loro familiari coadiuvanti, ovvero i soci di società agricole o delle società di cui all’art. 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per il quale «si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e va- (5) Il comma 3 dell’art. 2135 c.c. stabilisce che «Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall’allevamento di animali». (6) Relativamente ai «limiti di prevalenza» l’art. 2135 c.c. al terzo comma (giusta quanto riportato alla nota precedente) stabilisce che si intendono comunque connesse all’attività agricola i prodotti «ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, …». CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 307 lorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci», nonché il personale dipendente dalle imprese sia individuali che societarie. Non risultano precisate le modalità di accesso a questi «speciali» mercati, cioè se abbisognano di autorizzazione (7), o di accertamento dell’effettiva iscrizione al Registro delle imprese, né se i familiari delle imprese individuali ed i dipendenti delle imprese, familiari e societarie, debbano essere muniti di qualche autorizzazione e/o attestato, tuttavia a codeste, ed anche ad altre, carenze devono provvedere (nel regolamento o disciplinare del mercato) i Comuni sede dei mercati. Nel successivo paragrafo 12.3, interpretando l’art. 3 del d.m. si consiglia ai Comuni, nel regolamento o disciplinare del mercato, di puntualizzare che: Per poter partecipare ai mercati agricoli di vendita diretta dei propri prodotti occorre presentare al Comune sede del mercato domanda, in duplice esemplare, di assegnazione di un posteggio con indicate le generalità del richiedente, gli estremi dell’iscrizione del registro delle imprese, i dati di ubicazione dell’azienda e la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita. Con finalità autorizzatoria, il Comune potrebbe rilasciare copia dell’istanza con annotato il numero del posteggio assegnato, datato e sottoscritto dall’addetto al servizio, oppure prevedere di rilasciare apposita autorizzazione/concessione. • Etichettatura ed igiene e sanità dei prodotti posti in vendita nei mercati «riservati» Il terzo comma dell’art. 2 del d.m. stabilisce che i prodotti messi in vendita nei mercati agricoli di vendita diretta devono: – essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti, con l’indicazione del luogo di origine territoriale e dell’impresa produttrice (questa prescrizione è ritenuta eccessiva, anche perché in luogo dell’etichettatura, allo scopo potrebbe essere idoneo e sufficiente indicare tali dati nel cartello indicante il prezzo di vendita dei singoli prodotti); – essere conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento n. 852/2004 CE ed assoggettati ai prescritti controlli da parte delle competenti autorità sanitarie. (7) Anche se l’ultimo comma dell’art. 3 del d.m., trattando delle sanzioni, stabilisce che il Comune «può» (quindi facoltativamente) disporre la revoca dell’autorizzazione. 308 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE 12.3. Disciplina amministrativa dei mercati agricoli «riservati» di vendita diretta, controlli comunali all’esercizio dell’attività e sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme che regolano l’attività L’articolo 3 del d.m. ha la presunzione di dettare la disciplina amministrativa dei mercati agricoli di vendita diretta ed a tal fine: – stabilisce che sono fatte salve le disposizioni, relative alla vendita diretta dei prodotti agricoli, emanate dalle singole Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, e laddove i predetti Enti non abbiano emanato specifiche disposizioni, gli imprenditori agricoli, per poter partecipare ai mercati agricoli di vendita diretta, «devono ottemperare a quanto prescritto dall’art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228». A giudizio di chi scrive il rinvio non è affatto felice, perché gli 8 commi dell’art. 4, intitolato «Esercizio dell’attività di vendita» male si conciliano con l’istituzione di questi speciali mercati. Qualche esempio serve a confermare l’asserzione: – il comma 1 stabilisce che «Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti al Registro delle imprese … possono vendere direttamente al dettaglio, su tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti, in misura prevalente, dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità»; – il comma 2 disciplina la vendita in forma itinerante e stabilisce che è soggetta alla previa comunicazione al Comune del luogo ove ha sede l’azienda; – il comma 3 stabilisce il contenuto della comunicazione di cui al comma 2; – il comma 4 stabilisce che se si intende esercitare l’attività di vendita non in forma itinerante (su area pubblica, in locali aperti al pubblico o su posteggio mercatale) «la comunicazione è indirizzata al sindaco del Comune in cui si intende esercitare la vendita». Orbene se la finalità del rinvio fatta dall’art. 4 citato è quella di prescrivere le modalità di partecipazione ai mercati «riservati» per la vendita diretta dei prodotti agricoli, molto più semplice e chiaro sarebbe stato stabilire che: per poter partecipare al mercato agricolo di vendita diretta dei propri prodotti occorre presentare al Comune, sede del mercato domanda di assegnazione di un posteggio con indicate le generalità del richiedente, dell’iscrizione nel registro delle imprese, gli estremi di ubicazione dell’azienda e la specificazione dei prodotti di cui si intende praticare la vendita. Il comma 2 dello stesso art. 3, richiama la norma legislativa e CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 309 ribadisce che l’esercizio dell’attività di vendita all’interno dei mercati agricoli di vendita diretta «non è assoggettato alla disciplina del commercio». Il terzo comma stabilisce e puntualizza che: a) il mercato agricolo di vendita diretta è assoggettato all’attività di controllo del Comune nel cui territorio è sito il mercato; b) il Comune deve far rispettare, agli imprenditori agricoli ammessi alla vendita nel mercato, i regolamenti comunali in materia di commercio, nonché le norme del d.m. e del «disciplinare» (che per chi scrive è il regolamento) del mercato che deve essere adottato con deliberazione consiliare. Con formulazione assolutamente generica nell’ultima parte del comma 3 dell’art. 3 il d.m. stabilisce che «In caso di più violazioni (quindi di due o più violazioni, a discrezione!), delle disposizioni che regolano l’attività di vendita, commesse anche in tempi diversi (occorre stabilire un limite di tempo, esempio: entro l’anno), il Comune (facoltativamente il dirigente del servizio comunale!) può disporre la revoca dell’autorizzazione (è soltanto qui che si fa riferimento ad una autorizzazione; sarebbe stato più opportuno sanzionare le violazioni con la revoca della concessione del posteggio assegnato nello speciale mercato)». 12.4. Modalità di vendita dei prodotti agricoli: trasformazione dei prodotti agricoli all’interno dei mercati. Attività culturali, didattiche e dimostrative all’interno dei mercati - Comunicazioni da fare agli assessorati regionali all’agricoltura Il comma 1 dell’art. 4 del d.m. prevede che «All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta è ammesso l’esercizio dell’attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori agricoli nel rispetto delle norme igienico-sanitarie richiamate al comma 3, dell’art. 2». Il carattere dimostrativo della trasformazione dei prodotti agricoli, oltre ad essere «didattico-culturale», costituisce pur sempre una simpatica forma di attrazione pubblicitaria. Di larga portata è il contenuto del secondo comma del citato art. 4 del d.m., in quanto prevede che: «All’interno dei mercati agricoli di vendita diretta possono essere realizzate attività culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento, anche attraverso sinergie e scambi con 310 PARTE II - IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE altri mercati autorizzati». La previsione è ampiamente condivisa se gli scambi avvengono con altri mercati riservati alla sola vendita di prodotti agricoli, si ritengono impropri ed affatto culturali se gli scambi si debbano realizzare con i mercati tradizionali. Il comma 3 dell’art. 4 del d.m. stabilisce che: «I Comuni istituiscono o autorizzano i mercati agricoli di vendita diretta sulla base di un disciplinare di mercato che regoli le modalità di vendita …», di cui si è già detto in precedenza ed è stato chiamato «Regolamento del mercato» quello che nel decreto ministeriale è definito «disciplinare» ed è stato anche detto che qualunque sia il nome attribuito, trattandosi, realisticamente, di una regolamentazione che deve disciplinare sia la fase amministrativa e sia la fase gestionale del mercato l’atto va approvato con deliberazione del Consiglio comunale, possibilmente con la medesima deliberazione che istituisce il mercato di vendita diretta. Lo stesso terzo comma, in finale, stabilisce, a sua volta, che i Comuni sono tenuti a dare comunicazione dell’istituzione di questi speciali mercati al proprio Assessorato regionale all’agricoltura e/o della Provincia di Trento o di Bolzano, di appartenenza. Il quarto comma del citato art. 4 del d.m. stabilisce, a conclusione, che: «I Comuni favoriscono la fruibilità dei mercati agricoli di vendita diretta anche mediante la possibilità, per altri operatori commerciali, di fornire servizi destinati ai clienti dei mercati». Si ritiene che questa apertura potrebbe dar luogo a non auspicate o auspicabili interferenze tra i mercati tradizionali ed i mercati «esclusivi». 12.5 Considerazioni conclusive sull’istituzione dei mercati esclusivi Il contenuto del d.m., relativamente alle procedure ed alle modalità di istituzione e di esercizio dei mercati «riservati», realisticamente è eccessivamente approssimativo, generico ed incompleto; infatti, non risultano stabilite le esatte modalità e le procedure per l’istituzione, la regolamentazione e la gestione dei mercati esclusivamente riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, per cui è demandato alle Amministrazioni comunali o più opportunamente alle Regioni, se condividono l’istituzione, di colmare i vuoti del decreto ministeriale. La non assimilazione di questi speciali mercati alle attività commerciali (si cfr. comma 2, dell’art. 3 del d.m. laddove è precisato che CAP. IV - MERCATI E FIERE: ISTITUZIONE, GESTIONE, POSTEGGI, PRESENZE 311 l’attività di vendita nei mercati agricoli «non è assoggettata alla disciplina del commercio»), comporta che ogni «mutuazione» dai principi e della disciplina commerciale è pur sempre arbitraria. In ogni caso, se non intervengono disposizioni regionali ad integrare le scarne disposizioni contenute nel d.m., viene lasciata ampia discrezionalità alle amministrazioni comunali di inserire, nel regolamento o disciplinare del mercato, concrete norme di organizzazione e di esecuzione conformemente agli usi ed abitudini locali. PARTE TERZA Le rivendite di giornali e riviste AVVERTENZA La trattazione che segue fa espresso riferimento alla normativa nazionale e si applica nelle Regioni che non hanno approvato una propria disciplina per le rivendite di giornali e riviste. Nel territorio delle Regioni che con proprie leggi hanno disciplinato le rivendite di giornali e riviste (e sono già parecchie), essendo prevalente la normativa regionale su quella statale, si deve necessariamente fare riferimento ed applicare la disciplina adottata dalla propria Regione, anche se spesso le norme regionali sono copia conforme di quelle nazionali. Conseguentemente la trattazione che segue è idonea e da seguire nelle Regioni che non hanno disciplinato con proprie leggi le rivendite di giornali e riviste. 1. Principi normativi e di carattere generale Originariamente con gli articoli 52 e 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 sono state accordate: – alle Regioni la «delega» in materia di programmazione e di direttiva in materia di rivendite di giornali e riviste; – ai Comuni la competenza a rilasciare le autorizzazioni per le rivendite di giornali e riviste, nel ripetto delle leggi dello Stato e sulla base dei principi di programmazione e delle direttive emanati dalla rispettiva Regione. La disciplina normativa: d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, che attualmente regola il settore (1) Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica» disciplina il settore delle vendite dei quotidiani e dei periodici. Tale decreto ha sostituito ed abrogato la previgente disciplina che era contenuta nell’art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 dal titolo: «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria». Le Regioni, a loro volta, sono tenute ad emanare «la disciplina delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica» e più puntualmente, sulla base del d.lgs. n. 170/2001, devo- (1) Le disposizioni contenute nel d.lgs. che si annota si applicano nelle Regioni che con proprie leggi non hanno disciplinato, ex novo, il settore, posto che, in forza di quanto dispone il titolo V della Costituzione, come introdotto dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, tutte le Regioni avendo, anche, potestà legislativa in materia di commercio e di rivendite di giornali e riviste, così come hanno già fatto alcune Regioni, ben possono disciplinare il settore autonomamente con proprie leggi. Si precisa, però, per ogni buon fine, che le Regioni che non hanno disciplinato con proprie leggi le rivendite di giornali e riviste non hanno potestà di dettare norme sospensive o limitative relative all’applicazione del d.lgs. che si annota. 316 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE no emanare «gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi», dei quali, al momento, non è possibile fornire precisazioni. 2. Punti di vendita esclusivi e non esclusivi - A chi può essere rilasciata l’autorizzazione per punti di vendita non esclusivi La normativa in atto vigente, portata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sul «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica», all’art. 1 stabilisce che gli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica sono dei seguenti due tipi: 1) autorizzazioni per «punti di vendita esclusivi», cioè esercizi nei quali si commerciano «soltanto» giornali e riviste (sono compresi i chioschi e gli esercizi che vendono solo giornali e riviste); 2) autorizzazioni per «punti di vendita non esclusivi», cioè che vengono rilasciate agli esercizi che già vendono altre merci ed alle quali collateralmente viene aggiunta la vendita di giornali e riviste (2). Occorre ricordare che queste autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto alle tabaccherie, ai distributori di carburanti, ai bar, agli esercizi commerciali appartenenti alle medie e grandi strutture di vendita aventi superficie negoziale superiore a 700 mq., alle librerie con superficie negoziale minima di mq. 120, agli esercizi c.d. specializzati nella vendita di un dato prodotto o di una gamma di prodotti, ma in questo caso la vendita deve essere limitata alle sole riviste che illustrano le medesime specializzazioni. 2.1. Punti di vendita non esclusivi: possono vendere solo giornali o solo periodici? L’art. 1 del d.lgs. n. 170/2001, alla lett. b) del comma 2, stabilisce che sono punti di vendita non esclusivi gli esercizi che in aggiunta ad altre merci «sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici». (2) Secondo la rigida interpretazione letterale, la vendita dovrebbe essere limitata a soli giornali od a sole riviste. Invece, secondo l’interpretazione «evolutiva», la dizione del d.lgs. «quotidiani ovvero periodici» va intesa nel senso che consente, a discrezione degli interessati, «di porre in vendita una sola o entrambe le tipologie». Il contrasto predetto (e della giurisprudenza amministrativa citata nei successivi paragrafi) veniva eliminato se fosse stata approvata la proposta del Ministro Bersani (da inserire nelle liberalizzazioni del gennaio 2007). Ogni determinazione, però, è stata rinviata all’approvazione del pacchetto «Edicole» da approvare nel corso dell’anno 2007, ma non è stato approvato ed il disegno di legge è decaduto. PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 317 Sul termine «ovvero» contenuto nell’inciso si è scatenata una enorme disputa sia giuridica che filologica, per stabilire se gli esercizi «non esclusivi» possano essere autorizzati a vendere soli quotidiani, o soli periodici, oppure congiuntamente entrambe le produzioni editoriali. Non esiste dubbio che «ovvero» sia una «congiunzione coordinata disgiuntiva», per cui, interpretando letteralmente la norma giuridica, non può non concludersi che l’autorizzazione, in fattispecie, debba essere rilasciata per la vendita di soli giornali o di soli periodici, e non per entrambi i prodotti editoriali. Vero è, però, che il decreto legislativo 170/2001 deve essere esaminato nel suo complesso e principalmente relativamente alla finalità che è quella di ottenere la massima diffusione della stampa, da cui non si può che ottenere che anche gli esercizi non esclusivi devono essere autorizzati a vendere i giornali ed i periodici, congiuntamente. Posto il problema conviene ora esaminare l’orientamento giurisprudenziale, amministrativo e politico: – secondo il T.A.R. Abruzzo (sentenza n. 757/2001) il termine «ovvero» non avrebbe significato disgiuntivo, ma rafforzativo, per cui l’autorizzazione per i punti non esclusivi dovrebbe essere accordata per la vendita congiunta di giornali e riviste; – di contro, secondo il T.A.R. Piemonte, l’ovvero dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 170/2001 «va interpretato nel senso che il regime autorizzatorio per gli esercizi non esclusivi, che quindi vendono anche pubblicazioni quotidiane o periodiche, deve comportare la scelta tra i due generi commerciali» (sez. I, 26 novembre 2003, n. 1681, in precedenza 13 febbraio 2002, n. 315); – diversamente, invece, il T.A.R. Veneto sostiene che «l’ovvero» dell’art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 170/2001 non sarebbe determinante, perché oscuro e lacunoso, per cui è preferibile la tesi che «consente di porre in vendita, a discrezione degli interessati, nei punti di vendita non esclusivi, una sola o entrambe le tipologie di stampa». Sulla base di tali principi la massima pubblicata della sentenza così è stata formulata: «I punti di vendita non esclusivi sono autorizzati alla vendita, in aggiunta ad altre merci, di quotidiani ovvero di periodici, va interpretato nel senso che esso consente, a discrezione degli interessati, di porre in vendita nei punti di vendita medesimi una sola o entrambe le tipologie di stampa» (sez. III, 28 maggio 2003, n. 3026); – a sua volta il Ministero delle attività produttive, con la circolare n. 3538/C del 28 dicembre 2001, ha affermato la possibilità di auto- 318 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE rizzare punti di vendita non esclusivi alla vendita, congiuntamente, sia di quotidiani sia di periodici ed anche la possibilità di autorizzare, a seconda dei casi, una sola delle due tipologie; – a loro volta le Regioni hanno stabilito: Lombardia, «i punti di vendita non esclusivi sono autorizzati alla vendita di soli quotidiani o di soli periodici»; il Veneto (decreti della Giunta n. 1409/2003 e n. 1806/2003 relativi ai criteri per le modalità di vendita dei giornali) ha precisato che i punti di vendita non esclusivi sono autorizzati alla vendita «dei soli quotidiani oppure dei soli periodici»; – l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, in merito agli indirizzi restrittivi emanati da alcune Regioni, ha affermato che le limitazioni imposte, «oltre ad apparire in contrasto con lo spirito del decreto legislativo, introducono una significativa restrizione all’esercizio dell’attività di vendita che non appare sorretta da alcuna giustificazione di interesse generale». Ne consegue che anche l’Autorità garante è dell’avviso che il rilascio delle autorizzazioni per punti vendita non esclusivi debba avvenire per la vendita congiunta di giornali e riviste. Infine, occorre ricordare che, avanti alla Commissione cultura della Camera dei deputati, era all’esame il disegno di legge n. 4164, presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di modifica del d.lgs. n. 170/2001, in base al quale veniva accordata «la facoltà ai punti di vendita non esclusivi di vendere sia i quotidiani che i periodici», tanto a coloro che avevano effettuato la sperimentazione, quanto per il rilascio di nuove autorizzazioni), ma tale disegno di legge è ora decaduto. Conclusione Pur propendendo per la vendita congiunta, di giornali e riviste, anche nei punti di vendita non esclusivi, allo stato della confusa e non definitiva situazione, chi scrive, salomonicamente, consiglia di osservare le direttive e gli indirizzi emanati dalla propria Regione sino a quando non verranno approvate le «Modifiche e i chiarimenti» al d.lgs. n. 170/2001. 3. Chi può essere titolare di autorizzazione per l’esercizio di vendita di giornali e riviste: persone fisiche e società L’abrogato art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinava la procedura di rilascio dell’autorizzazione per la vendita di gior- PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 319 nali e riviste, al comma 6 stabiliva che «L’autorizzazione per la vendita di soli giornali quotidiani e periodici può essere rilasciata esclusivamente a persone fisiche». Soltanto nel caso di abbinamento della rivendita di giornali ad altri settori merceologici l’autorizzazione poteva essere rilasciata a persone fisiche ed a persone giuridiche. Attualmente, la vigente normativa portata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, nessuna limitazione prevede relativamente ai soggetti che possono essere titolari e/o intestatari delle autorizzazioni alle rivendite di quotidiani e periodici, per cui, in conformità del rinvio dinamico fatto dal comma 1 dell’art. 9, in base al quale «per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», le autorizzazioni alla vendita di quotidiani e periodici, così come avviene per le autorizzazioni all’esercizio del commercio al dettaglio, possono essere rilasciate sia alle persone fisiche che alle società, sia società di persone che di capitali. 4. Requisiti morali che deve possedere chi chiede il rilascio di una autorizzazione per un punto esclusivo di vendita di giornali e riviste Anche i soggetti che aspirano ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di giornali e riviste per «un punto esclusivo», in conformità del rinvio dinamico contenuto nel comma 1 dell’art. 9: «Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», devono possedere gli stessi requisiti morali elencati tassativamente nell’art. 5 del d.lgs. 114/1998. Per la considerazione che l’argomento è stato trattato nella Parte I di questo volume, per non ripeterci, a tale prima Parte facciamo rinvio. Non rientrano nell’argomento qui trattato gli aspiranti ad ottenere l’autorizzazione per un «punto non esclusivo» di vendita di giornali e riviste, perché essendo già titolari di altra autorizzazione è da presumere che siano in possesso dei requisiti previsti e prescritti dall’art. 5 del d.lgs. 114/1998; tuttavia, non essendo per tutte le attività prescritti gli stessi requisiti morali, qualora si avesse il minimo dubbio che l’esercente non possedesse tutti i requisiti prescritti dall’art. 5 del d.lgs. 114/1998 si consiglia di procedere all’accertamento mediante richiesta al Casellario giudiziale del certificato penale generale. 320 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 5. Maggiore età per essere titolare di autorizzazione Com’è noto il d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 che disciplina ex novo «il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica» nulla stabilisce relativamente alla procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di rivendita di giornali e riviste e nemmeno relativamente ai requisiti che devono possedere i soggetti richiedenti e per queste attività con il contenuto del comma 1 dell’art. 9 fa espresso rinvio a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Invero relativamente all’età che devono avere gli aspiranti commercianti nulla dice il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114; tuttavia non par dubbio che l’aspirante commerciante o rivenditore di giornali e riviste, alla pari di chiunque voglia svolgere un qualsiasi tipo di attività, deve aver raggiunto la maggiore età (18 anni) ad eccezione del minore emancipato autorizzato a norma di legge all’esercizio dell’attività commerciale. Conseguentemente tanto il commerciante quanto il rivenditore di giornali devono aver raggiunto la maggiore età per poter essere titolari di autorizzazione. 6. Trattamento riservato agli emancipati e agli incapaci Un discorso a parte deve essere fatto per gli emancipati e gli incapaci che intendano svolgere attività commerciale o di rivendita di giornali e riviste; infatti con l’entrata in vigore del nuovo diritto di famiglia di cui alla legge 8 marzo 1975, n. 39, è stato abrogato l’art. 391 del c.c. che disciplinava l’istituto della emancipazione con provvedimento del giudice, per cui attualmente, oltre al maggiorenne, possono svolgere attività commerciale e/o essere titolari di autorizzazione per la rivendita di giornali e riviste: – il giovane che, pur non avendo compiuto il diciottesimo anno di età, abbia contratto matrimonio, perché in tal caso è emancipato di diritto (il minore è di diritto emancipato col matrimonio: art. 390 c.c.); tuttavia, in questa ipotesi, si rende necessaria la prescritta autorizzazione del Tribunale a svolgere attività commerciale, previo parere del giudice tutelare, ai sensi dell’art. 397 c.c., ed – il minore non emancipato e l’incapace in generale, che siano succeduti per eredità o per donazione ad un’impresa commerciale od a una rivendita di giornali (che è pur sempre attività commerciale), nei casi in cui il Tribunale li abbia autorizzati alla continuazione dell’impresa, possono ottenere l’autorizzazione provvisoria PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 321 fino a che persiste lo stato di incapacità, salvo che una volta cessato lo stato di incapacità possano ottenere il rilascio dell’autorizzazione definitiva. Resta, però, inteso che nel periodo di incapacità alla gestione dell’esercizio deve essere preposta idonea persona (chi scrive è dell’avviso che i principi qui esposti, che scaturiscono dalla previgente disciplina del commercio, possano e debbano essere legittimamente applicati tuttora). 7. L’abolizione dell’iscrizione al Rec e la non prescrizione di requisiti professionali Com’è a tutti noto, il «Registro degli esercenti il commercio», l’iscrizione al quale costituiva una sorta di «abilitazione professionale», è rimasto abrogato a far data dal 20 aprile 1999, cioè dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per espressa disposizione del medesimo decreto. Il predetto decreto n. 114/1998, che disciplina ex novo le attività commerciali al dettaglio, prevede, ora, la necessità del requisito professionale soltanto per la vendita dei prodotti alimentari, mentre per la vendita di tutti i prodotti non alimentari non è previsto alcun requisito professionale e nemmeno di saper leggere e scrivere! In analogia alla predetta disposizione ed in conformità al rinvio dinamico alle disposizioni del d.lgs. 114/1998 fatto dal comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. n. 170/2001, nemmeno per essere titolare di autorizzazione alla vendita di giornali e riviste è ora richiesto alcun requisito professionale, né di saper leggere e scrivere! 8. Assolvimento dell’obbligo scolastico: non è prescritto Si è detto sopra, e qui si ripete, che attualmente non è richiesto né l’assolvimento dell’obbligo scolastico, né di saper leggere e scrivere per essere titolare di un’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di vendita al dettaglio ovvero per la rivendita di giornali e riviste. A tale conclusione si perviene per il semplice fatto che il d.lgs. n. 170/2001 che disciplina ex novo «il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica» con il comma 1 dell’art. 9, per quanto non esplicitato nello stesso decreto, rende applicabili le norme del decreto legislativo n. 114/1998 sulla disciplina del commercio al dettaglio e la disciplina di rinvio non prescrive né il possesso di alcun 322 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE titolo di studio, né l’assolvimento dell’obbligo scolastico e nemmeno di sapere leggere e scrivere, per cui teoricamente si potrebbero vendere giornali e riviste anche da soggetti ignoranti! 9. Il contenuto delle domande per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per la vendita di giornali e riviste - Idoneità dei locali destinati alla rivendita - Procedure per il rilascio delle autorizzazioni a) Il contenuto delle domande e idoneità dei locali Il decreto legislativo che disciplina le rivendite di giornali e riviste 24 aprile 2001, n. 170, nulla prevede relativamente al contenuto della domanda e alla idoneità dei locali, per ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione in via principale per i «punti di vendita esclusivi » ed in via secondaria per i «punti di vendita non esclusivi»; tuttavia il comma 1 dell’art. 9 fa espresso rinvio a quanto dispone il d.lgs. 114/1998 per la disciplina del commercio al dettaglio, con la seguente formulazione: «Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114». Conseguentemente alla fattispecie si rende applicabile la disciplina prevista dall’art. 7 del citato d.lgs. 114/1998, afferente agli esercizi di vicinato, in base al quale il soggetto interessato è tenuto a dichiarare: a) di essere in possesso dei requisiti morali di cui all’art. 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso; c) l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio (per il caso di autorizzazione per «punto di vendita non esclusivo», la superficie negoziale che viene destinata all’attività di vendita di giornali e riviste). Si ricorda, per ogni buon fine, che normativamente non è prevista una superficie negoziale minima per la vendita di giornali e riviste. Unitamente alle suddette dichiarazioni è prescritto che il richiedente debba dichiarare di ottemperare alle disposizioni di cui all’art. 1, comma 1, lett. d-bis), numeri 4, 5, 6 e 7 della legge (della sperimentazione) 13 aprile 1999, n. 108, e precisamente: 4) che nell’ambito della tipologia prescelta (quotidiani e periodici od una di esse) assicura la parità di trattamento alle testate; PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 323 5) che il prezzo di vendita dei prodotti editoriali sarà esclusivamente quello stabilito dall’editore; 6) che le testate poste in vendita saranno quelle offerte dall’editore; 7) che sarà previsto apposito, adeguato unico spazio espositivo per le testate poste in vendita. b) Autorizzazioni per punti di vendita esclusivi (anche stagionali): è necessaria la disponibilità di punti di vendita previsti dal piano di localizzazione comunale (3) Per poter rilasciare autorizzazioni di vendita di giornali e riviste in punti di vendita esclusivi, oltre all’accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, descritti alla precedente lettera a), è necessario ed indispensabile che il piano comunale di localizzazione presenti delle disponibilità per l’apertura di nuovi esercizi nella località oggetto della richiesta. Si ricorda che l’art. 6 del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, di «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica», prevede che «i comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi», ed altresì che la seconda parte del comma 2 dell’art. 2 stabilisce che «per i punti di vendita esclusivi l’autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani di localizzazione», da cui la conferma che le autorizzazioni dei punti di vendita esclusivi possono essere rilasciate soltanto se il piano presenta qualche punto di vendita programmato per la località (4). Si tenga tuttavia presente che le domande devono essere regolarmente esaminate, in ogni caso, anche se il Comune non avesse ancora adottato il piano. In tal caso l’eventuale rigetto della domanda deve essere adeguatamente motivato (5) «in ragione della densità della po- (3) Si vedano anche i successivi paragrafi 24, 25 e 26. (4) Il T.A.R. Lazio, sez. II-ter, con sentenza n. 7696 del 22 settembre 2003, ha ritenuto legittima la procedura concorsuale adottata del Comune di Roma per l’assegnazione di un punto di vendita di quotidiani e periodici, con la giustificazione «che, per l’alto valore commerciale, i principi di uguaglianza, non discriminazione, che regolano l’agire della pubblica amministrazione, impongono che il Comune adotti scelte trasparenti e rispettose del principio di massima concorrenza alla base dell’attività economica, scelte che si concretano appunto in una procedura concorsuale». (5) Relativamente alla motivazione il T.R.G.A. Trentino-Alto Adige - Bolzano, con sentenza n. 161 del 23 aprile 2003, ha affermato che «Il provvedimento di diniego di autorizzazione alla rivendita di giornali deve essere motivato con l’indicazione dei requisiti soggettivi o oggettivi ritenuti mancanti». 324 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE polazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi», in conformità di quanto dispone il comma 6 dell’art. 2. Invece, in assenza del piano comunale, nel caso in cui nel territorio del Comune o di una frazione non esistessero punti di vendita di giornali e riviste, l’autorizzazione alla vendita di giornali e riviste (per punti non esclusivi) può essere rilasciata anche ad esercizio diverso da quelli indicati alle lettere da a) ad f) del comma 3 dell’art. 2. c) Autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi (anche stagionali) - Condizioni per il rilascio (3) Anche per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi, il Comune, prioritariamente, è tenuto ad accertare il possesso dei requisiti soggettivi del richiedente ed oggettivi dei locali. Dopo di che, per accogliere o negare il rilascio dell’autorizzazione è necessario che ai sensi del comma 6 dell’art. 2 del d.lgs. n. 170/2001 accerti se «in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi», sia possibile l’accoglimento oppure necessita disporre il rigetto della domanda presentata (6). Si evidenzia che il Consiglio di Stato, in più circostanze, ha avuto modo di puntualizzare che «In base all’art. 2 d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo punto di vendita di giornali non esclusivo è necessario e sufficiente che il Comune tenga conto dei criteri già stabiliti dallo stesso art. 2, comma 6 (densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti (6) Relativamente all’accertamento di cui è notazione, il T.A.R. Valle d’Aosta, con sentenza n. 90 del 14 maggio 2003, ha dichiarato «illegittima l’autorizzazione alla vendita non esclusiva di giornali e periodici rilasciata automaticamente, sulla base della sola dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni ... senza aver svolto alcuna indagine circa la compatibilità del punto di vendita con le esigenze di corretto svolgimento del commercio, codificate nell’art. 2, comma 6, d.lgs. 2 aprile 2001, n. 170». PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 325 di vendita non esclusivi), ma non occorre né che l’amministrazione stabilisca criteri, poiché sono già fissati dalla legge, né che essa adotti uno strumento programmatorio» (Cons. Stato, sez. V, 10 luglio 2003, n. 4122). 10. I Comuni per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita esclusivi e non esclusivi devono sentire o acquisire il parere di qualche organismo o associazione? La nuova disciplina descrive e prescrive le procedure da seguire per la programmazione e per il rilascio delle autorizzazioni dei punti di vendita «esclusivi» e «non esclusivi» dei quotidiani e dei periodici. In precedenza gli artt. 26, 27 e 28 del d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268 disciplinavano, rispettivamente, le «Autorizzazioni comunali per la vendita di quotidiani e periodici», la «Vendita di pubblicazioni a contenuto particolare» e la «Iscrizione nel registro degli esercenti il commercio»; i predetti articoli non sono stati abrogati espressamente: essi devono essere considerati abrogati per il principio dell’abrogazione tacita avendo il nuovo decreto legislativo disciplinato ex novo le procedure sia direttamente che con espresso rinvio («Per quanto non previsto dal presente decreto») al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che disciplina il settore del commercio al dettaglio il quale per il rilascio delle autorizzazioni non prevede la necessità di pareri di alcun organo, ente od organizzazione. Originariamente era nato il dubbio se per il rilascio delle nuove autorizzazioni dovessero essere sentite o meno «le organizzazioni sindacali» dal momento che in precedenza l’art. 26 del d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, stabiliva che la Regione nella elaborazione di indirizzi per la formazione dei piani comunali doveva prevedere la consultazione delle associazioni (art. 14 legge) e che le autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidiani o periodici «sono rilasciate senza indugio dai sindaci con l’osservanza dei criteri ... e sentite le rappresentanze comunali ...». Il dubbio è stato però subito fugato perché tale prescrizione scaturiva dal secondo comma dell’art. 14 della legge 416/1981 ora abrogato ed altresì perché l’art. 6 del nuovo d.lgs. n. 170/2001 è pur vero che stabilisce che per la formazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita esclusivi ci si deve attenere ai seguenti criteri: «a) consultazione delle associazioni più rap- 326 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE presentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori», ma tale prescrizione deve essere osservata dalla Regione per emanare «gli indirizzi» e non dai Comuni per la formazione del piano o per il rilascio delle autorizzazioni. D’altro canto il rinvio dinamico fatto dal comma 1 dell’art. 9 del decreto 170/2001 al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 che disciplina il commercio al dettaglio «per quanto non previsto nel presente decreto» non lascia adito a dubbi che così come avviene per gli esercizi di vicinato e per le medie strutture di vendita, per i quali non viene sentito o acquisito il parere di alcun organo, anche per il rilascio delle autorizzazioni alla vendita di giornali e riviste «per i punti di vendita esclusivi» non sia necessario il parere e nemmeno semplicemente sentire alcun organo esterno al Comune. 11. Le domande di rilascio autorizzazioni per punti di vendita di giornali e riviste dopo quanto tempo dalla presentazione si considerano accolte? Non essendo disciplinata la procedura di rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio di rivendita di giornali e riviste, il comma 1 dell’art. 9 del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, che regola ex novo il sistema di diffusione della stampa, in forma generica, fa espresso rinvio, per quanto non previsto nello stesso decreto, alla disciplina del commercio al dettaglio di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Tale rinvio non aiuta a fornire risposta certa all’interrogativo: le domande (se devono essere presentate) di rilascio autorizzazioni per punti di vendita di giornali e riviste dopo quanto tempo dalla loro presentazione si considerano accolte? Infatti il rinvio al d.lgs. 114/1998 porta ad assimilare il rilascio delle autorizzazioni alle rivendite di giornali e riviste, alle autorizzazioni per l’apertura degli esercizi delle medie strutture di vendita, per i quali l’art. 8 del citato d.lgs. 114/1998, stabilisce che salva diversa determinazione da parte del Comune, le domande, in ogni caso, devono ritenersi accolte nel termine «non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento» delle domande «ove non venga comunicato il provvedimento di diniego». Conseguentemente, anche alle domande di rilascio dell’autoriz- PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 327 zazione all’apertura di punti di vendita di giornali e riviste si rende applicabile il termine di novanta giorni, dalla data cui pervengono al Comune le domande di rilascio, per considerarle accolte (silenzio accoglimento), nei casi in cui nel medesimo termine non venga comunicato provvedimento di diniego. È fatta salva la facoltà dei Comuni (molto improbabile) di stabilire, nel «Piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita» un termine inferiore ai 90 giorni perché maturi il silenzio accoglimento. • Abrogazione del silenzio-assenso previgente L’originario art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel corso dell’anno 2005 è stato, prima modificato dall’art. 21 della legge 11 febbraio 2005, n. 15 e successivamente sostituito con la nuova formulazione, portata dall’art. 3 del d.l. n. 35/2005, convertito nella legge 14 maggio 2005, n. 80. La sostanziale differenza tra la previgente normativa e quella modificata consiste nel fatto che mentre la precedente disciplina si applicava a tutti gli “enti pubblici”, quindi anche alle attività dei Comuni e delle Province, perché il comma 2 dell’art. 2 della medesima legge stabiliva che «Le pubbliche amministrazioni» (in generale, quindi anche gli enti locali) «determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui deve concludersi», diversamente, la nuova formulazione del comma 2 dell’art. 2, ora stabilisce che «con uno o più regolamenti ... su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali (e non anche gli enti pubblici locali) stabiliscono, secondo, i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza». Appare evidente che gli enti locali (Comuni e Province) sono esclusi dalla nuova normativa. • Puntualizzazioni sulle procedure comunali in generale Nel confermare che alle domande di rilascio delle autorizzazioni alla rivendita di giornali e riviste, perché maturi il silenzio assenso, si applica il termine di 90 giorni, o quello eventualmente inferiore 328 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE stabilito nel piano comunale di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, si precisa che, negli enti locali non si applica la disciplina contenuta nella modificata legge 241/1990 senza l’adozione di un previo regolamento locale, infatti: – il comma 4 dell’art. 23 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a carattere generale, stabilisce che: «ciascuna pubblica amministrazione (quindi anche Comuni e Province), ove necessario, nel rispetto dell’autonomia ad essa riconosciuta adegua i propri regolamenti alle modalità apportate dal Capo V della legge 241/1990, nonché al regolamento di cui al comma 2»; – l’art. 6-quinquies (legge 15/2005), stabilisce che «Continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» (legge 80/2005). Conseguentemente continuano ad applicarsi i regolamenti comunali emanati ai sensi dell’originaria formulazione «dell’art. 2, comma 2 della legge 241/1990, se non modificati o sostituiti dalle disposizioni adottate dal Governo ...» (che al momento mancano). Si esprime, conseguentemente l’avviso che se i Comuni hanno adottato regolamenti prima che la legge 241/1990 venisse modificata, tali regolamenti continuano a vigere e ad applicarsi sino a quando non verranno modificati o abrogati, diversamente, in assenza di regolamenti dei singoli enti locali, le disposizioni contenute nella legge 241/1990, come modificata, non trovano applicazione in Comuni e Province. 12. Quante autorizzazioni possono ottenere le persone fisiche e le società? La previgente disciplina normativa, ed in modo specifico l’ultima parte del comma 6 dell’art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (ora abrogata), stabiliva che «alle persone fisiche non può essere rilasciata più di una autorizzazione per la vendita di giornali e riviste». La vigente normativa di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 non prevede alcuna limitazione per cui facendo ricorso al principio portato dal comma 1 dell’art. 9 dello stesso decreto laddove stabilisce che «per quanto non previsto» nello stesso «decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», sulla disciplina del commercio al dettaglio, si può affermare che non esistono più limitazioni di sorta per cui una stessa persona, sia essa fisica o giu- PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 329 ridica, può essere titolare di più autorizzazioni, sia commerciali che per la rivendita di giornali e riviste anche nel territorio di uno stesso Comune. 13. Chi può essere addetto alle vendite di giornali e riviste: soggetto diverso dal titolare La previgente normativa e precisamente l’art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416 (ora abrogato), al comma 3 prevedeva che «l’esercizio delle rivendite fisse di cui al comma precedente» (cioè delle rivendite di giornali e riviste) poteva «essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti o affini fino al terzo grado»; tuttavia era «consentita la collaborazione di terzi», ma era «vietato l’affidamento in gestione a terzi». La vigente disciplina portata dal decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 non contiene alcuna limitazione relativamente al soggetto che materialmente può essere addetto alla vendita di giornali e riviste per cui, in conformità del rinvio dinamico fatto dal comma 1 dell’art. 9: «Per quanto non previsto nel presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», il titolare della rivendita, così come avviene per gli esercizi commerciali, può farsi aiutare nelle vendite da quanti collaboratori ritenga opportuno e può anche affidare lo svolgimento dell’attività della rivendita, a suo nome e per suo conto, a qualsiasi soggetto che ritenga opportuno, familiare o estraneo. 14. L’affidamento in gestione delle rivendite di giornali L’abrogata normativa di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, all’ultimo periodo del comma 3 dell’art. 14, prevedeva che l’affidamento in gestione era consentito «soltanto nel caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio o di superamento dell’età pensionabile». La vigente normativa di cui al decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, nessuna limitazione prevede relativamente all’affidamento in gestione a terzi della rivendita di giornali e riviste e per tutto quanto non previsto, il comma 1 dell’art. 9 fa espresso rinvio alla disciplina del commercio al dettaglio di cui al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114. 330 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE Il d.lgs. n. 114/1998 relativamente alla gestione pro tempore degli esercizi commerciali (= per la gestione in affitto) prevede soltanto, al comma 5 dell’art. 26, che «è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte ...». Alla gestione pro tempore (= alla conduzione in affitto della cosa produttiva altrui) si applica il disposto dell’art. 1615 del c.c. Secondo la definizione contenuta nella previgente disciplina del commercio «per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita deve intendersi il trasferimento della gestione ad altri che l’assumano in proprio». Tanto la cessione in proprietà che la gestione pro tempore di un esercizio di rivendita di giornali e riviste, così come prescritto per gli esercizi commerciali, deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio. 15. L’affidamento in gestione di un ramo d’azienda Come si dirà in apposita rubrica non è possibile cedere in proprietà solo i punti di vendita di giornali e riviste non esclusivi in quanto le rivendite sono strettamente connesse all’attività principale (tabaccherie, distributori di carburanti, bar, esercizi commerciali appartenenti alle medie e grandi strutture di vendita aventi superficie negoziale superiore a 700 mq., librerie con superficie negoziale minima di mq. 120, esercizi c.d. specializzati nella vendita di un dato prodotto o di una gamma di prodotti); è invece possibile la gestione pro tempore ad altri del solo ramo di azienda «rivendita giornali e riviste» se strutturati in settori differenti, così com’è previsto e permesso per gli esercizi commerciali strutturati per settori. 16. Il subingresso nella proprietà delle rivendite di giornali e riviste Il decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 «Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica», cioè che disciplina ex novo le autorizzazioni per la rivendita di giornali e riviste, nulla esplicita relativamente alla cessione in proprietà delle aziende (= nella proprietà delle aziende di vendita di giornali e riviste). Si è già detto più volte che il comma 1 dell’art. 9 del predetto decreto 170/2001 stabilisce che «per quanto non previsto nel presen- PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 331 te decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114», per cui anche per i subingressi nella proprietà delle rivendite di giornali e riviste occorre far ricorso alla disciplina prevista per il commercio al dettaglio in sede fissa. Il d.lgs. n. 114/1998 relativamente al subingresso nella proprietà delle aziende commerciali sia per atto tra vivi che a causa di morte, al comma 5 dell’art. 26, molto semplicemente stabilisce che «è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte ...». Il d.lgs. n. 114/1998 relativamente alla gestione pro tempore degli esercizi commerciali (= per la gestione in affitto) prevede soltanto, al comma 5 dell’art. 26, che «è soggetto alla sola comunicazione al Comune competente per territorio il trasferimento della gestione o della proprietà per atto tra vivi o per causa di morte ...». Si può, conseguentemente, affermare che il subingresso nella proprietà delle aziende afferenti alle rivendite di giornali e riviste relative a «punti di vendita esclusivi», per atto tra vivi (di vendita o di donazione), così come prescritto per gli esercizi commerciali, deve avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio. Nei casi di subingresso per causa di morte, ovviamente, il subingresso deve avvenire o per eredità legittima (nel caso di un solo erede, ovvero a seguito di suddivisione fra gli eredi dei beni del defunto), o per eredità testamentaria. Per risolvere le singole fattispecie che possono capitare si devono applicare le stesse regole e procedure previste per i subingressi negli esercizi commerciali. Tanto la cessione in proprietà, quanto la gestione pro tempore di un esercizio di rivendita di giornali e riviste (si è già detto in precedenza), così come prescritto per gli esercizi commerciali, devono avvenire per atto pubblico o per scrittura privata autenticata da notaio. Al Comune si effettua la semplice comunicazione con tutti gli estremi degli atti e dei fatti. 17. Non è possibile cedere la sola rivendita di giornali e riviste dei «punti di vendita non esclusivi» disgiuntamente dalla restante attività Nei casi di rivendite di giornali e riviste afferenti a «punti di vendita non esclusivi», cioè di rivendite di giornali abbinati allo svolgi- 332 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE mento di altre attività, cioè annesse alle tabaccherie, ai distributori di carburanti, ai bar, agli esercizi commerciali appartenenti alle medie e grandi strutture di vendita aventi superficie negoziale superiore a 700 mq., alle librerie con superficie negoziale minima di mq. 120, agli esercizi c.d. specializzati nella vendita di un dato prodotto o di una gamma di prodotti, non è possibile cedere in proprietà la sola rivendita di giornali e riviste disgiuntamente dalla restante attività, in quanto in proprietà possono essere trasferite congiuntamente entrambe le attività esercitate. Ne consegue che in queste ipotesi si fa un unico contratto di cessione, ovvero un’unica scrittura privata autenticata ed un’unica comunicazione al Comune del subingresso. 18. Il diritto di coloro che hanno effettuato la sperimentazione di ottenere l’autorizzazione Conformemente a quanto disponeva la seconda parte del comma 1 dell’art. 4 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (sulla sperimentazione), il comma 4 dell’art. 2 del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 stabilisce che a coloro «che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell’art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 l’autorizzazione» per punto di vendita non esclusivo «è rilasciata di diritto». Che in fattispecie debba rilasciarsi l’autorizzazione per punto di vendita non esclusivo è conseguenza logico-giuridica incontrovertibile; infatti la sperimentazione è stata riservata e quindi effettuata da: a) rivendite di generi di monopolio; b) rivendite di carburanti e di oli minerali con una superficie minima di mq. 1.500; c) bar in genere; d) esercizi di vendita di media grandezza aventi superficie minima di mq. 700 e massima di mq. 1.500 o 2.500, rispettivamente nei comuni con popolazione inferiore o superiore a 10mila abitanti (la nuova normativa contenuta nel d.lgs. n. 170/2001 ha legittimamente ricompreso anche le grandi strutture di vendita, conseguentemente ora si deve rispettare soltanto la superficie minima di mq. 700 e non più quella massima); e) esercizi che vendono prevalentemente «libri e prodotti equiparati» alla condizione che abbiano la superficie negoziale minima di mq. 120; PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 333 f) esercizi a «prevalente specializzazione» (sono gli esercizi indicati nell’art. 13 del d.lgs. 114/1998) i quali, però, potevano (ed ora possono) vendere soltanto «le riviste di identica specializzazione», cioè degli stessi prodotti venduti. La dizione che l’autorizzazione debba essere «rilasciata di diritto» comporta che senza l’osservanza di norme o disposizioni limitative e senza remore di sorta, le autorizzazioni devono, obbligatoriamente, essere rilasciate (7). • Sperimentatori che non hanno venduto giornali o riviste In molte zone d’Italia i «distributori di zona» dei quotidiani e dei periodici non hanno consegnato giornali e riviste agli sperimentatori, impedendo di fatto la effettuazione della sperimentazione (del caso risulta essere stata informata la Presidenza del Consiglio, ma senza gli esiti sperati). Sull’argomento il Ministero delle attività produttive, su conforme parere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al punto 2.6 della circolare n. 3538/C prot. n. 516192 del 28 dicembre 2001 (riportata in questo volume), ha puntualmente precisato che l’autorizzazione deve essere rilasciata (per soli giornali o per giornali e riviste, conformemente alla richiesta fatta per la sperimentazione) ai soggetti anche «avendo presentato la prescritta comunicazione al Comune e chiesto al distributore la consegna di giornali non li abbiano ricevuti con l’impossibilità, quindi di venderli» (8). Si esprime l’avviso che i suddetti principi ed il contenuto della citata circolare debbano essere osservati in tutto il territorio nazionale, anche laddove le Regioni, con circolari assessorili o addirittura dei funzionari, vorrebbero bloccarne il rilascio delle autorizzazioni. Le circolari regionali, contenenti blocchi o inviti a disapplicare gli indirizzi ministeriali, non potranno trovare applicazione fin quando le singole Regioni non disciplineranno la materia ex novo con proprie leggi. (7) Relativamente al contenuto dell’autorizzazione, soli giornali o sole riviste o entrambi, si veda il contenuto del precedente paragrafo 2.1. (8) Il Ministero delle attività produttive ha confermato il contenuto della circolare n. 3538 del 28 dicembre 2001, ancora nel 2003, ed ha precisato che «il rilascio dell’autorizzazione ... essendo subordinato alla sola condizione dell’effettuazione della sperimentazione», è da ritenersi sufficiente «ai fini del possesso del presupposto richiesto l’avere inviato al comune competente per territorio, la comunicazione prevista dall’art. 1, comma 2 della citata legge 108». Conseguentemente essendo la sperimentazione prevista per la vendita di giornali e riviste, per entrambe le attività dovrà essere rilasciata l’autorizzazione. 334 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE Nei casi in cui la sperimentazione non ha avuto luogo per la mancata richiesta dei giornali al distributore di zona, nessun diritto può accampare il commerciante. 19. Vendite particolari per le quali non è necessaria alcuna autorizzazione Così come l’attuale art. 3 del d.lgs. 170/2001 prevede che per effettuare determinate vendite di pubblicazioni non occorra l’autorizzazione, anche il comma 11 dell’abrogato art. 14 della legge n. 416/1981 prevedeva i casi in cui non era necessaria alcuna autorizzazione. Allo scopo di evidenziare le differenze esistenti tra la previgente e l’attuale normativa si effettuano i raffronti che seguono. a) Vendita di pubblicazioni particolari a) La «vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati, associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate», stabilisce la lettera a) dell’art. 3 del decreto 170/2001, è esentata dall’autorizzazione. Identica formulazione era contenuta nella previgente disciplina. A titolo di massima esplicitazione si ricorda che l’art. 27 del d.P.R. n. 268/1982, relativamente alle vendite indicate in questa lettera a), precisava che: «Per vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati e associazioni», «ancorché contemporaneamente distribuite nelle edicole, si intende anche quella effettuata all’interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via ovvero all’ingresso delle medesime e nello spazio immediatamente antistante». Inoltre nell’ultimo periodo del citato art. 27 esplicitava che «qualora tali pubblicazioni a contenuto particolare» (politico, religioso, sindacale, ecc.) «non siano distribuite nelle edicole, la loro vendita può avvenire anche fuori dalle sedi medesime e non è soggetta ad autorizzazioni di sorta». Tali principi si ritiene che siano tuttora da osservare; b) la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa, stabilisce la lettera b) del citato art. 3 del decreto 170/2001, è esentata dall’autorizzazione. Diversamente dall’attuale la previgente disciplina stabiliva anche l’esonero per la ven- PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 335 dita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni di pertinenti pubblicazioni specializzate oltre che per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; c) la vendita, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi. Identica formulazione era contenuta nella previgente disciplina; d) vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole. Identica formulazione era contenuta nella previgente disciplina; e) consegna porta a porta e vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti. Identica formulazione era contenuta nella previgente disciplina, con la precisazione che le attività di consegna porta a porta e/o la vendita ambulante, nei casi in cui la vendita non venisse svolta da personale alle proprie dipendenze, le prestazioni relative si consideravano inerenti a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 (Omissis). Simile esplicitazione non è contenuta nella nuova disciplina, ma si ritiene che i principi siano tuttora applicabili; f) la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti. Perfettamente identica era la formulazione contenuta nella previgente disciplina; g) la vendita effettuata all’interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. Questo esonero in precedenza non esisteva. Ne consegue che attualmente per realizzare una rivendita di giornali in un ospedale, in un campeggio, in un ufficio pubblico o privato e comunque in una qualsiasi grande struttura pubblica o privata (tale da garantire un reddito adeguato) non occorre autorizzazione alcuna. Con questa prescrizione viene liberalizzata al massimo la vendita di giornali e riviste nelle strutture pubbliche ed anche in quelle private. b) Vendite in forma ambulante In precedenza tanto l’art. 50 dell’abrogata legge n. 416/1981, quanto l’art. 26 delle disposizioni di attuazione – d.P.R. n. 268/1982 – disciplinavano ed attualmente il d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 disciplina il rilascio delle autorizzazioni per i posti fissi di vendita di quotidia- 336 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ni e periodici. Comunque né la previgente, né l’attuale disciplina fanno cenno alla possibilità di rilasciare autorizzazioni per la vendita di giornali in forma ambulante. La carenza normativa è comunque giustificata dal fatto che, in precedenza dall’abrogato art. 14 della legge 416/1981 ed attualmente dall’art. 3 del d.lgs. 170/2001, viene liberalizzata la vendita in forma ambulante con la seguente formulazione: «Non è necessaria alcuna autorizzazione: ... b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi che ricorrano all’opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; ... e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti; ...». Tutto ciò autorizza ad affermare che la vendita in forma ambulante di giornali e riviste è ammessa soltanto se effettuata da parte delle predette categorie, oltre che dai partiti, dai sindacati e da religiosi, e che al di fuori di loro nessuno può essere autorizzato a vendere giornali e riviste in forma ambulante. c) Consegna porta a porta delle pubblicazioni Poiché tanto la consegna porta a porta, quanto la vendita in forma ambulante di giornali e riviste sono disciplinate allo stesso modo dall’art. 3, comma 1, lett. e) del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, si fa rinvio a quanto detto alla precedente lett. B); in ogni modo si ricorda che alla consegna (non alla vendita) «porta a porta» possono provvedere, senza necessità di alcuna particolare autorizzazione, «soltanto» editori, distributori ed edicolanti (o loro incaricati). 20. Gli indirizzi regionali per l’approntamento dei piani comunali degli esercizi di rivendita giornali - Validità degli stessi indirizzi anche per il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi Dal contenuto degli artt. 1 e 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 emerge chiaramente che l’esercizio delle funzioni delegate alle Regioni con la lett. a) del primo comma dell’art. 52 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, inerisce ai «principi» ed agli «indirizzi» per la predisposizione da parte di tutti i Comuni ricadenti nel territorio regionale «dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi». PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 337 Restano, pertanto, fuori dagli «indirizzi» regionali e dalla programmazione comunale i punti di vendita non esclusivi, in quanto le autorizzazioni per i punti non esclusivi vengono rilasciate ad attività che sono già localizzate e commerciano o somministrano altri prodotti. Infatti tali autorizzazioni possono essere rilasciate soltanto: alle tabaccherie, ai distributori di carburanti, ai bar, agli esercizi commerciali appartenenti alle medie e grandi strutture di vendita aventi superficie negoziale superiore a 700 mq., alle librerie con superficie negoziale minima di mq. 120; inoltre, agli esercizi c.d. specializzati nella vendita di un dato prodotto o di una gamma di prodotti, ma in questo caso la vendita deve essere limitata alle sole riviste che illustrano le medesime specializzazioni. Le Regioni, fin quando non disciplineranno ex novo con proprie leggi la materia, si limiteranno ad approntare gli indirizzi (9) da fornire ai Comuni da inserire nei propri piani regolatori generali e particolari devono attenersi ai seguenti criteri: – consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori, nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori. Necessita qui ricordare che la previgente disciplina stabiliva che le Regioni dovessero prevedere e prescrivere ai Comuni la consultazione delle associazioni, tant’è che la lettera a) del comma 2 dell’art. 14 della l. 416/1981 stabiliva che «deve essere prevista la consultazione delle associazioni»; analogamente l’art. 50 della predetta legge e l’art. 26 del d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268 stabilivano che le autorizzazioni per la vendita di quotidiani e periodici i Comuni le rilasciano «sentite le rappresentanze comunali o, ove queste difettino, provinciali e regionali delle associazioni e organizzazioni sindacali». Di contro alla dianzi riportata previgente disposizione l’attuale formulazione che prescrive la «consultazione delle associazioni ...» sembra sia riferita esclusivamente alle consultazioni che la stessa Regione deve effettuare per emanare criteri e principi di programmazione e non anche ai Comuni per rilasciare le autorizzazioni alla vendita o formare ed approvare il piano; – «valutazione della densità della popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o (9) A quanto è dato sapere, alcune Regioni, che non hanno disciplinato con proprie leggi le rivendite di giornali e riviste, non hanno adottato veri e propri indirizzi applicativi, essendosi limitate a fornire dettagliate interpretazioni del d.lgs. 170/2001. 338 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE quartiere, dell’entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché all’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi» (art. 6, comma 1, lett. b)). Si ritiene che le Regioni non potranno essere in grado di fornire dati sulle prescritte valutazioni di ogni singolo Comune o frazione, per cui, verosimilmente, è da presumere che forniranno ai Comuni gli indirizzi (gli strumenti) perché essi stessi possano valutare localmente l’esistenza delle condizioni favorevoli o meno per determinare il maggiore o minore numero dei punti di vendita esclusivi. Gli stessi indirizzi che le Regioni forniranno dovranno anche servire ai Comuni per valutare la possibilità o meno di rilasciare nuove autorizzazioni per punti di vendita non esclusivi, posto che il comma 6 dell’art. 2 del d.lgs. 170/2001 stabilisce testualmente che: «Il rilascio dell’autorizzazione, anche a carattere stagionale, per punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi». Si evidenzia che per le Regioni il decreto legislativo n. 170/2001 non stabilisce alcun termine entro cui le stesse sono tenute ad emanare principi ed indirizzi per l’approntamento dei piani comunali. a) La previgente disciplina sugli indirizzi regionali La previgente disciplina, di cui agli artt. 14 e 50 della l. 5 agosto 1981, n. 416 prevedeva i seguenti indirizzi che si riportano soltanto per ragioni di confronto tra le pregresse e le attuali disposizioni. Le Regioni, fra le altre cose, per fornire gli indirizzi di programmazione ai Comuni dovevano osservare le seguenti prescrizioni: – per i centri urbani (come da perimetrazione urbanistica), dovevano stabilire il numero delle autorizzazioni in ragione della densità della popolazione e del numero delle famiglie che vi abitano, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, della entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, nonché delle condizioni di accesso (questi principi sono stati riportati integralmente nella nuova normativa); – per le zone turistiche, e solo per esse, poteva essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale. Per i punti di vendi- PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 339 ta nelle zone rurali, insulari e montane, si doveva, necessariamente, tener conto delle condizioni di accesso (in base alla vigente normativa le autorizzazioni stagionali possono essere programmate e rilasciate per le eventuali necessità di tutti i Comuni senza distinzione alcuna tra Comuni ad economia turistica e Comuni normali). Da tale normativa, parafrasata, conseguiva che le Regioni in generale dovevano predisporre indirizzi differenziati idonei e veramente efficienti e rispondenti alle necessità delle singole, differenti zone esistenti sia nell’ambito di uno stesso Comune sia nei diversi Comuni della Regione ad economia differenziata rispetto alle città (centri industriali, commerciali, di smistamento, ecc.). Ed è per tale ragione che la legge stabiliva che per determinare gli indirizzi le Regioni dovevano tenere anche conto della densità demografica, del numero delle famiglie esistenti, in ciascuna zona, della condizione sociale delle stesse, dell’entità delle vendite effettuate negli ultimi due anni, distintamente per quotidiani e riviste periodiche, nonché di notizie sulle caratteristiche urbanistiche delle singole zone e dell’accessibilità (così come ne devono tenere conto anche attualmente). Acquisiti i dati e le notizie sommariamente sopra elencati, le Regioni dovevano stabilire differenti parametri per zone omogenee da proporre ai Comuni affinché nel loro rispetto venissero approntati i piani comunali. b) Distanza minima tra una rivendita e la successiva (10) Per stabilire i parametri predetti si sarebbe dovuto primieramente conoscere di quanti giornali quotidiani e periodici necessiti una rivendita per essere economicamente attiva o vitale, per poi, con le notizie e i dati di cui si è detto sopra ed in base alla determinata propensione alla lettura delle singole zone o agglomerati, stabilire quanti abitanti occorrano perché possa esistere una rivendita di giornali. Le Regioni, prendendo lo spunto dalla prescrizione del com(10) Per il disposto del comma 1 dell’art. 3 del d.l. (Bersani) n. 223/2006 (riportato in questo volume), soltanto «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte» senza «b) il rispetto delle distanze minime obbligatorie tra attività commerciali appartenenti alla medesima tipologia di esercizio». La prescrizione, pertanto, non trova applicazione per le rivendite di giornali e riviste, infatti, era prevista l’abolizione delle distanze per giornali e riviste nella proposta Bersani, rinviata e non ancora approvata (si veda la precedente nota 2). 340 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE ma 9 dell’art. 14 della legge 416/1981, in base alla quale «è parimenti dovuta l’autorizzazione qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale calcolata per il percorso più breve di 400 metri», nei loro indirizzi hanno stabilito delle distanze tra una rivendita di giornali e riviste e la successiva. Poiché il vigente d.lgs. 170/2001 non prevede più distanze, si ritiene che nemmeno le Regioni dovrebbero poter ricorrere ora a tale artifizio. c) Giudizio conclusivo sugli indirizzi regionali per la pianificazione Dalle elencazioni delle previgenti e delle attuali disposizioni relative ai criteri da osservare per la emanazione degli indirizzi emerge evidente che notevoli sono le difficoltà che le Regioni hanno incontrato ed incontreranno per la determinazione di indirizzi programmatori idonei ed efficienti. Si ritiene, conseguentemente, che se le Regioni non modificheranno con proprie leggi la normativa vigente, potranno fornire soltanto indirizzi o parametri non sempre rispondenti alle reali necessità dei singoli Comuni e nell’ambito di essi non potranno realisticamente prevedere le necessità delle singole zone, essendo spesso notevolmente differenti le caratteristiche economicosociali dei vari Comuni e delle diverse zone di uno stesso Comune. In ogni caso, gli indirizzi regionali devono tener conto, ai fini delle parametrazioni, non soltanto del numero dei punti fissi di rivendita di giornali quotidiani e periodici già esistenti (ivi compresi quelli stagionali), ma anche della possibilità che la vendita di giornali possa avvenire in alberghi, pensioni e in forma ambulante, oltre che, previo rilascio dell’autorizzazione, in tabaccherie, bar, distributori di carburanti, in librerie ed in esercizi della media e grande distribuzione ed a mezzo di distributori automatici (ove esistano). Per quanto detto, si ravvisa opportuno ribadire che gli indirizzi programmatori regionali non potranno che essere sommari e parzialmente idonei per una corretta ed efficiente pianificazione. 21. La pianificazione dei punti di vendita esclusivi – anche stagionali – delle rivendite di giornali e riviste Malgrado i risultati assolutamente negativi o inadeguati conseguiti in campo nazionale, relativamente alla programmazione degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande (di cui alle abrogate leggi 11 giugno 1971, n. 426 e 14 ottobre 1974, n. 524), già con la legge 5 agosto 1981, n. 416 ed ora con l’art. 6 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 341 del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, viene prescritto che «le Regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei Comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi» di giornali e riviste e non anche dei punti di vendita non esclusivi. In ogni caso le Regioni devono attenersi ai criteri indicati alle lettere a) e b) dello stesso articolo. I Comuni, si è detto sopra, «sulla base degli indirizzi forniti dalle Regioni» devono approntare i piani comunali «di localizzazione dei punti di vendita esclusivi» – sia continuativi che stagionali – dei giornali quotidiani e delle riviste, in quanto le relative autorizzazioni alle rivendite i Comuni devono rilasciarle in conformità dei predetti piani. • Possibile contenuto dei piani comunali Nel rispetto degli indirizzi regionali, è consigliabile, come per il passato, che nella pianificazione comunale vengano osservati i seguenti principi: a) suddivisione dei centri urbani in zone (è consigliabile seguire la stessa suddivisione che veniva adottata per la pianificazione commerciale); b) individuazione, nelle singole zone, dei punti esclusivi per rivendite di giornali e riviste; c) quantificazione per ciascuna zona delle rivendite in punti esclusivi che possano essere installate. La quantificazione deve avvenire, sulla base dei criteri fissati dalla Regione, in rapporto alla densità della popolazione, al numero delle famiglie, alle caratteristiche sociali della zona, alle entità delle vendite di quotidiani e periodici verificatesi negli ultimi due anni, alle caratteristiche urbanistiche e alle condizioni di accesso della zona stessa, nonché alle rivendite in punti non esclusivi esistenti (in rapporto agli indirizzi programmati dalla Regione); d) precisazione se e per quante rivendite stagionali possano essere rilasciate autorizzazioni nelle singole zone; e) procedura interna, amministrativa, che deve essere osservata per il rilascio delle autorizzazioni alle rivendite di giornali e riviste. 22. Procedura per l’adozione e l’approvazione del piano comunale Per l’adozione e l’approvazione del piano comunale per le rivendite di giornali e quotidiani e periodici, nulla diceva l’abrogata legge n. 416/1981 e nulla dice il d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170; conseguente- 342 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE mente, mentre in vigenza dell’abrogata disciplina la vendita dei giornali si faceva rientrare nell’ampia disciplina delle attività commerciali e per l’adozione e l’approvazione del piano delle rivendite di giornali si osservavano le stesse prescrizioni previste per l’adozione e l’approvazione del piano commerciale, ora che non sono più previsti piani per gli esercizi commerciali occorre rifarsi alle norme di carattere generale vigenti. Conseguentemente per l’approvazione del piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi si devono osservare le medesime norme previste per l’approvazione dei regolamenti comunali in generale e precisamente: – l’art. 7 del t.u. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, il quale stabilisce che «nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il Comune e la Provincia adottano i regolamenti delle materie di propria competenza ..., per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni»; – l’art. 42 del citato t.u. che stabilisce che «il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) ... regolamenti, salva l’ipotesi di cui all’art. 48, comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi» (l’art. 48 citato demanda alla Giunta comunale l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi); – l’art. 124 del citato t.u. che stabilisce che «tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia sono pubblicate mediante affissione all’albo pretorio, nella sede dell’ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge». L’art. 126 del t.u. citato stabilisce, fra l’altro, che sui regolamenti viene esercitato il controllo preventivo di legittimità di cui all’art. 130 della Costituzione. Da tutto quanto precede consegue che anche il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi deve essere approvato dal Consiglio comunale e pubblicato all’albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e assoggettato al controllo di legittimità del Co.Re.Co. ovvero del difensore civico comunale (ove esiste), dopo di che il piano si considera approvato a tutti gli effetti. La Regione potrebbe prescrivere che copia del piano debba essere trasmessa all’Assessore regionale competente per materia, ma si esprime l’avviso che non dovrebbe poter dettare norme particolari per l’adozione e l’approvazione del piano. PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 343 23. Termine per l’adozione del piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi: 1 anno Dispone il comma 2 dell’art. 6 del d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170 che «i Comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo» (cioè entro il 30 maggio 2002). Ed aggiunge, nella seconda parte dello stesso comma 6, che «gli stessi Comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell’emanazione, da parte delle Regioni, degli indirizzi di cui al comma 1», cioè degli «indirizzi per la predisposizione» dei piani di localizzazione. La prescrizione che i Comuni debbano adottare il piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di rivendita giornali e riviste, in assenza degli «indirizzi» regionali per la predisposizione dei piani stessi, si appalesa una vera assurdità, anche perché se i Comuni dovessero effettivamente osservare la prescrizione ogni Comune finirebbe per inventarsi criteri propri differenti da quelli del Comune contermine. Tuttavia, non essendo previste sanzioni di alcun genere per i Comuni che non adottino il piano entro il 30 maggio 2002, si esprime l’avviso che nessuno o soltanto pochissimi Comuni adotteranno entro un anno il piano per poi rivederlo con gli indirizzi che emanerà la Regione. 24. Il rilascio delle autorizzazioni in assenza del piano (11) Secondo quanto prescrive il comma 3 dell’art. 6 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, «in assenza del piano» di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, qualora «nel territorio del Comune o di una frazione di Comune non esistano (altri) punti di vendita, l’autorizzazione alla vendita (e solo in presenza di tale carenza) può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente articolo» (cioè diversi da quelli elencati nel precedente articolo 2), e precisamente: a) rivendite di generi di monopolio; b) rivendite di carburanti e di oli minerali con una superficie minima di mq. 1.500; c) bar in genere; (11) Si veda quanto già detto al paragrafo 9, lett. b) e c). 344 PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE d) esercizi di vendita (di media grandezza: la vigente disciplina normativa, d.lgs. n. 170/2001, ha legittimamente ricompreso le grandi strutture di vendita ed i centri commerciali) aventi superficie minima di mq. 700 e massima di mq. 1.500 o di mq. 2.500, rispettivamente nei Comuni con popolazione inferiore o superiore a 10mila abitanti; e) esercizi che vendono prevalentemente «libri e prodotti equiparati» alla condizione che abbiano la superficie negoziale minima di mq. 120; f) esercizi a «prevalente specializzazione» (sono gli esercizi indicati nell’art. 13 del d.lgs. 114/1998) i quali, però, potevano (ed ora possono) vendere soltanto «le riviste di identica specializzazione», cioè degli stessi prodotti venduti. La norma surriportata è affatto chiara; infatti il piano di localizzazione deve afferire ai «punti di vendita esclusivi», mentre i punti di vendita non esclusivi non vengono assoggettati a pianificazione; tuttavia (comma 6 dell’art. 2) le relative autorizzazioni devono essere rilasciate «in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi». Principi e condizioni codesti che sono di base per il rilascio delle autorizzazioni per punti esclusivi, per gli indirizzi che devono emanare le Regioni (comma 2, art. 6) per l’approntamento dei piani. Poiché il comma 3 dell’art. 6 consente il rilascio delle autorizzazioni per punti di vendita esclusivi (purché disponibili dai punti di vendita previsti dal piano) e per i punti di vendita non esclusivi, non par dubbio che occorre effettuare gli accertamenti come dianzi detto, perché in assenza di specifica indagine il rilascio dell’autorizzazione sarebbe illegittimo (12). Si esprime comunque l’avviso che in assenza, in un centro, di altri punti di vendita sia possibile rilasciare sia l’autorizzazione per punti di vendita esclusivi che per punti di vendita non esclusivi. Ne consegue che nel caso in cui nel territorio del Comune o della frazione pur in assenza di piano esista già un punto di vendita, sino a quando non sarà stato approvato il piano non sarà possibile rilasciare autorizzazioni di vendita per punti di vendita esclusivi. (12) Si veda quanto affermato dal T.A.R. Valle d’Aosta alla precedente nota 6. PARTE III - LE RIVENDITE DI GIORNALI E RIVISTE 345 25. Il rilascio delle autorizzazioni dopo l’emanazione degli indirizzi regionali e prima dell’adozione del piano comunale (11) Potrebbe succedere che qualche diligente e premurosa Regione emani gli indirizzi per la predisposizione dei piani prima che il Comune approvi il piano provvisorio con criteri propri (comma 2, art. 6 d.lgs. 170/2001). In tale ipotesi gli indirizzi emanati dalla Regione sono immediatamente applicabili per il rilascio delle autorizzazioni «per punti di vendita non esclusivi» (13) e non anche per i punti di vendita esclusivi, in quanto per questi i piani sono indispensabili, essendo questi a dover individuare la localizzazione dei punti esclusivi di vendita. 26. Il rilascio delle autorizzazioni vigente il piano comunale (11) Al rilascio delle autorizzazioni per i punti esclusivi di vendita di giornali e periodici, una volta che siano stati emanati dalla Regione «gli indirizzi per la predisposizione del piano» e nei casi in cui sia stato approvato il piano comunale per tali attività, nel rispetto delle norme contenute nel d.lgs. n. 170/2001 e negli indirizzi regionali, si deve provvedere in conformità delle disposizioni normative previste o richiamate dal piano comunale stesso (accertamento dei requisiti soggettivi ed oggettivi, ecc.). Anche per la procedura di presentazione delle domande, per il contenuto delle dichiarazioni delle stesse, per l’iter da seguire si esprime l’avviso che il piano comunale dovrebbe essere così ampio e puntuale da colmare le innumerevoli lacune del d.lgs. 170/2001 ed anche del generico rinvio fatto al d.lgs. 114/1998. (13) Si ricorda che il Consiglio di Stato in più circostanze ha precisato che «In base all’art. 2, d.lgs. 24 aprile 2001, n. 170, ai fini del rilascio dell’autorizzazione all’apertura di un nuovo punto di vendita di giornali non esclusivo è necessario e sufficiente che il Comune tenga conto dei criteri già stabiliti dallo stesso art. 2, comma 6 (densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell’entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell’esistenza di altri punti di vendita non esclusivi), ma non occorre né che l’amministrazione stabilisca criteri, poiché sono già fissati dalla legge, né che essa adotti uno strumento programmatorio» (Cons. St., sez. V, 10 luglio 2003, n. 4122). PARTE QUARTA Norme a tutela del consumatore Norme a tutela del consumatore 1. DECRETO LEGISLATIVO 25 GENNAIO 1992, N. 73 – Attuazione della direttiva n. 83/357/CEE, relativa ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori (1) Art. 1 – Campo di applicazione – 1. È vietata l’immissione sul mercato, la commercializzazione, l’importazione, la fabbricazione e l’esportazione di prodotti che avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la sicurezza o la salute dei consumatori. 2. Tali prodotti sono quelli che, pur non essendo prodotti alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali da far prevedere che i consumatori, soprattutto i bambini, li possano confondere con prodotti alimentari e pertanto li portino alla bocca, li succhino o li ingeriscano con conseguente rischio di soffocamento, intossicazione, perforazione od ostruzione del tubo digerente. Art. 2 – Vigilanza – I controlli sull’applicazione del presente decreto vengono effettuati secondo le attribuzioni stabilite dalla vigente legislazione. Art. 3 – Informazione – Qualora si renda necessario ritirare o far ritirare dal mercato prodotti oggetto del presente decreto le autorità competenti di cui all’articolo 2 ne informano il Ministero della sanità ed il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato fornendo una descrizione del prodotto ed indicando il motivo della decisione adottata o proposta. Il Ministero della sanità, previa comunicazione al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, fornisce le suddette trasformazioni alla Commissione CEE. Art. 4 – Decorrenza degli effetti – Le prescrizioni contenute nell’articolo 1 hanno effetto a decorrere dal centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Art. 5 – Sanzioni – Chiunque fabbrica, immette sul mercato, commercializza, importa od esporta prodotti che, pur non essendo alimentari, hanno forma, odore, aspetto, imballaggio, etichettatura, volume o dimensioni tali (1) In G.U. 13 febbraio 1992, n. 36, s.o. Si riporta questo decreto, non essendo stato abrogato dal d.lgs. che segue. 350 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE da farli apparire come prodotti alimentari così da determinare il rischio che siano ingeriti o succhiati con pericolo per la salute dei consumatori, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la pena dell’arresto sino a sei mesi o dell’ammenda da lire duecentocinquantamila a lire due milioni (da A 129 a A 1.032). 2. DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 (1) – Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (2) PARTE I DISPOSIZIONI GENERALI TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E FINALITÀ Art. 1 – Finalità ed oggetto – 1. Nel rispetto della Costituzione ed in conformità ai principi contenuti nei trattati istitutivi delle Comunità europee, nel trattato dell’Unione europea, nella normativa comunitaria con particolare riguardo all’articolo 153 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, nonché nei trattati internazionali, il presente codice armonizza e riordina le normative concernenti i processi di acquisto e consumo, al fine di assicurare un elevato livello di tutela dei consumatori e degli utenti. Art. 2 – Diritti dei consumatori – 1. Sono riconosciuti e garantiti i diritti e gli interessi individuali e collettivi dei consumatori e degli utenti, ne è promossa la tutela in sede nazionale e locale, anche in forma collettiva e associativa, sono favorite le iniziative rivolte a perseguire tali finalità, anche attraverso la disciplina dei rapporti tra le associazioni dei consumatori e degli utenti e le pubbliche amministrazioni. 2. Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti: a) alla tutela della salute; b) alla sicurezza e alla qualità dei prodotti e dei servizi; c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità; c-bis) all’esercizio delle pratiche commerciali secondo principi di buona fede, correttezza e lealtà (3); (1) In G.U., 8 ottobre 2005, n. 235, s.o. n. 162/L. Si riporta il testo come rettificato con Comunicato 3 gennaio 2006 (G.U. 3 gennaio 2006, n. 2) (2) Legge n. 229/2003 di delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. (3) Lettera introdotta dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 351 d) all’educazione al consumo; e) alla correttezza, alla trasparenza ed all’equità nei rapporti contrattuali; f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti; g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità e di efficienza. Art. 3 – Definizioni – 1. Ai fini del presente codice ove non diversamente previsto, si intende per (4): a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (5); b) associazioni dei consumatori e degli utenti: le formazioni sociali che abbiano per scopo statutario esclusivo la tutela dei diritti e degli interessi dei consumatori o degli utenti; c) professionista: la persona fisica o giuridica che agisce nell’esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario (6); d) produttore: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 103, comma 1, lettera d), e nell’articolo 115, comma 2-bis, il fabbricante del bene o il fornitore del servizio, o un suo intermediario, nonché l’importatore del bene o del servizio nel territorio dell’Unione europea o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che si presenta come produttore identificando il bene o il servizio con il proprio nome, marchio o altro segno distintivo (7); e) prodotto: fatto salvo quanto stabilito nell’articolo 18, comma 1, lettera c), e nell’articolo 115, comma 1, qualsiasi prodotto destinato al consumatore, anche nel quadro di una prestazione di servizi, o suscettibile, in condizioni ragionevolmente prevedibili, di essere utilizzato dal consumatore, anche se non a lui destinato, fornito o reso disponibile a titolo oneroso o gratuito nell’ambito di un’attività commerciale, indipendentemente dal fatto che sia nuovo, usato o rimesso a nuovo; tale definizione non si applica ai prodotti usati, forniti come pezzi d’antiquariato, o come prodotti da riparare o da rimettere a nuovo prima dell’utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto (8); f) codice: il presente decreto legislativo di riassetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori. ( 4) ( 5) ( 6) ( 7) ( 8) Alinea modificato dall’art. 3, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. Lettera modificata dall’art. 3, comma 2, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. Lettera modificata dall’art. 3, comma 3, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. Lettera modificata dall’art. 3, comma 4, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. Lettera modificata dall’art. 3, comma 5, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 352 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE PARTE II EDUCAZIONE, INFORMAZIONE, PRATICHE COMMERCIALI, PUBBLICITÀ (9) TITOLO I EDUCAZIONE DEL CONSUMATORE Art. 4 – Educazione del consumatore – 1. L’educazione dei consumatori e degli utenti è orientata a favorire la consapevolezza dei loro diritti e interessi, lo sviluppo dei rapporti associativi, la partecipazione ai procedimenti amministrativi, nonché la rappresentanza negli organismi esponenziali. 2. Le attività destinate all’educazione dei consumatori, svolte da soggetti pubblici o privati, non hanno finalità promozionale, sono dirette ad esplicitare le caratteristiche di beni e servizi e a rendere chiaramente percepibili benefici e costi conseguenti alla loro scelta; prendono, inoltre, in particolare considerazione le categorie di consumatori maggiormente vulnerabili. TITOLO II INFORMAZIONI AI CONSUMATORI Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 5 – Obblighi generali – 1. Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera a), ai fini del presente titolo, si intende per consumatore o utente anche la persona fisica alla quale sono dirette le informazioni commerciali. 2. Sicurezza, composizione e qualità dei prodotti e dei servizi costituiscono contenuto essenziale degli obblighi informativi. 3. Le informazioni al consumatore, da chiunque provengano, devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Capo II INDICAZIONE DEI PRODOTTI Art. 6 – Contenuto minimo delle informazioni – 1. I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio (9) Rubrica sostituita dall’art. 1, comma 3, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 353 nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o ragione sociale o marchio e alla sede legale del produttore o di un importatore stabilito nell’Unione europea; c) al Paese di origine se situato fuori dell’Unione europea; d) all’eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o all’ambiente; e) ai materiali impiegati ed ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; f) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del prodotto. Art. 7 – Modalità di indicazione – 1. Le indicazioni di cui all’articolo 6 devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti nel momento in cui sono posti in vendita al consumatore. Le indicazioni di cui al comma 1, lettera f), dell’articolo 6 possono essere riportate, anziché sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti, su altra documentazione illustrativa che viene fornita in accompagnamento dei prodotti stessi. Art. 8 – Ambito di applicazione – 1. Sono esclusi dall’applicazione del presente capo i prodotti oggetto di specifiche disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento. 2. Per i prodotti oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del consumatore, le norme del presente capo si applicano per gli aspetti non disciplinati. Art. 9 – Indicazioni in lingua italiana – 1. Tutte le informazioni destinate ai consumatori e agli utenti devono essere rese almeno in lingua italiana. 2. Qualora le indicazioni di cui al presente titolo siano apposte in più lingue, le medesime sono apposte anche in lingua italiana e con caratteri di visibilità e leggibilità non inferiori a quelli usati per le altre lingue. 3. Sono consentite indicazioni che utilizzino espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune. Art. 10 – Attuazione – 1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro della giustizia, sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione dell’articolo 6, al fine di assicurare, per i prodotti provenienti da Paesi dell’Unione europea, una applicazione compatibile con i principi del diritto comunitario, precisando le categorie di prodotti o le modalità di presentazione per le quali non è obbligatorio riportare le indicazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 6. Tali disposizioni di attuazione disci- 354 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE plinano inoltre i casi in cui sarà consentito riportare in lingua originaria alcuni dati contenuti nelle indicazioni di cui all’articolo 6. 2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, restano in vigore le disposizioni di cui al d.m. 8 febbraio 1997, n. 101 del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Art. 11 – Divieti di commercializzazione – 1. È vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo. Art. 12 – Sanzioni – 1. Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all’articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita. 2. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato all’ufficio della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista. Capo III PARTICOLARI MODALITÀ DI INFORMAZIONE Sezione I Indicazione dei prezzi per unità di misura Art. 13 – Definizioni – 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) prezzo di vendita: il prezzo finale, valido per una unità di prodotto o per una determinata quantità del prodotto, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta; b) prezzo per unità di misura: il prezzo finale, comprensivo dell’IVA e di ogni altra imposta, valido per una quantità di un chilogrammo, di un litro, di un metro, di un metro quadrato o di un metro cubo del prodotto o per una singola unità di quantità diversa, se essa è impiegata generalmente e abitualmente per la commercializzazione di prodotti specifici; c) prodotto commercializzato sfuso: un prodotto che non costituisce oggetto di alcuna confezione preliminare ed è misurato alla presenza del consumatore; 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 355 d) prodotto venduto al pezzo: un prodotto che non può essere frazionato senza subire una modifica della sua natura o delle sue proprietà; e) prodotto venduto a collo: insieme di pezzi omogenei contenuti in un imballaggio; f) prodotto preconfezionato: l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita da un prodotto e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte in tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata. Art. 14 – Campo di applicazione – 1. Al fine di migliorare l’informazione del consumatore e di agevolare il raffronto dei prezzi, i prodotti offerti dai commercianti ai consumatori recano, oltre alla indicazione del prezzo di vendita, secondo le disposizioni vigenti, l’indicazione del prezzo per unità di misura, fatto salvo quanto previsto all’articolo 16. 2. Il prezzo per unità di misura non deve essere indicato quando è identico al prezzo di vendita. 3. Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura. 4. La pubblicità in tutte le sue forme ed i cataloghi recano l’indicazione del prezzo per unità di misura quando è indicato il prezzo di vendita, fatti salvi i casi di esenzione di cui all’articolo 16. 5. La presente sezione non si applica: a) ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande; b) ai prodotti offerti nelle vendite all’asta; c) agli oggetti d’arte e d’antiquariato. Art. 15 – Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura – 1. Il prezzo per unità di misura si riferisce ad una quantità dichiarata conformemente alle disposizioni in vigore. 2. Per le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura si applica quanto stabilito dall’articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. 3. Per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato. 4. È ammessa l’indicazione del prezzo per unità di misura di multipli o sottomultipli, decimali delle unità di misura, nei casi in cui taluni prodotti sono generalmente ed abitualmente commercializzati in dette quantità. 5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici di distribuzione dei carburanti, 356 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo. Art. 16 – Esenzioni – 1. Sono esenti dall’obbligo dell’indicazione del prezzo per unità di misura i prodotti per i quali tale indicazione non risulti utile a motivo della loro natura o della loro destinazione, o sia di natura tale da dare luogo a confusione. Sono da considerarsi tali i seguenti prodotti: a) prodotti commercializzati sfusi che, in conformità alle disposizioni di esecuzione della legge 5 agosto 1981, n. 441, e successive modificazioni, recante disposizioni sulla vendita a peso netto delle merci, possono essere venduti a pezzo o a collo; b) prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione; c) prodotti commercializzati nei distributori automatici; d) prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio; e) prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo quanto previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in materia di etichettatura dei prodotti alimentari; f) alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento finito; g) prodotti di fantasia; h) gelati monodose; i) prodotti non alimentari che possono essere venduti unicamente al pezzo o a collo. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può aggiornare l’elenco delle esenzioni di cui al comma 1, nonché indicare espressamente prodotti o categorie di prodotti non alimentari ai quali non si applicano le predette esenzioni. Art. 17 – Sanzioni – 1. Chiunque omette di indicare il prezzo per unità di misura o non lo indica secondo quanto previsto dalla presente sezione è soggetto alla sanzione di cui all’articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 357 TITOLO III PRATICHE COMMERCIALI PUBBLICITÀ E ALTRE COMUNICAZIONI COMMERCIALI (10) Capo I DISPOSIZIONI GENERALI (11) Art. 18 – Definizione (12) – 1. Ai fini del presente titolo, si intende per: a) “consumatore”: qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale; b) “professionista”: qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali oggetto del presente titolo, agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; c) “prodotto”: qualsiasi bene o servizio, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni; d) “pratiche commerciali tra professionisti e consumatori” (di seguito denominate: “pratiche commerciali”): qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; e) “falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori”: l’impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; f) “codice di condotta”: un accordo o una normativa che non è imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro e che definisce il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tale codice in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici; g) “responsabile del codice”: qualsiasi soggetto, compresi un professionista o un gruppo di professionisti, responsabile della formulazione e revisione di un codice di condotta ovvero del controllo del rispetto del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo; h) “diligenza professionale”: il normale grado della specifica competen- (10) Rubrica modificata dall’art. 4, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. (11) Capo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. (12) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l’intero capo I. 358 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE za ed attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; i) “invito all’acquisto”: una comunicazione commerciale indicante le caratteristiche e il prezzo del prodotto in forme appropriate rispetto al mezzo impiegato per la comunicazione commerciale e pertanto tale da consentire al consumatore di effettuare un acquisto; l) “indebito condizionamento”: lo sfruttamento di una posizione di potere rispetto al consumatore per esercitare una pressione, anche senza il ricorso alla forza fisica o la minaccia di tale ricorso, in modo da limitare notevolmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole; m) “decisione di natura commerciale”: la decisione presa da un consumatore relativa a se acquistare o meno un prodotto, in che modo farlo e a quali condizioni, se pagare integralmente o parzialmente, se tenere un prodotto o disfarsene o se esercitare un diritto contrattuale in relazione al prodotto; tale decisione può portare il consumatore a compiere un’azione o all’astenersi dal compierla; n) “professione regolamentata”: attività professionale, o insieme di attività professionali, l’accesso alle quali e il cui esercizio, o una delle cui modalità di esercizio, è subordinata direttamente o indirettamente, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, al possesso di determinate qualifiche professionali. Art. 19 – Ambito di applicazione (12) – 1. Il presente titolo si applica alle pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori poste in essere prima, durante e dopo un’operazione commerciale relativa a un prodotto. 2. Il presente titolo non pregiudica: a) l’applicazione delle disposizioni normative in materia contrattuale, in particolare delle norme sulla formazione, validità od efficacia del contratto; b) l’applicazione delle disposizioni normative, comunitarie o nazionali, in materia di salute e sicurezza dei prodotti; c) l’applicazione delle disposizioni normative che determinano la competenza giurisdizionale; d) l’applicazione delle disposizioni normative relative allo stabilimento, o ai regimi di autorizzazione, o i codici deontologici o altre norme specifiche che disciplinano le professioni regolamentate, per garantire livelli elevati di correttezza professionale. 3. In caso di contrasto, le disposizioni contenute in direttive o in altre disposizioni comunitarie e nelle relative norme nazionali di recepimento che disciplinano aspetti specifici delle pratiche commerciali scorrette prevalgono sulle disposizioni del presente titolo e si applicano a tali aspetti specifici. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 359 4. Il presente titolo non è applicabile in materia di certificazione e di indicazioni concernenti il titolo degli articoli in metalli preziosi. Capo II PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE (13) Art. 20 – Divieto delle pratiche commerciali scorrette (14) – 1. Le pratiche commerciali scorrette sono vietate. 2. Una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori. 3. Le pratiche commerciali che, pur raggiungendo gruppi più ampi di consumatori, sono idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico solo di un gruppo di consumatori chiaramente individuabile, particolarmente vulnerabili alla pratica o al prodotto cui essa si riferisce a motivo della loro infermità mentale o fisica, della loro età o ingenuità, in un modo che il professionista poteva ragionevolmente prevedere, sono valutate nell’ottica del membro medio di tale gruppo. È fatta salva la pratica pubblicitaria comune e legittima consistente in dichiarazioni esagerate o in dichiarazioni che non sono destinate ad essere prese alla lettera. 4. In particolare, sono scorrette le pratiche commerciali: a) ingannevoli di cui agli articoli 21, 22 e 23 o b) aggressive di cui agli articoli 24, 25 e 26. 5. Gli articoli 23 e 26 riportano l’elenco delle pratiche commerciali, rispettivamente ingannevoli e aggressive, considerate in ogni caso scorrette. Sezione I Pratiche commerciali ingannevoli (15) Art. 21. – Azioni ingannevoli (16) – 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero o, seppu(13) Capo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. (14) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l’intero Capo II. (15) Sezione sostituita dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l’intero Capo II. (16) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l’intero Capo II. 360 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE re di fatto corretta, in qualsiasi modo, anche nella sua presentazione complessiva, induce o è idonea ad indurre in errore il consumatore medio riguardo ad uno o più dei seguenti elementi e, in ogni caso, lo induce o è idonea a indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso: a) l’esistenza o la natura del prodotto; b) le caratteristiche principali del prodotto, quali la sua disponibilità, i vantaggi, i rischi, l’esecuzione, la composizione, gli accessori, l’assistenza post-vendita al consumatore e il trattamento dei reclami, il metodo e la data di fabbricazione o della prestazione, la consegna, l’idoneità allo scopo, gli usi, la quantità, la descrizione, l’origine geografica o commerciale o i risultati che si possono attendere dal suo uso, o i risultati e le caratteristiche fondamentali di prove e controlli effettuati sul prodotto; c) la portata degli impegni del professionista, i motivi della pratica commerciale e la natura del processo di vendita, qualsiasi dichiarazione o simbolo relativi alla sponsorizzazione o all’approvazione dirette o indirette del professionista o del prodotto; d) il prezzo o il modo in cui questo è calcolato o l’esistenza di uno specifico vantaggio quanto al prezzo; e) la necessità di una manutenzione, ricambio, sostituzione o riparazione; f) la natura, le qualifiche e i diritti del professionista o del suo agente, quali l’identità, il patrimonio, le capacità, lo status, il riconoscimento, l’affiliazione o i collegamenti e i diritti di proprietà industriale, commerciale o intellettuale o i premi e i riconoscimenti; g) i diritti del consumatore, incluso il diritto di sostituzione o di rimborso ai sensi dell’articolo 130 del presente Codice. 2. È altresì considerata ingannevole una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti: a) una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita; b) il mancato rispetto da parte del professionista degli impegni contenuti nei codici di condotta che il medesimo si è impegnato a rispettare, ove si tratti di un impegno fermo e verificabile, e il professionista indichi in una pratica commerciale che è vincolato dal codice. 3. È considerata scorretta la pratica commerciale che, riguardando prodotti suscettibili di porre in pericolo la salute e la sicurezza dei consumato- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 361 ri, omette di darne notizia in modo da indurre i consumatori a trascurare le normali regole di prudenza e vigilanza. 4. È considerata, altresì, scorretta la pratica commerciale che, in quanto suscettibile di raggiungere bambini ed adolescenti, può, anche indirettamente, minacciare la loro sicurezza. Art. 22. – Omissioni ingannevoli (16) – 1. È considerata ingannevole una pratica commerciale che nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, nonché dei limiti del mezzo di comunicazione impiegato, omette informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno in tale contesto per prendere una decisione consapevole di natura commerciale e induce o è idonea ad indurre in tal modo il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 2. Una pratica commerciale è altresì considerata un’omissione ingannevole quando un professionista occulta o presenta in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti di cui al detto comma, o non indica l’intento commerciale della pratica stessa qualora questi non risultino già evidente dal contesto nonché quando, nell’uno o nell’altro caso, ciò induce o è idoneo a indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. 3. Qualora il mezzo di comunicazione impiegato per la pratica commerciale imponga restrizioni in termini di spazio o di tempo, nel decidere se vi sia stata un’omissione di informazioni, si tiene conto di dette restrizioni e di qualunque misura adottata dal professionista per rendere disponibili le informazioni ai consumatori con altri mezzi. 4. Nel caso di un invito all’acquisto sono considerate rilevanti, ai sensi del comma 1, le informazioni seguenti, qualora non risultino già evidenti dal contesto: a) le caratteristiche principali del prodotto in misura adeguata al mezzo di comunicazione e al prodotto stesso; b) l’indirizzo geografico e l’identità del professionista, come la sua denominazione sociale e, ove questa informazione sia pertinente, l’indirizzo geografico e l’identità del professionista per conto del quale egli agisce; c) il prezzo comprensivo delle imposte o, se la natura del prodotto comporta l’impossibilità di calcolare ragionevolmente il prezzo in anticipo, le modalità di calcolo del prezzo e, se del caso, tutte le spese aggiuntive di spedizione, consegna o postali oppure, qualora tali spese non possano ragionevolmente essere calcolate in anticipo, l’indicazione che tali spese potranno essere addebitate al consumatore; d) le modalità di pagamento, consegna, esecuzione e trattamento dei 362 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE reclami qualora esse siano difformi dagli obblighi imposti dalla diligenza professionale; e) l’esistenza di un diritto di recesso o scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto. 5. Sono considerati rilevanti, ai sensi del comma 1, gli obblighi di informazione, previsti dal diritto comunitario, connessi alle comunicazioni commerciali, compresa la pubblicità o la commercializzazione del prodotto. Art. 23 – Pratiche commerciali considerate in ogni caso ingannevoli (16) – 1. Sono considerate in ogni caso ingannevoli le seguenti pratiche commerciali: a) affermazione non rispondente al vero, da parte di un professionista, di essere firmatario di un codice di condotta; b) esibire un marchio di fiducia, un marchio di qualità o un marchio equivalente senza aver ottenuto la necessaria autorizzazione; c) asserire, contrariamente al vero, che un codice di condotta ha l’approvazione di un organismo pubblico o di altra natura; d) asserire, contrariamente al vero, che un professionista, le sue pratiche commerciali o un suo prodotto sono stati autorizzati, accettati o approvati, da un organismo pubblico o privato o che sono state rispettate le condizioni dell’autorizzazione, dell’accettazione o dell’approvazione ricevuta; e) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo senza rivelare l’esistenza di ragionevoli motivi che il professionista può avere per ritenere che non sarà in grado di fornire o di far fornire da un altro professionista quei prodotti o prodotti equivalenti a quel prezzo entro un periodo e in quantità ragionevoli in rapporto al prodotto, all’entità della pubblicità fatta del prodotto e al prezzo offerti; f) invitare all’acquisto di prodotti ad un determinato prezzo e successivamente: 1) rifiutare di mostrare l’articolo pubblicizzato ai consumatori, oppure 2) rifiutare di accettare ordini per l’articolo o di consegnarlo entro un periodo di tempo ragionevole, oppure 3) fare la dimostrazione dell’articolo con un campione difettoso, con l’intenzione di promuovere un altro prodotto; g) dichiarare, contrariamente al vero, che il prodotto sarà disponibile solo per un periodo molto limitato o che sarà disponibile solo a condizioni particolari per un periodo di tempo molto limitato, in modo da ottenere una decisione immediata e privare i consumatori della possibilità o del tempo sufficiente per prendere una decisione consapevole; h) impegnarsi a fornire l’assistenza post-vendita a consumatori con i quali il professionista ha comunicato prima dell’operazione commerciale in una 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 363 lingua diversa dalla lingua ufficiale dello Stato membro in cui il professionista è stabilito e poi offrire concretamente tale servizio soltanto in un’altra lingua, senza che questo sia chiaramente comunicato al consumatore prima del suo impegno a concludere l’operazione; i) affermare, contrariamente al vero, o generare comunque l’impressione che la vendita del prodotto è lecita; l) presentare i diritti conferiti ai consumatori dalla legge come una caratteristica propria dell’offerta fatta dal professionista; m) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, impiegare contenuti redazionali nei mezzi di comunicazione per promuovere un prodotto, qualora i costi di tale promozione siano stati sostenuti dal professionista senza che ciò emerga dai contenuti o da immagini o suoni chiaramente individuabili per il consumatore; n) formulare affermazioni di fatto inesatte per quanto riguarda la natura e la portata dei rischi per la sicurezza personale del consumatore o della sua famiglia se egli non acquistasse il prodotto; o) promuovere un prodotto simile a quello fabbricato da un altro produttore in modo tale da fuorviare deliberatamente il consumatore inducendolo a ritenere, contrariamente al vero, che il prodotto è fabbricato dallo stesso produttore; p) avviare, gestire o promuovere un sistema di promozione a carattere piramidale nel quale il consumatore fornisce un contributo in cambio della possibilità di ricevere un corrispettivo derivante principalmente dall’entrata di altri consumatori nel sistema piuttosto che dalla vendita o dal consumo di prodotti; q) affermare, contrariamente al vero, che il professionista è in procinto di cessare l’attività o traslocare; r) affermare che alcuni prodotti possono facilitare la vincita in giochi basati sulla sorte; s) affermare, contrariamente al vero, che un prodotto ha la capacità di curare malattie, disfunzioni o malformazioni; t) comunicare informazioni inesatte sulle condizioni di mercato o sulla possibilità di ottenere il prodotto allo scopo d’indurre il consumatore all’acquisto a condizioni meno favorevoli di quelle normali di mercato; u) affermare in una pratica commerciale che si organizzano concorsi o promozioni a premi senza attribuire i premi descritti o un equivalente ragionevole; v) descrivere un prodotto come gratuito o senza alcun onere, se il consumatore deve pagare un supplemento di prezzo rispetto al normale costo necessario per rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare il prodotto; z) includere nel materiale promozionale una fattura o analoga richiesta 364 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE di pagamento che lasci intendere, contrariamente al vero, al consumatore di aver già ordinato il prodotto; aa) dichiarare o lasciare intendere, contrariamente al vero, che il professionista non agisce nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale, o presentarsi, contrariamente al vero, come consumatore; bb) lasciare intendere, contrariamente al vero, che i servizi post-vendita relativi a un prodotto siano disponibili in uno Stato membro diverso da quello in cui è venduto il prodotto. Sezione II Pratiche commerciali aggressive (17) Art. 24. – Pratiche commerciali aggressive (18) – 1. È considerata aggressiva una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o è idonea a limitare considerevolmente la libertà di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o è idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso. Art. 25 – Ricorso a molestie coercizione o indebito condizionamento (18) – 1. Nel determinare se una pratica commerciale comporta, ai fini del presente capo, molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica, o indebito condizionamento, sono presi in considerazione i seguenti elementi: a) i tempi, il luogo, la natura o la persistenza; b) il ricorso alla minaccia fisica o verbale; c) lo sfruttamento da parte del professionista di qualsivoglia evento tragico o circostanza specifica di gravità tale da alterare la capacità di valutazione del consumatore, al fine di influenzarne la decisione relativa al prodotto; d) qualsiasi ostacolo non contrattuale, oneroso o sproporzionato, imposto dal professionista qualora un consumatore intenda esercitare diritti contrattuali, compresi il diritto di risolvere un contratto o quello di cambiare prodotto o rivolgersi ad un altro professionista; (17) Sezione inserita dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l’intero Capo II. (18) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l’intero Capo II. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 365 e) qualsiasi minaccia di promuovere un’azione legale ove tale azione sia manifestamente temeraria o infondata. Art. 26 – Pratiche commerciali considerate in ogni caso aggressive (18) – 1. Sono considerate in ogni caso aggressive le seguenti pratiche commerciali: a) creare l’impressione che il consumatore non possa lasciare i locali commerciali fino alla conclusione del contratto; b) effettuare visite presso l’abitazione del consumatore, ignorando gli inviti del consumatore a lasciare la sua residenza o a non ritornarvi, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale; c) effettuare ripetute e non richieste sollecitazioni commerciali per telefono, via fax, per posta elettronica o mediante altro mezzo di comunicazione a distanza, fuorché nelle circostanze e nella misura in cui siano giustificate dalla legge nazionale ai fini dell’esecuzione di un’obbligazione contrattuale, fatti salvi l’articolo 58 e l’articolo 130 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; d) imporre al consumatore che intenda presentare una richiesta di risarcimento del danno in virtù di una polizza di assicurazione di esibire documenti che non possono ragionevolmente essere considerati pertinenti per stabilire la fondatezza della richiesta, o omettere sistematicamente di rispondere alla relativa corrispondenza, al fine di dissuadere un consumatore dall’esercizio dei suoi diritti contrattuali; e) salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, includere in un messaggio pubblicitario un’esortazione diretta ai bambini affinché acquistino o convincano i genitori o altri adulti ad acquistare loro i prodotti reclamizzati; f) esigere il pagamento immediato o differito o la restituzione o la custodia di prodotti che il professionista ha fornito, ma che il consumatore non ha richiesto, salvo quanto previsto dall’articolo 54, comma 2, secondo periodo; g) informare esplicitamente il consumatore che, se non acquista il prodotto o il servizio saranno in pericolo il lavoro o la sussistenza del professionista; h) lasciare intendere, contrariamente al vero, che il consumatore abbia già vinto, vincerà o potrà vincere compiendo una determinata azione un premio o una vincita equivalente, mentre in effetti non esiste alcun premio né vincita equivalente oppure che qualsiasi azione volta a reclamare il premio o altra vincita equivalente è subordinata al versamento di denaro o al sostenimento di costi da parte del consumatore. 366 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE Capo III APPLICAZIONE (19) Art. 27 – Tutela amministrativa e giurisdizionale (20) – 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata “Autorità”, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo anche quale autorità competente per l’applicazione del regolamento 2006/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, nei limiti delle disposizioni di legge. 2. L’Autorità, d’ufficio o su istanza di ogni soggetto o organizzazione che ne abbia interesse, inibisce la continuazione delle pratiche commerciali scorrette e ne elimina gli effetti. A tale fine, l’Autorità si avvale dei poteri investigativi ed esecutivi di cui al citato regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 l’Autorità può avvalersi della Guardia di finanza che agisce con i poteri ad essa attribuiti per l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto e dell’imposta sui redditi. L’intervento dell’Autorità è indipendente dalla circostanza che i consumatori interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in cui è stabilito il professionista o in un altro Stato membro. 3. L’Autorità può disporre, con provvedimento motivato, la sospensione provvisoria delle pratiche commerciali scorrette, laddove sussiste particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria al professionista e, se il committente non è conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la pratica commerciale ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può, altresì, richiedere a imprese, enti o persone che ne siano in possesso le informazioni ed i documenti rilevanti al fine dell’accertamento dell’infrazione. Si applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. 4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall’Autorità ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 5. L’Autorità può disporre che il professionista fornisca prove sull’esattezza dei dati di fatto connessi alla pratica commerciale se, tenuto conto dei (19) Capo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. (20) Articolo sostituito dall’art. 1, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha sostituito l’intero Capo III. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 367 diritti o degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi altra parte nel procedimento, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni caso, al professionista l’onere di provare, con allegazioni fattuali, che egli non poteva ragionevolmente prevedere l’impatto della pratica commerciale sui consumatori, ai sensi dell’articolo 20, comma 3. 6. Quando la pratica commerciale è stata o deve essere diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. 7. Ad eccezione dei casi di manifesta scorrettezza e gravità della pratica commerciale, l’Autorità può ottenere dal professionista responsabile l’assunzione dell’impegno di porre fine all’infrazione, cessando la diffusione della stessa o modificandola in modo da eliminare i profili di illegittimità. L’Autorità può disporre la pubblicazione della dichiarazione dell’impegno in questione a cura e spese del professionista. In tali ipotesi, l’Autorità, valutata l’idoneità di tali impegni, può renderli obbligatori per il professionista e definire il procedimento senza procedere all’accertamento dell’infrazione. 8. L’Autorità, se ritiene la pratica commerciale scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora portata a conoscenza del pubblico, o la continuazione, qualora la pratica sia già iniziata. Con il medesimo provvedimento può essere disposta, a cura e spese del professionista, la pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di un’apposita dichiarazione rettificativa, in modo da impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a produrre effetti. 9. Con il provvedimento che vieta la pratica commerciale scorretta, l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000,00 euro a 500.000,00 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso di pratiche commerciali scorrette ai sensi dell’articolo 21, commi 3 e 4, la sanzione non può essere inferiore a 50.000,00 euro. 10. Nei casi riguardanti comunicazioni commerciali inserite sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 8, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento. 11. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, con proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione (21). (21) Il regolamento qui previsto, per il disposto dell’art. 4, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore dello stesso decreto legislativo. 368 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE 12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 150.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività d’impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 13. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità sono soggetti alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità. 14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non scorretto della stessa, la tutela dei soggetti e delle organizzazioni che vi abbiano interesse, è esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento. 15. È comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e dei marchi d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti. Art. 27-bis – Codici di condotta (22) – 1. Le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali possono adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali o ad uno o più settori imprenditoriali specifici, appositi codici di condotta che definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici con l’indicazione del soggetto responsabile o dell’organismo incaricato del controllo della loro applicazione. 2. Il codice di condotta è redatto in lingua italiana e inglese ed è reso accessibile dal soggetto o organismo responsabile al consumatore, anche per via telematica. (22) Articolo inserito dall’art. 1, comma 2, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 369 3. Nella redazione di codici di condotta deve essere garantita almeno la protezione dei minori e salvaguardata la dignità umana. 4. I codici di condotta di cui al comma 1 sono comunicati, per la relativa adesione, agli operatori dei rispettivi settori e conservati ed aggiornati a cura del responsabile del codice, con l’indicazione degli aderenti. 5. Dell’esistenza del codice di condotta, dei suoi contenuti e dell’adesione il professionista deve preventivamente informare i consumatori. Art. 27-ter – Autodisciplina (22) – 1. I consumatori, i concorrenti, anche tramite le loro associazioni o organizzazioni, prima di avviare la procedura di cui all’articolo 27, possono convenire con il professionista di adire preventivamente, il soggetto responsabile o l’organismo incaricato del controllo del codice di condotta relativo ad uno specifico settore la risoluzione concordata della controversia volta a vietare o a far cessare la continuazione della pratica commerciale scorretta. 2. In ogni caso il ricorso ai sensi del presente articolo, qualunque sia l’esito della procedura, non pregiudica il diritto del consumatore di adire l’Autorità, ai sensi dell’articolo 27, o il giudice competente. 3. Iniziata la procedura davanti ad un organismo di autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi dall’adire l’Autorità fino alla pronuncia definitiva, ovvero possono chiedere la sospensione del procedimento innanzi all’Autorità, ove lo stesso sia stato attivato anche da altro soggetto legittimato, in attesa della pronuncia dell’organismo di autodisciplina. L’Autorità, valutate tutte le circostanze, può disporre la sospensione del procedimento per un periodo non superiore a trenta giorni. Art. 27-quater – Oneri di informazione (22) – 1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato e le associazioni o le organizzazioni imprenditoriali e professionali di cui all’articolo 27-bis, comunicano periodicamente al Ministero dello sviluppo economico le decisioni adottate ai sensi del presente titolo. 2. Il Ministero dello sviluppo economico provvederà affinché sul proprio sito siano disponibili: a) le informazioni generali sulle procedure relative ai meccanismi di reclamo e ricorso disponibili in caso di controversie, nonché sui codici di condotta adottati ai sensi dell’articolo 27-bis; b) gli estremi delle autorità, organizzazioni o associazioni presso le quali si possono ottenere ulteriori informazioni o assistenza; c) gli estremi e la sintesi delle decisioni significative riguardo a controversie, comprese quelle adottate dagli organi di composizione extragiudiziale. 370 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE TITOLO IV (23) PARTICOLARI MODALITÀ DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA Capo I (24) RAFFORZAMENTO DELLA TUTELA DEL CONSUMATORE IN MATERIA DI TELEVENDITE Art. 28 – Ambito di applicazione – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle televendite, come definite nel regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite, adottato dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, comprese quelle di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili e di servizi relativi a concorsi o giochi comportanti ovvero strutturati in guisa di pronostici. Le medesime disposizioni si applicano altresì agli spot di televendita (25). Art. 29 – Prescrizioni – 1. Le televendite devono evitare ogni forma di sfruttamento della superstizione, della credulità o della paura, non devono contenere scene di violenza fisica o morale o tali da offendere il gusto e la sensibilità dei consumatori per indecenza, volgarità o ripugnanza. Art. 30 – Divieti – 1. È vietata la televendita che offenda la dignità umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell’ambiente. È vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco. 2. Le televendite non devono contenere dichiarazioni o rappresentazioni che possono indurre in errore gli utenti o i consumatori, anche per mezzo di omissioni, ambiguità o esagerazioni, in particolare per ciò che riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate. Art. 31 – Tutela dei minori – 1. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela: (23) Titolo inserito dall’art. 1, comma 4, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. (24) Capo inserito dall’art. 1, comma 4, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146, che ha inserito il titolo IV. (25) Comma modificato dall’art. 1, comma 5, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 371 a) non esortare i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l’inesperienza o la credulità; b) non esortare i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi; c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri; d) non mostrare minorenni in situazioni pericolose. Art. 32 – Sanzioni – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, e fatte salve le disposizioni ed il regime sanzionatorio stabiliti per i contratti a distanza, così come disciplinati alla parte III, titolo III, capo I, sezione II, dall’articolo 50 all’articolo 61, del codice, nonché le ulteriori disposizioni stabilite in materia di pubblicità, alle televendite sono applicabili altresì le sanzioni di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249. PARTE III IL RAPPORTO DI CONSUMO TITOLO I DEI CONTRATTI DEL CONSUMATORE IN GENERALE Art. 33 – Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore – 1. Nel contratto concluso tra il consumatore ed il professionista si considerano vessatorie le clausole che, malgrado la buona fede, determinano a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. 2. Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista (26); b) escludere o limitare le azioni o i diritti del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) escludere o limitare l’opportunità da parte del consumatore della compensazione di un debito nei confronti del professionista con un credito vantato nei confronti di quest’ultimo; (26) Lettera modificata dall’art. 5, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. . 372 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE d) prevedere un impegno definitivo del consumatore mentre l’esecuzione della prestazione del professionista è subordinata ad una condizione il cui adempimento dipende unicamente dalla sua volontà; e) consentire al professionista di trattenere una somma di denaro versata dal consumatore se quest’ultimo non conclude il contratto o recede da esso, senza prevedere il diritto del consumatore di esigere dal professionista il doppio della somma corrisposta se è quest’ultimo a non concludere il contratto oppure a recedere; f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo; g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; h) consentire al professionista di recedere da contratti a tempo indeterminato senza un ragionevole preavviso, tranne nel caso di giusta causa; i) stabilire un termine eccessivamente anticipato rispetto alla scadenza del contratto per comunicare la disdetta al fine di evitare la tacita proroga o rinnovazione; l) prevedere l’estensione dell’adesione del consumatore a clausole che non ha avuto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto; m) consentire al professionista di modificare unilateralmente le clausole del contratto, ovvero le caratteristiche del prodotto o del servizio da fornire, senza un giustificato motivo indicato nel contratto stesso; n) stabilire che il prezzo dei beni o dei servizi sia determinato al momento della consegna o della prestazione; o) consentire al professionista di aumentare il prezzo del bene o del servizio senza che il consumatore possa recedere se il prezzo finale è eccessivamente elevato rispetto a quello originariamente convenuto; p) riservare al professionista il potere di accertare la conformità del bene venduto o del servizio prestato a quello previsto nel contratto o conferirgli il diritto esclusivo d’interpretare una clausola qualsiasi del contratto; q) limitare la responsabilità del professionista rispetto alle obbligazioni derivanti dai contratti stipulati in suo nome dai mandatari o subordinare l’adempimento delle suddette obbligazioni al rispetto di particolari formalità; r) limitare o escludere l’opponibilità dell’eccezione d’inadempimento da parte del consumatore; s) consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 373 derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest’ultimo; t) sancire a carico del consumatore decadenze, limitazioni della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria, limitazioni all’adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell’onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi; u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore; v) prevedere l’alienazione di un diritto o l’assunzione di un obbligo come subordinati ad una condizione sospensiva dipendente dalla mera volontà del professionista a fronte di un’obbligazione immediatamente efficace del consumatore. È fatto salvo il disposto dell’articolo 1355 del codice civile. 3. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari a tempo indeterminato il professionista può, in deroga alle lettere h) e m) del comma 2: a) recedere, qualora vi sia un giustificato motivo, senza preavviso, dandone immediata comunicazione al consumatore; b) modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le condizioni del contratto, preavvisando entro un congruo termine il consumatore, che ha diritto di recedere dal contratto. 4. Se il contratto ha ad oggetto la prestazione di servizi finanziari il professionista può modificare, senza preavviso, sempreché vi sia un giustificato motivo in deroga alle lettere n) e o) del comma 2, il tasso di interesse o l’importo di qualunque altro onere relativo alla prestazione finanziaria originariamente convenuti, dandone immediata comunicazione al consumatore che ha diritto di recedere dal contratto. 5. Le lettere h), m), n) e o) del comma 2 non si applicano ai contratti aventi ad oggetto valori mobiliari, strumenti finanziari ed altri prodotti o servizi il cui prezzo è collegato alle fluttuazioni di un corso e di un indice di borsa o di un tasso di mercato finanziario non controllato dal professionista, nonché la compravendita di valuta estera, di assegni di viaggio o di vaglia postali internazionali emessi in valuta estera. 6. Le lettere n) e o) del comma 2 non si applicano alle clausole di indicizzazione dei prezzi, ove consentite dalla legge, a condizione che le modalità di variazione siano espressamente descritte. Art. 34 – Accertamento della vessatorietà delle clausole – 1. La vessatorietà di una clausola è valutata tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle circostanze esistenti al momento della sua conclusione ed alle altre clausole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende. 2. La valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispet- 374 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE tivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile. 3. Non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che siano riproduttive di disposizioni o attuative di principi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell’Unione europea o l’Unione europea. 4. Non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. 5. Nel contratto concluso mediante sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, incombe sul professionista l’onere di provare che le clausole, o gli elementi di clausola, malgrado siano dal medesimo unilateralmente predisposti, siano stati oggetto di specifica trattativa con il consumatore. Art. 35 – Forma e interpretazione – 1. Nel caso di contratti di cui tutte le clausole o talune clausole siano proposte al consumatore per iscritto, tali clausole devono sempre essere redatte in modo chiaro e comprensibile. 2. In caso di dubbio sul senso di una clausola, prevale l’interpretazione più favorevole al consumatore. 3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica nei casi di cui all’articolo 37. Art. 36 – Nullità di protezione – 1. Le clausole considerate vessatorie ai sensi degli articoli 33 e 34 sono nulle mentre il contratto rimane valido per il resto. 2. Sono nulle le clausole che, quantunque oggetto di trattativa, abbiano per oggetto o per effetto di: a) escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista; b) escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista; c) prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto. 3. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 4. Il venditore ha diritto di regresso nei confronti del fornitore per i danni che ha subìto in conseguenza della declaratoria di nullità delle clausole dichiarate abusive. 5. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente titolo, lad- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 375 dove il contratto presenti un collegamento più stretto con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Art. 37 – Azione inibitoria – 1. Le associazioni rappresentative dei consumatori, di cui all’articolo 137, le associazioni rappresentative dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono convenire in giudizio il professionista o l’associazione di professionisti che utilizzano, o che raccomandano l’utilizzo di condizioni generali di contratto e richiedere al giudice competente che inibisca l’uso delle condizioni di cui sia accertata l’abusività ai sensi del presente titolo. 2. L’inibitoria può essere concessa, quando ricorrono giusti motivi di urgenza, ai sensi degli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile. 3. Il giudice può ordinare che il provvedimento sia pubblicato in uno o più giornali, di cui uno almeno a diffusione nazionale. 4. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle azioni inibitorie esercitate dalle associazioni dei consumatori di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell’articolo 140. Art. 38 – Rinvio – 1. Per quanto non previsto dal presente codice (27), ai contratti conclusi tra il consumatore ed il professionista si applicano le disposizioni del codice civile. TITOLO II ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE Capo I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 39 – Regole nelle attività commerciali – 1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori. CAPO II PROMOZIONE DELLE VENDITE Sezione I Credito al consumo Art. 40 – Credito al consumo – 1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) provvede ad adeguare la normativa nazionale alla (27) Comma modificato dall’art. 6, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 376 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE direttiva 98/7/CE del 16 febbraio 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 87/102/CEE, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo, con particolare riguardo alla previsione di indicare il Tasso annuo effettivo globale (TAEG) mediante un esempio tipico. Art. 41 – Tasso annuo effettivo globale e pubblicità – 1. Ai fini di cui all’articolo 40, il CICR, apporta, ai sensi degli articoli 122, comma 2, e 123, comma 2, del testo unico della legge in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, le necessarie modifiche alla disciplina recata dal decreto del Ministro del tesoro in data 8 luglio 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 20 luglio 1992. Art. 42 – Inadempimento del fornitore – 1. Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l’esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito. Art. 43 – Rinvio al testo unico bancario – 1. Per la restante disciplina del credito al consumo si fa rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni. TITOLO III MODALITÀ CONTRATTUALI Art. 44 – Contratti negoziati nei locali commerciali. Rinvio – 1. Ove non diversamente disciplinato dal presente codice, per la disciplina del settore del commercio si fa rinvio al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Capo I PARTICOLARI MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO Sezione I Contratti negoziati fuori dei locali commerciali Art. 45 – Campo di applicazione – 1. La presente sezione disciplina i contratti tra un professionista ed un consumatore, riguardanti la forni- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 377 tura di beni o la prestazione di servizi, in qualunque forma conclusi, stipulati: a) durante la visita del professionista al domicilio del consumatore o di un altro consumatore ovvero sul posto di lavoro del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si trovi, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, di studio o di cura; b) durante una escursione organizzata dal professionista al di fuori dei propri locali commerciali; c) in area pubblica o aperta al pubblico, mediante la sottoscrizione di una nota d’ordine, comunque denominata; d) per corrispondenza o, comunque, in base ad un catalogo che il consumatore ha avuto modo di consultare senza la presenza del professionista. 2. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nel caso di proposte contrattuali sia vincolanti che non vincolanti effettuate dal consumatore in condizioni analoghe a quelle specificate nel comma 1, per le quali non sia ancora intervenuta l’accettazione del professionista. 3. Ai contratti di cui al comma 1, lettera d), si applicano, se più favorevoli, le disposizioni di cui alla sezione II. Art. 46 – Esclusioni – 1. Sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni della presente sezione: a) i contratti per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili ed i contratti relativi ad altri diritti concernenti beni immobili, con eccezione dei contratti relativi alla fornitura di merci e alla loro incorporazione in beni immobili e dei contratti relativi alla riparazione di beni immobili; b) i contratti relativi alla fornitura di prodotti alimentari o bevande o di altri prodotti di uso domestico corrente consegnati a scadenze frequenti e regolari; c) i contratti di assicurazione; d) i contratti relativi a strumenti finanziari. 2. Sono esclusi dall’applicazione della presente sezione anche i contratti aventi ad oggetto la fornitura di beni o la prestazione di servizi per i quali il corrispettivo globale che deve essere pagato da parte del consumatore non supera l’importo di 26 euro, comprensivo di oneri fiscali ed al netto di eventuali spese accessorie che risultino specificamente individuate nella nota d’ordine o nel catalogo o altro documento illustrativo, con indicazione della relativa causale. Si applicano comunque le disposizioni della presente sezione nel caso di più contratti stipulati contestualmente tra le medesime parti, qualora l’entità del corrispettivo globale, indipendentemente dall’importo dei singoli contratti, superi l’importo di 26 euro. Art. 47 – Informazione sul diritto di recesso – 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali soggetti alle disposizioni della presente sezione, il pro- 378 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE fessionista deve informare il consumatore del diritto di cui agli articoli da 64 a 67. L’informazione deve essere fornita per iscritto e deve contenere: a) l’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per l’esercizio del diritto di recesso; b) l’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo o, se si tratti di società o altra persona giuridica, la denominazione e la sede della stessa, nonché l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se diverso. 2. Qualora il contratto preveda che l’esercizio del diritto di recesso non sia soggetto ad alcun termine o modalità, l’informazione deve comunque contenere gli elementi indicati nella lettera b) del comma 1. 3. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettere a), b) e c), qualora sia sottoposta al consumatore, per la sottoscrizione, una nota d’ordine, comunque denominata, l’informazione di cui al comma 1 deve essere riportata nella suddetta nota d’ordine, separatamente dalle altre clausole contrattuali e con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli degli altri elementi indicati nel documento. Una copia della nota d’ordine, recante l’indicazione del luogo e della data di sottoscrizione, deve essere consegnata al consumatore. 4. Qualora non venga predisposta una nota d’ordine, l’informazione deve essere comunque fornita al momento della stipulazione del contratto ovvero all’atto della formulazione della proposta, nell’ipotesi prevista dall’articolo 45, comma 2, ed il relativo documento deve contenere, in caratteri chiaramente leggibili, oltre agli elementi di cui al comma 1, l’indicazione del luogo e della data in cui viene consegnato al consumatore, nonché gli elementi necessari per identificare il contratto. Di tale documento il professionista può richiederne una copia sottoscritta dal consumatore. 5. Per i contratti di cui all’articolo 45, comma 1, lettera d), l’informazione sul diritto di recesso deve essere riportata nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio oggetto del contratto, o nella relativa nota d’ordine, con caratteri tipografici uguali o superiori a quelli delle altre informazioni concernenti la stipulazione del contratto, contenute nel documento. Nella nota d’ordine, comunque, in luogo della indicazione completa degli elementi di cui al comma 1, può essere riportato il solo riferimento al diritto di esercitare il recesso, con la specificazione del relativo termine e con rinvio alle indicazioni contenute nel catalogo o altro documento illustrativo della merce o del servizio per gli ulteriori elementi previsti nell’informazione. 6. Il professionista non potrà accettare, a titolo di corrispettivo, effetti cambiari che abbiano una scadenza inferiore a quindici giorni dalla stipulazione del contratto e non potrà presentali allo sconto prima di tale termine. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 379 Art. 48 – Esclusione del recesso – 1. Per i contratti riguardanti la prestazione di servizi, il diritto di recesso non può essere esercitato nei confronti delle prestazioni che siano state già eseguite. Art. 49 – Norme applicabili – 1. Alle vendite di cui alla presente sezione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 19 e 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al settore del commercio. Sezione II Contratti a distanza Art. 50 – Definizioni – 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: il contratto avente per oggetto beni o servizi stipulato tra un professionista e un consumatore nell’ambito di un sistema di vendita o di prestazione di servizi a distanza organizzato dal professionista che, per tale contratto, impiega esclusivamente una o più tecniche di comunicazione a distanza fino alla conclusione del contratto, compresa la conclusione del contratto stesso; b) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea del professionista e del consumatore, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette parti; c) operatore di tecnica di comunicazione: la persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività professionale consiste nel mettere a disposizione dei professionisti una o più tecniche di comunicazione a distanza. Art. 51 – Campo di applicazione – 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano ai contratti a distanza, esclusi i contratti: a) relativi ai servizi finanziari, di cui agli articoli 67-bis e seguenti del presente codice (28); b) conclusi tramite distributori automatici o locali commerciali automatizzati; c) conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni impiegando telefoni pubblici; d) relativi alla costruzione e alla vendita o ad altri diritti relativi a beni immobili, con esclusione della locazione; e) conclusi in occasione di una vendita all’asta. Art. 52 – Informazioni per il consumatore – 1. In tempo utile, prima della conclusione di qualsiasi contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le seguenti informazioni: (28) Lettera modificata dall’art. 7, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 380 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE a) identità del professionista e, in caso di contratti che prevedono il pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista; b) caratteristiche essenziali del bene o del servizio; c) prezzo del bene o del servizio, comprese tutte le tasse e le imposte; d) spese di consegna; e) modalità del pagamento, della consegna del bene o della prestazione del servizio e di ogni altra forma di esecuzione del contratto; f) esistenza del diritto di recesso o di esclusione dello stesso, ai sensi dell’articolo 55, comma 2; g) modalità e tempi di restituzione o di ritiro del bene in caso di esercizio del diritto di recesso; h) costo dell’utilizzo della tecnica di comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base diversa dalla tariffa di base; i) durata della validità dell’offerta e del prezzo; l) durata minima del contratto in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi ad esecuzione continuata o periodica. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui scopo commerciale deve essere inequivocabile, devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, con ogni mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza impiegata, osservando in particolare i principi di buona fede e di lealtà in materia di transazioni commerciali, valutati alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori particolarmente vulnerabili. 3. In caso di comunicazioni telefoniche, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto. In caso di utilizzo della posta elettronica si applica la disciplina prevista dall’articolo 9 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. 4. Nel caso di utilizzazione di tecniche che consentono una comunicazione individuale, le informazioni di cui al comma 1 sono fornite, ove il consumatore lo richieda, in lingua italiana. In tale caso, sono fornite nella stessa lingua anche la conferma e le ulteriori informazioni di cui all’articolo 53. 5. In caso di commercio elettronico gli obblighi informativi dovuti dal professionista vanno integrati con le informazioni previste dall’articolo 12 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Art. 53 – Conferma scritta delle informazioni – 1. Il consumatore deve ricevere conferma per iscritto o, a sua scelta, su altro supporto duraturo a sua disposizione ed a lui accessibile, di tutte le informazioni previste dall’articolo 52, comma 1, prima od al momento della esecuzione del contratto. Entro tale momento e nelle stesse forme devono comunque essere fornite al consumatore anche le seguenti informazioni: 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 381 a) un’informazione sulle condizioni e le modalità di esercizio del diritto di recesso, ai sensi della sezione IV del presente capo, inclusi i casi di cui all’articolo 65, comma 3; b) l’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami; c) le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti; d) le condizioni di recesso dal contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno. 2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai servizi la cui esecuzione è effettuata mediante una tecnica di comunicazione a distanza, qualora i detti servizi siano forniti in un’unica soluzione e siano fatturati dall’operatore della tecnica di comunicazione. Anche in tale caso il consumatore deve poter disporre dell’indirizzo geografico della sede del professionista cui poter presentare reclami. Art. 54 – Esecuzione del contratto – 1. Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al professionista. 2. In caso di mancata esecuzione dell’ordinazione da parte del professionista, dovuta alla indisponibilità, anche temporanea, del bene o del servizio richiesto, il professionista, entro il termine di cui al comma 1, informa il consumatore, secondo le modalità di cui all’articolo 53, comma 1, e provvede al rimborso delle somme eventualmente già corrisposte per il pagamento della fornitura. Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore e qualità equivalenti o superiori. Art. 55 – Esclusioni – 1. Il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti, nonché gli articoli 52 e 53 ed il comma 1 dell’articolo 54 non si applicano: a) ai contratti di fornitura di generi alimentari, di bevande o di altri beni per uso domestico di consumo corrente forniti al domicilio del consumatore, al suo luogo di residenza o al suo luogo di lavoro, da distributori che effettuano giri frequenti e regolari; b) ai contratti di fornitura di servizi relativi all’alloggio, ai trasporti, alla ristorazione, al tempo libero, quando all’atto della conclusione del contratto il professionista si impegna a fornire tali prestazioni ad una data determinata o in un periodo prestabilito. 2. Salvo diverso accordo tra le parti, il consumatore non può esercitare il diritto di recesso previsto agli articoli 64 e seguenti nei casi: a) di fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata, con l’accordo del 382 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE consumatore, prima della scadenza del termine previsto dall’articolo 64, comma 1; b) di fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario che il professionista non è in grado di controllare; c) di fornitura di beni confezionati su misura o chiaramente personalizzati o che, per loro natura, non possono essere rispediti o rischiano di deteriorarsi o alterarsi rapidamente; d) di fornitura di prodotti audiovisivi o di software informatici sigillati, aperti dal consumatore; e) di fornitura di giornali, periodici e riviste; f) di servizi di scommesse e lotterie. Art. 56 – Pagamento mediante carta – 1. Il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore ai sensi dell’articolo 52, comma 1, lettera e). 2. L’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo, fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. L’istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al professionista le somme riaccreditate al consumatore. Art. 57 – Fornitura non richiesta (29) – 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 62, ogni fornitura non richiesta di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (30). Art. 58 – Limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza – 1. L’impiego da parte di un professionista del telefono, della posta elettronica, di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di un operatore o di fax richiede il consenso preventivo del consumatore. 2. Tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle di cui al comma 1, qualora consentano una comunicazione individuale, possono essere impiegate dal professionista se il consumatore non si dichiara esplicitamente contrario. (29) Articolo sostituito dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 2 agosto 2007, n. 146. (30) Comma sostituito dall’art. 8, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 383 Art. 59 – Vendita tramite mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi – 1. Nel caso di contratti a distanza riguardanti la fornitura di beni o la prestazione di servizi, sulla base di offerte effettuate al pubblico tramite il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi e finalizzate ad una diretta stipulazione del contratto stesso, nonché nel caso di contratti conclusi mediante l’uso di strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso di cui all’articolo 52, comma 1, lettere f) e g), come disciplinato agli articoli 64 e seguenti, deve essere fornita nel corso della presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, compatibilmente con le particolari esigenze poste dalle caratteristiche dello strumento impiegato e dalle relative evoluzioni tecnologiche. Per i contratti negoziati sulla base di una offerta effettuata tramite il mezzo televisivo l’informazione deve essere fornita all’inizio e nel corso della trasmissione nella quale sono contenute le offerte. L’informazione sul diritto di recesso deve essere altresì fornita per iscritto, con le modalità previste dall’articolo 52, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce. Il termine per l’invio della comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre, ai sensi dell’articolo 65, dalla data di ricevimento della merce. Art. 60 – Riferimenti – 1. Il contratto a distanza deve contenere il riferimento alle disposizioni della presente sezione. Art. 61 – Rinvio – 1. Ai contratti a distanza si applicano altresì le disposizioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante riforma della disciplina relativa al commercio. Sezione III Disposizioni comuni Art. 62 – Sanzioni – 1. Salvo che il fatto costituisca reato il professionista che contravviene alle norme di cui al presente capo, ovvero non fornisce l’informazione al consumatore, ovvero ostacola l’esercizio del diritto di recesso ovvero fornisce informazione incompleta o errata o comunque non conforme sul diritto di recesso da parte del consumatore secondo le modalità di cui agli articoli 64 e seguenti, ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente pagate, nonché nei casi in cui abbia presentato all’incasso o allo sconto gli effetti cambiari prima che sia trascorso il termine di cui all’articolo 64, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 384 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE 3. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall’articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di cui all’articolo 58, al Garante per la protezione dei dati personali. Art. 63 – Foro competente – 1. Per le controversie civili inerenti all’applicazione del presente capo la competenza territoriale inderogabile è del giudice del luogo di residenza o di domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato. Sezione IV Diritto di recesso Art. 64 – Esercizio del diritto di recesso – 1. Per i contratti e per le proposte contrattuali a distanza ovvero negoziati fuori dai locali commerciali, il consumatore ha diritto di recedere senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo, entro il termine di dieci giorni lavorativi, salvo quanto stabilito dall’articolo 65, commi 3, 4 e 5. 2. Il diritto di recesso si esercita con l’invio, entro i termini previsti dal comma 1, di una comunicazione scritta alla sede del professionista mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La comunicazione può essere inviata, entro lo stesso termine, anche mediante telegramma, telex, posta elettronica e fax, a condizione che sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le quarantotto ore successive; la raccomandata si intende spedita in tempo utile se consegnata all’ufficio postale accettante entro i termini previsti dal codice o dal contratto, ove diversi. L’avviso di ricevimento non è, comunque, condizione essenziale per provare l’esercizio del diritto di recesso. 3. Qualora espressamente previsto nell’offerta o nell’informazione concernente il diritto di recesso, in luogo di una specifica comunicazione è sufficiente la restituzione, entro il termine di cui al comma 1, della merce ricevuta. Art. 65 – Decorrenze – 1. Per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre: a) dalla data di sottoscrizione della nota d’ordine contenente l’informazione di cui all’articolo 47 ovvero, nel caso in cui non sia predisposta una 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 385 nota d’ordine, dalla data di ricezione dell’informazione stessa, per i contratti riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto; b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora l’acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto. 2. Per i contratti a distanza, il termine per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 64 decorre: a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52 o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa; b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli obblighi di informazione di cui all’articolo 52, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purché non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa. 3. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione di cui all’articolo 47, ovvero, per i contratti a distanza, gli obblighi di informazione di cui agli articoli 52, comma 1, lettere f) e g), e 53, il termine per l’esercizio del diritto di recesso è, rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto. 4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso. 5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto dal presente articolo. Art. 66 – Effetti del diritto di recesso – 1. Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione di cui all’articolo 64, le parti sono sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell’ipotesi in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui all’articolo 67. Art. 67 – Ulteriori obbligazioni delle parti – 1. Qualora sia avvenuta la consegna del bene il consumatore è tenuto a restituirlo o a metterlo a disposizione del professionista o della persona da questi designata, secondo le modalità ed i tempi previsti dal contratto. Il termine per la restituzione del 386 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE bene non può comunque essere inferiore a dieci giorni lavorativi decorrenti dalla data del ricevimento del bene. Ai fini della scadenza del termine la merce si intende restituita nel momento in cui viene consegnata all’ufficio postale accettante o allo spedizioniere. 2. Per i contratti riguardanti la vendita di beni, qualora vi sia stata la consegna della merce, la sostanziale integrità del bene da restituire è condizione essenziale per l’esercizio del diritto di recesso. È comunque sufficiente che il bene sia restituito in normale stato di conservazione, in quanto sia stato custodito ed eventualmente adoperato con l’uso della normale diligenza. 3. Le sole spese dovute dal consumatore per l’esercizio del diritto di recesso a norma del presente articolo sono le spese dirette di restituzione del bene al mittente, ove espressamente previsto dal contratto. 4. Se il diritto di recesso è esercitato dal consumatore conformemente alle disposizioni della presente sezione, il professionista è tenuto al rimborso delle somme versate dal consumatore, ivi comprese le somme versate a titolo di caparra. Il rimborso deve avvenire gratuitamente, nel minor tempo possibile e in ogni caso entro trenta giorni dalla data in cui il professionista è venuto a conoscenza dell’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme si intendono rimborsate nei termini qualora vengano effettivamente restituite, spedite o riaccreditate con valuta non posteriore alla scadenza del termine precedentemente indicato. 5. Nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato effettuato per mezzo di effetti cambiari, qualora questi non siano stati ancora presentati all’incasso, deve procedersi alla loro restituzione. È nulla qualsiasi clausola che preveda limitazioni al rimborso nei confronti del consumatore delle somme versate in conseguenza dell’esercizio del diritto di recesso. 6. Qualora il prezzo di un bene o di un servizio, oggetto di un contratto di cui al presente titolo, sia interamente o parzialmente coperto da un credito concesso al consumatore, dal professionista ovvero da terzi in base ad un accordo tra questi e il professionista, il contratto di credito si intende risolto di diritto, senza alcuna penalità, nel caso in cui il consumatore eserciti il diritto di recesso conformemente alle disposizioni di cui al presente articolo. È fatto obbligo al professionista di comunicare al terzo concedente il credito l’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore. Le somme eventualmente versate dal terzo che ha concesso il credito a pagamento del bene o del servizio fino al momento in cui ha conoscenza dell’avvenuto esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore sono rimborsate al terzo dal professionista, senza alcuna penalità, fatta salva la corresponsione degli interessi legali maturati. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 387 Sezione IV-bis Commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori (31) Art. 67-bis – Oggetto e campo di applicazione (32) – 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dalla sua natura giuridica, di un soggetto diverso dal fornitore. 2. Per i contratti riguardanti servizi finanziari costituiti da un accordo iniziale di servizio seguito da operazioni successive o da una serie di operazioni distinte della stessa natura scaglionate nel tempo, le disposizioni della presente sezione si applicano esclusivamente all’accordo iniziale. Se non vi è accordo iniziale di servizio, ma le operazioni successive o distinte della stessa natura scaglionate nel tempo sono eseguite tra le stesse parti contrattuali, gli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67novies e 67-decies si applicano solo quando è eseguita la prima operazione. Tuttavia, se nessuna operazione della stessa natura è eseguita entro un periodo di un anno, l’operazione successiva è considerata come la prima di una nuova serie di operazioni e, di conseguenza, si applicano le disposizioni degli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies, 67-octies, 67-novies e 67-decies. 3. Ferme restando le disposizioni che stabiliscono regimi di autorizzazione per la commercializzazione dei servizi finanziari in Italia, sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa, dei sistemi di pagamento e di previdenza individuale, nonché le competenze delle autorità indipendenti di settore. Art. 67-ter – Definizioni (32) – 1. Ai fini della presente sezione si intende per: a) contratto a distanza: qualunque contratto avente per oggetto servizi finanziari, concluso tra un fornitore e un consumatore ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera a); b) servizio finanziario: qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale; (31) Sezione inserita dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. (32) Articolo inserito dall’art. 9, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221, che ha inserito l’intera Sezione IV-bis. 388 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE c) fornitore: qualunque persona fisica o giuridica, soggetto pubblico o privato, che, nell’ambito delle proprie attività commerciali o professionali, è il fornitore contrattuale dei servizi finanziari oggetto di contratti a distanza; d) consumatore: qualunque soggetto di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a) del presente codice; e) tecnica di comunicazione a distanza: qualunque mezzo che, ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera b), del presente codice, possa impiegarsi per la commercializzazione a distanza di un servizio finanziario tra le parti; f) supporto durevole: qualsiasi strumento che permetta al consumatore di memorizzare informazioni a lui personalmente dirette in modo che possano essere agevolmente recuperate durante un periodo di tempo adeguato ai fini cui sono destinate le informazioni stesse, e che consenta la riproduzione immutata delle informazioni memorizzate; g) operatore o fornitore di tecnica di comunicazione a distanza: qualunque persona fisica o giuridica, pubblica o privata, la cui attività commerciale o professionale consista nel mettere a disposizione dei fornitori una o più tecniche di comunicazione a distanza; h) reclamo del consumatore: una dichiarazione, sostenuta da validi elementi di prova, secondo cui un fornitore ha commesso o potrebbe commettere un’infrazione alla normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori; i) interessi collettivi dei consumatori: gli interessi di un numero di consumatori che sono stati o potrebbero essere danneggiati da un’infrazione. Art. 67-quater – Informazione del consumatore prima della conclusione del contratto a distanza (32) – 1. Nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta, gli sono fornite le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso. 2. Le informazioni di cui al comma 1, il cui fine commerciale deve risultare in maniera inequivocabile, sono fornite in modo chiaro e comprensibile con qualunque mezzo adeguato alla tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, tenendo debitamente conto in particolare dei doveri di correttezza e buona fede nella fase precontrattuale e dei principi che disciplinano la protezione degli incapaci di agire e dei minori. 3. Le informazioni relative agli obblighi contrattuali, da comunicare al consumatore nella fase precontrattuale, devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge applicabile al contratto a distanza 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 389 anche qualora la tecnica di comunicazione impiegata sia quella elettronica. 4. Se il fornitore ha sede in uno Stato non appartenente all’Unione europea, le informazioni di cui al comma 3 devono essere conformi agli obblighi contrattuali imposti dalla legge italiana qualora il contratto sia concluso. Art. 67-quinquies – Informazioni relative al fornitore (32) – 1. Le informazioni relative al fornitore riguardano: a) l’identità del fornitore e la sua attività principale, l’indirizzo geografico al quale il fornitore è stabilito e qualsiasi altro indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e fornitore; b) l’identità del rappresentante del fornitore stabilito in Italia e l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante, quando tale rappresentante esista; c) se il consumatore ha relazioni commerciali con un professionista diverso dal fornitore, l’identità del professionista, la veste in cui agisce nei confronti del consumatore, nonché l’indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e professionista; d) se il fornitore è iscritto in un registro commerciale o in un pubblico registro analogo, il registro di commercio in cui il fornitore è iscritto e il numero di registrazione o un elemento equivalente per identificarlo nel registro; e) qualora l’attività del fornitore sia soggetta ad autorizzazione, gli estremi della competente autorità di controllo. Art. 67-sexies – Informazioni relative al servizio finanziario (32) – 1. Le informazioni relative al servizio finanziario riguardano: a) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; b) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, compresi tutti i relativi oneri, commissioni e spese e tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo; c) se del caso, un avviso indicante che il servizio finanziario è in rapporto con strumenti che implicano particolari rischi dovuti a loro specifiche caratteristiche o alle operazioni da effettuare, o il cui prezzo dipenda dalle fluttuazioni dei mercati finanziari su cui il fornitore non esercita alcuna influenza, e che i risultati ottenuti in passato non costituiscono elementi indicativi riguardo ai risultati futuri; d) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo; 390 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE e) qualsiasi limite del periodo durante il quale sono valide le informazioni fornite; f) le modalità di pagamento e di esecuzione, nonché le caratteristiche essenziali delle condizioni di sicurezza delle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito dei contratti a distanza; g) qualsiasi costo specifico aggiuntivo per il consumatore relativo all’utilizzazione della tecnica di comunicazione a distanza, se addebitato; h) l’indicazione dell’esistenza di collegamenti o connessioni con altri servizi finanziari, con la illustrazione degli eventuali effetti complessivi derivanti dalla combinazione. Art. 67-septies – Informazioni relative al contratto a distanza (32) – 1. Le informazioni relative al contratto a distanza riguardano: a) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1, nonché alle conseguenze derivanti dal mancato esercizio di detto diritto; b) la durata minima del contratto a distanza, in caso di prestazione permanente o periodica di servizi finanziari; c) le informazioni relative agli eventuali diritti delle parti, secondo i termini del contratto a distanza, di mettere fine allo stesso prima della scadenza o unilateralmente, comprese le penali eventualmente stabilite dal contratto in tali casi; d) le istruzioni pratiche per l’esercizio del diritto di recesso, comprendenti tra l’altro il mezzo, inclusa in ogni caso la lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e l’indirizzo a cui deve essere inviata la comunicazione di recesso; e) lo Stato membro o gli Stati membri sulla cui legislazione il fornitore si basa per instaurare rapporti con il consumatore prima della conclusione del contratto a distanza; f) qualsiasi clausola contrattuale sulla legislazione applicabile al contratto a distanza e sul foro competente; g) la lingua o le lingue in cui sono comunicate le condizioni contrattuali e le informazioni preliminari di cui al presente articolo, nonché la lingua o le lingue in cui il fornitore, con l’accordo del consumatore, si impegna a comunicare per la durata del contratto a distanza. Art. 67-octies – Informazioni relative al ricorso (32) – 1. Le informazioni relative al ricorso riguardano: a) l’esistenza o la mancanza di procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso accessibili al consumatore che è parte del contratto a distanza e, ove tali procedure esistono, le modalità che consentono al Consumatore di avvalersene; 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 391 b) l’esistenza di fondi di garanzia o di altri dispositivi di indennizzo. Art. 67-novies – Comunicazioni mediante telefonia vocale (32) – 1. In caso di comunicazioni mediante telefonia vocale: a) l’identità del fornitore e il fine commerciale della chiamata avviata dal fornitore sono dichiarati in maniera inequivoca all’inizio di qualsiasi conversazione con il consumatore; b) devono essere fornite, previo consenso del consumatore, solo le informazioni seguenti: 1) l’identità della persona in contatto con il consumatore e il suo rapporto con il fornitore; 2) una descrizione delle principali caratteristiche del servizio finanziario; 3) il prezzo totale che il consumatore dovrà corrispondere al fornitore per il servizio finanziario, comprese tutte le imposte versate tramite il fornitore o, se non è possibile indicare il prezzo esatto, la base di calcolo del prezzo, che consenta al consumatore di verificare quest’ultimo; 4) l’indicazione dell’eventuale esistenza di altre imposte e/o costi non versati tramite il fornitore o non fatturati da quest’ultimo; 5) l’esistenza o la mancanza del diritto di recesso conformemente all’articolo 67-duodecies e, se tale diritto esiste, la durata e le modalità d’esercizio, comprese le informazioni relative all’importo che il consumatore può essere tenuto a versare ai sensi dell’articolo 67-terdecies, comma 1. 2. Il fornitore comunica al consumatore che altre informazioni sono disponibili su richiesta e ne precisa la natura. Il fornitore comunica in ogni caso le informazioni complete quando adempie ai propri obblighi ai sensi dell’articolo 67-undecies. Art. 67-decies – Requisiti aggiuntivi in materia di informazioni (32) – 1. Oltre alle informazioni di cui agli articoli 67-quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies sono applicabili le disposizioni più rigorose previste dalla normativa di settore che disciplina l’offerta del servizio o del prodotto interessato. 2. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea le disposizioni nazionali sui requisiti di informazione preliminare che sono aggiuntive rispetto a quelle di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/65/CE. 3. Le autorità di vigilanza del settore bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare comunicano al Ministero dello sviluppo economico le disposizioni di cui al comma 2, per le materie di rispettiva competenza. 4. Le informazioni di cui al comma 2 sono messe a disposizione dei consumatori e dei fornitori, anche mediante l’utilizzo di sistemi telematici, a cura del Ministero dello sviluppo economico. 392 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE Art. 67-undecies – Comunicazione delle condizioni contrattuali e delle informazioni preliminari (32) – 1. Il fornitore comunica al consumatore tutte le condizioni contrattuali, nonché le informazioni di cui agli articoli 67quater, 67-quinquies, 67-sexies, 67-septies e 67-octies, 67-novies e 67-decies, su supporto cartaceo o su un altro supporto durevole, disponibile e accessibile per il consumatore in tempo utile, prima che lo stesso sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta. 2. Il fornitore ottempera all’obbligo di cui al comma 1 subito dopo la conclusione del contratto a distanza, se quest’ultimo è stato concluso su richiesta del consumatore utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente di trasmettere le condizioni contrattuali né le informazioni ai sensi del comma 1. 3. In qualsiasi momento del rapporto contrattuale il consumatore, se lo richiede, ha il diritto di ricevere le condizioni contrattuali su supporto cartaceo. Inoltre lo stesso ha il diritto di cambiare la tecnica di comunicazione a distanza utilizzata, a meno che ciò non sia incompatibile con il contratto concluso o con la natura del servizio finanziario prestato. Art. 67-duodecies – Diritto di recesso (32) – 1. Il consumatore dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza dover indicare il motivo. 2. Il predetto termine è esteso a trenta giorni per i contratti a distanza aventi per oggetto le assicurazioni sulla vita di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private, e le operazioni aventi ad oggetto gli schemi pensionistici individuali. 3. Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente: a) dalla data della conclusione del contratto, tranne nel caso delle assicurazioni sulla vita, per le quali il termine comincia a decorrere dal momento in cui al consumatore è comunicato che il contratto è stato concluso; b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all’articolo 67-undecies, se tale data è successiva a quella di cui alla lettera a). 4. L’efficacia dei contratti relativi ai servizi di investimento è sospesa durante la decorrenza del termine previsto per l’esercizio del diritto di recesso. 5. Il diritto di recesso non si applica: a) ai servizi finanziari, diversi dal servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento se gli investimenti non sono stati già avviati, il cui prezzo dipende da fluttuazioni del mercato finanziario che il fornitore non è in grado di controllare e che possono aver luogo durante il periodo di recesso, quali ad esempio i servizi riguardanti: 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 393 1) operazioni di cambio; 2) strumenti del mercato monetario; 3) valori mobiliari; 4) quote di un organismo di investimento collettivo; 5) contratti a termine fermo (futures) su strumenti finanziari, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti; 6) contratti a termine su tassi di interesse (FRA); 7) contratti swaps su tassi d’interesse, su valute o contratti di scambio connessi ad azioni o a indici azionari (equity swaps); 8) opzioni per acquistare o vendere qualsiasi strumento previsto dalla presente lettera, compresi gli strumenti equivalenti che si regolano in contanti. Sono comprese in particolare in questa categoria le opzioni su valute e su tassi d’interesse; b) alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di durata inferiore a un mese; c) ai contratti interamente eseguiti da entrambe le parti su esplicita richiesta scritta del consumatore prima che quest’ultimo eserciti il suo diritto di recesso, nonché ai contratti di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i quali si sia verificato l’evento assicurato; d) alle dichiarazioni dei consumatori rilasciate dinanzi ad un pubblico ufficiale a condizione che il pubblico ufficiale confermi che al consumatore sono garantiti i diritti di cui all’articolo 67-undecies, comma 1. 6. Se esercita il diritto di recesso, il consumatore invia, prima dello scadere del termine e secondo le istruzioni che gli sono state date ai sensi dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d), una comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo indicato ai sensi dell’articolo 67-septies, comma 1, lettera d). 7. Il presente articolo non si applica alla risoluzione dei contratti di credito disciplinata dagli articoli 67, comma 6, e 77. 8. Se ad un contratto a distanza relativo ad un determinato servizio finanziario è aggiunto un altro contratto a distanza riguardante servizi finanziari prestati da un fornitore o da un terzo sulla base di un accordo tra il terzo e il fornitore, questo contratto aggiuntivo è risolto, senza alcuna penale, qualora il consumatore eserciti il suo diritto di recesso secondo le modalità fissate dal presente articolo. Art. 67-ter decies – Pagamento del servizio fornito prima del recesso (32) – 1. Il consumatore che esercita il diritto di recesso previsto dall’articolo 67duodecies, comma 1, è tenuto a pagare solo l’importo del servizio finanziario effettivamente prestato dal fornitore conformemente al contratto a distanza. L’esecuzione del contratto può iniziare solo previa richiesta del con- 394 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE sumatore. Nei contratti di assicurazione l’impresa trattiene la frazione di premio relativa al periodo in cui il contratto ha avuto effetto. 2. L’importo di cui al comma 1 non può: a) eccedere un importo proporzionale all’importanza del servizio già fornito in rapporto a tutte le prestazioni previste dal contratto a distanza; b) essere di entità tale da poter costituire una penale. 3. Il fornitore non può esigere dal consumatore il pagamento di un importo in base al comma 1 se non è in grado di provare che il consumatore è stato debitamente informato dell’importo dovuto, in conformità all’articolo 67-septies, comma l, lettera a). Egli non può tuttavia in alcun caso esigere tale pagamento se ha dato inizio all’esecuzione del contratto prima della scadenza del periodo di esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 67duodecies, comma 1, senza che vi fosse una preventiva richiesta del consumatore. 4. Il fornitore è tenuto a rimborsare al consumatore, entro quindici giorni, tutti gli importi da questo versatigli in conformità del contratto a distanza, ad eccezione dell’importo di cui al comma 1. Il periodo decorre dal giorno in cui il fornitore riceve la comunicazione di recesso. L’impresa di assicurazione deve adempiere alle obbligazioni derivanti dal contratto, concernenti il periodo in cui il contratto medesimo ha avuto effetto. 5. Il consumatore paga al fornitore il corrispettivo di cui al comma 1 e gli restituisce qualsiasi bene o importo che abbia ricevuto da quest’ultimo entro quindici giorni dall’invio della comunicazione di recesso. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. 6. Per i finanziamenti diretti principalmente a permettere di acquistare o mantenere diritti di proprietà su terreni o edifici esistenti o progettati, o di rinnovare o ristrutturare edifici, l’efficacia del recesso è subordinata alla restituzione di cui al comma 5. Art. 67-quater decies – Pagamento dei servizi finanziari offerti a distanza (32) – 1. Il consumatore può effettuare il pagamento con carte di credito, debito o con altri strumenti di pagamento, ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, che gli sono comunicate ai sensi dell’articolo 67-sexies, comma 1, lettera f). 2. Fatta salva l’applicazione dell’articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, l’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti non autorizzati o dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudo- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 395 lento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo. L’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore. 3. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni, sul valore probatorio della firma elettronica e dei documenti elettronici, è in capo all’ente che emette o fornisce lo strumento di pagamento, l’onere di provare che la transazione di pagamento è stata autorizzata, accuratamente registrata e contabilizzata e che la medesima non è stata alterata da guasto tecnico o da altra carenza. L’uso dello strumento di pagamento non comporta necessariamente che il pagamento sia stato autorizzato. 4. Relativamente alle operazioni di pagamento da effettuarsi nell’ambito di contratti a distanza, il fornitore adotta condizioni di sicurezza conformi a quanto disposto ai sensi dell’articolo 146 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, avendo riguardo, in particolare, alle esigenze di integrità, di autenticità e di tracciabilità delle operazioni medesime. Art. 67-quinquies decies – Servizi non richiesti (32) – 1. Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In ogni caso, l’assenza di risposta non implica consenso del consumatore. 2. Salve le sanzioni previste dall’articolo 67-septies decies, ogni servizio non richiesto di cui al presente articolo costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Art. 67-sexies decies – Comunicazioni non richieste (32) – 1. L’utilizzazione da parte di un fornitore delle seguenti tecniche di comunicazione a distanza richiede il previo consenso del consumatore: a) sistemi di chiamata senza intervento di un operatore mediante dispositivo automatico; b) telefax. 2. Le tecniche di comunicazione a distanza diverse da quelle indicate al comma 1, quando consentono una comunicazione individuale, non sono autorizzate se non è stato ottenuto il consenso del consumatore interessato. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 non comportano costi per i consumatori. Art. 67-septies decies – Sanzioni (32) – 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il fornitore che contravviene alle norme di cui alla presente sezione, ovvero che ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore ovvero non rimborsa al consumatore le somme da questi eventualmente 396 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE pagate, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria, per ciascuna violazione, da euro cinquemila a euro cinquantamila. 2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva, nonché nell’ipotesi della violazione dell’articolo 67-novies decies, comma 3, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata al comma 1 sono raddoppiati. 3. Le autorità di vigilanza dei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare e, ciascuna nel proprio ambito di competenza, accertano le violazioni alle disposizioni di cui alla presente sezione e le relative sanzioni sono irrogate secondo le procedure rispettivamente applicabili in ciascun settore. 4. Il contratto è nullo, nel caso in cui il fornitore ostacola l’esercizio del diritto di recesso da parte del contraente ovvero non rimborsa le somme da questi eventualmente pagate, ovvero viola gli obblighi di informativa precontrattuale in modo da alterare in modo significativo la rappresentazione delle sue caratteristiche. 5. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e obbliga le parti alla restituzione di quanto ricevuto. Nei contratti di assicurazione l’impresa è tenuta alla restituzione dei premi pagati e deve adempiere alle obbligazioni concernenti il periodo in cui il contratto ha avuto esecuzione. Non sono ripetibili gli indennizzi e le somme eventualmente corrisposte dall’impresa agli assicurati e agli altri aventi diritto a prestazioni assicurative. È fatto salvo il diritto del consumatore ad agire per il risarcimento dei danni. 6. Sono fatte salve le sanzioni previste nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Art. 67-octies decies – Irrinunciabilità dei diritti (32) – 1. I diritti attribuiti al consumatore dalla presente sezione sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione che abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dalle disposizioni della presente sezione. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni di tutela previste dalla presente sezione. Art. 67-novies decies – Ricorso giurisdizionale o amministrativo (32) – 1. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre alle competenti autorità di vigilanza, nell’ambito delle rispettive attribuzioni, al fine di tutelare gli interessi collettivi dei consumatori, reclamo per l’accertamento di violazioni delle disposizioni della presente sezione. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 397 2. Le associazioni dei consumatori iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, sono legittimate a proporre all’autorità giudiziaria l’azione inibitoria per far cessare le violazioni delle disposizioni della presente sezione nei confronti delle imprese o degli intermediari ai sensi dell’articolo 140. 3. Le autorità di vigilanza nei settori bancario, assicurativo, finanziario e della previdenza complementare, nell’esercizio dei rispettivi poteri, anche al di fuori dell’ipotesi di cui al comma 1, ordinano ai soggetti vigilati la cessazione o vietano l’inizio di pratiche non conformi alle disposizioni della presente sezione. 4. Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento, ivi comprese le attribuzioni delle rispettive autorità di vigilanza di settore. Art. 67-vicies – Composizione extragiudiziale delle controversie (32) – 1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero della giustizia, sentite le autorità di vigilanza di settore, possono promuovere, nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, l’istituzione di adeguate ed efficaci procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso per la composizione di controversie riguardanti i consumatori, conformi ai principi previsti dall’ordinamento comunitario e da quello nazionale e che operano nell’ambito della rete europea relativa ai servizi finanziari (FIN NET). 2. Gli organi di composizione extragiudiziale delle controversie comunicano ai Ministeri di cui al comma 1 le decisioni significative che adottano sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari. Art. 67-vicies semel – Onere della prova (32) – 1. Sul fornitore grava l’onere della prova riguardante: a) l’adempimento agli obblighi di informazione del consumatore; b) la prestazione del consenso del consumatore alla conclusione del contratto; c) l’esecuzione del contratto; d) la responsabilità per l’inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto. 2. Le clausole che hanno per effetto l’inversione o la modifica dell’onere della prova di cui al comma 1 si presumono vessatorie ai sensi dell’articolo 33, comma 2, lettera t). Art. 67-vicies bis – Misure transitorie (32) – 1. Le disposizioni della presente sezione si applicano anche nei confronti dei fornitori stabiliti in un altro Stato membro che non ha ancora recepito la direttiva 2002/65/CE e in cui non vigono obblighi corrispondenti a quelli in essa previsti. 398 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE Capo II COMMERCIO ELETTRONICO Art. 68 – Rinvio – 1. Alle offerte di servizi della società dell’informazione, effettuate ai consumatori per via elettronica, si applicano, per gli aspetti non disciplinati dal presente codice, le disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE dell’8 giugno 2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. TITOLO IV DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI Capo I CONTRATTI RELATIVI ALL’ACQUISIZIONE DI UN DIRITTO DI GODIMENTO RIPARTITO DI BENI IMMOBILI Artt. da 69 a 81 (Contratti di diritto reale) (Omissis). Capo II SERVIZI TURISTICI Art. 82 – Ambito di applicazione – 1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai pacchetti turistici definiti all’articolo 84, venduti od offerti in vendita nel territorio nazionale dall’organizzatore o dal venditore, di cui all’articolo 83 (33). 2. Il presente capo si applica altresì ai pacchetti turistici negoziati al di fuori dai locali commerciali e a distanza, ferme restando le disposizioni previste negli articoli da 64 a 67. Art. 83 – Definizioni – 1. Ai fini del presente capo si intende per: a) organizzatore di viaggio, il soggetto che realizza la combinazione degli elementi di cui all’articolo 84 e si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario a procurare a terzi pacchetti turistici; b) venditore, il soggetto che vende, o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati ai sensi dell’articolo 84 verso un corrispettivo forfetario; (33) Comma modificato dall’art. 10, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 399 c) consumatore di pacchetti turistici, l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico. 2. L’organizzatore può vendere pacchetti turistici direttamente o tramite un venditore. Art. 84 – Pacchetti turistici – 1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle ventiquattro ore ovvero comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio di cui all’articolo 86, lettere i) e o), che costituiscano parte significativa del pacchetto turistico. 2. La fatturazione separata degli elementi di uno stesso pacchetto turistico non sottrae l’organizzatore o il venditore agli obblighi del presente capo (34). Art. 85 – Forma del contratto di vendita di pacchetti turistici – 1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici è redatto in forma scritta in termini chiari e precisi. 2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall’organizzatore o venditore. Art. 86 – Elementi del contratto di vendita di pacchetti turistici – 1. Il contratto contiene i seguenti elementi: a) destinazione, durata, data d’inizio e conclusione, qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata del medesimo con relative date di inizio e fine; b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi dell’autorizzazione all’esercizio dell’organizzatore o venditore che sottoscrive il contratto; c) prezzo del pacchetto turistico, modalità della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore; (34) La modifica da “sezione” a “capo” è stata apportata dall’art. 11, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 400 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE d) importo, comunque non superiore al venticinque per cento del prezzo, da versarsi all’atto della prenotazione, nonché il termine per il pagamento del saldo; il suddetto importo è versato a titolo di caparra ma gli effetti di cui all’articolo 1385 del codice civile non si producono qualora il recesso dipenda da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato dal grave inadempimento della controparte; e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori polizze convenute con il viaggiatore; f) presupposti e modalità di intervento del fondo di garanzia di cui all’articolo 100; g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto, data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo di posto assegnato; h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione in albergo, l’ubicazione, la categoria turistica, il livello, l’eventuale idoneità all’accoglienza di persone disabili, nonché le principali caratteristiche, la conformità alla regolamentazione dello Stato membro ospitante, i pasti forniti; i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza di accompagnatori e guide turistiche; l) termine entro cui il consumatore deve essere informato dell’annullamento del viaggio per la mancata adesione del numero minimo dei partecipanti eventualmente previsto; m) accordi specifici sulle modalità del viaggio espressamente convenuti tra l’organizzatore o il venditore e il consumatore al momento della prenotazione; n) eventuali spese poste a carico del consumatore per la cessione del contratto ad un terzo; o) termine entro il quale il consumatore deve presentare reclamo per l’inadempimento o l’inesatta esecuzione del contratto; p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare la propria scelta in relazione alle modifiche delle condizioni contrattuali di cui all’articolo 91. Art. 87 – Informazione del consumatore – 1. Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, il venditore o l’organizzatore forniscono per iscritto informazioni di carattere generale concernenti le condizioni applicabili ai cittadini dello Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con l’indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno. 2. Prima dell’inizio del viaggio l’organizzatore ed il venditore comunicano al consumatore per iscritto le seguenti informazioni: a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze; b) generalità e recapito telefonico di eventuali rappresentanti locali del- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 401 l’organizzatore o venditore ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore in caso di difficoltà; c) recapito telefonico dell’organizzatore o venditore utilizzabile in caso di difficoltà in assenza di rappresentanti locali; d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all’estero, recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto con questi o con il responsabile locale del suo soggiorno; e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto di assicurazione a copertura delle spese sostenute dal consumatore per l’annullamento del contratto o per il rimpatrio in caso di incidente o malattia. 3. Quando il contratto è stipulato nell’imminenza della partenza, le indicazioni contenute nel comma 1 devono essere fornite contestualmente alla stipula del contratto. 4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni ingannevoli sulle modalità del servizio offerto, sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque sia il mezzo mediante il quale dette informazioni vengono comunicate al consumatore. Art. 88 – Opuscolo informativo – 1. L’opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore, indica in modo chiaro e preciso: a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria di trasporto utilizzato; b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio, l’ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche principali, la sua approvazione e classificazione dello Stato ospitante; c) i pasti forniti; d) l’itinerario; e) le informazioni di carattere generale applicabili al cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea in materia di passaporto e visto con indicazione dei termini per il rilascio, nonché gli obblighi sanitari e le relative formalità da assolvere per l’effettuazione del viaggio e del soggiorno; f) l’importo o la percentuale di prezzo da versare come acconto e le scadenze per il versamento del saldo; g) l’indicazione del numero minimo di partecipanti eventualmente necessario per l’effettuazione del viaggio tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore deve essere informato dell’annullamento del pacchetto turistico; h) i termini, le modalità, il soggetto nei cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai sensi degli articoli da 64 a 67, nel caso di contratto negoziato fuori dei locali commerciali o a distanza. 2. Le informazioni contenute nell’opuscolo vincolano l’organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive responsabilità, a meno che le modifiche delle condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto al consumatore prima della stipulazione del contratto o vengano concordate dai 402 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE contraenti, mediante uno specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione. Art. 89 – Cessione del contratto – 1. Il consumatore può sostituire a sé un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto, ove comunichi per iscritto all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, di trovarsi nell’impossibilità di usufruire del pacchetto turistico e le generalità del cessionario. 2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati nei confronti dell’organizzatore o del venditore al pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente derivanti dalla cessione. Art. 90 – Revisione del prezzo – 1. La revisione del prezzo forfetario di vendita di pacchetto turistico convenuto dalle parti è ammessa solo quando sia stata espressamente prevista nel contratto, anche con la definizione delle modalità di calcolo, in conseguenza della variazione del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato. I costi devono essere adeguatamente documentati dal venditore. 2. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al dieci per cento del prezzo nel suo originario ammontare. 3. Quando l’aumento del prezzo supera la percentuale di cui al comma 2, l’acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso delle somme già versate alla controparte. 4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei venti giorni che precedono la partenza. Art. 91 – Modifiche delle condizioni contrattuali – 1. Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue, ai sensi dell’articolo 90. 2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore può recedere, senza pagamento di penali, ed ha diritto a quanto previsto nell’articolo 92. 3. Il consumatore comunica la propria scelta all’organizzatore o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso indicato al comma 2. 4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non può essere effettuata, l’organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programma- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 403 to non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del consumatore, oppure rimborsa quest’ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento del danno. 5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il consumatore non l’accetta per un giustificato motivo, l’organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato. Art. 92 – Diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio – 1. Quando il consumatore recede dal contratto nei casi previsti dagli articoli 90 e 91, o il pacchetto turistico viene cancellato prima della partenza per qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore, questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità equivalente o superiore senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico qualitativamente inferiore previa restituzione della differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata, entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, la somma di danaro già corrisposta. 2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno dipendente dalla mancata esecuzione del contratto. 3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto ed il consumatore sia stato informato in forma scritta almeno venti giorni prima della data prevista per la partenza, oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni caso l’eccesso di prenotazioni. Art. 93 – Mancato o inesatto adempimento – 1. Fermi restando gli obblighi previsti dall’articolo precedente, in caso di mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto turistico, l’organizzatore e il venditore sono tenuti al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità, se non provano che il mancato o inesatto adempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a loro non imputabile. 2. L’organizzatore o il venditore che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti. Art. 94 – Responsabilità per danni alla persona – 1. Il danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile secondo le norme sta- 404 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE bilite dalle convenzioni internazionali che disciplinano la materia, di cui sono parte l’Italia o l’Unione europea, così come recepite nell’ordinamento italiano. 2. Il diritto al risarcimento del danno derivante alla persona dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico si prescrive in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto o dodici mesi per quanto attiene all’inadempimento di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto turistico per le quali si applica l’articolo 2951 del codice civile. 3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti di risarcimento per i danni di cui al comma 1 (35). Art. 95 – Responsabilità per danni diversi da quelli alla persona – 1. Le parti contraenti possono convenire in forma scritta, fatta salva in ogni caso l’applicazione degli articoli 1341 del codice civile e degli articoli da 33 a 37 del codice, limitazioni al risarcimento del danno, diverso dal danno alla persona, derivante dall’inadempimento o dall’inesatta esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico. 2. La limitazione di cui al comma 1 non può essere, a pena di nullità, comunque inferiore a quanto previsto dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084. 3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento del danno è ammesso nei limiti previsti dall’articolo 13 della convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva dalla legge 27 dicembre 1977, n. 1084, e dagli articoli dal 1783 al 1786 del codice civile. 4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della partenza. Art. 96 – Esonero di responsabilità – 1. L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalla responsabilità di cui agli articoli 94 e 95, quando la mancata o inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza maggiore. 2. L’organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui l’inesatto adempimento del contratto sia a questo ultimo imputabile. (35) Articolo così sostituito dall’art. 14, d.lgs. 15 marzo 2006, n. 151. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 405 Art. 97 – Diritto di surrogazione – 1. L’organizzatore o il venditore che hanno risarcito il consumatore sono surrogati in tutti i diritti e azioni di quest’ultimo verso i terzi responsabili. 2. Il consumatore fornisce all’organizzatore o al venditore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga. Art. 98 – Reclamo – 1. Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. 2. Il consumatore può altresì sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’organizzatore o al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro nel luogo di partenza. Art. 99 – Assicurazione – 1. L’organizzatore e il venditore devono essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso il consumatore per il risarcimento dei danni di cui agli articoli 94 e 95. 2. È fatta salva la facoltà di stipulare polizze assicurative di assistenza al turista. Art. 100 – Fondo di garanzia – 1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (36) un fondo nazionale di garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del consumatore nel caso di viaggi all’estero, nonché per fornire una immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento dell’organizzatore. 2. Il fondo è alimentato annualmente da una quota pari al due per cento dell’ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria di cui all’articolo 99, che è versata all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, al fondo di cui al comma 1. 3. Il fondo interviene, per le finalità di cui al comma 1, nei limiti dell’importo corrispondente alla quota così come determinata ai sensi del comma 2. 4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente. 5. Le modalità di gestione e di funzionamento del fondo sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell’economia e delle (36) Comma modificato dall’art. 12, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 406 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE finanze. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 23 luglio 1999, n. 349 (37). TITOLO V EROGAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI Capo I SERVIZI PUBBLICI Art. 101 – Norma di rinvio – 1. Lo Stato e le Regioni, nell’ambito delle rispettive competenze, garantiscono i diritti degli utenti dei servizi pubblici attraverso la concreta e corretta attuazione dei principi e dei criteri previsti della normativa vigente in materia. 2. Il rapporto di utenza deve svolgersi nel rispetto di standard di qualità predeterminati e adeguatamente resi pubblici. 3. Agli utenti è garantita, attraverso forme rappresentative, la partecipazione alle procedure di definizione e di valutazione degli standard di qualità previsti dalle leggi. 4. La legge stabilisce per determinati enti erogatori di servizi pubblici l’obbligo di adottare, attraverso specifici meccanismi di attuazione diversificati in relazione ai settori, apposite carte dei servizi. PARTE IV SICUREZZA E QUALITÀ TITOLO I SICUREZZA DEI PRODOTTI Art. 102 – Finalità e campo di applicazione – 1. Il presente titolo intende garantire che i prodotti immessi sul mercato ovvero in libera pratica siano sicuri. 2. Le disposizioni del presente titolo si applicano a tutti i prodotti definiti all’articolo 103, comma 1, lettera a). Ciascuna delle sue disposizioni si applica laddove non esistono, nell’ambito della normativa vigente, disposizioni specifiche aventi come obiettivo la sicurezza dei prodotti. 3. Se taluni prodotti sono soggetti a requisiti di sicurezza prescritti da normativa comunitaria, le disposizioni del presente titolo si applicano uni- (37) Comma modificato dall’art. 12, commi 2 e 3, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 407 camente per gli aspetti ed i rischi o le categorie di rischio non soggetti a tali requisiti. 4. Ai prodotti di cui al comma 3 non si applicano l’articolo 103, comma 1, lettere b) e c), e gli articoli 104 e 105. 5. Ai prodotti di cui al comma 3 si applicano gli articoli da 104 a 108 se sugli aspetti disciplinati da tali articoli non esistono disposizioni specifiche riguardanti lo stesso obiettivo. 6. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti alimentari di cui al regolamento (CE) n. 178/2002, del 28 gennaio 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio. Art. 103 – Definizioni – 1. Ai fini del presente titolo si intende per: a) prodotto sicuro: qualsiasi prodotto, come definito all’articolo 3, comma 1, lettera e), che, in condizioni di uso normali o ragionevolmente prevedibili, compresa la durata e, se del caso, la messa in servizio, l’installazione e la manutenzione, non presenti alcun rischio oppure presenti unicamente rischi minimi, compatibili con l’impiego del prodotto e considerati accettabili nell’osservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone in funzione, in particolare, dei seguenti elementi: 1) delle caratteristiche del prodotto, in particolare la sua composizione, il suo imballaggio, le modalità del suo assemblaggio e, se del caso, della sua installazione e manutenzione; 2) dell’effetto del prodotto su altri prodotti, qualora sia ragionevolmente prevedibile l’utilizzazione del primo con i secondi; 3) della presentazione del prodotto, della sua etichettatura, delle eventuali avvertenze e istruzioni per il suo uso e la sua eliminazione, nonché di qualsiasi altra indicazione o informazione relativa al prodotto; 4) delle categorie di consumatori che si trovano in condizione di rischio nell’utilizzazione del prodotto, in particolare dei minori e degli anziani; b) prodotto pericoloso: qualsiasi prodotto che non risponda alla definizione di prodotto sicuro di cui alla lettera a); c) rischio grave: qualsiasi rischio grave compreso quello i cui effetti non sono immediati, che richiede un intervento rapido delle autorità pubbliche; d) produttore: il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità e qualsiasi altra persona che si presenti come fabbricante apponendo sul prodotto il proprio nome, il proprio marchio o un altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto; il rappresentante del fabbricante se quest’ultimo non è stabilito nella Comunità o, qualora non vi sia un rappresentante stabilito nella Comunità, l’importatore del prodotto; gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione nella misura in cui la loro attività possa incidere sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; e) distributore: qualsiasi operatore professionale della catena di commercializzazione, la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza dei prodotti; 408 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE f) richiamo: le misure volte ad ottenere la restituzione di un prodotto pericoloso che il fabbricante o il distributore ha già fornito o reso disponibile ai consumatori; g) ritiro: qualsiasi misura volta a impedire la distribuzione e l’esposizione di un prodotto pericoloso, nonché la sua offerta al consumatore. 2. La possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto come non sicuro o pericoloso. Art. 104 – Obblighi del produttore e del distributore – 1. Il produttore immette sul mercato solo prodotti sicuri. 2. Il produttore fornisce al consumatore tutte le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei rischi derivanti dall’uso normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, e alla prevenzione contro detti rischi. La presenza di tali avvertenze non esenta, comunque, dal rispetto degli altri obblighi previsti nel presente titolo. 3. Il produttore adotta misure proporzionate in funzione delle caratteristiche del prodotto fornito per consentire al consumatore di essere informato sui rischi connessi al suo uso e per intraprendere le iniziative opportune per evitare tali rischi, compresi il ritiro del prodotto dal mercato, il richiamo e l’informazione appropriata ed efficace dei consumatori. 4. Le misure di cui al comma 3 comprendono: a) l’indicazione in base al prodotto o al suo imballaggio, dell’identità e degli estremi del produttore; il riferimento al tipo di prodotto o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte, salva l’omissione di tale indicazione nei casi in cui sia giustificata; b) i controlli a campione sui prodotti commercializzati, l’esame dei reclami e, se del caso, la tenuta di un registro degli stessi, nonché l’informazione ai distributori in merito a tale sorveglianza. 5. Le misure di ritiro, di richiamo e di informazione al consumatore, previste al comma 3, hanno luogo su base volontaria o su richiesta delle competenti autorità a norma dell’articolo 107. Il richiamo interviene quando altre azioni non siano sufficienti a prevenire i rischi del caso, ovvero quando i produttori lo ritengano necessario o vi siano tenuti in seguito a provvedimenti dell’autorità competente. 6. Il distributore deve agire con diligenza nell’esercizio della sua attività per contribuire a garantire l’immissione sul mercato di prodotti sicuri; in particolare è tenuto: a) a non fornire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale; b) a partecipare al controllo di sicurezza del prodotto immesso sul mer- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 409 cato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi del prodotto al produttore e alle autorità competenti per le azioni di rispettiva competenza; c) a collaborare alle azioni intraprese di cui alla lettera b), conservando e fornendo la documentazione idonea a rintracciare l’origine dei prodotti per un periodo di dieci anni dalla data di cessione al consumatore finale. 7. Qualora i produttori e i distributori sappiano o debbano sapere, sulla base delle informazioni in loro possesso e in quanto operatori professionali, che un prodotto da loro immesso sul mercato o altrimenti fornito al consumatore presenta per il consumatore stesso rischi incompatibili con l’obbligo generale di sicurezza, informano immediatamente le amministrazioni competenti, di cui all’articolo 106, comma 1, precisando le azioni intraprese per prevenire i rischi per i consumatori. 8. In caso di rischio grave, le informazioni da fornire comprendono almeno: a) elementi specifici che consentano una precisa identificazione del prodotto o del lotto di prodotti in questione; b) una descrizione completa del rischio presentato dai prodotti interessati; c) tutte le informazioni disponibili che consentono di rintracciare il prodotto; d) una descrizione dei provvedimenti adottati per prevenire i rischi per i consumatori. 9. Nei limiti delle rispettive attività, produttori e distributori collaborano con le Autorità competenti, ove richiesto dalle medesime, in ordine alle azioni intraprese per evitare i rischi presentati dai prodotti che essi forniscono o hanno fornito. Art. 105 – Presunzione e valutazione di sicurezza – 1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza. 2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE del 3 dicembre 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio. 3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, 410 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi. 4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore. Art. 106 – Procedure di consultazione e coordinamento – 1. I Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti per materia alla effettuazione dei controlli di cui all’articolo 107, provvedono, nell’ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio e secondo le rispettive competenze, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni mediante un adeguato supporto informativo operante in via telematica, anche attraverso il Sistema pubblico di connettività, in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche l’archiviazione e la diffusione delle informazioni. 2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dall’articolo 107 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri e delle amministrazioni di cui al comma 1, convocata almeno due volte l’anno dal Ministro dello sviluppo economico; alla conferenza partecipano anche il Ministro della giustizia e le altre amministrazioni di cui al comma 1 di volta in volta competenti per materia. 3. La conferenza di cui al comma 2, tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nell’ambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero. 4. Alla conferenza di cui al comma 2, possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione, nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti iscritte all’elenco di cui all’articolo 137, secondo modalità definite dalla conferenza medesima. Art. 107 – Controlli – 1. Le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l’elenco delle amministrazioni di cui al periodo che precede, nonché degli uffici e degli organi di cui esse si avvalgono, aggiornato annualmente su indicazione delle amministrazioni stesse. 2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 possono adottare tra l’altro le misure seguenti: a) per qualsiasi prodotto: 1) disporre, anche dopo che un prodotto è stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicu- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 411 rezza fino allo stadio dell’utilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita; 2) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate; 3) prelevare campioni di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la sicurezza, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copia agli interessati; b) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi in determinate condizioni: 1) richiedere l’apposizione sul prodotto, in lingua italiana, di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare, redatte in modo chiaro e facilmente comprensibile; 2) sottoporne l’immissione sul mercato a condizioni preventive, in modo da renderlo sicuro; c) per qualsiasi prodotto che possa presentare rischi per determinati soggetti: 1) disporre che tali soggetti siano avvertiti tempestivamente ed in una forma adeguata di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici; d) per qualsiasi prodotto che può essere pericoloso: 1) vietare, per il tempo necessario allo svolgimento dei controlli, delle verifiche o degli accertamenti sulla sicurezza del prodotto, di fornirlo, di proporne la fornitura o di esporlo; 2) disporre, entro un termine perentorio, l’adeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente titolo, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e l’incolumità pubblica; e) per qualsiasi prodotto pericoloso: 1) vietarne l’immissione sul mercato e adottare le misure necessarie a garantire l’osservanza del divieto; f) per qualsiasi prodotto pericoloso già immesso sul mercato rispetto al quale l’azione già intrapresa dai produttori e dai distributori sia insoddisfacente o insufficiente: 1) ordinare o organizzare il suo ritiro effettivo e immediato e l’informazione dei consumatori circa i rischi da esso presentati. I costi relativi sono posti a carico del produttore e, ove ciò non sia in tutto o in parte possibile, a carico del distributore; 2) ordinare o coordinare o, se del caso, organizzare con i produttori e i distributori, il suo richiamo anche dai consumatori e la sua distruzione in condizioni opportune. I costi relativi sono posti a carico dei produttori e dei distributori. 3. Nel caso di prodotti che presentano un rischio grave le amministrazioni di cui all’articolo 106 intraprendono le azioni necessarie per applicare, con la dovuta celerità, opportune misure analoghe a quelle previste al 412 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE comma 2, lettere da b) a f), tenendo conto delle linee-guida che riguardano la gestione del RAPEX di cui all’allegato II. 4. Le amministrazioni competenti quando adottano misure analoghe a quelle di cui al comma 2 ed in particolare a quelle di cui alle lettere d), e) e f), tenendo conto del principio di precauzione, agiscono nel rispetto del Trattato istitutivo della Comunità europea, in particolare degli articoli 28 e 30, per attuarle in modo proporzionato alla gravità del rischio. 5. Le amministrazioni competenti, nell’ambito delle misure adottate sulla base del principio di precauzione e, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, incoraggiano e favoriscono l’azione volontaria dei produttori e dei distributori di adeguamento agli obblighi imposti dal presente titolo, anche mediante l’eventuale elaborazione di codici di buona condotta ed accordi con le categorie di settore. 6. Per le finalità di cui al presente titolo e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le amministrazioni di cui all’articolo 106, comma 1, si avvalgono della collaborazione dell’Agenzia delle dogane e della Guardia di finanza, le quali hanno accesso al sistema di scambio rapido delle informazioni gestite dal sistema RAPEX, di cui all’allegato II, ed agiscono secondo le norme e le facoltà ad esse attribuite dall’ordinamento. 7. Le misure di cui al presente articolo possono riguardare, rispettivamente: a) il produttore; b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio; c) qualsiasi altro detentore del prodotto, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso. 8. Per armonizzare l’attività di controllo derivante dal presente titolo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, il Ministero dell’interno si avvale, per gli aspetti di coordinamento, del proprio Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile-direzione centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché degli organi periferici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per gli interventi sul territorio, nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 9. Il Ministero della salute, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente titolo, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera nell’ambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. 10. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui al comma 1 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 413 divulgazione sia necessaria alla tutela della salute o della pubblica o privata incolumità. Art. 108 – Disposizioni procedurali – 1. Il provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 107 che limita l’immissione sul mercato di un prodotto o ne dispone il ritiro o il richiamo, deve essere adeguatamente motivato, con l’indicazione dei termini e delle Autorità competenti cui è possibile ricorrere e deve essere notificato entro sette giorni dall’adozione. 2. Fatti salvi i casi di grave o immediato pericolo per la salute o per la pubblica o privata incolumità, prima dell’adozione delle misure di cui all’articolo 107, commi 2 e 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alla fase del procedimento amministrativo e di presenziare agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; in particolare, gli interessati possono presentare all’Autorità competente osservazioni scritte e documenti. 3. Gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito all’emanazione del provvedimento, anche quando, a causa dell’urgenza della misura da adottare, non hanno potuto partecipare al procedimento. 3-bis. La procedura istruttoria per l’adozione dei provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 107, è stabilita con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dell’Amministrazione competente, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione (38). Art. 109 – Sorveglianza del mercato – 1. Per esercitare un’efficace sorveglianza del mercato, volta a garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, le amministrazioni di cui all’articolo 106, anche indipendentemente dalla conferenza di servizi, assicurano: a) l’istituzione, l’aggiornamento periodico e l’esecuzione di programmi settoriali di sorveglianza per categorie di prodotti o di rischi, nonché il monitoraggio delle attività di sorveglianza, delle osservazioni e dei risultati; b) l’aggiornamento delle conoscenze scientifiche e tecniche relative alla sicurezza dei prodotti; c) esami e valutazioni periodiche del funzionamento delle attività di controllo e della loro efficacia, come pure, se del caso, la revisione dei metodi dell’organizzazione della sorveglianza messa in opera. 2. Le amministrazioni di cui all’articolo 106 assicurano, altresì, la gestione dei reclami presentati dai consumatori e dagli altri interessati con riguardo alla sicurezza dei prodotti e alle attività di controllo e sorveglian- (38) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 414 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE za. Le modalità operative di cui al presente comma vengono concordate in sede di conferenza di servizi. 3. Le strutture amministrative competenti a svolgere l’attività di cui al comma 2 vanno rese note in sede di conferenza di servizi convocata dopo la data di entrata in vigore del codice. In quella sede sono definite le modalità per informare i consumatori e le altre parti interessate delle procedure di reclamo. 4. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Art. 110 – Notificazione e scambio di informazioni – 1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea, precisando le ragioni che li hanno motivati, i provvedimenti di cui all’articolo 107, commi 2, lettere b), c), d), e) e f), e 3, nonché eventuali modifiche e revoche, fatta salva l’eventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica. 2. I provvedimenti, anche concordati con produttori e distributori, adottati per limitare o sottoporre a particolari condizioni la commercializzazione o l’uso di prodotti che presentano un rischio grave per i consumatori, vanno notificati alla Commissione europea secondo le prescrizioni del sistema RAPEX, tenendo conto dell’allegato II della direttiva 2001/95/CE, di cui all’allegato II. 3. Se il provvedimento adottato riguarda un rischio che si ritiene limitato al territorio nazionale, il Ministero dello sviluppo economico procede, anche su richiesta delle altre amministrazioni competenti, alla notifica alla Commissione europea qualora il provvedimento contenga informazioni suscettibili di presentare un interesse, quanto alla sicurezza dei prodotti, per gli altri Stati membri, in particolare se tale provvedimento risponde ad un rischio nuovo, non ancora segnalato in altre notifiche. 4. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, i provvedimenti adottati dalle amministrazioni competenti di cui all’articolo 106 devono essere comunicati tempestivamente al Ministero dello sviluppo economico; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie ovvero delle segreterie degli organi giurisdizionali, relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli stessi nell’ambito degli interventi di competenza. 5. Il Ministero dello sviluppo economico comunica all’amministrazione competente le decisioni eventualmente adottate dalla Commissione europea relativamente a prodotti che presentano un rischio grave per la salute e la sicurezza dei consumatori in diversi Stati membri e che quindi necessitano, entro un termine di venti giorni, dell’adozione di provvedimenti idonei. È fatto salvo il rispetto del termine eventualmente inferiore previsto nella decisione della Commissione europea. 6. Le Autorità competenti assicurano alle parti interessate la possibilità 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 415 di esprimere entro un mese dall’adozione della decisione di cui al comma 5 pareri ed osservazioni per il successivo inoltro alla Commissione. 7. Sono vietate le esportazioni al di fuori dell’Unione europea di prodotti pericolosi oggetto di una decisione di cui al comma 5, a meno che la decisione non disponga diversamente. Art. 111 – Responsabilità del produttore – 1. Sono fatte salve le disposizioni di cui al titolo secondo in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi. Art. 112 – Sanzioni – 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che immette sul mercato prodotti pericolosi in violazione del divieto di cui all’articolo 107, comma 2, lettera e), è punito con l’arresto da sei mesi ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi, è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 10.000 euro a 50.000 euro. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dell’articolo 107, comma 2, lettere b), numeri 1) e 2), c) e d), numeri 1) e 2), è punito con l’ammenda da 10.000 euro a 25.000 euro. 4. Il produttore o il distributore che non assicura la dovuta collaborazione ai fini dello svolgimento delle attività di cui all’articolo 107, comma 2, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 euro a 40.000 euro. 5. Salvo che il fatto costituisca reato, il produttore che violi le disposizioni di cui all’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9, ed il distributore che violi le disposizioni di cui al medesimo art. 104, commi 6, 7, 8 e 9, sono soggetti ad una sanzione amministrativa compresa fra 1.500 euro e 30.000 euro. Art. 113 – Rinvio – 1. Sono fatte salve le specifiche norme di settore che, con riferimento a particolari categorie merceologiche, obbligano a specifici standard di sicurezza. 2. Sono fatte salve le disposizioni regionali che disciplinano i controlli di competenza. TITOLO II RESPONSABILITÀ PER DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI Art. 114 – Responsabilità del produttore – 1. Il produttore è responsabile del danno cagionato da difetti del suo prodotto. 416 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE Art. 115 – Prodotto e produttore (39) – 1. Prodotto, ai fini del presente titolo, è ogni bene mobile, anche se incorporato in altro bene mobile o immobile. 2. Si considera prodotto anche l’elettricità. 2-bis. Produttore, ai fini del presente titolo, è il fabbricante del prodotto finito o di una sua componente, il produttore della materia prima, nonché, per i prodotti agricoli del suolo e per quelli dell’allevamento, della pesca e della caccia, rispettivamente l’agricoltore, l’allevatore, il pescatore ed il cacciatore (40). Art. 116 – Responsabilità del fornitore – 1. Quando il produttore non sia individuato, è sottoposto alla stessa responsabilità il fornitore che abbia distribuito il prodotto nell’esercizio di un’attività commerciale, se ha omesso di comunicare al danneggiato, entro il termine di tre mesi dalla richiesta, l’identità e il domicilio del produttore o della persona che gli ha fornito il prodotto. 2. La richiesta deve essere fatta per iscritto e deve indicare il prodotto che ha cagionato il danno, il luogo e, con ragionevole approssimazione, la data dell’acquisto; deve inoltre contenere l’offerta in visione del prodotto, se ancora esistente. 3. Se la notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non è stata preceduta dalla richiesta prevista dal comma 2, il convenuto può effettuare la comunicazione entro i tre mesi successivi. 4. In ogni caso, su istanza del fornitore presentata alla prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice, se le circostanze lo giustificano, può fissare un ulteriore termine non superiore a tre mesi per la comunicazione prevista dal comma 1. 5. Il terzo indicato come produttore o precedente fornitore può essere chiamato nel processo a norma dell’articolo 106 del codice di procedura civile e il fornitore convenuto può essere estromesso, se la persona indicata comparisce e non contesta l’indicazione. Nell’ipotesi prevista dal comma 3, il convenuto può chiedere la condanna dell’attore al rimborso delle spese cagionategli dalla chiamata in giudizio. 6. Le disposizioni del presente articolo si applicano al prodotto importato nella Unione europea, quando non sia individuato l’importatore, anche se sia noto il produttore. Art. 117 – Prodotto difettoso – 1. Un prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto di tutte le circostanze, tra cui: (39) Rubrica sostituita dall’art. 14, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. (40) Comma aggiunto dall’art. 14, comma 2, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 417 a) il modo in cui il prodotto è stato messo in circolazione, la sua presentazione, le sue caratteristiche palesi, le istruzioni e le avvertenze fornite; b) l’uso al quale il prodotto può essere ragionevolmente destinato e i comportamenti che, in relazione ad esso, si possono ragionevolmente prevedere; c) il tempo in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 2. Un prodotto non può essere considerato difettoso per il solo fatto che un prodotto più perfezionato sia stato in qualunque tempo messo in commercio. 3. Un prodotto è difettoso se non offre la sicurezza offerta normalmente dagli altri esemplari della medesima serie. Art. 118 – Esclusione della responsabilità – 1. La responsabilità è esclusa: a) se il produttore non ha messo il prodotto in circolazione; b) se il difetto che ha cagionato il danno non esisteva quando il produttore ha messo il prodotto in circolazione; c) se il produttore non ha fabbricato il prodotto per la vendita o per qualsiasi altra forma di distribuzione a titolo oneroso, né lo ha fabbricato o distribuito nell’esercizio della sua attività professionale; d) se il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a una norma giuridica imperativa o a un provvedimento vincolante; e) se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche, al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto, non permetteva ancora di considerare il prodotto come difettoso; f) nel caso del produttore o fornitore di una parte componente o di una materia prima, se il difetto è interamente dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o materia prima o alla conformità di questa alle istruzioni date dal produttore che la ha utilizzata. Art. 119 – Messa in circolazione del prodotto – 1. Il prodotto è messo in circolazione quando sia consegnato all’acquirente, all’utilizzatore, o a un ausiliario di questi, anche in visione o in prova. 2. La messa in circolazione avviene anche mediante la consegna al vettore o allo spedizioniere per l’invio all’acquirente o all’utilizzatore. 3. La responsabilità non è esclusa se la messa in circolazione dipende da vendita forzata, salvo che il debitore abbia segnalato specificamente il difetto con dichiarazione resa all’ufficiale giudiziario all’atto del pignoramento o con atto notificato al creditore procedente e depositato presso la cancelleria del giudice dell’esecuzione entro quindici giorni dal pignoramento stesso. Art. 120 – Prova – 1. Il danneggiato deve provare il difetto, il danno, e la connessione causale tra difetto e danno. 2. Il produttore deve provare i fatti che possono escludere la respon- 418 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE sabilità secondo le disposizioni dell’articolo 118. Ai fini dell’esclusione da responsabilità prevista nell’articolo 118, comma 1, lettera b), è sufficiente dimostrare che, tenuto conto delle circostanze, è probabile che il difetto non esistesse ancora nel momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione. 3. Se è verosimile che il danno sia stato causato da un difetto del prodotto, il giudice può ordinare che le spese della consulenza tecnica siano anticipate dal produttore. Art. 121 – Pluralità di responsabili – 1. Se più persone sono responsabili del medesimo danno, tutte sono obbligate in solido al risarcimento. 2. Colui che ha risarcito il danno ha regresso contro gli altri nella misura determinata dalle dimensioni del rischio riferibile a ciascuno, dalla gravità delle eventuali colpe e dalla entità delle conseguenze che ne sono derivate. Nel dubbio la ripartizione avviene in parti uguali. Art. 122 – Colpa del danneggiato – 1. Nelle ipotesi di concorso del fatto colposo del danneggiato il risarcimento si valuta secondo le disposizioni dell’articolo 1227 del codice civile. 2. Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto. 3. Nell’ipotesi di danno a cosa, la colpa del detentore di questa è parificata alla colpa del danneggiato. Art. 123 – Danno risarcibile – 1. È risarcibile in base alle disposizioni del presente titolo: a) il danno cagionato dalla morte o da lesioni personali; b) la distruzione o il deterioramento di una cosa diversa dal prodotto difettoso, purché di tipo normalmente destinato all’uso o consumo privato e così principalmente utilizzata dal danneggiato. 2. Il danno a cose è risarcibile solo nella misura che ecceda la somma di euro trecentottantasette. Art. 124 – Clausole di esonero da responsabilità – 1. È nullo qualsiasi patto che escluda o limiti preventivamente, nei confronti del danneggiato, la responsabilità prevista dal presente titolo. Art. 125 – Prescrizione – 1. Il diritto al risarcimento si prescrive in tre anni dal giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del danno, del difetto e dell’identità del responsabile. 2. Nel caso di aggravamento del danno, la prescrizione non comincia a decorrere prima del giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 419 Art. 126 – Decadenza – 1. Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di dieci anni dal giorno in cui il produttore o l’importatore nella Unione europea ha messo in circolazione il prodotto che ha cagionato il danno. 2. La decadenza è impedita solo dalla domanda giudiziale, salvo che il processo si estingua, dalla domanda di ammissione del credito in una procedura concorsuale o dal riconoscimento del diritto da parte del responsabile. 3. L’atto che impedisce la decadenza nei confronti di uno dei responsabili non ha effetto riguardo agli altri. Art. 127 – Responsabilità secondo altre disposizioni di legge – 1. Le disposizioni del presente titolo non escludono né limitano i diritti attribuiti al danneggiato da altre leggi. 2. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai danni cagionati dagli incidenti nucleari previsti dalla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni. 3. Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai prodotti messi in circolazione prima del 30 luglio 1988. TITOLO III GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ E GARANZIE COMMERCIALI PER I BENI DI CONSUMO Capo I DELLA VENDITA DEI BENI DI CONSUMO Art. 128 – Ambito di applicazione e definizioni – 1. Il presente capo disciplina taluni aspetti dei contratti di vendita e delle garanzie concernenti i beni di consumo. A tali fini ai contratti di vendita sono equiparati i contratti di permuta e di somministrazione nonché quelli di appalto, di opera e tutti gli altri contratti comunque finalizzati alla fornitura di beni di consumo da fabbricare o produrre. 2. Ai fini del presente capo si intende per: a) beni di consumo: qualsiasi bene mobile, anche da assemblare, tranne: 1) i beni oggetto di vendita forzata o comunque venduti secondo altre modalità dalle autorità giudiziarie, anche mediante delega ai notai; 2) l’acqua e il gas, quando non confezionati per la vendita in un volume delimitato o in quantità determinata; 3) l’energia elettrica; b) venditore: qualsiasi persona fisica o giuridica pubblica o privata che, nell’esercizio della propria attività imprenditoriale o professionale, utilizza i contratti di cui al comma 1; c) garanzia convenzionale ulteriore: qualsiasi impegno di un venditore o 420 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE di un produttore, assunto nei confronti del consumatore senza costi supplementari, di rimborsare il prezzo pagato, sostituire, riparare, o intervenire altrimenti sul bene di consumo, qualora esso non corrisponda alle condizioni enunciate nella dichiarazione di garanzia o nella relativa pubblicità; d) riparazione: nel caso di difetto di conformità, il ripristino del bene di consumo per renderlo conforme al contratto di vendita. 3. Le disposizioni del presente capo si applicano alla vendita di beni di consumo usati, tenuto conto del tempo del pregresso utilizzo, limitatamente ai difetti non derivanti dall’uso normale della cosa. Art. 129 – Conformità al contratto – 1. Il venditore ha l’obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita. 2. Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all’uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo; b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello; c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e, se del caso, delle dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche dei beni fatte al riguardo dal venditore, dal produttore o dal suo agente o rappresentante, in particolare nella pubblicità o sull’etichettatura; d) sono altresì idonei all’uso particolare voluto dal consumatore e che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto e che il venditore abbia accettato anche per fatti concludenti. 3. Non vi è difetto di conformità se, al momento della conclusione del contratto, il consumatore era a conoscenza del difetto non poteva ignorarlo con l’ordinaria diligenza o se il difetto di conformità deriva da istruzioni o materiali forniti dal consumatore. 4. Il venditore non è vincolato dalle dichiarazioni pubbliche di cui al comma 2, lettera c), quando, in via anche alternativa, dimostra che: a) non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l’ordinaria diligenza; b) la dichiarazione è stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto in modo da essere conoscibile al consumatore; c) la decisione di acquistare il bene di consumo non è stata influenzata dalla dichiarazione. 5. Il difetto di conformità che deriva dall’imperfetta installazione del bene di consumo è equiparato al difetto di conformità del bene quando l’installazione è compresa nel contratto di vendita ed è stata effettuata dal venditore 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 421 o sotto la sua responsabilità. Tale equiparazione si applica anche nel caso in cui il prodotto, concepito per essere installato dal consumatore, sia da questo installato in modo non corretto a causa di una carenza delle istruzioni di installazione. Art. 130 – Diritti del consumatore – 1. Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene. 2. In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, a norma dei commi 3, 4, 5 e 6, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto, conformemente ai commi 7, 8 e 9. 3. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all’altro. 4. Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all’altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell’entità del difetto di conformità; c) dell’eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore. 5. Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene. 6. Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d’opera e per i materiali. 7. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni: a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose; b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5 (41); c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore. 8. Nel determinare l’importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell’uso del bene. (41) Lettera modificata dall’art. 15, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 422 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE 9. Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti: a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto (42); b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo. 10. Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non è stato possibile o è eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non dà diritto alla risoluzione del contratto. Art. 131 – Diritto di regresso – 1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva. 2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato. Art. 132 – Termini – 1. Il venditore è responsabile, a norma dell’articolo 130, quando il difetto di conformità si manifesta entro il termine di due anni dalla consegna del bene. 2. Il consumatore decade dai diritti previsti dall’articolo 130, comma 2, se non denuncia al venditore il difetto di conformità entro il termine di due mesi dalla data in cui ha scoperto il difetto. La denuncia non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l’esistenza del difetto o lo ha occultato. 3. Salvo prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità. 4. L’azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene; il consumatore, che sia convenuto per l’esecuzione del contratto, può tuttavia far valere sempre i diritti di cui all’articolo 130, comma 2, purché il difetto di conformità sia stato denunciato entro due mesi (42) Lettera modificata dall’art. 15, comma 2, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 423 dalla scoperta e prima della scadenza del termine di cui al periodo precedente. Art. 133 – Garanzia convenzionale – 1. La garanzia convenzionale vincola chi la offre secondo le modalità indicate nella dichiarazione di garanzia medesima o nella relativa pubblicità. 2. La garanzia deve, a cura di chi la offre, almeno indicare: a) la specificazione che il consumatore è titolare dei diritti previsti dal presente paragrafo e che la garanzia medesima lascia impregiudicati tali diritti; b) in modo chiaro e comprensibile l’oggetto della garanzia e gli elementi essenziali necessari per farla valere, compresi la durata e l’estensione territoriale della garanzia, nonché il nome o la ditta e il domicilio o la sede di chi la offre. 3. A richiesta del consumatore, la garanzia deve essere disponibile per iscritto o su altro supporto duraturo a lui accessibile. 4. La garanzia deve essere redatta in lingua italiana con caratteri non meno evidenti di quelli di eventuali altre lingue. 5. Una garanzia non rispondente ai requisiti di cui ai commi 2, 3 e 4, rimane comunque valida e il consumatore può continuare ad avvalersene ed esigerne l’applicazione. Art. 134 – Carattere imperativo delle disposizioni – 1. È nullo ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità, volto ad escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti dal presente paragrafo. La nullità può essere fatta valere solo dal consumatore e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. 2. Nel caso di beni usati, le parti possono limitare la durata della responsabilità di cui all’articolo 132, comma primo, ad un periodo di tempo in ogni caso non inferiore ad un anno. 3. È nulla ogni clausola contrattuale che, prevedendo l’applicabilità al contratto di una legislazione di un Paese extracomunitario, abbia l’effetto di privare il consumatore della protezione assicurata dal presente paragrafo, laddove il contratto presenti uno stretto collegamento con il territorio di uno Stato membro dell’Unione europea. Art. 135 – Tutela in base ad altre disposizioni – 1. Le disposizioni del presente capo non escludono né limitano i diritti che sono attribuiti al consumatore da altre norme dell’ordinamento giuridico. 2. Per quanto non previsto dal presente titolo, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita. 424 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE PARTE V ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI E ACCESSO ALLA GIUSTIZIA TITOLO I LE ASSOCIAZIONI RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE Art. 136 – Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti – 1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato: «Consiglio». 2. Il Consiglio, che si avvale, per le proprie iniziative, della struttura e del personale del Ministero dello sviluppo economico, è composto dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 e da un rappresentante designato dalla Conferenza di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ed è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un suo delegato. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, e dura in carica tre anni. 3. Il Consiglio invita alle proprie riunioni rappresentanti delle associazioni di tutela ambientale riconosciute e delle associazioni nazionali delle cooperative dei consumatori. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti ed organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate. 4. È compito del Consiglio: a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti; b) formulare proposte in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, anche in riferimento ai programmi e alle politiche comunitarie; c) promuovere studi, ricerche e conferenze sui problemi del consumo e sui diritti dei consumatori e degli utenti, ed il controllo della qualità e della sicurezza dei prodotti e dei servizi; d) elaborare programmi per la diffusione delle informazioni presso i consumatori e gli utenti; e) favorire iniziative volte a promuovere il potenziamento dell’accesso dei consumatori e degli utenti ai mezzi di giustizia previsti per la soluzione delle controversie; f) favorire ogni forma di raccordo e coordinamento tra le politiche nazionali e regionali in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, assumendo anche iniziative dirette a promuovere la più ampia rappresentanza degli interessi dei consumatori e degli utenti nell’ambito delle autonomie locali. A tale fine il presidente convoca una volta all’anno una sessione a carattere programmatico cui partecipano di diritto i presidenti degli orga- 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 425 nismi rappresentativi dei consumatori e degli utenti previsti dagli ordinamenti regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano; g) stabilire rapporti con analoghi organismi pubblici o privati di altri Paesi e dell’Unione europea; h) segnalare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, eventuali difficoltà, impedimenti od ostacoli, relativi all’attuazione delle disposizioni in materia di semplificazione procedimentale e documentale nelle pubbliche amministrazioni. Le segnalazioni sono verificate dal predetto Dipartimento anche mediante l’Ispettorato della funzione pubblica e l’Ufficio per l’attività normativa e amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Art. 137 – Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale – 1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito l’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale. 2. L’iscrizione nell’elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di documentazione conforme alle prescrizioni e alle procedure stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, dei seguenti requisiti: a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno tre anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro; b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l’indicazione delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari; c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio di almeno cinque Regioni o Province autonome, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; d) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite con indicazione delle quote versate dagli associati e tenuta dei libri contabili, conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute; e) svolgimento di un’attività continuativa nei tre anni precedenti; f) non avere i suoi rappresentanti legali subìto alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione medesima, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l’associazione. 426 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE 3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione. 4. Il Ministero dello sviluppo economico provvede annualmente all’aggiornamento dell’elenco. 5. All’elenco di cui al presente articolo possono iscriversi anche le associazioni dei consumatori e degli utenti operanti esclusivamente nei territori ove risiedono minoranze linguistiche costituzionalmente riconosciute, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) e f), nonché con un numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille degli abitanti della Regione o Provincia autonoma di riferimento, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell’associazione con le modalità di cui agli articoli 46 e seguenti del citato testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 6. Il Ministero dello sviluppo economico comunica alla Commissione europea l’elenco di cui al comma 1, comprensivo anche degli enti di cui all’articolo 139, comma 2, nonché i relativi aggiornamenti al fine dell’iscrizione nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori istituito presso la stessa Commissione europea (43). Art. 138 – Agevolazioni e contributi – 1. Le agevolazioni e i contributi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, in materia di disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l’editoria, sono estesi, con le modalità ed i criteri di graduazione definiti con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, alle attività editoriali delle associazioni iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137. TITOLO II ACCESSO ALLA GIUSTIZIA (44) Art. 139 – Legittimazione ad agire – 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti inserite nell’elenco di cui all’articolo 137 sono legittimate ad agire ai sensi dell’art. 140 a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti. Oltre a quanto disposto dall’articolo 2, le dette associazioni sono legittimate ad agire nelle ipotesi di violazione degli interessi collettivi dei (43) L’elenco delle associazioni di cui al presente articolo è stato aggiornato, da ultimo, con d. dirett. 14 febbraio 2008 (G.U. 27 febbraio 2008, n. 49). (44) Rubrica sostituita dall’art. 2, comma 449, legge 24 dicembre 2007, n. 244. Tale disposizione diventa efficace a decorrere dal 29 giugno 2008. Precedentemente la rubrica era: “Le azioni inibitorie e l’accesso alla giustizia”. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 427 consumatori contemplati nelle materie disciplinate dal presente codice, nonché dalle seguenti disposizioni legislative (45): a) legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni, ivi comprese quelle di cui al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e legge 30 aprile 1998, n. 122, concernenti l’esercizio delle attività televisive (46); b) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 541, come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e legge 14 ottobre 1999, n. 362, concernente la pubblicità dei medicinali per uso umano. 2. Gli organismi pubblici indipendenti nazionali e le organizzazioni riconosciuti in altro Stato dell’Unione europea ed inseriti nell’elenco degli enti legittimati a proporre azioni inibitorie a tutela degli interessi collettivi dei consumatori, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, possono agire, ai sensi del presente articolo e secondo le modalità di cui all’articolo 140, nei confronti di atti o comportamenti lesivi per i consumatori del proprio Paese, posti in essere in tutto o in parte sul territorio dello Stato. Art. 140 – Procedura – 1. I soggetti di cui all’articolo 139 sono legittimati nei casi ivi previsti ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al Tribunale (47): a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti; b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate; c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale oppure locale nei casi in cui la pubblicità del provvedimento può contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate. 2. Le associazioni di cui al comma 1, nonché i soggetti di cui all’articolo 139, comma 2, possono attivare, prima del ricorso al giudice, la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio, a norma dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, nonché agli altri organismi di composizione extragiudiziale per la composizione delle controversie in materia di consumo a norma dell’articolo 141. La procedura è, in ogni caso, definita entro sessanta giorni. 3. Il processo verbale di conciliazione, sottoscritto dalle parti e dal rappresentante dell’organismo di composizione extragiudiziale adìto, è depositato per l’omologazione nella cancelleria del Tribunale del luogo nel quale si è svolto il procedimento di conciliazione. (45) Alinea modificato dall’art. 16, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. (46) Lettera modificata dall’art. 16, comma 2, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. (47) Alinea modificato dall’art. 17, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 428 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE 4. Il Tribunale, in composizione monocratica, accertata la regolarità formale del processo verbale, lo dichiara esecutivo con decreto. Il verbale di conciliazione omologato costituisce titolo esecutivo. 5. In ogni caso l’azione di cui al comma 1 può essere proposta solo dopo che siano decorsi quindici giorni dalla data in cui le associazioni abbiano richiesto al soggetto da esse ritenuto responsabile, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la cessazione del comportamento lesivo degli interessi dei consumatori e degli utenti. 6. Il soggetto al quale viene chiesta la cessazione del comportamento lesivo ai sensi del comma 5, o che sia stato chiamato in giudizio ai sensi del comma 1, può attivare la procedura di conciliazione di cui al comma 2 senza alcun pregiudizio per l’azione giudiziale da avviarsi o già avviata. La favorevole conclusione, anche nella fase esecutiva, del procedimento di conciliazione viene valutata ai fini della cessazione della materia del contendere. 7. Con il provvedimento che definisce il giudizio di cui al comma 1 il giudice fissa un termine per l’adempimento degli obblighi stabiliti e, anche su domanda della parte che ha agito in giudizio, dispone, in caso di inadempimento, il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni inadempimento ovvero giorno di ritardo rapportati alla gravità del fatto. In caso di inadempimento degli obblighi risultanti dal verbale di conciliazione di cui al comma 3 le parti possono adire il Tribunale con procedimento in camera di consiglio affinché, accertato l’inadempimento, disponga il pagamento delle dette somme di denaro. Tali somme di denaro sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze al fondo da istituire nell’ambito di apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori. 8. Nei casi in cui ricorrano giusti motivi di urgenza, l’azione inibitoria si svolge a norma degli articoli da 669-bis a 669-quaterdecies del codice di procedura civile. 9. Fatte salve le norme sulla litispendenza, sulla continenza, sulla connessione e sulla riunione dei procedimenti, le disposizioni di cui al presente articolo non precludono il diritto ad azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. 10. Per le associazioni di cui all’articolo 139 l’azione inibitoria prevista dall’articolo 37 in materia di clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori, si esercita ai sensi del presente articolo. 11. Resta ferma la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di servizi pubblici ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. 12. Restano salve le procedure conciliative di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all’articolo 1, comma 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249. 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 429 Art. 140-bis – Azione collettiva risarcitoria (48) – 1. Le associazioni di cui al comma 1 dell’articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo sono legittimati ad agire a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti richiedendo al tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa l’accertamento del diritto al risarcimento del danno e alla restituzione delle somme spettanti ai singoli consumatori o utenti nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti stipulati ai sensi dell’articolo 1342 del codice civile, ovvero in conseguenza di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali, quando sono lesi i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. 2. Sono legittimati ad agire ai sensi del comma 1 anche associazioni e comitati che sono adeguatamente rappresentativi degli interessi collettivi fatti valere. I consumatori o utenti che intendono avvalersi della tutela prevista dal presente articolo devono comunicare per iscritto al proponente la propria adesione all’azione collettiva. L’adesione può essere comunicata, anche nel giudizio di appello, fino all’udienza di precisazione delle conclusioni. Nel giudizio promosso ai sensi del comma 1 è sempre ammesso l’intervento dei singoli consumatori o utenti per proporre domande aventi il medesimo oggetto. L’esercizio dell’azione collettiva di cui al comma 1 o, se successiva, l’adesione all’azione collettiva, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile. 3. Alla prima udienza il tribunale, sentite le parti, e assunte quando occorre sommarie informazioni, pronuncia sull’ammissibilità della domanda, con ordinanza reclamabile davanti alla corte di appello, che pronuncia in camera di consiglio. La domanda è dichiarata inammissibile quando è manifestamente infondata, quando sussiste un conflitto di interessi, ovvero quando il giudice non ravvisa l’esistenza di un interesse collettivo suscettibile di adeguata tutela ai sensi del presente articolo. Il giudice può differire la pronuncia sull’ammissibilità della domanda quando sul medesimo oggetto è in corso un’istruttoria davanti ad un’autorità indipendente. Se ritiene ammissibile la domanda il giudice dispone, a cura di chi ha proposto l’azione collettiva, che venga data idonea pubblicità dei contenuti dell’azione proposta e dà i provvedimenti per la prosecuzione del giudizio. 4. Se accoglie la domanda, il giudice determina i criteri in base ai quali liquidare la somma da corrispondere o da restituire ai singoli consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o che sono in- (48) Articolo inserito dall’art. 2, comma 446, legge 24 dicembre 2007, n. 244. A norma del comma 447 del predetto art. 2, legge 244/2007, tale disposizione diventa efficace a decorrere dal 29 giugno 2008. 430 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE tervenuti nel giudizio. Se possibile allo stato degli atti, il giudice determina la somma minima da corrispondere a ciascun consumatore o utente. Nei sessanta giorni successivi alla notificazione della sentenza, l’impresa propone il pagamento di una somma, con atto sottoscritto, comunicato a ciascun avente diritto e depositato in cancelleria. La proposta in qualsiasi forma accettata dal consumatore o utente costituisce titolo esecutivo. 5. La sentenza che definisce il giudizio promosso ai sensi del comma 1 fa stato anche nei confronti dei consumatori e utenti che hanno aderito all’azione collettiva. È fatta salva l’azione individuale dei consumatori o utenti che non aderiscono all’azione collettiva, o non intervengono nel giudizio promosso ai sensi del comma 1. 6. Se l’impresa non comunica la proposta entro il termine di cui al comma 4 o non vi è stata accettazione nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della stessa, il presidente del tribunale competente ai sensi del comma 1 costituisce un’unica camera di conciliazione per la determinazione delle somme da corrispondere o da restituire ai consumatori o utenti che hanno aderito all’azione collettiva o sono intervenuti ai sensi del comma 2 e che ne fanno domanda. La camera di conciliazione è composta da un avvocato indicato dai soggetti che hanno proposto l’azione collettiva e da un avvocato indicato dall’impresa convenuta ed è presieduta da un avvocato nominato dal presidente del tribunale tra gli iscritti all’albo speciale per le giurisdizioni superiori. La camera di conciliazione quantifica, con verbale sottoscritto dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare da corrispondere ai singoli consumatori o utenti. Il verbale di conciliazione costituisce titolo esecutivo. In alternativa, su concorde richiesta del promotore dell’azione collettiva e dell’impresa convenuta, il presidente del tribunale dispone che la composizione non contenziosa abbia luogo presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni, operante presso il comune in cui ha sede il tribunale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, e successive modificazioni. Art. 141 – Composizione extragiudiziale delle controversie – 1. Nei rapporti tra consumatore e professionista, le parti possono avviare procedure di composizione extragiudiziale per la risoluzione delle controversie in materia di consumo, anche in via telematica. 2. Il Ministro dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministro della giustizia, con decreto di natura non regolamentare, detta le disposizioni per la formazione dell’elenco degli organi di composizione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo che si conformano ai princìpi della raccomandazione 98/257/CE della Commissione, del 30 marzo 2. - D.LGS. 6 SETTEMBRE 2005, N. 206 431 1998, riguardante i princìpi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo, e della raccomandazione 2001/310/CE della Commissione, del 4 aprile 2001, concernente i princìpi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo. Il Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con il Ministero della giustizia, comunica alla Commissione europea gli organismi di cui al predetto elenco ed assicura, altresì, gli ulteriori adempimenti connessi all’attuazione della risoluzione del Consiglio dell’Unione europea del 25 maggio 2000, 2000/C 155/01, relativa ad una rete comunitaria di organi nazionali per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (49). 3. In ogni caso, si considerano organi di composizione extragiudiziale delle controversie ai sensi del comma 2 quelli costituiti ai sensi dell’articolo 2, comma 4 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (50). 4. Non sono vessatorie le clausole inserite nei contratti dei consumatori aventi ad oggetto il ricorso ad organi che si conformano alle disposizioni di cui al presente articolo. 5. Il consumatore non può essere privato in nessun caso del diritto di adire il giudice competente qualunque sia l’esito della procedura di composizione extragiudiziale. PARTE VI DISPOSIZIONI FINALI Art. 142 – Modifiche al codice civile – 1. Gli articoli 1469-bis, 1469-ter, 1469-quater, 1469-quinquies e 1469-sexies del codice civile sono sostituiti dal seguente: «Art. 1469-bis – Contratti del consumatore – Le disposizioni del presente titolo si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.». Art. 143 – Irrinunciabilità dei diritti – 1. I diritti attribuiti al consumatore dal codice sono irrinunciabili. È nulla ogni pattuizione in contrasto con le disposizioni del codice. 2. Ove le parti abbiano scelto di applicare al contratto una legislazione diversa da quella italiana, al consumatore devono comunque essere riconosciute le condizioni minime di tutela previste dal codice. (49) Comma sostituito dall’art. 18, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. (50) Comma modificato dall’art. 18, comma 2, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. 432 PARTE IV - NORME A TUTELA DEL CONSUMATORE Art. 144 – Aggiornamenti – 1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute. Art. 144-bis – Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori (51) – 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell’articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori. 2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di: a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II; b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II. 3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. 4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all’articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all’articolo 137. 5. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 6. Il Ministero dello sviluppo economico designa l’ufficio unico di collegamento responsabile dell’applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/ 2004. (51) Articolo inserito dall’art. 19, comma 1, legge 6 febbraio 2007, n. 13. 3. - D.LGS. 23 OTTOBRE 2007, N. 221 433 Art. 145 – Competenze delle Regioni e delle Province autonome – 1. Sono fatte salve le disposizioni adottate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nell’esercizio delle proprie competenze legislative in materia di educazione e informazione del consumatore. Art. 146 – Abrogazioni – (Omissis). ALLEGATO I (52) (52) Allegato abrogato dall’art. 19, comma 1, d.lgs. 23 ottobre 2007, n. 221. ALLEGATO II – (Omissis). 3. DECRETO LEGISLATIVO 23 OTTOBRE 2007, N. 221 – Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell’articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229 (1) Art. 20 – Modifiche di denominazione – 1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, ogni riferimento nel Codice del consumo al Ministero o Ministro delle attività produttive deve intendersi riferito al Ministero o al Ministro dello sviluppo economico. Art. 21 – Abrogazioni. – 1. Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 190, recante attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori, è abrogato. Art. 22 – Clausola di invarianza degli oneri. – 1. Le pubbliche amministrazioni provvedono alla attuazione delle disposizioni del presente decreto legislativo utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali esistenti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. (1) In G.U. 29 novembre 2007, n. 278. PARTE QUINTA Le norme legislative vigenti • Per le attività commerciali • Disposizioni sanitarie per il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari su aree pubbliche • Per la vendita dei giornali quotidiani e dei periodici . Per le attività commerciali 1. DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 114 – Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (1) TITOLO I PRINCIPI GENERALI Art. 1 – Oggetto e finalità (2) – 1. Il presente decreto stabilisce i principi e le norme generali sull’esercizio dell’attività commerciale. 2. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 3. La disciplina in materia di commercio persegue le seguenti finalità: a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all’informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all’assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c) l’efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l’evoluzione tecnologica dell’offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l’equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane, insulari. (1) In G.U. 24 aprile 1998, n. 95, s.o. n. 80/L. (2) I principi contenuti in questo art. 1, per il disposto del successivo art. 26, sono entrati in vigore a decorrere dal 365° giorno dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale, cioè dal 24 aprile 1999. La dizione del comma 2 comportava l’obbligo per le Regioni a statuto speciale di adeguare la loro legislazione del commercio a quella contenuta in questo decreto, anche differenziandosi radicalmente, perché non provvedendo correvano il rischio di dover integralmente osservare le norme di questo decreto, ovvero di vedersi dettare con d.P.C.M. le norme sostitutive da osservare, così com’è avvenuto per la Sardegna. 438 PARTE V - LE NORME LEGISLATIVE VIGENTI Art. 2 – Libertà di impresa e libera circolazione delle merci – 1. L’attività commerciale si fonda sul principio della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione (3) ed è esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della concorrenza e del mercato (4). Art. 3 – Obbligo di vendita – 1. In conformità a quanto stabilito dall’articolo 1336 del codice civile (5), il titolare dell’attività commerciale al dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell’ordine temporale della richiesta. Art. 4 – Definizioni e ambito di applicazione del decreto – 1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; (3) Il citato art. 41 della Costituzione è così formulato: «L’iniziativa economica è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali». (4) L’art. 3, comma 1, del d.l. (Bersani) n. 223/2006 ha puntualizzato che non possono essere previste prescrizioni e limitazioni quantitative all’assortimento merceologico offerto negli esercizi commerciali, fatta salva la distinzione tra settore alimentare e non alimentare. (5) L’articolo del codice civile è così formulato: «Art. 1336 - Offerta al pubblico – L’offerta al pubblico, quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta, vale come proposta, salvo che risulti diversamente dalle circostanze e dagli usi. La revoca dell’offerta, se è fatta nella stessa forma dell’offerta o in forma equipollente, è efficace anche in confronto di chi non ne ha avuto notizia». Si veda, comunque, quanto a proposito viene detto nella trattazione di questo volume. 1. - D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 439 d) per esercizi di vicinato (6) quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e) per medie strutture di vendita (7) gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma della superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; h) per forme speciali di vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi (7); 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori (8). 2. Il presente decreto non si applica: a) ai farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono l’impianto e l’esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475 (9), e successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362 (10), e successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti farmaceutici, specialità medicinali, dispositivi medici e presidi medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, (6) I principi contenuti nelle lettere d) ed e) sono stati di immediata operatività sia pure per le superfici degli esercizi di vicinato e per l’accorpamento di più esercizi per crearne uno nuovo della superficie massima di mq. 1.500 giusta il disposto dei commi 2 e 3 dell’art. 25. (7) Per le particolari vendite previste in questo n. 1), si vedano gli artt. 16 e seguenti di questo stesso decreto. (8) La legge 17 agosto 2005, n. 173 (riportata in questo volume) disciplina i rapporti delle vendite a domicilio. (9) La legge 475/1968 reca «Norme concernenti il servizio farmaceutico». (10) La legge 362/1991 reca «Norme di riordino del servizio farmaceutico». 440 PARTE V - LE NORME LEGISLATIVE VIGENTI n. 1293 (11), e successive modificazioni, e al relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (12), e successive modificazioni; c) alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della legge 27 luglio 1967, n. 622 (13), e successive modificazioni; d) ai produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attività di vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all’articolo 2135 (14) del codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125 (15), e successive modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59 (16), e successive modificazioni; e) alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali di cui all’articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni (17). Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione, compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all’articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32; f) agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443 (18), per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio; (11) La legge 1293/1957 ha per titolo: «Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio». (12) La legge 1074/1958 approva il «Regolamento di esecuzione della legge 1293/ 1957». (13) La legge 622/1967 reca «Organizzazione del mercato del settore dei prodotti ortofrutticoli». (14) Il testo del codice civile come introdotto ex novo dall’art. 1 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, stabilisce: «Art. 2135 – Imprenditore agricolo – È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse». (15) La legge 125/1959 reca «Norme sul commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici». Si ricorda che l’art. 5, comma 11 del decreto che annotiamo ha soppresso «l’albo istituito dall’art. 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125». In base alla predetta abrogazione, ora, il commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici rimane liberalizzato e disciplinato come per tutte le altre merci. (16) La legge n. 59/1963, modificata dalla legge n. 477/1964 e interpretata dalla legge 976/1965, è stata di fatto abrogata e sostituita dalla nuova disciplina portata dall’art. 4 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228, oggetto di specifica trattazione in questo volume. (17) Le leggi citate nel testo disciplinano l’importazione, la lavorazione, il deposito e la vendita degli oli minerali e dei carburanti per autotrazione. Poiché la norma si applica ai distributori di carburanti e di vendita degli oli minerali non si ritiene di approfondire l’argomento. (18) La legge 443/1985 «Legge quadro per l’artigianato» istituisce l’Albo provinciale delle imprese artigiane. 1. - D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 441 g) ai pescatori e alle cooperative di pescatori, nonché ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti esclusivamente dall’esercizio della loro attività e a coloro che esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell’esercizio dei diritti di erbatico, di fungatico e di diritti similari; h) a chi venda o esponga per la vendita le proprie opere d’arte, nonché quelle dell’ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico; i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai sensi dell’articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (19), e successive modificazioni; l) all’attività di vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; m) agli enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o altrui elaborazione, concernenti l’oggetto della loro attività. 3. Resta fermo quanto previsto per l’apertura delle sale cinematografiche dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (20). (19) La legge fallimentare n. 267/1942 all’art. 106 stabilisce che: «Art. 106 – Cessione dei crediti, dei diritti e delle quote, delle azioni, mandato a riscuotere – Il curatore può cedere i crediti compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono pendenti. Per la vendita della quota di società a responsabilità limitata si applica l’articolo 2471 del codice civile. In alternativa alla cessione di cui al primo comma, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti»: (Articolo sostituito dall’art. 93, comma 1, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Rubrica modificata dall’art. 7, comma 4, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169). (20) Le norme richiamate non risulta dispongano alcunché relativamente alle vendite nei cinematografi; si ritiene pertanto che dovrebbero sopravvivere i principi (contenuti nel d.m. 30 ottobre 1996, n. 683) secondo cui: «1. Nelle sale cinematografiche possono essere venduti o somministrati, durante lo svolgimento dello spettacolo i seguenti prodotti: a) stampe, libri ed altre pubblicazioni realizzate con procedimenti tipografici o di altro genere, audiovisivi compresi, concernenti opere cinematografiche ed il cinema in generale; b) articoli di vestiario, giocattoli ed altri oggetti promozionali strettamente attinenti al film proiettato o a film di recente o prossima proiezione e posti in vendita per promuoverne la visione; 442 PARTE V - LE NORME LEGISLATIVE VIGENTI TITOLO II REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ COMMERCIALE Art. 5 – Requisiti di accesso all’attività – 1. Ai sensi del presente decreto l’attività commerciale può essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare (21). 2. Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) [coloro che sono stati dichiarati falliti] (22); b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo (23), per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina (23); d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti c) dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria; frutta secca, cereali soffiati; prodotti derivati da sfarinati, diversi dal pane e dalle paste alimentari; pastigliaggi; d) bevande. 2. La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori». (21) Con l’istituzione dei due settori merceologici, alimentare e non alimentare, vengono di fatto abolite le 14 tabelle merceologiche fatta eccezione di quelle speciali di cui all’allegato 9 (farmacisti, tabaccai e distributori di carburanti che continuano a sopravvivere). (22) La lettera a) che si annota è stata abrogata dall’art. 20, comma 1, d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 (in materia di fallimento – pubblicata in G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007). Attualmente dopo le innovazioni introdotte nell’ordinamento (si cfr. il contenuto della nota 1 apposta al paragrafo 2.1 “Requisiti morali” del Cap. II della Parte I), la incapacità ad esercitare attività di commercio permane per il periodo intercorrente tra la data di dichiarazione del fallimento e quella cui diviene irrevocabile il decreto di definitiva chiusura del fallimento. (23) Relativamente alle condanne che escludono la capacità di svolgere attività di commercio ed alla riabilitazione prevista all’inizio del comma 2 e dal successivo comma 4, si veda la trattazione nel volume. Anche relativamente alla confusione portata dal contenuto delle condanne riportate alle lettere c) ed e) si veda la trattazione al Cap. II della Parte I. All’accertamento del possesso dei requisiti morali deve provvedere d’ufficio il Comune (si veda la trattazione nel testo). 1. - D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 443 dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali (23); e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L’accertamento delle condizioni di cui al comma 2 è effettuato sulla base delle disposizioni previste dall’articolo 688 del codice di procedura penale, dall’articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dall’articolo 10-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e dall’articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (23). 4. Il divieto di esercizio dell’attività commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. L’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi è in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali (24): a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, l’attività di vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all’amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’INPS; (24) Dall’art. 3, comma 1, lettera a) del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, di fatto la qualificazione professionale veniva soppressa con la seguente formulazione: «Le attività economiche di distribuzione commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza le seguenti limitazioni e prescrizioni: a) l’iscrizione a registri abilitanti ovvero possesso di requisiti professionali soggettivi per l’esercizio di attività commerciali, fatti salvi quelli riguardanti la tutela della salute e la tutela igienico-sanitaria degli alimenti». In sede di conversione in legge del decreto, alla formulazione sopra riportata è stata aggiunta la dizione «fatti salvi quelli riguardanti il settore alimentare e della somministrazione degli alimenti e delle bevande», facendo così perdere ogni significato alla norma perché tutto è rimasto come prima, cioè occorre tuttora la qualificazione professionale. 444 PARTE V - LE NORME LEGISLATIVE VIGENTI c) essere stato iscritto nell’ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 6. In caso di società il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 è richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all’attività commerciale (25). 7. Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l’effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all’informazione del consumatore. Prevede altresì materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all’ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attività. Possono altresì prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le Regioni garantiscono l’inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell’ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L’esercizio dell’attività di commercio all’ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, è subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L’albo istituito dall’articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, è soppresso (26). (25) Dovrà essere chiarito come avviene la nomina del «preposto». Con atto notarile o mediante iscrizione al registro delle imprese? (cfr. trattazione nella Parte I). (26) L’art. 3 della legge 125/1959 istituiva l’albo presso la Camera di commercio per l’esercizio del commercio all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici, nonché l’albo per «i commissionari, i mandatari e gli astatori» per poter operare nei mercati. Ne consegue che rimangono senza albo anche i commissionari, i mandatari e gli astatori. 1. - D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 445 TITOLO III ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI VENDITA AL DETTAGLIO SULLE AREE PRIVATE IN SEDE FISSA Art. 6 – Programmazione della rete distributiva (27) – 1. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli indirizzi generali per l’insediamento delle attività commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi: a) favorire la realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre funzioni di servizio, assicuri la migliore produttività del sistema e la qualità dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare, nell’indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza, favorendo l’equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive; c) rendere compatibili l’impatto territoriale e ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento e valorizzare la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano, in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; (27) Secondo quanto stabilisce il d.l. (Bersani) 4 luglio 2006, n. 223, all’art. 3, comma 1, lettera d) (convertito nella legge n. 248 del 4 agosto 2006) la programmazione commerciale sarebbe abolita. Infatti il citato decreto stabilisce che «le attività commerciali, come individuate dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza le seguenti limitazioni e prescrizioni: ... c) il rispetto di limiti riferiti a quote di mercato predefinite o calcolate sul volume delle vendite a livello territoriale subregionale». In pratica si vorrebbe abolire la programmazione, ma realtà vuole che la programmazione, come stabilita delle singole Regioni, deve essere osservata. È pur vero che in tali casi non si fa riferimento a limitazioni numeriche, ma pur sempre limitazioni sono, per cui molti dubbi, allo stato della semplice lettura della norma giuridica statale, sorgono e si esprime l’avviso che le limitazioni portate dal d.l. 223/2006 non si applicano alla programmazione commerciale. Considerato che gli indirizzi sulla programmazione commerciale sono di esclusiva competenza regionale e che anche per tale ragione lo stesso d.l. 223/2006, all’ultimo comma dell’art. 3, stabilisce che: «Le Regioni e gli Enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari ai principi e alle disposizioni di cui al comma 1 entro il 1° gennaio 2007», si perviene alla conclusione che, ora, dopo la modifica del titolo V della Costituzione, ad opera della legge costituzionale n. 3/ 2001, anche in materia commerciale le Regioni hanno competenza legislativa propria, da cui consegue che la surriportata norma statale non ha forza abrogante sulle norme regionali, per cui, sino a quando le singole Regioni non avranno adeguato le loro norme ai principi sopra riportati, i Comuni ed i cittadini sono obbligati ad osservare e ad applicare le norme di programmazione stabilite dalle Regioni. 446 PARTE V - LE NORME LEGISLATIVE VIGENTI d) salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed ambientale; e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale; f) favorire gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie imprese già operanti sul territorio interessato, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facoltà di prevedere a tale fine forme di incentivazione; g) assicurare, avvalendosi dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, un sistema coordinato di monitoraggio riferito all’entità ed all’efficienza della rete distributiva nonché dell’intera filiera produttiva, comprensiva delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione di beni e servizi, attraverso la costituzione di appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle associazioni di rappresentanza delle imprese industriali ed artigiane di produzione di beni e di servizi, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, coordinati da un Osservatorio nazionale costituito presso il Ministero delle attività produttive (28). 2. Le Regioni, entro il termine di cui al comma 1, fissano i criteri di programmazione urbanistica (27) riferiti al settore commerciale, affinché gli strumenti urbanistici comunali individuino: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed, in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni artistici, culturali e ambientali, nonché dell’arredo urbano, ai quali sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle località di particolare interesse artistico e naturale; c) i vincoli di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantità minime di spazi per parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; d) la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia inerenti l’immobile o il complesso di immobili e dell’autorizzazione all’apertura di una media o grande struttura di vendita, eventualmente prevedendone la contestualità. (28) Lettera prima sostituita dall’art. 23, comma 2-ter, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2003, n. 326, e poi così modificata dall’art. 4, comma 84, legge 24 dicembre 2003, n. 350 (finanziaria 2004). 1. - D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 447 3. Le Regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali: a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche; b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei; c) i centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle attività commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed evitare il processo di espulsione delle attività commerciali e artigianali; d) i centri di minore consistenza demografica al fine di svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti viari. 4. Per l’emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle rappresentanze degli enti locali e procedono, altresì, alla consultazione delle operazioni dei consumatori e delle imprese del commercio. 5. Le Regioni stabiliscono il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia locale alle disposizioni di cui al presente articolo (29). 6. In caso di inerzia da parte del Comune, le Regioni provvedono in via sostitutiva adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione delle norme comunali. Art. 7 – Esercizi di vicinato – 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione. 2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d’uso; c) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; d) l’esito della eventuale valutazione in caso di applicazione della disposizione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera c). 3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all’articolo 4 della legge 25 marzo (29) Si veda il contenuto della precedente nota 27. 448 PARTE V - LE NORME LEGISLATIVE VIGENTI 1997, n. 77 (30), è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati (31). Art. 8 – Medie strutture di vendita – 1. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera e), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui all’articolo 6, comma 1. 2. Nella domanda l’interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5; b) il settore o i settori merceologici, l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui all’articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto. 3. Il Comune, sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati all’articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le (30) La legge 77/1997 ha portato dissidi e proteste per avere consentito che i buoni pasto potessero essere spesi anche nei negozi di vendita; ora il comma che si annota consente la consumazione sul posto dei prodotti alimentari acquistati, alla condizione che il negozio non abbia attrezzature per la consumazione sul posto (non abbia sedie e tavoli, perché la consumazione deve avvenire senza attrezzature). Per ragioni di praticità si riporta il testo del richiamato art. 4: «Art. 4 – Servizi sostitutivi di mensa – 1. Per servizi sostitutivi di mensa resi a mezzo dei buoni pasto di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 3 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, devono intendersi le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nonché le cessioni di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato effettuate da mense aziendali, interaziendali, rosticcerie e gastronomie artigianali, pubblici esercizi e dagli esercizi commerciali muniti dell’autorizzazione di cui all’articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, per la vendita dei generi compresi nella tabella I dell’allegato 5 al decreto 4 agosto 1988, n. 375, del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nonché dell’autorizzazione di cui all’articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, per la produzione, preparazione e vendita al pubblico di generi alimentari, anche su area pubblica, e operate dietro commesse di imprese che forniscono servizi sostitutivi di mensa aziendale». (31) In sede di conversione del d.l. (Bersani) n. 223/2006, dopo la lettera f) del comma 1 dell’art. 3 è stata aggiunta la lettera f-bis), con la quale si stabilisce che sono svolte senza «il divieto o l’ottenimento di autorizzazioni preventive per il consumo immediato dei prodotti di gastronomia presso l’esercizio di vicinato, utilizzando i locali e gli arredi dell’azienda con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie». Tale dizione conferma che anche negli esercizi di vicinato, con i buoni pasto, si possono ottenere e consumare alimenti alla condizione che l’esercizio commerciale non disponga di attrezzature (tavoli e sedie) che trasformino l’esercizio commerciale in esercizio della somministrazione. 1. - D.LGS. 31 MARZO 1998, N. 114 449 organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1. 4. Il Comune adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (32)