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5 Dicembre 2012
NEWS
Federazione Italiana Esercenti Settore Alimentare
ANNO IX – n° 12
Circolare di informazione di FIESA-Confesercenti
Via Nazionale 60 - 00184 Roma 06/47251 – 06-4746556
Sito Internet http :// www.fiesa.it
PAG. 2
PAG. 3
PAG. 3-7
PAG. 7
Sommario:
Andamento consumi
pag. 2
Cessione prodotti
agricoli
pag.
3
Nota Ufficio Legislativo
pag. 3-7
Sciopero forni
pag.- 7
Legge tutela salute
pag. 7-8
Fiesa Abruzzese
pag. 8-9
Garante sorveglianza
prezzi
pag.
9
1
PAG. 7-8
Pag. 9
Pag. 8-9
ANDAMENTO DEI
CONSUMI, PREVISIONI
NATALIZIE
La Presidenza FIESA ha
affrontato il tema delle
prospettive dell’andamento dei
consumi e dei prezzi per il
periodo natalizio. E’ stato
evidenziato che lo scenario
economico è molto critico,
testimoniato
dai
dati
macroeconomici che indicano
un peggioramento del PIL che
si è ridotto per il terzo
trimestre
consecutivo
puntando ad una chiusura del
2012 a -2,4% (OCSE). E’ stato
illustrato il dato di più diretto
interesse del settore dato dal
calo dei consumi che vede la
spesa familiare diminuita del
3,5% nel secondo trimestre del
2012 e che a fine anno
secondo
gli
intervenuti
potrebbe lasciare sul terreno
un
ulteriore
consistente
perdita, circa il 3,2% medio,
risultando
tra
le
più
significative dal dopoguerra.
Gli
intervenuti
hanno
evidenziato che la contrazione
dei consumi è determinata non
solo dalla diminuzione dei
redditi e del potere d’acquisto,
in conseguenza dell’aumento
dell’imposizione fiscale, ma
anche
dall’incertezza
del
futuro e dal cambiamento delle
abitudini di consumo delle
famiglie. Questo clima è
verosimile che condizioni le
attitudini di spesa degli italiani
e incida - negativamente anche sulle festività e sugli
acquisti di ricorrenza, così
come già avvenuto nel 2011.
Sebbene
il
consumatore
italiano sia legato alle
tradizioni,
e
il
Natale
rappresenta la festività più
importante, potremo dunque
2
assistere ad una più alta
sensibilità al prezzo esercitata
su tutti i tipi di acquisto alla
luce
della
voglia
di
gratificazione, che continuerà
ad avere una buona influenza.
In
questo
quadro,
le
prospettive future legate da
una
parte
all’impatto
dell’aumento del costo della
vita sul potere d’acquisto delle
famiglie e l’incertezza delle
prospettive dall’altra rende la
spesa più oculata e selettiva.
Grava anche l’atteso impatto
negativo del saldo IMU che
preoccupa le famiglie. Già il
Natale 2011 ha dato questi
elementi negativi di lettura
delle dinamiche di acquisto
tanto per i consumi familiari
quanto per i regali, facendo
registrare forti contrazione
anche
nei
prodotti
di
ricorrenza. Alla luce di queste
considerazioni le aspettative
sono molto negative e viene
considerato un successo il
mantenimento della quota di
spesa registrata nel 2011, anno
già negativo per i consumi.
Le spese natalizie, quest’anno,
saranno influenzate soprattutto
dal sentimento di insicurezza
che si è diffuso tra gli italiani a
causa
di
una
crisi
apparentemente senza fine.
Quasi sette italiani su dieci (il
68%) spenderà meno dello
scorso anno: il 26% punta a un
risparmio del 50%, il 20% tra
il 30% e il 50% e il 21% degli
intervistati fino al 30%. Solo il
2% segnala di voler aumentare
le spese, mentre il 30% si terrà
sugli stessi livelli del 2011.
Tra gli ostacoli alla spesa,
l’11% del totale segnala
l’erosione del risparmio: un
dato grave, e che sembra
indicare uno “sfinimento da
crisi”. Un aspetto confermato
dal 14% degli
Intervistati.
Diffuso il problema tasse e
tariffe: il fardello fiscale è
stato indicato come ostacolo
alle spese dal 18% degli
italiani, in modo piuttosto
omogeneo tra tutti.
I
prezzi,
invece,
non
preoccupano più: solo il 15%
degli italiani lo segnala come
fattore
condizionante, contro il 29%
dello scorso anno.
Regali, in calo la spesa
media: -14%, ci rimettono
parenti e amici
Anche quest’anno gli italiani
limiteranno un po’ le spese per
i regali, per un risparmio
medio del 14%: la stessa
contrazione registrata nel
2011. E se il numero medio di
beneficiari rimane fisso a 6,
come ormai avviene dal 2010,
a fare le spese della ‘spending
review’ natalizia saranno
soprattutto parenti e amici: per
i loro regali il 17% dei nostri
connazionali
cercherà
di
risparmiare.
Il 15% limiterà le spese per sé,
mentre solo l’8% (lo scorso
anno era il 10%) risparmierà
sul dono al partner. Il 5% si
troverà costretto a stringere la
cinghia anche per i regali ai
bambini.
Gli acquisti di Natale:
sempre più viaggi e libri,
scendono
giocattoli
e
abbigliamento
In occasione delle festività
natalizie,
gli
italiani
compreranno
soprattutto
prodotti alimentari e vino,
indicati
dall’82%
degli
intervistati, contro l’83% dello
scorso
anno.
Aumentano
invece i libri, che passano dal
51% al 55%, ed i viaggi, che
crescono di quattro punti
percentuali
sul
2011,
raggiungendo il 14% dei
rispondenti. Rimangono stabili
abbigliamento (54%), profumi
e
cosmetici
(35%),
elettrodomestici (18%) e auto,
moto e scooter (2%). In calo i
giocattoli, scelti quest’anno
dal 45% contro il 49% del
2011, e gioielli, che scendono
dal 10 al 7% delle preferenze.
CESSIONI DEI PRODOTTI
AGRICOLI ED ALIMENTARI, ART.
62 LEGGE 27/2012:
PUBBLICATO IL REGOLAMENTO
DI ATTUAZIONE
E’ stato pubblicato sulla G.U.
n. 274, del 23 novembre
scorso,
il
Decreto
del
Ministero
delle
Politiche
Agricole e Forestali del 19
ottobre 2012, Regolamento di
attuazione dell'Art. 62 del
Decreto Legge 24 gennaio
2012,
n.
1,
recante
disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture
e
la
competitività, convertito, con
modificazioni, dalla Legge 24
marzo 2012, n. 27. La norma,
come si ricorderà, si applica,
con efficacia dal 24 ottobre
scorso, ai contratti che hanno
ad oggetto la cessione dei
prodotti agricoli e alimentari,
ad eccezione di quelli conclusi
con il consumatore finale, e
alle relazioni commerciali in
materia di cessioni di prodotti
agricoli e alimentari, la cui
consegna avviene nel territorio
della Repubblica italiana.
NOTA DELL’U FFICIO
LEGISLATIVO CONFEDERALE
Sulla G.U.
novembre
pubblicato
Ministero
agricole e
3
n. 274, del 23
scorso, è stato
il decreto del
delle
politiche
forestali del 19
ottobre 2012, Regolamento di
attuazione dell'art. 62 del
decreto-legge 24 gennaio
2012,
n.
1,
recante
disposizioni urgenti per la
concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture
e
la
competitività, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.
La norma, come si ricorderà,
si applica, con efficacia dal
24
ottobre
scorso,
ai
contratti che hanno ad
oggetto la cessione dei
prodotti
agricoli
e
alimentari, ad eccezione di
quelli
conclusi
con
il
consumatore finale, e alle
relazioni
commerciali
in
materia di cessioni di prodotti
agricoli e alimentari, la cui
consegna avviene nel territorio
della Repubblica italiana.
Il Regolamento, che – a
nostro avviso – entra in
vigore l’8 dicembre (ma pare
che il Ministero ritenga che sia
già efficace dal giorno della
pubblicazione in gazzetta) si
applica
(art.
1)
“con
particolare riferimento alle
relazioni economiche tra gli
operatori
della
filiera
connotate da un significativo
squilibrio nelle rispettive
posizioni
di
forza
commerciale”. Da un punto di
vista strettamente tecnico ciò
non può escludere comunque
l’applicazione della norma a
tutte le cessioni di prodotti
agricoli
ed
alimentari,
qualunque sia il soggetto
interessato e di qualunque
dimensione sia l’impresa,
anche
se
l’indicazione
“politica” non potrà non essere
presa
in
considerazione,
almeno in relazione al livello
dei controlli (e a tal proposito
si attendono chiarimenti da
parte del MIPAF).
Nel frattempo, è stato
pubblicato in G.U. il D. Lgs.
n.
192/2012,
le
cui
disposizioni, modificative del
D. Lgs. n. 231/2002, relativo
ai ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali in
generale, si applicano alle
transazioni
concluse
a
decorrere dal 1° gennaio
2013. Detto decreto, in linea
con quanto previsto dalla
nuova Direttiva comunitaria in
materia (2011/7/UE), prevede
nelle transazioni commerciali
termini di pagamento non più
lunghi di 60 giorni, se non
diversamente
concordato
espressamente nel contratto e
purché ciò non sia gravemente
iniquo per il creditore. Le
disposizioni contenute nell’art.
62 della legge n. 27/2012, che
al contrario non lascia spazio
all’autonomia
negoziale,
potrebbero, in mancanza di
una specifica previsione in
merito da parte dell’UE, essere
considerate in contrasto o
quanto meno eccessivamente
restrittive
rispetto
alla
legislazione comunitaria, ma
nel frattempo il MIPAF le
ritiene applicabili e non
implicitamente superate dalla
nuova normativa.
Gli obblighi
Ricordiamo che i contratti
concernenti le cessioni di
prodotti interessate dalle
disposizioni in oggetto, dal
24 ottobre scorso, devono
essere
stipulati
obbligatoriamente in forma
scritta e indicare a pena di
nullità i seguenti elementi
essenziali: la durata, le
quantità e le caratteristiche
del prodotto venduto, il
prezzo, le modalità di
consegna e di pagamento.
Inoltre, per i contratti di cui
sopra, il pagamento del
corrispettivo deve essere
effettuato per le merci
deteriorabili entro il termine
legale di trenta giorni e per
tutte le altre merci entro il
termine di sessanta giorni. In
entrambi i casi il termine
decorre dall'ultimo giorno del
mese di ricevimento della
fattura.
Dall’applicazione dell’art. 62
sono escluse le cessioni di
prodotti agricoli e alimentari
istantanee, con contestuale
consegna e pagamento del
prezzo pattuito, oltre ai
conferimenti
di
prodotti
agricoli e alimentari operati:
dagli
imprenditori
alle
cooperative di cui all'art. 1,
comma 2, del D. Lgs. n.
228/2001, se gli imprenditori
risultano
soci
delle
cooperative
stesse;
dagli
imprenditori
alle
organizzazioni di produttori di
cui al D. Lgs. n. 102/2005, se
gli imprenditori risultano soci
delle
organizzazioni
di
produttori stesse. Sono esclusi
pure i conferimenti di prodotti
ittici operati tra imprenditori
ittici di cui all'art. 4 del D.
Lgs. n. 4/2012.
La forma scritta e gli
elementi
essenziali
del
contratto
Quanto all’obbligo di forma
scritta, il Regolamento di
attuazione stabilisce che si
intende per tale qualsiasi
forma
di
comunicazione
scritta, anche trasmessa in
forma elettronica o a mezzo
telefax, avente la funzione di
manifestare la volontà delle
parti di costituire, regolare o
estinguere tra loro un rapporto
giuridico patrimoniale. Ciò
vuol dire che i soggetti
interessati
non
devono
necessariamente procedere a
redigere
uno
specifico
contratto,
avente
caratteristiche
4
tassativamente previste dalla
legge. Sarà sufficiente che gli
elementi essenziali previsti
dall’art. 62 siano ricavabili
da
contratti-quadro,
accordi-quadro o contratti di
base, conclusi anche a livello
di centrali di acquisto, aventi
ad oggetto la disciplina dei
conseguenti
contratti
di
cessione dei prodotti agricoli e
alimentari,
tra
cui
le
condizioni di compravendita,
le caratteristiche dei prodotti,
il listino prezzi, le prestazioni
di servizi e le loro eventuali
rideterminazioni.
Con
riferimento ai prezzi, fra
l’altro, il contratto- quadro
potrà individuare le modalità
di determinazione del prezzo
applicabile
al
momento
dell'emissione del singolo
ordine, prevedendo che si
faccia riferimento al listino; o
dagli
accordi
interprofessionali
conclusi
tra gli organismi di cui
all'art. 12, comma 1-bis, del
D. Lgs. n. 173/98.
Inoltre, gli elementi essenziali
del contratto, in forma
scritta, potranno essere
contenuti nei conseguenti
documenti
di
seguito
elencati, a condizione che
questi riportino gli estremi
ed
il
riferimento
ai
corrispondenti contratti o
accordi:
a) contratti di cessione dei
prodotti;
b) documenti di trasporto o
di consegna, ovvero la
fattura;
c) ordini di acquisto con i
quali
l'acquirente
commissiona la consegna dei
prodotti.
Gli elementi essenziali, in
forma scritta, possono essere
contenuti, ancora, negli
scambi di comunicazioni e di
ordini,
antecedenti
alla
consegna dei prodotti.
Infine, anche i documenti di
trasporto, o di consegna,
nonché' le fatture, integrati
con tutti gli elementi
essenziali richiesti dall'art.
62, assolvono gli obblighi di
legge e, in questo caso,
devono riportare la seguente
dicitura:
"Assolve
gli
obblighi di cui all'art. 62,
comma 1, del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1,
convertito,
con
modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27”.
Il Regolamento chiarisce che
la sottoscrizione dei contratti
(o
dei
documenti
equipollenti) può essere
anche superflua, ma tale
superfluità “può affermarsi
solo in presenza di situazioni
qualificabili
equipollenti
all'apposizione della firma,
idonee a dimostrare in modo
inequivoco la riferibilità del
documento scritto ad un
determinato soggetto”.
I termini di pagamento
Quanto
ai
termini
di
pagamento, il regolamento
specifica che sono prodotti
deteriorabili (ai quali si
applica il termine di 30,
anziché 60 giorni) i prodotti
di cui all'art. 62, comma 4
(prodotti agricoli, ittici e
alimentari preconfezionati che
riportano una data di scadenza
o un termine minimo di
conservazione non superiore a
sessanta
giorni;
prodotti
agricoli, ittici e alimentari
sfusi, comprese erbe e piante
aromatiche, anche se posti in
involucro
protettivo
o
refrigerati, non sottoposti a
trattamenti atti a prolungare la
durabilità degli stessi per un
periodo superiore a sessanta
giorni; prodotti a base di carne
che presentino le seguenti
caratteristiche fisico-chimiche:
aW superiore a 0,95 e pH
superiore a 5,2, oppure aW
superiore a 0,91, oppure pH
uguale o superiore a 4,5; tutti i
tipi di latte). La durabilità del
prodotto
(superiore
o
inferiore a 60 giorni) si
riferisce
alla
durata
complessiva del prodotto
stabilita dal produttore.
Dalla data di applicazione
del Regolamento, il cedente
deve
emettere
fattura
separata per cessioni di
prodotti
assoggettate
a
termini
di
pagamento
differenti (deteriorabili –
non deteriorabili).
Ai fini della determinazione
degli interessi dovuti al
creditore in caso di ritardo
di pagamento, la data di
ricevimento della fattura è
validamente certificata solo
nei casi di:
- consegna della fattura a
mano;
invio a mezzo
di
raccomandata A.R., di posta
elettronica certificata (PEC)
o di impiego del sistema EDI
(Electronic Data Interchange)
o altro mezzo equivalente,
come previsto dalla vigente
normativa fiscale.
In mancanza di certezza
circa la data di ricevimento
della fattura, si assumerà,
salvo prova contraria, che la
medesima coincide con la
data
di
consegna
dei
prodotti.
Gli interessi moratori
Gli interessi di mora, che
decorrono automaticamente
alla scadenza del termine per
il pagamento, sono calcolati
utilizzando
il
tasso
di
riferimento determinato ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del
D. Lgs, n. 231/2002. Il tasso di
interesse:
5
a) per il primo semestre
dell'anno cui si riferisce il
ritardo, è quello in vigore il 1°
gennaio di quell'anno;
b) per il secondo semestre
dell'anno cui si riferisce il
ritardo, è quello in vigore il 1°
luglio di quell'anno.
Per effetto delle modifiche
apportate dal D. Lgs. n.
192/2012,
gli
interessi
moratori
applicabili
ai
ritardi di pagamento nelle
transazioni commerciali, dal
1° gennaio 2013, sono
determinati nella misura
degli interessi legali di mora;
il saggio degli interessi, ai
fini della disciplina delle
cessioni dei prodotti agricoli
ed alimentari, è maggiorato
di ulteriori due punti
percentuali
ed
è
inderogabile.
Fino al 31 dicembre 2012 l’art.
5 del D. Lgs. n. 231 prevede
invece che il saggio degli
interessi è determinato in
misura pari al saggio di
interesse
del
principale
strumento di rifinanziamento
della BCE, maggiorato di sette
punti percentuali.
Disposizioni transitorie
Il Regolamento di attuazione
dell’art. 62 si applica a tutti i
contratti di cessione di
prodotti
agricoli
ed
alimentari
stipulati
a
decorrere dal 24 ottobre
2012.
I contratti già in essere alla
data del 24 ottobre 2012, in
relazione ai soli requisiti
essenziali di forma, devono
essere adeguati non oltre la
data del 31 dicembre 2012.
Quanto ai termini di
pagamento,
le
nuove
disposizioni si applicano
automaticamente a tutti i
contratti a partire dal 24
ottobre 2012, anche in
assenza
di
adeguamenti
contrattuali
alla
predetta
normativa.
Sanzioni
Ricordiamo che, salvo che il
fatto costituisca reato, il
contraente che contravviene
agli obblighi inerenti la
forma dei contratti è
sottoposto alla sanzione
amministrativa pecuniaria
da euro 516,00 a euro
20.000,00.
L'entità
della
sanzione
è
determinata
facendo riferimento al valore
dei beni oggetto di cessione. Il
mancato rispetto, da parte
del debitore, dei termini di
pagamento è punito con
sanzione
amministrativa
pecuniaria da 500 euro a
euro 500.000. L'entità della
sanzione viene determinata in
ragione
del
fatturato
dell'azienda, della ricorrenza e
della misura dei ritardi.
Spetta all’Autorità Garante
per la Concorrenza ed il
Mercato la competenza per
la vigilanza e l'irrogazione
delle sanzioni, ai sensi della
legge 24 novembre 1981, n.
689.
A tal fine, l'Autorità può
avvalersi
del
supporto
operativo della Guardia di
Finanza, fermo restando
quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli
ufficiali e degli agenti di
polizia
giudiziaria.
All'accertamento
delle
violazioni
l'Autorità
provvede d'ufficio o su
segnalazione di qualunque
soggetto interessato.
Il Regolamento di attuazione
specifica
che
l’Autorità
Garante della Concorrenza e
del Mercato, con proprio
regolamento, disciplinerà la
procedura
istruttoria
inerente la vigilanza e
l’irrogazione delle sanzioni,
al fine di garantire il
contraddittorio,
la
piena
cognizione degli atti e la
verbalizzazione e le modalità
di
pubblicazione
delle
decisioni.
Il regolamento di cui sopra
non è stato attualmente
approvato
dall’Antitrust,
per cui si ritiene che le
procedure
inerenti
l’irrogazione delle sanzioni
non siano per il momento
applicabili.
Nuove norme sui ritardi di
pagamento nelle transazioni
commerciali
Come si è in parte anticipato,
il D. Lgs. n. 192/2012 ha
apportato
modifiche,
applicabili dal 1° gennaio
2013, al D. Lgs. n. 231/2002,
recante “Attuazione della
direttiva 2000/35/CE relativa
alla lotta contro i ritardi di
pagamento nelle transazioni
commerciali”.
Evidenziamo
che
le
disposizioni del D. Lgs. n.
231, come modificato dal D.
Lgs. n. 192, si applicano ad
ogni pagamento effettuato a
titolo di corrispettivo in una
transazione
commerciale,
fatta eccezione per:
a) debiti oggetto di procedure
concorsuali aperte a carico del
debitore,
comprese
le
procedure finalizzate alla
ristrutturazione del debito;
b) pagamenti effettuati a titolo
di risarcimento del danno,
compresi
i
pagamenti
effettuati a tale titolo da un
assicuratore.
Le transazioni commerciali
di cui si dice sono relative ai
contratti,
comunque
denominati, tra imprese
ovvero tra imprese e
pubbliche amministrazioni,
che comportano, in via
esclusiva o prevalente, la
consegna di merci o la
6
prestazione di servizi contro
il pagamento di un prezzo.
La direttiva 2011/7/UE, che
ha modificato la precedente
2000/35/CE, prevede che “gli
Stati membri assicurano che
il periodo di pagamento
stabilito nel contratto non
superi sessanta giorni di
calendario,
se
non
diversamente
concordato
espressamente nel contratto
e purché ciò non sia
gravemente iniquo per il
creditore”.
Le disposizioni di cui al D.
Lgs. n. 231, come modificate
dal D. Lgs. n. 192, ai fini
della
decorrenza
degli
interessi
moratori,
prevedono
il
principio
generale secondo cui i
termini
di
pagamento
applicabili sono di:
a) trenta giorni dalla data di
ricevimento da parte del
debitore della fattura o di
una richiesta di pagamento
di contenuto equivalente.
Non hanno effetto sulla
decorrenza del termine le
richieste di integrazione o
modifica formali della fattura
o di altra richiesta equivalente
di pagamento;
b) trenta giorni dalla data di
ricevimento delle merci o
dalla data di prestazione dei
servizi, quando non è certa
la data di ricevimento della
fattura o della richiesta
equivalente di pagamento;
c) trenta giorni dalla data di
ricevimento delle merci o
dalla prestazione dei servizi,
quando la data in cui il
debitore riceve la fattura o la
richiesta
equivalente
di
pagamento è anteriore a
quella del ricevimento delle
merci o della prestazione dei
servizi;
d) trenta giorni dalla data
dell'accettazione o della
verifica
eventualmente
previste dalla legge o dal
contratto
ai
fini
dell'accertamento
della
conformità della merce o dei
servizi
alle
previsioni
contrattuali,
qualora
il
debitore riceva la fattura o
la richiesta equivalente di
pagamento in epoca non
successiva a tale data.
Nelle
transazioni
commerciali tra imprese le
parti possono pattuire un
termine per il pagamento
superiore rispetto a quello di
trenta giorni sopra previsto,
ma termini superiori a
sessanta giorni, purché non
siano gravemente iniqui per
il creditore ai sensi dell'art. 7
del D. Lgs. n. 231, devono
essere
pattuiti
espressamente. La clausola
relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
Nelle
transazioni
commerciali in cui il
debitore è una pubblica
amministrazione, le parti
possono pattuire, purché in
modo espresso, un termine
per il pagamento superiore a
quello di trenta giorni,
quando ciò sia giustificato
dalla natura o dall'oggetto
del
contratto
o
dalle
circostanze
esistenti
al
momento
della
sua
conclusione. In ogni caso i
termini di cui al comma 2
non possono essere superiori
a sessanta giorni. La clausola
relativa al termine deve
essere provata per iscritto.
Resta ferma la facoltà delle
parti di concordare termini di
pagamento a rate. In tali casi,
qualora una delle rate non sia
pagata alla data concordata, gli
interessi e il risarcimento
previsti dal presente decreto
sono calcolati esclusivamente
sulla base
scaduti.
degli
importi
Minaccia di sciopero nei
forni, Assopanificatori
Confesercenti: minaccia
incomprensibile, il Tavolo
negoziale è aperto
“La minaccia di agitazione
ventilata
dai
Sindacati
confederali dei panificatori
Fai, Flai e Uila di portare in
piazza i dipendenti dei forni
per chiedere il rinnovo
dell’Accordo sindacale è
sproporzionata rispetto al reale
andamento del negoziato che
si
sta
svolgendo.”
E’ quanto afferma Mario
Partigiani
Presidente
dei
panificatori
di
Assopanificatori/Pasticcieri di
Fiesa
Confesercenti
che
aggiunge "i lavoratori dei
nostri forni hanno la legittima
necessità di vedersi rinnovare
il contratto per un'equa e
giusta retribuzione, è un
obiettivo
a
cui
stiamo
lavorando con i Sindacati con i
quali la trattativa è in corso.
Non si può però cercare di
condizionare l’esito della
trattativa, che è più complessa,
sotto la minaccia di sciopero.
Ricordo che su diversi punti si
è registrata già un’intesa di
massima restando alcuni nodi
da affrontare. Accanto alle
questioni economiche ci sono
anche i temi della struttura
evolutiva del settore, le
modificazioni della domanda,
la crisi economica che pesa
sulle
Aziende,
la
riformulazione
di
alcune
figure
contrattuali,
la
flessibilità e la bilateralità:
questioni che accanto alla
parte retributiva dei lavoratori
necessitano di un quadro di
chiarezza“.
7
“Il Tavolo negoziale è aperto conclude Mario Partigiani - e
francamente la minaccia di
sciopero può solo contribuire
ad acuire le tensioni e le
divisioni anche nella parte
datoriale che peraltro già
sconta differenti impostazioni.
Lavorare con moderazione alla
risoluzione della vertenza è il
nostro obiettivo e speriamo
che su questo possa esserci la
convergenza di Fai, Flai e
Uila”.
Convertito in Legge il
Decreto per un più alto
livello di tutela della
salute, lotta alla ludopatia,
all’alcolismo e al
tabagismo. Obblighi di
informazione per pesce
fresco e latte crudo
E’ stato convertito, nella
Legge 189/2012, il Decreto
Legge n. 158/2012, recante
disposizioni urgenti volte a
promuovere lo sviluppo del
nostro Paese tramite un più
alto livello di tutela della
salute.
La nuova Legge inasprisce il
divieto di vendita di bevande
alcoliche a minori. La norma
stabilisce l’applicazione della
sanzione
amministrativa
pecuniaria da 250 a 1000 euro
a chiunque vende bevande
alcoliche ai minori di anni
diciotto. Se il fatto è
commesso più di una volta, si
applica
la
sanzione
amministrativa pecuniaria da
500 a 2000 euro, con la
sospensione dell’attività per
tre mesi. Inoltre, chiunque
vende bevande alcoliche ha
l'obbligo
di
chiedere
all'acquirente,
all'atto
dell'acquisto, l'esibizione di un
documento di identità, tranne
che nei casi in cui la maggiore
età
dell'acquirente
sia
manifesta. La norma, che si
applica sia agli esercizi di
somministrazione
che
di
vendita (esercizi commerciali
di qualsiasi dimensione e
tipologia), è efficace dall’11
novembre 2012, giorno di
entrata in vigore della Legge
n. 189.
La Legge di conversione ha
integrato il testo originario del
Decreto
prevedendo:
un
Decreto di
natura non
regolamentare del Ministro
della Salute, da adottare con il
parere
favorevole
della
Conferenza permanente StatoRegioni, definirà le modalità
di formazione, anche a
distanza, del personale adibito
alla
produzione,
somministrazione
e
commercializzazione
di
alimenti,
ai
fini
dell'applicazione uniforme di
tale formazione su tutto il
territorio nazionale; il Decreto
dovrebbe dare omogeneità sul
territorio
nazionale
alla
formazione disciplinata dalle
Regioni in relazione alla
normativa
del
cosiddetto
“Pacchetto igiene”, sostitutiva
delle soppresse disposizioni
che
prevedevano
l’obbligatorietà del “libretto
sanitario” per gli operatori del
settore alimentare.
L’obbligo di commercializzare
bibite analcoliche alla frutta
aventi un contenuto di succo
naturale non inferiore al 20%
avrà decorrenza applicativa a
partire dall’11 agosto 2013. Le
residue scorte di analcolici con
percentuale di succo alla frutta
inferiore al 20% potranno
essere smaltite dagli operatori
del settore sino all’11 aprile
2014.
Eventuali
provvedimenti
regionali ad hoc potranno
incentivare il consumo della
frutta fresca di stagione,
prevedendone la distribuzione
in
apposite
buste
monoporzione contenute in
apparecchi
automatici
installati presso gli istituti
scolastici.
La norma stabilisce l’obbligo,
per chi venda pesce e
cefalopodi freschi nonché
prodotti d’acqua dolce sfusi o
pre-imballati per la vendita
diretta
di
informare
il
consumatore finale in merito
alle corrette condizioni di
impiego di detti alimenti
tramite un cartello ad hoc da
apporre in modo visibile. Tali
informazioni saranno indicate
in apposito decreto del
Ministro della Salute, da
adottare sentito il parere del
Ministro
delle
Politiche
Agricole
Alimentari
e
Forestali.
Come già anticipato è anche
previsto l’obbligo, per chi
immetta sul mercato latte
crudo o crema cruda, destinati
all'alimentazione
umana
diretta, di informare tramite
cartelli da esporre nei luoghi
di vendita circa la necessità di
consumare il prodotto previa
bollitura.
Costituta la Fiesa
abruzzese: tutelare le
eccellenze territoriali,
valorizzare le produzioni
tipiche locali. Eletto
Presidente Vinceslao
Ruccolo
Domenica
25
novembre,
presso la Sede del CE.S.CO.T.
Abruzzo - Officina dei Sapori
di Sulmona (AQ), si sono
riuniti in Assemblea gli
imprenditori abruzzesi del
Settore
Alimentare
per
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costituire
la
Fiesa
Confesercenti
Regionale
d'Abruzzo.
Gli imprenditori, innanzitutto
hanno accettato ed approvato
lo Statuto, sulla base di quello
della Fiesa Nazionale.
Successivamente si è aperto un
ampio ed interessante dibattito
relativo al ruolo che le imprese
del settore hanno in un
contesto legato sia al “Sistema
salute”, sia al “Sistema
integrato della sostenibilità
aziendale”.
Dal dibattito è emersa la
necessità di un attento
controllo dell’integrità dei
prodotti, legato soprattutto alla
tracciabilità,
e
la
valorizzazione e promozione
delle eccellenze del territorio
regionale.
Il sistema della filiera corta è
stato uno degli argomenti più
discussi, in quanto ritenuto
parte integrante di una
strategia per la valorizzazione
dei
prodotti
locali
e
tradizionali per contrastare
l’eccessiva
globalizzazione;
fenomeno, quest’ultimo, che
secondo
gli
imprenditori
abruzzesi, rischia di eliminare
le peculiarità di ogni territorio,
proponendo prodotti sempre
uguali a se stessi e privi di una
identità
territoriale
e
stagionale. Mettere in rete gli
imprenditori agricoli con gli
imprenditori
alimentari,
significa
realizzare
una
collaborazione strategica che
può dare solo frutti positivi.
In sostanza, gli imprenditori
d’Abruzzo intendono operare
attraverso la Fiesa affinché si
possa arginare l’operato di chi
ostacola i processi della
crescita
qualitativa
dei
consumi e la specializzazione
aziendale
orientata
alle
eccellenze. Inoltre, si ritiene
assolutamente
necessario
un’attenta analisi dei mercati e
una risposta mirata anche in
termini di conquista di spazi,
anche di nicchia. Per questo
aspetto,
gli
imprenditori
presenti hanno proposto anche
la realizzazione di un portale
per
una
comunicazione
efficiente ed efficace ed un
marketing valido non solo sul
territorio regionale.
Una cosa di notevole interesse
è stata la proposta di
richiedere agli Enti locali di
favorire e/o garantire spazi
adeguati nella media e grande
distribuzione, ai prodotti ed
agli imprenditori locali, anche
ricorrendo ad una modifica
alla Legge regionale sul
commercio.
E’ stata anche sollevata la
necessità di valorizzare il
settore alimentare con i vari
strumenti
normativi
che
inseriscono le
eccellenze
gastronomiche, ed il suo
sistema integrato, in un
contesto turistico regionale.
Infatti, gli imprenditori hanno
sottolineato
che
l’implementazione
e
la
valorizzazione
dell’enogastronomia non può
essere soltanto un discorso
legato alla nicchia del turismo
sostenibile;
essa
deve
estrinsecarsi in un sistema,
anche legislativo, che tenda a
fare del settore alimentare una
strategia di implementazione
del mercato con una ricaduta
positiva per l’occupazione.
Naturalmente, il dibattito ha
affrontato anche la necessità
della lotta alle frodi alimentari
che, oltre a danneggiare le
imprese e la qualità delle
produzioni,
danneggiano
anche
la
salute
dei
consumatori.
A conclusione del dibattito,
l’Assemblea ha provveduto ad
eleggere
gli
organismi
statutari:
Presidente:
Vinceslao
Ruccolo
Vice Presidente: Bruno De
Santis
Presidenza:
Vinceslao
Ruccolo, Bruno De Santis,
Diego Paolini, Teseo Tesei,
Umberto Cirone, Giovanni De
Lollis, Giuseppe Ciavalini,
Fabrizio Lullo, Claudio Nucci,
Gabriele Cipriani, Tonino De
Santis
Giunta: Vinceslao Ruccolo,
Bruno De Santis, Teseo Tesei,
Giuseppe Ciavalini, Nunzio
Marcelli
Coordinatore del Comitato
Tecnico Scientifico: Nunzio
Marcelli
Sorveglianza dei prezzi:
nominato il nuovo Garante.
E’ Gianfrancesco Vecchio
Con Decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello
Sviluppo Economico Corrado
Passera, è stato nominato il
nuovo
Garante
della
sorveglianza dei prezzi, il
cosiddetto Mr. Prezzi. È
Gianfrancesco Vecchio, 57
anni, Direttore Generale per il
Mercato la Concorrenza il
Consumatore la Vigilanza e la
Normativa
Tecnica
del
Ministero dello Sviluppo
Economico.
La nomina del Dottor Vecchio
- che ricopre l’incarico a titolo
totalmente gratuito - è già
operativa. L’attribuzione della
funzione di Garante al titolare
della struttura ministeriale, che
ha fra i suoi compiti il
rapporto con le Associazioni
dei consumatori e la gestione
dell’Osservatorio prezzi, è
finalizzata ad aumentare la
sinergia fra segnalazioni dei
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consumatori e attività di
monitoraggio e informazione,
particolarmente importante in
questo momento in cui le
difficoltà economiche per le
famiglie e il calo dei consumi
richiedono
la
massima
attenzione sulle dinamiche dei
prezzi.
Al Dottor Vecchio vanno gli
auguri della Giunta Fiesa di
buon lavoro insieme alla
conferma
della
consueta
disponibilità
alla
collaborazione e al confronto
sulla delicata materia dei
prezzi.
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Federazione Italiana Esercenti Settore Alimentare