- 5 Dicembre 2012 NEWS Federazione Italiana Esercenti Settore Alimentare ANNO IX – n° 12 Circolare di informazione di FIESA-Confesercenti Via Nazionale 60 - 00184 Roma 06/47251 – 06-4746556 Sito Internet http :// www.fiesa.it PAG. 2 PAG. 3 PAG. 3-7 PAG. 7 Sommario: Andamento consumi pag. 2 Cessione prodotti agricoli pag. 3 Nota Ufficio Legislativo pag. 3-7 Sciopero forni pag.- 7 Legge tutela salute pag. 7-8 Fiesa Abruzzese pag. 8-9 Garante sorveglianza prezzi pag. 9 1 PAG. 7-8 Pag. 9 Pag. 8-9 ANDAMENTO DEI CONSUMI, PREVISIONI NATALIZIE La Presidenza FIESA ha affrontato il tema delle prospettive dell’andamento dei consumi e dei prezzi per il periodo natalizio. E’ stato evidenziato che lo scenario economico è molto critico, testimoniato dai dati macroeconomici che indicano un peggioramento del PIL che si è ridotto per il terzo trimestre consecutivo puntando ad una chiusura del 2012 a -2,4% (OCSE). E’ stato illustrato il dato di più diretto interesse del settore dato dal calo dei consumi che vede la spesa familiare diminuita del 3,5% nel secondo trimestre del 2012 e che a fine anno secondo gli intervenuti potrebbe lasciare sul terreno un ulteriore consistente perdita, circa il 3,2% medio, risultando tra le più significative dal dopoguerra. Gli intervenuti hanno evidenziato che la contrazione dei consumi è determinata non solo dalla diminuzione dei redditi e del potere d’acquisto, in conseguenza dell’aumento dell’imposizione fiscale, ma anche dall’incertezza del futuro e dal cambiamento delle abitudini di consumo delle famiglie. Questo clima è verosimile che condizioni le attitudini di spesa degli italiani e incida - negativamente anche sulle festività e sugli acquisti di ricorrenza, così come già avvenuto nel 2011. Sebbene il consumatore italiano sia legato alle tradizioni, e il Natale rappresenta la festività più importante, potremo dunque 2 assistere ad una più alta sensibilità al prezzo esercitata su tutti i tipi di acquisto alla luce della voglia di gratificazione, che continuerà ad avere una buona influenza. In questo quadro, le prospettive future legate da una parte all’impatto dell’aumento del costo della vita sul potere d’acquisto delle famiglie e l’incertezza delle prospettive dall’altra rende la spesa più oculata e selettiva. Grava anche l’atteso impatto negativo del saldo IMU che preoccupa le famiglie. Già il Natale 2011 ha dato questi elementi negativi di lettura delle dinamiche di acquisto tanto per i consumi familiari quanto per i regali, facendo registrare forti contrazione anche nei prodotti di ricorrenza. Alla luce di queste considerazioni le aspettative sono molto negative e viene considerato un successo il mantenimento della quota di spesa registrata nel 2011, anno già negativo per i consumi. Le spese natalizie, quest’anno, saranno influenzate soprattutto dal sentimento di insicurezza che si è diffuso tra gli italiani a causa di una crisi apparentemente senza fine. Quasi sette italiani su dieci (il 68%) spenderà meno dello scorso anno: il 26% punta a un risparmio del 50%, il 20% tra il 30% e il 50% e il 21% degli intervistati fino al 30%. Solo il 2% segnala di voler aumentare le spese, mentre il 30% si terrà sugli stessi livelli del 2011. Tra gli ostacoli alla spesa, l’11% del totale segnala l’erosione del risparmio: un dato grave, e che sembra indicare uno “sfinimento da crisi”. Un aspetto confermato dal 14% degli Intervistati. Diffuso il problema tasse e tariffe: il fardello fiscale è stato indicato come ostacolo alle spese dal 18% degli italiani, in modo piuttosto omogeneo tra tutti. I prezzi, invece, non preoccupano più: solo il 15% degli italiani lo segnala come fattore condizionante, contro il 29% dello scorso anno. Regali, in calo la spesa media: -14%, ci rimettono parenti e amici Anche quest’anno gli italiani limiteranno un po’ le spese per i regali, per un risparmio medio del 14%: la stessa contrazione registrata nel 2011. E se il numero medio di beneficiari rimane fisso a 6, come ormai avviene dal 2010, a fare le spese della ‘spending review’ natalizia saranno soprattutto parenti e amici: per i loro regali il 17% dei nostri connazionali cercherà di risparmiare. Il 15% limiterà le spese per sé, mentre solo l’8% (lo scorso anno era il 10%) risparmierà sul dono al partner. Il 5% si troverà costretto a stringere la cinghia anche per i regali ai bambini. Gli acquisti di Natale: sempre più viaggi e libri, scendono giocattoli e abbigliamento In occasione delle festività natalizie, gli italiani compreranno soprattutto prodotti alimentari e vino, indicati dall’82% degli intervistati, contro l’83% dello scorso anno. Aumentano invece i libri, che passano dal 51% al 55%, ed i viaggi, che crescono di quattro punti percentuali sul 2011, raggiungendo il 14% dei rispondenti. Rimangono stabili abbigliamento (54%), profumi e cosmetici (35%), elettrodomestici (18%) e auto, moto e scooter (2%). In calo i giocattoli, scelti quest’anno dal 45% contro il 49% del 2011, e gioielli, che scendono dal 10 al 7% delle preferenze. CESSIONI DEI PRODOTTI AGRICOLI ED ALIMENTARI, ART. 62 LEGGE 27/2012: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 274, del 23 novembre scorso, il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 19 ottobre 2012, Regolamento di attuazione dell'Art. 62 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 2012, n. 27. La norma, come si ricorderà, si applica, con efficacia dal 24 ottobre scorso, ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. NOTA DELL’U FFICIO LEGISLATIVO CONFEDERALE Sulla G.U. novembre pubblicato Ministero agricole e 3 n. 274, del 23 scorso, è stato il decreto del delle politiche forestali del 19 ottobre 2012, Regolamento di attuazione dell'art. 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. La norma, come si ricorderà, si applica, con efficacia dal 24 ottobre scorso, ai contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, e alle relazioni commerciali in materia di cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana. Il Regolamento, che – a nostro avviso – entra in vigore l’8 dicembre (ma pare che il Ministero ritenga che sia già efficace dal giorno della pubblicazione in gazzetta) si applica (art. 1) “con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”. Da un punto di vista strettamente tecnico ciò non può escludere comunque l’applicazione della norma a tutte le cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, qualunque sia il soggetto interessato e di qualunque dimensione sia l’impresa, anche se l’indicazione “politica” non potrà non essere presa in considerazione, almeno in relazione al livello dei controlli (e a tal proposito si attendono chiarimenti da parte del MIPAF). Nel frattempo, è stato pubblicato in G.U. il D. Lgs. n. 192/2012, le cui disposizioni, modificative del D. Lgs. n. 231/2002, relativo ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali in generale, si applicano alle transazioni concluse a decorrere dal 1° gennaio 2013. Detto decreto, in linea con quanto previsto dalla nuova Direttiva comunitaria in materia (2011/7/UE), prevede nelle transazioni commerciali termini di pagamento non più lunghi di 60 giorni, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore. Le disposizioni contenute nell’art. 62 della legge n. 27/2012, che al contrario non lascia spazio all’autonomia negoziale, potrebbero, in mancanza di una specifica previsione in merito da parte dell’UE, essere considerate in contrasto o quanto meno eccessivamente restrittive rispetto alla legislazione comunitaria, ma nel frattempo il MIPAF le ritiene applicabili e non implicitamente superate dalla nuova normativa. Gli obblighi Ricordiamo che i contratti concernenti le cessioni di prodotti interessate dalle disposizioni in oggetto, dal 24 ottobre scorso, devono essere stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicare a pena di nullità i seguenti elementi essenziali: la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. Inoltre, per i contratti di cui sopra, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Dall’applicazione dell’art. 62 sono escluse le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, oltre ai conferimenti di prodotti agricoli e alimentari operati: dagli imprenditori alle cooperative di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. n. 228/2001, se gli imprenditori risultano soci delle cooperative stesse; dagli imprenditori alle organizzazioni di produttori di cui al D. Lgs. n. 102/2005, se gli imprenditori risultano soci delle organizzazioni di produttori stesse. Sono esclusi pure i conferimenti di prodotti ittici operati tra imprenditori ittici di cui all'art. 4 del D. Lgs. n. 4/2012. La forma scritta e gli elementi essenziali del contratto Quanto all’obbligo di forma scritta, il Regolamento di attuazione stabilisce che si intende per tale qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale. Ciò vuol dire che i soggetti interessati non devono necessariamente procedere a redigere uno specifico contratto, avente caratteristiche 4 tassativamente previste dalla legge. Sarà sufficiente che gli elementi essenziali previsti dall’art. 62 siano ricavabili da contratti-quadro, accordi-quadro o contratti di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni. Con riferimento ai prezzi, fra l’altro, il contratto- quadro potrà individuare le modalità di determinazione del prezzo applicabile al momento dell'emissione del singolo ordine, prevedendo che si faccia riferimento al listino; o dagli accordi interprofessionali conclusi tra gli organismi di cui all'art. 12, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 173/98. Inoltre, gli elementi essenziali del contratto, in forma scritta, potranno essere contenuti nei conseguenti documenti di seguito elencati, a condizione che questi riportino gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti o accordi: a) contratti di cessione dei prodotti; b) documenti di trasporto o di consegna, ovvero la fattura; c) ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti. Gli elementi essenziali, in forma scritta, possono essere contenuti, ancora, negli scambi di comunicazioni e di ordini, antecedenti alla consegna dei prodotti. Infine, anche i documenti di trasporto, o di consegna, nonché' le fatture, integrati con tutti gli elementi essenziali richiesti dall'art. 62, assolvono gli obblighi di legge e, in questo caso, devono riportare la seguente dicitura: "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”. Il Regolamento chiarisce che la sottoscrizione dei contratti (o dei documenti equipollenti) può essere anche superflua, ma tale superfluità “può affermarsi solo in presenza di situazioni qualificabili equipollenti all'apposizione della firma, idonee a dimostrare in modo inequivoco la riferibilità del documento scritto ad un determinato soggetto”. I termini di pagamento Quanto ai termini di pagamento, il regolamento specifica che sono prodotti deteriorabili (ai quali si applica il termine di 30, anziché 60 giorni) i prodotti di cui all'art. 62, comma 4 (prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2, oppure aW superiore a 0,91, oppure pH uguale o superiore a 4,5; tutti i tipi di latte). La durabilità del prodotto (superiore o inferiore a 60 giorni) si riferisce alla durata complessiva del prodotto stabilita dal produttore. Dalla data di applicazione del Regolamento, il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti (deteriorabili – non deteriorabili). Ai fini della determinazione degli interessi dovuti al creditore in caso di ritardo di pagamento, la data di ricevimento della fattura è validamente certificata solo nei casi di: - consegna della fattura a mano; invio a mezzo di raccomandata A.R., di posta elettronica certificata (PEC) o di impiego del sistema EDI (Electronic Data Interchange) o altro mezzo equivalente, come previsto dalla vigente normativa fiscale. In mancanza di certezza circa la data di ricevimento della fattura, si assumerà, salvo prova contraria, che la medesima coincide con la data di consegna dei prodotti. Gli interessi moratori Gli interessi di mora, che decorrono automaticamente alla scadenza del termine per il pagamento, sono calcolati utilizzando il tasso di riferimento determinato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D. Lgs, n. 231/2002. Il tasso di interesse: 5 a) per il primo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° gennaio di quell'anno; b) per il secondo semestre dell'anno cui si riferisce il ritardo, è quello in vigore il 1° luglio di quell'anno. Per effetto delle modifiche apportate dal D. Lgs. n. 192/2012, gli interessi moratori applicabili ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, dal 1° gennaio 2013, sono determinati nella misura degli interessi legali di mora; il saggio degli interessi, ai fini della disciplina delle cessioni dei prodotti agricoli ed alimentari, è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. Fino al 31 dicembre 2012 l’art. 5 del D. Lgs. n. 231 prevede invece che il saggio degli interessi è determinato in misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della BCE, maggiorato di sette punti percentuali. Disposizioni transitorie Il Regolamento di attuazione dell’art. 62 si applica a tutti i contratti di cessione di prodotti agricoli ed alimentari stipulati a decorrere dal 24 ottobre 2012. I contratti già in essere alla data del 24 ottobre 2012, in relazione ai soli requisiti essenziali di forma, devono essere adeguati non oltre la data del 31 dicembre 2012. Quanto ai termini di pagamento, le nuove disposizioni si applicano automaticamente a tutti i contratti a partire dal 24 ottobre 2012, anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa. Sanzioni Ricordiamo che, salvo che il fatto costituisca reato, il contraente che contravviene agli obblighi inerenti la forma dei contratti è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516,00 a euro 20.000,00. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione. Il mancato rispetto, da parte del debitore, dei termini di pagamento è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a euro 500.000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi. Spetta all’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato la competenza per la vigilanza e l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di Finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria. All'accertamento delle violazioni l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Il Regolamento di attuazione specifica che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con proprio regolamento, disciplinerà la procedura istruttoria inerente la vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni, al fine di garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione e le modalità di pubblicazione delle decisioni. Il regolamento di cui sopra non è stato attualmente approvato dall’Antitrust, per cui si ritiene che le procedure inerenti l’irrogazione delle sanzioni non siano per il momento applicabili. Nuove norme sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali Come si è in parte anticipato, il D. Lgs. n. 192/2012 ha apportato modifiche, applicabili dal 1° gennaio 2013, al D. Lgs. n. 231/2002, recante “Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. Evidenziamo che le disposizioni del D. Lgs. n. 231, come modificato dal D. Lgs. n. 192, si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, fatta eccezione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Le transazioni commerciali di cui si dice sono relative ai contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la 6 prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo. La direttiva 2011/7/UE, che ha modificato la precedente 2000/35/CE, prevede che “gli Stati membri assicurano che il periodo di pagamento stabilito nel contratto non superi sessanta giorni di calendario, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore”. Le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231, come modificate dal D. Lgs. n. 192, ai fini della decorrenza degli interessi moratori, prevedono il principio generale secondo cui i termini di pagamento applicabili sono di: a) trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente. Non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento; b) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla data di prestazione dei servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento; c) trenta giorni dalla data di ricevimento delle merci o dalla prestazione dei servizi, quando la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi; d) trenta giorni dalla data dell'accettazione o della verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell'accertamento della conformità della merce o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora il debitore riceva la fattura o la richiesta equivalente di pagamento in epoca non successiva a tale data. Nelle transazioni commerciali tra imprese le parti possono pattuire un termine per il pagamento superiore rispetto a quello di trenta giorni sopra previsto, ma termini superiori a sessanta giorni, purché non siano gravemente iniqui per il creditore ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. n. 231, devono essere pattuiti espressamente. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione, le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento superiore a quello di trenta giorni, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola relativa al termine deve essere provata per iscritto. Resta ferma la facoltà delle parti di concordare termini di pagamento a rate. In tali casi, qualora una delle rate non sia pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento previsti dal presente decreto sono calcolati esclusivamente sulla base scaduti. degli importi Minaccia di sciopero nei forni, Assopanificatori Confesercenti: minaccia incomprensibile, il Tavolo negoziale è aperto “La minaccia di agitazione ventilata dai Sindacati confederali dei panificatori Fai, Flai e Uila di portare in piazza i dipendenti dei forni per chiedere il rinnovo dell’Accordo sindacale è sproporzionata rispetto al reale andamento del negoziato che si sta svolgendo.” E’ quanto afferma Mario Partigiani Presidente dei panificatori di Assopanificatori/Pasticcieri di Fiesa Confesercenti che aggiunge "i lavoratori dei nostri forni hanno la legittima necessità di vedersi rinnovare il contratto per un'equa e giusta retribuzione, è un obiettivo a cui stiamo lavorando con i Sindacati con i quali la trattativa è in corso. Non si può però cercare di condizionare l’esito della trattativa, che è più complessa, sotto la minaccia di sciopero. Ricordo che su diversi punti si è registrata già un’intesa di massima restando alcuni nodi da affrontare. Accanto alle questioni economiche ci sono anche i temi della struttura evolutiva del settore, le modificazioni della domanda, la crisi economica che pesa sulle Aziende, la riformulazione di alcune figure contrattuali, la flessibilità e la bilateralità: questioni che accanto alla parte retributiva dei lavoratori necessitano di un quadro di chiarezza“. 7 “Il Tavolo negoziale è aperto conclude Mario Partigiani - e francamente la minaccia di sciopero può solo contribuire ad acuire le tensioni e le divisioni anche nella parte datoriale che peraltro già sconta differenti impostazioni. Lavorare con moderazione alla risoluzione della vertenza è il nostro obiettivo e speriamo che su questo possa esserci la convergenza di Fai, Flai e Uila”. Convertito in Legge il Decreto per un più alto livello di tutela della salute, lotta alla ludopatia, all’alcolismo e al tabagismo. Obblighi di informazione per pesce fresco e latte crudo E’ stato convertito, nella Legge 189/2012, il Decreto Legge n. 158/2012, recante disposizioni urgenti volte a promuovere lo sviluppo del nostro Paese tramite un più alto livello di tutela della salute. La nuova Legge inasprisce il divieto di vendita di bevande alcoliche a minori. La norma stabilisce l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro a chiunque vende bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro, con la sospensione dell’attività per tre mesi. Inoltre, chiunque vende bevande alcoliche ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell'acquirente sia manifesta. La norma, che si applica sia agli esercizi di somministrazione che di vendita (esercizi commerciali di qualsiasi dimensione e tipologia), è efficace dall’11 novembre 2012, giorno di entrata in vigore della Legge n. 189. La Legge di conversione ha integrato il testo originario del Decreto prevedendo: un Decreto di natura non regolamentare del Ministro della Salute, da adottare con il parere favorevole della Conferenza permanente StatoRegioni, definirà le modalità di formazione, anche a distanza, del personale adibito alla produzione, somministrazione e commercializzazione di alimenti, ai fini dell'applicazione uniforme di tale formazione su tutto il territorio nazionale; il Decreto dovrebbe dare omogeneità sul territorio nazionale alla formazione disciplinata dalle Regioni in relazione alla normativa del cosiddetto “Pacchetto igiene”, sostitutiva delle soppresse disposizioni che prevedevano l’obbligatorietà del “libretto sanitario” per gli operatori del settore alimentare. L’obbligo di commercializzare bibite analcoliche alla frutta aventi un contenuto di succo naturale non inferiore al 20% avrà decorrenza applicativa a partire dall’11 agosto 2013. Le residue scorte di analcolici con percentuale di succo alla frutta inferiore al 20% potranno essere smaltite dagli operatori del settore sino all’11 aprile 2014. Eventuali provvedimenti regionali ad hoc potranno incentivare il consumo della frutta fresca di stagione, prevedendone la distribuzione in apposite buste monoporzione contenute in apparecchi automatici installati presso gli istituti scolastici. La norma stabilisce l’obbligo, per chi venda pesce e cefalopodi freschi nonché prodotti d’acqua dolce sfusi o pre-imballati per la vendita diretta di informare il consumatore finale in merito alle corrette condizioni di impiego di detti alimenti tramite un cartello ad hoc da apporre in modo visibile. Tali informazioni saranno indicate in apposito decreto del Ministro della Salute, da adottare sentito il parere del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali. Come già anticipato è anche previsto l’obbligo, per chi immetta sul mercato latte crudo o crema cruda, destinati all'alimentazione umana diretta, di informare tramite cartelli da esporre nei luoghi di vendita circa la necessità di consumare il prodotto previa bollitura. Costituta la Fiesa abruzzese: tutelare le eccellenze territoriali, valorizzare le produzioni tipiche locali. Eletto Presidente Vinceslao Ruccolo Domenica 25 novembre, presso la Sede del CE.S.CO.T. Abruzzo - Officina dei Sapori di Sulmona (AQ), si sono riuniti in Assemblea gli imprenditori abruzzesi del Settore Alimentare per 8 costituire la Fiesa Confesercenti Regionale d'Abruzzo. Gli imprenditori, innanzitutto hanno accettato ed approvato lo Statuto, sulla base di quello della Fiesa Nazionale. Successivamente si è aperto un ampio ed interessante dibattito relativo al ruolo che le imprese del settore hanno in un contesto legato sia al “Sistema salute”, sia al “Sistema integrato della sostenibilità aziendale”. Dal dibattito è emersa la necessità di un attento controllo dell’integrità dei prodotti, legato soprattutto alla tracciabilità, e la valorizzazione e promozione delle eccellenze del territorio regionale. Il sistema della filiera corta è stato uno degli argomenti più discussi, in quanto ritenuto parte integrante di una strategia per la valorizzazione dei prodotti locali e tradizionali per contrastare l’eccessiva globalizzazione; fenomeno, quest’ultimo, che secondo gli imprenditori abruzzesi, rischia di eliminare le peculiarità di ogni territorio, proponendo prodotti sempre uguali a se stessi e privi di una identità territoriale e stagionale. Mettere in rete gli imprenditori agricoli con gli imprenditori alimentari, significa realizzare una collaborazione strategica che può dare solo frutti positivi. In sostanza, gli imprenditori d’Abruzzo intendono operare attraverso la Fiesa affinché si possa arginare l’operato di chi ostacola i processi della crescita qualitativa dei consumi e la specializzazione aziendale orientata alle eccellenze. Inoltre, si ritiene assolutamente necessario un’attenta analisi dei mercati e una risposta mirata anche in termini di conquista di spazi, anche di nicchia. Per questo aspetto, gli imprenditori presenti hanno proposto anche la realizzazione di un portale per una comunicazione efficiente ed efficace ed un marketing valido non solo sul territorio regionale. Una cosa di notevole interesse è stata la proposta di richiedere agli Enti locali di favorire e/o garantire spazi adeguati nella media e grande distribuzione, ai prodotti ed agli imprenditori locali, anche ricorrendo ad una modifica alla Legge regionale sul commercio. E’ stata anche sollevata la necessità di valorizzare il settore alimentare con i vari strumenti normativi che inseriscono le eccellenze gastronomiche, ed il suo sistema integrato, in un contesto turistico regionale. Infatti, gli imprenditori hanno sottolineato che l’implementazione e la valorizzazione dell’enogastronomia non può essere soltanto un discorso legato alla nicchia del turismo sostenibile; essa deve estrinsecarsi in un sistema, anche legislativo, che tenda a fare del settore alimentare una strategia di implementazione del mercato con una ricaduta positiva per l’occupazione. Naturalmente, il dibattito ha affrontato anche la necessità della lotta alle frodi alimentari che, oltre a danneggiare le imprese e la qualità delle produzioni, danneggiano anche la salute dei consumatori. A conclusione del dibattito, l’Assemblea ha provveduto ad eleggere gli organismi statutari: Presidente: Vinceslao Ruccolo Vice Presidente: Bruno De Santis Presidenza: Vinceslao Ruccolo, Bruno De Santis, Diego Paolini, Teseo Tesei, Umberto Cirone, Giovanni De Lollis, Giuseppe Ciavalini, Fabrizio Lullo, Claudio Nucci, Gabriele Cipriani, Tonino De Santis Giunta: Vinceslao Ruccolo, Bruno De Santis, Teseo Tesei, Giuseppe Ciavalini, Nunzio Marcelli Coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico: Nunzio Marcelli Sorveglianza dei prezzi: nominato il nuovo Garante. E’ Gianfrancesco Vecchio Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico Corrado Passera, è stato nominato il nuovo Garante della sorveglianza dei prezzi, il cosiddetto Mr. Prezzi. È Gianfrancesco Vecchio, 57 anni, Direttore Generale per il Mercato la Concorrenza il Consumatore la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico. La nomina del Dottor Vecchio - che ricopre l’incarico a titolo totalmente gratuito - è già operativa. L’attribuzione della funzione di Garante al titolare della struttura ministeriale, che ha fra i suoi compiti il rapporto con le Associazioni dei consumatori e la gestione dell’Osservatorio prezzi, è finalizzata ad aumentare la sinergia fra segnalazioni dei 9 consumatori e attività di monitoraggio e informazione, particolarmente importante in questo momento in cui le difficoltà economiche per le famiglie e il calo dei consumi richiedono la massima attenzione sulle dinamiche dei prezzi. Al Dottor Vecchio vanno gli auguri della Giunta Fiesa di buon lavoro insieme alla conferma della consueta disponibilità alla collaborazione e al confronto sulla delicata materia dei prezzi.