Novembre 2005
Bollettino Informativo Clienti
Studio Tecnico Per. Ind.
Da Frè Ing. Corrado
Ambiente Sicurezza Innovazione Aziendale
- Argomenti INCENTIVI
Incentivi dal ministero
dell'ambiente
per
la
conversione
delle
automobili al GPL o al e al
metano
Incentivi dal ministero
dell'ambiente
per
l'apertura di distributori di
GPL e metano
IGIENE ALIMENTARE
Veneto: Obbligatorio il
corso "Libretto Formativo"
SICUREZZA
Ancora rinvii per il decreto
sugli RSPP
Dati Inail: Infortuni nei
cantieri
Disturbi da fotocopiatrici e stampanti
Cassazione su responsabilità del datore di
lavoro: "ad impossibilia nemo tenetur"
RSPP: meglio la mancata nomina o la nomina
in ritardo?
Direttiva macchine, l'Unione Europea è pronta
a rafforzare le regole
RIFIUTI
Ordinanza comunale illegittima, bonifica non
risarcibile
INCENTIVI
Incentivi dal ministero dell'ambiente per la
conversione delle automobili al GPL o al e al
metano
E'
stato
firmato
dal
Ministro
dell'Ambiente
e
della
Tutela
del
Territorio, l'accordo di programma del
progetto Carburanti a basso impatto
ambientale. Detto accordo prevede che
possa accedere al contributo chiunque
voglia installare un impianto a GPL o a
metano su un veicolo che risulti di
proprietà e che sia residente in uno dei
Comuni, individuati dalle Regioni e dalle
Province autonome, nei quali i livelli di
uno o più inquinanti
atmosferici eccedano il
valore limite.
Il
contributo
è
erogato per tutti i
veicoli alimentati a
benzina
immatricolati fra il 1
gennaio 1993 ed il
31 dicembre 2000
appartenenti
alle
categorie "euro 1" e
"euro 2".
L'incentivo previsto per
la conversione di veicoli
alimentati a benzina è
pari ad € 350,00, sia nel caso
dell'installazione di un impianto di
alimentazione a Metano che nel caso
dell'installazione di un impianto a GPL.
Incentivi dal ministero dell'ambiente per
l'apertura di distributori di GPL e metano
L'accordo di programma del progetto
Carburanti a basso impatto ambientale
firmato dal Ministro dell'Ambiente e della
Tutela del Territorio prevede, per quanto
riguarda i distributori di Gpl o metano,
un contributo copre ben il 70% dei costi
impiantistici.
IGIENE ALIMENTARE
Veneto: Obbligatorio il corso "Libretto
Formativo"
La legge Regionale del Veneto n° 41 del
19/12/2003, che interessa le aziende
che manipolano di sostanze alimentari,
ai sensi del D.Lgs. n° 155 del
26/05/1997 detta legge sull’H.A.C.C.P.,
ha sostituito l’obbligo del “libretto
mercoledì 26 ottobre 2005
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sanitario” con quello del “libretto
formativo”. Detto libretto prevede un
percorso formativo suddiviso in tre
moduli:
Igiene della persona,
Malattie trasmissibili dagli alimenti,
Sanificazione;
per una durata complessiva di 3 ore
seguite da un esame finale.
Soggetti interessati:
La normativa suddivide i soggetti in tre
gruppi:
Gruppo 1, chi non manipola alimenti:
Soggetti tenuti al solo obbligo di
sottoscrizione
delle
“norme
di
comportamento
per
una
manipolazione/preparazione sicura degli
alimenti”:
Imbottigliamento (cantinieri)
Lavapiatti
Vendita frutta/verdura
Venditori alimenti confezionati non
deperibili
Mugnai
Personale degli asili e scuole materne
che non manipola alimenti
Gruppo 2, chi manipola alimenti:
Soggetti tenuti alla formazione prevista
dal decreto oggetto della presente:
Cuochi
Aiuto cuochi
Pizzaioli
Catering
Camerieri
Pasticceri
Gelatieri
Gelatai
Pescivendoli
Pastai
Macellai
Lattiero Caseari
Macellatori
Sezionatori Dolciumi sfusi
4° Gamma
Alimentaristi
Baristi (sia che manipolino alimenti,
sia che somministrino solo bevande
od alimenti confezionati
Mungitori
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Trasportatori che durante le fasi del
trasporto possono entrare in contatto
con alimenti non confezionati
Panificatori
Gruppo 3, soggetti esclusi:
Soggetti esclusi dalla normativa per
formazione precedente:
Laureati in: Medicina e Chirurgia,
Medicina
Veterinaria,
Scienze
Biologiche (o titolo equipollente),
Scienze e Tecnologia Alimentare (o
titolo
equipollente),
Assistente
Sanitario (o titolo equipollente),
Tecnica della Prevenzione (o titolo
equipollente), Infermieristica (o titolo
equipollente), Dietistica (o titolo
equipollente), Laurea in Farmacia,
Sicurezza Igienico-Sanitaria degli
Alimenti (o titolo equipollente),
Chimica o in Chimica Industriale,
Biotecnologie
Diplomati da un Istituto Professionale
Alberghiero in: Tecnico dei Servizi di
Ristorazione
Sanzioni:
Nel caso di violazione della predetta
normativa si va da sanzioni di € 10,33
alla chiusura del locale per sei mesi
e, in caso di aziende recidive, alla
chiusura definitiva. I corsi sono appena
stati attivati e il personale dell’ASL non
applicherà le sanzioni immediatamente.
SICUREZZA
Ancora rinvii per il decreto sugli RSPP
Ancora nulla di fatto nell’incontro tra
Stato e Regioni, la conferenza convocata
a Roma il 13 ottobre non ha ancora
posto
all'Ordine
del
Giorno
l'approvazione del cosiddetto "Decreto
RSPP", nonostante sia stata raggiunta
una intesa a livello tecnico il 29
settembre, la discussione non c’è quindi
stata e perciò neppure l’approvazione. È
tutto rinviato alla prossima conferenza di
fine mese.
Dati Inail: Infortuni nei cantieri
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Dai dati INAIL diffusi nel mese di
settembre appare, nei cantieri, che la
caduta dall'alto, nonostante la sua
diminuzione come causa di invalidità
permanente, è sempre la maggior
causa di mortalità.
Dai citati dati appare anche che, come
malattie professionali, oltre alla solita
ipoacusia da rumore, si facciano sempre
più strada i tumori, dovuti alla presenza
di polvere di silice (sabbia) e all'amianto.
Altra fetta di malattie professionali sono
le malattie cutanee, dovute all'utilizzo di
numerose sostanze chimiche in edilizia,
e le malattie dei tendini dovute al
sovraccarico biomeccanico (vibrazioni).
Disturbi da fotocopiatrici e stampanti
Fotocopiatrici e stampanti laser sono
apparecchiature in grado di emettere
diversi agenti chimici (ozono, solventi,
polveri di toner) sia per rilascio dai
materiali
impiegati
per
il
loro
funzionamento (toner, inchiostri, carta),
sia in seguito alla particolare tecnologia
di stampa utilizzata.
L'aumento della concentrazione di ozono
costituisce un problema in particolare
per
i
gruppi
di
popolazione
maggiormente sensibili quali donne in
gravidanza, soggetti affetti da patologie
respiratorie e cardiovascolari; questi
ultimi possono manifestare sintomi e
aggravamento della patologia per livelli
di ozono anche abbastanza contenuti.
I
disturbi
principali
sono
riferiti
all'irritazione ed all'infiammazione degli
occhi e delle prime vie respiratorie con
lacrimazione, tosse, fatica a respirare e
affanno.
Per
una
maggiore
sicurezza
dei
lavoratori è opportuno collocare le
fotocopiatrici in appositi locali dove
viene garantito il ricambio dell’aria,
evitando di collocarle nei locali dove si
svolge il lavoro e comunque ventilare
bene l’ambiente per disperdere l’ozono;
inoltre è necessario provvedere a
sostituire ed a smaltire in modo corretto
il toner affidando tale lavoro a una ditta
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specializzata e considerare l’eventuale
acquisto di fotocopiatrici e stampanti
che non producono ozono
Cassazione su responsabilità del datore di
lavoro: "ad impossibilia nemo tenetur"
Finalmente una sentenza che va
controcorrente
tra
le
tante
che
individuano il Datore di Lavoro quale
responsabile per i danni occorsi ai
dipendenti: Con una sentenza datata 19
gennaio 2005, n. 1238 il Giudice ha
sottolineato come la responsabilità del
datore di lavoro per infortuni occorsi al
lavoratore vada esclusa ogni qual
volta lo stesso abbia osservato tutti
gli
obblighi
di
formazione,
informazione,
idoneità
delle
attrezzature messe a disposizione e
presidi di sicurezza imposti dalla
legge e quant'altro le regole di
diligenza e prudenza impongono.
Non è la presenza fisica del datore di
lavoro quanto la corretta gestione dei
luoghi di lavoro secondo i parametri
dettati
dalle
norme
a
garantire
l'adempimento
degli
obblighi
di
sicurezza.
RSPP: meglio la mancata nomina o la nomina
in ritardo?
È meglio la nomina in ritardo del
Responsabile del Servizio di Protezione e
Prevenzione o è meglio non nominarlo
affatto? Ecco alcuni chiarimenti in
merito:
Le nomine pervenute presso lo Spisal
e presso l'Ispettorato del Lavoro nel
1996 sono state archiviate e vengono
aperte solo in caso di grave
incidente;
La nomina giunta a seguito del corso
viene archiviata senza nessun tipo di
verifica incrociata;
In caso di incidente di lieve entità
non
viene
verificata
la
documentazione;
In caso di incidente di grossa entità
si può procedere a delle verifiche
incrociate di documentazione ed è
sicuramente peggio non aver inviato
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la nomina che inviarla in ritardo.
Sanzioni
previste
dalla
626/94
all'articolo 86 per il mancato invio della
nomina
del
RSPP
in
violazioni
dell'articolo 4 comma 4 lettera a:
Assenza di autocertificazione o mancato
invio della comunicazione agli organi
competenti: pena dell'arresto da 3 a 6
mesi e ammenda da lire 3.000.000 a lire
8.000.000
Sanzioni accessorie:
In caso di società di persone se vi è una
sanzione da parte dello S.P.I.S.A.L. essa
viene "elargita" a tutti i soci, se vi è la
nomina la sanzione è al solo socio
nominato.
Sanzioni previste dalla 626 per l'invio in
ritardo di tale comunicazione:
Non previste
Chi, pur soggetto, non ha ancora
effettuato la nomina si comporti di
conseguenza.
Direttiva macchine, l'Unione Europea è pronta
a rafforzare le regole
Ufficializzato dal Consiglio Ue lo scorso
11 ottobre, nella forma di posizione
comune, il provvedimento destinato a
sostituire la direttiva 98/37Ce sulla
sicurezza delle macchine destinate
anche alle attività lavorative.
Con la nuova direttiva saranno introdotti
nuovi standard di sicurezza e nuove
procedure
per
la
valutazione
di
conformità. Ai fabbricanti sarà chiesta
una preventiva e specifica valutazione
dei rischi legati alle macchine da
immettere sul mercato. Oggetto della
riforma anche una migliore definizione
del campo di applicazione delle regole in
questione ed un rafforzamento della
sorveglianza sui mercati interessati.
La direttiva 98/37/Ce, lo ricordiamo,
costituisce una codificazione dei diversi
provvedimenti comunitari in materia di
macchine, ossia le direttive 89/392/Cee
e 93/44/Cee (come modificate dalle
successive
direttive
91/368/Ce
e
93/68/Ce). Tutte le direttive oggetto di
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codifica Ue sono state recepite in Italia
tramite il Dpr 24 luglio 1996, n. 459.
Fonte Reteambiente
RIFIUTI
Ordinanza comunale illegittima, bonifica non
risarcibile
L'illegittimità del provvedimento con cui
la P.a. obbliga il proprietario del sito qualora il responsabile dell'inquinamento
non sia individuato - ad effettuare le
opere
di bonifica
non
porta
al
risarcimento delle spese sostenute.
Il
Consiglio
di
Stato
(sentenza
4525/2005), censurando un'ordinanza
comunale che diffidava il proprietario di
un fondo - erroneamente qualificato
come responsabile dell'inquinamento - a
provvedere alla bonifica del sito, ha
negato allo stesso il risarcimento del
danno per le spese sostenute in
esecuzione della stessa.
L'articolo 17 del Dlgs 22/1997 prevede,
qualora non venga individuato il
responsabile, "il meccanismo degli oneri
reali e del privilegio immobiliare" a
favore della P.a. che esegue le opere; il
ricorso va rigettato perché, basandosi
esclusivamente sul rimborso dei costi
sostenuti - e non sul "danno per aver
immediatemente sostenuto dei costi" non ha provato che i costi sarebbero
stati diversi se il Comune avesse seguito
la procedura corretta.
Fonte Reteambiente
Lo Studio rimane a disposizione per ogni chiarimento.
Da Frè Ing. Corrado
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Si prega di consultare lo studio per le scadenze
riportate all'interno della presente circolare in quanto
soggette a possibili variazioni.
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