I S T I T U T O T E C N I C O I N D U S T R I A L E S TATA L E Guglielmo Marconi Verona REGOLAMENTO INTERNO DELL'ISTITUTO PREMESSA All'inizio dell'anno scolastico si ritiene opportuno: 1 - venga indetta un'assemblea generale durante la quale il Presidente del C. di I. alla presenza del Preside tiene una relazione sull'attivita' scolastica dell'anno precedente, sui problemi che si presentano e sulle linee da seguire per l'anno in corso; 2 - vengano convocate assemblee di classe con docenti e genitori, per un primo incontro avente lo scopo di gettare le basi per l'attivita' didattica. In tale occasione verranno designati due rappresentanti per ciascuna componente in attesa che vengano indette le elezioni regolamentari. TITOLO I ORGANI COLLEGIALI Art. 1 Organi Collegiali dell'Istituto 1) Consiglio di Classe 2) Collegio dei Docenti 3) Consiglio di Istituto 4) Giunta Esecutiva 5) Comitato per la valutazione del servizio degli Insegnanti 6) Comitato per la sezione staccata. Art. 2 Disposizioni generali sul funzionamento degli Organi Collegiali La convocazione degli organi collegiali deve essere disposta con un congruo preavviso, sull'ordine dei 5 giorni salvo casi di urgenza, rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai membri dell'organo collegiale (e mediante affisione dell'avviso all'Albo dell'Istituto). La lettera o l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale, la data, il luogo e la durata presunta. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono in orario compatibile con gli impegni di lavoro dei componenti. Di ogni seduta dell'organo collegiale viene redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario. Calendario di massima delle riunioni "Per le assemblee di classe e d'Istituto e' prevista di norma la convocazione mensile con l'esclusione del mese di Giugno). Bisestile e', in media, la convocazione del Consiglio d'Istituto. Per le riunioni degli O.O.C.C. con la partecipazione della componente docenti viene calendarizzato l'impegno in coerenza con le norme contrattuali successivamente al Collegio dei Docenti che delibera, su proposta del Preside, sulle attivita' didattiche di non insegnamento. (Del. 337/95) Art. 3 Programmazione delle attivita' degli Organi Collegiali Ciascuno degli organi collegiali programma le proprie attivita' nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attivita' stesse. Art. 4 Consiglio di Classe Il Consiglio di Classe e' convocato dal Preside in relazione agli adempimenti di ordine didattico e disciplinare o su richiesta scritta e motivata di un terzo dei suoi membri; in tal caso il Preside convoca il Consiglio di Classe entro 8 (otto) giorni dalla presentazione della richiesta. Il Consiglio di Classe si riunisce, di massima, una volta ogni due mesi. Le riunioni hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni e compatibili con gli impegni di lavoro dei componenti. Il Consiglio di Classe e' presieduto dal Preside o da un docente da lui delegato. In relazione all'azione educativa e didattica, il Consiglio di Classe formula proposte a maggioranza relativa al Collegio dei Docenti. Al Consiglio di Classe puo' seguire un'assemblea informativa dei problemi della classe alla quale sono invitate tutte le componenti. Art. 5 Collegio dei Docenti Il Collegio dei Docenti si riunisce ogni qualvolta il Preside ne ravvisi la necessita' oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta; comunque almeno una volta per ogni quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo durante l'orario di servizio in ore non coincidenti con l'orario di lezione. Art. 6 Consiglio d'Istituto e Giunta Esecutiva Il Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva funzionano in base ad un regolamento autonomo adottato. Art. 7 Disciplina degli Alunni .La disciplina degli alunni e' regolata dagli artt. 19/20/21/22/23/24 del R.D. 4 Maggio 1925 n. 653 e successive modifiche con Legge 11 Ottobre 1977 n. 748. Per mancanza ai doveri scolastici agli alunni possono essere inflitte le seguenti punizioni: a) ammonizione privata od in classe, b) allontanamento dalla lezione, c) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore a 5 gg., d) sospensione fino a 15 giorni, e) esclusione dalla promozione senza esame o dalla sessione di 1 esame, f) sospensione fino al termine delle lezioni, g) esclusione dallo scrutinio finale e da entrambe le sessioni d'esami, h) espulsione dall'Istituto, i) espulsione da tutti gli Istituti dello Stato. Le punizioni di cui alle lettere a) e b) sono inflitte dal professore, di cui alle lettere c) dal Preside, quella di cui alla lettera d) dal Consiglio di Classe. Le altre punizioni vengono deliberate dalla Giunta Esecutiva del C.d.I. su proposta del Consiglio di Classe. Contro le decisioni in materia disciplinare della Giunta Esecutiva e del Consiglio di Classe e' ammesso ricorso al Provveditore agli Studi che decide in via definitiva sentita la sezione del Consiglio Scolastico Provinciale avente competenza per il grado di Scuola a cui appartiene l'alunno. Ogni azione disciplinare dovra' tendere a stimolare il senso di responsabilita' dell'alunno ed a migliorarne il grado di socializzazione. Art. 8 Comitato per la Valutazione del Servizio degli Insegnanti Il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti e' convocato dal Preside e funziona in base ad un regolamento autonomamente adottato. TITOLO II COMUNITA' SCOLASTICA Art. 9 Componenti dell'Istituto 1 - Preside 2 - Insegnanti 3 - Personale non insegnante 4 - Alunni 5 - Genitori degli alunni Art. 10 Rapporti fra le varie componenti Ogni componente ha diritto di organizzare nel proprio ambito oltre le assemblee previste dalla legge, tutte quelle attivita' che ritiene opportuno per una sua piu' efficace presenza nella vita della comunita' scolastica; tali attivita' devono essere compatibili con le finalita' della scuola. Ogni componente, per tali attivita' come pure per quelle previste dalla legge, deve inoltrare specifica domanda al Preside almeno cinque giorni prima della data proposta, salvo i casi urgenti, precisando il tipo di attivita' che intende svolgere. Quando una componente o i suoi rappresentanti intendono promuovere un incontro con un'altra componente, si richiede che la domanda venga inoltrata al Preside 5 giorni prima della data proposta, salvo i casi di particolare urgenza e contenga l'indicazione degli argomenti da trattare. Per tutte le attivita' richieste, il Preside provvede ad affliggere l'ordine del giorno all'Albo dell'Istituto Art. 11 Preside - Insegnanti - Personale non Insegnante Esplicano le funzioni e le mansioni stabilite dalle leggi dello Stato e dai regolamenti ministeriali. Art. 12 Ingresso - Uscita - Intervalli lezione Orario di ingresso e di uscita - disciplina dei ritardi 1 - Gli alunni possono entrare nell'Istituto a partire dai venti minuti che precedono l'inizio delle lezioni antimeridiane (e a partire dai dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni pomeridiane). L'ingresso riservato agli alunni sara' in ogni caso chiuso cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Gli insegnanti devono trovarsi in corrispondenza dell'aula loro assegnata per l'inizio delle lezioni, almeno cinque minuti prima, per assicurare la sorveglianza degli allievi. 2 - Per ragioni motivate e accertate dalla Scuola, possono concedersi dalla Presidenza permessi permanenti per l'ingresso durante le prime ore di lezione, con un ritardo non superiore ai dieci minuti 3 - Di norma gli studenti devono gia' trovarsi in aula almeno cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. "I ritardi giustificati sono quelli autorizzati dalla Presidenza o documentati con opportuna certificazione. Dei ritardi viene reso conto al Consiglio di Classe che li assume tra gli elementi di valutazione della condotta, informando tramite lettera le famiglie, qualora i ritardi risultino sistematici o gravemente ingiustificati. I ritardi superiori alla prima ora di lezione saranno ammessi solo eccezionalmente, se documentati in modo adeguato." (Del. 25/92) 4 - In caso di ritardo autorizzato, il docente trascrivera' nella colonna " provvedimenti del Preside" sul registro di classe la dicitura "ammesso in classe dal Preside alle ore ...." e annullera' l'assenza nello stesso registro ed in quello personale, siglando la correzione. 5 - L'alunno che per validi motivi si trovi nalla necessita' di entrare o uscire dalla scuola, dopo la prima ora di lezione, deve presentare al Preside regolare richiesta di permesso di ingresso o di uscita fuori orario, nell'apposito modulo del libretto scolastico. Questi permessi verranno concessi di norma non piu' di una volta al mese. 6 - Per ragioni motivate ed accertate dalla Scuola si possono concedere permessi di uscita anticipata rispetto al normale termine delle lezioni. Gli allievi sono in ogni caso obbligati a servirsi del mezzo pubblico che consente di rispettare il piu' possibile l'orario scolastico stabilito. 7 - Ogni richiesta di giustificazione o di permesso dovra' essere firmata: dal genitore o da chi ne fa le veci, se l'alunno minorenne, dall'alunno stesso se maggiorenne. 8 - Durante l'intervallo delle lezioni e l'ingresso e l'uscita degli alunni, il personale docente di turno vigila sul comportamento, secondo le modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. 9 - Il Preside e i suoi collaboratori sono autorizzati ad anticipare l'uscita degli allievi od a posticiparne l'entrata per indisponibilita' degli insegnanti della classe e dei loro supplenti. Se gli alunni sono minorenni si dovra' dare di cio' comunicazione scritta (almeno il giorno prima) ai genitori, tramite libretto personale. Assenze 1 - Le assenze dalle lezioni devono essere giustificate sul libretto scolastico da un genitore o da chi ne fa le veci, se l'alunno e' minorenne; dall'alunno stesso se maggiorenne. 2 - Per le assenze che superano i 5 giorni (compresi i giorni festivi o di vacanza) e' necessario il certificato medico attestante l'idoneita' dell'allievo a riprendere gli studi (non sono in atto malattie infettive, etc.). 3 - I Consigli di Classe sono tenuti, nelle loro periodiche riunioni, ad un controllo delle assenze e delle giustificazioni degli allievi e ad esaminare dette assenze sotto il profilo complessivo dello studente, comunicando il proprio giudizio sul verbale (nel caso di assenze prolungate) allo studente ed alla sua famiglia Orario degli Intervalli e Modo di Gestirli 1 - Durante gli intervalli gli alunni sono tenuti a rimanere nell'Istituto. 2 - Il comportamento dell'alunno, nell'ambito dell'Istituto, deve essere corretto, civile e responsabile. 3 - Al termine dell'intervallo ogni alunno dovra' restare nella propria aula. 4 - Nei reparti di lavorazione, nei laboratori e nelle palestre, gli Insegnanti termineranno le lezioni con congruo anticipo per consentire il trasferimento delle classi nelle rispettive aule. 5 - Durante gli intervalli delle lezioni, il personale docente di turno vigilera' sul comportamento degli alunni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone ed alle cose. Il personale ausiliario collaborera' con i docenti. Delibera Consiglio di Istituto n. 38 del 20 aprile 1999 Compatibilmente con l’acquisizione di un sistema elettronico-informatico per il controllo dei ritardi degli alunni, -l’art. 12 del Regolamento interno d’Istituto, e’ cosi’ modificato: “Gli alunni sono tenuti ad essere in classe entro le 7.55 e, comunque, non oltre le 8.00. Se arrivano in Istituto oltre le ore 8.00 devono sottoporsi all’apposito controllo-ritardi che avverra’con strumento elettronico-informatico. a) Qualora il ritardo sia compatibile col permesso di entrata posticipata dell’alunno sara’ consentito l’accesso, senza ulteriori limitazioni. b) Qualora l’ipotesi a) non sia soddisfatta, ma il ritardo sia contenuto entro i primi 10’, l’alunno potra’ accedere alla classe ma dovra’ portare la giustificazione del ritardo entro il giorno (non festivo) successivo. c) Qualora il ritardo alla 1^ ora non sia compatibile ne’ con l’ ipotesi a) ne’ b) l’alunno potra’ entrare in Istituto in corrispondenza della 2^ ora e dovra’ portare la giustificazione del ritardo entro il giorno (non festivo) successivo. Qualora il ritardo non venga giustificato il giorno successivo, l’alunno sara’ ammesso con permesso provvisorio non rinnovabile. Dopo 5 ritardi oltre le 8.10 l’alunno sara’ sanzionabile sulla base dello Statuto degli Studenti. Resta in vigore la parte che si riferisce al ritardo superiore alla 1^ ora. Art. 13 Genitori I genitori degli alunni hanno diritto di assemblea nell'Istituto; tale assemblea puo' articolarsi in assemblea generale ed assemblea di classe, fuori orario delle lezioni, previa autorizzazione del Preside ed in base a quanto stabilito con l'art. 28 del presente regolamento. Previa autorizzazione del Preside, ai genitori vengono messi a disposizione gratuitamente i necessari locali per riunioni, dibattiti, conferenze, tavole rotonde e per qualsiasi altra attivita' rientrante nello spirito dei decreti delegati. Il Comitato dei Genitori ha diritto di autofinanziarsi in forma volontaria. TITOLO III FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA - AULE REPARTI DI LAVORAZIONE - LABORATORI - UFFICI SERVIZI ART. 14 Biblioteca Annualmente il Consiglio d'Istituto nominera' un Comitato di Gestione presieduto dal bibliotecario eletto dal Collegio dei Docenti per il funzionamento della Biblioteca. Esso sara' formato da: 4 docenti, 1 non docente, 1 genitore e un alunno designati dalle rispettive componenti. Il Preside affidera' il carico della biblioteca ed il funzionamento della stessa, al Bibliotecario il quale si avvarra' della collaborazione del Comitato di gestione. 1 - La Biblioteca mette a disposizioni libri e riviste da consultarsi in sede o da prendere in prestito. 2 - Sui libri avuti in lettura e' vietato far segni o scrivere alcunche'; all'atto di ricevere un volume o di riconsegnarlo, il lettore deve assicurarsi che l'incaricato prenda nota delle eventuali irregolarita' riscontrabili. 3 - Sono escluse dal prestito a domicilio le opere rare e di notevole valore e tutte le opere di consultazione, sono esclusi anche periodici dell'anno in corso. 4 - La consultazione in sede, la consegna e la registrazione dei libri chiesti in prestito a domicilio, sono possibili entro i limiti dell'orario stabilito e reso noto con apposito cartello affisso nella scala della Biblioteca; durante il periodo estivo, dal 1 Agosto al 30 Agosto, la Biblioteca restera' chiusa. 5 - Il libro deve essere conservato con la massima cura e non potra' essere trasmesso ad altri da chi lo ha avuto in prestito. 6 - Il Bibliotecario, assieme al Comitato di Gestione, stabilira' con opportuno regolamento le modalita' di prestito o di restituzione dei libri, in modo da consentire l'approfondimento individuale e il lavoro in classe o di gruppo. 7 - Chi smarrisce un libro o lo consegna in grave stato di deterioramento, e' tenuto a versare l'intero importo, corrispondente al valore di mercato attuale per il nuovo. Se trattasi di un libro facente parte di un opera composta di piu' volumi, quando il volume singolo non sia acquistabile, deve pagare il prezzo dell'intera opera. La Segreteria dell'Istituto curera' che all'atto dell'iscrizione, il genitore, o chi ne fa le veci, sottoscriva una dichiarazione di accettazione di responsabilita' per i libri ricevuti in prestito dal figlio, come qualsiasi altro materiale o struttura dell'Istituto cui l'allievo rechi danno. 8 - Manuali e riviste tecniche, necessari per le esercitazioni nel laboratorio o per la lavorazione nei reparti dell'Istituto, possono, previa domanda scritta e motivata da parte dei responsabili di laboratorio o di reparto e diretta al Preside, essere concessi in prestito permanente nei reparti e laboratori stessi, sotto la loro responsabilita'. 9 - Dotazione, funzionamento ed uso della Biblioteca sono finalizzati all'aggiornamento culturale e professionale degli Insegnanti, alla proposizione di strumenti didattici in relazione anche a sperimentazioni metodologiche-didattiche, all'approfondimento della formazione professionale e culturale degli studenti. Dotazione Una Commissione, distinta in sottocommisioni per settori culturali, professionali, metodologici, composta da Insegnanti, designati dal Collegio dei Professori ed affiancata, in via consultiva, dal Comitato di Gestione fissera' - sulla base delle disponibilita' finanziarie determinate dal C.d.I., e dall'esito della consultazione dei colleghi delle discipline corrispondenti ai settori delle sottocommisioni, il piano acquisti tenuto conto delle finalita' sopraindicate. Funzionamento Il personale dell'Istituto coordinato dal docente bibliotecario, provvedera' alle operazioni di prestito e consultazione, di registrazione d'ingresso e di normale inventariazione e schedatura. Uso L'accesso e' consentito a tutte le componenti. E' prevista l'apertura della Biblioteca al mattino e al pomeriggio, compatibilmente con le esigenze di servizio. Biblioteca di Classe 1 - Il Consiglio di Classe puo' organizzare, con motivate proposte, una Biblioteca di classe. 2 - Il coordinatore della Biblioteca di classe per le varie specializzazioni si atterra' ai criteri formulati dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, secondo le rispettive competenze. 3 - L'Insegnante di classe e' responsabile, assieme agli alunni, della gestione della Biblioteca, che deve essere curata con apposita schedatura Biblioteca dei Reparti di Lavorazione e dei Laboratori Il coordinamento e gli indirizzi delle biblioteche dei reparti di lavorazione e dei laboratori, verranno determinati da specifiche indicazioni formulate dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto, secondo le rispettive competenze. Il servizio bibliotecario, sia per i prestiti che per le schedature, e' di competenza dei responsabili dei reparti di lavorazione e dei laboratori. Art. 15 Aule - Reparti di Lavorazione e Laboratori Nell'Istituto sono attrezzate aule non assegnate alla normale attivita' didattica, in cui: - gli insegnanti di materie tecnico-scientifiche sono in grado di effettuare la preparazione delle lezioni di laboratorio; - i collaboratori tecnici svolgono il loro compito inerente la manutenzione ed il riordino degli strumenti di laboratorio al di fuori della loro collaborazione allo svolgimento delle attivita' didattiche. Sono inoltre presenti nella scuola aule speciali per l'attivita' didattica (laboratori, reparti lavorazione, ecc.) in cui detta attivita' e' regolamentata da apposite norme - su proposta dei responsabili di reparto - cui devono scrupolosamente attenersi allievi , docenti e non docenti, a qualsiasi titolo in esse presenti. Il compito di garante del regolamento spetta al responsabile di reparto che riferira' in prima istanza al Preside ogni sua violazione. Art. 16 Ufficio Tecnico - Magazzino - Uffici di Segreteria L'ufficio Tecnico, il magazzino e gli uffici di segreteria esplicano le loro funzioni in base alle attribuzioni previste dalle leggi dello Stato, dai regolamenti Ministeriali e secondo criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto e dalle direttive del Preside. Art. 17 Servizio Spaccio Il servizio spaccio e' affidato ad un gestore con contratto stipulato con il Preside, quale rappresentante legale dell'Istituto, sulla base delle direttive del Consiglio d'Istituto. Il Consiglio d'Istituto segue il funzionamento del servizio tramite apposita Commissione. Art. 18 Servizio di Medicina Scolastica Il Consiglio d'Istituto provvede annualmente, in collaborazione con gli Enti Locali e nei limiti delle disponibilita' di bilancio, ad organizzare un servizio medico, socio-psico-pedagogico. Art. 19 Servizio Stamperia Il servizio stampa deve soddisfare alle esigenze di funzionamento degli Uffici dell'Istituto per l'attivita' scolastica e didattica. Le attrezzature e le modalita' di impiego delle stesse, sono determinate con specifiche delibere dal Consiglio d'Istituto. TITOLO IV ATTIVITA' PARASCOLASTICHE - INTERSCOLASTICHE EXTRASCOLASTICHE: USO DEI LOCALI Art. 20 Attivita' parascolastiche - interscolastiche - extrascolastiche Il C.d.I., sentite le istanze e le richieste espresse dalle varie componenti delibera nel bilancio preventivo tutte le voci relative alle iniziative per attivita' parascolastiche, interscolastiche, extrascolastiche ed i criteri per la loro programmazione ed attuazione, di norma, entro i primi tre mesi dell'anno scolastico. Art. 21 Visite e Viaggi d'Istruzione Le visite ed i viaggi d'istruzione ai fini culturali concludono particolari cicli di lavoro scolastico e si innestano in piani operativi predisposti dai Consigli di Classe, che vengono esaminati e deliberati globalmente dal Consiglio d'Istituto, fatta sempre salva la sua liberta' d'iniziativa. Considerato che le visite ed i viaggi d'istruzione hanno carattere strettamente didattico e sono programmati dai C.d.C., all'atto dell'iscrizione ciascun genitore degli alunni minorenni sottoscrive in Segreteria didattica una dichiarazione a mezzo della quale autorizza la partecipazione del proprio figlio alle suddette iniziative e se ne assume la responsabilita' per quanto possa occorrere in itinere. Resta fermo il punto che l'Istituto dara' comunicazione scritta degli spostamenti tramite libretto personale e con un congruo anticipo rispetto alle date programmate. Detta attivita' e' regolata da un apposito regolamento. Art. 22 Attivita' Sportive 1 - Durante le attivita' sportive all'interno dell'Istituto, l'alunno e' tenuto ad indossare un abbigliamento adeguato. 2 - La pratica straordinaria di attivita' sportiva durante l'orario scolastico da parte degli alunni e' subordinata alla presenza di un insegnante di Educazione fisica. 3 - Gli alunni che ritengono di dover essere temporaneamente o permanentemente esonerati dalle lezioni di Educazione fisica, devono presentare domanda accompagnata da certificato medico. L'alunno potra' essere sottoposto ad accertamento da parte di un medico dell'Istituto e l'esonero sara concesso dal Preside nei limiti e con le modalita' stabilite dall'art. 3 della Legge 07/02/1958 N. 88. 4) Gli alunni esonerati dall'attivita' sportiva dovranno sostare in palestra sotto la sorveglianza dell'Insegnante. 5) L'allievo che subisce un infortunio, anche di lieve entita', durante le lezioni di Educazione fisica o durante l'attivita' sportiva dell'Istituto deve avvertire subito gli Insegnanti di Educazione fisica. Tali infortuni sono coperti da assicurazione se denunciati entro tre giorni dall'evento. La famiglia dell'alunno sostiene le spese necessarie che saranno rimborsate dalla Societa' Assicuratrice dietro presentazione delle relative notule mediche. 6 - E' prevista la pratica di attivita' sportive fuori dell'orario scolastico. 7 - L'uso di attrezzature sportive, per le varie componenti la comunita' scolastica , e' regolato secondo le direttive del Consiglio d'Istituto. Art. 22 bis Campionati studenteschi 1 - Detta attivita' deve essere progeammata dagli Insegnanti di Educazione fisica nella riunione per materia che si svolge all'inizio dell'anno scolastico e sara' poi sottoposta all'aprovazione del Collegio dei Docenti (nella riunione dedicata alla programmazione didattica) e successivamente dei Consigli di Classe. 2 - Se le iniziative non comportano uscite di alunni dal territorio del Comune, esse devono essere preventivamente approvate dal Preside (dietro presentazione della richiesta prescritta da parte del docente accompagnatore: mod. A). 3 - Se le iniziative comportano uscite di alunni dal territorio del Comune, esse devono preventivamente essere approvate (dietro presentazione della domanda prescritta da parte dei docenti delle classi interessate) dal Consiglio di Istituto, il quale fissera', contestualmente, il contributo che gli alunni dovranno versare (al Bilancio dell'Istituto), l'effettuazione dell'attivita' proposta. 4 - L'organizzazione dell'uscita e' a carico dell'Istituto, come il relativo onere (comprendente la quota di contributo), che verra' quantificato sulla base della normativa prescritta dalle disposizioni Ministeriali (almeno tre preventivi). 5 - Essendo l'attivita' in questione concernente l'Educazione fisica, i Docenti accompagnatori dovranno, di norma, essere gli Insegnanti di tale materia. Essi potranno, in qualche occasione, essere affiancati da Docenti di altre materie. 6 - Per la selezione interna (fase d'Istituto) non potranno iscriversi piu' di cinque alunni per classe, se la richiesta supera detta quota, la partecipazione degli allievi si configura come una gita e quindi come tale regolamentata (vedi ultimo comma art. 21). 7 - Qualora le fasi di selezione a livello d'Istituto siano svolte separatamente presso la sede centrale e la sezione staccata, sara' attivata una seconda fase eliminatoria, a cui parteciperanno i selezionati della fase precedente in rapporto al numero di allievi della sede e della sez. staccata. 8 - Per le fasi provinciali, regionali, ecc. la partecipazione degli alunni e' completamente a carico dell'Istituto. Art. 23 Aggiornamento Culturale e Professionale degli Insegnanti Il C.d.I. favorisce le attivita' integrative di aggiornamento degli Insegnanti, finanziando ed organizzando le iniziative promosse dal Collegio dei Docenti. Art. 24 Rapporto Scuola e Famiglia I colloqui dei genitori con gli Insegnanti sono programmati annualmente secondo le indicazioni del Collegio dei Docenti, su proposta delle componenti interessate. Per casi particolari ogni Insegnante potra' su richiesta, ricevere i genitori anche in ore diverse da quelle stabilite dal Collegio dei Docenti. "Sono previste le seguenti tipologie di incontri, oltre alle normali comunicazioni sul libretto personale: a) Collegiali (incontri di classe) b) Individuali in periodi, giorni e ore prefissate al mattino c) Individuali su appuntamento nei periodi non prefissati, di cui alla fattispecie b) - in ore di "ricevimento" o a disposizione." (Del. 337/95) Art. 25 Uso dei Locali dell'Istituto 1- L'uso dei locali per le componenti dell'Istituto, per assemblee, riunioni, ecc. e' regolato secondo le disposizioni ministeriali. 2 - Gli incontri per le lezioni supplementari tra Insegnanti ed alunni in orario non scolastico, sono autorizzati per iscritto dal Preside. In tali occasioni e' fatto divieto di spostarsi all'interno dell'Istituto oltre i locali assegnati. 3 - E' consentito l'uso dei locali ai genitori degli alunni ed agli alunni dell'Istituto per riunioni, ecc., previa autorizzazione per iscritto del Preside ed affissa all'Albo con indicazione dell'orario d'inizio, della durata e dell'ordine del giorno. A tale scopo il Preside deve fare riferimento a quanto stabilito all'art. 1 del Regolamento del Consiglio d'Istituto. Il Preside, o un Docente da lui delegato, nel caso di un non ordinato svolgimento delle attivita' previste nel comma 1 - 2 - 3 del presente articolo puo' ordinare la sospensione delle predette attivita'. 4 - Durante l'intervallo meridiano, la sosta degli alunni sara' concessa solo in locali appositamente attrezzati e con la dovuta sorveglianza. TITOLO V ASSENZE - MANIFESTAZIONI - SCIOPERI DEL PERSONALE ED ALUNNI Art. 26 Assemblee del Personale della Scuola Le assemblee sindacali del personale insegnante e non insegnante della scuola, durante l'orario di servizio, sono regolamentate dalle disposizioni Ministeriali vigenti. Gli Insegnanti che intendono partecipare all'assemblea sindacale devono preavvertire il Preside in tempo utile. Gli Insegnanti che non intendono partecipare all'assemblea sindacale terranno le loro regolari lezioni in classe e comunque non devono lasciare l'Istituto. Art. 27 Assemblee degli Alunni (estratto degli artt. 42 - 43 - 44 del D.P.R. 416 del 1974) Gli studenti hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola. Le assemblee studentesche costituiscono occasioni di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della Scuola e della societa' in funzione della formazione culturale e civile degli studenti. Le assemblee studentesche possono essere di classe o d'Istituto. I rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe possono esprimere un comitato studentesco d'Istituto. E' consentito lo svolgimento di una Assemblea d'Istituto ed una di Classe al mese, nel limite, la prima, delle ore di "lezione di giornata", e la seconda di due ore. "Considerato che, con l'orario in vigore per gli Istituti Tecnici Industriali, le ore di lezione risultano mediamente sei e che pertanto tale risulta anche il numero massimo di ore che mensilmente puo' essere attribuito alle assemblee d'Istituto si ritiene di dividere di regola le stesse sei ore in due periodi di due e quattro ore rispettivamente - il primo periodo, riservato ai soli rappresentanti, potrebbe servire come nella preparazione all'assemblea generale da tenersi nel periodo successivo, per un massimo di quattro ore." L'assemblea di classe non puo' essere tenuta sempre nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Alle assemblee d'Istituto, svolte durante l'orario delle lezioni, puo' essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio d'Istituto e la richiesta deve essere fatta con un congruo anticipo. A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attivita' di ricerca, di seminario o per lavori di gruppo. Non possono aver luogo assemblee negli ultimi trenta giorni dalla data ufficiale del termine delle lezioni. Alle assemblee di classe o d'Istituto possono assistere oltre al Preside e a un suo delegato, gli Insegnanti che lo desiderano. Assemblea d'Istituto L' Assemblea d'Istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento, che sara' invitato in visione al Consiglio d'Istituto. L'assemblea d'Istituto e' convocata su richiesta della maggioranza del comitato studentesco d'Istituto, su richiesta del 10% degli studenti, o dei rappresentanti degli studenti in Consiglio d'Istituto. "Deve essere inviata richiesta al Preside nei tempi sotto riportati con la specifica: a) dell'o.d.g. b) della presidenza, compresi gli eventuali relatori, dell'Assemblea o O.C. Tempi massimi entro cui deve pervenire la richiesta al Preside: - Assemblea di classe - di genitori/alunni: 5 giorni - Assemblea d'Istituto - di genitori/alunni: 15 giorni. La convocazione avviene a cura della Presidenza, almeno 3 giorni prima della data richiesta per la riunione. Lo svolgimento deve avvenire in conformita' con le norme di legge, pena la sospensione d'autorita' della riunione in corso o la mancata autorizzazione preventiva della stessa."(Del. 337/95) Il comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'Assemblea garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti. Il Preside ha potere di intervenire nei casi di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilita' di ordinato svolgimento dell'assemblea. Durante l'Assemblea d'Istituto, gli alunni che non vi partecipano, devono rimanere nelle proprie classi. Gli Insegnanti, nelle cui ore ha inizio l'Assemblea, sono tenuti al controllo sul registro degli alunni presenti in classe. Gli Insegnanti, in coincidenza di Assemblea, sono tenuti a rimanere nell'Istituto secondo il proprio orario di servizio: in classe se ci sono alunni che non partecipano all'Assemblea d'Istituto, in Istituto comunque. In tali occasioni gli Insegnanti non procederanno nello svolgimento del programma. Assemblee di Classe Durante l'Assemblea di Classe l'Insegnante deve essere presente in aula partecipando, se richiesto, all'Assemblea e garantendo il rispetto dei principi democratici di partecipazione di ciascuno alla discussione. "Deve essere inviata richiesta al Preside nei tempi sotto riportati con la specifica: a) dell'o.d.g. b) della presedenza, compresi gli eventuali relatori, dell'Assemblea e O.C. Tempi massimi entro cui deve pervenire la richiesta al Preside: - Assemblea di classe - di genitori/alunni: 5 giorni. La convocazione avviene a cura della presedenza, almeno 3 giorni prima della data richiesta per la riunione. Lo svolgimento deve avvenire in conformita' con le norme di legge, pena la sospensione d'autorita' della riunione in corso o la mancata autorizzazione preventiva della stessa. Art. 28 Assemblee dei Genitori Le Assemblee dei Genitori possono essere di Classe o d'Istituto. I rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe possono esprimere un Comitato dei Genitori dell'Istituto. La data e l'orario dello svolgimento delle Assemblee devono essere concordate di volta in volta con il Preside.L'Assemblea di Classe e' convocata su richiesta di uno dei genitori eletti nei Consigli di Classe;l'Assemblea d'Istituto e' convocata su richiesta del Presidente dell'Assemblea ove sia stato eletto, o della maggioranza del Comitato, oppure se la richiedono piu' di trecento genitori. Il Preside autorizza la convocazione, ed i genitori promotori ne danno comunicazione, mediante affissione di avviso all'Albo dell'Istituto, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'Assemblea dei Genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio d'Istituto. All'Assemblea di Classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Preside e gli Insegnanti rispettivamente della classe o dell'Istituto. Art. 29 Distribuzione di Volantini - Affissioni - Raccolte di Denaro La distribuzione di volantini all'interno della Scuola e' consentita alle sole componenti dell'Istituto (elencate all'art. 1 del regolamento del C.d:I.) purche' cio' non intralci il normale funzionamento della scuola e previa consegna di una copia al Preside. Appositi spazi saranno a disposizione degli Organi Collegiali eletti e delle rispettive componenti, per affiggere comunicazioni od avvisi inerenti le rispettive attivita'. L'affissione di manifesti da parte degli studenti e del personale docente e non, sempreche' riguardanti le loro specifiche attivita' scolastiche , sindacali o politico-culturali, verra' effettuata previa autorizzazione del Preside o di un suo collaboratore, negli Albi all'uopo predisposti. Sono esclusi dal diritto all'afflissione all'interno della scuola i manifesti dei partiti politici. La raccolta di denaro da parte degli alunni e del personale, all'interno dell'Istituto, potra' essere autorizzata dal Preside, solo se ha finalita' umanitarie e previa opportuna indagine ed accertamento sullo scopo della raccolta Art. 30 Sciopero del Personale della Scuola Tutto il personale che non aderisce allo sciopero, deve essere presente per le proprie ore di servizio e deve testimoniare con firma la propria presenza. Il personale non docente che non aderisce allo sciopero attestera' la presenza, come di consueto, secondo l'orario di servizio di quel giorno. Art. 31 Astensione Collettiva degli Alunni dalle Lezioni "L'astensione collettiva degli alunni e' considerata, di norma, assenza ingiustificata. In caso di astensione collettiva, non si applica l'art. 21 di questo regolamento, bensi' la famiglia comunichera' di essere al corrente dell'astensione volontaria del figlio e delle relative motivazioni." (Del. 293/95) Art. 32 Modifiche del regolamento Il presente regolamento puo' essere modificato in tutto o in parte dal Consiglio d'Istituto, con deliberazione che ottenga la maggioranza di almeno due terzi dei consiglieri presenti. Verona, 27 maggio 1987 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Approvato dal Consigliod'Istituto il 27/05/87 con Delibera n. 199 Modifiche approvate successivamente (in rilievo sul testo): Delibera 25 del 29.05.1992 Delibera 293 del 05.05.1995 Delibera 337 del 15.10.1995 Delibera 38 del 20.4.1999 org_coll/archivio/regolamen/regolis.doc