Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO
3° Trimestre 2012
Geometra
oggi
3° Trimestre 2012
Anno XVIII - n° 3
Luglio/Agosto/Settembre 2012
Aut. Del Tribunale di Pesaro
n. 389 del 23.09.1994
ROC n. 7638
Editoriale:
DIRETTORE RESPONSABILE
Carlo Cecchetelli
DECRETO SEMPLIFICAZIONI, COSA CAMBIA
DECRETO FISCALE, FACCIAMO IL PUNTO
I DECRETI DELL’ULTIMA ORA: NOVITÀ SU EDILIZIA E CATASTO
SEGRETERIA DI REDAZIONE
Giovanni Babbini
Giovanni Corsini
COMITATO DI REDAZIONE
Elisa Clizia
Giuseppe Fumelli
Luigi Grandoni
Antonella Marchetti
Luca Merli
Massimo Righi
Cataldo Tarricone
COORDINAMENTO EDITORIALE
Nicoletta Giorgetti
COORDINAMENTO TECNICO
Serena Pollastrini
GRAFICA E IMPAGINAZIONE
Artù comunicazione
[email protected]
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Redazione
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e Geometri Laureati
Provincia di Pesaro e Urbino
Tel. 0721.31903
Pag. 1
GEOMETRI, PROFESSIONISTI DELLA TECNICA
E DELLA MEDIAZIONE
Speciale novità normative e fiscali:
Focus, storia e cultura:
»
2
» 10
IL CATASTO, UN’EVOLUZIONE SECOLARE
IL CATASTO PROBATORIO
LE NORME
Edilizia, urbanistica e territorio:
» 13
DURC, MODALITÀ DI RILASCIO
TESTO UNICO SICUREZZA: D’OBBLIGO LA FORMAZIONE MINIMA
PER CHI RISTRUTTURA NESSUNA DISTANZA
Agenzia del territorio:
» 16
FABBRICATI NASCOSTI, COME DEMOLIRLI
LA RENDITA PRESUNTA
PREGEO: IL CATASTO NELLA RETE
LE NORME
Normative fiscali:
» 18
RISTRUTTURARE E DETRARRE: COME E QUANDO
BONUS DEL 55% ANCHE SENZA INVIO AL FISCO
Leggi e Decreti, domanda e risposta:
» 19
UNO SGUARDO ALLE LEGGI
DOMANDA E RISPOSTA
Notizie dal Collegio:
» 30
MEDIAZIONE: D’OBBLIGO ANCHE PER IL CONDOMINIO
CANNA FUMARIA, QUANDO È LEGITTIMA
EDILIZIA: RINNOVATO IL CONTRATTO
Notizie dalla Cassa:
» 33
PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE, COSA È CAMBIATO
È NATA LA “GEOMETRI CARD”
CHIARIMENTI…ON LINE
LA POSTA PER I PROFESSIONISTI
TOTALIZZAZIONE, FUORI DALLA RIFORMA
Istat:
» 35
STATISTICA ED INDICI DI RILEVAZIONE
Allegati:
» 36
3° Trimestre 2012
Editoriale
Costituito a Pesaro l’Organismo di mediazione in seno al Collegio provinciale
GEOMETRI, PROFESSIONISTI DELLA TECNICA E DELLA MEDIAZIONE
PESARO – Professionisti della tecnica e, ora,
anche della mediazione: il Collegio geometri
della provincia di Pesaro e Urbino dal 28 settembre 2012 ha il suo Sportello per la mediazione, ospitato nella sede di via Da Ventura 2
a Pesaro (a coordinarlo sono i geometri Giovanni Corsini, titolare, e Cataldo Tarricone,
supplente).
Obbligatoria, dal 20 marzo di quest’anno, anche in materia di condominio, la mediazione
civile e commerciale, regolata dal D.Lgs. n.
28 del 4 marzo 2010, nasce con l’obiettivo di
risolvere le controversie che possano sorgere nei diversi ambiti previsti (dalle liti tra condomini a quelle tra locatore e locatario, per
quanto riguarda il fronte immobiliare, sino al
settore più delicato del risarcimento danno
derivante da responsabilità medica e, ancora,
la diffamazione a mezzo stampa, i contratti assicurativi, bancari e finanziari) senza formalità
e, soprattutto, senza le lungaggini burocratiche del giudizio ordinario.
A differenza di quest’ultimo, infatti, la mediazione non termina, o meglio non dovrebbe,
con una sentenza di un giudice, ma con un
accordo eventualmente raggiunto dalle parti,
assistite da un terzo imparziale: il mediatore.
In altre parole, prima di ricorrere alla giustizia
ordinaria, la stessa legge prevede, ad oggi,
l’obbligo di tentare una conciliazione con la
parte avversa. Come? Rivolgendosi a quello
che va configurandosi come il professionista
di settore. Il mediatore. Che ha sede e operatività all’interno di un Organo riconosciuto dal
Ministero della Giustizia.
Per quanto riguarda la nostra professione, si
tratta di una figura dalle competenze specifiche che va ad arricchire e completare un
quadro sempre più articolato: il geometra
mediatore rappresenta, per la categoria, un
indubbio successo. Un passo avanti nel segno
di quella specializzazione professionale, il cui
perno è e resta la formazione continua, che il
moderno mercato del lavoro esige.
È, dunque, per me motivo di orgoglio presentare ai colleghi la costituzione di uno Sportello per la mediazione, a Pesaro, in seno al nostro Collegio. Un organismo che vanta, al suo
esordio, 8 geometri già accreditati: si tratta di
colleghi che si sono “diplomati” in mediazione civile e commerciale grazie al corso di formazione promosso dal Collegio provinciale.
Quel che ci auspichiamo, ora, come professionisti e come Collegio, è di far crescere tra
la gente la cultura della mediazione, incentivando il ricorso ad una pratica, divenuta obbligatoria per legge, a cui guardare non con
diffidenza, ma con sollievo.
La mediazione, strumento di risoluzione civile nelle liti di minore entità, che può – e
deve – contare sulle capacità di professionisti
adeguatamente formati, indipendentemente
dall’ambito professionale da cui provengano.
Per i geometri, dunque, una nuova, interessantissima, sfida.
Carlo Cecchetelli
Presidente Collegio Provinciale Geometri e
Geometri laureati di Pesaro e Urbino
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3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
DECRETO SEMPLIFICAZIONI, COSA CAMBIA
Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012
(G.U. n. 33 del 09.02.2012) convertito in
Legge n. 35 del 4 aprile 2012 (S.O. n.69
alla G.U. n. 82 del 06.04.2012)
2
Con la conversione in legge del decreto n.
5/2012 diventano definitive ed operative, a far
data 7 aprile 2012, tutte le disposizioni di allentamento della morsa burocratica, con particolare riferimento rivolto agli interessi degli
operatori tecnico-professionali che nel precedente periodico erano state oggetto di commento con riserva di rivisitazione a fronte non
solo di eventuali modificazioni ed integrazioni
eventualmente apportate, ma anche di ulteriore approfondimento con specifici richiami
a precedenti riferimenti normativi.
Art. 2 Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA
- nessun emendamento al testo del decreto legge
- riferimenti normativi: art.19-comma 1
della Legge 7 agosto n.241
- norma attuale: si tratta di una ulteriore
correzione delle regole sulla segnala-
zione di inizio di attività, cioè il documento che consente di avviare i cantieri senza dover attendere i trenta giorni
richiesti con la precedente DIA.
Si conferma che la SCIA deve essere
corredata dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati “solo nel caso
in cui queste siano espressamente previste dalla legge”.
Negli altri casi se ne potrà fare a meno
e le Amministrazioni di competenza
non potranno pretendere, come nella
prassi stava invece accadendo, la firma
di un professionista per qualsiasi tipo
di intervento.
Art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti
- emendamento parziale al testo del decreto-legge
- riferimenti normativi: D.M. n. 37 del
22.01.2008
- norma attuale: tutte le dichiarazioni di
conformità previste per le varie tipologie di impianti elettrici, idrici e gas
saranno unificate in un unico modello
3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
rispetto agli attestati precedentemente previsti che sarà da conservare ed
esibire a richiesta della pubblica amministrazione.
Tale dichiarazione sostituisce non solo
i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008 e, con riferimento agli impianti termici rientranti
nell’ambito di applicazione dell’art. 1
del predetto decreto, anche la dichiarazione di cui all’art. 284 del D.Lgs n.
152 del 3 aprile 2006.
Art. 10 Parcheggi pertinenziali
- emendamento parziale al testo del decreto legge
- riferimenti normativi: art. 41- sexies
della legge Urbanistica n. 1150 del
17/08/1942 e art. 9, comma 5 della legge Tognoli n.122 del 24.09.1989
- norma attuale: la legge ha tolto i vincoli
sugli spazi realizzati con la legge Tognoli. È stabilito infatti che,contrariamente
alla normativa vigente, la proprietà di
parcheggi realizzati successivamente
alla costruzione del fabbricato nel sottosuolo, in aree pertinenziali esterne o
nei locali siti al primo piano terreno del
fabbricato stesso,possa essere trasferita separatamente dall’unità immobiliare di riferimento purché il parcheggio trasferito diventi pertinenza con la
stessa destinazione di altre unità site
nello stesso comune.
Con la precedente disposizione i parcheggi non potevano essere ceduti
separatamente dall’unità immobiliare
essendo in questo caso nullo l’atto di
cessione ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione
stipulata con il Comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’at-
to di cessione.
Schema riassuntivo in allegato- Fonte:
Consiglio Notarile di Milano
Art. 20 Appalti – Modifiche al D. lgs n.
163/2006 e al D.lgs n. 82/2005
- nessun emendamento di rilievo
- riferimenti normativi: artt. 62 bis del
D.Lgs n. 82/2005 e artt. 5, 6 comma 10
e artt. 7, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48
comma 1, 128, 129 comma 3, e 201 del
D.Lgs n. 163/2006
- norma attuale: è confermata la riduzione degli oneri informativi per poter
partecipare alle gare di appalto. In
particolare la documentazione relativa
ai requisiti prescritti dal Codice degli
Appalti deve essere acquisita presso la
Banca dati dei Contratti Pubblici attraverso la quale le Amministrazioni potranno consultare il fascicolo elettronico della documentazione dell’impresa.
Art. 21 – Responsabilità solidale negli appalti
- emendamento parziale al testo del decreto legge
- riferimenti normativi: art. 2 comma 2
del Dlgs n.276/2003
- norma attuale: la nuova disposizione
circoscrive la responsabilità in solido
per l’appalto di opere e servizi del datore di lavoro o imprenditori committenti verso l’appaltatore o subappaltatore inadempiente. L’obbligazione
dura due anni dalla fine dell’appalto e
non comprende alcun obbligo per le
sanzioni civili quali violazioni di retribuzioni, contributi, trattamenti di fine rapporto ecc. La legge di conversione ha
emendato l’articolo in commento con
la seguente integrazione: “Ove conve-
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3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
nuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può
eccepire, nella prima difesa, il beneficio
della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In
tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati,
ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo
l’infruttifera escussione del patrimonio
dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non
è stato convenuto in giudizio, ma in tal
caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del
patrimonio dell’appaltatore sui quali il
lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore
di lavoro che ha eseguito il pagamento
può esercitare l’azione di regresso nei
confronti del coobbligato secondo le
regole generali”.
4
Art. 23 – Autorizzazione unica in materia
ambientale per le piccole e medie imprese
- emendamento parziale al testo del decreto-legge
- riferimenti normativi: Titolo III bis
del D.lgs n.152 del 3/4/2006 e art.25
del D.L. n.112/2008 convertito in L
n.133/2008
- norma attuale: è prevista l’autorizzazione unica ambientale per le piccole
e medie imprese riservate agli impianti
non soggetti alla autorizzazione integrata - AIA -. Il governo entro sei mesi
dall’entrata in vigore del presente
decreto, emanerà con un Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
un nuovo regolamento per disciplinare sia la nuova autorizzazione unica
ambientale sia la semplificazione degli
adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti
non soggetti alla disposizioni in mate-
ria di autorizzazione integrata ambientale.
Art. 34 – Impianti negli edifici
- nessun emendamento al testo del decreto- legge
- riferimenti normativi: art.3 D.M. n.37
del 22/01/2008
- norma attuale: l’abilitazione delle imprese prevista dal D.M. n.37/2008 che
riguarda le attività di installazione
all’interno degli edifici di impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e
climatizzazione, idrici e sanitari, di distribuzione di gas e di protezione antincendio si riferisce a tutti gli edifici a
qualsiasi uso destinati.
Art. 44 – Paesaggistica: semplificazione in
materia di interventi di lieve entità
- emendamento parziale al testo del decreto legge
- riferimenti normativi: art.17, comma
2, L. n.400/1988 e art.146, comma 9,
D.Lgs. n.42/2004
- norma attuale: come già riferito a commento dallo stesso articolo nel precedente periodico 2/2012 si ribadisce
la importanza della disposizione che,
di fatto, riapre la possibilità, dopo un
primo intervento effettuato nel 2010,
di semplificare la procedura di autorizzazione paesaggistica per gli interventi
di lieve entità compiuti nelle zone tutelate. Un ulteriore snellimento sarà
affidato ad un decreto ministeriale da
emanarsi entro un anno con il quale
si potranno individuare anche nuove
opere che potranno beneficiare della
corsia privilegiata.
Il nuovo decreto ministeriale detterà
disposizioni: “modificative ed integrative al regolamento di cui all’art.146,
comma 9, quarto periodo del codice di
cui al D.Lgs n.42/2004”.
Per le istanze di rilascio dell’autorizzazione cfr. Periodico n. 2/2012 pag. 8.
3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
DECRETO FISCALE, FACCIAMO IL PUNTO
D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (G.U. n.52/2012) convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44 (G.U. n. 99/2012)
Buoni intenti, ma molta confusione: è come
se da una parte vi fossero state realmente delle serie intenzioni di modifica ad alcune norme e dall’altra una mano che abbia intimato
uno “stop” o comunque abbia limitato queste
buone intenzioni. Ad ogni modo il nuovo decreto, in via generale, si può valutare positivamente per una serie di misure utili soprattutto
in questa fase di difficoltà economica.
In dettaglio:
Art. 2 comma 14 – Ipoteca sui mutui
Ipoteca cancellata in automatico al momento
della estinzione del mutuo senza oneri. Il provvedimento di cancellazione d’ufficio prevede
che la banca rilasci al debitore la quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione
e la trasmetta entro 30 giorni dalla stessa data
senza alcun onere per il debitore.
Art. 3 comma 10 – Niente più ruoli per i debiti sino a 30,00
Per i tributi viene fissato il nuovo minimo di
30,00 € sino all’ammontare del quale il Fisco
non potrà più “disturbare “ il cittadino.
Art. 4 comma 5 – IMU
Viene precisato che ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti
dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
professionali iscritti nella previdenza agricola. Vengono, inoltre, introdotti requisiti più
stringenti per la qualifica di “abitazione principale”. Si dispone, infatti, che le agevolazioni
previste per tale categoria si applicano ove il
possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimore e residenza anagrafica
nell’immobile di riferimento. Il decreto in parole chiarisce anche che l’aliquota agevolata e la
detrazione si applicano per un solo immobile,
nel casi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza anagrafica in
immobili diversi situati nel territorio nazionale.
Art. 6 comma 1 – Attività e certificazioni in
materia catastale
Con tale disposizione si rafforzano le competenze dell’Agenzia del Territorio i materia di
controllo, valutazione estimante e valutazione immobiliare ai fini fiscali su richiesta delle
pubbliche amministrazioni
Art. 6 comma da 5 bis a 5 sexies – Atti catastali
La normativa prevede diverse novità che riguardano il pagamento degli atti catastali.
Riduzione del 10% dei tributi catastali specifici per la consultazione on line della banca dati
ipotecaria e catastale gestita dal territorio di
cui alla tabella allegata al decreto legislativo
n. 347 del 31.10.1990. Le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge
prevedono anche la gratuità della consultazione per tutte le pubbliche amministrazioni, agenzie fiscali ed agenti di riscossione se
però finalizzate all’espletamento di compiti
istituzionali. “L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali gestite dall’Agenzia del Territorio avviene
gratuitamente e d in esenzione ai tributi se
viene richiesto presso gli uffici in relazione a
beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di
proprietà o di altri diritti reali di godimento”.
Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio saranno stabiliti tempi e modalità per estendere il citato servizio di consultazione gratuitamente anche per via telematica e in esenzione dei tributi.
Art. 11 comma 7 – Sanzioni catastali
Sono inasprite le sanzioni nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari alle
quali è stata attribuita la rendita presunta non
presentino gli atti per aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta Ufficiale del comunicato di cui
all’art.2 – comma 5 bis della Legge n.10/2011.
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3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
I DECRETI DELL’ULTIMA ORA: NOVITÀ SU EDILIZIA E CATASTO
T
ra i decreti legge promulgati dal Governo con interventi a ventaglio per far
fronte alla crisi di impresa ed a sostegno del
rilancio economico, appaiono rilevanti alcune misure di carattere economico afferenti
al settore edilizio. Raccomandiamo di tener
d’occhio le date di entrata in vigore delle disposizioni poiché, solo da allora, i benefici in
esse contenute diverranno operative.
Tenendo conto della loro valenza si elenca:
- D.L. n. 57 del 12.05.2012 convertito
in L. n. 101 del 12.07. 2012 – art.1
(G.U. n.111 del 14.05.2012) in vigore in
pari data.
6
Valutazione dei rischi – proroga
Altri sei mesi di validità per la procedura
semplificata di valutazione dei rischi per
le imprese che occupano sino a 10 lavoratori prevista dal T.U. sulla Sicurezza Lavoro (D.Lgl. n. 81/2008). Slitta pertanto al 31
dicembre 2012 la precedente scadenza
del 30.06.2012 il termine per approvare le
procedure standardizzate.
Pertanto, sino a fine anno, questi datori di
lavoro potranno ancora autocertificare la
valutazione rischi con procedura semplificata.La proroga mette al riparo i piccoli
datori di lavoro dalla necessità di elaborare il documento valutazione rischi secondo le procedure ordinarie a decorrere
3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
dal 1 luglio 2012.
In allegato fac-simile di autocertificazione.
- D.L. n. 95 del 06.07.2012 – art. 13
comma 19 (G.U. n. 157 del 06.07.2012)
in vigore in pari data
Edifici rurali.
Variazione di categoria – proroga
Il decreto definito “spending-review”
concede maggior tempo per ottenere la
qualifica catastale specifica A/6 (fabbricati rurali abitativi) e di D/10 ( fabbricati
rurali strumentali).
Di fatto per tali edifici le operazioni di
variazione di categoria potranno essere
completate entro il 1° ottobre 2012 (cadendo di domenica il 30 settembre).
Lo prevede l’art.13 comma 19 del decreto che ha riaperto il precedente termine
previsto all’art. 29 comma 28 del decreto legge n.216/2011 per procedure alla
presentazione delle domande necessarie
per ottenere le iscrizioni in A/6 e D/10.
La proroga in commento si rende utile
per regolarizzare la posizione dei fabbricati rurali ai fini dell’imposta comunale
sugli immobili (ex ICI) per i periodi pregressi ancora accertabili.
- D.L. n. 83 del 22.06.2012 artt. 9, 13,
11. (G.U. n.146 del 26/06/2012) in vigore in pari data.
Art. 9 - Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni
L’attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte di imprese edili
di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla
costruzione, sono esenti dall’imposizione
IVA.
Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA pagata per la realizzazione dell’opera nel caso in cui questa
venga venduta o locata dopo il termine
di cinque anni.
In questa situazione l’IVA rimane quindi
un costo a carico degli imprenditori edili.
Art. 13 - Semplificazioni in materia di
autorizzazioni per l’esercizio dell’attività edilizia
Permessi edilizi più facili, agevolati con le
autocertificazioni.
Laddove la normativa richieda l’acquisizione di atti o pareri di enti appositi, oppure l’esecuzione di verifiche preventive,
sarà possibile predurre delle autocertificazioni con l’ausilio di un professionista e
velocizzare così la procedura.
Naturalmente resta salva la possibilità di
operare successivamente la verifica da
parte delle amministrazioni competenti.
Tanto nel caso di denuncia di inizio attività (DIA) tanto in quello della segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) sarà sufficiente, in via generale, l’asseverazione
di tecnici abilitati che attestino il rispetto
di tutti i requisiti di legge.
È quanto prevede il pacchetto sviluppo
con lo scopo di rimuovere gli ostacoli burocratici che spesso rallentano gli interventi edilizi.
Lo snellimento, precisa tuttavia il provvedimento, non opererà laddove sull’immobile sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nonché quelli previsti
dalla normativa per le costruzioni in zona
sismica oppure qualora siano interessati
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3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
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edifici preposti alla difesa nazionale, alla
pubblica sicurezza ed alla amministrazione della giustizia o delle finanze.
Per quanto attiene al procedimento di
denuncia di inizio attività (DIA), nella disposizione del decreto si evidenzia anche
la possibilità di inviare l’atto mediante
posta raccomandata con avviso di ricevimento, tranne il caso in cui è previsto l’esclusivo utilizzo della modalità telematica
ed in tal caso la denuncia si considererà
presentata al momento della ricezione da
parte dell’amministrazione interessata.
Sono allo studio, della preposta Commissione Parlamentare, emendamenti al suindicato decreto legge n.83/2011 a modifica dell’art.23 del T.U. per l’edilizia anche
in materia di sportello unico e di procedimento di rilascio del permesso di costruire. Come è noto nel T.U. nell’attività dello
sportello unico sono ricompresi solo i pareri delle ASL e dei Vigili del Fuoco. Ora
allo sportello unico per l’edilizia dovrà
essere affidato il compito di acquisire gli
atti di assenso necessari anche in materia
di tutela ambientale e paesaggistica, del
patrimonio storico-artistico, della salute e
della pubblica incolumità nonché in materia di autorizzazioni e certificazioni del
competente ufficio tecnico regionale per
le costruzioni in zone sismiche, in caso
di costruzione o modifica di edifici nelle
zone di salvaguardia in prossimità della
linea doganale ed interventi edilizi su immobili vincolati.
In sostanza si dovrà prevedere uno sportello unico per l’edilizia come il punto di
accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative ri-
Alves Balestrieri
Agente generale
in Pesaro della
guardanti il titolo abitativo e l’intervento
edilizio, oggetto dello stesso, in modo da
fornire una risposta tempestiva ed unica
in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte. Se l’emendamento verrà approvato definitivamente
dal Parlamento, i Comuni avranno sei mesi
di tempo per attuarlo (a partire dalla data
in vigore della legge di conversione).
Art. 11 - Detrazioni per interventi di
ristrutturazione e di efficientamento
energetico
Il bonus per il recupero edilizio ed il risparmio energetico cambia faccia ancora
una volta.
È un ulteriore chiaro segno positivo destinato a produrre un volano dell’intero
comparto edilizio.
Di fatto però c’è da osservare che il decreto sviluppo n.83/2012 allunga la vita al
bonus per il risparmio energetico ora del
55% ed in forma lievemente ridotta -50%dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 per poi
adeguarsi, oltre tale data, a quello delle
ristrutturazioni pari al 36%.
Per un migliore orientamento sulla fruizione degli incentivi si ritiene utile proporre due schemi: il primo mettendo in
evidenza la tipologia di intervento e la
spesa detraibile, il secondo con in evidenza la documentazione da presentare
all’ENEA e quella da conservare.
Attenzione: gli schemi proposti potrebbero essere suscettibili di variazioni essendo in discussione emendamenti previsti in sede di conversione in legge del
decreto in parola non ancora emanato
alla data di pubblicazione del periodico.
Via Gagarin, 212 - 61100 PESARO
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3° Trimestre 2012
Speciale novità normative e fiscali
BONUS RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO
LA DETRAZIONE A SECONDA DELLA DATA DEL BONIFICO
Pagamento effettuato
Tipologia di intervento
Manutenzione straordinaria (anche ordinaria
sulle parti comuni condominiali), restauro e
risanamento conservativo, ristrutturazione.
Tutti gli altri interventi previsti dall’art.16-bis
del TUIR incluse le opere finalizzate ai risparmi energetici, non agevolabili al 55%
Entro il 25/06/2012
Dal 26/06/2012 al
30/06/2013
Dal 01/07/2013
36% su max 48.000 per 50 % su max 96.000
immobile
per immobile
36% su max 48.000 per 50% su max 96.000
immobile
per immobile
Pagamento effettuato
Entro il 31/12/2012
Dal 1/01/2013 al
30/06/2013
36% su max 48.000
Interventi sull’involucro di edifici o di unità
55% su max 109.090,90 50% su max 120.000 per immobile
immobiliari
Installazione pannelli solari per la riproduzio55% su max 109.00,90 50% su max 120.000
ne di acqua calda
Finestre comprensive di infissi e porte per
55% su max 109.00,90 50% su max 120.000
locali riscaldati
Sostituzione impianti di climatizzazione in55% su max 54.545,45 50% su max 60.000
vernale e scaldacqua tradizionali
Riqualificazione energetica di edifici già esi55% su max 181.818,18 50% su max 200.000
stenti
DETRAZIONI IN DIECI RATE ANNUALI DAL 01/01/2012
LE OPERE AMMESSE ED I DOCUMENTI DA CONSERVARE
Intervento
Documentazione all’Enea
Documentazione tecnica da conservare
Riqualificazione energetica di
- Attestato di qualificazione ener- - Asseverazione di tecnico abilitato
edifici (art 1, comma 344 legge
getica (allegato A Dm 19/02/07
- Attestato di certificazione energetica
296/2006) con interventi combi- Scheda informativa dell’intervennati tra loro (es. coibentazione e to (Allegato E Dm 19/02/07, comsostituzione impianti)
pilata anche dall’utente
- Scheda informativa allegato F
- Asseverazione di tecnico abilitato
Finestre comprensive di infissi e
Dm 19/02/07 (singole unità immo- oppure Certificazione del produttore
porte per locali riscaldati (articolo biliari);
dell’infisso
1, comma 345 legge 296/ 2006)
- Allegato A e allegato E Dm
- Documento che stimi il valore di tra19/02/07
smittanza dei vecchi infissi
Coibentazione su pareti o tetti
- Attestato di qualificazione ener- - Asseverazione di tecnico abilitato
(articolo 1, comma 345 legge
getica (allegato A Dm 19/02/07)
- Attestato di certificazione energetica
296/2006
- Scheda informativa
Installazione di pannelli solari ter- - Scheda informativa allegato F
- Certificazione di qualità conforme a
mici (articolo 1, comma 346 legge Dm 19/02/07 anche compilata
UNI EN12975 o UNI EN 12976
296/2006)
dall’utente
Scheda informativa allegato E Dm Asseverazione di tecnico abilitato
Sostituzione impianti di riscal19/02/07
In alternativa, per gli impianti sotto i 100
damento con caldaie a condenkW, certificazione dei produttori
sazione o pompe di calore e
impianti geotermici a bassa entalpia. Sostituzione scaldacqua con
modelli a pompa di calore
9
2° Trimestre 2012
Focus storia e cultura
Dal Catasto tavolare di Maria Teresa d’Austria a quello informatizzato e satellitare
IL CATASTO, UN’EVOLUZIONE SECOLARE
I
10
l Catasto, parola di derivazione greco-bizantina (“κατάστιχον”, ovvero: “riga per riga”,
dunque “registro”), indica, nella sua etimologia, un registro nel quale venivano indicati
i beni immobili con l’indicazione del luogo e
del confine e più tardi con il nome dei possessori, sino ad essere preposto a riferimento per
il calcolo di tasse ed imposte.
Oggi il Catasto usa i satelliti, ma la sua concezione ha origini antichissime. Dobbiamo risalire addirittura agli antichi Egizi, che avevano la
necessità di misurare i confini dei campi dopo
le esondazioni del Nilo.
In epoca Romana per assegnare le terre si ricorreva al sistema delle “centuriazioni”; per
riorganizzare i territori via via conquistati, gli
stessi venivano suddivisi in lotti quadrati di
714 metri chiamati appunto, “centurie” e venivano istituite anche figure di pubblici funzionari preposti al controllo.
Un sistema rudimentale di classificazione riportato su appositi registri denominati “defetari” lo si deve anche agli Arabi che, intorno al
X secolo, lo introdussero anche in Sicilia.
Per quanto riguarda l’Italia, i catasti comunali
del Medioevo erano oggetto dell’iscrizione di
tutti i beni mobili ed immobili di ogni cittadino.
Occorre arrivare al 1427 per parlare ufficialmente di catasto con un significato affine
al nostro; si tratta del catasto fiorentino che
istituì un modello unico: ogni capofamiglia
avrebbe dovuto presentare una dichiarazione
nella quale elencava non solo le proprietà immobiliari, ma anche i debiti, i crediti ed i componenti del gruppo familiare, per l’utilizzo del
calcolo di un reddito presunto su cui, conseguentemente, applicare le tasse dovute.
Una nozione più moderna di catasto geometrico basato su mappe nasce però, all’inizio
del XIII secolo, quando Carlo IV d’Asburgo,
per il suo Impero e per lo Stato di Milano, avvia i lavori di accatastamento particellare ed, a
seguito, Vittorio Amedeo II di Savoia ordina la
costituzione del catasto piemontese.
Ma è a Milano che nel 1761, per opera di Maria Teresa d’Austria, imperatrice illuminata, si
pongono le basi di un modello organizzativo
catastale più definito.
La cartografia, concepita su fogli di carta 1:
2.000, era realizzata a seguito di un rigoroso
lavoro di rilevamento sul terreno, previa delimitazione delle singole particelle, a ciascuna delle quali veniva attribuita, per la prima
volta, la tariffa d’estimo, dopo aver assegnato
qualità e classe.
Il censo era espressione del valore del capitale.
Nello specifico, si prescriveva una triangolazione generale con metodi rigorosi, spinta
sino al 4° ordine, ossia fino al limite in cui inizia
il rilevamento propriamente detto o misura di
dettaglio; di seguito una triangolazione locale grafica per i necessari collegamenti delle
mappe ed il rilevamento particellare.
Le mappe dovevano essere nella scala normale di 1 pollice per 40 tese (misura di Vienna)
ossia nel rapporto di 1 a 2,880; si ammetteva
eccezionalmente, ed in via di allegato, una
scala doppia ed una quadrupla e, nel caso di
vasti complessi forestali o estesi terreni di limitato valore, il rapporto diventava di 1 a 5,760.
Quando Napoleone conquistò gran parte
d’Italia, vista la frammentazione delle carte
dell’epoca, nel 1807 stabilì, con editto, che
venisse istituito un catasto per l’intero territorio del Regno Italico.
Esso prevedeva norme relative alle misure,
alla cartografia da realizzarsi in formato rettangolare, alle prescrizioni sulla coloratura
da adottarsi ed ai segni convenzionali; venne perfino fornito un modello predisposto in
sei colonne con l’indicativo dei numeri, dei
possessori, delle località, della quantità della
classe e della superficie.
Con l’unificazione del Regno d’Italia, ci fu una
3° Trimestre 2012
Focus storia e cultura
L’art. 1 della legge definì le caratteristiche e lo
scopo del Nuovo Catasto.
“Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto
il Regno, alla formazione di un catasto geometrico, particellare uniforme fondato sulla
misura e sulla stima”. Lo scopo era:
1) accertare le proprietà di immobili e tenere
in evidenza le mutazioni;
2) di perequare l’imposta fondiaria.
Il Nuovo Catasto italiano nacque dunque(*),
geometrico, particellare, ma non tavolare(3) e
non probatorio(**).
geometrico: basato sul rilievo topografico
particellare: basato sulla distinzione e rilevazione dei singoli appezzamenti di terreno
secondo il criterio del possesso, della qualità,
della coltura e del grado di produttività della
medesima (classe)
(3)
sistema catastale tavolare o sistema del libro fondiario: dal tedesco (Grundlouch) è un
tipo di ordinamento catastale che fu in uso
nell’impero austro-ungarico. Si differenzia dal
catasto ordinario, oltre che per ragioni storiche, per la modalità di conservazione e per
il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze
che hanno efficacia costitutiva oltre che probatoria, per i trasferimenti immobiliari.
(1)
(2)
grande rielaborazione dei catasti poiché i sistemi in uso negli Stati preunitari differivano
tra loro per metodo ed evidenze; alcuni erano
geometrici(1), altri descrittivi, altri particellari(2),
qualcuno mancava di triangolazioni, di misurazioni, di scale e di diverse basi.
Per tale motivo, nel 1864, venne promulgata
la legge denominata “conguaglio provvisorio” che però dette pessimi risultati in virtù
dell’imposizione che si riferiva solo alle dimensioni delle superfici e non anche alla loro
redditività.
Si rese opportuno quindi, presentare alla Camera, un progetto di legge ed al Senato un
analogo disegno sul rendimento dell’imposta
fondiaria, che fu votato, con esito favorevole,
a scrutinio segreto.
Nacque così il 1° marzo del 1886 la Legge n.
368 istitutiva del Nuovo Catasto Terreni, detta
anche legge della “perequazione fondiaria”
che porta il nome del suo primo relatore: il
Commissario Regio Angelo Messedaglia, senatore del Regno.
Questa legge istitutiva racchiuse il meglio di
quanto era stato fatto nel Regno d’Italia.
in virtù del primo articolo della legge istitutiva Messedaglia
(**)
sebbene fra le sue registrazioni vi fossero
cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei
beni censiti che non avevano però valore di
piena prova della proprietà.
(*)
IL CATASTO PROBATORIO
Dopo la Prima Guerra Modiale (1920) l’Italia
acquisisce le nuove province di Bolzano, Trento (Venezia Tridentina ora Trentino Alto-Adige), Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara (Venezia Giulia) e, di conseguenza, anche il Catasto
in esse vigente: il Catasto austriaco e l’Istituto
del Libro Tavolare e Fondiario.
11
2° Trimestre 2012
Focus storia e cultura
Catasto napoleonico. Comune censuario di Venezia. Centro Stabile,
Mappe napoleoniche, foglio 20. Particolare dell’area di San Zaccaria
12
Nel 1932 il Ministero delle Finanze riconosce
ufficialmente, a mezzo di una circolare amministrativa, l’esistenza e l’operatività nel territorio nazionale del catasto austriaco, inteso
come catasto completamente autonomo da
quello italiano e quindi non soggetto alla
legge istitutiva del Regno d’Italia, promossa
dal senatore Messedaglia. Il motivo di questo
provvedimento stava nella stretta connessione tra il libro fondiario ed il catasto austriaco
a cui era stato attribuito, in senso stretto, il valore di probatorio (o giuridico).
Di fatto, il passaggio di proprietà di un terreno od altro immobile, per acquisto o successione, veniva registrato immediatamente alla
locale conservatoria e dopo alcuni mesi o più
anche al Catasto.
Il catasto fondiario austriaco, infatti, oltre ad
essere rustico, geometrico-particellare e basato su qualità, classi e tariffe, registrava le
variazioni di proprietà e del diritto di superficie riportati, con pieno valore probatorio,
nel libro Fondiario. Molti esperti hanno dato,
e persistono nel dare, riguardo all’istituto del
catasto probatorio, una definizione pressoché
categorica a fronte della quale è opportuno
fare alcune precisazioni. Volendo andare a
fondo nella definizione del termine, si può affermare che il catasto austriaco non è di per
sé assolutamente probatorio, ma ha il requisito un po’ più limitato, detto della “probatorietà indiretta”, poiché è strettamente connesso con l’Istituto del libro fondiario, il solo
ad avere piena efficacia giuridica.
Ma qual è il senso proprio ed assoluto in cui
si intende parlare di catasto probatorio od anche giuridico in servizio della proprietà?
Il catasto può far prova assoluta di proprietà, ma può anche importare una semplice
presunzione, la quale può essere impugnata
da una prova contraria.Un catasto probatorio
invece, pur nel suo limitato requisito “apparente” di probatorietà indiretta, è sempre un
istituto il quale, all’infuori del suo ufficio tributario che potrebbe eventualmente mancare,
ha il preciso scopo di avvalorare la prova legale della proprietà in esso iscritta e figurata:
un catasto cioè che, con i suoi registri e le sue
mappe, farebbe stato giuridico di proprietà,
vale a dire accerterebbe il diritto nel suo titolo
e nel suo oggetto.
LE NORME
La legge generale sui libri fondiari fu emanata il 25 luglio del 1871 con successivo regolamento del 12 gennaio 1872 mentre, per
quanto riguarda il Tirolo, l’impianto tavolare
fu regolamentato dalla legge n. 9 del 17 marzo 1871, con le relative norme di attuazione.
Le leggi austriache trovarono applicazione
anche nei territori passati sotto la sovranità
italiana per essere poi sostituita con il Regio
Decreto n. 499 del 28 marzo 1929 e del successivo allegato “Nuovo testo della Legge
generale sui libri fondiari” che tuttavia, pur
dando una nuova formulazione al sistema,
non mutarono l’impianto di quello austriaco.
Con la legge n. 301/1901 fu introdotto il “tipo
di frazionamento” e con il successivo Regio
Decreto n. 2153 dell’8 dicembre, fu emanato
il regolamento per la conservazione del catasto terreni e via via furono introdotte le modifiche che avrebbero condotto alla effettiva
separazione tra il Catasto Terreni ed il Nuovo
Catasto Edilizio Urbano.
Il Catasto Fabbricati fu istituito con la legge
dell’11 settembre 1939 n. 652, modificata nel
1948 ed entrata in piena vigenza nell’anno
successivo per gli effetti del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 1142/1949.
Con la legge 1 ottobre 1969, n. 679, fu introdotto il “tipo mappale” (si omette di indicare
ogni norma successiva di riferimento).
2° Trimestre 2012
Edilizia, Urbanistica e Territorio
DURC, MODALITÀ DI RILASCIO
I
n riferimento alle modalità di rilascio del
DURC, Documento Unico di Regolarità
Contributiva, il Ministero del Lavoro e per la
Pubblica Amministrazione ha emanato due
Circolari:

Circolare n. 12 del 01.06.2012

Circolare n. 6 del 31.05.2012
che forniscono chiarimenti sull’acquisizione
d’ufficio per lavori pubblici e privati, autocertificazione, validità, casse edili abilitate, nonché sulle modalità di rilascio alla luce delle re-
centi modifiche in materia di semplificazione
amministrativa ed in merito ai lavori di edilizia
privata.
Secondo il Ministero:
- le Amministrazioni Pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC nell’ambito di lavori
pubblici e privati
- il privato può comunque richiedere il rilascio
del DURC, da consegnare ad un altro privato,
se rilasciato con apposita dicitura
- nei lavori in edilizia privata il DURC è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili abilitate
ed è utilizzabile solo sui rapporti privati
- non è ammessa l’autocertificazione del
DURC; solo in alcuni casi è consentita la dichiarazione sostitutiva (es. nei servizi fino a
20mila euro stipulati con la Pubblica Amministrazione)
- l’acquisizione del DURC in materia di lavori
pubblici deve essere effettuato in tempi rapidi.
Per la riduzione dei tempi ed il risparmio di risorse economiche, il Ministero invita a utilizzare
la posta elettronica certificata ed il servizio online dello sportello unico previdenziale, ossia:
- l’acquisizione del DURC deve avvenire mediante i canali informatici;
- il rilascio del documento deve avvenire mediante posta elettronica.
TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: D’OBBLIGO LA FORMAZIONE MINIMA
S
iglate due intese in conferenza StatoRegioni (21 dicembre 2011) per assolvere
agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) in attuazione degli artt. 34 e 37. Il primo accordo (protocollo
n. 223/2011) da attuazione all’art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge
direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi di primo
soccorso nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione è tenuto alla frequenza di appositi corsi di formazione di durata minima di 16
ore e massima di 48, adeguati alla natura dei
rischi presenti sul luogo del lavoro e relativi
alle attività lavorative ed, altresì, a frequentare
corsi di aggiornamento.
Il secondo accordo (protocollo n. 221/2011)
disciplina, ai sensi dell’art. 37, durata, contenuti minimi e modalità della formazione nonché di aggiornamento dei lavoratori.
Il tutto con modalità definite: e-learning, cioè
accordi che intendano un modello formativo
interattivo e realizzato previa collaborazione
all’interno dei gruppi didattici strutturati, nei
quali operi un sistema che consenta ai discenti di interagire con i tutor ed anche tra loro.
13
3° Trimestre 2012
Edilizia, Urbanistica e Territorio
PER CHI RISTRUTTURA NESSUNA DISTANZA
14
Distanze e confini: la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione è importante anche sotto questo aspetto, perché, a differenza
della seconda, la ristrutturazione edilizia tendenzialmente si sottrae a tali problematiche. E
questo anche se si procede con demolizione
e ricostruzione, a patto che tutto ciò avvenga
sulla stessa area di sedime, con i medesimi ingombri e mantenendo sostanzialmente inalterata la volumetria originaria.
In questo campo, la giurisprudenza della Cassazione Civile risulta in linea con quella penale. Tra le pronunce più recenti, la II sezione civile (19287/2009) sottolinea come ci si trovi di
fronte ad una semplice ristrutturazione quando “gli interventi, comportano modificazioni
esclusivamente interne, abbiano interessato
un fabbricato le cui componenti essenziali,
quali muri perimetrali, strutture orizzontali e
copertura, siano rimasti inalterati”.
Siamo invece, in presenza di ricostruzione
quando “le componenti dell’edificio, per
evento naturale o per fatto umano, siano
venute meno e l’intervento successivo non
abbia comportato alcuna variazione rispetto
alle dimensioni originarie dell’edificio, con
particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata e all’altezza”.
Chiarisce però la Corte che, “nel caso di aumento di una delle suddette componenti, si è
in presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui”, quanto meno con riferimento alle “parti eccedenti
le dimensioni dell’edificio originario”.
La stessa sezione (sentenza 3391/2009) ha
inoltre evidenziato che qualora siano venute
meno, per eventi naturali o per demolizione, le
strutture edilizie preesistenti, si ha “mera ricostruzione” se l’intervento si traduce nell’esatto
ripristino delle strutture precedenti, senza alcuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell’edificio e, in particolare, senza aumenti
della volumetria né delle superfici occupate in
relazione alla sagoma di ingombro originaria;
in presenza di aumenti, invece, si è nell’ipotesi
della nuova costruzione, come tale sottoposta
alla disciplina in tema di distanze e vigente al
momento dell’esecuzione dell’intervento, in linea quindi con il Codice Civile.
Ancora, sempre con riferimento alle limitazioni legali alla proprietà, la Corte ha affermato
che la sporgenza di un tetto spiovente non è
qualificabile come nuova costruzione e quindi
non è soggetta alla disciplina normativa relativa al rispetto delle distanze legali, soltanto
3° Trimestre 2012
Edilizia, Urbanistica e Territorio
se di modesta entità (sezione II, 25191/2008).
Le distanze tra costruzioni, invece, vanno
sempre rispettate nel caso di sopraelevazione
di un edificio preesistente, con conseguente
incremento della volumetria del fabbricato. In
questa ipotesi (sezione II, 15527/2008) si applica la normativa vigente al momento della
modifica: quindi non scatta il criterio della
prevenzione indicato agli articoli 875 e 877
del Codice Civile, riferito alle costruzioni originarie, perché sostituito dal principio della
priorità temporale correlata al momento della
sopraelevazione. Il principio di prevenzione
opera solo nel caso in cui non ci siano ancora costruzioni sui fondi vicini, consentendo al
“proveniente” (cioè il soggetto che costruisce per primo) di scegliere se costruire sul
confine, oppure a una distanza inferiore alla
metà di quella legale (1,5 metri) o di quella
fissata dai regolamenti comunali. Il “prevenuto” (cioè il vicino che costruisce per secondo)
dovrà invece rispettare la distanza minima tra
le costruzioni o, in alternativa, potrà chiedere
la rimozione forzosa del muro (articolo 875)
oppure costruirvi in aderenza (articolo 877).
Così, ad esempio, rispetto alle vedute, la
Corte (sezione III, 2105/2009, e sezione II,
15527/2008) ha precisato che il preveniente
deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del proprio fabbricato, alla scelta operata originariamente, di modo che ogni parte
dell’immobile risulti conforme al criterio di
prevenzione adottato alla base di esso. Ma
poiché tale obbligo è in funzione dell’interesse del proprietario dell’edificio di fronte – il
quale non può essere obbligato a costruire
a distanze variabili, che tengano conto della
linea spezzata del fronte dell’altro edificio –
nell’eseguire la sopraelevazione il preveniente è tenuto a rispettare il diritto di veduta che
eventualmente il prevenuto abbia intanto acquisito, e quindi la distanza legale della parte
dell’edificio eseguito in sopraelevazione dalla
veduta.
15
3° Trimestre 2012
Agenzia del Territorio
FABBRICATI NASCOSTI, COME DEMOLIRLI
L
16
’Agenzia del Territorio ha indirizzato ai propri
uffici una circolare esplicativa riguardante le
procedure da attivare per l’eventuale demolizione dei fabbricati identificati come “nascosti”.
LA RENDITA PRESUNTA
Il geometra Bruno Razza, consigliere nazionale, ha pubblicato uno studio, che si invia in
allegato, con il quale vengono definite qualificazione, classificazione ed unità tipo al fine di
determinare, in modo corretto, la rendita presunta.
PREGEO: IL CATASTO NELLA RETE
Come è noto da tempo (vale la pena ricordarlo
ai più giovani) il PREGEO (PREtrattamento atti
GEOmetrici) è la procedura ad uso dei tecnici
professionisti per la predisposizione su supporto informatico e la presentazione agli uffici
dell’Agenzia del Territorio degli atti geometrici
di aggiornamento del Catasto.
Vista l’importanza dei temi in oggetto e la doverosa necessità di applicazione, per quanto di
competenza dei professionisti, si trasmette in
allegato la suddetta circolare.
3° Trimestre 2012
Agenzia del Territorio
Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da:
- tipo di frazionamento
- tipo mappale
- tipo di frazionamento più tipo mappale
- tipo particellare.
Pregeo consente di elaborare i dati di misura
contenuti nel Libretto di Campagna e fornisce
la posizione e la precisione dei punti rilevati.
Comprende un insieme di funzioni, tra le quali:
- l’ammissione dei dati di misura e della
descrizione geometrica, per mezzo di
poligoni, degli oggetti rilevati
- la descrizione delle operazioni catastali
associate all’aggiornamento geometrico (suddivisioni, fusioni, variazioni di
categoria e classe di particelle catastali)
- la visualizzazione grafica dell’oggetto
del rilievo
- la gestione degli estratti di mappa rilasciati dall’ufficio o autoallestiti
- la formazione della proposta di aggiornamento (estratto di mappa aggiornato)
- la predisposizione dei modelli informatizzati per la presentazione in ufficio
- la predisposizione del supporto informatico per la presentazione dell’atto di
aggiornamento
- la stampa di presentazione dell’atto di
aggiornamento con relativo Codice di
Riscontro.
Oltre alle versioni di Pregeo già in uso:
- Pregeo Versione 9.00 (aggiornata al
20.03.2008)
- Pregeo Versione 10.00 (aggiornata al
01.03.2010)
- Pregeo Versione 10.00 – APAG (aggiornata al 01.03.2011)
- Pregeo Versione 10.00 – APAG (versione 10.5 aggiornata al 10.01.2012)
dal 29 giugno u.s. è disponibile una nuova procedura della versione 10.5 realizzata
dall’Agenzia del Territorio in collaborazione
con il partner tecnologico SOGEI, messa a
disposizione dei professionisti abilitati per
la presentazione degli atti di aggiornamento catastale.
Il nuovo software permette a tutti i tecnici di
operare on-line direttamente sulle banche
dati del catasto dei terreni attraverso una
procedura automatica basata su una nuova
piattaforma tecnologica che permette di
eseguire gli aggiornamenti anche durante
gli orari di chiusura degli uffici periferici del
territorio. Naturalmente, una volta eseguite le variazioni, potranno essere effettuati
controlli a campione da parte dei funzionari
del territorio al fine di garantire la correttezza delle registrazioni. Come si evince dalla
presentazione della procedura i professionisti tecnici potranno predisporre i supporti
informatici di aggiornamento nella medesima versione usata dagli uffici tenendo
conto dei dati da indicare: tipo mappale,
tipo frazionamento, e tipo mappale, tipo
particellare. L’Agenzia del Territorio con un
comunicato stampa, in pari data, ha reso
noto la disponibilità del nuovo software del
Pregeo 10.5 sul proprio sito: “www.agenziaterritorio.gov.it”.
LE NORME
Disposizione congiunta Agenzia del Territorio – Agenzia delle Entrate del 24
febbraio 2012
“Estensione delle modalità di versamento
unitario previste all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ai tributi
speciali catastali, agli interessi, alle sanzioni e agli oneri accessori, dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di
cui all’articolo 19 – comma10 – del decreto
legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n.
122”.
La pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia delle Entrate tiene
luogo della pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale ai sensi dell’art.1 – comma 361 –
della legge 24.12.2007 n. 244.
17
3° Trimestre 2012
Normative fiscali
RISTRUTTURARE E DETRARRE: COME E QUANDO
C
18
on la risoluzione n. 4/E del 04.01.2011 l’Agenzia elle Entrate si è pronunciata sugli
incentivi previsti dal Piano Casa individuando
la possibilità di usufruire delle detrazioni del
36% e del 55% sulle spese di ristrutturazione
in presenza di lavori di ampliamento.
Come è noto l’art. 11 del decreto legge n.112
del 2008 convertito nella Legge 133/2008 ha
approvato il cosiddetto Piano Casa al fine di
garantire su tutto il territorio nazionale i livelli
minimi essenziali di fabbisogno abitativo e che
consente di effettuare ampliamenti e ristrutturazioni di edifici sulla base di leggi regionali in
deroga ai piani regolatori locali. In particolare
è previsto che i Comuni concedano permessi
per ampliare edifici abitativi esistenti fino al
20% del loro volume o della superficie coperta. Inoltre è prevista la possibilità di abbattere
e ricostruire anche in zona differente, edifici
antecedenti al 1989 che necessitino di essere
adeguati agli standard qualitativi energetici e
di sicurezza, purché non soggetti a particolari
vincoli.
In tal caso la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento del volume del 30%
elevabile sino a 35 se la stessa avviene con
tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili.
Tanto premesso ed in rifermento ad un quesito posto, l’Agenzia è entrata nel merito concernente la possibilità di fruire delle agevolazioni del 36% e del 55% sugli incentivi previsti dal Piano Casa rifacendosi al dettato di
cui art.3 del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico
dell’Edilizia) che riconduce fra gli interventi
di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con
la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisimica,
definendo inoltre interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di
manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno
della sagoma.
Sulla base di questi assunti l’Agenzia delle Entrate,
con riguardo agli
interventi di ristrutturazione edilizia
ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36% e
55%, ha dichiarato
che, nella ipotesi
di ristrutturazione
con demolizione
e ricostruzione, la
detrazione compete solo nel caso
di fedele ricostruzione nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente.
Conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si
considera, nel suo complesso, una nuova costruzione (fatti salvi i parcheggi pertinenziali).
Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga
senza demolizione dell’edificio esistente ma
con ampliamento dello stesso, la detrazione
compete solo per le spese riferibili alla parte
esistente in quanto l’ampliamento configura
comunque una “nuova costruzione” (cfr Circ.
n.57/E del 1998, circ. n.36/E del 2007 e Circ.
n.39/E del 2010).
BONUS DEL 55% ANCHE SENZA INVIO AL
FISCO
Non decade l’agevolazione del 55% se il contribuente non ha inviato entro il 30 marzo 2012
la comunicazione all’Ufficio delle Entrate per
i lavori a cavallo tra il 2011 e il 2012 per i quali
ha effettuato i pagamenti nel 2011.
Rischia, però, l’applicazione delle sanzioni
che vanno da un minimo di 258 € a un massimo di 2065 €.
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
UNO SGUARDO ALLE LEGGI
Mercato del lavoro
La nuova normativa sul mercato del lavoro è
legge. Con la pubblicazione sul S. O. n. 136
alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012 con decorrenza 18 luglio anche se per molti istituti è
Novità
CONTRATTO A TERMINE
Modifica dei termini per impugnare:
 da 60 a 120 stragiudiziale
 da 270 a 180 giudiziale
Nuova disciplina dei rinnovi, della causale e della durata
massima
CONTRATTO INSERIMENTO
Abrogazione
APPRENDISTATO
scaglionata nel tempo.
Il mercato del lavoro dovrà adeguarsi alle tante innovazioni previste e descritte sinteticamente nel seguente calendario:
Entrata in vigore
1°gennaio 2013
18 luglio 2012
1°gennaio 2013
18 luglio 2012, ma:
 sino al 18 luglio 2015, la percentuale è fissata nella
Conferma di un numero minimo di apprendisti come
misura del 30%
condizione per assumerne altri
 dal 19 luglio 2015, la percentuale è fissata nella misura del 50%
Limiti per l’assunzione: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori
1° gennaio 2013
Divieto di utilizzo con la somministrazione a termine
1° gennaio 2013
LAVORO A PROGETTO
Presunzione di subordinazione e divieti
18 luglio 2012, per i nuovi contratti
PARTITE IVA
 18 luglio 2012, per i nuovi contratti
Presunzione di subordinazione e divieti
 Per i contratti in corso, dal 18 luglio 2013
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
18 luglio 2012 per tutti i contratti, ad eccezione dei conNuovi limiti al numero di associati
tratti certificati, che restano in vita fino alla scadenza
LICENZIAMENTI
Processo accelerato
Controversie instaurate dal 18 luglio 2012
Riforma articolo 18
Modifica dei termini di impugnazione stragiudiziale (da Licenziamenti intimati dal 18 luglio 2012
270 a 180)
Corte di Cassazione Penale sez. III sentenza
del 4.10.2011 – Ordinanza n. 35900 del 15
luglio 2011 – “Inizio lavori”
Il Signor ... propone ricorso per Cassazione
avverso l’ordinanza con la con la quale il Tri-
bunale di ... rigettava la richiesta di riesame
del sequestro preventivo disposto dal gip in
relazione all’esecuzione dei lavori per la costruzione di un fabbricato polifunzionale in
assenza di permesso di costruire, per essere
i lavori iniziati dopo la scadenza del termine
19
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
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di un anno del rilascio dello stesso permesso, considerato illegittimo poiché rilasciato in
contrasto con le norme tecniche attuative del
piano regolatore.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha puntualizzato (richiamando la precedente sentenza n. 7114/2011) che la mera
esecuzione di lavori di sbancamento è, di per
sé, idonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo “inizio lavori”, entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di
costruire, pena la decadenza del titolo abilitativo (art. 15 D.P.R. n. 380/2001 – T. U. Edilizia) essendo necessario, al fine di escludere la
configurabilità del reato di costruzione abusiva, che lo sbancamento sia accompagnato
dalla compiuta organizzazione del cantiere e
da altri indizi idonei a confermare l’effettivo
intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l’opera assentita.
Con l’occasione, la Corte ha anche chiarito
che la nozione di “inizio lavori” non precisata
dal T. U. dell’edilizia, deve, secondo l’interpretazione giurisprudenziale costante, intendersi riferita a concreti lavori edilizi, salvaguardando l’esigenza di evitare che il termine
prescritto possa essere eluso con il ricorso ad
interventi fittizi e simbolici.
In questa prospettiva, quindi, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel
concentramento di mezzi e di uomini, cioè
nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento
di elementi portanti, nella elevazione di muri
e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio.
In violazione di quanto predetto, il ricorso è
infondato e quindi rigettato.
Cassazione Sentenza n. 1218/2012: anche
il direttore dei lavori risponde dei vizi
Anche il direttore dei lavori, e non solo il costruttore dell’edificio, è responsabile verso i
condomini per i vizi nell’esecuzione dell’opera. La generica diligenza non è sufficiente
poiché il professionista deve applicare stan-
dard di qualità.
È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione
con la sentenza in epigrafe confermando la
condanna inflitta al Direttore dei Lavori, in solido con l’appaltatore, per il distacco dell’intonaco esterno di un edificio con tracce di
umidità e muffa sulle pareti interne delle scale
condominiali.
I giudici di legittimità, nel respingere il ricorso del professionista, hanno stabilito che, in
tema di responsabilità conseguente a vizi o
difformità dell’opera appaltata, il direttore
dei lavori presta, per conto del committente, un’opera professionale in esecuzione di
un’obbligazione di mezzi e non di risultati.
Tuttavia, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che richiedono particolari e peculiari competenze tecniche, deve
pur sempre utilizzare le proprie risorse intellettive per assicurarsi il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Pertanto, ha
precisato il Collegio giudicante, rientra nelle
obbligazioni del direttore dei lavori anche
l’accertamento che la realizzazione dell’opera
sia conforme al progetto, al capitolato ed alle
regole di buona tecnica costruttiva.
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
DOMANDA E RISPOSTA
PREVENZIONE INCENDI, CASO PER CASO
D. Un’autorimessa al piano seminterrato di
una palazzina condominiale avente otto posti
auto e superficie di 350 mq che ancora deve
chiedere agibilità, prima del D.P.R. 151/2011
non era soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa nell’attività al punto 75 del D.P.R.
151/2011 come di tipo A, superficie superiore
a 300 mq e fino a 1000 mq; l’attività 75 è stata
rivisitata e modificata rispetto alla vecchia attività 92, in tal caso la pratica antincendio (SCIA)
deve essere fatta entro un anno di tempo?
Oppure la data del 7 ottobre 2012 vale solo
ed esclusivamente per le nuove attività inserite nel D.P.R. 151/2011 e non indicate in precedenza nel D. M. 16/02/1982?
L’autorimessa pur essendo in precedenza non
soggetta a CPI deve ugualmente fare la pratica antincendio?
R. Le attività esistenti alla data di entrata in
vigore del D.P.R. 151/2011, che precedentemente non risultavano comprese nell’elenco
di cui al D. M. 16/02/1982, devono espletare
gli adempimenti previsti dal citato decreto
presidenziale, entro il 07/10/2012. Pertanto,
anche per il caso rappresentato entro tale
data dovrà essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
D. Sono un titolare di un’attività che in precedenza risultava inquadrata al punto 88 del
D. M. 16/02/1982, in quanto locale adibito
al deposito di materiale vario con superficie
superiore a 1.000 mq, in possesso di regolare CPI in corso di validità. Ad oggi, tuttavia,
all’interno della mia attività risultano depositati materiali combustibili in quantità inferiore
a 5.000 kg.
La mia attività è ancora soggetta al rilascio del
CPI?
R. Con il nuovo D.P.R. è stato introdotto l’ulteriore parametro di 5.000 kg al fine di valutare
l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione
incendi. La sua attività, pertanto, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non è più soggetta ai procedimenti
di prevenzione incendi cui al D.P.R. 151/2011,
salvo non venga superata la suddetta soglia
di materiale combustibile.
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3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
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D. Cosa bisogna fare nel caso di cambio di
titolarità di un’attività soggetta ai controlli dei
Vigili del Fuoco?
R. Occorre produrre al Comando Provinciale
una “dichiarazione per voltura” della titolarità
dell’attività, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
terno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri
6,7,8,64,71,72 e 77 dell’allegato I del nuovo
regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma
temporale indicato nel citato articolo 11 del
D.P.R. 151/2011.
D. Sono titolare di un’attività, in precedenza
non assoggettata ai controlli di prevenzione
incendi che, a seguito dell’entrata in vigore
dal nuovo regolamento, risulta ora compresa
nell’allegato I, Cosa devo fare?
R. Le nuove attività inserite nell’allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno, entro il 6 ottobre 2012,
presentare la SCIA, secondo le procedure
previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011.
CATASTO, IN A/6 R I FABBRICATI RURALI
D. Cosa devo fare se sono titolare di una attività che, in virtù della nuova normativa, non
è più soggetta ai controlli di prevenzione incendi?
R. Non vi è alcun adempimento a carico
dell’utenza. Il Comando Provinciale, per le
pratiche con istruttoria in corso, comunicherà
ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli
di prevenzione incendi e pertanto per dette
attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa
tecnica di riferimento o ai criteri generali di
prevenzione incendi.
D. Sono titolare di una attività in possesso di
CPI ex articolo 3 del D.P.R. 37/98 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Cosa devo fare per rimanere in regola?
R. Alla scadenza del CPI (art. 3 del D.P.R.
37/98), il responsabile dell’attività deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico di
conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del
D.P.R. 151/2011.
Per le attività con scadenza “una tantum”
già previste dal Decreto del Ministro dell’In-
D. Posseggo un fabbricato rurale censito al
Nuovo Catasto Terreni e condotto da oltre
30 anni, assieme ai 2,7 ettari di terreno, da un
affittuario coltivatore diretto, avente tutti i re-
quisiti della legge 577/93 e 133/94.
Il Decreto Salva Italia impone l’accatastamento del fabbricato rurale al catasto urbano entro il 30 novembre 2012.
Sui vostri articoli è apparsa l’opportunità di
accatastare l’abitazione in A/6 e gli annessi in
D/10, anche per evitare contenziosi futuri ai
fini Ici/Imu con il Comune. L’Agenzia del Territorio di Pistoia mi ha risposto che la categoria
A/6 non esiste. Loro classerebbero il fabbricato in classe A/4 o A/5. Sostengono anche che
i programmi Pregeo e Docfa non permettono
l’accatastamento in A/6 di un immobile proveniente dal Catasto Terreni.
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
Quale iter devo seguire per ottenere l’accatastamento in A/6 R? Come tutelarmi da futuri
accertamenti Ici/Imu?
R. L’attribuzione della categoria A/6 R, è stata introdotta dal decreto del Ministero delle
Finanze, 14 settembre 2011, la cui attuazione
è stata definita con la circolare 6 del 22 settembre 2011, nella quale viene stabilito che,
per i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, già censiti al Catasto dei Fabbricati con
rendita, ma in categorie diverse dalla A/6 per
le abitazioni e dalla D/10 per i fabbricati strumentali, i possessori possono presentare la
domanda di variazione all’Ufficio provinciale
dell’Agenzia del Territorio competente, per
ottenere il classa mento nelle predette categorie, previo rilascio di una dichiarazione, secondo cui i predetti fabbricati sono in possesso dei requisiti di ruralità, a partire dal quinto
anno antecedente, redatta con le modalità
previste dall’articolo 38 del D.P.R. 445/2000,
per evitare l’assoggettamento alle imposte
dirette e patrimoniali precedenti il 1° gennaio
2012.
Peraltro, poiché nella fattispecie, il fabbricato
posseduto dal lettore è iscritto al Catasto dei
terreni come “rurale”, ovviamente senza rendita, a norma dell’articolo 13, comma 14-ter
del D. L. 201/2011, convertito dalla legge 214,
del 22 dicembre 2011, dovrà essere dichiarato al Catasto dei fabbricati, con proposta di
rendita, entro il 30 novembre 2012, con l’attribuzione della categoria A/6 per i fabbricati
abitativi e, per quelli strumentali, la categoria D/10. Pertanto, poiché comunque questi
fabbricati sono oggi soggetti all’Imu, a partire
dal 1° gennaio 2012, i loro possessori dovranno versare al Comune la prima rata, entro il
16 giugno, che slitta a lunedì 18 giugno, anche utilizzando una rendita presunta, se nel
frattempo non è ancora stata presentata la
denuncia al Catasto, con rendita proposta. In
particolare, per il calcolo dell’imposta, si dovrà utilizzare l’aliquota disposta dalla legge (4
per mille per le abitazioni e 2 per mille per i
fabbricati strumentali), in quanto le eventuali
modifiche (3 per mille in più o in meno) po-
tranno essere definite dai Comuni, con delibere da approvare entro il 30 settembre 2012.
Ovviamente con la rata di dicembre, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli.
DA RURALE AD A/3: CAMBIO D’USO PER
LA STALLA
D. Un fabbricato formato da una parte abitativa, da una stalla e da un fienile, avendo perso
i requisiti di ruralità, è stato interamente accatastato nella categoria A/3. Volendolo ristrutturare, è necessario chiedere preventivamen-
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te il cambio d’uso della stalla e del fienile? O,
essendoci le altezze, tali locali possono essere
usati come stanze di abitazione?
R. L’aggiornamento catastale del fabbricato
ha rilievo ai fini fiscali, ma non produce effetti
circa la legittimità urbanistico-edilizia del mutamento d’uso della stalla e del fienile.
Nella premessa che le opere non siano già
state realizzate, in quanto si verterebbe allora in un accertamento di conformità in sanatoria disciplinato dall’articolo 36 del D.P.R.
380/2001, Testo Unico edilizia, si deve verificare se lo strumento urbanistico permetta
tale tipo di intervento nella zona considerata
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
e presentare una richiesta di ristrutturazione
edilizia con cambio di destinazione d’uso.
SENZA RISTRUTTURAZIONE…NESSUNA
AGEVOLAZIONE
24
D. Avendo rilevato un bar, ho provveduto a
piccoli lavori di sistemazione del locale. Ho
coperto con cartongesso una vetrata della
lunghezza di quattro metri, ho tinteggiato le
pareti e ho ridipinto l’arredamento, il bancone e gli armadietti. L’artigiano che ha eseguito i lavori mi ha applicato l’Iva al 10% senza
che io ne facessi richiesta, non pensando di
aver diritto a un Iva diversa da quella ordinaria
al 21%. È corretta la fattura che mi è stata rilasciata? Nel caso non lo fosse, come mi devo
comportare nei confronti dell’artigiano, considerando anche che, come da preventivo, il
prezzo era stato concordato Iva compresa?
Faccio presente che il prezzo pattuito è già
stato da me pagato e solo dopo ho ricevuto
la fattura dalla quale posso recuperare solo il
10% invece del 21%.
R. Il lettore ha ragione, nel senso che, trattandosi di lavori che non sono qualificabili
come “restauro e risanamento conservativo”
o”ristrutturazione edilizia” (art.31, lettere c e
d della legge 457/78), l’aliquota applicabile
è quella ordinaria. Quindi, la soluzione dovrebbe essere quella di chiedere all’artigiano
di modificare la fattura emessa. Se l’artigiano
non modifica il documento, il lettore, per evitare l’applicazione di sanzioni, dovrebbe regolarizzare l’operazione presentando un’autofattura integrativa all’ufficio dell’Agenzia
delle Entrate territorialmente competente,
entro il trentesimo giorno successivo alla data
di registrazione della fattura, previo versamento della maggiore imposta dovuta (art. 6,
comma 8, del Dlgs 471/97.
IVA AL 10% SE L’USO È ABITATIVO
D. Un privato ha incaricato una ditta edile per
la costruzione di un edificio che vorrà poi utilizzare come attività commerciale (nella fattispecie, la concessione edilizia parla di casa
vacanze). Può in tal caso il committente, solo
sui lavori dell’impianto elettrico e idraulico, richiedere alla ditta l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%?
R. La risposta è positiva, se si tratta di un fabbricato classificato come immobile abitativo
(individuato dalla categoria catastale A, escluso A10). In questa ipotesi, infatti, trova applicazione l’aliquota del 10% ai sensi del numero
127-undecies della tabella A., parte III, allegata al Dpr. 633/72.
Nel caso specifico, si ritiene che si possa tenere in considerazione il dato catastale (e non
l’utilizzo effettivo), secondo l’interpretazione
consolidata dell’Amministrazione finanziaria
(si veda, da ultimo, la circolare 12/E del 1°marzo 2007). Con la risoluzione 18/E del 22 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha valorizzato l’utilizzo effettivo, per quanto concerne il
regime di detraibilità, e ha confermato, per gli
altri aspetti, che è necessario far riferimento
alla destinazione catastale.
ALIQUOTA AL 10% ANCHE PER CHI RISTRUTTURA
D. Dopo un frazionamento catastale, ho comprato dai miei genitori il piano terra della loro
abitazione costituito da pertinenze e a cui è
stata attribuita la categoria catastale C/2. Per
tutta la casa, compreso il rimanente piano primo (abitazione di categoria catastale A/7), è
stata richiesta e ottenuta autorizzazione per
trasformare anche il piano terra in abitazione.
Questa abitazione sarà per me la prima casa.
Per questo intervento edilizio, affidato a impresa mediante regolare contratto d’appalto,
ho diritto all’applicazione dell’Iva agevolata
del 4%?
R. Le opere di ristrutturazione edilizia (art.3,
comma 1, Dpr 380/ 2001), incluse quelle che
comportano il cambio di destinazione d’uso
al termine dei lavori, prevedono l’Iva al 10%.
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
L’aliquota, applicabile agli interventi dipendenti da contratti di appalto, è al 10% anche
se l’immobile verrà destinato ad abitazione
principale: l’Iva del 4% si applica infatti solo
alla costruzione della prima casa e non alla
ristrutturazione. E dovrà essere utilizzata anche per eventuali beni finiti, materie prime e
semilavorate. È importante ricordare che, per
poter beneficiare delle agevolazioni fiscali del
36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 55% per gli interventi sul risparmio
energetico, nella fattura non deve essere indicata alcuna ritenuta d’acconto, perché si è
obbligati a pagare le fatture tramite bonifico.
La banca di credito tratterrà la ritenuta d’acconto del 4% sul bonifico effettuato.
Nella dichiarazione da rilasciare all’impresa il
committente deve inoltre indicare che si impegna a comunicare tempestivamente ogni
fatto o circostanza che possa far venir meno
il diritto all’agevolazione, per consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza dell’aliquota (art.26, Dpr 633/72). E deve
eventualmente allegare copia della denuncia
di inizio attività, del permesso di costruire o
concessione autorizzazione edilizia.
CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, RESTA
IL BONUS DEL 36%
D. Un’impresa di costruzioni ha acquistato un
complesso edilizio ex rurale adibito ad abitazione, fienile-stalla e accessori censiti al catasto fabbricati: le abitazioni sono in categoria
catastale A/4 ; la stalla-fienile C/6; la barchessa C/6 (la barchessa è un edificio rurale di servizio: era destinato a contenere ambienti di
lavoro, dividendo lo spazio del corpo centrale
della villa, riservato ai proprietari, da quello
dei contadini). È stata rilasciata concessione
edilizia con cambio di destinazione d’uso per
la stalla-fienile e barchessa. Nelle abitazioni
cat A/4 da n.3 unità ne vengono ricavate 4;
nella stalla-fienile vengono ricavate n. 2 unità
abitative, come pure nella barchessa. È possibile la detrazione del 36% e del 55% per le
unità che cambieranno destinazione d’uso e il
trasferimento in capo ai nuovi acquirenti?
R. Nel caso di specie si rende applicabile la
sola detrazione del 36% in capo agli acquirenti dei fabbricati ristrutturati da imprese e
sempre che l’unità venduta non risulti da intervento di ampliamento volumetrico. L’art.
16 bis Tuir 917/86 introdotto dall’art. 4 del
decreto legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 prevede l’applicazione del 36%
anche in favore degli acquirenti dei fabbricati
ristrutturati da imprese. In particolare la detrazione del 36% si applica anche nel caso di
interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle
lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr
6 giugno 2001 n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative
edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla
data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.
La detrazione spetta al successivo acquirente
o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore
degli interventi, che si assume in misura pari
al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o
di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48mila euro. In sostanza il beneficio non compete all’impresa, ma al futuro
acquirente dell’immobile. Con riferimento al
cambio di destinazione d’uso di un fabbricato
non sussiste alcun ostacolo all’applicazione
della detrazione. Ai fini del 36%, con la Rm
14/E/2005, l’Agenzia delle Entrate, infatti ha
chiaramente ammesso la detrazione per la
ristrutturazione di un fabbricato strumentale
che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo
dell’intervento fosse risultato chiaramente il
mutamento della destinazione. La detrazione
del 55% per gli interventi di risparmio energetico (art.4 legge 214/2011) non si rende applicabile con riferimento agli interventi sugli
immobili delle imprese anche se successiva-
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3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
mente ceduti (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.303/E del 15 luglio 2008).
QUANDO A DETRARRE È L’IMPRESA:
COME E QUANTO
26
D. Una società Srl edile, che ha come oggetto sociale la costruzione, ristrutturazione di
immobili di ogni tipo, nonché la locazione e
compravendita di immobili, acquista un immobile abitativo da un privato. Sull’immobile
effettua lavori di ristrutturazione edilizia interamente appaltati a terzi. Si chiede se su tali
lavori è applicabile l’Iva al 10% e se tale Iva è
detraibile.
Qualora, invece che di ristrutturazioni si parlasse di semplici manutenzioni, l’Iva applicabile sarebbe sempre al 10% e in tal caso sarebbe detraibile?
R. L’aliquota applicabile ai lavori di manutenzione o ristrutturazione è quella del 10%,
perché sono stati eseguiti su un immobile a
destinazione abitativa. La detrazione spetta
nella misura in cui la società ha per oggetto
esclusivo o principale dell’attività esercitata
la costruzione o la ristrutturazione di immobili
(art. 19 bis 1, lettera i), del Dpr 633 del 1972.
La norma citata fa esclusivamente riferimento
alla prevalenza di attività di costruzione, ma la
circolare 182/E dell’11 luglio 1996 ha precisato
che possono portare in detrazione l’Iva anche
le imprese che effettuano, sugli immobili ad
uso abitativo acquistati per la rivendita, interventi di recupero, realizzando così una parità
di trattamento fra le imprese di costruzione e
quelle di ripristino.
DANNI AMBIENTALI: NON ESISTE PRESCRIZIONE
D. Nel 2000 ho terminato di condonare la mia
abitazione pagando l’ultima di quattro rate.
Oggi, nel 2012, mi vengono chiesti circa 1.600 € di
danni ambientali. Mi chiedo se è lecito, dopo
12 anni, senza nessun preavviso ricevere una
richiesta simile. Non si capisce bene se sia il
Comune (che mi invia fisicamente la richiesta
per raccomandata) o se sia la Regione.
Mi chiedo, inoltre, se sia possibile una rateizzazione, non avendo a disposizione tale cifra.
R. In tema di sanzioni pecuniarie, l’art.28
della legge 689/1981 stabilisce che il diritto
dell’amministrazione a riscuotere le somme
dovute per la violazione di legge si prescrive
nel termine di cinque anni dal giorno in cui è
stata commessa la violazione.
Tale disposizione si applica a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma
di denaro ( art.12, legge 689/1981) e quindi
si applica anche agli illeciti amministrativi in
materia urbanistica, edilizia e paesaggistica,
puniti con sanzione pecuniaria.
Il Consiglio di Stato, in relazione all’individuazione del momento in cui inizia a decorrere la
prescrizione quinquennale, ha precisato che
occorre tenere presente la particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia
e paesaggistica, i quali, ove consistano nella
realizzazione di opere senza la prescritta au-
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
torizzazione, hanno carattere di illeciti permanenti che vengono meno solo con il cessare
della situazione illecita, vale a dire con il conseguimento della prescritta autorizzazione
(sez IV, 16 aprile 2010, n.2160; sez V, 13 luglio
2006 n.4420; sez. IV, 2 giugno 2000, n.3184).
Nella presente fattispecie, pertanto, il termine quinquennale di prescrizione non decorre
dal pagamento dell’ultima rata dell’oblazione
bensì dal rilascio del provvedimento di condono edilizio.
Per quanto riguarda la possibilità di ottenere
la rateizzazione della somma richiesta, poiché né il D.lgs 42/2004, né il Dm 26 settembre 1997 stabiliscono nulla, sarà necessario
avanzare richiesta all’ente competente, ossia
quello cui la legge regionale attribuisce i poteri di vigilanza e repressione degli abusi in
materia paesaggistica.
ONERI, IN PRESCRIZIONE DOPO 10 ANNI
D. È legittimo chiedermi il pagamento degli
oneri concessori dopo 7 anni dal rilascio del
decreto di ricostruzione, legge 1431, a titolo
gratuito (art. 9, legge 10/77) solo per aver ricostruito una superficie maggiore?
R. Come previsto dall’art.17, comma 1 del
Dpr 6 giugno 2001 n. 380 che ha sostituito
l’art. 9 della legge n. 10/1977, il contributo
di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o
di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Tuttavia, e salve diverse indicazioni della normativa regionale, ciò vale
per la ricostruzione dell’edificio con le stesse
superfici che aveva prima del sisma, mentre,
per la ricostruzione con superfici e volumetrie
maggiori, si ritiene corretta la richiesta di pagamento degli oneri relativi a siffatta nuova
costruzione. Va aggiunto che la richiesta del
pagamento degli oneri soggiace al termine
prescrizionale decennale, come riconosciuto
dalla unanime giurisprudenza amministrativa
in materia (si veda, ad esempio, TAR Campania, Napoli, sez VIII, 9 febbraio 2012 n.695)
SANATORIA, COSA OCCORRE PER IL RILASCIO
D. Nell’ultimo condono edilizio ho presentato
istanza di condono per un finestrino nel sottotetto. Ho pagato oneri per più di mille euro,
più spese varie di segreteria e bolli. A distanza
di 8/9 anni il Comune non ha ancora chiuso la
pratica. Ogni tanto mi fa richiesta di un nuovo
documento o di una nuova indennità.
Ho perso il conto di quanto mi hanno chiesto.
Ma la legge 241 non pone il divieto di aggravamento del procedimento? Sta di fatto che l’ultima richiesta fa riferimento ad una indennità
deliberata successivamente alla presentazione della richiesta di condono, come indennità
risarcitoria ambientale. Visto che sembra una
via crucis senza fine, probabilmente rinuncerò al condono. Mi chiedo se l’importo pagato
per tale condono non fosse onnicomprensivo.
Perché non hanno detto subito quanto sarebbe costato il tutto?
R. Ai sensi dell’art. 32, comma 37, del Dl n.
269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) il
pagamento dell’oblazione e degli oneri di
concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Dlgs n.
504/1992, nonché, ove dovute, delle denunce
ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo
pubblico, nonché il decorso del termine di
24 mesi dalla data di consegna dell’istanza
di un provvedimento negativo del Comune,
equivalgono a titolo abitativo edilizio in sanatoria. Nel caso di specie, probabilmente,
i versamenti sono stati effettuati in modo incompleto, oppure mancavano documenti
ritenuti necessari, conseguendone che non
può dirsi intercorso il silenzioso accoglimento
della domanda. Quanto alle richieste successive, finché l’istanza di condono non sia stata
accolta, possono ancora essere effettuate dal
Comune in quanto il provvedimento di accoglimento deve essere rilasciato nel rispetto
della normativa vigente al momento del rila-
27
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
scio. Ciò sempre che, invece e come sopra
evidenziato, non possa dirsi intervenuto il silenzio assenso.
28
DISTANZE DA RISPETTARE, ANCHE PER IL
TERRAPIENO
D. L’elevazione di un terrapieno e di scalinate preesistenti, nonché l’innalzamento del
livello del terreno attraverso la posa in opera di tubazioni di scarico, il riporto di terreno e la realizzazione di una pavimentazione
cementizia, quale complessivo intervento di
sistemazione dell’area esterna di una civile
abitazione, realizzato a una distanza inferiore
a quella prescritta dalle norme urbanistiche
locali rispetto alle costruzioni esistenti, può
essere considerato una violazione, in quanto
nuova costruzione, e quindi essere oggetto
di provvedimenti di sospensione dei lavori e
di rimessione in ripristino?
R. Costituisce orientamento consolidato che,
ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno e il muro di
contenimento, che producano un dislivello o
aumentano quello già esistente per la natura
dei luoghi (nella fattispecie con realizzazione
di pavimentazione cementizia), costituiscono
nuove costruzioni, idonee a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal
confine (così il Consiglio di Stato, sezione V,
n.3637/2000; sezione IV, n.2579/2009; sezione
IV, n.7731/2010).
In genere, viene considerato costruzione, rilevante ai fini delle distanze legali, anche un
terrapieno, se creato artificialmente al di sopra del livello medio del piano di campagna
originario (così cassazione civile, sez II, 11 novembre 2003, n.1695; Consiglio di Stato, sez
V, 26 giugno 2000 n.3637; Cassazione, sez II,
15 giugno 2001, n.8144).
CONDONO:
CI VUOLE L’IDONEITÀ STATICA
D. Relativamente a un’istanza in sanatoria,
inoltrata ad un Comune e relativa ad un immobile con volumetria inferiore ai 450 metri
cubi, il Comune stesso, ai fini del rilascio della
concessione a sanatoria, richiede (testualmente) la “dichiarazione di idoneità statica di cui
all’art. 35 comma 5 L. 47/85 (in caso contrario
serve il progetto statico di adeguamento)”.
Lo stesso articolo 35 della Legge 47/1985, al
comma 5, elenca la documentazione da allegare all’istanza di sanatoria e, alla lettera b), è
scritto che l’idoneità statica è dovuta per opera abusiva che superi i 450 metri cubi. Quanto
richiesto dal Comune è legittimo e, quindi, la
dichiarazione in questione è dovuta per tutti
gli immobili?
R. Effettivamente la Legge 47/1985 prevede
che l’istanza di condono sia corredata dal certificato di idoneità statica solo nel caso in cui
l’immobile superi il limite dei 450 metri cubi.
Tuttavia, dovendo il Comune rilasciare per
l’immobile sanato anche la relativa agibilità,
lo stesso Comune può/deve richiedere un documento che attesti le condizioni di sicurezza
delle strutture portanti di un fabbricato, requisito, questo, indispensabile per permettere
l’uso dell’immobile.
EDILIZIA: IN CASO DI ABUSO PAGA IL
“COLPEVOLE”
D. In presenza di sanatoria edilizia che preveda la demolizione di opere realizzate in violazione delle distanze dalle costruzioni, qualora
il Comune non provveda ad ordinare la demolizione prima di rilasciare il titolo di sanatoria,
in quale modo l’ente può imporre successivamente la demolizione qualora il proprietario
non vi provveda? È ammissibile in tal caso la
revoca della sanatoria con relativa riattivazione dell’azione penale per le opere non demolite, rimaste prive di sanatoria?
R. Al caso di specie, si ritiene applicabile l’articolo 34, comma 1, Dpr n. 380/2001, secondo
cui gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi e demoliti a cura e spese dei responsa-
3° Trimestre 2012
Leggi e Decreti, domanda e risposta
bili dell’abuso entro il termine congruo fissato
dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell’ufficio comunale. Non pare
percorribile, invece, la strada della revoca del
permesso di costruire in sanatoria, visto che
la norma prevede, appunto, la possibilità di
rimuovere i manufatti abusivi senza che venga
meno l’intero permesso nella parte ritenuta
conforme.
VALUTAZIONE DEI RISCHI:
QUANDO È D’OBBLIGO IL DOCUMENTO
D. Sono titolare di un’impresa con meno di
10 dipendenti. Sono obbligato a redigere il
Documento di valutazione dei rischi secondo
il dlgs 81/08?
R. Dal 1 luglio 2012 scatta l’obbligo di redazione del Documento di valutazione dei rischi
lavorativi anche per quelle imprese, con meno
di 10 dipendenti, che finora si sono avvalse
del modello di autocertificazione, elaborato
ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.lgs 9 apri-
le 2008, n. 81. Secondo quanto previsto dal
citato D.lgs, la valutazione dei rischi presenti
sul luogo di lavoro è un adempimento obbligatorio per tutte le aziende con più di 10 lavoratori o per quelle aziende che, pur non superando tale limite, esercitano attività riconducibili a quelle industriali a rischio di incidente
rilevante (di cui all’art. 2 del Dlgs 334/1999),
centrali termoelettriche ed aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, polveri e
munizioni.
L’autocertificazione, con la quale il datore di
lavoro attesta di aver provveduto a valutare
tutti i rischi presenti in azienda e ad adottare
le relative misure di prevenzione e protezione, non ha mai esonerato lo stesso dall’onere
di dimostrare di aver realmente provveduto
all’identificazione dei pericoli e alla stima dei
rischi residui. La scadenza del 30 giugno 2012
deve quindi essere interpretata come elemento di tutela per gli stessi datori di lavori,
ai fini dell’adempimento di cui all’art. 29 del
D.Lgs 81/08.
29
3° Trimestre 2012
Notizie dal Collegio
MEDIAZIONE: D’OBBLIGO ANCHE PER IL CONDOMINIO
A
30
marzo dell’anno scorso è entrata in vigore la mediazione civile e commerciale
prevista dal d.Lgs.n. 28/2010 obbligatoria nei
seguenti casi: locazioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, divisione, diritti reali,
comodato, affitto d’azienda, risarcimento del
danno derivante da responsabilità medica,
diffamazione a mezzo stampa od altro mezzo
di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
Dal 20 marzo di quest’anno la mediazione è
diventata obbligatoria anche nelle materie
del condominio e del risarcimento danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti (art.
5 - comma 1).
Come è noto, la mediazione è una procedura
di risoluzione delle controversie senza formalità ed alternativa rispetto al giudizio ordinario.
A differenza di quest’ultimo, infatti, essa non
termina, o meglio non dovrebbe, con una
sentenza di un giudice, ma con un accordo
eventualmente raggiunto dalle parti assistite
da un terzo imparziale: il mediatore.
L’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in altre parole, prima
di adire alla giustizia ordinaria, è obbligatorio
esperire un tentativo di conciliazione presso
un Organo riconosciuto dal Ministero della
Giustizia.
Quando non occorre la mediazione
Restano esclusi dalla mediazione obbligatoria e da quella sollecitata dal giudice (art. 5
comma 4) i seguenti procedimenti in materia
di condominio:
- per ingiunzione ed eventuale opposizione (per esempio il decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio in
stato di morosità)
- nomina e revoca dell’amministratore
In caso di impugnazione di delibera assembleare, la proposizione della mediazione, che
è obbligatoria, interrompe il termine di 30
giorni di cui all’art. 1137 c.c. che riprenderà
dal deposito del verbale da parte del mediatore presso la segreteria dell’Organismo.
Scelta dell’Organismo di mediazione
La mediazione deve svolgersi presso un Organismo, pubblico o privato, che sia iscritto
nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.
Preliminarmente occorre osservare che, nel
caso in cui il regolamento condominiale contenga una clausola indicativa dell’Organismo
a cui i condomini devono rivolgersi per esperire gli eventuali tentativi di conciliazione, la
parte istante (cioè quella che propone l’istanza di mediazione) dovrò rivolgersi all’Organismo indicato (art. 5 comma 5).
È ovvio, nei casi più in generale, rivolgersi
ad un Organismo che abbia una sede vera e
propria (e non meri uffici operativi) preferibilmente nel circondario del Tribunale presso il
quale farà eventualmente istanza di omologazione del verbale di mediazione (art. 12).
Occorre, inoltre, porre attenzione sulla scelta
di un Organismo che prevederà la possibilità
di svolgere la mediazione anche con modalità
3° Trimestre 2012
Notizie dal Collegio
telematiche (come il caso in cui l’istante abiti
in una città lontana rispetto a quella ove si trova il condominio).
Si ricorda infine che vi sono Organismi che
prediligono la mediazione puramente facilitativa che si esplicita quando il mediatore formula una proposta solo se le parti la richiedano espressamente e concordatamente.
Vi sono poi Organismi che avvallano anche la
cosiddetta mediazione valutativa; il che vuol
dire che il mediatore, quando lo ritenga opportuno, formula di sua iniziativa una proposta di accordo (art. 11 comma 1).
Le parti valuteranno l’accettazione o il rifiuto,
un rischio quest’ultimo che, in base all’art. 13
del decreto legislativo in parola, porterebbe a
conseguenze pesanti in campo di spese processuali una volta definito il processo davanti
al giudice ordinario.
Come attivare la mediazione
Una volta scelto l’organismo basta recarsi
presso la segreteria e compilare il modulo di
istanza di mediazione oppure presentare l’istanza on-line tramite il sito internet dell’Organismo stesso.
Particolare attenzione bisogna porre al criterio temporale; in caso di più istanze su una
medesima controversia, la mediazione deve
svolgersi presso l’Organismo ove è stata depositata la prima facendo fede la data di ricezione (art.4).
SE L’ALTRA PARTE PARTECIPA:
- per il solo fatto che si tratta di mediazione obbligatoria (ex
art.5 comma1) l’importo delle spese di mediazione deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà
per gli altri scaglioni;
- l’importo subisce un aumento (non superiore ad un quarto)
solo in caso di successo della mediazione (non potrà applicarsi alcun altro aumento previsto, invece, per le altre forme
di mediazione, in caso di particolare importanza, complesMediazione obbligatoria (condominio,
sità o difficoltà dell’affare, formulazione della proposta di
locazione, eccetera)
mediazione).
SE NESSUNA DELLE CONTROPARTI PARTECIPA:
- l’importo delle spese di mediazione sarà unicamente di €
40,00 per il primo scaglione o € 50,00 per gli altri scaglioni
(più le spese di avvio, come sempre);
- nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore opera l’ aumento di un quinto.
- L’importo delle spese di mediazione deve essere aumentato
in misura non superiore a un quarto in caso di successo della
mediazione;
- Se nessuna delle controparti partecipa le spese di mediazione sono unicamente € 40,00 per il primo scaglione o 50,00 €
per gli altri scaglioni ( più le spese di avvio, come sempre, e
l’eventuale aumento in caso di proposta);
- L’importo può essere aumentato in misura non superiore a
un quinto tenuto conto della particolare importanza, comMediazione facoltativa, mediazione solplessità o difficoltà dell’affare;
lecitata dal giudice o prevista dalle parti
- Nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore opera l’aumento di un quinto,
- L’importo deve essere aumentato in misura non superiore a
un quarto in caso di successo della mediazione.
A differenza della mediazione obbligatoria, in caso di mediazione facoltativa si avrà il cumulo degli aumenti previsti.
31
3° Trimestre 2012
Notizie dal Collegio
CANNA FUMARIA, QUANDO È LEGITTIMA
Per la legittimità dell’opera non conta il diritto di veduta, ma vale il principio sulla cosa
comune. Per valutare se sia legittima la realizzazione da parte di un condomino di una
canna fumaria che percorre tutto il muro condominiale non bisogna considerare se il nuo-
te dei tre metri deve essere rispettato solo tra
costruzioni in cui tale limite non può essere
applicato nel caso di realizzazione di una canna fumaria.
Ribadisce la Cassazione che la canna fumaria
non è qualificabile come costruzione, trattandosi di un mero manufatto che costituisce un
semplice accessorio.
32
vo manufatto impedisca o meno la veduta del
proprietario dell’attico sovrastante ma individuare se, con la realizzazione di essa, sia impedito o meno agli altri comproprietari l’uso
del detto muro perimetrale.
In altri termini, in casi del genere, non bisogna fare applicazione alle norme a tutela del
diritto di veduta bensì del principio generale
desumibile dall’art. 1102 del codice civile in
base al quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non alteri la
destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso.
Sono queste le più recenti ed interessanti
conclusioni alle quali è pervenuta la seconda
sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2711 del 23 gennaio 2012.
Per quanto attiene alle distanze, i giudici della
Suprema Corte hanno sottolineato che il limi-
EDILIZIA: RINNOVATO IL CONTRATTO
Il 23 aprile 2012 le parti sociali hanno rinnovatio il contratto collettivo nazionale del lavoro
del settore artigiano, edili e affini.
Si invia in allegato la tabella riassuntiva dei
principali punti del contratto. Per ulteriori informazioni collegarsi al sito internet
“www.cnai.it”.
3° Trimestre 2012
Notizie dalla Cassa
PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE, COSA È CAMBIATO
C
on nota del 7 marzo u.s. il Ministero del
Lavoro ha approvato la serie di modifiche regolamentari che il Comitato dei Delegati aveva deliberato nelle sedute del mese
di novembre 2010, maggio 2011 e del 23-25
novembre 2011.
Si scioglie quindi la riserva posta su alcune
modifiche regolamentari commentate nel periodico “Geometra Oggi n.2/2012” alle quali
si aggiunge un altro complesso articolato di
interventi evidenziati nella circolare della Direzione Generale della cassa Italiana Geometri del 12 marzo 2012 che si invia in allegato.
È NATA LA “GEOMETRI CARD”
La Cassa Italiana Geometri, in collaborazione
con la Fondazione Geometri, ha realizzato,
attraverso la Q.N. Financial Services S.p.a. la
“Geometri Card”: una prepagata ricaricabile
innovativa estremamente affidabile e semplice nell’utilizzo. La “Geometri Card” è dotata
di IBAN specifico per cui l’iscritto potrà effettuare pagamenti in tutti gli esercizi convenzionati ed abilitati al circuito Master Card in completa sicurezza grazie al sistema Chip&Pin,
prelevare contante, disporre e ricevere bo-
nifici, autorizzare domiciliazioni di utenze e
l’addebito di RID senza la necessità di intrattenere od attivare un nuovo conto corrente
bancario. Inoltre la “geometri card” può essere utilizzata per il versamento dei contributi
previdenziali previsti, in modalità semplificata
sul “Portale dei pagamenti” presente sul sito
“www.cassageometri.it”.
Il costo di adesione è di soli 10 €, con addebito alla prima ricarica, per tutta la sua validità
che è di 4 anni.La carta può essere richiesta
da tutti i geometri iscritti all’albo unicamente sul sito “www.cassageometri.it” entrando
in “Area riservata” (accesso attraverso inserimento di matricola e password) compilando il
modulo di adesione disponibile attraverso lo
specifico servizio on-line.
La richiesta della carta avviene tramite una
procedura guidata di compilazione.
CHIARIMENTI…ON LINE
La Direzione Generale informa sulle modalità per la visualizzazione e stampa copia del
modello CUD nonché per la compilazione e
trasmissione del modello DF RED 2012. Nota
in allegato.
33
3° Trimestre 2012
Notizie dalla Cassa
Tabella riduzioni e aumenti dell’importo massimo delle spese di mediazione
per ciascun scaglione di riferimento (art. 4
D.lgs n.28/2010 come modificato dal D.M. n.
145/2011 ed esplicitato dalla Circolare Ministeriale del 20 dicembre 2011):
LA POSTA PER I PROFESSIONISTI
34
La famosa busta svedese di colore arancione sta diventando realtà anche in Italia anche se, per
il momento, in fase sperimentale. Con l’inizio dell’anno gli enti previdenziali dei professionisti
hanno inviato la spedizione di una prima serie di modello ECI- Estratto Conto Integrato - documento nel quale sono esposti, in ordine cronologico, i versamenti ed i periodi contributivi
maturati presso diverse gestioni di previdenza obbligatoria con le quali i contribuenti sono stati
assicurati. Un riepilogo dunque della vita lavorativa diviso in due sezioni: la prima contenente
elementi utili alla valutazione della anzianità contributiva; la seconda in cui vengono riportate le
caratteristiche prettamente contabili ovvero la contribuzione dovuta e gli importi effettivamente erogati. Vale la pena sottolineare quanto sia importante la conoscenza dei periodi contributivi in diverse istituzioni previdenziali obbligatorie in quanto, se non coincidenti, possono essere
utilizzati in caso di richiesta della totalizzazione gratuita.
TOTALIZZAZIONE, FUORI DALLA RIFORMA
La totalizzazione è fuori dai nuovi requisiti di
pensionamento. Valgono, infatti, i vecchi limiti di età e di contribuzione unitamente alla
“vecchia finestra” per la decorrenza.
Tutto e meglio è precisato dall’Inps a mezzo
della Circolare n. 35/2012.
Lo strumento.
Aperto a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e libero professionisti che hanno versato
contributi, non coincidenti temporaneamente, in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, che altrimenti non potrebbero utilizzare.
Si ricorda che non è possibile effettuare la totalizzazione parziale.
Le ultime novità.
Ai sensi dell’art.24 – comma 19 – del D.L. n.
201/2011 possono rientrare nella operazione
di totalizzazione anche coloro che in una o più
gestioni previdenziali fanno valere anzianità
contributiva anche minore di tre anni.
Il sistema del calcolo
Il calcolo della pensione eseguito dalla gestione interessata è “pro-quota” in funzione
dei periodi di iscrizione effettivamente maturati. Per quanto attiene alle pensioni della
Cassa Italiana Geometri in regime di totalizzazione – D.Lg.n. 42/2006 - si invia, in allegato,
lo schema delle condizioni e dei requisiti.
3° Trimestre 2012
Istat
STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE
Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone)
Variazioni annuali
Al 100%
Al 75%
Aprile 2012/2011
(G. U. n. 115/2012)
3,200
2,400
Maggio 2012/2011
(G.U. n. 142/2012)
3,000
2,250
Giugno 2012/2011
(G. U. n. 166/2012)
3,100
2,350
Variazioni Biennali
Al 100%
Al 75%
Aprile 2012/2011
(G. U. n. 115/2012)
5,900
4,425
Maggio 2012/2011
(G.U. n. 142/2012)
5,800
4,350
Giugno 2012/2011
(G. U. n. 166/2012)
6,000
4,500
In allegato tabella riepilogativa degli indici
Istat dal mese di luglio 2010 al mese di giugno 2012 ed il relativo riferimento assoluto
giugno 1978- giugno 2011.
35
3° Trimestre 2012
allegati: Speciale novità normative fiscali
ED IL IZ I A E A PPA LT I
pportunità
are
gio
borata dal Consiglio
Milano). I parchegsuddividono a loro
categorie: pubblici
a vendita separata
soltanto ove ciò sia
te previsto dalla conginaria stipulata con
erché in questi caso
e dei box avviene in
perficiaria su aree di
bblica) e privati (per
state previste dalla
89 numerose agevoistiche e civilistiche:
sempio, alle maggionecessarie per autotruzione di parcheggi
mbito condominiale).
lla novella del 2012,
o il notaio
36Ugo Friedheggi Tognoli privati
ere venduti separal’appartamento, nel
e norme civilistiche
enza e delle due sezioni: la destinazione
e rimanere la stessa
potrà essere ricavato
un laboratorio) e l’acrà destinarlo a pertia unità immobiliare
esimo comune.
iproduzione riservata
no della metrorenza di Enric
nte del workshop
one «Paesaggi delgetto e fruizione»
a Acma Centro di
(tel. 02.70639293
eb.com), 24 magsede Fondazione
plus Rubattino, via
rcinelle 2, Milano.
xpo 2015, il proeventi globali»,
al Politecnico di
za Leonardo da
maggio ore 9.00,
PARCHEGGI: COMPRAVENDITE, EREDITÀ, DONAZIONI
TIPOLOGIA DI
PARCHEGGIO
CARATTERISTICA
FONDAMENTALE
DELLA CATEGORIA
CIRCOLAZIONE
I parcheggi, in quanto assoggettati a un
vincolo pertinenziale per legge, circolano
di regola insieme alle unità principali.
Se ceduti separatamente, è comunque
attribuito ai condomini un diritto reale d’uso
inderogabile***
*** Tale diritto nasce da una costante interpretazione giurisprudenziale. La legge 246 del 28/11/2005 ha
invece stabilito che questi parcheggi sono liberamente trasferibili. Questa norma però, per la giurisprudenza,
è applicabile solo dall’entrata in vigore della legge (16/12/2005).
1b) Ponte o Standard Costruiti contestualmente al I parcheggi non sono assoggettati a vincoli
successivi
a l fabbricato ove si trovano gli pertinenziali e possono essere liberamente
16/12/2005
appartamenti
ceduti
I parcheggi, in quanto assoggettati a un
vincolo pertinenziale per legge, circolano
Costruiti successivamente alle di regola insieme all’unità principale.
2a) Tognoli Privati
unità immobiliari delle quali Possono essere ceduti separatamente se
costituiscono pertinenza
l’acquirente del parcheggio lo destina a
pertinenza di altra unità immobiliare posta
nello stesso comune
I parcheggi, in quanto assoggettati a un
Costruiti in proprietà superficiaria vincolo pertinenziale per legge, circolano di
su aree o nel sottosuolo di aree regola insieme all’unità principale. Possono
2b) Tognoli Pubblici
di proprietà pubblica nell’ambito essere ceduti separatamente se tale
del Programma Urbano dei possibilità era stata prevista nell’originaria
Convenzione con il Comune, oppure se il
Parcheggi
Comune ne autorizzi la cessione separata
Categoria eterogenea
comprendente alcune tipologie
tra cui:
i) Parcheggi ante 1/1/1967;
I parcheggi, anche se assoggettati a vincoli
ii) Parcheggi in eccedenza agli
pertinenziali, possono essere liberamente
3) Liberi
Standard e alla Legge Tognoli;
ceduti
iii) Parcheggi costruiti dopo le
unità immobiliari delle quali
costituiscono pertinenza e non
compresi tra i Parcheggi Tognoli
Fonte: Consiglio notarile di Milano
Costruiti insieme al fabbricato
1a) Ponte o Standard d ove si t rovano le unit à
anteriori al 16/12/2005 immobiliari a favore delle quali
sono destinati a pertinenza
APPUNTAMENTI
Ecopark MM, riqualificazione area logistica magazzini Malpensa: concorso di
idee indetto dalla Società magazzini Malpensa (Lonate Pozzolo, Va, tel. 0331.661741 www.
magazzinimalpensa.com). Masterplan della riqualificazione architettonica di un complesso
industriale logistico: multipiano auto parking;
direzionale; espositivo; magazzini; commerciale; servizi. Sopralluogo comune 28 maggio dalle
ore 10.00, termine consegna elaborati 31 luglio.
Premi: € 7.000, € 3.000, € 2.000.
Architettando 2.0, mostra itinerante
dall’8 giugno, a Palazzo Milo (via Garibaldi,
Trapani, successivamente ad Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano-Selinunte,
Premi: € 40.000, € 6.000 € 4.000.
«Claudio Baracca», premio di architettura indetto dagli Ordini degli Architetti
di Varese, Pavia, Como e Sia (Società svizzera
degli ingegneri e degli architetti) sezione Ticino, riservato a opere di riconversione funzionale e ampliamento di edifici preesistenti.
Primo premio € 4.000, primo premio under
40 € 4.000. Iscrizioni da effettuare entro il 4
giugno, inviando curriculum, scheda progetto,
due tavole in formato A1 - www.ordinearchitettivarese.it.
2012 architettura oltre, rassegna di
idee degli ultimi cinque anni per il 17°
3° Trimestre 2012
allegati: Speciale novità normative fiscali
37
3° Trimestre 2012
allegati: Agenzia del Territorio
TRATTAMENTO CATASTALE DELLE ISTANZE DI DEMOLIZIONE CONCERNENTI
FABBRICATI CON RENDITA PRESUNTA
CIRCOLARE AGENZIA DEL TERRITORIO PROT. 4260 DEL 26/01/2012
Oggetto: TRATTAMENTO CATASTALE DELLE ISTANZE DI DEMOLIZIONE CONCERNENTI FABBRICATI CON RENDITA PRESUNTA
È pervenuta alla scrivente la comunicazione n. 222 del 10 gennaio 2012, della Direzione regionale Toscana, con la quale si
richiedono chiarimenti in merito alla corretta modalità operativa da seguire per i fabbricati accertati dall’Ufficio con rendita presunta e
successivamente demoliti.
Al riguardo la citata Direzione “ritiene che, in tali casi, sia sufficiente accettare dalle parti un docfa che riporta nel quadro B l’indicazione
di “unità in soppressione” (con data di variazione successiva a quella di effettuazione del sopralluogo) e che nelle note si faccia
riferimento al fatto che l’immobile demolito era stato oggetto di attribuzione della rendita presunta. Si ritiene inoltre necessario indicare
che il docfa sia presentato insieme ad una istanza con cui richiedere la cancellazione dei segni grafici, che sono stati introdotti in
mappa con l’attribuzione della rendita presunta, e l’apposizione di una opportuna annotazione nel data base censuario del C.T: per
evidenziare la demolizione del manufatto ed il ripristino dello stadio precedente”.
Sul tema, la scrivente concorda sulle modalità operative prospettate dalla richiamata Direzione regionale che prevedono l’esclusione
del tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d’intervento non contengono la rappresentazione di alcun fabbricato. SI ritiene
opportuno precisare le seguenti ulteriori modalità operative:
38
1.
per la cancellazione del simbolo”< >” è necessaria un’apposita istanza della parte in bollo, in cui è specificata la data di
demolizione e allegata apposita documentazione relativa all’avvenuta demolizione, resa ai sensi dell’art. 47 della legge 28
dicembre 2000, n. 445, o altro idoneo atto.
2.
la dichiarazione di variazione con procedura Docfa, resa dalla parte con la causale “Variazione -1-planimetrica / e- demolizione
totale”, precisa nella relazione tecnica del modello D la data dell’avvenuta demolizione dell’immobile oggetto di rendita
presunta, la data di redazione dell’istanza in bollo presentata. Con la variazione in commento non è possibile la costituzione
di area urbana ad eccezione del caso in cui la particella interessata abbia avuto tale qualificazione precedentemente alla
registrazione della PAC;
3.
l’Ufficio, a seguito dell’istanza di cancellazione del simbolo testuale “< >” al catasto terreni per demolizione, procede ad
aggiornare la mappa con le procedure “Wegis” disponibili ed il data base censuario con le cosiddette “Funzioni d’ausilio”,
utilizzando la causale “Verifica d’ufficio”, indicando nel campo “Riferimenti” la dizione “Demolizione immobile oggetto di
rendita presunta - Istanza n. xx)o(x/aaaa” e sostituendo, nel nuovo stadio, l’annotazione in precedenza apposta con la
seguente: “particella interessata da immobile urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito
come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaaa acquisita al prot, n, xxxxx”. Relativamente alla nota di variazione
d’ufficio, ordinariamente, nel campo “Data validità” è da indicare la data di demolizione.
Resta inteso che nell’ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la qualità “FUA”, rimane a carico del soggetto
dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante mod. 26, o l’utilizzo della procedura Docte. In
tale fattispecie la richiesta potrà essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo richiamata al punto 1, se la coltura
effettivamente praticata non è variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all’apposizione della qualità “FUA”.
È opportuno che gli atti in precedenza richiamati, qualora necessari siano unitariamente presentati o inoltrati all’Ufficio provinciale
competente.
Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei
professionisti interessati, e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione.
Cordiali saluti
Il Direttore Centrale
Franco Maggio
3° Trimestre 2012
allegati: Agenzia del Territorio
39
3° Trimestre 2012
allegati: Agenzia del Territorio
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3° Trimestre 2012
allegati: Agenzia del Territorio
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dal Collegio
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006)
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PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE
(d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006)
La totalizzazione consente di cumulare più periodi assicurativi intrattenuti
presso diverse gestioni previdenziali. La totalizzazione riguarda tutti e
per intero i periodi assicurativi posseduti nelle gestioni ed ai fini del
conseguimento del diritto ad un'unica prestazione possono essere
cumulati solo i periodi non coincidenti.
La possibilità di accedere alla totalizzazione è estesa anche a coloro che
abbiano maturato il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni
interessate a condizione che gli interessati non siano già titolari di altra
pensione.
Correlati
IL SISTEMA DI CALCOLO
CONTRIBUTIVO
IL SISTEMA DI CALCOLO
RETRIBUTIVO
La facoltà di totalizzare ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 è riconosciuta a decorrere dal 1.1.2006.
LE CONDIZIONI
48
• i richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico;
• il cumulo dei periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non coincidenti temporalmente;
• a far data dal 1/01/2012 si possono totalizzare tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun
limite temporale contributivo;
• può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a
pensione in una gestione o fondo;
• non è possibile effettuare una totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto
riguarda i periodi contributivi della singola gestione.
LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI - REQUISITI
Pensione di anzianità
• 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica;
• sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti.
Pensione vecchiaia
• 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne;
• 20 anni di anzianità contributiva;
• sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti.
Pensione di inabilità
• requisiti richiesti nella Gestione in cui si verifica l'evento;
• requisiti di contribuzione e iscrizione previsti dall'Ente di iscrizione al verificarsi dello stato di inabilità.
Pensione indiretta
3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006)
• Requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il
era iscritto al momento del decesso:
• decessi avvenuti a decorrere dal 3 marzo 2006: applicazione D.Lgs. n° 42/06;
• decessi avvenuti anteriormente al 3 marzo 2006: applicazione D.M. n° 57/03.
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dante causa
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA
La prestazione è conseguibile a domanda e va presentata all'ente gestore della forma assicurativa a cui da
ultimo il medesimo è, ovvero, è stato iscritto (Ente di istruttoria). L'altro Ente presso cui sussistono anni
assicurativi è detto Ente di competenza.
Pensione di Anzianità
• requisiti di età e di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2010:
il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda;
• requisiti di età e di contribuzione maturati nel 2011:
il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti a prescindere dalla data di
presentazione della domanda (legge 122/2010);
• requisiti di età e di contribuzione maturati dal 2012:
il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti più un mese di ulteriore posticipo
come sotto indicato (legge 111/2011):
• 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012
• 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013
• 3 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2014
Pensione di Vecchiaia
• requisiti di età e di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2010:
il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda;
• requisiti di età e di contribuzione maturati nel 2011 e 2012:
• il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti a prescindere dalla data di
presentazione della domanda;
• requisiti di età e di contribuzione maturati dal 2013 al 2015:
- il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti oltre all'adeguamento alla speranza
di vita (legge n. 111/2011)
- 65 anni e 3 mesi + finestra 18 mesi
Pensione Indiretta
• La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
Pensione di Inabilità
• Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
AMBITO DI APPLICAZIONE
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3° Trimestre 2012
allegati: Notizie dalla Cassa
PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006)
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• Si può accedere alla totalizzazione anche se si è maturato il diritto presso uno degli enti interessati.
• Non si può accedere alla totalizzazione se si è già titolari di trattamento pensionistico.
MODALITÀ DI CALCOLO
Il calcolo del pro quota a carico della Cipag viene effettuato con il sistema contributivo di cui alla legge 335/95 ,
ma con coefficienti diversi, sia pur corretto da una relazione matematica (Algoritmo) prevista dal decreto stesso.
Viene, invece, utilizzato il sistema di calcolo reddituale nel caso in cui il richiedente abbia maturato il requisito
d'anzianità contributiva e di iscrizione prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria.
Sulla quota di pensione di anzianità da totalizzazione vengono applicati i coefficienti di riduzione legati all'età
anagrafica ed all'anzianità contributiva, ogniqualvolta il relativo calcolo venga effettuato con il criterio retributivo.
Tali riduzioni non vengono applicate solo ove la quota pensionistica sia liquidata in presenza di almeno 40 anni
di anzianità contributiva maturata presso la Cipag.
Non si applica invece il requisito del raggiungimento del limite del volume d'affari minimo previsto dal comma 8
dell'art. 3 del Reg. Contr.
TRATTAMENTO MINIMO
Sulle pensioni in totalizzazione non è riconosciuto l'istituo dell'integrazione al trattamento minimo e le stesse
sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro.
PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI
Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS anche nei casi in cui detto Ente non
sia interessato al pagamento di alcuna quota di pensione.
REVERSIBILITÀ
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Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti.
Le domande di reversibilità di pensioni dirette in totalizzazione vanno sempre presentate all'Inps che curerà
l'istruttoria e la liquidazione delle stesse.
3° Trimestre 2012
allegati: Istat
LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI
Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2011 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone
Assoluto 354,825%
Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina
Mese
Anno
Variazione
annuale 100%
Variazione
ridotta 75%
Variazione
biennale 100%
Variazione
ridotta 75%
Gazzetta Ufficiale n.
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
Febbraio
Gennaio
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
Giugno
Maggio
Aprile
Marzo
Febbraio
Gennaio
Dicembre
Novembre
Ottobre
Settembre
Agosto
Luglio
2012
2012
2012
2012
2012
2012
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2011
2010
2010
2010
2010
2010
2010
3,1
3,0
3,2
3,2
3,3
3,2
3,2
3,2
3,2
3,0
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
2,5
2,3
2,2
1,9
1,7
1,7
1,6
1,5
1,7
2,325
2,250
2,400
2,400
2,475
2,400
2,40
2,40
2,40
2,250
2,100
2,025
2,025
1,950
1,950
1,875
1,725
1,650
1,425
1,275
1,275
1,200
1,125
1,275
6,0
5,8
5,9
5,8
5,6
5,4
5,1
5,0
5,0
4,6
4,3
4,4
4,1
4,2
4,3
4,0
3,6
3,5
2,9
2,4
1,9
1,7
1,8
1,6
4,5
4,350
4,425
4,350
4,200
4,050
3,825
3,75
3,75
3,45
3,225
3,300
3,075
3,150
3,225
3,000
2,700
2,625
2,175
1,800
1,425
1,275
1,350
1,200
166 del 18/7/12 pag. 71
142 del 20/6/12 pag. 141
115 del 18/5/12 pag. 34
90 del 17/4/12 pag. 24
71 del 24/3/12 pag. 62
50 del 29/2/12 pag. 96
17 del 21/1/12 pag. 114
294 del 19/12/11 pag. 109
276 del 26/11/11 pag. 35
247 del 22/10/11 pag. 58
222 del 23/9/11 pag. 58
195 del 23/8/11 pag. 45
168 del 21/7/11 pag. 51
147 del 27/6/11 pag. 121
117 del 21/5/11 pag. 16
94 del 23/4/11 pag. 43
68 del 24/3/11 pag. 34
48 del 28/2/11 pag. 67
18 del 24/1/11 pag. 35
301 del 27/12/10 pag. 117
273 del 22/11/10 pag. 50
249 del 23/10/10 pag. 57
223 del 23/9/10 pag. 22
198 del 25/8/10 pag. 53
N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati)
I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla
variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile
per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di
decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario. 51
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Geometra - Pesaro e Urbino