Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n.46) Art.1 comm.1 COMMERCIALE BUSINESS PESARO 3° Trimestre 2012 Geometra oggi 3° Trimestre 2012 Anno XVIII - n° 3 Luglio/Agosto/Settembre 2012 Aut. Del Tribunale di Pesaro n. 389 del 23.09.1994 ROC n. 7638 Editoriale: DIRETTORE RESPONSABILE Carlo Cecchetelli DECRETO SEMPLIFICAZIONI, COSA CAMBIA DECRETO FISCALE, FACCIAMO IL PUNTO I DECRETI DELL’ULTIMA ORA: NOVITÀ SU EDILIZIA E CATASTO SEGRETERIA DI REDAZIONE Giovanni Babbini Giovanni Corsini COMITATO DI REDAZIONE Elisa Clizia Giuseppe Fumelli Luigi Grandoni Antonella Marchetti Luca Merli Massimo Righi Cataldo Tarricone COORDINAMENTO EDITORIALE Nicoletta Giorgetti COORDINAMENTO TECNICO Serena Pollastrini GRAFICA E IMPAGINAZIONE Artù comunicazione [email protected] Direzione, Amministrazione Redazione Via A. da Ventura n. 2 Pesaro Tel. 0721.31903 fax 0721.68545 Email: [email protected] www.geometripesaro.it La riproduzione di articoli schizzi e fotografie è permessa solo citando la fonte. Le opinioni espresse dagli autori, redattori, corrispondenti non impegnano nè la direzione nè il Collegio dei Geometri Per le inserzioni pubblicitarie rivolgersi presso: Collegio dei Geometri e Geometri Laureati Provincia di Pesaro e Urbino Tel. 0721.31903 Pag. 1 GEOMETRI, PROFESSIONISTI DELLA TECNICA E DELLA MEDIAZIONE Speciale novità normative e fiscali: Focus, storia e cultura: » 2 » 10 IL CATASTO, UN’EVOLUZIONE SECOLARE IL CATASTO PROBATORIO LE NORME Edilizia, urbanistica e territorio: » 13 DURC, MODALITÀ DI RILASCIO TESTO UNICO SICUREZZA: D’OBBLIGO LA FORMAZIONE MINIMA PER CHI RISTRUTTURA NESSUNA DISTANZA Agenzia del territorio: » 16 FABBRICATI NASCOSTI, COME DEMOLIRLI LA RENDITA PRESUNTA PREGEO: IL CATASTO NELLA RETE LE NORME Normative fiscali: » 18 RISTRUTTURARE E DETRARRE: COME E QUANDO BONUS DEL 55% ANCHE SENZA INVIO AL FISCO Leggi e Decreti, domanda e risposta: » 19 UNO SGUARDO ALLE LEGGI DOMANDA E RISPOSTA Notizie dal Collegio: » 30 MEDIAZIONE: D’OBBLIGO ANCHE PER IL CONDOMINIO CANNA FUMARIA, QUANDO È LEGITTIMA EDILIZIA: RINNOVATO IL CONTRATTO Notizie dalla Cassa: » 33 PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE, COSA È CAMBIATO È NATA LA “GEOMETRI CARD” CHIARIMENTI…ON LINE LA POSTA PER I PROFESSIONISTI TOTALIZZAZIONE, FUORI DALLA RIFORMA Istat: » 35 STATISTICA ED INDICI DI RILEVAZIONE Allegati: » 36 3° Trimestre 2012 Editoriale Costituito a Pesaro l’Organismo di mediazione in seno al Collegio provinciale GEOMETRI, PROFESSIONISTI DELLA TECNICA E DELLA MEDIAZIONE PESARO – Professionisti della tecnica e, ora, anche della mediazione: il Collegio geometri della provincia di Pesaro e Urbino dal 28 settembre 2012 ha il suo Sportello per la mediazione, ospitato nella sede di via Da Ventura 2 a Pesaro (a coordinarlo sono i geometri Giovanni Corsini, titolare, e Cataldo Tarricone, supplente). Obbligatoria, dal 20 marzo di quest’anno, anche in materia di condominio, la mediazione civile e commerciale, regolata dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010, nasce con l’obiettivo di risolvere le controversie che possano sorgere nei diversi ambiti previsti (dalle liti tra condomini a quelle tra locatore e locatario, per quanto riguarda il fronte immobiliare, sino al settore più delicato del risarcimento danno derivante da responsabilità medica e, ancora, la diffamazione a mezzo stampa, i contratti assicurativi, bancari e finanziari) senza formalità e, soprattutto, senza le lungaggini burocratiche del giudizio ordinario. A differenza di quest’ultimo, infatti, la mediazione non termina, o meglio non dovrebbe, con una sentenza di un giudice, ma con un accordo eventualmente raggiunto dalle parti, assistite da un terzo imparziale: il mediatore. In altre parole, prima di ricorrere alla giustizia ordinaria, la stessa legge prevede, ad oggi, l’obbligo di tentare una conciliazione con la parte avversa. Come? Rivolgendosi a quello che va configurandosi come il professionista di settore. Il mediatore. Che ha sede e operatività all’interno di un Organo riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Per quanto riguarda la nostra professione, si tratta di una figura dalle competenze specifiche che va ad arricchire e completare un quadro sempre più articolato: il geometra mediatore rappresenta, per la categoria, un indubbio successo. Un passo avanti nel segno di quella specializzazione professionale, il cui perno è e resta la formazione continua, che il moderno mercato del lavoro esige. È, dunque, per me motivo di orgoglio presentare ai colleghi la costituzione di uno Sportello per la mediazione, a Pesaro, in seno al nostro Collegio. Un organismo che vanta, al suo esordio, 8 geometri già accreditati: si tratta di colleghi che si sono “diplomati” in mediazione civile e commerciale grazie al corso di formazione promosso dal Collegio provinciale. Quel che ci auspichiamo, ora, come professionisti e come Collegio, è di far crescere tra la gente la cultura della mediazione, incentivando il ricorso ad una pratica, divenuta obbligatoria per legge, a cui guardare non con diffidenza, ma con sollievo. La mediazione, strumento di risoluzione civile nelle liti di minore entità, che può – e deve – contare sulle capacità di professionisti adeguatamente formati, indipendentemente dall’ambito professionale da cui provengano. Per i geometri, dunque, una nuova, interessantissima, sfida. Carlo Cecchetelli Presidente Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Pesaro e Urbino 1 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali DECRETO SEMPLIFICAZIONI, COSA CAMBIA Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 (G.U. n. 33 del 09.02.2012) convertito in Legge n. 35 del 4 aprile 2012 (S.O. n.69 alla G.U. n. 82 del 06.04.2012) 2 Con la conversione in legge del decreto n. 5/2012 diventano definitive ed operative, a far data 7 aprile 2012, tutte le disposizioni di allentamento della morsa burocratica, con particolare riferimento rivolto agli interessi degli operatori tecnico-professionali che nel precedente periodico erano state oggetto di commento con riserva di rivisitazione a fronte non solo di eventuali modificazioni ed integrazioni eventualmente apportate, ma anche di ulteriore approfondimento con specifici richiami a precedenti riferimenti normativi. Art. 2 Semplificazione delle procedure amministrative mediante SCIA - nessun emendamento al testo del decreto legge - riferimenti normativi: art.19-comma 1 della Legge 7 agosto n.241 - norma attuale: si tratta di una ulteriore correzione delle regole sulla segnala- zione di inizio di attività, cioè il documento che consente di avviare i cantieri senza dover attendere i trenta giorni richiesti con la precedente DIA. Si conferma che la SCIA deve essere corredata dalle attestazioni ed asseverazioni di tecnici abilitati “solo nel caso in cui queste siano espressamente previste dalla legge”. Negli altri casi se ne potrà fare a meno e le Amministrazioni di competenza non potranno pretendere, come nella prassi stava invece accadendo, la firma di un professionista per qualsiasi tipo di intervento. Art. 9 Dichiarazione unica di conformità degli impianti - emendamento parziale al testo del decreto-legge - riferimenti normativi: D.M. n. 37 del 22.01.2008 - norma attuale: tutte le dichiarazioni di conformità previste per le varie tipologie di impianti elettrici, idrici e gas saranno unificate in un unico modello 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali rispetto agli attestati precedentemente previsti che sarà da conservare ed esibire a richiesta della pubblica amministrazione. Tale dichiarazione sostituisce non solo i modelli di cui agli allegati I e II del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37 del 22.01.2008 e, con riferimento agli impianti termici rientranti nell’ambito di applicazione dell’art. 1 del predetto decreto, anche la dichiarazione di cui all’art. 284 del D.Lgs n. 152 del 3 aprile 2006. Art. 10 Parcheggi pertinenziali - emendamento parziale al testo del decreto legge - riferimenti normativi: art. 41- sexies della legge Urbanistica n. 1150 del 17/08/1942 e art. 9, comma 5 della legge Tognoli n.122 del 24.09.1989 - norma attuale: la legge ha tolto i vincoli sugli spazi realizzati con la legge Tognoli. È stabilito infatti che,contrariamente alla normativa vigente, la proprietà di parcheggi realizzati successivamente alla costruzione del fabbricato nel sottosuolo, in aree pertinenziali esterne o nei locali siti al primo piano terreno del fabbricato stesso,possa essere trasferita separatamente dall’unità immobiliare di riferimento purché il parcheggio trasferito diventi pertinenza con la stessa destinazione di altre unità site nello stesso comune. Con la precedente disposizione i parcheggi non potevano essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare essendo in questo caso nullo l’atto di cessione ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il Comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’at- to di cessione. Schema riassuntivo in allegato- Fonte: Consiglio Notarile di Milano Art. 20 Appalti – Modifiche al D. lgs n. 163/2006 e al D.lgs n. 82/2005 - nessun emendamento di rilievo - riferimenti normativi: artt. 62 bis del D.Lgs n. 82/2005 e artt. 5, 6 comma 10 e artt. 7, 26, 27, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 48 comma 1, 128, 129 comma 3, e 201 del D.Lgs n. 163/2006 - norma attuale: è confermata la riduzione degli oneri informativi per poter partecipare alle gare di appalto. In particolare la documentazione relativa ai requisiti prescritti dal Codice degli Appalti deve essere acquisita presso la Banca dati dei Contratti Pubblici attraverso la quale le Amministrazioni potranno consultare il fascicolo elettronico della documentazione dell’impresa. Art. 21 – Responsabilità solidale negli appalti - emendamento parziale al testo del decreto legge - riferimenti normativi: art. 2 comma 2 del Dlgs n.276/2003 - norma attuale: la nuova disposizione circoscrive la responsabilità in solido per l’appalto di opere e servizi del datore di lavoro o imprenditori committenti verso l’appaltatore o subappaltatore inadempiente. L’obbligazione dura due anni dalla fine dell’appalto e non comprende alcun obbligo per le sanzioni civili quali violazioni di retribuzioni, contributi, trattamenti di fine rapporto ecc. La legge di conversione ha emendato l’articolo in commento con la seguente integrazione: “Ove conve- 3 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali nuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore, il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di entrambi gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttifera escussione del patrimonio dell’appaltatore. L’eccezione può essere sollevata anche se l’appaltatore non è stato convenuto in giudizio, ma in tal caso il committente imprenditore o datore di lavoro deve indicare i beni del patrimonio dell’appaltatore sui quali il lavoratore può agevolmente soddisfarsi. Il committente imprenditore o datore di lavoro che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali”. 4 Art. 23 – Autorizzazione unica in materia ambientale per le piccole e medie imprese - emendamento parziale al testo del decreto-legge - riferimenti normativi: Titolo III bis del D.lgs n.152 del 3/4/2006 e art.25 del D.L. n.112/2008 convertito in L n.133/2008 - norma attuale: è prevista l’autorizzazione unica ambientale per le piccole e medie imprese riservate agli impianti non soggetti alla autorizzazione integrata - AIA -. Il governo entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, emanerà con un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri un nuovo regolamento per disciplinare sia la nuova autorizzazione unica ambientale sia la semplificazione degli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese e degli impianti non soggetti alla disposizioni in mate- ria di autorizzazione integrata ambientale. Art. 34 – Impianti negli edifici - nessun emendamento al testo del decreto- legge - riferimenti normativi: art.3 D.M. n.37 del 22/01/2008 - norma attuale: l’abilitazione delle imprese prevista dal D.M. n.37/2008 che riguarda le attività di installazione all’interno degli edifici di impianti elettrici, radiotelevisivi, di riscaldamento e climatizzazione, idrici e sanitari, di distribuzione di gas e di protezione antincendio si riferisce a tutti gli edifici a qualsiasi uso destinati. Art. 44 – Paesaggistica: semplificazione in materia di interventi di lieve entità - emendamento parziale al testo del decreto legge - riferimenti normativi: art.17, comma 2, L. n.400/1988 e art.146, comma 9, D.Lgs. n.42/2004 - norma attuale: come già riferito a commento dallo stesso articolo nel precedente periodico 2/2012 si ribadisce la importanza della disposizione che, di fatto, riapre la possibilità, dopo un primo intervento effettuato nel 2010, di semplificare la procedura di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità compiuti nelle zone tutelate. Un ulteriore snellimento sarà affidato ad un decreto ministeriale da emanarsi entro un anno con il quale si potranno individuare anche nuove opere che potranno beneficiare della corsia privilegiata. Il nuovo decreto ministeriale detterà disposizioni: “modificative ed integrative al regolamento di cui all’art.146, comma 9, quarto periodo del codice di cui al D.Lgs n.42/2004”. Per le istanze di rilascio dell’autorizzazione cfr. Periodico n. 2/2012 pag. 8. 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali DECRETO FISCALE, FACCIAMO IL PUNTO D.L. 2 marzo 2012 n. 16 (G.U. n.52/2012) convertito in L. 26 aprile 2012 n. 44 (G.U. n. 99/2012) Buoni intenti, ma molta confusione: è come se da una parte vi fossero state realmente delle serie intenzioni di modifica ad alcune norme e dall’altra una mano che abbia intimato uno “stop” o comunque abbia limitato queste buone intenzioni. Ad ogni modo il nuovo decreto, in via generale, si può valutare positivamente per una serie di misure utili soprattutto in questa fase di difficoltà economica. In dettaglio: Art. 2 comma 14 – Ipoteca sui mutui Ipoteca cancellata in automatico al momento della estinzione del mutuo senza oneri. Il provvedimento di cancellazione d’ufficio prevede che la banca rilasci al debitore la quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e la trasmetta entro 30 giorni dalla stessa data senza alcun onere per il debitore. Art. 3 comma 10 – Niente più ruoli per i debiti sino a 30,00 Per i tributi viene fissato il nuovo minimo di 30,00 € sino all’ammontare del quale il Fisco non potrà più “disturbare “ il cittadino. Art. 4 comma 5 – IMU Viene precisato che ai fini IMU sono considerati non fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Vengono, inoltre, introdotti requisiti più stringenti per la qualifica di “abitazione principale”. Si dispone, infatti, che le agevolazioni previste per tale categoria si applicano ove il possessore ed anche il suo nucleo familiare abbiano stabilito dimore e residenza anagrafica nell’immobile di riferimento. Il decreto in parole chiarisce anche che l’aliquota agevolata e la detrazione si applicano per un solo immobile, nel casi in cui i componenti del nucleo familiare abbiano dimora e residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio nazionale. Art. 6 comma 1 – Attività e certificazioni in materia catastale Con tale disposizione si rafforzano le competenze dell’Agenzia del Territorio i materia di controllo, valutazione estimante e valutazione immobiliare ai fini fiscali su richiesta delle pubbliche amministrazioni Art. 6 comma da 5 bis a 5 sexies – Atti catastali La normativa prevede diverse novità che riguardano il pagamento degli atti catastali. Riduzione del 10% dei tributi catastali specifici per la consultazione on line della banca dati ipotecaria e catastale gestita dal territorio di cui alla tabella allegata al decreto legislativo n. 347 del 31.10.1990. Le modifiche apportate in sede di conversione del decreto legge prevedono anche la gratuità della consultazione per tutte le pubbliche amministrazioni, agenzie fiscali ed agenti di riscossione se però finalizzate all’espletamento di compiti istituzionali. “L’accesso ai servizi di consultazione delle banche dati ipotecarie e catastali gestite dall’Agenzia del Territorio avviene gratuitamente e d in esenzione ai tributi se viene richiesto presso gli uffici in relazione a beni immobili dei quali il soggetto richiedente risulta titolare, anche in parte, del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento”. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del Territorio saranno stabiliti tempi e modalità per estendere il citato servizio di consultazione gratuitamente anche per via telematica e in esenzione dei tributi. Art. 11 comma 7 – Sanzioni catastali Sono inasprite le sanzioni nel caso in cui i soggetti intestatari delle unità immobiliari alle quali è stata attribuita la rendita presunta non presentino gli atti per aggiornamento catastale entro 120 giorni dalla data di pubblicazione in gazzetta Ufficiale del comunicato di cui all’art.2 – comma 5 bis della Legge n.10/2011. 5 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali I DECRETI DELL’ULTIMA ORA: NOVITÀ SU EDILIZIA E CATASTO T ra i decreti legge promulgati dal Governo con interventi a ventaglio per far fronte alla crisi di impresa ed a sostegno del rilancio economico, appaiono rilevanti alcune misure di carattere economico afferenti al settore edilizio. Raccomandiamo di tener d’occhio le date di entrata in vigore delle disposizioni poiché, solo da allora, i benefici in esse contenute diverranno operative. Tenendo conto della loro valenza si elenca: - D.L. n. 57 del 12.05.2012 convertito in L. n. 101 del 12.07. 2012 – art.1 (G.U. n.111 del 14.05.2012) in vigore in pari data. 6 Valutazione dei rischi – proroga Altri sei mesi di validità per la procedura semplificata di valutazione dei rischi per le imprese che occupano sino a 10 lavoratori prevista dal T.U. sulla Sicurezza Lavoro (D.Lgl. n. 81/2008). Slitta pertanto al 31 dicembre 2012 la precedente scadenza del 30.06.2012 il termine per approvare le procedure standardizzate. Pertanto, sino a fine anno, questi datori di lavoro potranno ancora autocertificare la valutazione rischi con procedura semplificata.La proroga mette al riparo i piccoli datori di lavoro dalla necessità di elaborare il documento valutazione rischi secondo le procedure ordinarie a decorrere 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali dal 1 luglio 2012. In allegato fac-simile di autocertificazione. - D.L. n. 95 del 06.07.2012 – art. 13 comma 19 (G.U. n. 157 del 06.07.2012) in vigore in pari data Edifici rurali. Variazione di categoria – proroga Il decreto definito “spending-review” concede maggior tempo per ottenere la qualifica catastale specifica A/6 (fabbricati rurali abitativi) e di D/10 ( fabbricati rurali strumentali). Di fatto per tali edifici le operazioni di variazione di categoria potranno essere completate entro il 1° ottobre 2012 (cadendo di domenica il 30 settembre). Lo prevede l’art.13 comma 19 del decreto che ha riaperto il precedente termine previsto all’art. 29 comma 28 del decreto legge n.216/2011 per procedure alla presentazione delle domande necessarie per ottenere le iscrizioni in A/6 e D/10. La proroga in commento si rende utile per regolarizzare la posizione dei fabbricati rurali ai fini dell’imposta comunale sugli immobili (ex ICI) per i periodi pregressi ancora accertabili. - D.L. n. 83 del 22.06.2012 artt. 9, 13, 11. (G.U. n.146 del 26/06/2012) in vigore in pari data. Art. 9 - Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni L’attuale normativa prevede che le cessioni e le locazioni da parte di imprese edili di nuove costruzioni destinate ad uso abitativo, oltre il termine di cinque anni dalla costruzione, sono esenti dall’imposizione IVA. Tale disciplina impedisce quindi alle imprese di costruzione di portare a compensazione l’IVA pagata per la realizzazione dell’opera nel caso in cui questa venga venduta o locata dopo il termine di cinque anni. In questa situazione l’IVA rimane quindi un costo a carico degli imprenditori edili. Art. 13 - Semplificazioni in materia di autorizzazioni per l’esercizio dell’attività edilizia Permessi edilizi più facili, agevolati con le autocertificazioni. Laddove la normativa richieda l’acquisizione di atti o pareri di enti appositi, oppure l’esecuzione di verifiche preventive, sarà possibile predurre delle autocertificazioni con l’ausilio di un professionista e velocizzare così la procedura. Naturalmente resta salva la possibilità di operare successivamente la verifica da parte delle amministrazioni competenti. Tanto nel caso di denuncia di inizio attività (DIA) tanto in quello della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sarà sufficiente, in via generale, l’asseverazione di tecnici abilitati che attestino il rispetto di tutti i requisiti di legge. È quanto prevede il pacchetto sviluppo con lo scopo di rimuovere gli ostacoli burocratici che spesso rallentano gli interventi edilizi. Lo snellimento, precisa tuttavia il provvedimento, non opererà laddove sull’immobile sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nonché quelli previsti dalla normativa per le costruzioni in zona sismica oppure qualora siano interessati 7 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali 8 edifici preposti alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza ed alla amministrazione della giustizia o delle finanze. Per quanto attiene al procedimento di denuncia di inizio attività (DIA), nella disposizione del decreto si evidenzia anche la possibilità di inviare l’atto mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, tranne il caso in cui è previsto l’esclusivo utilizzo della modalità telematica ed in tal caso la denuncia si considererà presentata al momento della ricezione da parte dell’amministrazione interessata. Sono allo studio, della preposta Commissione Parlamentare, emendamenti al suindicato decreto legge n.83/2011 a modifica dell’art.23 del T.U. per l’edilizia anche in materia di sportello unico e di procedimento di rilascio del permesso di costruire. Come è noto nel T.U. nell’attività dello sportello unico sono ricompresi solo i pareri delle ASL e dei Vigili del Fuoco. Ora allo sportello unico per l’edilizia dovrà essere affidato il compito di acquisire gli atti di assenso necessari anche in materia di tutela ambientale e paesaggistica, del patrimonio storico-artistico, della salute e della pubblica incolumità nonché in materia di autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico regionale per le costruzioni in zone sismiche, in caso di costruzione o modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale ed interventi edilizi su immobili vincolati. In sostanza si dovrà prevedere uno sportello unico per l’edilizia come il punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le vicende amministrative ri- Alves Balestrieri Agente generale in Pesaro della guardanti il titolo abitativo e l’intervento edilizio, oggetto dello stesso, in modo da fornire una risposta tempestiva ed unica in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte. Se l’emendamento verrà approvato definitivamente dal Parlamento, i Comuni avranno sei mesi di tempo per attuarlo (a partire dalla data in vigore della legge di conversione). Art. 11 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico Il bonus per il recupero edilizio ed il risparmio energetico cambia faccia ancora una volta. È un ulteriore chiaro segno positivo destinato a produrre un volano dell’intero comparto edilizio. Di fatto però c’è da osservare che il decreto sviluppo n.83/2012 allunga la vita al bonus per il risparmio energetico ora del 55% ed in forma lievemente ridotta -50%dal 1 gennaio al 30 giugno 2013 per poi adeguarsi, oltre tale data, a quello delle ristrutturazioni pari al 36%. Per un migliore orientamento sulla fruizione degli incentivi si ritiene utile proporre due schemi: il primo mettendo in evidenza la tipologia di intervento e la spesa detraibile, il secondo con in evidenza la documentazione da presentare all’ENEA e quella da conservare. Attenzione: gli schemi proposti potrebbero essere suscettibili di variazioni essendo in discussione emendamenti previsti in sede di conversione in legge del decreto in parola non ancora emanato alla data di pubblicazione del periodico. Via Gagarin, 212 - 61100 PESARO Tel. 0721.400876 r.a. - Fax 0721.424214 E-mail: [email protected] P. IVA 01308560414 - Capitale Sociale e 10.329,14 Iscritta al Tribunale di Pesaro al n° 13147 Iscritta al CCIAA al n° 122594 3° Trimestre 2012 Speciale novità normative e fiscali BONUS RISTRUTTURAZIONI E RISPARMIO ENERGETICO LA DETRAZIONE A SECONDA DELLA DATA DEL BONIFICO Pagamento effettuato Tipologia di intervento Manutenzione straordinaria (anche ordinaria sulle parti comuni condominiali), restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione. Tutti gli altri interventi previsti dall’art.16-bis del TUIR incluse le opere finalizzate ai risparmi energetici, non agevolabili al 55% Entro il 25/06/2012 Dal 26/06/2012 al 30/06/2013 Dal 01/07/2013 36% su max 48.000 per 50 % su max 96.000 immobile per immobile 36% su max 48.000 per 50% su max 96.000 immobile per immobile Pagamento effettuato Entro il 31/12/2012 Dal 1/01/2013 al 30/06/2013 36% su max 48.000 Interventi sull’involucro di edifici o di unità 55% su max 109.090,90 50% su max 120.000 per immobile immobiliari Installazione pannelli solari per la riproduzio55% su max 109.00,90 50% su max 120.000 ne di acqua calda Finestre comprensive di infissi e porte per 55% su max 109.00,90 50% su max 120.000 locali riscaldati Sostituzione impianti di climatizzazione in55% su max 54.545,45 50% su max 60.000 vernale e scaldacqua tradizionali Riqualificazione energetica di edifici già esi55% su max 181.818,18 50% su max 200.000 stenti DETRAZIONI IN DIECI RATE ANNUALI DAL 01/01/2012 LE OPERE AMMESSE ED I DOCUMENTI DA CONSERVARE Intervento Documentazione all’Enea Documentazione tecnica da conservare Riqualificazione energetica di - Attestato di qualificazione ener- - Asseverazione di tecnico abilitato edifici (art 1, comma 344 legge getica (allegato A Dm 19/02/07 - Attestato di certificazione energetica 296/2006) con interventi combi- Scheda informativa dell’intervennati tra loro (es. coibentazione e to (Allegato E Dm 19/02/07, comsostituzione impianti) pilata anche dall’utente - Scheda informativa allegato F - Asseverazione di tecnico abilitato Finestre comprensive di infissi e Dm 19/02/07 (singole unità immo- oppure Certificazione del produttore porte per locali riscaldati (articolo biliari); dell’infisso 1, comma 345 legge 296/ 2006) - Allegato A e allegato E Dm - Documento che stimi il valore di tra19/02/07 smittanza dei vecchi infissi Coibentazione su pareti o tetti - Attestato di qualificazione ener- - Asseverazione di tecnico abilitato (articolo 1, comma 345 legge getica (allegato A Dm 19/02/07) - Attestato di certificazione energetica 296/2006 - Scheda informativa Installazione di pannelli solari ter- - Scheda informativa allegato F - Certificazione di qualità conforme a mici (articolo 1, comma 346 legge Dm 19/02/07 anche compilata UNI EN12975 o UNI EN 12976 296/2006) dall’utente Scheda informativa allegato E Dm Asseverazione di tecnico abilitato Sostituzione impianti di riscal19/02/07 In alternativa, per gli impianti sotto i 100 damento con caldaie a condenkW, certificazione dei produttori sazione o pompe di calore e impianti geotermici a bassa entalpia. Sostituzione scaldacqua con modelli a pompa di calore 9 2° Trimestre 2012 Focus storia e cultura Dal Catasto tavolare di Maria Teresa d’Austria a quello informatizzato e satellitare IL CATASTO, UN’EVOLUZIONE SECOLARE I 10 l Catasto, parola di derivazione greco-bizantina (“κατάστιχον”, ovvero: “riga per riga”, dunque “registro”), indica, nella sua etimologia, un registro nel quale venivano indicati i beni immobili con l’indicazione del luogo e del confine e più tardi con il nome dei possessori, sino ad essere preposto a riferimento per il calcolo di tasse ed imposte. Oggi il Catasto usa i satelliti, ma la sua concezione ha origini antichissime. Dobbiamo risalire addirittura agli antichi Egizi, che avevano la necessità di misurare i confini dei campi dopo le esondazioni del Nilo. In epoca Romana per assegnare le terre si ricorreva al sistema delle “centuriazioni”; per riorganizzare i territori via via conquistati, gli stessi venivano suddivisi in lotti quadrati di 714 metri chiamati appunto, “centurie” e venivano istituite anche figure di pubblici funzionari preposti al controllo. Un sistema rudimentale di classificazione riportato su appositi registri denominati “defetari” lo si deve anche agli Arabi che, intorno al X secolo, lo introdussero anche in Sicilia. Per quanto riguarda l’Italia, i catasti comunali del Medioevo erano oggetto dell’iscrizione di tutti i beni mobili ed immobili di ogni cittadino. Occorre arrivare al 1427 per parlare ufficialmente di catasto con un significato affine al nostro; si tratta del catasto fiorentino che istituì un modello unico: ogni capofamiglia avrebbe dovuto presentare una dichiarazione nella quale elencava non solo le proprietà immobiliari, ma anche i debiti, i crediti ed i componenti del gruppo familiare, per l’utilizzo del calcolo di un reddito presunto su cui, conseguentemente, applicare le tasse dovute. Una nozione più moderna di catasto geometrico basato su mappe nasce però, all’inizio del XIII secolo, quando Carlo IV d’Asburgo, per il suo Impero e per lo Stato di Milano, avvia i lavori di accatastamento particellare ed, a seguito, Vittorio Amedeo II di Savoia ordina la costituzione del catasto piemontese. Ma è a Milano che nel 1761, per opera di Maria Teresa d’Austria, imperatrice illuminata, si pongono le basi di un modello organizzativo catastale più definito. La cartografia, concepita su fogli di carta 1: 2.000, era realizzata a seguito di un rigoroso lavoro di rilevamento sul terreno, previa delimitazione delle singole particelle, a ciascuna delle quali veniva attribuita, per la prima volta, la tariffa d’estimo, dopo aver assegnato qualità e classe. Il censo era espressione del valore del capitale. Nello specifico, si prescriveva una triangolazione generale con metodi rigorosi, spinta sino al 4° ordine, ossia fino al limite in cui inizia il rilevamento propriamente detto o misura di dettaglio; di seguito una triangolazione locale grafica per i necessari collegamenti delle mappe ed il rilevamento particellare. Le mappe dovevano essere nella scala normale di 1 pollice per 40 tese (misura di Vienna) ossia nel rapporto di 1 a 2,880; si ammetteva eccezionalmente, ed in via di allegato, una scala doppia ed una quadrupla e, nel caso di vasti complessi forestali o estesi terreni di limitato valore, il rapporto diventava di 1 a 5,760. Quando Napoleone conquistò gran parte d’Italia, vista la frammentazione delle carte dell’epoca, nel 1807 stabilì, con editto, che venisse istituito un catasto per l’intero territorio del Regno Italico. Esso prevedeva norme relative alle misure, alla cartografia da realizzarsi in formato rettangolare, alle prescrizioni sulla coloratura da adottarsi ed ai segni convenzionali; venne perfino fornito un modello predisposto in sei colonne con l’indicativo dei numeri, dei possessori, delle località, della quantità della classe e della superficie. Con l’unificazione del Regno d’Italia, ci fu una 3° Trimestre 2012 Focus storia e cultura L’art. 1 della legge definì le caratteristiche e lo scopo del Nuovo Catasto. “Sarà provveduto, a cura dello Stato, in tutto il Regno, alla formazione di un catasto geometrico, particellare uniforme fondato sulla misura e sulla stima”. Lo scopo era: 1) accertare le proprietà di immobili e tenere in evidenza le mutazioni; 2) di perequare l’imposta fondiaria. Il Nuovo Catasto italiano nacque dunque(*), geometrico, particellare, ma non tavolare(3) e non probatorio(**). geometrico: basato sul rilievo topografico particellare: basato sulla distinzione e rilevazione dei singoli appezzamenti di terreno secondo il criterio del possesso, della qualità, della coltura e del grado di produttività della medesima (classe) (3) sistema catastale tavolare o sistema del libro fondiario: dal tedesco (Grundlouch) è un tipo di ordinamento catastale che fu in uso nell’impero austro-ungarico. Si differenzia dal catasto ordinario, oltre che per ragioni storiche, per la modalità di conservazione e per il diverso rilievo giuridico delle sue risultanze che hanno efficacia costitutiva oltre che probatoria, per i trasferimenti immobiliari. (1) (2) grande rielaborazione dei catasti poiché i sistemi in uso negli Stati preunitari differivano tra loro per metodo ed evidenze; alcuni erano geometrici(1), altri descrittivi, altri particellari(2), qualcuno mancava di triangolazioni, di misurazioni, di scale e di diverse basi. Per tale motivo, nel 1864, venne promulgata la legge denominata “conguaglio provvisorio” che però dette pessimi risultati in virtù dell’imposizione che si riferiva solo alle dimensioni delle superfici e non anche alla loro redditività. Si rese opportuno quindi, presentare alla Camera, un progetto di legge ed al Senato un analogo disegno sul rendimento dell’imposta fondiaria, che fu votato, con esito favorevole, a scrutinio segreto. Nacque così il 1° marzo del 1886 la Legge n. 368 istitutiva del Nuovo Catasto Terreni, detta anche legge della “perequazione fondiaria” che porta il nome del suo primo relatore: il Commissario Regio Angelo Messedaglia, senatore del Regno. Questa legge istitutiva racchiuse il meglio di quanto era stato fatto nel Regno d’Italia. in virtù del primo articolo della legge istitutiva Messedaglia (**) sebbene fra le sue registrazioni vi fossero cenni relativi alle mutazioni di proprietà dei beni censiti che non avevano però valore di piena prova della proprietà. (*) IL CATASTO PROBATORIO Dopo la Prima Guerra Modiale (1920) l’Italia acquisisce le nuove province di Bolzano, Trento (Venezia Tridentina ora Trentino Alto-Adige), Trieste, Gorizia, Pola, Fiume e Zara (Venezia Giulia) e, di conseguenza, anche il Catasto in esse vigente: il Catasto austriaco e l’Istituto del Libro Tavolare e Fondiario. 11 2° Trimestre 2012 Focus storia e cultura Catasto napoleonico. Comune censuario di Venezia. Centro Stabile, Mappe napoleoniche, foglio 20. Particolare dell’area di San Zaccaria 12 Nel 1932 il Ministero delle Finanze riconosce ufficialmente, a mezzo di una circolare amministrativa, l’esistenza e l’operatività nel territorio nazionale del catasto austriaco, inteso come catasto completamente autonomo da quello italiano e quindi non soggetto alla legge istitutiva del Regno d’Italia, promossa dal senatore Messedaglia. Il motivo di questo provvedimento stava nella stretta connessione tra il libro fondiario ed il catasto austriaco a cui era stato attribuito, in senso stretto, il valore di probatorio (o giuridico). Di fatto, il passaggio di proprietà di un terreno od altro immobile, per acquisto o successione, veniva registrato immediatamente alla locale conservatoria e dopo alcuni mesi o più anche al Catasto. Il catasto fondiario austriaco, infatti, oltre ad essere rustico, geometrico-particellare e basato su qualità, classi e tariffe, registrava le variazioni di proprietà e del diritto di superficie riportati, con pieno valore probatorio, nel libro Fondiario. Molti esperti hanno dato, e persistono nel dare, riguardo all’istituto del catasto probatorio, una definizione pressoché categorica a fronte della quale è opportuno fare alcune precisazioni. Volendo andare a fondo nella definizione del termine, si può affermare che il catasto austriaco non è di per sé assolutamente probatorio, ma ha il requisito un po’ più limitato, detto della “probatorietà indiretta”, poiché è strettamente connesso con l’Istituto del libro fondiario, il solo ad avere piena efficacia giuridica. Ma qual è il senso proprio ed assoluto in cui si intende parlare di catasto probatorio od anche giuridico in servizio della proprietà? Il catasto può far prova assoluta di proprietà, ma può anche importare una semplice presunzione, la quale può essere impugnata da una prova contraria.Un catasto probatorio invece, pur nel suo limitato requisito “apparente” di probatorietà indiretta, è sempre un istituto il quale, all’infuori del suo ufficio tributario che potrebbe eventualmente mancare, ha il preciso scopo di avvalorare la prova legale della proprietà in esso iscritta e figurata: un catasto cioè che, con i suoi registri e le sue mappe, farebbe stato giuridico di proprietà, vale a dire accerterebbe il diritto nel suo titolo e nel suo oggetto. LE NORME La legge generale sui libri fondiari fu emanata il 25 luglio del 1871 con successivo regolamento del 12 gennaio 1872 mentre, per quanto riguarda il Tirolo, l’impianto tavolare fu regolamentato dalla legge n. 9 del 17 marzo 1871, con le relative norme di attuazione. Le leggi austriache trovarono applicazione anche nei territori passati sotto la sovranità italiana per essere poi sostituita con il Regio Decreto n. 499 del 28 marzo 1929 e del successivo allegato “Nuovo testo della Legge generale sui libri fondiari” che tuttavia, pur dando una nuova formulazione al sistema, non mutarono l’impianto di quello austriaco. Con la legge n. 301/1901 fu introdotto il “tipo di frazionamento” e con il successivo Regio Decreto n. 2153 dell’8 dicembre, fu emanato il regolamento per la conservazione del catasto terreni e via via furono introdotte le modifiche che avrebbero condotto alla effettiva separazione tra il Catasto Terreni ed il Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Il Catasto Fabbricati fu istituito con la legge dell’11 settembre 1939 n. 652, modificata nel 1948 ed entrata in piena vigenza nell’anno successivo per gli effetti del regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 1142/1949. Con la legge 1 ottobre 1969, n. 679, fu introdotto il “tipo mappale” (si omette di indicare ogni norma successiva di riferimento). 2° Trimestre 2012 Edilizia, Urbanistica e Territorio DURC, MODALITÀ DI RILASCIO I n riferimento alle modalità di rilascio del DURC, Documento Unico di Regolarità Contributiva, il Ministero del Lavoro e per la Pubblica Amministrazione ha emanato due Circolari: Circolare n. 12 del 01.06.2012 Circolare n. 6 del 31.05.2012 che forniscono chiarimenti sull’acquisizione d’ufficio per lavori pubblici e privati, autocertificazione, validità, casse edili abilitate, nonché sulle modalità di rilascio alla luce delle re- centi modifiche in materia di semplificazione amministrativa ed in merito ai lavori di edilizia privata. Secondo il Ministero: - le Amministrazioni Pubbliche devono acquisire d’ufficio il DURC nell’ambito di lavori pubblici e privati - il privato può comunque richiedere il rilascio del DURC, da consegnare ad un altro privato, se rilasciato con apposita dicitura - nei lavori in edilizia privata il DURC è rilasciato esclusivamente dalle Casse Edili abilitate ed è utilizzabile solo sui rapporti privati - non è ammessa l’autocertificazione del DURC; solo in alcuni casi è consentita la dichiarazione sostitutiva (es. nei servizi fino a 20mila euro stipulati con la Pubblica Amministrazione) - l’acquisizione del DURC in materia di lavori pubblici deve essere effettuato in tempi rapidi. Per la riduzione dei tempi ed il risparmio di risorse economiche, il Ministero invita a utilizzare la posta elettronica certificata ed il servizio online dello sportello unico previdenziale, ossia: - l’acquisizione del DURC deve avvenire mediante i canali informatici; - il rilascio del documento deve avvenire mediante posta elettronica. TESTO UNICO SULLA SICUREZZA: D’OBBLIGO LA FORMAZIONE MINIMA S iglate due intese in conferenza StatoRegioni (21 dicembre 2011) per assolvere agli obblighi previsti dal Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. n. 81/2008) in attuazione degli artt. 34 e 37. Il primo accordo (protocollo n. 223/2011) da attuazione all’art. 34, il quale prevede che il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi di primo soccorso nonché di prevenzione incendi e di evacuazione è tenuto alla frequenza di appositi corsi di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 48, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo del lavoro e relativi alle attività lavorative ed, altresì, a frequentare corsi di aggiornamento. Il secondo accordo (protocollo n. 221/2011) disciplina, ai sensi dell’art. 37, durata, contenuti minimi e modalità della formazione nonché di aggiornamento dei lavoratori. Il tutto con modalità definite: e-learning, cioè accordi che intendano un modello formativo interattivo e realizzato previa collaborazione all’interno dei gruppi didattici strutturati, nei quali operi un sistema che consenta ai discenti di interagire con i tutor ed anche tra loro. 13 3° Trimestre 2012 Edilizia, Urbanistica e Territorio PER CHI RISTRUTTURA NESSUNA DISTANZA 14 Distanze e confini: la distinzione tra ristrutturazione e nuova costruzione è importante anche sotto questo aspetto, perché, a differenza della seconda, la ristrutturazione edilizia tendenzialmente si sottrae a tali problematiche. E questo anche se si procede con demolizione e ricostruzione, a patto che tutto ciò avvenga sulla stessa area di sedime, con i medesimi ingombri e mantenendo sostanzialmente inalterata la volumetria originaria. In questo campo, la giurisprudenza della Cassazione Civile risulta in linea con quella penale. Tra le pronunce più recenti, la II sezione civile (19287/2009) sottolinea come ci si trovi di fronte ad una semplice ristrutturazione quando “gli interventi, comportano modificazioni esclusivamente interne, abbiano interessato un fabbricato le cui componenti essenziali, quali muri perimetrali, strutture orizzontali e copertura, siano rimasti inalterati”. Siamo invece, in presenza di ricostruzione quando “le componenti dell’edificio, per evento naturale o per fatto umano, siano venute meno e l’intervento successivo non abbia comportato alcuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell’edificio, con particolare riferimento alla volumetria, alla superficie di ingombro occupata e all’altezza”. Chiarisce però la Corte che, “nel caso di aumento di una delle suddette componenti, si è in presenza di una nuova costruzione, da considerare tale agli effetti del computo delle distanze rispetto agli immobili contigui”, quanto meno con riferimento alle “parti eccedenti le dimensioni dell’edificio originario”. La stessa sezione (sentenza 3391/2009) ha inoltre evidenziato che qualora siano venute meno, per eventi naturali o per demolizione, le strutture edilizie preesistenti, si ha “mera ricostruzione” se l’intervento si traduce nell’esatto ripristino delle strutture precedenti, senza alcuna variazione rispetto alle dimensioni originarie dell’edificio e, in particolare, senza aumenti della volumetria né delle superfici occupate in relazione alla sagoma di ingombro originaria; in presenza di aumenti, invece, si è nell’ipotesi della nuova costruzione, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze e vigente al momento dell’esecuzione dell’intervento, in linea quindi con il Codice Civile. Ancora, sempre con riferimento alle limitazioni legali alla proprietà, la Corte ha affermato che la sporgenza di un tetto spiovente non è qualificabile come nuova costruzione e quindi non è soggetta alla disciplina normativa relativa al rispetto delle distanze legali, soltanto 3° Trimestre 2012 Edilizia, Urbanistica e Territorio se di modesta entità (sezione II, 25191/2008). Le distanze tra costruzioni, invece, vanno sempre rispettate nel caso di sopraelevazione di un edificio preesistente, con conseguente incremento della volumetria del fabbricato. In questa ipotesi (sezione II, 15527/2008) si applica la normativa vigente al momento della modifica: quindi non scatta il criterio della prevenzione indicato agli articoli 875 e 877 del Codice Civile, riferito alle costruzioni originarie, perché sostituito dal principio della priorità temporale correlata al momento della sopraelevazione. Il principio di prevenzione opera solo nel caso in cui non ci siano ancora costruzioni sui fondi vicini, consentendo al “proveniente” (cioè il soggetto che costruisce per primo) di scegliere se costruire sul confine, oppure a una distanza inferiore alla metà di quella legale (1,5 metri) o di quella fissata dai regolamenti comunali. Il “prevenuto” (cioè il vicino che costruisce per secondo) dovrà invece rispettare la distanza minima tra le costruzioni o, in alternativa, potrà chiedere la rimozione forzosa del muro (articolo 875) oppure costruirvi in aderenza (articolo 877). Così, ad esempio, rispetto alle vedute, la Corte (sezione III, 2105/2009, e sezione II, 15527/2008) ha precisato che il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del proprio fabbricato, alla scelta operata originariamente, di modo che ogni parte dell’immobile risulti conforme al criterio di prevenzione adottato alla base di esso. Ma poiché tale obbligo è in funzione dell’interesse del proprietario dell’edificio di fronte – il quale non può essere obbligato a costruire a distanze variabili, che tengano conto della linea spezzata del fronte dell’altro edificio – nell’eseguire la sopraelevazione il preveniente è tenuto a rispettare il diritto di veduta che eventualmente il prevenuto abbia intanto acquisito, e quindi la distanza legale della parte dell’edificio eseguito in sopraelevazione dalla veduta. 15 3° Trimestre 2012 Agenzia del Territorio FABBRICATI NASCOSTI, COME DEMOLIRLI L 16 ’Agenzia del Territorio ha indirizzato ai propri uffici una circolare esplicativa riguardante le procedure da attivare per l’eventuale demolizione dei fabbricati identificati come “nascosti”. LA RENDITA PRESUNTA Il geometra Bruno Razza, consigliere nazionale, ha pubblicato uno studio, che si invia in allegato, con il quale vengono definite qualificazione, classificazione ed unità tipo al fine di determinare, in modo corretto, la rendita presunta. PREGEO: IL CATASTO NELLA RETE Come è noto da tempo (vale la pena ricordarlo ai più giovani) il PREGEO (PREtrattamento atti GEOmetrici) è la procedura ad uso dei tecnici professionisti per la predisposizione su supporto informatico e la presentazione agli uffici dell’Agenzia del Territorio degli atti geometrici di aggiornamento del Catasto. Vista l’importanza dei temi in oggetto e la doverosa necessità di applicazione, per quanto di competenza dei professionisti, si trasmette in allegato la suddetta circolare. 3° Trimestre 2012 Agenzia del Territorio Gli atti di aggiornamento catastali sono costituiti da: - tipo di frazionamento - tipo mappale - tipo di frazionamento più tipo mappale - tipo particellare. Pregeo consente di elaborare i dati di misura contenuti nel Libretto di Campagna e fornisce la posizione e la precisione dei punti rilevati. Comprende un insieme di funzioni, tra le quali: - l’ammissione dei dati di misura e della descrizione geometrica, per mezzo di poligoni, degli oggetti rilevati - la descrizione delle operazioni catastali associate all’aggiornamento geometrico (suddivisioni, fusioni, variazioni di categoria e classe di particelle catastali) - la visualizzazione grafica dell’oggetto del rilievo - la gestione degli estratti di mappa rilasciati dall’ufficio o autoallestiti - la formazione della proposta di aggiornamento (estratto di mappa aggiornato) - la predisposizione dei modelli informatizzati per la presentazione in ufficio - la predisposizione del supporto informatico per la presentazione dell’atto di aggiornamento - la stampa di presentazione dell’atto di aggiornamento con relativo Codice di Riscontro. Oltre alle versioni di Pregeo già in uso: - Pregeo Versione 9.00 (aggiornata al 20.03.2008) - Pregeo Versione 10.00 (aggiornata al 01.03.2010) - Pregeo Versione 10.00 – APAG (aggiornata al 01.03.2011) - Pregeo Versione 10.00 – APAG (versione 10.5 aggiornata al 10.01.2012) dal 29 giugno u.s. è disponibile una nuova procedura della versione 10.5 realizzata dall’Agenzia del Territorio in collaborazione con il partner tecnologico SOGEI, messa a disposizione dei professionisti abilitati per la presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Il nuovo software permette a tutti i tecnici di operare on-line direttamente sulle banche dati del catasto dei terreni attraverso una procedura automatica basata su una nuova piattaforma tecnologica che permette di eseguire gli aggiornamenti anche durante gli orari di chiusura degli uffici periferici del territorio. Naturalmente, una volta eseguite le variazioni, potranno essere effettuati controlli a campione da parte dei funzionari del territorio al fine di garantire la correttezza delle registrazioni. Come si evince dalla presentazione della procedura i professionisti tecnici potranno predisporre i supporti informatici di aggiornamento nella medesima versione usata dagli uffici tenendo conto dei dati da indicare: tipo mappale, tipo frazionamento, e tipo mappale, tipo particellare. L’Agenzia del Territorio con un comunicato stampa, in pari data, ha reso noto la disponibilità del nuovo software del Pregeo 10.5 sul proprio sito: “www.agenziaterritorio.gov.it”. LE NORME Disposizione congiunta Agenzia del Territorio – Agenzia delle Entrate del 24 febbraio 2012 “Estensione delle modalità di versamento unitario previste all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, ai tributi speciali catastali, agli interessi, alle sanzioni e agli oneri accessori, dovuti per l’attribuzione d’ufficio della rendita presunta di cui all’articolo 19 – comma10 – del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122”. La pubblicazione del presente provvedimento sui siti internet dell’Agenzia del territorio e dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art.1 – comma 361 – della legge 24.12.2007 n. 244. 17 3° Trimestre 2012 Normative fiscali RISTRUTTURARE E DETRARRE: COME E QUANDO C 18 on la risoluzione n. 4/E del 04.01.2011 l’Agenzia elle Entrate si è pronunciata sugli incentivi previsti dal Piano Casa individuando la possibilità di usufruire delle detrazioni del 36% e del 55% sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento. Come è noto l’art. 11 del decreto legge n.112 del 2008 convertito nella Legge 133/2008 ha approvato il cosiddetto Piano Casa al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo e che consente di effettuare ampliamenti e ristrutturazioni di edifici sulla base di leggi regionali in deroga ai piani regolatori locali. In particolare è previsto che i Comuni concedano permessi per ampliare edifici abitativi esistenti fino al 20% del loro volume o della superficie coperta. Inoltre è prevista la possibilità di abbattere e ricostruire anche in zona differente, edifici antecedenti al 1989 che necessitino di essere adeguati agli standard qualitativi energetici e di sicurezza, purché non soggetti a particolari vincoli. In tal caso la ricostruzione potrà essere autorizzata con un aumento del volume del 30% elevabile sino a 35 se la stessa avviene con tecniche di bioedilizia o che prevedano l’installazione di impianti ad energie rinnovabili. Tanto premesso ed in rifermento ad un quesito posto, l’Agenzia è entrata nel merito concernente la possibilità di fruire delle agevolazioni del 36% e del 55% sugli incentivi previsti dal Piano Casa rifacendosi al dettato di cui art.3 del D.P.R. n.380/2001 (Testo Unico dell’Edilizia) che riconduce fra gli interventi di ristrutturazione edilizia anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quelli preesistenti, fatte salve le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisimica, definendo inoltre interventi di “nuova costruzione” quelli riguardanti la realizzazione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma. Sulla base di questi assunti l’Agenzia delle Entrate, con riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio delle detrazioni fiscali del 36% e 55%, ha dichiarato che, nella ipotesi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione compete solo nel caso di fedele ricostruzione nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente. Conseguentemente, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una nuova costruzione (fatti salvi i parcheggi pertinenziali). Qualora, invece, la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente ma con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura comunque una “nuova costruzione” (cfr Circ. n.57/E del 1998, circ. n.36/E del 2007 e Circ. n.39/E del 2010). BONUS DEL 55% ANCHE SENZA INVIO AL FISCO Non decade l’agevolazione del 55% se il contribuente non ha inviato entro il 30 marzo 2012 la comunicazione all’Ufficio delle Entrate per i lavori a cavallo tra il 2011 e il 2012 per i quali ha effettuato i pagamenti nel 2011. Rischia, però, l’applicazione delle sanzioni che vanno da un minimo di 258 € a un massimo di 2065 €. 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta UNO SGUARDO ALLE LEGGI Mercato del lavoro La nuova normativa sul mercato del lavoro è legge. Con la pubblicazione sul S. O. n. 136 alla Gazzetta Ufficiale del 3 luglio 2012 è entrata in vigore la Legge n. 92/2012 con decorrenza 18 luglio anche se per molti istituti è Novità CONTRATTO A TERMINE Modifica dei termini per impugnare: da 60 a 120 stragiudiziale da 270 a 180 giudiziale Nuova disciplina dei rinnovi, della causale e della durata massima CONTRATTO INSERIMENTO Abrogazione APPRENDISTATO scaglionata nel tempo. Il mercato del lavoro dovrà adeguarsi alle tante innovazioni previste e descritte sinteticamente nel seguente calendario: Entrata in vigore 1°gennaio 2013 18 luglio 2012 1°gennaio 2013 18 luglio 2012, ma: sino al 18 luglio 2015, la percentuale è fissata nella Conferma di un numero minimo di apprendisti come misura del 30% condizione per assumerne altri dal 19 luglio 2015, la percentuale è fissata nella misura del 50% Limiti per l’assunzione: 3 apprendisti ogni 2 lavoratori 1° gennaio 2013 Divieto di utilizzo con la somministrazione a termine 1° gennaio 2013 LAVORO A PROGETTO Presunzione di subordinazione e divieti 18 luglio 2012, per i nuovi contratti PARTITE IVA 18 luglio 2012, per i nuovi contratti Presunzione di subordinazione e divieti Per i contratti in corso, dal 18 luglio 2013 ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE 18 luglio 2012 per tutti i contratti, ad eccezione dei conNuovi limiti al numero di associati tratti certificati, che restano in vita fino alla scadenza LICENZIAMENTI Processo accelerato Controversie instaurate dal 18 luglio 2012 Riforma articolo 18 Modifica dei termini di impugnazione stragiudiziale (da Licenziamenti intimati dal 18 luglio 2012 270 a 180) Corte di Cassazione Penale sez. III sentenza del 4.10.2011 – Ordinanza n. 35900 del 15 luglio 2011 – “Inizio lavori” Il Signor ... propone ricorso per Cassazione avverso l’ordinanza con la con la quale il Tri- bunale di ... rigettava la richiesta di riesame del sequestro preventivo disposto dal gip in relazione all’esecuzione dei lavori per la costruzione di un fabbricato polifunzionale in assenza di permesso di costruire, per essere i lavori iniziati dopo la scadenza del termine 19 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta 20 di un anno del rilascio dello stesso permesso, considerato illegittimo poiché rilasciato in contrasto con le norme tecniche attuative del piano regolatore. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza in epigrafe, ha puntualizzato (richiamando la precedente sentenza n. 7114/2011) che la mera esecuzione di lavori di sbancamento è, di per sé, idonea per ritenere soddisfatto il presupposto dell’effettivo “inizio lavori”, entro il termine di un anno dal rilascio del permesso di costruire, pena la decadenza del titolo abilitativo (art. 15 D.P.R. n. 380/2001 – T. U. Edilizia) essendo necessario, al fine di escludere la configurabilità del reato di costruzione abusiva, che lo sbancamento sia accompagnato dalla compiuta organizzazione del cantiere e da altri indizi idonei a confermare l’effettivo intendimento del titolare del permesso di costruire di realizzare l’opera assentita. Con l’occasione, la Corte ha anche chiarito che la nozione di “inizio lavori” non precisata dal T. U. dell’edilizia, deve, secondo l’interpretazione giurisprudenziale costante, intendersi riferita a concreti lavori edilizi, salvaguardando l’esigenza di evitare che il termine prescritto possa essere eluso con il ricorso ad interventi fittizi e simbolici. In questa prospettiva, quindi, i lavori debbono ritenersi iniziati quando consistano nel concentramento di mezzi e di uomini, cioè nell’impianto del cantiere, nell’innalzamento di elementi portanti, nella elevazione di muri e nella esecuzione di scavi coordinati al gettito delle fondazioni del costruendo edificio. In violazione di quanto predetto, il ricorso è infondato e quindi rigettato. Cassazione Sentenza n. 1218/2012: anche il direttore dei lavori risponde dei vizi Anche il direttore dei lavori, e non solo il costruttore dell’edificio, è responsabile verso i condomini per i vizi nell’esecuzione dell’opera. La generica diligenza non è sufficiente poiché il professionista deve applicare stan- dard di qualità. È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza in epigrafe confermando la condanna inflitta al Direttore dei Lavori, in solido con l’appaltatore, per il distacco dell’intonaco esterno di un edificio con tracce di umidità e muffa sulle pareti interne delle scale condominiali. I giudici di legittimità, nel respingere il ricorso del professionista, hanno stabilito che, in tema di responsabilità conseguente a vizi o difformità dell’opera appaltata, il direttore dei lavori presta, per conto del committente, un’opera professionale in esecuzione di un’obbligazione di mezzi e non di risultati. Tuttavia, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni che richiedono particolari e peculiari competenze tecniche, deve pur sempre utilizzare le proprie risorse intellettive per assicurarsi il risultato che il committente si aspetta di conseguire. Pertanto, ha precisato il Collegio giudicante, rientra nelle obbligazioni del direttore dei lavori anche l’accertamento che la realizzazione dell’opera sia conforme al progetto, al capitolato ed alle regole di buona tecnica costruttiva. 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta DOMANDA E RISPOSTA PREVENZIONE INCENDI, CASO PER CASO D. Un’autorimessa al piano seminterrato di una palazzina condominiale avente otto posti auto e superficie di 350 mq che ancora deve chiedere agibilità, prima del D.P.R. 151/2011 non era soggetta a CPI in quanto di capienza inferiore a 9 mezzi, attualmente risulta ricompresa nell’attività al punto 75 del D.P.R. 151/2011 come di tipo A, superficie superiore a 300 mq e fino a 1000 mq; l’attività 75 è stata rivisitata e modificata rispetto alla vecchia attività 92, in tal caso la pratica antincendio (SCIA) deve essere fatta entro un anno di tempo? Oppure la data del 7 ottobre 2012 vale solo ed esclusivamente per le nuove attività inserite nel D.P.R. 151/2011 e non indicate in precedenza nel D. M. 16/02/1982? L’autorimessa pur essendo in precedenza non soggetta a CPI deve ugualmente fare la pratica antincendio? R. Le attività esistenti alla data di entrata in vigore del D.P.R. 151/2011, che precedentemente non risultavano comprese nell’elenco di cui al D. M. 16/02/1982, devono espletare gli adempimenti previsti dal citato decreto presidenziale, entro il 07/10/2012. Pertanto, anche per il caso rappresentato entro tale data dovrà essere presentata SCIA al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. D. Sono un titolare di un’attività che in precedenza risultava inquadrata al punto 88 del D. M. 16/02/1982, in quanto locale adibito al deposito di materiale vario con superficie superiore a 1.000 mq, in possesso di regolare CPI in corso di validità. Ad oggi, tuttavia, all’interno della mia attività risultano depositati materiali combustibili in quantità inferiore a 5.000 kg. La mia attività è ancora soggetta al rilascio del CPI? R. Con il nuovo D.P.R. è stato introdotto l’ulteriore parametro di 5.000 kg al fine di valutare l’assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi. La sua attività, pertanto, fermi restando gli obblighi in materia di sicurezza antincendio, non è più soggetta ai procedimenti di prevenzione incendi cui al D.P.R. 151/2011, salvo non venga superata la suddetta soglia di materiale combustibile. 21 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta 22 D. Cosa bisogna fare nel caso di cambio di titolarità di un’attività soggetta ai controlli dei Vigili del Fuoco? R. Occorre produrre al Comando Provinciale una “dichiarazione per voltura” della titolarità dell’attività, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio. terno 16 febbraio 1982 e riportate ai numeri 6,7,8,64,71,72 e 77 dell’allegato I del nuovo regolamento, la presentazione dell’attestazione è scaglionata secondo un programma temporale indicato nel citato articolo 11 del D.P.R. 151/2011. D. Sono titolare di un’attività, in precedenza non assoggettata ai controlli di prevenzione incendi che, a seguito dell’entrata in vigore dal nuovo regolamento, risulta ora compresa nell’allegato I, Cosa devo fare? R. Le nuove attività inserite nell’allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del nuovo regolamento, dovranno, entro il 6 ottobre 2012, presentare la SCIA, secondo le procedure previste dagli artt. 3 e 4 del D.P.R. 151/2011. CATASTO, IN A/6 R I FABBRICATI RURALI D. Cosa devo fare se sono titolare di una attività che, in virtù della nuova normativa, non è più soggetta ai controlli di prevenzione incendi? R. Non vi è alcun adempimento a carico dell’utenza. Il Comando Provinciale, per le pratiche con istruttoria in corso, comunicherà ai titolari delle attività interessate che, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo regolamento, non risultano più soggette ai controlli di prevenzione incendi e pertanto per dette attività non esprimerà pareri di merito, rimandando comunque al rispetto della normativa tecnica di riferimento o ai criteri generali di prevenzione incendi. D. Sono titolare di una attività in possesso di CPI ex articolo 3 del D.P.R. 37/98 con scadenza dopo l’entrata in vigore del nuovo regolamento. Cosa devo fare per rimanere in regola? R. Alla scadenza del CPI (art. 3 del D.P.R. 37/98), il responsabile dell’attività deve presentare l’attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 151/2011. Per le attività con scadenza “una tantum” già previste dal Decreto del Ministro dell’In- D. Posseggo un fabbricato rurale censito al Nuovo Catasto Terreni e condotto da oltre 30 anni, assieme ai 2,7 ettari di terreno, da un affittuario coltivatore diretto, avente tutti i re- quisiti della legge 577/93 e 133/94. Il Decreto Salva Italia impone l’accatastamento del fabbricato rurale al catasto urbano entro il 30 novembre 2012. Sui vostri articoli è apparsa l’opportunità di accatastare l’abitazione in A/6 e gli annessi in D/10, anche per evitare contenziosi futuri ai fini Ici/Imu con il Comune. L’Agenzia del Territorio di Pistoia mi ha risposto che la categoria A/6 non esiste. Loro classerebbero il fabbricato in classe A/4 o A/5. Sostengono anche che i programmi Pregeo e Docfa non permettono l’accatastamento in A/6 di un immobile proveniente dal Catasto Terreni. 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta Quale iter devo seguire per ottenere l’accatastamento in A/6 R? Come tutelarmi da futuri accertamenti Ici/Imu? R. L’attribuzione della categoria A/6 R, è stata introdotta dal decreto del Ministero delle Finanze, 14 settembre 2011, la cui attuazione è stata definita con la circolare 6 del 22 settembre 2011, nella quale viene stabilito che, per i fabbricati in possesso dei requisiti di ruralità, già censiti al Catasto dei Fabbricati con rendita, ma in categorie diverse dalla A/6 per le abitazioni e dalla D/10 per i fabbricati strumentali, i possessori possono presentare la domanda di variazione all’Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio competente, per ottenere il classa mento nelle predette categorie, previo rilascio di una dichiarazione, secondo cui i predetti fabbricati sono in possesso dei requisiti di ruralità, a partire dal quinto anno antecedente, redatta con le modalità previste dall’articolo 38 del D.P.R. 445/2000, per evitare l’assoggettamento alle imposte dirette e patrimoniali precedenti il 1° gennaio 2012. Peraltro, poiché nella fattispecie, il fabbricato posseduto dal lettore è iscritto al Catasto dei terreni come “rurale”, ovviamente senza rendita, a norma dell’articolo 13, comma 14-ter del D. L. 201/2011, convertito dalla legge 214, del 22 dicembre 2011, dovrà essere dichiarato al Catasto dei fabbricati, con proposta di rendita, entro il 30 novembre 2012, con l’attribuzione della categoria A/6 per i fabbricati abitativi e, per quelli strumentali, la categoria D/10. Pertanto, poiché comunque questi fabbricati sono oggi soggetti all’Imu, a partire dal 1° gennaio 2012, i loro possessori dovranno versare al Comune la prima rata, entro il 16 giugno, che slitta a lunedì 18 giugno, anche utilizzando una rendita presunta, se nel frattempo non è ancora stata presentata la denuncia al Catasto, con rendita proposta. In particolare, per il calcolo dell’imposta, si dovrà utilizzare l’aliquota disposta dalla legge (4 per mille per le abitazioni e 2 per mille per i fabbricati strumentali), in quanto le eventuali modifiche (3 per mille in più o in meno) po- tranno essere definite dai Comuni, con delibere da approvare entro il 30 settembre 2012. Ovviamente con la rata di dicembre, potranno essere effettuati gli eventuali conguagli. DA RURALE AD A/3: CAMBIO D’USO PER LA STALLA D. Un fabbricato formato da una parte abitativa, da una stalla e da un fienile, avendo perso i requisiti di ruralità, è stato interamente accatastato nella categoria A/3. Volendolo ristrutturare, è necessario chiedere preventivamen- 23 te il cambio d’uso della stalla e del fienile? O, essendoci le altezze, tali locali possono essere usati come stanze di abitazione? R. L’aggiornamento catastale del fabbricato ha rilievo ai fini fiscali, ma non produce effetti circa la legittimità urbanistico-edilizia del mutamento d’uso della stalla e del fienile. Nella premessa che le opere non siano già state realizzate, in quanto si verterebbe allora in un accertamento di conformità in sanatoria disciplinato dall’articolo 36 del D.P.R. 380/2001, Testo Unico edilizia, si deve verificare se lo strumento urbanistico permetta tale tipo di intervento nella zona considerata 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta e presentare una richiesta di ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso. SENZA RISTRUTTURAZIONE…NESSUNA AGEVOLAZIONE 24 D. Avendo rilevato un bar, ho provveduto a piccoli lavori di sistemazione del locale. Ho coperto con cartongesso una vetrata della lunghezza di quattro metri, ho tinteggiato le pareti e ho ridipinto l’arredamento, il bancone e gli armadietti. L’artigiano che ha eseguito i lavori mi ha applicato l’Iva al 10% senza che io ne facessi richiesta, non pensando di aver diritto a un Iva diversa da quella ordinaria al 21%. È corretta la fattura che mi è stata rilasciata? Nel caso non lo fosse, come mi devo comportare nei confronti dell’artigiano, considerando anche che, come da preventivo, il prezzo era stato concordato Iva compresa? Faccio presente che il prezzo pattuito è già stato da me pagato e solo dopo ho ricevuto la fattura dalla quale posso recuperare solo il 10% invece del 21%. R. Il lettore ha ragione, nel senso che, trattandosi di lavori che non sono qualificabili come “restauro e risanamento conservativo” o”ristrutturazione edilizia” (art.31, lettere c e d della legge 457/78), l’aliquota applicabile è quella ordinaria. Quindi, la soluzione dovrebbe essere quella di chiedere all’artigiano di modificare la fattura emessa. Se l’artigiano non modifica il documento, il lettore, per evitare l’applicazione di sanzioni, dovrebbe regolarizzare l’operazione presentando un’autofattura integrativa all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente, entro il trentesimo giorno successivo alla data di registrazione della fattura, previo versamento della maggiore imposta dovuta (art. 6, comma 8, del Dlgs 471/97. IVA AL 10% SE L’USO È ABITATIVO D. Un privato ha incaricato una ditta edile per la costruzione di un edificio che vorrà poi utilizzare come attività commerciale (nella fattispecie, la concessione edilizia parla di casa vacanze). Può in tal caso il committente, solo sui lavori dell’impianto elettrico e idraulico, richiedere alla ditta l’applicazione dell’Iva agevolata al 10%? R. La risposta è positiva, se si tratta di un fabbricato classificato come immobile abitativo (individuato dalla categoria catastale A, escluso A10). In questa ipotesi, infatti, trova applicazione l’aliquota del 10% ai sensi del numero 127-undecies della tabella A., parte III, allegata al Dpr. 633/72. Nel caso specifico, si ritiene che si possa tenere in considerazione il dato catastale (e non l’utilizzo effettivo), secondo l’interpretazione consolidata dell’Amministrazione finanziaria (si veda, da ultimo, la circolare 12/E del 1°marzo 2007). Con la risoluzione 18/E del 22 febbraio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha valorizzato l’utilizzo effettivo, per quanto concerne il regime di detraibilità, e ha confermato, per gli altri aspetti, che è necessario far riferimento alla destinazione catastale. ALIQUOTA AL 10% ANCHE PER CHI RISTRUTTURA D. Dopo un frazionamento catastale, ho comprato dai miei genitori il piano terra della loro abitazione costituito da pertinenze e a cui è stata attribuita la categoria catastale C/2. Per tutta la casa, compreso il rimanente piano primo (abitazione di categoria catastale A/7), è stata richiesta e ottenuta autorizzazione per trasformare anche il piano terra in abitazione. Questa abitazione sarà per me la prima casa. Per questo intervento edilizio, affidato a impresa mediante regolare contratto d’appalto, ho diritto all’applicazione dell’Iva agevolata del 4%? R. Le opere di ristrutturazione edilizia (art.3, comma 1, Dpr 380/ 2001), incluse quelle che comportano il cambio di destinazione d’uso al termine dei lavori, prevedono l’Iva al 10%. 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta L’aliquota, applicabile agli interventi dipendenti da contratti di appalto, è al 10% anche se l’immobile verrà destinato ad abitazione principale: l’Iva del 4% si applica infatti solo alla costruzione della prima casa e non alla ristrutturazione. E dovrà essere utilizzata anche per eventuali beni finiti, materie prime e semilavorate. È importante ricordare che, per poter beneficiare delle agevolazioni fiscali del 36% per gli interventi di ristrutturazione edilizia e del 55% per gli interventi sul risparmio energetico, nella fattura non deve essere indicata alcuna ritenuta d’acconto, perché si è obbligati a pagare le fatture tramite bonifico. La banca di credito tratterrà la ritenuta d’acconto del 4% sul bonifico effettuato. Nella dichiarazione da rilasciare all’impresa il committente deve inoltre indicare che si impegna a comunicare tempestivamente ogni fatto o circostanza che possa far venir meno il diritto all’agevolazione, per consentire l’emissione della fattura integrativa per la differenza dell’aliquota (art.26, Dpr 633/72). E deve eventualmente allegare copia della denuncia di inizio attività, del permesso di costruire o concessione autorizzazione edilizia. CAMBIO DI DESTINAZIONE D’USO, RESTA IL BONUS DEL 36% D. Un’impresa di costruzioni ha acquistato un complesso edilizio ex rurale adibito ad abitazione, fienile-stalla e accessori censiti al catasto fabbricati: le abitazioni sono in categoria catastale A/4 ; la stalla-fienile C/6; la barchessa C/6 (la barchessa è un edificio rurale di servizio: era destinato a contenere ambienti di lavoro, dividendo lo spazio del corpo centrale della villa, riservato ai proprietari, da quello dei contadini). È stata rilasciata concessione edilizia con cambio di destinazione d’uso per la stalla-fienile e barchessa. Nelle abitazioni cat A/4 da n.3 unità ne vengono ricavate 4; nella stalla-fienile vengono ricavate n. 2 unità abitative, come pure nella barchessa. È possibile la detrazione del 36% e del 55% per le unità che cambieranno destinazione d’uso e il trasferimento in capo ai nuovi acquirenti? R. Nel caso di specie si rende applicabile la sola detrazione del 36% in capo agli acquirenti dei fabbricati ristrutturati da imprese e sempre che l’unità venduta non risulti da intervento di ampliamento volumetrico. L’art. 16 bis Tuir 917/86 introdotto dall’art. 4 del decreto legge 201/2011 convertito nella Legge 214/2011 prevede l’applicazione del 36% anche in favore degli acquirenti dei fabbricati ristrutturati da imprese. In particolare la detrazione del 36% si applica anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell’art. 3 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36% del valore degli interventi, che si assume in misura pari al 25% del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48mila euro. In sostanza il beneficio non compete all’impresa, ma al futuro acquirente dell’immobile. Con riferimento al cambio di destinazione d’uso di un fabbricato non sussiste alcun ostacolo all’applicazione della detrazione. Ai fini del 36%, con la Rm 14/E/2005, l’Agenzia delle Entrate, infatti ha chiaramente ammesso la detrazione per la ristrutturazione di un fabbricato strumentale che, solo al termine dei lavori, avrebbe assunto la destinazione d’uso abitativo, a condizione che nel provvedimento autorizzativo dell’intervento fosse risultato chiaramente il mutamento della destinazione. La detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico (art.4 legge 214/2011) non si rende applicabile con riferimento agli interventi sugli immobili delle imprese anche se successiva- 25 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta mente ceduti (Risoluzione Agenzia delle Entrate n.303/E del 15 luglio 2008). QUANDO A DETRARRE È L’IMPRESA: COME E QUANTO 26 D. Una società Srl edile, che ha come oggetto sociale la costruzione, ristrutturazione di immobili di ogni tipo, nonché la locazione e compravendita di immobili, acquista un immobile abitativo da un privato. Sull’immobile effettua lavori di ristrutturazione edilizia interamente appaltati a terzi. Si chiede se su tali lavori è applicabile l’Iva al 10% e se tale Iva è detraibile. Qualora, invece che di ristrutturazioni si parlasse di semplici manutenzioni, l’Iva applicabile sarebbe sempre al 10% e in tal caso sarebbe detraibile? R. L’aliquota applicabile ai lavori di manutenzione o ristrutturazione è quella del 10%, perché sono stati eseguiti su un immobile a destinazione abitativa. La detrazione spetta nella misura in cui la società ha per oggetto esclusivo o principale dell’attività esercitata la costruzione o la ristrutturazione di immobili (art. 19 bis 1, lettera i), del Dpr 633 del 1972. La norma citata fa esclusivamente riferimento alla prevalenza di attività di costruzione, ma la circolare 182/E dell’11 luglio 1996 ha precisato che possono portare in detrazione l’Iva anche le imprese che effettuano, sugli immobili ad uso abitativo acquistati per la rivendita, interventi di recupero, realizzando così una parità di trattamento fra le imprese di costruzione e quelle di ripristino. DANNI AMBIENTALI: NON ESISTE PRESCRIZIONE D. Nel 2000 ho terminato di condonare la mia abitazione pagando l’ultima di quattro rate. Oggi, nel 2012, mi vengono chiesti circa 1.600 € di danni ambientali. Mi chiedo se è lecito, dopo 12 anni, senza nessun preavviso ricevere una richiesta simile. Non si capisce bene se sia il Comune (che mi invia fisicamente la richiesta per raccomandata) o se sia la Regione. Mi chiedo, inoltre, se sia possibile una rateizzazione, non avendo a disposizione tale cifra. R. In tema di sanzioni pecuniarie, l’art.28 della legge 689/1981 stabilisce che il diritto dell’amministrazione a riscuotere le somme dovute per la violazione di legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione. Tale disposizione si applica a tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro ( art.12, legge 689/1981) e quindi si applica anche agli illeciti amministrativi in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, puniti con sanzione pecuniaria. Il Consiglio di Stato, in relazione all’individuazione del momento in cui inizia a decorrere la prescrizione quinquennale, ha precisato che occorre tenere presente la particolare natura degli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesaggistica, i quali, ove consistano nella realizzazione di opere senza la prescritta au- 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta torizzazione, hanno carattere di illeciti permanenti che vengono meno solo con il cessare della situazione illecita, vale a dire con il conseguimento della prescritta autorizzazione (sez IV, 16 aprile 2010, n.2160; sez V, 13 luglio 2006 n.4420; sez. IV, 2 giugno 2000, n.3184). Nella presente fattispecie, pertanto, il termine quinquennale di prescrizione non decorre dal pagamento dell’ultima rata dell’oblazione bensì dal rilascio del provvedimento di condono edilizio. Per quanto riguarda la possibilità di ottenere la rateizzazione della somma richiesta, poiché né il D.lgs 42/2004, né il Dm 26 settembre 1997 stabiliscono nulla, sarà necessario avanzare richiesta all’ente competente, ossia quello cui la legge regionale attribuisce i poteri di vigilanza e repressione degli abusi in materia paesaggistica. ONERI, IN PRESCRIZIONE DOPO 10 ANNI D. È legittimo chiedermi il pagamento degli oneri concessori dopo 7 anni dal rilascio del decreto di ricostruzione, legge 1431, a titolo gratuito (art. 9, legge 10/77) solo per aver ricostruito una superficie maggiore? R. Come previsto dall’art.17, comma 1 del Dpr 6 giugno 2001 n. 380 che ha sostituito l’art. 9 della legge n. 10/1977, il contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti emanati a seguito di pubbliche calamità. Tuttavia, e salve diverse indicazioni della normativa regionale, ciò vale per la ricostruzione dell’edificio con le stesse superfici che aveva prima del sisma, mentre, per la ricostruzione con superfici e volumetrie maggiori, si ritiene corretta la richiesta di pagamento degli oneri relativi a siffatta nuova costruzione. Va aggiunto che la richiesta del pagamento degli oneri soggiace al termine prescrizionale decennale, come riconosciuto dalla unanime giurisprudenza amministrativa in materia (si veda, ad esempio, TAR Campania, Napoli, sez VIII, 9 febbraio 2012 n.695) SANATORIA, COSA OCCORRE PER IL RILASCIO D. Nell’ultimo condono edilizio ho presentato istanza di condono per un finestrino nel sottotetto. Ho pagato oneri per più di mille euro, più spese varie di segreteria e bolli. A distanza di 8/9 anni il Comune non ha ancora chiuso la pratica. Ogni tanto mi fa richiesta di un nuovo documento o di una nuova indennità. Ho perso il conto di quanto mi hanno chiesto. Ma la legge 241 non pone il divieto di aggravamento del procedimento? Sta di fatto che l’ultima richiesta fa riferimento ad una indennità deliberata successivamente alla presentazione della richiesta di condono, come indennità risarcitoria ambientale. Visto che sembra una via crucis senza fine, probabilmente rinuncerò al condono. Mi chiedo se l’importo pagato per tale condono non fosse onnicomprensivo. Perché non hanno detto subito quanto sarebbe costato il tutto? R. Ai sensi dell’art. 32, comma 37, del Dl n. 269/2003 (convertito in legge n. 326/2003) il pagamento dell’oblazione e degli oneri di concessione, la presentazione della documentazione di cui al comma 35, della denuncia in catasto, della denuncia ai fini dell’imposta comunale sugli immobili di cui al Dlgs n. 504/1992, nonché, ove dovute, delle denunce ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e per l’occupazione del suolo pubblico, nonché il decorso del termine di 24 mesi dalla data di consegna dell’istanza di un provvedimento negativo del Comune, equivalgono a titolo abitativo edilizio in sanatoria. Nel caso di specie, probabilmente, i versamenti sono stati effettuati in modo incompleto, oppure mancavano documenti ritenuti necessari, conseguendone che non può dirsi intercorso il silenzioso accoglimento della domanda. Quanto alle richieste successive, finché l’istanza di condono non sia stata accolta, possono ancora essere effettuate dal Comune in quanto il provvedimento di accoglimento deve essere rilasciato nel rispetto della normativa vigente al momento del rila- 27 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta scio. Ciò sempre che, invece e come sopra evidenziato, non possa dirsi intervenuto il silenzio assenso. 28 DISTANZE DA RISPETTARE, ANCHE PER IL TERRAPIENO D. L’elevazione di un terrapieno e di scalinate preesistenti, nonché l’innalzamento del livello del terreno attraverso la posa in opera di tubazioni di scarico, il riporto di terreno e la realizzazione di una pavimentazione cementizia, quale complessivo intervento di sistemazione dell’area esterna di una civile abitazione, realizzato a una distanza inferiore a quella prescritta dalle norme urbanistiche locali rispetto alle costruzioni esistenti, può essere considerato una violazione, in quanto nuova costruzione, e quindi essere oggetto di provvedimenti di sospensione dei lavori e di rimessione in ripristino? R. Costituisce orientamento consolidato che, ai fini dell’osservanza delle norme sulle distanze dal confine, il terrapieno e il muro di contenimento, che producano un dislivello o aumentano quello già esistente per la natura dei luoghi (nella fattispecie con realizzazione di pavimentazione cementizia), costituiscono nuove costruzioni, idonee a incidere sulla osservanza delle norme in tema di distanze dal confine (così il Consiglio di Stato, sezione V, n.3637/2000; sezione IV, n.2579/2009; sezione IV, n.7731/2010). In genere, viene considerato costruzione, rilevante ai fini delle distanze legali, anche un terrapieno, se creato artificialmente al di sopra del livello medio del piano di campagna originario (così cassazione civile, sez II, 11 novembre 2003, n.1695; Consiglio di Stato, sez V, 26 giugno 2000 n.3637; Cassazione, sez II, 15 giugno 2001, n.8144). CONDONO: CI VUOLE L’IDONEITÀ STATICA D. Relativamente a un’istanza in sanatoria, inoltrata ad un Comune e relativa ad un immobile con volumetria inferiore ai 450 metri cubi, il Comune stesso, ai fini del rilascio della concessione a sanatoria, richiede (testualmente) la “dichiarazione di idoneità statica di cui all’art. 35 comma 5 L. 47/85 (in caso contrario serve il progetto statico di adeguamento)”. Lo stesso articolo 35 della Legge 47/1985, al comma 5, elenca la documentazione da allegare all’istanza di sanatoria e, alla lettera b), è scritto che l’idoneità statica è dovuta per opera abusiva che superi i 450 metri cubi. Quanto richiesto dal Comune è legittimo e, quindi, la dichiarazione in questione è dovuta per tutti gli immobili? R. Effettivamente la Legge 47/1985 prevede che l’istanza di condono sia corredata dal certificato di idoneità statica solo nel caso in cui l’immobile superi il limite dei 450 metri cubi. Tuttavia, dovendo il Comune rilasciare per l’immobile sanato anche la relativa agibilità, lo stesso Comune può/deve richiedere un documento che attesti le condizioni di sicurezza delle strutture portanti di un fabbricato, requisito, questo, indispensabile per permettere l’uso dell’immobile. EDILIZIA: IN CASO DI ABUSO PAGA IL “COLPEVOLE” D. In presenza di sanatoria edilizia che preveda la demolizione di opere realizzate in violazione delle distanze dalle costruzioni, qualora il Comune non provveda ad ordinare la demolizione prima di rilasciare il titolo di sanatoria, in quale modo l’ente può imporre successivamente la demolizione qualora il proprietario non vi provveda? È ammissibile in tal caso la revoca della sanatoria con relativa riattivazione dell’azione penale per le opere non demolite, rimaste prive di sanatoria? R. Al caso di specie, si ritiene applicabile l’articolo 34, comma 1, Dpr n. 380/2001, secondo cui gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di costruire sono rimossi e demoliti a cura e spese dei responsa- 3° Trimestre 2012 Leggi e Decreti, domanda e risposta bili dell’abuso entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del responsabile dell’ufficio comunale. Non pare percorribile, invece, la strada della revoca del permesso di costruire in sanatoria, visto che la norma prevede, appunto, la possibilità di rimuovere i manufatti abusivi senza che venga meno l’intero permesso nella parte ritenuta conforme. VALUTAZIONE DEI RISCHI: QUANDO È D’OBBLIGO IL DOCUMENTO D. Sono titolare di un’impresa con meno di 10 dipendenti. Sono obbligato a redigere il Documento di valutazione dei rischi secondo il dlgs 81/08? R. Dal 1 luglio 2012 scatta l’obbligo di redazione del Documento di valutazione dei rischi lavorativi anche per quelle imprese, con meno di 10 dipendenti, che finora si sono avvalse del modello di autocertificazione, elaborato ai sensi dell’art. 29, comma 5, del D.lgs 9 apri- le 2008, n. 81. Secondo quanto previsto dal citato D.lgs, la valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro è un adempimento obbligatorio per tutte le aziende con più di 10 lavoratori o per quelle aziende che, pur non superando tale limite, esercitano attività riconducibili a quelle industriali a rischio di incidente rilevante (di cui all’art. 2 del Dlgs 334/1999), centrali termoelettriche ed aziende per la fabbricazione e il deposito di esplosivi, polveri e munizioni. L’autocertificazione, con la quale il datore di lavoro attesta di aver provveduto a valutare tutti i rischi presenti in azienda e ad adottare le relative misure di prevenzione e protezione, non ha mai esonerato lo stesso dall’onere di dimostrare di aver realmente provveduto all’identificazione dei pericoli e alla stima dei rischi residui. La scadenza del 30 giugno 2012 deve quindi essere interpretata come elemento di tutela per gli stessi datori di lavori, ai fini dell’adempimento di cui all’art. 29 del D.Lgs 81/08. 29 3° Trimestre 2012 Notizie dal Collegio MEDIAZIONE: D’OBBLIGO ANCHE PER IL CONDOMINIO A 30 marzo dell’anno scorso è entrata in vigore la mediazione civile e commerciale prevista dal d.Lgs.n. 28/2010 obbligatoria nei seguenti casi: locazioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, divisione, diritti reali, comodato, affitto d’azienda, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica, diffamazione a mezzo stampa od altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari. Dal 20 marzo di quest’anno la mediazione è diventata obbligatoria anche nelle materie del condominio e del risarcimento danni derivanti da circolazione dei veicoli e natanti (art. 5 - comma 1). Come è noto, la mediazione è una procedura di risoluzione delle controversie senza formalità ed alternativa rispetto al giudizio ordinario. A differenza di quest’ultimo, infatti, essa non termina, o meglio non dovrebbe, con una sentenza di un giudice, ma con un accordo eventualmente raggiunto dalle parti assistite da un terzo imparziale: il mediatore. L’esperimento del procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; in altre parole, prima di adire alla giustizia ordinaria, è obbligatorio esperire un tentativo di conciliazione presso un Organo riconosciuto dal Ministero della Giustizia. Quando non occorre la mediazione Restano esclusi dalla mediazione obbligatoria e da quella sollecitata dal giudice (art. 5 comma 4) i seguenti procedimenti in materia di condominio: - per ingiunzione ed eventuale opposizione (per esempio il decreto ingiuntivo nei confronti di un condominio in stato di morosità) - nomina e revoca dell’amministratore In caso di impugnazione di delibera assembleare, la proposizione della mediazione, che è obbligatoria, interrompe il termine di 30 giorni di cui all’art. 1137 c.c. che riprenderà dal deposito del verbale da parte del mediatore presso la segreteria dell’Organismo. Scelta dell’Organismo di mediazione La mediazione deve svolgersi presso un Organismo, pubblico o privato, che sia iscritto nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia. Preliminarmente occorre osservare che, nel caso in cui il regolamento condominiale contenga una clausola indicativa dell’Organismo a cui i condomini devono rivolgersi per esperire gli eventuali tentativi di conciliazione, la parte istante (cioè quella che propone l’istanza di mediazione) dovrò rivolgersi all’Organismo indicato (art. 5 comma 5). È ovvio, nei casi più in generale, rivolgersi ad un Organismo che abbia una sede vera e propria (e non meri uffici operativi) preferibilmente nel circondario del Tribunale presso il quale farà eventualmente istanza di omologazione del verbale di mediazione (art. 12). Occorre, inoltre, porre attenzione sulla scelta di un Organismo che prevederà la possibilità di svolgere la mediazione anche con modalità 3° Trimestre 2012 Notizie dal Collegio telematiche (come il caso in cui l’istante abiti in una città lontana rispetto a quella ove si trova il condominio). Si ricorda infine che vi sono Organismi che prediligono la mediazione puramente facilitativa che si esplicita quando il mediatore formula una proposta solo se le parti la richiedano espressamente e concordatamente. Vi sono poi Organismi che avvallano anche la cosiddetta mediazione valutativa; il che vuol dire che il mediatore, quando lo ritenga opportuno, formula di sua iniziativa una proposta di accordo (art. 11 comma 1). Le parti valuteranno l’accettazione o il rifiuto, un rischio quest’ultimo che, in base all’art. 13 del decreto legislativo in parola, porterebbe a conseguenze pesanti in campo di spese processuali una volta definito il processo davanti al giudice ordinario. Come attivare la mediazione Una volta scelto l’organismo basta recarsi presso la segreteria e compilare il modulo di istanza di mediazione oppure presentare l’istanza on-line tramite il sito internet dell’Organismo stesso. Particolare attenzione bisogna porre al criterio temporale; in caso di più istanze su una medesima controversia, la mediazione deve svolgersi presso l’Organismo ove è stata depositata la prima facendo fede la data di ricezione (art.4). SE L’ALTRA PARTE PARTECIPA: - per il solo fatto che si tratta di mediazione obbligatoria (ex art.5 comma1) l’importo delle spese di mediazione deve essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni e della metà per gli altri scaglioni; - l’importo subisce un aumento (non superiore ad un quarto) solo in caso di successo della mediazione (non potrà applicarsi alcun altro aumento previsto, invece, per le altre forme di mediazione, in caso di particolare importanza, complesMediazione obbligatoria (condominio, sità o difficoltà dell’affare, formulazione della proposta di locazione, eccetera) mediazione). SE NESSUNA DELLE CONTROPARTI PARTECIPA: - l’importo delle spese di mediazione sarà unicamente di € 40,00 per il primo scaglione o € 50,00 per gli altri scaglioni (più le spese di avvio, come sempre); - nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore opera l’ aumento di un quinto. - L’importo delle spese di mediazione deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; - Se nessuna delle controparti partecipa le spese di mediazione sono unicamente € 40,00 per il primo scaglione o 50,00 € per gli altri scaglioni ( più le spese di avvio, come sempre, e l’eventuale aumento in caso di proposta); - L’importo può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, comMediazione facoltativa, mediazione solplessità o difficoltà dell’affare; lecitata dal giudice o prevista dalle parti - Nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore opera l’aumento di un quinto, - L’importo deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione. A differenza della mediazione obbligatoria, in caso di mediazione facoltativa si avrà il cumulo degli aumenti previsti. 31 3° Trimestre 2012 Notizie dal Collegio CANNA FUMARIA, QUANDO È LEGITTIMA Per la legittimità dell’opera non conta il diritto di veduta, ma vale il principio sulla cosa comune. Per valutare se sia legittima la realizzazione da parte di un condomino di una canna fumaria che percorre tutto il muro condominiale non bisogna considerare se il nuo- te dei tre metri deve essere rispettato solo tra costruzioni in cui tale limite non può essere applicato nel caso di realizzazione di una canna fumaria. Ribadisce la Cassazione che la canna fumaria non è qualificabile come costruzione, trattandosi di un mero manufatto che costituisce un semplice accessorio. 32 vo manufatto impedisca o meno la veduta del proprietario dell’attico sovrastante ma individuare se, con la realizzazione di essa, sia impedito o meno agli altri comproprietari l’uso del detto muro perimetrale. In altri termini, in casi del genere, non bisogna fare applicazione alle norme a tutela del diritto di veduta bensì del principio generale desumibile dall’art. 1102 del codice civile in base al quale ciascun partecipante può servirsi della cosa comune purché non alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso. Sono queste le più recenti ed interessanti conclusioni alle quali è pervenuta la seconda sezione della Corte di Cassazione con la sentenza n. 2711 del 23 gennaio 2012. Per quanto attiene alle distanze, i giudici della Suprema Corte hanno sottolineato che il limi- EDILIZIA: RINNOVATO IL CONTRATTO Il 23 aprile 2012 le parti sociali hanno rinnovatio il contratto collettivo nazionale del lavoro del settore artigiano, edili e affini. Si invia in allegato la tabella riassuntiva dei principali punti del contratto. Per ulteriori informazioni collegarsi al sito internet “www.cnai.it”. 3° Trimestre 2012 Notizie dalla Cassa PREVIDENZA E CONTRIBUZIONE, COSA È CAMBIATO C on nota del 7 marzo u.s. il Ministero del Lavoro ha approvato la serie di modifiche regolamentari che il Comitato dei Delegati aveva deliberato nelle sedute del mese di novembre 2010, maggio 2011 e del 23-25 novembre 2011. Si scioglie quindi la riserva posta su alcune modifiche regolamentari commentate nel periodico “Geometra Oggi n.2/2012” alle quali si aggiunge un altro complesso articolato di interventi evidenziati nella circolare della Direzione Generale della cassa Italiana Geometri del 12 marzo 2012 che si invia in allegato. È NATA LA “GEOMETRI CARD” La Cassa Italiana Geometri, in collaborazione con la Fondazione Geometri, ha realizzato, attraverso la Q.N. Financial Services S.p.a. la “Geometri Card”: una prepagata ricaricabile innovativa estremamente affidabile e semplice nell’utilizzo. La “Geometri Card” è dotata di IBAN specifico per cui l’iscritto potrà effettuare pagamenti in tutti gli esercizi convenzionati ed abilitati al circuito Master Card in completa sicurezza grazie al sistema Chip&Pin, prelevare contante, disporre e ricevere bo- nifici, autorizzare domiciliazioni di utenze e l’addebito di RID senza la necessità di intrattenere od attivare un nuovo conto corrente bancario. Inoltre la “geometri card” può essere utilizzata per il versamento dei contributi previdenziali previsti, in modalità semplificata sul “Portale dei pagamenti” presente sul sito “www.cassageometri.it”. Il costo di adesione è di soli 10 €, con addebito alla prima ricarica, per tutta la sua validità che è di 4 anni.La carta può essere richiesta da tutti i geometri iscritti all’albo unicamente sul sito “www.cassageometri.it” entrando in “Area riservata” (accesso attraverso inserimento di matricola e password) compilando il modulo di adesione disponibile attraverso lo specifico servizio on-line. La richiesta della carta avviene tramite una procedura guidata di compilazione. CHIARIMENTI…ON LINE La Direzione Generale informa sulle modalità per la visualizzazione e stampa copia del modello CUD nonché per la compilazione e trasmissione del modello DF RED 2012. Nota in allegato. 33 3° Trimestre 2012 Notizie dalla Cassa Tabella riduzioni e aumenti dell’importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento (art. 4 D.lgs n.28/2010 come modificato dal D.M. n. 145/2011 ed esplicitato dalla Circolare Ministeriale del 20 dicembre 2011): LA POSTA PER I PROFESSIONISTI 34 La famosa busta svedese di colore arancione sta diventando realtà anche in Italia anche se, per il momento, in fase sperimentale. Con l’inizio dell’anno gli enti previdenziali dei professionisti hanno inviato la spedizione di una prima serie di modello ECI- Estratto Conto Integrato - documento nel quale sono esposti, in ordine cronologico, i versamenti ed i periodi contributivi maturati presso diverse gestioni di previdenza obbligatoria con le quali i contribuenti sono stati assicurati. Un riepilogo dunque della vita lavorativa diviso in due sezioni: la prima contenente elementi utili alla valutazione della anzianità contributiva; la seconda in cui vengono riportate le caratteristiche prettamente contabili ovvero la contribuzione dovuta e gli importi effettivamente erogati. Vale la pena sottolineare quanto sia importante la conoscenza dei periodi contributivi in diverse istituzioni previdenziali obbligatorie in quanto, se non coincidenti, possono essere utilizzati in caso di richiesta della totalizzazione gratuita. TOTALIZZAZIONE, FUORI DALLA RIFORMA La totalizzazione è fuori dai nuovi requisiti di pensionamento. Valgono, infatti, i vecchi limiti di età e di contribuzione unitamente alla “vecchia finestra” per la decorrenza. Tutto e meglio è precisato dall’Inps a mezzo della Circolare n. 35/2012. Lo strumento. Aperto a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e libero professionisti che hanno versato contributi, non coincidenti temporaneamente, in diverse casse, gestioni o fondi previdenziali, che altrimenti non potrebbero utilizzare. Si ricorda che non è possibile effettuare la totalizzazione parziale. Le ultime novità. Ai sensi dell’art.24 – comma 19 – del D.L. n. 201/2011 possono rientrare nella operazione di totalizzazione anche coloro che in una o più gestioni previdenziali fanno valere anzianità contributiva anche minore di tre anni. Il sistema del calcolo Il calcolo della pensione eseguito dalla gestione interessata è “pro-quota” in funzione dei periodi di iscrizione effettivamente maturati. Per quanto attiene alle pensioni della Cassa Italiana Geometri in regime di totalizzazione – D.Lg.n. 42/2006 - si invia, in allegato, lo schema delle condizioni e dei requisiti. 3° Trimestre 2012 Istat STATISTICA E INDICI DI RILEVAZIONE Legge n. 392/1978, art. 81 (Equo Canone) Variazioni annuali Al 100% Al 75% Aprile 2012/2011 (G. U. n. 115/2012) 3,200 2,400 Maggio 2012/2011 (G.U. n. 142/2012) 3,000 2,250 Giugno 2012/2011 (G. U. n. 166/2012) 3,100 2,350 Variazioni Biennali Al 100% Al 75% Aprile 2012/2011 (G. U. n. 115/2012) 5,900 4,425 Maggio 2012/2011 (G.U. n. 142/2012) 5,800 4,350 Giugno 2012/2011 (G. U. n. 166/2012) 6,000 4,500 In allegato tabella riepilogativa degli indici Istat dal mese di luglio 2010 al mese di giugno 2012 ed il relativo riferimento assoluto giugno 1978- giugno 2011. 35 3° Trimestre 2012 allegati: Speciale novità normative fiscali ED IL IZ I A E A PPA LT I pportunità are gio borata dal Consiglio Milano). I parchegsuddividono a loro categorie: pubblici a vendita separata soltanto ove ciò sia te previsto dalla conginaria stipulata con erché in questi caso e dei box avviene in perficiaria su aree di bblica) e privati (per state previste dalla 89 numerose agevoistiche e civilistiche: sempio, alle maggionecessarie per autotruzione di parcheggi mbito condominiale). lla novella del 2012, o il notaio 36Ugo Friedheggi Tognoli privati ere venduti separal’appartamento, nel e norme civilistiche enza e delle due sezioni: la destinazione e rimanere la stessa potrà essere ricavato un laboratorio) e l’acrà destinarlo a pertia unità immobiliare esimo comune. iproduzione riservata no della metrorenza di Enric nte del workshop one «Paesaggi delgetto e fruizione» a Acma Centro di (tel. 02.70639293 eb.com), 24 magsede Fondazione plus Rubattino, via rcinelle 2, Milano. xpo 2015, il proeventi globali», al Politecnico di za Leonardo da maggio ore 9.00, PARCHEGGI: COMPRAVENDITE, EREDITÀ, DONAZIONI TIPOLOGIA DI PARCHEGGIO CARATTERISTICA FONDAMENTALE DELLA CATEGORIA CIRCOLAZIONE I parcheggi, in quanto assoggettati a un vincolo pertinenziale per legge, circolano di regola insieme alle unità principali. Se ceduti separatamente, è comunque attribuito ai condomini un diritto reale d’uso inderogabile*** *** Tale diritto nasce da una costante interpretazione giurisprudenziale. La legge 246 del 28/11/2005 ha invece stabilito che questi parcheggi sono liberamente trasferibili. Questa norma però, per la giurisprudenza, è applicabile solo dall’entrata in vigore della legge (16/12/2005). 1b) Ponte o Standard Costruiti contestualmente al I parcheggi non sono assoggettati a vincoli successivi a l fabbricato ove si trovano gli pertinenziali e possono essere liberamente 16/12/2005 appartamenti ceduti I parcheggi, in quanto assoggettati a un vincolo pertinenziale per legge, circolano Costruiti successivamente alle di regola insieme all’unità principale. 2a) Tognoli Privati unità immobiliari delle quali Possono essere ceduti separatamente se costituiscono pertinenza l’acquirente del parcheggio lo destina a pertinenza di altra unità immobiliare posta nello stesso comune I parcheggi, in quanto assoggettati a un Costruiti in proprietà superficiaria vincolo pertinenziale per legge, circolano di su aree o nel sottosuolo di aree regola insieme all’unità principale. Possono 2b) Tognoli Pubblici di proprietà pubblica nell’ambito essere ceduti separatamente se tale del Programma Urbano dei possibilità era stata prevista nell’originaria Convenzione con il Comune, oppure se il Parcheggi Comune ne autorizzi la cessione separata Categoria eterogenea comprendente alcune tipologie tra cui: i) Parcheggi ante 1/1/1967; I parcheggi, anche se assoggettati a vincoli ii) Parcheggi in eccedenza agli pertinenziali, possono essere liberamente 3) Liberi Standard e alla Legge Tognoli; ceduti iii) Parcheggi costruiti dopo le unità immobiliari delle quali costituiscono pertinenza e non compresi tra i Parcheggi Tognoli Fonte: Consiglio notarile di Milano Costruiti insieme al fabbricato 1a) Ponte o Standard d ove si t rovano le unit à anteriori al 16/12/2005 immobiliari a favore delle quali sono destinati a pertinenza APPUNTAMENTI Ecopark MM, riqualificazione area logistica magazzini Malpensa: concorso di idee indetto dalla Società magazzini Malpensa (Lonate Pozzolo, Va, tel. 0331.661741 www. magazzinimalpensa.com). Masterplan della riqualificazione architettonica di un complesso industriale logistico: multipiano auto parking; direzionale; espositivo; magazzini; commerciale; servizi. Sopralluogo comune 28 maggio dalle ore 10.00, termine consegna elaborati 31 luglio. Premi: € 7.000, € 3.000, € 2.000. Architettando 2.0, mostra itinerante dall’8 giugno, a Palazzo Milo (via Garibaldi, Trapani, successivamente ad Alcamo, Castellammare del Golfo, Castelvetrano-Selinunte, Premi: € 40.000, € 6.000 € 4.000. «Claudio Baracca», premio di architettura indetto dagli Ordini degli Architetti di Varese, Pavia, Como e Sia (Società svizzera degli ingegneri e degli architetti) sezione Ticino, riservato a opere di riconversione funzionale e ampliamento di edifici preesistenti. Primo premio € 4.000, primo premio under 40 € 4.000. Iscrizioni da effettuare entro il 4 giugno, inviando curriculum, scheda progetto, due tavole in formato A1 - www.ordinearchitettivarese.it. 2012 architettura oltre, rassegna di idee degli ultimi cinque anni per il 17° 3° Trimestre 2012 allegati: Speciale novità normative fiscali 37 3° Trimestre 2012 allegati: Agenzia del Territorio TRATTAMENTO CATASTALE DELLE ISTANZE DI DEMOLIZIONE CONCERNENTI FABBRICATI CON RENDITA PRESUNTA CIRCOLARE AGENZIA DEL TERRITORIO PROT. 4260 DEL 26/01/2012 Oggetto: TRATTAMENTO CATASTALE DELLE ISTANZE DI DEMOLIZIONE CONCERNENTI FABBRICATI CON RENDITA PRESUNTA È pervenuta alla scrivente la comunicazione n. 222 del 10 gennaio 2012, della Direzione regionale Toscana, con la quale si richiedono chiarimenti in merito alla corretta modalità operativa da seguire per i fabbricati accertati dall’Ufficio con rendita presunta e successivamente demoliti. Al riguardo la citata Direzione “ritiene che, in tali casi, sia sufficiente accettare dalle parti un docfa che riporta nel quadro B l’indicazione di “unità in soppressione” (con data di variazione successiva a quella di effettuazione del sopralluogo) e che nelle note si faccia riferimento al fatto che l’immobile demolito era stato oggetto di attribuzione della rendita presunta. Si ritiene inoltre necessario indicare che il docfa sia presentato insieme ad una istanza con cui richiedere la cancellazione dei segni grafici, che sono stati introdotti in mappa con l’attribuzione della rendita presunta, e l’apposizione di una opportuna annotazione nel data base censuario del C.T: per evidenziare la demolizione del manufatto ed il ripristino dello stadio precedente”. Sul tema, la scrivente concorda sulle modalità operative prospettate dalla richiamata Direzione regionale che prevedono l’esclusione del tipo mappale, in quanto le particelle oggetto d’intervento non contengono la rappresentazione di alcun fabbricato. SI ritiene opportuno precisare le seguenti ulteriori modalità operative: 38 1. per la cancellazione del simbolo”< >” è necessaria un’apposita istanza della parte in bollo, in cui è specificata la data di demolizione e allegata apposita documentazione relativa all’avvenuta demolizione, resa ai sensi dell’art. 47 della legge 28 dicembre 2000, n. 445, o altro idoneo atto. 2. la dichiarazione di variazione con procedura Docfa, resa dalla parte con la causale “Variazione -1-planimetrica / e- demolizione totale”, precisa nella relazione tecnica del modello D la data dell’avvenuta demolizione dell’immobile oggetto di rendita presunta, la data di redazione dell’istanza in bollo presentata. Con la variazione in commento non è possibile la costituzione di area urbana ad eccezione del caso in cui la particella interessata abbia avuto tale qualificazione precedentemente alla registrazione della PAC; 3. l’Ufficio, a seguito dell’istanza di cancellazione del simbolo testuale “< >” al catasto terreni per demolizione, procede ad aggiornare la mappa con le procedure “Wegis” disponibili ed il data base censuario con le cosiddette “Funzioni d’ausilio”, utilizzando la causale “Verifica d’ufficio”, indicando nel campo “Riferimenti” la dizione “Demolizione immobile oggetto di rendita presunta - Istanza n. xx)o(x/aaaa” e sostituendo, nel nuovo stadio, l’annotazione in precedenza apposta con la seguente: “particella interessata da immobile urbano oggetto di attribuzione di rendita presunta e successivamente demolito come richiesto dalla parte con istanza del gg mm aaaa acquisita al prot, n, xxxxx”. Relativamente alla nota di variazione d’ufficio, ordinariamente, nel campo “Data validità” è da indicare la data di demolizione. Resta inteso che nell’ipotesi in cui la particella sia stata in precedenza censita con la qualità “FUA”, rimane a carico del soggetto dichiarante la presentazione della dichiarazione di variazione colturale, mediante mod. 26, o l’utilizzo della procedura Docte. In tale fattispecie la richiesta potrà essere avanzata, in alternativa, anche nella domanda in bollo richiamata al punto 1, se la coltura effettivamente praticata non è variata rispetto a quella iscritta negli atti precedentemente all’apposizione della qualità “FUA”. È opportuno che gli atti in precedenza richiamati, qualora necessari siano unitariamente presentati o inoltrati all’Ufficio provinciale competente. Si invitano gli Uffici in indirizzo ad adeguare la prassi interna alle indicazioni sopra rappresentate, portandole a conoscenza dei professionisti interessati, e le Direzioni regionali a verificarne la corretta applicazione. Cordiali saluti Il Direttore Centrale Franco Maggio 3° Trimestre 2012 allegati: Agenzia del Territorio 39 3° Trimestre 2012 allegati: Agenzia del Territorio 40 3° Trimestre 2012 allegati: Agenzia del Territorio 41 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dal Collegio 42 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa 43 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa 44 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa 45 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa 46 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa 47 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006) Page 1 of 3 PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006) La totalizzazione consente di cumulare più periodi assicurativi intrattenuti presso diverse gestioni previdenziali. La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi posseduti nelle gestioni ed ai fini del conseguimento del diritto ad un'unica prestazione possono essere cumulati solo i periodi non coincidenti. La possibilità di accedere alla totalizzazione è estesa anche a coloro che abbiano maturato il diritto autonomo a pensione in una delle gestioni interessate a condizione che gli interessati non siano già titolari di altra pensione. Correlati IL SISTEMA DI CALCOLO CONTRIBUTIVO IL SISTEMA DI CALCOLO RETRIBUTIVO La facoltà di totalizzare ai sensi del D.lgs. n. 42/2006 è riconosciuta a decorrere dal 1.1.2006. LE CONDIZIONI 48 • i richiedenti non devono essere già titolari di un trattamento pensionistico; • il cumulo dei periodi assicurativi presenti in gestioni diverse purché non coincidenti temporalmente; • a far data dal 1/01/2012 si possono totalizzare tutti i contributi versati nelle varie gestioni senza alcun limite temporale contributivo; • può essere chiesta la totalizzazione anche nelle ipotesi in cui si raggiungano i requisiti minimi per il diritto a pensione in una gestione o fondo; • non è possibile effettuare una totalizzazione parziale, sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi della singola gestione. LE PRESTAZIONI CONSEGUIBILI - REQUISITI Pensione di anzianità • 40 anni di anzianità contributiva indipendentemente dall'età anagrafica; • sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti. Pensione vecchiaia • 65 anni di età sia per gli uomini che per le donne; • 20 anni di anzianità contributiva; • sussistenza di ulteriori requisiti eventualmente previsti dai singoli ordinamenti. Pensione di inabilità • requisiti richiesti nella Gestione in cui si verifica l'evento; • requisiti di contribuzione e iscrizione previsti dall'Ente di iscrizione al verificarsi dello stato di inabilità. Pensione indiretta 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006) • Requisiti di assicurazione e contribuzione richiesti nella forma pensionistica nella quale il era iscritto al momento del decesso: • decessi avvenuti a decorrere dal 3 marzo 2006: applicazione D.Lgs. n° 42/06; • decessi avvenuti anteriormente al 3 marzo 2006: applicazione D.M. n° 57/03. Page 2 of 3 dante causa PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DECORRENZA La prestazione è conseguibile a domanda e va presentata all'ente gestore della forma assicurativa a cui da ultimo il medesimo è, ovvero, è stato iscritto (Ente di istruttoria). L'altro Ente presso cui sussistono anni assicurativi è detto Ente di competenza. Pensione di Anzianità • requisiti di età e di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2010: il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; • requisiti di età e di contribuzione maturati nel 2011: il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti a prescindere dalla data di presentazione della domanda (legge 122/2010); • requisiti di età e di contribuzione maturati dal 2012: il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti più un mese di ulteriore posticipo come sotto indicato (legge 111/2011): • 1 mese per coloro che maturano i requisiti nel 2012 • 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2013 • 3 mesi per coloro che maturano i requisiti nel 2014 Pensione di Vecchiaia • requisiti di età e di contribuzione maturati entro il 31 dicembre 2010: il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda; • requisiti di età e di contribuzione maturati nel 2011 e 2012: • il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti a prescindere dalla data di presentazione della domanda; • requisiti di età e di contribuzione maturati dal 2013 al 2015: - il trattamento si consegue trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti oltre all'adeguamento alla speranza di vita (legge n. 111/2011) - 65 anni e 3 mesi + finestra 18 mesi Pensione Indiretta • La pensione ai superstiti decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. Pensione di Inabilità • Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda. AMBITO DI APPLICAZIONE 49 3° Trimestre 2012 allegati: Notizie dalla Cassa PENSIONI IN REGIME DI TOTALIZZAZIONE (d.Lgs. n. 42 del 2/2/2006) Page 3 of 3 • Si può accedere alla totalizzazione anche se si è maturato il diritto presso uno degli enti interessati. • Non si può accedere alla totalizzazione se si è già titolari di trattamento pensionistico. MODALITÀ DI CALCOLO Il calcolo del pro quota a carico della Cipag viene effettuato con il sistema contributivo di cui alla legge 335/95 , ma con coefficienti diversi, sia pur corretto da una relazione matematica (Algoritmo) prevista dal decreto stesso. Viene, invece, utilizzato il sistema di calcolo reddituale nel caso in cui il richiedente abbia maturato il requisito d'anzianità contributiva e di iscrizione prevista per la pensione di vecchiaia ordinaria. Sulla quota di pensione di anzianità da totalizzazione vengono applicati i coefficienti di riduzione legati all'età anagrafica ed all'anzianità contributiva, ogniqualvolta il relativo calcolo venga effettuato con il criterio retributivo. Tali riduzioni non vengono applicate solo ove la quota pensionistica sia liquidata in presenza di almeno 40 anni di anzianità contributiva maturata presso la Cipag. Non si applica invece il requisito del raggiungimento del limite del volume d'affari minimo previsto dal comma 8 dell'art. 3 del Reg. Contr. TRATTAMENTO MINIMO Sulle pensioni in totalizzazione non è riconosciuto l'istituo dell'integrazione al trattamento minimo e le stesse sono integralmente cumulabili con i redditi da lavoro. PAGAMENTO DEI TRATTAMENTI Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall'INPS anche nei casi in cui detto Ente non sia interessato al pagamento di alcuna quota di pensione. REVERSIBILITÀ 50 Le pensioni dirette liquidate con la totalizzazione sono reversibili ai superstiti. Le domande di reversibilità di pensioni dirette in totalizzazione vanno sempre presentate all'Inps che curerà l'istruttoria e la liquidazione delle stesse. 3° Trimestre 2012 allegati: Istat LA VARIAZIONE ISTAT MESE PER MESE DEGLI ULTIMI 24 MESI Dato Istat di Giugno 1978 - Giugno 2011 per la Legge 392/78 sull’Equo Canone Assoluto 354,825% Per ulteriori dati rivolgersi alla sede Sicet più vicina Mese Anno Variazione annuale 100% Variazione ridotta 75% Variazione biennale 100% Variazione ridotta 75% Gazzetta Ufficiale n. Giugno Maggio Aprile Marzo Febbraio Gennaio Dicembre Novembre Ottobre Settembre Agosto Luglio Giugno Maggio Aprile Marzo Febbraio Gennaio Dicembre Novembre Ottobre Settembre Agosto Luglio 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2010 2010 2010 2010 2010 2010 3,1 3,0 3,2 3,2 3,3 3,2 3,2 3,2 3,2 3,0 2,8 2,7 2,7 2,6 2,6 2,5 2,3 2,2 1,9 1,7 1,7 1,6 1,5 1,7 2,325 2,250 2,400 2,400 2,475 2,400 2,40 2,40 2,40 2,250 2,100 2,025 2,025 1,950 1,950 1,875 1,725 1,650 1,425 1,275 1,275 1,200 1,125 1,275 6,0 5,8 5,9 5,8 5,6 5,4 5,1 5,0 5,0 4,6 4,3 4,4 4,1 4,2 4,3 4,0 3,6 3,5 2,9 2,4 1,9 1,7 1,8 1,6 4,5 4,350 4,425 4,350 4,200 4,050 3,825 3,75 3,75 3,45 3,225 3,300 3,075 3,150 3,225 3,000 2,700 2,625 2,175 1,800 1,425 1,275 1,350 1,200 166 del 18/7/12 pag. 71 142 del 20/6/12 pag. 141 115 del 18/5/12 pag. 34 90 del 17/4/12 pag. 24 71 del 24/3/12 pag. 62 50 del 29/2/12 pag. 96 17 del 21/1/12 pag. 114 294 del 19/12/11 pag. 109 276 del 26/11/11 pag. 35 247 del 22/10/11 pag. 58 222 del 23/9/11 pag. 58 195 del 23/8/11 pag. 45 168 del 21/7/11 pag. 51 147 del 27/6/11 pag. 121 117 del 21/5/11 pag. 16 94 del 23/4/11 pag. 43 68 del 24/3/11 pag. 34 48 del 28/2/11 pag. 67 18 del 24/1/11 pag. 35 301 del 27/12/10 pag. 117 273 del 22/11/10 pag. 50 249 del 23/10/10 pag. 57 223 del 23/9/10 pag. 22 198 del 25/8/10 pag. 53 N.B.: L’indice di riferimento è il FOI (Famiglie Operai Impiegati) I dati nella Tabella servono a calcolare l’aggiornamento del canone di locazione “Patti in deroga”, in base alla variazione annuale dei prezzi rilevata dall’Istat al 75%. Riportiamo anche il dato delle variazioni biennali, utile per aggiornare alcuni canoni per “usi diversi”. Occorre fare riferimento alla variazione registrata nel mese di decorrenza del contratto. L’aumento ha effetto solo dal mese successivo alla richiesta del proprietario. 51