6HPSOLFH Costituita la nuova Associazione degli Operatori dei Servizi Demografici La Riconciliazione DA Anno 3 - Numero 4 - Aprile 2001 Soc. Ed. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli I l giorno 20 Aprile si è costituita a Cascina (PI) una nuova Associazione professionale degli operatori dei Servizi Demografici dei Comuni. La manife st a zi one si è s vol ta p res s o l’EUROHOTEL con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Cascina. La nuova Associazione ha assunto il nome DeA (acronimo di DEMOGRAFICI ASSOCIATI). All’atto costitutivo, effettuato alla presenza del Notaio, erano presenti 174 operatori dei Servizi Demografici provenienti dai Comuni della Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Friuli. Il filo comune degli interventi degli operatori che hanno contribuito all’illustrazione degli scopi e del programma d’azione della nuova associazione ha sottolineato quanto sia impor(Continua a pag. 2) L’intervento del Direttore alla costituzione della De.A Le ragioni del cuore V orrei brevemente esporre agli operatori che partecipano a questo solenne momento di costituzione della nuova Associazione alcune ragioni per le quali oggi prendo parte ai lavori in questa sede, oltre che in qualità di operatrice dei servizi demografici di un Comune della Liguria, anche come Direttore di una rivista specializzata che riscuote sempre più apprezzamenti e adesioni da parte degli addetti del settore. Illustrerò quelle che per me sono diventate, nel corso del tempo “Le ragioni del cuore”. La rivista “Semplice” nasce come strumento di informazione e di formazione per gli operatori dei servizi demografici. “Semplice”, edita dalla Società Tipografica Barbieri e Noccioli di Empoli, ad un certo punto, nel dicembre 1998, raccoglie l’esigenza collettiva del nostro settore di avere a disposizione uno strumento di comunicazione, di informazione che portasse sulle scrivanie degli operatori dei servizi demografici, nel più breve tempo possibile, le notizie (Continua ale pagina 2) fresche, le ultime circolari, novità Le novità introdotte dal D.P.R. 396/2000 di Patrizia Lupino Demografici Associati normative. Si raccoglieva soprattutto la richiesta degli operatori dei piccoli Comuni che il più delle volte erano penalizzati sia dalla mancanza d’informazione delle novità, sia dell’informazione sulla corretta applicazione delle norme. “Semplice” diventa lo strumento pratico, quotidiano che insegna agli operatori il modo di lavorare ed è utilizzato nell’agire amministrativo consueto. Una volta l’apprendistato era d’obbligo, qualcuno ti seguiva nella crescita professionale, trasmetteva la sua esperienza e ti metteva in grado di proseguire da solo il lavoro. Oggi il più delle volte ci si trova soli di fronte ai problemi lavorativi e nessuno si occupa né si preoccupa di insegnare e di suggerire ciò che occorre fare. “Semplice” nasce da un gruppo di persone che sono sensibili ai reali problemi degli operatori perché sono anche loro colleghi del settore e sanno capire cosa succede ogni giorno dietro le quinte. “Semplice” vede la luce con l’intento di fornire le indicazioni necessarie, le me(Continua a pagina 2) L’Opinione Le autentiche di firma: cosa cambia L a riconciliazione tra i coniugi è prevista nel nostro ordinamento dall’art. 154 del C.C. nel Libro I –Delle persone e della famiglia al Titolo IV – Del matrimonio nel Capo V – Dello scioglimento del matrimonio e della separazione dei coniugi. All’art. 154 del C.C. così sostituito dall’art. 33 della Legge del 19 (Continua a pagina 4) Sommario STATO CIVILE Circ. 16/01 Ministero Giustizia Cremazione Diritti di stato civile 10 9 11 E-GOVERNMENT Circ. Miacel 7/01 19 LEVA MILITARE Consistenza obiettori 21 FIRMA DIGITALE Circolare AIPA/CR/27 23 GARANTE Tessera elettorale 9 GLI INTERVENTI di Alessandro Martini C on l’emanazione del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il legislatore ha inteso, oltre a raccogliere in un unico articolato la normativa riguardante l’oggetto, compiere un ulteriore passo verso la semplificazione. Tra le molte novità spiccano sicuramente quelle riguardanti le autentiche delle sottoscrizioni. Si sono succedute negli anni norme e relative circolari interpretative che regola(Continua a pagina 6) Le ragioni del cuore Patrizia Lupino 1 La riconciliazione Patrizia Lupino 1 Autentiche di sottoscrizioni Alessandro Martini 1 Bastiancontrario 17 Lettere al Direttore 12 Scadenzario Maggio 18 Quesiti 26 INDICE ANNO 2000 13 2 Semplice Le ragioni del cuore di Patrizia Lupino (Continua da pagina 1) todologie in uso ed i suggerimenti ad hoc nel nostro mondo lavorativo. Queste oneste basi hanno portato la nostra rivista ad affermarsi sempre di più nel settore demografico. Ma la rivista non è solo questo, non può limitarsi a questi aspetti. “Semplice” è qualcosa di più. Rappresenta il confronto, la crescita professionale, lo scambio delle esperienze, la valorizzazione delle idee innovatrici degli operatori dei servizi demografici e di tutta la categoria nel suo insieme. Quest’ultima può diventare un tutto, ovvero un insieme di parti dove le singole unità sono gli operatori ed il tutto sono gli operatori associati, come sta succedendo nella storia associativa. Per contro noi, con la nuova Associazione, vogliamo che la categoria diventi non solo la mera somma di parti, ma un tutto che è più dell’insieme delle parti: è un’unità superiore custodita ed indivisibile che si proietta all’esterno con unità e forza morale. Questo significa per noi dover diffondere Costituita la nuova Associazione degli Operatori dei Servizi Demografici (Continua da pagina 1) tante per la categoria l’unione di intenti ma anche la consapevolezza di essere p r ot a gon i s t i d el l’ in n ova zi on e e dell’ammodernamento del sistema pubblico. Il motto della nuova associazione “una rete di innovatori” contraddistingue, oggi ed anche per il futuro, il modo di porsi degli operatori rispetto alle idee ed ai progetti innovativi. Essere innovatori significa spingere le amministrazioni a dialogare non solo in rete ma anche saper guardare insieme al futuro sapendo che esso è già nel nostro presente, nelle nostre azioni quotidiane e nei nostri principi. Dopo l’ampio dibattito svoltosi a seguito degli interventi di Enzo Lovallo (Torino), i valori della solidarietà, della partecipazione, della collaborazione e della valorizzazione della persona umana all’interno del mondo del lavoro. Tanti sono i nemici dell’onestà intellettuale e della trasparenza d’animo, ma il nostro compito è superiore alle loro bassezze. Vuol dire per noi avere la capacità di andare oltre, contrapponendo la volontà di interpretare il nuovo e il domani e di collocarci costruttivamente nel processo di innovazione e di ammodernamento di ogni sottosistema sociale e nel nostro caso della P.A. Il futuro è già nel nostro presente, nelle nostre idee e nelle nostre azioni. Il periodico dei demografici crescerà ancora con il contributo degli operatori, si diffonderà diventando il faro guida di questa nuova Associazione dettando le linee di comportamento e di condotta per raggiungere l’obiettivo della uniformità ed univocità degli atteggiamenti di chi opera quotidianamente con esperienza e professionalità nei servizi demografici. Gli altri riconosceranno i nostri meriti soltanto nel momento in cui saremo determinati, professionali e propositivi. Queste sono le “Ragioni del cuore” e questa convergenza con gli scopi ed i valori della costituenda Associazione hanno permesso il sodalizio che farà diMaria Luisa Calligaro (Buja), Maurizio Buzzani (Grosseto), Roberto Gimigliano (Ventimiglia), Patrizia Lupino (S. Margherita Ligure), Luciano Pignatelli (Monte Argentario), Marcello Lazzeri (Altopascio) l’assemblea ha provveduto all’elezione degli organismi dirigenti. La neonata associazione vuole essere: • punto di riferimento autorevole per la rappresentanza degli interessi di chi si occupa professionalmente dei servizi demografici, ponendo lo sviluppo dei rapporti cittadino-pubblica amministrazione come valore fondamentale; • motore di sviluppo della professionalità dei nostri associati quale presupposto per il successo e la crescita delle persone che operano nei servizi demografici • fornitore di servizi ad alto contenuto di professionalità, offerti attraverso un’organizzazione che sappia interpre- ANNO III - Numero 4 - APRILE 2001 Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli Direttore Responsabile: Patrizia Lupino Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici (Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: P. Lupino A. Martini, O. Ciaponi, M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M.L. Calligaro. CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2001 L. 150.000 Ufficio abbonamenti Tel. 0571 920394 - Fax 0571 920859 E-mail: [email protected] I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli DA Demografici Associati ventare la rivista “Semplice” da me diretta l’elemento di sostegno ed organo di stampa e di informazione della De.A. Nell’auspicare a tutti noi un felice e lungo cammino insieme, nella piena convinzione che la serenità d’animo e la grinta necessaria per affrontare le difficoltà che si presenteranno non debbano mai mancare, a tutti i presenti e a quei colleghi che oggi non sono qui ma che ci hanno inviato toccanti telegrammi di auguri ed e-mail, e a coloro che condivideranno con noi il futuro, auguro un BUON INIZIO! Oggi, in questa sede, probabilmente stiamo contribuendo a fare un pezzo di storia, la nostra storia di operatori dei servizi demografici ma anche quella di uomini e donne che credono ancora che il cambiamento è possibile. Vi ringrazio. Patrizia Lupino tare le necessità degli associati grazie ad un atteggiamento di massimo ascolto dei loro bisogni in una visione chiara degli obbiettivi perseguiti e delle attività svolte • organismo promotore di un network di alleanze con enti e associazioni dei cittadini e consumatori che valorizzano lo sviluppo dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini e imprese • partner riconosciuto delle istituzioni in qualità di soggetto deputato ad analizzare ed interpretare lo scenario futuro dei servizi alla popolazione, anticipando e proponendo soluzioni efficaci, coerenti, tempestive e aperte Ciò che vogliamo fare • Contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro favorendo lo sviluppo culturale, professionale ed economico degli operatori dei servizi demografici dei comuni Ciò che vogliamo riconoscere come valori guida • Centralità della persona e della dignità umana • Eccellenza della professionalità • Rispetto dell’etica professionale • Impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni • Cultura della partecipazione e dell’innovazione Semplice 3 Le cariche sociali DA Demografici Associati Pignatelli Luciano (Comune Monte Argentario – GR) Paganini Nello (Comune di Imperia) Mazzucchelli Daniela (Comune di Forte dei Marmi – LU) Leone Luciana (Comune di Viterbo) Cucini Danilo (Comune di Volterra – PI) PRESIDENTE Nazionale Parducci Mauro (Comune di Cascina – PI) VICE PRESIDENTE Nazionale Calligaro Maria Luisa (Comune di Buja – UD) SINDACI REVISORI Svani Gianfranco (Comune di Vicopisano – PI) - Presidente Biso Paolo (Comune di Lerici – SP) Spera Vincenzo (Comune di Vallelunga Pr. – PA) Molesti Giorgio (Comune di Lajatico – PI) Mugnaini Carlo (Comune di Massarosa – LU) SEGRETARIO Nazionale Ciaponi Osvaldo (Comune S. Croce – PI) MEMBRI DELL’ESECUTIVO: Lupino Patrizia (Comune S. Margherita L. – GE) Zanella Franca (Comune di Sarzana – SP) Consiglio Nazionale 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. Alfonsi Almida (Comune di Bracciano – VT) Andreini Donatello (Comune di Buti - PI) Anzillotti Sergio (Comune di Sarzana – SP) Arzilli Rosita (Comune di Peccioli – PI) Bacciardi Ivano (Comune di Fivizzano – MS) Bacigalupo Marco (Comune di Borzonasca – GE) Baitone Maria (Comune di Imperia – IM) Balestri Anna Maria (Comune di Palaia – PI) Bandini Patrizia (Comune di Collesalvetti – LI) Basile Manuela (Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia SP) Bavassano Amadea (Comune di Sori – GE) Bellezza Antonio (Comune di Cascina – PI) Benvenuto Maria Silvia (Comune di Lavagna – GE) Bernardeschi Susanna (Comune di Lari – PI) Bertoni Daniele (Comune di Viareggio – LU) Bettinotti Graziella (Comune di Beverino – SP) Pelistri Sonia (Comune di Castelnuovo Magra - SP) Bortolotti Riccardo (Comune di Uscio – GE) Brachetti Patrizia (Comune di Tuscania – VT) Bugatto Maria Teresa (Comune di Recco—GE) Buzzani Maurizio (Comune di Grosseto – GR) Cantini Luciano (Comune di Peccioli – PI) Casagranda Daniela (Comune di Pergine Valsugana – TN) Casale Mario (Comune di Santo Stefano Magra – SP) Cellino Marco (Comune di Sestri Levante – GE) Centorbi Emanuela (Comune di Cascina – PI) Chiellini Maurizio (Comune di Cascina – PI) Chierico Gabriele (Comune di Imperia - IM Chioino Giorgina (Comune di Lavagna – GE) Chiusaroli Gianfranco (Comune di Viterbo – VT) Cimenti Barbara (Comune di Ovaro – UD) Coltelli Paolo (Comune di Lari – PI) Corazza Patrizia (Comune di Malalbergo – BO) Costa Brunella (Comune di Cogorno – GE) Cozzani Maria Luisa (Comune di La Spezia – SP) Danesi Cristina (Comune di Vicopisano – PI) Dani Roberto (Comune di Montespertoli – FI) De Moliner Gianni (Comune di Ceranesi – GE) Del Sante Marco (Comune di Deiva Marina – SP) Del Soldato Adolfo (Comune di Vecchiano – SP) Dolfi Paolo (Comune di Castelnuovo Val di Cecina – PI) Fava Efrem (Comune di Riva del Garda – TN) Fiorini Silvia (Comune di Malalbergo – BO) Fornai Antonio (Comune di Viterbo – VT) Forte Nicola (Comune di Carbone – PZ) Franceschetti Graziano (Comune di Semproniano – GR) Fulceri Luisa (Comune di Pomarance – PI) Gabrielli Salvatore (Comune di Civita Castellana – VT) Giaconia Giuseppina (Comune di Volterra – PI) Giannelli Pietro (Comune di Carro – SP) Giannini Pietro (Comune di Seravezza – LU) Giannoni Claudia (Comune di Ortonovo – SP) Gimigliano Roberto (Comune di Ventimiglia – IM) Giorgi Franco (Comune di Terricciola – PI) Guarino Francesca (Comune di Cascina – PI) Guarnaccia Antonino (Comune di Genova – GE) 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. Guarnieri Mauro (Comune di Nepi – VT) Iacoponi Tamara (Comune di Ponsacco – PI) Lazzeri Marcello (Comune di Altopascio – LU) Lenzi Mauro (Comune Fucecchio – FI) Leonardi Gabriella (Comune di Capannoli – PI) Leoni Graziella (Comune di Moneglia – GE) Lischi Maurizio (Comune di Collesalvetti – LI) Loffredo Luigi (Comune di S. Margherita Ligure – GE) Malquori Maria Pia (Comune di Montaione – FI) Manetti Simonetta (Comune di Cascina – PI) Marchese Salvatore (Comune di Castelnuovo Magra – SP) Marcianti Emanuele (Comune di Giuliana – PA) Marcio’ Angela (Comune di Brugnato – SP) Martini Alessandro (Comune di Cascina – PI) Massucco Gianmarco (Comune di S. Margherita Ligure – GE) Meini Eleonora (Comune di Riparbella – PI) Mentil Roberta (Comune di Paluzza – UD) Modesto Beatrice (Comune di Maiano – UD) Monti Filippo (Comune di Palaia – PI) Morelli Valentina (Comune di Casale Marittimo – PI) Niccolini Leonardo (Comune di Crespina – PI) Onesti Sabrina (Comune di Aulla – MS) Palazzo Silvana (Comune di Bogliasco – GE) Panelli Pierangelo (Comune di Gallicano – LU) Peressotti Ida (Comune di Udine – UD) Piciarelli Maria Maddalena (Comune di Civitella d’Agliano – VT) Pratali Beniamino (Comune di Bientina – PI) Pucci Luciano (Comune di Carmignano – PO) Raso Marco (Comune di Zoagli – GE) Ravecca Luca (Comune di Sarzana – SP) Rinaldi Paolo (Comune di Capalbio – GR) Riotti Flavia (Comune di S. Margherita Ligure – GE) Robuano Rosalba (Comune di Viterbo – VT) Rocchi Carla (Comune di Santa Marinella – RM) Romolini Doretta (Comune di Capannoli – PI) Rossi Angela (Comune di Sesta Godano – SP) Rossi Enzo (Comune di Follo – SP) Rubino Margherita (Comune di Torino – TO) Sangiorgi Massimo (Comune di Ronciglione – VT) Severino Ermanno (Comune di Fosdinovo – MS) Signorini Fabio (Comune di Ponsacco – PI) Speciale Eddy (Comune di Genova – GE) Spiccio Daniela (Comune di Lorsica – GE) Spotorno Emilio (Comune di Chiavari – GE) Strano Patrizia (Comune di Rovereto – TN) Subbrero Gianni (Comune di Ovada – AL) Tampucci Giovanni (Comune di Collesalvetti – LI) Tanzella Angelo (Comune di Graffignano – VT) Tasso Lorella (Comune di Sarzana – SP) Tempestini Renzo (Comune di Calcinaia – PI) Toncelli Roberta (Comune di Lari – PI) Tosi Franco (Comune di Pisa – PI) Turbati Andrea (Comune di Cascina – PI) Vincenzi Fabio (Comune di Bolano – SP) Vottero Marco (Comune Sestri Levante – GE) 4 Semplice La riconciliazione di Patrizia Lupino (Continua da pagina 1) maggio 1975, n. 151 (sul nuovo diritto di famiglia) viene indicato testualmente: “La riconciliazione tra coniugi comporta l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta” così il successivo art. 157 del C.C. sulla cessazione degli effetti della separazione recita: “I coniugi possono di comune accordo far cessare gli effetti della sentenza di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice, con un’espressa dichiarazione o con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a fatti e comportamenti intervenuti dopo la riconciliazione”. Il Nuovo Ordinamento dello Stato Civile tra le sue novità introduce la possibilità data ai coniugi separati di rendere all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il matrimonio la espressa dichiarazione di riconciliazione prevista dal nostro Codice Civile. Con il precedente ordinamento la riconciliazione si attuava con comportamenti fattuali e non era stata oggetto di alcuna forma di pubblicità, per cui la richiesta dei coniugi per una eventuale annotazione non poteva essere accolta dall’Ufficiale dello Stato Civile e non produceva effetti. La ricostituzione di un determinato regime patrimoniale poteva avvenire solo per volontà delle parti, a mezzo di atto pubblico, che andava a determinare una situazione convenzionale. A volte i Tribunali inviavano all’Ufficiale dello Stato Civile la comunicazione di archiviazione del ricorso per separazione personale richiedendone l’annotazione sui registri di matrimonio ma in questo caso, avendosi una definizione extragiudiziale del ricorso di separazione, occorreva procedere all’annotazione utilizzando la vecchia formula 176 bis. Nel sistema normativo che regola il regime patrimoniale della famiglia, come l’atto di matrimonio vale a costituire la comunione legale fra i coniugi, così la sentenza di separazione produce l’effetto di scioglierla. Su tale assetto patrimoniale non incidono la separazione consensuale e di fatto, cui non faccia seguito il decreto di omologazione o una convenzione matrimoniale. La Corte di Cassazione ha ribadito, con sentenza 7 maggio 1987, n. 4325 che la separazione personale che produce lo scioglimento della comunione è quella consensuale omologata o quella giudiziale (cioè consacrata nella relativa sentenza) e che la contraria opinione, aggraverebbe “il vuoto legislativo in tema di pubblicità” del regime patrimoniale della famiglia, determinata dalla mancanza di una norma che preveda l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, dei provvedimenti che dispongono la separazione personale dei coniugi. L'indicazione ministeriale, la circolare del 14/9/88 che ha dato disposizione di annotazione delle separazioni personali parte dal presupposto che vi fosse una carenza di pubblicità della separazione e che il legislatore avesse trascurato di prendere in considerazione questo caso. In realtà nel sistema le annotazioni concernenti il regime patrimoniale o l'esistenza, non il suo contenuto, di convenzioni matrimoniali assolve alla funzione di renderle opponibili ai terzi. Essendo sempre interesse delle parti esternare l'avvenuto scioglimento della comunione, i terzi trovano proprio in questo interesse la loro tutela. Infatti lo scioglimento della comunione è provocato dalla separazione, e non dalla sua annotazione. La dichiarazione di riconciliazione deve essere resa da entrambi i coniugi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di evento del matrimonio. L’Ufficiale dello Stato Civile redige l’atto di riconciliazione iscrivendolo nel registro di matrimonio alla Parte II Serie C. L’annotazione della riconciliazione sui registri dello Stato Civile soddisfa quella pubblicità necessaria per la opposizione dei terzi. La dichiarazione di riconciliazione determina la ricomposizione di quella famiglia che gli effetti della sentenza di separazione avevano fatto cessare, si ricostituisce la comunione familiare. Presenta dubbi se la riconciliazione ripristina il regime patrimoniale anteriore alla separazione personale. Di diversa interpretazione giurisprudenziale è la questione circa la ricostituzione della comunione, essendo indiscusso che la comunione può essere ricostituita solo con un atto pubblico e la comunione così ricostruita avrà natura di comunione ordinaria e non di comunione legale. Resta valido nell’esplicazione dei suoi effetti il regime patrimoniale tra la separazione personale e la riconciliazione tra i coniugi e tale regime di separazione dei beni deve essere indicato negli estratti per riassunto dello stato civile. Il regime patrimoniale di una coppia di coniugi è dimostrabile esclusivamente attraverso la presentazione dell’estratto dell’atto di matrimonio. Questo certificato è emesso dall’Ufficiale dello Stato Civile in esenzione dall’imposta di bollo a norma dell’articolo 7, 5° comma, della Legge 29 dicembre 1990, n. 405. (Continua a pagina 5) Semplice 5 La riconciliazione L’atto di Patrizia Lupino (Continua da pagina 4) La separazione dei beni è annotata, ai fini della sua pubblicità per essere opposta ai terzi, nel registro degli atti di matrimonio al momento della sua iscrizione o trascrizione oppure in un secondo momento previa apposita convenzione matrimoniale, stipulata per atto pubblico presso un notaio così come previsto dall’art. 162 del C.C. La “comunione dei beni” è invece tacita in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni regolata “Oggi 10 Aprile 2001 nella Casa Comunale, avanti a me ROSSI MARIO Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure, per delegazione avuta, Sono personalmente comparsi: 1. Bini Pino, nato a Lodi il 10 Giugno 1960, cittadino italiano, residente nel Comune di Santa Margherita Ligure 2. Rossi Rosa, nata a Né il 26 Marzo 1962, cittadina italiana, residente nel Comune di Santa Margherita Ligure i quali mi hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 2 Luglio 1985 nel Comune di Santa Margherita Ligure e che il Tribunale di Genova con provvedimento n. 124 in data 11 Dicembre 1995 ha omologato la loro separazione consensuale con sentenza N. ……del Tribunale di ………….in data ……. è intervenuta separazione giudiziale Considerato il disposto dall’articolo 157 del Codice Civile, dichiarano ai sensi dell’art. 63, comma 1, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396, di essersi riconciliati. A dimostrazione che nulla osta alla presente dichiarazione ho visionato l’atto di matrimonio iscritto/trascritto nei relativi registri di questo Comune al N. 19 parte I serie A Anno 1985. la copia del provvedimento di omologa/sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Genova esibita dalle parti (nell’ipotesi che non figuri l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio) Il presente atto viene letto agli intervenuti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono.” L’annotazione “I coniugi di cui all’atto controscritto hanno manifestato la loro riconciliazione con dichiarazione, resa ai sensi dell’art. 157 del Codice Civile, in data 10 Aprile 2001 innanzi all’ufficiale di stato civile del Comune di Santa Margherita Ligure ed iscritta nei relativi registri di matrimonio al N. 11 parte II Serie C anno 2001” dalla sezione III del Capo VI – del Regime patrimoniale della famiglia – del Codice Civile. Pertanto, l’estratto riporta eventualmente solo l’annotazione relativa alla separazione dei beni ed in assenza si ritiene che i coniugi siano in regime di comunione. Occorre precisare che lo scioglimento della comunione dei beni non è provocato dall'annotazione della separazione personale, ma dalla sentenza di separazione personale. In caso di riconciliazione con espressa dichiarazione resa all’Ufficiale dello Stato Civile dove si evidenzi il comune accordo di entrambi i coniugi di far cessare gli effetti della sentenza di separazione, l’atto pubblico redatto dal pubblico ufficiale si ritiene che debba produrre l’effetto di manifestazione di volontà resa dai coniugi nel ripristinare una situazione familiare e patrimoniale quale era quella precedente, comportando, come citato nell’art. 154 C.C., l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta e cessando gli effetti della stessa sentenza di separazione. Ripristinato il regime patrimoniale dei beni anteriore alla separazione, l’Ufficiale dello Stato Civile appone l’annotazione sul registro degli atti di matrimonio. Negli estratti per riassunto dei registri dello Stato Civile devono essere riportate tutte le annotazioni che sono state eseguite. 6 Le autentiche di sottoscrizione di Alessandro Martini (Continua da pagina 1) mentavano le autentiche di sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La “madre” di tutte le leggi, in parte riportata nel T.U., è stata la n. 15 del 4 gennaio 1968 che limitava il campo di azione ai rapporti con la pubblica amministrazione. La sottoscrizione, ai sensi dell’art. 20, poteva essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di chi non sapeva o non poteva firmare doveva essere sottoscritta in presenza del dichiarante da due testimoni. Si evidenzia come, già nel lontano 1968, si indicasse nel funzionario dell’ufficio ricevente la documentazione il primo soggetto competente ad effettuare l’autentica anche se tutti i cittadini venivano sistematicamente inviati dall’ultimo in “lista” e cioè dal funzionario incaricato dal sindaco (leggasi l’operatore dei servizi demografici). Si poneva poi il problema dell’autentica di sottoscrizione in calce a dichiarazioni non strettamente configurabili nei fatti, stati, o qualità personali a diretta conoscenza dell’interessato: le deleghe. A questo riguardo il Ministero dell’Interno con varie circolari effettuava una differenziazione tra gli atti delegatori di carattere “negoziale” come le procure e quelli nei quali il delegato poteva esclusivamente curare il ritiro di documenti o la riscossione di pensioni in quanto provvedimenti della pubblica amministrazione già perfezionati e quindi riconducibili alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. Per circa vent’anni il funzionario incaricato dal Sindaco è stato chiamato ad apporre l’autentica su tutti i tipi di istanze da produrre alle pubbliche amministrazioni e sulle più disparate forme di dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà. Si era addirittura creata, in alcuni casi, la scellerata convinzione che l’autentica della sottoscrizione fosse soltanto l’attestazione di identificazione del soggetto dichiarante e che quindi il funzionario incaricato potesse apporre la propria firma in calce ad atti di impegno, scritture private, ecc. L’avvento delle leggi Bassanini e del Semplice relativo regolamento di attuazione portavano importanti novità anche in materia di autentica di sottoscrizione. Iniziava quel rapido procedimento che avrebbe portato di fatto, nel breve giro di tre anni, all’abolizione dell’autentica di firma nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Si dava finalmente attuazione all’art. 20 della legge 15/68 laddove si indicava nel funzionario addetto a ricevere la documentazione il primo soggetto al quale il cittadino poteva rivolgersi: l’art. 3 della Legge 127/97 citava infatti che “le dichiarazioni sostitutive…possono essere presentate anche contestualmente all’istanza e sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto” mentre l’art. 3 del D.P.R. 403/98 identificava almeno nel responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90 il soggetto competente a ricevere la dichiarazione. Nessuno poteva più obbligare il cittadino a recarsi presso gli uffici comunali per farsi autenticare la firma. Su alcuni atti, come le domande di partecipazione a pubblici concorsi, veniva espressamente vietata la richiesta di autentica di firma, mentre la dichiarazione di chi non sapeva o non poteva firmare veniva raccolta direttamente dal pubblico ufficiale con l’abolizione della presenza dei testimoni. La grande innovazione era però rappresentata sempre dall’art. 3 della legge 127/97, come modificato dalla legge 191/98, che al comma 11 citava: “la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore…”. Purtroppo decenni di mentalità burocratica inducevano funzionari pubblici a farsi scudo dell’alternatività delle modalità di autenticazione delle firme ed a pretendere, anche a rischio di una denuncia per rifiuto di atti d’ufficio, che i cittadini continuassero a fare la spola con gli uffici comunali. Tutto questo nonostante il Ministero dell’Interno, con circolare n. 2 del febbraio 1999, interpretando la volontà del legislatore ed anticipando i dettami del successivo D.P.R. 445/2000, indicasse chiaramente che le istanze dirette ad una pubblica amministrazione non dovevano più essere autenticate, anche se contenevano dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, e dovevano essere presentate allegando la fotocopia del documento di riconoscimento. Il Ministero precisava altresì che “l’abrogazione” dell’autentica della sottoscrizione veniva estesa anche a quelle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà che pur non essendo comprese in un’istanza erano a questa collegate o richiamate, e prodotte in momenti diversi. Sempre il Ministero dell’Interno, con circolare 17/99, interveniva nuovamente sul problema delle autentiche di sottoscrizione sulle deleghe di riscossione di pensioni confermando la necessità di provvedere ai sensi del sopra citato art. 20 della legge 15/68. Come già ricordato, il D.P.R. 445/2000, entrato in vigore il 7 marzo scorso, oltre a raccogliere in un unico testo le normative in materia di documentazione amministrativa, compie un ulteriore passo in avanti verso la semplificazione. In merito alle sottoscrizioni su istanze o dichiarazioni sostitutive di atto notorio da produrre alle pubbliche amministrazioni o agli esercenti di pubblici servizi, l’art. 38 pone fine ad ogni dubbio: l’autenticità della sottoscrizione, e questa volta per una disposizione di legge, è garantita esclusivamente con le seguenti due modalità: 1) sottoscrizione dell’interessato in presenza del dipendente addetto; 2) sottoscrizione e presentazione unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore. Si ricorda che il documento di identità è, a norma dell’art. 1 del citato T.U., la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare. Sono equipollenti alla carta di identità, ai sensi dell’art. 35, il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. Il dipendente incaricato dal Sindaco, quindi, non è più legittimato, nei rapporti con i soggetti sopra citati, ad autenticare le firme e deve opporre rifiuto in merito ad eventuali richieste. (Continua a pagina 7) Semplice (Continua da pagina 6) Due le eccezioni: 1) presentazione di istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (leggasi deleghe di riscossione pensione). 2) dichiarazione di chi non può o non sa firmare. Nei casi di analfabetismo o impedimento fisico il pubblico ufficiale procederà a raccogliere direttamente la dichiarazione con le modalità già previste dall’abrogato D.P.R. 403/98. Nel caso invece di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di salute, saranno il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi, altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, che renderanno nell’interesse dell’impedito, con l’indicazione dell’esistenza di un impedimento, la dovuta dichiarazione. E’ bene ricordare che i soggetti sopra indicati potranno, ad esempio, riscuotere direttamente una pensione in sostituzione del beneficiario con una dichiarazione sull’esempio riportato. In nessun caso dovrà essere riportato il motivo di impedimento. Questa ultima modalità toglie il pubblico ufficiale dalla scomoda posizione di dover raccogliere la dichiarazione di persone, magari anziane e bisognose di cure che, impossibilitate ad andare a riscuotere personalmente le provvidenze economiche, non sono in grado di esprimere la volontà di delegare altra persona. Veniamo adesso all’aspetto probabilmente più controverso del Testo Unico: le autenticazioni di sottoscrizioni nei rapporti tra i privati. Vorrei premettere una considerazione. Fino all’entrata in vigore della nuova legge il funzionario incaricato dal Sindaco provvedeva all’autentica delle sottoscrizioni a norma della legge 15/68. Con l’abrogazione della stessa è necessario disporre il rinnovo delle deleghe in quanto viene a mancare il fondamento giuridico posto in essere nel precedente regime normativo. Riterrei scorretto mantenere le vecchie deleghe anche in considerazione della profonda diversità tra le normative in oggetto: non dimentichiamo che con il D.P.R. 445/2000 le autenticazioni verranno apposte principalmente sugli atti rivolti a quei soggetti che dalla legge 15/68 venivano esplicitamente esclusi: i privati. 7 Gli atti da trasmettere a privati su cui è Le autentiche di sottoscrizione di Alessandro Martini lecito che l’utente richieda l’autentica della sottoscrizione in base al D.P.R. 445/2000 sono esclusivamente le dichiarazioni sostitutive dell’atto di no- posta in sua presenza, previo accertatorietà concernenti stati, qualità perso- mento dell’identità del dichiarante, nali o fatti che siano a conoscenza indicando le modalità di identificaziodell’interessato che possono riguardare ne, la data ed il luogo di autenticazioanche stati, qualità personali e fatti ne, il proprio nome, cognome e la quarelativi ad altri soggetti di cui egli ab- lifica rivestiva, nonché apponendo la bia diretta conoscenza. Sono escluse propria firma e il timbro dell’ufficio. tutte le altre forme di atti che, come in Mi soffermerei sulle modalità di idenprecedenza, rientrano nella sfera di tificazione: un soggetto può essere icompetenza di altri soggetti (ad. esem- dentificato tramite un documento di pio i notai). Una recente risoluzione riconoscimento, la conoscenza diretta del Ministero delle Finanze ha ribadito del pubblico ufficiale, tramite due tel’incompetenza del dipendente incari- stimoni identificati con le stesse modacato dal Sindaco ad autenticare le sot- lità o tramite fidefacenti. Spesso ci si toscrizioni sulle scritture private ai chiede se sia necessario riportare tutti sensi dell’art. 2703 del codice civile. gli estremi del documento di riconoDal punto di vista strettamente formale scimento, ad esempio per la carta di ai sensi del 2° comma dell’art. 21 del identità il numero, la data ed il comune T.U. il pubblico ufficiale che autentica di rilascio. Personalmente non propenattesta che la sottoscrizione è stata ap- derei per questa procedura anche per- Il modello Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire (art. 4 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) RESA NELL’INTERESSE DI CHI SI TROVI IN SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO Io sottoscritto TIZIO Tazio, nato a ….. il .….. residente a….. via … n. …in qualità di CONIUGE di GAIA Gioia nata a… il …residente a …. via … n. .., temporaneamente impedita a causa del suo stato di salute, rendo la presente dichiarazione nell’interesse della predetta, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e pertanto chiedo che mi venga corrisposto direttamente il pagamento della pensione di mia moglie GAIA. Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 11 della Legge 675/96, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Li, ___________Data __________ Il Dichiarante Tizio Tazio =========================================================== Comune di ______________ (__) ATTESTAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE (Art. 4 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) Attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante conoscenza diretta In esenzione dall’imposta di bollo per uso pensione. Li, ___________Data __________ Il Pubblico Ufficiale Rossi Mario (Continua a pagina 8) 8 Semplice (Continua da pagina 7) ché sarebbe come indicare, nel caso di identificazione per conoscenza diretta, in quale luogo ed in quale data il soggetto è stato conosciuto……. Riterrei sufficiente riportare sinteticamente il tipo di documento esibito (es. patente di guida, carta di identità, passaporto, ecc.), in quel momento in possesso del sottoscrittore. In caso di esibizione di falso documento, non vedo cosa cambierebbe riportare o meno tutti gli estremi. L’art. 73, peraltro, ribadisce che le pubbliche amministrazioni ed i loro dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o falsi documenti. L’introduzione delle autentiche da produrre ai privati ha generato nei dipendenti incaricati dal Sindaco la legittima preoccupazione per il possibile aumen- DA to di lavoro e soprattutto di responsabilità. Al riguardo non sarei troppo pessimista. Una delle grandi rivoluzioni del D.P.R. 445/2000 è l’estensione delle norme della semplificazione anche ai privati che vi consentono (art. 2). Questo significa che il privato può ricevere, ed autenticare, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Ancora il comma 2° dell’art. 21 recita che, se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà è presentata ai privati “….l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco”. Ma se la dichiarazione viene presentata a un privato chi mai può essere il dipendente addetto a ricevere la documentazione se non il privato stesso? Sono certo che una capillare opera di informazione, soprattutto a cura degli operatori dei servizi demografici che hanno la professionalità e l’esperienza adeguata per effettuarla, porterà i privati ad un uso sempre più puntuale delle misure di semplificazione che vanno sicuramente nel loro interesse contribuendo ad una riduzione di tempi e di costi. Non dimentichiamo che, così come espresso dal Ministero della Funzione Pubblica, l’autentica su una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da produrre ai privati è sempre soggetta all’imposta di bollo. Per l’affermazione di questi principi la nuova associazione degli operatori dei ser vizi d em ogr a fi ci De. A. ( D e m ogr a fi c i A s s oc i a t i ), ch e nell’innovazione e nella qualificazione professionale del personale crede moltissimo, sarà a disposizione di tutti gli operatori. La De.A. è già all’opera... Al Prefetto della Provincia di PISA Al Servizio Semplifichiamo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica Demografici Associati e, p.c. INPS. Sede di PISA Oggetto: Testo unico sulla documentazione amministrativa. Applicazione art. 4 comma 2 DPR 445/2000. Segnalazione. Alcuni cittadini ed operatori dei servizi demografici di Comuni della Provincia di Pisa si sono rivolti a questa associazione rappresentando il fatto che la sede INPS di Pisa non ritiene valide, ai fini della riscossione di indennità di accompagnamento, le dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 4 comma 2 DPR 445/2000, nell’interesse di chi si trovi in situazione di impedimento temporaneo. Nella fattispecie il sig. (omissis) ha presentato alla sede INPS di Pisa, conferendo con il dr. Ambrosini – responsabile delle relazioni esterne – la dichiarazione in allegato in qualità di padre della sig.ra (omissis), temporaneamente impedita a causa del suo stato di salute, con la quale chiede di riscuotere l’indennità di accompagnamento della figlia. A seguito dello strano comportamento tenuto dalla sede INPS di Pisa lo scrivente ha contattato telefonicamente il dr. Ambrosini ma lo stesso ha confermato di non poter accettare la dichiarazione sostitutiva in oggetto. A questo punto lo scrivente ritiene opportuno segnalare la cosa ai superiori organi. Certo che la presente sarà tenuta nella giusta considerazione, dichiarandomi disponibile per qualsiasi tipo di chiarimento in merito, ed in attesa di un cortese, gradito cenno di riscontro, porgo distinti saluti. Cascina, 30 aprile 2001 Il Presidente Mauro Parducci 6RFLHWj7LSRJUDILFD%DUELHUL1RFFLROL& '35 7HVWR 8QLFR VXOOD 'RFXPHQWD]LRQH $PPLQLVWUDWLYD Pratica completa con la modulistica aggiornata per le nuove autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive 3HU RUGLQL FRQWDWWD LO QRVWUR XIILFLR YHQGLWH 7HO Semplice 9 PRIVACY - RISERVE DEL GARANTE SUL NUOVO MODELLO DI TESSERA ELETTORALE Dal sito internet www.garante.it I l nuovo modello di tessera elettorale viola la privacy dei cittadini e lede il principio della segretezza del voto. In riferimento alle polemiche sorte in questi giorni e alle segnalazioni provenienti da numerosi cittadini, l'Autorità Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene opportuno ribadire le riserve già espresse in diverse occasioni riguardo al nuovo modello di tessera elettorale. La tessera sarà valida per 18 votazioni (politiche, amministrative, referendum) e presenta altrettanti spazi per l'apposizione di un timbro che certificherà l'avvenuta partecipazione al voto. Il Garante era intervenuto per manifestare le sue perplessità già nel novembre 1999 quando, nel parere fornito al Ministero dell'interno, aveva richiamato l'attenzione sui problemi che la nuova tessera avrebbe potuto porre per quanto riguarda la privacy dei cittadini e per la libertà e la segretezza del voto. Ad avviso del Garante il nuovo modello di tessera elettorale rende nota una sequenza di dati rela- tivi a tutte le consultazioni elettorali precedenti che, a causa di eventuali smarrimenti, visione della tessera da parte di altri soggetti o di componenti dei seggi elettorali, richieste improprie da parte di uffici o persone, espongono il cittadino al rischio che la scelta di partecipare o meno alla consultazione elettorale sia facilmente conoscibile anche fuori della sezione elettorale. Inoltre, viene a determinarsi la possibilità di dedurre, attraverso la tessera, l'orientamento politico degli elettori, violando in tal modo la segretezza del voto tutelata dalla Costituzione. ...e pensare che l’avevamo detto 6 mesi fa... Alcune consultazioni elettorali, infatti, possono assumere particolare significato per l'oggetto (si pensi a determinati referendum o a votazioni di ballottaggio) o per il contesto in cui cadono (alcune forze politiche possono esprimere speci- Pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge in materia di cremazione e dispersione delle ceneri in vigore dal 4 maggio. L’autorizzazione spetta all’Ufficiale di Stato civile. Entro sei mesi dovrà essere modificato il regolamento di polizia mortuaria N ella gazzetta ufficiale n. 91 del 19 aprile 2001 è stata pubblicata la legge 30 marzo 2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. Non sarà più reato la dispersione delle ceneri quando autorizzata dall’Ufficiale di stato civile. Si riporta l’art. 441 del codice penale come modificato dall’art. 2 della legge 130/2001: "(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere). - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e' punito con la reclusione da due a sette anni. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di custodia. Non costituisce reato la dispersione delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale dello stato civile sulla base di espressa volonta' del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata con modalita' diverse rispetto a quanto indicato dal defunto, e' punita con la reclusione da due mesi a un anno e con la multa da lire cinque milioni a lire venticinque milioni.". L’art. 3 della nuova legge prescrive che entro sei mesi dall’entrata in vigore dovrà essere modificato il regolamento di polizia mortuaria sulla base dei seguenti principi: “a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della stessa autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato; b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalita': 1) la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa; 2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari; 3) in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volonta' da parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in difetto, del parente piu' prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto; 4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette; c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel rispetto della volonta' del defunto, unicamente in aree a cio' appositamente destinate all'interno dei cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari, e non puo' comunque dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei Tessera elettorale fici orientamenti invitando gli elettori di tipo al voto o all'astensione), tanto che anche il solo dato dell'avvenuta partecipazione alle operazioni di voto può risultare molto indicativo. Va peraltro evidenziato che la prevista timbratura della tessera con il bollo della sezione di voto può, in determinati casi (degenza in ospedale, detenzione in carcere), rendere conoscibile la particolare condizione dell'elettore. Nel suo parere del 1999, l'Autorità aveva anche suggerito, tra le possibili soluzioni alternative al modello cartaceo, la più rapida introduzione di una tessera elettorale elettronica che avrebbe efficacemente garantito la necessaria riservatezza di informazioni così delicate. Infine, il Garante ha inviato al Ministro dell'interno una nota con la quale ha auspicato un riesame urgente dell'intera questione dopo la prossima tornata elettorale e ha segnalato l'urgenza di dare direttive che evitino, comunque, già da subito ogni possibilità di individuazione della sezione presso la quale viene esercitato il diritto di voto. Garante per la protezione dei dati personali Cremazione centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti; d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2), cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza, dal personale autorizzato dal comune; e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le modalita' di conservazione delle ceneri devono consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o l'affidamento ai familiari; f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non e' soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorita' sanitaria; g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in caso di loro irreperibilita', dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni; h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia; i) predisposizione di sale attigue ai crematori per consentire il rispetto dei riti di commemorazione del defunto e un dignitoso commiato”. L’approfondimento nei prossimi numeri 10 Semplice MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Stato civile CIRCOLARE 16 marzo 2001, n.1827 OGGETTO: Nuovo ordinamento dello Stato civile. Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-03-2001 Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica In data 31 marzo 2001 entrera' in vigore il nuovo ordinamento dello stato civile emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2001, n. 396, sotto forma di regolamento di revisione e semplificazione ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge n. 127/1997. La nuova normativa ha profondamente modificato le competenze dell'Amministrazione della Giustizia e i compiti delle Autorita' giudiziarie in materia. Sotto tale aspetto, le novita' di maggior rilievo riguardano: 1. Il trasferimento delle mansioni di ordine generale del Ministero della giustizia sull'intera materia dello stato civile e il trasferimento dei poteri di vigilanza e di controllo dei procuratori della Repubblica sull'attivita' degli ufficiali dello stato civile, rispettivamente al Ministero dell'interno e ai prefetti. 2. La registrazione e la conservazione degli atti negli archivi informatici che saranno istituiti in ciascun ufficio di stato civile dopo che verranno stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modalita' tecniche occorrenti. A partire dalla data di attivazione di tali archivi, che verra' indicata nel suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti delle autorita' giudiziarie per i quali e' prevista la trascrizione o l'annotazione in detti archivi dovranno essere senza indugio trasmessi con le nuove modalita' tecniche dalla cancelleria del giudice che li ha pronunciati all'ufficiale dello stato civile che deve trascriverli o annotarli. Nelle more, finche' non diverranno operativi gli archivi informatici, continueranno a restare in vita, in via provvisoria anche quanto alla forma e alla tenuta dei registri cartacei e alla trasmissione degli atti, le disposizioni cui fa riferimento l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. La competenza ad emanare durante la fase transitoria le istruzioni sulla tenuta dei registri appartiene al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 109. Le cancellerie dei tribunali e delle corti provvederanno come per il passato a trasmettere agli ufficiali dello stato civile le copie autentiche delle sentenze e degli altri provvedimenti occorrenti ai fini della loro trascrizione o annotazione nei registri dello stato civile. 3. La possibilita' per l'ufficiale dello stato civile di rilasciare direttamente le copie integrali degli atti del proprio ufficio senza l'autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica. 4. Lo snellimento delle procedure in tema di dichiarazione tardiva di nascita, di attribuzione del nome, di correzione di errori materiali, di annotazione e di rettificazione degli atti dello stato civile. In particolare: a) La dichiarazione tardiva di nascita puo' essere raccolta e registrata dall'ufficiale dello stato civile, acquistando in tal modo piena efficacia, se il dichiarante indica le ragioni del ritardo e produce l'attestazione dell'avvenuta nascita ovvero una dichiarazione sostitutiva. In tal caso al procuratore della Repubblica verra' data comunicazione della dichiarazione tardiva per opportuna conoscenza. Invece, se non vengono rispettati i presupposti anzidetti o se la relativa dichiarazione viene omessa da chi e' tenuta a renderla, l'ufficiale dello stato civile non puo' procedere autonomamente alla formazione dell'atto di nascita. Infatti, in queste ultime ipotesi, e' previsto che l'atto di nascita mancante possa essere formato solo in forza di decreto del tribunale dato con il procedimento della rettificazione ad istanza del procuratore della Repubblica. b) L'imposizione al neonato di un nome non consentito dalla legge, qualora il dichiarante vi insista benche' informato del divieto, non esclude la formazione dell'atto di nascita con il nome preteso dal medesimo dichiarante ma comporta l'obbligo dell'ufficiale dello stato civile di informare il procuratore della Repubblica ai fini dell'eliminazio- ne del nome vietato mediante il procedimento di rettificazione. c) Le correzioni degli errori materiali di scrittura possono riguardare tutti gli atti di stato civile indipendentemente dall'epoca in cui gli stessi sono stati posti in essere. Possono essere percio' corretti con la nuova procedura anche gli atti di data precedente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento. Le correzioni avvengono ad opera dell'ufficiale dello stato civile del luogo in cui si trovano gli atti che devono essere corretti mediante annotazione sugli originali. Dell'avvenuta correzione viene data immediatamente comunicazione al procuratore della Repubblica. Questi, accertata la sua legittimita', dispone che la correzione venga fatta anche sui registri depositati presso la cancelleria del tribunale a cura del cancelliere. Altrimenti puo' ricorrere al tribunale avverso la correzione fatta dall'ufficiale dello stato civile. Allo stesso modo si correggono gli errori materiali di scrittura commessi negli atti delle Autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli errori concernenti i cognomi imposti all'estero in difformita' della legge italiana ai cittadini nati in terra straniera o ivi riconosciuti come figli naturali ai sensi del primo comma dell'art. 262 del codice civile. Le correzioni che in futuro devono essere apportate sui registri depositati presso le prefetture verranno ovviamente disposte dal prefetto. d) Le procedure di annotazione sono state semplificate disponendo che le annotazioni sugli atti dello stato civile verranno apposte direttamente dall'ufficiale dello stato civile che le esegue. Per le annotazioni che devono essere eseguite anche nei registri depositati presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile ne invia copia al procuratore della Repubblica affinche' questi disponga per la loro esecuzione senza ulteriori formalita', salvo che l'annotazione debba essere rifiutata perche' contraria all'ordine pubblico. In tal caso il procuratore della Repubblica promuove l'azione di rettificazione nei riguardi dell'annotazione effettuata dall'ufficiale dello stato civile nei registri in suo possesso. c) I procedimenti di rettificazione relativi agli atti dello stato civile possono (Continua a pagina 11) Semplice (Continua da pagina 10) essere promossi in ogni tempo dal procuratore della Repubblica con ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio mediante decreto motivato. Si applicano gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile in quanto compatibili. Si e' reso quindi necessario abrogare l'art. 454 del codice civile. Sono stati altresì abrogati, in tutto o in parte, gli altri articoli del codice civile elencati nell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. I decreti del tribunale con cui si provvede sulle istanze di rettificazione o sulle opposizioni alle correzioni degli errori materiali di scrittura devono essere trasmessi di ufficio, per l'esecuzione, dalla cancelleria del tribunale all'ufficiale dello stato civile. Questi, per parte sua, può chiederne l'acquisizione su richiesta, anche verbale, di chi vi abbia interesse. 5. Il cambiamento di cognome o di nome. La relativa istanza deve essere presentata al prefetto che, nel primo caso, la trasmette al Ministero dell'interno per la decisione e nel secondo caso (così come per il cambiamento di cognome chiesto perché ridicolo o vergognoso o rivelante origine naturale) pronuncia direttamente sulla domanda. In entrambi i casi, la pubblicazione della domanda che viene effettuata mediante affissione nel comune di nascita e di residenza dell'istante e' ridotta a trenta giorni (al posto dei sessanta giorni richiesti in precedenza) e quella che in passato veniva fatta mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie speciale - non deve essere piu' eseguita. Deve essere sottolineato che per il passaggio delle competenze che riguardano tale procedimento dal Ministero della giustizia a quello dell'interno e dalle procure generali presso le corti di appello alle singole prefetture, non vi sono nel nuovo regolamento norme che regolino espressamente le situazioni transitorie. Percio' con l'entrata in vigore della nuova legge cessa immediatamente la competenza gia' attribuita in materia al Ministero della giustizia e alle procure generali presso le corti di appello. Tuttavia, in virtu' del principio "tempus regit actum", l'attivita' compiuta in precedenza dai suddetti organi deve ritenersi validamente effettuata. Da cio' deriva che le procure generali della Repubblica trasmetteranno puramente e semplicemente e senza alcun 11 parere al Ministero dell'interno gli atti presso di esse pendenti relativi alle domande di cambiamento o di aggiunta di cognome gia' di competenza del Ministro della giustizia. Allo stesso modo trasmetteranno alle prefetture gli atti pendenti sulle domande di cambiamento o di aggiunta di nomi o di cambiamento di cognomi nei casi particolari su cui in precedenza dovevano provvedere direttamente. Con lo stesso atto cureranno di dare comunicazione agli interessati dell'ufficio al quale gli atti sono stati trasmessi. Sussistono, comunque, giustificate ragioni per ritenere che i decreti definitivi emessi sotto il vecchio regime possano essere consegnati agli interessati per essere trascritti e annotati nei registri dello stato civile anche dopo il 31 marzo 2001, perche' dopo tale data si tratta solo di fare valere gli effetti di atti e procedimenti regolarmente formati e definiti in precedenza mentre era in vigore la normativa che li riguardava. Con l'occasione appare opportuno segnalare che cessa con il nuovo ordinamento il potere dei procuratori della Repubblica di legalizzare, ove occorra, le firme degli ufficiali dello stato civile sugli atti da valere all'estero, così come disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia in data 10 luglio Stato Civile 1971, in conseguenza del passaggio al Ministero dell'interno e ai propri organi periferici dell'intera competenza sulla materia dello stato civile. Per quanto riguarda i registri e gli atti depositati presso le cancellerie dei tribunali e i fascicoli custoditi presso le procure generali, gli stessi, per ragioni di funzionalita' organizzativa, devono continuare a restare nei rispettivi uffici giudiziari dove attualmente si trovano. Cio' consentira' agli uffici giudiziari di potere all'occorrenza rilasciare, nei casi consentiti, gli estratti, i certificati e le copie conformi degli atti conservati presso tali uffici. Ulteriori valutazioni potranno essere fornite nel momento in cui entreranno in funzione gli archivi informatici previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000. Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici dei rispettivi distretti il contenuto della presente circolare con la massima urgenza. Si ringrazia per la collaborazione. Roma, 16 marzo 2001 Il Direttore Generale degli affari civili e delle libere professioni Hinna Danesi ATTENZIONE: Devono essere versati i diritti di stato civile incassati fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento. Si riporta di seguito la circolare del Ministero dell’Interno emanata in data 12 aprile 2001 Ministero dell’Interno CIRCOLARE TELEGRAFICA DI SERVIZIO N° 6 OGGETTO: Versamento diritti di stato civile anno 2001. Si fa seguito alla circolare MIACEL n. 2/2001 avente per oggetto la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile. Al riguardo, si sottolinea che l'art. 110 del decreto 3.11.2000 n. 396 abroga il regio decreto 9.7.1939 n. 1238 che, agli artt. 190 -191, prevedeva la riscossione dei diritti di stato civile. Pertanto, a decorrere dal 31.3.2001, è venuto meno anche l'obbligo del versamento del 10% dei diritti di stato civile riscossi, così come era disposto dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983, n. 131. Si fa tuttavia presente che il versamento di cui trattasi ha ancora effetto per i diritti di stato civile riscossi sino alla data di entrata in vigore del citato decreto 396/2000. Di quanto sopra, si prega di voler tempestivamente informare i Sigg. Sindaci, invitandoli a regolarizzare quanto prima le situazioni pregresse e ad inviare a questo Ministero i modelli attestanti i versamenti a tale titolo effettuati, secondo le modalità già stabilite con circolare telegrafica n. 5/2000. IL DIRETTORE GENERALE (Morcone) 12 La lettera al Direttore C ara Direttrice, Le invio queste poche righe, per raccontarLe un “caso avvenuto di fresco” nel mio ufficio, in occasione dell’arrivo dei tabulati “MIN/MAE” relativi al confronto tra l’AIRE comunale e le risultanze, appunto, del Ministero dell’Intero (MIN) e del Ministero degli Affari Esteri (MAE). Con scelta di tempo veramente azzeccata, questi tabulati mi sono pervenuti nel bel mezzo della stampa delle tessere elettorali (con tutti i problemi connessi), in un momento di straordinaria affluenza di pubblico (alla faccia dell’autocertificazione, della semplificazione e di ogni altra …zione) e, tanto per completare il quadro, in un giorno di pioggia. Nonostante tutto, ho trovato il tempo di darvi una veloce scorsa, sia pure a prezzo di un repentino aumento della pressione sanguigna. Nei suddetti tabulati (comprendenti più del doppio degli iscritti nella mia AIRE) ho trovato un numero ancora imprecisato, ma rilevante, di: - doppioni (ed anche qualche “triplone”), - perfetti sconosciuti (nel senso che, al loro riguardo, nulla mi è mai pervenuto da chicchessia), - persone per le quali da anni attendo senza risposta chiarimenti dai relativi Consolati, - persone tuttora residenti in Italia o che vi sono rientrate. Vi ho anche trovato, tra gli altri, alcuni cittadini italiani nati all’estero ed ora residenti nel mio Comune (dal 1977, e già in precedenza in Italia visto che sono stati iscritti qui per immigrazione da un altro Comune), che il “MAE” attesta trovarsi tuttora all’estero. Per uno degli strani casi che spesso si verificano nella vita di tutti, ma in modo particolare in quella degli operatori demografici, proprio uno di questi “residenti all’estero”, trascorsi appena cinque minuti, mi si è presentato in ufficio (dopo le dico il motivo). Spinto dalla curiosità, dato che si tratta, se non proprio di un amico, almeno di un conoscente, mi sono azzardato a chiedergli da quanto si trova in Italia, mostrandogli il tabulato che lo riguarda (in ossequio alla privacy, gli ho fatto leggere solo i suoi dati anagrafici e non anche quelli di suo padre, di sua madre e di suo fratello che, anch’essi, si tro- Semplice vano in Italia da quando vi sono arrivati insieme a lui e che, anch’essi, si trova n o i n di ca t i com e r esi den t i all’estero); mi ha risposto, più o meno: “non ricordo bene … ero un bambino … almeno dal 1971/72!”. Ha poi espresso apprezzamento per il fatto di risultare (forse…) tuttora residente all’estero, nella speranza (vana, gli ho assicurato) di non dovere più pagare le tasse in Italia. Esauriti questi convenevoli, mi ha esposto la sua richiesta “anagrafica”. Poiché si occupa di pratiche automobilistiche, gli è stato richiesto dalla Motorizzazione Civile un certificato di residenza in bollo di un suo cliente. Alla scontata obiezione che anche la “Motorizzazione” deve accettare l’autocertificazione mi ha obiettato, più o meno: “Sai com’è … si tratta di un extracomunitario (è svizzero) ed il certificato di residenza gli serve per dimostrare che è nato a XIZ e non a WIZ come “LORO” gli hanno scritto, sbagliando, sulla patente”. Alla successiva e altrettanto scontata obiezione che, sulla carta d’identità, l’extracomunitario di cui sopra risultava nato nel posto giusto, mi ha risposto “Sì, ma, sai, è scaduta... da UN giorno!”. Lei cosa avrebbe fatto? Io gli ho rilasciato un certificato di residenza, in bollo, per attestare la nascita avvenuta nel “posto giusto”. Avrò sbagliato, certo, ma di fronte a un residente in Italia da 30 anni che secondo il MAE vive in Cile e che mi chiede un certificato di residenza per attestare il luogo di nascita di un extracomunitario svizzero, un po’ di confusione mentale mi sembra comprensibile. Confusione che è, sicuramente, destinata ad aumentare dopo una più attenta lettura dei tabulati suddetti. A lei ogni ulteriore commento. Marco R. Il Direttore risponde Caro collega, Devo dirLe che il suo racconto non mi stupisce più di tanto. In effetti la strana situazione che Lei ha vissuto e ci ha raccontato, rappresenta, in maniera del tutto evidente, il sintomo di qualcosa che ancora non va. Non ritengo dover scendere nel dettaglio per spiegare che i tabulati AIRE dei Ministeri non sono aggiornati in quanto l’enorme lavoro di parifica, compiuto da oltre 8000 uffici anagrafe, appena un anno fa, non è stato neppure preso in considerazione dal Ministero dell’Interno o dal Ministero degli Affari Esteri, oppure che all’Ufficio della motorizzazione era più che sufficiente prendere in visione il documento di identità anche se scaduto in quanto ciò disposto da una legge dello Stato. Tutto ciò è ben presente in chi, come gli operatori dei servizi demografici, ogni giorno si trova “in trincea” ad affrontare questi ed altri analoghi problemi. Il processo di semplificazione, avviatosi nel nostro Paese fin dall’inizio degli anni novanta, ha avuto un’impressionante accelerazione, a partire dal 1997, con le così dette “leggi Bassanini”. Da allora è stato compiuto un notevole sforzo per cambiare le leggi esistenti e per cercare di rendere più semplice il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. L’eliminazione delle autentiche di firma, il divieto intimato a tutti gli uffici pubblici di richiedere certificati ai cittadini ed alle imprese, l’eliminazione di moltissime leggi e la loro sostituzione con testi unici, rappresentano, senza ombra di dubbio, un segnale forte della volontà e della necessità del cambiamento. Tuttavia l’esperienza di tutti i giorni insegna che le leggi da sole non sono sufficienti. Occorre cambiare “la testa” delle persone, dei “burocrati vecchia maniera”. Per questo si deve pensare ad una vera rivoluzione culturale. Alcuni segnali che provengono da vari uffici pubblici non sono certo incoraggianti. Tuttavia non si può non sottolineare come, in questi ultimi tre anni, il processo di semplificazione abbia segnato successi importanti: le certificazioni si sono dimezzate, le autentiche di firma sono quasi del tutto scomparse. Gli operatori dei servizi demografici dovranno, ancora una volta, essere in prima fila nell’applicare le norme semplificative. D’altra parte le grandi sfide ci hanno sempre appassionato! Caro collega, nonostante questi “piccoli” problemi quotidiani, non dobbiamo scoraggiarci: andiamo avnti, stiamo dalla parte degli innovatori, sforziamoci per fare in modo che la nostra nuova mentalità “faccia breccia” in tutti i dipendenti pubblici. Alla fine saremo tutti un po’ più grandi. Con stima Il Direttore Semplice 13 Indice anno 2000 COMMENTI – STUDI – PROPOSTE AUTORE MATERIA TITOLO Fascicolo Banti Laura Buzzani Maurizio Buzzani Maurizio Buzzani Maurizio Buzzani Maurizio Buzzani Maurizio Buzzani Maurizio Cammarata Manlio Cammarata Manlio Cammarata Manlio Chiellini Sabrina Ciaponi Osvaldo Costantini Silvano Del Soldato Adolfo Fabris Alberto Lupino Patrizia Lupino Patrizia Lupino Patrizia Merlini Nuccio Mugnaini Carlo Parducci Mauro Elettorale Elettorale Adozioni AIRE Servizi Demo. Servizi demografici Servizi demografici Informatica Informatica Informatica Semplificazione AIRE Semplificazione Semplificazione Stato Civile Anagrafe Semplificazione Servizi demografici Servizi Demografici Bollo Semplificazione 10/00 04/00 05-06/00 05-06/00 07/00 08/00 08/00 01/00 07/00 08/00 08/00 08/00 11-12/00 02/00 10/00 01/00 03/00 09/00 07/00 04/00 Parducci Mauro Parducci Mauro Pelagalli Sergio Peressotti Ida Peressotti ida Petrosino Guglielmo Pizzo Gianni Raso Marco Redazionale Redazionale Semplificazione Bollo Leva Stato Civile Stato Civile Semplificazione Stato Civile Elettorale Stato Civile Stato Civile Tessera elettorale. Nessun risparmio e tante difficoltà Liste elettorali: davvero devono essere pulite? Adozioni: il caso di Martina. Solo un affare giuridico? Commento al sito internet del Ministero Interno Servizi Demografici il futuro è oggi Servizi demografici del futuro La nuova pubblica amministrazione: il ministro Bassanini in diretta La rivoluzione informatica va avanti, l’Italia è pronta Il futuro tra il libro dei sogni e la scommessa Così cade il monopolio sulla legge Baby calciatori, basta l’autocertificazione Vita, morte e miracoli di un decreto: DL 111/200 Testo unico sulla documentazione amministrativa Titolo di studio e professione con l’autocerficazione Approvato definitivamente il nuovo ordinamento di Stato Civile Scissione di famiglia? No…Grazie! Autentiche attenzione a non fare dietro front Convegno a Monsummano Terme del 22.09.2000 Parliamo dei nostri problemi Agenzie private: la certificazione non è esente da bollo Certificati “uso calcio” l’Anusca Toscana costringe la FGCI ad accettare le autocertificazioni Il nuovo testo unico sulla documentazione amministrativa La lettera al Ministro Bassanini Il servizio militare professionale: che cosa cambia per i comuni Adozioni internazionali. Spunti operativi Adozioni: pubblicato l’elenco degli enti autorizzati La risposta della Federazione Gioco Calcio Pubblicazioni di matrimonio Liste elettorali Pubblicazioni di matrimonio: dalla parte degli ufficiali di Stato Civile Imposta di bollo – trattamento degli atti di pubblicazione di matrimonio. Circ. Min. n. 139/E del 06.07.2000 Al XX convegno ANUSCA A proposito del XX convegno ANUSCA Buon Compleanno Tessera elettorale: importante iniziativa dei colleghi di Pisa La burocrazia ha vinto ancora: 162 a 95 Come sarà la carta d’identità elettronica? La firma digitale: implicazioni e novità del nuovo strumento (I parte) La firma digitale: implicazioni e novità del nuovo strumento (II parte) Commento alla sent. n. 7276/99 della Cassazione Una questione di correttezza. A proposito della mancata cancellazione anagrafica (I) Una questione di correttezza. A proposito della mancata cancellazione anagrafica (II) Lettera aperta di un operatore al Ministro Redazionale Redazionale Redazionale Redazionale Rogari Marco Rugeri Franco Sala Maurizio Sala Maurizio Spartacus Spartacus Elettorale Semplificazione Documenti Informatica Informatica Stato Civile Anagrafe Spartacus Anagrafe Tosi Franco Semplificazione Stato Civile 08/00 09/00 11-12/00 11-12/00 09/00 10/00 08/00 08/00 05-06/00 08/00 08/00 09/00 10/00 11-12/00 11-12/00 07/00 03/00 01/00 02/00 02/00 05-06/00 07/00 03/00 (Continua a pagina 14) 14 Semplice (Continua da pagina 13) Indice anno 2000 LEGISLAZIONE MATERIA TIPO DATA/NUMERO Informatica Privacy Stranieri Privacy Semplificazione Indennità amministratori Enti locali Elettorale Leva Stranieri Semplificazione Semplificazione Semplificazione Elettorale Pensioni Videoterminalisti Leva Bollo Semplificazione e-government Privacy Elettorale e-government Statistica DPR D.L.vo D.P.C.M. D.P.R. D.M. D.M. D.P.R. D.L. DM DM D.D.L. DPR Legge DPR G.U. D.M. Legge Legge Legge DPCM Legge D.M. DPCM Deleberazione CIPE 10.11.97 n. 513 30.07.99 n. 281 08.02.2000 28.07.99 n. 318 10.06.2000 04.04.2000 n. 119 07.04.2000 n. 118 10.05.2000 n. 111 04.04.2000 n. 114 12.07.2000 06.07.1999, n. 4375 09.03.2000, n. 104 07.06.2000, n. 150 08.09.2000, n. 299 18/10/2000, n. 244 02.10.2000 14.11.2000, n. 331 21.11.2000, n.342 24.11.2000, n. 340 25.09.2000 03.11.2000, n. 325 16.11.2000 31.10.2000 29.09.2000 Fascicolo 01/00 01/00 03/00 04/00 05-06/00 05-06/00 05-06/00 05-06/00 07/00 08/00 08/00 09/00 09/00 10/00 10/00 10/00 10/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 SUPPLEMENTI MATERIA NORMATIVA Fascicolo Stato Civile Semplificazione Nuovo ordinamento di Stato Civile Legge sulla documentazione amm.va 08/00 Suppl 09/00 Suppl CIRCOLARI - RISOLUZIONI MATERIA ENTE Anagrafe Semplificazione Privacy Semplificazioni AIRE Ministero Interno Ministero Interno Garante Ministero Funzione pubblica Senato della Repubblica Privacy Privacy Privacy Garante Garante Garante Privacy Sanità Pensioni Espatrio Stato Civile Documenti Documenti PCM Ministero della Sanità INPS Ministero interno Ministero finanze Legge Prefettura Grosseto DATA/NUMERO 30.06.99 n. 148 05.11.99 n. 108 31.12.96 n. 675 17.11.99 n. 1109/UDG Relazione sul disegno di legge n. 4551 Relazione annuale I pareri del garante Provvedimento sulle misure di sicurezza 29.02.2000 19.04.2000 n. 643 24.03.2000 n. 5 prot. 2000/0013/000082 Circ. 11.04.2000 n. 300 Circ. n. 139/E del 06.07.2000 28.10.1999 prot. n. 2294/Gab. Fascicolo 01/00 02/00 03/00 03/00 03/00 04/00 04/00 04/00 04/00 05-06/00 05-06/00 08/00 08/00 10/00 10/00 (Continua a pagina 15) Semplice 15 (Continua da pagina 14) Enti locali Documenti e-government Semplificazione Cittadinanza Documenti Bollo Indice anno 2000 Ministero Interno Ministero Interno – Finanze Legge Presidente del consiglio dei ministri Ministero Interno Ministero Interno Ministero delle Finanze Bastiancontrario MATERIA ORGANO Circ. 11.10.2000, n. 7 DL 06.10.2000, GU n. .250 del 25/10/2000 28.10.1999 direttiva su L. 150/2000 art. 3 Legge 31.12.1998, n. 476 circ. 18.10.2000, n. 13 circ. 04.12.2000 10/00 10/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 TITOLO Fascicolo Il mio epitaffio Le quasi pie donne Dionisio Tiranno di Siracusa La vergine di Norimberga La madre e l’esercito Casa Usher Il paradosso del contratto di lavoro imprevisto La volpe e il corvo Il diavoletto di Maxwell La collina degli stivali Soldati 01/00 02/00 03/00 04/00 05-06/00 07/00 08/00 09/00 10/00 11-12/00 11-12/00 DATA/NUMERO Fascicolo GIURISPRUDENZA Semplificazione Stato Civile Stato Civile Semplificazione Stato Civile Stato Civile Privacy Adozioni Stato Civile TAR dell’Umbria Cassazione Cassazione TAR Piemonte Cassazione Cassazione TAR Toscana Corte Costituzionale Cassazione 19.04.99 n. 303 sent. N. 7276/99 sent. N. 7877/00 n. 653/2000 n. 449 del 19/06/2000 sent. N. 4387/2000 sent. 23.11.1999 sent. 500/2000 sent. 43 01/00 02/00 05-06/00 05-06/00 08/00 09/00 10/00 11-12/00 11-12/00 QUESITI MATERIA OGGETTO Elettorale Anagrafe Stato Civile Stato Civile Anagrafe Privacy Semplificazione Stato Civile Semplificazione Stato Civile Componenti Commissione Elettorale Accesso agli atti Certificazione delle cause di morte Pubblicazioni di matrimonio-Richiesta certificazione Iscrizione –decorrenza Banche dati Atto Notorio Prenome Controlli Autorizzazione al seppellimento Fascicolo 01/00 01/00 01/00 01/00 02/00 02/00 02/00 02/00 02/00 02/00 (Continua a pagina 16) 16 (Continua da pagina 15) Stato Civile Anagrafe Stato Civile Semplificazione Stato Civile Semplificazione Documentazione Anagrafe Stato Civile Stato Civile Stato Civile Anagrafe Elettorale Anagrafe Anagrafe Documenti Semplificazione Anagrafe Anagrafe Elettorale AIRE Stato Civile Stato Civile Anagrafe Stato Civile AIRE Anagrafe Bollo Anagrafe Stato Civile Anagrafe Stato Civile AIRE Anagrafe Anagrafe Anagrafe Stato Civile Anagrafe AIRE Documentazione AIRE Anagrafe Elettorale Stato Civile Semplice Indice anno 2000 Adozione – trascrizione “affidavit” Concorso privato – Certificazione residenza in bollo Nato all’estero – cognome Dichiarazione sostitutiva per eredi Pubblicazioni matrimonio – Documentazione necessaria Incapacità d’intendere e di volere – autentica di firma – impossibilità Rilascio libretto di lavoro Cancellazione di straniero deceduto all’estero Pubblicazione di matrimonio – nuovo ordinamento Cittadinanza Celebrazione matrimonio – ufficiale di Stato Civile delegato Investigatore privato – richiesta conoscenza di comune di emigrazione Soppressione commissione elettorale comunale Famiglia anagrafica e nucleo familiare Certificati di famiglia storici e originali – modalità Carte d’identità valide per espatrio – condizioni Autentica di firma su dichiarazione liberatoria – illegittimità Certificati di famiglia storici e originari – modalità Certificati – esenzione bollo Falliti – iscrizione nelle liste elettorali Iscrizione di minore – assenso dell’altro genitore Dichiarazione di nascita Trascrizione di matrimonio Iscrizione di stranieri – Indicazione dello status Dichiarazione di nascita – genitori stranieri poligami Iscrizioni – modalità Stranieri – cancellati Certificazioni per pratiche assicurative Trasferimento della residenza non dichiarato Cittadinanza di minore Certificati storici – imposta di bollo Trascrizione atto di nascita Cancellazioni- Decreto Legge 111/2000 Iscrizione di straniero – Cognome Iscrizione di straniero – Cognome dell’adottato Iscrizione - Cognome Pubblicazioni matrimonio - Opposizioni – soggetti competenti Bollo – Rilascio certificazioni anagrafiche – indicazione uso – nacessità Trasferimento da AIRE – modalità Libretto di lavoro – Rilascio – Condizioni Contemporanea iscrizione in AIRE ed in APR – Regolarizzazione – modalità Adozioni internazionali – Trascrizione decreto – Nome da attribuire – Problematiche Richiesta liste elettorali Cognome – Rettifica atti di nascita – Richiesta da parenti 02/00 03/00 03/00 03/00 03/00 03/00 03/00 03/00 03/00 04/00 04/00 05-06/00 05-06/00 05-06/00 07/00 07/00 07/00 08/00 08/00 08/00 08/00 09/00 09/00 09/00 09/00 09/00 09/00 09/00 09/00 09/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 10/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 11-12/00 Semplice Adua e le compagne “Adua e le compagne”, film spregiudicato e amaro; il dramma di quattro fanciulle che si affacciano alla vita piene di speranza e che la vita respinge; non c’è posto per loro nella società … Queste parole mi sono rimbombate nella mente non meno di una decina di volte in un lasso di tempo di 15 giorni nei primi anni ’60… Tante volte avevo visto il ”provino” di quel film all’epoca definito “scabroso” perché trattava del tema scottante della chiusura delle cosiddette “case chiuse”, eufemismo alquanto strano che sta per “casini”. Perché io mi sono sempre chiesto come mai, prima della chiusura si chiamavano, sic et simpliciter, casini; dopo la chiusura “case chiuse” … Per analogia, prima della chiusura, avrebbero dovuto chiamarsi “case aperte” …Chissà come mai nel nostro Paese, per una sorta di falso pudore, certe parole vengono messe al bando e si ha una evidente reticenza nel pronunciarle; poi, magari, se ne pronunciano altre ben più pesanti e di pessimo gusto. Non che “casino” sia una bella parola, ma ormai è divenuta di uso corrente e sulla bocca di tutti – bambini compresi – come sinonimo di confusione …Che casino! Basta con questo casino! (Lo dicono anche gli insegnanti nelle scuole … usando la “S” dolce – come nel nord Italia – senz’altro più chic e meno volgare della “S” aspra …). Quando invece è riferita alle famose “case” dove si svolgeva una certa funzione … Allora no! La parola è al bando e al suo posto vengono, appunto, usati eufemismi del tipo “case chiuse” – “case di tolleranza” – “quelle case là” …. Comunque, torniamo a bomba. Il film in questione faceva parte di un filone “realista” al pari de “La ciociara” e “Rocco e i suoi fratelli”, tanto per fare degli esempi, e trattavano temi scottanti, ma attuali. Ovviamente erano tutti vietati ai minori di anni 16, anziché 18 come adesso. Io, che all’epoca non avevo ancora raggiunta la fatidica età, come altri amici mi ero accontentato di vedere e rivedere il “provino”, così per discuterne e sentirci tutti un po’ più “importanti”. Successivamente ho potuto vedere la pellicola e, onestamente, ora potrebbe benissimo entrare a far parte di un pro- 17 gramma per “educande”… Il mondo e i costumi cambiano, si sa … Comunque il film del regista Antonio Pietrangeli, di ottima fattura, era magistralmente interpretato dall’attrice francese Simone Signoret e metteva in luce, tra l’altro, le difficoltà di inserimento nella società di quattro ragazze “ di vita” … dopo la famosa chiusura … Verso la fine degli anni ’50, fu la famosa senatrice Sig.ra Merlin a farsi promotrice della legge che poi prese il suo nome e fu chiamata “Legge Merlin”, come, per analogia, attualmente la legge sulla “semplificazione amministrativa” viene chiamata “Legge Bassanini” …con un’unica differenza: la Legge Merlin ha fatto chiudere i casini … la Legge Bassanini, invece, ne ha creati di nuovi … Dunque, con la Legge Merlin furono chiuse le “case chiuse” o “case di tolleranza” o, più semplicemente “i casini” e, ovviamente, lo scalpore fu enorme e l’opinione pubblica reagì in vari modi. Io non sono né un politologo né un sociologo, quindi non tocca a me in questa sede, commentare il fatto. Non voglio dire neppure se fu un bene o un male. Dico solamente che … “quelle case là” furono chiuse, è vero, ma non fu eliminata la “funzione” che in esse veniva effettuata. Quindi, la funzione medesima è stata, in pratica, trasferita altrove: per strada, nei parchi, nei giardini pubblici, lungo la via Aurelia (quale fine ingloriosa per una strada tanto importante …), nei boschi e via dicendo …. E da quel lontano 1958 le cose hanno preso vieppiù una grande diffusione e si sono … internazionalizzate …. Comunque, chiuse le case … la funzione è rimasta … e viene praticata in altri luoghi: fin qui ci siamo. Sapete cosa mi frulla nella testa? Sapete cosa mi sta arrovellando il cervello? …Non è che a qualcuno, prima o poi, verrà in mente la geniale idea di “chiudere” i Servizi Demografici !? Fermi tutti! State buoni! Lasciatemi finire … In effetti, i Servizi Demografici spesso non sono considerati quanto meritano. Talvolta sono un po’ scomodi, talvolta creano solo problemi, perché non hanno la possibilità di prendere decisioni politiche, ma debbono unicamente conformarsi ai precetti legislativi. Per contro gradirebbero personale, attrezzature e perfino stipendi come tutti gli altri dipendenti comunali… Ma vogliamo scherzare ??? Ma si può essere così … sventati, … così azzardosi, … Bastiancontrario così spregiudicati? Altro che la spregiudicatezza di “Adua e le compagne”!!! Noi demografici, … reclamare i nostri diritti!! … Un po’ di pudore non guasterebbe, via!! … Stiamo bonini, bonini …. Pertanto, sarebbe d’uopo chiudere i “casini”, pardon “i servizi demografici”! … E la “funzione”? E’ … SEMPLICE … (siamo sempre in tema!) La “funzione”, non potendola eliminare, verrebbe svolta altrove. Dunque: - l’Anagrafe all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico); - lo Stato Civile … al “Settore Persona e Società”; - l’Elettorale alla Segreteria Generale - la Leva Militare alla Polizia Urbana - la Statistica al C.E.D. (Centro Elaborazione dati) - i Censimenti … all’Ufficio Legale del Comune. TUTTI CONTENTI ?? Oppure vi potrebbe essere la soluzione definiamola privatistica: - l’Anagrafe alle ricevitorie del lotto (ho letto di una proposta in tal senso su un quotidiano riguardo al rilascio delle certificazioni anagrafiche); - lo Stato Civile alle farmacie; - l’Elettorale ai bar; - la Leva Militare alle Misericordie; - la Statistica alle A.S.L.; - i Censimenti ai parrucchieri….. SIETE ANCORA PIU’ CONTENTI? E …. noi demografici?? Non vi preoccupate! Noi faremo come “Adua e le compagne”, che cercarono di fare un altro “mestiere”…ma erano ormai “bollate” e qualunque lavoro intraprendevano … dovevano poi tornare al loro “vero lavoro” … Quindi noi, ovunque ci collocassero…continueremmo a fare le “putt …..” pardon! i “demografici” … chè la funzione, la mansione, esisterà sempre … malgrado tutto e tutti ! Comunque, dovesse accadere un fatto come quello ipotizzato, mettetevi in contatto con me, che faremo un film intitolato “Bastiancontrario e le altre” così ci divertiremo e faremo divertire il mondo. E pensare che qualche simpaticone di voi, appena letto il titolo “Adua e le compagne” … aveva pensato … alle donne di “sinistra”, compagne, appunto….cioè ad un film a sfondo politico (Continua a pagina 18) 18 Semplice Bastiancontrario (Continua da pagina 17) …. Mai dire mai, con Bastiancontrario!!.. Non scherziamoci troppo però su questa questione. Qualche Amministrazione ha iniziato …timidamente.. a fare qualcosina in tal senso. Quindi, succederà sempre ciò che è successo a me l’altro giorno: insieme ad amici sono andato per i boschi a cercare funghi … e in ogni viottolo mucchi di … o profilattici - o condom – o … chiamateli come vi pare, frutti della “funzione” mai eliminata che si svolgeva nelle “case chiuse” … Quindi, potrà succedere che, girovagando casualmente per qualche Comune, troverete l’Anagrafe e lo Stato Civile con il cartello “CHIUSO”, la mano con il ditino che indica l’URP … e la dicitura: “per i certificati rivolgersi all’URP” che invece è aperto, anche qui frutto della “funzione” che esiste sempre e che una volta si svolgeva nel suo luogo naturale: cioè ai Servizi Demografici. Dunque: che i figli nascono sotto i cavoli o li porta la cicogna non ci ha mai creduto nessuno, come nessuno crede che potremo mai fare a meno dell’Anagrafe e dello Stato Civile. Metteteli dove vi pare e chiamateli come vi pare!! E ora, anche se l’Editore mi guarda in cagnesco e tiene il fiato sospeso perché teme che la spari grossa per il Gran Finale ... ECCOLO: ecco cosa cantavano, all’epoca della chiusura, gli studenti universitari: “All’Osteria numero dieci Paraponzi ponzi po’ I casini sono chiusi Paraponzi ponzi po’ …………………… (Censura!)” E, se volete sapere il resto, contattatemi al più presto!! “Daghela a me biondina …” Le scadenze del mese di Maggio 2 Mercoledi Anagrafe - Trasmettere alla direzione dalla MCTC di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o veicoli (DPR 557/94 e DPR 610/96). 4 Venerdi Anagrafe - Comunicare all’Azienda sanitaria locale le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni indirizzo, cancellazioni per emigrazione, decesso, iscrizione AIRE, ecc.). 9 Mercoledi Leva Militare - Inviare al Distretto Militare l’elenco mod. 53 dei militari in congedo illimitato, anche se negativo, che hanno cambiato residenza nel mese di Febbraio (art. 972 R.D. 1133/42). Si devono apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390, Reg. 3.4.1912 n. 346). Inviare al Capo dell’Ufficio di Leva le liste di leva con i relativi allegati. 11 Venerdi Carte di identità - Inviare alla Prefettura il prospetto riepilogativo delle carte di identità rilasciate nel bimestre marzo-aprile. 14 Lunedi Statistica - Invio alla Prefettura delle schede di rilevazione ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e D5 delle morti e ISTAT D7A e D7B del movimento naturale e calcolo della popolazione, ISTAT P4 per la rilevazione delle iscrizioni per nascita. Deve essere inoltre inviata una copia di ogni modello APR4. 21 Lunedi Diritti di segreteria - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/62). 25 Venerdi AIRE - Trasmettere alla Prefettura i modelli AIRE/01 compilati nel mese. 31 Giovedi Stato Civile - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro e all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 RD 677/37 e L. 38/51). 6HPSOLFH 6HPSOLFH RADDOPPIA e va su internet RADDOPPIA l’informazione Vieni a trovarci all’indirizzo Nuovo Ordinamento di Stato Civile - Tessera Elettorale Testo Unico Documentazione Amministrativa approfondimenti sul portale www.semplicesemplice.it www.semplicesemplice.it Semplice 19 MINISTERO DELL’INTERNO Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale delle Autonomie - Servizio Enti Locali - N. 00102645-15100/325 Roma, 26 aprile 2001 CIRCOLARE MIACEL n. 7/ 2001 OGGETTO: Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile. I l processo di radicale riforma del sistema amministrativo pubblico italiano, avviato già nei primi anni '90 con gli obiettivi di dare attuazione concreta al fondamentale principio costituzionale del pluralismo istituzionale, di rendere trasparente, efficiente ed interattiva l'attività degli Enti locali e centrali, di fornire servizi ai cittadini con procedure semplificate rispetto al passato, ha comportato un profondo ripensamento dell'assetto organizzativo precedente e una forte accelerazione del processo di informatizzazione integrata della Pubblica Amministrazione. Tale processo, ritenuto assolutamente prioritario dal Governo anche per consentire al Paese di continuare a rivestire un ruolo di primo piano nell'ambito dell'Unione Europea da un punto di vista sociale, economico ed organizzativo, ha comportato l'approvazione del piano di azione di e-government nel giugno 2000. Detto piano prevede la realizzazione di una serie di iniziative coordinate tra loro che riguardano la radicale trasformazione delle infrastrutture centrali e locali, degli strumenti e dei sistemi di erogazione dei servizi ed anche degli stessi contenuti. In tale quadro, il Ministero dell'Interno riveste un ruolo di centralità a sostegno e a supporto degli Enti locali poiché ad esso è affidata la emanazione di direttive e la vigilanza in materia di gestione dell'anagrafe e dello stato civile, l'attuazione delle norme relative all'istituzione della carta di identità elettronica, la realizzazione e gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi nonchè l'organizzazione delle consultazioni elettorali. A questo fine, un rinnovato progetto strutturale sta dando avvio al perfezionamento e all'accelerazione del Sistema di Accesso e Interscambio Anagrafico, nato per consentire ai comuni collegati di scambiarsi telematicamente le informazioni anagrafiche necessarie per la gestione dell'anagrafe, di far fronte alle numerose richieste di controllo delle autocertificazioni, che hanno sostituito ormai da tempo il rilascio dei tradizionali certificati, di aggiornare in tempo reale le basi di dati delle amministrazioni collegate e di rilasciare la carta di identità elettronica. Fulcro del S.A.I.A. è l'I.N.A., istituito recentemente con un'apposita legge, che permette l'identificazione del comune che detiene le informazioni di interesse e un migliore espletamento sia della gestione da parte dei comuni che della vigilanza da parte del Ministero delle attività connesse all'anagrafe. E' stata anche avviata la sperimentazione della carta di identità elettronica, primo progetto di questo tipo a livello internazionale, che comporta lo sforzo sinergico di tutti i comuni. Il nuovo documento, che sostituisce anche il tesserino del codice fiscale, consente l'erogazione di servizi nazionali e locali, può contenere informazioni sanitarie ed in prospettiva sostituirà il certificato elettorale. Con il trasferimento delle competenze in materia di stato civile dal Ministero della Giustizia al Ministero dell'Interno, sono inoltre iniziate le attività relative all'attuazione del nuovo regolamento, che prevede una significativa semplificazione delle procedure a favore del cittadino e la capillare informatizzazione del servizio da parte dei comuni. Dal sintetico quadro delle attività in corso, sulle quali sono state nel tempo emanate numerose circolari, è evidente come a tali importanti processi debbano partecipare attivamente le Prefetture e i Comuni, coinvolti questi ultimi in vero front-office nei riguardi dei cittadini e delle altre Amministrazioni pubbliche. Non bisogna, infatti, dimenticare che qualunque attività dell'uomo è legata agli eventi che si verificano durante il corso della sua vita. L'anagrafe e lo stato civile, gestiti dai comuni, sono perciò sempre stati la fonte principale di informazione, sulla quale si incardina l'azione amministrativa. Con l'apertura delle frontiere ed il rapido mutare della situazione interna economica e sociale del Paese, che, parallelamente all'affermarsi della mobilità dei cittadini sia in ambito nazionale che verso l'estero, ha visto aumentare enormemente nell'ultimo decennio anche il fenomeno dell'immigrazione di lavoratori stranieri, proprio tali settori hanno subito il maggiore impatto. Su di essi ha inoltre pesantemente inciso anche il ribaltamento della vecchia cultura centralista e chiusa che obbligava il cittadino a fornirsi di tutta la documentazione necessaria prima di avanzare qualunque istanza, spostando sulle amministrazioni l'onere dell'accertamento degli stati, fatti e qualità necessari per l'espletamento di qualunque procedimento. e-government Per consentire tale radicale cambiamento di rotta, tuttavia, si è reso necessario porre le amministrazioni in grado di avvalersi di strumenti tecnologicamente avanzati, economicamente vantaggiosi e competitivi a livello internazionale. Le riforme avviate puntano, infatti, sul rapido sviluppo dei sistemi informativi, la loro integrazione nell'ambito della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e la trasformazione dei comuni, in modo particolare, da fornitori di certificati a enti erogatori di servizi. Gli operatori nel settore anagrafico e dello stato civile, sono oggi perciò obbligati, oltre che a compiere uno sforzo non indifferente per adeguarsi ai numerosi e sostanziali mutamenti nella gestione diretta di tali competenze, a soddisfare un maggior numero di esigenze informative, proprio a seguito dell'entrata in vigore delle normative di semplificazione amministrativa, che, lungi dal contrarne l'attività, hanno invece prodotto l'effetto di ampliarla quantitativamente, qualificandone nel contempo notevolmente le figure. Dal canto loro, le Prefetture, incaricate dalla legge della vigilanza sull'attività in tali materie dei comuni delle rispettive province, sono oggi anche investite di numerosi, nuovi e delicatissimi compiti. Lo scenario delineato, che già in gran parte è nuova realtà operativa, comporta la massima attenzione da parte di tutti gli attori coinvolti e richiede che gli uffici incaricati della gestione dell'anagrafe e dello stato civile siano ulteriormente rafforzati e adeguatamente provvisti di personale qualificato. Su questa esigenza è indispensabile porre l'accento, perché il funzionamento del nuovo sistema-Italia, modellato sul fondamentale principio europeo della sussidiarietà, si basa prima di tutto sulla capacità delle amministrazioni locali di adeguarsi rapidamente e di dare risposte efficaci ed efficienti in termini di servizio al cittadino. A tal fine, si confida sulla consueta collaborazione da parte delle SS.LL., che vorranno sensibilizzare i Sig.ri Sindaci circa le esigenze prospettate, il cui soddisfacimento è il pilastro sul quale si sta costruendo tutti insieme il moderno edificio della Pubblica Amministrazione. IL MINISTRO DELL'INTERNO (Bianco) 20 Semplice Intervento di Luca Conti, Amministratore Delegato di SECOPAS srl Il futuro nei servizi demografici L a nostra società si occupa, fra l’altro, di tematiche inerenti i Sistemi Qualità. Con l’amico Mauro Parducci, che ha partecipato ad un nostro corso sulla Qualità, ho cominciato a riflettere sulla opportunità di proporre un percorso di formazione agli addetti dei servizi demografici delle Amministrazioni locali. Da questo comune sentire, sono scaturite diverse idee, che si sono concretizzate in un progetto a largo respiro : creare un percorso omogeneo per la formazione di operatori pubblici che diventino soggetti attivi di innovazione e gestori professionali dell’innovazione stessa. Partendo dai servizi demografici, la progettazione si è estesa ad altri due settori specifici dell’Amministrazione comunale, interessati all’innovazione: le attività produttive, e il comparto delle manutenzioni. Il percorso formativo vuole perseguire: la conoscenza pratica delle tecniche di relazione nei processi comunicativi, ed il loro utilizzo per creare condivisione la conoscenza pratica della gestione dei Sistemi Qualità l’approfondimento e lo studio (progettazione) dei percorsi innovativi da realizzare (o già realizzati) l’ analisi delle potenzialità che questi percorsi delineati non hanno (ancora) espresso un approccio operativo agli strumenti tecnici di realizzazione dei percorsi Il progetto, è articolato per blocchi successivi, e può essere affrontato anche gradatamente: 02' • • → GLQDPLFD GHL JUXSSL 02' → • → ,O 4XDOLWj K , SULQFLSL GHOOD TXDOLWj • L SXQWL GHOOD QRUPD DOO·LQWHUQR GHOOD 3$ • VLPXOD]LRQL HG HVHUFLWD]LRQL Area Att. Prod.ve 02' &RPXQLFD]LRQH K 3URFHVVL FRPXQLFDWLYL H UHOD]LRQDOL Area Serv. Demografici 68$3 02' → /·8G& Area Tecnica 02' → ,O */2%$/ 6(59,&( )XQ]LRQL H FRQGL]LRQL )XQ]LRQL H FRQGL]LRQL ,O FRQWUDWWR L SULQFLSL OH FRQGL]LRQL GL UHDOL]]R GL UHDOL]]R GL UHDOL]]R K K K 0HWRGRORJLD OH]LRQL WHRULFKH HVHPSOLILFD]LRQL VLPXOD]LRQL HVHUFLWD]LRQL H YHULILFKH Durata Allievi per classe MOD. 1 20 15 MOD. 2 30 15 MOD. 3 30 5-10 MOD. 4 30 5-10 MOD. 5 30 5-10 TOTALE 140 Mauro mi ha convinto che i servizi demografici sono di fronte ad una scelta di grande innovazione, e pertanto li ritengo fra i soggetti più interessati a questo progetto. Proprio in quest’ottica, ho stabilito un rapporto di partnership con la DeA. Nel ringraziarLa per la Sua attenzione, colgo la disponibilità del Semplice, per invitarLa al meeting di presentazione dell’iniziativa, che si terrà a Cascina nel mese di giugno. In quell’occasione sarà possibile scambiarci idee e, mi auguro, stabilire un proficuo rapporto di collaborazione. Semplice 21 DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2001 Determinazione, per l'anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni. (G.U. n. 41 del 19 febbraio 2001) IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, concernente: "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'art. 1, comma 106, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"; Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)"; Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, cosi' come integrato dall'art. 2 del decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito, in legge con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed in particolare il comma 2-bis, 2-ter e 2quater; Considerato che le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'art. 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l'anno in corso dalla citata legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a lire 23 miliardi, consente di avviare al servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori; Considerato che per l'anno 2001, si prevede una disponibilita' alla chiamata per il servizio civile di 135.000 giovani e che, pertanto, sussiste eccedenza di giovani da avviare al servizio medesimo rispetto alle disponibilita' finanziarie del citato Fondo nazionale per il servizio civile; Tenuto conto che, sulla base delle pregresse esperienze, l'applicazione dell'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998, rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile; Tenuto conto, pertanto, che la riduzione dell'intera eccedenza costituisce obiettivo non conseguibile mediante l'adozione delle dispense e del collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, sulla base delle condizioni di cui al citato art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230 del 1998; Ravvisata quindi la necessita', ai fini della corretta e tempestiva programmazione per l'anno 2001, delle attivita' di avvio al servizio civile e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle eccedenze, di applicare le disposizioni di cui all'art. 9, commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 230 del 1998, che prevedono rispettivamente l'obbligo per l'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre, fino a concorrenza delle risorse disponibili, le eccedenze anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate all'art. 9, comma 2-bis, lettere a) e b), nonche' la individuazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche di forme di collocamento in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo; Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-ter, della legge n. 230 del 1998, devono trovare applicazione tenendo conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa della chiamata e quindi dell'ordine temporale di disponibilita' e di presentazione delle domande di ammissione al servizio civile; Considerato che i giovani, da piu' tempo in attesa di chiamata al servizio possono, tra l'altro, aver gia' acquisito con maggiore probabilita' le responsabilita' lavorative e le esperienze ed i meriti scientifici, artistici e culturali di cui all'art. 2, comma 2-bis, lettere a) e b); Ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, debbano essere dispensati, ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, della citata legge n. 230 del 1998 e fino a concorrenza delle risorse disponibili, prioritariamente coloro le cui domande sono anteriori nel tempo e pertanto gli obiettori, disponibili alla chiamata, che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile nel corso dell'anno 1999; Decreta: Art. 1. Consistenza massima degli obiettori in servizio 1. Tenuto conto che nell'anno 2001, sussistono eccedenze di giovani da avviare al servizio civile rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale di cui all'art. 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l'anno in corso dalla legge n. 388 del 2000, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in relazione a ciascun periodo di avvio al servizio, e' definita per il 2001 in 85.000 unita'. 2. Al fine di contenere il numero degli obiettori di coscienza da avviare al servi- Leva militare zio entro il contingente massimo di cui al comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo (di seguito denominata L.I.S.A. A.C.) nei confronti degli obiettori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 9, comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge n. 230/1998. Art. 2. Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis della legge n. 230/1998 1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma 2-bis, della legge n. 230/1998, sono, in ordine di priorita' decrescente, di seguito definite: a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita' lavorative di conduzione d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2bis, lettera a), della legge n. 230/1998): 1) unico produttore di reddito del nucleo familiare; 2) appartenente a famiglia il cui reddito sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della vita; 3) dipendente, da almeno un anno, di ente che svolge attivita' di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilita' di pregiudizio per la continuita' o la funzionalita' dei servizi cui l'interessato e' preposto; 4) orfano di entrambi i genitori; 5) appartenente a famiglia di cui altri due figli abbiano prestato o prestino servizio militare e/o servizio civile; 6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela sia deceduto per infortunio sul lavoro o per l'aggravarsi di infermita' contratte per tale causa; 7) figlio di genitore invalido per servizio o del lavoro la cui lesione o infermita' sia ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni o integrazioni ovvero figlio di genitore con lesioni o infermita', accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A; (Continua a pagina 22) 22 (Continua da pagina 21) 8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermita' che richieda cure mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza; 9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica avviata entro il giorno precedente alla presentazione della domanda per svolgere il servizio civile, ovvero avviata con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria giovanile e al lavoro autonomo sempre che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali per la funzionalita' tecnico amministrativa dell'azienda o dell'attivita'; 10) selezionato da enti pubblici e privati ai fini dell'assunzione, gia' in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale sia richiesto l'adempimento degli obblighi di leva, sempreche' venga prodotta la comprovante documentazione; b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b), della citata legge n. 230 del 1998): 1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale, in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purche' l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili dall'Ufficio. Le relative attestazioni debbono essere rilasciate da strutture pubbliche nazionali, dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in campo nazionale o internazionale; c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di impiego, qualora costituisca impedimento all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis, lettera c), della legge n. 230/1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di dispensa con riferimento alle categorie di idoneita', fino alla terza, di cui al decreto del Ministro della difesa 14 ottobre 1998, recante "Criteri concernenti l'attribuzione di una determinata categoria ai giovani in possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale". Quanto previsto al presente punto c) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio; d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli Enti convenzionati nell'ambito della regione Semplice di residenza o in quella indicata nella domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera d), della legge n. 230 del 1998): l'Ufficio nazionale per il servizio civile nel procedere all'avvio degli obiettori, relativamente a ciascuna data di partenza, individua le sedi di assegnazione secondo il criterio del massimo soddisfacimento delle richieste degli interessati, tenuto conto della disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione della sede, fino allo scadere del termine massimo a disposizione dell'Ufficio per l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale e regionale, sulla base delle disponibilita' finanziarie per coprire gli eventuali oneri addizionali scaturenti dalla fornitura del vitto e dell'alloggio. Quanto previsto al presente punto d) non si applica agli obiettori di coscienza gia' in servizio. Art. 3. Deroghe all'ordine di priorita' delle condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2 1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine del periodo di rivedibilita' previsto per il recupero dei soggetti tossicodipendenti, possono, a domanda, ai sensi della legge 26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati indipendentemente dall'ordine di priorita' di cui all'art. 2. 2. La ricorrenza di una delle situazioni previste dall'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di dispensa sia stata gia' respinta perche' non presentata nei termini previsti, costituisce titolo valido avente priorita' sulle altre situazioni contemplate dall'art. 2. Art. 4. Aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e del collocamento in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9, comma 2-ter della legge n. 230/1998 1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta, per l'anno 2001, provvedimenti di dispensa anche ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, della citata legge n. 230/1998, nei confronti degli obiettori che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino al 31 dicembre 1999, disponibili alla chiamata, ma che non siano stati avviati al servizio entro il 31 dicembre 2000. I medesimi obiettori che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data del 31 dicembre 2000 e non abbiano piu' presentato domanda di ritardo o rinvio o Leva militare vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il termine di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, decorrente dalla data in cui e' venuta a cessare l'efficacia del titolo al ritardo o al rinvio. 2. Nell'anno 2001, l'ufficio nazionale per il servizio civile puo' adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi dell'art. 9, comma 2-ter, della legge n. 230/1998, nella forma dell'anticipazione della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al calendario dei congedi previsti. Art. 5. Procedure 1. Possono presentare istanza di dispensa, per le condizioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 2 del presente decreto, i giovani ammessi allo svolgimento del servizio civile che abbiano inoltrato domanda di obiezione di coscienza sino al 31 dicembre 2000, nonche' i giovani dichiarati abili arruolati alla visita di leva nel corso del primo, secondo e terzo trimestre dell'anno 2001 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4, comma 1, della legge n. 230 del 1998, purche' non si trovino nelle posizioni di ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni di indisponibilita' alla chiamata previste dall'ordinamento vigente. Relativamente alle condizioni previste dalle lettere c) e d) dell'art. 2 e dall'art. 4 del presente decreto, l'ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio. 2. Le domande di dispensa o di invio in L. I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo. 3. Le domande di cui sopra devono essere indirizzate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni previsto dall'art. 9, comma 2-quinquies, della legge n. 230 del 1998, decorre dalla data di ricezione delle istanze da parte dell'Ufficio nazionale per il servizio civile. 4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio. Roma, 9 febbraio 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Semplice 23 AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Firma digitale CIRCOLARE 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27 Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513: utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni. G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001 1. Premessa. Com'e' noto, l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha introdotto il principio secondo il quale "gli atti amministrativi adottati da tutte le pubbliche amministrazioni sono di norma predisposti tramite i sistemi informativi automatizzati". L'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ha, poi, riconosciuto validita' e rilevanza, a tutti gli effetti di legge, agli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, demandando a "specifici regolamenti", da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988, la definizione dei criteri e delle modalita' di applicazione della norma. Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e' stato emanato il "Regolamento recante criteri e modalita' per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici". I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni debbono essere formati e conservati secondo le regole tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione con deliberazione n. 51/00 del 23 novembre 2000, emanata ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997. L'art. 17 del richiamato decreto prevede che le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi di cifratura pubbliche di propria competenza, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 8, in materia di certificazione, sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati, e delle regole tecniche di cui all'art. 3. L'art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la forma- zione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale dei documenti informatici" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997, ha determinato le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; l'art. 62 dello stesso allegato definisce le regole tecniche per la certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni. Cio' premesso e con riferimento alle norme citate, le pubbliche amministrazioni possono: a) ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna: svolgere in proprio l'attivita' di certificazione di cui all'art. 8 del decreto 10 novembre 1997, n. 513, ma limitatamente ai propri organi ed uffici ed hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco pubblico dei certificatori, predisposto, tenuto e aggiornato a cura di questa Autorita' per l'informatica, secondo le modalita' indicate al successivo punto 2, attenendosi alle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; rilasciare certificati di firma digitale relativi ai propri organi ed uffici, avvalendosi dei servizi offerti dal centro tecnico o dai certificatori iscritti nell'elenco di cui sopra, acquisiti nel rispetto della vigente normativa in materia di contratti pubblici; in questo caso non vi e' obbligo di iscrizione nel citato elenco pubblico; b) per la sottoscrizione di documenti informatici di rilevanza interna: rilasciare ai propri organi ed uffici firme elettroniche certificate secondo regole tecniche diverse da quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; c) per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non e' prevista la sottoscrizione: utilizzare sistemi elettronici di identificazione e autenticazione che l'ammi- nistrazione, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, ha ritenuto di adottare. 2. Attivita' di certificazione ed iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori. Le pubbliche amministrazioni che intendono svolgere l'attivita' di certificazione di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 devono inoltrare all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, domanda di iscrizione nell'elenco pubblico di cui all'art. 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, secondo le modalita' che qui di seguito si espongono e che sono disponibili anche sul sito Internet dell'AIPA www.aipa.it. 2.1. Formalita' con le quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta. La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'amministrazione, in plico chiuso con evidenza del mittente e con l'indicazione: "domanda per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori", va indirizzata e fatta pervenire all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, via Isonzo, 21/b - 00198 Roma. La consegna puo' avvenire tramite servizio pubblico o privato, oppure a mano, nei giorni compresi tra il lunedi' e il venerdi' al seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17. In quest'ultimo caso verra' data formale ricevuta di consegna del plico. La domanda e i documenti prodotti dal richiedente, vanno predisposti utilizzando un sistema di elaborazione testi di larga diffusione. Un supporto informatico, contenente tale testo, con l'eccezione del piano per la sicurezza, va allegato alla domanda, insieme alla stampa, in duplice copia, del contenuto del supporto stesso. La domanda deve recare: l'indicazione e la sede dell'amministrazione; l'organo che ne ha la rappresentanza (Continua a pagina 24) 24 Firma digitale (Continua da pagina 23) legale; l'elenco dei documenti allegati. E' opportuno che vengano indicati il nominativo della persona cui far riferimento, anche per le vie brevi, e le modalita' per contattarla (numeri telefonici, telefax, telex), ai fini di una sollecita definizione delle eventuali problematiche che richiedessero chiarimenti di minore importanza. Alla domanda vanno allegati: a) copia della certificazione di qualita' dei processi informatici e dei relativi prodotti cui all'art. 8, comma 3, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999; b) dichiarazione di piena disponibilita' a consentire accessi presso le strutture dedicate alle operazioni di certificazione, da parte di incaricati dell'AIPA, per la verifica del mantenimento della rispondenza ai requisiti tecnicoorganizzativi di cui alla documentazione allegata alla domanda; c) copia del manuale operativo; d) copia del piano per la sicurezza; e) una relazione sulla struttura organizzativa; f) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'AIPA ogni variazione significativa delle soluzioni tecnico-organizzative adottate, fermo restando quanto prescritto dall'art. 18 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999. 2.2. Requisiti tecnico-organizzativi da documentare. 2.2.1. Manuale operativo. Il manuale operativo va strutturato in modo tale da essere integralmente consultabile per via telematica, come prescritto dall'art. 45, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999. Il manuale deve contenere almeno le seguenti informazioni: a) dati identificativi del certificatore; b) dati identificativi della versione del manuale operativo; c) responsabile del manuale operativo; d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme; e) definizione delle responsabilita' e delle eventuali limitazioni agli indennizzi; Semplice f) tariffe; g) modalita' di identificazione e registrazione degli utenti; h) modalita' di generazione delle chiavi; i) modalita' di emissione dei certificati; j) modalita' di sospensione e revoca dei certificati; k) modalita' di sostituzione delle chiavi; l) modalita' di gestione del registro dei certificati; m) modalita' di accesso al registro dei certificati; n) modalita' di protezione della riservatezza. 2.2.2. Piano per la sicurezza. Il documento contenente il piano per la sicurezza, in quanto coperto da riservatezza, deve essere racchiuso in una busta sigillata, all'interno del plico contenente la domanda, con evidenza dell'amministrazione e l'indicazione "Piano per la sicurezza - versione del.... (data)". Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi: a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica dell'organizzazione; b) descrizione sommaria dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile; c) breve descrizione dell'allocazione degli impianti informatici, dei servizi e degli uffici negli immobili dell'organizzazione; d) elenco del personale addetto; e) attribuzioni dettagliate delle responsabilita'; f) algoritmi crittografici utilizzati; g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attivita' di certificazione, con particolare riferimento ai problemi di sicurezza, alla gestione del log-file e alla garanzia della sua integrita'; h) descrizione dei dispositivi di sicurezza installati; i) descrizione dei flussi di dati; j) procedura di gestione delle copie di sicurezza dei dati (modalita' e frequenze dei salvataggi, tipo e ubicazione delle sicurezze fisiche in conformita' alle regole tecniche per l'uso di supporti ottici - deliberazione AIPA n. 24/98); k) procedure di gestione dei disastri (precisare i tipi di disastri per i quali sono state previste delle soluzioni: per calamita' naturali, per dolo, per indi- sponibilita' prolungata del sistema, per altre ragioni; descrivere le soluzioni con dettagli sui tempi e le modalita' previste per il ripristino del servizio); l) analisi dei rischi (precisare i tipi di rischi: per dolo, per infedelta' del personale, per inefficienza operativa, per inadeguatezza tecnologica, per altre ragioni); m) descrizione delle contromisure (precisare i tempi di reazioni previsti e i nomi dei responsabili); n) specificazione dei controlli (precisare se e' previsto il ricorso periodico a ispezioni esterne). 2.2.3. Organizzazione del personale. Deve essere predisposto un apposito documento contenente la descrizione dell'organizzazione del personale, limitatamente alle funzioni elencate nell'art. 49 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999; tale atto deve essere corredato da un'adeguata documentazione, a norma dell'art. 51 del medesimo decreto, dell'esperienza maturata dal personale stesso. A norma dell'art. 16, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere precisato, in particolare, il profilo del personale responsabile delle generazioni delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro delle chiavi. Tale profilo dovra' essere idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell'esperienza richiesti dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513. 2.3. Requisiti tecnico-organizzativi da autocertificare. L'amministrazione e' tenuta a specificare, con apposita dichiarazione, i punti che seguono: a) algoritmi di generazione e verifica firme utilizzati e supportati; b) algoritmi di hash utilizzati e supportati; c) lunghezza delle chiavi; d) assicurazioni relative al sistema di generazione delle chiavi; e) caratteristiche del sistema di generazione; f) informazioni contenute nei certificati; g) formato dei certificati; h) modalita' di accesso al registro dei certificati; i) modalita' con la quale viene soddi(Continua a pagina 25) Semplice (Continua da pagina 24) sfatta la verifica dell'unicita' della chiave pubblica, in rapporto allo stato delle conoscenze scientifiche e tecnologiche; j) caratteristiche del sistema di generazione dei certificati; k) modalita' di attuazione della copia del registro dei certificati; l) modalita' di tenuta del giornale di controllo; m) descrizione del sistema di validazione temporale adottato; n) impegno ad adottare ogni opportuna misura tecnico-organizzativa volta a garantire il rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 675. E' data facolta' di limitare la documentazione alle sole informazioni non soggette a particolari ragioni di riservatezza. L'AIPA, dal canto suo, si riserva, a norma dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato. 2.4. Modalita' di esame delle domande. L'istruttoria sulle domande e sulla relativa documentazione sara' svolta, sotto il controllo di un membro dell'Autorita' per l'informatica all'uopo designato, a cura degli uffici, con la concordata collaborazione specialistica del centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge 15-5-1997, n. 127. Al termine dell'istruttoria sulla richiesta di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori, sara' adottata dall'Autorita', su proposta formulata dal membro designato, deliberazione motivata di accoglimento o di reiezione ovvero di integrazione dell'istruttoria, se ritenuta necessaria. In caso di reiezione della domanda di iscrizione, l'amministrazione interessata non puo' presentare una nuova istanza, se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla data di comunicazione del provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause che hanno determinato il non accoglimento della domanda. Eventuali richieste di delucidazioni e/ o chiarimenti potranno essere inoltrate al direttore generale dell'Autorita' per l'informatica. 25 3. Sottoscrizione del documento informatico con modalita' semplificate (sub punto b). Firma digitale La sottoscrizione prevista al punto sub b) e' finalizzata a soddisfare esigenze di semplificazione del processo di formazione dei documenti amministrativi, per quegli adempimenti di rilevanza esclusivamente interna, ritenendosi che l'impiego della firma digitale, come prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 e dalle relative regole tecniche, contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999, determinerebbe un notevole appesantimento del processo documentale stesso. Ogni amministrazione pubblica potra' prescindere dal formale processo di certificazione della chiave pubblica previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 e ricorrere a regole tecniche dalla stessa autonomamente definite, sia per la generazione e conservazione delle chiavi pubbliche che per la loro certificazione, limitatamente alla sottoscrizione dei documenti informatici d'uso interno e con riferimento al proprio ordinamento. Per tali adempimenti, la deroga alle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 e' motivata dalla circostanza che la verifica dell'autenticita' ed integrita' del documento informatico puo' avvenire attraverso il solo riscontro interno, grazie al processo di certificazione operato da ogni singola amministrazione. ve regole tecniche nonche' dalle "Linee guida per la definizione di un piano per la sicurezza" emesse dall'AIPA e pubblicate nei quaderni AIPA n. 2 dell'ottobre 1999 e consultabili sul sito www.aipa.it. In particolare, e' opportuno che tali strumenti costituiscano parte integrante di un insieme di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza. Tra le misure adottabili, al fine di cui sopra, sono da ritenere indispensabili: la definizione di profili di accesso associati alle utenze definite; la verifica dell'integrita' dei dati; la registrazione, in appositi file di log, delle attivita' svolte; la periodica analisi delle suddette registrazioni. E' inoltre necessario integrare nel sistema di sicurezza le misure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675. Si segnala, infine, che le pubbliche amministrazioni: a) definiscono e gestiscono, in modo autonomo, tutti i processi di identificazione o autenticazione interni alle pubbliche amministrazioni stesse e, comunque, relativi ai propri organi ed uffici; b) devono accettare tutti i documenti informatici formati e sottoscritti secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 e dalle regole di interoperabilita' definite dalla circolare AIPA/ CR/24 del 19 giugno 2000, in quanto validi e rilevanti ad ogni effetto di legge; c) devono adottare i principi di interoperabilita' definiti dalla citata circolare AIPA/CR/24. 4. Utilizzo di sistemi di identificazione. Gli strumenti di identificazione ed autenticazione, intesi come meccanismi di verifica della reale identita' dell'utente, possono essere implementati e gestiti per garantire l'accesso a sistemi o per la produzione di documentazione che non necessiti della sottoscrizione. Le amministrazioni, per la definizione delle specifiche di progetto, di implementazione di tali strumenti e di sicurezza si avvalgono di quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 e dalle relati- Roma, 16 febbraio 2001 Il presidente: Rey 26 Semplice I Quesiti Pagine curate da Mauro Parducci e Osvaldo Ciaponi Ai Lettori Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX 0571920859 oppure, in posta elettronica alla e-mail: [email protected] I nostri esperti risolveranno il quesito entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista. STATO CIVILE - Trascrizione atto di nascita. D. È pervenuta a questo Comune dal Consolato d'Italia in Amburgo richiesta di trascrizione di un atto di nascita di "Tizia" (nata in Germania nel 1946) unitamente a copia autentica della sentenza del Tribunale di Genova del 1958 che ha attribuito la paternità al cittadino italiano "Caio" residente in questo Comune. Relativamente a quanto sopra ci sia consentito richiedere i seguenti chiarimenti: - Questo Comune è tenuto a trascrivere l'atto di nascita tenuto conto che "Caio" è attualmente qui residente ma alla data di nascita della figlia era residente in altro Comune? In caso affermativo siamo tenuti ad avvertire il padre dell'avvenuta trascrizione? Nell'estratto di nascita è indicata col cognome della madre ed il nome è in lingua straniera. Dobbiamo registrarla col nome della madre o deve essere sostituito con quello del padre? Una volta trascritto l'atto di nascita dobbiamo iscriverla nell'AIRE e nelle liste elettorali? Come regolarci non conoscendo, e non essendo stato comunicato dal Consolato, il relativo indirizzo? R. Con riferimento al quesito in oggetto si precisa che l’atto di nascita, di chi è nato ed attualm ente resi dente all’estero, il Consolato dovrà trasmetterlo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di attuale residenza della madre o del padre dell’interessato ai sensi dell’art. 17 del DPR 396/2000 (nuovo ordinamento di stato civile) per la trascrizione. Nel caso in esame il padre della persona interessata all’atto non dovrà essere informato del fatto in quanto si ritiene che lo stesso sia già a conoscenza della sentenza del Tribunale di Genova. Per quanto attiene il cognome si deve ritenere che l’atto dovrà essere trascritto fedelmente così come è stato trasmesso salvo effettuare l’annotazione di correzione, relativamente al cognome, prevista dall’art. 98, comma secondo, del novellato DPR 396. Infine si dovrà procedere alla iscrizione in AIRE previa richiesta al Consolato dell’esatto indirizzo dell’interessata ANAGRAFE - Bollo su stati di famiglia storici. D. Lo stato di famiglia storico è soggetto all’imposta di bollo? R. L’applicazione dell’imposta di bollo è conseguente all’uso cui è destinato il documento. Occorre quindi che l’interessato dichiari l’uso al quale il documento è destinato e, a tale proposito, stante la natura del certificato, occorre una richiesta scritta sulla quale l’istante dovrà specificare, in maniera chiara ed esplicita e non con formula generica, l’uso stesso. L’ufficiale di anagrafe sarà quindi in grado di stabilire se l’uso dichiarato rientra tra quelli in esenzione oppure se dovrà applicare la marca da bollo. L’eventuale uso diverso da quello dichiarato non comporterà a questo punto responsabilità alcuna per l’ufficiale di anagrafe ma questa s a r à e ve n t ua l m en t e a c a r i c o dell’interessato e dell’ufficio ricevente. STATO CIVILE - Pubblicazioni di matrimonio all’estero. D. Dovendosi procedere alla celebrazione del matrimonio in questo Comune tra un cittadino argentino e una cittadina italiana iscritta A.I.R.E. (Argentina) entrambi residenti stabilmente nella Repubblica Argentina, per non incorrere in irregolarità, necessita conoscere: 1) quali sono i documenti da acquisire per entrambi i nubendi, considerando la residenza all'estero e la diversa cittadinanza; 2) se l'ufficio Consolare è tenuto ad effettuare la pubblicazione essendo la nubenda i- scritta A.I.R.E.; 3) in pratica i nubendi arrivando in Italia per la celebrazione del matrimonio quali documenti devono avere con loro? 4) dopo la celebrazione del matrimonio come si deve agire per l'inoltro dell'atto in Argentina. R. Nel caso in esame è competente a ricevere la richiesta di pubblicazione il Console nella cui circoscrizione risiede lo sposo con cittadinanza italiana. Una volta effettuata la pubblicazione il Console chiederà al Comune italiano di effettuare la celebrazione del matrimonio ex art. 109 del C.C. Così l’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sarà celebrato il matrimonio non ha alcuna competenza in tema di pubblicazioni. Una volta celebrato il matrimonio l’atto dovrà essere trasmesso tramite la Prefettura (ai soli fini della legalizzazione della firma) al Ministero per gli Affari Esteri. ANAGRAFE - Attribuzione numerazione civica a fabbricato ristrutturato. D. Questo ufficio ha in piedi un contenzioso con il proprietario di un immobile risalente agli anni ‘60 (sede allora di una fabbrica di bibite gassate) con unico ingresso al quale era (Continua a pagina 27) Semplice (Continua da pagina 26) stata assegnata la seguente attribuzione toponomastica: via XXV aprile n. 30. A seguito del fallimento della ditta di cui in premessa, l’intero fabbricato viene acquistato da una società di cost ruzioni att uale propri et ari a dell’immobile. Nel 1999 una parte dell’immobile di cui trattasi è oggetto di ristrutturazione ed ampliamento a seguito del quale vengono creati al piano terra tre locali ad uso uffici: il primo ingresso che troviamo dopo il n. 28 della stessa via (numero appartenente ad una vicina abitazione) trova collocazione l’Ufficio Postale, segue poi un altro ingresso (sede di PP. EE.), piccolo atrio con altro ingresso (ove si accede al primo piano) per locali ad uso direzionale, infine ultimo ingresso per locali ove ha sede una banca. In sede di rilascio del certificato di agibilità (31.01.2000) per il primo locale (sede della Posta) l’ufficio anagrafe ha assegnato d’ufficio su richiesta del collega dell’ufficio tecnico (in quanto il proprietario non ha provveduto ai sensi del regolamento anagrafico) il numero 30 (vecchio numero assegnato al fabbricato negli anni ‘60). In sede di rilascio del certificato di agibilità (15.12.2000) per il secondo locale (sede del bar) l’ufficio anagrafe ha assegnato d’ufficio come sopra il n. civico 30/a e per il locale sede della banca il numero civico 30/c. Tutti i certificati di agibilità sono stati consegnati alla ditta proprietaria e pertanto ho ritenuto che anche la definizione della numerazione civica fosse nota. Successivamente, come ufficio anagrafe, ho ricevuto un’istanza della ditta proprietaria dell’immobile (in 27 data 22/2/2001) che richiede la rettifica della numerazione civica come sopra assegnata facendo le seguenti considerazioni: 1) la società fin dal 1996 ha in attività un’unità locale operativa al civico 30 di via XXV aprile; 2) successivamente all’apertura di tale unità locale si è provveduto all’intervento edilizio di ristrutturazione; 3) le nuove unità locali (postabanca-PP.EE.) sono state rese agibili dopo l’apertura dell’unità locale della società. Pertanto il numero civico 30 è da ritenersi attribuito alla società (che dovrebbe occupare il primo piano ove si accede dal terzo ingresso). A tale istanza, io funzionario di anagrafe delegato dal sindaco, ho risposto che: “la numerazione civica e l’aggiornamento della stessa è regolata dal D.P.R. 223/1989, in particolare art. 42 e art. 43, e dalle istruzioni per la formazione delle basi territoriali e per l’ordinamento ecografico emanati dall’Istat. In merito all’assegnazione della numerazione civica del fabbricato di cui trattasi, l’anagrafe si è attivata d’ufficio su richiesta dell’ufficio tecnico in seguito a rilascio dei certificati di agibilità dei locali di cui trattasi. Dopo tale intervento si è ritenuto di aggiornare la numerazione civica in conseguenza all’apertura di nuovi accessi nell’edificio (originariamente un solo accesso, dopo la ristrutturazione n. 4 accessi), numerazione che comunque deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri. Pertanto è stato riconfermato il vecchio n. 30 al primo accesso corrispondente ai locali occupati dall’ufficio postale. In seguito a sopralluogo effettuato dai vigili urbani in sede di rilascio del certificato di agibilità per i locali ad uso PP.EE. e banca (rispettivamente secondo e quarto accesso) sono stati assegnati i numeri civici 30/a e 30/c, riservando il n. 30/b ai locali situati al primo piano sede degli uffici direzionali probabilmente sede dell’unità operativa di cui alle premesse e mai attivata fisicamente come risulta dali atti del comune. Pertanto se la vostra società a far data dal 1996 ha un’unità locale al n. 30 di via XXV aprile, tale fatto non è prioritario per l’assegnazione della numerazione civica, in quanto a seguito di lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio si sono venuti a creare degli altri accessi che hanno determinato l’aggiornamento della numerazione alla costruzione già esistente, aggiornamento effettuato sulla base della normativa vigente”. Successivamente la società proprietaria dell’immobile risponde che quanto precisato dall’ufficio anagrafe non è da loro condiviso in quanto vogliono evitare inutili pratiche dal costo oneroso (atti notarili per modifica sede, variazioni alla CC.I.AA., variazioni tavolari, ecc.) valutabili in circa 5-8 mili oni. Pertanto rif ormul ano l’istanza affinché venga rivista la numerazione civica assegnando alla “fantomatica sede” (terzo ingresso) il vecchio n. 30. Gradirei il vostro parere in merito all’intera vicenda ma soprattutto se l’ufficio ha agito correttamente. Non è mia intenzione rivedere il tutto in quanto ritengo di aver agito correttamente nelle more di legge e regolamenti ed attendo fiducioso una vostra risposta. 129,7$· 6RFLHWj7LSRJUDILFD%DUELHUL1RFFLROL& 5(*2/$0(172 3(5 /$ 5(9,6,21( ( /$ 6(03/,),&$=,21( '(//·25',1$0(172 '(//2 67$72 &,9,/( '35 Pratiche complete con la modulistica aggiornata per i nuovi adempimenti 3HU RUGLQL FRQWDWWD LO QRVWUR XIILFLR YHQGLWH 7HO (Continua a pagina 28) 28 Abbonarsi a 6HPSOLF HPSOLFHH è.... semplice Un momento della costituzione della De.A. (Continua da pagina 27) R. Dai fatti esposti si deve ritenere l’operato dell’ufficiale di anagrafe pienamente rispondente alla normativa vigente in materia. Infatti il vecchio fabbricato aveva un unico accesso sulla pubblica via mentre, successivamente alle ristrutturazioni intervenute gli accessi, adesso, sono tre: pertanto l’ufficiale di anagrafe ha giustamente provveduto ad una riassegnazione della numerazione civica ed ha agito secondo norma e secondo logica. Tuttavia sembra non attribuibile il numero 30/b per unità immobiliare posta all’interno del fabbricato; per tali casi si pr oced er à sempli cem en t e all’attribuzione dei numeri interni necessari. Per quanto attiene le spese indicate alla società si ritiene che esse non corrispondano alla realtà in quanto le variazioni conseguenti ad una riassegnazione del numero civico (con procedimento d’ufficio) sono senza oneri a condizione che le stesse siano comunicate nei termini previsti (30 giorni) da parte degli interessati agli uffici competenti. ANAGRAFE - Consultazione archivio storico. D. Un cittadino del mio Comune si è presentato all’ufficio anagrafe con la richiesta di consultare l’archivio storico anagrafico e di stato civile conservati presso l’archivio comunale, per effettuare una ricerca storica su coloro che hanno abitato in questo comune, sulle professioni esercitate e altre informazioni che si possono trarre dai dati conservati. Alla luce della legge sulla privacy n. 675/96, del decreto legislativo 281/99, dell’ultimo provvedimento del Garante 14/3/2001 pubblicato sulla G.U. n. 80 del 5/4/2001 (codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici) e del regolamento anagrafico D.P.R. 223/89 il quale dispone che l’ufficiale di anagrafe può rilasciare a chi ne faccia richiesta dati anagrafici resi anonimi ed aggregati per fini statistici e di ricerca, e comunque la ricerca può avvenire solo attraverso il rilascio di certificazioni da parte dell’ufficiale d’anagrafe e di stato civile, è possibile o meno, e quali condizioni accogliere la richiesta del cittadino? R. Con riferimento al quesito posto circa la consultabilità degli archivi anagrafici si devono avanzare le seguenti osservazioni: per archivio storico anagrafico si deve intendere l’archivio delle schede individuali (AP5) e di famiglia (AP6) e convivenza (AP6a) eliminate dagli schedari della popolazione residente o iscritta in A.I.R.E.; naturalmente in detto archivio troveranno posto tutte le schede degli eliminati (anche se l’eliminazione sia avvenuta, a seguito di decesso, emigrazione, ecc.). L’art. 37 del D.P.R. 223/89 pone assoluto divieto alle persone estranee all’ufficio anagrafe all’accesso e alla consultazione degli archivi anagrafici, compreso l’archivio degli eliminati. Per lo stato civile non esiste un archivio storico ma una raccolta di registri, con riferimento ai vari atti, che vanno dal 1867 ad oggi. Il decreto legislativo 30/7/1999 n. 281 detta regole in materia di trattamento di dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. Il D.P.R. Semplice 1409/63 disciplina modi e criteri per la consultabilità degli archivi sottoposti alla vigilanza della Sovrintendenza archivistica. In base alle citate normative si ritiene che gli atti dello stato civile e di anagrafe, che si riferiscano ad eventi accaduti da oltre 70 anni, siano consultabili a condizione che sia richiesta, da parte dell’interessato, autorizzazione alla Sovrintendenza archivistica: tale autorizzazione dovrà contenere dettagliatamente le modalità di consultazione e gli atti cui sia consentita. Risulta altresì evidente che la consultazione non dovrà configurarsi in estrazione di atti per copia. Tuttavia si deve rilevare che tale procedura, consentita per gli atti di stato civile incontrerà diverse difficoltà per gli archivi storici anagrafici. Infatti risulterà pressoché impossibile adottare i criteri sopra indicati per un archivio (schede individuali) ordinato per ordine alfabetico indipendentemente dalla data di eliminazione della scheda. Più semplice sarà l’accesso alle schede di famiglia in quanto il loro ordinamento è previsto, nello schedario storico, per data di eliminazione. In ogni caso l’eventuale accesso dovrà essere curato sotto la diretta sorveglianza dell’ufficiale di anagrafe e/o di stato civile. Prezzo del fascicolo L. 12.500