6HPSOLFH
Costituita la nuova
Associazione degli Operatori
dei Servizi Demografici
La Riconciliazione
DA
Anno 3 - Numero 4 - Aprile 2001
Soc. Ed. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
I
l giorno 20 Aprile si è costituita a
Cascina (PI) una nuova Associazione professionale degli operatori dei Servizi Demografici dei Comuni. La manife st a zi one si è s vol ta p res s o
l’EUROHOTEL con il patrocinio
dell’Amministrazione Comunale di Cascina. La nuova Associazione ha assunto il nome DeA (acronimo di DEMOGRAFICI ASSOCIATI). All’atto costitutivo, effettuato alla presenza del
Notaio, erano presenti 174 operatori dei
Servizi Demografici provenienti dai Comuni della Toscana, Liguria, Emilia Romagna, Piemonte, Lazio, Friuli.
Il filo comune degli interventi degli operatori che hanno contribuito
all’illustrazione degli scopi e del programma d’azione della nuova associazione ha sottolineato quanto sia impor(Continua a pag. 2)
L’intervento del Direttore alla
costituzione della De.A
Le ragioni del cuore
V
orrei brevemente esporre agli operatori che partecipano a questo
solenne momento di costituzione della
nuova Associazione alcune ragioni per
le quali oggi prendo parte ai lavori in
questa sede, oltre che in qualità di operatrice dei servizi demografici di un
Comune della Liguria, anche come Direttore di una rivista specializzata che
riscuote sempre più apprezzamenti e
adesioni da parte degli addetti del settore.
Illustrerò quelle che per me sono diventate, nel corso del tempo “Le ragioni del
cuore”.
La rivista “Semplice” nasce come strumento di informazione e di formazione
per gli operatori dei servizi demografici.
“Semplice”, edita dalla Società Tipografica Barbieri e Noccioli di Empoli, ad
un certo punto, nel dicembre 1998, raccoglie l’esigenza collettiva del nostro
settore di avere a disposizione uno strumento di comunicazione, di informazione che portasse sulle scrivanie degli
operatori dei servizi demografici, nel
più breve tempo possibile, le notizie
(Continua ale
pagina
2)
fresche, le ultime circolari,
novità
Le novità introdotte dal D.P.R.
396/2000
di Patrizia Lupino
Demografici Associati
normative. Si raccoglieva soprattutto
la richiesta degli operatori dei piccoli Comuni che il più delle volte erano penalizzati sia dalla mancanza
d’informazione delle novità, sia
dell’informazione sulla corretta applicazione delle norme.
“Semplice” diventa lo strumento pratico, quotidiano che insegna agli operatori
il modo di lavorare ed è utilizzato
nell’agire amministrativo consueto.
Una volta l’apprendistato era d’obbligo,
qualcuno ti seguiva nella crescita professionale, trasmetteva la sua esperienza
e ti metteva in grado di proseguire da
solo il lavoro. Oggi il più delle volte ci
si trova soli di fronte ai problemi lavorativi e nessuno si occupa né si preoccupa
di insegnare e di suggerire ciò che occorre fare.
“Semplice” nasce da un gruppo di persone che sono sensibili ai reali problemi
degli operatori perché sono anche loro
colleghi del settore e sanno capire cosa
succede ogni giorno dietro le quinte.
“Semplice” vede la luce con l’intento di
fornire le indicazioni necessarie, le me(Continua a pagina 2)
L’Opinione
Le autentiche di firma:
cosa cambia
L
a riconciliazione tra i coniugi
è prevista nel nostro ordinamento dall’art. 154 del C.C. nel Libro I –Delle persone e della famiglia al Titolo IV – Del matrimonio
nel Capo V – Dello scioglimento
del matrimonio e della separazione
dei coniugi.
All’art. 154 del C.C. così sostituito
dall’art. 33 della Legge del 19
(Continua a pagina 4)
Sommario
STATO CIVILE
Circ. 16/01 Ministero Giustizia
Cremazione
Diritti di stato civile
10
9
11
E-GOVERNMENT
Circ. Miacel 7/01
19
LEVA MILITARE
Consistenza obiettori
21
FIRMA DIGITALE
Circolare AIPA/CR/27
23
GARANTE
Tessera elettorale
9
GLI INTERVENTI
di Alessandro Martini
C
on l’emanazione del T.U. delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) il legislatore
ha inteso, oltre a raccogliere in un
unico articolato la normativa riguardante l’oggetto, compiere un ulteriore passo verso la semplificazione.
Tra le molte novità spiccano sicuramente quelle riguardanti le autentiche delle sottoscrizioni. Si sono succedute negli anni norme e relative
circolari interpretative che regola(Continua a pagina 6)
Le ragioni del cuore
Patrizia Lupino
1
La riconciliazione
Patrizia Lupino
1
Autentiche di sottoscrizioni
Alessandro Martini
1
Bastiancontrario
17
Lettere al Direttore
12
Scadenzario Maggio
18
Quesiti
26
INDICE ANNO 2000
13
2
Semplice
Le ragioni del cuore
di Patrizia Lupino
(Continua da pagina 1)
todologie in uso ed i suggerimenti ad hoc
nel nostro mondo lavorativo.
Queste oneste basi hanno portato la nostra rivista ad affermarsi sempre di più
nel settore demografico.
Ma la rivista non è solo questo, non può
limitarsi a questi aspetti.
“Semplice” è qualcosa di più. Rappresenta il confronto, la crescita professionale, lo scambio delle esperienze, la valorizzazione delle idee innovatrici degli
operatori dei servizi demografici e di
tutta la categoria nel suo insieme.
Quest’ultima può diventare un tutto, ovvero un insieme di parti dove le singole
unità sono gli operatori ed il tutto sono
gli operatori associati, come sta succedendo nella storia associativa.
Per contro noi, con la nuova Associazione, vogliamo che la categoria diventi non
solo la mera somma di parti, ma un tutto
che è più dell’insieme delle parti: è
un’unità superiore custodita ed indivisibile che si proietta all’esterno con unità e
forza morale.
Questo significa per noi dover diffondere
Costituita la nuova Associazione
degli Operatori dei Servizi
Demografici
(Continua da pagina 1)
tante per la categoria l’unione di intenti
ma anche la consapevolezza di essere
p r ot a gon i s t i d el l’ in n ova zi on e e
dell’ammodernamento del sistema pubblico. Il motto della nuova associazione
“una rete di innovatori” contraddistingue,
oggi ed anche per il futuro, il modo di
porsi degli operatori rispetto alle idee ed
ai progetti innovativi. Essere innovatori
significa spingere le amministrazioni a
dialogare non solo in rete ma anche saper
guardare insieme al futuro sapendo che
esso è già nel nostro presente, nelle nostre
azioni quotidiane e nei nostri principi.
Dopo l’ampio dibattito svoltosi a seguito
degli interventi di Enzo Lovallo (Torino),
i valori della solidarietà, della partecipazione, della collaborazione e della valorizzazione della persona umana
all’interno del mondo del lavoro.
Tanti sono i nemici dell’onestà intellettuale e della trasparenza d’animo, ma il
nostro compito è superiore alle loro bassezze.
Vuol dire per noi avere la capacità di
andare oltre, contrapponendo la volontà
di interpretare il nuovo e il domani e di
collocarci costruttivamente nel processo
di innovazione e di ammodernamento di
ogni sottosistema sociale e nel nostro
caso della P.A.
Il futuro è già nel nostro presente, nelle
nostre idee e nelle nostre azioni.
Il periodico dei demografici crescerà
ancora con il contributo degli operatori,
si diffonderà diventando il faro guida di
questa nuova Associazione dettando le
linee di comportamento e di condotta per
raggiungere l’obiettivo della uniformità
ed univocità degli atteggiamenti di chi
opera quotidianamente con esperienza e
professionalità nei servizi demografici.
Gli altri riconosceranno i nostri meriti
soltanto nel momento in cui saremo determinati, professionali e propositivi.
Queste sono le “Ragioni del cuore” e
questa convergenza con gli scopi ed i
valori della costituenda Associazione
hanno permesso il sodalizio che farà diMaria Luisa Calligaro (Buja), Maurizio
Buzzani (Grosseto), Roberto Gimigliano
(Ventimiglia), Patrizia Lupino (S. Margherita Ligure), Luciano Pignatelli (Monte Argentario), Marcello Lazzeri (Altopascio)
l’assemblea ha provveduto all’elezione degli organismi dirigenti.
La neonata associazione vuole essere:
• punto di riferimento autorevole per la
rappresentanza degli interessi di chi si
occupa professionalmente dei servizi
demografici, ponendo lo sviluppo dei
rapporti cittadino-pubblica amministrazione come valore fondamentale;
• motore di sviluppo della professionalità dei nostri associati quale presupposto per il successo e la crescita delle
persone che operano nei servizi demografici
• fornitore di servizi ad alto contenuto di
professionalità, offerti attraverso
un’organizzazione che sappia interpre-
ANNO III - Numero 4 - APRILE 2001
Proprietaria Editrice: Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
Direttore Responsabile: Patrizia Lupino
Autorizzazione Tribunale di Firenze n. 4885 del Reg. Periodici
(Spedizione in abb. postale 45% art. 2 c. 20/b, L. 662 - Filiale di Firenze
Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero:
P. Lupino A. Martini, O. Ciaponi, M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, M.L. Calligaro.
CANONE DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 2001 L. 150.000
Ufficio abbonamenti Tel. 0571 920394 - Fax 0571 920859
E-mail: [email protected]
I pagamenti dovranno essere effettuati a mezzo c.c.p. n. 333500 intestato a
Soc. Tip. Barbieri, Noccioli & C. - Empoli
DA
Demografici Associati
ventare la rivista “Semplice” da me diretta l’elemento di sostegno ed organo di
stampa e di informazione della De.A.
Nell’auspicare a tutti noi un felice e lungo cammino insieme, nella piena convinzione che la serenità d’animo e la grinta
necessaria per affrontare le difficoltà che
si presenteranno non debbano mai mancare, a tutti i presenti e a quei colleghi
che oggi non sono qui ma che ci hanno
inviato toccanti telegrammi di auguri ed
e-mail, e a coloro che condivideranno
con noi il futuro, auguro un BUON INIZIO!
Oggi, in questa sede, probabilmente stiamo contribuendo a fare un pezzo di storia, la nostra storia di operatori dei servizi demografici ma anche quella di uomini e donne che credono ancora che il
cambiamento è possibile.
Vi ringrazio.
Patrizia Lupino
tare le necessità degli associati grazie
ad un atteggiamento di massimo ascolto dei loro bisogni in una visione chiara degli obbiettivi perseguiti e delle
attività svolte
• organismo promotore di un network di
alleanze con enti e associazioni dei cittadini e consumatori che valorizzano
lo sviluppo dei rapporti tra pubblica
amministrazione, cittadini e imprese
• partner riconosciuto delle istituzioni in
qualità di soggetto deputato ad analizzare ed interpretare lo scenario futuro
dei servizi alla popolazione, anticipando e proponendo soluzioni efficaci,
coerenti, tempestive e aperte
Ciò che vogliamo fare
• Contribuire a migliorare tutti gli aspetti della relazione tra persona e lavoro
favorendo lo sviluppo culturale, professionale ed economico degli operatori dei servizi demografici dei comuni
Ciò che vogliamo riconoscere come valori
guida
• Centralità della persona e della dignità
umana
• Eccellenza della professionalità
• Rispetto dell’etica professionale
• Impegno responsabile nella rappresentanza di interessi comuni
• Cultura della partecipazione e
dell’innovazione
Semplice
3
Le cariche sociali
DA
Demografici Associati
Pignatelli Luciano (Comune Monte Argentario – GR)
Paganini Nello (Comune di Imperia)
Mazzucchelli Daniela (Comune di Forte dei Marmi – LU)
Leone Luciana (Comune di Viterbo)
Cucini Danilo (Comune di Volterra – PI)
PRESIDENTE Nazionale
Parducci Mauro (Comune di Cascina – PI)
VICE PRESIDENTE Nazionale
Calligaro Maria Luisa (Comune di Buja – UD)
SINDACI REVISORI
Svani Gianfranco (Comune di Vicopisano – PI) - Presidente
Biso Paolo (Comune di Lerici – SP)
Spera Vincenzo (Comune di Vallelunga Pr. – PA)
Molesti Giorgio (Comune di Lajatico – PI)
Mugnaini Carlo (Comune di Massarosa – LU)
SEGRETARIO Nazionale
Ciaponi Osvaldo (Comune S. Croce – PI)
MEMBRI DELL’ESECUTIVO:
Lupino Patrizia (Comune S. Margherita L. – GE)
Zanella Franca (Comune di Sarzana – SP)
Consiglio Nazionale
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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10.
11.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Alfonsi Almida (Comune di Bracciano – VT)
Andreini Donatello (Comune di Buti - PI)
Anzillotti Sergio (Comune di Sarzana – SP)
Arzilli Rosita (Comune di Peccioli – PI)
Bacciardi Ivano (Comune di Fivizzano – MS)
Bacigalupo Marco (Comune di Borzonasca – GE)
Baitone Maria (Comune di Imperia – IM)
Balestri Anna Maria (Comune di Palaia – PI)
Bandini Patrizia (Comune di Collesalvetti – LI)
Basile Manuela (Comune di Ricco’ del Golfo di Spezia SP)
Bavassano Amadea (Comune di Sori – GE)
Bellezza Antonio (Comune di Cascina – PI)
Benvenuto Maria Silvia (Comune di Lavagna – GE)
Bernardeschi Susanna (Comune di Lari – PI)
Bertoni Daniele (Comune di Viareggio – LU)
Bettinotti Graziella (Comune di Beverino – SP)
Pelistri Sonia (Comune di Castelnuovo Magra - SP)
Bortolotti Riccardo (Comune di Uscio – GE)
Brachetti Patrizia (Comune di Tuscania – VT)
Bugatto Maria Teresa (Comune di Recco—GE)
Buzzani Maurizio (Comune di Grosseto – GR)
Cantini Luciano (Comune di Peccioli – PI)
Casagranda Daniela (Comune di Pergine Valsugana – TN)
Casale Mario (Comune di Santo Stefano Magra – SP)
Cellino Marco (Comune di Sestri Levante – GE)
Centorbi Emanuela (Comune di Cascina – PI)
Chiellini Maurizio (Comune di Cascina – PI)
Chierico Gabriele (Comune di Imperia - IM
Chioino Giorgina (Comune di Lavagna – GE)
Chiusaroli Gianfranco (Comune di Viterbo – VT)
Cimenti Barbara (Comune di Ovaro – UD)
Coltelli Paolo (Comune di Lari – PI)
Corazza Patrizia (Comune di Malalbergo – BO)
Costa Brunella (Comune di Cogorno – GE)
Cozzani Maria Luisa (Comune di La Spezia – SP)
Danesi Cristina (Comune di Vicopisano – PI)
Dani Roberto (Comune di Montespertoli – FI)
De Moliner Gianni (Comune di Ceranesi – GE)
Del Sante Marco (Comune di Deiva Marina – SP)
Del Soldato Adolfo (Comune di Vecchiano – SP)
Dolfi Paolo (Comune di Castelnuovo Val di Cecina – PI)
Fava Efrem (Comune di Riva del Garda – TN)
Fiorini Silvia (Comune di Malalbergo – BO)
Fornai Antonio (Comune di Viterbo – VT)
Forte Nicola (Comune di Carbone – PZ)
Franceschetti Graziano (Comune di Semproniano – GR)
Fulceri Luisa (Comune di Pomarance – PI)
Gabrielli Salvatore (Comune di Civita Castellana – VT)
Giaconia Giuseppina (Comune di Volterra – PI)
Giannelli Pietro (Comune di Carro – SP)
Giannini Pietro (Comune di Seravezza – LU)
Giannoni Claudia (Comune di Ortonovo – SP)
Gimigliano Roberto (Comune di Ventimiglia – IM)
Giorgi Franco (Comune di Terricciola – PI)
Guarino Francesca (Comune di Cascina – PI)
Guarnaccia Antonino (Comune di Genova – GE)
57.
58.
59.
60.
61.
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63.
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65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
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76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
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86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
Guarnieri Mauro (Comune di Nepi – VT)
Iacoponi Tamara (Comune di Ponsacco – PI)
Lazzeri Marcello (Comune di Altopascio – LU)
Lenzi Mauro (Comune Fucecchio – FI)
Leonardi Gabriella (Comune di Capannoli – PI)
Leoni Graziella (Comune di Moneglia – GE)
Lischi Maurizio (Comune di Collesalvetti – LI)
Loffredo Luigi (Comune di S. Margherita Ligure – GE)
Malquori Maria Pia (Comune di Montaione – FI)
Manetti Simonetta (Comune di Cascina – PI)
Marchese Salvatore (Comune di Castelnuovo Magra – SP)
Marcianti Emanuele (Comune di Giuliana – PA)
Marcio’ Angela (Comune di Brugnato – SP)
Martini Alessandro (Comune di Cascina – PI)
Massucco Gianmarco (Comune di S. Margherita Ligure – GE)
Meini Eleonora (Comune di Riparbella – PI)
Mentil Roberta (Comune di Paluzza – UD)
Modesto Beatrice (Comune di Maiano – UD)
Monti Filippo (Comune di Palaia – PI)
Morelli Valentina (Comune di Casale Marittimo – PI)
Niccolini Leonardo (Comune di Crespina – PI)
Onesti Sabrina (Comune di Aulla – MS)
Palazzo Silvana (Comune di Bogliasco – GE)
Panelli Pierangelo (Comune di Gallicano – LU)
Peressotti Ida (Comune di Udine – UD)
Piciarelli Maria Maddalena (Comune di Civitella d’Agliano – VT)
Pratali Beniamino (Comune di Bientina – PI)
Pucci Luciano (Comune di Carmignano – PO)
Raso Marco (Comune di Zoagli – GE)
Ravecca Luca (Comune di Sarzana – SP)
Rinaldi Paolo (Comune di Capalbio – GR)
Riotti Flavia (Comune di S. Margherita Ligure – GE)
Robuano Rosalba (Comune di Viterbo – VT)
Rocchi Carla (Comune di Santa Marinella – RM)
Romolini Doretta (Comune di Capannoli – PI)
Rossi Angela (Comune di Sesta Godano – SP)
Rossi Enzo (Comune di Follo – SP)
Rubino Margherita (Comune di Torino – TO)
Sangiorgi Massimo (Comune di Ronciglione – VT)
Severino Ermanno (Comune di Fosdinovo – MS)
Signorini Fabio (Comune di Ponsacco – PI)
Speciale Eddy (Comune di Genova – GE)
Spiccio Daniela (Comune di Lorsica – GE)
Spotorno Emilio (Comune di Chiavari – GE)
Strano Patrizia (Comune di Rovereto – TN)
Subbrero Gianni (Comune di Ovada – AL)
Tampucci Giovanni (Comune di Collesalvetti – LI)
Tanzella Angelo (Comune di Graffignano – VT)
Tasso Lorella (Comune di Sarzana – SP)
Tempestini Renzo (Comune di Calcinaia – PI)
Toncelli Roberta (Comune di Lari – PI)
Tosi Franco (Comune di Pisa – PI)
Turbati Andrea (Comune di Cascina – PI)
Vincenzi Fabio (Comune di Bolano – SP)
Vottero Marco (Comune Sestri Levante – GE)
4
Semplice
La riconciliazione
di Patrizia Lupino
(Continua da pagina 1)
maggio 1975, n. 151 (sul nuovo
diritto di famiglia) viene indicato
testualmente: “La riconciliazione
tra coniugi comporta
l’abbandono della domanda di separazione personale già proposta” così il successivo art. 157 del
C.C. sulla cessazione degli effetti
della separazione recita: “I coniugi possono di comune accordo far
cessare gli effetti della sentenza
di separazione, senza che sia necessario l’intervento del giudice,
con un’espressa dichiarazione o
con un comportamento non equivoco che sia incompatibile con lo
stato di separazione. La separazione può essere pronunziata nuovamente soltanto in relazione a
fatti e comportamenti intervenuti
dopo la riconciliazione”.
Il Nuovo Ordinamento dello Stato
Civile tra le sue novità introduce
la possibilità data ai coniugi separati di rendere all’Ufficiale dello
Stato Civile del Comune in cui è
avvenuto il matrimonio la espressa dichiarazione di riconciliazione
prevista dal nostro Codice Civile.
Con il precedente ordinamento la
riconciliazione si attuava con
comportamenti fattuali e non era
stata oggetto di alcuna forma di
pubblicità, per cui la richiesta dei
coniugi per una eventuale annotazione non poteva essere accolta
dall’Ufficiale dello Stato Civile e
non produceva effetti.
La ricostituzione di un determinato regime patrimoniale poteva avvenire solo per volontà delle parti,
a mezzo di atto pubblico, che andava a determinare una situazione
convenzionale.
A volte i Tribunali inviavano
all’Ufficiale dello Stato Civile la
comunicazione di archiviazione
del ricorso per separazione personale richiedendone l’annotazione
sui registri di matrimonio ma in
questo caso, avendosi una definizione extragiudiziale del ricorso
di separazione, occorreva procedere all’annotazione utilizzando
la vecchia formula 176 bis.
Nel sistema normativo che regola
il regime patrimoniale della famiglia, come l’atto di matrimonio
vale a costituire la comunione legale fra i coniugi, così la sentenza
di separazione produce l’effetto di
scioglierla.
Su tale assetto patrimoniale non
incidono la separazione consensuale e di fatto, cui non faccia seguito il decreto di omologazione o
una convenzione matrimoniale.
La Corte di Cassazione ha ribadito, con sentenza 7 maggio 1987,
n. 4325 che la separazione personale che produce lo scioglimento
della comunione è quella consensuale omologata o quella giudiziale (cioè consacrata nella relativa
sentenza) e che la contraria opinione, aggraverebbe “il vuoto legislativo in tema di pubblicità”
del regime patrimoniale della famiglia, determinata dalla mancanza di una norma che preveda
l’annotazione a margine dell’atto
di matrimonio, dei provvedimenti
che dispongono la separazione
personale dei coniugi.
L'indicazione ministeriale, la circolare del 14/9/88 che ha dato disposizione di annotazione delle
separazioni personali parte dal
presupposto che vi fosse una carenza di pubblicità della separazione e che il legislatore avesse
trascurato di prendere in considerazione questo caso.
In realtà nel sistema le annotazioni concernenti il regime patrimoniale o l'esistenza, non il suo
contenuto, di convenzioni matrimoniali assolve alla funzione di
renderle opponibili ai terzi. Essendo sempre interesse delle parti
esternare l'avvenuto scioglimento
della comunione, i terzi trovano
proprio in questo interesse la
loro tutela. Infatti lo scioglimento della comunione è provocato
dalla separazione, e non dalla
sua annotazione.
La dichiarazione di riconciliazione deve essere resa da entrambi i
coniugi all’Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di evento del
matrimonio.
L’Ufficiale dello Stato Civile redige l’atto di riconciliazione iscrivendolo nel registro di matrimonio alla Parte II Serie C.
L’annotazione della riconciliazione sui registri dello Stato Civile
soddisfa quella pubblicità necessaria per la opposizione dei terzi.
La dichiarazione di riconciliazione determina la ricomposizione di
quella famiglia che gli effetti della sentenza di separazione avevano fatto cessare, si ricostituisce la
comunione familiare.
Presenta dubbi se la riconciliazione ripristina il regime patrimoniale anteriore alla separazione personale. Di diversa interpretazione
giurisprudenziale è la questione
circa la ricostituzione della comunione, essendo indiscusso che
la comunione può essere ricostituita solo con un atto pubblico e
la comunione così ricostruita avrà
natura di comunione ordinaria e
non di comunione legale.
Resta valido nell’esplicazione dei
suoi effetti il regime patrimoniale
tra la separazione personale e la
riconciliazione tra i coniugi e tale
regime di separazione dei beni
deve essere indicato negli estratti
per riassunto dello stato civile.
Il regime patrimoniale di una
coppia di coniugi è dimostrabile
esclusivamente attraverso la presentazione dell’estratto dell’atto
di matrimonio.
Questo certificato è emesso
dall’Ufficiale dello Stato Civile
in esenzione dall’imposta di bollo a norma dell’articolo 7, 5°
comma, della Legge 29 dicembre
1990, n. 405.
(Continua a pagina 5)
Semplice
5
La riconciliazione
L’atto
di Patrizia Lupino
(Continua da pagina 4)
La separazione dei beni è annotata, ai fini della sua pubblicità per
essere opposta ai terzi, nel registro degli atti di matrimonio al
momento della sua iscrizione o
trascrizione oppure in un secondo
momento previa apposita convenzione matrimoniale, stipulata per
atto pubblico presso un notaio così come previsto dall’art. 162 del
C.C.
La “comunione dei beni” è invece
tacita in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale
legale della famiglia è costituito
dalla comunione dei beni regolata
“Oggi 10 Aprile 2001 nella Casa Comunale, avanti a me ROSSI MARIO
Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Margherita Ligure, per
delegazione avuta,
Sono personalmente comparsi:
1.
Bini Pino, nato a Lodi il 10 Giugno 1960, cittadino italiano, residente nel Comune di Santa Margherita Ligure
2.
Rossi Rosa, nata a Né il 26 Marzo 1962, cittadina italiana, residente
nel Comune di Santa Margherita Ligure
i quali mi hanno esposto di aver contratto matrimonio in data 2 Luglio
1985 nel Comune di Santa Margherita Ligure e che
il Tribunale di Genova con provvedimento n. 124 in data 11 Dicembre 1995 ha omologato la loro separazione consensuale
con sentenza N. ……del Tribunale di ………….in data ……. è intervenuta separazione giudiziale
Considerato il disposto dall’articolo 157 del Codice Civile, dichiarano ai
sensi dell’art. 63, comma 1, lettera g) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396,
di essersi riconciliati.
A dimostrazione che nulla osta alla presente dichiarazione ho visionato
l’atto di matrimonio iscritto/trascritto nei relativi registri di questo
Comune al N. 19 parte I serie A Anno 1985.
la copia del provvedimento di omologa/sentenza di separazione giudiziale emessa dal Tribunale di Genova esibita dalle parti
(nell’ipotesi che non figuri l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio)
†
†
†
†
Il presente atto viene letto agli intervenuti i quali, insieme con me, lo sottoscrivono.”
L’annotazione
“I coniugi di cui all’atto controscritto hanno manifestato la loro
riconciliazione con dichiarazione,
resa ai sensi dell’art. 157 del Codice Civile, in data 10 Aprile
2001 innanzi all’ufficiale di stato
civile del Comune di Santa Margherita Ligure ed iscritta nei relativi registri di matrimonio al
N. 11 parte II Serie C anno 2001”
dalla sezione III del Capo VI –
del Regime patrimoniale della famiglia – del Codice Civile.
Pertanto, l’estratto riporta eventualmente solo l’annotazione relativa alla separazione dei beni ed
in assenza si ritiene che i coniugi
siano in regime di comunione.
Occorre precisare che lo scioglimento della comunione dei beni non è provocato dall'annotazione della separazione personale, ma dalla sentenza di separazione personale.
In caso di riconciliazione con espressa dichiarazione resa
all’Ufficiale dello Stato Civile dove si evidenzi il comune accordo
di entrambi i coniugi di far cessare gli effetti della sentenza di separazione, l’atto pubblico redatto
dal pubblico ufficiale si ritiene
che debba produrre l’effetto di
manifestazione di volontà resa dai
coniugi nel ripristinare una situazione familiare e patrimoniale
quale era quella precedente, comportando, come citato nell’art. 154
C.C., l’abbandono della domanda di separazione personale già
proposta e cessando gli effetti della stessa sentenza di separazione.
Ripristinato il regime patrimoniale dei beni anteriore alla separazione, l’Ufficiale dello Stato Civile appone l’annotazione sul registro degli atti di matrimonio.
Negli estratti per riassunto dei registri dello Stato Civile devono
essere riportate tutte le annotazioni che sono state eseguite.
6
Le autentiche di sottoscrizione
di Alessandro Martini
(Continua da pagina 1)
mentavano le autentiche di sottoscrizioni su istanze e dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà. La “madre”
di tutte le leggi, in parte riportata nel
T.U., è stata la n. 15 del 4 gennaio
1968 che limitava il campo di azione ai
rapporti con la pubblica amministrazione. La sottoscrizione, ai sensi dell’art.
20, poteva essere autenticata dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di chi non sapeva o non poteva
firmare doveva essere sottoscritta in
presenza del dichiarante da due testimoni. Si evidenzia come, già nel lontano 1968, si indicasse nel funzionario
dell’ufficio ricevente la documentazione il primo soggetto competente ad
effettuare l’autentica anche se tutti i
cittadini venivano sistematicamente
inviati dall’ultimo in “lista” e cioè dal
funzionario incaricato dal sindaco
(leggasi l’operatore dei servizi demografici). Si poneva poi il problema
dell’autentica di sottoscrizione in calce
a dichiarazioni non strettamente configurabili nei fatti, stati, o qualità
personali a diretta conoscenza
dell’interessato: le deleghe. A questo
riguardo il Ministero dell’Interno con
varie circolari effettuava una differenziazione tra gli atti delegatori di carattere “negoziale” come le procure e
quelli nei quali il delegato poteva esclusivamente curare il ritiro di documenti o la riscossione di pensioni in
quanto provvedimenti della pubblica
amministrazione già perfezionati e
quindi riconducibili alle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
Per circa vent’anni il funzionario incaricato dal Sindaco è stato chiamato ad
apporre l’autentica su tutti i tipi di istanze da produrre alle pubbliche amministrazioni e sulle più disparate forme di dichiarazioni sostitutive di atti di
notorietà. Si era addirittura creata, in
alcuni casi, la scellerata convinzione
che l’autentica della sottoscrizione fosse soltanto l’attestazione di identificazione del soggetto dichiarante e che
quindi il funzionario incaricato potesse
apporre la propria firma in calce ad atti
di impegno, scritture private, ecc.
L’avvento delle leggi Bassanini e del
Semplice
relativo regolamento di attuazione portavano importanti novità anche in materia di autentica di sottoscrizione. Iniziava quel rapido procedimento che
avrebbe portato di fatto, nel breve giro
di tre anni, all’abolizione dell’autentica
di firma nei rapporti con le pubbliche
amministrazioni. Si dava finalmente
attuazione all’art. 20 della legge 15/68
laddove si indicava nel funzionario addetto a ricevere la documentazione il
primo soggetto al quale il cittadino poteva rivolgersi: l’art. 3 della Legge 127/97
citava infatti che “le dichiarazioni sostitutive…possono essere presentate
anche contestualmente all’istanza e
sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto” mentre
l’art. 3 del D.P.R. 403/98 identificava
almeno nel responsabile del procedimento di cui alla legge 241/90 il soggetto competente a ricevere la dichiarazione. Nessuno poteva più obbligare il
cittadino a recarsi presso gli uffici comunali per farsi autenticare la firma.
Su alcuni atti, come le domande di partecipazione a pubblici concorsi, veniva
espressamente vietata la richiesta di
autentica di firma, mentre la dichiarazione di chi non sapeva o non poteva
firmare veniva raccolta direttamente
dal pubblico ufficiale con l’abolizione
della presenza dei testimoni. La grande
innovazione era però rappresentata
sempre dall’art. 3 della legge 127/97,
come modificato dalla legge 191/98,
che al comma 11 citava: “la sottoscrizione di istanze da produrre agli organi
della amministrazione pubblica o ai
gestori di pubblici servizi non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in
presenza del dipendente addetto ovvero l’istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica, ancorché non
autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore…”. Purtroppo decenni di mentalità burocratica
inducevano funzionari pubblici a farsi
scudo dell’alternatività delle modalità
di autenticazione delle firme ed a pretendere, anche a rischio di una denuncia per rifiuto di atti d’ufficio, che i
cittadini continuassero a fare la spola
con gli uffici comunali. Tutto questo
nonostante il Ministero dell’Interno,
con circolare n. 2 del febbraio 1999,
interpretando la volontà del legislatore
ed anticipando i dettami del successivo
D.P.R. 445/2000, indicasse chiaramente che le istanze dirette ad una pubblica
amministrazione non dovevano più
essere autenticate, anche se contenevano dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà, e dovevano essere presentate
allegando la fotocopia del documento
di riconoscimento. Il Ministero precisava altresì che “l’abrogazione”
dell’autentica della sottoscrizione veniva estesa anche a quelle dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà che pur
non essendo comprese in un’istanza
erano a questa collegate o richiamate, e
prodotte in momenti diversi.
Sempre il Ministero dell’Interno, con
circolare 17/99, interveniva nuovamente sul problema delle autentiche di sottoscrizione sulle deleghe di riscossione
di pensioni confermando la necessità di
provvedere ai sensi del sopra citato art.
20 della legge 15/68.
Come già ricordato, il D.P.R.
445/2000, entrato in vigore il 7 marzo
scorso, oltre a raccogliere in un unico
testo le normative in materia di documentazione amministrativa, compie un
ulteriore passo in avanti verso la semplificazione. In merito alle sottoscrizioni su istanze o dichiarazioni sostitutive
di atto notorio da produrre alle pubbliche amministrazioni o agli esercenti di
pubblici servizi, l’art. 38 pone fine ad
ogni dubbio: l’autenticità della sottoscrizione, e questa volta per una disposizione di legge, è garantita esclusivamente con le seguenti due modalità:
1) sottoscrizione dell’interessato in
presenza del dipendente addetto;
2) sottoscrizione e presentazione unitamente a copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore.
Si ricorda che il documento di identità
è, a norma dell’art. 1 del citato T.U., la
carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su
supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati,
con la finalità prevalente di dimostrare
l’identità personale del suo titolare.
Sono equipollenti alla carta di identità,
ai sensi dell’art. 35, il passaporto, la
patente di guida, la patente nautica, il
libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia
e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione
dello Stato.
Il dipendente incaricato dal Sindaco,
quindi, non è più legittimato, nei rapporti con i soggetti sopra citati, ad autenticare le firme e deve opporre rifiuto
in merito ad eventuali richieste.
(Continua a pagina 7)
Semplice
(Continua da pagina 6)
Due le eccezioni:
1) presentazione di istanze o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà al fine della riscossione da
parte di terzi di benefici economici
(leggasi deleghe di riscossione pensione).
2) dichiarazione di chi non può o non
sa firmare.
Nei casi di analfabetismo o impedimento fisico il pubblico ufficiale procederà a raccogliere direttamente la
dichiarazione con le modalità già previste dall’abrogato D.P.R. 403/98. Nel
caso invece di impedimento temporaneo per ragioni connesse allo stato di
salute, saranno il coniuge o, in sua assenza, i figli o, in mancanza di questi,
altro parente in linea retta o collaterale
fino al terzo grado, che renderanno
nell’interesse dell’impedito, con
l’indicazione dell’esistenza di un impedimento, la dovuta dichiarazione. E’
bene ricordare che i soggetti sopra indicati potranno, ad esempio, riscuotere
direttamente una pensione in sostituzione del beneficiario con una dichiarazione sull’esempio riportato. In nessun caso dovrà essere riportato il motivo di impedimento. Questa ultima modalità toglie il pubblico ufficiale dalla
scomoda posizione di dover raccogliere la dichiarazione di persone, magari
anziane e bisognose di cure che, impossibilitate ad andare a riscuotere
personalmente le provvidenze economiche, non sono in grado di esprimere
la volontà di delegare altra persona.
Veniamo adesso all’aspetto probabilmente più controverso del Testo Unico: le autenticazioni di sottoscrizioni
nei rapporti tra i privati. Vorrei premettere una considerazione. Fino
all’entrata in vigore della nuova legge
il funzionario incaricato dal Sindaco
provvedeva all’autentica delle sottoscrizioni a norma della legge 15/68.
Con l’abrogazione della stessa è necessario disporre il rinnovo delle deleghe in quanto viene a mancare il fondamento giuridico posto in essere nel
precedente regime normativo. Riterrei
scorretto mantenere le vecchie deleghe
anche in considerazione della profonda
diversità tra le normative in oggetto:
non dimentichiamo che con il D.P.R.
445/2000 le autenticazioni verranno
apposte principalmente sugli atti rivolti a quei soggetti che dalla legge 15/68
venivano esplicitamente esclusi: i privati.
7
Gli atti da trasmettere a privati su cui è Le autentiche di sottoscrizione
di Alessandro Martini
lecito che l’utente richieda l’autentica
della sottoscrizione in base al D.P.R.
445/2000 sono esclusivamente le dichiarazioni sostitutive dell’atto di no- posta in sua presenza, previo accertatorietà concernenti stati, qualità perso- mento dell’identità del dichiarante,
nali o fatti che siano a conoscenza indicando le modalità di identificaziodell’interessato che possono riguardare ne, la data ed il luogo di autenticazioanche stati, qualità personali e fatti ne, il proprio nome, cognome e la quarelativi ad altri soggetti di cui egli ab- lifica rivestiva, nonché apponendo la
bia diretta conoscenza. Sono escluse propria firma e il timbro dell’ufficio.
tutte le altre forme di atti che, come in Mi soffermerei sulle modalità di idenprecedenza, rientrano nella sfera di tificazione: un soggetto può essere icompetenza di altri soggetti (ad. esem- dentificato tramite un documento di
pio i notai). Una recente risoluzione riconoscimento, la conoscenza diretta
del Ministero delle Finanze ha ribadito del pubblico ufficiale, tramite due tel’incompetenza del dipendente incari- stimoni identificati con le stesse modacato dal Sindaco ad autenticare le sot- lità o tramite fidefacenti. Spesso ci si
toscrizioni sulle scritture private ai chiede se sia necessario riportare tutti
sensi dell’art. 2703 del codice civile. gli estremi del documento di riconoDal punto di vista strettamente formale scimento, ad esempio per la carta di
ai sensi del 2° comma dell’art. 21 del identità il numero, la data ed il comune
T.U. il pubblico ufficiale che autentica di rilascio. Personalmente non propenattesta che la sottoscrizione è stata ap- derei per questa procedura anche per-
Il modello
Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
sottoscritta da maggiorenne con capacità di agire
(art. 4 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
RESA NELL’INTERESSE DI CHI SI TROVI IN SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO
Io sottoscritto TIZIO Tazio, nato a ….. il .….. residente a….. via … n. …in qualità di
CONIUGE di GAIA Gioia nata a… il …residente a …. via … n. .., temporaneamente
impedita a causa del suo stato di salute, rendo la presente dichiarazione nell’interesse
della predetta, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, così
come espressamente stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, e pertanto
chiedo
che mi venga corrisposto direttamente il pagamento della pensione di mia moglie GAIA.
Dichiaro di essere informato ed autorizzo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e 11
della Legge 675/96, l’uso dei dati personali raccolti che saranno trattati esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Li, ___________Data __________
Il Dichiarante
Tizio Tazio
===========================================================
Comune di ______________ (__)
ATTESTAZIONE DELLA SOTTOSCRIZIONE
(Art. 4 D.P.R. 28.12.2000, n. 445)
Attesto che la presente dichiarazione è stata resa e sottoscritta in mia presenza dal dichiarante sopra generalizzato ed identificato mediante conoscenza diretta
In esenzione dall’imposta di bollo per uso pensione.
Li, ___________Data __________
Il Pubblico Ufficiale
Rossi Mario
(Continua a pagina 8)
8
Semplice
(Continua da pagina 7)
ché sarebbe come indicare, nel caso di
identificazione per conoscenza diretta,
in quale luogo ed in quale data il soggetto è stato conosciuto……. Riterrei
sufficiente riportare sinteticamente il
tipo di documento esibito (es. patente
di guida, carta di identità, passaporto,
ecc.), in quel momento in possesso del
sottoscrittore. In caso di esibizione di
falso documento, non vedo cosa cambierebbe riportare o meno tutti gli estremi. L’art. 73, peraltro, ribadisce che
le pubbliche amministrazioni ed i loro
dipendenti sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati in conseguenza di false dichiarazioni o falsi
documenti.
L’introduzione delle autentiche da produrre ai privati ha generato nei dipendenti incaricati dal Sindaco la legittima
preoccupazione per il possibile aumen-
DA
to di lavoro e soprattutto di responsabilità. Al riguardo non sarei troppo pessimista. Una delle grandi rivoluzioni del
D.P.R. 445/2000 è l’estensione delle
norme della semplificazione anche ai
privati che vi consentono (art. 2). Questo significa che il privato può ricevere,
ed autenticare, una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. Ancora il
comma 2° dell’art. 21 recita che, se
l’istanza o la dichiarazione sostitutiva
dell’atto di notorietà è presentata ai
privati “….l’autenticazione è redatta da
un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal sindaco”. Ma se la
dichiarazione viene presentata a un privato chi mai può essere il dipendente
addetto a ricevere la documentazione
se non il privato stesso? Sono certo che
una capillare opera di informazione,
soprattutto a cura degli operatori dei
servizi demografici che hanno la professionalità e l’esperienza adeguata per
effettuarla, porterà i privati ad un uso
sempre più puntuale delle misure di
semplificazione che vanno sicuramente
nel loro interesse contribuendo ad una
riduzione di tempi e di costi. Non dimentichiamo che, così come espresso
dal Ministero della Funzione Pubblica,
l’autentica su una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà da produrre
ai privati è sempre soggetta all’imposta
di bollo.
Per l’affermazione di questi principi la
nuova associazione degli operatori dei
ser vizi d em ogr a fi ci De. A.
( D e m ogr a fi c i A s s oc i a t i ), ch e
nell’innovazione e nella qualificazione
professionale del personale crede moltissimo, sarà a disposizione di tutti gli
operatori.
La De.A. è già all’opera...
Al Prefetto della Provincia di PISA
Al Servizio Semplifichiamo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Demografici Associati
e, p.c. INPS. Sede di PISA
Oggetto: Testo unico sulla documentazione amministrativa. Applicazione art. 4 comma 2 DPR 445/2000. Segnalazione.
Alcuni cittadini ed operatori dei servizi demografici di Comuni della Provincia di Pisa si sono rivolti a questa associazione rappresentando il fatto che la sede INPS di Pisa non ritiene valide, ai fini della riscossione di indennità di accompagnamento, le dichiarazioni rese, ai
sensi dell’art. 4 comma 2 DPR 445/2000, nell’interesse di chi si trovi in situazione di impedimento temporaneo. Nella fattispecie il sig.
(omissis) ha presentato alla sede INPS di Pisa, conferendo con il dr. Ambrosini – responsabile delle relazioni esterne – la dichiarazione in
allegato in qualità di padre della sig.ra (omissis), temporaneamente impedita a causa del suo stato di salute, con la quale chiede di riscuotere l’indennità di accompagnamento della figlia.
A seguito dello strano comportamento tenuto dalla sede INPS di Pisa lo scrivente ha contattato telefonicamente il dr. Ambrosini ma lo
stesso ha confermato di non poter accettare la dichiarazione sostitutiva in oggetto.
A questo punto lo scrivente ritiene opportuno segnalare la cosa ai superiori organi.
Certo che la presente sarà tenuta nella giusta considerazione, dichiarandomi disponibile per qualsiasi tipo di chiarimento in merito, ed in
attesa di un cortese, gradito cenno di riscontro, porgo distinti saluti.
Cascina, 30 aprile 2001
Il Presidente
Mauro Parducci
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'35 7HVWR 8QLFR VXOOD 'RFXPHQWD]LRQH $PPLQLVWUDWLYD
Pratica completa con la modulistica aggiornata per le nuove
autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive
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Semplice
9
PRIVACY - RISERVE DEL GARANTE SUL NUOVO MODELLO DI TESSERA ELETTORALE
Dal sito internet www.garante.it
I
l nuovo modello di tessera elettorale viola la
privacy dei cittadini e lede il principio della
segretezza del voto.
In riferimento alle polemiche sorte in questi giorni e alle segnalazioni provenienti da numerosi
cittadini, l'Autorità Garante (Stefano Rodotà,
Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) ritiene opportuno ribadire le riserve già
espresse in diverse occasioni riguardo al nuovo
modello di tessera elettorale. La tessera sarà
valida per 18 votazioni (politiche, amministrative, referendum) e presenta altrettanti spazi per
l'apposizione di un timbro che certificherà l'avvenuta partecipazione al voto.
Il Garante era intervenuto per manifestare le sue
perplessità già nel novembre 1999 quando, nel
parere fornito al Ministero dell'interno, aveva
richiamato l'attenzione sui problemi che la nuova
tessera avrebbe potuto porre per quanto riguarda
la privacy dei cittadini e per la libertà e la segretezza del voto.
Ad avviso del Garante il nuovo modello di tessera elettorale rende nota una sequenza di dati rela-
tivi a tutte le consultazioni elettorali precedenti
che, a causa di eventuali smarrimenti, visione
della tessera da parte di altri soggetti o di componenti dei seggi elettorali, richieste improprie da
parte di uffici o persone, espongono il cittadino
al rischio che la scelta di partecipare o meno alla
consultazione elettorale sia facilmente conoscibile anche fuori della sezione elettorale.
Inoltre, viene a determinarsi la possibilità di
dedurre, attraverso la tessera, l'orientamento
politico degli elettori, violando in tal modo la
segretezza del voto tutelata dalla Costituzione.
...e pensare che l’avevamo detto
6 mesi fa...
Alcune consultazioni elettorali, infatti, possono
assumere particolare significato per l'oggetto (si
pensi a determinati referendum o a votazioni di
ballottaggio) o per il contesto in cui cadono
(alcune forze politiche possono esprimere speci-
Pubblicata sulla gazzetta ufficiale la legge in materia di cremazione
e dispersione delle ceneri in vigore dal 4 maggio.
L’autorizzazione spetta all’Ufficiale di Stato civile. Entro sei mesi
dovrà essere modificato il regolamento di polizia mortuaria
N
ella gazzetta ufficiale n. 91 del 19 aprile
2001 è stata pubblicata la legge 30 marzo
2001, n. 130 “Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri”. Non sarà più
reato la dispersione delle ceneri quando autorizzata dall’Ufficiale di stato civile. Si riporta l’art.
441 del codice penale come modificato dall’art. 2
della legge 130/2001: "(Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere). - Chiunque distrugge, sopprime o sottrae un cadavere, o una parte
di esso, ovvero ne sottrae o disperde le ceneri, e'
punito con la reclusione da due a sette anni. La
pena e' aumentata se il fatto e' commesso in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, di deposito o di
custodia. Non costituisce reato la dispersione
delle ceneri di cadavere autorizzata dall'ufficiale
dello stato civile sulla base di espressa volonta'
del defunto. La dispersione delle ceneri non autorizzata dall'ufficiale dello stato civile, o effettuata
con modalita' diverse rispetto a quanto indicato
dal defunto, e' punita con la reclusione da due
mesi a un anno e con la multa da lire cinque
milioni a lire venticinque milioni.". L’art. 3 della
nuova legge prescrive che entro sei mesi
dall’entrata in vigore dovrà essere modificato il
regolamento di polizia mortuaria sulla base dei
seguenti principi:
“a) l'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso,
che la rilascia acquisito un certificato in carta
libera del medico necroscopo dal quale risulti
escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorita' giudiziaria, il nulla osta della
stessa autorita' giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere puo' essere cremato;
b) l'autorizzazione alla cremazione e' concessa
nel rispetto della volonta' espressa dal defunto o
dai suoi familiari attraverso una delle seguenti
modalita':
1) la disposizione testamentaria del defunto,
tranne nei casi in cui i familiari presentino una
dichiarazione autografa del defunto contraria alla
cremazione fatta in data successiva a quella della
disposizione testamentaria stessa;
2) l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i
propri fini statutari quello della cremazione dei
cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in
cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella
dell'iscrizione all'associazione. L'iscrizione alle
associazioni di cui al presente numero vale anche
contro il parere dei familiari;
3) in mancanza della disposizione testamentaria,
o di qualsiasi altra espressione di volonta' da
parte del defunto, la volonta' del coniuge o, in
difetto, del parente piu' prossimo individuato ai
sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice
civile e, in caso di concorrenza di piu' parenti
dello stesso grado, della maggioranza assoluta di
essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del
comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui
la volonta' sia stata manifestata all'ufficiale dello
stato civile del comune di decesso, questi inoltra
immediatamente il relativo processo verbale
all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
4) la volonta' manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;
c) la dispersione delle ceneri e' consentita, nel
rispetto della volonta' del defunto, unicamente in
aree a cio' appositamente destinate all'interno dei
cimiteri o in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con
il consenso dei proprietari, e non puo' comunque
dare luogo ad attivita' aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri e' in ogni caso vietata nei
Tessera elettorale
fici orientamenti invitando gli elettori di tipo al
voto o all'astensione), tanto che anche il solo
dato dell'avvenuta partecipazione alle operazioni
di voto può risultare molto indicativo.
Va peraltro evidenziato che la prevista timbratura
della tessera con il bollo della sezione di voto
può, in determinati casi (degenza in ospedale,
detenzione in carcere), rendere conoscibile la
particolare condizione dell'elettore.
Nel suo parere del 1999, l'Autorità aveva anche
suggerito, tra le possibili soluzioni alternative al
modello cartaceo, la più rapida introduzione di
una tessera elettorale elettronica che avrebbe
efficacemente garantito la necessaria riservatezza
di informazioni così delicate.
Infine, il Garante ha inviato al Ministro dell'interno una nota con la quale ha auspicato un riesame urgente dell'intera questione dopo la prossima tornata elettorale e ha segnalato l'urgenza di
dare direttive che evitino, comunque, già da subito ogni possibilità di individuazione della sezione
presso la quale viene esercitato il diritto di voto.
Garante per la protezione dei dati personali
Cremazione
centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi e' consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti;
d) la dispersione delle ceneri e' eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto, dall'esecutore testamentario o dal rappresentante legale
dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2),
cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza,
dal personale autorizzato dal comune;
e) fermo restando l'obbligo di sigillare l'urna, le
modalita' di conservazione delle ceneri devono
consentire l'identificazione dei dati anagrafici del
defunto e sono disciplinate prevedendo, nel rispetto della volonta' espressa dal defunto, alternativamente, la tumulazione, l'interramento o
l'affidamento ai familiari;
f) il trasporto delle urne contenenti le ceneri non
e' soggetto alle misure precauzionali igieniche
previste per il trasporto delle salme, salvo diversa
indicazione dell'autorita' sanitaria;
g) l'ufficiale dello stato civile, previo assenso dei
soggetti di cui alla lettera b), numero 3), o, in
caso di loro irreperibilita', dopo trenta giorni
dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune
di uno specifico avviso, autorizza la cremazione
delle salme inumate da almeno dieci anni e delle
salme tumulate da almeno venti anni;
h) obbligo per il medico necroscopo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo
minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica
funeraria prescelta, per eventuali indagini per
causa di giustizia;
i) predisposizione di sale attigue ai crematori per
consentire il rispetto dei riti di commemorazione
del defunto e un dignitoso commiato”.
L’approfondimento nei
prossimi numeri
10
Semplice
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Stato civile
CIRCOLARE 16 marzo 2001, n.1827
OGGETTO: Nuovo ordinamento dello Stato civile.
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29-03-2001
Ai sigg. Presidenti delle Corti di Appello
Ai sigg. Procuratori generali della Repubblica
In data 31 marzo 2001 entrera' in vigore il nuovo ordinamento dello stato civile emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2001,
n. 396, sotto forma di regolamento di
revisione e semplificazione ai sensi
dell'art. 2, comma 12, della legge n.
127/1997.
La nuova normativa ha profondamente
modificato le competenze dell'Amministrazione della Giustizia e i compiti
delle Autorita' giudiziarie in materia.
Sotto tale aspetto, le novita' di maggior
rilievo riguardano:
1. Il trasferimento delle mansioni di
ordine generale del Ministero della giustizia sull'intera materia dello stato civile e il trasferimento dei poteri di vigilanza e di controllo dei procuratori della Repubblica sull'attivita' degli ufficiali dello stato civile, rispettivamente al
Ministero dell'interno e ai prefetti.
2. La registrazione e la conservazione
degli atti negli archivi informatici che
saranno istituiti in ciascun ufficio di
stato civile dopo che verranno stabilite
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri le modalita' tecniche
occorrenti. A partire dalla data di attivazione di tali archivi, che verra' indicata nel suddetto decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, i provvedimenti delle autorita' giudiziarie per i
quali e' prevista la trascrizione o l'annotazione in detti archivi dovranno essere senza indugio trasmessi con le
nuove modalita' tecniche dalla cancelleria del giudice che li ha pronunciati
all'ufficiale dello stato civile che deve
trascriverli o annotarli. Nelle more, finche' non diverranno operativi gli archivi informatici, continueranno a restare
in vita, in via provvisoria anche quanto
alla forma e alla tenuta dei registri cartacei e alla trasmissione degli atti, le
disposizioni cui fa riferimento l'art. 109, comma 2, del decreto del Presidente
della Repubblica n. 396/2000. La competenza ad emanare durante la fase
transitoria le istruzioni sulla tenuta dei
registri appartiene al Ministero dell'interno ai sensi del comma 3 del sopracitato art. 109.
Le cancellerie dei tribunali e delle corti
provvederanno come per il passato a
trasmettere agli ufficiali dello stato civile le copie autentiche delle sentenze e
degli altri provvedimenti occorrenti ai
fini della loro trascrizione o annotazione nei registri dello stato civile.
3. La possibilita' per l'ufficiale dello
stato civile di rilasciare direttamente le
copie integrali degli atti del proprio
ufficio senza l'autorizzazione preventiva del Procuratore della Repubblica.
4. Lo snellimento delle procedure in
tema di dichiarazione tardiva di nascita, di attribuzione del nome, di correzione di errori materiali, di annotazione
e di rettificazione degli atti dello stato
civile. In particolare:
a) La dichiarazione tardiva di nascita
puo' essere raccolta e registrata dall'ufficiale dello stato civile, acquistando in
tal modo piena efficacia, se il dichiarante indica le ragioni del ritardo e produce l'attestazione dell'avvenuta nascita ovvero una dichiarazione sostitutiva.
In tal caso al procuratore della Repubblica verra' data comunicazione della
dichiarazione tardiva per opportuna
conoscenza.
Invece, se non vengono rispettati i presupposti anzidetti o se la relativa dichiarazione viene omessa da chi e' tenuta a renderla, l'ufficiale dello stato
civile non puo' procedere autonomamente alla formazione dell'atto di nascita. Infatti, in queste ultime ipotesi, e'
previsto che l'atto di nascita mancante
possa essere formato solo in forza di
decreto del tribunale dato con il procedimento della rettificazione ad istanza
del procuratore della Repubblica.
b) L'imposizione al neonato di un nome non consentito dalla legge, qualora
il dichiarante vi insista benche' informato del divieto, non esclude la formazione dell'atto di nascita con il nome
preteso dal medesimo dichiarante ma
comporta l'obbligo dell'ufficiale dello
stato civile di informare il procuratore
della Repubblica ai fini dell'eliminazio-
ne del nome vietato mediante il procedimento di rettificazione.
c) Le correzioni degli errori materiali
di scrittura possono riguardare tutti gli
atti di stato civile indipendentemente
dall'epoca in cui gli stessi sono stati
posti in essere. Possono essere percio'
corretti con la nuova procedura anche
gli atti di data precedente all'entrata in
vigore del nuovo ordinamento. Le correzioni avvengono ad opera dell'ufficiale dello stato civile del luogo in cui
si trovano gli atti che devono essere
corretti mediante annotazione sugli
originali. Dell'avvenuta correzione viene data immediatamente comunicazione al procuratore della Repubblica.
Questi, accertata la sua legittimita', dispone che la correzione venga fatta
anche sui registri depositati presso la
cancelleria del tribunale a cura del cancelliere. Altrimenti puo' ricorrere al
tribunale avverso la correzione fatta
dall'ufficiale dello stato civile. Allo
stesso modo si correggono gli errori
materiali di scrittura commessi negli
atti delle Autorita' diplomatiche e consolari italiane all'estero e gli errori concernenti i cognomi imposti all'estero in
difformita' della legge italiana ai cittadini nati in terra straniera o ivi riconosciuti come figli naturali ai sensi del
primo comma dell'art. 262 del codice
civile. Le correzioni che in futuro devono essere apportate sui registri depositati presso le prefetture verranno ovviamente disposte dal prefetto.
d) Le procedure di annotazione sono
state semplificate disponendo che le
annotazioni sugli atti dello stato civile
verranno apposte direttamente dall'ufficiale dello stato civile che le esegue.
Per le annotazioni che devono essere
eseguite anche nei registri depositati
presso la cancelleria del tribunale, l'ufficiale dello stato civile ne invia copia
al procuratore della Repubblica affinche' questi disponga per la loro esecuzione senza ulteriori formalita', salvo
che l'annotazione debba essere rifiutata
perche' contraria all'ordine pubblico. In
tal caso il procuratore della Repubblica
promuove l'azione di rettificazione nei
riguardi dell'annotazione effettuata dall'ufficiale dello stato civile nei registri
in suo possesso.
c) I procedimenti di rettificazione relativi agli atti dello stato civile possono
(Continua a pagina 11)
Semplice
(Continua da pagina 10)
essere promossi in ogni tempo dal procuratore della Repubblica con ricorso
al tribunale che decide in camera di
consiglio mediante decreto motivato.
Si applicano gli articoli 737 e seguenti
del codice di procedura civile in quanto
compatibili. Si e' reso quindi necessario abrogare l'art. 454 del codice civile.
Sono stati altresì abrogati, in tutto o in
parte, gli altri articoli del codice civile
elencati nell'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.
I decreti del tribunale con cui si provvede sulle istanze di rettificazione o
sulle opposizioni alle correzioni degli
errori materiali di scrittura devono essere trasmessi di ufficio, per l'esecuzione, dalla cancelleria del tribunale all'ufficiale dello stato civile. Questi, per
parte sua, può chiederne l'acquisizione
su richiesta, anche verbale, di chi vi
abbia interesse.
5. Il cambiamento di cognome o di nome. La relativa istanza deve essere presentata al prefetto che, nel primo caso,
la trasmette al Ministero dell'interno
per la decisione e nel secondo caso
(così come per il cambiamento di cognome chiesto perché ridicolo o vergognoso o rivelante origine naturale) pronuncia direttamente sulla domanda. In
entrambi i casi, la pubblicazione della
domanda che viene effettuata mediante
affissione nel comune di nascita e di
residenza dell'istante e' ridotta a trenta
giorni (al posto dei sessanta giorni richiesti in precedenza) e quella che in
passato veniva fatta mediante avviso
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - serie speciale - non deve essere
piu' eseguita.
Deve essere sottolineato che per il passaggio delle competenze che riguardano tale procedimento dal Ministero della giustizia a quello dell'interno e dalle
procure generali presso le corti di appello alle singole prefetture, non vi sono nel nuovo regolamento norme che
regolino espressamente le situazioni
transitorie. Percio' con l'entrata in vigore della nuova legge cessa immediatamente la competenza gia' attribuita in
materia al Ministero della giustizia e
alle procure generali presso le corti di
appello. Tuttavia, in virtu' del principio
"tempus regit actum", l'attivita' compiuta in precedenza dai suddetti organi
deve ritenersi validamente effettuata.
Da cio' deriva che le procure generali
della Repubblica trasmetteranno puramente e semplicemente e senza alcun
11
parere al Ministero dell'interno gli atti
presso di esse pendenti relativi alle domande di cambiamento o di aggiunta di
cognome gia' di competenza del Ministro della giustizia. Allo stesso modo
trasmetteranno alle prefetture gli atti
pendenti sulle domande di cambiamento o di aggiunta di nomi o di cambiamento di cognomi nei casi particolari
su cui in precedenza dovevano provvedere direttamente. Con lo stesso atto
cureranno di dare comunicazione agli
interessati dell'ufficio al quale gli atti
sono stati trasmessi.
Sussistono, comunque, giustificate ragioni per ritenere che i decreti definitivi emessi sotto il vecchio regime possano essere consegnati agli interessati
per essere trascritti e annotati nei registri dello stato civile anche dopo il 31
marzo 2001, perche' dopo tale data si
tratta solo di fare valere gli effetti di
atti e procedimenti regolarmente formati e definiti in precedenza mentre
era in vigore la normativa che li riguardava.
Con l'occasione appare opportuno segnalare che cessa con il nuovo ordinamento il potere dei procuratori della
Repubblica di legalizzare, ove occorra,
le firme degli ufficiali dello stato civile
sugli atti da valere all'estero, così come
disposto con decreto del Ministro di
grazia e giustizia in data 10 luglio
Stato Civile
1971, in conseguenza del passaggio al
Ministero dell'interno e ai propri organi
periferici dell'intera competenza sulla
materia dello stato civile.
Per quanto riguarda i registri e gli atti
depositati presso le cancellerie dei tribunali e i fascicoli custoditi presso le
procure generali, gli stessi, per ragioni
di funzionalita' organizzativa, devono
continuare a restare nei rispettivi uffici
giudiziari dove attualmente si trovano.
Cio' consentira' agli uffici giudiziari di
potere all'occorrenza rilasciare, nei casi
consentiti, gli estratti, i certificati e le
copie conformi degli atti conservati
presso tali uffici.
Ulteriori valutazioni potranno essere
fornite nel momento in cui entreranno
in funzione gli archivi informatici previsti dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396/2000.
Le SS.LL. sono pregate di voler portare a conoscenza degli uffici dei rispettivi distretti il contenuto della presente
circolare con la massima urgenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Roma, 16 marzo 2001
Il Direttore Generale degli affari civili
e delle libere professioni
Hinna Danesi
ATTENZIONE: Devono essere versati i diritti di stato civile incassati
fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento. Si riporta di seguito
la circolare del Ministero dell’Interno emanata in data 12 aprile 2001
Ministero dell’Interno
CIRCOLARE TELEGRAFICA DI SERVIZIO N° 6
OGGETTO: Versamento diritti di stato civile anno 2001.
Si fa seguito alla circolare MIACEL n. 2/2001 avente per oggetto la revisione e
semplificazione dell'ordinamento dello stato civile.
Al riguardo, si sottolinea che l'art. 110 del decreto 3.11.2000 n. 396 abroga il regio
decreto 9.7.1939 n. 1238 che, agli artt. 190 -191, prevedeva la riscossione dei diritti di stato civile. Pertanto, a decorrere dal 31.3.2001, è venuto meno anche l'obbligo del versamento del 10% dei diritti di stato civile riscossi, così come era disposto dall'art. 27 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito nella Legge 26 aprile 1983, n. 131. Si fa tuttavia presente che il versamento di cui trattasi ha ancora
effetto per i diritti di stato civile riscossi sino alla data di entrata in vigore del citato decreto 396/2000. Di quanto sopra, si prega di voler tempestivamente informare
i Sigg. Sindaci, invitandoli a regolarizzare quanto prima le situazioni pregresse e
ad inviare a questo Ministero i modelli attestanti i versamenti a tale titolo effettuati, secondo le modalità già stabilite con circolare telegrafica n. 5/2000.
IL DIRETTORE GENERALE
(Morcone)
12
La lettera al Direttore
C
ara Direttrice,
Le invio queste poche righe, per
raccontarLe un “caso avvenuto di fresco” nel mio ufficio, in occasione
dell’arrivo dei tabulati “MIN/MAE”
relativi al confronto tra l’AIRE comunale e le risultanze, appunto, del Ministero dell’Intero (MIN) e del Ministero
degli Affari Esteri (MAE).
Con scelta di tempo veramente azzeccata, questi tabulati mi sono pervenuti
nel bel mezzo della stampa delle tessere elettorali (con tutti i problemi connessi), in un momento di straordinaria
affluenza di pubblico (alla faccia
dell’autocertificazione, della semplificazione e di ogni altra …zione) e, tanto
per completare il quadro, in un giorno
di pioggia.
Nonostante tutto, ho trovato il tempo di
darvi una veloce scorsa, sia pure a
prezzo di un repentino aumento della
pressione sanguigna.
Nei suddetti tabulati (comprendenti più
del doppio degli iscritti nella mia AIRE) ho trovato un numero ancora imprecisato, ma rilevante, di:
- doppioni (ed anche qualche
“triplone”),
- perfetti sconosciuti (nel senso che,
al loro riguardo, nulla mi è mai pervenuto da chicchessia),
- persone per le quali da anni attendo
senza risposta chiarimenti dai relativi Consolati,
- persone tuttora residenti in Italia o
che vi sono rientrate.
Vi ho anche trovato, tra gli altri, alcuni
cittadini italiani nati all’estero ed ora
residenti nel mio Comune (dal 1977, e
già in precedenza in Italia visto che
sono stati iscritti qui per immigrazione
da un altro Comune), che il “MAE”
attesta trovarsi tuttora all’estero.
Per uno degli strani casi che spesso si
verificano nella vita di tutti, ma in modo particolare in quella degli operatori
demografici, proprio uno di questi
“residenti all’estero”, trascorsi appena
cinque minuti, mi si è presentato in
ufficio (dopo le dico il motivo).
Spinto dalla curiosità, dato che si tratta,
se non proprio di un amico, almeno di
un conoscente, mi sono azzardato a
chiedergli da quanto si trova in Italia,
mostrandogli il tabulato che lo riguarda
(in ossequio alla privacy, gli ho fatto
leggere solo i suoi dati anagrafici e non
anche quelli di suo padre, di sua madre
e di suo fratello che, anch’essi, si tro-
Semplice
vano in Italia da quando vi sono arrivati insieme a lui e che, anch’essi, si trova n o i n di ca t i com e r esi den t i
all’estero); mi ha risposto, più o meno:
“non ricordo bene … ero un bambino
… almeno dal 1971/72!”. Ha poi espresso apprezzamento per il fatto di
risultare (forse…) tuttora residente
all’estero, nella speranza (vana, gli ho
assicurato) di non dovere più pagare le
tasse in Italia.
Esauriti questi convenevoli, mi ha esposto la sua richiesta “anagrafica”.
Poiché si occupa di pratiche automobilistiche, gli è stato richiesto dalla Motorizzazione Civile un certificato di
residenza in bollo di un suo cliente.
Alla scontata obiezione che anche la
“Motorizzazione” deve accettare
l’autocertificazione mi ha obiettato, più
o meno: “Sai com’è … si tratta di un
extracomunitario (è svizzero) ed il certificato di residenza gli serve per dimostrare che è nato a XIZ e non a WIZ
come “LORO” gli hanno scritto, sbagliando, sulla patente”.
Alla successiva e altrettanto scontata
obiezione che, sulla carta d’identità,
l’extracomunitario di cui sopra risultava nato nel posto giusto, mi ha risposto
“Sì, ma, sai, è scaduta... da UN giorno!”.
Lei cosa avrebbe fatto?
Io gli ho rilasciato un certificato di residenza, in bollo, per attestare la nascita avvenuta nel “posto giusto”.
Avrò sbagliato, certo, ma di fronte a un
residente in Italia da 30 anni che secondo il MAE vive in Cile e che mi chiede
un certificato di residenza per attestare
il luogo di nascita di un extracomunitario svizzero, un po’ di confusione mentale mi sembra comprensibile.
Confusione che è, sicuramente, destinata ad aumentare dopo una più attenta
lettura dei tabulati suddetti.
A lei ogni ulteriore commento.
Marco R.
Il Direttore risponde
Caro collega,
Devo dirLe che il suo racconto non mi stupisce più
di tanto. In effetti la strana situazione che Lei ha vissuto e ci ha raccontato, rappresenta, in maniera del tutto evidente, il sintomo di qualcosa che ancora non va.
Non ritengo dover scendere nel dettaglio per spiegare che i tabulati AIRE dei Ministeri non sono aggiornati in quanto l’enorme lavoro di parifica, compiuto da
oltre 8000 uffici anagrafe, appena un anno fa, non è stato neppure preso in considerazione dal Ministero dell’Interno o dal Ministero degli Affari Esteri, oppure
che all’Ufficio della motorizzazione era più che sufficiente prendere in visione il
documento di identità anche se scaduto in quanto ciò disposto da una legge dello
Stato. Tutto ciò è ben presente in chi, come gli operatori dei servizi demografici,
ogni giorno si trova “in trincea” ad affrontare questi ed altri analoghi problemi.
Il processo di semplificazione, avviatosi nel nostro Paese fin dall’inizio degli anni
novanta, ha avuto un’impressionante accelerazione, a partire dal 1997, con le
così dette “leggi Bassanini”.
Da allora è stato compiuto un notevole sforzo per cambiare le leggi esistenti e
per cercare di rendere più semplice il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione. L’eliminazione delle autentiche di firma, il divieto intimato a tutti gli
uffici pubblici di richiedere certificati ai cittadini ed alle imprese, l’eliminazione
di moltissime leggi e la loro sostituzione con testi unici, rappresentano, senza ombra di dubbio, un segnale forte della volontà e della necessità del cambiamento.
Tuttavia l’esperienza di tutti i giorni insegna che le leggi da sole non sono sufficienti. Occorre cambiare “la testa” delle persone, dei “burocrati vecchia maniera”. Per questo si deve pensare ad una vera rivoluzione culturale.
Alcuni segnali che provengono da vari uffici pubblici non sono certo
incoraggianti. Tuttavia non si può non sottolineare come, in questi ultimi tre
anni, il processo di semplificazione abbia segnato successi importanti: le
certificazioni si sono dimezzate, le autentiche di firma sono quasi del tutto
scomparse.
Gli operatori dei servizi demografici dovranno, ancora una volta, essere in prima
fila nell’applicare le norme semplificative. D’altra parte le grandi sfide ci hanno
sempre appassionato!
Caro collega, nonostante questi “piccoli” problemi quotidiani, non dobbiamo
scoraggiarci: andiamo avnti, stiamo dalla parte degli innovatori, sforziamoci per
fare in modo che la nostra nuova mentalità “faccia breccia” in tutti i dipendenti
pubblici. Alla fine saremo tutti un po’ più grandi.
Con stima
Il Direttore
Semplice
13
Indice anno 2000
COMMENTI – STUDI – PROPOSTE
AUTORE
MATERIA
TITOLO
Fascicolo
Banti Laura
Buzzani Maurizio
Buzzani Maurizio
Buzzani Maurizio
Buzzani Maurizio
Buzzani Maurizio
Buzzani Maurizio
Cammarata Manlio
Cammarata Manlio
Cammarata Manlio
Chiellini Sabrina
Ciaponi Osvaldo
Costantini Silvano
Del Soldato Adolfo
Fabris Alberto
Lupino Patrizia
Lupino Patrizia
Lupino Patrizia
Merlini Nuccio
Mugnaini Carlo
Parducci Mauro
Elettorale
Elettorale
Adozioni
AIRE
Servizi Demo.
Servizi demografici
Servizi demografici
Informatica
Informatica
Informatica
Semplificazione
AIRE
Semplificazione
Semplificazione
Stato Civile
Anagrafe
Semplificazione
Servizi demografici
Servizi Demografici
Bollo
Semplificazione
10/00
04/00
05-06/00
05-06/00
07/00
08/00
08/00
01/00
07/00
08/00
08/00
08/00
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02/00
10/00
01/00
03/00
09/00
07/00
04/00
Parducci Mauro
Parducci Mauro
Pelagalli Sergio
Peressotti Ida
Peressotti ida
Petrosino Guglielmo
Pizzo Gianni
Raso Marco
Redazionale
Redazionale
Semplificazione
Bollo
Leva
Stato Civile
Stato Civile
Semplificazione
Stato Civile
Elettorale
Stato Civile
Stato Civile
Tessera elettorale. Nessun risparmio e tante difficoltà
Liste elettorali: davvero devono essere pulite?
Adozioni: il caso di Martina. Solo un affare giuridico?
Commento al sito internet del Ministero Interno
Servizi Demografici il futuro è oggi
Servizi demografici del futuro
La nuova pubblica amministrazione: il ministro Bassanini in diretta
La rivoluzione informatica va avanti, l’Italia è pronta
Il futuro tra il libro dei sogni e la scommessa
Così cade il monopolio sulla legge
Baby calciatori, basta l’autocertificazione
Vita, morte e miracoli di un decreto: DL 111/200
Testo unico sulla documentazione amministrativa
Titolo di studio e professione con l’autocerficazione
Approvato definitivamente il nuovo ordinamento di Stato Civile
Scissione di famiglia? No…Grazie!
Autentiche attenzione a non fare dietro front
Convegno a Monsummano Terme del 22.09.2000
Parliamo dei nostri problemi
Agenzie private: la certificazione non è esente da bollo
Certificati “uso calcio” l’Anusca Toscana
costringe la FGCI ad accettare le autocertificazioni
Il nuovo testo unico sulla documentazione amministrativa
La lettera al Ministro Bassanini
Il servizio militare professionale: che cosa cambia per i comuni
Adozioni internazionali. Spunti operativi
Adozioni: pubblicato l’elenco degli enti autorizzati
La risposta della Federazione Gioco Calcio
Pubblicazioni di matrimonio
Liste elettorali
Pubblicazioni di matrimonio: dalla parte degli ufficiali di Stato Civile
Imposta di bollo – trattamento degli atti di pubblicazione di
matrimonio. Circ. Min. n. 139/E del 06.07.2000
Al XX convegno ANUSCA
A proposito del XX convegno ANUSCA
Buon Compleanno
Tessera elettorale: importante iniziativa dei colleghi di Pisa
La burocrazia ha vinto ancora: 162 a 95
Come sarà la carta d’identità elettronica?
La firma digitale: implicazioni e novità del nuovo strumento (I parte)
La firma digitale: implicazioni e novità del nuovo strumento (II parte)
Commento alla sent. n. 7276/99 della Cassazione
Una questione di correttezza. A proposito
della mancata cancellazione anagrafica (I)
Una questione di correttezza. A proposito
della mancata cancellazione anagrafica (II)
Lettera aperta di un operatore al Ministro
Redazionale
Redazionale
Redazionale
Redazionale
Rogari Marco
Rugeri Franco
Sala Maurizio
Sala Maurizio
Spartacus
Spartacus
Elettorale
Semplificazione
Documenti
Informatica
Informatica
Stato Civile
Anagrafe
Spartacus
Anagrafe
Tosi Franco
Semplificazione
Stato Civile
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14
Semplice
(Continua da pagina 13)
Indice anno 2000
LEGISLAZIONE
MATERIA
TIPO
DATA/NUMERO
Informatica
Privacy
Stranieri
Privacy
Semplificazione
Indennità amministratori
Enti locali
Elettorale
Leva
Stranieri
Semplificazione
Semplificazione
Semplificazione
Elettorale
Pensioni
Videoterminalisti
Leva
Bollo
Semplificazione
e-government
Privacy
Elettorale
e-government
Statistica
DPR
D.L.vo
D.P.C.M.
D.P.R.
D.M.
D.M.
D.P.R.
D.L.
DM
DM
D.D.L.
DPR
Legge
DPR
G.U.
D.M.
Legge
Legge
Legge
DPCM
Legge
D.M.
DPCM
Deleberazione CIPE
10.11.97 n. 513
30.07.99 n. 281
08.02.2000
28.07.99 n. 318
10.06.2000
04.04.2000 n. 119
07.04.2000 n. 118
10.05.2000 n. 111
04.04.2000 n. 114
12.07.2000
06.07.1999, n. 4375
09.03.2000, n. 104
07.06.2000, n. 150
08.09.2000, n. 299
18/10/2000, n. 244
02.10.2000
14.11.2000, n. 331
21.11.2000, n.342
24.11.2000, n. 340
25.09.2000
03.11.2000, n. 325
16.11.2000
31.10.2000
29.09.2000
Fascicolo
01/00
01/00
03/00
04/00
05-06/00
05-06/00
05-06/00
05-06/00
07/00
08/00
08/00
09/00
09/00
10/00
10/00
10/00
10/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
SUPPLEMENTI
MATERIA
NORMATIVA
Fascicolo
Stato Civile
Semplificazione
Nuovo ordinamento di Stato Civile
Legge sulla documentazione amm.va
08/00 Suppl
09/00 Suppl
CIRCOLARI - RISOLUZIONI
MATERIA
ENTE
Anagrafe
Semplificazione
Privacy
Semplificazioni
AIRE
Ministero Interno
Ministero Interno
Garante
Ministero Funzione pubblica
Senato della Repubblica
Privacy
Privacy
Privacy
Garante
Garante
Garante
Privacy
Sanità
Pensioni
Espatrio
Stato Civile
Documenti
Documenti
PCM
Ministero della Sanità
INPS
Ministero interno
Ministero finanze
Legge
Prefettura Grosseto
DATA/NUMERO
30.06.99 n. 148
05.11.99 n. 108
31.12.96 n. 675
17.11.99 n. 1109/UDG
Relazione sul disegno
di legge n. 4551
Relazione annuale
I pareri del garante
Provvedimento sulle misure
di sicurezza 29.02.2000
19.04.2000 n. 643
24.03.2000 n. 5
prot. 2000/0013/000082
Circ. 11.04.2000 n. 300
Circ. n. 139/E del 06.07.2000
28.10.1999
prot. n. 2294/Gab.
Fascicolo
01/00
02/00
03/00
03/00
03/00
04/00
04/00
04/00
04/00
05-06/00
05-06/00
08/00
08/00
10/00
10/00
(Continua a pagina 15)
Semplice
15
(Continua da pagina 14)
Enti locali
Documenti
e-government
Semplificazione
Cittadinanza
Documenti
Bollo
Indice anno 2000
Ministero Interno
Ministero Interno – Finanze
Legge
Presidente del consiglio dei ministri
Ministero Interno
Ministero Interno
Ministero delle Finanze
Bastiancontrario
MATERIA
ORGANO
Circ. 11.10.2000, n. 7
DL 06.10.2000, GU n. .250 del 25/10/2000
28.10.1999
direttiva su L. 150/2000
art. 3 Legge 31.12.1998, n. 476
circ. 18.10.2000, n. 13
circ. 04.12.2000
10/00
10/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
11-12/00
TITOLO
Fascicolo
Il mio epitaffio
Le quasi pie donne
Dionisio Tiranno di Siracusa
La vergine di Norimberga
La madre e l’esercito
Casa Usher
Il paradosso del contratto di lavoro imprevisto
La volpe e il corvo
Il diavoletto di Maxwell
La collina degli stivali
Soldati
01/00
02/00
03/00
04/00
05-06/00
07/00
08/00
09/00
10/00
11-12/00
11-12/00
DATA/NUMERO
Fascicolo
GIURISPRUDENZA
Semplificazione
Stato Civile
Stato Civile
Semplificazione
Stato Civile
Stato Civile
Privacy
Adozioni
Stato Civile
TAR dell’Umbria
Cassazione
Cassazione
TAR Piemonte
Cassazione
Cassazione
TAR Toscana
Corte Costituzionale
Cassazione
19.04.99 n. 303
sent. N. 7276/99
sent. N. 7877/00
n. 653/2000
n. 449 del 19/06/2000
sent. N. 4387/2000
sent. 23.11.1999
sent. 500/2000
sent. 43
01/00
02/00
05-06/00
05-06/00
08/00
09/00
10/00
11-12/00
11-12/00
QUESITI
MATERIA
OGGETTO
Elettorale
Anagrafe
Stato Civile
Stato Civile
Anagrafe
Privacy
Semplificazione
Stato Civile
Semplificazione
Stato Civile
Componenti Commissione Elettorale
Accesso agli atti
Certificazione delle cause di morte
Pubblicazioni di matrimonio-Richiesta certificazione
Iscrizione –decorrenza
Banche dati
Atto Notorio
Prenome
Controlli
Autorizzazione al seppellimento
Fascicolo
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Stato Civile
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Semplificazione
Stato Civile
Semplificazione
Documentazione
Anagrafe
Stato Civile
Stato Civile
Stato Civile
Anagrafe
Elettorale
Anagrafe
Anagrafe
Documenti
Semplificazione
Anagrafe
Anagrafe
Elettorale
AIRE
Stato Civile
Stato Civile
Anagrafe
Stato Civile
AIRE
Anagrafe
Bollo
Anagrafe
Stato Civile
Anagrafe
Stato Civile
AIRE
Anagrafe
Anagrafe
Anagrafe
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Anagrafe
AIRE
Documentazione
AIRE
Anagrafe
Elettorale
Stato Civile
Semplice
Indice anno 2000
Adozione – trascrizione “affidavit”
Concorso privato – Certificazione residenza in bollo
Nato all’estero – cognome
Dichiarazione sostitutiva per eredi
Pubblicazioni matrimonio – Documentazione necessaria
Incapacità d’intendere e di volere – autentica di firma – impossibilità
Rilascio libretto di lavoro
Cancellazione di straniero deceduto all’estero
Pubblicazione di matrimonio – nuovo ordinamento
Cittadinanza
Celebrazione matrimonio – ufficiale di Stato Civile delegato
Investigatore privato – richiesta conoscenza di comune di emigrazione
Soppressione commissione elettorale comunale
Famiglia anagrafica e nucleo familiare
Certificati di famiglia storici e originali – modalità
Carte d’identità valide per espatrio – condizioni
Autentica di firma su dichiarazione liberatoria – illegittimità
Certificati di famiglia storici e originari – modalità
Certificati – esenzione bollo
Falliti – iscrizione nelle liste elettorali
Iscrizione di minore – assenso dell’altro genitore
Dichiarazione di nascita
Trascrizione di matrimonio
Iscrizione di stranieri – Indicazione dello status
Dichiarazione di nascita – genitori stranieri poligami
Iscrizioni – modalità
Stranieri – cancellati
Certificazioni per pratiche assicurative
Trasferimento della residenza non dichiarato
Cittadinanza di minore
Certificati storici – imposta di bollo
Trascrizione atto di nascita
Cancellazioni- Decreto Legge 111/2000
Iscrizione di straniero – Cognome
Iscrizione di straniero – Cognome dell’adottato
Iscrizione - Cognome
Pubblicazioni matrimonio - Opposizioni – soggetti competenti
Bollo – Rilascio certificazioni anagrafiche – indicazione uso – nacessità
Trasferimento da AIRE – modalità
Libretto di lavoro – Rilascio – Condizioni
Contemporanea iscrizione in AIRE ed in APR – Regolarizzazione – modalità
Adozioni internazionali – Trascrizione decreto – Nome da attribuire – Problematiche
Richiesta liste elettorali
Cognome – Rettifica atti di nascita – Richiesta da parenti
02/00
03/00
03/00
03/00
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04/00
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Semplice
Adua e le compagne
“Adua e le compagne”, film spregiudicato e amaro; il dramma di quattro fanciulle che si affacciano alla vita piene
di speranza e che la vita respinge; non
c’è posto per loro nella società …
Queste parole mi sono rimbombate nella mente non meno di una decina di
volte in un lasso di tempo di 15 giorni
nei primi anni ’60… Tante volte avevo
visto il ”provino” di quel film all’epoca
definito “scabroso” perché trattava del
tema scottante della chiusura delle cosiddette “case chiuse”, eufemismo alquanto strano che sta per “casini”. Perché io mi sono sempre chiesto come
mai, prima della chiusura si chiamavano, sic et simpliciter, casini; dopo la
chiusura “case chiuse” … Per analogia,
prima della chiusura, avrebbero dovuto
chiamarsi “case aperte” …Chissà come
mai nel nostro Paese, per una sorta di
falso pudore, certe parole vengono
messe al bando e si ha una evidente
reticenza nel pronunciarle; poi, magari,
se ne pronunciano altre ben più pesanti
e di pessimo gusto. Non che “casino”
sia una bella parola, ma ormai è divenuta di uso corrente e sulla bocca di
tutti – bambini compresi – come sinonimo di confusione …Che casino! Basta con questo casino! (Lo dicono anche gli insegnanti nelle scuole … usando la “S” dolce – come nel nord Italia –
senz’altro più chic e meno volgare della “S” aspra …).
Quando invece è riferita alle famose
“case” dove si svolgeva una certa funzione … Allora no! La parola è al bando e al suo posto vengono, appunto,
usati eufemismi del tipo “case chiuse” – “case di tolleranza” – “quelle case là” ….
Comunque, torniamo a bomba. Il film
in questione faceva parte di un filone
“realista” al pari de “La ciociara” e
“Rocco e i suoi fratelli”, tanto per fare
degli esempi, e trattavano temi scottanti, ma attuali. Ovviamente erano tutti
vietati ai minori di anni 16, anziché 18
come adesso. Io, che all’epoca non avevo ancora raggiunta la fatidica età,
come altri amici mi ero accontentato di
vedere e rivedere il “provino”, così per
discuterne e sentirci tutti un po’ più
“importanti”.
Successivamente ho potuto vedere la
pellicola e, onestamente, ora potrebbe
benissimo entrare a far parte di un pro-
17
gramma per “educande”… Il mondo e i
costumi cambiano, si sa … Comunque
il film del regista Antonio Pietrangeli,
di ottima fattura, era magistralmente
interpretato dall’attrice francese Simone Signoret e metteva in luce, tra
l’altro, le difficoltà di inserimento nella
società di quattro ragazze “ di vita” …
dopo la famosa chiusura …
Verso la fine degli anni ’50, fu la famosa senatrice Sig.ra Merlin a farsi
promotrice della legge che poi prese il
suo nome e fu chiamata “Legge Merlin”, come, per analogia, attualmente la
legge sulla “semplificazione amministrativa” viene chiamata “Legge Bassanini” …con un’unica differenza: la
Legge Merlin ha fatto chiudere i casini
… la Legge Bassanini, invece, ne ha
creati di nuovi … Dunque, con la Legge Merlin furono chiuse le “case chiuse” o “case di tolleranza” o, più semplicemente “i casini” e, ovviamente, lo
scalpore fu enorme e l’opinione pubblica reagì in vari modi. Io non sono né
un politologo né un sociologo, quindi
non tocca a me in questa sede, commentare il fatto. Non voglio dire neppure se fu un bene o un male. Dico
solamente che … “quelle case là” furono chiuse, è vero, ma non fu eliminata la “funzione” che in esse veniva effettuata. Quindi, la funzione medesima
è stata, in pratica, trasferita altrove:
per strada, nei parchi, nei giardini pubblici, lungo la via Aurelia (quale fine
ingloriosa per una strada tanto importante …), nei boschi e via dicendo ….
E da quel lontano 1958 le cose hanno
preso vieppiù una grande diffusione e
si sono … internazionalizzate ….
Comunque, chiuse le case … la funzione è rimasta … e viene praticata in altri
luoghi: fin qui ci siamo.
Sapete cosa mi frulla nella testa? Sapete cosa mi sta arrovellando il cervello?
…Non è che a qualcuno, prima o poi,
verrà in mente la geniale idea di
“chiudere” i Servizi Demografici !?
Fermi tutti! State buoni! Lasciatemi
finire …
In effetti, i Servizi Demografici spesso
non sono considerati quanto meritano.
Talvolta sono un po’ scomodi, talvolta
creano solo problemi, perché non hanno la possibilità di prendere decisioni
politiche, ma debbono unicamente conformarsi ai precetti legislativi.
Per contro gradirebbero personale, attrezzature e perfino stipendi come tutti
gli altri dipendenti comunali… Ma vogliamo scherzare ??? Ma si può essere
così … sventati, … così azzardosi, …
Bastiancontrario
così spregiudicati? Altro che la spregiudicatezza di “Adua e le compagne”!!! Noi demografici, … reclamare
i nostri diritti!! … Un po’ di pudore
non guasterebbe, via!! … Stiamo bonini, bonini ….
Pertanto, sarebbe d’uopo chiudere i
“casini”, pardon “i servizi demografici”! … E la “funzione”? E’ … SEMPLICE … (siamo sempre in tema!) La
“funzione”, non potendola eliminare,
verrebbe svolta altrove.
Dunque:
- l’Anagrafe all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico);
- lo Stato Civile … al “Settore Persona e Società”;
- l’Elettorale alla Segreteria Generale
- la Leva Militare alla Polizia Urbana
- la Statistica al C.E.D. (Centro Elaborazione dati)
- i Censimenti … all’Ufficio Legale
del Comune.
TUTTI CONTENTI ??
Oppure vi potrebbe essere la soluzione
definiamola privatistica:
- l’Anagrafe alle ricevitorie del lotto
(ho letto di una proposta in tal senso su un quotidiano riguardo al rilascio delle certificazioni anagrafiche);
- lo Stato Civile alle farmacie;
- l’Elettorale ai bar;
- la Leva Militare alle Misericordie;
- la Statistica alle A.S.L.;
- i Censimenti ai parrucchieri…..
SIETE ANCORA PIU’ CONTENTI?
E …. noi demografici?? Non vi preoccupate! Noi faremo come “Adua e le
compagne”, che cercarono di fare un
altro “mestiere”…ma erano ormai
“bollate” e qualunque lavoro intraprendevano … dovevano poi tornare al loro
“vero lavoro” … Quindi noi, ovunque
ci collocassero…continueremmo a fare
le “putt …..” pardon! i “demografici”
… chè la funzione, la mansione, esisterà sempre … malgrado tutto e tutti !
Comunque, dovesse accadere un fatto
come quello ipotizzato, mettetevi in
contatto con me, che faremo un film
intitolato “Bastiancontrario e le altre”
così ci divertiremo e faremo divertire il
mondo.
E pensare che qualche simpaticone di
voi, appena letto il titolo “Adua e le
compagne” … aveva pensato … alle
donne di “sinistra”, compagne, appunto….cioè ad un film a sfondo politico
(Continua a pagina 18)
18
Semplice
Bastiancontrario
(Continua da pagina 17)
…. Mai dire mai, con Bastiancontrario!!..
Non scherziamoci troppo però su questa questione. Qualche Amministrazione ha iniziato …timidamente.. a fare
qualcosina in tal senso.
Quindi, succederà sempre ciò che è
successo a me l’altro giorno: insieme
ad amici sono andato per i boschi a
cercare funghi … e in ogni viottolo
mucchi di … o profilattici - o condom – o … chiamateli come vi pare,
frutti della “funzione” mai eliminata
che si svolgeva nelle “case chiuse” …
Quindi, potrà succedere che, girovagando casualmente per qualche Comune, troverete l’Anagrafe e lo Stato
Civile con il cartello “CHIUSO”, la
mano con il ditino che indica l’URP
… e la dicitura: “per i certificati rivolgersi all’URP” che invece è aperto,
anche qui frutto della “funzione” che
esiste sempre e che una volta si svolgeva nel suo luogo naturale: cioè ai
Servizi Demografici.
Dunque: che i figli nascono sotto i cavoli o li porta la cicogna non ci ha mai
creduto nessuno, come nessuno crede
che potremo mai fare a meno
dell’Anagrafe e dello Stato Civile.
Metteteli dove vi pare e chiamateli
come vi pare!!
E ora, anche se l’Editore mi guarda in
cagnesco e tiene il fiato sospeso perché teme che la spari grossa per il
Gran Finale ... ECCOLO: ecco cosa
cantavano, all’epoca della chiusura, gli
studenti universitari:
“All’Osteria numero dieci
Paraponzi ponzi po’
I casini sono chiusi
Paraponzi ponzi po’
……………………
(Censura!)”
E, se volete sapere il resto,
contattatemi al più presto!!
“Daghela a me biondina …”
Le scadenze del mese di Maggio
2 Mercoledi
Anagrafe - Trasmettere alla direzione dalla MCTC di Roma le variazioni di residenza di coloro che
siano in possesso di patenti di guida e/o veicoli (DPR 557/94 e DPR 610/96).
4 Venerdi
Anagrafe - Comunicare all’Azienda sanitaria locale le variazioni intervenute nella condizione dei
residenti (variazioni indirizzo, cancellazioni per emigrazione, decesso, iscrizione AIRE, ecc.).
9 Mercoledi
Leva Militare - Inviare al Distretto Militare l’elenco mod. 53 dei militari in congedo illimitato, anche se negativo, che hanno cambiato residenza nel mese di Febbraio (art. 972 R.D. 1133/42). Si devono apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390, Reg.
3.4.1912 n. 346).
Inviare al Capo dell’Ufficio di Leva le liste di leva con i relativi allegati.
11 Venerdi
Carte di identità - Inviare alla Prefettura il prospetto riepilogativo delle carte di identità rilasciate
nel bimestre marzo-aprile.
14 Lunedi
Statistica - Invio alla Prefettura delle schede di rilevazione ISTAT D3 per matrimoni, ISTAT D4 e
D5 delle morti e ISTAT D7A e D7B del movimento naturale e calcolo della popolazione, ISTAT
P4 per la rilevazione delle iscrizioni per nascita. Deve essere inoltre inviata una copia di ogni modello APR4.
21 Lunedi
Diritti di segreteria - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/62).
25 Venerdi
AIRE - Trasmettere alla Prefettura i modelli AIRE/01 compilati nel mese.
31 Giovedi
Stato Civile - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro e all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 RD 677/37 e L. 38/51).
6HPSOLFH
6HPSOLFH
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Nuovo Ordinamento di Stato Civile - Tessera Elettorale Testo Unico Documentazione Amministrativa
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Semplice
19
MINISTERO DELL’INTERNO
Direzione Generale dell'Amministrazione Civile - Direzione Centrale delle Autonomie - Servizio Enti Locali - N. 00102645-15100/325
Roma, 26 aprile 2001
CIRCOLARE MIACEL n. 7/ 2001
OGGETTO: Nuovi compiti in materia di anagrafe e stato civile.
I
l processo di radicale riforma del
sistema amministrativo pubblico
italiano, avviato già nei primi anni '90
con gli obiettivi di dare attuazione concreta al fondamentale principio costituzionale del pluralismo istituzionale, di
rendere trasparente, efficiente ed interattiva l'attività degli Enti locali e centrali,
di fornire servizi ai cittadini con procedure semplificate rispetto al passato, ha
comportato un profondo ripensamento
dell'assetto organizzativo precedente e
una forte accelerazione del processo di
informatizzazione integrata della Pubblica Amministrazione.
Tale processo, ritenuto assolutamente
prioritario dal Governo anche per consentire al Paese di continuare a rivestire
un ruolo di primo piano nell'ambito dell'Unione Europea da un punto di vista
sociale, economico ed organizzativo, ha
comportato l'approvazione del piano di
azione di e-government nel giugno 2000.
Detto piano prevede la realizzazione di
una serie di iniziative coordinate tra loro
che riguardano la radicale trasformazione delle infrastrutture centrali e locali,
degli strumenti e dei sistemi di erogazione dei servizi ed anche degli stessi contenuti.
In tale quadro, il Ministero dell'Interno
riveste un ruolo di centralità a sostegno e
a supporto degli Enti locali poiché ad
esso è affidata la emanazione di direttive
e la vigilanza in materia di gestione dell'anagrafe e dello stato civile, l'attuazione delle norme relative all'istituzione
della carta di identità elettronica, la realizzazione e gestione dell'Indice nazionale delle anagrafi nonchè l'organizzazione
delle consultazioni elettorali.
A questo fine, un rinnovato progetto
strutturale sta dando avvio al perfezionamento e all'accelerazione del Sistema di
Accesso e Interscambio Anagrafico, nato
per consentire ai comuni collegati di
scambiarsi telematicamente le informazioni anagrafiche necessarie per la gestione dell'anagrafe, di far fronte alle
numerose richieste di controllo delle
autocertificazioni, che hanno sostituito
ormai da tempo il rilascio dei tradizionali certificati, di aggiornare in tempo reale
le basi di dati delle amministrazioni collegate e di rilasciare la carta di identità
elettronica.
Fulcro del S.A.I.A. è l'I.N.A., istituito
recentemente con un'apposita legge, che
permette l'identificazione del comune
che detiene le informazioni di interesse e
un migliore espletamento sia della gestione da parte dei comuni che della vigilanza da parte del Ministero delle attività connesse all'anagrafe.
E' stata anche avviata la sperimentazione
della carta di identità elettronica, primo
progetto di questo tipo a livello internazionale, che comporta lo sforzo sinergico di tutti i comuni. Il nuovo documento,
che sostituisce anche il tesserino del codice fiscale, consente l'erogazione di
servizi nazionali e locali, può contenere
informazioni sanitarie ed in prospettiva
sostituirà il certificato elettorale.
Con il trasferimento delle competenze in
materia di stato civile dal Ministero della
Giustizia al Ministero dell'Interno, sono
inoltre iniziate le attività relative all'attuazione del nuovo regolamento, che
prevede una significativa semplificazione delle procedure a favore del cittadino
e la capillare informatizzazione del servizio da parte dei comuni.
Dal sintetico quadro delle attività in corso, sulle quali sono state nel tempo emanate numerose circolari, è evidente come
a tali importanti processi debbano partecipare attivamente le Prefetture e i Comuni, coinvolti questi ultimi in vero
front-office nei riguardi dei cittadini e
delle altre Amministrazioni pubbliche.
Non bisogna, infatti, dimenticare che
qualunque attività dell'uomo è legata
agli eventi che si verificano durante il
corso della sua vita. L'anagrafe e lo
stato civile, gestiti dai comuni, sono perciò sempre stati la fonte
principale di informazione, sulla
quale si incardina l'azione amministrativa. Con l'apertura delle frontiere
ed il rapido mutare della situazione interna economica e sociale del Paese, che,
parallelamente all'affermarsi della mobilità dei cittadini sia in ambito nazionale
che verso l'estero, ha visto aumentare
enormemente nell'ultimo decennio anche
il fenomeno dell'immigrazione di lavoratori stranieri, proprio tali settori hanno
subito il maggiore impatto. Su di essi ha
inoltre pesantemente inciso anche il ribaltamento della vecchia cultura centralista e chiusa che obbligava il cittadino a
fornirsi di tutta la documentazione necessaria prima di avanzare qualunque
istanza, spostando sulle amministrazioni
l'onere dell'accertamento degli stati, fatti
e qualità necessari per l'espletamento di
qualunque procedimento.
e-government
Per consentire tale radicale cambiamento
di rotta, tuttavia, si è reso necessario porre le amministrazioni in grado di avvalersi di strumenti tecnologicamente avanzati, economicamente vantaggiosi e
competitivi a livello internazionale.
Le riforme avviate puntano, infatti, sul
rapido sviluppo dei sistemi informativi,
la loro integrazione nell'ambito della
Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione e la trasformazione dei comuni, in modo particolare, da fornitori di
certificati a enti erogatori di servizi.
Gli operatori nel settore anagrafico e dello stato civile, sono oggi
perciò obbligati, oltre che a compiere uno sforzo non indifferente
per adeguarsi ai numerosi e sostanziali mutamenti nella gestione
diretta di tali competenze, a soddisfare un maggior numero di esigenze informative, proprio a seguito dell'entrata in vigore delle
normative di semplificazione amministrativa, che, lungi dal contrarne l'attività, hanno invece prodotto l'effetto di ampliarla quantitativamente, qualificandone nel
contempo notevolmente le figure.
Dal canto loro, le Prefetture, incaricate
dalla legge della vigilanza sull'attività in
tali materie dei comuni delle rispettive
province, sono oggi anche investite di
numerosi, nuovi e delicatissimi compiti.
Lo scenario delineato, che già in gran
parte è nuova realtà operativa, comporta
la massima attenzione da parte di tutti gli
attori coinvolti e richiede che gli uffici
incaricati della gestione dell'anagrafe e
dello stato civile siano ulteriormente
rafforzati e adeguatamente provvisti di
personale qualificato.
Su questa esigenza è indispensabile porre l'accento, perché il funzionamento del
nuovo sistema-Italia, modellato sul fondamentale principio europeo della sussidiarietà, si basa prima di tutto sulla capacità delle amministrazioni locali di adeguarsi rapidamente e di dare risposte
efficaci ed efficienti in termini di servizio al cittadino.
A tal fine, si confida sulla consueta collaborazione da parte delle SS.LL., che
vorranno sensibilizzare i Sig.ri Sindaci
circa le esigenze prospettate, il cui soddisfacimento è il pilastro sul quale si sta
costruendo tutti insieme il moderno edificio della Pubblica Amministrazione.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
(Bianco)
20
Semplice
Intervento di Luca Conti, Amministratore Delegato
di SECOPAS srl
Il futuro nei servizi demografici
L
a nostra società si occupa, fra l’altro, di tematiche inerenti i Sistemi Qualità. Con l’amico Mauro Parducci, che ha partecipato
ad un nostro corso sulla Qualità, ho cominciato a riflettere sulla opportunità di proporre un percorso di formazione agli addetti dei servizi demografici delle Amministrazioni locali. Da questo comune sentire, sono scaturite diverse idee, che si sono concretizzate in un progetto a largo respiro :
creare un percorso omogeneo per la formazione di operatori pubblici che diventino soggetti attivi di innovazione e gestori
professionali dell’innovazione stessa.
Partendo dai servizi demografici, la progettazione si è estesa ad altri due settori specifici dell’Amministrazione comunale, interessati all’innovazione: le attività produttive, e il comparto delle manutenzioni.
Il percorso formativo vuole perseguire:
la conoscenza pratica delle tecniche di relazione nei processi comunicativi, ed il loro utilizzo per creare condivisione
la conoscenza pratica della gestione dei Sistemi Qualità
l’approfondimento e lo studio (progettazione) dei percorsi innovativi da realizzare (o già realizzati)
l’ analisi delle potenzialità che questi percorsi delineati non hanno (ancora) espresso
un approccio operativo agli strumenti tecnici di realizzazione dei percorsi
Il progetto, è articolato per blocchi successivi, e può essere affrontato anche gradatamente:
02' •
•
→
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02' →
•
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•
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Area Att. Prod.ve
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Area Serv. Demografici
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Area Tecnica
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Durata
Allievi per classe
MOD. 1
20
15
MOD. 2
30
15
MOD. 3
30
5-10
MOD. 4
30
5-10
MOD. 5
30
5-10
TOTALE
140
Mauro mi ha convinto che i servizi demografici sono di fronte ad una scelta di grande innovazione, e pertanto li ritengo fra i soggetti più interessati a questo progetto.
Proprio in quest’ottica, ho stabilito un rapporto di partnership con la DeA.
Nel ringraziarLa per la Sua attenzione, colgo la disponibilità del Semplice, per invitarLa al meeting di presentazione dell’iniziativa,
che si terrà a Cascina nel mese di giugno. In quell’occasione sarà possibile scambiarci idee e, mi auguro, stabilire un proficuo rapporto di collaborazione.
Semplice
21
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2001
Determinazione, per l'anno 2001, della consistenza massima degli obiettori in
servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa di congedo, ai
sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni.
(G.U. n. 41 del 19 febbraio 2001)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina della attivita' di Governo ed ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei Ministri";
Visto il decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, concernente:
"Adeguamento delle norme in materia di
ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio
di leva, a norma dell'art. 1, comma 106,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388,
recante "Disposizioni per la formazione
del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2001)";
Visto l'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n.
230, cosi' come integrato dall'art. 2 del
decreto-legge 16 settembre 1999, n. 324,
convertito, in legge con modificazioni,
dalla legge 12 novembre 1999, n. 424, ed
in particolare il comma 2-bis, 2-ter e 2quater;
Considerato che le disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio
civile di cui all'art. 19 della legge n. 230
del 1998, integrato per l'anno in corso
dalla citata legge 23 dicembre 2000, n.
388, pari a lire 23 miliardi, consente di
avviare al servizio un numero non superiore a 85.000 obiettori;
Considerato che per l'anno 2001, si prevede una disponibilita' alla chiamata per il
servizio civile di 135.000 giovani e che,
pertanto, sussiste eccedenza di giovani da
avviare al servizio medesimo rispetto alle
disponibilita' finanziarie del citato Fondo
nazionale per il servizio civile;
Tenuto conto che, sulla base delle pregresse esperienze, l'applicazione dell'art.
9, comma 2-bis, della legge n. 230 del
1998, rende prevedibile, in via di programmazione preventiva, una riduzione
delle eccedenze pari al 18% del contingente disponibile;
Tenuto conto, pertanto, che la riduzione
dell'intera eccedenza costituisce obiettivo
non conseguibile mediante l'adozione delle dispense e del collocamento in licenza
illimitata senza assegni in attesa di congedo, sulla base delle condizioni di cui al
citato art. 9, comma 2-bis, della legge n.
230 del 1998;
Ravvisata quindi la necessita', ai fini della
corretta e tempestiva programmazione per
l'anno 2001, delle attivita' di avvio al servizio civile e del conseguimento del relativo obiettivo di riduzione delle eccedenze,
di applicare le disposizioni di cui all'art. 9,
commi 2-ter e 2-quater, della legge n. 230
del 1998, che prevedono rispettivamente
l'obbligo per l'Ufficio nazionale per il servizio civile di ridurre, fino a concorrenza
delle risorse disponibili, le eccedenze anche qualora nessun obiettore versi in alcuna delle condizioni indicate all'art. 9,
comma 2-bis, lettere a) e b), nonche' la
individuazione, con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, anche di forme
di collocamento in licenza illimitata senza
assegni in attesa di congedo;
Considerato che le disposizioni di cui all'art. 9, comma 2-ter, della legge n. 230
del 1998, devono trovare applicazione
tenendo conto delle esigenze degli obiettori, in relazione ai tempi di attesa della
chiamata e quindi dell'ordine temporale di
disponibilita' e di presentazione delle domande di ammissione al servizio civile;
Considerato che i giovani, da piu' tempo
in attesa di chiamata al servizio possono,
tra l'altro, aver gia' acquisito con maggiore
probabilita' le responsabilita' lavorative e
le esperienze ed i meriti scientifici, artistici e culturali di cui all'art. 2, comma 2-bis,
lettere a) e b);
Ritenuto pertanto che, alla luce delle considerazioni sopra riportate, debbano essere
dispensati, ai sensi dell'art. 9, comma 2ter, della citata legge n. 230 del 1998 e
fino a concorrenza delle risorse disponibili, prioritariamente coloro le cui domande
sono anteriori nel tempo e pertanto gli
obiettori, disponibili alla chiamata, che
abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile nel corso dell'anno
1999;
Decreta:
Art. 1.
Consistenza massima degli obiettori in
servizio
1. Tenuto conto che nell'anno 2001, sussistono eccedenze di giovani da avviare al
servizio civile rispetto alle disponibilita'
finanziarie del Fondo nazionale di cui
all'art. 19 della legge n. 230 del 1998, integrato per l'anno in corso dalla legge n.
388 del 2000, la consistenza massima degli obiettori di coscienza in servizio, in
relazione a ciascun periodo di avvio al
servizio, e' definita per il 2001 in 85.000
unita'.
2. Al fine di contenere il numero degli
obiettori di coscienza da avviare al servi-
Leva militare
zio entro il contingente massimo di cui al
comma 1, l'Ufficio nazionale per il servizio civile adotta i provvedimenti per la
concessione della dispensa e per l'invio in
licenza illimitata senza assegni in attesa di
congedo (di seguito denominata L.I.S.A.
A.C.) nei confronti degli obiettori che si
trovino nelle condizioni di cui all'art. 9,
comma 2-bis, 2-ter e 2-quater della legge
n. 230/1998.
Art. 2.
Aspetti applicativi delle condizioni per la
concessione della dispensa e per l'invio
in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9, comma
2-bis della legge n. 230/1998
1. Gli aspetti applicativi relativi alle condizioni per la concessione della dispensa e
per l'invio in L.I.S.A.A.C. di cui all'art. 9,
comma 2-bis, della legge n. 230/1998,
sono, in ordine di priorita' decrescente, di
seguito definite:
a) difficolta' economiche o familiari e responsabilita' lavorative di conduzione
d'impresa o assistenziali (art. 9, comma 2bis, lettera a), della legge n. 230/1998):
1) unico produttore di reddito del nucleo
familiare;
2) appartenente a famiglia il cui reddito
sia inferiore ai minimi tabellari determinati annualmente con decreto del Ministro
della difesa, a norma dell'art. 7, comma 5,
del decreto legislativo 30 dicembre 1997,
n. 504, sulla base dell'aggiornamento annuale dell'indice ISTAT del costo della
vita;
3) dipendente, da almeno un anno, di ente
che svolge attivita' di volontariato operante nel settore dell'assistenza sociale, qualora vi sia la possibilita' di pregiudizio per
la continuita' o la funzionalita' dei servizi
cui l'interessato e' preposto;
4) orfano di entrambi i genitori;
5) appartenente a famiglia di cui altri due
figli abbiano prestato o prestino servizio
militare e/o servizio civile;
6) appartenente a famiglia di cui un congiunto entro il secondo grado di parentela
sia deceduto per infortunio sul lavoro o
per l'aggravarsi di infermita' contratte per
tale causa;
7) figlio di genitore invalido per servizio o
del lavoro la cui lesione o infermita' sia
ascrivibile alla prima o alla seconda categoria di cui alla tabella A del decreto del
Presidente della Repubblica 23 dicembre
1978, n. 915, e successive modificazioni o
integrazioni ovvero figlio di genitore con
lesioni o infermita', accertate dai competenti organi, che rientrino in uno dei casi
previsti nella prima o nella seconda categoria della citata tabella A;
(Continua a pagina 22)
22
(Continua da pagina 21)
8) appartenente a famiglia di cui un congiunto convivente sia affetto da grave infermita' che richieda cure mediche onerose o necessita' di assistenza continua, laddove la presenza dell'interessato sia necessaria per fronteggiare gli oneri o per assicurare l'assistenza;
9) responsabile diretto e determinante della conduzione di impresa o di attivita' economica avviata entro il giorno precedente
alla presentazione della domanda per
svolgere il servizio civile, ovvero avviata
con il sostegno di leggi nazionali o regionali di incentivazione all'imprenditoria
giovanile e al lavoro autonomo sempre
che con la partenza dell'interessato vengano a mancare i presupposti fondamentali
per la funzionalita' tecnico amministrativa
dell'azienda o dell'attivita';
10) selezionato da enti pubblici e privati
ai fini dell'assunzione, gia' in fase di avanzata e concreta definizione, e per la quale
sia richiesto l'adempimento degli obblighi
di leva, sempreche' venga prodotta la
comprovante documentazione;
b) svolgimento di attivita' scientifica, artistica, culturale con acquisizione di particolari meriti in campo nazionale o internazionale (art. 9, comma 2-bis, lettera b),
della citata legge n. 230 del 1998):
1) cittadino impegnato, con meriti particolari, sul piano nazionale o internazionale,
in carriere scientifiche, artistiche, culturali, purche' l'impegno ed i meriti siano adeguatamente documentati e verificabili
dall'Ufficio.
Le relative attestazioni debbono essere
rilasciate da strutture pubbliche nazionali,
dell'Unione europea o internazionali ovvero da strutture private di studio e ricerca, di primaria importanza, operanti in
campo nazionale o internazionale;
c) minore indice di idoneita' somaticofunzionale o psico-attitudinale attribuito
in sede di visita di leva, anche tenuto conto dell'area vocazionale e del settore di
impiego, qualora costituisca impedimento
all'espletamento del servizio o ne pregiudichi la funzionalita' (art. 9, comma 2-bis,
lettera c), della legge n. 230/1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile
valuta d'ufficio la sussistenza delle condizioni per l'adozione del provvedimento di
dispensa con riferimento alle categorie di
idoneita', fino alla terza, di cui al decreto
del Ministro della difesa 14 ottobre 1998,
recante "Criteri concernenti l'attribuzione
di una determinata categoria ai giovani in
possesso di minor indice di idoneita' somatico-funzionale o psico-attitudinale".
Quanto previsto al presente punto c) non
si applica agli obiettori di coscienza gia' in
servizio;
d) indisponibilita' all'impiego degli obiettori di coscienza da parte degli Enti
convenzionati nell'ambito della regione
Semplice
di residenza o in quella indicata nella
domanda, entro il termine previsto dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo
n. 504/1997 (art. 9, comma 2-bis, lettera
d), della legge n. 230 del 1998):
l'Ufficio nazionale per il servizio civile
nel procedere all'avvio degli obiettori,
relativamente a ciascuna data di partenza,
individua le sedi di assegnazione secondo
il criterio del massimo soddisfacimento
delle richieste degli interessati, tenuto
conto della disponibilita' dei posti d'impiego. A tal fine procede all'individuazione
della sede, fino allo scadere del termine
massimo a disposizione dell'Ufficio per
l'adozione del provvedimento di assegnazione, considerando prioritariamente l'ambito comunale e, quindi, quelli provinciale
e regionale, sulla base delle disponibilita'
finanziarie per coprire gli eventuali oneri
addizionali scaturenti dalla fornitura del
vitto e dell'alloggio.
Quanto previsto al presente punto d) non
si applica agli obiettori di coscienza gia' in
servizio.
Art. 3.
Deroghe all'ordine di priorita' delle
condizioni e dei relativi aspetti applicativi di cui all'art. 2
1. Gli obiettori dichiarati idonei al termine
del periodo di rivedibilita' previsto per il
recupero dei soggetti tossicodipendenti,
possono, a domanda, ai sensi della legge
26 giugno 1990, n. 162, essere dispensati
indipendentemente dall'ordine di priorita'
di cui all'art. 2.
2. La ricorrenza di una delle situazioni
previste dall'art. 7, comma 1, del decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, rispetto alla quale tuttavia la domanda di
dispensa sia stata gia' respinta perche' non
presentata nei termini previsti, costituisce
titolo valido avente priorita' sulle altre
situazioni contemplate dall'art. 2.
Art. 4.
Aspetti applicativi delle condizioni per
la concessione della dispensa e del collocamento in L.I.S.A.A.C., a norma dell'art. 9, comma 2-ter della legge
n. 230/1998
1. L'Ufficio nazionale per il servizio civile
adotta, per l'anno 2001, provvedimenti di
dispensa anche ai sensi dell'art. 9, comma
2-ter, della citata legge n. 230/1998, nei
confronti degli obiettori che abbiano presentato domanda di ammissione al servizio civile fino al 31 dicembre 1999, disponibili alla chiamata, ma che non siano stati
avviati al servizio entro il 31 dicembre
2000. I medesimi obiettori che non risultino disponibili alla chiamata fino alla data
del 31 dicembre 2000 e non abbiano piu'
presentato domanda di ritardo o rinvio o
Leva militare
vi abbiano rinunciato, sono avviati al servizio entro il termine di cui all'art. 1, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre
1997, n. 504, decorrente dalla data in cui
e' venuta a cessare l'efficacia del titolo al
ritardo o al rinvio.
2. Nell'anno 2001, l'ufficio nazionale per
il servizio civile puo' adottare provvedimenti di invio in L.I.S.A.A.C., ai sensi
dell'art. 9, comma 2-ter, della legge n.
230/1998, nella forma dell'anticipazione
della data di fine servizio, fino ad un massimo di trenta giorni, con riferimento al
calendario dei congedi previsti.
Art. 5.
Procedure
1. Possono presentare istanza di dispensa,
per le condizioni di cui alle lettere a) e b)
dell'art. 2 del presente decreto, i giovani
ammessi allo svolgimento del servizio
civile che abbiano inoltrato domanda di
obiezione di coscienza sino al 31 dicembre 2000, nonche' i giovani dichiarati abili
arruolati alla visita di leva nel corso del
primo, secondo e terzo trimestre dell'anno
2001 e che abbiano inoltrato apposita domanda entro i termini previsti dall'art. 4,
comma 1, della legge n. 230 del 1998,
purche' non si trovino nelle posizioni di
ritardo o rinvio ovvero in altre posizioni
di indisponibilita' alla chiamata previste
dall'ordinamento vigente.
Relativamente alle condizioni previste
dalle lettere c) e d) dell'art. 2 e dall'art. 4
del presente decreto, l'ufficio nazionale
per il servizio civile adotta i provvedimenti di competenza esclusivamente d'ufficio.
2. Le domande di dispensa o di invio in L.
I.S.A.A.C., possono essere presentate rispettivamente entro il giorno che precede
l'assunzione in servizio e nel corso dell'espletamento del servizio medesimo.
3. Le domande di cui sopra devono essere
indirizzate alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri - Ufficio nazionale per il servizio civile, e quelle di collocamento in
L.I.S.A.A.C. inviate, per conoscenza, anche all'ente presso il quale l'obiettore presta servizio. Il termine di novanta giorni
previsto dall'art. 9, comma 2-quinquies,
della legge n. 230 del 1998, decorre dalla
data di ricezione delle istanze da parte
dell'Ufficio nazionale per il servizio civile.
4. La presentazione della domanda di dispensa sospende l'avvio al servizio.
Roma, 9 febbraio 2001
Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato
Semplice
23
AUTORITA' PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Firma digitale
CIRCOLARE 16 febbraio 2001, n. AIPA/CR/27
Art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513:
utilizzo della firma digitale nelle pubbliche amministrazioni.
G.U. n. 47 del 26 febbraio 2001
1. Premessa.
Com'e' noto, l'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ha introdotto il principio secondo il quale
"gli atti amministrativi adottati da tutte
le pubbliche amministrazioni sono di
norma predisposti tramite i sistemi
informativi automatizzati".
L'art. 15, comma 2, della legge 15
marzo 1997, n. 59, ha, poi, riconosciuto validita' e rilevanza, a tutti gli effetti di legge, agli atti, dati e documenti
formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici e telematici, demandando a
"specifici regolamenti", da emanarsi ai
sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
n. 400/1988, la definizione dei criteri e
delle modalita' di applicazione della
norma.
Con decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e'
stato emanato il "Regolamento recante
criteri e modalita' per la formazione,
l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e
telematici".
I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni debbono essere
formati e conservati secondo le regole
tecniche dettate dall'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione con deliberazione n. 51/00 del
23 novembre 2000, emanata ai sensi
dell'art. 18, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n.
513/1997.
L'art. 17 del richiamato decreto prevede che le pubbliche amministrazioni
provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla
generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi di cifratura pubbliche di propria
competenza, nel rispetto di quanto
prescritto dall'art. 8, in materia di certificazione, sia per le pubbliche amministrazioni che per i privati, e delle
regole tecniche di cui all'art. 3.
L'art. 16, comma 1, dell'allegato tecnico al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, recante le regole tecniche per la forma-
zione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e
la validazione, anche temporale dei
documenti informatici" ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997,
ha determinato le modalita' di presentazione della domanda di iscrizione
nell'elenco pubblico dei certificatori di
cui all'art. 8, comma 3, del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513; l'art. 62 dello
stesso allegato definisce le regole tecniche per la certificazione da parte
delle pubbliche amministrazioni.
Cio' premesso e con riferimento alle
norme citate, le pubbliche amministrazioni possono:
a) ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna:
svolgere in proprio l'attivita' di certificazione di cui all'art. 8 del decreto 10
novembre 1997, n. 513, ma limitatamente ai propri organi ed uffici ed
hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco
pubblico dei certificatori, predisposto,
tenuto e aggiornato a cura di questa
Autorita' per l'informatica, secondo le
modalita' indicate al successivo punto
2, attenendosi alle regole tecniche di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;
rilasciare certificati di firma digitale
relativi ai propri organi ed uffici, avvalendosi dei servizi offerti dal centro
tecnico o dai certificatori iscritti nell'elenco di cui sopra, acquisiti nel rispetto della vigente normativa in materia
di contratti pubblici; in questo caso
non vi e' obbligo di iscrizione nel citato elenco pubblico;
b) per la sottoscrizione di documenti
informatici di rilevanza interna:
rilasciare ai propri organi ed uffici firme elettroniche certificate secondo
regole tecniche diverse da quelle di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;
c) per la formazione e la gestione di
documenti informatici per i quali non
e' prevista la sottoscrizione:
utilizzare sistemi elettronici di identificazione e autenticazione che l'ammi-
nistrazione, nell'ambito della propria
autonomia organizzativa, ha ritenuto
di adottare.
2. Attivita' di certificazione ed iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori.
Le pubbliche amministrazioni che intendono svolgere l'attivita' di certificazione di cui all'art. 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, nel rispetto di
quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999 devono inoltrare all'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione, domanda di iscrizione
nell'elenco pubblico di cui all'art. 8,
comma 3, del decreto del Presidente
della Repubblica 10 novembre 1997,
n. 513, secondo le modalita' che qui di
seguito si espongono e che sono disponibili anche sul sito Internet dell'AIPA www.aipa.it.
2.1. Formalita' con le quali deve essere predisposta la domanda e documentazione richiesta.
La domanda, sottoscritta dal rappresentante legale dell'amministrazione,
in plico chiuso con evidenza del mittente e con l'indicazione: "domanda
per l'iscrizione nell'elenco dei certificatori", va indirizzata e fatta pervenire
all'Autorita' per l'informatica nella
pubblica amministrazione, via Isonzo,
21/b - 00198 Roma.
La consegna puo' avvenire tramite servizio
pubblico o privato, oppure a mano, nei
giorni compresi tra il lunedi' e il venerdi' al
seguente orario: dalle ore 9 alle ore 13 e
dalle ore 15 alle ore 17.
In quest'ultimo caso verra' data formale
ricevuta di consegna del plico.
La domanda e i documenti prodotti dal
richiedente, vanno predisposti utilizzando un sistema di elaborazione testi
di larga diffusione. Un supporto informatico, contenente tale testo, con l'eccezione del piano per la sicurezza, va
allegato alla domanda, insieme alla
stampa, in duplice copia, del contenuto del supporto stesso.
La domanda deve recare:
l'indicazione e la sede dell'amministrazione;
l'organo che ne ha la rappresentanza
(Continua a pagina 24)
24
Firma digitale
(Continua da pagina 23)
legale;
l'elenco dei documenti allegati.
E' opportuno che vengano indicati il
nominativo della persona cui far riferimento, anche per le vie brevi, e le modalita' per contattarla (numeri telefonici, telefax, telex), ai fini di una sollecita definizione delle eventuali problematiche che richiedessero chiarimenti
di minore importanza.
Alla domanda vanno allegati:
a) copia della certificazione di qualita'
dei processi informatici e dei relativi
prodotti cui all'art. 8, comma 3, lettera
d), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;
b) dichiarazione di piena disponibilita'
a consentire accessi presso le strutture
dedicate alle operazioni di certificazione, da parte di incaricati dell'AIPA,
per la verifica del mantenimento della
rispondenza ai requisiti tecnicoorganizzativi di cui alla documentazione allegata alla domanda;
c) copia del manuale operativo;
d) copia del piano per la sicurezza;
e) una relazione sulla struttura organizzativa;
f) dichiarazione di impegno a comunicare tempestivamente all'AIPA ogni
variazione significativa delle soluzioni
tecnico-organizzative adottate, fermo
restando quanto prescritto dall'art. 18
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.
2.2. Requisiti tecnico-organizzativi da
documentare.
2.2.1. Manuale operativo.
Il manuale operativo va strutturato in
modo tale da essere integralmente
consultabile per via telematica, come
prescritto dall'art. 45, comma 2, del
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 1999.
Il manuale deve contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) dati identificativi del certificatore;
b) dati identificativi della versione del
manuale operativo;
c) responsabile del manuale operativo;
d) definizione degli obblighi del certificatore, del titolare e di quanti accedono per la verifica delle firme;
e) definizione delle responsabilita' e
delle eventuali limitazioni agli indennizzi;
Semplice
f) tariffe;
g) modalita' di identificazione e registrazione degli utenti;
h) modalita' di generazione delle chiavi;
i) modalita' di emissione dei certificati;
j) modalita' di sospensione e revoca
dei certificati;
k) modalita' di sostituzione delle chiavi;
l) modalita' di gestione del registro dei
certificati;
m) modalita' di accesso al registro dei
certificati;
n) modalita' di protezione della riservatezza.
2.2.2. Piano per la sicurezza.
Il documento contenente il piano per
la sicurezza, in quanto coperto da riservatezza, deve essere racchiuso in
una busta sigillata, all'interno del plico
contenente la domanda, con evidenza
dell'amministrazione e l'indicazione
"Piano per la sicurezza - versione
del.... (data)".
Il piano deve contenere almeno i seguenti elementi:
a) struttura generale, modalita' operativa e struttura logistica dell'organizzazione;
b) descrizione sommaria dell'infrastruttura di sicurezza per ciascun immobile;
c) breve descrizione dell'allocazione
degli impianti informatici, dei servizi
e degli uffici negli immobili dell'organizzazione;
d) elenco del personale addetto;
e) attribuzioni dettagliate delle responsabilita';
f) algoritmi crittografici utilizzati;
g) descrizione delle procedure utilizzate nell'attivita' di certificazione, con
particolare riferimento ai problemi di
sicurezza, alla gestione del log-file e
alla garanzia della sua integrita';
h) descrizione dei dispositivi di sicurezza installati;
i) descrizione dei flussi di dati;
j) procedura di gestione delle copie di
sicurezza dei dati (modalita' e frequenze dei salvataggi, tipo e ubicazione
delle sicurezze fisiche in conformita'
alle regole tecniche per l'uso di supporti ottici - deliberazione AIPA n.
24/98);
k) procedure di gestione dei disastri
(precisare i tipi di disastri per i quali
sono state previste delle soluzioni: per
calamita' naturali, per dolo, per indi-
sponibilita' prolungata del sistema, per
altre ragioni; descrivere le soluzioni
con dettagli sui tempi e le modalita'
previste per il ripristino del servizio);
l) analisi dei rischi (precisare i tipi di
rischi: per dolo, per infedelta' del personale, per inefficienza operativa, per
inadeguatezza tecnologica, per altre
ragioni);
m) descrizione delle contromisure
(precisare i tempi di reazioni previsti e
i nomi dei responsabili);
n) specificazione dei controlli
(precisare se e' previsto il ricorso periodico a ispezioni esterne).
2.2.3. Organizzazione del personale.
Deve essere predisposto un apposito
documento contenente la descrizione
dell'organizzazione del personale, limitatamente alle funzioni elencate nell'art. 49 del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio
1999; tale atto deve essere corredato
da un'adeguata documentazione, a
norma dell'art. 51 del medesimo decreto, dell'esperienza maturata dal personale stesso.
A norma dell'art. 16, comma 2, del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, deve essere precisato, in particolare, il profilo del personale responsabile delle generazioni
delle chiavi, della emissione dei certificati e della gestione del registro delle
chiavi. Tale profilo dovra' essere idoneo ad attestare il possesso della competenza e dell'esperienza richiesti dall'art. 8, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 10
novembre 1997, n. 513.
2.3. Requisiti tecnico-organizzativi da
autocertificare.
L'amministrazione e' tenuta a specificare, con apposita dichiarazione, i
punti che seguono:
a) algoritmi di generazione e verifica
firme utilizzati e supportati;
b) algoritmi di hash utilizzati e supportati;
c) lunghezza delle chiavi;
d) assicurazioni relative al sistema di
generazione delle chiavi;
e) caratteristiche del sistema di generazione;
f) informazioni contenute nei certificati;
g) formato dei certificati;
h) modalita' di accesso al registro dei
certificati;
i) modalita' con la quale viene soddi(Continua a pagina 25)
Semplice
(Continua da pagina 24)
sfatta la verifica dell'unicita' della
chiave pubblica, in rapporto allo stato
delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;
j) caratteristiche del sistema di generazione dei certificati;
k) modalita' di attuazione della copia
del registro dei certificati;
l) modalita' di tenuta del giornale di
controllo;
m) descrizione del sistema di validazione temporale adottato;
n) impegno ad adottare ogni opportuna
misura tecnico-organizzativa volta a
garantire il rispetto delle disposizioni
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
E' data facolta' di limitare la documentazione alle sole informazioni non
soggette a particolari ragioni di riservatezza.
L'AIPA, dal canto suo, si riserva, a
norma dell'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri dell'8 febbraio 1999, di richiedere integrazioni alla documentazione presentata e di effettuare le opportune verifiche su quanto dichiarato.
2.4. Modalita' di esame delle domande.
L'istruttoria sulle domande e sulla relativa documentazione sara' svolta,
sotto il controllo di un membro dell'Autorita' per l'informatica all'uopo
designato, a cura degli uffici, con la
concordata collaborazione specialistica del centro tecnico di cui all'art. 17,
comma 19, della legge 15-5-1997, n.
127. Al termine dell'istruttoria sulla
richiesta di iscrizione nell'elenco pubblico dei certificatori, sara' adottata
dall'Autorita', su proposta formulata
dal membro designato, deliberazione
motivata di accoglimento o di reiezione ovvero di integrazione dell'istruttoria, se ritenuta necessaria.
In caso di reiezione della domanda di
iscrizione, l'amministrazione interessata non puo' presentare una nuova
istanza, se non siano trascorsi almeno
sei mesi dalla data di comunicazione
del provvedimento stesso e, comunque, prima che siano cessate le cause
che hanno determinato il non accoglimento della domanda.
Eventuali richieste di delucidazioni e/
o chiarimenti potranno essere inoltrate
al direttore generale dell'Autorita' per
l'informatica.
25
3. Sottoscrizione del documento
informatico con modalita'
semplificate (sub punto b).
Firma digitale
La sottoscrizione prevista al punto sub
b) e' finalizzata a soddisfare esigenze
di semplificazione del processo di formazione dei documenti amministrativi, per quegli adempimenti di rilevanza esclusivamente interna, ritenendosi
che l'impiego della firma digitale, come prevista dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 513/1997 e dalle
relative regole tecniche, contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri dell'8 febbraio 1999, determinerebbe un notevole appesantimento del processo documentale stesso.
Ogni amministrazione pubblica potra'
prescindere dal formale processo di
certificazione della chiave pubblica
previsto dal decreto del Presidente
della Repubblica n. 513/1997 e dal
decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 8 febbraio 1999 e ricorrere a regole tecniche dalla stessa autonomamente definite, sia per la generazione e conservazione delle chiavi
pubbliche che per la loro certificazione, limitatamente alla sottoscrizione
dei documenti informatici d'uso interno e con riferimento al proprio ordinamento.
Per tali adempimenti, la deroga alle
regole tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri
dell'8 febbraio 1999 e' motivata dalla
circostanza che la verifica dell'autenticita' ed integrita' del documento informatico puo' avvenire attraverso il solo
riscontro interno, grazie al processo di
certificazione operato da ogni singola
amministrazione.
ve regole tecniche nonche' dalle
"Linee guida per la definizione di un
piano per la sicurezza" emesse dall'AIPA e pubblicate nei quaderni
AIPA n. 2 dell'ottobre 1999 e consultabili sul sito www.aipa.it. In particolare, e' opportuno che tali strumenti
costituiscano parte integrante di un
insieme di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di sicurezza.
Tra le misure adottabili, al fine di cui
sopra, sono da ritenere indispensabili:
la definizione di profili di accesso associati alle utenze definite;
la verifica dell'integrita' dei dati;
la registrazione, in appositi file di log,
delle attivita' svolte;
la periodica analisi delle suddette registrazioni.
E' inoltre necessario integrare nel sistema di sicurezza le misure previste
dal decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle
misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali a norma
dell'art. 15, comma 2, della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
Si segnala, infine, che le pubbliche
amministrazioni:
a) definiscono e gestiscono, in modo
autonomo, tutti i processi di identificazione o autenticazione interni alle
pubbliche amministrazioni stesse e,
comunque, relativi ai propri organi ed
uffici;
b) devono accettare tutti i documenti
informatici formati e sottoscritti secondo quanto stabilito dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 1999 e dalle regole di interoperabilita' definite dalla circolare AIPA/
CR/24 del 19 giugno 2000, in quanto
validi e rilevanti ad ogni effetto di legge;
c) devono adottare i principi di interoperabilita' definiti dalla citata circolare
AIPA/CR/24.
4. Utilizzo di sistemi
di identificazione.
Gli strumenti di identificazione ed autenticazione, intesi come meccanismi
di verifica della reale identita' dell'utente, possono essere implementati e
gestiti per garantire l'accesso a sistemi
o per la produzione di documentazione che non necessiti della sottoscrizione. Le amministrazioni, per la definizione delle specifiche di progetto, di
implementazione di tali strumenti e di
sicurezza si avvalgono di quanto prescritto dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 428/1998 e dalle relati-
Roma, 16 febbraio 2001
Il presidente: Rey
26
Semplice
I Quesiti
Pagine curate da Mauro Parducci e Osvaldo Ciaponi
Ai Lettori
Tutti gli abbonati avranno diritto alla soluzione di n. 3 quesiti per ogni
anno. Il quesito dovrà essere trasmesso al seguente numero di FAX
0571920859 oppure, in posta elettronica alla e-mail:
[email protected] I nostri esperti risolveranno il quesito
entro i tre giorni lavorativi successivi e la risposta verrà inviata direttamente
al mittente. I quesiti di maggior interesse verranno pubblicati sulla rivista.
STATO CIVILE - Trascrizione atto
di nascita.
D. È pervenuta a questo Comune dal
Consolato d'Italia in Amburgo richiesta di trascrizione di un atto di nascita
di "Tizia" (nata in Germania nel 1946)
unitamente a copia autentica della
sentenza del Tribunale di Genova del
1958 che ha attribuito la paternità al
cittadino italiano "Caio" residente in
questo Comune. Relativamente a
quanto sopra ci sia consentito richiedere i seguenti chiarimenti: - Questo
Comune è tenuto a trascrivere l'atto di
nascita tenuto conto che "Caio" è attualmente qui residente ma alla data
di nascita della figlia era residente in
altro Comune? In caso affermativo
siamo tenuti ad avvertire il padre dell'avvenuta trascrizione? Nell'estratto
di nascita è indicata col cognome della madre ed il nome è in lingua straniera. Dobbiamo registrarla col nome
della madre o deve essere sostituito
con quello del padre? Una volta trascritto l'atto di nascita dobbiamo iscriverla nell'AIRE e nelle liste elettorali?
Come regolarci non conoscendo, e
non essendo stato comunicato dal
Consolato, il relativo indirizzo?
R.
Con riferimento al quesito in oggetto
si precisa che l’atto di nascita, di chi è
nato ed attualm ente resi dente
all’estero, il Consolato dovrà trasmetterlo all’Ufficiale di Stato Civile del
Comune di attuale residenza della madre o del padre dell’interessato ai sensi
dell’art. 17 del DPR 396/2000 (nuovo
ordinamento di stato civile) per la trascrizione. Nel caso in esame il padre
della persona interessata all’atto non
dovrà essere informato del fatto in
quanto si ritiene che lo stesso sia già a
conoscenza della sentenza del Tribunale di Genova. Per quanto attiene il
cognome si deve ritenere che l’atto
dovrà essere trascritto fedelmente così
come è stato trasmesso salvo effettuare
l’annotazione di correzione, relativamente al cognome, prevista dall’art.
98, comma secondo, del novellato
DPR 396. Infine si dovrà procedere
alla iscrizione in AIRE previa richiesta
al Consolato dell’esatto indirizzo
dell’interessata
ANAGRAFE - Bollo su stati di famiglia storici.
D. Lo stato di famiglia storico è soggetto all’imposta di bollo?
R.
L’applicazione dell’imposta di bollo è
conseguente all’uso cui è destinato il
documento. Occorre quindi che
l’interessato dichiari l’uso al quale il
documento è destinato e, a tale proposito, stante la natura del certificato,
occorre una richiesta scritta sulla quale l’istante dovrà specificare, in maniera chiara ed esplicita e non con formula generica, l’uso stesso. L’ufficiale di
anagrafe sarà quindi in grado di stabilire se l’uso dichiarato rientra tra quelli
in esenzione oppure se dovrà applicare
la marca da bollo. L’eventuale uso diverso da quello dichiarato non comporterà a questo punto responsabilità alcuna per l’ufficiale di anagrafe ma questa
s a r à e ve n t ua l m en t e a c a r i c o
dell’interessato e dell’ufficio ricevente.
STATO CIVILE - Pubblicazioni di
matrimonio all’estero.
D. Dovendosi procedere alla celebrazione del matrimonio in questo Comune tra un cittadino argentino e una
cittadina italiana iscritta A.I.R.E.
(Argentina) entrambi residenti stabilmente nella Repubblica Argentina, per
non incorrere in irregolarità, necessita
conoscere: 1) quali sono i documenti
da acquisire per entrambi i nubendi,
considerando la residenza all'estero e
la diversa cittadinanza; 2) se l'ufficio
Consolare è tenuto ad effettuare la
pubblicazione essendo la nubenda i-
scritta A.I.R.E.; 3) in pratica i nubendi
arrivando in Italia per la celebrazione
del matrimonio quali documenti devono avere con loro? 4) dopo la celebrazione del matrimonio come si deve agire per l'inoltro dell'atto in Argentina.
R.
Nel caso in esame è competente a ricevere la richiesta di pubblicazione il
Console nella cui circoscrizione risiede lo sposo con cittadinanza italiana.
Una volta effettuata la pubblicazione il
Console chiederà al Comune italiano
di effettuare la celebrazione del matrimonio ex art. 109 del C.C.
Così l’Ufficiale di Stato Civile del Comune ove sarà celebrato il matrimonio
non ha alcuna competenza in tema di
pubblicazioni.
Una volta celebrato il matrimonio
l’atto dovrà essere trasmesso tramite la
Prefettura (ai soli fini della legalizzazione della firma) al Ministero per gli
Affari Esteri.
ANAGRAFE - Attribuzione numerazione civica a fabbricato ristrutturato.
D. Questo ufficio ha in piedi un contenzioso con il proprietario di un immobile risalente agli anni ‘60 (sede
allora di una fabbrica di bibite gassate) con unico ingresso al quale era
(Continua a pagina 27)
Semplice
(Continua da pagina 26)
stata assegnata la seguente attribuzione toponomastica: via XXV aprile n.
30. A seguito del fallimento della ditta
di cui in premessa, l’intero fabbricato
viene acquistato da una società di cost ruzioni att uale propri et ari a
dell’immobile. Nel 1999 una parte
dell’immobile di cui trattasi è oggetto
di ristrutturazione ed ampliamento a
seguito del quale vengono creati al
piano terra tre locali ad uso uffici: il
primo ingresso che troviamo dopo il
n. 28 della stessa via (numero appartenente ad una vicina abitazione) trova collocazione l’Ufficio Postale, segue poi un altro ingresso (sede di PP.
EE.), piccolo atrio con altro ingresso
(ove si accede al primo piano) per
locali ad uso direzionale, infine ultimo
ingresso per locali ove ha sede una
banca. In sede di rilascio del certificato di agibilità (31.01.2000) per il
primo locale (sede della Posta)
l’ufficio anagrafe ha assegnato
d’ufficio su richiesta del collega
dell’ufficio tecnico (in quanto il proprietario non ha provveduto ai sensi
del regolamento anagrafico) il numero 30 (vecchio numero assegnato al
fabbricato negli anni ‘60). In sede di
rilascio del certificato di agibilità
(15.12.2000) per il secondo locale
(sede del bar) l’ufficio anagrafe ha
assegnato d’ufficio come sopra il n.
civico 30/a e per il locale sede della
banca il numero civico 30/c. Tutti i
certificati di agibilità sono stati consegnati alla ditta proprietaria e pertanto ho ritenuto che anche la definizione della numerazione civica fosse
nota. Successivamente, come ufficio
anagrafe, ho ricevuto un’istanza della
ditta proprietaria dell’immobile (in
27
data 22/2/2001) che richiede la rettifica della numerazione civica come sopra assegnata facendo le seguenti
considerazioni: 1) la società fin dal
1996 ha in attività un’unità locale operativa al civico 30 di via XXV aprile; 2) successivamente all’apertura di
tale unità locale si è provveduto
all’intervento edilizio di ristrutturazione; 3) le nuove unità locali (postabanca-PP.EE.) sono state rese agibili
dopo l’apertura dell’unità locale della
società. Pertanto il numero civico 30
è da ritenersi attribuito alla società
(che dovrebbe occupare il primo piano ove si accede dal terzo ingresso). A
tale istanza, io funzionario di anagrafe delegato dal sindaco, ho risposto
che: “la numerazione civica e
l’aggiornamento della stessa è regolata dal D.P.R. 223/1989, in particolare
art. 42 e art. 43, e dalle istruzioni per
la formazione delle basi territoriali e
per l’ordinamento ecografico emanati
dall’Istat. In merito all’assegnazione
della numerazione civica del fabbricato di cui trattasi, l’anagrafe si è attivata d’ufficio su richiesta dell’ufficio
tecnico in seguito a rilascio dei certificati di agibilità dei locali di cui trattasi. Dopo tale intervento si è ritenuto
di aggiornare la numerazione civica
in conseguenza all’apertura di nuovi
accessi nell’edificio (originariamente
un solo accesso, dopo la ristrutturazione n. 4 accessi), numerazione che
comunque deve essere ordinata secondo la successione naturale dei numeri.
Pertanto è stato riconfermato il vecchio n. 30 al primo accesso corrispondente ai locali occupati dall’ufficio
postale. In seguito a sopralluogo effettuato dai vigili urbani in sede di rilascio del certificato di agibilità per i
locali ad uso PP.EE. e banca
(rispettivamente secondo e quarto accesso) sono stati assegnati i numeri
civici 30/a e 30/c, riservando il
n. 30/b ai locali situati al primo piano
sede degli uffici direzionali probabilmente sede dell’unità operativa di cui
alle premesse e mai attivata fisicamente come risulta dali atti del comune. Pertanto se la vostra società a far
data dal 1996 ha un’unità locale al n.
30 di via XXV aprile, tale fatto non è
prioritario per l’assegnazione della
numerazione civica, in quanto a seguito di lavori di ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio si sono venuti a
creare degli altri accessi che hanno
determinato l’aggiornamento della
numerazione alla costruzione già esistente, aggiornamento effettuato sulla
base della normativa vigente”.
Successivamente la società proprietaria dell’immobile risponde che quanto
precisato dall’ufficio anagrafe non è
da loro condiviso in quanto vogliono
evitare inutili pratiche dal costo oneroso (atti notarili per modifica sede,
variazioni alla CC.I.AA., variazioni
tavolari, ecc.) valutabili in circa 5-8
mili oni. Pertanto rif ormul ano
l’istanza affinché venga rivista la numerazione civica assegnando alla
“fantomatica sede” (terzo ingresso) il
vecchio n. 30.
Gradirei il vostro parere in merito
all’intera vicenda ma soprattutto se
l’ufficio ha agito correttamente. Non
è mia intenzione rivedere il tutto in
quanto ritengo di aver agito correttamente nelle more di legge e regolamenti ed attendo fiducioso una
vostra risposta.
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'35 Pratiche complete con la modulistica aggiornata per i nuovi
adempimenti
3HU RUGLQL FRQWDWWD LO QRVWUR XIILFLR YHQGLWH 7HO (Continua a pagina 28)
28
Abbonarsi a
6HPSOLF
HPSOLFHH è.... semplice
Un momento della costituzione della De.A.
(Continua da pagina 27)
R.
Dai fatti esposti si deve ritenere
l’operato dell’ufficiale di anagrafe pienamente rispondente alla normativa
vigente in materia. Infatti il vecchio
fabbricato aveva un unico accesso sulla pubblica via mentre, successivamente alle ristrutturazioni intervenute
gli accessi, adesso, sono tre: pertanto
l’ufficiale di anagrafe ha giustamente
provveduto ad una riassegnazione della numerazione civica ed ha agito secondo norma e secondo logica. Tuttavia sembra non attribuibile il numero
30/b per unità immobiliare posta
all’interno del fabbricato; per tali casi
si pr oced er à sempli cem en t e
all’attribuzione dei numeri interni necessari. Per quanto attiene le spese
indicate alla società si ritiene che esse
non corrispondano alla realtà in quanto le variazioni conseguenti ad una
riassegnazione del numero civico (con
procedimento d’ufficio) sono senza
oneri a condizione che le stesse siano
comunicate nei termini previsti (30
giorni) da parte degli interessati agli
uffici competenti.
ANAGRAFE - Consultazione archivio storico.
D. Un cittadino del mio Comune si è
presentato all’ufficio anagrafe con la
richiesta di consultare l’archivio storico anagrafico e di stato civile conservati presso l’archivio comunale,
per effettuare una ricerca storica su
coloro che hanno abitato in questo
comune, sulle professioni esercitate e
altre informazioni che si possono trarre dai dati conservati. Alla luce della
legge sulla privacy n. 675/96, del decreto legislativo 281/99, dell’ultimo
provvedimento del Garante 14/3/2001
pubblicato sulla G.U. n. 80 del
5/4/2001 (codice di deontologia e di
buona condotta per i trattamenti di
dati personali per scopi storici) e del
regolamento anagrafico D.P.R.
223/89 il quale dispone che l’ufficiale
di anagrafe può rilasciare a chi ne
faccia richiesta dati anagrafici resi
anonimi ed aggregati per fini statistici
e di ricerca, e comunque la ricerca
può avvenire solo attraverso il rilascio di certificazioni da parte
dell’ufficiale d’anagrafe e di stato civile, è possibile o meno, e quali condizioni accogliere la richiesta del cittadino?
R.
Con riferimento al quesito posto circa
la consultabilità degli archivi anagrafici si devono avanzare le seguenti osservazioni: per archivio storico anagrafico si deve intendere l’archivio
delle schede individuali (AP5) e di
famiglia (AP6) e convivenza (AP6a)
eliminate dagli schedari della popolazione residente o iscritta in A.I.R.E.;
naturalmente in detto archivio troveranno posto tutte le schede degli eliminati (anche se l’eliminazione sia avvenuta, a seguito di decesso, emigrazione, ecc.). L’art. 37 del D.P.R. 223/89
pone assoluto divieto alle persone estranee all’ufficio anagrafe all’accesso
e alla consultazione degli archivi anagrafici, compreso l’archivio degli eliminati. Per lo stato civile non esiste un
archivio storico ma una raccolta di
registri, con riferimento ai vari atti,
che vanno dal 1867 ad oggi. Il decreto
legislativo 30/7/1999 n. 281 detta regole in materia di trattamento di dati
personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica. Il D.P.R.
Semplice
1409/63 disciplina modi e criteri per la
consultabilità degli archivi sottoposti
alla vigilanza della Sovrintendenza
archivistica. In base alle citate normative si ritiene che gli atti dello stato
civile e di anagrafe, che si riferiscano
ad eventi accaduti da oltre 70 anni,
siano consultabili a condizione che sia
richiesta, da parte dell’interessato, autorizzazione alla Sovrintendenza archivistica: tale autorizzazione dovrà
contenere dettagliatamente le modalità
di consultazione e gli atti cui sia consentita. Risulta altresì evidente che la
consultazione non dovrà configurarsi
in estrazione di atti per copia. Tuttavia
si deve rilevare che tale procedura,
consentita per gli atti di stato civile
incontrerà diverse difficoltà per gli
archivi storici anagrafici. Infatti risulterà pressoché impossibile adottare i
criteri sopra indicati per un archivio
(schede individuali) ordinato per ordine alfabetico indipendentemente dalla
data di eliminazione della scheda. Più
semplice sarà l’accesso alle schede di
famiglia in quanto il loro ordinamento
è previsto, nello schedario storico, per
data di eliminazione. In ogni caso
l’eventuale accesso dovrà essere curato sotto la diretta sorveglianza
dell’ufficiale di anagrafe e/o di stato
civile.
Prezzo del fascicolo L. 12.500
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