TAVOLA ROTONDA
Il fascicolo del fabbricato: quali applicazioni?
Sabato 17 aprile 2010 - TRE EXPO Venezia
Sala Silver – Arsenale di Venezia
Intervento di
Marco Bizzotto architetto
Puntosrl
via Germania 16/7 – 35010 Vigonza (PD)
tel/fax 0498936801
cell. +393482877478
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Indice generale
PARTE I.........................................................................................................................3
Premessa normativa........................................................................................................... 3
Che cos'è il fascicolo?........................................................................................................ 4
Contenuti............................................................................................................................ 5
PARTE II........................................................................................................................6
Fascicolo dell'Opera e Piano di Manutenzione ..................................................................6
Fascicolo Tecnico e Valutazione dei Rischi.........................................................................8
Conclusioni......................................................................................................................... 9
PARTE III.....................................................................................................................11
Il caso Veneto................................................................................................................... 11
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PARTE I
Premessa normativa
D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.
Articolo 91 - Obblighi del coordinatore per la progettazione
1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di
presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui
contenuti sono dettagliatamente specificati nell’ ALLEGATO XV;
b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera , i
cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini
della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo
conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26
maggio
1993. Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione
ordinaria di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera
a) del testo unico delle
disposizioni legislative e
regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380.
b-bis) coordina l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 90, comma 1.
2.
Il fascicolo di cui al comma 1, lettera b), è preso in
considerazione all'atto di eventuali lavori successivi
sull'opera con i contenuti di cui:
•
Allegato XVI del DLgs 81/08 e ss. mm. e ii. che
sviluppa quanto previsto dal
•
Documento U.E. 26 maggio 1993. Allegato II FASCICOLO CON LE CARATTERISTICHE DEL
CANTIERE
Il Fascicolo dell'Opera, predisposto la prima volta a cura del CSP, è aggiornato in base
alle varianti, modifiche intervenute in corso di costruzione dal CSE.
Se il Fascicolo dell'Opera è già esistente (nei casi di ristrutturazioni o modifiche) viene
successivamente modificato/aggiornato dal CSP.
Il Fascicolo dell'Opera accompagna l'opera per tutta la sua
durata di vita.
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Che cos'è il fascicolo?
Il Fascicolo dell'Opera non è un mero elenco degli elaborati progettuali /
della documentazione tecnica e della loro collocazione.
Questo è solamente una parte del contenuto del Fascicolo costituito dal
Capitolo III )
Il Fascicolo dell'Opera deve essere uno strumento che permette, mediante un'attenta
analisi dei rischi effettuata dal coordinatore della sicurezza per la progettazione in
collaborazione con i progettisti (architettonici, strutturali, impiantistici), l'applicazione
delle MISURE generali di tutela dell'art. 15 del D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii. (valutare i
rischi, eliminare i rischi, ridurre i rischi alla fonte, etc), al momento delle scelte
architettoniche tecniche ed organizzative che avranno ricadute sull'esecuzione di
futuri lavori sull'opera, eliminando o minimizzando i rischi.
Il Fascicolo dell'Opera va redatto principalmente per i seguenti scopi:
•
•
•
identificare e descrivere i rischi che, ad opera conclusa, si
presenteranno negli eventuali successivi interventi;
indicare i sistemi e gli accorgimenti che dovranno essere realizzati per
prevenire o minimizzare i rischi durante i successivi interventi che si
svolgeranno sull'opera;
raccogliere tutta la documentazione tecnica riguardante l'opera stessa
al fine di costruire il “dossier” dell'opera
Questo approccio, quindi, deve portare all'integrazione nell'opera di tutti quei
sistemi ed accorgimenti in grado di prevenire o minimizzare i rischi durante i lavori
successivi che si svolgeranno sull'opera stessa.
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Contenuti
CAPITOLO I
CAPITOLO II
CAPITOLO III
v
v
v
SCHEDA I
SCHEDA II
SCHEDA III
Descrizione sintetica dell'opera ed
individuazione dei soggetti
interessati
Individuazione dei rischi e delle
misure preventive e protettive
Indicazioni per la definizione dei
riferimenti della documentazione di
supporto esistente
1. CONTESTO
IN DOTAZIONE
DELL'OPERA
AUSILIARIE
v
v
INCORPORATE
NELL'OPERA
RICHIESTE AI
DATORI DI
LAVORO DELLE
IMPRESE
ESECUTRICI ED
AI LAVORATORI
AUTONOMI
INCARICATIO DI
ESEGUIRE I
LAVORI
v
v
Misure preventive e protettive in
dotazione dell'opera ed ausiliarie
v
Scheda II-2
Adeguamento delle misure
preventive e protettive in dotazione
dell'opera ed ausiliarie
v
Scheda II-3
Informazioni sulle misure
preventive e protettive in
dotazione dell'opera necessarie
per pianificare la realizzazione in
condizioni di sicurezza e modalità
di utilizzo e di controllo
dell'efficienza delle stesse
v
NB: privilegiare gli elaborati grafici
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3. IMPIANTI
LIBRETTO DI MANUTENZIONE
v
Scheda III-1
Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi all'area nel
proprio contesto
v
Scheda III-2
Scheda II-1
v
2. STRUTTURA
Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi alla
struttura architettonica e statica
dell'opera
v
Scheda III-3
Elenco e collocazione degli
elaborati tecnici relativi agli
impianti dell'opera
PARTE II
Fascicolo dell'Opera e Piano di Manutenzione
CANTIERI, EDILIZIA, COSTRUZIONI, IMPIANTI
Il Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
Nei lavori pubblici, (D. Lgs 163/06 e regolamento di attuazione DPR 554/1999 art. 40) al
fine di mantenere il valore economico nel tempo degli immobili e mantenerli in condizioni di
funzionalità ed efficienza è prevista la predisposizione da parte del progettista del Piano di
Manutenzione dell'Opera.
La predisposizione del piano di manutenzione deve essere affidata al progettista che deve
collaborare con il coordinatore per la progettazione ed esecuzione dei lavori al fine di
effettuare scelte comuni volte alla sicurezza degli utilizzatori dell'opera (Piano di
Manutenzione) ed alla sicurezza dei manutentori dell'opera (Fascicolo Tecnico).
Infatti la manutenzione programmata in sicurezza rimane un obbiettivo dei due strumenti di
prevenzione, verifica e controllo (Piano di Manutenzione e Fascicolo Tecnico).
Si riporta per conoscenza l'art. 40 del DPR 554/1999.
Art. 40 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti
Il piano di manutenzione è il documento complementare al progetto esecutivo che prevede,
pianifica e programma, tenendo conto degli elaboratori progettuali esecutivi effettivamente
realizzati, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenere nel tempo la
funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.
Il piano di manutenzione assume contenuto differenziato in relazione
all'importanza e alla specificità dell'intervento, ed è costituito dai seguenti
documenti operativi:
1. il manuale d'uso
→
per l'utilizzatore
2. il manuale di manutenzione
→
per l'utilizzatore e il manutentore
3. il programma di manutenzione →
per il manutentore
1. Il manuale d'uso si riferisce all'uso delle parti più importanti del bene, ed in particolare
degli impianti tecnologici. Il manuale contiene l'insieme delle informazioni atte a permettere
all'utente di conoscere le modalità di fruizione del bene, nonché tutti gli elementi necessari
per limitare quanto più possibile i danni derivanti da un'utilizzazione impropria, per consentire
di eseguire tutte le operazioni atte alla sua conservazione che non richiedono conoscenze
specialistiche e per riconoscere tempestivamente fenomeni di deterioramento anomalo al
fine di sollecitare interventi specialistici.
Il manuale d'uso contiene le seguenti informazioni:
•
la collocazione nell'intervento delle parti menzionate;
•
la rappresentazione grafica;
•
la descrizione;
•
le modalità d'uso corretto.
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2. Il manuale di manutenzione si riferisce alla manutenzione delle parti più importanti del
bene ed in particolare degli impianti tecnologici. Esso fornisce in relazione alle diverse unità
tecnologiche, alle caratteristiche dei materiali o dei componenti interessati, le indicazioni
necessarie per la corretta manutenzione nonché per il ricorso ai centri di assistenza o di
servizio
Il manuale di manutenzione contiene le seguenti informazioni:
•
la collocazione nell'intervento delle parti menzionati;
•
la rappresentazione grafica;
•
la descrizione delle risorse necessarie per l'intervento manutentivo;
•
il livello minimo delle prestazioni;
•
le anomalie riscontrabili;
•
le manutenzioni eseguibili direttamente dall'utente;
•
le manutenzioni da eseguire a cura di personale specializzato.
3.Il programma di manutenzione prevede un sistema di controlli ad interventi da
eseguire, a cadenze temporalmente o altrimenti prefissate, al fine di una corretta gestione
del bene e delle sue parti nel corso degli anni.
Esso si articola secondo tre sottoprogrammi:
•
il sottoprogramma delle prestazioni, che prende in considerazione, per classe di
requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di
vita;
•
il sottoprogramma dei controlli, che definisce il programma delle verifiche e dei
controlli al fine di rilevare il livello di prestazione (qualitativo e quantitativo) nei
successivi momenti della vita del bene, individuando la dinamica della caduta delle
prestazioni avanti come estremi il valore di collaudo e quello minimo di norma.
•
il sottoprogramma degli interventi di manutenzione, che riporta in ordine
temporale i differenti interventi di manutenzione, al fine di fornire le informazione per
una corretta conservazione del bene.
Il programma di manutenzione, il manuale d'uso ed il manuale di manutenzione redatti in
fase di progettazione sono sottoposti a cura del direttore dei lavori, al termine della
realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità, con gli eventuali
aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante l'esecuzione dei lavori.
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Fascicolo Tecnico e Valutazione dei Rischi
IL FASCICOLO DELL'OPERA, OVVERO IL FASCICOLO TECNICO, È UNA VALUTAZIONE
DEI RISCHI.
Deve valutare i rischi è necessario individuare i pericoli derivanti dagli interventi di
manutenzione straordinaria, programmata o a seguito di guasti ma anche alle azioni di
trasformazione dell'immobile e degli impianti.
Il coordinatore per la progettazione, esaminate le caratteristiche tipologiche, architettoniche
ed impiantistiche dell'edificio, per la redazione della prima parte del fascicolo dovrà
indicativamente procedere secondo il seguente schema:
1. individuazione delle manutenzioni preventive programmate o a seguito di guasti;
2. indicazione degli interventi per singola manutenzione;
3. valutazione dei rischi associati ad ogni intervento manutentivo;
4. indicazione delle misure preventive e protettive (ascensori, passerelle, ponti
sospesi, attacchi per le funi di sostegno dei sistemi anticaduta, predisposizione di
attacchi per i ponteggi fissi, ponteggi mobili, approvvigionamento energia,..) da
realizzare durante l'esecuzione dell'opera o già previste;
5. indicazione delle ulteriori misure preventive e protettive che i soggetti addetti
alle manutenzioni dovranno adottare
Il Fascicolo tecnico è uno strumento da prendere in considerazione all'atto di
eventuali lavori successivi, anche di trasformazione.
Definizione di pericolo e di rischio:
D.Lgs 81/08 e ss. mm. e ii.
Articolo 2 – Definizioni
[...]
r) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni;
s) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente
oppure alla loro combinazione;
[...]
Le azioni o gli interventi di manutenzione producono pericoli e la loro
probabilità di accadimento è il rischio.
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Conclusioni
Il fascicolo diventa uno strumento fondamentale se redatto nella fase di progettazione
dell'opera perchè la norma prevede la NECESSITÀ DI INDIVIDUARE TUTTO QUANTO È IN
GRADO DI RIDURRE I RISCHI ALLA FONTE.
D.Lgs 81/08 e ss.mm. e ii.
Articolo 15 – Misure generali di tutela
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di
lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché
l’influenza dei fattori dell’ambiente e dell’organizzazione del lavoro;
c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione
dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro
monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere,
esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione
individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari
inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n)l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
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t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di
buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio,
di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v)l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei
fabbricanti.
Applicazioni delle misure generali di tutela per le parti edili, strutturali o accessorie e per gli
impianti(tutti) meccanici, elettrici e speciali , di trasporto.
SCHEMA PROCEDURA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Individuazione iniziale dei pericoli potenziali
↓
↓
Rischi ben noti ed adeguatamente controllabili con
misure già note
E' necessaria una valutazione dettagliata
↓
Raccolta delle informazioni: ambientali, mansioni, sostanze utilizzate, esposti, esperienze precedenti
↓
Individuazione dei pericoli oggetto di approfondimento
↓
Individuazione dei lavoratori esposti
↓
Valutazione dei rischi
(probabilità di danno/gravità del danno)
↓
↓
Le adeguate misure di prevenzione da adottarsi non
sono note
Le adeguate misure di prevenzione da adottarsi sono
note
↓
Ricerca di misure di prevenzione integrative o alternative per l'abbassamento ed il controllo del rischio (misure
tecniche, organizzative, sanitarie, formazione ed informazione)
↓
Registrazione della valutazione e pianificazione temporale del programma di attuazione delle misure di
prevenzione individuate
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PARTE III
Il caso Veneto
La Giunta Regionale del Veneto ha modificato con DGR 2774/09 del 22 settembre 2009
l'articolo 79 (79/ bis) L.R. 61 /85.
Con tale modifica normativa la Regione obbliga le Amministrazioni Comunali:
1. ad adeguare il proprio Regolamento Edilizio con l'obbligo di predisporre misure
preventive e protettive per i lavori in quota;
2. a prevedere adeguati controlli sulla effettiva realizzazione delle misure
preventive e protettive.
Le sanzioni previste sono:
1. il non rilascio del Permesso di Costruire;
2. l'interruzione dei termini per la Denuncia di Inizio Attività
3. il mancato rilascio del certificato di Agibilità
Per le attività non residenziali ai sensi dell'art. 5 del DPR 380/01 l'ASL, in sede di esame
del progetto, chiede eventuali integrazioni in mancanza degli elaborati.
In fase di agibilità il progettista auto-certifica la corretta installazione dell'opera delle misure
preventive e protettive.
Per la residenza, anche il progetto - che non viene esaminato dall'ASL - delle misure
preventive e protettive, è auto-certificato dal progettista.
Nel caso di DIA sono interessati solo i lavori in quota.
La modifica Legislativa Regionale interessa parzialmente il Fascicolo dell'Opera in
relazione ai lavori in quota che viene in questo caso e per la parte relativa ai lavori in
quota – non per gli impianti- depositato nell'ufficio tecnico comunale.
Tale Norma è in vigore dal 5 novembre 2009.
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