PROVINCIA DI PAVIA Assessorato alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione SETTORE FORMAZIONE, LAVORO, SVILUPPO E PARITÀ l’ Apprendistato in provincia di Pavia RAPPORTO DI MONITORAGGIO 2000/2005 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo. Aristotele PROVINCIA DI PAVIA Assessorato alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione SETTORE FORMAZIONE, LAVORO, SVILUPPO E PARITÀ Hanno collaborato CRISTINA LOMARTIRE LORENZO CHIERICI DONATELLA OLIVETTI GUIDO GRIGNANI Questo rapporto di monitoraggio sulle iniziative che la Provincia di Pavia, a partire dal 2000 e in linea con le indicazioni regionali e nazionali, ha dedicato all’apprendistato, rappresenta, oltre che un doveroso momento di informazione istituzionale verso tutte le parti sociali, anche un significativo esempio del ruolo di governance che il nostro ente intende assumere in rapporto al sistema formativo locale nel suo complesso e che si concretizza nella raccolta di riscontri precisi e puntuali, analisi e valutazioni approfondite, in relazione alle diverse attività che si vanno a realizzare. È sulla base di questa premessa che abbiamo il piacere di presentare uno strumento di lavoro che, crediamo, vada in questa direzione. Partendo dal presupposto che la formazione degli apprendisti è stata, ed è tuttora, un passaggio fondamentale nell’accesso al mondo del lavoro per i giovani, soprattutto dopo che, su espressa volontà dell’Unione Europea, sono stati aboliti i Contratti di Formazione e Lavoro, ci sembra utile, dopo cinque anni di sperimentazione e alla luce dei profondi cambiamenti in atto, soprattutto a livello di normativa, condividere con il territorio e, in modo particolare con le aziende, i lavoratori e gli addetti ai lavori, i risultati di questa esperienza. Siamo sicuri che i numerosi dati raccolti possano costituire il punto di partenza per una seria riflessione, che individui sui diversi livelli di intervento, i punti forti da consolidare e le criticità da risolvere, nella prospettiva di proporre, per il futuro, iniziative sempre più efficaci e sempre più vicine alle esigenze reali del mondo del lavoro. La Provincia di Pavia, sicuramente, garantisce fin da ora la massima attenzione alle sollecitazioni che verranno da tutti i soggetti interessati, rendendosi disponibile al confronto e assicurando la continuità degli interventi e delle azioni di valutazione e monitoraggio. L’Assessore Il Presidente Angelo Ciocca Vittorio Poma Piano formativo 2003/2004 INDICE Il quadro normativo L’apprendistato nell’ordinamento legislativo italiano La Riforma Biagi Pag. 5 7 I contenuti del Contratto di Apprendistato I destinatari 11 (artt. 47 comma 2, 48 commi 1 e 2, 50 commi 1 e 2) La durata (art. 48 comma 2, 49 comma 3 e 50 comma 3) La disciplina della formazione La retribuzione e gli incentivi economici e normativi La circolare ministeriale n. 40/2004 del 14 ottobre 2004 e n. 30/2005 del 15 luglio 2005 La disciplina transitoria 12 13 17 18 19 L’apprendista nella provincia di Pavia Parte generale Interventi formativi realizzati in provincia di Pavia Criteri di selezione degli allievi Soggetti attuatori Modalità di certificazione Corsi per Tutors aziendali 20 22 23 24 24 33 34 35 36 37 37 39 45 55 66 67 Il Sistema Apprendistato in Diritto Dovere di istruzione e formazione Caratteristiche dell’utenza Risorse finanziarie Caratteristiche tecniche del progetto quadro finanziato 69 70 71 24 Monitoraggio e valutazione degli interventi: piani formativi 2000/2002 Piano Formativo 2000/2001 Piano Formativo 2001/2002 Conclusioni Criteri di programmazione Caratteristiche dell’utenza Caratteristiche del progetto quadro finanziato Valutazione delle azioni formative rivolte agli apprendisti extra obbligo formativo Annualità 2003/2004 La funzionalità degli strumenti Gli elementi emergenti dai questionari di gradimento dei partecipanti Gli elementi emergenti dalle schede dei tutors formativi Gli elementi emergenti dalle schede dei docenti Gli elementi emergenti dai questionari compilati dalle aziende Gli elementi emergenti dai questionari di gradimento dei tutors aziendali Conclusioni Appendice 1 Andamento delle assunzioni nei vari comparti produttivi Tabelle 73 Appendice 2 Normativa in materia di apprendistato 77 25 27 32 Il quadro normativo L’APPRENDISTATO NELL’ORDINAMENTO LEGISLATIVO ITALIANO vede la possibilità di assumere un numero massimo di tre apprendisti nel caso in cui l’imprenditore non abbia alle proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, ovvero ne abbia meno di tre. La prima riforma organica della disciplina dell’apprendistato viene introdotta dall’art. 16 della legge 19 luglio 1997, n. 196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione“ (c.d. legge Treu) il quale prevede sostanziali novità rispetto al campo di applicazione dell’apprendistato (ora esteso a tutti i settori di attività compreso quello agricolo), all’età degli apprendisti (elevata ai 24 anni e fino ai 29 per mansioni di alto contenuto professionale) e all’obbligatorietà della formazione esterna per poter usufruire degli sgravi contributivi. Infatti attraverso la legge 196/97 viene essenzialmente rivalutata la componente formativa di questo speciale rapporto di lavoro, attraverso l’introduzione di una formazione esterna all’azienda che costituisce condizione vincolante per l’accesso agli sgravi contributivi e previdenziali previsti a favore dei datori di lavoro per l’assunzione di apprendisti. La formazione esterna2 rappresenta un’innovazione fondamentale nell’apprendistato in quanto prevede per la prima volta una sanzione a carico dell’azienda che non garanti- La prima vera e propria disciplina organica in materia di apprendistato è rappresentata dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 “Disciplina dell’apprendistato”, così come modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706 e completata dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668. La legge 25/55 definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro a causa mista1, un contratto che combina tra loro lavoro subordinato da una parte e addestramento professionale e retribuzione dall’altra e nel quale l’insegnamento è un elemento tipico e qualificante del rapporto di lavoro. La legge 25/55 è stata successivamente modificata con la legge 8 luglio 1956, n. 706 e completata dal regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668. Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 2 aprile 1968, n. 424 “Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264” e dalla legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro” che, all’art. 21 primo comma, pre- 1. Legge 25/1955 Art. 2 “L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forma del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”. 2. La legge 196/97 prevedeva una formazione esterna all’azienda, presso strutture accreditate nella Regione competente, di almeno 120 ore per ogni anno di apprendistato, fatte salve eventuali riduzioni previste dai CCNL per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio idoneo rispetto all’attività da svolgere in azienda. 5 RAPPORTO DI MONITORAGGIO sce un’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative formative (già stabilite nella legge 25/55 ma non sanzionate se disattese). Questa prescrizione, però, è diventata vincolante solo a partire dall’entrata in vigore della legge 196/97 e quindi per tutti gli apprendisti assunti dal 19 luglio 1998. I contenuti formativi delle attività di formazione esterna per apprendisti sono quelli individuati dal D.M. 8 aprile 1998 (così come integrato dal successivo D.M. 20 maggio 1999, n. 179) il quale stabilisce la struttura modulare delle attività formative e la connessione e complementarità dei contenuti formativi i quali devono essere finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare è previsto non meno del 35% del monte ore destinato alla formazione esterna rivolto a contenuti formativi a carattere trasversale3 e la restante percentuale a contenuti a carattere professionalizzante4 di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali. La legge 196/97 ha introdotto anche la figura del tutor aziendale le cui competenze e funzioni vengono determinate con il D.M. 28 febbraio 2000 il quale prevede che il tutor ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, trasmettendogli le competenze necessa- 2000/2005 rie all’esercizio delle attività lavorative e favorendo l’integrazione della formazione interna ed esterna all’azienda attraverso la collaborazione con la struttura di formazione esterna al fine di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza. In pratica il tutor aziendale è la persona che assume il ruolo di guida del percorso di inserimento dell’apprendista e che costituisce per quest’ultimo un costante punto di riferimento, colui cioè che all’interno dell’azienda è in grado di aiutarlo a maturare i comportamenti adeguati per affrontare i compiti tecnico-operativi che sono richiesti dal ruolo professionale ed inserirsi positivamente nella situazione organizzativa e interpersonale dell’impresa. Inoltre, sempre per la particolarità del ruolo che riveste, il tutor aziendale non può seguire contemporaneamente più di cinque apprendisti, con esclusione del settore artigiano per il quale valgono le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato5 designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, anche dal titolare dell’impresa stessa oppure da un socio o da un familiare coadiuvante. 3. Per contenuti a carattere trasversale si intende il recupero eventuale di conoscenze linguistico matematiche nonché la capacità di comprendere l’organizzazione dell’impresa e le caratteristiche del processo produttivo, l’ambiente di lavoro e il sistema di relazioni interne ed esterne all’azienda comprese la legislazione sul lavoro e le misure di prevenzione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 626/94). Si tratta, in pratica, di una serie di conoscenze e capacità finalizzate a dare consapevolezza all’apprendista sul luogo di lavoro nonché a renderlo conscio dei propri diritti e doveri all’interno dell’azienda. 4. La formazione professionalizzate è direttamente funzionale allo sviluppo professionale del lavoratore all’interno dell’impresa e riguarda quindi le tecniche e i metodi di lavoro, la conoscenza degli strumenti e delle tecnologie di lavoro, la conoscenza delle innovazione del settore professionale di appartenenza relative al prodotto, al processo e al contesto lavorativo, nonché la conoscenza e l’applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità. 5. Il lavoratore qualificato individuato deve possedere un inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, deve svolgere mansioni coerenti con quelle dell’apprendista e avere almeno tre anni di esperienza lavorativa tranne nel caso in cui non vi siano in azienda lavoratori con tale anzianità di lavoro. 6 l’ Apprendistato in provincia di Pavia LA RIFORMA BIAGI rio, universitari o specializzazioni dell’alta formazione attraverso percorsi di formazione interna ed esterna all’azienda. La diversità con il vecchio istituto va quindi ricercata proprio nella diversa finalizzazione della formazione e nel collegamento di quest’ultima con il sistema dell’istruzione e della formazione. Le novità introdotte dal D. Lgs. 276/2003 qualificano l’apprendistato come l’unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nella nostra legislazione6 e, nella prospettiva di diventare il punto di partenza di un percorso di alternanza tra formazione e lavoro lungo tutto l’arco della vita, lo stesso D. Lgs. 276/2003 disciplina tre diverse ipotesi di apprendistato: a) contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione. Con la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro” ed il relativo D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”, l’istituto dell’apprendistato ha subito ulteriori modifiche, tali da consentire di ascriverlo, a pieno titolo, all’interno della strategia europea per l’occupazione relativa alla formazione lungo tutto l’arco della vita (longlife learning). L’aspetto formativo dell’apprendistato, infatti, viene ampiamente confermato dall’art. 2, primo comma, lettera b) della legge 30/2003, nel momento in cui viene individuato come “strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro”. Sempre all’art. 2, primo comma, lettera b), l’apprendistato, in continuità con la legge 25/55, viene configurato come speciale rapporto di lavoro il cui elemento caratterizzante è proprio il contenuto formativo del contratto. Infatti, il datore di lavoro è obbligato, a fronte della prestazione lavorativa, a corrispondere all’apprendista non solo una retribuzione ma anche la formazione necessaria per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello seconda- Per quanto riguarda il contratto d’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione7, è importante sottolineare che esso rappresenta il primo reale raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema della for- 6. Escludendo il contratto di formazione e lavoro ancora stipulabile nella Pubblica Amministrazione. 7. D. Lgs. 276/2003, Titolo VI Capo I “Apprendistato”, art. 48 “Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione”. 7 RAPPORTO DI MONITORAGGIO mazione professionale8 in quanto la principale finalità di questa tipologia di apprendistato è l’acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio e del conseguente assolvimento dell’obbligo formativo9 attraverso lo strumento dell’alternanza scuola-lavoro. Possono essere assunti come apprendisti tutti i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, le assunzioni non possono avere durata superiore a tre anni10 e possono essere effettuate in tutti i settori di attività, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Il contratto di apprendistato per l’espletamento del diritto dovere di istruzione e formazione deve essere redatto in forma scritta e deve riportare la tipologia di prestazione lavorativa per la quale il giovane viene assunto, la descrizione del piano formativo individuale e la qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro. La regolamentazione dei profili formativi per questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano11, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 53/2003; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna c) d) e) f) 2000/2005 od interna all’azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 53/2003; rinvio ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentativi, per la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti; riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso formativo esterno e interno all’impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. Il contratto di apprendistato professionalizzante12, invece, non è finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, ma al conseguimento di una qua- 8. La sua piena operatività è subordinata alla definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53. 9. L’obbligo formativo prevede che i giovani restino all’interno di un percorso scolastico prima e formativo dopo fino almeno al compimento del diciottesimo anno di età. 10. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 11. D’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ad oggi nessuna regione italiana ha ancora provveduto ad emanare specifiche regolamentazioni al riguardo. 12. D. Lgs. 276/2003, art. 49 “Apprendistato professionalizzante” 8 l’ Apprendistato in provincia di Pavia lificazione professionale intesa come acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e quindi come accrescimento delle capacità tecniche dell’individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato. Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dai 17 anni di età nel caso in cui il soggetto sia in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003. La durata del contratto viene stabilita dai contratti collettivi di lavoro e, in ogni caso, non può essere inferiore ai due anni e non può superare i sei anni. Come per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione, anche per l’apprendistato professionalizzante il contratto deve avere forma scritta, l’apprendista non può essere retribuito con tariffe a cottimo, il datore di lavoro può recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., oppure prima del termine ma solo per giusta causa o giustificato motivo. Inoltre, per questa seconda tipologia di apprendistato, è possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzate purché nel rispetto della durata minima e massima del contratto. La regolamentazione dei profili formativi anche per l’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le as- sociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) almeno 120 ore per anno di formazione formale, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali o aziendali per la determinazione delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento della qualifica professionale in caso di esito positivo del percorso di formazione esterna e interna all’impresa; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. Terza e ultima tipologia è l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione13. Questa tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento di titoli di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione, ovvero al conseguimento della specializzazione tecnica superiore ex art. 69 della legge 144/1999. Così come per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e for- 13. D. Lgs. 276/2003, art. 50 “Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 9 RAPPORTO DI MONITORAGGIO mazione, anche questa tipologia opera un raccordo con il sistema dell’istruzione e della formazione in quanto a seconda dell’obiettivo, la sua finalità formativa è riconducibile al sistema dell’istruzione, anche universitaria, ovvero a quello della formazione professionale pur in entrambi i casi al livello più alto dei due sistemi. Possono essere assunti con contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i 29 anni, ovvero a partire dal diciassettesimo anno di età nel caso di soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003. La durata di questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. In conclusione sembra utile riportare, di seguito, una tabella comparativa delle norme sin qui analizzate (legge 25/55; legge 196/97, art. 16; legge 30/2003 e D. Lgs. 276/2003) dalla quale emergono le principali modifiche introdotte in materia di apprendistato nel corso degli ultimi cinquant’anni. 10 2000/2005 I contenuti del Contratto di Apprendistato I DESTINATARI (ARTT. 47 COMMA 2, 48 COMMI 1 E 2, 50 COMMI 1 E 2) Rispetto ai datori di lavoro, le tre tipologie di apprendistato sono aperte a tutti i settori di attività con la sola esclusione della Pubblica Amministrazione14. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere prescinde dalla tipologia di apprendistato15 e viene quantificata in una percentuale massima del 100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Questa norma riprende integralmente la vecchia disciplina, mantenendo lo stesso rapporto percentuale dell’art. 2, comma 3 della legge 25/5516, così come viene mantenuta la possibilità di assumere apprendisti in numero non superiore a tre per i datori di lavoro che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbiano in numero inferiore a tre, deroga alla norma generale già prevista dall’art. 21, comma 1 della legge 56/87. Viene altresì confermata la deroga prevista dall’art. 4, comma 1 della legge 8 agosto 1985, n. 44317, rivolta specificatamente al settore artigiano e che consente il superamento entro un certo tetto del requisito dimensionale (massimo 100% delle maestranze) a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Dal lato apprendisti, i destinatari della norma variano a seconda della tipologia di apprendistato. Per quanto riguarda l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni, mentre per la seconda e la terza tipologia di apprendistato, la norma individua come destinatari i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, senza riprendere alcuna delle differenziazioni che erano previste nella legge 196/97 relativamente alla collocazione geografica, alla distinzione tra normodotati e portatori di handicap ed alla distinzione di settore lavorativo. Ne consegue che, per la seconda e la terza tipologia, il criterio di individuazione dei destinatari dei contratti di apprendistato è unico ed indifferenziato, se si esclude l’unica differenziazio- 14. D. Lgs. 276/2003, art. 1, c. 2 “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”. 15. Così come si desume dalla collocazione della norma all’interno della disciplina di carattere generale di cui all’art. 47, comma 2. 16. Legge 25/55, art. 2, c. 3 “Il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa” 17. Si tratta della legge quadro per l’artigianato. L’art. 4 di detta legge indica i limiti dimensionali dell’impresa artigiana e il numero massimo di apprendisti in rapporto alla forza lavoro dell’impresa stessa. Per il testo della norma si rimanda all’appendice. 11 RAPPORTO DI MONITORAGGIO ne legata al possesso di una qualifica professionale che consente al soggetto di essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante anche a 17 anni. L’art. 4 della legge 25/55 e il successivo art. 9 del D.P.R. 1668/56, tuttora in vigore, prevedono che gli aspiranti apprendisti devono sottoporsi a preventiva visita sanitaria allo scopo di accertare la loro idoneità fisica al lavoro per il quale verranno assunti. Tale visita sanitaria è eseguita gratuitamente dall’autorità sanitaria competente per territorio nel caso in cui venga richiesta dai Centri per l’Impiego. Il mantenimento di questa norma ha creato in Regione Lombardia non pochi problemi in virtù della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 che, all’art. 2 comma 1 lettera d), stabilisce che non possono essere richiesti, e di conseguenza non possono essere rilasciati dalle ASL della Regione Lombardia, i certificati sanitari di idoneità fisica per l’assunzione di minori. Una successiva circolare esplicativa sulla legge regionale, la n. 33/SAN del 17/11/2003 della Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, ha precisato che le ASL non possono esercitare la funzione di certificazione in tema di idoneità fisica per gli apprendisti a prescindere dall’età anagrafica. Considerato comunque che la preventiva visita medica per l’assunzione degli apprendisti non è stata abrogata dalla nuova disciplina, le aziende, ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica degli apprendisti che intendono assumere, possono rivolgersi al medico di base ovvero al medico di fabbrica ove presente. 2000/2005 LA DURATA (ART. 48 COMMA 2, 49 COMMA 3 E 50 COMMA 3) La durata del contratto di apprendistato è diversificata per ogni tipologia. Per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione è fissata solo la durata massima in tre anni mentre non è indicata alcuna durata minima. Entro il predetto limite massimo di tre anni, la durata può variare in relazione alla qualifica da conseguire, al titolo di studio posseduto, ai crediti professionali e formativi acquisiti ed al bilancio delle competenze realizzato dai soggetti pubblici competenti e da quelli privati autorizzati mediante l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 53/2003. Per quanto riguarda invece l’apprendistato professionalizzante è prevista una durata minima di due anni e massima di sei anni, durata che viene stabilita, in base al tipo di qualificazione da conseguire, dai contratti collettivi stipulati da associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale. Inoltre, pur nel rispetto del limite massimo di sei anni, è possibile sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzante. Questa norma riprende in qualche modo la vecchia disciplina prevista dall’art. 8 della legge 25/55 che, ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, contemplava il cumulo dei rapporti di apprendistato 12 l’ Apprendistato in provincia di Pavia svolti presso più datori di lavoro, purché riferiti alle stesse attività lavorative e non separati da interruzioni superiori ad un anno. La differenza che scaturisce dalla comparazione di queste due norme sta nella diversa impostazione del cumulo: obbligatorio nella vecchia disciplina, possibile nella nuova. Inoltre prima il cumulo era da riferirsi ai soli rapporti di lavoro svolti nell’ambito della stessa attività lavorativa e non separati da interruzioni superiori ad un anno mentre con la nuova disciplina questa previsione non è stata più ripresa. Infine, per quanto riguarda l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione la durata è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE Come più volte ricordato, l’apprendistato è un contratto di lavoro a causa mista, cioè caratterizzato dallo scambio tra lavoro subordinato da un lato e addestramento professionale più retribuzione dall’altro. È quindi un contratto che ha insite in sé due cause: quella dell’insegnamento e quella della prestazione di lavoro alla quale si aggiunge conseguentemente la relativa retribuzione. L’insegnamento è finalizzato al conseguimento di quanto espressamente previsto per ognuna delle tre tipologie di apprendistato e deve essere di tipo formale. Così come indicato nella circolare ministeriale n. 40 del 2004 e ribadito nella successiva n. 30 del 2005, per formazione formale si deve intendere “la formazione effettuata attraverso strutture accreditate18 o all’interno dell’impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto ovvero dalle future normative regionali. L’obbligo di formazione per l’apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning”. Per quanto riguarda l’apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione la regolamentazione deve essere adottata da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del Lavoro e 18. Le strutture accreditate presso la Regione Lombardia possono essere reperite al seguente sito internet: http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/accreditamento.nsf/HTML/SBEI5RYA4G.htm?opendocument 13 RAPPORTO DI MONITORAGGIO delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sentite le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri: a) le Regioni devono conformarsi alla legge 53/2003 per la definizione della qualifica professionale19 b) il monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda, deve essere congruo al conseguimento della qualifica professionale e secondo standard minimo formativi definiti ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) della legge 53/2003 c) viene demandata alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, stipulata da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti. Il riconoscimento di competenze in materia di contratti formativi in favore degli enti bilaterali risale all’inizio degli anni ’90, soprattutto in materia di contratti di formazione e lavoro. Inoltre, già nella definizione di “enti bilaterali” di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 276/2003, 2000/2005 è espressamente indicato che essi sono sedi privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro attraverso varie iniziative tra cui “la programmazione di attività formative e la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda”; d) la regolamentazione regionale deve anche prevedere che la qualifica professionale venga riconosciuta, sulla base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, ai fini contrattuali e quindi sia che il rapporto non si interrompa ai sensi dell’art. 2118 c.c. sia nel caso di nuova assunzione con la qualifica acquisita; e) le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato devono essere registrata nel libretto formativo20; f) l’apprendista deve essere affiancato da un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. Occorre, però, precisare che ad oggi l’apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione non è ancora applicabile e quindi resta in vigore la vecchia normativa. 19. La legge 53/2003, art. 2 c. 1 lettera h) stabilisce che, ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) finalizzato alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza. 14 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla regolamentazione non più con i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, bensì d’intesa con le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e sempre nel rispetto di alcuni criteri e principi direttivi perlopiù simili a quelli previsti per la prima tipologia di apprendistato. Le differenze riguardano innanzitutto la mancata previsione della definizione della qualifica professionale e questo si spiega nella diversa finalità delle due tipologie di apprendistato (conseguimento di una qualifica professionale la prima e qualificazione professionale la seconda); poi il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, viene quantificato in 120 ore per ogni anno di apprendistato al fine dell’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, mentre i criteri ed i principi direttivi relativi al rinvio alla contrattazione collettiva, al riconoscimento della qualifica professionale, alla registrazione della formazione nel libretto formativo e al tutor aziendale restano gli stessi previsti per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione. La Regione Lombardia non ha ancora regolamentato compiutamente21 l’apprendistato professionalizzante e quindi tutta la disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva. Sono, però, attualmente in corso alcune sperimentazioni nel settore del terziario e dei servizi derivanti dalla sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e gli Enti Bilaterali e inoltre la Regione con D.D.U.O. n. 11927 del 26/10/200622, ha assegnato alle Province risorse per organizzare i corsi anche ai sensi dell’art. 4923. Pertanto l’erogazione dell’offerta formativa formale in Regione Lombardia ad oggi si configura secondo le seguenti modalità: a) totalmente esterna all’azienda (presso strutture accreditate in Regione per l’erogazione della formazione professionale) nel caso in cui l’impresa non sia in possesso della capacità formativa formale interna; b) mista (interna e integrata da apporti esterni all’azienda) nel caso in cui l’impresa, pur essendo in possesso della capacità formativa formale ritenga necessario integrare tale capacità attraverso il sostegno di capacità formative formali esterne all’azienda. 20. D.Lgs. 276/2003, art. 2, c. 1, lettera i): “libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo Stato- Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato- Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate” 21. Il 3 ottobre 2006 è stata approvata la Legge Regionale n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”. L’art. 20 “Apprendistato” rinvia la regolamentazione dei profili formativi e di tutto ciò che concerne la formazione degli apprendisti alle indicazioni regionali per l’offerta formativa del sistema educativo regionale. 22. Per l’organizzazione dei corsi di formazione a finanziamento pubblico si veda l’allegato b (Linee di indirizzo per la formazione esterna degli apprendisti assunti in Lombardia anno formativo 2006/2007) del citato decreto scaricabile dal sito della Regione Lombardia www.formalavoro.regione.lombardia.it 23. Le risorse assegnate dalla Regione alle Province sono destinate anche all’apprendistato extra-obbligo formativo (Legge 196/97) e agli apprendisti in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione. 15 RAPPORTO DI MONITORAGGIO c) totalmente interna all’azienda nel caso in cui l’impresa disponga della capacità formativa formale interna ai sensi dei requisiti e dei criteri fissati dai CCNL; Relativamente alla formazione totalmente esterna, occorre sottolineare la necessità da parte dell’azienda di farsi garante di tale formazione attivandosi per l’iscrizione e la frequenza dell’apprendista ad un corso di formazione idoneo al profilo formativo d’assunzione. Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione del profilo formativo dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative. Il percorso che consente di conseguire un titolo di studio attraverso questa terza tipologia di apprendistato è indicato all’art. 51, comma 1 del D. Lgs. 276/2003 che stabilisce che “la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale”. In Regione Lombardia è in corso una sperimentazione che scaturisce da un Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero del Lavoro in data 3 novembre 2004. Questo progetto permetterà ai giovani in apprendistato e con età compresa tra 18 e 29 anni, di svolgere un percorso formativo di alta 2000/2005 qualificazione-master universitario di primo o secondo livello, oppure di conseguire un titolo di specializzazione tecnica superiore. Il Protocollo spiega che i percorsi sperimentali “saranno caratterizzati dall’adozione della metodologia dell’alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell’istituzione formativa coinvolta24” e punta molto sulla valorizzazione del percorso in azienda, che “si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell’istituzione formativa che rilascia il titolo finale di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o di Master di 1° e 2° livello, i crediti formativi per le acquisizioni maturate in impresa, in progetti concordati fra impresa e istituzione formative e realizzati con l’ausilio di un tutor aziendale che opera in collaborazione con il tutor dell’istituzione formativa25”. Le attività avranno durata biennale26 e il titolo di studio conseguito nonché le eventuali ulteriori competenze verranno registrate sul “Libretto formativo del cittadino” previsto dall’art. 2 comma 1 lettera i) del D. Lgs. 276/2003. 24. Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell’apprendistato. 25. Ibidem 26. l termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato al 30 giugno 2008 16 l’ Apprendistato in provincia di Pavia LA RETRIBUZIONE E GLI INCENTIVI ECONOMICI E NORMATIVI Con il D. Lgs. 276/2003 viene confermato il divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo27, divieto già contemplato nella vecchia disciplina. Null’altro viene specificato relativamente alla retribuzione da corrispondere all’apprendista e quindi si deve ritenere tuttora in vigore quanto previsto dall’art. 11, lettera c) e dall’art. 13, comma 1 della legge 25/55: per la retribuzione dell’apprendista bisogna far riferimento alla contrattazione collettiva, graduandola in base all’anzianità di servizio. Inoltre, non trovandosi nella nuova disciplina alcuna norma sostitutiva, continua a restare in vigore anche il comma 2 dell’art. 13 legge 25/55 il quale stabilisce il divieto di erogare agli apprendisti più meritevoli premi che siano commisurati all’entità della produzione. Il D. Lgs. 276/2003, però, si occupa dell’inquadramento dell’apprendista, specificando, all’art. 53, comma 1, che la categoria di inquadramento dell’apprendista stesso non potrà essere inferiore, per più di due livelli, all’inquadramento previsto per i lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti alle stesse qualifiche al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. Per quanto riguarda gli incentivi economici, in attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, restano in vigore i sistemi di incentivazione già previsti dalla legge 25/55 all’art. 22 per le imprese non artigiane e all’art. 26 per il settore dell’artigianato. Questi incentivi si sostanziano in una considerevole riduzione per le aziende non artigiane dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali, riduzione che per le sole imprese artigiane determina una contribuzione dovuta praticamente pari a zero. Tali benefici contributivi sono mantenuti per un anno dopo il riconoscimento della qualifica nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro tempo indeterminato (c.d. incentivo alla stabilizzazione del rapporto). Resta confermata, altresì, la previsione della legge 196/97, art. 16 comma 2, che subordina la fruizione delle agevolazioni contributive all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda; la novità introdotta dal D. Lgs. 276/2003, all’art. 53 comma 3, riguarda la verifica effettiva della formazione svolta e la quantificazione della sanzione in caso di inadempimento. Per quanto riguarda la predetta verifica, la norma rimanda a modalità definite con decreto ministeriale d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni mentre per quanto riguarda l’inadempimento nell’erogazione della formazione tale da impedire la realizzazione delle finalità specifiche per ogni tipologia di apprendistato, è prevista una sanzione pari alla quota dei contributi agevolati maggiorati del 100% nel caso in cui di tale inadempimento sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro. La norma, così strutturata, 27. legge 25/55, art. 11, lettera f); D. Lgs. 276/2003, artt. 48 comma 3 lettera b) e 49 comma 4 lettera b) 17 RAPPORTO DI MONITORAGGIO però, non è molto chiara rispetto al tipo di formazione cui si ricollega l’inadempimento, se quella interna e/o esterna all’azienda, mentre l’inadempimento previsto dalla legge 196/97 era strettamente collegato alla formazione esterna all’azienda. Su questo punto viene in aiuto la circolare ministeriale n. 40/2004 del 14 ottobre 2004 la quale precisa che l’inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro viene valutato sulla base del percorso di formazione previsto all’interno del piano formativo e di quanto previsto dalla regolamentazione regionale. L’inadempimento, quindi, potrà ricollegarsi ad una quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale, alla mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o ad ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo. La circolare, oltre alla misura sanzionatoria su indicata, prevede anche la preclusione per il datore di lavoro alla possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale. Infine, il comma 2 dell’art. 53 D. Lgs. 276/2003 conferma l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici 2000/2005 previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti, come ad esempio il collocamento dei disabili28 (c.d. incentivi normativi). LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 40/2004 DEL 14 OTTOBRE 2004 E N. 30/2005 DEL 1 LUGLIO 2005 La circolare ministeriale n. 40/2004 avente ad oggetto “Il nuovo contratto di apprendistato” ribadisce la non immediata applicabilità del D. Lgs. 276/2003 in attesa delle previste regolamentazioni sia del contratto di apprendistato sia dei profili formativi. La circolare però precisa che la non operatività è da riferirsi principalmente all’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione in quanto la sua piena operatività presuppone la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla Riforma Moratti, nonché all’apprendistato professionalizzante soltanto per quelle Regioni che non hanno ancora disciplinato i profili formativi. Tornando, invece, all’apprendistato professionalizzante occorre precisare che, a seguito dei ritardi delle Regioni nella regolamentazione dei profili formativi, il Ministero del Lavoro, in virtù delle modifiche legislative intervenute con la Legge 28. La Circolare del Ministero del Lavoro 17 gennaio 2000, n. 4 avente ad oggetto “Iniziali indicazione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante ‘Norme per il diritto al lavoro dei disabili’” precisa che devono escludersi dalla base di computo sulla quale viene determinata la quota di riserva, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio e per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività 29. Legge 80/2005 art. 13bis “All’art. 49 del D. Lgs. 276/2003, dopo il 5 comma è aggiunto il seguente: 5bis "Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". 18 l’ Apprendistato in provincia di Pavia 14 maggio 2005, n. 80 (c.d. legge sulla competitività che introduce il comma 5 bis29 all’art. 49 del D. Lgs n. 276/2003, ha ritenuto di accelerare il processo di messa a regime di questa tipologia di apprendistato affidando la definizione della disciplina agli stessi soggetti che stipulato i contratti collettivi nazionali di lavoro ed emanando, in tal senso, la Circolare n. 30 del 15 luglio 2005. Così come specificato nella stessa Circolare n. 30/2005, quindi, l’apprendistato professionalizzante potrà essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che abbiano determinato gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione, anche mediante semplice rinvio agli Enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall’Isfol. LA DISCIPLINA TRANSITORIA Fatte salve le Regioni che hanno già provveduto alla regolamentazione dei profili formativi e nelle quali, quindi, è possibile l’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante e in alta formazione (resta comunque escluso in tutte le Regioni l’apprendistato in diritto dovere d’istruzione e fomazione per la mancata implementazione della Riforma Moratti), nelle restanti Regioni la disciplina sull’apprendistato è operativa solo laddove il contratto collettivo di lavoro applicato al rapporto di apprendistato disciplini compiutamente le nuove tipologie di apprendistato. Per i contratti collettivi di lavoro che non hanno ancora previsto la Riforma Biagi continua a restare in vigore la precedente normativa. Un ulteriore punto in cui viene confermata la vigenza della vecchia disciplina, lo troviamo all’art. 53 comma 4 ove, per la disciplina previdenziale ed assistenziale, si rimanda alla legge 25/55. All’art. 47 del D. Lgs. 276/2003 “Definizioni, tipologie e limiti quantitativi” troviamo però delle disposizioni che sono di immediata applicabilità e sono quelle relative ai limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti. Altre norme immediatamente applicabili sono quelle indicate all’art. 85, comma 1, lettera b) il quale abroga l’art. 2 comma 2 della legge 25/5530 e l’art. 3 della stessa legge 25/5531. Oggi è pertanto possibile assumere un apprendista senza richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro ed è possibile assumere nominativamente gli apprendisti senza più l’obbligo di assunzione per il tramite dei Centri per l’Impiego ed indipendentemente dai limiti dimensionali dell’impresa. 30. Obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro per poter instaurare un rapporto di apprendistato. 31. Obbligo di iscriversi in appositi elenchi presso l’Ufficio di collocamento per gli aspiranti apprendisti e obbligo di assunzione sempre per il tramite dell’Ufficio di collocamento. 19 L’apprendista nella provincia di Pavia PARTE GENERALE Il primo banco di prova che la Regione Lombardia ha utilizzato, per affidare direttamente alle Province la delega sulla formazione professionale, è stata l’organizzazione dei servizi formativi, obbligatori per legge, previsti per gli apprendisti assunti dopo il luglio del 1998. A questo appuntamento le Province della Lombardia sono arrivate dopo un’attesa, durata alcuni anni, circa il ruolo istituzionale e il confronto sulla delega Regione-Province nel settore della Formazione Professionale. Infatti, nel sistema formativo lombardo il ruolo delle Province nella gestione della formazione professionale è andato crescendo durante gli anni ‘90, ma solo a partire dal 1995, con la L.R. 1/95, è stato formalizzato l’avvio di un processo di decentramento inerente gli aspetti della programmazione dei corsi di formazione professionale. L’Apprendistato ha assunto così per le Province, un’importanza anche simbolica, oltre che rappresentare un impegno consistente dal punto di vista organizzativo. Prima degli interventi sull’apprendistato, le Province si erano misurate con gli impegni che la Regione Lombardia aveva affidato loro in materia di proposte nella programmazione annuale dei corsi regionali affidati ai Centri di Formazione Professionale, nonché con il riconoscimento della validità legale di corsi di formazione professionale privati e a pagamento. Vediamo però alcuni dati, riferiti alla Provincia di Pavia, per meglio comprendere il fenomeno dell’apprendistato nella Regione Lombardia e per meglio comprendere la dimensione dei programmi provinciali su questi temi. Dalla Tab.1 emerge che lo stock complessivo dei nuovi apprendisti è rappresentato nel pavese da 13.219 lavoratori. Se esaminiamo il grafico della Tab. 2 e della Tab. 3, possiamo ricostruire la carta d’identità e l’indicatore di crescita del nuovo apprendistato nella nostra Provincia. Il dato più interessante, tuttavia, è quello delle classi d’età e del titolo di studio degli apprendisti: sono pochissimi gli under 18, mentre oltre il 60% è collocato tra i 18 e 24 anni con una prevalenza di apprendisti in possesso della sola licenza media inferiore. Risulta significativa anche la quota degli apprendisti over 24 assunti ai sensi della Legge 196/97. Questo dato segnala che, oltre alla presenza legittima di categorie ammesse per legge ad accedere al contratto di apprendistato anche con età superiore ai 24 anni, esiste anche una certa confusione da parte dei soggetti interessati nel comprendere e interpretare i cambiamenti introdotti dalla Riforma Biagi. L’innalzamento dell’età degli apprendisti a 29 anni è una delle principali modifiche della Legge 30/03, ma le difficol- 20 l’ Apprendistato in provincia di Pavia tà interpretative che si sono determinate nell’attuazione della Legge dovute al fatto che non esiste ancora una regolamentazione chiara e definitiva, frena le aziende nell’utilizzare le nuove tipologie di contratto di apprendistato previste dalla riforma per le assunzioni di lavoratori con età superiore ai 24 anni. Inoltre esaminando la Tab. 1 si può notare come nell’arco degli ultimi 7 anni, le assunzioni crescono e diminuiscono a seconda delle innovazioni normative introdotte a questo istituto. Nei primi anni di attuazione della Legge 196/97 che ha modificato alcuni aspetti sostanziali della vecchia normativa (innalzamento dell’età di assunzione, allargamento a tutti i settori produttivi e a tutti i titoli di studio), gli apprendisti assunti crescono e passano da 1.777 nel 1999 a 2.157 nel 2000. Nel biennio successivo, cioè tra il 2001 e il 2003, il numero complessivo delle assunzioni subisce un leggero calo, molto probabilmente dovuto alla messa a regime dei corsi di Formazione Esterna per Apprendisti, per poi riprendersi e stabilizzarsi nel 2004, anno di attuazione della Legge 30/2003 con 1.930 apprendisti per poi calare nuovamente nel 2005 molto probabilmente a causa dell’incertezza normativa tuttora in atto. 2.500 2.157 2.058 2.000 1.930 1.753 1.777 1.585 1.500 1.483 1.000 5.00 476 0 1998 1999 2000 2001 2002 TAB. 1. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ASSUNZIONI DAL 19/07/98 AL 31/12/04 2003 2004 2005 CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 15-17 anni TAB. 2. ETÀ DAL 21 18-21 anni 22-24 anni DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO 19/07/98 AL 31/12/04 25 e oltre RAPPORTO 0% DI MONITORAGGIO 2000/2005 In tutti questi settori merceologici è tuttavia presente un rilevante numero di aziende artigiane che da sole coprono oltre il 50% del contesto produttivo pavese, come illustrato nella Tab. 4. 9% LICENZA MEDIA QUAL FP DIPL SMS LAUREA 26% 6% 9% ALTRO 59% ARTIGIANI TERZIARIO / SERVIZI TAB. 3. TITOLO DI STUDIO INDUSTRIA / CONFAPI 36% Dalla banca dati costituita presso la Provincia è possibile iniziare a comprendere i primi trend e le politiche adottate dalle imprese. I comparti che in assoluto utilizzano maggiormente il contratto di apprendistato risultano essere: • il comparto metalmeccanico con più di 2.852 contratti così suddivisi: 1.987 metalmeccanici artigiani e 865 metalmeccanici industria • il comparto del commercio con 1.937 contratti avviati da 18 luglio 1998 • il comparto dei pubblici esercizi (872 contratti) • gli edili con 755 unità suddivise tra il contratto artigiani e quello industria • il comparto dei barbieri ed estetiste • gli studi professionali che raggiungono le 331 assunzioni con un piccolo incremento nel 2004. 55% TAB. 4. SINTESI TIPOLOGIA AZIENDALE INTERVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN PROVINCIA DI PAVIA Sono stati realizzati e conclusi tra il 2000 e il 2002 due piani provinciali per la formazione esterna di apprendisti, così suddivisi: • 2000/2001 - N° 41 corsi di formazione, con un monte-ore di formazione complessivo di 4.820 ore per 652 utenti iscritti di cui formati 481. • 2001/2002 - N° 46 corsi di formazione, con un monte-ore di formazione complessivo di 5160 ore per 707 utenti iscritti di cui formati 566. 22 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Complessivamente sono stati coinvolti 1.359 apprendisti di cui giunti alla conclusione dei corsi 1.047 apprendisti, con una “mortalità” pari al 23%. Nella Tab. 5 si evidenzia un netto incremento tra allievi iscritti e formati nei due piani formativi. 80% del monte ore complessivo di frequenza, alla malattia o infortunio o alla mancata frequenza totale del corso ingiustificata. Infine il 2% dei ritiri è imputabile al servizio militare e alla maternità. 60% 81% 80% 80% 54% 50% 79% 78% licenziamento / dimissioni 40% 77% assunzione 30% 76% 27% altro 75% 74% 20% 74% 73% 10% 72% 2% 0% 71% 2000/2001 TAB. 5. PERCENTUALE servizio militare / maternità 17% 2001/2002 TAB. 6. MOTIVO FRA ALLIEVI ISCRITTI E FORMATI È interessante il dato riferito alle motivazioni dei ritiri degli apprendisti dai corsi di formazione (Tab. 6): circa il 54% per licenziamento o dimissione e solo il 17% per assunzione /passaggio di qualifica. Questo evidenza la forte mobilità degli apprendisti all’interno della stessa azienda. È da notare anche un 27% per motivazioni varie riconducili principalmente al mancato raggiungimento del previsto DEI RITIRI CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI Per quanto riguarda l'individuazione degli apprendisti da inserire nei corsi assegnati alla Provincia di Pavia, si è provveduto a strutturare i corsi sulla scorta di precisi criteri di riferimento e di un ben definito ordine di priorità sia di ordine generale che di specificità settoriali. Nello specifico i criteri che si sono seguiti sono stati i seguenti: 23 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 1. nella formazione delle classi si è data la priorità all'inserimento degli apprendisti più giovani di età e con bassa scolarizzazione (licenza elementare e licenza media inferiore); 2. si è provveduto ad assegnare i corsi agli enti di formazione tenendo conto dell'ambito territoriale dell'azienda nonché della specificità di ogni ente (ad es. i corsi relativi all'edilizia sono stati assegnati all'ESEDIL in quanto unico ente con competenze in questo settore e il settore orafo all'ECIPA in quanto ente con esperienza già maturata in questo settore); 3. si è cercato di strutturare classi le più possibili omogenee sia per qualifica da conseguire, sia per CCNL applicato (tenendo conto, ad esempio, che il comparto metalmeccanico artigiano prevede n. 120 ore di formazione mentre quello industriale prevede n. 160 ore di formazione). 2000/2005 MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE Al termine di ogni annualità, la Provincia rilascia agli apprendisti un apposito Certificato di Frequenza. Agli apprendisti che al termine del percorso formativo non hanno raggiunto il minimo di ore previsto per il rilascio della Certificazione, l’Ente attuatore incaricato rilascia un’apposita dichiarazione contenente il numero di ore frequentate per ciascuna unità formativa. Tale dichiarazione può essere utilizzata dall’apprendista per il riconoscimento dei crediti formativi. CORSI PER TUTORS AZIENDALI In attuazione di quanto previsto dal D.M. 28/02/2000 relativo alle funzioni di Tutor aziendale, gli Enti di Formazione hanno previsto e attuato, per l’anno formativo 2001/2002, specifici interventi formativi di almeno 8 ore complessive. Sono stati, pertanto, attivati dalla Provincia 46 corsi per circa 598 Tutors aziendali. SOGGETTI ATTUATORI È stata predisposta una mappatura territoriale dell’offerta formativa composta essenzialmente da Enti convenzionati appartenenti alla programmazione provinciale e regionale con esperienza nell’ambito della sperimentazione ministeriale per apprendisti. Gli operatori, peraltro, hanno partecipato ad un intervento di formazione dei formatori finanziato dalla Provincia con i fondi destinati alle attività collegate. 24 Monitoraggio e valutazione degli interventi relativi ai piani formativi 2000/2002 Di seguito vengono descritti e commentati i dati riepilogativi dell’attività formativa svolta nel corso delle annualità 2000/ 2001 e 2001/2002. Nel primo caso risultano disponibili i dati sul volume complessivo di attività e sulle caratteristiche dei partecipanti ai corsi di formazione, mentre per l’annualità 2001/2002 i commenti possono contare su una documentazione di riferimento più ricca essendo stata introdotta in quel periodo una “relazione di fine corso”, compilata a cura dei Centri di Formazione Professionale, dalla quale si sono potuti ricavare utili spunti di riflessione e indicazioni di prospettiva anche sulle modalità di valutazione dei percorsi per l’apprendistato e sui relativi strumenti. PIANO FORMATIVO 2000/2001 Il Piano Operativo della Provincia di Pavia per la formazione esterna degli apprendisti (D.G.R. n. VI/46910 del 3/12/1999) prevedeva la realizzazione di 49 corsi di cui ne sono stati realizzati 41 (38 assegnati dalla Regione Lombardia e 3 finanziati con il Piano Provinciale della formazione Professionale 1999/2000 in sostituzione di attività similari non avviate) così ripartiti: Apprendisti Numero corsi previsti Numero corsi realizzati BANCONIERI 2 1 CALZATURIERI 1 2 COMMESSI 10 10 EDILI 6 6 ELETTRICISTI 4 3 IDRAULICI 2 2 IMPIEGATI 12 7 METALMECCANICI 6 6 ORAFI 1 1 PARRUCCHIERI 4 2 RIPARATORI AUTO 1 1 Totale 49 41 TAB. 7. RAPPORTO TRA CORSI PREVISTI E REALIZZATI PER FIGURE PROFESSIONALI Tenuto conto della complessità del processo di attivazione di percorsi di questo tipo, non tanto in termini di progettazione formativa e di logistica, quanto di individuazione dell’utenza e di compatibilità con le esigenze dei datori di lavoro, il risultato è da considerare positivo. 25 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Un indicatore dello sforzo organizzativo compiuto è senza dubbio il rapporto fra allievi previsti ed allievi iscritti che si avvicina al 100%. Nella positività, qualche punto in meno (94%) si riscontra nel settore “Commessi”, il più rappresentato numericamente; particolarmente apprezzabili sono i dati relativi all’edilizia e alla meccanica che vengono generalmente considerati settori “problematici” in fase di programmazione di tale tipo di interventi. SETTORE FP Allievi previsti Allievi iscritti % BANCONIERI 15 15 100,00 CALZATURIERI 29 29 100,00 COMMESSI 166 156 94,00 EDILI 103 103 100,00 ELETTRICISTI 52 52 100,00 IDRAULICI 31 30 96,80 IMPIEGATI 111 109 98,20 METALMECCANICI 94 94 100,00 ORAFI 15 15 100,00 PARRUCCHIERI 31 31 100,00 RIPARATORI 18 18 100,00 665 652 98,10 AUTO Totale TAB. 8 RAPPORTO TRA ALLIEVI PREVISTI E ISCRITTI PER FIGURE PROFESSIONALI 2000/2005 Gli apprendisti maschi (54%) sono più numerosi delle femmine (46%) e la presenza di queste ultime si concentra nei corsi per commessi, impiegati, parrucchieri, banconieri e calzature, mentre è nulla o poco significativa negli altri corsi, per altro tipicamente destinati ad una utenza maschile. La scolarità dei destinatari dei corsi, rilevata dal Mod. Ap 1 (e quindi con i limiti di precisione condizionati dalle eventuali variazioni intervenute fra la compilazione del suddetto modello e l’iscrizione), mostra una netta prevalenza dell’obbligo formativo (63%) seguito dal diploma di scuola media superiore (27%), dalla licenza elementare (6%) e dalla qualifica professionale (4%). I risultati dell’azione formativa relativi ai vari settori sono riportati nella Tab. 9. Se da un lato la percentuale complessiva dei formati (74%) può essere considerata soddisfacente, dall’altro alcuni settori si evidenziano come critici in termini di allievi ritirati: ci si riferisce in particolare agli idraulici, alla meccanica, ai banconieri e, in misura leggermente inferiore, agli elettricisti. Non sono disponibili, per una interpretazione più puntuale, i dati numerici relativi alle motivazioni dei ritiri che sono conseguenti a licenziamento, dimissioni, mancato raggiungimento del monte ore complessivo, qualificazione anzitempo, servizio di leva, maternità. Le suddette motivazioni tuttavia, anche sulla base di esperienze analoghe in altri Province, si inseriscono in un contesto caratterizzato dai seguenti fenomeni: • le imprese di appartenenza degli apprendisti dei sopraindi- 26 l’ Apprendistato in provincia di Pavia cati settori sono generalmente di piccole dimensioni e quindi soffrono maggiormente dell’assenza seppur temporanea anche di un solo addetto; • il mercato del lavoro di queste figure professionali è molto vivace e caratterizzato da un consistente tourn over. PIANO FORMATIVO 2001/2002 Il Piano Operativo della Provincia di Pavia per la formazione esterna degli apprendisti (D.G.R. n. VII/5621 del 20/7/2001) prevedeva la realizzazione di 46 corsi (tutti realizzati) così ripartiti: Allievi formati % Allievi ritirati % Apprendisti Numero corsi previsti Numero corsi realizzati BANCONIERI 9 60 6 40 COMMESSI 7 7 CALZATURIERI 23 79 6 21 EDILI 6 6 COMMESSI 119 76 37 24 ELETTRICISTI 4 4 EDILI 79 77 24 23 IMPIEGATI 13 13 ELETTRICISTI 37 71 15 29 METALMECCANICI 12 12 IDRAULICI 19 63 11 37 ORAFI 1 1 IMPIEGATI 90 83 19 17 PARRUCCHIERI 3 3 METALMECCANICI 53 56 41 44 Totale 46 46 ORAFI 14 93 1 7 SETTORE FP PARRUCCHIERI 23 74 8 26 RIPARATORI 15 83 3 17 481 74 171 26 Totale AUTO TAB. 9 RAPPORTO TRA ALLIEVI PREVISTI E ISCRITTI PER SETTORI FP TAB. 10 RAPPORTO TRA NUMERO CORSI PREVISTI E REALIZZATI PER FIGURA PROFESSIONALE Rispetto all’annualità precedente si rileva un miglioramento nelle “capacità realizzative”, collegato all’affinamento delle procedure e alla capacità di lettura dei dati di contesto. Come indicato in premessa, per l’annualità in questione risultano disponibili le relazioni di fine corso che hanno consentito di mettere a fuoco sia le caratteristiche dell’utenza, sia le fasi del processo di attivazione dei corsi, sia gli esiti degli stessi. 27 RAPPORTO Apprendisti Allievi contattati Allievi iscritti Allievi formati DI MONITORAGGIO % iscritti sui contattati % formati sugli iscritti COMMESSI 118 104 83 88,14 79,81 EDILI 145 100 71 68,97 71,00 ELETTRICISTI 68 59 42 86,76 71,19 IMPIEGATI 241 196 168 81,33 85,71 METALMECCANICI 227 178 146 78,41 82,02 ORAFI 25 15 10 60,00 66,67 PARRUCCHIERI 62 55 46 88,71 83,64 Totale 886 707 566 79,80 80,06 TAB. 11 RAPPORTO TRA ALLIEVI PREVISTI CONTATTATI E ISCRITTI PER FIGURA PROFESSIONALE La percentuale di apprendisti formati rispetto a quelli iscritti e la percentuale di quelli iscritti rispetto a quelli contattati rappresentano un indicatore dell’efficienza del sistema messo in atto, ed i rispettivi valori sono da considerarsi positivi; tralasciando il settore orafo nel quale è stato realizzato un unico corso, il settore nel quale la differenza pare più significativa è quello dell’edilizia (iscritti rispetto ai previsti), ma considerando correttamente la “volatilità” caratteristica di questo settore, è stato previsto un numero di contatti numeroso e tale quindi da consentire il rispetto delle previsioni di allievi previsti. Nella seguente Tab. 12 vengono sintetizzate le fasi del pro- 2000/2005 cesso di reperimento dell’utenza e le caratteristiche della stessa (per sesso e scolarità). Gli apprendisti maschi iscritti (59%) sono sensibilmente superiori a quelli di sesso femminile (41%); questi ultimi sono concentrati in tre settori tipici (impiegati, commessi e parrucchieri). Il motivo della mancata iscrizione ai corsi riguarda essenzialmente il licenziamento/dimissioni (54% del totale), cui segue l’assunzione (11% del totale) ed il servizio militare (7,5% del totale). I dati disponibili sulla scolarità riguardano 642 apprendisti (per 65 apprendisti non è stato dichiarato il titolo di studio posseduto): il diploma di scuola media superiore (53,12%) e la licenza media (35,98%) prevalgono nettamente sul diploma di qualifica (9,81%) e la licenza elementare (1,1%), mentre sono del tutto assenti il diploma universitario e la laurea. Un raffronto con l’annualità precedente, pur con i limiti della precisione dei dati più sopra citati, mostra mediamente un incremento del livello di scolarità. 28 M Rapporto iscritti / previsti % Licenziati / Dimessi Assunzione Servizio militare Altro Totale Licenza elementare Licenza media Qualifica Diploma SMS Laurea COMMESSI 8 42 76 118 37 67 104 88,14 9 2 0 3 14 3 22 6 57 0 EDILI 6 145 0 145 100 0 100 68,97 25 0 4 16 45 3 55 1 7 0 ELETTRICISTI 4 68 0 68 59 0 59 86,76 5 3 1 0 9 0 23 7 23 0 IMPIEGATI 12 41 200 241 31 165 196 81,33 20 8 0 17 45 0 2 2 181 0 METALMECCANICI 12 226 1 227 177 1 178 78,41 30 4 8 7 49 1 86 27 67 0 ORAFI 1 10 15 25 5 10 15 60,00 4 1 1 4 10 0 10 2 3 0 PARRUCCHIERI 3 6 56 62 5 50 55 88,71 5 1 0 1 7 0 33 18 3 0 TOTALE 46 538 348 886 414 293 707 79,80 98 19 14 48 179 7 231 63 341 0 61 39 100 59 41 100 Settore % TAB. 12 IL Allievi iscritti Allievi previsti M F F Totale Numero corsi Totale l’ Apprendistato in provincia di Pavia Motivo dei ritiri Titoli di studio REPERIMENTO DELL'UTENZA E LE SUE CARATTERISTICHE Nella tabella 13, invece, sono sintetizzati gli esiti dei corsi: gli allievi formati risultano pari all’80% degli iscritti; il dato, disaggregato per sesso, mette in evidenza un maggiore successo per le femmine (83,62% di formate sulle iscritte) rispetto ai maschi (77,54% dei formati rispetto agli iscritti). Un’analisi del dato per settore, mostra una maggiore debolezza del settore orafo (66,67% dei formati rispetto agli iscritti) e del settore edile (71% di formati rispetto agli iscritti) in confronto agli altri settori. Gli allievi ritirati durante il percorso risultano 141 di cui il 65,96% maschi ed il 34,04% femmine; oltre ad elementi di contesto difficilmente valutabili con i dati a disposizione, su tale differenza influisce probabilmente una maggiore motivazione delle femmine nella partecipazione all’azione formativa. Per quanto riguarda il motivo dei ritiri durante i corsi si ripropongono le stesse considerazioni fatte sul rapporto fra allievi contattati e allievi iscritti con una prevalenza del licenziamento/dimissioni sulle altre motivazioni. 29 F Altro Totale F% M Servizio militare M% Motivo dei ritiri Assunzione Di cui Licenziati / dimessi Di cui Totale Allievi ritirati 2000/2005 Totale Allievi formati DI MONITORAGGIO Rapporto Formati / iscritti % RAPPORTO 83 5 16 21 79,81 86,49 76,12 5 2 0 14 21 0 71 29 0 29 71,00 71,00 / 14 0 1 14 29 42 0 42 17 0 17 71,19 71,19 / 7 0 0 10 17 IMPIEGATI 25 143 168 6 22 28 85,71 80,65 86,67 7 6 0 15 28 METALMECCANICI 145 1 146 32 0 32 82,02 81,92 100,00 11 7 1 13 32 ORAFI 2 8 10 3 2 5 66,67 40,00 80,00 0 0 0 5 5 PARRUCCHIERI 4 42 46 1 8 9 83,64 80,00 84,00 3 0 0 6 9 Totale 321 245 566 93 48 141 80,06 77,54 83,62 47 15 2 77 141 % 57 43 100 66 34 100 Settore M F COMMESSI 32 51 EDILI 71 ELETTRICISTI TAB. 13 GLI ESITI DEI CORSI Di seguito vengono illustrati in sintesi i punti di forza ed i punti di debolezza dei corsi così come segnalati dagli organismi attuatori. Fra i punti di forza più frequentemente indicati emerge il buon gradimento complessivo da parte degli allievi e delle aziende, la frequenza ai corsi, l’interesse per gli argomenti; fra i punti di debolezza, alcuni riguardano specifici corsi, altri sono più generali e segnalati con una certa frequenza: si tratta in particolare della disomogeneità dei gruppi, della “insofferenza” degli allievi per la teoria e la formazione trasversale, la scarsa partecipazione delle aziende e dei tutors. 30 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Punti di forza Punti di debolezza Buona frequenza e partecipazione Disomogeneità del gruppo; scarsa motivazione Buon gradimento dei partecipanti e delle aziende Reperimento utenza; disomogeneità del gruppo; poca informazione delle imprese Buon esito finale Poco interesse da parte delle aziende e dei tutors Strumentazione adeguata Alcuni casi di scarsa motivazione Omogeneità del gruppo; partecipazione tutor Insoddisfazione per argomenti trasversali Buon livello raggiunto per le attività di laboratorio Reperimento utenza; disomogeneità del gruppo; poca informazione delle imprese Elevato interesse per alcune competenze trasversali Poco interesse per la formazione trasversale Soddisfazione utenti per lezioni pratiche; coinvolgimento tutor aziendali Poco interesse all'area "allestimento vetrine” Apprezzamento per contenuti, organizzazione e strumenti Qualche polemica iniziale; poca motivazione trasmessa dai datori di lavoro Interesse, impegno, collaborazione Propaganda negativa da parte delle aziende Rivestono una certa importanza, in prospettiva, le indicazioni di miglioramento fornite dai Centri di Formazione Professionale. Esse riguardano in parte specifici corsi, in parte interventi sul processo e sulla progettazione ed in particolare: • l’aggiornamento degli elenchi degli apprendisti; • la composizione di gruppi più omogenei; • le modalità di valutazione delle competenze (a tale proposito va rilevato che la formazione deve consentire l’acquisizione o la crescita di competenze misurabili nell’esecuzione di una performance professionale e quindi spendibili nella realtà quotidiana del lavoro); • uno spazio maggiore da dedicare alle lingue e all’informatica; • una maggiore attenzione all’attività pratica rispetto alla teoria. In alcuni casi, anche sull’esperienza di altri contesti provinciali, tali indicazioni risultano difficili da concretizzare; si tratta soprattutto della disomogeneità dei gruppi, derivante spesso anche da una disomogeneità della formazione di base, per superare la quale sarebbe necessario avviare un processo di selezione lungo e complesso, comunque tale da suggerire in alternativa contenuti ed articolazione dei corsi adattabili in itinere alla realtà dell’aula. 31 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Indicazioni di miglioramento più frequenti Comporre gruppi omogenei e coerenti con le competenze professionali e l’attività delle singole aziende Prevedere la valutazione delle competenze alla fine del percorso; maggiore centratura sulla pratica Aumentare il coinvolgimento delle aziende Sanzionare le aziende che non consentono una partecipazione regolare Aggiornare gli elenchi dei partecipanti Ridurre la formazione trasversale Aumentare le ore di comunicazione Aumentare le ore di CAD Approfondire i sistemi di automazione e di AUTOCAD Approfondire i sistemi di automazione e la Legislazione Approfondire l’area tecnica specifica e la Legislazione 2000/2005 CONCLUSIONI Il quadro complessivo che emerge dai dati disponibili è positivo sia in termini di capacità realizzative da parte della Provincia e dei Centri di Formazione Professionale, sia in termini di risultati numerici e qualitativi dei corsi di formazione per gli apprendisti. La valutazione qualitativa, tuttavia, merita una riflessione in prospettiva. I dati delle annualità 2000/2001 e 2001/2002 consentono infatti una valutazione parziale derivante da indicatori quantitativi e dalla percezione qualitativa di uno solo degli attori del processo cioè il Centro di Formazione Professionale attuatore del/dei corsi. Già per l’annualità 2003/2004 sono stati adottati strumenti che hanno consentito di mettere in evidenza gli aspetti qualitativi percepiti da tutti i principali attori del processo formativo, vale a dire gli allievi, i tutors aziendali e i docenti, in modo da poter incrociare i giudizi espressi ed avere un quadro complessivo di riferimento più preciso e puntuale. Approfondire il laboratorio di elettrotecnica Approfondire la contabilità Incrementare l’area di informatica e disporre di software dedicati e di strumenti multimediali Introdurre la lingua inglese Realizzare i corsi in periodo invernale 32 Piano Formativo 2003/2004 Con l’anno formativo 2003/2004 la Regione Lombardia, in continuità con i precedenti anni, ha confermato la delega alle Province in materia di programmazione e gestione delle attività formative per apprendisti, introducendo però alcune novità. Nello specifico: • adozione della procedura di evidenza pubblica • adozione anche per l’apprendistato del sistema regiona- le di accreditamento dei soggetti attuatori CRITERI DI PROGRAMMAZIONE Al fine di garantire una programmazione in grado di rispondere alle finalità normative previste per la formazione esterna in apprendistato e agli obiettivi indicati dalla Regione Lombardia e al fine di ottimizzare le risorse disponibili, la Provincia di Pavia, viste le specifiche novità introdotte e l’esperienza pregressa, ha individuato i seguenti criteri di programmazione dell’attività formativa: • continuità dei percorsi formativi: si è data la precedenza • introduzione di una nuova tipologia formativa a modello modulare e/o catalogo e della tipologia dei Progetti Quadro che prevede una serie articolata di iniziative per rispondere al fabbisogno di settori/territori di riferimento. • La Provincia di Pavia ha quindi provveduto alla pubblica- zione di apposito dispositivo provinciale formulato secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e sulla base delle specificità territoriali di seguito dettagliate. alla prosecuzione delle prime e delle seconde annualità dei corsi organizzati nell’anno 2001/02, tenendo in considerazione i contratti di lavoro che hanno data di scadenza superiore ai sei mesi e previa verifica e dichiarazione di fattibilità da parte dell’operatore accreditato in fase di presentazione dei progetti; • rapporto tra tipologie di progetti: nei precedenti anni for- mativi la Provincia di Pavia ha realizzato tutte le attività previste secondo lo strumento corsuale “lineare”, ma la nuova modalità di attribuzione delle attività prevista dalle linee guida regionali ha portato a rivedere il peso attribuito a ciascuna di esse. A tal fine si è stabilito di procedere alla seguente distribuzione di massima delle risorse tra le due tipologie di progetto: 33 RAPPORTO DI MONITORAGGIO - circa il 96% ai progetti quadro - circa il 4% ai progetti corsuali (comprese seconde e terze annualità). 2000/2005 CARATTERISTICHE DELL’UTENZA • rapporto settori/territori: coerentemente con l’esperien- za pregressa e con le indicazioni contenute nelle linee guida regionali, si è proceduto ad una elaborazione dei dati finalizzata a garantire una copertura omogenea dei settori e del territorio provinciale. In particolare, sono stati tenuti in considerazione: - la suddivisione delle zone di programmazione dell’offerta formativa basata sull’articolazione territoriale dei centri per l’impiego - i settori della formazione professionale sia per i progetti quadro sia per quelli corsuali. In generale nell’individuazione dei fabbisogni è stato considerato un criterio di proporzionalità tra la composizione della banca dati e l’eventuale richiesta di candidatura per le varie zone di programmazione; data l’eterogeneità dei settori e delle figure professionali si è proceduto all’accorpamento delle circoscrizioni in un’unica zona della provincia. Questo tipo di programmazione consente, non solo un’offerta formativa intersettoriale ma anche la possibilità di formare apprendisti appartenenti a settori e a figure professionali mai formati precedentemente (ad esempio la chimica, l’estetica ed alcune figure dell’alberghiero). Il dato complessivo degli apprendisti occupati (4.743), nella successiva analisi del fabbisogno è stato ulteriormente analizzato e scomposto per individuare gli apprendisti realmente coinvolgibili nell’iter formativo. Per questo scopo sono stati utilizzati i seguenti criteri: • data di assunzione apprendisti successiva al settembre 2001 • età degli apprendisti uguale o superiore a 18 anni • durata del contratto (apprendisti con più di 8 mesi alla scadenza) • appartenenza al medesimo settore di formazione professionale • dislocazione territoriale degli apprendisti corrispondente ai bacini di utenza dei 3 centri per l’impiego. L’applicazione di questi criteri ha portato all’individuazione di un totale di circa 1.245 apprendisti che hanno rappresentato il target finale di riferimento nella provincia di Pavia. Alla Provincia di Pavia, in base al numero degli apprendisti attivi al 30/06/2003, sono stati riconosciuti € 722.384,65, di cui € 662.922,20 specificamente rivolti per la gestione delle attività formative e € 59.462,45 per azioni di sistema e accompagnamento provinciale. Con tale disponibilità finanziaria la Provincia in fase di programmazione, aveva previsto l’erogazione di circa 5.933 ore di formazione esterna: calcolando la durata media dei 34 l’ Apprendistato in provincia di Pavia percorsi di formazione esterna attivata nella precedente programmazione (118 ore) e aggiungendovi le 8 ore per i tutori aziendali, si era arrivati ad una prima ipotesi di programmazione per 55 percorsi di formazione esterna e applicando il valore di 10 apprendisti per azione si era previsto il coinvolgimento di circa n. 540 allievi. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO QUADRO FINANZIATO Il progetto quadro approvato e finanziato tiene in considerazione le priorità del territorio della provincia di Pavia coinvolgendo otto soggetti attuatori raggruppati in ATS, appartenenti a tipologie formative differenti, ma competenti in materia (Associazione CIOFS Fp Lombardia, Ecipa Lombardia, Esedil, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Enaip Lombardia, Cesvip, l’Istituto ODPF Santa Chiara e CFP del Comune di Pavia). Il progetto quadro prevedeva 2 diverse tipologie di azioni formative: 1. a modello corsuale, di durata complessiva corrispondente alla durata annuale della formazione esterna prevista dai contratti nazionali di lavoro e rivolta a gruppi di apprendisti omogenei a livello di settore; 2. a modello modulare, con almeno una possibilità di scelta assistita apprendista/azienda all’interno di un’offerta articolata di moduli formativi, per consentire una maggior personalizzazione del percorso. La composizione dei moduli ha garantito le disposizioni contenute nei Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio1999 n. 179 e la loro somma corrispondeva alle durate previste dai contratti di lavoro applicati. Il progetto era composto complessivamente da 15 azioni formative e prevedeva l’erogazione di 6.384 ore di formazione coinvolgendo 1.365 allievi, (1.235 apprendisti e 130 Tutors aziendali), più che raddoppiando così il valore obiettivo che la Provincia aveva previsto in fase di programmazione come è evidenziato nella tabella seguente. Settore Allievi indicati dalla Provincia Allievi convocati32 Allievi iscritti Allievi formati ALBERGHIERO ALIMENTAZIONE 40 118 76 48 MECCANICA 120 285 235 185 60 112 85 75 EDILIZIA 10 80 64 53 COMMERCIO 100 198 155 131 100 184 156 134 10 22 19 15 ACCONCIATURA 10 116 94 81 TUTOR 90 637 582 453 Totale 540 1.752 1.466 1175 ELETTRICITÀ ED ELETTRONICA AMMINISTRAZIONE LAVORI UFFICIO ABBIGLIAMENTO PELLE E MODA TAB. 14 RAPPORTO TRA ALLIEVI 35 PREVISTI DALLA ALLIEVI ISCRITTI E ALLIEVI FORMATI PROVINCIA ALLIEVI CONVOCATI, RAPPORTO DI MONITORAGGIO Un altro dato interessante che si evidenzia nella Tab. 14 è il rapporto tra apprendisti iscritti e formati, infatti più dell’82% degli allievi nell’anno 2004/2005 hanno concluso il primo anno di corso e ottenuto l’attestazione finale. Questo risultato33 è frutto del lavoro svolto in questi anni dagli Enti di formazione che insieme alla Provincia hanno cercato di studiare e introdurre nuove tipologie formative (Progetto Quadro modulare) e nuove metodologie didattiche che cercano di valorizzare l’esperienza lavorativa, le conoscenze e le competenze possedute da ciascun apprendista. 2000/2005 DISTRIBUZIONE SETTORI DI ATTIVITÀ Numero corsi Numero realizzati azione nel settore Descrizione settore Numero allievi associati Numero allievi iscritti 3 210003 MECCANICA METALLURGIA (INDUSTRIA) 58 50 4 210004 ACCONCIATURA ESTETICA 98 76 4 210008 ALBERGHIERO ALIMENTAZIONE 118 76 3 210009 EDILIZIA 80 64 9 210010 COMMERCIO 198 155 4 210011 AMMINISTRAZIONE (STUDI PROFESSIONALI) 64 55 VALUTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE RIVOLTE AGLI APPRENDISTI EXTRA OBBLIGO FORMATIVO ANNUALITÀ 2003/2004 2 210012 INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI MODA 22 19 1 210013 ACCONCIATURA ESTETICA 18 18 8 210015 MECCANICA METALLURGIA (ARTIGIANI) 201 159 Il presente rapporto rappresenta il risultato dell’analisi degli esiti dei corsi di formazione rivolti agli apprendisti extra obbligo formativo della Provincia di Pavia nell’annualità 2003 /2004 (le azioni formative si sono concluse nel 2005); si tratta di una tipica “valutazione di chiusura” che consente di apprezzare le caratteristiche delle azioni formative, ricostruisce gli effetti prodotti, apprezza il processo realizzato. È utile precisare che i corsi di formazione si sono svolti nell’ambito di un “Progetto Quadro” le cui dimensioni si possono sintetizzare nella seguente tabella: 1 210016 MECCANICA METALLURGIA (TRENITALIA) 26 26 1 210017 ELETTRICITA' ELETTRONICA (INDUSTRIA) 18 16 4 210018 ELETTRICITA' ELETTRONICA (ARTIGIANI) 94 69 28 210019 TUTORS AZIENDALI 637 582 3 210020 AMMINISTRAZIONE (COMMERCIO) 46 40 5 210022 AMMINISTRAZIONE (MISTI) 74 61 TOTALE GENERALE 1752 1466 80 TAB. 15 DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI NEI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITÀ E NUMERO DEI CORSI REALIZZATI 32. Gli allievi convocati sono gli apprendisti che, come da normativa regionale, hanno ricevuto la lettera di convocazione della Provincia. 33. cfr tabella 5: il rapporto fra allievi iscritti e allievi formati è passato dal 74% del 2000 all’82% del 2004. 36 l’ Apprendistato in provincia di Pavia totalità delle azioni realizzate (comunque la massima parte di esse); nella stesura del presente documento si è tuttavia tenuto conto anche degli elementi emergenti da strumenti simili utilizzati, nei corsi conclusi, nell’ambito dei sistemi qualità dei vari enti. LA FUNZIONALITÀ DEGLI STRUMENTI Per la raccolta dei dati e delle informazioni sono stati utilizzati i seguenti strumenti: • Questionario di gradimento di fine corso compilato dai partecipanti • Scheda di valutazione compilata dai tutors • Scheda di valutazione compilata dai docenti • Relazione di fine corso a cura degli enti attuatori • Questionario di gradimento relativo ai corsi per tutors • Questionario compilato dalle aziende L’adozione di strumenti di rilevazione omogenei è stata concordata quando già alcuni corsi erano conclusi pertanto le elaborazioni e le considerazioni non riguardano la GLI ELEMENTI EMERGENTI DAI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI I dati (con valutazioni che vanno da un minimo di 0 ad un massimo di 6) si riferiscono a 43 corsi e riportano i giudizi espressi da 541 partecipanti, un campione quindi significativo che consente di mettere in evidenza pregi e difetti delle azioni, così come percepiti dagli apprendisti. GRADIMENTO ESPRESSO DAI PARTECIPANTI ENTE NUMERO DI FORMAZIONE QUESTIONARI OBIETTIVI CONTENUTI DIDATTICI DURATA METODOLOGIA APPRENDIMENTI APPLICABILITÀ DOCENTI 210004/1 CIOFS 21 2,1 4,3 4,6 4,7 4,8 4,0 5,2 210004/2 4,9 CIOFS 14 2,9 4,3 4,6 4,4 4,5 4,4 5,0 4,9 210011/1 CIOFS 16 3,4 4,4 4,8 5,1 4,6 4,1 5,3 4,9 210011/2 CIOFS 13 3,5 4,4 4,8 5,2 4,9 4,2 5,5 5,3 210020/1 CIOFS 17 3,2 3,6 3,9 4,2 3,8 3,3 4,8 4,1 210020/2 CIOFS 9 1,8 3,7 3,3 4,2 4,2 1,8 5,0 3,9 210010/1 CIOFS 18 3,3 4,2 4,2 4,5 4,7 3,6 5,2 4,9 210010/2 CIOFS 17 2,4 3,9 3,8 3,6 3,7 3,3 4,9 4,2 210003 Clerici Mortara 17 3,4 3,0 3,2 3,9 3,4 2,9 4,0 3,9 210004 Clerici Mortara 12 3,4 3,6 4,4 4,0 3,1 3,6 4,8 3,8 210010A Clerici Mortara 13 3,2 3,8 4,2 3,9 3,8 3,8 4,5 4,7 CODICE CORSO TAB. 16 RISULTATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI 37 SODDISFAZIONE COMPLESSIVA TAB. 16 RISULTATI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI ENTE NUMERO DI FORMAZIONE QUESTIONARI 210010B Clerici Mortara 210011A CODICE CORSO SODDISFAZIONE OBIETTIVI CONTENUTI DIDATTICI DURATA METODOLOGIA APPRENDIMENTI APPLICABILITÀ DOCENTI 13 2,5 3,1 2,8 3,6 3,4 2,9 4,3 3,3 Clerici Mortara 8 1,3 3,1 4,1 3,5 5,1 2,1 4,9 5,0 210015 Clerici Mortara 19 2,1 1,9 2,4 2,3 2,1 2,1 2,7 2,3 210017 Clerici Mortara 14 3,6 4,3 3,9 4,3 4,1 3,7 4,5 4,6 210015/1 ECIPA 19 2,6 2,9 2,5 3,3 2,5 2,6 3,8 3,6 210015/2 ECIPA 14 3,4 3,5 3,9 3,8 3,4 3,5 4,7 4,1 210015/3 ECIPA 9 3,3 3,8 4,0 4,2 3,7 3,7 4,6 4,1 210003 Clerici Pavia 19 3,5 3,6 3,6 3,7 3,5 2,8 4,0 3,6 210018/2 Clerici Pavia 15 3,5 3,1 2,9 3,3 2,9 3,3 4,2 3,8 210018/1 Clerici Pavia 13 2,6 2,9 3,2 3,0 2,6 2,5 3,8 3,1 210012 Clerici Pavia 6 3,8 3,0 3,3 3,3 3,2 3,0 3,8 4,2 210012 Ce.Svi.P 6 3,7 4,5 4,3 4,2 4,7 4,7 5,6 4,7 210008 S.Chiara Stradella 10 2,9 3,4 3,2 3,8 3,6 3,3 4,2 4,2 210010/1 S.Chiara Voghera 12 2,9 4,3 3,8 4,1 3,9 4,1 5,1 210010/2 S.Chiara Voghera 15 1,9 3,1 3,6 4,5 2,7 3,3 4,6 4,0 3,9 210010 S.Chiara Stradella 11 2,3 4,3 3,8 2,9 2,7 2,4 4,9 3,5 210015 S.Chiara Voghera 15 3,3 4,1 3,7 3,9 3,7 3,5 4,4 4,0 210015/Mec S.Chiara Stradella 15 1,9 2,1 2,2 3,0 2,6 2,5 3,8 3,0 210015 S.Chiara Stradella 10 2,9 2,9 3,1 2,9 3,1 2,5 4,0 3,4 210018 S.Chiara Voghera 13 3,5 2,7 4,1 3,6 2,1 3,2 4,3 4,1 210022 S.Chiara Voghera 10 2,2 2,9 2,5 3,2 2,2 2,7 4,3 3,2 210022 S.Chiara Stradella 10 2,4 3,0 3,4 3,2 3,0 2,6 4,8 3,3 210022/2 S.Chiara Stradella 7 1,3 3,6 3,6 4,3 3,4 3,1 5,1 3,7 210003 ENAIP Vigevano 5 4,6 4,4 4,8 4,4 4,8 4,2 4,9 5,2 210004 ENAIP Vigevano 15 3,4 3,6 4,4 4,0 3,1 3,6 4,8 3,8 21008 ENAIP Vigevano 6 1,7 2,5 2,8 3,2 2,2 2,2 4,5 2,8 210010/A ENAIP Vigevano 12 1,6 3,0 3,5 3,0 2,8 2,8 4,0 3,7 210010/B ENAIP Vigevano 12 3,7 3,9 3,6 3,8 3,8 3,2 4,5 4,3 210013 ENAIP Vigevano 13 2,3 2,7 2,8 4,3 2,7 3,2 3,7 3,3 210018 ENAIP Vigevano 9 2,8 2,9 3,1 4,2 3,2 2,7 4,2 3,9 210020 ENAIP Vigevano 12 1,8 2,9 3,8 3,4 2,6 2,4 4,7 3,4 210022 ENAIP Vigevano 7 2,9 3,0 4,6 3,4 2,9 2,6 4,2 3,9 541 2,8 3,4 3,7 3,8 3,5 3,2 4,5 4,0 Totali e medie 38 COMPLESSIVA l’ Apprendistato in provincia di Pavia In particolare: • Appena sufficiente (3,2/6), ma con numerosi giudizi critici, viene valutata l’applicabilità in contesto lavorativo. • Appare critica la percezione di chiarezza degli obiettivi dei corsi; semplificando, sembra che i partecipanti non abbiano trovato una risposta convincente al “perché sono qui?” e questo richiama alcuni aspetti problematici legati in generale a questo tipo di formazione; nelle riunioni di coordinamento, anche in altri contesti locali, vengono spesso citate la scarsa informazione da parte dei datori di lavoro e la scarsa motivazione trasmessa agli apprendisti, la “provvisorietà” della collocazione lavorativa, una utenza concentrata sul “fare” piuttosto che sull’“apprendere”. • I contenuti didattici vengono valutati più che sufficienti (3,4/6), ma con alcuni giudizi critici (inferiori a 3/6 in 9 casi) che dovranno essere motivo di riflessione interna da parte degli enti attuatori. • Discretamente vengono percepite la durata dei corsi (3,7/6 con sei casi di valutazioni inferiori a 3/6) e le metodologie adottate (3,8/6 con un solo caso di valutazione inferiore a 3/6). • Gli apprendimenti vengono valutati più che sufficienti (3,5/6), ma, anche in questo caso, numerosi (12) sono i giudizi di insufficienza. • Buona è la valutazione dei docenti (4,5/6), premiando la frequente scelta di professionisti provenienti dal mondo del lavoro. • Buona è anche la valutazione complessiva dell’esperienza (4/6). Non sono stati inseriti i dati dei questionari dei corsi ESEDIL perché sono stati utilizzati modelli diversi con scala e indicatori specifici. Si rileva comunque un giudizio positivo dei destinatari (44) per quanto riguarda i contenuti, la metodologia, la docenza, gli aspetti organizzativi. In numerosi casi il percorso viene giudicato troppo breve; si evidenziano alcune sollecitazioni a contenuti più pratici. Anche per gli altri corsi non compresi nella elaborazione, la lettura delle relazioni finali mette in evidenza un buon livello di soddisfazione complessiva ed un apprezzamento per la docenza. GLI ELEMENTI EMERGENTI DALLE SCHEDE DEI TUTORS FORMATIVI I dati si riferiscono a 37 corsi e sono riassunti nelle due tabelle seguenti: 39 RAPPORTO CODICE CORSO ENTE FORMATIVO ORE PREVISTE ORE REALIZZATE DI MONITORAGGIO 2000/2005 PARTECIPANTI PARTECIPANTI INIZIALI FINALI CONTENUTI PREVISTI /CONTENUTI SVOLTI NOTE INTERESSE PARTECIPANTI 210004/1 CIOFS 120 120 23 25 5 Nn 3 210004/2 CIOFS 120 120 11 15 5 Nn 4 210010/1 CIOFS 120 120 19 20 4 Nn 3 210010/2 CIOFS 80 80 17 19 4 Nn 4 210011/1 CIOFS 80 80 17 16 5 Nn 5 210011/2 CIOFS 120 120 15 21 4 Nn 4 210020/1 CIOFS 80 80 17 17 5 Nn 5 210020/2 CIOFS 80 80 9 9 5 Nn 5 210003/Mecc Clerici Pavia 160 160 19 21 6 Nn 5 210018/1 Clerici Pavia 120 120 16 16 6 Nn 5 210018/2 Clerici Pavia 120 120 16 16 5 Nn 5 210003 Clerici Mortara 160 160 20 18 4 Eterogeneità 4 210003 ENAIP Vigevano 160 160 19 19 3 Mancanza competenze di base 2 210004 Clerici Mortara 120 136 18 14 6 Nn 5 210010/1 Clerici Mortara 120 120 14 12 4 Nn 4 210010/2 Clerici Mortara 120 120 14 13 4 Nn 3 210011/1 Clerici Mortara 120 120 11 9 5 Nn 5 210011/2 Clerici Mortara 120 120 12 13 4 Eterogeneità 3 210015 Clerici Mortara 120 120 26 19 3 Eterogeneità 3 210015/1 ECIPA 120 120 Nn Nn 3 Mancanza competenze di base 2 210017 Clerici Mortara 120 120 15 14 5 Nn 5 210008/1 Comune Pavia 120 120 15 14 5 Nn 5 TAB. 17 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI TUTORS FORMATIVI 40 l’ Apprendistato in provincia di Pavia CODICE CORSO ENTE 210008/2 FORMATIVO ORE PREVISTE ORE REALIZZATE PARTECIPANTI INIZIALI PARTECIPANTI FINALI CONTENUTI PREVISTI /CONTENUTI SVOLTI NOTE INTERESSE Nn 4 PARTECIPANTI Comune Pavia 120 120 19 16 5 210015/Mecc ECIPA 120 120 22 19 6 Nn 6 210008 S.Chiara Stradella 120 120 22 20 3 Eterogeneità gruppo 4 210010 S.Chiara Stradella 120 120 18 18 5 Eterogeneità gruppo 6 210015 S.Chiara Stradella 120 120 21 16 3 Eterogeneità gruppo 4 21022/1 S.Chiara Stradella 120 120 12 10 5 Eterogeneità gruppo 6 21022/2 S.Chiara Stradella 120 120 10 8 5 Eterogeneità gruppo 6 210010/1 S.Chiara Voghera 120 120 15 15 5 Eterogeneità gruppo 6 210010/2 S.Chiara Voghera 120 120 18 16 5 Eterogeneità gruppo 6 210015/1 Trenitalia S.Chiara Voghera 120 120 19 17 3 Eterogeneità gruppo 6 210015/2 S.Chiara Voghera 120 120 25 22 3 Eterogeneità gruppo 3 210016 Trenitalia S.Chiara Voghera 120 120 26 26 4 Eterogeneità gruppo 6 210018 S.Chiara Voghera 120 120 27 26 3 Eterogeneità gruppo 3 210022/1 S.Chiara Voghera 120 120 12 9 5 Eterogeneità gruppo 6 210022/2 S.Chiara Voghera 120 120 12 11 5 Eterogeneità gruppo 6 602 570 4,5 MEDIE TAB. 17 RISULTATI 4,5 DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI TUTORS FORMATIVI • Un primo commento riguarda la tenuta della partecipazione che appare molto positiva (95%); considerato il tipo di utenza il tasso di abbandono rientra certamente nei limiti del “fisiologico”. • Il rapporto fra contenuti previsti e contenuti svolti viene valutato dai tutors formativi pari a 4,5/6: il dato è da considerarsi positivo, ma viene frequentemente citata la etero- geneità dei gruppi e, in alcuni casi, la carenza di competenze di base che hanno condizionato il completamento degli argomenti previsti. • In modo altrettanto positivo viene valutato l’interesse dei partecipanti (4,5/6); il dato, seppure leggermente più favorevole, è coerente con la soddisfazione complessiva espressa dai partecipanti. 41 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 2000/2005 FORTI 210004/1 CIOFS Omogeneità gruppo 210004/2 CIOFS Omogeneità gruppo QUESTIONARIO DOCENTI / TUTOR QUESTIONARIO PARTECIPANTI / TUTOR SUGGERIMENTI COMPLESSIVO PUNTI ESERCITAZIONE FORMATIVO METODOLOGIA ENTE COINVOLGIMENTO CODICE CORSO PREPARAZIONE DOCENTI Nn Nn Nn Nn 5 4 4 4 4 Nn Nn Nn Nn 5 4 4 4 4 Scarso interesse corsisti Nn Nn 4 4 5 5 4 Nn Nn Analisi di casi pratici 4 4 5 5 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 5 PUNTI DEBOLI Motivazione; diversità aziende di provenienza Diversità aziende di provenienza 210010/1 CIOFS Metodologia didattica 210010/2 CIOFS Metodologia didattica 210011/1 CIOFS Metodologia didattica Nn Omogeneità gruppo Nn 210011/2 CIOFS Metodologia didattica Nn Ridotta part. finale Nn 210020/1 CIOFS Coinvolgimento Nn Nn Nn Più contenuti tecnici 4 4 5 4 5 Omogeneità gruppo Nn Più contenuti tecnici 4 4 5 4 5 Più esercitazioni pratiche Più esercitazioni pratiche 210020/2 CIOFS Interesse Gruppo ridotto e poco omogeneo 210003/Mecc Clerici Pavia Nn Nn Nn Meno ore teoria Nn 6 6 6 6 6 210018/1 Clerici Pavia Nn Nn Nn Meno ore teoria Nn 6 6 6 6 6 210018/2 Clerici Pavia Nn Nn Nn Nn Nn 6 6 6 6 6 210003 Clerici Mortara Rapporti tra i part; rapporti con le aziende Mancanza di laboratorio per la pratica Aspetti org Info gestionali Definire i contenuti in accordo con l'utenza Nn Nn Nn Nn Nn 210003 ENAIP Organizzazione Motivazione; sessioni troppo lunghe per la tipologia di utenza Eterogeneità; turbolenza Insofferenza per l'aula Non più di 4 h giornaliere; motivazione aziende 6 4 5 4 3 210004 Clerici Mortara Nn Nn Nn Nn Nn 5 5 5 5 5 Più ore Visite guidate Nn Nn Nn Nn Nn Nn 210010/1 Clerici Mortara Buon clima Poco interesse per competenze trasversali 210010/2 Clerici Mortara Nn Scarsa motivazione; troppo pesante Più ore Rimborsi spese; mancanza di laboratori Gruppi omogenei; incontri preliminari con tutor az. Nn Nn Nn Nn Nn 210011/1 Clerici Mortara Buon clima; gruppo coeso Nn Nn Rimborsi spese; meglio mezza giornata Gruppi omogenei; incontri preliminari con tutor az Nn Nn Nn Nn Nn TAB. 18 RILEVAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DEBOLI DA PARTE DEI TUTORS FORMATIVI 42 l’ Apprendistato in provincia di Pavia PREPARAZIONE COINVOLGIMENTO METODOLOGIA ESERCITAZIONE COMPLESSIVO DOCENTI 210011/2 Clerici Mortara Nn Scarsa motivazione; troppo pesante Disomogeneità Rimborsi spese; meglio mezza giornata; contenuti più specialistici Gruppi omogenei Nn Nn Nn Nn Nn 210015 Clerici Mortara Rapporti con le aziende Gruppo turbolento Contenuti del corso Aspetti gestionali Gruppi omogenei Nn Nn Nn Nn Nn 210015 ECIPA Organizzazione Motivazione; durata sessioni Disomogeneità; gruppo turbolento Demotivazione Non più di 4 h giornaliere; motivazione aziende 6 4 5 4 3 210017 Clerici Mortara Buon clima; gruppo coeso Qualche problema di disciplina; difficoltà di rapporto con le aziende Nn Nn Nn 5 5 5 4 5 210008/1 Comune Pavia Gruppo omogeneo Carico di lavoro/ore di formazione Stanchezza apprendisti Conciliare lavoro e form. Le ore di form. devono essere all'interno dell'orario di lavoro 6 6 6 6 6 210008/2 Camune Pavia Interesse Disomogeneità; motivazione Stanchezza apprendisti Conciliare lavoro e form.; laboratori divisi per competenze Le ore di form. devono essere all'interno dell'orario di lavoro 6 4 5 6 5 210015/mecc ECIPA Buon clima Nn Nn Nn Maggiore omogeneità gruppo 5 5 5 5 5 210008 S.Chiara Stradella Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Eterogeneità gruppo; frequenza Richieste di materiale Gestione assenze; rimborsi spese Orario, composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210010 S.Chiara Stradella Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Richieste di materiale Gestione assenze; rimborsi spese Orario, composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210015 S.Chiara Stradella Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Eterogeneità gruppo; frequenza Richieste di materiale Gestione assenze; rimborsi spese Orario, composizione gruppo, rimborsi spese 6 5 6 6 6 21022/1 S.Chiara Stradella Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Classe eterogenea Gestione assenze; rimborsi spese Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 CODICE CORSO TAB. 18 RILEVAZIONE ENTE FORMATIVO PUNTI FORTI PUNTI DEBOLI QUESTIONARIO DOCENTI / TUTOR QUESTIONARIO PARTECIPANTI / TUTOR SUGGERIMENTI DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DEBOLI DA PARTE DEI TUTORS FORMATIVI 43 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 2000/2005 FORTI PUNTI DEBOLI QUESTIONARIO DOCENTI / TUTOR QUESTIONARIO PARTECIPANTI / TUTOR SUGGERIMENTI COMPLESSIVO PUNTI ESERCITAZIONE FORMATIVO METODOLOGIA ENTE COINVOLGIMENTO CODICE CORSO PREPARAZIONE DOCENTI Classe eterogenea Gestione assenze; rimborsi spese Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 21022/2 S.Chiara Stradella Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo 210010/1 S.Chiara Voghera Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Possibilità di svolgere Gestione assenze; le lezioni presso rimborsi spese aziende del settore Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210010/2 S.Chiara Voghera Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Possibilità di svolgere Gestione assenze; le lezioni presso rimborsi spese aziende del settore Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210015 Trenitalia S.Chiara Voghera Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Possibilità di svolgere Gestione assenze; le lezioni presso rimborsi spese le aziende di provenienza Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210015 S.Chiara Voghera Rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Possibilità di svolgere Gestione assenze; le lezioni presso rimborsi spese le aziende di provenienza Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210016 Trenitalia S.Chiara Voghera Rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Possibilità di svolgere Gestione assenze; le lezioni presso rimborsi spese le aziende di provenienza Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210018 S.Chiara Voghera Rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Possibilità di svolgere Gestione assenze; le lezioni presso rimborsi spese le aziende di provenienza Composizione gruppo, rimborsi spese 6 6 6 6 6 210022/1 S.Chiara Voghera Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Classe eterogenea Gestione assenze; rimborsi spese Composizione gruppo 6 6 6 6 6 210022/2 S.Chiara Voghera Metodologia did; rapporto docenti apprendisti Composizione gruppo Classe eterogenea Gestione assenze; rimborsi spese Composizione gruppo 6 6 6 6 6 MEDIE 5,5 5,2 5,5 5,3 5,3 TAB. 18 RILEVAZIONE DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DEBOLI DA PARTE DEI TUTORS FORMATIVI 44 l’ Apprendistato in provincia di Pavia La Tab. 18 mette in rilievo i seguenti aspetti: Punti forti e punti deboli Tra i punti forti dei corsi vengono frequentemente citati la metodologia didattica ed il rapporto con i docenti, l’interesse dei partecipanti, il rapporto con le aziende, il buon clima interno. Fra i punti deboli sono più spesso evidenziati l’eterogeneità del gruppo, la scarsa motivazione, la diversità delle aziende di provenienza. Principali questioni poste dai docenti Esse riguardano essenzialmente la composizione dei gruppi, la motivazione, la possibilità di svolgere le lezioni presso le aziende di provenienza o comunque del settore. Principali questioni poste dai partecipanti Si tratta in genere di aspetti organizzativi relativi alla gestione delle assenze ed ai rimborsi spese, ad una certa insofferenza per le parti teoriche, alla durata delle sessioni di formazione. Suggerimenti Sono coerenti con quanto indicato precedentemente e vanno in direzione di un incremento dei contenuti tecnico pratici, di una idonea selezione in ingresso, di una durata delle sessioni contenuta in 4 ore. Docenza Ottime vengono valutate le caratteristiche della docenza per tutti gli indicatori previsti con dati superiori a 5/6; anche in questo caso i valori risultano più positivi di quelli espressi dai partecipanti, ma tendenzialmente coerenti con gli stessi. GLI ELEMENTI EMERGENTI DALLE SCHEDE DEI DOCENTI I dati riguardano 183 docenti ed anche in questo caso la significatività del numero consente alcune considerazioni a margine della tabella che segue. 45 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 2000/2005 ELABORAZIONE SCHEDE DOCENTI SODDISFAZIONE PARTECIPANTI ARGOMENTI ARGOMENTI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI 5 5 Dietologia Legislazione NO Nn 5 6 5 6 6 Assertività Nn NO Nn 6 6 6 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 Diritto del lavoro 4 4 4 Contratto appr Altri contratti NO Nn 6 5 6 Org aziendale 5 4 5 Etichettatura Costi f e var NO Nn 5 6 5 CIOFS Igiene 5 4 5 Igiene pers e lav Disinfettanti NO Nn 5 5 5 CIOFS Qualità 4 5 5 Esempi pratici Certificazione NO Nn 5 5 5 CIOFS Sicurezza 4 5 5 Emergenze Normativa NO Nn 5 5 5 CIOFS Informatica base 5 5 5 Sicurezza inf Nn NO Nn 5 6 5 210004 CIOFS Comunicazione 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 210004 CIOFS Accoglienza 5 5 5 Nn Nn NO Nn 5 6 5 210004 CIOFS Informatica base 5 5 5 Nn Nn SI Più ore 6 6 6 5 5 5 CODICE ENTE AREA 210004/2 CIOFS Fisiologia 5 210004/2 CIOFS Comunicazione 6 210004/2 CIOFS Accoglienza 210004/2 CIOFS 210004/2 CIOFS 210004/2 210004/2 210004/2 210004/2 DOCENZA APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVA Esempi pratici Normativa SI Più esempi pratici 3 Esempi pratici Normativa NO Nn 5 5 5 5 5 Compravendita; costi e ricavi Analisi di mercato NO Nn 5 5 5 5 5 5 Igiene pers e lav Virus, batteri NO Nn 5 5 5 4 4 5 Busta paga Nn NO Nn 5 5 5 Laboratorio parrucchiere 5 4 6 Lavori tecnici Nn NO Nn 5 5 5 Sicurezza 4 4 4 Gest Sic in azienda Normativa NO Nn 5 5 5 CIOFS Qualità 4 4 4 Esempi pratici Normativa NO Nn 5 5 5 CIOFS Processi aziendali 5 5 5 Nn Nn SI Più esercitazioni 6 6 6 210011 CIOFS Informatica base 5 6 5 Sicurezza inf Nn NO Nn 5 6 5 210011 CIOFS Contabilità 5 5 5 Registr fatture Nn NO Nn 5 6 5 210011 CIOFS Organizzazione aziendale 6 5 5 Modelli org Funzioni az SI Pù operatività 5 4 6 210004 CIOFS Qualità 3 2 3 210004 CIOFS Sicurezza 3 2 210004 CIOFS Organizzazione aziendale 5 210004 CIOFS Igiene 210004 CIOFS Diritto del lavoro 210004 CIOFS 210011 CIOFS 210011 210011 TAB. 19 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 46 l’ Apprendistato in provincia di Pavia APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI ARGOMENTI ARGOMENTI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI Diritto del lavoro 6 5 5 Busta paga Nn NO Nn 5 5 6 Accoglienza 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 CIOFS Comunicazione 6 6 6 Stili comp. Nn NO Nn 6 6 6 CIOFS Diritto del lavoro 6 6 6 Riforma Biagi Nn NO Nn 6 6 6 210011/2 CIOFS Organizzazione aziendale 6 6 6 Modelli org Nn NO Nn 6 6 6 210011/2 CIOFS Processi aziendali 6 6 6 Bilancio d'eserc. Nn NO Nn 6 6 6 210011/2 CIOFS Accoglienza 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 210011/2 CIOFS Comunicazione 5 5 6 Com non verbale Nn NO Nn 6 6 6 210011/2 CIOFS Informatica base 5 5 5 Sicurezza inf Nn NO Nn 5 6 5 210011/2 CIOFS Contabilità 5 5 5 Nn Nn NO Nn 5 6 5 210011/2 CIOFS Sicurezza 4 5 4 Esempi pratici Normativa NO Nn 5 5 5 210011/2 CIOFS Qualità 4 5 4 Esempi pratici Certificazione NO Nn 5 5 5 210010 CIOFS Informatica base 4 4 5 Sicurezza inf Nn NO Nn 6 6 5 210010 CIOFS Accoglienza 6 5 5 Nn Nn NO Nn 5 6 6 Risposta alle critiche Nn NO Nn 5 6 6 CODICE ENTE 210011 CIOFS 210011 CIOFS 210011 210011/2 AREA DOCENZA COMPLESSIVA 210010 CIOFS Comunicazione 6 6 5 210010 CIOFS Sicurezza 5 4 5 Esempi pratici Normativa NO Nn 5 5 5 210010 CIOFS Qualità 5 5 5 Sistema qualità Certificazione NO Nn 5 5 5 210010 CIOFS Diritto del lavoro 4 5 6 Contratto appr Nn NO Nn 6 5 6 210010 CIOFS Organizzazione aziendale 4 4 5 GDO Organigrammi SI Appunti più sintetici 6 5 6 210010 CIOFS Processi aziendali 4 4 4 Fatture Bilancio d'es. SI Più pratica 6 5 6 SI Casi aziendali 6 5 6 Marketing 5 6 6 Com di vendita Nozioni teoriche CIOFS Qualità 4 4 4 Esempi pratici Certificazione NO Nn 5 5 5 CIOFS Sicurezza 4 4 4 Esempi pratici Normativa NO Nn 5 5 5 210010/2 CIOFS Processi aziendali 5 5 5 Obblighi cont. Nn NO Nn 6 6 5 210010/2 CIOFS Comunicazione 6 6 6 Com non verbale Diritti NO Nn 6 6 6 210010/2 CIOFS Accoglienza 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 210010 CIOFS 210010/2 210010/2 TAB. 19 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 47 RAPPORTO CODICE ENTE 210010/2 CIOFS 210010/2 CIOFS 210010/2 CIOFS 210010/2 CIOFS 210020 CIOFS 210020 210020 DI MONITORAGGIO 2000/2005 APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI Informatica base 5 5 5 Sicurezza inf Nn NO Nn 6 6 5 Marketing 5 6 6 Comunicazione Nn NO Nn 6 5 6 5 5 5 Sgravi contr. Nn NO Nn 6 5 6 AREA DOCENZA Diritto del lavoro Organizzazione aziendale ARGOMENTI ARGOMENTI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI COMPLESSIVA 5 5 4 GDO Nn NO Nn 6 5 6 Qualità 4 4 4 Esempi pratici Normativa NO Nn 5 5 5 CIOFS Sicurezza 4 4 4 Sicurezza az Normativa NO Nn 5 5 5 CIOFS Processi aziendali 4 4 4 Registr fatture Obblighi fiscali SI Omogeneità gruppo 6 6 5 Documenti mensili Nn NO Nn 5 6 6 Nn NO Nn 5 6 5 NO Nn 4 4 6 210020 CIOFS Contabilità 5 5 5 210020 CIOFS Informatica base 5 6 5 Sicurezza inf 210020 CIOFS Diritto del lavoro 4 4 5 Contratto appr Contratti diversi 210020 CIOFS Organizzazione aziendale 5 4 210020 CIOFS Comunicazione 6 210020 CIOFS Accoglienza 6 5 Esercitaz pratiche Modelli organizz. SI Più operatività 4 4 6 6 6 Stili comp. Nn NO Nn 6 6 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 Norma tecnica NO Nn 5 5 5 Qualità 5 5 5 Sistema di gestione CIOFS Sicurezza 5 5 5 Esempi pratici Normativa NO Nn 5 5 5 CIOFS Processi aziendali 4 4 4 Doc contab Regimi con tab NO Nn 6 6 6 210020/2 CIOFS Contabilità 4 6 5 Registr fatture Nn NO Nn 5 6 6 210020/2 CIOFS Informatica base 5 6 6 Sicurezza inf Nn SI Più ore 5 6 6 210020/2 CIOFS Diritto del lavoro 5 5 6 Busta paga Altri contratti NO Nn 5 5 6 210020/2 CIOFS Organizzazione aziendale 5 5 6 Modelli org Nn NO Nn 5 5 6 210020/2 CIOFS Comunicazione 5 5 5 Assertività Le emozioni NO Nn 5 6 5 210020/2 CIOFS Accoglienza 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 Competenze trasversali 5 5 5 Busta paga Nn NO Nn 6 6 6 Teoria SI Meno teoria 6 6 4 Nn NO Nn 6 6 6 210020/2 CIOFS 210020/2 210020/2 210003/Mecc Clerici Pavia 210003/Mecc Clerici Pavia Tecn. Meccanica 4 4 3 Strumentazioni e disegno 210003/Mecc Clerici Pavia 4 4 4 Files scaricabili TAB. 19 RISULTATI Informatica DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 48 l’ Apprendistato in provincia di Pavia CODICE ENTE 210003/Mecc Clerici Pavia APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI CAD 4 4 AREA DOCENZA ARGOMENTI ARGOMENTI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI 4 Esercitaz pratiche Teoria NO Nn 5 6 5 COMPLESSIVA 210018/1 Clerici Pavia CAD 5 5 5 Esercitaz pratiche Disegno tecnico NO Nn 6 6 5 210018/1 Clerici Pavia Competenze trasversali 5 5 5 Busta paga Nn NO Nn 6 6 6 210018/1 Clerici Pavia Informatica 5 6 4 Nn Nn NO Nn 6 6 6 210018/1 Clerici Pavia Laboratorio 2 2 2 Aspetti normativi Teoria SI Modalità operative della sicurezza 5 5 4 210018/1 Clerici Pavia Nn 5 5 5 Ricezioni Teoria SI Più laboratorio 6 5 5 210018/2 Clerici Pavia Nn 5 5 6 Ricezioni Climatizzazione SI Sistemi civili 6 6 6 210018/2 Clerici Pavia Competenze trasversali 5 5 5 Diritto lavoro Nn NO Nn 6 6 6 210018/2 Clerici Pavia CAD 4 5 4 Esercitaz pratiche Teoria NO Nn 6 6 5 210018/2 Clerici Pavia Informatica 5 5 4 Nn Nn NO Nn 6 6 6 210018/2 Clerici Pavia Laboratorio 6 6 6 Impianti ind Nn NO Nn 6 6 6 210012 Clerici Pavia Informatica 5 6 5 Esercitaz pratiche Introduzione all'uso del PC NO Nn 5 5 5 210012 Clerici Pavia Competenze trasversali 4 3 3 Diritto del lavoro Com interna NO Nn 5 6 6 210012 Clerici Pavia Nn 5 5 6 Motivazione iniziale Lavoro di gruppo NO Nn 4 4 5 210012 Clerici Pavia Competenze Professionali 4 5 5 Cartamodello Storia della moda SI Laboratori attrezzati 3 5 5 210012 Clerici Pavia Competenze Professionali 4 4 1 Sviluppo modelli Pratica NO Nn 6 nn 4 210003 Clerici Mortara Informatica 2 2 2 Internet Competenze di settore SI Motivare aziende e corsisti 3 6 2 TAB. 19 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 49 RAPPORTO CODICE ENTE AREA DOCENZA APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI DI MONITORAGGIO 2000/2005 ARGOMENTI ARGOMENTI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI COMPLESSIVA 210003 Clerici Competenze tecniche Mortara professionali 2 1 1 Internet CAD SI Motivazione; selezione in ingresso 3 6 1 210003 Clerici Mortara Competenze Professionali 4 4 4 Prod metalmecc. Teoria SI Personalizzazione; monte ore giornaliero eccessivo 5 6 4 210003 Clerici Mortara Accoglienza 4 4 5 Nn Nn SI Sintassi e grammatica 5 6 5 210003 Clerici Economia Aziendale Mortara 6 6 6 La retribuzione Nn NO Nn 6 6 6 210003 Clerici Mortara 4 4 4 CCNL Nn NO Nn 5 6 5 210004 Clerici Competenze Settoriali Mortara 5 6 5 Colorazione Piega SI Nn nn nn nn 210004 Clerici Mortara 6 5 5 Nn Nn NO Nn 6 6 6 210004 Clerici Competenze Settoriali Mortara 6 6 6 Piega, taglio Nn NO Nn 6 6 6 210004 Clerici Mortara 5 6 5 Nn Nn NO Nn 5 6 5 210004 Clerici Economia Aziendale Mortara 6 6 5 Busta paga Nn NO Nn 6 6 5 210004 Clerici Mortara Accoglienza 6 6 6 Nn Nn NO Nn 5 6 6 210004 Clerici Mortara Processi Lavorativi 6 6 5 Nn Nn NO Nn 5 6 6 SI Definizione più dettagliata di argomenti e monte ore; incontro con tut az.; omogeneità dei gruppi 5 nn 4 Legislazione Sicurezza Legislazione 210010/A Clerici Mortara Competenze Trasversali e professionali 4 5 4 210010/A Clerici Mortara Vetrinistica 5 5 5 Decorazioni Legge sui saldi SI Integrare teoria e pratica 6 6 5 210010/A Clerici Mortara Processi 5 3 4 Attrezzature espositive Normativa NO Nn 5 6 4 210010/A Clerici Competenze tecniche Mortara professionali 5 5 5 Nn Nn NO Nn 5 5 5 TAB. 19 RISULTATI Procedure comm DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 50 Nn l’ Apprendistato in provincia di Pavia CODICE ENTE 210010/A Clerici Mortara AREA DOCENZA Sicurezza 210010/A Clerici Mortara Comunicazione APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI ARGOMENTI ARGOMENTI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI COMPLESSIVA 6 6 6 Nn Nn NO Nn nn nn Nn 5 5 5 Nn Nn NO Nn 5 5 5 210010/A Clerici Mortara Competenze Trasversali e professionali 4 4 4 CCNL Nn NO Nn 5 6 4 210010/B Clerici Mortara Processi 4 6 5 Tecniche espositive Normativa NO Nn 5 6 6 210010/B Clerici Mortara Vetrinistica 5 5 5 SI Integrare teoria e pratica 6 6 5 210010/B Clerici Mortara Competenze Trasversali e professionali 4 3 3 Nn Profilo prof. SI Nn 4 nn 3 210010/B Clerici Mortara Competenze Trasversali e professionali 4 4 4 CCNL Nn NO Nn 5 6 4 210010/B Clerici Mortara Competenze Trasversali e professionali 6 5 5 Nn Nn NO Nn 5 5 5 210010/B Clerici Mortara Comunicazione 6 5 6 Nn Nn NO Nn 5 5 5 210010/B Clerici Mortara Sicurezza 4 6 6 Nn Nn NO Nn nn nn Nn 210011/A Clerici Mortara Informatica 6 6 6 Access Modelli Word SI Maggiore elasticità in funzione della preparazione degli allievi 3 nn 5 210011/A Clerici Mortara Legislazione 6 6 6 Nn Nn NO Nn 5 6 5 210011/A Clerici Mortara Competenze Trasversali e professionali 6 6 5 Tecniche di comunic. Gestione dei documenti NO Nn 6 6 6 6 6 6 Nn Nn NO Nn nn nn Nn 210011/A Clerici Mortara Comunicazione TAB. 19 RISULTATI Decorazioni Legge sui saldi DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 51 RAPPORTO CODICE ENTE 210011/B Clerici Mortara AREA DOCENZA Informatica 210011/B Clerici Mortara Comunicazione APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE DI MONITORAGGIO SODDISFAZIONE PARTECIPANTI 2000/2005 ARGOMENTI ARGOMENTI PIÙ APPREZZATI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE 5 nn 5 COMPLESSIVA 6 6 5 Word Nn SI Maggiore elasticità in funzione della preparazione degli allievi 5 5 5 Nn Nn NO Nn nn nn Nn 210011/B Clerici Mortara Competenze Trasversali e professionali 4 3 3 Comunicazione Gestione dei documenti NO Nn 6 6 6 210011/B Clerici Mortara Competenze trasversali 5 5 5 Legislazione Contenuti prof SI Omogeneità gruppo 5 6 4 210015 Clerici Mortara Competenze Professionali 4 2 4 Tecniche di saldatura Teoria SI Meno ore giornaliere; personalizzazione 5 6 4 210015 Clerici Mortara Competenze Tecniche professionali 2 1 1 Internet CAD SI Motivazione; selezione in ingresso 3 6 1 210015 Clerici Mortara Economia Aziendale 6 6 6 Retribuzione Nn NO Nn 5 6 6 210015 Clerici Mortara Competenze Tecniche professionali 1 1 1 Sicurezza Nn SI Maggiore partecipazione datori di lavoro; sessioni più brevi 3 6 2 210015 Clerici Mortara Competenze trasversali 6 6 6 Nn Nn NO Nn 6 6 6 210015 Clerici Mortara Legislazione 3 2 3 Nn Nn NO Nn 4 6 3 210017 Clerici Mortara Competenze Tecniche professionali 5 5 5 Antennistica Nn NO Nn 4 nn 5 210017 Clerici Mortara Sicurezza 3 4 3 Reti e cablaggio Nn SI Motivazione aziende e corsisti 3 5 3 210017 Clerici Mortara Comunicazione 6 6 6 Nn Nn SI Lessico e grammatica 6 6 5 4 3 4 Impianti elettrici Normativa NO Disomogeneità utenza 4 6 4 4 4 4 CCNL Nn NO Sessioni più brevi 4 6 5 210017 Clerici Mortara Competenze Tecniche professionali 210017 Clerici Mortara Legislazione TAB. 19 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 52 l’ Apprendistato in provincia di Pavia CODICE ENTE AREA DOCENZA APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI ARGOMENTI ARGOMENTI 6 6 6 Retribuzione Nn NO Nn 6 6 6 MENO COMPLESSIVA 210017 Clerici Mortara Economia Aziendale 210008/1 CFP Pavia Matematica 6 6 6 Mappe concettuali Architettura PC NO Nn 6 6 6 210008/1 CFP Pavia Comunicazione 5 5 5 Modelli comunicativi Nn NO Nn 5 5 5 210008/1 CFP Pavia Tecniche bar 6 6 6 Tutti Nn SI Più ore e migliori attrezzature 6 6 6 210008/1 CFP Pavia Inglese 5 5 5 Terminologia prof Grammatica SI Più strumenti multimediali 5 6 6 210008/1 CFP Pavia Alimentazione 6 6 5 Il vino; primo soccorso Nn NO Nn 4 6 6 210008/1 CFP Pavia Diritto del lavoro 5 6 5 Diritti lavoratori Geografia economica SI Più ore 6 6 6 210008/2 CFP Pavia Inglese 3 3 3 Nozioni base Lettura testi SI Personalizzazione 5 5 5 210008/2 CFP Pavia Alimentazione 6 4 5 Effetti dannosi alcool Pesci e carni SI Aumentare visite guidate 5 6 5 210008/2 CFP Pavia Tecniche bar 6 6 6 Tutti Nn SI Più ore e migliori attrezzature 6 6 6 210008/2 CFP Pavia Diritto 4 4 5 Rapporti patrimoniali fra datore e lavoratore Sistema ec europeo SI Omogeneità gruppo 6 6 6 210008/2 CFP Pavia Comunicazione 4 4 4 Modelli comunicativi Negoziazione NO Nn 5 6 5 210008/2 CFP Pavia Informatica 5 4 4 Mappe concettuali Nn NO Nn 5 6 5 210008/2 CFP Pavia Cucina 5 3 6 Salateria Nn SI Più tempo 6 6 6 Composizione materiali SI Più attrezzatura e materiali 5 6 5 210012 Ce.Svi.P Nn 4 5 5 Disegni; colori; ricerche mercato 210012 Ce.Svi.P Nn 4 4 4 Nn Trattenute fiscali SI Sessioni più brevi 6 6 5 210012 Ce.Svi.P Informatica 4 4 3 Internet Fogli di calcolo NO Nn 5 5 5 Impianti idrici NO Nn 5 6 5 210015/ idraulici 210015/ idraulici 210015/ idraulici ECIPA Tecnologia 5 4 4 Impianti a gas e centrali ECIPA Accoglienza 4 4 6 Competenze apprendista Nn NO Nn 6 nn 6 ECIPA Sicurezza 4 4 4 Prevenzione incendi Legislazione NO Nn 4 4 5 TAB. 19 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 53 RAPPORTO CODICE ENTE AREA DOCENZA APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI DI MONITORAGGIO 2000/2005 ARGOMENTI ARGOMENTI PIÙ APPREZZATI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE 6 6 6 COMPLESSIVA 210015/ idraulici ECIPA Diritto del lavoro 6 5 6 Busta paga Normativa CCNL SI Maggiori approfomdimenti 210015/ idraulici ECIPA Comunicazione 5 3 4 Conoscenza di sé Teoria NO Nn 6 6 5 210015/ meccanica ECIPA Disegno 5 6 5 Tolleranze Nn SI Maggiore continuità 6 6 5 210015/ meccanica ECIPA Accoglienza 4 5 5 Dinamiche di gruppo Analisi competenze NO Nn 6 6 6 210015/ orafi ECIPA Comunicazione 6 6 6 Test Approfondimenti NO Nn 6 6 6 210015/ orafi ECIPA Accoglienza 6 6 6 Processo di lavoro Conoscenza di sé NO Nn 6 6 6 210010 S.Chiara Stradella Informatica 6 6 6 Applicazioni software Nn NO Nn 5 6 6 210010 S.Chiara Stradella Commercio 6 6 6 Utlizzo macchine Nn NO Nn 6 6 6 210010 S.Chiara Voghera Organizzazione aziendale 6 6 6 Org. Aziendale Nn NO Nn 6 5 6 210010 S.Chiara Voghera Tecniche commerciali 5 5 5 Gestione Nn NO Nn 5 6 6 210010 S.Chiara Voghera Comunicazione 6 6 6 Com efficace Nn NO Nn 6 6 5 210022 S.Chiara Voghera Contabilità 6 6 6 Ricavi/reddito Nn NO Nn 6 6 6 210022 S.Chiara Voghera Informatica 6 6 6 Office Nn NO Nn 6 6 6 210022/1 S.Chiara Stradella Informatica 6 6 6 nn Nn NO Nn 6 5 5 210022/1 S.Chiara Stradella Comunicazione 5 5 5 Assertività Nn NO Nn 6 6 6 210022/2 S.Chiara Stradella Informatica 6 6 5 nn Nn NO Nn 5 6 6 210022/2 S.Chiara Stradella Comunicazione 6 6 6 Assertività Nn NO Nn 6 6 6 210022/2 S.Chiara Stradella Sicurezza 6 6 6 Procedure evacuazione; videoterminali Nn NO Nn 6 6 6 TAB. 19 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI 54 l’ Apprendistato in provincia di Pavia CODICE 210022/2 210015 210015 210015 210008 210008 210018 210018 ENTE S.Chiara Stradella S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera AREA DOCENZA APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE SODDISFAZIONE PARTECIPANTI ARGOMENTI ARGOMENTI MENO APPREZZATI MODIFICHE? SI/NO NOTE ORGANIZZAZIONE INTERAZIONE CON TUTOR SODDISFAZIONE PIÙ APPREZZATI Nn NO Nn 6 6 6 Curriculum SI Più esercitazioni 6 6 5 Modelli NTRASTAT Problem solving COMPLESSIVA Professionalizzante 6 6 6 Contenuti Trasversali 3 5 4 Laboratorio 5 6 6 Saldatura Nn NO Nn Lavorazione meccanica 6 6 5 Nn Dalla risorsa al prodotto finito NO Nn 6 5 6 Teoria NO Nn 6 6 6 Nn NO Nn 6 6 6 Rappoorto con i clienti Conservazione alimenti Comunicazione 4 3 3 Igiene 6 5 6 Tecnica elettrica 5 6 6 Quadri elettrici Nn NO Nn 5 5 6 Sicurezza 6 6 6 Rischio elettr. Nn NO Nn 6 6 6 MEDIE 4,9 4,9 4,9 5,3 5,7 5,3 • Positivamente vengono valutati sia gli apprendimenti (4,9/6), sia la partecipazione (4,9/6), sia la soddisfazione dei partecipanti (4,9). Complessivamente i dati sono più positivi di quelli espressi dai partecipanti, ma tendenzialmente in linea con gli stessi, confermando un buon rapporto docente/discente. • Gli argomenti più apprezzati dai partecipanti sembrano quelli legati alla relazione ed alla comunicazione, oltre a quelli più squisitamente tecnico/pratici; gli argomenti meno apprezzati risultano quelli teorici e legati alle normative. • 45 docenti (25%) dichiarano che apporterebbero modifiche alle aree di loro competenza: esse riguardano l’approfondimento di alcuni contenuti, una maggiore accentua- SI 45 NO 138 zione della parte pratica (esercitazioni), la necessità di più ore a disposizione e di migliori attrezzature; è auspicabile che tali indicazioni siano oggetto di analisi interna per future progettazioni. • Molto positivi appaiono i giudizi sull’organizzazione dei corsi (5,3/6), sull’interazione con i tutors (5,7/6) e sulla soddisfazione complessiva (5,3/6) GLI ELEMENTI EMERGENTI DAI QUESTIONARI COMPILATI DALLE AZIENDE La tabella seguente riassume i giudizi espressi da 236 imprese che hanno inviato i loro apprendisti ai corsi. 55 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 2000/2005 ELABORAZIONE DEI QUESTIONARI AZIENDALI TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO RISULTATI PER L'AZIENDA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA ENTE NOTE SCARSO SUFFICIENTE BUONO 210010/2 CIOFS 210010/2 CIOFS 210010/1 CIOFS 210010/1 CIOFS x 210010/2 CIOFS x 210010/1 CIOFS x 210010/2 CIOFS x 210010/1 CIOFS x 210010/1 CIOFS x 210010/1 CIOFS 210010/1 CIOFS 210020/1 CIOFS 210020/1 CIOFS 210020/1 CIOFS 210020/1 CIOFS 210020/1 CIOFS 210020/1 CIOFS x 210020/1 CIOFS x 210020/2 CIOFS 210020/2 CIOFS 210020/1 CIOFS 210020/1 CIOFS 210020/2 CIOFS 210011/2 CIOFS TAB. 20 RISULTATI OTTIMO SCARSO x SUFFICIENTE BUONO OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE x x Scarsa trasferibilità x x x x x x Formazione generica x Più elasticità nell'orario x Nn x x Nn x x Nn x x Più esercitazioni x x Nn x x x x x x x x x x x x x Nn Test di ingresso x x x Nn x x Nn Nn Gruppi più omogenei x Apprendimenti scarsi x x Nn x x Nn x x Nn x x x Nn x x x OTTIMO x x x x x x x BUONO x x Nn x x x x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 56 Gruppi più omogenei Nn Gruppi più omogenei x Nn l’ Apprendistato in provincia di Pavia TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO RISULTATI PER L'AZIENDA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA ENTE NOTE SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO 210011/2 CIOFS x x x Nn 210011/2 CIOFS x x x Nn 210011/1 CIOFS x x x Nn 210011/1 CIOFS x x x Nn 210011/1 CIOFS x x Nn 210011/2 CIOFS x x 210011/2 CIOFS x x 210011/2 CIOFS 210011/1 CIOFS 210011/1 CIOFS 210011/1 CIOFS 210011/1 CIOFS x x x x x x x x x x x x x x x x Nn Scarsa trasferibilità x Nn x Potenziare conoscenze ingue e inform. x x Nn Contenuti più specifici Nn Incompatibilità con orario di lavoro 210004/1 CIOFS 210004/1 CIOFS 210004/1 CIOFS x x x Nessuna trasferibilità 210004/1 CIOFS x x x Nn 210004/1 CIOFS x x x Nn 210004/2 CIOFS x x x x x x x Nn Giudicato inutile Troppe ore e formaz più mirata Incompatibilità con orario di lavoro 210004/1 CIOFS x x x 210004/2 CIOFS x x x 210004/1 CIOFS x x x Nn Clerici Pavia x x x Nn Clerici Pavia x x x Nn 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc Clerici Pavia TAB. 20 RISULTATI x x x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 57 Nn RAPPORTO CODICE CORSO 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210003/ Mecc 210018/1 ENTE Clerici Pavia TRASFERIBILITÀ SCARSO SUFFICIENTE RISULTATI BUONO OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE BUONO Clerici Pavia Clerici Pavia BUONO OTTIMO Nn x x x Nn x x Nn Gruppi più omogenei x x Nn x x x NOTE Nn x x Clerici Pavia COMPLESSIVA x x x x SUFFICIENTE x x Clerici Pavia SCARSO x x Clerici Pavia SODDISFAZIONE OTTIMO x x Clerici Pavia 2000/2005 PER L'AZIENDA X Clerici Pavia Clerici Pavia DI MONITORAGGIO Nn x x Nn x x Nn Clerici Pavia x x x Efficacia non verificabile Clerici Pavia x x x Inefficace Clerici Pavia x Clerici Pavia 210018/1 Clerici Pavia 210018/1 Clerici Pavia x x x x x x x x x 210018/1 Clerici Pavia x x 210018/1 Clerici Pavia x x x 210018/1 Clerici Pavia x 210018/1 Clerici Pavia x 210018/1 Clerici Pavia 210018/1 Clerici Pavia TAB. 20 RISULTATI x x x Nn x x x x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 58 Nn Inutile Nessun apprendimento; danno per l'azienda Nn Nessun apprendimento; danno per l'azienda Nn x x Nn Più pratica x x x x x x x x x 210018/1 Clerici Pavia Perdita di tempo x x x Grave disagio per l'azienda (4 assenti) Nn x x 210018/1 Clerici Pavia Nn x 210018/1 Clerici Pavia 210018/1 Clerici Pavia Nn x l’ Apprendistato in provincia di Pavia TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO RISULTATI PER L'AZIENDA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA ENTE NOTE SCARSO 210018/2 Clerici Pavia SUFFICIENTE BUONO x 210018/2 Clerici Pavia OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE BUONO x x 210018/2 Clerici Pavia OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE x OTTIMO Nn x x BUONO x x Nn x Nn 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn 210018/2 Clerici Pavia x x x Inutile per l'apprendista Meno teoria e più coerenza con il lavoro svolto Meno teoria e più coerenza con il avoro svolto 210018/2 Clerici Pavia x x x 210018/2 Clerici Pavia x x x 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn 210018/2 Clerici Pavia x 210018/2 Clerici Pavia x x x Nn x x Nn 210012 Clerici Pavia x x x Nn 210003 Clerici Mortara x x x Maggiore aderenza alle specificità aziendali 210003 Clerici Mortara 210003 Clerici Mortara x x x Nn 210003 Clerici Mortara x x x Nn 210003 Clerici Mortara x x x 210011 Clerici Mortara x 210011 Clerici Mortara x 210011 Clerici Mortara TAB. 20 RISULTATI x x x x Nn x x x x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 59 Nn Nn x Nn x Maggiore attinenza al lavoro svolto RAPPORTO CODICE CORSO ENTE 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210011 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210015 Clerici Mortara 210017 Clerici Mortara 210017 Clerici Mortara 210017 Clerici Mortara TAB. 20 RISULTATI DI MONITORAGGIO TRASFERIBILITÀ SCARSO SUFFICIENTE RISULTATI BUONO OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE BUONO x x x SODDISFAZIONE OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Nn Nn Inutilità x x x x x x x Nn Disomogeneità partecipanti Disomogeneità partecipanti x x x Nn Nessun apprendimento Disomogeneità partecipanti x x x Nn x x x Nn x x x Nn x x x Nn x x x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 60 Nn x x Disomogeneità partecipanti Nessun apprendimento x x Nn Contenuti incoerenti con l'attività; poca pratica x x NOTE Meglio la formazione in azienda Critiche sulla normativa e sull'utilità x x x OTTIMO Poco utile x x BUONO x x x x COMPLESSIVA x x x x 2000/2005 PER L'AZIENDA Nn Nessun apprendimento l’ Apprendistato in provincia di Pavia TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO RISULTATI PER L'AZIENDA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SUFFICIENTE BUONO ENTE NOTE SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO SCARSO OTTIMO 210017 Clerici Mortara x x x Meglio corsi serali 210010 Clerici Mortara x x x Nn 210010 Clerici Mortara x Nn 210010 Clerici Mortara 210008/1 CFP Comune di Pavia x x x Soddisfazione 210008/1 CFP Comune di Pavia x x x x x x x x Nn Nn x x Poco utile per chi è già inserito da 1/2 anni x x x Nn x x x Nn 210008/1 CFP Comune di Pavia x 210008/1 CFP Comune di Pavia 210008/1 CFP Comune di Pavia 210008/1 CFP Comune di Pavia 210008/1 CFP Comune di Pavia 210008/1 CFP Comune di Pavia 210008/2 CFP Comune di Pavia x 210008/2 CFP Comune di Pavia x 210008/2 CFP Comune di Pavia 210008/2 CFP Comune di Pavia x x x x x x x x x x Nn x Positivo x Scarsi apprendimenti prof; OK a livello personale x x x Più ore di pratica x Corsi più specifici x x x Nn Nn 210008/2 CFP Comune di Pavia x x x Meglio la form in azienda 210008/2 CFP Comune di Pavia x x x Nn 210008/2 CFP Comune di Pavia 210008/2 CFP Comune di Pavia 210008/2 CFP Comune di Pavia x x x x x x x x Nn Insistere sui doveri x Troppo generico 210008/2 CFP Comune di Pavia x x x Nessun apprendimento; Incompatibilità con orario di lavoro 210012 Ce.Svi.P x x x Nn 210012 Ce.Svi.P x x x Nn TAB. 20 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 61 RAPPORTO TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO DI MONITORAGGIO RISULTATI 2000/2005 PER L'AZIENDA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA SUFFICIENTE BUONO ENTE NOTE SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO SCARSO OTTIMO 210012 Ce.Svi.P x x x Nn 210012 Ce.Svi.P x x x Nn 210012 Ce.Svi.P x 210012 Ce.Svi.P x 210015/ mecc ECIPA x 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA x x Nessun impatto sull'azienda x x Nn x x x x Perdita di tempo x x x x x Nn x x Nn Troppe ore e troppo generico 210015/ mecc ECIPA x 210015/ mecc ECIPA x 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA x x x Nessun apprendimento; meglio la formazione in azienda 210015/ mecc ECIPA x x x Nn 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA x x x Scarsi benefici per l'azienda 210015/ mecc ECIPA x x x Scarse ricadute sui partecipanti e sull'azienda 210015/ mecc ECIPA 210015/ mecc ECIPA TAB. 20 RISULTATI x Nn x x x x x x x x x x x x x x x x x 62 Nn Argomenti più mirati Nn x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA Nn Peggioramento nelle prestazioni x x Nn Tempo sprecato x x Nn x x x x x Nn l’ Apprendistato in provincia di Pavia TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO 210022 210022 210022 210022 210022 210022 210022/1 210022/1 210022/1 PER L'AZIENDA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA NOTE SCARSO 210015/ orafi 210015/ orafi 210015/ orafi 210015/ orafi 210015/ orafi 210015/ orafi 210015/ idraulici 210015/ idraulici 210015/ idraulici 210015/ idraulici 210015/ idraulici 210015/ idraulici 210015/ idraulici RISULTATI ENTE ECIPA SUFFICIENTE SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO x x ECIPA x ECIPA x ECIPA SCARSO SUFFICIENTE x x x ECIPA x Nn x Nn x x x x x x x x x x x ECIPA x x x TAB. 20 RISULTATI x Nn Corsi specifici per ogni lavoro x ECIPA Nn x ECIPA S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera S.Chiara Voghera S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella Nn Corso troppo lungo; contenuti più mirati Inefficace e penalizzante per la ditta x x x Nn x x x ECIPA OTTIMO Tempo sprecato x x BUONO x x ECIPA ECIPA OTTIMO x ECIPA ECIPA BUONO x Più pratica Nn Sede più adatta; meno visite esterne x x x x Poco approfondimento x x x Formazione più vicina al contesto lavorativo x x Soddisfazione generica x x Nn x x x x x x x x x x x x x x x x x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 63 Corsi più mirati Nn Nn Formazione più vicina al contesto lavorativo Scegliere docenti del settore; anche i doveri, oltre ai diritti RAPPORTO TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO 210022/1 210022/1 210022/1 210022/2 210022/2 210022/2 210010 RISULTATI 2000/2005 PER L'AZIENDA SODDISFAZIONE COMPLESSIVA ENTE NOTE SCARSO 210022/1 DI MONITORAGGIO S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara Stradella S.Chiara 210010 S.Chiara 210010 S.Chiara 210010 S.Chiara 210010 S.Chiara 210010 210010 BUONO OTTIMO x SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO x SCARSO SUFFICIENTE BUONO OTTIMO x Nn x x x Corsi da fare al momento dell'assunzione x x x Durata inferiore x x x Argomenti non sempre pertinenti x x x x x x S.Chiara 210010 SUFFICIENTE Nn x x x x x x x Nn x Nn x Da fare prima ell'assunzione x x Nn x x Nn x x x Nn x x x Nn S.Chiara x x x Nn S.Chiara x x x Nn 210010 S.Chiara x x 210010 S.Chiara x x x Nn 210010 S.Chiara x x x Nn 210010 S.Chiara x x x Nn 210010 S.Chiara x x x Nn 210010 S.Chiara x x x Nn 210010 S.Chiara x x x Nn 210010 S.Chiara 210010 S.Chiara TAB. 20 RISULTATI x Nn x x x x x x x DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 64 Nn Durata inferiore; poco utile x Nn l’ Apprendistato in provincia di Pavia TRASFERIBILITÀ CODICE CORSO ENTE 210015 S.Chiara Stradella x ù210015 S.Chiara Stradella x SCARSO SUFFICIENTE BUONO RISULTATI OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE PER L'AZIENDA BUONO SODDISFAZIONE OTTIMO SCARSO SUFFICIENTE x BUONO OTTIMO x x x COMPLESSIVA Nn x x NOTE Nn Nessun apprendimento utile 210015/ mecc S.Chiara Voghera x 210015/ mecc S.Chiara Voghera 210015/ mecc S.Chiara Voghera x x x Inutilità; troppo dispersivo 210015/ mecc S.Chiara Voghera x x x Inutilità; troppo dispersivo x 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x x x x Nn x x 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x Apprezzamento Nn x Nn x Nn 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x x Corsi più mirati 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x x Corsi più mirati 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x x x x Corsi più mirati x Nn x x Nn 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x x Nn 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x x Nn 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera x x x Nn 210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera 210008 S.Chiara Stradella 210018 S.Chiara Voghera 210018 S.Chiara Voghera 210018 S.Chiara Voghera 210018 S.Chiara Voghera TOTALI TAB. 20 RISULTATI x x x Nn x x x Nn x x x Nn x x x Nn x x x Nn x 69 79 x 76 12 63 84 x 80 9 DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA 65 64 68 Nn 93 11 DI MONITORAGGIO GLI ELEMENTI EMERGENTI DAI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI TUTORS AZIENDALI APPRENDIMENTI APPLICABILITÀ DOCENTI 2,1 2,6 3,0 Nn 2,6 3,1 4,0 3,2 210019/4 CIOFS 32 1,6 2,4 2,6 Nn 2,3 2,4 3,5 2,9 210019/3 CIOFS 23 3,1 3,4 3,6 3,3 3,2 3,3 4,7 3,7 210019/2 CIOFS 22 4,4 4,1 3,9 4,4 3,9 3,9 4,1 4,2 210019/1 CIOFS 10 4,8 5,4 3,9 4,9 4,9 5,3 5,6 5,3 210019 ENAIP Vigevano 19 2,6 4,1 4,4 Nn 4,1 4,2 4,9 4,1 210019 Ce.Svi.P. 5 2 3,2 4,6 Nn 2,8 3,0 5,1 3,6 COMPLESSIVA METODOLOGIA 25 SODDISFAZIONE DURATA CIOFS NUMERO 210019/5 QUESTIONARI CONTENUTI DIDATTICI • La soddisfazione complessiva è scarsa in 64 casi (27%), sufficiente in 68 casi (29%), buona in 93 casi (39%), ottima in 11 casi (5%); si ripropongono le considerazioni precedenti, ma con una presenza significativa di giudizi complessivi positivi. OBIETTIVI • I risultati per l’azienda vengono considerati scarsi in 63 casi (27%), sufficienti in 84 casi (36%), buoni in 80 casi (34%), ottimi in 9 casi (4%): è una valutazione “conseguente” a quella dell’indicatore precedente e valgono quindi le stesse considerazioni. Caratteristiche del corso ENTE • La trasferibilità degli apprendimenti nel contesto lavorativo viene giudicata scarsa in 69 casi (29%), sufficiente in 79 casi (33%), buona in 76 casi (32%) e ottima in 12 casi (5%). Non deve stupire il numero di giudizi critici o sufficienti (62%): soprattutto la piccola impresa percepisce la formazione come “addestramento” e premia quindi la vicinanza del percorso formativo alla realtà del lavoro quotidiano. 2000/2005 CODICE CORSO RAPPORTO 210019 CFP Pavia 33 2,9 3,2 3,7 Nn 2,4 3,2 5,1 3,2 210019/1 Clerici Mortara 36 4,6 4,8 4,9 4,9 4,5 4,7 5,5 4,8 210019/2 Clerici Mortara 10 4,5 5 5,3 Nn 4,8 4,8 5,7 5,3 210019/3 Clerici Mortara 2 3,5 5,0 5,0 4,3 4 3,5 6,0 4,5 210019/4 Clerici Mortara 17 2,2 3,4 4,5 4,0 2,8 3,3 4,8 3,3 210019 ECIPA 7 1,0 1,7 2,1 Nn 1,4 2 6,0 1,6 210019 Clerici Pavia 33 3,6 4,1 4,7 Nn 3,6 3,8 5,7 4,3 MEDIE 274 3,1 3,7 4,0 4,3 4,3 3,6 5,1 3,9 Il progetto quadro prevedeva la realizzazione di 28 corsi destinati ai tutors aziendali; nella Tab. 21 vengono sintetizzati i giudizi espressi in 14 corsi da 274 tutors aziendali. TAB. 21 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI TUTORS AZIENDALI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE 66 l’ Apprendistato in provincia di Pavia • La chiarezza degli obiettivi è valutata sufficiente (3,1/6) riproponendo quella sensazione di “incertezza” manifestata dagli apprendisti; 7 i casi di giudizi anche gravemente insufficienti. • Discreto appare il giudizio sui contenuti didattici (3,7/6) con tre casi di valutazioni più critiche; buono il giudizio sulla durata (4/6) e la metodologia (con numerosi pareri non espressi) (4,3/6). • Sufficiente il giudizio su apprendimenti (3,4) e applicabilità (3,6); molto apprezzata (5,1/6) appare la docenza confermando le positività precedenti. • Apprezzabile infine la soddisfazione complessiva (3,9/6) con due casi di valutazioni più critiche. Non sono stati inseriti i dati dei questionari relativi al corso ESEDIL perché sono stati utilizzati modelli diversi con scala e indicatori specifici. Si rileva comunque un giudizio molto positivo dei tutors (30) per quanto riguarda i contenuti, la docenza e gli aspetti organizzativi. CONCLUSIONI In generale è possibile affermare che gli elementi raccolti al termine dei corsi realizzati nell’ambito del progetto quadro portano ad esprimere una valutazione positiva e le eventuali criticità emerse in alcuni corsi costituiranno occasione di confronto all’interno degli organismi attuatori in un’ottica di miglioramento continuo. Non mancano tuttavia alcuni spunti di riflessione ed in particolare: 1. Sembra emergere con insistenza (ma è un dato che non stupisce) la difficoltà degli imprenditori a "mettersi in sintonia con i tempi e le logiche dell'apprendistato" sganciandosi da modelli e rappresentazioni più vicini ai percorsi di formazione lunga oppure al tirocinio o allo stage. 2. Vi è un elemento, abbastanza comune a tutti i corsi, sul quale vale la pena di soffermarsi: la percezione, da parte dei partecipanti, di poca chiarezza negli obiettivi in ingresso nel percorso formativo. La risposta a questa perplessità manifestata dai partecipanti può venire solo dalle modalità con cui l’intervento formativo viene proposto nel contesto aziendale e dallo spazio che viene dedicato nell’incontro introduttivo del percorso formativo. È anche vero che, in interventi di breve durata, l’attenzione è concentrata necessariamente sui contenuti da svolgere per cui dovrebbe rimanere in carico principalmente al datore di lavoro la spiegazione dei motivi dell’iniziativa e la motivazione a parteciparvi. 67 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 3. Gli esiti della valutazione svolta suggeriscono alcune indicazioni di prospettiva; esse riguardano: • l’opportunità di adottare modelli di intervento misti (aula + affiancamento in azienda-parziale formazione on the job) e metodologie (come le visite guidate) orientati a favorire la ricaduta della formazione in ambito lavorativo o organizzativo; 2000/2005 • l’utilità di dare continuità alle azioni formative sensibilizzando le aziende al concetto di formazione intesa come una delle leve di gestione delle risorse umane da pianificare nel tempo e da finanziare anche con le risorse pubbliche sulle quali tuttavia non si può sempre contare. 68 Il Sistema Apprendistato in Diritto Dovere di istruzione e formazione Il percorso di Formazione esterno in Apprendistato, già riformato con l’art. 16 della 196/97 è stato ulteriormente potenziato per l’obbligo formativo (L. 144/99) con l’introduzione di ulteriori 120 ore di formazione esterna all’impresa, che portano così ad almeno 240 ore (120+120) complessive all’anno il monte ore di formazione o 280 ore (120+160) per l’industria metalmeccanica. Relativamente ai moduli aggiuntivi, il D.M. 16/05/2001 ne ha definito: • le finalità: 1) elevare il livello culturale e le competenze di base dei giovani apprendisti per un più efficace inserimento nel mondo del lavoro; 2) favorire eventuali passaggi nella filiera della Istruzione e Formazione Tecnica Superiore attraverso il conseguimento di standard minimi previsti per l’accesso a tale sistema. • Gli obiettivi formativi e gli standard minimi: i contenuti dei moduli aggiuntivi riguardano tre aree di competenze di base: competenze linguistiche (lingua italiana, lingua straniera), competenze matematiche e competenze informatiche da certificare secondo indicatori internazionali di riferimento. CARATTERISTICHE DELL’UTENZA Le indagini realizzate a livello territoriale evidenziano che l’utenza dei percorsi in diritto e dovere di istruzione e formazione in apprendistato, è caratterizzata, in maggior parte, da soggetti deboli che spesso hanno vissuto esperienze di insuccesso scolastico o di disagio sociale e, a volte, familiare e che hanno sperimentato, con l’apprendistato, un impatto precoce col mondo del lavoro. La formazione esterna per l’apprendistato si trova quindi a dover rispondere ad una serie di domande molto articolate e variegate: da un lato l’esigenza di rispettare i contenuti definiti dal decreto suddetto con la preoccupazione di verificare e attestare i livelli di apprendimento raggiunti nelle differenti aree previste, dall’altro di dover sviluppare un sistema organico di azioni formative coerenti con i bisogni di questa area giovanile molto eterogenea sul piano psicologico, che affronta “un obbligo formativo” non scelto e che generalmente presenta modesti livelli di istruzione di base con carenze di motivazione e risorse personali non sempre adeguate. Possiamo quindi individuare già da ora alcuni “punti fermi” 69 RAPPORTO DI MONITORAGGIO che dovrebbero caratterizzare il livello metodologico dell’offerta formativa: • Riconoscere e valorizzare il più possibile le competenze possedute da ogni singolo utente, partendo dall’area tecnico specialistica per sottolineare lo “status” di lavoratore del giovane apprendista; • Essere in grado di riconoscere i diversi stili di apprendimento dei singoli utenti per individualizzare l’offerta formativa; • Fornire le conoscenze culturali e i livelli di competenza richiesti nelle differenti aree (linguistica, matematica, informatica), utilizzando modalità che partendo dall’esperienze lavorative o personali, riescano ad evidenziarne l’utilità e il legame con il vissuto del soggetto; 2000/2005 La disponibilità finanziaria della Provincia di Pavia pari ad e 154.243,09 (di cui e 82.134,23 derivanti dalla ripartizione delle risorse di cui alla delibera regionale n. VII/18056 del 2/7/2004 ed e 72.108,86 derivanti da residui dei precedenti piani per la formazione esterna degli apprendisti) ha consentito di prevedere l’erogazione di 1.544 ore di formazione esterna con il coinvolgimento di tutti gli apprendisti presenti nella Banca Dati provinciale. Gli apprendisti iscritti nella Banca Dati della Provincia di Pavia a settembre 2004 con meno di 18 anni rappresentavano circa il 2,5% degli iscritti complessivi; su 4.749 occupati erano circa 132 suddivisi nei settori indicati nella Tab 22. 4 • Valorizzare il più possibile le potenzialità dell’alternanza formativa, attraverso una forte interazione con il tutor aziendale. 10 13 4 6 9 23 57 6 RISORSE FINANZIARIE Con Decreto Dirigenziale dell’U.C.O.F.P.L. del Ministero del Lavoro n. 294/V/2003 del 23/10/2003, sono state assegnati alla Regione Lombardia €15.994.298,99, con i quali si intende garantire la formazione esterna a tutti gli apprendisti che devono assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione. Agricoltura Elettricità ed elettronica Industria abbigliamento pelli, moda Industria alberghiera e ristorazione Edilizia Acconciatura estetica Meccanica metallurgia Distribuzione commerciale Altro TAB. 22 ALLIEVI 70 IN DIRITTO E DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUDDIVISI PER SETTORE FP l’ Apprendistato in provincia di Pavia CARATTERISTICHE TECNICHE DEL PROGETTO QUADRO FINANZIATO • Impostazione pedagogica con le differenti scale previste (IALS, ALTE, ALLS, ECDL) e monitoraggio dei percorsi di apprendimento in relazione agli standard prefissati. La particolarità dell’utenza così come descritta nel punto “Caratteristiche dell’utenza” ha richiesto una progettazione caratterizzata dai seguenti elementi: • Realizzazione di interventi caratterizzati da una scelta metodologica didattica basata su modalità attive e con la massima valorizzazione dell’imparare facendo; • Elaborazione di un sistema di valutazione e certificazione dei livelli richiesti, coerente con i punti sopra evidenziati, in grado di dare all’allievo un credito spendibile per il suo iter professionale o per un ulteriore inserimento scolastico/formativo; • Collegamento tra le 120 ore di formazione per l’obbligo formativo con le 120 ore di Formazione per l’apprendistato al fine di evidenziare le caratteristiche di Formazione Continua data la presenza delle competenze tecnico specifiche; • Previsione della presenza di un tutor formativo che assicuri la coerenza Il progetto quadro, approvato il 7 dicembre 2004, prevede la realizzazione di n. 8 azioni formative per apprendisti (di cui n. 2 azioni relative al modulo aggiuntivo di 40 ore per gli apprendisti con il CCNL Metalmeccanica Industria) più n. 3 azioni rivolte ai tutor aziendali. Il progetto è stato avviato l’11/04/2005 e dovrà essere portato a conclusione entro il 31 dicembre 2006. Dei 132 apprendisti previsti inizialmente ne sono stati coinvolti ad oggi 91 in quanto molti di loro sono diventati nel frattempo maggiorenni oppure hanno interrotto il rapporto di lavoro, mentre le azioni dei tutor vedono il coinvolgimento di circa 60 allievi. Per un monitoraggio qualitativo e quantitativo sugli esiti formativi del progetto quadro, però, si rinvia al un ulteriore approfondimento alla conclusione del progetto stesso prevista, come già detto, al prossimo 31 dicembre 2006. 71 Appendice 1 Andamento delle assunzioni nei vari comparti produttivi Tabelle RAPPORTO 180 DI MONITORAGGIO 2000/2005 250 168 211 160 207 200 140 131 120 150 103 100 130 81 80 106 59 60 107 100 100 52 40 61 50 32 20 40 11 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 2005 1999 2000 BARBIERI - PARRUCCHIERI 2001 2002 2003 2004 2005 EDILIZIA 450 450 407 404 400 329 400 391 320 388 352 350 350 350 343 314 300 300 270 250 250 200 200 150 295 150 152 127 100 100 95 78 50 50 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 1998 2005 COMMERCIO 1999 2000 2001 2002 2003 METALMECCANICA ARTIGIANI 74 2004 2005 l’ Apprendistato in provincia di Pavia 180 80 165 160 157 75 155 148 70 140 64 64 67 60 129 51 120 50 108 100 41 40 80 30 60 29 57 20 50 40 15 10 20 0 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 1998 METALMECCANICA INDUSTRIA 292 283 250 200 148 150 133 116 100 82 72 50 29 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2000 2001 2002 2003 STUDI PROFESSIONALI 350 300 1999 2004 2005 PUBBLICI ESERCIZI 75 2004 2005 Appendice 2 Normativa in materia di apprendistato TITOLO II ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA Legge 19 gennaio 1955, n. 25 Disciplina dell’apprendistato (pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1955, n. 35) Testo vigente TITOLO I COMITATO CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO Articolo 1 Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato ed occupazione dei giovani lavoratori. La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, il quale chiamerà a farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla formazione della Commissione centrale. Articolo 2 L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima. [Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.]34 Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa. Articolo 3 [Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente. I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento. È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.]35 Articolo 4 L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto. Articolo 5 Nelle località dove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'assunzione dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato. Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato, non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso. L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite. Articolo 6 [Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.]36 In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859. 78 l’ Apprendistato in provincia di Pavia TITOLO III Durata dell’apprendistato e orario di lavoro Articolo 7 [L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro. Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque anni].37 Articolo 8 I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività. Articolo 9 Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi. Articolo 10 L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto col Ministro per la Pubblica Istruzione. È in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6. dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico; di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi; di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto; di concedere un periodo annuale di ferie retribuite; di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in genere a quelle a incentivo; di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza; di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio; di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento; di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie. TITOLO IV Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista Articolo 12 L'apprendista deve: obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti; prestare nell'impresa la sua opera con diligenza; comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa; frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare; osservare le norme contrattuali. Articolo 11 Il datore di lavoro ha l'obbligo: di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato; di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione Articolo 13 La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio. L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità di produzione conseguita dall'apprendista. 79 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Articolo 14 La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età. Articolo 15 Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori. All'apprendista da considerarsi capo famiglia agli effetti del testo unico delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto. TITOLO V Formazione professionale dell'apprendista Articolo 16 La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare. L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale applicazione ad esso. L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale. I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, sentiti i Ministeri dell'Industria e del Commercio e dell'Agricoltura e Foreste. Articolo 17 La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita. La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di studio adeguato. Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di 2000/2005 preparazione scolastica. Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col Ministero della Pubblica Istruzione, le sedi delle scuole statali. L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della Pubblica Istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che si propongono l'esercizio di tale attività. Articolo 18 Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato. In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità. La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà essere scritta sul libretto individuale di lavoro. Articolo 19 Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di servizio del lavoratore. TITOLO VI Previdenza e assistenza Articolo 20 [È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti. Alla gestione affluiscono: a) una quota parte del contributo annuo 80 l’ Apprendistato in provincia di Pavia dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto col Ministro per il Tesoro; b) una quota parte dei contributi straordinari previsti dall'art. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro; c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato; d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi; e) i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati. Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui all'art. 1, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede; 1) al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti; 2) alla spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della formazione professionale degli apprendisti; 3) al sovvenzionamento dei centri di orientamento e di addestramento professionale].38 Articolo 21 Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme: assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di tale assicurazione; assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni: assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale; assistenza specialistica ambulatoriale; assistenza farmaceutica; assistenza ospedaliera; assistenza ostetrica; assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia; assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per: le prestazioni concernenti la cura; le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della legge 28 febbraio 1953, n. 86; l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale. Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia, secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati. Articolo 22 Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non soggetto all'obbligo di detta assicurazione. Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto, con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e gli istituti interessati nelle seguenti misure: per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40; per l'assicurazione contro le malattie, lire 60; per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui lire 38 dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere agli effetti della determinazione della pensione base; per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14; per assegni familiari, lire 6. Nessun onere contributivo grava sull'apprendista. Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere 81 RAPPORTO DI MONITORAGGIO considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere. Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41, lettera b) del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765. Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge, se particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale. TITOLO VII Sanzioni penali Articolo 23 I datori di lavoro sono puniti: con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3; con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni violazione alle norme dell'art. 11. [Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale].39 Articolo 24 Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti sono soggetti a norma della presente legge. 2000/2005 TITOLO VIII Dell'apprendistato artigiano Articolo 25 Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso, sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica più idonei ai loro scopi produttivi. Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586. In ogni caso i giovani assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non sono computabili nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente. Articolo 26 Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24. Articolo 27 I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle liste dei disoccupati. L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza malattie. 82 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Articolo 28 [Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264. L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale in maniera forfettaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani].40 Articolo 29 Gli imprenditori artigiani sono puniti: con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27, primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge; con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a ottocentomila per ogni apprendista notificato come assunto che non eserciti effettivamente l'apprendistato. [Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo comma].41 TITOLO IX Norme finali Articolo 30 Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione della presente legge. Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita, col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000. Articolo 31 Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati. Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli. Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1. In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro, non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla gestione prevista dall'art. 20. Articolo 32 In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con quello per il Tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge. Articolo 33 È abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739. È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile con la presente legge. 34. Comma abrogato dall’art. 85, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 276/2003 35. Comma abrogato dall’art. 85, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 276/2003 36. Comma abrogato dall'art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196 37. Articolo abrogato dall'art. 16 L. 24 giugno 1997, n. 196 38. Abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845 40. Articolo abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845 41. Comma abrogato dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507. 83 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 2000/2005 mo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: Legge 8 agosto 1985, n. 443 Legislazione nazionale in materia di artigianato 1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana; Omissis Art. 4. Limiti dimensionali. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti; 2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana; 3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana; 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; 5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali; 6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta. Omissis c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;42 d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti; e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massi- 42. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono stati individuati ex novo dal D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento su misura. 84 l’ Apprendistato in provincia di Pavia I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l’applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando per il settore artigiano quanto disposto dall’articolo 4 della legge 8 Agosto 1985, n. 443. Legge 28 Febbraio 1987, n. 56 Norme sull’organizzazione del mercato del lavoro Omissis (Pubb. G.U. 3/03/1987, n.51, S.O.) Regolamento (CEE) N. 2081/93 del Consiglio delle Comunita’ Europee Omissis Art. 21. Disposizioni in materia di apprendistato. In deroga a quanto disposto dall’articolo della legge 19 gennaio 1955, n. 25, come modificato dalla legge 2 Aprile 196, n. 424, l’imprenditore che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. Per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, l’apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento al periodo ritenuto necessario all’apprendimento, senza distinzioni basate sull’età del lavoratore. La durata dell’apprendistato non può essere superiore a 5 anni. Ferma rimanendo per l’impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall’articolo 26 della legge 19 Gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa. Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato. Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono elevare fino a 29 anni l’età massima di cui all’articolo 6 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale. I benefici contributivi previsti dalla legge 19 Gennaio 1955 n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza e assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti Omissis III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI Articolo 8 Obiettivo n. 1 1. Le Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono Regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria Rientrano tra queste Regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Laender tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole Canarie e Madera ed altre Regioni il cui PIL pro capite si avvicina a quello delle Regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1. Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996. Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di 85 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Western Moray sono aggiunti all'elenco delle Regioni dell'obiettivo n. 1. 2. L'elenco delle Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 è contenuto nell'allegato I. 3. L'elenco delle Regioni è valido per sei anni a decorrere dal 10 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il periodo successivo alla scadenza di cui sopra. Omissis Articolo 9 Obiettivo n. 2 1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano Regioni, Regioni frontaliere o parti di Regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane. 2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unità territoriale del livello NUTS III che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti: a. il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media comunitaria registrata negli ultimi tre anni; b. rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975; c. il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso. L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, può estendersi anche: a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) nonché a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1; a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione superiore di almeno il 50 % alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale; a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti indu- 2000/2005 striali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di rilievo in settori industiali determinanti per il loro sviluppo economico con conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone; a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica di aree industriali degradate; ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi. Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terrà conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale. Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realtà specifiche che differiscono sul tasso di attività o di occupazione reale delle popolazioni. Omissis ALLEGATO I Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 BELGIO: Hainaut GERMANIA: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen GRECIA: L'intero paese SPAGNA: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla -La Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia FRANCIA: Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, Douai e Valenciennes IRLANDA: L'intero paese ITALIA: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia PAESI BASSI: Flevoland PORTOGALLO: L'intero paese REGNO UNITO: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside, Northern Ireland 86 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Legge 24 giugno 1997, n. 196 (pubbl. G.U. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.) Omissis Articolo 16. Apprendistato. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le Regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro, l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formati- vo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta. N.B. Vedi testo modificato da D.L. 214/99, convertito in L. 263/99. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutor nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutor. Con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministra- 87 RAPPORTO DI MONITORAGGIO tive per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento degli obblighi scolastici. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999. Omissis DECRETO 8 aprile 1998 (Pubbl. G.U. 14.5.1998, S.G., n. 110) Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti. IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione; Visto l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997, n.196, concernente l’emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le Regioni; Vista la proposta del comitato istituto con Decreto del Presidente del 2000/2005 Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996; Sentito il parere della Conferenza Stato Regioni; Decreta: Articolo 1 I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all’azienda di cui all’articolo 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministro della Pubblica Istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni. I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e con la partecipazione delle Regioni, entro sei mesi dalla data del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative. Articolo 2 Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare. I contenuti della formazione esterna all’azienda, tra loro connessi e complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi, sono articolati come segue: a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche (di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell’attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro; b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame. 88 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico, economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n. 196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva. La formazione esterna all’azienda, purché debitamente certificata ai sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell’ambito del sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell’obbligo, ed è evidenziata nel curriculum del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno essere certificate come crediti formativi. Articolo 3 In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma dell’articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi già completati, purché siano in grado di dimostrare l’avvenuta partecipazione ai corsi. Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere gli accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego ridotto, i relativi contenuti formativi e la durata dell’apprendistato. Articolo 4 1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano alla regione la persona che svolge funzioni di tutor, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna. 2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell’impresa. 3. I decreti di cui all’art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor e gli eventuali momenti formativi per l’acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2. 4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all’attività formativa svolta. Articolo 5 Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato è consegnato al lavoratore. 2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell’attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 3. Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto. Articolo 6 Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all’art. 16, comma 2, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 89 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 99/51/CE Decisione del Consiglio del 21 dicembre 1998 relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (Pubblicata sulla GUCE L 017 del 22/01/1999 Pag. 0045 – 0050) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, - visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127, - vista la proposta della Commissione, - visto il parere del Comitato economico e sociale, - deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 C del trattato, - considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi, favorendo in particolare la mobilità delle persone in formazione ed escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri; - considerando che con la decisione 63/266/CEE il Consiglio ha stabilito i principi generali e ha fissato alcuni obiettivi fondamentali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale; che con la decisione 94/819/CE esso ha adottato il programma d'azione Leonardo da Vinci per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea; - considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto alla Commissione di intraprendere uno studio sul ruolo dell'apprendistato nella creazione di posti di lavoro; che il ruolo importante dell'apprendistato è stato messo in evidenza dalla Commissione con la comunicazione «Promuovere la formazione in apprendistato in Europa»; - considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1979 relativa alla formazione in alternanza dei giovani, gli Stati 2000/2005 membri favoriscono lo sviluppo di legami effettivi tra la formazione e l'esperienza sul luogo di lavoro; - considerando che la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 invita gli Stati membri a promuovere la trasparenza delle certificazioni della formazione professionale; - considerando che nelle conclusioni adottate il 6 maggio 1998 relative al Libro bianco della Commissione «Insegnare e apprendere. Verso una società conoscitiva» il Consiglio insiste sulla necessaria cooperazione tra la scuola e l'impresa; che negli «Orientamenti in materia di occupazione per il 1998» e per il 1999 si chiede agli Stati membri di migliorare le prospettive occupazionali per i giovani, offrendo loro qualifiche rispondenti alle esigenze del mercato; che, in tale contesto, il Consiglio invita gli Stati membri, se necessario, ad istituire sistemi di apprendistato o a svilupparli; - considerando che gli istituti preposti alla formazione, da un lato, e le imprese, dall'altro, possono costituire spazi complementari per l'acquisizione di conoscenze e di competenze generali, tecniche, sociali e personali; che, in tale prospettiva, la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, contribuisce significativamente ad un migliore inserimento sociale e professionale nella vita attiva e nel mercato del lavoro; che essa può andare a beneficio di varie categorie di persone e dei vari livelli d'istruzione e di formazione, ivi compresi i tipi d'istruzione superiore; - considerando che la risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994 sulla qualità e l'interesse della formazione professionale sottolinea l'importanza della formazione alternata a periodi di lavoro e la necessità di intensificare i periodi di formazione professionale in altri Stati membri, nonché di inserire tali periodi nei programmi nazionali di formazione professionale; - considerando che, allo scopo di promuovere tale mobilità, è auspicabile istituire un documento denominato «Europass-Formazione» che comprovi, a livello comunitario, il periodo o i periodi di formazione svolti in un altro Stato membro; - considerando che occorre assicurarsi della qualità di tali periodi di mobilità transnazionale; che gli Stati membri hanno una responsabili- 90 l’ Apprendistato in provincia di Pavia tà particolare in materia; che la Commissione, collaborando strettamente con gli Stati membri, dovrebbe predisporre un dispositivo d'informazione reciproca e di coordinamento delle iniziative e dei dispositivi elaborati dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione; - considerando che il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo sull'occupazione ha riconosciuto il ruolo determinante delle piccole e medie imprese (PMI) per la creazione di posti di lavoro duraturi; - considerando che la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, presso le microimprese, le PMI e nel settore dell'artigianato costituisce un importante strumento d'inserimento professionale; che occorre tener conto delle loro esigenze specifiche in questo campo; - considerando che la persona che effettua una formazione dovrebbe essere debitamente informata delle disposizioni pertinenti in vigore nello Stato membro ospitante; - considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere ogni forma di discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla razza, sulle opinioni e sulle credenze; - considerando che nella raccomandazione del 30 giugno 1993 relativa all'accesso alla formazione professionale permanente il Consiglio incoraggia l'accesso delle donne e la loro partecipazione effettiva a tale formazione; che occorre pertanto promuovere le pari opportunità in sede di partecipazione ai percorsi europei; che a tal fine devono essere adottati provvedimenti adeguati; - considerando che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, ha il compito di assicurare la coerenza globale tra l'attuazione della presente decisione e i programmi e le iniziative comunitari nel campo dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù; - considerando che occorre provvedere al controllo permanente di tale attuazione; che, di conseguenza, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale su detta attuazione e a formulare ogni proposta necessaria per il futuro; - considerando che è necessario prevedere, tre anni dopo l'adozione della presente decisione, una valutazione del suo impatto e un bilan- cio delle esperienze acquisite, che consentano di prendere in considerazione l'eventuale adozione di misure correttive; - considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, nella presente decisione è inserito un importo finanziario di riferimento, per facilitare l'introduzione del provvedimento Europass, senza per questo precludere le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato; che il sostegno finanziario fornito attraverso il bilancio comunitario è limitato a una fase iniziale compresa tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004; - considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista per l'istituzione del documento «Europass-Formazione» richiedono una misura coordinata sul piano comunitario in ragione della diversità dei sistemi di formazione degli Stati membri; che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questi obiettivi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 - Oggetto 1. La presente decisione ha per oggetto l'istituzione, in base ai principi comuni definiti all'articolo 3, del documento denominato «EuropassFormazione». Esso è destinato ad attestare a livello comunitario il o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso, l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione (denominati «percorsi europei»). 2. L'utilizzazione di tale documento e la partecipazione ai percorsi europei sono facoltative e non comportano altri obblighi né conferiscono diritti diversi da quelli definiti dalla presente decisione. Articolo 2 - Definizioni Ai fini della presente decisione, tenuto conto delle differenze esistenti negli Stati membri fra i sistemi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, valgono le seguenti definizioni: 1) «percorso europeo»: previo accordo sull'utilizzazione dell'EuropassFormazione, qualsiasi periodo di formazione professionale svolto da 91 RAPPORTO DI MONITORAGGIO una persona in uno Stato membro (Stato membro ospitante) diverso da quello in cui la persona segue una formazione integrata dal lavoro (Stato membro di provenienza) e nell'ambito di tale formazione; 2) «persona che segue una formazione integrata dal lavoro»: colui che, indipendentemente dall'età, segue una formazione professionale a qualsiasi livello, ivi compresa l'istruzione superiore. Tale formazione, riconosciuta o attestata dalle autorità competenti nello Stato membro di provenienza secondo le rispettive legislazioni, procedure o prassi in vigore, comporta periodi strutturati di formazione, in un'impresa ed eventualmente in un istituto o centro di formazione, quale che sia la posizione giuridica della persona in questione (parte di un contratto di lavoro, di un contratto di apprendistato, allievo o studente); 3) «tutor»: colui che, presso un datore di lavoro privato o pubblico o un istituto o centro di formazione dello Stato membro ospitante, è incaricato di aiutare, informare, guidare e seguire durante il loro percorso europeo le persone che seguono una formazione; 4) «Europass-Formazione»: documento attestante che il suo titolare ha effettuato uno o più periodi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in un altro Stato membro, secondo le modalità di cui alla presente decisione; 5) «organismo d'accoglienza»: organismo dello Stato membro ospitante (in particolare, datore di lavoro privato o pubblico, istituto o centro di formazione) con cui è stato istituito un partenariato con l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza per effettuare un percorso europeo. Articolo 3 - Contenuto e principi comuni Le seguenti condizioni si applicano all'utilizzazione dell'Europass-Formazione: ogni percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato; l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza e l'organismo d'accoglienza stabiliscono, nell'ambito del partenariato, il contenuto, gli obiettivi, la durata e le 2000/2005 modalità del percorso europeo; percorso europeo è seguito e controllato da un tutor. Articolo 4 - Europass-Formazione 1. Il documento comunitario d'informazione denominato «EuropassFormazione», il cui contenuto e la cui presentazione sono descritti nell'allegato, viene rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza a chiunque effettui un percorso europeo. 2. L'Europass-Formazione: precisa la formazione professionale seguita, nell'ambito della quale è stato effettuato il percorso europeo, nonché la qualifica o il diploma, il titolo o qualsiasi altro certificato conseguito durante la formazione; specifica che il percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato; identifica il contenuto del percorso europeo, fornendo informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o la formazione seguita durante il percorso nonché, se del caso, le competenze acquisite e il metodo di valutazione delle stesse; indica la durata del percorso europeo organizzato dall'organismo d'accoglienza durante l'esperienza professionale o la formazione; identifica l'organismo d'accoglienza; identifica la funzione del tutor; è rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza. Esso contiene, per ciascun percorso europeo, un'attestazione che è parte integrante dell'Europass-Formazione, compilata dall'organismo d'accoglienza e firmata da quest'ultimo e dal beneficiario. Articolo 5 - Coerenza e complementarità Nel rispetto delle procedure previste dai programmi e dalle iniziative comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, ed entro i limiti delle risorse a questi assegnati, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza globale fra l'attuazione della presente decisione e tali programmi e iniziative. 92 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Articolo 6 - Misure d'incoraggiamento e di accompagnamento 1. La Commissione assicura la realizzazione, la diffusione ed il controllo adeguati degli «Europass-Formazione» in stretta cooperazione con gli Stati membri. A tal fine, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi preposti all'attuazione a livello nazionale, in stretta cooperazione con le parti sociali nonché, se del caso, con gli organismi rappresentativi della formazione integrata dal lavoro. A tal fine, ciascuno Stato membro adotta misure per: facilitare l'accesso all'Europass-Formazione diffondendo le informazioni necessarie; permettere una valutazione delle azioni eseguite; e favorire pari opportunità, in particolare sensibilizzando tutte le persone interessate. In stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione predispone un sistema di reciproca informazione e di coordinamento. Nell'attuare le disposizioni della presente decisione, la Commissione e gli Stati membri tengono conto dell'importanza delle PMI e dell'artigianato, nonché delle loro esigenze specifiche. Articolo 7 - Finanziamento Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004, l'importo finanziario di riferimento necessario è pari a 7,3 milioni di ECU. Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie. Articolo 8 - La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000. Articolo 9 - Valutazione Tre anni dopo l'adozione della presente decisione, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua attuazione, valuta l'impatto della presente decisione sulla promozione della mobilità nella formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, propone eventuali misure correttive per renderne più efficace l'azione e formula qualunque proposta reputi necessaria, anche in materia di bilancio. Articolo 10 - Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998. Per il Consiglio Il presidente M. BARTENSTEIN ALLEGATO «EUROPASS-FORMAZIONE» DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO Il documento si presenta nella forma di un libretto formato A5. Esso comprende, oltre alla copertina, 12 pagine. PRIMA PAGINA DI COPERTINA In questa pagina devono figurare: il termine «Europass-Formazione»; l'emblema della Comunità europea. SECONDA PAGINA DI COPERTINA Presentazione generale dell'«Europass-Formazione» (lingua nella quale è stata effettuata la formazione nello Stato membro di provenienza). «Il presente documento comunitario d'informazione "Europass-Formazione" è conforme alla decisione 1999/51/CE del Consiglio dell'Unione europea relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (GU L 17 del 22. 1. 1999, pag. 45). Esso (articolo 1 della decisione) attesta a livello comunitario il periodo o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione. Esso è rilasciato da... (organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza). (Data e firma)» PAGINA 1 (LINGUA DELL'ISTITUTO Identità del beneficiario: cognome, nome, firma. 93 DI PROVENIENZA) RAPPORTO DI MONITORAGGIO Nella terza pagina di copertina figurano le varie voci nelle altre lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. PAGINA 2 (LINGUA DELL'ORGANISMO DI ACCOGLIENZA) Percorso europeo 1 Formazione professionale seguita; questo percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato membro di provenienza; contenuto del percorso europeo con informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o sulla formazione seguita durante tale percorso e, se del caso, competenze acquisite e metodo di valutazione; durata del percorso europeo; indicazione dell'organismo di accoglienza; cognome e funzione del tutor; firma dell'organismo di accoglienza e del beneficiario. PAGINA 3 (LINGUA DELL'ISTITUTO DI PROVENIENZA) Percorso europeo 1 Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua dell'istituto di provenienza. PAGINA 4 (LINGUA DEL BENEFICIARIO) Percorso europeo 1 Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua del beneficiario se quest'ultima è diversa da quella utilizzata nelle pagine 1 e 2, purché sia una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea. PAGINE 5, 6 E 7 Percorso europeo 2 (se necessario) PAGINE 8, 9 E 10 Percorso europeo 3 (se necessario) 2000/2005 Legge 17 maggio 1999, n. 144 Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali. Omissis Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza. Art. 68 - Obbligo di frequenza di attività formative. 1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani, ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione: a) nel sistema di istruzione scolastica; b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale; c) nell'esercizio dell'apprendistato. 2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro. 3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento. 94 l’ Apprendistato in provincia di Pavia 4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede: a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno 2001; b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002. A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui al D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e alle Province autonome di Trento e di Bolzano. Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza. Art. 69.- Istruzione e formazione tecnica superiore. 1.Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112. 2.Le Regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, la Conferenza unificata di cui al 95 RAPPORTO DI MONITORAGGIO D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile. 3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale. 4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle Regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in ambito nazionale. Omissis 2000/2005 D.M. 20 maggio 1999, n. 179 IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Visto l’art.16 della legge 24 giugno 1997 n.196 recante disposizioni in materia di apprendistato; Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti; Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall’art.1 di tale decreto garantendo la necessaria flessibilità nell’individuazione dei contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell’art.2 dello stesso decreto; Acquisita l’intesa del Ministro della Pubblica Istruzione; Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni; Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le Regioni; DECRETA Art. 1 1. Le attività formative per apprendisti di cui all’art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto di lavoro, sicurezza sul lavoro. COMPENTENZE RELAZIONALI • Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale; • Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione interna e/o esterna); • Analizzare e risolvere situazioni problematiche; • Definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa; ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA • Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa (dei rispettivi settori); 96 l’ Apprendistato in provincia di Pavia • Conoscere i principale elementi economici e commerciali dell’impresa: - le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa (produttività, efficacia e efficienza); - il contesto di riferimento di un’impresa (forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.); • Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla soddisfazione del cliente; • Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche in forma associata; DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO • Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto di lavoro e gli istituti contrattuali; • Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori; • Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo del lavoro; SICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE) • Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla sicurezza sul lavoro; • Conoscere i principali fattori di rischio; • Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione. 2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere dedicato all’accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l’apprendista e la struttura formativa. Art.2 1. I contenuti di cui all’art.2 lettera b) del decreto del Ministero del Lavoro dell’8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi: • conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale; • conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità; • conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro; • conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro (attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro); • conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale; • conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto. 2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell’apprendista. Art.3 1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell’accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell’individuazione dei fabbisogni formativi. 2. Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti. Art.4 1. Per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.1, comma 2 del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre rappresentanti delle Regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell’ISFOL. La Commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. Art.5 1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all’art.1, comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attività formative facendo riferimento agli obiettivi formativi indicati agli artt.1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative. Roma, 20 maggio 1999 97 IL MINISTRO Antonio Bassolino RAPPORTO DI MONITORAGGIO Circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione Generale per l'impiego - Divisione III 17 gennaio 2000, n. 4 2000/2005 D.M. 28 febbraio 2000 Roma, 17 gennaio 2000 "Disciplina generale del collocamento obbligatorio" Disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale ai sensi dell’art. 16 comma 3 della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante "Norme in materia di promozione dell’occupazione" Prot. n. 134/M165 IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE Oggetto: Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili". Omissis BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA La base di computo viene calcolata sull'organico complessivo dell'azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della legge n. 68, riguardanti settori nei quali è precluso l'inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste nell'articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista. Omissis VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione; VISTO l’art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato; VISTO il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196, concernente l’emanazione di disposizioni relative alle esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale per l’apprendistato; SENTITO il parere delle Regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale; DECRETA Art. 1 1. Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione sul luogo di lavoro. 2. Il tutor collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza. 3. Il tutor esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dal- 98 l’ Apprendistato in provincia di Pavia l’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro. Art. 2 1. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante. 2. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve: a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato; b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista; c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa; 3. Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica. 4. Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla legge-quadro di settore. Art. 3 1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze: a. conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza; b. comprendere le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica di settore e/o aziendale in materia di formazione; c. gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda; d. gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista; e. pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa; f. valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento. I tutori di cui al comma 1 dell’articolo 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all’avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al comma 2 dell’articolo 1 del presente decreto nell’ambito delle attività formative per apprendisti. La concessione delle agevolazioni contributive di cui all’art. 16 comma 3 della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del Lavoro, Regioni e parti sociali. Roma, 28 febbraio 2000 IL MINISTRO CESARE SALVI Decreto Ministeriale del 31 maggio 2001 VISTO l’art. 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, comma 1, lettera e); VISTO l’art. 142 del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112, comma 1, lettera c); VISTO la lettera a) dell’allegato B dell’Accordo Stato Regioni 18/2/2000 e acquisite le risultanze dell’esame istruttorio della Commissione prevista dalla stessa lettera a); VISTO il parere favorevole delle Regioni; DECRETA Art. 1 Finalità 1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Art. 2 Oggetto della certificazione 1. Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell'art. 99 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi. Art. 3 Individuazione degli standard 1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le Regioni, previo confronto con le Parti sociali, definisce con provvedimenti successivi gli standard minimi di competenza. 2. Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi: a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o aree che le caratterizzano; b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze; c) l’individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione di cui all’art. 2 del presente provvedimento. 3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale si avvale di Commissioni settoriali composte da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, delle Regioni e delle Parti sociali. Tali Commissioni operano, con l’assistenza tecnica dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli Organismi bilaterali delle Parti sociali e delle rilevazioni regionali. Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie didattiche. 4. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli 2000/2005 standard minimi nazionali definiti ai sensi del presente articolo. Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalità per l’automatico riconoscimento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000. 5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate dalle Regioni. Art. 4 Soggetti responsabili della certificazione 1. La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni che, sempre nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al successivo art. 5. 2. Le Regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche attraverso la definizione di comuni procedure e l’adozione di strumenti all’uopo previsti. Art. 5 Tipologia delle certificazioni 1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata: a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal Decreto 12 marzo 1996 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale; b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono all’acquisizione di qualifica di cui alla lettera a); c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta degli interessati, per l’ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione e di formazione professionale o per l’acquisizione di una qualifica o di un titolo di studio. 2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel 100 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’Allegato B comma d) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000. Art. 6 Riconoscimento dei crediti formativi 1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale, determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza. 2. Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall’art. 5 del presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri: - coerenza con gli standard di competenze di cui all'art. 3:in questo caso il credito è spendibile su tutto il territorio nazionale; - presenzadi specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all’oggetto del credito: in questo caso il credito è spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall'accordo stesso. Art. 7 Sperimentazioni 1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva diffusione, sono assicurate da sperimentazioni specifiche cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, le Regioni e le Parti sociali. 2. Il monitoraggio delle esperienze nonché la valutazione dei risultati sono effettuate dalla Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, allargata alle Parti sociali, che si avvale dell'assistenza tecnica dell' Isfol. 3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard minimi di competenza, le Regioni possono provvedere autonomamente in via provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle certificazioni relative. IL MINISTRO Legge 14 febbraio 2003, n. 30 "Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro" (G. U. n. 47 del 26 Febbraio 2003) Omissis Art. 2. (Delega al Governo in materia di riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio) 1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministro per le Pari Opportunità, di concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro per gli Affari Regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato alla occupazione; b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture 101 RAPPORTO DI MONITORAGGIO pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda; c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa; d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro; 2000/2005 le, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti delle Regioni, d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell'attività formativa in azienda. e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo, tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo anche criteri di automaticità; g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in genera- 102 Omissis l’ Apprendistato in provincia di Pavia ne per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua ad applicarsi la vigente normativa in materia. D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276 Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30. Art. 48. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni. (GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159) Omissis Titolo VI APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO Capo I Apprendistato Art. 47. Definizione, tipologie e limiti quantitativi 1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie: a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione; b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale; c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. 2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigia- 2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. 3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle 103 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53; c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti; d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; f) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. Art. 49. Apprendistato professionalizzante 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 2000/2005 3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che, in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei. 4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base ai seguenti principi: a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraaziendale; b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo; c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile; d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al comma 3. e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. 5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi: a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali; b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro com- 104 l’ Apprendistato in provincia di Pavia parativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai soggetti esterni; c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali; d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo; e) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. 5 bis. Fino all’approvazione della Legge Regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Art. 50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione 1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. 2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. 3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative. Art. 51. Crediti formativi 1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale. 2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero della Pubblica Istruzione, della Università e della Ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle competenze delle Regioni e Province autonome e di quanto stabilito nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 maggio 2001. Art. 52. Repertorio delle professioni 1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il repertorio delle professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno parte il Ministero della Pubblica Istruzione, della Università e della Ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni. Art. 53. Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali 1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto. 2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione, 105 RAPPORTO DI MONITORAGGIO restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni. Omissis Titolo IX DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Art. 85. Abrogazioni 1. Dalla data di entrata in vigore del presente D. Lgs. sono abrogati: a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264; b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25; c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369; d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608; f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196; g) l'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72; h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442; i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto. 2. All'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, le parole da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse. 2000/2005 Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Circolare N. 40/2004 (GU n. 249 del 22-10-2004) Roma 14 ottobre 2004 Oggetto: Il nuovo contratto di apprendistato 1. PREMESSA Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del D. Lgs. n. 276 del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144) attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda. Va peraltro subito precisato che con il D. Lgs. n. 276 del 2003 l'apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni. Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione e lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in via transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, recante "Disposizioni correttive del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro". Diversa è invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e ss. del D. Lgs. n. 276 del 2003, in cui la formazione del lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale. Il nuovo apprendistato, così come configurato nel D. Lgs. di riforma del mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un 106 l’ Apprendistato in provincia di Pavia reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo tutto l'arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato: 1) l'apprendistato per l'espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione. Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi della istruzione e quelli della formazione professionale. Tale raccordo è particolarmente evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua piena operatività la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003. Anche l'apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui è subordinata l'applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del D. Lgs. n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto da considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei limiti e alle condizioni di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 276 del 2003. Le Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto. 2. LIMITI QUANTITATIVI ALLE ASSUNZIONI DI APPRENDISTI In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità dell'istituto, è stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero massimo di tre. Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le quali resta applicabile la disciplina di cui all'articolo 4 della legge n. 443 del 1985. In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del d.lgs n. 276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto alla autorizzazione dell'ente bilaterale. Non potranno altresì essere considerate legittime, neppure ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore. 3. APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE 3.1 Le finalità L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento dell'alternanza scuola – lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18 107 RAPPORTO DI MONITORAGGIO anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto. Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 3.2 L'ambito di applicazione soggettivo Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio. 3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal D. Lgs. n. 276 del 2003 è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al momento operativo. 4. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 4.1 Le finalità Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di compe- 2000/2005 tenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato. 4.2 L'ambito di applicazione soggettivo Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai 18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del D. Lgs. n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53. Tali limiti d'età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non si considerano applicabili fino alla piena operatività dell'istituto. 4.3 La disciplina del rapporto Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in attesa delle discipline regionali, che andranno adottate d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda i profili formativi. E' tuttavia opportuno fornire taluni primi chiarimenti in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante è già stato oggetto di regolamentazione da parte di contratti collettivi nazionali con contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la ratio del D. Lgs. n. 276 del 2003. Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà, in primo luogo, essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All'interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere conseguita al termine del rapporto e il piano formativo individuale. Il piano formativo individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere allegato al contratto a pena di nullità dello stesso. Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata massima di sei anni. È rimessa alla contratta- 108 l’ Apprendistato in provincia di Pavia zione collettiva la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così come indicata altresì nell'istituendo "Repertorio delle professioni" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Resta dunque inteso che, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera di Regioni e parti sociali resta in vigore la vigente normativa in materia anche per quanto attiene la durata del contratto di apprendistato. Per nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva. Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente ad un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei due contratti non potrà essere superiore ai sei anni. Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano formativo individuale non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per il datore di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso l'apprendista ha diritto alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo di apprendistato. La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25 e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955, relative ai diritti e doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente previsto dall'articolo 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto, così come regolata dall'articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del termine del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a norma dell'articolo 2118 del Codice civile. L'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto ha tuttavia espressamen- te abrogato sia l'articolo 2, comma 2, sia l'articolo 3 della legge n. 25 del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa regionale regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, è da ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al D. Lgs. n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del lavoro che infatti è immediatamente operativa. 4.4 La retribuzione dell'apprendista e gli incentivi economici e normativi All'articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso regolato dall'articolo 53, comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti. 4.5 Il profilo formativo La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del Titolo V della Costituzione, intervenuta con legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e 109 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale. L'articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque che si tratti di "formazione formale", ossia di una formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti di e-learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene che, in conformità con quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, il ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate competenze all'accompagnamento del lavoratore. È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003. 2000/2005 5. APPRENDISTATO PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE 5.1 Le finalità L'apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di un titolo di studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio 1999, n.144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con una specializzazione tecnica superiore. L'articolo 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore come previsto all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144. 5.2 L'ambito di applicazione soggettivo Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di età compresa tra i tra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Il contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora siano in possesso di un titolo di studio. Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. 5.3 La disciplina del rapporto La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione informale. Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per quanto attiene ai profili formativi e anche caso per caso, dalle Regioni ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di 110 l’ Apprendistato in provincia di Pavia lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nonché con le Università o altre istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici e coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un tutor formativo nominato dall'Università o dall'Istituto formativo. Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di nullità dello stesso. L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità dei percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la frequenza dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore. L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale. Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le Università e gli altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo individuale. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25 del 1955 e successive modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell'apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale. 6. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalle Province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale. Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi. In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi, in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata, il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale di dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista. Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità per lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di apprendistato. 7. CONTENUTO FORMATIVO IN CASO DI PRESTAZIONI EROGATE A DISTANZA Quando l'azienda opera per l'erogazione "a distanza" di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di controllo, monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono secondo i sistemi e-learning anche attraverso tele-affiancamento e video-comunicazione da remoto. Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva 111 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Protocollo d'intesa tra Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale Orientamento e Formazione Professionale dei Lavoratori (di seguito denominata M.L.P.S.- DG O.F.P.L.) e la Regione Lombardia Assessorato alla Formazione, all’Istruzione e al Lavoro ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione può essere adottata per l'attività di tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle modalità e dagli strumenti tecnologici sopradescritti. 8. DISCIPLINA SANZIONATORIA L'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, così come modificato dall'articolo 11 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di apprendistato. A tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps, a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo. In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale. Firmato IL MINISTRO Roberto Maroni 2000/2005 per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell'apprendistato In attuazione dell'art. 50 del Decreto Legislativo del 10 settembre 2003 n. 276 Apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione PREMESSO CHE Nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per l'obiettivo 3, il MLPS DG OFPL è titolare del Programma Operativo Nazionale (PON) "Azioni di sistema", approvato con Decisione della Commissione Europea n. C (2000) 2079 del 21.9.2000, la cui riprogrammazione per il periodo 20042006 è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del 4.2.2004 ed approvata con Decisione del C (2004) 2913 - H 1075 del 20 luglio 2004. All'interno del Complemento di Programmazione del predetto PON, modificato dall'ultimo dal Comitato di Sorveglianza del 4/2/2004, è stata prevista nell'ambito della Misura CI l'azione 6 "Apprendistato e contratti di inserimento" con interventi specifici diretti a sostenere la realizzazione di sperimentazioni su attività formative innovative. La Delibera del CIPE n° 94 del 4 agosto 2000 cofinanzia a livello nazionale i Programmi Operativi del QCS 2000/2006 dell'Obiettivo 3 - FSE a valere sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui ali'art. 5 della Legge n° 183/87. “Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia" del 2001 con le sue pro- 112 l’ Apprendistato in provincia di Pavia poste per una società attiva e per un lavoro di qualità rinnova la valenza formativa dell'apprendistato e attribuisce al contratto di formazione e lavoro (ora sostituito dal contratto di inserimento) un compito più mirato all'inserimento e al reinserimento del lavoratore in azienda. L'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede il riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza. Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge 30/2003, introduce nella disciplina dell'apprendistato: - la distinzione tra tre tipologie diverse di apprendistato, ciascuna caratterizzata da finalità, utenti e durate differenti - la possibilità per l'impresa di intervenire come soggetto che eroga la formazione direttamente al proprio interno. L'art. 50 del sopraccitato Decreto Legislativo, Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione, estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto. CONSIDERATO CHE la definizione delle regole per l'attivazione della riforma dell'apprendistato, rimessa espressamente alle Regioni dal Decreto Legislativo sopraccitato, richiede un'accurata conoscenza del contesto su cui la riforma andrà ad impattare; lo strumento dell'apprendistato per il conseguimento di un diploma e per un titolo di alta formazione è del tutto nuovo nel panorama italiano e le esperienze finora attivate sono state progettate in un diverso contesto normativo; l'attuazione sperimentale dell'art. 50 del decreto legislativo richiede, proprio in virtù del carattere innovativo, la massima flessibilità operativa e l'utilizzo di modalità formative alternative progettate e gestite secondo un approccio olistico dell'apprendimento presso l'impresa e l'università e le altre istituzioni formative. SI CONVIENE DI procedere alla realizzazione di una sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di specializzazione tecnica superiore di cui all' art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (IFTS), o di Master di 1° e 2° livello, che coinvolga apprendisti, giovani e adulti, di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni; procedere alla realizzazione di azione di sistema e di accompagnamento complementare all'attuazione dei percorsi formativi, volte alla predisposizione del modello, alle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello e a quant’altro si richieda essenziale per l'attuazione della sperimentazione; definire una prima regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione valida solo per le imprese che partecipano alla sperimentazione, consentendo di assumere apprendisti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni così come previsto dall' art. 50 del Decreto legislativo sopraccitato; attivare con tempestività le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie per assicurare l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria. prevedere forme di coordinamento nazionale e di coordinamento locale per favorire il confronto, a vari livelli, tra gli attori chiave coinvolti nell'iniziativa e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nell'ottica di una graduale messa a regime del sistema; In particolare, sarà istituita una Cabina di regia sulle sperimentazioni in apprendistato a livello nazionale, composta da una rappresentanza del MLPS, un rappresentante per ogni Regione partecipante alle sperimentazioni sull'apprendistato, e una rappresentanza dell'ISFOL con i compiti di segreteria tecnica e di monitoraggio nazionale delle sperimentazioni. 113 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Verificare le opportune sinergie con altri progetti regionali e interregionali attualmente in corso. MODALITÀ E TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO SPERIMENTALE NELL'ALTO APPRENDISTATO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003 E DELLE AZIONI CONSEGUENTI E COMPLEMENTARI I percorsi sperimentali, finalizzati al conseguimento del titolo superiore saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta. A tal fine, è necessario che i soggetti attuatori della sperimentazione, Università, Istituzioni formative e Imprese, cooperino attivamente sin dalle fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale, prestando una particolare attenzione alla valorizzazione delle imprese come soggetto formativo e alla definizione delle condizioni di efficacia del processo e delle risorse a tal fine. La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell'istituzione formativa che rilascia il titolo finale di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o di Master di 1° e 2° livello, di crediti formativi per le acquisizioni maturate in impresa, in progetti concordati fra impresa e istituzione formativa e realizzati con l'ausilio di un tutor aziendale che opera in collaborazione con il tutor dell'istituzione formativa. Contemporaneamente alla progettazione del percorso sperimentale verranno avviate azioni di sistema volte alla predisposizione del modello didattico-organizzativo, alle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello. Il titolo di studio e le eventuali ulteriori acquisizioni maturate nell'ambito del contratto di apprendistato saranno registrati sul "Libretto formativo del cittadino", così come indicato nell'articolo 2 comma i) del decreto legislativo n. 276/2003. Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato al 30 giugno 2008. Come previsto dalla normativa comunitaria in materia, in nessun 2000/2005 caso sarà possibile riconoscere le spese pagate dai beneficiari finali dopo il termine del 31 dicembre 2008, nemmeno in presenza di obbligazioni contratte prima di tale termine. In caso di mancato utilizzo entro il 31.12.2006 di almeno il 70% dell'importo impegnato il MLPS DG OFPL potrà revocare il finanziamento assegnato alla Regione nei limiti delle somme inutilizzate. La Regione Lombardia si impegna a: - attivare, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, e secondo quanto previsto nel progetto di massima allegato al presente protocollo, una prima sperimentazione dei percorsi di formazione in alternanza volti all'acquisizione di specializzazione tecnica superiore IFTS e di Master di 1° e 2° livello; - attivare azioni di sistema e di accompagnamento volte alla predisposizione del modello e delle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del modello; - utilizzare procedure aperte di selezione dei progetti, nel rispetto di quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia, nonché di quanto stabilito dal Quadro Comunitario di Sostegno e dal Programma Operativo Nazionale obiettivo 3 su citati a proposito di procedure di affidamento; - costituire un Comitato regionale, composto dalla Regione firmataria, da rappresentanti designati dal MLPS - DG OFPL, dalle Università lombarde e dalle altre Istituzioni formative coinvolte e da una rappresentanza delle parti sociali, che avrà una funzione di indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio; - partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale e a collaborare alle attività di monitoraggio concordate; - gestire le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS - DG OFPL compatibilmente con i vincoli di destinazione dei fondi; - predisporre relazioni trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività, contenenti anche i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze previste dal PON; - predisporre una relazione finale sui risultati quali-quantitativi conseguiti; 114 l’ Apprendistato in provincia di Pavia - svolgere le funzioni di controllo e di verifica ex ante, in itinere ed ex post degli interventi finanziati, previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale; - osservare il Reg. (CE ) n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, il Reg. n. 1784/99 relativo al FSE, nonché il Reg.(CE) n. 438/01, modificato dal Reg. (CE) n. 2355/02, e il Reg. (CE) n. 448/01, riguardanti rispettivamente i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali e le rettifiche finanziarie; - osservare, in coordinamento con il MLPS - DG OFPL, i dispositivi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (CE) n° 1159/2000 del 30 maggio 2000; - osservare e fare osservare ai soggetti individuati le norme in materia di spese ammissibili previste dal Reg. (CE) n° 448/2004; - osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato; - rendere disponibile, su richiesta del MLPS - DG OFPL, la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti di competenza dell'Ufficio Centrale. corredata da relazione sull'andamento della sperimentazione; - inoltrare le richieste di pagamento pervenute dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni sugli esiti di tali richieste. - inviare alla Commissione Europea e al MEF le certificazioni di spesa previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n° 1260/99, previa acquisizione del relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione. 3 novembre 2004 II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a: - svolgere le funzioni di coordinamento generale dell'iniziativa così come previsto per gli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del citato FON; - presiedere la Cabina di Regia nazionale; - svolgere le funzioni di valutazione dell'iniziativa nell'ambito della più generale valutazione delle sperimentazioni dell'apprendistato di terzo livello; - impegnare a favore della Regione Lombardia le risorse finanziarie necessarie per la realizzazione della sperimentazione, dalle caratteristiche e modalità sopra indicate, stimate in euro 2.300.000,00; tali risorse saranno rese disponibili tenendo conto dell'effettiva liquidità di cassa e del rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 31 e 32 del Reg. (CE) n° 1260/1999; - erogare un anticipo del 7%, in seguito al decreto di approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti selezionati, e i successivi pagamenti intermedi, su certificazione trimestrale della Regione al Ministero, 115 REGIONE LOMBARDIA L'Assessore Regionale Formazione, Istruzione e lavoro MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI Il Sottosegretario On.le Pasquale Viespoli RAPPORTO DI MONITORAGGIO Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Legge 14 maggio 2005, n. 80 "Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali" Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91 Omissis Art. 13 Omissis Comma 13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale". 2000/2005 Circolare n. 30/05 Prot: 15/0012913/14.01.04.03 del 15 luglio 2005 OGGETTO: Circolare in materia di apprendistato professionalizzante. I. Premessa Alla luce delle recenti modifiche del quadro normativo di cui alla legge n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d. Decreto Competitività), che introduce il comma 5-bis, all'articolo 49 del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005, che si pronuncia anche con riguardo alla ripartizione di competenze nella regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, si ritiene necessario fornire alcune delucidazioni operative in merito alla disciplina del contratto di apprendistato Professionalizzante. II. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali Occorre precisare, in primo luogo, che a seguito della novella di cui all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, che aggiunge il comma 5-bis, all'articolo 49, decreto legislativo n. 276 del 2003, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti sociali, alla autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. La disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al fine di accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, affida la definizione della disciplina per l'apprendistato professionalizzante agli stessi soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali potranno concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, dover attendere la fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nulla esclude peraltro, anche ai sensi dell'articolo 86, comma 13, del decre- 116 l’ Apprendistato in provincia di Pavia to legislativo n. 276 del 2003, che la regolamentazione della materia venga definita anche mediante uno o più accordi interconfederali. In attesa della regolamentazione regionale è pertanto legittimo il rinvio alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'articolo 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dovrà in ogni caso applicarsi nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo n. 276 del 2003. In considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo, il contratto di apprendistato professionalizzante potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche antecedenti all'entrata in vigore della legge n. 80 del 2005, che abbiano determinato – direttamente o indirettamente, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall'ISFOL – gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. In caso di dubbio circa la utilizzabilità del contratto collettivo le parti sociali interessate e i singoli datori di lavoro potranno utilizzare, per gli opportuni chiarimenti, l'istituto dell'interpello di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004. Qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la regolamentazione dell'istituto, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le parti, in accordo tra loro, potranno determinarne il contenuto vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti dall'ISFOL in vigenza della legge n. 196 del 1997 vuoi mediante l'ausilio degli Enti bilaterali e, qualora previsto dal CCNL applicato, previo parere di conformità degli stessi, vuoi, infine, tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina sperimentale dell'apprendistato professionalizzante. Ai fini della piena e immediata operatività dell'istituto restano infatti in vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato del decreto legislativo n. 276 del 2003 e dei principi e criteri direttivi in esso contenuti. Questo in considerazione del fatto che, come già chiarito dalla Circolare n. 40, del 2004, il decreto legislativo n. 276 del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni regionali, da adottarsi d'intesa con le parti sociali, la disciplina dell'istituto. Peraltro, qualora vi siano sperimentazioni regionali in atto le parti sociali dovranno uniformarsi ad esse proprio in ragione del fatto che la cooperazione tra livello nazionale, livello regionale e parti sociali è il meccanismo individuato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 per mettere a regime il nuovo apprendistato. III. Articolazione ed erogazione della formazione e competenze degli enti bilaterali Alla luce di quanto affermato all'articolo 49, comma 5, lett. b), ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra associazioni datoriali e organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale e agli enti bilaterali è assegnato, in via sussidiaria alla regolamentazione regionale, il compito di determinare le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna o interna, alla singole aziende. Sono pertanto fatte salve le clausole dei contratti collettivi nazionali di lavoro che prevedono, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili formativi dell'istituto, il necessario parere di conformità da parte dell'ente bilaterale. A questo proposito, come già affermato con Circolare n. 40 del 2004, abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono da considerarsi legittime le clausole dei contratti collettivi e/o le previsioni che subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di conformità per quanto attiene i profili formativi del contratto, alla iscrizione all'Ente Bilaterale o ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore nazionale. Saranno pertanto considerati validi i contratti di apprendistato stipulati anche in assenza di iscrizione all'Ente bilaterale. Va tuttavia precisato, come già specificato nella Circolare n. 40, che è pur sempre ipotizzabile un obbligo per tutti i soggetti di sottoporre i contratti di apprendistato al parere di conformità degli enti bilaterali, per quanto attiene i profili formativi dei contratti medesimi, là dove tale obbligo sia previsto da una legge regionale e non si ponga in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale. 117 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Come previsto dall'articolo 49, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003 la formazione formale, interna o all'esterna alla azienda, dovrà essere prevista per un minimo di centoventi ore all'anno. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, per formazione formale si intende la formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto ovvero dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Restano peraltro ancora valide le distinzioni tra competenze trasversali e tecnico professionali di cui alla legge n. 196 del 1997. Là dove esistano sperimentazioni in atto, e in attesa delle leggi regionali, il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi. IV. Limiti di età Così come previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e confermato dai più recenti orientamenti della Cassazione (sentenza n. 10169/2004), possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a 29 anni e 364 giorni). È opportuno precisare, a questo proposito, che l'immediata operatività dei nuovi limiti di età opera unicamente con riferimento ai quei contratti collettivi che prevedano direttamente o indirettamente, come indicato sopra, gli elementi minimi di erogazione ed articolazione della formazione. Per le situazioni sopra descritte, viene così a decadere la vigenza della legge n. 196 del 1997, che rimane comunque applicabi- 2000/2005 le (in attesa delle intese di cui al comma 4 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 o delle leggi regionali di cui al comma 5-bis all'art 49 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003) per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione. Per la parte economica e normativa e riguardo ai contenuti formativi sono ad essi applicabili le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili. V. Profili retributivi A conferma di quanto già affermato nella circolare n. 40/2004, la retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di inquadramento iniziale dell'apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell'anzianità dell'apprendista. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva. VI. Durata Ai sensi dall'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non può essere inferiore a due anni e superiore a sei. In tal senso pare opportuno rammentare che per la regolamentazione di rapporti di breve durata con giovani e adolescenti sarà possibile utilizzare lo strumento dei tirocini estivi di orientamento la cui regolamentazione, così come espressamente chiarito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 50/2005, è rimessa alla competenza delle Regioni. IL MINISTRO ROBERTO MARONI 118 l’ Apprendistato in provincia di Pavia Legge Regione Lombardia 28 settembre 2006, n. 22 D.D.U.O. n. 11927 del 26/10/2006 Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro “Il mercato del lavoro in Lombardia” Omissis Art. 20 (Apprendistato) 1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato previste dal titolo VI, capo I, del d. lgs. 276/2003. 2. La regolamentazione dei profili formativi e i requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti del tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, sono definiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d. lgs. 276/2003, dalla Giunta regionale nelle indicazioni regionali per l’offerta formativa del sistema educativo regionale. “Assegnazione delle risorse alle province e approvazione delle linee d'indirizzo per la formazione esterna degli apprendisti assunti in Lombardia anno formativo 2006/2007.” IL DIRIGENTE U.O. PROGRAMMAZIONE VISTI: • la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione, e in particolare l’art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato; • il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in particolare l’art. 6; • la legge del 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 68 relativo all’obbligo di frequenza di attività formative; • il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile del 2005 in materia di definizione di norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) della legge 53/2003; • la legge 14 febbraio 2003, n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”; • il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, avente ad oggetto ”Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”; • la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d. Decreto Competitività), che introduce il comma 5-bis 119 RAPPORTO DI MONITORAGGIO all'articolo 49 del D.lgs 276/03 e, fino all’approvazione della legge regionale, rimette la disciplina dell’apprendistato professionalizzante ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale; • la circolare 15 luglio 2005 n. 30 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (in materia di apprendistato professionalizzante); • la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1; • le “Linee d’indirizzo per l’offerta formativa – a.f. 2005/2006” approvate con D.G.R. VIII/403 del 26/07/2005 che rappresentano lo strumento di programmazione unitario del complesso di azioni che la Regione Lombardia intende promuovere; • la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “ Mercato del Lavoro”; VISTO il decreto del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 407/II/2005 del 12 dicembre 2005, con il quale si assegnano alla Regione Lombardia risorse pari a Euro 14.841.739,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato previste dalla normativa vigente; RILEVATO che il suddetto provvedimento prevede in particolare, che una quota fino al 10% delle risorse assegnate possa essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa relativa all’apprendistato; CONSIDERATO che alle Province è demandata la programmazione territoriale attraverso l’emanazione dei relativi bandi e la conseguente attività di gestione delle attività; VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n. VII/18056 del 2 luglio 2004 che approva le “Linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di istruzione e formazione per l’anno formativo 2004/2005”; 2000/2005 VALUTATO di individuare nel numero degli apprendisti occupati al 31/12/2005, in analogia a quanto previsto nelle D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004 e n. VII/19662 del 3 dicembre 2004, il criterio per l’assegnazione alle Province delle risorse previste nel citato decreto direttoriale 407/II/2005 del 12 dicembre 2005; RITENUTO di assegnare alle Province le risorse finanziarie individuate nel D.D. n.407/II/2005 del 12 dicembre 2005 e riportate nell’allegato “A”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione di azioni formative destinate alle seguenti tipologie di apprendistato: 1. apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’art. 16 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e alla D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004; 2. apprendistato extra-obbligo formativo di cui all’art. 16 della legge 196/97; 3. apprendistato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 276/2003; RITENUTO di assegnare alle Province, per il finanziamento di dette azioni formative e delle relative azioni di sistema e di accompagnamento, la somma complessiva di Euro 12.000.000,00, che trovano copertura nell’U.P.B. 2.2.1.2.401 cap. 5249 del bilancio regionale 2006; CONSIDERATO che una quota massima, pari al 10% può essere destinata al finanziamento delle azioni di accompagnamento ed è assegnata alle province con il seguente criterio di riparto: • una quota pari all’80% in base al numero degli apprendisti assunti nei territori provinciali alla data del 31/12/2005 • il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra le Province VALUTATO che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le tipologie di apprendistato sopra elencate dovrà essere definita dalle province, in relazione alle esigenze e priorità territoriali, nella propria attività programmatoria; CONSIDERATO che l’art. 20 “Apprendistato” della citata l.r. 22/2006 120 l’ Apprendistato in provincia di Pavia rimanda a successivi Atti della Giunta regionale la regolamentazione dei profili formativi e la definizione dei requisiti della formazione formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato nonché dei requisiti del tutor e delle modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti; RICHIAMATO l’obiettivo strategico regionale di sostegno dell’occupazione giovanile, e ritenuto pertanto necessario assicurare continuità all’offerta formativa rivolta ai giovani assunti ai sensi delle diverse tipologie di contratto di apprendistato vigenti ed in particolare consentire agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49, pur nelle more di indicazioni attuative della citata legge regionale 22/2006, la fruizione di un’offerta formativa finanziata da attuarsi nel rispetto delle indicazioni previste dai CCNL; STABILITO pertanto di promuovere un’offerta formativa connotabile come “esterna” rivolta agli apprendisti ed ai tutor aziendali, realizzata da operatori accreditati ai sensi della vigente normativa; RILEVATA la necessità, al fine di garantire un quadro unitario di riferimento per gli interventi formativi, di approvare specifiche linee di indirizzo regionali per la formazione esterna degli apprendisti assunti in Lombardia, come da Allegato “B” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; RITENUTO che, al fine di assicurare coerenza ed organicità ai dispositivi provinciali e regionali, sia necessario costituire un Tavolo Tecnico composto da referenti regionali, provinciali e dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, che contribuisca alla predisposizione dei dispositivi, alla valutazione di efficacia degli interventi ed alla formulazione di azioni migliorative; RITENUTO di destinare, previo confronto nell’ambito del suddetto Tavolo Tecnico, le restanti risorse pari a Euro 2.841.739,00, per il finanziamento di azioni formative e di sistema di rilevanza regionale per la qualificazione dell’apprendistato professionalizzante, prevedendo modalità di raccordo con le attività provinciali; VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché i provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura; DECRETA 1. di assegnare alle Province le risorse finanziarie pari a Euro 12.000.000,00 previste nel Decreto del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 407/II/2005 del 12 dicembre 2005 per l’attuazione di azioni formative destinate alle seguenti tipologie di apprendistato: 1. apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’art. 16 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e alla D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004; 2. apprendistato extra obbligo di cui all’art. 16 della legge 196/97; 3. apprendistato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 276/2003. 2. di stabilire che le risorse di cui al punto 1 sono ripartite tra le Province sulla base del criterio del numero degli apprendisti occupati al 31/12/ 2005, in coerenza a quanto previsto nelle D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004 e n. VII/ 19662 del 3 dicembre 2004, come da Allegato “A” parte integrante e sostanziale del presente atto; 3. di destinare una quota pari al 10% del finanziamento per le azioni di accompagnamento, da assegnare alle Province con il seguente criterio di riparto: • una quota pari all’80% delle risorse destinate alle azioni di sistema e di accompagnamento in base al numero degli apprendisti assunti nei territori provinciali alla data del 31/12/2005; • il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra le Province; 4. di stabilire che le risorse finanziarie di cui al punto 1 assegnate alle Province trovano copertura nel corrente esercizio finanziario all’U.P.B. 2.2.1.2.401 capitolo 5249; 121 RAPPORTO DI MONITORAGGIO 5. di destinare le restanti risorse, pari a Euro 2.841.739,00, per l’attuazione di azioni di sistema e formative di rilevanza regionale finalizzate alla qualificazione dell’apprendistato professionalizzante; Allegato B al D.D.U.O. n. 11927 del 26/10/2006 Linee d'indirizzo per la formazione esterna degli apprendisti assunti in Lombardia anno formativo 2006/2007.” 6. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione a favore delle Province delle risorse di cui al punto 1; 7. di autorizzare le Province ad utilizzare eventuali risorse residue, a valere sui precedenti atti di assegnazione, per la realizzazione delle citate azioni formative; 8. di approvare il documento “Linee di indirizzo per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia”, Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto; 9. di attivare, al fine di assicurare la necessaria coerenza ed organicità dei dispositivi provinciali e regionali, un Tavolo Tecnico di Coordinamento composto da referenti regionali, provinciali e dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione Regionale per le Politiche del Lavoro, che contribuirà alla predisposizione dei dispositivi, alla valutazione di efficacia degli interventi ed alla formulazione di azioni migliorative; 10. di trasmettere a tutte le province il presente provvedimento per quanto di competenza; 11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia IL DIRIGENTE U./O. PROGRAMMAZIONE Renato Pirola 2000/2005 PREMESSA La Regione intende sostenere l’occupazione giovanile assicurando continuità all’offerta formativa rivolta ai giovani assunti ai sensi delle diverse tipologie di contratto di apprendistato vigenti; nell’attuale fase evolutiva del quadro normativo nazionale e regionale in materia di apprendistato la Regione considera, pertanto, gli apprendisti assunti nel territorio regionale ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97 e dell’art. 49 del d.lgs 276/03 (Apprendistato Professionalizzante) come soggetti destinatari di un’offerta formativa che presenta caratteristiche unitarie di attuazione, a prescindere dall’ambito legislativo in cui leggi e contratti collettivi collocano i singoli rapporti di lavoro. Nei confronti dei diversi target di apprendisti la Regione intende promuovere una specifica offerta formativa connotabile come “esterna”, realizzata da organismi in possesso di sede operativa nella Provincia di riferimento accreditata per la tipologia SF1, SF2 o SF3 ai sensi della D.G.R. n. 6251/01 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento” e s.m.i. e finanziata dalla Regione in base alle priorità definite ed alle risorse disponibili. Con riferimento alla formazione esterna rivolta agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 276/03 e, nelle more delle indicazioni regionali in materia di profili formativi attuative della legge regionale 28 settembre 2006, n.22, ferma restando la ripartizione tra materie di competenza regionale e materie riferibili alla contrattazione collettiva ai sensi della legge 80/2005 e di quanto precisato dalla Circolare 30/2005 del MLPS, per l’attuazione delle presenti Linee di Indirizzo vengono adottati i seguenti riferimenti: A. Profilo formativo: la definizione dei profili formativi è disciplinata nella Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento; 122 l’ Apprendistato in provincia di Pavia B. Piano Formativo Individuale: è predisposto dall’azienda e forma parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato; descrive il percorso formativo dell’apprendista, reso esplicito per tutta la durata del contratto, sia per la formazione esterna sia per la formazione interna; definisce, altresì, l’eventuale rapporto di collaborazione tra l’impresa e l’istituzione formativa esterna; C. Tutor aziendale: le modalità di formazione dei tutor aziendali sono definite dal D.M. 28 febbraio 2000 e da quanto eventualmente previsto dai CCNL; D. Aziende interessate: sono destinatari dei percorsi di formazione esterna gli apprendisti assunti in Lombardia da aziende (intendendosi per tali tutti i privati datori di lavoro) che applicano il CCNL di categoria a condizione che quest’ultimo disciplini l’istituto dell’apprendistato professionalizzante ai sensi dell’art. 49, comma 5-bis del d.lgs. 276/03. RISORSE Con riferimento alle risorse trasferite dal M.L.P.S., mediante Decreto del Direttore Generale U.C.O.F.P.L. n. 407 del 12/12/05, ed in considerazione della previsione della domanda di formazione in apprendistato a livello provinciale, la Regione assegna alle Province lombarde risorse pari a € 12.000.000,00, ripartite secondo quanto indicato nell’allegato A. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata dalle Province per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa. La risorse restanti sono destinate al finanziamento di azioni formative rivolte ai destinatari indicati al punto seguente. Eventuali risorse residue relative a precedenti assegnazioni dovranno essere integrate alle presenti e utilizzate secondo le indicazioni contenute nelle presenti Linee di Indirizzo. DESTINATARI • Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97: • Apprendisti che devono proseguire il percorso già avviato negli anni precedenti; • Apprendisti assunti in aziende appartenenti ai settori che non hanno ancora disciplinato l’apprendistato ai sensi del d.lgs. 276/03; • Apprendisti la cui data di assunzione sia precedente alla sottoscrizione del CCNL recante la disciplina dell’apprendistato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03; • Apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi delle “Linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di istruzione e formazione per l’anno formativo 2004/2005” approvate con D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004. • Apprendisti assunti ai sensi dell’art.49 del d. lgs. 276/03: Apprendisti la cui data di assunzione sia successiva alla sottoscrizione del CCNL recante la disciplina dell’apprendistato ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03. • Tutor aziendali Tutor appartenenti ad aziende che applicano sia l’art. 16 della l. 196/97, sia l’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del d.lgs. 276/03. AZIONI AMMISSIBILI AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE Con riferimento alle “Linee d’indirizzo e direttive per l’offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l’anno formativo 2004-5” i dispositivi provinciali devono prevedere azioni afferenti alle seguenti tipologie formative: - 2.C Corsi di formazione per apprendisti per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione ai sensi delle “Linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di istruzione e formazione per l’anno formativo 2004/2005” approvate con D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004; - 6.C Formazione esterna per apprendisti extra obbligo - rivolte ad apprendisti assunti sia ai sensi della legge 196/97 sia ai sensi dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del d.lgs 276/03. 123 RAPPORTO DI MONITORAGGIO Le Province devono predisporre un’offerta di formazione esterna, totalmente o parzialmente comune, laddove possibile, ai percorsi per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97 e per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 276/03. FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI Fermo restando quanto previsto dal quadro normativo di riferimento per quanto attiene alla formazione degli apprendisti assunti ai sensi della L. 196/97 e successivi decreti attuativi, e quanto indicato dai CCNL di riferimento, nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del DLgs 276/03, i dispositivi provinciali devono essere predisposti in considerazione di tre diverse configurazioni di formazione formale degli apprendisti: FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI a. FORMAZIONE FORMALE INTERAMENTE SVOLTA ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA ATTRAVERSO STRUTTURE ACCREDITATE PRESSO LA REGIONE LOMBARDIA; b. FORMAZIONE INTERNA ALL’AZIENDA, INTEGRATA DA APPORTI ESTERNI ALL’AZIENDA; c. FORMAZIONE FORMALE INTERAMENTE SVOLTA ALL’INTERNO DELL’AZIENDA. DESTINATARI Apprendisti assunti ai sensi di: - art. 16 della l. 196/97; - art. 49 del d.Lgs. 276/03 nel caso in cui l’impresa non dichiari il possesso della capacità formativa individuata sulla base dei requisiti e dei criteri fissati dalla contrattazione collettiva di settore. Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 276/03 nel caso in cui l’impresa, pur essendo in possesso della capacità formativa interna, ritenga necessario integrare tale capacità attraverso il sostegno di capacità formative esterne all’azienda. Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03 nel caso in cui l’impresa abbia capacità formativa interna, individuata sulla base dei requisiti e criteri fissati dalla contrattazione collettiva di settore. 2000/2005 La formazione degli apprendisti sarà assicurata dalle Province sulla base delle regole gestionali previste nei documenti procedurali amministrativi e contabili di prossima emanazione. Formazione dei tutor aziendali La Provincia assicura la formazione dei tutor aziendali nel rispetto di quanto indicato nel D.M. 22 del 28/02/2000. La formazione è destinata a tutor appartenenti sia ad aziende che applicano l’art. 16 della l. 196/97, sia ad aziende che applicano l’art. 49 del d.lgs 276/03, indipendentemente – in questo secondo caso – dalla modalità di formazione formale scelta. Nel caso di corsi di formazione rivolti a tutor appartenenti ad aziende che applicano l’apprendistato professionalizzante, le Province devono provvedere ad integrare il percorso formativo secondo quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento e mediante azioni di assistenza individualizzata. AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO Una quota massima, pari al 10% del finanziamento approvato, può essere destinata ad azioni di accompagnamento complementari all’attuazione dei percorsi formativi. Tali azioni possono essere finalizzate: - alla promozione dell’apprendistato; - alla gestione degli interventi programmati; - alla diffusione/comunicazione delle proposte formative - al miglioramento degli interventi; - alla standardizzazione delle procedure; - alla diffusione delle buone prassi sperimentate. TIPOLOGIE DI AZIONE E DI PROGETTO Al fine di assicurare massima flessibilità attuativa, i dispositivi provinciali possono prevedere la realizzazione di più tipologie di azioni formative (azioni corsuali, azioni formative a catalogo modulare, formazione a domanda individuale) e diverse tipologie di progetto (progetti quadro, progetti corsuali, voucher). Le singole Province, di concerto con le parti sociali, definiscono le tipologie formative e di progetto in considerazione delle priorità locali. 124 l’ Apprendistato in provincia di Pavia SOGGETTI ATTUATORI I dispositivi provinciali sono rivolti a istituzioni formative, singole o associate (in A.T.S.) aventi proprie sedi operative nella provincia di riferimento, accreditate per le tipologie SF1, SF2 o SF3 ai sensi della D.G.R. n. 6251/01 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento” e s.m.i. (D.G.R. n. 13083 del 23/05/2003, D.D.G. n. 8498 del 26/05/2003 e D.G.R. n. 19867 del 16/12/2004). Per le azioni rivolte ad apprendisti in DDIF ai sensi della D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004 è obbligatorio l’accreditamento nella tipologia SF3. SPESE AMMISSIBILI Sono ammissibili le spese relative alle seguenti azioni: 1. formazione esterna degli apprendisti: • “formazione esterna all’azienda” (modalità “a”), con durata definita dal quadro normativo di riferimento (nel caso di apprendisti assunti ai sensi della l. 196/97) o dalle previsioni contrattuali (nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03); • “formazione integrata” (modalità “b”) per un massimo del 40% del monte ore/anno di formazione previsto dal CCNL, nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 276/03; 2. formazione/assistenza dei tutor aziendali, per una durata complessiva massima di 20 ore per singolo tutor, da realizzarsi secondo le modalità seguenti: • corsi “in gruppo” di formazione “obbligatoria” con durata definita dal D.M. 28 febbraio 2002, n. 22 (nel caso dei tutor di aziende che applicano il contratto di apprendistato ai sensi della l. 196/97) o dalle previsioni contrattuali (nel caso della formazione dei tutor di aziende che applicano il contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 276/03); • formazione/assistenza individualizzata nel caso della formazione dei tutor di aziende che applicano il contratto di apprendistato professionalizzate e ricorrono alla “formazione integrata” (modalità “b”) o alla “formazione interna” degli apprendisti (modalità “c”). L’assistenza individualizzata è finalizzata alla predisposizione del piano formativo individuale (in base al bilancio delle competenze dell’apprendista), al monitoraggio delle attività formative e alla verifica e attestazione del percorso formativo dell’apprendista. Al finanziamento della formazione degli apprendisti (di cui al punto 1.) deve essere destinata una quota di valore non inferiore al 70% del finanziamento assegnato alle province. Nell’ambito della quota destinata ad azioni di sistema ed accompagnamento, è possibile destinare, nel caso di progetti quadro, una quota di valore massimo pari al 10% del finanziamento ad azioni di sostegno e qualificazione, quali attività di promozione, studi metodologici, monitoraggio, valutazione e pubblicazione dei risultati. La compartecipazione finanziaria delle imprese ai costi della formazione pubblica esterna potrà essere considerata elemento di valutazione dei progetti. DATA AVVIO E TERMINE ATTIVITÀ In osservanza dei termini indicati dal Decreto Direttore Generale U.C.O.F.P.L. n. 407 del 12/12/05, le Province devono provvedere alla predisposizione dei dispositivi entro il 28/02/2007 ed all’avvio delle attività entro il 30/04/2007; le attività dovranno concludersi entro il 30/06/2008 e le Province dovranno presentare alla Regione dettagliata relazione e rendicontazione entro il 30/09/2008. PARAMETRI DI COSTO Per il calcolo dei preventivi i dispositivi provinciali devono attenersi ai parametri massimali sotto indicati, distinti per tipologia di ente, per quanto riguarda le azioni rivolte sia agli apprendisti sia ai tutor aziendali: 125 RAPPORTO DI MONITORAGGIO FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI Per il calcolo del costo di ogni progetto devono essere utilizzate le seguenti formule: COSTO TOTALE PROGETTO = SOMMA DEL COSTO DI CIASCUNA AZIONE FORMATIVA + COSTO AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO COSTO ORARIO MAX VALORE ATTESO ALLIEVI ORGANISMI ACCREDITATI 2000/2005 CFP PUBBLICI TRASFERITI Dove: 15 € 90,00 Per moduli trasversali Per la formazione del tutor aziendale (La formazione dei tutor e il relativo parametro è riferito a tutte le tipologie vigenti di contratto di apprendistato € 60,00 8 € 90,00 € 60,00 Per moduli professionalizzanti Per progetti corsuali 1 € 50,00 € 40,00 Formazione/assistenza individualizzata tutor VALORE ATTESO ALLIEVI la singola classe (col. B) è il parametro massimale di costo orario COSTO ORARIO I parametri sopraindicati riferiti esclusivamente alla formazione degli apprendisti costituiscono valore di riferimento anche nel caso di finanziamento delle attività formative mediante voucher (da assegnarsi al singolo apprendista). MODALITÀ E CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO La certificazione del percorso formativo formale “esterno” (presso l’organismo formativo accreditato) avviene mediante: • attestato provinciale di frequenza, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi agli apprendisti che non conseguono la qualifica finale; FORMAZIONE ESTERNA RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE AD APPRENDISTI IN DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE (ai sensi della D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004) A. B. COSTO ORARIO MAX VALORE ATTESO ALLIEVI ORGANISMI ACCREDITATI CFP PUBBLICI TRASFERITI 8 € 90,00 € 60,00 = costo orario x numero ore (col. A) è il numero minimo obbligatorio per attivare COSTO AZIONE FORMATIVA • certificazione delle competenze, funzionale all’accertamento del possesso, da parte dell’apprendista, delle competenze acquisite in un percorso di formazione formale. La certificazione dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino, secondo quanto sarà definito in attuazione del Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005. ATTESTATO DI FREQUENZA • riporta il numero di ore di formazione formale frequentate; • deve essere predisposto annualmente nonché consegnato all’ap- prendista e in copia all’azienda; 126 l’ Apprendistato in provincia di Pavia • affinché il percorso formativo (modulare o corsuale) possa conside- rarsi riconoscibile ai fini della attestazione di frequenza, il numero di ore di formazione formale frequentata non deve risultare inferiore all’80% del numero di ore previste dal percorso stesso. CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE • per competenza acquisita si intende il possesso verificato delle abili- tà, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, insieme, permettono alla persona l’efficace presidio di un compito o attività complessa correlata al profilo formativo; • la certificazione delle competenze acquisite in percorsi di formazione formale esterna finanziata con atti provinciali si realizza attraverso il coinvolgimento diretto delle Province e delle strutture formative secondo procedure da definire a livello regionale. INDICAZIONI PROCEDURALI La Regione costituisce un apposito “Tavolo Tecnico”, composto da re- ferenti regionali, provinciali e delle parti sociali. In accordo con le Province ed il Tavolo Tecnico, predisposti gli indirizzi regionali, la Regione adotta gli strumenti e le azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento del sistema. Le Province adottano i dispositivi sulla base degli indirizzi regionali e della programmazione provinciale. La programmazione provinciale è definita sulla base delle caratteristiche del sistema delle imprese e dei bisogni di formazione dei giovani ed è prodotta attraverso un processo di concertazione all’interno delle Commissioni provinciali per il lavoro. L’organizzazione dell’offerta formativa è impostata secondo criteri che garantiscono la massima capillarità su tutto il territorio di competenza e, per quanto attiene gli apprendisti assunti ai sensi della l. 196/97, deve, altresì, tener conto della dislocazione territoriale delle imprese al fine di agevolare la frequenza alle attività formative (A tale proposito si dovrà applicare un parametro di distanza massima, definito tra i 30 e i 50 chilometri in dipendenza della rete dei trasporti pubblici localmente disponibile, da calcolarsi considerando la via più breve tra il comune in cui lavora l’apprendista e il comune sede dell’Agenzia formativa.) 127