PROVINCIA DI PAVIA
Assessorato alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione
SETTORE FORMAZIONE, LAVORO, SVILUPPO E PARITÀ
l’ Apprendistato
in provincia di Pavia
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
2000/2005
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Ciò che dobbiamo imparare a fare, lo impariamo facendolo. Aristotele
PROVINCIA DI PAVIA
Assessorato alle Attività Produttive, Lavoro e Formazione
SETTORE FORMAZIONE, LAVORO, SVILUPPO E PARITÀ
Hanno collaborato
CRISTINA LOMARTIRE
LORENZO CHIERICI
DONATELLA OLIVETTI
GUIDO GRIGNANI
Questo rapporto di monitoraggio sulle iniziative che la Provincia di Pavia, a partire dal 2000 e in
linea con le indicazioni regionali e nazionali, ha dedicato all’apprendistato, rappresenta, oltre che
un doveroso momento di informazione istituzionale verso tutte le parti sociali, anche un significativo esempio del ruolo di governance che il nostro ente intende assumere in rapporto al sistema formativo locale nel suo complesso e che si concretizza nella raccolta di riscontri precisi e
puntuali, analisi e valutazioni approfondite, in relazione alle diverse attività che si vanno a realizzare.
È sulla base di questa premessa che abbiamo il piacere di presentare uno strumento di lavoro che, crediamo, vada in questa direzione.
Partendo dal presupposto che la formazione degli apprendisti è stata, ed è tuttora, un passaggio fondamentale nell’accesso al mondo del lavoro per i giovani, soprattutto dopo che, su espressa volontà dell’Unione Europea, sono stati aboliti i Contratti di Formazione e Lavoro, ci sembra utile, dopo cinque anni di
sperimentazione e alla luce dei profondi cambiamenti in atto, soprattutto a livello di normativa, condividere con il territorio e, in modo particolare con le aziende, i lavoratori e gli addetti ai lavori, i risultati di questa
esperienza.
Siamo sicuri che i numerosi dati raccolti possano costituire il punto di partenza per una seria riflessione, che
individui sui diversi livelli di intervento, i punti forti da consolidare e le criticità da risolvere, nella prospettiva di
proporre, per il futuro, iniziative sempre più efficaci e sempre più vicine alle esigenze reali del mondo del
lavoro.
La Provincia di Pavia, sicuramente, garantisce fin da ora la massima attenzione alle sollecitazioni che verranno da tutti i soggetti interessati, rendendosi disponibile al confronto e assicurando la continuità degli interventi e delle azioni di valutazione e monitoraggio.
L’Assessore
Il Presidente
Angelo Ciocca
Vittorio Poma
Piano formativo 2003/2004
INDICE
Il quadro normativo
L’apprendistato nell’ordinamento legislativo italiano
La Riforma Biagi
Pag. 5
7
I contenuti del Contratto di Apprendistato
I destinatari
11
(artt. 47 comma 2, 48 commi 1 e 2, 50 commi 1 e 2)
La durata (art. 48 comma 2, 49 comma 3 e 50 comma 3)
La disciplina della formazione
La retribuzione e gli incentivi economici e normativi
La circolare ministeriale n. 40/2004 del 14 ottobre 2004
e n. 30/2005 del 15 luglio 2005
La disciplina transitoria
12
13
17
18
19
L’apprendista nella provincia di Pavia
Parte generale
Interventi formativi realizzati in provincia di Pavia
Criteri di selezione degli allievi
Soggetti attuatori
Modalità di certificazione
Corsi per Tutors aziendali
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22
23
24
24
33
34
35
36
37
37
39
45
55
66
67
Il Sistema Apprendistato
in Diritto Dovere di istruzione e formazione
Caratteristiche dell’utenza
Risorse finanziarie
Caratteristiche tecniche del progetto quadro finanziato
69
70
71
24
Monitoraggio e valutazione degli interventi:
piani formativi 2000/2002
Piano Formativo 2000/2001
Piano Formativo 2001/2002
Conclusioni
Criteri di programmazione
Caratteristiche dell’utenza
Caratteristiche del progetto quadro finanziato
Valutazione delle azioni formative rivolte agli apprendisti
extra obbligo formativo Annualità 2003/2004
La funzionalità degli strumenti
Gli elementi emergenti dai questionari di gradimento
dei partecipanti
Gli elementi emergenti dalle schede dei tutors formativi
Gli elementi emergenti dalle schede dei docenti
Gli elementi emergenti dai questionari compilati
dalle aziende
Gli elementi emergenti dai questionari di gradimento
dei tutors aziendali
Conclusioni
Appendice 1
Andamento delle assunzioni nei vari comparti produttivi
Tabelle
73
Appendice 2
Normativa in materia di apprendistato
77
25
27
32
Il quadro normativo
L’APPRENDISTATO
NELL’ORDINAMENTO LEGISLATIVO ITALIANO
vede la possibilità di assumere un numero massimo di tre
apprendisti nel caso in cui l’imprenditore non abbia alle
proprie dipendenze lavoratori specializzati o qualificati, ovvero ne abbia meno di tre.
La prima riforma organica della disciplina dell’apprendistato viene introdotta dall’art. 16 della legge 19 luglio 1997, n.
196 “Norme in materia di promozione dell’occupazione“
(c.d. legge Treu) il quale prevede sostanziali novità rispetto al
campo di applicazione dell’apprendistato (ora esteso a tutti
i settori di attività compreso quello agricolo), all’età degli
apprendisti (elevata ai 24 anni e fino ai 29 per mansioni di
alto contenuto professionale) e all’obbligatorietà della formazione esterna per poter usufruire degli sgravi contributivi.
Infatti attraverso la legge 196/97 viene essenzialmente rivalutata la componente formativa di questo speciale rapporto di lavoro, attraverso l’introduzione di una formazione
esterna all’azienda che costituisce condizione vincolante
per l’accesso agli sgravi contributivi e previdenziali previsti a
favore dei datori di lavoro per l’assunzione di apprendisti.
La formazione esterna2 rappresenta un’innovazione fondamentale nell’apprendistato in quanto prevede per la prima
volta una sanzione a carico dell’azienda che non garanti-
La prima vera e propria disciplina organica in materia di
apprendistato è rappresentata dalla legge 19 gennaio
1955, n. 25 “Disciplina dell’apprendistato”, così come modificata dalla legge 8 luglio 1956, n. 706 e completata dal regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668.
La legge 25/55 definisce l’apprendistato come un contratto
di lavoro a causa mista1, un contratto che combina tra loro
lavoro subordinato da una parte e addestramento professionale e retribuzione dall’altra e nel quale l’insegnamento è
un elemento tipico e qualificante del rapporto di lavoro.
La legge 25/55 è stata successivamente modificata con la
legge 8 luglio 1956, n. 706 e completata dal regolamento di
esecuzione approvato con D.P.R. 30 dicembre 1956, n. 1668.
Ulteriori modifiche sono state apportate dalla legge 2 aprile 1968, n. 424 “Modifiche e integrazioni della legge 19 gennaio 1955, n. 25 e della legge 29 aprile 1949, n. 264” e dalla
legge 28 febbraio 1987, n. 56 “Norme sull’organizzazione
del mercato del lavoro” che, all’art. 21 primo comma, pre-
1. Legge 25/1955 Art. 2 “L’apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro, in forma del quale l’imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all’apprendista
assunto alle sue dipendenze, l’insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l’opera nell’impresa medesima”.
2. La legge 196/97 prevedeva una formazione esterna all’azienda, presso strutture accreditate nella Regione competente, di almeno 120 ore per ogni anno di apprendistato, fatte salve
eventuali riduzioni previste dai CCNL per gli apprendisti in possesso di un titolo di studio idoneo rispetto all’attività da svolgere in azienda.
5
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
sce un’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative
formative (già stabilite nella legge 25/55 ma non sanzionate
se disattese). Questa prescrizione, però, è diventata vincolante solo a partire dall’entrata in vigore della legge 196/97
e quindi per tutti gli apprendisti assunti dal 19 luglio 1998.
I contenuti formativi delle attività di formazione esterna per
apprendisti sono quelli individuati dal D.M. 8 aprile 1998
(così come integrato dal successivo D.M. 20 maggio 1999,
n. 179) il quale stabilisce la struttura modulare delle attività
formative e la connessione e complementarità dei contenuti formativi i quali devono essere finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi. In particolare è previsto non
meno del 35% del monte ore destinato alla formazione
esterna rivolto a contenuti formativi a carattere trasversale3
e la restante percentuale a contenuti a carattere professionalizzante4 di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali.
La legge 196/97 ha introdotto anche la figura del tutor aziendale le cui competenze e funzioni vengono determinate con il D.M. 28 febbraio 2000 il quale prevede che il tutor
ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo
di apprendistato, trasmettendogli le competenze necessa-
2000/2005
rie all’esercizio delle attività lavorative e favorendo l’integrazione della formazione interna ed esterna all’azienda attraverso la collaborazione con la struttura di formazione esterna al fine di valorizzare il percorso di apprendimento in
alternanza. In pratica il tutor aziendale è la persona che
assume il ruolo di guida del percorso di inserimento dell’apprendista e che costituisce per quest’ultimo un costante punto di riferimento, colui cioè che all’interno dell’azienda è in grado di aiutarlo a maturare i comportamenti adeguati per affrontare i compiti tecnico-operativi che sono richiesti dal ruolo professionale ed inserirsi positivamente nella situazione organizzativa e interpersonale dell’impresa.
Inoltre, sempre per la particolarità del ruolo che riveste, il
tutor aziendale non può seguire contemporaneamente
più di cinque apprendisti, con esclusione del settore artigiano per il quale valgono le limitazioni numeriche poste
dalla legge-quadro di settore.
Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore
qualificato5 designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, anche dal titolare dell’impresa stessa oppure da un
socio o da un familiare coadiuvante.
3. Per contenuti a carattere trasversale si intende il recupero eventuale di conoscenze linguistico matematiche nonché la capacità di comprendere l’organizzazione dell’impresa e le caratteristiche del processo produttivo, l’ambiente di lavoro e il sistema di relazioni interne ed esterne all’azienda comprese la legislazione sul lavoro e le misure di prevenzione e tutela della sicurezza sul luogo di lavoro (D. Lgs. 626/94). Si tratta, in pratica, di una serie di conoscenze e capacità finalizzate a dare consapevolezza all’apprendista sul luogo di lavoro nonché a renderlo
conscio dei propri diritti e doveri all’interno dell’azienda.
4. La formazione professionalizzate è direttamente funzionale allo sviluppo professionale del lavoratore all’interno dell’impresa e riguarda quindi le tecniche e i metodi di lavoro, la conoscenza degli strumenti e delle tecnologie di lavoro, la conoscenza delle innovazione del settore professionale di appartenenza relative al prodotto, al processo e al contesto lavorativo, nonché
la conoscenza e l’applicazione delle basi tecniche e scientifiche della professionalità.
5. Il lavoratore qualificato individuato deve possedere un inquadramento contrattuale pari o superiore a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato, deve
svolgere mansioni coerenti con quelle dell’apprendista e avere almeno tre anni di esperienza lavorativa tranne nel caso in cui non vi siano in azienda lavoratori con tale anzianità di lavoro.
6
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
LA RIFORMA BIAGI
rio, universitari o specializzazioni dell’alta formazione attraverso percorsi di formazione interna ed esterna all’azienda.
La diversità con il vecchio istituto va quindi ricercata proprio nella diversa finalizzazione della formazione e nel collegamento di quest’ultima con il sistema dell’istruzione e
della formazione.
Le novità introdotte dal D. Lgs. 276/2003 qualificano l’apprendistato come l’unico contratto di lavoro a contenuto
formativo presente nella nostra legislazione6 e, nella prospettiva di diventare il punto di partenza di un percorso di
alternanza tra formazione e lavoro lungo tutto l’arco della
vita, lo stesso D. Lgs. 276/2003 disciplina tre diverse ipotesi
di apprendistato:
a) contratto di apprendistato per l’espletamento
del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante
per il conseguimento di una qualificazione attraverso
una formazione sul lavoro e un apprendimento
tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l’acquisizione
di un diploma e per percorsi di alta formazione.
Con la legge 14 febbraio 2003, n. 30 “Delega al Governo in
materia di occupazione e mercato del lavoro” ed il relativo
D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 “Attuazione delle deleghe
in materia di occupazione e mercato del lavoro”, l’istituto
dell’apprendistato ha subito ulteriori modifiche, tali da consentire di ascriverlo, a pieno titolo, all’interno della strategia
europea per l’occupazione relativa alla formazione lungo
tutto l’arco della vita (longlife learning).
L’aspetto formativo dell’apprendistato, infatti, viene ampiamente confermato dall’art. 2, primo comma, lettera b) della legge 30/2003, nel momento in cui viene individuato come “strumento formativo anche nella prospettiva di una
formazione superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all’altro”.
Sempre all’art. 2, primo comma, lettera b), l’apprendistato,
in continuità con la legge 25/55, viene configurato come
speciale rapporto di lavoro il cui elemento caratterizzante
è proprio il contenuto formativo del contratto. Infatti, il datore di lavoro è obbligato, a fronte della prestazione lavorativa, a corrispondere all’apprendista non solo una retribuzione ma anche la formazione necessaria per il conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione
tecnico-professionale o di titoli di studio di livello seconda-
Per quanto riguarda il contratto d’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione7, è
importante sottolineare che esso rappresenta il primo reale
raccordo tra il sistema dell’istruzione e il sistema della for-
6. Escludendo il contratto di formazione e lavoro ancora stipulabile nella Pubblica Amministrazione.
7. D. Lgs. 276/2003, Titolo VI Capo I “Apprendistato”, art. 48 “Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione”.
7
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
mazione professionale8 in quanto la principale finalità di
questa tipologia di apprendistato è l’acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio e del conseguente assolvimento dell’obbligo formativo9 attraverso lo
strumento dell’alternanza scuola-lavoro.
Possono essere assunti come apprendisti tutti i giovani e gli
adolescenti che abbiano compiuto i 15 anni di età, le assunzioni non possono avere durata superiore a tre anni10 e
possono essere effettuate in tutti i settori di attività, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali. Il contratto di apprendistato per l’espletamento del
diritto dovere di istruzione e formazione deve essere redatto in forma scritta e deve riportare la tipologia di prestazione lavorativa per la quale il giovane viene assunto, la descrizione del piano formativo individuale e la qualifica che
potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.
La regolamentazione dei profili formativi per questa tipologia di apprendistato è rimessa alle Regioni e alle Province
autonome di Trento e Bolzano11, nel rispetto dei seguenti
criteri e principi direttivi:
a) definizione della qualifica professionale
ai sensi della legge 53/2003;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna
c)
d)
e)
f)
2000/2005
od interna all’azienda, congruo al conseguimento
della qualifica professionale secondo standard
minimi formativi definiti ai sensi della legge 53/2003;
rinvio ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali
o aziendali stipulati da associazioni datoriali e dei
lavoratori comparativamente più rappresentativi,
per la determinazione, anche all’interno degli enti
bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione
aziendale nel rispetto degli standard generali fissati
dalle Regioni competenti;
riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti
all’interno del percorso formativo esterno e interno
all’impresa, della qualifica professionale ai fini
contrattuali;
registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo;
presenza di un tutor aziendale con formazione
e competenze adeguate.
Il contratto di apprendistato professionalizzante12, invece,
non è finalizzato all’acquisizione di un titolo di studio o di
una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, ma al conseguimento di una qua-
8. La sua piena operatività è subordinata alla definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge 28 marzo 2003, n. 53.
9. L’obbligo formativo prevede che i giovani restino all’interno di un percorso scolastico prima e formativo dopo fino almeno al compimento del diciottesimo anno di età.
10. La durata del contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per l’impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l’accertamento dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
11. D’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Pubblica Istruzione, dell’Università e della Ricerca, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Ad oggi nessuna regione italiana ha ancora provveduto ad emanare specifiche regolamentazioni al riguardo.
12. D. Lgs. 276/2003, art. 49 “Apprendistato professionalizzante”
8
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
lificazione professionale intesa come acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e quindi
come accrescimento delle capacità tecniche dell’individuo al fine di farlo diventare un lavoratore qualificato.
Possono essere assunti con contratto di apprendistato professionalizzante, in tutti i settori di attività, i soggetti di età
compresa tra i 18 e i 29 anni, ovvero a partire dai 17 anni
di età nel caso in cui il soggetto sia in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge 53/2003.
La durata del contratto viene stabilita dai contratti collettivi
di lavoro e, in ogni caso, non può essere inferiore ai due
anni e non può superare i sei anni.
Come per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e
formazione, anche per l’apprendistato professionalizzante
il contratto deve avere forma scritta, l’apprendista non può
essere retribuito con tariffe a cottimo, il datore di lavoro può
recedere dal contratto al termine del periodo di apprendistato ai sensi dell’art. 2118 c.c., oppure prima del termine
ma solo per giusta causa o giustificato motivo. Inoltre, per
questa seconda tipologia di apprendistato, è possibile
sommare i periodi di apprendistato svolti nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell’apprendistato professionalizzate purché nel rispetto della durata minima e massima del contratto.
La regolamentazione dei profili formativi anche per l’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni e alle
Province autonome di Trento e Bolzano, d’intesa con le as-
sociazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei
seguenti criteri e principi direttivi:
a) almeno 120 ore per anno di formazione formale,
interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione
di competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro nazionali, territoriali
o aziendali per la determinazione delle modalità
di erogazione e della articolazione della formazione,
esterna e interna alle singole aziende, anche in
relazione alla capacità formativa interna rispetto
a quella offerta dai soggetti esterni;
c) riconoscimento della qualifica professionale in caso
di esito positivo del percorso di formazione esterna
e interna all’impresa;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto
formativo;
e) presenza di un tutor aziendale con formazione e
competenze adeguate.
Terza e ultima tipologia è l’apprendistato per l’acquisizione
di un diploma o per percorsi di alta formazione13. Questa
tipologia di apprendistato è finalizzata al conseguimento
di titoli di studio di livello secondario, universitario, di alta formazione, ovvero al conseguimento della specializzazione
tecnica superiore ex art. 69 della legge 144/1999. Così come per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e for-
13. D. Lgs. 276/2003, art. 50 “Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
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RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
mazione, anche questa tipologia opera un raccordo con
il sistema dell’istruzione e della formazione in quanto a seconda dell’obiettivo, la sua finalità formativa è riconducibile al sistema dell’istruzione, anche universitaria, ovvero a
quello della formazione professionale pur in entrambi i casi
al livello più alto dei due sistemi. Possono essere assunti con
contratto di apprendistato per l’acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i 29 anni, ovvero a partire dal diciassettesimo anno di età nel caso di soggetti in possesso di
una qualifica professionale conseguita ai sensi della legge
53/2003.
La durata di questa tipologia di apprendistato è rimessa
alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione,
in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni
formative.
In conclusione sembra utile riportare, di seguito, una tabella comparativa delle norme sin qui analizzate (legge 25/55;
legge 196/97, art. 16; legge 30/2003 e D. Lgs. 276/2003)
dalla quale emergono le principali modifiche introdotte in
materia di apprendistato nel corso degli ultimi cinquant’anni.
10
2000/2005
I contenuti del Contratto di Apprendistato
I DESTINATARI
(ARTT. 47 COMMA 2, 48 COMMI 1 E 2, 50 COMMI 1 E 2)
Rispetto ai datori di lavoro, le tre tipologie di apprendistato
sono aperte a tutti i settori di attività con la sola esclusione
della Pubblica Amministrazione14.
Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può assumere prescinde dalla tipologia di apprendistato15 e viene quantificata in una percentuale massima del
100% delle maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso il datore di lavoro stesso. Questa norma riprende integralmente la vecchia disciplina, mantenendo lo stesso
rapporto percentuale dell’art. 2, comma 3 della legge
25/5516, così come viene mantenuta la possibilità di assumere apprendisti in numero non superiore a tre per i datori di lavoro che non abbiano alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbiano in numero inferiore a tre, deroga alla norma generale
già prevista dall’art. 21, comma 1 della legge 56/87. Viene
altresì confermata la deroga prevista dall’art. 4, comma 1
della legge 8 agosto 1985, n. 44317, rivolta specificatamente al settore artigiano e che consente il superamento entro
un certo tetto del requisito dimensionale (massimo 100%
delle maestranze) a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti.
Dal lato apprendisti, i destinatari della norma variano a seconda della tipologia di apprendistato. Per quanto riguarda l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione, possono essere assunti con contratto di apprendistato i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni, mentre per la seconda e la terza
tipologia di apprendistato, la norma individua come destinatari i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, senza
riprendere alcuna delle differenziazioni che erano previste
nella legge 196/97 relativamente alla collocazione geografica, alla distinzione tra normodotati e portatori di handicap ed alla distinzione di settore lavorativo. Ne consegue
che, per la seconda e la terza tipologia, il criterio di individuazione dei destinatari dei contratti di apprendistato è
unico ed indifferenziato, se si esclude l’unica differenziazio-
14. D. Lgs. 276/2003, art. 1, c. 2 “Il presente decreto non trova applicazione per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale”.
15. Così come si desume dalla collocazione della norma all’interno della disciplina di carattere generale di cui all’art. 47, comma 2.
16. Legge 25/55, art. 2, c. 3 “Il numero di apprendisti che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l’azienda stessa”
17. Si tratta della legge quadro per l’artigianato. L’art. 4 di detta legge indica i limiti dimensionali dell’impresa artigiana e il numero massimo di apprendisti in rapporto alla forza lavoro dell’impresa stessa. Per il testo della norma si rimanda all’appendice.
11
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
ne legata al possesso di una qualifica professionale che
consente al soggetto di essere assunto con contratto di apprendistato professionalizzante anche a 17 anni.
L’art. 4 della legge 25/55 e il successivo art. 9 del D.P.R.
1668/56, tuttora in vigore, prevedono che gli aspiranti apprendisti devono sottoporsi a preventiva visita sanitaria allo
scopo di accertare la loro idoneità fisica al lavoro per il
quale verranno assunti. Tale visita sanitaria è eseguita gratuitamente dall’autorità sanitaria competente per territorio
nel caso in cui venga richiesta dai Centri per l’Impiego.
Il mantenimento di questa norma ha creato in Regione
Lombardia non pochi problemi in virtù della legge regionale 4 agosto 2003, n. 12 che, all’art. 2 comma 1 lettera d),
stabilisce che non possono essere richiesti, e di conseguenza non possono essere rilasciati dalle ASL della Regione Lombardia, i certificati sanitari di idoneità fisica per
l’assunzione di minori. Una successiva circolare esplicativa
sulla legge regionale, la n. 33/SAN del 17/11/2003 della
Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia, ha
precisato che le ASL non possono esercitare la funzione di
certificazione in tema di idoneità fisica per gli apprendisti a
prescindere dall’età anagrafica. Considerato comunque
che la preventiva visita medica per l’assunzione degli apprendisti non è stata abrogata dalla nuova disciplina, le
aziende, ai fini dell’accertamento dell’idoneità fisica degli
apprendisti che intendono assumere, possono rivolgersi al
medico di base ovvero al medico di fabbrica ove presente.
2000/2005
LA DURATA
(ART. 48 COMMA 2, 49 COMMA 3 E 50 COMMA 3)
La durata del contratto di apprendistato è diversificata per
ogni tipologia.
Per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione è fissata solo la durata massima in tre anni mentre non
è indicata alcuna durata minima. Entro il predetto limite
massimo di tre anni, la durata può variare in relazione alla
qualifica da conseguire, al titolo di studio posseduto, ai crediti professionali e formativi acquisiti ed al bilancio delle
competenze realizzato dai soggetti pubblici competenti e
da quelli privati autorizzati mediante l’accertamento dei
crediti formativi definiti ai sensi della legge 53/2003.
Per quanto riguarda invece l’apprendistato professionalizzante è prevista una durata minima di due anni e massima di sei anni, durata che viene stabilita, in base al tipo di
qualificazione da conseguire, dai contratti collettivi stipulati da associazioni datoriali e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
regionale. Inoltre, pur nel rispetto del limite massimo di sei
anni, è possibile sommare i periodi di apprendistato svolti
nell’ambito del diritto-dovere di istruzione e formazione con
quelli dell’apprendistato professionalizzante.
Questa norma riprende in qualche modo la vecchia disciplina prevista dall’art. 8 della legge 25/55 che, ai fini del
computo della durata massima del periodo di apprendistato, contemplava il cumulo dei rapporti di apprendistato
12
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
svolti presso più datori di lavoro, purché riferiti alle stesse attività lavorative e non separati da interruzioni superiori ad un
anno. La differenza che scaturisce dalla comparazione di
queste due norme sta nella diversa impostazione del cumulo: obbligatorio nella vecchia disciplina, possibile nella
nuova. Inoltre prima il cumulo era da riferirsi ai soli rapporti
di lavoro svolti nell’ambito della stessa attività lavorativa e
non separati da interruzioni superiori ad un anno mentre
con la nuova disciplina questa previsione non è stata più
ripresa.
Infine, per quanto riguarda l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione la durata è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le
altre istituzioni formative.
LA DISCIPLINA DELLA FORMAZIONE
Come più volte ricordato, l’apprendistato è un contratto di
lavoro a causa mista, cioè caratterizzato dallo scambio tra
lavoro subordinato da un lato e addestramento professionale più retribuzione dall’altro. È quindi un contratto che ha
insite in sé due cause: quella dell’insegnamento e quella
della prestazione di lavoro alla quale si aggiunge conseguentemente la relativa retribuzione.
L’insegnamento è finalizzato al conseguimento di quanto
espressamente previsto per ognuna delle tre tipologie di
apprendistato e deve essere di tipo formale. Così come
indicato nella circolare ministeriale n. 40 del 2004 e ribadito
nella successiva n. 30 del 2005, per formazione formale si
deve intendere “la formazione effettuata attraverso strutture
accreditate18 o all’interno dell’impresa secondo percorsi di
formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono
definite dalle sperimentazioni in atto ovvero dalle future normative regionali. L’obbligo di formazione per l’apprendista
potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della
formazione a distanza e strumenti di e-learning”.
Per quanto riguarda l’apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione la regolamentazione deve essere
adottata da parte delle Regioni e delle Province Autonome
di Trento e Bolzano, d’intesa con il Ministero del Lavoro e
18. Le strutture accreditate presso la Regione Lombardia possono essere reperite al seguente sito internet: http://formalavoro.regione.lombardia.it/rl/accreditamento.nsf/HTML/SBEI5RYA4G.htm?opendocument
13
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
delle Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e sentite le associazioni datoriali e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) le Regioni devono conformarsi alla legge 53/2003 per la
definizione della qualifica professionale19
b) il monte ore di formazione, esterna o interna all’azienda,
deve essere congruo al conseguimento della qualifica
professionale e secondo standard minimo formativi definiti
ai sensi dell’art. 7, comma 1, lettera c) della legge 53/2003
c) viene demandata alla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale, stipulata da associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative, la determinazione, anche all’interno degli enti bilaterali, delle
modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni competenti. Il riconoscimento di competenze in materia di contratti formativi in favore degli enti bilaterali risale all’inizio
degli anni ’90, soprattutto in materia di contratti di formazione e lavoro. Inoltre, già nella definizione di “enti bilaterali” di cui all’art. 2, comma 1, lettera h) del D. Lgs. 276/2003,
2000/2005
è espressamente indicato che essi sono sedi privilegiate
per la regolazione del mercato del lavoro attraverso varie
iniziative tra cui “la programmazione di attività formative e
la determinazione di modalità di attuazione della formazione professionale in azienda”;
d) la regolamentazione regionale deve anche prevedere
che la qualifica professionale venga riconosciuta, sulla
base dei risultati conseguiti all’interno del percorso di formazione, esterna e interna all’impresa, ai fini contrattuali e
quindi sia che il rapporto non si interrompa ai sensi dell’art.
2118 c.c. sia nel caso di nuova assunzione con la qualifica
acquisita;
e) le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato devono essere registrata nel libretto formativo20;
f) l’apprendista deve essere affiancato da un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
Occorre, però, precisare che ad oggi l’apprendistato in diritto dovere di istruzione e formazione non è ancora applicabile e quindi resta in vigore la vecchia normativa.
19. La legge 53/2003, art. 2 c. 1 lettera h) stabilisce che, ferma restando la competenza regionale in materia di formazione e istruzione professionale, i percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai quali conseguono titoli e qualifiche professionali di differente livello, valevoli su tutto il territorio nazionale se
rispondenti ai livelli essenziali di prestazione di cui alla lettera c); le modalità di accertamento di tale rispondenza, anche ai fini della spendibilità dei predetti titoli e qualifiche nell’Unione europea, sono definite con il regolamento di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c) finalizzato alla definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità nazionale dei titoli professionali conseguiti all’esito dei percorsi formativi, nonché per i passaggi dai percorsi formativi ai percorsi scolastici; i titoli e le qualifiche costituiscono condizione per l’accesso all’istruzione e
formazione tecnica superiore, fatto salvo quanto previsto dall’art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e le qualifiche conseguiti al termine dei percorsi del sistema dell’istruzione e
della formazione professionale di durata almeno quadriennale consentono di sostenere l’esame di Stato, utile anche ai fini degli accessi all’università e all’alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa frequenza di apposito corso annuale, realizzato d’intesa con le università e con l’alta formazione artistica, musicale e coreutica, e ferma restando la possibilità di sostenere, come privatista, l’esame di Stato anche senza tale frequenza.
14
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Per quanto riguarda l’apprendistato professionalizzante, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla regolamentazione non più con i Ministeri del Lavoro e dell’Istruzione, bensì d’intesa con le associazioni datoriali e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale e sempre nel rispetto di alcuni criteri e
principi direttivi perlopiù simili a quelli previsti per la prima
tipologia di apprendistato.
Le differenze riguardano innanzitutto la mancata previsione
della definizione della qualifica professionale e questo si
spiega nella diversa finalità delle due tipologie di apprendistato (conseguimento di una qualifica professionale la prima e qualificazione professionale la seconda); poi il monte
ore di formazione, interna o esterna all’azienda, viene quantificato in 120 ore per ogni anno di apprendistato al fine dell’acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali, mentre i criteri ed i principi direttivi relativi al rinvio alla contrattazione collettiva, al riconoscimento della qualifica professionale, alla registrazione della formazione nel libretto formativo e al tutor aziendale restano gli stessi previsti per l’apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione.
La Regione Lombardia non ha ancora regolamentato compiutamente21 l’apprendistato professionalizzante e quindi
tutta la disciplina è rimessa alla contrattazione collettiva.
Sono, però, attualmente in corso alcune sperimentazioni
nel settore del terziario e dei servizi derivanti dalla sottoscrizione di protocolli d’intesa tra la Regione e gli Enti Bilaterali
e inoltre la Regione con D.D.U.O. n. 11927 del 26/10/200622,
ha assegnato alle Province risorse per organizzare i corsi
anche ai sensi dell’art. 4923. Pertanto l’erogazione dell’offerta formativa formale in Regione Lombardia ad oggi si configura secondo le seguenti modalità:
a) totalmente esterna all’azienda (presso strutture accreditate in Regione per l’erogazione della formazione professionale) nel caso in cui l’impresa non sia in possesso della
capacità formativa formale interna;
b) mista (interna e integrata da apporti esterni all’azienda)
nel caso in cui l’impresa, pur essendo in possesso della capacità formativa formale ritenga necessario integrare tale
capacità attraverso il sostegno di capacità formative formali esterne all’azienda.
20. D.Lgs. 276/2003, art. 2, c. 1, lettera i): “libretto personale del lavoratore definito, ai sensi dell’accordo Stato- Regioni del 18 febbraio 2000, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, previa intesa con la Conferenza unificata Stato- Regioni e sentite le parti sociali, in cui vengono registrate le competenze acquisite durante la formazione in apprendistato, la formazione in contratto di inserimento, la formazione specialistica e la formazione continua svolta durante l’arco della vita lavorativa ed effettuata da soggetti accreditati dalle Regioni, nonché le competenze acquisite in modo non formale e informale secondo gli indirizzi della Unione europea in materia di apprendimento permanente, purché riconosciute e certificate”
21. Il 3 ottobre 2006 è stata approvata la Legge Regionale n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”. L’art. 20 “Apprendistato” rinvia la regolamentazione dei profili formativi e di tutto ciò che
concerne la formazione degli apprendisti alle indicazioni regionali per l’offerta formativa del sistema educativo regionale.
22. Per l’organizzazione dei corsi di formazione a finanziamento pubblico si veda l’allegato b (Linee di indirizzo per la formazione esterna degli apprendisti assunti in Lombardia anno formativo 2006/2007) del citato decreto scaricabile dal sito della Regione Lombardia www.formalavoro.regione.lombardia.it
23. Le risorse assegnate dalla Regione alle Province sono destinate anche all’apprendistato extra-obbligo formativo (Legge 196/97) e agli apprendisti in Diritto Dovere di Istruzione e Formazione.
15
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
c) totalmente interna all’azienda nel caso in cui l’impresa
disponga della capacità formativa formale interna ai sensi
dei requisiti e dei criteri fissati dai CCNL;
Relativamente alla formazione totalmente esterna, occorre
sottolineare la necessità da parte dell’azienda di farsi garante di tale formazione attivandosi per l’iscrizione e la frequenza dell’apprendista ad un corso di formazione idoneo al profilo formativo d’assunzione.
Per quanto riguarda, infine, la regolamentazione del profilo
formativo dell’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni
in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori, le università e le altre istituzioni formative.
Il percorso che consente di conseguire un titolo di studio
attraverso questa terza tipologia di apprendistato è indicato all’art. 51, comma 1 del D. Lgs. 276/2003 che stabilisce
che “la qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il
proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale”.
In Regione Lombardia è in corso una sperimentazione che
scaturisce da un Protocollo d’Intesa siglato con il Ministero
del Lavoro in data 3 novembre 2004. Questo progetto permetterà ai giovani in apprendistato e con età compresa
tra 18 e 29 anni, di svolgere un percorso formativo di alta
2000/2005
qualificazione-master universitario di primo o secondo livello, oppure di conseguire un titolo di specializzazione tecnica superiore.
Il Protocollo spiega che i percorsi sperimentali “saranno caratterizzati dall’adozione della metodologia dell’alternanza
formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in azienda e percorso realizzato nell’istituzione formativa coinvolta24” e punta molto sulla valorizzazione del
percorso in azienda, che “si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell’istituzione formativa
che rilascia il titolo finale di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o di Master di 1° e 2° livello, i crediti formativi per
le acquisizioni maturate in impresa, in progetti concordati
fra impresa e istituzione formative e realizzati con l’ausilio di
un tutor aziendale che opera in collaborazione con il tutor
dell’istituzione formativa25”. Le attività avranno durata biennale26 e il titolo di studio conseguito nonché le eventuali ulteriori competenze verranno registrate sul “Libretto formativo del cittadino” previsto dall’art. 2 comma 1 lettera i) del
D. Lgs. 276/2003.
24. Protocollo d’intesa tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Lombardia per la sperimentazione di percorsi formativi nella via alta dell’apprendistato.
25. Ibidem
26. l termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato al 30 giugno 2008
16
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
LA RETRIBUZIONE
E GLI INCENTIVI ECONOMICI E NORMATIVI
Con il D. Lgs. 276/2003 viene confermato il divieto di stabilire il compenso dell’apprendista secondo tariffe di cottimo27, divieto già contemplato nella vecchia disciplina.
Null’altro viene specificato relativamente alla retribuzione
da corrispondere all’apprendista e quindi si deve ritenere
tuttora in vigore quanto previsto dall’art. 11, lettera c) e dall’art. 13, comma 1 della legge 25/55: per la retribuzione dell’apprendista bisogna far riferimento alla contrattazione collettiva, graduandola in base all’anzianità di servizio. Inoltre,
non trovandosi nella nuova disciplina alcuna norma sostitutiva, continua a restare in vigore anche il comma 2 dell’art. 13 legge 25/55 il quale stabilisce il divieto di erogare
agli apprendisti più meritevoli premi che siano commisurati
all’entità della produzione. Il D. Lgs. 276/2003, però, si occupa dell’inquadramento dell’apprendista, specificando,
all’art. 53, comma 1, che la categoria di inquadramento
dell’apprendista stesso non potrà essere inferiore, per più di
due livelli, all’inquadramento previsto per i lavoratori addetti a mansioni o funzioni corrispondenti alle stesse qualifiche
al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto.
Per quanto riguarda gli incentivi economici, in attesa della
riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, restano
in vigore i sistemi di incentivazione già previsti dalla legge
25/55 all’art. 22 per le imprese non artigiane e all’art. 26
per il settore dell’artigianato.
Questi incentivi si sostanziano in una considerevole riduzione per le aziende non artigiane dei contributi dovuti per le
assicurazioni sociali, riduzione che per le sole imprese artigiane determina una contribuzione dovuta praticamente
pari a zero. Tali benefici contributivi sono mantenuti per un
anno dopo il riconoscimento della qualifica nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro tempo indeterminato
(c.d. incentivo alla stabilizzazione del rapporto). Resta confermata, altresì, la previsione della legge 196/97, art. 16
comma 2, che subordina la fruizione delle agevolazioni
contributive all’effettiva partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione esterna all’azienda; la novità introdotta dal D. Lgs. 276/2003, all’art. 53 comma 3, riguarda
la verifica effettiva della formazione svolta e la quantificazione della sanzione in caso di inadempimento.
Per quanto riguarda la predetta verifica, la norma rimanda
a modalità definite con decreto ministeriale d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni mentre per quanto riguarda l’inadempimento nell’erogazione della formazione tale da
impedire la realizzazione delle finalità specifiche per ogni
tipologia di apprendistato, è prevista una sanzione pari alla quota dei contributi agevolati maggiorati del 100% nel
caso in cui di tale inadempimento sia responsabile esclusivamente il datore di lavoro. La norma, così strutturata,
27. legge 25/55, art. 11, lettera f); D. Lgs. 276/2003, artt. 48 comma 3 lettera b) e 49 comma 4 lettera b)
17
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
però, non è molto chiara rispetto al tipo di formazione cui si
ricollega l’inadempimento, se quella interna e/o esterna
all’azienda, mentre l’inadempimento previsto dalla legge
196/97 era strettamente collegato alla formazione esterna
all’azienda. Su questo punto viene in aiuto la circolare ministeriale n. 40/2004 del 14 ottobre 2004 la quale precisa
che l’inadempimento formativo imputabile al datore di
lavoro viene valutato sulla base del percorso di formazione
previsto all’interno del piano formativo e di quanto previsto
dalla regolamentazione regionale. L’inadempimento, quindi, potrà ricollegarsi ad una quantità di formazione, anche
periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o
dalla regolamentazione regionale, alla mancanza di un
tutor aziendale avente competenze adeguate o ad ogni
altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell’obbligo formativo.
La circolare, oltre alla misura sanzionatoria su indicata, prevede anche la preclusione per il datore di lavoro alla possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo
stesso soggetto e per l’acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
Infine, il comma 2 dell’art. 53 D. Lgs. 276/2003 conferma l’esclusione degli apprendisti dal computo dei limiti numerici
2000/2005
previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di
particolari normative e istituti, come ad esempio il collocamento dei disabili28 (c.d. incentivi normativi).
LA CIRCOLARE MINISTERIALE N. 40/2004
DEL 14 OTTOBRE 2004 E N. 30/2005 DEL 1 LUGLIO 2005
La circolare ministeriale n. 40/2004 avente ad oggetto “Il
nuovo contratto di apprendistato” ribadisce la non immediata applicabilità del D. Lgs. 276/2003 in attesa delle previste regolamentazioni sia del contratto di apprendistato
sia dei profili formativi. La circolare però precisa che la non
operatività è da riferirsi principalmente all’apprendistato
per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione in quanto la sua piena operatività presuppone la
definitiva implementazione delle deleghe di cui alla Riforma Moratti, nonché all’apprendistato professionalizzante soltanto per quelle Regioni che non hanno ancora disciplinato i profili formativi.
Tornando, invece, all’apprendistato professionalizzante occorre precisare che, a seguito dei ritardi delle Regioni nella
regolamentazione dei profili formativi, il Ministero del Lavoro,
in virtù delle modifiche legislative intervenute con la Legge
28. La Circolare del Ministero del Lavoro 17 gennaio 2000, n. 4 avente ad oggetto “Iniziali indicazione per l’attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante ‘Norme per il diritto al lavoro
dei disabili’” precisa che devono escludersi dalla base di computo sulla quale viene determinata la quota di riserva, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo, di lavoro a domicilio e per attività da svolgersi esclusivamente all’estero, per la durata di tale attività
29. Legge 80/2005 art. 13bis “All’art. 49 del D. Lgs. 276/2003, dopo il 5 comma è aggiunto il seguente: 5bis "Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina
dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale".
18
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
14 maggio 2005, n. 80 (c.d. legge sulla competitività che
introduce il comma 5 bis29 all’art. 49 del D. Lgs n. 276/2003,
ha ritenuto di accelerare il processo di messa a regime di
questa tipologia di apprendistato affidando la definizione
della disciplina agli stessi soggetti che stipulato i contratti
collettivi nazionali di lavoro ed emanando, in tal senso, la
Circolare n. 30 del 15 luglio 2005. Così come specificato nella
stessa Circolare n. 30/2005, quindi, l’apprendistato professionalizzante potrà essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei CCNL stipulati
da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che abbiano determinato gli elementi minimi di erogazione e di
articolazione della formazione, anche mediante semplice
rinvio agli Enti bilaterali ovvero a prassi già esistenti e codificate dall’Isfol.
LA DISCIPLINA TRANSITORIA
Fatte salve le Regioni che hanno già provveduto alla regolamentazione dei profili formativi e nelle quali, quindi, è possibile l’instaurazione di un rapporto di apprendistato professionalizzante e in alta formazione (resta comunque escluso in tutte le Regioni l’apprendistato in diritto dovere d’istruzione e fomazione per la mancata implementazione della
Riforma Moratti), nelle restanti Regioni la disciplina sull’apprendistato è operativa solo laddove il contratto collettivo
di lavoro applicato al rapporto di apprendistato disciplini
compiutamente le nuove tipologie di apprendistato.
Per i contratti collettivi di lavoro che non hanno ancora previsto la Riforma Biagi continua a restare in vigore la precedente normativa.
Un ulteriore punto in cui viene confermata la vigenza della
vecchia disciplina, lo troviamo all’art. 53 comma 4 ove, per
la disciplina previdenziale ed assistenziale, si rimanda alla
legge 25/55.
All’art. 47 del D. Lgs. 276/2003 “Definizioni, tipologie e limiti
quantitativi” troviamo però delle disposizioni che sono di immediata applicabilità e sono quelle relative ai limiti quantitativi alle assunzioni di apprendisti.
Altre norme immediatamente applicabili sono quelle indicate all’art. 85, comma 1, lettera b) il quale abroga l’art. 2
comma 2 della legge 25/5530 e l’art. 3 della stessa legge
25/5531. Oggi è pertanto possibile assumere un apprendista senza richiedere la preventiva autorizzazione al Servizio
Ispettivo della Direzione Provinciale del Lavoro ed è possibile assumere nominativamente gli apprendisti senza più
l’obbligo di assunzione per il tramite dei Centri per l’Impiego ed indipendentemente dai limiti dimensionali dell’impresa.
30. Obbligo di ottenere l’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro per poter instaurare un rapporto di apprendistato.
31. Obbligo di iscriversi in appositi elenchi presso l’Ufficio di collocamento per gli aspiranti apprendisti e obbligo di assunzione sempre per il tramite dell’Ufficio di collocamento.
19
L’apprendista nella provincia di Pavia
PARTE GENERALE
Il primo banco di prova che la Regione Lombardia ha utilizzato, per affidare direttamente alle Province la delega sulla formazione professionale, è stata l’organizzazione dei
servizi formativi, obbligatori per legge, previsti per gli apprendisti assunti dopo il luglio del 1998.
A questo appuntamento le Province della Lombardia sono
arrivate dopo un’attesa, durata alcuni anni, circa il ruolo
istituzionale e il confronto sulla delega Regione-Province nel
settore della Formazione Professionale.
Infatti, nel sistema formativo lombardo il ruolo delle Province
nella gestione della formazione professionale è andato
crescendo durante gli anni ‘90, ma solo a partire dal 1995,
con la L.R. 1/95, è stato formalizzato l’avvio di un processo
di decentramento inerente gli aspetti della programmazione dei corsi di formazione professionale.
L’Apprendistato ha assunto così per le Province, un’importanza anche simbolica, oltre che rappresentare un impegno consistente dal punto di vista organizzativo.
Prima degli interventi sull’apprendistato, le Province si erano
misurate con gli impegni che la Regione Lombardia aveva
affidato loro in materia di proposte nella programmazione
annuale dei corsi regionali affidati ai Centri di Formazione
Professionale, nonché con il riconoscimento della validità
legale di corsi di formazione professionale privati e a pagamento.
Vediamo però alcuni dati, riferiti alla Provincia di Pavia, per
meglio comprendere il fenomeno dell’apprendistato nella
Regione Lombardia e per meglio comprendere la dimensione dei programmi provinciali su questi temi.
Dalla Tab.1 emerge che lo stock complessivo dei nuovi
apprendisti è rappresentato nel pavese da 13.219 lavoratori. Se esaminiamo il grafico della Tab. 2 e della Tab. 3, possiamo ricostruire la carta d’identità e l’indicatore di crescita del nuovo apprendistato nella nostra Provincia.
Il dato più interessante, tuttavia, è quello delle classi d’età
e del titolo di studio degli apprendisti: sono pochissimi gli
under 18, mentre oltre il 60% è collocato tra i 18 e 24 anni
con una prevalenza di apprendisti in possesso della sola
licenza media inferiore.
Risulta significativa anche la quota degli apprendisti over 24
assunti ai sensi della Legge 196/97. Questo dato segnala
che, oltre alla presenza legittima di categorie ammesse per
legge ad accedere al contratto di apprendistato anche
con età superiore ai 24 anni, esiste anche una certa confusione da parte dei soggetti interessati nel comprendere e
interpretare i cambiamenti introdotti dalla Riforma Biagi.
L’innalzamento dell’età degli apprendisti a 29 anni è una
delle principali modifiche della Legge 30/03, ma le difficol-
20
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
tà interpretative che si sono determinate nell’attuazione
della Legge dovute al fatto che non esiste ancora una regolamentazione chiara e definitiva, frena le aziende nell’utilizzare le nuove tipologie di contratto di apprendistato previste dalla riforma per le assunzioni di lavoratori con età superiore ai 24 anni.
Inoltre esaminando la Tab. 1 si può notare come nell’arco
degli ultimi 7 anni, le assunzioni crescono e diminuiscono a
seconda delle innovazioni normative introdotte a questo
istituto.
Nei primi anni di attuazione della Legge 196/97 che ha
modificato alcuni aspetti sostanziali della vecchia normativa (innalzamento dell’età di assunzione, allargamento a
tutti i settori produttivi e a tutti i titoli di studio), gli apprendisti assunti crescono e passano da 1.777 nel 1999 a 2.157
nel 2000. Nel biennio successivo, cioè tra il 2001 e il 2003, il
numero complessivo delle assunzioni subisce un leggero
calo, molto probabilmente dovuto alla messa a regime dei
corsi di Formazione Esterna per Apprendisti, per poi riprendersi e stabilizzarsi nel 2004, anno di attuazione della Legge
30/2003 con 1.930 apprendisti per poi calare nuovamente
nel 2005 molto probabilmente a causa dell’incertezza normativa tuttora in atto.
2.500
2.157
2.058
2.000
1.930
1.753
1.777
1.585
1.500
1.483
1.000
5.00
476
0
1998
1999
2000
2001
2002
TAB. 1. RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE ASSUNZIONI
DAL 19/07/98 AL 31/12/04
2003
2004
2005
CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
15-17 anni
TAB. 2. ETÀ
DAL
21
18-21 anni
22-24 anni
DEGLI APPRENDISTI ASSUNTI CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO
19/07/98 AL 31/12/04
25 e oltre
RAPPORTO
0%
DI MONITORAGGIO
2000/2005
In tutti questi settori merceologici è tuttavia presente un rilevante numero di aziende artigiane che da sole coprono
oltre il 50% del contesto produttivo pavese, come illustrato
nella Tab. 4.
9%
LICENZA MEDIA
QUAL FP
DIPL SMS
LAUREA
26%
6%
9%
ALTRO
59%
ARTIGIANI
TERZIARIO / SERVIZI
TAB. 3. TITOLO
DI STUDIO
INDUSTRIA / CONFAPI
36%
Dalla banca dati costituita presso la Provincia è possibile
iniziare a comprendere i primi trend e le politiche adottate
dalle imprese.
I comparti che in assoluto utilizzano maggiormente il contratto di apprendistato risultano essere:
• il comparto metalmeccanico con più di 2.852
contratti così suddivisi: 1.987 metalmeccanici artigiani
e 865 metalmeccanici industria
• il comparto del commercio con 1.937 contratti
avviati da 18 luglio 1998
• il comparto dei pubblici esercizi (872 contratti)
• gli edili con 755 unità suddivise tra il contratto
artigiani e quello industria
• il comparto dei barbieri ed estetiste
• gli studi professionali che raggiungono le 331
assunzioni con un piccolo incremento nel 2004.
55%
TAB. 4. SINTESI TIPOLOGIA AZIENDALE
INTERVENTI FORMATIVI REALIZZATI IN PROVINCIA DI PAVIA
Sono stati realizzati e conclusi tra il 2000 e il 2002 due piani
provinciali per la formazione esterna di apprendisti, così
suddivisi:
• 2000/2001 - N° 41 corsi di formazione, con un monte-ore
di formazione complessivo di 4.820 ore per 652 utenti iscritti di cui formati 481.
• 2001/2002 - N° 46 corsi di formazione, con un monte-ore
di formazione complessivo di 5160 ore per 707 utenti iscritti
di cui formati 566.
22
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Complessivamente sono stati coinvolti 1.359 apprendisti di
cui giunti alla conclusione dei corsi 1.047 apprendisti, con
una “mortalità” pari al 23%. Nella Tab. 5 si evidenzia un netto
incremento tra allievi iscritti e formati nei due piani formativi.
80% del monte ore complessivo di frequenza, alla malattia
o infortunio o alla mancata frequenza totale del corso
ingiustificata. Infine il 2% dei ritiri è imputabile al servizio militare e alla maternità.
60%
81%
80%
80%
54%
50%
79%
78%
licenziamento /
dimissioni
40%
77%
assunzione
30%
76%
27%
altro
75%
74%
20%
74%
73%
10%
72%
2%
0%
71%
2000/2001
TAB. 5. PERCENTUALE
servizio militare /
maternità
17%
2001/2002
TAB. 6. MOTIVO
FRA ALLIEVI ISCRITTI E FORMATI
È interessante il dato riferito alle motivazioni dei ritiri degli
apprendisti dai corsi di formazione (Tab. 6): circa il 54% per
licenziamento o dimissione e solo il 17% per assunzione
/passaggio di qualifica.
Questo evidenza la forte mobilità degli apprendisti all’interno della stessa azienda.
È da notare anche un 27% per motivazioni varie riconducili principalmente al mancato raggiungimento del previsto
DEI RITIRI
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI ALLIEVI
Per quanto riguarda l'individuazione degli apprendisti da
inserire nei corsi assegnati alla Provincia di Pavia, si è provveduto a strutturare i corsi sulla scorta di precisi criteri di riferimento e di un ben definito ordine di priorità sia di ordine
generale che di specificità settoriali. Nello specifico i criteri
che si sono seguiti sono stati i seguenti:
23
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
1. nella formazione delle classi si è data la priorità all'inserimento degli apprendisti più giovani di età e con bassa
scolarizzazione (licenza elementare e licenza media inferiore);
2. si è provveduto ad assegnare i corsi agli enti di formazione tenendo conto dell'ambito territoriale dell'azienda nonché della specificità di ogni ente (ad es. i corsi relativi all'edilizia sono stati assegnati all'ESEDIL in quanto unico ente
con competenze in questo settore e il settore orafo
all'ECIPA in quanto ente con esperienza già maturata in
questo settore);
3. si è cercato di strutturare classi le più possibili omogenee
sia per qualifica da conseguire, sia per CCNL applicato
(tenendo conto, ad esempio, che il comparto metalmeccanico artigiano prevede n. 120 ore di formazione mentre
quello industriale prevede n. 160 ore di formazione).
2000/2005
MODALITÀ DI CERTIFICAZIONE
Al termine di ogni annualità, la Provincia rilascia agli apprendisti un apposito Certificato di Frequenza. Agli apprendisti
che al termine del percorso formativo non hanno raggiunto
il minimo di ore previsto per il rilascio della Certificazione, l’Ente attuatore incaricato rilascia un’apposita dichiarazione
contenente il numero di ore frequentate per ciascuna unità
formativa. Tale dichiarazione può essere utilizzata dall’apprendista per il riconoscimento dei crediti formativi.
CORSI PER TUTORS AZIENDALI
In attuazione di quanto previsto dal D.M. 28/02/2000 relativo alle funzioni di Tutor aziendale, gli Enti di Formazione
hanno previsto e attuato, per l’anno formativo 2001/2002,
specifici interventi formativi di almeno 8 ore complessive.
Sono stati, pertanto, attivati dalla Provincia 46 corsi per circa 598 Tutors aziendali.
SOGGETTI ATTUATORI
È stata predisposta una mappatura territoriale dell’offerta
formativa composta essenzialmente da Enti convenzionati
appartenenti alla programmazione provinciale e regionale
con esperienza nell’ambito della sperimentazione ministeriale per apprendisti. Gli operatori, peraltro, hanno partecipato ad un intervento di formazione dei formatori finanziato dalla Provincia con i fondi destinati alle attività collegate.
24
Monitoraggio e valutazione degli interventi
relativi ai piani formativi 2000/2002
Di seguito vengono descritti e commentati i dati riepilogativi
dell’attività formativa svolta nel corso delle annualità 2000/
2001 e 2001/2002.
Nel primo caso risultano disponibili i dati sul volume complessivo di attività e sulle caratteristiche dei partecipanti ai
corsi di formazione, mentre per l’annualità 2001/2002 i commenti possono contare su una documentazione di riferimento più ricca essendo stata introdotta in quel periodo
una “relazione di fine corso”, compilata a cura dei Centri di
Formazione Professionale, dalla quale si sono potuti ricavare
utili spunti di riflessione e indicazioni di prospettiva anche
sulle modalità di valutazione dei percorsi per l’apprendistato
e sui relativi strumenti.
PIANO FORMATIVO 2000/2001
Il Piano Operativo della Provincia di Pavia per la formazione
esterna degli apprendisti (D.G.R. n. VI/46910 del 3/12/1999)
prevedeva la realizzazione di 49 corsi di cui ne sono stati realizzati 41 (38 assegnati dalla Regione Lombardia e 3 finanziati con il Piano Provinciale della formazione Professionale
1999/2000 in sostituzione di attività similari non avviate) così
ripartiti:
Apprendisti
Numero corsi previsti
Numero corsi realizzati
BANCONIERI
2
1
CALZATURIERI
1
2
COMMESSI
10
10
EDILI
6
6
ELETTRICISTI
4
3
IDRAULICI
2
2
IMPIEGATI
12
7
METALMECCANICI
6
6
ORAFI
1
1
PARRUCCHIERI
4
2
RIPARATORI AUTO
1
1
Totale
49
41
TAB. 7. RAPPORTO TRA
CORSI PREVISTI E REALIZZATI PER FIGURE PROFESSIONALI
Tenuto conto della complessità del processo di attivazione
di percorsi di questo tipo, non tanto in termini di progettazione formativa e di logistica, quanto di individuazione dell’utenza e di compatibilità con le esigenze dei datori di lavoro, il risultato è da considerare positivo.
25
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Un indicatore dello sforzo organizzativo compiuto è senza
dubbio il rapporto fra allievi previsti ed allievi iscritti che si avvicina al 100%. Nella positività, qualche punto in meno (94%)
si riscontra nel settore “Commessi”, il più rappresentato numericamente; particolarmente apprezzabili sono i dati relativi all’edilizia e alla meccanica che vengono generalmente
considerati settori “problematici” in fase di programmazione
di tale tipo di interventi.
SETTORE FP
Allievi previsti
Allievi iscritti
%
BANCONIERI
15
15
100,00
CALZATURIERI
29
29
100,00
COMMESSI
166
156
94,00
EDILI
103
103
100,00
ELETTRICISTI
52
52
100,00
IDRAULICI
31
30
96,80
IMPIEGATI
111
109
98,20
METALMECCANICI
94
94
100,00
ORAFI
15
15
100,00
PARRUCCHIERI
31
31
100,00
RIPARATORI
18
18
100,00
665
652
98,10
AUTO
Totale
TAB. 8 RAPPORTO TRA ALLIEVI
PREVISTI E ISCRITTI PER FIGURE PROFESSIONALI
2000/2005
Gli apprendisti maschi (54%) sono più numerosi delle femmine (46%) e la presenza di queste ultime si concentra nei
corsi per commessi, impiegati, parrucchieri, banconieri e
calzature, mentre è nulla o poco significativa negli altri corsi, per altro tipicamente destinati ad una utenza maschile.
La scolarità dei destinatari dei corsi, rilevata dal Mod. Ap 1
(e quindi con i limiti di precisione condizionati dalle eventuali variazioni intervenute fra la compilazione del suddetto
modello e l’iscrizione), mostra una netta prevalenza dell’obbligo formativo (63%) seguito dal diploma di scuola
media superiore (27%), dalla licenza elementare (6%) e
dalla qualifica professionale (4%).
I risultati dell’azione formativa relativi ai vari settori sono riportati nella Tab. 9. Se da un lato la percentuale complessiva dei formati (74%) può essere considerata soddisfacente, dall’altro alcuni settori si evidenziano come critici in termini di allievi ritirati: ci si riferisce in particolare agli idraulici,
alla meccanica, ai banconieri e, in misura leggermente inferiore, agli elettricisti.
Non sono disponibili, per una interpretazione più puntuale,
i dati numerici relativi alle motivazioni dei ritiri che sono conseguenti a licenziamento, dimissioni, mancato raggiungimento del monte ore complessivo, qualificazione anzitempo, servizio di leva, maternità. Le suddette motivazioni tuttavia, anche sulla base di esperienze analoghe in altri Province, si inseriscono in un contesto caratterizzato dai seguenti fenomeni:
• le imprese di appartenenza degli apprendisti dei sopraindi-
26
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
cati settori sono generalmente di piccole dimensioni e quindi soffrono maggiormente dell’assenza seppur temporanea
anche di un solo addetto;
• il mercato del lavoro di queste figure professionali è molto
vivace e caratterizzato da un consistente tourn over.
PIANO FORMATIVO 2001/2002
Il Piano Operativo della Provincia di Pavia per la formazione
esterna degli apprendisti (D.G.R. n. VII/5621 del 20/7/2001)
prevedeva la realizzazione di 46 corsi (tutti realizzati) così ripartiti:
Allievi formati
%
Allievi ritirati
%
Apprendisti
Numero corsi previsti
Numero corsi realizzati
BANCONIERI
9
60
6
40
COMMESSI
7
7
CALZATURIERI
23
79
6
21
EDILI
6
6
COMMESSI
119
76
37
24
ELETTRICISTI
4
4
EDILI
79
77
24
23
IMPIEGATI
13
13
ELETTRICISTI
37
71
15
29
METALMECCANICI
12
12
IDRAULICI
19
63
11
37
ORAFI
1
1
IMPIEGATI
90
83
19
17
PARRUCCHIERI
3
3
METALMECCANICI
53
56
41
44
Totale
46
46
ORAFI
14
93
1
7
SETTORE FP
PARRUCCHIERI
23
74
8
26
RIPARATORI
15
83
3
17
481
74
171
26
Totale
AUTO
TAB. 9 RAPPORTO TRA ALLIEVI
PREVISTI E ISCRITTI PER SETTORI
FP
TAB. 10 RAPPORTO TRA
NUMERO CORSI PREVISTI E REALIZZATI PER FIGURA PROFESSIONALE
Rispetto all’annualità precedente si rileva un miglioramento
nelle “capacità realizzative”, collegato all’affinamento delle
procedure e alla capacità di lettura dei dati di contesto.
Come indicato in premessa, per l’annualità in questione risultano disponibili le relazioni di fine corso che hanno consentito di mettere a fuoco sia le caratteristiche dell’utenza,
sia le fasi del processo di attivazione dei corsi, sia gli esiti degli
stessi.
27
RAPPORTO
Apprendisti
Allievi
contattati
Allievi iscritti Allievi formati
DI MONITORAGGIO
% iscritti
sui contattati
% formati
sugli iscritti
COMMESSI
118
104
83
88,14
79,81
EDILI
145
100
71
68,97
71,00
ELETTRICISTI
68
59
42
86,76
71,19
IMPIEGATI
241
196
168
81,33
85,71
METALMECCANICI
227
178
146
78,41
82,02
ORAFI
25
15
10
60,00
66,67
PARRUCCHIERI
62
55
46
88,71
83,64
Totale
886
707
566
79,80
80,06
TAB. 11 RAPPORTO TRA ALLIEVI
PREVISTI CONTATTATI E ISCRITTI PER FIGURA PROFESSIONALE
La percentuale di apprendisti formati rispetto a quelli iscritti e la percentuale di quelli iscritti rispetto a quelli contattati
rappresentano un indicatore dell’efficienza del sistema messo in atto, ed i rispettivi valori sono da considerarsi positivi;
tralasciando il settore orafo nel quale è stato realizzato un
unico corso, il settore nel quale la differenza pare più significativa è quello dell’edilizia (iscritti rispetto ai previsti), ma considerando correttamente la “volatilità” caratteristica di questo settore, è stato previsto un numero di contatti numeroso e tale quindi da consentire il rispetto delle previsioni di
allievi previsti.
Nella seguente Tab. 12 vengono sintetizzate le fasi del pro-
2000/2005
cesso di reperimento dell’utenza e le caratteristiche della
stessa (per sesso e scolarità).
Gli apprendisti maschi iscritti (59%) sono sensibilmente
superiori a quelli di sesso femminile (41%); questi ultimi sono
concentrati in tre settori tipici (impiegati, commessi e parrucchieri). Il motivo della mancata iscrizione ai corsi riguarda essenzialmente il licenziamento/dimissioni (54% del totale), cui segue l’assunzione (11% del totale) ed il servizio
militare (7,5% del totale).
I dati disponibili sulla scolarità riguardano 642 apprendisti
(per 65 apprendisti non è stato dichiarato il titolo di studio
posseduto): il diploma di scuola media superiore (53,12%)
e la licenza media (35,98%) prevalgono nettamente sul diploma di qualifica (9,81%) e la licenza elementare (1,1%),
mentre sono del tutto assenti il diploma universitario e la
laurea.
Un raffronto con l’annualità precedente, pur con i limiti
della precisione dei dati più sopra citati, mostra mediamente un incremento del livello di scolarità.
28
M
Rapporto iscritti /
previsti %
Licenziati /
Dimessi
Assunzione
Servizio
militare
Altro
Totale
Licenza
elementare
Licenza
media
Qualifica
Diploma
SMS
Laurea
COMMESSI
8
42
76
118
37
67
104
88,14
9
2
0
3
14
3
22
6
57
0
EDILI
6
145
0
145
100
0
100
68,97
25
0
4
16
45
3
55
1
7
0
ELETTRICISTI
4
68
0
68
59
0
59
86,76
5
3
1
0
9
0
23
7
23
0
IMPIEGATI
12
41
200
241
31
165
196
81,33
20
8
0
17
45
0
2
2
181
0
METALMECCANICI
12
226
1
227
177
1
178
78,41
30
4
8
7
49
1
86
27
67
0
ORAFI
1
10
15
25
5
10
15
60,00
4
1
1
4
10
0
10
2
3
0
PARRUCCHIERI
3
6
56
62
5
50
55
88,71
5
1
0
1
7
0
33
18
3
0
TOTALE
46
538
348
886
414
293
707
79,80
98
19
14
48
179
7
231
63
341
0
61
39
100
59
41
100
Settore
%
TAB. 12 IL
Allievi iscritti
Allievi previsti
M
F
F
Totale
Numero corsi
Totale
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Motivo dei ritiri
Titoli di studio
REPERIMENTO DELL'UTENZA E LE SUE CARATTERISTICHE
Nella tabella 13, invece, sono sintetizzati gli esiti dei corsi: gli
allievi formati risultano pari all’80% degli iscritti; il dato, disaggregato per sesso, mette in evidenza un maggiore successo per le femmine (83,62% di formate sulle iscritte) rispetto
ai maschi (77,54% dei formati rispetto agli iscritti). Un’analisi
del dato per settore, mostra una maggiore debolezza del
settore orafo (66,67% dei formati rispetto agli iscritti) e del
settore edile (71% di formati rispetto agli iscritti) in confronto
agli altri settori.
Gli allievi ritirati durante il percorso risultano 141 di cui il 65,96%
maschi ed il 34,04% femmine; oltre ad elementi di contesto
difficilmente valutabili con i dati a disposizione, su tale differenza influisce probabilmente una maggiore motivazione
delle femmine nella partecipazione all’azione formativa.
Per quanto riguarda il motivo dei ritiri durante i corsi si ripropongono le stesse considerazioni fatte sul rapporto fra allievi contattati e allievi iscritti con una prevalenza del licenziamento/dimissioni sulle altre motivazioni.
29
F
Altro
Totale
F%
M
Servizio
militare
M%
Motivo dei ritiri
Assunzione
Di cui
Licenziati /
dimessi
Di cui
Totale
Allievi ritirati
2000/2005
Totale
Allievi formati
DI MONITORAGGIO
Rapporto
Formati / iscritti %
RAPPORTO
83
5
16
21
79,81
86,49
76,12
5
2
0
14
21
0
71
29
0
29
71,00
71,00
/
14
0
1
14
29
42
0
42
17
0
17
71,19
71,19
/
7
0
0
10
17
IMPIEGATI
25
143
168
6
22
28
85,71
80,65
86,67
7
6
0
15
28
METALMECCANICI
145
1
146
32
0
32
82,02
81,92
100,00
11
7
1
13
32
ORAFI
2
8
10
3
2
5
66,67
40,00
80,00
0
0
0
5
5
PARRUCCHIERI
4
42
46
1
8
9
83,64
80,00
84,00
3
0
0
6
9
Totale
321
245
566
93
48
141
80,06
77,54
83,62
47
15
2
77
141
%
57
43
100
66
34
100
Settore
M
F
COMMESSI
32
51
EDILI
71
ELETTRICISTI
TAB. 13 GLI
ESITI DEI CORSI
Di seguito vengono illustrati in sintesi i punti di forza ed i
punti di debolezza dei corsi così come segnalati dagli organismi attuatori.
Fra i punti di forza più frequentemente indicati emerge il
buon gradimento complessivo da parte degli allievi e delle
aziende, la frequenza ai corsi, l’interesse per gli argomenti;
fra i punti di debolezza, alcuni riguardano specifici corsi,
altri sono più generali e segnalati con una certa frequenza: si tratta in particolare della disomogeneità dei gruppi,
della “insofferenza” degli allievi per la teoria e la formazione
trasversale, la scarsa partecipazione delle aziende e dei
tutors.
30
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Punti di forza
Punti di debolezza
Buona frequenza e partecipazione
Disomogeneità del gruppo;
scarsa motivazione
Buon gradimento dei partecipanti e delle
aziende
Reperimento utenza; disomogeneità del
gruppo; poca informazione delle imprese
Buon esito finale
Poco interesse da parte delle aziende
e dei tutors
Strumentazione adeguata
Alcuni casi di scarsa motivazione
Omogeneità del gruppo;
partecipazione tutor
Insoddisfazione
per argomenti trasversali
Buon livello raggiunto per le attività
di laboratorio
Reperimento utenza; disomogeneità del
gruppo; poca informazione delle imprese
Elevato interesse per alcune
competenze trasversali
Poco interesse
per la formazione trasversale
Soddisfazione utenti per lezioni pratiche;
coinvolgimento tutor aziendali
Poco interesse all'area
"allestimento vetrine”
Apprezzamento per contenuti,
organizzazione e strumenti
Qualche polemica iniziale; poca
motivazione trasmessa dai datori di lavoro
Interesse, impegno, collaborazione
Propaganda negativa
da parte delle aziende
Rivestono una certa importanza, in prospettiva, le indicazioni di miglioramento fornite dai Centri di Formazione Professionale. Esse riguardano in parte specifici corsi, in parte
interventi sul processo e sulla progettazione ed in particolare:
• l’aggiornamento degli elenchi degli apprendisti;
• la composizione di gruppi più omogenei;
• le modalità di valutazione delle competenze
(a tale proposito va rilevato che la formazione deve
consentire l’acquisizione o la crescita di competenze
misurabili nell’esecuzione di una performance
professionale e quindi spendibili nella realtà
quotidiana del lavoro);
• uno spazio maggiore da dedicare alle lingue
e all’informatica;
• una maggiore attenzione all’attività pratica
rispetto alla teoria.
In alcuni casi, anche sull’esperienza di altri contesti provinciali, tali indicazioni risultano difficili da concretizzare; si tratta soprattutto della disomogeneità dei gruppi, derivante
spesso anche da una disomogeneità della formazione di
base, per superare la quale sarebbe necessario avviare un
processo di selezione lungo e complesso, comunque tale
da suggerire in alternativa contenuti ed articolazione dei
corsi adattabili in itinere alla realtà dell’aula.
31
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Indicazioni di miglioramento più frequenti
Comporre gruppi omogenei e coerenti
con le competenze professionali e l’attività delle singole aziende
Prevedere la valutazione delle competenze alla fine del percorso;
maggiore centratura sulla pratica
Aumentare il coinvolgimento delle aziende
Sanzionare le aziende che non consentono
una partecipazione regolare
Aggiornare gli elenchi dei partecipanti
Ridurre la formazione trasversale
Aumentare le ore di comunicazione
Aumentare le ore di CAD
Approfondire i sistemi di automazione e di AUTOCAD
Approfondire i sistemi di automazione e la Legislazione
Approfondire l’area tecnica specifica e la Legislazione
2000/2005
CONCLUSIONI
Il quadro complessivo che emerge dai dati disponibili è
positivo sia in termini di capacità realizzative da parte della
Provincia e dei Centri di Formazione Professionale, sia in termini di risultati numerici e qualitativi dei corsi di formazione
per gli apprendisti.
La valutazione qualitativa, tuttavia, merita una riflessione in
prospettiva. I dati delle annualità 2000/2001 e 2001/2002
consentono infatti una valutazione parziale derivante da
indicatori quantitativi e dalla percezione qualitativa di uno
solo degli attori del processo cioè il Centro di Formazione
Professionale attuatore del/dei corsi.
Già per l’annualità 2003/2004 sono stati adottati strumenti
che hanno consentito di mettere in evidenza gli aspetti
qualitativi percepiti da tutti i principali attori del processo
formativo, vale a dire gli allievi, i tutors aziendali e i docenti,
in modo da poter incrociare i giudizi espressi ed avere un
quadro complessivo di riferimento più preciso e puntuale.
Approfondire il laboratorio di elettrotecnica
Approfondire la contabilità
Incrementare l’area di informatica e disporre
di software dedicati e di strumenti multimediali
Introdurre la lingua inglese
Realizzare i corsi in periodo invernale
32
Piano Formativo 2003/2004
Con l’anno formativo 2003/2004 la Regione Lombardia, in
continuità con i precedenti anni, ha confermato la delega
alle Province in materia di programmazione e gestione delle attività formative per apprendisti, introducendo però alcune novità.
Nello specifico:
• adozione della procedura di evidenza pubblica
• adozione anche per l’apprendistato del sistema regiona-
le di accreditamento dei soggetti attuatori
CRITERI DI PROGRAMMAZIONE
Al fine di garantire una programmazione in grado di rispondere alle finalità normative previste per la formazione esterna in apprendistato e agli obiettivi indicati dalla Regione
Lombardia e al fine di ottimizzare le risorse disponibili, la
Provincia di Pavia, viste le specifiche novità introdotte e
l’esperienza pregressa, ha individuato i seguenti criteri di
programmazione dell’attività formativa:
• continuità dei percorsi formativi: si è data la precedenza
• introduzione di una nuova tipologia formativa a modello
modulare e/o catalogo e della tipologia dei Progetti
Quadro che prevede una serie articolata di iniziative per
rispondere al fabbisogno di settori/territori di riferimento.
• La Provincia di Pavia ha quindi provveduto alla pubblica-
zione di apposito dispositivo provinciale formulato secondo le indicazioni fornite dalla Regione Lombardia e sulla
base delle specificità territoriali di seguito dettagliate.
alla prosecuzione delle prime e delle seconde annualità
dei corsi organizzati nell’anno 2001/02, tenendo in considerazione i contratti di lavoro che hanno data di scadenza superiore ai sei mesi e previa verifica e dichiarazione di
fattibilità da parte dell’operatore accreditato in fase di presentazione dei progetti;
• rapporto tra tipologie di progetti: nei precedenti anni for-
mativi la Provincia di Pavia ha realizzato tutte le attività previste secondo lo strumento corsuale “lineare”, ma la nuova
modalità di attribuzione delle attività prevista dalle linee
guida regionali ha portato a rivedere il peso attribuito a
ciascuna di esse. A tal fine si è stabilito di procedere alla
seguente distribuzione di massima delle risorse tra le due
tipologie di progetto:
33
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
- circa il 96% ai progetti quadro
- circa il 4% ai progetti corsuali
(comprese seconde e terze annualità).
2000/2005
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA
• rapporto settori/territori: coerentemente con l’esperien-
za pregressa e con le indicazioni contenute nelle linee
guida regionali, si è proceduto ad una elaborazione dei
dati finalizzata a garantire una copertura omogenea dei
settori e del territorio provinciale. In particolare, sono stati
tenuti in considerazione:
- la suddivisione delle zone di programmazione dell’offerta
formativa basata sull’articolazione territoriale dei centri
per l’impiego
- i settori della formazione professionale sia per i progetti
quadro sia per quelli corsuali.
In generale nell’individuazione dei fabbisogni è stato considerato un criterio di proporzionalità tra la composizione
della banca dati e l’eventuale richiesta di candidatura per
le varie zone di programmazione; data l’eterogeneità dei
settori e delle figure professionali si è proceduto all’accorpamento delle circoscrizioni in un’unica zona della provincia. Questo tipo di programmazione consente, non solo
un’offerta formativa intersettoriale ma anche la possibilità
di formare apprendisti appartenenti a settori e a figure professionali mai formati precedentemente (ad esempio la
chimica, l’estetica ed alcune figure dell’alberghiero).
Il dato complessivo degli apprendisti occupati (4.743), nella successiva analisi del fabbisogno è stato ulteriormente
analizzato e scomposto per individuare gli apprendisti realmente coinvolgibili nell’iter formativo.
Per questo scopo sono stati utilizzati i seguenti criteri:
• data di assunzione apprendisti successiva
al settembre 2001
• età degli apprendisti uguale o superiore a 18 anni
• durata del contratto (apprendisti con più di 8 mesi
alla scadenza)
• appartenenza al medesimo settore di formazione
professionale
• dislocazione territoriale degli apprendisti corrispondente
ai bacini di utenza dei 3 centri per l’impiego.
L’applicazione di questi criteri ha portato all’individuazione
di un totale di circa 1.245 apprendisti che hanno rappresentato il target finale di riferimento nella provincia di Pavia.
Alla Provincia di Pavia, in base al numero degli apprendisti
attivi al 30/06/2003, sono stati riconosciuti € 722.384,65, di
cui € 662.922,20 specificamente rivolti per la gestione delle
attività formative e € 59.462,45 per azioni di sistema e accompagnamento provinciale.
Con tale disponibilità finanziaria la Provincia in fase di programmazione, aveva previsto l’erogazione di circa 5.933
ore di formazione esterna: calcolando la durata media dei
34
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
percorsi di formazione esterna attivata nella precedente
programmazione (118 ore) e aggiungendovi le 8 ore per i
tutori aziendali, si era arrivati ad una prima ipotesi di programmazione per 55 percorsi di formazione esterna e applicando il valore di 10 apprendisti per azione si era previsto
il coinvolgimento di circa n. 540 allievi.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO QUADRO FINANZIATO
Il progetto quadro approvato e finanziato tiene in considerazione le priorità del territorio della provincia di Pavia coinvolgendo otto soggetti attuatori raggruppati in ATS, appartenenti a tipologie formative differenti, ma competenti in
materia (Associazione CIOFS Fp Lombardia, Ecipa Lombardia, Esedil, Fondazione Luigi Clerici, Fondazione Enaip Lombardia, Cesvip, l’Istituto ODPF Santa Chiara e CFP del Comune di Pavia).
Il progetto quadro prevedeva 2 diverse tipologie di azioni
formative:
1. a modello corsuale, di durata complessiva corrispondente alla durata annuale della formazione esterna prevista dai contratti nazionali di lavoro e rivolta a gruppi di apprendisti omogenei a livello di settore;
2. a modello modulare, con almeno una possibilità di scelta assistita apprendista/azienda all’interno di un’offerta
articolata di moduli formativi, per consentire una maggior
personalizzazione del percorso.
La composizione dei moduli ha garantito le disposizioni
contenute nei Decreti Ministeriali 8 aprile 1998 e 20 maggio1999 n. 179 e la loro somma corrispondeva alle durate
previste dai contratti di lavoro applicati.
Il progetto era composto complessivamente da 15 azioni
formative e prevedeva l’erogazione di 6.384 ore di formazione coinvolgendo 1.365 allievi, (1.235 apprendisti e 130
Tutors aziendali), più che raddoppiando così il valore obiettivo che la Provincia aveva previsto in fase di programmazione come è evidenziato nella tabella seguente.
Settore
Allievi indicati
dalla Provincia
Allievi
convocati32
Allievi
iscritti
Allievi
formati
ALBERGHIERO
ALIMENTAZIONE
40
118
76
48
MECCANICA
120
285
235
185
60
112
85
75
EDILIZIA
10
80
64
53
COMMERCIO
100
198
155
131
100
184
156
134
10
22
19
15
ACCONCIATURA
10
116
94
81
TUTOR
90
637
582
453
Totale
540
1.752
1.466
1175
ELETTRICITÀ
ED ELETTRONICA
AMMINISTRAZIONE
LAVORI UFFICIO
ABBIGLIAMENTO
PELLE E MODA
TAB. 14 RAPPORTO TRA ALLIEVI
35
PREVISTI DALLA
ALLIEVI ISCRITTI E ALLIEVI FORMATI
PROVINCIA ALLIEVI
CONVOCATI,
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Un altro dato interessante che si evidenzia nella Tab. 14 è il
rapporto tra apprendisti iscritti e formati, infatti più dell’82%
degli allievi nell’anno 2004/2005 hanno concluso il primo
anno di corso e ottenuto l’attestazione finale.
Questo risultato33 è frutto del lavoro svolto in questi anni
dagli Enti di formazione che insieme alla Provincia hanno
cercato di studiare e introdurre nuove tipologie formative
(Progetto Quadro modulare) e nuove metodologie didattiche che cercano di valorizzare l’esperienza lavorativa, le
conoscenze e le competenze possedute da ciascun apprendista.
2000/2005
DISTRIBUZIONE SETTORI DI ATTIVITÀ
Numero corsi
Numero
realizzati
azione
nel settore
Descrizione
settore
Numero
allievi
associati
Numero
allievi
iscritti
3
210003
MECCANICA METALLURGIA (INDUSTRIA)
58
50
4
210004
ACCONCIATURA ESTETICA
98
76
4
210008
ALBERGHIERO ALIMENTAZIONE
118
76
3
210009
EDILIZIA
80
64
9
210010
COMMERCIO
198
155
4
210011 AMMINISTRAZIONE (STUDI PROFESSIONALI)
64
55
VALUTAZIONE DELLE AZIONI FORMATIVE
RIVOLTE AGLI APPRENDISTI
EXTRA OBBLIGO FORMATIVO ANNUALITÀ 2003/2004
2
210012
INDUSTRIA ABBIGLIAMENTO PELLI MODA
22
19
1
210013
ACCONCIATURA ESTETICA
18
18
8
210015
MECCANICA METALLURGIA (ARTIGIANI)
201
159
Il presente rapporto rappresenta il risultato dell’analisi degli
esiti dei corsi di formazione rivolti agli apprendisti extra obbligo formativo della Provincia di Pavia nell’annualità 2003
/2004 (le azioni formative si sono concluse nel 2005); si tratta di una tipica “valutazione di chiusura” che consente di
apprezzare le caratteristiche delle azioni formative, ricostruisce gli effetti prodotti, apprezza il processo realizzato.
È utile precisare che i corsi di formazione si sono svolti nell’ambito di un “Progetto Quadro” le cui dimensioni si possono sintetizzare nella seguente tabella:
1
210016
MECCANICA METALLURGIA (TRENITALIA)
26
26
1
210017
ELETTRICITA' ELETTRONICA (INDUSTRIA)
18
16
4
210018
ELETTRICITA' ELETTRONICA (ARTIGIANI)
94
69
28
210019
TUTORS AZIENDALI
637
582
3
210020
AMMINISTRAZIONE (COMMERCIO)
46
40
5
210022
AMMINISTRAZIONE (MISTI)
74
61
TOTALE GENERALE
1752
1466
80
TAB. 15 DISTRIBUZIONE DEGLI ALLIEVI NEI DIVERSI SETTORI DI ATTIVITÀ E NUMERO DEI CORSI REALIZZATI
32. Gli allievi convocati sono gli apprendisti che, come da normativa regionale, hanno ricevuto la lettera di convocazione della Provincia.
33. cfr tabella 5: il rapporto fra allievi iscritti e allievi formati è passato dal 74% del 2000 all’82% del 2004.
36
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
totalità delle azioni realizzate (comunque la massima parte
di esse); nella stesura del presente documento si è tuttavia
tenuto conto anche degli elementi emergenti da strumenti simili utilizzati, nei corsi conclusi, nell’ambito dei sistemi qualità dei vari enti.
LA FUNZIONALITÀ DEGLI STRUMENTI
Per la raccolta dei dati e delle informazioni sono stati utilizzati i seguenti strumenti:
• Questionario di gradimento di fine corso compilato
dai partecipanti
• Scheda di valutazione compilata dai tutors
• Scheda di valutazione compilata dai docenti
• Relazione di fine corso a cura degli enti attuatori
• Questionario di gradimento relativo ai corsi per tutors
• Questionario compilato dalle aziende
L’adozione di strumenti di rilevazione omogenei è stata
concordata quando già alcuni corsi erano conclusi pertanto le elaborazioni e le considerazioni non riguardano la
GLI ELEMENTI EMERGENTI DAI QUESTIONARI
DI GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI
I dati (con valutazioni che vanno da un minimo di 0 ad un
massimo di 6) si riferiscono a 43 corsi e riportano i giudizi
espressi da 541 partecipanti, un campione quindi significativo che consente di mettere in evidenza pregi e difetti delle
azioni, così come percepiti dagli apprendisti.
GRADIMENTO ESPRESSO DAI PARTECIPANTI
ENTE
NUMERO
DI FORMAZIONE
QUESTIONARI
OBIETTIVI
CONTENUTI
DIDATTICI
DURATA
METODOLOGIA
APPRENDIMENTI
APPLICABILITÀ
DOCENTI
210004/1
CIOFS
21
2,1
4,3
4,6
4,7
4,8
4,0
5,2
210004/2
4,9
CIOFS
14
2,9
4,3
4,6
4,4
4,5
4,4
5,0
4,9
210011/1
CIOFS
16
3,4
4,4
4,8
5,1
4,6
4,1
5,3
4,9
210011/2
CIOFS
13
3,5
4,4
4,8
5,2
4,9
4,2
5,5
5,3
210020/1
CIOFS
17
3,2
3,6
3,9
4,2
3,8
3,3
4,8
4,1
210020/2
CIOFS
9
1,8
3,7
3,3
4,2
4,2
1,8
5,0
3,9
210010/1
CIOFS
18
3,3
4,2
4,2
4,5
4,7
3,6
5,2
4,9
210010/2
CIOFS
17
2,4
3,9
3,8
3,6
3,7
3,3
4,9
4,2
210003
Clerici Mortara
17
3,4
3,0
3,2
3,9
3,4
2,9
4,0
3,9
210004
Clerici Mortara
12
3,4
3,6
4,4
4,0
3,1
3,6
4,8
3,8
210010A
Clerici Mortara
13
3,2
3,8
4,2
3,9
3,8
3,8
4,5
4,7
CODICE CORSO
TAB. 16 RISULTATI
QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI
37
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
TAB. 16 RISULTATI
QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI PARTECIPANTI
ENTE
NUMERO
DI FORMAZIONE
QUESTIONARI
210010B
Clerici Mortara
210011A
CODICE CORSO
SODDISFAZIONE
OBIETTIVI
CONTENUTI DIDATTICI
DURATA
METODOLOGIA
APPRENDIMENTI
APPLICABILITÀ
DOCENTI
13
2,5
3,1
2,8
3,6
3,4
2,9
4,3
3,3
Clerici Mortara
8
1,3
3,1
4,1
3,5
5,1
2,1
4,9
5,0
210015
Clerici Mortara
19
2,1
1,9
2,4
2,3
2,1
2,1
2,7
2,3
210017
Clerici Mortara
14
3,6
4,3
3,9
4,3
4,1
3,7
4,5
4,6
210015/1
ECIPA
19
2,6
2,9
2,5
3,3
2,5
2,6
3,8
3,6
210015/2
ECIPA
14
3,4
3,5
3,9
3,8
3,4
3,5
4,7
4,1
210015/3
ECIPA
9
3,3
3,8
4,0
4,2
3,7
3,7
4,6
4,1
210003
Clerici Pavia
19
3,5
3,6
3,6
3,7
3,5
2,8
4,0
3,6
210018/2
Clerici Pavia
15
3,5
3,1
2,9
3,3
2,9
3,3
4,2
3,8
210018/1
Clerici Pavia
13
2,6
2,9
3,2
3,0
2,6
2,5
3,8
3,1
210012
Clerici Pavia
6
3,8
3,0
3,3
3,3
3,2
3,0
3,8
4,2
210012
Ce.Svi.P
6
3,7
4,5
4,3
4,2
4,7
4,7
5,6
4,7
210008
S.Chiara Stradella
10
2,9
3,4
3,2
3,8
3,6
3,3
4,2
4,2
210010/1
S.Chiara Voghera
12
2,9
4,3
3,8
4,1
3,9
4,1
5,1
210010/2
S.Chiara Voghera
15
1,9
3,1
3,6
4,5
2,7
3,3
4,6
4,0
3,9
210010
S.Chiara Stradella
11
2,3
4,3
3,8
2,9
2,7
2,4
4,9
3,5
210015
S.Chiara Voghera
15
3,3
4,1
3,7
3,9
3,7
3,5
4,4
4,0
210015/Mec
S.Chiara Stradella
15
1,9
2,1
2,2
3,0
2,6
2,5
3,8
3,0
210015
S.Chiara Stradella
10
2,9
2,9
3,1
2,9
3,1
2,5
4,0
3,4
210018
S.Chiara Voghera
13
3,5
2,7
4,1
3,6
2,1
3,2
4,3
4,1
210022
S.Chiara Voghera
10
2,2
2,9
2,5
3,2
2,2
2,7
4,3
3,2
210022
S.Chiara Stradella
10
2,4
3,0
3,4
3,2
3,0
2,6
4,8
3,3
210022/2
S.Chiara Stradella
7
1,3
3,6
3,6
4,3
3,4
3,1
5,1
3,7
210003
ENAIP Vigevano
5
4,6
4,4
4,8
4,4
4,8
4,2
4,9
5,2
210004
ENAIP Vigevano
15
3,4
3,6
4,4
4,0
3,1
3,6
4,8
3,8
21008
ENAIP Vigevano
6
1,7
2,5
2,8
3,2
2,2
2,2
4,5
2,8
210010/A
ENAIP Vigevano
12
1,6
3,0
3,5
3,0
2,8
2,8
4,0
3,7
210010/B
ENAIP Vigevano
12
3,7
3,9
3,6
3,8
3,8
3,2
4,5
4,3
210013
ENAIP Vigevano
13
2,3
2,7
2,8
4,3
2,7
3,2
3,7
3,3
210018
ENAIP Vigevano
9
2,8
2,9
3,1
4,2
3,2
2,7
4,2
3,9
210020
ENAIP Vigevano
12
1,8
2,9
3,8
3,4
2,6
2,4
4,7
3,4
210022
ENAIP Vigevano
7
2,9
3,0
4,6
3,4
2,9
2,6
4,2
3,9
541
2,8
3,4
3,7
3,8
3,5
3,2
4,5
4,0
Totali e medie
38
COMPLESSIVA
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
In particolare:
• Appena sufficiente (3,2/6), ma con numerosi giudizi critici, viene valutata l’applicabilità in contesto lavorativo.
• Appare critica la percezione di chiarezza degli obiettivi
dei corsi; semplificando, sembra che i partecipanti non
abbiano trovato una risposta convincente al “perché sono
qui?” e questo richiama alcuni aspetti problematici legati
in generale a questo tipo di formazione; nelle riunioni di
coordinamento, anche in altri contesti locali, vengono
spesso citate la scarsa informazione da parte dei datori di
lavoro e la scarsa motivazione trasmessa agli apprendisti,
la “provvisorietà” della collocazione lavorativa, una utenza
concentrata sul “fare” piuttosto che sull’“apprendere”.
• I contenuti didattici vengono valutati più che sufficienti
(3,4/6), ma con alcuni giudizi critici (inferiori a 3/6 in 9 casi)
che dovranno essere motivo di riflessione interna da parte
degli enti attuatori.
• Discretamente vengono percepite la durata dei corsi
(3,7/6 con sei casi di valutazioni inferiori a 3/6) e le metodologie adottate (3,8/6 con un solo caso di valutazione
inferiore a 3/6).
• Gli apprendimenti vengono valutati più che sufficienti
(3,5/6), ma, anche in questo caso, numerosi (12) sono i
giudizi di insufficienza.
• Buona è la valutazione dei docenti (4,5/6), premiando la
frequente scelta di professionisti provenienti dal mondo del
lavoro.
• Buona è anche la valutazione complessiva dell’esperienza (4/6).
Non sono stati inseriti i dati dei questionari dei corsi ESEDIL
perché sono stati utilizzati modelli diversi con scala e indicatori specifici. Si rileva comunque un giudizio positivo dei destinatari (44) per quanto riguarda i contenuti, la metodologia, la docenza, gli aspetti organizzativi. In numerosi casi il
percorso viene giudicato troppo breve; si evidenziano alcune sollecitazioni a contenuti più pratici. Anche per gli altri
corsi non compresi nella elaborazione, la lettura delle relazioni finali mette in evidenza un buon livello di soddisfazione
complessiva ed un apprezzamento per la docenza.
GLI ELEMENTI EMERGENTI
DALLE SCHEDE DEI TUTORS FORMATIVI
I dati si riferiscono a 37 corsi e sono riassunti nelle due
tabelle seguenti:
39
RAPPORTO
CODICE CORSO
ENTE
FORMATIVO
ORE
PREVISTE
ORE
REALIZZATE
DI MONITORAGGIO
2000/2005
PARTECIPANTI
PARTECIPANTI
INIZIALI
FINALI
CONTENUTI PREVISTI
/CONTENUTI SVOLTI
NOTE
INTERESSE
PARTECIPANTI
210004/1
CIOFS
120
120
23
25
5
Nn
3
210004/2
CIOFS
120
120
11
15
5
Nn
4
210010/1
CIOFS
120
120
19
20
4
Nn
3
210010/2
CIOFS
80
80
17
19
4
Nn
4
210011/1
CIOFS
80
80
17
16
5
Nn
5
210011/2
CIOFS
120
120
15
21
4
Nn
4
210020/1
CIOFS
80
80
17
17
5
Nn
5
210020/2
CIOFS
80
80
9
9
5
Nn
5
210003/Mecc
Clerici Pavia
160
160
19
21
6
Nn
5
210018/1
Clerici Pavia
120
120
16
16
6
Nn
5
210018/2
Clerici Pavia
120
120
16
16
5
Nn
5
210003
Clerici Mortara
160
160
20
18
4
Eterogeneità
4
210003
ENAIP Vigevano
160
160
19
19
3
Mancanza competenze
di base
2
210004
Clerici Mortara
120
136
18
14
6
Nn
5
210010/1
Clerici Mortara
120
120
14
12
4
Nn
4
210010/2
Clerici Mortara
120
120
14
13
4
Nn
3
210011/1
Clerici Mortara
120
120
11
9
5
Nn
5
210011/2
Clerici Mortara
120
120
12
13
4
Eterogeneità
3
210015
Clerici Mortara
120
120
26
19
3
Eterogeneità
3
210015/1
ECIPA
120
120
Nn
Nn
3
Mancanza competenze
di base
2
210017
Clerici Mortara
120
120
15
14
5
Nn
5
210008/1
Comune Pavia
120
120
15
14
5
Nn
5
TAB. 17 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI TUTORS FORMATIVI
40
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
CODICE CORSO
ENTE
210008/2
FORMATIVO
ORE
PREVISTE
ORE
REALIZZATE
PARTECIPANTI
INIZIALI
PARTECIPANTI
FINALI
CONTENUTI PREVISTI
/CONTENUTI SVOLTI
NOTE
INTERESSE
Nn
4
PARTECIPANTI
Comune Pavia
120
120
19
16
5
210015/Mecc
ECIPA
120
120
22
19
6
Nn
6
210008
S.Chiara Stradella
120
120
22
20
3
Eterogeneità gruppo
4
210010
S.Chiara Stradella
120
120
18
18
5
Eterogeneità gruppo
6
210015
S.Chiara Stradella
120
120
21
16
3
Eterogeneità gruppo
4
21022/1
S.Chiara Stradella
120
120
12
10
5
Eterogeneità gruppo
6
21022/2
S.Chiara Stradella
120
120
10
8
5
Eterogeneità gruppo
6
210010/1
S.Chiara Voghera
120
120
15
15
5
Eterogeneità gruppo
6
210010/2
S.Chiara Voghera
120
120
18
16
5
Eterogeneità gruppo
6
210015/1 Trenitalia
S.Chiara Voghera
120
120
19
17
3
Eterogeneità gruppo
6
210015/2
S.Chiara Voghera
120
120
25
22
3
Eterogeneità gruppo
3
210016 Trenitalia
S.Chiara Voghera
120
120
26
26
4
Eterogeneità gruppo
6
210018
S.Chiara Voghera
120
120
27
26
3
Eterogeneità gruppo
3
210022/1
S.Chiara Voghera
120
120
12
9
5
Eterogeneità gruppo
6
210022/2
S.Chiara Voghera
120
120
12
11
5
Eterogeneità gruppo
6
602
570
4,5
MEDIE
TAB. 17 RISULTATI
4,5
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI TUTORS FORMATIVI
• Un primo commento riguarda la tenuta della partecipazione che appare molto positiva (95%); considerato il tipo
di utenza il tasso di abbandono rientra certamente nei limiti del “fisiologico”.
• Il rapporto fra contenuti previsti e contenuti svolti viene
valutato dai tutors formativi pari a 4,5/6: il dato è da considerarsi positivo, ma viene frequentemente citata la etero-
geneità dei gruppi e, in alcuni casi, la carenza di competenze di base che hanno condizionato il completamento
degli argomenti previsti.
• In modo altrettanto positivo viene valutato l’interesse dei
partecipanti (4,5/6); il dato, seppure leggermente più favorevole, è coerente con la soddisfazione complessiva espressa dai partecipanti.
41
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
2000/2005
FORTI
210004/1
CIOFS
Omogeneità gruppo
210004/2
CIOFS
Omogeneità gruppo
QUESTIONARIO
DOCENTI / TUTOR
QUESTIONARIO
PARTECIPANTI / TUTOR
SUGGERIMENTI
COMPLESSIVO
PUNTI
ESERCITAZIONE
FORMATIVO
METODOLOGIA
ENTE
COINVOLGIMENTO
CODICE CORSO
PREPARAZIONE
DOCENTI
Nn
Nn
Nn
Nn
5
4
4
4
4
Nn
Nn
Nn
Nn
5
4
4
4
4
Scarso interesse
corsisti
Nn
Nn
4
4
5
5
4
Nn
Nn
Analisi di casi pratici
4
4
5
5
4
4
4
5
4
5
4
4
5
4
5
PUNTI
DEBOLI
Motivazione;
diversità aziende
di provenienza
Diversità aziende
di provenienza
210010/1
CIOFS
Metodologia didattica
210010/2
CIOFS
Metodologia didattica
210011/1
CIOFS
Metodologia didattica
Nn
Omogeneità gruppo
Nn
210011/2
CIOFS
Metodologia didattica
Nn
Ridotta part. finale
Nn
210020/1
CIOFS
Coinvolgimento
Nn
Nn
Nn
Più contenuti tecnici
4
4
5
4
5
Omogeneità gruppo
Nn
Più contenuti tecnici
4
4
5
4
5
Più esercitazioni
pratiche
Più esercitazioni
pratiche
210020/2
CIOFS
Interesse
Gruppo ridotto
e poco omogeneo
210003/Mecc
Clerici Pavia
Nn
Nn
Nn
Meno ore teoria
Nn
6
6
6
6
6
210018/1
Clerici Pavia
Nn
Nn
Nn
Meno ore teoria
Nn
6
6
6
6
6
210018/2
Clerici Pavia
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
6
6
6
6
6
210003
Clerici Mortara
Rapporti tra i part;
rapporti con
le aziende
Mancanza di laboratorio per la pratica
Aspetti org
Info gestionali
Definire i contenuti in
accordo con l'utenza
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
210003
ENAIP
Organizzazione
Motivazione; sessioni
troppo lunghe per la
tipologia di utenza
Eterogeneità;
turbolenza
Insofferenza per l'aula
Non più di 4 h
giornaliere;
motivazione aziende
6
4
5
4
3
210004
Clerici Mortara
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
5
5
5
5
5
Più ore
Visite guidate
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
210010/1
Clerici Mortara
Buon clima
Poco interesse
per competenze
trasversali
210010/2
Clerici Mortara
Nn
Scarsa motivazione;
troppo pesante
Più ore
Rimborsi spese;
mancanza
di laboratori
Gruppi omogenei;
incontri preliminari
con tutor az.
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
210011/1
Clerici Mortara
Buon clima;
gruppo coeso
Nn
Nn
Rimborsi spese;
meglio mezza
giornata
Gruppi omogenei;
incontri preliminari
con tutor az
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
TAB. 18 RILEVAZIONE
DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DEBOLI DA PARTE DEI TUTORS FORMATIVI
42
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
PREPARAZIONE
COINVOLGIMENTO
METODOLOGIA
ESERCITAZIONE
COMPLESSIVO
DOCENTI
210011/2
Clerici Mortara
Nn
Scarsa motivazione;
troppo pesante
Disomogeneità
Rimborsi spese;
meglio mezza
giornata; contenuti
più specialistici
Gruppi omogenei
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
210015
Clerici Mortara
Rapporti
con le aziende
Gruppo turbolento
Contenuti del corso
Aspetti gestionali
Gruppi omogenei
Nn
Nn
Nn
Nn
Nn
210015
ECIPA
Organizzazione
Motivazione;
durata sessioni
Disomogeneità;
gruppo turbolento
Demotivazione
Non più di 4 h
giornaliere;
motivazione aziende
6
4
5
4
3
210017
Clerici Mortara
Buon clima;
gruppo coeso
Qualche problema
di disciplina;
difficoltà di rapporto
con le aziende
Nn
Nn
Nn
5
5
5
4
5
210008/1
Comune Pavia
Gruppo
omogeneo
Carico di lavoro/ore
di formazione
Stanchezza
apprendisti
Conciliare
lavoro e form.
Le ore di form.
devono essere
all'interno dell'orario
di lavoro
6
6
6
6
6
210008/2
Camune Pavia
Interesse
Disomogeneità;
motivazione
Stanchezza
apprendisti
Conciliare lavoro
e form.; laboratori
divisi per
competenze
Le ore di form.
devono essere
all'interno dell'orario
di lavoro
6
4
5
6
5
210015/mecc
ECIPA
Buon clima
Nn
Nn
Nn
Maggiore omogeneità
gruppo
5
5
5
5
5
210008
S.Chiara Stradella
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Eterogeneità gruppo;
frequenza
Richieste
di materiale
Gestione assenze;
rimborsi spese
Orario, composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210010
S.Chiara Stradella
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Richieste
di materiale
Gestione assenze;
rimborsi spese
Orario, composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210015
S.Chiara Stradella
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Eterogeneità gruppo;
frequenza
Richieste
di materiale
Gestione assenze;
rimborsi spese
Orario, composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
5
6
6
6
21022/1
S.Chiara Stradella
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Classe eterogenea
Gestione assenze;
rimborsi spese
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
CODICE CORSO
TAB. 18 RILEVAZIONE
ENTE
FORMATIVO
PUNTI
FORTI
PUNTI
DEBOLI
QUESTIONARIO
DOCENTI / TUTOR
QUESTIONARIO
PARTECIPANTI / TUTOR
SUGGERIMENTI
DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DEBOLI DA PARTE DEI TUTORS FORMATIVI
43
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
2000/2005
FORTI
PUNTI
DEBOLI
QUESTIONARIO
DOCENTI / TUTOR
QUESTIONARIO
PARTECIPANTI / TUTOR
SUGGERIMENTI
COMPLESSIVO
PUNTI
ESERCITAZIONE
FORMATIVO
METODOLOGIA
ENTE
COINVOLGIMENTO
CODICE CORSO
PREPARAZIONE
DOCENTI
Classe eterogenea
Gestione assenze;
rimborsi spese
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
21022/2
S.Chiara Stradella
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
210010/1
S.Chiara Voghera
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Possibilità di svolgere
Gestione assenze;
le lezioni presso
rimborsi spese
aziende del settore
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210010/2
S.Chiara Voghera
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Possibilità di svolgere
Gestione assenze;
le lezioni presso
rimborsi spese
aziende del settore
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210015 Trenitalia
S.Chiara Voghera
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Possibilità di svolgere
Gestione assenze;
le lezioni presso
rimborsi spese
le aziende
di provenienza
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210015
S.Chiara Voghera
Rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Possibilità di svolgere
Gestione assenze;
le lezioni presso
rimborsi spese
le aziende
di provenienza
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210016 Trenitalia
S.Chiara Voghera
Rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Possibilità di svolgere
Gestione assenze;
le lezioni presso
rimborsi spese
le aziende
di provenienza
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210018
S.Chiara Voghera
Rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Possibilità di svolgere
Gestione assenze;
le lezioni presso
rimborsi spese
le aziende
di provenienza
Composizione
gruppo, rimborsi
spese
6
6
6
6
6
210022/1
S.Chiara Voghera
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Classe eterogenea
Gestione assenze;
rimborsi spese
Composizione
gruppo
6
6
6
6
6
210022/2
S.Chiara Voghera
Metodologia did;
rapporto docenti
apprendisti
Composizione
gruppo
Classe eterogenea
Gestione assenze;
rimborsi spese
Composizione
gruppo
6
6
6
6
6
MEDIE
5,5
5,2
5,5
5,3
5,3
TAB. 18 RILEVAZIONE
DEI PUNTI DI FORZA E DEI PUNTI DEBOLI DA PARTE DEI TUTORS FORMATIVI
44
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
La Tab. 18 mette in rilievo i seguenti aspetti:
Punti forti e punti deboli
Tra i punti forti dei corsi vengono frequentemente citati la
metodologia didattica ed il rapporto con i docenti, l’interesse dei partecipanti, il rapporto con le aziende, il buon
clima interno. Fra i punti deboli sono più spesso evidenziati l’eterogeneità del gruppo, la scarsa motivazione, la diversità delle aziende di provenienza.
Principali questioni poste dai docenti
Esse riguardano essenzialmente la composizione dei gruppi, la motivazione, la possibilità di svolgere le lezioni presso
le aziende di provenienza o comunque del settore.
Principali questioni poste dai partecipanti
Si tratta in genere di aspetti organizzativi relativi alla gestione
delle assenze ed ai rimborsi spese, ad una certa insofferenza
per le parti teoriche, alla durata delle sessioni di formazione.
Suggerimenti
Sono coerenti con quanto indicato precedentemente e
vanno in direzione di un incremento dei contenuti tecnico
pratici, di una idonea selezione in ingresso, di una durata
delle sessioni contenuta in 4 ore.
Docenza
Ottime vengono valutate le caratteristiche della docenza
per tutti gli indicatori previsti con dati superiori a 5/6; anche
in questo caso i valori risultano più positivi di quelli espressi
dai partecipanti, ma tendenzialmente coerenti con gli
stessi.
GLI ELEMENTI EMERGENTI
DALLE SCHEDE DEI DOCENTI
I dati riguardano 183 docenti ed anche in questo caso la
significatività del numero consente alcune considerazioni
a margine della tabella che segue.
45
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
2000/2005
ELABORAZIONE SCHEDE DOCENTI
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
ARGOMENTI
ARGOMENTI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
5
5
Dietologia
Legislazione
NO
Nn
5
6
5
6
6
Assertività
Nn
NO
Nn
6
6
6
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
Diritto del lavoro
4
4
4
Contratto appr
Altri contratti
NO
Nn
6
5
6
Org aziendale
5
4
5
Etichettatura
Costi f e var
NO
Nn
5
6
5
CIOFS
Igiene
5
4
5
Igiene pers e lav
Disinfettanti
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Qualità
4
5
5
Esempi pratici
Certificazione
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Sicurezza
4
5
5
Emergenze
Normativa
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Informatica base
5
5
5
Sicurezza inf
Nn
NO
Nn
5
6
5
210004
CIOFS
Comunicazione
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
210004
CIOFS
Accoglienza
5
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
6
5
210004
CIOFS
Informatica base
5
5
5
Nn
Nn
SI
Più ore
6
6
6
5
5
5
CODICE
ENTE
AREA
210004/2
CIOFS
Fisiologia
5
210004/2
CIOFS
Comunicazione
6
210004/2
CIOFS
Accoglienza
210004/2
CIOFS
210004/2
CIOFS
210004/2
210004/2
210004/2
210004/2
DOCENZA
APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE
COMPLESSIVA
Esempi pratici
Normativa
SI
Più esempi
pratici
3
Esempi pratici
Normativa
NO
Nn
5
5
5
5
5
Compravendita;
costi e ricavi
Analisi di
mercato
NO
Nn
5
5
5
5
5
5
Igiene pers e lav
Virus, batteri
NO
Nn
5
5
5
4
4
5
Busta paga
Nn
NO
Nn
5
5
5
Laboratorio parrucchiere
5
4
6
Lavori tecnici
Nn
NO
Nn
5
5
5
Sicurezza
4
4
4
Gest Sic in azienda
Normativa
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Qualità
4
4
4
Esempi pratici
Normativa
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Processi aziendali
5
5
5
Nn
Nn
SI
Più esercitazioni
6
6
6
210011
CIOFS
Informatica base
5
6
5
Sicurezza inf
Nn
NO
Nn
5
6
5
210011
CIOFS
Contabilità
5
5
5
Registr fatture
Nn
NO
Nn
5
6
5
210011
CIOFS
Organizzazione aziendale
6
5
5
Modelli org
Funzioni az
SI
Pù operatività
5
4
6
210004
CIOFS
Qualità
3
2
3
210004
CIOFS
Sicurezza
3
2
210004
CIOFS
Organizzazione
aziendale
5
210004
CIOFS
Igiene
210004
CIOFS
Diritto del lavoro
210004
CIOFS
210011
CIOFS
210011
210011
TAB. 19 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
46
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
ARGOMENTI
ARGOMENTI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
Diritto del lavoro
6
5
5
Busta paga
Nn
NO
Nn
5
5
6
Accoglienza
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
CIOFS
Comunicazione
6
6
6
Stili comp.
Nn
NO
Nn
6
6
6
CIOFS
Diritto del lavoro
6
6
6
Riforma Biagi
Nn
NO
Nn
6
6
6
210011/2
CIOFS
Organizzazione
aziendale
6
6
6
Modelli org
Nn
NO
Nn
6
6
6
210011/2
CIOFS
Processi aziendali
6
6
6
Bilancio d'eserc.
Nn
NO
Nn
6
6
6
210011/2
CIOFS
Accoglienza
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
210011/2
CIOFS
Comunicazione
5
5
6
Com non verbale
Nn
NO
Nn
6
6
6
210011/2
CIOFS
Informatica base
5
5
5
Sicurezza inf
Nn
NO
Nn
5
6
5
210011/2
CIOFS
Contabilità
5
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
6
5
210011/2
CIOFS
Sicurezza
4
5
4
Esempi pratici
Normativa
NO
Nn
5
5
5
210011/2
CIOFS
Qualità
4
5
4
Esempi pratici
Certificazione
NO
Nn
5
5
5
210010
CIOFS
Informatica base
4
4
5
Sicurezza inf
Nn
NO
Nn
6
6
5
210010
CIOFS
Accoglienza
6
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
6
6
Risposta alle
critiche
Nn
NO
Nn
5
6
6
CODICE
ENTE
210011
CIOFS
210011
CIOFS
210011
210011/2
AREA
DOCENZA
COMPLESSIVA
210010
CIOFS
Comunicazione
6
6
5
210010
CIOFS
Sicurezza
5
4
5
Esempi pratici
Normativa
NO
Nn
5
5
5
210010
CIOFS
Qualità
5
5
5
Sistema qualità
Certificazione
NO
Nn
5
5
5
210010
CIOFS
Diritto del lavoro
4
5
6
Contratto appr
Nn
NO
Nn
6
5
6
210010
CIOFS
Organizzazione
aziendale
4
4
5
GDO
Organigrammi
SI
Appunti più
sintetici
6
5
6
210010
CIOFS
Processi aziendali
4
4
4
Fatture
Bilancio d'es.
SI
Più pratica
6
5
6
SI
Casi
aziendali
6
5
6
Marketing
5
6
6
Com di vendita
Nozioni
teoriche
CIOFS
Qualità
4
4
4
Esempi pratici
Certificazione
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Sicurezza
4
4
4
Esempi pratici
Normativa
NO
Nn
5
5
5
210010/2
CIOFS
Processi aziendali
5
5
5
Obblighi cont.
Nn
NO
Nn
6
6
5
210010/2
CIOFS
Comunicazione
6
6
6
Com non verbale
Diritti
NO
Nn
6
6
6
210010/2
CIOFS
Accoglienza
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
210010
CIOFS
210010/2
210010/2
TAB. 19 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
47
RAPPORTO
CODICE
ENTE
210010/2
CIOFS
210010/2
CIOFS
210010/2
CIOFS
210010/2
CIOFS
210020
CIOFS
210020
210020
DI MONITORAGGIO
2000/2005
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
Informatica base
5
5
5
Sicurezza inf
Nn
NO
Nn
6
6
5
Marketing
5
6
6
Comunicazione
Nn
NO
Nn
6
5
6
5
5
5
Sgravi contr.
Nn
NO
Nn
6
5
6
AREA
DOCENZA
Diritto del
lavoro
Organizzazione
aziendale
ARGOMENTI
ARGOMENTI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
COMPLESSIVA
5
5
4
GDO
Nn
NO
Nn
6
5
6
Qualità
4
4
4
Esempi pratici
Normativa
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Sicurezza
4
4
4
Sicurezza az
Normativa
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Processi aziendali
4
4
4
Registr fatture Obblighi fiscali
SI
Omogeneità gruppo
6
6
5
Documenti
mensili
Nn
NO
Nn
5
6
6
Nn
NO
Nn
5
6
5
NO
Nn
4
4
6
210020
CIOFS
Contabilità
5
5
5
210020
CIOFS
Informatica base
5
6
5
Sicurezza inf
210020
CIOFS
Diritto del lavoro
4
4
5
Contratto appr Contratti diversi
210020
CIOFS
Organizzazione
aziendale
5
4
210020
CIOFS
Comunicazione
6
210020
CIOFS
Accoglienza
6
5
Esercitaz
pratiche
Modelli
organizz.
SI
Più operatività
4
4
6
6
6
Stili comp.
Nn
NO
Nn
6
6
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
Norma tecnica
NO
Nn
5
5
5
Qualità
5
5
5
Sistema di
gestione
CIOFS
Sicurezza
5
5
5
Esempi pratici
Normativa
NO
Nn
5
5
5
CIOFS
Processi aziendali
4
4
4
Doc contab
Regimi con tab
NO
Nn
6
6
6
210020/2
CIOFS
Contabilità
4
6
5
Registr fatture
Nn
NO
Nn
5
6
6
210020/2
CIOFS
Informatica base
5
6
6
Sicurezza inf
Nn
SI
Più ore
5
6
6
210020/2
CIOFS
Diritto del lavoro
5
5
6
Busta paga
Altri contratti
NO
Nn
5
5
6
210020/2
CIOFS
Organizzazione
aziendale
5
5
6
Modelli org
Nn
NO
Nn
5
5
6
210020/2
CIOFS
Comunicazione
5
5
5
Assertività
Le emozioni
NO
Nn
5
6
5
210020/2
CIOFS
Accoglienza
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
Competenze
trasversali
5
5
5
Busta paga
Nn
NO
Nn
6
6
6
Teoria
SI
Meno teoria
6
6
4
Nn
NO
Nn
6
6
6
210020/2
CIOFS
210020/2
210020/2
210003/Mecc Clerici Pavia
210003/Mecc Clerici Pavia Tecn. Meccanica
4
4
3
Strumentazioni
e disegno
210003/Mecc Clerici Pavia
4
4
4
Files scaricabili
TAB. 19 RISULTATI
Informatica
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
48
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
CODICE
ENTE
210003/Mecc Clerici Pavia
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
CAD
4
4
AREA
DOCENZA
ARGOMENTI
ARGOMENTI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
4
Esercitaz
pratiche
Teoria
NO
Nn
5
6
5
COMPLESSIVA
210018/1
Clerici Pavia
CAD
5
5
5
Esercitaz
pratiche
Disegno tecnico
NO
Nn
6
6
5
210018/1
Clerici Pavia
Competenze
trasversali
5
5
5
Busta paga
Nn
NO
Nn
6
6
6
210018/1
Clerici Pavia
Informatica
5
6
4
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
210018/1
Clerici Pavia
Laboratorio
2
2
2
Aspetti
normativi
Teoria
SI
Modalità operative
della sicurezza
5
5
4
210018/1
Clerici Pavia
Nn
5
5
5
Ricezioni
Teoria
SI
Più laboratorio
6
5
5
210018/2
Clerici Pavia
Nn
5
5
6
Ricezioni
Climatizzazione
SI
Sistemi civili
6
6
6
210018/2
Clerici Pavia
Competenze
trasversali
5
5
5
Diritto lavoro
Nn
NO
Nn
6
6
6
210018/2
Clerici Pavia
CAD
4
5
4
Esercitaz
pratiche
Teoria
NO
Nn
6
6
5
210018/2
Clerici Pavia
Informatica
5
5
4
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
210018/2
Clerici Pavia
Laboratorio
6
6
6
Impianti ind
Nn
NO
Nn
6
6
6
210012
Clerici Pavia
Informatica
5
6
5
Esercitaz
pratiche
Introduzione
all'uso del PC
NO
Nn
5
5
5
210012
Clerici Pavia
Competenze
trasversali
4
3
3
Diritto
del lavoro
Com interna
NO
Nn
5
6
6
210012
Clerici Pavia
Nn
5
5
6
Motivazione
iniziale
Lavoro di
gruppo
NO
Nn
4
4
5
210012
Clerici Pavia
Competenze
Professionali
4
5
5
Cartamodello Storia della moda
SI
Laboratori
attrezzati
3
5
5
210012
Clerici Pavia
Competenze
Professionali
4
4
1
Sviluppo
modelli
Pratica
NO
Nn
6
nn
4
210003
Clerici Mortara
Informatica
2
2
2
Internet
Competenze
di settore
SI
Motivare aziende
e corsisti
3
6
2
TAB. 19 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
49
RAPPORTO
CODICE
ENTE
AREA
DOCENZA
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
DI MONITORAGGIO
2000/2005
ARGOMENTI
ARGOMENTI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
COMPLESSIVA
210003
Clerici Competenze tecniche
Mortara
professionali
2
1
1
Internet
CAD
SI
Motivazione; selezione
in ingresso
3
6
1
210003
Clerici
Mortara
Competenze
Professionali
4
4
4
Prod
metalmecc.
Teoria
SI
Personalizzazione; monte
ore giornaliero eccessivo
5
6
4
210003
Clerici
Mortara
Accoglienza
4
4
5
Nn
Nn
SI
Sintassi e grammatica
5
6
5
210003
Clerici
Economia Aziendale
Mortara
6
6
6
La retribuzione
Nn
NO
Nn
6
6
6
210003
Clerici
Mortara
4
4
4
CCNL
Nn
NO
Nn
5
6
5
210004
Clerici
Competenze Settoriali
Mortara
5
6
5
Colorazione
Piega
SI
Nn
nn
nn
nn
210004
Clerici
Mortara
6
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
210004
Clerici
Competenze Settoriali
Mortara
6
6
6
Piega, taglio
Nn
NO
Nn
6
6
6
210004
Clerici
Mortara
5
6
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
6
5
210004
Clerici
Economia Aziendale
Mortara
6
6
5
Busta paga
Nn
NO
Nn
6
6
5
210004
Clerici
Mortara
Accoglienza
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
5
6
6
210004
Clerici
Mortara
Processi Lavorativi
6
6
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
6
6
SI
Definizione più dettagliata
di argomenti e monte
ore; incontro con tut az.;
omogeneità dei gruppi
5
nn
4
Legislazione
Sicurezza
Legislazione
210010/A
Clerici
Mortara
Competenze
Trasversali e
professionali
4
5
4
210010/A
Clerici
Mortara
Vetrinistica
5
5
5
Decorazioni Legge sui saldi
SI
Integrare teoria e pratica
6
6
5
210010/A
Clerici
Mortara
Processi
5
3
4
Attrezzature
espositive
Normativa
NO
Nn
5
6
4
210010/A
Clerici Competenze tecniche
Mortara
professionali
5
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
5
5
TAB. 19 RISULTATI
Procedure
comm
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
50
Nn
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
CODICE
ENTE
210010/A Clerici Mortara
AREA
DOCENZA
Sicurezza
210010/A Clerici Mortara Comunicazione
APPRENDIMENTI PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
ARGOMENTI
ARGOMENTI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
COMPLESSIVA
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
nn
nn
Nn
5
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
5
5
210010/A Clerici Mortara
Competenze
Trasversali e
professionali
4
4
4
CCNL
Nn
NO
Nn
5
6
4
210010/B Clerici Mortara
Processi
4
6
5
Tecniche
espositive
Normativa
NO
Nn
5
6
6
210010/B Clerici Mortara
Vetrinistica
5
5
5
SI
Integrare teoria
e pratica
6
6
5
210010/B Clerici Mortara
Competenze
Trasversali e
professionali
4
3
3
Nn
Profilo prof.
SI
Nn
4
nn
3
210010/B Clerici Mortara
Competenze
Trasversali e
professionali
4
4
4
CCNL
Nn
NO
Nn
5
6
4
210010/B Clerici Mortara
Competenze
Trasversali e
professionali
6
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
5
5
5
210010/B Clerici Mortara Comunicazione
6
5
6
Nn
Nn
NO
Nn
5
5
5
210010/B Clerici Mortara
Sicurezza
4
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
nn
nn
Nn
210011/A Clerici Mortara
Informatica
6
6
6
Access
Modelli Word
SI
Maggiore elasticità
in funzione della
preparazione degli allievi
3
nn
5
210011/A Clerici Mortara
Legislazione
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
5
6
5
210011/A Clerici Mortara
Competenze
Trasversali e
professionali
6
6
5
Tecniche di
comunic.
Gestione dei
documenti
NO
Nn
6
6
6
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
nn
nn
Nn
210011/A Clerici Mortara Comunicazione
TAB. 19 RISULTATI
Decorazioni Legge sui saldi
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
51
RAPPORTO
CODICE
ENTE
210011/B Clerici Mortara
AREA
DOCENZA
Informatica
210011/B Clerici Mortara Comunicazione
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
DI MONITORAGGIO
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
2000/2005
ARGOMENTI
ARGOMENTI
PIÙ APPREZZATI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
5
nn
5
COMPLESSIVA
6
6
5
Word
Nn
SI
Maggiore elasticità in
funzione della
preparazione degli allievi
5
5
5
Nn
Nn
NO
Nn
nn
nn
Nn
210011/B Clerici Mortara
Competenze
Trasversali e
professionali
4
3
3
Comunicazione
Gestione dei
documenti
NO
Nn
6
6
6
210011/B Clerici Mortara
Competenze
trasversali
5
5
5
Legislazione
Contenuti prof
SI
Omogeneità
gruppo
5
6
4
210015
Clerici Mortara
Competenze
Professionali
4
2
4
Tecniche di
saldatura
Teoria
SI
Meno ore giornaliere;
personalizzazione
5
6
4
210015
Clerici Mortara
Competenze
Tecniche
professionali
2
1
1
Internet
CAD
SI
Motivazione;
selezione in ingresso
3
6
1
210015
Clerici Mortara
Economia
Aziendale
6
6
6
Retribuzione
Nn
NO
Nn
5
6
6
210015
Clerici Mortara
Competenze
Tecniche
professionali
1
1
1
Sicurezza
Nn
SI
Maggiore partecipazione
datori di lavoro;
sessioni più brevi
3
6
2
210015
Clerici Mortara
Competenze
trasversali
6
6
6
Nn
Nn
NO
Nn
6
6
6
210015
Clerici Mortara
Legislazione
3
2
3
Nn
Nn
NO
Nn
4
6
3
210017
Clerici Mortara
Competenze
Tecniche
professionali
5
5
5
Antennistica
Nn
NO
Nn
4
nn
5
210017
Clerici Mortara
Sicurezza
3
4
3
Reti e
cablaggio
Nn
SI
Motivazione
aziende e corsisti
3
5
3
210017
Clerici Mortara Comunicazione
6
6
6
Nn
Nn
SI
Lessico
e grammatica
6
6
5
4
3
4
Impianti elettrici
Normativa
NO
Disomogeneità
utenza
4
6
4
4
4
4
CCNL
Nn
NO
Sessioni più brevi
4
6
5
210017
Clerici Mortara
Competenze
Tecniche
professionali
210017
Clerici Mortara
Legislazione
TAB. 19 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
52
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
CODICE
ENTE
AREA
DOCENZA
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
ARGOMENTI
ARGOMENTI
6
6
6
Retribuzione
Nn
NO
Nn
6
6
6
MENO
COMPLESSIVA
210017
Clerici Mortara
Economia
Aziendale
210008/1
CFP Pavia
Matematica
6
6
6
Mappe concettuali
Architettura PC
NO
Nn
6
6
6
210008/1
CFP Pavia
Comunicazione
5
5
5
Modelli comunicativi
Nn
NO
Nn
5
5
5
210008/1
CFP Pavia
Tecniche bar
6
6
6
Tutti
Nn
SI
Più ore e migliori
attrezzature
6
6
6
210008/1
CFP Pavia
Inglese
5
5
5
Terminologia prof
Grammatica
SI
Più strumenti
multimediali
5
6
6
210008/1
CFP Pavia
Alimentazione
6
6
5
Il vino; primo soccorso
Nn
NO
Nn
4
6
6
210008/1
CFP Pavia
Diritto del
lavoro
5
6
5
Diritti lavoratori
Geografia
economica
SI
Più ore
6
6
6
210008/2
CFP Pavia
Inglese
3
3
3
Nozioni base
Lettura testi
SI
Personalizzazione
5
5
5
210008/2
CFP Pavia
Alimentazione
6
4
5
Effetti dannosi alcool
Pesci e carni
SI
Aumentare
visite guidate
5
6
5
210008/2
CFP Pavia
Tecniche bar
6
6
6
Tutti
Nn
SI
Più ore e migliori
attrezzature
6
6
6
210008/2
CFP Pavia
Diritto
4
4
5
Rapporti patrimoniali
fra datore e lavoratore
Sistema ec
europeo
SI
Omogeneità
gruppo
6
6
6
210008/2
CFP Pavia
Comunicazione
4
4
4
Modelli comunicativi
Negoziazione
NO
Nn
5
6
5
210008/2
CFP Pavia
Informatica
5
4
4
Mappe concettuali
Nn
NO
Nn
5
6
5
210008/2
CFP Pavia
Cucina
5
3
6
Salateria
Nn
SI
Più tempo
6
6
6
Composizione
materiali
SI
Più attrezzatura
e materiali
5
6
5
210012
Ce.Svi.P
Nn
4
5
5
Disegni; colori;
ricerche mercato
210012
Ce.Svi.P
Nn
4
4
4
Nn
Trattenute fiscali
SI
Sessioni
più brevi
6
6
5
210012
Ce.Svi.P
Informatica
4
4
3
Internet
Fogli di calcolo
NO
Nn
5
5
5
Impianti idrici
NO
Nn
5
6
5
210015/
idraulici
210015/
idraulici
210015/
idraulici
ECIPA
Tecnologia
5
4
4
Impianti a gas
e centrali
ECIPA
Accoglienza
4
4
6
Competenze
apprendista
Nn
NO
Nn
6
nn
6
ECIPA
Sicurezza
4
4
4
Prevenzione incendi
Legislazione
NO
Nn
4
4
5
TAB. 19 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
53
RAPPORTO
CODICE
ENTE
AREA
DOCENZA
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
DI MONITORAGGIO
2000/2005
ARGOMENTI
ARGOMENTI
PIÙ APPREZZATI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
6
6
6
COMPLESSIVA
210015/
idraulici
ECIPA
Diritto del lavoro
6
5
6
Busta paga
Normativa CCNL
SI
Maggiori
approfomdimenti
210015/
idraulici
ECIPA
Comunicazione
5
3
4
Conoscenza di sé
Teoria
NO
Nn
6
6
5
210015/
meccanica
ECIPA
Disegno
5
6
5
Tolleranze
Nn
SI
Maggiore
continuità
6
6
5
210015/
meccanica
ECIPA
Accoglienza
4
5
5
Dinamiche
di gruppo
Analisi
competenze
NO
Nn
6
6
6
210015/
orafi
ECIPA
Comunicazione
6
6
6
Test
Approfondimenti
NO
Nn
6
6
6
210015/
orafi
ECIPA
Accoglienza
6
6
6
Processo di lavoro
Conoscenza
di sé
NO
Nn
6
6
6
210010
S.Chiara
Stradella
Informatica
6
6
6
Applicazioni
software
Nn
NO
Nn
5
6
6
210010
S.Chiara
Stradella
Commercio
6
6
6
Utlizzo macchine
Nn
NO
Nn
6
6
6
210010
S.Chiara
Voghera
Organizzazione
aziendale
6
6
6
Org. Aziendale
Nn
NO
Nn
6
5
6
210010
S.Chiara
Voghera
Tecniche
commerciali
5
5
5
Gestione
Nn
NO
Nn
5
6
6
210010
S.Chiara
Voghera
Comunicazione
6
6
6
Com efficace
Nn
NO
Nn
6
6
5
210022
S.Chiara
Voghera
Contabilità
6
6
6
Ricavi/reddito
Nn
NO
Nn
6
6
6
210022
S.Chiara
Voghera
Informatica
6
6
6
Office
Nn
NO
Nn
6
6
6
210022/1
S.Chiara
Stradella
Informatica
6
6
6
nn
Nn
NO
Nn
6
5
5
210022/1
S.Chiara
Stradella
Comunicazione
5
5
5
Assertività
Nn
NO
Nn
6
6
6
210022/2
S.Chiara
Stradella
Informatica
6
6
5
nn
Nn
NO
Nn
5
6
6
210022/2
S.Chiara
Stradella
Comunicazione
6
6
6
Assertività
Nn
NO
Nn
6
6
6
210022/2
S.Chiara
Stradella
Sicurezza
6
6
6
Procedure
evacuazione;
videoterminali
Nn
NO
Nn
6
6
6
TAB. 19 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI DOCENTI
54
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
CODICE
210022/2
210015
210015
210015
210008
210008
210018
210018
ENTE
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
AREA
DOCENZA
APPRENDIMENTI
PARTECIPAZIONE
SODDISFAZIONE
PARTECIPANTI
ARGOMENTI
ARGOMENTI
MENO APPREZZATI
MODIFICHE?
SI/NO
NOTE
ORGANIZZAZIONE
INTERAZIONE
CON TUTOR
SODDISFAZIONE
PIÙ APPREZZATI
Nn
NO
Nn
6
6
6
Curriculum
SI
Più esercitazioni
6
6
5
Modelli
NTRASTAT
Problem
solving
COMPLESSIVA
Professionalizzante
6
6
6
Contenuti
Trasversali
3
5
4
Laboratorio
5
6
6
Saldatura
Nn
NO
Nn
Lavorazione
meccanica
6
6
5
Nn
Dalla risorsa al
prodotto finito
NO
Nn
6
5
6
Teoria
NO
Nn
6
6
6
Nn
NO
Nn
6
6
6
Rappoorto
con i clienti
Conservazione
alimenti
Comunicazione
4
3
3
Igiene
6
5
6
Tecnica elettrica
5
6
6
Quadri elettrici
Nn
NO
Nn
5
5
6
Sicurezza
6
6
6
Rischio elettr.
Nn
NO
Nn
6
6
6
MEDIE
4,9
4,9
4,9
5,3
5,7
5,3
• Positivamente vengono valutati sia gli apprendimenti
(4,9/6), sia la partecipazione (4,9/6), sia la soddisfazione
dei partecipanti (4,9). Complessivamente i dati sono più
positivi di quelli espressi dai partecipanti, ma tendenzialmente in linea con gli stessi, confermando un buon rapporto docente/discente.
• Gli argomenti più apprezzati dai partecipanti sembrano
quelli legati alla relazione ed alla comunicazione, oltre a
quelli più squisitamente tecnico/pratici; gli argomenti meno
apprezzati risultano quelli teorici e legati alle normative.
• 45 docenti (25%) dichiarano che apporterebbero modifiche alle aree di loro competenza: esse riguardano l’approfondimento di alcuni contenuti, una maggiore accentua-
SI
45
NO
138
zione della parte pratica (esercitazioni), la necessità di più
ore a disposizione e di migliori attrezzature; è auspicabile
che tali indicazioni siano oggetto di analisi interna per future progettazioni.
• Molto positivi appaiono i giudizi sull’organizzazione dei
corsi (5,3/6), sull’interazione con i tutors (5,7/6) e sulla soddisfazione complessiva (5,3/6)
GLI ELEMENTI EMERGENTI
DAI QUESTIONARI COMPILATI DALLE AZIENDE
La tabella seguente riassume i giudizi espressi da 236 imprese che hanno inviato i loro apprendisti ai corsi.
55
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
2000/2005
ELABORAZIONE DEI QUESTIONARI AZIENDALI
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
RISULTATI
PER L'AZIENDA
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
ENTE
NOTE
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
210010/2
CIOFS
210010/2
CIOFS
210010/1
CIOFS
210010/1
CIOFS
x
210010/2
CIOFS
x
210010/1
CIOFS
x
210010/2
CIOFS
x
210010/1
CIOFS
x
210010/1
CIOFS
x
210010/1
CIOFS
210010/1
CIOFS
210020/1
CIOFS
210020/1
CIOFS
210020/1
CIOFS
210020/1
CIOFS
210020/1
CIOFS
210020/1
CIOFS
x
210020/1
CIOFS
x
210020/2
CIOFS
210020/2
CIOFS
210020/1
CIOFS
210020/1
CIOFS
210020/2
CIOFS
210011/2
CIOFS
TAB. 20 RISULTATI
OTTIMO
SCARSO
x
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
x
x
Scarsa trasferibilità
x
x
x
x
x
x
Formazione generica
x
Più elasticità nell'orario
x
Nn
x
x
Nn
x
x
Nn
x
x
Più esercitazioni
x
x
Nn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nn
Test di ingresso
x
x
x
Nn
x
x
Nn
Nn
Gruppi più omogenei
x
Apprendimenti scarsi
x
x
Nn
x
x
Nn
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
OTTIMO
x
x
x
x
x
x
x
BUONO
x
x
Nn
x
x
x
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
56
Gruppi più omogenei
Nn
Gruppi più omogenei
x
Nn
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
RISULTATI
PER L'AZIENDA
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
ENTE
NOTE
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
210011/2
CIOFS
x
x
x
Nn
210011/2
CIOFS
x
x
x
Nn
210011/1
CIOFS
x
x
x
Nn
210011/1
CIOFS
x
x
x
Nn
210011/1
CIOFS
x
x
Nn
210011/2
CIOFS
x
x
210011/2
CIOFS
x
x
210011/2
CIOFS
210011/1
CIOFS
210011/1
CIOFS
210011/1
CIOFS
210011/1
CIOFS
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nn
Scarsa trasferibilità
x
Nn
x
Potenziare conoscenze
ingue e inform.
x
x
Nn
Contenuti più specifici
Nn
Incompatibilità con
orario di lavoro
210004/1
CIOFS
210004/1
CIOFS
210004/1
CIOFS
x
x
x
Nessuna trasferibilità
210004/1
CIOFS
x
x
x
Nn
210004/1
CIOFS
x
x
x
Nn
210004/2
CIOFS
x
x
x
x
x
x
x
Nn
Giudicato inutile
Troppe ore e formaz
più mirata
Incompatibilità con
orario di lavoro
210004/1
CIOFS
x
x
x
210004/2
CIOFS
x
x
x
210004/1
CIOFS
x
x
x
Nn
Clerici Pavia
x
x
x
Nn
Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
Clerici Pavia
TAB. 20 RISULTATI
x
x
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
57
Nn
RAPPORTO
CODICE CORSO
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210003/
Mecc
210018/1
ENTE
Clerici Pavia
TRASFERIBILITÀ
SCARSO
SUFFICIENTE
RISULTATI
BUONO
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
Clerici Pavia
Clerici Pavia
BUONO
OTTIMO
Nn
x
x
x
Nn
x
x
Nn
Gruppi più omogenei
x
x
Nn
x
x
x
NOTE
Nn
x
x
Clerici Pavia
COMPLESSIVA
x
x
x
x
SUFFICIENTE
x
x
Clerici Pavia
SCARSO
x
x
Clerici Pavia
SODDISFAZIONE
OTTIMO
x
x
Clerici Pavia
2000/2005
PER L'AZIENDA
X
Clerici Pavia
Clerici Pavia
DI MONITORAGGIO
Nn
x
x
Nn
x
x
Nn
Clerici Pavia
x
x
x
Efficacia non verificabile
Clerici Pavia
x
x
x
Inefficace
Clerici Pavia
x
Clerici Pavia
210018/1 Clerici Pavia
210018/1 Clerici Pavia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
210018/1 Clerici Pavia
x
x
210018/1 Clerici Pavia
x
x
x
210018/1 Clerici Pavia
x
210018/1 Clerici Pavia
x
210018/1 Clerici Pavia
210018/1 Clerici Pavia
TAB. 20 RISULTATI
x
x
x
Nn
x
x
x
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
58
Nn
Inutile
Nessun apprendimento;
danno per l'azienda
Nn
Nessun apprendimento;
danno per l'azienda
Nn
x
x
Nn
Più pratica
x
x
x
x
x
x
x
x
x
210018/1 Clerici Pavia
Perdita di tempo
x
x
x
Grave disagio per
l'azienda (4 assenti)
Nn
x
x
210018/1 Clerici Pavia
Nn
x
210018/1 Clerici Pavia
210018/1 Clerici Pavia
Nn
x
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
RISULTATI
PER L'AZIENDA
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
ENTE
NOTE
SCARSO
210018/2 Clerici Pavia
SUFFICIENTE
BUONO
x
210018/2 Clerici Pavia
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
x
x
210018/2 Clerici Pavia
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
x
OTTIMO
Nn
x
x
BUONO
x
x
Nn
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Inutile per l'apprendista
Meno teoria e più
coerenza con il
lavoro svolto
Meno teoria e più
coerenza con il
avoro svolto
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210018/2 Clerici Pavia
x
210018/2 Clerici Pavia
x
x
x
Nn
x
x
Nn
210012
Clerici Pavia
x
x
x
Nn
210003
Clerici Mortara
x
x
x
Maggiore aderenza alle
specificità aziendali
210003
Clerici Mortara
210003
Clerici Mortara
x
x
x
Nn
210003
Clerici Mortara
x
x
x
Nn
210003
Clerici Mortara
x
x
x
210011
Clerici Mortara
x
210011
Clerici Mortara
x
210011
Clerici Mortara
TAB. 20 RISULTATI
x
x
x
x
Nn
x
x
x
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
59
Nn
Nn
x
Nn
x
Maggiore attinenza al
lavoro svolto
RAPPORTO
CODICE CORSO
ENTE
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210011
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210015
Clerici Mortara
210017
Clerici Mortara
210017
Clerici Mortara
210017
Clerici Mortara
TAB. 20 RISULTATI
DI MONITORAGGIO
TRASFERIBILITÀ
SCARSO
SUFFICIENTE
RISULTATI
BUONO
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
x
x
x
SODDISFAZIONE
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nn
Nn
Inutilità
x
x
x
x
x
x
x
Nn
Disomogeneità
partecipanti
Disomogeneità
partecipanti
x
x
x
Nn
Nessun
apprendimento
Disomogeneità
partecipanti
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
60
Nn
x
x
Disomogeneità
partecipanti
Nessun
apprendimento
x
x
Nn
Contenuti incoerenti
con l'attività; poca
pratica
x
x
NOTE
Meglio la formazione
in azienda
Critiche sulla
normativa e
sull'utilità
x
x
x
OTTIMO
Poco utile
x
x
BUONO
x
x
x
x
COMPLESSIVA
x
x
x
x
2000/2005
PER L'AZIENDA
Nn
Nessun
apprendimento
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
RISULTATI
PER L'AZIENDA
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
SUFFICIENTE
BUONO
ENTE
NOTE
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
SCARSO
OTTIMO
210017
Clerici Mortara
x
x
x
Meglio corsi serali
210010
Clerici Mortara
x
x
x
Nn
210010
Clerici Mortara
x
Nn
210010
Clerici Mortara
210008/1
CFP Comune di Pavia
x
x
x
Soddisfazione
210008/1
CFP Comune di Pavia
x
x
x
x
x
x
x
x
Nn
Nn
x
x
Poco utile per chi
è già inserito da
1/2 anni
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
210008/1
CFP Comune di Pavia
x
210008/1
CFP Comune di Pavia
210008/1
CFP Comune di Pavia
210008/1
CFP Comune di Pavia
210008/1
CFP Comune di Pavia
210008/1
CFP Comune di Pavia
210008/2
CFP Comune di Pavia
x
210008/2
CFP Comune di Pavia
x
210008/2
CFP Comune di Pavia
210008/2
CFP Comune di Pavia
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Nn
x
Positivo
x
Scarsi apprendimenti
prof; OK a livello
personale
x
x
x
Più ore di pratica
x
Corsi più specifici
x
x
x
Nn
Nn
210008/2
CFP Comune di Pavia
x
x
x
Meglio la form
in azienda
210008/2
CFP Comune di Pavia
x
x
x
Nn
210008/2
CFP Comune di Pavia
210008/2
CFP Comune di Pavia
210008/2
CFP Comune di Pavia
x
x
x
x
x
x
x
x
Nn
Insistere sui doveri
x
Troppo generico
210008/2
CFP Comune di Pavia
x
x
x
Nessun apprendimento;
Incompatibilità con
orario di lavoro
210012
Ce.Svi.P
x
x
x
Nn
210012
Ce.Svi.P
x
x
x
Nn
TAB. 20 RISULTATI
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
61
RAPPORTO
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
DI MONITORAGGIO
RISULTATI
2000/2005
PER L'AZIENDA
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
SUFFICIENTE
BUONO
ENTE
NOTE
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
SCARSO
OTTIMO
210012
Ce.Svi.P
x
x
x
Nn
210012
Ce.Svi.P
x
x
x
Nn
210012
Ce.Svi.P
x
210012
Ce.Svi.P
x
210015/ mecc
ECIPA
x
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
x
x
Nessun impatto
sull'azienda
x
x
Nn
x
x
x
x
Perdita di tempo
x
x
x
x
x
Nn
x
x
Nn
Troppe ore e
troppo generico
210015/ mecc
ECIPA
x
210015/ mecc
ECIPA
x
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
x
x
x
Nessun apprendimento; meglio
la formazione in azienda
210015/ mecc
ECIPA
x
x
x
Nn
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
x
x
x
Scarsi benefici per l'azienda
210015/ mecc
ECIPA
x
x
x
Scarse ricadute sui
partecipanti e sull'azienda
210015/ mecc
ECIPA
210015/ mecc
ECIPA
TAB. 20 RISULTATI
x
Nn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
62
Nn
Argomenti più mirati
Nn
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
Nn
Peggioramento nelle prestazioni
x
x
Nn
Tempo sprecato
x
x
Nn
x
x
x
x
x
Nn
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
210022
210022
210022
210022
210022
210022
210022/1
210022/1
210022/1
PER L'AZIENDA
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
NOTE
SCARSO
210015/
orafi
210015/
orafi
210015/
orafi
210015/
orafi
210015/
orafi
210015/
orafi
210015/
idraulici
210015/
idraulici
210015/
idraulici
210015/
idraulici
210015/
idraulici
210015/
idraulici
210015/
idraulici
RISULTATI
ENTE
ECIPA
SUFFICIENTE
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
x
x
ECIPA
x
ECIPA
x
ECIPA
SCARSO
SUFFICIENTE
x
x
x
ECIPA
x
Nn
x
Nn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
ECIPA
x
x
x
TAB. 20 RISULTATI
x
Nn
Corsi specifici per
ogni lavoro
x
ECIPA
Nn
x
ECIPA
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Voghera
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
Nn
Corso troppo lungo;
contenuti più mirati
Inefficace e
penalizzante per la ditta
x
x
x
Nn
x
x
x
ECIPA
OTTIMO
Tempo sprecato
x
x
BUONO
x
x
ECIPA
ECIPA
OTTIMO
x
ECIPA
ECIPA
BUONO
x
Più pratica
Nn
Sede più adatta;
meno visite esterne
x
x
x
x
Poco approfondimento
x
x
x
Formazione più vicina
al contesto lavorativo
x
x
Soddisfazione generica
x
x
Nn
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
63
Corsi più mirati
Nn
Nn
Formazione più vicina
al contesto lavorativo
Scegliere docenti del settore;
anche i doveri, oltre ai diritti
RAPPORTO
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
210022/1
210022/1
210022/1
210022/2
210022/2
210022/2
210010
RISULTATI
2000/2005
PER L'AZIENDA
SODDISFAZIONE
COMPLESSIVA
ENTE
NOTE
SCARSO
210022/1
DI MONITORAGGIO
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
Stradella
S.Chiara
210010
S.Chiara
210010
S.Chiara
210010
S.Chiara
210010
S.Chiara
210010
210010
BUONO
OTTIMO
x
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
x
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
OTTIMO
x
Nn
x
x
x
Corsi da fare al momento
dell'assunzione
x
x
x
Durata inferiore
x
x
x
Argomenti non sempre
pertinenti
x
x
x
x
x
x
S.Chiara
210010
SUFFICIENTE
Nn
x
x
x
x
x
x
x
Nn
x
Nn
x
Da fare prima
ell'assunzione
x
x
Nn
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
S.Chiara
x
x
x
Nn
S.Chiara
x
x
x
Nn
210010
S.Chiara
x
x
210010
S.Chiara
x
x
x
Nn
210010
S.Chiara
x
x
x
Nn
210010
S.Chiara
x
x
x
Nn
210010
S.Chiara
x
x
x
Nn
210010
S.Chiara
x
x
x
Nn
210010
S.Chiara
x
x
x
Nn
210010
S.Chiara
210010
S.Chiara
TAB. 20 RISULTATI
x
Nn
x
x
x
x
x
x
x
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
64
Nn
Durata inferiore; poco utile
x
Nn
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
TRASFERIBILITÀ
CODICE CORSO
ENTE
210015
S.Chiara Stradella
x
ù210015
S.Chiara Stradella
x
SCARSO
SUFFICIENTE
BUONO
RISULTATI
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
PER L'AZIENDA
BUONO
SODDISFAZIONE
OTTIMO
SCARSO
SUFFICIENTE
x
BUONO
OTTIMO
x
x
x
COMPLESSIVA
Nn
x
x
NOTE
Nn
Nessun
apprendimento utile
210015/ mecc
S.Chiara Voghera
x
210015/ mecc
S.Chiara Voghera
210015/ mecc
S.Chiara Voghera
x
x
x
Inutilità; troppo
dispersivo
210015/ mecc
S.Chiara Voghera
x
x
x
Inutilità; troppo
dispersivo
x
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
x
x
x
Nn
x
x
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
Apprezzamento
Nn
x
Nn
x
Nn
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
x
Corsi più mirati
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
x
Corsi più mirati
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
x
x
x
Corsi più mirati
x
Nn
x
x
Nn
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
x
Nn
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
x
Nn
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
x
x
x
Nn
210015/ Trenitalia S.Chiara Voghera
210008
S.Chiara Stradella
210018
S.Chiara Voghera
210018
S.Chiara Voghera
210018
S.Chiara Voghera
210018
S.Chiara Voghera
TOTALI
TAB. 20 RISULTATI
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
x
x
Nn
x
69
79
x
76
12
63
84
x
80
9
DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DELLE IMPRESE CHE AVEVANO APPRENDISTI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE ESTERNA
65
64
68
Nn
93
11
DI MONITORAGGIO
GLI ELEMENTI EMERGENTI DAI QUESTIONARI
DI GRADIMENTO DEI TUTORS AZIENDALI
APPRENDIMENTI
APPLICABILITÀ
DOCENTI
2,1
2,6
3,0
Nn
2,6
3,1
4,0
3,2
210019/4
CIOFS
32
1,6
2,4
2,6
Nn
2,3
2,4
3,5
2,9
210019/3
CIOFS
23
3,1
3,4
3,6
3,3
3,2
3,3
4,7
3,7
210019/2
CIOFS
22
4,4
4,1
3,9
4,4
3,9
3,9
4,1
4,2
210019/1
CIOFS
10
4,8
5,4
3,9
4,9
4,9
5,3
5,6
5,3
210019
ENAIP
Vigevano
19
2,6
4,1
4,4
Nn
4,1
4,2
4,9
4,1
210019 Ce.Svi.P.
5
2
3,2
4,6
Nn
2,8
3,0
5,1
3,6
COMPLESSIVA
METODOLOGIA
25
SODDISFAZIONE
DURATA
CIOFS
NUMERO
210019/5
QUESTIONARI
CONTENUTI
DIDATTICI
• La soddisfazione complessiva è scarsa in 64 casi (27%),
sufficiente in 68 casi (29%), buona in 93 casi (39%), ottima
in 11 casi (5%); si ripropongono le considerazioni precedenti, ma con una presenza significativa di giudizi complessivi
positivi.
OBIETTIVI
• I risultati per l’azienda vengono considerati scarsi in 63 casi
(27%), sufficienti in 84 casi (36%), buoni in 80 casi (34%), ottimi in 9 casi (4%): è una valutazione “conseguente” a quella dell’indicatore precedente e valgono quindi le stesse
considerazioni.
Caratteristiche del corso
ENTE
• La trasferibilità degli apprendimenti nel contesto lavorativo viene giudicata scarsa in 69 casi (29%), sufficiente in 79
casi (33%), buona in 76 casi (32%) e ottima in 12 casi (5%).
Non deve stupire il numero di giudizi critici o sufficienti (62%):
soprattutto la piccola impresa percepisce la formazione
come “addestramento” e premia quindi la vicinanza del
percorso formativo alla realtà del lavoro quotidiano.
2000/2005
CODICE CORSO
RAPPORTO
210019
CFP
Pavia
33
2,9
3,2
3,7
Nn
2,4
3,2
5,1
3,2
210019/1
Clerici
Mortara
36
4,6
4,8
4,9
4,9
4,5
4,7
5,5
4,8
210019/2
Clerici
Mortara
10
4,5
5
5,3
Nn
4,8
4,8
5,7
5,3
210019/3
Clerici
Mortara
2
3,5
5,0
5,0
4,3
4
3,5
6,0
4,5
210019/4
Clerici
Mortara
17
2,2
3,4
4,5
4,0
2,8
3,3
4,8
3,3
210019
ECIPA
7
1,0
1,7
2,1
Nn
1,4
2
6,0
1,6
210019
Clerici
Pavia
33
3,6
4,1
4,7
Nn
3,6
3,8
5,7
4,3
MEDIE
274
3,1
3,7
4,0
4,3
4,3
3,6
5,1
3,9
Il progetto quadro prevedeva la realizzazione di 28 corsi
destinati ai tutors aziendali; nella Tab. 21 vengono sintetizzati i giudizi espressi in 14 corsi da 274 tutors aziendali.
TAB. 21 RISULTATI DEI QUESTIONARI DI GRADIMENTO DEI TUTORS AZIENDALI COINVOLTI NELLA FORMAZIONE
66
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
• La chiarezza degli obiettivi è valutata sufficiente (3,1/6) riproponendo quella sensazione di “incertezza” manifestata
dagli apprendisti; 7 i casi di giudizi anche gravemente insufficienti.
• Discreto appare il giudizio sui contenuti didattici (3,7/6)
con tre casi di valutazioni più critiche; buono il giudizio sulla
durata (4/6) e la metodologia (con numerosi pareri non
espressi) (4,3/6).
• Sufficiente il giudizio su apprendimenti (3,4) e applicabilità (3,6); molto apprezzata (5,1/6) appare la docenza confermando le positività precedenti.
• Apprezzabile infine la soddisfazione complessiva (3,9/6)
con due casi di valutazioni più critiche.
Non sono stati inseriti i dati dei questionari relativi al corso
ESEDIL perché sono stati utilizzati modelli diversi con scala e
indicatori specifici. Si rileva comunque un giudizio molto
positivo dei tutors (30) per quanto riguarda i contenuti, la
docenza e gli aspetti organizzativi.
CONCLUSIONI
In generale è possibile affermare che gli elementi raccolti al
termine dei corsi realizzati nell’ambito del progetto quadro
portano ad esprimere una valutazione positiva e le eventuali criticità emerse in alcuni corsi costituiranno occasione
di confronto all’interno degli organismi attuatori in un’ottica di miglioramento continuo. Non mancano tuttavia alcuni spunti di riflessione ed in particolare:
1. Sembra emergere con insistenza (ma è un dato che
non stupisce) la difficoltà degli imprenditori a "mettersi in
sintonia con i tempi e le logiche dell'apprendistato" sganciandosi da modelli e rappresentazioni più vicini ai percorsi di formazione lunga oppure al tirocinio o allo stage.
2. Vi è un elemento, abbastanza comune a tutti i corsi, sul
quale vale la pena di soffermarsi: la percezione, da parte
dei partecipanti, di poca chiarezza negli obiettivi in ingresso nel percorso formativo. La risposta a questa perplessità
manifestata dai partecipanti può venire solo dalle modalità con cui l’intervento formativo viene proposto nel contesto aziendale e dallo spazio che viene dedicato nell’incontro introduttivo del percorso formativo.
È anche vero che, in interventi di breve durata, l’attenzione
è concentrata necessariamente sui contenuti da svolgere
per cui dovrebbe rimanere in carico principalmente al
datore di lavoro la spiegazione dei motivi dell’iniziativa e la
motivazione a parteciparvi.
67
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
3. Gli esiti della valutazione svolta suggeriscono alcune indicazioni di prospettiva; esse riguardano:
• l’opportunità di adottare modelli di intervento misti
(aula + affiancamento in azienda-parziale formazione
on the job) e metodologie (come le visite guidate)
orientati a favorire la ricaduta della formazione
in ambito lavorativo o organizzativo;
2000/2005
• l’utilità di dare continuità alle azioni formative
sensibilizzando le aziende al concetto di formazione
intesa come una delle leve di gestione delle risorse
umane da pianificare nel tempo e da finanziare
anche con le risorse pubbliche sulle quali tuttavia
non si può sempre contare.
68
Il Sistema Apprendistato
in Diritto Dovere di istruzione e formazione
Il percorso di Formazione esterno in Apprendistato, già riformato con l’art. 16 della 196/97 è stato ulteriormente potenziato per l’obbligo formativo (L. 144/99) con l’introduzione
di ulteriori 120 ore di formazione esterna all’impresa, che portano così ad almeno 240 ore (120+120) complessive all’anno il monte ore di formazione o 280 ore (120+160) per l’industria metalmeccanica.
Relativamente ai moduli aggiuntivi, il D.M. 16/05/2001 ne
ha definito:
• le finalità: 1) elevare il livello culturale e le competenze di
base dei giovani apprendisti per un più efficace inserimento nel mondo del lavoro; 2) favorire eventuali passaggi
nella filiera della Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
attraverso il conseguimento di standard minimi previsti per
l’accesso a tale sistema.
• Gli obiettivi formativi e gli standard minimi: i contenuti dei
moduli aggiuntivi riguardano tre aree di competenze di
base: competenze linguistiche (lingua italiana, lingua straniera), competenze matematiche e competenze informatiche da certificare secondo indicatori internazionali di riferimento.
CARATTERISTICHE DELL’UTENZA
Le indagini realizzate a livello territoriale evidenziano che
l’utenza dei percorsi in diritto e dovere di istruzione e formazione in apprendistato, è caratterizzata, in maggior parte,
da soggetti deboli che spesso hanno vissuto esperienze di
insuccesso scolastico o di disagio sociale e, a volte, familiare e che hanno sperimentato, con l’apprendistato, un
impatto precoce col mondo del lavoro.
La formazione esterna per l’apprendistato si trova quindi a
dover rispondere ad una serie di domande molto articolate e variegate: da un lato l’esigenza di rispettare i contenuti definiti dal decreto suddetto con la preoccupazione di
verificare e attestare i livelli di apprendimento raggiunti nelle differenti aree previste, dall’altro di dover sviluppare un sistema organico di azioni formative coerenti con i bisogni di
questa area giovanile molto eterogenea sul piano psicologico, che affronta “un obbligo formativo” non scelto e che
generalmente presenta modesti livelli di istruzione di base
con carenze di motivazione e risorse personali non sempre
adeguate.
Possiamo quindi individuare già da ora alcuni “punti fermi”
69
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
che dovrebbero caratterizzare il livello metodologico dell’offerta formativa:
• Riconoscere e valorizzare il più possibile le competenze
possedute da ogni singolo utente, partendo dall’area tecnico specialistica per sottolineare lo “status” di lavoratore
del giovane apprendista;
• Essere in grado di riconoscere i diversi stili di apprendimento dei singoli utenti per individualizzare l’offerta formativa;
• Fornire le conoscenze culturali e i livelli di competenza richiesti nelle differenti aree (linguistica, matematica, informatica), utilizzando modalità che partendo dall’esperienze lavorative o personali, riescano ad evidenziarne l’utilità e
il legame con il vissuto del soggetto;
2000/2005
La disponibilità finanziaria della Provincia di Pavia pari ad e
154.243,09 (di cui e 82.134,23 derivanti dalla ripartizione
delle risorse di cui alla delibera regionale n. VII/18056 del
2/7/2004 ed e 72.108,86 derivanti da residui dei precedenti piani per la formazione esterna degli apprendisti) ha
consentito di prevedere l’erogazione di 1.544 ore di formazione esterna con il coinvolgimento di tutti gli apprendisti
presenti nella Banca Dati provinciale.
Gli apprendisti iscritti nella Banca Dati della Provincia di Pavia a settembre 2004 con meno di 18 anni rappresentavano circa il 2,5% degli iscritti complessivi; su 4.749 occupati
erano circa 132 suddivisi nei settori indicati nella Tab 22.
4
• Valorizzare il più possibile le potenzialità dell’alternanza formativa, attraverso una forte interazione con il tutor aziendale.
10
13
4
6
9
23
57
6
RISORSE FINANZIARIE
Con Decreto Dirigenziale dell’U.C.O.F.P.L. del Ministero del
Lavoro n. 294/V/2003 del 23/10/2003, sono state assegnati alla Regione Lombardia €15.994.298,99, con i quali si intende garantire la formazione esterna a tutti gli apprendisti
che devono assolvere al diritto dovere di istruzione e formazione.
Agricoltura
Elettricità ed elettronica
Industria abbigliamento
pelli, moda
Industria alberghiera
e ristorazione
Edilizia
Acconciatura estetica
Meccanica metallurgia
Distribuzione commerciale
Altro
TAB. 22 ALLIEVI
70
IN
DIRITTO
E
DOVERE
DI ISTRUZIONE E
FORMAZIONE
SUDDIVISI PER SETTORE
FP
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
CARATTERISTICHE TECNICHE
DEL PROGETTO QUADRO FINANZIATO
• Impostazione pedagogica con le differenti scale previste
(IALS, ALTE, ALLS, ECDL) e monitoraggio dei percorsi di
apprendimento in relazione agli standard prefissati.
La particolarità dell’utenza così come descritta nel punto
“Caratteristiche dell’utenza” ha richiesto una progettazione
caratterizzata dai seguenti elementi:
• Realizzazione di interventi caratterizzati da una scelta metodologica didattica basata su modalità attive e con la
massima valorizzazione dell’imparare facendo;
• Elaborazione di un sistema di valutazione e certificazione
dei livelli richiesti, coerente con i punti sopra evidenziati, in
grado di dare all’allievo un credito spendibile per il suo iter
professionale o per un ulteriore inserimento scolastico/formativo;
• Collegamento tra le 120 ore di formazione per l’obbligo formativo con le 120 ore di Formazione per l’apprendistato al
fine di evidenziare le caratteristiche di Formazione Continua
data la presenza delle competenze tecnico specifiche;
• Previsione della presenza di un tutor formativo che assicuri la coerenza
Il progetto quadro, approvato il 7 dicembre 2004, prevede
la realizzazione di n. 8 azioni formative per apprendisti (di
cui n. 2 azioni relative al modulo aggiuntivo di 40 ore per gli
apprendisti con il CCNL Metalmeccanica Industria) più n.
3 azioni rivolte ai tutor aziendali. Il progetto è stato avviato
l’11/04/2005 e dovrà essere portato a conclusione entro il
31 dicembre 2006.
Dei 132 apprendisti previsti inizialmente ne sono stati coinvolti ad oggi 91 in quanto molti di loro sono diventati nel
frattempo maggiorenni oppure hanno interrotto il rapporto
di lavoro, mentre le azioni dei tutor vedono il coinvolgimento di circa 60 allievi.
Per un monitoraggio qualitativo e quantitativo sugli esiti formativi del progetto quadro, però, si rinvia al un ulteriore approfondimento alla conclusione del progetto stesso prevista, come già detto, al prossimo 31 dicembre 2006.
71
Appendice 1
Andamento
delle assunzioni
nei vari
comparti produttivi
Tabelle
RAPPORTO
180
DI MONITORAGGIO
2000/2005
250
168
211
160
207
200
140
131
120
150
103
100
130
81
80
106
59
60
107
100
100
52
40
61
50
32
20
40
11
0
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1998
2005
1999
2000
BARBIERI - PARRUCCHIERI
2001
2002
2003
2004
2005
EDILIZIA
450
450
407
404
400
329
400
391
320
388
352
350
350
350
343
314
300
300
270
250
250
200
200
150
295
150
152
127
100
100
95
78
50
50
0
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
1998
2005
COMMERCIO
1999
2000
2001
2002
2003
METALMECCANICA ARTIGIANI
74
2004
2005
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
180
80
165
160
157
75
155
148
70
140
64
64
67
60
129
51
120
50
108
100
41
40
80
30
60
29
57
20
50
40
15
10
20
0
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
1998
METALMECCANICA INDUSTRIA
292
283
250
200
148
150
133
116
100
82
72
50
29
0
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2000
2001
2002
2003
STUDI PROFESSIONALI
350
300
1999
2004
2005
PUBBLICI ESERCIZI
75
2004
2005
Appendice 2
Normativa
in materia
di apprendistato
TITOLO II
ASSUNZIONE DELL'APPRENDISTA
Legge 19 gennaio 1955, n. 25
Disciplina dell’apprendistato
(pubblicata nella G.U. 14 febbraio 1955, n. 35)
Testo vigente
TITOLO I
COMITATO
CONSULTIVO E DEFINIZIONE DELL'APPRENDISTATO
Articolo 1
Presso la Commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati di cui all'art. 1 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è istituito un Comitato con funzioni consultive in materia di apprendistato
ed occupazione dei giovani lavoratori.
La composizione del Comitato suddetto è determinata con decreto
del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, il quale chiamerà a
farne parte anche rappresentanti di amministrazioni, categorie, enti
ed organizzazioni, comprese quelle giovanili, che non concorrono alla
formazione della Commissione centrale.
Articolo 2
L'apprendistato è uno speciale rapporto di lavoro in forza del quale
l'imprenditore è obbligato ad impartire o a far impartire, nella sua impresa, all'apprendista assunto alle sue dipendenze, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la capacità tecnica per diventare lavoratore qualificato, utilizzandone l'opera nell'impresa medesima.
[Per instaurare un rapporto di apprendistato, il datore di lavoro deve ottenere la autorizzazione dell'ispettorato del lavoro territorialmente competente, cui dovrà precisare le condizioni della prestazione richiesta
agli apprendisti, il genere di addestramento al quale saranno adibiti e
la qualifica che essi potranno conseguire al termine del rapporto.]34
Il numero di apprendisti che l'imprenditore ha facoltà di occupare
nella propria azienda non può superare il 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso l'azienda stessa.
Articolo 3
[Chi intende essere assunto come apprendista deve iscriversi in appositi elenchi presso l'Ufficio di collocamento competente.
I datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere gli apprendisti per il tramite dell'Ufficio di collocamento.
È ammessa la richiesta nominativa per le aziende con un numero di
dipendenti non superiore a dieci e, nella misura del 25 per cento degli
apprendisti da assumersi, per le aziende con un numero di dipendenti superiore a dieci.]35
Articolo 4
L'assunzione dell'apprendista deve essere preceduta da visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano la occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.
Articolo 5
Nelle località dove esistono centri di orientamento professionale riconosciuti dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, l'assunzione
dell'apprendista può essere preceduta da un esame psicofisiologico
disposto dal competente Ufficio di collocamento, atto ad accertare le
attitudini dell'apprendista stesso al particolare lavoro al quale ha chiesto di essere avviato.
Il risultato dell'esame, comunicato all'aspirante apprendista interessato,
non esclude, anche se negativo, l'assunzione dell'apprendista stesso.
L'accertamento di cui sopra e le certificazioni relative sono gratuite.
Articolo 6
[Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a
quindici anni e non superiore a venti, salvi i divieti e le limitazioni previsti
dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti.]36
In deroga a quanto stabilito nel comma precedente, possono essere
assunti in qualità di apprendisti anche coloro i quali abbiano compiuto il 14° anno di età, a condizione che abbiano adempiuto all'obbligo
scolastico a norma della legge 31 dicembre 1962, n. 1859.
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l’ Apprendistato in provincia di Pavia
TITOLO III
Durata dell’apprendistato e orario di lavoro
Articolo 7
[L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella che
sarà stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi di lavoro.
Comunque la durata dell'apprendistato non potrà superare i cinque
anni].37
Articolo 8
I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori
di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del
periodo di apprendistato, purché non separati da interruzioni superiori ad un anno e purché si riferiscano alle stesse attività.
Articolo 9
Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del codice civile e non potrà eccedere
la durata di due mesi.
Articolo 10
L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le 8 ore giornaliere
e le 44 settimanali. Le ore destinate all'insegnamento complementare
sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario
di lavoro. Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto col Ministro per
la Pubblica Istruzione. È in ogni caso vietato il lavoro fra le 22 e le ore 6.
dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;
di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi;
di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o
che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è
stato assunto;
di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;
di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, né in
genere a quelle a incentivo;
di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla
retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei
corsi di insegnamento complementare e di vigilare perché l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;
di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al
conseguimento di titoli di studio;
di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita
legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;
di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in
serie.
TITOLO IV
Doveri dell'imprenditore e dell'apprendista
Articolo 12
L'apprendista deve:
obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua
formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono
impartiti;
prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;
comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;
frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare;
osservare le norme contrattuali.
Articolo 11
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
di impartire e di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue
dipendenze l'insegnamento necessario perché possa conseguire la
capacità per diventare lavoratore qualificato;
di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione
Articolo 13
La retribuzione di cui all'art. 11, lettera c), dovrà essere graduale anche
in rapporto all'anzianità di servizio.
L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun
modo essere commisurata alla entità di produzione conseguita dall'apprendista.
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RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Articolo 14
La durata delle ferie di cui alla lettera e) dell'art. 11 non dovrà essere inferiore a giorni trenta per gli apprendisti di età non superiore ai sedici anni
ed a giorni venti per quelli che hanno superato i sedici anni di età.
Articolo 15
Il rapporto di apprendistato non fa cessare per tutta la sua durata l'erogazione degli assegni familiari corrisposti per i minori.
All'apprendista da considerarsi capo famiglia agli effetti del testo unico
delle norme concessive degli assegni familiari, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, spettano per le
persone a carico gli assegni familiari a norma del testo unico predetto.
TITOLO V
Formazione professionale dell'apprendista
Articolo 16
La formazione professionale dell'apprendista si attua mediante l'addestramento pratico e l'insegnamento complementare.
L'addestramento pratico ha il fine di far acquistare all'apprendista la richiesta abilità nel lavoro al quale dev'essere avviato mediante graduale applicazione ad esso.
L'insegnamento complementare ha lo scopo di conferire all'apprendista le nozioni teoriche indispensabili all'acquisizione della piena capacità professionale.
I programmi per l'insegnamento complementare dovranno uniformarsi alle norme generali che saranno emanate dal Ministero del Lavoro e
della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministero della Pubblica
Istruzione, sentiti i Ministeri dell'Industria e del Commercio e dell'Agricoltura e Foreste.
Articolo 17
La frequenza dei corsi di insegnamento complementare è obbligatoria e gratuita.
La obbligatorietà non sussiste per coloro che abbiano già un titolo di
studio adeguato.
Nei detti corsi gli apprendisti devono essere raggruppati per grado di
2000/2005
preparazione scolastica.
Per l'effettuazione dei corsi possono essere utilizzate, d'intesa col
Ministero della Pubblica Istruzione, le sedi delle scuole statali.
L'esercizio dell'attività rivolta all'insegnamento complementare degli
apprendisti è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed il Ministero della
Pubblica Istruzione possono sovvenzionare o finanziare le iniziative che
si propongono l'esercizio di tale attività.
Articolo 18
Al termine dell'addestramento pratico e dell'insegnamento complementare gli apprendisti sostengono le prove di idoneità all'esercizio del
mestiere che ha formato oggetto all'apprendistato.
In ogni caso gli apprendisti che hanno compiuto i diciotto anni di età
e i due anni di addestramento pratico hanno diritto di essere ammessi a sostenere le prove di idoneità.
La qualifica ottenuta al termine del periodo di apprendistato dovrà
essere scritta sul libretto individuale di lavoro.
Articolo 19
Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta
a norma dell'articolo 2118 del codice civile, l'apprendista è mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneità
ed il periodo di apprendistato è considerato utile ai fini dell'anzianità di
servizio del lavoratore.
TITOLO VI
Previdenza e assistenza
Articolo 20
[È costituita una gestione speciale in seno al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per provvedere alle spese connesse all'attuazione delle
disposizioni stabilite a favore della formazione professionale degli apprendisti.
Alla gestione affluiscono: a) una quota parte del contributo annuo
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l’ Apprendistato in provincia di Pavia
dello Stato a favore del Fondo, nella misura che sarà stabilita annualmente con decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale, di
concerto col Ministro per il Tesoro; b) una quota parte dei contributi
straordinari previsti dall'art. 62, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n.
264, nella misura che sarà stabilita con decreto del Ministro per il
Lavoro e la Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro per il Tesoro;
c) le somme ricavate dal pagamento delle ammende per le contravvenzioni alle disposizioni sull'apprendistato; d) i contributi stabiliti a favore del Fondo dai contratti collettivi di lavoro, da destinarsi a favore
dell'apprendistato nella categoria a cui si riferiscono i contratti stessi; e)
i contributi liberamente versati dai datori di lavoro e dai prestatori d'opera, sia singoli che associati.
Sulle disponibilità della gestione speciale, sentito il Comitato di cui
all'art. 1, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale provvede; 1)
al sovvenzionamento ed al finanziamento delle iniziative aventi per
iscopo l'insegnamento complementare degli apprendisti; 2) alla
spesa comunque connessa allo sviluppo ed al perfezionamento della
formazione professionale degli apprendisti; 3) al sovvenzionamento
dei centri di orientamento e di addestramento professionale].38
Articolo 21
Per gli apprendisti l'applicazione delle norme sulla previdenza e assistenza sociale obbligatoria si estende alle seguenti forme:
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
per gli appartenenti alle categorie per le quali è previsto l'obbligo di
tale assicurazione;
assicurazione contro le malattie, prevista dalla legge 11 gennaio 1943,
n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni per le seguenti prestazioni:
assistenza sanitaria generica, domiciliare e ambulatoriale;
assistenza specialistica ambulatoriale;
assistenza farmaceutica;
assistenza ospedaliera;
assistenza ostetrica;
assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia;
assicurazione contro la tubercolosi, prevista dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n.
1827 e successive modificazioni ed integrazioni, per:
le prestazioni concernenti la cura;
le erogazioni dell'indennità giornaliera di degenza di cui all'art. 1 della
legge 28 febbraio 1953, n. 86;
l'erogazione dell'indennità post-sanatoriale.
Le prestazioni previste dal presente articolo competono ai soli apprendisti, eccetto l'ipotesi che l'apprendista sia considerato capofamiglia,
secondo il disposto dell'art. 15 della presente legge, e per le prestazioni assistenziali previste dalle norme vigenti per i familiari a carico dei lavoratori assicurati.
Articolo 22
Il versamento dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali di cui al
precedente articolo è effettuato mediante l'acquisto di apposita marca settimanale del valore complessivo di lire 170 per ogni apprendista
soggetto anche all'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di lire 130 per ogni apprendista non
soggetto all'obbligo di detta assicurazione.
Il servizio di distribuzione delle suddette marche assicurative è svolto,
con l'osservanza delle norme in vigore per la tenuta delle tessere assicurative per le assicurazioni generali obbligatorie, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il quale ripartisce l'importo fra le gestioni e
gli istituti interessati nelle seguenti misure:
per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, lire 40;
per l'assicurazione contro le malattie, lire 60;
per l'assicurazione contro l'invalidità e vecchiaia, lire 50 di cui lire 38
dovute al Fondo per l'adeguamento delle pensioni e lire 12 da valere
agli effetti della determinazione della pensione base;
per l'assicurazione contro la tubercolosi, lire 14;
per assegni familiari, lire 6.
Nessun onere contributivo grava sull'apprendista.
Nei casi in cui la misura delle prestazioni derivanti dalle assicurazioni sociali, indicate nell'articolo precedente, è determinata in relazione all'ammontare della retribuzione, questa in nessun caso potrà essere
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RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
considerata in cifra inferiore alle lire 300 giornaliere.
Resta ferma, nell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, l'applicazione della disposizione contenuta nell'art. 41,
lettera b) del R.D. 17 agosto 1935, n. 1765.
Nel corso del primo quinquennio di applicazione della presente legge,
se particolari esigenze lo richiedono a vantaggio della mutualità o delle
categorie interessate, il valore delle marche settimanali, previste nel primo comma, e la misura minima di retribuzione, indicata nel comma precedente, possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale.
TITOLO VII
Sanzioni penali
Articolo 23
I datori di lavoro sono puniti:
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire trecentomila a cinquecentomila per ogni apprendista assunto in contravvenzione all'obbligo previsto dal secondo comma dell'articolo 3;
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni violazione alle norme dell'art. 11.
[Nelle contravvenzioni previste dalla presente legge il contravventore,
prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, può presentare domanda di oblazione all'Ispettorato del lavoro, che determinerà la somma da pagarsi entro i limiti minimo e massimo dell'ammenda stabilita, prefissando il termine per effettuare il pagamento a norma dell'articolo 162 del codice penale].39
Articolo 24
Per la inosservanza degli obblighi previsti dagli artt. 21 e 22 si applicano le disposizioni penali stabilite dalle leggi speciali concernenti le assicurazioni sociali e le altre forme di previdenza alle quali gli apprendisti
sono soggetti a norma della presente legge.
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TITOLO VIII
Dell'apprendistato artigiano
Articolo 25
Agli effetti della presente legge e fino alla emanazione di norme generali sulla disciplina dell'artigianato si considerano artigiani gli imprenditori che esercitano un'attività, anche artistica, per la produzione di beni e di servizi organizzata prevalentemente col lavoro proprio e dei
componenti la famiglia, sia che l'attività venga esercitata in luogo fisso,
sia in forma ambulante o di posteggio, anche se impieghino attrezzature meccaniche, fonti di energia od in genere sussidi della tecnica
più idonei ai loro scopi produttivi.
Non si considera artigiana l'impresa che impieghi lavoratori dipendenti in numero superiore a quello previsto per le varie categorie nel decreto ministeriale 2 febbraio 1948, in applicazione del D.L. del Capo provvisorio dello Stato 17 dicembre 1947, n. 1586. In ogni caso i giovani
assunti come apprendisti in base agli artt. 6 e 7 non sono computabili
nel novero dei dipendenti, per tutto il periodo dell'apprendistato, anche
ai fini delle disposizioni di cui al comma precedente.
Articolo 26
Non si applicano agli apprendisti e agli imprenditori artigiani le norme
della presente legge contenute negli articoli 3, secondo e terzo comma, 22, 23 e 24.
Articolo 27
I nominativi degli apprendisti artigiani assunti o dimissionati debbono
essere comunicati dall'imprenditore artigiano entro dieci giorni dalla
data di assunzione o di dimissione all'Ufficio di collocamento competente per territorio al fine del depennamento o della reiscrizione nelle
liste dei disoccupati.
L'Ufficio di collocamento deve trasmettere copia della notifica all'Istituto nazionale dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro, all'Istituto
nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale assistenza
malattie.
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l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Articolo 28
[Al pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni di cui all'articolo 21 della presente legge in favore degli apprendisti artigiani provvede, senza onere e formalità alcuna per gli imprenditori, il Fondo per
l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264. L'erogazione delle somme medesime verrà effettuata con
decreto del Ministro per il Lavoro e la Previdenza Sociale in maniera forfettaria globale, secondo contratti da stipularsi tra il Fondo di cui al precedente comma e gli istituti assicuratori per l'intera collettività degli apprendisti artigiani].40
Articolo 29
Gli imprenditori artigiani sono puniti:
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a trecentomila per ogni apprendista assunto o dimissionato senza effettuare la notifica all'Ufficio di collocamento secondo il disposto dell'art. 27,
primo comma; e per ogni apprendista nel caso di violazione di quanto disposto dall'art. 11 della presente legge;
con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a
ottocentomila per ogni apprendista notificato come assunto che non
eserciti effettivamente l'apprendistato.
[Le contravvenzioni potranno essere definite mediante oblazione secondo quanto disposto dal precedente art. 23, ultimo comma].41
TITOLO IX
Norme finali
Articolo 30
Col regolamento, che sarà approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero per il Lavoro e la Previdenza Sociale sentito il Consiglio di Stato, saranno emanate norme per l'applicazione
della presente legge.
Per le contravvenzioni alle norme del regolamento può essere stabilita,
col regolamento stesso, la pena dell'ammenda fino a lire 30.000.
Articolo 31
Le norme contenute nella presente legge si applicano anche agli apprendisti già occupati.
Non si applicano invece nei confronti di particolari categorie di imprese, nelle quali è adottata una disciplina dell'apprendistato riconosciuta più favorevole di quella contenuta nei precedenti articoli.
Il riconoscimento è concesso discrezionalmente con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il Lavoro e la
Previdenza Sociale, sentito il Comitato di cui all'art. 1.
In nessun caso il riconoscimento potrà essere concesso se, tra l'altro,
non sussista una adeguata organizzazione per la formazione professionale dell'apprendista, per il cui finanziamento non derivino oneri alla
gestione prevista dall'art. 20.
Articolo 32
In relazione all'andamento delle gestioni delle assicurazioni contro le
malattie e l'invalidità e vecchiaia, il Ministro per il Lavoro e la Previdenza
Sociale, di concerto con quello per il Tesoro, può determinare con proprio decreto una contribuzione straordinaria a carico del Fondo per
l'addestramento professionale di cui all'art. 62 della legge 29 aprile
1949, n. 264, a favore degli istituti previdenziali ed assistenziali interessati, in dipendenza del minor gettito dei contributi derivanti dall'applicazione dell'art. 22 della presente legge.
Articolo 33
È abrogato il R.D.L. 21 settembre 1938, n. 1906, convertito nella L. 2 giugno 1939, n. 739.
È altresì abrogata ogni altra disposizione in contrasto o incompatibile
con la presente legge.
34. Comma abrogato dall’art. 85, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 276/2003
35. Comma abrogato dall’art. 85, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 276/2003
36. Comma abrogato dall'art. 16, L. 24 giugno 1997, n. 196
37. Articolo abrogato dall'art. 16 L. 24 giugno 1997, n. 196
38. Abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845
40. Articolo abrogato dall'art. 16, L. 21 dicembre 1978, n. 845
41. Comma abrogato dall'art. 78, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.
83
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
2000/2005
mo dei dipendenti può essere elevato fino a 14 a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti.
Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:
Legge 8 agosto 1985, n. 443
Legislazione nazionale
in materia di artigianato
1) non sono computati per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;
Omissis
Art. 4. Limiti dimensionali.
L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore
artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:
a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 18 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9; il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22 a condizione che le
unità aggiuntive siano apprendisti;
b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del
tutto automatizzata: un massimo di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massimo dei dipendenti
può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive
siano apprendisti;
2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;
3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti
all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente
nell'ambito dell'impresa artigiana;
4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;
5) non sono computati i portatori di handicaps, fisici, psichici o sensoriali;
6) sono computati i dipendenti qualunque sia la mansione svolta.
Omissis
c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di
32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;
il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e dell'abbigliamento su misura saranno
individuati con decreto del presidente della Repubblica, sentite le
Regioni ed il Consiglio nazionale dell'artigianato;42
d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;
e) per le imprese di costruzioni edili: un massimo di 10 dipendenti,
compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5; il numero massi-
42. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono stati
individuati ex novo dal D.P.R. 25 maggio 2001, n. 288 recante Regolamento concernente l'individuazione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali, nonché dell'abbigliamento
su misura.
84
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
I lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal
computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi di lavoro per l’applicazione di particolari normative ed istituti, fermo restando
per il settore artigiano quanto disposto dall’articolo 4 della legge 8
Agosto 1985, n. 443.
Legge 28 Febbraio 1987, n. 56
Norme sull’organizzazione
del mercato del lavoro
Omissis
(Pubb. G.U. 3/03/1987, n.51, S.O.)
Regolamento (CEE) N. 2081/93 del Consiglio
delle Comunita’ Europee
Omissis
Art. 21. Disposizioni in materia di apprendistato.
In deroga a quanto disposto dall’articolo della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, come modificato dalla legge 2 Aprile 196, n. 424, l’imprenditore
che non ha alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o ne ha meno di tre, può assumere apprendisti in numero non superiore a tre.
Per i lavoratori assunti successivamente all’entrata in vigore della presente legge, l’apprendistato non può avere una durata superiore a
quella stabilita dai contratti collettivi di lavoro, con esclusivo riferimento
al periodo ritenuto necessario all’apprendimento, senza distinzioni
basate sull’età del lavoratore. La durata dell’apprendistato non può
essere superiore a 5 anni.
Ferma rimanendo per l’impresa artigiana la facoltà di assunzione diretta, prevista dall’articolo 26 della legge 19 Gennaio 1955, n. 25, gli apprendisti possono essere assunti con richiesta nominativa.
Per le imprese che svolgono la propria attività in cicli stagionali i contratti collettivi di lavoro di categoria possono prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato.
Nel settore artigiano i contratti collettivi nazionali di categoria possono
elevare fino a 29 anni l’età massima di cui all’articolo 6 della legge 19
gennaio 1955, n. 25, per qualifiche ad alto contenuto professionale.
I benefici contributivi previsti dalla legge 19 Gennaio 1955 n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, in materia di previdenza e assistenza sociale, sono mantenuti per un anno dopo la trasformazione del
rapporto a tempo indeterminato.
del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE)
n. 2052/88 relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali,
alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi
e di quelli della Banca europea per gli investimenti
e degli altri strumenti finanziari esistenti
Omissis
III. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI SPECIFICI
Articolo 8
Obiettivo n. 1
1. Le Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1 sono
Regioni del livello NUTS II, il cui PIL pro capite risulta, in base ai dati degli
ultimi tre anni, inferiore al 75 % della media comunitaria Rientrano tra
queste Regioni anche l'Irlanda del Nord, i cinque nuovi Laender tedeschi, Berlino Est, i dipartimenti francesi d'Oltremare, le Azzorre, le Isole
Canarie e Madera ed altre Regioni il cui PIL pro capite si avvicina a
quello delle Regioni indicate al primo comma e che vanno inserite, per
motivi particolari, nell'elenco relativo all'obiettivo n. 1.
Gli Abruzzi sono ammissibili agli aiuti a titolo dell'obiettivo n. 1 per il periodo che va dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1996.
Eccezionalmente, visto il fenomeno unico di contiguità e in funzione del
loro PIL regionale a livello NUTS III, gli "arrondissements" Avesnes, Douai e
Valenciennes e le zone di Argyll e Bute, d'Arran, di Cumbraes e di
85
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Western Moray sono aggiunti all'elenco delle Regioni dell'obiettivo n. 1.
2. L'elenco delle Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n.
1 è contenuto nell'allegato I.
3. L'elenco delle Regioni è valido per sei anni a decorrere dal 10 gennaio 1994. Prima della scadenza di tale periodo la Commissione riesamina l'elenco in tempo utile affinché il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotti un nuovo elenco valido per il
periodo successivo alla scadenza di cui sopra.
Omissis
Articolo 9
Obiettivo n. 2
1. Le zone industriali in declino interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 2 riguardano Regioni, Regioni frontaliere o parti di Regioni, compresi i bacini di occupazione e le comunità urbane.
2. Le zone di cui al paragafo 1 debbono corrispondere o appartenere, fatto salvo il paragrafo 4, ad una unità territoriale del livello NUTS III
che soddisfi ciascuno dei criteri seguenti:
a. il tasso medio di disoccupazione dev'essere superiore alla media
comunitaria registrata negli ultimi tre anni;
b. rispetto all'occupazione complessiva, il tasso di occupazione nel settore industriale dev'essere uguale o superiore alla media comunitaria
per qualsiasi anno di riferimento a decorrere dal 1975;
c. il livello occupazionale nel settore industriale rispetto all'anno di riferimento di cui alla lettera b) deve risultare in regresso.
L'intervento comunitario, fatto salvo il paragrafo 4, può estendersi anche:
a zone contigue che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c)
nonché a zone che soddisfano i criteri di cui alle lettere a), b) e c) contigue ad una regione di cui all'obiettivo n. 1;
a comunità urbane caratterizzate da un tasso di disoccupazione
superiore di almeno il 50 % alla media comunitaria e che hanno registrato un regresso notevole dell'occupazione nel settore industriale;
a zone che nel corso degli ultimi tre anni hanno subito o che attualmente subiscono o rischiano di subire, anche a seguito di mutamenti indu-
2000/2005
striali e dell'evoluzione dei sistemi di produzione, perdite occupazionali di
rilievo in settori industiali determinanti per il loro sviluppo economico con
conseguente serio aggravamento della disoccupazione in dette zone;
a zone, in particolare urbane, confrontate a gravi problemi di bonifica
di aree industriali degradate;
ad altre zone industriali od urbane nelle quali l'impatto socioeconomico della ristrutturazione del settore della pesca, misurato secondo criteri obiettivi, lo giustifichi.
Nell'applicare i criteri sopra enunciati, la Commissione terrà conto dell'incidenza relativa delle situazioni nazionali rispetto alla media comunitaria, per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, il tasso di industrializzazione e il declino industriale.
Per l'applicazione di tali criteri, gli Stati membri possono anche prendere come base di riferimento le realtà specifiche che differiscono sul
tasso di attività o di occupazione reale delle popolazioni.
Omissis
ALLEGATO I
Regioni interessate dalla realizzazione dell'obiettivo n. 1
BELGIO: Hainaut
GERMANIA: Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Ost-Berlin,
Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thueringen
GRECIA: L'intero paese
SPAGNA: Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla -La
Mancha, Ceuta y Melilla, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Islas Canarias, Murcia
FRANCIA: Dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Corse, arrondissements d'Avesnes, Douai e Valenciennes
IRLANDA: L'intero paese
ITALIA: Abruzzi (1994-1996), Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna, Sicilia
PAESI BASSI: Flevoland
PORTOGALLO: L'intero paese
REGNO UNITO: Highlands and Islands Enterprise area, Merseyside,
Northern Ireland
86
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Legge 24 giugno 1997, n. 196
(pubbl. G.U. 4 luglio 1997, n. 154, S.O.)
Omissis
Articolo 16. Apprendistato.
Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni
previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella
stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro
anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di
cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di
handicap impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di
cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni
contributive trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti
partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai
contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del
Lavoro e della Previdenza Sociale, su proposta del comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le Regioni,
sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo
anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formati-
vo per l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie
annue, prevedendo un impegno ridotto per i soggetti in possesso di
titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i
termini e le modalità per la certificazione dell'attività formativa svolta.
N.B. Vedi testo modificato da D.L. 214/99, convertito in L. 263/99.
In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutor nelle iniziative formative
di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutor. Con decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale, da emanare entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati le
esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di
tutor, nonché entità, modalità e termini di concessione di tali benefìci
nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5,
comma 1.
Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e contrattuale.
Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale
in materia di speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi quali
l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse
finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di
impiego delle specifiche tipologiche contrattuali, nonché di semplificazione, razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle
suddette norme regolamentari, un sistema organico di controlli sulla
effettività dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa
e attività formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministra-
87
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
tive per l'ipotesi in cui le condizioni previste dalla legge non siano state
assicurate.
Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio
1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età
per l'adempimento degli obblighi scolastici.
L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per
l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a
decorrere dall'anno 1999.
Omissis
DECRETO 8 aprile 1998
(Pubbl. G.U. 14.5.1998, S.G., n. 110)
Disposizioni concernenti
i contenuti formativi delle attività
di formazione degli apprendisti.
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione;
Visto l’art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.196 citata recante disposizioni in materia di apprendistato;
Visto il secondo comma del suindicato art. 16 legge 24 giugno 1997,
n.196, concernente l’emanazione di disposizioni riguardanti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le Regioni;
Vista la proposta del comitato istituto con Decreto del Presidente del
2000/2005
Consiglio dei Ministri del 18 novembre 1996;
Sentito il parere della Conferenza Stato Regioni;
Decreta:
Articolo 1
I contenuti delle attività formative per apprendisti esterne all’azienda di
cui all’articolo 16, secondo comma, della legge 24 giugno 1997, n.
196, e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro
sono definiti, per ciascuna figura professionale o gruppi di figure professionali, con riferimento ai diversi settori produttivi, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, d’intesa con il Ministro della
Pubblica Istruzione, sentito il parere della Conferenza Stato Regioni.
I decreti di cui al comma 1 sono adottati, con l’assistenza tecnica dell’ISFOL e con la partecipazione delle Regioni, entro sei mesi dalla data
del presente decreto, sulla base degli accordi tra i rappresentanti delle
organizzazioni nazionali datoriali e sindacali di categoria aderenti alle
confederazioni comparative più rappresentative.
Articolo 2
Le attività formative per apprendisti sono strutturate in forma modulare.
I contenuti della formazione esterna all’azienda, tra loro connessi e
complementari e finalizzati alla comprensione dei processi lavorativi,
sono articolati come segue:
a) contenuti a carattere trasversale, riguardanti il recupero eventuale
di conoscenze linguistico-matematiche, i comportamenti relazionali, le
conoscenze organizzative e gestionali e le conoscenze economiche
(di sistema, di settore ed aziendali); in questo contesto una parte dell’attività formativa dovrà essere riservata anche alla disciplina del rapporto di lavoro, all’organizzazione del lavoro, alle misure collettive di prevenzione ed ai modelli operativi per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro;
b) contenuti a carattere professionale di tipo tecnico-scientifico ed operativo differenziati in funzione delle singole figure professionali: in questo
ambito saranno sviluppati anche i temi della sicurezza sul lavoro e dei
mezzi di protezione individuali, propri della figura professionale in esame.
88
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Ai contenuti di cui al punto a) non potrà essere destinatario un numero
di ore inferiore al trentacinque per cento del monte di ore destinato alla
formazione esterna. La formazione sui contenuti di carattere scientifico,
economico, e trasversale dovrà essere svolta nelle strutture regionali di
formazione professionale ed anche nelle strutture scolastiche, accreditate ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera c, legge 24 giugno 1997, n.
196. Specificazione dei contenuti, durata dei moduli e modalità di svolgimento possono essere definiti dalla contrattazione collettiva.
La formazione esterna all’azienda, purché debitamente certificata ai
sensi del successivo art. 5, ha valore di credito formativo nell’ambito del
sistema formativo integrato, anche in vista di eventuali iniziative formative di completamento dell’obbligo, ed è evidenziata nel curriculum
del lavoratore. Qualora vi sia interruzione del rapporto di apprendistato prima della scadenza prevista, le conoscenze acquisite potranno
essere certificate come crediti formativi.
Articolo 3
In caso di riassunzione presso altro datore di lavoro in qualità di apprendisti per lo stesso profilo professionale, coloro che abbiano già svolto le attività formative indicate nel punto a) del primo comma dell’articolo precedente sono esentati dalla frequenza dei moduli formativi
già completati, purché siano in grado di dimostrare l’avvenuta partecipazione ai corsi.
Per gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all’attività da svolgere gli
accordi tra le parti sociali definiscono nello specifico i casi di impiego
ridotto, i relativi contenuti formativi e la durata dell’apprendistato.
Articolo 4
1. Le imprese che hanno nel proprio organico apprendisti indicano
alla regione la persona che svolge funzioni di tutor, al fine di assicurare il necessario raccordo tra l’apprendimento sul lavoro e la formazione esterna.
2. Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e, comunque, nelle imprese artigiane la funzione di tutor può essere ricoperta anche dal titolare dell’impresa.
3. I decreti di cui all’art. 1, tenuto conto delle proposte concordate tra
le parti sociali, determinano le esperienze professionali richieste per lo
svolgimento delle funzioni di tutor e gli eventuali momenti formativi per
l’acquisizione delle medesime, salva la fattispecie di cui al comma 2.
4. Le imprese che abbiano alle proprie dipendenze apprendisti debbono conservare per cinque anni la documentazione relativa all’attività formativa svolta.
Articolo 5
Al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro attesta le
competenze professionali acquisite dal lavoratore, dandone comunicazione alla struttura territoriale pubblica competente in materia di servizi all’impiego. Copia dell’attestato è consegnato al lavoratore.
2. La regione regolamenta le modalità di certificazione dei risultati dell’attività formativa svolta, secondo quanto previsto dall'art. 17, della
legge 24 giugno 1997, n. 196.
3. Le Regioni possono predisporre, anche con il concorso degli enti
bilaterali, iniziative per la effettuazione di bilanci di competenze professionali dei lavoratori di cui al presente decreto.
Articolo 6
Al fine di promuovere iniziative di formazione professionale per apprendisti, coerenti con le finalità del presente decreto, sono avviate sperimentazioni sulla base degli accordi collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali aderenti alle confederazioni comparative più rappresentative sul piano nazionale attivando il cofinanziamento comunitario nei
limiti delle disponibilità esistenti, fermo restando quanto previsto in materia di agevolazioni contributive all’art. 16, comma 2, della legge 24
giugno 1997, n. 196.
89
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
99/51/CE Decisione del Consiglio
del 21 dicembre 1998
relativa alla promozione di percorsi europei di formazione
integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato
(Pubblicata sulla GUCE L 017
del 22/01/1999 Pag. 0045 – 0050)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
- visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 127,
- vista la proposta della Commissione,
- visto il parere del Comitato economico e sociale,
- deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 189 C del
trattato,
- considerando che il trattato conferisce alla Comunità la responsabilità di attuare una politica di formazione professionale che rafforza ed
integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi, favorendo in particolare la mobilità delle persone in
formazione ed escludendo qualsiasi armonizzazione delle disposizioni
legislative e regolamentari degli Stati membri;
- considerando che con la decisione 63/266/CEE il Consiglio ha stabilito i principi generali e ha fissato alcuni obiettivi fondamentali per l'attuazione di una politica comune di formazione professionale; che con
la decisione 94/819/CE esso ha adottato il programma d'azione
Leonardo da Vinci per l'attuazione di una politica di formazione professionale della Comunità europea;
- considerando che il Consiglio europeo di Firenze ha chiesto alla
Commissione di intraprendere uno studio sul ruolo dell'apprendistato
nella creazione di posti di lavoro; che il ruolo importante dell'apprendistato è stato messo in evidenza dalla Commissione con la comunicazione «Promuovere la formazione in apprendistato in Europa»;
- considerando che, secondo la risoluzione del Consiglio del 18 dicembre 1979 relativa alla formazione in alternanza dei giovani, gli Stati
2000/2005
membri favoriscono lo sviluppo di legami effettivi tra la formazione e
l'esperienza sul luogo di lavoro;
- considerando che la risoluzione del Consiglio del 15 luglio 1996 invita
gli Stati membri a promuovere la trasparenza delle certificazioni della
formazione professionale;
- considerando che nelle conclusioni adottate il 6 maggio 1998 relative al Libro bianco della Commissione «Insegnare e apprendere. Verso
una società conoscitiva» il Consiglio insiste sulla necessaria cooperazione tra la scuola e l'impresa; che negli «Orientamenti in materia di
occupazione per il 1998» e per il 1999 si chiede agli Stati membri di
migliorare le prospettive occupazionali per i giovani, offrendo loro qualifiche rispondenti alle esigenze del mercato; che, in tale contesto, il
Consiglio invita gli Stati membri, se necessario, ad istituire sistemi di
apprendistato o a svilupparli;
- considerando che gli istituti preposti alla formazione, da un lato, e le
imprese, dall'altro, possono costituire spazi complementari per l'acquisizione di conoscenze e di competenze generali, tecniche, sociali e
personali; che, in tale prospettiva, la formazione integrata dal lavoro, ivi
compreso l'apprendistato, contribuisce significativamente ad un
migliore inserimento sociale e professionale nella vita attiva e nel mercato del lavoro; che essa può andare a beneficio di varie categorie di
persone e dei vari livelli d'istruzione e di formazione, ivi compresi i tipi
d'istruzione superiore;
- considerando che la risoluzione del Consiglio del 5 dicembre 1994
sulla qualità e l'interesse della formazione professionale sottolinea l'importanza della formazione alternata a periodi di lavoro e la necessità
di intensificare i periodi di formazione professionale in altri Stati membri,
nonché di inserire tali periodi nei programmi nazionali di formazione
professionale;
- considerando che, allo scopo di promuovere tale mobilità, è auspicabile istituire un documento denominato «Europass-Formazione» che
comprovi, a livello comunitario, il periodo o i periodi di formazione svolti in un altro Stato membro;
- considerando che occorre assicurarsi della qualità di tali periodi di
mobilità transnazionale; che gli Stati membri hanno una responsabili-
90
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
tà particolare in materia; che la Commissione, collaborando strettamente con gli Stati membri, dovrebbe predisporre un dispositivo d'informazione reciproca e di coordinamento delle iniziative e dei dispositivi elaborati dagli Stati membri ai fini dell'applicazione della presente decisione;
- considerando che il Consiglio europeo straordinario di Lussemburgo
sull'occupazione ha riconosciuto il ruolo determinante delle piccole e
medie imprese (PMI) per la creazione di posti di lavoro duraturi;
- considerando che la formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, presso le microimprese, le PMI e nel settore dell'artigianato
costituisce un importante strumento d'inserimento professionale; che
occorre tener conto delle loro esigenze specifiche in questo campo;
- considerando che la persona che effettua una formazione dovrebbe
essere debitamente informata delle disposizioni pertinenti in vigore
nello Stato membro ospitante;
- considerando che la carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori riconosce l'importanza di combattere ogni forma di
discriminazione, in particolare quelle basate sul sesso, sul colore, sulla
razza, sulle opinioni e sulle credenze;
- considerando che nella raccomandazione del 30 giugno 1993 relativa all'accesso alla formazione professionale permanente il Consiglio
incoraggia l'accesso delle donne e la loro partecipazione effettiva a
tale formazione; che occorre pertanto promuovere le pari opportunità
in sede di partecipazione ai percorsi europei; che a tal fine devono
essere adottati provvedimenti adeguati;
- considerando che la Commissione, in cooperazione con gli Stati
membri, ha il compito di assicurare la coerenza globale tra l'attuazione della presente decisione e i programmi e le iniziative comunitari nel
campo dell'istruzione, della formazione professionale e della gioventù;
- considerando che occorre provvedere al controllo permanente di
tale attuazione; che, di conseguenza, la Commissione è invitata a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale su detta attuazione e a formulare ogni proposta necessaria per il futuro;
- considerando che è necessario prevedere, tre anni dopo l'adozione
della presente decisione, una valutazione del suo impatto e un bilan-
cio delle esperienze acquisite, che consentano di prendere in considerazione l'eventuale adozione di misure correttive;
- considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo
1995, nella presente decisione è inserito un importo finanziario di riferimento, per facilitare l'introduzione del provvedimento Europass, senza
per questo precludere le competenze dell'autorità di bilancio definite
dal trattato; che il sostegno finanziario fornito attraverso il bilancio
comunitario è limitato a una fase iniziale compresa tra il 1° gennaio
2000 e il 31 dicembre 2004;
- considerando che, in base ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 3B del trattato, gli obiettivi dell'azione prevista per l'istituzione del documento «Europass-Formazione» richiedono una misura coordinata sul piano comunitario in ragione della diversità dei sistemi di formazione degli Stati membri; che la presente decisione non
va al di là di quanto necessario per il conseguimento di questi obiettivi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1 - Oggetto
1. La presente decisione ha per oggetto l'istituzione, in base ai principi
comuni definiti all'articolo 3, del documento denominato «EuropassFormazione». Esso è destinato ad attestare a livello comunitario il o i
periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso, l'apprendistato, in uno
Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione (denominati «percorsi europei»).
2. L'utilizzazione di tale documento e la partecipazione ai percorsi europei sono facoltative e non comportano altri obblighi né conferiscono
diritti diversi da quelli definiti dalla presente decisione.
Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente decisione, tenuto conto delle differenze esistenti
negli Stati membri fra i sistemi di formazione integrata dal lavoro, ivi
compreso l'apprendistato, valgono le seguenti definizioni:
1) «percorso europeo»: previo accordo sull'utilizzazione dell'EuropassFormazione, qualsiasi periodo di formazione professionale svolto da
91
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
una persona in uno Stato membro (Stato membro ospitante) diverso
da quello in cui la persona segue una formazione integrata dal lavoro (Stato membro di provenienza) e nell'ambito di tale formazione;
2) «persona che segue una formazione integrata dal lavoro»: colui
che, indipendentemente dall'età, segue una formazione professionale a qualsiasi livello, ivi compresa l'istruzione superiore. Tale formazione,
riconosciuta o attestata dalle autorità competenti nello Stato membro
di provenienza secondo le rispettive legislazioni, procedure o prassi in
vigore, comporta periodi strutturati di formazione, in un'impresa ed
eventualmente in un istituto o centro di formazione, quale che sia la
posizione giuridica della persona in questione (parte di un contratto di
lavoro, di un contratto di apprendistato, allievo o studente);
3) «tutor»: colui che, presso un datore di lavoro privato o pubblico o un
istituto o centro di formazione dello Stato membro ospitante, è incaricato di aiutare, informare, guidare e seguire durante il loro percorso
europeo le persone che seguono una formazione;
4) «Europass-Formazione»: documento attestante che il suo titolare ha
effettuato uno o più periodi di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, in un altro Stato membro, secondo le modalità
di cui alla presente decisione;
5) «organismo d'accoglienza»: organismo dello Stato membro ospitante (in particolare, datore di lavoro privato o pubblico, istituto o centro
di formazione) con cui è stato istituito un partenariato con l'organismo
responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro
di provenienza per effettuare un percorso europeo.
Articolo 3 - Contenuto e principi comuni
Le seguenti condizioni si applicano all'utilizzazione dell'Europass-Formazione:
ogni percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato
membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le
prassi applicabili in tale Stato;
l'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello
Stato membro di provenienza e l'organismo d'accoglienza stabiliscono, nell'ambito del partenariato, il contenuto, gli obiettivi, la durata e le
2000/2005
modalità del percorso europeo;
percorso europeo è seguito e controllato da un tutor.
Articolo 4 - Europass-Formazione
1. Il documento comunitario d'informazione denominato «EuropassFormazione», il cui contenuto e la cui presentazione sono descritti nell'allegato, viene rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza a chiunque
effettui un percorso europeo.
2. L'Europass-Formazione:
precisa la formazione professionale seguita, nell'ambito della quale è
stato effettuato il percorso europeo, nonché la qualifica o il diploma, il
titolo o qualsiasi altro certificato conseguito durante la formazione;
specifica che il percorso europeo fa parte della formazione seguita
nello Stato membro di provenienza secondo la legislazione, le procedure o le prassi applicabili in tale Stato;
identifica il contenuto del percorso europeo, fornendo informazioni
pertinenti sull'esperienza professionale o la formazione seguita durante il percorso nonché, se del caso, le competenze acquisite e il metodo di valutazione delle stesse;
indica la durata del percorso europeo organizzato dall'organismo
d'accoglienza durante l'esperienza professionale o la formazione;
identifica l'organismo d'accoglienza;
identifica la funzione del tutor;
è rilasciato dall'organismo responsabile dell'organizzazione della formazione nello Stato membro di provenienza. Esso contiene, per ciascun percorso europeo, un'attestazione che è parte integrante dell'Europass-Formazione, compilata dall'organismo d'accoglienza e firmata da quest'ultimo e dal beneficiario.
Articolo 5 - Coerenza e complementarità
Nel rispetto delle procedure previste dai programmi e dalle iniziative
comunitari nel campo dell'istruzione e della formazione professionale,
ed entro i limiti delle risorse a questi assegnati, la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, assicura la coerenza globale fra l'attuazione della presente decisione e tali programmi e iniziative.
92
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Articolo 6 - Misure d'incoraggiamento e di accompagnamento
1. La Commissione assicura la realizzazione, la diffusione ed il controllo
adeguati degli «Europass-Formazione» in stretta cooperazione con gli
Stati membri. A tal fine, ciascuno Stato membro designa uno o più organismi preposti all'attuazione a livello nazionale, in stretta cooperazione con le parti sociali nonché, se del caso, con gli organismi rappresentativi della formazione integrata dal lavoro.
A tal fine, ciascuno Stato membro adotta misure per:
facilitare l'accesso all'Europass-Formazione diffondendo le informazioni
necessarie;
permettere una valutazione delle azioni eseguite; e
favorire pari opportunità, in particolare sensibilizzando tutte le persone
interessate.
In stretta cooperazione con gli Stati membri, la Commissione predispone un sistema di reciproca informazione e di coordinamento.
Nell'attuare le disposizioni della presente decisione, la Commissione e
gli Stati membri tengono conto dell'importanza delle PMI e dell'artigianato, nonché delle loro esigenze specifiche.
Articolo 7 - Finanziamento
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, paragrafi 1, 3 e 4, per il periodo
compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2004, l'importo finanziario di riferimento necessario è pari a 7,3 milioni di ECU.
Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i
limiti delle prospettive finanziarie.
Articolo 8 - La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2000.
Articolo 9 - Valutazione
Tre anni dopo l'adozione della presente decisione, la Commissione
presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla sua
attuazione, valuta l'impatto della presente decisione sulla promozione
della mobilità nella formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato, propone eventuali misure correttive per renderne più efficace l'azione e formula qualunque proposta reputi necessaria, anche
in materia di bilancio.
Articolo 10 - Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1998.
Per il Consiglio
Il presidente M. BARTENSTEIN
ALLEGATO
«EUROPASS-FORMAZIONE»
DESCRIZIONE DEL DOCUMENTO
Il documento si presenta nella forma di un libretto formato A5.
Esso comprende, oltre alla copertina, 12 pagine.
PRIMA PAGINA DI COPERTINA
In questa pagina devono figurare:
il termine «Europass-Formazione»;
l'emblema della Comunità europea.
SECONDA PAGINA DI COPERTINA
Presentazione generale dell'«Europass-Formazione» (lingua nella quale
è stata effettuata la formazione nello Stato membro di provenienza).
«Il presente documento comunitario d'informazione "Europass-Formazione" è conforme alla decisione 1999/51/CE del Consiglio dell'Unione
europea relativa alla promozione di percorsi europei di formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato (GU L 17 del 22. 1. 1999,
pag. 45). Esso (articolo 1 della decisione) attesta a livello comunitario il
periodo o i periodi di formazione effettuato(i) da una persona che segue una formazione integrata dal lavoro, ivi compreso l'apprendistato,
in uno Stato membro diverso da quello in cui ha luogo la formazione.
Esso è rilasciato da... (organismo responsabile dell'organizzazione
della formazione nello Stato membro di provenienza).
(Data e firma)»
PAGINA 1 (LINGUA DELL'ISTITUTO
Identità del beneficiario:
cognome,
nome,
firma.
93
DI PROVENIENZA)
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Nella terza pagina di copertina figurano le varie voci nelle altre lingue
ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
PAGINA 2 (LINGUA DELL'ORGANISMO DI ACCOGLIENZA)
Percorso europeo 1
Formazione professionale seguita;
questo percorso europeo fa parte della formazione seguita nello Stato
membro di provenienza;
contenuto del percorso europeo con informazioni pertinenti sull'esperienza professionale o sulla formazione seguita durante tale percorso e,
se del caso, competenze acquisite e metodo di valutazione;
durata del percorso europeo;
indicazione dell'organismo di accoglienza;
cognome e funzione del tutor;
firma dell'organismo di accoglienza e del beneficiario.
PAGINA 3 (LINGUA DELL'ISTITUTO DI PROVENIENZA)
Percorso europeo 1
Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua dell'istituto di provenienza.
PAGINA 4 (LINGUA DEL BENEFICIARIO)
Percorso europeo 1
Gli stessi elementi della pagina 2 nella lingua del beneficiario se quest'ultima è diversa da quella utilizzata nelle pagine 1 e 2, purché sia
una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione europea.
PAGINE 5, 6 E 7
Percorso europeo 2 (se necessario)
PAGINE 8, 9 E 10
Percorso europeo 3 (se necessario)
2000/2005
Legge 17 maggio 1999, n. 144
Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina
l'Inail, nonché disposizioni per il riordino
degli enti previdenziali.
Omissis
Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza.
Art. 68 - Obbligo di frequenza di attività formative.
1. Al fine di potenziare la crescita culturale e professionale dei giovani,
ferme restando le disposizioni vigenti per quanto riguarda l'adempimento e l'assolvimento dell'obbligo dell'istruzione, è progressivamente
istituito, a decorrere dall'anno 1999-2000, l'obbligo di frequenza di attività formative fino al compimento del diciottesimo anno di età. Tale obbligo può essere assolto in percorsi anche integrati di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di una
qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano, per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative iniziative di orientamento.
94
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno 1999, lire
430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere dall'anno
2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n.
440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno 2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere dall'anno 2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui alla legge 18 dicembre
1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su proposta dei
Ministri del Lavoro e della Previdenza Sociale, della Pubblica Istruzione
e del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza
unificata di cui al D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,
sono stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo,
anche con riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al
comma 3, e sono regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione, nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso
le quali può essere assolto l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento, il Ministro del Lavoro e della
Previdenza Sociale con proprio decreto destina nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire 200 miliardi, per
l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età,
secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed
alla valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per
l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni previste dall'articolo 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad
esse attribuite e alle funzioni da esse esercitate in materia di istruzione,
formazione professionale e apprendistato, secondo quanto disposto
dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione. Per
l'esercizio di tali competenze e funzioni le risorse dei fondi di cui al
comma 4 sono assegnate direttamente alla regione Valle d'Aosta e
alle Province autonome di Trento e di Bolzano.
Capo II - Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza.
Art. 69.- Istruzione e formazione tecnica superiore.
1.Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e
agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il
possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto
adottato di concerto dai Ministri della Pubblica Istruzione, del Lavoro e
della Previdenza Sociale e dell'Università e della Ricerca Scientifica e
Tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al D.Lvo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per
coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria
superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che
favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'articolo 68 e
determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con
il medesimo decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma
dell'articolo 142, comma 1, lettera c), del D.Lvo 31 marzo 1998, n. 112.
2.Le Regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della Pubblica
Istruzione, del Lavoro e della Previdenza Sociale e dell'Università e della
Ricerca Scientifica e Tecnologica, la Conferenza unificata di cui al
95
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
D.Lvo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di
un apposito comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS
concorrono università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca,
centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art.
17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra
loro associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che
attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle
linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere
sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle Regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere allo scopo
anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse
attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è
valida in ambito nazionale.
Omissis
2000/2005
D.M. 20 maggio 1999, n. 179
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto l’art.16 della legge 24 giugno 1997 n.196 recante disposizioni in
materia di apprendistato;
Visto il proprio decreto 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti
contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti;
Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dall’art.1 di tale
decreto garantendo la necessaria flessibilità nell’individuazione dei
contenuti della formazione di cui alle lettere a) e b) dell’art.2 dello stesso decreto;
Acquisita l’intesa del Ministro della Pubblica Istruzione;
Sentito il parere della Conferenza Stato - Regioni;
Sentito il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e le Regioni;
DECRETA
Art. 1
1. Le attività formative per apprendisti di cui all’art.2 lettera a) del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998 devono perseguire i seguenti obiettivi formativi articolati in quattro aree di contenuto: competenze relazionali, organizzazione ed economia, disciplina del rapporto
di lavoro, sicurezza sul lavoro.
COMPENTENZE RELAZIONALI
• Valutare le competenze e risorse personali, anche in relazione al lavoro ed al ruolo professionale;
• Comunicare efficacemente nel contesto di lavoro (comunicazione
interna e/o esterna);
• Analizzare e risolvere situazioni problematiche;
• Definire la propria collocazione nell’ambito di una struttura organizzativa;
ORGANIZZAZIONE ED ECONOMIA
• Conoscere i principi e le modalità di organizzazione del lavoro nell’impresa (dei rispettivi settori);
96
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
• Conoscere i principale elementi economici e commerciali dell’impresa:
- le condizioni e i fattori di redditività dell’impresa
(produttività, efficacia e efficienza);
- il contesto di riferimento di un’impresa
(forniture, reti, mercato, moneta europea, ecc.);
• Saper operare in un contesto aziendale orientato alla qualità e alla
soddisfazione del cliente;
• Sviluppare competenze imprenditive e di autoimprenditorialità anche
in forma associata;
DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO
• Conoscere le linee fondamentali di disciplina legislativa del rapporto
di lavoro e gli istituti contrattuali;
• Conoscere i diritti e i doveri dei lavoratori;
• Conoscere gli elementi che compongono la retribuzione e il costo
del lavoro;
SICUREZZA SUL LAVORO (MISURE COLLETTIVE)
• Conoscere gli aspetti normativi e organizzativi generali relativi alla
sicurezza sul lavoro;
• Conoscere i principali fattori di rischio;
• Conoscere e saper individuare le misure di prevenzione e protezione.
2. Nelle attività formative per apprendisti il primo modulo deve essere
dedicato all’accoglienza, alla valutazione del livello di ingresso dell’apprendista e alla definizione del Patto formativo tra l’apprendista e la
struttura formativa.
Art.2
1. I contenuti di cui all’art.2 lettera b) del decreto del Ministero del Lavoro dell’8 aprile 1998 e le competenze da conseguire mediante l’esperienza di lavoro devono essere definiti sulla base dei seguenti obiettivi formativi:
• conoscere i prodotti e servizi di settore e il contesto aziendale;
• conoscere e saper applicare le basi tecniche e scientifiche della professionalità;
• conoscere e saper utilizzare le tecniche e i metodi di lavoro;
• conoscere e saper utilizzare gli strumenti e le tecnologie di lavoro
(attrezzature, macchinari e strumenti di lavoro);
• conoscere ed utilizzare misure di sicurezza individuale e tutela ambientale;
• conoscere le innovazioni di prodotto, di processo e di contesto.
2. Nella costruzione dei percorsi formativi si terrà conto dei diversi processi di lavorazione cui fa riferimento la professionalità dell’apprendista.
Art.3
1. I percorsi formativi individuali devono essere costruiti, in fase di progettazione esecutiva, sulla base dell’accertamento dei livelli delle competenze possedute dagli apprendisti e dell’individuazione dei fabbisogni formativi.
2. Il consolidamento e l’eventuale recupero di conoscenze linguistico matematiche sarà effettuato all’interno dei moduli trasversali e professionalizzanti.
Art.4
1. Per l’assolvimento dei compiti di cui all’art.1, comma 2 del decreto
del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998, il Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale si avvale di una commissione di lavoro, presieduta
da un rappresentante dello stesso Ministero e composta da un rappresentante del Ministero della Pubblica Istruzione, da tre rappresentanti
delle Regioni, e da rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale che opererà con il contributo delle categorie interessate e con il supporto tecnico dell’ISFOL.
La Commissione opera senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
Art.5
1. In via transitoria e in assenza degli accordi nazionali di cui all’art.1,
comma 2, del decreto del Ministro del Lavoro dell’8 aprile 1998, le Regioni organizzano le attività formative facendo riferimento agli obiettivi
formativi indicati agli artt.1 e 2 del presente provvedimento e ad eventuali accordi a livello regionale tra le organizzazioni datoriali e sindacali di categoria comparativamente più rappresentative.
Roma, 20 maggio 1999
97
IL MINISTRO Antonio Bassolino
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Circolare del Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale
Direzione Generale per l'impiego - Divisione III
17 gennaio 2000, n. 4
2000/2005
D.M. 28 febbraio 2000
Roma, 17 gennaio 2000
"Disciplina generale del collocamento obbligatorio"
Disposizioni relative alle esperienze professionali
richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor
aziendale ai sensi dell’art. 16 comma 3
della legge n. 196 del 24 giugno 1997 recante
"Norme in materia di promozione dell’occupazione"
Prot. n. 134/M165
IL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Oggetto: Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999,
n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".
Omissis
BASE DI COMPUTO E QUOTA DI RISERVA
La base di computo viene calcolata sull'organico complessivo dell'azienda. Per la determinazione della quota di riserva, devono preventivamente operarsi le esclusioni previste dalla legge. Oltre ai casi di cui
all'articolo 3, comma 4, e all'articolo 5, comma 2, della legge n. 68, riguardanti settori nei quali è precluso l'inserimento lavorativo dei disabili, devono escludersi dal computo le categorie di lavoratori già previste
nell'articolo 4, comma 1, della legge. Devono inoltre includersi altre fattispecie per effetto della normativa speciale di riferimento e della consolidata prassi amministrativa; si tratta, in particolare, dei lavoratori assunti con contratti di formazione e lavoro, di apprendistato, di reinserimento, di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice e di lavoro a
domicilio, nonché i lavoratori assunti per attività da svolgersi esclusivamente all'estero, per la durata di tale attività, ed infine i soggetti di cui
all'articolo 18, comma 2, nei limiti della percentuale ivi prevista.
Omissis
VISTA la legge 24 giugno 1997 n. 196 recante disposizioni in materia di
promozione dell’occupazione;
VISTO l’art. 16 della legge 24 giugno 1997 n. 196 citata, recante disposizioni in materia di apprendistato;
VISTO il comma 3 del suindicato art. 16 della legge 24 giugno 1997 n.
196, concernente l’emanazione di disposizioni relative alle esperienze
professionali richieste per lo svolgimento delle funzioni di tutor aziendale per l’apprendistato;
SENTITO il parere delle Regioni e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano
nazionale;
DECRETA
Art. 1
1. Il tutor aziendale per l’apprendistato ha il compito di affiancare l’apprendista durante il periodo di apprendistato, di trasmettere le competenze necessarie all’esercizio delle attività lavorative e di favorire l’integrazione tra le iniziative formative esterne all’azienda e la formazione
sul luogo di lavoro.
2. Il tutor collabora con la struttura di formazione esterna all’azienda
allo scopo di valorizzare il percorso di apprendimento in alternanza.
3. Il tutor esprime le proprie valutazioni sulle competenze acquisite dal-
98
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
l’apprendista ai fini dell’attestazione da parte del datore di lavoro.
Art. 2
1. Le funzioni di tutor possono essere svolte da un lavoratore qualificato designato dall’impresa oppure, nel caso di imprese con meno di
quindici dipendenti e nelle imprese artigiane, dal titolare dell’impresa
stessa, da un socio o da un familiare coadiuvante.
2. Il lavoratore designato dall’impresa per le funzioni di tutor deve:
a. possedere un livello di inquadramento contrattuale pari o superiore
a quello che l’apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato;
b. svolgere attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
c. possedere almeno tre anni di esperienza lavorativa;
3. Il requisito di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo non si
applica nel caso in cui non siano presenti in azienda lavoratori in possesso di tale caratteristica.
4. Ciascun tutor può affiancare non più di cinque apprendisti, ferme
restando, per le imprese artigiane, le limitazioni numeriche poste dalla
legge-quadro di settore.
Art. 3
1. Le Regioni, di concerto con le organizzazioni di rappresentanza dei
datori di lavoro e con i sindacati dei lavoratori, aderenti alle organizzazioni comparativamente più rappresentative, programmano specifici interventi formativi rivolti ai tutori al fine di sviluppare le seguenti competenze:
a. conoscere il contesto normativo relativo ai dispositivi di alternanza;
b. comprendere le funzioni del tutor e gli elementi di contrattualistica
di settore e/o aziendale in materia di formazione;
c. gestire l’accoglienza e l’inserimento degli apprendisti in azienda;
d. gestire le relazioni con i soggetti esterni all’azienda coinvolti nel percorso formativo dell’apprendista;
e. pianificare e accompagnare i percorsi di apprendimento e socializzazione lavorativa;
f. valutare i progressi e i risultati dell’apprendimento.
I tutori di cui al comma 1 dell’articolo 2 del presente decreto sono comunque tenuti a partecipare, all’avvio della prima annualità di formazione esterna, ad almeno una specifica iniziativa formativa di durata
non inferiore ad 8 ore, organizzata e finanziata dalle strutture di cui al
comma 2 dell’articolo 1 del presente decreto nell’ambito delle attività
formative per apprendisti.
La concessione delle agevolazioni contributive di cui all’art. 16 comma
3 della legge del 24 giugno 1997 n. 196 verrà determinata sulla base
di un piano di sperimentazione predisposto di intesa fra il Ministero del
Lavoro, Regioni e parti sociali.
Roma, 28 febbraio 2000
IL MINISTRO CESARE SALVI
Decreto Ministeriale del 31 maggio 2001
VISTO l’art. 17 della legge 24 giugno 1997 n. 196, comma 1, lettera e);
VISTO l’art. 142 del D. Lgs. del 31 marzo 1998 n. 112, comma 1, lettera c);
VISTO la lettera a) dell’allegato B dell’Accordo Stato Regioni 18/2/2000
e acquisite le risultanze dell’esame istruttorio della Commissione prevista dalla stessa lettera a);
VISTO il parere favorevole delle Regioni;
DECRETA
Art. 1 Finalità
1. La certificazione, nel sistema della formazione professionale, è finalizzata a garantire la trasparenza dei percorsi formativi e il riconoscimento delle competenze comunque acquisite dagli individui per il conseguimento dei relativi titoli e qualifiche, per consentire l’inserimento o il
reingresso nel sistema di istruzione e formazione professionale nonché
per agevolare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.
Art. 2 Oggetto della certificazione
1. Al fine di definire con criteri omogenei il patrimonio conoscitivo ed
operativo degli individui, per competenza certificabile ai sensi dell'art.
99
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
1, si intende un insieme strutturato di conoscenze e di abilità, di norma
riferibili a specifiche figure professionali, acquisibili attraverso percorsi di
formazione professionale, e/o esperienze lavorative, e/o autoformazione, valutabili anche come crediti formativi.
Art. 3 Individuazione degli standard
1. Al fine di assicurare basi minime omogenee per il sistema di certificazione su tutto il territorio nazionale, il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, d'intesa con il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica e le Regioni, previo confronto con le Parti sociali, definisce con provvedimenti
successivi gli standard minimi di competenza.
2. Gli standard minimi di competenza, di cui al comma 1 del presente
articolo, contengono in relazione ai diversi settori produttivi:
a) il riferimento alla figura o gruppi di figure professionali e alle attività o
aree che le caratterizzano;
b) la descrizione delle competenze professionali e i criteri per la valutazione del possesso di tali competenze;
c) l’individuazione della soglia minima riferita al possesso delle competenze di cui al punto b), necessaria per la certificazione di cui all’art. 2
del presente provvedimento.
3. Per l'assolvimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero del Lavoro
e della Previdenza Sociale si avvale di Commissioni settoriali composte
da rappresentanti dello stesso Ministero, del Ministero della Pubblica
Istruzione, del Ministero dell’Università della Ricerca Scientifica e Tecnologica, delle Regioni e delle Parti sociali. Tali Commissioni operano, con
l’assistenza tecnica dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione Professionale dei Lavoratori (ISFOL), tenuto conto anche delle rilevazioni degli
Organismi bilaterali delle Parti sociali e delle rilevazioni regionali.
Resta ferma la competenza delle Regioni per quanto attiene la definizione dei percorsi formativi in termini di contenuti e di metodologie
didattiche.
4. Al fine di consentire flessibilità e adattabilità al sistema, in relazione
alle esigenze territoriali, le Regioni possono ulteriormente integrare gli
2000/2005
standard minimi nazionali definiti ai sensi del presente articolo.
Le Regioni, nell’ambito della propria autonomia normativa e regolamentare, possono predisporre anche modalità per l’automatico riconoscimento di qualifiche certificate da altre Regioni, sentita la Commissione di cui all’Allegato B comma a) dell’Accordo Stato-Regioni del 18
febbraio 2000.
5. Gli standard minimi nazionali sono soggetti ad aggiornamento periodico, in particolare per rispondere a richieste in proposito avanzate
dalle Regioni.
Art. 4 Soggetti responsabili della certificazione
1. La funzione della certificazione delle competenze è svolta dalle Regioni che, sempre nell’ambito della loro autonomia normativa e regolamentare, ne disciplinano le procedure di attuazione, tenuto conto
degli standard minimi fissati a livello nazionale e dei principi di cui al
successivo art. 5.
2. Le Regioni provvedono a rendere trasparenti le certificazioni anche
attraverso la definizione di comuni procedure e l’adozione di strumenti all’uopo previsti.
Art. 5 Tipologia delle certificazioni
1. La certificazione delle competenze, secondo quanto disposto dall’art. 3 del presente provvedimento, può essere effettuata:
a) al termine di un percorso di formazione professionale di norma finalizzato all’acquisizione di una qualifica, tenuto conto degli indicatori di
trasparenza, modificando ed integrando quanto disposto dal Decreto
12 marzo 1996 del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale;
b) in esito a percorsi di formazione parziali ovvero in caso di abbandono precoce del percorso formativo o in percorsi che non conducono
all’acquisizione di qualifica di cui alla lettera a);
c) a seguito di esperienze di lavoro e di autoformazione su richiesta
degli interessati, per l’ammissione ai diversi livelli del sistema d'istruzione
e di formazione professionale o per l’acquisizione di una qualifica o di
un titolo di studio.
2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono riportate sinteticamente nel
100
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Libretto formativo del cittadino, secondo quanto previsto dall’Allegato
B comma d) dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000.
Art. 6 Riconoscimento dei crediti formativi
1. Per credito formativo si intende il valore, attribuibile a competenze
comunque acquisite dall'individuo, che può essere riconosciuto ai fini
dell’inserimento in percorsi di istruzione o di formazione professionale,
determinandone la personalizzazione o la riduzione della durata. Al riconoscimento del credito formativo ed alla relativa attribuzione di valore, provvede la struttura educativa o formativa che accoglie l’individuo, anche in collaborazione con la struttura di provenienza.
2. Le competenze certificate, secondo quanto disposto dall’art. 5 del
presente provvedimento, costituiscono credito formativo spendibile nel
sistema di formazione professionale in base ai seguenti criteri:
- coerenza con gli standard di competenze di cui all'art. 3:in questo
caso il credito è spendibile su tutto il territorio nazionale;
- presenzadi specifici accordi tra istituzioni e/o agenzie formative competenti in ordine all’oggetto del credito: in questo caso il credito è spendibile limitatamente agli ambiti interessati dall'accordo stesso.
Art. 7 Sperimentazioni
1. La promozione del sistema nazionale di certificazione delle competenze di cui al presente provvedimento e la sua progressiva diffusione, sono
assicurate da sperimentazioni specifiche cofinanziate con risorse comunitarie, sentiti il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica, le Regioni e le Parti sociali.
2. Il monitoraggio delle esperienze nonché la valutazione dei risultati
sono effettuate dalla Commissione di cui all’Allegato B comma a)
dell’Accordo Stato-Regioni del 18 febbraio 2000, allargata alle Parti sociali, che si avvale dell'assistenza tecnica dell' Isfol.
3. In attesa della definizione a livello nazionale degli standard minimi di
competenza, le Regioni possono provvedere autonomamente in via
provvisoria alla definizione degli stessi ed al rilascio delle certificazioni
relative.
IL MINISTRO
Legge 14 febbraio 2003, n. 30
"Delega al Governo in materia
di occupazione e mercato del lavoro"
(G. U. n. 47 del 26 Febbraio 2003)
Omissis
Art. 2.
(Delega al Governo in materia di riordino dei contratti
a contenuto formativo e di tirocinio)
1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Ministro per le Pari Opportunità, di
concerto con il Ministro per la Funzione Pubblica, con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro per gli Affari Regionali, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi diretti a stabilire, nel rispetto delle competenze affidate alle Regioni in materia di tutela e sicurezza del lavoro dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, e degli
obiettivi indicati dagli orientamenti annuali dell'Unione europea in materia di occupazione, la revisione e la razionalizzazione dei rapporti di
lavoro con contenuto formativo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) conformità agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato
alla occupazione;
b) attuazione degli obiettivi e rispetto dei criteri di cui all'articolo 16,
comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, al fine di riordinare gli
speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da valorizzare
l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato
come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione
superiore in alternanza tale da garantire il raccordo tra i sistemi della
istruzione e della formazione, nonché il passaggio da un sistema all'altro e, riconoscendo nel contempo agli enti bilaterali e alle strutture
101
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
pubbliche designate competenze autorizzatorie in materia, specializzando il contratto di formazione e lavoro al fine di realizzare l'inserimento e il reinserimento mirato del lavoratore in azienda;
c) individuazione di misure idonee a favorire forme di apprendistato e
di tirocinio di impresa al fine del subentro nella attività di impresa;
d) revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo del lavoro
con valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n.
165, il sistema formativo e le imprese, secondo modalità coerenti con
quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n.
196, prevedendo una durata variabile fra uno e dodici mesi ovvero fino
a ventiquattro mesi per i soggetti disabili, in relazione al livello di istruzione, alle caratteristiche della attività lavorativa e al territorio di appartenenza nonché, con riferimento ai soggetti disabili, anche in base alla
natura della menomazione e all'incidenza della stessa sull'allungamento dei tempi di apprendimento in relazione alle specifiche mansioni in cui vengono inseriti, e prevedendo altresì la eventuale corresponsione di un sussidio in un quadro di razionalizzazione delle misure di inserimento non costituenti rapporti di lavoro;
2000/2005
le, per effetto della ridefinizione degli interventi di cui al presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi, in materia di
mercato del lavoro, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
h) sperimentazione di orientamenti, linee-guida e codici di comportamento, al fine di determinare i contenuti dell'attività formativa, concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, ovvero, in difetto di accordo, determinati con atti
delle Regioni, d'intesa con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali;
i) rinvio ai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, a livello nazionale, territoriale e aziendale, per la determinazione, anche all'interno
degli enti bilaterali, delle modalità di attuazione dell'attività formativa in
azienda.
e) orientamento degli strumenti definiti ai sensi dei princìpi e dei criteri
direttivi di cui alle lettere b), c) e d), nel senso di valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, particolarmente di quelle
uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari e
che desiderino rientrarvi, al fine di superare il differenziale occupazionale tra uomini e donne;
f) semplificazione e snellimento delle procedure di riconoscimento e di
attribuzione degli incentivi connessi ai contratti a contenuto formativo,
tenendo conto del tasso di occupazione femminile e prevedendo
anche criteri di automaticità;
g) rafforzamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei risultati conseguiti, anche in relazione all'impatto sui
livelli di occupazione femminile e sul tasso di occupazione in genera-
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Omissis
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
ne per le quali trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4
della legge 8 agosto 1985, n. 443. 3. In attesa della regolamentazione
del contratto di apprendistato ai sensi del presente decreto continua
ad applicarsi la vigente normativa in materia.
D. LGS. 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro,
di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.
Art. 48. Apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto quindici anni.
(GU n. 235 del 9-10-2003- Suppl. Ordinario n.159)
Omissis
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO
Capo I
Apprendistato
Art. 47. Definizione, tipologie e limiti quantitativi
1. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di
istruzione e di formazione, il contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento
di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione.
2. Il numero complessivo di apprendisti che un datore di lavoro può
assumere con contratto di apprendistato non può superare il 100 per
cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il
datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti in numero non
superiore a tre. La presente norma non si applica alle imprese artigia-
2. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e di formazione ha durata non superiore a tre anni ed è finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale. La durata del
contratto è determinata in considerazione della qualifica da conseguire, del titolo di studio, dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonché del bilancio delle competenze realizzato dai servizi pubblici per
l'impiego o dai soggetti privati accreditati, mediante l'accertamento
dei crediti formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
3. Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione è disciplinato in base ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione lavorativa oggetto del contratto, del piano formativo individuale,
nonché della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od
extra-aziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è rimessa alle
103
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, d'intesa con il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero della Pubblica Istruzione, dell'Università' e della Ricerca, sentite le associazioni dei
datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nel rispetto dei seguenti criteri e principi
direttivi:
a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
b) previsione di un monte ore di formazione, esterna od interna alla
azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale in
funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
c) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli standard generali fissati dalle Regioni
competenti;
d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
e) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
f) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
Art. 49. Apprendistato professionalizzante
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato professionalizzante, per il conseguimento di una qualificazione attraverso una formazione sul lavoro e la acquisizione di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali, i soggetti di età
compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale, conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
di età.
2000/2005
3. I contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o
regionale stabiliscono, in ragione del tipo di qualificazione da conseguire, la durata del contratto di apprendistato professionalizzante che,
in ogni caso, non può comunque essere inferiore a due anni e superiore a sei.
4. Il contratto di apprendistato professionalizzante è disciplinato in base
ai seguenti principi:
a) forma scritta del contratto, contenente indicazione della prestazione oggetto del contratto, del piano formativo individuale, nonché della eventuale qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro sulla base degli esiti della formazione aziendale od extraaziendale;
b) divieto di stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di
cottimo;
c) possibilità per il datore di lavoro di recedere dal rapporto di lavoro al
termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
d) possibilità di sommare i periodi di apprendistato svolti nell'ambito
del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli dell'apprendistato professionalizzante nel rispetto del limite massimo di durata di cui al
comma 3.
e) divieto per il datore di lavoro di recedere dal contratto di apprendistato in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
5. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato professionalizzante e' rimessa alle Regioni e alle Province autonome di Trento e
Bolzano, d'intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative sul piano regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) previsione di un monte ore di formazione formale, interna o esterna
alla azienda, di almeno centoventi ore per anno, per la acquisizione di
competenze di base e tecnico-professionali;
b) rinvio ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro com-
104
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
parativamente più rappresentative per la determinazione, anche all'interno degli enti bilaterali, delle modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna e interna alle singole aziende, anche
in relazione alla capacità formativa interna rispetto a quella offerta dai
soggetti esterni;
c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno del percorso di formazione, esterna e interna alla impresa, della qualifica professionale ai fini contrattuali;
d) registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo;
e) presenza di un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate.
5 bis. Fino all’approvazione della Legge Regionale prevista dal comma
5, la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori
di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale.
Art. 50. Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, con contratto di
apprendistato per conseguimento di un titolo di studio di livello secondario, per il conseguimento di titoli di studio universitari e della alta formazione, nonché per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
2. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai
sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato di
cui al comma 1 può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno
di età.
3. Ferme restando le intese vigenti, la regolamentazione e la durata
dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione e' rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla
formazione, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative.
Art. 51. Crediti formativi
1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di apprendistato costituisce credito formativo per il proseguimento nei percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
2. Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero
della Pubblica Istruzione, della Università e della Ricerca, e previa intesa con le Regioni e le Province autonome definisce le modalità di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede, nel rispetto delle
competenze delle Regioni e Province autonome e di quanto stabilito
nell'Accordo in Conferenza unificata Stato-Regioni-Autonomie locali
del 18 febbraio 2000 e nel decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 31 maggio 2001.
Art. 52. Repertorio delle professioni
1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e' istituito
presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il repertorio delle
professioni predisposto da un apposito organismo tecnico di cui fanno
parte il Ministero della Pubblica Istruzione, della Università e della Ricerca, le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale, e i rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni.
Art. 53. Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali
1. Durante il rapporto di apprendistato, la categoria di inquadramento del lavoratore non potrà essere inferiore, per più di due livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto collettivo nazionale di
lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
2. Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
3. In attesa della riforma del sistema degli incentivi alla occupazione,
105
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
restano fermi gli attuali sistemi di incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla effettiva verifica della formazione
svolta secondo le modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della formazione di cui sia
esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49,
comma 1, e 50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la quota dei contributi agevolati maggiorati del 100 per cento. 4. Resta ferma
la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni.
Omissis
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 85. Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente D. Lgs. sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
b) l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3 della legge 19 gennaio 1955, n. 25;
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72;
h) l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000,
n. 442;
i) tutte le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente decreto.
2. All'articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, le parole
da: «Il datore di lavoro» fino a: «dello stesso» sono soppresse.
2000/2005
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Circolare N. 40/2004
(GU n. 249 del 22-10-2004)
Roma 14 ottobre 2004
Oggetto: Il nuovo contratto di apprendistato
1. PREMESSA
Il nuovo contratto di apprendistato, disciplinato agli articoli 47 e ss. del
D. Lgs. n. 276 del 2003, dà luogo a una tipica ipotesi di lavoro caratterizzato per il contenuto formativo della obbligazione negoziale. A fronte della prestazione lavorativa, il datore di lavoro si obbliga infatti a corrispondere all'apprendista non solo una controprestazione retributiva
ma anche, direttamente o a mezzo di soggetti in possesso delle idonee
conoscenze ed all'uopo individuati, gli insegnamenti necessari per il
conseguimento di una qualifica professionale, di una qualificazione
tecnico-professionale o di titoli di studio di livello secondario, universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (tra cui la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144)
attraverso percorsi di formazione interna o esterna alla azienda.
Va peraltro subito precisato che con il D. Lgs. n. 276 del 2003 l'apprendistato diventa l'unico contratto di lavoro a contenuto formativo presente nel nostro ordinamento, fatto salvo l'utilizzo del contratto di formazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni.
Nel settore privato, per contro, il contratto di formazione e lavoro continuerà infatti a trovare applicazione in via transitoria e meramente residuale nei limiti di cui al D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, recante "Disposizioni correttive del D. Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro".
Diversa è invece la funzione del nuovo contratto di inserimento disciplinato agli articoli 54 e ss. del D. Lgs. n. 276 del 2003, in cui la formazione
del lavoratore è solo eventuale e non integra un elemento caratterizzante del relativo tipo contrattuale.
Il nuovo apprendistato, così come configurato nel D. Lgs. di riforma del
mercato del lavoro, vuole essere uno strumento idoneo a costruire un
106
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
reale percorso di alternanza tra formazione e lavoro, quale primo tassello di una strategia di formazione e apprendimento continuo lungo
tutto l'arco della vita. A tal fine sono state disciplinate tre diverse ipotesi di apprendistato: 1) l'apprendistato per l'espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione; 2) l'apprendistato professionalizzante; 3) l'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per percorsi
di alta formazione.
Il raggiungimento effettivo delle finalità sottese alla nuova disciplina
dell'apprendistato presuppone il raccordo tra i sistemi della istruzione e
quelli della formazione professionale. Tale raccordo è particolarmente
evidente con riferimento all'apprendistato per espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione, che infatti presuppone per la sua
piena operatività la definitiva implementazione delle deleghe di cui alla legge n. 53 del 2003.
Anche l'apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente
operativo, in quanto presuppone una disciplina regionale dei profili formativi, da definirsi d'intesa con le parti sociali, a cui è subordinata l'applicabilità dei profili normativi definiti a livello nazionale, come legislazione di cornice, nell'ambito del D. Lgs. n. 276 del 2003. Pienamente operativa è pertanto da considerarsi unicamente la disciplina dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, rispetto al quale è possibile avviare le prime sperimentazioni nei
limiti e alle condizioni di cui all'articolo 50 del D. Lgs. n. 276 del 2003. Le
Regioni, nell'ambito delle competenze a loro attribuite, potranno peraltro rendere agevolmente operativo anche l'apprendistato professionalizzante dando luogo a quelle regolamentazioni, non necessariamente nella forma della legge regionale, che consentono di definire i profili formativi dell'istituto.
2. LIMITI QUANTITATIVI ALLE ASSUNZIONI DI APPRENDISTI
In conformità alla disciplina previgente, e in coerenza con le finalità
dell'istituto, è stabilito un limite quantitativo alle assunzioni di apprendisti. Non è infatti possibile assumere con contratto di apprendistato un
numero di apprendisti che sia superiore al 100 per cento delle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso uno stesso datore di
lavoro. Tuttavia, il datore di lavoro che non abbia alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che comunque ne abbia
in numero inferiore a tre, può assumere apprendisti fino ad un numero
massimo di tre.
Tale limite quantitativo non si applica alle imprese artigiane, per le
quali resta applicabile la disciplina di cui all'articolo 4 della legge n.
443 del 1985.
In caso di assunzione con contratto di apprendistato è da ritenersi
immediatamente abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla
Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del
d.lgs n. 276 del 2003. È fatto salvo tuttavia il diritto della normativa regionale di reintrodurre, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera b),
della legge n. 30 del 2003, una diversa procedura autorizzativa, anche
attraverso il rimando agli enti bilaterali. In mancanza di una disciplina
regionale che regoli tale procedura non potranno essere considerate
legittime le previsioni di contratti collettivi che subordinino la stipula del
contratto alla autorizzazione dell'ente bilaterale. Non potranno altresì
essere considerate legittime, neppure ai sensi dell'articolo 10 della
legge n. 30 del 2003, le norme dei contratti collettivi che subordinino la
stipula del contratto di apprendistato alla iscrizione all'ente bilaterale o
ad altre condizioni non espressamente previste dal legislatore.
3. APPRENDISTATO PER L'ESPLETAMENTO DEL DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
3.1 Le finalità
L'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione è finalizzato al conseguimento di una qualifica di istruzione e
formazione professionale ai sensi della legge 53 del 2003, ossia alla
acquisizione, attraverso il rapporto di lavoro, di un titolo di studio, consentendo l'assolvimento dell'obbligo formativo attraverso lo strumento
dell'alternanza scuola – lavoro. L'apprendistato per l'espletamento del
diritto-dovere di istruzione e formazione è infatti previsto quale percorso
alternativo alla formazione scolastica ma ciò nondimeno integrativo
dell'obbligo formativo che si traduce oggi nel "diritto dovere" di istruzione per almeno 12 anni e comunque fino ai 18 anni d'età. Sussiste pertanto un diretto collegamento tra l'obbligo formativo del minore a 18
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RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
anni d'età e l'attività lavorativa oggetto del contratto.
Con il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere
di istruzione e formazione si vuole dunque garantire ai giovani, che acquisiscono la capacità lavorativa a 15 anni, secondo l'articolo 2 del
Codice civile, di poter terminare il corso di studi obbligatorio anche attraverso l'alternanza scuola-lavoro. L'apprendistato per il diritto-dovere
di formazione si configura pertanto come l'unico contratto di lavoro stipulabile a tempo pieno da chi abbia meno di 18 anni e non sia in possesso di qualifica professionale conseguite ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53
3.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione e formazione può essere stipulato da datori di lavoro appartenenti a tutti i settori lavorativi, ivi comprese le associazioni dei datori di
lavoro e le organizzazioni sindacali, e con soggetti tra i quindici e i diciotto anni non compiuti, che non abbiano ancora completato il percorso formativo. Il contratto di apprendistato di primo tipo, essendo finalizzato al conseguimento di una qualifica ai sensi della legge 28
marzo 2003, n. 53 o un titolo di studio.
3.3 La disciplina del rapporto e dei profili formativi
La disciplina del rapporto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione stabilita dal D. Lgs. n. 276 del 2003
è strettamente connessa alla riforma del sistema di istruzione prevista
dalla legge n. 53 del 2003. Si rinvia pertanto alla implementazione
della delega di cui alla legge n. 53 del 2003 per formulare gli opportuni chiarimenti rispetto alla disciplina dell'istituto che dunque non è al
momento operativo.
4. APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE
4.1 Le finalità
Il contratto di apprendistato professionalizzante è finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale attraverso la formazione
sul lavoro. La qualificazione del lavoratore nell'ambito dell'apprendistato professionalizzante deve essere intesa quale acquisizione di compe-
2000/2005
tenze di base, trasversali e tecnico-professionali. Non si persegue pertanto l'acquisizione di un titolo di studio o di una qualifica professionale del sistema di istruzione e formazione professionale, bensì l'accrescimento delle capacità tecniche dell'individuo al fine di farlo diventare
un lavoratore qualificato.
4.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato professionalizzante potrà essere stipulato da
datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, comprese le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali, con soggetti dai
18 ai 29 anni d'età, secondo quanto disposto dall'articolo 49 del D. Lgs.
n. 276 del 2003. Il contratto potrà altresì essere stipulato con soggetti che
abbiano compiuto i 17 anni d'età e siano in possesso di una qualifica
professionale conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
Tali limiti d'età sono direttamente collegati con le finalità perseguite e
con la disciplina del nuovo apprendistato, pertanto non si considerano applicabili fino alla piena operatività dell'istituto.
4.3 La disciplina del rapporto
Anche il contratto di apprendistato professionalizzante non è oggi pienamente operativo, in attesa delle discipline regionali, che andranno
adottate d'intesa con le parti sociali, per quanto riguarda i profili formativi. E' tuttavia opportuno fornire taluni primi chiarimenti in considerazione del fatto che il contratto di apprendistato professionalizzante è
già stato oggetto di regolamentazione da parte di contratti collettivi
nazionali con contenuti e profili non sempre coerenti con la lettera e la
ratio del D. Lgs. n. 276 del 2003.
Il contratto di apprendistato professionalizzante dovrà, in primo luogo,
essere stipulato in forma scritta ad substantiam. All'interno del contratto dovranno essere indicati: la prestazione lavorativa a cui il lavoratore
verrà adibito, la qualifica professionale che potrà essere conseguita al
termine del rapporto e il piano formativo individuale. Il piano formativo
individuale, documento distinto dal contratto di lavoro, dovrà essere
allegato al contratto a pena di nullità dello stesso.
Il contratto di apprendistato professionalizzante può avere durata minima di due anni e durata massima di sei anni. È rimessa alla contratta-
108
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
zione collettiva la possibilità di individuare la durata dell'apprendistato
professionalizzante sulla base delle competenze di base e tecnico-professionali da conseguire e della eventuale qualifica professionale, così
come indicata altresì nell'istituendo "Repertorio delle professioni" presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Resta dunque inteso
che, in attesa della concreta regolamentazione dell'istituto ad opera
di Regioni e parti sociali resta in vigore la vigente normativa in materia
anche per quanto attiene la durata del contratto di apprendistato. Per
nulla rilevando diverse pattuizioni in sede di contrattazione collettiva.
Trattandosi di contratti a finalità diverse, il contratto di apprendistato
professionalizzante potrà essere stipulato anche successivamente ad
un contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto dovere di
formazione, in questo caso tuttavia la durata massima cumulativa dei
due contratti non potrà essere superiore ai sei anni.
Il datore di lavoro potrà recedere dal rapporto al termine del periodo
di apprendistato, secondo la disciplina generale applicata al contratto di lavoro, anche se la qualificazione, definita nel piano formativo
individuale non è ancora stata conseguita. Sussiste invece il divieto per
il datore di lavoro di recedere prima della scadenza del contratto, salvo
giusta causa o giustificato motivo. In ogni caso l'apprendista ha diritto
alla valutazione e certificazione delle competenze acquisite e dei crediti formativi maturati durante il periodo di apprendistato.
La disciplina del contratto di apprendistato resta soggetta, in quanto
compatibile, alle disposizioni previste dalla legge 19 gennaio 1955, n.
25 e successive modificazioni. Pertanto sono da ritenersi ancora in
vigore le norme di cui agli articoli 11 e 12 della legge n. 25 del 1955,
relative ai diritti e doveri del datore di lavoro, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista agli articoli 21 e 22, così come espressamente previsto dall'articolo 53, comma 4. Sarà altresì da ritenersi applicabile la previgente disciplina in materia di recesso dal rapporto,
così come regolata dall'articolo 19 della legge n. 25 del 1955; pertanto allo scadere del termine del contratto di apprendistato professionalizzante, l'apprendista si riterrà mantenuto in servizio salvo disdetta a
norma dell'articolo 2118 del Codice civile.
L'articolo 85, comma 1, lettera b) del decreto ha tuttavia espressamen-
te abrogato sia l'articolo 2, comma 2, sia l'articolo 3 della legge n. 25
del 1955 eliminando l'obbligo di richiesta di autorizzazione preventiva
alla Direzione provinciale del lavoro. Pertanto, in attesa che la normativa regionale regoli i profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante, è da ritenersi ancora applicabile la disciplina previgente al D. Lgs. n. 276 del 2003, fatta salva l'abrogazione dell'obbligo
di richiesta di autorizzazione preventiva alla Direzione provinciale del
lavoro che infatti è immediatamente operativa.
4.4 La retribuzione dell'apprendista
e gli incentivi economici e normativi
All'articolo 49, comma 4, lettera b), è fatto divieto al datore di lavoro di
retribuire l'apprendista con tariffe a cottimo. Si deve peraltro ritenere
ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del 1955,
il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in
base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione
stabilita dalla contrattazione collettiva.
Il trattamento normativo e retributivo dell'apprendista è in ogni caso
regolato dall'articolo 53, comma 1 del D. Lgs. n. 276 del 2003. La retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà, secondo quanto stabilito dalla
norma, essere inferiore per più di due livelli all'inquadramento previsto
per i lavoratori assunti in azienda ed impiegati per le stesse qualifiche
cui è finalizzato il contratto, secondo le indicazioni del contratto collettivo nazionale.
Fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione
di particolari normative e istituti.
4.5 Il profilo formativo
La regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato
professionalizzante è demandata, nel rispetto della riforma del Titolo V
della Costituzione, intervenuta con legge Costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001, alle singole Regioni e alle Province autonome di Trento e
109
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Bolzano. Tale regolamentazione dovrà essere emanata d'intesa con le
associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano regionale.
L'articolo 49, comma 5, lettera a), fissa tuttavia un minimo di 120 ore di
formazione formale che potrà essere svolta dall'apprendista all'interno
o all'esterno dell'azienda, secondo quanto stabilito dal piano formativo individuale. Pertanto non è più previsto un monte ore minimo di formazione esterna obbligatoria, anche se il decreto impone comunque
che si tratti di "formazione formale", ossia di una formazione effettuata
attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi strutturati di formazione strutturati on the job e in affiancamento
certificabili secondo le modalità che saranno definite dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza
e strumenti di e-learning.
Durante il periodo di apprendistato dovrà essere garantita la presenza
di un tutor con formazione e competenze adeguate, al fine di accompagnare l'apprendista lungo tutta la durata del piano formativo individuale. Nel caso in cui la formazione sia impartita attraverso strumenti
di e-learning, anche l'attività di accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtualizzata e attraverso strumenti di tele-affiancamento
o video-comunicazione da remoto. Si rimanda alla normativa regionale per la definizione delle specifiche competenze del tutor. Si ritiene
che, in conformità con quanto previsto dal D.M del 28 febbraio 2000, il
ruolo del tutor potrà essere svolto dallo stesso datore di lavoro in possesso delle competenze adeguate o da un lavoratore che sia inquadrato ad un livello pari o superiore rispetto alla qualifica professionale
che dovrà conseguire l'apprendista al termine del periodo di apprendistato professionalizzante, quale garanzia di possesso delle adeguate
competenze all'accompagnamento del lavoratore.
È rimessa alla normativa regionale la definizione degli strumenti per il
riconoscimento della formazione sulla base delle competenze tecnico-professionali acquisite durante il periodo di apprendistato. Tali competenze verranno indicate sul "Libretto formativo del cittadino" come
indicato nell'articolo 2, comma 1, lettera i) del d.lgs. n. 276 del 2003.
2000/2005
5. APPRENDISTATO
PER L'ACQUISIZIONE DI UN DIPLOMA
O PER PERCORSI DI ALTA FORMAZIONE
5.1 Le finalità
L'apprendistato di terzo tipo è finalizzato alla acquisizione di un titolo di
studio secondario, laurea o diploma di specializzazione, nonché per la
specializzazione tecnica superiore introdotta con la legge 17 maggio
1999, n.144, integrando la formazione pratica in azienda con la formazione secondaria, universitaria, di alta formazione o comunque con
una specializzazione tecnica superiore.
L'articolo 50, comma 1, prevede pertanto un diretto collegamento tra
l'apprendistato per acquisizione di un diploma o per percorsi di alta
formazione e il sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore come previsto all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.2 L'ambito di applicazione soggettivo
Il contratto di apprendistato per acquisizione di un diploma o percorsi
di alta formazione può essere stipulato tra datori di lavoro appartenenti a tutti i settori produttivi, purché esercitino attività compatibili con il
perseguimento delle finalità del contratto, e soggetti di età compresa
tra i tra i 18 e i 29 anni che siano già in possesso di un titolo di studio
e vogliano conseguire una qualifica di livello secondario o superiore. Il
contratto potrà tuttavia essere stipulato anche con soggetti che abbiano compiuto il diciassettesimo anno d'età qualora siano in possesso di un titolo di studio.
Il contratto può essere stipulato anche con le associazioni dei datori di
lavoro e le organizzazioni sindacali.
5.3 La disciplina del rapporto
La disciplina dell'apprendistato per la acquisizione di un diploma o per
percorsi di alta formazione è altamente flessibile in quanto presuppone moduli di formazione ad hoc tra loro liberamente combinabili: formazione formale, formazione non formale, formazione informale.
Concretamente la disciplina dell'istituto dovrà essere individuata, per
quanto attiene ai profili formativi e anche caso per caso, dalle Regioni
ovvero dalle Province autonome di Trento e Bolzano, mediante un semplice accordo o convenzione con le associazioni territoriali dei datori di
110
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
lavoro e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano regionale, nonché con le Università o altre istituzioni formative. L'accordo dovrà prevedere programmi di lavoro specifici e
coerenti con il percorso formativo che conduce al titolo di studio. Tali
programmi si realizzeranno con il supporto di un tutor aziendale e di un
tutor formativo nominato dall'Università o dall'Istituto formativo.
Il contratto di lavoro dovrà essere stipulato in forma scritta ad substantiam e dovrà indicare: la qualifica da conseguire, la durata del contratto nonché il piano formativo individuale finalizzato a garantire la fissazione del percorso formativo dell'apprendista. Il piano formativo individuale dovrà essere allegato al contratto di apprendistato a pena di
nullità dello stesso.
L'innovazione contenuta nel decreto attiene alla ampia flessibilità dei
percorsi di apprendistato di alta formazione che non presuppongono
necessariamente una scissione tra attività lavorativa e la frequenza
dell'apprendista a specifici corsi teorici di livello secondario, universitario, dell'alta formazione o per la specializzazione tecnica superiore.
L'attività svolta in azienda, così come concordata tra Regione, associazioni datoriali e sindacali e istituti formativi, potrà dunque integrare pienamente il percorso di formazione stabilito nel piano formativo individuale.
Nei limiti indicati dalla regolamentazione regionale, in accordo con le
organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro e con le Università e gli
altri istituti formativi, la durata dell'apprendistato per l'acquisizione di un
diploma o per titoli di studio universitari, o specializzazioni dell'alta formazione (in particolare, la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144), è stabilita dalle parti
in seguito ad una valutazione di bilanciamento tra le competenze che
il soggetto possiede al momento della stipula e quelle che si potranno
conseguire per mezzo della formazione in apprendistato. Tale valutazione sarà attuata all'interno del piano formativo individuale.
Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui alla legge n. 25
del 1955 e successive modificazioni, pertanto si considerano applicabili le norma in materia di diritti e doveri del datore di lavoro e dell'apprendista, nonché la disciplina previdenziale ed assistenziale.
6. PIANO FORMATIVO INDIVIDUALE
Il piano formativo individuale è un documento allegato al contratto di
apprendistato il cui contenuto specifico sarà stabilito attraverso la definizione di un unico modello nazionale previsto dalle Regioni e dalle
Province autonome. Nel piano formativo individuale andranno indicati, sulla base del bilancio di competenze del soggetto e degli obiettivi
perseguiti mediante il contratto di apprendistato, il percorso di formazione formale e non formale dell'apprendista nonché la ripartizione di
impegno tra formazione aziendale o extra-aziendale.
Il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza con i
profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il
supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.
In considerazione della difficoltà di prevedere percorsi formativi precisi,
in particolare nelle ipotesi di contratti di apprendistato di lunga durata,
il piano formativo individuale sarà seguito da un piano individuale di
dettaglio, elaborato con l'ausilio del tutor, nel quale le parti indicheranno con maggiore precisione il percorso formativo dell'apprendista.
Spetta alle Regioni ed alle Province autonome definire le modalità per
lo svolgimento, la valutazione, la certificazione e la registrazione sul
libretto formativo delle competenze acquisite mediante percorso di
apprendistato.
7. CONTENUTO FORMATIVO IN CASO DI PRESTAZIONI EROGATE A DISTANZA
Quando l'azienda opera per l'erogazione "a distanza" di comunicazioni/informazioni ai clienti e/o al mercato attraverso l'utilizzo di strumenti
informatici e telematici in rete, è possibile superare il concetto di unità
produttiva localmente individuata. Infatti in questi casi le funzioni produttive sono virtualizzate e sono oggetto di concomitanti attività di
controllo, monitoraggio, addestramento e formazione che si svolgono
secondo i sistemi e-learning anche attraverso tele-affiancamento e video-comunicazione da remoto.
Di conseguenza, qualora in azienda sia presente un idoneo numero di
specializzati, non è rilevante la loro localizzazione nella unità produttiva
111
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Protocollo d'intesa tra
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
Direzione Generale Orientamento
e Formazione Professionale dei Lavoratori
(di seguito denominata M.L.P.S.- DG O.F.P.L.) e
la Regione Lombardia Assessorato
alla Formazione, all’Istruzione e al Lavoro
ove operano gli apprendisti stante la peculiarità degli strumenti adottati. Per l'effetto, analoga soluzione può essere adottata per l'attività di
tutoraggio il cui svolgimento, in questi casi, non può prescindere dalle
modalità e dagli strumenti tecnologici sopradescritti.
8. DISCIPLINA SANZIONATORIA
L'articolo 53, comma 3, del d.lgs. 276 del 2003, così come modificato
dall'articolo 11 del D. Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251, introduce una severa
disciplina sanzionatoria comune alle tre tipologie di apprendistato. A
tutela del rispetto dell'obbligo formativo che il contratto di apprendistato fa sorgere in capo al datore di lavoro si prevede infatti che in caso
di inadempimento all'obbligo formativo che sia imputabile esclusivamente al datore di lavoro e tale da impedire il raggiungimento della
qualifica da parte dell'apprendista, il datore è tenuto a versare all'Inps,
a titolo sanzionatorio, la differenza tra la contribuzione versata e quella
dovuta con riferimento al livello di inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore al termine del periodo
di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La maggiorazione
così stabilita esclude l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista
in caso di omessa contribuzione.
L'inadempimento formativo imputabile al datore di lavoro sarà valutato sulla base del percorso di formazione previsto all'interno del piano
formativo e di quanto regolamentato dalla disciplina regionale. Tale
inadempimento potrà configurarsi in presenza di uno dei suddetti elementi: quantità di formazione, anche periodica, inferiore a quella stabilita nel piano formativo o dalla regolamentazione regionale; mancanza di un tutor aziendale avente competenze adeguate o di ogni
altro elemento che provi una grave inadempienza del datore di lavoro nell'obbligo formativo.
In caso di inadempimento dell'obbligo formativo, e conseguente applicazione della suddetta misura sanzionatoria, al datore di lavoro sarà
preclusa la possibilità di continuare il rapporto di apprendistato con lo
stesso soggetto e per l'acquisizione della medesima qualifica o qualificazione professionale.
Firmato IL MINISTRO Roberto Maroni
2000/2005
per la sperimentazione di percorsi formativi
nella via alta dell'apprendistato
In attuazione dell'art. 50 del Decreto Legislativo
del 10 settembre 2003 n. 276
Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
o per percorsi di alta formazione
PREMESSO CHE
Nell'ambito della programmazione del Fondo Sociale Europeo (FSE) Quadro Comunitario di Sostegno 2000-2006 per l'obiettivo 3, il MLPS DG OFPL è titolare del Programma Operativo Nazionale (PON) "Azioni
di sistema", approvato con Decisione della Commissione Europea n. C
(2000) 2079 del 21.9.2000, la cui riprogrammazione per il periodo 20042006 è stata presentata nel corso del Comitato di Sorveglianza del
4.2.2004 ed approvata con Decisione del C (2004) 2913 - H 1075 del 20
luglio 2004.
All'interno del Complemento di Programmazione del predetto PON,
modificato dall'ultimo dal Comitato di Sorveglianza del 4/2/2004, è stata prevista nell'ambito della Misura CI l'azione 6 "Apprendistato e contratti di inserimento" con interventi specifici diretti a sostenere la realizzazione di sperimentazioni su attività formative innovative.
La Delibera del CIPE n° 94 del 4 agosto 2000 cofinanzia a livello nazionale i Programmi Operativi del QCS 2000/2006 dell'Obiettivo 3 - FSE a valere
sulle risorse del Fondo di Rotazione di cui ali'art. 5 della Legge n° 183/87.
“Il Libro Bianco sul mercato del lavoro in Italia" del 2001 con le sue pro-
112
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
poste per una società attiva e per un lavoro di qualità rinnova la valenza formativa dell'apprendistato e attribuisce al contratto di formazione
e lavoro (ora sostituito dal contratto di inserimento) un compito più mirato all'inserimento e al reinserimento del lavoratore in azienda.
L'art. 2 della Legge 14 febbraio 2003 n. 30, delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 16, comma 5, della Legge 24 giugno 1997, n. 196 prevede il
riordino degli speciali rapporti di lavoro con contenuti formativi, così da
valorizzare l'attività formativa svolta in azienda, confermando l'apprendistato come strumento formativo anche nella prospettiva di una formazione superiore in alternanza.
Il Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, in attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla Legge
30/2003, introduce nella disciplina dell'apprendistato:
- la distinzione tra tre tipologie diverse di apprendistato, ciascuna
caratterizzata da finalità, utenti e durate differenti
- la possibilità per l'impresa di intervenire come soggetto che eroga
la formazione direttamente al proprio interno.
L'art. 50 del sopraccitato Decreto Legislativo, Apprendistato per l'acquisizione di un diploma e per percorsi di alta formazione, estende la possibilità di assunzione al ventinovesimo anno di età e rimanda alle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei
prestatori di lavoro, le università e le altre istituzioni formative, la regolamentazione degli aspetti formativi e la durata del contratto.
CONSIDERATO CHE
la definizione delle regole per l'attivazione della riforma dell'apprendistato, rimessa espressamente alle Regioni dal Decreto Legislativo sopraccitato, richiede un'accurata conoscenza del contesto su cui la
riforma andrà ad impattare;
lo strumento dell'apprendistato per il conseguimento di un diploma e
per un titolo di alta formazione è del tutto nuovo nel panorama italiano e le esperienze finora attivate sono state progettate in un diverso
contesto normativo;
l'attuazione sperimentale dell'art. 50 del decreto legislativo richiede,
proprio in virtù del carattere innovativo, la massima flessibilità operativa
e l'utilizzo di modalità formative alternative progettate e gestite secondo un approccio olistico dell'apprendimento presso l'impresa e l'università e le altre istituzioni formative.
SI CONVIENE DI
procedere alla realizzazione di una sperimentazione di percorsi formativi in apprendistato per il conseguimento di un titolo di studio di specializzazione tecnica superiore di cui all' art. 69 della legge 17 maggio
1999, n. 144 (IFTS), o di Master di 1° e 2° livello, che coinvolga apprendisti, giovani e adulti, di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
procedere alla realizzazione di azione di sistema e di accompagnamento complementare all'attuazione dei percorsi formativi, volte alla
predisposizione del modello, alle procedure di diffusione/comunicazione delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione
del modello e a quant’altro si richieda essenziale per l'attuazione della
sperimentazione;
definire una prima regolamentazione dell'apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione valida solo per le
imprese che partecipano alla sperimentazione, consentendo di assumere apprendisti di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni così
come previsto dall' art. 50 del Decreto legislativo sopraccitato;
attivare con tempestività le procedure di assegnazione delle risorse finanziarie per assicurare l'utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dalla normativa comunitaria.
prevedere forme di coordinamento nazionale e di coordinamento locale per favorire il confronto, a vari livelli, tra gli attori chiave coinvolti
nell'iniziativa e la capitalizzazione dei risultati ottenuti nell'ottica di una
graduale messa a regime del sistema;
In particolare, sarà istituita una Cabina di regia sulle sperimentazioni in
apprendistato a livello nazionale, composta da una rappresentanza
del MLPS, un rappresentante per ogni Regione partecipante alle sperimentazioni sull'apprendistato, e una rappresentanza dell'ISFOL con i
compiti di segreteria tecnica e di monitoraggio nazionale delle sperimentazioni.
113
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Verificare le opportune sinergie con altri progetti regionali e interregionali attualmente in corso.
MODALITÀ E TERMINI PER L'ATTIVAZIONE DEL PERCORSO
SPERIMENTALE NELL'ALTO APPRENDISTATO IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 50 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 276/2003
E DELLE AZIONI CONSEGUENTI E COMPLEMENTARI
I percorsi sperimentali, finalizzati al conseguimento del titolo superiore
saranno caratterizzati dall'adozione della metodologia dell'alternanza
formativa, basata su una forte integrazione fra percorso realizzato in
azienda e percorso realizzato nell'istituzione formativa coinvolta. A tal
fine, è necessario che i soggetti attuatori della sperimentazione, Università, Istituzioni formative e Imprese, cooperino attivamente sin dalle
fasi iniziali della progettazione del percorso sperimentale, prestando
una particolare attenzione alla valorizzazione delle imprese come soggetto formativo e alla definizione delle condizioni di efficacia del processo e delle risorse a tal fine.
La valorizzazione del percorso in azienda si realizza principalmente attraverso il riconoscimento, da parte dell'istituzione formativa che rilascia il titolo finale di specializzazione tecnica superiore (IFTS) o di Master
di 1° e 2° livello, di crediti formativi per le acquisizioni maturate in impresa, in progetti concordati fra impresa e istituzione formativa e realizzati
con l'ausilio di un tutor aziendale che opera in collaborazione con il tutor dell'istituzione formativa.
Contemporaneamente alla progettazione del percorso sperimentale
verranno avviate azioni di sistema volte alla predisposizione del modello didattico-organizzativo, alle procedure di diffusione/comunicazione
delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del
modello.
Il titolo di studio e le eventuali ulteriori acquisizioni maturate nell'ambito
del contratto di apprendistato saranno registrati sul "Libretto formativo
del cittadino", così come indicato nell'articolo 2 comma i) del decreto
legislativo n. 276/2003.
Il termine ultimo per la conclusione delle attività è fissato al 30 giugno
2008. Come previsto dalla normativa comunitaria in materia, in nessun
2000/2005
caso sarà possibile riconoscere le spese pagate dai beneficiari finali
dopo il termine del 31 dicembre 2008, nemmeno in presenza di obbligazioni contratte prima di tale termine.
In caso di mancato utilizzo entro il 31.12.2006 di almeno il 70% dell'importo impegnato il MLPS DG OFPL potrà revocare il finanziamento assegnato alla Regione nei limiti delle somme inutilizzate.
La Regione Lombardia si impegna a:
- attivare, secondo le modalità e i termini di seguito indicati, e secondo quanto previsto nel progetto di massima allegato al presente protocollo, una prima sperimentazione dei percorsi di formazione in alternanza volti all'acquisizione di specializzazione tecnica superiore IFTS e
di Master di 1° e 2° livello;
- attivare azioni di sistema e di accompagnamento volte alla predisposizione del modello e delle procedure di diffusione/comunicazione
delle iniziative, al monitoraggio delle attività, alla standardizzazione del
modello;
- utilizzare procedure aperte di selezione dei progetti, nel rispetto di
quanto previsto dai Regolamenti comunitari in materia, nonché di
quanto stabilito dal Quadro Comunitario di Sostegno e dal Programma Operativo Nazionale obiettivo 3 su citati a proposito di procedure
di affidamento;
- costituire un Comitato regionale, composto dalla Regione firmataria,
da rappresentanti designati dal MLPS - DG OFPL, dalle Università lombarde e dalle altre Istituzioni formative coinvolte e da una rappresentanza delle parti sociali, che avrà una funzione di indirizzo nell'attuazione del programma di lavoro e di supporto alle attività di monitoraggio;
- partecipare attivamente ai momenti di coordinamento istituiti a livello nazionale e a collaborare alle attività di monitoraggio concordate;
- gestire le risorse finanziarie rese disponibili dal MLPS - DG OFPL compatibilmente con i vincoli di destinazione dei fondi;
- predisporre relazioni trimestrali sugli stati di avanzamento delle attività,
contenenti anche i dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale secondo le scadenze previste dal PON;
- predisporre una relazione finale sui risultati quali-quantitativi conseguiti;
114
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
- svolgere le funzioni di controllo e di verifica ex ante, in itinere ed ex post
degli interventi finanziati, previsti dalla legislazione comunitaria e nazionale;
- osservare il Reg. (CE ) n. 1260/99 recante disposizioni generali sui Fondi Strutturali, il Reg. n. 1784/99 relativo al FSE, nonché il Reg.(CE) n.
438/01, modificato dal Reg. (CE) n. 2355/02, e il Reg. (CE) n. 448/01, riguardanti rispettivamente i sistemi di gestione e di controllo dei contributi concessi nell'ambito dei Fondi Strutturali e le rettifiche finanziarie;
- osservare, in coordinamento con il MLPS - DG OFPL, i dispositivi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Reg. (CE) n° 1159/2000
del 30 maggio 2000;
- osservare e fare osservare ai soggetti individuati le norme in materia
di spese ammissibili previste dal Reg. (CE) n° 448/2004;
- osservare le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato;
- rendere disponibile, su richiesta del MLPS - DG OFPL, la documentazione necessaria ai fini degli adempimenti di competenza dell'Ufficio
Centrale.
corredata da relazione sull'andamento della sperimentazione;
- inoltrare le richieste di pagamento pervenute dalla Regione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - RGS IGRUE e fornire informazioni
sugli esiti di tali richieste.
- inviare alla Commissione Europea e al MEF le certificazioni di spesa
previste dall'art. 32 del Reg. (CE) n° 1260/99, previa acquisizione del
relativo rendiconto trimestrale da parte della Regione.
3 novembre 2004
II Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si impegna a:
- svolgere le funzioni di coordinamento generale dell'iniziativa così come previsto per gli interventi cofinanziati dal FSE nell'ambito del citato
FON;
- presiedere la Cabina di Regia nazionale;
- svolgere le funzioni di valutazione dell'iniziativa nell'ambito della più
generale valutazione delle sperimentazioni dell'apprendistato di terzo
livello;
- impegnare a favore della Regione Lombardia le risorse finanziarie
necessarie per la realizzazione della sperimentazione, dalle caratteristiche e modalità sopra indicate, stimate in euro 2.300.000,00; tali risorse
saranno rese disponibili tenendo conto dell'effettiva liquidità di cassa e
del rispetto degli adempimenti previsti dagli artt. 31 e 32 del Reg. (CE)
n° 1260/1999;
- erogare un anticipo del 7%, in seguito al decreto di approvazione e ammissione a finanziamento dei progetti selezionati, e i successivi pagamenti intermedi, su certificazione trimestrale della Regione al Ministero,
115
REGIONE LOMBARDIA
L'Assessore Regionale
Formazione,
Istruzione e lavoro
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il Sottosegretario
On.le Pasquale Viespoli
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Legge 14 maggio 2005, n. 80
"Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti
nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo
per la modifica del codice di procedura civile in materia
di processo di cassazione e di arbitrato
nonché per la riforma organica della disciplina
delle procedure concorsuali"
Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 111 del 14 maggio 2005 - Supplemento ordinario n. 91
Omissis
Art. 13
Omissis
Comma 13-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Fino all'approvazione della legge regionale prevista dal comma 5, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".
2000/2005
Circolare n. 30/05
Prot: 15/0012913/14.01.04.03
del 15 luglio 2005
OGGETTO: Circolare in materia di apprendistato professionalizzante.
I. Premessa
Alla luce delle recenti modifiche del quadro normativo di cui alla legge
n. 80 del 2005, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2005 (c.d.
Decreto Competitività), che introduce il comma 5-bis, all'articolo 49 del
decreto legislativo n. 276 del 2003, ed a seguito dei chiarimenti intervenuti con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 50 del 2005, che si
pronuncia anche con riguardo alla ripartizione di competenze nella
regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, si
ritiene necessario fornire alcune delucidazioni operative in merito alla
disciplina del contratto di apprendistato Professionalizzante.
II. Contrattazione collettiva e regolamentazioni regionali
Occorre precisare, in primo luogo, che a seguito della novella di cui
all'articolo 13-bis, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2005, che
aggiunge il comma 5-bis, all'articolo 49, decreto legislativo n. 276 del
2003, la disciplina dell'apprendistato professionalizzante è rimessa, in
attesa di apposite leggi regionali da adottarsi di intesa con le parti
sociali, alla autonomia collettiva nella forma dei contratti collettivi
nazionali di categoria, stipulati da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La disposizione deve essere intesa nel senso che il legislatore, al fine di
accelerare il processo di messa a regime dell'istituto, affida la definizione della disciplina per l'apprendistato professionalizzante agli stessi
soggetti che stipulano i contratti collettivi nazionali di lavoro, i quali potranno concordarla in qualsiasi momento senza, dunque, dover attendere la fase di rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Nulla
esclude peraltro, anche ai sensi dell'articolo 86, comma 13, del decre-
116
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
to legislativo n. 276 del 2003, che la regolamentazione della materia
venga definita anche mediante uno o più accordi interconfederali.
In attesa della regolamentazione regionale è pertanto legittimo il rinvio
alla contrattazione collettiva nazionale previsto dall'articolo 49, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 276 del 2003, che dovrà in ogni caso
applicarsi nel rispetto delle previsioni contenute nel decreto legislativo
n. 276 del 2003.
In considerazione del dato caratterizzante dell'elemento formativo, il
contratto di apprendistato professionalizzante potrà in ogni caso essere considerato immediatamente operativo unicamente con riferimento a quei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da associazioni
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, anche antecedenti all'entrata in vigore della
legge n. 80 del 2005, che abbiano determinato – direttamente o indirettamente, anche mediante semplice rinvio agli enti bilaterali ovvero
a prassi già esistenti e codificate dall'ISFOL – gli elementi minimi di erogazione e di articolazione della formazione. In caso di dubbio circa la
utilizzabilità del contratto collettivo le parti sociali interessate e i singoli
datori di lavoro potranno utilizzare, per gli opportuni chiarimenti, l'istituto dell'interpello di cui al decreto legislativo n. 124 del 2004.
Qualora il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato preveda la
regolamentazione dell'istituto, ma non contenga una precisa disciplina dei profili formativi, le parti, in accordo tra loro, potranno determinarne il contenuto vuoi con riferimento ai profili formativi predisposti dall'ISFOL in vigenza della legge n. 196 del 1997 vuoi mediante l'ausilio
degli Enti bilaterali e, qualora previsto dal CCNL applicato, previo parere di conformità degli stessi, vuoi, infine, tenendo conto di quanto previsto dai provvedimenti regionali fin qui adottati in materia di disciplina
sperimentale dell'apprendistato professionalizzante.
Ai fini della piena e immediata operatività dell'istituto restano infatti in
vigore le sperimentazioni regionali e le relative delibere di giunta, purché compatibili con il dettato del decreto legislativo n. 276 del 2003 e
dei principi e criteri direttivi in esso contenuti. Questo in considerazione
del fatto che, come già chiarito dalla Circolare n. 40, del 2004, il decreto legislativo n. 276 del 2003 affida in via prioritaria a regolamentazioni
regionali, da adottarsi d'intesa con le parti sociali, la disciplina dell'istituto. Peraltro, qualora vi siano sperimentazioni regionali in atto le parti
sociali dovranno uniformarsi ad esse proprio in ragione del fatto che la
cooperazione tra livello nazionale, livello regionale e parti sociali è il meccanismo individuato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 per mettere
a regime il nuovo apprendistato.
III. Articolazione ed erogazione della formazione
e competenze degli enti bilaterali
Alla luce di quanto affermato all'articolo 49, comma 5, lett. b), ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra associazioni datoriali e organizzazioni dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentativi sul
piano nazionale e agli enti bilaterali è assegnato, in via sussidiaria alla regolamentazione regionale, il compito di determinare le modalità di erogazione e della articolazione della formazione, esterna o interna, alla singole aziende. Sono pertanto fatte salve le clausole dei contratti collettivi
nazionali di lavoro che prevedono, per l'applicazione del contratto di apprendistato professionalizzante e con riferimento ai soli profili formativi dell'istituto, il necessario parere di conformità da parte dell'ente bilaterale.
A questo proposito, come già affermato con Circolare n. 40 del 2004,
abrogato l'obbligo di richiesta di autorizzazione alla Direzione provinciale del lavoro ai sensi dell'articolo 85, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, non sono da considerarsi legittime le clausole dei
contratti collettivi e/o le previsioni che subordinino la stipula del contratto di apprendistato, o il parere di conformità per quanto attiene i
profili formativi del contratto, alla iscrizione all'Ente Bilaterale o ad altre
condizioni non espressamente previste dal legislatore nazionale.
Saranno pertanto considerati validi i contratti di apprendistato stipulati anche in assenza di iscrizione all'Ente bilaterale. Va tuttavia precisato,
come già specificato nella Circolare n. 40, che è pur sempre ipotizzabile un obbligo per tutti i soggetti di sottoporre i contratti di apprendistato al parere di conformità degli enti bilaterali, per quanto attiene i
profili formativi dei contratti medesimi, là dove tale obbligo sia previsto
da una legge regionale e non si ponga in contrasto con i principi
costituzionali di libertà sindacale.
117
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Come previsto dall'articolo 49, comma 5, lett. a), del decreto legislativo n. 276 del 2003 la formazione formale, interna o all'esterna alla
azienda, dovrà essere prevista per un minimo di centoventi ore all'anno. Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, per formazione
formale si intende la formazione effettuata attraverso strutture accreditate o all'interno dell'impresa secondo percorsi di formazione strutturati on the job e in affiancamento, certificabili e verificabili negli esiti secondo le modalità che sono definite dalle sperimentazioni in atto ovvero dalle future normative regionali. L'obbligo di formazione per l'apprendista potrà essere adempiuto anche tramite lo strumento della formazione a distanza e strumenti di e-learning. Restano peraltro ancora
valide le distinzioni tra competenze trasversali e tecnico professionali di
cui alla legge n. 196 del 1997.
Là dove esistano sperimentazioni in atto, e in attesa delle leggi regionali, il piano formativo individuale dovrà essere elaborato in coerenza
con i profili formativi individuati dalle Regioni e dalle Province autonome, con il supporto tecnico del Repertorio delle Professioni. In attesa di
una regolamentazione a livello nazionale le Regioni e le Province autonome potranno autonomamente attivarsi per l'individuazione dei profili formativi.
IV. Limiti di età
Così come previsto ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, e confermato dai più recenti orientamenti della
Cassazione (sentenza n. 10169/2004), possono essere assunti con
contratto di apprendistato professionalizzante i soggetti di età compresa tra i 18 e 29 anni. L'assunzione potrà essere effettuata fino al giorno
antecedente al compimento del trentesimo anno di età (ovvero fino a
29 anni e 364 giorni).
È opportuno precisare, a questo proposito, che l'immediata operatività dei nuovi limiti di età opera unicamente con riferimento ai quei contratti collettivi che prevedano direttamente o indirettamente, come indicato sopra, gli elementi minimi di erogazione ed articolazione della
formazione. Per le situazioni sopra descritte, viene così a decadere la vigenza della legge n. 196 del 1997, che rimane comunque applicabi-
2000/2005
le (in attesa delle intese di cui al comma 4 dell'art. 48 del decreto legislativo n. 276 del 2003 o delle leggi regionali di cui al comma 5-bis all'art 49 del Decreto Legislativo n. 276 del 2003) per i giovani di età compresa tra i 16 e 18 anni, per i quali non risulti ancora utilizzabile l'apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione.
Per la parte economica e normativa e riguardo ai contenuti formativi
sono ad essi applicabili le disposizioni dei contratti collettivi che disciplinano la precedente tipologia di apprendistato, in quanto compatibili.
V. Profili retributivi
A conferma di quanto già affermato nella circolare n. 40/2004, la retribuzione dell'apprendista è stabilita sulla base della categoria di inquadramento dello stesso che non potrà essere inferiore per più di due
livelli all'inquadramento previsto per i lavoratori assunti in azienda ed
impiegati per le stesse qualifiche cui è finalizzato il contratto, secondo
le indicazioni del contratto collettivo nazionale. Unitamente al livello di
inquadramento iniziale dell'apprendista, spetta alla contrattazione collettiva nazionale stabilire la progressiva elevazione del livello di inquadramento, con riferimento al maturare dell'anzianità dell'apprendista.
Come già specificato con circolare n. 40 del 2004, si deve peraltro ritenere ancora in vigore il comma 1, dell'articolo 13 della legge n. 25 del
1955, il quale prevedeva la determinazione della retribuzione dell'apprendista mediante un procedimento di percentualizzazione graduale in base alla anzianità di servizio, determinato sulla base della retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva.
VI. Durata
Ai sensi dall'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del
2003 la durata del contratto di apprendistato professionalizzante non
può essere inferiore a due anni e superiore a sei. In tal senso pare opportuno rammentare che per la regolamentazione di rapporti di breve
durata con giovani e adolescenti sarà possibile utilizzare lo strumento
dei tirocini estivi di orientamento la cui regolamentazione, così come
espressamente chiarito dalla Sentenza della Corte Costituzionale n.
50/2005, è rimessa alla competenza delle Regioni.
IL MINISTRO ROBERTO MARONI
118
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
Legge Regione Lombardia
28 settembre 2006, n. 22
D.D.U.O. n. 11927 del 26/10/2006
Direzione Generale Istruzione,
Formazione e Lavoro
“Il mercato del lavoro in Lombardia”
Omissis
Art. 20
(Apprendistato)
1. La Regione promuove le diverse forme di apprendistato previste dal
titolo VI, capo I, del d. lgs. 276/2003.
2. La regolamentazione dei profili formativi e i requisiti della formazione
formale interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato, nonché i requisiti del tutor e le modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti, sono definiti, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 48, 49 e 50 del d. lgs. 276/2003,
dalla Giunta regionale nelle indicazioni regionali per l’offerta formativa
del sistema educativo regionale.
“Assegnazione delle risorse alle province
e approvazione delle linee d'indirizzo
per la formazione esterna degli apprendisti
assunti in Lombardia
anno formativo 2006/2007.”
IL DIRIGENTE U.O. PROGRAMMAZIONE
VISTI:
• la legge 24 giugno 1997, n. 196 recante disposizioni in materia di promozione dell’occupazione, e in particolare l’art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;
• il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i
contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in
particolare l’art. 6;
• la legge del 17 maggio 1999, n. 144 ed in particolare l’art. 68 relativo
all’obbligo di frequenza di attività formative;
• il Decreto Legislativo n. 76 del 15 aprile del 2005 in materia di definizione di norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione ai
sensi dell’art. 2 comma 1 lettera c) della legge 53/2003;
• la legge 14 febbraio 2003, n. 30, “Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
• il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, avente ad oggetto
”Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro”;
• la legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione del decreto-legge n.
35 del 2005 (c.d. Decreto Competitività), che introduce il comma 5-bis
119
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
all'articolo 49 del D.lgs 276/03 e, fino all’approvazione della legge
regionale, rimette la disciplina dell’apprendistato professionalizzante ai
contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da associazioni dei
datori di lavoro e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
• la circolare 15 luglio 2005 n. 30 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali (in materia di apprendistato professionalizzante);
• la legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1;
• le “Linee d’indirizzo per l’offerta formativa – a.f. 2005/2006” approvate
con D.G.R. VIII/403 del 26/07/2005 che rappresentano lo strumento di
programmazione unitario del complesso di azioni che la Regione
Lombardia intende promuovere;
• la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 “ Mercato del Lavoro”;
VISTO il decreto del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.
407/II/2005 del 12 dicembre 2005, con il quale si assegnano alla Regione Lombardia risorse pari a Euro 14.841.739,00 per il finanziamento delle attività di formazione nell’esercizio dell’apprendistato previste dalla
normativa vigente;
RILEVATO che il suddetto provvedimento prevede in particolare, che
una quota fino al 10% delle risorse assegnate possa essere utilizzata
per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa relativa all’apprendistato;
CONSIDERATO che alle Province è demandata la programmazione territoriale attraverso l’emanazione dei relativi bandi e la conseguente attività di gestione delle attività;
VISTA la deliberazione della Giunta della Regione Lombardia n.
VII/18056 del 2 luglio 2004 che approva le “Linee di indirizzo e direttive
per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in
diritto dovere di istruzione e formazione per l’anno formativo
2004/2005”;
2000/2005
VALUTATO di individuare nel numero degli apprendisti occupati al
31/12/2005, in analogia a quanto previsto nelle D.G.R. n. VII/18056 del
2 luglio 2004 e n. VII/19662 del 3 dicembre 2004, il criterio per l’assegnazione alle Province delle risorse previste nel citato decreto direttoriale
407/II/2005 del 12 dicembre 2005;
RITENUTO di assegnare alle Province le risorse finanziarie individuate nel
D.D. n.407/II/2005 del 12 dicembre 2005 e riportate nell’allegato “A”,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l’attuazione di azioni formative destinate alle seguenti tipologie di apprendistato:
1. apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’art.
16 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e alla D.G.R. n. VII/18056 del 2
luglio 2004;
2. apprendistato extra-obbligo formativo di cui all’art. 16 della legge
196/97;
3. apprendistato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 276/2003;
RITENUTO di assegnare alle Province, per il finanziamento di dette azioni formative e delle relative azioni di sistema e di accompagnamento,
la somma complessiva di Euro 12.000.000,00, che trovano copertura
nell’U.P.B. 2.2.1.2.401 cap. 5249 del bilancio regionale 2006;
CONSIDERATO che una quota massima, pari al 10% può essere destinata al finanziamento delle azioni di accompagnamento ed è assegnata alle province con il seguente criterio di riparto:
• una quota pari all’80% in base al numero degli apprendisti assunti nei
territori provinciali alla data del 31/12/2005
• il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra le Province
VALUTATO che la ripartizione delle risorse finanziarie tra le tipologie di
apprendistato sopra elencate dovrà essere definita dalle province, in
relazione alle esigenze e priorità territoriali, nella propria attività programmatoria;
CONSIDERATO che l’art. 20 “Apprendistato” della citata l.r. 22/2006
120
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
rimanda a successivi Atti della Giunta regionale la regolamentazione
dei profili formativi e la definizione dei requisiti della formazione formale
interna ed esterna alle aziende per le attività relative ai percorsi di apprendistato nonché dei requisiti del tutor e delle modalità di certificazione delle competenze e dei crediti conseguiti;
RICHIAMATO l’obiettivo strategico regionale di sostegno dell’occupazione giovanile, e ritenuto pertanto necessario assicurare continuità all’offerta formativa rivolta ai giovani assunti ai sensi delle diverse tipologie di contratto di apprendistato vigenti ed in particolare consentire
agli apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49, pur nelle more di indicazioni attuative della citata legge regionale 22/2006, la fruizione di un’offerta formativa finanziata da attuarsi nel rispetto delle indicazioni previste
dai CCNL;
STABILITO pertanto di promuovere un’offerta formativa connotabile
come “esterna” rivolta agli apprendisti ed ai tutor aziendali, realizzata
da operatori accreditati ai sensi della vigente normativa;
RILEVATA la necessità, al fine di garantire un quadro unitario di riferimento per gli interventi formativi, di approvare specifiche linee di indirizzo regionali per la formazione esterna degli apprendisti assunti in
Lombardia, come da Allegato “B” parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
RITENUTO che, al fine di assicurare coerenza ed organicità ai dispositivi
provinciali e regionali, sia necessario costituire un Tavolo Tecnico composto da referenti regionali, provinciali e dalle Organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione Regionale per
le Politiche del Lavoro, che contribuisca alla predisposizione dei dispositivi, alla valutazione di efficacia degli interventi ed alla formulazione di
azioni migliorative;
RITENUTO di destinare, previo confronto nell’ambito del suddetto Tavolo
Tecnico, le restanti risorse pari a Euro 2.841.739,00, per il finanziamento
di azioni formative e di sistema di rilevanza regionale per la qualificazione dell’apprendistato professionalizzante, prevedendo modalità di raccordo con le attività provinciali;
VISTA la L.R. 16/96 e successive modifiche ed integrazioni nonché i
provvedimenti organizzativi dell’VIII legislatura;
DECRETA
1. di assegnare alle Province le risorse finanziarie pari a Euro
12.000.000,00 previste nel Decreto del Direttore Generale per le politiche per l’orientamento e la formazione del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali n. 407/II/2005 del 12 dicembre 2005 per l’attuazione di
azioni formative destinate alle seguenti tipologie di apprendistato:
1. apprendistato in diritto-dovere di istruzione e formazione
di cui all’art. 16 della Legge 196 del 24 giugno 1997 e alla D.G.R.
n. VII/18056 del 2 luglio 2004;
2. apprendistato extra obbligo di cui all’art. 16 della legge 196/97;
3. apprendistato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 276/2003.
2. di stabilire che le risorse di cui al punto 1 sono ripartite tra le Province
sulla base del criterio del numero degli apprendisti occupati al 31/12/
2005, in coerenza a quanto previsto nelle D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio
2004 e n. VII/ 19662 del 3 dicembre 2004, come da Allegato “A” parte
integrante e sostanziale del presente atto;
3. di destinare una quota pari al 10% del finanziamento per le azioni di
accompagnamento, da assegnare alle Province con il seguente criterio di riparto:
• una quota pari all’80% delle risorse destinate alle azioni di sistema e
di accompagnamento in base al numero degli apprendisti assunti nei
territori provinciali alla data del 31/12/2005;
• il restante 20% (quota fissa) da dividersi in parti uguali tra le Province;
4. di stabilire che le risorse finanziarie di cui al punto 1 assegnate alle
Province trovano copertura nel corrente esercizio finanziario all’U.P.B.
2.2.1.2.401 capitolo 5249;
121
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
5. di destinare le restanti risorse, pari a Euro 2.841.739,00, per l’attuazione di azioni di sistema e formative di rilevanza regionale finalizzate alla
qualificazione dell’apprendistato professionalizzante;
Allegato B al D.D.U.O. n. 11927 del 26/10/2006
Linee d'indirizzo per la formazione esterna
degli apprendisti assunti in Lombardia
anno formativo 2006/2007.”
6. di rinviare a successivi atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione a
favore delle Province delle risorse di cui al punto 1;
7. di autorizzare le Province ad utilizzare eventuali risorse residue, a valere sui precedenti atti di assegnazione, per la realizzazione delle citate
azioni formative;
8. di approvare il documento “Linee di indirizzo per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia”, Allegato “B”, parte integrante e sostanziale del presente atto;
9. di attivare, al fine di assicurare la necessaria coerenza ed organicità
dei dispositivi provinciali e regionali, un Tavolo Tecnico di Coordinamento composto da referenti regionali, provinciali e dalle Organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro presenti nella Commissione Regionale
per le Politiche del Lavoro, che contribuirà alla predisposizione dei dispositivi, alla valutazione di efficacia degli interventi ed alla formulazione di azioni migliorative;
10. di trasmettere a tutte le province il presente provvedimento per
quanto di competenza;
11. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della
Regione Lombardia
IL DIRIGENTE U./O. PROGRAMMAZIONE
Renato Pirola
2000/2005
PREMESSA
La Regione intende sostenere l’occupazione giovanile assicurando
continuità all’offerta formativa rivolta ai giovani assunti ai sensi delle diverse tipologie di contratto di apprendistato vigenti; nell’attuale fase
evolutiva del quadro normativo nazionale e regionale in materia di apprendistato la Regione considera, pertanto, gli apprendisti assunti nel
territorio regionale ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97 e dell’art. 49
del d.lgs 276/03 (Apprendistato Professionalizzante) come soggetti destinatari di un’offerta formativa che presenta caratteristiche unitarie di
attuazione, a prescindere dall’ambito legislativo in cui leggi e contratti
collettivi collocano i singoli rapporti di lavoro.
Nei confronti dei diversi target di apprendisti la Regione intende promuovere una specifica offerta formativa connotabile come “esterna”,
realizzata da organismi in possesso di sede operativa nella Provincia di
riferimento accreditata per la tipologia SF1, SF2 o SF3 ai sensi della
D.G.R. n. 6251/01 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di
formazione e di orientamento” e s.m.i. e finanziata dalla Regione in base alle priorità definite ed alle risorse disponibili.
Con riferimento alla formazione esterna rivolta agli apprendisti assunti
ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 276/03 e, nelle more delle indicazioni regionali in materia di profili formativi attuative della legge regionale 28 settembre 2006, n.22, ferma restando la ripartizione tra materie di competenza regionale e materie riferibili alla contrattazione collettiva ai sensi
della legge 80/2005 e di quanto precisato dalla Circolare 30/2005 del
MLPS, per l’attuazione delle presenti Linee di Indirizzo vengono adottati i seguenti riferimenti:
A. Profilo formativo: la definizione dei profili formativi è disciplinata nella
Contrattazione Collettiva Nazionale di riferimento;
122
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
B. Piano Formativo Individuale: è predisposto dall’azienda e forma
parte integrante e sostanziale del contratto di apprendistato; descrive
il percorso formativo dell’apprendista, reso esplicito per tutta la durata
del contratto, sia per la formazione esterna sia per la formazione interna; definisce, altresì, l’eventuale rapporto di collaborazione tra l’impresa e l’istituzione formativa esterna;
C. Tutor aziendale: le modalità di formazione dei tutor aziendali sono
definite dal D.M. 28 febbraio 2000 e da quanto eventualmente previsto
dai CCNL;
D. Aziende interessate: sono destinatari dei percorsi di formazione
esterna gli apprendisti assunti in Lombardia da aziende (intendendosi
per tali tutti i privati datori di lavoro) che applicano il CCNL di categoria a condizione che quest’ultimo disciplini l’istituto dell’apprendistato
professionalizzante ai sensi dell’art. 49, comma 5-bis del d.lgs. 276/03.
RISORSE
Con riferimento alle risorse trasferite dal M.L.P.S., mediante Decreto del
Direttore Generale U.C.O.F.P.L. n. 407 del 12/12/05, ed in considerazione della previsione della domanda di formazione in apprendistato a
livello provinciale, la Regione assegna alle Province lombarde risorse
pari a € 12.000.000,00, ripartite secondo quanto indicato nell’allegato
A.
Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata dalle
Province per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all’attività formativa.
La risorse restanti sono destinate al finanziamento di azioni formative
rivolte ai destinatari indicati al punto seguente.
Eventuali risorse residue relative a precedenti assegnazioni dovranno
essere integrate alle presenti e utilizzate secondo le indicazioni contenute nelle presenti Linee di Indirizzo.
DESTINATARI
• Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97:
• Apprendisti che devono proseguire il percorso già avviato negli anni
precedenti;
• Apprendisti assunti in aziende appartenenti ai settori che non hanno
ancora disciplinato l’apprendistato ai sensi del d.lgs. 276/03;
• Apprendisti la cui data di assunzione sia precedente alla sottoscrizione del CCNL recante la disciplina dell’apprendistato ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. 276/03;
• Apprendisti in diritto-dovere di istruzione e formazione ai sensi delle
“Linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia, in diritto dovere di istruzione e formazione per
l’anno formativo 2004/2005” approvate con D.G.R. n. VII/18056 del 2
luglio 2004.
• Apprendisti assunti ai sensi dell’art.49 del d. lgs. 276/03:
Apprendisti la cui data di assunzione sia successiva alla sottoscrizione
del CCNL recante la disciplina dell’apprendistato ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. 276/03.
• Tutor aziendali
Tutor appartenenti ad aziende che applicano sia l’art. 16
della l. 196/97, sia l’apprendistato professionalizzante
di cui all’art. 49 del d.lgs. 276/03.
AZIONI AMMISSIBILI
AZIONI RIVOLTE ALLE PERSONE
Con riferimento alle “Linee d’indirizzo e direttive per l’offerta di formazione professionale della Regione Lombardia per l’anno formativo 2004-5”
i dispositivi provinciali devono prevedere azioni afferenti alle seguenti
tipologie formative:
- 2.C Corsi di formazione per apprendisti per l’espletamento del dirittodovere di istruzione e formazione ai sensi delle “Linee di indirizzo e direttive per la formazione esterna degli apprendisti, assunti in Lombardia,
in diritto dovere di istruzione e formazione per l’anno formativo
2004/2005” approvate con D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004;
- 6.C Formazione esterna per apprendisti extra obbligo - rivolte ad
apprendisti assunti sia ai sensi della legge 196/97 sia ai sensi dell’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 49 del d.lgs 276/03.
123
RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
Le Province devono predisporre un’offerta di formazione esterna, totalmente o parzialmente comune, laddove possibile, ai percorsi per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 16 della legge 196/97 e per apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs 276/03.
FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
Fermo restando quanto previsto dal quadro normativo di riferimento
per quanto attiene alla formazione degli apprendisti assunti ai sensi della L. 196/97 e successivi decreti attuativi, e quanto indicato dai CCNL di
riferimento, nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del DLgs
276/03, i dispositivi provinciali devono essere predisposti in considerazione di tre diverse configurazioni di formazione formale degli apprendisti:
FORMAZIONE DEGLI APPRENDISTI
a. FORMAZIONE FORMALE INTERAMENTE
SVOLTA ALL’ESTERNO DELL’AZIENDA
ATTRAVERSO STRUTTURE ACCREDITATE
PRESSO LA
REGIONE LOMBARDIA;
b. FORMAZIONE
INTERNA ALL’AZIENDA,
INTEGRATA DA APPORTI ESTERNI ALL’AZIENDA;
c. FORMAZIONE
FORMALE
INTERAMENTE SVOLTA
ALL’INTERNO DELL’AZIENDA.
DESTINATARI
Apprendisti assunti ai sensi di: - art. 16
della l. 196/97; - art. 49 del d.Lgs. 276/03
nel caso in cui l’impresa non dichiari il
possesso della capacità formativa individuata
sulla base dei requisiti e dei criteri fissati
dalla contrattazione collettiva di settore.
Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49
del D.Lgs. 276/03 nel caso in cui l’impresa,
pur essendo in possesso della capacità
formativa interna, ritenga necessario integrare
tale capacità attraverso il sostegno
di capacità formative esterne all’azienda.
Apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49
del d.lgs. 276/03 nel caso in cui l’impresa
abbia capacità formativa interna, individuata
sulla base dei requisiti e criteri fissati
dalla contrattazione collettiva di settore.
2000/2005
La formazione degli apprendisti sarà assicurata dalle Province sulla
base delle regole gestionali previste nei documenti procedurali amministrativi e contabili di prossima emanazione.
Formazione dei tutor aziendali
La Provincia assicura la formazione dei tutor aziendali nel rispetto di
quanto indicato nel D.M. 22 del 28/02/2000.
La formazione è destinata a tutor appartenenti sia ad aziende che
applicano l’art. 16 della l. 196/97, sia ad aziende che applicano l’art.
49 del d.lgs 276/03, indipendentemente – in questo secondo caso –
dalla modalità di formazione formale scelta.
Nel caso di corsi di formazione rivolti a tutor appartenenti ad aziende
che applicano l’apprendistato professionalizzante, le Province devono
provvedere ad integrare il percorso formativo secondo quanto eventualmente previsto dai CCNL di riferimento e mediante azioni di assistenza individualizzata.
AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
Una quota massima, pari al 10% del finanziamento approvato, può essere destinata ad azioni di accompagnamento complementari all’attuazione dei percorsi formativi.
Tali azioni possono essere finalizzate:
- alla promozione dell’apprendistato;
- alla gestione degli interventi programmati;
- alla diffusione/comunicazione delle proposte formative
- al miglioramento degli interventi;
- alla standardizzazione delle procedure;
- alla diffusione delle buone prassi sperimentate.
TIPOLOGIE DI AZIONE E DI PROGETTO
Al fine di assicurare massima flessibilità attuativa, i dispositivi provinciali
possono prevedere la realizzazione di più tipologie di azioni formative
(azioni corsuali, azioni formative a catalogo modulare, formazione a
domanda individuale) e diverse tipologie di progetto (progetti quadro,
progetti corsuali, voucher).
Le singole Province, di concerto con le parti sociali, definiscono le tipologie formative e di progetto in considerazione delle priorità locali.
124
l’ Apprendistato in provincia di Pavia
SOGGETTI ATTUATORI
I dispositivi provinciali sono rivolti a istituzioni formative, singole o associate (in A.T.S.) aventi proprie sedi operative nella provincia di riferimento, accreditate per le tipologie SF1, SF2 o SF3 ai sensi della D.G.R. n.
6251/01 “Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di orientamento” e s.m.i. (D.G.R. n. 13083 del 23/05/2003, D.D.G.
n. 8498 del 26/05/2003 e D.G.R. n. 19867 del 16/12/2004).
Per le azioni rivolte ad apprendisti in DDIF ai sensi della D.G.R. n. VII/18056
del 2 luglio 2004 è obbligatorio l’accreditamento nella tipologia SF3.
SPESE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le spese relative alle seguenti azioni:
1. formazione esterna degli apprendisti:
• “formazione esterna all’azienda” (modalità “a”), con durata definita
dal quadro normativo di riferimento (nel caso di apprendisti assunti ai
sensi della l. 196/97) o dalle previsioni contrattuali (nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 276/03);
• “formazione integrata” (modalità “b”) per un massimo del 40% del
monte ore/anno di formazione previsto dal CCNL, nel caso di apprendisti assunti ai sensi dell’art.49 del d.lgs. 276/03;
2. formazione/assistenza dei tutor aziendali, per una durata complessiva massima di 20 ore per singolo tutor, da realizzarsi secondo le modalità seguenti:
• corsi “in gruppo” di formazione “obbligatoria” con durata definita dal
D.M. 28 febbraio 2002, n. 22 (nel caso dei tutor di aziende che applicano il contratto di apprendistato ai sensi della l. 196/97) o dalle previsioni contrattuali (nel caso della formazione dei tutor di aziende che applicano il contratto di apprendistato ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs.
276/03);
• formazione/assistenza individualizzata nel caso della formazione dei
tutor di aziende che applicano il contratto di apprendistato professionalizzate e ricorrono alla “formazione integrata” (modalità “b”) o alla
“formazione interna” degli apprendisti (modalità “c”). L’assistenza individualizzata è finalizzata alla predisposizione del piano formativo individuale (in base al bilancio delle competenze dell’apprendista), al monitoraggio delle attività formative e alla verifica e attestazione del percorso formativo dell’apprendista.
Al finanziamento della formazione degli apprendisti (di cui al punto 1.)
deve essere destinata una quota di valore non inferiore al 70% del finanziamento assegnato alle province.
Nell’ambito della quota destinata ad azioni di sistema ed accompagnamento, è possibile destinare, nel caso di progetti quadro, una quota di valore massimo pari al 10% del finanziamento ad azioni di sostegno e qualificazione, quali attività di promozione, studi metodologici,
monitoraggio, valutazione e pubblicazione dei risultati.
La compartecipazione finanziaria delle imprese ai costi della formazione pubblica esterna potrà essere considerata elemento di valutazione
dei progetti.
DATA AVVIO E TERMINE ATTIVITÀ
In osservanza dei termini indicati dal Decreto Direttore Generale
U.C.O.F.P.L. n. 407 del 12/12/05, le Province devono provvedere alla predisposizione dei dispositivi entro il 28/02/2007 ed all’avvio delle attività
entro il 30/04/2007; le attività dovranno concludersi entro il 30/06/2008
e le Province dovranno presentare alla Regione dettagliata relazione e
rendicontazione entro il 30/09/2008.
PARAMETRI DI COSTO
Per il calcolo dei preventivi i dispositivi provinciali devono attenersi ai parametri massimali sotto indicati, distinti per tipologia di ente, per quanto
riguarda le azioni rivolte sia agli apprendisti sia ai tutor aziendali:
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RAPPORTO
DI MONITORAGGIO
FORMAZIONE ESTERNA PER APPRENDISTI
Per il calcolo del costo di ogni progetto devono essere utilizzate le seguenti formule:
COSTO TOTALE PROGETTO = SOMMA DEL COSTO DI CIASCUNA AZIONE FORMATIVA
+ COSTO AZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO
COSTO ORARIO MAX
VALORE
ATTESO
ALLIEVI
ORGANISMI
ACCREDITATI
2000/2005
CFP PUBBLICI
TRASFERITI
Dove:
15
€ 90,00
Per moduli trasversali
Per la formazione del tutor
aziendale
(La formazione dei tutor e il
relativo parametro è riferito
a tutte le tipologie vigenti
di contratto di apprendistato
€ 60,00
8
€ 90,00
€ 60,00
Per moduli professionalizzanti
Per progetti corsuali
1
€ 50,00
€ 40,00
Formazione/assistenza
individualizzata tutor
VALORE ATTESO ALLIEVI
la singola classe
(col. B) è il parametro massimale di costo orario
COSTO ORARIO
I parametri sopraindicati riferiti esclusivamente alla formazione degli
apprendisti costituiscono valore di riferimento anche nel caso di finanziamento delle attività formative mediante voucher (da assegnarsi al
singolo apprendista).
MODALITÀ E CRITERI PER LA CERTIFICAZIONE
DEL PERCORSO FORMATIVO
La certificazione del percorso formativo formale “esterno” (presso l’organismo formativo accreditato) avviene mediante:
• attestato provinciale di frequenza, anche ai fini del riconoscimento
dei crediti formativi agli apprendisti che non conseguono la qualifica
finale;
FORMAZIONE ESTERNA RIVOLTA ESCLUSIVAMENTE
AD APPRENDISTI IN DIRITTO-DOVERE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE
(ai sensi della D.G.R. n. VII/18056 del 2 luglio 2004)
A.
B. COSTO ORARIO MAX
VALORE
ATTESO ALLIEVI
ORGANISMI
ACCREDITATI
CFP PUBBLICI
TRASFERITI
8
€ 90,00
€ 60,00
= costo orario x numero ore
(col. A) è il numero minimo obbligatorio per attivare
COSTO AZIONE FORMATIVA
• certificazione delle competenze, funzionale all’accertamento del
possesso, da parte dell’apprendista, delle competenze acquisite in un
percorso di formazione formale.
La certificazione dovrà essere registrata sul Libretto formativo del cittadino, secondo quanto sarà definito in attuazione del Decreto Interministeriale 10 ottobre 2005.
ATTESTATO DI FREQUENZA
• riporta il numero di ore di formazione formale frequentate;
• deve essere predisposto annualmente nonché consegnato all’ap-
prendista e in copia all’azienda;
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l’ Apprendistato in provincia di Pavia
• affinché il percorso formativo (modulare o corsuale) possa conside-
rarsi riconoscibile ai fini della attestazione di frequenza, il numero di ore
di formazione formale frequentata non deve risultare inferiore all’80%
del numero di ore previste dal percorso stesso.
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
• per competenza acquisita si intende il possesso verificato delle abili-
tà, conoscenze, comportamenti ed altre risorse individuali che, insieme, permettono alla persona l’efficace presidio di un compito o attività complessa correlata al profilo formativo;
• la certificazione delle competenze acquisite in percorsi di formazione
formale esterna finanziata con atti provinciali si realizza attraverso il
coinvolgimento diretto delle Province e delle strutture formative secondo procedure da definire a livello regionale.
INDICAZIONI PROCEDURALI
La Regione costituisce un apposito “Tavolo Tecnico”, composto da re-
ferenti regionali, provinciali e delle parti sociali. In accordo con le Province ed il Tavolo Tecnico, predisposti gli indirizzi regionali, la Regione
adotta gli strumenti e le azioni di monitoraggio, valutazione e miglioramento del sistema.
Le Province adottano i dispositivi sulla base degli indirizzi regionali e della
programmazione provinciale. La programmazione provinciale è definita
sulla base delle caratteristiche del sistema delle imprese e dei bisogni di
formazione dei giovani ed è prodotta attraverso un processo di concertazione all’interno delle Commissioni provinciali per il lavoro.
L’organizzazione dell’offerta formativa è impostata secondo criteri che
garantiscono la massima capillarità su tutto il territorio di competenza
e, per quanto attiene gli apprendisti assunti ai sensi della l. 196/97, deve, altresì, tener conto della dislocazione territoriale delle imprese al fine
di agevolare la frequenza alle attività formative (A tale proposito si dovrà
applicare un parametro di distanza massima, definito tra i 30 e i 50 chilometri in dipendenza della rete dei trasporti pubblici localmente disponibile, da calcolarsi considerando la via più breve tra il comune in cui
lavora l’apprendista e il comune sede dell’Agenzia formativa.)
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Rapporto_monitoraggio_2000-2005