Piazza Pitagora N. 627 ANNO XXXVII Edito da SEDIVA srl - P.zza Pitagora 10 - 00197 Roma - Tel. 06808991 (r.a.) - Fax 0680899879 (r.a.) Reg. Trib. Roma n. 16306 del 7/4/1976 – e-mail: [email protected] (per i quesiti: [email protected]) Roma, 30 novembre 2012 a cura dello “Studio Associato Bacigalupo-Lucidi” In questo numero: LE SEDIVA NEWS DAL 23 NOVEMBRE AD OGGI L’interrogazione parlamentare sul concorso e le 23/11/2012 28/11/2012 L’utilizzo di false schede carburante è reato (stefano civitareale) criticità nei bandi regionali - QUESITO (gustavo bacigalupo) 26/11/2012 Inquadramento e patto di prova – QUESITO 28/11/2012 La farmacia e il rialzo dell’iva - QUESITO 29/11/2012 Riforma del lavoro: le “partite Iva” che operano nella farmacia (giorgio bacigalupo) 30/11/2012 L’inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario (marco porry) 26/11/2012 27/11/2012 La responsabilità del farmacista per i nuovi servizi di assistenza domiciliare e socio-sanitaria integrata – QUESITO (stefano civitareale) Semplificazioni fiscali: l’Agenzia delle Entrate dirama le istruzioni operative per la remissione in bonis (franco lucidi) (roberto santori) (gustavo bacigalupo) gestione associata” crediamo che non vi siano (mai state) incertezze, e anche qui i bandi stanno facendo il loro dovere: ciascun concorrente va “valutato” come se partecipasse individualmente, per poi procedere alla somma aritmetica tra i punteggi di coloro che concorrono in associazione, nel limite del “punteggio massimo previsto… rispettivamente per ciascuna voce”. I “tetti” sono naturalmente quelli relativi sia alle due categorie-base (esercizio professionale e studi e carriera), perciò rispettivamente 35 punti e 15 punti, sia alle singole voci (voto di laurea max 1 punto, ecc.). L’interrogazione introduce l’esempio (più o meno come la Lombardia) di due collaboratori con otto anni di servizio che, associandosi, raggiungono il punteggio massimo di 35 punti superando il concorrente che partecipa individualmente con venti anni di collaborazione; pensiamo che le cose stiano proprio così, per quanto possa comprensibilmente far storcere il naso il grandissimo favore con cui l’art. 11 guarda alle partecipazioni “per la gestione associata”; ma questo francamente era chiaro sin dall’inizio e pienamente in linea anche per questo verso con le finalità espresse dell’art. 11 (il cui incipit, non va mai dimenticato, recita: “al fine di favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti…”), ed è dunque vero che i “favoriti”, ancor più dopo l’abbattimento della barriera dei 40 anni, siano appunto i candidati che concorrano insieme (soprattutto se si assoceranno guardando alla complementarietà dei rispettivi titoli di studio e di carriera). Sul terzo punto di domanda – riguardante la maggiorazione del 40% per i titolari e collaboratori di parafarmacia – nutriamo le stesse perplessità del Sen. Andria e ne abbiamo parlato diffusamente nel ns. commento al “bando unico” (v. Sediva news del 26/10/2012: “Il bando unico del concorso straordinario”), cui pertanto rinviamo. Anche sul rischio che la pubblicazione, sfalsata nel tempo, dei vari bandi regionali (e di Trento e Bolzano) possa rendere disagevole la scelta dei concorrenti sui due concorsi cui partecipare, siamo abbastanza d’accordo; è vero che un problema del genere si poneva sotto qualche aspetto anche nei concorsi precedenti fin quando la partecipazione individuale è stata circoscritta a tre concorsi, ma qui - trattandosi in pratica (ma anche nella ratio dell’art. 11) di un unico maxi-concorso straordinario – sarebbe stata certo auspicabile la massima contestualità. I bandi stanno comunque vedendo via via la luce e il “danno” per i candidati non dovrebbe perciò rivelarsi eccessivo, specie se qualcuno (il Ministero o la Conferenza delle Regioni) si farà parte diligente perché sia quanto più possibile contestuale almeno la pubblicazione sui Bur delle graduatorie e quindi anche l’interpello dei “candidati vincitori”. Non vediamo invece il rischio che sia “possibile ottenere valutazioni molto differenti degli stessi titoli in Regioni diverse”, perché non ci pare vi sia in realtà quella “forte discrezionalità” delle Commissioni che paventa l’interrogazione, men che meno per “numerose voci del D.P.C.M. n. 298 del 1994”. Infine, tornando alle criticità da noi illustrate nella citata Sediva news del 26/10/2012, temiamo di non poter fare grandi passi indietro, nonostante i bandi regionali si stiano più o meno perfettamente omologando al “bando unico” (del resto approvato dalla Conferenza delle Regioni) e tutti per di 1 - LE SEDIVA NEWS DAL 23 NOVEMBRE AD OGGI 23/11/2012 - L’interrogazione parlamentare sul concorso e le criticità nei bandi regionali - QUESITO Vorremmo conoscere il Vs. parere sui dubbi espressi in ordine ai bandi regionali dal Sen. Andria in una recente interrogazione parlamentare; inoltre, vorremmo ulteriori dettagli sugli aspetti di illegittimità che avete ravvisato nel bando unico. Abbiamo letto anche noi il testo di quell’interrogazione al Ministro della Salute con riguardo “ai requisiti di idoneità alla titolarità di farmacia, alla valutazione dei punteggi dei farmacisti che partecipano al concorso in associazione, alla maggiorazione del 40% per titolari e collaboratori di parafarmacia ai sensi della legge n. 221 del 1968 e ai tempi di emanazione dei bandi Regionali”. Possiamo quindi passarlo in rassegna rapidamente. Quanto all’“idoneità” (che si consegue, come noto, a seguito di concorso o per effetto del compimento del biennio di pratica), ci pare che già l’enunciazione sub a) del comma 3 dell’art. 11 (“…in qualunque condizione professionale si trovino”) possa rispondere adeguatamente al quesito, perché esprime un principio generale che impone di leggere tutto il resto con lo sguardo ben fermo su di esso e di ritenere pertanto non ammessi a partecipare al concorso straordinario soltanto i farmacisti che ne siano espressamente esclusi dall’art. 11 o per effetto di altre disposizioni di legge o di regolamento con questo compatibili (valga per tutte quella di cui all’art. 12, quarto comma, della l. 475/68 che impedisce tuttora la partecipazione a chi abbia ceduto la farmacia da almeno dieci anni) Inoltre, sarebbe del tutto irragionevole, oltre che in evidente contrasto con le finalità stesse del concorso straordinario, pretendere il possesso da parte del concorrente di un requisito che non è invece richiesto a tutti i candidati che partecipino a un concorso ordinario (bandito sia prima che dopo il dl. Crescitalia). Il concorrente, quindi, non deve essere necessariamente “idoneo” (in uno dei due modi appena ricordati) e riteniamo perciò corretto che nessuno dei bandi di concorsi sinora pubblicati abbia inserito l’”idoneità” tra i “requisiti per l’ammissione al concorso”. Invece, sull’altro aspetto della questione - quello sul conseguimento, o meno, dell’”idoneità” da parte dei concorrenti in dipendenza della loro partecipazione al concorso straordinario – bisogna distinguere: chi risulterà assegnatario di una sede - beninteso accettandola e assumendone poi la titolarità - conseguirà di diritto l’”idoneità” ai sensi del II comma dell’art. 12 della l. 475/68 (e per la verità non vediamo come si possa pensare diversamente…); non così per gli altri, dato che, pur risultando in astratto anche loro “utilmente graduati” (perché anche il millesimo in graduatoria potrebbe ipoteticamente vedersi assegnare una sede…), un concorso per soli titoli non permette che ne possano discendere concorrenti “idonei”. In sostanza, dovrebbe diventare “idoneo” soltanto chi all’esito, in prima o in successiva battuta, della graduatoria – consegua in via definitiva una farmacia. Sui modi di valutazione dei punteggi dei farmacisti partecipanti “per la 1 più integrando quest’ultimo con l’ulteriore profilo, non meno critico, dei sei mesi per l’apertura della farmacia. Restano per noi quindi altrettanti punti deboli dei bandi, e quindi anche delle graduatorie che verranno (impugnabili però, unitamente al rispettivo bando di concorso, soltanto ove lo consenta la c.d. prova di resistenza): a) l’aver circoscritto al “decennio precedente” e ai “cinque anni precedenti”, ai fini della valutazione, rispettivamente le “pubblicazioni” e i “titoli di aggiornamento professionale”; b) l’affermazione di un obbligo per gli “interpellati” di “indicare, a pena di esclusione dalla graduatoria, in ordine di preferenza, un numero di sedi messe a concorso pari al numero della propria posizione in graduatoria” (anche se praticamente i concorrenti finiranno per attenervisi); c) il richiamo per i titolari e i collaboratori di parafarmacia, come appena ricordato, delle “medesime condizioni di cui all’art. 9 della l. 221/68”; e, infine, d) la previsione della mancata “apertura dell’esercizio farmaceutico” (così la Liguria) entro sei mesi (o 180 giorni, secondo i bandi) dall’accettazione (o dall’assegnazione, secondo i bandi) della sede farmaceutica come “causa di esclusione” (ad es. Liguria, Toscana e Veneto) dalla graduatoria e/o di decadenza dall’assegnazione, ovvero – ma probabilmente è lo stesso - come motivo di reinclusione della sede (ad es. Lombardia) tra quelle da assegnare “scorrendo la graduatoria”, mentre una Regione (il Lazio), non volendo forse spingersi espressamente fin lì, si è limitata pilatescamente a introdurre la prescrizione (anch’essa tuttavia, proprio come le altre, non rinvenibile – se escludiamo la Toscana di cui diremo subito – da nessuna parte) che “la sede assegnata dovrà essere aperta improrogabilmente entro 6 mesi dall’accettazione della stessa”, senza comunque enunciare in termini inequivoci (a parte quel dubbio “improrogabilmente”) le conseguenze della sua inosservanza. Personalmente noi vediamo proprio nell’apposizione di un termine decadenziale (o simile) – sconosciuto all’assetto normativo - per l’apertura della farmacia il momento più fragile dei bandi pubblicati fino a questo momento, anche se qui il padre di tutti i bandi non è stato quello “unico” (il cui art. 11 evoca sub d) semplicemente le sedi “non aperte nei termini”, ma quali siano questi “termini” niun lo sa…), bensì quello toscano che ha potuto muoversi in questa direzione richiamando legittimamente l’art. 14 della l.r. 16/2000, ovviamente però inapplicabile altrove; invece, come stiamo vedendo, tutte le altre Regioni hanno pensato bene di seguire acriticamente anche questa volta il loro indiscusso capo-branco, non rendendosi quindi minimamente conto di quel che potrà derivarne. È vero peraltro che l’assegnazione di una sede farmaceutica, seguita dall’accettazione del suo vincitore, non ne esclude in principio il reinserimento, in tempi più o meno ravvicinati, tra le sedi oggetto di successivi interpelli, ma questo può conseguire soltanto a specifiche vicende che – per espressa previsione legislativa (proprio come quella toscana) o regolamentare – “equivalgano” ex art. 9 Dpr. 1275/71 a “rinuncia all’assegnazione”, ovvero impediscano, “esauriti gli adempimenti” di cui allo stesso art. 9, il rilascio del provvedimento di autorizzazione in via definitiva all’esercizio della farmacia. Ben diversamente, l’introduzione di una “causa di esclusione dalla graduatoria” (o come altrimenti è definita nei vari bandi) così nuova di zecca rischia seriamente – se applicata – di aprire l’ennesimo fronte di contenzioso di cui certo faremmo volentieri a meno. (gustavo bacigalupo) 26/11/2012 - Inquadramento e patto di prova – QUESITO Una farmacia che voglia assumere un nuovo farmacista, che ha già 2 anni di anzianità nella qualifica conseguita presso altre farmacie, deve obbligatoriamente assumerlo nel livello 1 (> 2 anni) oppure potrebbe inizialmente assumerlo nel livello 1 (diciamo come livello di ingresso per 1 – 2 mesi) per avere la possibilità di “provarlo” e assicurarsi che nella propria farmacia si trovi bene sia a livello operativo/lavorativo (con i turni adottati) che con i colleghi di lavoro...? qualificata ad es. di 25 mesi presso altra farmacia) dell’indennità speciale quadri, la risposta non può che essere positiva in quanto l’art. 4 del CCNLDipendenti da farmacie private, in ordine a tale indennità, recita testualmente “Ai fini del calcolo dei 24 mesi di servizio in qualità di farmacista... omissis... si terrà conto anche del servizio prestato presso altre farmacie, nella stessa qualifica, in base alle attestazioni del libretto di lavoro o, comunque, documentabile dal farmacista collaboratore”. Il periodo di prova - Il periodo o patto di prova è una condizione - che può essere apposta al contratto di lavoro - con la quale si subordina il carattere definitivo dell’assunzione al superamento appunto del periodo di prova previsto dalle parti. In questo periodo le parti sono però libere di recedere dal rapporto di lavoro senza alcuna giustificazione, ma, si badi bene, il patto di prova – perché sia valido - deve risultare da atto scritto. Quindi, senza tener conto degli anni prestati dal farmacista presso altre farmacie, Lei ha la facoltà di apporre il patto di prova e perciò anche quella di recedere durante o alla fine del periodo stesso. (marco porry) 26/11/2012 - La responsabilità del farmacista per i nuovi servizi di assistenza domiciliare e socio- sanitaria integrata - QUESITO Il farmacista risponde, e in che modo, dei danni eventualmente causati alla clientela da un professionista sanitario incaricato dalla farmacia? I farmacisti che intendono attivare nel proprio esercizio prestazioni di assistenza domiciliare e socio-sanitaria integrata (previste dal D.Lgs. 153/2009) devono in realtà valutare attentamente anche i profili di responsabilità civile che ne possono derivare. Infatti, se dal punto di vista penale la responsabilità è personale - e pertanto è e resta del solo operatore sanitario (infermiere, fisioterapista, o altra figura) che esegue materialmente la prestazione a favore del cliente della farmacia, sia pure in nome e per conto di quest’ultima - dal punto di vista civilistico le cose cambiano, perché, secondo un consolidato principio del nostro ordinamento (art. 1228 c.c. “responsabilità per fatto degli ausiliari”), quando ci si avvale dell’opera di un terzo nell’esecuzione di una prestazione al pubblico, si risponde dei danni eventualmente da questi provocati, anche quando con il terzo non intercorra un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato ma, poniamo, un contratto di prestazione di servizi. Del resto è proprio quest’ultimo lo schema comunemente utilizzato dalle farmacie per acquisire le prestazioni di tali professionisti sanitari, anche se con l’interposizione, talora, di altre strutture - società o cooperative - con funzione di “collocamento”. In sostanza, quando si utilizza una terza persona per l’esecuzione di una prestazione, come ci si giova dei risultati positivi, così si risponde per l’appunto di eventuali danni da costui provocati. E’ perciò evidentemente opportuno che la farmacia che voglia operare nel settore provveda anche a garantirsi un’adeguata copertura assicurativa. (stefano civitareale) 27/11/2012 - Semplificazioni fiscali: l’Agenzia delle Entrate dirama le istruzioni operative per la remissione in bonis Il dl. 16/2012 convertito con l. 44/2012 (il c.d. “decreto fiscale”) ha introdotto anche numerose semplificazioni per i cittadini e per le imprese. Una delle più importanti è senz’altro la c.d. “remissione in bonis” che si presenta, a tutti gli effetti, come una nuova forma di ravvedimento operoso. Infatti, in tutti quei casi in cui per l’accesso ad un beneficio di natura fiscale, ovvero ad un regime opzionale, sia necessaria una preventiva comunicazione e tale adempimento sia stato trascurato, viene data la possibilità di rimediare effettuando ora per allora la comunicazione omessa “entro la prima dichiarazione utile” (come si esprime la norma), cioè entro il termine di presentazione della prima dichiarazione fiscale da presentare successivamente al termine previsto per la comunicazione stessa, ed effettuando il pagamento della sanzione di 258 euro. Tutto questo purché, beninteso, ricorrano nel caso i requisiti per accedere a quell’agevolazione e/o a quel regime opzionale e nelle more del ravvedimento non siano già iniziate da parte del Fisco verifiche, controlli e/o altre attività di accertamento. Questo nuovo particolare tipo di ravvedimento è applicabile, tuttavia, ai soli casi in cui la comunicazione omessa sia prescritta dalla legge a pena di decadenza come, ad esempio, la comunicazione per l’opzione per la determinazione dell’Irap in base al bilancio per le farmacie (sia imprese individuali che società di persone): la sua mancanza, infatti, impedisce l’applicazione del regime prescelto nonostante la farmacia abbia concretamente liquidato l’imposta in base ad esso; in altre parole, in tali evenienze il “comportamento concludente” del contribuente non vale a sanare l’omissione della comunicazione. L’opportunità che viene offerta non è quindi di poco conto, perché il mancato adempimento - che prima era irrimediabilmente sanzionato con Il quesito merita un approfondimento su due aspetti fondamentali del rapporto di lavoro. L’inquadramento – In primo luogo, il farmacista qualificato, con anzianità inferiore o superiore ai due anni, deve obbligatoriamente essere inquadrato al primo livello del contratto di riferimento; pertanto, in merito al livello di classificazione non vi è alcuna differenza se il farmacista sia un “veterano” o un “novizio”, se non dal punto di vista della c.d. I.S.Q. (che è l’“indennità speciale quadri”). Infatti, tale riconoscimento giuridico viene attribuito, in funzione della professionalità acquisita e delle responsabilità connesse con l’esercizio della professione di farmacista, solo al direttore di farmacia e al farmacista collaboratore dopo 24 mesi di servizio nella qualifica. Ora, se la Sua domanda riguarda – come ci pare - il riconoscimento al farmacista (neo-assunto presso la Sua farmacia ma con esperienza 2 l’inefficacia della scelta operata e con tutte le possibili conseguenze del caso – oggi potrà essere ravveduto, appunto, nei termini appena richiamati. L’Agenzia delle Entrate chiarisce inoltre che, in sede di prima applicazione, il termine entro cui regolarizzare le omissioni effettuate nell’anno 2012 sia quello del prossimo 31 dicembre anche per le omissioni che, verificatesi prima del 1° ottobre 2012, si sarebbero dovute regolarizzare proprio entro il 1° ottobre (termine per la prima dichiarazione utile). Dunque, per tornare al nostro esempio, la farmacia che abbia optato dall’anno 2012 per la determinazione dell’Irap in base al bilancio, ma abbia omesso di inviare la comunicazione entro i 60 giorni dall’inizio del periodo di imposta (1° marzo 2012), potrà ora rimediare all’errore comunicando l’opzione entro il 31 dicembre 2012 e versando la sanzione di 258 euro, purché, come accennato, non sia stata nel frattempo raggiunta da controlli e/o accertamenti da parte dei Fisco riguardanti anche quell’adempimento. (franco lucidi) 28/11/2012 - L’utilizzo di false schede carburante è reato La Suprema Corte è tornata recentemente (Cass. n. 912 del 13/1/2012) a occuparsi della scheda carburante. Già in passato aveva rilevato la necessità di una corretta e completa compilazione della scheda - ivi compresa la firma di convalida del gestore dell’impianto di distribuzione (v. Sediva News del 01/02/2008) - ai fini della sua idoneità alla detrazione/deduzione del relativo costo ai fini dell’iva/imposte dirette. Ora però, con la sentenza che commentiamo, la Corte rivolge un “monito” ancora più pesante a tutti gli utilizzatori del documento, perchè stabilisce che l’uso di schede carburante “false” rappresenta un comportamento penalmente sanzionabile, essendo assimilato all’utilizzo di documenti per operazioni inesistenti al fine appunto di evadere le imposte sui redditi e l’Iva. Nella fattispecie, la falsità dei documenti era emersa proprio dalle verifiche del consumo medio di carburante, dato che dall’esame dei dati relativi ai rifornimenti indicati nelle schede carburante incriminate era emerso che il mezzo utilizzato aveva un consumo medio per chilometro macroscopicamente superiore a quello dichiarato dalla casa automobilistica di produzione; inoltre, i gestori presso cui erano stati effettuati i rifornimenti avevano disconosciuto le firme di convalida e, infine, erano stati effettuati rifornimenti in giorni in cui gli impianti risultavano chiusi (!). Insomma, vista la crescente attenzione sull’argomento da parte degli uffici fiscali e della stessa giurisprudenza, bisognerà avere sempre cura di far compilare ad ogni rifornimento correttamente la scheda carburante facendola sottoscrivere dal titolare della pompa di benzina, dando quindi un taglio – per intenderci - alla pessima abitudine del “fai-da-te”. (stefano civitareale) 28/11/2012 - La farmacia e il rialzo dell’iva - QUESITO Quali conseguenze si avranno per la farmacia a seguito dell’aumento dell’IVA deciso dal recente decreto governativo? - che il corrispettivo della collaborazione – anche se liquidato da più soggetti riconducibili però allo stesso centro d'imputazione di interessi costituisca più dell'80% dei corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di un anno solare; - che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro (anche non esclusiva) presso una sede del committente. Verificandosi almeno due di tali presupposti, l’attività lavorativa non si riterrà più prestata come “partita Iva” ma rientrerà nel quadro di un vero e proprio contratto di lavoro parasubordinato (a meno che, s’intende, la presunta “collaborazione” non venga colpita, come vedremo subito, addirittura dalla “sanzione” della conversione in rapporto di lavoro dipendente sin dall’origine). Dunque, il committente, per evitare la “trasformazione”, dovrà porre cura particolare soprattutto alla durata della prestazione (massimo otto mesi nell’anno solare) e sulla retribuzione effettivamente corrisposta al collaboratore (non superiore all’80% di quella da lui complessivamente percepita nello stesso anno solare). La farmacia, nel caso in cui venga messa in discussione la validità del “rapporto a partita Iva”, dovrà fornire pertanto la prova contraria in ordine alla sussistenza di almeno due dei tre indici/condizioni di cui ai punti a), b) e c). Tale onere, tuttavia, viene meno – e la prestazione resta quindi svolta da una “partita Iva” -quando l’attività lavorativa abbia ambedue le caratteristiche sotto indicate sub 1) e 2), ovvero, in ogni caso, quando ricorra quella sub 3) e precisamente: 1) presenti elevate competenze teoriche maturate mediante percorsi formativi ovvero capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso le esperienze effettuate sul campo, cioè nell’espletamento delle attività lavorative; 2) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile (euro 18633,00) ai fini del versamento dei contributi previdenziali previsti per la gestione artigiani e commercianti; 3) sia svolta nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione a un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni (tali attività saranno comunque individuate dal Ministero del lavoro entro il 18 ottobre 2012). Quindi, se teniamo conto di tali presupposti, possiamo affermare che nessun problema può derivare nel concreto dall’avvio e/o conservazione di rapporti “a partita iva” con un farmacista, trattandosi di un iscritto ad un ordine professionale (sempre che naturalmente egli svolga la sua attività professionale perché, diversamente, la collaborazione ricadrebbe nell’ambito dei co.co.co., quando l’oggetto fosse ad es. la realizzazione di un progetto di sviluppo/riorganizzazione del settore profumeria della farmacia). Massima attenzione va invece prestata alle eventuali “partite iva” non farmacisti (ad es. un tariffatore o contabile), dato che sarebbe evidentemente onerosa la conversione del loro rapporto in co.co.co., derivandone in capo al committente gli obblighi contributivi. La Riforma ha previsto inoltre che, dal 18 luglio c.a. (data della sua entrata in vigore), le trasformazioni delle partite iva in co.co.co. potranno essere ritenute legittime soltanto in presenza di un progetto specifico, mancando il quale le false “partite iva” si convertiranno addirittura in rapporti di lavoro dipendente a tempo indeterminato a decorrere, per di più, dalla data della prima “fattura”. Tale previsione potrebbe certo creare notevoli problemi per quei rapporti con “partite iva” avviati prima della legge di riforma, dato che potrebbero essere privi appunto di un progetto specifico e sottoposti quindi a una doppia conversione ex lege: per gli effetti del primo comma del citato art. 69bis, infatti, questi rapporti sarebbero riqualificati come collaborazioni coordinate e continuative per poi - subito dopo – subire, in applicazione del quarto comma dello stesso articolo, e in assenza del progetto specifico, la “sanzione” della trasformazione sin dall’origine della co.co.co. in rapporto di lavoro subordinato. Ulteriore problematica da tenere sotto osservazione è l’attività dei presunti “collaboratori” ove non iscritti agli albi, qualora essa sia espletata con modalità analoghe a quelle che caratterizzano le prestazioni svolte dai lavoratori dipendenti; se pertanto, ad esempio, il “collaboratore” autonomo fosse stato assoggettato nei fatti all’onere di giustificare le assenze, di rispettare un orario di lavoro, di seguire le indicazioni del committente, ecc. (tutti indici di una subordinazione), può diventare elevato il rischio della “conversione” del rapporto in un contratto a tempo indeterminato. Le conseguenze anche sul piano economico sarebbero evidentemente, in tal caso, molto serie (ad es. oneri contributivi, differenze retributive, ferie, permessi, Tfr). Segnaliamo, da ultimo, che sono stati presentati parecchi emendamenti alla legge di riforma, e tra questi c’è anche l’allargamento a due anni (invece di L’aumento dell’IVA (ma siamo nella legge di stabilità) dal 10% all’11% e dal 21% al 22% (quella dal 10 all’11% non dovrebbe invece scattare) non intaccherà la redditività della farmacia a condizione, beninteso, che vengano prontamente adeguati i prezzi di vendita dei prodotti. Infatti, sul fronte degli acquisti la farmacia pagherà più IVA ai propri fornitori ( di merce e servizi), ma specularmente porterà in detrazione la maggior misura; sul fronte delle vendite, ne verserà di più all’Erario, perché l’IVA verrà scorporata dagli incassi applicando le aliquote più elevate, e però la maggiore imposta - è bene ribadirlo - graverà sui consumatori finali e non sulla farmacia solo a condizione, appunto, che sia aggiornato il prezzo al pubblico in conseguenza dell’aumento dell’IVA. Parimenti, nessun vantaggio e svantaggio si profila per i prodotti giacenti in magazzino, proprio per il principio della neutralità dell’imposta per gli operatori economici. (roberto santori) 29/11/2012 - Riforma del lavoro: le “partite Iva” che operano nella farmacia Ancora un tema molto importante (anche, come sappiamo, per le farmacie) su cui - nell’intento dichiarato di voler contrastare il fraudolento utilizzo delle c.d. partite Iva - è intervenuta incisivamente la Riforma Fornero, introducendo nel d.lgs. 276/2003 l’art. 69bis, che detta una serie di indici dalla cui presenza o assenza viene fatta espressamente derivare la convalida o l’esclusione di un autentico rapporto di lavoro autonomo con soggetti “a partita Iva”. In particolare, le prestazioni lavorative svolte nell’ambito delle farmacie (ad es. dai tariffatori e/o contabili a partita iva) sono considerate – salva la prova contraria fornita dal committente (la farmacia), di cui diremo subito – rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (e non rapporti intercorrenti con “partite Iva”) quando ricorrano almeno due delle seguenti condizioni: - che la collaborazione si protragga per non meno di otto mesi nell'arco di un anno solare; 3 costituire… una società ai sensi…, indipendentemente (lo stato confusionale di cui parlavamo) dal fatto di aver o non aver già conseguito l’idoneità in un precedente concorso”, il parere chiosa frettolosamente l’argomento con una perla che è l’autentico acme dell’apodittico: “tale società rileverà unicamente ai fini della gestione, perché la titolarità, per effetto della richiamata disposizione di legge (forse è lo stesso art. 11, ma non ne siamo sicuri…), resta, congiuntamente, in capo ai soci, in deroga (torna il punto dolente) alla fattispecie già prevista dall’art. 7 della l. 362/91”. L’assunto ministeriale, come si vede, passa in poche battute a fil di spada, per giunta del tutto alla bisogna, il principio della indissociabilità (sopravvissuto a tutto quel che è successo, pur se taluno teme che anch’esso abbia le ore contate) tra titolarità della farmacia e gestione dell’azienda commerciale, e questo senza il benché minimo fondamento - né letterale ma neppure logico e/o sistematico - nell’art. 11, in cui invece la tesi vorrebbe trovare, chissà come, la sua scaturigine. Ma il problema non sta tanto o soltanto nella picconata inferta così disinvoltamente al sistema, che pure è di per sé gigantesco, quanto piuttosto nel panorama di quel che brutalmente ne potrebbe derivare nell’immediato, cioè proprio con riguardo al concorso straordinario, perché in questi giorni gli aspiranti concorrenti devono fare delle scelte in qualche caso molto impegnative per la loro vita professionale e non professionale, che necessitano quindi quanto più possibile di certezze. La Federazione degli Ordini, però, dopo aver riportato asetticamente l’inopinato parere del dicastero della salute, tratteggia subito dopo questo panorama ma a tinte forse addirittura più fosche degli stessi intenti del suo estensore, assumendo che “l’interpretazione ministeriale comporta che gli associati, pur potendo partecipare a due concorsi regionali, in caso di vincita in entrambe le procedure, non potranno acquisire la titolarità/contitolarità di entrambe le farmacie, in quanto ecc.”, e che inoltre “qualora un socio di società titolare di farmacia rurale sussidiata o soprannumeraria risulti vincitore, in forma individuale o associata, sarà tenuto ad uscire dalla società prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia”. Non possiamo certo escludere che tali due deduzioni – tutt’altro, del resto, che campate in aria - possano rivelarsi altrettanti postulati della tesi del Ministero, e però, rileggendo le quattro battute che la nota dedica alla vicenda, può ben darsi che la configurazione di questa molto improbabile “contitolarità” possa o debba invece ritenersi circoscritta a null’altro che alla mera finalità per la quale è stata dichiaratamente concepita, quella cioè di sottrarre la questione idoneità - per i concorrenti in forma associata vincitori di una farmacia - alle insidie, ingiustificatamente ritenute tali, del 2° comma dell’art. 7 della l. 362/91, e risolvere quindi il problema trasferendolo a piè pari, appunto con lo stratagemma della “contitolarità”, nell’alveo applicativo del secondo comma dell’art. 12 della l. 475/68. Resterebbe pur sempre, è vero, l’altro aspetto dell’asserita scissione tra titolarità/contitolarità della farmacia e gestione dell’esercizio, ma, una volta che sia ridotto ai minimi termini il peso della tesi ministeriale sul concorso straordinario, quel che dovesse sopravviverne potrebbe essere nel tempo via via sterilizzato senza far danni più che tanto. Sta di fatto, purtroppo, che i pezzi di carta riferiscono quel che abbiamo visto, allarmando comprensibilmente i concorrenti “per la gestione associata” quando partecipino o intendano partecipare – in una stessa formazione o in formazioni diverse – a due concorsi regionali, e/o siano attualmente soci di società titolari di farmacie rurali sussidiate o soprannumerarie. Tutti costoro devono infatti sapere se davvero, assunta la titolarità di una farmacia vinta in un concorso, vi decadano ove accettino quella eventualmente vinta nell’altro, oppure, come noi crediamo, possano conseguire anche la seconda titolarità sociale (secondo le regole generali conseguite al decreto-Bersani del 2006); come anche devono sapere se davvero un “socio rurale”, che consegua per concorso in forma associata un altro esercizio, sia “tenuto ad uscire dalla società (rurale) prima di acquisire la titolarità/contitolarità della nuova farmacia”, oppure, come noi crediamo, possa anche acquisire in forma sociale quest’ultima senza compromettere la conservazione della quota dell’altra. È un pasticciaccio enorme che tuttavia può sciogliere, sciaguratamente, soltanto il Ministero con una nota chiarificatrice più o meno nel senso da noi indicato; diversamente, i concorrenti per la gestione associata saranno costretti a scegliere una soluzione o l’altra, accollandosi il rischio che le Regioni (qui le commissioni non hanno ovviamente voce in capitolo) si appiattiscano una volta di più sull’ennesimo mantra ministeriale. A meno che il dietrofront che auspichiamo non arrivi con la velocità della luce direttamente in risposta a un’interpellanza parlamentare, quanto mai opportuna, presentata proprio in queste ultime ore. (gustavo bacigalupo) uno) del periodo temporale di riferimento ai fini della configurabilità delle condizioni sopra indicate sub a) e b). Staremo a vedere. (giorgio bacigalupo) 30/11/2012 - L’inquietante nota ministeriale sul concorso straordinario In data 23 novembre u.s. l’Ufficio legislativo del Ministero della Salute ha trasmesso alla Fofi il suo parere in ordine ad alcuni quesiti sul “concorso straordinario per l’assegnazione di sedi farmaceutiche”. Per la verità, sia sulle modalità di calcolo dei titoli in caso di partecipazione al concorso per la gestione associata, come anche sulle condizioni applicative ai titolari e ai collaboratori di parafarmacia delle maggiorazioni previste per i “rurali” dalla l. 221/68, il parere si limita a rinviare “alle scelte già operate dai competenti organi regionali con le formulazioni incluse nei bandi di concorso”, senza perciò aggiungere ulteriori considerazioni. Ora, sulla prima questione ci siamo intrattenuti dettagliatamente nella Sediva news del 23/11/2012, riportata all’inizio di questo stesso numero del Notiziario (“L’interrogazione parlamentare sul concorso e le criticità nei bandi regionali“) e siamo dunque perfettamente d’accordo con i bandi e con il Ministero; sulla seconda, invece, nutriamo tuttora le stesse perplessità di cui abbiamo dato conto nella Sediva news del 26/10/2012 (“Il “bando unico” del concorso straordinario”) e non ci lascia quindi del tutto tranquilli la notazione aggiunta nei bandi (“…ove sussistano le medesime condizioni di cui all’art. 9 della l. 221/68”), perché non presente nel comma 5 dell’art. 11 e pertanto passibile di censura del giudice amministrativo, come illustriamo meglio nella circostanza appena citata. Dove invece la nota ministeriale irrompe a gamba tesa sul concorso (e non solo), lasciando esterrefatto l’interprete, è quando affronta l’ultimo tema affidato alla sua meditazione, quello dell’idoneità. Sappiamo tutti di che si tratta, perché da più parti (e anche nell’interrogazione parlamentare del Sen. Andria) sono stati sollevati dubbi, da un lato, sulla necessità o meno che per partecipare il candidato debba essere (anche) idoneo e, dall’altro, sul conseguimento o meno di questo requisito da parte di tutti o alcuni o nessuno tra i concorrenti in veste individuale e/o per la gestione associata. Personalmente abbiamo sempre ritenuto questo un non problema, sembrando infatti sin dall’inizio indiscutibile una risposta negativa al primo interrogativo, quantomeno per la prescrizione generale di cui al comma 2 dell’art. 4 della l. 362/91, non contraddetta neppure indirettamente dall’art. 11; e, quanto al secondo, diventa certamente idoneo anche chi consegue la titolarità di una farmacia inclusa nel concorso straordinario (se in forma individuale, per il principio ben fermo espresso nell’art. 12, secondo comma, l. 475/68, e, se in associazione con altri, per investitura dello stesso art. 11 che ha straordinariamente previsto questa nuova forma di partecipazione), mentre così non può dirsi per gli altri concorrenti, dato che, pur risultando in astratto anche loro “utilmente graduati” (perché anche il millesimo in graduatoria potrebbe ipoteticamente vedersi assegnare una sede…), un concorso per soli titoli non permette di per sé che ne possano discendere concorrenti “idonei”. È dunque idoneo soltanto chi - all’esito, in primo o in successivo interpello, della graduatoria concorsuale – consegua in via definitiva una farmacia. La nota ministeriale ribadisce anch’essa l’assunto sia per chi partecipa individualmente che per chi concorre insieme ad altri; senonché, temendo che un ostacolo all’acquisizione di diritto dell’idoneità da parte di chi consegua la titolarità di una farmacia in forma associata possa derivare dal disposto del comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91 (“…sono soci della società farmacisti… in possesso del requisito dell’idoneità previsto ecc.”), tenta di superare il supposto impedimento riconducendo forzosamente anche i concorrenti in forma associata nella disposizione dettata per il solo titolare in forma individuale (il citato secondo comma dell’art. 12 della l. 475/68), ma così cadendo in un vero stato confusionale, perché – dal nulla e sul nulla - viene costruita, anzi poco più che abbozzata, una tesi che vedremo ora di riferire, augurandoci naturalmente (ma non ci pare) di non aver preso fischi per fiaschi. Esattamente, l’art. 11 avrebbe introdotto nel sistema – oltre alla titolarità individuale e alla titolarità sociale – una non meglio identificata contitolarità di farmacia, quindi una terza forma di titolarità che andrebbe ascritta congiuntamente a tutti (due o più) i concorrenti che abbiano conseguito in via definitiva una farmacia; di qui, essendo pure costoro dei (con)titolari di farmacia per aver “vinto il concorso”, l’acquisizione dell’idoneità anche da parte loro ex art. 12, l. 475/68, senza pertanto dover fare i conti con i fantasmi generati dal comma 2 dell’art. 7 della l. 362/91. Per giungere a una conclusione così macchinosa e contraddittoria (per dirne una, come potrebbe, non contravvenendo all’art. 7 che è lo spauracchio ministeriale, partecipare legittimamente alla formazione di una società chi a quel momento ancora non è, perché ancora non può esserlo, titolare/contitolare?), quanto anche aberrante - rispetto all’art. 11 e a tutto il resto, beninteso - e non potendo negare, perché perfino imposto dal codice civile, che anche “i titolari in forma associata potranno (in realtà: dovranno) *** 4