ELEVATORI La manutenzione delle macchine come riduzione del rischio Dott. Marchese Salvatore Francesco Ispettore del lavoro – Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria N.I.L. - Procura della Repubblica di Catania In alcuni paesi europei il 20% di tutti gli infortuni sul lavoro sono legati alla manutenzione e in diversi settori lo sono più della metà. In Europa il 10-15% degli incidenti mortali sul lavoro può essere attribuito a operazioni di manutenzione. In Italia, secondo i dati INAIL, si registrano ancora circa tre morti sul lavoro al giorno, con un numero di infortuni denunciati ogni anno che supera gli 850.000. Circa un morto su dieci risulta essere un lavoratore impiegato in attività che a vario titolo rientrano nell’ambito delle manutenzioni. La manutenzione è essenziale per prevenire i rischi sul luogo di lavoro ma, al tempo stesso, è anch'essa un'attività ad alto rischio per i lavoratori che la realizzano. Attività e procedure di manutenzione mal gestite aumentano i rischi di incidenti sul luogo di lavoro, compresi gli incidenti mortali, che interessano i lavoratori in tutti i settori di attività. In Italia, sebbene ci sia un articolato sistema sanzionatorio, a differenza di quanto avviene in altri Paesi comunitari, sembra essere ancora poco diffusa tra i datori di lavoro la consapevolezza del ritorno (anche) economico che si può ottenere investendo in sicurezza. Pianificare la manutenzione come fattore “strategico“ per garantire la sicurezza Definizione di manutenzione La manutenzione comprende tutte quelle azioni, di ordine tecnico, amministrativo e gestionale, eseguite durante il ciclo di vita di un componente, un impianto, un macchinario, un’apparecchiatura, ecc., destinate a preservare o a riportare gli stessi a uno stato in cui possa eseguire la funzione richiesta. (CEN EN 13306) Gli interventi di manutenzione possono essere di innumerevoli tipologie e possono comprendere le operazioni quali: • l’ispezione dei componenti, • il collaudo delle attrezzature, • la regolazione dei macchinari, • la sostituzione o la riparazione degli utensili, • il rilevamento dei guasti, • la sostituzione di parti di macchine, • l’assistenza in interventi di bonifica di recipienti ecc.; Analisi delle criticità • La manutenzione è vista troppo spesso come un’attività estemporanea non inserita pienamente nel processo aziendale. • L’affidamento dei lavori in appalto. Questo passaggio crea certamente dei problemi di comunicazione, intesa come mancanza o carenza di scambio di informazioni. • Polivalenza del manutentore piuttosto che la specializzazione. • Il carente addestramento dei manutentori (coloro che eseguono le azioni manutentive) è un aspetto critico che pregiudica la qualità della manutenzione ed i risultati degli interventi. Efficacia delle manutenzioni La manutenzione, così come la sicurezza, per essere efficace deve essere procedurizzata. Per ridurre la distanza che spesso esiste tra la teoria e la pratica, e soprattutto per riuscire a declinare la teoria in pratica, occorre ricondurre le operazioni manutentive nell’ambito di quelle che abitualmente vengono indicate con il termine «buone prassi» (good practice), cioè entro un complesso di regole organizzate. In tale prospettiva, la manutenzione può incidere in modo rilevante sulla salute e sicurezza dei lavoratori in due modi: 1) una manutenzione regolare, programmata e correttamente eseguita risulta essenziale per mantenere le macchine e le attrezzature in condizioni di sicurezza e affidabilità, indispensabili per tutelare i lavoratori; 2) gli interventi di manutenzione eseguiti in sicurezza, proteggendo con tutte le misure adeguate non solo gli addetti, ma anche le altre persone che si trovino ad essere eventualmente presenti nel luogo di lavoro durante tali interventi. Il significativo rilievo dei rischi associati alla manutenzione, nella duplice direzione (manutenzione regolare e in sicurezza), deve portare ad un’attenta considerazione della stessa in sede di valutazione dei rischi, con un approccio che deve prevedere degli elementi essenziali: • l’impiego di risorse sufficienti a tali interventi; • la formazione adeguata del personale addetto a tali incombenze; • l’attivazione di meccanismi di comunicazione efficienti tra il personale addetto alle attività ‘‘ordinarie’’ dell’azienda e quello addetto alla manutenzione; • un efficace sistema di controlli per verificare che la manutenzione sia stata eseguita correttamente. La Valutazione dei rischi delle manutenzioni può essere considerata sotto tre profili: 1) Valutazione dei rischi dei beni da assoggettare alla manutenzione, evidentemente considerati nelle condizioni nelle quali si effettuerà la manutenzione. Quindi non saranno solo i rischi a cui è esposto l’operatore (che ci sono comunque perché la manutenzione prevede operazioni di messa a punto, regolazione, collaudo ecc. che sono assimilabili all’uso normale) ma anche quelli che derivano dal fatto che un certo intervento deve essere eseguito a quadro elettrico aperto piuttosto che dopo lo smontaggio di un carter. La Valutazione dei rischi delle manutenzioni può essere considerata sotto tre profili: 2) Valutazione dei rischi delle attività: i rischi derivanti dal modo di lavorare piuttosto che dalle caratteristiche dei beni che si utilizzano o si sottopongono a manutenzione. Questo è particolarmente importante proprio nella manutenzione dove le modalità di lavoro introducono rischi importanti. Quindi è necessaria una identificazione attenta dei modi di lavoro consueti (consolidati in azienda) che andranno sottoposti a una analisi critica. Esempio: come mettere in sicurezza un impianto (quali fonti di energia devo sezionare e come?), come intervenire su un quadro sotto tensione ecc. La Valutazione dei rischi delle manutenzioni può essere considerata sotto tre profili: 3) Valutazione inerente l’organizzazione generale del processo. Se le attività rappresentano il modo pratico di fare le cose, il processo invece è l’insieme della attività, ovvero come queste si correlano fra loro, quali sono i punti di attenzione, e chi è responsabile dei passaggi (decisioni) critici. La valutazione parte come sempre da una ricognizione (mappatura) del processo in atto per identificare gli snodi critici per la sicurezza e i relativi controlli, presenti o da implementare. La formazione e l’addestramento a integrazione delle misure organizzative quale formazione e addestramento? Non certo quella convenzionale che ormai non fa più presa su nessuno. Formazione della capacità di valutare i rischi che si potranno presentare all’atto di una manutenzione. La capacità di valutare è una abilità che non è mai stata allenata nel corso degli ultimi anni. Si è sempre considerato che tale abilità debba essere appannaggio di pochi che devono affrontare e risolvere tutte le questioni. Ma salvo casi particolari, non possiamo pensare che ci sia sempre lo specialista a disposizione per risolvere tutte le questioni che emergono durante la manutenzione. Per cui occorre un cambio di mentalità, gli strumenti (di indagine e valutazione), per potere cambiare modo di operare esistono ma non sono resi parte del bagaglio culturale di tutti i lavoratori e dei manutentori in particolar modo. MACCHINE E ATTREZZATURE La legislazione vigente D.Lgs. 81/08 Tit. III Uso delle attrezzature di lavoro Art. 70 comma 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. MACCHINE E ATTREZZATURE La legislazione vigente D.Lgs. 81/08 Tit. III Uso delle attrezzature di lavoro Art. 70 comma 2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’allegato V. MACCHINE E ATTREZZATURE La legislazione vigente D.Lgs. 81/08 Titolo III Uso delle attrezzature di lavoro Art. 71 comma 3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le quali quelle dell’allegato VI. DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Obbligo di formazione Art. 71. Obblighi del datore di lavoro [7] Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati ; DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Obbligo di formazione Art. 73. Informazione, formazione e addestramento [1] Nell'ambito degli obblighi di cui agli artt. 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza relativamente: a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; b) alle situazioni anormali prevedibili. [2] Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature. DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Obbligo di formazione Art. 73. Informazione, formazione e addestramento [3] Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati. [4] Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all'art. 71, settimo comma, ricevano una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad altre persone. DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Obbligo di formazione Art. 36. Informazione ai lavoratori [1] Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: …..omissis …. Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti [1] Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. [2] La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al primo comma sono definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. DECRETO LEGISLATIVO 81/2008 Obbligo di formazione Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti [2] La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al primo comma sono definiti mediante accordo in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. [3] Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'accordo di cui al secondo comma. [4] La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. [5] L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. [6] La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE La legislazione vigente OBBLIGO DI MANUTENZIONE Art. 71 comma 4 D.Lgs. 81/08 Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all’articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione. IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE La legislazione vigente OBBLIGO DI CONTROLLO Art. 71 comma 8 D.LGS. 81/08 il datore di lavoro provvede affinché: 1) le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni montaggio in un nuovo cantiere o in una nuova località di impianto, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento; IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE OBBLIGO DI CONTROLLO Art. 71 comma 8 D.LGS. 81/08 2) le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a situazioni pericolose siano sottoposte: a) a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste ultime, desumibili dai codici di buona prassi; b) a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, quali riparazioni trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi prolungati di inattività. c) i controlli di cui alle lettere a) e b) sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da persona competente. IMPIANTI, MACCHINE ED ATTREZZATURE obbligo di istituire IL REGISTRO DEI CONTROLLI Art. 71 comma 9 D.LGS. 81/08 9. I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 10. Qualora le attrezzature di lavoro di cui al comma 8 siano usate al di fuori della sede dell’unità produttiva devono essere accompagnate da un documento attestante l’esecuzione dell’ultimo controllo con esito positivo. ELEVATORI La manutenzione delle macchine come riduzione del rischio Grazie Dott. Marchese Salvatore Francesco Ispettore del lavoro – Responsabile della Sezione di Polizia Giudiziaria N.I.L. Procura della Repubblica di Catania