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CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTIRISCHI IN VIAGGIO
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HEALTHCAREItaly PLUS
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Il presente Fascicolo Informativo contenente:
a) Nota Informativa, comprensiva del glossario
b) Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al contraente prima della sottoscrizione del
contratto o dove prevista, della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
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Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Sede legale in Agrate Brianza 20864 Centro Direzionale Colleoni • Via
Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it
Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT
02230970960 Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n.
1.00115 Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei
gruppi Assicurativi
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HealthCareItaly Plus
NOTA INFORMATIVA PER I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
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Nota Informativa HealthCareItaly Plus (ed. 2014-01) – Aggiornamento 20/01/2014
Ai sensi dell’art. 185 del Decreto Legislativo del 17 settembre 2005 n. 209 ed in conformità al Regolamento
Isvap n. 35 del 26 maggio 2010.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non
è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della
polizza.
Il presente contratto, ogni documento ad esso allegato, e le comunicazioni in corso di contratto sono redatti
in lingua italiana, salva la facoltà del contraente di concordare con l’Impresa la redazione in altra lingua.
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A) INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1) Informazioni generali
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Denominazione sociale, forma giuridica dell’Impresa e Sede Legale
Il contratto sarà concluso con Filo diretto Assicurazioni S.p.A., capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto
al n. 039 dell’Albo dei Gruppi Assicurativi, con sede legale sita in Italia, 20864 Agrate Brianza (MB) Centro
Direzionale Colleoni - Via Paracelso n. 14, tel: 039-6056804 mail: [email protected] Eventuali
modifiche saranno tempestivamente comunicate per iscritto al contraente da parte dell’Impresa e
pubblicate sul sito internet aziendale: www.filodiretto.it
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Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministro
dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 3 novembre
1993 n. 258). Iscritta alla Sez. I dell’Albo delle imprese al n. 1.00115
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2) Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’Impresa
Le informazioni relative alla situazione patrimoniale dell’Impresa, così come previste dal Reg. Isvap n. 35
del 26 maggio 2010, sono indicate nell’apposito documento riepilogativo allegato al Fascicolo Informativo.
Per ogni aggiornamento relativo allo stato patrimoniale ed ogni modifica delle norme contenute nel
presente Fascicolo Informativo si rimanda alla consultazione del sito internet dell’Impresa www.filodiretto.it.
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B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Il contratto, cessa a tutti gli effetti alla data indicata sul certificato assicurativo, con espressa esclusione di
qualsivoglia tacito rinnovo.
Avvertenza: si rinvia all’articolo 4 delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Operatività Validità
Decorrenza e Durata delle Garanzie”, delle Norme comuni a tutte le garanzie per gli aspetti di
dettaglio.
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3) Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
Il contratto presenta una serie di garanzie preposte alla tutela dei cittadini stranieri – regolarmente
soggiornanti in Italia e nei paesi dell’area Schengen – in possesso di visto di ingresso o di permesso di
soggiorno rilasciati esclusivamente per Turismo, Lavoro o per Studio.
Tali garanzie sono elaborate per offrire una protezione verso gli accadimenti dannosi e gli imprevisti che si
verificano più frequentemente durante il viaggio/soggiorno quali le spese per cure mediche e le spese per il
rientro/trasporto sanitario Si rammenta come le coperture effettivamente acquistate verranno indicate
all’interno della polizza sottoscritta (c.d. certificato assicurativo), condizione peraltro essenziale per
l’operatività delle stesse.
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HealthCareItaly PLUS Nota Informativa 1 di 5
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Sede legale in Agrate Brianza 20864 Centro Direzionale Colleoni • Via
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C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT
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1.00115 Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei
gruppi Assicurativi
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Avvertenza: le coperture assicurative previste sono soggette a limitazioni ed esclusioni ovvero a
condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo alla riduzione o al mancato
pagamento dell’indennizzo. Si rinvia all’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato
“Esclusioni e limiti specifici per la garanzia …” per le esclusioni proprie di ciascuna garanzia
ovvero, ove presente, all’articolo “Esclusioni e limiti validi per tutte le garanzie” per gli aspetti di
dettaglio.
Avvertenza: il contratto di assicurazione prevede l’applicazione di franchigie e/o scoperti e/o
massimali, meglio definiti nel glossario presente nelle Condizioni di Assicurazioni, nella misura
risultante nelle Condizioni di Assicurazione e dalla scheda di polizza e con le seguenti modalità:
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Franchigia: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito
del sinistro, un importo predeterminato in numero assoluto rimane a carico dell’assicurato
(es: Euro 70,00);
Scoperto: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito del
sinistro, una percentuale predeterminata rimane a carico dell’assicurato (es: 25% del
danno);
Massimale: a prescindere dall’ammontare del danno indennizzabile patito dall’assicurato a seguito
del sinistro, l’indennizzo corrisposto dall’Impresa non potrà eccedere la somma di denaro
predeterminata (es: Euro 5.000,00)
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Avvertenza: il contratto, prevede un limite massimo di età assicurabile, a norma del quale
risulteranno assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non abbiano
ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in
precedenza assicurato.Si rinvia all’articolo 2 delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Persone non
assicurabili per gli aspetti di dettaglio
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4) Dichiarazioni dell’assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità
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5) Aggravamento e diminuzione del rischio
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6) Premio
Avvertenza: qualora il contraente/assicurato rilasci dichiarazioni false o reticenti in merito alle
circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto, queste potrebbero comportare
effetti in ordine alla prestazione resa dall’Impresa. Si rinvia all’articolo 12 delle Condizioni di
Assicurazione rubricato “Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del
rischio” per gli aspetti di dettaglio.
Il contraente/assicurato dovrà dare comunicazione scritta a mezzo racc. AR o mail di ogni
aggravamento e diminuzione del rischio. Si rinvia all’articolo 12 delle Condizioni di Assicurazione
“Determinazione del premio – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” per gli aspetti di
dettaglio.A titolo esemplificativo e non esaustivo si possono indicare le seguenti ipotesi che concorrono
alla modificazione del rischio: cambio di destinazione.
Per aderire al contratto l’assicurato dovrà pagare il premio determinato per periodi di assicurazione
richiesto in fase di preventivo.L’Impresa accetterà il pagamento del premio a mezzo carta di credito
secondo i limiti delle norme valutarie e di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 5 ed ogni altro
mezzo conforme alle vigenti norme accettato dall’eventuale intermediario comunque inteso
autorizzato dall’Impresa.
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7) Rivalse
Avvertenza: il contratto di assicurazione può prevedere il diritto di rivalsa in capo all’Impresa,
ovvero la possibilità per l'assicuratore di rivalersi verso i terzi responsabili del danno, dopo la
liquidazione dello stesso. L’assicurato dovrà avere cura di verificare gli aspetti di dettaglio
nell’articolo delle Condizioni di Assicurazione rubricato “Rivalsa”
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8) Diritto di recesso
L’Assicurato dovrà aver cura di verificare, quanto disposto dall’articolo 11 rubricato “Diritto di
recesso”.
HealthCareItaly PLUS Nota Informativa 2 di 5
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gruppi Assicurativi
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9) Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile i diritti dell’assicurato (soggetto nel cui interesse è stipulato il
contratto) derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto
su cui si fonda il diritto e/o dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha
promosso contro di questi azione.
Si richiama l’attenzione del contraente/assicurato sulla necessità di leggere attentamente il
contratto prima di sottoscriverlo.
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10) Legge applicabile al contratto
La legislazione applicabile al contratto è quella italiana; le Parti hanno comunque facoltà, prima della
conclusione del contratto stesso, di scegliere una legislazione diversa, salvi i limiti derivanti
dall’applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative
alle assicurazioni obbligatorie previste dall’ordinamento italiano.
Filo diretto Assicurazioni S.p.A. applica al contratto che sarà stipulato la Legge Italiana.
Resta comunque ferma l’applicazione di norme imperative del diritto italiano.
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11) Regime fiscale
Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge in ordine al presente contratto sono a carico
del contraente.
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C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12) Sinistri – Liquidazione del sinistro
Avvertenza: Il Contratto di Assicurazione può prevedere particolari modalità e termini per la denuncia del
sinistro, così come descritte nella sezione “Cosa fare in caso di sinistro”, il mancato rispetto dei quali
può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, così come dettagliatamente
descritto anche nell’articolo rubricato “Obblighi dell’assicurato” e nell’articolo “Denuncia del sinistro
ed obblighi relativi”.
Avvertenza: il momento di insorgenza del sinistro dovrà essere ricercato:
➢ nel caso di malattia: nel momento di individuazione di ogni alterazione dello stato di salute non
dipendente da infortunio, tramite i più opportuni accertamenti clinico - diagnostici del caso;
➢ nel caso infortunio: al verificarsi di un evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che
produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili;
Resta salva la successiva valutazione in merito all’indennizzabilità del sinistro medesimo. Si rinvia
all’articolo “Criteri di indennizzo”. Si richiama l’attenzione su quanto disposto anche dagli articoli rubricati
“Capitali assicurati e cumulo” (garanzia “Infortuni di superficie”) e “Clausola di cumulo” (garanzia “Infortuni
di volo”).Il contratto di assicurazione, altresì, potrà prevedere eventuali costi in capo all’assicurato,
all’Impresa ovvero ad entrambi per la ricerca e la stima del danno. L’assicurato dovrà avere cura di
verificare negli articoli di riferimento, gli aspetti di dettaglio relativi alle procedure liquidative.
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13) Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati
dall’assicurato all’Ufficio Reclami di Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Centro Direzionale Colleoni – Via
Paracelso, 14 – 20864 - Agrate Brianza – MB – fax 039/6892199 – [email protected] .
Qualora l’assicurato non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel
termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del
Quirinale, 21, - 00187 – Roma, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato
dall’Impresa.In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della
responsabilità, si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di
ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
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14) Arbitrato
Avvertenza: il presente contratto assicurativo potrà prevedere – ove espressamente regolamentato
all’interno del dettato normativo - la possibilità per l’assicurato e/o per l’Impresa di ricorrere alla
procedura arbitrale per la risoluzione di eventuali controversie tra le parti.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità
giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
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HealthCareItaly PLUS Nota Informativa 3 di 5
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gruppi Assicurativi
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GLOSSARIO
Nel testo che segue si intende per:
Ambulatorio: la struttura o il centro medico attrezzato e regolarmente autorizzato ad erogare prestazioni
sanitarie nonché lo studio professionale idoneo per legge all’esercizio della professione medica individuale;
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione ovvero i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia e nei paesi dell’area Schengen in possesso di visto di ingresso o di permesso di
soggiorno rilasciati esclusivamente per Turismo Lavoro o per Studio.
Assicurazione: il contratto di assicurazione;
Assistenza l’aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito
del verificarsi di un sinistro;
Avaria: il danno subito dal bagaglio per rottura, collisione, urto contro oggetti fissi o mobili;
Bagaglio: i capi di abbigliamento, gli articoli per l'igiene personale, il materiale fotocineottico, apparecchi
radio-televisivi ed apparecchiature elettroniche e la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere e
che l'Assicurato porta con sé in viaggio;
Centrale Operativa: la struttura dell’Impresa costituita da tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24 tutti
i giorni dell'anno che provvede al contatto telefonico con l'assicurato ed organizza ed eroga le prestazioni
di Assistenza;
Compagno di viaggio: la persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che
ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al viaggio contemporaneamente all’Assicurato stesso;
Contraente: la persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;
Day hospital: la degenza senza pernottamento presso un istituto di cura;
Domicilio: il luogo d’abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato;
Durata contratto: il periodo di validità del contratto scelto dall’assicurato;
Europa: tutti i paesi d’Europa e del bacino del Mediterraneo con esclusione della Federazione Russia;
Estero: tutti gli stati diversi da quelli indicati nella definizione Italia;
Familiari: coniuge/convivente more uxorio, genitori, fratelli, sorelle, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e
nipoti sino al 3° grado di parentela, cognati.
Franchigia: importo prestabilito che rimane comunque a carico dell’assicurato per ciascun sinistro;
Furto: è il reato previsto dall’art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa
mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;
Guasto: il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con
esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato
l'utilizzo in condizioni normali;
Impresa: Filo diretto Assicurazioni S.p.A.;
Incendio: la combustione con sviluppo di fiamma;
Incidente: l'evento, subito dal veicolo, dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme
o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, così come definita dalla Legge, che provochi danni al
veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro coperto dalle garanzie di polizza;
Infortunio: evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni fisiche
oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un’invalidità permanente oppure
un’inabilità temporanea totale o parziale.
Intervento chirurgico: atto medico praticato in sala operatoria di un istituto di cura o di un ambulatorio
all’occorrenza attrezzato, perseguibile attraverso una azione cruenta sui tessuti ovvero mediante l’utilizzo
di sorgenti di energia meccanica, termica o luminosa. Agli effetti assicurativi, si intende equiparata ad un
intervento chirurgico anche la riduzione incruenta di fratture e lussazioni;
Invalidità Permanente: la definitiva perdita, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della
capacità dell’Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione;
Istituto di cura: l’ospedale, la casa di cura, la clinica universitaria, l’Istituto universitario, regolarmente
autorizzati, in base ai requisiti di legge e dalle competenti Autorità, all'erogazione dell'assistenza
ospedaliera. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, le cliniche aventi finalità
dietologiche ed estetiche;
Italia: il territorio della Repubblica Italiana, la Città del Vaticano e la Repubblica di San Marino;
Intermediario : Assilife S.a.s. società iscritta nel registro degli intermediaria assicurativi che gestisce per
conto dell’impresa il rapporto con gli assicurati;
Malattia: ogni alterazione dello stato dì salute non dipendente da infortunio;
Malattia preesistente: malattia che sia l’espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche
insorte anteriormente alla stipulazione della polizza;
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HealthCareItaly PLUS Nota Informativa 4 di 5
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gruppi Assicurativi
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Massimale: somma fino a concorrenza della quale l’Impresa risponde per ogni sinistro nell’assicurazione;
Medicinali: sono considerati tali quelli che risultano descritti sull’Annuario Italiano dei Medicamenti. Quindi
non sono tali i prodotti parafarmaceutici, omeopatici, cosmetici, dietetici, galenici, ecc., anche se prescritti
da un medico;
Mondo: tutti i paesi del mondo esclusi Stai Uniti e Canada;
Nucleo Famigliare: il coniuge/convivente ed i figli conviventi con l'Assicurato;
Paesi Schengen: I Paesi che applicano integralmente le disposizioni dell’aquis di Schengen.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione;
Premio: la somma dovuta dal Contraente all’Impresa;
Rapina: la sottrazione di cosa mobile a chi la detiene, mediante violenza o minaccia alla sua persona;
Residenza : il luogo in cui la persona fisica/giuridica ha la sua dimora abituale/sede come risulta dal
certificato anagrafico;
Ricovero: la degenza, comportante pernottamento, in istituto di Cura;
Rischio: probabilità che si avveri l’evento dannoso contro cui è prestata l’assicurazione;
Scoperto: la parte di danno indennizzabile a termini di polizza che l'assicurato tiene a suo carico per
ciascun sinistro;
Servizi Turistici: passaggi aerei, sistemazioni alberghiere, trasferimenti, noleggi auto, ecc venduti dal
Contraente all’Assicurato;
Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente è condannata a rimborsare alla parte vittoriosa
nel procedimento civile;
Tasso Lordo: il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio
Definitivo;
Terzo: di norma non rivestono qualifica di terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’assicurato non ché
qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia; b) i dipendenti
dell’assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;
Vendita diretta: contratti stipulati dall’assicurato direttamente con l’Intermediario, tramite il sito internet
www.healthcareitaly.it.
Viaggio: lo spostamento e/o soggiorno a scopo turistico, di studio e di affari dell’Assicurato; il viaggio/inizia
successivamente al momento del check-in (se con volo aereo), dell’ingresso in hotel/appartamento (se
solo soggiorno), dell’imbarco (se con nave o traghetto), dell’accomodarsi in carrozza (se con treno).
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Filo diretto Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle
notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Il Rappresentante legale
Ing. Gualtiero Ventura
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HealthCareItaly Plus Nota Informativa 5 di 5
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CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE HEALTHCARE ITALY PLUS
Condizioni di Assicurazione HEALTHCARE ITALY PLUS MOD.6003 - Aggiornamento 20/01/14
SEZIONE 1 – SPESE MEDICHE
ART. 1.1 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE
Nel limite dei massimali per Assicurato indicati nella scheda di polizza verranno rimborsate le spese
mediche accertate e documentate sostenute dall’Assicurato, durante il viaggio, per cure o interventi urgenti
e non procrastinabili, conseguenti a infortunio o malattia, manifestatesi durante il periodo di validità della
garanzia.
La garanzia comprende le:
- spese di ricovero in istituto di cura;
- spese di intervento chirurgico e gli onorari medici in conseguenza di malattia o infortunio;
- spese per le visite mediche ambulatoriali, gli accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio
(purché pertinenti alla malattia o all’ infortunio denunciati);
- spese per i medicinali prescritti dal medico curante in loco (purché pertinenti alla malattia od
infortunio denunciati);
- spese per cure dentarie urgenti, solo a seguito di infortunio, fino a € 200,00 per Assicurato;
- spese di trasporto dal luogo del sinistro fino all’istituto di cura più vicino, fino ad € 5.000,00.
In caso di ricovero ospedaliero a seguito di infortunio o malattia indennizzabile a termini di polizza;
la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, provvederà al pagamento diretto delle spese
mediche.
Resta comunque a carico dell'Assicurato, che dovrà provvedere a pagarle direttamente sul posto,
l'eventuale eccedenza ai massimali previsti in polizza e le relative franchigie.
Per gli importi superiori a € 1.000,00 l’Assicurato deve richiedere preventiva autorizzazione da parte
della Centrale Operativa.
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ART. 1.2 – FRANCHIGIA E SCOPERTO
Per ogni sinistro verrà applicata una franchigia assoluta di € 150,00 che rimane a carico
dell'Assicurato.
Per i sinistri con importo superiore ad € 1.000,00 in caso di mancata autorizzazione da parte della
Centrale Operativa, verrà applicato, uno scoperto pari al 25% dell’importo da rimborsare con un
minimo di € 150,00.
Resta inteso che per gli importi superiori ad € 1.000,00 nessun rimborso sarà dovuto qualora
l’Assicurato non fosse in grado di dimostrare l’avvenuto pagamento delle spese mediche sostenute
tramite Bonifico bancario o Carta di credito.
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ART. 1.3 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA SPESE MEDICHE
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie sono escluse le spese per cure
dentarie, fisioterapiche, infermieristiche, termali, dimagranti e per l'eliminazione di difetti fisici
congeniti; le spese relative ad occhiali, lenti a contatto, protesi ed apparecchi terapeutici e quelle
relative ad interventi o applicazioni di natura estetica. L’ assicurazione non è operante per le spese
sostenute per le interruzioni volontarie di gravidanza nonché per le prestazioni e le terapie relative
alla fecondità e/o sterilità e/o impotenza.
Sono inoltre escluse le spese nel caso l'Assicurato non abbia denunciato alla Centrale Operativa
l'avvenuto ricovero (compreso il Day Hospital) o prestazione di pronto soccorso.
In Italia, qualora l’Assicurato si avvalga del Servizio Sanitario Nazionale la garanzia varrà per le
eventuali spese o eccedenze di spese rimaste a carico dell’Assicurato.
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SEZIONE 2 – ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL VEICOLO
Le attività di servizio inserite nella garanzia Assistenza alla persona sono offerte a titolo gratuito.
ART. 2.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
L’Impresa si obbliga entro i limiti convenuti in polizza, a mettere ad immediata disposizione dell'Assicurato,
mediante l'utilizzazione di personale ed attrezzature della Centrale Operativa, la prestazione assicurata nel
caso in cui l'Assicurato venga a trovarsi in difficoltà a seguito del verificarsi di malattia, infortunio o di un
evento fortuito. L'aiuto potrà consistere in prestazioni in denaro od in natura.
HealthCareItaly PLUS Condizioni di Assicurazione 1 di 14
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Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
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Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it
Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT
02230970960 Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n.
1.00115 Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei
gruppi Assicurativi
ART. 2.2 - CONSULENZA MEDICA TELEFONICA
Qualora a seguito di malattia o infortunio, occorresse accertare lo stato di salute dell'Assicurato, l’Impresa
metterà a disposizione il Servizio Medico della Centrale Operativa per i contatti o gli accertamenti
necessari per affrontare la prima emergenza sanitaria.
!
ART. 2.3 - INVIO DI UN MEDICO IN ITALIA IN CASI DI URGENZA
Qualora l'Assicurato, in viaggio in Italia, necessiti di un medico e non riesca a reperirlo, l’Impresa tramite la
Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, nelle ore notturne (dalle ore 20 alle ore 8) e 24 ore
su 24 al sabato e nei giorni festivi, il proprio servizio di guardia medica che garantisce la disponibilità di
medici generici pronti ad intervenire nel momento della richiesta. Chiamando la Centrale Operativa e a
seguito di una prima diagnosi telefonica con il medico di guardia interno, l’Impresa invierà il medico
richiesto gratuitamente.
In caso di non reperibilità immediata di un medico e qualora le circostanze lo rendessero necessario, l’
Impresa organizza a proprio carico il trasferimento, tramite autoambulanza, del paziente in un pronto
soccorso.
!
ART. 2.4 - SEGNALAZIONE DI UN MEDICO ALL'ESTERO PAESI SCHENGEN
Quando successivamente ad una consulenza medica (vedi prestazione "Consulenza medica telefonica)
emerge la necessita' che l'Assicurato si sottoponga ad una visita medica, la Centrale Operativa segnalerà
un medico nella zona in cui l'Assicurato si trova compatibilmente con le disponibilità locali.
!
ART 2.5 - MONITORAGGIO DEL RICOVERO OSPEDALIERO
Se l'Assicurato è ricoverato, il Servizio Medico di Centrale Operativa è a disposizione, come punto di
riferimento, per eventuali comunicazioni e aggiornamenti sul decorso clinico da dare ai familiari
dell'Assicurato.
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ART. 2.6 - TRASPORTO SANITARIO ORGANIZZATO
Il Servizio Medico della Centrale Operativa, in seguito a infortunio o malattia dell'Assicurato, che
comportino infermità o lesioni non curabili in loco o che impediscano la continuazione del viaggio e/o
soggiorno, dopo eventuale consulto con il medico locale, e, se necessario/possibile, quello di famiglia, ne
organizzerà – previa ricezione di documentazione medica rilasciata in loco attestante la natura della
patologia – il Trasporto o rientro sanitario. In base alla gravità del caso, l'Assicurato verrà trasportato nel
centro ospedaliero più idoneo al suo stato di salute ovvero ricondotto alla sua residenza.
A giudizio del Servizio Medico della Centrale Operativa, il trasporto sanitario potrà essere organizzato con i
seguenti mezzi:
- aereo sanitario-aereo di linea-vagone letto - cuccetta di 1° classe - ambulanza - altri mezzi ritenuti idonei.
Qualora le condizioni lo rendessero necessario, il trasporto verrà effettuato con l'accompagnamento di
personale medico e/o paramedico della Centrale Operativa.Il rientro da paesi extraeuropei (intendendosi
ogni paese al di fuori dell’Europa Continentale ivi compresi i possedimenti, i territori e i dipartimenti
d’oltremare), esclusi quelli del bacino del Mediterraneo, verrà effettuato esclusivamente con aereo di linea.
Le prestazioni non sono dovute qualora l'Assicurato o i familiari dello stesso, addivengano a dimissioni
volontarie contro il parere dei sanitari della struttura presso la quale l'Assicurato è ricoverato.
!
ART. 2.7 - RIENTRO DEI FAMILIARI O DEL COMPAGNO DI VIAGGIO -PAESI SCHENGEN
In caso di Trasporto sanitario dell'Assicurato, Trasporto della salma e Rientro del Convalescente, la
Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il rientro (aereo classe turistica o treno 1°
classe) dei familiari purché assicurati o di un compagno di viaggio. La prestazione è operante qualora
l’Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in suo possesso.
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ART. 2.8 - TRASPORTO DELLA SALMA
In caso di decesso dell'Assicurato nel corso del suo viaggio e/o soggiorno, la Centrale Operativa
organizzerà il trasporto della salma espletando le necessarie formalità e prendendo in carico le spese
necessarie ed indispensabili (trattamento post-mortem, documentazione feretro da trasporto) fino al luogo
di inumazione nel paese di residenza dell’Assicurato. Sono comunque escluse dalla garanzia le spese di
ricerca, funerarie di inumazione e l'eventuale recupero della salma.
!
ART. 2.9 - VIAGGIO DI UN FAMILIARE IN CASO DI OSPEDALIZZAZIONE
In caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato superiore a 5 giorni, la Centrale Operativa organizzerà e l’
Impresa prenderà in carico il viaggio A/R (aereo classe turistica o treno 1° classe) e le spese di
pernottamento fino ad un ammontare di € 100,00 al giorno e per un massimo di 10 giorni per un
familiare.La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare
maggiorenne.
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gruppi Assicurativi
ART. 2.10 - ASSISTENZA AI MINORI
Qualora a seguito di malattia o infortunio, l'Assicurato non possa curarsi dei figli minori in viaggio con lui, la
Centrale Operativa mette a disposizione di un familiare o di un'altra persona designata dall'Assicurato od
eventualmente dal coniuge, un biglietto A/R in treno 1° classe od aereo classe turistica, per raggiungere i
minori e ricondurli al domicilio.
La prestazione verrà fornita unicamente qualora non sia già presente in loco un altro familiare
maggiorenne.
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ART. 2.11 - RIENTRO DEL VIAGGIATORE CONVALESCENTE
Qualora lo stato di salute dell’Assicurato gli impedisca di rientrare alla sua residenza con i mezzi
inizialmente previsti la Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa – previa ricezione di documentazione
medica rilasciata in loco attestante la natura della patologia – prenderà in carico il costo del biglietto per il
rientro (in aereo classe turistica o treno 1° classe).
La prestazione è operante qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in Suo
possesso.
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ART. 2.12 - PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO
La Centrale Operativa provvederà per l’Assicurato, i famigliari o il compagno di viaggio, anch’essi
assicurati, all'organizzazione logistica per il pernottamento originato da un prolungamento del soggiorno
dovuto a malattia o infortunio dell'Assicurato stesso, a fronte di regolare certificato medico e l’Impresa
terra' a proprio carico le spese di pernottamento fino a un massimo di 10 giorni e comunque entro il
limite di € 100,00 al giorno.
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ART. 2.13 - INVIO URGENTE DI MEDICINALI ALL'ESTERO PAESI SCHENGEN
La Centrale Operativa provvederà, nel limite del possibile e nel rispetto delle norme che regolano il
trasporto dei medicinali e solo in conseguenza di evento fortuito, infortunio o di malattia, all'inoltro a
destinazione di medicinali indispensabili al proseguimento di una terapia in corso, nel caso in cui, non
potendo disporre l'Assicurato di detti medicinali, gli sia impossibile procurarseli in loco od ottenerne di
equivalenti. In ogni caso il costo di detti medicinali resta a carico dell'Assicurato.
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ART. 2.14 - INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO PAESI SCHENGEN
La Centrale Operativa in caso di necessità conseguente a ricovero ospedaliero all'estero o di procedura
giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all’estero, e limitatamente ai paesi ove esistano propri
corrispondenti, organizzerà il reperimento di un interprete e l’Impresa se ne assumerà il costo fino a €
1.000,00.
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ART. 2.15 - ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITA'
Qualora l'Assicurato debba sostenere spese impreviste conseguenti ad eventi di particolare e comprovata
gravità, la Centrale Operativa provvederà al pagamento "in loco" di fatture o ad un anticipo di denaro
all'Assicurato stesso fino all'importo di € 8.000,00 a fronte di garanzia che può essere fornita in patria da
un soggetto terzo con una immediata copertura del prestito.
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ART. 2.16 - RIENTRO ANTICIPATO
La Centrale Operativa organizzerà e l’Impresa prenderà in carico il costo del biglietto per il rientro
anticipato (aereo classe turistica o treno 1° classe) dell'Assicurato, presso la sua residenza, a seguito di
avvenuto decesso o di imminente pericolo di vita nel paese di residenza esclusivamente di uno dei
seguenti familiari: coniuge, figlio/a, fratello/sorella genitore, suocero/a, genero, nuora, nonni , zii e nipoti
fino al 3° grado di parentela, cognati.
La prestazione è altresì valida per danni materiali all’abitazione principale o secondaria, allo studio
professionale o all’impresa dell’assicurato che ne rendano indispensabile e indifferibile la sua presenza.
Nel caso in cui l'Assicurato debba abbandonare il veicolo per rientrare anticipatamente l’Impresa metterà a
disposizione dell'assicurato un biglietto aereo o ferroviario per andare successivamente a recuperare il
veicolo. Le prestazioni sono operanti qualora l'Assicurato sia impossibilitato ad utilizzare i titoli di viaggio in
suo possesso.
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ART. 2.17 - SPESE TELEFONICHE/TELEGRAFICHE
L’Impresa prenderà in carico le eventuali spese documentate che si rendessero necessarie al fine di
contattare la Centrale Operativa fino a concorrenza di € 100,00.
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ART. 2.18 - TRASMISSIONE MESSAGGI URGENTI
Qualora l'Assicurato in stato di necessita' sia impossibilitato a far pervenire messaggi urgenti a persone, la
Centrale Operativa si adopererà per l'inoltro di tali messaggi.
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ART. 2.19 - SPESE DI SOCCORSO RICERCA E DI RECUPERO
In caso di infortunio o malattia, le spese di ricerca e di soccorso sono garantite fino ad un importo di €
1.500,00 per persona a condizione che le ricerche siano effettuate da un organismo ufficiale.
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ART. 2.20 - ANTICIPO CAUZIONE PENALE ALL'ESTERO
L’Impresa anticiperà all'Estero, fino ad un importo di € 25.000,00 la cauzione penale disposta dall'autorità
locale per porre in libertà provvisoria l'Assicurato. Poiché questo importo rappresenta unicamente
un'anticipazione, l'Assicurato dovrà designare una persona che metta contestualmente a disposizione
l'importo stesso su apposito conto corrente bancario intestato all’Impresa. Nel caso in cui la cauzione
penale venga rimborsata dalle Autorità locali, la stessa dovrà essere restituita immediatamente all’Impresa
che, a sua volta, provvederà a sciogliere il vincolo di cui sopra. Questa garanzia non è valida per fatti
conseguenti al commercio e spaccio di droghe o stupefacenti, nonché a partecipazione dell'Assicurato a
manifestazioni politiche.
!
Per i viaggi effettuati in Europa, l’Impresa provvederà ad organizzare e gestirà attraverso la
Centrale Operativa le prestazioni indicate nei successivi articoli, previsti in caso di guasto o
incidente occorsi al veicolo, restando inteso che tutte le spese conseguenti alla riparazione del
veicolo (per guasto e/o incidente, furto) saranno comunque sempre a carico dell'Assicurato.
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ART. 2.21 - SOCCORSO STRADALE E TRAINO
Se il veicolo rimane immobilizzata in seguito a guasto o a incidente, la Centrale Operativa invierà 24 ore su
24 e l’Impresa terrà a carico il relativo costo, il mezzo di soccorso sul luogo dell'immobilizzo, per trainare il
veicolo al più vicino punto di assistenza della casa costruttrice o all'officina più vicina o eventualmente per
effettuare sul posto piccoli interventi che permettano al veicolo di riprendere la marcia autonomamente. I
costi dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l'effettuazione sul posto di piccoli interventi ed ogni
altra spesa di riparazione sono a carico dell'Assicurato.
Inoltre il costo del soccorso sarà a carico dell'Assicurato qualora il guasto o l'incidente avvengano al di fuori
della rete stradale pubblica o ad aree ad esse equivalenti (percorsi in circuito o fuori strada).
Se il veicolo rimane immobilizzata in autostrada in Italia, l'Assicurato dovrà far intervenire i mezzi di
soccorso autorizzati, comunicandolo successivamente per telefono alla Centrale Operativa. Tale
comunicazione è obbligatoria per poter usufruire del rimborso del soccorso, da parte della Centrale
Operativa al ricevimento della ricevuta emessa dal soccorritore autorizzato.
!
ART. 2.22 - INVIO PEZZI DI RICAMBIO
La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del
veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso
di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In
ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.
!
ART. 2.23 - SPESE DI ALBERGO
Se il veicolo rimane immobilizzata in seguito a guasto o incidente e la riparazione può avvenire solo il
giorno successivo, oppure è stata rubata costringendo i passeggeri che si trovano lontani dal proprio
domicilio ad una sosta forzata, l’Impresa terrà a proprio carico il soggiorno in albergo per tutti gli occupanti
del veicolo per un pernottamento e prima colazione fino ad un massimo di € 100,00 a persona. Le spese
diverse da quelle sopra indicate rimangono a carico dell’Assicurato.
!
ART. 2.24 – ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA ASSISTENZA ALLA PERSONA E AL VEICOLO
Oltre alle esclusioni previste dalle Norme comuni alle garanzie, l’Impresa non risponde delle spese
sostenute dall'Assicurato senza le preventive autorizzazioni da parte della Centrale Operativa.
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi
o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
L’Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni organizzate da altre
Compagnie di assicurazione o da altri Enti o che non siano state richieste preventivamente alla
Centrale Operativa e da questa organizzate. Il rimborso può essere riconosciuto (entro i limiti
previsti dal presente contratto) nel caso in cui la Centrale Operativa, preventivamente contattata,
abbia autorizzato l’assicurato a gestire autonomamente l’organizzazione dell’intervento di
assistenza: in tal caso devono pervenire alla Centrale Operativa i giustificativi in originale delle
spese sostenute dall’assicurato.
Sono altresì escluse le malattie infettive qualora l'intervento di assistenza venga impedito da norme
sanitarie internazionali.
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gruppi Assicurativi
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In merito alle prestazioni di assistenza al veicolo sono esclusi:
- i veicoli immatricolati per la prima volta da oltre 8 anni;
- i veicoli di peso superiore a 35 quintali;
- i veicoli non terrestri e non regolarmente immatricolati;
- i veicoli affittati, noleggiati o adibiti al trasporto pubblico;
- i veicoli che comunque abilitati trasportino più di nove persone;
- i veicoli che trasportino un numero di passeggeri superiore a quanto indicato nel libretto di
circolazione
!
ART. 2.25 - RESPONSABILITÀ
L’Impresa declina ogni responsabilità per ritardi o impedimenti che possano sorgere durante
l'esecuzione delle prestazioni di Assistenza in caso di eventi già esclusi ai sensi delle Condizioni
Generali e particolari e a seguito di:
- disposizioni delle autorità locali che vietino l'intervento di assistenza previsto;
- ogni circostanza fortuita od imprevedibile;
- cause di forza maggiore.
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ART. 2.26 - RESTITUZIONE DI TITOLI DI VIAGGIO
L'Assicurato è tenuto a consegnare all’Impresa i biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle
prestazioni godute.
SEZIONE 3 - INFORTUNI DI SUPERFICIE
!
ART. 3.1 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Impresa pagherà gli indennizzi corrispondenti ai massimali assicurati indicati nella scheda di polizza
qualora l'Assicurato subisca, durante il periodo di validità della garanzia, danni derivanti dalle conseguenze
dirette, esclusive ed oggettivamente constatabili dell'infortunio e che entro un anno provochino:
- morte;
- invalidità permanente.
!
ART. 3.2 - LIMITI DI ETÀ
Sono assicurabili le persone che al momento della stipulazione della polizza non hanno ancora
compiuto i 75 anni di età, fermo restando che l’assicurazione rimane in vigore per chi già in
precedenza assicurato.
!
ART. 3.3 - CAPITALI ASSICURATI E CUMULO
I massimali assicurati per Assicurato sono quelli indicati sulla Scheda di polizza. Le garanzie prestate sono:
- Caso morte
- Caso invalidità permanente
I due indennizzi non sono cumulabili; in particolare, qualora a seguito di infortunio l’Impresa liquidi un
indennizzo per invalidità permanente e successivamente intervenga la morte dell'Assicurato, ascrivibile alla
stessa causa che ha originato la prima liquidazione, l'ulteriore indennizzo andrà a coprire la differenza fino
al massimale assicurato.
!
ART. 3.4 - DENUNCIA DEL SINISTRO ED OBBLIGHI RELATIVI
Il sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dall'Assicurato all’Impresa, non appena questi ne abbia
la possibilità, contattando telefonicamente la Centrale Operativa.
L'Assicurato è comunque tenuto ad inviare per iscritto denuncia all'Intermediario cui è assegnata la polizza
oppure all’Impresa entro cinque giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art.1913 del Codice
Civile.
La denuncia del sinistro deve essere corredata da certificato medico e deve contenere l’indicazione del
luogo, giorno ed ora dell’evento, nonché una dettagliata descrizione delle sue modalità di accadimento. Il
decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L’Assicurato o, in caso di
morte, i beneficiari indicati, devono consentire all’Impresa le indagini, le valutazioni e gli accertamenti
necessari.
!
ART. 3.5 - RINUNCIA AL DIRITTO DI RIVALSA
L’Impresa rinuncia al diritto di rivalsa che le compete ai sensi dell'Art.1916 Codice Civile verso i terzi
responsabili dell’infortunio.
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ART. 3.6 - ESCLUSIONI E LIMITI SPECIFICI PER LA GARANZIA INFORTUNI DI SUPERFICIE
Oltre alle esclusioni previste dalle Condizioni Generali, la garanzia non è operante per gli infortuni
derivanti da:
a) guida di veicoli o natanti che non siano ad uso privato per i quali l'Assicurato non abbia le
prescritte abilitazioni;
b) guida od uso, anche in qualità di passeggero, di mezzi di locomozione aerei o subacquei.
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ART. 3.7 - CRITERI DI INDENNIZZO
Caso Morte:
qualora si verifichi un infortunio, indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento della
somma assicurata ai beneficiari designati, o in mancanza di designazione, agli eredi testamentari o
legittimi.
Il pagamento della somma assicurata avverrà purché la morte avvenga entro un anno dal giorno
dell’infortunio, ancorché successivamente alla scadenza della polizza.
Morte presunta:
qualora il corpo dell’Assicurato non venisse ritrovato e le autorità competenti ne avessero dichiarato la
morte presunta, l’Impresa provvederà al pagamento della somma assicurata prevista in caso di morte.
Invalidità Permanente:
qualora si verifichi un infortunio indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa effettua il pagamento di una
percentuale del massimale assicurato per invalidità permanente, in proporzione al grado di invalidità
permanente accertato secondo i criteri della tabella delle percentuali di invalidità allegata al D.P.R.
30-6-1965 n° 1124 e successive modifiche, relative al settore "Industria" con rinuncia dell’Impresa alla
applicazione della franchigia ivi prevista e con l’intesa che sarà liquidato il capitale anziché la rendita.
!
ART. 3.8 - FRANCHIGIA PER INVALIDITÀ PERMANENTE
L’indennizzo per invalidità permanente è dovuto esclusivamente per il caso in cui il grado di invalidità
permanente sia superiore a 5 punti percentuali dell’invalidità permanente totale; in tal caso l’indennità
verrà liquidata solo per la percentuale di invalidità permanente eccedente i 5 punti percentuali.
Resta inteso che per percentuali di invalidità permanente superiori al 65% la franchigia non verrà
applicata.
PRESTAZIONI AGGIUNTIVE
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SEZIONE 4 - TRAVEL CARE
Le attività di servizio “Travel care” sono offerte a titolo gratuito.
Art. 4.1 - Descrizione del servizio
L’Assicurato, in viaggio all’estero che incorra in infortunio o malattia, ha la possibilità di ricevere un
teleconsulto medico-specialistico on line direttamente da medici appartenenti a primarie strutture
sanitarie italiane e internazionali.
La consulenza specialistica verrà erogata, in via principale e ove possibile, con modalità telematica
attraverso il sistema di telemedicina Net for Care.
Net for Care è la piattaforma tecnologica che, attraverso le più innovative soluzioni telematiche, unisce in
rete medici altamente specializzati in Italia e nel mondo convenzionati con la Centrale Operativa
dell'Impresa permettendo all’Assicurato di accedere a servizi di consulenza medico-specialistica on line.
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Art. 4.2 - Come accedere alla teleconsulenza
Se l’Assicurato necessita di un teleconsulto, è sufficiente che ne faccia richiesta alla Centrale Operativa di
Telemedicina per entrare direttamente in contatto con lo staff medico che 24 ore su 24, 365 giorni l'anno è
disponibile per effettuare una teleconsulenza di primo livello. Sulla base delle esigenze del paziente verrà
poi organizzata la teleconsulenza medica di secondo livello con uno dei medici specialisti della rete Filo
diretto, alla presenza dell’Assicurato e/o di un suo familiare.
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Art. 4.3 - Limitazioni all’erogazione del servizio
L’Assicurato può usufruire del servizio fino ad un massimo di tre prestazioni per anno di validità della
polizza.
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Art. 4.4 - Costo della prestazione
L'Impresa tiene a proprio carico tutte le spese relative all’organizzazione e alla gestione della consulenza
medico-specialistica, incluso l’onorario dello specialista consultato.
Rimangono a carico dell’Assicurato il costo di tutti gli esami necessari (esami diagnostici, esami di
laboratorio, immagini fotografiche, ecc.) per il teleconsulto ed eventualmente il costo di ulteriori
accertamenti richiesti dallo specialista contattato.
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SEZIONE 5 - CARTELLA MEDICA MULTILINGUE ON-LINE “MEDICAL PASSPORT”
Le attività di servizio “Medical Passport” sono offerte a titolo gratuito.
ART. 5.1 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Con Medical Passport l’assicurato ha la possibilità di creare la propria cartella medica multi–lingue on–line,
disponibile su uno spazio web debitamente protetto attraverso un sistema di identificazione, consultabile
da qualunque accesso Internet e quindi in ogni parte del mondo. Le informazioni relative alla propria storia
sanitaria vengono inserite compilando un facile questionario guidato.
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ART. 5.2 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
L’Assicurato accedendo al sito www.medical–passport.it, alla sezione “Come attivare”, dovrà registrarsi
compilando un modulo on–line in cui gli sarà richiesto di indicare il numero della propria polizza e di
scegliere le Username e Password personali. Con la doppia coppia di Username e Password potrà
accedere alla propria cartella medica on–line in modalità di modifica/edit (digitando la password di
modifica/edit) o in modalità di sola lettura (digitando la password di lettura/read). Utilizzando la password di
modifica/edit, che dovrà essere conservata con la massima cura, l’assicurato potrà compilare e
successivamente modificare il questionario guidato sulla propria storia sanitaria, se possibile facendosi
coadiuvare dal proprio medico di fiducia. Il questionario sarà poi automaticamente tradotto in varie lingue
straniere (inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, turco, bulgaro, rumeno e altre in fase di
elaborazione) in modo tale da permettere all’assicurato all’estero di fornire le informazioni sulla propria
storia sanitaria senza errori di traduzione. La Password di lettura/read dovrà essere invece riportata sulla
card personale “Medical Passport” che verrà inviata all’assicurato all’atto della richiesta di accesso al
servizio e che dovrà essere da lui custodita con cura, e messa a disposizione dei medici curanti in caso di
necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute).
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ART. 5.3 - UTILIZZO DEL SERVIZIO DI CARTELLA MEDICA ON–LINE
In caso di necessità (es. malattia, infortunio, altro problema di salute) l’assicurato, i suoi familiari e/o
direttamente i medici o paramedici, accedendo a www.medical–passport.it e inserendo la Username e la
Password indicate nella card personale Medical Passport, avranno accesso alla sua cartella medica
multilingue on–line visualizzando tutte le informazioni sulla sua storia sanitaria precedentemente inserite
dallo stesso assicurato.
!
ART. 5.4 - DURATA E RINNOVO
Il servizio è efficace per la durata della polizza, nel caso in cui Medical Passport fosse attivato a seguito
dell’acquisto di una polizza assicurativa che abbia durata inferiore a un anno, l’efficacia del servizio sarà
pari a quella della polizza, con una durata minima di un mese.
Alla scadenza, l’assicurato potrà rinnovare il servizio alle condizioni che gli saranno comunicate,
utilizzando la procedura di rinnovo disponibile nell’area riservata del sito. L’Impresa si riserva la facoltà di
interrompere il servizio nel caso in cui venga meno per qualsiasi motivo il contratto originario in cui Medical
Passport è incluso.
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ART. 5.5 - PRESTAZIONI
Il servizio Medical Passport incluso nella polizza Filo diretto è la versione standard individuale
che comprende:
• Cartella medica on–line multilingue: la possibilità di inserire, su uno spazio web protetto, tutte le
informazioni sulla propria storia sanitaria che possono essere automaticamente tradotte in 10 lingue
semplicemente cliccando sulla bandierina del relativo Paese. Una volta compilata sarà possibile:
– farla visionare in qualsiasi momento e in qualsiasi parte del mondo, fornendo le password di
lettura/read;
– stamparla in una qualsiasi delle lingue straniere (per esempio in quella del paese dove si sta per
andare);
– salvarla sul proprio pc o su qualsiasi altro supporto informatico (hard disk portatile, chiavetta usb,
ecc.).
• Inserimento di allegati come esami diagnostici, radiografie, tac, elettrocardiogrammi ecc. fino a 1
Giga che potranno essere visualizzati da qualsiasi computer, in qualsiasi luogo grazie a Virtual
Viewer®, l’innovativa piattaforma di visualizzazione che supporta quasi tutte le più comuni tipologie
di file, non solo di tipo grafico.
• Servizio caricamento allegati: qualora non sia possibile trasferire i documenti su file, lo staff Medical
Passport può farlo per l’assicurato. Le informazioni relative alle modalità e ai costi del servizio sono
presenti all’interno del Medical Passport personale, nel menù in alto, alla voce "Servizio Allegati"
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Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Sede legale in Agrate Brianza 20864 Centro Direzionale Colleoni • Via
Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it
Capitale Sociale € 11.800.000 i.v. • R.E.A. MB 1395446
C.F. e iscrizione al Reg. Imprese di MB n. 01757980923 • P. IVA IT
02230970960 Società iscritta alla Sez. I dell'Albo delle Imprese al n.
1.00115 Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei
gruppi Assicurativi
• Supporto nella compilazione della cartella medica Lo
staff Medical Passport è a disposizione per fornire informazioni e, se lo desidera, un medico seguirà
passo per passo l’assicurato nella compilazione della cartella medica. Tre le modalità di accesso al
servizio:
– via telefono, chiamando il numero indicato nella sezione contatti;
– via chat, cliccando sul pulsante di chat all’interno dell’area patologie;
– inviando via fax o via posta la scheda medica cartacea presente sul sito alla sezione "Supporto
compilazione".
• Medical Passport Card: è la card che viene consegnata a tutti i clienti che si attivano sulla quale
sono presenti i riferimenti di come accedere al servizio nonché nome, cognome, username e password
di lettura (da compilare a cura dell’assicurato)
• Convenzioni con medici specialisti e strutture sanitarie: possibilità di accedere alla rete Filo
diretto di strutture sanitarie e medici specialisti in Italia e beneficiare nella maggior parte dei casi di
sconti per visite o esami. Per effettuare la ricerca l’assicurato può utilizzare l’apposita funzione
all’interno del suo Medical Passport alla sezione "Convenzioni Filo diretto" oppure chiamare la Centrale
Operativa che nel caso di versione standard del prodotto fornisce i recapiti affinché l’Assicurato contatti
autonomamente lo specialista o la struttura. L’assicurato dovrà presentarsi come Assicurato Filo diretto
e presentare la Medical Passport Card all’atto del pagamento della prestazione per ottenere le tariffe
convenzionate.
NORME COMUNI A TUTTE LE GARANZIE
ART. 1 – ESCLUSIONI E LIMITI VALIDI PER TUTTE LE GARANZIE
Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:
- stato di guerra, rivoluzione, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo o
vandalismo, scioperi;
- terremoti, inondazioni ed altri fenomeni atmosferici dichiarati calamità naturali nonché
fenomeni verificatisi in connessione con trasformazione od assestamenti energetici
dell’atomo, naturali o provocati artificialmente. Tale esclusione non è operante nei casi
isolati cioè quando non si è in presenza di calamità naturali dichiarate o situazioni di
emergenza sociale evidenti;
- dolo del Contraente o dell'Assicurato;
- viaggio intrapreso contro il parere medico o, in ogni caso, con patologie in fase acuta od
allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico/chirurgici;
- malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche
o preesistenti, già note all'Assicurato alla sottoscrizione della polizza. Sono invece
comprese le riacutizzazioni imprevedibili di patologie croniche alla prenotazione dei servizi
turistici o del viaggio;
- patologie riconducibili a complicazioni dello stato di gravidanza oltre la 24ma settimana;
- interruzione volontaria di gravidanza, espianto e/o trapianto di organi;
- uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti, tossicodipendenze da alcool e
droghe, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi organiche cerebrali;
- pratica di sport quali: alpinismo con scalate superiori al terzo grado, arrampicata libera (free
climbing), salti dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico ed estremo, sci fuori pista,
bob, canoa fluviale oltre il terzo grado, discesa di rapide di corsi d’acqua (rafting), kite–
surfing, hidrospeed, salti nel vuoto (bungee jumping), paracadutismo, deltaplano, sport
aerei in genere, pugilato, lotta, football americano, rugby, hockey su ghiaccio, immersione
con autorespiratore, atletica pesante; Si ritiene compreso l’esercizio delle seguenti attività
sportive se svolte unicamente a carattere ricreativo: immersioni con autorespiratore, sci
fuori pista autorizzati dalle competenti autorità, bob, discesa di rapide di corsi d’acqua
(rafting), kite–surfing;1
- atti di temerarietà;
- attività sportive svolte a titolo professionale; partecipazione a gare o competizioni sportive,
compresi prove ed allenamenti svolte sotto l’egida di federazioni. A deroga della presente
esclusione si intendono assicurate le gare sportive svolte a livello ludico e o ricreativo;
- gare automobilistiche motociclistiche, motonautiche comprese moto d’acqua, di guidoslitte
e relative prove ed allenamenti; se non di carattere ludico o in alternativa svolte sotto legida
delle federazioni;
- le malattie infettive qualora l'intervento d’assistenza sia impedito da norme sanitarie
nazionali o internazionali;
- svolgimento di attività che implichino l'utilizzo diretto di esplosivi o armi da fuoco;
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Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con Socio Unico
Sede legale in Agrate Brianza 20864 Centro Direzionale Colleoni • Via
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1.00115 Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei
gruppi Assicurativi
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eventi che verificandosi in Paesi in stato di belligeranza rendano impossibile prestare
Assistenza.
Per le polizze di tipo “Vacanza” sono altresì esclusi gli eventi verificatisi in occasione dello
svolgimento di attività professionale.
Non è consentita la stipulazione di più polizze HealthCareItaly a garanzia del medesimo rischio al
fine di:
- elevare i massimali delle specifiche garanzie;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio (viaggio) già in corso;
- La polizza deve essere emessa per la destinazione che comprenda tutte le tappe del viaggio,
anche se intermedie o, comunque, di durata minore alle altre.
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ART. 2 - PERSONE NON ASSICURABILI
Premesso che l’ Impresa, qualora fosse stata a conoscenza che l’Assicurato fosse in una delle
seguenti condizioni escluse dalla polizza: uso non terapeutico di farmaci o sostanze stupefacenti,
tossicodipendenze da alcool e droghe, a, patologie HIV correlate, AIDS, disturbi mentali e sindromi
organiche cerebrali non avrebbe consentito a prestare l’assicurazione, si conviene che, nel caso
una o più delle malattie o disturbi sopra richiamati insorgano durante il periodo di validità della
polizza, si applicherà quanto previsto dall’art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla
concreta valutazione dello stato di salute dell’Assicurato.Il contratto prevede un limite massimo di
età assicurabile, a norma del quale risulteranno assicurabili le persone che al momento della
stipulazione della polizza non abbiano ancora compiuto i 75 anni di età, fermo restando che
l’assicurazione rimane in vigore per chi già in precedenza assicurato.
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ART. 3 - ESCLUSIONE DI COMPENSAZIONI ALTERNATIVE
Qualora l'Assicurato non fruisca di una o più prestazioni, l’Impresa non è tenuta a fornire indennizzi
o prestazioni alternative a titolo di compensazione.
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ART. 4 – OPERATIVITÀ VALIDITÀ' DECORRENZA E DURATA DELLE GARANZIE
La durata della polizza è quella scelta dall’Assicurato ed indicata nel certificato assicurativo.
Il contratto cesserà alla data indicata nel certificato assicurativo con espressa esclusione di qualsivoglia
tacito rinnovo. Healthcareitaly utilizza il fuso orario Roma (UTC/GMT +1) con riferimento per la decorrenza.
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ART. 5 - OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso telefonico e scritto alla Impresa secondo le
modalità previste alle singole garanzie. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita
totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1915 del Codice Civile.
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Art. 6 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione ha validità in Italia e negli altri stati membri che applicano integralmente le disposizioni
dell’aquis di Schengen.
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ART.7 - CRITERI DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI
Il pagamento di quanto contrattualmente dovuto, viene effettuato, previa presentazione in originale delle
relative notule, distinte e ricevute debitamente quietanzate. A richiesta dell'Assicurato la Impresa restituisce
i precitati originali, previa apposizione della data di liquidazione e dell'importo liquidato.
Qualora l'Assicurato abbia presentato a terzi l'originale delle notule, distinte e ricevute per ottenere il
rimborso, la Impresa effettuerà il pagamento di quanto dovuto in base al presente contratto previa
dimostrazione delle spese effettivamente sostenute, al netto di quanto a carico dei predetti terzi. I rimborsi
verranno sempre eseguiti in Euro.
L’Impresa provvederà a rimborsare l’Assicurato, solo dopo la presentazione completa della
documentazione richiesta necessaria alla valutazione del sinistro.
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ART. 8 – LIQUIDAZIONE DEI DANNI/NOMINA DEI PERITI
La quantificazione del danno sarà effettuata dalla Impresa mediante accordo diretto fra le Parti o, in
mancanza, stabilito da due Periti nominati uno per parte. In caso di disaccordo essi ne eleggeranno un
Terzo. Se una delle due Parti non provvede a nominare il proprio Perito o manca l’accordo sulla scelta del
terzo, la nomina sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la sede legale della
Impresa. Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio Perito e metà di quella del Terzo Perito. Le
decisioni sono prese a maggioranza con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti,
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gruppi Assicurativi
le quali rinunciano fin d’ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione dei
patti contrattuali.
Sarà in ogni caso facoltà delle Parti ovvero di una di esse rivolgersi direttamente all’Autorità
giudiziaria per la tutela dei propri diritti.
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ART. 9 – LEGGE - GIURISDIZIONE
Le Parti convengono che il presente contratto sarà regolato dalla Legge Italiana. Le Parti convengono
altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto sarà soggetta alla giurisdizione italiana.
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ART. 10 - INTEGRAZIONE DOCUMENTAZIONE DI DENUNCIA DEL SINISTRO
L’Assicurato prende atto e concede espressamente a Filo diretto Assicurazioni la facoltà di richiedere, per
agevolare la liquidazione del danno, ulteriore documentazione rispetto a quella indicata nella singola
garanzia/prestazione.
La mancata produzione dei documenti, relativi al caso specifico può comportare la decadenza
totale o parziale del diritto al rimborso
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ART . 11 - DIRITTO DI RECESSO (valido solo per polizze commercializzate con la c.d. vendita diretta)
L’Assicurato dispone di un termine di quattordici giorni per recedere dal contratto senza penali e senza
dover indicare il motivo.
Il termine durante il quale può essere esercitato il diritto di recesso decorre alternativamente:
a) dalla data della conclusione del contratto;
b) dalla data in cui il consumatore riceve le condizioni contrattuali e le informazioni di cui all'articolo 67undecies del D.Lgs n. 209 del 07 settembre 2005, se tale data e' successiva a quella di cui alla lettera a).
Il diritto di recesso non si applica:
− alle polizze di assicurazione viaggio e bagagli o alle analoghe polizze assicurative a breve termine di
durata inferiore a un mese;
Per esercitare il diritto di recesso, l’Assicurato deve inviare, prima dello scadere del termine, una
comunicazione scritta al fornitore, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento presso la sede
legale dell’Impresa all’indirizzo poco sopra richiamato, dichiarando, con questa comunicazione, che in tale
periodo non siano avvenuti sinistri di alcun tipo.
Qualora si sia effettivamente verificato un sinistro, il diritto al recesso non potrà essere esercitato.
Nel caso di dichiarazione non rispondente alla realtà dei fatti, l’Impresa avrà diritto di rivalersi nei confronti
dell’Assicurato per ogni spesa e/o onere sostenuto direttamente e/o indirettamente connesso.
Nei confronti dell’Assicurato che esercita il diritto di recesso l'impresa trattiene la frazione di premio relativa
al periodo in cui il contratto ha avuto effetto.
Qualora l’Assicurato non eserciti il diritto di recesso, il contratto troverà piena ed integrale applicazione nei
termini pattuiti.
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ART. 12 – DETERMINAZIONE DEL PREMIO – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO
Il premio è determinato in base ai dati indicati nel Certificato Assicurativo.
Il contraente/Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione all'Impresa delle eventuali
modifiche intervenute in corso di contratto. In caso di dichiarazioni inesatte o reticenti del
Contraente, rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla
valutazione del rischio, o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che
comportano aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura
ridotta in applicazione di quanto previsto dagli artt. 1892 - 1893 - 1894 e 1898 del Codice Civile.
ART. 13 – CLAUSOLA DI CUMULO
Resta convenuto che in caso di evento che colpisca più Assicurati con l’Impresa, l’esborso
massimo di quest’ultima non potrà superare l’importo di € 500.000,00 per evento.
Qualora gli importi da liquidare a termini contrattuali eccedano i limiti sopra indicati, gli indennizzi
spettanti a ciascun Assicurato saranno ridotti in proporzione.
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ART. 14 - OBBLIGHI DEL CONTRAENTE
Il Contraente si impegna a rendere disponibile all’Assicurato sul sito www.healthcareitaly.com, il
Fascicolo Informativo e a ricevere conferma durante la procedura di acquisto che l’Assicurato ha
letto preventivamente il predetto documento.
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gruppi Assicurativi
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ART. 15 - POLIZZA A FAVORE DEL TERZO
Filo diretto Assicurazioni e il Contraente si danno reciprocamente atto che la presente Assicurazione è
stipulata nell'interesse degli Assicurati il cui rapporto con Filo diretto Assicurazioni è regolato
esclusivamente dalla polizza; è, quindi inteso che in ordine ad ogni e qualsiasi eventuale pretesa e/o
richiesta che l'Assicurato dovesse avanzare in relazione alle garanzie rese da Filo diretto Assicurazioni in
forza della presente assicurazione, risponderà esclusivamente Filo diretto Assicurazioni stessa. Resta
inteso che il Contraente è esente da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine alla garanzia
dell'assicurazione.
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COSA FARE PER RICHIEDERE ASSISTENZA
Assistenza
In caso di sinistro contattare IMMEDIATAMENTE la Centrale Operativa dell’Impresa che è in funzione 24
ore su 24 e per 365 giorni all’anno, telefonando al seguente numero:
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800.279745
dall’estero è possibile contattare la Centrale Operativa telefonando al numero 0039.039.6554.6646
comunicando subito le seguenti informazioni:
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Nome e Cognome;
Numero di polizza;
Motivo della chiamata;
Numero telefonico e/o indirizzo al quale sarà possibile contattarVi.
Altre garanzie
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Tutti i sinistri devono essere denunciati attraverso una delle seguenti modalità:
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via internet (sul sito www.filodiretto.it sezione “Denuncia On-Line”) seguendo le relative istruzioni.
via telefono al numero 039/6554.6644 e per la garanzia Annullamento Viaggio al numero verde
800.335747.
La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Sinistri
Via Paracelso, 14 – Centro Colleoni
20864 AGRATE BRIANZA (MB)
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In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente
il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la
documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa e di seguito riassunta:
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IN CASO DI SPESE MEDICHE
certificato di pronto soccorso redatto sul luogo del sinistro che riporti la patologia, le prescrizioni, la
prognosi e la diagnosi medica e che certifichi la tipologia e le modalità della malattia e/o dell’infortunio
subito;
in caso di ricovero, copia completa della cartella clinica;
prescrizione medica e originale delle notule, fatture, ricevute per le spese sostenute;
prescrizione medica per l’eventuale acquisto di medicinali, con le ricevute originali dei farmaci
acquistati.
- numero della polizza.
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Paracelso 14Tel. 039.60.56.804 r.a. • Fax 039.68.92.199 • www.filodiretto.it
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IN CASO DI INFORTUNIO DI SUPERFICIE
- luogo, giorno, ora e causa del sinistro;
- cause che lo hanno determinato;
- certificati medici;
- eventuale verbale delle autorità che sono intervenute;
- il decorso della lesione dovrà essere certificato da ulteriore documentazione medica, fino alla completa
guarigione o alla stabilizzazione delle conseguenze prodotte dall’infortunio.
- numero della polizza.
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IN CASO DI ASSISTENZA AL VEICOLO
- Copia libretto di circolazione
- originali dei documenti di spesa sostenuti
- numero della polizza.
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NOTA IMPORTANTE
• Occorre sempre fornire all’Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni nonché gli originali di ogni
spesa sostenuta a seguito del sinistro.
L’Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta
valutazione del sinistro denunciato. La mancata produzione dei documenti sopra elencati, relativi al
caso specifico può comportare la decadenza totale o parziale del diritto al rimborso.
• E’ necessario comunicare all’Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire
successivamente alla stipula del contratto.
Ricordarsi che il diritto all’indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall’ultima richiesta scritta
pervenuta all’Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).
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Importante!
In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l’assicurato invia all’Impresa gli estremi del
conto corrente europeo o internazionale (IBAN - SWIFT - BIC).
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Per eventuali reclami scrivere a
Filo diretto Assicurazioni S.p.A.
Ufficio Reclami
Centro Direzionale Colleoni
Via Paracelso, 14
20864 Agrate Brianza – MB - fax 039/6892199 - [email protected]
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in caso di mancato riscontro scrivere a:
IVASS – Servizio Tutela degli Utenti
Via del Quirinale, 21
00187 ROMA (RM)
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 196/2003
In conformità di quanto previsto dall’art. 13 del decreto Legislativo 196/2003 ed eventuali modifiche o
integrazioni (di seguito denominato “Codice Privacy”), Filo diretto Assicurazioni S.p.A. (di seguito
denominata Impresa) intende fornire la seguente informativa.
In relazione ai dati personali che riguardano il Cliente e che formeranno oggetto del trattamento, l’Impresa
intende precisare che:
−
il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della
riservatezza e dei diritti del Cliente;
−
il trattamento dei dati può comprendere anche i dati personali strettamente inerenti al rapporto
contrattuale, rientranti nel novero dei “dati sensibili” di cui agli articoli 4 comma 1 lettera d) e 26 del
Codice Privacy.
!
1) Finalità’ del trattamento
I dati personali forniti dal Cliente, o comunque acquisiti da Filo diretto Assicurazioni S.p.A. presso terzi,
anche con riferimento ai dati sensibili di cui agli art.4 comma 1 lett. d) ed art.26 del Codice Privacy , sono
trattati dall’Impresa e/o dai suoi incaricati, per le seguenti finalità:
!
a) svolgimento della propria attività in esecuzione, gestione, conclusione, adempimento, dei rapporti
precontrattuali e contrattuali, per fornire l’assistenza richiesta, nonché per l’espletamento delle attività
strettamente connesse, quali liquidazione dei sinistri, attinenti all’attività assicurativa svolta dall’
Impresa che è autorizzata ai sensi di legge;
b) adempimento degli obblighi previsti da leggi, regolamenti, disposizioni emanate da autorità ed organi di
vigilanza e controllo;
c) svolgimento di attività commerciali di promozione di servizi e prodotti assicurativi offerti dall’ Impresa o
da Imprese del Gruppo Filo diretto nonché invio di materiale pubblicitario.
!
2) Modalità del trattamento
Il trattamento in oggetto è svolto secondo le modalità previste dal Codice Privacy, anche a mezzo di
strumenti informatici e automatizzati, in via non esaustiva attraverso operazioni di raccolta, registrazione,
organizzazione, conservazione, elaborazione, selezione, raffronto, utilizzo, interconnessione,
consultazione, comunicazione, cancellazione, distruzione, blocco dei dati, secondo principi di tutela della
sicurezza/protezione, accessibilità, confidenzialità, integrità.
Gli stessi dati sono trattati e detenuti nei termini di quanto obbligatoriamente previsto dalla legge, nei limiti
e per le modalità dalla stessa specificate.
Il trattamento è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare e dai soggetti esterni a tale
organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, delegati in qualità di
incaricati/responsabili della stessa Impresa e/o soggetti strettamente connessi al funzionamento della
stessa e/o all’espletamento delle attività contrattualmente previste e richieste dal Cliente (oltre a quanto
precisato al punto 4).
I dati non sono soggetti a diffusione.
I dati potranno essere trasferiti all’estero, nel mondo intero.
!
3) Conferimento dei dati
a) Il conferimento dei dati personali relativi al cliente, (anche eventualmente di natura sensibile) è
necessario per la conclusione e gestione del contratto e per la migliore esecuzione delle prestazioni
contrattuali, nonché per l’espletamento delle attività strettamente connesse all’adempimento di tali
prestazioni, oltre che alla gestione e liquidazione dei sinistri.
b) Il conferimento dei dati può essere obbligatorio in base a legge, regolamento, normativa comunitaria.
L’eventuale rifiuto del consenso espresso al trattamento dei dati di cui ai punti a) e b) comporta
l’impossibilità di concludere o dare esecuzione al contratto e/o di eseguire le prestazioni
contrattualmente previste.
c) Il conferimento dei dati personali a fini di informazione e promozione commerciale dei servizi e delle
offerte dell’Impresa è facoltativo e non comporta conseguenze in ordine al rapporto contrattuale.
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1.00115 Capogruppo del Gruppo Filo diretto, iscritto al n. 039 dell'Albo dei
gruppi Assicurativi
4) Soggetti o categorie di soggetti cui i dati possono essere comunicati
I dati potranno essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1a) e per essere sottoposti a trattamenti
aventi le medesime finalità - in Italia e all’estero, all’Impresa o a Imprese del Gruppo Filo diretto, soggetti
esterni alla catena distributiva dell’Impresa che svolgono attività connesse e strumentali alla gestione del
rapporto contrattuale, quali corrispondenti, organismi sanitari, personale medico e paramedico, personale
di fiducia, ad altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori, riassicuratori, agenti,
subagenti, broker, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti
di assicurazione, banche, Sim, legali, periti e autofficine, società di servizi cui siano affidate la gestione, la
liquidazione e il pagamento dei servizi, società di consulenza aziendale, consulenti, studi professionali,
organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo, enti di gestione di dati e servizi, società di
factoring e di recupero crediti, enti ed organismi che effettuano attività di gestione elettronica dei dati e di
mezzi di pagamento, società che svolgono attività di stampa, trasmissione, imbustamento, trasporto e
smistamento delle comunicazioni alla clientela, servizi di archiviazione della documentazione e Impresa
specializzate in servizi di data entry, fornitura di servizi informatici, servizi di gestione amministrativa e
contabile, mediante soggetti incaricati dall’Impresa.
Gli stessi dati potranno essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 b) a soggetti cui la comunicazione
è per legge obbligatoria, nei limiti e per le finalità previste dalla stessa legge, organi pubblici e organi di
vigilanza, soggetti pubblici e privati cui sono demandate ai sensi della normativa vigente funzioni di rilievo
pubblicistico, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo e quindi, a titolo di esempio,
Ania, ISVAP, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di
Vigilanza dei fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale od altre banche dati nei
confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (es. Ufficio Italiano Casellario Centrale
Infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione).
I dati potranno poi essere comunicati per le finalità di cui al punto 1 c) a Imprese del Gruppo Filo diretto
(Imprese controllanti, controllate e collegate anche indirettamente ai sensi delle vigenti disposizioni di
legge), nonché a incaricati del Gruppo Filo diretto.
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5) Diritti dell’interessato in relazione al trattamento dei dati personali (art. 7 del Codice Privacy)
L’art. 7 del Codice Privacy conferisce al Cliente specifici diritti tra cui quello di conoscere in ogni momento
quali sono i suoi dati presso l’Impresa o presso i soggetti ai quali vengono comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati, nonché il loro utilizzo; il Cliente ha altresì diritto
di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento
per motivi legittimi e per fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
Per l’esercizio di tali diritti potrà rivolgersi direttamente a Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via
Paracelso 14 – 20864 Agrate Brianza (MB).
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6) Titolare del trattamento
Titolari del trattamento sono Filo diretto Assicurazioni S.p.A. con sede in Via Paracelso 14 – 20864 Agrate
Brianza (MB) nella persona del legale rappresentante, e ciascuna delle Imprese del Gruppo Filo diretto che
effettuano il trattamento in via automatica con diretta responsabilità.
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Fascicolo Informativo HealthCareItaly® Plus MOD.6003(ed. 2014-01) – Aggiornamento 20/01/2014
HealthCareItaly PLUS Informativa Privacy 14 di 14
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