Il dissesto finanziario degli enti locali www.finanzalocale.interno.it 21/12/2015 Riferimenti normativi e brevi cenni storici Istituto mutuato dalle procedure concorsuali di natura civilistica con la differenza sostanziale che l’ente locale non può estinguersi e, oltre all’esigenza di parità di trattamento fra i creditori, è prioritaria la necessità di assicurare all’ente la continuità amministrativa Istituito con l’art. 25 del d. l. 66/1989 Varie modifiche normative (art. 21 d. l. 8/1993, d. l.vo 77/1995) Disciplina attuale: - disposizioni parte II, titolo VIII, d. l.vo 267/2000 (TUOEL) - D.P.R. n. 378/1993 (regolamento) in quanto compatibile 2 Modifiche non inserite nel TUOEL conseguenti alla legge 3/2001 Integrazioni sostanziali a seguito della l. 289/2002 che ha disposto l’abrogazione delle norme del dissesto, abrogazione poi sostituita dall’art. 5 della l. 140/2004: 1) continuano ad applicarsi tutte le norme agli enti locali che hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario prima dell’8 novembre 2001 2) per gli altri resta la facoltà di contrarre mutui senza oneri a carico dello Stato per finanziare passività relative a spese di investimento 3) appartengono al dissesto tutti i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data. 3 Costituzione della Repubblica Italiana - Art. 119 “Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni….Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.” - Art. 120 “Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni …. quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.“ 4 Introduzione Scopo della presente trattazione è quello di: esaminare il fenomeno del dissesto che è e deve rimanere una patologia all’interno del sistema di finanza locale la cui conoscenza può essere utile anche per una migliore gestione dell’ente “sano”; illustrare come si articola la procedura distinguendo i due soggetti coinvolti nella gestione del risanamento: - Gli organi istituzionali dell’ente - L’organo straordinario della liquidazione (OSL) Trovare una giusta collocazione del dissesto all’interno delle procedure in atto del federalismo alla luce della legge 42/2009 nella quale è previsto il superamento del sistema della spesa storica e un passaggio al sistema di finanziamento del fabbisogno standard di una pubblica amministrazione mediamente efficiente. 5 In attuazione dell’articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione la legge delega prevede: - una specifica disciplina per l’attribuzione di risorse aggiuntive ed interventi speciali in favore di determinati enti locali e regioni per rimuovere particolari forme di squilibrio economico e sociale - la considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla collocazione geografica degli enti - l’individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico, la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona. - meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di dissesto finanziario (articolo 17 legge 42/2009), fino alla possibilità da parte dello Stato di esercitare, nei casi più gravi, il potere sostitutivo. 6 DISTRIBUZIONE REGIONALE ENTI DISSESTATI 3 15 6 8 4 5 6 4 18 44 15 122 35 19 Campania: - 111 in bonis 3 133 - 9 con OSL - 2 con 268 bis e ter 25 7 enti dissestati ENTI DISSESTATI PER NUMERO DI ABITANTI 140 115 120 100 83 80 67 53 60 40 29 51 34 20 26 4 1 0 2 0 classi demografiche 8 Mutui con oneri a carico dello Stato e Contributi adeguamento alla media ABRUZZO 18 22.929.333,82 1,85 268.634,80 BASILICATA 19 45.776.300,99 3,69 - CALABRIA 133 200.410.585,30 16,15 CAMPANIA 122 750.506.903,13 60,45 960.446,08 35.299.283,64 EMILIA ROMAGNA 8 6.053.227,71 0,49 72.850,45 LAZIO 44 49.497.254,72 3,99 LIGURIA 4 1.510.840,74 0,12 LOMBARDIA 15 3.463.945,19 0,28 MARCHE 6 3.199.904,66 0,26 MOLISE 15 3.901.767,24 0,31 PIEMONTE 6 468.478,16 0,04 PUGLIA 35 59.439.302,71 4,79 SARDEGNA 3 8.990.002,58 0,72 SICILIA 25 51.690.322,35 4,16 TOSCANA 5 4.268.230,92 0,34 - UMBRIA 4 10.994.289,83 0,89 54.536,64 VENETO 3 18.208.663,15 1,47 TOTALE 465 1.241.309.353,20 100,00 6.406.122,23 40.834,68 421.431,27 94.601,92 182.044,75 102.732,23 450.018,61 911.889,32 774.781,98 603.668,16 46.643.876,76 0,58 2,06 75,67 0,16 13,73 0,1 0,9 0,2 0,4 0,22 0,96 1,95 1,66 0,12 1,29 100,00 Contributi straordinari 600.000 euro annui per il triennio 2004-2006 - art. 4, c. 208, della legge 350/2003 che ha modificato il c. 15 dell’art. 31 della legge 289/2002, per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dall’entrata in vigore della legge costituzionale fino al 31 dicembre 2003 (n. 5). 4 milioni annui per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 – art. 4 legge regione Sicilia 8/2006, per gli enti siciliani che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2005 (n. 3). 150 milioni di euro – art. 24 del decreto legge 159/2007 per i comuni che hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2007) (contributo effettivo di 140 milioni in quanto 10 milioni, ai sensi dell’art. 40, c. 4, del decreto legge 248/2007, sono stati destinati agli enti ex art. 268 bis e ter del TUOEL (n. 11, compresi 2+3 di sopra). 5 milioni di euro – art. 40, c. 3-bis del decreto legge 248/2007, di integrazione dell’art. 24, per i soli enti che hanno deliberato il dissesto tra il 30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002 (n. 3). 2 milioni di euro – art. 14, c 14 ter, d.l. 78/2010 per provincia Aquila (n. 1). Nessun contributo per gli altri enti, che hanno dichiarato il dissesto dopo il 3 ottobre 2007 (ad oggi 37) 10 STORICITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI DISSESTO 125 numero enti dissestati 64 45 46 52 38 16 9 7 8 9 10 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 anno ipotesi dissesto 11 Il dissesto oggi Negli anni e precisamente fino agli inizi del 2011 era diminuito il ricorso al dissesto pur a fronte di un progressivo aggravamento delle situazioni finanziarie degli enti locali. Il d. l. 112/2008 – Roma e Catania – entrate a specifica destinazione del fondo aree sottosviluppate per finanziare il pregresso anche di spese correnti, mutuando dal dissesto alcune procedure ma ponendo il divieto espresso di dichiararlo. Allarme non solo dalla Direzione centrale della finanza locale del Ministero dell’interno : Documento redatto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a maggio 2009: “Le risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza pubblica in materia di bilanci degli enti locali – prospettive e proposte operative” fa emergere che la situazione finanziaria dei comuni appare molto critica e i fenomeni degenerativi sono oramai espressione di una linea di tendenza che si va consolidando. 12 I bilanci comunali verificati durante le ispezioni sono risultati appesantiti dal cattivo andamento della spesa corrente, dallo squilibrio di parte corrente, da una gestione non reale dei residui attivi, da una critica situazione di cassa e spesso dall’utilizzo dei debiti fuori bilancio come fattore ordinario e non straordinario della gestione della spesa. Delibera n. 14 del 2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie dall’analisi compiuta sugli enti dissestati nella Relazione sulla gestione finanziaria degli enti locali: impossibile per gli enti locali dissestati raggiungere il risanamento senza alcun intervento erariale, o regionale, necessario un intervento che renda obbligatoria per l’Amministrazione l’adozione della procedura semplificata. Documento di maggio 2010 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili contenente proposte per il risanamento finanziario: esprime forte preoccupazione per un certo numero di comuni, in particolare del centro-sud, con uno squilibrio strutturale ove si camuffano i disavanzi con residui attivi inesistenti, residui di parte corrente 2 o 3 volte superiori alla previsione di competenza annuale. In realtà il fenomeno del dissesto, anche se spesso nascosto è notevolmente diminuito. Nell’anno 2011 iniziato con poche dichiarazioni di dissesto l’andamento del trend si è modificato coinvolgendo 9 nuovi enti; il 2012 ulteriori 10 enti tra cui due comuni capoluogo di provincia quali Alessandria, in Piemonte e Caserta in Campania. Da ultimo con delibera n.25 del 19/09/2012 ha dichiarato il dissesto finanziario il comune di Cirò Marina(Kr) 13 IL DECRETO PREMI E SANZIONI L’ART.6 COMMA 2 D.Lgs. 6-9-2011 n.149 Ha introdotto una rilevante novità in materia di coordinamento della finanza pubblica Affidando ad autorità esterne ( Corte dei Conti e Prefettura) l’accertamento della situazione di dissesto, misura alla quale vanno collegate le nuove sanzioni nei confronti degli amministratori locali(art.6,comma1) La norma prevede che la Corte dei Conti, nell’esercizio della funzione di controllo, possa trasmettere gli atti alla Prefettura per la dichiarazione di dissesto finanziario a fronte di comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,violazione degli obiettivi della finanza pubblica allargata e irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente in grado di provocare il dissesto. Le analisi delle sezioni regionali della Corte dei Conti possono basarsi anche sulle verifiche della regolarità della gestione amministrativocontabile effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato. 21/12/2015 14 In caso di mancata adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure correttive (art.1,c.168, legge n.266/2005), entro i termini assegnati dall’organo di controllo, la sezione regionale della Corte dei Conti, accertato l’inadempimento e la sussistenza delle condizioni previste dall’art.244 del Tuel trasmette gli atti alla Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica ed al Prefetto ai fini della dichiarazione dello stato del dissesto e della procedura di scioglimento del Consiglio dell’ente, ai sensi dell’art.141 del D.Lgs 267/2000. Il Prefetto, nei casi in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente locale, assegna al consiglio ,con lettera notificata ai consiglieri, un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto Decorso infruttuosamente il termine il Prefetto nomina un commissario per l’adozione della dichiarazione del dissesto e dà corso alla procedura di scioglimento del Consiglio Questa procedura ha portato alla dichiarazione di dissesto dei comuni di Castiglion Fiorentino (AR), Alessandria e Cirò Marina (KR) per i quali a seguito della mancata adozione delle misure idonee a risanare la situazione finanziaria le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno ritenuto sussistere le condizioni previste dall’art.244 del tuel per la dichiarazione di dissesto finanziario. Ad oggi per nessun ente locale è stata applicata la procedura di nomina da parte del Prefetto del commissario per l’adozione della dichiarazione del dissesto e lo scioglimento del Consiglio Comunale. La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Toscana, con deliberazione n. 204 del 27 settembre 2011, n. 204 ha approvato le prime linee di orientamento ai fini dell’adempimento di cui al predetto art. 6,comma 2, D .lgs. 149/2011,invitando gli organi centrali della Corte ad assumere ed emanare nella materia indirizzi di coordinamento. Ha ritenuto che i comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria,possono emergere non solamente dalle pronunce specifiche (per gravi irregolarità) ma anche da : Verifiche sul campo effettuate dalle Sezioni Regionali della Corte sulla gestione dei singoli enti ai sensi della legge 131/2003(art.7,comma 7) C.d. Controllo Monitoraggio di cui all’art.1,comma 166 della legge 266/05 Dalla fase iniziale di analisi dei questionari trasmessi dagli organi di revisione dei bilanci preventivi o delle verifiche sulla sana gestione pendenti 21/12/2015 16 Considerata la difficoltà di individuare,a priori,degli indicatori finanziari che siano in grado di attestare una situazione passibile di provocare un dissesto economico la Sezione ha ritenuto utili allo scopo: Parametri di deficitarietà disciplinati dall’art. 242 e seguenti del Tuel contenuti nell’apposito Dm. Parametri che annualmente la Sezione utilizza in relazione al controllo - monitoraggio e alle verifiche sulla sana gestione.(in tema di equilibrio di competenza,risultato di amministrazione,gestione residui,debiti fuori bilancio, patto di stabilità,spesa di personale,ecc.) Altri parametri stabiliti dalla legge i quali a seguito di valutazioni concrete forniscano gli elementi necessari per l’adempimento di legge. 21/12/2015 17 Obiettivi e soggetti della procedura di risanamento Obiettivo Soggetto Riequilibrio stabile della gestione dell’ente Organi istituzionali dell’ente Ripiano indebitamento pregresso Organo straordinario della liquidazione 18 Argomenti della discussione I obiettivo: il risanamento dell’ente locale II obiettivo: la gestione del dissesto 19 Provvedimenti dell’ente locale 20 Dichiarazione di dissesto Si ha dissesto qualora: il deficit, segnalato dal responsabile del servizio finanziario, derivante dal costituirsi di situazioni non compensabili da maggiori entrate o minori spese sia tale da pregiudicare gli equilibri di bilancio e non possa essere risanato con le misure di riequilibrio di cui agli art.193 e 194 del TUOEL; il consiglio dell’ente non possa adottare i necessari provvedimenti per il ripiano dei debiti fuori bilancio e/o disavanzi di amministrazione; l’ente non sia in grado di garantire i servizi indispensabili. 21 La delibera di dichiarazione di dissesto 1. 2. 3. Deve essere adottata dal Consiglio dell’ente locale. Deve contenere la formale ed esplicita dichiarazione delle stato di dissesto finanziario, in cui vengono valutate le cause che ne hanno determinato l’adozione (momento politico). Dettagliata relazione dell’organo di revisione economica finanziaria sull’analisi delle cause che hanno portato al dissesto (momento tecnico). 22 Effetti della deliberazione Irrevocabilità della delibera di dissesto Pubblicazione all’albo pretorio Trasmissione al Ministero dell’Interno (CFOEL), al Prefetto della provincia e alla Procura regionale presso la Corte dei conti competente per territorio, ai fini dell’eventuale riscontro di responsabilità contabile. Pubblicità della delibera de qua: viene pubblicata per estratto sulla G.U., a cura del Ministero dell’Interno, unitamente al D.P.R. di nomina dell’OSL. 23 Conseguenze della dichiarazione di dissesto Sospensione dei termini per la deliberazione del bilancio e relativi rendiconti a partire dall’anno dell’ipotesi fino all’approvazione ministeriale del bilancio riequilibrato. Sospensione, fino all’approvazione del rendiconto, delle azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che rientrano nella competenza dell’OSL. Estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti alla data della dichiarazione per le quali siano scaduti i termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente 24 Blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può disporne per le finalità dell’ente e di legge Le somme dovute per anticipazioni di cassa ed i debiti insoluti dalla deliberazione del dissesto e sino all’approvazione del rendiconto non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria 25 I obiettivo Il riequilibrio della gestione dell’ente Gli organi dell’ente devono garantire l’equilibrio della gestione finanziaria eliminando le cause che hanno portato allo stato di dissesto Il riequilibrio finanziario è un’operazione articolata su due fasi: - la prima fase comprende la messa in pratica di una serie di principi di buona amministrazione al fine di non peggiorare la posizione debitoria dell’ente; - la seconda fase comprende il mantenimento di un atteggiamento coerente con quanto contenuto nell’ipotesi di bilancio che deve essere garantito per i 5 anni del risanamento 26 Misure da adottare per il riequilibrio Aumento imposte, tasse, canoni patrimoniali nella misura massima consentita Reale accertamento e riscossione delle entrate Adozione dei provvedimenti per l’evasione contributiva Processi di riorganizzazione dei servizi nell’ottica dell’efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione Adeguamento dei trasferimenti erariali alla media della fascia demografica di appartenenza, se sottomedia Messa in disponibilità del personale in eccedenza rispetto al rapporto abitanti/dipendenti e rimborso per il trattamento economico del personale posto in disponibilità Riduzione delle spese 27 Cronoprogramma per l’Ente dalla dichiarazione di dissesto Entro 5 giorni: trasmissione della delibera al Ministero dell’Interno, al Prefetto e alla Procura regionale della Corte dei conti Entro 30 giorni: deliberazione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie Entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera delle entrate proprie: trasmissione alla CFOEL (inosservanza = sospensione contributi erariali) Entro tre mesi dal DPR di nomina dell’OSL: approvazione e trasmissione al Ministero dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (termine sospeso in caso di elezioni amministrative) (inosservanza = scioglimento consiglio) Entro tre mesi dal DPR di nomina dell’OSL: approvazione della rideterminazione della pianta organica Entro 30 giorni dalla notifica del decreto ministeriale: approvazione del bilancio Entro 120 giorni dalla notifica del decreto ministeriale: approvazione altri bilanci e rendiconti e relative certificazioni Per 5 anni dall’ipotesi mantenimento dei provvedimenti previsti per il risanamento durante i quali: - Annualmente: relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni ministeriali da allegare al rendiconto finale - Trimestralmente: relazione dell’organo di revisione al Consiglio dell’ente 28 Attivazione delle entrate proprie Entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di dichiarazione del dissesto obbligo di adozione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie. Determinazione aliquote e tariffe di base delle imposte e tasse nella misura massima prevista dalla legge (deroga al blocco aumento tributi locali ex dd. ll. 93/2008, 112/2008, 185/2008) (salva facoltà deliberare riduzioni, graduazioni, agevolazioni) . Relativamente all’Imu il Ministero si è espresso nel senso di applicare l’aliquota massima sia per la prima casa che per le seconde case. La/e delibera/e non è revocabile e ha efficacia per 5 anni . Determinazione tariffe servizi a domanda individuale con obbligo di copertura del costo misura minima del 36%, delle tariffe TARSU con obbligo di copertura integrale dei costi, delle tariffe servizio acquedotto con obbligo di copertura minima 80%, delle tariffe servizi produttivi e canoni patrimoniali misura massima di legge (delibere annuali sulla base dei costi, da adottare per 5 anni). Determinazione dei diritti di segreteria prevedendo per almeno uno degli atti di ciascuna categoria l’applicazione del livello massimo. Aggiornamento a norma di legge dei proventi da permesso a costruire. Aggiornamento/adeguamento canoni beni patrimoniali. 29 Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato L’ipotesi di bilancio deve riferirsi: - all’anno successivo a quello della dichiarazione del dissesto se per quest’ultimo è stato approvato il bilancio di previsione; - all’anno della dichiarazione del dissesto se per tale anno non è stato approvato il bilancio di previsione. L’anno dell’ipotesi è importante per: - delimitare il periodo di competenza tra OSL e Ente, - la durata periodo di risanamento dell’ente e dei relativi obblighi. 30 L’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato è approvata dal Consiglio dell’ente e presentata al Ministero dell’Interno entro tre mesi dalla data del DPR di nomina dell’OSL o dal 1° gennaio dell’anno di riferimento se la nomina è precedente consiste sostanzialmente in uno schema di bilancio con il quale l’ente dimostra la realizzazione di un riequilibrio stabile per effetto della manovra di risanamento adottata e della rimozione delle cause che hanno determinato il dissesto è redatta sulla base dei modelli previsti per il bilancio di previsione, è corredata dagli stessi allegati e deve rispettare gli stessi principi, ivi compresa la relazione dell’organo di revisione economico-finanziaria 31 Manovra di riequilibrio Attivazione al massimo delle entrate Riesame delle spese e riorganizzazione dei servizi in base al criterio di efficienza ed efficacia Rideterminazione della pianta organica Per gli enti soggetti al patto di stabilità interno la manovra strutturale di riduzione delle spese dovrà essere finalizzata anche alle regole del patto di stabilità, non sono previste deroghe per gli enti dissestati Previsione delle risorse da destinare al risanamento finanziario (economie, beni patrimoniali, capacità di indebitamento) Rigorosa rivisitazione delle dotazioni finanziarie, eliminando o riducendo ogni previsione non finalizzata all’esercizio di servizi pubblici indispensabili (vedi DM 28/5/1993 ) alla luce dell’art. 191 , c. 5, del TUOEL che, in caso di disavanzo o debiti non ripianati, pone il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge Contenimento delle perdite di gestione degli enti e degli organismi dipendenti dall’ente locale ecc. Provvedimenti necessari per risanamento economico-finanziario di enti o organismi dipendenti e aziende speciali 32 Dotazione organica Obblighi in materia di personale: - rideterminazione dotazione organica del personale dichiarando in eccedenza il personale in servizio che risulti in sovrannumero rispetto al rapporto medio dipendenti/popolazione (vedi DM 9/12/2008) - collocamento in disponibilità personale in eccedenza - riduzione spesa per personale a tempo determinato nel limite del 50% della spesa media del triennio antecedente anno ipotesi - cessazione ex 110 e direttore generale - divieto di assumere con contratto a tempo determinato collaboratori esterni per uffici di staff Trasmissione per l’approvazione dei relativi atti alla CFOEL del Ministero dell’interno per la relativa approvazione ai fini dell’inserimento della spesa nell’ipotesi di bilancio 33 L’ipotesi di bilancio deve anche tener conto: • • • Dell’onere del risanamento delle passività pregresse, posto interamente a carico dell’ente (per i dissesti post 8/11/2001) Dei debiti assistiti da delegazione di pagamento, rimasti di competenza dell’ente (per dissesti dopo il 1/1/2007) Dell’eventuale squilibrio di cassa della gestione dei residui relativi ai fondi con destinazione vincolata, rimasti a carico dell’ente, per utilizzo in termini di cassa di entrate di tale natura non ricostituite entro il 31 dicembre dell’anno antecedente quello dell’ipotesi di bilancio 34 L’approvazione dell’ipotesi di bilancio e il periodo di risanamento Entro quattro mesi dalla presentazione al Ministero dell’Interno l’ipotesi è istruita dalla CFOEL la quale esprime un parere sulla validità delle misure adottate In caso di parere positivo è approvata con decreto del Ministro dell’Interno In caso di esito negativo, se non viene presentata idonea ipotesi corretta, entro il temine di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, il definitivo rigetto integra gli estremi per l’introduzione della procedura di scioglimento del consiglio dell’ente A seguito dell’approvazione ministeriale l’ente approva il bilancio di previsione entro 30 giorni e gli eventuali altri bilanci o rendiconti non approvati entro 120 giorni Il periodo di risanamento dura 5 anni decorrenti dall’anno dell’ipotesi Durante tale periodo: L’ente è obbligato a mantenere le aliquote e tariffe nella misura massima Deve assicurare il prescritto grado di copertura per i servizi a domanda, il servizio acquedotto, il servizio smaltimento rifiuti Non può variare in aumento la dotazione organica È soggetto al controllo CFOEL in materia di personale Deve rispettare eventuali prescrizioni del decreto di approvazione dell’ipotesi È garantito il mantenimento dei contributi erariali 35 Modello F COMUNE DI PROVINCIA DI RAPPORTO Ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio per l’esercizio redatto a seguito di dissesto, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. SOMMARIO PARTE I Notizie generali sull’ente PARTE II Pareggio finanziario e verifica degli equilibri dell’ipotesi di bilancio PARTE III Provvedimenti adottati per l’attivazione delle entrate proprie e verifica attendibilità delle previsioni dell’ipotesi di bilancio Quadro n. 1 Imposta comunale sugli immobili; Quadro n. 2 Addizionale comunale all’IRPEF; Quadro n. 3 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni o canone per l’installazione di mezzi pubblicitari; 36 Quadro n. 4 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche; Quadro n. 5 Canone per la raccolta e la depurazione delle acque; Quadro n. 6 Diritti di segreteria; Quadro n. 7 Proventi dei beni patrimoniali; Quadro n. 8 Proventi derivanti dal rilascio di permesso a costruire; Quadro n. 9 Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada; Quadro n. 10 Proventi servizi a domanda individuale; Quadro n. 11 Tassa servizio smaltimento rifiuti solidi urbani; Quadro n. 12 Proventi servizio acquedotto; Quadro n. 13 Proventi altri servizi; PARTE IV Provvedimenti adottati per la riduzione delle spese correnti Quadro n. 14 Notizie sulla situazione del personale; Quadro n. 15 Spesa per indebitamento; Quadro n. 16 Spese per organismi partecipati; Quadro n. 17 Risorse per il risanamento Quadro n. 18 Altri provvedimenti adottati per la riorganizzazione dei servizi e la riduzione delle spese correnti; Quadro n. 19 Verifica equilibrio fondi a gestione vincolata 37 PRO E CONTRO ALLA DICHIARAZIONE DI DISSESTO FINANZIARIO 38 Misure obbligatorie da adottare e vincoli connessi Blocco contrazione nuovi mutui fino all’emanazione del decreto di approvazione dell’ipotesi di bilancio (art. 249). Divieto di impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle previste nell’ultimo bilancio approvato e pagamenti per dodicesimi, sino all’approvazione ministeriale dell’ipotesi di bilancio (art.250). Per cinque anni a decorrere da quello dell’ipotesi: - imposte e tasse locali con aliquote e tariffe di base nella misura massima, - tassa smaltimento rifiuti solidi urbani con copertura integrale dei costi di gestione del servizio, - costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto coperto con la relativa tariffa in misura non inferiore all’80%, - tariffe per servizi produttivi e canoni patrimoniali nella misura massima consentita, - costo complessivo dei servizi a domanda individuale coperto con proventi tariffari e contributi finalizzati nella misura minima del 36%, - controlli previsti per gli enti deficitari con presentazione apposita certificazione (art. 243, 251). Destinazione obbligatoria alla liquidazione di: - residui attivi al 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio, - quote di mutui non utilizzati dall’ente, - tutte le entrate straordinarie afferenti il periodo precedente l’anno del dissesto, - avanzi di amministrazione non vincolati dei cinque anni da quello dell’ipotesi, 39 - proventi derivanti dalla vendita del patrimonio disponibile (art. 255). Gestione da parte dell’ente dei residui della vincolata e dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento (art. 255). Assunzione mutuo per il finanziamento delle passività pregresse con oneri a carico del bilancio limitatamente al finanziamento dei debiti per investimento e per quelli relativi a spese correnti maturati prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del 2001 (art. 256). Divieto di contribuzione statale sugli oneri dei mutui per il risanamento finanziario (art. 31, comma 15, legge 289/2002). Riorganizzazione dei servizi correlati all’acquisizione delle entrate ed attivazione di ogni altro cespite e riduzione delle previsioni di spesa non finalizzata ai servizi pubblici indispensabili (art. 259). Emanazione provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli enti, organismi dipendenti aziende speciali e società partecipate (art. 259). Rideterminazione della pianta organica e messa in disponibilità del personale dichiarato in eccedenza (art. 259, 260). Risoluzione dei contratti a tempo determinato ex articolo 110, divieto di assumere con contratto a tempo determinato collaboratori esterni per uffici di staff (art. 90), spesa per il personale a tempo determinato ridotta a non oltre il 50 % della spesa media dell’ultimo triennio (art. 259). Divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata per il quinquennio (art. 267). Divieto di incremento delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori (art. 82). (abrogato da…………….) Divieto di disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti (art. 195). Divieto di emissione di prestiti obbligazionari (art. 35, comma 2, legge 724/1994). 40 Benefici derivanti dalla dichiarazione del dissesto Blocco procedure esecutive fino all’approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248). Sospensione degli interessi e rivalutazioni monetarie sulle somme di competenza del dissesto fino all’approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248). Separazione della gestione del pregresso da quella corrente con la nomina di apposito organo straordinario per il ripiano dell’indebitamento pregresso, mentre gli organi istituzionali assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione finanziaria futura (art. 245). Adeguamento dei trasferimenti erariali alla media nazionale della fascia di appartenenza (art. 259). Consolidamento dell’esposizione debitoria al 31 dicembre in un ulteriore mutuo decennale, conservazione contributi statali e regionali concessi in relazione ai mutui preesistenti (art. 259). Assegnazione contributo per il personale posto in disponibilità pari alla spesa relativa al trattamento economico per tutta la durata della disponibilità (art. 259). Mantenimento dei contributi erariali per la durata del risanamento (art. 265). Possibilità di ridurre la massa passiva del 60% tramite l’adozione della procedura semplificata (art. 258). Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti, possibilità di dilazionare i pagamenti tramite un piano di rateizzazione per la durata di tre anni da convenire con i creditori (art. 194) o con i piani di impegno in applicazione dell’articolo 268 bis. 41 II obiettivo Il ripiano dell’indebitamento pregresso 42 L’organo straordinario della liquidazione Nominato con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno Viene considerato un organo straordinario del comune Al pari dei commissari straordinari è organo costituito con compiti di amministrazione straordinaria con imputazione di tutti gli effetti degli atti compiuti Non sussistenza di una legittimazione processuale autonoma o alternativa al comune Gli atti dell’OSL ricadono nella sfera giuridica dell’ente e quindi sono atti del comune è composto da n. 1 commissario per i comuni con pop inferiore a 5000 ab. da n. 3 commissari per i comuni con popolazione superiore ha poteri di auto organizzazione ha competenza per atti e fatti verificatisi entro 31 dicembre dell’anno antecedente anno ipotesi di bilancio (eccezione art. 255, comma 10 TUOEL) il compenso è stabilito con decreto interministeriale 9-11-1995 43 Competenza dell’OSL Fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato Più specificatamente provvede: Rilevare la massa passiva Acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili ai fini del risanamento anche mediante alienazione dei beni patrimoniali Liquidare e pagare la massa passiva 44 Cronoprogramma per l’OSL dalla nomina Entro 5 giorni dalla notifica del DPR di nomina: insediamento e comunicazione dell’insediamento al Ministero dell’interno, al Sindaco, al Prefetto, all’organo di revisione, al Tesoriere dell’ente All’atto dell’insediamento: nomina presidente OSL Entro 10 giorni dall’insediamento: avviso dell’avvio della procedura liquidazione Nelle prime riunioni utili: isituzione servizio tesoreria della liquidazione c/c tesoreria ente, convenzione tesoreria Entro 60 giorni dall’avviso: termine per l’insinuazione dei creditori (possibilità di proroga termine di ulteriori 30 giorni) 45 Entro 180 giorni dall’insediamento: accertamento della massa passiva tramite redazione del piano rilevazione o applicazione della procedura semplificata (+ ulteriori 180 giorni per enti >250.000, capoluogo o province) Entro 24 mesi dall’insediamento: approvazione del piano di estinzione Entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano di estinzione: pagamento a saldo dei debiti Entro 60 giorni dal termine delle operazioni di pagamento: approvazione del rendiconto 46 Primi adempimenti dell’OSL Delibere con numerazione unica e separata, presenza di tutti e tre i componenti, decisioni a maggioranza, pubblicazione all’albo pretorio e immediatamente esecutive Apertura del conto della liquidazione in tesoreria unica SIOPE Richiesta all’Ente di acquisizione del fondo di cassa Richiesta revisione straordinaria dei residui attivi e passivi Comunicazione al concessionario riscossione per versamenti competenza OSL sul conto della liquidazione Comunicazione all’Ente della destinazione degli avanzi di amministrazione non vincolati alla liquidazione Comunicazione all’Ente della destinazione delle entrate straordinarie alla liquidazione Richiesta quantificazione delle quote delle economie sui mutui da destinare alla liquidazione Richiesta della quantificazione del patrimonio disponibile (80% valore mercato) Richiesta dell’eventuale disponibilità del mutuo a carico bilancio 47 comunale Adempimenti successivi Procedura ordinaria Procedura semplificata 48 La procedura ordinaria Il piano di rilevazione L’OSL, valutata la documentazione prodotta dall’ente e dai creditori che hanno fatto domanda di insinuazione, decide l’ammissione o l’esclusione delle domande e delle posizioni debitorie con provvedimento da notificare al momento dell’approvazione del piano di rilevazione Può transigere vertenze in corso Forma un piano di rilevazione in cui sono indicate le partite debitorie ammesse e quelle escluse e lo deposita presso il Ministero dell’Interno Il piano di rilevazione diventa esecutivo con il deposito 49 Pagamenti in acconto La normativa precedente la legge costituzionale n. 3/2001 prevedeva l’erogazione di un mutuo con oneri a carico dello Stato dopo il deposito del piano di rilevazione per consentire all’OSL i pagamenti in acconto Per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l’8 novembre 2001, in mancanza del mutuo a carico dello Stato, l’OSL procede, utilizzando le risorse effettivamente disponibili, a: Pagamento di acconti, in misura proporzionale uguale per tutte le passività inserite Accantonamento per le pretese creditorie in contestazione esattamente quantificate, in misura proporzionale uguale a quella delle passività inserite, 50 La procedura semplificata Si evita la compilazione del piano di rilevazione Si passa direttamente alla predisposizione del piano di estinzione Nel caso non ci siano debiti esclusi si passa all’approvazione direttamente del rendiconto Comporta una notevole riduzione della massa passiva Prevede il pagamento immediato dei creditori (30 giorni) Evita l’aggressione dei creditori dopo la chiusura del dissesto Richiede pronta disponibilità delle risorse Diventa quasi obbligata per gli enti dissestati dopo 8/11/2001 51 La procedura semplificata: modalità OSL valuta l’ importo complessivo di tutti i debiti censiti e propone all’ente l’adozione della modalità semplificata di liquidazione L’ente decide entro 30 giorni con deliberazione di giunta e se accetta si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie L’OSL entro 6 mesi dalla disponibilità delle risorse può definire transattivamente le pretese dei creditori offrendo il pagamento di una somma tra il 40 e il 60% con rinuncia ad ogni altra pretesa e liquidazione obbligatoria entro 30 giorni La transazione è proposta individualmente ai creditori, compresi i privilegiati tranne i debiti da retribuzioni per lavoro subordinato che sono liquidate per intero Nei 30 giorni successivi all’accettazione l’organo provvede al pagamento dei creditori Per i creditori che non hanno accettato la transazione l’organo è tenuto ad accantonare almeno il 50% dei debiti elevato al 100% per i debiti privilegiati Per le fasi successive si applicano le disposizioni ordinarie 52 Il piano di estinzione delle passività pregresse E’ il documento di accertamento definitivo dell’attivo e del passivo della liquidazione Deve essere presentato una volta accertata definitivamente la massa passiva e i mezzi finanziari disponibili e comunque non oltre 24 mesi dall’insediamento dell’OSL Le risorse finanziarie accertate devono essere effettivamente realizzate in modo da consentire il pagamento delle residue passività entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione 53 Composizione del piano di estinzione Massa attiva Massa passiva Oneri della liquidazione Elenco dei debiti esclusi Proposta di riparto 54 Composizione della massa attiva Fondo di cassa al 31/12 anno precedente ipotesi di bilancio rettificato con le riscossioni effettuate dall’ente sino alla data di insediamento dell’OSL e con i pagamenti effettuati dall’ente sino alla data di deliberazione del dissesto I residui attivi risultanti dall’ultimo consuntivo approvato Le quote residue dei mutui non utilizzati dall’ente Proventi derivanti dall’alienazione di beni del patrimonio disponibile Proventi derivanti dall’eventuale cessione di attività produttive Altre risorse destinate al finanziamento delle passività Avanzi di amministrazione non vincolati Mutui a carico dell’ente (solo per finanziamento di debiti per investimento o parte corrente maturati prima del 8/11/2001) Interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della liquidazione 55 Per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo il 7 novembre 2001 Non si applicano le disposizioni del titolo VIII del T.U. che disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente locale dissestato Possibilità per gli enti che ne hanno la disponibilità di usufruire del residuo ordinario per il fondo sviluppo degli investimenti (solo per finanziamento di debiti per investimenti o spesa corrente maturati prima dell’8 novembre 2001) Le risorse derivanti dall’assunzione di mutui devono essere destinate al finanziamento di debiti per spese di investimento o per spese correnti maturate prima dell’8 novembre 2001 56 Composizione della massa passiva Residui passivi risultanti dall’ultimo bilancio approvato (ad eccezione di quelli correlati ad entrate con vincolo di destinazione e a quelli garantiti da delegazione di pagamento) Debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUOEL verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno ipotesi Debiti fuori bilancio transatti con procedura ordinaria Debiti fuori bilancio transatti con procedura semplificata Debiti fuori bilancio derivanti da procedure dichiarate estinte dal giudice Eventuali accantonamenti per vertenze in corso (previsto nella prassi solo in caso di massa attiva capiente e in presenza di mutuo o contributo statale). 57 Gli Oneri della liquidazione Il compenso è stabilito con Decreto Ministero Interno ed Economia e Finanze del 9 novembre 1995 Compenso unico complessivo lordo calcolato in base alla massa passiva ammessa alla liquidazione al numero dei creditori ed alla popolazione dell’ente Fissati importi minimi e massimi per fasce demografiche degli enti Il Presidente ha diritto ad una maggiorazione del 50% Durante la procedura i commissari possono percepire acconti in misura del 50% del compenso minimo garantito tenuto conto dei risultati ottenuti e attività svolta Rimborso delle spese secondo le vigenti disposizioni dei dirigenti dello stato Spese per consulenze nel limite del 50% del compenso Spese di amministrazione della liquidazione 58 L’elenco dei debiti esclusi Deve essere allegato al piano di rilevazione, al piano di estinzione e poi al decreto di approvazione del piano di estinzione La motivazione di esclusione deve essere chiara e giuridicamente valida Deve essere evitato che la valutazione sui debiti sia supportata solamente da elementi formali Per i debiti esclusi il Consiglio dell’ente entro 60 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano di estinzione, individua i responsabili dandone comunicazione ai creditori esclusi 59 I debiti esclusi I debiti o residui prescritti I debiti sorti dopo il 31 dicembre dell’anno antecedente quello dell’ipotesi di bilancio I residui passivi correlati ad entrate con vincolo di destinazione o debiti assistiti da delegazione di pagamento (di competenza dell’ente) I debiti in contestazione (in quanto non certi) Debiti che non hanno le caratteristiche previste dall’art. 194 del TUOEL (mancanza utilità e arricchimento per ente) Interessi e rivalutazioni monetarie Debiti per espropriazione di aree PEEP e PIP cedute con diritto di superficie quando l’ente sia in grado di adottare provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o concessionari 60 La proposta di riparto Prospetto finale riepilogativo della consistenza della massa attiva, degli oneri per la liquidazione, della massa passiva ammessa e del conseguente riparto finale In caso di massa attiva insufficiente deve essere previsto il riparto proporzionale alla massa passiva (art. 6, c. 7, DPR 378/93), al pagamento a saldo delle passività ammesse deve provvedere l’ente con propri fondi 61 Approvazione del piano di estinzione Il piano di estinzione è trasmesso al Ministero Entro 120 giorni dalla trasmissione la CFOEL esprime parere consultivo sul piano e valuta la correttezza della formazione della massa passiva e la validità della massa attiva La CFOEL può formulare rilievi o richieste istruttorie, in tal caso l’OSL è tenuto a rispondere entro 60 giorni Il piano è approvato con decreto del Ministro dell’Interno sulla base del parere della CFOEL Entro 20 giorni dalla notifica del decreto, l’OSL provvede al pagamento a saldo delle passività fino alla concorrenza della massa attiva realizzata 62 RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA 1.1 Totale fondo di cassa 1.2 Totale residui ammessi all’attivo della liquidazione 1.3 Totale residui accertati dall’O.S.L. 1.4 Quote residue di mutui 1.5 Totale del provento derivante dall’alienazione di beni immobili 1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili 1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive 1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione 1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato 1.10 Mutui con oneri a carico dell’ente 1.11 Altre forme di indebitamento 1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento 1.13 Totale eventuali contributi 63 RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA 2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA 2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL’ ARTICOLO 194 2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE 2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL’O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA 2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL’O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA 2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 268 TER 2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI TOTALE DEBITI DISTINTI PER DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI MATURATE PRIMA 8 NOVEMBRE 2001 E PER DEBITI PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO 64 PROPOSTA DI RIPARTO 1.14 - Totale della massa attiva dell’ente 3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione Massa attiva residua 2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione Differenza positiva ovvero Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno PIANI DI IMPEGNO DELIBERA DI IMPEGNO DELL’ENTE N…. DEL……………(art. 183, comma 6, Testo Unico) ANNO 20.. PROVVEDIMENTO ……………€…………………%COPERTURA ANNO 20.. PROVVEDIMENTO ……………€…………………%COPERTURA ANNO 20.. PROVVEDIMENTO ……………€…………………%COPERTURA 65 Rendiconto della liquidazione L’OSL è tenuto ad approvare il rendiconto delle liquidazione entro 60 giorni dall’ultimazione delle operazioni di pagamento Il collegio dei revisori dei conti deve riscontrare e verificare la rispondenza tra il piano di estinzione e l’effettiva liquidazione L’approvazione del rendiconto sancisce il ritorno in bonis dell’ente locale 66 Prosecuzione del dissesto art. 268 bis e 268 ter 1) Nei casi in cui l’Organo straordinario della liquidazione non possa concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione della massa attiva e passiva. 2) Per il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori bilancio di cui all’articolo 268. 3) Laddove la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva. 4) Per gli enti nei quali vengono accertati ulteriori passività pregresse. 67 Applicazione della procedura Nel caso di continuazione della liquidazione : Decreto del Ministro dell’Interno di chiusura anticipata e semplificata o di riapertura della procedura della liquidazione d’intesa con il sindaco del comune interessato. Nomina della Commissione per la prosecuzione del dissesto Presentazione da parte della Commissione del piano di estinzione della passività pregresse Presentazione da parte dell’ente dei piani d’impegno Decreto del Ministro dell’ Interno di approvazione o disapprovazione dei piani di impegno Decreto del Ministro dell’Interno di chiusura del dissesto 68 Pareri e sentenze rilevanti sul dissesto Art. 248 del TUOEL blocco azioni esecutive e sospensione interessi: - Sentenze Corte Costituzionale 242/1994, 155/1994, 149/1994 - Sentenza Cassazione 1265/2003 Gestione del Risanamento: - Decisione Consiglio di Stato 2735 del 29/4/2009: l’internalizzazione del servizio, fra le scelte che può compiere un’amministrazione in stato di dissesto appare sicuramente più consona al risanamento inquadrandosi in quei comportamenti virtuosi necessari ai fini di una corretta gestione, consentendo risparmi di spesa non certo compatibili con il canone dovuto al concessionario. - Decisione Consiglio di Stato 2837 del 17/5/2006: è legittima la dichiarazione di dissesto per sussistenza delle relative cause; sono legittimati a ricorrere tutte le singole persone fisiche residenti nel comune sulle quali si riversano i provvedimenti sfavorevoli dello stato di dissesto. - Sentenza Corte dei Conti II Sezione Giurisdizionale Centrale 149 del 16/4/2003: l’obbligo di dichiarare il dissesto, ricorrendone i presupposti, è stato introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 233/1992, quindi il Consiglio è stato condannato per non averlo fatto a suo tempo. 69 - Sentenza Corte dei Conti II Sezione Giurisdizionale Campania 41 del 30/4/2001: il danno, per mancata dichiarazione del dissesto, è determinato con riferimento alle maggiori spese e/o alle minori entrate conseguenti al mancato tempestivo risanamento dell’Ente (rideterminazione tariffe e copertura costi al 100%, costi per mancata rideterminazione pianta organica, maggiori costi per servizio asilo nido e assistenza scolastica, costi per straordinari, pulizia locali, fitto centro anziani ecc, interessi passivi pagati). Assoluzione per Segretario comunale e Ragioniere che hanno reso i pareri alla delibera di bilancio preventivo in quanto la dichiarazione del dissesto è un obbligo previsto a carico dei consiglieri. - Sentenza TAR Campania 4382 del 14/5/2008: il comune è tenuto a pagare gli interessi sui crediti, ammessi al passivo della gestione straordinaria, che continuano a maturare divenendo esigibili dopo la cessata gestione liquidatoria. Gestione straordinaria della liquidazione: - Sentenza TAR Campania n. 12032 del 16/09/2004: i termini dell’OSL non sono perentori. - Decisione Consiglio di Stato 7045 del 12/11/2009: è illegittima la decisione del giudice dell’ottemperanza che ha censurato l’attestazione del Responsabile resa in senso negativo perché la stessa ha una valenza endoprocedimentale spettando di fatto all’OSL di accertare i debiti. L’inibitoria delle azioni 70 esecutive si estende anche alle azioni di ottemperanza. . - Decisione Consiglio di Stato 3261 del 28/5/2009: il termine di prescrizione dei diritti vantati nei confronti degli enti continua a decorrere regolarmente nel periodo del dissesto; in tale periodo sono precluse unicamente le azioni esecutive e non quelle dichiarative. Durante tale periodo gli interessi sono solamente sospesi. - Decisione Consiglio di Stato 856 del 4/3/2008: ai sensi della legge 140/2004 (norma interpretativa) il debito è di competenza dell’OSL in quanto, anche se accertato giudizialmente nel 2002, si è verificato prima della dichiarazione del dissesto. - Delibera Corte dei Conti Sezione Controllo Calabria 54 del 12/2/2009: la transazione di una sentenza può comprendere anche spese ed oneri accessori alla stessa. - Sentenza Corte dei Conti Sezioni Riunite 12 del 27/12/2007: il debito da sentenza matura alla data del deposito in cancelleria della stessa. - Sentenza TAR Puglia 2290 del 12/10/2009: nella procedura di liquidazione si applicano i termini della 241 del 1990 in quanto non diversamente disciplinati, il ricorso avverso il silenzio dell’OSL va fatto non oltre un anno dalla scadenza dei termini di notifica della decisione. - Sentenza TAR Campania 20001 del 24/11/2008: non si rinvengono dubbi sulla legittimazione e l’interesse del creditore a chiedere l’accesso agli atti che lo riguardano. 71