Il dissesto finanziario
degli enti locali
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21/12/2015
Riferimenti normativi
e brevi cenni storici




Istituto mutuato dalle procedure concorsuali di natura
civilistica con la differenza sostanziale che l’ente locale non
può estinguersi e, oltre all’esigenza di parità di trattamento
fra i creditori, è prioritaria la necessità di assicurare all’ente la
continuità amministrativa
Istituito con l’art. 25 del d. l. 66/1989
Varie modifiche normative (art. 21 d. l. 8/1993, d. l.vo
77/1995)
Disciplina attuale:
- disposizioni parte II, titolo VIII, d. l.vo 267/2000 (TUOEL)
- D.P.R. n. 378/1993 (regolamento) in quanto compatibile
2


Modifiche non inserite nel TUOEL conseguenti alla legge
3/2001
Integrazioni sostanziali a seguito della l. 289/2002 che ha
disposto l’abrogazione delle norme del dissesto, abrogazione
poi sostituita dall’art. 5 della l. 140/2004:
1) continuano ad applicarsi tutte le norme agli enti locali che
hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario prima dell’8
novembre 2001
2) per gli altri resta la facoltà di contrarre mutui senza oneri a
carico dello Stato per finanziare passività relative a spese di
investimento
3) appartengono al dissesto tutti i debiti correlati ad atti e
fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno
precedente a quello dell’ipotesi di bilancio riequilibrato, pur
se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale,
successivamente a tale data.
3

Costituzione della Repubblica Italiana
- Art. 119 “Per promuovere lo sviluppo economico, la
coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri
economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei
diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal
normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina
risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore
di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e
Regioni….Possono ricorrere all'indebitamento solo per
finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni
garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.”
- Art. 120 “Il Governo può sostituirsi a organi delle
Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei
Comuni …. quando lo richiedono la tutela dell'unità
giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi
locali.“
4
Introduzione



Scopo della presente trattazione è quello di:
esaminare il fenomeno del dissesto che è e deve rimanere
una patologia all’interno del sistema di finanza locale la cui
conoscenza può essere utile anche per una migliore gestione
dell’ente “sano”;
illustrare come si articola la procedura distinguendo i due
soggetti coinvolti nella gestione del risanamento:
- Gli organi istituzionali dell’ente
- L’organo straordinario della liquidazione (OSL)
Trovare una giusta collocazione del dissesto all’interno delle
procedure in atto del federalismo alla luce della legge
42/2009 nella quale è previsto il superamento del sistema
della spesa storica e un passaggio al sistema di
finanziamento del fabbisogno standard di una pubblica
amministrazione mediamente efficiente.
5
In attuazione dell’articolo 119, quinto e sesto comma, della Costituzione
la legge delega prevede:
- una specifica disciplina per l’attribuzione di risorse aggiuntive ed
interventi speciali in favore di determinati enti locali e regioni per
rimuovere particolari forme di squilibrio economico e sociale
- la considerazione delle specifiche realtà territoriali, con particolare
riguardo alla realtà socio-economica, al deficit infrastrutturale, alla
collocazione geografica degli enti
- l’individuazione di interventi diretti a promuovere lo sviluppo economico,
la coesione delle aree sottoutilizzate del Paese e la solidarietà sociale, a
rimuovere gli squilibri economici e sociali e a favorire l’effettivo
esercizio dei diritti della persona.
- meccanismi automatici sanzionatori degli organi di governo e
amministrativi nel caso di mancato rispetto degli equilibri e degli obiettivi
economico-finanziari assegnati alla regione e agli enti locali, con
individuazione dei casi di ineleggibilità nei confronti degli amministratori
responsabili degli enti locali per i quali sia stato dichiarato lo stato di
dissesto finanziario (articolo 17 legge 42/2009), fino alla possibilità da
parte dello Stato di esercitare, nei casi più gravi, il potere sostitutivo.
6
DISTRIBUZIONE REGIONALE
ENTI DISSESTATI
3
15
6
8
4
5
6
4
18
44
15
122
35
19
Campania:
- 111 in bonis
3
133
- 9 con OSL
- 2 con 268 bis e ter
25
7
enti dissestati
ENTI DISSESTATI PER NUMERO DI ABITANTI
140
115
120
100
83
80
67
53
60
40
29
51
34
20
26
4
1
0
2
0
classi demografiche
8
Mutui con oneri a carico dello Stato e Contributi adeguamento alla media
ABRUZZO
18
22.929.333,82
1,85
268.634,80
BASILICATA
19
45.776.300,99
3,69
-
CALABRIA
133
200.410.585,30
16,15
CAMPANIA
122
750.506.903,13
60,45
960.446,08
35.299.283,64
EMILIA ROMAGNA
8
6.053.227,71
0,49
72.850,45
LAZIO
44
49.497.254,72
3,99
LIGURIA
4
1.510.840,74
0,12
LOMBARDIA
15
3.463.945,19
0,28
MARCHE
6
3.199.904,66
0,26
MOLISE
15
3.901.767,24
0,31
PIEMONTE
6
468.478,16
0,04
PUGLIA
35
59.439.302,71
4,79
SARDEGNA
3
8.990.002,58
0,72
SICILIA
25
51.690.322,35
4,16
TOSCANA
5
4.268.230,92
0,34
-
UMBRIA
4
10.994.289,83
0,89
54.536,64
VENETO
3
18.208.663,15
1,47
TOTALE
465
1.241.309.353,20
100,00
6.406.122,23
40.834,68
421.431,27
94.601,92
182.044,75
102.732,23
450.018,61
911.889,32
774.781,98
603.668,16
46.643.876,76
0,58
2,06
75,67
0,16
13,73
0,1
0,9
0,2
0,4
0,22
0,96
1,95
1,66
0,12
1,29
100,00
Contributi straordinari






600.000 euro annui per il triennio 2004-2006 - art. 4, c. 208, della legge
350/2003 che ha modificato il c. 15 dell’art. 31 della legge 289/2002, per gli
enti che hanno dichiarato il dissesto dall’entrata in vigore della legge
costituzionale fino al 31 dicembre 2003 (n. 5).
4 milioni annui per gli esercizi finanziari 2006, 2007 e 2008 – art. 4 legge
regione Sicilia 8/2006, per gli enti siciliani che hanno dichiarato il dissesto
entro il 31 dicembre 2005 (n. 3).
150 milioni di euro – art. 24 del decreto legge 159/2007 per i comuni che
hanno deliberato il dissesto successivamente al 31 dicembre 2002 e fino alla
data di entrata in vigore del decreto (3 ottobre 2007) (contributo effettivo di
140 milioni in quanto 10 milioni, ai sensi dell’art. 40, c. 4, del decreto legge
248/2007, sono stati destinati agli enti ex art. 268 bis e ter del TUOEL (n. 11,
compresi 2+3 di sopra).
5 milioni di euro – art. 40, c. 3-bis del decreto legge 248/2007, di
integrazione dell’art. 24, per i soli enti che hanno deliberato il dissesto tra il
30 giugno 2001 e il 31 dicembre 2002 (n. 3).
2 milioni di euro – art. 14, c 14 ter, d.l. 78/2010 per provincia Aquila (n. 1).
Nessun contributo per gli altri enti, che hanno dichiarato il dissesto dopo il 3
ottobre 2007 (ad oggi 37)
10
STORICITÀ DELLE DICHIARAZIONI DI DISSESTO
125
numero enti dissestati
64
45 46
52
38
16
9 7
8 9 10
5
5
4
4
4
3
3
2
2
1
1
1
anno ipotesi dissesto
11
Il dissesto oggi
Negli anni e precisamente fino agli inizi del 2011 era diminuito il ricorso al
dissesto pur a fronte di un progressivo aggravamento delle situazioni finanziarie
degli enti locali.
Il d. l. 112/2008 – Roma e Catania – entrate a specifica destinazione del fondo
aree sottosviluppate per finanziare il pregresso anche di spese correnti, mutuando
dal dissesto alcune procedure ma ponendo il divieto espresso di dichiararlo.
Allarme non solo dalla Direzione centrale della finanza locale del Ministero
dell’interno :
Documento redatto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a
maggio 2009: “Le risultanze delle indagini svolte dai servizi ispettivi di finanza
pubblica in materia di bilanci degli enti locali – prospettive e proposte operative”
fa emergere che la situazione finanziaria dei comuni appare molto critica e i
fenomeni degenerativi sono oramai espressione di una linea di tendenza che si va
consolidando.

12
I bilanci comunali verificati durante le ispezioni sono risultati appesantiti dal
cattivo andamento della spesa corrente, dallo squilibrio di parte corrente, da
una gestione non reale dei residui attivi, da una critica situazione di cassa e
spesso dall’utilizzo dei debiti fuori bilancio come fattore ordinario e non
straordinario della gestione della spesa.
 Delibera n. 14 del 2009 della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie
dall’analisi compiuta sugli enti dissestati nella Relazione sulla gestione
finanziaria degli enti locali: impossibile per gli enti locali dissestati
raggiungere il risanamento senza alcun intervento erariale, o regionale,
necessario un intervento che renda obbligatoria per l’Amministrazione
l’adozione della procedura semplificata.
 Documento di maggio 2010 del Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili contenente proposte per il
risanamento finanziario: esprime forte preoccupazione per un certo numero di
comuni, in particolare del centro-sud, con uno squilibrio strutturale ove si
camuffano i disavanzi con residui attivi inesistenti, residui di parte corrente 2
o 3 volte superiori alla previsione di competenza annuale.
In realtà il fenomeno del dissesto, anche se spesso nascosto è notevolmente
diminuito. Nell’anno 2011 iniziato con poche dichiarazioni di dissesto
l’andamento del trend si è modificato coinvolgendo 9 nuovi enti; il 2012
ulteriori 10 enti tra cui due comuni capoluogo di provincia quali Alessandria,
in Piemonte e Caserta in Campania. Da ultimo con delibera n.25 del
19/09/2012 ha dichiarato il dissesto finanziario il comune di Cirò Marina(Kr)
13
IL DECRETO PREMI E SANZIONI





L’ART.6 COMMA 2 D.Lgs. 6-9-2011 n.149
Ha introdotto una rilevante novità in materia di coordinamento della
finanza pubblica
Affidando ad autorità esterne ( Corte dei Conti e
Prefettura)
l’accertamento della situazione di dissesto, misura alla quale vanno
collegate le nuove sanzioni nei confronti degli amministratori
locali(art.6,comma1)
La norma prevede che la Corte dei Conti, nell’esercizio della funzione di
controllo, possa trasmettere gli atti alla Prefettura per la dichiarazione di
dissesto finanziario a fronte di comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria,violazione degli obiettivi della finanza pubblica allargata e
irregolarità contabili o squilibri strutturali del bilancio dell’ente in grado di
provocare il dissesto.
Le analisi delle sezioni regionali della Corte dei Conti possono basarsi
anche sulle verifiche della regolarità della gestione amministrativocontabile effettuate dalla Ragioneria Generale dello Stato.
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14




In caso di mancata adozione da parte dell’ente locale delle necessarie misure
correttive (art.1,c.168, legge n.266/2005), entro i termini assegnati dall’organo
di controllo, la sezione regionale della Corte dei Conti, accertato
l’inadempimento e la sussistenza delle condizioni previste dall’art.244 del Tuel
trasmette gli atti alla Conferenza Permanente per il coordinamento della
finanza pubblica ed al Prefetto ai fini della dichiarazione dello stato del
dissesto e della procedura di scioglimento del Consiglio dell’ente, ai sensi
dell’art.141 del D.Lgs 267/2000.
Il Prefetto, nei casi in cui perduri l’inadempimento da parte dell’ente locale,
assegna al consiglio ,con lettera notificata ai consiglieri, un termine non
superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto
Decorso infruttuosamente il termine il Prefetto nomina un commissario per
l’adozione della dichiarazione del dissesto e dà corso alla procedura di
scioglimento del Consiglio
Questa procedura ha portato alla dichiarazione di dissesto dei comuni di
Castiglion Fiorentino (AR), Alessandria e Cirò Marina (KR) per i quali a
seguito della mancata adozione delle misure idonee a risanare la situazione
finanziaria le sezioni regionali della Corte dei Conti hanno ritenuto sussistere
le condizioni previste dall’art.244 del tuel per la dichiarazione di dissesto
finanziario. Ad oggi per nessun ente locale è stata applicata la procedura di
nomina da parte del Prefetto del commissario per l’adozione della
dichiarazione del dissesto e lo scioglimento del Consiglio Comunale.





La Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Toscana,
con deliberazione n. 204 del 27 settembre 2011, n. 204 ha
approvato le prime linee di orientamento ai fini dell’adempimento di
cui al predetto art. 6,comma 2, D .lgs. 149/2011,invitando gli organi
centrali della Corte ad assumere ed emanare nella materia indirizzi
di coordinamento.
Ha ritenuto che i comportamenti difformi dalla sana gestione
finanziaria,possono emergere
non solamente dalle pronunce
specifiche (per gravi irregolarità) ma anche da :
Verifiche sul campo effettuate dalle Sezioni Regionali della Corte
sulla gestione dei singoli enti ai sensi della legge
131/2003(art.7,comma 7)
C.d. Controllo Monitoraggio di cui all’art.1,comma 166 della legge
266/05
Dalla fase iniziale di analisi dei questionari trasmessi dagli organi di
revisione dei bilanci preventivi o delle verifiche sulla sana gestione
pendenti
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16




Considerata la difficoltà di individuare,a priori,degli indicatori
finanziari che siano in grado di attestare una situazione passibile di
provocare un dissesto economico la Sezione ha ritenuto utili allo
scopo:
Parametri di deficitarietà disciplinati dall’art. 242 e seguenti del
Tuel contenuti nell’apposito Dm.
Parametri che annualmente la Sezione utilizza in relazione al
controllo - monitoraggio e alle verifiche sulla sana gestione.(in
tema
di
equilibrio
di
competenza,risultato
di
amministrazione,gestione residui,debiti fuori bilancio, patto di
stabilità,spesa di personale,ecc.)
Altri parametri stabiliti dalla legge i quali a seguito di valutazioni
concrete forniscano gli elementi necessari per l’adempimento di
legge.
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17
Obiettivi e soggetti della
procedura di risanamento
Obiettivo
Soggetto
Riequilibrio stabile della
gestione dell’ente
Organi istituzionali
dell’ente
Ripiano indebitamento
pregresso
Organo straordinario della
liquidazione
18
Argomenti della discussione

I obiettivo: il risanamento dell’ente locale

II obiettivo: la gestione del dissesto
19
Provvedimenti
dell’ente locale
20
Dichiarazione di dissesto
Si ha dissesto qualora:
 il deficit, segnalato dal responsabile del servizio
finanziario, derivante dal costituirsi di situazioni
non compensabili da maggiori entrate o minori
spese sia tale da pregiudicare gli equilibri di
bilancio e non possa essere risanato con le misure di
riequilibrio di cui agli art.193 e 194 del TUOEL;
 il consiglio dell’ente non possa adottare i necessari
provvedimenti per il ripiano dei debiti fuori
bilancio e/o disavanzi di amministrazione;
 l’ente non sia in grado di garantire i servizi
indispensabili.
21
La delibera di dichiarazione di dissesto
1.
2.
3.
Deve essere adottata dal Consiglio
dell’ente locale.
Deve contenere la formale ed esplicita
dichiarazione delle stato di dissesto
finanziario, in cui vengono valutate le cause
che ne hanno determinato l’adozione
(momento politico).
Dettagliata
relazione
dell’organo
di
revisione economica finanziaria sull’analisi
delle cause che hanno portato al dissesto
(momento tecnico).
22
Effetti della deliberazione




Irrevocabilità della delibera di dissesto
Pubblicazione all’albo pretorio
Trasmissione al Ministero dell’Interno (CFOEL),
al Prefetto della provincia e alla Procura regionale
presso la Corte dei conti competente per territorio,
ai fini dell’eventuale riscontro di responsabilità
contabile.
Pubblicità della delibera de qua: viene pubblicata
per estratto sulla G.U., a cura del Ministero
dell’Interno, unitamente al D.P.R. di nomina
dell’OSL.
23
Conseguenze della
dichiarazione di dissesto



Sospensione dei termini per la deliberazione del
bilancio e relativi rendiconti a partire dall’anno
dell’ipotesi fino all’approvazione ministeriale del
bilancio riequilibrato.
Sospensione, fino all’approvazione del rendiconto, delle
azioni esecutive nei confronti dell’ente per i debiti che
rientrano nella competenza dell’OSL.
Estinzione d’ufficio delle procedure esecutive pendenti
alla data della dichiarazione per le quali siano scaduti i
termini per l’opposizione giudiziale da parte dell’ente
24

Blocco dei pignoramenti eventualmente eseguiti dopo la
deliberazione del dissesto sulle somme del tesoriere che può
disporne per le finalità dell’ente e di legge

Le somme dovute per anticipazioni di cassa ed i debiti
insoluti dalla deliberazione del dissesto e sino
all’approvazione del rendiconto non producono più interessi
né sono soggetti a rivalutazione monetaria
25
I obiettivo
Il riequilibrio della gestione dell’ente


Gli organi dell’ente devono garantire l’equilibrio della
gestione finanziaria eliminando le cause che hanno portato
allo stato di dissesto
Il riequilibrio finanziario è un’operazione articolata su due
fasi:
- la prima fase comprende la messa in pratica di una serie di
principi di buona amministrazione al fine di non peggiorare la
posizione debitoria dell’ente;
- la seconda fase comprende il mantenimento di un
atteggiamento coerente con quanto contenuto nell’ipotesi di
bilancio che deve essere garantito per i 5 anni del
risanamento
26
Misure da adottare per il riequilibrio
Aumento imposte, tasse, canoni patrimoniali nella misura
massima consentita
 Reale accertamento e riscossione delle entrate
 Adozione dei provvedimenti per l’evasione contributiva
 Processi
di riorganizzazione dei servizi nell’ottica
dell’efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione
 Adeguamento dei trasferimenti erariali alla media della fascia
demografica di appartenenza, se sottomedia
 Messa in disponibilità del personale in eccedenza rispetto al
rapporto abitanti/dipendenti e rimborso per il trattamento
economico del personale posto in disponibilità
 Riduzione delle spese

27
Cronoprogramma per l’Ente
dalla dichiarazione di dissesto








Entro 5 giorni: trasmissione della delibera al Ministero dell’Interno, al Prefetto e alla
Procura regionale della Corte dei conti
Entro 30 giorni: deliberazione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie
Entro 30 giorni dalla data di adozione della delibera delle entrate proprie:
trasmissione alla CFOEL (inosservanza = sospensione contributi erariali)
Entro tre mesi dal DPR di nomina dell’OSL: approvazione e trasmissione al
Ministero dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato (termine sospeso in caso di
elezioni amministrative) (inosservanza = scioglimento consiglio)
Entro tre mesi dal DPR di nomina dell’OSL: approvazione della rideterminazione
della pianta organica
Entro 30 giorni dalla notifica del decreto ministeriale: approvazione del bilancio
Entro 120 giorni dalla notifica del decreto ministeriale: approvazione altri bilanci e
rendiconti e relative certificazioni
Per 5 anni dall’ipotesi mantenimento dei provvedimenti previsti per il risanamento
durante i quali:
- Annualmente: relazione sullo stato di attuazione delle prescrizioni ministeriali da
allegare al rendiconto finale
- Trimestralmente: relazione dell’organo di revisione al Consiglio dell’ente
28
Attivazione delle entrate proprie







Entro 30 giorni dall’esecutività della delibera di dichiarazione del dissesto
obbligo di adozione dei provvedimenti di attivazione delle entrate proprie.
Determinazione aliquote e tariffe di base delle imposte e tasse nella misura
massima prevista dalla legge (deroga al blocco aumento tributi locali ex
dd. ll. 93/2008, 112/2008, 185/2008) (salva facoltà deliberare riduzioni,
graduazioni, agevolazioni) . Relativamente all’Imu il Ministero si è
espresso nel senso di applicare l’aliquota massima sia per la prima casa
che per le seconde case.
La/e delibera/e non è revocabile e ha efficacia per 5 anni .
Determinazione tariffe servizi a domanda individuale con obbligo di
copertura del costo misura minima del 36%, delle tariffe TARSU con
obbligo di copertura integrale dei costi, delle tariffe servizio acquedotto
con obbligo di copertura minima 80%, delle tariffe servizi produttivi e
canoni patrimoniali misura massima di legge (delibere annuali sulla base
dei costi, da adottare per 5 anni).
Determinazione dei diritti di segreteria prevedendo per almeno uno degli
atti di ciascuna categoria l’applicazione del livello massimo.
Aggiornamento a norma di legge dei proventi da permesso a costruire.
Aggiornamento/adeguamento canoni beni patrimoniali.
29
Ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato


L’ipotesi di bilancio deve riferirsi:
- all’anno successivo a quello della dichiarazione del
dissesto se per quest’ultimo è stato approvato il bilancio
di previsione;
- all’anno della dichiarazione del dissesto se per tale
anno non è stato approvato il bilancio di previsione.
L’anno dell’ipotesi è importante per:
- delimitare il periodo di competenza tra OSL e Ente,
- la durata periodo di risanamento dell’ente e dei relativi
obblighi.
30
L’ipotesi di bilancio
stabilmente riequilibrato

è approvata dal Consiglio dell’ente e presentata al
Ministero dell’Interno entro tre mesi dalla data del DPR di
nomina dell’OSL o dal 1° gennaio dell’anno di riferimento
se la nomina è precedente

consiste sostanzialmente in uno schema di bilancio con il
quale l’ente dimostra la realizzazione di un riequilibrio
stabile per effetto della manovra di risanamento adottata e
della rimozione delle cause che hanno determinato il
dissesto

è redatta sulla base dei modelli previsti per il bilancio di
previsione, è corredata dagli stessi allegati e deve rispettare
gli stessi principi, ivi compresa la relazione dell’organo di
revisione economico-finanziaria
31
Manovra di riequilibrio








Attivazione al massimo delle entrate
Riesame delle spese e riorganizzazione dei servizi in base al criterio di
efficienza ed efficacia
Rideterminazione della pianta organica
Per gli enti soggetti al patto di stabilità interno la manovra strutturale di
riduzione delle spese dovrà essere finalizzata anche alle regole del patto di
stabilità, non sono previste deroghe per gli enti dissestati
Previsione delle risorse da destinare al risanamento finanziario (economie, beni
patrimoniali, capacità di indebitamento)
Rigorosa rivisitazione delle dotazioni finanziarie, eliminando o riducendo ogni
previsione non finalizzata all’esercizio di servizi pubblici indispensabili (vedi
DM 28/5/1993 ) alla luce dell’art. 191 , c. 5, del TUOEL che, in caso di
disavanzo o debiti non ripianati, pone il divieto di assumere impegni e pagare
spese per servizi non espressamente previsti dalla legge
Contenimento delle perdite di gestione degli enti e degli organismi dipendenti
dall’ente locale ecc.
Provvedimenti necessari per risanamento economico-finanziario di enti
o organismi dipendenti e aziende speciali
32
Dotazione organica


Obblighi in materia di personale:
- rideterminazione dotazione organica del personale dichiarando
in eccedenza il personale in servizio che risulti in sovrannumero
rispetto al rapporto medio dipendenti/popolazione (vedi DM
9/12/2008)
- collocamento in disponibilità personale in eccedenza
- riduzione spesa per personale a tempo determinato nel limite del
50% della spesa media del triennio antecedente anno ipotesi
- cessazione ex 110 e direttore generale
- divieto di assumere con contratto a tempo determinato
collaboratori esterni per uffici di staff
Trasmissione per l’approvazione dei relativi atti alla CFOEL del
Ministero dell’interno per la relativa approvazione ai fini
dell’inserimento della spesa nell’ipotesi di bilancio
33
L’ipotesi di bilancio
deve anche tener conto:
•
•
•
Dell’onere del risanamento delle passività
pregresse, posto interamente a carico dell’ente (per
i dissesti post 8/11/2001)
Dei debiti assistiti da delegazione di pagamento,
rimasti di competenza dell’ente (per dissesti dopo il
1/1/2007)
Dell’eventuale squilibrio di cassa della gestione dei
residui relativi ai fondi con destinazione vincolata,
rimasti a carico dell’ente, per utilizzo in termini di
cassa di entrate di tale natura non ricostituite entro
il 31 dicembre dell’anno antecedente quello
dell’ipotesi di bilancio
34
L’approvazione dell’ipotesi di
bilancio e il periodo di risanamento






Entro quattro mesi dalla presentazione al Ministero dell’Interno l’ipotesi è istruita
dalla CFOEL la quale esprime un parere sulla validità delle misure adottate
In caso di parere positivo è approvata con decreto del Ministro dell’Interno
In caso di esito negativo, se non viene presentata idonea ipotesi corretta, entro il
temine di 45 giorni decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, il definitivo
rigetto integra gli estremi per l’introduzione della procedura di scioglimento del
consiglio dell’ente
A seguito dell’approvazione ministeriale l’ente approva il bilancio di previsione
entro 30 giorni e gli eventuali altri bilanci o rendiconti non approvati entro 120
giorni
Il periodo di risanamento dura 5 anni decorrenti dall’anno dell’ipotesi
Durante tale periodo:
 L’ente è obbligato a mantenere le aliquote e tariffe nella misura massima
 Deve assicurare il prescritto grado di copertura per i servizi a domanda, il
servizio acquedotto, il servizio smaltimento rifiuti
 Non può variare in aumento la dotazione organica
 È soggetto al controllo CFOEL in materia di personale
 Deve rispettare eventuali prescrizioni del decreto di approvazione dell’ipotesi
 È garantito il mantenimento dei contributi erariali
35
Modello F
COMUNE DI
PROVINCIA DI
RAPPORTO
Ai fini dell’istruttoria dell’ipotesi di bilancio per l’esercizio redatto a seguito di
dissesto, ai sensi delle disposizioni contenute nella parte II, titoli I-VIII, del testo
unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali emanato con decreto
legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
SOMMARIO
PARTE I Notizie generali sull’ente
PARTE II Pareggio finanziario e verifica degli equilibri dell’ipotesi di bilancio
PARTE III Provvedimenti adottati per l’attivazione delle entrate proprie e verifica
attendibilità delle previsioni dell’ipotesi di bilancio
Quadro n. 1 Imposta comunale sugli immobili;
Quadro n. 2 Addizionale comunale all’IRPEF;
Quadro n. 3 Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni o
canone per l’installazione di mezzi pubblicitari;
36
Quadro n. 4 Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche o canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
Quadro n. 5 Canone per la raccolta e la depurazione delle acque;
Quadro n. 6 Diritti di segreteria;
Quadro n. 7 Proventi dei beni patrimoniali;
Quadro n. 8 Proventi derivanti dal rilascio di permesso a costruire;
Quadro n. 9 Proventi da sanzioni per violazione del codice della strada;
Quadro n. 10 Proventi servizi a domanda individuale;
Quadro n. 11 Tassa servizio smaltimento rifiuti solidi urbani;
Quadro n. 12 Proventi servizio acquedotto;
Quadro n. 13 Proventi altri servizi;
PARTE IV
Provvedimenti adottati per la riduzione delle spese correnti
Quadro n. 14 Notizie sulla situazione del personale;
Quadro n. 15 Spesa per indebitamento;
Quadro n. 16 Spese per organismi partecipati;
Quadro n. 17 Risorse per il risanamento
Quadro n. 18 Altri provvedimenti adottati per la riorganizzazione dei servizi e la
riduzione delle spese correnti;
Quadro n. 19 Verifica equilibrio fondi a gestione vincolata
37
PRO E CONTRO
ALLA DICHIARAZIONE DI
DISSESTO FINANZIARIO
38
Misure obbligatorie da
adottare e vincoli connessi




Blocco contrazione nuovi mutui fino all’emanazione del decreto di approvazione
dell’ipotesi di bilancio (art. 249).
Divieto di impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle previste
nell’ultimo bilancio approvato e pagamenti per dodicesimi, sino all’approvazione
ministeriale dell’ipotesi di bilancio (art.250).
Per cinque anni a decorrere da quello dell’ipotesi:
- imposte e tasse locali con aliquote e tariffe di base nella misura massima,
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani con copertura integrale dei costi di gestione del
servizio,
- costo complessivo della gestione del servizio di acquedotto coperto con la relativa
tariffa in misura non inferiore all’80%,
- tariffe per servizi produttivi e canoni patrimoniali nella misura massima consentita,
- costo complessivo dei servizi a domanda individuale coperto con proventi tariffari e
contributi finalizzati nella misura minima del 36%,
- controlli previsti per gli enti deficitari con presentazione apposita certificazione (art.
243, 251).
Destinazione obbligatoria alla liquidazione di:
- residui attivi al 31 dicembre dell’anno precedente l’ipotesi di bilancio,
- quote di mutui non utilizzati dall’ente,
- tutte le entrate straordinarie afferenti il periodo precedente l’anno del dissesto,
- avanzi di amministrazione non vincolati dei cinque anni da quello dell’ipotesi,
39











- proventi derivanti dalla vendita del patrimonio disponibile (art. 255).
Gestione da parte dell’ente dei residui della vincolata e dei debiti assistiti dalla garanzia
della delegazione di pagamento (art. 255).
Assunzione mutuo per il finanziamento delle passività pregresse con oneri a carico del
bilancio limitatamente al finanziamento dei debiti per investimento e per quelli relativi
a spese correnti maturati prima dell’entrata in vigore della legge costituzionale n. 3 del
2001 (art. 256).
Divieto di contribuzione statale sugli oneri dei mutui per il risanamento finanziario (art.
31, comma 15, legge 289/2002).
Riorganizzazione dei servizi correlati all’acquisizione delle entrate ed attivazione di
ogni altro cespite e riduzione delle previsioni di spesa non finalizzata ai servizi pubblici
indispensabili (art. 259).
Emanazione provvedimenti necessari per il risanamento economico finanziario degli
enti, organismi dipendenti aziende speciali e società partecipate (art. 259).
Rideterminazione della pianta organica e messa in disponibilità del personale dichiarato
in eccedenza (art. 259, 260).
Risoluzione dei contratti a tempo determinato ex articolo 110, divieto di assumere con
contratto a tempo determinato collaboratori esterni per uffici di staff (art. 90), spesa per
il personale a tempo determinato ridotta a non oltre il 50 % della spesa media
dell’ultimo triennio (art. 259).
Divieto di variazione in aumento della dotazione organica rideterminata per il
quinquennio (art. 267).
Divieto di incremento delle indennità di funzione e gettoni di presenza degli
amministratori (art. 82). (abrogato da…………….)
Divieto di disporre l’utilizzo in termini di cassa di entrate aventi specifica destinazione
per il finanziamento di spese correnti (art. 195).
Divieto di emissione di prestiti obbligazionari (art. 35, comma 2, legge 724/1994). 40
Benefici derivanti dalla
dichiarazione del dissesto









Blocco procedure esecutive fino all’approvazione del rendiconto finale della
liquidazione (art. 248).
Sospensione degli interessi e rivalutazioni monetarie sulle somme di competenza
del dissesto fino all’approvazione del rendiconto finale della liquidazione (art. 248).
Separazione della gestione del pregresso da quella corrente con la nomina di
apposito organo straordinario per il ripiano dell’indebitamento pregresso, mentre
gli organi istituzionali assicurano condizioni stabili di equilibrio della gestione
finanziaria futura (art. 245).
Adeguamento dei trasferimenti erariali alla media nazionale della fascia di
appartenenza (art. 259).
Consolidamento dell’esposizione debitoria al 31 dicembre in un ulteriore mutuo
decennale, conservazione contributi statali e regionali concessi in relazione ai
mutui preesistenti (art. 259).
Assegnazione contributo per il personale posto in disponibilità pari alla spesa
relativa al trattamento economico per tutta la durata della disponibilità (art. 259).
Mantenimento dei contributi erariali per la durata del risanamento (art. 265).
Possibilità di ridurre la massa passiva del 60% tramite l’adozione della procedura
semplificata (art. 258).
Nel caso di pagamento definitivo in misura parziale dei debiti, possibilità di
dilazionare i pagamenti tramite un piano di rateizzazione per la durata di tre anni
da convenire con i creditori (art. 194) o con i piani di impegno in applicazione
dell’articolo 268 bis.
41
II obiettivo
Il ripiano dell’indebitamento
pregresso
42
L’organo straordinario
della liquidazione









Nominato con D.P.R. su proposta del Ministro dell’Interno
Viene considerato un organo straordinario del comune
Al pari dei commissari straordinari è organo costituito con compiti di
amministrazione straordinaria con imputazione di tutti gli effetti degli atti
compiuti
Non sussistenza di una legittimazione processuale autonoma o alternativa
al comune
Gli atti dell’OSL ricadono nella sfera giuridica dell’ente e quindi sono atti
del comune
è composto da n. 1 commissario per i comuni con pop inferiore a 5000 ab.
da n. 3 commissari per i comuni con popolazione superiore
ha poteri di auto organizzazione
ha competenza per atti e fatti verificatisi entro 31 dicembre dell’anno
antecedente anno ipotesi di bilancio (eccezione art. 255, comma 10
TUOEL)
il compenso è stabilito con decreto interministeriale 9-11-1995
43
Competenza dell’OSL





Fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre
dell’anno precedente a quello dell’ipotesi di bilancio
riequilibrato
Più specificatamente provvede:
Rilevare la massa passiva
Acquisire e gestire i mezzi finanziari disponibili ai fini del
risanamento anche mediante alienazione dei beni
patrimoniali
Liquidare e pagare la massa passiva
44
Cronoprogramma per l’OSL
dalla nomina





Entro 5 giorni dalla notifica del DPR di nomina: insediamento e
comunicazione dell’insediamento al Ministero dell’interno, al
Sindaco, al Prefetto, all’organo di revisione, al Tesoriere dell’ente
All’atto dell’insediamento: nomina presidente OSL
Entro 10 giorni dall’insediamento: avviso dell’avvio della procedura
liquidazione
Nelle prime riunioni utili: isituzione servizio tesoreria della
liquidazione c/c tesoreria ente, convenzione tesoreria
Entro 60 giorni dall’avviso: termine per l’insinuazione dei creditori
(possibilità di proroga termine di ulteriori 30 giorni)
45


Entro 180 giorni dall’insediamento: accertamento della massa
passiva tramite redazione del piano rilevazione o applicazione della
procedura semplificata (+ ulteriori 180 giorni per enti >250.000,
capoluogo o province)
Entro 24 mesi dall’insediamento: approvazione del piano di
estinzione

Entro 20 giorni dalla notifica del decreto di approvazione del piano di
estinzione: pagamento a saldo dei debiti

Entro 60 giorni dal termine delle operazioni di pagamento:
approvazione del rendiconto
46
Primi adempimenti
dell’OSL










Delibere con numerazione unica e separata, presenza di tutti e tre i
componenti, decisioni a maggioranza, pubblicazione all’albo pretorio e
immediatamente esecutive
Apertura del conto della liquidazione in tesoreria unica SIOPE
Richiesta all’Ente di acquisizione del fondo di cassa
Richiesta revisione straordinaria dei residui attivi e passivi
Comunicazione al concessionario riscossione per versamenti competenza
OSL sul conto della liquidazione
Comunicazione all’Ente della destinazione degli avanzi di
amministrazione non vincolati alla liquidazione
Comunicazione all’Ente della destinazione delle entrate straordinarie alla
liquidazione
Richiesta quantificazione delle quote delle economie sui mutui da
destinare alla liquidazione
Richiesta della quantificazione del patrimonio disponibile (80% valore
mercato)
Richiesta dell’eventuale disponibilità del mutuo a carico bilancio
47
comunale
Adempimenti successivi

Procedura ordinaria

Procedura semplificata
48
La procedura ordinaria
Il piano di rilevazione
 L’OSL, valutata la documentazione prodotta dall’ente e dai
creditori che hanno fatto domanda di insinuazione, decide
l’ammissione o l’esclusione delle domande e delle posizioni
debitorie con provvedimento da notificare al momento
dell’approvazione del piano di rilevazione
 Può transigere vertenze in corso
 Forma un piano di rilevazione in cui sono indicate le
partite debitorie ammesse e quelle escluse e lo deposita
presso il Ministero dell’Interno
 Il piano di rilevazione diventa esecutivo con il deposito
49
Pagamenti in acconto


La normativa precedente la legge costituzionale n. 3/2001
prevedeva l’erogazione di un mutuo con oneri a carico dello
Stato dopo il deposito del piano di rilevazione per consentire
all’OSL i pagamenti in acconto
Per gli enti che hanno dichiarato il dissesto dopo l’8
novembre 2001, in mancanza del mutuo a carico dello Stato,
l’OSL procede, utilizzando le risorse effettivamente
disponibili, a:
 Pagamento di acconti, in misura proporzionale uguale per
tutte le passività inserite
 Accantonamento per le pretese creditorie in contestazione
esattamente quantificate, in misura proporzionale uguale a
quella delle passività inserite,
50
La procedura semplificata








Si evita la compilazione del piano di rilevazione
Si passa direttamente alla predisposizione del piano di
estinzione
Nel caso non ci siano debiti esclusi si passa
all’approvazione direttamente del rendiconto
Comporta una notevole riduzione della massa passiva
Prevede il pagamento immediato dei creditori (30 giorni)
Evita l’aggressione dei creditori dopo la chiusura del
dissesto
Richiede pronta disponibilità delle risorse
Diventa quasi obbligata per gli enti dissestati dopo
8/11/2001
51
La procedura semplificata:
modalità







OSL valuta l’ importo complessivo di tutti i debiti censiti e propone
all’ente l’adozione della modalità semplificata di liquidazione
L’ente decide entro 30 giorni con deliberazione di giunta e se
accetta si impegna a mettere a disposizione le risorse finanziarie
L’OSL entro 6 mesi dalla disponibilità delle risorse può definire
transattivamente le pretese dei creditori offrendo il pagamento di
una somma tra il 40 e il 60% con rinuncia ad ogni altra pretesa e
liquidazione obbligatoria entro 30 giorni
La transazione è proposta individualmente ai creditori, compresi i
privilegiati tranne i debiti da retribuzioni per lavoro subordinato che
sono liquidate per intero
Nei 30 giorni successivi all’accettazione l’organo provvede al
pagamento dei creditori
Per i creditori che non hanno accettato la transazione l’organo è
tenuto ad accantonare almeno il 50% dei debiti elevato al 100% per
i debiti privilegiati
Per le fasi successive si applicano le disposizioni ordinarie
52
Il piano di estinzione
delle passività pregresse

E’ il documento di accertamento definitivo dell’attivo e del
passivo della liquidazione

Deve essere presentato una volta accertata definitivamente la
massa passiva e i mezzi finanziari disponibili e comunque
non oltre 24 mesi dall’insediamento dell’OSL

Le risorse finanziarie accertate devono essere effettivamente
realizzate in modo da consentire il pagamento delle residue
passività entro 20 giorni dalla notifica del decreto di
approvazione
53
Composizione del
piano di estinzione





Massa attiva
Massa passiva
Oneri della liquidazione
Elenco dei debiti esclusi
Proposta di riparto
54
Composizione della massa attiva









Fondo di cassa al 31/12 anno precedente ipotesi di bilancio rettificato
con le riscossioni effettuate dall’ente sino alla data di insediamento
dell’OSL e con i pagamenti effettuati dall’ente sino alla data di
deliberazione del dissesto
I residui attivi risultanti dall’ultimo consuntivo approvato
Le quote residue dei mutui non utilizzati dall’ente
Proventi derivanti dall’alienazione di beni del patrimonio disponibile
Proventi derivanti dall’eventuale cessione di attività produttive
Altre risorse destinate al finanziamento delle passività
Avanzi di amministrazione non vincolati
Mutui a carico dell’ente (solo per finanziamento di debiti per
investimento o parte corrente maturati prima del 8/11/2001)
Interessi attivi maturati sul conto bancario di cassa della liquidazione
55
Per gli enti che hanno
dichiarato il dissesto dopo il
7 novembre 2001

Non si applicano le disposizioni del titolo VIII del T.U. che
disciplinano l’assunzione di mutui per il risanamento dell’ente
locale dissestato

Possibilità per gli enti che ne hanno la disponibilità di usufruire
del residuo ordinario per il fondo sviluppo degli investimenti
(solo per finanziamento di debiti per investimenti o spesa
corrente maturati prima dell’8 novembre 2001)

Le risorse derivanti dall’assunzione di mutui devono essere
destinate al finanziamento di debiti per spese di investimento o
per spese correnti maturate prima dell’8 novembre 2001
56
Composizione della massa passiva






Residui passivi risultanti dall’ultimo bilancio approvato (ad
eccezione di quelli correlati ad entrate con vincolo di
destinazione e a quelli garantiti da delegazione di
pagamento)
Debiti fuori bilancio di cui all’art. 194 del TUOEL
verificatisi entro il 31 dicembre dell’anno precedente l’anno
ipotesi
Debiti fuori bilancio transatti con procedura ordinaria
Debiti fuori bilancio transatti con procedura semplificata
Debiti fuori bilancio derivanti da procedure dichiarate estinte
dal giudice
Eventuali accantonamenti per vertenze in corso (previsto
nella prassi solo in caso di massa attiva capiente e in
presenza di mutuo o contributo statale).
57
Gli Oneri della liquidazione








Il compenso è stabilito con Decreto Ministero Interno ed
Economia e Finanze del 9 novembre 1995
Compenso unico complessivo lordo calcolato in base alla
massa passiva ammessa alla liquidazione al numero dei
creditori ed alla popolazione dell’ente
Fissati importi minimi e massimi per fasce demografiche
degli enti
Il Presidente ha diritto ad una maggiorazione del 50%
Durante la procedura i commissari possono percepire acconti
in misura del 50% del compenso minimo garantito tenuto
conto dei risultati ottenuti e attività svolta
Rimborso delle spese secondo le vigenti disposizioni dei
dirigenti dello stato
Spese per consulenze nel limite del 50% del compenso
Spese di amministrazione della liquidazione
58
L’elenco dei debiti esclusi




Deve essere allegato al piano di rilevazione, al piano di
estinzione e poi al decreto di approvazione del piano di
estinzione
La motivazione di esclusione deve essere chiara e
giuridicamente valida
Deve essere evitato che la valutazione sui debiti sia
supportata solamente da elementi formali
Per i debiti esclusi il Consiglio dell’ente entro 60 giorni
dalla notifica del decreto di approvazione del piano di
estinzione,
individua
i
responsabili
dandone
comunicazione ai creditori esclusi
59
I debiti esclusi







I debiti o residui prescritti
I debiti sorti dopo il 31 dicembre dell’anno antecedente
quello dell’ipotesi di bilancio
I residui passivi correlati ad entrate con vincolo di
destinazione o debiti assistiti da delegazione di pagamento
(di competenza dell’ente)
I debiti in contestazione (in quanto non certi)
Debiti che non hanno le caratteristiche previste dall’art. 194
del TUOEL (mancanza utilità e arricchimento per ente)
Interessi e rivalutazioni monetarie
Debiti per espropriazione di aree PEEP e PIP cedute con
diritto di superficie quando l’ente sia in grado di adottare
provvedimenti di recupero a carico degli acquirenti o
concessionari
60
La proposta di riparto

Prospetto finale riepilogativo della consistenza della
massa attiva, degli oneri per la liquidazione, della
massa passiva ammessa e del conseguente riparto finale

In caso di massa attiva insufficiente deve essere
previsto il riparto proporzionale alla massa passiva (art.
6, c. 7, DPR 378/93), al pagamento a saldo delle
passività ammesse deve provvedere l’ente con propri
fondi
61
Approvazione
del piano di estinzione

Il piano di estinzione è trasmesso al Ministero

Entro 120 giorni dalla trasmissione la CFOEL esprime
parere consultivo sul piano e valuta la correttezza della
formazione della massa passiva e la validità della massa
attiva

La CFOEL può formulare rilievi o richieste istruttorie, in tal
caso l’OSL è tenuto a rispondere entro 60 giorni


Il piano è approvato con decreto del Ministro dell’Interno
sulla base del parere della CFOEL
Entro 20 giorni dalla notifica del decreto, l’OSL provvede
al pagamento a saldo delle passività fino alla concorrenza
della massa attiva realizzata
62
RIEPILOGO DELLA MASSA ATTIVA

1.1 Totale fondo di cassa


1.2 Totale residui ammessi all’attivo della liquidazione


1.3 Totale residui accertati dall’O.S.L.


1.4 Quote residue di mutui


1.5 Totale del provento derivante dall’alienazione di beni immobili


1.6 Totale del provento derivante dalla vendita di beni mobili


1.7 Totale del provento derivante dalla cessione di attività produttive


1.8 Interessi attivi maturati sul conto della liquidazione


1.9 Avanzo di amministrazione non vincolato


1.10 Mutui con oneri a carico dell’ente


1.11 Altre forme di indebitamento


1.12 Altre forme di finanziamento che non costituiscono indebitamento


1.13 Totale eventuali contributi
63
RIEPILOGO DELLA MASSA PASSIVA
2.1 RESIDUI PASSIVI NON COMPENSATI NEL FONDO DI CASSA
2.2/2.3 DEBITI FUORI BILANCIO DI CUI ALL’ ARTICOLO 194
2.4/2.5 DEBITI SOGGETTI A PROCEDURE ESTINTE DAL GIUDICE
2.6/2.7 DEBITI TRANSATTI DALL’O.S.L. - PROCEDURA ORDINARIA
2.8/2.9 DEBITI TRANSATTI DALL’O.S.L. -PROCEDURA SEMPLIFICATA
2.10/2.11 DEBITI RICONOSCIUTI AI SENSI DELL’ARTICOLO 268 TER
2.12 EVENTUALI ALTRE COMPONENTI – GIUDIZI PENDENTI
TOTALE DEBITI
DISTINTI PER DEBITI AMMESSI ALLA MASSA PASSIVA PER SPESE INVESTIMENTO E SPESE CORRENTI MATURATE
PRIMA 8 NOVEMBRE 2001 E PER DEBITI PER SPESE CORRENTI MATURATE DOPO
64
PROPOSTA DI RIPARTO
1.14 - Totale della massa attiva dell’ente
3.2 - Totale delle spese per la gestione della liquidazione
Massa attiva residua
2.13 - Totale della massa passiva ammissibile alla liquidazione
Differenza positiva
ovvero
Differenza negativa da ripianare con i piani di impegno
PIANI DI IMPEGNO
DELIBERA DI IMPEGNO DELL’ENTE N…. DEL……………(art. 183, comma 6, Testo Unico)
ANNO 20..
PROVVEDIMENTO ……………€…………………%COPERTURA
ANNO 20..
PROVVEDIMENTO ……………€…………………%COPERTURA
ANNO 20..
PROVVEDIMENTO ……………€…………………%COPERTURA
65
Rendiconto della liquidazione



L’OSL è tenuto ad approvare il rendiconto delle
liquidazione entro 60 giorni dall’ultimazione delle
operazioni di pagamento
Il collegio dei revisori dei conti deve riscontrare e
verificare la rispondenza tra il piano di estinzione e
l’effettiva liquidazione
L’approvazione del rendiconto sancisce il ritorno in bonis
dell’ente locale
66
Prosecuzione del dissesto
art. 268 bis e 268 ter
1)
Nei casi in cui l’Organo straordinario della liquidazione non possa
concludere entro i termini di legge la procedura del dissesto per
l’onerosità degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della massa attiva e passiva.
2)
Per il ricostituirsi di disavanzo di amministrazione o di debiti fuori
bilancio di cui all’articolo 268.
3)
Laddove la massa attiva sia insufficiente a coprire la massa passiva.
4)
Per gli enti nei quali vengono accertati ulteriori passività pregresse.
67
Applicazione della procedura







Nel caso di continuazione della liquidazione :
Decreto del Ministro dell’Interno di chiusura anticipata e
semplificata o di riapertura della procedura della liquidazione
d’intesa con il sindaco del comune interessato.
Nomina della Commissione per la prosecuzione del dissesto
Presentazione da parte della Commissione del piano di
estinzione della passività pregresse
Presentazione da parte dell’ente dei piani d’impegno
Decreto del Ministro dell’ Interno
di approvazione
o
disapprovazione dei piani di impegno
Decreto del Ministro dell’Interno di chiusura del dissesto
68
Pareri e sentenze
rilevanti sul dissesto


Art. 248 del TUOEL blocco azioni esecutive e sospensione interessi:
- Sentenze Corte Costituzionale 242/1994, 155/1994, 149/1994
- Sentenza Cassazione 1265/2003
Gestione del Risanamento:
- Decisione Consiglio di Stato 2735 del 29/4/2009: l’internalizzazione del
servizio, fra le scelte che può compiere un’amministrazione in stato di dissesto
appare sicuramente più consona al risanamento inquadrandosi in quei
comportamenti virtuosi necessari ai fini di una corretta gestione, consentendo
risparmi di spesa non certo compatibili con il canone dovuto al concessionario.
- Decisione Consiglio di Stato 2837 del 17/5/2006: è legittima la dichiarazione
di dissesto per sussistenza delle relative cause; sono legittimati a ricorrere tutte
le singole persone fisiche residenti nel comune sulle quali si riversano i
provvedimenti sfavorevoli dello stato di dissesto.
- Sentenza Corte dei Conti II Sezione Giurisdizionale Centrale 149 del
16/4/2003: l’obbligo di dichiarare il dissesto, ricorrendone i presupposti, è stato
introdotto dall’articolo 30 del decreto legge 233/1992, quindi il Consiglio è
stato condannato per non averlo fatto a suo tempo.
69
-
Sentenza Corte dei Conti II Sezione Giurisdizionale Campania 41 del
30/4/2001: il danno, per mancata dichiarazione del dissesto, è determinato con
riferimento alle maggiori spese e/o alle minori entrate conseguenti al mancato
tempestivo risanamento dell’Ente (rideterminazione tariffe e copertura costi al
100%, costi per mancata rideterminazione pianta organica, maggiori costi per
servizio asilo nido e assistenza scolastica, costi per straordinari, pulizia locali,
fitto centro anziani ecc, interessi passivi pagati). Assoluzione per Segretario
comunale e Ragioniere che hanno reso i pareri alla delibera di bilancio
preventivo in quanto la dichiarazione del dissesto è un obbligo previsto a carico
dei consiglieri.
- Sentenza TAR Campania 4382 del 14/5/2008: il comune è tenuto a pagare gli
interessi sui crediti, ammessi al passivo della gestione straordinaria, che
continuano a maturare divenendo esigibili dopo la cessata gestione liquidatoria.

Gestione straordinaria della liquidazione:
- Sentenza TAR Campania n. 12032 del 16/09/2004: i termini dell’OSL non
sono perentori.
- Decisione Consiglio di Stato 7045 del 12/11/2009: è illegittima la decisione
del giudice dell’ottemperanza che ha censurato l’attestazione del Responsabile
resa in senso negativo perché la stessa ha una valenza endoprocedimentale
spettando di fatto all’OSL di accertare i debiti. L’inibitoria delle azioni
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esecutive si estende anche alle azioni di ottemperanza.
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- Decisione Consiglio di Stato 3261 del 28/5/2009: il termine di prescrizione dei
diritti vantati nei confronti degli enti continua a decorrere regolarmente nel
periodo del dissesto; in tale periodo sono precluse unicamente le azioni esecutive
e non quelle dichiarative. Durante tale periodo gli interessi sono solamente
sospesi.
- Decisione Consiglio di Stato 856 del 4/3/2008: ai sensi della legge 140/2004
(norma interpretativa) il debito è di competenza dell’OSL in quanto, anche se
accertato giudizialmente nel 2002, si è verificato prima della dichiarazione del
dissesto.
- Delibera Corte dei Conti Sezione Controllo Calabria 54 del 12/2/2009: la
transazione di una sentenza può comprendere anche spese ed oneri accessori alla
stessa.
- Sentenza Corte dei Conti Sezioni Riunite 12 del 27/12/2007: il debito da
sentenza matura alla data del deposito in cancelleria della stessa.
- Sentenza TAR Puglia 2290 del 12/10/2009: nella procedura di liquidazione si
applicano i termini della 241 del 1990 in quanto non diversamente disciplinati, il
ricorso avverso il silenzio dell’OSL va fatto non oltre un anno dalla scadenza dei
termini di notifica della decisione.
- Sentenza TAR Campania 20001 del 24/11/2008: non si rinvengono dubbi sulla
legittimazione e l’interesse del creditore a chiedere l’accesso agli atti che lo
riguardano.
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Il dissesto finanziario degli enti locali