DOCUMENTO ELABORATO
SUGLI ESITI DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
(ex art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008)
Azienda
azienda 1
indirizzo legale azienda 1
Sede Legale
BARLETTA (BA)
indirizzo operativo azienda 1
Sede Operativa
BARLETTA (BA)
Rev.
Motivazione
Data
00
revisione 1
05/01/2009
01
revisione 2
05/01/2009
02
03
04
05
Timbro e Firma
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Data
05.01.09
Pag 2
Indice
Indice ...................................................................................................................................................... 2
Premessa................................................................................................................................................ 4
PARTE I ......................................................................................................................................... 5
Presentazione dell’azienda .......................................................................................................... 5
Anagrafica Aziendale .............................................................................................................................. 6
Dati occupazionali ................................................................................................................................... 7
Descrizione dell’azienda e dell’attività...................................................................................................... 8
Organizzazione Aziendale della Sicurezza .............................................................................................. 9
Gestione delle lavorazioni affidate in appalto ......................................................................................... 11
PARTE II ...................................................................................................................................... 13
Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e relativi
criteri adottati.............................................................................................................................. 13
Metodologia .......................................................................................................................................... 14
Obiettivo della valutazione..................................................................................................................... 15
Definizioni ............................................................................................................................................. 16
Elenco dei fattori di rischio..................................................................................................................... 19
Individuazione dei Soggetti Esposti ....................................................................................................... 22
Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio ....................................................... 23
Ambienti di Lavoro................................................................................................................................. 26
Gestione Macchine, Attrezzature ed Impianti ......................................................................................... 29
Elenco sostanze, prodotti e preparati chimici ......................................................................................... 30
Servizi Igienico – Assistenziali ............................................................................................................... 31
PARTE III ..................................................................................................................................... 32
Individuazione di fattori e condizioni di rischio, delle misure di prevenzione e di protezione
e dei dispositivi di protezione individuale ................................................................................ 32
Identificazione dell’Ambiente di Lavoro e degli Addetti ........................................................................... 33
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).............................................................................................. 53
Norme antinfortunistiche generali .......................................................................................................... 56
Pratiche generali di sicurezza................................................................................................................ 56
Segnaletica di sicurezza........................................................................................................................ 57
Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro ..................................................................... 59
Gestione del Programma di Formazione ed Informazione...................................................................... 60
Quadro sinottico degli interventi informativi e formativi........................................................................... 63
Sorveglianza Sanitaria........................................................................................................................... 64
PARTE IV..................................................................................................................................... 65
Programma e Procedure delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza ..................................................................................................................................... 65
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Pag 3
Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento .................................................... 66
Gestione e Revisione del Documento di Valutazione del Rischio ........................................................... 75
Dichiarazione del Datore di Lavoro ........................................................................................................ 76
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Pag 4
Premessa
Il presente documento rappresenta attuazione dell’obbligo previsto per il datore di lavoro dall’art. 17 del D.Lgs.
81/2008, in merito alla valutazione dei rischi.
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle
sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo
dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da
altri Paesi.
Il presente documento in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, redatto a conclusione della
valutazione, contiene:
•
una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa,
nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (parte II);
•
l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (parte III);
•
il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza (parte IV);
•
l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (parte IV);
•
l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio (parte I);
•
l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento (parte II).
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PARTE I
Presentazione dell’azienda
Azienda
azienda 1
indirizzo legale azienda 1
Sede Legale
BARLETTA (BA)
indirizzo operativo azienda 1
Sede Operativa
BARLETTA (BA)
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Data
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Pag 6
Anagrafica Aziendale
Azienda
azienda 1
Attività
descrizione attività azienda 1
Sede legale
indirizzo legale azienda 1
BARLETTA (BA)
Sede operativa
indirizzo operativo azienda 1
BARLETTA (BA)
Rappresentante Legale
datore di lavoro azienda 1
Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (RSPP)
responsabile azienda 1
Medico Competente
medico azienda 1
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
rappresentante azienda 1
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Dati occupazionali
Nominativo
Mansione
Ambiente di Lavoro
lavoratore 1
ambiente 1
lavoratore 2
ambiente 2
lavoratore 3
ambiente 3
Note
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Pag 8
Descrizione dell’azienda e dell’attività
ciclo 1 azienda 1
ciclo 2 azienda 1
ciclo 3 azienda 1
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Organizzazione Aziendale della Sicurezza
Datore di Lavoro
datore di lavoro azienda 1
Rappresentante dei Lavoratori
Responsabile del
Servizio di Prev. e Prot.
rappresentante azienda 1
responsabile azienda 1
Medico Competente
medico azienda 1
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Pag 10
Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 co. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 ha designato i seguenti lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio,
di pronto soccorso e di gestione delle emergenze:
Addetti al Pronto Soccorso
Nominativo
Mansione
lavoratore 1
lavoratore 3
Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di gestione
delle emergenze
Nominativo
lavoratore 2
lavoratore 3
Mansione
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Gestione delle lavorazioni affidate in appalto
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima:
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione,
acquisendo anche il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e
l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di
idoneità tecnico professionale, e richiedendo le informazioni descritte nel paragrafo seguente
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
Il datore di lavoro, con i datori di lavoro dei subappaltatori:
c) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
d) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento
di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa
appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Informazioni sui requisiti tecnico professionali delle ditte appaltatrici
In occasione dell’affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria
azienda, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, ai fini della verifica
dell’idoneità tecnico professionale il datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori richiederà alle ditte appaltatrici
le seguenti informazioni:
e) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
f)
documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione
di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008
g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di
macchine, attrezzature e opere provvisionali
h) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori
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i)
nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione
delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e
gestione dell’emergenza, del medico competente
j)
nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008
l)
elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs.
81/2008
m) documento unico di regolarità contributiva
n) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14
del D.Lgs. 81/2008
N.B.:Nel caso si rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (lavori di costruzione,
manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la
trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in
cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli
impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che
comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro) il Datore di
Lavoro appaltante dovrà adempiere a quanto disposto dagli obblighi del Committente del suddetto decreto (art.
96 del D.Lgs. 81/2008).
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PARTE II
Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il
lavoro e relativi criteri adottati
Azienda
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indirizzo legale azienda 1
Sede Legale
BARLETTA (BA)
indirizzo operativo azienda 1
Sede Operativa
BARLETTA (BA)
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Metodologia
Per la elaborazione del presente documento è stata effettuata una valutazione dei rischi per Ambiente di Lavoro,
in quanto all’interno di ogni ambiente di lavoro è caratterizzato da attività peculiari che consentano una
valutazione più oggettiva della mansione svolta. Per ogni Ambiente di Lavoro, infatti, sono state individuate le
sorgenti di Rischio ed i Lavoratori Esposti, considerando anche particolarità legate a età, sesso, nazionalità ed
eventuale stato di gravidanza (vedi “note” per ogni lavoratore). Per ciascuno dei gruppi di lavoratori a rischio e
per ciascuno dei fattori di rischio individuati è stata verificata la rispondenza alle norme ed ai criteri di buona
tecnica e standard internazionali. In relazione a ciascun Ambiente di Lavoro sono stati richiamati, nelle schede,
divise per fattori di rischio, i rischi presenti nell’Ambiente, le conseguenze che possono derivare dal verificarsi
delle situazioni di rischio prospettate, le relative misure di prevenzione e protezione adottate, ed i Dispositivi di
Protezione Individuale previsti e/o utilizzati dai lavoratori, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 co. 2 lettera
b del D.Lgs. 81/2008.
I rischi lavorativi presenti nei vari ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative,
sono stati divisi in tre grandi categorie, cosi come suggerito dalle linee guida emanate dall’I.S.P.E.S.L.:
a) I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi
di incidenti o infortuni, ovvero di danni o di menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone
addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura
(meccanica, elettrica, ecc.);
b) I rischi per la salute o rischi igienico ambientali, sono quelli responsabili della potenziale
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che
comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con
seguente esposizione del personale addetto;
c)
I rischi di tipo trasversale sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il
rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro
immerso in un quadro di compatibilità ed interazione che è di tipo, oltre che ergonomico, anche
psicologico ed organizzativo.
La valutazione dei rischi, eseguita in tutte le aree dell’azienda, ovvero unità produttiva come precedentemente
indicato, è un obbligo specifico del Datore di Lavoro il quale si è avvalso, nello svolgimento di tale attività, della
collaborazione delle seguenti figure professionali:
o
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
o
Medico Competente
Preventivamente alla valutazione dei rischi il Datore di Lavoro deve consultare il Rappresentante per la
Sicurezza dei Lavoratori, al quale deve fornire le informazioni e la documentazione aziendale inerente la
valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali.
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Obiettivo della valutazione
Obiettivo della presente valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro di
individuare i provvedimenti (misure di prevenzione e protezione e procedure gestionali ed operative) necessari
per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore.
In tale contesto sono state descritte, in accordo con l’art. 28 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 81/2008. le misure di
prevenzione e protezione già in atto, al fine di poter realizzare uno strumento di verifica e miglioramento in
relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di igiene e sicurezza.
Tali misure di prevenzione e protezione comprendono:
•
Prevenzione e protezione dei rischi professionali;
•
Informazione dei lavoratori;
•
Formazione professionale dei lavoratori.
Al fine di rispondere a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 28 al comma 2 lettere c) e d), ovvero
•
definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza;
•
individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
e nel rispetto di quanto previsto dallo stesso disposto legislativo all’art. 30, sono state definite le procedure
gestionali ed operative necessarie per garantire il miglioramento continuo del sistema aziendale di gestione della
salute e sicurezza dei lavoratori, riportate nel seguito del presente documento.
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Definizioni
LAVORATORE
DATORE DI LAVORO
AZIENDA
DIRIGENTE
PREPOSTO
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
ADDETTO AL
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
MEDICO
COMPETENTE
RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA
SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE DAI
RISCHI
SORVEGLIANZA
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o
privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere,
un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al
lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di
società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti
del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a
specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di
istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei
quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge
1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della
protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al
decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato
persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa
persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo
32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare
il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo
32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1,
con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al
presente decreto
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei
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SANITARIA
PREVENZIONE
SALUTE
SISTEMA DI
PROMOZIONE DELLA
SALUTE E
SICUREZZA
VALUTAZIONE DEI
RISCHI
PERICOLO
RISCHIO
UNITÀ PRODUTTIVA
NORMA TECNICA
BUONE PRASSI
LINEE GUIDA
FORMAZIONE
INFORMAZIONE
ADDESTRAMENTO
MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E
DI GESTIONE
ORGANISMI
PARITETICI
lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e
alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in
un’assenza di malattia o d’infermità
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle
parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare
le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei
lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria
attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di
protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di
causare danni
probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro
combinazione
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale
specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da
un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui
osservanza non sia obbligatoria
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le
norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni,
dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL),
dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e
dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla
Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa
istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia
diffusione
atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di
salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL
e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti
del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili
alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione
individuale, e le procedure di lavoro
modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica
aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione
delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori
di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la
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RESPONSABILITÀ
SOCIALE DELLE
IMPRESE
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla
salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e
organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti
interessate
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Elenco dei fattori di rischio
N.B. Gli elenchi seguenti sono da intendersi indicativi e non esaustivi
Strutture
Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro
Rischi per la Sicurezza
Altezza dell’Ambiente
Superficie dell’Ambiente
Volume dell’Ambiente
Illuminazione (normale e in emergenza)
Pavimenti (lisci o sconnessi)
Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura)
Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi
Solai (stabilità)
Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata)
Botole (visibili e con chiusura a sicurezza)
Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale)
Porte (in numero sufficiente in funzione del personale)
Locali sotteranei (dimensioni, ricambi d’aria)
Macchine
Rischi da carenze di sicurezza su
maccine e apparecchiature
Protezione degli organi di avviamento
Protezione degli organi di trasmissione
Protezione degli organi di lavoro
Protezione degli organi di comando
Macchine con marchio CE
Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza
Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento
Protezione nell’uso di ascensori e montacarchi
Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti)
Rischi da
carenza di
sicurezza
eletttrica
Idoneità del progetto
Idoneità d’uso
Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione
Impianti speciali a carattere di rindondanza
Rischi da incendio
e/o esplosione
IncendioEsplosioni
Impianti
Elettrici
Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili
Presenza di materiali infiammabili d’uso
Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione)
Presenza di depositi di materiali infiammabili
(caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria)
Carenza di sistemi antincendio
Carenza di segnaletica di sicurezza
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Agenti Fisici
Agenti
Cancerogeni
Agenti
Biologici
Rischi dsa esposizione a grandezze fisiche che interagiscono
con l’organismo umano
Agenti Chimici
Rischi per la Salute
Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in
relazione a:
1) ingestione;
2) contatto cutaneo;
3) inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di:
o polveri;
o fumi;
o nebbie;
o gas;
o vapori.
Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento
con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro
Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni
a trasmissione diretta o indiretta
Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze,
microonde, radiazioni infrarosse
Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura:
• Umidità relativa;
• Ventilazione;
• Calore radiante;
• Condizionamento.
Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione
alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.)
VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali:
• Posizionamento;
• Illuminotecnica;
• Postura;
• Microclima.
Radiazioni ionizzanti
Emissione involontaria
(impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.)
Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazionedi materiali infetti in
ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.)
Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o
in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie)
Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo
Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo
Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo
Emissione incontrollata da componenti strutturali (Es. amianto, ecc.)
Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.)
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Fattori
Ergonomici
Fattori
Psicologici
Organizzazion
e del Lavoro
Rischi Trasversali
Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno
Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e
monitoraggio
Manutenzione degli impianti,
comprese le attrezzature di sicurezza
Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza
Movimentazione manuale dei carichi
Lavoro ai VDT (Data Entry)
Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro
Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità
Complessità delle mansioni e carenza di controllo
Reattività anomala a condizioni di emergenza
Fattori Ergonomici
Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni
Conoscenze e capacità del personale
Norme di comportamento
Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili
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Individuazione dei Soggetti Esposti
Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un determinato rischio e,
pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso.
L’individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando:
•
l’interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto;
•
gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi;
•
lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto:
1) portatori di handicap;
2) molto giovani o anziani;
3) donne in stato di gravidanza o madri in allattamento;
4) neoassunti in fase di formazione;
5) affetti da malattie particolari;
6) addetti ai servizi di manutenzione;
7) addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati.
Per l’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco:
•
lavoratori addetti ad attività di produzione, manifattura, distribuzione, vendita al dettaglio, ricerca,
ecc.;
•
lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, lavori temporanei, ecc.);
•
lavoratori impiegati d’ufficio e personale di vendita;
•
lavoratori di ditte appaltatrici;
•
lavoratori autonomi;
•
studenti, apprendisti, tirocinanti;
•
lavoratori addetti ai laboratori;
•
visitatori ed ospiti;
•
lavoratori esposti a rischi maggiori.
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Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio
Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 645/96)
Non vengono destinate a mansioni che prevedono il trasporto e il sollevamento di pesi, nonché i lavori
pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto.
Per lavori pericolosi, faticosi ed insalubri si intendono:
Per le Lavoratrici gestanti:
1. Agenti:
a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto
pressione, immersione subacquea;
b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è
sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione;
c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Per le lavoratrici in periodo di allattamento:
1. Agenti:
a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti
dall'organismo umano.
2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario.
Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento saranno addette ad altre mansioni per il periodo per
il quale è previsto il divieto innanzi descritto.
Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto
nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla
salute della donna.
Lavoratori minori (D.Lgs. 345/99)
L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione
obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti.
Non verranno assegnati ad adolescenti, ovvero minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono
più soggetto all'obbligo scolastico alle lavorazioni, compiti che prevedono:
A. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti:
1. Agenti fisici:
b) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione,
immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 marzo 1956, n. 321;
c) rumori con esposizione superiore ai valore limite previsti dal D.Lgs. 81/2008.
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2. Agenti biologici:
d) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del D.Lgs. 81/2008 e di quelli geneticamente
modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92.
3. Agenti chimici:
e) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o
estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;
f)
sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e
comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: pericolo di effetti irreversibili molto gravi
(R39); possibilità di effetti irreversibili (R40); può provocare sensibilizzazione mediante inalazione
(R42); può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); può provocare alterazioni
genetiche ereditarie (R46); pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
(R48); può ridurre la fertilità (R60); può danneggiare i bambini non ancora nati (R61);
g) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti
frasi può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); può provocare sensibilizzazione
per contatto con la pelle (R43); sostanze e preparati di cui al titolo IX capo II del D.Lgs. 81/2008;
piombo e composti; amianto.
B. Processi e lavori:
1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008.
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti
esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 302/56.
3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e
stalloni.
4) Lavori di mattatoio.
5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o
di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione.
6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto
a.3.
7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle
costruzioni.
8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione.
9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo.
10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione
di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli
stessi; lavoro ai laminatoi.
11) Lavorazioni nelle fonderie.
12) Processi elettrolitici.
13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica.
14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe.
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15) Produzione e lavorazione dello zolfo.
16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di
collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di
taglio dei massi.
17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere.
18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio,
frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti.
19) Lavorazione dei tabacchi.
20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi,
esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra.
21) Produzione di calce ventilata.
22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno.
23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e
montacarichi.
24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili.
25) Lavori nei magazzini frigoriferi.
26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici.
27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica
nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto.
28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo.
29) Legaggio ed abbattimento degli alberi.
30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione.
31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle
piume e dei peli.
32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali.
33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata.
34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso
di pistole fissachiodi.
35) Produzione di polveri metalliche.
36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica.
37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare.
Lavoratori diversamente abile
All’assunzione di soggetti diversamente abili il datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e
Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, valuta l’opportunità di
attuare misure di prevenzione e protezione aggiuntive e specifiche relative alle eventuali particolari condizioni di
rischio relative alle attività dei soggetti interessati.
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Ambienti di Lavoro
Le lavorazioni si svolgono nelle seguenti aree si lavoro:
Ambiente
N. Lavoratori
ambiente 1
1
ambiente 2
1
ambiente 3
1
Per luoghi di lavoro devono intendersi tutti gli ambienti ubicati dentro o fuori dall’azienda comunque accessibili
per ragioni di lavoro (anche saltuariamente) quali ad es. i locali tecnici nei quali si possono eseguire interventi di
ordinaria manutenzione, ecc.
I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap. Il precetto
deve intendersi vincolante, per gli edifici esistenti, solo nel caso in cui siano effettivamente presenti lavoratori con
ridotta capacità motoria (Circ. 102/95 del 7/8/95).
L’obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro
utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
Dimensioni dei locali di lavoro
I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali
sono:
•
Altezza: non inferiore a 3 m (l’altezza deve essere misurata dal pavimento all’altezza media della
copertura dei soffitti o delle volte);
•
Cubatura: non inferiore a 10 m per lavoratore;
•
Superficie: non inferiore a 2 m per lavoratore. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si
3
2
intendono "lordi" cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi.
Coibentazione
I locali di lavoro devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e difesi dall’umidità.
Pavimenti
Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità
all’interno dei locali stessi. Deve inoltre essere realizzato in materiale resistente, non deve presentare buche o
sporgenze, deve essere di facile pulizia. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere infine sgombro da
materiale che possa ostacolare la circolazione: se per caso tale materiale è ineliminabile per motivi tecnici, esso
deve essere accuratamente segnalato.
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Solai e soppalchi
I soppalchi destinati a luogo di lavoro sono ammessi solo se tali da garantire, nella parte sottostante e
sovrastante, la rispondenza a tutte le caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro (altezza, superficie,
microclima, illuminazione, ecc.).
I solai e i soppalchi destinati a deposito devono avere, in un punto ben visibile, la chiara indicazione del carico
massimo (espresso in Kg/m2.); i carichi debbono essere distribuiti in modo razionale ed omogeneo. I soppalchi e
i solai che presentano aperture nel vuoto devono essere provvisti di solido parapetto.
Scale fisse
Le scale fisse a gradini debbono essere robuste, con "alzata" (cioè altezza del gradino) e "pedata" (cioè
profondità del gradino) idonee.
Sui lati aperti (e ciò vale anche per i pianerottoli) devono essere protette con parapetto normale. Le rampe di
scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano.
Le scale devono avere pedata antisdrucciolevole.
Posti di lavoro o passaggi sopraelevati
Tutte le impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi, posti di lavoro o passaggi sopraelevati,
devono essere protetti con parapetti normali.
Aperture nel suolo e nelle pareti
Le aperture nel suolo devono essere idoneamente protette o coprendole con materiale di adeguata solidità o
dotandole di "parapetti normali", per evitare cadute. Se non è assolutamente possibile coprirle o dotarle di
parapetto, devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. Le aperture nelle pareti, che permettano il
passaggio di una persona e la possibilità di caduta per un dislivello superiore a 1,50 m, devono essere munite di
una solida barriera protettiva o di un parapetto normale (per le finestre bastano parapetti o equivalenti di 90 cm
di altezza quando, in relazione al lavoro eseguito, non vi siano condizioni di pericolo).
Aerazione naturale dei locali di lavoro
I locali di lavoro devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, avere aperture sufficienti per un rapido
ricambio dell’aria, essere asciutti e ben protetti contro l’umidità.
L’aria dei locali di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata (si intende, in linea
orientativa da 0,5-1 ricambi/ora fino anche a 8-10, a seconda del tipo di lavorazione) con mezzi naturali e con
impianti meccanici (in genere da intendere come integrativi, e non come sostitutivi, della ventilazione naturale).
La quantità di aria deve essere calcolata tenendo conto degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori.
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Le finestre situate in alto debbono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso. Si deve sempre
evitare che le correnti di aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro.
Illuminazione naturale
Tutti i locali di lavoro (a meno che non sia richiesto diversamente dalla necessita di lavorazione, come ad
esempio in una "camera oscura") devono essere illuminati sufficientemente con luce naturale diretta.
Le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l’esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono
essere ben illuminati, quando è possibile, a luce naturale.
Le superfici vetrate devono essere tenute in buone condizioni di pulizia.
Particolare attenzione va posta nella collocazione dei piani di lavoro rispetto alle superfici illuminanti, in modo da
avere la luce proveniente, per quanto possibile, di lato e da evitare sia l’abbagliamento dell’operatore che la
formazione di ombre o riflessi sul piano di lavoro.
Porte e portoni
Le porte dei locali di lavoro devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili
dall’interno durante il lavoro.
Non sono ammesse, per i locali di lavoro e per i magazzini, le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte
girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale.
Le porte scorrevoli e le saracinesche a rullo devono essere dotate di sistemi di sicurezza contro possibili cadute.
Le porte apribili nei due versi devono essere trasparenti o munite di pannelli trasparenti per consentire la visione
da entrambe le parti.
Sulle porte totalmente trasparenti deve essere apposto un segno indicativo, all’altezza degli occhi, che ne indichi
la presenza.
Il materiale trasparente utilizzato per le porte deve essere infrangibile oppure protetto contro gli urti.
Le porte e i portoni azionati meccanicamente devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori, ovvero:
•
essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili;
•
essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in
caso di mancanza di energia elettrica.
Accanto ai portoni per la circolazione dei veicoli devono esistere (a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro)
porte, per la circolazione dei pedoni, opportunamente segnalate e sgombre in permanenza.
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Gestione Macchine, Attrezzature ed Impianti
Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative
e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in
assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle normative di prodotte, e quelle messe a
disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di
recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di
cui all’ allegato V del D.Lgs. 81/2008.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:
•
le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
•
i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
•
i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse
•
i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso.
Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire
che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono
adatte, ha adottato le misure tecniche ed organizzative previste dall’ allegato VI del D.Lgs. 81/2008.
Il datore di lavoro ha adottate le misure necessarie affinché:
•
le attrezzature di lavoro:
o
vengano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso;
o
siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza
dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni
d’uso e libretto di manutenzione;
•
siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo
stesso è previsto.
Il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante
l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia.
Si riporta l’elenco delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzate in azienda.
Macchine, attrezzature ed impianti
Marcata CE
Verifiche periodiche
attrezzattura 1
Si
Si
Attrezzatura 2
No
No
Attrezzatura 3
Conforme R.E.S.
Omolagazioni
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Elenco sostanze, prodotti e preparati chimici
Si riporta nel seguito l’elenco sostanze, prodotti e preparati chimici presenti durante il ciclo produttivo della
azienda:
Sostanza / Prodotto
sostanza 1
sostanza 2
sostanza 3
Produttore / Distributore
Attività
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Servizi Igienico – Assistenziali
Spogliatoi
Quando i lavoratori devono indossare specifici indumenti di lavoro e non possono, per ragioni di salute o di
decenza, cambiarsi in altri locali, allora locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a loro
disposizione.
Gli spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, ben aerati, ventilati e illuminati; riscaldati nel
periodo invernale e convenientemente arredati.
Ciascun lavoratore deve poter disporre di un armadietto con chiusura a chiave per riporre i propri indumenti. È
prescritta la separazione netta fra armadi per indumenti privati e quelli da lavoro per tutte quelle attività lavorative
che possono definirsi "insudicianti" ovvero:
•
polverose;
•
con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti;
•
dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose.
La separazione fra gli indumenti può essere realizzata anche con armadietti a doppio scomparto purché sia
garantita l’effettiva separazione fra le diverse tipologie di indumenti.
Docce
Quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono, devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce
sufficienti ed appropriate.
I locali delle docce possono, in alternativa, essere separati per uomini e donne oppure utilizzati separatamente.
Docce e spogliatoi devono essere tra loro comunicanti.
I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti da consentire ai lavoratori di rivestirsi comodamente e in
condizioni appropriate di igiene, ovvero deve essere previsto un locale antistante la doccia, atto a contenere un
appendiabiti e una panca, utilizzato dal lavoratore per asciugarsi e rivestirsi.
Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda, dotate di detergenti e mezzi per asciugarsi.
Gabinetti e lavabi
Gabinetti e lavabi devono sempre essere a disposizione dei lavoratori e collocati in prossimità dei locali di lavoro,
degli spogliatoi e delle docce.
I lavabi devono erogare acqua calda ed essere forniti di mezzi detergenti e per asciugarsi.
Pulizia dei locali di servizio
Le installazioni e gli arredi destinati agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ed in genere ai servizi di igiene e di
benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro.
I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi di cui sopra.
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PARTE III
Individuazione di fattori e condizioni di rischio, delle misure di prevenzione e
di protezione e dei dispositivi di protezione individuale
Azienda
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indirizzo legale azienda 1
Sede Legale
BARLETTA (BA)
indirizzo operativo azienda 1
Sede Operativa
BARLETTA (BA)
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Pag 33
Identificazione dell’Ambiente di Lavoro e degli Addetti
Ambiente di lavoro
ambiente 1
Descrizione Attività
descrizione ambiente 1
Nominativo Addetti
lavoratore 1
Mansione
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Identificazione dei Fattori di Rischio
Rischi per la sicurezza
Strutture
SI
Macchine
SI
Impianti Elettrici
SI
Incendio-Esplosioni
SI
Rischi per la salute
Agenti chimici
NO
Agenti fisici
NO
Agenti biologici
NO
Agenti cancerogeni
NO
Rischi trasversali
Organizzazione del lavoro
NO
Fattori psicologici
NO
Fattori ergonomici
NO
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Pag 35
Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio,
delle Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei
Dispositivi di Protezione Individuale adottati
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RISCHI PER LA SICUREZZA
STRUTTURE
FATTORE DI
RISCHIO
Carichi sospesi.
il primo è carichi
sospesi
NOTE
MISURE DI
PREVENZIONE E
CONSEGUENZE
PROTEZIONE
ATTUATE
Traumi
da Divieto di transito in
schiacciamento.
corrispondenza di
carichi
sospesi.
Segnaletica
di
sicurezza.
Formazione
e
Informazione.
dice
traumi
da dice
divieto
di
schiacciamento
transito
DPI
UTILIZZATI
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RISCHI PER LA SICUREZZA
MACCHINE
FATTORE DI
RISCHIO
NOTE
Manipolazione
manuale di oggetti.
il
primo
dice nessuna
manipolazione
manuale di oggetti
MISURE DI
PREVENZIONE E
CONSEGUENZE
PROTEZIONE
ATTUATE
Traumi, contusioni. Utilizzo
delle
attrezzature
in
modo appropriato.
Manutenzione
e
verifica
periodica.
Formazione
e
informazione
dice
traumi
e dice che utilizza le
contusioni
attrezzature
DPI
UTILIZZATI
Guanti, occhiali per
la protezione degli
occhi, indumenti di
lavoro, calzature di
sicurezza
con guanti e occhiali
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RISCHI PER LA SICUREZZA
IMPIANTI ELETTRICI
FATTORE DI
RISCHIO
Lavori sugli impianti
elettrici
(sotto
tensione
ed
in
prossimità di parti
attive)
NOTE
CONSEGUENZE
Si
prende
in Shock elettrici,
riferimento quanto bruciature,
stabilito dagli art. folgorazioni.
82-83 del D.Lgs.
81/2008
secondo fattore di nessuna nota per conseguenze molto
rischio per impianti questo fattore di gravi
rischio
elettrici
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
ATTUATE
I lavori vengono
affidati solo a
personale idoneo
secondo quanto
prescritto dalla
normativa vigente in
materia. Prima di
ogni lavoro vengono
elaborate delle
procedure
specifiche di lavoro
secondo quanto
prescritto dalla
normativa vigente in
materia.
misure difficili da
adottare
DPI
UTILIZZATI
Guanti, calzature di
sicurezza (come
stabilito nelle
procedure
specifiche)
tutti i mezzi possibili
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azienda 1
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01
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05.01.09
Pag 39
RISCHI PER LA SICUREZZA
INCENDIO - ESPLOSIONI
FATTORE DI
RISCHIO
Presenza
generatore
vapore.
di
di
secondo fattore di
rischio
incendioesplosioni
MISURE DI
PREVENZIONE E
DPI
NOTE
CONSEGUENZE
PROTEZIONE
UTILIZZATI
ATTUATE
Ustioni.
Incendi. Valutazione
del
Esplosioni.
rischio incendio ex
art. 46 del D.Lgs.
81/2008. Effettuare
verifiche periodiche
da parte dell’organo
di controllo (AUSL)
con lo scopo di
accertare
l’efficienza
dei
dispositivi
di
sicurezza, controllo
e protezione, oltre
che la stabilità delle
apparecchiature
stesse.
note
per
questo una lieve scottatura ti devi vestire con guanti di amianto
fattore di rischio
l'amianto
azienda 1
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Pag 40
Ambiente di lavoro
ambiente 2
Descrizione Attività
descrizione ambiente 2
Nominativo Addetti
lavoratore 2
Mansione
azienda 1
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Data
05.01.09
Pag 41
Identificazione dei Fattori di Rischio
Rischi per la sicurezza
Strutture
NO
Macchine
NO
Impianti Elettrici
NO
Incendio-Esplosioni
NO
Rischi per la salute
Agenti chimici
SI
Agenti fisici
SI
Agenti biologici
SI
Agenti cancerogeni
SI
Rischi trasversali
Organizzazione del lavoro
NO
Fattori psicologici
NO
Fattori ergonomici
NO
azienda 1
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01
Data
05.01.09
Pag 42
Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio,
delle Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei
Dispositivi di Protezione Individuale adottati
azienda 1
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Data
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Pag 43
RISCHI PER LA SALUTE
AGENTI CHIMICI
MISURE DI
PREVENZIONE E
DPI
NOTE
CONSEGUENZE
PROTEZIONE
UTILIZZATI
ATTUATE
primo fattore agenti note fattore agenti conseguenze agenti misure
agenti dpi agenti chimici 1
chimici
chimici
chimici 1
chimici 1
secondo
agenti note secondo agenti conseguenze
misure
secondo dpi secondo agenti
chimici
chimici
secondo
agenti agenti chimici
chimici
chimici
FATTORE DI
RISCHIO
azienda 1
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01
Data
05.01.09
Pag 44
RISCHI PER LA SALUTE
AGENTI FISICI
FATTORE DI
RISCHIO
NOTE
primo agenti fisici
secondo af
note primo af
note 2 af
CONSEGUENZE
conseg primo af
conseguenze 2 af
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
ATTUATE
mis primo af
misure 2 af
DPI
UTILIZZATI
dpi primo af
dpi 2 af
azienda 1
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Data
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Pag 45
RISCHI PER LA SALUTE
AGENTI BIOLOGICI
FATTORE DI
RISCHIO
NOTE
primo ab
note primo ab
secondo ab
note secondo ab
MISURE DI
PREVENZIONE E
CONSEGUENZE
PROTEZIONE
ATTUATE
conseguenze primo misure primo ab
ab
conseguenze
misure secondo ab
secondo ab
DPI
UTILIZZATI
dpi primo ab
dpi secondo ab
azienda 1
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Data
05.01.09
Pag 46
RISCHI PER LA SALUTE
AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
FATTORE DI
RISCHIO
primo acanc
secondo acanc
NOTE
CONSEGUENZE
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
ATTUATE
DPI
UTILIZZATI
conseguenze primo
misure primo acanc dpi primo acanc
acanc
conseguenze
misure
secondo
note secondo acanc
dpi secondo acanc
secondo acanc
acanc
note primo acanc
azienda 1
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Data
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Pag 47
Ambiente di lavoro
ambiente 3
Descrizione Attività
descrizione ambiente 3
Nominativo Addetti
lavoratore 3
Mansione
azienda 1
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05.01.09
Pag 48
Identificazione dei Fattori di Rischio
Rischi per la sicurezza
Strutture
NO
Macchine
NO
Impianti Elettrici
NO
Incendio-Esplosioni
NO
Rischi per la salute
Agenti chimici
NO
Agenti fisici
NO
Agenti biologici
NO
Agenti cancerogeni
NO
Rischi trasversali
Organizzazione del lavoro
SI
Fattori psicologici
SI
Fattori ergonomici
SI
azienda 1
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01
Data
05.01.09
Pag 49
Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio,
delle Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei
Dispositivi di Protezione Individuale adottati
azienda 1
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Data
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Pag 50
RISCHI TRASVERSALI
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
FATTORE DI
RISCHIO
NOTE
primo ol
note primo ol
secondo ol
note secondo ol
MISURE DI
PREVENZIONE E
CONSEGUENZE
PROTEZIONE
ATTUATE
conseguenze primo misure primo ol
ol
conseguenze
misure 2 ol
secondo ol
DPI
UTILIZZATI
dpi primo ol
dpi 2 ol
azienda 1
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Data
05.01.09
Pag 51
RISCHI TRASVERSALI
FATTORI PSICOLOGICI
FATTORE DI
RISCHIO
primo fp
secondo fp
NOTE
note 1 fp
note 2 fp
CONSEGUENZE
conseguenze 1 fp
conseguenze 2 fp
MISURE DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
ATTUATE
misure 1 fp
misure 2 fp
DPI
UTILIZZATI
dpi 1 fp
dpi 2 fp
azienda 1
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Data
05.01.09
Pag 52
RISCHI TRASVERSALI
FATTORI ERGONOMICI
FATTORE DI
RISCHIO
NOTE
primo fe
note primo fe
secondo fe
note 2 fe
MISURE DI
PREVENZIONE E
CONSEGUENZE
PROTEZIONE
ATTUATE
conseguenze primo misure primo fe
fe
conseguenze 2 fe
misure 2 fe
DPI
UTILIZZATI
dpi primo fe
dpi 2 fe
azienda 1
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01
Data
05.01.09
Pag 53
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
Dispositivi di protezione della testa
•
Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie).
•
Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera).
•
Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito,
ecc.).
Dispositivi di protezione dell'udito
•
Palline e tappi per le orecchie.
•
Caschi (comprendenti l'apparato auricolare).
•
Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria.
•
Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza.
•
Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione.
Dispositivi di protezione degli occhi e del viso
•
Occhiali a stanghette.
•
Occhiali a maschera.
•
Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili.
•
Schermi facciali.
•
Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi
protettivi).
Dispositivi di protezione delle vie respiratorie
•
Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive.
•
Apparecchi isolanti a presa d'aria.
•
Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile.
•
Apparecchi e attrezzature per sommozzatori.
•
Scafandri per sommozzatori.
Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia
•
Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni
chimiche, per elettricisti e antitermici.
•
Guanti a sacco.
•
Ditali.
•
Manicotti.
•
Fasce di protezione dei polsi.
•
Guanti a mezze dita.
•
Manopole.
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01
Data
05.01.09
Pag 54
Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe
•
Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.
•
Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.
•
Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;
•
Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;
•
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
•
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
•
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
•
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici;
•
Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti;
•
Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
•
Zoccoli;
•
Ginocchiere;
•
Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede
•
Ghette;
•
Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
•
Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
Dispositivi di protezione della pelle
•
Creme protettive/pomate.
Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome
•
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli,
spruzzi di metallo fuso, ecc.);
•
Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
•
Giubbotti termici;
•
Giubbotti di salvataggio;
•
Grembiuli di protezione contro i raggi x;
•
Cintura di sicurezza del tronco.
Dispositivi dell'intero corpo
•
Attrezzature di protezione contro le cadute;
•
Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari
al funzionamento);
•
Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ (attrezzature complete comprendenti
tutti gli accessori necessari al funzionamento);
•
Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza)
Indumenti di protezione
•
Indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza" (due pezzi e tute);
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Revisione
01
Data
05.01.09
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Pag 55
•
Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
•
Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche;
•
Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
•
Indumenti di protezione contro il calore;
•
Indumenti di protezione contro il freddo;
•
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva;
•
Indumenti antipolvere;
•
Indumenti antigas;
•
Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti;
•
Coperture di protezione.
azienda 1
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Data
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Pag 56
Norme antinfortunistiche generali
Il personale deve conoscere e rispettare le norme antinfortunistiche relative al suo lavoro.
Ogni infortunio, anche minimo, deve essere immediatamente segnalato al datore di lavoro e al medico
competente.
È vietato:
1) correre se non in caso di estrema urgenza;
2) assumere sostanze alcoliche o essere sotto l’influenza di queste bevande durante il lavoro;
3) mangiare e bere sul posto di lavoro;
4) fumare in tutti i luoghi in cui non è esplicitamente permesso in quanto area destinata ai fumatori;
5) riparare artigianalmente i mezzi di lavoro.
I mezzi di lavoro possono essere utilizzati solo se gli stessi sono perfettamente integri.
Le zone pericolose sono delimitate con segnaletica gialla e/o cordoni neri e gialli. Vi è consentito l’accesso solo
al personale espressamente autorizzato.
Le procedure relative alla sicurezza devono essere applicate in qualsiasi momento.
I mezzi di emergenza devono essere chiaramente identificabili e liberi da ostacoli che potrebbero ritardare o
intralciare il loro impiego.
Pratiche generali di sicurezza
1) Devono essere rispettati in ogni momento gli standard in materia di ordine e pulizia.
2) Ogni incidente che possa aver indebolito o danneggiato un’attrezzatura deve essere segnalato al
datore di lavoro.
3) Ogni persona presente, anche se di passaggio, in una zona deve rispettare le norme vigenti in
quella zona.
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Data
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Pag 57
Segnaletica di sicurezza
Definizione
Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una
situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul
luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una
comunicazione verbale o un segnale gestuale.
Obblighi del datore di lavoro
Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, risultano
rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione
del lavoro, o con mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo
scopo di:
a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
c)
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;
e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.
Scopo della segnaletica di sicurezza
Attirare velocemente e in modo facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono creare
pericoli.
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Revisione
01
Data
05.01.09
Pag 58
Devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente
tabella.
Colore
Forma
Significato o Scopo
Segnali di divieto
Indicazioni e precisazioni
Atteggiamenti Pericolosi
Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza
Sgombero
Materiali o Attrezzature
Identificazione e ubicazione
Antincendio
Pericolo-Allarme
Rosso
Giallo o GialloArancio
Segnali di avvertimento
Attenzione Cautela, Verifica
Azzurro
Segnali di prescrizione
Comportamento o azione specifica - obbligo di portare
un mezzo di sicurezza personale
Segnali di salvataggio o di
Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali
soccorso
Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità
Verde
Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di:
Cartelli antincendio
Cartelli di divieto
•
Forma rotonda
•
Pittogramma nero su fondo bianco,
bordo e banda rossa
•
Forma quadrata o rettangolare
•
Pittogramma bianco su fondo rosso
Cartelli di avvertimento
Cartelli di prescrizione
•
Forma triangolare
•
Forma rotonda
•
Pittogramma nero su fondo giallo,
•
Pittogramma
bordo nero
Cartelli di salvataggio
•
Forma quadrata o rettangolare
•
Pittogramma bianco su fondo verde
azzurro
bianco
su
fondo
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Revisione
01
Data
05.01.09
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Pag 59
Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro
Segnaletica
Accensione forni e focolai
Aperture nel suolo
Antincendio (norme generali)
Antincendio (norme di comportamento)
Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre
Carico massimo del solaio
Contrassegni per tubazioni e contenitori di sostanze
tossico nocive
Divieto di accesso ai locali motori
Divieto di ingresso nelle officine
Illuminazione sussidiaria
Impianti ad alta tensione
Locali contenenti accumulatori
Mezzi di estinzione
Mezzi di sollevamento (modalità di impiego)
Mezzi di sollevamento (targhe da apporre sui mezzi)
Mola (caratteristiche)
Mole abrasive (caratteristiche)
Obbligo segnale acustico
Organi in moto
Pronto Soccorso (norme generali)
Recipienti per prodotti o materie pericolose
Recipienti trasporto liquidi o materiali infiammabili
Scale aeree (caratteristiche)
Segnalazione di ostacolo
Segnali gestuali
SI
NO
Ubicazione
Revisione
01
Data
05.01.09
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azienda 1
Pag 60
Gestione del Programma di Formazione ed Informazione
Lavoratori
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
•
sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;
•
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di
lavoro;
•
sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
•
sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico
competente.
Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:
•
sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia;
•
sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati
di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;
•
sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.
Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di
acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica
della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di
salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
•
concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale,
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
•
rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e
protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.
Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
merito ai rischi specifici
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:
•
della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro;
•
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
•
della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e
preparati pericolosi.
L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi.
azienda 1
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Data
05.01.09
Pag 61
Preposti
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della
formazione di cui al presente comma comprendono:
•
principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
•
definizione e individuazione dei fattori di rischio;
•
valutazione dei rischi;
•
individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed
immediato, al salvataggio, al primo soccorso e, comunque, alla gestione dell’emergenza
I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in
caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza
devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e
sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da
assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione
Gli addetti al servizio prevenzione e protezione (come il RSPP), devono essere in possesso di un titolo di studio
non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e inoltre essere in possesso di un attestato di
frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione, che devono essere adeguati alla
natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative e che consenta loro tra l’altro di
attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza, esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e
facciano uso dei mezzi personali di protezione mezzi a loro disposizione, aggiornare i lavoratori sulle norme
essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti.
Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione devono ricevere altresì informazioni in merito a: la natura dei
rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la
descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del registro infortuni e malattie professionali, le
prescrizioni degli Organi di Vigilanza.
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01
Data
05.01.09
Pag 62
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi in cui tale funzione non può essere svolta
direttamente dal datore di lavoro, ovvero nei casi in cui è affidata a persona da questi dipendente deve
possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed essere convenientemente formato.
In particolare la formazione gli deve consentire:
•
programmare le misure di sicurezza, relative all'igiene ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, che
assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, e ad assicurarne la corretta applicazione;
•
formare ed informare i lavoratori sulle misure di prevenzione e di protezione previste in relazione ai
rischi specifici cui sono esposti;
•
collaborare con le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici per dare attuazione a quanto
programmato in merito ai sistemi di protezione in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di
lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attività.
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01
Data
05.01.09
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Pag 63
Quadro sinottico degli interventi informativi e formativi
Si riporta di seguito i requisiti minimi del programma minimo di formazione da attuare in azienda:
Attività di formazione
RSPP
Corso RSPP
(art. 31-32-33-34 D.Lgs. n. 81/2008)
Come stabilito dal D.Lgs.
81/2008
Corso Addetti Prevenzione Incendi
(D.M. 10/03/1998)
Ogni tre anni
Addetti
RLS
Preposti
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Lavoratori
Corso primo soccorso
(D.M. 388/03)
Corso RLS
(art. 37 co. 10 D.Lgs. n. 81/2008)
Formazione su compiti in materia di salute
e sicurezza del lavoro
(art. 37 co. 7 D.Lgs. n. 81/2008)
Informazione e formazione Valutazione dei
Rischi
(art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008)
Informazione e formazione rischi specifici
(art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008)
Uso di attrezzature di lavoro
(art. 73 D.Lgs. n.81/2008)
Uso D.P.I.
(art. 77 D.Lgs. n. 81/2008)
Segnaletica di sicurezza
(art. 164 D.Lgs. n. 81/2008)
Movimentazione Manuale dei Carichi
(art. 169 D.Lgs. n.81/2008)
Video Terminali
(art. 177 D.Lgs. n. 81/2008)
Agenti fisici
(art. 184 D.Lgs. n. 81/2008)
Rumore
(art. 195 D.Lgs. n. 81/2008)
Agenti chimici
(art. 227 D.Lgs. n. 81/2008)
Agenti cancerogeni e mutageni
(art. 239 D.Lgs. n. 81/2008)
Agenti biologici
(art. 278 D.Lgs. n. 81/2008)
Svolta
I verbali di formazione ed informazione dei lavoratori sono conservati presso l’azienda
Destinatari
Periodicità
Ogni tre anni
Come stabilito dal D.Lgs.
81/2008
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
Ogni tre anni
azienda 1
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01
Data
05.01.09
Documento di Valutazione del Rischio
Pag 64
Sorveglianza Sanitaria
L’Azienda è soggetta alla sorveglianza sanitaria (*), pertanto è stato nominato il medico competente nella
persona del Dott. medico azienda 1.
La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente:
h) casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla
Commissione consultiva di cui all’articolo 6;
i)
qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi lavorativi.
La sorveglianza sanitaria comprende:
j)
visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;
k) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di
idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla
relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente;
l)
visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai
rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa
dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;
m) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione
specifica;
n) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente.
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PARTE IV
Programma e Procedure delle misure per garantire il miglioramento nel
tempo dei livelli di sicurezza
Azienda
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indirizzo legale azienda 1
Sede Legale
BARLETTA (BA)
indirizzo operativo azienda 1
Sede Operativa
BARLETTA (BA)
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Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento
Al fine di perseguire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendali saranno implementate in azienda
le procedure descritte nel seguito al fine di creare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro che
permetta di individuare i punti di debolezza ed i punti di forza della azienda in merito ai livelli di sicurezza ed
individuare eventuali azioni correttive rispetto alla eventualità che possano verificarsi incidenti e/o malattie
professionali. L’obiettivo della azienda è quello di ridurre al minimo il numero di incidenti ed il numero di giorni di
assenza dei lavoratori conseguenti ad incidenti.
Il programma di attuazione delle misure di miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale prevede l’attuazione
delle seguenti procedure:
Ricerca e Gestione di leggi e regolamenti
Il datore di lavoro, con frequenza almeno mensile, ha la responsabilità di:
•
ricercare leggi e regolamenti applicabili e identificare quelli relativi alle attività, prodotti e servizi di
interesse in merito alla gestione della sicurezza per l’azienda
•
valutare i potenziali impatti di queste leggi e regolamenti sulla azienda e su i suoi prodotti, attività e
servizi
•
assicurarsi che la Organizzazione abbia tutti i nulla osta, autorizzazioni e permessi necessari e che
essi siano aggiornati
•
comunicare qualsiasi nuova prescrizione legislativa alle persone interessate
Dopo aver individuato le aree in cui le disposizioni legislative individuate devono essere applicate, il Datore di
Lavoro, predispone gli eventuali atti amministrativi, quali denunce, comunicazioni agli Enti autorizzativi e/o di
controllo e pianifica tutte le attività necessarie, in modo da permettere di adempiere a quanto previsto dal nuovo
regolamento.
Il Datore di Lavoro registra ogni eventuale scadenza di adempimento e/o di controlli da effettuare.
I preposti su indicazione del Datore di lavoro avviano le necessarie azioni. Il Datore di Lavoro, ha la
responsabilità di seguire l’intero percorso dalla definizione delle azioni fino al loro completamento, compreso
modalità e tempi di esecuzione.
Il Datore di Lavoro conserva le copie delle leggi e regolamenti applicate dalla azienda.
Nel corso delle verifiche ispettive periodiche interne, il Datore di Lavoro si assicura che le aree abbiano ricevuto
e applichino le prescrizioni di leggi e regolamenti necessari allo svolgimento delle attività.
Sorveglianza sanitaria
Il Datore di Lavoro:
•
Riceve dal medico competente il giudizio scritto di idoneità con prescrizioni o non idoneità dei
lavoratori
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•
Cura le relazioni con il medico competente, ne riceve una relazione annuale e discute gli eventuali
problemi sorti nello svolgimento delle prestazioni
•
Prende atto dei pareri del medico competente che riguardano la salute del personale, e dà le
opportune disposizioni per la conseguente assegnazione e organizzazione delle mansioni.
•
Autonomamente organizza gli accertamenti sanitari preventivi all’atto di ogni assunzione, comunica,
prima della visita, al medico competente, la mansione a cui sarà adibito il lavoratore.
•
Su richiesta del medico competente organizza eventuali esami specialistici per i lavoratori già
assunti
•
Al termine del rapporto di lavoro, fornisce al lavoratore copia della sua cartella sanitaria
•
Può sospendere, revocare o non rinnovare l’incarico al medico competente, sostituendolo secondo
la procedura stabilita, previa consultazione del RSPP.
•
Informa il RLS del nominativo del medico competente e dà disposizioni affinché tutto il personale
venga informato sul medico competente e sul protocollo sanitario aziendale.
•
informa il medico competente di tutti gli aggiornamenti delle misure di prevenzione, rilevanti per gli
aspetti sanitari;
•
concorda con il medico competente il suo intervento in occasione di nuove valutazioni dei rischi;
•
comunica al medico competente la data, l’o.d.g. e la sede della riunione periodica di prevenzione,
raccogliendone eventuali suggerimenti e proposte;
•
riceve la richiesta da parte dei RLS di informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e dà
disposizioni per organizzare incontri tra medico competente e RLS.
Interventi di formazione, informazione ed addestramento
Programmazione della formazione e dell’informazione
Il Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP, in funzione della valutazione dei rischi ed in funzione delle
segnalazioni ricevute, elabora in occasione della riunione periodica annuale un Piano di formazione ed
informazione dei lavoratori indicante:
•
contenuti dell’informazione e formazione necessaria
•
sito e lavoratori coinvolti
•
modalità di erogazione, comprendente inoltre l’indicazione delle funzioni interne od esterne
incaricate dell’erogazione
•
indicazione delle misure di accertamento, anche periodiche (domande, questionari, prove pratiche
predisposte a cura del RSPP di volta in volta a seconda della tipologia di attività da svolgere), del
grado di recepimento e di comprensione, ove richiesto dall’attività;
•
periodo indicativo di prevista effettuazione dell’azione di informazione e formazione
Il Piano di Formazione è redatto in forma scritta e l’attuazione dello stesso è verificata dal Datore di Lavoro.
Segnalazione delle necessità formative od informative
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Il Datore di lavoro individua, anche con il contributo del RLS, la necessità di formazione ed informazione in
funzione della specificità dell’ambito di competenza. La necessità di interventi informativi o formativi, può essere
individuata a seguito di:
•
mutate condizioni di rischio per i lavoratori
•
variazione del personale ovvero ogni volta si ha una nuova assunzione
•
presenza di non conformità
•
in relazione a quanto emerso dall’applicazione delle procedure
Criteri di erogazione delle Attività - Informazione
L’ erogazione delle attività di informazione avviene tramite:
•
corsi su argomenti specifici
•
schede o manuali di apparecchiature e macchine
•
procedure operative di lavoro
•
depliant, posters e cartelli di sensibilizzazione
L’informazione avviene abitualmente durante un periodo di durata adeguata e prestabilita in conformità alle
esigenze specifiche, e non prevede la verifica dell’apprendimento dei lavoratori.
Criteri di erogazione delle Attività - Formazione
L’ erogazione delle attività di formazione avviene tramite:
•
corsi su argomenti specifici
•
incontri formativi
•
schede o manuali di apparecchiature e macchine
•
procedure operative di lavoro
La formazione avviene in ogni modo sempre in occasione:
•
dell’assunzione;
•
del trasferimento o cambiamento di mansioni;
•
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi
•
In relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi ed alla revisione del
Documento di Valutazione dei Rischi
La formazione avviene abitualmente durante un periodo di durata adeguata e prestabilita in conformità alle
disposizioni normative vigenti e alla peculiarità dell’attività svolta. La formazione prevede una verifica delle
conoscenze apprese durante i corsi.
Criteri di erogazione delle Attività - Addestramento
L’erogazione delle attività di addestramento avviene tramite:
•
schede o manuali di apparecchiature e macchine
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•
procedure operative di lavoro
L’addestramento avviene in ogni modo sempre in occasione:
•
dell’assunzione
•
del trasferimento o cambiamento di mansioni che implichi variazioni sostanziali dell’attività operativa
•
dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati
pericolosi
In tutti i casi precedentemente elencati, il Datore di Lavoro predispone uno specifico programma di
addestramento da attuarsi con affiancamento del lavoratore ad un addetto esperto, attraverso corsi di formazioni
effettuati da personale qualificato o comunque secondo le modalità di volta in volta specificate.
La durata del periodo di addestramento del lavoratore, è stabilita dal Datore di Lavoro in collaborazione con il
lavoratore esperto o con il personale qualificato coinvolto. Al termine del periodo di addestramento e quindi
quando il lavoratore avrà raggiunto il livello richiesto di competenza e conoscenza specifica per il particolare
ambito lavorativo, sarà cura del Datore di Lavoro in collaborazione con il lavoratore esperto decidere le azioni da
intraprendere sulla base del risultato dell’addestramento.
Esecuzione e registrazione delle attività
Le attività di formazione, informazione ed addestramento sono effettuate durante l’orario di lavoro senza alcun
onere economico a carico dei lavoratori anche in collaborazione con gli organismi paritetici provinciali.
L’attività formativa ed informativa o qualsiasi riunione a carattere informativo viene registrata. Il registro viene
firmato dai lavoratori anche per ricevuta della consegna della documentazione a supporto dell’informazione o
formazione.
Per l’attività formativa occorre procedere anche alla compilazione da parte del lavoratore di un questionario di
verifica finale predisposto di volta in volta in funzione dell’attività. Il questionario consentirà al RSPP di verificare
se l’attività formativa ha raggiunto l’obiettivo prefissato; RSPP presenterà i risultati in forma aggregata in
occasione della Riunione Periodica. Tutti i registri e questionari sono conservati a cura del Datore di Lavoro.
Partecipazione dei Lavoratori
I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione, informazione o di addestramento.
I lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva
ed individuale.
I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla
formazione ed all'addestramento ricevuti.
Controlli operativi (controllo continuo dei livelli di esposizione a MMC, VDT, agenti fisici, rumore,
vibrazioni, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici)
Procedure del controllo operativo
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L’Organizzazione, attraverso l’analisi dei rischi delle attività lavorative, ha identificato gli elementi delle attività
svolte che producono impatti significativi reali o potenziali sulla sicurezza e la salute dei lavoratori.
Tutti questi elementi delle attività sono gestiti e controllati in modo pianificato per mezzo di procedure operative
di sicurezza.
In particolare, il controllo avviene attraverso:
•
preventiva valutazione dei rischi per il lavoratore connessi all’attività/processo coinvolto (come da
Documento di valutazione dei rischi)
•
preventiva qualificazione del fornitore di prodotti e servizi
•
controllo di prodotti in ingresso e dei servizi affidati all’esterno
•
rispetto dei parametri di sicurezza definiti dal sistema e dalle prescrizioni legali (come da procedura
di riferimento)
•
controllo e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature, dei mezzi e degli impianti
messi a disposizione dei lavoratori
•
verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di
valutazione dei rischi
Acquisto o trasferimento di merci o servizi
Per l’acquisto di nuove sostanze, attrezzature e macchinari da introdurre nel ciclo produttivo che potrebbero
esporre i lavoratori a particolari rischi, il DL ha il compito di verificare che i prodotti siano commercializzati nel
rispetto della normativa vigente e che gli stessi siano accompagnati dai documenti inerenti la tutela della salute e
della sicurezza dei lavoratori previsti dalla normativa vigente.
In particolare prima di immettere nel ciclo produttivo aziendale
a) una nuova sostanza, prodotto e/o preparato chimico, il DL, o suo delegato, deve
•
a.1) verificare che il fornitore sia in grado di fornire la scheda di sicurezza e la scheda tecnica e che
le stesse siano state elaborate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche specificando
nel contratto che la mancata fornitura dei documenti può generare la nullità della trattativa
•
a.2) verificare che il prodotto che si intende acquistare permetta di ridurre al minimo i possibili rischi
•
a.3) richiedere al fornitore la scheda di sicurezza e la scheda tecnica
•
a.4) distribuire ai lavoratori la scheda di sicurezza e la scheda tecnica e in caso di prodotti particolari
e ad alto rischio organizzare un incontro formativo ed informativo
b) una nuova macchina, attrezzatura
•
b.1) verificare che il fornitore sia in grado di fornire la macchina con tutte le certificazioni previste
dalla normativa vigente (marcatura CE, …), anche specificando nel contratto che la mancata
fornitura dei documenti può generare la nullità della trattativa
•
verificare che il fornitore sia in grado di fornire il libretto di uso e manutenzione della macchina e che
lo stesso sia stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa vigente
•
b.2) verificare che la macchina che si intende acquistare permetta di ridurre al minimo i possibili
rischi
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•
b.3) richiedere la documentazione relativa alla macchina (certificazione CE, libretto di uso e
manutenzione)
•
b.4) distribuire ai lavoratori il libretto di uso e manutenzione e in caso di macchine particolari e ad
alto rischio organizzare un incontro formativo ed informativo
Manutenzione di Impianti ed Attrezzature
Per tutte le macchine presenti in azienda vengono definite le responsabilità, la frequenza e le operazioni di
manutenzione da effettuare sulle apparecchiature.
Tale paragrafo viene applicato a:
•
macchine, attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento dell’attività
•
mezzi di trasporto
•
attrezzatura per la movimentazione dei materiali
•
dispositivi di protezione individuale di 3° categoria
•
dispositivi antincendio
•
attrezzature sanitarie
Stoccaggio dei Materiali Pericolosi
Al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di stoccaggio
l’Organizzazione:
•
ha individuato e registrato quantità e caratteristiche dei materiali pericolosi immagazzinati
•
ha identificato i luoghi destinati allo stoccaggio dei materiali pericolosi
•
ha organizzato i luoghi destinati allo stoccaggio in modo da permettere la movimentazione dei
materiali pericolosi in sicurezza, in particolare per quanto concerne le vie di esodo, i presidi di
sicurezza ed il controllo degli accessi
•
archivia con possibilità di accesso da parte di tutte le parti interessata la documentazione di
sicurezza dei materiali di sicurezza immagazzinate
Verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di valutazione dei
rischi
Al fine di garantire l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché l’adozione dei Dispositivi di
Protezione Individuale definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi, il Datore di Lavoro con periodicità
almeno trimestrale (4 volte l’anno), per mezzo di check list facenti riferimento al Documento di Valutazione dei
Rischi, registra lo stato di attuazione di quanto innanzi descritto. Al termine della verifica, in funzione dei risultati
ottenuti definisce le azioni da intraprendere in accordo con quanto previsto dalle procedure aziendali per la
sicurezza.
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Riunione periodica del SPP
Convocazione
Il DL direttamente o comunque tramite il RSPP, indice una riunione con oggetto la salute e la sicurezza
dell’Organizzazione, nei seguenti casi e con le seguenti modalità:
•
almeno una volta l’anno;
•
comunque in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio,
compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza
e salute di lavoratori;
•
su richiesta, esplicitata in forma verbale al RSPP, da parte del SPP, del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza anche a seguito di rilievo di non conformità
Alla riunione di cui sopra partecipano sempre e comunque:
o) il Datore di Lavoro;
p) il RSPP;
q) il Medico Competente;
r)
il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;
s)
soggetti esterni che eventualmente hanno inoltrato richiesta di riunione.
Alle riunioni di prevenzione e protezione partecipano, su invito del RSPP o del Datore di Lavoro, coloro che, per
conoscenza, competenza e professionalità, sono in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di
sicurezza, attraverso indicazioni sui possibili interventi per il miglioramento del livello della salute e della
sicurezza.
Il RSPP prepara l’ordine di giorno degli argomenti da trattare anche sulla base di eventuali indicazioni dei
partecipanti indicati. Nel programma della riunione figurano comunque all’ordine del giorno i seguenti argomenti:
t)
analisi delle azioni da intraprendere previste da precedenti riunioni periodiche
u) il documento di valutazione dei rischi;
v) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale;
w) i programmi di informazione e formazione dei LAV ai fini della sicurezza e della protezione della
loro salute
x) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria;
y) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della
sicurezza e della protezione della loro salute.
La convocazione della riunione è effettuata dal Datore di Lavoro.
Verbalizzazione e Divulgazione
La riunione periodica è verbalizzata a cura del Datore di Lavoro.
Il modulo di verbalizzazione deve obbligatoriamente riportare le firme di Datore di Lavoro, RSPP, Medico
Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti alla
riunione.
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Il verbale di riunione periodica è trasmesso a cura del RSPP in copia a tutti i soggetti partecipanti alla riunione ed
eventualmente ad altri soggetti menzionati durante la riunione di cui è previsto un coinvolgimento attivo per
quanto riguarda le problematiche di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.
I verbali di riunione periodica sono conservati in originale, in allegato al documento di valutazione dei rischi a
cura del datore di lavoro.
Audit e Riesame del sistema di gestione della sicurezza
Audit interni
Il Datore di Lavoro, tramite il RSPP o personale esterno alla azienda, verifica con frequenza almeno annuale,
che:
a) i luoghi e le attrezzature di lavoro, ovvero qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro, messe a disposizione dei lavoratori soddisfino tutte le
disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi
ad esse applicabili;
b) che i luoghi di lavoro siano adatti alla presenza di eventuali lavoratori portatori di handicap verificando
l’idoneità, in particolare di porte, delle vie di circolazione, delle scale, delle docce, dei gabinetti e dei
posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap
c)
che le attrezzature siano adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi;
d) che l’organizzazione risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza
del lavoro;
e) che le procedure siano effettivamente applicate;
f)
la chiusura delle non conformità evidenziate durante le visite precedenti tramite l’attuazione delle azioni
preventive e correttive previste.
Tale verifica viene ripetuta in caso di variazioni delle norme di Legge.
Pianificazione delle attività
Il Datore di Lavoro predispone una verifica ispettiva interna con cadenza almeno annuale e designa il
responsabile dell’audit, affidando il compito a persona adeguatamente competente in materia di igiene e
sicurezza del lavoro (l’auditor deve rispettare almeno i requisiti di eventuale RSPP esterno come individuati dalla
normativa vigente). Il soggetto designato dal Datore di Lavoro ha il compito di pianificare le verifiche e di
preparare il programma delle verifiche ispettive e trasmetterlo al DL.
Le verifiche possono comunque essere effettuate quando:
a) si sospetta l’esistenza di condizioni di rischio tali da richiedere una loro tempestiva individuazione e
risoluzione;
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b) sia richiesto un supplemento di verifica conseguente all’attuazione di azioni correttive precedentemente
introdotte;
c)
si è verificato un rilevante infortunio sul lavoro (sia carico di lavoratori dipendenti che di lavoratori
subappaltatori) o è stata denunciata una malattia professionale
d) sia stato segnalato un comportamento scorretto da parte dei lavoratori
e) sia state introdotte delle variazioni al processo produttivo e/o alle attività lavorative tali da poter variare lo
stato di rischio a carico dei lavoratori.
Il RSPP a seguito delle esigenze e problematiche emerse in sede di riunione periodica, aumenta la frequenza
delle audit già predisposte pianificando delle audit nei vari stabilimenti, previa approvazione del datore di lavoro.
Esecuzione e registrazione delle Verifiche Ispettive
L’audit è condotto dal RSPP, eventualmente in collaborazione con consulenti tecnici esterni qualificati, con
sufficiente grado di preparazione per il compito da svolgere.
L’Audit viene svolto alla presenza del personale operativo interessato in modo che qualsiasi problema
riscontrato possa essere discusso direttamente al fine, eventualmente, di concordare ed avviare l’Azione
Correttiva e/o Preventiva necessaria.
Il RSPP ha il compito di registrare l’effettiva esecuzione della audit, riportando:
•
data di esecuzione
•
team di ispezione
•
Aspetto sottoposto a verifica
•
personale operativo coinvolto
•
esito della verifica;
•
firme di convalida di tutti i componenti del team ispettivo
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Gestione e Revisione del Documento di Valutazione del Rischio
La valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 rappresentata dal presente documento, dovrà essere
rielaborata ogniqualvolta intervengano modifiche del processo lavorativo in genere, significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori e, comunque, ogni tre anni nel caso in cui vi siano attività soggette a
sorveglianza sanitaria.
Rev.
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Motivazione
Data
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Dichiarazione del Datore di Lavoro
Il sottoscritto, datore di lavoro azienda 1 in qualità di Datore di Lavoro della azienda 1 con sede legale in
indirizzo legale azienda 1 - BARLETTA (BA)
DICHIARA
che il procedimento sulla valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, è
stato attuato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con il Medico Competente
previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
BARLETTA (BA), lì 05 gennaio 2009
Il Datore di Lavoro
Il Responsabile del S.P.P.
(datore di lavoro azienda 1)
(responsabile azienda 1)
Il Medico Competente
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(medico azienda 1)
(rappresentante azienda 1)
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documento elaborato sugli esiti della valutazione