DOCUMENTO ELABORATO SUGLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (ex art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008) Azienda azienda 1 indirizzo legale azienda 1 Sede Legale BARLETTA (BA) indirizzo operativo azienda 1 Sede Operativa BARLETTA (BA) Rev. Motivazione Data 00 revisione 1 05/01/2009 01 revisione 2 05/01/2009 02 03 04 05 Timbro e Firma azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 2 Indice Indice ...................................................................................................................................................... 2 Premessa................................................................................................................................................ 4 PARTE I ......................................................................................................................................... 5 Presentazione dell’azienda .......................................................................................................... 5 Anagrafica Aziendale .............................................................................................................................. 6 Dati occupazionali ................................................................................................................................... 7 Descrizione dell’azienda e dell’attività...................................................................................................... 8 Organizzazione Aziendale della Sicurezza .............................................................................................. 9 Gestione delle lavorazioni affidate in appalto ......................................................................................... 11 PARTE II ...................................................................................................................................... 13 Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e relativi criteri adottati.............................................................................................................................. 13 Metodologia .......................................................................................................................................... 14 Obiettivo della valutazione..................................................................................................................... 15 Definizioni ............................................................................................................................................. 16 Elenco dei fattori di rischio..................................................................................................................... 19 Individuazione dei Soggetti Esposti ....................................................................................................... 22 Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio ....................................................... 23 Ambienti di Lavoro................................................................................................................................. 26 Gestione Macchine, Attrezzature ed Impianti ......................................................................................... 29 Elenco sostanze, prodotti e preparati chimici ......................................................................................... 30 Servizi Igienico – Assistenziali ............................................................................................................... 31 PARTE III ..................................................................................................................................... 32 Individuazione di fattori e condizioni di rischio, delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale ................................................................................ 32 Identificazione dell’Ambiente di Lavoro e degli Addetti ........................................................................... 33 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).............................................................................................. 53 Norme antinfortunistiche generali .......................................................................................................... 56 Pratiche generali di sicurezza................................................................................................................ 56 Segnaletica di sicurezza........................................................................................................................ 57 Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro ..................................................................... 59 Gestione del Programma di Formazione ed Informazione...................................................................... 60 Quadro sinottico degli interventi informativi e formativi........................................................................... 63 Sorveglianza Sanitaria........................................................................................................................... 64 PARTE IV..................................................................................................................................... 65 Programma e Procedure delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ..................................................................................................................................... 65 azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 3 Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento .................................................... 66 Gestione e Revisione del Documento di Valutazione del Rischio ........................................................... 75 Dichiarazione del Datore di Lavoro ........................................................................................................ 76 azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 4 Premessa Il presente documento rappresenta attuazione dell’obbligo previsto per il datore di lavoro dall’art. 17 del D.Lgs. 81/2008, in merito alla valutazione dei rischi. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, ha riguardato tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi. Il presente documento in accordo con quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008, redatto a conclusione della valutazione, contiene: • una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa (parte II); • l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) (parte III); • il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza (parte IV); • l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri (parte IV); • l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio (parte I); • l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (parte II). azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 5 PARTE I Presentazione dell’azienda Azienda azienda 1 indirizzo legale azienda 1 Sede Legale BARLETTA (BA) indirizzo operativo azienda 1 Sede Operativa BARLETTA (BA) azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 6 Anagrafica Aziendale Azienda azienda 1 Attività descrizione attività azienda 1 Sede legale indirizzo legale azienda 1 BARLETTA (BA) Sede operativa indirizzo operativo azienda 1 BARLETTA (BA) Rappresentante Legale datore di lavoro azienda 1 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) responsabile azienda 1 Medico Competente medico azienda 1 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rappresentante azienda 1 azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 7 Dati occupazionali Nominativo Mansione Ambiente di Lavoro lavoratore 1 ambiente 1 lavoratore 2 ambiente 2 lavoratore 3 ambiente 3 Note azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 8 Descrizione dell’azienda e dell’attività ciclo 1 azienda 1 ciclo 2 azienda 1 ciclo 3 azienda 1 azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 9 Organizzazione Aziendale della Sicurezza Datore di Lavoro datore di lavoro azienda 1 Rappresentante dei Lavoratori Responsabile del Servizio di Prev. e Prot. rappresentante azienda 1 responsabile azienda 1 Medico Competente medico azienda 1 azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 10 Il Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 18 co. 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08 ha designato i seguenti lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione delle emergenze: Addetti al Pronto Soccorso Nominativo Mansione lavoratore 1 lavoratore 3 Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di salvataggio, e di gestione delle emergenze Nominativo lavoratore 2 lavoratore 3 Mansione azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 11 Gestione delle lavorazioni affidate in appalto Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima: a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, acquisendo anche il certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato, e l’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, e richiedendo le informazioni descritte nel paragrafo seguente b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Il datore di lavoro, con i datori di lavoro dei subappaltatori: c) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; d) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Informazioni sui requisiti tecnico professionali delle ditte appaltatrici In occasione dell’affidamento di lavori all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all’interno della propria azienda, nonché nell’ambito dell’intero ciclo produttivo dell’azienda medesima, ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale il datore di lavoro prima dell’inizio dei lavori richiederà alle ditte appaltatrici le seguenti informazioni: e) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto f) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. 81/2008 g) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, di macchine, attrezzature e opere provvisionali h) elenco dei dispositivi di protezione individuali forniti ai lavoratori azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 12 i) nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione, di primo soccorso e gestione dell’emergenza, del medico competente j) nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza k) attestati inerenti la formazione delle suddette figure e dei lavoratori prevista dal D.Lgs. 81/2008 l) elenco dei lavoratori risultanti dal libro matricola e relativa idoneità sanitaria prevista dal D.Lgs. 81/2008 m) documento unico di regolarità contributiva n) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 81/2008 N.B.:Nel caso si rientri nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 (lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro) il Datore di Lavoro appaltante dovrà adempiere a quanto disposto dagli obblighi del Committente del suddetto decreto (art. 96 del D.Lgs. 81/2008). azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 13 PARTE II Relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e relativi criteri adottati Azienda azienda 1 indirizzo legale azienda 1 Sede Legale BARLETTA (BA) indirizzo operativo azienda 1 Sede Operativa BARLETTA (BA) Documento di Valutazione del Rischio azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 14 Metodologia Per la elaborazione del presente documento è stata effettuata una valutazione dei rischi per Ambiente di Lavoro, in quanto all’interno di ogni ambiente di lavoro è caratterizzato da attività peculiari che consentano una valutazione più oggettiva della mansione svolta. Per ogni Ambiente di Lavoro, infatti, sono state individuate le sorgenti di Rischio ed i Lavoratori Esposti, considerando anche particolarità legate a età, sesso, nazionalità ed eventuale stato di gravidanza (vedi “note” per ogni lavoratore). Per ciascuno dei gruppi di lavoratori a rischio e per ciascuno dei fattori di rischio individuati è stata verificata la rispondenza alle norme ed ai criteri di buona tecnica e standard internazionali. In relazione a ciascun Ambiente di Lavoro sono stati richiamati, nelle schede, divise per fattori di rischio, i rischi presenti nell’Ambiente, le conseguenze che possono derivare dal verificarsi delle situazioni di rischio prospettate, le relative misure di prevenzione e protezione adottate, ed i Dispositivi di Protezione Individuale previsti e/o utilizzati dai lavoratori, in conformità a quanto previsto dall’art. 28 co. 2 lettera b del D.Lgs. 81/2008. I rischi lavorativi presenti nei vari ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, sono stati divisi in tre grandi categorie, cosi come suggerito dalle linee guida emanate dall’I.S.P.E.S.L.: a) I rischi per la sicurezza o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o di menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, ecc.); b) I rischi per la salute o rischi igienico ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto; c) I rischi di tipo trasversale sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un quadro di compatibilità ed interazione che è di tipo, oltre che ergonomico, anche psicologico ed organizzativo. La valutazione dei rischi, eseguita in tutte le aree dell’azienda, ovvero unità produttiva come precedentemente indicato, è un obbligo specifico del Datore di Lavoro il quale si è avvalso, nello svolgimento di tale attività, della collaborazione delle seguenti figure professionali: o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione o Medico Competente Preventivamente alla valutazione dei rischi il Datore di Lavoro deve consultare il Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori, al quale deve fornire le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 15 Obiettivo della valutazione Obiettivo della presente valutazione è realizzare uno strumento in grado di permettere al Datore di Lavoro di individuare i provvedimenti (misure di prevenzione e protezione e procedure gestionali ed operative) necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute del lavoratore. In tale contesto sono state descritte, in accordo con l’art. 28 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 81/2008. le misure di prevenzione e protezione già in atto, al fine di poter realizzare uno strumento di verifica e miglioramento in relazione alle innovazioni di carattere tecnico od organizzativo sopravvenute in materia di igiene e sicurezza. Tali misure di prevenzione e protezione comprendono: • Prevenzione e protezione dei rischi professionali; • Informazione dei lavoratori; • Formazione professionale dei lavoratori. Al fine di rispondere a quanto richiesto dal D.Lgs. 81/2008 all’art. 28 al comma 2 lettere c) e d), ovvero • definire il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; • individuare le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e nel rispetto di quanto previsto dallo stesso disposto legislativo all’art. 30, sono state definite le procedure gestionali ed operative necessarie per garantire il miglioramento continuo del sistema aziendale di gestione della salute e sicurezza dei lavoratori, riportate nel seguito del presente documento. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 16 Definizioni LAVORATORE DATORE DI LAVORO AZIENDA DIRIGENTE PREPOSTO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADDETTO AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE MEDICO COMPETENTE RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI SORVEGLIANZA persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni; il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08, facente parte del servizio di prevenzione e protezione dai rischi medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 17 SANITARIA PREVENZIONE SALUTE SISTEMA DI PROMOZIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA VALUTAZIONE DEI RISCHI PERICOLO RISCHIO UNITÀ PRODUTTIVA NORMA TECNICA BUONE PRASSI LINEE GUIDA FORMAZIONE INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE ORGANISMI PARITETICI lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici di cui all’articolo 51 del D.Lgs. 81/08, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 del D.Lgs. 81/08, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 18 RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 19 Elenco dei fattori di rischio N.B. Gli elenchi seguenti sono da intendersi indicativi e non esaustivi Strutture Rischi da carenze strutturali dell’Ambiente di Lavoro Rischi per la Sicurezza Altezza dell’Ambiente Superficie dell’Ambiente Volume dell’Ambiente Illuminazione (normale e in emergenza) Pavimenti (lisci o sconnessi) Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura) Viabilità interna, esterna; movimentazione manuale dei carichi Solai (stabilità) Soppalchi (destinazione, praticabilità, tenuta, portata) Botole (visibili e con chiusura a sicurezza) Uscite (in numero sufficiente in funzione del personale) Porte (in numero sufficiente in funzione del personale) Locali sotteranei (dimensioni, ricambi d’aria) Macchine Rischi da carenze di sicurezza su maccine e apparecchiature Protezione degli organi di avviamento Protezione degli organi di trasmissione Protezione degli organi di lavoro Protezione degli organi di comando Macchine con marchio CE Macchine rispondenti ai requisiti di sicurezza Protezione nell’uso di apparecchi di sollevamento Protezione nell’uso di ascensori e montacarchi Protezione nell’uso di apparecchi a pressione (bombole e circuiti) Rischi da carenza di sicurezza eletttrica Idoneità del progetto Idoneità d’uso Impianti a sicurezza intrinseca in atmosfere a rischio di incendio o di esplosione Impianti speciali a carattere di rindondanza Rischi da incendio e/o esplosione IncendioEsplosioni Impianti Elettrici Protezione nell’accesso a vasche, serbatoi e simili Presenza di materiali infiammabili d’uso Presenza di armadi di conservazione (caratteristiche strutturali e di areazione) Presenza di depositi di materiali infiammabili (caratteristiche strutturali e di ricambi d’aria) Carenza di sistemi antincendio Carenza di segnaletica di sicurezza azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 20 Agenti Fisici Agenti Cancerogeni Agenti Biologici Rischi dsa esposizione a grandezze fisiche che interagiscono con l’organismo umano Agenti Chimici Rischi per la Salute Rischi di esposizione connessi con l’impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a: 1) ingestione; 2) contatto cutaneo; 3) inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di: o polveri; o fumi; o nebbie; o gas; o vapori. Rumore: presenza di apparecchiature rumorose durante il ciclo operativo e di funzionamento con propagazione dell’energia sonora nell’ambiente di lavoro Vibrazioni: presenza di apparecchiatura e/o strumenti vibranti con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta Radiazioni non ionizzanti: presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse Microclima: carenze nella climatizzazione dell’ambiente per quanto attiene alla temperatura: • Umidità relativa; • Ventilazione; • Calore radiante; • Condizionamento. Illuminazione: carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro (in relazione alla tipologia della lavorazione fine, finissima, ecc.) VDT: Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali: • Posizionamento; • Illuminotecnica; • Postura; • Microclima. Radiazioni ionizzanti Emissione involontaria (impianto di condizionamento, emissioni di polveri organiche, ecc.) Emissione incontrollata (impianti di depurazione delle acque, manipolazionedi materiali infetti in ambiente ospedaliero, impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti ospedalieri, ecc.) Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego per ricerca sperimentale in ‘vitro’ o in sede di vera e propria attività produttiva (biotecnologie) Emissione incontrollata Materie prime nel ciclo produttivo Emissione incontrollata Materie Ausiliarie nel ciclo produttivo Trattamento o manipolazione volontaria a seguito di impiego nel ciclo produttivo Emissione incontrollata da componenti strutturali (Es. amianto, ecc.) Emissione incontrollata da componenti impiantistiche (Es. PCB, ecc.) azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 21 Fattori Ergonomici Fattori Psicologici Organizzazion e del Lavoro Rischi Trasversali Processi di Lavoro usuranti: lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno Pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute: programmi di controllo e monitoraggio Manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza Procedure adeguate per far fronte a incidenti e a situazioni di emergenza Movimentazione manuale dei carichi Lavoro ai VDT (Data Entry) Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità Complessità delle mansioni e carenza di controllo Reattività anomala a condizioni di emergenza Fattori Ergonomici Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni Conoscenze e capacità del personale Norme di comportamento Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 22 Individuazione dei Soggetti Esposti Per “Soggetto Esposto” si intende qualsiasi persona presente nell’area di pertinenza di un determinato rischio e, pertanto, esposta alla probabilità di incorrere in un evento dannoso. L’individuazione dei soggetti esposti, è valutata considerando: • l’interazione tra i lavoratori ed i rischi in modo diretto o indiretto; • gruppi omogenei di lavoratori esposti agli stessi rischi; • lavoratori, o gruppi di lavoratori, esposti a rischi maggiori, in quanto: 1) portatori di handicap; 2) molto giovani o anziani; 3) donne in stato di gravidanza o madri in allattamento; 4) neoassunti in fase di formazione; 5) affetti da malattie particolari; 6) addetti ai servizi di manutenzione; 7) addetti a mansioni in spazi confinati o scarsamente ventilati. Per l’identificazione di tutti i soggetti esposti, occorrerà fare riferimento al seguente elenco: • lavoratori addetti ad attività di produzione, manifattura, distribuzione, vendita al dettaglio, ricerca, ecc.; • lavoratori addetti a servizi ausiliari (lavori di pulizia, manutenzione, lavori temporanei, ecc.); • lavoratori impiegati d’ufficio e personale di vendita; • lavoratori di ditte appaltatrici; • lavoratori autonomi; • studenti, apprendisti, tirocinanti; • lavoratori addetti ai laboratori; • visitatori ed ospiti; • lavoratori esposti a rischi maggiori. azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 23 Lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili al rischio Lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (D.Lgs. 645/96) Non vengono destinate a mansioni che prevedono il trasporto e il sollevamento di pesi, nonché i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto. Per lavori pericolosi, faticosi ed insalubri si intendono: Per le Lavoratrici gestanti: 1. Agenti: a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione subacquea; b) agenti biologici: toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice è sufficientemente protetta contro questi agenti dal suo stato di immunizzazione; c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. Per le lavoratrici in periodo di allattamento: 1. Agenti: a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. Le lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento saranno addette ad altre mansioni per il periodo per il quale è previsto il divieto innanzi descritto. Le lavoratrici saranno, altresì, spostate ad altre mansioni durante la gestazione e fino a sette mesi dopo il parto nei casi in cui l'ispettorato del lavoro accerti che le condizioni di lavoro o ambientali sono pregiudizievoli alla salute della donna. Lavoratori minori (D.Lgs. 345/99) L'età minima per l'ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti. Non verranno assegnati ad adolescenti, ovvero minori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetto all'obbligo scolastico alle lavorazioni, compiti che prevedono: A. Lavorazioni che espongono ai seguenti agenti: 1. Agenti fisici: b) atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione, immersione sottomarina, fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n. 321; c) rumori con esposizione superiore ai valore limite previsti dal D.Lgs. 81/2008. Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio azienda 1 Pag 24 2. Agenti biologici: d) agenti biologici dei gruppi 3 e 4, ai sensi del titolo X del D.Lgs. 81/2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 3. Agenti chimici: e) sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285; f) sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi: pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); possibilità di effetti irreversibili (R40); può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48); può ridurre la fertilità (R60); può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); g) sostanze e preparati classificati irritanti (Xi) e comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi può provocare sensibilizzazione mediante inalazione (R42); può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle (R43); sostanze e preparati di cui al titolo IX capo II del D.Lgs. 81/2008; piombo e composti; amianto. B. Processi e lavori: 1) Processi e lavori di cui all'allegato XLII del D.Lgs. 81/2008. 2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti esplosivi, fermo restando le disposizioni di cui al D.P.R. 302/56. 3) Lavori in serragli contenenti animali feroci o velenosi nonché condotta e governo di tori e stalloni. 4) Lavori di mattatoio. 5) Lavori comportanti la manipolazione di apparecchiature di produzione, di immagazzinamento o di impiego di gas compressi, liquidi o in soluzione. 6) Lavori su tini, bacini, serbatoi, damigiane o bombole contenenti agenti chimici di cui al punto a.3. 7) Lavori edili di demolizione, allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni. 8) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione. 9) Lavori il cui ritmo è determinato dalla macchina e che sono pagati a cottimo. 10) Esercizio dei forni a temperatura superiore a 500 °C come ad esempio quelli per la produzione di ghisa, ferroleghe, ferro o acciaio; operazioni di demolizione, ricostruzione e riparazione degli stessi; lavoro ai laminatoi. 11) Lavorazioni nelle fonderie. 12) Processi elettrolitici. 13) Produzione di gomma sintetica; lavorazione della gomma naturale e sintetica. 14) Produzione dei metalli ferrosi e non ferrosi e loro leghe. azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 25 15) Produzione e lavorazione dello zolfo. 16) Lavorazioni di escavazione, comprese le operazioni di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di conduzione e manovra dei mezzi meccanici, di taglio dei massi. 17) Lavorazioni in gallerie, cave, miniere, torbiere e industria estrattiva in genere. 18) Lavorazione meccanica dei minerali e delle rocce, limitatamente alle fasi di taglio, frantumazione, polverizzazione, vagliatura a secco dei prodotti polverulenti. 19) Lavorazione dei tabacchi. 20) Lavori di costruzione, trasformazione, riparazione, manutenzione e demolizione delle navi, esclusi i lavori di officina eseguiti nei reparti a terra. 21) Produzione di calce ventilata. 22) Lavorazioni che espongono a rischio silicotigeno. 23) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e montacarichi. 24) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili. 25) Lavori nei magazzini frigoriferi. 26) Lavorazione, produzione e manipolazione comportanti esposizione a prodotti farmaceutici. 27) Condotta dei veicoli di trasporto e di macchine operatrici semoventi con propulsione meccanica nonché lavori di pulizia e di servizio dei motori e degli organi di trasmissione che sono in moto. 28) Operazioni di metallizzazione a spruzzo. 29) Legaggio ed abbattimento degli alberi. 30) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione. 31) Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crine vegetale ed animale, delle piume e dei peli. 32) Produzione e lavorazione di fibre minerali e artificiali. 33) Cernita e trituramento degli stracci e della carta usata. 34) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; uso di pistole fissachiodi. 35) Produzione di polveri metalliche. 36) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica o ossiacetilenica. 37) Lavori nelle macellerie che comportano l'uso di utensili taglienti, seghe e macchine per tritare. Lavoratori diversamente abile All’assunzione di soggetti diversamente abili il datore di lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, il Medico Competente ed il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, valuta l’opportunità di attuare misure di prevenzione e protezione aggiuntive e specifiche relative alle eventuali particolari condizioni di rischio relative alle attività dei soggetti interessati. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 26 Ambienti di Lavoro Le lavorazioni si svolgono nelle seguenti aree si lavoro: Ambiente N. Lavoratori ambiente 1 1 ambiente 2 1 ambiente 3 1 Per luoghi di lavoro devono intendersi tutti gli ambienti ubicati dentro o fuori dall’azienda comunque accessibili per ragioni di lavoro (anche saltuariamente) quali ad es. i locali tecnici nei quali si possono eseguire interventi di ordinaria manutenzione, ecc. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto di eventuali lavoratori portatori di handicap. Il precetto deve intendersi vincolante, per gli edifici esistenti, solo nel caso in cui siano effettivamente presenti lavoratori con ridotta capacità motoria (Circ. 102/95 del 7/8/95). L’obbligo vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap. Dimensioni dei locali di lavoro I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali sono: • Altezza: non inferiore a 3 m (l’altezza deve essere misurata dal pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte); • Cubatura: non inferiore a 10 m per lavoratore; • Superficie: non inferiore a 2 m per lavoratore. I valori relativi alla cubatura e alla superficie si 3 2 intendono "lordi" cioè senza deduzione dei mobili, macchine e impianti fissi. Coibentazione I locali di lavoro devono essere ben riparati dagli agenti atmosferici e difesi dall’umidità. Pavimenti Il pavimento dei locali di lavoro deve essere isolato dal terreno allo scopo di evitare la presenza di umidità all’interno dei locali stessi. Deve inoltre essere realizzato in materiale resistente, non deve presentare buche o sporgenze, deve essere di facile pulizia. Il pavimento dei locali di lavoro deve essere infine sgombro da materiale che possa ostacolare la circolazione: se per caso tale materiale è ineliminabile per motivi tecnici, esso deve essere accuratamente segnalato. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 27 Solai e soppalchi I soppalchi destinati a luogo di lavoro sono ammessi solo se tali da garantire, nella parte sottostante e sovrastante, la rispondenza a tutte le caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro (altezza, superficie, microclima, illuminazione, ecc.). I solai e i soppalchi destinati a deposito devono avere, in un punto ben visibile, la chiara indicazione del carico massimo (espresso in Kg/m2.); i carichi debbono essere distribuiti in modo razionale ed omogeneo. I soppalchi e i solai che presentano aperture nel vuoto devono essere provvisti di solido parapetto. Scale fisse Le scale fisse a gradini debbono essere robuste, con "alzata" (cioè altezza del gradino) e "pedata" (cioè profondità del gradino) idonee. Sui lati aperti (e ciò vale anche per i pianerottoli) devono essere protette con parapetto normale. Le rampe di scale delimitate da due pareti devono essere munite di almeno un corrimano. Le scale devono avere pedata antisdrucciolevole. Posti di lavoro o passaggi sopraelevati Tutte le impalcature, passerelle, ripiani, rampe di accesso, balconi, posti di lavoro o passaggi sopraelevati, devono essere protetti con parapetti normali. Aperture nel suolo e nelle pareti Le aperture nel suolo devono essere idoneamente protette o coprendole con materiale di adeguata solidità o dotandole di "parapetti normali", per evitare cadute. Se non è assolutamente possibile coprirle o dotarle di parapetto, devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. Le aperture nelle pareti, che permettano il passaggio di una persona e la possibilità di caduta per un dislivello superiore a 1,50 m, devono essere munite di una solida barriera protettiva o di un parapetto normale (per le finestre bastano parapetti o equivalenti di 90 cm di altezza quando, in relazione al lavoro eseguito, non vi siano condizioni di pericolo). Aerazione naturale dei locali di lavoro I locali di lavoro devono essere ben difesi contro gli agenti atmosferici, avere aperture sufficienti per un rapido ricambio dell’aria, essere asciutti e ben protetti contro l’umidità. L’aria dei locali di lavoro deve essere convenientemente e frequentemente rinnovata (si intende, in linea orientativa da 0,5-1 ricambi/ora fino anche a 8-10, a seconda del tipo di lavorazione) con mezzi naturali e con impianti meccanici (in genere da intendere come integrativi, e non come sostitutivi, della ventilazione naturale). La quantità di aria deve essere calcolata tenendo conto degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 28 Le finestre situate in alto debbono avere meccanismi di apertura facilmente azionabili dal basso. Si deve sempre evitare che le correnti di aria colpiscano direttamente i lavoratori addetti a posti fissi di lavoro. Illuminazione naturale Tutti i locali di lavoro (a meno che non sia richiesto diversamente dalla necessita di lavorazione, come ad esempio in una "camera oscura") devono essere illuminati sufficientemente con luce naturale diretta. Le vie di comunicazione tra i vari locali e fra questi e l’esterno, come i passaggi, i corridoi e le scale, devono essere ben illuminati, quando è possibile, a luce naturale. Le superfici vetrate devono essere tenute in buone condizioni di pulizia. Particolare attenzione va posta nella collocazione dei piani di lavoro rispetto alle superfici illuminanti, in modo da avere la luce proveniente, per quanto possibile, di lato e da evitare sia l’abbagliamento dell’operatore che la formazione di ombre o riflessi sul piano di lavoro. Porte e portoni Le porte dei locali di lavoro devono consentire una rapida uscita delle persone ed essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro. Non sono ammesse, per i locali di lavoro e per i magazzini, le porte scorrevoli, le saracinesche a rullo, le porte girevoli su asse centrale, quando non esistano altre porte apribili verso l’esterno del locale. Le porte scorrevoli e le saracinesche a rullo devono essere dotate di sistemi di sicurezza contro possibili cadute. Le porte apribili nei due versi devono essere trasparenti o munite di pannelli trasparenti per consentire la visione da entrambe le parti. Sulle porte totalmente trasparenti deve essere apposto un segno indicativo, all’altezza degli occhi, che ne indichi la presenza. Il materiale trasparente utilizzato per le porte deve essere infrangibile oppure protetto contro gli urti. Le porte e i portoni azionati meccanicamente devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori, ovvero: • essere muniti di dispositivi di arresto di emergenza facilmente identificabili e accessibili; • essere aperti anche manualmente, salvo che la loro apertura possa avvenire automaticamente in caso di mancanza di energia elettrica. Accanto ai portoni per la circolazione dei veicoli devono esistere (a meno che il passaggio dei pedoni sia sicuro) porte, per la circolazione dei pedoni, opportunamente segnalate e sgombre in permanenza. Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio azienda 1 Pag 29 Gestione Macchine, Attrezzature ed Impianti Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle normative di prodotte, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ allegato V del D.Lgs. 81/2008. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione: • le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; • i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; • i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse • i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte, ha adottato le misure tecniche ed organizzative previste dall’ allegato VI del D.Lgs. 81/2008. Il datore di lavoro ha adottate le misure necessarie affinché: • le attrezzature di lavoro: o vengano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso; o siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione; • siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. Il datore di lavoro ha adottato le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia. Si riporta l’elenco delle macchine, attrezzature ed impianti utilizzate in azienda. Macchine, attrezzature ed impianti Marcata CE Verifiche periodiche attrezzattura 1 Si Si Attrezzatura 2 No No Attrezzatura 3 Conforme R.E.S. Omolagazioni azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 30 Elenco sostanze, prodotti e preparati chimici Si riporta nel seguito l’elenco sostanze, prodotti e preparati chimici presenti durante il ciclo produttivo della azienda: Sostanza / Prodotto sostanza 1 sostanza 2 sostanza 3 Produttore / Distributore Attività azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 31 Servizi Igienico – Assistenziali Spogliatoi Quando i lavoratori devono indossare specifici indumenti di lavoro e non possono, per ragioni di salute o di decenza, cambiarsi in altri locali, allora locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a loro disposizione. Gli spogliatoi devono essere possibilmente vicini ai locali di lavoro, ben aerati, ventilati e illuminati; riscaldati nel periodo invernale e convenientemente arredati. Ciascun lavoratore deve poter disporre di un armadietto con chiusura a chiave per riporre i propri indumenti. È prescritta la separazione netta fra armadi per indumenti privati e quelli da lavoro per tutte quelle attività lavorative che possono definirsi "insudicianti" ovvero: • polverose; • con sviluppo di fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti; • dove si usano sostanze venefiche, corrosive o infettanti o comunque pericolose. La separazione fra gli indumenti può essere realizzata anche con armadietti a doppio scomparto purché sia garantita l’effettiva separazione fra le diverse tipologie di indumenti. Docce Quando il tipo di attività o la salubrità lo esigono, devono essere messe a disposizione dei lavoratori docce sufficienti ed appropriate. I locali delle docce possono, in alternativa, essere separati per uomini e donne oppure utilizzati separatamente. Docce e spogliatoi devono essere tra loro comunicanti. I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti da consentire ai lavoratori di rivestirsi comodamente e in condizioni appropriate di igiene, ovvero deve essere previsto un locale antistante la doccia, atto a contenere un appendiabiti e una panca, utilizzato dal lavoratore per asciugarsi e rivestirsi. Le docce devono essere fornite di acqua calda e fredda, dotate di detergenti e mezzi per asciugarsi. Gabinetti e lavabi Gabinetti e lavabi devono sempre essere a disposizione dei lavoratori e collocati in prossimità dei locali di lavoro, degli spogliatoi e delle docce. I lavabi devono erogare acqua calda ed essere forniti di mezzi detergenti e per asciugarsi. Pulizia dei locali di servizio Le installazioni e gli arredi destinati agli spogliatoi, ai bagni, alle docce, ed in genere ai servizi di igiene e di benessere per i lavoratori, devono essere mantenuti in stato di scrupolosa pulizia, a cura del datore di lavoro. I lavoratori devono usare con cura e proprietà i locali, le installazioni e gli arredi di cui sopra. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 32 PARTE III Individuazione di fattori e condizioni di rischio, delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale Azienda azienda 1 indirizzo legale azienda 1 Sede Legale BARLETTA (BA) indirizzo operativo azienda 1 Sede Operativa BARLETTA (BA) azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 33 Identificazione dell’Ambiente di Lavoro e degli Addetti Ambiente di lavoro ambiente 1 Descrizione Attività descrizione ambiente 1 Nominativo Addetti lavoratore 1 Mansione azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 34 Identificazione dei Fattori di Rischio Rischi per la sicurezza Strutture SI Macchine SI Impianti Elettrici SI Incendio-Esplosioni SI Rischi per la salute Agenti chimici NO Agenti fisici NO Agenti biologici NO Agenti cancerogeni NO Rischi trasversali Organizzazione del lavoro NO Fattori psicologici NO Fattori ergonomici NO azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 35 Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio, delle Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 36 RISCHI PER LA SICUREZZA STRUTTURE FATTORE DI RISCHIO Carichi sospesi. il primo è carichi sospesi NOTE MISURE DI PREVENZIONE E CONSEGUENZE PROTEZIONE ATTUATE Traumi da Divieto di transito in schiacciamento. corrispondenza di carichi sospesi. Segnaletica di sicurezza. Formazione e Informazione. dice traumi da dice divieto di schiacciamento transito DPI UTILIZZATI azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 37 RISCHI PER LA SICUREZZA MACCHINE FATTORE DI RISCHIO NOTE Manipolazione manuale di oggetti. il primo dice nessuna manipolazione manuale di oggetti MISURE DI PREVENZIONE E CONSEGUENZE PROTEZIONE ATTUATE Traumi, contusioni. Utilizzo delle attrezzature in modo appropriato. Manutenzione e verifica periodica. Formazione e informazione dice traumi e dice che utilizza le contusioni attrezzature DPI UTILIZZATI Guanti, occhiali per la protezione degli occhi, indumenti di lavoro, calzature di sicurezza con guanti e occhiali azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 38 RISCHI PER LA SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI FATTORE DI RISCHIO Lavori sugli impianti elettrici (sotto tensione ed in prossimità di parti attive) NOTE CONSEGUENZE Si prende in Shock elettrici, riferimento quanto bruciature, stabilito dagli art. folgorazioni. 82-83 del D.Lgs. 81/2008 secondo fattore di nessuna nota per conseguenze molto rischio per impianti questo fattore di gravi rischio elettrici MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE I lavori vengono affidati solo a personale idoneo secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. Prima di ogni lavoro vengono elaborate delle procedure specifiche di lavoro secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia. misure difficili da adottare DPI UTILIZZATI Guanti, calzature di sicurezza (come stabilito nelle procedure specifiche) tutti i mezzi possibili Documento di Valutazione del Rischio azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 39 RISCHI PER LA SICUREZZA INCENDIO - ESPLOSIONI FATTORE DI RISCHIO Presenza generatore vapore. di di secondo fattore di rischio incendioesplosioni MISURE DI PREVENZIONE E DPI NOTE CONSEGUENZE PROTEZIONE UTILIZZATI ATTUATE Ustioni. Incendi. Valutazione del Esplosioni. rischio incendio ex art. 46 del D.Lgs. 81/2008. Effettuare verifiche periodiche da parte dell’organo di controllo (AUSL) con lo scopo di accertare l’efficienza dei dispositivi di sicurezza, controllo e protezione, oltre che la stabilità delle apparecchiature stesse. note per questo una lieve scottatura ti devi vestire con guanti di amianto fattore di rischio l'amianto azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 40 Ambiente di lavoro ambiente 2 Descrizione Attività descrizione ambiente 2 Nominativo Addetti lavoratore 2 Mansione azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 41 Identificazione dei Fattori di Rischio Rischi per la sicurezza Strutture NO Macchine NO Impianti Elettrici NO Incendio-Esplosioni NO Rischi per la salute Agenti chimici SI Agenti fisici SI Agenti biologici SI Agenti cancerogeni SI Rischi trasversali Organizzazione del lavoro NO Fattori psicologici NO Fattori ergonomici NO azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 42 Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio, delle Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 43 RISCHI PER LA SALUTE AGENTI CHIMICI MISURE DI PREVENZIONE E DPI NOTE CONSEGUENZE PROTEZIONE UTILIZZATI ATTUATE primo fattore agenti note fattore agenti conseguenze agenti misure agenti dpi agenti chimici 1 chimici chimici chimici 1 chimici 1 secondo agenti note secondo agenti conseguenze misure secondo dpi secondo agenti chimici chimici secondo agenti agenti chimici chimici chimici FATTORE DI RISCHIO azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 44 RISCHI PER LA SALUTE AGENTI FISICI FATTORE DI RISCHIO NOTE primo agenti fisici secondo af note primo af note 2 af CONSEGUENZE conseg primo af conseguenze 2 af MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE mis primo af misure 2 af DPI UTILIZZATI dpi primo af dpi 2 af azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 45 RISCHI PER LA SALUTE AGENTI BIOLOGICI FATTORE DI RISCHIO NOTE primo ab note primo ab secondo ab note secondo ab MISURE DI PREVENZIONE E CONSEGUENZE PROTEZIONE ATTUATE conseguenze primo misure primo ab ab conseguenze misure secondo ab secondo ab DPI UTILIZZATI dpi primo ab dpi secondo ab azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 46 RISCHI PER LA SALUTE AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI FATTORE DI RISCHIO primo acanc secondo acanc NOTE CONSEGUENZE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE DPI UTILIZZATI conseguenze primo misure primo acanc dpi primo acanc acanc conseguenze misure secondo note secondo acanc dpi secondo acanc secondo acanc acanc note primo acanc azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 47 Ambiente di lavoro ambiente 3 Descrizione Attività descrizione ambiente 3 Nominativo Addetti lavoratore 3 Mansione azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 48 Identificazione dei Fattori di Rischio Rischi per la sicurezza Strutture NO Macchine NO Impianti Elettrici NO Incendio-Esplosioni NO Rischi per la salute Agenti chimici NO Agenti fisici NO Agenti biologici NO Agenti cancerogeni NO Rischi trasversali Organizzazione del lavoro SI Fattori psicologici SI Fattori ergonomici SI azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 49 Schede Specifiche con l’Individuazione dei fattori e condizioni di rischio, delle Conseguenze, delle Misure di Prevenzione e di Protezione attuate e dei Dispositivi di Protezione Individuale adottati azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 50 RISCHI TRASVERSALI ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO FATTORE DI RISCHIO NOTE primo ol note primo ol secondo ol note secondo ol MISURE DI PREVENZIONE E CONSEGUENZE PROTEZIONE ATTUATE conseguenze primo misure primo ol ol conseguenze misure 2 ol secondo ol DPI UTILIZZATI dpi primo ol dpi 2 ol azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 51 RISCHI TRASVERSALI FATTORI PSICOLOGICI FATTORE DI RISCHIO primo fp secondo fp NOTE note 1 fp note 2 fp CONSEGUENZE conseguenze 1 fp conseguenze 2 fp MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE misure 1 fp misure 2 fp DPI UTILIZZATI dpi 1 fp dpi 2 fp azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 52 RISCHI TRASVERSALI FATTORI ERGONOMICI FATTORE DI RISCHIO NOTE primo fe note primo fe secondo fe note 2 fe MISURE DI PREVENZIONE E CONSEGUENZE PROTEZIONE ATTUATE conseguenze primo misure primo fe fe conseguenze 2 fe misure 2 fe DPI UTILIZZATI dpi primo fe dpi 2 fe azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 53 Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) Dispositivi di protezione della testa • Caschi di protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici, industrie varie). • Copricapo leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o senza visiera). • Copricapo di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata ecc., in tessuto, in tessuto rivestito, ecc.). Dispositivi di protezione dell'udito • Palline e tappi per le orecchie. • Caschi (comprendenti l'apparato auricolare). • Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l'industria. • Cuffie con attacco per ricezione a bassa frequenza. • Dispositivi di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione. Dispositivi di protezione degli occhi e del viso • Occhiali a stanghette. • Occhiali a maschera. • Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse, visibili. • Schermi facciali. • Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi protettivi). Dispositivi di protezione delle vie respiratorie • Apparecchi antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive. • Apparecchi isolanti a presa d'aria. • Apparecchi respiratori con maschera per saldatura amovibile. • Apparecchi e attrezzature per sommozzatori. • Scafandri per sommozzatori. Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia • Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.); contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e antitermici. • Guanti a sacco. • Ditali. • Manicotti. • Fasce di protezione dei polsi. • Guanti a mezze dita. • Manopole. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 54 Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe • Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza. • Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido. • Scarpe con protezione supplementare della punta del piede; • Scarpe e soprascarpe con suola anticalore; • Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il calore; • Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro il freddo; • Scarpe, stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni; • Scarpe, stivali e soprastivali di protezione antistatici; • Scarpe, stivali e soprastivali di protezione isolanti; • Stivali di protezione contro le catene delle trance meccaniche; • Zoccoli; • Ginocchiere; • Dispositivi di protezione amovibili del collo del piede • Ghette; • Suole amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione); • Ramponi amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole. Dispositivi di protezione della pelle • Creme protettive/pomate. Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome • Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.); • Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche; • Giubbotti termici; • Giubbotti di salvataggio; • Grembiuli di protezione contro i raggi x; • Cintura di sicurezza del tronco. Dispositivi dell'intero corpo • Attrezzature di protezione contro le cadute; • Attrezzature cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); • Attrezzature con freno ”ad assorbimento di energia cinetica“ (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento); • Dispositivo di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza) Indumenti di protezione • Indumenti di lavoro cosiddetti ”di sicurezza" (due pezzi e tute); azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 55 • Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.); • Indumenti di protezione contro le aggressioni chimiche; • Indumenti di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi; • Indumenti di protezione contro il calore; • Indumenti di protezione contro il freddo; • Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva; • Indumenti antipolvere; • Indumenti antigas; • Indumenti ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti; • Coperture di protezione. azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 56 Norme antinfortunistiche generali Il personale deve conoscere e rispettare le norme antinfortunistiche relative al suo lavoro. Ogni infortunio, anche minimo, deve essere immediatamente segnalato al datore di lavoro e al medico competente. È vietato: 1) correre se non in caso di estrema urgenza; 2) assumere sostanze alcoliche o essere sotto l’influenza di queste bevande durante il lavoro; 3) mangiare e bere sul posto di lavoro; 4) fumare in tutti i luoghi in cui non è esplicitamente permesso in quanto area destinata ai fumatori; 5) riparare artigianalmente i mezzi di lavoro. I mezzi di lavoro possono essere utilizzati solo se gli stessi sono perfettamente integri. Le zone pericolose sono delimitate con segnaletica gialla e/o cordoni neri e gialli. Vi è consentito l’accesso solo al personale espressamente autorizzato. Le procedure relative alla sicurezza devono essere applicate in qualsiasi momento. I mezzi di emergenza devono essere chiaramente identificabili e liberi da ostacoli che potrebbero ritardare o intralciare il loro impiego. Pratiche generali di sicurezza 1) Devono essere rispettati in ogni momento gli standard in materia di ordine e pulizia. 2) Ogni incidente che possa aver indebolito o danneggiato un’attrezzatura deve essere segnalato al datore di lavoro. 3) Ogni persona presente, anche se di passaggio, in una zona deve rispettare le norme vigenti in quella zona. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 57 Segnaletica di sicurezza Definizione Per segnaletica di sicurezza si intende una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un'attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale. Obblighi del datore di lavoro Quando, anche a seguito della valutazione effettuata in conformità dell'articolo 17 del D.Lgs. 81/2008, risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi di protezione collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza; d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza. Scopo della segnaletica di sicurezza Attirare velocemente e in modo facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono creare pericoli. Documento di Valutazione del Rischio azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 58 Devono essere utilizzati colori di sicurezza e di contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella. Colore Forma Significato o Scopo Segnali di divieto Indicazioni e precisazioni Atteggiamenti Pericolosi Alt, arresto dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero Materiali o Attrezzature Identificazione e ubicazione Antincendio Pericolo-Allarme Rosso Giallo o GialloArancio Segnali di avvertimento Attenzione Cautela, Verifica Azzurro Segnali di prescrizione Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Segnali di salvataggio o di Porte, uscite, percorsi, materiali, postazioni, locali soccorso Situazione di Sicurezza Ritorno alla normalità Verde Le caratteristiche dei cartelli cambiano a seconda che si tratti di: Cartelli antincendio Cartelli di divieto • Forma rotonda • Pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa • Forma quadrata o rettangolare • Pittogramma bianco su fondo rosso Cartelli di avvertimento Cartelli di prescrizione • Forma triangolare • Forma rotonda • Pittogramma nero su fondo giallo, • Pittogramma bordo nero Cartelli di salvataggio • Forma quadrata o rettangolare • Pittogramma bianco su fondo verde azzurro bianco su fondo azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 59 Principale segnaletica da apporre negli ambienti di lavoro Segnaletica Accensione forni e focolai Aperture nel suolo Antincendio (norme generali) Antincendio (norme di comportamento) Avvisi, istruzioni per uso e modalità manovre Carico massimo del solaio Contrassegni per tubazioni e contenitori di sostanze tossico nocive Divieto di accesso ai locali motori Divieto di ingresso nelle officine Illuminazione sussidiaria Impianti ad alta tensione Locali contenenti accumulatori Mezzi di estinzione Mezzi di sollevamento (modalità di impiego) Mezzi di sollevamento (targhe da apporre sui mezzi) Mola (caratteristiche) Mole abrasive (caratteristiche) Obbligo segnale acustico Organi in moto Pronto Soccorso (norme generali) Recipienti per prodotti o materie pericolose Recipienti trasporto liquidi o materiali infiammabili Scale aeree (caratteristiche) Segnalazione di ostacolo Segnali gestuali SI NO Ubicazione Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio azienda 1 Pag 60 Gestione del Programma di Formazione ed Informazione Lavoratori Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; • sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; • sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; • sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: • sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; • sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; • sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a: • concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; • rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione: • della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; • del trasferimento o cambiamento di mansioni; • della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 61 Preposti I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: • principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; • definizione e individuazione dei fattori di rischio; • valutazione dei rischi; • individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. Addetti alla prevenzione incendi e lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, al salvataggio, al primo soccorso e, comunque, alla gestione dell’emergenza I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico. Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione Gli addetti al servizio prevenzione e protezione (come il RSPP), devono essere in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e inoltre essere in possesso di un attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di formazione, che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti nei luoghi di lavoro e relativi alle attività lavorative e che consenta loro tra l’altro di attuare tutte le misure previste dal piano di sicurezza, esigere che i lavoratori osservino le norme di sicurezza e facciano uso dei mezzi personali di protezione mezzi a loro disposizione, aggiornare i lavoratori sulle norme essenziali di sicurezza in relazione ai rischi specifici cui sono esposti. Gli addetti al servizio di prevenzione e protezione devono ricevere altresì informazioni in merito a: la natura dei rischi, l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati del registro infortuni e malattie professionali, le prescrizioni degli Organi di Vigilanza. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 62 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione nei casi in cui tale funzione non può essere svolta direttamente dal datore di lavoro, ovvero nei casi in cui è affidata a persona da questi dipendente deve possedere i requisiti previsti dal D.Lgs. 81/2008 ed essere convenientemente formato. In particolare la formazione gli deve consentire: • programmare le misure di sicurezza, relative all'igiene ed alla sicurezza dell'ambiente di lavoro, che assicurino i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni, e ad assicurarne la corretta applicazione; • formare ed informare i lavoratori sulle misure di prevenzione e di protezione previste in relazione ai rischi specifici cui sono esposti; • collaborare con le ditte appaltatrici partecipanti e/o subappaltatrici per dare attuazione a quanto programmato in merito ai sistemi di protezione in relazione ai rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui sono chiamate a prestare la loro attività. azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 63 Quadro sinottico degli interventi informativi e formativi Si riporta di seguito i requisiti minimi del programma minimo di formazione da attuare in azienda: Attività di formazione RSPP Corso RSPP (art. 31-32-33-34 D.Lgs. n. 81/2008) Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 Corso Addetti Prevenzione Incendi (D.M. 10/03/1998) Ogni tre anni Addetti RLS Preposti Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Lavoratori Corso primo soccorso (D.M. 388/03) Corso RLS (art. 37 co. 10 D.Lgs. n. 81/2008) Formazione su compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro (art. 37 co. 7 D.Lgs. n. 81/2008) Informazione e formazione Valutazione dei Rischi (art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008) Informazione e formazione rischi specifici (art. 36-37 D.Lgs. n. 81/2008) Uso di attrezzature di lavoro (art. 73 D.Lgs. n.81/2008) Uso D.P.I. (art. 77 D.Lgs. n. 81/2008) Segnaletica di sicurezza (art. 164 D.Lgs. n. 81/2008) Movimentazione Manuale dei Carichi (art. 169 D.Lgs. n.81/2008) Video Terminali (art. 177 D.Lgs. n. 81/2008) Agenti fisici (art. 184 D.Lgs. n. 81/2008) Rumore (art. 195 D.Lgs. n. 81/2008) Agenti chimici (art. 227 D.Lgs. n. 81/2008) Agenti cancerogeni e mutageni (art. 239 D.Lgs. n. 81/2008) Agenti biologici (art. 278 D.Lgs. n. 81/2008) Svolta I verbali di formazione ed informazione dei lavoratori sono conservati presso l’azienda Destinatari Periodicità Ogni tre anni Come stabilito dal D.Lgs. 81/2008 Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni Ogni tre anni azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 64 Sorveglianza Sanitaria L’Azienda è soggetta alla sorveglianza sanitaria (*), pertanto è stato nominato il medico competente nella persona del Dott. medico azienda 1. La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente: h) casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all’articolo 6; i) qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi. La sorveglianza sanitaria comprende: j) visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica; k) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti rispetto a quelli indicati dal medico competente; l) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica; m) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica; n) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 65 PARTE IV Programma e Procedure delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza Azienda azienda 1 indirizzo legale azienda 1 Sede Legale BARLETTA (BA) indirizzo operativo azienda 1 Sede Operativa BARLETTA (BA) azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 66 Programma e Procedure di attuazione delle Misure di Miglioramento Al fine di perseguire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza aziendali saranno implementate in azienda le procedure descritte nel seguito al fine di creare un Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro che permetta di individuare i punti di debolezza ed i punti di forza della azienda in merito ai livelli di sicurezza ed individuare eventuali azioni correttive rispetto alla eventualità che possano verificarsi incidenti e/o malattie professionali. L’obiettivo della azienda è quello di ridurre al minimo il numero di incidenti ed il numero di giorni di assenza dei lavoratori conseguenti ad incidenti. Il programma di attuazione delle misure di miglioramento dei livelli di sicurezza aziendale prevede l’attuazione delle seguenti procedure: Ricerca e Gestione di leggi e regolamenti Il datore di lavoro, con frequenza almeno mensile, ha la responsabilità di: • ricercare leggi e regolamenti applicabili e identificare quelli relativi alle attività, prodotti e servizi di interesse in merito alla gestione della sicurezza per l’azienda • valutare i potenziali impatti di queste leggi e regolamenti sulla azienda e su i suoi prodotti, attività e servizi • assicurarsi che la Organizzazione abbia tutti i nulla osta, autorizzazioni e permessi necessari e che essi siano aggiornati • comunicare qualsiasi nuova prescrizione legislativa alle persone interessate Dopo aver individuato le aree in cui le disposizioni legislative individuate devono essere applicate, il Datore di Lavoro, predispone gli eventuali atti amministrativi, quali denunce, comunicazioni agli Enti autorizzativi e/o di controllo e pianifica tutte le attività necessarie, in modo da permettere di adempiere a quanto previsto dal nuovo regolamento. Il Datore di Lavoro registra ogni eventuale scadenza di adempimento e/o di controlli da effettuare. I preposti su indicazione del Datore di lavoro avviano le necessarie azioni. Il Datore di Lavoro, ha la responsabilità di seguire l’intero percorso dalla definizione delle azioni fino al loro completamento, compreso modalità e tempi di esecuzione. Il Datore di Lavoro conserva le copie delle leggi e regolamenti applicate dalla azienda. Nel corso delle verifiche ispettive periodiche interne, il Datore di Lavoro si assicura che le aree abbiano ricevuto e applichino le prescrizioni di leggi e regolamenti necessari allo svolgimento delle attività. Sorveglianza sanitaria Il Datore di Lavoro: • Riceve dal medico competente il giudizio scritto di idoneità con prescrizioni o non idoneità dei lavoratori azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 67 • Cura le relazioni con il medico competente, ne riceve una relazione annuale e discute gli eventuali problemi sorti nello svolgimento delle prestazioni • Prende atto dei pareri del medico competente che riguardano la salute del personale, e dà le opportune disposizioni per la conseguente assegnazione e organizzazione delle mansioni. • Autonomamente organizza gli accertamenti sanitari preventivi all’atto di ogni assunzione, comunica, prima della visita, al medico competente, la mansione a cui sarà adibito il lavoratore. • Su richiesta del medico competente organizza eventuali esami specialistici per i lavoratori già assunti • Al termine del rapporto di lavoro, fornisce al lavoratore copia della sua cartella sanitaria • Può sospendere, revocare o non rinnovare l’incarico al medico competente, sostituendolo secondo la procedura stabilita, previa consultazione del RSPP. • Informa il RLS del nominativo del medico competente e dà disposizioni affinché tutto il personale venga informato sul medico competente e sul protocollo sanitario aziendale. • informa il medico competente di tutti gli aggiornamenti delle misure di prevenzione, rilevanti per gli aspetti sanitari; • concorda con il medico competente il suo intervento in occasione di nuove valutazioni dei rischi; • comunica al medico competente la data, l’o.d.g. e la sede della riunione periodica di prevenzione, raccogliendone eventuali suggerimenti e proposte; • riceve la richiesta da parte dei RLS di informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e dà disposizioni per organizzare incontri tra medico competente e RLS. Interventi di formazione, informazione ed addestramento Programmazione della formazione e dell’informazione Il Datore di Lavoro in collaborazione con il RSPP, in funzione della valutazione dei rischi ed in funzione delle segnalazioni ricevute, elabora in occasione della riunione periodica annuale un Piano di formazione ed informazione dei lavoratori indicante: • contenuti dell’informazione e formazione necessaria • sito e lavoratori coinvolti • modalità di erogazione, comprendente inoltre l’indicazione delle funzioni interne od esterne incaricate dell’erogazione • indicazione delle misure di accertamento, anche periodiche (domande, questionari, prove pratiche predisposte a cura del RSPP di volta in volta a seconda della tipologia di attività da svolgere), del grado di recepimento e di comprensione, ove richiesto dall’attività; • periodo indicativo di prevista effettuazione dell’azione di informazione e formazione Il Piano di Formazione è redatto in forma scritta e l’attuazione dello stesso è verificata dal Datore di Lavoro. Segnalazione delle necessità formative od informative azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 68 Il Datore di lavoro individua, anche con il contributo del RLS, la necessità di formazione ed informazione in funzione della specificità dell’ambito di competenza. La necessità di interventi informativi o formativi, può essere individuata a seguito di: • mutate condizioni di rischio per i lavoratori • variazione del personale ovvero ogni volta si ha una nuova assunzione • presenza di non conformità • in relazione a quanto emerso dall’applicazione delle procedure Criteri di erogazione delle Attività - Informazione L’ erogazione delle attività di informazione avviene tramite: • corsi su argomenti specifici • schede o manuali di apparecchiature e macchine • procedure operative di lavoro • depliant, posters e cartelli di sensibilizzazione L’informazione avviene abitualmente durante un periodo di durata adeguata e prestabilita in conformità alle esigenze specifiche, e non prevede la verifica dell’apprendimento dei lavoratori. Criteri di erogazione delle Attività - Formazione L’ erogazione delle attività di formazione avviene tramite: • corsi su argomenti specifici • incontri formativi • schede o manuali di apparecchiature e macchine • procedure operative di lavoro La formazione avviene in ogni modo sempre in occasione: • dell’assunzione; • del trasferimento o cambiamento di mansioni; • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi • In relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi ed alla revisione del Documento di Valutazione dei Rischi La formazione avviene abitualmente durante un periodo di durata adeguata e prestabilita in conformità alle disposizioni normative vigenti e alla peculiarità dell’attività svolta. La formazione prevede una verifica delle conoscenze apprese durante i corsi. Criteri di erogazione delle Attività - Addestramento L’erogazione delle attività di addestramento avviene tramite: • schede o manuali di apparecchiature e macchine azienda 1 Revisione 01 Data 05.01.09 Documento di Valutazione del Rischio Pag 69 • procedure operative di lavoro L’addestramento avviene in ogni modo sempre in occasione: • dell’assunzione • del trasferimento o cambiamento di mansioni che implichi variazioni sostanziali dell’attività operativa • dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi In tutti i casi precedentemente elencati, il Datore di Lavoro predispone uno specifico programma di addestramento da attuarsi con affiancamento del lavoratore ad un addetto esperto, attraverso corsi di formazioni effettuati da personale qualificato o comunque secondo le modalità di volta in volta specificate. La durata del periodo di addestramento del lavoratore, è stabilita dal Datore di Lavoro in collaborazione con il lavoratore esperto o con il personale qualificato coinvolto. Al termine del periodo di addestramento e quindi quando il lavoratore avrà raggiunto il livello richiesto di competenza e conoscenza specifica per il particolare ambito lavorativo, sarà cura del Datore di Lavoro in collaborazione con il lavoratore esperto decidere le azioni da intraprendere sulla base del risultato dell’addestramento. Esecuzione e registrazione delle attività Le attività di formazione, informazione ed addestramento sono effettuate durante l’orario di lavoro senza alcun onere economico a carico dei lavoratori anche in collaborazione con gli organismi paritetici provinciali. L’attività formativa ed informativa o qualsiasi riunione a carattere informativo viene registrata. Il registro viene firmato dai lavoratori anche per ricevuta della consegna della documentazione a supporto dell’informazione o formazione. Per l’attività formativa occorre procedere anche alla compilazione da parte del lavoratore di un questionario di verifica finale predisposto di volta in volta in funzione dell’attività. Il questionario consentirà al RSPP di verificare se l’attività formativa ha raggiunto l’obiettivo prefissato; RSPP presenterà i risultati in forma aggregata in occasione della Riunione Periodica. Tutti i registri e questionari sono conservati a cura del Datore di Lavoro. Partecipazione dei Lavoratori I lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione, informazione o di addestramento. I lavoratori osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, ai fini della protezione collettiva ed individuale. I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento ricevuti. Controlli operativi (controllo continuo dei livelli di esposizione a MMC, VDT, agenti fisici, rumore, vibrazioni, agenti chimici, agenti cancerogeni e mutageni, agenti biologici) Procedure del controllo operativo azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 70 L’Organizzazione, attraverso l’analisi dei rischi delle attività lavorative, ha identificato gli elementi delle attività svolte che producono impatti significativi reali o potenziali sulla sicurezza e la salute dei lavoratori. Tutti questi elementi delle attività sono gestiti e controllati in modo pianificato per mezzo di procedure operative di sicurezza. In particolare, il controllo avviene attraverso: • preventiva valutazione dei rischi per il lavoratore connessi all’attività/processo coinvolto (come da Documento di valutazione dei rischi) • preventiva qualificazione del fornitore di prodotti e servizi • controllo di prodotti in ingresso e dei servizi affidati all’esterno • rispetto dei parametri di sicurezza definiti dal sistema e dalle prescrizioni legali (come da procedura di riferimento) • controllo e manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle attrezzature, dei mezzi e degli impianti messi a disposizione dei lavoratori • verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di valutazione dei rischi Acquisto o trasferimento di merci o servizi Per l’acquisto di nuove sostanze, attrezzature e macchinari da introdurre nel ciclo produttivo che potrebbero esporre i lavoratori a particolari rischi, il DL ha il compito di verificare che i prodotti siano commercializzati nel rispetto della normativa vigente e che gli stessi siano accompagnati dai documenti inerenti la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori previsti dalla normativa vigente. In particolare prima di immettere nel ciclo produttivo aziendale a) una nuova sostanza, prodotto e/o preparato chimico, il DL, o suo delegato, deve • a.1) verificare che il fornitore sia in grado di fornire la scheda di sicurezza e la scheda tecnica e che le stesse siano state elaborate secondo quanto previsto dalla normativa vigente, anche specificando nel contratto che la mancata fornitura dei documenti può generare la nullità della trattativa • a.2) verificare che il prodotto che si intende acquistare permetta di ridurre al minimo i possibili rischi • a.3) richiedere al fornitore la scheda di sicurezza e la scheda tecnica • a.4) distribuire ai lavoratori la scheda di sicurezza e la scheda tecnica e in caso di prodotti particolari e ad alto rischio organizzare un incontro formativo ed informativo b) una nuova macchina, attrezzatura • b.1) verificare che il fornitore sia in grado di fornire la macchina con tutte le certificazioni previste dalla normativa vigente (marcatura CE, …), anche specificando nel contratto che la mancata fornitura dei documenti può generare la nullità della trattativa • verificare che il fornitore sia in grado di fornire il libretto di uso e manutenzione della macchina e che lo stesso sia stato elaborato secondo quanto previsto dalla normativa vigente • b.2) verificare che la macchina che si intende acquistare permetta di ridurre al minimo i possibili rischi azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 71 • b.3) richiedere la documentazione relativa alla macchina (certificazione CE, libretto di uso e manutenzione) • b.4) distribuire ai lavoratori il libretto di uso e manutenzione e in caso di macchine particolari e ad alto rischio organizzare un incontro formativo ed informativo Manutenzione di Impianti ed Attrezzature Per tutte le macchine presenti in azienda vengono definite le responsabilità, la frequenza e le operazioni di manutenzione da effettuare sulle apparecchiature. Tale paragrafo viene applicato a: • macchine, attrezzature ed impianti necessari per lo svolgimento dell’attività • mezzi di trasporto • attrezzatura per la movimentazione dei materiali • dispositivi di protezione individuale di 3° categoria • dispositivi antincendio • attrezzature sanitarie Stoccaggio dei Materiali Pericolosi Al fine di garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle attività di stoccaggio l’Organizzazione: • ha individuato e registrato quantità e caratteristiche dei materiali pericolosi immagazzinati • ha identificato i luoghi destinati allo stoccaggio dei materiali pericolosi • ha organizzato i luoghi destinati allo stoccaggio in modo da permettere la movimentazione dei materiali pericolosi in sicurezza, in particolare per quanto concerne le vie di esodo, i presidi di sicurezza ed il controllo degli accessi • archivia con possibilità di accesso da parte di tutte le parti interessata la documentazione di sicurezza dei materiali di sicurezza immagazzinate Verifica dell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal Documento di valutazione dei rischi Al fine di garantire l’attuazione delle misure di prevenzione e protezione nonché l’adozione dei Dispositivi di Protezione Individuale definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi, il Datore di Lavoro con periodicità almeno trimestrale (4 volte l’anno), per mezzo di check list facenti riferimento al Documento di Valutazione dei Rischi, registra lo stato di attuazione di quanto innanzi descritto. Al termine della verifica, in funzione dei risultati ottenuti definisce le azioni da intraprendere in accordo con quanto previsto dalle procedure aziendali per la sicurezza. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 72 Riunione periodica del SPP Convocazione Il DL direttamente o comunque tramite il RSPP, indice una riunione con oggetto la salute e la sicurezza dell’Organizzazione, nei seguenti casi e con le seguenti modalità: • almeno una volta l’anno; • comunque in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e salute di lavoratori; • su richiesta, esplicitata in forma verbale al RSPP, da parte del SPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza anche a seguito di rilievo di non conformità Alla riunione di cui sopra partecipano sempre e comunque: o) il Datore di Lavoro; p) il RSPP; q) il Medico Competente; r) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; s) soggetti esterni che eventualmente hanno inoltrato richiesta di riunione. Alle riunioni di prevenzione e protezione partecipano, su invito del RSPP o del Datore di Lavoro, coloro che, per conoscenza, competenza e professionalità, sono in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di sicurezza, attraverso indicazioni sui possibili interventi per il miglioramento del livello della salute e della sicurezza. Il RSPP prepara l’ordine di giorno degli argomenti da trattare anche sulla base di eventuali indicazioni dei partecipanti indicati. Nel programma della riunione figurano comunque all’ordine del giorno i seguenti argomenti: t) analisi delle azioni da intraprendere previste da precedenti riunioni periodiche u) il documento di valutazione dei rischi; v) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale; w) i programmi di informazione e formazione dei LAV ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute x) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; y) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute. La convocazione della riunione è effettuata dal Datore di Lavoro. Verbalizzazione e Divulgazione La riunione periodica è verbalizzata a cura del Datore di Lavoro. Il modulo di verbalizzazione deve obbligatoriamente riportare le firme di Datore di Lavoro, RSPP, Medico Competente, Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e di tutti gli altri eventuali soggetti partecipanti alla riunione. azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 73 Il verbale di riunione periodica è trasmesso a cura del RSPP in copia a tutti i soggetti partecipanti alla riunione ed eventualmente ad altri soggetti menzionati durante la riunione di cui è previsto un coinvolgimento attivo per quanto riguarda le problematiche di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I verbali di riunione periodica sono conservati in originale, in allegato al documento di valutazione dei rischi a cura del datore di lavoro. Audit e Riesame del sistema di gestione della sicurezza Audit interni Il Datore di Lavoro, tramite il RSPP o personale esterno alla azienda, verifica con frequenza almeno annuale, che: a) i luoghi e le attrezzature di lavoro, ovvero qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato ad essere usato durante il lavoro, messe a disposizione dei lavoratori soddisfino tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili; b) che i luoghi di lavoro siano adatti alla presenza di eventuali lavoratori portatori di handicap verificando l’idoneità, in particolare di porte, delle vie di circolazione, delle scale, delle docce, dei gabinetti e dei posti di lavoro utilizzati od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap c) che le attrezzature siano adeguate al lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi; d) che l’organizzazione risponda ai requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di igiene e sicurezza del lavoro; e) che le procedure siano effettivamente applicate; f) la chiusura delle non conformità evidenziate durante le visite precedenti tramite l’attuazione delle azioni preventive e correttive previste. Tale verifica viene ripetuta in caso di variazioni delle norme di Legge. Pianificazione delle attività Il Datore di Lavoro predispone una verifica ispettiva interna con cadenza almeno annuale e designa il responsabile dell’audit, affidando il compito a persona adeguatamente competente in materia di igiene e sicurezza del lavoro (l’auditor deve rispettare almeno i requisiti di eventuale RSPP esterno come individuati dalla normativa vigente). Il soggetto designato dal Datore di Lavoro ha il compito di pianificare le verifiche e di preparare il programma delle verifiche ispettive e trasmetterlo al DL. Le verifiche possono comunque essere effettuate quando: a) si sospetta l’esistenza di condizioni di rischio tali da richiedere una loro tempestiva individuazione e risoluzione; azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 74 b) sia richiesto un supplemento di verifica conseguente all’attuazione di azioni correttive precedentemente introdotte; c) si è verificato un rilevante infortunio sul lavoro (sia carico di lavoratori dipendenti che di lavoratori subappaltatori) o è stata denunciata una malattia professionale d) sia stato segnalato un comportamento scorretto da parte dei lavoratori e) sia state introdotte delle variazioni al processo produttivo e/o alle attività lavorative tali da poter variare lo stato di rischio a carico dei lavoratori. Il RSPP a seguito delle esigenze e problematiche emerse in sede di riunione periodica, aumenta la frequenza delle audit già predisposte pianificando delle audit nei vari stabilimenti, previa approvazione del datore di lavoro. Esecuzione e registrazione delle Verifiche Ispettive L’audit è condotto dal RSPP, eventualmente in collaborazione con consulenti tecnici esterni qualificati, con sufficiente grado di preparazione per il compito da svolgere. L’Audit viene svolto alla presenza del personale operativo interessato in modo che qualsiasi problema riscontrato possa essere discusso direttamente al fine, eventualmente, di concordare ed avviare l’Azione Correttiva e/o Preventiva necessaria. Il RSPP ha il compito di registrare l’effettiva esecuzione della audit, riportando: • data di esecuzione • team di ispezione • Aspetto sottoposto a verifica • personale operativo coinvolto • esito della verifica; • firme di convalida di tutti i componenti del team ispettivo azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 75 Gestione e Revisione del Documento di Valutazione del Rischio La valutazione di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008 rappresentata dal presente documento, dovrà essere rielaborata ogniqualvolta intervengano modifiche del processo lavorativo in genere, significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori e, comunque, ogni tre anni nel caso in cui vi siano attività soggette a sorveglianza sanitaria. Rev. 00 01 02 03 04 05 Motivazione Data azienda 1 Documento di Valutazione del Rischio Revisione 01 Data 05.01.09 Pag 76 Dichiarazione del Datore di Lavoro Il sottoscritto, datore di lavoro azienda 1 in qualità di Datore di Lavoro della azienda 1 con sede legale in indirizzo legale azienda 1 - BARLETTA (BA) DICHIARA che il procedimento sulla valutazione dei rischi ex art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni, è stato attuato in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, con il Medico Competente previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. BARLETTA (BA), lì 05 gennaio 2009 Il Datore di Lavoro Il Responsabile del S.P.P. (datore di lavoro azienda 1) (responsabile azienda 1) Il Medico Competente Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (medico azienda 1) (rappresentante azienda 1)