1. elementi di contabilità di stato 2.I controlli nella P.A 3. la gestione amministrativa delle scuole statali 4. la normativa sulle scuole paritarie Milano, 26 marzo 2008 Anna Armone 1997 cambia il bilancio dello Stato Note preliminari corredano la legge di bilancio 1.I controlli nella P.A. In esse il Ministro dovrebbe illustrare al Parlamento il programma e gli obiettivi da raggiungere d.Lgs n. 297/1997 • In sede di formazione del bilancio di previsione…..gli stanziamenti dei singoli stati di previsione sono determinati esclusivamente in relazione alle esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 3 del d.lgs n. 29/1993….nel periodo cui si riferisce il bilancio, tenuto conto degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali e dei programmi e progetti presentati da ciascuna amministrazione, rimanendo preclusa ogni quantificazione basata sul mero calcolo della spesa incrementale 1.I controlli nella P.A. Il sistema unico di contabilità economica Il sistema unico di contabilità economica pone in correlazione le risorse impiegate, i risultati conseguiti e le connesse responsabilità gestionali della dirigenza e fonda la propria funzionalità sui seguenti principi: l'individuazione della competenza economica dei fenomeni amministrativi, la correlazione tra le risorse necessarie e le destinazioni per cui esse vengono impiegate, ed il confronto tra budget e risultati ottenuti. Per consentire la valutazione economica della gestione - e quindi degli obiettivi perseguiti - il sistema contabile prende a riferimento il costo, cioè il valore delle risorse umane e strumentali - beni e servizi - effettivamente utilizzate, anziché la spesa, che rappresenta l'esborso monetario legato alla loro acquisizione. Diversamente dalla spesa, infatti, il costo sorge quando la risorsa viene impiegata: pertanto, viene valorizzato in relazione all'effettivo consumo della risorsa stessa ed è attribuito al periodo amministrativo in cui esso si manifesta, indipendentemente dal momento in cui avviene il relativo esborso finanziario. 1.I controlli nella P.A. Elementi introduttivi sulla nuova classificazione del bilancio dello Stato Il bilancio dello Stato svolge tre funzioni principali: Funzione informativa Strumento di rappresentazione delle risorse pubbliche disponibili Funzione allocativa Strumento per la decisione politica Funzione informativa Strumento per la gestione delle risorse stanziate Elementi introduttivi sulla nuova classificazione del bilancio dello Stato La legge di Bilancio 2008, per la prima volta, fonda le sue previsioni di spesa sulle Missioni e sui Programmi definiti d’intesa con le Amministrazioni centrali dello Stato Ogni stato di previsione della spesa è imperniato su: Centri di responsabilità amministrativa Unità previsionali di base Classificazione per funzioni obiettivo aspetto organizzativo aspetto contabile aspetto funzionale Elementi introduttivi sulla nuova classificazione del bilancio dello Stato Stato di previsione Stato di previsione Ministero Ministero Pubblica Istruzione beni culturali Nota preliminare Stato di previsione Ministero Economia e Finanze Strategie di politica economicofinanziaria delineate nel DPEF Gestione economicofinanziaria Note preliminari Dovrebbero individuare •gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri programmi; •gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutarne i risultati Le linee generali della riclassificazione a seguito della legge di Bilancio 2008 Da un bilancio per centri di responsabilità (chi gestisce le risorse) ad un bilancio per funzioni (cosa viene fatto con le risorse) Due livelli di aggregazione: 34 Missioni 169 programmi Mantenimento di tutta l’informazione di dettaglio già esistente Capitoli rimangono attribuiti a singoli centri di responsabilità Incoraggiare un’attenzione del dibattito rivolta ai programmi 2. elementi di contabilità di stato Missioni: 34 Individuano le principali finalità dello Stato Rappresentano profili politico-istituzionali Superano segmentazione tra amministrazioni: Es. Missione 7 “ordine pubblico e sicurezza” condivisa tra 4 Ministeri Individuano le “risorse di settore” 2. elementi di contabilità di stato Programmi: 168 Una missione – più programmi Attribuiti a singoli Ministeri “Aggregati omogenei di attività” (art. 2, co. 2 L. 94/97) Criteri generali perseguiti per la definizione dei programmi: Indicare quanto più possibile risultati da conseguire (outcome) Omogeneità in termini dimensionali e di numerosità per missione Non vincolare i programmi all’attuale struttura amministrativa Denominazione dei programmi semplice ed evocativa dell’attività 2. elementi di contabilità di stato Un esempio… Missione Programma Garanzie dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale Ministero Ministero dell’Interno Gestione flussi migratori Immigrazione e accoglienza Flussi migratori per motivi di lavoro Interventi di integrazione sociale delle persone immigrate e in favore dei minori stranieri non accompagnati 2. elementi di contabilità di stato Ministero della solidarietà sociale La nuova struttura del bilancio Ministero dell’Interno Stato di previsione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Missioni Gestione flussi migratori Programmi Macroaggregati Funzionamento Interventi Centri di Responsabilità Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione Capitoli cap cap 2. elementi di contabilità di stato cap Investimenti Personale, amministrazione civile e risorse strumentali e finanziarie Avvicinare bilancio e finanziaria Disegno di legge finanziaria speculare al bilancio: Individuazione delle missioni Raccordo tra disposizione normativa e programma (allegato conoscitivo) Evidenza delle risorse complessivamente destinate al programma: somma delle risorse da bilancio e quelle incrementali/decrementali da Finanziaria E’ il bilancio (non la Finanziaria) il documento fondamentale: la Finanziaria apporta meno del 2% delle risorse già disponibili Da notare: il bilancio riguarda solo le amministrazioni centrali. La P.A. comprende anche le amministrazioni locali e gli enti di previdenza 2. elementi di contabilità di stato Bilancio e Finanziaria: esempio per una missione Missioni Ministeri Programmi Disegno di legge di Variazioni disegno di legge bilancio finanziaria 2008 art., comma e tab. 2008 27. Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti Ministero dell’Interno Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale Gestione flussi migratori Rapporti con le confessioni religiose 2. elementi di contabilità di stato Previsioni risultanti 2008 programmazione Si ha attività di programmazione quando l’attività amministrativa, di intervento dell’economia, di gestione finanziaria dei pubblici poteri, è preventivamente definita nei suoi obiettivi e nel suo percorso e include la prefigurazione dei criteri e dei parametri per la verifica, misurazione e valutazione dei risultati (Manin Carabba) 1.I controlli nella P.A. Sequenza della Programmazione Fissazione degli obiettivi fra loro compatibili e analisi valutativa delle possibili alternative per il loro raggiungimento Fase dell’implementazione, attraverso l’indicazione delle risorse, dei procedimenti e dei tempi attuativi Fase della misurazione e valutazione dei risultati 1.I controlli nella P.A. Nella fase di programmazione si definiscono gli obiettivi e si individuano le risorse Art. 4 d.lgs n. 165/01: “Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare…e verificano la rispondenza dei risultati dell’attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti In questo contesto il budget è lo strumento operativo con cui si formalizzano gli obiettivi e le connesse risorse umane necessarie: costituisce lo strumento guida per il raggiungimento degli obiettivi 2. elementi di contabilità di stato La fase di gestione costituisce il processo attivo di realizzazione degli obiettivi nella quale vengono rilevati, in termini di costo, gli eventi amministrativi che si verificano 2. elementi di contabilità di stato La fase di controllo è volta a verificare, attraverso la misurazione e l’analisi degli scostamenti fra quanto previsto e l’effettivo andamento della gestione, il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Attraverso il costante controllo tra le risultanze della gestione e gli obiettivi programmati si possono individuare le cause delle differenze riscontrate e, quindi, intraprendere le necessarie azioni correttive 2. elementi di contabilità di stato Nella fase di consuntivazione si dà conto dell’effettivo utilizzo delle risorse e si forniscono le risultanze definitive della gestione 2. elementi di contabilità di stato Focus dei modelli gestionali Cambiamento organizzativo e sistema dei controlli Responsab ilizzazione su obiettivi e risultati coerenti con policies AUTOCONTROLLO PRESCRITTIVO Adempime nto sulle azioni BUROCRATICO Rispetto formale delle norme Controllo formale (conformità e legittimità) sugli adempimenti Controllo sulle attività e sulle risorse assegnate Focus dei modelli di controllo 1.I controlli nella P.A. Controllo sostanziale/manag eriale sui risultati Il cambiamento culturale Cultura Cultura dell’adempimento del risultato (modello burocratico) (modello manageriale) Controllo di legittimità Controllo di Gestione e strategico Controllo sul singolo atto Controllo sulla gestione complessiva 1.I controlli nella P.A. Principi delineati dalla normativa • Separazione dei compiti di direzione politica da quelli di direzione amministrativa • Potere propositivo di obiettivi e programmi operativi dei dirigenti • Monitoraggio dei bilanci, rilevazione e controllo dei costi • Nuovo processo di bilancio pubblico che tiene conto del costo delle funzioni e dei servizi istituzionali • Sistema di contabilità economica analitica unico per tutte le Amministrazioni Pubbliche 1.I controlli nella P.A. IL SISTEMA DEI CONTROLLI Art. 1 Dlgs 286/99 richiama alle pubbliche amministrazioni la necessità di dotarsi di strumenti finalizzati a: Controllo di regolarità amministrativa e contabile per garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell’azione amministrativa Controllo di gestione per verificare l’efficacia ed economicità dell’azione amministrativa anche al fine di ottimizzare il rapporto tra costi e rendimenti Valutazione della dirigenza per valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale Valutazione e controllo strategico per valutare l’adeguatezza delle scelte compiute nell’attuazione di piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra obiettivi prefissati e risultati raggiunti 1.I controlli nella P.A. La programmazione strategica secondo la direttiva del PCM del 12 marzo 2007. La Direttiva si snoda su due piani: •da una parte vengono richiamati gli indirizzi relativi all’attuazione, dal punto di vista amministrativo, dei provvedimenti già approvati dal Governo e dal Parlamento; •dall’altra essa si pone come il momento di avvio della pianificazione strategica dell’azione di Governo per l’anno 2008. 1.I controlli nella P.A. Il circuito della programmazione strategica 1.I controlli nella P.A. Il diagramma della programmazione strategica e finanziaria 1.I controlli nella P.A. Integrazione dei sistemi di controllo Controllo strategico Valutazione Dirigenti Apicali Controllo dei risultati Controllo di gestione Controllo di Regolarità 1.I controlli nella P.A. Valutazione Dirigenti non Apicali Controllo delle procedure e degli atti CONTROLLI Obiettivi Politico Strategici Controllo Strategico Controllo di Gestione Obiettivi Gestionali 1.I controlli nella P.A. Valutazione dirigenziale Controllo Amministrativo contabile •Verifica attuazione scelte socioeconomiche •Verifica efficacia politica •Verifica congruità tra obiettivi strategici, Programmi e Progetti •Supporto a scelte strategiche Misurazione della creazione di valore per la collettività amministrata •Analisi e valutazione obiettivi gestionali •Analisi risorse utilizzate •Valutazione e misurazione efficienza gestionale •Analisi e valutazione qualità dei servizi Verifica legittimità dell’azione amministrativa La Programmazione ed il controllo Eventuali modifiche degli obiettivi Pianificazione e programmazione a medio termine Budget Attività dell’unità produttiva Rilevazione dei risultati raggiunti 1.I controlli nella P.A. Eventuali azioni correttive Misurazione ed analisi degli scostamenti REQUISITO INDISPENSABILE PER IL CONTROLLO DI GESTIONE E’ LA DEFINIZIONE DA PARTE DI CIASCUNA AMMINISTRAZIONE DELLE MODALITA’ DI RILEVAZIONE E RIPARTIZIONE DEI COSTI TRA LE UNITA’ ORGANIZZATIVE E DI INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PER CUI I COSTI SONO STATI SOSTENUTI (ART. 4 D.LGS 286/99) 1.I controlli nella P.A. Le fasi del controllo di gestione • Il tipico meccanismo di controllo di gestione consente di individuare tre fasi durante le quali si esercita il controllo stesso: • Controllo preventivo = Prima della gestione • Controllo concomitante = durante la gestione • Controllo consuntivo = dopo la gestione 1.I controlli nella P.A. Il meccanismo del Controllo di Gestione Definizione di obiettivi, risorse, azioni e tempi mediante la redazione del budget Rilevazione degli eventi di gestione in concomitanza al loro manifestarsi gestione programmazione Rilevazione dei costi Budget Analisi scostamenti Azioni correttive controllo 1.I controlli nella P.A. Ogni apparato deve determinare (d.lgs n. 286/1999): •le unità responsabili della progettazione e del controllo di gestione •le unità organizzative al livello delle quali si intende misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa •le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili •il complesso dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa •gli indicatori specifici per misurare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità 1.I controlli nella P.A. Il Sistema di Rilevazione Il controllo di gestione è un processo direzionale, che necessita di adeguati strumenti contabili, cioè di un sistema informativo per il controllo economico – finanziario di gestione CONTABILITA’ GENERALE CONTABILITA’ ANALITICA ANALISI SCOSTAMENTI INFORMAZIONI EXTRACONTABILI 1.I controlli nella P.A. SISTEMA DI BUDGET piano dei conti Indicatori fissati dall’amministrazione Il modello logico di riferimento per la costruzione del sistema di valutazione della performance INPUT Tempo, risorse, tecnologie, ecc CONTROLLO DI GESTIONE / PROJECT MANAGEMENT OUTPUT Numero di prodotti, valore prodotti, ecc. CONTROLLO DI GESTIONE / PROJECT MANAGEMENT 1.I controlli nella P.A. OUTCOME / IMPATTO Risultati nel breve periodo Risultati nel medio periodo Impatti nel lungo periodo cosa si è ottenuto nel breve termine Quali azioni sono scaturite nel medio termine Qual è l’impatto sulle condizioni finanziarie, economich e e sociali SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA PERFORMANCE La gestione delle istituzioni scolastiche La gestione formale dell’istituzione scolastica Gestione formale Gestione informale Responsabilità formali 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Effetti sulla qualità interna ed esterna del servizio La gestione delle istituzioni scolastiche Gli effetti della gestione sulle prestazioni Gestione amministrativa Gestione formale Legittimità dell’azione amministrativa Amministrazione e contabilità didattica 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Consiglio Attività di indirizzo e controllo CollegioAttività didattica e formativa dirigente Attività gestionale ATAAttività amministrativa e di supporto 3. la gestione amministrativa delle scuole statali La strana composizione…… Consiglio Attività di indirizzo e controllo Collegio Attività didattica e formativa dirigente Attività gestionale equiordinazione 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Art. 4 d.lgs 165/01 “le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall’altro” 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Attività di indirizzo e……….. • Piano dell'offerta formativa è elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti. Il Piano è adottato dal consiglio di circolo o di istituto. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali controllo • Si tratta di vero “controllo” ? • Se si, quando ? 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Articoli del regolamento di contabilità Art. 2 Il Consiglio approva il Programma annuale entro il 15 dicembre dell’anno prima quello di riferimento Art. 18 corredato dalla relazione del Collegio dei revisori, è sottoposto, entro il 30 aprile, all’approvazione del Consiglio Art. 33 Il Consiglio delibera in ordine………… Al Consiglio spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali………………. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Articoli del regolamento di contabilità Art. 35 Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l’ordinaria contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto nella prima riunione utile ed affissa all’albo della scuola. Una relazione sull’attività negoziale svolta dal dirigente è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Art. 4….Ratifica i decreti di prelievo dal fondo di riserva entro 30 gg dal provvedimento del Dirigente e modifica in conseguenza il programma annuale Art. 6 Verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell’istituto nonché lo stato di attuazione del programma e delibera le modifiche proposte dal ds o dalla Giunta Art. 17 …Stabilisce l’entità del fondo per le minute spese del Direttore, in sede di approvazione del programma 3. la gestione amministrativa delle scuole statali La funzione dirigenziale del coordinamento non è una potestà autonoma ma è l’esercizio di alcuni poteri indispensabili alla soddisfazione di esigenze unitarie dell’istituzione 3. la gestione amministrativa delle scuole statali La gestione delle istituzioni scolastiche Il dirigente scolastico è organo di gestione Azione didattico educativa gestione Attività amministrativa e gestionale 3. la gestione amministrativa delle scuole statali La gestione delle istituzioni scolastiche comprese le scuole paritarie Gestione finanziaria :chi decide e come Dirigente scolastico “responsabile delle gestione finanziaria…” Indirizzi del consiglio Programmazione didattica Contrattazione integrativa 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Sistema organizzativo Struttura funzionale con parziale discrezionalità amministrativa a supporto dell’attività di gestione Ufficio di Segreteria 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Il direttore s.g.a “sovrintende, con autonomia operativa, ai servizi generali amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione….”. La norma parla di “autonomia operativa”, cioè di azioni realizzative di obiettivi, che possiamo riportare ad un’attività sovraordinata che è quella dirigenziale. Vista la funzionalità dell’attività amministrativa e gestionale all’attività di istruzione e formazione, sarebbe incoerente un’azione del direttore sga che non fosse rapportabile agli obiettivi istituzionali che provengono dall’elaborazione del collegio dei docenti e dall’attività programmatoria del dirigente. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Gestione amministrativo contabile:chi decide e come dirigente Direttive 3. la gestione amministrativa delle scuole statali direttore Autonomia organizzativa L’introduzione del Programma annuale ha modificato la struttura del Pof Parte generale Stabile nella programmazione a medio termine Parte speciale Mobile annualmente, secondo le disponibilità finanziarie 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Il sistema degli obiettivi per una corretta gestione Obiettivi strategici vengono definiti dall’organo politico. Possono anche essere pluriennali Obiettivi operativi costituiscono gli obiettivi di azione relativi al ciclo annuale di bilancio ed alle risorse assegnate. Rappresentano specificazioni degli obiettivi strategici 3. la gestione amministrativa delle scuole statali In quali documenti la scuola individua e declina gli obiettivi? 3. la gestione amministrativa delle scuole statali In quale documento si trovano gli obiettivi strategici? Atto di indirizzo del Consiglio Pof relazione cii Programma Annuale In quale documento si trovano gli obiettivi operativi? Schede progetto Schede attività 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Utilizzo prevalente degli indicatori nella scuola OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI •indicatori di risultato e di impatto vengono definiti nel pof •Indicatori di realizzazione (fisica e finanziaria) e di risultato (didatticoformativo) Vengono definiti nelle schede progetto/attività 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Attività di programmazione Programmazione generale Programmazione didattica Consiglio di istituto Programmazione finanziaria Collegio D.S.G.A. Attività integrata 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Due documenti correlati, ma profondamente distinti Il Programma annuale rappresenta l’evidenziazione contabile della complessiva gestione di ciascuna istituzione scolastica Il Piano dell’offerta formativa si riferisce esclusivamente all’offerta formativa, che incontra due livelli di pianificazione. 3. la gestione amministrativa delle scuole statali Gli attori Il Dirigente Scolastico è responsabile dell’attività gestionale; predispone il Programma annuale, di cui scrive la relazione di accompagnamento; Il Direttore dei Servizi generali ed amministrativi è responsabile della tenuta della contabilità, delle registrazioni, degli adempimenti fiscali; svolge attività tecnica di ricognizione degli strumenti da utilizzare nella stesura della programmazione annuale; redige e aggiorna le schede illustrative finanziarie dei progetti; La Giunta esecutiva propone il Programma annuale al Consiglio d’Istituto entro il 31 ottobre; Il Collegio dei docenti elabora il Piano dell'offerta formativa base degli indirizzi generali per le attività della scuola e delle scelte generali di gestione e di amministrazione definiti dal consiglio di circolo o di istituto, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni anche di fatto dei genitori e, per le scuole secondarie superiori, degli studenti; Il singolo docente/team docenti/staff dirigente elabora i progetti didattici realizza i progetti svolge il monitoraggio e la valutazione dei progetti Il Consiglio di Istituto fissa le linee generali sulle attività della scuola approva il Programma annuale entro il 15 dicembre. Il Collegio dei revisori esprime il parere (non obbligatorio) di regolarità contabile sul Programma annuale entro 5 giorni prima della riunione del Consiglio d’Istituto; 3. la gestione amministrativa delle scuole statali La scuola paritaria legge 10.03.2000, n. 62 • La legge 10.03.2000, n. 62 ha dato attuazione all’art. 33, comma 4, della Costituzione, che affida alla legge ordinaria il compito di "fissare i diritti e gli obblighi" cui sono tenute le scuole non statali, al fine di assicurare ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente (e quindi "pari") a quello degli alunni delle scuole statali 4. la normativa sulle scuole paritarie legge 10.03.2000, n. 62 • La legge n. 62/2000 offre un’interpretazione squisitamente giuridica del concetto di parità insieme delle regole (corrispondenza con gli ordinamenti generali dell’istruzione, coerenza con la domanda formativa delle famiglie, adozione di requisiti di "qualità ed efficacia" fissati dalla legge) che le istituzioni si impegnano a rispettare, per avere titolo ad esercitare legalmente compiti di istruzione (rilasciare titoli di studio aventi valore legale, assicurando un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali). 4. la normativa sulle scuole paritarie Art. 33 Cost. • L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. • La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. • Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. • La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. • È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. • Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 4. la normativa sulle scuole paritarie legge 10.03.2000, n. 62 • La verifica del rispetto di tali condizioni, previste analiticamente dal comma 4 dell’art. 1 della legge, consente di attribuire alle istituzioni richiedenti il riconoscimento di scuola paritaria (privata o di ente locale). • Si tratta di un atto concessivo, che implica ulteriori doveri 4. la normativa sulle scuole paritarie I doveri la garanzia della libertà di insegnamento (in sintonia, comunque, con il "progetto educativo della scuola") la non obbligatorietà per gli alunni delle attività extra-curriculari di carattere confessionale, l’assoggettamento alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione 4. la normativa sulle scuole paritarie Art. 1, comma 3, l. n. 62/2000 • Alle scuole paritarie private è assicurata piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale e l'indirizzo pedagogico-didattico. • Tenuto conto del progetto educativo della scuola, l'insegnamento è improntato ai princípi di libertà stabiliti dalla Costituzione 4. la normativa sulle scuole paritarie • Le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico, accolgono chiunque, accettandone il progetto educativo, richieda di iscriversi, compresi gli alunni e gli studenti con handicap. • Il progetto educativo indica l'eventuale ispirazione di carattere culturale o religioso. Non sono comunque obbligatorie per gli alunni le attività extra-curriculari che presuppongono o esigono l'adesione ad una determinata ideologia o confessione religiosa 4. la normativa sulle scuole paritarie legge 10.03.2000, n. 62 Requisiti per ottenere il riconoscimento di parità La parità è riconosciuta alle scuole non statali che ne fanno richiesta in possesso dei seguenti requisiti : a. un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci; b. la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti; c. l’istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica; d. l’iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’iscrizione alla classe che essi intendono frequentare; e. l’applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio; f. l’organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe; g. personale docente fornito del titolo di abilitazione; h. contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore. 4. la normativa sulle scuole paritarie legge 10.03.2000, n. 62 • Le istituzioni di cui ai commi 2 e 3 sono soggette alla valutazione dei processi e degli esiti da parte del sistema nazionale di valutazione secondo gli standard stabiliti dagli ordinamenti vigenti. 4. la normativa sulle scuole paritarie legge 10.03.2000, n. 62 • Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni 4. la normativa sulle scuole paritarie Nota 07.02.2003, prot. n. 165: Scuole paritarie Pubblicizzazione dell'offerta formativa. nell'ambito della sostanziale parità di trattamento, deve essere estesa alle scuole paritarie la possibilità di pubblicizzare la propria offerta formativa, negli incontri che abitualmente vengono organizzati dai dirigenti scolastici, per i genitori degli alunni che frequentano la quinta elementare o la terza media. Pertanto si ritiene che debba essere garantita anche alle scuole paritarie la possibilità di partecipare a dette riunioni, fermo restando che analogo diritto, sempre nella logica della completezza dell'informazione, va concesso alle scuole statali rispetto ad analoghe riunioni eventualmente organizzate dalle paritarie. 4. la normativa sulle scuole paritarie C.M. 15.06.2000, n. 163: Legge 10.3.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. • 1.1 La definizione di scuola paritaria, gestita da Enti diversi dallo Stato, da privati e da persone giuridiche appartenenti a Stati membri dell'Unione Europea, da Enti religiosi italiani o da Enti religiosi stranieri dipendenti dalla S. Sede che abbiano ottenuto la personalità giuridica in Italia, si estende a tutta la fascia dell'istruzione. 4. la normativa sulle scuole paritarie C.M. 15.06.2000, n. 163: Legge 10.3.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. • La scuola paritaria svolge un servizio pubblico, improntato ai principi costituzionali ed è aperta a tutti. Il progetto educativo identifica la singola scuola esprimendo l'eventuale orientamento culturale e/o religioso. • Il piano dell'offerta formativa determina il curricolo obbligatorio per gli alunni (nella quota definita a livello nazionale e nella quota riservata) e programma le attività extracurricolari 4. la normativa sulle scuole paritarie C.M. 15.06.2000, n. 163: Legge 10.3.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. • Il riconoscimento della parità esige che il servizio scolastico erogato corrisponda agli ordinamenti generali dell'istruzione, sia coerente con la domanda formativa delle famiglie e sia caratterizzato da requisiti di qualità ed efficacia 4. la normativa sulle scuole paritarie C.M. 15.06.2000, n. 163: Legge 10.3.2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione". Prime indicazioni applicative. • All'Amministrazione scolastica compete l'accertamento del possesso originario e della permanenza dei requisiti elencati all'art.1 comma 4 della legge e delle condizioni di esercizio del servizio pubblico di cui allo stesso art. 1 commi 2 e 3. 4. la normativa sulle scuole paritarie I SOGGETTI DECISIONALI RISPETTO AL POF Il soggetto gestore Fissa gli indirizzi generali e opera scelte di gestione e amministrazione. Approva il POF. COLLEGIO DOCENTI Elabora il Piano Soggetto gestore Tiene i rapporti con gli EE.LL. nella fase di fissazione degli indirizzi generali, predisponendo le condizioni per la realizzabilità del POF 4. la normativa sulle scuole paritarie