l 40 ,\7q8ln' REPIJBBLICA ITALL\NA TNNOMÉ DEL POPOLO ITALL{NO IlTribùmle Ordinario di Novara - S€ziotreLavoro in personadel Gíudice,Maurizio Alzett4 ha promrnciatoìa seguente SENTENZA / a':-, :!41l@6 Ìr.i9Èr*{,É € i)lPvdú,iìl.2rrt Ì:'1..r,:* ,',(g4 ,.11 ir* -r' /A G\ he'î? ,)tíF{ ruÈttti 905/200óRGL 'tih.( 90212006,903120A6,9A412006, Nellecauseisc.itteai nr.. 900/2006,901/2006, in Tonno/ Jcuraioredomiciliatario LV .$ta deleghe Pati icorrenti' rn a(rj ,r, in peîsonadell'amn) appres !€entante p.i.. dì Nolsra, parle cam)enula_ -Oggetto: impugnazionelicenziam€ntoepagamentoditferenzereÍibudve Svolgim€nto det processo€ cotrclusioni poi riuniti, i ricorrenti indicati in epigafe convenivarc in giudizio la Con distinti ricorsi p.t.' e' dopo aver premessodl in p"r"onu d"l l"gale rappresentante procuratore domiciliatarioin esseretutti alle dipendenzedella societa con le mansioni di autisia dale dat€ indicalE nei risp€ttivi ricorsi; di aver lavoratomettendoa disposizionedella part€darricedi lavoro le proprie energie tavorative per circa 15 or€ glomaliere; di segnalarein paficolare lo svolgimento del Làvorolungo tutti i giofii deìla seltimanalamentandoin palicolare che il giorno di nposo noí era sempre,o pùnto, rispettato.né alle volte oggetiodi recupero;di av€r ftuilo in media-e solo su richiesta- di du€,/lregiomi al mesedi riposo; di aver svolto ciascunodi €ssi le rnansionidi aùtista sulle iraite Noara Vercelli - Borgomanero- Novara - Novara - oropa - Pavia Macignaga Val Vigezzo - Milaro Cilavegnaetc.; di Àvef ric€luto ogrii anno la fomiiura soltanto di camiciae maglioúeaziendalee non dei capi di vestiario stabiliti; di aver maneggiato denaro neÌlo svolgimento delÌe mansioni di autisia; di dover lamentaleil rDancatopagaúento delle differenzeretributive derivanti dalle ore di lavoro saaordinarioeseguite,dell indeDrità di maneggiodi denaro,deif indeMità di agenteunico; dei tempi post- accessoe delle difercnze per trasf€rt5.Assùmevanoche il ccnl (aU'art.48) provedel'eiogazione dell'irlderìniià per agente unico, nonché (a['ari. t]) quella per Íìaneggio di denaro in relaziooe allo svolgimento del servizjo di biglie$eria; di averdiniio al comprto dell€ differenzeretribùtive r€laiive a delte voci per il TFR e per t'indennità di anzianità;di aver esperiio il onche ai fini rle1l'accantonamenio rentaiivo di conciliazionepressola DPL compelente.senzaesitopositivo. Tanto premesso,tuiti i ricolr€nti chiederaúoLacondannadclla societàconvenutaallagqlqqLtq d€llesorùneper i titoli, dedoltiùei rispcttiviricorsi.rìcircnnjnidi segùitoindicali: ELî €.54.9t3,21/_L863 € 50,133,10, nù€ r8.741,99, al ,24. )'772,41 ,.al oitre alla rivalutazionemonetaria _r.921,1ó, €d agli inter;ssilegalisugli imponiivalutati; chiàevanoaltresìla condamadella convenuta alla cons€gnadel vestìario'ùniforme in favore di ciascuno 'n base alle nolme contraltuali; il lutto convittoriadi speseed ononri di lite,da djstra$iex arl. 93 c.p.c.in favoredeLprocwatore . resist€vain giudizio contestandole preteseawersarie chiedendo di dare atto della nor arultssione deLlo svolginento di aitività, da parte dei riconenti e neìl'ambito dci rapporti di lavoro subordin.to insiaurati, in tempi € modi ulteriod rispeito a quantoregolarmenteretribuito dalta stessa ed a quantonsultantedall€ buste paga;di drfe afto del fatto che la parte rico.rente non avevadedottoalcìrnaprova ammissibilein punto a Eetesa esecuzionedi pr€stazionj di lavoro straordinario,tempi accessorie irasfede; di dar€ atto del iallo chc Ia societàconvenutaconrestanell dn e ner .!tum cirscunadelle pretene0urrec ciascuna),come risultanti dai conteggiallegari e dai ri. \li auori; di dareatto che nessuna oli d€doiti nei dspettivi ricorsi; di somma spetta ai riconenti in relazione ad aicDnotra i geltareogni djversaistanzaislnrttorja.Instavaquindiper il rigeto di ognÌ domandaavanz-ata daj rjconenti,il tutlo convilto.iadi speseed onora.idi lite Le cause,a s€guitodi riunione,eranoistruiremediante I'acquisizione di documentie l'esamedi ^ll'udienza del 14 magsio 2010 le causeriunite emnodiscussee decisecome da separàto disposùivoriprodottoin calce. Motivi detlr decisione Le domandeavanzatedai ricorrenti insislono su questioni relarive alla pretesamahfazion€ di crediti per differenze retributive relative a lavoro straordinario e tempi accesso.i,indennità ag€nteunjco, indennilàmaneggiodi denaro,indennitadi trasferra-vesriar;oe differenresù tfr ed indennitÀ di anzianità. In ordine alla prima delle voci dei ricorsi,si osseryache.a prescindere datle conrestazioni sollevale daua difesa di paire convenuta,le allegazioni della dif€sa ricon€nre in€renlj allo svolgnÌento, da parte di ciascunodegli altori, di circa dodici ore di ìrvoro giornaliere e della mancata(do differita) iìuizione del recup€rodel ripososettimanaleappaionoaficolate in forma vaga e g€nerica(cft. "r€ro che il icarrente prestava la prcpna ùtti.rità tawratiya a ríchiesfa le a società caÚenuta ben ohre lbn:tio di layaro co trattîtal ente preústo,. e.wro che nolte ttoltc il ticorrente non ha usufi1tÌto ancheper lunghìpenodì, del fiposîo setimanate.).1 capidi provadedotti,oltrea djfettaredi specificilà,sonoprjvi dell,indicazione dei fani nei loro clemenhessenziaii,inerentj,lle circosranze di lempo ed alie modalirà,anch€quantiiarive, relativealle prestazionidi lavoro espresse. con riguardoai prolungamenro detl.artìvità..ben olt e l orarioprevisto".sùua dire se ciò awenjssecon anricipazione detl'orariodi idzio e/odl fine ìavoroe sdz2 fbmireindìcazioni, ancheevenruatmeúe di massima, conriguardoai peiodi di mancatalrujzion€dei nposi.Soltotal' proiìli i capidi prova,pureamnessidalt'altrogiudicc lslruttor€!non appaionoinvecesuscettibilidi ammissionc da pafe dello scrivente.La careúa ruì piano contenurisricodei fattj obi€nivi c sD(iiìci relativa a deiti caDi si riflefi. rull impossibilitàper il gÌudicedi controllarcl'intlucnzac ta pertinenzadella prova e per consentirc a controparte di formliare adeguataprova conirariar, e ciò a Fescindere dalla cliarezza dì oggettoe fine dell'lncombenteistnrtoîio richiestoId relazione al prof o esposto,gliìelementi di prova desumibili dall€ deposizioni ac$.risite assumonouna poîtata del tutto priva di valore, essendole dichiafaziom .ese dai testi prìvi di elementi di reperee/o comuque non suscettibilidi ess€îeoggettivament€riscontrabili a ùonîe di cdpi dj provacosìalicolaLi.Ne possono\aìere.aj fini probalon.i documenliprodotiidalla Difesa dei ricorrsDti (dischi cronoiachigrafi in copia), in considemzione del formale disconoscimentodegli stessida parte deììa dif€sa della societaconvenuta.Trattddosi di copie fotostatiche.disconosciutecome idoneea riprodurre gli originali, ed in considerazionedel fatfo che l'odirc di esìbizione è rimasio inevaso,nessunelementodi prova sul puîto pl$ esser ricavaio da d€tta documentaz ione La Dif€sa della società convenutaha sostenùtola legittimfta dela prcpria condotta, relativa all'omessa coniervazioDedei dischi per il tempo È"osriore all'amo ed ha dedotto, quindi, l'impossibilitàdi far luogoad alcuru formadi resi lià dellastessaper I'jnottemperanza all'ordin€di esibizionedel giudice. Sul punto appareopportunooperar€una scissioneEa l'aspettoprobatorio- che, allo stato d€glj, alii pare deÌ tulto desliluito di fondamento- € quEuo del contegnoprccessualedella società. Comenoto, la Superna Code ha riteftto- che I'omessaconservazionedei fogli di registrazione, sanziodaladall 'aft. 19 dell^ L. 12'71'78, iA relazionea ciascundisco cronotachigmforappofato ad ogni giorno lavorativo Gùl presuppostocorNideratodall'art. 15 coflma 2 Reg. CEE 3821/85, per il quaÌe ogni foglio di rcgistr€zione ha propria jndividualita €d autorcmia), pora ad interpetaft Ìa norma comuDitariacomerifeita all'obbligo di conservazionedi ciascunfoglio, il quale ha una capacitàdi registrazionelimitata a ventiquattro ore, con ia conseguenzache si configurano tante violazioni quanti sono i fogli inegolarmente tsnllti €/o non esibiti. La giúrispruderEadi legiltimilà, gia in passator, ha sostenutola conformità di d€tta discipliía aÌ principio di parità di tratlamento e ciò per efetto d€ila tunzione specifica del disco cronotachigrafo:divenamente dal libretto individuale, il disco cronoi3chigmfo è finalizzato a confollare nor solo i tempi di attività € di úposo d€gli equipaggidei veicoli, ma anchegli altri dah di fatto, qùali la regolaritàed iÌ p.rcorso ai fini dela siculezzadeila ciîcolazione. Nel caso di sDecie.si è sostenutoche nessunadchiesta era stata mai avanzataall'azienda da part€ dei dipendenti. Se ciò è v€ro, non è dubbìo che la societa,Enuta alla conservazioned€i dischi enko I'aDno,non losseobbligataa geltarequelli relativi ai periodi ulratlnuali. Né vi pùo esserdubbio, quindi, sul fatto che vi sia stata una cerfa fi€ita er'odisattenzione,da parte della :l .' I Cfr. Cass.1264212003, Cass.5842/2002; C6s.2,146/200. : Cîr. Cass.1.8.2007 r. 1?0?3. " C f i . C . s s .l 1 l 7 / 9 5 .C . s s . 5 3 2 5 / 9 5 . I a convenuta,asbamzarsi.leidischicronotachigrafiancheinftaÙuali(perilperiodo19ottobE 2005 - 3 I dicembre2005) almenopei la posizionedel ric'dente GaSliardi' to dell'attivìtà Detta condotta, se non porta a ritenÈre sussistentela prova dello svolgime influenza ai lavoraliva da part€ del ricorr€ntenei iemrini indicati ill ricorso, nondimenoassume ìn plmlospese. nni dellaregolazione pretesosvolgimento di attività In assenzadi elementi tli prcva in ordiî€ ai fatri relativi al iavorativa n€i termini propostinei ricorsi, le relative doÚandevamo rigeltate' peraltm dalla La pronùncaj in flmto an, esime dalla disamina dei conteggi, pure contestati dei relativi dati Dif€sa di oarteconvenula.con paìlicolsre riferim€ntoalls mancataerììrnciazione ulilizzati quali basi di calcolo. sono prive di Le domanderelativ€ alle indennià di agent€unico ed al maneggiodi denaro pregioe lanro quindidisaÍese. iademita muove dal presupposto La richiesta dell'erogazione della prima delle dy' notato dalla dett'at. 48 del CCNL 23 ?.197ó ''\ome conetlarnente d€ll'applicazione Difesadellasocietà,ilriÎerimentoadettadsPosizionepa'+èerratoeciòperilfattoche'per del CCNL il tempo oggetto di causa,il rapporto dei ricoÍente è stàto retto dalle disposizioni e 27.11.2000che harìno esputo dal sistenra1a fìgura polivalelte di autista' bigliettaio relative alla conúollore previgente. hfatti, I'art 2 d€l CCNL 2000 cit, nel deltare "norme mobilitàf" hs nuova classíficazionedel personal€adaletioai sewizi di tnspolto pubblico € della previsto espressanent€, nell"'area proî€ssionale 3', ar€a operativa esetcizio: seziono quall automobilistico, filoviado e tmnviaio", la figura degli "operatori di esercizio"' intesi '\volgono mansionidi guida di mezzi aziendaliper iÌ traspotto lavoralori chq come i ricorrenti, jn atto' di persone. nonché le attività già pr€viste da accordi, disposizioni e consuetudini quindi di Svolgono all'occonenze' le attivita di vendìta e verifica dei titoli di viaggio " e flno al 2000' mansioni che erano assegnate,in base alle previgenti disposizioni cont?ttuali e alla figura alla figt|m d€l c.d. "agent€unico" Siccomela contraitazion€collettila fa riferimento del doll'oDeratoredi esercizio, in luogo di quelia dell'agente unico, ed ess€ndoie rDansioni al primo conispondentia quelledel secondo,parechiaro chenessunemolllmentoulterìore spettt paÌametri ricoÍente per la voce sopra richiesta, €ssendostata la st€ssaeonglobataner nuovi retributivi stabiliti per la nuova figura professionale. lnfatti' Analoghe osservazionidevonoesseresvoltep€r la c.d in'leffìiià di madeggiodi denaro l'art. I 3 del CCNL 23.7.1976 chenconoscevail didtto a taluneindetnità "cui que[a in esamelquali svolgano non può lrovare applicazíonenei riguardi di quei sogg€tti+ome i ticonenti- i I'anivita come opcratori di es€rciio e, pertanto'siano retribÌriti, per effetto del nuovo contratto {ccnl27.11.2000),in baseai parametridallostessostabiliti(cfr' art 3)' _r,/cxr',a d, .cB ún nh -t. I :i r\'Q r" 'ln pet\ltrrk tdtbto o hùniio'r nt bislidnia dumút ll rir r ncnro c rlla lDPtPn P 'n'rrP'r t.l totrPtet-o d4t"' \ tÌ î,o. \ nfrJ'e !.Fo.ià LII; nLnr'\i ""a ùcesatie a ..t i1qr. caù ^rine ih Ilrn lònùI- L anchequ€lle Detta disposizione,infatti, contemplara le ÍÌansiod de1l'opeÉtoredi esercizio ircaslf' e precisache rclanve alla" atth'íròdi vetsamento incatsi .. (e) Ie attif iÎà di riscossiafie devonoessereconcordate,aliv€tloaziendale,lemodalitàdisvotgimeodidelt€aftivita'senza per le stesse;sotto tale dispone alqmché in punto ad inalennitaintegative della retribuzione a livello profilo, pare coÍetto nte[ere cne, m assqlzadi indicaziooi dell€ paÍi, non sp€ttino di sorlaa Laledtolo. conraltualc;ndenniLa puÎe richiesta dagti Non può esserericonosciutacome spettante,infine' l'indennità di trasfei€' 2Ala a_ Contrariamenlea quaúto dedofo nei icorsi, la disposizionepattizia didlrÌl''rt CCNL 23.?.1976non si applicaai riconentie cui per il fatto che la quale societàad€îenteall'ANAV e non all'ANAC5, applica I'art 20 lett B del CCN' cttato' agÌi autisti nel Detta ultjma disposizion€prevedeche l'indennità d trasfefa vada riconosciuta com€ casi indicati alla lettera d), i quali ircriscono allo svolgimentodr missione occasioDale' ai 120 specificamentedefinita, al servizio di noÌeggio,al sey' s su lìnea di raggio superiore per km. N€tla specie,oltre a non risultare aliegatemissio' ' \onaìi' né servizi di noleggio alcunodeincon€nti,nonrìsultanonenmenoeilettÙali,no.rnbitodeltrasportolocale'percorsi di thea di raggìo superioreai 120k& non ogg€lio di retribuzione' 'silifìLili l o L'ammissione îelativa allo svolgimeîto, da parte dei riconenti, di è inienegionale net raggio suPeriorca 120 kn. cosi come fatta dal teste C capo di vaga e generica; in ogni caso la stessanon pare srfficiente a fondarc la prova del domandaavanzataalaciascunodegli attori. Si nota, sul punto, che il resteha fatto rif€rimento ai 120 allo svolgimentonormalee prevalent€di altività di lrasporrosu linea con raggio inferiore per tl km. da parte dei ricorîenti. Non possonopefanto ritenersi dimostrali i presupposli del riconoscimentodella deheDzarelativa a delia voce, posto che non vi è neila ammissione testealqrn elementoaventeponataiúdividualizzade e circostarEianteutile' In ordine al vestia.io, se sussisteancorai'obbligo di indossarela divisa. in relazioneal disposto in vigoredel CCNL del 27 11 2000' a seguitorlell'entrata di cui all'aÉ.50 del CCNL 23.7.197ó gli stessi non è provato che, prìrnadel ricorso gli attori abbianofatto richiestadetla divisa e che non abbianocontestualmentesost€nutodi volersi sobbarcar€i costi delle stessepro quoùa' dorìanda\'" quindidisatl$ae respinta' Nul'a oi ciò ò statoallegaroe provatota relarrva in a differenlesul IFR deveesserrigert'al'a ln relazioneall esitodellalite, la domardain pu-nLo considerazionedell'insussistenza.li.lifferenzeretributiveincapoairicofrenticonriguardoa|le voci azionatecon i ricorsi. J Cfr. anchein puaio,dePCorado Fontareto,lasocielà'ti sdebbelolta" dall'ANAC ira il 2001 ed il 2002. 11l In considerazionedella natura d€l giudizio, delte dif6cola corness€al profilo probatodo, der contegnodella convenuta,si ritengono integmti i giusti moiivi per la compensazione integale dell€ sp€sedi lite. Si segnalache, p€r mero €rrorernatedalerelativo a vi di due dei ricorrenlii!-disrositillo, sooo srali indicari ir quelli dt / luogo di qu€lli - P,Q.M. Visto l'art. 429 c.p.c.,oglú diversaistanza,eccezioriee deduzionedisatt rigetta le doîharìdeavar'2at€dai riconenti îei riguardi della convenutq/ dichiam interam€ntecompensat€te spesedi lire; fissa il termine di giomi 60 per il deposirodella sentenz ex art. 53 D.L. n2l2008, convefito nellaL. 133/2008. se[terìza esecutivaex lege. Così decisoin Novara, 1l 14 rìaggio 2010 Il Giudice .:.rT::,i'|;:9'?; ,1 aepor:lLatis tf rJullirii,:l3Ea , J"u-e,Lo LLiÉF.Ér,1 Mfiìrizio Al?erd i