COPIA CITTA’ DI MANFREDONIA Provincia di Foggia Deliberazione della Giunta Comunale Seduta n.16 del 16.03.2012 n° 75 OGGETTO:ESECUZIONE STRADA S4 NEL TRATTO DEL COMPARTO CA3 OPERE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI -QUALIFICAZIONE OPERE DIURBANIZZAZIONE -APPROVAZIONE SCHEMA DI DISICPLINARE. L’anno duemiladodici il giorno sedici del mese di marzo alle ore 16,00 in Manfredonia e nel Palazzo di Città. Regolarmente convocata, si è riunita LA GIUNTA COMUNALE composta dai signori: RICCARDI ANGELO Sindaco - Presidente dagli Assessori Comunali: PRENCIPE ANNA RITA ANGELILLIS ANTONIO CASCAVILLA PAOLO D'AMBROSIO DAMIANO GALLIFUOCO MICHELE PALUMBO MATTEO – Vice Sindaco RINALDI PASQUALE ZINGARIELLO SALVATORE Sono assenti i signori: CASCAVILLA PAOLO. Partecipa il Segretario Generale: FIORENTINO FEDERICO GIOVANNI. Il Sindaco, Presidente, constatata la regolarità dell'adunanza, dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto. _________________________________________________________________________ Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole: Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000); Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile. CITTA’ DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) LA GIUNTA COMUNALE Su relazione dell’Assessore ai LL.PP. Salvatore Zingariello che illustra la seguente proposta del Dirigente del Settore 8° Premesso che: con delibera di C.C. 55 del 16.06.2004, a parziale modifica di quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 27 del 25.02.2000 (Approvazione 1° P.P.A. del P.R.G.), veniva stabilito: “di modificare il PPA vigente del P.R.G., nella relazione allegata alla delibera di approvazione dello stesso, al punto 2.3.4 “Urbanizzazioni primarie” in cui è prevista la realizzazione degli “allacciamenti generali” a carico della Pubblica Amministrazione, nel senso che l’onere relativo alla realizzazione dei suddetti allacciamenti deve essere sostenuto, in quota proporzionale, dai lottizzanti dei comparti edificatori CA e CB, relativamente alle opere di urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, in luogo delle urbanizzazioni secondarie, così come previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967. Salvo l'ottenimento di finanziamenti pubblici, che comunque andranno a scomputo degli ulteriori oneri a carico dei lottizzanti, i quali in ogni caso saranno tenuti, in queste ipotesi, a versare la differenza rispetto agli oneri di urbanizzazione secondaria cosi come stabiliti dalle tabelle approvate e adeguate in vigore al momento della relazione delle opere stesse”. Con lo stesso atto veniva altresì stabilito: “che con separato provvedimento di Giunta Comunale saranno individuate le opere da realizzare e le modalità di esecuzione delle stesse a carico dei lottizzanti”. Tra l’anno 2004 e l’anno 2006 si sono convenzionati con il Comune i comparti CA1, CA2, CA4, CA5, CA9 e CB3, sulla base di una convenzione il cui schema è stato approvato con deliberazioni di C.C. n. 110/2002, n.114/2005 e successive determinazioni dirigenziali. L’art. 35 dello schema di convenzione, riprodotto nelle convenzioni stipulate con i soggetti attuatori dei comparti, prevede, tra l’altro, che i PROPRIETARI CONSORZIATI, con vincolo solidale ed indivisibile, si obblighino ad effettuare il pagamento degli oneri relativi agli allacciamenti generali, alle urbanizzazioni ed al costo di costruzione. In particolare il detto art.35 prevede la possibilità di concedere ai consorzi la possibilità di eseguire, a scomputo della quota di contributo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, direttamente le opere di urbanizzazione primaria (lett. B), nonché: “di eseguire essi direttamente, a proprie cura e spese e con le modalità stabilite nella sopracitata delibera, ma a scomputo del contributo dovuto per opere di urbanizzazione secondaria, le opere relative agli allacciamenti generali (lett. A), sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro il termine di cinque anni a calcolarsi a partire dal rilascio del relativo "permesso di costruire". Inoltre, al punto VI della lett. A, del richiamato art.35 si prevede testualmente: “VI) che i "PROPRIETARI CONSORZIATI" dovranno adeguare, qualora ne nascesse l'esigenza, i progetti delle infrastrutture ed allaccio del Comparto a quelli generali di PRG e dovranno garantire: a) gli allacciamenti alle Infrastrutture esistenti quali e quanti necessari per l'ottenimento del prescritto certificato di agibilità degli edifici; b) la quota degli allacciamenti generali; c) nel caso di strade a confine tra due comparti per ciò che attiene le strade perimetrali di comparto, la realizzazione dell'intera ossatura stradale, fatta salva la possibilità di conguagliare gli eventuali maggiori oneri con i comparti limitrofi; d) se necessario, il pagamento delle spese inerenti gli attraversamenti sia dei suoli sia aerei, eventuali servitù di passaggio, espropriazioni e quant'altro occorra per l'attuazione delle opere e per allacciare le stesse alle reti cittadine, secondo le disposizioni vigenti in materia.” Con convenzioni edilizie stipulate dal Comune di Manfredonia con i lottizzanti dei comparti edificatori CA1 e CA2, rispettivamente in data 19/05/2006 ed 11/05/2006, è stata autorizzata l’attuazione dei Piani di Lottizzazione dei detti comparti. A seguito di espresse richieste da parte dei Consorzi CA1, CA2, CA4 e CA9, con atto di G.C. n. 308 del 11.07.2008 venivano accolte le dette richieste relative all’esecuzione degli allacciamenti generali a scomputo delle urbanizzazione secondarie (rete idrica e fogna nera), e affidato ai medesimi Consorzi l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché l’esecuzione degli allacciamenti generali a scomputo delle urbanizzazioni secondarie. Con delibera di G.C. n. 496 del 21.10.2009, veniva approvato il progetto definitivo relativo agli "Allacciamenti generali ai nuovi Comparti Edificatori del PRG, rete idrica e fognante ", dichiarandone la pubblica utilità, e a distanza di un mese, con delibera di G.C. n. 571 del 25.11.2009 veniva approvato il progetto esecutivo. In data 14.01.2010 veniva rilasciato ai Presidenti dei Consorzi CA1-CA2-CA4-CA9 il permesso di costruire n. 13 nel quale veniva riportato anche il tratto di fogna nera alloggiato lungo la strada S4 e ricadente nel perimetro dei comparti CA2 e CA3. I citati Presidenti con nota del 4.11.2010, acquisita al prot. com.le n.48310 del 9.11.2010, chiedevano all’Amministrazione Comunale che i suoli interessati dalla fogna nera lungo la strada “S4” ma ricadenti nel comparto edificatorio CA3 non ancora convenzionato, fossero espropriati per una larghezza di m. 6, e con successiva nota del 22.12.2010, acquisita al prot. com.le n. 704 del 10.01.2011, trasmettevano il relativo “Piano particellare di esproprio”. Con determinazione dirigenziale n. 77 del 27.01.2011 veniva approvato il detto piano particellare che prevedeva l’espropriazione di un suolo di mq. 146 ricadente nella particella 47 del Foglio 39 intestata alla ditta “Cieri”, stanti le dichiarazioni di cessione volontaria pervenute dagli altri proprietari espropriandi, e con decreto di occupazione d’urgenza n. 2 del 11.03.2011 prot. 8926 veniva disposta l’occupazione d’urgenza, avvenuta con verbale di immissione in possesso in data 5.04.2011. Durante l’esecuzione dei lavori emergeva la necessità di realizzare l’intera ossatura della strada “S4” per alloggiare la condotta di fogna nera, quella di fogna bianca e vari altri sottoservizi e cavidotti, stante la presenza di una cava, con un dislivello di circa 9 metri, sita lungo il percorso ma della quale non si era tenuto conto né nel progetto definitivo (G.C. n. 496/2009) né in quello esecutivo (G.C. n. 571/2009). Per tale esigenza veniva redatto dall’Ufficio Infrastrutture Comparti un progetto preliminare relativo alla realizzazione della strada S4 nel tratto di interesse del comparto CA3, approvato con deliberazione di G.C. n.149 del 3.06.2011. Poiché l’opera progettata ricadeva nel comparto CA3, i proprietari dei suoli che già avevano dato la propria disponibilità per la posa della condotta di fogna nera confermavano la medesima disponibilità anche per la superficie relativa all’intera strada, autorizzandone l’immediata immissione in possesso, mentre per due suoli, l’uno di proprietà della società SILAC e l’altro di proprietà Cieri, si comunicava l’avvio della procedura espropriativa. Nel frattempo, con nota acquisita al prot. com.le n. 32087 del 16.08.2011, i presidenti dei consorzi CA1 e CA2, evidenziando che i rispettivi comparti edificatori erano ubicati lungo la strada “S4” e quindi impegnati nella realizzazione della stessa, chiedevano la revoca parziale della deliberazione di G.C. n.399 del 5.08.2009, di approvazione del progetto esecutivo della strada “S2”, nella parte in cui prevedeva anche a loro carico, oltrechè a carico dei comparti CA4 e CA9, la realizzazione del 50% della detta strada “S2”. Conseguentemente, con deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 2.11.2011, relativa all’aggiornamento del progetto esecutivo della strada “S2”, si prendeva atto della succitata richiesta presentata dai presidenti dei consorzi CA1 e CA2 con nota n.32087/2011 e con l’occasione si approvava un nuovo piano particellare che, tra l’altro, ridefinendo la rotatoria d’innesto tra la S2, la S4 e via Di Vittorio, ampliava la superficie da espropriare alla prefata ditta “Cieri” inglobando anche la parte di suolo già inserita nei precedenti piani particellari della S2 e della fogna nera sulla S4, per complessivi mq. 1008. Con nota del 18.11.2011, acquisita al prot. com.le n. 46388 del 22.11.2011, e successiva nota del 25.11.2011, acquisita in pari data al prot. com.le n.46856, la società SILAC accordava la disponibilità del suolo espropriando, previa riserva di volumetria, a condizione che fosse ripristinata la recinzione sulla residua proprietà e venisse riconosciuta quota parte dei costi occorrenti per la realizzazione di un solaio sulla vasca ubicata vicino alla recinzione. Gli stessi Presidenti dei consorzi CA1 e CA2, con nota del 6.12.2011, acquisita al prot. com.le n. 48676 del 09.12.2011, comunicavano: “che al fine di allacciare le rispettive lottizzazioni alle reti infrastrutturali, in osservanza alle previsioni di convenzione e dei relativi permessi di costruire, sono disponibili alla realizzazione dell’ossatura stradale e delle opere, quali e quante necessarie per l’alloggiamento del tronco di fogna nera, come individuate nel progetto preliminare approvato dal Comune di Manfredonia con deliberazione di G.C. n.149/2001. Inoltre, chiedono che tali opere, essendo strettamente legate con la realizzazione del tronco principale di fogna nera, vengano imputate ad allacciamenti generali e scomputate dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Nel caso in cui, invece, non dovesse esserci capienza negli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, in ossequio alla previsione di convenzione, chiedono di considerare tali lavori quale forma di anticipazione per conto del Comparto CA3, nel cui perimetro rientravano le opere stesse. In virtù di tanto, dichiarano di essere disponibili alla sottoscrizione di apposito disciplinare regolante i rapporti con il Comune di Manfredonia”. Con delibera di G.C. n.374 del 13.12.2011 veniva approvato il progetto definitivo di “Realizzazione della strada S4 (tratto comparto CA3). Opere funzionali per realizzazione sottoservizi” per un importo pari a € 1.034.000,00, di cui € 801.483,34 per lavori ed € 232.516,66 per somme a disposizione, e con determinazione dirigenziale n. 110 del 27.01.2012 veniva approvato il relativo progetto esecutivo, dello stesso importo di cui al definitivo. Con nota del 27.02.2012, acquisita in pari data al prot. com.le n. 6720, i presidenti dei consorzi CA1 e CA2 comunicavano: “che al fine di allacciare le rispettive lottizzazioni alle reti infrastrutturali, in osservanza alle previsioni di convenzione e dei relativi permessi di costruire, hanno proceduto all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’ossatura stradale, con relativi muri di contenimento, indispensabile per l’alloggiamento del tronco di fogna nera e di fogna bianca, come da progetto esecutivo approvato con la determinazione ed ai prezzi già fissati ed approvati dal Comune di Manfredonia per le opere di urbanizzazione primaria dei comparti CA1 e CA2. Inoltre, si chiede che tali opere, essendo strettamente legate con la realizzazione del tronco principale di fogna nera, vengano imputate ad allacciamenti generali e scomputate dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Invece, nel caso in cui non dovesse esserci capienza negli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, tali lavori saranno considerati quale forma di anticipazione per conto del comparto CA3, nel cui perimetro rientrano le opere stesse”. Rilevato che: - la strada “S4” congiunge i nuovi comparti edificatori CA1, CA2 e CA3 a via Di Vittorio e rappresenta il limite fisico tra la nuova zona urbanizzata e la zona archeologica della antica Siponto; - la strada “S4”, con i relativi sottoservizi, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria di competenza del comparto CA3; - in attuazione dell’art.35 delle convenzioni stipulate, sono in corso di completamento, da parte dei consorzi CA1 e CA2, le opere relative alla realizzazione del tratto di strada di rispettiva competenza, unitamente ai relativi sottoservizi, trattandosi di opere di urbanizzazione primaria. Dato atto che: - i medesimi consorzi CA1 e CA2 hanno comunicato la loro disponibilità ad eseguire i lavori relativi alla realizzazione dell’ossatura stradale e dei sottoservizi ricadenti sulla S4 entro il perimetro del comparto CA3, ad oggi non convenzionato. Richiamati i pareri della Corte dei Conti (sez. regionale di controllo per il Piemonte 20/5/2010 n. 40/2010 e sez. regionale di controllo per la Lombardia 15/09/2009 n. 66/2008), i quali hanno rimarcato l’infungibilità tra le opere di urbanizzazione primaria e le opere di urbanizzazione secondaria, evidenziando che: “Trattandosi di categorie non omogenee di opere pubbliche da realizzare a vantaggio della collettività che subisce la trasformazione urbana derivante dall’intervento edilizio, non è ammessa alcuna forma di compensazione fra gli oneri dovuti per le diverse fattispecie, poiché la ratio delle norme urbanistiche deve essere rinvenuta nel preminente interesse pubblico a che l’amministrazione comunale usufruisca di ogni opera di urbanizzazione, in ragione della diversa ma ugualmente imprescindibile funzione, che le opere primarie e secondarie assolvono per il corretto assetto del territorio.” Precisato quindi, alla luce di tanto, che la realizzazione del tratto di strada S4 ricadente nel perimetro del comparto CA3, essendo opera di urbanizzazione primaria del detto comparto, non può essere definita “allacciamento generale da scomputare dagli oneri di urbanizzazione secondaria” a causa dell’acclarata infungibilità tra opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Atteso che: - nel richiamato art.35 delle convenzioni stipulate dai consorzi CA1 e CA2 si è stabilito che i proprietari consorziati dovranno “garantire” gli allacciamenti alle infrastrutture esistenti quali e quanti necessari per l’ottenimento delle agibilità. Considerato: - che la condotta di “fogna nera“ ricadente lungo la strada S4 nel tratto a ridosso del comparto CA3, per quanto previsto dalle deliberazioni di G.C. n. 496/2009 (progetto definitivo) e n. 571/2009 (progetto esecutivo), è da ritenersi quale “allacciamento generale” dei nuovi comparti edificatori; - che per quanto riguarda le altre opere previste nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, compresa la condotta di fogna bianca, le stesse possono ritenersi “opere di urbanizzazione primaria” di competenza del comparto CA3, salvo diverse determinazioni dell’Amministrazione Comunale. Ritenuto, in conseguenza, che, stante la dichiarata disponibilità dei consorzi CA1 e CA2, i costi derivanti dalla realizzazione del citato progetto esecutivo debbano essere definiti quale forma di “anticipazione” di somme per conto del comparto CA3. Rilevato, pertanto, che trattandosi di somme che devono essere anticipate dai Consorzi CA1 e CA2, tenuto conto degli oneri finanziari in carico agli stessi consorzi per la realizzazione delle infrastrutture dei comparti, sia opportuno che a fronte di tale “anticipazione” corrisponda un pari impegno dell’Amministrazione Comunale a richiedere il pagamento degli oneri di urbanizzazione secondaria, dovuti dai medesimi Consorzi CA1 e CA2, ad avvenuto convenzionamento del comparto CA3 e quindi dopo il recupero delle somme anticipate. Preso atto che: - i presidenti dei consorzi CA1 e CA2, con le note innanzi richiamate, hanno comunicato di aver provveduto all’affidamento delle opere previste nel progetto esecutivo, approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, ad impresa di costruzione e che, pertanto, occorre prendere atto dell’affidamento dell’esecuzione dei lavori e delle relative modalità di affidamento. Considerato che, in conseguenza, appare necessario disciplinare i rapporti tra i detti consorzi CA1 e CA2 ed il Comune in ordine: 1) alla definizione delle opere, tra quelle indicate nel progetto approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, che i citati consorzi CA1 e CA2 intendono realizzare e necessarie per l’alloggiamento dei sottoservizi (rete di fogna bianca e di fogna nera); 2) alle modalità di determinazione del costo complessivo delle opere che saranno oggetto di anticipazione da parte dei consorzi CA1 e CA2; 3) alla definizione delle modalità di recupero dal comparto CA3 delle somme anticipate dai consorzi CA1 e CA2; 4) agli impegni del Comune relativamente alle somme anticipate. Visto lo schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Manfredonia ed i Consorzi CA1 e CA2, redatto dall’Ufficio Infrastrutture ed allegato al presente provvedimento. Tutto ciò premesso e considerato, LA GIUNTA COMUNALE Vista e condivisa la proposta del Dirigente sopra riportata; Ritenuta la propria competenza nell’adozione dell’atto de quo ai sensi dell’art. 48 del D. Lgs 267/2000; Acquisiti i pareri favorevoli, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000, del Dirigente del 8° Settore; A voti unanimi, espressi nei modi e forma di legge, DELIBERA di approvare la relazione del Dirigente sopra riportata e in conseguenza: 1. Di dare atto che le opere previste nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, sono da ritenersi “opere di urbanizzazione primaria” del comparto CA3, ad eccezione del tronco di fogna nera di cui al progetto approvato con delibera di G.C. 571/2009; 2. di prendere atto che i consorzi CA1 e CA2 hanno comunicato la disponibilità a realizzare le opere previste nel progetto approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012; 3. di autorizzare, in conseguenza, i consorzi CA1 e CA2 a realizzare le opere di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, necessarie per la realizzazione dei sottoservizi, alle condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare allegato al presente provvedimento e di seguito indicato; 4. di prendere atto di quanto comunicato dai consorzi CA1 e CA2, con nota del 27.02.2012 prot. 6720 nelle premesse richiamata, in ordine all’affidamento dei lavori di realizzazione dell’ossatura stradale della strada S4 con relativi muri di contenimento; 5. di approvare l’allegato schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Comune di Manfredonia ed i Consorzi CA1 e CA2, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante; 6. di autorizzare il dirigente del 8° Settore all’adozione degli atti consequenziali per l’attuazione del presente provvedimento, ed in particolare: a. alla definizione delle opere, tra quelle indicate nel progetto approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, che i citati consorzi CA1 e CA2 intendono realizzare, necessarie per l’alloggiamento dei sottoservizi (rete di fogna bianca e di fogna nera); b. alle modalità di determinazione del costo complessivo delle opere che saranno oggetto di anticipazione da parte dei consorzi CA1 e CA2, precisando che i lavori saranno valutati “a misura” ed il costo complessivo delle opere sarà determinato applicando alle lavorazioni eseguite e di cui al progetto esecutivo approvato, i prezzi fissati nel contratto stipulato tra i consorzi CA1 e CA2 e l’impresa esecutrice dei lavori, ritenuti congrui dall’Ufficio Tecnico Comunale, oltre alle spese ritenute ammissibili in sede di collaudo; 7. dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, come da apposita, separata ed unanime votazione favorevole. CITTA’ DI MANFREDONIA (Provincia di Foggia) Repubblica Italiana SCHEMA DI DISCIPLINARE REGOLANTE I RAPPORTI TRA IL COMUNE DI MANFREDONIA ED I CONSORZI CA1 E CA2 PER L’ESECUZIONE DI OPERE FUNZIONALI PER LA REALIZZAZIONE DEI SOTTOSERVIZI SULLA STRADA S4 DEL P.R.G. Repertorio n°_________ L’anno duemila___ addì __________ del mese di __________________ in Manfredonia, nel Palazzo Comunale, TRA - dott. …………………., nato a ………………… il ……………, in qualità di Dirigente del ….. Settore del Comune di Manfredonia, domiciliato per la carica presso la residenza Municipale, il quale interviene in quest’atto in nome, per conto e nell’esclusivo interesse del Comune di Manfredonia, con sede in Manfredonia, in piazza del Popolo 8, codice fiscale 83000290714, autorizzato giusta art.107, comma 3, lett. C, del D.Lgs. n.267/2000, art.20 del Regolamento dei Contratti, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n.647 del 9.11.1992, e dal Decreto Sindacale n. 3 del 25.01.2012, E - Il sig. …………………………., nato a ……………. (…) il …/…./………, in qualità di Legale Rappresentante del “Consorzio CA1”, con sede legale in ………….., alla via ……………………………. n° ……., iscritta al n° …………. del Registro delle Imprese di …………….., C.F.:…………………………. domiciliato per la carica presso la sede sociale ed a quanto sopra autorizzato a norma a norma dell’atto costitutivo del Consorzio e della delibera del Consiglio Direttivo …., - Il sig. …………………………., nato a ……………. (…) il …/…./………, in qualità di Legale Rappresentante del “Consorzio CA2” con sede legale in ………….., alla via ……………………………. n° ……., iscritta al n° …………. del Registro delle Imprese di …………….., C.F.:…………………………. domiciliato per la carica presso la sede sociale ed a quanto sopra autorizzato a norma a norma dell’atto costitutivo del Consorzio e della delibera del Consiglio Direttivo …, nel prosieguo di questo atto denominati “Soggetto Attuatore”. Tra le parti come sopra costituite, si conviene e stipula quanto appresso: Premesso che: A) Con delibera di C.C. 55 del 16.06.2004, a parziale modifica di quanto previsto dalla delibera di C.C. n. 27 del 25.02.2000 (Approvazione 1° P.P.A. del P.R.G.), veniva stabilito: “di modificare il PPA vigente del P.R.G., nella relazione allegata alla delibera di approvazione dello stesso, al punto 2.3.4 “Urbanizzazioni primarie” in cui è prevista la realizzazione degli “allacciamenti generali” a carico della Pubblica Amministrazione, nel senso che l’onere relativo alla realizzazione dei suddetti allacciamenti deve essere sostenuto, in quota proporzionale, dai lottizzanti dei comparti edificatori CA e CB, relativamente alle opere di urbanizzazione al diretto servizio degli insediamenti, in luogo delle urbanizzazioni secondarie, così come previsto dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 3210 del 28.10.1967. Salvo l'ottenimento di finanziamenti pubblici, che comunque andranno a scomputo degli ulteriori oneri a carico dei lottizzanti, i quali in ogni caso saranno tenuti, in queste ipotesi, a versare la differenza rispetto agli oneri di urbanizzazione secondaria cosi come stabiliti dalle tabelle approvate e adeguate in vigore al momento della relazione delle opere stesse”. Con lo stesso atto veniva altresì stabilito: “che con separato provvedimento di Giunta Comunale saranno individuate le opere da realizzare e le modalità di esecuzione delle stesse a carico dei lottizzanti”. B) con deliberazione di C.C. n. 106 del 24.11.2005 è stato approvato il piano di lottizzazione relativo al comparto CA1, e la relativa convenzione è stata stipulata in data 19.05.2006 per notaio Domenica Borrelli, rep. n. 4628. Per eseguire le opere programmate dal Piano di Lottizzazione i proprietari dei terreni ricadenti nel comparto CA1 si sono riuniti in consorzio con atto a rogito del notaio Nicola Signore in data 19.01.2004, ai sensi e per gli effetti dell’art.23 della legge 1150/1942, dell’art. 7 del D.P.R. n. 327/2001 e dell’art. 15 della L.R. n.6 del 12.02.1979. In data 12.03.2007 è stato rilasciato il P.d.C. n.95 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, esclusi gli allacciamenti generali, nel comparto CA1, in conformità al progetto ivi allegato costituito da 90 tavole; C) con deliberazione di C.C. n. 107 del 24.11.2005 è stato approvato il piano di lottizzazione relativo al comparto CA2, e la relativa convenzione urbanistica è stata stipulata in data 11.05.2006 a rogito del notaio Domenica Borrelli, rep. n. 4594. Per eseguire le opere programmate dal Piano di Lottizzazione i proprietari dei terreni ricadenti nel comparto CA2 si sono riuniti in consorzio con atto a rogito del notaio Nicola Signore in data 3.11.2004 rep. 124036. In data 12.12.2006 è stato rilasciato il P.d.C. n.414 per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, esclusi gli allacciamenti generali, nel comparto CA2, in conformità al progetto ivi allegato costituito da 77 tavole. D) L’art. 35 delle convenzioni stipulate con i soggetti attuatori dei comparti, prevede, tra l’altro, che i PROPRIETARI CONSORZIATI, con vincolo solidale ed indivisibile, si obblighino ad effettuare il pagamento degli oneri relativi agli allacciamenti generali, alle urbanizzazioni ed al costo di costruzione. In particolare il detto art.35 prevede la possibilità di concedere ai consorzi la possibilità di eseguire, a scomputo della quota di contributo dovuto per oneri di urbanizzazione primaria, direttamente le opere di urbanizzazione primaria (lett. B), nonché: “di eseguire essi direttamente, a proprie cura e spese e con le modalità stabilite nella sopracitata delibera, ma a scomputo del contributo dovuto per opere di urbanizzazione secondaria, le opere relative agli allacciamenti generali (lett. A), sotto la sorveglianza dell'Ufficio Tecnico Comunale, entro il termine di cinque anni a calcolarsi a partire dal rilascio del relativo "permesso di costruire". E) In particolare, al punto VI della lett. A, del richiamato art.35 si prevede testualmente: “VI) che i "PROPRIETARI CONSORZIATI" dovranno adeguare, qualora ne nascesse l'esigenza, i progetti delle infrastrutture ed allaccio del Comparto a quelli generali di PRG e dovranno garantire: a) gli allacciamenti alle Infrastrutture esistenti quali e quanti necessari per l'ottenimento del prescritto certificato di agibilità degli edifici; b) la quota degli allacciamenti generali; c) nel caso di strade a confine tra due comparti per ciò che attiene le strade perimetrali di comparto, la realizzazione dell'intera ossatura stradale, fatta salva la possibilità di conguagliare gli eventuali maggiori oneri con i comparti limitrofi; d) se necessario, il pagamento delle spese inerenti gli attraversamenti sia dei suoli sia aerei, eventuali servitù di passaggio, espropriazioni e quant'altro occorra per l'attuazione delle opere e per allacciare le stesse alle reti cittadine, secondo le disposizioni vigenti in materia.” F) La succitata convenzione urbanistica prevede, inoltre, espressamente all’art.45 la possibilità per il Comune di apportare alla stessa le modifiche e/o integrazioni che riterrà più opportune per addivenire alla completa attuazione del piano di lottizzazione e per la definitiva sistemazione di tutti i rapporti economico-patrimoniali connessi; G) con atto di G.C. n. 308 del 11.07.2008 sono state accolte le richieste avanzate dai consorzi dei comparti CA1-CA2-CA4-CA9 per la realizzazione diretta degli allacciamenti generali relativi alla rete 2 idrica e fognante, e affidato ai medesimi consorzi l’incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché per l’esecuzione degli allacciamenti generali a scomputo degli oneri per urbanizzazioni secondarie; I) In data 14.01.2010 veniva rilasciato ai Presidenti dei Consorzi CA1-CA2-CA4-CA9 il permesso di costruire n. 13 nel quale veniva riportato anche il tratto di fogna nera alloggiato lungo la strada S4 e ricadente nel perimetro dei comparti CA2 e CA3. L) Durante l’esecuzione dei lavori emergeva la necessità di realizzare l’intera ossatura della strada “S4” per alloggiare la condotta di fogna nera, quella di fogna bianca e vari altri sottoservizi e cavidotti, stante la presenza di una cava, con un dislivello di circa 9 metri, sita lungo il percorso. M) Per tale esigenza veniva redatto dall’Ufficio Infrastrutture Comparti un progetto preliminare relativo alla realizzazione della strada S4 nel tratto di interesse del comparto CA3, approvato con deliberazione di G.C. n.149 del 3.06.2011. N) Con delibera di G.C. n.374 del 13.12.2011 veniva approvato il progetto definitivo di “Realizzazione della strada S4 (tratto comparto CA3). Opere funzionali per realizzazione sottoservizi ” per un importo pari a € 1.034.000,00, di cui € 801.483,34 per lavori ed € 232.516,66 per somme a disposizione, e con determinazione dirigenziale n. 110 del 27.01.2012 veniva approvato il relativo progetto esecutivo, dello stesso importo di cui al definitivo. O) la strada “S4” congiunge i nuovi comparti edificatori CA1, CA2 e CA3 a via Di Vittorio e rappresenta il limite fisico tra la nuova zona urbanizzata e la zona archeologica della antica Siponto; P) la strada “S4”, con i relativi sottoservizi, rientra tra le opere di urbanizzazione primaria di competenza del comparto CA3 ad eccezione della condotta di fogna nera, da ritenersi allacciamento generale per quanto previsto dalle deliberazioni di G.C. n.496/2009 e n. 571/2009; Q) Con nota del 27.02.2012, acquisita in pari data al prot. com.le n. 6720, i presidenti dei consorzi CA1 e CA2 comunicavano: “che al fine di allacciare le rispettive lottizzazioni alle reti infrastrutturali, in osservanza alle previsioni di convenzione e dei relativi permessi di costruire, hanno proceduto all’affidamento dei lavori per la realizzazione dell’ossatura stradale, con relativi muri di contenimento, indispensabile per l’alloggiamento del tronco di fogna nera e di fogna bianca, come da progetto esecutivo approvato con la determinazione ed ai prezzi già fissati ed approvati dal Comune di Manfredonia per le opere di urbanizzazione primaria dei comparti CA1 e CA2. Inoltre, si chiede che tali opere, essendo strettamente legate con la realizzazione del tronco principale di fogna nera, vengano imputate ad allacciamenti generali e scomputate dagli oneri di urbanizzazione secondaria. Invece, nel caso in cui non dovesse esserci capienza negli oneri di urbanizzazione secondaria dovuti, tali lavori saranno considerati quale forma di anticipazione per conto del comparto CA3, nel cui perimetro rientrano le opere stesse”. R) con atto di Giunta Comunale n. __ del ________ l’Amministrazione deliberava, tra l’altro; • Di dare atto che le opere previste nel progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, sono da ritenersi “opere di urbanizzazione primaria” del comparto CA3, ad eccezione del tronco di fogna nera di cui al progetto approvato con delibera di G.C. 571/2009; • di prendere atto che i consorzi CA1 e CA2 hanno comunicato la disponibilità a realizzare le opere previste nel progetto approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012; • di autorizzare, in conseguenza, i consorzi CA1 e CA2 a realizzare le opere di cui al progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, necessarie per la realizzazione dei sottoservizi, alle condizioni e prescrizioni di cui al disciplinare allegato al presente provvedimento e di seguito indicato; • di prendere atto di quanto comunicato dai consorzi CA1 e CA2, con nota del 27.02.2012 prot. 6720 nelle premesse richiamata, in ordine all’affidamento dei lavori di realizzazione dell’ossatura stradale della strada S4 con relativi muri di contenimento; • di autorizzare il dirigente del 8° Settore all’adozione degli atti consequenziali per l’attuazione del presente provvedimento, ed in particolare: a. alla definizione delle opere, tra quelle indicate nel progetto approvato con determinazione dirigenziale n.110/2012, che i citati consorzi CA1 e CA2 intendono realizzare, necessarie per l’alloggiamento dei sottoservizi (rete di fogna bianca e di fogna nera); b. alle modalità di determinazione del costo complessivo delle opere che saranno oggetto di anticipazione da parte dei consorzi CA1 e CA2, precisando che i lavori saranno valutati “a misura” ed il costo complessivo delle opere sarà determinato applicando alle lavorazioni eseguite e di cui al progetto esecutivo approvato, i prezzi fissati nel contratto stipulato tra i consorzi CA1 e CA2 e l’impresa esecutrice dei lavori, ritenuti congrui dall’Ufficio Tecnico Comunale, oltre alle spese ritenute ammissibili in sede di collaudo; s) con deliberazione di G.C. n.20 del 20.01.2011 è stato approvato il documento “Disposizioni ed indirizzi per l’esecuzione delle OO.UU. primarie e secondarie, nonché degli allacciamenti generali eseguiti dai soggetti attuatori dei comparti edilizi del PRG vigente”, ed è stato attribuito al Dirigente del 6° Settore la direzione dell’ “Ufficio di coordinamento e alta sorveglianza infrastrutture”; Tutto ciò premesso, al fine di dare attuazione a quanto stabilito con la succitata deliberazione di G.C. n_____ del ___________ e rendere esplicite le procedure e le modalità di esecuzione delle opere relative alla realizzazione delle opere sulla S4, si conviene quanto segue. ART. 1 OGGETTO DEL DISCIPLINARE 1. Costituisce oggetto del presente disciplinare l'esecuzione delle opere funzionali alla realizzazione dei sottoservizi sulla strada S4, nel tratto del comparto CA3, secondo il progetto esecutivo approvato con determinazione dirigenziale n.110 del 27.01.2012 del Comune di Manfredonia , di cui il soggetto attuatore dichiara di aver preso piena conoscenza , ed in particolare : lavori di scavo e di riempimento ; sovrastruttura stradale fogna bianca muri di contenimento in c.a. • -opere complementari L’importo delle opere come innanzi riportato ammonta , presuntivamente ad € ____________……, oltre ad € _____________…. per spese tecniche, indennità espropriative ed IVA. ART. 2 PROCEDURA AMMINISTRATIVA Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, per la corretta esecuzione dei lavori indicati nella determinazione dirigenziale n.110/2012, si fa riferimento a quanto riportato nell’allegato B) della deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 20.01.2011. 4 Il Dirigente del 7° Settore è il Responsabile del Procedimento Urbanistico (R.P.U.) ed è il referente per tutti gli aspetti relativi alla pianificazione urbanistica ed ai contenuti convenzionali concernenti l’attuazione dei piani di lottizzazione. Al Dirigente del 8° Settore, responsabile dell’ufficio di “Coordinamento ed Alta Sorveglianza Infrastrutture”, giusta deliberazione di G.C. n.20/2011 e Decreto Sindacale n. 3 del 25.01.2012, di seguito Responsabile Opere di Urbanizzazioni (R.O.U.) sono affidate le funzioni ed i compiti del “Responsabile del Procedimento “ di cui all’art. 10 del DPR 207/2010 per le opere di urbanizzazione oggetto del presente disciplinare , e sovrintende a tutte le fasi di realizzazione e di collaudo delle opere. Il ROU, con il supporto dell’Ufficio “Coordinamento e alta sorveglianza infrastrutture”, mantiene i contatti con il R.U.P. del Soggetto Attuatore, per la direzione dei lavori, fornisce le informazioni e le prescrizioni che si rendono necessarie durante l’iter realizzativo delle opere; tiene monitorata la fase attuativa dell’intervento, ha il compito dell’alta sorveglianza in corso d’opera, della presa in consegna delle opere che verranno acquisite al demanio comunale, supporta la commissione di collaudo durante la sua attività. Segnala al Dirigente del 7° Settore “Urbanistica ed Edilizia” (R.P.U), durante l’esecuzione dei lavori, eventuali criticità che possono influire sostanzialmente sul rispetto dei tempi fissati dal presente disciplinare per l’ultimazione delle opere. Sospende i lavori e ne da comunicazione al Dirigente del 7° Settore in caso di difformità o varianti rispetto al progetto esecutivo eseguite senza formale condivisione e autorizzazione da parte del ROU. ART. 3 RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO DEL SOGGETTO ATTUATORE (R.U.P.) Il Soggetto Attuatore , nomina il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per i lavori oggetto del presente disciplinare il quale dovrà sovraintendere e verificare il rispetto di tutte le procedure previste dal presente disciplinare e dalle norme vigenti , se ed in quanto applicabili, alla tipologia di opere, e sarà il referente nei confronti dell’Amministrazione Comunale (R.P.U. – R.O.U.). Il RUP del Soggetto Attuatore è tenuto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a: a) comunicare al ROU tutte le fasi del procedimento di esecuzione dei lavori; b) trasmettere i i contratti stipulati con gli aggiudicatari entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione. Il Soggetto Attuatore in qualità di stazione appaltante è soggetto alla normativa antimafia (tracciabilità dei flussi finanziari – L. 136/2010 e ss.mm.ii.). ART. 4 AFFIDAMENTO DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA Per l’affidamento di incarichi di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, il Soggetto Attuatore è tenuto al rispetto delle norme vigenti precisando che le spese tecniche non possono superare gli importi previsti nel quadro economico del progetto approvato con determinazione dirigenziale n-110/2012, se non previamente giustificate ed autorizzate .. ART.5 CONTRIBUTO PER COSTI SOSTENUTI DALL’AMMINISTRAZIONE Tenuto conto che la realizzazione diretta di opere a scomputo del contributo dovuto per oneri di urbanizzazione costituisce “appalto pubblico di lavori” (Corte di Giustizia Europea 12.07.2001 – C399/1998 – direttiva del Consiglio Europeo 14.06.1993 n.93/37/CE), per le attività svolte dall’Ufficio Tecnico Comunale (progettazione - attività del responsabile del procedimento - istruttoria progetto – attività relativa all’istruttoria ed al procedimento interno - alta sorveglianza, ecc.), il Soggetto Attuatore è tenuto a versare al Comune i compensi spettanti al personale interno dell’Amministrazione Comunale per le prestazioni svolte, secondo i parametri previsti dal “Regolamento Interno per la ripartizione dell’incentivo”, ex art.92 D. Lgs. 163/2006 (già art.18 L. 109/94), approvato con delibera di Giunta Comunale n.427 del 16.07.2002 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene l’Alta Sorveglianza, tenuto conto che l’esecuzione di opere di urbanizzazione da parte del Soggetto Attuatore è assimilabile ad appalto in concessione e la direzione lavori è di competenza del Soggetto Attuatore, per tale prestazione sarà riconosciuta una quota pari al 30% dell’aliquota per la direzione lavori prevista nel richiamato Regolamento Comunale. ART. 6 DETERMINAZIONE VALORE DELLE OPERE I lavori saranno valutati “a misura” secondo le modalità stabilite nel D.P.R. 207/2010 applicando i compensi fissati nell’elenco prezzi allegato al contratto stipulato tra il Soggetto Attuatore e l’impresa esecutrice dei lavori ad ogni corrispondente categoria di lavoro. Si da atto che il Soggetto Attuatore in data ____________________….. prot. com.le n. ha consegnato all’Ufficio Infrastrutture Comparti , il contratto di appalto con relativo elenco prezzi stipulato con l’impresa esecutrice ___________________________ e che gli stessi sono stati ritenuti congrui come da correzioni ivi riportate ed allegate al presente disciplinare. Il “costo complessivo” delle opere sarà determinato dall’importo dei lavori come sopra determinato oltre alle spese tecniche, spese per procedura espropriativa ed IVA come per legge. L’importo così determinato costituisce anticipazione da parte dei consorzi CA1 e CA2 per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria di competenza del comparto CA3, Tale somma dovrà essere recuperata dal comparto edificatorio CA3 ad avvenuto convenzionamento dello stesso. ART. 7 RECUPERO DELLE SOMME ANTICIPATE Sul presupposto che il “costo complessivo” come innanzi determinato costituisce anticipazione di opere di urbanizzazione primaria per conto del comparto CA3, i consorzi CA1 e CA2, provvederanno al versamento del conguaglio delle somme dovute per oneri di urbanizzazione secondaria di propria competenza ad avvenuta stipula della convenzione con il comparto CA3. A tal fine il Comune di Manfredonia si impegna a richiedere al comparto CA3, ad avvenuta sottoscrizione della convenzione, le somme anticipate dai suddetti consorzi CA1 e CA2. Sulle somme anticipate , e fino al recupero delle stesse da parte del Comune , i consorzi CA1 e CA3 non potranno accampare diritti o pretese di sorta .nè richiedere interessi a qualsivoglia titolo ART. 8 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DEL SOGGETTO ATTUATORE Il Soggetto Attuatore deve trasmettere al Comune: a) la documentazione attestante che l'impresa affidataria è in possesso dei requisiti di qualificazione previsti dall'art. 40 del Codice e dal D.P.R. n. 34/2000. c) copia del contratto stipulato con l’impresa affidataria dei lavori; d) documentazione contabile secondo quanto previsto dal DPR 207/2010 e 9) Documentazione in ordine a: 6 •• il nominativo del Direttore Tecnico del Cantiere • • il nominativo del Direttore dei Lavori • Il nominativo dell’eventuale Responsabile dei Lavori • Il nominativo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione • Copia della notifica preliminare trasmessa alla A.S.L. • Il cartello di cantiere in formato “.dwg” su CD, più una copia cartacea in formato A4. ART. 9 DIREZIONE LAVORI E CONTABILITA’ La Direzione dei Lavori è affidata e svolta da soggetti incaricati dal Soggetto Attuatore, individuati fra i tecnici abilitati iscritti ai rispettivi Albi professionali e che non abbiano contenzioso con il Comune. La direzione lavori è preposta al controllo tecnico, contabile ed amministrativo dell’esecuzione dei lavori, e pertanto dovrà ottemperare a quanto disposto in merito dal D.P.R. 207/2010 (Regolamento di attuazione del D.Lgs. 163/2006). Al D.LL. sono affidati i documenti amministrativi e contabili elencati in detto regolamento (art. 181). In particolare il D.LL., dovrà predisporre e trasmettere al R.O.U., periodicamente e al verificarsi dell’evento, copia dei documenti contabili di seguito elencati per la verifica di competenza di cui al successivo art. 9 e della commissione di collaudo. In particolare, il direttore dei lavori dovrà predisporre e trasmettere al ROU, entro 7 giorni dal verificarsi dell’evento e comunque dalla eventuale richiesta, la seguente documentazione contabile: • verbale di consegna lavori, • verbali di sospensione e ripresa lavori, • giornale dei lavori, • libretto delle misure, • registro di contabilità, • sommario del registro di contabilità • certificati di pagamento • certificato di ultimazione lavori, • stato finale dei lavori, • conto finale e relativa relazione. Dovrà inoltre provvedersi, a cura e spese della D.L., ad effettuare rilievi fotografici digitali di tutte le parti che non saranno più ispezionabili a fine lavori, anche con l’ausilio di apparecchiature metriche che possano definire misure e dimensioni. Con cadenza mensile il Direttore dei Lavori dovrà trasmettere relazione circa lo stato del cantiere, l’evoluzione delle lavorazioni ed eventuali aggiornamenti del cronoprogramma, nonché fornire le fotografie più significative delle fasi di esecuzione del trimestre. Le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle caratteristiche individuate nell’elenco prezzi, nel computo metrico e nel Capitolato Speciale di Appalto. Eventuali modifiche in fase di realizzazione saranno accettate se nel corso dei lavori verrà redatta apposita perizia di variante da approvarsi da parte del Dirigente del 8°Settore. Ogni modifica non approvata che non sia da considerarsi di dettaglio, costituirà motivo per esimere l’Amministrazione dall’accettazione delle opere. I lavori saranno valutati “a misura” secondo quanto previsto dall’art. 6 innanzi richiamato . ART. 10 ALTA SORVEGLIANZA Il Comune, tramite il ROU, è titolare di un potere generale di vigilanza, in relazione a tutta l'attività di stazione appaltante posta in essere dal Soggetto Attuatore. L’alta sorveglianza è finalizzata all’accertamento del corretto svolgimento dei lavori e della loro rispondenza al progetto approvato, nonchè alla verifica degli impegni assunti con il presente disciplinare , con particolare riguardo alla funzionalità dell'opera complessivamente considerata. All’ufficio “Coordinamento ed alta sorveglianza” (ROU) sono affidati, oltre a quanto previsto dall’art.10 del D.P.R. 207/2010, anche i seguenti compiti: • Verifica della congruità dei prezzi unitari con cui sono stati affidati da parte del Consorzio CA1 e CA2 i lavori alla Impresa _____________________ • Pareri sulle eventuali varianti richieste dal Soggetto Attuatore in corso d’opera; • Coordinamento del progetto esecutivo approvato con le infrastrutture di carattere generale a carico dell’Amministrazione o con il programma triennale delle opere pubbliche (reti idriche e fognanti, sottoservizi vari, strade ecc.); • Attuazione di modeste modifiche in corso d’opera al fine di soddisfare esigenze non previste in sede progettuale o particolari problematiche esecutive; • Alta sorveglianza, in corso d’opera, inerente la corretta esecuzione delle opere, nelle fasi salienti di esecuzione delle stesse con l’effettuazione dei necessari controlli sui lavori con relazione sul loro stato di attuazione, secondo quanto previsto dall’art. 10 del D.P.R. 207/2010, atteso che la Direzione Lavori è nominata dal Soggetto Attuatore; • verificare gli stati di avanzamento redatti dalla DD.LL. anche in rapporto alle richieste di riduzione delle polizze fidejussorie; • presenziare a tutti verbali di sospensione, ripresa lavori nonché accettazione nuovi prezzi per nuove tipologie di opere o materiali non previsti in progetto; • presenziare allo svolgimento di tutte le attività di collaudo ed accettazione dei lavori e delle forniture; • trasmissione al Competente Ufficio demanio e patrimonio dell’atto di presa in consegna corredato delle planimetrie e dei frazionamenti necessari e relativi alle opere eseguite ed alle relative aree divise per tipologie, al fine di consentire il successivo controllo e manutenzione e gli atti amministrativi conseguenti. Sono esclusi dai compiti del “ROU“ quelli relativi alla sicurezza e salute dei lavori sui luoghi di lavoro (art. 10, comma 2, D.P.R. 207/2010), in quanto propri delle figure professionali nominate dal Soggetto Attuatore. ART. 11 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE AD ULTIMAZIONE LAVORI Al termine dei lavori, al fine di ottenere la presa in carico delle opere da parte dell’Amministrazione ed il conseguente svincolo delle polizze fideiussorie presentate in sede di convenzione urbanistica a garanzia del completo e puntuale adempimento degli obblighi convenzionali, il Soggetto Attuatore dovrà presentare la documentazione di seguito riportata: 1) Dichiarazione del DIRETTORE LAVORI, che attesti: - la conformità delle opere realizzate al progetto approvato ed eventuali varianti approvate; - l’esecuzione delle opere a perfetta regola d’arte; - il rispetto delle disposizioni degli enti preposti in relazione ai seguenti impianti: • Rete fognaria; - l’assenza di vizi occulti nella realizzazione di tutte le lavorazioni ed in particolare in relazione a quelle non più ispezionabili; 8 - le necessarie certificazioni dei materiali utilizzati in particolare per i rilevati, i conglomerati cementizi e bituminosi; - collaudo delle opere in cemento armato, ove presenti; 2) COMPUTO METRICO A CONSUNTIVO delle opere realizzate e comparazione con il computo di progetto approvato; 3) Dichiarazione di rispondenza al progetto dell’impianto di illuminazione pubblica con la documentazione prevista dalla normativa vigente, a firma della Ditta installatrice; 4) COLLAUDO TECNICO PRELIMINARE ALL’AVVIO ALL’ESERCIZIO DELLE OPERE da parte dell’AQP s.p.a., per le reti idriche e fognanti; 5) COLLAUDO DELLE OPERE STRUTTURALI IN ZONA SISMICA, ove presenti; 6) DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA redatta nel corso dell’esecuzione dei lavori con particolare attenzione alle opere interrate e non più ispezionabili; 7) COMPACT DISK (CD) con gli elaborati grafici in formato DXF o DWG delle opere as-built (cioè come realizzate). ART. 13 COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO Sul presupposto che l'obbligo di collaudare le opere di urbanizzazione secondo l'art. 141 del D.Lgs. 163/2006 appare posto essenzialmente a presidio del regolare adempimento degli obblighi previsti in convenzione ed in particolare della corretta esecuzione dell'opera destinata a confluire nel patrimonio del Comune, si precisa che la commissione di collaudo, di cui all’art.42 della convenzione, sarà nominata dal Comune. La nomina della commissione di collaudo con l’affidamento dell’incarico a tecnici esterni, di elevata specializzazione ed esperienza, ricorrendo ove necessario all’ambito universitario, sarà effettuata con determinazione dirigenziale, di concerto con il Sindaco e l’Assessore ai Lavori Pubblici. Le competenze tecniche spettanti alla commissione di collaudo saranno corrisposte agli aventi diritto sulla base delle specifiche tecniche che saranno predisposte dagli stessi nel corso dei lavori. Il collaudo tecnico-amministrativo dovrà essere svolto da tecnici abilitati, estranei alla progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza. Alle operazioni di collaudo dovranno partecipare i soggetti incaricati dell’Alta Sorveglianza per consentire la presa in carico dell’opera pubblica così realizzata da parte dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione comunale in virtù dei poteri ad essa assegnati, relativi alla sorveglianza ed al controllo nella realizzazione delle opere, può in qualsiasi momento procedere a verifiche ispettive riguardanti l’andamento dei lavori e l’operato dei soggetti referenti. ART. 14 NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente disciplinato con il presente atto, per la corretta esecuzione e attuazione del piano di lottizzazione, si rinvia a quanto riportato nell’allegato B) della deliberazione di Giunta Comunale n.20 del 20.01.2011 ed alle norme statali e regionali vigenti in materia. ART. 15 DISPOSIZIONI FINALI Tutte le spese del presente disciplinare convenzione sono a totale carico del Soggetto Attuatore. Il presente atto verrà assoggettato all’imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26.4.1986 n.131 ed in misura fissa, solo in caso d’uso, con oneri a carico del richiedente. Letto confermato e sottoscritto. Letto, approvato e sottoscritto. IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE F.to: Riccardi F.to: Fiorentino ________________________ ____________________________ ATTESTAZIONE La presente deliberazione: 1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 26 MAR.2012 ………………...…… ove rimarrà per quindici giorni consecutivi. 10339 2. è stata trasmessa in elenco ai Capi Gruppo Consiliari con nota n._______ del 26 MAR.2012 ______________. 26 MAR.2012 3. è stata trasmessa in data _____________ai seguenti uffici per l'esecuzione: Dirigente 8° Settore. _______________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ 4. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 – comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000; è divenuta esecutiva il ………………………… per decorrenza del termine di cui all’art.134 – comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000. 26 MAR.2012 Dalla Residenza comunale,lì____________ IL SEGRETARIO GENERALE F.to: Fiorentino ________________________ ________________________________________________________________ E' copia conforme all'originale. Il Segretario Generale Data 26 MAR.2012