I.C. N. 2 SAN GIOVANNI LUPATOTO
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE IN ETA’ ADULTA
Sede centrale Via Ugo Foscolo, 13 – San Giovanni Lupatoto (VR)
Tel.045 546418 – fax 045 9251311 – mail: [email protected] pec : [email protected]
CF 93237990234
Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti
dell’I.C. 2 di San Giovanni Lupatoto
(Ai sensi del D.P.R 24 giugno 1998 n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti, modificato con
D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235)
Premessa
Il presente Regolamento di disciplina si applica agli studenti della Scuola Primaria e della
Scuola Secondaria dell’I.C.2 di San Giovanni Lupatoto. A tal fine, esso estende anche agli
alunni della Scuola Primaria quanto stabilito nei D.P.R. 249 del 1998 e 235 del 2007.
In premessa si richiamano i principi contenuti nell’art. 4, commi 1 - 5, del DPR 24 giugno 1998 n.
249, Statuto delle studentesse e degli studenti, e successive modifiche intervenute con DPR del 21
novembre 2007 n. 235:
a. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso
di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, al recupero
dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale o comunque a vantaggio della comunità
scolastica.
b. La responsabilità disciplinare è personale.
c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre
le sue ragioni.
d. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto [Tale principio va inteso nel senso che la valutazione delle singole prove in ciascuna
disciplina non può essere determinata né influenzata dal comportamento dello studente].
e. Deve essere garantita allo studente la libertà di esprimere le proprie opinioni.
f. La sanzione è sempre temporanea.
g. La sanzione si deve ispirare, per quanto è possibile, alla riparazione del danno.
h. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività a favore
della comunità scolastica o della propria crescita educativa, eccetto nei casi di eccezionale gravità.
Tali principi devono essere coordinati, per la Scuola Secondaria di primo grado, con la legge 30
ottobre 2008, n. 169, di cui si riportano gli Artt. 2 e 3:
Art 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata
mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi.
Art 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di
classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi,
la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma
l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per
correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi,
nonché eventuali modalità applicative del presente articolo;
con la nota del Ministro 31 luglio 2008 prot. 3602/PO;
con la circolare ministeriale 11 dicembre 2008 n.100;
con il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5
e per tutto il Primo Ciclo di Istruzione con il D.P.R 122 del 22 giugno 2009, di cui si riporta l’art.2
c.8:
“La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma
2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decretolegge, e' espressa:
a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della
classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti,
riportato nel documento di valutazione;
b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in
decimi (…); il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel
documento di valutazione.
Art.1- Norme generali
1. Agli alunni che incorrano in una infrazione del Regolamento di disciplina sono inflitte, secondo
la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:
A. Richiamo verbale.
B. Ammonizione scritta sul libretto personale.
C. Richiamo scritto sul registro di classe
D. Allontanamento dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni.
E. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni.
F. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato.
2. Le sanzioni di cui al comma1, lettere A, B e C sono inflitte dai docenti e dal Dirigente Scolastico.
La sanzione di cui alla lettera D è inflitta:
- per la Scuola Primaria, dal Dirigente Scolastico, ottenuto il parere favorevole a
maggioranza del team di classe;
- Per la Scuola Secondaria di I grado, dal Consiglio di Classe.
Le sanzioni di cui alle lettere E ed F sono inflitte dal Consiglio di Istituto.
Il consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, di fronte a fatti gravi, sono convocati nel più breve
tempo possibile.
3. Dei provvedimenti disciplinari di cui al comma 1, lettere D, E ed F viene redatto un verbale da
parte dell’organo competente ad infliggere la sanzione. Il verbale deve contenere:
a) gli estremi dell’episodio;
b) i nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati;
c) le ragioni dello studente passibile di sanzione;
d) l’attività in favore della comunità scolastica o della crescita educativa dello studente nella quale è
possibile convertire la sanzione.
4. L’organo competente che ha redatto il verbale comunica per iscritto ai genitori o a chi ne fa le
veci l’irrogazione della sanzione.
5. Contro la sanzione disciplinare, entro quindici giorni, è ammesso ricorso scritto all’apposito
Organo di garanzia istituito all’interno delle scuola. In caso di presentazione del ricorso, la sanzione
è sospesa fino alla decisione dell’Organo di garanzia. In caso di delibera di conferma della
sanzione, solo per la Scuola Secondaria di I grado, lo studente può rivolgersi al Direttore
dell’Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale di un Organo di Garanzia Regionale che, entro
trenta giorni decide in via definitiva. Qualora l’Organo di garanzia Regionale non abbia comunicato
il parere, il Direttore Regionale decide in via definitiva.
6. L’Organo di garanzia interno all’Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da
un docente e due genitori designati dal Consiglio di Istituto. Le diverse componenti designano
anche un membro supplente. I membri durano in carica un anno scolastico. L’Organo di garanzia si
esprime relativamente ai ricorsi entro 10 giorni dalla loro presentazione.
L’Organo di garanzia formula proposte al Consiglio d’Istituto in merito ad eventuali modifiche al
presente Regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel
rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto educativo di corresponsabilità.
Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e la
presenza di almeno un membro per ogni componente. La maggioranza richiesta per la deliberazione
è calcolata sui votanti (senza contare gli astenuti).
Qualora uno o più componenti dell’Organo di garanzia siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione
non possono partecipare ai lavori dell’Organo stesso, e sono sostituiti dal membro supplente.
Nel caso di parità nei voti, prevale il voto del Dirigente scolastico.
7. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni, l’istituzione tiene rapporti con lo studente e i genitori
promuovendo un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e
al reintegro nella comunità scolastica.
8. Per i comportamenti che non rientrano nelle esemplificazioni di seguito riportate, si adotta, per
quanto possibile, il criterio dell’analogia.
9. Le attività rivolte alla crescita educativa o a favore della comunità scolastica nelle quali le
sanzioni di sospensione possono essere convertite sono, a titolo di esempio:
colloqui con specialisti (psicologo, pedagogista…);
supporto ai docenti per attività varie;
attività aggiuntive durante l’intervallo o in orario extracurricolare…
Art.2- Sanzioni
1) Violazione delle regole della vita scolastica e delle norme di sicurezza
MANCANZA
SANZIONE
ORGANO
ULTERIORI
COMPETENTE
CONSEGUENZE
Mancato rispetto del
Richiamo verbale
Docente o
Regolamento d’Istituto
Coordinatore di classe
e/o
o Dirigente scolastico
del Patto educativo di
corresponsabilità:
mancanza lieve
(ritardi e assenze non
giustificati, disturbo
alle lezioni..)
Mancato rispetto delle Ammonizione scritta
Docente o
Comunicazione alla
norme di sicurezza nei
locali della scuola
Danni colposi alle
strutture e/o agli arredi
scolastici.
sul registro di classe
Ammonizione scritta
sul registro di classe.
Coordinatore
o Dirigente
Team/Consiglio di
classe
famiglia
Eventuale
determinazione del
voto di condotta (per
la Scuola Sec. di I
grado)
Comunicazione alla
famiglia
Risarcimento del
danno
Attività a favore della
comunità scolastica.
Mancato rispetto del
Regolamento d’Istituto
e/o
del Patto educativo di
corresponsabilità:
mancanza reiterata o
grave.
Scontri fisici senza
lesioni.
Comportamenti
irriguardosi o offensivi
nei confronti del
personale della scuola
o dei compagni.
Scontri fisici con
lesioni; lancio di
oggetti contro il
personale o i
compagni.
Ammonizione scritta
sul libretto personale
e/o sul registro di
classe.
Docente o
Coordinatore di classe
o Team/Consiglio di
classe o Dirigente
Eventuale
allontanamento
temporaneo dalle
lezioni non superiore
ai 15 giorni.
Ammonizione scritta
e/o allontanamento
temporaneo non
superiore ai 15 giorni.
Dirigente scolastico su
parere maggioritario
del team di classe (per
la Scuola Primaria)
Consiglio di classe
(per la Scuola
Secondaria di I grado)
Gravissime violazioni
del Regolamento di
Istituto o del Patto
educativo di
corresponsabilità.
Ulteriori esempi di violazioni del Regolamento di Istituto:
- Frequenza irregolare senza valide motivazioni;
Eventuale
determinazione del
voto di condotta (per
la Scuola Sec. di I
grado)
Comunicazione alla
famiglia
Eventuale
determinazione del
voto di condotta (per
la Scuola Sec. di I
grado)
Attività a favore della
comunità scolastica.
Comunicazione alla
famiglia
Eventuale
segnalazione al
Tribunale per i
minorenni.
Eventuale
determinazione del
voto di condotta (per
la Scuola Sec. di I
grado)
-
Disturbo allo svolgimento delle lezioni
Uso del cellulare a scuola
Inosservanza del divieto di fumo
Falsificazione della firma dei genitori
Frode nello svolgimento delle prove di verifica
Assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti
2) Reati
MANCANZA
Tutti i
comportamenti che
costituiscono reato
secondo il Codice
penale:
danni dolosi al
patrimonio della
scuola;
mancato rispetto
delle persone
(ingiuria, minaccia,
percosse….);
aggressioni fisiche;
atti configuranti
bullismo;
pubblicazione su
siti internet di foto
e/o video a danno
del personale o dei
compagni;
furti;
spaccio di sostanze
illegali;
traffici illeciti con
uso di denaro…
SANZIONE
Allontanamento dalla
comunità scolastica
per un periodo
superiore ai 15 giorni.
ORGANO
COMPETENTE
Consiglio di Istituto
ULTERIORI
CONSEGUENZE
Comunicazione
alla
famiglia
Risarcimento del danno
Segnalazione al Tribunale
per i minorenni
Denuncia all’autorità di
Pubblica Sicurezza
Per la Scuola secondaria
di I grado:
- determinazione del
voto di condotta
- nei casi di maggior
gravità:
non
ammissione
all’anno
successivo
o
all’Esame di Stato
Si precisa che le infrazioni disciplinari e i reati saranno sanzionati, in base al Regolamento di
disciplina, anche se commessi nel corso di viaggi di istruzione e visite guidate. Saranno inoltre
sanzionabili secondo il presente articolo anche i comportamenti illeciti compiuti fuori dalla Scuola e
in orario extracurricolare, se riguardano studenti e/o edifici della Scuola, a giudizio dell’Organo
competente.
3) Votazione sul comportamento degli studenti inferiore a sei decimi (solo per la Scuola
Secondaria di I grado):
- Gravissime e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto e/o del Patto educativo di
corresponsabilità, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 16 gennaio 2009 n.5:
“ Criteri ed indicazioni per l’attribuzione,di una votazione insufficiente
1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione
insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un
-
attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di
comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto
delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e
chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto
prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento
temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni
(art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di
scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di
valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che
lo studente:
a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui
al comma precedente;
b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste
dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel
comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso
di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del
presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume
nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre
adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia
ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”;
Reati, salvo casi eccezionali per i quali il Consiglio di Istituto si riservi di tener conto della
levità del danno e/o della eccezionalità del fatto.
Art.3- Revisioni e modifiche
Il presente Regolamento di disciplina rimane in vigore fino a successiva modifica, ed è comunque
sottoposto a revisione ogni tre anni. Esso può essere sottoposto sempre a modifica nel caso ne
faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto. Le modifiche sono
approvate a maggioranza dei votanti.
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Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti dell`I.C.