I.C. N. 2 SAN GIOVANNI LUPATOTO SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO CENTRO TERRITORIALE PERMANENTE PER L’ISTRUZIONE IN ETA’ ADULTA Sede centrale Via Ugo Foscolo, 13 – San Giovanni Lupatoto (VR) Tel.045 546418 – fax 045 9251311 – mail: [email protected] pec : [email protected] CF 93237990234 Regolamento di disciplina delle studentesse e degli studenti dell’I.C. 2 di San Giovanni Lupatoto (Ai sensi del D.P.R 24 giugno 1998 n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti, modificato con D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235) Premessa Il presente Regolamento di disciplina si applica agli studenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria dell’I.C.2 di San Giovanni Lupatoto. A tal fine, esso estende anche agli alunni della Scuola Primaria quanto stabilito nei D.P.R. 249 del 1998 e 235 del 2007. In premessa si richiamano i principi contenuti nell’art. 4, commi 1 - 5, del DPR 24 giugno 1998 n. 249, Statuto delle studentesse e degli studenti, e successive modifiche intervenute con DPR del 21 novembre 2007 n. 235: a. I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale o comunque a vantaggio della comunità scolastica. b. La responsabilità disciplinare è personale. c. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le sue ragioni. d. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto [Tale principio va inteso nel senso che la valutazione delle singole prove in ciascuna disciplina non può essere determinata né influenzata dal comportamento dello studente]. e. Deve essere garantita allo studente la libertà di esprimere le proprie opinioni. f. La sanzione è sempre temporanea. g. La sanzione si deve ispirare, per quanto è possibile, alla riparazione del danno. h. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione inflitta in attività a favore della comunità scolastica o della propria crescita educativa, eccetto nei casi di eccezionale gravità. Tali principi devono essere coordinati, per la Scuola Secondaria di primo grado, con la legge 30 ottobre 2008, n. 169, di cui si riportano gli Artt. 2 e 3: Art 2. A decorrere dall'anno scolastico 2008/2009, la valutazione del comportamento è effettuata mediante l'attribuzione di un voto numerico espresso in decimi. Art 3. La votazione sul comportamento degli studenti, attribuita collegialmente dal consiglio di classe, concorre alla valutazione complessiva dello studente e determina, se inferiore a sei decimi, la non ammissione al successivo anno di corso e all'esame conclusivo del ciclo. Ferma l'applicazione della presente disposizione dall'inizio dell'anno scolastico di cui al comma 2, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono specificati i criteri per correlare la particolare e oggettiva gravità del comportamento al voto inferiore a sei decimi, nonché eventuali modalità applicative del presente articolo; con la nota del Ministro 31 luglio 2008 prot. 3602/PO; con la circolare ministeriale 11 dicembre 2008 n.100; con il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2009, n. 5 e per tutto il Primo Ciclo di Istruzione con il D.P.R 122 del 22 giugno 2009, di cui si riporta l’art.2 c.8: “La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decretolegge, e' espressa: a) nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione; b) nella scuola secondaria di primo grado, con voto numerico espresso collegialmente in decimi (…); il voto numerico e' illustrato con specifica nota e riportato anche in lettere nel documento di valutazione. Art.1- Norme generali 1. Agli alunni che incorrano in una infrazione del Regolamento di disciplina sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari: A. Richiamo verbale. B. Ammonizione scritta sul libretto personale. C. Richiamo scritto sul registro di classe D. Allontanamento dalle lezioni per un periodo da uno a quindici giorni. E. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni. F. Esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato. 2. Le sanzioni di cui al comma1, lettere A, B e C sono inflitte dai docenti e dal Dirigente Scolastico. La sanzione di cui alla lettera D è inflitta: - per la Scuola Primaria, dal Dirigente Scolastico, ottenuto il parere favorevole a maggioranza del team di classe; - Per la Scuola Secondaria di I grado, dal Consiglio di Classe. Le sanzioni di cui alle lettere E ed F sono inflitte dal Consiglio di Istituto. Il consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, di fronte a fatti gravi, sono convocati nel più breve tempo possibile. 3. Dei provvedimenti disciplinari di cui al comma 1, lettere D, E ed F viene redatto un verbale da parte dell’organo competente ad infliggere la sanzione. Il verbale deve contenere: a) gli estremi dell’episodio; b) i nomi di eventuali testimoni e la sintetica esposizione dei fatti da loro riportati; c) le ragioni dello studente passibile di sanzione; d) l’attività in favore della comunità scolastica o della crescita educativa dello studente nella quale è possibile convertire la sanzione. 4. L’organo competente che ha redatto il verbale comunica per iscritto ai genitori o a chi ne fa le veci l’irrogazione della sanzione. 5. Contro la sanzione disciplinare, entro quindici giorni, è ammesso ricorso scritto all’apposito Organo di garanzia istituito all’interno delle scuola. In caso di presentazione del ricorso, la sanzione è sospesa fino alla decisione dell’Organo di garanzia. In caso di delibera di conferma della sanzione, solo per la Scuola Secondaria di I grado, lo studente può rivolgersi al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale, che si avvale di un Organo di Garanzia Regionale che, entro trenta giorni decide in via definitiva. Qualora l’Organo di garanzia Regionale non abbia comunicato il parere, il Direttore Regionale decide in via definitiva. 6. L’Organo di garanzia interno all’Istituto è costituito dal Dirigente Scolastico che lo presiede, da un docente e due genitori designati dal Consiglio di Istituto. Le diverse componenti designano anche un membro supplente. I membri durano in carica un anno scolastico. L’Organo di garanzia si esprime relativamente ai ricorsi entro 10 giorni dalla loro presentazione. L’Organo di garanzia formula proposte al Consiglio d’Istituto in merito ad eventuali modifiche al presente Regolamento di disciplina per adeguarne il funzionamento alle esigenze della scuola, nel rispetto dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Patto educativo di corresponsabilità. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e la presenza di almeno un membro per ogni componente. La maggioranza richiesta per la deliberazione è calcolata sui votanti (senza contare gli astenuti). Qualora uno o più componenti dell’Organo di garanzia siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione non possono partecipare ai lavori dell’Organo stesso, e sono sostituiti dal membro supplente. Nel caso di parità nei voti, prevale il voto del Dirigente scolastico. 7. Nei periodi di allontanamento dalle lezioni, l’istituzione tiene rapporti con lo studente e i genitori promuovendo un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica. 8. Per i comportamenti che non rientrano nelle esemplificazioni di seguito riportate, si adotta, per quanto possibile, il criterio dell’analogia. 9. Le attività rivolte alla crescita educativa o a favore della comunità scolastica nelle quali le sanzioni di sospensione possono essere convertite sono, a titolo di esempio: colloqui con specialisti (psicologo, pedagogista…); supporto ai docenti per attività varie; attività aggiuntive durante l’intervallo o in orario extracurricolare… Art.2- Sanzioni 1) Violazione delle regole della vita scolastica e delle norme di sicurezza MANCANZA SANZIONE ORGANO ULTERIORI COMPETENTE CONSEGUENZE Mancato rispetto del Richiamo verbale Docente o Regolamento d’Istituto Coordinatore di classe e/o o Dirigente scolastico del Patto educativo di corresponsabilità: mancanza lieve (ritardi e assenze non giustificati, disturbo alle lezioni..) Mancato rispetto delle Ammonizione scritta Docente o Comunicazione alla norme di sicurezza nei locali della scuola Danni colposi alle strutture e/o agli arredi scolastici. sul registro di classe Ammonizione scritta sul registro di classe. Coordinatore o Dirigente Team/Consiglio di classe famiglia Eventuale determinazione del voto di condotta (per la Scuola Sec. di I grado) Comunicazione alla famiglia Risarcimento del danno Attività a favore della comunità scolastica. Mancato rispetto del Regolamento d’Istituto e/o del Patto educativo di corresponsabilità: mancanza reiterata o grave. Scontri fisici senza lesioni. Comportamenti irriguardosi o offensivi nei confronti del personale della scuola o dei compagni. Scontri fisici con lesioni; lancio di oggetti contro il personale o i compagni. Ammonizione scritta sul libretto personale e/o sul registro di classe. Docente o Coordinatore di classe o Team/Consiglio di classe o Dirigente Eventuale allontanamento temporaneo dalle lezioni non superiore ai 15 giorni. Ammonizione scritta e/o allontanamento temporaneo non superiore ai 15 giorni. Dirigente scolastico su parere maggioritario del team di classe (per la Scuola Primaria) Consiglio di classe (per la Scuola Secondaria di I grado) Gravissime violazioni del Regolamento di Istituto o del Patto educativo di corresponsabilità. Ulteriori esempi di violazioni del Regolamento di Istituto: - Frequenza irregolare senza valide motivazioni; Eventuale determinazione del voto di condotta (per la Scuola Sec. di I grado) Comunicazione alla famiglia Eventuale determinazione del voto di condotta (per la Scuola Sec. di I grado) Attività a favore della comunità scolastica. Comunicazione alla famiglia Eventuale segnalazione al Tribunale per i minorenni. Eventuale determinazione del voto di condotta (per la Scuola Sec. di I grado) - Disturbo allo svolgimento delle lezioni Uso del cellulare a scuola Inosservanza del divieto di fumo Falsificazione della firma dei genitori Frode nello svolgimento delle prove di verifica Assunzione di alcol e/o sostanze stupefacenti 2) Reati MANCANZA Tutti i comportamenti che costituiscono reato secondo il Codice penale: danni dolosi al patrimonio della scuola; mancato rispetto delle persone (ingiuria, minaccia, percosse….); aggressioni fisiche; atti configuranti bullismo; pubblicazione su siti internet di foto e/o video a danno del personale o dei compagni; furti; spaccio di sostanze illegali; traffici illeciti con uso di denaro… SANZIONE Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore ai 15 giorni. ORGANO COMPETENTE Consiglio di Istituto ULTERIORI CONSEGUENZE Comunicazione alla famiglia Risarcimento del danno Segnalazione al Tribunale per i minorenni Denuncia all’autorità di Pubblica Sicurezza Per la Scuola secondaria di I grado: - determinazione del voto di condotta - nei casi di maggior gravità: non ammissione all’anno successivo o all’Esame di Stato Si precisa che le infrazioni disciplinari e i reati saranno sanzionati, in base al Regolamento di disciplina, anche se commessi nel corso di viaggi di istruzione e visite guidate. Saranno inoltre sanzionabili secondo il presente articolo anche i comportamenti illeciti compiuti fuori dalla Scuola e in orario extracurricolare, se riguardano studenti e/o edifici della Scuola, a giudizio dell’Organo competente. 3) Votazione sul comportamento degli studenti inferiore a sei decimi (solo per la Scuola Secondaria di I grado): - Gravissime e reiterate violazioni del Regolamento di Istituto e/o del Patto educativo di corresponsabilità, secondo quanto disposto dall’art. 4 del D.M. 16 gennaio 2009 n.5: “ Criteri ed indicazioni per l’attribuzione,di una votazione insufficiente 1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall’articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un - attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto). 2. L’attribuzione di una votazione insufficiente, vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l’autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente: a. nel corso dell’anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente; b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all’articolo 1 del presente Decreto. 3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell’allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale”; Reati, salvo casi eccezionali per i quali il Consiglio di Istituto si riservi di tener conto della levità del danno e/o della eccezionalità del fatto. Art.3- Revisioni e modifiche Il presente Regolamento di disciplina rimane in vigore fino a successiva modifica, ed è comunque sottoposto a revisione ogni tre anni. Esso può essere sottoposto sempre a modifica nel caso ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti del Consiglio di Istituto. Le modifiche sono approvate a maggioranza dei votanti.