MINISTERO DELL’ ISTRUZIONE,
DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
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REGOLAMENTO ATTUATIVO
DELLO STATUTO DELLE STUDENTESSE
E DEGLI STUDENTI1
(in osservanza del D.P.R. 21.11.2007, n. 235, art. 1, recante modifiche all’art. 4 del D.P.R. 24.6.1998, n. 249 concernente lo
Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, e della C.M. n. 3602 del 31 luglio 2008)
Art. 1 - Premessa
1. La scuola persegue, tra i suoi obiettivi educativi, l’acquisizione di un comportamento rispettoso di se
stessi, degli altri e delle cose, il rafforzamento dell’autocontrollo e del senso di responsabilità.
2. La scuola, inoltre, come ogni sistema complesso, presuppone l’esistenza e il rispetto di regole
organizzative e di rapporti interpersonali che costituiscono la base di una convivenza civile.
3. In questo contesto gli alunni sono guidati a prendere progressivamente coscienza delle regole e dei
doveri che la convivenza impone e questo percorso di interiorizzazione costituisce una parte
significativa del progetto formativo dell’Istituto.
Art. 2 - Principi generali
1. La responsabilità disciplinare è personale; nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza
prima essere invitato ad esporre verbalmente o per iscritto le proprie ragioni, a seguito della
contestazione dei fatti, e senza che ne sia stata riconosciuta la diretta responsabilità.
Per le sanzioni che prevedono l’allontanamento dalla scuola o il pagamento del danno, lo studente può
esporre le proprie ragioni anche in presenza dei genitori, che devono essere avvisati comunicando la
data e l’ora di riunione dell’Organo Collegiale.
La sanzione disciplinare deve sempre specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso
necessaria l’irrogazione della stessa; più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale
anche al fine di dare conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione
medesima
2. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del
profitto.
1
A cosa serve un regolamento che disciplini e sanzioni le condotte degli studenti?.
1 A far introiettare alle giovani generazioni il valore delle regole per lo svolgimento ordinato della vita sociale. La
regola non è solo limite o punizione, così come viene diffusamente percepita dai giovani, ma è anche strumento di
concordia e di coesione sociale, e, per certi versi, di felicità.
2. Per segnare i confini dell’agire incerto ed esplorativo delle giovani generazioni liberandoli così da inutili ansie e da
insicurezze. Non può esserci educazione in assenza di regole.
3. Per introdurre nella riflessione e nella consapevolezza delle giovani generazioni la dimensione sovra- familiare della
regola, ovvero, la dimensione giuridico-istuzionale.
4. Per costruire il valore della responsabilità personale rispetto all’agire individuale e collettivo
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestate e non lesive dell’altrui personalità.
4. L’alunno è tenuto ad attenersi alle regole stabilite come dimostrazione di una corretta collocazione
all’interno del “sistema” scolastico e di un processo educativo in evoluzione.
5. Le inadempienze e le trasgressioni degli alunni sono da interpretare come segnali di inadeguata
consapevolezza dei propri doveri e di scarso senso di responsabilità e richiedono un puntuale e
tempestivo intervento da parte dei docenti che, in collaborazione con la famiglia, cercheranno di
rimuovere le cause che le hanno prodotte.
6. A tutti deve essere garantito un clima sereno a garanzia di un lavoro scolastico proficuo, pertanto, in
caso di mancanze gravi o reiterate o di comportamenti violenti e pericolosi saranno immediatamente
informati dai docenti i genitori.
7. Le sanzioni da applicare ai diversi tipi di trasgressione delle devono sempre essere possibilmente
tempestive, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate, laddove possibile, al principio della
riparazione del danno e , se possibile, al risarcimento dello stesso.
8. Le sanzioni devono tener conto della situazione personale dell’alunno. A quest’ultimo può essere
offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
9. Della sospensione dell’alunno dalle lezioni si dovrà dare tempestiva notifica ai genitori e, comunque,
non oltre tre giorni dalla data in cui l’organo collegiale ha deciso la sospensione.
Art. 3 - Comportamenti che configurano mancanze disciplinari e sanzioni applicabili
Natura della mancanza
Provvedimento disciplinare
Organo competente
Mancanza ai doveri scolastici:
compiti, consegne specifiche.
2. Negligenza abituale.
 Ammonizione privata.
Docente curricolare.
 Ammonizione privata.
Dirigente Scolastico.
3.
 Annotazione sul registro di
classe e sul libretto personale
dello studente.
Docente curricolare.
1.
Comportamento di disturbo
alle lezioni e violazione del
regolamento.
4. 4. Ripetuti ritardi nelle
giustificazioni.
5.
5. 5.Assenze ingiustificate ripetute
6.
Violazione del regolamento
interno che turbi il regolare
andamento della scuola.
7. Comportamenti scorretti
durante l’intervallo nei
confronti di compagni, docenti
o personale A.T.A.
2
 Comunicazione alla famiglia.
Docente curricolare.
 Convocazione della famiglia.
Consiglio di Classe2
 Ammonizione scritta
Docente curriculare
 Non concessione
dell’intervallo singolo o di
classe
Docente curriculare.
Il Consiglio di classe opererà sempre nella composizione allargata a tutte le componenti ivi compresi i genitori
8.
9.
Abbigliamento indecoroso
Utilizzo improprio di
materiale non didattico durante
lo svolgimento dell’attività
didattica (giornalini, riviste,
lettore mp3 ecc…)
 Ammonizione scritta su
registro e libretto
Docente curricolare
 Ammonizione scritta su
registro e libretto con ritiro
temporaneo del materiale da
restituire in presenza dei
genitori
 Segnalazione al Dirigente
Scolastico
Docente curricolare /
Dirigente Scolastico
10. Danni agli arredi ed alle
attrezzature accertati o per
grave incuria o per vandalismo.
11. Falsificazione della firma
 Risarcimento o riparazione
del danno.
Consiglio di Classe con
convocazione della
famiglia.
Dirigente Scolastico
12. Utilizzo del telefono cellulare
per effettuazione e ricezione di
chiamate, invio e ricezione di
messaggi durante le ore di
permanenza a scuola
13. Fatti che turbino il regolare
andamento della scuola.
Atteggiamenti offensivi nei
confronti di altri alunni o
personale della scuola.
 Ritiro temporaneo del
telefono cellulare privo di
sim, da restituire solo alla
presenza dei genitori.
Docente curricolare
 Allontanamento dalla scuola
per uno/tre giorni.
 Curricoli giornalieri
sostitutivi e obbligatori o
attività socialmente utili.
Consiglio di Classe.
14. Ripetuto comportamento di
disturbo alle lezioni e
violazione del regolamento.
 Ammonizione con
annotazione sul registro di
classe e comunicazione alla
famiglia
 Segnalazione al Dirigente
Scolastico e richiesta di
intervento in aula.
 Ammonizione con
annotazione sul registro di
classe e comunicazione alla
famiglia
 Allontanamento dalla scuola
per un giorno
 Esclusione dalle attività
integrative (sportive, visite o
viaggi d’istruzione)
15. Utilizzo del telefono cellulare
a scuola per riprese
foto/cinematografiche,
trasmissione di immagini, testi
o filmati
 Allontanamento da scuola
fino a cinque giorni.
Docente curricolare o
Coordinatore del C. di C.
Consiglio di Classe
Consiglio di Classe.
16. Linguaggio irriguardoso e
offensivo della personalità
altrui.
17. Gravi o reiterate infrazioni
disciplinari . Fatti che turbino il
regolare andamento della
scuola. Offese al decoro
personale, alle religioni ed alle
istituzioni. Offese alla morale,
oltraggio al personale della
scuola.
Sospensione dalle lezioni fino
a 15 giorni e/o da attività
didattiche
 Allontanamento dalla
comunità scolastica fino a
quindici giorni (la sanzione
può essere eventualmente
commutata con richiesta
della riparazione del danno
e/o con attività a favore
della comunità scolastica).
Consiglio di Classe.
18. Reati che violano la dignità e il
rispetto della persona umana.
Atti di bullismo e di violenza.
 Allontanamento dalla
comunità scolastica per
oltre 15 giorni e
commisurato alla gravità
del reato
Delibera del Consiglio di
Istituto.
19. Trattamento improprio,
durante l’orario scolastico, di
dati personali acquisiti
mediante telefoni cellulari o
altri dispositivi elettronici
20. Casi di recidiva di atti di
violenza grave o tali da
ingenerare un elevato allarme
sociale. Situazioni di pericolo
per l’incolumità delle
persone. Reati di particolare
gravità, perseguibili d’ufficio o
per il quale l’Autorità
Giudiziaria abbia avviato
procedimento penale.
 Sospensione oltre 15 gg. e,
nei casi gravi, esclusione
dallo scrutinio finale.
Delibera del Consiglio di
Istituto.
 Allontanamento dalla
comunità scolastica sino al
termine dell’anno scolastico
e, nei casi più gravi,
allontanamento con
esclusione dallo scrutinio
finale o non ammissione
all’esame di Stato conclusivo
del ciclo di studi.
 (Nei casi in cui l’Autorità
Giudiziaria, i Servizi Sociali o
la situazione obiettiva
sconsiglino il rientro nella
comunità scolastica di
appartenenza, allo studente è
consentito iscriversi, anche in
corso d'anno, ad altra
scuola).
Delibera del Consiglio di
Istituto.
Consiglio di Classe.
Art. 4- Contesti in cui si applicano la sanzioni disciplinari
Le sanzioni di cui all’art.3 si applicano nei contesti in cui si articola l’attività scolastica: l’ingresso e
l’uscita dalla scuola, l’intervallo, la mensa, i trasferimenti tra aule diverse, le attività sportive, le attività
extra-curricolari, che sono da considerarsi a tutti gli effetti attività scolastiche.
Le sanzioni di cui all’art. 3 si applicano, altresì, alle trasgressioni commesse fuori della scuola, purché
siano espressamente collegate a fatti od eventi scolastici e risultino di tale gravità da avere una forte
ripercussione nell’ambiente scolastico.
Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla
commissione d’esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
Art. 5 – Recidive
In caso di recidiva viene applicata la sanzione di grado superiore.
Art. 7. – Misure sostitutive alle sanzioni
1. La scuola per valorizzare il momento della riflessione personale e della consapevolezza delle
conseguenze di eventuali comportamenti che configurano mancanze disciplinari, può adottare, in
sostituzione delle sanzioni, di cui all’art. 3, le seguenti misure educative:
 Richiesta di colloquio con la famiglia
 Consegna da svolgere in classe e/o a casa
 Invito alla riflessione; pratiche mediative con la vittima
 Proposta di attività finalizzate al ripristino di eventuali danni cagionati a materiali e strutture o
attività in favore della comunità scolastica (pulizia degli ambienti, riordino di materiali)
 Solo in casi eccezionali e per rispondere ad una precisa strategia educativo-didattica si può
ricorrere a compiti di punizione per tutto un gruppo.
Art. 8 – Organo di garanzia e impugnazioni
L’Organo di Garanzia della scuola è composto dal Dirigente Scolastico,che lo presiede, un docente
designato dal Consiglio d’Istituto e due rappresentanti eletti dai genitori designati dal Consiglio stesso.
Con la stessa procedura si nominano un membro supplente docente e un membro supplente genitore
per le sostituzioni in caso di assenze giustificate o conflitto di interessi
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione
ricorso in forma scritta da parte di chiunque ne abbia interesse all’Organo di Garanzia interno, che
decide in via definitiva entro il termine di 10 giorni
Qualora l’Organo di garanzia non decida entro il predetto termine, la sanzione non potrà che ritenersi
confermata.
L’Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche nei conflitti che sorgono
all’interno della scuola in merito all’applicazione del presente regolamento.
La convocazione dell’Organo di garanzia spetta al Presidente che provvede, di volta in volta, a
designare il Segretario verbalizzante.
Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Ciascun membro dell’Organo di garanzia ha diritto di parola e di voto; l’espressione di voto è palese:
Non è prevista l’astensione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
L’esito del ricorso va notificato per iscritto all’interessato.
Contro le violazioni del Regolamento di cui al D.P.R. 235/07, recepite dal presente Regolamento
d’Istituto, è ammesso reclamo al Direttore dell’Ufficio scolastico del Lazio che decide, sentito il parere
di un apposito organo di garanzia regionale.
Art. 9 – Esecutività della sanzione
Stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi, la
sanzione potrà essere eseguita pur in pendenza di procedimento di impugnazione
Art. 10.- Promulgazione
Il presente Regolamento è affisso permanentemente all'albo dell'Istituto
consultazione.
e ne è possibile la
Art.11. Disposizione generale
Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni di Legge e ai
provvedimenti dell’autorità scolastica.
Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie
II presente Regolamento che sostituisce interamente il precedente, entra in vigore il
21/01/2010, su delibera del Consiglio d'Istituto del 20/01/2010.
Il Consiglio d'Istituto ha facoltà di aggiornare il presente Regolamento, apportando aggiunte e
modifiche, ogni qual volta se ne presenti la necessità, o comunque su proposta dei rappresentanti di
almeno una componente.
Regolamento approvato dal Consiglio di Istituto in data 20 gennaio 2010
con delibera n°6
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Regolamento disciplinare