ING. LUCA ARGENTIERI O R D I N E D E G L I I N G E G N ERI D E L L A P ROV I N C I A D I RO M A RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO LEGISLATIVO 8_ 29/11/2013 PROGETTARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA SOSTENIBILITA' NELL'EDILIZIA LEGISLAZIONE. MODULO 1: CONCETTI GENERALI E FINALITA’ RISPARMIO ENERGETICO (DIRETTIVA EPBD 2002 e 2010, E DLgs 192/05) LIMITI ALLA TEMPERATURA DELL’ARIA IN FASE ESTIVA SANZIONI ESPLICITATE NO AUTOCERTIFICAZIONE IN CLASSE G NULLITA’ DELL’ATTO ATTESTATO PRESTAZIONE ENERGETICA ESCLUSIONI (RURALI, VINCOLI) ATTESTATO ANCHE PER LOCAZIONE LIBRETTI DI IMPIANTO ANCHE PER POMPE DI CALORE DIRETTIVA EPBD DEL 2010 DICHIARAZION E SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO CLASSE E kWh INVOLUCRO NEGLI ANNUNCI INDIPENDENZA RAFFORZATA RACCOMANDAZIONE CTI 14/2012 2 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO L’EVOLUZIONE Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (G.U. U.E. 18.06.2010) sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) “RECAST” DELLA EPBD ART. 29 – Abrogazione La direttiva 2002/91/CE, modificata dal regolamento indicato nell’allegato IV, parte A, è abrogata con effetto dal 1o febbraio 2012, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione della direttiva di cui all’allegato IV, parte B. 3 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO LA DIRETTIVA Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (G.U. U.E. 18.06.2010) sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) “RECAST” DELLA EPBD ART. 2 - Definizioni DEFINIZIONE DI “EDIFICIO” … costruzione provvista di tetto e di muri, per la quale l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni . 4 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO LA DIRETTIVA Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (G.U. U.E. 18.06.2010) sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) “RECAST” DELLA EPBD ART. 9 – Edifici a energia quasi zero DAL 31.12.2020 (2018 PER IL SETTORE PUBBLICO) PER I NUOVI PRESCRIZIONE DI ESSERE A “NEARLY EDIFICI CI SARA’ LA ZERO ENERGY” O “ENERGIA QUASI ZERO - EEQZ” DEFINIZIONE DI “NEARLY ZERO ENERGY BUILDING” DALL’ARTICOLO 2: … edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all’allegato I. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l’energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze 5 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO LA DIRETTIVA Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 (G.U. U.E. 18.06.2010) sulla prestazione energetica nell’edilizia (EPBD) “RECAST” DELLA EPBD REGOLAMENTO DELEGATO 244/2012 E RELATIVE “LINEE GUIDA” 2012/C 115/01 “DEFINIZIONE DEI NUOVI LIMITI DI LEGGE” ”EDIFICIO CAMPIONE” 6 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO I NUOVI DECRETI DM 22.11.2012 «Modifiche del decreto 26.06.2009 A» (G.U. 290 del 13.12.2012) DM 22.11.2012 «Modifiche allegato A» (G.U. 21 del 25.01.2013) DL 63/2013 «Recepimento 2010/31/UE» (G.U. 130 05.06.2013) DPR 75/2013 «Caratteristiche certificatori» (G.U. 149 27.06.2013) DPR 74/2013 «Ispezioni e conduzione» (G.U. 149 27.06.2013) LEGGE 90/2013 «Conversione in legge del DL 63/2013» (G.U. 128 03.08.2013) 7 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO I NUOVI DECRETI LEGGE 373/1976 E DPR 1052/1977 + LEGGE 308/82 E DM 23.11.82 Circolare MICA 231/F del 13.12.1993 LEGGE 10/1991 E DPR 412/1993 (DM 13.12.93 E DM 12.06.94) MODIFICATO L 90/2013 DIRETTIVA EUROPEA 2002/91/CE (EPBD) DIRETTIVA EUROPEA 2010/31/EU (recast) RECEPIMENTO REGIONALE (Lombardia, Liguria, E. Romagna, Piemonte, Puglia, Toscana, TN e BZ, Valle Aosta, Campania) DLgs 192/2005 del 19.08.2005 Circolare MSE 23.05.2006 DLgs 311/2006 del 29.12.2006 IN MODIFICA DPR 74 16/04/2013 «Certificatori» NUOVI DPR 74 E 75 DPR 59 del 02.04.2009 NUOVI DPR 75 16/04/2013 «Ispezioni e conduzione» DM 26.6.09 E LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA 8 IN MODIFICA PROGETTARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA SOSTENIBILITA' NELL'EDILIZIA LEGISLAZIONE. MODULO 1: CONCETTI GENERALI E FINALITA’ RISPARMIO ENERGETICO (DIRETTIVA EPBD 2002 e 2010, E DLgs 192/05) VALLE D’AOSTA: L.R. n°21 del 18.04.2008 “Disposizioni in materia di rendimento energetico” DGR 1606/2011 PROVINCIA BOLZANO: EMILIA ROMAGNA: Legge Regionale n°26 del 2004 – DGR 1366/2011 D.G.P. n°939 del 25.06.2012 “Attuazione della direttiva 2010/31/UE” LOMBARDIA: L. R.n°24 del 2.12.2006 “Norme in materia di energia” Atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici (2008) DIRETTIVA EPBD DEL 2002 PROVINCIA TRENTO: L.R. n° 1 del 2008 Pianificazione urbanistica e governo del territorio In arrivo: Sardegna Campania Calabria PIEMONTE: L. R. n° 13 del 28.05.2007 “Disposizioni in materia di rendimento energetico nell’edilizia” DLGS 192/2005 TOSCANA: L. R.n°39 del 24.02.2005 “Disposizioni in materia di energia” PUGLIA: R.R. N.10 del 2010 Disposizioni in materia di certificazione energetica 9 LIGURIA: L. R. n° 22 del 29.05.2007 e 23/2012 “Norme in materia di energia” Recepimento 2010/31/UE PROGETTARE L'EFFICIENZA ENERGETICA E LA SOSTENIBILITA' NELL'EDILIZIA LEGISLAZIONE. MODULO 1: CONCETTI GENERALI E FINALITA’ SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: LEGGI REGIONALI E CERTIFICAZIONE ITACA TOSCANA: L.R. n°01 del 03.01.2005 “Norme per il governo del territorio” VENETO: L.R. n° 4 del 2007 Iniziative ed interventi regionali a favore dell'edilizia sostenibile. PUGLIA: L. R. n° 13 del 10.06.2008 “Norme per l’abitare sostenibile” BASILICATA: DGR 724 del 14.04.2010 “Approvazione protocollo sintetico 2009” LAZIO: L. R.n°6 del 27.05.2008 Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia (Schema di legge regionale 2007) NORME PER L’EDILIZIA SOSTENIBILE UMBRIA: L. R. n° 17 del 18.11.2008 “Norme in materia di sostenibilità ambientale degli interventi urbanistici ed edilizi” FRIULI VENEZIA GIULIA: L.R. n°23 del 18.08.2005 “Disposizioni in materia di edilizia sostenibile” CALABRIA: L.R. n°41 del 4.11.2011 “Norme per l’abitare sostenibile” MARCHE: L. R. n° 14 del 17.06.2008 “Norme per l’edilizia sostenibile” SICILIA: 10 L.R. n° 6 del 23.03.2010 (Piano casa) RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REGIONE LAZIO Legge Regionale n°6 del 27 Maggio 2008 (B.U. 21 giugno 2008) Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia In fase di regolamentazione. Si appoggia alla proposta di legge interregionale del 2007 Delibera della Giunta Regionale n° 634 del 7.08.2009 (B.U. n°44 del 28.11.2009) - Approvazione dell’elenco dei criteri elaborati sulla base del «Protocollo Itaca» - Affidamento a Itaca e a Univ. La Sapienza per l’elaborazione delle «Linee Guida, Sistema di Certificazione, del Regolamento di attuazione, degli strumenti di calcolo, dello schema di Certificato Regionale» Delibera della Giunta Regionale n° 72 del 5.02.2010 (suppl. al B.U. n°10 del 13.03.2010) Presa d’atto del documento denominato Schema di Regolamento regionale «Sistema per la Certificazione di sostenibilità ambientale degli interventi di bioedilizia e l’accreditamento dei soggetti certificatori” Delibera della Giunta Regionale n° 133 del 5.05.2010 Adozione del Protocollo Itaca-Lazio Residenziale e di quello Non Residenziale Delibera della Giunta Regionale n° 125 del 23.03.2012 – REGOLAMENTO 6/2012 (B.U.R.L. 17/2012) Sistema per la certificazione di sostenibilità energetico-ambientale degli interventi di bioedilizia e per l’accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio del certificato di sostenibilità energetico-ambientale Delibera della Giunta Regionale n° 40 del 15.02.2013 – NON PUBBLICATA Attuazione delle disposizioni finali di cui all’art. 16 del Regolamento Regionale 6/2012 11 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO LE REGOLE REGIONALI NEL LAZIO SU ENERGIA E SOSTENIBILITA’ Legge 10/91 DPR 412/93 LEGGE REGIONALE 06/2008 DLgs 192/2005 del 8.08.2005 DLgs 311/2006 del 29.12.2006 SOSTENIBILITA’ E BIOEDILIZIA DPR 59 del 02.04.2009 DM 26.06.2009 (linee guida) D.G.R. 125/2012 (Regolamento 6/2012) UNI/TS 11300-1, -2, -3, -4 Disciplinare Tecnico per la valutazione della sostenibilità D.G.R. 40/2013 CERTIFICAZIONE ENERGETICA CERTIFICAZIONE DELLA SOSTENIBILITA’ Attuazione art.16 DLgs 115/2008 Attuazione della direttiva 2006/32/CE L.R. 13/2009 SOTTOTETTI LEGGE REGIONALE 21/2009 (piano casa) Dir 96/62/CE e DLgs 351/99 Del. C.R. 66 del 10.12.2009 PIANO D’AZIONE PER LA QUALITA’ DELL’ARIA 12 LEGGI REGIONALI 36/87, 22/97 e 38/99 Norme per l’attività edilizia RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REGIONE LAZIO Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10-12-2009 “Approvazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria” (S.O. al B.U.R. Lazio n° 11 del 20.03.2010) NORME DI ATTUAZIONE ARTICOLO 5 (Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile) 2) A tal fine: a. le stufe e i camini chiusi a biomassa legnosa devono garantire un rendimento energetico η ≥ 63 % e rispondere ai requisiti di bassa emissione di monossido di carbonio; non gassosi devono essere convertiti a metano, se la località è servita da metanodotto, o a GPL. In quest’ultimo caso, qualora non sia b. gli impianti di riscaldamento a combustibili possibile, per mancanza di spazi, installare il contenitore del gas, è ammesso esclusivamente l’impiego di gasolio, kerosene anche emulsionati. In tali casi ne deve essere data giustificazione nella dichiarazione di inizio lavori o in altra comunicazione inviata al comune, il quale può chiedere un approfondimento del progetto qualora ritenga che esista la possibilità della localizzazione, nelle condizioni di sicurezza prescritte, del contenitore del gas; c. in caso di sostituzione di caldaia dell’impianto di riscaldamento, questa deve essere sostituita con caldaia di nuova generazione ad alto rendimento energetico; 13 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REGIONE LAZIO Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10-12-2009 “Approvazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria” (S.O. al B.U.R. Lazio n° 11 del 20.03.2010) NORME DI ATTUAZIONE ARTICOLO 5 (Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile) 2) .... d. gli impianti di riscaldamento condominiali esistenti devono essere ristrutturati secondo le tecnologie della termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato; e. gli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e condominiali, di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale, devono essere realizzati con caldaie di nuova generazione ad alto rendimento, possibilmente integrate da pannelli solari, e secondo la tecnologia degli impianti centralizzati con termoregolazione della temperatura degli ambienti e contabilizzazione del calore utilizzato; f. gli edifici di nuova costruzione o sottoposti ad interventi di ristrutturazione generale devono essere realizzati o ristrutturati secondo tecnologie di massima coibentazione ed isolamento termico in conformità al d.gls. 192/2005 e successive modificazioni; 14 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REGIONE LAZIO Delibera del Consiglio Regionale n.66 del 10-12-2009 “Approvazione del Piano per il Risanamento della Qualità dell’Aria” (S.O. al B.U.R. Lazio n° 11 del 20.03.2010) NORME DI ATTUAZIONE ARTICOLO 5 (Provvedimenti per la riduzione delle emissioni di impianti di combustione ad uso civile) 3) L’installatore degli impianti termici civili, tenuto alla denuncia di installazione o modifica di un impianto, ai sensi dell’articolo 284 del d.lgs. 152/2006, deve certificare tra l’altro la conformità dell’ impianto installato o modificato alle disposizioni della presente normativa. 4) Al fine di ridurre il consumo di combustibile per il riscaldamento o il raffrescamento negli edifici pubblici a parità di condizioni climatiche interne, entro il 31 dicembre 2010 gli Enti pubblici dovranno effettuare la certificazione energetica, di cui al D.lgs 192/2005 e successive modificazioni, degli edifici di proprietà o in locazione. Dopo tale data gli Enti pubblici, nei capitolati d’appalto di fornitura di calore, dovranno dichiarare la classe energetica dell’edificio o degli edifici e, qualora l’appalto riguardi edifici con classificazione D o E o F o G, prevedere l’obbligo, da parte del contraente, di interventi di risparmio energetico, mediante azioni sull’impianto o sull’involucro edilizio, tali che alla fine del periodo contrattuale l’edificio abbia conseguito almeno una classe a più alta efficienza energetica. Dell’avvenuto conseguimento il contraente dovrà rilasciare certificazione energetica. 15 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REGOLAMENTI EDILIZI AGGIORNATI (VOLUMETRIE, RISPARMIO ENERGETICO) ROMA: NUOVA DELIBERAZIONE N. 7 del 14/02/2011 DEL CONSIGLIO COMUNALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI: 48/Bis, 48/Ter, 48/Sexies Dal 48 BIS 1. Gli edifici pubblici e privati di nuova costruzione devono possedere un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (EPi) migliorativo rispetto al limite stabilito dal D. Lgs. 192/2005 e successive modificazioni e integrazioni secondo quanto riportato nella seguente tabella: S/V ≤ 0,2 0% 0,2 < S/V ≤ 0,9 Interpolazione lineare tra 0% e 40% S/V > 0,9 40% 1. Negli edifici pubblici e privati di nuova costruzione, la produzione di acqua calda sanitaria dovrà essere ottenuta da fonti di energia rinnovabile in misura non inferiore al 50%. 16 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REGOLAMENTI EDILIZI AGGIORNATI (VOLUMETRIE, RISPARMIO ENERGETICO) ROMA: NUOVA DELIBERAZIONE N. 7 del 14/02/2011 DEL CONSIGLIO COMUNALE MODIFICA DEGLI ARTICOLI: 48/Bis, 48/Ter, 48/Sexies Dal 48 SEXIES • Produzione centralizzata dell’energia termica Negli edifici con più di 10 unità abitative o superiori a 2500 m3 è obbligatorio l’impiego di impianti di riscaldamento centralizzati, dotati di sistema di gestione e contabilizzazione individuale dei consumi. • Reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria In tutti gli edifici, le reti di distribuzione dell’acqua calda sanitaria interne alle abitazioni dovranno prevedere un allaccio per gli elettrodomestici che utilizzano nel loro ciclo acqua calda. • Scaldabagni elettrici Negli edifici pubblici e privati con destinazioni d’uso ad: abitazioni singole e collettive, abitazioni agricole; strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, non è consentito l’utilizzo di riscaldatori elettrici per la preparazione dell’acqua calda sanitaria. 17 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REGOLAMENTI EDILIZI AGGIORNATI (SCARICO A PARETE) DAL DL 63, COME AGGIORNATO DALLA LEGGE 90. MODIFICHE AL c.9, Art. 5 del DPR 412 «9. Gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente. 9-bis. E' possibile derogare a quanto stabilito dal comma 9 nei casi in cui: a) si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente a quella di cui al comma 9, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata; b) l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 9 risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale; c) il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto. 9-ter. Nei casi di cui al comma 9-bis è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502 (NOx), e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni. 9-quater. I comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni di cui ai commi 9, 9-bis e 9ter». 18 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO I NUOVI DECRETI DLgs 192/2005 e smi: DLgs 311 del 29.12.2006 Legge 133 del 6.08.2008 Circolare MSE del 23.05.2006 Legge 99 del 23.07.2009 DLgs 56 del 29.03.2010 DLgs 28 del 3.03.2011 Dir. 2010/31/EU DM 22.11.2012 «Modifiche allegato A» (G.U. 21 del 25.01.2013) DL 63/2013 e conversione con L.90/2013 (G.U. 181 del 3.08.2013): “ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA” 19 Circolari MSE 2013 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO I NUOVI DECRETI DM 22.11.2012 «Modifiche allegato A» (G.U. 21 del 25.01.2013) MODIFICATE ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI INSERITE NUOVE DEFINIZIONI (MOLTE DI SUPPORTO AL DECRETO «ISPEZIONI») IN TOTALE 56 DEFINIZIONI CONTRO LE 40 PRECEDENTI ULTERIORI MODIFICHE APPORTATE DALLA LEGGE 90/2013 20 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO I NUOVI DECRETI DM 22.11.2012 «Modifiche del decreto 26.06.2009 A» (G.U. 290 del 13.12.2012) ABROGATA POSSIBILITA’ DI AUTOCERTIFICARE L’IMMOBILE ESPLICITATI MAGGIORMENTE I CASI DI ESCLUSIONE CHIARITO MECCANISMO DI CERTIFICAZIONE IN CASO DI COESISTENZA DI PIU’ ATTIVITA’ NELL’EDIFICIO ESTESA ANCHE AL CNR LA VALIDAZIONE DI SOFTWARE NON COMMERCIALI PUNTUALIZZAZIONE SUI COMPITI DI AMMINISTRATORI CORREZIONE DI REFUSI 21 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO I NUOVI DECRETI DPR 75 del 16/04/2013 «Caratteristiche certificatori» (G.U. 149) DEFINITE LE CLASSI DI LAUREA CHE CONSENTONO LA POSSIBILITA’ DI EFFETTUARE (ANCHE CONGIUNTAMENTE) CERTIFICAZIONE SENZA FREQUENTARE CORSI, E QUELLE PER LE QUALI VI E’ L’OBBLIGO AMPLIATI I REQUISITI DI INDIPENDENZA FORNITI CRITERI PER L’EFFETTUAZIONE DEI CONTROLLI DATE INDICAZIONI SULL’AGGIORNAMENTO DEL CERTIFICATO IN CASO DI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 22 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO I NUOVI DECRETI DPR 74 del 16/04/2013 «Ispezioni e conduzione» (G.U. 149) INTRODOTTO LIMITE ALLA TEMPERATURA ESTIVA PER L’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE MODIFICATI NUMEROSI ARTICOLI DEL DPR 412/93 OBBLIGO DI MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI SUBAPPALTO LIMITATO PER I MANUTENTORI ISO 9001 O SOA PER MANUTENZIONE DI IMPIANTI > 350 kW LIBRETTO DI IMPIANTO (DA DEFINIRE CON ALTRO DM) AMPLIATI I CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE RIDEFINITE LE ISPEZIONI A CURA DEGLI ENTI TERRITORIALI 23 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO IL DL 63/2013 LE NOVITA’ INTRODOTTE CON IL DL63 1) CALCOLO ESTIVO + ILLUMINAZIONE 2) EDIFICIO DI RIFERIMENTO 3) AMBITO DI APPLICAZIONE (NUOVO+RISTR. IMPORTANTE+RIQUALIFICAZIONE) 4) “PRESTAZIONE ENERGETICA” 5) SANZIONI APE PER 6) DEFINIZIONI M.O. ? 7) EDIFICI AD ENERGIA “QUASI ZERO” 8) EDIFICI ADIBITI AD ATTIVITA’ RELIGIOSE 9) LIVELLO OTTIMALE IN FUNZIONE DEI COSTI 10) RACCOMANDAZIONE CTI 14/2013 + 11300-3 11) LOCAZIONE 12) VENDITA (CONSEGNA ALLA FINE DELLE TRATTATIVE) 13) EDIFICI PUBBLICI O APERTI AL PUBBLICO 14) “IPE” E CLASSE SUGLI ANNUNCI, ANCHE PER LOCAZIONE, ANCHE PER INVOLUCRO 15) NO LEGGE 10 PER SOSTITUZIONE GENERATORE DI CALORE < 50 kW 16) VALUTAZIONE FATTIBILITA’ PER SISTEMI AD ALTA EFFICIENZA 24 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO IL DL 63/2013 LE NOVITA’ INTRODOTTE NELLA CONVERSIONE IN LEGGE (n°90) DEL DL 63 DEFINIZIONE DI IMPIANTO TERMICO (MODIFICATA E SPOSTATA) REINSERITA FRASE SU PARZIALE ESCLUSIONE DEGLI EDIFICI VINCOLATI APE ANCHE PER CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO PRE “APE” IN CASO DI VENDITA DI IMMOBILI IN COSTRUZIONE SENSIBILIZZAZIONE DEGLI UTENTI FINALI SISTEMI DI CONTROLLO ATTIVO ANTICIPATO A 30.06.2014 IL PIANO D’AZIONE PER GLI EEQZ ANTICIPATO A 30.12.2013 PIANO PER MISURE FINANZIARIE INSERITO RIFERIMENTO A CONCESSIONE EDILIZIA COME TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO ENERGETICO (LEGGE 10) ANCHE “GRANDI ELETTRODOMESTICI A LIBERA INSTALLAZIONE” MODIFICHE O PERFEZIONAMENTI AD ALTRE DEFINIZIONI RILASCIO APE (NON CHIARO) POMPE DI CALORE INCENTIVATE ORDINI DEL GIORNO (…) 25 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO IL DL 63/2013 LE NOVITA’ INTRODOTTE NELLA CONVERSIONE IN LEGGE (n°90) DEL DL 63 (…) OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELL’ATTESTATO ALL’ATTO PENA LA NULLITA’ DIMINUITO DA 10 a 5 kW IL LIMITE PER GLI IMPIANTI TERMICI DEFINIZIONI IMPIANTI DI DEPURAZIONE ACQUA DALL’ARSENICO (DETRAZIONI) MICROTRIGENERAZIONE, MICROCOGENERAZIONE, AMIANTO, SCHERMATURE REQUISITI DEGLI IMPIANTI TERMICI (SCARICO A PARETE) SCADENZA 31.12.2013 DELLA QUALIFICAZIONE INSTALLATORI E FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI DETRAZIONI PER INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA E IDRICA AGGIORNAMENTO DA PARTE DELL’ENEA DELLA DOCUMENTAZIONE PER DETRAZIONE FISCALE MODIFICATA CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA 26 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO NUOVO ATTESTATO ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO. Art. 18: .... ovunque ricorrano le parole: «attestato di certificazione energetica » sono sostituite dalle seguenti: «attestato di prestazione energetica» MODIFICHE AGLI OBBLIGHI DI LEGGE NEI CASI DI: • RILASCIO E PRODUZIONE • ALLEGAZIONE • CONSEGNA • ESCLUSIONI 27 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO IL DL 63/2013 DL 63 del 4.06.2013 G.U. 130 del 5.06.2013 MODIFICHE AL DLgs 192/2005 ARTICOLI DA 1 A 13 Art. 4-bis, 4-ter e 13bis DETRAZIONI (65% E MOBILI) ARTICOLI DA 14 A 16 Art. 15-bis MODIFICHE AL DLgs 28/2011 ARTICOLO 17 ABROGAZIONI RISORSE E IVA ARTICOLO 18 ARTICOLI DA 19 A 21 28 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO IL NUOVO DLgs 192/05: MODIFICHE DL 63 e SUCCESSIVE LEGGE 90 TITOLO 1 ARTICOLO 1 Finalità ARTICOLO 5 Cooperazione ARTICOLO 2 Definizioni ARTICOLO 6 Certificazione ARTICOLO 3 Ambito di intervento ARTICOLO 7 Gestione ARTICOLO 4 Adozione criteri, calcolo e requisiti ARTICOLO 4bis EEQZ ARTICOLO 4ter INCENTIVI ALLEGATI TITOLO 2 (transitorio) ARTICOLO 11 Requisiti della prestazione energetica ARTICOLO 12 Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici TITOLO 3 ARTICOLO 8 Relazione tecnica e ispezioni ARTICOLO 13 Misure di accompagnamento ARTICOLO 14 Copertura finanziaria ARTICOLO 9 Regioni ed enti locali ARTICOLO 15 Sanzioni ARTICOLO 16 Abrogazioni ARTICOLO 10 Monitoraggio e adeguamento ARTICOLO 17 Clausola di cedevolezza MODIFICATO NUOVO SOSTITUITO 29 ABROGATO D.L. 63 LEGGE 90 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 GLI ALLEGATI ALLEGATO A (art.2) Ulteriori definizioni Corretto e ampliato dal 311/2006 ALLEGATI F e G (art.2) Schema rapporto ispezione per impianti rispettivamente > e < 35 kW Sostanzialmente inalterati ALLEGATO B (art. 4) Metodologie di calcolo Sostituito dal 311/2006 con all. M ALLEGATO H (all. L, commi 9,10 e 11) Valori minimi del rendimento rilevato Modificato dal 311/2006 (all. I, commi 1, 2 e 3) Requisiti energetici (tabelle) Modificato dal 311/2006 Regime transitorio per prestazioni Modificato dal 311/2006 ALLEGATO D Predisposizioni per rinnovabili Soppresso dal 311/2006 ALLEGATO L (art. 12) Regime transitorio per esercizio Modificato dal 311/2006 ALLEGATO E (all. I comma 15) Schema di relazione tecnica Modificato dal 311/2006 ALLEGATO M (all. I comma 16) Norme tecniche Modificato dal DM 26.06.09 30 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 UNI/TS 11300 PRESTAZIONI ENERGETICHE DEGLI EDIFICI PARTE 1 Determinazione del fabbisogno energia termica dell'edificio per climatizzazione estiva ed invernale PARTE 4 di la Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria REVISIONATA (gennaio 2014?) Pubblicata 2012 PARTE 2: PARTE 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva Pubblicata 2011 (e in revisione) REVISIONATA (gennaio 2014) 31 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO • rilasciato da esperti qualificati e indipendenti • attesta la prestazione energetica di un edificio • usa specifici descrittori • dà raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica; ATTESTATO DI QUALIFICAZIONE ENERGETICA DELL’EDIFICIO • asseverato da un professionista abilitato estraneo o no alla proprietà alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, • riporta fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare 32 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 1 – FINALITA’ L’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è stato completamente sostituito dall’Art. 1 del DL 63: 1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonché delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all’efficacia sotto il profilo dei costi. 2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per: a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici; b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici; b-bis) determinare i criteri generali per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione; b-ter) effettuare le ispezioni periodiche degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio; c) sostenere la diversificazione energetica; d) promuovere la competitività dell’industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico; e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo del settore delle costruzioni e dell’occupazione; Modifiche LEGGE 90 33 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 1 – FINALITA’ L’articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è stato completamente sostituito dall’Art. 1 del DL 63: e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l’occupazione; f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale; g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l’attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese; h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale. h-bis) assicurare l’attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di informazioni e dati; h-ter) promuovere l’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali. Modifiche LEGGE 90 34 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI Al comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti: l -bis) “attestato di prestazione energetica dell’edificio”: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l’utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell’efficienza energetica; l -ter) “attestato di qualificazione energetica”: il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell’edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell’edificio, o dell’unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione; (…) 35 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l -quater) “cogenerazione”: produzione simultanea, nell’ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011; l -quinquies) “confine del sistema (o energetico dell’edificio)” "confine del sistema" o "confine energetico dell’edificio": confine che include tutte le aree di pertinenza dell’edificio, sia all’interno che all’esterno dello stesso, dove l’energia è consumata o prodotta; l -sexies) “edificio adibito ad uso pubblico”: edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l’attività istituzionale di enti pubblici; l -septies) “edificio di proprietà pubblica”: edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonché di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti; l -octies) “edificio a energia quasi zero”: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolataconformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta all’interno del confine del sistema (in situ) prodotta in situ; (…) Modifiche LEGGE 90 36 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI EDIFICIO DI RIFERIMENTO edificio identico in termini di: • geometria • orientamento • ubicazione territoriale • destinazione d’uso • situazione al contorno • caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati 37 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l -novies ) "edificio di riferimento o target" "edificio di riferimento" o "target" per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica”: edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d’uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati; l -decies ) “elemento edilizio”: sistema tecnico per l’edilizia o componente dell’involucro di un edificio; l -undecies ) “energia consegnata o fornita”: energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell’edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell’edificio; l -duodecies ) “energia da fonti rinnovabili”: energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; Modifiche LEGGE 90 38 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l -ter decies ) “energia esportata”: quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all’interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo utilizzata all’esterno dello stesso confine; l -quater decies ) “energia primaria”: energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione; l -quinquies decies ) “energia prodotta in situ”: energia prodotta o captata o prelevata all’interno del confine del sistema; l -sexies decies ) “fabbisogno annuale globale di energia primaria”: quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all’interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno; l -septies decies ) “fabbricato”: sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l’involucro dell’edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno; (…) Modifiche LEGGE 90 39 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l-octies decies) “fattore di conversione in energia primaria”: rapporto adimensionale che indica a quantità di energia primaria impiegata per produrre un’unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell’energia necessaria per l’estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell’energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all’energia primaria non rinnovabile, all’energia primaria rinnovabile o all’energia primaria totale come somma delle precedenti; l-novies decies) “involucro di un edificio”: elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall’ambiente esterno; (…) 40 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l -vicies) “livello ottimale in funzione dei costi”: livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove: 1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all’energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento; 2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l’edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi; 3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno della scala di livelli di prestazione in cui l’analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva; (…) 41 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI 1) RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (RE) 2) RISTRUTTURAZIONE IMPORTANTE DI UN EDIFICIO (RIE) RIE: 25 % della superficie dell’involucro dell’intero edificio (definizione della direttiva): comprensivo di tutte le unità immobiliari • rifacimento pareti esterne • rifacimento intonaci esterni • rifacimento tetto o impermeabilizzazione coperture • manutenzione ordinaria o straordinaria • ristrutturazione e risanamento conservativo RE: TUTTI GLI INTERVENTI «NON RIE» 42 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l-vicies semel) “norma tecnica europea”: norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico; l-vicies bis) “prestazione energetica di un edificio”: quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell’immobile, i vari bisogni energetici dell’edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l’illuminazione. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono anche conto del livello di isolamento dell’edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti; l-vicies ter) “riqualificazione energetica di un edificio” un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-vicies ter l-vicies quater; (…) Modifiche LEGGE 90 43 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l-vicies quater) “ristrutturazione importante di un edificio”: un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell’involucro dell’intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell’impermeabilizzazione delle coperture; l-vicies quinquies) “sistema di climatizzazione estiva, impianto”, ”sistema di climatizzazione estiva“ o ”impianto di condizionamento d’aria“: complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell’aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata; l-vicies sexies) “sistema tecnico, per l’edilizia”: impianto tecnologico dedicato a uno dedicato a un servizio energetico o a una combinazione dei servizi energetici o ad assolvere a una o più funzioni connesse con i servizi energetici dell’edificio. Un sistema tecnico è suddiviso in più sottosistemi; (…) Modifiche LEGGE 90 44 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI IMPIANTO TERMICO Attenzione alla nuova definizione: • Art. 2 c. I-tricies della LEGGE di CONVERSIONE 3 agosto 2013, n. 90; 45 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO Art. 2 e All. A D.Lgs. 311/2007 – DEFINIZIONE IMPIANTO TERMICO ALLEGATO «A» D.Lgs. 311/2007 PRECEDENTE DEFINIZIONE 14) impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW. 46 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO Art. 2 e All. A D.Lgs. 311/2007 – DEFINIZIONE IMPIANTO TERMICO ALLEGATO «A» DEFINIZIONE SECONDO MODIFICHE INTRODOTTE DAL DM 22.11.2012 18) impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate. 47 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI (…) l-vicies septies) “teleriscaldamento” o “teleraffrescamento”: distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria; l-duodetricies) “unità immobiliare”: parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente; l-undetricies) “vettore energetico”: sostanza o energia fornite dall’esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell’edificio. l-tricies) “impianto termico”: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi di riscaldamento localizzato ad energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate ». (…) Modifiche LEGGE 90 48 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO Art. 3: sono escluse le seguenti categorie di edifici: • che ricadono nell’ambito della disciplina dei Beni Culturali (solo se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione sostanziale del carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici) • industriali e artigianali (riscaldati per processi produttivi o con reflui dei processi) • rurali non residenziali, senza impianto • isolati con SU < 50 mq • il cui utilizzo non prevede climatizzazione (box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi) • luoghi di culto 49 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO (Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso.) 2 -bis . Il presente decreto si applica all’edilizia pubblica e privata. 2 -ter . Il presente decreto disciplina in particolare: a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici; b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di: 1) nuova costruzione; 2) ristrutturazioni importanti; 3) riqualificazione energetica; c) la definizione di un Piano di azione per la promozione degli edifici a “energia quasi zero”; d) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari; e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell’efficienza energetica degli edifici; f) l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici; (...) 50 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO (Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso.) (...) g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici; h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione; i) la realizzazione e l’adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico; l) la promozione dell’uso razionale dell’energia anche attraverso l’informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l’aggiornamento degli operatori del settore; m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all’orientamento della politica energetica del settore. 51 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO (Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso.) 3. Sono escluse dall’applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici: a) gli edifici ricadenti nell’ambito della disciplina della parte seconda e dell’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3 -bis ; b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione; d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati; e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d’uso di cui all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l’installazione e l’impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 -ter ; f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose. 52 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO EDIFICI RURALI non residenziali SONO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAL DECRETO (come disposto dall'art. 3, c. 3, lett. c del D.Lgs. 192/2005) NON VI E’ ALCUNA DEFINIZIONE DI TEALI EDIFICI NEL DECRETO. IL NOTARIATO, NELLO STUDIO N. 675-2013/C (19 Settembre 2013), PUNTUALIZZA «L’esclusione dall’obbligo di dotazione era, (…) prevista per i fabbricati rurali riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili; a seguito delle modifiche apportate all’art. 3 del d.lgs. 192/2005 dal D.L. 63/2013, invece, per i fabbricati rurali, non residenziali, e quindi strumentali all’esercizio delle attività agricole, è stata dettata una diversa disciplina; ora resta escluso l’obbligo di dotazione per il solo fatto che il fabbricato sia sprovvisto di impianti di climatizzazione (sia invernale che estiva!) (si pensi ad una stalla, ad un fienile, ad un deposito per attrezzi agricoli, ecc.)» 53 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO EDIFICI RURALI non residenziali VECCHIA DEFINIZIONE Art.3, c. 3 l. b): fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo...; NUOVA DEFINIZIONE Art. 3, c. 3 l. c): edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianto di climatizzazione; QUINDI (???) rientrano in tale categoria tutti gli edifici rurali non residenziali che hanno l’impianto. ANCHE quelli climatizzati per esigenze del processo produttivo (serre, celle frigorifere, allevamento) 54 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO Definizioni: Definizione costruzione rurale: Art. 39, D.P.R. 917 del 22 Dicembre 1986 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi) 1. Non si considerano produttive di reddito di fabbricati le costruzioni o porzioni di costruzioni rurali, e relative pertinenze, appartenenti al possessore o all'affittuario dei terreni cui servono e destinate: a) alla abitazione delle persone addette alla coltivazione della terra, alla custodia dei fondi, del bestiame e degli edifici rurali e alla vigilanza dei lavoratori agricoli, nonché dei familiari conviventi a loro carico, sempre che le caratteristiche dell'immobile siano rispondenti alle esigenze delle attività esercitate (228); b) al ricovero degli animali di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 32 (229) e di quelli occorrenti per la coltivazione; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione; d) alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli e alle attività di manipolazione e trasformazione di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 32. 55 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO EDIFICI VINCOLATI (quali?) ERANO ESPRESSAMENTE ESCLUSI DAL DECRETO 63 (IN DIFFORMITA’ CON LA DIRETTIVA) CON LA LEGGE 90 SONO STATI REINSERITI «… solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici.» SERVE IL GIUDIZIO DELL’AUTORITA’ COMPETENTE. ITER??? FARE INSERIRE APPOSITA FRASE NELLA RICHIESTA AUTORIZZATIVA 56 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO EDIFICI VINCOLATI: Parte II + art. 136, c.1, l b) e c) DLgs 42/2004 ART. 136, COMMA 1 1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo per il loro notevole interesse pubblico: (Comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008) a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze. 57 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 3 – AMBITO DI INTERVENTO (Alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005,n. 192, come modificato dal presente decreto, sono abrogati i commi 1 e 2 dell’articolo 3 del decreto legislativo stesso.) 3-bis . Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l’attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6; b) l’ esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all’articolo 7. 3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici. Modifiche LEGGE 90 58 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4 – CRITERI GENERALI, METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE 1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l’intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l’utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione ai paragrafi 1 e 2 dell’allegato I della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali: 1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea; 2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema; 3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l’energia rinnovabile prodotta all’interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato; 4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all’interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma; (...) 59 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4 – CRITERI GENERALI, METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE (...) b) l’applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell’applicazione della metodologia comparativa di cui all’articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali: 1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull’analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici; 2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l’utilizzo dell’ “edificio di riferimento”, in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche; 3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile. 60 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4 – CRITERI GENERALI, METODOLOGIA DI CALCOLO E REQUISITI DELLA PRESTAZIONE 1- bis. Con uno o più decreti del Presidente della Repubblica ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 sono aggiornate, in relazione all’articolo 8 e agli articoli da 14 a 17 della direttiva 2010/31/UE, le modalità di progettazione, installazione, esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l’attestazione della prestazione energetica degli edifici e l’ispezione degli impianti di climatizzazione e la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione e degli attestati di prestazione energetica. Per le attività propedeutiche all'emanazione dei decreti di cui al primo periodo, di competenza del Ministero dello sviluppo economico, quest'ultimo può avvalersi delle competenze dell'ENEA. Con gli stessi decreti, sono individuate modalità di progettazione, installazione e manutenzione di sistemi di controllo attivo, come i sistemi di automazione, controllo e monitoraggio, finalizzati al risparmio energetico; Modifiche LEGGE 90 61 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4-bis - EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (EEQZ) EEQZ • Tassativamente per edifici di nuova costruzione • Piano d’azione per aumentare gli EEQZ • Direttiva 2009/28/CE • Individuazione di non applicabilità • Obiettivi di miglioramento della prestazione energetica 62 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4-bis - EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (EEQZ) Dopo l’Art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono aggiunti i seguenti: 1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. 2. Entro il 31 dicembre 2014 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell’economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, con il parere della Conferenza unificata sentita la Conferenza unificata è definito il Piano d’azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea. (…) Modifiche LEGGE 90 63 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4-bis - EDIFICI AD ENERGIA QUASI ZERO (EEQZ) Dopo l’Art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono aggiunti i seguenti: (…) 3. Il Piano d’azione di cui al comma 2 comprende, tra l’altro, i seguenti elementi: a) l’applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno; b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l’integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio; c) l’individuazione, in casi specifici e sulla base dell’analisi costi-benefici sul ciclo di vita economico, della non applicabilità di quanto disposto al comma 1; c) l’individuazione, sulla base dell’analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1; d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell’attuazione del comma 1. Modifiche LEGGE 90 64 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4-ter – INCENTIVI DETRAZIONI FISCALI • incentivi per promuovere l’efficienza energetica • incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili • interventi di efficienza energetica • misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero 65 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4-ter – INCENTIVI Dopo l’Art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono aggiunti i seguenti: 1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l’immobile, nonché all’entità dell’intervento. 2. Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell’efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all’articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell’efficienza energetica nell’edilizia pubblica, ivi inclusa l’attestazione della prestazione energetica dell’intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n.30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all’articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso. (…) Modifiche LEGGE 90 66 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 4-ter – INCENTIVI Dopo l’Art. 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, sono aggiunti i seguenti: (…) 3. L’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell’edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative, sulla base del modello contrattuale previsto all’articolo 7, comma 12, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 1 del 2 gennaio 2013. 4. Entro il 30 aprile 2014 31 dicembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l’efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell’ambito del Piano d’azione nazionale per l’efficienza energetica di cui all’articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE. Modifiche LEGGE 90 67 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DOTAZIONE - DEVE ESSERE COMPILATO per: • le nuove costruzioni • ristrutturazione importante edificio (RIE) • trattative di vendita • trattative di locazione 68 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA APE: OBBLIGO DI DOTAZIONE NUOVE COSTRUZIONI RISTRUTTURAZIONI IMPORTANTI (RIE) DI EDIFICI ESISTENITI COSTRUTTORE PROPRIETARIO DELL’IMMOBILE EDIFICI UTILIZZATI DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (SU > 500 mq) E APERTI AL PUBBLICO EDIFICI SCOLASTICI PRIMA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ PROPRIETARIO O SOGGETO RESPONSABILE DELLA GESTIONE ENTI PROPRIETARI DEGLI EDIFICI RILASCIO ENTRO 180 GIORNI DALL’ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGGE 63 (PQA) 69 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO SCHEDA RIASSUNTIVA OBBLIGHI APE PER VENDITA DI IMMOBILE L’annuncio deve riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente IMMISSIONE SUL MERCATO IMMOBILIARE INIZIO TRATTATIVE ATTO PRELIMINARE CONTRATTO DI VENDITA Il proprietario deve rendere disponibile l’attestato L’attestato deve essere reso disponibile e consegnato ma non allegato L’attestato deve essere consegnato al nuovo proprietario o al locatario, e ALLEGATO all’atto pena la NULLITÀ dello stesso 70 Nel caso di vendita di un edificio prima della sua costruzione, il venditore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’APE congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO SCHEDA RIASSUNTIVA OBBLIGHI APE PER TRASFERIMENTO DI IMMOBILE A TITOLO GRATUITO L’annuncio deve riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente IMMISSIONE SUL MERCATO IMMOBILIARE INIZIO TRATTATIVE Il proprietario deve rendere disponibile l’attestato Inserimento clausola con la quale l’acquirente o il conduttore diano atto di aver ricevuto informazioni e documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; ATTO PRELIMINARE ATTO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO L’attestato deve essere reso disponibile e consegnato ma non allegato L’attestato non ALLEGATO all’atto non comporta la NULLITÀ dello stesso fino al 3 agosto 2013. Dal 4 agosto 2013 la mancata allegazione comporta la nullità dell’atto. TRUST : avviene a titolo "fiduciario" senza corrispettivo alcuno a carico dei beneficiari 71 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO SCHEDA RIASSUNTIVA OBBLIGHI APE PER NUOVO LOCATARIO L’annuncio deve riportare gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente IMMISSIONE SUL MERCATO IMMOBILIARE INIZIO TRATTATIVE Il proprietario deve rendere disponibile l’APE ed è tenuto a produrlo prima della stipula del contratto di locazione CONTRATTO DI LOCAZIONE L’attestato deve essere consegnato al nuovo locatario, e ALLEGATO al contratto di locazione pena la NULLITÀ dello stesso. 72 Nel caso di locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’APE congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 1. L’attestato di certificazione energetica degli edifici è denominato “attestato di prestazione energetica” ed è rilasciato A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica al termine dei lavori prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l’attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l’attestato è prodotto a cura del proprietario dell’immobile. Modifiche LEGGE 90 73 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l’edificio o l’unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l’attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all’avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell’edificio e produce l’attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità *. * in contrasto con la direttiva che definisce “...entro la fine della costruzione” Modifiche LEGGE 90 74 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. Modifiche LEGGE 90 75 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOTARIATO - STUDIO N. 675-2013/C (19 Settembre 2013) OSSERVAZIONE: Notai perplessi sulla mancanza di regolamentazione: la norma limita, testualmente, l’obbligo di dotazione, tra gli atti traslativi a titolo non gratuito, alla sola vendita. (...) Non è chiaro perché il legislatore abbia operato tale scelta. Se la “ratio” della norma che impone la dotazione (e la successiva allegazione all’atto) dell’attestato di prestazione energetica è quella di assicurare all'acquirente una completa informazione circa la prestazione energetica, nonché di fornire raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, l’obbligo di dotazione (che appare funzionale all’obbligo di allegazione introdotto proprio dalla legge 90/2013 di conversione del D.L. 63/2013) dovrebbe ritenersi, per logica coerenza, sussistente comportante il trasferimento di un edificio. 76 per ogni atto RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOTARIATO - STUDIO N. 675-2013/C (19 Settembre 2013) DA SEGNALARE: Per una vendita posta in essere dal 6 giugno 2013, il venditore potrà avvalersi ancora dell’eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato in data anteriore al 6 giugno 2013, ed ancora in corso di validità (ad es. per una cessione posta in essere nel 2016 potrebbe ancora essere utilizzato l’eventuale attestato di certificazione energetica rilasciato nel maggio del 2013 ed in corso di validità) L’obbligo di dotazione dell’attestato di prestazione energetica, in caso di atto traslativo a titolo gratuito, è operativo dal 4 agosto 2013 (data di entrata in vigore della legge 90). In base alla disciplina previgente (in vigore sino al 3 agosto 2013), infatti, era escluso l’obbligo di dotazione per tutti gli atti a titolo gratuito. 77 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOTARIATO - STUDIO N. 675-2013/C (19 Settembre 2013) Note In via interpretativa, l’obbligo di dotazione della certificazione energetica sorge anche nel caso di stipula di un preliminare in quanto se, dal 1 gennaio 2012, vi era l’obbligo di inserire negli annunci commerciali di vendita l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica, sarebbe stato, quantomeno, incongruo se gli stessi dati non dovessero essere inseriti anche nel contratto preliminare che fosse stato stipulato a seguito delle trattative avviate con l’annuncio stesso. 78 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO REDAZIONE E ALLEGAZIONE DELL’ATTO L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA REDAZIONE: RILASCIO, PRODUZIONE, EVIDENZA, “RENDERE DISPONIBILE” DIRETTIVA 2002/91/CE Art. 7 c.1: COSTRUZIONE + COMPRAVENDITA (sold) + LOCAZIONE DLGS 192/2005 Art. 6, cc. 1,3,4: COSTRUZIONE + COMPRAVENDITA + LOCAZIONE (SOLO SE ACE GIA’ DISPONIBILE) DLGS 311/2006 Art. 12 c.2: COSTRUZIONE +RISTRUTTURAZIONE+ TITOLO ONEROSO + LOCAZIONE+INCENTIVI DIRETTIVA 2010/31/UE Art. 12 c.2: COSTRUZIONE + VENDITA (sold) + LOCAZIONE DL 63 + L.90/2013 Art. 6 cc.1 e 2: COSTRUZIONE +RISTRUTTURAZIONE+ VENDITA (sold) +NUOVA LOCAZIONE+TT GRATUITO 79 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOTARIATO - STUDIO N. 675-2013/C (19 Settembre 2013) Note Prima delle modiche normative apportate dal D.L. 63/2013, non era previsto alcun obbligo di dotazione della certificazione energetica nel caso di locazione di edifici, posto che tale obbligo di dotazione sorgeva solo in caso di "trasferimento a titolo oneroso" e non anche nel caso di locazione. NB. FACEVA ECCEZIONE IL CASO DI LOCAZIONE DI EDIFICIO GIA’ DOTATO, PER ALTRI OBBLIGHI, DI UN ACE 80 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLEGAZIONE - NULLITA’ DELL’ATTO Allegare attestato di prestazione energetica (APE) a: • contratto di vendita • atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito • nuovi contratti di locazione (NUOVI LOCATARI) 81 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ALLEGAZIONE DELL’ATTO QUANDO VA ALLEGATO ART. 6 c. 3-bis CONTRATTO DI VENDITA Sanzioni pecuniarie: Nullità Dotato- RilasciatoProdotto? ART. 6 c. 3-bis ALTRE FORME DI TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO? ATTO DI TRASFERIMENTO DI IMMOBILI A TITOLO GRATUITO DONAZIONI PATTO DI FAMIGLIA FONDO PATRIMONIALE COMUNIIONE LEGALE TRUST ... Nullità ANCHE I RINNOVI? ART. 6 c. 3-bis NUOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE Nullità 82 SOLO RINNOVI CON MODIFICHE? PREMINENTE IL COMMA 1 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO NOTARIATO - STUDIO N. 675-2013/C (19 Settembre 2013) SANZIONE PER MANCATA ALLEGAZIONE L’obbligo di allegazione è posto a pena di nullità dell’atto. Si tratta di nullità assoluta, cioè: • Può essere fatta valere da chiunque e può essere rilevata d’ufficio dal giudice. • L’azione per far dichiarare la nullità non è soggetta a prescrizione. • Il contratto nullo non può essere convalidato. Nota: in precedenza la nullità poteva essere fatta valere solo dall’acquirente (nullità di protezione). 83 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 3. Nei contratti di vendita, negli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore danno atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici. Dopo il c. 3 dell’Art. 6 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 è aggiunto il seguente comma: 3-bis. L'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi contratti. 4. L’attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio. L’attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiamo la medesima destinazione d’uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva. Modifiche LEGGE 90 84 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA VALIDITA’ DOPPIE REGOLE: DLgs 192/05 (art. 6, c 5) & DM 26.06.2009 (art. 6) VALE 10 ANNI SALVO • Modifiche che fanno cambiare classe (DLgs) • Modifiche che fanno migliorare la prestazione (DM, con regole chiare) • Mancata manutenzione e controllo (DLgs e DM) 85 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 5. L’attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica degli impianti termici dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dal decreto del 16 aprile 2013, concernente i criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo manutenzione e ispezione degli impianti termici nonché i requisiti professionali per assicurare la qualificazione e l’indipendenza degli ispettori. dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l’attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b)sono allegati, in originale o in copia, all’attestato di prestazione energetica. Modifiche LEGGE 90 86 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq, ove l’edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l’attestato di prestazione energetica entro centoventi giorni centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l’attestato di prestazione energetica con evidenza all’ingresso dell’edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all’articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23. Dopo il c. 3 dell’Art. 6 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 è aggiunto il seguente comma: 6-bis. Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo. Modifiche LEGGE 90 87 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 6 - ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA 7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l’attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell’edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all’ingresso dell’edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. 8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano l’indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio e globale gli indici di prestazione energetica dell’involucro e globale dell’edificio o dell’unità immobiliare e la classe energetica corrispondente. 9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati. 10. L’obbligo di dotare l’edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE. Modifiche LEGGE 90 88 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 8 - RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI 1. Il progettista o i progettisti, nell’ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell’edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di concessione edilizia. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di mera sostituzione del generatore di calore dell’impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall’articolo 5, comma 2, lettera g), del decreto 22 gennaio 2008 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 61 del 12 marzo 2008 regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti, interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell’articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all’obbligo di cui all’articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta applicazione del predetto articolo 26, comma 7 redatta dal Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia nominato. Modifiche LEGGE 90 89 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 8 - RELAZIONE TECNICA, ACCERTAMENTI ED ISPEZIONI Dopo il c. 1 dell’Art. 8 del Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63 è aggiunto il seguente comma: 1 -bis . In relazione all’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, in caso di nuova costruzione, nell’ambito della relazione di cui al comma 1, è prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l’inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza tra i quali, a titolo puramente esemplificativo, sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di misurazione intelligenti. 1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 e' prevista una valutazione della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica. Modifiche LEGGE 90 90 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 11 – NORME TRANSITORIE 1. Nelle more dell’aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l’attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate: a) raccomandazione CTI 14/2013 “Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell’energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell’edificio”, o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono; b) UNI/TS 11300 – 1 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell’edificio per la climatizzazione estiva e invernale; c) UNI/TS 11300 – 2 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l’illuminazione; d) UNI/TS 11300 – 3 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva; e) UNI/TS 11300 – 4 Prestazioni energetiche degli edifici – Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria. e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione Modifiche LEGGE 90 91 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 15 – SANZIONI 1. L’attestato di prestazione energetica di cui all’articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, la relazione tecnica, l’asseverazione di conformità e l’attestato di qualificazione energetica di cui all’articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all’articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all’articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo. (...) Modifiche LEGGE 90 92 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 15 – SANZIONI DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO: COME SI SCRIVE? DATI DICHIARANTE (ANAGRAFICI E DI RESIDENZA) VISTE SANZIONI AMMINISTRATIVE E PENALI ATTESTATI – RELAZIONI – DICHIARAZIONI RIFERIMENTI CATASTALI (O ALTRO RIFERIMENTO) LUOGO, DATA E FIRMA ALLEGATI: DOCUMENTO IDENTITA’ DICHIARANTE 93 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 15 – SANZIONI APE: IMPOSTA DI REGISTRO E DI BOLLO L’APE allegato ai contratti di compravendita, affitto e cessione a titolo gratuito degli immobili, NON PAGA l’imposta di registro né l’imposta di bollo. (Agenzia delle Entrate, Risoluzione 83/E/2013 prevalentemente per le locazioni) IMPOSTA DI REGISTRO IMPOSTA DI BOLLO Ai sensi della normativa vigente, l’APE è parte integrante del contratto, però non paga un’imposta di registro aggiuntiva rispetto a quella del contratto cui è allegata. Contratto di locazione: l’APE è allegato in originale o in copia semplice e NON si deve pagare l’imposta di bollo, perché ha forma di DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO, che è esente dal tributo, in base al DPR 445/2000 (Testo unico sulla documentazione amministrativa). Anche se la registrazione del contratto viene fatta in via telematica e l’APE quindi viene presentato in un secondo momento, non è comunque dovuta l’imposta di registro. Se l’APE è accompagnato da una DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL’ORIGINALE, redatta da un pubblico ufficiale, secondo il DPR 642/1972 , IL BOLLO COSTA 16 Se l’APE è REGISTRATO VOLONTARIAMENTE, p. es. per dare all’attestazione una data certa, si DOVRÀ PAGARE UN’IMPOSTA DI REGISTRO PARI A 168 EURO. EURO A FOGLIO. 94 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 15 – SANZIONI (vedere file «sanzioni») (...) 3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all’articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all’articolo 8, comma 1 e 1 -bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all’articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L’ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l’asseverazione di conformità delle opere e l’attestato di qualificazione energetica, di cui all’articolo 8, comma 2, contestualmente alla dichiarazione di fine lavori prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all’ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti. (...) Modifiche LEGGE 90 95 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 15 – SANZIONI (vedere file «sanzioni») (...) 5. Il proprietario o il conduttore dell’unità immobiliare, l’amministratore del condominio, o l’eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall’articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 6. L’operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all’articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L’ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti. 7. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall’articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. (...) 96 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 15 – SANZIONI (vedere file «sanzioni») (...) 8. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro. 9. In caso di violazione dell’obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro. 10. In caso di violazione dell’obbligo di riportare i parametri energetici nell’annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall’articolo 6, comma 8, il responsabile dell’annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro. 97 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 17 – CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA Il decreto si applica a: • regioni e province autonome che non hanno recepito la direttiva 2010/31/UE • rispetto dei vincoli dell'ordinamento europeo • escluse norme di regioni e province autonome che hanno già provveduto al recepimento 98 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO ARTICOLO 17 – CLAUSOLA DI CEDEVOLEZZA 1. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, comma 5, della Costituzione, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16, comma 3 della legge 4 febbraio 2005 n. 11 per le norme afferenti a materie di competenza esclusiva delle regioni e province autonome, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto e dalla stessa direttiva 2002/91/CE. 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento». Modifiche LEGGE 90 99 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO L’ALLEGATO “A” – ALTRE DEFINIZIONI DM 22.11.2012 «Modifiche allegato A» (G.U. 21 del 25.01.2013) ART. 18 DEL DL 63: Modifiche all’allegato A MODIFICHE ALL’ART. 18 DEL DL 63 NELLA CONVERSIONE IN LEGGE DM 22.11.2012 «Modifiche allegato A» (G.U. 21 del 25.01.2013) • MODIFICATE ALCUNE DEFINIZIONI IMPORTANTI • INSERITE NUOVE DEFINIZIONI (MOLTE DI SUPPORTO AL DECRETO «ISPEZIONI») • IN TOTALE 56 DEFINIZIONI CONTRO LE 40 PRECEDENTI, POI MODIFICATE/ABROGATE DAL DL 63 E DALLA LEGGE 90/2013 100 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 ALLEGATO A: DEFINIZIONI (tra parentesi la numerazione precedente al DM 22/11/12) 1 (1) Accertamento 6 Conduttore 2 (2) AQE 7 (5) Conduzione 3 Autorità competente 8 Contratto servizio energia 4 (3) Certificazione energetica 9 (6) Controllo 5 Combustione 10 (7) Diagnosi 12 Edificio di proprietà pubblica 13 (10) Esercizio 14 (11) Fabbisogno annuo di energia primaria 15 Fluido termovettore 16 (12) Fonti rinnovabili 11 (8) NUOVO NEL DL 22/11/12 Edificio a uso MODIFICATA DAL DM 22/11/12 pubblico ABROGATO DAL DL 63/2013 17 (13) Gradi Giorno SOSTITUITO DALLA L 90/2013 101 18 (14) Impianto termico 19 (15) Impianto termico nuovo 20 (16) EP parziale 21 (17) EP 22 (18) Involucro edilizio 23 (19) Ispezioni sugli impianti RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 ALLEGATO A: DEFINIZIONI (tra parentesi la numerazione precedente) 24 Locale tecnico 29 (22) Massa superficiale 25 Macchina frigorifera 30 (23) Occupante 26 Manutenzione 27 (20) Manutenzione ordinaria impianto 28 (21) Manutenzione straordinaria impianto termico 31 (24) Parete fittizia 32 (25) Ponte termico 33 (26) Ponte termico corretto 34 (27) Potenza termica convenzionale 102 35 (28) Potenza termica al focolare 40 (32) Rendimento di produzione m.s. 36 Potenza termica utile nominale 41 (339 Rendimento termico utile 37 (29) Proprietario dell’impianto 42 Responsabile dell’impianto 38 (30) Rendimento di combustione 43 (34) Ristrutturazione di impianto termico 39 (31) Rendimento globale medio stagionale 44 SCOP RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 ALLEGATO A: DEFINIZIONI (tra parentesi la numerazione precedente) 45 (35) Schermature solari esterne 49 Sottosistema di generazione 46 SEER 50 (37) Superficie utile 47 Servizi energetici degli edifici 51 Temperatura dell’aria 48 (36) Sostituzione di generatore di calore 52 (38) Terzo responsabile NUOVO NEL DM 22/11/12 54 Unità cogenerativa 55 Unità di microcogenerazione 56 Unità immobiliare residenziale e assimilata ELIMINATE (14-bis) Impianto IDS 53 (39) Trasmittanza termica (40) Singola U.I. MODIFICATA DAL DM 22/11/12 ABROGATO DAL DL 63/2013 SOSTITUITO DALLA L. 90/2013 103 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 LE MODIFICHE E LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI 18 (14) Impianto termico ELIMINATE INDICAZIONI A PICCOLI IMPIANTI INSERITI ANCHE CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ABROGATO DAL DL 63/2013 CHE L’HA SPOSTATO ALL’ART. 2 10 (7) Diagnosi 50 (37) Superficie utile 56 Unità immobiliare residenziale e assimilata SUPERFICIE E’ UN ELABORATO NETTA TECNICO. CIVILE ABITAZIONE, CALPESTABILE. INDICA ANCHE I O SEDE DI ATTIVITÀ AMBIENTI CON POSSIBILI PROFESSIONALE, O H>1,50 m. MIGLIORAMENTI DI COMMERCIALE, O PROIEZIONE CLASSE. ASSOCIATIVA SCALE. RIGUARDA PER I VOLUMI L’EDIFICIO E ABROGATO DAL INTERESSATI L’IMPIANTO DL 63/2013 CHE L’HA DALLA SPOSTATO, CLIMATIZZAZIONE. SEMPLIFICANDOLO, ALL’ART. 2 NUOVO NEL DL 22/11/12 MODIFICATA DAL DM 22/11/2012 104 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 LE MODIFICHE E LE NOVITA’ PIU’ RILEVANTI 22 (18) Involucro 12 Fabbricato DEFINIZIONE DI INVOLUCRO DI UN EDIFICIO: ELEMENTI E COMPONENTI INTEGRATI DI UN EDIFICIO CHE NE SEPARANO GLI AMBIENTI INTERNI DALL’AMBIENTE ESTERNO (l-novies decies) DEFINIZIONE DI FABBRICATO: SISTEMA COSTITUITO DALLE STRUTTURE EDILIZIE ESTERNE, COSTITUENTI L’INVOLUCRO DELL’EDIFICIO, CHE DELIMITANO UN VOLUME DEFINITO E DALLE STRUTTURE INTERNE DI RIPARTIZIONE DELLO STESSO VOLUME. SONO ESCLUSI GLI IMPIANTI E I DISPOSITIVI TECNOLOGICI CHE SI TROVANO AL SUO INTERNO (l -septies decies) ABROGATI ENTRAMBI DAL DL 63/2013 CHE LI HA SPOSTATI ALL’ART. 2 NUOVO NEL DL 22/11/12 105 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 ALLEGATO «A» ULTERIORI DEFINIZIONI 10) diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi benefici dell’intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonché i possibili miglioramenti di classe dell’edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l’edificio che l’impianto. 106 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 ALLEGATO «A» ULTERIORI DEFINIZIONI 17) indice di prestazione energetica EP esprime il fabbisogno di energia primaria totale riferito all’unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m2 anno o kWh/m3 anno; 16) indice di prestazione energetica EP parziale esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell’edificio (a titolo d’esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o alla produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale)… 107 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 ALLEGATO «A» ULTERIORI DEFINIZIONI 34) ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari o parti di edificio in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato 108 RIFLESSIONI SULLA CERTIFICAZIONE ENERGETICA AGGIORNAMENTO NORMATIVO GLI ALLEGATI AL DLgs 192/2005 ALLEGATO «A» ULTERIORI DEFINIZIONI 50) superficie utile: è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l’altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell’unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica. 109