TITOLO SECONDO - Delle persone giuridiche di personalità, costituiscono centri di imputazione di rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordinamento, compreso tra di essi il datore di lavoro che assume l’obbligo di contribuzione. Ne consegue che l’obbligo di prestazione previdenziale o assistenziale grava sul fondo o cassa e non sul datore di lavoro. Cass., 17 maggio 2003, n. 7755 16.5. Studi professionali associati. In tema di diritto societario internazionale, l’associazione tra professionisti di un paese estero opera in Italia in qualità di società semplice, con la conseguente applicazione delle norme in materia di diritto societario dell’ordinamento giuridico italiano. Cass., 16 aprile 2014, n. 8871 I professionisti che si associano per dividere le spese e gestire congiuntamente i proventi della propria attivitaà non trasferiscono all’associazione tra loro costituita la titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma conservano la rispettiva legittimazione attiva nei confronti dei propri clienti. Trib Modena, 06 febbraio 2014 Lo studio professionale associato anche se privo di personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le società personali, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi europei di interesse economico di cui anche i liberi professionisti possono essere membri) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici e che sono perciò dotati di capacità di stare in giudizio come tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque, ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto studio professionale associato non può legittimamente sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione di cui soltanto il singolo può essere in possesso. (Principio affermato dalla S.C. relativamente ad azione revocatoria Art. 37 rivolta nei confronti di studio professionale associato relativa ad un pagamento eseguito con assegno intestato a professionista). Cass., 28 luglio 2010, n. 17683; conf. Cass., 13 aprile 2007, n. 8853 16.6. Altre associazioni. A norma della legge n. 848 del 1929 e del R.D. n. 2262 del 1929, le fabbricerie esistenti nelle chiese cattedrali, dichiarate monumento nazionale, le quali provvedono all’amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto, vanno inquadrate tra le associazioni non riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di personalità giuridica, possono, ai sensi dell’art. 37 c.c., gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare attuazione a rapporti di locazione che li riguardano, disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l’ordinamento interno dell’ente, ne hanno la rappresentanza. Cass., 29 gennaio 1997, n. 901 17. Profili processuali. La regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice di pace, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. - quale dettata per le controversie di valore non eccedente millecento euro e per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., cioè mediante moduli o formulari - trova applicazione, in via analogica, anche ai rapporti fra associati ed associazione non riconosciuta, qualora l’adesione a quest’ultima sia avvenuta mediante un modulo da essa predisposto per disciplinare ogni adesione, poiché la predetta modalità di decisione obbedisce, nelle intenzioni del legislatore processuale, alla necessità che dette controversie vengano decise in modo uniforme, in ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono oggetto, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale dell’adesione dell’associato e dello stesso accordo associativo, nonché delle corrispondenti tutele. Cass., 21 ottobre 2009, n. 22382 Art. 37 Fondo comune I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell’associazione [38, 600, 786, 2659]. Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune, né pretenderne la quota in caso di recesso [244 ]. SOMMARIO 1. Profili generali. 2. Somme erogate dagli associati: natura. 3. Patrimonio: fondo comune e fondo individuale. 4. Disposizione. 5. Acquisti a titolo originario. 1. Profili generali. La domanda di arricchimento senza causa nei confronti dei partecipanti ad un’associazione non riconosciuta, ivi compreso il rappresentante della stessa, e la domanda diretta a far valere la responsabilità personale ed accessoria di colui che ha agito in nome e per conto dell’ente, quali azioni che riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano sia quanto alla causa petendi (nella prima rilevando come fatti costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e dell’altrui arricchimento, e nella seconda l’essere stata svolta attività negoziale in nome e per conto dell’associazione, responsabile in via primaria per l’adempimento del contratto), sia quanto al petitum (pagamento dell’indennizzo o del corrispettivo pattuito). Ne consegue che, promossa, da parte di un appaltatore, azione di arricchimento senza causa nei confronti dei partecipanti all’associazione, per avere costoro usufruito delle opere realizzate in esecuzione dell’appalto, non può ritenersi proposta per implicito, nei confronti di chi ha agito per l’associazione, la domanda fondata sulla garanzia ex lege di cui all’art. 38 c.c., né è consentito al giudice di sostituire la pretesa di arricchimento senza causa con la diversa domanda diretta a far valere detta garanzia. Cass., 7 marzo 2012, n. 3602 La responsabilità aquiliana per fatto illecito di un’associazione non riconosciuta chiamata a rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.) si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti nell’organizzazione burocratica o aziendale. Cass., 26 luglio 2001, n. 10213 2. Somme erogate dagli associati: natura. Il soggetto che asserisce di aver elargito una somma alla associazione - di cui è socio - a titolo di mutuo e non a titolo di contributo, elargito al fine del raggiungimento dello scopo associativo e, come tale, irripetibile in base all’art. 37 c.c. (se non in seguito allo scioglimento della stessa), ha l’onere di dimostrarlo. Tale prova deve fondarsi su riscontri oggettivi, essendo insufficiente, allo scopo, la sola testimonianza di soggetto non indifferente e risultando, di contro, rilevante, il fatto che la somma erogata risulti documentalmente versata sul libretto di deposito intestato all’associazione stessa. Trib. Cassino, 12 febbraio 2009, n. 148 65 Art. 38 3. Patrimonio: fondo comune e fondo individuale. Nel patrimonio o fondo comune dell’associazione non riconosciuta, avente funzione primaria al fine del perseguimento dello scopo di comune interesse, vanno compresi tutti i diritti di carattere patrimoniale facenti capo all’associazione e quindi, oltre ai contributi degli associati e ai beni con questi acquistati, anche tutti gli altri beni comunque pervenuti all’ente. In esso non va compreso il fondo individuale che, appartenendo ai singoli associati ed avendo caratteristiche e finalità differenziate, resta, rispetto al fondo comune,in posizione di prima autonomia e pur rimanendo, durante la vita associativa, nella detenzione dell’associazione, va restituito all’associato, in caso di mancata utilizzazione, al momento del suo recesso. Cass., 24 giugno 1968, n. 2111 4. Disposizione. Alla stregua dell’art. 37 c.c. e della l. n. 52 del 1985, anche alle associazioni non riconosciute deve ritenersi consentito l’acquisto di beni immobili. Pertanto, ad una società sportiva non può ritenersi precluso l’acquisto di un complesso immobiliare funzionale alla sua attività, con conseguente illegittimità in relazione ai principi di ragionevolezza, di parità di trattamento e di massima partecipazione alle gare pubbliche - della previsione del bando che esclude le LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA suddette associazioni dal pubblico incanto per l’alienazione di un campo di tennis comunale. T.A.R. Torino – Piemonte, 5 maggio 2006, n. 1990 Gli atti che pongono fine al patrimonio comune di un’associazione non riconosciuta, ed ai rapporti giuridici ad esso inerenti, attraverso la realizzazione delle attività e l’eliminazione delle passività, comportano lo scioglimento e la liquidazione della associazione medesima, per il venir meno di uno dei presupposti della sua esistenza. Cass., 7 marzo 1977, n. 925 5. Acquisti a titolo originario. La limitata capacità delle associazioni non riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro l’ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e, quindi, in base all’art 37 c.c., con esclusivo riferimento ai contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali contributi (ma senza l’obbligo dell’autorizzazione governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo originario, come l’usucapione, in relazione alla quale, in particolare, non può essere disconosciuta l’efficacia, propria del possesso, ove questo con le modalità previste dall’art 1158 c.c., venga esercitato su di un bene dagli associati non uti singuli bensì come appartenenti all’associazione e con la volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti. Cass., 10 giugno 1981, n. 3773 Art. 38 Obbligazioni Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune [37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidalmente [c.c., art. 1292] le persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione [334, 41, 2267, 2268, 2291, 2317, 2508, 2509-bis, 2615]. SOMMARIO 1. Responsabilità della associazione. 2. Responsabilità degli associati. 2.1 Responsabilità nei confronti dell’associato creditore. 2.2. Onere delle prova. 2.3. Preventiva escussione del fondo comune. 2.4. Avvicendamento nelle cariche sociali. 2.5. Diritto di regresso. 3. Responsabilità degli associati e debiti derivanti da rapporti di lavoro. 1. Responsabilità della associazione. In ordine alla sussistenza dei requisiti di ammissione ad una gara d’appalto di associazioni non riconosciute, è legittimo che gli stessi vengano presentati solo per il legale rappresentante e non per l’intero consiglio direttivo; in assenza nelle norme di partecipazione di una previsione espressa inerente la presentazione dei requisiti in capo all’organo o agli organi di vertice delle associazioni non riconosciute, devono valere i principi di cui all’art. 38 c.c., per cui delle obbligazioni assunte dalle associazioni non riconosciute rispondono anche personalmente e solidalmente coloro i quali hanno agito in nome e per conto dell’associazione stessa. T.A.R. Genova, 13 maggio 2010, n. 2534 2. Responsabilità degli associati. La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. Cass., 25 agosto 2014, n.18188 In tema di rimborso delle spese sostenute dai partiti 66 politici, è manifestamente infondata l’eccezione di illegittimità costituzionale dell’art. 6 bis l. 3 giugno 1999 n. 157 (introdotto dall’art. 39 quaterdecies d.l. 30 dicembre 2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla l. 23 febbraio 2006 n. 51), nella parte in cui esonera gli amministratori dei partiti e dei movimenti politici dalla responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per conto delle predette organizzazioni, salvo che abbiano agito con dolo o colpa grave, ed istituisce un fondo di garanzia al servizio delle suddette obbligazioni. La previsione di un regime speciale rispetto a quello previsto dall’art. 38 c.c. non contrasta infatti con gli art. 3 e 41 Cost., trovando giustificazione nelle peculiari finalità delle anzidette associazioni non riconosciute, e non comportando la lesione di contrapposti interessi di rango costituzionale, tutelati dall’istituzione dell’apposito fondo di garanzia, né della libertà dell’iniziativa economica privata; l’applicabilità di tale disposizione anche ai giudizi ed ai procedimenti in corso non contrasta poi con il principio di irretroattività, non trattandosi di norma a carattere sanzionatorio, mentre l’istituzione del fondo di garanzia non contrasta con l’art. 81 Cost., non mancando l’indicazione delle relative fonti di alimentazione. Cass., 23 giugno 2009, n. 14612 In tema di associazioni non riconosciute, la responsabilità personale e solidale delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione, prevista dall’art. 38 c.c. in aggiunta a quella del fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di un sistema di pubblicità legale riguardante il patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale, precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione; ne consegue che l’annunciato è legittimato a proporre azione TITOLO SECONDO - Delle persone giuridiche di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei responsabili dell’associazione per omessa custodia riconducibile all’art. 2051 c.c. Cass., 17 gennaio 2008, n. 858 2.1. Responsabilità nei confronti dell’associato creditore. Il principio per cui la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non può giovare agli associati creditori della associazione, cessa di essere di ostacolo all’operatività di siffatta forma di garanzia sussidiaria apprestata dall’art. 38, secondo comma c.c. allorché, in relazione ad obblighi assunti dall’associazione nei confronti dell’associato, intervenga, quando questi abbia perduto tale sua qualità, una convenzione che, stipulata con persone agenti in nome e per conto dell’associazione medesima, comporti una novazione di detti obblighi, per effetto della quale il creditore (già associato) viene a trovarsi nella stessa posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine associativa e perciò meritevole di quella garanzia. Cass., 16 gennaio 1991, n. 354 2.2. Onere delle prova. La responsabilità personale e solidale prevista dall’art. 38, comma secondo, c.c. per colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell’interesse dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. Cass., 14 dicembre 2007, n. 26290 2.3. Preventiva escussione del fondo comune. L’associazione non riconosciuta, ove abbia colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la ragionevole convinzione in ordine all’esistenza di poteri di rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti statutariamente, risponde con il proprio fondo comune, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., delle obbligazioni assunte dall’apparente rappresentante. L’accertamento delle condizioni idonee ad integrare, in tale caso, la cd. apparenza di diritto “colpevole” costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in cassazione, se non nei limiti in cui risulta ancora censurabile il difetto di motivazione. Cass., 27 gennaio 2015, n.1451 Chi ha un contratto di lavoro dipendente con un’associazione politica ma, al contempo, è anche associato non può rifarsi sul fondo comune per gli eventuali stipendi non pagati né può rivalersi contro il rappresentante dell’associazione perché, per effetto dell’iscrizione, non può godere della tutela riservata a chi è terzo rispetto all’Ente di fatto. Cass., 20 maggio 2009, n. 11730 La responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. per colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che Art. 39 il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di cui all’art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale (art. 1944 c.c.), per cui non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore. Cass., 27 dicembre 1991, n. 13946 2.4. Avvicendamento nelle cariche sociali. La responsabilità personale e solidale, di cui all’art. 38 c.c., delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione non grava su tutti coloro che, essendo successivamente a capo di questa, ne assumano la rappresentanza, ma riguarda esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio personale, sicché il semplice avvicendarsi nelle cariche sociali del sodalizio non comporta alcun fenomeno di successione nel debito. Cass., 16 gennaio 2006, n. 718 2.5. Diritto di regresso. La responsabilità personale e solidale con quella dell’associazione, di cui all’art 38 c.c., non ha riferimento e carico a tutti coloro che, essendo successivamente a capo dell’ente, ne assumono la rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano agito in relazione ad uno specifico atto o negozio, ossia si verifica solo in relazione all’attività spiegata in concreto dai singoli associati e nei limiti degli impegni da essi effettivamente assunti in nome e per conto dell’associazione. Pertanto, colui che adempia un’obbligazione sociale, in forza dell’art 38, ha diritto di regresso nei confronti dell’associazione, ma tale diritto deve esercitare sul patrimonio sociale, secondo le regole della fidejussione, e non già sul patrimonio personale del rappresentante dell’associazione. Cass., 25 ottobre 1969, n. 3502 3. Responsabilità degli associati e debiti derivanti da rapporti di lavoro. La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c., di colui che agisce in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell’associazione ma all’attività negoziale (o, anche, extranegoziale) concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi; pertanto, ai sensi della citata norma, non è configurabile responsabilità del rappresentante dell’asso-ciazione in ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti - secondo l’accertamento del giudice del merito (che è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi) - non siano stati instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti) dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la responsabilità del medesimo (ai sensi della citata norma) la circostanza che questi abbia denunziato all’ente previdenziale le assunzioni (non realizzate da lui) degli indicati lavoratori o abbia presentato domanda di condono previdenziale (salvo, peraltro, il problema della -diversa- responsabilità per effetto di tale domanda e della eventuale decadenza dal beneficio per mancato pagamento di una delle rate). Cass., 27 dicembre 1991, n. 13946 Art. 39 Comitati I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, 67