TITOLO SECONDO - Delle persone giuridiche
di personalità, costituiscono centri di imputazione di
rapporti giuridici con altri soggetti dell’ordinamento,
compreso tra di essi il datore di lavoro che assume
l’obbligo di contribuzione. Ne consegue che l’obbligo
di prestazione previdenziale o assistenziale grava sul
fondo o cassa e non sul datore di lavoro. Cass., 17 maggio
2003, n. 7755
16.5. Studi professionali associati.
In tema di diritto societario internazionale,
l’associazione tra professionisti di un paese estero
opera in Italia in qualità di società semplice, con la
conseguente applicazione delle norme in materia di diritto
societario dell’ordinamento giuridico italiano. Cass., 16
aprile 2014, n. 8871
I professionisti che si associano per dividere le spese e
gestire congiuntamente i proventi della propria attivitaà
non trasferiscono all’associazione tra loro costituita la
titolarità del rapporto di prestazione d’opera, ma
conservano la rispettiva legittimazione attiva nei
confronti dei propri clienti. Trib Modena, 06 febbraio 2014
Lo studio professionale associato anche se privo di
personalità giuridica rientra a pieno titolo nel novero
di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali le
società personali, le associazioni non riconosciute, i
condomini edilizi, i consorzi con attività esterna e i gruppi
europei di interesse economico di cui anche i liberi
professionisti possono essere membri) cui la legge
attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri
di imputazione di rapporti giuridici e che sono
perciò dotati di capacità di stare in giudizio come
tali, in persona dei loro componenti o di chi, comunque,
ne abbia la legale rappresentanza secondo il paradigma
indicato dall’art. 36 c.c., fermo restando che il suddetto
studio professionale associato non può legittimamente
sostituirsi ai singoli professionisti nei rapporti con la
clientela, ove si tratti di prestazioni per l’espletamento
delle quali la legge richiede particolari titoli di abilitazione
di cui soltanto il singolo può essere in possesso. (Principio
affermato dalla S.C. relativamente ad azione revocatoria
Art. 37
rivolta nei confronti di studio professionale associato
relativa ad un pagamento eseguito con assegno intestato a
professionista). Cass., 28 luglio 2010, n. 17683; conf.
Cass., 13 aprile 2007, n. 8853
16.6. Altre associazioni.
A norma della legge n. 848 del 1929 e del R.D. n. 2262
del 1929, le fabbricerie esistenti nelle chiese
cattedrali, dichiarate monumento nazionale, le quali
provvedono all’amministrazione del patrimonio e dei
redditi delle chiese stesse, nonché alla manutenzione
degli edifici, senza ingerenza nei servizi di culto,
vanno inquadrate tra le associazioni non
riconosciute. Esse, pertanto, pur essendo prive di
personalità giuridica, possono, ai sensi dell’art. 37 c.c.,
gestire gli immobili di proprietà della chiesa, dare
attuazione a rapporti di locazione che li riguardano,
disporre la cessazione di quelli esistenti, e possono stare
in giudizio a mezzo di coloro che, secondo l’ordinamento
interno dell’ente, ne hanno la rappresentanza. Cass., 29
gennaio 1997, n. 901
17. Profili processuali.
La regola di decisione secondo diritto, da parte del giudice
di pace, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. - quale dettata
per le controversie di valore non eccedente millecento euro e
per quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti
conclusi secondo le modalità di cui all’art. 1342 c.c., cioè
mediante moduli o formulari - trova applicazione, in via
analogica, anche ai rapporti fra associati ed associazione non
riconosciuta, qualora l’adesione a quest’ultima sia avvenuta
mediante un modulo da essa predisposto per disciplinare ogni
adesione, poiché la predetta modalità di decisione obbedisce,
nelle intenzioni del legislatore processuale, alla necessità che
dette controversie vengano decise in modo uniforme, in
ragione della uniformità di disciplina dei rapporti che ne sono
oggetto, indipendentemente dalla qualificazione sostanziale
dell’adesione dell’associato e dello stesso accordo associativo,
nonché delle corrispondenti tutele. Cass., 21 ottobre 2009, n.
22382
Art. 37 Fondo comune
I contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
comune dell’associazione [38, 600, 786, 2659].
Finché questa dura, i singoli associati non possono chiedere la divisione del fondo comune,
né pretenderne la quota in caso di recesso [244 ].
SOMMARIO 1.
Profili generali. 2. Somme erogate dagli
associati: natura. 3. Patrimonio: fondo comune e fondo
individuale. 4. Disposizione. 5. Acquisti a titolo
originario.
1. Profili generali.
La domanda di arricchimento senza causa nei confronti dei
partecipanti ad un’associazione non riconosciuta, ivi
compreso il rappresentante della stessa, e la domanda diretta
a far valere la responsabilità personale ed accessoria di colui
che ha agito in nome e per conto dell’ente, quali azioni che
riguardano entrambe diritti eterodeterminati, si differenziano
sia quanto alla causa petendi (nella prima rilevando come fatti
costitutivi la presenza e l’entità del proprio impoverimento e
dell’altrui arricchimento, e nella seconda l’essere stata svolta
attività negoziale in nome e per conto dell’associazione,
responsabile in via primaria per l’adempimento del contratto),
sia quanto al petitum (pagamento dell’indennizzo o del
corrispettivo pattuito). Ne consegue che, promossa, da parte
di un appaltatore, azione di arricchimento senza causa nei
confronti dei partecipanti all’associazione, per avere costoro
usufruito delle opere realizzate in esecuzione dell’appalto, non
può ritenersi proposta per implicito, nei confronti di chi ha
agito per l’associazione, la domanda fondata sulla garanzia ex
lege di cui all’art. 38 c.c., né è consentito al giudice di sostituire
la pretesa di arricchimento senza causa con la diversa
domanda diretta a far valere detta garanzia. Cass., 7 marzo
2012, n. 3602
La responsabilità aquiliana per fatto illecito di
un’associazione non riconosciuta chiamata a
rispondere con il proprio fondo comune (art. 37 c.c.)
si fonda sul rapporto organico e sul generale principio
che rende responsabili le persone fisiche e gli enti giuridici
per l’operato dannoso di coloro che sono inseriti
nell’organizzazione burocratica o aziendale. Cass., 26
luglio 2001, n. 10213
2. Somme erogate dagli associati: natura.
Il soggetto che asserisce di aver elargito una
somma alla associazione - di cui è socio - a titolo di
mutuo e non a titolo di contributo, elargito al fine del
raggiungimento dello scopo associativo e, come tale,
irripetibile in base all’art. 37 c.c. (se non in seguito allo
scioglimento della stessa), ha l’onere di dimostrarlo.
Tale prova deve fondarsi su riscontri oggettivi, essendo
insufficiente, allo scopo, la sola testimonianza di soggetto
non indifferente e risultando, di contro, rilevante, il fatto
che la somma erogata risulti documentalmente versata sul
libretto di deposito intestato all’associazione stessa. Trib.
Cassino, 12 febbraio 2009, n. 148
65
Art. 38
3. Patrimonio: fondo comune e fondo individuale.
Nel patrimonio o fondo comune dell’associazione
non riconosciuta, avente funzione primaria al fine del
perseguimento dello scopo di comune interesse,
vanno compresi tutti i diritti di carattere
patrimoniale facenti capo all’associazione e quindi,
oltre ai contributi degli associati e ai beni con questi
acquistati, anche tutti gli altri beni comunque pervenuti
all’ente. In esso non va compreso il fondo individuale
che, appartenendo ai singoli associati ed avendo
caratteristiche e finalità differenziate, resta, rispetto
al fondo comune,in posizione di prima autonomia e
pur rimanendo, durante la vita associativa, nella
detenzione dell’associazione, va restituito all’associato, in caso di mancata utilizzazione, al momento
del suo recesso. Cass., 24 giugno 1968, n. 2111
4. Disposizione.
Alla stregua dell’art. 37 c.c. e della l. n. 52 del 1985,
anche alle associazioni non riconosciute deve
ritenersi consentito l’acquisto di beni immobili.
Pertanto, ad una società sportiva non può ritenersi
precluso l’acquisto di un complesso immobiliare
funzionale alla sua attività, con conseguente illegittimità in relazione ai principi di ragionevolezza, di parità di
trattamento e di massima partecipazione alle gare
pubbliche - della previsione del bando che esclude le
LIBRO PRIMO - DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA
suddette associazioni dal pubblico incanto per
l’alienazione di un campo di tennis comunale. T.A.R.
Torino – Piemonte, 5 maggio 2006, n. 1990
Gli atti che pongono fine al patrimonio comune di
un’associazione non riconosciuta, ed ai rapporti giuridici
ad esso inerenti, attraverso la realizzazione delle attività e
l’eliminazione delle passività, comportano lo scioglimento
e la liquidazione della associazione medesima, per il venir
meno di uno dei presupposti della sua esistenza. Cass., 7
marzo 1977, n. 925
5. Acquisti a titolo originario.
La limitata capacità delle associazioni non
riconosciute di essere titolari di un patrimonio, entro
l’ambito in cui è positivamente prevista dalla legge e,
quindi, in base all’art 37 c.c., con esclusivo riferimento ai
contributi degli associati ed ai beni acquistati con tali
contributi (ma senza l’obbligo dell’autorizzazione
governativa), riguarda solo gli acquisti a titolo
derivativo, e non esclude la possibilità di acquisti a titolo
originario, come l’usucapione, in relazione alla quale, in
particolare, non può essere disconosciuta l’efficacia, propria
del possesso, ove questo con le modalità previste dall’art 1158
c.c., venga esercitato su di un bene dagli associati non uti
singuli bensì come appartenenti all’associazione e con la
volontà di riferire a questa gli atti di possesso compiuti.
Cass., 10 giugno 1981, n. 3773
Art. 38 Obbligazioni
Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione, i terzi possono
far valere i loro diritti sul fondo comune [37]. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente [c.c., art. 1292] le persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione [334, 41, 2267, 2268, 2291, 2317, 2508, 2509-bis, 2615].
SOMMARIO 1. Responsabilità della associazione. 2.
Responsabilità degli associati. 2.1 Responsabilità nei
confronti dell’associato creditore. 2.2. Onere delle
prova. 2.3. Preventiva escussione del fondo comune.
2.4. Avvicendamento nelle cariche sociali. 2.5. Diritto
di regresso. 3. Responsabilità degli associati e debiti
derivanti da rapporti di lavoro.
1. Responsabilità della associazione.
In ordine alla sussistenza dei requisiti di
ammissione ad una gara d’appalto di associazioni non
riconosciute, è legittimo che gli stessi vengano presentati
solo per il legale rappresentante e non per l’intero consiglio
direttivo; in assenza nelle norme di partecipazione di una
previsione espressa inerente la presentazione dei requisiti in
capo all’organo o agli organi di vertice delle associazioni
non riconosciute, devono valere i principi di cui all’art.
38 c.c., per cui delle obbligazioni assunte dalle
associazioni non riconosciute rispondono anche
personalmente e solidalmente coloro i quali hanno
agito in nome e per conto dell’associazione stessa.
T.A.R. Genova, 13 maggio 2010, n. 2534
2. Responsabilità degli associati.
La responsabilità personale e solidale prevista
dall’art. 38, secondo comma, cod. civ. per colui che agisce
in nome e per conto dell’associazione non riconosciuta
non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza
dell’associazione,
bensì
all’attività
negoziale
concretamente svolta per conto di essa e risoltasi
nella creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i
terzi, con la conseguenza che chi invoca in giudizio tale
responsabilità è gravato dall’onere di provare la
concreta attività svolta in nome e nell’interesse
dell’associazione, non essendo sufficiente la prova in
ordine alla carica rivestita all’interno dell’ente. Cass., 25
agosto 2014, n.18188
In tema di rimborso delle spese sostenute dai partiti
66
politici, è manifestamente infondata l’eccezione di
illegittimità costituzionale dell’art. 6 bis l. 3 giugno 1999 n.
157 (introdotto dall’art. 39 quaterdecies d.l. 30 dicembre
2005 n. 273, convertito con modificazioni dalla l. 23
febbraio 2006 n. 51), nella parte in cui esonera gli
amministratori dei partiti e dei movimenti politici dalla
responsabilità per le obbligazioni contratte in nome e per
conto delle predette organizzazioni, salvo che abbiano
agito con dolo o colpa grave, ed istituisce un fondo di
garanzia al servizio delle suddette obbligazioni. La
previsione di un regime speciale rispetto a quello
previsto dall’art. 38 c.c. non contrasta infatti con gli
art. 3 e 41 Cost., trovando giustificazione nelle
peculiari finalità delle anzidette associazioni non
riconosciute, e non comportando la lesione di
contrapposti interessi di rango costituzionale,
tutelati dall’istituzione dell’apposito fondo di
garanzia, né della libertà dell’iniziativa economica
privata; l’applicabilità di tale disposizione anche ai
giudizi ed ai procedimenti in corso non contrasta poi
con il principio di irretroattività, non trattandosi di
norma a carattere sanzionatorio, mentre l’istituzione
del fondo di garanzia non contrasta con l’art. 81
Cost., non mancando l’indicazione delle relative fonti
di alimentazione. Cass., 23 giugno 2009, n. 14612
In tema di associazioni non riconosciute, la
responsabilità personale e solidale delle persone che
hanno agito in nome e per conto dell’associazione,
prevista dall’art. 38 c.c. in aggiunta a quella del
fondo comune, è volta a contemperare l’assenza di
un sistema di pubblicità legale riguardante il
patrimonio dell’ente con le esigenze di tutela dei
creditori e trascende, pertanto, la posizione astrattamente
assunta dal soggetto nell’ambito della compagine sociale,
precisandosi, in ogni caso, che detta norma si riferisce ad
obbligazioni assunte nei confronti dei terzi da persone
che hanno agito in nome e per conto dell’associazione; ne
consegue che l’annunciato è legittimato a proporre azione
TITOLO SECONDO - Delle persone giuridiche
di responsabilità extracontrattuale nei confronti dei
responsabili dell’associazione per omessa custodia
riconducibile all’art. 2051 c.c. Cass., 17 gennaio 2008, n.
858
2.1. Responsabilità nei confronti dell’associato
creditore.
Il principio per cui la responsabilità personale e
solidale di coloro che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione non riconosciuta non può
giovare agli associati creditori della associazione,
cessa di essere di ostacolo all’operatività di siffatta
forma di garanzia sussidiaria apprestata dall’art. 38,
secondo comma c.c. allorché, in relazione ad obblighi
assunti dall’associazione nei confronti dell’associato,
intervenga, quando questi abbia perduto tale sua qualità,
una convenzione che, stipulata con persone agenti in
nome e per conto dell’associazione medesima, comporti
una novazione di detti obblighi, per effetto della quale
il creditore (già associato) viene a trovarsi nella stessa
posizione di qualsiasi terzo estraneo alla compagine
associativa e perciò meritevole di quella garanzia.
Cass., 16 gennaio 1991, n. 354
2.2. Onere delle prova.
La responsabilità personale e solidale prevista
dall’art. 38, comma secondo, c.c. per colui che agisce
in nome e per conto dell’associazione non
riconosciuta non è collegata alla mera titolarità della
rappresentanza dell’associazione, bensì all’attività
negoziale concretamente svolta per conto di essa e
risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra
questa ed i terzi, con la conseguenza che chi invoca
in giudizio tale responsabilità è gravato dall’onere di
provare la concreta attività svolta in nome e
nell’interesse
dell’associazione,
non
essendo
sufficiente la prova in ordine alla carica rivestita
all’interno dell’ente. Cass., 14 dicembre 2007, n. 26290
2.3. Preventiva escussione del fondo comune.
L’associazione non riconosciuta, ove abbia
colpevolmente ingenerato nel terzo di buona fede la
ragionevole convinzione in ordine all’esistenza di poteri di
rappresentanza non corrispondenti a quelli risultanti
statutariamente, risponde con il proprio fondo
comune, ai sensi dell’art. 38 cod. civ., delle
obbligazioni assunte dall’apparente rappresentante.
L’accertamento delle condizioni idonee ad integrare, in
tale caso, la cd. apparenza di diritto “colpevole”
costituisce apprezzamento riservato al giudice di merito,
non sindacabile in cassazione, se non nei limiti in cui
risulta ancora censurabile il difetto di motivazione. Cass.,
27 gennaio 2015, n.1451
Chi ha un contratto di lavoro dipendente con
un’associazione politica ma, al contempo, è anche
associato non può rifarsi sul fondo comune per gli
eventuali stipendi non pagati né può rivalersi contro
il rappresentante dell’associazione perché, per effetto
dell’iscrizione, non può godere della tutela riservata a
chi è terzo rispetto all’Ente di fatto. Cass., 20 maggio
2009, n. 11730
La responsabilità solidale prevista dall’art. 38 c.c. per
colui che ha agito in nome e per conto dell’associazione
non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito
proprio dell’associato, ma ha carattere accessorio, anche se
non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria
dell’associazione stessa; consegue che l’obbligazione, avente
natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile
fra quelle di garanzia ex lege, assimilabili alla fideiussione, e che
Art. 39
il diritto del terzo creditore è assoggettato alla decadenza di
cui all’art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la
fideiussione solidale (art. 1944 c.c.), per cui non si richiede
la tempestiva escussione del debitore principale ma, ad
impedire l’estinzione della garanzia, è indispensabile che il
creditore eserciti tempestivamente l’azione nei confronti, a
sua scelta, del debitore principale o del fideiussore. Cass., 27
dicembre 1991, n. 13946
2.4. Avvicendamento nelle cariche sociali.
La responsabilità personale e solidale, di cui all’art.
38 c.c., delle persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione non grava su tutti coloro che,
essendo successivamente a capo di questa, ne
assumano la rappresentanza, ma riguarda
esclusivamente le persone suddette, a tutela dei terzi
che con essi siano venute in rapporto negoziale facendo
affidamento sulla loro solvibilità e sul loro patrimonio
personale, sicché il semplice avvicendarsi nelle
cariche sociali del sodalizio non comporta alcun
fenomeno di successione nel debito. Cass., 16 gennaio
2006, n. 718
2.5. Diritto di regresso.
La responsabilità personale e solidale con quella
dell’associazione, di cui all’art 38 c.c., non ha
riferimento e carico a tutti coloro che, essendo
successivamente a capo dell’ente, ne assumono la
rappresentanza, ma riguarda solo le persone che abbiano
agito in relazione ad uno specifico atto o negozio, ossia si
verifica solo in relazione all’attività spiegata in concreto dai
singoli associati e nei limiti degli impegni da essi
effettivamente assunti in nome e per conto
dell’associazione. Pertanto, colui che adempia
un’obbligazione sociale, in forza dell’art 38, ha diritto
di regresso nei confronti dell’associazione, ma tale
diritto deve esercitare sul patrimonio sociale, secondo
le regole della fidejussione, e non già sul patrimonio
personale del rappresentante dell’associazione. Cass.,
25 ottobre 1969, n. 3502
3. Responsabilità degli associati e debiti derivanti
da rapporti di lavoro.
La responsabilità personale e solidale, ex art. 38 c.c.,
di colui che agisce in nome e per conto
dell’associazione non riconosciuta non è collegata alla
mera titolarità della rappresentanza dell’associazione ma
all’attività
negoziale
(o,
anche,
extranegoziale)
concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella
creazione di rapporti obbligatori fra questa ed i terzi;
pertanto, ai sensi della citata norma, non è configurabile
responsabilità del rappresentante dell’asso-ciazione in
ordine agli obblighi contributivi relativi a rapporti di
lavoro dei dipendenti della medesima ove tali rapporti
- secondo l’accertamento del giudice del merito (che è
incensurabile in sede di legittimità se sorretto da
motivazione adeguata ed immune da vizi) - non siano stati
instaurati (mediante stipulazione dei relativi contratti)
dal rappresentante predetto, non valendo a fondare la
responsabilità del medesimo (ai sensi della citata
norma) la circostanza che questi abbia denunziato
all’ente previdenziale le assunzioni (non realizzate da
lui) degli indicati lavoratori o abbia presentato
domanda di condono previdenziale (salvo, peraltro, il
problema della -diversa- responsabilità per effetto di tale
domanda e della eventuale decadenza dal beneficio per
mancato pagamento di una delle rate). Cass., 27 dicembre
1991, n. 13946
Art. 39 Comitati
I comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche,
67
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