CONGEDO
STRAORDINARIO
PER GRAVI
PATOLOGIE
Ministero del Lavoro: istanza di interpello del 5/12/2006
INCA REGIONALE ER
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Ministero del lavoro
risposta a interpello sul
trattamento retributivo e
previdenziale del congedo per
cura e periodo di comporto
n. 6893 del 5.12.2006
articoli 26 della legge n. 118/71
e 10 del Dlgs n. 509/88
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Testi di legge di riferimento
Testo della legge n. 118/71
Articolo 26. (Congedo per cure). Ai lavoratori mutilati e
invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della
capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere
concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non
superiore a trenta giorni, su loro richiesta e previa
autorizzazione del medico provinciale.
Testo del D.lgs n. 509/88
Articolo 10. Il congedo per cure previsto dall'articolo 26
della legge 30 marzo 1971, n. 118, può essere concesso ai
lavoratori mutilati ed invalidi ai quali sia stata riconosciuta
una riduzione della attitudine lavorativa superiore al 50
per cento, sempreché le cure siano connesse alla
infermità invalidante riconosciuta.
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Il congedo di 30 giorniall’anno- può essere
richiesto non soltanto dai
lavoratori malati oncologici
ma da tutti i lavoratori con
invalidità civile accertata
superiore al 50% e con
necessità di cure.
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Il lavoratore, alla domanda da
presentare al datore di lavoro, deve
allegare:
1) il riconoscimento della riduzione della
capacità lavorativa superiore al 50%
accertata dalla Commissione Asl
competente per l’invalidità civile;
2) l’autorizzazione alle cure da parte di un
medico della struttura sanitaria pubblica
che attesti anche la connessione tra
l’infermità e le cure stesse.
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Trattamento previdenziale da
parte dell’Inps
Nonostante la riconduzione dei
congedi per cura all’ipotesi di
malattia (vedi le diverse sentenze della
Corte di Cassazione) non è prevista
nessuna indennità economica a
carico dell’Inps.
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Il Ministero nell’interpello
conferma la non indennizzabilità
da parte dell’Inps del congedo,
ma afferma il diritto
all’indennità economica a
carico del datore di lavoro per
un massimo di 30 giorni
Dobbiamo sostenere il diritto all’indennità anche in
assenza di specifica norma contrattuale
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Riguardo alla computabilità del congedo
straordinario nel periodo di comporto, il
Ministero rimanda alla sua precedente circolare (n.
40/2005) in materia di patologie oncologiche e relative
tutele.
Nella circolare si riconosceva al lavoratore malato
oncologico il diritto a beneficiare, oltre al periodo di
comporto, anche dell’ulteriore possibilità di astenersi dal
lavoro nel caso sussista un’invalidità superiore al 50%,
attraverso la fruizione del congedo straordinario per cura
di cui agli artt. 26 L. 118/71 e 10 Dlgs 509/1988.
Pertanto la fruizione dei 30 giorni per cura non rientra
nel periodo di comporto e pertanto non può essere
causa di superamento dello stesso determinando il
licenziamento del lavoratore.
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