ANTIRICICLAGGIO Verifica della clientela Archivio Sindaci-revisori Controlli G.d.F. Contanti Luciano DE ANGELIS Dottore Commercialista Pubblicista economico Collaboratore Italia Oggi Commissione Antiriciclaggio CNDCEC ANTIRICICLAGGIO VERIFICA DELLA CLIENTELA Sono un RICICLATOREE!! ma nessuno mi scoprirà!! APPROCCIO BASATO SUL RISCHIO 2 ANTIRICICLAGGIO CATEGORIE SOGGETTE AGLI ADEMPIMENTI • Dottori commercialisti ed esperti contabili e consulenti del lavoro; • Tributaristi ed ogni altro soggetto che svolga attività in materia di contabilità e tributi (ced); • Associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e Patronati; • Revisori Contabili; • Avvocati e Notai; • Prestatori di servizi relativi a società e Trust. 3 ANTIRICICLAGGIO GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Quando scattano (art. 16) • 1) Se la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento beni od utilità di valore pari o superiore a 15.000 Euro (segue) 4 ANTIRICICLAGGIO GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA • Quando Scattano (art. 16) Se si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento beni o utilità di importo pari o superiore 15.000 euro. Ciò indipendentemente dal fatto che tali azioni siano eseguite con operazioni che appaiono tra di loro collegate per realizzare un’operazione frazionata; 5 ANTIRICICLAGGIO GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Quando scattano (art. 16) • 3) Tutte le volte che la prestazione risulta di valore indeterminato o indeterminabile. 6 ANTIRICICLAGGIO GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA Quando scattano (art. 16) • 4) Se vi è un sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile); • 5) Se vi siano dubbi sui dati ottenuti ai fini della identificazione del cliente 7 ANTIRICICLAGGIO LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA Ante DLgs. 151/2009 (Fino al 3/11/2009) In relazione allo svolgimento della mera attività di redazione e/o trasmissione della dichiarazione dei redditi; Post DLgs.151/2009 (dal 4/ 11/2009) • Il concetto di attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni dei redditi va inteso estensivamente nel senso di redazione e trasmissione delle dichiarazioni derivanti dagli obblighi fiscali 8 ANTIRICICLAGGIO RISPOSTE MEF 20/5/2010 REGISTRAZIONE degli F24: non è più dovuta a seguito della decadenza della obbligazione principale In quanto è esclusa dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione ogni attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e dagli adempimenti in materia di amministrazione del personale (nuovo art. 12 del DLgs. 231/07). 9 ANTIRICICLAGGIO LE ATTIVITÀ ESCLUSE DALLA VERIFICA DELLA CLIENTELA (chiarimenti MEF 12/6/2008) • Negli adempimenti in materia di amministrazione del personale Tutti i soggetti autorizzati ad esercitare le attività in materia giuslavoristica vengono esclusi dall’obbligo della verifica della clientela e dalla registrazione, per tutti gli adempimenti previsti da norme vigenti relativamente all’amministrazione del personale (svolti da ogni tipologia di professionisti). In pratica, per gli adempimenti conseguenti al pagamento di retribuzioni, contributi ed imposte obbligatorie non è richiesta alcuna verifica per il professionista in capo al datore di lavoro. 10 ANTIRICICLAGGIO ADEMPIMENTI IN TEMA DI CONSULENZA DEL LAVORO Gli adempimenti in tema di amministrazione del personale sono esclusi (art.12, co.3, DLgs.231/07): • Dagli obblighi di adeguata verifica della clientela; • Dagli obblighi di registrazione in archivio. Attenzione Restano obbligatorie: • La segnalazione di operazioni sospette • La comunicazione di violazioni ultrasoglia di contanti 11 ANTIRICICLAGGIO GLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA • Ai fini degli obblighi di adeguata verifica della clientela non rilevano le mere consulenze prestate dal professionista. • Le linee Guida CNDCEC (e l’art. 1, lett. l del DLgs. 231/07) precisano che la consulenza aziendale e contrattuale è oggetto di adeguata verifica solo nel caso di “attività determinata o determinabile, finalizzata ad un obiettivo di natura finanziaria ovvero patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, da realizzarsi tramite una prestazione professionale” 12 ANTIRICICLAGGIO LE LINEE GUIDA CNDCEC FASI adeguata verifica: 1) individuazione delle operazioni oggetto di verifica (prestazioni escluse/incluse) 2) individuazione del titolare effettivo 3) applicazione dell’approccio basato sul rischio 4) scelta della tipologia di verifica richiesta (ordinaria, semplificata, rafforzata) 5) istituzione del fascicolo della clientela 6) controllo costante sul cliente 13 ANTIRICICLAGGIO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (1) Docenze a corsi, convegni e simili Attività di redazione e/o trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali Funzione di componente di organi di controllo di società destinatarie degli obblighi antiriciclaggio (qualora non incaricato del controllo contabile) Funzione di revisore in enti pubblici Funzione di sindaco in società o enti (qualora il collegio sindacale non sia incaricato del controllo contabile) Incarico di curatore, commissario giudiziale e commissario liquidatore nelle procedure concorsuali, giudiziarie e amministrative e nelle procedure di amministrazione straordinaria nonché incarico di ausiliario del giudice, di amministratore e di liquidatore nelle procedure giudiziali 14 ANTIRICICLAGGIO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI ESCLUSE (2) Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende Incarico di recupero crediti Mediazione ai sensi dell’art. 60 l. n. 69/2009 (ex art. 10, co. 2, lett. e), d.lgs. 231/2007) Operazioni di vendita di beni mobili registrati e immobili nonché formazione del progetto di distribuzione, ex art. 2, comma 3, lett. e), l. 14.05.2005 n. 80 Pareri giuridici pro-veritate Perizie e consulenze tecniche su incarico del tribunale Redazione di stime giurate su incarico dell’autorità giudiziale Adempimenti in materia di amministrazione del personale 15 ANTIRICICLAGGIO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1) Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro Amministrazione e liquidazione (a titolo professionale) di aziende (individuali), patrimoni e singoli beni Arbitrati e ogni altro incarico di composizione di controversie Assistenza e consulenza per istruttorie di finanziamenti Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria, giudiziale e stragiudiziale Attività di valutazione tecnica della iniziativa di impresa e di asseverazione del business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici Consulenza contrattuale Consulenza e trasferimento di quote di S.r.l. Consulenze a qualsiasi titolo su trasferimenti di immobili 16 ANTIRICICLAGGIO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2) Operazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento di attività economiche Custodia e conservazione di beni e aziende Gestione di conti di titoli, conti bancari, denaro, libretti di deposito Gestione di incassi e versamenti in nome e per conto del cliente unitariamente oltresoglia Gestione di posizioni previdenziali e assicurative Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei mezzi pubblici erogati alle imprese Operazioni di finanza straordinaria Redazione di stime e perizie di parte Sistemazioni tra eredi, sistemazioni patrimoniali e sistemazioni familiari Valutazioni di aziende, rami d’aziende nonché valutazione, in sede di riconoscimento della personalità giuridica delle fondazioni e delle associazioni, dell’adeguatezza del patrimonio alla realizzazione dello scopo ANTIRICICLAGGIO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (1) Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Analisi dei costi e ricavi di imprese, redazione di piani economici e finanziari Assistenza in procedure concorsuali Attestazione dei piani di risanamento ex art. 67, terzo comma, lett. d), r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Consulenza aziendale, amministrativa, contrattuale, tributaria o finanziaria di carattere continuativo Consulenze continuative attinenti la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Consulenze in materia di concordati stragiudiziali 18 ANTIRICICLAGGIO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (2) Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Consulenze in materia di conferimenti, scissioni, fusioni e liquidazioni societarie Consulenze in materia di contabilità e bilanci Consulenze in materia di impianto ed organizzazione delle contabilità Consulenze o servizi prestati per la costituzione di società, enti, trust e soggetti giuridici analoghi Fusioni e scissioni Ispezioni amministrative, verifiche contabili e certificazioni Consulenze nei confronti di società cooperative, ONLUS ed altri enti Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi 19 ANTIRICICLAGGIO LA PRESTAZIONE PROFESSIONALE Linee Guida CNDEC: PRESTAZIONI OGGETTO DI ADEGUATA VERIFICA (3) Operazioni di valore indeterminato o indeterminabile Relazione del professionista in tema di accordi di ristrutturazione del debito, ex art. 182-bis, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Relazione giurata del professionista in tema di concordato preventivo ex art. 161, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 Regolamenti e liquidazioni di avarie Revisione contabile Tenuta della contabilità Trasformazioni 20 ANTIRICICLAGGIO L’IDENTIFICAZIONE È OBBLIGATORIA All’atto dell’instaurazione del rapporto professionale in relazione a prestazioni aventi ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro. L’obbligo sussiste anche in caso di operazioni frazionate o con valore indeterminato o indeterminabile. 21 ANTIRICICLAGGIO MOMENTO DELL’IDENTIFICAZIONE “L’identificazione e la verifica del titolare effettivo viene effettuata dal libero professionista dal ced o da un collaboratore in presenza del cliente, mediante un documento di identità non scaduto: prima dell’instaurazione del rapporto continuativo o al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione o l’operazione (art. 19, DLgs. 231/07) 22 ANTIRICICLAGGIO DOCUMENTI VALIDI PER L’IDENTIFICAZIONE • Ai sensi dell’art. 3 dell’allegato tecnico “sono considerati validi per l’identificazione i documenti d’identità e di riconoscimento di cui agli articoli 1 e 35 del D.P.R 28/12/2000, n. 445”. 1) la carta d’identità; 2) il passaporto; 3) la patente di guida; 4) la patente nautica; 5) il libretto di pensione; 6) il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici; 7) il porto d’armi; 8) le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato; 9) il permesso di soggiorno (in via residuale) 23 ANTIRICICLAGGIO IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19) Consiste • Nell'acquisizione dei dati identificativi del cliente • Nella verifica del potere di rappresentanza per chi risulti il delegato alla firma per l’operazione da svolgere • Nell'acquisizione dei dati identificativi del soggetto o dei soggetti rappresentanti l’ente 24 ANTIRICICLAGGIO CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE Per le persone fisiche: • nome e cognome; • luogo e data di nascita; • indirizzo della residenza o del domicilio; • codice fiscale; • estremi del documento di identificazione. 25 ANTIRICICLAGGIO CONTENUTO DELL’IDENTIFICAZIONE Per i soggetti diversi dalle persone fisiche: • denominazione; • sede legale; • codice fiscale, o partita Iva. 26 ANTIRICICLAGGIO COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” In base all’art.1, lett.U del DLgs. 231/07 e all’art.1, co. 2 dell’Allegato Tecnico Il titolare effettivo è rappresentato: 1) dalla persona fisica per conto della quale è realizzata un’operazione o un’attività; 2) nel caso di entità giuridica, dalla persona o dalle persone fisiche che in ultima istanza a) possiedono o controllano tale entità b) ne risultano beneficiari • secondo i criteri di cui all’allegato tecnico. 27 ANTIRICICLAGGIO COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” a) In caso di società (all. tecnico, art. 2): • 1. la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore, purché non si tratti di una società ammessa alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposta a obblighi di comunicazione conformi alla normativa comunitaria o a standard internazionali equivalenti; tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25 per cento più uno di partecipazione al capitale sociale; 28 ANTIRICICLAGGIO (segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” • 2. la persona fisica o le persone fisiche che esercitano in altro modo il controllo sulla direzione di un'entità giuridica; 29 ANTIRICICLAGGIO (segue) COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” b. In caso di entità giuridiche quali le fondazioni e di istituti giuridici quali i trust, che amministrano e distribuiscono fondi: • 1. se i futuri beneficiari sono già stati determinati, la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un'entità giuridica; • 2. se le persone che beneficiano dell'entità giuridica non sono ancora state determinate, la categoria di persone nel cui interesse principale è istituita o agisce l'entità giuridica; • 3. la persona fisica o le persone giuridiche che esercitano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di una entità giuridica 30 ANTIRICICLAGGIO COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” Chiarimento CNDCEC linee guida 2011 Le nuove guidelines puntualizzano che in presenza di soggetto titolare di una quota superiore al 50% del capitale della società, anche se un secondo soggetto abbia una partecipazione superiore al 25% del capitale della medesima, il titolare effettivo dovrà essere ricercato esclusivamente con riferimento al primo. 31 ANTIRICICLAGGIO COSA SI INTENDE PER “TITOLARE EFFETTIVO” I dati devono essere forniti per iscritto dal rappresentante legale In relazione alle modifiche degli art. 36 e 38 del DLgs. 231/07 Gli obblighi di registrazione e conservazione riguarderanno anche il titolare effettivo Risposta MEF 20/5/2010 e nuove LINEE GUIDA CNDCEC Non è obbligatorio inserire i dati in A.U., è sufficiente nel fascicolo del cliente poiché mancano le disposizioni attuative dell’art. 38, co.7 32 ANTIRICICLAGGIO I CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Con riferimento al cliente (art. 20) • 1. natura giuridica • 2. prevalente attività svolta • 3. comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; • 4. area geografica di residenza del cliente o della controparte 33 ANTIRICICLAGGIO L’approccio basato sul rischio: CLIENTE Si considerano gli elementi connessi al cliente (natura giuridica, prevalente attività svolta, comportamento tenuto all’atto del compimento dell’operazione) La procedura Si associa a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso al cliente 34 ANTIRICICLAGGIO (segue) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Con riferimento all’operazione rapporto continuativo o prestazione professionale (art. 20) • 1) tipologia dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; • 2) modalità di svolgimento dell’operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; • 3) ammontare; 35 ANTIRICICLAGGIO (segue) CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO Con riferimento all’operazione rapporto continuativo o prestazione professionale (art. 20) • 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; • 5) ragionevolezza dell’operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all’attività svolta dal cliente; • 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell’operazione o del rapporto continuativo.” 36 ANTIRICICLAGGIO L’approccio basato sul rischio: OPERAZIONE Si considerano gli elementi relativi all’operazione (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza, durata, ragionevolezza, area geografica di destinazione) La procedura Si assegna a ciascuno di essi un determinato punteggio in termini di minore/maggiore rischiosità. emerge un punteggio complessivo, che indica il livello di rischio connesso all’operazione 37 ANTIRICICLAGGIO PUNTEGGIO Dalla valutazione congiunta dei due punteggi (CLIENTE e OPERAZIONE) emerge un unico indice, espressione del rischio di riciclaggio o finanziamento del terrorismo ex art. 20 DLgs. 231/2007 38 ANTIRICICLAGGIO L’approccio basato sul rischio: A. Aspetti connessi al cliente a.1. Natura giuridica Ditta individuale Associazione professionale Società di persone Società di capitali Trust Società fiduciaria Altro Totale a.1. Livello di rischio La procedura a.2. Prevalente attività svolta Operazioni “normali” Operazioni di particolare rilevanza Operazioni “anomale” Totale a.2. a.3. Comportamento tenuto al momento dell’operazione Nella norma (cliente collaborativo/trasparente) Fuori della norma (cliente reticente/poco trasparente) Totale a.3. a.4. Area geografica di residenza Italia Paesi UE Paesi extra UE Territori off shore Totale a.4. TOTALE PUNTEGGIO (A) ANTIRICICLAGGIO L’approccio basato sul rischio: La procedura b.4. Frequenza e durata B. Aspetti connessi Livello all’operazione di rischio b.1. Tipologia Ordinaria Straordinaria b.2. Modalità di svolgimento Con banche Tra soggetti privati b.3. Ammontare Basso Medio Alto Occasionale Poco frequente Frequente b.5. Ragionevolezza Congrua Non congrua b.6. Area geografica di destinazione Italia Paesi UE Paesi extra UE Territori off shore TOTALE PUNTEGGIO (B) 40 ANTIRICICLAGGIO VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO C. Rischio totale di riciclaggio/finanziamento del terrorismo Totale punteggio A Totale punteggio B TOTALE COMPLESSIVO (C) 41 ANTIRICICLAGGIO VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO A. Aspetti connessi al cliente Minimo 1 1 2 1 3 1 4 1 Totale A 4 Rischio legato al cliente: basso da 4 a 12 medio da 13 a 16 alto da 17 a 20 Massimo 5 5 5 5 20 (segue) 42 ANTIRICICLAGGIO B. Aspetti connessi all’operazione Minimo 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 Totale B 6 Rischio legato all’operazione: basso da 6 a 18 medio da 19 a 24 alto da 25 a 30 Valutazione finale (A+B) Totale (A+B) 10 Massimo 5 5 5 5 5 5 30 50 43 ANTIRICICLAGGIO Con riferimento alle prestazioni aventi ad oggetto la tenuta della contabilità, per il calcolo del livello di rischio, il professionista dovrà provvedere: Unicamente alla compilazione della tabella “A” relativa al cliente con il calcolo del relativo punteggio rischio e non della tabella “B” relativa all’operazione: 44 ANTIRICICLAGGIO IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE APPROCCIO DINAMICO • Aggiornamento dell’indice unico che esprime la valutazione del rischio di riciclaggio/finanziamento al terrorismo: a) Modifica del punteggio in relazione all’evoluzione delle caratteristiche soggettive del cliente Ogni operazione successiva deve essere oggetto di specifica nuova valutazione, rinnovando il livello di rischio; b) Le carte di lavoro devono lasciare traccia dell’evoluzione della valutazione del rischio compiuta in modo dinamico 45 ANTIRICICLAGGIO VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO RISCHIO DI RICICLAGGIO / FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA Il professionista assolve l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie (ovvero semplificate se ne ricorrono i presupposti) e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve: BASSO (da 10 a 30) • analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, • verificare che esse siano compatibili con la conoscenza che ha del cliente, delle attività e del suo profilo di rischio, avendo riguardo all’origine dei fondi, • aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. Per gli obblighi di adeguata verifica con modalità semplificate il professionista è esonerato dall’effettuare il controllo costante. 46 ANTIRICICLAGGIO VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO MEDIO (da 30 a 40) COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità ordinarie e in particolare deve esercitare un controllo costante, ossia deve: • analizzare le transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto, • verificare che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che ha del proprio cliente, delle sue attività commerciali e del suo profilo di rischio, avendo riguardo, se necessario, all’origine dei fondi, • aggiornare i documenti, dati o informazioni detenute. 47 ANTIRICICLAGGIO VALUTAZIONE FINALE DEL RISCHIO RISCHIO DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ALTO (da 40 a 50) COMPORTAMENTO DEL PROFESSIONISTA Il professionista deve assolvere l’obbligo di adeguata verifica secondo modalità rafforzate e in particolare deve esercitare un controllo costante continuo e rafforzato (controlli più rigorosi e frequenti). 48 ANTIRICICLAGGIO ESEMPIO DI ATTRIBUZIONE PROFILO DI RISCHIO • Una società calzaturiera con sede a Roma si rivolge ad un professionista per curare l’acquisto di altra società dello stesso settore a Latina. • Le società sono snc con soci persone fisiche di storica conoscenza per lo studio, i soci sono moglie e marito con quote al 50%, entrambi amministratori. • I clienti sono collaborativi, i pagamenti avvengono in due rate mediante bonifico bancario di cui una al preliminare e un’altra a saldo all’atto di cessione. • Il prezzo di acquisto è congruo al valore di mercato. • ATTRIBUZIONE DI UN BASSO PROFILO DI RISCHIO 49 ANTIRICICLAGGIO ESEMPIO: TABELLA A: ASPETTI CONNESSI AL CLIENTE 2 Struttura a basso profilo di rischio poiché la snc è già cliente dello studio e si ha buona conoscenza dei soci persone fisiche 3 Settore con medio profilo di rischio poiché vi sono operazioni con mercati esteri ma basse transazioni in contanti ed i pagamenti avvengono usualmente tramite bonifico e assegno 2 Comportamento a basso rischio poiché cliente collaborativo che procura tutte le informazioni richieste a.4 Area geografica di residenza 2 Zona a basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio e finanziamento del terrorismo TOTALE PUNTEGGIO 9 a.1 Natura giuridica a.2 Prevalente attività svolta a.3 Comportamento tenuto 50 ANTIRICICLAGGIO ESEMPIO: TABELLA B: ASPETTI CONNESSI ALL’OPERAZIONE b.1 Tipologia 2 basso profilo di rischio poiché la società attua un’operazione straordinaria verso un’azienda con dimensioni pari alla metà delle proprie b.2 Modalità di svolgimento 2 basso profilo di rischio poiché i pagamenti avvengono tramite bonifico b.3 Ammontare 3 Profilo di medio rischio poiché il prezzo di cessione è pari al doppio del fatturato dell’azienda acquistata ed il valore è piuttosto elevato b.4 Frequenza e durata 2 basso rischio poiché il cliente è solo occasionale 2 basso rischio poiché il settore dell’azienda acquistata è lo stesso del cliente e l’investimento è compatibile con il reddito dell’acquirente 2 basso rischio poiché operazione localizzata in Italia che è paese che adotta normativa di contrasto al riciclaggio b.5 Ragionevolezza b.6 Area geografica TOTALE PUNTEGGIO 13 ANTIRICICLAGGIO ESEMPIO: TABELLA C: RISCHIO TOTALE DI RICICLAGGIO/FINANZIAMENTO AL TERRORISMO TOTALE PUNTEGGIO A 9 Rischiosità del cliente TOTALE PUNTEGGIO B 13 Rischiosità dell’operazione TOTALE PUNTEGGIO complessivo C 22 BASSO RISCHIO 52 ANTIRICICLAGGIO TRE LIVELLI DI VERIFICA 1) Ordinaria adeguata verifica della clientela, art. 16; 2) Obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela, art. 25; 3) Obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela, art. 28; 53 ANTIRICICLAGGIO OBBLIGHI SEMPLIFICATI E RAFFORZATI 1) Obblighi semplificati di adeguata verifica sono previsti nel caso di basso rischio 2) In presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e, comunque nei casi di cliente non presente, o che intrattenga operazioni, rapporti continuativi o professionali con persone politicamente esposte si adottano gli obblighi rafforzati. 54 ANTIRICICLAGGIO L’ADEGUATA VERIFICA “ORDINARIA” NO obblighi rafforzati NO obblighi semplificati Identificare il cliente Verificare il potere di Rappresentanza Identificare il titolare effettivo Ottenere informazioni su scopo e della prestazione Svolgere il controllo costante 55 ANTIRICICLAGGIO L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA” Possibilità di non applicare gli obblighi di adeguata verifica della clientela (art. 25) - a determinate categorie di clienti (intermediari finanziari, uffici della p.a. e istituzioni o organismi che svolgano funzioni pubbliche conformemente al diritto comunitario, società o altro organismo finanziario i cui strumenti finanziari sono ammessi a negoziazione sui mercati regolamentati) - a determinate categorie di prodotti (contratti assicurazione-vita, forme individuali di previdenza, regimi pensionistici particolari, moneta elettronica) Il Ministro dell’economia e delle finanze può autorizzare l’applicazione di obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela a determinate tipologie di clienti e prodotti che presentano un basso rischio di riciclaggio 56 ANTIRICICLAGGIO L’ADEGUATA VERIFICA “SEMPLIFICATA” Verifica Lettera iscrizione elenco/albo Visura camerale Il cliente appartiene ad una delle categorie di cui all’art. 25, commi 1 e 3 Il prodotto oggetto della prestazione professionale è tra quelli indicati all’art. 25, comma 6 NO SI Obblighi ordinari Obblighi semplificati SI DEVE Identificare il cliente Verificare il potere di rappresentanza NON SI DEVE Identificare il titolare effettivo Ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione Svolgere il controllo costante - Il professionista ritiene che l’identificazione effettuata non sia attendibile o non consenta di acquisire le informazioni necessarie - Il cliente appartiene a uno Stato terzo nei cui confronti la Commissione ha adottato una decisione volta ad accertare che la sua legislazione soddisfi determinati requisiti ANTIRICICLAGGIO L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA” Applicazione di obblighi rafforzati di adeguata verifica della clientela (art. 28) - in presenza di un rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nonché in alcuni casi specifici: - cliente non fisicamente presente - conti di corrispondenza - PEP (persone politicamente esposte)* * Sono le persone fisiche cittadine di altri Stati comunitari o di Stati extracomunitari che occupano o hanno occupato cariche pubbliche individuate sulla base dei criteri di cui all’Allegato tecnico al d.lgs. 231/2007. 58 ANTIRICICLAGGIO L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA” Verifica Valutazione ex art. 20 Rischio più elevato di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo Obblighi ordinari PIÙ Rafforzamento Adempimento in modo più vigile e rigoroso 59 ANTIRICICLAGGIO NO ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA” Cliente non fisicamente presente" MA 1) Cliente già identificato in occasione di altra prestazione 2) Dati del cliente reperibili da atto pubblico Scrittura privata autenticata Certificato qualificato Dichiarazione autorità consolare Verificare che siano aggiornati: - Dati identificativi - Legale rappresentanza - Titolare effettivo 3) Fornisce attestazione ex art. 30 Idonea a confermare l’identità del cliente e l’esattezza delle informazioni comunicate L’attestante dichiara che i dati sono esatti e aggiornati Si usa l’atto per identificare il cliente Si usa l’attestazione per identificare il cliente e, qualora esista, il titolare effettivo IN OGNI CASO SI DEVE: - Verificare il potere di rappresentanza - Identificare il titolare effettivo - Ottenere informazioni sullo scopo e la natura della prestazione - Svolgere il controllo costante 60 ANTIRICICLAGGIO SI ALL’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA” SE Cliente non fisicamente presente 1) Cliente già identificato in occasione di altra prestazione 2) Dati del cliente reperibili da atto pubblico Scrittura privata autenticata Certificato qualificato Dichiarazione autorità consolare 3) Fornisce attestazione ex art. 30 Idonea a confermare l’identità del cliente e l’esattezza delle informazioni comunicate L’attestante dichiara che i dati sono esatti e aggiornati NO SI DEVE ATTUARE LA VERIFICA RAFFORZATA 61 ANTIRICICLAGGIO L’ADEGUATA VERIFICA “RAFFORZATA” PEP (Persone politicamente esposte) Verifica Attestazione del soggetto Il soggetto che conferisce l’incarico per sé o il soggetto per conto del quale viene conferito l’incarico o il soggetto che conferisce l’incarico per conto altrui è una PEP Obblighi ordinari PIU’ Rafforzamento Misure adeguate per stabilire l’origine del patrimonio e dei fondi Controllo continuo e rafforzato 62 ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST Intermediari finanziari, professionisti, ced, revisori contabili, altri soggetti (esercenti recupero dei crediti, custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori, agenzia di affari in mediazione immobiliare) Devono astenersi dall’operare con determinati soggetti residenti nei paesi black-list. Comma 7-bis e ter, art. 28 d.lgs. 231/07 63 ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST inibite sia la possibilità di svolgere operazioni, sia la possibilità di prestare consulenze nei confronti di società o enti collocati in paesi a regime fiscale agevolato, di cui siano direttamente o indirettamente parte, società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore. L’astensione, riguarda anche tutte le entità giuridiche di cui non sia possibile identificare il titolare effettivo e verificarne l’identità 64 ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST Norma, introdotta dall’art. 36 della manovra correttiva (l.122 – 31/7/2010) concretamente operativa da quando il Mef, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, individuerà, con apposita lista l’elenco dei paesi “al bando” in ragione del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per mancanza di un adeguato scambio di informazioni anche fiscali 65 ANTIRICICLAGGIO RAPPORTI CON STRUTTURE IN PAESI BLACK LIST La violazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria: - pari a 5.000 euro, se l’operazione posta in essere è di importo non superiore a 50.000 euro; - altrimenti compresa tra il 10% ed il 40% dell’importo dell’operazione. - Se l’importo dell’operazione non è determinato o determinabile, la sanzione va da un minimo di 25.000 euro a un massimo di 250.000 euro. Art. 57, co. 1-ter d.lgs.231/07 66 ANTIRICICLAGGIO LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA CLIENTELA dovrà contenere: • fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione (il documento va aggiornato solo in caso di variazioni sostanziali, es. decreto per modifica del cognome o del nome ) • fotocopia codice fiscale • fotocopia partita iva • visura camerale (consigliato per le ditte individuali, obbligatorio per i soggetti diversi da persona fisica per verificare il soggetto o i soggetti che hanno il potere di rappresentanza ). • Verbale CdA di nomina • Scheda per l’adeguata verifica della clientela (Novità 2011) • dichiarazione del cliente in cui evidenzia se agisce per proprio conto o per conto di altri dei quali deve fornire le generalità 67 ANTIRICICLAGGIO LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA CLIENTELA dovrà contenere: • documentazione in base alla quale si è verificata la possibilità di applicare obblighi semplificati di adeguata verifica o, al contrario, la necessità di ricorrere alla procedura rafforzata; • eventuale attestazione ex art. 30 (verifica da parte di terzi) • copia del mandato professionale (in caso di conferimento verbale dell’incarico, é consigliabile l’accettazione scritta per individuare la data d’inizio e l’oggetto della prestazione professionale) • dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo dell’operazione e indicazione dei suoi dati 68 ANTIRICICLAGGIO LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA CLIENTELA dovrà contenere: • eventuale ulteriore documentazione richiesta dal professionista per individuare il titolare effettivo • dichiarazione da parte del cliente sullo scopo e sull’oggetto dell’attività o dell’operazione per la quale è chiesta la prestazione professionale • se necessario, dichiarazione da parte del cliente sui mezzi economici e finanziari per attuare l’operazione o istaurare l’attività e, nel caso di una non adeguata copertura finanziaria, la provenienza dei capitali necessari • documenti delle prestazioni professionali svolte, • eventuali brevi appunti sulla ragionevolezza dell’operazione rispetto all’attività svolta dal cliente, e su comportamenti anomali del cliente 69 ANTIRICICLAGGIO LA REGISTRAZIONE E LA CONSERVAZIONE DEI DATI Secondo le Linee Guida CNDCEC, il FASCICOLO DELLA CLIENTELA dovrà contenere • documentazione relativa alla cessazione della prestazione professionale o dell’operazione (lettera di revoca del mandato o di rinuncia all’incarico, cessazione partita iva, ecc.) • eventuale risultato della verifica in merito all’inserimento del cliente nella c.d. “black list” • eventuale documentazione, preferibilmente firmata dal cliente, comprovante lo svolgimento di attività di consulenza precontenzioso • Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga opportuno conservare ai fini della normativa antiriciclaggio Tempi di conservazione dei dati e documenti: 10 anni dalla fine della prestazione 70 ANTIRICICLAGGIO FASCICOLO INFORMATICO Art. 16, comma 12, del d.l. 29 novembre 2008 n. 185 Il fascicolo della clientela può essere tenuto anche secondo modalità informatiche (ad es. mediante cartelle informatiche intestate a ciascun cliente nelle quali dovranno essere archiviati tutti i documenti). Il professionista deve apporre la firma digitale e la data certa, con marca temporale per conferire validità probatoria ai fini dei procedimenti giudiziari al documento conservato mediante modalità informatiche 71 ANTIRICICLAGGIO IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE (ART. 19, CO. 1, LETT.C) Nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale Analisi delle transazioni concluse durante tutta la durata del rapporto Verifica che tali transazioni siano compatibili con la conoscenza del proprio cliente Avendo riguardo all’origine dei fondi Tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute 72 ANTIRICICLAGGIO IL CONTROLLO COSTANTE SUL CLIENTE Linee Guida CNDCEC 1.Effettuare prima richiesta scritta con impegno del cliente a comunicare la variazione dei dati ivi indicati 2. Programmare richieste periodiche aggiornamento dati in archivio 3. Istituire automatismi per l’aggiornamento dei dati annotando: - la scadenza dei documenti di identificazione, - il termine per il rinnovo delle cariche sociali, - eventuali termini connessi a contratti od atti, - altri elementi ritenuti utili dal professionista 4. Prevedere incontri con il cliente quando si presentano situazioni di criticità (entrata nella fascia di rischio alta) 5. Istruire personale di studio (o del ced) per fornire elementi utili alla valutazione del profilo di rischio 6. Annotare le informazioni acquisite nel corso degli incontri preparatori e nello svolgimento delle diverse prestazioni 73 ANTIRICICLAGGIO LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (1) Tipologia di prestazione svolta (art. 16) Individuazione della prestazione svolta ed inserimento della stessa fra: • Prestazioni escluse • Prestazioni comprese se superiori a 15.000 Euro • Prestazioni a valore non determinato o determinabile 74 ANTIRICICLAGGIO LE FASI DELLA ADEGUATA VERIFICA (2) L’individuazione del titolare effettivo (art. 18) Individuare (se sussiste) un titolare effettivo diverso dalla: • persona fisica • persona giuridica cliente del professionista 75 ANTIRICICLAGGIO LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (3) Con riferimento: a) Al cliente (natura svolta, comportamento residenza); Approccio basato sul rischio (art. 20) b) giuridica, attività tenuto, area di All’operazione svolgimento, ragionevolezza, destinazione)O (tipologia, modalità di ammontare,frequenza, area geografica di Viene effettuata una valutazione finale dei rischio di riciclaggio sulla base della somma di punteggi parziali 76 ANTIRICICLAGGIO LE FASI DELL’ADEGUATA VERIFICA (4) Tipologia di verifica (art. 25 e 28) Individuare la tipologia di verifica richiesta secondo gli obblighi: • Semplificati • Rafforzati • Ordinari 77 ANTIRICICLAGGIO LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (5) Nel fascicolo (cartaceo informatico) inserire: Formazione del fascicolo del cliente (art. 36) • • • • • • • o Fotocopie documenti e /o partita Iva e/o visure camerali Copia mandato professionale Dichiarazioni del cliente sul titolare effettivo (eventuale) Dichiarazione del cliente su scopo e oggetto dell’attività Documenti su prestazioni eseguite Appunti sulla ragionevolezza dell’operazione Ogni altro documento o annotazione ritenuta utile I fascicoli andranno aggiornati e presentati su richiesta degli organi di controllo. 78 ANTIRICICLAGGIO LE FASI DELL’ ADEGUATA VERIFICA (6) Controllo costante sul cliente (art. 18) • Programmare incontri periodici • Annotare le informazioni ricevute • Aggiornare il fascicolo cliente modificando (se del caso) il relativo profilo di rischio 79 ANTIRICICLAGGIO OBBLIGO DI ASTENSIONE Art. 23 Quando il professionista non è messo nelle condizioni di assolvere agli obblighi di adeguata verifica della clientela, non potrà instaurare un rapporto continuativo né eseguire operazioni o prestazioni professionali. Se il rapporto era già in essere anteriormente all’obbligo di effettuare la verifica della clientela il professionista dovrà rinunciare a proseguire l’incarico . Permane l’obbligo di segnalazione 80 ANTIRICICLAGGIO POTERE D’INDAGINE Una normale attività istruttoria deve essere ravvisata in: 1) colloquio col cliente; 2) acquisizione di documenti presso pubblici registri; 3) la richiesta di esibizione di atti e documenti al cliente È da escludersi che si possa pretendere in modo autoritario la produzione di scritture e documenti, o la convocazione di altri soggetti in qualche modo legati al cliente per procedere ad interrogatori formali 81 ANTIRICICLAGGIO POTERE D’INDAGINE L’indagine del professionista dovrà essere finalizzata non ad acquisire prove su qualsiasi attività diretta a simulare la natura giuridica o lo scopo di un negozio...... Ma solo quelle operazioni che appaiono finalizzate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo 82 ANTIRICICLAGGIO POTERE D’INDAGINE Qualora nel corso dell’operazione o del rapporto professionale emergano indici di anomalia riconducibili al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo, che il professionista si faccia rendere..... ...dichiarazione scritta dal cliente per far venir meno qualunque ombra di sospetto sulla liceità dell’operazione stessa, ovvero far emergere con chiarezza le anomalie riscontrate e comunque provare l’assolvimento dell’obbligo prescritto 83 ANTIRICICLAGGIO SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA I professionisti sono tenuti ad ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista del rapporto continuativo o della prestazione professionale. L’art. 55, comma 2, del d lgs 231/07 introduce una specifica sanzione penale di tipo contravvenzionale in capo all’esecutore dell’operazione che non fornisca o falsifichi dette informazioni: arresto da sei mesi a tre anni e l’ammenda da 5.000 a 50.000 Euro. 84 ANTIRICICLAGGIO SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA da 10.000 a 200.000 euro Art. 56, comma 1° °: Sanzioni nel caso di non esecuzione dell’adeguata verifica secondo i dettami delle rispettive autorità di vigilanza. per intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria e per le società di revisione 85 ANTIRICICLAGGIO SANZIONI PER L’ADEGUATA VERIFICA DELLA CLIENTELA NESSUNA SANZIONE Nel caso di non esecuzione dell’adeguata verifica Per i professionisti e revisori contabili (persone fisiche) 86 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI (Disposizioni valide fino alla emanazione del decreto di attuazione delle nuove regole per le registrazioni dei professionisti previsto dall’art. 38 del DLgs. 231/07) ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI COS’È L’AU Tutti i dati relativi alla clientela dovranno essere inseriti in un archivio unico informatico (AUI) o cartaceo 88 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI MODALITÀ DI TENUTA DELL’ARCHIVIO Criteri generali Inserimento tempestivo Archivio Unico Ordine Cronologico Archivio Informatico o cartaceo 89 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI ARCHIVIO UNICO PER PROFESSIONISTI DECORRENZA DOTTORI COMMERCIALISTI, AVVOCATI, CONSULENTI DEL LAVORO, NOTAI, REVISORI Dal 22 aprile 2006 TRIBUTARISTI E CED Dal 25 maggio 2007 ENTRO QUANDO Entro il 22 aprile 2007 (d.lgs. 141/06) Entro il 25 maggio 2008 (d.m. n. 60/2007) 90 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI DIVIETO DI REGISTRO A FOGLI MOBILI CHIARIMENTI UIC 24/2/06 Non è ammesso l’utilizzo di registro su fogli mobili o di quaderno ad anelli. 91 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI RISPOSTE MEF 20/5/2010 I dati attinenti al titolare effettivo dovrebbero essere registrati in archivio unico anche dai professionisti ai sensi dell’art. 36 del d.lgs 231/07 richiamato dall’art. 38. Tale obbligo, in assenza delle disposizioni applicative enunciate dal 7°co. dell’art. 38: Deve ancora essere eseguito secondo le disposizioni contenute nel provv. n. 141/2006 che, tuttavia, non conteneva indicazioni in ordine alla modalità di registrazione del titolare effettivo (come chiarito dal MEF, con nota n. 125367 del 19/12/2007) Quindi il professionista è comunque tenuto ad identificare l’eventuale titolare effettivo ed a verificarne l’identità ma tali informazioni non saranno registrate nell’archivio informatico bensì conservate nel fascicolo di studio. ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI ARCHIVIO UNICO INFORMATICO • Deve essere tenuto secondo standards tecnici stabiliti dall’U.I.C. • La tenuta e la gestione dell’archivio possono essere affidati a terzi purché sia assicurato al professionista l’accesso immediato e diretto all’archivio medesimo. • Resta ferma la responsabilità del professionista per il rispetto degli obblighi di conservazione e registrazione. 93 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI OBBLIGO DI REGISTRAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE INFORMAZIONI ARCHIVIO UNICO CARTACEO • Consiste in un registro, numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del professionista o di un collaboratore o dipendente, con l’indicazione, alla fine dell’ultimo foglio, del numero delle pagine di cui è composto il registro medesimo e l’opposizione delle firme delle suddette persone. • L’autorizzazione del collaboratore o del dipendente deve risultare per iscritto. 94 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI STUDI ASSOCIATI Negli studi associati e società fra professionisti è ammissibile tenere un unico archivio per tutto lo studio In questi casi deve essere individuato il professionista responsabile per ciascun cliente 95 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI INCARICHI A PRESTAZIONI PROFESSIONALI PERIODICHE ED INCARICHI A COMPENSO FISSO ANNUALE RISPOSTA UIC 20 NOVEMBRE 2006 Nelle prestazioni a tempo indeterminato o a tempo determinato con tacito rinnovo (es. tenuta di contabilità o consulenze su redazione bilancio) non è richiesto un rinnovo di registrazione in archivio unico in quanto l’incarico non ha scadenza 96 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI CRONOLOGIA REGISTRAZIONI Le registrazioni sono conservate secondo l’ordine cronologico delle prestazioni in maniera da rendere possibile la loro ricostruzione storica 97 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO Numero progressivo archivio Data identificazione Soggetto identificatore DATI DEL CLIENTE SOCIETÀ ED ENTI PERSONA FISICA Denominazione Cognome e nome Natura giuridica Luogo e data di nascita Codice fiscale Codice fiscale Partita Iva Partita Iva (eventuale) Sede legale Indirizzo Legale Rappresentante: Cognome e nome Luogo e data di nascita Codice Fiscale Indirizzo ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE CLIENTE E REGISTRAZIONE IN ARCHIVIO UNICO ATTIVITÀ LAVORATIVA SVOLTA DAL CLIENTE ESTREMI DEL DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE DELLE PERSONE FISICHE Tipo Autorità che ne ha disposto il rilascio Numero Luogo e data di rilascio Indirizzo PRESTAZIONE FORNITA Descrizione Valore (se conosciuto) € € 99 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI CAMBIAMENTO DATI CLIENTELA Le annotazioni nell’AU, se cambiano i dati della clientela devono essere aggiornate integrando le informazioni precedenti conservando però traccia di queste ultime 100 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI CONSULENZA PER CONTRATTO DI COMODATO DI IMMOBILI CHIARIMENTI UIC 24/3/07 La redazione di un contratto di comodato - data la natura essenzialmente gratuita del comodato stesso - costituisce prestazione da registrare qualora il valore della cosa data in consegna sia pari o superiore a 15.000 euro; può essere registrata come "qualsiasi altra operazione immobiliare”, o con una nuova voce che il professionista (o il ced) ritiene più adatta al caso. 101 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI CONSULENZA PER CONTRATTO DI AFFITTO CHIARIMENTI UIC 24/3/07 La redazione dei contratti d’affitto consiste in una prestazione da registrare qualora l’importo del canone periodico sia superiore a 15.000 euro; debbono essere identificate entrambe le parti (locatore e conduttore). 102 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI CED A SERVIZIO DI PROFESSIONISTI CHIARIMENTI UIC 24/3/07 Il ced che venga incaricato della tenuta di contabilità per un professionista dovrà identificare e registrare e registrare in archivio sia il ced che il professionista 103 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI RISPOSTE MEF 20/5/2010 Passaggio dall’archivio CARTACEO all'archivio INFORMATICO Il professionista è tenuto a conservare il cartaceo (per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche), Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono sul cartaceo e tutte quelle successive sono nell’archivio informatico Reinserire nel software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni in corso (es. tenuta contabilità) alla data di passaggio dal cartaceo all'informatico 104 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI RISPOSTE MEF 20/5/2010 Cambio software dell'archivio INFORMATICO, Il professionista dovrà conservare il vecchio software per eventuali consultazioni, ricerche, verifiche, Fissare una data di passaggio per cui tutte le registrazioni precedenti sono su un software e tutte quelle successive sul nuovo software Reinserire nel nuovo software, al fine di gestire eventuali future modifiche, soltanto le prestazioni “in corso” (es. tenuta contabilità) alla data di cambio. ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI Nuove regole DISPOSIZIONE NON ANCORA IN VIGORE ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI REGISTRAZIONE (NUOVE REGOLE) MODALITÀ di Registrazione per i professionisti (art. 38, co.7 d.lgs 231/07): In attesa di emanazione di disposizioni applicative da parte del Ministero della Giustizia, sentiti gli ordini professionali... vale decreto UIC 24/2/2006 (istruzioni per professionisti). 107 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI REGISTRO UNICO INFORMATICO Rapporti continuativi e prestazioni professionali I dati da registrare in archivio: 4la data di instaurazione del rapporto 4i dati identificativi del cliente e del titolare effettivo 4le generalità dei soggetti delegati a operare per conto del titolare del rapporto 4il codice del rapporto (se previsto) 108 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI REGISTRO UNICO INFORMATICO Operazioni di importo pari o eccedente i 15.000 € (anche se operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata) (segue) I dati da registrare in archivio: 4la data dell’operazione 4la causale 4l’importo dell’operazione 4la tipologia dell’operazione 4i mezzi di pagamento utilizzati 4i dati identificativi del soggetto che effettua l’operazione 4i dati identificativi del soggetto per conto del quale il cliente opera 109 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI TEMPI E MODALITÀ DI REGISTRAZIONE Art.36, co.3 d.lgs 231/07 Le informazioni devono essere registrate entro 30 giorni. Tale termine decorre dal compimento dell’operazione, ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo ovvero all’accettazione dell’incarico professionale, all’eventuale conoscenza successiva delle ulteriori informazioni, o al termine della prestazione professionale. I dati e la documentazione acquisita devono essere conservati per 10 anni allo scopo di consentire eventuali indagini da parte della UIF ed autorità competenti. 110 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI TERMINI DI REGISTRAZIONE Riguardano non tutte le operazioni che appaiono collegate o frazionate ma solo quelle “tra loro collegate per realizzare un’operazione frazionata decorrono tempestivamente e comunque non oltre il 30° giorno successivo: 1) al compimento dell’operazione, 2) ovvero all’apertura, alla variazione e alla chiusura del rapporto continuativo 3) ovvero all’accettazione dell’incarico professionale; 4) all’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; 5) o al termine della prestazione professionale. 111 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI RISPOSTE MEF 20/5/2010 Termini di registrazione La norma del co. 1 bis dell’art. 38 è tassativa Il professionista deve provvedere, entro 30 giorni, dal verificarsi di una delle situazioni indicate. La registrazione deve essere tempestiva e la previsione precisa con maggiore chiarezza il termine e la circostanza a decorrere dalla quale hanno inizio i 30 giorni. Pertanto, nel caso di assunzione, da parte di un professionista, di un incarico professionale consistente nella tenuta della contabilità, i 30 giorni decorrono dall’accettazione dell’incarico, così come giustamente ritenuto dal CNDCEC ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI TEMPI DI REGISTRAZIONE I dati dei clienti vanno annotati in archivio unico entro 30 giorni dal termine della prestazione e non più entro i 30 giorni successivi alla identificazione. Non costituisce reato la mancata identificazione di un rapporto ancora in essere al momento in cui si procede alla verifica da parte della G. di F. 113 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI GLI ULTERIORI DATI ED INFORMAZIONI Oltre all’inserimento dei dati identificativi nell’archivio, l’art. 38, comma 2, del d.lgs., prevede che la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni sono conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. È, quindi possibile inserire in archivio anche i dati non espressamente richiesti dalle norme che potrebbero essere utilizzati per giustificare, in date circostanze le ragioni per cui non si è proceduto a segnalare un’operazione sospetta. 114 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI IL REGISTRO DELLA CLIENTELA Per i professionisti sarà ammissibile sostituire l’Archivio Unico o l’Archivio informatico acquisendo, registrando e conservando le informazioni necessarie ai fini dell’adempimento degli oneri antiriciclaggio in un registro della clientela (cartaceo) e nel fascicolo relativo a ciascun cliente in cui, oltre alla documentazione dovranno essere inseriti tutti i dati richiesti ai fini di una adeguata verifica della clientela. 115 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI IL REGISTRO DELLA CLIENTELA Chi opterà per il registro della clientela potrà: 1) registrare nel registro cartaceo i soli dati identificativi del cliente 2) conservare tutte le ulteriori informazioni (ai fini dell’analisi del rischio e della verifica della clientela) in appositi fascicoli relativi a ciascun cliente 116 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI IL REGISTRO DELLA CLIENTELA • Il registro della clientela è numerato progressivamente e siglato in ogni pagina a cura del soggetto obbligato o di un suo collaboratore delegato per iscritto, con l’indicazione alla fine dell’ultimo foglio del numero delle pagine di cui è composto il registro e l’apposizione della firma delle suddette persone. • Il registro deve essere tenuto in maniera ordinata, senza spazi bianchi e abrasioni. 117 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI IL REGISTRO DELLA CLIENTELA • Qualora i professionisti svolgano la propria attività in più sedi, potranno istituire per ciascuna di esse un registro della clientela. • Chi opterà per il registro cartaceo avrà la possibilità di rispondere alle richieste di acquisizioni informative e documentali entro il termine di 3 giorni dalla richiesta!!!. Possibilità non contemplata per chi gestisce i dati a mezzo registro informatico. 118 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI DISPOSIZIONI SANZIONATORIE • l’omissione, la tardiva o incompleta registrazione nell’archivio informatico o nel registro della clientela è punita con la multa da 2.600 a 13.000 Euro; • l’omessa istituzione del registro della clientela o dell’archivio informatico è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro. 119 ARCHIVIO UNICO E REGISTRAZIONI ART. 81 CODICE PENALE CONCORSO FORMALE-REATO CONTINUATO «E’ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata fino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima di legge» 120 ANTIRICICLAGGIO Sindaci Revisori REVISORI FONTE NORMATIVA Art. 13 e 16 d.lgs 231/07 Art. 52, dlgs. 231/07 Tutti gli obblighi antiriciclaggio si applicano a: Revisore unico iscritto nel registro dei revisori contabili Società di revisione iscritte all’albo Consob Organi di controllo endosocietario 122 REVISORI I REVISORI DOVRANNO ADEMPIERE AGLI OBBLIGHI DI ADEGUATA VERIFICA SECONDO LE STESSE MODALITÀ PREVISTE PER I PROFESSIONISTI DI CUI AL COMMA 1 DELL’ART. 12: - tutte le volte che l’operazione sia di valore indeterminato o non determinabile (art. 16, comma 1, lett. c); - quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile (art. 16, comma 1, lett. d); - quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull’adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell’identificazione di un cliente (art. 16, comma 1, lett. e). 123 REVISORI AI FINI ANTIRICICLAGGIO CIASCUN REVISORE DOVRÀ PROVVEDERE: 1. Adeguata verifica società revisionata (almeno una volta nel corso del triennio salvo ipotesi di modifica della compagine societaria), tenendo conto solo dei profili di rischio relativi al cliente; 2. Per il calcolo del livello di rischio si dovrà tenere conto esclusivamente della tabella “A” relativa al cliente e non della tabella “B” relativa all’operazione: 3. Trascrivere i dati relativi ai rappresentanti legali ed ai titolari effettivi nell’archivio unico; 124 REVISORI OBBLIGHI IN CAPO A TUTTI I REVISORI • Obbligo di segnalare le operazioni sospette • Obbligo di comunicazione delle irregolarità relative all’art. 49 125 SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI COLLEGI SINDACALI ELETTI IN SOCIETÀ INDUSTRIALI O COMMERCIALI PRIVI DI CONTROLLO CONTABILE I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, fermo restando il rispetto di cui all’art. 52, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della clientela. 126 SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE Obbligo di identificazione e registrazione Obbligo di effettuare comunicazioni al Mef per infrazioni sull’uso del contante e titoli al portatore (ex art. 51, dlgs 231/07) NO! 127 SINDACI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI L’ANTIRICICLAGGIO PER IL COLLEGIO SINDACALE Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette NO! I sindaci non sono obbligati alla segnalazione, salvo ipotesi di difesa da eventuale concorso nel reato (art. 110 cp) o art. 40 c.p. 128 SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI CHIARIMENTI MEF 12 GIUGNO 2008 L’attività del collegio sindacale, che svolga anche la revisione contabile, è soggetta gli obblighi antiriciclaggio e antiterrorismo 129 SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI CIRC. 16/IR DEL 15/3/2010 NEL CASO IN CUI IL SOGGETTO INCARICATO DELLA REVISIONE CONTABILE SIA UN ORGANO COLLEGIALE (AD ESEMPIO IL COLLEGIO SINDACALE): • l’obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore e non già sull’organo «collegio sindacale». Aggiornamento linee guida 2011 Essa dovrà essere svolta almeno una volta nel corso del mandato triennale 130 SINDACI/REVISORI SOCIETÀ COMM./INDUSTRIALI OBBLIGO DI COMUNICAZIONE AL MEF DELLE INFRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIMITAZIONI ALL’USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE, • i revisori contabili rientrano tra i destinatari della disciplina: dunque, i sindaci incaricati del controllo legale SONO assoggettati all’obbligo (art. 51 d.lgs. n. 231/07). La violazione di tale obbligo espone i sindaci-revisori all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 3 al 30 per cento dell’importo dell’operazione (art. 58, comma 7). 131 SEGNALAZIONE SEGNALAZIONE PRESUPPOSTO: L’OPERAZIONE “SOSPETTA” Gli operatori segnalano quando: • “Sanno” • “Sospettano” • “Hanno ragionevoli motivi per sospettare” • che “siano in corso la conversione o il trasferimento di beni che provengono da un'attività criminosa allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita” 133 SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA In base alla legge: art.41 d.lgs 231/07 Ogni operazione che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, tenuto anche conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, induca a ritenere, in base agli elementi disponibili, che il denaro i beni o le utilità oggetto dell'operazione possano derivare da delitti di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. 134 SEGNALAZIONE ART. 41 DEL DLGS. 231/2007, (EX ART. 36 COMMA 1, LETT. B) DEL D.L. 78/2010) CONV. CON LEGGE N. 122 DEL 30 LUGLIO 2010 • O elemento di sospetto il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti previsti dall’art. 49, e, in particolare il prelievo o il versamento in contante con intermediari finanziari di importo pari o superiori a 15.000 euro 135 SEGNALAZIONE NO ALLE SEGNALAZIONI AUTOMATICHE Circ. Mef del 11/10/2010, prot. 297944 Valutare con attenzione l’operatività in contante dei clienti, anche sotto la soglia dei 2.500 euro e le operazioni di versamento e prelievo presso gli intermediari finanziari per importi pari o superiori a 15.000 euro Raffrontare i dati con le informazioni che si possiedono, inerenti il profilo soggettivo del cliente o dell’effettivo beneficiario dell’operazione, SI AL “CASO PER CASO” se frequente ed ingiustificata nel quadro di conoscenza del soggetto 136 SEGNALAZIONE D.LGS. 231/07, ART. 2 DEFINIZIONI DI RICICLAGGIO Ai soli fini del presente decreto le seguenti azioni, se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:OO 137 SEGNALAZIONE RICICLAGGIO (art. 2 d.lgs 231/07) Azioni intenzionali finalizzate a: • La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l’origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni Segue... 138 SEGNALAZIONE Segue...RICICLAGGIO • l’occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività • l’acquisto, la detenzione o l’utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un’attività criminosa o da una partecipazione a tale attività Segue... 139 SEGNALAZIONE RICICLAGGIO • la partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l’associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l’esecuzione 140 SEGNALAZIONE CASSAZIONE n. 17694 del 7/5/2010 TENTATIVO DI RICICLAGGIO Punibile anche il tentativo di riciclaggio in quanto non si tratta di fattispecie a consumazione anticipata Tale ampliamento, secondo il Mef, si è reso necessario in quanto il riferimento alla sola norma penale non appare più in linea con le disposizioni internazionali che tendono ormai sempre più a ricomprendere fra i reati anche quello di autoriciclaggio 141 SEGNALAZIONE FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ART. 1, CO. 1, LETT. A), D.LGS. 22/6/2007, N. 109 • Qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all’intermediazione, al deposito, alla custodia o all’erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere in tutto o in parte utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, è ciò indipendentemente dall’effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti 142 SEGNALAZIONE CIRCOLARE GUARDIA DI FINANZA N. 81 INCC DEL 16/8/08 conf. Bozza circ. UIF su indicatori Da segnalare anche i casi di AUTORICICLAGGIO, cioè quando il reato ex art. 648-bis c.c. è commesso dagli stessi soggetti responsabili e/o concorrenti nel reato presupposto 143 SEGNALAZIONE QUANDO SI HA L’AUTORICICLAGGIO Relazione annuale MEF 2008 Nel caso in cui risponde a titolo di riciclaggio anche colui che commetta il reato presupposto (e cioè un reato legato attraverso un regime di accessorietà con il riciciclo di “denaro sporco”). Il riciclaggio sarebbe, quindi, comminabile anche al rapinatore, all’estorsore, a chi riceve denaro attraverso il traffico di stupefacenti, al grande evasore fiscale che reimmetta direttamente sul mercato i proventi dei suoi atti illeciti. 144 SEGNALAZIONE CIRCOLARE ABI N. 2 DEL 5 FEBBRAIO 2009 L’autoriciclaggio non esiste nell’ordinamento penale italiano L’autore o il compartecipe del reato presupposto non potrà essere punito per il reato di riciclaggio 145 SEGNALAZIONE AUTORICICLAGGIO ?? Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012 • la segnalazione di operazione sospetta non è “più strettamente legata al concetto penale di riciclaggio o di reimpiego di denaro o di beni ai sensi degli artt. 648 bis e ter del c.p., bensì a tutti i casi previsti, ai fini amministrativi dall’art. 2 del d.lgs 231/07. 146 SEGNALAZIONE AUTORICICLAGGIO ?? Ampliate le situazioni da segnalare anche a quelle in cui il potenziale riciclatore non è estraneo al reato presupposto, ma addirittura vi partecipi, lasciando poi, agli organi inquirenti il compito delle valutazioni relative. anche nei reati fiscali, gli intermediari finanziari ed i professionisti dell’area economico-legale, devono effettuare la segnalazione anche nella situazione in cui il cliente dovesse essere egli stesso sospettato di aver commesso il reato presupposto. 147 SEGNALAZIONE I REATI PRESUPPOSTO DEL RICICLAGGIO CHE POSSONO DIVENTARE OGGETTO DI SEGNALAZIONE SECONDO LA GDF Art. 2, d.lgs 74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 3 “ Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici Art. 4 “ Dichiarazione infedele Art. 5 “ Omessa dichiarazione Art. 8 “ Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Art. 10 bis “ Omesso versamento di ritenute certificate Art. 10 ter “ Omesso versamento IVA 148 SEGNALAZIONE I MOVIMENTI DI C/C Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012 integra il reato di riciclaggio • il mero versamento di fondi, provenienti da attività illecita, in banca ed il loro successivo ritiro in relazione alla natura fungibile del denaro; • il mero trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente ad un altro diversamente intestato. 149 SEGNALAZIONE REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO I delitti fiscali non orientati alla creazione di capitali illeciti, ma al mero risparmio fiscale costituiscono reati presupposto a quello di riciclaggio Gli illeciti penalmente rilevanti per ripulire il c.d. ”denaro sporco”, facendo perdere le tracce della provenienza delittuosa, sono base dei reati di cui agli articoli 648 bis e 648 ter c.p. AMPLIATO L’OBBLIGO DI SEGNALAZIONE OPERAZIONE SOSPETTA Cassazione penale: sentenza n. 45643 del 26 novembre 2009 150 SEGNALAZIONE REATI TRIBUTARI = REATI PRESUPPOSTO 1) Costituiscono specifiche ipotesi di reato fiscale con annesso riciclaggio: 2) 3) L’evasione fiscale attraverso l’emissione di fatture di comodo il mancato versamento di un debito Iva superiore a 50.000 euro e il trasferimento dell’indebito risparmio fiscale sul conto corrente di un soggetto compiacente, Cass.pen.: n. 45643 del 26/11/2009 OBBLIGO DI SEGNALAZIONE 151 SEGNALAZIONE ESENZIONE (art.12, co.2) L’obbligo di segnalazione non sussiste in relazione alle informazioni che i professionisti ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, nel corso dell’esame della posizione giuridica del loro cliente o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza finalizzata alla difesa. 152 SEGNALAZIONE ESENZIONE Il professionista non deve segnalare • Ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento dei compiti di difesa • Ogni informazione ricevuta con riferimento alla consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario • Ove tali informazioni siano ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso . 153 SEGNALAZIONE La segnalazione è inviata direttamente all’UIF L’UIF procede all’esame della segnalazione PROFESSIONISTA SEGNALANTE La segnalazione viene inviata per il tramite dell’ordine professionale L’ordine che ha ricevuta la segnalazione la trasmette senza ritardo alla UIF, priva del nominativo del segnalante 154 SEGNALAZIONE SANZIONI Omessa segnalazione (art. 57, comma 4) Violazione del divieto di comunicazione dell’avvenuta segnalazione (art. 55, Sanzione amministrativa pecuniaria dall’1 al 40% dell’importo dell’operazione non segnalata Nei casi più gravi con l’irrogazione della sanzione si ordina la pubblicazione per estratto del decreto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale a spese del sanzionato Arresto da 6 mesi ad un anno o ammenda da 5.000 a 50.000 euro (sanzione prevista anche per il flusso di ritorno delle informazioni) comma 8) 155 SEGNALAZIONE S.O.S. DI RICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO INVIATE SERIE STORICA (2000 – 2010) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 3.813 5.935 7.481 5.260 6.813 9.057 2006 2007 2008 10.322 12.544 14.602 2009 2010 21.066 37.321 402 274 Di cui: SOS di solo Finanziamento al Terrorismo --- 545 2011 Primo semestre 912 321 294 478 484 342 360 SOS totali inviate 23.814 156 SEGNALAZIONE SEGNALAZIONI TRASMESE: RIPARTIZIONE PER CATEGORIA 2006 2007 2008 2009 2010 TOTALE 170 127 103 72 66 538 RAGIONIERE 15 21 19 10 23 88 DOTT. COMM. 24 37 17 29 42 149 AG.IMMOBIL. 6 10 13 2 3 34 AVVOCATO 3 8 6 3 12 32 CASE GIOCO (fisse e on-line) 0 0 4 6 34 44 REVISORI CONT. 2 4 3 7 12 28 SOC. REVISIONE 9 2 2 2 6 21 CONSUL.LAVORO 4 1 1 0 4 10 ALTRI (custodia e trasporto valori, trasporto contante, recupero crediti, commercio ORO) 8 6 6 8 21 49 241 216 174 139 223 993 PROFESSIONISTI /ANNI NOTAIO + CNN TOTALI Totale 2010 per REGIONE di segnalazione SOS Riciclaggio (*) ABRUZZO 446 BASILICATA 131 CALABRIA 966 CAMPANIA 4.440 EMILIA ROMAGNA 3.997 FRIULI VENEZIA GIULIA LAZIO LIGURIA 626 5.495 715 LOMBARDIA 7.805 MARCHE 1.049 MOLISE 114 PIEMONTE 3.030 PUGLIA 1.422 SARDEGNA 334 SICILIA 1.435 TOSCANA 3.291 TRENTINO ALTO ADIGE 342 UMBRIA 270 VALLE D' AOSTA 63 VENETO Totale complessivo (*) provenienti da intermediari finanziari 1.830 36.824 158 INDICATORI PER PROFESSIONISTI (E CED) INDICATORI IL RUOLO DEGLI INDICATORI (Indici emanati su proposta dell’UIF con decreto del Ministero della giustizia e sentiti gli ordini professionali) Gli indicatori non costituiscono un riferimento esaustivo e sufficiente per individuare le operazioni sospette 160 INDICATORI IL PROFESSIONISTA AI FINI DELLA VALUTAZIONE DELLE OPERAZIONI SOSPETTE DEVE: • VALUTARE LA RILEVANZA IN COMPORTAMENTI DELLA CLIENTELA CONCRETO DEI • RILEVARE COMPORTAMENTI NON PREVISTI DAGLI INDICATORI MA CHE RIVELINO CONCRETI PROFILI DI SOSPETTO • RILEVARE COMPORTAMENTI CHE INTEGRINO PIU’ DI UNO DEGLI INDICATORI 161 INDICATORI LIMITI DEGLI INDICATORI Il professionista non deve segnalare • l’elencazione degli indicatori di anomalia non può essere considerata esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione della modalità di svolgimento delle operazioni; • la mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela; • l’assenza di riscontro di indicatori può non essere sufficiente ad escludere che l’operazione sia sospetta. 162 INDICATORI EVASIONE FISCALE E RICICLAGGIO Nuovi indicatori di anomalia per intermediari e professionisti Comunicazione UIF del 23/4/2012 • • • • • • • • I settori più esposti a fenomeni di evasione fiscale e conseguente riciclaggio: attività di pulizia e manutenzione; attività di consulenza e pubblicitarie; settori dei materiali ferrosi, edile, dell’autotrasporto e del movimento terra, settori dei metalli preziosi, delle opere d’arte; mercati dei cosmetici; commercio all’ingrosso di olio e grano; scambio di servizi e diritti negoziati su piattaforme informatiche; attività di commercio di autoveicoli, di accessori per auto e di beni a contenuto tecnologico (computer, telefoni cellulari). 163 INDICATORI LE CATEGORIE DI INDICATORI PER I PROFESSIONISTI DECRETO MIN. GIUSTIZIA DEL 16/4/2010 IN G.U. DEL 3/5/2010, N. 101 A. B. C. D. E. F. Indicatori connessi al cliente; Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali; Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell’operazione; Indicatori relativi alla costituzione ed amministrazione di imprese, società, trust ed enti analoghi; Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili, o mobili registrati Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie 164 INDICATORI A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE • Fornitura di informazioni inesatte, incomplete o false riguardo: l’identità del cliente e dell’eventuale titolare effettivo, lo scopo e natura della prestazione richiesta, l’attività esercitata, la situazione economica, finanziaria, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza, il potere di rappresentanza, la struttura di proprietà o di controllo • Utilizzo di documenti identificativi che sembrano contraffatti • Reticenza a fornire informazioni, dati e documenti • Inusuale familiarità con i presidi antiriciclaggio o eccessiva curiosità sulle loro modalità di applicazione 165 INDICATORI A. INDICATORI CONNESSI AL CLIENTE • Scarsa conoscenza della natura, oggetto o scopo della prestazione richiesta; • Presenza contestuale di altri soggetti accompagnatori del cliente con ruolo non accertato; • Effettuazione di operazioni di importo rilevante e contestuale sottoposizione a procedimenti penali, misure di prevenzione o sequestro per il cliente o soggetti contigui allo stesso; • Operatività o contiguità con soggetti attivi nel finanziamento del terrorismo o con Paesi a regime antiriciclaggio non equivalente 166 INDICATORI B. INDICATORI CONNESSI ALLE MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI • Richiesta di prestazioni non compatibili con il profilo economicopatrimoniale del cliente, o con il gruppo societario cui lo stesso appartiene o non coerenti con l’attività svolta; • Prestazioni richieste da Onlus per finalità incompatibili con quelle dichiarate o proprie dell’ente; • Consulenze per operazioni di finanza strutturata internazionale per attività commerciali di ridotte dimensioni; • Frequenti acquisizioni di partecipazioni ingiustificate al profilo economico, patrimoniale del cliente e del gruppo di appartenenza; • Frequenti rilasci di deleghe o procure per evitare contatti diretti con il professionista; • Prestazioni professionali o operazioni inusuali, ingiustificate o con configurazione illogica. 167 INDICATORI C. INDICATORI RELATIVI ALLE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL’OPERAZIONE • Regolazione dei pagamenti con strumenti incoerenti rispetto alla prassi; • Ricorso per importi rilevanti al contante, valuta estera, oro, moneta elettronica; • Adozione tecniche di frazionamento dell’operazione senza ragionevoli motivi; • Pagamenti da soggetti estranei al rapporto e non riconducibili al gruppo di appartenenza del cliente. 168 INDICATORI D. INDICATORI RELATIVI ALLA COSTITUZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI IMPRESE, SOCIETÀ E TRUST • Richiesta di prestazioni per dissimulare od ostacolare l’identificazione del titolare effettivo o l’origine e destinazione dei fondi; • Frequenti ed ingiustificati cambiamenti di titolarità o denominazione di società e aziende; • Impiego di strutture societarie artificiosamente complesse e articolate; • Rilascio di procure a gestire a soggetti non collegati al delegante o incapaci; • Conferimenti o apporti in società mediante beni in natura per importi sproporzionati rispetto al mercato. 169 INDICATORI E. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI AVENTI AD OGGETTO BENI IMMOBILI, MOBILI O REGISTRATI • Acquisti e vendite di beni a valori sproporzionati rispetto ai valori di mercato, o al profilo del cliente o del gruppo di appartenenza; • Immotivato acquisto di beni mediante rilevamento di azioni in società con sede in paesi a regime antiriciclaggio non equivalente; • Investimenti in immobili senza legami con il luogo di ubicazione, senza convenienza economica o senza disporre di adeguate informazioni riguardo gli stessi; • Richiesta di consulenze per l’acquisto e vendita di beni in contanti per importi rilevanti. 170 INDICATORI F. INDICATORI RELATIVI AD OPERAZIONI CONTABILI E FINANZIARIE • Occultamento di disponibilità finanziarie rilevanti; • Investimenti finanziari o operazioni di emissione e collocamento di strumenti finanziari, incoerenti rispetto al profilo economicopatrimoniale, all’attività esercitata dal cliente o dal gruppo di appartenenza; • Richiesta di finanziamenti con garanzie di depositi presso banche insediate in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente; • Ingiustificate aperture e chiusure di conti in paesi con regime antiriciclaggio non equivalente; • Impiego di conti di terzi per disponibilità personali e viceversa con finalità dissimulatorie. 171 INDICATORI ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO (STUDIO 20 DICEMBRE 2007) Compravendita con prezzo dell’immobile non proporzionale all’attività lavorativa svolta dall’acquirente e al suo dichiarato “status economico” 172 INDICATORI ESEMPI PRATICI DI POSSIBILI SITUAZIONI ANOMALE GIUSTIFICABILI SECONDO IL NOTARIATO (STUDIO 20 DICEMBRE 2007) Compravendita con prezzo sproporzionato rispetto al valore dell’immobile 173 LE SEGNALAZIONI TEMATICHE SOS: PERCORSO DI ANALISI PRESSO LE AUTORITÀ Intermediari e altri soggetti obbligati GdF (Reparti territoriali) SOS analisi finanziaria selezione UIF esame • prioritario relazione tecnica GdF (NSPV) D N A DIA •ordinario arricchimento mediante incrocio automatico •archiviazione approfondimenti cartolari o ispettivi •(10 anni di AG ipotesi di reato ( 331 cpp) evidenza) (crim. org.) archiviazione attività investigativa AG Fumus di reato 175 SEGNALAZIONI TEMATICHE IL NUOVO SISTEMA INFORMATIVO SOS 16 maggio 2011 Avvio del nuovo sistema informativo per la gestione delle segnalazioni di operazioni sospette N.B.: necessaria registrazione sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it) 176 SEGNALAZIONI TEMATICHE SOS CARTACEA: STOP AL 31/10/2011 Comunicato UIF del 24/10/11 Fine al periodo transitorio instaurato a partire dal 16 maggio (entrata in vigore della modalità telematica), durante il quale i segnalanti potevano continuare a inoltrare le segnalazioni già in corso di istruttoria alla stessa data, in modalità cartacea. A partire dal 1° ° novembre 2011: le segnalazioni andranno trasmesse esclusivamente per via telematica mediante: 1. l'utilizzo del data entry disponibile sul portale INFOSTAT-UIF (https://infostat-uif.bancaditalia.it) 2. mediante upload, da effettuarsi (sempre dal predetto portale), di files predisposti con software applicativi degli utenti 177 SEGNALAZIONI TEMATICHE LA REVISIONE DELLO SCHEMA DI SEGNALAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE Qualità delle analisi Presidi di sicurezza Eliminazione fasi lavorazione “manuale” Requisiti Architettura del sistema Contenimento costi segnaletici Standardizzazione & flessibilità Attribuzione rating 178 SEGNALAZIONI TEMATICHE MODALITÀ DI SEGNALAZIONE Il segnalante può inoltrare la SOS (sempre mediante il portale INFOSTAT-UIF) • mediante data-entry (on line) • mediante upload di file predisposto autonomamente in formato XBRL Prevista un’ampia gamma di controlli attivati dal segnalante prima del formale invio, mediante apposita funzionalità diagnostica attivabile on-line sul sito UIF per l’individuazione di errori o anomalie 179 SEGNALAZIONI TEMATICHE NUOVA SEGNALAZIONE Unico modello rappresentativo per tutti i segnalanti Quattro segmenti informativi 1. Dati sulla segnalazione 2. Dati strutturati su operazioni, soggetti e rapporti 3. Informazioni a carattere descrittivo valutativo (descrizione dell’operatività e motivi del sospetto) 4. Documentazione allegata INFO: [email protected] 180 SEGNALAZIONI TEMATICHE CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Dati Informazioni che identificano e qualificano la identificativi la segnalazione e il segnalante, nonché se il segnalazione sospetto riguarda il riciclaggio, il finanziamento al terrorismo ovvero la proliferazione di armi di distruzioni di massa. Indicare l’evento che ha dato origine all’inoltro della segnalazione, ed il livello di rischio attribuito dal segnalante secondo un suo “prudente apprezzamento”. Elementi informativi specifici Dati strutturati concernenti le operazioni, i rapporti, i soggetti ai quali le operazioni o i rapporti sono riferiti, i legami tra essi. Al minimo dovrà essere segnalato un soggetto ed una operazione anche non eseguita, a prescindere dall’importo della stessa e che sia effettuata a valere su un rapporto preesistente. 181 SEGNALAZIONI TEMATICHE CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI Descrizione e Motivi del sospetto (in forma libera) Nella descrizione della operatività segnalata occorre far riferimento al contesto economico finanziario illustrando i motivi del sospetto, cioè le ragioni che hanno indotto il segnalante a ritenere l’operazione collegata a riciclaggio o finanziamento al terrorismo. Allegati Documenti elettronici (estratti conto, copie di titoli di credito, corrispondenza col cliente, ecc) che il segnalante ritenga necessari ai fini della descrizione dell’operatività sospetta. Tali documenti devono essere conservati dal segnalante a fronte di successive richieste UIF. 182 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI LE VERIFICHE DELLA GDF VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI UTILIZZO FISCALE I DATI E LE INFORMAZIONI REGISTRATE IN ARCHIVIO SONO UTILIZZABILI AI FINI FISCALI SECONDO LE DISPOSIZIONI VIGENTI (art. 36, co. 6, d.lgs.231/07) 184 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI UTILIZZO FISCALE Circolare Gdf n. 1/2008 I dati antiriciclaggio possono essere utilizzati anche nel settore fiscale, principalmente ai fini della individuazione di disponibilità patrimoniali o di attività produttive di reddito, in tutto o in parte sommersi. La gdf si impegna a mantenere il massimo riserbo sulla specifica fonte d’innesco da cui scaturisce il controllo 185 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI NEI CASI DI CONTROLLO FISCALE A CARICO DEL PROFESSIONISTA DI NORMA • La G.d.F. può chiedere anche l’archivio Unico 186 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI LE VIOLAZIONI VALUTARIE DIRETTAMENTE CONTESTABILI DAI MILITARI NELL’AMBITO DELLE VERIFICHE FISCALI RIGUARDANO: 1) INFRAZIONI EX ART. 49/ d.lgs 231/07 2) MANCATA ISTITUZIONE DELL’ARCHIVIO UNICO 187 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI INDAGINE SULLE VIOLAZIONI ALLA SOGLIA DEI CONTANTI Circolare GdF n. 83607 del 19 marzo 2012 Tutti i movimenti ultrasoglia devono essere indagati, prescindendo dalla natura lecita o illecita dell’operazione alla quale il trasferimento si riferisce “illecito oggettivo” per il cui accertamento della violazione non rilevano le ragioni che hanno determinato il trasferimento dei valori. 188 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI CONTROLLI SULLE VIOLAZIONI CONTANTI OLTRESOGLIA ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 1) analizzare se i software applicativi gestionali siano integrati con funzioni e procedure atte a rilevare ed evidenziare le operazioni che, in fase di registrazione, manifestino l’infrazione all’art. 49 (pagamenti o incassi in contanti in unica soluzione per importi pari o superiori ai 1.000 euro); 2) nel caso di operazioni diverse da quelle meramente contabili (es. redazione di contratti) sarà, il professionista a dover dimostrare gli accorgimenti adottati ai fini dell’individuazione delle irregolarità. Disamina delle registrazioni operate sulle scritture contabili obbligatorie, individuando tra un campione di clienti un congruo numero di operazioni commerciali e finanziarie, d’importo elevato, rispetto alle quali verificare le modalità di pagamento VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI I CONTROLLI SUL REGISTRO ANTIRICICLAGGIO ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 in sede ispettiva viene richiesta una stampa analitica delle registrazioni effettuate dal professionista ispezionato, nel periodo oggetto di controllo. 190 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 • Prima fase: la selezione del campione il campione da ispezionare deve risultare idoneo e rappresentativo rispetto alle operazioni e/o prestazioni professionali, compiute nell’ambito dell’attività del professionista ATTENZIONE alle operazioni/prestazioni professionali: - relative a clienti con nominativo ricorrente, - relative a soggetti non residenti o non operanti nella zona di competenza del professionista - di importo significativo, ricorrendo al denaro contante, a titoli al portatore, a valuta estera e all’oro - relative a soggetti che con conferimenti o apporti di capitale in società con beni in natura per importi palesemente sproporzionati a quelli di mercato - finanza strutturata a rilevanza transnazionale - con clientela con precedenti penali, fiscali o di polizia per reati a scopo di profitto, - attinenti la consulenza, organizzazione o gestione di società fiduciarie, trust o strutture analoghe. 191 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 • Seconda fase: i riscontri documentali Acquisizione di tutta la documentazione conservata dal professionista ai fini antiriciclaggio, ma anche di quella detenuta ad altro titolo considerata rilevante ai fini della ricostruzione dell’effettiva operatività della clientela e del relativo profilo rischio. Incroci di dati ed informazioni, anche mediante l’esame degli strumenti informatici in uso nello studio e con il controllo delle email. Acquisizione dei fascicoli clienti negli studi più piccoli 192 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI I CONTROLLI SULL’ADEGUATA VERIFICA DEI CLIENTI ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 •Terza fase: Elaborazione degli elementi acquisiti Accertamento della procedura antiriciclaggio posta in essere dal professionista, verificando se sia stata concretamente svolta l’adeguata verifica dei clienti e se la stessa sia stata effettuata secondo criteri “ordinari” (art. 18 e 19 d.lgs. 231/07) oppure “semplificati” (art. 25), “rafforzati” (art. 28) o con modalità “indiretta” (art. 28, co.3), o infine con “esecuzione da parte di terzi” (art. 30). Particolare attenzione della GDF sull’identificazione e la verifica del cliente e del titolare effettivo sotto il profilo della tempistica, modalità di esecuzione ed acquisizione delle informazioni sullo scopo e la natura dell’operazione o della prestazione professionale 193 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 •Controlli preliminari: Indagine sulle risorse coinvolte nel procedimento di segnalazione, Individuazione del responsabile cui compete l’adempimento, Riscontro di frequenza di corsi di formazione specifici sul tema. Individuazione delle procedure interne di regolamentazione dell’iter valutativo, adottato dai professionisti (che assicurino la ricostruibilità a posteriori delle motivazioni delle decisioni assunte e ripartizione responsabilità) 194 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 La G.D.F riscontra se sono state seguite le indicazioni: Gli indicatori di anomalia per i professionisti D.M. 16/4/2010 I nuovi indicatori collegati al fenomeno di evasione fiscale Comunicazione UIF del 23/4/2012 195 VIOLAZIONI VALUTARIE E FISCALI I CONTROLLI SULLE SEGNALAZIONI DI OPERAZIONI SOSPETTE ALLEGATO OPERATIVO n.6 alla Circ.GdF n. 83607 La verifica della G.D.F può concludersi con: Contestazione dell’omessa segnalazione di operazione sospetta Contestazione di una segnalazione “tardiva” Contestazione di mancata riservatezza delle S.O.S. 196 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE (ART. 49, 50, 51 DLGS.231/07) Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale (Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro) Movimentazione media mensile in contanti Movimentazione media mensile complessiva Peso % contanti rispetto a totale movimentazione Italia nordoccidentale 8.235 1.228.040 0,67% Italia nordorientale 6.318 358.650 1,76% Italia centrale 6.857 1.311.633 0,52% 7.343 96.479 7,61% Italia insulare 3.003 34.951 8,59% Totale Italia 31.757 3.029.754 1,05% (*) Regioni Italia meridionale (*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era 0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010) pari allo Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale (Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro) Regioni Movimentazione media mensile in contanti Movimentazione media mensile complessiva Peso % contanti rispetto a tot.le movimentazione Italia nord-occidentale 8.235 1.228.040 0,67% Valle d'Aosta 82 2.015 4,05% Liguria 855 36.959 2,31% Piemonte 2.119 224.206 0,95% Lombardia 5.180 964.861 0,54% Italia nord-orientale 6.318 358.650 1,76% Veneto 3.025 120.162 2,52% Friuli Venezia Giulia 562 23.346 2,41% Trentino Alto Adige 523 21.797 2,40% Emilia Romagna 2.209 193.346 1,14% Italia centrale 6.857 1.311.633 0,52% Umbria 494 12.532 3,94% Marche 791 23.214 3,41% Toscana 2.128 79.398 2,68% Lazio 3.444 1.196.488 0,29% Movimentazione in contante e movimentazione totale: importi medi mensili e incidenza percentuale (Gennaio - dicembre 2010 - importi in milioni di euro) Regioni Movimentazione media mensile in contanti Movimentazione media mensile complessiva Peso % contanti rispetto a tot.le movimentazione Italia meridionale 7.343 96.479 7,61% Calabria 939 8.236 11,40% Basilicata 282 3.314 8,50% Molise 189 2.217 8,50% Puglia 2.010 26.578 7,56% Campania 3.143 42.647 7,37% Abruzzo 780 13.486 5,79% Italia insulare 3.003 34.951 8,59% Sicilia 2.236 24.981 8,95% Sardegna 767 9.970 7,70% Totale Italia 31.757 3.029.754 1,05% (*) (*) dato in netto aumento rispetto al 2009 ove, a livello nazionale, la media era pari allo 0,60% (fonte: UIF rapporto annuale 2010) TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE LE STATISTICHE 2009 2010 Notificate 9.650 contestazioni, definite con rito abbreviato Notificate 15.926 contestazioni (abbassamento tracciabilità a 5.000 euro) Totale oltre 5 milioni di incassi Previsione di incasso oltre 6 milioni n.d. Per i procedimenti oltre 250 mila euro, emessi 3.000 decreti per una cifra oltre 50 milioni 201 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE L’EVOLUZIONE DELLE SOGLIE PER LE TRANSAZIONI IN CONTANTI Fino al 29 aprile 2008 Ammessi solo se non superiori a 12.500 euro Dal 30 aprile 2008 al 24 giugno 2008 Ammessi solo se inferiori a 5.000 euro Dal 25 giugno 2008 Ammessi solo se inferiori ad Euro 12.500 Dal 31 maggio 2010 Ammessi solo se inferiori ad Euro 5.000 Dal 13 agosto 2011 Ammessi solo se inferiori ad Euro 2.500 Dal 6 dicembre 2011 Moratoria Ammessi solo se inferiori ad Euro Sanzioni (*) 1.000 (art. 12 del d.l. 6/12/2011 n. 201) 202 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE D.LGS. 231/07, ART. 49, COMMA 1, È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane Spa. 203 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE • gli assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000,00 euro devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità; • gli assegni circolari, i vaglia cambiari e postali possono essere richiesti, per iscritto, dal cliente senza clausola di non trasferibilità solo se di importo inferiore a 1.000,00 euro • Per tutti gli assegni di importo inferiore a 1.000,00 euro che non rechino la clausola di intrasferibilità è dovuto il pagamento dell’imposta di bollo di euro 1,50 cad.; 204 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE I LIMITI DEI TITOLI AL PORTATORE • il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 1.000,00 euro; • i libretti con saldo pari o superiore a 1.000,00 euro devono essere estinti ovvero il loro saldo deve essere ridotto ad un importo inferiore a 1.000,00 euro, entro il 31 marzo 2012 205 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE ECCEZIONE ALLE REGOLE D.l. 2/3/2012 n.16, conv. L.26/4/12 n. 44 Per i turisti stranieri sono ammessi acquisti di beni presso esercenti commercio al minuto e attività assimilate PARI O SUPERIORI ai 1.000 Euro, entro i 15.000 E. il negoziante dovrà: 1) inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate comunicazione preventiva di richiesta a ricevere pagamenti in contanti ultrasoglia, segnalando il n. del proprio c/c su cui effettuare i versamenti 2) acquisire dal cliente fotocopia passaporto e autocertificazione che evidenzi la cittadinanza non italiana né degli stati della CE; 3) depositare, entro il primo giorno feriale successivo all’acquisto, la somma incassata fornendo alla banca anche copia della ricevuta della comunicazione telematica. 206 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE TRACCIABILITÀ PER SOGGETTI PROTESTATI, PIGNORATI E FALLITI • Sono inseriti dal sistema bancario in Centrale Rischi • É negata dagli istituti di credito e da Poste Italiane Spa l’apertura di un conto corrente. A tali soggetti non resta che ricorrere alle CARTE PREPAGATE 207 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE SITUAZIONE DA MONITORARE (art. 49 d.lgs. n. 231/07) VALORE DA TRASFERIRE “COMPLESSIVAMENTE” PARI O SUPERIORE AI 1.000 Euro 208 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO • Sono vietati i trasferimenti in unica soluzione di denaro e/o titoli al portatore per importo superiore alla soglia anche quando tale limite viene superato cumulando le diverse specie di pagamento • Ad esempio: Denaro 400 Euro + • Titoli al portatore 600 Euro segue... 209 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE SECONDO IL CONSIGLIO DI STATO PARERE N. 1504/95 • Nel caso di più trasferimenti di importo inferiore alla soglia, ma complessivamente di ammontare superiore, sfuggono al divieto, perchè tra loro non cumulabili, quelli relativi: • A distinte operazioni; ed autonome • Alla medesima operazione, quando il frazionamento è connaturato all'operazione stessa (ad es. contratto di somministrazione) ovvero la conseguenza di preventivo accordo tra le parti (ad es. pagamento rateale) 210 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE PARERE MEF 12/6/2008 FATTURA 30, 60, 90 GIORNI NON COSTITUISCE VIOLAZIONE all’art. 49 d.lgs. 231/07 CONFERMA Circ. Mef 08/2010 In quanto la pluralità di pagamenti a scadenze prefissate, connaturato all’operazione, o frutto di una ordinaria dilazione di Pagamento che scaturisce dal preventivo accordo delle parti. CIASCUN VERSAMENTO DOVRÀ PERÒ ESSERE INFERIORE A 1.000 EURO 211 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE PAGAMENTI RATEALI SECONDO LA CASSAZIONE (SENT. 22/6/2010, N. 15103) La soglia antiriciclaggio viene superata anche attraverso il cumulo di molteplici pagamenti sottosoglia riferiti ad un’unica operazione NESSUN EFFETTO SULLE RATEIZZAZIONI CONTRATTUALI IN CONTANTI (ex dlgs.151/09 di modifica del d.lgs. 231/07) SEMPRE INIBITI I PAGAMENTI SUB-SOGLIA PLURIMI E RAVVICINATI, ARTIFICIOSAMENTE FRAZIONATI 212 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE CONSIGLIO DI STATO PARERE N. 1504/95 (RICHIAMATO DAL MEF IL 12/6/2008) E' potere discrezionale dell'Amministrazione valutare, caso per caso, se il frazionamento sia stato invece realizzato con lo specifico scopo di eludere il divieto imposto dalla disposizione 213 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE ATTENZIONE!!! (ART.51, CO.3, D.LGS 231/07) Qualora oggetto dell’infrazione sia un’operazione di trasferimento segnalata ai fini delle operazioni sospette (art.41 d.lgs 231/07) il soggetto che ha effettuato detta segnalazione non è tenuto alla comunicazione al Mef 214 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE LE OPERAZIONI A RISCHIO DI INFRAZIONE • • • • • • PAGAMENTI FATTURE; FINANZIAMENTI FRA SOCI E SOCIETÀ; TRASFERIMENTI INFRAGRUPPO FRA DIVERSE SOCIETÀ; DISTRIBUZIONE UTILI DA SOCIETÀ A SOCI PAGAMENTI IN CONTANTI DERIVANTE DA CONTRATTI EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI 215 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE CIRCOLARE GDF N. 83607 DEL 19 MARZO 2012 ESEMPI: • Il pagamento di due acconti in contanti sullo stipendio al dipendente viola la soglia antiriciclaggio se la somma supera i mille euro, • Il passaggio di denaro oltresoglia fra coniugi è ammissibile solo se in regime di comunione legale. • Ammessa la sottoscrizione di cambiali (pagherò) per importi eccedenti i mille euro in quanto non si tratta di mezzi di pagamento ma di mera obbligazione, purché il pagamento non avvenga in contanti fra privati ma mediante sconto o incasso in banca. 216 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE LE SOGLIE PER LE FATTURE INCASSABILI IN CONTANTI I NUOVI LIMITI DI FATTURE E PARCELLE PAGABILI IN CONTANTI Soggetti Imponibile Contributo integrativo IVA 21% Ritenuta 20% Netto da incassare Commercialista o Avvocato V/impresa 944 37,76 (4%) 206,17 188,80 999,13 Commercialista o avvocato V/privato 794 31,76 (4%) 173,41 --- 999,17 Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/impresa 966 19,32 (2%) 206,92 193,20 999,04 Consulenti del lavoro o Ingegneri ed architetti V/privato 810 16,20 (2%) 173,50 --- 999,70 Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/impresa 952 38,08 (4%) 207,92 198,02 999,98 Lavoratori autonomi iscritti gestione separata Inps V/privato 794 31,76 (4%) 173,41 ---- 999,17 impresa V/privato o altra Ditta 826 ----- 173,46 ---- 999,46 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE RISPOSTE MEF 20/5/2010 Trasferimento contabilità da un professionista ad un altro Nel trasferimento della contabilità nel proprio sistema informatico il professionista rileva movimenti in contanti a partire da 1.000 euro per pagamento di fatture Tali trasferimenti si sono verificati un anno prima rispetto alla presa d’atto del nuovo professionista. Il nuovo professionista è tenuto ad effettuare la comunicazione al MEF di cui all’art. 51 di cui al d.lgs. 231/07, entro 30 giorni, dalla notizia dell’infrazione alle disposizioni di cui all’articolo 49 (c. 1,5,6,7,12,13 e 14) e all’articolo 50. TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE RISPOSTE MEF 20/5/2010 Pagamenti fra moglie e marito nell’impresa familiare (ditta individuale) in contabilità ordinaria Il titolare dell’impresa paga in contanti il collaboratore, ad esempio con gli utili di fine esercizio, per importi pari o superiori a 1.000 Euro Si configura una violazione del divieto di cui all’articolo 49 comma 1 e, pertanto, l’applicazione della sanzione prevista dalla normativa. 219 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE SANZIONI AMMINISTRATIVE (ART. 51 CO.2, D.LGS 231/07) • T In caso di infrazioni riguardanti assegni bancari, assegni circolari, libretti al portatore o titoli similari, la comunicazione deve essere effettuate dalla banca o da Poste Italiane Spa che li accetta in versamento e dalla banca o da Poste Italiane Spa che ne effettua l’estinzione, salvo che il soggetto tenuto alla comunicazione abbia certezza che la stessa è stata già effettuata dall’altro soggetto obbligato. 220 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE (PARERE MEF 28/06/08) I professionisti e i ced devono vigilare anche sugli assegni in relazione ai loro compiti di servizio e limitatamente alle loro attribuzioni e attività 221 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE MEF CON NOTA PROT. N. 281178, DELL’AGOSTO 2010 Non sono cumulabili ai fini del calcolo dell’importo totale del trasferimento, gli assegni utilizzati anche per la medesima transazione in quanto la soglia limite è riferibile a ciascun singolo assegno. Es: Ammissibile pagare 4.500 euro con cinque assegni da 900 euro, trasferibili (liberi). 222 ENTRO TRENTA GIORNI: LE COMUNICAZIONI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATE ALLE RAGIONERIE TERRITORIALI DELLO STATO DECRETO MEF 17/11/2011 Alla GdF che in caso di elementi utili ai fini di accertamento, ne da comunicazione all’Agenzia delle Entrate, (Novità 2012 del decreto semplificazioni all’art. 12,co.11 della l.214/2011 di modifica all‘art.51 del d.lgs. 231/07) Gli uffici territoriali del Ministero dell’Economia e delle Finanze hanno il compito di applicare le sanzioni di cui all’art. 58 d.lgs.231/07 (l. 14/9/2011, n. 148) e di comunicareT.... TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE Le comunicazioni agli Uffici Territoriali del Mef (delegati alle funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori ex art. 58 d.lgs 231/07) riguardano tutte le infrazioni ex art. 49, anche quelle relative ad irregolarità di importo superiore a 250.000, non assoggettabili ad oblazione, fino ad oggi da comunicarsi direttamente al MEF. 224 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE Le comunicazioni, di cui all’art. 51, d.lgs 231/07 possono essere redatte in carta libera attraverso raccomandata A/R da indirizzarsi alla competente Ragioneria Territoriale. In esse dovranno essere trascritte: - le generalità del soggetto (o dei soggetti) che ha (hanno) commesso le infrazioni - le circostanze in cui il segnalante, nell’ambito dei propri compiti di servizio e nei limiti delle sue attribuzioni e attività ha preso atto della irregolarità, - il nominativo del segnalante ed i suoi riferimenti. TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE IL FAC SIMILE DELLA COMUNICAZIONE Mittente: DrOO. ViaOOO., cittàOOTelOO Spett. Ragioneria Territoriale dello Stato Sede diTTTTTTTT. Oggetto: Comunicazioni di irregolarità Transazioni in contanti ex art. 49 d.lgs 231/2007 Ill.ma Ragioneria Territoriale, Il sottoscritto OOO.. il relazione alla propria attività di dottore commercialista , è incaricato della tenuta delle scritture contabili della società XXX. In relazione a tale incombenza, ha ravvisato in occasione della registrazione di movimentazioni contabili in partita doppia, che la fattura n. ..., del OO. di euro 5.000 + Iva per totale euro 6.050 emessa dalla società XXX nei confronti della società ZZZ è stata regolata con pagamento in contanti in unica soluzione, contravvenendo in tal modo le disposizioni di cui all’art. 49, comma 1, del d.lgs 231/07. LuogoOODataOOO. Distinti saluti Dottor OOOOOOOOOOOOO TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE Le comunicazioni obbligatorie di cui all’art. 51 del d.lgs 231/2007 Non sono assoggettate a criteri di riservatezza 227 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A: MEF DECRETO 17 /11/2011 e circolare MEF 30/11/2011 prot. 96224 . RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO TORINO Piemonte e Valle d'Aosta Via Grandis, n. 14, 10121, TO GENOVA Liguria Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE MILANO Lombardia Via Tarchetti, n. 6 - 20121, MI BOLZANO Trentino Alto Adige Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ 228 LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A: RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO VERONA Verona, Vicenza, Padova, Rovigo (zona sud/ovest) Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR VENEZIA Venezia, Treviso, Belluno (zona nord/est) Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE UDINE Friuli Venezia Giulia Via Gorghi, n. 18, 33100, UD BOLOGNA Emilia Romagna e Marche Piazza dell’8 Agosto, n. 26, 40126, BO LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A: RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO FIRENZE Toscana Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI PERUGIA Umbria Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG ROMA Roma, Rieti, Viterbo (zona centro/nord ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM LATINA Latina, Frosinone (zona sud) Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A: RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO L’AQUILA Abruzzo c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ NAPOLI Napoli, Avellino, Benevento, Caserta (zona centro/nord) Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA SALERNO Salerno e Basilicata Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA BARI Puglia e Molise Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A: RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO COSENZA Cosenza, Crotone, Catanzaro| (zona nord) Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS REGGIO CALABRIA Reggio Calabria, Vibo Valentia (zona sud) Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC MESSINA Messina, Caltanissetta/Enna, Palermo, Trapani (zona centro/nord) Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME CATANIA Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa (zona sud/est) Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A: RTS AMBITI TERRITORIALI INDIRIZZO CAGLIARI Cagliari, Oristano (zona_sud/ovest) Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA SASSARI Sassari, Nuoro (zona nord/est) Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS LA COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA VA INDIRIZZATA A: Per le violazioni > 250.000 euro (art. 49) Per le violazioni dei soggetti obbligati alla comunicazione (art. 50 e 51) RTS AMBITI TERRITORIALI GENOVA Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta BOLOGNA Emilia Romagna. Toscana, Umbria, (Marche) ROMA Lazio Sardegna, Abruzzo NAPOLI Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata MILANO Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige Puglia, Molise BARI NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012 234 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE OBBLIGO DI COMUNICAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DELLE INFRAZIONI DI CUI ALL’ART. 49 DEL D.LGS. ANTIRICICLAGGIO (SANZIONI) L’omessa segnalazione delle infrazioni all’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al professionista con sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 30% dell’importo dell’operazione (art. 58, co. 7, D.Lgs.231/07) 235 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE OBBLIGO DI RISPETTARE LE LIMITAZIONI DI CUI all’ART.49 DEL D.Lgs. 231/07 (SANZIONI) L’infrazione dell’obbligo antiriciclaggio è punita in capo al cliente con sanzione amministrativa dal 1% al 40% dell’importo dell’operazione (art.58, co.1, D.lgs 231/07) 236 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 + CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178, DELL’AGOSTO 2010 • La sanzione non può comunque essere inferiore, nel minimo, all’importo di 3.000 euro • Per le violazioni superiori a 50.000 euro la sanzione minima è aumentata di cinque volte (ossia è il 5%) IL LIMITE MINIMO DI 3.000 SI APPLICA SIA A CHI COMMETTE L’INFRAZIONE SIA A CHI NON LA COMUNICA (art. 58, co. 8 d.lgs.231/07). 237 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE DL 78/2010, CONV. L. 122 DEL 30/07/2010 + CIRCOLARE MEF PROT. N. 281178, DELL’AGOSTO 2010 Il nuovo minimo di 3.000 euro delle sanzioni si applica a prescindere dalla tipologia di trasferimento in contanti, a mezzo assegni o titoli al portatore allo scopo di scoraggiare tutti gli strumenti di pagamento anonimi. 238 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE SOGGETTI SANZIONATI CASS. CIV., SEZ. I, 26 GENNAIO 1999, N. 690 Conferma UIC del 24/3/2007 A CIASCUNO DEI SOGGETTI CHE CONCORRONO IN UNA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA RISULTA APPLICATA UNA SANZIONE DAL 1% AL 40% DELL’IMPORTO IRREGOLARMENTE TRASFERITO 239 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE RISPOSTE MEF 20/5/2010 L’articolo 49 vieta il trasferimento di contante per importi superiori a 1.000 euro, effettuato tra soggetti diversi La sanzione, qualora sia accertata la violazione della disposizione, è a carico sia del soggetto che ha disposto il trasferimento della somma in contanti superiore alla soglia, sia del soggetto che l’ha acquisita. L’obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni delle quali i professionisti hanno notizia nello svolgimento dei loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, sussiste a carico di entrambi i professionisti. Pur essendo sanzionabili entrambi il MEF, in caso di avvenuta comunicazione si limita a sanzionare solo il soggetto rilevato. TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE OPPOSIZIONE AL DECRETO SANZIONATORIO (LEGGE 24 NOVEMBRE 1981, N.689) CONTRO IL DECRETO SANZIONATORIO È AMMESSO RICORSO AL TRIBUNALE ENTRO 30 GIORNI DALLA SUA NOTIFICAZIONE SE IL RICORSO È PROPOSTO OLTRE IL TERMINE PREVISTO, IL TRIBUNALE NE DICHIARA L’INAMMISSIBILITÀ CON ORDINANZA RICORRIBILE PER CASSAZIONE 241 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (ART. 60, CO. 2, D. LGS. 231/07 CHE RICHIAMA L’ART. 16, L.689/81) Se il pagamento avviene entro 60 giorni dalla contestazione prevede la possibilità di pagare l’importo minore fra: 1/3 del massimo della sanzione edittale Il doppio del minimo 242 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE OBLAZIONABILITÀ DELLE SANZIONI (art. 60, Co. 2, D. Lgs. 231/07) AMMESSA PER COLORO CHE ESEGUONO IL PAGAMENTO O LO RICEVONO (PER IMPORTI INFERIORI AI 250.000 EURO) NON AMMESSA PER IL PROFESSIONISTA CHE OMETTE LA COMUNICAZIONE NELL’INFRAZIONE 243 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE OBLAZIONE SEMPRE AMMESSA (ENTRO IL LIMITE DEI 250.000 EURO) Circ.Mef prot. n. 281178, dell’agosto 2010 L’oblazione evita il minimo sanzionatorio Per importi fino a 50.000 euro è possibile non applicare il minimo di 3.000, ma solo il 2% dell’importo Per importi superiori a 50.000 euro è possibile non applicare sia il minimo di 3.000, che il minimo del 5% (o il suo doppio), basta sempre il solo 2% dell’importo 244 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE ESEMPI DI CALCOLO DELLE NUOVE SANZIONI CON POSSIBILITÀ DI OBLAZIONE Trasferimento contanti oltresoglia o emissione di assegni irregolari Sanzione minima Oblazione (doppio del minimo) 1.000 euro (1%) 3.000 20 2.500 euro (1%) 3.000 50 5.000 euro (1%) 3.000 100 10.000 euro (1%) 3.000 200 20.000 euro (1%) 3.000 400 30.000 euro (1%) 3.000 600 40.000 euro (1%) 3.000 800 50.000 euro (5%) 3.000 1.000 100.000 euro (5%) 5.000 2.000 (*) Con l’oblazione si evita minimo di 3.000 e quintuplicazione per importi superiori a 50.000 euro TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE MORATORIA SANZIONI Le sanzioni per operazioni in contanti e per le irregolarità sugli assegni saranno applicate solo a partire dal 1° ° febbraio 2012. Fatto salvo il periodo dal 6/12/2011 al 31/1/2012 per operazioni riferite alla soglia di importo di 2.500 euro (maxiemendamento al d.legge 201/2011) pagamenti in contanti fra i 1.000 ed i 2.499,99 Euro, seppure vietati dal 6 dicembre 2011, saranno sanzionati solo se le infrazioni vengono commesse dopo il 31 gennaio 2012. la “moratoria” riguarda anche tutti i soggetti che tali irregolarità sono chiamati a comunicare alle Ragionerie Territoriali dello Stato 246 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Circ.MEF n.2 del 16/1/2012 e Circ.GDF, n. 83607 del 19/3/2012 PROCEDURA in 5 fasi Contestazione: Istruttoria: a seguito della comunicazione ex art. 51, d.lgs. 231/07, da parte dei soggetti destinatari (fra cui figure sia istituzionali che private: Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane, Equitalia, istituti bancari, Poste Italiane, e professionisti) l’ufficio della RTS deve valutare la completezza e procedibilità della segnalazione. dopo la contestazione da parte del Mef o della GDF alla parte, il reo ha la possibilità di inviare entro 30 giorni memorie difensive o chiedere audizione presso la sede competente della RTS. Il termine per notificare la contestazione è di 90 giorni dal protocollo di arrivo della segnalazione (decadenza). Tale periodo può essere interrotto, e di fatto, ampliato ogniqualvolta sia necessario per l’ufficio richiedere dettagli e precisazioni riguardo i dati dell’operazione. 247 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE PROCEDIMENTO SANZIONATORIO NOVITÀ, circolare MEF n.2 del 16/1/2012 Decretazione: il nucleo che redige il processo verbale, decreta la sanzione. (Attenzione la motivazione deve risultare congrua ed esaustiva, fornendo risposte alle deduzioni difensive della parte) Notifica: il provvedimento sanzionatorio deve essere notificato alla parte entro i termini stabiliti per la prescrizione, ossia entro i cinque anni dall’avvenuta notifica della contestazione Esecuzione: dopo la notifica del decreto, e scaduti i termini di impugnabilità (30 giorni, 60 se l’interessato risiede all’estero), l’ufficio deve inviare un sollecito di pagamento prima di procedere all’iscrizione a ruolo tramite Equitalia. 248 TRASFERIMENTI DI CONTANTI E TITOLI AL PORTATORE PROCEDURE E PRESCRIZIONE Art. 60 del d.lgs. 231/2007 e art. 28 della legge n. 689/1981 LA UIF, le autorità di vigilanza, la G.d.F. e la DIA accertano, in relazione ai loro compiti e nei limiti delle loro attribuzioni, le violazioni indicate agli articoli 57 e 58 e provvedono alla contestazione Termine quinquennale Il diritto dello Stato alla riscossione della sanzione pecuniaria si prescrive in 5 anni dal giorno della violazione. Le Ragionerie Territoriali dello Stato provvedono all'irrogazione delle sanzioni 249 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI INTRA ED EXTRA COMUNITARI Modifiche del “decreto semplificazioni 2/3/2012, n.16 in G.U. n.52” al D.lgs n. 195 del 19/11/2008 Conv. con L. 26 aprile 2012 n. 44 ) TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI TRASFERIMENTO DI CONTANTI: AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA Obbligo di dichiarazione (art.3 d.lgs 195/2008) • 1. Chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante o mezzi non tracciabili di importo pari o superiore a 10.000 euro deve dichiarare tale somma all’Agenzia delle Dogane. • L’obbligo di dichiarazione non è soddisfatto se le informazioni fornite sono inesatte o incomplete. 251 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI DA CHIUNQUE OBBLIGO DI DICHIARAZIONE NEI TRASFERIMENTI FRA PAESI ANCHE COMUNITARI 252 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI AUTODENUNCIA OBBLIGATORIA La dichiarazione, redatta su Modello Ministeriale, può essere in alternativa: 1) trasmessa telematicamente, prima dell’attraversamento della frontiera, conservando copia della stessa e numero di registrazione attribuito dal sistema telematico doganale; 2) consegnata in forma scritta, al momento del passaggio, presso gli uffici doganali di confine o limitrofi, che ne rilasciano copia con attestazione di ricevimento. 253 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI Generalità del dichiarante ed estremi doc. identificazione COSA DICHIARARE ORIGINE E DESTINAZIONE DEI MEZZI NON TRACCIABILI UTILIZZO PREVISTO ITINERARIO SEGUITO E MEZZI DI TRASPORTO UTILIZZATI 254 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI MEZZI NON TRACCIABILI • Banconote e monete metalliche in corso legale • Strumenti negoziabili al portatore, compresi traveller’s cheque, assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento (girati senza restrizioni, a favore di beneficiario fittizio) • Strumenti incompleti quali assegni, effetti all’ordine e mandati di pagamento firmati ma privi del nome del beneficiario 255 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI OMESSA DICHIARAZIONE SANZIONI SANZIONE PECUNIARIA: SEQUESTRO: • del 30% del denaro che si intende trasferire oltre i 10.000 euro se l’eccedenza non supera 10.000 euro - Dal 10 al 30% della somma ultrasoglia se l’eccedenza non supera 10.000 euro - Dal 30 al 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi • del 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi Minimo sanzionatorio 300 euro 256 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI OBLAZIONE Versamento immediati alla Agenzia delle Dogane o alla GDF: AMMISSIBILE L’ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO Nel caso il pagamento avvenga al Mef esso può essere effettuato entro 10 giorni dalla contestazione - del 5% del contante oltre i 10.000 euro se l’eccedenza non supera 10.000 euro - del 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro 257 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI OBLAZIONE Il pagamento in misura ridotta è ammissibile: 1) Solo se il soggetto non se ne sia avvalso nei 5 anni antecedenti (prima era 365 giorni); 2) Solo se l’importo della violazione è inferiore a 40.000 euro (prima era 250.000 euro) 3) Resta il Minimo sanzionatorio di 200 euro 258 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI D.lgs n. 195/2008 Modifiche 2012 decreto semplif. Sanzioni Art.9 Fino al 40% dell’importo trasferito in eccedenza, - con minimo di euro 300 - Dal 10 al 30% della somma ultrasoglia se l’eccedenza non supera 10.000 euro - Dal 30 al 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi - con minimo di euro 300 Sequestro Art.6 Del 40% dell’importo trasferito in eccedenza - del 30% del denaro oltresoglia se l’eccedenza non supera 10.000 euro - del 50% della somma ultrasoglia in tutti gli altri casi Oblazione Art.7 Ammessa: fino a che l’eccedenza sia inferiore a 250.000 euro, non più di una volta ogni 365 giorni, con minimo di euro 200, - Del del 5% del contante oltresoglia Ammessa: fino a che l’eccedenza sia inferiore a 40.000 euro, non più di una volta ogni 5 anni, - del 5% del contante oltre i 10.000 euro se l’eccedenza non supera 10.000 euro - del 15% se l’eccedenza non supera i 40.000 euro - con minimo di euro 200 TRASFERIMENTI MEZZI NON TRACCIABILI SCAMBIO DI INFORMAZIONI • L’Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza scambiano le informazioni raccolte con le omologhe autorità di altri Stati membri, qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse ad attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. • Qualora emergano fatti e situazioni da cui si evinca che somme di denaro contante sono connesse al prodotto di una frode o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità europea, le informazioni sono trasmesse dall’Agenzia delle dogane e dalla Guardia di finanza alla Commissione europea. 260