CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA Le presenti condizioni generali di fornitura disciplinano gli acquisti di Palagio Engineering s.r.l. (di seguito definita “Acquirente”) di materiali e/o semilavorati e/o prodotti finiti venduti dal fornitore, anche ove realizzati su disegno o commessa della stessa Palagio. 1. DEFINIZIONI Acquirente: La società Palagio Engineering s.r.l. Fornitore: Il firmatario delle presenti Condizioni Generali di Fornitura. Cliente: Il soggetto che ha affidato una Commessa all’Acquirente Contratto: L’insieme di obblighi e diritti nascenti tra il Fornitore e l’Acquirente per effetto della Fornitura. Fornitura: Ogni acquisto di Materiali da parte dell’Acquirente. Commessa: Ogni rapporto di appalto o fornitura con o senza posa in opera intercorrente tra l'Acquirente e il Cliente. Materiale: Ogni materiale e/o semilavorato prodotto e/o assemblato e/o comunque fornito dal Fornitore o per il tramite di esso. Richiesta di Offerta: La richiesta inviata dall'Acquirente al Fornitore per conoscere le Condizioni Economiche della Fornitura. Offerta Economica: Indicazione vincolante dei prezzi dei Materiali e di ogni altro elemento che incida sul valore economico della Fornitura che il Fornitore di impegna a praticare all'Acquirente in caso di accettazione dell'offerta. Accettazione dell'offerta: Consenso scritto dell'Acquirente a ricevere la Fornitura alle condizioni indicate nella Offerta Ecoica. Ordine di Fornitura: Ogni ordine di acquisto di Materiali emesso dall’Acquirente al Fornitore. Revisione dell’Ordine: Ogni variazione richiesta dall’Acquirente in riferimento all’Ordine di Fornitura già emesso. Specifiche Tecniche Generali: Le caratteristiche rilevanti dei beni relativi al Materiale fornito. Specifiche Tecniche di Commessa: Ogni specifica caratteristica o prescrizione tecnica dei Materiali legata alla Commessa. Specifiche di Imballaggio e spedizione: Le prescrizioni di imballaggio e spedizione del Materiale oggetto della Fornitura. Cantiere: Il luogo di esecuzione dei lavori di Commessa. Non Conformità del Materiale: Vizi, difetti, difformità, mancanza o insufficienza della qualità e ogni altro elemento che renda il Materiale non conforme ai requisiti di Fornitura, alle Specifiche Tecniche generali o a quelle di Commessa. Certificato di Collaudo definitivo: La dichiarazione scritta relativa alla accettazione finale del Cliente di una Commessa eseguita dall’Acquirente. Condizioni Generali di Fornitura: l'insieme delle clausole di cui al presente atto e destinate a disciplinare i rapporti tra Acquirente e Fornitore. Materiale Standard: Materiale che presenti un livello qualitativo non inferiore alla media dei prodotti uguali o similari reperibili sul mercato. 2. RAPPRESENTAZIONI Con la firma delle presenti Condizioni Generali di Fornitura il Fornitore dichiara e dà atto di quanto segue: a) di essere soggetto giuridico, validamente esistente, dotato di piena capacità giuridica e di agire, e in regola con tutte le prescrizioni necessarie per svolgere la propria attività commerciale (incluse autorizzazioni, licenze, nulla osta, ecc.) e per rifornire l’Acquirente di ogni Materiale secondo le presenti Condizioni Generali di Fornitura e la normativa vigente; b) di possedere l'esperienza professionale, il know‐how e i requisiti normativi e finanziari necessari per adempiere alla Fornitura; c) di non essere coinvolto (né esserlo stato in passato) in alcuna procedura di scioglimento e/o liquidazione e/o insolvenza e/o procedura fallimentare o qualsivoglia analoga procedura impegnandosi, ove ciò accada, a darne tempestiva notizia all'Acquirente; d) di non avere in atto alcuna procedura di modifica del proprio assetto giuridico (inclusa la cessione e/o affitto di azienda) che possa incedere sull'esecuzione della Fornitura impegnandosi, ove ciò accada, a darne tempestiva notizia all'Acquirente. g) Il Fornitore è edotto che la società Palagio Engineering opera nel mercato nazionale e internazionale dei rivestimenti architettonici, delle pareti ventilate, degli arredi interni ed esterni e in generale dei manufatti per edifici in terracotta e altri materiali da rivestimento e che tale attività è sviluppata dall’Acquirente mediante l’assunzione in appalto e/o subappalto di commesse affidate dai propri Clienti. h) Il Fornitore è informato che, in relazione alle singole Commesse, l’Acquirente può necessitare di Materiali aventi caratteristiche specifiche funzionali all’evasione delle Commesse medesime. i) Il Fornitore è informato della necessità che le Forniture governate dalle presenti Condizioni Generali di Fornitura avvengano nel rispetto delle condizioni e termini pattuiti atteso che ritardi e/o non conformità delle Forniture dei Materiali incidono direttamente sul buon esito delle Commesse; TUTTO CIÒ PREMESSO a far parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali di Fornitura, nell’eventualità in cui il Fornitore fornisca del Materiale all’Acquirente, le relative Forniture saranno soggette alle seguenti condizioni, che sono pienamente accettate dal Fornitore. Articolo 1 ‐ Obbligazioni del Fornitore 1.1 ‐ Il Fornitore si obbliga a fornire tutti i Materiali elencati negli Ordini di Fornitura emessi dall’Acquirente, secondo le presenti Condizioni Generali e nel rispetto delle Specifiche Tecniche Generali e di Commessa. 1.2 ‐ Il Fornitore s’impegna ad adempiere ogni obbligazione derivante dall’Ordine di Fornitura con cura e diligenza professionale, essendo in particolare edotto che: ‐ il vizio e/o difetto (compreso quello estetico e/o ornamentale) del Materiale fornito potrà pregiudicare la buona qualità e funzionalità dell’intero prodotto e/o opera che l'Acquirente fornisce ai propri clienti. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 2 ‐ il Materiale difettoso e/o la cui consegna sia ritardata potrà pregiudicare il buon esito della Commessa cui la Fornitura si riferisce, comportando l'addebito all’Acquirente di costi per sostituzioni, penali e/o danni addebitatigli dal Cliente della Commessa medesima. Articolo 2 – Offerte Economiche 2.1 ‐ Le Offerte Economiche fatte pervenire dal Fornitore devono avere una validità non inferiore ai sei mesi. Nel caso di Offerte Economiche legate ad una specifica Commessa, il termine di sei mesi decorrerà dall'affidamento della Commessa all'Acquirente, salva la diversa superiore durata concordata tra le parti. 2.2 ‐ Ove l'acquirente formuli una Richiesta di Offerta al fine di partecipare all'aggiudicazione di una Commessa, il Fornitore si impegna a fornire all'Acquirente tutta l'assistenza tecnica necessaria e le certificazioni relative al Materiale fornito, per agevolare l'aggiudicazione medesima. 2.3 ‐ In ogni caso, ogni costo relativo alla formulazione delle Offerte Economiche o dei listini prezzi, inclusi i costi per test, opinioni, disegni esecutivi e simili, saranno a carico del Fornitore e non saranno rimborsati dall’Acquirente. Articolo 3 – Ordini di Fornitura 3.1 ‐ Ancorché non materialmente allegate agli Ordini di Fornitura, le presenti Condizioni Generali, le Specifiche Tecniche Generali e ‐ qualora previste ‐ le Specifiche Tecniche di Commessa, costituiranno parte integrante e sostanziale di ciascun Ordine di Fornitura. 3.2 – Ove gli Ordini di Fornitura richiamino e/o alleghino un'Offerta Economica fatta dal Fornitore, il richiamo e/o allegazione non si intenderanno estesi ad eventuali condizioni generali e/o particolari di vendita del Fornitore in essa Offerta Economica riportate e/o richiamate se non espressamente approvate a mezzo di sottoscrizione delle stesse. 3.3 – Eventuali discrasie e/o contraddizioni tra gli Ordini di Fornitura e le presenti Condizioni Generali e/o le Specifiche Tecniche Generali e/o le Specifiche Tecniche di Commessa, ovvero tra le Specifiche Tecniche Generali e le Specifiche Tecniche di Commessa, dovranno essere tempestivamente segnalate dal Fornitore all’Acquirente, il quale ultimo comunicherà come ovviare ai conseguenti problemi interpretativi. Articolo 4 ‐ Comunicazioni. 4.1 ‐ Tutte le comunicazioni concernenti la Fornitura dovranno avvenire in forma scritta. Articolo 5 ‐ Conferma d’ordine da parte del Fornitore. 5.1 ‐ In caso di ordini di fornitura periodici, il loro rifiuto o l'apposizione di riserve e condizioni dovranno essere comunicati per iscritto all’Acquirente entro tre giorni lavorativi ritenendosi, in difetto, accettata la Fornitura. 5.2 ‐ Nei casi in cui il Fornitore abbia rifiutato l'Ordine di Fornitura o vi abbia apposto riserve e/o condizioni, l’Acquirente avrà facoltà di rivolgersi a terzi per l'acquisto dei Materiali, senza che il Fornitore abbia titolo ad alcuna pretesa nei confronti dell'Acquirente. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 3 5.3 ‐ Il concreto avvio della Fornitura, anche in mancanza di espressa accettazione della medesima da parte del Fornitore, equivarrà ad integrale accettazione dell’Ordine alle condizioni e secondo i termini in esso previsti con rinuncia alle riserve e/o condizioni. Articolo 6 ‐ Revisione degli ordini 6.1 ‐ Gli Ordini di Fornitura potranno essere rettificati dall’Acquirente il quale potrà comunicare al Fornitore la Revisione dell’Ordine già emesso concernente – a titolo esemplificativo e non esaustivo – quantità, tipologie, tempistiche di consegna, luogo di resa, sequenza o luogo di consegna e/o imballaggio dei Materiali. 6.2 ‐ La revisione dei prezzi, di regola, potrà dar luogo solo ad aumenti o diminuzioni del corrispettivo legati ai diversi quantitativi, con esclusione di ogni risarcimento del danno. Solo nel caso in cui la revisione dell'Ordine sia tale da determinare una significativa modifica della Fornitura, l’Acquirente potrà essere chiamato a rimborsare al Fornitore i soli costi addizionali derivanti dalla Revisione dell’Ordine, nei limiti in cui essi siano documentati e sia provato che la loro causa è unicamente legata alla modifica dell'Ordine di Fornitura. 6.3 ‐ L’accettazione da parte del Fornitore delle Revisioni degli Ordini sarà soggetta alla stessa disciplina di cui all’articolo 5. Articolo 7 ‐ Situazione Ordini 7.1 ‐ Ove l’Acquirente richieda al Fornitore notizie sulla tempistica degli ordini in corso o su quelli inevasi, il Fornitore si impegna a fornire le relative notizie per iscritto entro le 48 ore lavorative successive alla richiesta. 7.2 ‐ Ove si verifichino circostanze, imputabili al Fornitore o a terzi, che possano determinare un ritardo sulla tempistica di evasione degli ordini, il Fornitore è tenuto a darne pronta comunicazione per iscritto all'Acquirente, indicando altresì quale sia la nuova tempistica attesa e formulando proposta di revisione delle date di consegna prescritte negli ordini inevasi. 7.3 ‐ La revisione si intenderà accettata dall’Acquirente soltanto se da questi approvata per iscritto. In particolare, l'accettazione del Materiale oltre i termini di consegna pattuiti non potrà mai costituire implicita accettazione del ritardo. Articolo 8 – Prezzi 8.1 ‐ I prezzi indicati in ogni Offerta Economica terranno conto dei termini di consegna pattuiti e di tutti gli altri aspetti della Fornitura ivi compreso il rispetto degli obblighi derivanti dalle Condizioni generali di Fornitura. 8.2 ‐ Tutti i prezzi sono fissi e invariabili. Ogni qualsiasi incremento di prezzo, successivo alla conclusione del Contratto, dovrà essere e rimarrà a carico del Fornitore, indipendentemente dal periodo trascorso tra la data di conclusione del Contratto e la sua esecuzione. 8.3 ‐ I prezzi sono formulati “tutto incluso” e s’intendono comprensivi, dove non espressamente derogato, di tutti i costi per l’imballaggio, carico, trasporto, scarico e assistenza post‐vendita. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 4 Articolo 9 – Pagamento 9.1‐ I termini di pagamento delle Forniture verranno convenuti tra Fornitore ed Acquirente per ciascuna Fornitura, e verranno riportati negli Ordini di Fornitura dell’Acquirente. Articolo 10 – Data di Consegna ed eventuali penali 10.1 ‐ Le consegne dei Materiali ordinati dall’Acquirente dovranno rispettare le quantità e le date di consegna indicate negli Ordini di Fornitura, con consegna nel luogo pattuito. 10.2 ‐ La data di consegna deve intendersi – anche ove non espressamente indicato – come termine essenziale. 10.3 ‐ Non appena sia venuto a conoscenza dell’impossibilità di adempiere nel termine stabilito ad un Ordine di Fornitura, il Fornitore dovrà darne contestualmente notizia all’Acquirente nei modi di cui all’Articolo 4. In tal caso, l’Acquirente sarà autorizzato ad affidare a terzi l’esecuzione dell’Ordine a spese del Fornitore al fine di prevenire o limitare il ritardo conseguente all’inadempimento dell’Ordine di Fornitura da parte del Fornitore. 10.4 ‐ Il Fornitore dovrà rispondere di tutti i danni sostenuti dall’Acquirente a causa del ritardo sull'adempimento della Fornitura ivi comprese le eventuali penali dovute dall’Acquirente al proprio Cliente. L’eventuale accettazione – da parte dell’Acquirente – di una consegna tardiva di Materiali da parte del Fornitore, non esonererà quest’ultimo dalle responsabilità per danni e costi aggiuntivi. 10.5‐ Ove nell'Ordine di Fornitura, sia prevista la pattuizione di una specifica penale per il ritardo o l'inadempimento, ciò non pregiudica gli ulteriori rimedi stabiliti a favore dell'Acquirente, né può mai limitare il suo diritto ad ottenere il maggior danno. 10.6 – Ove l'Ordine di Fornitura contenga penali da ritardo o inadempimento l’Acquirente sarà automaticamente legittimato a trattenere le corrispondenti somme da quanto dovuto al Fornitore. 10.7 ‐ Il Fornitore non potrà sospendere la Fornitura nella misura in cui ciò costituisca una minaccia alla pronta e corretta esecuzione della Commessa affidata dal Cliente all’Acquirente, rispondendo in difetto dei danni arrecati all'Acquirente anche ove la ragioni addotte a motivo della sospensione risultino fondate. 10.8 ‐ In caso di ritardo ‐ imputabile al Fornitore – nella consegna della Commessa intera (o di parte di essa), il Fornitore sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente per ogni penale e/o ritenuta applicata dal Cliente al corrispettivo spettante all’Acquirente. L’Acquirente sarà legittimato a recuperare tali penali e/o ritenute dal Fornitore deducendo il relativo ammontare dai pagamenti dovuti dall’Acquirente al Fornitore. Articolo 11 – Divieto di cessione/pegno 11.1 – E’ fatto divieto al Fornitore di cedere, dare in pegno o altrimenti trasferire la titolarità di ogni somma ad esso dovuta dall’Acquirente in relazione ad ogni Contratto, salva espressa autorizzazione scritta dell'Acquirente. Articolo 12 ‐ Consegna 12.1 ‐ Il luogo di consegna dei Materiali sarà specificato dall’Acquirente in ciascun Ordine di Fornitura e solo la consegna in tale luogo costituirà adempimento all'Ordine di Fornitura. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 5 12.2 ‐ La consegna, salvo diversi accordi scritti, deve essere eseguita in giorni ed orari “lavorativi” secondo il calendario del luogo di consegna medesimo. 12.3 ‐ Il Fornitore, ove espressamente non pattuito, non potrà eseguire consegne parziali. 12.4 ‐ L’Acquirente è legittimato a restituire le consegne parziali, che non siano state precedentemente accettate, a rischio e spese del Fornitore. 12.5 ‐ Il rifiuto di una Consegna Parziale da parte dell’Acquirente, accompagnata dalla sospensione dei pagamenti o meno, non autorizza il Fornitore a sospendere l’esecuzione delle ulteriori consegne. 12.6 ‐ la data di consegna si intende posta a favore dell’Acquirente e questi può tempestivamente comunicare eventuali differimenti che si rendessero necessari in relazione all'andamento della Commessa. 12.7 ‐ Il Fornitore garantisce che i Materiali siano consegnati liberi da oneri o vincoli. 12.8 ‐ Al momento della consegna dei Materiali, ed in base alla loro natura, il Fornitore dovrà consegnare tutti i documenti sulla qualità e garanzia, quelli sulle prove tecniche eseguite, manuali d’uso nella lingua del luogo in cui si trova il Cantiere, libretto di istruzioni, disegni, specifiche, dati tecnici e relativi aggiornamenti e, se necessario, una dichiarazione di conformità alla normativa UE (o equivalente dichiarazione richiesta dalla legge del luogo del Cantiere), così come i pertinenti “file” tecnici dei Materiali. Questi documenti fanno parte integrante della consegna e conseguentemente diventano proprietà dell’Acquirente. 12.10 ‐ Ove richiesto il Fornitore deve fornire gratuitamente all’Acquirente le istruzioni di servizio, di pulizia e di manutenzione dei Materiali. 12.11 ‐ Il Fornitore è obbligato a conservare uno stock di parti di ricambio per la durata della vita tecnica dei Materiali consegnati e fornirli su richiesta dell’Acquirente a prezzi di mercato, anche se la produzione dei Materiali in questione è cessata. Il Fornitore dovrà informare per iscritto l’Acquirente in merito alla cessazione della produzione. Articolo 13 – Imballo ed etichettatura 13.1 ‐ Il Fornitore si obbliga ad eseguire l’imballaggio dei Materiali ordinati dagli Acquirenti nel pieno rispetto delle Specifiche di Imballaggio contenute nelle Specifiche Tecniche Generali e nelle Specifiche Tecniche di Commessa e/o appositamente comunicate dall’Acquirente. 13.2 ‐ L’imballaggio del Materiale ordinato dovrà in ogni caso essere effettuato in funzione della destinazione del Materiale, delle modalità di trasporto e delle caratteristiche del Materiale medesimo. 13.3 ‐ L'imballaggio dovrà essere resistente per consentire la possibilità di eventuali periodi di stoccaggio in magazzino o in cantiere. Inoltre dovrà avere caratteristiche tali da rendere il più agevole possibile le operazioni di stoccaggio, sballo e utilizzo e/o montaggio del Materiale. 13.4 ‐ Sull’imballo di ogni collo consegnato dal Fornitore dovrà essere applicata ‐ in posizione ben visibile ‐ apposita etichetta riportante, in aggiunta a quanto prescritto dalla normativa applicabile, anche: a) denominazione/ragione sociale del Fornitore; b) Commessa di riferimento; c) numero d’Ordine di Fornitura; d) descrizione o foto o disegno dell'articolo; CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 6 d) eventuale codice del pacco (attribuito dall’Acquirente); e) elenco dei Codici contenuti nel pacco e relative quantità; f) peso lordo e peso netto; g) dimensioni esterne del collo h) le eventuali ulteriori indicazioni richieste dal Cliente con riferimento alla specifica commessa. 13.5 ‐ I maggiori costi e/o danni subiti dall’Acquirente a seguito di erronea etichettatura (i.e. ritardi e/o errori di sequenza di montaggio) verranno riaddebitati al Fornitore. Articolo 14 ‐ Costo dell’imballo dei Materiali 14.1 ‐ Il costo dell’imballaggio si intenderà compreso nel prezzo di Fornitura accettato dall’ Acquirente, salvo diverso accordo scritto. 14.2 ‐ Qualora l’imballaggio debba essere restituito al Fornitore, il costo della resa sarà a carico del Fornitore medesimo. 14.3 ‐ Qualora l’imballo non sia conforme alle richieste dell’Acquirente i costi di disimballaggio e reimballaggio saranno addebitati al Fornitore. Articolo 15 ‐ Documenti di Trasporto 15.1 ‐ Il Fornitore consegnerà i Materiali ordinati accompagnandoli con i documenti di trasporto (d.d.t.) e con le packing‐ lists che dovranno riportare, per ogni Materiale, i seguenti riferimenti: a) denominazione/ragione sociale del Fornitore; b) Commessa cui la fornitura si riferisce; c) numero d’Ordine di Fornitura; d) posizione d’Ordine di Fornitura; e) Codice del Materiale, descrizione e quantità; f) peso lordo e peso netto; g) dimensioni esterne dei colli. 15.3 ‐ Eventuali maggiori costi e/o danni subiti dall’Acquirente a seguito di erronea compilazione della packing list e/o del d.d.t. (ad esempio ritardi e/o duplicazione di spedizione) verranno riaddebitati al Fornitore. Articolo 16 – Codici 16.1 ‐ Ove l’Acquirente ne abbia necessità, potrà trasmettere al Fornire appositi codici per individuare i Materiali. 16.2 ‐ Ove esistenti, i Codici dovranno essere sempre riportati sui Materiali oggetto di Fornitura e su tutti i documenti concernenti la stessa senza costi aggiuntivi. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 7 Articolo 17 ‐ Qualità, caratteristiche e conformità dei Materiali. 17.1 ‐ Il Fornitore si obbliga a fornire agli Acquirenti esclusivamente Materiali di prima scelta, prodotti a regola d’arte secondo le cognizioni della miglior tecnica, privi di vizi palesi e/o occulti e pienamente conformi alle specifiche tecniche ricevute dall’Acquirente. 17.2 ‐ Il Fornitore riconosce fin d’ora che la presenza di vizi nei Materiali forniti e/o la difformità dei medesimi ‐ ancorché parziale ‐ dalle Specifiche Tecniche Generali e/o dai Disegni Esecutivi forniti dall’Acquirente, costituirà grave inadempimento degli Ordini di Fornitura. Articolo 18 ‐ Segnalazione di non conformità. 18.1 ‐ L’Acquirente provvederà a segnalare al Fornitore la non conformità palese del Materiale consegnato che sia riscontrata in sede di primo esame del Materiale all'atto del suo sballaggio, ovvero durante il ciclo produttivo dell’Acquirente, o all’atto della installazione in Cantiere. 18.2 ‐ Il Fornitore è consapevole che il Materiale oggetto di fornitura può rimanere stoccato per periodi più o meno lunghi prima dell'effettivo utilizzo e che pertanto il relativo sballaggio può avvenire anche a distanza di tempo dalla consegna la quale non avrà pertanto rilevanza alcuna ai fini del decorso dei termini di denunzia delle non conformità. 18.3 ‐ In nessun caso l’omessa e/o tardiva segnalazione delle Non Conformità da parte dell’Acquirente dispenserà il Fornitore dalle sue responsabilità, obbligazioni e/o doveri. Articolo 19 ‐ Obbligo di tempestiva sostituzione del Materiale Non Conforme. 19.1 ‐ Il Materiale Non Conforme verrà restituito dall’Acquirente al Fornitore, con addebito dei costi di restituzione a carico di quest’ultimo. 19.2 ‐ In caso di Non Conformità, il Fornitore è obbligato a reintegrare o riparare ‐ a discrezione dell’Acquirente ‐ la quantità di Materiali Non Conformi a propria cura e spese. Il Fornitore dovrà, nel più breve tempo possibile, comunicare la data di consegna dei Materiali di rimpiazzo e/o la data di riparazione dei Materiali Non Conformi. 19.3 ‐ L'acquirente potrà altresì optare, a suo insindacabile giudizio, per l'accettazione del Materiale non Conforme con revisione del prezzo in ragione delle non conformità. 19.4 ‐ Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare all’Acquirente entro dieci giorni lavorativi dalla segnalazione della Non Conformità anzidetta, le azioni intraprese per evitare il ripetersi della fornitura difettosa. 19.5 ‐ Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi indicati nell’Articolo 19.2 o non esegua ciò entro il termine fissato o l’intervento non soddisfi l’Acquirente o il Cliente, l'Acquirente potrà procedere alla riparazione o alla sostituzione del Materiale Non Conforme, direttamente o tramite terzi, con spese a carico del Fornitore. L’Acquirente sarà legittimato a detrarre i costi così sostenuti dalle somme dovute al Fornitore. 19.6 ‐ Senza pregiudizio di quanto stabilito negli articoli 19.2 e 19.3, l’Acquirente si riserva il diritto di agire per la rivalsa e/o il risarcimento dei danni e/o la risoluzione del Contratto in tutto o in parte nel caso di Materiale Non Conforme rifiutato. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 8 19.7 ‐ Ove, previa segnalazione al Fornitore, per particolari esigenze della Commessa cui la Fornitura si riferisce (quali l’improrogabilità del programma di consegna dei lavori di Commessa), l’Acquirente debba utilizzare comunque dei Materiali dei quali è stata riscontrata la Non Conformità rispetto a quanto ordinato, il Fornitore dovrà alternativamente, su richiesta dell’Acquirente: 19.8 ‐ Rimborsare prontamente all’Acquirente tutti i costi conseguenti alla sostituzione in opera del Prodotto dell’Acquirente (eventualmente già installato in Cantiere) che incorpori il predetto Materiale Non Conforme; 19.9 ‐ Rimborsare all’Acquirente le penali e/o danni addebitati dal Cliente in ragione dell’anzidetta Non Conformità, ovvero rimborsare all’Acquirente gli sconti documentati che siano stati riconosciuti al Cliente in conseguenza dell’utilizzo del Materiale Non Conforme. Articolo 20 ‐ Garanzia 20.1 ‐ Il Fornitore garantisce pattiziamente che: i Materiali sono di buona qualità, privi di difetti materiali e di produzione, nonché di vincoli e oneri; che i Materiali sono in tutto conformi ai requisiti prescritti dall’Unione Europea (o imposte da altra Legge – come la Legge del luogo del Cantiere); che i Materiali forniti sono conformi alle caratteristiche e specifiche concordate; che i Materiali consegnati sono rispondenti allo scopo per il quale l’Acquirente li ha intesi; che i Materiali sono conformi in tutti gli aspetti alle restanti disposizioni del Contratto. 20.2 ‐ La predetta Garanzia è assunta per un periodo di 10 (dieci) anni decorrenti dal rilascio del Certificato di Collaudo Definitivo dei lavori della Commessa cui la Fornitura si riferisce o altro atto equivalente, salvo che la legge del luogo ove si trova il Cantiere non preveda un più lungo termine, al quale il Fornitore dovrà conformarsi. Analoga Garanzia viene rilasciata dal Fornitore per il periodo decorrente tra la consegna dei Materiali all’Acquirente ed il rilascio del predetto Certificato di Collaudo Definitivo. 20.3 ‐ In caso di fornitura di Materiali difettosi e/o in qualsivoglia modo viziati, salvo il risarcimento dei danni, il Fornitore dovrà accollarsi tutti i costi, prevedibili e imprevedibili, gravanti sull’Acquirente in ragione delle difettosità e/o vizi riscontrati 20.4 ‐ Qualora il Fornitore non adempia alle obbligazioni di Garanzia conformemente all’Articolo 20, l’Acquirente sarà legittimato ad eseguire o a concordare con terzi l’esecuzione di quanto necessario con spese e rischi a carico del Fornitore detraendoli dalle somme dovute al Fornitore. 20.5 ‐ Nel caso in cui l’Acquirente faccia valere i suoi diritti secondo il presente Articolo 20, ciò avverrà senza pregiudizio degli altri restanti diritti e rimedi. Articolo 21 – Responsabilità 21.1 ‐ Il Fornitore sarà responsabile per tutti i danni diretti ed indiretti subiti dall’Acquirente e/o terzi in conseguenza dell’inadempimento e/o atto illecito e/o omissione proprio e/o dei propri dipendenti, collaboratori o rappresentanti. Ciò includerà tutti i danni derivanti dalla presenza o uso di Materiali utilizzati dal Fornitore per l’esecuzione del Contratto, così come tutti i danni derivanti dalla mancata comunicazione scritta del Fornitore all’Acquirente in ordine all’inesattezza e/o mancanza di elementi e/o dubbi che il Fornitore – usando l’ordinaria diligenza e/o le informazioni fornitegli dall’Acquirente – ha scoperto o avrebbe dovuto scoprire. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 9 21.2 ‐ Il Fornitore dovrà tenere indenne l’Acquirente contro le richieste avanzate da terzi per il risarcimento dei danni di cui all’Articolo 20.3. Il Fornitore dovrà rimborsare ogni ragionevole costo sostenuto dall’Acquirente per la difesa verso tali pretese. 21.3 ‐ Ai fini dell’applicazione del presente Articolo 21, il Cliente e i dipendenti dell’Acquirente sono intesi quali terze parti. Articolo 22 ‐ Certificazioni 22.1 ‐ Il Fornitore si obbliga a fornire all’Acquirente le certificazioni tecniche e tutte le garanzie richieste dalle Specifiche Tecniche Generali e di Commessa dei Materiali oggetto di Fornitura. 22.2 ‐ Il Fornitore dichiara di essere munito di polizza assicurativa accesa presso primaria Compagnia. Articolo 23 – Proprietà dei beni dell’Acquirente soggetti a lavorazione del Fornitore 23.1 ‐ Tutti i beni consegnati dall’Acquirente al Fornitore, per lavorazioni o altro, in esecuzione di un Contratto rimarranno sotto tutti gli aspetti, dopo ogni lavorazione, di proprietà dell’Acquirente e saranno dal Fornitore solo detenuti (in qualità di custode) per l’Acquirente (in qualità di proprietario). 23.2 ‐ I beni specificati in questo Articolo 23 devono essere restituiti o resi disponibili a prima richiesta dell’Acquirente, in assenza di ciò, l’Acquirente sarà legittimato a sospendere i pagamenti dovuti al Fornitore. Tale diritto di sospensione non pregiudica i rimanenti diritti e rimedi dell’Acquirente secondo il Contratto o la legge. 23.3 ‐ Fintantoché i beni sono nella disponibilità del Fornitore, gli stessi dovranno essere individualmente contrassegnati evidenziando che sono di proprietà dell’Acquirente. Il Fornitore dovrà informare i terzi, che vogliano esercitare diritti di rivalsa sui beni, che gli stessi sono di proprietà dell’Acquirente. 23.4 ‐ Il Fornitore dovrà utilizzare i beni specificati nel presente Articolo 23 solo ai fini della riconsegna e per l’esecuzione del lavoro per l’Acquirente, e non dovrà mostrare gli stessi a terze parti senza l’esplicito permesso scritto dell’Acquirente. Articolo 24 – Proprietà Intellettuale e Industriale 24.1 – Il Fornitore garantisce che i Materiali consegnati non violano diritti di proprietà intellettuale e/o industriale o altri diritti di terzi e si obbliga a rimborsare le spese (incluse quelle legali) e risarcire i danni nel caso in cui l’Acquirente subisca azioni giudiziali o stragiudiziali intentate per violazione o presunta violazione dei medesimi. Articolo 25 ‐ Campioni 25.3 ‐ Ove richiesto dall’Acquirente, il Fornitore dovrà realizzare dei campioni di Materiale da sottoporre alla preventiva valutazione ed approvazione dell’Acquirente medesimo o del Committente, per il quale avrà diritto al solo rimborso delle spese vive di produzione. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 10 Articolo 26 – Non Concorrenza 26.1 ‐ Laddove l’Acquirente richieda al Fornitore l’emissione di un’Offerta Economica per taluni Materiali concernenti la Commessa, il Fornitore dovrà astenersi dall’inviare direttamente o indirettamente (tramite terzi) al Cliente di tale Commessa qualunque Offerta o elenco di prezzi, inclusi quelli che, per estensione e/o rettifica della Commessa, sono stati negoziati tra l’Acquirente ed il Cliente. In termini più generali, il Fornitore non potrà intraprendere alcuna negoziazione o relazione contrattuale, né direttamente o indirettamente, con il Cliente in relazione alla suddetta Commessa. Articolo 27 – Documentazione concernente il Fornitore 27.1 ‐ Ove in forza di disposizione normative e/o regolamentari, l'Acquirente debba presentare documenti o certificati relativi al Fornitore, o debba comunque acquisire dati inerenti il Fornitore, quest'ultimo si impegna a fornire agevolando l'adempimento degli obblighi gravanti sull'Acquirente. Articolo 28 – Riservatezza 28.1 ‐ Tutti i campioni, i disegni, le informazioni commerciali e i documenti che il Fornitore riceve dall’Acquirente, così come tutti i “files” informatici, il know‐how e tutti gli altri dati aventi rilevanza per l'attività commerciale svolta dall'Acquirente, sono da considerarsi riservati e il Fornitore non potrà usarli per altri scopi che l’adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto. 28.2 ‐ Il Fornitore non dovrà rivelare o duplicare le informazioni innanzi specificate senza il preventivo permesso scritto dell’Acquirente in tal senso. Il Fornitore dovrà far rispettare l’obbligo di riservatezza specificato nel presente articolo al suo personale, ai suoi dipendenti o agenti così come ai terzi che sono o potrebbero essere in qualche modo coinvolti nell’esecuzione del Contratto. 28.3 ‐ E’ fatto divieto al Fornitore di pubblicare fotografie o altre raffigurazioni dei Materiali consegnati o da consegnare, o riguardanti il lavoro assunto o da assumere, o usare le stesse per scopi promozionali o diffonderle in qualsivoglia modo. Il Fornitore non potrà usare il nome dell’Acquirente come referenza se non dietro espressa autorizzazione. 28.4 ‐ Tale clausola manterrà la sua piena efficacia per un periodo di 5 (cinque) anni dal completamento e/o risoluzione del Contratto di riferimento. Articolo 29 ‐ Privacy 29.1 ‐ Al fine di evadere le presenti Condizioni Generali di Fornitura, le Offerte Economiche e i correlati Ordini di Fornitura, le Parti si impegnano vicendevolmente a rispettare le disposizioni di Legge (di cui all’Articolo 34) in materia di privacy. Articolo 30 ‐ Modifica delle Condizioni Generali 30.1 ‐ Ogni e qualsiasi modifica, variazione, alterazione, soppressione e/o integrazione delle presenti Condizioni Generali s’intenderà priva di effetto e non sarà opponibile all’Acquirente se non espressamente approvata per iscritto da quest’ultimo. CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 11 Articolo 31 ‐ Efficacia ed autonomia delle Condizioni Generali 31.1 ‐ Le presenti Condizioni Generali si intendono efficaci e vincolanti per il Fornitore con decorso dalla data di sottoscrizione riportata in calce ed annullano e sostituiscono eventuali precedenti condizioni generali di fornitura proposte e/o praticate dal Fornitore nei rapporti con gli Acquirenti. 31.2 ‐ Qualora per Legge e/o intervento della Pubblica Autorità venisse dichiarata la nullità e/o invalidità di taluna delle clausole contenute nelle presenti Condizioni Generali, le rimanenti clausole si intenderanno tuttavia valide ed efficaci. Articolo 32 – Risoluzione del Contratto 32.1 ‐ oltre che nel caso di violazione delle singole clausole delle presenti Condizioni Generali di Contratto, l’Acquirente è legittimato a risolvere Contratto con effetto immediato tramite comunicazione scritta al Fornitore, se il Fornitore è stato dichiarato fallito o se è stata presentata una istanza di fallimento, o altra procedura concorsuale; se l'impresa del Fornitore è posta in liquidazione o sia stata trasferita in tutto o in parte a terzi in qualunque modo; se il Fornitore subisca provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria che ne impediscano o ne limitino, la capacità produttiva e/o commerciale. Articolo 33 ‐ Legge Applicabile e Foro Territorialmente Competente 33.1 ‐ Le presenti Condizioni Generali ed i correlati Ordini di Fornitura sono soggetti esclusivamente alla Legge Italiana. 33.2 ‐ Il Fornitore espressamente accetta che ogni eventuale controversia dovesse insorgere con l'Acquirente in relazione all’interpretazione e/o esecuzione delle presenti Condizioni Generali e/o correlati Ordini di Fornitura saranno deferite alla giurisdizione Italiana, ed alla esclusiva competenza territoriale del Tribunale di Firenze. 33.3 ‐ Eventuali procedimenti di mediazione (volontaria e/o obbligatoria) dovranno essere incardinati esclusivamente presso Organismi di conciliazione aventi sede a Firenze. Data ________________________ Per il Fornitore Denominazione: Sede: Partita Iva: Qui rappresentata da: Nome: Cognome: In qualità di: ____________________________________________ (timbro e firma) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 12 Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1341‐1342 c.c., il Fornitore espressamente approvandole sottoscrive le clausole di cui ai seguenti articoli: 1) obbligazioni del fornitore, segnatamente 1,1; 2) Offerte segnatamente, 2.1, 2.3; 3) Ordini di Fornitura, segnatamente 3.1, 3.2; 4) Comunicazione; 5) conferma d'ordine, segnatamente, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4; 6) Revisione degli Ordini, segnatamente, 6.1, 6.2 6.3 ; 7) situazione ordini, segnatamente, 7.3; 8) Prezzi, segnatamente 8.1, 8.2, 8.3; 10) Data di consegna e penali, segnatamente, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8; 11) Divieto di cessione/pegno; 12) Consegna: segnatamente 12.1, 12.3,12.4, 12.5, 12.6, 12.11; 13) Imballo ed etichettatura, segnatamente; 13.5; 14) Costo di imballo, segnatamente, 14.3; 15) Documenti di trasporto, segnatamente,15.3; 17) Qualità e caratteristiche dei materiali, segnatamente, 17.1, 17.2; 18) Segnalazione di non conformità, segnatamente, 18.1, 18.2, 18.3; 19) obbligo di sostituzione del Materiale Non Conforme, segnatamente 19.1, 19.2, 19.3, 19.4,19.5, 19.6, 19.7 4 e 19.5; 20) Garanzia segnatamente 20.1, 20.2, 20.3, 20.4, 20.5; 21) responsabilità, segnatamente, 21,1, 21.2, 21.3; 23) Proprietà dei beni, segnatamente 23.,2, 23.3, 23.4; 24) Proprietà intellettuale e industriale; 25) Campioni; 26) Non concorrenza; 28) Riservatezza, segnatamente. 28.1, 28.2, 28.3, 28,4; 30) Modifica delle Condizioni Generali; articolo 32) risoluzione del contratto, 33; Foro convenzionale Data/Date________________________ Per il Fornitore ____________________________________________ (timbro e firma) CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA – Rev. 1.1 - 2014 13