UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
CATANIA
REGIONE SICILIANA
Assessorato Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Dipartimento Regionale dell'Istruzione
e della Formazione Professionale
Unione Europea
Fondo Sociale Europeo
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
SICILIA
FONDO SOCIALE EUROPEO
PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013
"Investiamo per il vostro futuro"
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
FACOLTÀ DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI
DIPARTIMENTO DI FISICA ED ASTRONOMIA
Master Universitario di II livello in
MONITORAGGIO DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
E RISCHIO AMBIENTALE
PROGETTO CIP n. 2007.IT.051.PO.003/IV/12/F/9.2.14/1368 - CUP n. E65C10000850009
Direttore: Prof. Antonio Triglia
ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI PROFESSIONALMENTE
ESPOSTI A RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
IN AMBIENTE OSPEDALIERO: GLI ELETTROBISTURI IN
SALA OPERATORIA E LA RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
MARCO MAUCERI
Tutor:
Dott. A. Grasso
Dott.ssa G. Scandurra
A.R.N.A.S. Garibaldi Catania
Prof. S. Lo Nigro
Università degli Studi di Catania
A.A. 2010-2011
Catania - luglio 2012
INDICE
INDICE
ELENCO DELLE FIGURE
ELENCO DELLE TABELLE
SOMMARIO
RINGRAZIAMENTI
iv
v
vi
vii
1. QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
1
1.1. Introduzione................................................................................. 1
1.2. Rischio esposizione a radiazioni non ionizzanti per la
popolazione esposta.....................................................................5
1.3. Rischio esposizione a radiazioni non ionizzanti per i lavoratori
professionalmente esposti............................................................9
1.4. Rischio esposizione a radiazioni ionizzanti...............................13
2. VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
37
2.1. Introduzione............................................................................... 37
2.2. Individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione
................................................................................................. 38
2.3. Definizione dei metodi per la valutazione dei livelli di campo. 48
2.4 Sviluppo di soluzioni procedurali per la riduzione dei rischi.... 54
2.5. Conclusioni................................................................................ 57
3. VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
59
3.1. Introduzione............................................................................... 59
3.2. Tecniche e Metodiche in radiologia interventistica................... 63
3.3. Individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione.
.................................................................................................... 65
3.4. Monitoraggio esposizione dei lavoratori professionalmente
esposti. ..................................................................................... 69
3.5. Conclusioni................................................................................ 75
BIBLIOGRAFIA
77
iii
INDICE
ELENCO DELLE FIGURE
FIGURA 1.1. - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2010 ....... 1
FIGURA 1.2. - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2001 2010 .................................................................................. 2
FIGURA 1.3. - Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2006 2010 ................................................................................. 3
FIGURA 2.2. - Schema circuito elettrobisturi e paziente (a), schema
intensità di corrente(b)................................................... 42
FIGURA 2.3. - Forma d’onda in modalità “taglio” ................................. 43
FIGURA 2.4. - Forma d’onda in modalità “coagulazione” ..................... 43
FIGURA 2.6. - Campo magnetico H misurato in funzione della distanza r
dal manipolo, con H in (A/m)...…………..……………47
FIGURA 2.9. - Valori d’impedenza del corpo umano ............................. 51
FIGURA 2.10. - Preparazione del fantoccio ............................................ 52
FIGURA 2.11. - Misura con sonda EP-330 per campo magnetico E ..... 53
FIGURA 2.12. - Misura con sonda HP-032 per campo magnetico H ..... 53
FIGURA 3.1. - Schema tubo raggi x ad anodo rotante e cuffia di
protezione. ...................................................................... 60
FIGURA 3.2. - Angiografo digitale ad arco (GE Advantx) .................... 61
FIGURA 3.5. - Piantina sala operatoria dove è installato l’angiografo
digitale (GE Advantx)....……………………………….72
FIGURA 3.6. - C.I della Ludlum Measurements Inc., modello 9DP ...... 73
iv
INDICE
ELENCO DELLE TABELLE
TABELLA 1.4. - Raccomandazione 1999/519/CE .................................... 7
TABELLA 1.5. - D.P.C.M. 08/07/2003...................................................... 8
TABELLA 1.6. - D.P.C.M. 08/07/2003...................................................... 9
TABELLA 1.7. - Valori limite del D.L. n. 81 09/04/2008 e s.m.i...........11
TABELLA 1.8. - Valori di Azione del D.L. n. 81 09/04/2008 e s.m.i .... 12
TABELLA 1.9A. - Sintomatologia a seguito di esposizione globale acuta
di un individuo ad alte dosi….......….………………….14
TABELLA 1.9.b - Soglie per alcuni effetti deterministici acuti...............15
TABELLA 1.10. - Limiti di Dose per i lavoratori D.Lgs n. 230/1995 ed
s.m..i .............................................................................. 29
TABELLA 2.1. - Esempi di apparecchiature suscettibili di necessitare di
ulteriore valutazione....................................................... 41
TABELLA 2.5. - Misure di campo elettrico prodotto da Erbe 350 [10]... 46
TABELLA 2.7. - Strumentazione per monitoraggio CEM a banda larga. 49
TABELLA 2.8. - Misure Cem su elettrobisturi Valley Lab @ 390 kHz .. 50
TABELLA 2.13. - Sommario delle misure più rilevanti effettuate in sala
sull’elettrobisturi............................................................ 54
TABELLA 3.3. - Possibile struttura di una valutazione preventiva .........66
TABELLA 3.4. - Modalità di monitoraggio..............................................71
TABELLA 3.7. - Misure di dosimetria ambientale in sala operatoria...... 74
v
SOMMARIO
Sommario
La sicurezza in ospedale è un valore che non si può trascurare,
una variabile strutturale o tecnologica dalla quale non solo dipende la
salute ma la stessa incolumità fisica dei pazienti ricoverati, ma ancor di
più dei dipendenti che lavorano all’interno della struttura per diverse ore
al giorno. È quindi di fondamentale importanza eseguire una valutazione
dei rischi, intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni, conoscitive e
operative, che devono essere attuate per giungere a una stima del rischio
d’esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del
personale in relazione allo svolgimento delle varie attività.
Nelle strutture sanitarie coesiste uno scenario completo di rischi
convenzionali ed emergenti (fisici, chimici e biologici) difficilmente
riscontrabile in altre realtà industriali.
Un rischio fisico importante nel settore sanitario ospedaliero è
quello d’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, utilizzate a
scopo diagnostico, terapeutico o di disinfezione. La valutazione del
rischio d’esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti è pertanto
un’operazione complessa che richiede per ogni ambiente o posto di
lavoro una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che
dovranno prevedere:
1) Individuazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti presenti nei casi specifici.
2)
Individuazione
esposizione.
dei
conseguenti
potenziali
rischi
di
3) Definizione dei metodi per la valutazione dei livelli di campo
generati da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
4) Sviluppo di soluzioni procedurali, ove non ancora presenti,
utili al raggiungimento di una riduzione dei rischi.
vi
RINGRAZIAMENTI
Ringraziamenti
Si ringrazia l’Azienda Ospedaliera Garibaldi nella persona della
dr.ssa P. Scandurra (RSPP) e del dr. A. Grasso (Fisico Sanitario) per la
loro disponibilità e competenza.
Si ringrazia il prof. A. Triglia, prof. F. Falciglia, prof. G. Bellia
ed il prof. S. Lo Nigro per il supporto ricevuto.
vii
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
1.
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
1.1.
Introduzione
Nel 2010, come previsto dalla legge n. 122/2010, l’IPSEMA (Istituto
di previdenza per il settore marittimo) e l’ISPSEL (Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro) sono stati accorpati all’INAIL
cosi come tutte le funzioni svolte in precedenza dagli stessi in materia di
prevenzione, assistenza per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro e
controlli atti a verificare l'attuazione della normativa sui luoghi di
lavoro. Il “nuovo” INAIL è il completamento di un percorso cominciato
prima in ambito normativo il cui obiettivo è quello di ridurre gli
infortuni sul lavoro, ma anche i costi di gestione.
Gli ultimi dati ufficiali [1] raccolti dall’istituto INAIL sugli infortuni
sul lavoro mostrano una continua diminuzione del numero d’infortuni
(dal meno grave al più grave) col passare degli anni (vedi Figura 1.1.).
Figura 1.1 - Infortuni sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2010
1.050.000
1.000.000
(fonte INAIL)
LAVORATORI
950.000
900.000
850.000
800.000
750.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
ANNO
1
2007
2008
2009
2010
2011
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Tuttavia più di 2000 infortuni al giorno rimane un dato enorme che
mostra come ancora molto deve essere fatto per rendere più sicuro
l’ambiente di lavoro.
Anche gli infortuni mortali avvenuti nel corso degli stessi anni
mostrano una graduale diminuzione, tenuto conto sempre del fatto che
questi numeri non considerano quello che succede nel lavoro sommerso
e non dichiarato (vedi Figura 1.2.).
Figura 1.2 - Infortuni mortali sul lavoro avvenuti nel periodo 2001-2010
1.700
(fonte INAIL)
LAVORATORI
1.500
1.300
1.100
900
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ANNO
Anche in questo caso ovviamente l’andamento decrescente del numero
di infortuni mortali fa ben sperare, ma il numero di 3 morti sul lavoro al
giorno è un dato inaccettabile!
Se gli infortuni sul lavoro hanno un andamento decrescente non si può
dire lo stesso per quello che riguarda l’andamento del numero di malattie
professionali denunciate nel periodo 2006-2010 (vedi Figura 1.3), che
risulta in continua crescita.
2
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Figura 1.3 – Malattie professionali manifestatesi nel periodo 2006-2010
50000
(fonte INAIL)
LAVORATORI
45000
40000
35000
30000
25000
20000
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
ANNO
Questo andamento fortemente crescente (cosi come riportato nelle
ultime relazioni annuali emesse dall’INAIL) è imputabile principalmente
a tre fattori:
a) Emersione delle malattie “perdute” grazie alle numerose
iniziative di formazione/informazione intraprese dall’INAIL e dalle
istituzioni ed organizzazioni interessate al fenomeno (enti di ricerca (ex
Ispesl), parti sociali, medici di famiglia, patronati ecc.) che hanno fornito
ai lavoratori ed ai datori di lavoro un valido strumento
nell’individuazione del “nesso di causalità” spesso non individuato a
causa dei lunghi periodi di latenza di molte patologie.
b) Inserimento delle malattie muscolo-scheletriche nelle nuove
“tabelle” delle malattie professionali . Tali patologie, da tempo le più
denunciate a livello europeo, sono diventate negli ultimi anni anche in
Italia la prima causa di malattia professionale e sono le protagoniste del
record di denunce.
c) Aumento delle denunce plurime grazie alle tabelle sulle patologie
inserite nel TUSL che hanno fornito un vero e proprio strumento
operativo di riferimento per il medico in tema di malattie lavorocorrelate, favorendo l’emersione di una serie di patologie meno note o
sottovalutate in passato nonché, in alcuni casi, la denuncia di più
malattie insistenti su un unico lavoratore e connesse alla sua mansione
(ad esempio per le malattie al sistema mano-braccio da vibrazioni
3
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
meccaniche ci si può attendere da una a sei denunce per lo stesso
rischio).
Anche se i dati INAIL sembrano scongiurare un improvviso quanto
improbabile peggioramento della condizioni di salubrità negli ambienti
di lavoro, rimane elevata l’attenzione su tutti quei rischi che la normale
evoluzione tecnologica ha introdotto negli ambienti di lavoro e che
richiedono ancora molti anni prima di essere definiti e correlati a
malattie professionali.
Le malattie professionali associate al rischio da radiazioni ionizzanti e
non ionizzanti rappresentano solo una minima parte dei valori riportati
nei grafici, grazie anche alla rigida normativa introdotta nel corso degli
anni ed alla sua applicazione da parte dei lavoratori e dei datori di
lavoro.
La “valutazione dei rischi” in ambiente di lavoro, introdotta negli
ultimi anni dal nuovo decreto legislativo (D.Lgs 81/08 o TUSL) [2], è
l'esame sistematico di tutti gli aspetti attinenti il lavoro a partire
dall'individuazione delle cause probabili di lesione o danno, al fine di
eliminare il rischio o, in alternativa, di ridurlo ad un livello accettabile.
Anche per il rischio da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti è
importante determinare il percorso che va dalle cause più frequenti di
esposizione, alle sorgenti di pericolo, alle classi di lavoratori più esposti
al rischio, ai metodi di misura delle radiazioni emesse, ai provvedimenti
da prendere per ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore e della
popolazione.
A questo scopo si richiamano i concetti di pericolo, rischio e di rischio
generico, rischio generico aggravato e rischio specifico come li
definisce la medicina legale [3]
Il pericolo è una circostanza o situazione da cui può derivare un grave
danno. (es. vicinanza ad un precipizio)
Il rischio è la possibilità di subire un danno, una perdita, come
eventualità generica o per il fatto di esporsi ad un pericolo: nelle
valutazioni dei rischi è uno strumento giustificativo dei criteri da porre
in atto per prevenire situazioni che possono comportare dei danni, anche
notevoli, all’individuo e alla collettività.
4
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Il rischio generico si riferisce a quelle eventualità che incombono in
eguale grado su tutti i cittadini.
Il rischio generico aggravato quando, pur potendo investire tutti i
cittadini, è quantitativamente più elevato nell’espletamento di una
determinata attività.
Il rischio specifico è strettamente legato ad una specifica attività e solo
i soggetti che svolgono tale attività ne sono esposti.
Il rischio professionale per essere tale deve essere un rischio specifico
o un rischio generico aggravato, non essendo sufficiente la semplice
esposizione ad un rischio generico per configurare il rischio
professionale.
Nel caso specifico la “valutazione del rischi” si è svolta presso
l’azienda ospedaliera Garibaldi dove un rischio fisico importante (come
in tutti presidi ospedalieri) è quello d’esposizione a radiazioni ionizzanti
e non ionizzanti, utilizzate a scopo diagnostico, terapeutico o di
disinfezione. Visti i tempi ridotti del tirocinio del master, la valutazione
dei rischi ha riguardato solo due fonti di rischio:
a) radiazioni non ionizzanti generati da elettrobisturi
b) radiazioni ionizzanti presenti in radiologia interventistica
Pertanto la normativa nazionale di riferimento riportata nei successivi
capitoli è stata condensata e sviluppata in modo da affrontare solo le due
fonti di rischio sopra citate.
1.2. Rischio esposizione a radiazioni non ionizzanti per
la popolazione esposta
La valutazione dei rischi per esposizione a radiazioni non ionizzanti si
attua controllando, dove possibile, il rispetto dei limiti di esposizione che
si definiscono come valore di azione, valore limite, ed obiettivo di
qualità.
I “valori limite di esposizione” sono definiti in base ad effetti sanitari
accertati o su considerazioni biologiche (densità di corrente per il capo,
il tronco, SAR, etc.). I valori limite di esposizione sono fissati in
funzione della frequenza di emissione e sono specificatamente mirati alla
5
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
protezione dagli effetti certi che hanno una ricaduta in termini sanitari,
cioè degli effetti conosciuti di tipo deterministico, di ciò che esiste e per
cui è stata definita una soglia di insorgenza e la cui gravità può variare in
funzione dell’intensità: a basse frequenze possono essere indotte nel
corpo umano delle correnti che creano disturbi a carico del sistema
cardiovascolare e nervoso tipo contrazioni ed aritmie, a frequenze
superiori invece l’energia assorbita può causare un riscaldamento di
organi e tessuti con conseguente colpo di calore, ustione, cataratta e
sterilità maschile temporanea, inoltre mentre aritmie, contrazioni, colpi
di calore ed ustioni compaiono immediatamente, la cataratta e la sterilità
maschile, essendo la conseguenza di un meccanismo cumulativo,
possono manifestarsi a distanza di tempo. Il rispetto di questi limiti
assicura che i lavoratori esposti e/o la popolazione siano protetti da tutti
gli effetti nocivi noti.
I “valori di azione” sono relativi a parametri direttamente misurabili
(campo elettrico, campo magnetico, induzione magnetica, corrente di
contatto, densità di potenza di onda piana, etc.). I valori di azione sono
fissati in funzione della frequenza di emissione. Il rispetto di questi limiti
assicura contestualmente il rispetto dei limiti di esposizione. Tali valori
di azione sono stati introdotti per la protezione da eventuali effetti a
lungo termine, per i quali mancano ancora dati scientifici conclusivi che
comprovino un nesso di casualità.
Infine solo nel caso di esposizione delle popolazione è stato definito un
obiettivo di qualità ai fini di una progressiva minimizzazione della
esposizione (da applicare nel caso di nuove costruzioni).
Nel 2001 è stata pubblicata la legge quadro sulla protezione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (Legge 22
Febbraio 2001, N. 36) [4]. A questa legge dovevano far seguito una
serie di decreti attuativi, in parte già pubblicati, proprio per trattare in
modo esauriente la molteplicità di casi ed applicazioni, e per definire gli
specifici limiti di esposizione. Nel 2003 sono stati pubblicati i due
Decreti del Presidente del Consigli dei Ministri:
a) il D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato il 29 Agosto 2003 (G.U. n°200)
[5] intitolato “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
6
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
dalle esposizioni a campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete
(50Hz) generati da elettrodotti”.
All’art. 1 di tale decreto vengono indicati i limiti di riferimento per
quello che riguarda le emissioni di campi elettromagnetici non generati
da elettrodotti, il cui rispetto dovrebbe fornire un elevato livello di
protezione circa gli effetti accertati sulla salute. Inoltre tale articolo
specifica che ”A tutela delle esposizioni a campi a frequenze comprese
tra 0 Hz e 100 kHz, generati da sorgenti non riconducibili agli
elettrodotti, si applica l'insieme completo delle restrizioni stabilite nella
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 12 luglio 1999,
pubblicata nella G.U.C.E. n. 199 del 30 luglio 1999”.
Tabella 1.4 - Raccomandazione 1999/519/CE
Intervallo di
frequenza (kHz)
Campo
elettrico [kV/m]
0,025 – 0,8
5*
Campo
magnetico [µT]
100**
* Calcolato con la formula 250/f (ed espresso in kV/m) dove f è la
frequenza espressa in kHz,
** Calcolato con la formula 5/f dove f è la frequenza espressa in kHz.
All’art. 3 di tale decreto vengono, invece, specificati i limiti di
esposizione e di attenzione per emissioni generate da elettrodotti alla
frequenza di 50Hz .“1. Nel caso di esposizione a campi elettrici e
magnetici alla frequenza di 50 Hz generati da elettrodotti, non deve
essere superato il limite di esposizione di 100 µT per l'induzione
magnetica e 5 kV/m per il campo elettrico, intesi come valori efficaci. 2.
A titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo
termine, eventualmente connessi con l'esposizione ai campi magnetici
generati alla frequenza di rete (50 Hz), nelle aree gioco per l'infanzia, in
ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a
permanenze non inferiori a quattro ore giornaliere, si assume per
l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10 µT, da intendersi
come mediana dei valori nell'arco delle 24 ore nelle normali condizioni
di esercizio.
7
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Tabella 1.5- D.P.C.M. 08/07/2003
Frequenza
[Hz]
Campo
elettrico
[kV/m]
Campo
magnetico
[µT]
Valore limite
50
5
100
Valore di
attenzione
50
-
10
Obiettivo di qualità
50
-
3
b) il D.P.C.M. 08/07/2003 pubblicato il 28 Agosto 2003 (G.U. n°199)
[6] intitolato “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di
attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione
dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300GHz ”.
All’art. 3 di tale decreto vengono specificati i limiti di esposizione e di
attenzione per impianti che generano campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici con frequenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz.. I
valori riportati in tabella 3, contenuta nella tabella 1.6, si intendono
come valori efficaci dei campi, mediati su un’area equivalente alla
superficie verticale del corpo umano e su un qualsiasi intervallo di 6
minuti.
8
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Tabella 1.6 - D.P.C.M. 08/07/2003
1.3. Rischio esposizione a radiazioni non ionizzanti per i
lavoratori professionalmente esposti
L’esposizione dei lavoratori è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e
delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono
esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (dell’art. 2,
comma 1, lettera f), della legge quadro 36/2001). Sono quindi da
intendersi esposizioni di carattere professionale quelle strettamente
correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo e le
esposizioni indebite a sorgenti non correlate con la specifica attività dei
lavoratori che ricadono sotto la gestione del datore di lavoro, devono
essere eliminate o ricondotte entro le restrizioni previste dalla normativa
9
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
vigente per la tutela della popolazione. Emerge quindi che il datore di
lavoro si può trovare a dover condurre una valutazione dei rischi rispetto
a un sistema di riferimenti normativi che, oltre al D.Lgs 81/08,
comprende anche quelli che definiscono tutele nei confronti della
popolazione.
Per recepire la Direttiva Europea 2004/40/CE sui campi
elettromagnetici (radiazioni non ionizzanti) che investono i lavoratori, il
30 Luglio 2008 è entrato in vigore il Testo Unico sulla sicurezza sul
lavoro (TUSL), pubblicato nel Decreto Legislativo n. 81 il 9 Aprile 2008
“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”
La Direttiva Europea 2008/46/CE del 23 aprile 2008, pubblicata quindi
poche settimane dopo il TUSL (D.Lgs. 81/08), tuttavia aveva rimandato
la messa in vigore di tali disposizioni (Direttiva 2004/40/CE) al 30 aprile
2012.
La Direttiva Europea 2012/11/UE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L110 del 24 aprile 2012) ha rinviato nuovamente al
31 ottobre 2013 il termine per il recepimento da parte degli Stati membri
della direttiva sui campi elettromagnetici (Direttiva 2004/40/CE).
Comunque, ai sensi del Capo 1 del Titolo VIII (art.184) del TUSL
(DL. 81/08), che non è stato rinviato, il datore di lavoro è sempre tenuto
ad effettuare comunque la "valutazione, misurazione o calcolo" delle
esposizioni professionali ai campi elettromagnetici e ad informarne i
lavoratori ed i loro rappresentanti.
Alla luce del D.lgs 81/08 (TUSL), coordinato con il D.lgs. 106/09, le
misure da effettuare riguardano parametri relativi ai valori di azione e,
nel caso tali valori siano superati, ai valori limite di esposizione definiti
dalla norma.
In tabella 1.7 e tabella 1.8 sono riportati rispettivamente i valori limiti
di esposizione ed i valori di azione, intesi come valori efficaci (RMS)
imperturbati (art.188, comma 2):
10
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Tabella 1.7 - D.L. n. 81 09/04/2008 ed s.m.i.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischi,
possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di
azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica (vedi simbolo
riportato sotto).
Se il datore di lavoro dimostra che i valori limite di esposizione non
sono superati e che possono essere esclusi rischi alla sicurezza, tale
obbligo non sussiste.
11
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Tabella 1.8 - D.L. n. 81 09/04/2008 ed s.m.i.
12
CAPITOLO 1
1.4.
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Rischio esposizione a radiazioni ionizzanti
Per quello che riguarda le radiazioni ionizzanti, la situazione è un
po’ più complessa per diversi fattori. Primo, una radiazione ionizzante
(al contrario di una non ionizzante) ha un’energia tale (>12 eV) da
alterare la struttura atomica degli atomi che incontra nel proprio
cammino: in funzione della sua energia è in grado di alterare la struttura
elettronica di un atomo (tipo i raggi X) o addirittura di agire direttamente
sul nucleo dell’atomo (come raggi γ). Secondo, in base al tipo di
radiazione che investe il corpo umano, il suo comportamento è
differente, in questa trattazione si discuteranno solo i raggi X. Terzo,
quando la radiazione ionizzante (raggi X) attraversa il corpo umano, il
danno biologico prodotto può essere più semplice o più complesso in
base al meccanismo che lo ha generato:
a) nel caso più semplice la radiazione ionizzante investe
molecole d’acqua (che compongono per l’80% il corpo
umano) e provoca la formazione di “nuove” molecole
chiamate radicali liberi che sono molto reattive (hanno uno o
più elettroni spaiati) e possono favorire reazioni chimiche in
grado di modificare il contenuto della cellula stessa (danno
indiretto)
b) nel caso più complesso la radiazione ionizzante colpisce
direttamente la catena del DNA, modificandola in maniera
irreparabile e con il rischio di trasmettere alle cellule figlie
questa alterazione (danno diretto)
Infine gli effetti prodotti dalle radiazioni ionizzanti (raggi X)
sull’organismo sono essere riassunti in due grandi tipologie:
a) gli effetti somatici si riferiscono ai danni che si osservano
nell’individuo esposto e si esauriscono con lui. Tali effetti
possono essere stocastici, cioè di tipo probabilistico, ovvero
la loro frequenza di comparsa, comunque molto piccola, è
funzione della dose ricevuta, anche se non hanno gradualità
di manifestazione con la dose assorbita, cioè sono del tipo
tutto o niente qualunque sia la dose (per esempio i tumori),
inoltre hanno tempi di latenza molto lunghi (3 - 10 anni);
viceversa gli effetti somatici posso essere deterministici, cioè
13
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
è possibile prevedere se una persona irradiata con questa dose
svilupperà questi effetti infatti possono essere posti
direttamente in relazione con la dose ricevuta poiché
presentano un valore soglia di dose al di sopra del quale
colpiscono tutti gli irradiati e mostrano un aggravio dei
sintomi con l’aumentare della dose (per esempio eritema
della pelle, alterazioni ematologiche, insorgenza di cataratta,
danni agli organi genitali, ecc.) fino a raggiungere la morte
nel caso di esposizione globale acuta a dosi elevate ( vedi
tabella); possono manifestarsi entro qualche giorno o
settimana dall’irradiazione (effetti immediati) o dopo mesi o
anni (effetto tardivo).
Tabella 1.9 a – Sintomatologia a seguito di esposizione globale acuta di un
individuo ad alte dosi.
14
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Tabella 1.9 b – Soglie per alcuni effetti deterministici acuti
b) gli effetti genetici ( tipo aberrazioni cromosomiche, variazioni
del numero dei cromosomi e le mutazioni genetiche
trasmissibili) si riferiscono ai danni prodotti sulle cellule
germinali, sono quindi trasmesse ai discendenti e si
manifestano solo nelle generazioni future.
Scopo della radioprotezione è la prevenzione totale degli effetti
dannosi non stocastici (che, come detto in precedenza, avvengono sopra
una determinata soglia di dose) e la limitazione a livelli considerati
accettabili della probabilità di accadimento degli effetti stocastici.
La radioprotezione si fonda su tre principi:
1) Principio di Giustificazione: nessuna attività umana che
esponga alle radiazioni deve essere accolta o proseguita, a
meno che la sua introduzione o prosecuzione produca un
beneficio netto e dimostrabile.
2) Principio di Ottimizzazione:ogni esposizione umana alle
radiazioni deve essere tenuta tanto bassa quanto è
ragionevolmente ottenibile, facendo luogo a considerazioni
ecomonomiche e sociali (principio ALARA, dalle iniziali
della frase inglese che tradotta dice “tanto bassa quanto è
ragionevolmente ottenibile”).
3) Principio di limitazione delle dosi individuali: l’equivalente
di dose ai singoli individui non deve superare determinati
15
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
limiti appropriatamente
circostanze.
sicuri,
stabiliti
per
le
varie
A livello internazionale nel marzo 2007 è stata adottata la
pubblicazione ICRP 103 “Raccomandazioni 2007 della Commissione
Internazionale per la Protezione Radiologica”, la quale ancora non è
stata recepita a livello nazionale e non è definito quando dovrebbe essere
recepita. Allo stato attuale, come riportato al comma 3 dell’articolo 180,
del Capo VIII del TUSL (D.Lgs 81/08), “La Protezione dei lavoratori
dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal Decreto
Legislativo del 17 Marzo 1995 n° 230 [7] e successive modifiche
effettuate con l’emanazione dei decreti:
-
D.Lgs 187/2000 in recepimento della Direttiva
97/43/Euratom in materia di protezione delle persone contro i
pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni
mediche (per diagnosi o terapia).
-
D.Lgs 241/2000 in recepimento della Direttiva
96/29/Euratom (MED), che modifica la norma precedente e
varia responsabilità, funzioni e procedure per garantire la
protezione della popolazione e dei lavoratori nel caso in cui
siano svolte pratiche suscettibili di aumentare l’esposizione
degli individui alle radiazioni provenienti da talune sorgenti
artificiali o naturali, o nel caso in cui sia necessario adottare
interventi atti a prevenire o diminuire l’esposizione alle
radiazioni ionizzanti da sorgenti che non facciano parte di
una pratica o che siano fuori controllo per effetto di un
incidente.
-
D.Lgs 257/2001 ovvero “Disposizioni integrative e correttive
del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante
attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di
protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori
contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti”.
Come definito nell’Allegato I del decreto D.Lgs 230/95 e s.m.i.:
“In conformità ai criteri di base di cui all'articolo 2 del presente
decreto, una pratica può essere considerata priva di “rilevanza
radiologica”, in particolare per gli effetti di cui agli artt. 30 e 154 del
16
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
decreto, purché siano congiuntamente soddisfatti, in tutte le possibili
situazioni, i seguenti criteri:
-
La dose efficace cui si prevede sia esposto un qualsiasi
individuo della popolazione a causa della pratica esente è
pari o inferiore a 10 uSv all’anno;
-
La dose collettiva efficace impegnata nell’arco di un anno di
esecuzione della pratica non sia superiore a circa 1 Sv per
persona, oppure una valutazione relativa all’ottimizzazione
della protezione dimostri che l’esenzione è l’opzione
ottimale.
Per quello che riguarda le pratiche con macchine radiogene sono
soggette alle disposizione del decreto quelle che abbiano una delle
seguenti caratteristiche:
-
tubi, valvole e apparecchiature in genere che accelerino
particelle elementari cariche con energie superiori a 30 keV;
-
tubi, valvole e apparecchiature in genere che accelerino
particelle elementari cariche con energie superiori a 5 keV
ed inferiori a 30 keV, quando l’intensità di equivalente di
dose, in condizioni normali di funzionamento, sia eguale o
superiore a 1uSv/h a una distanza di 0,1 m da qualsiasi
punto della superficie esterna dell’apparecchiatura.
-
tubi catodici in apparecchiatura che forniscono immagini
visive, quando l’intensità di equivalente di dose, in
condizioni normali di funzionamento, sia eguale o superiore
a 5uSv/h a una distanza di 0,05 m da qualsiasi punto della
superficie esterna dell’apparecchiatura.
Per gli apparecchi citati negli ultimi due punti, la certificazione
sul non superamento del limite di dose imposto può essere eseguita sia
direttamente dal fabbricante, o importatore, sia dall’esercente, tramite
misure effettuate da un esperto qualificato (EQ).
Come riportato al Capo VIII art. 61 del decreto D.Lgs 230/95 e
s.m.i., gli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti sono:
1.
I datori di lavoro ed i dirigenti che rispettivamente
eserciscono e dirigono le attività disciplinate dal presente
17
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
decreto ed i preposti che vi sovrintendono devono,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, attuare
le cautele di protezione e di sicurezza previste dal presente
capo e dai provvedimenti emanati in applicazione di esso.
2. I datori di lavoro, prima dell'inizio delle attività di cui al
comma 1, debbono acquisire da un esperto qualificato di cui
all'articolo 77 una relazione scritta contenente le valutazioni
e le indicazioni di radioprotezione inerenti alle attività
stesse. A tal fine i datori di lavoro forniscono all'esperto
qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie.
La relazione costituisce il documento di cui all'articolo 4
comma 2, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per gli aspetti concernenti i rischi da radiazioni ionizzanti.
3. Sulla base delle indicazioni della relazione di cui al comma
2, e successivamente di quelle di cui all'articolo 80, i datori
di lavoro, i dirigenti e i preposti devono in particolare:
a) provvedere affinché gli ambienti di lavoro in cui sussista
un rischio da radiazioni vengano, nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82,
individuati, delimitati, segnalati, classificati in zone e che
l'accesso ad essi sia adeguatamente regolamentato.
b) provvedere affinché i lavoratori interessati siano
classificati ai fini della radioprotezione nel rispetto delle
disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82.
c) predisporre norme interne di protezione e sicurezza
adeguate al rischio di radiazioni e curare che copia di dette
norme sia consultabile nei luoghi frequentati dai lavoratori,
ed in particolare nelle zone controllate;
d) fornire ai lavoratori, ove necessari, i mezzi di sorveglianza
dosimetria e di protezione, in relazione ai rischi cui sono
esposti;
e) rendere edotti i lavoratori, nell'ambito di un programma di
formazione finalizzato alla radioprotezione, in relazione alle
mansioni cui essi sono addetti, dei rischi specifici cui sono
esposti, delle norme di protezione sanitaria, delle
18
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
conseguenze derivanti dalla mancata osservanza delle
prescrizioni mediche, delle modalità di esecuzione del lavoro
e delle norme interne di cui alla lettera c);
f) provvedere affinché i singoli lavoratori osservino le norme
interne di cui alla lettera c), usino i mezzi di cui alla lettera
d) ed osservino le modalità di esecuzione del lavoro di cui
alla lettera e);
g) provvedere affinché siano apposte segnalazioni che
indichino il tipo di zona, la natura delle sorgenti ed i relativi
tipi di rischio e siano indicate, mediante appositi
contrassegni, le sorgenti di radiazioni ionizzanti, fatta
eccezione per quelle non sigillate in corso di manipolazione;
h) fornire al lavoratore esposto i risultati delle valutazioni di
dose effettuate dall'esperto qualificato, che lo riguardino
direttamente,
nonché
assicurare
l'accesso
alla
documentazione di sorveglianza fisica di cui all'articolo 81
concernente il lavoratore stesso;
4. Per gli obblighi previsti nel comma 3 ad esclusione di quelli
previsti alla lettera f), nei casi in cui occorre assicurare la
sorveglianza fisica ai sensi dell'articolo 75, i datori di
lavoro, dirigenti e preposti di cui al comma 1 devono
avvalersi degli esperti qualificati di cui all'articolo 77 e, per
gli aspetti medici, dei medici di cui all'articolo 83; nei casi in
cui non occorre assicurare la sorveglianza fisica, essi sono
tenuti comunque ad adempiere alle disposizioni di cui alle
lettere c), e), f), nonché a fornire i mezzi di protezione
eventualmente necessari di cui alla lettera d).
4-bis. I soggetti di cui al comma 1 comunicano tempestivamente
all'esperto qualificato e al medico addetto alla sorveglianza
medica la cessazione del rapporto di lavoro con il lavoratore
esposto.
5. Tutti gli oneri economici relativi alla sorveglianza fisica e
medica della radioprotezione sono a carico del datore di
lavoro.
19
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Per quello che riguarda gli obblighi dei lavoratori, si riporta
l’Art.68 - Obblighi dei lavoratori:
1. lavoratori devono:
a) osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro o
dai suoi incaricati, ai fini della protezione individuale e
collettiva e della sicurezza, a seconda delle mansioni alle
quali sono addetti;
b) usare secondo le specifiche istruzioni i dispositivi di
sicurezza, i mezzi di protezione e di sorveglianza dosimetrica
predisposti o forniti dal datore di lavoro;
c) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente
o al preposto le deficienze dei dispositivi e dei mezzi di
sicurezza, di protezione e di sorveglianza dosimetrica,
nonché le eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a
conoscenza;
d) non rimuovere né modificare, senza averne ottenuto
l'autorizzazione, i dispositivi, e gli altri mezzi di sicurezza, di
segnalazione, di protezione e di misurazione;
e) non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre
che non sono di loro competenza o che possono
compromettere la protezione e la sicurezza;
f) sottoporsi alla sorveglianza medica ai sensi del presente
decreto.
2. I lavoratori che svolgono, per più datori di lavoro, attività
che li esponga al rischio da radiazioni ionizzanti, devono
rendere edotto ciascun datore di lavoro delle attività svolte
presso gli altri, ai fini di quanto previsto al precedente
articolo 66. Analoga dichiarazione deve essere resa per
eventuali attività pregresse. I lavoratori esterni sono tenuti
ad esibire il libretto personale di radioprotezione
all'esercente le zone controllate prima di effettuare le
prestazioni per le quali sono stati chiamati.
20
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Con le modifiche apportate dai successivi decreti, la
radioprotezione è stata applicata oltre che alla persona (radioprotezione
dei lavoratori) anche al luogo di lavoro (radioprotezione degli ambienti).
Nell’Allegato III del decreto D.Lgs 241/00 è riportata la
classificazione dei lavoratori, della popolazione, degli ambienti di lavoro
ai fini della radioprotezione. In corsivo si riportano alcuni contributi che
serviranno nella valutazione dei rischi:
1. Classificazione dei lavoratori ai fini della radioprotezione
1.1. Sono classificati lavoratori esposti i soggetti che, in ragione
della attività lavorativa svolta per conto del datore di lavoro,
sono suscettibili di superare in un anno solare uno o più dei
seguenti valori:
a) 1 mSv di dose efficace;
b) 15 mSv di dose equivalente per il cristallino;
c) 50 mSv di dose equivalente per la pelle, calcolato in media
su 1 cm2 qualsiasi di pelle, indipendentemente dalla
superficie esposta;
d) 50 mSv di dose equivalente per mani, avambracci, piedi,
caviglie.".
1.2. Sono considerati lavoratori non esposti i soggetti sottoposti,
in ragione dell'attività lavorativa svolta per conto del datore
di lavoro, ad una esposizione che non sia suscettibile di
superare uno qualsiasi dei limiti fissati per le persone del
pubblico dall'Allegato IV.
2. Apprendisti e studenti
2.1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente
decreto gli apprendisti e gli studenti esposti al rischio
derivante dalle radiazioni ionizzanti, in ragione della attività
di studio o di apprendistato, vengono suddivisi nelle seguenti
categorie:
a) apprendisti e studenti, di età non inferiore a 18 anni, che
si avviano ad una professione nel corso della quale
saranno esposti alle radiazioni ionizzanti, o i cui studi
21
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
implicano necessariamente l'impiego di sorgenti di
radiazioni ionizzanti;
b) apprendisti e studenti di età compresa tra 16 e 18 anni,
che si trovino nelle condizioni di cui alla precedente
lettera a);
c) apprendisti e studenti di età non inferiore a 16 anni,
che non si trovino nelle condizioni di cui alla lettera a);
d) apprendisti e studenti di età inferiore a 16 anni.
3. Classificazione dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli
studenti
3.1. Sono classificati in categoria A i lavoratori esposti che, sulla
base degli accertamenti compiuti dall'esperto qualificato ai
sensi del paragrafo 5, sono suscettibili di un'esposizione
superiore, in un anno solare, ad uno dei seguenti valori:
a) 6 mSv di dose efficace;
b) i tre decimi di uno qualsiasi dei limiti di dose equivalente
fissati al paragrafo 2 dell'Allegato IV, per il cristallino, per
la pelle nonché per mani, avambracci, piedi e caviglie, con
le modalità di valutazione stabilite al predetto paragrafo.
3.2. I lavoratori esposti non classificati in Categoria A ai sensi
del paragrafo 3.1 sono classificati in categoria B.
3.3. Agli apprendisti ed agli studenti di cui alla lettera a) del
paragrafo 2.1 si applicano le modalità di classificazione
stabilite per i lavoratori al paragrafo 1 e ai paragrafi 3.1 e
3.2.
3.4. Sono classificati in categoria A i prestatori di lavoro addetti
alle lavorazioni minerarie disciplinate dal Capo IV del
presente decreto, salvo esplicita dimostrazione di non
necessità da parte di un esperto qualificato.
4. Classificazione e delimitazione delle aree di lavoro
4.1. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e
delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del
22
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in
essa operanti il rischio di superamento di uno qualsiasi dei
valori di cui al precedente paragrafo 3.1 è classificata Zona
Controllata.
4.2. Ogni area di lavoro in cui, sulla base degli accertamenti e
delle valutazioni compiuti dall'esperto qualificato ai sensi del
paragrafo 5 del presente Allegato, sussiste per i lavoratori in
essa operanti il rischio di superamento di uno dei limiti di
dose fissati per le persone del pubblico nell'Allegato IV, ma
che non debba essere classificata Zona Controllata ai sensi
del paragrafo 4.1, è classificata Zona Sorvegliata.
4.3. Le Zone Controllate e le Zone Sorvegliate sono segnalate
utilizzando la segnaletica definita dalle norme di buona
tecnica o comunque in maniera visibile e comprensibile. Le
Zone Controllate sono delimitate e le modalità di accesso ad
esse sono regolamentate secondo procedure scritte indicate
dall'esperto qualificato al datore di lavoro ai sensi
dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo 80 del presente
decreto legislativo.
4.4. Nelle procedure di cui al paragrafo 4.3 sono, tra l'altro,
previste istruzioni di radioprotezione, adeguate al rischio
derivante dalle sorgenti di radiazioni e dalle attività svolte
nelle zone controllate e sorvegliate nonché quelle ai fini del
controllo di persone e di attrezzature in uscita dalle zone in
cui sussista un rischio significativo di diffusione di
contaminazione.
Pericolo di
esposizione alle
radiazioni
ionizzanti
Pericolo
irradiazione
esterna
23
Pericolo di
contaminazione
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
5. Accertamenti dell'esperto qualificato
5.1. L'accertamento delle condizioni di cui ai paragrafi 1, 3 e 4
deve essere effettuato da un esperto qualificato di cui
all'articolo 77 e da questi comunicato al datore di lavoro ai
sensi degli articoli 61, comma 2, e 80.
5.2. Nell'accertamento di cui al paragrafo 5.1. si deve tener
conto del rischio di esposizione interna ed esterna, secondo
le modalità stabilite nell'Allegato IV, derivante dalla normale
attività lavorativa programmata nonché dal contributo delle
esposizioni potenziali conseguenti a eventi anomali e
malfunzionamenti che siano suscettibili di aumentare le dosi
dei singoli derivanti da detta normale attività lavorativa
programmata.
6. Sorveglianza fisica della radioprotezione
6.1. La sorveglianza fisica della radioprotezione deve essere
effettuata, ai sensi dell'articolo 75, ove le attività svolte
comportino la classificazione delle aree di lavoro in una o
più Zone Controllate o in una o più Zone Sorvegliate oppure
comportino la classificazione degli addetti alle attività come
lavoratori esposti, anche di categoria B, o come apprendisti
e studenti ad essi equiparati ai sensi dei paragrafi 3.3 e 3.4.
6.2. La sorveglianza fisica deve comunque essere effettuata nelle
seguenti installazioni:
a) impianti nucleari di cui all'articolo 7;
b) miniere di cui al Capo IV;
c) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo
33;
d) installazioni soggette al nulla osta di Categoria B ai sensi
dell'articolo 29;
e) installazioni soggette all'autorizzazione di cui all'articolo
13 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860;
f) installazioni soggette al nulla osta di Categoria A ai sensi
dell'articolo 28.
24
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
6.3. Fermo restando quanto stabilito al paragrafo 6.1, la
sorveglianza fisica può non essere effettuata per le
installazioni di cui alle lettera d) del paragrafo 6.2, quando
sia data esplicita dimostrazione di non necessità da parte di
un esperto qualificato nella relazione di radioprotezione di
cui all'articolo 61, comma 2, o di cui all'articolo 80 del
presente decreto.
7. Valutazione della dose efficace e delle dosi equivalenti
7.1. La valutazione delle dosi efficaci e delle dosi equivalenti
ricevute o impegnate deve essere effettuata, in modo
sistematico, dall'esperto qualificato mediante apparecchi o
metodiche di misura di tipo individuale per i lavoratori
classificati in categoria A.
7.2. Con motivata relazione, ai sensi dell'articolo 80, l'esperto
qualificato indica, per gli effetti di cui all'articolo 79, comma
4, se le valutazioni individuali di cui al paragrafo precedente
siano impossibili o insufficienti, in quanto tecnicamente non
significative in relazione al tipo ed alle caratteristiche delle
sorgenti di radiazioni, alle specifiche modalità delle
esposizioni ed alla sensibilità delle metodiche di misura.
7.3. Nei casi in cui sia stata ritenuta la non significatività tecnica
delle valutazioni individuali, nella relazione di cui al
paragrafo 7.2 vengono indicati i criteri e le modalità
specifiche con cui sono utilizzati, sempre ai fini delle
valutazioni individuali di cui al paragrafo 7.1, i dati della
sorveglianza dell'ambiente di lavoro o quelli relativi a
misurazioni individuali su altri lavoratori esposti classificati
in categoria A.
Nell’allegato IV del decreto D.Lgs 241/00 sono riportati i Limite
di dose e il metodo di calcolo. Sempre in corsivo si riportano i contributi
che potrebbero essere utili nel corso della valutazione:
0.1. Dose equivalente. Fattori di ponderazione delle radiazioni
0.1.1. La dose equivalente HT,R nel tessuto o nell’organo T
dovuta alla radiazione R è data da:
25
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
HT,R = wR·DT,R
dove:
DT,R è la dose assorbita media nel tessuto o nell’organo T,
dovuta alla radiazione R;
wR è il fattore di ponderazione per la radiazione R, che
dipende dal tipo e dalla qualità del campo di radiazioni
esterno, oppure dal tipo e dalla qualità delle radiazioni
emesse da un radionuclide depositato all'interno
dell'organismo.
0.1.2. I valori del fattore di ponderazione delle radiazioni wR
sono i seguenti:
Fotoni, tutte le energie
1
Elettroni e muoni, tutte le energie
1
Neutroni con energia < 10 keV
5
con energia
10 keV - 100 keV
10
con energia
> 100 keV - 2 MeV
20
con energia
> 2 MeV - 20 MeV
10
con energia
> 20 MeV
5
Protoni, esclusi i protoni di rinculo,
con energia > 2 MeV
5
Particelle alfa, frammenti di fissione, nuclei pesanti 20.
0.1.3. Quando il campo di radiazioni è composto di tipi ed
energie con valori diversi di wR, la dose equivalente totale,
HT, è espressa da:
H T = ∑ wR ⋅ DT , R
R
0.2. Dose efficace
0.2.1. La dose efficace è definita come somma delle dosi
equivalenti ponderate nei tessuti ed organi del corpo
causate da irradiazioni interne ed esterne ed è data da:
26
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
E = ∑ wT ⋅ H T = ∑ wT ∑ wR ⋅ DT ,R
T
T
R
dove:
HT è la dose equivalente nell'organo o tessuto T;
wT è il fattore di ponderazione per l'organo o il tessuto T;
wR è il fattore di ponderazione per la radiazione R;
DT,R è la dose assorbita media, nel tessuto o nell’organo T,
dovuta alla radiazione R.
0.2.2. I valori del fattore di ponderazione wT per i diversi organi
o tessuti sono i seguenti:
Gonadi
0,20
Midollo osseo (rosso)
0,12
Colon
0,12
Polmone (vie respiratorie toraciche)
0,12
Stomaco
0,12
Vescica
0,05
Mammelle
0,05
Fegato
\
0,05
Esofago
0,05
Tiroide
0,05
Pelle
0,01
Superficie ossea
0,01
Rimanenti organi o tessuti
0,05.
0.2.3. I valori dei fattori di ponderazione wT, determinati a
partire da una popolazione di riferimento costituita di un
ugual numero di persone di ciascun sesso e di un’ampia
gamma di età si applicano, nella definizione della dose
efficace, ai lavoratori, alla popolazione e ad entrambi i
sessi.
27
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
0.2.4. Ai fini del calcolo della dose efficace, per rimanenti organi
e tessuti s'intendono: ghiandole surrenali, cervello, vie
respiratorie extratoraciche, intestino tenue, reni, tessuto
muscolare, pancreas, milza, timo e utero.
0.2.5. Nei casi eccezionali in cui un unico organo o tessuto tra i
rimanenti riceva una dose equivalente superiore alla dose
più elevata cui è stato sottoposto uno qualsiasi dei dodici
organi per cui è specificato il fattore di ponderazione, a
tale organo o tessuto si applica un fattore di ponderazione
specifico pari a 0,025 e un fattore di ponderazione di 0,025
alla media della dose negli altri rimanenti organi o tessuti
come definiti sopra.
1. Limiti di dose efficace per i lavoratori esposti
1.1. Il limite di dose efficace per i lavoratori esposti è stabilito in
20 mSv in un anno solare.
2. Limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti per i
lavoratori esposti
2.1. Per i lavoratori esposti, fermo restando il rispetto del limite
di cui al paragrafo 1, devono altresì essere rispettati, in un
anno solare, i seguenti limiti di dose equivalente:
a) 150 mSv per il cristallino;
b) 500 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose
media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente
dalla superficie esposta;
c) 500 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.
28
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Tabella 1.10 – Limiti di Dose per i lavoratori D.Lgs n. 230/1995 ed s.m.i.
Lavoratori
Cat. A
Lavoratori
Cat. B
Lavoratori NE
e Popolazione
20
6
1
Cristallino
150
45
15
Cute
500
150
50
estremità
500
150
50
Dose efficace
E (mSv/anno)
Dose equivalente
H (mSv/anno):
3. Limiti di esposizione per apprendisti e studenti
3.1. I limiti di dose per gli apprendisti e per gli studenti di cui al
paragrafo 2 dell'Allegato III del presente decreto sono
stabiliti nei paragrafi seguenti, in relazione alla suddivisione
dei medesimi in ragione dell'età e del tipo di attività
lavorativa o di studio.
3.2. Per gli apprendisti e studenti di cui al paragrafo 2.1, lettera
a), dell'Allegato III i limiti di dose efficace e di dose
equivalente per particolari organi o tessuti, sono uguali ai
limiti fissati per i lavoratori esposti ai sensi dei paragrafi 1 e
2.
3.3. Per gli apprendisti e studenti di cui al paragrafo 2.1, lettera
b), dell'Allegato III, il limite di dose efficace è fissato in 6
mSv per anno solare.
3.4. I limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti
relativamente agli apprendisti e studenti di cui al paragrafo
2.1, lettera b), dell'Allegato III sono fissati, per anno solare,
in:
a) 50 mSv per il cristallino;
29
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
b) 150 mSv per la pelle; tale limite si applica alla dose
media, su qualsiasi superficie di 1 cm2, indipendentemente
dalla superficie esposta;
c) 150 mSv per mani, avambracci, piedi, caviglie.
3.5. Per gli apprendisti e gli studenti di cui al paragrafo 2.1,
lettere c) e d), dell'Allegato III i limiti annuali di dose
efficace nonché di dose equivalente per particolari organi o
tessuti sono rispettivamente uguali alla metà di quelli
stabiliti nei paragrafi 7 e 8 per gli individui della
popolazione; per detti soggetti, inoltre, ogni singola
esposizione correlata alla loro attività non può superare un
ventesimo dei limiti annuali di cui agli stessi paragrafi 7 e 8.
4. Metodi di valutazione delle esposizioni per lavoratori,
apprendisti e studenti
4.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione
esterna, in un anno solare, e impegnate per inalazione o
per ingestione a seguito di introduzioni, verificatesi nello
stesso periodo, deve rispettare i limiti fissati per i
lavoratori nel paragrafo 1.1 e quelli fissati nel paragrafo
3.2 per apprendisti e studenti di cui allo stesso paragrafo.
4.2. Per gli apprendisti e studenti di cui al paragrafo 3.3 la
somma delle dosi ricevute e impegnate, in un anno solare,
per esposizione esterna nonché per inalazione o per
ingestione che derivino da introduzioni verificatesi nello
stesso periodo, deve rispettare il limite di dose efficace cui
allo stesso paragrafo 3.3.
4.3. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose equivalente per
particolari organi o tessuti stabiliti nei paragrafi 2, 3.4.
4.4. Ai fini delle valutazioni di cui ai paragrafi 4.1 e 4.2 si
impiega la seguente relazione:
E = Eest + Σj h(g)j,ing Jj,ing + Σj h(g)j,ina Jj,ina
dove:
30
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Eest è la dose efficace derivante da esposizione esterna;
h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata
per unità di introduzione del radionuclide j (Sv/Bq)
rispettivamente ingerito o inalato da un individuo
appartenente al gruppo d'età g pertinente;
Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione
tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j
(Bq).
4.5. I valori di dose efficace impegnata per unità di introduzione
tramite ingestione e inalazione, ad eccezione della dose
efficace dovuta ai prodotti di decadimento del radon e del
toron, da usare nella relazione di cui al paragrafo 4.4 sono
riportati:
a) per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e studenti di
cui al paragrafo 3.2, nella tabella IV.1 del presente
allegato per quanto concerne l'inalazione e l'ingestione e
nella tabella IV.2 per quanto concerne l'esposizione a gas
reattivi o solubili nonché a vapori;
b) per gli apprendisti e studenti di cui ai paragrafi 3.3 e 3.5,
nelle tabelle IV.3 e IV.4 del presente allegato
rispettivamente per quanto concerne l'inalazione e
l'ingestione nonché nella tabella IV.2 per quanto concerne
l'esposizione a gas reattivi o solubili e a vapori, secondo le
classi di età dei medesimi soggetti.
4.6. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti
si applicano i valori di dose efficace per unità di
concentrazione integrata in aria riportati nella tabella IV.7.
4 bis. Particolari condizioni i di esposizione
4.bis 1. Qualora per i lavoratori esposti e per gli apprendisti e
gli studenti ad essi equiparati ai sensi del paragrafo 3.3
dell’Allegato III sia superato, anche a seguito di esposizioni
accidentali, di emergenza o esposizioni soggette ad
autorizzazione speciale di cui al paragrafo 9 dell’Allegato III
31
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
stesso, il limite annuale di dose efficace di 20 mSv di cui al
paragrafo 1, le successive esposizioni devono essere limitate,
per anno solare, a 10 mSv sino a quando la media annuale
delle esposizioni stesse per tutti gli anni solari seguenti,
compreso l’anno del superamento, risulti non superiore a 20
mSv.
4 bis 2. Ove in epoca anteriore all’applicazione del presente
paragrafo 4 bis sia stato superato il limite annuale di dose
efficace di 50 mSv stabilito ai sensi delle norme previgenti, si
applicano, ove necessario, le disposizioni di cui al paragrafo
4.bis 1 a partire dall’anno in cui acquistano efficacia le
presenti norme”.
5. Sorveglianza medica eccezionale
5.1. L'obbligo della sorveglianza medica eccezionale previsto
dall'articolo 91 del presente decreto sussiste per i lavoratori
esposti, gli apprendisti e gli studenti che, nel corso delle loro
attività lavorative o di studio, abbiano subito, in un anno
solare:
a) un'esposizione maggiore del limite di 20 mSv fissato al
paragrafo 1 per la dose efficace, determinata in base alle
indicazioni di cui al paragrafo 4, oppure
b) un'esposizione maggiore di uno dei limiti fissati nel paragrafo
2 per particolari organi o tessuti.
5.2 L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 92 del presente
decreto sussiste ove si sia verificata anche una delle
condizioni di cui al paragrafo 5.1.
6. Lavoratori autonomi, dipendenti da terzi e lavoratori non
esposti
6.1. I limiti di dose per i lavoratori che, in relazione alle proprie
occupazioni, sono considerati, ai sensi del paragrafo 1.2
dell'Allegato III, lavoratori non esposti, nonché per i
lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, di cui all'articolo
67, sono, con riferimento all'attività lavorativa di tali
32
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
soggetti, pari ai corrispondenti limiti fissati nei paragrafi 7 e
8 per gli individui della popolazione.
7. Limiti di dose efficace per gli individui della popolazione
7.1. Il limite di dose efficace per gli individui della popolazione è
stabilito in 1 mSv per anno solare.
8. Limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti per
gli individui della popolazione
8.1. Fermo restando il rispetto del limite di cui al paragrafo 7,
per gli individui della popolazione devono altresì essere
rispettati in un anno solare i seguenti limiti di dose
equivalente:
a) 15 mSv per il cristallino;
b) 50 mSv per la pelle, calcolato in media su 1 cm2 di pelle,
indipendentemente dalla superficie esposta.
9. Metodi di valutazione delle esposizioni per individui della
popolazione
9.1. La somma delle dosi efficaci ricevute per esposizione
esterna in un anno solare e impegnate per inalazione o per
ingestione a seguito di introduzioni verificatesi nello stesso
periodo, deve rispettare il limite fissato per gli individui
della popolazione nel paragrafo 7.
9.2. Resta fermo il rispetto dei limiti di dose equivalente per
particolari organi o tessuti stabiliti nel paragrafo 8.
9.3. Ai fini delle valutazioni di cui al paragrafo 9.1 si impiega la
seguente relazione:
E = Eest + Σj h(g)j,ing Jj,ing + Σj h(g)j,ina Jj,ina
dove:
Eest è la dose efficace derivante da esposizione esterna;
h(g)j,ing e h(g)j,ina rappresentano la dose efficace impegnata
per unità di introduzione del radionuclide j (Sv/Bq)
rispettivamente ingerito o inalato da un individuo
appartenente al gruppo d'età g pertinente;
33
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
Jj,ing e Jj,ina rappresentano rispettivamente l'introduzione
tramite ingestione o tramite inalazione del radionuclide j
(Bq).
9.4. I valori di dose efficace impegnata relativi agli individui
della popolazione per unità di introduzione tramite
ingestione e inalazione, ad eccezione della dose efficace
dovuta ai prodotti di decadimento del radon e del toron, da
usare nella relazione di cui al paragrafo 9.3, sono
riportati, per sei classi di età, nelle tabelle IV.3 e IV.4 del
presente allegato rispettivamente per l'inalazione e per
l'ingestione.
9.5. In caso di esposizione per sommersione a nube di gas inerti
si applicano i valori di dose efficace per unità di
concentrazione integrata in aria riportati nella tabella
IV.7.
10. Valutazione di precedenti esposizioni
10.1. Ai fini delle valutazioni inerenti alla sorveglianza di
lavoratori, apprendisti, studenti ed individui della
popolazione, nonché, in particolare, al rispetto dei limiti di
dose per precedenti esposizioni, non è necessario
apportare correzioni ai valori determinati ai sensi delle
previgenti disposizioni. È altresì consentito sommare valori
di equivalente di dose e di equivalente di dose efficace,
ottenuti ai sensi delle disposizioni previgenti,
rispettivamente a valori di dose equivalente e di dose
efficace determinati ai sensi delle disposizioni di questo
Allegato.
11. Grandezze operative per la sorveglianza dell'esposizione
esterna
11.1. Per la sorveglianza individuale dell'esposizione esterna si
usa l'equivalente di dose personale Hp(d) definito nel
paragrafo 0.3.
11.2. Per la sorveglianza dell'esposizione esterna nelle aree di
lavoro e nell'ambiente si usano l'equivalente di dose
34
CAPITOLO 1
QUADRO NORMATIVO E DI RIFERIMENTO
ambientale H*(d) e l'equivalente di dose direzionale H’(d,
Ω) definiti nel paragrafo 0.3.
11.3. Per radiazioni a forte penetrazione è raccomandata una
profondità di 10 mm; per le radiazioni a debole
penetrazione è raccomandata una profondità di 0,07 mm
per la pelle e di 3 mm per gli occhi.
35
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
2.
VALUTAZIONE
DEI
RISCHI
E
MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
2.1.
Introduzione
Come evidenziato nel primo capitolo, ai sensi del Capo 1 del
Titolo VIII (art.184) del TUSL (D.Lgs. 81/08, coordinato con il D.lgs.
106/09), il datore di lavoro è sempre tenuto ad effettuare la "valutazione,
misurazione o calcolo" delle esposizioni professionali ai campi
elettromagnetici e ad informarne i lavoratori ed i loro rappresentanti. Le
misure da effettuare riguardano parametri relativi ai valori di azione e,
nel caso tali valori siano superati, ai valori limite di esposizione definiti
sempre dal TUSL. In tabella 1.7 e tabella 1.8 (del capitolo 1) sono
riportati rispettivamente i valori limiti di esposizione ed i valori di
azione, intesi come valori efficaci (RMS) imperturbati (art.188, comma
2). Una volta misurata l’intensità dei campi elettromagnetici generati
dalle apparecchiature presenti negli ambienti di lavoro il datore di lavoro
deve stabilirne la conformità ed eventualmente intervenire con le
opportune azioni affinché siano rispettati i limiti di esposizione dei
lavoratori.
Nelle strutture sanitarie coesiste uno scenario completo di rischi
convenzionali ed emergenti (fisici, chimici e biologici) difficilmente
riscontrabile in altre realtà industriali. La valutazione del rischio
d’esposizione a radiazioni non ionizzanti è pertanto un’operazione
complessa che richiede per ogni ambiente o posto di lavoro una serie di
operazioni, successive e conseguenti tra loro, che dovranno prevedere:
1) Individuazione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti presenti nei casi specifici.
2) Individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione.
3) Definizione dei metodi per la valutazione dei livelli di campo
generati da radiazioni ionizzanti e non ionizzanti.
37
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
4) Sviluppo di soluzioni procedurali, ove non ancora presenti, utili al
raggiungimento di una riduzione dei rischi.
Tale attività (facente parte del tirocinio del master) si è svolta
presso l’Azienda Ospedaliera Garibaldi; anche se è costituita da n. 3
Presidi Ospedalieri collocati in posti diversi nella città di Catania, ed
esattamente:
a) P.O. Garibaldi Centro, ubicato in Piazza S.Maria di Gesù, 5
Catania;
b) P.O. Garibaldi Nesima, ubicato in Via Palermo, 636 Catania;
c) P.O. S.Luigi-S.Currò, ubicato in Viale A. Fleming, 24 Catania.
il tirocinio si è svolto presso i Presidi di Garibaldi Centro e
Garibaldi Nesima.
2.2. Individuazione dei conseguenti potenziali rischi di
esposizione
In questo contesto, interpretando la normativa tecnica [8]
vigente:
- CEI 211-6
- CEI 211-7
- CEI EN 504992
in particolare modo, con riferimento alla norma CEI EN 504992,
è stata definita una procedura di valutazione del rischio CEM in
ambiente ospedaliero. Tale procedura prevede una serie di passi:
a) sopralluogo degli ambienti soggetti alla valutazione e censimento
delle sorgenti, esterne ed interne all'area dell'ospedale;
b) individuazione delle sorgenti (dispositivi, apparecchiature, etc.),
dei locali (sale, reparti, etc.) e più in generale delle aree (atri,
piani, edifici, parcheggi, etc.) che risultano conformi a priori al
D.Lgs. 81/2008 secondo quanto prescritto nella Tabella 1 della
norma CEI EN 50499;
c) individuazione delle sorgenti, dei locali e più in generale delle
aree che non risultano a priori conformi secondo quanto
prescritto nella Tabella 2 della norma CEI EN 50499:
- per la protezione della popolazione (DPCM 8 luglio 2003) ;
38
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
- per la protezione dei lavoratori professionalmente esposti
(D.Lgs. 81/2008)
Sono state prese in considerazione principalmente le sorgenti che
non risultano a priori conformi alla normativa vigente (vedi tabella 2.1).
Tabella 2.1 Esempi di apparecchiature suscettibili di necessitare di ulteriore
valutazione
La valutazione dell’esposizione a campi elettromagnetici deve quindi
prevedere inizialmente l’individuazione delle sorgenti potenzialmente in
grado di produrre contributi al campo elettromagnetico di intensità non
trascurabile per l’esposizione umana, tramite un sopralluogo ed analisi
delle sorgenti. Sono state individuate sia apparecchiature diagnostiche e
terapeutiche, ma anche impianti tecnici, quali cabine elettriche, quadri
elettrici, elettrodotti e stazioni radio base. Lo scopo della valutazione è
39
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
stato quindi quello di verificare i livelli di esposizione del personale ai
campi elettromagnetici generati dalle seguenti attrezzature:
a) Apparecchiatura per Radarterapia, ubicata nel P.O. Garibaldi
Centro;
b) Elettrobisturi, ubicati all’interno delle sale operatorie presso
Garibaldi Centro
c) Culle termiche, ubicate nel P.O. Garibaldi Nesima
d) Elettrodotti, cabine elettriche e quadri elettrici
e) Stazioni radio-base per telefonia mobile posizionato vicino
l’Hospice del Garibaldi Nesima
f) Apparecchiature elettromedicali: RX, Tac, e Risonanze
Magnetiche ubicati nei Dipartimenti di Immagine.
Il suddetto elenco di sorgenti non è ovviamente esaustivo, ma
costituisce una base sufficientemente rappresentativa di quanto è
presente nei presidii ospedalieri menzionati in precedenza. Dopo aver
individuato l’ambiente di lavoro e le caratteristiche dell’apparecchiatura,
si è deciso cautelativamente di svolgere i dovuti campionamenti nel
periodo di maggior utilizzo delle apparecchiature sopra descritte,
ovviamente durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, ritenendo
utile ed interessante considerare diversi giorni della settimana a
differenti orari, al fine di descrivere svariate situazioni e condizioni. Le
giornate di lavoro presso l’Ospedale Garibaldi, in questa prima fase,
hanno avuto il seguente svolgimento:
- 16 Aprile 2012 sopralluogo nel reparto di pronto soccorso
Garibaldi Centro
- 26 Aprile 2012 misure presso cabine elettriche presso Garibaldi
Nesima
- 27 Aprile 2012 misure presso culle termiche reparto di
neonatologia del Garibaldi Nesima
- 30 Aprile 2012 misure presso quadro elettrico Sala Risveglio
reparto di pronto soccorso Garibaldi Centro
- 30 Aprile 2012 misure presso cabina elettrica Garibaldi Centro
- 4 Maggio 2012 misure presso sala operatoria reparto di pronto
soccorso Garibaldi Centro
- 7 Maggio 2012 misure presso reparto Hospice di Garibaldi
Nesima
40
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
-
10 Maggio 2012 misure presso laboratorio di analisi di Garibaldi
Nesima
- 11 Maggio 2012 misure presso sala operatoria reparto di pronto
soccorso Garibaldi Centro
- 14 Maggio 2012 misure presso Risonanza Magnetica reparto del
Garibaldi Centro
- 18 Maggio 2012 misure presso sala radarterapia reparto di
Fisioterapia presso Garibaldi Centro.
- 24 Maggio 2012 misure presso culle termiche reparto di
neonatologia del Garibaldi Nesima
Pur avendo partecipato a tutti i monitoraggi menzionati sopra,
nella presente relazione sono riportati solo i risultati relativi ai
monitoraggi effettuati sugli elettrobisturi utilizzati in sala operatoria.
L’elettrobisturi è uno strumento impiegato in chirurgia, che
utilizza intense correnti a radio frequenza (RF) per tagliare o abradere
tessuti biologici. Questa funzione viene assolta in maniera efficace e con
scarsa perdita di sangue, grazie all'azione di taglio e di coagulazione
conseguenti al passaggio della corrente elettrica Esso utilizza il
riscaldamento prodotto per effetto Joule dal passaggio di tali correnti.
L'aumento di temperatura è funzione della densità di potenza e del
tempo di applicazione, ed il suo livello può essere tale da surriscaldare il
tessuto fino a determinare l'effetto di coagulazione o taglio.
Costruttivamente in un elettrobisturi si distinguono i seguenti elementi
(Fig. 1):
a) un generatore di correnti a RF, del quale si può regolare la
potenza;
b) un elettrodo attivo, detto manipolo, opportunamente sagomato
per produrre l’effetto (taglio o coagulo) desiderato;
c) una piastra o contro-elettrodo posta a contatto con il paziente che
serve per la chiusura del circuito.
La dispersione di campo elettromagnetico nell'ambiente da parte
di un elettrobisturi risulta sostanzialmente localizzata intorno al
manipolo e al cavo che collega il manipolo al generatore. Il campo
elettrico è determinato dalla differenza di potenziale fra la punta
dell'elettrodo attivo (A) ed il paziente (B) e risulta tanto minore quanto
più piccola è la impedenza elettrica fra A e B (vedi figura 2.2a). Per
quanto riguarda il campo magnetico invece, la corrente abbastanza
41
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
intensa (dell'ordine dell'ampere) necessaria per ottenere il taglio dei
tessuti produce intorno al cavo, che va dal generatore al manipolo, e
nelle immediate vicinanze del manipolo (e quindi nella mano di chi usa
il bisturi) campi magnetici di intensità abbastanza elevata (dell'ordine di
una decina di A/m e più, in prossimità del filo). La corrente, pur avendo
lo stesso valore assoluto sui due elettrodi, ha una densità molto più
elevata in corrispondenza dell'elettrodo attivo, dove si dissipa in calore
la quasi totalità della potenza elettrica. Il contro-elettrodo deve avere una
superficie di contatto con il paziente ampia per diminuire la densità della
corrente e contemporaneamente fornire una via di ritorno a bassa
resistenza (vedi figura 2.1b): poiché l'area dell'elettrodo di ritorno è
molto maggiore di quella dell'elettrodo attivo, la densità di corrente su di
essa sarà di alcuni ordini di grandezza più bassa e quindi produrrà un
effetto termico minimo. Attualmente sono molto usate le piastre
monouso: sono fogli metallici molto flessibili rivestiti di schiume
particolari: un bordo adesivo permette la loro applicazione sulla
superficie del corpo del paziente. Alcune hanno il gel incorporato per
migliorare il contatto e per diminuire la resistenza elettrodo-cute.
Figura 2.2 – Schema circuito elettrobisturi e paziente (a), schema intensità di
corrente (b)
L’elettrobisturi presenta due modalità operative alle quali
corrispondono funzionamenti diversi [9]:
42
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
a) Modalità “taglio”, ove il segnale che pilota gli elettrodi è un
segnale ad onda continua;
Figura 2.3 – Forma d’onda in modalità “taglio”
b) Modalità “coagulazione”, ove il segnale che pilota gli elettrodi è
un’onda modulata ad impulsi;
Figura 2.4 – Forma d’onda in modalità “coagulazione”
43
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Si usano solitamente correnti con frequenze maggiori di 0,3
MHz, per evitare l'effetto collaterale di stimolazione di nervi e muscoli,
ed inferiori a 5 MHz per minimizzare i problemi legati alle correnti di
dispersione ad alta frequenza, anche se le frequenze più utilizzate sono
quelle intorno alle centinaia di kHz. I campi elettromagnetici generati
dalla corrente alternata che scorre nell’elettrobisturi hanno la stessa
frequenza (400kHz), di conseguenza bisogna definire le zone di
irraggiamento nel seguente modo:
-
la regione di campo lontano è la regione di spazio dove
avviene la tipica propagazione per onda piana uniforme. Tale
regione si estende da una distanza dalla sorgente pari a λ o
2D2/ λ (il maggiore dei due valori) fino all’infinito. In tale
regione valgono le seguenti relazioni:
Z0 = E/H = 377 [Ω]
S = E H [W/m2]
S = E2/377= 377 H2 [W/m2]
dove Z0 = Impedenza d’onda [Ω]
S = Densità di Potenza [W/m2]
E = Intensità di campo elettrico [V/m]
H = Intensità di campo magnetico [A/m].
In tale regione è sufficiente la misura di uno solo dei parametri
E, H, S, per determinare gli altri due.
-
la regione di campo vicino reattivo è quella nella quale le
componenti reattive del campo elettromagnetico predominano
su quelle radiative. Essa è localizzata nelle immediate
vicinanze della sorgente. Generalmente questa zona si estende
dalla superficie della sorgente fino ad una distanza di
transizione R non superiore ad una lunghezza d’onda: R< λ. In
tale regione occorre misurare separatamente le tre grandezze E,
H, S.
-
la regione di campo vicino radiativo (zona di Fresnel) è una
regione di spazio in cui comincia a formarsi il fascio di
radiazione del campo e a prendere consistenza il trasporto di
potenza elettromagnetica, ma dove ancora non si realizza la
44
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
propagazione per onda piana. Tale zona (quando presente) si
estende dalla distanza di transizione alla distanza pari a λ o
2D2/ λ (il maggiore dei due valori). La distanza di transizione è
definita come λ/2π per un dipolo elettrico corto rispetto a λ,
oppure 3λ per antenne aventi grandi dimensioni rispetto a λ.
Anche per questa regione è possibile utilizzare con buona
approssimazione i concetti di impedenza d’onda costante pari a
Z0 come per il caso di campo lontano. In tale regione è
accettabile con buona approssimazione la misura di uno solo
dei parametri E, H, S, per determinare gli altri 2. In tal caso è
preferibile misurare il campo elettrico E.
Come già accennato gli elettrobisturi monitorati in questa
campagna di misure hanno una frequenza di lavoro intorno ai 400kHz, a
cui corrisponde una lunghezza d’onda di circa 750 m. Poiché i
monitoraggi sono stati effettuati in prossimità della postazione
dell’operatore cioè a circa 20-50 cm dalla sorgente, la distanza R del
sensore dalla sorgente risulta di gran lunga inferiore alla lunghezza
d’onda della radiazione emessa, pertanto la zona di irraggiamento
monitorata deve essere considerata zona di campo vicino reattivo e
devono essere monitorati separatamente campo elettrico E e campo
magnetico H.
I dati presenti in letteratura sul monitoraggio dei CEM emessi
dagli elettrobisturi, durante il loro funzionamento, mostrano dei risultati
non esaustivi sia per quanto riguarda i valori misurati, ma anche per
l’esecuzione della misura. Per la misura del campo elettrico [10] sono
state eseguite delle misure di campo E con la strumentazione a banda
larga (per avere un’indicazione dei livelli di campo al quale l’operatore
può essere esposto), su un elettrobisturi modello ERBE 350. I risultati
(vedi tabella 2.5) mostrano che il campo elettrico risulta molto variabile
a seconda della presenza dell’operatore e della sua posizione rispetto alla
sonda (come era prevedibile immaginare), ma comunque i valori
misurati sono sempre al di sotto del valore di azione che con questa
frequenza di 400kHz si aggira sui 610 V/m.
45
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Tabella 2.5 – Misure di campo elettrico prodotto da Erbe 350 [10]
Per la misura del campo magnetico H [11] sono stati utilizzati
differenti metodi sempre in assenza dell’operatore. Tali risultati
mostrano che il campo H a cui è sottoposto l'operatore supera il valore di
azione (alla frequenza di 400kHz il valore di azione è di 4 A/m) previsto
dal TUSL a distanze che non vanno oltre 4–5 cm dal manipolo o dal
cavo (vedi figura 2.6)
46
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Figura 2.6 – Campo magnetico H misurato in funzione della distanza r dal
manipolo, con H in(A/m).
Inoltre si osserva che la linea a tratto continuo, riportata sullo
stesso grafico, rappresenta l'equazione (2), nella quale i parametri I e p
sono stati determinati con una procedura di best-fitting che minimizza
gli scarti quadratici con i dati sperimentali. I valori ottenuti sono I = 0.74
A e b =0.9839.
(2)
Il fatto che l'esponente b sia praticamente uguale all'unità indica
che il campo magnetico H, al variare di r, ha un andamento del tutto
simile a quello previsto dalla legge di Biot-Savart, anche se in condizioni
di campo vicino reattivo l’andamento dovrebbe decrescere con 1/r2 o
1/r3.
Inoltre l’elettrobisturi rientra in quella categoria per cui, se
superati i livelli di azione imposti dal TUSL, oltre a dover essere
47
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
misurato il limite di esposizione previsto dalla normativa, non è
sufficiente imporre all’operatore di mantenersi a una specifica distanza,
poiché la soluzione di allontanare la mano del chirurgo dal manipolo
dell'elettrobisturi è ovviamente impraticabile, salvo si adottino tecniche
robotizzate. Questi dati raccolti in letteratura mostrano come ancora non
è stata definita una procedura standard utilizzabile nella valutazione del
rischio degli elettrobisturi e non sono state definite delle procedure per
minimizzare questo rischio ove presente.
2.3.
Definizione dei metodi per la valutazione dei livelli
di campo e misure.
La logistica da seguire per la valutazione del rischio
elettromagnetico è stata concertata con il Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione, Dott.ssa Scandurra. Le giornate di lavoro
impiegate sul monitoraggio degli elettrobisturi sono state le seguenti:
- 4 Maggio 2012 misure presso sala operatoria reparto di pronto
soccorso Garibaldi Centro
- 11 Maggio 2012 misure presso sala operatoria reparto di pronto
soccorso Garibaldi Centro
In base ai dati raccolti in letteratura ed agli strumenti di misura
messi a disposizione dal reparto di Prevenzione e Protezione dell’
ospedale Garibaldi il monitoraggio ambientale è stato eseguito con
strumentazione a larga banda. Tale strumentazione (riportata nelle
tabella 2.3) è costituita da un modulo misuratore portatile per la raccolta
dei dati, una sonda per le misure di campo elettrico E nell’intervallo di
frequenze 100 kHz – 3 GHz (modello EP-330) e una sonda per le misure
di campo magnetico nell’intervallo di frequenze 100 kHz -30 MHz
(modello HP-032). In tabella 2.7 si riportano le principali caratteristiche
dei tre strumenti utilizzati:
48
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Tabella 2.7 – Strumentazione per monitoraggio CEM a banda larga
Strumento
Modello
Numero di serie
Misuratore portatile di
campi elettromagnetici a larga
banda completo di link in fibra
ottica
Narda 8053 - 2004/40
Field Meter
262WL80509
Laboratorio che ha
Narda
Safety
effettuato la
Solution s.r.l.
Calibrazione
Certificato di taratura
n. 80509
Strumento
Modello
Numero di serie
Sensibilità
Laboratorio che
effettuato la
Calibrazione
Certificato di taratura
Strumento
Modello
Numero di serie
Sensibilità
Laboratorio che
effettuato la
Calibrazione
Certificato di taratura
Test
Sonda a larga banda di
campo elettrico
Narda EP-330 (100 kHz
- 3 GHz)
101WJ80506
0,3 V/m
ha
Narda
Safety
Test
Solution s.r.l.
n. 80506
Sonda a larga banda di
campo magnetico
Narda HP-032 (100 kHz
-30 MHz)
001WJ71019
0,01 A/m
ha
Narda
Safety
Test
Solution s.r.l.
n. 71019
49
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
In una prima fase le misure sono state fatte con l’operatore
presente ed in postazione di lavoro, come riportato in letteratura,
l’elettrobisturi della Valley Lab è stato settato in modalità coagulazione,
impostando una potenza di 45W con una frequenza di lavoro di 390 kHz
ed effettuando le misure per un intervallo di tempo di 1 minuto. I
risultati ottenuti mostrano che in prossimità dell’operatore il campo
elettrico è fortemente perturbato raggiungendo valori molto elevati,
mentre alla stessa distanza dall’elettrobisturi, ma in assenza
dell’operatore, tali valori si riducono drasticamente. Per quello che
riguarda il campo magnetico, analizzato con un’altra sonda, non si
osservano notevoli variazioni (vedi tabella 2.8).
Tabella 2.8 – Misure Cem su elettrobisturi Valley Lab @390kHz
Quota
Campo
misura
Elettrico
dal suolo
(V/m)
(cm)
Misura
Posizione sonda
Nota
1
1
2
2
3
postazione operatore
postazione operatore
postazione operatore
postazione operatore
a 20cm dal filo
presenza operatore
presenza operatore
assenza operatore
assenza operatore
90
170
90
170
239
224
56
30
98
Limite di
Limite di
Campo
azione
azione
E(V/m) Magnetico H(A/m)
(A/m)
(D.Lgs
(D.Lgs
81/08)
81/08)
610
0,486
4
610
610
0,571
4
610
610
In ogni caso i valori riscontrati non superano in nessun caso i
valori di azione definiti dalla normativa.
In una seconda fase, interpretando la normativa tecnica vigente
che dice:
“…durante le misure dei campi elettrici si dovrebbe prestare
particolare attenzione ad evitare gli effetti di vicinanza dell’operatore e
anche delle altre persone che possono essere nelle vicinanze della sonda
di campo (CEI 211-6, pag 82)”
sono state effettuate delle misure in assenza dell’operatore. In
questo caso non essendoci l’operatore è stato necessario realizzare un
fantoccio che simulasse in maniera opportuna l’impedenza del corpo
umano, quando viene chiuso il circuito che elettrobisturi forma col
paziente (vedi figura 2.2). In figura 2.9 sono riportati alcuni valori
d’impedenza per alcun e parti del corpo.
50
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Figura 2.9- Valori d’impedenza del corpo umano
Sono stati effettuati due tentativi, il primo con un gel conduttivo
(lo stesso utilizzato negli elettrocardiogrammi e nelle ecografie), ma il
risultato non è andato a buon fine poiché, con il gel spalmato sul contro
elettrodo, il generatore dell’elettrobisturi andava in allarme ogni volta
che si accendeva, ancor prima che l’elettrobisturi fosse messo a contatto
col gel conduttivo: forse a causa dell’elevata conducibilità del gel che
era molto umido.
Nel secondo tentativo è stato realizzato un fantoccio realizzato
con un pezzo di carne di bovino adulto opportunamente tagliato e di
opportuno spessore per avere una superficie tale da coprire
completamente il contro elettrodo, ed uno spessore tale da simulare
un’impedenza simile a quella del corpo umano (50-1000 Ohm). Poiché
al diminuire dell’impedenza il carico di corrente aumenta, in via
cautelativa si è cercato di ridurre quanto più possibile tale impedenza
utilizzando un opportuno pezzo di carne. In figura 2.4 si riporta una delle
fasi di realizzazione del fantoccio.
51
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Figura 2.10 – Preparazione del fantoccio
Dopo aver preparato e sigillato in maniera opportuna il fantoccio
l’elettrobisturi è stato configurato con gli stessi settaggi utilizzati negli
interventi di routine:
- modalità “taglio” con potenza di 34 W e frequenza di lavoro
390kHz
- modalità “coagulo” con potenza di 45W e frequenza di lavoro
390kHz
Le misure di campo elettrico e magnetico sono state eseguite con
le rispettive sonde, per un intervallo di tempo di circa 1 minuto,
considerando differenti altezze in corrispondenza delle parti del corpo
più sensibili (tipo testa e gonadi) nella postazione dell’operatore (in
questo caso il chirurgo che opera).
In figura 2.11 si riporta la foto della misura del campo elettrico
(quindi con sonda EP-330) avendo considerato una distanza opportuna
dalla sorgente (circa 10 - 20 cm) e da qualsiasi superficie che potrebbe
perturbare la misura, avendo posizionato la sonda ad un’altezza di 90
cm.
52
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Figura 2.11 Misura con sonda EP-330 per campo magnetico E
In figura 2.12 si riporta la foto della misura del campo magnetico
(quindi con sonda HP-032) avendo considerato una distanza opportuna
dalla sorgente (circa 10 - 20 cm) e da qualsiasi superficie che potrebbe
perturbare la misura ed avendo posizionato la sonda ad un’altezza di
90cm.
Figura 2.12 Misura con sonda HP-032 per campo magnetico H
53
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Infine in tabella 2.13 sono riportate le misure più significative
effettuate in sala operatoria.
Tabella 2.13 Sommario delle misure più rilevanti effettuate in sala
sull’elettrobisturi.
Quota
Campo
misura
Elettrico
dal suolo
(V/m)
(cm)
Misura
Posizione sonda
Nota
1
1
2
2
postazione operatore
postazione operatore
postazione operatore
postazione operatore
modalità "taglio"
modalità "taglio"
modalità "coagulazione"
modalità "coagulazione"
90
170
90
170
2,98
0,37
7,28
1,45
Limite di
Limite di
Campo
azione
azione
E(V/m) Magnetico H(A/m)
(A/m)
(D.Lgs
(D.Lgs
81/08)
81/08)
610
0,035
4
610
0,199
4
610
0,032
4
610
0,283
4
Si osserva che i valori di campo elettrico più alti si osservano
all’altezza delle gonadi, mentre i valori di campo magnetico si
osservano più elevati all’altezza della testa, in ogni caso i valori
riscontrati sono molto più bassi rispetto a quelli ottenuti in presenza
dell’operatore ed in nessun caso si osserva un superamento del valore di
attenzione.
2.4. Sviluppo di soluzioni procedurali per la riduzione dei
rischi
La possibilità di ridurre le emissioni elettromagnetiche in
ambiente lavorativo, dipende da una serie di fattori: primo tra tutti la
frequenza e le caratteristiche fisiche dell'onda, l'utilizzo dell'onda emessa
(se si tratta per esempio di una macchina industriale o di un elettrodotto,
o di un'antenna per radiotelefonia) e l'ambiente in cui il lavoratore è
esposto.
Le misure effettuate in sala operatoria con la strumentazione a
banda larga non mostrano valori efficaci superiori al valore di attenzione
richiesto dalla normativa, tuttavia le misure raccolte in letteratura
mostrano che in prossimità del cavo e del manipolo è possibile che i
valori di campo magnetico siano superiori ai valori di attenzione. In
questo caso, ovviamente, non è sufficiente imporre all’operatore di
mantenersi a una specifica distanza, poiché la soluzione di allontanare la
mano del chirurgo dal manipolo dell'elettrobisturi è ovviamente
impraticabile, salvo si adottino tecniche robotizzate.
54
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Nel caso degli elettrobisturi, la zona in cui possono aversi valore
di campo elevati è ristretta a distanze di alcuni centimetri in prossimità
del cavo e del manipolo e può interessare pertanto volumi molto limitati
del corpo ed in particolare della mano dell'operatore, mentre i valori di
azione specificati nella Tabella 2 dell’ allegato XXXVI del TUSL, sono
riferiti ad esposizioni total body. Nel caso di campo H non costante nel
tempo ed in particolare intermittente, il quadrato del campo H va
mediato su 6 minuti ed è la radice quadrata di tale media che va
confrontata con il valore d'azione. Pertanto, anche se il campo magnetico
misurato supera sicuramente i valori di azione in prossimità del
manipolo e del cavo che porta la RF dal generatore al manipolo e dal
manipolo a terra attraverso il tappetino a contatto con il paziente, i tempi
di esposizione dovrebbero portare a ridurre i valori effettivi da
confrontare con i valori di azione, dato che nel caso dell'elettrobisturi si
ha un'esposizione al campo magnetico con tempi normalmente brevi
rispetto all'intervallo di 6 minuti sul quale è richiesto di fare la media.
Inoltre la zona in cui possono aversi valore di campo magnetico
H elevati è ristretta a distanze di alcuni centimetri in prossimità del cavo
e del manipolo e può interessare pertanto volumi molto limitati del corpo
ed in particolare della mano dell'operatore.
Ambedue queste particolarità, comunque, richiederebbero un
approfondimento sulle modalità di applicazione della norma.
Anche le schermature di un campo elettrico, magnetico o
elettromagnetico possono risultare molto utili in numerosi settori tecnici
che vedono l'utilizzo di campi elettromagnetici (per esempio quelle
applicate nella sala della risonanza magnetica (RMN)). L'idea su cui si
basa la schermatura è la stessa della gabbia di Faraday, la quale è
costituita da un contenitore di materiale conduttore in grado di isolare
l'ambiente al suo interno da qualsiasi campo elettromagnetico, in
accordo col teorema di Gauss. Sovrapponendo una superficie conduttiva,
in pratica, essa svolge una sorta di effetto barriera ai campi di induzione,
bilanciando e opponendosi di fatto, con lo spostamento delle cariche
elettriche libere, al campo disturbante. Inoltre, se si considerano le onde
elettromagnetiche, lo schermo assume la funzione di barriera riflettente e
la sua capacità di reiezione dei disturbi dipende dalle proprietà
superficiali del materiale utilizzato e dall'impedenza dello stesso. In
particolare, i campi elettrici sono fortemente attenuati anche dagli
55
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
oggetti materiali non conduttivi che si interpongono tra le sorgenti e gli
individui: una parete o un edificio sono utili attenuatori di campo
elettrico. I campi magnetici, invece, non subiscono attenuazione da parte
degli oggetti materiali. Pertanto si ritrovano quasi inalterati all'interno e
all'esterno di un edificio.
La possibilità di schermatura dipende anche dal fatto che
l'emissione della sorgente sia intenzionale o accidentale. Nel primo caso,
in cui l'emissione di un campo elettromagnetico è necessaria
espressamente per diffondere un segnale elettromagnetico (per esempio:
impianti di tele radio diffusione, stazioni radiobase, apparati radar), non
è possibile schermare la sorgente, ovvero impedire che le sue emissioni
diffondano nell'ambiente circostante, poiché questo ne impedirebbe il
regolare funzionamento. Nel secondo caso, invece, troviamo le sorgenti
la cui emissione è del tutto "accidentale" (per esempio: elettrodotti,
elettrodomestici, computer e altre macchine da ufficio) e quegli apparati
industriali o sanitari, come l’elettrobisturi il cui funzionamento richiede
la generazione di un intenso campo, ma solo in una regione limitata di
spazio, dove si trova lo strumento che eroga il campo. In questi casi, è
possibile pensare di schermare la stessa sorgente.
Gli schermi si realizzano maggiormente con l'impiego di pannelli
o contenitori metallici o comunque di materiale che possegga una buona
conducibilità elettrica. Il campo magnetico statico o di bassa frequenza
(50 Hz) è molto difficile da schermare. Per una schermatura efficace
occorrono lastre di acciaio o altro materiale ferromagnetico spesso
diversi millimetri, attualmente vengono prodotte leghe metalliche con
alta permeabilità magnetica che possono schermare anche campi a bassa
frequenza ad altissima intensità con lastre dello spessore di pochi
millimetri.
Il campo elettromagnetico a radiofrequenza (per esempio a 900
MHz, come nel caso della telefonia cellulare) può essere, invece,
facilmente schermato da materiali metallici. Uno schermo può anche
essere realizzato con un tessuto (filato o non filato, naturale o sintetico)
attraversato da un materiale che deve essere dotato di una buona
conducibilità elettrica (ad es. grafite, filamenti metallici). Questo
significa che è possibile abbattere i livelli di campo elettromagnetico ad
alta frequenza mediante l'uso di semplici tende purché dotate delle
succitate caratteristiche.
56
CAPITOLO 2
VALUTAZIONE DEI RISCHI E MONITORAGGIO CAMPI ELETTRICI E
MAGNETICI EMESSI DA ELETTROBISTURI
Nel caso degli elettrobisturi che operano a frequenze da 100 kHz
a qualche MHz, si potrebbe verificare l’esistenza di qualche materiale
schermante idoneo da essere utilizzato per realizzare i guanti dei
chirurghi e con i quali proteggere le mani dai campi CEM generati dagli
elettrobisturi. Per esempio si potrebbero ricoprire i guanti con vernici
particolari con proprietà di conducibilità (per esempio esistono vernici
che contengono nichel o rame passivato con cui vengono colorati
contenitori di plastica), oppure si potrebbe provare a utilizzare i guanti
piombiferi (o di tungsteno) utilizzati in radiologia interventistica.
2.5.
Conclusioni
Dall’esame dei risultati sopra riportati si certifica che tutti i valori
di campo elettrico e magnetico, misurati durante l’utilizzo di
elettrobisturi in sala operatoria, sono risultati, nel momento in cui sono
state fatte le misure, al di sotto dei valori di azione stabiliti dalla
normativa vigente (articolo 208, comma 2) del D.lgs. 81/08.
In conclusione nell’Azienda Ospedaliera Garibaldi non ci sono
lavoratori esposti a campi elettromagnetici (generati da elettrobisturi) al
di sopra dei valori di azione imposti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. e possono
essere esclusi rischi relativi alla sicurezza.
Si consiglia di effettuare l’aggiornamento quadriennale di questa
valutazione così come previsto dalla normativa vigente e qualora
subentrino
significati
mutamenti
questi
dovranno
essere
tempestivamente considerati per l’aggiornamento della valutazione.
In qualunque caso, tuttavia, si dovrebbero adottare misure di
protezione, che a seconda dei casi possono essere collettive ed,
accompagnate a percorsi di formazione/informazione dei lavoratori che
assegnino a ciascun esposto la giusta consapevolezza dell'esposizione,
nonché i corretti comportamenti da adottare, senza creare inutili
allarmismi.
57
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
3. VALUTAZIONE
DEL
RISCHI
RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
IN
3.1. Introduzione
La radioprotezione, i cui concetti basilari sono quello della
giustificazione, dell’ottimizzazione e della limitazione delle dosi erogate
(vedi capitolo 1), ha come compito quello di ridurre l’esposizione dei
lavoratori e dei pazienti fino ad arrivare ad un livello tale che garantisca
contemporaneamente la salvaguardia della salute delle persone e la
qualità delle prestazioni che si erogano in relazione alle informazioni e ai
risultati che vogliamo ottenere. In questa maniera sarà possibile limitare
la dose assorbita dal lavoratore, medico o paramedico, tenendola
sicuramente al di sotto della soglia necessaria per l'induzione degli effetti
deterministici, ma anche cercando di ridurre al minimo possibile la
probabilità di accadimento di quelli stocastici.
Sono infatti gli effetti oncogeni e quelli genetici i più insidiosi e per i
quali non è possibile avere la totale esclusione della possibilità di radio
induzione: l’obiettivo è quello di limitare la esposizione non solo a
livello delle gonadi, ma anche a livello degli altri organi maggiormente
sensibili alla oncogenesi da radiazione ionizzante.
Quando i raggi X attraversano la materia, subiscono un'attenuazione
tanto maggiore quanto più sono elevati lo spessore ed il peso specifico
del materiale attraversato, entrambi dipendenti dal numero atomico (Z)
del materiale stesso: il numero di fotoni che possono attraversare lo
spessore di un soggetto dipende dall'energia dei fotoni stessi, dal numero
atomico e dalla densità dei mezzi che lo compongono. In radiografia i
raggi X sono usati in diagnostica medica per ottenere radiografie, ossia
"fotografie" degli organi interni, rese possibili dal fatto che i diversi
tessuti sono diversamente opachi ai raggi X, cioè li assorbono più o
meno intensamente a seconda della loro composizione.
Un apparecchio tipico per la radiologia tradizionale è composto di
varie parti:
1. tubo a raggi X (vedi fig. 3.1): ha la funzione di produrre raggi X e
dirigere il loro fascio verso il bersaglio desiderato. È alloggiato in un
involucro (cuffia di protezione), che ha la funzione di ridurre il livello
59
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
delle radiazioni e che può essere orientato in viarie direzioni. Dal punto
di vista della radioprotezione la radiazione X può suddividersi in:
- radiazione primaria, che colpisce il paziente
- radiazione di fuga, schermata dalla cuffia di protezione in modo tale
che il costruttore deve garantire che ad 1 m (con 100KVp 50 mAs) il
rateo di dose sia < 1 mSv/h.
- radiazione diffusa, molto meno intensa della radiazione primaria
(circa lo 0,1% della primaria), ma è la principale causa dell’esposizione
degli operatori quando stazionano in prossimità del paziente durante
l’analisi radiologica.
Figura 3.1 – Schema tubo raggi x ad anodo rotante e cuffia di protezione.
ROTORE
ANODO
ROTANTE
AMPOLLA DI VETRO
FILAMENTO
FINESTRA
BERSAGLIO
RADIAZIONE
DI FUGA
COPPA
FOCALIZZANTE
PIOMBO
OLIO DI RAFFREDDAMENTO
ALLOGGIAMENTO PER
FILTRI E COLLIMATORI
FINESTRA
FASCIO X
2.generatore di corrente e di potenziale elettrico (vedi fig 3.2):
fornisce la corrente elettrica necessaria al tubo a raggi X per la
produzione degli stessi;
60
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
3.tavolo di comando: consente all'operatore di impostare la corrente
elettrica ed il tempo di esposizione del paziente a seconda del caso;
4.lettino o tavolo porta paziente (vedi fig. 3.2): può essere fisso nella
posizione orizzontale (trocoscopio), oppure in quella verticale
(otoscopio), oppure ancora può essere ribaltabile dalla posizione
verticale a quella orizzontale, seguendo vari gradi di curvatura
(clinoscopio).
5.Seriografi: sono dispositivi che permettono di eseguire numerosi
radiogrammi in serie in tempi brevi o brevissimi (seriografi rapidi) e
sono destinati allo studio di organi o strutture in movimento, dei quali si
debba valutare la dinamica. Vengono impiegati soprattutto nello studio
dell'apparato digerente e nell'angiografia;
6.Griglie e sistemi antidiffusori: hanno lo scopo di eliminare la
radiazione X diffusa (non orientata sulla sede anatomica da studiare);
7.Intensificatore d'immagine o di brillanza (IB) (vedi fig.
3.2): permette all'immagine radiologica di essere visualizzata su un
monitor.
Figura 3.2 – Angiografo digitale ad arco (GE Advantx)
7) IB
6) GRIGLIE
4) LETTINO
1) TUBO X
2) GEN. DI TENSIONE
61
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Gli apparecchi di radiologia tradizionale possono lavorare in regime di
radiografia o in regime di radioscopia.
La radioscopia o fluoroscopia sfrutta la proprietà dei raggi X di
rendere fluorescenti alcune sostanze. Lo strato fluorescente trasmette
quindi la luce in proporzione all'intensità di radiazione X che lo colpisce.
Se fra sorgente di raggi X (tubo radiogeno) e lo strato fluorescente
(schermo radioscopico) viene interposto un corpo radiopaco (come
quello umano), l'effetto luminoso non si verifica dove le radiazioni
assorbite (fermate) dal corpo radiopaco non raggiungono lo schermo. Su
quest'ultimo, pertanto, compare l'immagine del corpo in positivo, cioè
scura. Nel caso del corpo umano, questo effetto è complesso perché il
corpo è costituito da varie sostanze, fra loro molto diverse. Infatti,
l'assorbimento dei raggi X (cioè la capacità di impedirne il passaggio)
varia in funzione del numero atomico delle sostanze che compongono il
corpo ed, a parità di numero atomico, dello spessore del corpo. Alcune
parti del'organismo, pertanto, per l'elevato numero atomico e per il loro
consistente spessore, trattengono quasi completamente le radiazioni;
altre le trattengono solo parzialmente; altre, infine, le lasciano passare
quasi completamente. Le prime appaiono scure sullo schermo
radioscopico, le seconde risultano grigie, con diversi gradi di intensità,
mentre le terze appaiono chiare. L'insieme di tutte queste componenti,
che hanno diverse tonalità di luminosità, costituisce l'immagine
radioscopica del torace.
La radioscopia viene impiegata in tutte le indagini in cui è necessaria
la visione diretta dell'oggetto esaminato. Ad esempio, nello studio
del cuore o dei grandi vasi centrali (angiografia), viene introdotto
un catetere in una vena od in un'arteria periferica. Tale catetere viene
seguito con il controllo radioscopico nella sua progressione fino al punto
desiderato.
Per poter eseguire un esame radiologico bisogna che la quantità
globale di raggi X che arriva sullo schermo fluorescente, o sulla
pellicola, sia sufficiente: a seconda dello spessore e della consistenza del
corpo da esaminare, il fascio incidente deve possedere intensità e
penetrazione (energia) appropriate. Per variare queste grandezze
l'operatore agisce, tramite il tavolo di comando, sulla combinazione di
tre fattori:
62
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
1. differenza di potenziale tra anodo e catodo, tipici valori sono 80150kV (o kVp), aumentando la tensione aumenta l’energia e quindi la
profondità di penetrazione del fascio X (parametro di qualità)
2. intensità di corrente del tubo radiogeno, tipici valori sono nel tra 6100mA, agisce sul numero di fotoni X cioè sull’intensità del fascio
(parametro di quantità)
3. tempo di esposizione, che deve essere ridotto al minimo
indispensabile secondo i principi fondamentali della radioprotezione.
3.2. Tecniche e Metodiche in radiologia interventistica
La Radiologia Interventistica è una disciplina della Radiologia Medica,
specializzata nella diagnosi e/o trattamento di un grande numero di
patologie mediante l’uso di tecniche poco invasive. Nella maggior parte
dei casi, essa consente brevi tempi di ricovero ospedaliero, generalmente
non richiede anestesia generale e il rischio di dolore e dei tempi di
ricovero sono ridotti nei confronti della terapia chirurgica convenzionale.
Comprende un insieme di tecniche e metodiche che consentono finalità
terapeutiche para-chirurgiche successive alla fase diagnostica, con le
stesse apparecchiature utilizzate per la diagnosi (fluoroscopia
convenzionale o digitale, tomografia computerizzata, risonanza
magnetica ed ultrasuoni). In questo caso le immagini non costituiscono il
fine della procedura, ma lo strumento che consente e guida la
realizzazione della procedura..
Le seguenti tecniche di diagnostica per immagini guidano le
procedure terapeutiche di Radiologia Interventistica:
a) Raggi X
b) Ecografia
c) Risonanza Magnetica (RM)
d) Tomografia Assiale computerizzata (TAC)
Negli ultimi venti anni la Radiologia Interventistica si è guadagnata il
prezioso ruolo di alternativa alla chirurgia. Purtroppo però, in alcuni
casi, l’esposizione degli operatori e del personale di supporto è maggiore
rispetto alle pratiche convenzionali ed il rischio di superamento dei limiti
63
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
fissati dalla Legge (230/95) per i lavoratori esposti risulta più alto.
Inoltre tali pratiche possono anche esporre il paziente al superamento
della soglia per gli effetti deterministici con la possibile insorgenza di
lesioni iatrogene di cui si è rilevato, infatti, un aumento d’incidenza.
Nel corso del tirocinio presso l’ospedale Garibaldi sono stati effettuati
dei monitoraggi ambientali presso le varie unità operative. tuttavia in
questa relazione si riporta solo il monitoraggio ambientale effettuato nel
dipartimento d’immagini dove si pratica la radiologia interventistica. In
questo dipartimento la strumentazione radiogena a disposizione è
composta da:
- n°2 apparecchi radiologici fissi della ditta GE Medical System mod.
Prestige Si GE dotati di telecomando ed in grado di erogare quali
parametri massimi 150 kVp ed 800 mA.
- n°1 tomografo computerizzato (TC) multislice della ditta Siemens
modello Siratron MXP, 64 slice, avente tensione max applicabile di
140 kV e intensità di corrente max 350 mA.
- n°1 tomografo computerizzato (TC) multislice della ditta GE,
modello Light Speed, 16 slice, avente tensione max applicabile di
140 kV e intensità di corrente da 10 a 440 mA.
- n°1 angiografo computerizzato della ditta GE Medical System
modello Advantx LCV + avente tensione max di 150 kVp e intensità
di corrente max 800 mA.
- n° 1 apparecchio radiologico mobile (ad arco) con IB della ditta GE
Medical Systems modello OEC 9800 PLUS, con tubo a raggi X della
ditta Varian modello RAD-99, in grado di erogare, quali parametri
massimi, tensione di 120KVp ed intensità di corrente di 150mA.
- n°6 apparecchi radiologici mobili con erogazione di tensione di 125
kVp ed intensità di corrente da 300 mA – 425 mA.
64
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
3.3. Individuazione dei conseguenti potenziali rischi di
esposizione
Per individuare correttamente i potenziali rischi di esposizione generati
dai singoli apparecchi radiologici, elencati nel paragrafo precedente,
operativamente bisogna definire determinati parametri:
a) Tipo di esposizione
b) Carico di lavoro
c) Posizione operatore
d) Tempo di permanenza
a) Fattori di protezione.
A seconda che la sorgente di radiazioni ionizzanti rimanga all’esterno
dell’organismo o venga incorporata, si distinguono due diverse modalità
di esposizione:
a) esposizione esterna, quando la sorgente è esterna al corpo. In
questo caso le radiazioni più penetranti sono le più pericolose (X,
gamma, neutroni).
b) esposizione interna, quando la sorgente è introdotta nel corpo. In
questo caso le radiazioni meno penetranti sono le più pericolose (beta,
alfa, ioni)
Nel caso specifico, cioè radiazioni ionizzanti presenti in radiologia
interventistica, la sorgente è il paziente (radiazione diffusa) quindi
l’esposizione cui si farà riferimento è solo l’esposizione esterna. Come
riportato nelle Linee Guida, per una funzionale valutazione preventiva si
effettua un monitoraggio nelle postazioni dell’operatore, in posizione
protetta ed in posizione non protetta (vedi tabella 3.3).
65
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Tabella 3.3 – Possibile struttura di una valutazione preventiva [12]
Nel caso specifico si è valutato il potenziale rischio effettuando una
valutazione preventiva di dosimetria ambientale utilizzando la seguente
formula:
Deff = W · Ka· 1,47(Sv/Gy)· U· T· 60 (s/min)· 52(sett/anno)
(1)
con
W = carico di lavoro (mA min /sett),
Ka = Kerma in aria (mGy/mAs) misurato nel punto di interesse.
Nel caso degli apparecchi radiologici fissi (sopra elencati), ipotizzando
che l’operatore si trovi sempre in sala comandi (opportunamente
schermata) quando il tubo X è acceso, il carico di lavoro (cosi come
comunicato dall’EQ) sia dell’ordine di 500 mA*min/sett ciascuno, sia
per prestazioni in “troco” che in “tele”, il fattore di occupazione degli
ambienti confinanti con quelli ospitanti gli apparecchi a raggi X sia
sempre pari a 1, l’apertura dei diaframmi (regolatori dell’ampiezza del
fascio radiogeno) sia sempre quella massima (utilizzata per le cassette di
66
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
più ampie dimensioni) e risulti trascurabile l’attenuazione del fascio
primario offerta dal paziente in esame base, il valore di dose efficace
calcolato con la formula nei vari punti (posizione “protetta” operatore in
sala controllo e locali limitrofi) è notevolmente al di sotto dei limiti
imposti dalla norma (vedi tabella 1.10 del capitolo 1), qualunque sia la
direzione del fascio.
Nel caso dei due tomografi computerizzati (sopra elencati),
supponendo un carico di lavoro di 10 pazienti al giorno (condizione
sufficientemente cautelativa), con l’operatore sempre in sala comando
(posizione protetta) durante erogazione del fascio, un’acquisizione
standard torace – addome con tensione di 120kV e 300 mA, la dose
efficace assorbita calcolata sul personale in sala comandi è molto bassa,
anche se la dose al paziente può essere elevata. Anche in questo caso i
locali limitrofi dove si trova un gruppo di riferimento della popolazione
non rappresenta una fonte di rischio poiché le stanze dove sono
posizionati i tomografi sono entrambe schermate su tutte le pareti, in
modo sufficientemente cautelativo da rispettare quanto richiesto nei
limiti di legge.
Anche l’utilizzo degli strumenti portatili (sopra citati) non
rappresentano la principale fonte di rischio perché l’operatore, come
richiesto dalla norma, è sempre posizionato a debita distanza dal fascio;
in questo caso
il
carico di lavoro si suppone sia di
20mA*min/settimana e quindi la dose efficace assorbita calcolata è
sempre estremamente bassa rispetto ai limiti di legge.
Infine la valutazione preventiva ha interessato i due angiografi digitali,
uno mobile ed un altro fisso (Advantx LCV+). Quest’ultimo è istallato in
una sala operatoria nelle cui vicinanze vi è una sala di controllo (zona
protetta) raggiungibile attraverso una porta schermata ed un vetro
d’ispezione, anch’esso opportunamente schermato, che protegge in
modo totale l’operatore addetto al controllo dell’angiografo. Nella
maggior parte degli interventi gli operatori si trovano in sala operatoria,
nelle vicinanze del paziente soggetto al fascio di radiazione e quindi
anch’essi soggetti alla radiazione diffusa dal paziente. In questo caso i
fattori che agiscono sulla dose assorbita dagli operatori sono:
a) in primo luogo, come detto la radiazione diffusa dal paziente
67
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
b) il volume irradiato del paziente (maggiore volume maggiore
radiazione diffusa),
c) la posizione dell’operatore rispetto al paziente (più distante è
meglio è)
d) l’altezza dell’operatore
e) la posizione del tubo X (meglio se IB è in alto e tubo X in basso)
f) la tensione applicata, l’intensità ed il tempo d’irraggiamento
g) l’efficiente uso dei dispositivi di protezione individuale (come
schermi protettivi, camici piombiferi, guanti, occhiali e
paratiroide).
h) L’esperienza degli operatori.
Le modalità di funzionamento dell’angiografo ipotizzate sono state due:
analisi radioscopica con singolo scatto ed analisi radioscopica con una
sequenza di scatti (scopia pulsata). Nel primo caso si è ipotizzato un
esame standard con tensione applicata di 80 KV e 100 mA con uno
scatto della durata di 0,6 secondi, supponendo in maniera cautelativa 1
esame al giorno: la dose efficace annua calcolata risulta trascurabile
nella postazione dell’operatore in sala controllo (postazione protetta), ma
anche nella postazione in prossimità del paziente (postazione non
protetta). Nel secondo caso si è ipotizzato un analisi in scopia
utilizzando un programma standard dell’angiografo con tensione di 61
KV e 5 mA, per un tempo totale di 30 minuti di durata dell’esame. In
questo caso la dose efficace annua calcolata risulta trascurabile nella
postazione dell’operatore in sala controllo (postazione protetta) e nei
locali limitrofi, mentre in prossimità del paziente i valori calcolati non
sono trascurabili..
Concludendo, la principale fonte di rischio per l’operatore (nel reparto
d’Immagini) risultano essere gli angiografi, per tale motivo il
monitoraggio è stato effettuato sull’angiografo fisso Advantx LCV+.
68
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
3.4. Monitoraggio
esposizione
dei
professionalmente esposti e della popolazione
lavoratori
Un programma di monitoraggio deve essere definito al fine di:
- verificare il rispetto dei limiti di dose
- verificare il rispetto dei livelli operativi derivati
- rilevare le reali condizioni di lavoro
- confermare le classificazioni stabilite in fase di valutazione.
Il programma deve essere stabilito tenendo conto delle valutazioni
dosimetriche preventivamente eseguite e deve essere rivisto ed
aggiornato nel caso in cui avvengano variazioni strutturali, sostanziali
modifiche della modalità di lavoro o dei carichi di lavoro, aggiornamenti
legislativi o delle norme di buona tecnica, e comunque qualora emergano
indicazioni per cui il programma di monitoraggio non risulti appropriato.
I programmi di monitoraggio possono essere di vario tipo in base agli
obiettivi ed al tipo di lavoro: monitoraggio routinario, monitoraggio di
conferma, monitoraggio in tempo reale, monitoraggio speciale:
- routinario cioè eseguito in modo continuativo e con periodicità fissa
volto a dimostrare il rispetto dei limiti prefissati e di condizioni di lavoro
soddisfacenti
- di conferma cioè volti a dare un’interpretazione qualitativa di
conferma delle condizioni di lavoro e di rispetto dei livelli di
riferimento. Questo tipo do monitoraggio può non essere effettuato con
periodicità fissa, ma in modo occasionale o ciclico su periodi di tempo
fissati approssimativamente, tuttavia nel caso si verifichi un
superamento dei limiti fissati deve essere trasformato in routinario.
- speciale cioè di natura investigativa nel caso in cui noi siano
disponibili informazioni relative all’ambiente di lavoro tali da dimostrare
un adeguato controllo. Poiché tale monitoraggio è concepito per
eliminare problemi e definire procedure operative si ritiene di non
doverlo considerare nel seguito visto che praticamente è da applicarsi a
nuove condizioni operative o a seguito dell’insorgenza di problemi. Tale
monitoraggio sarà quindi utilizzato nel caso di problemi (superamento
dei livelli di dose predefiniti, incongruenza tra differenti monitoraggi,
69
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
ecc.) o per l’istituzione di nuove procedure, in questi casi il
monitoraggio adottato sarà descritto sul registro delle Valutazioni.
- in tempo reale, quando servono informazioni durante l’attività di
manipolazione speciale di sorgenti radioattive come nel caso di medicina
nucleare.
Infine il monitoraggio ambientale istituito ai sensi dell’art.79 del
D.Lgs. 230/95 per effettuare una sorveglianza ambientale di
radioprotezione nelle zone controllate e sorvegliate, può essere articolato
nel seguente modo:
a) nel monitoraggio ambientale dell’irradiazione esterna
b) nel monitoraggio ambientale della contaminazione superficiale
c) nel monitoraggio ambientale della contaminazione aerea
d) nel monitoraggio individuale dell’irradiazione esterna
e) nel monitoraggio individuale della contaminazione interna
f) nel monitoraggio della contaminazione della cute.
Nella seguente tabella sono riassunti i tipi di monitoraggio considerati
per le varie vie di esposizione ed i possibili metodi di misura,
distinguendo tra monitoraggio ambientale rivolto al controllo delle
postazioni di lavoro e monitoraggio individuale rivolto al controllo dei
singoli operatori.
70
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Figura 3.4 – Modalità di monitoraggio.
Nel caso specifico è stato effettuato un monitoraggio ambientale (di
tipo routinario) dell’esposizione (esterna) cui sono soggetti gli operatori
in sala di radiologia interventistica dove è installato l’angiografo digitale
della GE modello Adavatx lcv+, con l’obiettivo di:
a) rilevare le condizioni di lavoro
b) verificare l’effettiva efficacia dei dispositivi di protezione
c) verificare l’assenza di situazioni a rischio o anomale.
La valutazione del rischio è stata eseguita elaborando i dati dosimetrici
ambientali acquisiti, sulla base del carico di lavoro e dei fattori d’uso
delle macchine radiogene, nonché dei fattori di occupazione degli
ambienti adiacenti i locali ospitanti le macchine stesse, ipotizzando
parametri tecnici e procedurali cautelativi, allo scopo di mantenere un
sensibile margine di sicurezza.
Di seguito si riporta uno piantina della sala dove è istallato
l’angiografo (vedi figura 3.5) e le posizioni dove sono state effettuate le
71
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
misure. La scelta delle posizioni è stata fatta in funzione degli obiettivi
a),b) e c), infatti le misure sono state effettuate direttamente sulla
radiazione diffusa e dietro agli operatori nella postazione ndi lavoro ed
opportunamente schermati.
Figura 3.5 – Piantina sala operatoria dove è installato l’angiografo digitale (GE
Advantx)
Angiografo
Schermo
protettivo
Sala
Preparazione
paziente
2
Pannello
comandi
3
1
Sala
vestizione
Vetro piombifero
Porta schermata
Tavolo comandi
5
4
Sala controllo
Tavolo pc
Lo strumento utilizzato per misurare di dose integrale e di ratei di dose
è una camera a ionizzazione fornita dalla Ludlum Measurements Inc.,
modello 9DP (vedi figura 3.6.), che è risultata essere regolarmente
calibrata. Di seguito sono riportate le principali caratteristiche tecniche:
- Radiazione rilevata: raggi gamma e raggi X con energie superiori a
25 KeV, raggi beta sopra 1 MeV
- Risposta in energia: +/- 25% nell’intervallo da 60 KeV a 1,25 MeV
- Intervallo dinamico di misura: 0 - 50 mSv/h (0 - 5 R/hr)
72
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
- Deriva: minore di 0,3 µSv/h (0,03 mR/hr)
- Minimo valore di lettura: 0,01 uSv/h (0,1 µR / hr)
- Volume della camera 230 cc, pressione di 8 atm
- Accuratezza: +/- 10%
- Dipendenza angolare: minore del 2% su +/- 90° di rotazione
orizzontale
- Tempo di risposta : max 5 sec
- Temperatura di lavoro: da -20° a 50°C
- Intervallo di umidità: 0 - 95%
Figura 3.6 – C.I della Ludlum Measurements Inc., modello 9DP
Dopo aver verificato che lo strumento misurasse in maniera corretta,
aver effettuato delle misure di fondo, si è passati ad effettuare il
monitoraggio.
L’angiografo Advantx LCV+ possiede diversi livelli pre-impostati di
funzionamento (grafia, scopia e scopia pulsata) tali che in condizioni
standard i valori di ratei di dose prodotti dallo strumento sono: dose
bassa 10 mGy/min, dose media 20 mGy/min e dose alta 40 mGy/min.
73
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
Le misure dosimetriche ambientali sono state eseguite simulando due
condizioni operative standard con un fantoccio d’acqua spesso 20 cm e
fascio di erogazione sempre verticale dal basso verso l’alto:
- nel caso di singolo scatto sono stati impostati questi parametri 80 kV
e 100 mA per un tempo di circa 0.6 sec, grazie alla funzione di fermo
immagine di cui è dotata la catena televisiva. (tabella 3.6)
- nel caso di sequenza di scatti, i parametri sono stati impostati
automaticamente dallo strumento (61 kV, 5 mA), ed è stata eseguita una
sequenza di scatti per un tempo totale di erogazione di circa 15 sec.
Nel primo caso è stata monitorata la dose efficace assorbita durante un
singolo scatto della durata di 0,6 s. I valori di rateo di dose efficace sono
riportati in tabella 3.7.
Tabella 3.7 – Misure di dosimetria ambientale in sala operatoria
Misura
Posizione
Tipo di analisi
Tempo totale
di
irraggiamento
(s)
Rateo di
Dose
Efficace
(uSv/h)
1
2
2
3
4
4
5
dietro tecnico radiologo
dietro radiologo interventista
davanti radiologo interventista
sala paziente (3m dalla sorgente)
porta (aperta) sala controllo
porta (chiusa) sala controllo
postazione operatore tavolo comandi
singolo scatto
singolo scatto
singolo scatto
singolo scatto
singolo scatto
singolo scatto
singolo scatto
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,10
0,50
17,0
0,30
0,16
0,10
0,05
I valori riportati sopra mostrano che in singolo scatto il valori più alti
di dose efficace sono quelli assorbiti dal chirurgo interventista, in questo
caso la misura è stata fatta sia dietro il radiologo interventista (per
confermare l’effettiva efficacia dei dispositivi di sicurezza), sia davanti
il radiologo interventista (per confermare le classificazioni delle aree
stabilite in fase di valutazione), in ogni caso il valore di dose efficace
rilevata è altamente al di sotto di quello richiesto dalla normativa .
Nel secondo caso è stata simulata una misura in sequenza per
un’erogazione complessiva di 15 secondi. Anche in questo caso i valori
massimi sono stati registrati nella postazione del chirurgo interventista:
davanti al chirurgo interventista lo strumento ha letto un massimo di
74
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
dose di 800 µSv, mentre dietro al radiologo interventista il valore
massimo di dose letto è stato di 20 µSv. Nel corso di ciascuna procedura
diagnostica o interventistica, è stato registrato il tempo di fluoroscopia e
tali parametri sono stati tenuti in considerazione nel computo finale,
rispettivamente dell'esame, del paziente e dell'operatore. In base al
carico di lavoro si è osservato che:
-
in posizione protetta i valori di dose efficace sono trascurabili, sia in
sala controllo che nella postazione di controllo vicino al lettino.
-
In posizione non protetta vicino al paziente i valori di dose efficace
sono elevati e, per garantire il rispetto dei limiti di dose servono i
dispositivi di sicurezza individuali come grembiule piombifero,
paratiroide, schermi mobili e massima distanza di sicurezza
possibile. In questo caso tutti gli operatori sono stati dotati di
dosimetro personale sia sopra che sotto camicie piombifero, mentre
il chirurgo interventista è stato dotato anche di dosimetro al polso ed
agli occhiali: i valori di dose personale registrati dai dosimetri
personali in tutti i casi sono abbondantemente al di sotto dei limiti
imposti dalla normativa.
3.5. Conclusioni
I riscontri dosimetrici ambientali, sopra riportati, confermano
l’efficacia delle schermature anti-X e delle opere murarie poste in opera
nella sala operatoria di radiologia interventistica monitorata, sia per
quello che riguarda la posizione dell’operatore nella postazione di
comando che per le persone estranee eventualmente presenti negli
ambienti limitrofi, tuttavia le misure dosimetriche ambientali effettuate
simulando esami in scopia con lo stesso strumento hanno fatto rilevare
nelle immediate vicinanze del lettino operatorio e del tubo radiogeno
valori non trascurabili.
Il personale che opera con questi apparecchi è stato edotto sulla
corretta posizione da assumere quando necessariamente deve avvicinarsi
al paziente (e quindi al tubo radiogeno) e sulla importanza di indossare il
camice anti-x in materiale piombo equivalente, collare tiroideo in
materiale piombo equivalente, occhiali anti X, schermi mobili ed
75
CAPITOLO 3
VALUTAZIONE DEI RISCHI IN RADIOLOGIA INTERVENTISTICA
eventualmente guanti anti X (per l’operatore vicino al paziente (chirurgo
interventista)).
Tenuto conto del fattore “distanza” sussistente tra le fonti radiogene e
le postazioni da essi occupate, nonché gli spessori delle opere murarie
interposte, le schermature anti-X di cui sono dotate le sale di radiologia,
si conferma che la dose efficace assorbita dai lavoratori risulta inferiore
a quella ammessa in base alla loro classificazione, mentre la dose
efficace assorbita dai gruppi di riferimento della popolazione
(rappresentati dagli individui eventualmente presenti negli ambienti
adiacenti ai locali ospitanti gli apparecchi radiologici) risulta inferiore a
1 mSv/anno.
Tenuto conto dei rilievi dosimetrici effettuati elaborati sulla base dei
dati tecnici forniti dalla letteratura specifica, si ritiene di individuare,
quali zone soggette al rischio radiologico, gli spazi estendenti fino a 2 m
dal letto del paziente durante le indagini radioscopiche. Tale zona è
classificata, ai sensi dell’art 6 comma 1/d del D.Lgs 230/95, zona
controllata. Per quello che riguarda l’esposizione individuale si reputa
sufficiente il controllo periodico ambientale di sorveglianza fisica con
frequenza annuale in termini di equivalente di dose ambientale H*(d) e
una valutazione mensile dosimetrica individuale in termini equivalente
di dose personale Hp(d) alle profondità di 10 mm e 0,07 mm, effettuata
con dosimetri TLD.
76
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA
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www.inail.it
[2]
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Sergio Tovo, 1996, PICCIN
[4] Legge 22 febbraio 2001, n. 36 (G,U,R,I, n. 55 del 7/3/2001)
"Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi
elettrici, magnetici ed elettromagnetici"
[5]
D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U.R.I. n. 200 del 29/8/2003)
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete
(50 Hz) generati dagli elettrodotti"
[6]
D.P.C.M. 8 luglio 2003 (G.U.R.I. n. 199 del 28/8/2003)
"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e
degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle
esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"
[7]
17 Marzo 1995 n° 23
[8]
CEI 211-6 (2001-01): Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettrici e magnetici nell'intervallo di frequenza 0 Hz 10 kHz, con riferimento all'esposizione umana. (www.ceiweb.it)
CEI 211-7 (2001-01): Guida per la misura e per la valutazione
dei campi elettromagnetici nell'intervallo di frequenza 10 kHz 300
GHz,
con
riferimento
all'esposizione
umana.
(www.ceiweb.it)
CEI EN 504992 (2009-11): Procedura per la valutazione
dell'esposizione dei lavoratori al campi elettromagnetici
(www.ceiweb.it)
[9]
Complessità nel processo di valutazione del rischio di
esposizione a campi elettromagnetici M.C.Aprea, R. Demi, S.
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BIBLIOGRAFIA
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Sicurezza e Compatibilità Elettromagnetica in ambiente
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Priori, C. Riminesi IFAC-TSRR vol. 4 (2012) 1-39
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Valutazione dei campi magnetici emessi da elettrobisturi M.
Bini, P. Feroldi, R. Cestari, A. Ignesti, R. Olmi, C. Riminesi, S.
Priori IFAC-TSRR vol. 3 (2011) 71-91
[12]
Manuale operativo di radioprotezione nelle attività a scopo
medico –ISPESL-AIRP (Luglio 2003).
78
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Elaborato finale - Dipartimento di Fisica e Astronomia and