L’ i m p o s t a s u l v a l o r e a g g i u n t o
nel settore alberghiero svizzero
A l l a l u c e d e l l a n u o v a l e g g e s u l l ’ I VA
(e n t r a t a i n v i g o r e i l 1° g e n n a i o 2 010 )
Ve r s i o n e a t t u a l i z z a t a d i s p o n i b i l e s u
w w w.hotelleriesuisse.c h /pu bblic azioni
Con l’autorizzazione di
Dipartimento federale delle finanze DFF
Amministrazione federale delle
contribuzioni AFC
Divisione principale dell’imposta sul
valore aggiunto
Impressum
Editore
hotelleriesuisse, Berna
Redazione
Ramona Brotschi, hotelleriesuisse
Concetto
Franziska Liechti, Anzeiger Region Bern,
Wabern
Formato di pubblicazione
PDF
Berna, agosto 2011
Sommario
Introduzione3
Principi4
  1. Quattro aliquote d’imposta
4
  2. Prestazioni alberghiere 8
21. Pasti gratuiti, ribassi in natura,
degustazioni gratuite
35
22.Cani
36
23. Correzione di una fattura
36
24. Commissioni sulle carte di credito
36
25. Buffet di pasticceria
37
  3. Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e
carte ospiti 12
26. Contratti di fornitura
37
  4. Fatturazione in valuta estera
14
27. Imposizione volontaria (opzione)
38
28. Locazione di posteggi
39
29. Provvigioni ad agenzie viaggi
39
30. Risarcimento dei danni / annullamento
42
31.Mance
42
32. Vendita di opere d’arte
43
33. Locazione di camere d’albergo a un
altro albergo
43
  5. Indicazione dei prezzi e formulazione
delle offerte 14
  6. Consumo proprio
15
  7. Prestazioni fornite al personale
20
  8. Metodo delle aliquote saldo (AS) nella
dichiarazione fiscale netta
21
  9. Precisazioni sulla fatturazione
23
10. Esempi di fatture
26
Temi specifici del settore alberghiero
32
11. Attività non imprenditoriali
32
12. Locazione d’impianti sportivi
32
13. Distributori automatici, biliardi, freccette 32
14. Vendita di fiori e decorazioni da tavolo
33
15. Operazioni di cambio
33
16. Perdite su crediti
33
17.Esborsi
33
18. Biglietti d’ingresso
34
19. Regali e regali promozionali
34
20. Buoni regalo
35
1
34. Deduzione dell’imposta precedente sulle
spese di costituzione 43
35. Rimborso dell’IVA a specifici gruppi di
persone e a organizzazioni internazionali 43
36.Voucher
46
37. Rifatturazione senza valore aggiunto / supplemento46
Ulteriori informazioni
47
38. Consigli e astuzie in ambito IVA
47
39.Formulari
52
40. Indice analitico
58
41.Fonti
62
42.Contatti
63
Introduzione
La nuova legge sul valore aggiunto è entrata in
vigore il 1° gennaio 2010. Pur apportando notevoli semplificazioni per il settore alberghiero, sia
sul piano amministrativo che finanziario, la nuova
normativa mantiene comunque una struttura
molto rigorosa che presenta ancora diversi punti
delicati.
Con la presente pubblicazione hotelleriesuisse
vuole offrire un prezioso chiarimento sulle particolarità specifiche per il settore alberghiero. Questo fascicolo è una sintesi delle disposizioni dell’imposta sul valore aggiunto (in seguito IVA) più
rilevanti per il settore alberghiero mettendo in
luce gli elementi essenziali dell’IVA: in particolare
si occupa di quegli aspetti poco chiari la cui interpretazione potrebbe lasciare spazio a incertezze
e diatribe. Problematiche specifiche e casi particolari verranno illustrati e chiariti attraverso
esempi concreti tratti dall’universo alberghiero.
L’IVA rimane comunque un regime fiscale complesso e dinamico. Per questo i casi limite e le difficoltà d’interpretazione troveranno soluzione
man mano nell’applicazione pratica della legge
3
medesima e per mezzo delle pubblicazioni ad
opera delle autorità competenti. La presente
brochure è stata elaborata sulla base delle
conoscenze disponibili a febbraio 2011. È stata
conseguentemente redatta e approvata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito denominata AFC) e non è da escludersi che
in futuro quest’ultima possa intervenire con modifiche o integrazioni. In caso di dubbi occorrerà
quindi rifarsi alla pubblicazione più recente
dell’AFC. Particolare attenzione va infine prestata
alla programmazione dei registratori di cassa e
dei software di front office affinché sia conforme
alle esigenze dell’IVA. Un errore nelle fatture potrebbe portare infatti allo spiacevole pagamento
di arretrati.
Per un’informazione esaustiva, a partire da pagina 63 del presente documento troverete le informazioni per contattare hotelleriesuisse così
come l’AFC e le fiduciarie inserite nella rete di consulenza di hotelleriesuisse.
hotelleriesuisse, agosto 2011
Principi
1. Q u a t t r o a l i q u o t e d ’ i m p o s t a
A seguito del finanziamento aggiuntivo dell’AI,
dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, sono entrate in vigore le seguenti aliquote IVA: aliquota
normale dell’8,0%, aliquota speciale del 3,8% per
le prestazioni alberghiere (fino al 31.12.2013), aliquota ridotta del 2,5% e aliquota dello 0,0%.
Aliquota normale all’8,0%
• Prestazioni di ristorazione (al ristorante / servizio in camera) 1
• Tutte le bevande alcoliche (comprese le grappe
nostrane) e tabacchi
• Consumazioni al minibar
• Colazione per persone di passaggio
• Tutti gli articoli della categoria souvenir, cartoline, articoli dell’hotel, prodotti di cura
• TV a pagamento, noleggio di cassette video o
DVD, carte prepagate per WLAN, ecc.
• Comunicazioni telefoniche, tasse di utilizzo di
internet
• Servizio lavanderia
• Massaggi sportivi, parrucchiere, estetica, ecc.
• Ingresso al centro benessere, alla piscine, allo
spazio wellness
• Locazione (utilizzo) di tavoli da biliardo, giochi
di freccette (nessun impianto sportivo)
• Locazione (sci, barca, automobile, ecc.)
• Locazione di sale conferenza
• Locazione di sale e camere per riunioni, banchetti, ecc.
• Locazione di parcheggi agli ospiti dell’albergo
(attenzione: se la locazione è compresa nel
prezzo della camera è imponibile al 3,8%)
1
Per le eccezioni vedi capitolo 1 Quattro aliquote d’imposta >
aliquote speciali.
4
Aliquota speciale per prestazioni alberghiere
al 3,8%
Fino al 31 dicembre 2013, le prestazioni alberghiere saranno imponibili ad un’aliquota speciale
del 3,8%.
Alloggio e prestazioni accessorie direttamente
correlate all’alloggio
• Pernottamento
• Biancheria da letto e da bagno, pulizia delle camere
• Radio e TV (senza TV a pagamento), accesso a
internet (senza tassa di utilizzo)
• Tasse di alloggio (senza le tasse di soggiorno) 2
• Erogazione di elettricità e acqua (fredda e calda)
a tende, roulotte e camper nonché smaltimento
dei rifiuti e delle acque di scarico dei medesimi
• Utilizzo d’impianti sanitari (lavatrici escluse) nei
campeggi
• Locazione di camere d’albergo in un altra struttura alberghiera (in caso di capacità insufficiente). Nel caso in cui un albergo affitti ad
un’altra struttura alberghiera una o più camere
oppure un’intera ala per un periodo determinato o indeterminato a suo uso esclusivo, la prestazione è esclusa dal campo d’imposta.
Caso speciale della prima colazione
• La prima colazione è compresa nel prezzo
dell’alloggio e sottostà dunque all’aliquota speciale, anche nel caso in cui venga fatturata a
parte. Essa deve tuttavia essere direttamente
collegata al pernottamento.
• Se un albergo fattura una prima colazione a un
cliente di passaggio (che non pernotta in albergo), la rispettiva controprestazione è impo-
2
Vedi anche capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e
carte ospiti.
nibile all’aliquota normale dell’8,0% quale prestazione della ristorazione.
Prestazioni accessorie allargate
Le prestazioni accessorie allargate sono delle prestazioni comprese nel prezzo dell’alloggio, fornite
all’interno dell’infrastruttura alberghiera e ivi fruite dall’ospite. Determinante è che tutti gli ospiti
dell’albergo possano fruire di tali prestazioni senza
sovrapprezzo.
Ne fanno parte ad esempio:
• posteggi, campi da tennis, squash o badminton,
piscine coperte in albergo, solarium, sauna,
idromassaggi e / o whirlpool, sala fitness, bocciodromo, piste per birilli, sala TV, biblioteca, alloggio di animali nella camera dell’ospite, servizio di pulizia scarpe.
Rientrano inoltre nelle prestazioni accessorie allargate, sebbene non siano effettuate né utilizzate all’interno dell’infrastruttura alberghiera, le
prestazioni di seguito elencate, posto che siano
già incluse nel prezzo d’alloggio di tutti gli ospiti
dell’albergo:
• il servizio taxi dell’albergo;
• la messa a disposizione delle biciclette;
• la possibilità offerta agli ospiti dell’albergo di
utilizzare piscine coperte, sale fitness e centri
benessere, situati in altre aziende alberghiere
nelle vicinanze.
Non rientrano nell’infrastruttura alberghiera:
campi da golf, scuderie e piste di pattinaggio
(queste prestazioni sono imponibili all’8,0%).
Aliquota ridotta del 2,5%
• Vendita di alimenti e bevande senz’alcol da
asporto e takeaway che il cliente non consuma
sul posto (criteri: imballaggio dei prodotti, volontà dichiarata del cliente, prezzo differenziato, distribuzione di prodotti alimentari e di
bibite non destinate al consumo sul posto). Tali
5
vendite vanno contabilizzate a parte, preferibilmente su un diverso registratore di cassa e occorre consegnare al cliente un giustificativo attestante la prestazione effettuata (fattura,
ricevuta, scontrino, coupon).
• Fornitura a domicilio di alimenti e di bevande
senz’alcol. Sul posto non è consentita alcuna
prestazione di preparazione o di servizio (allestimento del buffet o dei coperti, riscaldamento
di vivande, servizio in piatti o bicchieri, ecc.). Il
tenere le vivande in caldo non è considerato
come una preparazione sul posto. I giustificativi
(fattura, ricevuta, scontrino, coupon) devono riportare il nome, l’indirizzo, la partita IVA del fornitore, il nome e l’indirizzo del destinatario, la
data, il prezzo e l’indirizzo di consegna (se diverso da quello del cliente) nonché l’aliquota
applicabile. Se l’aliquota è inclusa nella controprestazione è sufficiente indicare l’aliquota applicabile. Importante è indicare «Fattura di consegna a domicilio» con la menzione «Senza
preparazione o servizio sul posto». Tali vendite
vanno contabilizzate a parte. Qualora da un giustificativo non sia possibile evincere se si tratta
di una prestazione ascrivibile alla ristorazione,
a una consegna a domicilio o a una prestazione
all’estero, verrà applicata l’aliquota normale
prevista per una prestazione della ristorazione.
• Vendita di alimenti in distributori automatici
• Fattura per decorazioni floreali (bouquets, decorazioni, ecc.) da parte del fiorista della struttura
• Vendita di giornali, riviste e libri
• L’aliquota ridotta non è applicabile agli alimenti
che rientrano nel quadro di prestazioni della ristorazione (art. 25 cp. 3 LIVA).
• Le bevande alcoliche (oltre lo 0,5%) non sono
considerate generi alimentari ma rientrano
nella categoria dei prodotti voluttuari e non
food e sono quindi imponibili all’8,0%.
Caso speciale per aziende miste
In presenza di strutture per il consumo di alimenti
in loco, le aziende miste (p. es. chioschi con caffèbar) e i chioschi e bar per spuntini possono, a titolo semplificativo, conteggiare in modo forfetario le prestazioni della ristorazione che in questo
caso sono imponibili all’aliquota normale.
Questa procedura semplificata è tuttavia consentita solamente a piccole aziende che dispongono
al massimo di 20 posti a sedere o in piedi (per singola filiale, punto di vendita, ecc.). Lo stesso vale
per determinate manifestazioni. Questo regime
forfetario risulta vantaggioso perché non devono
essere adottati i provvedimenti organizzativi per
le vendite di alimenti da asporto (vendita da
asporto e takeaway). L’applicazione del regime
forfettario è facoltativo e il contribuente che lo
sceglie deve applicarlo almeno per un periodo fiscale.
Rientrano sotto la definizione di aziende miste ad
esempio pasticcerie, macellerie, negozi presenti
presso le stazioni di servizio, punti vendita di alimentari presso stabilimenti balneari e campeggi,
nonché chioschi, la cui cifra d’affari principale supera quella del takeaway (o degli alimenti destinati al consumo immediato). Questa premessa è
adempiuta quando la cifra d’affari propria del negozio supera il 50% della cifra d’affari complessiva.
Semplificazione
Le cifre d’affari,imponibili all’aliquota normale e
conseguite con servizi di ristorazione da aziende
che dispongono di posti a sedere e / o in piedi, possono essere rilevate e tassate per un importo forfetario equivalente di 60 franchi (IVA inclusa) da
moltiplicarsi per ogni singolo posto disponibile
per i giorni in cui l’azienda è aperta). Rientrano
nella categoria dei chioschi e bar per spuntini, per
esempio, anche i punti vendita di salsicce, kebab,
6
pizze o polli (incl. la vendita di bevande) come
pure i chioschi e bar per spuntini situati in stabilimenti balneari e campeggi, che conseguono mediante le vendite da asporto e takeaway oltre il
50% della loro cifra d’affari complessiva.
Per manifestazioni s’intendono eventi di ogni genere durante i quali i visitatori si possono ristorare per un breve lasso di tempo predefinito (di
regola pausa negli intervalli). In tale novero rientrano per esempio le rappresentazioni cinematografiche, teatrali, circensi e musicali, varietà e altre manifestazioni speciali quali partite di calcio
o di hockey, il cui svolgimento è delimitato temporaneamente e scandito da un programma preciso (inizio, intervalli, fine). Per le manifestazioni
(ad es. tornei sportivi, festival cinematografici o
musicali) che offrono ai visitatori la possibilità di
ristorazione prolungata – o continua, nella maggioranza dei casi – la regolamentazione forfetaria non è consentita.
Ripartizione per aliquota d’imposta per chioschi
e bar per spuntini:
Prodotti voluttuari e articoli non food
Vendita di alimenti e
prestazioni della ristorazione
100%
all’aliquota
determinante
50%
all’aliquota
normale
50%
all’aliquota
ridotta
Ripartizione per aliquota d’imposta per manifestazioni:
Prodotti voluttuari e articoli non food
Vendita di alimenti e
prestazioni della ristorazione
100%
all’aliquota
determinante
20%
all’aliquota
normale
80%
all’aliquota
ridotta
Semplificazione
Anzitutto vanno determinate e tassate, mediante
l’applicazione di un supplemento, le cifre d’affari
imponibili all’aliquota normale realizzate con i
prodotti voluttuari (bevande alcoliche e tabacchi)
e articoli non food. Ciò presuppone la registrazione su conti separati dei costi della corrispondente merce. Le cifre d’affari così determinate
vanno in seguito detratte dalla cifra d’affari complessiva. Alla cifra d’affari rimanente va applicata,
nel caso si tratti di chioschi e bar per spuntini, per
il 50% l’aliquota normale e per il 50% quella ridotta, nel caso invece di manifestazioni va applicata al 20% l’aliquota normale e dell’80% quella
ridotta.
Non imponibile, aliquota allo 0,0%
• Le tasse di soggiorno sono tasse di diritto pubblico a carico dell’ospite e non dall’albergatore.
Non devono quindi essere assoggettate all’IVA
a patto che vengano fatturate separatamente
sulla fattura e indicate specificatamente quali
tasse di soggiorno.
• Le altre tasse di natura forfetaria o calcolate
sulla base dei pernottamenti e che sono dovute
dall’albergatore contribuente – quali ad esempio le tasse di alloggio – sono imponibili al 3,8%
e sono generalmente parte integrante della
controprestazione per l’alloggio. Nel caso in cui
vengano menzionate e fatturate separatamente, devono figurare a parte rispetto alla
tassa di soggiorno. 3
• Le operazioni di cambio non sono imponibili.
• I pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es.
pagamenti no show) sono considerati un risarcimento dei danni propriamente detto. Per il
ristoratore o albergatore non costituiscono
3
Vedi capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e carte
ospiti.
7
quindi una controprestazione né comportano
una correzione della deduzione dell’imposta
precedente. L’annullamento può essere comprovato mediante una copia del documento consegnato al cliente. 4
Se la prestazione richiesta è già stata fatturata
e per l’annullamento non è stato rilasciato alcun documento al cliente, l’importo incassato è
imponibile all’aliquota determinante.
• Vendita di buoni regalo
• Le tessere fedeltà (20% di sconto su presentazione della carta), gli sconti (11 notti al prezzo
di 10, ecc.). Si tratta in questi casi di sconti in natura. La «prestazione offerta» (notte gratuita)
non è imponibile. La vendita di tessere fedeltà
non è imponibile (l’imposta è dovuta unicamente nel momento del suo utilizzo).
Prestazioni fornite all’estero e esonero dall’imposta
Esempio: un cliente con domicilio in territorio svizzero ordina a un esercente di servizi party con
sede a Lugano un catering (con preparazione e / o
servizio sul posto) per una manifestazione che si
tiene in Italia. In questo caso si ha una prestazione
effettuata all’estero non imponibile (luogo della
prestazione: art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). Queste prestazioni vanno dichiarate sotto le cifre 200 e 221
(prestazioni all’estero) del rendiconto IVA. Se lo
stesso esercente fornisce delle prestazioni senza
preparazione né servizio presso il cliente, si tratta
di una consegna a domicilio (il luogo della prestazione è dunque la Svizzera). L’esercente può
analogamente fare richiesta di esenzione dall’imposta per mezzo dei documenti rilasciati dalle
autorità doganali (esportazioni). Tale consegna a
domicilio va dichiarata sotto le cifre 200 e 221 del
rendiconto IVA.
4
Vedi capitolo 30 Risarcimento dei danni / annullamento.
2. Prestazioni alberghiere
Combinazioni di prestazioni, regola del 70/30,
principio (secondo l’art. 19 cpv. 2 LIVA)
Nel caso di una combinazione di prestazioni delle
quali almeno il 70% risulta imponibile alla stessa
aliquota d’imposta, si può procedere con il trattamento uniforme, dal punto di vista fiscale, delle
prestazioni.
Questa regola non è applicabile se:
• i prezzi delle singole prestazioni sono stati resi
noti al destinatario;
• le prestazioni identiche dal profilo dell’IVA non
costituiscono complessivamente almeno il 70%
della combinazione;
• la combinazione comprende prestazioni escluse
dall’imposta per le quali non è consentita
l’opzione secondo l’articolo 22 cpv. 2 LIVA (eccezione: quando le prestazioni escluse dall’imposta costituiscono almeno il 70% della combinazione).
L’applicazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA
può essere presa in considerazione solamente
quando una prestazione è offerta e fatturata a
un prezzo forfetario all’ospite dell’albergo. Se le
singole prestazioni sono invece fatturate separatamente le une dalle altre, la predetta disposizione di legge non è applicabile.
➜ L’applicazione della disposizione dell’articolo
19 cpv. 2 LIVA è facoltativa. Il prestatore è naturalmente libero di scegliere la fatturazione separata delle singole prestazioni.
Se una prestazione o la somma di tutte le prestazioni identiche sul piano fiscale non raggiunge almeno il 70% non è possibile il trattamento uniforme e ogni prestazione va dichiarata in maniera
indipendente all’AFC e, di principio, fatturata separatamente all’aliquota d’imposta applicabile. È
8
possibile procedere alla fatturazione forfetaria
(controprestazione globale) tenendo in considerazione i seguenti punti:
• non vi è nessuna indicazione da parte dell’IVA;
• il valore delle prestazioni indipendenti da dichiarare separatamente (= base di calcolo
dell’imposta) può essere determinata sulla base
di registrazioni contabili appropriate.
Pernottamento in mezza pensione,
regola del 70/30
I pernottamenti in mezza pensione vengono prenotati in anticipo (al più tardi al momento della
registrazione in albergo) e per tutta la durata del
soggiorno. La tariffa giornaliera è sempre la
stessa. Inoltre i prezzi dei pernottamenti sono resi
pubblici in diversi modi per mezzo di annunci o
dei listini prezzi. 5
Non è considerato pernottamento in mezza pensione il soggiorno di un cliente che, riservato un
pernottamento con prima colazione, decide di
consumare uno o più pasti presso il ristorante
dell’albergo. Per semplificare, nei meri pernottamenti in mezza pensione (comprendenti pernottamento, prima colazione e un pasto) si parte dal
presupposto che la quota per l’alloggio costituisca almeno il 70% del valore della controprestazione complessiva, per consentire che questa
venga fatturata forfetariamente e quindi sottoposta all’aliquota speciale. Non va presentato alcun giustificativo (neppure se per altre combinazioni di prestazioni è necessario determinare in
modo effettivo e comprovare le quote riguardanti
l’alloggio e il vitto).
Esempio di fattura 1, pagina 26
5
Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei
prezzi e formulazione delle offerte.
Caso speciale brunch
Nel caso di un albergo che propone la formula pernottamento con brunch (al posto della prima colazione) l’intera prestazione può essere fatturata
all’aliquota del 3,8% senza necessariamente fornire un giustificativo del calcolo. Per contro, se l’albergo offre la mezza pensione con brunch, è autorizzato a fatturare il tutto all’aliquota del 3,8%
solo se le prestazioni di ristorazione imponibili
all’8,0% non rappresentano più del 30% della prestazione totale. In questo caso è necessario comprovare la ripartizione delle differenti prestazioni
mediante un giustificativo (calcolo). Se invece l’albergatore fattura separatamente le singole prestazioni del pernottamento in mezza pensione, è
tenuto a dichiarare per ciascuna di esse l’aliquota
corrispondente.
Esempio di fattura 2, pagina 26
Pernottamento in pensione completa
I pernottamenti in pensione completa vengono
prenotati in anticipo (al più tardi al momento
della registrazione in albergo) e per tutta la durata del soggiorno. La tariffa giornaliera è sempre la stessa. Inoltre i prezzi dei pernottamenti
sono pubblicati in diversi modi negli annunci o nei
listini prezzi. 6
Non è considerato pernottamento in pensione
completa il soggiorno di un cliente che, riservato
un pernottamento con prima colazione, decide di
consumare uno o più pasti presso il ristorante
dell’albergo.
Fatturazione
Per il pernottamento in pensione completa, la
parte di pernottamento, imponibile all’aliquota del
3,8%, e la parte di ristorazione, imponibile all’8,0%,
possono essere calcolate di principio sia sulla base
dei costi effettivi che in maniera forfetaria. La variante scelta va mantenuta per tutta la durata del
periodo fiscale (anno civile). I due metodi di fatturazione non possono in alcun modo coesistere.
Se l’albergatore ha optato per la determinazione
forfetaria delle quote dell’alloggio e delle prestazioni per il vitto, il ricorso in un secondo tempo
alla combinazione delle prestazioni secondo
l’art. 19 cpv. 2 LIVA è escluso. 7
➜ L’albergatore può cambiare metodo di fatturazione (forfettaria o effettiva) a partire dal periodo
fiscale successivo (anno civile) senza necessariamente dover avvertire l’AFC.
Fatturazione forfetaria
Il pernottamento in pensione completa va chiaramente designato come tale nella fattura. La ripartizione forfetaria tra la parte di alloggio e quella
di vitto (pranzo e cena) può essere effettuata
come segue:
65% pernottamento e prima colazione al 3,8% IVA
35% pensione completa (due pasti) con l’8,0% IVA
Le quote per il vitto e per l’alloggio, perlomeno
sotto il profilo fiscale, vanno menzionate separatamente.
Eventuali bevande incluse nel prezzo della pensione rientrano nel forfait, ma soltanto se sono
comprese nei pasti, ad esempio vino da tavola, acqua minerale o caffè.
Esempio di fattura 3, pagina 27
7
6
Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei
prezzi e formulazione delle offerte.
9
Vedi capitolo 2 Prestazioni alberghiere > Combinazioni di prestazioni, regola del 70 / 30, principio (secondo l’art. 19 cpv. 2
LIVA).
Fatturazione effettiva
Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripartite dettagliatamente e devono poter essere comprovate mediante adeguati giustificativi. Come
indicato a inizio capitolo, la regola del 70 / 30 è
ammessa per i pernottamenti in pensione completa abbinati ad una prestazione alberghiera
(art. 19 cpv. 2 LIVA). In questo caso l’intera combinazione di prestazioni fatturate in maniera forfetaria è imponibile all’aliquota speciale se la prestazione alberghiera (prima colazione compresa)
rappresenta almeno il 70% dell’insieme della controprestazione. La ripartizione fra le differenti
prestazioni indipendenti va comprovata mediante
adeguati giustificativi (calcolazioni). Possono essere addotti come prove (giustificativi) la contabilità analitica e la contabilità dei costi, nonché i
calcoli fondati sulle medesime. Il computo ottenuto partendo dal costo del materiale utilizzato
e maggiorato secondo i coefficienti raccomandati
dalle associazioni di categoria non costituiscono
un giustificativo sufficiente.
Seminari
Gli alberghi per seminari offrono di regola forfait
standardizzati per seminari, comprendenti prestazioni ben precise e chiaramente descritte, quali
per esempio:
• 1 pernottamento con prima colazione compresa;
• 1 pranzo;
• 1 cena;
• 2 pause caffè;
• acqua minerale nelle aule dei corsi;
• utilizzo di una sala per assemblee e di una sala
per riunioni di gruppo;
• tecnologia standard (lavagna luminosa,
schermo, lavagna magnetica, beamer).
10
Fatturazione
• La tassazione speciale per gli alberghi per seminari è applicabile unicamente a quelle strutture
che propongono soluzioni forfaitarie standardizzate.
• L’albergo che fattura i pernottamenti in pensione completa secondo il metodo dei costi effettivi dovrà fare lo stesso per le offerte per seminari.
Fatturazione forfetaria
Nel quadro della regolamentazione speciale applicabile da alberghi per seminari, le rispettive
prestazioni sono fatturate forfetariamente ed evidenziate chiaramente come tali nelle fatture. La
ripartizione forfetaria delle diverse prestazioni
può essere effettuata come segue:
55% alloggio e prima colazione al 3,8% IVA
45% vitto infrastruttura e altre prestazioni
all’8,0% IVA
L’albergatore è tenuto a conservare fino allo scadere del termine di prescrizione le relative offerte,
i listini prezzi, ecc. unitamente ai consueti documenti commerciali.
Tutte le altre prestazioni effettuate che non rientrano nel forfait stabilito (ad es. noleggio di aule
per corsi, consumazioni supplementari al bar)
vanno fatturate separatamente e sono imponibili
all’aliquota determinante.
Esempio di fattura 4, pagina 27
➜ Il forfait giornaliero (valido sino al 31 dicembre 2009) viene meno, poiché dal 1° gennaio 2010
l’ospite contribuente ha diritto a dedurre il 100%
dell’imposta precedente sulla quota per il vitto e
per le bevande.
Fatturazione effettiva
Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripartite
dettagliatamente e devono poter essere comprovate mediante adeguati giustificativi. In presenza
di un giustificativo per ciascuna prestazione e la
prestazione riferita all’alloggio (con prima colazione) rappresenta almeno il 70% della controprestazione è applicabile la regola del 70 / 30 (art. 19
cpv. 2 LIVA). In questo caso va applicata l’aliquota
speciale all’intera combinazione di prestazioni.
L’AFC parte dal presupposto che i pacchetti siano
designati con un nome particolare nelle relative
offerte e fatture (ad es. «Settimana bianca gennaio 2011») e che le loro prestazioni siano documentate per mezzo di singoli calcoli dettagliati
(ad es. alloggio, abbonamento sci, lezioni di sci,
ecc.). I singoli calcoli e le fatture dei creditori
vanno conservate per scopi di controllo sino al­
l’inizio del termine di prescrizione, e per almeno
per un periodo di dieci anni.
Pacchetti
I pacchetti sono delle combinazioni di prestazioni
ai sensi della legge del 18 giugno 1993 relativa ai
viaggi «tutto compreso», validi in modo permanente o per periodi di tempo ben definiti. Tali offerte si rivolgono generalmente a clienti individuali. Esse includono prestazioni che vanno oltre
l’abituale pernottamento in mezza pensione o in
pensione completa, come ad esempio biglietti per
concerti, escursioni accompagnate o servizi di fitness e di benessere. L’offerta di tali combinazioni
viene resa pubblica tramite pubblicità su prospetti,
cataloghi, annunci o attraverso internet, ecc.
Se i pacchetti non sono documentati con calcoli
dettagliati, la controprestazione complessiva è imponibile all’aliquota normale.
Le prestazioni combinate ah hoc dal singolo
cliente, imponibili ad aliquote differenti, vanno
fatturate separatamente e non sono da considerarsi parte del pacchetto. Allo stesso modo, manifestazioni particolari come congressi, seminari,
matrimoni, ecc. non sono da considerare come
pacchetti. Ciò è valido anche nel caso in cui siano
stati convenute tariffe forfetarie per talune componenti dell’offerta.
Pensione completa
65% quota per l’alloggio e prima colazione al
3,8% IVA
35% quota per il vitto al 8,0% IVA
Fatturazione
I pacchetti vanno sempre fatturati secondo i costi
effettivi, anche se la parte concernente la mezza
pensione o la pensione completa può essere calcolata con il metodo forfetario.
11
Se un pacchetto comprende anche la mezza pensione e / o la pensione completa, la rispettiva
quota della controprestazione può essere determinate forfetariamente (non necessita alcun calcolo probatorio) come segue:
Mezza pensione
75% quota per l’alloggio al 3,8% IVA
25% quota per il vitto al 8,0% IVA
Le prestazioni non incluse nel pacchetto (p. es.
vitto supplementare, noleggio di posteggi, lezioni
di tennis) vanno fatturate separatamente e sono
imponibili all’aliquota determinante.
Esempi di fattura 5.1, 5.2 e 5.3, a partire da
pagina 28
Se in un pacchetto la quota documentata per
mezzo di un calcolo riferita all’alloggio è pari o
superiore al 70%, l’intero pacchetto può essere
conteggiato con l’aliquota speciale. Diventa
quindi irrilevante se l’ospite durante il soggiorno
fruisce di prestazioni supplementari (ad es. bevande, Pay TV, minibar) non comprese nel pacchetto, in quanto fatturate separatamente e sottoposte alla rispettiva aliquota d’imposta.
Esempio di fattura 6, pagina 29
3 . T a s s e d i s o g g i o r n o , t a s s e d i
alloggio e carte ospiti
La perplessità sull’aliquota IVA da applicare alle
tasse cantonali e comunali di soggiorno e alle
tasse di promozione turistica è un tema ricorrente.
Il medesimo dubbio permane per quanto concerne le carte ospiti, che danno diritto a sconti o
a ingressi gratuiti.
Tasse di soggiorno
Le tasse di soggiorno (in alcuni casi denominate
anche City Tax) sono tasse di diritto pubblico a
carico dell’ospite. l’albergatore contribuente ha
però il compito di riscuoterle. Le tasse di soggiorno
non sono imponibili, se l’abergatore contribuente
le fattura all’ospite separatamente indicandole
espressamente come tali. Se il contribuente rinuncia alla fatturazione separata, le tasse di soggiorno
rientrano nelle prestazioni del settore alberghiero
e sono imponibili all’aliquota speciale.
La semplice menzione nella fattura dell’imposta
per tali tasse, non è considerata fatturazione separata. La tassa di soggiorno fa in tal caso parte della
controprestazione per la prestazione del settore
alberghiero ed è imponibile all’aliquota speciale.
L’AFC raccomanda agli albergatori di dichiarare le
tasse di soggiorno sotto la cifra 200 (Cifra d’affari)
12
e nella rubrica Deduzioni sotto la cifra 280 (Diversi) del rendiconto IVA. La cifra 280 va completata con una nota specifica (ad es. tasse di soggiorno). 8
Tasse di alloggio, tassa di pernottamento
facoltativa, tassa di promozione turistica, ecc.
Le tasse cantonali e comunali di alloggio, dovute
dall’albergatore contribuente – e non dall’ospite
– fanno parte integrante della controprestazione
per l’alloggio, anche se sono fatturate separatamente. Queste tasse sono imponibili all’aliquota
speciale di 3,8%.
Le tasse di pernottamento facoltative, le tasse di
promozione turistica, ecc. calcolate sulla base del
numero dei pernottamenti o dei letti, sono dovute dall’albergatore quale parte dell’alloggio e
sono imponibili all’aliquota di 3,8% anche se sono
fatturate separatamente.
Tuttavia se la tassa di alloggio è compresa in un
pacchetto o in una soluzione di pernottamento
(pernottamento in pensione completa, forfait per
seminari, ecc.) e il contribuente non utilizza la fatturazione effettiva per le combinazioni di prestazioni ma decide di applicare la fatturazione forfetaria, le tasse di alloggio rientreranno nel
regime di ripartizione forfetaria:
Esempio di pernottamento in pensione completa
65% quota per l’alloggio e prima colazione al
3,8% IVA
35% quota per la ristorazione all’8,0% IVA
Esempio di forfait per seminario
55% quota per l’alloggio e prima colazione al
3,8% IVA
8
Per i conteggi IVA sulle cifre corrispondenti vedi il capitolo 39
Formulari.
45% quota
all’8,0% IVA
per
ristorazione / infrastrutture
Questa tassa va dichiarata sotto la cifra 200 (Cifra
d’affari) e sotto la cifra 340 (Prestazioni fino al
31.12.2010, aliquota speciale) o 341 (Prestazioni
dal 1.1.2011, aliquota speciale), e le parti ad aliquota normale sotto la cifra 300 (Prestazioni fino
al 31.12.2010) o 301 (Prestazioni dal 1.1.2011) del
rendiconto IVA. 9
Carte ospiti
In generale tutte le prestazioni sono passibili
all’IVA a seconda della loro classe merceologica di
appartenenza. Nelle fatture è opportuno indicare, per le forniture e le prestazioni indipendenti
che prevedono aliquote differenti tra loro, in che
modo è ripartita la controprestazione. Nel caso in
cui le prestazioni imponibili ad aliquote diverse
vengano fatturate forfetariamente, va applicata
l’aliquota normale all’insieme della controprestazione in quanto non è generalmente possibile fornire un giustificativo. Ciò vale anche per le carte
ospiti che consentono al cliente dell’albergo di beneficiare di diverse prestazioni imponibili ad aliquote differenti (ingressi in piscine, musei viaggi
in treno, teleferiche, bus, ecc.). Se l’albergatore
fattura una carta ospiti ad un cliente dell’albergo
al montante fatturato si applica l’aliquota normale IVA dell’8,0%.
Esempio
L’albergatore vende un pernottamento al prezzo
di 120 franchi. In virtù delle disposizioni comunali
è tenuto a versare egli stesso, per ogni notte
realizzata, le tasse seguenti:
9
Per i rendiconti IVA concernenti le cifre corrispondenti vedi
capitolo 39 Formulari.
13
Tassa di soggiorno
Tassa di alloggio
Tassa di promozione turistica
Carta ospiti (ingressi, trasporti, ecc.) CHF 3.00
CHF 1.00
CHF 2.00
CHF 4.00
L’albergatore ha due possibilità per la tariffazione
e la fatturazione 10:
a) Fatturazione forfetaria
L’albergatore decide che le tasse sono incluse nella
tariffa forfetaria di 120 franchi. Di conseguenza,
se desidera approfittare dell’esonero dall’imposta, deve indicare separatamente la tassa di soggiorno. La carta ospiti va menzionata separatamente in quanto sottoposta a un’aliquota diversa.
Fattura
Pernottamento al 3,8%
Tassa di soggiorno allo 0,0%
Carta ospiti all’8,0%
Totale (IVA incl.)
CHF 113.00
CHF    3.00
CHF    4.00
CHF 120.00
b) Fatturazione separata
L’albergatore decide che le tasse non sono incluse
nella tariffa del pernottamento e che vanno pagate dall’ospite in aggiunta al prezzo della camera.
Fattura
Pernottamento al 3,8%
CHF 120.00
Tassa di soggiorno allo 0,0%
CHF    3.00
Tassa di alloggio al 3,8%
CHF    1.00
Tassa di promozione turistica al 3,8% CHF    2.00
Carta ospiti all’8,0%
CHF    4.00
Totale (IVA incl.)
CHF 130.00
10
Vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei prezzi e formulazione delle offerte.
4. Fat turazione in valut a estera
In virtù dell’ordinanza sui prezzi dell’11 dicembre
1978 (OIP) 11, i beni e le prestazioni di servizi offerti ai consumatori finali devono essere contrassegnati con il prezzo in franchi svizzeri (prezzo al
minuto). 12 L’indicazione del prezzo ai consumatori
finali unicamente in valuta estera non è di conseguenza ammessa, ma è possibile come complemento a quella in moneta svizzera.
Può capitare che un albergatore sia portato ad
emettere, per dei gruppi o dei partecipanti ai seminari, una fattura in valuta estera al fine di offrire all’ospite una migliore prestazione.
Gli esempi 7 e 8 illustrano delle fatture in moneta
nazionale: che il cliente paghi in franchi svizzeri o
in valuta estera e che il resto gli sia corrisposto in
franchi svizzeri o in valuta estera non è rilevante.
Esempi di fattura 7 e 8, pagina 30
L’esempio 9 illustra il caso di una fattura emessa
in valuta estera, con la possibilità di essere saldata
in franchi svizzeri. Anche nel caso di un pagamento in franchi svizzeri, valgono le regole applicabili alla valuta estera.
Esempio di fattura 9, pagina 31
Il conteggio dell’IVA con l’AFC va fatto in valuta
nazionale (franchi svizzeri).
Ai fini del calcolo dell’IVA l’albergatore, fatturato
inizialmente il corrispettivo per le prestazioni erogate in valuta estera, lo deve convertire in fran-
11
12
La nuova ordinanza sui prezzi dovrebbe entrare in vigore nel
2012.
Su questo argomento vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei
prezzi e formulazione delle offerte.
14
chi svizzeri nel momento in cui viene a generarsi
il credito fiscale o il diritto alla deduzione della
tassa precedente (art. 45 cpv. 1 OIVA). È data una
controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato
o in cui è dato il resto (art. 45 cpv. 2 OIVA). Per la
conversione può essere utilizzato a scelta il corso
medio mensile pubblicato dall’AFC o il corso del
giorno (vendita). I corsi medi mensili sono reperibili sul sito internet dell’AFC www.estv.admin.ch.
L’AFC rende noti il 25 di ogni mese (risp. il primo
giorno lavorativo dopo il 25), i corsi medi mensili
applicabili per il mese seguente. Per le valute
estere, per le quali l’AFC non rende noto alcun
corso, è valido il corso del giorno (vendita) pubblicato da una banca con sede in territorio svizzero. Il metodo prescelto va applicato almeno durante un intero periodo fiscale e utilizzato sia per
il calcolo dell’imposta sulla cifra d’affari e dell’imposta sull’acquisto sia per la deduzione dell’imposta precedente (art. 45 cpv. 5 OIVA).
5 . I n d i c a z i o n e d e i p r e z z i
e formulazione delle offerte
Indicazione dei prezzi nei prospetti e
negli annunci
Per quanto concerne l’indicazione dei prezzi nei
prospetti e negli annunci occorre tenere conto
delle prescrizioni dell’ordinanza sull’indicazione
dei prezzi (OIP) 13 dell’11 dicembre 1978, secondo
la quale tutti i prezzi vanno pubblicati IVA inclusa
e tasse comprese o, per lo meno, devono essere
13
La nuova ordinanza sui prezzi dovrebbe entrare in vigore nel
2012.
comunicate in modo chiaro e trasparente affinché il cliente possa immediatamente sapere quali
voci vanno a determinare il prezzo finale e calcolare il totale.
Variante 1
Camera (pernottamento e prima colazione)
Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA
Formulazione delle offerte
Per quanto concerne le offerte, comprese l’esposizione dei prezzi e i listini prezzi, l’ordinanza
sull’indicazione dei prezzi stabilisce che i prezzi
pubblicati devono essere comprensivi di tutte le
loro componenti. Ciò vale anche per le tasse di
soggiorno e l’IVA. Di principio, la dichiarazione
dei prezzi può essere fatta in due modi a condizione che il cliente possa facilmente calcolarne il
montante totale (120 franchi nell’esempio).
Variante 2
Camera (prezzo netto)
(pernottamento e prima colazione)
Tassa di soggiorno
Prezzo totale della camera
Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA
Variante 1
Camera
CHF 120.00
(pernottamento e prima colazione)
IVA al 3,8% e tasse di soggiorno incluse
Con consumo proprio si intende una correzione
dell’imposta precedente che mira a impedire che
i contribuenti che utilizzano beni o servizi al di
fuori dell’attività imprenditoriale, in particolare
per fini privati, beneficino di un trattamento fiscale agevolato rispetto a tutti gli altri contribuenti (art. 31 LIVA).
Variante 2
Camera (prezzo netto) (pernottamento e prima colazione)
IVA 3,8% Tassa di soggiorno
Prezzo totale della camera
IVA e tassa di soggiorno incluse
CHF 110.80
CHF    4.20
CHF    5.00
CHF 120.00
Offerte nel commercio all’ingrosso
Nel commercio all’ingrosso i prezzi possono essere indicati al netto, vale a dire senza IVA. Per
commercio all’ingrosso si intende quello rivolto
ad aziende che possono richiedere il rimborso
dell’IVA, quali ad esempio agenzie viaggi e non
privati (consumatori finali). Le tasse di soggiorno
devono essere comprese nel prezzo.
15
CHF 115.80
CHF 110.80
CHF    5.00
CHF 115.80
6. Consumo proprio
Principio
Il consumo proprio si verifica chiaramente quando
un soggetto per mezzo della sua impresa beneficia, durevolmente o temporaneamente, di beni o
servizi dai quali, o da una parte dei quali, è già
stata dedotta l’imposta precedente al momento
dell’acquisto e quando tali beni o prestazioni
a)vengono utilizzati al di fuori dell’attività imprenditoriale, in particolare per scopi privati;
b)vengono utilizzati per un’attività imprenditoriale che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 29 cpv. 1
LIVA;
c) vengono ceduti a titolo gratuito, senza che sia
dato un motivo imprenditoriale (il motivo imprenditoriale è presunto per regali sino a 500
franchi per persona e anno, nonché per regali
promozionali e campioni di merci senza limite
di valore volti a realizzare cifre d’affari imponibili o esenti dall’imposta);
d)si trovino ancora nella disponibilità del contribuente al momento in cui cessa l’assoggettamento.
In merito a questo principio, è bene precisare che
è possibile ricorrere alla correzione dell’imposta
precedente unicamente in ragione di un consumo
proprio e non nel caso in cui, per contro, beni o
prestazioni di servizi sono utilizzati nell’ambito di
un’attività imprenditoriale (art. 24 LIVA; art. 47
OIVA). Il consumo proprio coinvolge dunque, generalmente, il titolare di un’azienda individuale o
gli associati che non sono considerati persone a
loro vicine (entrambe le tipologie di soggetti non
sono destinatari del certificato di salario). I temi
sui quali ci si interroga più frequentemente nella
pratica concernono i prelevamenti in natura (prelevamenti di beni), così come l’utilizzo di parti
private quali l’automobile di servizio, i costi di riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia, la comunicazione, ecc., vale a dire dei prelevamenti di
beni e servizi dalla propria azienda.
Dall’art. 31 della LIVA possono essere estrapolate
le seguenti indicazioni:
Beni utilizzati per fini non imprenditoriali
Qualsiasi prelevamento da parte del titolare di
un’azienda individuale impone una correzione
dell’imposta precedente per consumo proprio, a
condizione che l’imposta precedente sia già stata
dedotta nel momento dell’acquisto delle prestazioni. Se i regali sono beni fabbricati in proprio,
la base di calcolo corrisponde all’imposta precedente sul valore della merce – rispettivamente
all’imposta precedente su eventuali lavori da
16
parte di terzi per lavori semilavorati – cui va aggiunto un supplemento pari al 33% sulla correzione dell’imposta precedente per l’utilizzo
dell’infrastruttura (beni d’investimento / mezzi
d’esercizio). È fatta salva la prova delle imposte
precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura.
Secondo l’art. 31 cpv. 2 lett. a LIVA, in caso di prelevamento di beni o di prestazioni di servizi da
parte del titolare di un’azienda individuale in ragione di un consumo proprio (ad esempio per soddisfare bisogni personali) non ci sono limiti all’esonero, come è invece il caso dei regali ai sensi
dell’art. 31 cpv. 2 lett. c della LIVA (500 franchi per
persona all’anno). 14
Beni offerti a titolo gratuito
senza fini imprenditoriali
Si parla in questo caso di prelievi di beni che vengono elargiti a terze persone volontariamente e
gratuitamente. In altre parole si tratta di un’offerta a titolo gratuito e senza scopi imprenditoriali e non della distribuzione di regali, campioncini o regali pubblicitari utili ai fini dell’azienda. 15
Fine dell’assoggettamento per cessata attività
a)Base di calcolo per la correzione dell’imposta
precedente al momento del prelievo durevole:
sussiste prelievo durevole se un bene non è utilizzato unicamente a titolo temporaneo bensì
duraturo, sia esso ad uso esclusivo nell’ambito
imprenditoriale legittimante la deduzione
dell’imposta precedente, sia ad uso esclusivo
nell’ambito di un’attività imprenditoriale non
legittimante la deduzione o ancora extra imprenditoriale:
14
15
Vedi il capitolo 19 Regali e regali promozionali e il capitolo
21 Pasti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite.
Vedi anche il capitolo 19 Regali e regali promozionali.
• beni mobili nuovi, acquistati: imposta precedente del bene;
• beni mobili utilizzati, acquistati: imposta precedente sul valore del bene nel momento del
rilevamento, ovvero deduzione di un ammortamento del 20% per ogni anno civile trascorso dall’acquisto del bene;
• beni mobili nuovi, fabbricati in proprio: imposta precedente sul valore d’acquisto delle
componenti utilizzate sommato al valore locativo, calcolato su base commerciale, per
l’utilizzo del bene d’investimento e dei mezzi
d’esercizio (calcolo approssimativo: 33% sulle
imposte precedenti del materiale e degli
eventuali lavori effettuati da parte di terzi
[prodotti semilavorati]);
• beni mobili utilizzati, fabbricati in proprio:
correzione analoga a quella dei beni immobiliari nuovi fabbricati in proprio. Si può dedurre un ammortamento del 20% per ogni
anno civile trascorso dall’inizio dell’utilizzo
del bene.
b)Base di calcolo per la correzione dell’imposta
precedente in caso di utilizzazione temporanea dei beni: sussiste un utilizzo temporaneo
quando il contribuente utilizza temporaneamente
• dei beni esclusivamente, vale a dire al 100%,
nell’ambito della sua attività imprenditoriale
legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, oppure
• esclusivamente per un’attività imprenditoriale non legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, o ancora
• al di fuori delle sue attività imprenditoriali (per non più di sei mesi per i beni mobili e non più di dodici mesi per i beni immobili).
17
La correzione della deduzione dell’imposta precedente viene calcolata sulla base del valore locativo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente (art. 31 cpv. 4 LIVA).
Consumo proprio di opere edilizie,
modifiche d’utilizzazione
Si parla di modifiche d’utilizzazione di un’opera
edile nel caso in cui, nel corso dell’attività imprenditoriale, varia l’utilizzazione inizialmente prevista, vale a dire quando la parte delle prestazioni
legittimanti il diritto alla deduzione dell’imposta
precedente e rispettivamente la parte di quelle
non legittimanti aumenta o diminuisce. Ne consegue una correzione dell’imposta precedente
(consumo proprio ai sensi dell’art. 32 LIVA o ulteriore sgravio dell’imposta precedente secondo
l’art. 32 LIVA).
Correzione dell’imposta precedente
per consumo proprio 16
Nel caso di un albergatore indipendente (titolare
di un’azienda individuale in qualità di gerente, locatario, proprietario) che assieme ai membri della
sua famiglia che non lavorano nell’azienda usufruisce del vitto, vanno applicati i seguenti valori
(annuali o mensili lordi, vale a dire IVA incl.):
Tabella, pagina 18
Queste quote lorde (incl. IVA) possono essere ripartite fra i singoli pasti. In tal caso si applicano
le seguenti quote pro capite per singolo pasto:
16
Sul vitto del personale vedi anche il capitolo 7 Prestazioni
fornite al personale.
Consumo proprio, Vitto, Tariffe base
Per anno (CHF)
Mensile (CHF)
Adulti
6480.00
540.00
Bambini fino a 6 anni
1620.00
135.00
Bambini tra 7 e 13 anni
3240.00
270.00
Bambini tra 14 e 18 anni
4860.00
405.00
Tariffa (CHF)
Imposta (CHF)
⁄3 imponibile al 8,0%
2
⁄3 imponibile al 2,5%
6480.00
2160.00
4320.00
160.00
105.35
Consumo proprio adulti, per mese
⁄3 imponibile al 8,0%
2
⁄3 imponibile al 2,5%
540.00
180.00
360.00
  13.35
    8.80
Tariffa (CHF)
Imposta (CHF)
Bambini fino a 6 anni
1620.00
  39.50
Bambini tra 7 e 13 anni
3240.00
 79.05
Bambini tra 14 e 18 anni
4860.00
118.55
Tariffa (CHF)
Imposta (CHF)
Bambini fino a 6 anni
135.00
3.30
Bambini tra 7 e 13 anni
270.00
6.60
Bambini tra 14 e 18 anni
405.00
9.90
Consumo proprio, Vitto adulti *
Consumo proprio adulti, per anno
1
1
Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) *
Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) *
*
Il prelievo di articoli per fumatori non è compreso nelle quote indicate (lorde, IVA incl.); per ogni fumatore vanno aggiunti generalmente
tra 1500 e 2200 franchi l’anno. La correzione dell’imposta precedente va sempre effettuata all’aliquota normale.
18
Colazione
CHF 3.00
Pranzo
CHF 8.00
Cena
CHF 7.00
fettiva. In tal caso effettua registrazioni contabili
adeguate e facilmente verificabili delle deduzioni
dell’imposta precedente applicate.
Il contribuente è libero di scegliere se applicare le
quote forfettarie annuali, mensili oppure per singolo pasto. Al fine della correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli importi sopraccitati è determinante sapere quali persone
consumano il vitto; l’AFC consiglia quindi, per ragioni pratiche, di basarsi nei limiti del possibile sugli importi forfetari annuali o mensili. Questo perché le aliquote d’imposta applicabili variano in
funzione della categoria di persone.
Si opera una distinzione fra le seguenti categorie
di persone:
• Bambini e giovani fino al compimento del 18°
anno di età. La deduzione dell’imposta precedente va corretta all’aliquota ridotta per l’importo complessivo;
• Adulti: la deduzione dell’imposta precedente
va corretta per i 2/3 all’aliquota ridotta e per un
1/3 all’aliquota normale.
Consumo proprio – spese legate all’alloggio
Per le quote di consumo privato legate alle spese
di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi
moderni di comunicazione, ecc., si conteggiano di
regola gli importi annui riportati nella tabella sottostante all’aliquota normale, a condizione che il
contribuente abbia fatto valere l’imposta precedente (prestazioni di consumo proprio):
Per anno
(CHF)
Per mese
(CHF)
Economia domestica composta da
un adulto
3540.00
295.00
Supplemento
per ogni altro un
adulto
  900.00
  75.00
Supplemento per
figlio
  600.00
  50.00
Le quote sono da intendere IVA inclusa.
Le summenzionate quote non comprendono
eventuali prelievi di tabacchi, per i quali la correzione della deduzione dell’imposta precedente va
sempre effettuata all’aliquota normale.
Gli importi determinati secondo le quote men­
zionate a pag. 18 vanno dichiarati dal contribuente almeno una volta all’anno a titolo di correzione della deduzione dell’imposta precedente
(consumo proprio), alla rispettiva aliquota d’imposta.
➜ Se non vuole applicare questa semplificazione,
il contribuente può procedere all’imposizione ef-
19
Quotaparte privata delle spese dell’automobile
Se l’albergatore (proprietario di un’azienda a titolo individuale o una persona a lui vicina che non
lavora nell’azienda) utilizza l’automobile aziendale anche per scopi privati, deve effettuare una
correzione dell’imposta precedente (consumo
proprio) nella quale è tenuto a indicare una quotaparte privata delle spese dell’automobile. Se
l’albergatore è un impiegato (destinatario di un
certificato di salario) si tratta di una quota privata
sottoforma di prestazione effettuata a titolo oneroso che il datore di lavoro deve conteggiare all’aliquota normale.
La quotaparte privata delle spese dell’automobile
può essere determinate sia in modo effettivo sia
in modo forfettario.
a)Determinazione effettiva: se il totale delle
spese effettive dell’automobile usata parzialmente per scopi privati può essere stabilito in
base a un libro di bordo così come i chilometri
percorsi per motivi professionali e privati, le
spese effettive devono essere ripartite in modo
proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. In questo caso, il chilometraggio registrato
come percorso a titolo privato va moltiplicato
per un’indennità pari a 0.70 franchi / km. Il fornitore della prestazione (albergatore o datore
di lavoro) è tenuto a giustificare per mezzo di
calcoli adeguati qualsiasi indennità inferiore.
In casi eccezionali è possibile aumentare l’indennità al km (ad es. nel caso di automobili particolarmente dispendiose).
b)Determinazione forfettaria: se il totale delle
spese effettive dell’automobile usata parzialmente per scopi privati e i chilometri percorsi
per motivi professionali e privati non possono
essere stabiliti in base ad un libro di bordo, bisogna dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo
d’acquisto del veicolo (IVA esclusa), o per lo
meno 150 franchi. La cifra risultante va imposta all’aliquota normale.
7. P r e s t a z i o n i f o r n i t e a l p e r s o n a l e
Vitto del personale 17
Per le prestazioni effettuate a titolo oneroso al
personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 47 cpv. 1
OIVA). Le prestazioni effettuate al personale che
devono essere dichiarate nel certificato di salario
sono considerate effettuate a titolo oneroso. In
questi casi, l’IVA va calcolata sull’importo determinante per le imposte dirette. Le prestazioni che
non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo
imprenditoriale (art. 47 cpv. 2 e 3 OIVA).
È irrilevante che si tratti o meno di persone strettamente vincolate (art. 47 cpv. 5 OIVA).
Vitto gratuito
Per il vitto offerto gratuitamente al personale, il
contribuente deve imporre all’aliquota normale
gli importi forfetari per singolo pasto a persona,
elencati nel «Promemoria N2 dell’imposta federale diretta». Si tratta delle seguenti quote per
pasti, considerate al lordo (incl. IVA):
Colazione
CHF   3.50
Pranzo
CHF 10.00
Cena
CHF   8.00
Le quote vanno indicate nel certificato di salario.
17
20
Per il vitto del titolare di un’impresa individuale vedi il capitolo 6 Consumo proprio.
Occorre tenere presente che per i direttori e i gerenti di aziende del settore alberghiero si applicano le quote previste dal «Promemoria N1
dell’imposta federale diretta», vale a dire 6480
franchi per anno o 540 franchi al mese (lordi 8%
IVA incl., articoli per fumatori escl.).
Trattenuta per vitto sul salario del personale
Il contribuente che trattiene sul salario del personale un importo per il vitto deve imporlo all’aliquota normale. La trattenuta sul salario deve corrispondere come minimo alle quote previste dal
«Promemoria N2 dell’imposta federale diretta»
(vedi sopra, «Vitto gratuito»). Non è necessaria alcuna indicazione sul certificato di salario.
Se la trattenuta è inferiore alle quote di cui nel
promemoria N2, il contribuente deve imporre
all’aliquota normale sia la corrispondente differenza sia la trattenuta. Tutti gli importi s’intendono lordi (incl. IVA).
Locazione di camere al personale
La controprestazione per la locazione di camere
al personale è esclusa dall’IVA. La deduzione minima (per una persona adulta) è fissata a 345 franchi al mese o 4140 franchi all’anno («Promemoria
N2 dell’imposta federale diretta»).
Le prestazioni supplementari, quali ad esempio la
pulizia di camere e appartamenti o il servizio biancheria, sono invece imponibili all’aliquota normale.
Non è consentito dedurre l’imposta precedente
sulle spese di manutenzione e sui costi accessori,
correlati alla locazione di camere esclusa dall’imposta.
La correzione della deduzione dell’imposta precedente per i costi accessori (illuminazione, riscal-
21
damento, ecc.) può essere effettuata anche mediante una determinazione approssimativa, come
segue: per ogni camera locata si considera una
quota lorda di 600 franchi (incl. IVA) all’anno o di
50 franchi (incl. IVA) al mese. Per questi importi
la correzione della deduzione dell’imposta precedente va calcolata con l’aliquota normale e dichiarata nella cifra 415 del rendiconto IVA.
Posteggi
Quando una struttura alberghiera mette a disposizione del personale dei posteggi a titolo gratuito, non è dovuta alcuna imposta (art. 47 cpv. 3
LIVA). Ciò vale anche quando questi posteggi servono all’uso esclusivo del personale, senza limitazioni di tempo (l’albergo può dedurre l’imposta
precedente gravante i rispettivi costi d’investimento e di manutenzione). Per contro, quando i
citati utenti dei parcheggi devono pagare un importo all’impresa, la relativa cifra d’affari soggiace
all’imposta.
8. M
e t o d o d e l l e a l i q u o t e s a l d o ( A S)
nella dichiarazione fiscale net ta
I contribuenti, che realizzano una cifra d’affari
annua massima di 5,02 milioni di franchi (2010:
5 milioni di franchi) proveniente da prestazioni
imponibili e che nel medesimo periodo devono
pagare imposte non superiori a 109 000 franchi
(2010: 100 000 franchi), calcolate in base all’aliquota saldo determinante nei loro confronti, possono allestire il rendiconto con l’AFC in modo semplificato con l’ausilio delle aliquote saldo (AS).
Rispetto al metodo di rendiconto effettivo, l’applicazione del metodo delle AS semplifica sen­
sibilmente il lavoro amministrativo per la con­
tabilità e il rendiconto IVA. Non è necessario
determinare l’imposta precedente e l’IVA è conteggiata solo semestralmente anziché trimestralmente. Nel rendiconto IVA le AS vanno applicate
quali moltiplicatori, ossia occorre dichiarare il totale della cifra d’affari imponibile comprensiva di
IVA e, per il calcolo dell’IVA, moltiplicarlo per l’AS.
Nelle fatture ai clienti non vanno però indicate le
AS autorizzate dall’AFC, bensì le aliquote legali in
vigore, ossia l’aliquota normale, l’aliquota ridotta
o l’aliquota speciale.
bergo vogliono conteggiare l’imposta secondo il
metodo effettivo (art. 81 cpv. 1 OIVA).
Non possono scegliere il metodo delle AS i contribuenti che optano per l’imposizione delle prestazioni escluse dal campo d’imposta secondo l’art.
21 cpv. 2 cap. 1-25 e 29 LIVA o quelli che applicano
l’imposizione di gruppo (enumerazione non esaustiva). Il rendiconto secondo il metodo delle AS
non si applica nemmeno per quegli alberghi situati nelle valli di Samnaun o Sampuoir (vedi a riguardo l’art. 77 cpv. 2 LIVA).
Le vendite di mezzi d’esercizio e beni d’investimento, che non sono stati utilizzati esclusivamente per eseguire prestazioni escluse dall’imposta, rappresentano una cifra d’affari imponibile e
vanno conteggiate all’AS autorizzata.
Un passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo è possibile:
• dopo un anno;
• sempre solo all’inizio di un periodo fiscale (anno
civile).
Procedura
I contribuenti che intendono applicare il metodo
delle AS dall’inizio del loro assoggettamento devono inoltrare all’AFC una dichiarazione di adesione debitamente compilata e firmata. La comunicazione scritta all’AFC va effettuata entro 60
giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal
quale il contribuente, ad es. l’albergatore, vuole
conteggiare l’imposta con il metodo delle AS (art.
79 cpv. 1 OIVA). Allo stesso modo i contribuenti
che intendono passare dal metodo delle AS al metodo di rendiconto effettivo devono comunicarlo
per iscritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del
periodo fiscale a partire dal quale i titolari dell’al-
22
Termini
Un passaggio dal metodo di rendiconto effettivo
al metodo delle AS è di norma possibile, secondo
l’art. 37 cpv. 4 LIVA:
• al più presto dopo tre anni interi;
• sempre solo all’inizio di un periodo fiscale (anno
civile).
Imposta sull’acquisto
Chi acquista prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto ai sensi degli articoli 45-49 LIVA
deve dichiararle al netto semestralmente nel rendiconto IVA alla cifra 381 con la relativa aliquota
legale, ossia di regola, all’aliquota normale.
Attribuzione delle aliquote saldo
Un contribuente è autorizzato ad applicare al
massimo due AS per azienda. Ciò presuppone che
le quote delle singole attività rappresentino presumibilmente più del 10% della cifra d’affari complessiva. La situazione può essere giudicata in
base alla pianificazione (ad es. preventivo o business plan).
Aliquote della dichiarazione fiscale netta
• Per la ristorazione: 5,2% (sulla controprestazione, IVA incl.);
• per i pernottamenti con prima colazione: 2,1%
(sulla controprestazione, IVA incl.);
• per prestazioni imponibili all’aliquota speciale:
2,1% (sulla controprestazione, IVA incl.).
Quando conviene passare dal metodo di
rendiconto effettivo al metodo delle AS?
Se valga la pena o meno passare dal metodo di
rendiconto effettivo a quello delle AS può essere
valutato confrontando l’ammontare delle imposte nette pagate negli ultimi quattro trimestri. Un
cambiamento potrebbe essere interessante dal
punto di vista fiscale, nel caso in cui l’ammontare
dell’imposta calcolata con il metodo delle AS risulti inferiore a quello delle imposte pagate trimestralmente (imposta sulla cifra d’affari meno
l’imposta precedente più l’imposta sulle acquisizioni). Inoltre, occorre considerare anche la notevole diminuzione dei lavori amministrativi (il trattamento delle cifre con il metodo del rendiconto
effettivo è molto più complesso).
Si consiglia il metodo delle aliquote saldo in particolare se l’albergo non prevede lavori di rinnovo,
di manutenzione, di trasformazione o di costruzione dell’ordine di una certa importanza nei 5
anni successivi, in quanto in tal caso non sarà possibile far valere deduzioni, straordinarie o superiori alla media, dell’imposta precedente. Si sconsiglia di fatto un cambiamento a quelle strutture
che nel prossimo anno si attendono una cifra d’affari in ribasso o stagnante e i cui costi sono previsti stabili o in rialzo.
➜ Il metodo delle AS può risultare molto vantaggioso per quelle strutture alberghiere molto forti
sui pernottamenti.
23
9. P
recisazioni sulla fatturazione
Forma e contenuto delle fatture
Sulle fatture devono figurare di regola i seguenti
elementi:
a)il nome e il luogo di colui che fornisce la prestazione (ad es. Albergo Leonardo Sagl) come
appare nelle transazioni commerciali, nonché
il numero IVA, con il quale il prestatore è
iscritto nel registro dei contribuenti;
b) il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali (Michele Rossi / Michele Rossi SA, Lugano);
c) la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura;
d)il genere, l’oggetto e l’entità della prestazione;
e) l’ammontare della controprestazione;
f) l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare
d’imposta dovuto sulla controprestazione; se
la controprestazione comprende l’imposta, è
sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile.
➜ Nel caso in cui l’albergatore riceve una fattura
incompleta o errata deve richiederne immedia­
tamente una copia corretta. Se le fatture sono
scorrette o lacunose c’è il pericolo di non poter
far valere il diritto alla deduzione dell’imposta
precedente.
Indirizzo ammesso nelle transazioni
commerciali
Affinché una fattura legittimi una deduzione
dell’imposta precedente, deve contenere l’indirizzo del destinatario (l’albergatore ad es.) così
come appare nelle transazioni commerciali. Qualunque indirizzo utilizzato nelle transazioni commerciali è riconosciuto: in particolare quello delle
succursali, di stabilimenti secondari, ecc., così
come gli indirizzi dei destinatari con sede in territorio svizzero che dispongono di una casella postale svizzera. Poco importa se tali destinatari
siano o meno inscritti nel registro dei contribuenti
IVA, l’indicazione della località è sufficiente. La
via e il numero, il CAP, il numero della casella postale, ecc. non sono determinanti per la deduzione dell’imposta precedente.
Indicazioni formali per i nastri e gli scontrini
di cassa
Per far valere il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, una fattura deve rispondere a determinati requisiti formali. Tra le altre cose deve
menzionare il nome, l’indirizzo e il numero IVA
del destinatario della prestazione. A titolo semplificativo, soltanto i nastri e gli scontrini di cassa
dei registratori di cassa e dei sistemi informatici,
e fino a un massimo di 400 franchi, possono omettere il nome e l’indirizzo del destinatario della
prestazione. Tale semplificazione non può per
contro essere adottata per le fatture e le ricevute
scritte a mano o a macchina.
24
Numero d’identificazione delle imprese (IDI) in
sostituzione del numero IVA a sei cifre
La legge federale sul numero d’identificazione
delle imprese (IDI) è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. A ogni impresa con sede in Svizzera
è stato attribuito un numero unico d’identificazione. L’IDI sostituirà il vecchio numero IVA
a sei cifre al più tardi entro il 2013. Tra la metà
del 2011 e la fine del 2013 ognuno disporrà
quindi di due numeri che potranno essere utilizzati indistintamente. L’IDI ha il seguente formato: «CHE-123.456.789». Il nuovo numero IVA
si compone invece dell’IDI e dell’estensione
«IVA»: CHE-123.456.789 IVA. Nel caso di un’impresa iscritta al registro di commercio (quest’
è generalmente il caso), si dovrà aggiungere
anche la dicitura «RC»: CHE-123.456.789 RC /
IVA.
25
10 . E s e m p i d i f a t t u r e
Esempio 1 – Mezza pensione: fatturazione forfetaria, regole 70/30
Albergo Leonardo
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 18 giugno 2011
Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
18
18.06.201119.06.2011 1
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
18.06.2011
1 camera MP
3 170.00170.00
18.06.2011
1 tassa di soggiorno
1
2.00172.00
18.06.2011
1 tassa di alloggio
3
3.00175.00
Totale175.00
Aliquota
Montante
IVA
Camera / colazione / tasse di alloggio (3)
3,8%173.00 6.33
Tasse di soggiorno (1)
0,0% 2.000.00
Totale
175.00
6.33
Esempio 2 – Mezza pensione: fatturazione effettiva, ad es. con cena
Albergo Leonardo
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 18 giugno 2011
Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
18
18.06.201119.06.2011 1
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
18.06.2011
1 camera / colazione
3
127.50
127.50
18.06.2011
1 vitto
7
42.50
170.00
18.06.2011
1 tassa di soggiorno
1
2.00
172.00
18.06.2011
1 tassa di alloggio
3
3.00
175.00
Totale175.00
Aliquota
Montante
IVA
Camera / colazione / tasse di alloggio (3)
3,8%
Mezza pensione (7)
8,0%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Tasse di alloggio (3)
3,8%
Totale
26
127.50
42.50
2.00
3.00
175.00
4.67
3.15
0.00
0.11
7.93
Esempio 3 – Pensione completa: fatturazione forfetaria, 65/35%; aliquota speciale / aliquota normale
Albergo Leonardo
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 24 giugno 2011
Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
22
23.06.201124.06.2011 2
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
23.06.2011
2 camere con PC
3 / 7
300.00
300.00
23.06.2011
2 tasse di soggiorno
1
4.00
304.00
23.06.2011
1 telefono
7
5.50
309.50
23.06.2011
1 minibar
7
25.00
334.50
Totale334.50
Aliquota
Montante
IVA
Camera / colazione (3)
3,8%
Pensione completa (7)
8,0%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Ulteriori prestazioni all’8% (7)
8,0%
Totale
195.00  7.14
105.00  7.78
4.00  0.00
30.50  2.26
334.50
17.18
Esempio 4 – Albergo per seminari: fatturazione forfetaria, 55/45%; aliquota speciale / aliquota normale
Albergo Leonardo
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 15 giugno 2011
Rossi SA
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
12.06.201115.06.2011 20
Seminario dal 12 al 15 giugno 2011
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
12.06.2011
20 forfait seminari
4
4 800.00  4 800.00
13.06.2011
20 forfait seminari
4
4 800.00  9 600.00
14.06.2011
20 forfait seminari
4
4 800.00
14 400.00
Tasse di soggiorno
1
90.00
14 490.00
Totale
14 490.00
0% 3,8%8,0% Totale
Tasse di soggiorno (1)
90.00     90.00
Forfait seminari (4)
7 920.00
6 480.00
14 400.00
Totale
90.00
7 920.00
6 480.00
14 490.00
IVA 0.00  289.95
480.00   769.95
27
Esempio 5.1 – Pacchetto: settimana di bellezza (incl. trattamenti per 700 franchi)
Albergo Leonardo
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 18 giugno 2011
Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
248
11.06.201118.06.2011 1
Settimana di bellezza dal 11 al 18 giugno 2011
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
1 settimana di bellezza
7 / 8
2 240.00
7 tasse di soggiorno
1
14.00
Totale
Aliquota
Montante
Camera / colazione (8)
3,8%
Ulteriori prestazioni all’8% (7)
8,0%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Totale
2 240.00
2 254.00
2 254.00
IVA
1 540.00  56.40
700.00  51.85
14.00   0.00
2 254.00108.25
Esempio 5.2 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. forfait mezza pensione 25% aliquota normale,
ulteriori prestazioni, abbonamento per gli impianti sciistici da 600 franchi)
Albergo Leonardo
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 21 dicembre 2011
Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
334
14.12.201121.12.2011 2
Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2011
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
1 settimana di sci (incl. MP)
7 / 8
2 940.00
14 tasse di soggiorno
1
84.00
Totale
Aliquota
Montante
Camera / colazione (8)
3,8%
Mezza pensione (7)
8,0%
Ulteriori prestazioni all’8% (7)
8,0%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Totale
28
2 940.00
3 024.00
3 024.00
IVA
1 755.00  64.25
585.00  43.35
600.00  44.45
84.00   0.00
3 024.00152.05
Esempio 5.3 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. forfait pensione completa 35% aliquota normale,
ulteriori prestazioni, abbonamento per gli impianti sciistici da 600 franchi)
Albergo Leonardo
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 21 dicembre 2011
Sig. e Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
334
14.12.201121.12.2011 2
Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2011
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
1 settimana di sci (incl. PC)
7 / 8
3 260.00
3 260.00
14 tasse di soggiorno
1
84.00
3 344.00
Totale3 344.00
AliquotaMontante IVA
Camera / colazione (8)
3,8%
Mezza pensione (7)
8,0%
Ulteriori prestazioni all’8% (7)
8,0%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Totale
1 729.00  63.30
931.00  68.95
600.00  44.45
84.00   0.00
3 344.00176.70
Esempio 6 – Pacchetto: pernottamento e prima colazione inclusi alcuni trattamenti di bellezza,
l’alloggio ricopre almeno il 70%
Albergo Leonardo
Via Lungolago 1
6600 Locarno
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 18 giugno 2011
Sig.ra A. Rossi
Via S. Gottardo 1
6900 Lugano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
248
11.06.201118.06.2011 1
Settimana di bellezza dall’ 11 al 18 giugno 2011
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
1 settimana di bellezza
8
2 240.00
14 tasse di soggiorno
1
14.00
Totale
Aliquota
Montante
Settimana di bellezza (8)
3,8%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Totale
29
2 240.00
2 254.00
2 254.00
IVA
2 240.00
82.00
14.00  0.00
2 254.0082.00
Esempio 7 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri
Albergo Leonardo
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 21 dicembre 2011
Sig. e Sig.ra A. Bianchi
Via Duomo 1
I-20100 Milano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
380
21.12.201122.12.2011 1
Data
Prestazioni
Codice
MontanteSaldo
21.12.2011
1 camera / colazione
3
390.00
390.00
21.12.2011
1 telefono
7
11.20
401.20
21.12.2011
1 tassa di soggiorno
1
8.00
409.20
Totale409.20
Aliquota
Montante
IVA
Camera / colazione (8)
3,8%
Telefono (7)
8,0%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Totale CHF
Importo in euro 1 390.00
14.30
11.20  0.85
8.00  0.00
409.20
15.15
314.77
11.65
Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati.
Esempio 8 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri ed euro
Albergo Leonardo
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC / IVA
Locarno, 21 dicembre 2011
Sig. e Sig.ra A. Bianchi
Via Duomo 1
I-20100 Milano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
380
21.12.201122.12.2011 1
Data
Prestazioni
Codice
Montante in CHF
Montante in euro
21.12.2011
1 camera / colazione
3
390.00
300.00
21.12.2011
1 telefono
7
11.20  8.60
21.12.2011
1 tassa di soggiorno
1
8.00   6.15
Totale409.20
314.75
Aliquota
Montante in CHF IVA
Montante in euro IVA
Camera / colazione (8)
3,8%
390.00
14.30
300.00
11.00
Telefono (7)
8,0% 11.20 0.85
8.60 0.65
Tasse di soggiorno (1)
0,0%  8.00 0.00
6.15 0.00
Totale CHF
409.2015.15
Totale euro 2314.7511.65
Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati.
1
Per un cambio AFC di 1.30 EUR / CHF
2
30
Per un cambio AFC di 1.30 EUR / CHF
Esempio 9 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in euro
Albergo Leonardo
Via S. Gottardo 1
6780 Airolo
CHE-123.456.789 RC/IVA
Locarno, 21 dicembre 2011
Sig. e Sig.ra A. Bianchi
Via Duomo 1
I-20100 Milano
Fattura n. 12345
Camera n.
Arrivo
Partenza
Persone
380
21.12.201122.12.2011 1
Data
Prestazioni
Codice
Montante in euroSaldo
21.12.2011
1 camera/colazione
3
300.00
21.12.2011
1 telefono
7
8.60
21.12.2011
1 tassa di soggiorno
1
6.15
Totale Euro
Aliquota
Montante
Camera/colazione (3)
3,8%
Telefono (7)
8,0%
Tasse di soggiorno (1)
0,0%
Totale euro 3
3
300.00
308.60
314.75
314.75
IVA
300.00
11.00
8.60  0.65
6.15  0.00
314.75
11.65
Il cambio euro-franco svizzero deve essere effettuato al tasso di cambio corrispondente dall’AFC (a questo proposito si veda
il capitolo 4). I montanti indicati in grassetto sono determinanti.
31
Te m i s p e c i f i c i d e l s e t t o r e a l b e r g h i e r o
11. A t t i v i t à n o n i m p r e n d i t o r i a l i
La deduzione dell’imposta precedente non si applica ai montanti dell’imposta derivante da attività non imprenditoriali. Si tratta di quelle prestazioni che vengono consumate nell’esercizio della
sovranità pubblica e senza scopi imprenditoriali.
Esempi a riguardo sono escursioni di più giorni
con il personale (sugli sci o a piedi) o gite degli
azionisti.
Se invece servono al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa e rientrano quindi nell’ambito imprenditoriale, tali costi legittimano, nel quadro
delle disposizioni previste dalla legge, la deduzione dell’imposta precedente. Esempi in tal senso
sono i pranzi e le cene aziendali di Natale, occasionali meeting per la costruzione del gruppo
(team building), la gita annuale con il personale
o attività svolte nel contesto di un giubileo dell’impresa.
➜ D’ora in avanti l’imposta precedente sulle spese
di vitto e sulle bevande è deducibile al 100%.
12 . L o c a z i o n e d ’ i m p i a n t i s p o r t i v i
La locazione d’impianti sportivi è esclusa dall’imposta, se il locatario ha il diritto esclusivo di utilizzare
un impianto sportivo o una parte di esso, indipendentemente dalla loro utilizzazione da parte del
locatario. Esempi in tal senso sono controprestazioni (biglietti d’ingresso) pagate per l’utilizzo
esclusivo da parte del locatario di un campo da tennis o di un campo da squash, di una pista di pattinaggio o di una piscina.
Sono pure escluse dall’imposta le eventuali spese
accessorie – come gli allacciamenti elettrici, del gas
32
e dell’acqua – fatturate separatamente o comprese
nel prezzo di locazione.
Per contro, gli ingressi agli impianti sportivi (piscine
coperte, piste di pattinaggio, campi da golf o minigolf, pista per le slitte, ecc.) sono imponibili all’aliquota normale. Pagando una determinate quota
(prezzo d’ingresso) l’utilizzatore ottiene il diritto di
utilizzare personalmente un impianto sportivo.
13 . D i s t r i b u t o r i a u t o m a t i c i ,
biliardi, freccette
a) Distributori automatici di bevande e alimenti
La vendita di alimenti in distributori automatici è
imponibile all’aliquota ridotta. È irrilevante la presenza o meno d’impianti per il consumo nei pressi
del distributore automatico. Vanno invece conteggiate all’aliquota normale le vendite di bevande alcoliche, di tabacchi e di articoli non alimentari (articoli non food).
b)Juke-box, distributori automatici di sigarette,
apparecchi automatici da gioco, giornali, ecc.
• Se il ristoratore o albergatore gestisce autonomamente questi apparecchi, spetta a lui
imporre i relativi introiti alla corrispondente
aliquota d’imposta.
Juke-box
8,0% IVA
Sigarette 8,0% IVA
Giornali 2,5% IVA
Giochi 8,0% IVA
• Se gli apparecchi automatici sono installati in
ristoranti o alberghi da un gestore specializzato in questo genere di apparecchiature,
l’unico a realizzare cifre d’affari con i medesimi è il gestore stesso. Negli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, la contro-
prestazione imponibile consiste nei ricavi
rimanenti nell’apparecchio (ovvero la differenza fra le puntate e le vincite pagate). Il
ristoratore o albergatore deve imporre all’aliquota normale unicamente le provvigioni
pagategli (p. es. sotto forma di partecipazioni alle cifre d’affari) dal gestore di apparecchi automatici per l’installazione degli apparecchi.
c) Biliardo, freccette, birilli e bowling
e locazione di tali impianti
• La locazione di piste da bowling e di birilli è
esclusa dall’imposta in quanto si tratta di una
locazione di impianti sportivi (vedi capitolo
precedente).
• La locazione di tavoli da biliardo o bersagli
per il gioco delle freccette è per contro imponibile all’aliquota normale, poiché un locale che ospita tali attrezzature non è considerato un impianto sportivo. La controprestazione di locazione è imponibile all’aliquota normale anche qualora suddette attrezzature siano affittate a organizzatori di
tornei o ad associazioni a scopi d’allenamento.
14 . V
endita di fiori e decorazioni
da tavolo
le decorazioni da tavolo possono venir imposte
all’aliquota ridotta.
15 . O p e r a z i o n i d i c a m b i o
Le operazioni di cambio valute (valute estere)
sono escluse dall’imposta. I rispettivi costi non legittimano la deduzione dell’imposta precedente.
16 . P e r d i t e s u c r e d i t i
Le perdite su crediti sono deducibili dalla cifra
d’affari imponibile indicata nel rendiconto IVA per
il periodo di conteggio nel quale il credito irrecuperabile appare nei registri contabili (vale a dire,
sotto la cifra 235 come diminuzione della controprestazione). Questa soluzione è applicabile unicamente con la modalità di conteggio secondo le
controprestazioni «convenute» (registrazioni contabili debitori e creditori, ad esempio). Se si sceglie di allestire il rendiconto secondo le controprestazioni «ricevute», non occorre dichiarare
nulla sul formulario di rendiconto e nemmeno registrare contabilmente nei libri in quanto non vi
è stata alcuna entrata. Gli accantonamenti (formazione o dissoluzione del delcredere) sui debitori dubbiosi non toccano in alcun modo l’IVA.
Se in un ristorante sono offerti in vendita fiori di
un terzo, si ha una fornitura fra il terzo e l’ospite.
17. E s b o r s i
Le decorazioni da tavolo rientrano sostanzialmente nella controprestazione per la prestazione
della ristorazione e sono imponibili all’aliquota
normale. Se consistono in mazzi di fiori, addobbi
floreali o simili e se sono fatturate separatamente,
33
Per esborsi s’intendono le spese risultanti da piccole commissioni effettuate dal ristoratore per i
suoi ospiti, ad esempio fiori, regali o taxi. Queste
commissioni non sono attribuite al ristoratore o
albergatore se egli le fattura agli ospiti alla voce
«Esborsi» e senza addebitare supplementi.
La premessa a tal fine è che
• il corrispondente giustificativo emesso dal creditore sia graffettato alla copia della fattura per
il cliente o sia chiaramente e rapidamente ricollegabile in altra forma al corrispondente documento e che
• il ristoratore o albergatore non abbia dedotto
l’imposta precedente su tali spese.
Se le suddette condizioni non sono adempiute, il
ristoratore o albergatore deve imporre la controprestazione complessiva all’aliquota determinante.
➜ L’albergatore può procedere nel seguente
modo: paga il taxi su richiesta del cliente e riceve
una fattura di 108 franchi, IVA 8,0% compresa.
L’albergatore deduce l’8,0% IVA sul suo prossimo
conteggio IVA a titolo d’imposta precedente. Ha
quindi considerato la spesa come se fosse un’
uscita dell’albergo (esempio: acquisto di una macchina da caffè). Sulla fattura destinata al cliente
riporta 100 franchi netti per il taxi, ai quali si aggiungono 8 franchi d’imposta sulla cifra d’affari.
In questo modo l’imposta precedente e l’imposta
sulla cifra d’affari si compensano, senza generare
costi aggiuntivi al di là del lavoro amministrativo.
Il cliente paga all’albergo la stessa cifra che
avrebbe dovuto direttamente al taxi. Agendo in
questo modo, si effettua una contabilizzazione
con degli effetti sui risultati, cosa che non avviene
nel caso di un conto di passaggio (conto attivo o
passivo).
34
18 . B i g l i e t t i d ’ i n g r e s s o
I biglietti d’ingresso a una manifestazione culturale sono esclusi dall’IVA nella misura in questa è
fornita direttamente al pubblico e viene richiesta
una determinate controprestazione. È consentita
una correzione della deduzione dell’imposta precedente.
➜ Se il prezzo d’ingresso comprende un’altra prestazione, ad esempio una bevanda gratuita, e la
prestazione culturale rappresenta almeno il 70%,
(e la consumazione al massimo il 30% – un giustificativo di calcolo è necessario) il montante complessivo è escluso dall’imposta. Tuttavia occorre
intervenire con una correzione dell’imposta precedente.
➜ Esiste anche la possibilità di optare per un’imposizione volontaria. Nel caso di una manifestazione culturale, ciò significa che tali prestazioni
vanno imposte a un’aliquota del 2,5% (art. 25
cpv. 2 lett. c LIVA): sui relativi costi sussiste il
diritto alla deduzione dell’imposta precedente.
19 . R
egali e regali promozionali
Regali
Se beni o prestazioni di servizi sono offerti a terzi
a titolo gratuito senza un motivo imprenditoriale,
la deduzione dell’imposta precedente effettuata
(all’acquisto della prestazione) va corretta.
Se i regali sono beni fabbricati in proprio, la deduzione dell’imposta precedente va corretta sul
materiale necessario alla fabbricazione più un
supplemento del 33% per l’utilizzazione dell’infrastruttura; è fatta salva la prova delle imposte
precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura
(art. 69 cpv. 3 OIVA).
Se il regalo è offerto per un motivo imprenditoriale l’imposta precedente può essere dedotta
sulle spese nell’ambito dell’attività imprenditoriale; il motivo imprenditoriale è presunto per regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per campioni di merci volti a realizzare cifre
d’affari imponibili o esenti dall’imposta (art. 31
cpv. 2 lett. c LIVA) e la deduzione dell’imposta precedente è ammessa nell’ambito dell’attività imponibile. 18
Regali promozionali
Sono considerati regali promozionali gli oggetti distribuiti gratuitamente, che non figurano nell’offerta dell’albergo, ma che portano il nome (o il
logo) dello stesso (ad es. portachiavi). Non vi è più
un limite massimo a limitare il valore di tali regali,
per destinatario e per anno. L’albergatore può dedurre l’imposta precedente sui regali pubblicitari
nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente.
20. Buoni regalo
Le vendite di buoni regalo – che rappresentano
un mezzo di pagamento – non sono imponibili.
Per questo motivo i giustificativi (fatture e ricevute) della vendita di buoni regalo non rappresentano alcuna referenza per l’IVA. Al momento
della riscossione, la controprestazione deve essere
imposta all’aliquota determinante, e va dunque
dichiarata nel rendiconto IVA.
18
Vedi anche il capitolo 21 Pasti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite.
35
Buoni regalo non utilizzati o scaduti sono considerati come prodotti finanziari e, di conseguenza,
non vanno sottoposti all’IVA. Essi non legittimano
una riduzione dell’imposta precedente.
21. P
asti gratuiti, ribassi in
natura, degustazioni gratuite
Per motivi vari, nel settore della ristorazione determinati gruppi di persone beneficiano di prestazioni a titolo gratuito. Queste prestazioni, le
cosiddette «Maisonbuchungen», sono registrate
senza effetto sul risultato e vanno trattate nel seguente modo:
• Se nell’ambito di viaggi di gruppo, le guide turistiche e gli autisti di torpedone beneficiano
del vitto gratuito, tali prestazioni sono parificate ai ribassi in natura. Il vitto offerto gratuitamente a clienti regolari, allo stesso modo, è
considerato un ribasso in natura e non ha pertanto conseguenze fiscali.
• Costituiscono campione di merce per scopi
aziendali, dei campioni di merce offerti nell’ambito dei fini imprenditoriali quali ad esempio
dei pasti di prova gratuiti in vista di un matrimonio o di altre occasioni, così come il vitto offerto a collaboratori di agenzie di viaggi e di
compagnie aeree. I campioni di merce gratuiti
non comportano conseguenze fiscali.
• La ristorazione offerta gratuitamente ai collaboratori dei fornitori rientra nell’attività imprenditoriale e non ha conseguenze fiscali.
➜ In tutti e tre i casi l’albergatore può far valere
la deduzione integrale dell’imposta precedente.
I regali offerti nell’ambito di una prestazione non
alberghiera costituiscono delle libere elargizioni
gratuite. Sino a un importo di 500 franchi per destinatario per anno, essi sono prive di conseguenze fiscali. Se il valore è superiore a 500 franchi, vanno invece comprovati i motivi imprenditoriali dell’elargizione gratuita. L’importo limite
di 500 franchi non va inteso come una franchigia,
bensì come una soglia di tolleranza. Infatti, se si
supera questo limite e non sono dati motivi imprenditoriali, la deduzione dell’imposta precedente va rettificata per l’intero importo, non soltanto per la differenza oltrepassante il limite
(art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA). 19
22. Cani
➜ Nel caso di vitto gratuito offerto ai detentori
di una partecipazione preponderante non impiegati nell’azienda (ad es. azionisti, detentori di
parti sociali o associati di una società privata) e
dei membri delle loro famiglie, amici e conoscenti
che non lavorano per l’azienda, così come ad amici
e conoscenti del detentore di una partecipazione
di maggioranza impiegato presso l’azienda occorre tener conto del fatto che si tratta di prestazioni offerte a titolo oneroso. Dato che le persone
elencate sono persone strettamente vincolate, la
controprestazione corrisponde almeno al valore
che sarebbe stato convenuto con un terzo indipendente (art. 24 cpv. 2 LIVA), e ciò indipendentemente dal fatto che le persone in questione paghino o meno per la sussistenza ricevuta. Il
contribuente deve imporre l’aliquota normale sugli importi fissati. Se le persone strettamente vincolate pagano il prezzo pieno, occorre imporre
all’aliquota IVA il montante da loro pagato.
Le fatture contabilizzate e pagate possono essere
modificate a posteriori unicamente attraverso un
addebito o un accredito corretto (tale addebito
deve obbligatoriamente rinviare alla fattura originale e annullarla). Le fatture dei fornitori incomplete o inesatte (ad es. quelle che non riportano
l’aliquota d’imposta) possono impedire una deduzione dell’imposta precedente. Laddove in precedenza era imperativamente richiesta la sussistenza di un determinato mezzo di prova (ad es.
fattura del fornitore con le indicazioni richieste)
per comprovare la deduzione dell’imposta precedente, il diritto vigente ammette anche altri mezzi
di prova (principio della libertà dei mezzi di
prova).
19
a)Se il pernottamento del cane è compreso nel
prezzo esso ha valore di prestazione accessoria
ed è imponibile all’aliquota del 3,8%.
b)Se viene fatturato un supplemento per il cane
la prestazione va imposta all’aliquota normale
dell’8,0%.
2 3 . C o r r e z i o n e d i u n a f a t t u r a
2 4 . C o m m i s s i o n i s u l l e c a r t e
di credito
Le commissioni sulle carte di credito non possono
essere dedotte dalla cifra d’affari imponibile. Esse
costituiscono un indennizzo di una prestazione
alberghiera e l’albergatore deve contabilizzarle
come spese. Essendo le aziende di carte di credito
parificate al settore finanziario, non sono legitti-
Vedi anche il capitolo 19 Regali e regali promozionali.
36
mate a fatturare l’IVA sulle commissioni (prestazioni escluse dal campo d’imposta). Di conseguenza non è possibile far valere una deduzione
dell’imposta precedente.
25. Buf fet di pasticceria
Se l’albergatore propone il pernottamento con
prima colazione e buffet di pasticceria a un prezzo
forfetario (ad es. camera / prima colazione, buffet
di pasticceria incl.) e lo fattura di conseguenza
(vale a dire senza fatturazione separata), può imporre il prezzo globale all’aliquote del 3,8%. In tal
caso una separazione nella parte inferiore della
fattura non è ammissibile.
26. Contratti di fornitura
Le aziende della ristorazione concludono spesso
contratti con fornitori (di birra, vino, acque minerali e prodotti alimentari) che garantiscono a questi ultimi diritti esclusivi di fornitura per un determinato periodo. In cambio di tale diritto l’azienda
della ristorazione riceve una prestazione in denaro (ad es. prestito con o senza interessi, pagamento una tantum) oppure una prestazione in natura (ad es. bancone per buffet, frigorifero,
distributore automatico di bevande).
Questi contratti sono solitamente vincolati a volumi annui d’acquisto prestabiliti (p. es. 100 ettolitri di birra) sui quali il ristoratore beneficia di un
ribasso rispetto ai prezzi applicati nel settore gastronomico per prodotti analoghi. Per queste prestazioni il ristoratore procede fiscalmente come
segue:
37
Prestito rimborsabile con interessi
Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Né
il prestito né gli interessi hanno conseguenze fiscali.
Prestito rimborsabile senza interessi
Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Gli
interessi che egli non deve pagare rappresentano
in linea di principio la controprestazione per il diritto esclusivo di fornitura da lui accordato al suo
fornitore. Tuttavia, l’interesse non dovuto non è
in questo caso imponibile.
Versamento una tantum
Il versamento una tantum è la controprestazione
che il ristoratore riceve dal fornitore per il diritto
esclusivo accordatogli. Il versamento è imponibile
all’aliquota normale al momento della ricevuta
dal ristoratore. Il fornitore ha diritto di dedurre
l’imposta precedente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 28 segg. LIVA.
Prestazioni in natura
In generale l’AFC si basa sull’accordo di diritto civile fra le controparti interessate. Per esempio il
fornitore mette gratuitamente a disposizione del
ristoratore un bancone in cambio dell’impegno
ad acquistare esclusivamente suoi prodotti. Il
bene, in questo caso il bancone, rimane di proprietà del fornitore (locazione gratuita) oppure è
ceduto al ristoratore (cessione gratuita) allo scadere del contratto. La concessione di questo diritto esclusivo è imponibile all’aliquota normale
secondo le modalità di seguito descritte.
Il ristoratore deve dapprima suddividere il valore
dell’impianto (bancone), completamente installato, per il numero di anni della durata contrattuale. Il valore annuo così rilevato va contabilizzato e imposto all’aliquota normale una volta
l’anno, per tutta la durata del contratto, a titolo
di controprestazione per il diritto esclusivo accordato al fornitore. Il fornitore può dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale. Ai fini dell’IVA è irrilevante che il
bene rimanga o no di proprietà del fornitore allo
scadere del contratto.
Bonifici supplementari o addebiti retroattivi da
parte del fornitore
Se il ristoratore acquista quantità superiori a
quelle concordate, il fornitore gli bonifica alla fine
dell’anno un determinato importo in funzione degli acquisti supplementari compiuti. Per il ristoratore questo bonifico rappresenta un ristorno sulla
cifra d’affari (diminuzione dei costi con correzione
della deduzione dell’imposta precedente) mentre
per il fornitore costituisce una riduzione della controprestazione (correzione dell’imposta sulla cifra
d’affari). Se invece il ristoratore acquista quantità
minori di quelle concordate, il fornitore è autorizzato ad addebitargli retroattivamente un corrispondente importo. Il ristoratore può far valere
l’imposta precedente sull’importo addebitatogli.
Il fornitore deve invece imporre alla corrispondente aliquota d’imposta l’importo che ha addebitato.
2 7. I m p o s i z i o n e v o l o n t a r i a
(o p z i o n e)
Le prestazioni escluse dal campo d’imposta non
vanno imposte né legittimano la deduzione
dell’imposta precedente. Per approfittare comunque della deduzione dell’imposta precedente, l’albergatore può optare per l’imposizione delle prestazioni escluse dal campo dell’imposta. Può
quindi sottomettere volontariamente tali prestazioni all’imposta facendole figurare nella fattura-
38
zione al destinatario (art. 22 cpv. 1 LIVA) ed è
quindi autorizzato a dedurre, proporzionalmente,
l’imposta precedente. 20
➜ Attualmente non è più necessario fare richiesta formale all’AFC per l’imposizione volontaria.
È sufficiente indicare esplicitamente l’aliquota IVA
sulle fatture.
Le prestazioni per le quali è stata scelta l’imposizione volontaria vanno dichiarati sotto le cifre
200, 205 e 300 / 301.
Settore dell’amministrazione immobiliare
Sono di principio esclusi dal campo dell’imposta,
secondo l’art. 21 cpv. 2 LIVA, la vendita così come
la locazione e l’appalto di immobili. La deduzione
dell’imposta precedente sui costi legati a tali entrate è esclusa a sua volta.
Nel caso di prestazioni collegate all’immobile ed
escluse dal campo dell’imposta, ma che in un secondo tempo passano sotto le attività imponibili
(imprenditoriali con diritto alla deduzione dell’imposta precedente), è possibile far valere un ulteriore sgravio dell’imposta precedente. Al contrario, se le condizioni della deduzione dell’imposta
precedente vengono a cadere si procede ad una
correzione dell’imposta precedente come nel caso
di un consumo proprio.
Imposizione volontaria (opzione)
L’imposizione volontaria delle controprestazioni
risultanti dalla vendita, dalla locazione e dall’appalto di immobili legittima la deduzione dell’imposta precedente.
20
Per un elenco completo delle prestazioni per le quali è possibile l’opzione, vedi Info IVA 04 Oggetto dell’imposta.
L’opzione dell’imposizione volontaria per la vendita di beni fondiari (ad eccezione del terreno) o
per la locazione di beni fondiari o di una parte di
un bene fondiario, è sempre possibile nel caso in
cui il destinatario fa un uso esclusivamente privato dell’oggetto (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA). L’opzione d’imposizione volontaria delle prestazioni
fornite in Svizzera avviene per mezzo di un’indicazione chiara dell’imposta sulla fattura o sul contratto. La dichiarazione va fatta sotto le cifre del
rendiconto IVA riportate poco fa in questo testo.
28. Locazione di posteggi
La locazione di posteggi che non sono di dominio
pubblico per il parcheggio di veicoli (aree di parcheggio, autosili, posti di attracco per barche e
posti barca in secco) è imponibile all’aliquota normale. La durata del periodo di locazione non è rilevante. La locazione di posteggi da parte di una
struttura alberghiera (comprese le locazioni durevoli) vengono imposte all’aliquota normale se
viene richiesta una controprestazione.
L’utilizzo o meno dell’oggetto di locazione da
parte del proprietario non è rilevante ai fini
dell’IVA.
L’utilizzo a titolo oneroso dei posteggi può anche
costituire un’attività accessoria della struttura alberghiera e quindi essere imponibile all’aliquota
speciale, a condizione che le due seguenti condizioni vengano soddisfatte:
• le prestazioni vengono fornite e fruite nel perimetro dell’albergo;
• le prestazioni sono comprese nel prezzo del pernottamento (pernottamento e prima colazione), vale a dire, che l’albergatore non fattura
39
controprestazioni supplementari. Determinante
è che tali prestazioni vengano fornite a tutti gli
ospiti dell’albergo senza alcun sovraprezzo.
29. Prov vigioni ad agenzie viaggi
Agenzie di viaggi
L’espressione «Agenzie di viaggi» comprende gli
operatori turistici, i retailer nonché le imprese attive sia come tour operator sia come retailer. Sono
equiparati alle agenzie di viaggi le agenzie di trasporto in autobus, i locatori di case e appartamenti
di vacanza nonché altre imprese che offrono prestazioni nel settore turistico anche se queste non
rappresentano l’unica attività dell’impresa.
Vendita di pernottamenti ad agenzie di viaggi
Ai fini dell’IVA è irrilevante che un pernottamento
sia venduto direttamente agli ospiti oppure a
un’agenzia viaggi operante per conto proprio. In
entrambi i casi la controprestazione ricevuta è
imponibile all’aliquota d’imposta determinante
(p. es. all’aliquota speciale se si tratta di prestazioni del settore alberghiero e a quella normale
per prestazioni della ristorazione).
Provvigioni versate ad agenzie di viaggi svizzere
In generale, le provvigioni versate alle agenzie di
viaggi svizzere vanno calcolate a partire dal lordo,
vale a dire dalla cifra d’affari IVA inclusa. Le provvigioni che l’albergatore paga ad agenzie viaggi,
enti turistici, ecc. per l’apporto di clientela non
costituiscono una diminuzione della controprestazione. Tali versamenti vanno contabilizzati
come costo.
Negli esempi seguenti si parte da un pernottamento di 120 franchi (prezzo lordo per il pernottamento e la prima colazione) comprensivo del
3,8% IVA. L’agenzia viaggi richiede una provvi­
gione del 10%, pari a 12 franchi, sul pernottamento. Dato che anche l’agenzia di viaggi è sottomessa all’IVA, la commissione di 12 franchi
comprende un’imposta precedente di 0.90 franchi (12 franchi / 108,0 × 0,8). L’albergatore registra
la commissione nelle spese e può quindi far valere
l’imposta precedente su di essa, a condizione che
l’agenzia di viaggi dichiari l’IVA (art. 26 LIVA) – al
tasso normale nell’esempio.
Variante 1
L’ospite paga all’albergo il prezzo pieno (incl. la
provvigione).
Prezzo per la camera / prima colazione
netto
CHF 115.60
3,8% IVA CHF    4.40
Prezzo totale del pernottamento,
incl. 3,8% IVA CHF 120.00
Commissioni alle agenzie viaggi
(10% de 120 franchi) CHF   12.00
incl. 8,0% IVA (parte dell’imposta 0.90 franchi)
Di conseguenza l’albergo deve contabilizzare il
seguente montante all’AFC:
Imposta sulla cifra d’affari per notte CHF    4.40
(aliquota speciale)
meno l’imposta precedente sulla
commissione (aliquota normale)
CHF    0.90
Montante dell’imposta netta CHF    3.50
Cifra d’affari netta per notte
CHF 115.60
meno le commissioni alle agenzie
viaggi nette
CHF   11.10
Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.50
40
Questa variante utilizza due aliquote d’imposta
(imposta sulla cifra d’affari – aliquota normale e
imposta precedente – aliquota normale).
Variante 2
L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi la
quale versa all’albergo il montante netto dopo
aver detratto la provvigione. L’albergo riceve
dall’agenzia viaggi svizzera il montante netto
(dopo detrazione della commissione, vale a dire
120 franchi × 0,9 = 108 franchi). Tale cifra d’affari
è imponibile al 3,8% (108 franchi / 103,8 × 3,8), che
corrisponde ad un montante di 3.95 franchi.
Prezzo lordo
(camera / prima colazione)
meno le commissioni alle agenzie
viaggi
Versamento totale all’albergo
meno l’imposta sulla cifra d’affari
(3,8%)
Prodotto netto dell’albergo
per notte
CHF 120.00
CHF   12.00
CHF 108.00
CHF   3.95
CHF 104.05
In questo esempio non c’è nessuna imposta precedente sulla commissione versata all’agenzia in
quanto essa è già stata direttamente dedotta dal
prezzo lordo. Tale modo di procedere è autorizzato unicamente nel caso in cui l’agenzia viaggi
vende il pernottamento a suo nome. Se, per contro, il pernottamento viene venduto da parte di
terzi (agenzia viaggi, ufficio del turismo) per
conto dell’albergo, quest’ultimo è tenuto a imporre il totale delle controprestazioni pagato dal
cliente, vale a dire senza dedurre la commissione
della commissione pagata all’intermediario.
Provvigioni versate alle agenzie di viaggi
all’estero
Le prestazioni alberghiere vengono fornite nel
luogo in cui si trova la struttura corrispondente
(art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA). Nelle varianti seguenti
le prestazioni sono fornite in Svizzera.
Variante 1
L’ospite paga il prezzo completo (comprensivo
della commissione) all’albergo. L’albergo paga, in
un secondo tempo, la commissione sulla controprestazione pagata dall’ospite.
L’albergo può calcolare una commissione del 10%
direttamente a partire dal prezzo netto (115.60
franchi), vale a dire una commissione di 11.55 franchi. L’albergo ha un debito fiscale di 4.40 franchi
(3,8% di 115.60 franchi), e deve versare una commissione inferiore (senza diritto alla deduzione
dell’imposta precedente) all’agenzia di viaggi
all’estero.
Prezzo lordo per notte
meno imposta sulla cifra d’affari
(3,8%)
CHF 120.00
CHF   4.40
Cifra d’affari netta
CHF 115.60
meno provvigione all’agenzia viaggi
all’estero (10%) CHF   11.55
Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.05
Imposta sulla cifra d’affari generata
per notte
CHF    4.40
(cifra 341 del rendiconto IVA)
più le prestazioni di servizio all’esteroCHF   0.90
(imposta sulle acquisizioni 8,0% di CHF 11.55
[netto 100%]; cifra 381 del rendiconto IVA)
meno la deduzione dell’imposta precedente sulle
prestazioni fornite all’estero
CHF    0.90
(cifra 400 del rendiconto IVA)
Montante dell’imposta netto
CHF    4.40
41
Imposta sulle acquisizioni
Il limite di 10 000 franchi non vale per gli stabilimenti già registrati all’IVA. I destinatari devono
dichiarare spontaneamente nei rendiconti tutte
le prestazioni e le acquisizioni che sottostanno
all’imposta sulle acquisizioni (art. 47 cpv. 1 LIVA).
L’imposta dichiarata sulle acquisizioni può essere
annunciata come imposta precedente e riportata
in deduzione nello stesso rendiconto a patto che
le condizioni legittimanti la deduzione dell’imposta precedente vengano soddisfatte.
Variante 2
L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi e
quest’ultima versa il montante netto all’albergo
dopo aver detratto la provvigione. In questo caso
l’agenzia di viaggi straniera è assoggettata all’IVA
svizzera e deve dunque conteggiare all’aliquota
normale le prestazioni vendute a nome proprio.
L’albergo riceve dall’agenzia di viaggi straniera il
montante senza IVA (dopo deduzione della provvigione) pari a 104.05 franchi (120 franchi meno
l’IVA [4.40 franchi] = 115.60 franchi meno 10% =
104.05 franchi). Questo montante lordo va imposto al 3,8% (104.05 / 103,8 × 3,8 = 3.80 franchi).
Montante lordo dell’agenzia viaggi CHF 104.05
meno l’imposta sulla cifra d’affari
(3,8%)
CHF   3.80
Montante netto dell’albergo per
notte
CHF 100.25
Conclusione per il calcolo del prezzo del
pernottamento offerto all’agenzia di viaggi
Sulla base degli esempi di calcolo citati sopra, l’albergatore deve calcolare il prezzo del pernottamento che intende offrire o fatturare alle agenzie di viaggi. In definitiva, poco importa a chi
siano dovute le tasse e a quanto ammontino: quel
che conta è che il prezzo netto della camera consenta all’albergo di coprire i costi e realizzare un
guadagno.
30. R
i s a r c i m e n t o d e i d a n n i /
annullamento
Le prestazioni di risarcimento dei danni propriamente detto (p. es. per rottura di stoviglie) non
sono una controprestazione e non sono quindi
imponibili (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA).
I pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es. pagamenti no show) sono considerati un risarcimento dei danni propriamente detto. Per il ristoratore o albergatore non costituiscono una
controprestazione né comportano una correzione
della deduzione dell’imposta precedente. L’annullamento può essere comprovato mediante una copia del documento consegnato al cliente. Si consiglia di utilizzare un giustificativo separato con
l’indicazione «richiesta di risarcimento» o di fatturare separatamente le spese di annullamento. Se
la prestazione richiesta è già stata fatturata e per
l’annullamento non è stato rilasciato alcun documento al cliente, l’importo incassato è imponibile
all’aliquota determinante.
Tali prestazioni di risarcimento danni vanno dichiarati sotto la cifra 910 del rendiconto IVA.
31. M a n c e
Le mance facoltative rientrano nella controprestazione imponibile se devono essere cedute al ristoratore nella sua veste di datore di lavoro.
42
Nel settore alberghiero è prassi relativamente diffusa pagare alla fine del soggiorno, unitamente
alla fattura dell’albergo, le mance promesse. Gli
ospiti ricevono cosiddetti guest check da firmare
che costituiscono la base per registrare le prestazioni sulla fattura dell’albergo. Sovente gli ospiti
indicano sul guest check un determinato importo
a titolo di mancia che viene indicato come tale
sulla fattura dell’albergo alla fine del soggiorno.
Per evitare che queste mance facoltative facciano
parte della controprestazione imponibile, vanno
adempiute cumulativamente le seguenti condi­
zioni:
• l’importo promesso dall’ospite è versato interamente al collaboratore interessato;
• l’azienda alberghiera contribuente è in grado
di documentare il versamento delle mance ai
collaboratori;
• l’azienda alberghiera non contabilizza le mance
con effetto sul risultato d’esercizio;
• la mancia è fatturata separatamente;
• in relazione alle mance non è fatto alcun riferimento all’imposta in fattura.
3 2 . Ve n d i t a d i o p e r e d ’a r t e
La vendita di opere d’arte (ad es. quadri) da parte
del loro creatore (artista) è esclusa dall’imposta.
Se un artista espone le sue opere in una struttura
alberghiera, se le vende a suo nome, tale vendita
non è imponibile. Se l’albergatore percepisce una
commissione sugli oggetti venduti, tale commissione è imponibile all’aliquota normale. Per contro, se l’opera viene venduta dall’espositore per
conto dell’artista sia il prezzo di vendita che
l’eventuale commissione sono imponibili all’aliquota normale.
3 3 . L o c a z i o n e d i c a m e r e d ’a l b e r g o
a un altro albergo
Se un albergo mette a disposizione di un altro albergo una o più camere (ad esempio in caso di
momentanei problemi di capacità), si ha una prestazione del settore alberghiero imponibile all’aliquota speciale. Per contro, se una o più camere
oppure un’intera struttura alberghiera sono
messe a disposizione di un albergo da parte di un
altro albergo, per un periodo determinato o indeterminato e ad uso esclusivo (ossia accordando
al locatario il diritto di disporne in nome e per
conto proprio), si ha una locazione esclusa
dall’IVA.
➜ Si raccomanda di optare per un’imposizione volontaria per far valere la deduzione dell’imposta
precedente.
3 4 . D e d u z i o n e d e l l ’ i m p o s t a
precedente sulle spese di
costituzione
La deduzione dell’imposta precedente sulle spese
di costituzione dell’attività, quali le spese di autenticazione delle disposizioni adottate in occasione dell’assemblea generale, l’iscrizione al registro di commercio così come su quelle per
l’organizzazione (analisi del mercato, campagne
pubblicitarie, ecc.) è consentita se tali spese sono
legate ad un’attività commerciale imponibile legittimante la deduzione dell’imposta precedente
(art. 28 LIVA) e se figurano nella contabilità.
35. R
i m b o r s o d e l l ’ I VA a s p e c i f i c i
gruppi di persone e a
organizzazioni internazionali
Restituzione dell’IVA a imprese la cui ragione
sociale è all’estero
Le imprese straniere che hanno effettuato delle
spese in Svizzera nell’ambito di attività imprenditoriali (ad es. partecipazione ad una fiera a Lugano) e i cui fornitori di prestazioni assoggettati
all’IVA fatturano loro beni o servizi per mezzo di
una fattura conforme 21 possono richiedere all’AFC
la restituzione dell’IVA.
Affinché questo sia possibile, per le imprese straniere valgono le seguenti condizioni:
• hanno il loro domicilio, la ragione sociale o il
loro stabilimento all’estero;
• non sono iscritti al registro dei contribuenti sul
territorio svizzero (Svizzera e Liechtenstein)
•non forniscono alcuna prestazione sul territorio svizzero;
• provano all’AFC la loro qualità di imprenditori
nello stato in cui hanno il domicilio o la sede;
• le fatture rispondono alle esigenze richieste 22
e si riferiscono al periodo di restituzione attuale;
• lo stato, nel quale l’impresa richiedente risiede,
rispetti le disposizioni di reciprocità: ciò significa che le imprese svizzere devono avere la possibilità di far valere all’estero il rimborso di un
eventuale imposta sui costi imponibili;
• si limitano ad una richiesta all’anno (civile);
• l’IVA viene rimborsata se i beni e le prestazioni
acquistati servono a raggiungere una cifra d’affari imponibile;
21
22
43
Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione.
Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione.
• il montante minimo della domanda è di 500
franchi all’anno (= imposta rimborsabile).
Le richieste di restituzione vanno inoltrate entro
i sei mesi seguenti la fine dell’anno civile durante il quale sono state acquistate le prestazioni,
vale a dire entro il 30 giugno dell’anno successivo.
Le richieste di restituzione vanno spedite all’AFC
con gli originali delle fatture dei fornitori. L’impresa straniera deve designare un rappresentante
(ad es. una persona domiciliata in Svizzera, un
partner commerciale) che fungerà da interme­
diario per la corrispondenza e la restituzione
dell’IVA.
Esportazioni nel traffico turistico per vendite
in negozio (tax-free per turisti)
Le vendite effettuate nell’ambito del traffico
turistico in favore di persone domiciliate all’estero valgono quali forniture di beni in territorio
svizzero e sono, di conseguenza, imponibili. Esse
possono tuttavia essere esonerate dall’imposta.
Esse sono esenti dall’imposta soltanto se sono
adempite cumulativamente le seguenti condizioni:
• il prezzo di vendita dei beni ammonta ad almeno 300 franchi (incl. IVA). Nel documento
d’esportazione va tuttavia riportato il prezzo di
vendita senza IVA;
• l’acquirente non è domiciliato in territorio svizzero né nel Liechtenstein;
• i beni sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo e sono trasferiti in
territorio doganale estero entro 30 giorni dalla
loro consegna all’acquirente;
• l’esportazione è comprovata con un documento
d’esportazione attestato o con un documento
d’esportazione non attestato unito a un’imposizione all’importazione di un’autorità doganale
estera;
44
• il documento d’esportazione è emesso a nome
dell’acquirente e contiene soltanto i beni fornitigli;
• il fornitore (venditore) e l’acquirente attestano
per mezzo della loro firma, la veridicità delle indicazioni che figurano sul documento d’esportazione.
Differenza tra documento d’esportazione attestato e non attestato
Documento d’esportazione attestato:
L’attestazione avviene da parte dell’ufficio doganale svizzero nel momento dell’espatrio. In caso
di attestazione posticipata i seguenti enti possono
attestare sul documento d’esportazione che i beni
si trovano all’estero: un’autorità doganale estera,
un’ambasciata o un consolato svizzero all’estero
nello Stato di domicilio dell’acquirente.
Documento d’esportazione non attestato:
Nel caso di un documento d’esportazione senza
attestazione, si dispone unicamente dell’imposizione all’importazione stabilita dall’autorità doganale dello stato di domicilio dell’acquirente.
L’imposizione all’importazione deve essere presentata in una lingua nazionale svizzera o in inglese, oppure in una traduzione autenticata in
una di queste lingue. Per far valere un’esenzione
fiscale, un negozio di orologeria – situato in un
albergo ad esempio – che intende vendere ad un
cittadino bielorusso deve, in qualità di fornitore /
venditore, disporre di un documento d’esportazione attestato o non attestato (con imposizione
all’importazione da parte dell’autorità doganale
straniera). Se il negozio non è in grado di fornire
un documento d’esportazione nell’ambito di un
controllo IVA, si tratta di una fornitura di beni in
territorio svizzero. L’AFC ha pubblicato online un
documento d’esportazione da scaricare. I venditori / fornitori sono liberi di allestire i loro propri
documenti d’esportazione a condizione che soddisfino determinati requisiti. Per i gruppi di turisti, i fornitori possono sia applicare le disposizioni
citate sia approfittare della regolamentazione
speciale per gruppi di turisti, nel cui caso necessitano di un’autorizzazione dell’AFC. 23
Esenzione dell’IVA per missioni diplomatiche
e organizzazioni internazionali (esenzione
fiscale alla fonte)
Ai sensi dell’art. 144 dell’OIVA, la fornitura di beni
e prestazioni di servizi in territorio svizzero da
parte di contribuenti a favore di beneficiari istituzionali o a persone beneficiarie, sono esenti dall’imposta. L’esenzione dell’IVA è applicabile a condizione che i beneficiari istituzionali destinino i beni
e le prestazioni di servizi acquistati esclusivamente
all’uso ufficiale, mentre le persone beneficiarie
esclusivamente all’uso personale. I beneficiari istituzionali sono missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali (ONU con sede a Ginevra),
mentre le persone beneficiarie sono i capi di una
missione diplomatica e gli agenti diplomatici, i funzionari consolari di carriera, i dirigenti e alti funzionari di organizzazioni internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera e le
persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico (familiari
delle sopraccitate categorie di persone, ammessi a
titolo di nucleo familiare). Le persone beneficiarie
devono inoltre legittimarsi presentando all’albergatore una carta di legittimazione rilasciata dal
DFAE o un «libretto Ci» valido. Esistono numerosi
moduli per ottenere l’esenzione dell’imposta alla
fonte. Sul retro dei moduli ufficiali menzionati
sono pubblicate importanti informazioni per il fornitore di servizi e prestazioni (albergatore). Occorre
seguire alla lettera tutte le istruzioni ivi contenute,
altrimenti la prestazione non potrà beneficiare
dell’esenzione fiscale. Quel che conta è che l’albergatore accordi lo sgravio dall’IVA alla fonte al
cliente (beneficiario istituzionale), unicamente a
seguito della ricezione del documento in forma originale debitamente compilato e firmato.
La fattura deve riportare, sull’originale e sulle copie, la menzione «Esente» o «Esenzione dall’IVA
secondo l’art. 144 OIVA». L’albergatore deve dichiarare le cifre d’affari provenienti da forniture e
da prestazioni di servizi eseguite in esenzione d’IVA
ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie alla cifra 200 del rendiconto IVA e possono portarle in deduzione alla cifra 220. 24
A scopo di controllo, l’albergatore deve conservare
debitamente tutti gli originali dei moduli ufficiali
utilizzati, unitamente agli altri giustificativi (copie
delle fatture), fino alla scadenza della prescrizione
assoluta.
I giustificativi non devono essere allegati al rendiconto, ma presentati solo su esplicita richiesta
dell’AFC.
Solo le fatture per forniture di beni o prestazioni
di servizi del valore di almeno 100 franchi (IVA inclusa) danno diritto all’esenzione (con qualche eccezione come ad es. servizi in ambito telecomunicazioni o fornitura di acqua in condotte).
24
23
Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione
nel traffico turistico (stato 1° maggio 2011).
45
Questa regola però non vale per le imposizioni che conteggiano secondo il metodo delle AS. A questo proposito devono
essere osservate le indicazioni dell’info IVA 17 concernente le
prestazioni a rappresentanti deplomatici e a organizzazioni
internazionali.
3 6 . Vo u c h e r
3 7. R
ifatturazione senza valore
aggiunto/supplemento
Vi sono prestatori che includono vari alberghi nella
loro offerta (cataloghi, internet) e vendono agli
ospiti voucher per pernottamenti in questi alberghi. Prima dell’arrivo in albergo, l’ospite deve tuttavia sincerarsi che vi sia effettivamente una camera libera. L’ospite s’impegna altresì ad acquistare,
per un importo minimo convenuto, prestazioni di
vitto nel ristorante dell’albergo. L’albergo non riceve né dal venditore di voucher né dall’ospite una
controprestazione per la prestazione del settore
alberghiero.
Se l’albergo partecipa a una promozione di questo
tipo e offre alloggio gratuito all’ospite, è imponibile all’aliquota normale unicamente la controprestazione fatturata all’ospite per la prestazione
della ristorazione.
L’offerta dell’alloggio gratuito non comporta per
l’albergatore alcuna correzione della deduzione
dell’imposta precedente. Trattandosi di alloggio
gratuito, è imponibile all’aliquota normale anche
la controprestazione che l’ospite deve pagare per
la prima colazione.
L’imposta va calcolata sulla controprestazione effettiva (art. 24 cpv. 1 LIVA). La controprestazione
corrisponde al valore patrimoniale che il destinatario, o una terza persona in sua vece, rimette in
contropartita ad una prestazione (art. 3 lett. f
LIVA). La controprestazione comprende la copertura di tutte le spese, siano esse fatturate a parte
o meno.
Se la prestazione di un bene o servizio viene rifatturata ad un altro albergo (persona giuridica con
numero IVA), la cifra va imposta all’aliquota normale anche se non include alcun valore aggiunto /
supplemento (margini per costi generati) (ad es.
nel caso del prestito di un collaboratore cui vengono fatturati solo i costi salariali e i contributi
sociali).
Questa regola non si applica nel caso della locazione di camere d’albergo da un albergo a un’altra struttura alberghiera. 25
Per l’offerente (venditore) dei voucher l’importo
pagato dall’ospite costituisce la controprestazione
per una prestazione di servizi imponibile all’aliquota normale.
25
46
Vedi capitolo 33 Locazione di camere d’albergo a un altro
albergo.
Ulteriori informazioni
3 8 . C o n s i g l i e a s t u z i e i n a m b i t o
I VA
Scelta contabile dell’IVA
Le seguenti indicazioni mirano a facilitare il rilevamento contabile dell’IVA. Una contabilità tenuta in modo regolare sotto il profilo formale e
materiale è un presupposto importante per il corretto rilevamento dell’IVA. L’IVA richiede un certo
adattamento della contabilità alle specificità di
questa imposta. Nella maggior parte dei casi potrebbe bastare la creazione di conti o di codici supplementari per l’IVA nonché un adattamento dei
giornali e dei libri ausiliari.
Una tenuta della contabilità lacunosa come pure
la mancanza di chiusure, documenti e giustificativi possono avere ripercussioni negative specialmente nel caso di controlli fiscali e comportare
una valutazione approssimativa dell’IVA da parte
dell’AFC (art. 79 LIVA).
La verificabilità in contabilità è una componente
importante che garantisce la documentazione formale. Per verificabilità si intende la possibilità di
seguire i fatti aziendali dal singolo giustificativo
passando per la contabilità sino al rendiconto IVA
e viceversa. Questa verificabilità deve essere assicurata in modo tempestivo e in ogni momento
anche per richieste improvvise e random. In questo contesto è irrilevante l’esistenza o il genere di
mezzi tecnici impiegati per la tenuta dei libri contabili e dell’archiviazione. La verificabilità richiede
in particolare:
• una struttura chiara dei libri contabili nonché
dei testi contabili comprensibili nella contabilità e nei giornali;
• giustificativi con riferimenti di allibramento e di
pagamento;
• una classificazione e una conservazione ordi-
47
nate e sistematiche dei libri contabili e dei giustificativi.
Le registrazioni contabili collettive vanno possibilmente evitate. Se ad esempio nei conti della
contabilità generale sono evidenziate solamente
registrazioni contabili collettive, occorre assicurare che sia garantita la verificabilità tramite giornali separati.
➜ Prima dell’archiviazione si raccomanda di apporre su ogni giustificativo un’indicazione sulla destinazione della spesa (ad es. pasto del personale).
Poiché l’IVA rappresenta una partita transitoria
dal punto di vista contabile (il saldo IVA di tutti i
conti va stabilito e trasmesso all’AFC ogni trimestre), si raccomanda di contabilizzare l’IVA dovuta
sulla cifra d’affari su un conto separato «IVA dovuta». L’IVA deducibile pagata o da pagare al momento dell’acquisto ai prestatori contribuenti è
quindi registrata sul conto imposta precedente su
«Costi del materiale e prestazioni di servizi» oppure sul conto imposta precedente su «Investimenti e altri costi d’esercizio». A dipendenza della
situazione dell’albergo, è necessario contabilizzare ancora altri conti d’imposta precedente per
doppia utilizzazione (ad esempio correzione
dell’imposta precedente per consumo proprio, per
sgravio ulteriore o ancora riduzione della deduzione dell’imposta precedente). Si raccomanda
inoltre di prevedere un conto «IVA sulle entrate»
nella contabilità. A partire da questo conto va
fatto il pagamento dell’imposta dovuta all’AFC, il
cui ammontare è identico a quello registrato sotto
la cifra 500 del rendiconto IVA.
Conteggio IVA
Si noterà che esistono due moduli di rendiconto
IVA, uno secondo il metodo effettivo e l’altro secondo il metodo delle aliquote saldo.
Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo),
vedi pagina 52.
Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote
saldo nella dichiarazione fiscale netta), vedi pagina 53.
Prevenire è meglio che curare
Alfine di evitare errori che verrebbero rilevati al
più tardi nell’ambito di un controllo IVA, si raccomanda di effettuare, sotto la propria responsabilità, le seguenti verifiche:
1. Verificare se le cifre d’affari dichiarate nel rendiconto IVA (acquisto di impianti di utilizzo imponibili, esclusi dal campo d’imposta o esonerati) corrispondono a quanto emerge dalla
contabilità (tenendo conto degli elementi che
non hanno valore di controprestazione secondo l’art. 18 cpv. 2 LIVA, quali i risarcimenti
per danni, i pagamenti no show). Occorre inoltre verificare la necessità di dichiarare eventuali prestazioni imponibili sulle acquisizioni.
2. Verificare se le imposte precedenti dedotte
concordano con la contabilità (tenendo conto
delle possibili correzioni dell’imposta precedente in ragione di un consumo proprio o di
un doppio utilizzo, di sgravi ulteriori dell’imposta precedente o di riduzioni della deduzione dell’imposta precedente). Allo stesso
modo occorre verificare se è possibile far valere la deduzione dell’imposta precedente
sulle prestazioni imponibili sulle acquisizioni.
3. Verificare gli aspetti formali e materiali delle
fatture dei fornitori legittimanti la deduzione
dell’imposta precedente. In particolare vanno
esaminate le fatture dei fornitori stranieri che
non contengono generalmente IVA svizzera
(possibilità di dedurre l’imposta precedente a
seguito della tassazione delle importazioni da
48
4.
5.
6.
7.
8.
9.
parte dell’Amministrazione federale delle dogane). Inoltre occorre verificare la conformità
all’IVA dei contratti (in particolare dei contratti di locazione).
Verificare le dichiarazioni di consumo proprio
(prelevamenti in natura, partecipazioni private, spese per l’automobile, ecc.). Occorre distinguere tra prestazioni di consumo proprio
quale correzione dell’imposta precedente (per
le imprese individuali) o quale prestazione a
titolo oneroso (imposta sulle consegne).
Verificare la completezza di tutte le attestazioni (dichiarazioni d’esportazione) per le prestazioni non soggette all’imposta.
Verificare l’esattezza di tutte le aliquote applicate (sui registratori di cassa, nella contabilità debitori / creditori, ecc.).
Rettificare la deduzione dell’imposta precedente in ragione di prestazioni escluse dal
campo dell’imposta, vale a dire interessi, ricavi
dalle locazioni per i quali non è stata applicata
o non ha potuto essere applicata l’imposizione
volontaria. Allo stesso tempo occorre esaminare una correzione dell’imposta precedente
per utilizzazione mista (ad es. nel caso in cui
una struttura viene utilizzata contempora­
neamente per prestazioni imponibili e non imponibili).
Controllo annuale delle richieste formali concernenti le fatture ai clienti, sia in franchi svizzeri che in valuta estera.
Controllare periodicamente i potenziali vantaggi di una fatturazione forfetaria o effettiva (combinazione di prestazioni per la parte
alberghiera e quella di ristorazione). È possibile passare dal metodo di fatturazione forfetario a quello effettivo, e viceversa, con l’inizio di un nuovo periodo fiscale (anno civile)
senza necessariamente informare precedentemente l’AFC.
10.Controllare periodicamente i vantaggi dei rispettivi metodi di rendiconto: rendiconto effettivo o metodo dell’aliquota saldo nella dichiarazione fiscale netta. Un cambiamento dal
rendiconto effettivo a quello delle aliquote
saldo è possibile solo dopo 3 anni di assoggettamento e previa notifica all’AFC. Il rendiconto
con il metodo dell’aliquota saldo va mantenuto per almeno un anno. 26
➜ È necessario procedere ogni anno alla riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente attraverso la contabilità e il rendiconto IVA.
Si tratta della plausibilità non soltanto delle cifre
d’affari, ma anche dell’insieme dei costi e degli investimenti alla luce del’imposta precedente. Gli
art. 126-129 OIVA possono fornire un valido contributo in merito. Questi articoli prendono ad
esempio in considerazione i lavori che un albergo
dovrebbe svolgere nel quadro della chiusura annuale dei conti.
Come procedere in caso di correzioni di lacune
nel rendiconto IVA?
Il contribuente è tenuto a riconciliare i rendiconti
IVA con i conti annuali e correggere le lacune constatate (cosiddetta finalizzazione). Tali correzioni
devono essere apportate al più tardi nel periodo
di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine
dell’esercizio contabile in questione. Le lacune
constatate devono essere notificate all’AFC mediante un rendiconto di rettifica. Il rendiconto di
rettifica è disponibile sul sito internet (www.estv.
admin.ch). Se nell’ambito della riconciliazione con
i conti annuali non sono state constatate lacune,
non è necessario presentare alcun rendiconto di
rettifica. Se dopo 240 giorni dalla fine dell’eserci26
Vedi capitolo 8 Metodo delle AS nella dichiarazione fiscale
netta.
49
zio contabile in questione non è pervenuto alcun
rendiconto di rettifica, l’AFC presume che i rendiconti IVA inoltrati dal contribuente siano completi
e corretti e che il periodo fiscale sia finalizzato.
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione
in conformità, metodo effettivo), vedi pagina 54.
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione
in conformità, metodo delle AS / aliquote forfetarie), vedi pagina 55.
➜ Le correzioni dei conteggi semestrali, trimestrali
o mensili (lacunosi) possono essere fatte per
mezzo di moduli di rendiconto IVA durante il periodo fiscale in corso che rettificano quanto in precedenza dichiarato, sia con il metodo effettivo che
con il metodo dell’aliquota saldo.
Rendiconto di correzione (metodo effettivo), vedi
pagina 56.
Rendiconto di correzione (metodo delle AS / aliquote forfetarie), vedi pagina 57.
Come si svolge un controllo IVA?
Si è annunciato presso di voi un’esperta fiscale
o un esperto fiscale dell’IVA? Oppure prevedete
che prossimamente verrà effettuato un controllo
presso di voi? Le seguenti informazioni hanno lo
scopo di spiegarvi lo svolgimento di un controllo
IVA.
1. Prima del controllo (l’esperto fiscale IVA
prende contatto telefonicamente con voi o
con la vostra fiduciaria) fissate la data in maniera tale da avere tempo a sufficienza per
svolgere tutti i lavori di preparazione. Il controllo preannunciato telefonicamente vi sarà
confermato per scritto e preciserà il luogo
(presso di voi o la vostra fiduciaria), il periodo
2.
3.
4.
5.
6.
da controllare e la durata prevista per il controllo. L’esperto fiscale vi indicherà inoltre i documenti necessari per il controllo (contabilità
e conti annuali, libri contabili, elenchi di creditori e debitori, conteggi dei salari, documenti d’esportazione e d’importazione, contratti, rendiconti IVA, ecc.).
Prendete contatto con la vostra fiduciaria per
valutare i rischi potenziali e trovare delle soluzioni per limitarli e / o ridurli.
Designate una sola persona di contatto o un
solo interlocutore cui l’esperto IVA farà riferimento per indicazioni e la richiesta di documenti necessari.
Mettete a disposizione dell’esperto un locale
riservato a suo uso esclusivo.
Dopo un colloquio introduttivo, l’esperto fiscale effettuerà una prima analisi e all’occorrenza vi porrà delle domande sulla vostra attività, sulle caratteristiche e peculiarità tipiche
della vostra azienda, sulle persone responsabili della conduzione aziendale, sulle persone
incaricate della tenuta della contabilità e
dell’allestimento dei rendiconti IVA (anche le
persone esterne alla ditta) e sull’effettivo del
personale, ecc. In alcuni casi può chiedere di
visitare la vostra struttura.
In che modo l’esperto fiscale porta avanti il
controllo?
– Entra in materia (come indicato alla cifra 5);
– esamina la dichiarazione completa delle controprestazioni (tutte le cifre d’affari conseguite con forniture e prestazioni di servizi,
le non controprestazioni, le compensazioni,
ecc.);
– esamina gli aspetti formali e materiali della
contabilità e della sua completezza;
– esamina le cifre d’affari (applicazione delle
aliquote corrette) e dell’imposta precedente
(correzioni dell’imposta precedente, assenza
50
di deduzioni sulle prestazioni non imponibili);
–esamina le fattispecie fiscali particolari
quali lo scambio di prestazioni con persone
strettamente vincolate, le modifiche di
utilizzazione (consumo proprio o sgravio
ulteriore dell’imposta precedente), doppia
utilizzazione (quota privata alle spese d’automobile, prelevamenti in natura dalla propria azienda, incl. il vitto al personale), l’imposizione volontaria di prestazioni non
imponibili, i contratti, i pagamenti anticipati, ecc.
7. Informatevi regolarmente sull’avanzamento
del controllo e sui risultati. L’esperto fiscale IVA
non può esaminare ogni singola ricevuta e fattura del periodo controllato. Per il controllo
dettagliato dei giustificativi si limiterà, di regola, a un periodo rappresentativo che normalmente comprende un anno. A dipendenza
dell’importanza dell’azienda, questo periodo
può però, ad esempio, comprendere anche soltanto un mese. Quindi, l’esperto fiscale IVA riporterà le differenze riscontrate nel periodo
esaminato in modo proporzionale sull’intero
periodo oggetto del controllo.
8. Al termine del controllo, l’esperto fiscale IVA
discuterà con voi il risultato globale del controllo. Vi consegnerà l’esito del controllo (foglio con la corrispondente correzione dell’imposta precedente; il risultato del controllo non
rappresenta una decisione) con i rispettivi allegati contenenti le correzioni effettuate. Con
la vostra firma sul risultato del controllo, attestate che le correzioni sono state discusse con
voi. Richiedete alla vostra fiduciaria di verificare il risultato del controllo. In caso di addebiti, potete ottenere una polizza di versamento e provvedere al pagamento delle
rettifiche non contestate, evitando l’accumulo
dell’interesse moratorio dovuto a partire dalla
data della scadenza media.
9. L’esperto discute ancora internamente il risultato del controllo IVA, dopo di che il risultato
del controllo vi viene recapitato per posta
sotto forma di un «esito del controllo» con le
istruzioni necessarie (titolo: «All’attenzione
del contribuente»). Tale notifica è una decisione formale e contiene informazioni sull’indicazione delle vie di ricorso. In caso di contestazione della decisione, occorre indirizzare un
reclamo all’AFC al più tardi entro 30 giorni
dalla notifica.
10.Fate una copia della notifica, degli allegati e
delle istruzioni e trasmettetele alla vostra fiduciaria. Discutete i risultati definitivi del controllo IVA con il vostro contabile e con la fiduciaria. Analizzate gli errori commessi ed
intervenite con le dovute correzioni.
51
39. Formulari
Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo)
Periodo di rendiconto:
Da inoltrare e pagare entro il:
Valuta (interesse moratorio dal):
N.IVA:
N.Rif.:
B
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
200
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21)
per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22
205
Deduzioni:
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari
istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero
221
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
Diminuzioni della controprestazione
Diversi ................................................................................................................
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)
+
225
+
230
+
235
+
280
+
Totale cifre 220-280
=–
301
+
ridotta
311
+
IM
speciale per
l’alloggio
341
+
3,8%
Imposta
sull’acquisto
381
Imposta CHF / cts.
dal 01.01.2011
Prestazioni CHF
fino al 31.12.2010
300
+
7,6%
2,5%
310
+
2,4%
340
+
3,6%
380
+
+
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-381)
Imposta CHF / cts.
400
Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio
405
+
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)
410
+
Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31)
415
–
Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi,
tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2)
420
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
SP
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi
=
=–
=
=
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici
d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione:
Data
Ufficio contabile
Telefono
399
Totale cifre 400-420
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
52
Imposta CHF / cts.
fino al 31.12.2010
8,0%
EC
Prestazioni CHF
dal 01.01.2011
Aliquota
289
=
299
normale
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Cifra d’affari CHF
EN
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
Cifra d’affari CHF
Firma legale
479
Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote saldo nella dichiarazione fiscale netta)
Periodo di rendiconto:
Da inoltrare e pagare entro il:
Valuta (interesse moratorio dal):
N.IVA:
N.Rif.:
B
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
Deduzioni:
220
Prestazioni all’estero
221
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
Diminuzioni della controprestazione
Diversi ................................................................................................................
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni CHF
dal 01.01.2011
+
225
+
230
+
235
+
280
+
+
2a aliquota
331
+
EC
321
Prestazioni CHF
fino al 31.12.2010
381
+
+
330
+
+
+
380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-381)
Imposta CHF / cts.
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050
470
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055
471
SP
Imposta CHF / cts.
fino al 31.12.2010
320
+
Imposta
sull’acquisto
289
=
299
Imposta CHF / cts.
dal 01.01.2011
1a aliquota
Totale cifre 220-280
=–
IM
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)
Cifra d’affari CHF
EN
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari
istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
Cifra d’affari CHF
200
=
399
+
+
–
Totale cifre 470-471
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
=–
=
=
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici
d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione:
Data
Ufficio contabile
Telefono
53
Firma legale
479
Riconciliazione annuale
(rendiconto di correzione in conformità, metodo effettivo)
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA, metodo effettivo)
Il presente rendiconto contiene solo le differenze osservate rispetto ai rendiconti inoltrati.
Signor, Signora, Ditta
N.IVA:
N.Rif.:
Periodo fiscale dal/al:
I. CIFRA D’AFFARI che non è stata dichiarata nei rendiconti regolari
01.01.20....... al 31.12.20.......
Cifre
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
200
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21)
per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22
205
Deduzioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari
Cifra d’affari CHF
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari
istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero
221
+
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
225
+
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
230
+
Diminuzioni della controprestazione
235
+
Diversi ................................................................................................................
280
+
Totale della cifra d’affari imponibile (cifra 200, dedotta la cifra 289)
299
Cifra d’affari CHF
Totale cifre 220-280
=–
289
=
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni CHF
dal 01.01.2011
Aliquota
Imposta CHF / cts.
dal 01.01.2011
Prestazioni CHF
fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts.
fino al 31.12.2010
Normale
301
+
8,0%
300
+
7,6%
Ridotta
311
+
2,5%
310
+
2,4%
Speciale per
l'alloggio
341
+
3,8%
340
+
3,6%
Imposta
sull'acquisto
381
+
380
+
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-380)
Imposta CHF / cts.
DEDUZIONI DELL’IMPOSTA PRECEDENTE che non sono state dichiarate
nei rendiconti regolari
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi
400
Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio
405
+
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)
410
+
Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31)
415
–
Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi,
tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2)
420
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
=
399
Totale cifre 400-420
=–
479
=
=
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI che non sono stati dichiarati nei rendiconti
regolari (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e
le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione
Data
Ufficio contabile
Telefono
Firma legale
IM_0550 / 01.11
54
Riconciliazione annuale
(rendiconto di correzione in conformità, metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie)
Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA, metodo delle aliquote
saldo / aliquote forfetarie) Il presente rendiconto contiene solo le differenze osservate rispetto ai rendiconti inoltrati.
Signor, Signora, Ditta
N.IVA:
N.Rif.:
Periodo fiscale dal/al:
I. CIFRA D’AFFARI che non è stata dichiarata nei rendiconti regolari
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
Deduzioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari
01.01.20....... al 31.12.20.......
Cifre
Cifra d’affari CHF
Cifra d’affari CHF
200
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a
beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero
221
+
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
225
+
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
230
+
Diminuzioni della controprestazione
235
+
Diversi ................................................................................................................
280
+
Totale della cifra d’affari imponibile (cifra 200, dedotta la cifra 289)
299
Totale cifre 220-280
=–
289
=
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni CHF
dal 01.01.2011
Aliquota
Imposta CHF / cts.
dal 01.01.2011
Prestazioni CHF
fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts.
fino al 31.12.2010
1a aliquota
321
+
320
+
2a aliquota
331
+
330
+
+
Imposta
sull'acquisto
381
+
+
+
380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-380)
Imposta CHF / cts.
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050 su prestazioni che non sono state dichiarate
nei rendiconti regolari
470
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055 su prestazioni che non sono state dichiarate
nei rendiconti regolari
471
=
399
+
+
–
Totale cifre 470-471
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
=–
479
=
=
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI che non sono stati dichiarati nel rendiconto
regolare (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici
d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione
Data
Ufficio contabile
Telefono
Firma legale
IM_0551 / 01.11
55
Rendiconto di correzione (metodo effettivo)
Rendiconto di correzione (metodo effettivo)
Questo rendiconto sostituisce il rendiconto già inoltrato
Signor, Signora, Ditta
N. IVA:
Periodo di rendiconto:
dal/al:
Importo dichiarato:
CHF
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
200
Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21)
per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22
205
Deduzioni:
Cifra d’affari CHF
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari
istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero
221
+
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
225
+
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
230
+
Diminuzioni della controprestazione
235
+
Diversi ................................................................................................................
280
+
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)
299
Cifra d’affari CHF
Totale cifre 220-280
=–
289
=
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni CHF
dal 01.01.2011
Aliquota
Imposta CHF / cts.
dal 01.01.2011
Prestazioni CHF
fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts.
fino al 31.12.2010
normale
301
+
8,0%
300
+
7,6%
ridotta
311
+
2,5%
310
+
2,4%
speciale per
l’alloggio
341
+
3,8%
340
+
3,6%
Imposta
sull’acquisto
381
+
380
+
Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-381)
Imposta CHF / cts.
Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi
400
Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio
405
+
Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata)
410
+
Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31)
415
–
Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi,
tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2)
420
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
=
399
Totale cifre 400-420
=–
479
=
=
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici
d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione:
Data
Ufficio contabile
Telefono
Firma legale
IM_0535_01 / 01.11
56
Rendiconto di correzione (metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie)
Rendiconto di correzione (metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie)
Questo rendiconto sostituisce il rendiconto già inoltrato
Signor, Signora, Ditta
N. IVA:
Periodo di rendiconto:
dal/al:
Importo dichiarato:
CHF
I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti
a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero
Deduzioni:
Cifra d’affari CHF
Cifra d’affari CHF
200
Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari
istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)
220
Prestazioni all’estero
221
+
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche
il modulo n. 764)
225
+
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22
230
+
Diminuzioni della controprestazione
235
+
Diversi ................................................................................................................
280
+
Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)
299
Totale cifre 220-280
=–
289
=
II. CALCOLO DELL’IMPOSTA
Prestazioni CHF
dal 01.01.2011
Imposta CHF / cts.
dal 01.01.2011
Prestazioni CHF
fino al 31.12.2010
Imposta CHF / cts.
fino al 31.12.2010
1a aliquota
321
+
320
+
2a aliquota
331
+
330
+
+
Imposta
sull’acquisto
381
+
+
+
380
Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-381)
Imposta CHF / cts.
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050
470
Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055
471
=
399
+
+
–
Totale cifre 470-471
–
Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni
500
Credito del contribuente
510
=–
479
=
=
III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)
Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici
d’acqua (lett. a-c)
900
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l)
910
Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione:
Data
Ufficio contabile
Telefono
Firma legale
IM_0536_01 / 01.11
57
40. Indice analitico
A
Accredito
36
Addebiti retroattivi da parte del fornitore
38
Addebito
36
Agenzie viaggi
1, 15, 39, 40
Alimenti, generi alimentari
5, 6, 32
Aliquota normale
4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 20,
21, 22, 27, 28, 29, 32, 33,
36, 37, 39, 40, 41, 42, 46
Aliquota ridotta
4, 5, 6, 19, 22, 32, 33
Aliquota speciale per prestazioni alberghiere 4
Aliquote d’imposta
1, 4, 19, 40
Amministrazione immobiliare
38
Annullamento
1, 7, 42
Attività non imprenditoriali
1, 32
Autisti di torpedone
35
Automatici
1, 5, 32, 33
Automobile
4, 16, 19, 20, 48, 50
B
Bambini
18, 19
Bar per spuntini
6, 7
Beni
14, 15, 16, 17, 22, 34, 39, 43, 44, 45
Beni fondiari
39
Biliardo
4, 33
Bonifici supplementari
38
Bowling
33
Brunch
9
Buffet
1, 5, 37
Buffet di pasticceria
1, 37
Buoni (vedi Buoni regalo)
Buoni regalo
1, 7, 35
58
C
Campioni di merci
16, 35
Cani
1, 36
Carte ospiti
1, 12, 13
Cena
9, 10, 19, 20, 26
Certificato di salario
16, 19, 20, 21
Cessata attività
16
City Tax
12
Clienti regolari
35
Collaboratori
35, 42
Combinazione di prestazioni
8, 10, 11, 48
Commissioni sulle carte di credito
1, 36
Consegna a domicilio
5, 7
Consumo proprio
1, 15, 16, 17, 18, 19,
38, 47, 48, 50, 52
Contabilità
10, 21, 43, 47, 48, 49, 50, 62
Contatti
1, 63
Contratti di fornitura
1, 37
Controllo IVA
44, 48, 49, 51
Controprestazione
4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,
20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 41, 42, 46, 48, 52, 53
Controprestazione globale
8
Correzione dell’imposta precedente 15, 16, 17,
19, 34, 38, 47, 48, 50
Corso del giorno
14
Corso medio mensile
14
Costi accessori
21
Coupon
5
D
Decorazioni da tavolo
Decorazioni floreali
Determinazione
Dichiarazione di adesione
Diritto esclusivo
Distributori automatici
Documento d’esportazione
1, 33
5
9, 20, 21
22
32, 37, 38
1, 5, 32
44
E
Esborsi
1, 33, 34
Escursioni accompagnate
11
Esempi di fattura
1, 26, 27, 28, 29, 30, 31
Esito del controllo
50, 51
Esportazioni nel traffico turistico
44
F
Famiglia/e
17, 36
Fatturazione
1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
23, 26, 27, 37, 48
Fatturazione in valuta estera
1, 14
Fatture
1, 3, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 26,
35, 36, 38, 43, 44, 45, 48
Fonti
1, 62
Forfait
9, 10, 12, 27, 28, 29
Formulari
1, 52
Formulario di conteggio (vedi rendiconto IVA)
Formulazione delle offerte
1, 14, 15
Franchigia
36
Freccette
1, 4, 32, 33
G
Giornali, riviste
Giubileo dell’impresa
Giustificativo di calcolo
Guest check
5
32
34
42
J
Juke-box
32
I
Immobili
17, 38, 62
Impianti per il consumo
32
Impianti sportivi
1, 32, 33
Imposta sulla cifra d’affari 14, 23, 34, 38, 40, 41
Imposta sull’acquisto
14, 22, 52, 53, 62
Indicazione dei prezzi
1, 14, 15, 62
Infrastruttura
5, 10, 16, 35
IVA dovuta
47
59
L
Lavori da parte di terzi
Libri
Locazione di camere d’albergo
Locazione di posteggi
16
5, 33, 47, 50
1, 4, 43, 46
1, 39
M
Maisonbuchungen
35
Mance
1, 42
Manifestazioni
6, 7, 11
Metodo delle aliquote saldo (AS) 1, 21, 23, 47,
48, 53, 55, 57
Metodo di rendiconto
21, 22, 23
Mezza pensione
8, 9, 11, 26, 28, 29
Minibar
4, 12, 27
Missioni diplomatiche
45
Modalità di conteggio
33
Modifiche d’utilizzazione
17, 62
Modulo di rendiconto
48, 52, 53
Musica (vedi Juke-box)
N
No show
7, 42, 48
Numero d’identificazione delle imprese (IDI) 24
Numero IVA
23, 24, 46
O
Operatori turistici
39
Operazioni di cambio
1, 7, 33
Opere d’arte
1, 42
Opere edilizie
17
Opzione
1, 8, 38, 39
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi 14, 15, 62
P
Pacchetti
11
Parcheggi
4, 21, 39
Pasti
1, 8, 9, 17, 20, 35
Pasti di prova
35
Pasti gratuiti
1, 35
Pause caffè
10
Pay TV
12
Pensione completa
9, 10, 11, 12, 27, 29
Perdite su crediti
1, 33
Periodo di rendiconto
49, 52, 53
Periodo fiscale
9, 14, 22, 48, 49
Pernottamento
4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15,
29, 36, 37, 39, 40, 41
Personale
1, 20, 21, 32, 45, 47, 50
Piste per birilli
5
Prelevamenti in natura
16, 48, 50
Prestazione della ristorazione
5, 33, 46
Prestazione in natura
37
Prestazioni a titolo gratuito
35
Prestazioni della ristorazione
5, 6, 39
Prezzo d’ingresso
32, 34
Prima colazione
4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22,
29, 37, 39, 40, 46
Prodotti voluttuari
5, 6, 7
Promemoria N1
21
Promemoria N2
20, 21
Provvigioni
1, 33, 39
Pulizia delle camere
4
Q
Quote
Quote private
8, 9, 17, 19, 20, 21, 22
62
60
R
Radio e TV
4
Regali
1, 15, 16, 33, 34, 35
Regali promozionali
1, 16, 35
Registrazioni contabili
8, 19, 33, 47
Regolamentazione forfetaria
6
Rendiconto
21, 22, 41, 45, 49, 52, 53
Rendiconto di correzione
49, 54, 55, 56, 57
Rendiconto IVA
7, 12, 13, 21, 22, 33, 35, 39,
41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53
Ricevuta
5, 14, 20, 36, 37, 39, 50
Riconciliazione annuale
49, 54, 55
Riduzioni della deduzione dell’imposta
precedente
48, 52
Rifatturazione senza valore aggiunto
1, 46
Rimborso dell’IVA
1, 15, 43
Risarcimento dei danni
1, 7, 42
Ristorno sulla cifra d’affari
38
Riunioni
4, 10
S
Samnaun
22
Sampuoir
22
Sconti
7, 12
Sconti in natura
7
Scontrino
5
Semilavorati
16, 17
Seminari
10, 11, 12, 14, 27
Sgravio dell’imposta precedente
17, 38
Sigarette
32
Soglia di tolleranza
36
Spese dell’automobile
19, 20
Spese di costituzione
1, 43
Sussidi
52, 53, 54, 55, 56, 57
T
Tabacchi
4, 7, 19, 32
Takeaway
5, 6
Tassa di alloggio
12, 13, 26
Tassa di pernottamento
12
Tassa di promozione turistica
12, 13
Tassa di soggiorno
7, 12, 13, 15, 26, 30, 31
Tassa di utilizzo di internet
4
Tecnologia standard
10
Termine di prescrizione
10, 11
Termini
22
Tessere fedeltà
7
61
V
Valore aggiunto
Valore locativo
Valore patrimoniale
Valuta nazionale
Vendita da asporto
Vendita di fiori
Vitto adulti
Vitto bambini
Vitto del personale
Voucher
1, 3, 46, 62, 63
17
46
14
6
1, 33
18
18
20
1, 46
41. F o n t i
Info IVA 18 Procedura di rimborso
Basi
Legge federale concernente l’imposta sul valore
aggiunto (LIVA) del 12 giugno 2009
(stato al 1o gennaio 2010)
Info IVA 12 concernente il settore Agenzie di
viaggi ed enti turistici
Ordinanza concernente l’imposta sul valore
aggiunto (OIVA) del 27 novembre 2009
(stato al 1o luglio 2010)
Info IVA 17 concernente il settore Amministra­
zione, locazione e vendita di immobili
(edizione del 21 gennaio 2011)
Info IVA 23 concernente il settore Cultura
Info IVA 08 concernente il settore alberghiero
e ristorazione
(pubblicato il 24 dicembre 2010)
Complementi
Info IVA 04 Oggetto d’imposta
Info IVA 07 Basi di calcolo e aliquote d’imposta
Info IVA 24 concernente il settore Sport
Ordinanza sull’indicazione dei prezzi –
Indicazione dei prezzi e pubblicità nel settore
alberghiero e della ristorazione (data di
apparizione: giugno 2009)
www.seco.admin.ch (rubrica Documentazione /
Pubblicazioni e moduli / Opuscoli / Ordinanza
sull’indicazione dei prezzi)
Info IVA 08 Quote private
Info IVA 09 Deduzione dell’imposta precedente
e correzioni della deduzione dell’imposta precedente
Info IVA 10 Modifiche d’utilizzazione
Info IVA 12 Aliquote saldo
Info IVA 14 Imposta sull’acquisto
Info IVA 15 Rendiconto e versamento
dell’imposta
Info IVA 16 Contabilità e fatturazione
Info IVA 17 Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni internazionali
62
Tutte le pubblicazioni sull’IVA elencate sono disponibili sul sito
www.estv.admin.ch / mwst (rubrica Documentazione / Pubblicazioni / Nuova LIVA 2010)
42. Contatti
Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell’imposta sul valore
aggiunto
Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna
Tel. +41 31 322 21 11
Fax +41 31 325 71 38
mwst,[email protected]
hotelleriesuisse
Monbijoustrasse 130, casella postale, 3001 Berna
www.hotelleriesuisse.ch
Tel. +41 31 370 42 08
[email protected]
Fiduciarie della rete di consulenza
di hotelleriesuisse
www.hotelleriesuisse.ch (rubrica Beratung / Conseils)
CFB network AG
Etzelstrasse 42, 8038 Zurigo
Tel. +41 43 810 02 25
[email protected], www.cfbnetwork.ch
DeKa Gastronomie-Treuhand AG
Schwalbenweg 53, 8500 Frauenfeld
Tel. +41 52 720 12 10
[email protected]
www.gastro-treuhand.ch
Domicil Bern AG
Dr. Heinz Hänni
Engehaldenstrasse 20, casella postale 5926,
3001 Berna
Tel. +41 31 307 20 50
[email protected]
www.domicilbern.ch
EAC Eltschinger, Audit & Consulting AG
Florastrasse 13, 8800 Thalwil
Tel. +41 44 721 42 42
[email protected]
www.eac-eltschinger.ch
BDO AG
Landenbergstrasse 34, 6002 Lucerna
Tel. +41 41 368 13 24
[email protected]
www.bdo.ch
Berest AG
Thannerstrasse 30, casella postale, 4009 Basilea
Tel. +41 61 228 95 55
[email protected], www.berest.com
Gasser&Partner GmbH
Merkurstrasse 45, 8032 Zurigo
Tel. +41 44 260 46 76
[email protected]
www.franzgasser.ch
GWP Insurance Brokers
Davidstrasse 38, 9001 San Gallo
Tel. +41 71 226 80 47
[email protected], www.gwp.ch
Bommer + Partner Treuhandgesellschaft
Strandweg 33, 3004 Berna
Tel. +41 31 307 11 11
[email protected]
www.bommer-partner.ch
63
Horesman SA
Rue du Maupas 51, 1004 Losanna
Tel. +41 21 648 46 60
[email protected]
www.horesman.ch
Riedi Ruffner Theus AG
Poststrasse 22, 7002 Coira
Tel. +41 81 258 46 46
[email protected]
www.rrt.ch
KATAG Treuhand AG
Arsenalstrasse 40, 6011 Kriens
Tel. +41 41 317 37 37
[email protected], www.katag.ch
RUEPP & PARTNER Dietikon AG
Lerzenstrasse 16 / 18, 8953 Dietikon
Tel. +41 44 744 91 91
[email protected]
www.ruepp.ch
KPMG AG
Badenerstrasse 172, 8026 Zurigo
Heime / Institutionen: tel. +41 44 249 20 82
[email protected]
Hotellerie / Tourismus: tel. +41 44 249 31 53
[email protected]
www.kpmg.ch
SGH Società svizzera di credito alberghiero
Gartenstrasse 25, casella postale, 8027 Zurigo
Tel. +41 44 209 16 16
[email protected]
www.sgh.ch
TESMAG AG
Alfred-Escher-Strasse 9, 8002 Zurigo
Tel. +41 44 404 14 14
[email protected]
www.tesmag.ch
NEUTRASS Versicherungspartner AG
Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz
Tel. +41 41 799 80 55
[email protected]
www.neutrass.ch
ProConseils Solutions SA
Pl. Dufour 1, casella postale 914, 1110 Morges 1
Tel. +41 21 802 54 10
[email protected]
www.proconseilssolutions.ch
REDI AG Treuhandbüro für Heime
Freiestrasse 11, Postfach 781, 8501 Frauenfeld
Tel. +41 52 725 09 30
[email protected]
www.redi-treuhand.ch
64
TSG Fiduciaria & Software per la ristorazione AG
Parkweg 35, 4051 Basilea
Tel. +41 61 366 99 34
[email protected]
www.tsgbasel.ch
Wirtschaftsberatung Kalbermatter & Zumstein AG
Gliserallee 1, 3902 Briga-Glis
Tel. +41 27 921 65 65
[email protected]
www.wbkz.ch
hotelleriesuisse
Monbijoustrasse 130
Casella postale
CH-3001 Berna
Telefono +41 (0)31 370 42 08
Fax
+41 (0)31 370 44 44
[email protected]
www.hotelleriesuisse.ch
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L`imposta sul valore aggiunto nel settore alberghiero