L’ i m p o s t a s u l v a l o r e a g g i u n t o nel settore alberghiero svizzero A l l a l u c e d e l l a n u o v a l e g g e s u l l ’ I VA (e n t r a t a i n v i g o r e i l 1° g e n n a i o 2 010 ) Ve r s i o n e a t t u a l i z z a t a d i s p o n i b i l e s u w w w.hotelleriesuisse.c h /pu bblic azioni Con l’autorizzazione di Dipartimento federale delle finanze DFF Amministrazione federale delle contribuzioni AFC Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Impressum Editore hotelleriesuisse, Berna Redazione Ramona Brotschi, hotelleriesuisse Concetto Franziska Liechti, Anzeiger Region Bern, Wabern Formato di pubblicazione PDF Berna, agosto 2011 Sommario Introduzione3 Principi4 1. Quattro aliquote d’imposta 4 2. Prestazioni alberghiere 8 21. Pasti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite 35 22.Cani 36 23. Correzione di una fattura 36 24. Commissioni sulle carte di credito 36 25. Buffet di pasticceria 37 3. Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e carte ospiti 12 26. Contratti di fornitura 37 4. Fatturazione in valuta estera 14 27. Imposizione volontaria (opzione) 38 28. Locazione di posteggi 39 29. Provvigioni ad agenzie viaggi 39 30. Risarcimento dei danni / annullamento 42 31.Mance 42 32. Vendita di opere d’arte 43 33. Locazione di camere d’albergo a un altro albergo 43 5. Indicazione dei prezzi e formulazione delle offerte 14 6. Consumo proprio 15 7. Prestazioni fornite al personale 20 8. Metodo delle aliquote saldo (AS) nella dichiarazione fiscale netta 21 9. Precisazioni sulla fatturazione 23 10. Esempi di fatture 26 Temi specifici del settore alberghiero 32 11. Attività non imprenditoriali 32 12. Locazione d’impianti sportivi 32 13. Distributori automatici, biliardi, freccette 32 14. Vendita di fiori e decorazioni da tavolo 33 15. Operazioni di cambio 33 16. Perdite su crediti 33 17.Esborsi 33 18. Biglietti d’ingresso 34 19. Regali e regali promozionali 34 20. Buoni regalo 35 1 34. Deduzione dell’imposta precedente sulle spese di costituzione 43 35. Rimborso dell’IVA a specifici gruppi di persone e a organizzazioni internazionali 43 36.Voucher 46 37. Rifatturazione senza valore aggiunto / supplemento46 Ulteriori informazioni 47 38. Consigli e astuzie in ambito IVA 47 39.Formulari 52 40. Indice analitico 58 41.Fonti 62 42.Contatti 63 Introduzione La nuova legge sul valore aggiunto è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Pur apportando notevoli semplificazioni per il settore alberghiero, sia sul piano amministrativo che finanziario, la nuova normativa mantiene comunque una struttura molto rigorosa che presenta ancora diversi punti delicati. Con la presente pubblicazione hotelleriesuisse vuole offrire un prezioso chiarimento sulle particolarità specifiche per il settore alberghiero. Questo fascicolo è una sintesi delle disposizioni dell’imposta sul valore aggiunto (in seguito IVA) più rilevanti per il settore alberghiero mettendo in luce gli elementi essenziali dell’IVA: in particolare si occupa di quegli aspetti poco chiari la cui interpretazione potrebbe lasciare spazio a incertezze e diatribe. Problematiche specifiche e casi particolari verranno illustrati e chiariti attraverso esempi concreti tratti dall’universo alberghiero. L’IVA rimane comunque un regime fiscale complesso e dinamico. Per questo i casi limite e le difficoltà d’interpretazione troveranno soluzione man mano nell’applicazione pratica della legge 3 medesima e per mezzo delle pubblicazioni ad opera delle autorità competenti. La presente brochure è stata elaborata sulla base delle conoscenze disponibili a febbraio 2011. È stata conseguentemente redatta e approvata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito denominata AFC) e non è da escludersi che in futuro quest’ultima possa intervenire con modifiche o integrazioni. In caso di dubbi occorrerà quindi rifarsi alla pubblicazione più recente dell’AFC. Particolare attenzione va infine prestata alla programmazione dei registratori di cassa e dei software di front office affinché sia conforme alle esigenze dell’IVA. Un errore nelle fatture potrebbe portare infatti allo spiacevole pagamento di arretrati. Per un’informazione esaustiva, a partire da pagina 63 del presente documento troverete le informazioni per contattare hotelleriesuisse così come l’AFC e le fiduciarie inserite nella rete di consulenza di hotelleriesuisse. hotelleriesuisse, agosto 2011 Principi 1. Q u a t t r o a l i q u o t e d ’ i m p o s t a A seguito del finanziamento aggiuntivo dell’AI, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2017, sono entrate in vigore le seguenti aliquote IVA: aliquota normale dell’8,0%, aliquota speciale del 3,8% per le prestazioni alberghiere (fino al 31.12.2013), aliquota ridotta del 2,5% e aliquota dello 0,0%. Aliquota normale all’8,0% • Prestazioni di ristorazione (al ristorante / servizio in camera) 1 • Tutte le bevande alcoliche (comprese le grappe nostrane) e tabacchi • Consumazioni al minibar • Colazione per persone di passaggio • Tutti gli articoli della categoria souvenir, cartoline, articoli dell’hotel, prodotti di cura • TV a pagamento, noleggio di cassette video o DVD, carte prepagate per WLAN, ecc. • Comunicazioni telefoniche, tasse di utilizzo di internet • Servizio lavanderia • Massaggi sportivi, parrucchiere, estetica, ecc. • Ingresso al centro benessere, alla piscine, allo spazio wellness • Locazione (utilizzo) di tavoli da biliardo, giochi di freccette (nessun impianto sportivo) • Locazione (sci, barca, automobile, ecc.) • Locazione di sale conferenza • Locazione di sale e camere per riunioni, banchetti, ecc. • Locazione di parcheggi agli ospiti dell’albergo (attenzione: se la locazione è compresa nel prezzo della camera è imponibile al 3,8%) 1 Per le eccezioni vedi capitolo 1 Quattro aliquote d’imposta > aliquote speciali. 4 Aliquota speciale per prestazioni alberghiere al 3,8% Fino al 31 dicembre 2013, le prestazioni alberghiere saranno imponibili ad un’aliquota speciale del 3,8%. Alloggio e prestazioni accessorie direttamente correlate all’alloggio • Pernottamento • Biancheria da letto e da bagno, pulizia delle camere • Radio e TV (senza TV a pagamento), accesso a internet (senza tassa di utilizzo) • Tasse di alloggio (senza le tasse di soggiorno) 2 • Erogazione di elettricità e acqua (fredda e calda) a tende, roulotte e camper nonché smaltimento dei rifiuti e delle acque di scarico dei medesimi • Utilizzo d’impianti sanitari (lavatrici escluse) nei campeggi • Locazione di camere d’albergo in un altra struttura alberghiera (in caso di capacità insufficiente). Nel caso in cui un albergo affitti ad un’altra struttura alberghiera una o più camere oppure un’intera ala per un periodo determinato o indeterminato a suo uso esclusivo, la prestazione è esclusa dal campo d’imposta. Caso speciale della prima colazione • La prima colazione è compresa nel prezzo dell’alloggio e sottostà dunque all’aliquota speciale, anche nel caso in cui venga fatturata a parte. Essa deve tuttavia essere direttamente collegata al pernottamento. • Se un albergo fattura una prima colazione a un cliente di passaggio (che non pernotta in albergo), la rispettiva controprestazione è impo- 2 Vedi anche capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e carte ospiti. nibile all’aliquota normale dell’8,0% quale prestazione della ristorazione. Prestazioni accessorie allargate Le prestazioni accessorie allargate sono delle prestazioni comprese nel prezzo dell’alloggio, fornite all’interno dell’infrastruttura alberghiera e ivi fruite dall’ospite. Determinante è che tutti gli ospiti dell’albergo possano fruire di tali prestazioni senza sovrapprezzo. Ne fanno parte ad esempio: • posteggi, campi da tennis, squash o badminton, piscine coperte in albergo, solarium, sauna, idromassaggi e / o whirlpool, sala fitness, bocciodromo, piste per birilli, sala TV, biblioteca, alloggio di animali nella camera dell’ospite, servizio di pulizia scarpe. Rientrano inoltre nelle prestazioni accessorie allargate, sebbene non siano effettuate né utilizzate all’interno dell’infrastruttura alberghiera, le prestazioni di seguito elencate, posto che siano già incluse nel prezzo d’alloggio di tutti gli ospiti dell’albergo: • il servizio taxi dell’albergo; • la messa a disposizione delle biciclette; • la possibilità offerta agli ospiti dell’albergo di utilizzare piscine coperte, sale fitness e centri benessere, situati in altre aziende alberghiere nelle vicinanze. Non rientrano nell’infrastruttura alberghiera: campi da golf, scuderie e piste di pattinaggio (queste prestazioni sono imponibili all’8,0%). Aliquota ridotta del 2,5% • Vendita di alimenti e bevande senz’alcol da asporto e takeaway che il cliente non consuma sul posto (criteri: imballaggio dei prodotti, volontà dichiarata del cliente, prezzo differenziato, distribuzione di prodotti alimentari e di bibite non destinate al consumo sul posto). Tali 5 vendite vanno contabilizzate a parte, preferibilmente su un diverso registratore di cassa e occorre consegnare al cliente un giustificativo attestante la prestazione effettuata (fattura, ricevuta, scontrino, coupon). • Fornitura a domicilio di alimenti e di bevande senz’alcol. Sul posto non è consentita alcuna prestazione di preparazione o di servizio (allestimento del buffet o dei coperti, riscaldamento di vivande, servizio in piatti o bicchieri, ecc.). Il tenere le vivande in caldo non è considerato come una preparazione sul posto. I giustificativi (fattura, ricevuta, scontrino, coupon) devono riportare il nome, l’indirizzo, la partita IVA del fornitore, il nome e l’indirizzo del destinatario, la data, il prezzo e l’indirizzo di consegna (se diverso da quello del cliente) nonché l’aliquota applicabile. Se l’aliquota è inclusa nella controprestazione è sufficiente indicare l’aliquota applicabile. Importante è indicare «Fattura di consegna a domicilio» con la menzione «Senza preparazione o servizio sul posto». Tali vendite vanno contabilizzate a parte. Qualora da un giustificativo non sia possibile evincere se si tratta di una prestazione ascrivibile alla ristorazione, a una consegna a domicilio o a una prestazione all’estero, verrà applicata l’aliquota normale prevista per una prestazione della ristorazione. • Vendita di alimenti in distributori automatici • Fattura per decorazioni floreali (bouquets, decorazioni, ecc.) da parte del fiorista della struttura • Vendita di giornali, riviste e libri • L’aliquota ridotta non è applicabile agli alimenti che rientrano nel quadro di prestazioni della ristorazione (art. 25 cp. 3 LIVA). • Le bevande alcoliche (oltre lo 0,5%) non sono considerate generi alimentari ma rientrano nella categoria dei prodotti voluttuari e non food e sono quindi imponibili all’8,0%. Caso speciale per aziende miste In presenza di strutture per il consumo di alimenti in loco, le aziende miste (p. es. chioschi con caffèbar) e i chioschi e bar per spuntini possono, a titolo semplificativo, conteggiare in modo forfetario le prestazioni della ristorazione che in questo caso sono imponibili all’aliquota normale. Questa procedura semplificata è tuttavia consentita solamente a piccole aziende che dispongono al massimo di 20 posti a sedere o in piedi (per singola filiale, punto di vendita, ecc.). Lo stesso vale per determinate manifestazioni. Questo regime forfetario risulta vantaggioso perché non devono essere adottati i provvedimenti organizzativi per le vendite di alimenti da asporto (vendita da asporto e takeaway). L’applicazione del regime forfettario è facoltativo e il contribuente che lo sceglie deve applicarlo almeno per un periodo fiscale. Rientrano sotto la definizione di aziende miste ad esempio pasticcerie, macellerie, negozi presenti presso le stazioni di servizio, punti vendita di alimentari presso stabilimenti balneari e campeggi, nonché chioschi, la cui cifra d’affari principale supera quella del takeaway (o degli alimenti destinati al consumo immediato). Questa premessa è adempiuta quando la cifra d’affari propria del negozio supera il 50% della cifra d’affari complessiva. Semplificazione Le cifre d’affari,imponibili all’aliquota normale e conseguite con servizi di ristorazione da aziende che dispongono di posti a sedere e / o in piedi, possono essere rilevate e tassate per un importo forfetario equivalente di 60 franchi (IVA inclusa) da moltiplicarsi per ogni singolo posto disponibile per i giorni in cui l’azienda è aperta). Rientrano nella categoria dei chioschi e bar per spuntini, per esempio, anche i punti vendita di salsicce, kebab, 6 pizze o polli (incl. la vendita di bevande) come pure i chioschi e bar per spuntini situati in stabilimenti balneari e campeggi, che conseguono mediante le vendite da asporto e takeaway oltre il 50% della loro cifra d’affari complessiva. Per manifestazioni s’intendono eventi di ogni genere durante i quali i visitatori si possono ristorare per un breve lasso di tempo predefinito (di regola pausa negli intervalli). In tale novero rientrano per esempio le rappresentazioni cinematografiche, teatrali, circensi e musicali, varietà e altre manifestazioni speciali quali partite di calcio o di hockey, il cui svolgimento è delimitato temporaneamente e scandito da un programma preciso (inizio, intervalli, fine). Per le manifestazioni (ad es. tornei sportivi, festival cinematografici o musicali) che offrono ai visitatori la possibilità di ristorazione prolungata – o continua, nella maggioranza dei casi – la regolamentazione forfetaria non è consentita. Ripartizione per aliquota d’imposta per chioschi e bar per spuntini: Prodotti voluttuari e articoli non food Vendita di alimenti e prestazioni della ristorazione 100% all’aliquota determinante 50% all’aliquota normale 50% all’aliquota ridotta Ripartizione per aliquota d’imposta per manifestazioni: Prodotti voluttuari e articoli non food Vendita di alimenti e prestazioni della ristorazione 100% all’aliquota determinante 20% all’aliquota normale 80% all’aliquota ridotta Semplificazione Anzitutto vanno determinate e tassate, mediante l’applicazione di un supplemento, le cifre d’affari imponibili all’aliquota normale realizzate con i prodotti voluttuari (bevande alcoliche e tabacchi) e articoli non food. Ciò presuppone la registrazione su conti separati dei costi della corrispondente merce. Le cifre d’affari così determinate vanno in seguito detratte dalla cifra d’affari complessiva. Alla cifra d’affari rimanente va applicata, nel caso si tratti di chioschi e bar per spuntini, per il 50% l’aliquota normale e per il 50% quella ridotta, nel caso invece di manifestazioni va applicata al 20% l’aliquota normale e dell’80% quella ridotta. Non imponibile, aliquota allo 0,0% • Le tasse di soggiorno sono tasse di diritto pubblico a carico dell’ospite e non dall’albergatore. Non devono quindi essere assoggettate all’IVA a patto che vengano fatturate separatamente sulla fattura e indicate specificatamente quali tasse di soggiorno. • Le altre tasse di natura forfetaria o calcolate sulla base dei pernottamenti e che sono dovute dall’albergatore contribuente – quali ad esempio le tasse di alloggio – sono imponibili al 3,8% e sono generalmente parte integrante della controprestazione per l’alloggio. Nel caso in cui vengano menzionate e fatturate separatamente, devono figurare a parte rispetto alla tassa di soggiorno. 3 • Le operazioni di cambio non sono imponibili. • I pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es. pagamenti no show) sono considerati un risarcimento dei danni propriamente detto. Per il ristoratore o albergatore non costituiscono 3 Vedi capitolo 3 Tasse di soggiorno, tasse di alloggio e carte ospiti. 7 quindi una controprestazione né comportano una correzione della deduzione dell’imposta precedente. L’annullamento può essere comprovato mediante una copia del documento consegnato al cliente. 4 Se la prestazione richiesta è già stata fatturata e per l’annullamento non è stato rilasciato alcun documento al cliente, l’importo incassato è imponibile all’aliquota determinante. • Vendita di buoni regalo • Le tessere fedeltà (20% di sconto su presentazione della carta), gli sconti (11 notti al prezzo di 10, ecc.). Si tratta in questi casi di sconti in natura. La «prestazione offerta» (notte gratuita) non è imponibile. La vendita di tessere fedeltà non è imponibile (l’imposta è dovuta unicamente nel momento del suo utilizzo). Prestazioni fornite all’estero e esonero dall’imposta Esempio: un cliente con domicilio in territorio svizzero ordina a un esercente di servizi party con sede a Lugano un catering (con preparazione e / o servizio sul posto) per una manifestazione che si tiene in Italia. In questo caso si ha una prestazione effettuata all’estero non imponibile (luogo della prestazione: art. 8 cpv. 2 lett. d LIVA). Queste prestazioni vanno dichiarate sotto le cifre 200 e 221 (prestazioni all’estero) del rendiconto IVA. Se lo stesso esercente fornisce delle prestazioni senza preparazione né servizio presso il cliente, si tratta di una consegna a domicilio (il luogo della prestazione è dunque la Svizzera). L’esercente può analogamente fare richiesta di esenzione dall’imposta per mezzo dei documenti rilasciati dalle autorità doganali (esportazioni). Tale consegna a domicilio va dichiarata sotto le cifre 200 e 221 del rendiconto IVA. 4 Vedi capitolo 30 Risarcimento dei danni / annullamento. 2. Prestazioni alberghiere Combinazioni di prestazioni, regola del 70/30, principio (secondo l’art. 19 cpv. 2 LIVA) Nel caso di una combinazione di prestazioni delle quali almeno il 70% risulta imponibile alla stessa aliquota d’imposta, si può procedere con il trattamento uniforme, dal punto di vista fiscale, delle prestazioni. Questa regola non è applicabile se: • i prezzi delle singole prestazioni sono stati resi noti al destinatario; • le prestazioni identiche dal profilo dell’IVA non costituiscono complessivamente almeno il 70% della combinazione; • la combinazione comprende prestazioni escluse dall’imposta per le quali non è consentita l’opzione secondo l’articolo 22 cpv. 2 LIVA (eccezione: quando le prestazioni escluse dall’imposta costituiscono almeno il 70% della combinazione). L’applicazione dell’articolo 19 capoverso 2 LIVA può essere presa in considerazione solamente quando una prestazione è offerta e fatturata a un prezzo forfetario all’ospite dell’albergo. Se le singole prestazioni sono invece fatturate separatamente le une dalle altre, la predetta disposizione di legge non è applicabile. ➜ L’applicazione della disposizione dell’articolo 19 cpv. 2 LIVA è facoltativa. Il prestatore è naturalmente libero di scegliere la fatturazione separata delle singole prestazioni. Se una prestazione o la somma di tutte le prestazioni identiche sul piano fiscale non raggiunge almeno il 70% non è possibile il trattamento uniforme e ogni prestazione va dichiarata in maniera indipendente all’AFC e, di principio, fatturata separatamente all’aliquota d’imposta applicabile. È 8 possibile procedere alla fatturazione forfetaria (controprestazione globale) tenendo in considerazione i seguenti punti: • non vi è nessuna indicazione da parte dell’IVA; • il valore delle prestazioni indipendenti da dichiarare separatamente (= base di calcolo dell’imposta) può essere determinata sulla base di registrazioni contabili appropriate. Pernottamento in mezza pensione, regola del 70/30 I pernottamenti in mezza pensione vengono prenotati in anticipo (al più tardi al momento della registrazione in albergo) e per tutta la durata del soggiorno. La tariffa giornaliera è sempre la stessa. Inoltre i prezzi dei pernottamenti sono resi pubblici in diversi modi per mezzo di annunci o dei listini prezzi. 5 Non è considerato pernottamento in mezza pensione il soggiorno di un cliente che, riservato un pernottamento con prima colazione, decide di consumare uno o più pasti presso il ristorante dell’albergo. Per semplificare, nei meri pernottamenti in mezza pensione (comprendenti pernottamento, prima colazione e un pasto) si parte dal presupposto che la quota per l’alloggio costituisca almeno il 70% del valore della controprestazione complessiva, per consentire che questa venga fatturata forfetariamente e quindi sottoposta all’aliquota speciale. Non va presentato alcun giustificativo (neppure se per altre combinazioni di prestazioni è necessario determinare in modo effettivo e comprovare le quote riguardanti l’alloggio e il vitto). Esempio di fattura 1, pagina 26 5 Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei prezzi e formulazione delle offerte. Caso speciale brunch Nel caso di un albergo che propone la formula pernottamento con brunch (al posto della prima colazione) l’intera prestazione può essere fatturata all’aliquota del 3,8% senza necessariamente fornire un giustificativo del calcolo. Per contro, se l’albergo offre la mezza pensione con brunch, è autorizzato a fatturare il tutto all’aliquota del 3,8% solo se le prestazioni di ristorazione imponibili all’8,0% non rappresentano più del 30% della prestazione totale. In questo caso è necessario comprovare la ripartizione delle differenti prestazioni mediante un giustificativo (calcolo). Se invece l’albergatore fattura separatamente le singole prestazioni del pernottamento in mezza pensione, è tenuto a dichiarare per ciascuna di esse l’aliquota corrispondente. Esempio di fattura 2, pagina 26 Pernottamento in pensione completa I pernottamenti in pensione completa vengono prenotati in anticipo (al più tardi al momento della registrazione in albergo) e per tutta la durata del soggiorno. La tariffa giornaliera è sempre la stessa. Inoltre i prezzi dei pernottamenti sono pubblicati in diversi modi negli annunci o nei listini prezzi. 6 Non è considerato pernottamento in pensione completa il soggiorno di un cliente che, riservato un pernottamento con prima colazione, decide di consumare uno o più pasti presso il ristorante dell’albergo. Fatturazione Per il pernottamento in pensione completa, la parte di pernottamento, imponibile all’aliquota del 3,8%, e la parte di ristorazione, imponibile all’8,0%, possono essere calcolate di principio sia sulla base dei costi effettivi che in maniera forfetaria. La variante scelta va mantenuta per tutta la durata del periodo fiscale (anno civile). I due metodi di fatturazione non possono in alcun modo coesistere. Se l’albergatore ha optato per la determinazione forfetaria delle quote dell’alloggio e delle prestazioni per il vitto, il ricorso in un secondo tempo alla combinazione delle prestazioni secondo l’art. 19 cpv. 2 LIVA è escluso. 7 ➜ L’albergatore può cambiare metodo di fatturazione (forfettaria o effettiva) a partire dal periodo fiscale successivo (anno civile) senza necessariamente dover avvertire l’AFC. Fatturazione forfetaria Il pernottamento in pensione completa va chiaramente designato come tale nella fattura. La ripartizione forfetaria tra la parte di alloggio e quella di vitto (pranzo e cena) può essere effettuata come segue: 65% pernottamento e prima colazione al 3,8% IVA 35% pensione completa (due pasti) con l’8,0% IVA Le quote per il vitto e per l’alloggio, perlomeno sotto il profilo fiscale, vanno menzionate separatamente. Eventuali bevande incluse nel prezzo della pensione rientrano nel forfait, ma soltanto se sono comprese nei pasti, ad esempio vino da tavola, acqua minerale o caffè. Esempio di fattura 3, pagina 27 7 6 Sull’indicazione dei prezzi, vedi capitolo 5 Indicazione dei prezzi e formulazione delle offerte. 9 Vedi capitolo 2 Prestazioni alberghiere > Combinazioni di prestazioni, regola del 70 / 30, principio (secondo l’art. 19 cpv. 2 LIVA). Fatturazione effettiva Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripartite dettagliatamente e devono poter essere comprovate mediante adeguati giustificativi. Come indicato a inizio capitolo, la regola del 70 / 30 è ammessa per i pernottamenti in pensione completa abbinati ad una prestazione alberghiera (art. 19 cpv. 2 LIVA). In questo caso l’intera combinazione di prestazioni fatturate in maniera forfetaria è imponibile all’aliquota speciale se la prestazione alberghiera (prima colazione compresa) rappresenta almeno il 70% dell’insieme della controprestazione. La ripartizione fra le differenti prestazioni indipendenti va comprovata mediante adeguati giustificativi (calcolazioni). Possono essere addotti come prove (giustificativi) la contabilità analitica e la contabilità dei costi, nonché i calcoli fondati sulle medesime. Il computo ottenuto partendo dal costo del materiale utilizzato e maggiorato secondo i coefficienti raccomandati dalle associazioni di categoria non costituiscono un giustificativo sufficiente. Seminari Gli alberghi per seminari offrono di regola forfait standardizzati per seminari, comprendenti prestazioni ben precise e chiaramente descritte, quali per esempio: • 1 pernottamento con prima colazione compresa; • 1 pranzo; • 1 cena; • 2 pause caffè; • acqua minerale nelle aule dei corsi; • utilizzo di una sala per assemblee e di una sala per riunioni di gruppo; • tecnologia standard (lavagna luminosa, schermo, lavagna magnetica, beamer). 10 Fatturazione • La tassazione speciale per gli alberghi per seminari è applicabile unicamente a quelle strutture che propongono soluzioni forfaitarie standardizzate. • L’albergo che fattura i pernottamenti in pensione completa secondo il metodo dei costi effettivi dovrà fare lo stesso per le offerte per seminari. Fatturazione forfetaria Nel quadro della regolamentazione speciale applicabile da alberghi per seminari, le rispettive prestazioni sono fatturate forfetariamente ed evidenziate chiaramente come tali nelle fatture. La ripartizione forfetaria delle diverse prestazioni può essere effettuata come segue: 55% alloggio e prima colazione al 3,8% IVA 45% vitto infrastruttura e altre prestazioni all’8,0% IVA L’albergatore è tenuto a conservare fino allo scadere del termine di prescrizione le relative offerte, i listini prezzi, ecc. unitamente ai consueti documenti commerciali. Tutte le altre prestazioni effettuate che non rientrano nel forfait stabilito (ad es. noleggio di aule per corsi, consumazioni supplementari al bar) vanno fatturate separatamente e sono imponibili all’aliquota determinante. Esempio di fattura 4, pagina 27 ➜ Il forfait giornaliero (valido sino al 31 dicembre 2009) viene meno, poiché dal 1° gennaio 2010 l’ospite contribuente ha diritto a dedurre il 100% dell’imposta precedente sulla quota per il vitto e per le bevande. Fatturazione effettiva Le diverse prestazioni indipendenti vanno ripartite dettagliatamente e devono poter essere comprovate mediante adeguati giustificativi. In presenza di un giustificativo per ciascuna prestazione e la prestazione riferita all’alloggio (con prima colazione) rappresenta almeno il 70% della controprestazione è applicabile la regola del 70 / 30 (art. 19 cpv. 2 LIVA). In questo caso va applicata l’aliquota speciale all’intera combinazione di prestazioni. L’AFC parte dal presupposto che i pacchetti siano designati con un nome particolare nelle relative offerte e fatture (ad es. «Settimana bianca gennaio 2011») e che le loro prestazioni siano documentate per mezzo di singoli calcoli dettagliati (ad es. alloggio, abbonamento sci, lezioni di sci, ecc.). I singoli calcoli e le fatture dei creditori vanno conservate per scopi di controllo sino al l’inizio del termine di prescrizione, e per almeno per un periodo di dieci anni. Pacchetti I pacchetti sono delle combinazioni di prestazioni ai sensi della legge del 18 giugno 1993 relativa ai viaggi «tutto compreso», validi in modo permanente o per periodi di tempo ben definiti. Tali offerte si rivolgono generalmente a clienti individuali. Esse includono prestazioni che vanno oltre l’abituale pernottamento in mezza pensione o in pensione completa, come ad esempio biglietti per concerti, escursioni accompagnate o servizi di fitness e di benessere. L’offerta di tali combinazioni viene resa pubblica tramite pubblicità su prospetti, cataloghi, annunci o attraverso internet, ecc. Se i pacchetti non sono documentati con calcoli dettagliati, la controprestazione complessiva è imponibile all’aliquota normale. Le prestazioni combinate ah hoc dal singolo cliente, imponibili ad aliquote differenti, vanno fatturate separatamente e non sono da considerarsi parte del pacchetto. Allo stesso modo, manifestazioni particolari come congressi, seminari, matrimoni, ecc. non sono da considerare come pacchetti. Ciò è valido anche nel caso in cui siano stati convenute tariffe forfetarie per talune componenti dell’offerta. Pensione completa 65% quota per l’alloggio e prima colazione al 3,8% IVA 35% quota per il vitto al 8,0% IVA Fatturazione I pacchetti vanno sempre fatturati secondo i costi effettivi, anche se la parte concernente la mezza pensione o la pensione completa può essere calcolata con il metodo forfetario. 11 Se un pacchetto comprende anche la mezza pensione e / o la pensione completa, la rispettiva quota della controprestazione può essere determinate forfetariamente (non necessita alcun calcolo probatorio) come segue: Mezza pensione 75% quota per l’alloggio al 3,8% IVA 25% quota per il vitto al 8,0% IVA Le prestazioni non incluse nel pacchetto (p. es. vitto supplementare, noleggio di posteggi, lezioni di tennis) vanno fatturate separatamente e sono imponibili all’aliquota determinante. Esempi di fattura 5.1, 5.2 e 5.3, a partire da pagina 28 Se in un pacchetto la quota documentata per mezzo di un calcolo riferita all’alloggio è pari o superiore al 70%, l’intero pacchetto può essere conteggiato con l’aliquota speciale. Diventa quindi irrilevante se l’ospite durante il soggiorno fruisce di prestazioni supplementari (ad es. bevande, Pay TV, minibar) non comprese nel pacchetto, in quanto fatturate separatamente e sottoposte alla rispettiva aliquota d’imposta. Esempio di fattura 6, pagina 29 3 . T a s s e d i s o g g i o r n o , t a s s e d i alloggio e carte ospiti La perplessità sull’aliquota IVA da applicare alle tasse cantonali e comunali di soggiorno e alle tasse di promozione turistica è un tema ricorrente. Il medesimo dubbio permane per quanto concerne le carte ospiti, che danno diritto a sconti o a ingressi gratuiti. Tasse di soggiorno Le tasse di soggiorno (in alcuni casi denominate anche City Tax) sono tasse di diritto pubblico a carico dell’ospite. l’albergatore contribuente ha però il compito di riscuoterle. Le tasse di soggiorno non sono imponibili, se l’abergatore contribuente le fattura all’ospite separatamente indicandole espressamente come tali. Se il contribuente rinuncia alla fatturazione separata, le tasse di soggiorno rientrano nelle prestazioni del settore alberghiero e sono imponibili all’aliquota speciale. La semplice menzione nella fattura dell’imposta per tali tasse, non è considerata fatturazione separata. La tassa di soggiorno fa in tal caso parte della controprestazione per la prestazione del settore alberghiero ed è imponibile all’aliquota speciale. L’AFC raccomanda agli albergatori di dichiarare le tasse di soggiorno sotto la cifra 200 (Cifra d’affari) 12 e nella rubrica Deduzioni sotto la cifra 280 (Diversi) del rendiconto IVA. La cifra 280 va completata con una nota specifica (ad es. tasse di soggiorno). 8 Tasse di alloggio, tassa di pernottamento facoltativa, tassa di promozione turistica, ecc. Le tasse cantonali e comunali di alloggio, dovute dall’albergatore contribuente – e non dall’ospite – fanno parte integrante della controprestazione per l’alloggio, anche se sono fatturate separatamente. Queste tasse sono imponibili all’aliquota speciale di 3,8%. Le tasse di pernottamento facoltative, le tasse di promozione turistica, ecc. calcolate sulla base del numero dei pernottamenti o dei letti, sono dovute dall’albergatore quale parte dell’alloggio e sono imponibili all’aliquota di 3,8% anche se sono fatturate separatamente. Tuttavia se la tassa di alloggio è compresa in un pacchetto o in una soluzione di pernottamento (pernottamento in pensione completa, forfait per seminari, ecc.) e il contribuente non utilizza la fatturazione effettiva per le combinazioni di prestazioni ma decide di applicare la fatturazione forfetaria, le tasse di alloggio rientreranno nel regime di ripartizione forfetaria: Esempio di pernottamento in pensione completa 65% quota per l’alloggio e prima colazione al 3,8% IVA 35% quota per la ristorazione all’8,0% IVA Esempio di forfait per seminario 55% quota per l’alloggio e prima colazione al 3,8% IVA 8 Per i conteggi IVA sulle cifre corrispondenti vedi il capitolo 39 Formulari. 45% quota all’8,0% IVA per ristorazione / infrastrutture Questa tassa va dichiarata sotto la cifra 200 (Cifra d’affari) e sotto la cifra 340 (Prestazioni fino al 31.12.2010, aliquota speciale) o 341 (Prestazioni dal 1.1.2011, aliquota speciale), e le parti ad aliquota normale sotto la cifra 300 (Prestazioni fino al 31.12.2010) o 301 (Prestazioni dal 1.1.2011) del rendiconto IVA. 9 Carte ospiti In generale tutte le prestazioni sono passibili all’IVA a seconda della loro classe merceologica di appartenenza. Nelle fatture è opportuno indicare, per le forniture e le prestazioni indipendenti che prevedono aliquote differenti tra loro, in che modo è ripartita la controprestazione. Nel caso in cui le prestazioni imponibili ad aliquote diverse vengano fatturate forfetariamente, va applicata l’aliquota normale all’insieme della controprestazione in quanto non è generalmente possibile fornire un giustificativo. Ciò vale anche per le carte ospiti che consentono al cliente dell’albergo di beneficiare di diverse prestazioni imponibili ad aliquote differenti (ingressi in piscine, musei viaggi in treno, teleferiche, bus, ecc.). Se l’albergatore fattura una carta ospiti ad un cliente dell’albergo al montante fatturato si applica l’aliquota normale IVA dell’8,0%. Esempio L’albergatore vende un pernottamento al prezzo di 120 franchi. In virtù delle disposizioni comunali è tenuto a versare egli stesso, per ogni notte realizzata, le tasse seguenti: 9 Per i rendiconti IVA concernenti le cifre corrispondenti vedi capitolo 39 Formulari. 13 Tassa di soggiorno Tassa di alloggio Tassa di promozione turistica Carta ospiti (ingressi, trasporti, ecc.) CHF 3.00 CHF 1.00 CHF 2.00 CHF 4.00 L’albergatore ha due possibilità per la tariffazione e la fatturazione 10: a) Fatturazione forfetaria L’albergatore decide che le tasse sono incluse nella tariffa forfetaria di 120 franchi. Di conseguenza, se desidera approfittare dell’esonero dall’imposta, deve indicare separatamente la tassa di soggiorno. La carta ospiti va menzionata separatamente in quanto sottoposta a un’aliquota diversa. Fattura Pernottamento al 3,8% Tassa di soggiorno allo 0,0% Carta ospiti all’8,0% Totale (IVA incl.) CHF 113.00 CHF 3.00 CHF 4.00 CHF 120.00 b) Fatturazione separata L’albergatore decide che le tasse non sono incluse nella tariffa del pernottamento e che vanno pagate dall’ospite in aggiunta al prezzo della camera. Fattura Pernottamento al 3,8% CHF 120.00 Tassa di soggiorno allo 0,0% CHF 3.00 Tassa di alloggio al 3,8% CHF 1.00 Tassa di promozione turistica al 3,8% CHF 2.00 Carta ospiti all’8,0% CHF 4.00 Totale (IVA incl.) CHF 130.00 10 Vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei prezzi e formulazione delle offerte. 4. Fat turazione in valut a estera In virtù dell’ordinanza sui prezzi dell’11 dicembre 1978 (OIP) 11, i beni e le prestazioni di servizi offerti ai consumatori finali devono essere contrassegnati con il prezzo in franchi svizzeri (prezzo al minuto). 12 L’indicazione del prezzo ai consumatori finali unicamente in valuta estera non è di conseguenza ammessa, ma è possibile come complemento a quella in moneta svizzera. Può capitare che un albergatore sia portato ad emettere, per dei gruppi o dei partecipanti ai seminari, una fattura in valuta estera al fine di offrire all’ospite una migliore prestazione. Gli esempi 7 e 8 illustrano delle fatture in moneta nazionale: che il cliente paghi in franchi svizzeri o in valuta estera e che il resto gli sia corrisposto in franchi svizzeri o in valuta estera non è rilevante. Esempi di fattura 7 e 8, pagina 30 L’esempio 9 illustra il caso di una fattura emessa in valuta estera, con la possibilità di essere saldata in franchi svizzeri. Anche nel caso di un pagamento in franchi svizzeri, valgono le regole applicabili alla valuta estera. Esempio di fattura 9, pagina 31 Il conteggio dell’IVA con l’AFC va fatto in valuta nazionale (franchi svizzeri). Ai fini del calcolo dell’IVA l’albergatore, fatturato inizialmente il corrispettivo per le prestazioni erogate in valuta estera, lo deve convertire in fran- 11 12 La nuova ordinanza sui prezzi dovrebbe entrare in vigore nel 2012. Su questo argomento vedi anche il capitolo 5 Indicazione dei prezzi e formulazione delle offerte. 14 chi svizzeri nel momento in cui viene a generarsi il credito fiscale o il diritto alla deduzione della tassa precedente (art. 45 cpv. 1 OIVA). È data una controprestazione in valuta estera quando la fattura o la ricevuta è emessa in valuta estera. È irrilevante la valuta in cui il pagamento è effettuato o in cui è dato il resto (art. 45 cpv. 2 OIVA). Per la conversione può essere utilizzato a scelta il corso medio mensile pubblicato dall’AFC o il corso del giorno (vendita). I corsi medi mensili sono reperibili sul sito internet dell’AFC www.estv.admin.ch. L’AFC rende noti il 25 di ogni mese (risp. il primo giorno lavorativo dopo il 25), i corsi medi mensili applicabili per il mese seguente. Per le valute estere, per le quali l’AFC non rende noto alcun corso, è valido il corso del giorno (vendita) pubblicato da una banca con sede in territorio svizzero. Il metodo prescelto va applicato almeno durante un intero periodo fiscale e utilizzato sia per il calcolo dell’imposta sulla cifra d’affari e dell’imposta sull’acquisto sia per la deduzione dell’imposta precedente (art. 45 cpv. 5 OIVA). 5 . I n d i c a z i o n e d e i p r e z z i e formulazione delle offerte Indicazione dei prezzi nei prospetti e negli annunci Per quanto concerne l’indicazione dei prezzi nei prospetti e negli annunci occorre tenere conto delle prescrizioni dell’ordinanza sull’indicazione dei prezzi (OIP) 13 dell’11 dicembre 1978, secondo la quale tutti i prezzi vanno pubblicati IVA inclusa e tasse comprese o, per lo meno, devono essere 13 La nuova ordinanza sui prezzi dovrebbe entrare in vigore nel 2012. comunicate in modo chiaro e trasparente affinché il cliente possa immediatamente sapere quali voci vanno a determinare il prezzo finale e calcolare il totale. Variante 1 Camera (pernottamento e prima colazione) Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA Formulazione delle offerte Per quanto concerne le offerte, comprese l’esposizione dei prezzi e i listini prezzi, l’ordinanza sull’indicazione dei prezzi stabilisce che i prezzi pubblicati devono essere comprensivi di tutte le loro componenti. Ciò vale anche per le tasse di soggiorno e l’IVA. Di principio, la dichiarazione dei prezzi può essere fatta in due modi a condizione che il cliente possa facilmente calcolarne il montante totale (120 franchi nell’esempio). Variante 2 Camera (prezzo netto) (pernottamento e prima colazione) Tassa di soggiorno Prezzo totale della camera Incl. tasse di soggiorno, escl. IVA Variante 1 Camera CHF 120.00 (pernottamento e prima colazione) IVA al 3,8% e tasse di soggiorno incluse Con consumo proprio si intende una correzione dell’imposta precedente che mira a impedire che i contribuenti che utilizzano beni o servizi al di fuori dell’attività imprenditoriale, in particolare per fini privati, beneficino di un trattamento fiscale agevolato rispetto a tutti gli altri contribuenti (art. 31 LIVA). Variante 2 Camera (prezzo netto) (pernottamento e prima colazione) IVA 3,8% Tassa di soggiorno Prezzo totale della camera IVA e tassa di soggiorno incluse CHF 110.80 CHF 4.20 CHF 5.00 CHF 120.00 Offerte nel commercio all’ingrosso Nel commercio all’ingrosso i prezzi possono essere indicati al netto, vale a dire senza IVA. Per commercio all’ingrosso si intende quello rivolto ad aziende che possono richiedere il rimborso dell’IVA, quali ad esempio agenzie viaggi e non privati (consumatori finali). Le tasse di soggiorno devono essere comprese nel prezzo. 15 CHF 115.80 CHF 110.80 CHF 5.00 CHF 115.80 6. Consumo proprio Principio Il consumo proprio si verifica chiaramente quando un soggetto per mezzo della sua impresa beneficia, durevolmente o temporaneamente, di beni o servizi dai quali, o da una parte dei quali, è già stata dedotta l’imposta precedente al momento dell’acquisto e quando tali beni o prestazioni a)vengono utilizzati al di fuori dell’attività imprenditoriale, in particolare per scopi privati; b)vengono utilizzati per un’attività imprenditoriale che non dà diritto alla deduzione dell’imposta precedente secondo l’articolo 29 cpv. 1 LIVA; c) vengono ceduti a titolo gratuito, senza che sia dato un motivo imprenditoriale (il motivo imprenditoriale è presunto per regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per regali promozionali e campioni di merci senza limite di valore volti a realizzare cifre d’affari imponibili o esenti dall’imposta); d)si trovino ancora nella disponibilità del contribuente al momento in cui cessa l’assoggettamento. In merito a questo principio, è bene precisare che è possibile ricorrere alla correzione dell’imposta precedente unicamente in ragione di un consumo proprio e non nel caso in cui, per contro, beni o prestazioni di servizi sono utilizzati nell’ambito di un’attività imprenditoriale (art. 24 LIVA; art. 47 OIVA). Il consumo proprio coinvolge dunque, generalmente, il titolare di un’azienda individuale o gli associati che non sono considerati persone a loro vicine (entrambe le tipologie di soggetti non sono destinatari del certificato di salario). I temi sui quali ci si interroga più frequentemente nella pratica concernono i prelevamenti in natura (prelevamenti di beni), così come l’utilizzo di parti private quali l’automobile di servizio, i costi di riscaldamento, l’illuminazione, la pulizia, la comunicazione, ecc., vale a dire dei prelevamenti di beni e servizi dalla propria azienda. Dall’art. 31 della LIVA possono essere estrapolate le seguenti indicazioni: Beni utilizzati per fini non imprenditoriali Qualsiasi prelevamento da parte del titolare di un’azienda individuale impone una correzione dell’imposta precedente per consumo proprio, a condizione che l’imposta precedente sia già stata dedotta nel momento dell’acquisto delle prestazioni. Se i regali sono beni fabbricati in proprio, la base di calcolo corrisponde all’imposta precedente sul valore della merce – rispettivamente all’imposta precedente su eventuali lavori da 16 parte di terzi per lavori semilavorati – cui va aggiunto un supplemento pari al 33% sulla correzione dell’imposta precedente per l’utilizzo dell’infrastruttura (beni d’investimento / mezzi d’esercizio). È fatta salva la prova delle imposte precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura. Secondo l’art. 31 cpv. 2 lett. a LIVA, in caso di prelevamento di beni o di prestazioni di servizi da parte del titolare di un’azienda individuale in ragione di un consumo proprio (ad esempio per soddisfare bisogni personali) non ci sono limiti all’esonero, come è invece il caso dei regali ai sensi dell’art. 31 cpv. 2 lett. c della LIVA (500 franchi per persona all’anno). 14 Beni offerti a titolo gratuito senza fini imprenditoriali Si parla in questo caso di prelievi di beni che vengono elargiti a terze persone volontariamente e gratuitamente. In altre parole si tratta di un’offerta a titolo gratuito e senza scopi imprenditoriali e non della distribuzione di regali, campioncini o regali pubblicitari utili ai fini dell’azienda. 15 Fine dell’assoggettamento per cessata attività a)Base di calcolo per la correzione dell’imposta precedente al momento del prelievo durevole: sussiste prelievo durevole se un bene non è utilizzato unicamente a titolo temporaneo bensì duraturo, sia esso ad uso esclusivo nell’ambito imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente, sia ad uso esclusivo nell’ambito di un’attività imprenditoriale non legittimante la deduzione o ancora extra imprenditoriale: 14 15 Vedi il capitolo 19 Regali e regali promozionali e il capitolo 21 Pasti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite. Vedi anche il capitolo 19 Regali e regali promozionali. • beni mobili nuovi, acquistati: imposta precedente del bene; • beni mobili utilizzati, acquistati: imposta precedente sul valore del bene nel momento del rilevamento, ovvero deduzione di un ammortamento del 20% per ogni anno civile trascorso dall’acquisto del bene; • beni mobili nuovi, fabbricati in proprio: imposta precedente sul valore d’acquisto delle componenti utilizzate sommato al valore locativo, calcolato su base commerciale, per l’utilizzo del bene d’investimento e dei mezzi d’esercizio (calcolo approssimativo: 33% sulle imposte precedenti del materiale e degli eventuali lavori effettuati da parte di terzi [prodotti semilavorati]); • beni mobili utilizzati, fabbricati in proprio: correzione analoga a quella dei beni immobiliari nuovi fabbricati in proprio. Si può dedurre un ammortamento del 20% per ogni anno civile trascorso dall’inizio dell’utilizzo del bene. b)Base di calcolo per la correzione dell’imposta precedente in caso di utilizzazione temporanea dei beni: sussiste un utilizzo temporaneo quando il contribuente utilizza temporaneamente • dei beni esclusivamente, vale a dire al 100%, nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, oppure • esclusivamente per un’attività imprenditoriale non legittimante il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, o ancora • al di fuori delle sue attività imprenditoriali (per non più di sei mesi per i beni mobili e non più di dodici mesi per i beni immobili). 17 La correzione della deduzione dell’imposta precedente viene calcolata sulla base del valore locativo che sarebbe fatturato a un terzo indipendente (art. 31 cpv. 4 LIVA). Consumo proprio di opere edilizie, modifiche d’utilizzazione Si parla di modifiche d’utilizzazione di un’opera edile nel caso in cui, nel corso dell’attività imprenditoriale, varia l’utilizzazione inizialmente prevista, vale a dire quando la parte delle prestazioni legittimanti il diritto alla deduzione dell’imposta precedente e rispettivamente la parte di quelle non legittimanti aumenta o diminuisce. Ne consegue una correzione dell’imposta precedente (consumo proprio ai sensi dell’art. 32 LIVA o ulteriore sgravio dell’imposta precedente secondo l’art. 32 LIVA). Correzione dell’imposta precedente per consumo proprio 16 Nel caso di un albergatore indipendente (titolare di un’azienda individuale in qualità di gerente, locatario, proprietario) che assieme ai membri della sua famiglia che non lavorano nell’azienda usufruisce del vitto, vanno applicati i seguenti valori (annuali o mensili lordi, vale a dire IVA incl.): Tabella, pagina 18 Queste quote lorde (incl. IVA) possono essere ripartite fra i singoli pasti. In tal caso si applicano le seguenti quote pro capite per singolo pasto: 16 Sul vitto del personale vedi anche il capitolo 7 Prestazioni fornite al personale. Consumo proprio, Vitto, Tariffe base Per anno (CHF) Mensile (CHF) Adulti 6480.00 540.00 Bambini fino a 6 anni 1620.00 135.00 Bambini tra 7 e 13 anni 3240.00 270.00 Bambini tra 14 e 18 anni 4860.00 405.00 Tariffa (CHF) Imposta (CHF) ⁄3 imponibile al 8,0% 2 ⁄3 imponibile al 2,5% 6480.00 2160.00 4320.00 160.00 105.35 Consumo proprio adulti, per mese ⁄3 imponibile al 8,0% 2 ⁄3 imponibile al 2,5% 540.00 180.00 360.00 13.35 8.80 Tariffa (CHF) Imposta (CHF) Bambini fino a 6 anni 1620.00 39.50 Bambini tra 7 e 13 anni 3240.00 79.05 Bambini tra 14 e 18 anni 4860.00 118.55 Tariffa (CHF) Imposta (CHF) Bambini fino a 6 anni 135.00 3.30 Bambini tra 7 e 13 anni 270.00 6.60 Bambini tra 14 e 18 anni 405.00 9.90 Consumo proprio, Vitto adulti * Consumo proprio adulti, per anno 1 1 Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) * Consumo proprio, Vitto bambini per anno (imponibile al 2,5%) * * Il prelievo di articoli per fumatori non è compreso nelle quote indicate (lorde, IVA incl.); per ogni fumatore vanno aggiunti generalmente tra 1500 e 2200 franchi l’anno. La correzione dell’imposta precedente va sempre effettuata all’aliquota normale. 18 Colazione CHF 3.00 Pranzo CHF 8.00 Cena CHF 7.00 fettiva. In tal caso effettua registrazioni contabili adeguate e facilmente verificabili delle deduzioni dell’imposta precedente applicate. Il contribuente è libero di scegliere se applicare le quote forfettarie annuali, mensili oppure per singolo pasto. Al fine della correzione della deduzione dell’imposta precedente sugli importi sopraccitati è determinante sapere quali persone consumano il vitto; l’AFC consiglia quindi, per ragioni pratiche, di basarsi nei limiti del possibile sugli importi forfetari annuali o mensili. Questo perché le aliquote d’imposta applicabili variano in funzione della categoria di persone. Si opera una distinzione fra le seguenti categorie di persone: • Bambini e giovani fino al compimento del 18° anno di età. La deduzione dell’imposta precedente va corretta all’aliquota ridotta per l’importo complessivo; • Adulti: la deduzione dell’imposta precedente va corretta per i 2/3 all’aliquota ridotta e per un 1/3 all’aliquota normale. Consumo proprio – spese legate all’alloggio Per le quote di consumo privato legate alle spese di riscaldamento, illuminazione, pulizia, mezzi moderni di comunicazione, ecc., si conteggiano di regola gli importi annui riportati nella tabella sottostante all’aliquota normale, a condizione che il contribuente abbia fatto valere l’imposta precedente (prestazioni di consumo proprio): Per anno (CHF) Per mese (CHF) Economia domestica composta da un adulto 3540.00 295.00 Supplemento per ogni altro un adulto 900.00 75.00 Supplemento per figlio 600.00 50.00 Le quote sono da intendere IVA inclusa. Le summenzionate quote non comprendono eventuali prelievi di tabacchi, per i quali la correzione della deduzione dell’imposta precedente va sempre effettuata all’aliquota normale. Gli importi determinati secondo le quote men zionate a pag. 18 vanno dichiarati dal contribuente almeno una volta all’anno a titolo di correzione della deduzione dell’imposta precedente (consumo proprio), alla rispettiva aliquota d’imposta. ➜ Se non vuole applicare questa semplificazione, il contribuente può procedere all’imposizione ef- 19 Quotaparte privata delle spese dell’automobile Se l’albergatore (proprietario di un’azienda a titolo individuale o una persona a lui vicina che non lavora nell’azienda) utilizza l’automobile aziendale anche per scopi privati, deve effettuare una correzione dell’imposta precedente (consumo proprio) nella quale è tenuto a indicare una quotaparte privata delle spese dell’automobile. Se l’albergatore è un impiegato (destinatario di un certificato di salario) si tratta di una quota privata sottoforma di prestazione effettuata a titolo oneroso che il datore di lavoro deve conteggiare all’aliquota normale. La quotaparte privata delle spese dell’automobile può essere determinate sia in modo effettivo sia in modo forfettario. a)Determinazione effettiva: se il totale delle spese effettive dell’automobile usata parzialmente per scopi privati può essere stabilito in base a un libro di bordo così come i chilometri percorsi per motivi professionali e privati, le spese effettive devono essere ripartite in modo proporzionale tra i chilometri percorsi per motivi professionali e quelli percorsi per motivi privati. In questo caso, il chilometraggio registrato come percorso a titolo privato va moltiplicato per un’indennità pari a 0.70 franchi / km. Il fornitore della prestazione (albergatore o datore di lavoro) è tenuto a giustificare per mezzo di calcoli adeguati qualsiasi indennità inferiore. In casi eccezionali è possibile aumentare l’indennità al km (ad es. nel caso di automobili particolarmente dispendiose). b)Determinazione forfettaria: se il totale delle spese effettive dell’automobile usata parzialmente per scopi privati e i chilometri percorsi per motivi professionali e privati non possono essere stabiliti in base ad un libro di bordo, bisogna dichiarare al mese lo 0,8% del prezzo d’acquisto del veicolo (IVA esclusa), o per lo meno 150 franchi. La cifra risultante va imposta all’aliquota normale. 7. P r e s t a z i o n i f o r n i t e a l p e r s o n a l e Vitto del personale 17 Per le prestazioni effettuate a titolo oneroso al personale, l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 47 cpv. 1 OIVA). Le prestazioni effettuate al personale che devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo oneroso. In questi casi, l’IVA va calcolata sull’importo determinante per le imposte dirette. Le prestazioni che non devono essere dichiarate nel certificato di salario sono considerate effettuate a titolo gratuito; per tali prestazioni si presume vi sia un motivo imprenditoriale (art. 47 cpv. 2 e 3 OIVA). È irrilevante che si tratti o meno di persone strettamente vincolate (art. 47 cpv. 5 OIVA). Vitto gratuito Per il vitto offerto gratuitamente al personale, il contribuente deve imporre all’aliquota normale gli importi forfetari per singolo pasto a persona, elencati nel «Promemoria N2 dell’imposta federale diretta». Si tratta delle seguenti quote per pasti, considerate al lordo (incl. IVA): Colazione CHF 3.50 Pranzo CHF 10.00 Cena CHF 8.00 Le quote vanno indicate nel certificato di salario. 17 20 Per il vitto del titolare di un’impresa individuale vedi il capitolo 6 Consumo proprio. Occorre tenere presente che per i direttori e i gerenti di aziende del settore alberghiero si applicano le quote previste dal «Promemoria N1 dell’imposta federale diretta», vale a dire 6480 franchi per anno o 540 franchi al mese (lordi 8% IVA incl., articoli per fumatori escl.). Trattenuta per vitto sul salario del personale Il contribuente che trattiene sul salario del personale un importo per il vitto deve imporlo all’aliquota normale. La trattenuta sul salario deve corrispondere come minimo alle quote previste dal «Promemoria N2 dell’imposta federale diretta» (vedi sopra, «Vitto gratuito»). Non è necessaria alcuna indicazione sul certificato di salario. Se la trattenuta è inferiore alle quote di cui nel promemoria N2, il contribuente deve imporre all’aliquota normale sia la corrispondente differenza sia la trattenuta. Tutti gli importi s’intendono lordi (incl. IVA). Locazione di camere al personale La controprestazione per la locazione di camere al personale è esclusa dall’IVA. La deduzione minima (per una persona adulta) è fissata a 345 franchi al mese o 4140 franchi all’anno («Promemoria N2 dell’imposta federale diretta»). Le prestazioni supplementari, quali ad esempio la pulizia di camere e appartamenti o il servizio biancheria, sono invece imponibili all’aliquota normale. Non è consentito dedurre l’imposta precedente sulle spese di manutenzione e sui costi accessori, correlati alla locazione di camere esclusa dall’imposta. La correzione della deduzione dell’imposta precedente per i costi accessori (illuminazione, riscal- 21 damento, ecc.) può essere effettuata anche mediante una determinazione approssimativa, come segue: per ogni camera locata si considera una quota lorda di 600 franchi (incl. IVA) all’anno o di 50 franchi (incl. IVA) al mese. Per questi importi la correzione della deduzione dell’imposta precedente va calcolata con l’aliquota normale e dichiarata nella cifra 415 del rendiconto IVA. Posteggi Quando una struttura alberghiera mette a disposizione del personale dei posteggi a titolo gratuito, non è dovuta alcuna imposta (art. 47 cpv. 3 LIVA). Ciò vale anche quando questi posteggi servono all’uso esclusivo del personale, senza limitazioni di tempo (l’albergo può dedurre l’imposta precedente gravante i rispettivi costi d’investimento e di manutenzione). Per contro, quando i citati utenti dei parcheggi devono pagare un importo all’impresa, la relativa cifra d’affari soggiace all’imposta. 8. M e t o d o d e l l e a l i q u o t e s a l d o ( A S) nella dichiarazione fiscale net ta I contribuenti, che realizzano una cifra d’affari annua massima di 5,02 milioni di franchi (2010: 5 milioni di franchi) proveniente da prestazioni imponibili e che nel medesimo periodo devono pagare imposte non superiori a 109 000 franchi (2010: 100 000 franchi), calcolate in base all’aliquota saldo determinante nei loro confronti, possono allestire il rendiconto con l’AFC in modo semplificato con l’ausilio delle aliquote saldo (AS). Rispetto al metodo di rendiconto effettivo, l’applicazione del metodo delle AS semplifica sen sibilmente il lavoro amministrativo per la con tabilità e il rendiconto IVA. Non è necessario determinare l’imposta precedente e l’IVA è conteggiata solo semestralmente anziché trimestralmente. Nel rendiconto IVA le AS vanno applicate quali moltiplicatori, ossia occorre dichiarare il totale della cifra d’affari imponibile comprensiva di IVA e, per il calcolo dell’IVA, moltiplicarlo per l’AS. Nelle fatture ai clienti non vanno però indicate le AS autorizzate dall’AFC, bensì le aliquote legali in vigore, ossia l’aliquota normale, l’aliquota ridotta o l’aliquota speciale. bergo vogliono conteggiare l’imposta secondo il metodo effettivo (art. 81 cpv. 1 OIVA). Non possono scegliere il metodo delle AS i contribuenti che optano per l’imposizione delle prestazioni escluse dal campo d’imposta secondo l’art. 21 cpv. 2 cap. 1-25 e 29 LIVA o quelli che applicano l’imposizione di gruppo (enumerazione non esaustiva). Il rendiconto secondo il metodo delle AS non si applica nemmeno per quegli alberghi situati nelle valli di Samnaun o Sampuoir (vedi a riguardo l’art. 77 cpv. 2 LIVA). Le vendite di mezzi d’esercizio e beni d’investimento, che non sono stati utilizzati esclusivamente per eseguire prestazioni escluse dall’imposta, rappresentano una cifra d’affari imponibile e vanno conteggiate all’AS autorizzata. Un passaggio dal metodo delle AS al metodo effettivo è possibile: • dopo un anno; • sempre solo all’inizio di un periodo fiscale (anno civile). Procedura I contribuenti che intendono applicare il metodo delle AS dall’inizio del loro assoggettamento devono inoltrare all’AFC una dichiarazione di adesione debitamente compilata e firmata. La comunicazione scritta all’AFC va effettuata entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale il contribuente, ad es. l’albergatore, vuole conteggiare l’imposta con il metodo delle AS (art. 79 cpv. 1 OIVA). Allo stesso modo i contribuenti che intendono passare dal metodo delle AS al metodo di rendiconto effettivo devono comunicarlo per iscritto all’AFC entro 60 giorni dall’inizio del periodo fiscale a partire dal quale i titolari dell’al- 22 Termini Un passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS è di norma possibile, secondo l’art. 37 cpv. 4 LIVA: • al più presto dopo tre anni interi; • sempre solo all’inizio di un periodo fiscale (anno civile). Imposta sull’acquisto Chi acquista prestazioni che soggiacciono all’imposta sull’acquisto ai sensi degli articoli 45-49 LIVA deve dichiararle al netto semestralmente nel rendiconto IVA alla cifra 381 con la relativa aliquota legale, ossia di regola, all’aliquota normale. Attribuzione delle aliquote saldo Un contribuente è autorizzato ad applicare al massimo due AS per azienda. Ciò presuppone che le quote delle singole attività rappresentino presumibilmente più del 10% della cifra d’affari complessiva. La situazione può essere giudicata in base alla pianificazione (ad es. preventivo o business plan). Aliquote della dichiarazione fiscale netta • Per la ristorazione: 5,2% (sulla controprestazione, IVA incl.); • per i pernottamenti con prima colazione: 2,1% (sulla controprestazione, IVA incl.); • per prestazioni imponibili all’aliquota speciale: 2,1% (sulla controprestazione, IVA incl.). Quando conviene passare dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AS? Se valga la pena o meno passare dal metodo di rendiconto effettivo a quello delle AS può essere valutato confrontando l’ammontare delle imposte nette pagate negli ultimi quattro trimestri. Un cambiamento potrebbe essere interessante dal punto di vista fiscale, nel caso in cui l’ammontare dell’imposta calcolata con il metodo delle AS risulti inferiore a quello delle imposte pagate trimestralmente (imposta sulla cifra d’affari meno l’imposta precedente più l’imposta sulle acquisizioni). Inoltre, occorre considerare anche la notevole diminuzione dei lavori amministrativi (il trattamento delle cifre con il metodo del rendiconto effettivo è molto più complesso). Si consiglia il metodo delle aliquote saldo in particolare se l’albergo non prevede lavori di rinnovo, di manutenzione, di trasformazione o di costruzione dell’ordine di una certa importanza nei 5 anni successivi, in quanto in tal caso non sarà possibile far valere deduzioni, straordinarie o superiori alla media, dell’imposta precedente. Si sconsiglia di fatto un cambiamento a quelle strutture che nel prossimo anno si attendono una cifra d’affari in ribasso o stagnante e i cui costi sono previsti stabili o in rialzo. ➜ Il metodo delle AS può risultare molto vantaggioso per quelle strutture alberghiere molto forti sui pernottamenti. 23 9. P recisazioni sulla fatturazione Forma e contenuto delle fatture Sulle fatture devono figurare di regola i seguenti elementi: a)il nome e il luogo di colui che fornisce la prestazione (ad es. Albergo Leonardo Sagl) come appare nelle transazioni commerciali, nonché il numero IVA, con il quale il prestatore è iscritto nel registro dei contribuenti; b) il nome e il luogo del destinatario della prestazione come appare nelle transazioni commerciali (Michele Rossi / Michele Rossi SA, Lugano); c) la data o il periodo della fornitura della prestazione, se non sono identici alla data della fattura; d)il genere, l’oggetto e l’entità della prestazione; e) l’ammontare della controprestazione; f) l’aliquota d’imposta applicabile e l’ammontare d’imposta dovuto sulla controprestazione; se la controprestazione comprende l’imposta, è sufficiente indicare l’aliquota d’imposta applicabile. ➜ Nel caso in cui l’albergatore riceve una fattura incompleta o errata deve richiederne immedia tamente una copia corretta. Se le fatture sono scorrette o lacunose c’è il pericolo di non poter far valere il diritto alla deduzione dell’imposta precedente. Indirizzo ammesso nelle transazioni commerciali Affinché una fattura legittimi una deduzione dell’imposta precedente, deve contenere l’indirizzo del destinatario (l’albergatore ad es.) così come appare nelle transazioni commerciali. Qualunque indirizzo utilizzato nelle transazioni commerciali è riconosciuto: in particolare quello delle succursali, di stabilimenti secondari, ecc., così come gli indirizzi dei destinatari con sede in territorio svizzero che dispongono di una casella postale svizzera. Poco importa se tali destinatari siano o meno inscritti nel registro dei contribuenti IVA, l’indicazione della località è sufficiente. La via e il numero, il CAP, il numero della casella postale, ecc. non sono determinanti per la deduzione dell’imposta precedente. Indicazioni formali per i nastri e gli scontrini di cassa Per far valere il diritto alla deduzione dell’imposta precedente, una fattura deve rispondere a determinati requisiti formali. Tra le altre cose deve menzionare il nome, l’indirizzo e il numero IVA del destinatario della prestazione. A titolo semplificativo, soltanto i nastri e gli scontrini di cassa dei registratori di cassa e dei sistemi informatici, e fino a un massimo di 400 franchi, possono omettere il nome e l’indirizzo del destinatario della prestazione. Tale semplificazione non può per contro essere adottata per le fatture e le ricevute scritte a mano o a macchina. 24 Numero d’identificazione delle imprese (IDI) in sostituzione del numero IVA a sei cifre La legge federale sul numero d’identificazione delle imprese (IDI) è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. A ogni impresa con sede in Svizzera è stato attribuito un numero unico d’identificazione. L’IDI sostituirà il vecchio numero IVA a sei cifre al più tardi entro il 2013. Tra la metà del 2011 e la fine del 2013 ognuno disporrà quindi di due numeri che potranno essere utilizzati indistintamente. L’IDI ha il seguente formato: «CHE-123.456.789». Il nuovo numero IVA si compone invece dell’IDI e dell’estensione «IVA»: CHE-123.456.789 IVA. Nel caso di un’impresa iscritta al registro di commercio (quest’ è generalmente il caso), si dovrà aggiungere anche la dicitura «RC»: CHE-123.456.789 RC / IVA. 25 10 . E s e m p i d i f a t t u r e Esempio 1 – Mezza pensione: fatturazione forfetaria, regole 70/30 Albergo Leonardo Via Lungolago 1 6600 Locarno CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 18 giugno 2011 Sig.ra A. Rossi Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 18 18.06.201119.06.2011 1 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 18.06.2011 1 camera MP 3 170.00170.00 18.06.2011 1 tassa di soggiorno 1 2.00172.00 18.06.2011 1 tassa di alloggio 3 3.00175.00 Totale175.00 Aliquota Montante IVA Camera / colazione / tasse di alloggio (3) 3,8%173.00 6.33 Tasse di soggiorno (1) 0,0% 2.000.00 Totale 175.00 6.33 Esempio 2 – Mezza pensione: fatturazione effettiva, ad es. con cena Albergo Leonardo Via Lungolago 1 6600 Locarno CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 18 giugno 2011 Sig.ra A. Rossi Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 18 18.06.201119.06.2011 1 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 18.06.2011 1 camera / colazione 3 127.50 127.50 18.06.2011 1 vitto 7 42.50 170.00 18.06.2011 1 tassa di soggiorno 1 2.00 172.00 18.06.2011 1 tassa di alloggio 3 3.00 175.00 Totale175.00 Aliquota Montante IVA Camera / colazione / tasse di alloggio (3) 3,8% Mezza pensione (7) 8,0% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Tasse di alloggio (3) 3,8% Totale 26 127.50 42.50 2.00 3.00 175.00 4.67 3.15 0.00 0.11 7.93 Esempio 3 – Pensione completa: fatturazione forfetaria, 65/35%; aliquota speciale / aliquota normale Albergo Leonardo Via Lungolago 1 6600 Locarno CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 24 giugno 2011 Sig.ra A. Rossi Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 22 23.06.201124.06.2011 2 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 23.06.2011 2 camere con PC 3 / 7 300.00 300.00 23.06.2011 2 tasse di soggiorno 1 4.00 304.00 23.06.2011 1 telefono 7 5.50 309.50 23.06.2011 1 minibar 7 25.00 334.50 Totale334.50 Aliquota Montante IVA Camera / colazione (3) 3,8% Pensione completa (7) 8,0% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% Totale 195.00 7.14 105.00 7.78 4.00 0.00 30.50 2.26 334.50 17.18 Esempio 4 – Albergo per seminari: fatturazione forfetaria, 55/45%; aliquota speciale / aliquota normale Albergo Leonardo Via Lungolago 1 6600 Locarno CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 15 giugno 2011 Rossi SA Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 12.06.201115.06.2011 20 Seminario dal 12 al 15 giugno 2011 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 12.06.2011 20 forfait seminari 4 4 800.00 4 800.00 13.06.2011 20 forfait seminari 4 4 800.00 9 600.00 14.06.2011 20 forfait seminari 4 4 800.00 14 400.00 Tasse di soggiorno 1 90.00 14 490.00 Totale 14 490.00 0% 3,8%8,0% Totale Tasse di soggiorno (1) 90.00 90.00 Forfait seminari (4) 7 920.00 6 480.00 14 400.00 Totale 90.00 7 920.00 6 480.00 14 490.00 IVA 0.00 289.95 480.00 769.95 27 Esempio 5.1 – Pacchetto: settimana di bellezza (incl. trattamenti per 700 franchi) Albergo Leonardo Via Lungolago 1 6600 Locarno CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 18 giugno 2011 Sig.ra A. Rossi Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 248 11.06.201118.06.2011 1 Settimana di bellezza dal 11 al 18 giugno 2011 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 1 settimana di bellezza 7 / 8 2 240.00 7 tasse di soggiorno 1 14.00 Totale Aliquota Montante Camera / colazione (8) 3,8% Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Totale 2 240.00 2 254.00 2 254.00 IVA 1 540.00 56.40 700.00 51.85 14.00 0.00 2 254.00108.25 Esempio 5.2 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. forfait mezza pensione 25% aliquota normale, ulteriori prestazioni, abbonamento per gli impianti sciistici da 600 franchi) Albergo Leonardo Via S. Gottardo 1 6780 Airolo CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 21 dicembre 2011 Sig.ra A. Rossi Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 334 14.12.201121.12.2011 2 Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2011 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 1 settimana di sci (incl. MP) 7 / 8 2 940.00 14 tasse di soggiorno 1 84.00 Totale Aliquota Montante Camera / colazione (8) 3,8% Mezza pensione (7) 8,0% Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Totale 28 2 940.00 3 024.00 3 024.00 IVA 1 755.00 64.25 585.00 43.35 600.00 44.45 84.00 0.00 3 024.00152.05 Esempio 5.3 – Pacchetto: Settimana bianca (incl. forfait pensione completa 35% aliquota normale, ulteriori prestazioni, abbonamento per gli impianti sciistici da 600 franchi) Albergo Leonardo Via S. Gottardo 1 6780 Airolo CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 21 dicembre 2011 Sig. e Sig.ra A. Rossi Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 334 14.12.201121.12.2011 2 Settimana di sci dal 14 al 21 dicembre 2011 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 1 settimana di sci (incl. PC) 7 / 8 3 260.00 3 260.00 14 tasse di soggiorno 1 84.00 3 344.00 Totale3 344.00 AliquotaMontante IVA Camera / colazione (8) 3,8% Mezza pensione (7) 8,0% Ulteriori prestazioni all’8% (7) 8,0% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Totale 1 729.00 63.30 931.00 68.95 600.00 44.45 84.00 0.00 3 344.00176.70 Esempio 6 – Pacchetto: pernottamento e prima colazione inclusi alcuni trattamenti di bellezza, l’alloggio ricopre almeno il 70% Albergo Leonardo Via Lungolago 1 6600 Locarno CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 18 giugno 2011 Sig.ra A. Rossi Via S. Gottardo 1 6900 Lugano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 248 11.06.201118.06.2011 1 Settimana di bellezza dall’ 11 al 18 giugno 2011 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 1 settimana di bellezza 8 2 240.00 14 tasse di soggiorno 1 14.00 Totale Aliquota Montante Settimana di bellezza (8) 3,8% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Totale 29 2 240.00 2 254.00 2 254.00 IVA 2 240.00 82.00 14.00 0.00 2 254.0082.00 Esempio 7 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri Albergo Leonardo Via S. Gottardo 1 6780 Airolo CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 21 dicembre 2011 Sig. e Sig.ra A. Bianchi Via Duomo 1 I-20100 Milano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 380 21.12.201122.12.2011 1 Data Prestazioni Codice MontanteSaldo 21.12.2011 1 camera / colazione 3 390.00 390.00 21.12.2011 1 telefono 7 11.20 401.20 21.12.2011 1 tassa di soggiorno 1 8.00 409.20 Totale409.20 Aliquota Montante IVA Camera / colazione (8) 3,8% Telefono (7) 8,0% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Totale CHF Importo in euro 1 390.00 14.30 11.20 0.85 8.00 0.00 409.20 15.15 314.77 11.65 Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati. Esempio 8 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in franchi svizzeri ed euro Albergo Leonardo Via S. Gottardo 1 6780 Airolo CHE-123.456.789 RC / IVA Locarno, 21 dicembre 2011 Sig. e Sig.ra A. Bianchi Via Duomo 1 I-20100 Milano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 380 21.12.201122.12.2011 1 Data Prestazioni Codice Montante in CHF Montante in euro 21.12.2011 1 camera / colazione 3 390.00 300.00 21.12.2011 1 telefono 7 11.20 8.60 21.12.2011 1 tassa di soggiorno 1 8.00 6.15 Totale409.20 314.75 Aliquota Montante in CHF IVA Montante in euro IVA Camera / colazione (8) 3,8% 390.00 14.30 300.00 11.00 Telefono (7) 8,0% 11.20 0.85 8.60 0.65 Tasse di soggiorno (1) 0,0% 8.00 0.00 6.15 0.00 Totale CHF 409.2015.15 Totale euro 2314.7511.65 Per il calcolo dell’IVA si vedano gli importi netti indicati. 1 Per un cambio AFC di 1.30 EUR / CHF 2 30 Per un cambio AFC di 1.30 EUR / CHF Esempio 9 – Moneta straniera: fattura dell’albergo in euro Albergo Leonardo Via S. Gottardo 1 6780 Airolo CHE-123.456.789 RC/IVA Locarno, 21 dicembre 2011 Sig. e Sig.ra A. Bianchi Via Duomo 1 I-20100 Milano Fattura n. 12345 Camera n. Arrivo Partenza Persone 380 21.12.201122.12.2011 1 Data Prestazioni Codice Montante in euroSaldo 21.12.2011 1 camera/colazione 3 300.00 21.12.2011 1 telefono 7 8.60 21.12.2011 1 tassa di soggiorno 1 6.15 Totale Euro Aliquota Montante Camera/colazione (3) 3,8% Telefono (7) 8,0% Tasse di soggiorno (1) 0,0% Totale euro 3 3 300.00 308.60 314.75 314.75 IVA 300.00 11.00 8.60 0.65 6.15 0.00 314.75 11.65 Il cambio euro-franco svizzero deve essere effettuato al tasso di cambio corrispondente dall’AFC (a questo proposito si veda il capitolo 4). I montanti indicati in grassetto sono determinanti. 31 Te m i s p e c i f i c i d e l s e t t o r e a l b e r g h i e r o 11. A t t i v i t à n o n i m p r e n d i t o r i a l i La deduzione dell’imposta precedente non si applica ai montanti dell’imposta derivante da attività non imprenditoriali. Si tratta di quelle prestazioni che vengono consumate nell’esercizio della sovranità pubblica e senza scopi imprenditoriali. Esempi a riguardo sono escursioni di più giorni con il personale (sugli sci o a piedi) o gite degli azionisti. Se invece servono al raggiungimento degli obiettivi dell’impresa e rientrano quindi nell’ambito imprenditoriale, tali costi legittimano, nel quadro delle disposizioni previste dalla legge, la deduzione dell’imposta precedente. Esempi in tal senso sono i pranzi e le cene aziendali di Natale, occasionali meeting per la costruzione del gruppo (team building), la gita annuale con il personale o attività svolte nel contesto di un giubileo dell’impresa. ➜ D’ora in avanti l’imposta precedente sulle spese di vitto e sulle bevande è deducibile al 100%. 12 . L o c a z i o n e d ’ i m p i a n t i s p o r t i v i La locazione d’impianti sportivi è esclusa dall’imposta, se il locatario ha il diritto esclusivo di utilizzare un impianto sportivo o una parte di esso, indipendentemente dalla loro utilizzazione da parte del locatario. Esempi in tal senso sono controprestazioni (biglietti d’ingresso) pagate per l’utilizzo esclusivo da parte del locatario di un campo da tennis o di un campo da squash, di una pista di pattinaggio o di una piscina. Sono pure escluse dall’imposta le eventuali spese accessorie – come gli allacciamenti elettrici, del gas 32 e dell’acqua – fatturate separatamente o comprese nel prezzo di locazione. Per contro, gli ingressi agli impianti sportivi (piscine coperte, piste di pattinaggio, campi da golf o minigolf, pista per le slitte, ecc.) sono imponibili all’aliquota normale. Pagando una determinate quota (prezzo d’ingresso) l’utilizzatore ottiene il diritto di utilizzare personalmente un impianto sportivo. 13 . D i s t r i b u t o r i a u t o m a t i c i , biliardi, freccette a) Distributori automatici di bevande e alimenti La vendita di alimenti in distributori automatici è imponibile all’aliquota ridotta. È irrilevante la presenza o meno d’impianti per il consumo nei pressi del distributore automatico. Vanno invece conteggiate all’aliquota normale le vendite di bevande alcoliche, di tabacchi e di articoli non alimentari (articoli non food). b)Juke-box, distributori automatici di sigarette, apparecchi automatici da gioco, giornali, ecc. • Se il ristoratore o albergatore gestisce autonomamente questi apparecchi, spetta a lui imporre i relativi introiti alla corrispondente aliquota d’imposta. Juke-box 8,0% IVA Sigarette 8,0% IVA Giornali 2,5% IVA Giochi 8,0% IVA • Se gli apparecchi automatici sono installati in ristoranti o alberghi da un gestore specializzato in questo genere di apparecchiature, l’unico a realizzare cifre d’affari con i medesimi è il gestore stesso. Negli apparecchi automatici per i giochi di destrezza, la contro- prestazione imponibile consiste nei ricavi rimanenti nell’apparecchio (ovvero la differenza fra le puntate e le vincite pagate). Il ristoratore o albergatore deve imporre all’aliquota normale unicamente le provvigioni pagategli (p. es. sotto forma di partecipazioni alle cifre d’affari) dal gestore di apparecchi automatici per l’installazione degli apparecchi. c) Biliardo, freccette, birilli e bowling e locazione di tali impianti • La locazione di piste da bowling e di birilli è esclusa dall’imposta in quanto si tratta di una locazione di impianti sportivi (vedi capitolo precedente). • La locazione di tavoli da biliardo o bersagli per il gioco delle freccette è per contro imponibile all’aliquota normale, poiché un locale che ospita tali attrezzature non è considerato un impianto sportivo. La controprestazione di locazione è imponibile all’aliquota normale anche qualora suddette attrezzature siano affittate a organizzatori di tornei o ad associazioni a scopi d’allenamento. 14 . V endita di fiori e decorazioni da tavolo le decorazioni da tavolo possono venir imposte all’aliquota ridotta. 15 . O p e r a z i o n i d i c a m b i o Le operazioni di cambio valute (valute estere) sono escluse dall’imposta. I rispettivi costi non legittimano la deduzione dell’imposta precedente. 16 . P e r d i t e s u c r e d i t i Le perdite su crediti sono deducibili dalla cifra d’affari imponibile indicata nel rendiconto IVA per il periodo di conteggio nel quale il credito irrecuperabile appare nei registri contabili (vale a dire, sotto la cifra 235 come diminuzione della controprestazione). Questa soluzione è applicabile unicamente con la modalità di conteggio secondo le controprestazioni «convenute» (registrazioni contabili debitori e creditori, ad esempio). Se si sceglie di allestire il rendiconto secondo le controprestazioni «ricevute», non occorre dichiarare nulla sul formulario di rendiconto e nemmeno registrare contabilmente nei libri in quanto non vi è stata alcuna entrata. Gli accantonamenti (formazione o dissoluzione del delcredere) sui debitori dubbiosi non toccano in alcun modo l’IVA. Se in un ristorante sono offerti in vendita fiori di un terzo, si ha una fornitura fra il terzo e l’ospite. 17. E s b o r s i Le decorazioni da tavolo rientrano sostanzialmente nella controprestazione per la prestazione della ristorazione e sono imponibili all’aliquota normale. Se consistono in mazzi di fiori, addobbi floreali o simili e se sono fatturate separatamente, 33 Per esborsi s’intendono le spese risultanti da piccole commissioni effettuate dal ristoratore per i suoi ospiti, ad esempio fiori, regali o taxi. Queste commissioni non sono attribuite al ristoratore o albergatore se egli le fattura agli ospiti alla voce «Esborsi» e senza addebitare supplementi. La premessa a tal fine è che • il corrispondente giustificativo emesso dal creditore sia graffettato alla copia della fattura per il cliente o sia chiaramente e rapidamente ricollegabile in altra forma al corrispondente documento e che • il ristoratore o albergatore non abbia dedotto l’imposta precedente su tali spese. Se le suddette condizioni non sono adempiute, il ristoratore o albergatore deve imporre la controprestazione complessiva all’aliquota determinante. ➜ L’albergatore può procedere nel seguente modo: paga il taxi su richiesta del cliente e riceve una fattura di 108 franchi, IVA 8,0% compresa. L’albergatore deduce l’8,0% IVA sul suo prossimo conteggio IVA a titolo d’imposta precedente. Ha quindi considerato la spesa come se fosse un’ uscita dell’albergo (esempio: acquisto di una macchina da caffè). Sulla fattura destinata al cliente riporta 100 franchi netti per il taxi, ai quali si aggiungono 8 franchi d’imposta sulla cifra d’affari. In questo modo l’imposta precedente e l’imposta sulla cifra d’affari si compensano, senza generare costi aggiuntivi al di là del lavoro amministrativo. Il cliente paga all’albergo la stessa cifra che avrebbe dovuto direttamente al taxi. Agendo in questo modo, si effettua una contabilizzazione con degli effetti sui risultati, cosa che non avviene nel caso di un conto di passaggio (conto attivo o passivo). 34 18 . B i g l i e t t i d ’ i n g r e s s o I biglietti d’ingresso a una manifestazione culturale sono esclusi dall’IVA nella misura in questa è fornita direttamente al pubblico e viene richiesta una determinate controprestazione. È consentita una correzione della deduzione dell’imposta precedente. ➜ Se il prezzo d’ingresso comprende un’altra prestazione, ad esempio una bevanda gratuita, e la prestazione culturale rappresenta almeno il 70%, (e la consumazione al massimo il 30% – un giustificativo di calcolo è necessario) il montante complessivo è escluso dall’imposta. Tuttavia occorre intervenire con una correzione dell’imposta precedente. ➜ Esiste anche la possibilità di optare per un’imposizione volontaria. Nel caso di una manifestazione culturale, ciò significa che tali prestazioni vanno imposte a un’aliquota del 2,5% (art. 25 cpv. 2 lett. c LIVA): sui relativi costi sussiste il diritto alla deduzione dell’imposta precedente. 19 . R egali e regali promozionali Regali Se beni o prestazioni di servizi sono offerti a terzi a titolo gratuito senza un motivo imprenditoriale, la deduzione dell’imposta precedente effettuata (all’acquisto della prestazione) va corretta. Se i regali sono beni fabbricati in proprio, la deduzione dell’imposta precedente va corretta sul materiale necessario alla fabbricazione più un supplemento del 33% per l’utilizzazione dell’infrastruttura; è fatta salva la prova delle imposte precedenti sull’utilizzazione dell’infrastruttura (art. 69 cpv. 3 OIVA). Se il regalo è offerto per un motivo imprenditoriale l’imposta precedente può essere dedotta sulle spese nell’ambito dell’attività imprenditoriale; il motivo imprenditoriale è presunto per regali sino a 500 franchi per persona e anno, nonché per campioni di merci volti a realizzare cifre d’affari imponibili o esenti dall’imposta (art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA) e la deduzione dell’imposta precedente è ammessa nell’ambito dell’attività imponibile. 18 Regali promozionali Sono considerati regali promozionali gli oggetti distribuiti gratuitamente, che non figurano nell’offerta dell’albergo, ma che portano il nome (o il logo) dello stesso (ad es. portachiavi). Non vi è più un limite massimo a limitare il valore di tali regali, per destinatario e per anno. L’albergatore può dedurre l’imposta precedente sui regali pubblicitari nell’ambito della sua attività imprenditoriale legittimante la deduzione dell’imposta precedente. 20. Buoni regalo Le vendite di buoni regalo – che rappresentano un mezzo di pagamento – non sono imponibili. Per questo motivo i giustificativi (fatture e ricevute) della vendita di buoni regalo non rappresentano alcuna referenza per l’IVA. Al momento della riscossione, la controprestazione deve essere imposta all’aliquota determinante, e va dunque dichiarata nel rendiconto IVA. 18 Vedi anche il capitolo 21 Pasti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite. 35 Buoni regalo non utilizzati o scaduti sono considerati come prodotti finanziari e, di conseguenza, non vanno sottoposti all’IVA. Essi non legittimano una riduzione dell’imposta precedente. 21. P asti gratuiti, ribassi in natura, degustazioni gratuite Per motivi vari, nel settore della ristorazione determinati gruppi di persone beneficiano di prestazioni a titolo gratuito. Queste prestazioni, le cosiddette «Maisonbuchungen», sono registrate senza effetto sul risultato e vanno trattate nel seguente modo: • Se nell’ambito di viaggi di gruppo, le guide turistiche e gli autisti di torpedone beneficiano del vitto gratuito, tali prestazioni sono parificate ai ribassi in natura. Il vitto offerto gratuitamente a clienti regolari, allo stesso modo, è considerato un ribasso in natura e non ha pertanto conseguenze fiscali. • Costituiscono campione di merce per scopi aziendali, dei campioni di merce offerti nell’ambito dei fini imprenditoriali quali ad esempio dei pasti di prova gratuiti in vista di un matrimonio o di altre occasioni, così come il vitto offerto a collaboratori di agenzie di viaggi e di compagnie aeree. I campioni di merce gratuiti non comportano conseguenze fiscali. • La ristorazione offerta gratuitamente ai collaboratori dei fornitori rientra nell’attività imprenditoriale e non ha conseguenze fiscali. ➜ In tutti e tre i casi l’albergatore può far valere la deduzione integrale dell’imposta precedente. I regali offerti nell’ambito di una prestazione non alberghiera costituiscono delle libere elargizioni gratuite. Sino a un importo di 500 franchi per destinatario per anno, essi sono prive di conseguenze fiscali. Se il valore è superiore a 500 franchi, vanno invece comprovati i motivi imprenditoriali dell’elargizione gratuita. L’importo limite di 500 franchi non va inteso come una franchigia, bensì come una soglia di tolleranza. Infatti, se si supera questo limite e non sono dati motivi imprenditoriali, la deduzione dell’imposta precedente va rettificata per l’intero importo, non soltanto per la differenza oltrepassante il limite (art. 31 cpv. 2 lett. c LIVA). 19 22. Cani ➜ Nel caso di vitto gratuito offerto ai detentori di una partecipazione preponderante non impiegati nell’azienda (ad es. azionisti, detentori di parti sociali o associati di una società privata) e dei membri delle loro famiglie, amici e conoscenti che non lavorano per l’azienda, così come ad amici e conoscenti del detentore di una partecipazione di maggioranza impiegato presso l’azienda occorre tener conto del fatto che si tratta di prestazioni offerte a titolo oneroso. Dato che le persone elencate sono persone strettamente vincolate, la controprestazione corrisponde almeno al valore che sarebbe stato convenuto con un terzo indipendente (art. 24 cpv. 2 LIVA), e ciò indipendentemente dal fatto che le persone in questione paghino o meno per la sussistenza ricevuta. Il contribuente deve imporre l’aliquota normale sugli importi fissati. Se le persone strettamente vincolate pagano il prezzo pieno, occorre imporre all’aliquota IVA il montante da loro pagato. Le fatture contabilizzate e pagate possono essere modificate a posteriori unicamente attraverso un addebito o un accredito corretto (tale addebito deve obbligatoriamente rinviare alla fattura originale e annullarla). Le fatture dei fornitori incomplete o inesatte (ad es. quelle che non riportano l’aliquota d’imposta) possono impedire una deduzione dell’imposta precedente. Laddove in precedenza era imperativamente richiesta la sussistenza di un determinato mezzo di prova (ad es. fattura del fornitore con le indicazioni richieste) per comprovare la deduzione dell’imposta precedente, il diritto vigente ammette anche altri mezzi di prova (principio della libertà dei mezzi di prova). 19 a)Se il pernottamento del cane è compreso nel prezzo esso ha valore di prestazione accessoria ed è imponibile all’aliquota del 3,8%. b)Se viene fatturato un supplemento per il cane la prestazione va imposta all’aliquota normale dell’8,0%. 2 3 . C o r r e z i o n e d i u n a f a t t u r a 2 4 . C o m m i s s i o n i s u l l e c a r t e di credito Le commissioni sulle carte di credito non possono essere dedotte dalla cifra d’affari imponibile. Esse costituiscono un indennizzo di una prestazione alberghiera e l’albergatore deve contabilizzarle come spese. Essendo le aziende di carte di credito parificate al settore finanziario, non sono legitti- Vedi anche il capitolo 19 Regali e regali promozionali. 36 mate a fatturare l’IVA sulle commissioni (prestazioni escluse dal campo d’imposta). Di conseguenza non è possibile far valere una deduzione dell’imposta precedente. 25. Buf fet di pasticceria Se l’albergatore propone il pernottamento con prima colazione e buffet di pasticceria a un prezzo forfetario (ad es. camera / prima colazione, buffet di pasticceria incl.) e lo fattura di conseguenza (vale a dire senza fatturazione separata), può imporre il prezzo globale all’aliquote del 3,8%. In tal caso una separazione nella parte inferiore della fattura non è ammissibile. 26. Contratti di fornitura Le aziende della ristorazione concludono spesso contratti con fornitori (di birra, vino, acque minerali e prodotti alimentari) che garantiscono a questi ultimi diritti esclusivi di fornitura per un determinato periodo. In cambio di tale diritto l’azienda della ristorazione riceve una prestazione in denaro (ad es. prestito con o senza interessi, pagamento una tantum) oppure una prestazione in natura (ad es. bancone per buffet, frigorifero, distributore automatico di bevande). Questi contratti sono solitamente vincolati a volumi annui d’acquisto prestabiliti (p. es. 100 ettolitri di birra) sui quali il ristoratore beneficia di un ribasso rispetto ai prezzi applicati nel settore gastronomico per prodotti analoghi. Per queste prestazioni il ristoratore procede fiscalmente come segue: 37 Prestito rimborsabile con interessi Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Né il prestito né gli interessi hanno conseguenze fiscali. Prestito rimborsabile senza interessi Il ristoratore contabilizza il prestito nei passivi. Gli interessi che egli non deve pagare rappresentano in linea di principio la controprestazione per il diritto esclusivo di fornitura da lui accordato al suo fornitore. Tuttavia, l’interesse non dovuto non è in questo caso imponibile. Versamento una tantum Il versamento una tantum è la controprestazione che il ristoratore riceve dal fornitore per il diritto esclusivo accordatogli. Il versamento è imponibile all’aliquota normale al momento della ricevuta dal ristoratore. Il fornitore ha diritto di dedurre l’imposta precedente se sono adempite le condizioni di cui all’articolo 28 segg. LIVA. Prestazioni in natura In generale l’AFC si basa sull’accordo di diritto civile fra le controparti interessate. Per esempio il fornitore mette gratuitamente a disposizione del ristoratore un bancone in cambio dell’impegno ad acquistare esclusivamente suoi prodotti. Il bene, in questo caso il bancone, rimane di proprietà del fornitore (locazione gratuita) oppure è ceduto al ristoratore (cessione gratuita) allo scadere del contratto. La concessione di questo diritto esclusivo è imponibile all’aliquota normale secondo le modalità di seguito descritte. Il ristoratore deve dapprima suddividere il valore dell’impianto (bancone), completamente installato, per il numero di anni della durata contrattuale. Il valore annuo così rilevato va contabilizzato e imposto all’aliquota normale una volta l’anno, per tutta la durata del contratto, a titolo di controprestazione per il diritto esclusivo accordato al fornitore. Il fornitore può dedurre l’imposta precedente nell’ambito della sua attività imprenditoriale. Ai fini dell’IVA è irrilevante che il bene rimanga o no di proprietà del fornitore allo scadere del contratto. Bonifici supplementari o addebiti retroattivi da parte del fornitore Se il ristoratore acquista quantità superiori a quelle concordate, il fornitore gli bonifica alla fine dell’anno un determinato importo in funzione degli acquisti supplementari compiuti. Per il ristoratore questo bonifico rappresenta un ristorno sulla cifra d’affari (diminuzione dei costi con correzione della deduzione dell’imposta precedente) mentre per il fornitore costituisce una riduzione della controprestazione (correzione dell’imposta sulla cifra d’affari). Se invece il ristoratore acquista quantità minori di quelle concordate, il fornitore è autorizzato ad addebitargli retroattivamente un corrispondente importo. Il ristoratore può far valere l’imposta precedente sull’importo addebitatogli. Il fornitore deve invece imporre alla corrispondente aliquota d’imposta l’importo che ha addebitato. 2 7. I m p o s i z i o n e v o l o n t a r i a (o p z i o n e) Le prestazioni escluse dal campo d’imposta non vanno imposte né legittimano la deduzione dell’imposta precedente. Per approfittare comunque della deduzione dell’imposta precedente, l’albergatore può optare per l’imposizione delle prestazioni escluse dal campo dell’imposta. Può quindi sottomettere volontariamente tali prestazioni all’imposta facendole figurare nella fattura- 38 zione al destinatario (art. 22 cpv. 1 LIVA) ed è quindi autorizzato a dedurre, proporzionalmente, l’imposta precedente. 20 ➜ Attualmente non è più necessario fare richiesta formale all’AFC per l’imposizione volontaria. È sufficiente indicare esplicitamente l’aliquota IVA sulle fatture. Le prestazioni per le quali è stata scelta l’imposizione volontaria vanno dichiarati sotto le cifre 200, 205 e 300 / 301. Settore dell’amministrazione immobiliare Sono di principio esclusi dal campo dell’imposta, secondo l’art. 21 cpv. 2 LIVA, la vendita così come la locazione e l’appalto di immobili. La deduzione dell’imposta precedente sui costi legati a tali entrate è esclusa a sua volta. Nel caso di prestazioni collegate all’immobile ed escluse dal campo dell’imposta, ma che in un secondo tempo passano sotto le attività imponibili (imprenditoriali con diritto alla deduzione dell’imposta precedente), è possibile far valere un ulteriore sgravio dell’imposta precedente. Al contrario, se le condizioni della deduzione dell’imposta precedente vengono a cadere si procede ad una correzione dell’imposta precedente come nel caso di un consumo proprio. Imposizione volontaria (opzione) L’imposizione volontaria delle controprestazioni risultanti dalla vendita, dalla locazione e dall’appalto di immobili legittima la deduzione dell’imposta precedente. 20 Per un elenco completo delle prestazioni per le quali è possibile l’opzione, vedi Info IVA 04 Oggetto dell’imposta. L’opzione dell’imposizione volontaria per la vendita di beni fondiari (ad eccezione del terreno) o per la locazione di beni fondiari o di una parte di un bene fondiario, è sempre possibile nel caso in cui il destinatario fa un uso esclusivamente privato dell’oggetto (art. 22 cpv. 2 lett. b LIVA). L’opzione d’imposizione volontaria delle prestazioni fornite in Svizzera avviene per mezzo di un’indicazione chiara dell’imposta sulla fattura o sul contratto. La dichiarazione va fatta sotto le cifre del rendiconto IVA riportate poco fa in questo testo. 28. Locazione di posteggi La locazione di posteggi che non sono di dominio pubblico per il parcheggio di veicoli (aree di parcheggio, autosili, posti di attracco per barche e posti barca in secco) è imponibile all’aliquota normale. La durata del periodo di locazione non è rilevante. La locazione di posteggi da parte di una struttura alberghiera (comprese le locazioni durevoli) vengono imposte all’aliquota normale se viene richiesta una controprestazione. L’utilizzo o meno dell’oggetto di locazione da parte del proprietario non è rilevante ai fini dell’IVA. L’utilizzo a titolo oneroso dei posteggi può anche costituire un’attività accessoria della struttura alberghiera e quindi essere imponibile all’aliquota speciale, a condizione che le due seguenti condizioni vengano soddisfatte: • le prestazioni vengono fornite e fruite nel perimetro dell’albergo; • le prestazioni sono comprese nel prezzo del pernottamento (pernottamento e prima colazione), vale a dire, che l’albergatore non fattura 39 controprestazioni supplementari. Determinante è che tali prestazioni vengano fornite a tutti gli ospiti dell’albergo senza alcun sovraprezzo. 29. Prov vigioni ad agenzie viaggi Agenzie di viaggi L’espressione «Agenzie di viaggi» comprende gli operatori turistici, i retailer nonché le imprese attive sia come tour operator sia come retailer. Sono equiparati alle agenzie di viaggi le agenzie di trasporto in autobus, i locatori di case e appartamenti di vacanza nonché altre imprese che offrono prestazioni nel settore turistico anche se queste non rappresentano l’unica attività dell’impresa. Vendita di pernottamenti ad agenzie di viaggi Ai fini dell’IVA è irrilevante che un pernottamento sia venduto direttamente agli ospiti oppure a un’agenzia viaggi operante per conto proprio. In entrambi i casi la controprestazione ricevuta è imponibile all’aliquota d’imposta determinante (p. es. all’aliquota speciale se si tratta di prestazioni del settore alberghiero e a quella normale per prestazioni della ristorazione). Provvigioni versate ad agenzie di viaggi svizzere In generale, le provvigioni versate alle agenzie di viaggi svizzere vanno calcolate a partire dal lordo, vale a dire dalla cifra d’affari IVA inclusa. Le provvigioni che l’albergatore paga ad agenzie viaggi, enti turistici, ecc. per l’apporto di clientela non costituiscono una diminuzione della controprestazione. Tali versamenti vanno contabilizzati come costo. Negli esempi seguenti si parte da un pernottamento di 120 franchi (prezzo lordo per il pernottamento e la prima colazione) comprensivo del 3,8% IVA. L’agenzia viaggi richiede una provvi gione del 10%, pari a 12 franchi, sul pernottamento. Dato che anche l’agenzia di viaggi è sottomessa all’IVA, la commissione di 12 franchi comprende un’imposta precedente di 0.90 franchi (12 franchi / 108,0 × 0,8). L’albergatore registra la commissione nelle spese e può quindi far valere l’imposta precedente su di essa, a condizione che l’agenzia di viaggi dichiari l’IVA (art. 26 LIVA) – al tasso normale nell’esempio. Variante 1 L’ospite paga all’albergo il prezzo pieno (incl. la provvigione). Prezzo per la camera / prima colazione netto CHF 115.60 3,8% IVA CHF 4.40 Prezzo totale del pernottamento, incl. 3,8% IVA CHF 120.00 Commissioni alle agenzie viaggi (10% de 120 franchi) CHF 12.00 incl. 8,0% IVA (parte dell’imposta 0.90 franchi) Di conseguenza l’albergo deve contabilizzare il seguente montante all’AFC: Imposta sulla cifra d’affari per notte CHF 4.40 (aliquota speciale) meno l’imposta precedente sulla commissione (aliquota normale) CHF 0.90 Montante dell’imposta netta CHF 3.50 Cifra d’affari netta per notte CHF 115.60 meno le commissioni alle agenzie viaggi nette CHF 11.10 Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.50 40 Questa variante utilizza due aliquote d’imposta (imposta sulla cifra d’affari – aliquota normale e imposta precedente – aliquota normale). Variante 2 L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi la quale versa all’albergo il montante netto dopo aver detratto la provvigione. L’albergo riceve dall’agenzia viaggi svizzera il montante netto (dopo detrazione della commissione, vale a dire 120 franchi × 0,9 = 108 franchi). Tale cifra d’affari è imponibile al 3,8% (108 franchi / 103,8 × 3,8), che corrisponde ad un montante di 3.95 franchi. Prezzo lordo (camera / prima colazione) meno le commissioni alle agenzie viaggi Versamento totale all’albergo meno l’imposta sulla cifra d’affari (3,8%) Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 120.00 CHF 12.00 CHF 108.00 CHF 3.95 CHF 104.05 In questo esempio non c’è nessuna imposta precedente sulla commissione versata all’agenzia in quanto essa è già stata direttamente dedotta dal prezzo lordo. Tale modo di procedere è autorizzato unicamente nel caso in cui l’agenzia viaggi vende il pernottamento a suo nome. Se, per contro, il pernottamento viene venduto da parte di terzi (agenzia viaggi, ufficio del turismo) per conto dell’albergo, quest’ultimo è tenuto a imporre il totale delle controprestazioni pagato dal cliente, vale a dire senza dedurre la commissione della commissione pagata all’intermediario. Provvigioni versate alle agenzie di viaggi all’estero Le prestazioni alberghiere vengono fornite nel luogo in cui si trova la struttura corrispondente (art. 8 cpv. 2 lett. f LIVA). Nelle varianti seguenti le prestazioni sono fornite in Svizzera. Variante 1 L’ospite paga il prezzo completo (comprensivo della commissione) all’albergo. L’albergo paga, in un secondo tempo, la commissione sulla controprestazione pagata dall’ospite. L’albergo può calcolare una commissione del 10% direttamente a partire dal prezzo netto (115.60 franchi), vale a dire una commissione di 11.55 franchi. L’albergo ha un debito fiscale di 4.40 franchi (3,8% di 115.60 franchi), e deve versare una commissione inferiore (senza diritto alla deduzione dell’imposta precedente) all’agenzia di viaggi all’estero. Prezzo lordo per notte meno imposta sulla cifra d’affari (3,8%) CHF 120.00 CHF 4.40 Cifra d’affari netta CHF 115.60 meno provvigione all’agenzia viaggi all’estero (10%) CHF 11.55 Prodotto netto dell’albergo per notte CHF 104.05 Imposta sulla cifra d’affari generata per notte CHF 4.40 (cifra 341 del rendiconto IVA) più le prestazioni di servizio all’esteroCHF 0.90 (imposta sulle acquisizioni 8,0% di CHF 11.55 [netto 100%]; cifra 381 del rendiconto IVA) meno la deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni fornite all’estero CHF 0.90 (cifra 400 del rendiconto IVA) Montante dell’imposta netto CHF 4.40 41 Imposta sulle acquisizioni Il limite di 10 000 franchi non vale per gli stabilimenti già registrati all’IVA. I destinatari devono dichiarare spontaneamente nei rendiconti tutte le prestazioni e le acquisizioni che sottostanno all’imposta sulle acquisizioni (art. 47 cpv. 1 LIVA). L’imposta dichiarata sulle acquisizioni può essere annunciata come imposta precedente e riportata in deduzione nello stesso rendiconto a patto che le condizioni legittimanti la deduzione dell’imposta precedente vengano soddisfatte. Variante 2 L’ospite paga la fattura all’agenzia di viaggi e quest’ultima versa il montante netto all’albergo dopo aver detratto la provvigione. In questo caso l’agenzia di viaggi straniera è assoggettata all’IVA svizzera e deve dunque conteggiare all’aliquota normale le prestazioni vendute a nome proprio. L’albergo riceve dall’agenzia di viaggi straniera il montante senza IVA (dopo deduzione della provvigione) pari a 104.05 franchi (120 franchi meno l’IVA [4.40 franchi] = 115.60 franchi meno 10% = 104.05 franchi). Questo montante lordo va imposto al 3,8% (104.05 / 103,8 × 3,8 = 3.80 franchi). Montante lordo dell’agenzia viaggi CHF 104.05 meno l’imposta sulla cifra d’affari (3,8%) CHF 3.80 Montante netto dell’albergo per notte CHF 100.25 Conclusione per il calcolo del prezzo del pernottamento offerto all’agenzia di viaggi Sulla base degli esempi di calcolo citati sopra, l’albergatore deve calcolare il prezzo del pernottamento che intende offrire o fatturare alle agenzie di viaggi. In definitiva, poco importa a chi siano dovute le tasse e a quanto ammontino: quel che conta è che il prezzo netto della camera consenta all’albergo di coprire i costi e realizzare un guadagno. 30. R i s a r c i m e n t o d e i d a n n i / annullamento Le prestazioni di risarcimento dei danni propriamente detto (p. es. per rottura di stoviglie) non sono una controprestazione e non sono quindi imponibili (art. 18 cpv. 2 lett. i LIVA). I pagamenti dei clienti per annullamenti (p. es. pagamenti no show) sono considerati un risarcimento dei danni propriamente detto. Per il ristoratore o albergatore non costituiscono una controprestazione né comportano una correzione della deduzione dell’imposta precedente. L’annullamento può essere comprovato mediante una copia del documento consegnato al cliente. Si consiglia di utilizzare un giustificativo separato con l’indicazione «richiesta di risarcimento» o di fatturare separatamente le spese di annullamento. Se la prestazione richiesta è già stata fatturata e per l’annullamento non è stato rilasciato alcun documento al cliente, l’importo incassato è imponibile all’aliquota determinante. Tali prestazioni di risarcimento danni vanno dichiarati sotto la cifra 910 del rendiconto IVA. 31. M a n c e Le mance facoltative rientrano nella controprestazione imponibile se devono essere cedute al ristoratore nella sua veste di datore di lavoro. 42 Nel settore alberghiero è prassi relativamente diffusa pagare alla fine del soggiorno, unitamente alla fattura dell’albergo, le mance promesse. Gli ospiti ricevono cosiddetti guest check da firmare che costituiscono la base per registrare le prestazioni sulla fattura dell’albergo. Sovente gli ospiti indicano sul guest check un determinato importo a titolo di mancia che viene indicato come tale sulla fattura dell’albergo alla fine del soggiorno. Per evitare che queste mance facoltative facciano parte della controprestazione imponibile, vanno adempiute cumulativamente le seguenti condi zioni: • l’importo promesso dall’ospite è versato interamente al collaboratore interessato; • l’azienda alberghiera contribuente è in grado di documentare il versamento delle mance ai collaboratori; • l’azienda alberghiera non contabilizza le mance con effetto sul risultato d’esercizio; • la mancia è fatturata separatamente; • in relazione alle mance non è fatto alcun riferimento all’imposta in fattura. 3 2 . Ve n d i t a d i o p e r e d ’a r t e La vendita di opere d’arte (ad es. quadri) da parte del loro creatore (artista) è esclusa dall’imposta. Se un artista espone le sue opere in una struttura alberghiera, se le vende a suo nome, tale vendita non è imponibile. Se l’albergatore percepisce una commissione sugli oggetti venduti, tale commissione è imponibile all’aliquota normale. Per contro, se l’opera viene venduta dall’espositore per conto dell’artista sia il prezzo di vendita che l’eventuale commissione sono imponibili all’aliquota normale. 3 3 . L o c a z i o n e d i c a m e r e d ’a l b e r g o a un altro albergo Se un albergo mette a disposizione di un altro albergo una o più camere (ad esempio in caso di momentanei problemi di capacità), si ha una prestazione del settore alberghiero imponibile all’aliquota speciale. Per contro, se una o più camere oppure un’intera struttura alberghiera sono messe a disposizione di un albergo da parte di un altro albergo, per un periodo determinato o indeterminato e ad uso esclusivo (ossia accordando al locatario il diritto di disporne in nome e per conto proprio), si ha una locazione esclusa dall’IVA. ➜ Si raccomanda di optare per un’imposizione volontaria per far valere la deduzione dell’imposta precedente. 3 4 . D e d u z i o n e d e l l ’ i m p o s t a precedente sulle spese di costituzione La deduzione dell’imposta precedente sulle spese di costituzione dell’attività, quali le spese di autenticazione delle disposizioni adottate in occasione dell’assemblea generale, l’iscrizione al registro di commercio così come su quelle per l’organizzazione (analisi del mercato, campagne pubblicitarie, ecc.) è consentita se tali spese sono legate ad un’attività commerciale imponibile legittimante la deduzione dell’imposta precedente (art. 28 LIVA) e se figurano nella contabilità. 35. R i m b o r s o d e l l ’ I VA a s p e c i f i c i gruppi di persone e a organizzazioni internazionali Restituzione dell’IVA a imprese la cui ragione sociale è all’estero Le imprese straniere che hanno effettuato delle spese in Svizzera nell’ambito di attività imprenditoriali (ad es. partecipazione ad una fiera a Lugano) e i cui fornitori di prestazioni assoggettati all’IVA fatturano loro beni o servizi per mezzo di una fattura conforme 21 possono richiedere all’AFC la restituzione dell’IVA. Affinché questo sia possibile, per le imprese straniere valgono le seguenti condizioni: • hanno il loro domicilio, la ragione sociale o il loro stabilimento all’estero; • non sono iscritti al registro dei contribuenti sul territorio svizzero (Svizzera e Liechtenstein) •non forniscono alcuna prestazione sul territorio svizzero; • provano all’AFC la loro qualità di imprenditori nello stato in cui hanno il domicilio o la sede; • le fatture rispondono alle esigenze richieste 22 e si riferiscono al periodo di restituzione attuale; • lo stato, nel quale l’impresa richiedente risiede, rispetti le disposizioni di reciprocità: ciò significa che le imprese svizzere devono avere la possibilità di far valere all’estero il rimborso di un eventuale imposta sui costi imponibili; • si limitano ad una richiesta all’anno (civile); • l’IVA viene rimborsata se i beni e le prestazioni acquistati servono a raggiungere una cifra d’affari imponibile; 21 22 43 Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione. Vedi capitolo 9 Precisazioni sulla fatturazione. • il montante minimo della domanda è di 500 franchi all’anno (= imposta rimborsabile). Le richieste di restituzione vanno inoltrate entro i sei mesi seguenti la fine dell’anno civile durante il quale sono state acquistate le prestazioni, vale a dire entro il 30 giugno dell’anno successivo. Le richieste di restituzione vanno spedite all’AFC con gli originali delle fatture dei fornitori. L’impresa straniera deve designare un rappresentante (ad es. una persona domiciliata in Svizzera, un partner commerciale) che fungerà da interme diario per la corrispondenza e la restituzione dell’IVA. Esportazioni nel traffico turistico per vendite in negozio (tax-free per turisti) Le vendite effettuate nell’ambito del traffico turistico in favore di persone domiciliate all’estero valgono quali forniture di beni in territorio svizzero e sono, di conseguenza, imponibili. Esse possono tuttavia essere esonerate dall’imposta. Esse sono esenti dall’imposta soltanto se sono adempite cumulativamente le seguenti condizioni: • il prezzo di vendita dei beni ammonta ad almeno 300 franchi (incl. IVA). Nel documento d’esportazione va tuttavia riportato il prezzo di vendita senza IVA; • l’acquirente non è domiciliato in territorio svizzero né nel Liechtenstein; • i beni sono destinati al consumo privato dell’acquirente o a scopi di regalo e sono trasferiti in territorio doganale estero entro 30 giorni dalla loro consegna all’acquirente; • l’esportazione è comprovata con un documento d’esportazione attestato o con un documento d’esportazione non attestato unito a un’imposizione all’importazione di un’autorità doganale estera; 44 • il documento d’esportazione è emesso a nome dell’acquirente e contiene soltanto i beni fornitigli; • il fornitore (venditore) e l’acquirente attestano per mezzo della loro firma, la veridicità delle indicazioni che figurano sul documento d’esportazione. Differenza tra documento d’esportazione attestato e non attestato Documento d’esportazione attestato: L’attestazione avviene da parte dell’ufficio doganale svizzero nel momento dell’espatrio. In caso di attestazione posticipata i seguenti enti possono attestare sul documento d’esportazione che i beni si trovano all’estero: un’autorità doganale estera, un’ambasciata o un consolato svizzero all’estero nello Stato di domicilio dell’acquirente. Documento d’esportazione non attestato: Nel caso di un documento d’esportazione senza attestazione, si dispone unicamente dell’imposizione all’importazione stabilita dall’autorità doganale dello stato di domicilio dell’acquirente. L’imposizione all’importazione deve essere presentata in una lingua nazionale svizzera o in inglese, oppure in una traduzione autenticata in una di queste lingue. Per far valere un’esenzione fiscale, un negozio di orologeria – situato in un albergo ad esempio – che intende vendere ad un cittadino bielorusso deve, in qualità di fornitore / venditore, disporre di un documento d’esportazione attestato o non attestato (con imposizione all’importazione da parte dell’autorità doganale straniera). Se il negozio non è in grado di fornire un documento d’esportazione nell’ambito di un controllo IVA, si tratta di una fornitura di beni in territorio svizzero. L’AFC ha pubblicato online un documento d’esportazione da scaricare. I venditori / fornitori sono liberi di allestire i loro propri documenti d’esportazione a condizione che soddisfino determinati requisiti. Per i gruppi di turisti, i fornitori possono sia applicare le disposizioni citate sia approfittare della regolamentazione speciale per gruppi di turisti, nel cui caso necessitano di un’autorizzazione dell’AFC. 23 Esenzione dell’IVA per missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali (esenzione fiscale alla fonte) Ai sensi dell’art. 144 dell’OIVA, la fornitura di beni e prestazioni di servizi in territorio svizzero da parte di contribuenti a favore di beneficiari istituzionali o a persone beneficiarie, sono esenti dall’imposta. L’esenzione dell’IVA è applicabile a condizione che i beneficiari istituzionali destinino i beni e le prestazioni di servizi acquistati esclusivamente all’uso ufficiale, mentre le persone beneficiarie esclusivamente all’uso personale. I beneficiari istituzionali sono missioni diplomatiche e organizzazioni internazionali (ONU con sede a Ginevra), mentre le persone beneficiarie sono i capi di una missione diplomatica e gli agenti diplomatici, i funzionari consolari di carriera, i dirigenti e alti funzionari di organizzazioni internazionali che beneficiano dello statuto diplomatico in Svizzera e le persone autorizzate ad accompagnarli che beneficiano dello stesso statuto diplomatico (familiari delle sopraccitate categorie di persone, ammessi a titolo di nucleo familiare). Le persone beneficiarie devono inoltre legittimarsi presentando all’albergatore una carta di legittimazione rilasciata dal DFAE o un «libretto Ci» valido. Esistono numerosi moduli per ottenere l’esenzione dell’imposta alla fonte. Sul retro dei moduli ufficiali menzionati sono pubblicate importanti informazioni per il fornitore di servizi e prestazioni (albergatore). Occorre seguire alla lettera tutte le istruzioni ivi contenute, altrimenti la prestazione non potrà beneficiare dell’esenzione fiscale. Quel che conta è che l’albergatore accordi lo sgravio dall’IVA alla fonte al cliente (beneficiario istituzionale), unicamente a seguito della ricezione del documento in forma originale debitamente compilato e firmato. La fattura deve riportare, sull’originale e sulle copie, la menzione «Esente» o «Esenzione dall’IVA secondo l’art. 144 OIVA». L’albergatore deve dichiarare le cifre d’affari provenienti da forniture e da prestazioni di servizi eseguite in esenzione d’IVA ai beneficiari istituzionali e alle persone beneficiarie alla cifra 200 del rendiconto IVA e possono portarle in deduzione alla cifra 220. 24 A scopo di controllo, l’albergatore deve conservare debitamente tutti gli originali dei moduli ufficiali utilizzati, unitamente agli altri giustificativi (copie delle fatture), fino alla scadenza della prescrizione assoluta. I giustificativi non devono essere allegati al rendiconto, ma presentati solo su esplicita richiesta dell’AFC. Solo le fatture per forniture di beni o prestazioni di servizi del valore di almeno 100 franchi (IVA inclusa) danno diritto all’esenzione (con qualche eccezione come ad es. servizi in ambito telecomunicazioni o fornitura di acqua in condotte). 24 23 Ordinanza del DFF concernente l’esenzione fiscale per forniture di beni sul territorio svizzero in vista dell’esportazione nel traffico turistico (stato 1° maggio 2011). 45 Questa regola però non vale per le imposizioni che conteggiano secondo il metodo delle AS. A questo proposito devono essere osservate le indicazioni dell’info IVA 17 concernente le prestazioni a rappresentanti deplomatici e a organizzazioni internazionali. 3 6 . Vo u c h e r 3 7. R ifatturazione senza valore aggiunto/supplemento Vi sono prestatori che includono vari alberghi nella loro offerta (cataloghi, internet) e vendono agli ospiti voucher per pernottamenti in questi alberghi. Prima dell’arrivo in albergo, l’ospite deve tuttavia sincerarsi che vi sia effettivamente una camera libera. L’ospite s’impegna altresì ad acquistare, per un importo minimo convenuto, prestazioni di vitto nel ristorante dell’albergo. L’albergo non riceve né dal venditore di voucher né dall’ospite una controprestazione per la prestazione del settore alberghiero. Se l’albergo partecipa a una promozione di questo tipo e offre alloggio gratuito all’ospite, è imponibile all’aliquota normale unicamente la controprestazione fatturata all’ospite per la prestazione della ristorazione. L’offerta dell’alloggio gratuito non comporta per l’albergatore alcuna correzione della deduzione dell’imposta precedente. Trattandosi di alloggio gratuito, è imponibile all’aliquota normale anche la controprestazione che l’ospite deve pagare per la prima colazione. L’imposta va calcolata sulla controprestazione effettiva (art. 24 cpv. 1 LIVA). La controprestazione corrisponde al valore patrimoniale che il destinatario, o una terza persona in sua vece, rimette in contropartita ad una prestazione (art. 3 lett. f LIVA). La controprestazione comprende la copertura di tutte le spese, siano esse fatturate a parte o meno. Se la prestazione di un bene o servizio viene rifatturata ad un altro albergo (persona giuridica con numero IVA), la cifra va imposta all’aliquota normale anche se non include alcun valore aggiunto / supplemento (margini per costi generati) (ad es. nel caso del prestito di un collaboratore cui vengono fatturati solo i costi salariali e i contributi sociali). Questa regola non si applica nel caso della locazione di camere d’albergo da un albergo a un’altra struttura alberghiera. 25 Per l’offerente (venditore) dei voucher l’importo pagato dall’ospite costituisce la controprestazione per una prestazione di servizi imponibile all’aliquota normale. 25 46 Vedi capitolo 33 Locazione di camere d’albergo a un altro albergo. Ulteriori informazioni 3 8 . C o n s i g l i e a s t u z i e i n a m b i t o I VA Scelta contabile dell’IVA Le seguenti indicazioni mirano a facilitare il rilevamento contabile dell’IVA. Una contabilità tenuta in modo regolare sotto il profilo formale e materiale è un presupposto importante per il corretto rilevamento dell’IVA. L’IVA richiede un certo adattamento della contabilità alle specificità di questa imposta. Nella maggior parte dei casi potrebbe bastare la creazione di conti o di codici supplementari per l’IVA nonché un adattamento dei giornali e dei libri ausiliari. Una tenuta della contabilità lacunosa come pure la mancanza di chiusure, documenti e giustificativi possono avere ripercussioni negative specialmente nel caso di controlli fiscali e comportare una valutazione approssimativa dell’IVA da parte dell’AFC (art. 79 LIVA). La verificabilità in contabilità è una componente importante che garantisce la documentazione formale. Per verificabilità si intende la possibilità di seguire i fatti aziendali dal singolo giustificativo passando per la contabilità sino al rendiconto IVA e viceversa. Questa verificabilità deve essere assicurata in modo tempestivo e in ogni momento anche per richieste improvvise e random. In questo contesto è irrilevante l’esistenza o il genere di mezzi tecnici impiegati per la tenuta dei libri contabili e dell’archiviazione. La verificabilità richiede in particolare: • una struttura chiara dei libri contabili nonché dei testi contabili comprensibili nella contabilità e nei giornali; • giustificativi con riferimenti di allibramento e di pagamento; • una classificazione e una conservazione ordi- 47 nate e sistematiche dei libri contabili e dei giustificativi. Le registrazioni contabili collettive vanno possibilmente evitate. Se ad esempio nei conti della contabilità generale sono evidenziate solamente registrazioni contabili collettive, occorre assicurare che sia garantita la verificabilità tramite giornali separati. ➜ Prima dell’archiviazione si raccomanda di apporre su ogni giustificativo un’indicazione sulla destinazione della spesa (ad es. pasto del personale). Poiché l’IVA rappresenta una partita transitoria dal punto di vista contabile (il saldo IVA di tutti i conti va stabilito e trasmesso all’AFC ogni trimestre), si raccomanda di contabilizzare l’IVA dovuta sulla cifra d’affari su un conto separato «IVA dovuta». L’IVA deducibile pagata o da pagare al momento dell’acquisto ai prestatori contribuenti è quindi registrata sul conto imposta precedente su «Costi del materiale e prestazioni di servizi» oppure sul conto imposta precedente su «Investimenti e altri costi d’esercizio». A dipendenza della situazione dell’albergo, è necessario contabilizzare ancora altri conti d’imposta precedente per doppia utilizzazione (ad esempio correzione dell’imposta precedente per consumo proprio, per sgravio ulteriore o ancora riduzione della deduzione dell’imposta precedente). Si raccomanda inoltre di prevedere un conto «IVA sulle entrate» nella contabilità. A partire da questo conto va fatto il pagamento dell’imposta dovuta all’AFC, il cui ammontare è identico a quello registrato sotto la cifra 500 del rendiconto IVA. Conteggio IVA Si noterà che esistono due moduli di rendiconto IVA, uno secondo il metodo effettivo e l’altro secondo il metodo delle aliquote saldo. Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo), vedi pagina 52. Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote saldo nella dichiarazione fiscale netta), vedi pagina 53. Prevenire è meglio che curare Alfine di evitare errori che verrebbero rilevati al più tardi nell’ambito di un controllo IVA, si raccomanda di effettuare, sotto la propria responsabilità, le seguenti verifiche: 1. Verificare se le cifre d’affari dichiarate nel rendiconto IVA (acquisto di impianti di utilizzo imponibili, esclusi dal campo d’imposta o esonerati) corrispondono a quanto emerge dalla contabilità (tenendo conto degli elementi che non hanno valore di controprestazione secondo l’art. 18 cpv. 2 LIVA, quali i risarcimenti per danni, i pagamenti no show). Occorre inoltre verificare la necessità di dichiarare eventuali prestazioni imponibili sulle acquisizioni. 2. Verificare se le imposte precedenti dedotte concordano con la contabilità (tenendo conto delle possibili correzioni dell’imposta precedente in ragione di un consumo proprio o di un doppio utilizzo, di sgravi ulteriori dell’imposta precedente o di riduzioni della deduzione dell’imposta precedente). Allo stesso modo occorre verificare se è possibile far valere la deduzione dell’imposta precedente sulle prestazioni imponibili sulle acquisizioni. 3. Verificare gli aspetti formali e materiali delle fatture dei fornitori legittimanti la deduzione dell’imposta precedente. In particolare vanno esaminate le fatture dei fornitori stranieri che non contengono generalmente IVA svizzera (possibilità di dedurre l’imposta precedente a seguito della tassazione delle importazioni da 48 4. 5. 6. 7. 8. 9. parte dell’Amministrazione federale delle dogane). Inoltre occorre verificare la conformità all’IVA dei contratti (in particolare dei contratti di locazione). Verificare le dichiarazioni di consumo proprio (prelevamenti in natura, partecipazioni private, spese per l’automobile, ecc.). Occorre distinguere tra prestazioni di consumo proprio quale correzione dell’imposta precedente (per le imprese individuali) o quale prestazione a titolo oneroso (imposta sulle consegne). Verificare la completezza di tutte le attestazioni (dichiarazioni d’esportazione) per le prestazioni non soggette all’imposta. Verificare l’esattezza di tutte le aliquote applicate (sui registratori di cassa, nella contabilità debitori / creditori, ecc.). Rettificare la deduzione dell’imposta precedente in ragione di prestazioni escluse dal campo dell’imposta, vale a dire interessi, ricavi dalle locazioni per i quali non è stata applicata o non ha potuto essere applicata l’imposizione volontaria. Allo stesso tempo occorre esaminare una correzione dell’imposta precedente per utilizzazione mista (ad es. nel caso in cui una struttura viene utilizzata contempora neamente per prestazioni imponibili e non imponibili). Controllo annuale delle richieste formali concernenti le fatture ai clienti, sia in franchi svizzeri che in valuta estera. Controllare periodicamente i potenziali vantaggi di una fatturazione forfetaria o effettiva (combinazione di prestazioni per la parte alberghiera e quella di ristorazione). È possibile passare dal metodo di fatturazione forfetario a quello effettivo, e viceversa, con l’inizio di un nuovo periodo fiscale (anno civile) senza necessariamente informare precedentemente l’AFC. 10.Controllare periodicamente i vantaggi dei rispettivi metodi di rendiconto: rendiconto effettivo o metodo dell’aliquota saldo nella dichiarazione fiscale netta. Un cambiamento dal rendiconto effettivo a quello delle aliquote saldo è possibile solo dopo 3 anni di assoggettamento e previa notifica all’AFC. Il rendiconto con il metodo dell’aliquota saldo va mantenuto per almeno un anno. 26 ➜ È necessario procedere ogni anno alla riconciliazione della cifra d’affari e dell’imposta precedente attraverso la contabilità e il rendiconto IVA. Si tratta della plausibilità non soltanto delle cifre d’affari, ma anche dell’insieme dei costi e degli investimenti alla luce del’imposta precedente. Gli art. 126-129 OIVA possono fornire un valido contributo in merito. Questi articoli prendono ad esempio in considerazione i lavori che un albergo dovrebbe svolgere nel quadro della chiusura annuale dei conti. Come procedere in caso di correzioni di lacune nel rendiconto IVA? Il contribuente è tenuto a riconciliare i rendiconti IVA con i conti annuali e correggere le lacune constatate (cosiddetta finalizzazione). Tali correzioni devono essere apportate al più tardi nel periodo di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine dell’esercizio contabile in questione. Le lacune constatate devono essere notificate all’AFC mediante un rendiconto di rettifica. Il rendiconto di rettifica è disponibile sul sito internet (www.estv. admin.ch). Se nell’ambito della riconciliazione con i conti annuali non sono state constatate lacune, non è necessario presentare alcun rendiconto di rettifica. Se dopo 240 giorni dalla fine dell’eserci26 Vedi capitolo 8 Metodo delle AS nella dichiarazione fiscale netta. 49 zio contabile in questione non è pervenuto alcun rendiconto di rettifica, l’AFC presume che i rendiconti IVA inoltrati dal contribuente siano completi e corretti e che il periodo fiscale sia finalizzato. Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità, metodo effettivo), vedi pagina 54. Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità, metodo delle AS / aliquote forfetarie), vedi pagina 55. ➜ Le correzioni dei conteggi semestrali, trimestrali o mensili (lacunosi) possono essere fatte per mezzo di moduli di rendiconto IVA durante il periodo fiscale in corso che rettificano quanto in precedenza dichiarato, sia con il metodo effettivo che con il metodo dell’aliquota saldo. Rendiconto di correzione (metodo effettivo), vedi pagina 56. Rendiconto di correzione (metodo delle AS / aliquote forfetarie), vedi pagina 57. Come si svolge un controllo IVA? Si è annunciato presso di voi un’esperta fiscale o un esperto fiscale dell’IVA? Oppure prevedete che prossimamente verrà effettuato un controllo presso di voi? Le seguenti informazioni hanno lo scopo di spiegarvi lo svolgimento di un controllo IVA. 1. Prima del controllo (l’esperto fiscale IVA prende contatto telefonicamente con voi o con la vostra fiduciaria) fissate la data in maniera tale da avere tempo a sufficienza per svolgere tutti i lavori di preparazione. Il controllo preannunciato telefonicamente vi sarà confermato per scritto e preciserà il luogo (presso di voi o la vostra fiduciaria), il periodo 2. 3. 4. 5. 6. da controllare e la durata prevista per il controllo. L’esperto fiscale vi indicherà inoltre i documenti necessari per il controllo (contabilità e conti annuali, libri contabili, elenchi di creditori e debitori, conteggi dei salari, documenti d’esportazione e d’importazione, contratti, rendiconti IVA, ecc.). Prendete contatto con la vostra fiduciaria per valutare i rischi potenziali e trovare delle soluzioni per limitarli e / o ridurli. Designate una sola persona di contatto o un solo interlocutore cui l’esperto IVA farà riferimento per indicazioni e la richiesta di documenti necessari. Mettete a disposizione dell’esperto un locale riservato a suo uso esclusivo. Dopo un colloquio introduttivo, l’esperto fiscale effettuerà una prima analisi e all’occorrenza vi porrà delle domande sulla vostra attività, sulle caratteristiche e peculiarità tipiche della vostra azienda, sulle persone responsabili della conduzione aziendale, sulle persone incaricate della tenuta della contabilità e dell’allestimento dei rendiconti IVA (anche le persone esterne alla ditta) e sull’effettivo del personale, ecc. In alcuni casi può chiedere di visitare la vostra struttura. In che modo l’esperto fiscale porta avanti il controllo? – Entra in materia (come indicato alla cifra 5); – esamina la dichiarazione completa delle controprestazioni (tutte le cifre d’affari conseguite con forniture e prestazioni di servizi, le non controprestazioni, le compensazioni, ecc.); – esamina gli aspetti formali e materiali della contabilità e della sua completezza; – esamina le cifre d’affari (applicazione delle aliquote corrette) e dell’imposta precedente (correzioni dell’imposta precedente, assenza 50 di deduzioni sulle prestazioni non imponibili); –esamina le fattispecie fiscali particolari quali lo scambio di prestazioni con persone strettamente vincolate, le modifiche di utilizzazione (consumo proprio o sgravio ulteriore dell’imposta precedente), doppia utilizzazione (quota privata alle spese d’automobile, prelevamenti in natura dalla propria azienda, incl. il vitto al personale), l’imposizione volontaria di prestazioni non imponibili, i contratti, i pagamenti anticipati, ecc. 7. Informatevi regolarmente sull’avanzamento del controllo e sui risultati. L’esperto fiscale IVA non può esaminare ogni singola ricevuta e fattura del periodo controllato. Per il controllo dettagliato dei giustificativi si limiterà, di regola, a un periodo rappresentativo che normalmente comprende un anno. A dipendenza dell’importanza dell’azienda, questo periodo può però, ad esempio, comprendere anche soltanto un mese. Quindi, l’esperto fiscale IVA riporterà le differenze riscontrate nel periodo esaminato in modo proporzionale sull’intero periodo oggetto del controllo. 8. Al termine del controllo, l’esperto fiscale IVA discuterà con voi il risultato globale del controllo. Vi consegnerà l’esito del controllo (foglio con la corrispondente correzione dell’imposta precedente; il risultato del controllo non rappresenta una decisione) con i rispettivi allegati contenenti le correzioni effettuate. Con la vostra firma sul risultato del controllo, attestate che le correzioni sono state discusse con voi. Richiedete alla vostra fiduciaria di verificare il risultato del controllo. In caso di addebiti, potete ottenere una polizza di versamento e provvedere al pagamento delle rettifiche non contestate, evitando l’accumulo dell’interesse moratorio dovuto a partire dalla data della scadenza media. 9. L’esperto discute ancora internamente il risultato del controllo IVA, dopo di che il risultato del controllo vi viene recapitato per posta sotto forma di un «esito del controllo» con le istruzioni necessarie (titolo: «All’attenzione del contribuente»). Tale notifica è una decisione formale e contiene informazioni sull’indicazione delle vie di ricorso. In caso di contestazione della decisione, occorre indirizzare un reclamo all’AFC al più tardi entro 30 giorni dalla notifica. 10.Fate una copia della notifica, degli allegati e delle istruzioni e trasmettetele alla vostra fiduciaria. Discutete i risultati definitivi del controllo IVA con il vostro contabile e con la fiduciaria. Analizzate gli errori commessi ed intervenite con le dovute correzioni. 51 39. Formulari Modulo di rendiconto IVA (metodo effettivo) Periodo di rendiconto: Da inoltrare e pagare entro il: Valuta (interesse moratorio dal): N.IVA: N.Rif.: B I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200 Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22 205 Deduzioni: Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107) 220 Prestazioni all’estero 221 Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 Diminuzioni della controprestazione Diversi ................................................................................................................ Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) + 225 + 230 + 235 + 280 + Totale cifre 220-280 =– 301 + ridotta 311 + IM speciale per l’alloggio 341 + 3,8% Imposta sull’acquisto 381 Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011 Prestazioni CHF fino al 31.12.2010 300 + 7,6% 2,5% 310 + 2,4% 340 + 3,6% 380 + + Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-381) Imposta CHF / cts. 400 Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio 405 + Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata) 410 + Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31) 415 – Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2) 420 – Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500 Credito del contribuente 510 SP Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi = =– = = Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900 Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910 Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono 399 Totale cifre 400-420 III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2) 52 Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010 8,0% EC Prestazioni CHF dal 01.01.2011 Aliquota 289 = 299 normale II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Cifra d’affari CHF EN Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) Cifra d’affari CHF Firma legale 479 Modulo di rendiconto IVA (metodo delle aliquote saldo nella dichiarazione fiscale netta) Periodo di rendiconto: Da inoltrare e pagare entro il: Valuta (interesse moratorio dal): N.IVA: N.Rif.: B I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero Deduzioni: 220 Prestazioni all’estero 221 Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 Diminuzioni della controprestazione Diversi ................................................................................................................ II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Prestazioni CHF dal 01.01.2011 + 225 + 230 + 235 + 280 + + 2a aliquota 331 + EC 321 Prestazioni CHF fino al 31.12.2010 381 + + 330 + + + 380 Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-381) Imposta CHF / cts. Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050 470 Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055 471 SP Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010 320 + Imposta sull’acquisto 289 = 299 Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011 1a aliquota Totale cifre 220-280 =– IM Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) Cifra d’affari CHF EN Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107) Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) Cifra d’affari CHF 200 = 399 + + – Totale cifre 470-471 – Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500 Credito del contribuente 510 =– = = III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2) Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900 Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910 Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono 53 Firma legale 479 Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità, metodo effettivo) Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA, metodo effettivo) Il presente rendiconto contiene solo le differenze osservate rispetto ai rendiconti inoltrati. Signor, Signora, Ditta N.IVA: N.Rif.: Periodo fiscale dal/al: I. CIFRA D’AFFARI che non è stata dichiarata nei rendiconti regolari 01.01.20....... al 31.12.20....... Cifre Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200 Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22 205 Deduzioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari Cifra d’affari CHF Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107) 220 Prestazioni all’estero 221 + Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225 + Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230 + Diminuzioni della controprestazione 235 + Diversi ................................................................................................................ 280 + Totale della cifra d’affari imponibile (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299 Cifra d’affari CHF Totale cifre 220-280 =– 289 = II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Prestazioni CHF dal 01.01.2011 Aliquota Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011 Prestazioni CHF fino al 31.12.2010 Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010 Normale 301 + 8,0% 300 + 7,6% Ridotta 311 + 2,5% 310 + 2,4% Speciale per l'alloggio 341 + 3,8% 340 + 3,6% Imposta sull'acquisto 381 + 380 + Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-380) Imposta CHF / cts. DEDUZIONI DELL’IMPOSTA PRECEDENTE che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi 400 Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio 405 + Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata) 410 + Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31) 415 – Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2) 420 – Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500 Credito del contribuente 510 = 399 Totale cifre 400-420 =– 479 = = III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI che non sono stati dichiarati nei rendiconti regolari (art. 18 cpv. 2) Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900 Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910 Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione Data Ufficio contabile Telefono Firma legale IM_0550 / 01.11 54 Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità, metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie) Riconciliazione annuale (rendiconto di correzione in conformità dell’art. 72 LIVA, metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie) Il presente rendiconto contiene solo le differenze osservate rispetto ai rendiconti inoltrati. Signor, Signora, Ditta N.IVA: N.Rif.: Periodo fiscale dal/al: I. CIFRA D’AFFARI che non è stata dichiarata nei rendiconti regolari Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero Deduzioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari 01.01.20....... al 31.12.20....... Cifre Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF 200 Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107) 220 Prestazioni all’estero 221 + Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225 + Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230 + Diminuzioni della controprestazione 235 + Diversi ................................................................................................................ 280 + Totale della cifra d’affari imponibile (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299 Totale cifre 220-280 =– 289 = II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Prestazioni CHF dal 01.01.2011 Aliquota Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011 Prestazioni CHF fino al 31.12.2010 Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010 1a aliquota 321 + 320 + 2a aliquota 331 + 330 + + Imposta sull'acquisto 381 + + + 380 Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-380) Imposta CHF / cts. Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050 su prestazioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari 470 Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055 su prestazioni che non sono state dichiarate nei rendiconti regolari 471 = 399 + + – Totale cifre 470-471 – Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500 Credito del contribuente 510 =– 479 = = III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI che non sono stati dichiarati nel rendiconto regolare (art. 18 cpv. 2) Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900 Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910 Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione Data Ufficio contabile Telefono Firma legale IM_0551 / 01.11 55 Rendiconto di correzione (metodo effettivo) Rendiconto di correzione (metodo effettivo) Questo rendiconto sostituisce il rendiconto già inoltrato Signor, Signora, Ditta N. IVA: Periodo di rendiconto: dal/al: Importo dichiarato: CHF I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero 200 Controprestazioni contenute nella cifra 200 conseguite con prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione si è optato in virtù dell’art. 22 205 Deduzioni: Cifra d’affari CHF Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107) 220 Prestazioni all’estero 221 + Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225 + Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230 + Diminuzioni della controprestazione 235 + Diversi ................................................................................................................ 280 + Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299 Cifra d’affari CHF Totale cifre 220-280 =– 289 = II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Prestazioni CHF dal 01.01.2011 Aliquota Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011 Prestazioni CHF fino al 31.12.2010 Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010 normale 301 + 8,0% 300 + 7,6% ridotta 311 + 2,5% 310 + 2,4% speciale per l’alloggio 341 + 3,8% 340 + 3,6% Imposta sull’acquisto 381 + 380 + Totale dell’imposta dovuta (cifre 300-381) Imposta CHF / cts. Imposta precedente su costi del materiale e prestazioni di servizi 400 Imposta precedente su investimenti e altri costi d’esercizio 405 + Sgravio fiscale successivo (art. 32; vogliate p.f. allegare una distinta dettagliata) 410 + Correzioni dell’imposta precedente: doppia utilizzazione (art. 30), consumo proprio (art. 31) 415 – Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente: non controprestazioni come sussidi, tasse di soggiorno ecc. (art. 33 cpv. 2) 420 – Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500 Credito del contribuente 510 = 399 Totale cifre 400-420 =– 479 = = III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2) Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900 Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910 Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono Firma legale IM_0535_01 / 01.11 56 Rendiconto di correzione (metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie) Rendiconto di correzione (metodo delle aliquote saldo / aliquote forfetarie) Questo rendiconto sostituisce il rendiconto già inoltrato Signor, Signora, Ditta N. IVA: Periodo di rendiconto: dal/al: Importo dichiarato: CHF I. CIFRA D’AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull’IVA) Cifra Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all’estero Deduzioni: Cifra d’affari CHF Cifra d’affari CHF 200 Prestazioni esenti dall’imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107) 220 Prestazioni all’estero 221 + Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764) 225 + Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell’art. 22 230 + Diminuzioni della controprestazione 235 + Diversi ................................................................................................................ 280 + Cifra d’affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289) 299 Totale cifre 220-280 =– 289 = II. CALCOLO DELL’IMPOSTA Prestazioni CHF dal 01.01.2011 Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011 Prestazioni CHF fino al 31.12.2010 Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010 1a aliquota 321 + 320 + 2a aliquota 331 + 330 + + Imposta sull’acquisto 381 + + + 380 Totale dell’imposta dovuta (cifre 320-381) Imposta CHF / cts. Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1050 470 Computo dell’imposta secondo il modulo n. 1055 471 = 399 + + – Totale cifre 470-471 – Importo da versare all’Amministrazione federale delle contribuzioni 500 Credito del contribuente 510 =– 479 = = III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2) Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d’acqua (lett. a-c) 900 Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-l) 910 Il/la sottoscritto/a conferma l’esattezza della sua dichiarazione: Data Ufficio contabile Telefono Firma legale IM_0536_01 / 01.11 57 40. Indice analitico A Accredito 36 Addebiti retroattivi da parte del fornitore 38 Addebito 36 Agenzie viaggi 1, 15, 39, 40 Alimenti, generi alimentari 5, 6, 32 Aliquota normale 4, 5, 6, 7, 11, 13, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 46 Aliquota ridotta 4, 5, 6, 19, 22, 32, 33 Aliquota speciale per prestazioni alberghiere 4 Aliquote d’imposta 1, 4, 19, 40 Amministrazione immobiliare 38 Annullamento 1, 7, 42 Attività non imprenditoriali 1, 32 Autisti di torpedone 35 Automatici 1, 5, 32, 33 Automobile 4, 16, 19, 20, 48, 50 B Bambini 18, 19 Bar per spuntini 6, 7 Beni 14, 15, 16, 17, 22, 34, 39, 43, 44, 45 Beni fondiari 39 Biliardo 4, 33 Bonifici supplementari 38 Bowling 33 Brunch 9 Buffet 1, 5, 37 Buffet di pasticceria 1, 37 Buoni (vedi Buoni regalo) Buoni regalo 1, 7, 35 58 C Campioni di merci 16, 35 Cani 1, 36 Carte ospiti 1, 12, 13 Cena 9, 10, 19, 20, 26 Certificato di salario 16, 19, 20, 21 Cessata attività 16 City Tax 12 Clienti regolari 35 Collaboratori 35, 42 Combinazione di prestazioni 8, 10, 11, 48 Commissioni sulle carte di credito 1, 36 Consegna a domicilio 5, 7 Consumo proprio 1, 15, 16, 17, 18, 19, 38, 47, 48, 50, 52 Contabilità 10, 21, 43, 47, 48, 49, 50, 62 Contatti 1, 63 Contratti di fornitura 1, 37 Controllo IVA 44, 48, 49, 51 Controprestazione 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 46, 48, 52, 53 Controprestazione globale 8 Correzione dell’imposta precedente 15, 16, 17, 19, 34, 38, 47, 48, 50 Corso del giorno 14 Corso medio mensile 14 Costi accessori 21 Coupon 5 D Decorazioni da tavolo Decorazioni floreali Determinazione Dichiarazione di adesione Diritto esclusivo Distributori automatici Documento d’esportazione 1, 33 5 9, 20, 21 22 32, 37, 38 1, 5, 32 44 E Esborsi 1, 33, 34 Escursioni accompagnate 11 Esempi di fattura 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31 Esito del controllo 50, 51 Esportazioni nel traffico turistico 44 F Famiglia/e 17, 36 Fatturazione 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23, 26, 27, 37, 48 Fatturazione in valuta estera 1, 14 Fatture 1, 3, 10, 11, 13, 14, 22, 23, 24, 26, 35, 36, 38, 43, 44, 45, 48 Fonti 1, 62 Forfait 9, 10, 12, 27, 28, 29 Formulari 1, 52 Formulario di conteggio (vedi rendiconto IVA) Formulazione delle offerte 1, 14, 15 Franchigia 36 Freccette 1, 4, 32, 33 G Giornali, riviste Giubileo dell’impresa Giustificativo di calcolo Guest check 5 32 34 42 J Juke-box 32 I Immobili 17, 38, 62 Impianti per il consumo 32 Impianti sportivi 1, 32, 33 Imposta sulla cifra d’affari 14, 23, 34, 38, 40, 41 Imposta sull’acquisto 14, 22, 52, 53, 62 Indicazione dei prezzi 1, 14, 15, 62 Infrastruttura 5, 10, 16, 35 IVA dovuta 47 59 L Lavori da parte di terzi Libri Locazione di camere d’albergo Locazione di posteggi 16 5, 33, 47, 50 1, 4, 43, 46 1, 39 M Maisonbuchungen 35 Mance 1, 42 Manifestazioni 6, 7, 11 Metodo delle aliquote saldo (AS) 1, 21, 23, 47, 48, 53, 55, 57 Metodo di rendiconto 21, 22, 23 Mezza pensione 8, 9, 11, 26, 28, 29 Minibar 4, 12, 27 Missioni diplomatiche 45 Modalità di conteggio 33 Modifiche d’utilizzazione 17, 62 Modulo di rendiconto 48, 52, 53 Musica (vedi Juke-box) N No show 7, 42, 48 Numero d’identificazione delle imprese (IDI) 24 Numero IVA 23, 24, 46 O Operatori turistici 39 Operazioni di cambio 1, 7, 33 Opere d’arte 1, 42 Opere edilizie 17 Opzione 1, 8, 38, 39 Ordinanza sull’indicazione dei prezzi 14, 15, 62 P Pacchetti 11 Parcheggi 4, 21, 39 Pasti 1, 8, 9, 17, 20, 35 Pasti di prova 35 Pasti gratuiti 1, 35 Pause caffè 10 Pay TV 12 Pensione completa 9, 10, 11, 12, 27, 29 Perdite su crediti 1, 33 Periodo di rendiconto 49, 52, 53 Periodo fiscale 9, 14, 22, 48, 49 Pernottamento 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 29, 36, 37, 39, 40, 41 Personale 1, 20, 21, 32, 45, 47, 50 Piste per birilli 5 Prelevamenti in natura 16, 48, 50 Prestazione della ristorazione 5, 33, 46 Prestazione in natura 37 Prestazioni a titolo gratuito 35 Prestazioni della ristorazione 5, 6, 39 Prezzo d’ingresso 32, 34 Prima colazione 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 22, 29, 37, 39, 40, 46 Prodotti voluttuari 5, 6, 7 Promemoria N1 21 Promemoria N2 20, 21 Provvigioni 1, 33, 39 Pulizia delle camere 4 Q Quote Quote private 8, 9, 17, 19, 20, 21, 22 62 60 R Radio e TV 4 Regali 1, 15, 16, 33, 34, 35 Regali promozionali 1, 16, 35 Registrazioni contabili 8, 19, 33, 47 Regolamentazione forfetaria 6 Rendiconto 21, 22, 41, 45, 49, 52, 53 Rendiconto di correzione 49, 54, 55, 56, 57 Rendiconto IVA 7, 12, 13, 21, 22, 33, 35, 39, 41, 42, 45, 47, 48, 49, 52, 53 Ricevuta 5, 14, 20, 36, 37, 39, 50 Riconciliazione annuale 49, 54, 55 Riduzioni della deduzione dell’imposta precedente 48, 52 Rifatturazione senza valore aggiunto 1, 46 Rimborso dell’IVA 1, 15, 43 Risarcimento dei danni 1, 7, 42 Ristorno sulla cifra d’affari 38 Riunioni 4, 10 S Samnaun 22 Sampuoir 22 Sconti 7, 12 Sconti in natura 7 Scontrino 5 Semilavorati 16, 17 Seminari 10, 11, 12, 14, 27 Sgravio dell’imposta precedente 17, 38 Sigarette 32 Soglia di tolleranza 36 Spese dell’automobile 19, 20 Spese di costituzione 1, 43 Sussidi 52, 53, 54, 55, 56, 57 T Tabacchi 4, 7, 19, 32 Takeaway 5, 6 Tassa di alloggio 12, 13, 26 Tassa di pernottamento 12 Tassa di promozione turistica 12, 13 Tassa di soggiorno 7, 12, 13, 15, 26, 30, 31 Tassa di utilizzo di internet 4 Tecnologia standard 10 Termine di prescrizione 10, 11 Termini 22 Tessere fedeltà 7 61 V Valore aggiunto Valore locativo Valore patrimoniale Valuta nazionale Vendita da asporto Vendita di fiori Vitto adulti Vitto bambini Vitto del personale Voucher 1, 3, 46, 62, 63 17 46 14 6 1, 33 18 18 20 1, 46 41. F o n t i Info IVA 18 Procedura di rimborso Basi Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) del 12 giugno 2009 (stato al 1o gennaio 2010) Info IVA 12 concernente il settore Agenzie di viaggi ed enti turistici Ordinanza concernente l’imposta sul valore aggiunto (OIVA) del 27 novembre 2009 (stato al 1o luglio 2010) Info IVA 17 concernente il settore Amministra zione, locazione e vendita di immobili (edizione del 21 gennaio 2011) Info IVA 23 concernente il settore Cultura Info IVA 08 concernente il settore alberghiero e ristorazione (pubblicato il 24 dicembre 2010) Complementi Info IVA 04 Oggetto d’imposta Info IVA 07 Basi di calcolo e aliquote d’imposta Info IVA 24 concernente il settore Sport Ordinanza sull’indicazione dei prezzi – Indicazione dei prezzi e pubblicità nel settore alberghiero e della ristorazione (data di apparizione: giugno 2009) www.seco.admin.ch (rubrica Documentazione / Pubblicazioni e moduli / Opuscoli / Ordinanza sull’indicazione dei prezzi) Info IVA 08 Quote private Info IVA 09 Deduzione dell’imposta precedente e correzioni della deduzione dell’imposta precedente Info IVA 10 Modifiche d’utilizzazione Info IVA 12 Aliquote saldo Info IVA 14 Imposta sull’acquisto Info IVA 15 Rendiconto e versamento dell’imposta Info IVA 16 Contabilità e fatturazione Info IVA 17 Prestazioni a rappresentanze diplomatiche e a organizzazioni internazionali 62 Tutte le pubblicazioni sull’IVA elencate sono disponibili sul sito www.estv.admin.ch / mwst (rubrica Documentazione / Pubblicazioni / Nuova LIVA 2010) 42. Contatti Amministrazione federale delle contribuzioni Divisione principale dell’imposta sul valore aggiunto Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna Tel. +41 31 322 21 11 Fax +41 31 325 71 38 mwst,[email protected] hotelleriesuisse Monbijoustrasse 130, casella postale, 3001 Berna www.hotelleriesuisse.ch Tel. +41 31 370 42 08 [email protected] Fiduciarie della rete di consulenza di hotelleriesuisse www.hotelleriesuisse.ch (rubrica Beratung / Conseils) CFB network AG Etzelstrasse 42, 8038 Zurigo Tel. +41 43 810 02 25 [email protected], www.cfbnetwork.ch DeKa Gastronomie-Treuhand AG Schwalbenweg 53, 8500 Frauenfeld Tel. +41 52 720 12 10 [email protected] www.gastro-treuhand.ch Domicil Bern AG Dr. Heinz Hänni Engehaldenstrasse 20, casella postale 5926, 3001 Berna Tel. +41 31 307 20 50 [email protected] www.domicilbern.ch EAC Eltschinger, Audit & Consulting AG Florastrasse 13, 8800 Thalwil Tel. +41 44 721 42 42 [email protected] www.eac-eltschinger.ch BDO AG Landenbergstrasse 34, 6002 Lucerna Tel. +41 41 368 13 24 [email protected] www.bdo.ch Berest AG Thannerstrasse 30, casella postale, 4009 Basilea Tel. +41 61 228 95 55 [email protected], www.berest.com Gasser&Partner GmbH Merkurstrasse 45, 8032 Zurigo Tel. +41 44 260 46 76 [email protected] www.franzgasser.ch GWP Insurance Brokers Davidstrasse 38, 9001 San Gallo Tel. +41 71 226 80 47 [email protected], www.gwp.ch Bommer + Partner Treuhandgesellschaft Strandweg 33, 3004 Berna Tel. +41 31 307 11 11 [email protected] www.bommer-partner.ch 63 Horesman SA Rue du Maupas 51, 1004 Losanna Tel. +41 21 648 46 60 [email protected] www.horesman.ch Riedi Ruffner Theus AG Poststrasse 22, 7002 Coira Tel. +41 81 258 46 46 [email protected] www.rrt.ch KATAG Treuhand AG Arsenalstrasse 40, 6011 Kriens Tel. +41 41 317 37 37 [email protected], www.katag.ch RUEPP & PARTNER Dietikon AG Lerzenstrasse 16 / 18, 8953 Dietikon Tel. +41 44 744 91 91 [email protected] www.ruepp.ch KPMG AG Badenerstrasse 172, 8026 Zurigo Heime / Institutionen: tel. +41 44 249 20 82 [email protected] Hotellerie / Tourismus: tel. +41 44 249 31 53 [email protected] www.kpmg.ch SGH Società svizzera di credito alberghiero Gartenstrasse 25, casella postale, 8027 Zurigo Tel. +41 44 209 16 16 [email protected] www.sgh.ch TESMAG AG Alfred-Escher-Strasse 9, 8002 Zurigo Tel. +41 44 404 14 14 [email protected] www.tesmag.ch NEUTRASS Versicherungspartner AG Schöngrund 26, 6343 Rotkreuz Tel. +41 41 799 80 55 [email protected] www.neutrass.ch ProConseils Solutions SA Pl. Dufour 1, casella postale 914, 1110 Morges 1 Tel. +41 21 802 54 10 [email protected] www.proconseilssolutions.ch REDI AG Treuhandbüro für Heime Freiestrasse 11, Postfach 781, 8501 Frauenfeld Tel. +41 52 725 09 30 [email protected] www.redi-treuhand.ch 64 TSG Fiduciaria & Software per la ristorazione AG Parkweg 35, 4051 Basilea Tel. +41 61 366 99 34 [email protected] www.tsgbasel.ch Wirtschaftsberatung Kalbermatter & Zumstein AG Gliserallee 1, 3902 Briga-Glis Tel. +41 27 921 65 65 [email protected] www.wbkz.ch hotelleriesuisse Monbijoustrasse 130 Casella postale CH-3001 Berna Telefono +41 (0)31 370 42 08 Fax +41 (0)31 370 44 44 [email protected] www.hotelleriesuisse.ch