CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA
CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELL’ALPE PASCOLIVA VALMEZZANA, E
DEI PASCOLI CAMPO E RAMELLO DELLA CORNA
2016 - 2017.
Art.1) GENERALITA’
Il presente capitolato disciplina la concessione dell'Alpe pascoliva denominata
Valmezzana e dei pascoli Campo e Ramello del Nedi, di proprietà del Comune di
Songavazzo, in gestione al Consorzio Forestale Presolana, concesso al Sig.
___________________________,
residente
a
________________
in
via
_________________, Cod. Fiscale ___________________________, con sede
aziendale in _________________________ partita IVA _______________________.
Il complesso pascolivo oggetto di concessione è costituito da:
a)Pascolo di circa ettari 44,62.
Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini riportati
nella allegata carta tecnica regionale in scala 1:10.000; il Consorzio Forestale
Presolana viene sollevato da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse
inferiore a quella indicata.
Il concessionario è autorizzato ad esercitare nel complesso pascolivo anche le
attività di trasformazione del latte eventualmente prodotto in quanto il
fabbricato Valmezzana risponde ai requisiti in materia igienico-sanitaria (DPR
n°54 e successive modifiche).
Art.2)
DURATA DELLA CONCESSIONE E RESCISSIONI
Per la durata della concessione si procede in deroga ai patti agrari, ai sensi
dell'articolo 45 della legge n. 203/1982, con conseguente sottoscrizione dei
funzionari sindacali scelti dalle parti. La durata della concessione è stabilita in
due anni, a decorrere dal 01/01/2016 fino al 31/12/2017; l'effettivo utilizzo dei
beni è comunque limitato a due stagioni alpestri, a decorrere dal 01/06/2016 al
30/09/2016 e dal 01/06/2017 fino al 30/09/2017, giorno entro il quale i fondi
oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati al Consorzio Forestale
Presolana liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi già
definita ed accettata ora e per allora e con scadenza improrogabile.
In ogni caso e comunque alla scadenza intimata e qui accettata, incaricati della
proprietà potranno immettersi sui terreni senza ulteriore avviso.
E' comunque volontà delle parti, e viene qui dichiarato, accettare la rinuncia al
diritto di prelazione alla conduzione da parte del conduttore, come previsto
dall'art. 4 bis legge 203/82 il tutto reso con l'attiva partecipazione
dell'organizzazione professionale di categoria a scelta e fiducia del conduttore.
Durante il periodo della concessione, anche prima della scadenza il Consorzio ha
facoltà di rescindere il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso
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in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui
facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida.
La concessione verrà automaticamente a risolversi:
a) per morte del conduttore, per cui, quanto concesso in affitto, dovrà essere
rilasciato al termine dell’annata pascoliva in corso al momento del decesso a
discrezione dell’Ente gestore che potrà stipulare un nuovo contratto con gli
aventi causa.
b) per fallimento del concessionario,
c) per le inadempienze di cui al successivo articolo
E’ comunque volontà delle parti, e viene qui dichiarato, accettare la rinuncia al
diritto di prelazione alla conduzione da parte del conduttore, come previsto dall’art.
4 bis legge 203/82 il tutto reso con l’attiva partecipazione dell’organizzazione
professionale di categoria a scelta e fiducia del conduttore.
Art.3)
CANONE DI CONCESSIONE
Il canone di concessione annuo viene fissato in € ___________
(___________________________).
Il canone potrà essere incrementato di un importo pari al costo imputato per
inadempienze a carico del concessionario per opere di manutenzione ordinaria
dei pascoli, viabilità e fabbricati preventivamente quantificate congiuntamente
in ore lavorative prima della consegna dell'alpeggio ad ogni stagione.
L'eventuale importo aggiuntivo al canone di locazione verrà determinato dalla
moltiplicazione della sommatoria tra ore dovute per manutenzioni ordinarie
per costo medio della manodopera derivante dal Contratto Regionale
Integrativo per la Lombardia.
Il canone potrà essere ridotto fino al 25% dell'importo, in relazione al
raggiungimento di obiettivi di qualità eventualmente fissati dal Consorzio
stabiliti d’intesa con il concessionario in sede di consegna dell’alpeggio e
verificati al termine della stagione pascoliva.
In particolare saranno oggetto di valutazione le scelte riguardanti:
- lo sviluppo di attività di valorizzazione agrituristica dell'alpeggio e del turismo
ambientale;
- la partecipazione alla realizzazione di attività sperimentali ed innovative nelle
gestione dell'alpeggio in una prospettiva di valorizzazione e tipicizzazione della
produzione casearia, anche in relazione agli aspetti di salvaguardia e
promozione della cultura e delle tradizioni locali;
- la realizzazione d’interventi di salvaguardia e presidio ambientale;
Art.4 ) PAGAMENTO DEL CANONE
Le parti, in deroga a quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 203/82, pattuiscono il
canone annuo in € __________ (____________________) da corrispondersi per il
50% entro il 25 Luglio e per il rimanente 50% entro il l’11 Novembre di ogni anno.
Il pagamento andrà effettuato mediante bonifico bancario intestato al Consorzio
Forestale Presolana (IT 43 A 03244 52910 000000040001).
Per il pagamento
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effettuato in ritardo sulle scadenze fissate e comunque non oltre 60 giorni, verranno
applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%.
Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date
ultime di scadenza, come pure gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il
normale e razionale utilizzo dei beni concessi, la mutata destinazione dell’uso dei
locali, l’instaurazione di rapporti di subconcessione, l’inosservanza delle norme e
delle condizioni stabilite dal presente capitolato, produrranno ipso iure la
risoluzione del rapporto di concessione per fatto e colpa del concessionario ed il
conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai
sensi dell’art. 1456 del C.C., nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli
del Consorzio forestale Presolana.
Art.5 ) DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO
Il periodo di monticazione è fissato in 90/100 giorni e potrà cominciare di regola il
1giugno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee.
Eventuale anticipo o proroga della monticazione dovrà essere richiesta e quindi
autorizzata preventivamente dal Consorzio Forestale Presolana per scritto.
Il carico ottimale previsto per l'alpe è di 40 paghe o U.B.A. così determinabili:
- Vacche da latte, vacche asciutte, manze, tori, cavalli = 1 paga
- 1 vacca da latte = 1 UBA
- 1 bovino sopra i 2 anni = 1 UBA
- 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA
- 1 equino sotto 1 anno = ½ UBA
- 1 equino sopra 1 anno = 1 UBA
- Ovini e caprini 1/6 di UBA.
Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare
il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 5%. Il Consorzio
Forestale Presolana si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più
opportuno.
Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo
medio di € 30,00/una salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di
accertamento dell’autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e
purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45
giorni prima della data di monticazione.
Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto
al pagamento dell'intero canone di concessione, e il Consorzio Forestale Presolana
potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la
mancata monticazione reca al pascolo.
Art.6)
CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’ALPEGGIO
All'inizio della concessione a cura del Consorzio Forestale Presolana ed in
contraddittorio con il concessionario, sarà redatto un verbale di consegna dal quale
risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie
infrastrutture e delle singole attrezzature di proprietà del Consorzio Forestale
Presolana; verranno inoltre definiti i costi di manutenzione ordinaria de pascoli,
viabilità e fabbricati e gli eventuali obiettivi di qualità che l'alpeggiatore intende
raggiungere nell'anno, compresi i relativi punteggi che possono dare diritto alla
riduzione annuale del canone, il verbale di sopralluogo sarà sottoscritto per
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accettazione dalle parti. Alla chiusura della stagione d'alpeggio e comunque entro
il 30 settembre, verrà effettuato un altro sopralluogo congiunto per verificare la
regolare attuazione delle prescrizioni previste nel presente Capitolato nonché
l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità concordati e sottoscritti nel
verbale di sopralluogo.
Il mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato comporterà
l'applicazione delle relative penali.
Art.7 )
GARANZIE E RESPONSABILITA'
A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, viene fissata una cauzione per
un ammontare pari al 50% dell'importo del contratto su base annuale, anche
sotto forma di fidejussione bancaria, riscuotibile a semplice richiesta del Consorzio
forestale Presolana, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla
preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni dalla
semplice richiesta del locatore e la durata pari a quella della presente concessione.
La cauzione dovrà essere prodotta alla firma del contratto e comunque prima
della consegna dell’alpeggio (_________________ €).
L'applicazione delle penalità previste dal capitolato andrà a ridurre il deposito
cauzionale che dovrà essere tempestivamente reintegrato
La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la
riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali.
Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione
nei confronti del concedente.
Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi
nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati delle infrastrutture e delle attrezzature
presenti sull'alpeggio come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili
a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni.
Il Consorzio non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di
quant'altro occorso nell'ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi
escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito.
Il concessionario è tenuto pertanto ad attivare una polizza assicurativa, per la
responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della
Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Consorzio
forestale Presolana .
E' a carico del concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo per
danni causati agli immobili in concessione con vincolo a favore del Consorzio
forestale Presolana.
Art. 8) MANUTENZIONI
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Tutte le riparazioni di cui agli articoli 15761 e 16092 del Codice Civile sono a carico
del concessionario, così come ogni altra riguardante gli impianti ed i servizi.
Il Consorzio Forestale Presolana ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento,
verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso
contenuto.
Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Consorzio una
insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente manutenzione o
controllo o comunque danni di qualsiasi genere fatti salvi gli interventi di
straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario
che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se
indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Consorzio, disposizioni da
intendersi come tassative. In difetto, lo stesso provvederà in proposito al reintegro,
recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata.
In tal caso il concessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della
comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro
della cauzione. Qualora ciò non avvenga il Consorzio potrà procedere alla revoca
della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale
della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni.
In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Consorzio in ordine alla gestione degli
immobili e delle aree, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Il
concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in
modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la
loro migliore manutenzione.
Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa
grave del concessionario sono a carico dello stesso.
Art. 9 ) MIGLIORIE
Il Consorzio ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire
opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati
dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei
fabbricati a seguito di tali interventi, con eventuale adeguamento del canone di
concessione dell’alpe che comunque non potrà superare l’importo dell’interesse
legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati.
Il concessionario dovrà informare sollecitamente il Consorzio della eventuale
richiesta di contributi pubblici da lui effettuata per interventi di miglioramento
sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione.
Le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente
autorizzate dal Consorzio che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di
corrispondere indennizzo o compenso alcuno salvo quanto diversamente e
preventivamente concordato con il Consorzio.
In caso di migliorie eseguite nel corso della concessione senza autorizzazione, il
concessionario a semplice richiesta del Consorzio, avrà l’obbligo della remissione
in pristino a proprie spese.
1
1576 CC. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione,
tutte le riparazioni n necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si
tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico
del conduttore.
2
Piccole riparazioni a carico dell’inquilino. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576
devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e
non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito.
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Art. 10) ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Nell'esercitare l'attività di gestione dell'alpeggio il concessionario dovrà adottare
tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e
morali del Consorzio Forestale Presolana.
E’ fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività oggetto della
concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.Lgs 81/2008 e
s.m.), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia.
Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme
presenti, pertanto le sanzioni previste verranno applicate allo stesso.
Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà
segnalata immediatamente in forma scritta al Consorzio Forestale Presolana.
Durante il periodo di concessione, il concessionario verrà ritenuto responsabile di
tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente
indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità.
Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per
esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il
concessionario deve immediatamente avvisare il Consorzio forestale ed i
competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad
evitare danni e incidenti.
Art. 11) ONERI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELL'ALPEGGIO
a) Nella monticazione del bestiame, oltre a quello di proprietà del titolare, dovrà
essere favorito in caso di disponibilità di UBA, il bestiame proveniente da
aziende situate nel territorio del comune di appartenenza dell’alpeggio.
b) Il bestiame monticato dovrà essere registrato sull’apposito ”registro di
monticazione”.
c) Il personale addetto alla mungitura e/o lavorazione del latte dovrà essere
provvisto di libretto sanitario.
d) Il latte eventualmente prodotto dovrà essere lavorato, nel rispetto delle linee
d’indirizzo per l’applicazione dell’autocontrollo in alpeggio di cui all’allegato B
della deliberazione della G.R.n° 42036 del 19/03/99 riguardante le linee guida
per l’applicazione del D.P.R. n° 54/97 se la struttura dispone dei requisiti
necessari.
e) Il mantenimento e la gestione del pascolo andrà effettuata nel rispetto di un
piano di gestione predisposto dal concessionario d'intesa con il Consorzio
Forestale Presolana, secondo le disposizioni attuative del Piano di sviluppo
rurale 2015-2020.
f) Il pascolo e la custodia del bestiame dovranno essere effettuati nel rispetto
Regolamento Regionale n°5 del 20/luglio/2007.
g) Gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati.
h) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei
sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite
porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame
bovino.
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i) I cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se
vaccinati anche contro la rabbia silvestre.
j) La legna occorrente ai bisogni dell'alpeggio potrà essere raccolta anche nel bosco
comunale previa autorizzazione del Consorzio forestale
k) Il concessionario dovrà comunicare al consorzio forestale prima della
monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia,
la data della monticazione e quella presunta di demonticazione, nonché i
nominativi, il numero e l'età delle persone presenti in alpe.
l) In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, al
concessionario è fatto obbligo di:
- Effettuare la manutenzione ordinaria delle strade di accesso all’alpe, dei
fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture.
- effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame
presente nei “grassi” ed attorno ai fabbricati.
- effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole dell’arte
casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e
pratiche e comunque applicando sempre il metodo dell’HACCP sempre che la
struttura ne abbia i requisiti igienico sanitari previsti per legge.
- adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori
condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte la cui pulizia
dovrà essere effettuata giornalmente.
- arieggiare periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e ripulirli da
eventuale sudiciume.
- impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione
del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello
stesso.
- provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali
in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo
dell’alpeggio nelle aree indicate dal personale del Consorzio ed in genere nelle
zone più magre.
- Riordinare e pulire adeguatamente tutti i locali dei fabbricati avuti in
concessione prima della demonticazione.
Il Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia
Veterinaria vigenti, che regolano l’attività alpestre in rapporto a malattie infettive e
contagiose, in particolare
- dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l’idonea
certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da
malattie infettive o diffusive,
- non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di
provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria.
- Nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore
di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere
regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria.
Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento
di danni verso il Consorzio Forestale Presolana nel caso avesse a subire morte
di animali imputabile a malattie infettive o altro; ciò quand’anche possa
provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione.
Art.12) DIVIETI
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a. E’ vietata l’asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la
monticazione in alpe.
b. E’ vietato alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali
cartelli segnalatori presenti nell’alpeggio.
c. E’ vietato il pascolo vagante.
d. E’ vietata la mandratura del bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno ai
fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la
lavorazione del latte o per le attività agrituristiche.
e. E’ vietato il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo
la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di
degrado.
f. E’ vietato l’ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti a deposito e
alla lavorazione del latte.
g. E’ vietato depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali
ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte.
h. E’ vietato il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di
rimboschimento.
i. E’ vietata la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati.
j. E’ vietato l’uso dei fabbricati oggetto della concessione, da parte di persone
estranee alla conduzione dell’alpeggio ( art. 12 D.L. 21/3/78 n° 59); eventuali
abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di P.S. oltre che
al concedente.
Art 13 ) INADEMPIENZE E PENALITA’
Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute
nell’epoca di monticazione e quindi delle relative sanzioni, sia per quanto previsto
nel presente capitolato sia per le norme espresse dal richiamato Regolamento
Regionale n° 5 del 20/luglio/2007.
Per le eventuali infrazioni alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno
applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Consorzio:
- mancata esecuzione degli impegni sottoscritti per il raggiungimento di obiettivi
di qualità (art.3): non riconoscimento delle percentuali di riduzione del canone.
- mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell’alpeggio e mancato
rispetto dei divieti ( art.11 e 12 ):
applicazione di maggiori oneri calcolati sulla base del tempo necessario per
l'esecuzione di lavori ordinari non eseguiti, calcolati in ore rapportate al costo
medio della manodopera secondo i costi orari stabiliti dal Contratto Redionale
Integrativo per la Lombardia.
- mancata comunicazione per monticazione anticipata , demonticazione ritardata
(art. 5), €. 50,00/giorno
- carico inferiore od eccedente quello stabilito (art. 5): € 30,00 per il numero di
UBA in più o in meno
- mancata presentazione della documentazione sanitaria (art.3), €. 300,00.
ART. 14)
CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE
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Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed il
concessionario, qualora non si potessero risolvere direttamente, saranno deferite
ad un collegio di arbitri, che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà
interpretare la volontà espressa dalle parti nel capitolato di concessione e, quindi,
dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti. Il collegio
arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il
terzo, con funzione di presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in
caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il collegio arbitrale
deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in
via transattiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima.
Le parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare il verdetto rinunciando
alla controversia legale.
Art. 15 ) NORMA DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alla
vigente normativa.
Art. 16 ) Il presente capitolato è composto da 10 pagine riportanti n° 16 articoli, oltre
all’autorizzazione per il trattamento dei dati personali.
Castione, lì _________________________
IL CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA
_______________________
IL CONCESSIONARIO
__________________
SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE
Il concessionario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i
seguenti articoli del presente capitolato:
2) Durata della concessione e rescissioni; 3) Canone di concessione; 4) Pagamento del
canone; 6) Consegna e riconsegna dell'alpeggio; 7) Garanzie e responsabilità;10) Oneri
generali a carico del concessionario;11) Oneri particolari per la gestione dell'alpeggio;14)
Controversie-clausola arbitrale.
IL CONCESSIONARIO
___________________
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Ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della Legge 03/05/82 n° 203 il sottoscritto concessionario
approva espressamente i seguenti articoli del presente capitolato: 2) Durata della concessione
e rescissioni; 3) Canone di concessione; 4) Pagamento del canone; 6) Consegna e riconsegna
dell'alpeggio.
Castione, lì _______________________
Il CONCESSIONARIO: _________________________
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA: _______________________
IL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE: _________________
- NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY.
1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità statistiche del consorzio e saranno trattati
anche successivamente allo scadere del contratto.
2. I dati personali forniti, saranno raccolti presso l’ente locatore e potranno essere oggetto
di comunicazione:
◊ Al personale dipendente o ai soggetti che ne facciano richiesta
◊ A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n° 241 e
successive modificazioni ed integrazioni.
1. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire
la sicurezza e la riservatezza.
2. Il titolare del trattamento è il Consorzio Forestale Presolana, nella persona del
Presidente pro tempore, ______________________ quale legale rappresentante.
Visto quanto sopra si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti della
legge sulla privacy 675/96.
____________________
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