CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA CAPITOLATO DI CONCESSIONE DELL’ALPE PASCOLIVA VALMEZZANA, E DEI PASCOLI CAMPO E RAMELLO DELLA CORNA 2016 - 2017. Art.1) GENERALITA’ Il presente capitolato disciplina la concessione dell'Alpe pascoliva denominata Valmezzana e dei pascoli Campo e Ramello del Nedi, di proprietà del Comune di Songavazzo, in gestione al Consorzio Forestale Presolana, concesso al Sig. ___________________________, residente a ________________ in via _________________, Cod. Fiscale ___________________________, con sede aziendale in _________________________ partita IVA _______________________. Il complesso pascolivo oggetto di concessione è costituito da: a)Pascolo di circa ettari 44,62. Il Pascolo si intende concesso a corpo e non a misura secondo i confini riportati nella allegata carta tecnica regionale in scala 1:10.000; il Consorzio Forestale Presolana viene sollevato da ogni responsabilità qualora la superficie risultasse inferiore a quella indicata. Il concessionario è autorizzato ad esercitare nel complesso pascolivo anche le attività di trasformazione del latte eventualmente prodotto in quanto il fabbricato Valmezzana risponde ai requisiti in materia igienico-sanitaria (DPR n°54 e successive modifiche). Art.2) DURATA DELLA CONCESSIONE E RESCISSIONI Per la durata della concessione si procede in deroga ai patti agrari, ai sensi dell'articolo 45 della legge n. 203/1982, con conseguente sottoscrizione dei funzionari sindacali scelti dalle parti. La durata della concessione è stabilita in due anni, a decorrere dal 01/01/2016 fino al 31/12/2017; l'effettivo utilizzo dei beni è comunque limitato a due stagioni alpestri, a decorrere dal 01/06/2016 al 30/09/2016 e dal 01/06/2017 fino al 30/09/2017, giorno entro il quale i fondi oggetto di concessione dovranno essere riconsegnati al Consorzio Forestale Presolana liberi da persone, animali e cose; tale data è da intendersi già definita ed accettata ora e per allora e con scadenza improrogabile. In ogni caso e comunque alla scadenza intimata e qui accettata, incaricati della proprietà potranno immettersi sui terreni senza ulteriore avviso. E' comunque volontà delle parti, e viene qui dichiarato, accettare la rinuncia al diritto di prelazione alla conduzione da parte del conduttore, come previsto dall'art. 4 bis legge 203/82 il tutto reso con l'attiva partecipazione dell'organizzazione professionale di categoria a scelta e fiducia del conduttore. Durante il periodo della concessione, anche prima della scadenza il Consorzio ha facoltà di rescindere il contratto qualora vi sia un giustificato motivo e nel caso 1/10 in cui il concessionario, diffidato per iscritto ad adempiere un obbligo a lui facente capo, non vi provveda nei tempi indicati nella diffida. La concessione verrà automaticamente a risolversi: a) per morte del conduttore, per cui, quanto concesso in affitto, dovrà essere rilasciato al termine dell’annata pascoliva in corso al momento del decesso a discrezione dell’Ente gestore che potrà stipulare un nuovo contratto con gli aventi causa. b) per fallimento del concessionario, c) per le inadempienze di cui al successivo articolo E’ comunque volontà delle parti, e viene qui dichiarato, accettare la rinuncia al diritto di prelazione alla conduzione da parte del conduttore, come previsto dall’art. 4 bis legge 203/82 il tutto reso con l’attiva partecipazione dell’organizzazione professionale di categoria a scelta e fiducia del conduttore. Art.3) CANONE DI CONCESSIONE Il canone di concessione annuo viene fissato in € ___________ (___________________________). Il canone potrà essere incrementato di un importo pari al costo imputato per inadempienze a carico del concessionario per opere di manutenzione ordinaria dei pascoli, viabilità e fabbricati preventivamente quantificate congiuntamente in ore lavorative prima della consegna dell'alpeggio ad ogni stagione. L'eventuale importo aggiuntivo al canone di locazione verrà determinato dalla moltiplicazione della sommatoria tra ore dovute per manutenzioni ordinarie per costo medio della manodopera derivante dal Contratto Regionale Integrativo per la Lombardia. Il canone potrà essere ridotto fino al 25% dell'importo, in relazione al raggiungimento di obiettivi di qualità eventualmente fissati dal Consorzio stabiliti d’intesa con il concessionario in sede di consegna dell’alpeggio e verificati al termine della stagione pascoliva. In particolare saranno oggetto di valutazione le scelte riguardanti: - lo sviluppo di attività di valorizzazione agrituristica dell'alpeggio e del turismo ambientale; - la partecipazione alla realizzazione di attività sperimentali ed innovative nelle gestione dell'alpeggio in una prospettiva di valorizzazione e tipicizzazione della produzione casearia, anche in relazione agli aspetti di salvaguardia e promozione della cultura e delle tradizioni locali; - la realizzazione d’interventi di salvaguardia e presidio ambientale; Art.4 ) PAGAMENTO DEL CANONE Le parti, in deroga a quanto stabilito dall’art. 9 della Legge 203/82, pattuiscono il canone annuo in € __________ (____________________) da corrispondersi per il 50% entro il 25 Luglio e per il rimanente 50% entro il l’11 Novembre di ogni anno. Il pagamento andrà effettuato mediante bonifico bancario intestato al Consorzio Forestale Presolana (IT 43 A 03244 52910 000000040001). Per il pagamento 2/10 effettuato in ritardo sulle scadenze fissate e comunque non oltre 60 giorni, verranno applicati gli interessi di mora nella misura del 2,5%. Il mancato pagamento, anche parziale, del canone di concessione entro le date ultime di scadenza, come pure gravi carenze o comportamenti irregolari rispetto il normale e razionale utilizzo dei beni concessi, la mutata destinazione dell’uso dei locali, l’instaurazione di rapporti di subconcessione, l’inosservanza delle norme e delle condizioni stabilite dal presente capitolato, produrranno ipso iure la risoluzione del rapporto di concessione per fatto e colpa del concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni, oltre alla corresponsione di quanto dovuto, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., nonché l'esclusione da future assegnazioni di pascoli del Consorzio forestale Presolana. Art.5 ) DURATA DELLA MONTICAZIONE E CARICO Il periodo di monticazione è fissato in 90/100 giorni e potrà cominciare di regola il 1giugno e comunque quando le condizioni di vegetazione siano idonee. Eventuale anticipo o proroga della monticazione dovrà essere richiesta e quindi autorizzata preventivamente dal Consorzio Forestale Presolana per scritto. Il carico ottimale previsto per l'alpe è di 40 paghe o U.B.A. così determinabili: - Vacche da latte, vacche asciutte, manze, tori, cavalli = 1 paga - 1 vacca da latte = 1 UBA - 1 bovino sopra i 2 anni = 1 UBA - 1 bovino da 6 mesi a 2 anni = 0,6 UBA - 1 equino sotto 1 anno = ½ UBA - 1 equino sopra 1 anno = 1 UBA - Ovini e caprini 1/6 di UBA. Per garantire la buona conservazione del pascolo il concessionario dovrà monticare il carico stabilito, fatta salva una tolleranza in più o in meno del 5%. Il Consorzio Forestale Presolana si riserva di fare il controllo del carico nel modo che riterrà più opportuno. Le U.B.A. mancanti od eccedenti saranno addebitate al concessionario al prezzo medio di € 30,00/una salvo il caso in cui le U.B.A. vengano a mancare a seguito di accertamento dell’autorità veterinaria della non idoneità del bestiame a monticare e purché quest'evento venga a conoscenza del proprietario del bestiame non più di 45 giorni prima della data di monticazione. Nel caso in cui l'alpeggio non sia monticato il concessionario è in ogni caso tenuto al pagamento dell'intero canone di concessione, e il Consorzio Forestale Presolana potrà trattenere l’intera cauzione o parte di essa come risarcimento dei danni che la mancata monticazione reca al pascolo. Art.6) CONSEGNA E RICONSEGNA DELL’ALPEGGIO All'inizio della concessione a cura del Consorzio Forestale Presolana ed in contraddittorio con il concessionario, sarà redatto un verbale di consegna dal quale risulteranno le condizioni e lo stato di conservazione del pascolo, delle varie infrastrutture e delle singole attrezzature di proprietà del Consorzio Forestale Presolana; verranno inoltre definiti i costi di manutenzione ordinaria de pascoli, viabilità e fabbricati e gli eventuali obiettivi di qualità che l'alpeggiatore intende raggiungere nell'anno, compresi i relativi punteggi che possono dare diritto alla riduzione annuale del canone, il verbale di sopralluogo sarà sottoscritto per 3/10 accettazione dalle parti. Alla chiusura della stagione d'alpeggio e comunque entro il 30 settembre, verrà effettuato un altro sopralluogo congiunto per verificare la regolare attuazione delle prescrizioni previste nel presente Capitolato nonché l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di qualità concordati e sottoscritti nel verbale di sopralluogo. Il mancato rispetto delle prescrizioni sottoscritte nel capitolato comporterà l'applicazione delle relative penali. Art.7 ) GARANZIE E RESPONSABILITA' A garanzia degli esatti e puntuali obblighi assunti, viene fissata una cauzione per un ammontare pari al 50% dell'importo del contratto su base annuale, anche sotto forma di fidejussione bancaria, riscuotibile a semplice richiesta del Consorzio forestale Presolana, che dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta del locatore e la durata pari a quella della presente concessione. La cauzione dovrà essere prodotta alla firma del contratto e comunque prima della consegna dell’alpeggio (_________________ €). L'applicazione delle penalità previste dal capitolato andrà a ridurre il deposito cauzionale che dovrà essere tempestivamente reintegrato La cauzione sarà restituita soltanto alla scadenza della concessione, dopo la riconsegna degli immobili e la definizione dei rapporti contrattuali. Con il ritiro della cauzione il concessionario rinuncia a qualsiasi pretesa od azione nei confronti del concedente. Il concessionario è ritenuto responsabile dei danni che dovessero occorrere a terzi nell'utilizzo del pascolo, dei fabbricati delle infrastrutture e delle attrezzature presenti sull'alpeggio come pure per le attività ivi svolte e/o promosse ed imputabili a colpa del proprio personale o derivanti da irregolarità o carenze nelle prestazioni. Il Consorzio non risponderà, comunque, dei danni alle persone ed alle cose e di quant'altro occorso nell'ambito dell’attività del concessionario, dichiarandosi escluso ed indenne da qualsiasi responsabilità in proposito. Il concessionario è tenuto pertanto ad attivare una polizza assicurativa, per la responsabilità civile verso terzi, con l'espressa rinuncia da parte della Compagnia assicuratrice ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Consorzio forestale Presolana . E' a carico del concessionario la polizza per la copertura del rischio locativo per danni causati agli immobili in concessione con vincolo a favore del Consorzio forestale Presolana. Art. 8) MANUTENZIONI 4/10 Tutte le riparazioni di cui agli articoli 15761 e 16092 del Codice Civile sono a carico del concessionario, così come ogni altra riguardante gli impianti ed i servizi. Il Consorzio Forestale Presolana ha facoltà di effettuare, in qualsiasi momento, verifiche attestanti l'ottimale manutenzione degli immobili e di tutto quanto in esso contenuto. Nel caso in cui la verifica attestasse, a giudizio insindacabile del Consorzio una insufficiente manutenzione o danni causati da insufficiente manutenzione o controllo o comunque danni di qualsiasi genere fatti salvi gli interventi di straordinaria manutenzione, l'addebito verrà contestato per iscritto al concessionario che entro quindici giorni dovrà provvedere al perfetto reintegro, seguendo, se indicate, le disposizioni impartite in proposito dal Consorzio, disposizioni da intendersi come tassative. In difetto, lo stesso provvederà in proposito al reintegro, recuperando le spese sostenute dalla cauzione versata. In tal caso il concessionario, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione attestante l'ammontare della spesa, dovrà provvedere al reintegro della cauzione. Qualora ciò non avvenga il Consorzio potrà procedere alla revoca della concessione con effetto immediato ed all'incameramento a titolo di penale della cauzione o della parte restante, fatti salvi i maggiori danni. In ogni caso nessuna spesa potrà fare capo al Consorzio in ordine alla gestione degli immobili e delle aree, la cui manutenzione è a carico del concessionario. Il concessionario dovrà pertanto svolgere la sua attività con diligenza e rettitudine, in modo d'assicurare l'ottimale funzionamento degli immobili dati in concessione e la loro migliore manutenzione. Le manutenzioni divenute straordinarie a seguito di incuria, dolo, colpa grave del concessionario sono a carico dello stesso. Art. 9 ) MIGLIORIE Il Consorzio ha facoltà, anche durante il periodo della concessione, di eseguire opere di miglioramento senza che il concessionario possa opporsi. Verranno valutati dalle parti eventuali incrementi o perdite di produttività del fondo e/o di valore dei fabbricati a seguito di tali interventi, con eventuale adeguamento del canone di concessione dell’alpe che comunque non potrà superare l’importo dell’interesse legale del capitale impegnato nelle opere e nei lavori effettuati. Il concessionario dovrà informare sollecitamente il Consorzio della eventuale richiesta di contributi pubblici da lui effettuata per interventi di miglioramento sull'alpeggio nonché della loro eventuale concessione. Le migliorie eseguite da parte del concessionario dovranno essere preventivamente autorizzate dal Consorzio che avrà facoltà di ritenerle senza obbligo di corrispondere indennizzo o compenso alcuno salvo quanto diversamente e preventivamente concordato con il Consorzio. In caso di migliorie eseguite nel corso della concessione senza autorizzazione, il concessionario a semplice richiesta del Consorzio, avrà l’obbligo della remissione in pristino a proprie spese. 1 1576 CC. Mantenimento della cosa in buono stato locativo. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni n necessarie, eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore. 2 Piccole riparazioni a carico dell’inquilino. Le riparazioni di piccola manutenzione, che a norma dell’art. 1576 devono essere eseguite dall’inquilino a sue spese, sono quelle dipendenti da deterioramenti prodotti dall’uso e non quelle dipendenti da vetustà o da caso fortuito. 5/10 Art. 10) ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO Nell'esercitare l'attività di gestione dell'alpeggio il concessionario dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari affinché non vengano lesi gli interessi materiali e morali del Consorzio Forestale Presolana. E’ fatto obbligo al concessionario nello svolgimento delle attività oggetto della concessione di applicare tutte le normative antinfortunistiche (D.Lgs 81/2008 e s.m.), previdenziali, assistenziali ed assicurative previste in materia. Il concessionario risponde delle inadempienze dei suoi collaboratori alle norme presenti, pertanto le sanzioni previste verranno applicate allo stesso. Qualunque danno o rottura la cui riparazione non compete al concessionario, andrà segnalata immediatamente in forma scritta al Consorzio Forestale Presolana. Durante il periodo di concessione, il concessionario verrà ritenuto responsabile di tutti i danni cagionati agli immobili, a meno che non vengano tempestivamente indicati gli eventuali responsabili o non venga comprovata la propria estraneità. Qualora si verifichino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, dovute per esempio a piante pericolanti, spandimento d'acqua, frane e quant'altro, il concessionario deve immediatamente avvisare il Consorzio forestale ed i competenti organi comunali, adottando, nel frattempo, tutti i provvedimenti atti ad evitare danni e incidenti. Art. 11) ONERI PARTICOLARI PER LA GESTIONE DELL'ALPEGGIO a) Nella monticazione del bestiame, oltre a quello di proprietà del titolare, dovrà essere favorito in caso di disponibilità di UBA, il bestiame proveniente da aziende situate nel territorio del comune di appartenenza dell’alpeggio. b) Il bestiame monticato dovrà essere registrato sull’apposito ”registro di monticazione”. c) Il personale addetto alla mungitura e/o lavorazione del latte dovrà essere provvisto di libretto sanitario. d) Il latte eventualmente prodotto dovrà essere lavorato, nel rispetto delle linee d’indirizzo per l’applicazione dell’autocontrollo in alpeggio di cui all’allegato B della deliberazione della G.R.n° 42036 del 19/03/99 riguardante le linee guida per l’applicazione del D.P.R. n° 54/97 se la struttura dispone dei requisiti necessari. e) Il mantenimento e la gestione del pascolo andrà effettuata nel rispetto di un piano di gestione predisposto dal concessionario d'intesa con il Consorzio Forestale Presolana, secondo le disposizioni attuative del Piano di sviluppo rurale 2015-2020. f) Il pascolo e la custodia del bestiame dovranno essere effettuati nel rispetto Regolamento Regionale n°5 del 20/luglio/2007. g) Gli equini al pascolo libero dovranno essere non ferrati. h) I suini dovranno essere contenuti nel numero necessario al consumo dei sottoprodotti della lavorazione del latte e costantemente rinchiusi nelle apposite porcilaie o eventualmente in appositi recinti attigui, separati dal bestiame bovino. 6/10 i) I cani necessari per la custodia potranno essere condotti in malga solo se vaccinati anche contro la rabbia silvestre. j) La legna occorrente ai bisogni dell'alpeggio potrà essere raccolta anche nel bosco comunale previa autorizzazione del Consorzio forestale k) Il concessionario dovrà comunicare al consorzio forestale prima della monticazione, il numero dei capi di bestiame da monticare distinti per tipologia, la data della monticazione e quella presunta di demonticazione, nonché i nominativi, il numero e l'età delle persone presenti in alpe. l) In conformità alle disposizioni del Codice Civile ed alle consuetudini locali, al concessionario è fatto obbligo di: - Effettuare la manutenzione ordinaria delle strade di accesso all’alpe, dei fabbricati, sentieri, acquedotti, pozze d’abbeverata ed altre infrastrutture. - effettuare uno sfalcio della flora ammoniacale ed il taglio del cespugliame presente nei “grassi” ed attorno ai fabbricati. - effettuare in alpeggio la lavorazione del latte secondo le corrette regole dell’arte casearia a mezzo di personale fornito delle necessarie nozioni tecniche e pratiche e comunque applicando sempre il metodo dell’HACCP sempre che la struttura ne abbia i requisiti igienico sanitari previsti per legge. - adottare tutti i provvedimenti necessari e possibili per assicurare le migliori condizioni igieniche nei locali di deposito e di lavorazione del latte la cui pulizia dovrà essere effettuata giornalmente. - arieggiare periodicamente tutti i locali utilizzati dal personale e ripulirli da eventuale sudiciume. - impedire al bestiame di sostare in prossimità dei locali adibiti alla lavorazione del latte ed a quelli destinati alla conservazione e consumo dei derivati dello stesso. - provvedere alla ripulitura di fine stagione dei portici, delle stalle e di tutti i locali in genere, nonché alla distribuzione del letame ammucchiato durante il periodo dell’alpeggio nelle aree indicate dal personale del Consorzio ed in genere nelle zone più magre. - Riordinare e pulire adeguatamente tutti i locali dei fabbricati avuti in concessione prima della demonticazione. Il Concessionario dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni di Polizia Veterinaria vigenti, che regolano l’attività alpestre in rapporto a malattie infettive e contagiose, in particolare - dovrà far pervenire alla Autorità comunale prima della monticazione l’idonea certificazione atta a dimostrare che gli animali da monticare sono indenni da malattie infettive o diffusive, - non potrà caricare bestiame sprovvisto del certificato sanitario del luogo di provenienza, pena denuncia alla Autorità sanitaria. - Nel caso di sviluppo di malattie contagiose in malga, è fatto obbligo al conduttore di denunciare immediatamente il fatto al Sindaco e di prestarsi a compiere regolarmente quanto prescritto dall'autorità sanitaria. Il concessionario rinuncia ad ogni possibile azione di richiesta di risarcimento di danni verso il Consorzio Forestale Presolana nel caso avesse a subire morte di animali imputabile a malattie infettive o altro; ciò quand’anche possa provare che gli animali hanno contratto la malattia sul fondo in concessione. Art.12) DIVIETI 7/10 a. E’ vietata l’asportazione del letame prodotto dal bestiame durante la monticazione in alpe. b. E’ vietato alterare e rimuovere i termini, opere e/o siepi di confine o eventuali cartelli segnalatori presenti nell’alpeggio. c. E’ vietato il pascolo vagante. d. E’ vietata la mandratura del bestiame per un raggio di almeno 30 m attorno ai fabbricati adibiti a ricovero del personale od utilizzate per il deposito e la lavorazione del latte o per le attività agrituristiche. e. E’ vietato il pascolo nelle zone a forte pendio nei giorni piovosi e subito dopo la pioggia, nonché stazionare il bestiame ove il cotico erboso presenti segni di degrado. f. E’ vietato l’ingresso di animali, compreso i cani, nei locali adibiti a deposito e alla lavorazione del latte. g. E’ vietato depositare siero, detersivi, medicinali e rifiuti domestici nei locali ove si effettua il deposito e la lavorazione del latte. h. E’ vietato il pascolo con qualsiasi specie di animale nelle zone di rimboschimento. i. E’ vietata la circolazione di tutti i veicoli non autorizzati. j. E’ vietato l’uso dei fabbricati oggetto della concessione, da parte di persone estranee alla conduzione dell’alpeggio ( art. 12 D.L. 21/3/78 n° 59); eventuali abusi dovranno essere tempestivamente segnalati alle Autorità di P.S. oltre che al concedente. Art 13 ) INADEMPIENZE E PENALITA’ Il concessionario è direttamente responsabile per le inadempienze compiute nell’epoca di monticazione e quindi delle relative sanzioni, sia per quanto previsto nel presente capitolato sia per le norme espresse dal richiamato Regolamento Regionale n° 5 del 20/luglio/2007. Per le eventuali infrazioni alle norme precisate negli articoli precedenti, verranno applicate le seguenti penalità a giudizio insindacabile del Consorzio: - mancata esecuzione degli impegni sottoscritti per il raggiungimento di obiettivi di qualità (art.3): non riconoscimento delle percentuali di riduzione del canone. - mancato rispetto degli oneri particolari per la gestione dell’alpeggio e mancato rispetto dei divieti ( art.11 e 12 ): applicazione di maggiori oneri calcolati sulla base del tempo necessario per l'esecuzione di lavori ordinari non eseguiti, calcolati in ore rapportate al costo medio della manodopera secondo i costi orari stabiliti dal Contratto Redionale Integrativo per la Lombardia. - mancata comunicazione per monticazione anticipata , demonticazione ritardata (art. 5), €. 50,00/giorno - carico inferiore od eccedente quello stabilito (art. 5): € 30,00 per il numero di UBA in più o in meno - mancata presentazione della documentazione sanitaria (art.3), €. 300,00. ART. 14) CONTROVERSIE - CLAUSOLA ARBITRALE 8/10 Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Consorzio ed il concessionario, qualora non si potessero risolvere direttamente, saranno deferite ad un collegio di arbitri, che, nell'assolvimento del mandato ricevuto, dovrà interpretare la volontà espressa dalle parti nel capitolato di concessione e, quindi, dirimere la controversia nei limiti della volontà stessa delle parti. Il collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzione di presidente, di comune accordo fra le parti stesse, ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo. Il collegio arbitrale deciderà informalmente in merito alla questione sottoposta al suo esame, anche in via transattiva ed anche relativamente alle spese della commissione medesima. Le parti dichiarano sin d’ora di accettare e voler applicare il verdetto rinunciando alla controversia legale. Art. 15 ) NORMA DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alla vigente normativa. Art. 16 ) Il presente capitolato è composto da 10 pagine riportanti n° 16 articoli, oltre all’autorizzazione per il trattamento dei dati personali. Castione, lì _________________________ IL CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA _______________________ IL CONCESSIONARIO __________________ SOTTOSCRIZIONE CLAUSOLE ONEROSE Il concessionario ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, accetta in modo specifico i seguenti articoli del presente capitolato: 2) Durata della concessione e rescissioni; 3) Canone di concessione; 4) Pagamento del canone; 6) Consegna e riconsegna dell'alpeggio; 7) Garanzie e responsabilità;10) Oneri generali a carico del concessionario;11) Oneri particolari per la gestione dell'alpeggio;14) Controversie-clausola arbitrale. IL CONCESSIONARIO ___________________ 9/10 Ai sensi e per gli effetti dell’art.45 della Legge 03/05/82 n° 203 il sottoscritto concessionario approva espressamente i seguenti articoli del presente capitolato: 2) Durata della concessione e rescissioni; 3) Canone di concessione; 4) Pagamento del canone; 6) Consegna e riconsegna dell'alpeggio. Castione, lì _______________________ Il CONCESSIONARIO: _________________________ IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO FORESTALE PRESOLANA: _______________________ IL RAPPRESENTANTE DELL'ORGANIZZAZIONE SINDACALE: _________________ - NORMATIVA A TUTELA DELLA PRIVACY. 1. i dati richiesti sono raccolti per le finalità statistiche del consorzio e saranno trattati anche successivamente allo scadere del contratto. 2. I dati personali forniti, saranno raccolti presso l’ente locatore e potranno essere oggetto di comunicazione: ◊ Al personale dipendente o ai soggetti che ne facciano richiesta ◊ A tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge 7 Agosto 1990, n° 241 e successive modificazioni ed integrazioni. 1. il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. 2. Il titolare del trattamento è il Consorzio Forestale Presolana, nella persona del Presidente pro tempore, ______________________ quale legale rappresentante. Visto quanto sopra si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e agli effetti della legge sulla privacy 675/96. ____________________ 10/10