Anteprima Estratta dall' Appunto di Storia
del diritto medevale e moderno
Università : Università Cattolica Milano
Facoltà : Giurisprudenza
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Indice: Introduzione. - Parte prima: Dall'età tardo-antica all'alto medioevo (secoli V-XI). - Parte
seconda: L'età del diritto comune classico (secoli XII-XV). - Parte terza: L'età moderna (secoli XVIXVIII). - Parte quarta: L'età delle riforme (1750-1814). - Parte quinta: L'età delle nazioni (1815-1914).
- Parte sesta: Il Novecento.
STORIA DEL DIRITTO IN EUROPA
Dall’età Tardo Antica all’alto Medioevo (sec. 5° - 11°)
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Nello studio del diritto medievale e moderno è opportuno distinguere 3 diverse fasi storiche:
 5° - 11° secolo (dal 401 al 1100), fine età tardo antica e inizio alto medioevo,
 12° - 15° secolo (dal 1101 al 1500), fine alto medioevo e inizio basso medioevo,
 16° - 18° secolo (dal 1501 al 1800), fine basso medioevo e inizio età moderna.
A cominciare dalla prima fase storica, che si estende per circa 6 secoli dal ‘401 al ‘1100 d. C., il
passaggio dal mondo antico al medioevo si caratterizzava per la presenza di regni germanici
nel territorio dell’impero romano d’Occidente (la cui caduta definitiva si fa appunto
coincidere con le invasioni delle popolazioni germaniche), il che ha permesso di introdurre
un complesso sistema di istituzioni e di consuetudini nuove, diverse e lontane dal diritto
romano, che nonostante ciò continuava a sopravvivere anzi si intrecciava variamente con le
consuetudini germaniche.
Leggi dei Franchi, dei Longobardi, dei Visigoti, degli Anglosassoni e degli altri popoli
germanici ebbero dunque una radice consuetudinaria, sono infatti questi i secoli in cui la
consuetudine rappresenta la fonte del diritto per eccellenza, non rimanendo statica ma
mutando nel tempo e nello spazio. Nonostante la varietà delle consuetudini tipiche di ciascun
popolo, esse presentavano molti elementi comuni riguardanti la comune fede religiosa, le
analoghe condizioni di vita dei popoli e delle società, prevalentemente rurali e militari, ecc.
La Chiesa invece esercitava l’importante ruolo di trasmettere regole giuridiche di derivazione
romanistica e il patrimonio inestimabile della cultura antica greca e latina, come vedremo a
proposito del monachesimo.
1. IL DIRITTO TARDO ANTICO
Le strutture pubbliche
Tra l’età di Costantino (siamo ancora nell’età tardo antica perché nel 4° secolo.. succedette al padre
Costanzo Cloro nel governo dell’impero romano d’Occidente, ma la sua ascesa al potere non rispettò
l’allora vigente sistema tetrarchico di Diocleziano, che prevedeva la presenza di due augusti e due cesari
e la conseguente successione del proprio cesare al proprio augusto, perché fu fortemente voluto
dell’esercito romano, sconvolgendo così la regola di abdicazione e causando tutta una serie di lotte civili
e assalti al potere che si conclusero con l’assoluta vittoria di Costantino e con la sua proclamazione ad
unico augusto sia dell’impero romano d’oriente che d’occidente) e l’età di Giustiniano (siamo già nel
medioevo perché nel 6° secolo.. il suo regno ebbe un impatto mondiale sia dal punto di vista politico,
militare, economico, ecc. costituendo un’epoca ineguagliabile per l’Impero romano d’Oriente o Impero
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bizantino, ma soprattutto dal punto di vista giuridico in quanto autore di una delle più importanti
collezioni giuridiche: il Corpus Iuris Civilis, una compilazione di leggi romane tutt’oggi alla base del
diritto civile, che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del diritto romano) il diritto romano
ha conosciuto una serie di profonde trasformazioni.
Il vastissimo territorio dell'Impero tardo antico era ripartito in provincie, suddivise tra le due
parti d’Oriente ed Occidente - bipartizione che si determinò involontariamente quando
l’imperatore romano Teodosio I decise di affidare una parte del governo dell’impero, ancora
unitario, al figlio maggiore e l’altra parte al figlio minore; la divisione doveva però essere solo
provvisoria e temporanea per agevolare i figli nell’amministrazione dei vasti territori. Ma non
fu così, perché da quel momento in poi le due parti dell’impero intrapresero due percorsi
completamente distinti e diversi con altrettanti destini diversi, visto che l’impero romano
d’Occidente cadde definitivamente nel ‘476 d.C., quasi un millennio prima dell’impero
romano d’Oriente o Bizantino, che rimase invece in vita fino al 1435 d. C.
La successione al trono, tramite il sistema tetrarchico di Diocleziano, prevedeva 2 imperatori
- gli Augusti - e 2 successori designati - i Cesari.
L’amministrazione civile era invece separata da quella militare potendo distinguersi tre
diverse gerarchie:
 la gerarchia militare, che faceva perno sui duces (o dux condottiero che comanda e
guida una truppa, alle dipendenze del magister militum) e sui magistri militum
(generali di corpo d’armata alle dipendenze del re) dislocati nelle diverse parti
dell’impero, oltre che sulle milizie mobili (militari);
 la gerarchia civile con funzioni amministrative, di ordine pubblico e funzioni
giudiziarie sia civili che panali;
 la gerarchia di funzionari, con competenze tributarie e finanziarie dell’Impero.
Al vertice vi era comunque l’imperatore, unico e legittimo titolare di tutti i poteri:
 potere di nomina di ogni carica dell’amministrazione civile e giudiziaria, militare,
fiscale;
 potere di decisione sulle controversie che lui giungevano in ultima istanza;
 potere legislativo;
poteri che ovviamente non poteva esercitare da solo e che per questo si avvaleva di appositi
uffici, composti da alti funzionari personalmente scelti e in qualsiasi momento revocabili.
Legislazione postclassica
Tra gli uffici a disposizione e alle dipendenze del re vi erano:
 il Questore del sacro palazzo, responsabile delle questioni legali, e il Maestro degli
uffici, capo della cancelleria dell’impero, che elaboravano gli edicta - provvedimenti di
carattere generale per lo più riguardanti il diritto pubblico - che solo dopo
l’approvazione dell’imperatore divenivano ad ogni effetto leggi vincolanti nell’impero.
 La Corte Imperiale, che decideva sui casi di ultima istanza, attraverso un suo ufficio
centrale:lo scrinium a libellis, ed emetteva a nome dell’imperatore un rescritto o
consulto. I re scriptum – risposte su determinate questioni di diritto, principalmente di
diritto privato - ben presto acquisirono, oltre che natura formale e ufficiale anche
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natura normativa, entrando una buona parte di essi a far parte della compilazione
giustinianea.
Gli edicta e re scriptum rappresentavano dunque la principale fonte del diritto determinando
due importanti categorie:
 gli iura, fonti tradizionali del diritto civile e del diritto onorario come gli editti pretori
della legislazione classica;
 le leges, cioè le costituzioni imperiali.
A proposito di leges/costituzioni imperiali, nel momento in cui iniziarono a moltiplicarsi si
avvertì l’esigenza di raccoglierle in appositi testi, organicamente elaborati, dando vita a dei
veri e propri codici, dei quali tra i più importanti ricordiamo:
 il Codice Gregoriano ed Ermoginiano;
 il Codice teodosiano;
 il Codice giustinianeo, nonché la più eccellente raccolta giuridica riguardante tutti i
campi del diritto, penale, civile, pubblico, processuale e suddiviso in 4 opere, che nel
loro insieme costituiscono appunto il Corpus Iuris Civilis, quali:
- il Codice, migliaia di rescritti dal 1° secolo fino a Giustiniano,
- il Digesto, testi della giurisprudenza classica come quelli di Papiniano, Ulpiano,
Modestino, ecc.,
- le Istituzioni, un breve racconto ispirato alle istituzioni di Gaio,
- le Novelle, raccolte di costituzioni emanate dallo stesso Giustiniano.
Insomma Giustiniano intese creare un’opera che sostituisse ogni altra fonte del diritto
e che venisse applicata nella sua integralità da parte dei giudici dell’Impero. E
nonostante la successiva caduta dell’Impero d’Oriente la compilazione restò la base del
diritto bizantino, quindi la crisi dell’impero non fu anche la crisi del suo diritto.
3. IL DIRITTO DEI REGNI GERMANICI
Le origini
Per quanto riguarda ancora il sistema giuridico dell’alto medioevo, esso si contraddistinse
anche per la presenza e la nascita, nella parte occidentale dell’impero, di popoli e regni
germanici dotati di un proprio diritto, più grezzo, distinto e lontano dal diritto romano
classico, rappresentato anch’esso da consuetudine ma altrettanto lontane da quelle romane.
I Germani erano popoli nomadi e guerrieri che vivevano di caccia e di bottini di guerra e che
la lotta e il coraggio in battaglia costituivano valori essenziali. L’esercito era dunque la
struttura pubblica fondamentale, sia militare che civile che solo nelle fasi più delicate o in
circostanze particolari nominava un re. Le caratteristiche tipiche erano:
 con l’ingresso nell’esercito i maschi raggiungevano lo status di adulti e venivano
sottratti alla patria potestà;
 la famiglia era composta da gruppi familiari, che formavano un clan con proprietà
comune dei beni;
 la donna invece non era soggetto di diritto né possedeva la capacità di agire se non
con l’assistenza del padre o di un fratello o del coniuge se sposata, e il matrimonio
costituiva infatti una vendita della sposa alla famiglia dello sposo insieme ad una dote;
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 le offese si riparavano principalmente con la vendetta privata - faida – oltre che con
sanzioni calcolate in natura, per lo più in capi di bestiame. Una parte dell’ammenda
era comunque destinata alla famiglia dell’offeso mentre l’altra o al re o alla comunità;
 la giustizia era normalmente amministrata dai capi militari eletti dall’esercito, anche se
per i processi pubblici, punibili con pena capitale per i reati più gravi come per i
traditori e i disertori (militari che, durante la guerra o la pace, abbandonavano il loro
posto nell’esercito senza autorizzazione), si era soliti basarsi sull’ordalia, ovvero
affidarsi al giudizio di Dio, per stabilire torto o ragione. Le procedure ordaliche erano
infatti una costante nei processi dei Germani, potendosene distinguere varie tipologie,
come quelle dell’acqua e del fuoco, della bilancia, ecc.. mentre i Longobardi
privilegiarono il duello giudiziario;
 le regole di diritto erano senza eccezioni regole consuetudinarie non scritte, in quanto
la scrittura era loro sconosciuta.
Insomma l’irruzione ripetuta e inarrestabile di popolazioni di stirpe germanica (franchi,
anglosassoni, visigoti, ecc.) entro i confini dell’impero romano costituì una delle ragioni della
sua crisi e in particolare della caduta della sua parte occidentale con l’ulteriore conseguenza
che questi popoli si stanziarono stabilmente creando nuove dominazioni con profondi e
permanenti cambiamenti storici.
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La personalità della legge
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I popoli germanici impadronitisi di numerosi e vasti territori dell’impero si trovarono a
governare su popolazioni che sino ad allora avevano vissuto secondo le leggi di diritto
romano completamente e nettamente diverse da quelle che essi praticavano, e quindi a
dovere risolvere il problema di:
 come mantenere il controllo sui territori occupati
 come far prevalere la loro tradizione giuridica germanica su quella romana.
Alla fine fu proprio la presenza di un sistema normativo articolato e complesso come quello
romano che portò alla soluzione del problema, cioè l’applicazione di entrambi i diritti grazie
alla cosiddetta pluralità dei diritti, ognuno applicabile alla propria etnia; infatti i nuovi
conquistatori tennero vive quanto possibile le proprie tradizioni giuridiche nazionali, mentre
agli altri fu consentito di continuare a regolare i propri rapporti giuridici secondo le regole
romane. E’ questo il principio della ”personalità della legge”.
Il diritto visigotico
I primi a legiferare furono i Visigoti con codificazioni ispirate al diritto romano postclassico.
Un esempio fu il Codice Euriciano e la Lex Romana Visigothorum, composta da costituzioni
tratte dal codice teodosiano. Solo in seguito la legislazione visigotica ebbe maggiore
originalità grazie ad un testo di leggi denominato Liber Iudiciorum.
La legge salica
Clodoveo re dei Franchi, una volta convertitosi al cattolicesimo, promosse un testo di legge
che per la storia fu uno dei più significativi: Legge di Salica, il cui contenuto rispecchiava le
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consuetudini giuridiche dei Franchi e rappresentava una sorta di catalogo di sanzioni
pecuniarie relative ai diversi possibili illeciti. Vi fu dunque l’intento di sostituire l’originaria
vendetta/faida con la nuova compositio, ovvero una sanzione computata in denaro che
variava in base alle modalità con cui il reato veniva commesso (ad es. in caso d’omicidio la
sanzione variava se veniva commesso in modo occulto o palese, se la vittima era un uomo o
una donna, un civile o un militare, ecc.)
Il diritto longobardo
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I Longobardi di origine scandinava, sotto la guida del Re Alboino, si stanziarono nella parte
settentrionale e centrale dell’Italia, ripartendola in trenta territori facenti capo ad altrettanti
duchi (dux), un’entità completamente diversa rispetto a quella bizantina anche se di egual
nome, in quanto il duca longobardo deteneva un potere militare, civile e giudiziario, nonché
una forte autonomia rispetto al re.
 Dal punto di vista giuridico fu però il Re Rotari a prendere l’iniziativa di far codificare
le consuetudini del suo popolo, dando così vita all’Editto di Rotari. Come con la legge
di Salica, anche con tale editto si vollero individuare delle ammende da infliggere ai
vari fatti illeciti commessi che andavano per metà alla famiglia dell’offeso e per metà al
re, ma a differenza della legge di Salica e secondo il principio della personalità della
legge, Rotari volle che l’editto si applicasse alla sola popolazione longobarda del regno
e non ai romani. Inoltre accanto alle norme prettamente consuetudinarie erano in esso
contenute anche disposizioni a tutela del potere monarchico volute dal re stesso,
ovvero la pena capitale per chi avesse in qualunque modo attentato alla vita del re,
mentre al contrario l’impunità per chi commetteva un omicidio in nome e su ordine
del re.
 Tra i mezzi di prova i soli inclusi erano il duello e il “giuramento di purificazione”, che
consisteva nell’esecuzione di 12 “sacramentali”, ovvero culti, che dovevano essere
all’unanimità eseguiti per essere l’accusato scagionato dalla pena e ottenere così la
liberazione e la benedizione (purificazione appunto).
 Con il Re Liutprando, convertitosi dall’arianesimo al cattolicesimo insieme al suo
popolo, si poté chiaramente cogliere la forte l’influenza della Chiesa sul suo regno oltre
che ricordare gli ulteriori editti emanati nonché il ricorso in appello al re per decisioni
dei giudici contrari alla legge o ingiuste. A differenza di Rotari, Liutprando volle
legiferare per tutti i suoi sudditi sia essi Longobardi che romani e proprio un suo editto
sancì la libertà di abbandonare la propria legge nazionale per abbracciare la legge
straniera, romana o longobarda, mettendo così in crisi il principio della personalità
della legge.
 I giudici accertavano infine i fatti della lite mediante strumenti ben lontani dalle
procedure ordaliche del duello e del giuramento
Il regno longobardo cadde definitivamente con la sconfitta del re Desiderio ad opera del
giovane re dei Franchi, Carlo: iniziava da questo momento in Italia l’età carolingia.
Gli Anglosassoni
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Anche l’Inghilterra venne conquistata da popolazioni germaniche, come gli Juti, gli Angli, i
Sassoni (e per questa mescolanza Anglosassoni) che si suddivisero il territorio dando vita
sino a più regni diversi.
 Il cristianesimo fu portato in Inghilterra dal monaco Agostino;
 dal punto di vista giuridico particolare importanza ebbero le leggi di Re Alfredo con le
quali irrogò pene piuttosto severe, inclusa la pena di morte, per i reati più gravi;
 in generale le istituzioni anglosassoni ebbero molti aspetti comuni con quelle di altre
popolazioni germaniche;
 quando l’isola venne conquistata dai Normanni, provenienti dalla Francia, sotto la
guida del Re Guglielmo il Conquistatore, non solo il regno anglosassone venne
sostituito dal nuovo Regno normanno d’Inghilterra, ma con esso venne istituito un
diritto nuovo, il Common law.
2.CRISTIANESIMO, CHIESA E DIRITTO
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La chiesa primitiva, organizzazione e gerarchia
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In merito al ruolo svolto dalla Chiesa in questa fase storica di transizione dal mondo antico al
medioevo, abbiamo genericamente detto che essa ha svolto un ruolo importante circa la
trasmissione delle regole giuridiche di derivazione romanistica e del patrimonio culturale
greco e latino. Nello specifico, invece, la posizione della Chiesa venne a delinearsi e
ufficializzarsi grazie all’affermazione del Cristianesimo come unica religione dell’impero, ad
opera di Costantino con l’Editto di Milano, terminando così per essa le terribili persecuzioni a
cui era stata soggetta fino a quel momento e potendo finalmente assumere la forma di
un’istituzione gerarchica, solida e compatta. Al vertice di tale gerarchia venne posto il
pontefice o vescovo di Roma mentre ai livelli sottostanti vi erano le varie cariche
ecclesiastiche come metropoliti, vescovi, presbiteri, diaconi ecc. ognuno responsabile di una
determinata comunità cristiana; più comunità cristiane di uno stesso territorio costituivano la
diocesi al cui capo era posto il vescovo. Per la nomina dei vescovi l’elezione veniva compiuta
dal clero locale.
Il testo sacro
Un aspetto essenziale della nuova religione stava nella presenza di un testo sacro reso
pubblico in forma scritta, i cui precetti erano immutabili e immodificabili: la Sacra Scrittura;
considerata la fonte per eccellenza del diritto canonico da cui tutte le altre fonti avevano
origine e derivazione.
Il primo diritto canonico
Le questioni religiose e teologiche più importanti venivano affidate e discusse dai vescovi
raccolti in apposite riunioni, dette concili ecumenici (come quello di Nicea, di Costantinopoli,
ecc.) a cui partecipavano tutti i vescovi del mondo; o in riunioni con valenza locale, dette
sinodi. Tali deliberazioni divennero una tipologia di fonte fondamentale del diritto canonico,
costituita appunto dai canoni dei concili e dei sinodi, subordinata soltanto alla fonte suprema:
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la Sacra Scrittura frutto della rivelazione divina. Il diritto canonico non è certamente un
diritto statuale, ma comunque dotato di norme e di sanzioni.
Stato e Chiesa
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Ben presto però gli imperatori cristiani si ritennero legittimati ad intervenire anche nelle
questioni religiose e teologiche della Chiesa, e i vescovi invece a svolgere importanti funzioni
politiche e civili. Fu così che nacque il problema religioso, politico e giuridico di delineare i
confini reciproci tra l’autorità dello Stato e l’autorità della Chiesa.
Da sempre i cristiani rifiutavano, anche a costo della loro vita, di attribuire all’imperatore un
culto che essi riservavano solo a Dio, in quanto il cristianesimo considerava il cittadino e il
credente due entità nettamente distinte: una cosa era Dio una cosa era il re.
A marcare ancora di più il confine su questo aspetto furono dapprima:
 il Vescovo di Milano Ambrogio, quando osò rifiutare all’imperatore Teodosio in
persona, la riammissione in chiesa se non si fosse prima riconosciuto peccatore per
aver ordinato una feroce rappresaglia a Tessalonica. Venne così chiarita la distinzione
tra la sfera civile, ove l’imperatore non aveva eguali sulla terra e la sfera religiosa
rispetto alla quale l’imperatore era invece tenuto a rispettare i precetti del Vangelo
come tutti gli altri. Un secolo più tardi
 Papa Gelasio I, che sancì che l’imperatore e il papa costituivano due entità distinte e
non subordinate tra loro, volute entrambe da Dio stesso, ma l’una per sovraintendere
alle cose terrene, l’altra per guidare attraverso la Chiesa la comunità dei fedeli, senza
intromissioni reciproche.
Il principio della distinzione tra la sfera religiosa e la sfera civile assunse da quel momento in
poi un carattere assoluto e fondamentale della civiltà europea e del suo diritto, tramandata
fino ai nostri giorni. Diversa era invece la situazione nell’oriente bizantino, visto che forme
dirette di intervento e di controllo dell’Impero sulla Chiesa (cesaro-papismo) si mantennero
costantemente nel corso dei secoli.
La regola benedettina
Lo si deve interamente alla Chiesa se le testimonianze relative alla civiltà antica sono giunte
sino a nostri giorni, in quanto furono proprio i chierici e i monaci dell’alto medioevo a
trascrivere e trasmettere i testi storici, conservati nelle biblioteche delle chiese. A spiccare
nello svolgimento di questa minuziosa e precisa attività fu il monachesimo, nato in Egitto per
l’impulso di monaci venuti da lontano, il cui emblematico ricordo va a San Benedetto da
Norcia con la famosa regola che assunse un ruolo preminente in tutta Europa. La regola
benedettina prevedeva un’organizzazione per la vita monastica piuttosto severa fatta di
preghiera e lavoro manuale o intellettuale, i cui principi cardini erano l’obbedienza, la
povertà e la castità. Il monastero veniva retto da un abate, che i monaci sceglievano con una
votazione in ragione delle sue qualità personali, e la cui competenza era quella di operare al
servizio della comunità e nell’interesse della comunità.
Gregorio Magno
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Anche Gregorio Magno fu un monaco benedettino di origine patrizia, che dopo avere
ricoperto delle cariche politiche, e in particolare essere stato funzionario imperiale, si ritirò a
vita monastica e venne presto eletto Vescovo di Roma. Durante il suo pontificato svolse
un’intensa opera di guida e di disciplina della chiesa e del clero, anche in un periodo
particolarmente difficile come quello delle invasioni dei longobardi; rispettò la distinzione tra
la sfera civile e quella religiosa osservando sia le leges che i canones e utilizzando i precetti
della sacra scrittura come soluzione interpretativa di questioni dubbie e come regola di
condotta perché dettata da Dio. Di lui restano parecchi scritti pastorali e morali, ma
soprattutto il Registro di circa 800 lettere, che più tardi entrarono a far parte delle collezioni
di diritto canonico, come quella di Graziano, il Decretum.
I penitenziali
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Anche il monachesimo irlandese ebbe larga diffusione per avere sviluppato un particolare
genere letterario - il penitenziale - ovvero una penitenza prescritta per ogni specifico peccato
commesso in ragione della sua gravità (es. il digiuno, la castità, il ritiro, ecc). La penitenza fu
inoltre misurata in funzione non solo del fatto commesso ma anche dell’intenzione di chi
l’aveva commesso, risultando così rilevante non solo l’elemento oggettivo ma anche
soggettivo del fatto illecito. Nell’età dei penitenziali si era inoltre affermata la confessione
segreta avanti al sacerdote in sostituzione di quella pubblica che era ammessa una sola volta
nella vita.
Infine come vedremo sarà sul finire dell’alto medioevo, intorno all’11° secolo, che la Chiesa
subirà importanti riforme.
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4. L’ETA’ CAROLINGIA E FEUDALE
Strutture pubbliche, regno e Impero
Di particolare importanza nell’alto medioevo fu poi l’età carolingia, all’interno della quale
una ulteriore importante fase storica fu quella feudale; il tutto ebbe inizio quando alla morte
di Pipino il Breve, sul trono dei Franchi salì il figlio Carlo. Grazie ad esso il regno raggiunse
una posizione di dominio in tutta Europa, tanto che in virtù delle numerose conquiste militari
Carlo decise di affidare la gestione e il controllo dei territori a circa 400 conti, nominati a vita e
titolari del cosiddetto potere di banno, ovvero del comando civile e militare. Purtroppo non
mancarono casi di giustizia amministrata scorrettamente e prepotentemente che Carlo cercò
di ovviare affidando a persone di sua fiducia, sia laici che ecclesiastici, i cosiddetti missi
dominici, il compito di controllare l’operato dei conti attraverso missioni ed ispezioni
sull’intero territorio. Ma indubbiamente significativa nel regno di Carlo fu la notte di natale
dell’800 quando il papa Leone III lo incoronò re dei Franchi, ridando così vita all’Impero
romano d’Occidente, che in virtù del legame con la Chiesa di Roma prese il nome di Sacro
Romano Impero. Da quel momento Carlo fu detto Magno e il suo potere imperiale ebbe
carattere universale, indipendente dal consenso del popolo e derivante esclusivamente da
Dio. Varò importanti riforme di diversa natura in parte con consuetudini non scritte e in parte
con leggi scritte chiamati capitolari, il cui oggetto fu molto vario: norme sulla giustizia,
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disposizioni penali ed amministrative, regole volte a disciplinare i rapporti tra vescovi e
conti, ecc.
Il feudo, vassallaggio e beneficio
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Dell’età carolingia importante fu la cosiddetta Età feudale (dal 9° all’ 11° sec), caratterizzata
dalla presenza di nuove regole per la disciplina dei rapporti tra il re e i potenti del regno, e
per la disciplina dei rapporti tra i potenti del regno stessi. Tale età assunse specificatamente il
nome di feudale per indicare quel legame personale e particolare tra due uomini di diversa
posizione:
 il soggetto inferiore garantiva aiuto e sostegno in qualunque momento e in ogni
circostanza al suo superiore, in particolare nelle imprese di guerra;
 il soggetto superiore garantiva al suo inferiore protezione e uno stabile mezzo di
sostentamento attraverso la concessione di un feudo a titolo di beneficio, consistente
non solo nella concessione dei frutti naturali ma anche in una serie di immunità fiscali
e giudiziarie.
Era dunque evidente come tale tipo di rapporto dovesse essere basato sulla fedeltà e
sulla fiducia reciproca.
Il patto di fiducia veniva stretto con la cerimonia dell’omaggio, con cui il vassallo poneva le
sue mani tra le mani del suo signore giurandogli fedeltà, in alcuni casi ebbe anche la forma
scritta; mentre la rottura della fedeltà, detta fellonia, costituiva il reato più grave perché
contro tutto e tutti il vassallo avrebbe dovuto sempre e comunque aiutare il proprio signore.
Non costituiva invece reato, ed era quindi ritenuta lecita, l’interruzione della fiducia per
cause determinate ingiustamente dal signore, qualora l’eventuale guerra mossa fosse stata
ingiusta o qualora avesse agito in modo illecito, giustificando così il vassallo.
Inizialmente il patto di fiducia, strettamente personale, era destinato a durare soltanto per il
periodo in cui i due soggetti che lo avevano concluso sarebbero rimasti in vita estinguendosi
con la morte di uno dei due, successivamente invece venne introdotta l’ereditarietà del
beneficio feudale (beneficio che inizialmente riguardò solo i grandi feudatari del re,
successivamente invece, con l’Edictum de beneficiis di Corrado II, venne esteso anche ai
vassalli e feudi minori; vedi diritti feudali come diritto particolare), potendo così i vassalli
vedere trasmettere ai propri figli il feudo oggetto del patto vassallatico. Il rapporto feudale
divenne allora elemento centrale della struttura politica e la rete dei rapporti feudali divenne
sempre più fitta tanto che a loro volta i vassalli del re legarono a sé vassalli di rango inferiore,
in una maglia di rapporti di subordinazione anche di 4 o 5 livelli. Avvenne pure che il
medesimo soggetto fosse contemporaneamente vassallo di due signori, il che comportava un
problema di precedenza qualora contemporaneamente avrebbe dovuto prestare aiuto ad
entrambi, risolvendosi con l’istituto dell’omaggio ligio, ovvero stabilendo a priori con uno
dei signori un rapporto prioritario sull’altro.
Le norme che disciplinarono la genesi del rapporto feudale, la sua forma, diritti e doveri del
signore e del vassallo, nacquero spontaneamente e si affermarono per via consuetudinaria. Il
feudo e il diritto feudale furono per la massima parte una creazione della consuetudine.
La Chiesa feudale
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Anche durante l’età carolingia e feudale, il diritto della Chiesa conobbe fasi complesse per il
complesso e ambiguo rapporto con lo Stato, dove poteri religiosi e civili si mescolavano tra
loro:
 molti vescovi esercitavano poteri politici e di governo su alcuni territori;
 le loro nomine oltre che avvenire per volontà del clero e del popolo, spesso venivano
disposte dai sovrani.
 si diffuse la pratica di concedere benefici ecclesiastici a chi fosse stato in grado di
ricambiare, con adeguati e consistenti compensi in denaro;
 la tendenza per una gran parte del clero di vivere in condizione di concubinato anziché
di celibato ecclesiastico.
Si possono insomma ben immaginare le forti crisi morali che ne derivarono e che il papato
dovette affrontare e superare.
La giustizia
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Durante l’età carolingia in merito invece alla giustizia, coesistevano più tipologie di giudici
con competenze e procedure differenti, tanto da non parlarsi proprio di giustizia ma di un
pluralità di giustizie:
 giudici pubblici, come i conti, i missi dominici, la corte del re, dotati di parecchia
discrezionalità potendo decidere ed emanare le sentenze anche senza certezza di prove
o di testimoni che non si presentavano in giudizio per timore di possibili ritorsioni;
 giudici ecclesiastici, come il papa e i vescovi;
 giudici feudali, con la corte dei pari, composta da vassalli, per le questioni di diritto
feudale;
 giustizie signorili, esercitate dal signore nei confronti del colono.
5. LE CONSUETUDINI E LA CULTURA GIURIDICA
I ceti: servi, coloni, liberi, nobili
In merito alla classificazione della vigente società altomedievale, nonché carolingia e feudale,
una volta scomparsa quasi ovunque la figura della schiavitù, la principale differenza rimase
tra servo e libero. Ciò che li distingueva era il loro status giuridico:
 il servo non aveva la libertà di movimento ed era strettamente legato al suo padrone
anche nelle scelte familiari, ma aveva il diritto di formare una famiglia non potendo
però sposare una donna libera;
 il libero era invece legato ad un signore non direttamente ma indirettamente in virtù
del legame con una terra da coltivare e lavorare, e che per questo prendeva il nome di
colono. Tra i contratti agrari che stabilivano diritti ed obblighi del colono il più
frequente fu il livello, con durata massima di 29 anni per evitare il rischio
dell’usucapione trentennale (vedi diritti rurali come diritto particolare). Le terre in
riferimento a ciò si distinguevano in “pars massaricia”di proprietà di un signore laico
o di un ente ecclesiastico ma lavorate dai coloni tramite locazione, e in “pars
dominica” gestite esclusivamente dal proprietario. Con il tempo il colono affittuario
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conquistò maggiori diritti, il cosiddetto dominio diviso, potendo così sia il nudo
proprietario che il colono stesso disporre degli stessi diritti sulla terra, venderli,
donarli, lasciarli in eredità ai successori, ecc;
 l’aristocrazia era infine divisa in più fasce:
 la nobiltà più alta e più potente, cui il re franco soleva affidare la carica di conte e
spesso anche la funzione vescovile,
 la nobiltà locale minore, legata alla nobiltà maggiore con il vincolo della fedeltà
feudale, che però con il tempo acquistò maggiore autonomia e maggiori
prerogative.
Le consuetudini locali
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Il diritto alto medievale può essere qualificato come il diritto consuetudinario per eccellenza,
dove la consuetudine non fu solo un fenomeno statico ma anche dinamico ed elastico,
suscettibile di trasformazioni anche profonde e talora improvvise. Vi erano consuetudini che
rispecchiavano determinati assetti sociali, interessi, valori.. altre che nascevano
spontaneamente.. altre ancora che venivano imposte.
Quando si presentò la crisi del sistema della personalità del diritto, che consentiva di far
coesistere diritti diversi potendo le differenze tra le varie leggi essere talvolta di mera forma
altre volte di mera sostanza, si presentò anche il problema di come superare l’eventuale
conflitto tra leggi personali/tipiche di un popolazione rispetto ad un’altra, la soluzione fu
proprio la consuetudine o meglio la formazione di consuetudini locali comuni a tutti coloro
che in quel determinato luogo vivevano, più precisamente consuetudini legate al singolo
villaggio che rispecchiavano in parte il diritto dell’etnia prevalente e in parte esigenze e realtà
nuove.
In merito alla loro formazione esse nacquero comunque sulla base di regole e istituti propri
della tradizione romana, mentre in merito alla loro funzione le consuetudini operarono
essenzialmente per colmare le lacune delle leggi, laddove non disponevano nulla o
disponevano poco, senza però prevalere; su questo punto più volte i sovrani puntualizzarono
e ribadirono la superiorità della legge con conseguente disapplicazione della consuetudine
contrastante.
Notai, giudici, formulari
In un’epoca giuridica come quella alto medievale, capeggiata dalla consuetudine, quale fu il
ruolo della cultura giuridica? Indubbiamente un ruolo marginale o quasi assente vista la
società e l’economia, prevalentemente rurali e militare, che non lasciavano spazio né allo
studio né all’elaborazione di testi antichi di legge; gli unici che sapevano leggere e scrivere
erano i chierici e i monaci che però poco o niente si dedicavano a ciò, quindi la cultura
giuridica di quei secoli fu principalmente la cultura dei giudici e dei notai rogatari dei negozi,
le cui professioni spiccarono maggiormente nel basso medioevo, durante l’età del diritto
comune, diventando fondamentali per la disciplina e la certezza dei rapporti giuridici.
Tali giudici e tali notai attivi nel regno e appartenenti di norma all’aristocrazia locale, furono
qualificati giudici del sacro palazzo e notai del sacro palazzo, perché di nomina regia.
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I giudici pavesi e l’Expositio
Solo sul finire dell’11° secolo e dopo anni di silenzio, si delineò un primo approccio ad una
nuova cultura giuridica, rivolta allo studio di testi di legge.
In particolare fu la Scuola di Pavia la promotrice di quest’importante passo avanti, dove i
giuristi pavesi impiegarono le poche tecniche di interpretazione conosciute, ancora acerbe,
non per lo studio dei testi romani ma per l’analisi degli editti longobardi. Un autore ignoto
scrisse infatti un commentario/diario sugli editti longobardi e sui capitolari di Carlo Magno,
chiamato Expositio ad Librum Papiensem, che spiegava il significato giuridico dei capitoli e
ne collegava il contenuto con altri che trattavano la stessa materia, offrendo così una
testimonianza di grande valore in un periodo di scarsità culturale. Nell’Expositio si
ritrovavano inoltre centinaia di rinvii ai testi della compilazione di Giustiniano: al Codice, alle
Istituzioni, alle Novelle, forse anche al Digesto, e si considerava per la prima volta il diritto
romano come un’autorità, oltre che la legge generale di tutti . L’autore dichiarava inoltre che
la norma posteriore potesse abrogare quella anteriore e spesso ricorreva alla legge romana là
dove una questione non trovava soluzione nelle leggi longobardo-franche.
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6. LA RIFORMA DELLA CHIESA
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Come accennato prima fu solo nel corso dell’11° secolo che la Chiesa subì delle importanti
riforme con conseguenti profonde trasformazioni; in particolare 2 furono le riforme da
ricordare:
- quella voluta dal Papa Nicolò II, il quale con apposito decreto sancì un importante
cambiamento circa la designazione del vescovo di Roma, da sottrarre all’aristocrazia
romana ed essere riservata esclusivamente ai cardinali. Interessante fu anche la
condanna della simonia (ovvero l’acquisto per mezzo di denaro di beni e funzioni
spirituali, come le cariche sacerdotali e in generale le cariche ecclesiastiche, dalle
funzioni del prete a quelle del papa) considerata come peccato ed eresia, perché
contraria ai valori e agli insegnamenti religiosi, e punita con l’annullamento della
nomina;
- quella voluta dal Papa Gregorio VII, il quale riuscì ad affermare la
preminenza/superiorità dell’autorità ecclesiastica sull’autorità suprema imperiale. Al
riguardo il testo di Gregorio, il Dictatus Papae, esponeva la tesi secondo cui l’autorità
del papa era affermata non solo nei confronti dei vescovi e dell’intera Chiesa, ma anche
nei confronti dello stesso imperatore, tanto che il papa l’avrebbe potuto legittimamente
scomunicare e addirittura far dimettere.
Proprio nel 1077 Gregorio VII scomunicò l’imperatore Enrico IV per avere contrastato
con la Chiesa e solo il suo sincero pentimento lo convinse a revocare la scomunica. La
controversia tra potere spirituale e temporale giunse a termine con il concordato di
Worms, grazie al quale i rapporti si rinormalizzarono.
Una delle ragioni dell’importanza di questa fase storica e di tale riforma, fu che la Chiesa
riuscì a rivendicare a sé una certa legittimazione sulle cose religiose e sulla propria
organizzazione interna, e parallelamente il potere secolare dovette acquisire tale
consapevolezza.
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Le collezioni canoniche
Queste nuove posizioni ecclesiastiche si poterono cogliere con chiarezza all’interno di
Collezioni Canoniche, appositamente scritte che però solo nel basso medioevo assunsero una
maggiore e particolare importanza, come appunto vedremo a partire da Graziano. Nel
frattempo da ricordare furono le collezioni del Vescovo Ivo, che ne scrisse ben 3, tutte di
larga diffusione, con le quali individuò una serie i criteri per superare i contrasti tra canoni
discordanti e allo stesso tempo conservare e valorizzare l’intera tradizione del diritto
canonico.
Insomma il valore della riforma della Chiesa dell’11° sec. fu di portata storica non solo sul
piano religioso ma anche su quello del diritto che segnò una grandiosa vittoria sulla
consuetudine.
Basso medioevo: L’età del diritto comune (sec. 12° - 15°)
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La seconda fase storica che si estende per circa 3 secoli, segna il passaggio dall’alto medioevo
al basso medioevo, e si caratterizza per tutta una serie di trasformazioni della società, della
cultura, delle istituzioni, del diritto che assunsero tratti nuovi ed originali. In particolare si
ebbero le seguenti innovazioni:
1. la riforma della chiesa;
2. lo sviluppo demografico;
3. l’estensione delle terre coltivate e l’introduzione di nuove tecniche agrarie;
4. la rifioritura del commercio e dell’artigianato;
5. la rinascita delle città e la genesi dei comuni cittadini e rurali;
6. la trasformazione dei rapporti feudali;
7. la formazione di regni;
8. infine la nascita di una nuova scienza del diritto attraverso l’università.
La fase delle consuetudini altomedievali si era esaurito e la nuova società esigeva metodi
diversi per disciplinare e regolare i nuovi rapporti giuridici sia pubblici che privati; solo una
formazione superiore e adeguata avrebbe potuto soddisfare tale esigenza: quella
universitaria con i cosiddetti giuristi di professione..
La nuova scienza del diritto ebbe origine in Italia, in particolare nella città di Bologna, e fu la
matrice di un insieme di norme e dottrine che assunsero la denominazione di “diritto
comune”:
- diritto comune civile, che assunse come sua base normativa fondamentale la
compilazione giustinianea e dunque il grande lascito del diritto romano classico e
postclassico;
- diritto comune canonico, relativo alla Chiesa;
entrambi universali e comuni perché costituiti da norme generali e superiori rispetto a quelle
dei tanti diritti particolari e speciali.
Dall’esempio o modello bolognese nacquero numerose altre università italiane ed europee.
7. I GLOSSATORI E LA NUOVA SCIENZA DEL DIRITTO
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