Anno VIII - n. 4 – ottobre - novembre - dicembre 2014 Distribuzione gratuita TERZO MILLENNIO OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE Corriere trimestrale Io spero di possedere sempre abbastanza fermezza e virtù per mantenere quello che considero il più invidiabile di tutti i titoli, il carattere di un onest’uomo George Washington - Note a sentenza: il principio di trasparenza dell’attività amministrativa………. pag. 2 - Nullità di diritto del rapporto di lavoro …… pag. 3 - Nomen iuris del provvedimento…………….. pagg. 3 s. - Pianta organica delle farmacie……………… pag. 4 - I “dirigenti medici” delle AA.SS.LL. ……… pagg. 4 s. - Gare di appalto ……………………………... pag. 5 - Diritto di accesso…………………………….. pag. 5 - Il posto fisso: un’utopia o un’idea di vita e progresso?.............................................. pagg. 6 ss. - Cronaca varia: pasticci, misteri e licenze di varia umanità……………………. Adesione alla campagna per la trasparenza amministrativa e lotta alla corruzione: il braccialetto simbolo (2014) - Indice analitico dei temi trattati…………… pagg. 7 ss. pagg. 10 ss. Gli scritti non firmati sono predisposti a cura della redazione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita. - La collaborazione sotto ogni forma è gratuita. Fondatore nel 2007 : Gr.Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore editoriale: Dott. Giorgio Barone - Direttore responsabile: Dott. Salvatore Resta, giornalista pubblicista. Recapito: Biblioteca comunale «Achille Vergari», Piazza Biblioteca, Nardò (Le) – Tel 0833.564318 (deliberazione della giunta comunale di Nardò n. 388 del 28 dicembre 2009) e-mail: [email protected] – blog: terzomillennioosservatorio.blogspot.com OSSERVATORIO GIURIDICO Note a sentenza di Agostino Galeone 1 Il principio di trasparenza dell’attività amministrativa vale sia per il denunciato nei confronti del denunciante sia in senso inverso, in quanto la posizione di denunciante legittima l’accesso agli atti della procedura che ha preso origine dall’esposto (Tar Lombardia, Sezione II, Brescia, n. 1251/2014). La sentenza in esame é degna di rilievo non soltanto perché conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato ed univoco, ma soprattutto in quanto esplicita, con sintetici concetti giuridici, i principali presupposti in base ai quali non può non riconoscersi il diritto del denunciato a poter esercitare pienamente il diritto di accesso agli esposti o alle denunce, anche anonimi, che hanno determinato l’avvio di controlli nei suoi confronti. Infatti, il collegio assume come fondamento della sua decisione, con cui viene accolto il ricorso del denunciato avverso il diniego del diritto di accesso nei confronti di tali documenti, i seguenti rilievi e considerazioni: il diritto di accesso è ormai pacificamente riconosciuto come diritto soggettivo ad un’informazione qualificata, a fronte del quale l’amministrazione pone in essere un’attività materiale vincolata; l’istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico nesso; il diritto alla trasparenza dell’azione amministrativa costituisce una situazione giuridica attiva meritevole di autonoma protezione, da garantire qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale (Consiglio di Stato, sez. V – 23/2/2010 n. 1067); il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l’esercizio del potere – inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l’azione dell’autorità – suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato (Consiglio di Stato, sez. V – 19/5/2009 n. 3081; sez. VI – 25/6/2007 n. 3601); l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell’amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un’attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione la quale diventa un elemento nella disponibilità dell’amministrazione; la sua divulgazione non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un’estensione tale da includere il diritto all’anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi (T.A.R. Veneto, sez. III – 3/2/2012 n. 116); la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico (si veda la sentenza di questo T.A.R. 29/10/2008 n. 1469), e gli autori degli esposti sono tutelati dagli strumenti predisposti dall’ordinamento contro ogni forma di ritorsione o vendetta privata; non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell’esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell’istante, essendo intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre (eventualmente) contro-denunce a tutela della propria immagine verso l’esterno; detto rilievo rende privi di qualsiasi fondamento giuridico i dubbi sull’uso strumentale e ritorsivo della conoscenza dell’esposto che ha dato luogo ai procedimenti a carico del ricorrente, non potendo ammettersi che pretese esigenze di riservatezza possano determinare un vulnus intollerabile ad un diritto fondamentale della persona, quale quello dell’onore (Consiglio di Stato, sez. V – 28/9/2012 n. 5132); il principio di trasparenza dell’attività amministrativa vale sia per il denunciato nei confronti del denunciante sia in senso inverso, in quanto la posizione di denunciante legittima l’accesso agli atti della procedura che ha preso origine dall’esposto; infatti, specularmente, la qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo a un procedimento “lato sensu” sanzionatorio è circostanza idonea a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della pubblica amministrazione (T.A.R. Toscana, sez. III – 16/10/2014 n. 1569 e la giurisprudenza ivi richiamata); è pur vero che, in un caso particolare sul quale si è confrontata la giurisprudenza – ossia quello dell’accesso ai verbali redatti dalle autorità amministrative (INPS e INAIL), titolari delle funzioni di vigilanza sui rapporti di lavoro – è stata affermata una stringente esigenza di tutela dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni agli organi ispettivi, per il possibile rischio di condotte ritorsive provenienti dalla parte “forte” del rapporto contrattuale; è stato tuttavia affermato che le sue sposte necessità appaiono in ogni caso recessive, rispetto alle esigenze difensive del datore, ove il rapporto d’impiego sia cessato (cfr. T.A.R. Umbria – 21/1/2013 n. 31); 1 Autore di pubblicazioni di diritto degli enti locali, collaboratore di riviste amministrative. 2 La nullità di diritto comminata al rapporto di lavoro instaurato contra legem, rilevabile da chiunque e d’ufficio, imprescrittibile e insanabile, è qualificabile come rapporto di fatto ai fini della determinazione della disciplina economica e previdenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5916/2014) Osserva il Collegio, in via generale, che è ormai consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il rapporto di lavoro instaurato con gli Enti locali, in contrasto con norme che sanciscono la nullità di assunzioni al di fuori dei casi da esse disciplinate (sia esso rapporto a termine o a tempo indeterminato), nasce e vive come rapporto di fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto funzione di astratta qualificazione al fine della determinazione della giurisdizione e della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative; ciò in quanto la sanzione della nullità, comminata per i provvedimenti di assunzione contra legem, utilizza la nozione di nullità in senso proprio, con la conseguenza di rendere tale vizio, oltre che rilevabile da chiunque e d'ufficio, imprescrittibile e insanabile (Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2014, n. 2270). In caso di non configurabilità del rapporto di pubblico impiego, ma in presenza di assunzioni effettuate in violazione di legge, può comunque ricorrere il diritto degli interessati ad ottenere differenze retributive, nonché prestazioni contributive e previdenziali, quando sia provata l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di fatto, rispetto al quale gli indici rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto funzione di astratta qualificazione, ai fini della determinazione della disciplina economica e previdenziale relativa alle prestazioni lavorative in essere (Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n. 5878). In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo, gli indici sostanziali che possono considerarsi come rivelatori di un vero e proprio rapporto di pubblico impiego consistono nella natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini istituzionali, nell'effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione dell'ente, nell'orario predeterminato e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata ed a cadenza mensile e nel carattere continuativo, professionale e in via prevalente, se non esclusiva, delle prestazioni lavorative effettuate (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2013, n. 5799). In relazione a detti indici rivelatori del rapporto di pubblico impiego incombe, peraltro, su chi ne invoca la sussistenza, l'onere di fornire almeno principi di prova al riguardo (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre 2013, n. 5799). Non il nomen juris desunto dal testo letterale bensì la volontà dell’Amministrazione ed il potere concretamente esercitato consentono di interpretare esattamente un provvedimento amministrativo (Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione III, n. 5877/2014). Il Collegio accoglie il ricorso proposto in appello e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso proposto in prime cure dalla ditta risultata aggiudicataria di una gara a titolo provvisorio avverso il provvedimento con cui si provvedeva a “revocare” tale aggiudicazione, in quanto la relativa procedura di affidamento risultava in contrasto con il “Regolamento di amministrazione e contabilità” approvato successivamente. Con la sentenza in esame si afferma: Per l’avvio del procedimento di autotutela da parte dell’Amministrazione non era necessario darne preventiva comunicazione alla ditta nella cui sfera giuridica avrebbe determinato gli effetti negatici, tenuto conto che, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza, l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto endoprocedimentale, inserendosi nell’ambito della procedura di scelta del contraente come momento necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva individuazione del concorrente cui affidare l’appalto risulta cristallizzata soltanto con l’aggiudicazione definitiva, sicché, “versandosi ancora nell’unico procedimento iniziato con l’istanza di partecipazione alla gara e vantando in tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo una aspettativa alla conclusione del procedimento, non si impone la comunicazione di avvio del procedimento di annullamento in autotutela” (v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 8.3.2011, n. 1446). Il provvedimento adottato in autotutela non può essere qualificato come “atto di revoca”, come sostenuto dal giudice di primo grado, trascurando così la giurisprudenza dello stesso Consiglio di Stato il quale ha ripetutamente sostenuto che “gli atti amministrativi vanno interpretati non solo in base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo alla effettiva volontà dell’Amministrazione ed al potere concretamente esercitato, cosicché occorre prescindere dal nomen iuris adottato dall’Amministrazione ai fini dell’inquadramento degli stessi all’interno delle tradizionali categorie dell’annullamento, che opera per vizi di legittimità, con effetto ex tunc, e della revoca, in presenza di vizi di merito, che opera ex nunc (ex plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 23.1.2003, n. 3; Cons. St., sez. V, 15.10.2003, n. 6316). Ciò avrebbe dovuto indurre il primo giudice a qualificare l’atto in questione, proprio in virtù della pur invocata interpretazione conservativa (art. 1367 c.c.) applicabile anche ai provvedimenti, quale annullamento, perché con esso l’Amministrazione, per motivi di legittimità (l’invocata applicazione del nuovo Regolamento aziendale e, comunque, dell’art. 125, comma 8, del d. lgs. 163/2006), aveva proceduto all’annullamento dell’atto di gara con effetti ex tunc, anche per il rilievo contenuto nello stesso 3 provvedimento secondo cui, non essendovi stata aggiudicazione definitiva, non si era consolidata definitivamente ancora alcuna posizione in favore di terzi.” Peraltro, nella fattispecie oggetto di giudizio, Non vi è dubbio, infatti, che l’Amministrazione si sia richiamata a motivi di legittimità nell’annullare la procedura, ritenendo maggiormente rispondente alle previsioni del nuovo Regolamento e, comunque, dell’art. 125, comma 8, del d. lgs. 163/2006, il modulo procedimentale previsto da questa disposizione anziché da quello di cui agli artt. 122, comma 7, e 57, comma 6, precedentemente prescelto, e nel far ciò abbia inteso privare di effetto ex tunc i precedenti atti di indizione della gara, dopo avere osservato che, non essendosi la gara conclusa con l’aggiudicazione definitiva, “non vengono in rilievo posizioni soggettive di terzi”.” L’approvazione della pianta organica delle farmacie é di competenza della Giunta Comunale (Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 5542/2014) La giurisprudenza è consolidata nel senso che dopo la riforma degli enti locali introdotta con la legge n. 142/1990 sono passate alla Giunta comunale le competenze già esercitate dal Consiglio in materia di pianta organica delle farmacie (da ultimo, sent. 1638/2014 di questa Sezione). Quest’orientamento si è affermato con riferimento ad un quadro normativo nel quale l’intervento del Comune si qualificava formalmente come “parere” – in quanto l’approvazione definitiva era rimessa ad un’autorità sovracomunale (in genere la Regione). Nondimeno, nella pratica corrente il momento decisionale effettivo era sempre quello della deliberazione comunale, e questo si spiega anche con la considerazione che la pianta organica di ciascun Comune è sempre stata concepita per rispondere alle esigenze proprie e specifiche della popolazione del Comune medesimo e, comunque, era riferita esclusivamente a quel territorio; a nulla rilevando, quanto ai contenuti ed agli effetti pratici, la circostanza che l’atto finale di approvazione riguardasse simultaneamente una pluralità di Comuni. Non risulta che nella prassi le proposte dei singoli Comuni siano mai state modificate dall’autorità sovracomunale in considerazione di una valutazione estesa ad àmbiti territoriali più ampi di quello comunale. Per questa ragione, la modifica normativa (d.l. n. 1/1912) che ha semplificato il procedimento escludendo l’intervento dell’autorità sovracomunale non comporta, di per sé, l’esigenza di modificare la distribuzione delle competenze interne all’ente locale. Non si ravvisa un significativo conflitto di interessi per il fatto che il Comune sia contemporaneamente titolare di alcune farmacie e titolare altresì di rilevanti funzioni amministrative nel campo del servizio farmaceutico. In genere si ritiene che la tematica del conflitto di interessi riguardi le persone fisiche dei titolari di pubblici uffici, in quanto portatori di interessi privati confliggenti; e non riguardi invece le istituzioni e gli enti pubblici in quanto titolari, in ipotesi, di una pluralità di competenze. Altrimenti, paradossalmente, si dovrebbero mettere in dubbio le attribuzioni del Comune in materia urbanistica ed edilizia, in quanto “interessato” a valorizzare gli immobili di proprietà comunale, ovvero ad incrementarli mediante nuove espropriazioni; eccetera. In ogni caso, la questione del (supposto) conflitto di interessi riguarderebbe il Comune come tale, e da questo punto di vista non sarebbe rilevante attribuire al consiglio piuttosto che alla giunta, o viceversa, la competenza ad adottare determinati provvedimenti. I “dirigenti medici” delle AA.SS.LL. non sono incompatibili con la carica di consigliere comunale (Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5583/2014) .Il giudice di appello, nell’accogliere il ricorso avverso la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V, n. 04983/2014, dopo avere premesso che le norme che impongono limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo dei cittadini – e fra queste quelle in materia di incompatibilità – sono di stretta interpretazione, rileva l’erroneità di fondare l’eccezione di incompatibilità tra la carica di dirigente medico, qual’é quella del ricorrente, con la carica di consigliere di un Comune con oltre 15.000 abitanti sull’art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013 anziché sulla norma di cui all’art. 14 dello stesso decreto, così come sostenuto nel provvedimento della ASL e nella sentenza impugnata. Tale assunto si basa su due tipi di considerazioni. La prima di stretta esegesi letterale e sistematica della normativa in questione, secondo cui tanto il legislatore delegante – con l’art. 1, comma 50, della legge n. 190/2012 – quanto il legislatore delegato – con l’art. 14 del D.Lgs. n. 3972013 – hanno previsto esplicitamente una disciplina apposita per il personale delle A.S.L. e delle Aziende ospedaliere, prevedendo l’incompatibilità tra la predetta carica elettiva e soltanto le seguenti tre cariche di vertice: direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario. Infatti, sostiene il giudice di secondo grado, se i dirigenti medici delle A.S.L. rientrassero automaticamente nella previsione generale dell’art. 12 del decreto delegato, come ha affermato il T.A.R., vi rientrerebbero anche, e a maggior ragione, i titolari dei tre incarichi di vertice. Non vi sarebbe stato dunque bisogno di dettare una disciplina specifica per comprendere nel regime dell’incompatibilità questi ultimi. Le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale, genericamente intesa, sono l’autonomia, la discrezionalità, la potestà provvedimentale e gestionale, la preposizione gerarchica, e l’inerente responsabilità. I compiti dei medici che l’ordinamento del servizio sanitario nazionale denomina “dirigenti” dei vari livelli corrispondono solo in senso assai parziale e relativo a questo schema generale. Nella misura in cui un dirigente medico (pur se preposto ad una struttura complessa) gode di autonomia, discrezionalità, etc., tutto ciò attiene essenzialmente, o comunque prevalentemente, alla sfera professionale 4 tecnico-sanitaria; mancano, fra l’altro, competenze provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del tutto marginale e limitata al momento organizzativo interno del reparto. Ed é proprio per siffatta differenzazione che se il legislatore delegante e quello delegato hanno sottratto i dirigenti medici al regime generale dell’incompatibilità con le cariche pubbliche elettive. Nella gara per l’appalto di lavori pubblici non é obbligatorio indicare il costo per gli oneri della sicurezza aziendale (Tar Torino, Sezione I, n. 2000/2014) E’ legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di lavori in favore di una impresa che non ha indicato specificamente, nell’offerta economica, gli oneri per la sicurezza aziendale; infatti, il combinato-disposto degli artt. 86-comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 e 26, comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 non impone alle imprese partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori l’obbligo, a pena di esclusione dalla gara, di indicare gli oneri per la sicurezza aziendale ed in nessuna parte di tali disposizioni è previsto che per gli appalti di lavori pubblici si debbano indicare nell’offerta i costi per la sicurezza aziendale; invero, gli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 163 del 2006 regolano la verifica dell’anomalia dell’offerta; ne consegue che è in questa sede che l’obbligo di indicare (e giustificare) i costi per la sicurezza viene in rilievo, mentre risulta eccedente, rispetto al fine di consentire nella stessa sede tale verifica, pretendere che l’impresa provveda ad indicare i costi in questione già nella propria offerta (da ultimo, Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3056; Cons. Stato, sez. V, 7 maggio 2014, n. 2343; Cons. Stato, sez. III, 9 ottobre 2013, n. 4964; TAR Piemonte, sez. I, TAR Piemonte, sez. I, 29 luglio 2014 n. 1316; TAR Aosta 14 aprile 2014, n. 25). Nelle gare con aggiudicazione al prezzo più basso la commissione tecnica non può valutare la qualità delle offerte ma soltanto la loro corrispondenza ai servizi richiesti dal capitolato tecnico (TAR Torino, Sezione I, sentenza n. 1979/2014) In una gara da svolgersi con il sistema di scelta dell’offerta secondo il prezzo più basso, la commissione non doveva né poteva compiere alcuna valutazione discrezionale in ordine alla qualità dell'offerta, né attribuire alcun punteggio sul piano tecnico per individuare la miglior offerta, ma controllare la conformità dei servizi offerti rispetto alle caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale d'appalto, attività di natura strettamente vincolata. Il criterio del prezzo più basso se preclude una valutazione dell’offerta tecnica, tuttavia non impedisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara le imprese che presentano un’offerta tecnicamente inidonea a soddisfare le esigenze per le quali si procede all’affidamento del servizio e a fortiori, ad escludere le offerte che non presentano i requisiti richiesti dal capitolato. Presentare un progetto tecnico che non è rispondente alle prescrizioni del disciplinare significa rendere l’offerta incompleta, difforme rispetto a quanto richiesto, e in quanto tale suscettibile solo di esclusione. Né si può affermare che sussisteva l’obbligo di richiedere integrazione o regolarizzazione documentale, poiché in presenza di un'offerta difforme nel contenuto da quanto prescritto dalla lex specialis, si sarebbe venuta ad alterare la par condicio tra i concorrenti, a fronte della quale è recessiva la garanzia del "favor partecipationis" e irrilevante anche la dichiarazione contenente la disponibilità ad effettuare il servizio come richiesto. In capo allo stesso soggetto sono cumulabili, sussistendone i presupposti, il diritto di accesso civico e il diritto di accesso ai documenti amministrativi (TAR Napoli, sentenza, n. 5671/2014) Il giudice adito, accogliendo il ricorso proposto a norma dell’art. 50 del D.Lgs. n. 33/2013, ordina alla pubblica amministrazione resistente di pubblicare i dati, le informazioni ed i documenti indicati nella richiesta di diritto di accesso civico esercitato dal ricorrente a norma dell’art.5 del D.Lgs. n. 33/2013, ponendo a fondamento di tale decisione le seguenti interpretazioni: all’accesso procedimentale classico di cui gli artt. 22 e ss. della Legge 241/1990, necessariamente collegato alle specifiche esigenze del richiedente, é stato aggiunto il cd. accesso civico finalizzato a garantire all’intera collettività il diritto di conoscere gli atti adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di un controllo generalizzato da parte dell’opinione pubblica e di piena realizzazione del principio trasparenza; le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 sono “pienamente e direttamente applicabili alle Regioni e agli Enti locali”; sono da pubblicare in esecuzione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 33/2013 anche gli atti che, sebbene adottati precedentemente alla data di entrata in vigore dello stesso decreto dispieghino ancora i propri effetti; l’accesso tradizionale di cui alla L.241/1990 continua ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina, ma la circostanza che un soggetto possa essere titolare di una posizione differenziata tale da essere tutelata con tale tipologia di accesso, non impedisce certo al medesimo soggetto di avvalersi dell’accesso civico, qualora ne ricorrano i presupposti. Per gli atti compresi negli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs. 33/2013, quindi, potranno operare cumulativamente tanto il diritto di accesso ‘classico’ ex L. 241/1990 quanto il diritto di accesso civico ex D.lgs. 33/2013, mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di accesso procedimentale ‘classico’ di cui alla L. 241/1990. 5 OSSERVATORIO CULTURALE Il posto fisso: un’utopia o un’idea di vita e progresso? di Vittorio Galatro2 Ci siamo sempre domandati che cosa si intende per «posto fisso», visto che né la legge né i contratti di lavoro ne danno una qualche definizione. Secondo una visione favolistica, pragmatica e popolare è una cosa magica, un poco misteriosa, ma a cui tutti aspiravano e forse, malgrado i tempi, aspirano ancora. Secondo questa concezione popolare, quasi romanzata, per posto fisso si intende: un posto di lavoro che ti è assicurato fino alla pensione, dove fai quello che vuoi, ti puoi assentare quando vuoi, guadagni un buon stipendio, una buona pensione e, in ogni caso, non corri mai il rischio di provvedimenti disciplinari o di essere licenziato. In sostanza, tranne qualche poco di lavoro fatto per buona creanza, puoi fare i tuoi comodi ed andare avanti sicuro. Ma è proprio questo il posto fisso? Naturalmente, non è così. Le cattive abitudini, quasi mai censurate, e la fantasia popolare degli italiani, hanno creato il mostro, o forse una comoda sicumera che piace a tutti. Di conseguenza, con l’avvento della crisi, e la fine del periodo delle” vacche grasse”, i politici ed i sindacalisti , per dare un segno di ordine e di moralità, visto il malcostume, hanno detto che il posto fisso è finito, il posto fisso non esiste più. Ma sono del tutto in mala fede, sia perché non usano certi principi di ordine e di moralità anche nei loro riguardi, sia perché non guardano alla realtà, tradiscono e annullano le giuste conquiste fatte dai lavoratori e da uomini di pensiero in tanti anni di rivendicazioni e di lotte, come ci ricorda la storia recente e passata. Il posto fisso, inteso alla maniera pragmatica e popolare, come detto all’inizio, non esiste, e non è mai esistito in nessun rapporto di lavoro, puntualmente disciplinato da norme cogenti che prevedono precisi diritti e precisi doveri, senza deroghe e senza tolleranze. Il cosiddetto posto fisso o, per intenderci, il posto di ruolo delle Amministrazioni pubbliche era disciplinato ( e lo è anche oggi, anche se il rapporto è a tempo indeterminato) , come abbiamo detto, da precise norme che obbligavano a fare il proprio dovere, con tutto un sistema disciplinare e sanzionatorio in caso di inadempienze, fino ad arrivare alla destituzione (licenziamento). Lo stesso dicasi, e certamente con maggiore severità di doveri, per i posti “fissi” di lavoro nelle imprese private, al di là di ogni polemica sul famoso art. 18. Sicuramente, un certo lassismo, una certa tolleranza oltre i limiti, hanno portato a certe atteggiamenti di irresponsabilità dei lavoratori, mentre chi doveva vigilare non ha vigilato e non sono scattate le 2 Autore di pubblicazioni di diritto amministrativo, membro del direttivo dell’Istituto Europeo Ombudsman. sanzioni per i retrivi e gli inadempienti. Il fatto, però, di non aver rispettato la legge, non significa che la legge era sbagliata e cattiva: significa soltanto registrare un malcostume che, a suo tempo, si sarebbe dovuto reprimere energicamente. Invece, dobbiamo dirlo a gran voce, il posto fisso è una grande conquista sociale, che rappresenta molto per la società civile e i lavoratori, anche nello spirito delle encicliche papali («rerum novarum» di Leone XIII e «solicitudo rei socialis» di Paolo II): 1) sicurezza di vita, 2) tranquillità per l’avvenire, 3) possibilità di programmare il proprio futuro: fare famiglia, pensare ai figli. Tutto questo fa parte di quel famoso Welfare, di quella situazione di civiltà e di progresso che dovrebbe essere il distintivo delle moderne società, di tutti gli stati che pretendono di chiamarsi democratici Quella sicurezza sociale di cui tanto hanno parlato i vecchi politici e vecchi sindacalisti e che, in sostanza ci avevano quasi dato, ed ora svanisce in un nulla per l’incapacità di chi governa e amministra la res publica. Un’Italia bella e rifiorita, dove ciascuno si faceva la propria casetta (anche se non sempre le norme edilizie hanno favorito l’edilizia sociale), sistemava la propria famiglia, e chi era emigrato all’estero incominciava a rientrare in patria per il migliorato tenore di vita. I politici e i sindacalisti, qualche tempo fa, all’inizio della crisi, dicevano che non esisteva il posto fisso perché il lavoro era flessibile. Flessibile con che cosa? Hanno capito subito che era flessibile col nulla. Infatti, perduto un lavoro, si andava e si va incontro alla disperazione, al nulla. Allora i suddetti paladini hanno cambiato registro: dicono solo che il posto fisso non esiste più. Invece, proprio in virtù delle suddette irrinunciabili conquiste sociali, il posto fisso dovrà esistere ed essere sostenuto, fino a quando è possibile, compatibilmente con le situazioni oggettive di mercato e della pubblica amministrazione. Se per mandare avanti un’azienda occorrono minino un certo numero di dipendenti, siano quelli i posti fissi. Se per mandare avanti una pubblica amministrazione è necessario un certo numero di impiegati, siano quelli i posti fissi. Certamente le crisi potranno anche portare ad una riduzione degli «organici» nel pubblico e nel privato, ma questo non deve significare aboliamo i posti fissi, che invece andrebbero mantenuti ed aumentati, per dare sempre più speranza e sicurezza a larghi strati della popolazione. In uno Stato civile e democratico, come pretende di essere la nostra Repubblica, proclamandosi solennemente di essere fondata sul lavoro, si dovrebbe, per il bene della nazione, delle famiglie, del singolo lavoratore, realizzare un welfare state ( stato sociale) che, fra tutti i suoi importanti obiettivi, garantisca il lavoro a tutti . Posto fisso , ma nel pieno rispetto di diritti e di doveri, senza tolleranze e senza sconti. 6 Invece, i nostri governi, da troppo tempo inadempienti, non rispettano l’art. 4 della Carta Costituzionale che così testualmente recita: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società». La crisi esiste, ma esiste anche uno Stato che proclama solennemente il diritto-dovere al lavoro con l’obbligo, da parte dei pubblici poteri, di rispettare e far rispettare la norma costituzionale; altrimenti assistiamo ed assisteremo ad uno Stato infedele alla propria Costituzione, che si pone, cosa paradossale ed inaccettabile, al di fuori dell’ordine giuridico precostituito. La stessa Unione Europea , più che ammonire e sanzionare, dovrebbe venire incontro alle situazioni di debolezza che presenta il sistema. E’ necessario che le politiche economiche, come del resto ha dovuto riconoscere anche il nostro Presidente del Consiglio, devono essere coraggiose e di espansione, e non mirare solo ai tagli ed ai risparmi. Una politica di sviluppo sarebbe necessaria ed in linea con le indicazioni che danno i grandi maestri della scienza economica, e che prevedono, da parte dei pubblici poteri, in caso di crisi, ben precise direttive ed iniziative, tali da stimolare e condizionare positivamente l’economia e le organizzazioni produttive e di mercato, dando espansione e vitalità al sistema conomico, per via dell’effetto del moltiplicatore (Keynes) e dell’acceleratore (Clark) dell’economia. Molti sostengono che l’effetto del moltiplicatore e dell’acceleratore non più possibile nell’attuale contesto macroeconomico. Costoro dimenticano che la scienza economica è una scienza empirica. Vale a dire una scienza come la fisica e la chimica, dove i fenomeni si possono recidivare quando vengono assicurate ben precise situazioni chimico-fisiche. Conseguentemente, in economia potremo ottenere i risultati voluti; basta saper mettere i giusti ingredienti creare le giuste situazioni di mercato, con un rigoroso rispetto delle regole e dei principi acquisiti dagli studi della scienza economica. Cronaca varia: pasticci, misteri e licenze di varia umanità di Giuseppe Mario Potenza3 «Schettino sale in cattedra Giannini: “Sconcertante” Sapienza, si parla di gestione del panico L’esperto è il comandante del naufragio 3 Autore di pubblicazioni in materia amministrativa e penale, già segretario generale delle province di Imperia e di Alessandria, conferenziere. Dura presa di posizione del ministro dell’Istruzione. “Scelta indegna e inopportuna”, ha commentato il rettore Frati, deferendo il docente responsabile al comitato etico. L’amarezza del magistrato che indaga sul disastro Paolo Ferrario […]». (Avvenire, 7 agosto 2014) Nel 2010 una frangia di studenti in grado di dettare legge per tutti impedì a Benedetto XVI, regolarmente invitato, di accedere alla stessa Università La Sapienza. Ci si chiede: che l’iniziativa, per caso, non sia stata presa per rimediare, per una sorta di compensazione? «Consiglio di Stato. Eluana, 5 anni dopo altra sentenza “creativa” Lucia Bellaspiga “Aveva diritto di morire in Lombardia. La Regione era tenuta a fornire le cure? Di conseguenza anche a interromperle”, sentenzia l’organo di giustizia amministrativa Formigoni: l’eutanasia è un reato. Sacconi: ancora giudici che calpestano il Parlamento Un paradosso che lascia interdetti, anche perché le cosiddette “cure” interrotte furono appunto l’acqua e il cibo […] (Avvenire, 5 settembre 2014) È mortificante vedere questa giurisprudenza creativa fatta secondo le opinioni del momento da parte di certa magistratura che si sostituisce al Parlamento «Lettere al Corriere Risponde Sergio Romano Abuso di “terrorismo” Meglio evitare parole sbagliate […]La parola “terrorismo” evoca società segrete, reti clandestine, cellule composte da un numero limitato di militanti, attentati che colpiscono soprattutto le popolazioni civili. Di una organizzazione terroristica è possibile conoscere il nome del leader e del suo più diretto collaboratore, come nel caso di Al Qaeta, ma il suo organigramma è un segreto gelosamente custodito. Isis è alquanto diverso. […] Si proclama “Stato” e ha un capo che si indirizza pubblicamente al mondo. Occupa una parte del territorio siriano e di quello iracheno. […] I suoi metodi sono spietati, ma tipici delle guerre di religione e non diversi da quelli dei crociati che conquistarono Gerusalemme nel 1099 o massacrarono tutta la popolazione della città occitana di Béziers durante la sanguinosa guerra contro l’eresia cristiana dei catari nel 1209. Parlare di terrorismo nel caso dell’Isis è concettualmente sbagliato. Abbiamo il diritto e il dovere di combatterlo perché rappresenta una grave minaccia a quel tanto che ancora rimane della stabilità 7 mediorientale. Dobbiamo evitare che il suo fanatismo contagi le comunità musulmane in Occidente. Ma “terrorista”, in questo caso, è soltanto un artificio retorico, la parola con cui i governi demonizzano il nemico per dimostrare la propria fermezza e giustificare le misure d’eccezione che si accingono a prendere. […] Quando devono definire il loro avversario, gli uomini politici farebbero bene a ricordare che anche le parole possono uccidere». (Corriere della Sera, 17 settembre 2014) Ma che dice, Romano? Per le barbarie che si richiamano tutti parlano, e a giusta ragione, di «terrorismo», non solo i politici, ma anche i giornalisti, visto che il termine ricorre regolarmente in ogni tragica occasione di crudele assassinio e di trattazione del tema per fini di tutela sociale. Si guarda in sostanza alla natura criminale degli atti che non possono avere giustificazione alcuna. Tale natura, e il conseguente concetto di «terrorismo» anche in relazione agli orrendi metodi seguiti, rimane senza dubbio nella forma – magari particolare nella specie – della «istituzionalizzazione» dell’Isis. Che poi, sotto questo aspetto, si ricorra, da parte di Romano, al fatto della guerra di religione, bisogna vedere se non si tratti di intenti di conquista dell’Occidente e del mondo sotto la bandiera della guerra di religione: non bisogna dimenticare che si distingue tra islam moderato e fondamentalismo. Qui non si entra nel merito delle circostanze che caratterizzano la guerra di religione, guardando ai precedenti storici, in contesti profondamente diversi. Circa l’accostamento della guerra dell’Isis con quella che portò alla conquista di Gerusalemme da parte dei crociati, sorgono serie perplessità, in particolare, in relazione allo specifico scopo della liberazione del Santo Sepolcro. Circa la specificità dello scopo della «guerra di religione» dell’Isis, ammesso che sia tale, chi può dire argomentazioni credibili? Ci si chiede: i «metodi spietati», magari «tipici di ogni guerra di religione», non sono forse, dove più e dove meno, propri di ogni guerra? Ogni guerra mette in luce, purtroppo, la parte peggiore di tanti combattenti, ma non esclude la presenza di quanti si astengono dalle atrocità gratuite, e chi può negare che nelle crociate, messe sullo stesso piano della guerra contro i catari, ci siano stati soggetti indenni da questa tendenza? Se Romano si sente di dire che si tratta di eventi bellici, nella percezione popolare (mondiale) più immediata questi episodi di morte a freddo ostentati sui media dagli assassini mascherati.(ma chi milita in una guerra, sia pure «di religione», è mascherato?) rimangono di terrorismo. «Editoriale Azzardo: la “logica” dei Monopoli Danno erariale? Leonardo Becchetti Qualcuno ha considerato per un bel po’ noi italiani la “tribù con l’anello al naso”, l’unica tra tutti i Paesi del mondo destinata a beccarsi senza reagire, cioè senza alzare argini, slot machine in (quasi) tutti i bar del proprio territorio nazionale. Sappiamo poi come è andata. Diverse realtà sociali […] hanno reagito contro l’imbarbarimento e il crescere del distruttivo fenomeno della ludopatia, ovvero del gioco d’azzardo compulsivo […] La proposta di legge che è stata finalmente articolata si fonda su tre punti essenziali: divieto della pubblicità, distanza minima da luoghi sensibili (scuole, oratori…) degli apparecchi e introduzione di sistemi per rendere obbligatoria l’identificazione dei giocatori (tessera sanitaria) anche per evitare il rischio riciclaggio. Un’iniziativa di buon senso, che dopo lo stralcio di misure analoghe da provvedimenti precedenti anche il governo […] si è impegnato a realizzare entro la fine del 2014. Limiti giusti, ma davanti ai quali gli stregoni della “tribù con l’anello al naso” agitano oggi lo spauracchio del “danno erariale” e del “danno irreparabile al Pil” e alle entrate fiscali paventando 913 miliardi di perdita per le casse dello Stato. […] […] La fosca previsione dell’Agenzia è che gli operatori del settore impiegheranno tre anni a sostituire le macchine attuali con quelle dove è necessario dare i dettagli della propria tessera sanitaria per giocare. E che in questi tre anni tutto si fermi. […] Per disinnescare la fosca profezia basterebbe introdurre una norma transitoria che consente nell’intervallo che precede l’introduzione delle nuove macchine (6 mesi? un anno?) di continuare a utilizzare le vecchio e il gioco (d’azzardo) è fatto. E pure i danni che produce (esistenziali, sociali ed economici) sono purtroppo garantiti. Anche se questi ultimi l’Agenzia ministeriale si guarda bene dal sottolinearli e, anzi, tende – più ancora che sminuirli – a ignorarli completamente. […] (Avvenire, 1° ottobre 2014) Grazie ai Monopoli di Stato abbiamo un concetto di «danno erariale», cioè del danno che torna a scapito di tutti i cittadini, innovativo rispetto a quello che già sapevamo: danno che, secondo i Monopoli, si può evitare con tutte le possibili conseguenze a carico della salute dei cittadini stessi. Ma non si poteva pensare in tempo alle disposizioni a tutela degli utenti? Nossignori, perché l’attenzione è stata sempre incentrata sull’organizzazione del gioco d’azzardo, compresa la pubblicità, stante l’obbligo dei concessionari di reinvestire in promozione parte dei guadagni, come è stato ricordato («Avvenire, 20 settembre 2014, Vito Salinaro : «Azzardo, la pubblicità è imposta dallo Stato Lo Stato non solo autorizza il gioco d’azzardo. Ma lo promuove, lo pubblicizza, è il promotore di campagne pubblicitarie. Perché l’investimento in pubblicità nei giochi è anche un obbligo importo dallo Stato stesso nel momento in cui affida in concessione giochi come Lotto e lotterie istantanee […] «Anci chiede una legge in tempi rapidi […] di Andrea Marini Non accenna a placarsi lo scontro tra Viminale e Comuni sulla questione dei registri cittadini delle persone dello stesso sesso che hanno contratto 8 matrimoni all’estero […] (Alfano aveva annunciato martedì, con conseguente rivolta di alcuni sindaci, una circolare ai prefetti con cui si chiede di cancellare le trascrizioni delle nozze celebrate all’estero tra persone dello stesso sesso, in quanto non conformi alla legge italiana) […] Intanto ieri il sindaco di Milano Giuliano Pisapia (centrosinistra) ha annunciato di aver “firmato personalmente, in qualità di ufficiale di stato civile, la trascrizione di sette matrimoni tra persone dello stesso sesso che si sono celebrati all’estero”. Il sindaco di Grosseto Emilio Bonifazi (centrosinistra), invece, subito dopo aver preso atto, ieri, della sentenza della Corte d’appello fiorentina che chiedeva l’annullamento della trascrizione di un matrimonio gay, ha chiesto all’ufficiale di stato civile di adeguarsi a quanto ordinato dai giudici. Alfano anche ieri ha insistito: “I sindaci agiscono come ufficiali di governo e quei registri sono di competenza dello Stato. Abbiamo il potere di annullamento delle registrazioni”. […] Trascrizioni/Perché sì “La posizione europea vale più di una circolare” […] Trascrizioni/Perché no “Finché non cambia la legge va rispettata” […]». (Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2014) Appunto, finché non cambia la legge va rispettata, ma tutte le occasioni sono buone per creare diritto, ora anche da parte dei sindaci. Magari per compiacere al partito di appartenenza, e a tale proposito è da apprezzare chi va contro corrente. « Sorvegliata speciale in stazione Vivo qui, ordine del giudice Trastevere, decisione choc. Esposto delle Ferrovie: “Di notte aperti solo per lei” […] per disposizione del tribunale, una romana di 38 anni, senza residenza ufficiale, è da fine settembre una sorvegliata speciale, con obbligo di dimora nell’atrio dello scalo ferroviario dalle 21 alle 7. Un ordine perentorio, notificato alla diretta interessata dai carabinieri della stazione Porta Portese. […] Ma la decisione del giudice, confermata dalla Polfer, non è proprio piaciuta alle Ferrovie che sempre ieri hanno presentato un esposto ai carabinieri per chiedere al tribunale di trovare altri luoghi – “in tempi celeri” – dove far scontare il provvedimento alla trentenne, visto che fra l’altro la stazione è proprietà privata. […]» (Corriere della Sera, 17 ottobre 2014). Che ci sia bisogno di aggiornarsi in materia di potere discrezionale del giudice? Il caso di Gian Antonio Stella «L’ateneo si chiede: la moglie è una parente? Bari, 31 assunzioni all’università. La legge vieta congiunti dei professori fino al quarto grado Ma il rettore annuncia: “L’interpretazione non è univoca”. E interroga il senato accademico Le “parentopoli” L’ateneo pugliese ha ospitato fino a 12 membri della stessa famiglia tra i docenti Il codice etico La “Aldo Moro” nel 2007 si è data un codice etico: precisa il “no” ai coniugi La moglie è una parente? “Che razza di domanda!”, direte voi. All’università di Bari, invece, indifferenti alle risate di scherno, la domanda se la pongono sul serio: d’accordo che la legge vieta l’assunzione in facoltà di “parenti e affini fino al quarto grado” ma perché mai escludere le mogli? Passi pure per i cognati, ma i mariti? Il tormentone di Parentopoli, all’ateneo “Aldo Moro” di Bari, va avanti da tempo immemorabile. “Per anni giornali, settimanali, libri e tv hanno elevato agli onori della cronaca i casi di alcune famiglie particolarmente portate alla carriera accademica – scrive Roberto Perotti già nel 2008 – […] “Ma no! Ma no!”, si affrettavano via via a precisare dopo ogni scandalo i più rocciosi difensori del buon nome dell’università. “È tutta roba vecchia, un accumulo di casi isolati che non possono essere messi insieme. È il passato! Adesso c’è il codice etico!” Giusto, dal gennaio del 2007. […] Ma, ahinoi, il 30 dicembre 2010 l’insieme di “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento”, meglio nota appunto come legge Gelmini, sembra spazzare via ogni scappatoia. Dice infatti che “in ogni caso, ai procedimenti per la chiamata non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell’ateneo”. Chiaro? Non bastasse, una sentenza dell’Abruzzo annulla due anni dopo un’assunzione furbetta all’università di Teramo, basata proprio sul fatto che la legge non cita espressamente tra i parenti mogli e mariti, spiegando che “se l’affinità presuppone il coniugio, la ragione di incompatibilità riferita all’affinità (si badi, fino al quarto grado), a maggior ragione, deve valere per il coniugio”. Linguaggio buro-giudiziario orrendo, ma chiaro. O no? No, pensa qualche testa fina a Bari. Tanto è vero che, essendo in arrivo i bandi per assumere trentuno nuovi professori associati, un’occasione in altri tempi unica per infilare un po’ di parenti, il problema è stato sollevato dal Collegio dei garanti, […] Il presidente del Collegio Ugo Villani ha invitato in una lettera i colleghi a interpretare la legge Gelmini in modo costituzionalmente corretto: “Sarebbe irragionevole il divieto per gli affini entro il quarto grado e non per il coniuge”. […] Chissà se questa dotta disquisizione contribuirà a rafforzare il profilo internazionale dell’università 9 barese. Nell’ultimo ranking “Times Higher Education World” è tra il 351° e 400° posto in Europa. E quella mondiale è ancora più umiliante. Auguri». (Corriere della Sera, 31 ottobre 2014) «Per anni giornali, settimanali, libri e tv hanno elevato agli onori della cronaca i casi di alcune famiglie particolarmente portate alla carriera accademica», scrive Roberto Perotti già nel 2008, come ricorda l’autore dell’articolo Gian Antonio Stella. Nessuno – almeno tra quanti siano estranei alla carriera accademica – si sente di aggirare lo spirito di una buona norma, e, nella specie, escludere dal divieto il coniuge. E allora come si spiega che nessuno al Parlamento, a cominciare dai burocrati estensori dei testi di legge, si è sognato di formulare il testo della legge «Gelmini» in modo tale da eliminare ogni dubbio sul tema? L’approssimazione legislativa è una vecchia tendenza del nostro Parlamento che farebbe meglio a guardare a quello che avviene nel Paese. Finché i politici dormono, più attenti alle indennità che ad altro, non manca chi di fronte a leggi ambigue continua a sguazzare ben volentieri nel porto delle nebbie. A parte ciò, il sistema da tempo ci offre leggi prolisse, lontane dalla semplicità e dalla chiarezza, e in quantità abnorme, con richiami a catena, sicché non manca chi è pronto ugualmente a montare un porto delle nebbie, visto che, di fronte al sistema in vigore, nessuno ci fa caso a un certo contenzioso che si potrebbe evitare. «Il dubbio Di Piero Ostellino Se lo Stato “protegge” le occupazioni abusive Una cittadina italiana va all’estero, temporaneamente, per ragioni di studio. Torma e trova la sua villetta occupata abusivamente da una famiglia di romeni. Si rivolge alla polizia e la vicenda finisce davanti a un giudice. Che assolve i romeni “perché bisognosi”. Dunque. Con una sentenza, un magistrato populista – che, probabilmente, si ritiene depositario di una giustizia (sociale?) superiore a quella che dovrebbe amministrare – ha cancellato alcuni princìpi a fondamento dello Stato moderno e della convivenza civile: nessuno, neppure nell’indigenza più nera, ha diritto di farsi giustizia da sé; compito dello Stato è tutelare libertà e diritti dei cittadini, compresi quelli che attengono alla proprietà privata. A raccontare il fatto è il Giornale[…]». (Corriere della Sera, 22 novembre 2014). Non si può negare che in Italia il principio di divisione dei poteri, proprio di un Stato democratico, abbia un’applicazione particolare e Montesquieu non finisce di rivoltarsi nella tomba. INDICE ANALITICO DEI TEMI TRATTATI (è indicato prima il numero della rassegna e il relativo anno – a far tempo dal 2007, come anno I –, e poi la pagina; per i temi contenuti nell’Osservatorio degli Enti Locali, allegato alla rassegna, si premette la sigla ODEL; la voce Allegato, a partire dal 2008, si riferisce alla Città di Nardò). Acaya : A. roccaforte della pace, 4/II, 12. Accesso: diritto dei consiglieri comunali e provinciali, 2/I, 6. Alfano, lodo, 4/II, 3 e 15. Alimenti: principi e requisiti generali della legislazione, 3/I, 2. Allattamento, paura di sbagliare, 3/VI, 16. Ambiente: - amianto, necessità di smaltire i residui abbandonati, ODEL, 6/I, 1. - disposizioni correttive, 4/I, 2. - rifiuti solidi urbani, smaltimento, omissione, ODEL, 6/I, 2. - riordino della materia, 2/I, 5. - ticket antismog, controverso a Milano, ODEL, 4/I, 2. - tutela ambientale e paesaggistica, 3/II, 3. - Fukushima, un anno dopo, 1/VI, 14 ss. - un appartamento a bolletta zero, 3/VI, 15 s. Animali : - cibo agli a., ODEL 6/II, 2. - protezione degli a. e dagli a.,4/I, 11 s. Annigoni Pietro : ricordo, 6/II, 7 ss.; 2/III, 10 Apprendistato: assunzione dei giovani, 4/V, 5. Arabi, primavera araba, 3/VII, 7 ss. Aree demaniali e marittime: competenza della gestione, ODEL, 5/I, 1. Ateismo: gli atei illuminati nell’olimpo tv, 4/II, 12. Atti: - di alta amministrazione, 3/I, 7. - pubblicazione all’albo pretorio, 4/VII, 4. Autonomia locale: - 2/VIII, 10 ss. - caso di illegittima e indegna espressione, ODEL, 4/I, 1 s., e 5/I, 1. - la Repubblica delle autonomie, 4/VII, 4 ss. - rilevanza costituzionale, 3/II, 5 ss. - regolamentare degli enti locali, 5/IV, 2 ss; 6/IV, 5. Autunno: «Come l’a. ha rose», poesia, 2/IV, 14. Appalti: servizio di energia, 2/II, 6. Autoveicoli: disciplina fiscale, 1/I, 4 s. Azione popolare: - ammissibilità, 5/I, 4. - legittimazione attiva,4/I, 3. Bachelet, Vittorio, 2/II, 11 s.; 1/VII, 16 10 Balcone : «Il b.» , poesia, 5/II, 16. Baraldini Silvia, la controversa vicenda, 6/I,6. Barboni: panchine, eliminazione, ODEL, 5/I,1. Barone Eugenio, «Il giardino dei melograni rosso porpora», recensione, 3/VII, 12 s. Barone Giorgio: «L’occasione mancata», presentazione, recensione, 2/IV, 5 ss. Bene comune : 6/II, 2 s. Beni culturali: disciplina,1/I, 7. Beni paesaggistici: modifiche alla disciplina, 2/I, 5; 1/VIII, 2 s. Biblioteche: - b. al collasso, 5/IV, 13 s.; 6/IV, 6. - ruolo delle b., 1/V, 9 ss. Bilancio: - armonizzazione dei bilanci pubblici, 2/I, 5. - legge finanziaria 2007, 4/I, 2. Borghese Alessandra, «Lourdes. I miei giorni al servizio di Maria», 2008, recensione, 5/II, 4. Brigatisti, rossi, ex: riciclati come conferenzieri, 1/III, 14. Vedi pure Terrorismo. Bullismo, 2/II, 14 s. Calamandrei Piero: 3/V, 5 ss. Calò Salvatore, «Acqua ti fiume», 2010, presentazione, recensione, 1/IV,13 ss. Camper: questione della sosta, ODEL, 4/I, 1. Cani mordaci: 3/I, 8. Canto: «C. sacro», poesia, 2/III. 12. Carceri : sistema carcerario, condizioni della donna, 6/II, 4 ss. Carità: c. e solidarietà, 4/II, 6 s. Cartelle esattoriali : ricorso, ODEL, 1/II, 1. Casa: «La c.», poesia, 2/IV, 14. Catasto : - c. federale, ODEL, 5/II,2. - gestione diretta da parte dei comuni, ODEL, 2/II, 2. Cattolici: «I c. e la politica», 3/VI, 9 ss. Chimici: prodotti c., effetti, disciplina, 6/I, 2. Cicerone Marco Tullio, 4/VII, 8 s. Cittadinanza: c, e costituzione, formazione scolastica, 2/VI, 3 ss. Cittadini, “I c. e gli enti locali, prospettive e speranze”, 3/III, 5 ss. Clandestini, 1/III, 16; 5/III, 8 s.. Clandestinità, reato di c., 6/III, 2. Class Action, 1/V, 6 - 2/V, 6 Codice: -dell’amministrazione digitale,2/I, 5. -delle autonomie locali, 1/I, 11. - di autoregolamentazione della formazione delle liste elettorali per le elezioni comunali e provinciali, 2/I, 12. - c. della strada, modifiche, 2/II, 3. Cognome della madre : si può dare ai figli, 6/II, 6. Commissione di gara: componenti, 3/VI, 2 s. Compagno: come insulto ai gay, 1/I, 11. Computer, correttore automatico, 3/VIII, 11 ss. Comuni e province: -autorizzazione : ad agire, a resistere in giudizio, 1/II, 3. -bilancio, assestamento, termine, 4/I, 4; controllo, 2/II, 7 ss.; equilibri, 2/II, 7 ss.; variazioni, 1/I, 8. -competenze : in materia di impianti di telefonia mobile, 1/II, 4. - sprechi a Milano, 5/IV, 15 - consiglieri : legittimazione all’impugnativa delle delibere, 1/I, 8. - debiti e sperpero di denaro : derivati, ODEL, 6/II, 1 e 2; derivati, in Comune i complici della truffa, ODEL, 1/III, 1; “La dolce vita (e le spese folli) dei capi del Casinò”, 2/III, 14. - delibere : delibere e determine, 5/I, 6 ; ODEL, /I, 1 s. validità delle d., 1/II, 4. - dimissioni dei consiglieri, validità ed efficacia, 6/I,4. - dirigenti comunali, 1/VIII, 2. - dissesto, ODEL, 1/II, 2. - funzioni : fondamentali, proprie, 1/II, 3. - essenziali, indispensabili, 3/II, 6 s. - incarichi : dirigenziali, 1/II, 3 s.; responsabilità, 1/II, 4. - indirizzo e controllo, poteri, principio di distinzione dalla gestione, 5/I, 6. - nomina rappresentanti,1/I, 8; 5/I, 4. - pianificazione urbanistica, 1/VIII, 3. - proposta di abolizione, ODEL, 6/I, 2. - province sì, province no, ODEL, 1/III, 1. - scambio culturale tra comuni, ODEL, 2/II, 2; ODEL, 3/II,1; ODEL, 5/II, 2. - scioglimento dei consigli, 2/I, 5; 4/I,4; 5/I, 4. - segretario, sostituzione del dirigente, 2/II, 4 s. - sindaco, candidabilità, 5/I, 7; competenze, 2/II, 6; entrata in carica, 3/I, 3. - incompatibilità alla carica, 4/I, 3; 6/I,3. - ineleggibilità, 3/I, 2; 4/I, 3; 6/I,3. - ex sindaco antiprostitute condannato per stupro, ODEL, 1/III, 1. - spese : allegra finanza, 2/I, 12; cellulari d’oro, ODEL, 4/II, 1. - tetto massimo, 1/II, 3. - tassa rifiuti solidi urbani, pagamento, storia incredibile, ODEL, 5/II, 1. - transazioni, 1/VIII, 4 ss. - vitalizio ai sindaci, ODEL, 5/I, 2. Comunicazione : visiva, 6/II, 8. Concorrenza : promozione 2/I,12; 2/I,2; 6/I, 2. Concorsi: - bocciato anche chi non ha partecipato, 3/I, 8. - individuati i nomi senza aprire le buste, id. - potere discrezionale Amministrazione, 1/VI, 3. - c. pubblico, accesso area superiore, 4/VI, 3. - riserva al solo personale interno, 4/VII, 2 - scorrimento vecchia graduatoria, 4/VI, 3. - sindacato delle valutazioni delle commissioni giudicatrici, 1/VII, 2 s. - inserimento in graduatoria non determina assunzione, 4/VI, 3. Condono edilizio: disciplina regionale, 1/I, 7. Conferenza Episcopale Italiana: “sovvenzioni”, 5/I, 11. Congiuntivo, “Il congiuntivo è morto ?”, 5/III, 16 Conoscenza, c., informazione e potere, 5/III, 9. Consumatori: tutela , 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2. Contabilità e finanza pubblica : legge di, 1/IV, 3. 11 Conte Giuseppe, «Luoghi. E sogni dispari», 2009, presentazione, 1/III, 8 s. Contratti : - c. pubblici, nuovo codice in materia di lavori, servizi e forniture pubbliche, 1/I, 7; 4/I, 2. - c. del comune, validità, 5/I, 3. - c. degli enti locali, ODEL, 4/I,2. Controlli, «C. particolari nel Regno delle Due Sicilie», 3/VIII, 2 ss. Controversie legali, soluzione amichevole, 3/VII, 5 s. Corte Costituzionale: insindacabilità, bocciato tre volte il Parlamento 3/V, 4. Costituzionalismo: 6/II, 3 s. Costituzione: - modifiche, 3/II, 5 e 8; 4/II, 3. - «C. e “dottrina sociale”», 1/VII, 5 ss. Criminalità organizzata:commissione di inchiesta, 4/I, 2. Cronaca, «C. varia: pasticci, misteri e licenze di varia umanità», 4/VIII, 7 ss. Cultura: - «La c., faro per la ripresa», 3/VII, 14 s. - c. multietnica, 4/II, 4 ss. - Cuore: «Un c….non amico», 4/VII, 9. D’Andrea, Ercole Ugo: 4/V, 6 Danno erariale: - per assunzione di personale senza contratto di lavoro, 6/I,4. - per compensi non dovuti, 5/I, 4. - per danno all’immagine, configurabilità,4/I, 4; 2/II, 6. - per diniego (illegittimo) di accesso, 3/I, 3. - per disfunzione amministrativa (non configurabilità), 5/I,4. - per disservizio, 2/II, 6. - “L’inconveniente di dover rifondere il d.”, 3/III, 3 ss. - per ricorso all’indebitamento per finanziamento di spese diverse da quelle di investimento, 3/II, 4. - per occultamento doloso di ammanchi, 1/I, 9. - per omessa tenuta del libretto delle misure, 4/I, 4. -per omessa trasmissione del certificato di fine lavori all’ente finanziatore, 4/I, 4. - per omissione di esecuzione di sentenze, 2/II,6. - per spese di missione non giustificate, 6/I,4. - per uso improprio di beni strumentali, 1/I, 9. De Chirico Giorgio, 1/VIII, 10 ss. De Filippo Eduardo, 4/VI, 6. De Gasperi Alcide, 3/II, 11 s. De Grisantis Mons. Vito, 2/II, 10 s.; in memoria di Mons. V. De G. e testamento, 3/IV, 14. Dell’Utri, motivazioni sentenza, 2/VI, 15 ss. De Pietro Annamaria: «Si vuò ‘o c.», recensione, 3/VI, 13 ss. Democrazia: - cos’è la d., 2/V, 4 s. - difesa civica della d., 3/VI, 4 ss. - democrazia e giustizia, 3/VI, 11 ss., 4/VI, 13 ss. - d. partecipativa, 2/VIII, 24. Denuncia: di inizio di attività (d.i.a.), 5/II, 2. Derivati: caos debitorio degli enti locali, v. Comuni e province. De Tocqueville Alexis: - attualità del pensiero di A. de T. - La tirannide in nome del popolo, 3/IV, 5 ss. - Romney smentisce A de T. 3/VI, 15. Diaz :processo ai vertici della polizia, 6/II, 10. Dichiarazioni sostitutive: non veridicità, 2/VI, 2 ss. Difensore civico : 4/I, 5 ss. ; relazione sull’attività del d.c. della Provincia di Lecce (2009, stralci), 1/IV. 4 s. Di Giacomo Russo Bruno, «Diritto pubblico dello Spettacolo», 2013, recensione, 3/VIII, 9 s. Dimissioni : «irrituali» (caso Speciale), 6/I, 10. Dipendenti pubblici: - assunzione di autisti senza patente, 3/I, 8. - dirigenza , analisi e prospettive, 2/I, 7. - dirigenza : spoil system, 2/I,12. - orario di servizio, suddiviso in tre fasce orarie, legittimità,ODEL, 6/I,2. - riposo settimanale, 3/I, 3. - seconda attività, 6/I, 6. - trattamento economico,1/I, 8. Diploma di istruzione, 4/VII, 2. Direttore generale: 5/I, 3. Diritti: - «inviolabili» della persona, 2/I, 9. - d. umani, riconoscimento, 2/II, 15 s. Diritto: - alla salute, violazioni, 2/II, 16. - d. civile, ricordo di Alberto Trabucchi, 6/I, 10. - mite, 1/I, 10. - derive nichiliste, 2/VI, 8 ss Disabili: - permesso di sosta agli autoveicoli, ODEL, 6/II, 2. - tutela delle vittime di discriminazione, 3/I, 2. Disoccupazione: dati preoccupanti, 1/VI, 15. Discariche: garanzie per la salute pubblica, ODEL, 1/II, 2. Diversità, 4/IV, 14 s. «Eccitatoria» (sollecito), 2/VII, 15. Economia: - digitale, 3/VII, 7. - interventi nel campo dell’e. degli enti locali: ricorso agli swap sul debito pubblico, ODEL, 6/I, 1. - e. malata, 5/I, 11 s.; se l’e. è malata, 3/V, 3 s. - rilancio economico, 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2. - euro, seconda moneta dopo il dollaro, 5/II, 3 s. - sviluppo economico, 4/II, 2 s. - allargare gli orizzonti della razionalità : l’economia, 3/IV, 7 s. - «dall’e. sommersa che affonda il Sud alla riscossa che serve ai meridionali», 4/IV, 13. Edilizia: abitativa, 5/II, 2. Elezioni: - comunali, validità della scheda, 1/I, 8. - campagna elettorale per gli antichi romani, 2/VIII, 6. Elettorale (sistema): «L’ABC», 5/I, 5 s. Embrioni: no a terapie usando e., 4/V, 4 s. Emigranti, e. italiani, 3/VIII, 16 Energia: competenza regionale nel settore, 4/I, 3. Englaro, caso, vedi Etica. Esposti: generici, 1/I, 10. Etica: - e. dell’amore, rispetto della vita: ricordo di Albert Schweitzer, 5/I, 9. 12 - e. tra la politica e l’economia della globalizzazione, 3/II, 11s. - rapporti tra fede e ragione, 2/II, 11. - rispetto per i morti del lavoro, 4/II, 13 s. - rispetto per la vita (caso di Eluana Englaro), 4/II, 13; 1/III, 15 s.. - in tema di finis vitae, 2/III, 5 s. - e. nello Stato democratico, 4/III, 9 ss. E 5/III, 2 ss. Etruschi : parco tematico degli E., ODEL, 5/II, 2. Europa: - quale futuro, 2/VI, 11 ss., 3/VI, 3 s. - l’e. ritorni ai suoi principi ispiratori, 4/VI, 4 s. Fallimento: limitazioni personali, 5/I,7; ODEI, 5/I, 2. Fannulloni: 4/II, 16. Federalismo: - accordo storico, 3/I, 4 . - dei nostri tempi, 2/I, 6 s. - fiscale, 3/II, 5 ss. - «I nodi alla via italiana al f.», 3/III, 2 s. Feudale, potere, 2/VII, 19; 2/VIII, 9 ss. Finanziaria (materia): - crisi f. 5/II, 3. - recepimento di direttive comunitarie in materia bancaria, creditizia e di intermediazione f., 5/I, 2. - offerta pubblica o negoziazione di strumenti f., 5/I, 2. Fisco: - controlli, partecipazione dei comuni, ODEL, 4/II, 1. - il fisco aiuta i sindaci, ODEL, 5/II, 1 s. - evasione, blitz a Cortina, 1/VI, 16. Follerau Raoul, r icordo, 5/III, 10 s. Fukushima: un anno dopo, 1/VI, 14 ss. Furcignanu: «F.», poesia, 2/IV, 13. Gay: - no ai matrimoni g., 3/IV, 2. - nozze g., Cassazione, fuori strada, 2/VI, 15. Gatti: «Storie di g.», 1/VII, 13 s. Georgia, conflitto, 4/II, 14. G8: opinione, 3/I, 8. Giornalismo: integrazione tra carta e web, 3/V, 9. Giornata Mondiale: GM del Libro e del Diritto d’Autore, luci ed ombre, 2/VI, 13 ss. Giovani, d’oggi, 1/II, 9 ss.; «La condizione giovanile, oggi», 3/III, 14 s. Giovanni Paolo II : - la figura, 1/II, 11 s.; 2/II, 12 s.; 3/II, 12 s.; 4/III, 6 ss. - poeta nel Trittico Romano, 4/III, 15 ss. - scritti inediti, 4/II, 7 s. Giornalisti: «santa alleanza» tra g. e avvocati, 2/III,10 s. Giudice, ordinario e contabile, 2/II, 4. Giudizio di ottemperanza, 1/VII, 3; 1/VIII, 3 s. Giurisdizione: competenza giurisdizionale in materia di eleggibilità alle cariche elettive, 6/I, 4. Giurisprudenza, «Spigolature di g.», 3/VIII, 7 ss. Giustizia : - costituzionale, 1/III, 6 ss. - la g. «vera emergenza del Paese», 3/III, 16. Governo: - attività del g. italiano, 4/III, 11 s. - governi privati, 4/III, 8. Gratta e vinci, «La società del gratta e vinci», 2/IV, 10 s. Ichino Pietro, condanne annullate, 1/VI, 16. Ici: - abolizione per la prima casa, 3/II, 5 ss.; ODEL, 3/II, 2. - addizionale, ODEL, 5/I, 1. - verifiche Ici su ogni tipo di immobile, 1/IV, 16. Ideologie, crisi, 1/III, 12; 2/III, 11. Idrico, servizio: riforma dei servizi pubblici locali di rilevanza economica : il servizio idrico, 3/IV, 2. Immobili: limitazioni all’acquisto (illegittimità), 4/I, 3. Imposte locali - aumentano le tasse nelle regioni sprecone, 3/IV, 15. Imprenditori: agricoli : credito d’imposta, 1/I, 2 s. Incarichi: - presso p. A. ed enti privati, regolamento, 1/VIII, 6 ss. - distinzione tra i. di studio, di consulenza e di ricerca, 2/VIII, 6 ss. - criteri di conferimento degli esterni, 2/I, 8 s. Incendi: atti dolosi e di «piromani», 4/I, 12. Incidenti: ragione del pedone, 1/VI, 6. Incompatibilità: processuale, 4/I, 3. Indulto: - concessione (2006), 3/I, 2. - condanne per reati terroristici, legittimità, 6/I, 6. I.V.A.: versamenti fiscali, 1/I, 5 s. Inerzia amministrativa: conseguenze, ODEL, 6/I, 2. Ingiurie: quando dare del «rimbambito» non è reato, 6/II,6. Inquinamento: elettromagnetico (antenne e ripetitori), ODEL, 3/II, 1. Intercettazioni : tra esigenze di giustizia e privacy, 4/II, 14 s. Intossicazione : latte cinese, 5/II, 15. Invalidi civili : contrassegno per la circolazione dei veicoli, ODEL, 2/II, 1. King Martyin Luther, ricordo, 6/III, 3. Kowalska, Suor Maria Faustina, 1/II, 8. Lacrime: «L.‘mare», poesia, 2/IV, 13. La Pira Giorgio : 4/I, 14 ss.; 5/I, 8 s.; 4/III, 6 s. Laicismo: 5/II, 12 s. Laicità: - l. dello Stato, 4/III, 12. - «…una l. che sceglie di censurare», 3/VII, 15. Libertà religiosa: 2/VIII, 7 Lavoro: - l. di casalinga, riconoscimento, 4/II, 3. - dirigenti, 3/VII, 3. - irregolare, 1/VII, 3 s. - l. nero, 6/I, 5 s. - l. domestico, nuova cultura di l. dignitoso, 4/V, 4. - mansioni superiori, 3/VII, 2 s. - lavoratori svantaggiati, 1/VII, 4. - personale della scuola, 3/VII, 9. - lavoratori socialmente utili, 4/VII, 3 s. - statuto lavoratori, art.19, 3/VII, 2. Legalità, principio di l., 4/III, 8 ss. Legge: - quando è ingiustizia, 2/I, 10. - d. legge: «Salva-Italia», 2/VI, 10 ss. Legislazione: - l. italiana, 4/III, 10 s. - non tutte le norme sono utili, 3/VII, 16 13 Letteratura: - scambio culturale, 1/I, 12. - critica letteraria, 1/I, 14 s; 2/I, 14 ss. Leuca: «Capo di L.», poesia, 1/III, 13. Liberalizzazioni: l. dei settori produttivi, 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2. Lourdes : - nel 150°, 4/II, 10. «Pellegrinaggio a L.», poesia, 5/II, 16. Luzi Mario, ricordo,1/III, 10 s.; 2/III, 11. Madre Teresa di Calcutta : 5/II, 6 s. Mafia: in ricordo di Falcone e Borsellino, 2/VI, 9 ss., 1/VII, 15. Majorana Ettore, il mistero di E.M., 3/III, 14. Managerialità: servizio della compiacenza dei politici, 4/V, 3. Massari Antonio, «Io sono straniero sulla terra», recensione, 4/VII, 10 s. Mediazione, «La m. in Italia e in Europa», 2/VIII, 15 s. Mennonna Antonio Rosario,«Dialoghi con i personaggi dell’antica Roma», 2009, presentazione, 3/III, 12 ss. Mercato: solidarietà e m, 5/I, 10. Merini Alda: libro poesie inedite, 1/VI, 13 ss. Mezzogiorno: - 2/V, 15. - «Il M. penalizzato da disuguaglianze e disparità con il Nord», 3/IV, 12 s. - «In un Sud sempre più lontano dal Nord», 3/VIII, 13. - «In un M. arbitro di se stesso, una Puglia “matria” dell’Unità d’Italia», 6/IV, 9. - ricrescita, 4/VII, 7 s. Minaccia : m. di bocciatura agli alunni, 6/II, 6. Misericordia, Divina, 1/II, 8; 1/II, 15 s. Mobbing, contrasto, normativa, 2/III, 2 s.; 2/III, 3 s.; 1/VII, 4; 4/I, 10, s. Montessori Maria, 5/IV, 12 s. Moro Aldo: - ricordo, 3/II, 15 s. - lodo M., 4/II, 16. Moro Tommaso : a circa 500 anni dalla morte, 1/IV, 11. Moscati San Giuseppe,6/IV, 2 Multe: anno record delle m., ODEL, 5/I,2. Municipio: - «M. e Governo centrale. Echi di cronaca», 2/VII. - M. romano, 2/VII, 7; decurioni, 2/VII, 7 Musica, nella storia di Nardò, Allegato, 1/III, 1s. Napoli Leone Salvatore, Allegato, 1/II, 1 ss. Napolitano Giorgio, 5/II, 14. Nicaragua: - appunti di viaggio, 6/III, 6 ss. - «Nicaragua», poesia, 6/III, 7. Nomi: ridicoli o vergognosi, divieto di imposizione, 6/II,6. Notti: «Notti di Puglia», poesia, 2/IV, 13. Nucleare : bluff n., 5/II, 13. Nuvole: «Le n.», poesia, 2/IV, 14. Obiezione di coscienza, 2/II, 2. Occupazione: dalla scommessa di internet, 3/V, 8. Omosessualità: 1/V, 16 Opere pubbliche : regole per le gradi opere, 4/II, 12 s. Ordinamento giudiziario : 1/II, 2. Paradossi : - p. all’italiana, 5/II, 13 s. - caso Villari, 1/III, 14. - caso Iervolino, ivi. - «Un cavillo anche per il cavallo», 2/III, 14. -«Lei è morta, le togliamo 631 euro», 2/III, 14 s. - «Confessa l’omicidio dopo l’assoluzione», 2/III, 15. - «Moto rubata in Grecia 20 anni fa», ivi. - «Gli affidano la figlia dopo la violenza», ivi. - «Caddi in quel tombino nell’85, aspetto ancora il risarcimento», 2/III, 15 s.. Parcheggi: - p. 1/II, 4. - aree riservate al p. a pagamento, ODEL, 3/II, 2 e ODEL, 4/II, 1. - posteggiatori abusivi, ODEL, 4/II, 2. Pari opportunità: coordinamento delle norme, 2/I, 5. Parlamentari : ruolo, 1/II, 5 ss; privilegi, 1/IV, 16. Partigiani: ricordo di Giorgio Morelli, 2/I, 10 s. Partiti politici : - ruolo, 1/II, 5 ss. - leggina anti-sbarramento, 2/III, 14. - 2/VIII, 21 ss. Pascoli Giovanni: ricordo, 3/VI, 7 ss. Pedofilia: «Giornata dell’orgoglio pedofilo», 3/I, 6 s. Pena : - certezza, 1/II, 14 s. - esecuzione della p. in Stato diverso, 6/I, 6. - p. di morte, premio a Kagame, «abolizionista» e assassino, 4/I, 13. Pensioni: - dei deputati, 1/I, 11. - di privilegio, 2/I, 5. Poesia: - Eugenio Montale «Il male di vivere», nota critica di Donato Valli, 2/I, 2 ss. - incontro per declamazione di p., 5/III, 11 ss. - Giornata mondiale della p., 2/IV, 8 s. Politica: - crisi della p., 6/I, 7 ss.; 1/II, 5 ss. - disciplina, 4/IV,11 s. - formazione della p. nazionale, 1/II, 5 ss. - in memoria di Filippo Raciti, 5/I, 16. - un modo più credibile e meritevole di fare p., ODEL, 4/I,1. - politica e amministrazione, 2/IV, 3 s. - politici in tv, 5/I, 16. - primato della p., 5/I,11 s. - responsabilità politica, 1/II, 6 s. - spese del Palazzo, 5/I, 16. - cattolici fedeli a se stessi, 2/%, 16. - mandanti e killer della p., 1/VI, 3 ss. - molta gente non vuole questa p., 1/VI, 4 ss. - «La p. pensi alla gente…», 3/VII, 15. Porta Pia, anniversario, 5/IV 16. Portoselvaggio: - «Ritorno a Portoselvaggio», poesia, 2/IV, 13. - «Portoselvaggio», poesia, 2/IV, 14. Posteggiatori abusivi: ingiunzione del Sindaco di Roma, 3/I, 8. Posto, «Il p. fisso, un’utopia o in’idea di vita e progresso?, 4/VIII, 6 s. 14 Potenza Giuseppe Mario: - «Specchio d’amore», presentazione, 2009, 1/IV, 6 ss. - «La v. dell’antiquario», presentazione, relazione critica, 1/I, 16 e 2/I, 14 ss. - «Municipio e Governo centrale. Echi di cronaca», presentazione, 2/VII; recensione, 1/VIII, 13 s., 2/VIII, 8 s. Potere : - un concetto stravagante di p., 6/I, 10. - più p. agli enti locali, ODEL, 5/I,1. Poveri: - 4/II, 15 s. «Povero cristo», poesia, , 5/III, 15 Prescrizione: - per i compensi al dipendente pubblico aventi natura risarcitoria, 6/I, 3 s. - p. dell’azione di risarcimento in caso di danno indiretto alla p.A., 6/I, 4. - p. dei crediti retributivi, 3/VI, 2. Prezzolini Giuseppe : 2/IV, 9 s. Processo, p. breve, 6/III, 6. Processo amministrativo : riforma, 2/IV, 2 s. Progresso: «Moternu procressu»: poesia, 5/III, 14 s. Protezione civile: delegabilità delle funzioni del sindaco, ODEL, 2/II, 2. Pubblica amministrazione: - assenteismo e scarso rendimento, 4/I, 10 s. - dirigenti, trattamento economico, 3/II, 3 s.; riforma della dirigenza pubblica, 2/VIII, 3 ss.; «La classe dirigente nell’Italia pre-unitaria», 3/VIII, 2 ss. - funzionamento, 1/I, 7. - Guardia di finanza, accusa di inefficienza, 4/I, 12. - incarichi esterni, legittimità, 3/II, 4. - mobilità del personale, ODEL, 1/II, 2. - la p.A. come strumento di solidarietà sociale: ricordo di Giorgio La Pira, 4/I, 14 ss; 5/I, 8 s. - pagamento di somme, controversia, competenza, 5/I, 3. - rapporti dei cittadini, 2VIII, 6. - recupero somme, 2/II, 5 e 9. - responsabilità, 3/II, 3. - scelte in materia urbanistica, 1/I, 8. Pubblici appalti: limitazione partecipazione, 3/VI, 3. Pubblico ministero: - possibilità di appello (legge «Pecorella»),1/I, 9. - soprusi e carriere lampo, 5/I,15. Questione meridionale:, 4/I, 9 s. Randagismo: - responsabilità del comune, ODEL,2/II, 1. - i comuni non danno la caccia ai branchi, 2/V, 16. Ratzinger Joseph, Benedetto XVI : -«Gesù di Nazaret», 2007, 3/I, 9 ss., presentazione. - sulla famiglia, 1/II, 13. - visita nel Salento, 2/II, 10 s. e 3/II, 15. - Gran Premio Capri San Michele all’opera, 5/I, 13. - osservazioni critiche, 5/I, 13 ss. Reati: - associazione a delinquere, 3/I, 8. - corruzione , 2/I, 12; 1/VIII, 9 s. - crimini contro l’umanità (d.d.l. «Mastella»), 1/I, 9. - depistaggio (strage di Ustica), 1/I, 11. - non punibilità dei minori, 1/I, 11. - peculato, incidenza sulla candidabilità, 6/I,3. - rifiuto di assistenza ospedaliera, 1/I, 9. - referendum Guzzetta, 3/II, 8. Regioni: - dirigenti, 1/VIII, 4. - r. fuori legge, 4/II, 3. - «Terapie d’urto per giovani e innovazione», 1/VII, 14. Regolamenti: - r. interno: del comitato dei rappresentanti permanenti a Bruxelles (possibilità di dormire durante le riunioni, ma senza russare), 1/I, 11. - r. comunali: competenza per gli interventi suppletivi, 3/I, 2 . Religione: - scontro di r. 1/V, 15 s. - Cantalamessa: Dio oltre la ragione, 2/VI, 15. Repubblica neretina: 6/IV, 6 – 1/V, 8 s. Responsabilità: - r. amministrativa, termine di prescrizione, 5/I, 2. - r. oggettiva, 3/III, 11 e 4/III, 2. - r. politica, 3/III, 7 s. - r. dirigenziale, 1/VI, 2 ss. Rete: - «Sempre più “nativi digitali” italiani», 4/VII, 9 s. - «Dalla r. globale una possibile crescita del nostro Paese, 3/VIII, 15. Revisori dei conti: criteri di scelta, 3/I, 3 . Ricerca scientifica, incentivazione, 2/II, 3. Ricorso: inoltro, 3/I, 2. Rifiuti solidi urbani: problema del r. in Campania, ODEL, 3/II, 2. Risarcimento del danno: - r. nel processo amministrativo: 2/IV, 4. - r. tempestiva impugnazione: 1/VI, 3 Risparmio energetico . La Giornata del, 2/IV, 11 s. Rosmini Antonio, l’attuale pensiero di A.R., 4/IV, 15. Salute e sicurezza sul lavoro : tutela, 2/II, 2 s. San Paolo, nel bimillenario dalla nascita, 2/III, 7 ss. San Pio : - i carismi, 4/II, 11 e 5/II, 5 s. - la figura, 3/II, 9 s. - l’ostensione della salma, 3/II, 13 s. Sanità : farmaci c.d. equivalenti, 3/I, 5. Santa Bernadette : - la figura, 4/II, 9. - il racconto, 4/II, 9 e 5/II, 4 s. Scisma, «Il grande s. d’Occidente», 1/VIII, 14 ss. Schweitzer Albert : ricordo, 5/I, 9. Scuole: - assenteismo, caso particolare, 4/I, 12 s. - caro s., ODEL,4/II,1. - degrado, 3/I, 7. - “Bologna, via libera al 100 politico ai bambini”, 3/III, 16. - riforma (Fioroni), legge 11 gennaio 2007, n.425, 4/I, 2. - decreto di attuazione, 5/I, 6 s. - scuola materna, apertura ai clandestini, ODEL, 2/II, 1. - tra interventi tampone ed esigenze di riforma, 1/VI, 15 5 ss. Semafori : giallo truccato, ODEL 5/II, 1. Semplificazione legislativa, 1/III, 5; 2/III, 4 s. Sequestro : - s. degli italiani all’estero, 6/II, 10. - Punta Perotti, sequestro, illegittimità,1/III, 2 s. «Sera»:, poesia, nota critica, 6/II, 9. Servizi pubblici: - affidamento in house, legittimità, 6/I, 3. - a rilevanza economica, 1/I, 7. - servizio idrico, ODEL, 2/II, 1. - taglio dell’erba, ODEL, 4/II, 1. - trasporto urbano, auto elettriche, ODEL, 6/I, 1. - trasporto, nuova disciplina di affidamento, 1/I, 8. - trasporto dei rifiuti solidi urbani, commissione di inchiesta, 4/I, 2. - trasporto : di salme, 1/II, 3. - disservizio nei vari settori pubblici, risarcimento del danno, 4/I, 8. Settembre: “Già termina s.”, poesia, nota critica, 6/II, 9. Sfida: - «La s.», 3/IV. 13. - «S.», 1/VII, 12 s. Sicurezza: - decreto Maroni, ODEL, 5/II, 2. - s. nell’abitato, ODEL, 4/I, 2 e ODEL,4/II, 2. - misure urgenti, 4/II, 2; 2/III, 2 s. - poteri subito agli enti locali, ODEL, 5/I, 1. - il problema della s. a Bari e in Puglia, 5/I, 15 s. Signore Mario: - «Etica del bisogno ed etica del desiderio:proposte per una riflessione», 2010, recensione, 3/IV, 8 s - «Lo sguardo della responsabilità », recensione, 4/I, 14. Sindacato: rappresentanza e diritti, 5/II, 9 ss. «Sboccerai», poesia, nota critica, 1/III, 13. Società: controlli, 1/I, 6. Solidarietà: - s. umana (Madre Teresa di Calcutta), 5/II, ss. - s. e carità, 4/II, 6 s. -s. per il Ruanda, 4/II, 4 ss. Spedicato Salvatore, 3/VII, 10 s. Spese : - s. «facoltative», 3/II, 6. - s. legali, rimborsabilità, 4/I,3. - s. per il pubblico impiego, contenimento, competenza, 5/I, 3. - s.di regioni ed enti locali, vincoli, 6/I, 3. Stato: - divisione dei poteri: 2/VIII, 20 - formazione degli S., 5/II, 15. - moralizzazione e legalità, 1/VI, 6. - S. e mercato, 3/VII, 15 s. Statua: «Ad una s.», poesia, nota critica, 2/III, 12. Statuti: 2/VII, 8 s., 18. Sud: - 1/VII, 15 s. - S. del mondo: Fondazione Giustizia e Solidarietà, dati sulle condizioni, 5/I, 9 s. Sussidiarietà : - principio di s., 4/III, 2 ss. - Fondazione della s., 5/III, 7 s. Tagore Rabindranath, 2/V, 7 s – 3/V, 12. Telefoni cellulari, 3/VIII, 16 Termini: t. previsti da disposizioni legislative e di delegazione legislativa, proroga, 5/I, 2. Terremoto: - in Abruzzo, 2/III, 13 (ivi, poesie «E la notte tremò» e «Orme di un terremoto»). - in Emilia, 2/VI, 16. Terrorismo: - pascolano, crescono e minacciano, 2/I, 11. - spigolature di t. nostrano, 3/I, 6. - «amici dei terroristi in Parlamento», 4/I, 13. - «concerto per il terrorista», 4/I, 13. - «giorno della memoria», 5/I, 2; 3/II, 14 s. - «Prima linea» , ritirato il patrocinio al film, 3/III, 16. «Terzo Millennio», Osservatorio giuridico e culturale, logo, 3/II, 2. -TFR dipendenti pubblici, 4/VI, 3 s. Toniolo Giuseppe: il beato, 1/VI, 7 ss. Trasparenza, principio di t., 4/VIII, 2 ss. Tributi: - tassabilità di maghi, indovini e cartomanti, 2/I, 12. - «Il peso dei t. nel tempo», 2/VIII, 13 ss. Trilussa, 3/VII, 16. Tumori femminili, prevenzione tra etica e religione, 1/III, 11 s. Turismo: organismi centrali, 3/I, 2. Ungaro Franco, «Lecce Sbarocca»,2012, presentazione, 4/VI, 10 ss. Unione europea: - disciplina del lavoro nero, 6/I, 5. - gli enti locali e l’U. e., 3/III, 6 s. - invito all’Italia in materia di immigrati, 5/III, 9 . - fondi europei, 1/VIII, 8 s. Unità d’Italia, 6/IV, 2 ss., 3/VII, 4 s. Università: - La Sapienza, quella macchia nella tradizione, 1/II, 13 s. - test d’accesso, 4/VII, 3. - addio al test d’accesso a medicina, 3/VIII, 6. Universo : all’origine dell’u., 5/II, 14 s. Violenza: - «coerenza» di Edoardo Sanguineti, 2/I, 11 s.; - v. sessuale, contrasto, normativa, 2/III, 2 s. Votazioni: ODEL 5/I, 2. Zagrebelsky Gustavo: «Sulla lingua del tempo presente», 2010, recensione, 1/I, 10; 5/ IV, 10 ss. Zanzotto, Andrea: 3/V, 8. 16