Anno VIII - n. 4 – ottobre - novembre - dicembre 2014
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TERZO MILLENNIO
OSSERVATORIO GIURIDICO E CULTURALE
Corriere trimestrale
Io spero di possedere sempre abbastanza fermezza e virtù per mantenere quello che considero il
più invidiabile di tutti i titoli, il carattere di un onest’uomo
George Washington
- Note a sentenza: il principio di
trasparenza dell’attività amministrativa……….
pag. 2
- Nullità di diritto del rapporto di lavoro ……
pag. 3
- Nomen iuris del provvedimento……………..
pagg. 3 s.
- Pianta organica delle farmacie………………
pag. 4
- I “dirigenti medici” delle AA.SS.LL. ………
pagg. 4 s.
- Gare di appalto ……………………………...
pag. 5
- Diritto di accesso……………………………..
pag. 5
- Il posto fisso: un’utopia o un’idea di
vita e progresso?..............................................
pagg. 6 ss.
- Cronaca varia: pasticci, misteri e
licenze di varia umanità…………………….
Adesione alla campagna per la trasparenza
amministrativa e lotta alla corruzione:
il braccialetto simbolo (2014)
- Indice analitico dei temi trattati……………
pagg. 7 ss.
pagg. 10 ss.
Gli scritti non firmati sono predisposti a cura della redazione. La collaborazione sotto ogni forma è gratuita. - La
collaborazione sotto ogni forma è gratuita.
Fondatore nel 2007 : Gr.Uff. Dott. Giuseppe Mario Potenza - Direttore editoriale: Dott. Giorgio Barone - Direttore
responsabile: Dott. Salvatore Resta, giornalista pubblicista. Recapito: Biblioteca comunale «Achille Vergari», Piazza
Biblioteca, Nardò (Le) – Tel 0833.564318 (deliberazione della giunta comunale di Nardò n. 388 del 28 dicembre 2009)
e-mail: [email protected] – blog: terzomillennioosservatorio.blogspot.com
OSSERVATORIO GIURIDICO
Note a sentenza
di Agostino Galeone
1
Il
principio
di
trasparenza
dell’attività
amministrativa vale sia per il denunciato nei
confronti del denunciante sia in senso inverso, in
quanto la posizione di denunciante legittima
l’accesso agli atti della procedura che ha preso
origine dall’esposto (Tar Lombardia, Sezione II,
Brescia, n. 1251/2014).
La sentenza in esame é degna di rilievo non soltanto
perché conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai
consolidato ed univoco, ma soprattutto in quanto
esplicita, con sintetici concetti giuridici, i principali
presupposti in base ai quali non può non riconoscersi il
diritto del denunciato a poter esercitare pienamente il
diritto di accesso agli esposti o alle denunce, anche
anonimi, che hanno determinato l’avvio di controlli nei
suoi confronti.
Infatti, il collegio assume come fondamento della sua
decisione, con cui viene accolto il ricorso del
denunciato avverso il diniego del diritto di accesso nei
confronti di tali documenti, i seguenti rilievi e
considerazioni:
 il diritto di accesso è ormai pacificamente
riconosciuto come diritto soggettivo ad
un’informazione qualificata, a fronte del quale
l’amministrazione pone in essere un’attività
materiale vincolata;
 l’istanza del richiedente deve essere sorretta da un
interesse giuridicamente rilevante, così inteso
come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo,
autonomo, non emulativo, non riducibile a mera
curiosità e ricollegabile all’istante da uno specifico
nesso;
 il
diritto
alla
trasparenza
dell’azione
amministrativa costituisce una situazione giuridica
attiva meritevole di autonoma protezione, da
garantire qualora sia funzionale a qualunque forma
di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche
prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio
di un'azione giudiziale (Consiglio di Stato, sez. V
– 23/2/2010 n. 1067);
 il privato che subisce un procedimento di controllo
vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i
documenti utilizzati per l’esercizio del potere –
inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che
hanno attivato l’azione dell’autorità – suscettibili
per il loro particolare contenuto probatorio di
concorrere all’accertamento di fatti pregiudizievoli
per il denunciato (Consiglio di Stato, sez. V –
19/5/2009 n. 3081; sez. VI – 25/6/2007 n. 3601);
 l’esposto, una volta pervenuto nella sfera di
conoscenza dell’amministrazione, costituisce un
documento che assume rilievo procedimentale
come presupposto di un’attività ispettiva o di un
intervento in autotutela, e di conseguenza il
denunciante perde il controllo sulla propria








segnalazione la quale diventa un elemento nella
disponibilità dell’amministrazione;
la sua divulgazione non è preclusa da esigenze di
tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto
non assume un’estensione tale da includere il
diritto all’anonimato di colui che rende una
dichiarazione a carico di terzi (T.A.R. Veneto, sez.
III – 3/2/2012 n. 116);
la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è
un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico
(si veda la sentenza di questo T.A.R. 29/10/2008 n.
1469), e gli autori degli esposti sono tutelati dagli
strumenti predisposti dall’ordinamento contro ogni
forma di ritorsione o vendetta privata;
non può pertanto seriamente dubitarsi che la
conoscenza integrale dell’esposto rappresenti uno
strumento indispensabile per la tutela degli
interessi giuridici dell’istante, essendo intuitivo
che solo in questo modo egli potrebbe proporre
(eventualmente) contro-denunce a tutela della
propria immagine verso l’esterno;
detto rilievo rende privi di qualsiasi fondamento
giuridico i dubbi sull’uso strumentale e ritorsivo
della conoscenza dell’esposto che ha dato luogo ai
procedimenti a carico del ricorrente, non potendo
ammettersi che pretese esigenze di riservatezza
possano determinare un vulnus intollerabile ad un
diritto fondamentale della persona, quale quello
dell’onore (Consiglio di Stato, sez. V – 28/9/2012
n. 5132);
il
principio
di
trasparenza
dell’attività
amministrativa vale sia per il denunciato nei
confronti del denunciante sia in senso inverso, in
quanto la posizione di denunciante legittima
l’accesso agli atti della procedura che ha preso
origine dall’esposto;
infatti, specularmente, la qualità di autore di un
esposto che abbia dato luogo a un
procedimento “lato sensu” sanzionatorio è
circostanza idonea a radicare la titolarità di una
situazione giuridicamente rilevante di accesso agli
atti della pubblica amministrazione (T.A.R.
Toscana, sez. III – 16/10/2014 n. 1569 e la
giurisprudenza ivi richiamata);
è pur vero che, in un caso particolare sul quale si è
confrontata la giurisprudenza – ossia quello
dell’accesso ai verbali redatti dalle autorità
amministrative (INPS e INAIL), titolari delle
funzioni di vigilanza sui rapporti di lavoro – è stata
affermata una stringente esigenza di tutela dei
lavoratori che hanno reso le dichiarazioni agli
organi ispettivi, per il possibile rischio di condotte
ritorsive provenienti dalla parte “forte” del
rapporto contrattuale;
è stato tuttavia affermato che le sue sposte
necessità appaiono in ogni caso recessive, rispetto
alle esigenze difensive del datore, ove il rapporto
d’impiego sia cessato (cfr. T.A.R. Umbria –
21/1/2013 n. 31);
1
Autore di pubblicazioni di diritto degli enti locali,
collaboratore di riviste amministrative.
2
La nullità di diritto comminata al rapporto di
lavoro instaurato contra legem, rilevabile da
chiunque e d’ufficio, imprescrittibile e insanabile, è
qualificabile come rapporto di fatto ai fini della
determinazione della disciplina economica e
previdenziale (Consiglio di Stato, Sezione V, n.
5916/2014)
Osserva il Collegio, in via generale, che è ormai
consolidato in giurisprudenza il principio secondo cui il
rapporto di lavoro instaurato con gli Enti locali, in
contrasto con norme che sanciscono la nullità di
assunzioni al di fuori dei casi da esse disciplinate (sia
esso rapporto a termine o a tempo indeterminato),
nasce e vive come rapporto di fatto, rispetto al quale gli
indici rivelatori del pubblico impiego assumono
soltanto funzione di astratta qualificazione al fine della
determinazione della giurisdizione e della disciplina
economica e previdenziale relativa alle prestazioni
lavorative; ciò in quanto la sanzione della nullità,
comminata per i provvedimenti di assunzione contra
legem, utilizza la nozione di nullità in senso proprio,
con la conseguenza di rendere tale vizio, oltre che
rilevabile da chiunque e d'ufficio, imprescrittibile e
insanabile (Consiglio di Stato, sez. V, 30 aprile 2014,
n. 2270).
In caso di non configurabilità del rapporto di pubblico
impiego, ma in presenza di assunzioni effettuate in
violazione di legge, può comunque ricorrere il diritto
degli interessati ad ottenere differenze retributive,
nonché prestazioni contributive e previdenziali, quando
sia provata l'esistenza di un rapporto di lavoro
subordinato di fatto, rispetto al quale gli indici
rivelatori del pubblico impiego assumono soltanto
funzione di astratta qualificazione, ai fini della
determinazione della disciplina economica e
previdenziale relativa alle prestazioni lavorative in
essere (Consiglio di Stato, sez. V, 9 dicembre 2013, n.
5878).
In tema di qualificazione di un rapporto di lavoro come
subordinato o autonomo, gli indici sostanziali che
possono considerarsi come rivelatori di un vero e
proprio rapporto di pubblico impiego consistono nella
natura pubblica dell'Ente datore di lavoro, nella diretta
correlazione dell'attività lavorativa prestata con i fini
istituzionali, nell'effettivo inserimento del lavoratore
nell'organizzazione dell'ente, nell'orario predeterminato
e assoggettato a controllo, nella retribuzione prefissata
ed a cadenza mensile e nel carattere continuativo,
professionale e in via prevalente, se non esclusiva,
delle prestazioni lavorative effettuate (Consiglio di
Stato, sez. VI, 5 dicembre 2013, n. 5799).
In relazione a detti indici rivelatori del rapporto di
pubblico impiego incombe, peraltro, su chi ne invoca la
sussistenza, l'onere di fornire almeno principi di prova
al riguardo (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 dicembre
2013, n. 5799).
Non il nomen juris desunto dal testo letterale bensì
la volontà dell’Amministrazione ed il potere
concretamente esercitato consentono di interpretare
esattamente un provvedimento amministrativo
(Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione III,
n. 5877/2014).
Il Collegio accoglie il ricorso proposto in appello e per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge
il ricorso proposto in prime cure dalla ditta risultata
aggiudicataria di una gara a titolo provvisorio avverso
il provvedimento con cui si provvedeva a “revocare”
tale aggiudicazione, in quanto la relativa procedura di
affidamento risultava in contrasto con il “Regolamento
di amministrazione e contabilità” approvato
successivamente.
Con la sentenza in esame si afferma:
 Per l’avvio del procedimento di autotutela da parte
dell’Amministrazione non era necessario darne
preventiva comunicazione alla ditta nella cui sfera
giuridica avrebbe determinato gli effetti negatici,
tenuto conto che, secondo il consolidato
insegnamento
della
giurisprudenza,
l’aggiudicazione provvisoria ha natura di atto
endoprocedimentale, inserendosi nell’ambito della
procedura di scelta del contraente come momento
necessario ma non decisivo, atteso che la definitiva
individuazione del concorrente cui affidare
l’appalto risulta cristallizzata soltanto con
l’aggiudicazione definitiva, sicché, “versandosi
ancora nell’unico procedimento iniziato con
l’istanza di partecipazione alla gara e vantando in
tal caso l’aggiudicatario provvisorio solo una
aspettativa alla conclusione del procedimento, non
si impone la comunicazione di avvio del
procedimento di annullamento in autotutela”
(v., ex plurimis, Cons. St., sez. V, 8.3.2011, n.
1446).
 Il provvedimento adottato in autotutela non
può essere qualificato come “atto di revoca”, come
sostenuto dal giudice di primo grado, trascurando
così la giurisprudenza dello stesso Consiglio di
Stato il quale ha ripetutamente sostenuto che “gli
atti amministrativi vanno interpretati non solo in
base al tenore letterale, ma soprattutto risalendo
alla effettiva volontà dell’Amministrazione ed al
potere concretamente esercitato, cosicché occorre
prescindere
dal
nomen
iuris
adottato
dall’Amministrazione ai fini dell’inquadramento
degli stessi all’interno delle tradizionali categorie
dell’annullamento, che opera per vizi di
legittimità, con effetto ex tunc, e della revoca, in
presenza di vizi di merito, che opera ex nunc (ex
plurimis, Cons. St., Ad. Plen., 23.1.2003, n. 3;
Cons. St., sez. V, 15.10.2003, n. 6316). Ciò
avrebbe dovuto indurre il primo giudice a
qualificare l’atto in questione, proprio in virtù
della pur invocata interpretazione conservativa
(art. 1367 c.c.) applicabile anche ai provvedimenti,
quale
annullamento,
perché
con
esso
l’Amministrazione, per motivi di legittimità
(l’invocata applicazione del nuovo Regolamento
aziendale e, comunque, dell’art. 125, comma 8, del
d.
lgs.
163/2006),
aveva
proceduto
all’annullamento dell’atto di gara con effetti ex
tunc, anche per il rilievo contenuto nello stesso
3
provvedimento secondo cui, non essendovi stata
aggiudicazione definitiva, non si era consolidata
definitivamente ancora alcuna posizione in favore
di terzi.”
Peraltro, nella fattispecie oggetto di giudizio, Non
vi è dubbio, infatti, che l’Amministrazione si sia
richiamata a motivi di legittimità nell’annullare la
procedura, ritenendo maggiormente rispondente
alle previsioni del nuovo Regolamento e,
comunque, dell’art. 125, comma 8, del d. lgs.
163/2006, il modulo procedimentale previsto da
questa disposizione anziché da quello di cui agli
artt. 122, comma 7, e 57, comma 6,
precedentemente prescelto, e nel far ciò abbia
inteso privare di effetto ex tunc i precedenti atti di
indizione della gara, dopo avere osservato che, non
essendosi la gara conclusa con l’aggiudicazione
definitiva, “non vengono in rilievo posizioni
soggettive di terzi”.”
L’approvazione della pianta organica delle farmacie
é di competenza della Giunta Comunale (Consiglio
di Stato, Sez. III, sentenza n. 5542/2014)
La giurisprudenza è consolidata nel senso che dopo la
riforma degli enti locali introdotta con la legge n.
142/1990 sono passate alla Giunta comunale le
competenze già esercitate dal Consiglio in materia di
pianta organica delle farmacie (da ultimo, sent.
1638/2014 di questa Sezione).
Quest’orientamento si è affermato con riferimento ad
un quadro normativo nel quale l’intervento del Comune
si qualificava formalmente come “parere” – in quanto
l’approvazione definitiva era rimessa ad un’autorità
sovracomunale (in genere la Regione). Nondimeno,
nella pratica corrente il momento decisionale effettivo
era sempre quello della deliberazione comunale, e
questo si spiega anche con la considerazione che la
pianta organica di ciascun Comune è sempre stata
concepita per rispondere alle esigenze proprie e
specifiche della popolazione del Comune medesimo e,
comunque, era riferita esclusivamente a quel territorio;
a nulla rilevando, quanto ai contenuti ed agli effetti
pratici, la circostanza che l’atto finale di approvazione
riguardasse simultaneamente una pluralità di Comuni.
Non risulta che nella prassi le proposte dei singoli
Comuni siano mai state modificate dall’autorità
sovracomunale in considerazione di una valutazione
estesa ad àmbiti territoriali più ampi di quello
comunale.
Per questa ragione, la modifica normativa (d.l. n.
1/1912) che ha semplificato il procedimento
escludendo l’intervento dell’autorità sovracomunale
non comporta, di per sé, l’esigenza di modificare la
distribuzione delle competenze interne all’ente locale.
Non si ravvisa un significativo conflitto di interessi per
il fatto che il Comune sia contemporaneamente titolare
di alcune farmacie e titolare altresì di rilevanti funzioni
amministrative nel campo del servizio farmaceutico. In
genere si ritiene che la tematica del conflitto di
interessi riguardi le persone fisiche dei titolari di
pubblici uffici, in quanto portatori di interessi privati
confliggenti; e non riguardi invece le istituzioni e gli
enti pubblici in quanto titolari, in ipotesi, di una
pluralità di competenze. Altrimenti, paradossalmente,
si dovrebbero mettere in dubbio le attribuzioni del
Comune in materia urbanistica ed edilizia, in quanto
“interessato” a valorizzare gli immobili di proprietà
comunale, ovvero ad incrementarli mediante nuove
espropriazioni; eccetera.
In ogni caso, la questione del (supposto) conflitto di
interessi riguarderebbe il Comune come tale, e da
questo punto di vista non sarebbe rilevante attribuire al
consiglio piuttosto che alla giunta, o viceversa, la
competenza ad adottare determinati provvedimenti.
I “dirigenti medici” delle AA.SS.LL. non sono
incompatibili con la carica di consigliere comunale
(Consiglio di Stato, Sezione III, n. 5583/2014)
.Il giudice di appello, nell’accogliere il ricorso avverso
la sentenza del T.A.R. Campania – Napoli, Sezione V,
n. 04983/2014, dopo avere premesso che le norme che
impongono limiti ai diritti di elettorato attivo e passivo
dei cittadini – e fra queste quelle in materia di
incompatibilità – sono di stretta interpretazione, rileva
l’erroneità di fondare l’eccezione di incompatibilità tra
la carica di dirigente medico, qual’é quella del
ricorrente, con la carica di consigliere di un Comune
con oltre 15.000 abitanti sull’art. 12 del D.Lgs. n.
39/2013 anziché sulla norma di cui all’art. 14 dello
stesso decreto, così come sostenuto nel provvedimento
della ASL e nella sentenza impugnata.
Tale assunto si basa su due tipi di considerazioni.
La prima di stretta esegesi letterale e sistematica della
normativa in questione, secondo cui tanto il legislatore
delegante – con l’art. 1, comma 50, della legge n.
190/2012 – quanto il legislatore delegato – con l’art. 14
del D.Lgs. n. 3972013 – hanno previsto esplicitamente
una disciplina apposita per il personale delle A.S.L. e
delle
Aziende
ospedaliere,
prevedendo
l’incompatibilità tra la predetta carica elettiva e
soltanto le seguenti tre cariche di vertice: direttore
generale, direttore amministrativo e direttore sanitario.
Infatti, sostiene il giudice di secondo grado, se i
dirigenti
medici
delle
A.S.L.
rientrassero
automaticamente nella previsione generale dell’art. 12
del decreto delegato, come ha affermato il T.A.R., vi
rientrerebbero anche, e a maggior ragione, i titolari dei
tre incarichi di vertice. Non vi sarebbe stato dunque
bisogno di dettare una disciplina specifica per
comprendere nel regime dell’incompatibilità questi
ultimi.
Le caratteristiche essenziali della funzione dirigenziale,
genericamente
intesa,
sono
l’autonomia,
la
discrezionalità, la potestà provvedimentale e
gestionale, la preposizione gerarchica, e l’inerente
responsabilità. I compiti dei medici che l’ordinamento
del servizio sanitario nazionale denomina “dirigenti”
dei vari livelli corrispondono solo in senso assai
parziale e relativo a questo schema generale. Nella
misura in cui un dirigente medico (pur se preposto ad
una struttura complessa) gode di autonomia,
discrezionalità, etc., tutto ciò attiene essenzialmente, o
comunque prevalentemente, alla sfera professionale
4
tecnico-sanitaria; mancano, fra l’altro, competenze
provvedimentali e gestionali, se non forse in misura del
tutto marginale e limitata al momento organizzativo
interno del reparto. Ed é proprio per siffatta
differenzazione che se il legislatore delegante e quello
delegato hanno sottratto i dirigenti medici al regime
generale dell’incompatibilità con le cariche pubbliche
elettive.
Nella gara per l’appalto di lavori pubblici non é
obbligatorio indicare il costo per gli oneri della
sicurezza aziendale (Tar Torino, Sezione I, n.
2000/2014)
E’ legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto di
lavori in favore di una impresa che non ha indicato
specificamente, nell’offerta economica, gli oneri per la
sicurezza aziendale; infatti, il combinato-disposto degli
artt. 86-comma 3-bis, d.lgs. n. 163 del 2006 e 26,
comma 6, d.lgs. n. 81 del 2008 non impone alle
imprese partecipanti a procedure di affidamento di
contratti pubblici di lavori l’obbligo, a pena di
esclusione dalla gara, di indicare gli oneri per la
sicurezza aziendale ed in nessuna parte di tali
disposizioni è previsto che per gli appalti di lavori
pubblici si debbano indicare nell’offerta i costi per la
sicurezza aziendale; invero, gli artt. 86 e 87 d.lgs. n.
163 del 2006 regolano la verifica dell’anomalia
dell’offerta; ne consegue che è in questa sede che
l’obbligo di indicare (e giustificare) i costi per la
sicurezza viene in rilievo, mentre risulta eccedente,
rispetto al fine di consentire nella stessa sede tale
verifica, pretendere che l’impresa provveda ad indicare
i costi in questione già nella propria offerta (da ultimo,
Cons. Stato, sez. V, 17 giugno 2014 n. 3056; Cons.
Stato, sez. V, 7 maggio 2014, n. 2343; Cons. Stato, sez.
III, 9 ottobre 2013, n. 4964; TAR Piemonte, sez. I,
TAR Piemonte, sez. I, 29 luglio 2014 n. 1316; TAR
Aosta 14 aprile 2014, n. 25).
Nelle gare con aggiudicazione al prezzo più basso la
commissione tecnica non può valutare la qualità
delle offerte ma soltanto la loro corrispondenza ai
servizi richiesti dal capitolato tecnico (TAR Torino,
Sezione I, sentenza n. 1979/2014)
In una gara da svolgersi con il sistema di scelta
dell’offerta secondo il prezzo più basso, la
commissione non doveva né poteva compiere alcuna
valutazione discrezionale in ordine alla qualità
dell'offerta, né attribuire alcun punteggio sul piano
tecnico per individuare la miglior offerta, ma
controllare la conformità dei servizi offerti rispetto alle
caratteristiche tecniche indicate dal capitolato speciale
d'appalto, attività di natura strettamente vincolata.
Il criterio del prezzo più basso se preclude una
valutazione dell’offerta tecnica, tuttavia non impedisce
alla stazione appaltante di escludere dalla gara le
imprese che presentano un’offerta tecnicamente
inidonea a soddisfare le esigenze per le quali si procede
all’affidamento del servizio e a fortiori, ad escludere le
offerte che non presentano i requisiti richiesti dal
capitolato.
Presentare un progetto tecnico che non è rispondente
alle prescrizioni del disciplinare significa rendere
l’offerta incompleta, difforme rispetto a quanto
richiesto, e in quanto tale suscettibile solo di
esclusione.
Né si può affermare che sussisteva l’obbligo di
richiedere
integrazione
o
regolarizzazione
documentale, poiché in presenza di un'offerta difforme
nel contenuto da quanto prescritto dalla lex specialis, si
sarebbe venuta ad alterare la par condicio tra i
concorrenti, a fronte della quale è recessiva la garanzia
del "favor partecipationis" e irrilevante anche la
dichiarazione contenente la disponibilità ad effettuare il
servizio come richiesto.
In capo allo stesso soggetto sono cumulabili,
sussistendone i presupposti, il diritto di accesso
civico e il diritto di accesso ai documenti
amministrativi (TAR Napoli, sentenza, n. 5671/2014)
Il giudice adito, accogliendo il ricorso proposto a
norma dell’art. 50 del D.Lgs. n. 33/2013, ordina alla
pubblica amministrazione resistente di pubblicare i
dati, le informazioni ed i documenti indicati nella
richiesta di diritto di accesso civico esercitato dal
ricorrente a norma dell’art.5 del D.Lgs. n. 33/2013,
ponendo a fondamento di tale decisione le seguenti
interpretazioni:
all’accesso procedimentale classico di cui gli artt. 22 e
ss. della Legge 241/1990, necessariamente collegato
alle specifiche esigenze del richiedente, é stato
aggiunto il cd. accesso civico finalizzato a garantire
all’intera collettività il diritto di conoscere gli atti
adottati dalla pubblica amministrazione in funzione di
un controllo generalizzato da parte dell’opinione
pubblica e di piena realizzazione del principio
trasparenza;
le disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 sono “pienamente
e direttamente applicabili alle Regioni e agli Enti
locali”;
sono da pubblicare in esecuzione delle disposizioni di
cui al D.Lgs. n. 33/2013 anche gli atti che, sebbene
adottati precedentemente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto dispieghino ancora i propri effetti;
l’accesso tradizionale di cui alla L.241/1990 continua
ad operare con i propri diversi presupposti e disciplina,
ma la circostanza che un soggetto possa essere titolare
di una posizione differenziata tale da essere tutelata con
tale tipologia di accesso, non impedisce certo al
medesimo soggetto di avvalersi dell’accesso civico,
qualora ne ricorrano i presupposti. Per gli atti compresi
negli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs.
33/2013, quindi, potranno operare cumulativamente
tanto il diritto di accesso ‘classico’ ex L. 241/1990
quanto il diritto di accesso civico ex D.lgs. 33/2013,
mentre, per gli atti non rientranti in tali obblighi di
pubblicazione, opererà, evidentemente, il solo diritto di
accesso procedimentale ‘classico’ di cui alla L.
241/1990.
5
OSSERVATORIO CULTURALE
Il posto fisso: un’utopia o un’idea di vita e
progresso?
di Vittorio Galatro2
Ci siamo sempre domandati che cosa si intende
per «posto fisso», visto che né la legge né i
contratti di lavoro ne danno una qualche definizione.
Secondo una visione favolistica, pragmatica e popolare
è una cosa magica, un poco misteriosa, ma a cui
tutti aspiravano e forse, malgrado i tempi, aspirano
ancora. Secondo questa concezione popolare,
quasi romanzata, per posto fisso si intende: un
posto di lavoro che ti è assicurato fino alla
pensione, dove fai quello che vuoi, ti puoi assentare
quando vuoi, guadagni un buon stipendio, una buona
pensione e, in ogni caso, non corri mai il rischio di
provvedimenti disciplinari o di essere licenziato.
In sostanza, tranne qualche poco di lavoro fatto per
buona creanza, puoi fare i tuoi comodi ed andare avanti
sicuro. Ma
è
proprio questo il posto fisso?
Naturalmente, non è così. Le cattive abitudini,
quasi mai censurate, e la fantasia popolare degli
italiani, hanno creato il mostro, o forse una
comoda sicumera che piace a tutti. Di conseguenza,
con l’avvento della crisi, e la fine del periodo delle”
vacche grasse”, i politici ed i sindacalisti , per dare un
segno di ordine e di moralità, visto il malcostume,
hanno detto che il posto fisso è finito, il posto fisso
non esiste più.
Ma sono del tutto in mala fede, sia perché non usano
certi principi di ordine e di moralità anche nei loro
riguardi, sia perché non guardano alla realtà,
tradiscono e annullano le giuste conquiste fatte dai
lavoratori e da uomini di pensiero in tanti anni di
rivendicazioni e di lotte, come ci ricorda la storia
recente e passata.
Il posto fisso, inteso alla maniera pragmatica e
popolare, come detto all’inizio, non esiste, e non è
mai esistito in nessun rapporto di lavoro,
puntualmente disciplinato da norme cogenti che
prevedono precisi diritti e precisi doveri, senza deroghe
e senza tolleranze.
Il cosiddetto posto fisso o, per intenderci, il posto
di
ruolo delle Amministrazioni pubbliche era
disciplinato ( e lo è anche oggi, anche se il rapporto
è a tempo indeterminato) , come abbiamo detto, da
precise norme che obbligavano a fare il proprio dovere,
con tutto un sistema disciplinare e sanzionatorio in
caso di inadempienze, fino ad arrivare alla destituzione
(licenziamento). Lo stesso dicasi, e certamente con
maggiore severità di doveri, per i posti “fissi” di lavoro
nelle imprese private, al di là di ogni polemica sul
famoso art. 18.
Sicuramente, un certo lassismo, una certa tolleranza
oltre i limiti, hanno portato a certe atteggiamenti di
irresponsabilità dei lavoratori, mentre chi doveva
vigilare non ha vigilato e non sono scattate le
2
Autore di pubblicazioni di diritto amministrativo,
membro
del
direttivo
dell’Istituto
Europeo
Ombudsman.
sanzioni per i retrivi e gli inadempienti. Il fatto, però,
di non aver rispettato la legge, non significa che la
legge era sbagliata e cattiva: significa soltanto
registrare un malcostume che, a suo tempo, si sarebbe
dovuto reprimere energicamente. Invece, dobbiamo
dirlo a gran voce, il posto fisso è una grande
conquista sociale, che rappresenta molto per la società
civile e i lavoratori, anche nello spirito delle
encicliche papali («rerum novarum» di Leone XIII e
«solicitudo rei socialis» di Paolo II):
1) sicurezza di vita,
2) tranquillità per l’avvenire,
3) possibilità di programmare il proprio futuro:
fare famiglia, pensare ai figli.
Tutto questo fa parte di quel famoso Welfare, di
quella situazione di civiltà e di progresso che
dovrebbe essere il distintivo delle moderne società,
di tutti gli stati che pretendono di chiamarsi
democratici Quella sicurezza sociale di cui tanto
hanno parlato i vecchi politici e vecchi sindacalisti
e che, in sostanza ci avevano quasi dato, ed ora
svanisce in un nulla per l’incapacità di chi governa e
amministra la res publica.
Un’Italia bella e rifiorita, dove ciascuno si faceva
la propria casetta (anche se non sempre le norme
edilizie hanno favorito l’edilizia sociale), sistemava la
propria famiglia, e chi era emigrato all’estero
incominciava a rientrare in patria per il migliorato
tenore di vita.
I politici e i sindacalisti, qualche tempo fa, all’inizio
della crisi, dicevano che non esisteva il posto fisso
perché il lavoro era flessibile. Flessibile con che cosa?
Hanno capito subito che era flessibile col nulla. Infatti,
perduto un lavoro, si andava e si va incontro alla
disperazione, al nulla. Allora i suddetti paladini
hanno cambiato registro: dicono solo che il posto
fisso non esiste più. Invece, proprio in virtù delle
suddette irrinunciabili conquiste sociali, il posto fisso
dovrà esistere ed essere sostenuto, fino a quando è
possibile, compatibilmente con le situazioni oggettive
di mercato e della pubblica amministrazione. Se per
mandare avanti un’azienda occorrono minino un certo
numero di dipendenti, siano quelli i posti fissi. Se per
mandare avanti una pubblica amministrazione è
necessario un certo numero di impiegati, siano quelli i
posti fissi.
Certamente le crisi potranno anche portare ad una
riduzione degli «organici» nel pubblico e nel privato,
ma questo non deve significare aboliamo i posti fissi,
che invece andrebbero mantenuti ed aumentati, per
dare sempre più speranza e sicurezza a larghi strati
della popolazione.
In uno Stato civile e democratico, come pretende di
essere la nostra
Repubblica,
proclamandosi
solennemente di essere fondata sul lavoro, si dovrebbe,
per il bene della nazione, delle famiglie, del singolo
lavoratore, realizzare un welfare state ( stato sociale)
che, fra tutti i suoi importanti obiettivi, garantisca il
lavoro a tutti . Posto fisso , ma nel pieno rispetto di
diritti e di doveri, senza tolleranze e senza sconti.
6
Invece, i nostri governi, da troppo tempo
inadempienti, non rispettano l’art. 4 della Carta
Costituzionale che così testualmente recita:
«La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il
diritto al lavoro e promuove le condizioni che
rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le
proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o
una funzione che concorra al progresso materiale o
spirituale della società».
La crisi esiste, ma esiste anche uno Stato che
proclama solennemente il diritto-dovere al lavoro con
l’obbligo, da parte dei pubblici poteri, di rispettare e
far rispettare la norma costituzionale; altrimenti
assistiamo ed assisteremo ad uno Stato infedele alla
propria Costituzione, che si pone, cosa paradossale ed
inaccettabile, al di fuori dell’ordine giuridico
precostituito.
La stessa Unione Europea , più che ammonire e
sanzionare, dovrebbe venire incontro alle situazioni
di debolezza che presenta il sistema. E’ necessario che
le politiche economiche, come del resto ha dovuto
riconoscere anche il nostro Presidente del Consiglio,
devono essere coraggiose e di espansione, e non mirare
solo ai tagli ed ai risparmi.
Una politica di sviluppo sarebbe necessaria ed in
linea con le indicazioni che danno i grandi maestri
della scienza economica, e che prevedono, da parte
dei pubblici poteri, in caso di crisi,
ben
precise
direttive ed iniziative, tali
da stimolare e
condizionare
positivamente l’economia
e
le
organizzazioni
produttive e di mercato, dando
espansione e vitalità al sistema conomico, per via
dell’effetto del
moltiplicatore (Keynes) e
dell’acceleratore (Clark) dell’economia.
Molti sostengono che l’effetto del moltiplicatore e
dell’acceleratore non più possibile nell’attuale contesto
macroeconomico. Costoro dimenticano che la
scienza economica è una scienza empirica. Vale a dire
una scienza come la fisica e la chimica, dove i
fenomeni si possono recidivare quando vengono
assicurate ben precise situazioni chimico-fisiche.
Conseguentemente, in economia potremo ottenere i
risultati voluti; basta saper mettere i giusti ingredienti
creare le giuste situazioni di mercato, con un rigoroso
rispetto delle regole e dei principi acquisiti dagli studi
della scienza economica.
Cronaca varia: pasticci, misteri e licenze di
varia umanità
di Giuseppe Mario Potenza3
«Schettino sale in cattedra
Giannini: “Sconcertante”
Sapienza, si parla di gestione del panico
L’esperto è il comandante del naufragio
3
Autore di pubblicazioni in materia amministrativa e
penale, già segretario generale delle province di
Imperia e di Alessandria, conferenziere.
Dura presa di posizione del ministro
dell’Istruzione.
“Scelta
indegna
e
inopportuna”, ha commentato il rettore Frati,
deferendo il docente responsabile al comitato
etico. L’amarezza del magistrato che indaga
sul disastro
Paolo Ferrario […]».
(Avvenire, 7 agosto 2014)
Nel 2010 una frangia di studenti in grado di dettare
legge per tutti impedì a Benedetto XVI, regolarmente
invitato, di accedere alla stessa Università La
Sapienza. Ci si chiede: che l’iniziativa, per caso, non
sia stata presa per rimediare, per una sorta di
compensazione?
«Consiglio di Stato. Eluana, 5 anni dopo altra
sentenza “creativa”
Lucia Bellaspiga
“Aveva diritto di morire in Lombardia. La
Regione era tenuta a fornire le cure? Di
conseguenza
anche
a
interromperle”,
sentenzia l’organo di giustizia amministrativa
Formigoni: l’eutanasia è un reato. Sacconi:
ancora giudici che calpestano il Parlamento
Un paradosso che lascia interdetti, anche perché le
cosiddette “cure” interrotte furono appunto l’acqua e il
cibo […]
(Avvenire, 5 settembre 2014)
È mortificante vedere questa giurisprudenza creativa
fatta secondo le opinioni del momento da parte di certa
magistratura che si sostituisce al Parlamento
«Lettere al Corriere
Risponde
Sergio Romano
Abuso di “terrorismo”
Meglio evitare parole sbagliate
[…]La parola “terrorismo” evoca società segrete,
reti clandestine, cellule composte da un numero
limitato di militanti, attentati che colpiscono soprattutto
le popolazioni civili. Di una organizzazione terroristica
è possibile conoscere il nome del leader e del suo più
diretto collaboratore, come nel caso di Al Qaeta, ma il
suo organigramma è un segreto gelosamente custodito.
Isis è alquanto diverso. […] Si proclama “Stato” e ha
un capo che si indirizza pubblicamente al mondo.
Occupa una parte del territorio siriano e di quello
iracheno. […] I suoi metodi sono spietati, ma tipici
delle guerre di religione e non diversi da quelli dei
crociati che conquistarono Gerusalemme nel 1099 o
massacrarono tutta la popolazione della città occitana
di Béziers durante la sanguinosa guerra contro l’eresia
cristiana dei catari nel 1209.
Parlare di terrorismo nel caso dell’Isis è
concettualmente sbagliato. Abbiamo il diritto e il
dovere di combatterlo perché rappresenta una grave
minaccia a quel tanto che ancora rimane della stabilità
7
mediorientale. Dobbiamo evitare che il suo fanatismo
contagi le comunità musulmane in Occidente. Ma
“terrorista”, in questo caso, è soltanto un artificio
retorico, la parola con cui i governi demonizzano il
nemico per dimostrare la propria fermezza e
giustificare le misure d’eccezione che si accingono a
prendere.
[…] Quando devono definire il loro avversario, gli
uomini politici farebbero bene a ricordare che anche le
parole possono uccidere».
(Corriere della Sera, 17 settembre 2014)
Ma che dice, Romano? Per le barbarie che si
richiamano tutti parlano, e a giusta ragione, di
«terrorismo», non solo i politici, ma anche i
giornalisti, visto che il termine ricorre regolarmente in
ogni tragica occasione di crudele assassinio e di
trattazione del tema per fini di tutela sociale. Si guarda
in sostanza alla natura criminale degli atti che non
possono avere giustificazione alcuna. Tale natura, e il
conseguente concetto di «terrorismo» anche in
relazione agli orrendi metodi seguiti, rimane senza
dubbio nella forma – magari particolare nella specie –
della «istituzionalizzazione» dell’Isis. Che poi, sotto
questo aspetto, si ricorra, da parte di Romano, al fatto
della guerra di religione, bisogna vedere se non si
tratti di intenti di conquista dell’Occidente e del mondo
sotto la bandiera della guerra di religione: non
bisogna dimenticare che si distingue tra islam
moderato e fondamentalismo.
Qui non si entra nel merito delle circostanze che
caratterizzano la guerra di religione, guardando ai
precedenti storici, in contesti profondamente diversi.
Circa l’accostamento della guerra dell’Isis con quella
che portò alla conquista di Gerusalemme da parte dei
crociati, sorgono serie perplessità, in particolare, in
relazione allo specifico scopo della liberazione del
Santo Sepolcro. Circa la specificità dello scopo della
«guerra di religione» dell’Isis, ammesso che sia tale,
chi può dire argomentazioni credibili? Ci si chiede: i
«metodi spietati», magari «tipici di ogni guerra di
religione», non sono forse, dove più e dove meno,
propri di ogni guerra? Ogni guerra mette in luce,
purtroppo, la parte peggiore di tanti combattenti, ma
non esclude la presenza di quanti si astengono dalle
atrocità gratuite, e chi può negare che nelle crociate,
messe sullo stesso piano della guerra contro i catari, ci
siano stati soggetti indenni da questa tendenza? Se
Romano si sente di dire che si tratta di eventi bellici,
nella percezione popolare (mondiale) più immediata
questi episodi di morte a freddo ostentati sui media
dagli assassini mascherati.(ma chi milita in una
guerra, sia pure «di religione», è mascherato?)
rimangono di terrorismo.
«Editoriale
Azzardo: la “logica” dei Monopoli
Danno erariale?
Leonardo Becchetti
Qualcuno ha considerato per un bel po’ noi italiani la
“tribù con l’anello al naso”, l’unica tra tutti i Paesi del
mondo destinata a beccarsi senza reagire, cioè senza
alzare argini, slot machine in (quasi) tutti i bar del
proprio territorio nazionale. Sappiamo poi come è
andata. Diverse realtà sociali […] hanno reagito contro
l’imbarbarimento e il crescere del distruttivo fenomeno
della ludopatia, ovvero del gioco d’azzardo compulsivo
[…]
La proposta di legge che è stata finalmente articolata si
fonda su tre punti essenziali: divieto della pubblicità,
distanza minima da luoghi sensibili (scuole, oratori…)
degli apparecchi e introduzione di sistemi per rendere
obbligatoria l’identificazione dei giocatori (tessera
sanitaria) anche per evitare il rischio riciclaggio.
Un’iniziativa di buon senso, che dopo lo stralcio di
misure analoghe da provvedimenti precedenti anche il
governo […] si è impegnato a realizzare entro la fine
del 2014. Limiti giusti, ma davanti ai quali gli stregoni
della “tribù con l’anello al naso” agitano oggi lo
spauracchio del “danno erariale” e del “danno
irreparabile al Pil” e alle entrate fiscali paventando 913 miliardi di perdita per le casse dello Stato. […]
[…] La fosca previsione dell’Agenzia è che gli
operatori del settore impiegheranno tre anni a sostituire
le macchine attuali con quelle dove è necessario dare i
dettagli della propria tessera sanitaria per giocare. E
che in questi tre anni tutto si fermi. […] Per
disinnescare la fosca profezia basterebbe introdurre una
norma transitoria che consente nell’intervallo che
precede l’introduzione delle nuove macchine (6 mesi?
un anno?) di continuare a utilizzare le vecchio e il
gioco (d’azzardo) è fatto. E pure i danni che produce
(esistenziali, sociali ed economici) sono purtroppo
garantiti. Anche se questi ultimi l’Agenzia ministeriale
si guarda bene dal sottolinearli e, anzi, tende – più
ancora che sminuirli – a ignorarli completamente. […]
(Avvenire, 1° ottobre 2014)
Grazie ai Monopoli di Stato abbiamo un concetto
di «danno erariale», cioè del danno che torna a
scapito di tutti i cittadini, innovativo rispetto a quello
che già sapevamo: danno che, secondo i Monopoli, si
può evitare con tutte le possibili conseguenze a carico
della salute dei cittadini stessi. Ma non si poteva
pensare in tempo alle disposizioni a tutela degli utenti?
Nossignori, perché l’attenzione è stata sempre
incentrata sull’organizzazione del gioco d’azzardo,
compresa la pubblicità, stante l’obbligo dei
concessionari di reinvestire in promozione parte dei
guadagni, come è stato ricordato («Avvenire, 20
settembre 2014, Vito Salinaro :
«Azzardo, la pubblicità è imposta dallo Stato
Lo Stato non solo autorizza il gioco d’azzardo. Ma lo
promuove, lo pubblicizza, è il promotore di campagne
pubblicitarie. Perché l’investimento in pubblicità nei
giochi è anche un obbligo importo dallo Stato stesso
nel momento in cui affida in concessione giochi come
Lotto e lotterie istantanee […]
«Anci chiede una legge in tempi rapidi […]
di Andrea Marini
Non accenna a placarsi lo scontro tra Viminale e
Comuni sulla questione dei registri cittadini delle
persone dello stesso sesso che hanno contratto
8
matrimoni all’estero […] (Alfano aveva annunciato
martedì, con conseguente rivolta di alcuni sindaci, una
circolare ai prefetti con cui si chiede di cancellare le
trascrizioni delle nozze celebrate all’estero tra persone
dello stesso sesso, in quanto non conformi alla legge
italiana) […] Intanto ieri il sindaco di Milano Giuliano
Pisapia (centrosinistra) ha annunciato di aver “firmato
personalmente, in qualità di ufficiale di stato civile, la
trascrizione di sette matrimoni tra persone dello stesso
sesso che si sono celebrati all’estero”. Il sindaco di
Grosseto Emilio Bonifazi (centrosinistra), invece,
subito dopo aver preso atto, ieri, della sentenza della
Corte d’appello fiorentina che chiedeva l’annullamento
della trascrizione di un matrimonio gay, ha chiesto
all’ufficiale di stato civile di adeguarsi a quanto
ordinato dai giudici. Alfano anche ieri ha insistito: “I
sindaci agiscono come ufficiali di governo e quei
registri sono di competenza dello Stato. Abbiamo il
potere di annullamento delle registrazioni”. […]
Trascrizioni/Perché sì
“La posizione europea vale più di una
circolare” […]
Trascrizioni/Perché no
“Finché non cambia la legge va rispettata”
[…]».
(Il Sole 24 Ore, 10 ottobre 2014)
Appunto, finché non cambia la legge va rispettata, ma
tutte le occasioni sono buone per creare diritto, ora
anche da parte dei sindaci. Magari per compiacere al
partito di appartenenza, e a tale proposito è da
apprezzare chi va contro corrente.
« Sorvegliata speciale in stazione
Vivo qui, ordine del giudice
Trastevere, decisione choc. Esposto delle
Ferrovie: “Di notte aperti solo per lei”
[…] per disposizione del tribunale, una romana di
38 anni, senza residenza ufficiale, è da fine settembre
una sorvegliata speciale, con obbligo di dimora
nell’atrio dello scalo ferroviario dalle 21 alle 7. Un
ordine perentorio, notificato alla diretta interessata dai
carabinieri della stazione Porta Portese. […] Ma la
decisione del giudice, confermata dalla Polfer, non è
proprio piaciuta alle Ferrovie che sempre ieri hanno
presentato un esposto ai carabinieri per chiedere al
tribunale di trovare altri luoghi – “in tempi celeri” –
dove far scontare il provvedimento alla trentenne, visto
che fra l’altro la stazione è proprietà privata. […]»
(Corriere della Sera, 17 ottobre 2014).
Che ci sia bisogno di aggiornarsi in materia di
potere discrezionale del giudice?
Il caso
di Gian Antonio Stella
«L’ateneo si chiede: la moglie è una parente?
Bari, 31 assunzioni all’università. La legge
vieta congiunti dei professori fino al quarto
grado
Ma il rettore annuncia: “L’interpretazione non
è univoca”. E interroga il senato accademico
Le “parentopoli”
L’ateneo pugliese ha ospitato fino a 12
membri della stessa famiglia tra i docenti
Il codice etico
La “Aldo Moro” nel 2007 si è data un codice
etico: precisa il “no” ai coniugi
La moglie è una parente? “Che razza di domanda!”,
direte voi. All’università di Bari, invece, indifferenti
alle risate di scherno, la domanda se la pongono sul
serio: d’accordo che la legge vieta l’assunzione in
facoltà di “parenti e affini fino al quarto grado” ma
perché mai escludere le mogli? Passi pure per i cognati,
ma i mariti?
Il tormentone di Parentopoli, all’ateneo “Aldo
Moro” di Bari, va avanti da tempo immemorabile. “Per
anni giornali, settimanali, libri e tv hanno elevato agli
onori della cronaca i casi di alcune famiglie
particolarmente portate alla carriera accademica –
scrive Roberto Perotti già nel 2008 – […]
“Ma no! Ma no!”, si affrettavano via via a precisare
dopo ogni scandalo i più rocciosi difensori del buon
nome dell’università. “È tutta roba vecchia, un
accumulo di casi isolati che non possono essere messi
insieme. È il passato! Adesso c’è il codice etico!”
Giusto, dal gennaio del 2007. […]
Ma, ahinoi, il 30 dicembre 2010 l’insieme di
“Norme in materia di organizzazione delle università,
di personale accademico e reclutamento”, meglio nota
appunto come legge Gelmini, sembra spazzare via ogni
scappatoia. Dice infatti che “in ogni caso, ai
procedimenti per la chiamata non possono partecipare
coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità,
fino al quarto grado compreso, con un professore
appartenente al dipartimento o alla struttura che
effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore
generale o un componente del consiglio di
amministrazione dell’ateneo”. Chiaro?
Non bastasse, una sentenza dell’Abruzzo annulla
due anni dopo un’assunzione furbetta all’università di
Teramo, basata proprio sul fatto che la legge non cita
espressamente tra i parenti mogli e mariti, spiegando
che “se l’affinità presuppone il coniugio, la ragione di
incompatibilità riferita all’affinità (si badi, fino al
quarto grado), a maggior ragione, deve valere per il
coniugio”. Linguaggio buro-giudiziario orrendo, ma
chiaro. O no?
No, pensa qualche testa fina a Bari. Tanto è vero
che, essendo in arrivo i bandi per assumere trentuno
nuovi professori associati, un’occasione in altri tempi
unica per infilare un po’ di parenti, il problema è stato
sollevato dal Collegio dei garanti, […]
Il presidente del Collegio Ugo Villani ha invitato in
una lettera i colleghi a interpretare la legge Gelmini in
modo
costituzionalmente
corretto:
“Sarebbe
irragionevole il divieto per gli affini entro il quarto
grado e non per il coniuge”. […]
Chissà se questa dotta disquisizione contribuirà a
rafforzare il profilo internazionale dell’università
9
barese. Nell’ultimo ranking “Times Higher Education
World” è tra il 351° e 400° posto in Europa. E quella
mondiale è ancora più umiliante. Auguri».
(Corriere della Sera, 31 ottobre 2014)
«Per anni giornali, settimanali, libri e tv hanno
elevato agli onori della cronaca i casi di alcune
famiglie particolarmente portate alla carriera
accademica», scrive Roberto Perotti già nel 2008,
come ricorda l’autore dell’articolo Gian Antonio
Stella. Nessuno – almeno tra quanti siano estranei alla
carriera accademica – si sente di aggirare lo spirito di
una buona norma, e, nella specie, escludere dal divieto
il coniuge. E allora come si spiega che nessuno al
Parlamento, a cominciare dai burocrati estensori dei
testi di legge, si è sognato di formulare il testo della
legge «Gelmini» in modo tale da eliminare ogni dubbio
sul tema? L’approssimazione legislativa è una vecchia
tendenza del nostro Parlamento che farebbe meglio a
guardare a quello che avviene nel Paese. Finché i
politici dormono, più attenti alle indennità che ad
altro, non manca chi di fronte a leggi ambigue
continua a sguazzare ben volentieri nel porto delle
nebbie. A parte ciò, il sistema da tempo ci offre leggi
prolisse, lontane dalla semplicità e dalla chiarezza, e
in quantità abnorme, con richiami a catena, sicché non
manca chi è pronto ugualmente a montare un porto
delle nebbie, visto che, di fronte al sistema in vigore,
nessuno ci fa caso a un certo contenzioso che si
potrebbe evitare.
«Il dubbio
Di Piero Ostellino
Se lo Stato “protegge” le occupazioni abusive
Una cittadina italiana va all’estero, temporaneamente,
per ragioni di studio. Torma e trova la sua villetta
occupata abusivamente da una famiglia di romeni. Si
rivolge alla polizia e la vicenda finisce davanti a un
giudice. Che assolve i romeni “perché bisognosi”.
Dunque. Con una sentenza, un magistrato populista
– che, probabilmente, si ritiene depositario di una
giustizia (sociale?) superiore a quella che dovrebbe
amministrare – ha cancellato alcuni princìpi a
fondamento dello Stato moderno e della convivenza
civile: nessuno, neppure nell’indigenza più nera, ha
diritto di farsi giustizia da sé; compito dello Stato è
tutelare libertà e diritti dei cittadini, compresi quelli che
attengono alla proprietà privata. A raccontare il fatto è
il Giornale[…]».
(Corriere della Sera, 22 novembre 2014).
Non si può negare che in Italia il principio di
divisione dei poteri, proprio di un Stato democratico,
abbia un’applicazione particolare e Montesquieu non
finisce di rivoltarsi nella tomba.
INDICE ANALITICO DEI TEMI TRATTATI
(è indicato prima il numero della rassegna e il relativo anno – a far tempo dal 2007, come anno I –, e poi la
pagina; per i temi contenuti nell’Osservatorio degli Enti Locali, allegato alla rassegna, si premette la sigla
ODEL; la voce Allegato, a partire dal 2008, si riferisce alla Città di Nardò).
Acaya : A. roccaforte della pace, 4/II, 12.
Accesso: diritto dei consiglieri comunali e
provinciali, 2/I, 6.
Alfano, lodo, 4/II, 3 e 15.
Alimenti: principi
e
requisiti generali della
legislazione, 3/I, 2.
Allattamento, paura di sbagliare, 3/VI, 16.
Ambiente:
- amianto, necessità di smaltire i residui abbandonati,
ODEL, 6/I, 1.
- disposizioni correttive, 4/I, 2.
- rifiuti solidi urbani, smaltimento, omissione, ODEL,
6/I, 2.
- riordino della materia, 2/I, 5.
- ticket antismog, controverso a Milano, ODEL, 4/I, 2.
- tutela ambientale e paesaggistica, 3/II, 3.
- Fukushima, un anno dopo, 1/VI, 14 ss.
- un appartamento a bolletta zero, 3/VI, 15 s.
Animali :
- cibo agli a., ODEL 6/II, 2.
- protezione degli a. e dagli a.,4/I, 11 s.
Annigoni Pietro : ricordo, 6/II, 7 ss.; 2/III, 10
Apprendistato: assunzione dei giovani, 4/V, 5.
Arabi, primavera araba, 3/VII, 7 ss.
Aree demaniali e marittime: competenza della
gestione, ODEL, 5/I, 1.
Ateismo: gli atei illuminati nell’olimpo tv, 4/II, 12.
Atti:
- di alta amministrazione, 3/I, 7.
- pubblicazione all’albo pretorio, 4/VII, 4.
Autonomia locale:
- 2/VIII, 10 ss.
- caso di illegittima e indegna espressione, ODEL, 4/I,
1 s., e 5/I, 1.
- la Repubblica delle autonomie, 4/VII, 4 ss.
- rilevanza costituzionale, 3/II, 5 ss.
- regolamentare degli enti locali, 5/IV, 2 ss; 6/IV, 5.
Autunno: «Come l’a. ha rose», poesia, 2/IV, 14.
Appalti: servizio di energia, 2/II, 6.
Autoveicoli: disciplina fiscale, 1/I, 4 s.
Azione popolare:
- ammissibilità, 5/I, 4.
- legittimazione attiva,4/I, 3.
Bachelet, Vittorio, 2/II, 11 s.; 1/VII, 16
10
Balcone : «Il b.» , poesia, 5/II, 16.
Baraldini Silvia, la controversa vicenda, 6/I,6.
Barboni: panchine, eliminazione, ODEL, 5/I,1.
Barone Eugenio, «Il giardino dei melograni rosso
porpora», recensione, 3/VII, 12 s.
Barone
Giorgio:
«L’occasione
mancata»,
presentazione, recensione, 2/IV, 5 ss.
Bene comune : 6/II, 2 s.
Beni culturali: disciplina,1/I, 7.
Beni paesaggistici: modifiche alla disciplina, 2/I, 5;
1/VIII, 2 s.
Biblioteche:
- b. al collasso, 5/IV, 13 s.; 6/IV, 6.
- ruolo delle b., 1/V, 9 ss.
Bilancio:
- armonizzazione dei bilanci pubblici, 2/I, 5.
- legge finanziaria 2007, 4/I, 2.
Borghese Alessandra, «Lourdes. I miei giorni al
servizio di Maria», 2008, recensione, 5/II, 4.
Brigatisti, rossi, ex: riciclati come conferenzieri, 1/III,
14. Vedi pure Terrorismo.
Bullismo, 2/II, 14 s.
Calamandrei Piero: 3/V, 5 ss.
Calò Salvatore, «Acqua ti fiume», 2010,
presentazione, recensione, 1/IV,13 ss.
Camper: questione della sosta, ODEL, 4/I, 1.
Cani mordaci: 3/I, 8.
Canto: «C. sacro», poesia, 2/III. 12.
Carceri : sistema carcerario, condizioni della donna,
6/II, 4 ss.
Carità: c. e solidarietà, 4/II, 6 s.
Cartelle esattoriali : ricorso, ODEL, 1/II, 1.
Casa: «La c.», poesia, 2/IV, 14.
Catasto :
- c. federale, ODEL, 5/II,2.
- gestione diretta da parte dei comuni, ODEL, 2/II, 2.
Cattolici: «I c. e la politica», 3/VI, 9 ss.
Chimici: prodotti c., effetti, disciplina, 6/I, 2.
Cicerone Marco Tullio, 4/VII, 8 s.
Cittadinanza: c, e costituzione, formazione scolastica,
2/VI, 3 ss.
Cittadini, “I c. e gli enti locali, prospettive e speranze”,
3/III, 5 ss.
Clandestini, 1/III, 16; 5/III, 8 s..
Clandestinità, reato di c., 6/III, 2.
Class Action, 1/V, 6 - 2/V, 6
Codice:
-dell’amministrazione digitale,2/I, 5.
-delle autonomie locali, 1/I, 11.
- di autoregolamentazione della formazione delle liste
elettorali per le elezioni comunali e provinciali, 2/I, 12.
- c. della strada, modifiche, 2/II, 3.
Cognome della madre : si può dare ai figli, 6/II, 6.
Commissione di gara: componenti, 3/VI, 2 s.
Compagno: come insulto ai gay, 1/I, 11.
Computer, correttore automatico, 3/VIII, 11 ss.
Comuni e province:
-autorizzazione : ad agire, a resistere in giudizio, 1/II,
3.
-bilancio, assestamento, termine, 4/I, 4; controllo, 2/II,
7
ss.; equilibri, 2/II, 7 ss.; variazioni, 1/I, 8.
-competenze : in materia di impianti di telefonia
mobile, 1/II, 4.
- sprechi a Milano, 5/IV, 15
- consiglieri : legittimazione all’impugnativa delle
delibere, 1/I, 8.
- debiti e sperpero di denaro : derivati, ODEL, 6/II, 1 e
2; derivati, in Comune i complici della truffa, ODEL,
1/III, 1; “La dolce vita (e le spese folli) dei capi del
Casinò”, 2/III, 14.
- delibere : delibere e determine, 5/I, 6 ; ODEL, /I, 1 s.
validità delle d., 1/II, 4.
- dimissioni dei consiglieri, validità ed efficacia, 6/I,4.
- dirigenti comunali, 1/VIII, 2.
- dissesto, ODEL, 1/II, 2.
- funzioni : fondamentali, proprie, 1/II, 3.
- essenziali, indispensabili, 3/II, 6 s.
- incarichi : dirigenziali, 1/II, 3 s.; responsabilità, 1/II,
4.
- indirizzo e controllo, poteri, principio di distinzione
dalla gestione, 5/I, 6.
- nomina rappresentanti,1/I, 8; 5/I, 4.
- pianificazione urbanistica, 1/VIII, 3.
- proposta di abolizione, ODEL, 6/I, 2.
- province sì, province no, ODEL, 1/III, 1.
- scambio culturale tra comuni, ODEL, 2/II, 2; ODEL,
3/II,1; ODEL, 5/II, 2.
- scioglimento dei consigli, 2/I, 5; 4/I,4; 5/I, 4.
- segretario, sostituzione del dirigente, 2/II, 4 s.
- sindaco, candidabilità, 5/I, 7; competenze, 2/II, 6;
entrata in carica, 3/I, 3.
- incompatibilità alla carica, 4/I, 3; 6/I,3.
- ineleggibilità, 3/I, 2; 4/I, 3; 6/I,3.
- ex sindaco antiprostitute condannato per stupro,
ODEL, 1/III, 1.
- spese : allegra finanza, 2/I, 12; cellulari d’oro, ODEL,
4/II, 1.
- tetto massimo, 1/II, 3.
- tassa rifiuti solidi urbani, pagamento, storia
incredibile, ODEL, 5/II, 1.
- transazioni, 1/VIII, 4 ss.
- vitalizio ai sindaci, ODEL, 5/I, 2.
Comunicazione : visiva, 6/II, 8.
Concorrenza : promozione 2/I,12; 2/I,2; 6/I, 2.
Concorsi:
- bocciato anche chi non ha partecipato, 3/I, 8.
- individuati i nomi senza aprire le buste, id.
- potere discrezionale Amministrazione, 1/VI, 3.
- c. pubblico, accesso area superiore, 4/VI, 3.
- riserva al solo personale interno, 4/VII, 2
- scorrimento vecchia graduatoria, 4/VI, 3.
- sindacato delle valutazioni delle commissioni
giudicatrici, 1/VII, 2 s.
- inserimento in graduatoria non determina assunzione,
4/VI, 3.
Condono edilizio: disciplina regionale, 1/I, 7.
Conferenza Episcopale Italiana: “sovvenzioni”, 5/I,
11.
Congiuntivo, “Il congiuntivo è morto ?”, 5/III, 16
Conoscenza, c., informazione e potere, 5/III, 9.
Consumatori: tutela , 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2.
Contabilità e finanza pubblica : legge di, 1/IV, 3.
11
Conte Giuseppe, «Luoghi. E sogni dispari», 2009,
presentazione, 1/III, 8 s.
Contratti :
- c. pubblici, nuovo codice in materia di lavori, servizi
e forniture pubbliche, 1/I, 7; 4/I, 2.
- c. del comune, validità, 5/I, 3.
- c. degli enti locali, ODEL, 4/I,2.
Controlli, «C. particolari nel Regno delle Due Sicilie»,
3/VIII, 2 ss.
Controversie legali, soluzione amichevole, 3/VII, 5 s.
Corte Costituzionale: insindacabilità, bocciato tre volte
il Parlamento 3/V, 4.
Costituzionalismo: 6/II, 3 s.
Costituzione:
- modifiche, 3/II, 5 e 8; 4/II, 3.
- «C. e “dottrina sociale”», 1/VII, 5 ss.
Criminalità organizzata:commissione di inchiesta, 4/I,
2.
Cronaca, «C. varia: pasticci, misteri e licenze di varia
umanità», 4/VIII, 7 ss.
Cultura:
- «La c., faro per la ripresa», 3/VII, 14 s.
- c. multietnica, 4/II, 4 ss.
- Cuore: «Un c….non amico», 4/VII, 9.
D’Andrea, Ercole Ugo: 4/V, 6
Danno erariale:
- per assunzione di personale senza contratto di lavoro,
6/I,4.
- per compensi non dovuti, 5/I, 4.
- per danno all’immagine, configurabilità,4/I, 4; 2/II, 6.
- per diniego (illegittimo) di accesso, 3/I, 3.
- per disfunzione amministrativa (non configurabilità),
5/I,4.
- per disservizio, 2/II, 6.
- “L’inconveniente di dover rifondere il d.”, 3/III, 3 ss.
- per ricorso all’indebitamento per finanziamento di
spese diverse da quelle di investimento, 3/II, 4.
- per occultamento doloso di ammanchi, 1/I, 9.
- per omessa tenuta del libretto delle misure, 4/I, 4.
-per omessa trasmissione del certificato di fine lavori
all’ente finanziatore, 4/I, 4.
- per omissione di esecuzione di sentenze, 2/II,6.
- per spese di missione non giustificate, 6/I,4.
- per uso improprio di beni strumentali, 1/I, 9.
De Chirico Giorgio, 1/VIII, 10 ss.
De Filippo Eduardo, 4/VI, 6.
De Gasperi Alcide, 3/II, 11 s.
De Grisantis Mons. Vito, 2/II, 10 s.; in memoria di
Mons. V. De G. e testamento, 3/IV, 14.
Dell’Utri, motivazioni sentenza, 2/VI, 15 ss.
De Pietro Annamaria: «Si vuò ‘o c.», recensione, 3/VI,
13 ss.
Democrazia:
- cos’è la d., 2/V, 4 s.
- difesa civica della d., 3/VI, 4 ss.
- democrazia e giustizia, 3/VI, 11 ss., 4/VI, 13 ss.
- d. partecipativa, 2/VIII, 24.
Denuncia: di inizio di attività (d.i.a.), 5/II, 2.
Derivati: caos debitorio degli enti locali, v. Comuni e
province.
De Tocqueville Alexis:
- attualità del pensiero di A. de T.
- La tirannide in nome del popolo, 3/IV, 5 ss.
- Romney smentisce A de T. 3/VI, 15.
Diaz :processo ai vertici della polizia, 6/II, 10.
Dichiarazioni sostitutive: non veridicità, 2/VI, 2 ss.
Difensore civico : 4/I, 5 ss. ; relazione sull’attività del
d.c. della Provincia di Lecce (2009, stralci), 1/IV. 4 s.
Di Giacomo Russo Bruno, «Diritto pubblico dello
Spettacolo», 2013, recensione, 3/VIII, 9 s.
Dimissioni : «irrituali» (caso Speciale), 6/I, 10.
Dipendenti pubblici:
- assunzione di autisti senza patente, 3/I, 8.
- dirigenza , analisi e prospettive, 2/I, 7.
- dirigenza : spoil system, 2/I,12.
- orario di servizio, suddiviso in tre fasce orarie,
legittimità,ODEL, 6/I,2.
- riposo settimanale, 3/I, 3.
- seconda attività, 6/I, 6.
- trattamento economico,1/I, 8.
Diploma di istruzione, 4/VII, 2.
Direttore generale: 5/I, 3.
Diritti:
- «inviolabili» della persona, 2/I, 9.
- d. umani, riconoscimento, 2/II, 15 s.
Diritto:
- alla salute, violazioni, 2/II, 16.
- d. civile, ricordo di Alberto Trabucchi, 6/I, 10.
- mite, 1/I, 10.
- derive nichiliste, 2/VI, 8 ss
Disabili:
- permesso di sosta agli autoveicoli, ODEL, 6/II, 2.
- tutela delle vittime di discriminazione, 3/I, 2.
Disoccupazione: dati preoccupanti, 1/VI, 15.
Discariche: garanzie per la salute pubblica, ODEL,
1/II, 2.
Diversità, 4/IV, 14 s.
«Eccitatoria» (sollecito), 2/VII, 15.
Economia:
- digitale, 3/VII, 7.
- interventi nel campo dell’e. degli enti locali: ricorso
agli swap sul debito pubblico, ODEL, 6/I, 1.
- e. malata, 5/I, 11 s.; se l’e. è malata, 3/V, 3 s.
- rilancio economico, 2/I, 12; 3/I, 2; 6/I, 2.
- euro, seconda moneta dopo il dollaro, 5/II, 3 s.
- sviluppo economico, 4/II, 2 s.
- allargare gli orizzonti della razionalità : l’economia,
3/IV, 7 s.
- «dall’e. sommersa che affonda il Sud alla riscossa che
serve ai meridionali», 4/IV, 13.
Edilizia: abitativa, 5/II, 2.
Elezioni:
- comunali, validità della scheda, 1/I, 8.
- campagna elettorale per gli antichi romani, 2/VIII, 6.
Elettorale (sistema): «L’ABC», 5/I, 5 s.
Embrioni: no a terapie usando e., 4/V, 4 s.
Emigranti, e. italiani, 3/VIII, 16
Energia: competenza regionale nel settore, 4/I, 3.
Englaro, caso, vedi Etica.
Esposti: generici, 1/I, 10.
Etica:
- e. dell’amore, rispetto della vita: ricordo di Albert
Schweitzer, 5/I, 9.
12
- e. tra la politica e l’economia della globalizzazione,
3/II, 11s.
- rapporti tra fede e ragione, 2/II, 11.
- rispetto per i morti del lavoro, 4/II, 13 s.
- rispetto per la vita (caso di Eluana Englaro), 4/II, 13;
1/III, 15 s..
- in tema di finis vitae, 2/III, 5 s.
- e. nello Stato democratico, 4/III, 9 ss. E 5/III, 2 ss.
Etruschi : parco tematico degli E., ODEL, 5/II, 2.
Europa:
- quale futuro, 2/VI, 11 ss., 3/VI, 3 s.
- l’e. ritorni ai suoi principi ispiratori, 4/VI, 4 s.
Fallimento: limitazioni personali, 5/I,7; ODEI, 5/I, 2.
Fannulloni: 4/II, 16.
Federalismo:
- accordo storico, 3/I, 4 .
- dei nostri tempi, 2/I, 6 s.
- fiscale, 3/II, 5 ss.
- «I nodi alla via italiana al f.», 3/III, 2 s.
Feudale, potere, 2/VII, 19; 2/VIII, 9 ss.
Finanziaria (materia):
- crisi f. 5/II, 3.
- recepimento di direttive comunitarie in materia
bancaria, creditizia e di intermediazione f., 5/I, 2.
- offerta pubblica o negoziazione di strumenti f., 5/I, 2.
Fisco:
- controlli, partecipazione dei comuni, ODEL, 4/II, 1.
- il fisco aiuta i sindaci, ODEL, 5/II, 1 s.
- evasione, blitz a Cortina, 1/VI, 16.
Follerau Raoul, r icordo, 5/III, 10 s.
Fukushima: un anno dopo, 1/VI, 14 ss.
Furcignanu: «F.», poesia, 2/IV, 13.
Gay:
- no ai matrimoni g., 3/IV, 2.
- nozze g., Cassazione, fuori strada, 2/VI, 15.
Gatti: «Storie di g.», 1/VII, 13 s.
Georgia, conflitto, 4/II, 14.
G8: opinione, 3/I, 8.
Giornalismo: integrazione tra carta e web, 3/V, 9.
Giornata Mondiale: GM del Libro e del Diritto
d’Autore, luci ed ombre, 2/VI, 13 ss.
Giovani, d’oggi, 1/II, 9 ss.; «La condizione giovanile,
oggi», 3/III, 14 s.
Giovanni Paolo II :
- la figura, 1/II, 11 s.; 2/II, 12 s.; 3/II, 12 s.; 4/III, 6 ss.
- poeta nel Trittico Romano, 4/III, 15 ss.
- scritti inediti, 4/II, 7 s.
Giornalisti: «santa alleanza» tra g. e avvocati, 2/III,10
s.
Giudice, ordinario e contabile, 2/II, 4.
Giudizio di ottemperanza, 1/VII, 3; 1/VIII, 3 s.
Giurisdizione: competenza giurisdizionale in materia di
eleggibilità alle cariche elettive, 6/I, 4.
Giurisprudenza, «Spigolature di g.», 3/VIII, 7 ss.
Giustizia :
- costituzionale, 1/III, 6 ss.
- la g. «vera emergenza del Paese», 3/III, 16.
Governo:
- attività del g. italiano, 4/III, 11 s.
- governi privati, 4/III, 8.
Gratta e vinci, «La società del gratta e vinci», 2/IV, 10
s.
Ichino Pietro, condanne annullate, 1/VI, 16.
Ici:
- abolizione per la prima casa, 3/II, 5 ss.; ODEL, 3/II,
2.
- addizionale, ODEL, 5/I, 1.
- verifiche Ici su ogni tipo di immobile, 1/IV, 16.
Ideologie, crisi, 1/III, 12; 2/III, 11.
Idrico, servizio: riforma dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica : il servizio idrico, 3/IV, 2.
Immobili: limitazioni all’acquisto (illegittimità), 4/I, 3.
Imposte locali - aumentano le tasse nelle regioni
sprecone, 3/IV, 15.
Imprenditori: agricoli : credito d’imposta, 1/I, 2 s.
Incarichi:
- presso p. A. ed enti privati, regolamento, 1/VIII, 6 ss.
- distinzione tra i. di studio, di consulenza e di ricerca,
2/VIII, 6 ss.
- criteri di conferimento degli esterni, 2/I, 8 s.
Incendi: atti dolosi e di «piromani», 4/I, 12.
Incidenti: ragione del pedone, 1/VI, 6.
Incompatibilità: processuale, 4/I, 3.
Indulto:
- concessione (2006), 3/I, 2.
- condanne per reati terroristici, legittimità, 6/I, 6.
I.V.A.: versamenti fiscali, 1/I, 5 s.
Inerzia amministrativa: conseguenze, ODEL, 6/I, 2.
Ingiurie: quando dare del «rimbambito» non è reato,
6/II,6.
Inquinamento: elettromagnetico (antenne e ripetitori),
ODEL, 3/II, 1.
Intercettazioni : tra esigenze di giustizia e privacy, 4/II,
14 s.
Intossicazione : latte cinese, 5/II, 15.
Invalidi civili : contrassegno per la circolazione dei
veicoli, ODEL, 2/II, 1.
King Martyin Luther, ricordo, 6/III, 3.
Kowalska, Suor Maria Faustina, 1/II, 8.
Lacrime: «L.‘mare», poesia, 2/IV, 13.
La Pira Giorgio : 4/I, 14 ss.; 5/I, 8 s.; 4/III, 6 s.
Laicismo: 5/II, 12 s.
Laicità:
- l. dello Stato, 4/III, 12.
- «…una l. che sceglie di censurare», 3/VII, 15.
Libertà religiosa: 2/VIII, 7
Lavoro:
- l. di casalinga, riconoscimento, 4/II, 3.
- dirigenti, 3/VII, 3.
- irregolare, 1/VII, 3 s.
- l. nero, 6/I, 5 s.
- l. domestico, nuova cultura di l. dignitoso, 4/V, 4.
- mansioni superiori, 3/VII, 2 s.
- lavoratori svantaggiati, 1/VII, 4.
- personale della scuola, 3/VII, 9.
- lavoratori socialmente utili, 4/VII, 3 s.
- statuto lavoratori, art.19, 3/VII, 2.
Legalità, principio di l., 4/III, 8 ss.
Legge:
- quando è ingiustizia, 2/I, 10.
- d. legge: «Salva-Italia», 2/VI, 10 ss.
Legislazione:
- l. italiana, 4/III, 10 s.
- non tutte le norme sono utili, 3/VII, 16
13
Letteratura:
- scambio culturale, 1/I, 12.
- critica letteraria, 1/I, 14 s; 2/I, 14 ss.
Leuca: «Capo di L.», poesia, 1/III, 13.
Liberalizzazioni: l. dei settori produttivi, 2/I, 12; 3/I, 2;
6/I, 2.
Lourdes :
- nel 150°, 4/II, 10.
«Pellegrinaggio a L.», poesia, 5/II, 16.
Luzi Mario, ricordo,1/III, 10 s.; 2/III, 11.
Madre Teresa di Calcutta : 5/II, 6 s.
Mafia: in ricordo di Falcone e Borsellino, 2/VI, 9 ss.,
1/VII, 15.
Majorana Ettore, il mistero di E.M., 3/III, 14.
Managerialità: servizio della compiacenza dei politici,
4/V, 3.
Massari Antonio, «Io sono straniero sulla terra»,
recensione, 4/VII, 10 s.
Mediazione, «La m. in Italia e in Europa», 2/VIII, 15 s.
Mennonna Antonio Rosario,«Dialoghi con i personaggi
dell’antica Roma», 2009, presentazione, 3/III, 12 ss.
Mercato: solidarietà e m, 5/I, 10.
Merini Alda: libro poesie inedite, 1/VI, 13 ss.
Mezzogiorno:
- 2/V, 15.
- «Il M. penalizzato da disuguaglianze e disparità con il
Nord», 3/IV, 12 s.
- «In un Sud sempre più lontano dal Nord», 3/VIII, 13.
- «In un M. arbitro di se stesso, una Puglia “matria”
dell’Unità d’Italia», 6/IV, 9.
- ricrescita, 4/VII, 7 s.
Minaccia : m. di bocciatura agli alunni, 6/II, 6.
Misericordia, Divina, 1/II, 8; 1/II, 15 s.
Mobbing, contrasto, normativa, 2/III, 2 s.; 2/III, 3 s.;
1/VII, 4; 4/I, 10, s.
Montessori Maria, 5/IV, 12 s.
Moro Aldo:
- ricordo, 3/II, 15 s.
- lodo M., 4/II, 16.
Moro Tommaso : a circa 500 anni dalla morte, 1/IV,
11.
Moscati San Giuseppe,6/IV, 2
Multe: anno record delle m., ODEL, 5/I,2.
Municipio:
- «M. e Governo centrale. Echi di cronaca», 2/VII.
- M. romano, 2/VII, 7; decurioni, 2/VII, 7
Musica, nella storia di Nardò, Allegato, 1/III, 1s.
Napoli Leone Salvatore, Allegato, 1/II, 1 ss.
Napolitano Giorgio, 5/II, 14.
Nicaragua:
- appunti di viaggio, 6/III, 6 ss.
- «Nicaragua», poesia, 6/III, 7.
Nomi: ridicoli o vergognosi, divieto di imposizione,
6/II,6.
Notti: «Notti di Puglia», poesia, 2/IV, 13.
Nucleare : bluff n., 5/II, 13.
Nuvole: «Le n.», poesia, 2/IV, 14.
Obiezione di coscienza, 2/II, 2.
Occupazione: dalla scommessa di internet, 3/V, 8.
Omosessualità: 1/V, 16
Opere pubbliche : regole per le gradi opere, 4/II, 12 s.
Ordinamento giudiziario : 1/II, 2.
Paradossi :
- p. all’italiana, 5/II, 13 s.
- caso Villari, 1/III, 14.
- caso Iervolino, ivi.
- «Un cavillo anche per il cavallo», 2/III, 14.
-«Lei è morta, le togliamo 631 euro», 2/III, 14 s.
- «Confessa l’omicidio dopo l’assoluzione», 2/III, 15.
- «Moto rubata in Grecia 20 anni fa», ivi.
- «Gli affidano la figlia dopo la violenza», ivi.
- «Caddi in quel tombino nell’85, aspetto ancora il
risarcimento», 2/III, 15 s..
Parcheggi:
- p. 1/II, 4.
- aree riservate al p. a pagamento, ODEL, 3/II, 2 e
ODEL, 4/II, 1.
- posteggiatori abusivi, ODEL, 4/II, 2.
Pari opportunità: coordinamento delle norme, 2/I, 5.
Parlamentari : ruolo, 1/II, 5 ss; privilegi, 1/IV, 16.
Partigiani: ricordo di Giorgio Morelli, 2/I, 10 s.
Partiti politici :
- ruolo, 1/II, 5 ss.
- leggina anti-sbarramento, 2/III, 14.
- 2/VIII, 21 ss.
Pascoli Giovanni: ricordo, 3/VI, 7 ss.
Pedofilia: «Giornata dell’orgoglio pedofilo», 3/I, 6 s.
Pena :
- certezza, 1/II, 14 s.
- esecuzione della p. in Stato diverso, 6/I, 6.
- p. di morte, premio a Kagame, «abolizionista» e
assassino, 4/I, 13.
Pensioni:
- dei deputati, 1/I, 11.
- di privilegio, 2/I, 5.
Poesia:
- Eugenio Montale «Il male di vivere», nota critica di
Donato Valli, 2/I, 2 ss.
- incontro per declamazione di p., 5/III, 11 ss.
- Giornata mondiale della p., 2/IV, 8 s.
Politica:
- crisi della p., 6/I, 7 ss.; 1/II, 5 ss.
- disciplina, 4/IV,11 s.
- formazione della p. nazionale, 1/II, 5 ss.
- in memoria di Filippo Raciti, 5/I, 16.
- un modo più credibile e meritevole di fare p., ODEL,
4/I,1.
- politica e amministrazione, 2/IV, 3 s.
- politici in tv, 5/I, 16.
- primato della p., 5/I,11 s.
- responsabilità politica, 1/II, 6 s.
- spese del Palazzo, 5/I, 16.
- cattolici fedeli a se stessi, 2/%, 16.
- mandanti e killer della p., 1/VI, 3 ss.
- molta gente non vuole questa p., 1/VI, 4 ss.
- «La p. pensi alla gente…», 3/VII, 15.
Porta Pia, anniversario, 5/IV 16.
Portoselvaggio:
- «Ritorno a Portoselvaggio», poesia, 2/IV, 13.
- «Portoselvaggio», poesia, 2/IV, 14.
Posteggiatori abusivi: ingiunzione del Sindaco di
Roma, 3/I, 8.
Posto, «Il p. fisso, un’utopia o in’idea di vita e
progresso?, 4/VIII, 6 s.
14
Potenza Giuseppe Mario:
- «Specchio d’amore», presentazione, 2009, 1/IV, 6 ss.
- «La v. dell’antiquario», presentazione, relazione
critica, 1/I, 16 e 2/I, 14 ss.
- «Municipio e Governo centrale. Echi di cronaca»,
presentazione, 2/VII; recensione, 1/VIII, 13 s., 2/VIII,
8 s.
Potere :
- un concetto stravagante di p., 6/I, 10.
- più p. agli enti locali, ODEL, 5/I,1.
Poveri:
- 4/II, 15 s.
«Povero cristo», poesia, , 5/III, 15
Prescrizione:
- per i compensi al dipendente pubblico aventi natura
risarcitoria, 6/I, 3 s.
- p. dell’azione di risarcimento in caso di danno
indiretto alla p.A., 6/I, 4.
- p. dei crediti retributivi, 3/VI, 2.
Prezzolini Giuseppe : 2/IV, 9 s.
Processo, p. breve, 6/III, 6.
Processo amministrativo : riforma, 2/IV, 2 s.
Progresso: «Moternu procressu»: poesia, 5/III, 14 s.
Protezione civile: delegabilità delle funzioni del
sindaco, ODEL, 2/II, 2.
Pubblica amministrazione:
- assenteismo e scarso rendimento, 4/I, 10 s.
- dirigenti, trattamento economico, 3/II, 3 s.; riforma
della dirigenza pubblica, 2/VIII, 3 ss.; «La classe
dirigente nell’Italia pre-unitaria», 3/VIII, 2 ss.
- funzionamento, 1/I, 7.
- Guardia di finanza, accusa di inefficienza, 4/I, 12.
- incarichi esterni, legittimità, 3/II, 4.
- mobilità del personale, ODEL, 1/II, 2.
- la p.A. come strumento di solidarietà sociale: ricordo
di Giorgio La Pira, 4/I, 14 ss; 5/I, 8 s.
- pagamento di somme, controversia, competenza, 5/I,
3.
- rapporti dei cittadini, 2VIII, 6.
- recupero somme, 2/II, 5 e 9.
- responsabilità, 3/II, 3.
- scelte in materia urbanistica, 1/I, 8.
Pubblici appalti: limitazione partecipazione, 3/VI, 3.
Pubblico ministero:
- possibilità di appello (legge «Pecorella»),1/I, 9.
- soprusi e carriere lampo, 5/I,15.
Questione meridionale:, 4/I, 9 s.
Randagismo:
- responsabilità del comune, ODEL,2/II, 1.
- i comuni non danno la caccia ai branchi, 2/V, 16.
Ratzinger Joseph, Benedetto XVI :
-«Gesù di Nazaret», 2007, 3/I, 9 ss., presentazione.
- sulla famiglia, 1/II, 13.
- visita nel Salento, 2/II, 10 s. e 3/II, 15.
- Gran Premio Capri San Michele all’opera, 5/I, 13.
- osservazioni critiche, 5/I, 13 ss.
Reati:
- associazione a delinquere, 3/I, 8.
- corruzione , 2/I, 12; 1/VIII, 9 s.
- crimini contro l’umanità (d.d.l. «Mastella»), 1/I, 9.
- depistaggio (strage di Ustica), 1/I, 11.
- non punibilità dei minori, 1/I, 11.
- peculato, incidenza sulla candidabilità, 6/I,3.
- rifiuto di assistenza ospedaliera, 1/I, 9.
- referendum Guzzetta, 3/II, 8.
Regioni:
- dirigenti, 1/VIII, 4.
- r. fuori legge, 4/II, 3.
- «Terapie d’urto per giovani e innovazione», 1/VII,
14.
Regolamenti:
- r. interno: del comitato dei rappresentanti permanenti
a
Bruxelles (possibilità di dormire durante le riunioni,
ma senza russare), 1/I, 11.
- r. comunali: competenza per gli interventi suppletivi,
3/I, 2 .
Religione:
- scontro di r. 1/V, 15 s.
- Cantalamessa: Dio oltre la ragione, 2/VI, 15.
Repubblica neretina: 6/IV, 6 – 1/V, 8 s.
Responsabilità:
- r. amministrativa, termine di prescrizione, 5/I, 2.
- r. oggettiva, 3/III, 11 e 4/III, 2.
- r. politica, 3/III, 7 s.
- r. dirigenziale, 1/VI, 2 ss.
Rete:
- «Sempre più “nativi digitali” italiani», 4/VII, 9 s.
- «Dalla r. globale una possibile crescita del nostro
Paese, 3/VIII, 15.
Revisori dei conti: criteri di scelta, 3/I, 3 .
Ricerca scientifica, incentivazione, 2/II, 3.
Ricorso: inoltro, 3/I, 2.
Rifiuti solidi urbani: problema del r. in Campania,
ODEL, 3/II, 2.
Risarcimento del danno:
- r. nel processo amministrativo: 2/IV, 4.
- r. tempestiva impugnazione: 1/VI, 3
Risparmio energetico . La Giornata del, 2/IV, 11 s.
Rosmini Antonio, l’attuale pensiero di A.R., 4/IV, 15.
Salute e sicurezza sul lavoro : tutela, 2/II, 2 s.
San Paolo, nel bimillenario dalla nascita, 2/III, 7 ss.
San Pio :
- i carismi, 4/II, 11 e 5/II, 5 s.
- la figura, 3/II, 9 s.
- l’ostensione della salma, 3/II, 13 s.
Sanità : farmaci c.d. equivalenti, 3/I, 5.
Santa Bernadette :
- la figura, 4/II, 9.
- il racconto, 4/II, 9 e 5/II, 4 s.
Scisma, «Il grande s. d’Occidente», 1/VIII, 14 ss.
Schweitzer Albert : ricordo, 5/I, 9.
Scuole:
- assenteismo, caso particolare, 4/I, 12 s.
- caro s., ODEL,4/II,1.
- degrado, 3/I, 7.
- “Bologna, via libera al 100 politico ai bambini”, 3/III,
16.
- riforma (Fioroni), legge 11 gennaio 2007, n.425, 4/I,
2.
- decreto di attuazione, 5/I, 6 s.
- scuola materna, apertura ai clandestini, ODEL, 2/II, 1.
- tra interventi tampone ed esigenze di riforma,
1/VI,
15
5 ss.
Semafori : giallo truccato, ODEL 5/II, 1.
Semplificazione legislativa, 1/III, 5; 2/III, 4 s.
Sequestro :
- s. degli italiani all’estero, 6/II, 10.
- Punta Perotti, sequestro, illegittimità,1/III, 2 s.
«Sera»:, poesia, nota critica, 6/II, 9.
Servizi pubblici:
- affidamento in house, legittimità, 6/I, 3.
- a rilevanza economica, 1/I, 7.
- servizio idrico, ODEL, 2/II, 1.
- taglio dell’erba, ODEL, 4/II, 1.
- trasporto urbano, auto elettriche, ODEL, 6/I, 1.
- trasporto, nuova disciplina di affidamento, 1/I, 8.
- trasporto dei rifiuti solidi urbani, commissione di
inchiesta, 4/I, 2.
- trasporto : di salme, 1/II, 3.
- disservizio nei vari settori pubblici, risarcimento del
danno, 4/I, 8.
Settembre: “Già termina s.”, poesia, nota critica, 6/II, 9.
Sfida:
- «La s.», 3/IV. 13.
- «S.», 1/VII, 12 s.
Sicurezza:
- decreto Maroni, ODEL, 5/II, 2.
- s. nell’abitato, ODEL, 4/I, 2 e ODEL,4/II, 2.
- misure urgenti, 4/II, 2; 2/III, 2 s.
- poteri subito agli enti locali, ODEL, 5/I, 1.
- il problema della s. a Bari e in Puglia, 5/I, 15 s.
Signore Mario:
- «Etica del bisogno ed etica del desiderio:proposte per
una riflessione», 2010, recensione, 3/IV, 8 s
- «Lo sguardo della responsabilità », recensione, 4/I,
14.
Sindacato: rappresentanza e diritti, 5/II, 9 ss.
«Sboccerai», poesia, nota critica, 1/III, 13.
Società: controlli, 1/I, 6.
Solidarietà:
- s. umana (Madre Teresa di Calcutta), 5/II, ss.
- s. e carità, 4/II, 6 s.
-s. per il Ruanda, 4/II, 4 ss.
Spedicato Salvatore, 3/VII, 10 s.
Spese :
- s. «facoltative», 3/II, 6.
- s. legali, rimborsabilità, 4/I,3.
- s. per il pubblico impiego, contenimento, competenza,
5/I, 3.
- s.di regioni ed enti locali, vincoli, 6/I, 3.
Stato:
- divisione dei poteri: 2/VIII, 20
- formazione degli S., 5/II, 15.
- moralizzazione e legalità, 1/VI, 6.
- S. e mercato, 3/VII, 15 s.
Statua: «Ad una s.», poesia, nota critica, 2/III, 12.
Statuti: 2/VII, 8 s., 18.
Sud:
- 1/VII, 15 s.
- S. del mondo: Fondazione Giustizia e Solidarietà,
dati sulle condizioni, 5/I, 9 s.
Sussidiarietà :
- principio di s., 4/III, 2 ss.
- Fondazione della s., 5/III, 7 s.
Tagore Rabindranath, 2/V, 7 s – 3/V, 12.
Telefoni cellulari, 3/VIII, 16
Termini: t. previsti da disposizioni legislative e di
delegazione legislativa, proroga, 5/I, 2.
Terremoto:
- in Abruzzo, 2/III, 13 (ivi, poesie «E la notte tremò» e
«Orme di un terremoto»).
- in Emilia, 2/VI, 16.
Terrorismo:
- pascolano, crescono e minacciano, 2/I, 11.
- spigolature di t. nostrano, 3/I, 6.
- «amici dei terroristi in Parlamento», 4/I, 13.
- «concerto per il terrorista», 4/I, 13.
- «giorno della memoria», 5/I, 2; 3/II, 14 s.
- «Prima linea» , ritirato il patrocinio al film, 3/III, 16.
«Terzo Millennio», Osservatorio giuridico e culturale,
logo, 3/II, 2.
-TFR dipendenti pubblici, 4/VI, 3 s.
Toniolo Giuseppe: il beato, 1/VI, 7 ss.
Trasparenza, principio di t., 4/VIII, 2 ss.
Tributi:
- tassabilità di maghi, indovini e cartomanti, 2/I, 12.
- «Il peso dei t. nel tempo», 2/VIII, 13 ss.
Trilussa, 3/VII, 16.
Tumori femminili, prevenzione tra etica e religione,
1/III, 11 s.
Turismo: organismi centrali, 3/I, 2.
Ungaro
Franco,
«Lecce
Sbarocca»,2012,
presentazione, 4/VI, 10 ss.
Unione europea:
- disciplina del lavoro nero, 6/I, 5.
- gli enti locali e l’U. e., 3/III, 6 s.
- invito all’Italia in materia di immigrati, 5/III, 9 .
- fondi europei, 1/VIII, 8 s.
Unità d’Italia, 6/IV, 2 ss., 3/VII, 4 s.
Università:
- La Sapienza, quella macchia nella tradizione, 1/II, 13
s.
- test d’accesso, 4/VII, 3.
- addio al test d’accesso a medicina, 3/VIII, 6.
Universo : all’origine dell’u., 5/II, 14 s.
Violenza:
- «coerenza» di Edoardo Sanguineti, 2/I, 11 s.;
- v. sessuale, contrasto, normativa, 2/III, 2 s.
Votazioni: ODEL 5/I, 2.
Zagrebelsky Gustavo: «Sulla lingua del tempo
presente», 2010, recensione, 1/I, 10; 5/ IV, 10 ss.
Zanzotto, Andrea: 3/V, 8.
16
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