DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI ALIMENTI O CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO ILLECITI? Sommario: 1. Premessa – 2. Il funzionamento dei distributori di chewing-gum – 3. La perizia tecnica giurata posta a base della commercializzazione degli apparecchi – 4. La disciplina sul commercio – 5. Il ruolo dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato – 6. La normativa di riferimento sui giochi leciti – 7. Comparazione delle caratteristiche tecniche dichiarate dal perito di parte con la legislazione di cui al TULPS – 8. Le violazioni penali previste per gli apparecchi e congegni da divertimento ed intratteniment – 9. Conclusioni. 1. PREMESSA In un precedente articolo 1 gli Autori, dopo aver brevemente analizzato il quadro normativo relativo agli “apparecchi e congegni da divertimento” di cui al novellato art. 110 TULPS (per effetto dell’art. 22 della L. n. 289 del 2002 - “Finanziaria” per l’anno 2003), hanno mostrato alcune falle della vigente legislazione, che sono state utilizzate da alcuni operatori poco onesti per eludere la norma. In questo studio, quindi, sarà approfondita una particolare problematica, sicuramente più semplice ma, al tempo stesso, più insidiosa. Ci si soffermerà, in buona sostanza, sui cd. “distributori di chewing-gum”, spesso installati in locali notturni (birrerie, club privati, ecc.) o, in ogni modo, in locali non facilmente accessibili a soggetti minorenni, nei cui confronti è stata posta l’attenzione da parte di un organo di polizia che, senza difficoltà, ha inquadrato tali apparecchi tra quelli “da gioco illeciti”. Un lettore attento si porrà sicuramente la domanda: come può un distributore di chewing-gum essere definito apparecchio da gioco? E per di più illecito? Per rispondere alla domanda occorre prima osservare le modalità di funzionamento di tali apparecchi e, quindi, dopo aver brevemente riassunto l'ambito normativo, porre i medesimi nell’esatta collocazione. 2. IL FUNZIONAMENTO DEI DISTRIBUTORI DI CHEWING-GUM Alcuni specifici controlli eseguiti da un organo di polizia permettevano di accertare che all’interno di diversi locali commerciali erano installati, unitamente ad altri congegni da divertimento di cui all’art. 110 TULPS, degli apparecchi che, diversamente denominati, erogavano chewing-gum. Riguardo a tali apparecchi, gli esercenti non mostravano alcuna documentazione poiché, come già detto, considerati semplici “distributori automatici di chewing-gum”. Gli operatori di polizia, tuttavia, provvedevano ad esaminarne il funzionamento riscontrando che: − una semplice pallina di chewing-gum acquistata a mezzo del distributore automatico costava euro 0,50, contro euro 0,80 di una intera confezione di un qualsiasi altro chewing-gum venduto dai medesimi esercenti; − gli apparecchi funzionavano introducendo monete metalliche comprese tra euro 0,10 ed euro 2,00; − al momento dell’introduzione delle monete, sino al raggiungimento di euro 0,50, avveniva una erogazione di un chewing-gum e contestualmente un led luminoso, posto sul fronte dell’apparecchio, cominciava a muoversi su una circonferenza e, nel caso lo stesso led si fermasse su determinati punti posti sulla stessa, l’acquirente poteva ottenere delle vincite di chewing-gum; tale movimento avveniva in maniera del tutto aleatoria, senza che l’acquirente potesse intervenire in alcun modo su di esso. Dall’esame del funzionamento dell’apparecchio, gli operatori di polizia avevano, quindi, cognizione che, ad ogni acquisto di chewing-gum, il congegno iniziava un movimento, del tutto simile ad un gioco tipo roulette, mediante il quale l’interlocutore aveva la possibilità di vincere una quantità di prodotto alimentare pari al numero corrispondente alla posizione in cui il led luminoso si fermava. Dopo alcune sollecitazioni, gli esercenti presentavano agli operatori di polizia, in luogo di qualsivoglia documentazione autorizzativa rilasciata dalla competente amministrazione pubblica, una perizia giurata rilasciata da un perito di parte, asseverata presso un Tribunale. 1 “Giochi illeciti, scommesse illegali ed “internet point”. Alcune considerazioni sui profili penali”, pubblicato su questa Rivista n. 12/2005. 1 3. LA PERIZIA TECNICA GIURATA POSTA A BASE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI APPARECCHI Il professionista, con l’incarico di perito nominato dal produttore dell’apparecchio, dopo aver esaminato: − la scheda elettronica di controllo di erogazione dell’apparecchio, del suo funzionamento, della lista dei componenti e del relativo software; − il parere legale “pro veritate” a firma di un legale; − il funzionamento dell’apparecchiatura; − stabiliva, con perizia tecnica giurata asseverata presso un Tribunale, che le “caratteristiche funzionali della macchina rilevano la funzione unica di distributore automatico di prodotti alimentari”, trattandosi, quindi, di un distributore automatico di gomme da masticare in conformità al D.lgs. del 31 marzo 1998, n.114. Il perito di parte: nel descrivere le modalità di funzionamento dell’apparecchio, affermava che: − la scheda consente l’inserimento di più tagli di moneta, attraverso una gettoniera elettronica, fino al raggiungimento del minimo credito per l’acquisto del prodotto (50 centesimi di euro); − il display posto alla destra della ruota luminosa conteggia il valore delle monete inserite; − una volta raggiunto il credito necessario, il distributore eroga automaticamente il prodotto igienicamente incartato; − contestualmente all’erogazione, un led luminoso compie una rotazione su di un percorso circolare, che può determinare l’ulteriore erogazione di prodotto in omaggio, previa pressione su un pulsante da parte dell’utilizzatore; − nel caso in cui si verifichi una condizione di omaggio, il display centrale indicherà il valore dei punti realizzati, quindi dell’ulteriore quantità di prodotto da erogare, e previa pressione sul pulsante da parte dell’utilizzatore, si potranno ritirare i prodotti omaggio; − se il punteggio è compreso tra 1 e 5, il cliente può premere il pulsante per 1, 2 o 5 volte, ricevere il prodotto omaggio, e ripetere quindi anche la rotazione del led; − nel caso in cui si verifichi un punteggio compreso fra 10 e 200, la macchina eroga automaticamente le gomme in omaggio e mantiene – comunque - visualizzato il punteggio sul display centrale; nel descrivere il software dell’apparecchio, affermava che: − esso garantisce per ogni acquisto di prodotto l’erogazione dello stesso attraverso un motore elettrico servo-controllato dalla scheda, la quale blocca il funzionamento della macchina in caso di assenza di prodotto nel contenitore della macchina; contestualmente all’erogazione del prodotto, avviene la rotazione di un led luminoso che, nel tempo impiegato per l’erogazione, va a posizionarsi su una delle 64 possibili posizioni, delle quali talune permettono l’erogazione di ulteriori prodotti omaggio, secondo la seguente tabella: PUNTEGGIO 1 punto 2 punti 5 punti 10 punti 20 punti 50 punti 100 punti 200 punti PREMIO 1 giro di ruota + 1 gomma da masticare; 2 giri di ruota + 1 gomma da masticare; 5 giri di ruota + 1 gomma da masticare; 1 gomma da masticare; 2 gomme da masticare; 5 gomme da masticare; 10 gomme da masticare; 20 gomme da masticare; − esso gestisce inoltre sei contatori per la contabilità dei prodotti acquistati, non modificabile in quanto protetto elettronicamente da intrusioni o modifiche, salvaguardando quindi il consumatore finale da possibili interazioni di fattore umano; nel descrivere la sezione elettromeccanica dell’apparecchio, afferma che: − l’erogazione del prodotto avviene attraverso la rotazione elettro-meccanica di un ingranaggio plastico, calibrato per la distribuzione di gomme da masticare incartate, di un diametro pari a 16 mm., sospinto da un 2 motore elettrico alimentato con corrente da 12v e azionato dalla scheda elettronica di controllo. Scheda che permette il funzionamento della macchina solo ed esclusivamente se essa contiene il prodotto da erogare. Terminando, il perito di parte affermava che: − la macchina è dotata di un dispositivo che ne blocca il funzionamento, disabilitando le gettoniera elettronica, in caso di assenza del prodotto; − la macchina eroga sempre un prodotto per ogni acquisto o pressione di pulsante di erogazione; − l’interno della macchina è accessibile attraverso gli sportelli con chiusura a chiave, accessibile ai soli tecnici, o al personale addetto all’approvvigionamento del prodotto; − il corpo della macchina è costituito da un frontale cromato e un corpo verniciato, e rispecchia la funzione di macchina settorialmente nel vending; − la destinazione commerciale dell’apparecchio in esame è la vendita di prodotti alimentari tramite distribuzione automatica; − le caratteristiche funzionali della macchina rilevano la funzione unica di distributore automatico di prodotti alimentari. Traendo spunto dalle definizioni finali cui è pervenuto il perito di parte, soprattutto con riguardo alla funzione unica di distributore automatico di prodotti alimentari, gli operatori di polizia sono potuti giungere alla conclusione che l’apparecchio non era solamente un distributore, bensì anche un congegno avente insito, nel suo funzionamento, un gioco. Tuttavia, prima di esaminare la normativa di cui al TULPS, per accertare l’eventuale illiceità del gioco, è il caso di esaminare il riferimento legislativo recepito dal consulente tecnico, cioè la normativa sul commercio di cui al D.lgs. n. 114 del 1998. 4. LA DISCIPLINA SUL COMMERCIO Il legislatore, con il D.lgs. del 31.03.1998, n. 114 (conosciuto come “riforma Bassanini”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80, ha inteso disciplinare, a norma dell'art. 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59, il settore del commercio. Tra le altre novità, quelle che interessano al presente studio, sono: − le forme speciali di vendita, tra le quali rientrano anche le vendite “per mezzo di apparecchi automatici”; − i requisiti professionali per l’accesso al commercio, limitatamente all’attività di vendita di prodotti alimentari. L’art. 4 del D.lgs. n. 114 del 1998, nel definire l’ambito d’applicazione della norma, afferma che per “commercio al dettaglio” s’intende, tra l’altro, l’attività professionale d’acquisto di merce, per la successiva rivendita, svolta da chiunque, anche mediante altre forme di distribuzione diverse da quelle su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale. Infatti, la norma esaminata stabilisce che per forme speciali di vendita al dettaglio devono intendersi anche le vendite per mezzo d’apparecchi automatici. La norma, in buona sostanza, ha inteso disciplinare una evoluzione tecnologica, già in uso da molto tempo2, di distribuire ogni tipo di merce anche a mezzo di apparecchi automatici. Si ricorda, infatti, che questi apparecchi funzionano mediante l’introduzione di monete corrispondenti al prezzo dell’oggetto desiderato, alla richiesta dell’oggetto mediante corrispondente pulsante ed alla consegna della merce mediante deposito in scomparto accessibile. La vendita mediante apparecchi automatici è, oggigiorno, disciplinata dall’art. 17 del D.lgs. n. 114 del 1998, affermando che: − la vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici è soggetta ad apposita comunicazione al Comune competente per territorio; − l'attività può essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione al competente Comune; − nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi 3, il settore merceologico e l'ubicazione, nonché, se l'apparecchio automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme sull'occupazione del suolo pubblico; Art. 35 della L. n. 426 del 1971, art. 54 del D.M. n. 375 del 1988 (regolamento di esecuzione), ora abrogati e sostituiti dall’art. 17 del D.Lgs 114/98 3 L’art. 5. così recita: “1. Ai sensi del presente decreto l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare. 2 3 − la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita. In buona sostanza, la norma stabilisce che la vendita mediante apparecchi automatici è assoggettata alla medesima disciplina stabilita per gli esercizi di “vicinato”4 (ad eccezione della dichiarazione dei locali), con la conseguenza che per l’esercizio dell’attività di vendita, ma anche per i subingressi, sono previsti i requisiti morali e professionali. L’attività di vendita è assoggettata, come già visto, ad apposita comunicazione da inviarsi al Comune competente per territorio, contenente, per autocertificazione, oltre che l’indicazione dei requisiti morali e professionali, anche il settore merceologico e l’ubicazione del distributore. Peraltro, tale attività di vendita può essere iniziata decorsi 30 giorni (e non prima) dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune. L’ovvia conseguenza di quanto sin qui detto è che non vige limitazione alcuna per la vendita al dettaglio mediante installazione di apparecchi di distribuzione automatica, necessitando solamente la comunicazione al Comune del possesso dei requisiti soggettivi da parte dell’installatore ed il rispetto delle norme igienicosanitarie 5. 2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c) coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza. 3. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste dall'art. 688 c.p.p., dall'ar. 10 della L. 4 gennaio 1968, n.15, dall'art. 10-bis della L. 31 maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della L. 7 agosto 1990, n. 241. 4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza. 5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla L. 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 2, D.M. 4 agosto 1988, n. 375. 6. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta all'attivita' commerciale. 7. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu' rappresentative e gli enti da queste costituiti. 8. Il corso professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli alimenti, sia freschi che conservati. 9. Le regioni stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale. 10. Le regioni garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9 nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale. 11. L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e' soppresso.”. 4 Sono quegli esercizi con superficie non superiore a 150 mq e 250 mq. rispettivamente nei Comuni con popolazione residente inferiore o superiore a 10mila abitanti. 5 Artt. 32, 33 e 34 del regolamento di esecuzione della L. n. 283 del 1962, approvato con D.P.R. n. 327 del 1980. 4 In ragione delle prescrizioni igienico-sanitarie, i distributori automatici o semiautomatici di sostanze alimentari e bevande devono corrispondere ai seguenti requisiti: − essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all’interno che all’esterno, o tali da garantire l’igienicità dei prodotti distribuiti; − avere le superfici, destinate a venire a contatto con le sostanze alimentari, di materiale idoneo e resistente alle ripetute operazioni di pulizia e disinfezione; − avere le sorgenti interne di calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione delle sostanze alimentari e bevande; − avere una adeguata attrezzatura che garantisca la buona conservazione; − essere collocati in maniera tale da non essere situati in vicinanza di sorgenti di calore; − avere la bocca esterna di rogazione non esposta ad insudiciamenti od altre contaminazioni. Della installazione dei suddetti distributori deve essere data comunicazione scritta all’autorità cui spetta l’esercizio della vigilanza igienico-sanitaria. Anche i prodotti alimentari, contenuti all’interno dei distributori automatici, come anche il personale addetto al rifornimento ed alla produzione, devono rispondere a determinati requisiti igienico-sanitari. All’imprenditore commerciale che gestisce o installa il distributore automatico di alimenti e bevande, quindi, è fatto obbligo di: − comunicare l’avvenuta installazione al Sindaco (quale massima autorità sanitaria locale) ed all’autorità preposta alle ispezioni ed al prelievo degli eventuali campioni; − munire il personale incaricato di effettuare il rifornimento dei distributori e di quello che comunque venga a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, del prescritto libretto di idoneità sanitaria. In caso di violazioni, tra l’altro, alle norme previste dall’art. 5 ed all’art. 17, il trasgressore è sanzionato con il pagamento di una somma da euro 2.582,28 ad euro 15.893,71. Null’altro è possibile rilevare dall’esame della citata norma, anche con particolare riferimento alle eventuali caratteristiche tecniche degli apparecchi automatici. Da quanto precede, è apparso chiaro agli operatori di polizia che i distributori automatici oggetto di analisi altro non erano che apparecchi da gioco dolosamente camuffati da “distributori automatici di alimenti”. Ciò era desumibile anche dal software installato sugli apparecchi, i quali, contestualmente all’erogazione del prodotto, consentivano una rotazione del led luminoso che, nel tempo impiegato per l’erogazione, andava a collocarsi su una delle 64 possibili posizioni, delle quali talune permettevano l’erogazione di successivi prodotti. Del resto, se realmente gli apparecchi fossero “distributori di alimenti”, non si comprende come mai il produttore, per “salvaguardare il consumatore finale da intrusioni o modifiche o da possibili interazioni di fattore umano”, preveda una sorta di contabilità delle vincite, non modificabile in quanto protetta elettronicamente nonché dalla totale mancanza di documentazione prevista dal D.lgs. n. 114 del 1998. Da ciò può desumersi che, sebbene gli apparecchi, all’atto dell’introduzione della moneta, eroghino un chewing-gum, consentono un gioco nel quale è “insita una scommessa che, consentendo vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica”. A questo punto, per meglio inquadrare il contesto entro il quale gli apparecchi in questione, quali congegni da gioco, vanno a collocarsi, occorre fare riferimento prima all’autorità preposta alla vigilanza e, quindi, alla normativa di riferimento. 5. IL RUOLO DELL’ AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO Come già enunciato in precedente articolo, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato rappresenta, a far data dal 1 aprile 2003, il garante della sicurezza e della legalità in materia di apparecchi da intrattenimento e divertimento: − assicurando la trasparenza del gioco mediante la verifica di conformità alle prescrizioni normative degli apparecchi e delle loro modalità di funzionamento; − valorizzando il ruolo sociale del gioco, la voglia di divertirsi con serenità, moderazione e senso di responsabilità; − educando al gioco valorizzandone la funzione di aggregazione sociale, di momento di creatività e di comunicazione tra gli individui, nel rispetto delle regole. Secondo il nuovo schema normativo, gli apparecchi da intrattenimento e divertimento si distinguono in diverse tipologie caratterizzate rispettivamente da: 5 − possibilità di vincere un premio in denaro (slot machine); − possibilità di ricevere un oggetto in premio (gru, pesche di abilità, ecc...); − semplice intrattenimento (videogiochi e apparecchi meccanici ed elettromeccanici come biliardo, calcio balilla, flipper, ecc...). In tale contesto, l’A.A.M.S. è chiamata a stabilire quali siano le caratteristiche tecniche che gli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento devono possedere per essere definiti leciti. In tale ottica, la predetta amministrazione comunica, anche mediante pubblicazione sul sito www.aams.it , gli elenchi aggiornati delle schede da gioco non autorizzate, nonché quelle per le quali sono rilasciati i nulla-osta di distribuzione. Dall’esame delle schede da gioco non autorizzate dall’A.A.M.S. è rinvenibile, tra l’altro, la scheda denominata “EURODREAM” per la quale è stata definita l’illiceità poiché non conforme alle prescrizioni per il gioco lecito in violazione al disposto dell’art. 110, comma 7 lettera a) del T.U.L.P.S., riferito ad “Apparecchi e congegni elettromeccanici che distribuiscono direttamente ed immediatamente dopo la conclusione della partita premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica”, che prevede che “il giocatore esprima la sua abilità fisica, mentale o strategica”, poiché: − premendo il pulsante di “stop”, il giocatore non è in grado di fermare il display rotante nella posizione desiderata (il tasto, peraltro, non consente di fermare il gioco); − gli apparecchi in questione presentano una modalità di funzionamento tipicamente elettronica. La scheda di gioco rappresenta – infatti - la parte centrale, “il cuore” degli apparecchi, e contiene al suo interno il programma che determina, dal punto di vista funzionale, l’elaborazione dei dati in ingresso ed in uscita, lo svolgimento del gioco e la distribuzione dei premi; − il gioco vero e proprio, nel suo svolgimento, non prevede il ricorso ad elementi meccanici; − in tutti gli apparecchi, le uniche componenti elettromeccaniche sono finalizzate esclusivamente all’interazione con l’utente (es. pulsantiera e gettoniera) e risultano necessarie esclusivamente a svolgere la conversione dei segnali meccanici in segnali elettrici (e viceversa) per le operazioni di ingresso/uscita, ma non fanno parte del gioco dal punto di vista del suo funzionamento e del suo svolgimento. Il funzionamento degli apparecchi risulta, quindi, ad alea programmata e le vincite vengono erogate in base a percentuali di vincita predefinite, rendendo di conseguenza insignificante l’abilità del giocatore. Vedremo più avanti come le motivazioni di rigetto al rilascio del nulla osta di distribuzione alla scheda di gioco “EURODREAM” si adattino perfettamente agli apparecchi in questione, cioè ai “distributori automatici di chewing-gum”. 6. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO SUI GIOCHI LE CITI L’art. 110 del TULPS, così come modificato per effetto della L. n. 289 del 2002, rappresenta la pietra angolare sulla quale si basa la normativa che discrimina il gioco lecito da quello illecito. Nella nuova stesura dell’art. 110 del TULPS troviamo interessanti definizioni e precetti, secondo cui, ad esempio: − l’installazione degli apparecchi automatici è consentita negli esercizi assoggettati ad autorizzazione di polizia, cioè ad una apposita licenza rilasciata dal Sindaco (comma 3); − è vietata l’installazione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo (comma 4); − rientrano nella categoria di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo quelli che “hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, …….” (comma 5). L’art. 110 del TULPS compendia 4 tipi diversi di apparecchi elettronici. La problematica oggetto del presente studio riguarda essenzialmente gli apparecchi rientranti nel comma 7, lettera a), e cioè – per citare la norma - “quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita”. Tali apparecchi, per esseri conformi alla legge, devono presentare contestualmente i seguenti requisiti: − funzionamento elettromeccanico; − assenza di monitor; 6 − interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica; − erogazione diretta del premio, da parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie; − attivazione dell’apparecchio unicamente con l’introduzione di monete metalliche aventi corso legale in tutti i paesi europei che adottano la moneta unica, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad euro 1( uno). I premi distribuiti dagli apparecchi di cui al comma 7, lettera a) non possono essere superiori a 20 volte il costo della partita, vale a dire 20 euro6 e non possono essere convertiti né in denaro né con altri premi d’altra natura 7. Tali apparecchi, inoltre, non possono essere attivati con modi diversi8. Dall’esame dei requisiti di cui agli apparecchi in esame emerge chiaramente che i “distributori automatici di chewing-gum”, pur in assenza di monitor ed attivabili con l’introduzione di monete metalliche aventi corso legale: − hanno un funzionamento tipicamente elettronico; − non consentono al giocatore di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica; − erogano un premio, direttamente da parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita. 7. COMPARAZIONE DELLE CARATTERISTICHE TECNICHE DICHIARATE DAL PE RITO DI PARTE CON LA LEGISLAZIONE DI CUI AL TULPS L’art. 110 del TULPS sancisce che è vietata l’installazione d’apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo (comma 4) e cioè quelli che “hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, ….” (comma 5). Nel caso degli apparecchi in questione, gli operatori di polizia hanno ravvisato la violazione della citata norma, anche sulla base del contenuto della perizia, poiché i “distributori automatici di chewing-gum” avevano “insita la scommessa” derivante dalla possibilità di vincite di un prodotto alimentare. Tale conclusione è suffragata dalle seguenti considerazioni: − dopo l’introduzione di monete, per un valore complessivo di 50 cent di euro, un led luminoso compiva una rotazione su di un percorso circolare che poteva determinare l’ulteriore erogazione di altri prodotti; − nel caso in cui si verificava una vincita, il display centrale indicava il valore dei punti realizzati e quindi le quantità di prodotti vinti che venivano erogati con la pressione di un pulsante; − se il punteggio era compreso tra 1 e 5 il giocatore poteva ripetere il gioco, partendo da un valore corrispondente ad 1, 2 o 5 volte la posta; − nel caso in cui si verificava un punteggio compreso fra 10 e 200 la macchina erogava automaticamente il premio. 8. LE VIOLAZIONI PENALI PREVISTE PER GLI APPARECCHI E CONGEGNI DA DIVERTIMENTO ED INTRATTENIMENTO Gli autori, concordando con l’interpretazione data dagli operatori di polizia in merito alla problematica affrontata nel presente studio, ritengono che i “distributori di chewing-gum”, qualora installati e funzionanti, violano l’art. 110, comma 9, del TULPS. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dal codice penale per il gioco d’azzardo9 (nell’ipotesi di conversione dei premi in denaro o altre utilità), infatti, è penalmente rilevante la condotta di chi installi o comunque consenta l’uso - in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie - di apparecchi e congegni: − d’azzardo di cui al comma 4 dell’art. 110 del TULPS; − non rispondenti alle caratteristiche e prescrizioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 110 del TULPS; Ad es.: piccoli orologi, pupazzi, portachiavi, ecc.. Quali, ad e., schede telefoniche, buoni benzina, ecc.. 8 Come ad es. gettoni, dispositivi elettronici ovvero monete non aventi corso legale nel territorio dello Stato. 9 Art. 718 c.p.. 6 7 7 − che viene punita con un’ammenda da 4.000 a 40.000 euro e la confisca degli apparecchi e congegni. In questi casi, il pubblico esercente, se privo della tabella dei giochi proibiti di cui all’art. 110, comma 1, vidimata dal Questore, sarà chiamato a rispondere anche del reato di cui all’art. 17 del TULPS10. Qualora l’autore degli illeciti di cui al comma 9, nel cui ambito si considerano comprese anche le violazioni di carattere amministrativo, sia titolare di licenza di pubblico esercizio (ad esempio: bar e/o ristorante), la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal Sindaco competente11. Infine, oltre a quanto già previsto, in caso di violazioni alle disposizioni esaminate, il Questore può sospendere la licenza all’autore degli illeciti, informandone l’autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi12. 9. CONCLUSIONI Il caso operativo prospettato nel presente studio, oltre a confermare la complessità della materia, evidenzia, soprattutto, come il tentativo, posto dal legislatore per arginare e regolamentare il diffusissimo fenomeno del gioco e delle scommesse13, viene spesso eluso da operatori economici poco onesti i quali, nelle maglie di una legislazione statale spesso troppo prolifica ed eterogenea, vi si introducono per specifici tornaconti utilizzando, a proprio favore, ora una norma (quella dei giochi) ora l’altra (quella del commercio), a seconda della contestazione che viene, di volta in volta, mossa da un organo ispettivo. Peraltro, è appena il caso di ricordare che, nonostante gli esercenti e/o i gestori, nel corso dei controlli di polizia, riferiscano che i predetti apparecchi altro non sono che distributori di chewing-gum, e quindi rientranti nella normativa di cui al D.lgs. n. 114 del 1998, nulla esibiscono circa l’eventuale documentazione autorizzativa (comunicazione al comune competente per territorio, sussistenza del possesso dei requisiti soggettivi, settore merceologico, ubicazione, ecc.) né, tantomeno, le modalità di assoggettamento ad imposte (dirette ed indirette) dei corrispettivi percepiti per la cessione di beni. Concludiamo con una domanda: se gli apparecchi in questione fossero realmente dei “distributori di alimenti”, come mai i gestori sono conosciuti al fisco come “noleggiatori d’attrezzature varie” e non come “commercianti di prodotti alimentari”, quindi privi di qualsiasi requisito soggettivo previsto dal D.lgs. n. 114 del 1998 per l’esercizio di un’attività commerciale, ivi compresi i requisiti igienico-sanitari? Dr. Giuseppe Mango Dr. Massimiliano Giua Dr. Pietro Accardi Ipotesi punita con l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a euro 206. Art. 110, comma 10, del TULPS 12 Art. 110, comma 11, del TULPS. 13 Basti, in tal senso, osservare la quantità e la frequenza delle notizie che appaiono quasi quotidianamente sugli organi di informazione. 10 11 8