MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231 Redatto in conformità al D Lgs. 8/6/2001 n. 231 INDICE Il Modello di Organizzazione e Gestione 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Premessa Le caratteristiche del modello I passi per la realizzazione del modello Il codice etico Il Sistema di gestione della sicurezza L’Organismo di vigilanza Il sistema disciplinare Formazione del personale pag. 4 pag. 13 pag. 16 pag. 18 pag. 19 pag. 20 pag. 23 pag. 24 Il Sistema Disciplinare 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Provvedimenti disciplinari e sanzionatori Presupposti del codice disciplinare Sanzioni per personale dipendente Sanzioni per personale dirigente Misure nei confronti degli amministratori e sindaci Misure nei confronti di soggetti esterni Monitoraggio Sistema disciplinare nello specifico pag. 26 pag. 26 pag. 26 pag. 28 pag. 28 pag. 28 pag. 28 Il Codice Etico 1. Premessa 2. Visione etica 3. Destinatari ed ambito di applicazione 4. Principi etici e di comportamento 5. Le norme etiche nei confronti dei terzi 6. Principi di comportamento per la prevenzione degli illeciti 7. Modalità di attuazione pag. 33 pag. 30 pag. 31 pag. 32 pag. 35 pag. 37 pag. 40 Statuto dell’Organismo di Vigilanza 1. Scopo ed ambito di applicazione 2. Nomina e Composizione 3. Cessazione dall’incarico 4. Durata in carica 5. Riporto Gerarchico 6. Riporto Informativo 7. Requisiti di Professionalità e di Onorabilità 8. Obblighi 9. Cause d’Ineleggibilità e Incompatibilità 10. Poteri dell’Organismo 11. Compiti dell’Organismo 12. Collaboratori Interni ed Esterni 13. Riunioni Periodiche 14. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza 15. Modifiche allo Statuto pag.44 pag.44 pag.44 pag.45 pag.45 pag.45 pag.45 pag.45 pag.46 pag.46 pag.46 pag.47 pag.47 pag.48 pag.48 Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione pag. Parte Speciale B Reati Societari pag. - Parte Speciale C Sicurezza del lavoro pag. - Parte Speciale D Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza pag. illecita Parte Speciale E Reati informatici pag. - Parte Speciale F Reati ambientali pag. - Parte Speciale G Delitti in materia di violazione del diritto d'autore pag. - Parte Speciale H Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria pag. Parte Speciale I Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare pag. 1. PREMESSA 1.1. IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231 Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto), ha introdotto nell’ordinamento italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata. I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come segue: a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione; b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto, nell’interesse o a vantaggio dell’ente; c) l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno dell’ente; d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi; e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito organismo dell’ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso. In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice, fatta salva la facoltà dell’ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell’onere della prova). Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di diversa natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino alla chiusura coattiva dell’attività). Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale. 1.2. LE SUCCESSIVE MODIFICHE L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del Decreto, è stato successivamente esteso, con modifica dello stesso Decreto, dall’art. 6, D.L. 25 settembre 2001, n. 350, dall’art. 3, D.Lgs. n. 61, 11 aprile 2002, dall’art. 3 della Legge del 14 gennaio 2003, n. 7, dall’art. 5 della Legge dell’11 agosto 2003, n. 228, dall’art 187-quaterdecies della Legge 18 aprile 2005 n. 62 e dall’articolo 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dall’art. 9 della L. 10/8/2007 n. 123 e dall’art. 63 co. 3 del D.Lgs 29/12/2007 n. 231. Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata: 1) reati contro la P.A.: corruzione, istigazione alla corruzione, concussione; malversazione in danno dello Stato, truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico; truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un altro ente pubblico; 2) reati di falso: falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo; 3) reati societari di cui al codice civile; 4) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico; 5) delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di persone, Acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile, iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale; 6) abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato; 7) omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile; 8) reati transnazionali 9) delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime art. 25-septies introdotto dall’art. 9 della L. 10/8/2007 n. 123) 10) reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; 11) reati ambientali; 12) reati informatici; 13) reati che violano il diritto d’autore; 14) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 1.3. LA FATTISPECIE PREVISTA DAL DECRETO La fattispecie cui il Decreto collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale sussistenza costituisce viceversa un’esimente). Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici. Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente scatta qualora sia stato commesso un reato che: a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell’apposito elenco (qui di seguito, per brevità, un Reato); b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, salvo che in quest’ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di terzi; c) sia stato realizzato da una persona fisica: 1) in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero 2) sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito, per brevità, Soggetto Subordinato). 1.4 L’ELENCO DEI REATI Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati all’applicazione di quest’ultimo i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti, anche semplicemente tentata: Reati contro la P.A. Malversazione a danno dello Stato Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico Concussione Corruzione per un atto d’ufficio Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio Corruzione in atti giudiziari Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio Istigazione alla corruzione Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli Organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri Reati di falso Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate Alterazione di monete Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito odi valori di bollo Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata Uso di valori di bollo contraffatti o alterati Reati societari False comunicazioni sociali (delitto) False comunicazioni sociali (contravvenzione) False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori Falso in prospetto Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (delitto) Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (contravvenzione) Impedito controllo Formazione fittizia del capitale Indebita restituzione dei conferimenti Illegale ripartizione degli utili e delle riserve Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante Operazioni in pregiudizio dei creditori Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori Illecita influenza sull’assemblea Aggiotaggio Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza Delitti contro la personalità individuale Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù Tratta di persone Acquisto e alienazione di schiavi Prostituzione minorile Pornografia minorile Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile Detenzione di materiale pornografico Pornografia virtuale Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili Delitti di terrorismo Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico Abuso di mercato Abuso di informazioni privilegiate Manipolazioni di mercato Omessa Comunicazione del Conflitto di interessi Reati Trasnazionali Associazione per delinquere Associazione di tipo mafioso Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope Disposizioni contro le migrazioni clandestine Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria Favoreggiamento personale Delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche Omicidio colposo Lesioni colpose gravi o gravissime Reati di riciclaggio Riciclaggio Ricettazione Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita Reati ambientali Reati informatici Reati che violano il diritto d’autore Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare 1.5 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente non scatta se il Reato è stato commesso: I) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello); b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l’Organismo di Vigilanza). Negli Enti di piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente; c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza . II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello. 1.6 IL MODELLO Funzione specifica del Modello, la cui adozione costituisce esimente nei confronti dell’Ente, è quella di prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. In particolare, esso deve rispondere alle seguenti esigenze: a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati; b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire; c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei Reati; d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza; e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità di tali codici di comportamento a prevenire i reati. L'efficace attuazione del Modello richiede in ogni caso: a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività; b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. 1. 7 LE SANZIONI Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell’Ente sono: a) la sanzione pecuniaria; b) le sanzioni interdittive; c) la pubblicazione della sentenza di condanna; d) la confisca. Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento cui si fa riferimento in seguito. Le sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni: a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a norma del Decreto; b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede. Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via definitiva. 1.7.1 LA SANZIONE PECUNIARIA La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal Decreto, comunque non inferiore a €10.329 e non superiore a €1.549.370, da determinarsi in concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema “per quote”). 1.7.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE Le sanzioni interdittive consistono: a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività; b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi. Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative; b) in caso di reiterazione degli illeciti. Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze: a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le seguenti condizioni: 1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello; 3) l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca. 1.7.3 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale. La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. 1.7.4. LA CONFISCA La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato, salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato. 2. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO Consapevole dell’importanza di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività produttive e gestionali, al fine di tutelare i propri valori e l’immagine percepita dai suoi interlocutori esterni, il lavoro e la dignità dei lavoratori dipendenti, la Cooperativa La Leale ha valutato necessario e rispondente alle proprie strategie procedere all’implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001. La Cooperativa La Leale ha compiuto questa scelta fermamente convinta che l’adozione del modello possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondamentale della propria natura e costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell’operato di tutti coloro che operano al suo interno, affinché seguano, nell’espletamento della propria attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto. 2.1 OBIETTIVI DEL MODELLO E SUOI PUNTI CARDINE Tale iniziativa si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto de La Leale, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nella Legge stessa. Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee ad integrare i reati contemplati dalla Legge. Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) e la loro conseguente proceduralizzazione, si vuole: • da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per conto de La Leale di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è fortemente censurata dall’Azienda, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando, apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato; • dall’altro, grazie a un monitoraggio costante dell’attività, consentire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi. di intervenire Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono: • la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la commissione dei reati previsti dalla Legge, le “attività sensibili” appunto; • l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto funzionamento del Modello; • la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante; • l’applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo; • l’attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative; • la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con conseguente aggiornamento periodico; • la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole comportamentali, procedure e politiche aziendali. 2.2 STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti: • Parte Generale, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico; • le Parti Speciali, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dalla Legge, ossia a titolo esemplificativo i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale A), i reati societari (Parte Speciale B) e i reati colposi relativi alla sicurezza del lavoro (Parte Speciale C). La parte speciale potrà essere in futuro essere integrata con nuovi capitoli in conseguenza dell’introduzione di nuovi reati contemplati dal Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali, relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell’ambito di applicazione della Legge, è demandato al Consiglio di Amministrazione de La Leale il potere di integrare il presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera. 2. 3 MODELLI ORGANIZZATIVI DI RIFERIMENTO Il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato definito prendendo riferimento da alcune linee guida elaborate da associazioni di categoria ed, in particolare le indicazioni contenute nel Codice di Comportamento predisposto dall’Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro (ANCPL), aderente a Legacoop, e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), approvati dal Ministero della Giustizia. 2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo all’interno de La Leale, ai soci, ai dipendenti, nonché a coloro i quali, pur non appartenendo all’Azienda, operano su mandato della medesima. La Leale comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati. I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l’Azienda. La Leale condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’Azienda ovvero con l’intenzione di arrecare a essa un vantaggio. 2.5 APPROVAZIONE DEL MODELLO Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale “A” - Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, dalla Parte Speciale “B” - Reati Societari, dalla Parte Speciale “C” -Reati colposi relativi alla sicurezza del lavoro, Parte Speciale “D” Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, Parte Speciale “E” Reati informatici, Parte Speciale “F” Reati ambientali, Parte Speciale “G” Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Parte Speciale “H” Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, dal Codice Etico e dallo Statuto dell’Organismo di Vigilanza - è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione de La Leale con delibera del ……. 2.6 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO 1 Come sancito dalla Legge, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente” . Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione de La Leale Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, al Presidente de La Leale - previa informativa all’Organismo di Vigilanza - la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale. 1 Art. 6, comma 1, lett. a) della Legge. 3. I PASSI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ha richiesto una serie di attività che, in sintesi, possono essere così identificate : 1) Analisi delle attività aziendali rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 e dei relativi rischi ed indicazione dei passi necessari per la riduzione dei rischi stessi (oggetto del documento “Analisi della situazione organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001”); 2) Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo; 3) Stesura ed approvazione del codice etico; 4) Adozione del modello: 5) Individuazione dell’Organismo di vigilanza e controllo. 3. 1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO 3.1.1 ANALISI DELLE ATTIVITA’ L’analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell’intero modello, poiché consente di individuare le aree aziendali di esposizione al rischio e le modalità di possibile commissione del reato, in relazione specifica alla realtà aziendale ed alla sua organizzazione. L’analisi si è svolta assumendo come oggetto di indagine i diversi processi gestionali (amministrativo, produttivo, commerciale) e gli eventi gestionali che si sviluppano all’interno di tali processi (pagamenti ed incassi, gestione finanziaria etc.). Il risultato finale è costituito dal documento “analisi della situazione organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001”. 3.1. 2 ANALISI DOCUMENTALE Il passaggio successivo per la costruzione del modello è rappresentato dall’analisi dei documenti (regolamenti interni, deleghe e procure) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività stesse. Anche in questo caso, il risultato finale è costituito dal documento “analisi della situazione organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001”. All’interno dei processi deve essere rispettato il principio di separazione delle responsabilità (tra chi decide, chi autorizza, chi esegue e chi controlla) ed i poteri ed i rapporti gerarchici devono essere chiari e conosciuti. 3.1. 3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO Per ogni processo aziendale analizzato deve essere svolta una valutazione relativa al grado di efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate successivamente. La valutazione del rischio residuo deve essere documentata ed il documento di valutazione deve riportare l’identificazione del punto di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti. 3.1.4 ELENCO DEI DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL MODELLO Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08, il modello di prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 per avere valore esimente deve essere redatto a norma delle linee OHSAS 18001:2007 e UNI-INAIL 2001. A tal fine il presente Modello recepisce come proprie parti integranti i sottoindicati documenti (procedure del sistema qualità, deleghe, regolamenti, valutazione dei rischi relativi alla sicurezza) adottati dalla Cooperativa La Leale nel manuale del sistema integrato qualità e sicurezza, redatto in conformità alla Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ed alle Linee Giuda per un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sula Lavoro elaborate da UNI e INAIL nel settembre 2001. Tali documenti sono : 1. Sistema qualità a) Procedura 04.01 Redazione egestione della documentazione integrata b) Procedura 06.01 Gestione delle risorse umane c) Procedura 06.02 Gestione attrezzatura d) Procedura 07.01 Progettazione edile e) Procedura 07.02 Qualifica e sorveglianza dei fornitori f) Procedura 07.03 Gestione degli ordini di acquisto g) Procedura 07.04 Esecuzione dei controlli al ricevimento h) Procedura 07.05 Acquisizione contratti con partecipazione a gare i) Procedura 07.06 Acquisizione contratti privati j) Procedura 07.07 Gestione attività di cantiere k) Procedura 07.08 Gestione della compravendita immobiliare l) Procedura 07.09 Gestione finanziamenti m) Procedura 08.01 Trattamento delle NC incidenti e infortuni n) Procedura 08.02 Monitoraggi, misurazioni, miglioramenti, azioni correttive o) Procedura 09.01 Adozione e gestione DPI p) Matrice delle competenze 183 MOD MCP 2. Deleghe a) Verbale del C.d.A. del 5 giugno 2006 b) Verbale del C.d.A. del 15 maggio 2006 c) Verbale di nomina dell’Organismo di Vigilanza del 20/10/2011 3. Regolamenti a) Regolamento del prestito soci approvato dall’Assemblea del 27/5/2005 4. Procedure Procedura MOG 01/08 Pagamenti Procedura MOG 02/08 Incassi Procedura MOG 03/08 Prestito Sociale 5. Sicurezza ed igiene del lavoro a) Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08 4. IL CODICE ETICO Come già sottolineato in precedenza, uno degli approcci più efficaci per contrastare il rischio di commissione degli illeciti indicati dalla norma è costituito dallo sviluppo di una cultura aziendale dell’etica e del controllo all’interno dell’organizzazione e fra i suoi componenti. Pertanto, alla base del modello viene posto un codice etico, che costituisce il riferimento dei principi su cui è basato il modello di organizzazione, gestione e controllo, ed il cui scopo è quello di definire in modo inconfutabile i parametri di comportamento richiesti ed il sistema sanzionatorio per la loro violazione. Il codice etico è allegato al presente documento, di cui costituisce parte integrante. Il codice etico e’ stato approvato dal C.d.A. in data 05.10.2011 e divulgato ed illustrato all’intera popolazione aziendale, pertanto occorre curare che sia consegnato a tutti i soci, i dipendenti ed i collaboratori della Cooperativa e sui suoi contenuti devono essere organizzati momenti informativi e formativi utili non solo ad illustrarne dettagliatamente i diversi aspetti, ma anche a trasmettere in modo chiaro i valori etici che ispirano l’azione aziendale. Poiché il codice etico prevede un sistema sanzionatorio per la sua violazione, per soddisfare una condizione posta da una giurisprudenza costante ai fini della validità dei procedimenti disciplinari, il codice stesso, insieme agli articoli in materia di sanzioni disciplinari dei CCNL applicati in azienda (che definiscono la gradazione e le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari) sono affissi costantemente nelle bacheche aziendali. La responsabilità di vigilare sulla sua applicazione, aggiornamento e diffusione in azienda compete all’Organismo di vigilanza, mentre la responsabilità di applicare i criteri e le norme di condotta contenute nel Codice ricade su tutto il personale aziendale. Il Modello e il Codice Etico a confronto Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti dalla Legge attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche. Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale, finalizzato alla promozione di una “etica aziendale”, ma privo di una specifica proceduralizzazione. Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di ANCPL e ANCE, si tende a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale. I comportamenti di soci, dipendenti e amministratori (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Cooperativa (“Consulenti”) e delle altre controparti contrattuali de La Leale devono conformarsi alle regole di condotta - sia generali che specifiche - previste nel Modello e nel Codice Etico. 5. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA Il Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL) costituisce lo strumento di cui la Cooperativa si è dotata non solo per assicurare l’adempimento completo e costante di tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ma soprattutto per caratterizzare il perseguimento della sicurezza come elemento portante della propria cultura e della propria organizzazione. In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 del D, Lgs 81/2008, SGSL è mirato a garantire “l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”. Il Sistema è stato elaborato in conformità alla Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ed alle Linee Giuda per un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sula Lavoro elaborate da UNI e INAIL nel settembre 2001 ed opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico. 6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA 6. 1 FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA Al fine di un corretto svolgimento dell’attività della Cooperativa e del funzionamento del Modello di organizzazione, gestione e controllo, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, deve essere implementato un Organismo di vigilanza che si possa identificare in una o più persone indipendenti di elevata moralità e di comprovata esperienza professionale. La nomina dell’Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione e la sua individuazione è legata a ragioni di opportunità rispetto alle mansioni svolte (al fine di evitare coincidenze di funzioni di controllo su attività direttamente svolte) ed all’impegno complessivo nel quadro delle attività aziendali. Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell’Organismo di Vigilanza coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi: • vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; • disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; • analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello; • cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia attraverso proposte di adeguamento del modello, sia attraverso la verifica della loro validità. In applicazione di quanto indicato dal codice etico, compiti dell’Organismo di vigilanza sono : - monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti; - segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza; - esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso. 6. 2 VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di vigilanza effettua : a) attivazione delle modalità di controllo; b) svolgimento interventi di controllo sulla operatività ed efficacia dei punti di controllo previsti dalle procedure aziendali c) verifica dell’implementazione delle azioni di miglioramento indicate dal documento di analisi; d) interventi di controllo sui bilanci d’esercizio e sulle principali operazioni che ricadano nella sfera di possibile rischio e) svolgimento di valutazioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio; f) stesura di rapporti periodici al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività; g) redazione di una relazione periodica di riesame del modello, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. Come indicato nel punto f), nei confronti del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di vigilanza deve elaborare rapporti periodici, che illustrino gli interventi ordinari di controllo e relazioni specifiche nel caso di interventi su operazioni rilevanti o su attività a cadenza periodica (ad es. bilancio). Le suddette relazioni devono evidenziare i processi e/o le procedure aziendali oggetto di controllo, la descrizione delle attività di controllo realizzate, gli eventuali problemi rilevati, le raccomandazioni ed i suggerimenti utili a superare le problematiche emerse. Per quanto riguarda le modalità di concreta attuazione delle sue funzioni, il primo compito dell’Organismo è quello di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, accertando : • che i punti di controllo generale previsti dal modello aziendale siano effettivamente operanti, • che i punti di controllo preventivo specifici, all’interno delle diverse procedure, abbiano effettivamente operato. La metodologia che deve essere applicata è quella di “controllo dei controlli”, selezionando, con cadenza periodica, un campione di operazioni ed accertando, sui documenti generati da tali operazioni, l’evidenza del controllo e la sua corretta esecuzione. La vigilanza comporta inoltre l’esame di singole operazioni rilevanti, dal punto di vista quantitativo o qualitativo, intervenute nel corso del periodo in cui viene esercitata. La procedura di controllo consiste nel ripercorrere i diversi passaggi del processo che ha dato luogo ad una operazione rilevante, esaminando la documentazione disponibile, le evidenze di controllo, i poteri delle persone che hanno agito, le autorizzazioni previste, la sostanziale congruenza dell’operazione. Nel corso dello svolgimento della attività di vigilanza e controllo possono emergere diverse tipologie di rilievo : • casi in cui i controlli previsti dal modello non hanno operato, per errori o negligenza da parte delle persone che ne erano responsabili; tali casi devono essere segnalati alle funzioni gerarchiche responsabili ed approfonditi per accertare se si tratta di eventi occasionali o di prassi e comportamenti ripetitivi; • deviazioni dalle procedure previste o eventuali comportamenti censurabili; anche in questo caso, oltre a segnalare i rilievi alle funzioni gerarchiche responsabili, occorre approfondire il caso per accertare se la Cooperativa sia stata esposta a rischi significativi, mettere in atto i possibili correttivi e sanzionare i comportamenti censurabili. • punti di controllo previsti o procedure stabilite che risultano nella pratica poco efficienti o poco efficaci ai fini della prevenzione dei reati; la segnalazione di tali rilievi dovrebbe attivare interventi di manutenzione straordinaria del modello di prevenzione 6. 3 RIESAME PERIODICO DEL MODELLO L’Organismo di Vigilanza svolge una funzione sulla manutenzione e l’aggiornamento del modello, segnalando eventuali punti di debolezza rilevati nel corso dei controllo e cambiamenti normativi che comportino nuove condizioni di rischio. Verifica il grado di diffusione del Codice etico e le azioni per migliorane la sua adeguatezza. A cadenza periodica, l’Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare il riesame del modello ed i risultati complessivi dell’attività svolta e gli interventi relativi alla manutenzione ed all’adeguamento del modello di prevenzione, costituiscono l’oggetto della relazione (punto f indicato sopra); tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale. 6. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Gli interventi di manutenzione straordinaria del Modello vengono attivati a fronte di mutamenti interni nei processi o nelle attività aziendali, di mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio e/o informazioni relative a nuove possibilità di commissione dei reati. L’Organismo di vigilanza analizza la documentazione e le informazioni e valuta, in relazione alla gravità ed alla possibile soluzione del problema, se attivare azioni correttive, preventive o di miglioramento, secondo le modalità di seguito indicate, eventualmente coinvolgendo la Direzione aziendale ed il Consiglio di Amministrazione. 6. 5 AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO Le azioni correttive, preventive e di miglioramento sul modello possono essere attivate a seguito degli interventi di verifica del suo funzionamento e di riesame periodico del modello stesso, ovvero a seguito di segnalazioni rilevanti (reati, inefficienze, modifiche dei processi etc.) o di mutamenti dei processi e delle procedure aziendali o della normativa di riferimento. L’attivazione dell’azione compete all’Organismo di vigilanza che sottopone le proposte di integrazione e/o modifica all’approvazione del Consiglio di Amministrazione. 7. IL SISTEMA DISCIPLINARE La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari (commisurate alla violazione commessa), applicabili in caso di illeciti relativi al presente modello, contribuisce ad accrescere l’efficacia del modello stesso ed a rendere più efficiente e pregnante l’azione di controllo affidata all’Organismo di vigilanza. L’adozione di un apparato sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. e) del D. Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai fini dell’esimente rispetto alla responsabilità della Cooperativa. L’applicazione dell’apparato sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del Modello e, pertanto, potrà essere attivata e portata a compimento indipendentemente dallo svolgimento e dall’esito di un eventuale procedimento penale, qualora il comportamento oggetto di sanzione disciplinare configuri la fattispecie di reato rilevante per il D. Lgs. 231/2001. Il Sistema Disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico adottato dalla Cooperativa La Leale, il quale costituisce parte integrante del Modello, e delle norme e procedure indicate nel Modello. La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello costituisce illecito disciplinare. Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai soci e dai lavoratori in violazione delle regole e principi comportamentali contenuti nel Modello e nel Codice Etico, e comunque solo nel caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre danni alla Cooperativa. Come indicato al paragrafo 7 del Codice Etico, le sanzioni disciplinari vengono applicate nei limiti previsti e previo espletamento della procedure indicate dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini, applicato in azienda, per i soci ed i lavoratori dipendenti e nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contrattuali nelle altre tipologie di collaborazione. Ai soci lavoratori ed ai dipendenti potranno pertanto essere applicate (art. 31 C.C.N.L.) le seguenti sanzioni : a) rimprovero verbale b) rimprovero scritto c) multa non superiore a tre ore di retribuzione d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni lavorativi Qualora l’illecito disciplinare sia tale da contemplare l’irrogazione del licenziamento, si fa riferimento a quanto previsto dal successivo art. 32 del C.C.N.L.. La definizione delle sanzioni da irrogare viene commisurata al livello di responsabilità ed autonomia del dirigente e del dipendente, all’eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico, all’intenzionalità del comportamento posto in essere ed alla gravità, in termini di livello di rischio per la Cooperativa, del comportamento stesso. In caso di violazione da parte di uno o più componenti del C.d.A., l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale saranno informati, da parte dell’Organismo di vigilanza, delle circostanza della violazione, al fine di assumere gli opportuni provvedimenti. Ogni comportamento, posto in essere da consulenti esterni o da professionisti, in contrasto con le linee di condotta indicate nel Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, può determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l’eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento la Cooperativa possa subire l’irrogazione di misure sanzionatorie. L’Organismo di Vigilanza rappresenta il riferimento delle segnalazioni di qualsiasi violazione del Codice Etico, in merito alle quali : • provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione; • agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione; • assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge; • in caso di accertata violazione, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni per gli adempimenti disciplinari 8. FORMAZIONE DEL PERSONALE L’Organismo di Vigilanza deve assicurare i momenti di divulgazione, informazione e formazione nei confronti dei soci, dei dipendenti e degli altri collaboratori aziendali, in merito al codice etico ed agli altri aspetti del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale. La programmazione dell’attività formativa deve assicurare i seguenti interventi : • • • consegna di copia cartacea del presente manuale e di tutta la documentazione interna richiamata; incontri di aggiornamento, comunicazioni o note informative in occasione di modifiche sostanziali al modello con consegna dei documenti modificati, informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti con consegna di copia del Codice Etico; SISTEMA DISCIPLINARE 1. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI Un elemento determinante nella costruzione del modello, correlato all’adozione di un codice etico, consiste nell’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma, nonché delle procedure previste dalla Legge e poste alla base del modello “esimente” adottato. Nell’ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato con la Cooperativa e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato. E’ importante sottolineare, inoltre, come l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall’esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano determinare. Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili, caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni. La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato normativo di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti. 2. PRESUPPOSTI DEL CODICE DISCIPLINARE Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di lavoro. In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell’articolato normativo esistente a riguardo dei contatti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Cooperativa, non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi. Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal Modello adottato, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell’ambito del Modello stesso ed a commisurare le ipotesi di sanzione alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l’operato in deroga dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge richiamata. Il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non sostituisce il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica pubblica e privata. 3. SANZIONI PER I SOCI ED IL PERSONALE DIPENDENTE 1. Il comportamento del socio e del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è definito illecito disciplinare. 2. Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei soci e dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate dal codice disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL per i dipendenti della Cooperativa, nel rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili. 3. In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste anche dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente CCNL per il personale dipendente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. 4. Il socio ed il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal presente modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed al danno provocato alla Cooperativa o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari: a) richiamo verbale b) richiamo scritto; c) multa; d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione; e) licenziamento; 5. Il socio ed il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso incorre nel provvedimento di richiamo scritto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni. 6. Il socio ed il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, incorre nel provvedimento della sanzione pecuniaria, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni. La multa potrà essere d’importo pari ad un massimo di quattro ore di retribuzione base da devolvere ad un’organizzazione di solidarietà. 7. Il socio ed il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando nell’espletamento di attività nell’area a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Cooperativa arrechi danno alla Cooperativa stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda. Nello stesso provvedimento incorre il socio ed il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui ad adottare, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. Il socio ed il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall’intera retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni. 8. Il socio ed il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Cooperativa di misure previste dalla Legge, ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel provvedimento del licenziamento, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti che, determinando un grave pregiudizio per l’Azienda, fanno venire meno radicalmente la fiducia della Cooperativa nei suoi confronti. Nello stesso provvedimento incorre il socio ed il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso. 9. Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell’azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dipendente, a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dalla Legge. 4. SANZIONI PER PERSONALE DIRIGENTE In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di adozione nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. del personale dirigente della Cooperativa. Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni diritto dell’azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente, a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia delle procedure che delle norme comportamentali previste dalla Legge. 5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale delle procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l’OdV informerà tempestivamente l’intero consiglio di Amministrazione ed il collegio Sindacale i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 6. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI I contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc., devono essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero da loro incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da comportare il rischio di commissione di reati previsti dalla Legge consentirà alla Cooperativa di risolvere il contratto, salvo il risarcimento dei danni. 7. MONITORAGGIO Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza. 8. SISTEMA DISCIPLINARE NELLO SPECIFICO SETTORE SALUTE E SICUREZZA Fermo il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra previsto, con riferimento allo specifico settore della sicurezza sul luogo di lavoro, in considerazione della specifica attività svolta dalla Coop. La Leale, vengono elencati qui di seguito i precetti e le sanzioni inerenti il rispetto della normativa di cui al d.lgs. 81/2008. Obblighi dei lavoratori (Art. 20 d.lgs. 81/2008 s.m.i.) 1. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti al fine della protezione individuale e collettiva; 2. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto; 3. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 4. Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi di trasporto, attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui vangano a conoscenza; 5. Adoperarsi, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo; 6. Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo; 7. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza che possano compromettere la propria o l’altrui sicurezza; 8. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 9. Sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente; 10. Accettare l’eventuale designazione di addetto al primo soccorso, lotta antincendio e gestione dell’emergenza. Il rifiuto è alla designazione è concesso solo per giustificato motivo; 11. Esporre il tesserino di riconoscimento in cantiere; In particolare: Si incorrerà in RICHIAMO VERBALE nelle seguenti casistiche: - Per ASC e CSQ: mancato controllo e aggiornamento dei documenti sicurezza della Coop.va LA LEALE presenti in cantiere; - Per ASC e CSQ: mancata sorveglianza con segnalazione al Datore di Lavoro relativamente alla sicurezza per i lavoratori della Coop.v LA LEALE, più precisamente utilizzo DPI, utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, metodologie di lavoro in sicurezza, ecc..; - Per ASC: mancato controllo dei contenuti iniziali di POS ed allegati e PIMUS e mancato aggiornamento degli stessi durante lo svolgimento delle attività di cantiere; - Per ASC e CSQ: mancata esecuzione delle disposizioni impartite dal C.S.E. in cantiere; - Per ASC e CSQ: mancata applicazione e rispetto delle procedure e mancata compilazione della modulistica di riferimento - Per MAG: mancato rispetto della procedura sul controllo e mantenimento in efficienza delle attrezzature e dei mezzi d’opera, con compilazione della modulistica relativa; - Per tutti: mancata applicazione della procedura sulla gestione controllata della movimentazione attrezzatura in particolare degli obblighi di compilazione del bollettario movimentazione attrezzatura - Per tutti: utilizzo non conforme alle istruzione dal libretto di uso e manutenzione delle attrezzature di lavoro e dei mezzi di trasporto ovvero mancato utilizzo delle protezioni stesse, poca cura nell’utilizzo attrezzatura e dei mezzi, ecc…; - Per tutti: utilizzo delle sostanze e preparati pericolosi in modo difforme da quanto previsto nelle relative schede di sicurezza messe a disposizione; - Per tutti: mancata segnalazione al preposto o al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi di trasporto o delle attrezzature di lavoro; - Per tutti: mancato utilizzo dei D.P.I.; - Per tutti: mancato possesso in cantiere del tesserino di riconoscimento; - Per tutti: mancato rispetto delle direttive contenute nel POS e nel PSC (es. segnaletica di sicurezza, percorsi e viabilità, Lay Out di cantiere, ecc..); Si precisa che dopo un primo richiamo verbale, in caso di recidiva si passerà al RICHIAMO SCRITTO. Obblighi del preposto (Art. 19 d.lgs. 81/2008 s.m.i.) 1. Sovrintendere e vigilare l’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali, segnalando al datore di lavoro le inosservanze; 2. Vigila sull’utilizzo dei mezzi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei lavoratori, segnalando al datore di lavoro le inosservanze; 3. Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; 4. Richiedere l’osservanza di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza; 5. Dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 6. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezioni; 7. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 8. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 9. Frequentare i corsi di formazione previsti per i preposti aziendali; Si ricorda che chi ha la funzione di preposto è vincolato, in quanto lavoratore, anche al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 20 d.lgs. 81/08 s.m.i. (“Obblighi dei lavoratori”). In particolare: Si incorrerà in RICHIAMO VERBALE nelle seguenti casistiche: - Per ASC e CSQ: mancato controllo e aggiornamento dei documenti sicurezza della Coop.va LA LEALE e dei SUBAPPALTATORI presenti in cantiere; - Per ASC: mancata sorveglianza con segnalazione scritta sul Bollettario del Preposto, relativamente alla sicurezza, sia per l’operato delle squadre in subappalto che per i lavoratori della Coop.v LA LEALE, più precisamente utilizzo DPI, utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, metodologie di lavoro in sicurezza, ecc..; - Per ASC: mancato controllo dei contenuti iniziali di POS ed allegati e PIMUS e mancato aggiornamento degli stessi durante lo svolgimento delle attività di cantiere; - Per ASC e CSQ: mancata esecuzione delle disposizioni impartite dal C.S.E. in cantiere; - Per ASC e CSQ: mancata applicazione delle procedure e mancata compilazione della modulistica di riferimento - Per ASC e CSQ: mancata divieto di esecuzione di lavori che comportino il possesso di qualifica professionale a personale non formato (es. formazione per utilizzo di DPI di III^ categoria, formazione per utilizzo di piattaforme aeree, corsi di formazione per rimozione amianto, ecc..); Si precisa che dopo un primo richiamo verbale, in caso di recidiva si passerà al RICHIAMO SCRITTO. Inoltre, il RICHIAMO SCRITTO verrà direttamente applicato al lavoratore nei seguenti casi: - mancata segnalazione al Datore di Lavoro o al Preposto di condizioni di pericolo durante il lavoro; - rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, dei macchinari operatori, rimozione della segnaletica di sicurezza in cantiere, delle recinzioni ecc…; - mancata partecipazione ai programmi di formazione ed addestramento in materia di sicurezza organizzati dall’azienda, come riunione annuale sicurezza, corsi di aggiornamento vari, ecc..; - mancata effettuazione dei controlli sanitari disposti dal medico competente; - rifiuto di accettazione nomina di addetto Primo Soccorso o Antincendio senza giustificato motivo; Inoltre per il PREPOSTO: - mancato rispetto delle procedure di sicurezza del cantiere previste nei casi di emergenza o pericolo grave; - mancata informazione ai lavoratori di pericoli gravi ed immediati presenti sul cantiere e mancata informazione sulle disposizioni e protezioni da adottare; - rifiuto di partecipare al corso di formazione per PREPOSTO; Si precisa che dopo un primo richiamo scritto, in caso di recidiva si passerà alla MULTA FINO A TRE ORE. La MULTA FINO A TRE ORE verrà applicato DIRRETTAMENTE al lavoratore nei seguenti casi: - Per tutti: se procura un danno da €. 500,00 .a €. 1.000,00 per incuria o uso scorretto di attrezzatura, mezzi, ecc…; - Per tutti: se procura danno a se stesso che comporti infortunio con inabilità temporanea superiore a 5 giorni per mancato rispetto delle norme elementari di sicurezza (es. non utilizzo delle protezioni obbligatorie) o casualità-distrazione; - Per tutti: se, dopo verifica in cantiere di Enti come ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc, viene applicata all’azienda una sanzione pecuniaria da € 500,00 a €.1.000,00 per inadempienze imputabili al lavoratore; Si precisa che dopo la MULTA FINO ATRE ORE, in caso di recidiva si passerà alla SOSPENSIONE FINO A TRE GIORNI La SOSPENSIONE FINO A UN MASSIMO DI TRE GIORNI verrà applicata DIRETTAMENTE nei seguenti casi: - Per tutti: se procura un danno superiore a €. 1.000,00 .per incuria o uso scorretto di attrezzatura, mezzi, ecc…; - Per tutti: se, dopo verifica in cantiere di Enti come ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc, viene applicata all’azienda una sanzione pecuniaria superiore a € 1.000,00 Per inadempienze imputabili al lavoratore; - per il PREPOSTO: mancato rispetto delle procedure di sicurezza del cantiere previste nei casi di emergenza o pericolo grave con conseguente infortunio superiore a giorni 5; - Per il PREPOStO: mancata informazione ai lavoratori di pericoli gravi ed immediati presenti sul cantiere e mancata informazione sulle disposizioni e protezioni da adottare con conseguente infortunio superiore a giorni 5; Sempre nel rispetto delle procedure previste dal CCNL per il LICENZIAMENTO, tale provvedimento potrà essere applicato ad esempio nei seguenti casi: - per tutti: mancato rispetto delle procedure di sicurezza aziendali e degli obblighi normativi vigenti, che comportino ad altri lavoratori infortunio mortale o con inabilità permanente; - Per tutti: se procura un danno superiore a €. 10.000,00 per incuria o uso scorretto di attrezzatura, mezzi, ecc…; CODICE ETICO 1. PREMESSA Il presente codice etico (di seguito il “Codice”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dagli amministratori e dai collaboratori della Cooperativa La Leale (di seguito la “Cooperativa”) siano essi soci o dipendenti o collaboratori esterni. Tutte le attività della Cooperativa devono essere svolte nell’osservanza della legge e delle normative in vigore nei paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di concorrenza leale, onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, soci, dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui la Cooperativa è presente con le proprie attività. Tutti coloro che lavorano per la Cooperativa, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun modo la convinzione di agire a vantaggio della Cooperativa può giustificare l’adozione di comportamenti in contrasto con questi principi. Ciascun socio e dipendente è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua attuazione ed a segnalarne eventuali carenze. La Cooperativa si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei soci e dei dipendenti e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti. Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con quanto previsto dal Codice medesimo. 2. VISIONE ETICA La Cooperativa rispetta le aspettative legittime dei propri stakeholder, ovvero quei soggetti (intesi nel senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l’azienda relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività in modo coerente con la propria missione. In particolare, sono stakeholder in primo luogo i soci ed i lavoratori, nonchè, i collaboratori esterni, i clienti, i fornitori e i partner economici. In senso allargato, sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività della Cooperativa per le relazioni che intrattengono con essa : le comunità locali e nazionali, le associazioni, le generazioni future, ecc. Sono dunque stakeholder della Cooperativa : • soci • lavoratori dipendenti e collaboratori esterni • clienti • fornitori • pubblica amministrazione • ambiente e collettività Nella condotta delle attività d’impresa i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia tra l’impresa stessa ed i suoi stakeholder. La Cooperativa si prefigge l’obiettivo di mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con gli stakeholder e persegue la propria missione contemperandone gli interessi coinvolti. I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto. 3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE Il presente Codice si applica, senza alcuna eccezione, a tutti gli amministratori, soci, dipendenti, collaboratori ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Cooperativa ed operano per il conseguimento dei suoi obiettivi (di seguito i “Destinatari). A ogni Destinatario è richiesto il rispetto del presente Codice la cui accettazione potrà, ove ritenuto opportuno, essere richiesta in forma esplicita. I Destinatari devono informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi imposti dal Codice, esigerne il rispetto e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento. Per la piena osservanza del Codice ciascun destinatario potrà rivolgersi, oltre che ai propri superiori, direttamente alle specifiche funzioni interne a ciò deputate. Nei rapporti commerciali, le controparti devono essere informate dell’esistenza di norme di comportamento. La Cooperativa è impegnata fattivamente a collaborare con le gli enti ispettivi, a favorire una cultura aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dall’orientamento all’esercizio del controllo. Nel tempo sarà mantenuto costante l’impegno ad approfondire e aggiornare il Codice al fine di adeguarlo all'evoluzione della sensibilità sociale e delle normative di rilevanza. 3. 1 OBBLIGHI PER TUTTI I DESTINATARI Ad ogni destinatario viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione. In tal senso i Destinatari hanno l’obbligo di: • astenersi da comportamenti contrari a tali norme, • rivolgersi ai propri superiori, o alle funzioni debitamente preposte, in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse; • riferire tempestivamente ai propri superiori, o alle funzioni preposte : - qualsiasi notizia di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del codice - qualsiasi richiesta sia stata rivolta di violarle • collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni Se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione al proprio superiore, il Destinatario ritenesse che la questione non fosse stata adeguatamente affrontata o di aver subito ritorsioni, potrà rivolgersi alle funzioni preposte. 3. 2 VALENZA DEL CODICE NEI CONFRONTI DEI TERZI Nei confronti di terzi, tutti i destinatari, in ragione delle loro competenze, cureranno di : • informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice • esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività • adottare le opportune azioni di propria competenza nel caso di mancato adempimento da parte di terzi, dell’obbligo di conformarsi alle norme del Codice. I comportamenti da adottare nei confronti dei terzi sono comunque illustrati al paragrafo 5 del presente Codice. 3.3 INCARICHI SOCIETARI Tutte le persone chiamate a ricoprire incarichi societari, all’atto dell’accettazione dell’incarico dichiarano di conoscere i documenti costitutivi il sistema di prevenzione degli illeciti, di cui al D. Lgs. 231/2001 adottati dalla Cooperativa e che uniformeranno il loro comportamento ai principi in essi riconosciuti. 3.4 DELEGHE Al legale rappresentante e ad altre figure aziendali, per l’espletamento delle loro mansioni o per lo svolgimento di specifiche attività, possono essere assegnate dal Consiglio di Amministrazione, deleghe generali o settoriali. Le deleghe rappresentano l’assegnazione di specifici compiti e funzioni da svolgere per il perseguimento di obiettivi generali o dell’area di appartenenza. I poteri e le competenze attribuiti attraverso deleghe devono essere definite in modo chiaro ed essere coerenti con lo statuto della Cooperativa, con l’organizzazione vigente e con le strategie e gli obiettivi aziendali. 4. PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO 4.1 SELEZIONE DEL PERSONALE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione, la valutazione del personale è effettuata in base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel rispetto dei principi dell’imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati. Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro, in applicazione della normativa vigente, del contratto collettivo di lavoro e dei regolamenti aziendali; non è consentita alcuna forma di lavoro irregolare. Le informazioni richieste nel corso della selezione ed all’atto dell’inserimento sono direttamente connesse alla verifica del possesso dei requisiti professionali, nel pieno rispetto della sfera privata e delle opinioni del candidato. Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente o il collaboratore deve ricevere esaurienti informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione ed agli elementi normativi e retributivi. 4. 2 POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE E’ proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori. Tutte le decisioni prese nell’ambito della gestione e dello sviluppo del personale sono basate su considerazione di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai collaboratori ed analogo criterio viene seguito per l’accesso a ruoli o incarichi diversi. Ai lavoratori devono essere applicati i trattamenti retributivi e le condizioni normative previste dal contratto collettivo di lavoro e dai regolamenti aziendali. 4. 3 VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE Nella gestione dei rapporti gerarchici i responsabili aziendali si impegnano a fare in modo che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso. Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico, prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente codice. I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura mediante attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita del personale. Ai dipendenti vengono impartite iniziative di formazione ed aggiornamento, con l’obiettivo di promuoverne l’adeguamento e lo sviluppo della professionalità. 4.4 INTEGRITA’ E TUTELA DELLA PERSONA La Cooperativa svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente a tutela delle condizioni di lavoro, impegnandosi a preservare l’integrità morale della persona. In tal senso, i rapporti tra i dipendenti devono essere improntati ai principi di una civile convivenza e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone. In particolare, non devono essere fatte discriminazioni, violenze psicologiche o ritorsioni per ragioni di nazionalità, di credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso. Non sono ammesse molestie o comportamenti aventi connotazione sessuale che possono offendere la dignità o turbare la sensibilità degli uomini e delle donne nell’ambiente di lavoro. Ciascun Destinatario, nell’ambito delle proprie mansioni, deve impegnarsi ad una conduzione delle proprie attività che si fondi sulla prevenzione e sulla tutela della salute, della moralità e della sicurezza di se stessi, dei colleghi e dei terzi, collaborando per mantenere un clima di reciproco rispetto della sensibilità, della dignità e della reputazione di ciascuno. 4.5 INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che appartengono alla Cooperativa, non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone autorizzate, generalmente o specificatamente. La Cooperativa si impegna a proteggere adeguatamente tali informazioni, generate o acquisite all’interno e nelle relazioni d’affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni. In particolare, la privacy dei dipendenti, è tutelata adottando criteri che specificano le informazioni che la Cooperativa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione. Tali criteri prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o diffondere i dati personali senza previo consenso dell’interessato e stabiliscono le regole per il controllo, da parte di ciascun dipendente, delle norme a protezione della privacy. E’ esclusa qualsiasi indagine su idee, preferenze, gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei collaboratori. E’ obbligo di ogni Destinatario, nell’ambito delle proprie mansioni, assicurare la riservatezza richiesta dalle circostanze per ciascuna informazione riservata, generale o acquisita in ragione della propria funzione lavorativa: • Acquisendo e trattando solo i dati necessari ed opportuni per le finalità del suo settore di appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni; • Conservando i dati stesi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano conoscenza; • Comunicando o divulgando i dati stessi solo su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la sua effettiva divulgabilità; • Assicurandosi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni riguardanti i terzi collegati alla Cooperativa da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso, ottenere il loro consenso; 4.6 SICUREZZA E SALUTE La Cooperativa è pienamente consapevole dell’importanza di garantire la più completa sicurezza negli ambienti di lavoro. Per questo si impegna a promuovere e diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando tra i propri soci, dipendenti e collaboratori la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo comportamenti responsabili e mettendo in atto una serie di azioni, soprattutto preventive, per salvaguardare la salute, la sicurezza e l’incolumità di tutto il personale. All’interno della Cooperativa sono assegnate specifiche responsabilità della gestione degli aspetti connessi alla salute e sicurezza, con l’obiettivo di applicare un sistema integrato di gestione dei rischi e della sicurezza, che comprenda adeguati momenti formativi e di comunicazione, un continuo aggiornamento delle metodologie e dei sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, un’analisi del rischio, della criticità dei processi e delle risorse da proteggere. L’analisi dei rischi relativi alle attività di lavoro ed all’ambiente aziendale e le linee di intervento per la tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori sono definite dal Documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del D.Lgs 626/94 I destinatari del presente codice sono vincolati al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla normativa di riferimento, delle procedure aziendali e delle prescrizioni operative in tema di salute e sicurezza. 4.7 TUTELA AMBIENTALE Nella consapevolezza che l’ambiente rappresenterà sempre più in futuro, un aspetto chiave nello sviluppo del benessere della comunità e quindi anche un vantaggio competitivo, in un mercato sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti, la Cooperativa, nell’ambito delle proprie attività, si impegna a rispettare la normativa in materia di tutela e protezione ambientale, promuovendo una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle risorse e sul rispetto dell’ambiente. 4.8 DOVERI DEI DESTINATARI 4.8.1 ONESTA’ Tutti i soci, i dipendenti e più in generale tutti i Destinatari, devono agire lealmente al fine di rispettare gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, le leggi vigenti e il presente Codice, assicurando le prestazioni richieste. In nessun caso il perseguimento degli interessi della Cooperativa, può giustificare una condotta non onesta. 4.8.2 LEALTA’ E FEDELTA’ La Cooperativa mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà con ciascuno dei suoi dipendenti. In tal senso, l’obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto di: • Assumere occupazioni con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o altre responsabilità per conto terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Cooperativa; • Svolgere attività comunque contrarie agli interessi della Cooperativa o incompatibili con i doveri d’ufficio. 4.8.3 CONFLITTI DI INTERESSE I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con quelli della Cooperativa o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso ed astenersi dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle loro mansioni. A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti situazioni: • Svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, direttore, presidente, consigliere, responsabile di funzione) e avere interessi economici personali con fornitori, clienti o concorrenti, quali ad esempio possesso di azioni o incarichi professionali, anche attraverso familiari; • Curare rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso gli stessi fornitori; • Accettare denaro, favori od omaggi da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti con la Cooperativa . La Cooperativa riconosce e rispetta il diritto dei suoi soci e dei suoi dipendenti a partecipare ad investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse della Cooperativa stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili sia con il presente Codice, che con gli obblighi assunti in qualità di soci e di dipendenti. Nei rapporti tra Cooperativa e terzi, i destinatari devono agire secondo norme etiche e legali e senza ricorrere a mezzi illeciti. In tal senso sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali per sé o per gli altri. Ciascun Destinatario ha l’obbligo di riferire, al proprio superiore o all’Organismo di vigilanza, qualsiasi informazione che possa far presumere una situazione di potenziale conflitto con gli interessi della Cooperativa . 4.8.4 IMPARZIALITA’ Nei rapporti interni ed esterni ogni destinatario deve evitare ogni discriminazione in base all’età, sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, affiliazioni sindacali e credenze religiose dei suoi interlocutori. 4.8.5 RISERVATEZZA I Destinatari, nell’ambito delle proprie funzioni, devono assicurare la riservatezza delle informazioni in proprio possesso, sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con l’esercizio della propria attività e devono astenersi dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione da parte dei propri superiori ed in conformità alle norme giuridiche vigenti in materia di tutela della privacy. 4.8.6 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI Ogni Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione, della conservazione e dell’utilizzo dei beni e delle risorse a lui affidate. E’ quindi tenuto ad operare con la massima diligenza per tutelare tali risorse e beni, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le procedure operative in essere, al fine di evitarne utilizzi impropri che possano essere causa di danno, perdita di efficienza o comunque in contrasto con l’interesse aziendale. Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni Destinatario è tenuto a: • Adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e dalle procedure di sicurezza aziendali in materia, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici; • Non inviare messaggi di posta elettronica minacciosi o ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o danno all’immagine aziendale; • Non navigare su siti Internet con contenuti indecorosi e offensivi. E’ inoltre fatto espressamente divieto di distribuire, divulgare o pubblicizzare per via telematica e, più in generale con qualsiasi mezzo, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto, ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori. 5. LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DEI TERZI 5.1 CLIENTI Consapevoli che la soddisfazione del cliente si impone come necessità primaria per perseguire il successo di impresa, la Cooperativa si impegna nei propri mercati di riferimento, ad offrire prodotti e servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale concorrenza. A tal fine, ogni Destinatario, nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle procedure interne ha il dovere di: • Fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di qualità che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente; • Fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa assumere decisioni consapevoli; • Attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere. Tutte le offerte, i contratti e le comunicazioni devono essere chiari, semplici, complete e conformi alle normative vigenti in modo da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del Cliente. I Destinatari non devono promettere od offrire pagamenti, beni o favori per promuovere o favorire gli interessi della Cooperativa . Omaggi o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per natura e valore, da non potere essere interpretabili come finalizzati ad ottenere un trattamento di favore. 5. 2 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA Nella scelta dei partner con cui costituire associazioni temporanee d’impresa, la Cooperativa è impegnato a concludere accordi soltanto con imprese che mantengano una condotta ispirata al rispetto delle normative vigenti, della correttezza e trasparenza delle azioni e del corretto utilizzo delle informazioni riservate. 5. 3 COSTITUZIONE DI SOCIETÀ I partner della Cooperativa nel capitale di società costituite per la realizzazione di interventi e/o la gestione di servizi, all’atto della costituzione, ricevono formale informazione in merito ai documenti costitutivi il sistema di prevenzione degli illeciti, di cui al D. Lgs. 231/2001, adottati. 5.4 FORNITORI 5.4.1 RAPPORTI CON I FORNITORI La Cooperativa richiede ai propri fornitori, ai propri consulenti e ai propri collaboratori il rispetto di principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la nascita o la continuazione di un rapporto di collaborazione. I destinatari del presente Codice non possono accettare omaggi, favori, regali da parte di fornitori, se non siano chiaramente inquadrabili in normali relazioni di cortesia ed aventi modico valore e di essi deve comunque essere informato il proprio responsabile. Qualora un destinatario riceva da un fornitore proposte di favori o benefici, deve immediatamente informare il proprio responsabile. 5.4.2 SCELTA DEL FORNITORE I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio competitivo, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla tutela della concorrenza, alla lealtà e all’imparzialità. La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello adeguato. La Cooperativa predispone e mantiene attive specifiche procedure che definiscono le modalità di selezione dei fornitori e le procedure di approvvigionamento di beni e servizi 5.4.3 INTEGRITÀ ED INDIPENDENZA NEI RAPPORTI Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi sopra riportati e sono oggetto di un costante monitoraggio. La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza. Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo la Cooperativa predispone: • la separazione dei ruoli tra la funzione che richiede la fornitura, la funzione che stipula il contratto, la funzione che autorizza il pagamento e la funzione che esegue il pagamento stesso; • la possibilità di ricostruire le scelte adottate e le loro motivazioni; • la conservazione delle informazioni e dei documenti contrattuali. 5.5 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA Per contribuire alla diffusione ed al rafforzamento dei valori del movimento cooperativo ed alla sua crescita economica, la Cooperativa può aderire ad una o più associazioni di rappresentanza delle imprese. La scelta di adesione o di revoca dall’associazione e l’autorizzazione al pagamento dei contributi associativi competono al Consiglio di Amministrazione. 5.6 ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI La Cooperativa può contribuire al finanziamento di partiti, movimenti, associazioni, comitati e organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, nel rispetto delle normative vigenti ed astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici. Tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione ed essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati. I Destinatari devono riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento ad attività politiche avviene su base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore. 5.7 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI La Cooperativa può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di elevato valore culturale, benefico o sociale e che coinvolgano un notevole numero di cittadini. Attività sponsorizzate riguardano tipicamente i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello spettacolo, della cultura, dell’arte. In tal senso, qualora il contributo sia ritenuto di pubblico interesse, la Cooperativa determina se esso sia ammissibile alla luce delle leggi in vigore e comunque prestando particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o aziendale. Tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione ed essere erogati in modo rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati. 5.8 ORGANI DI INFORMAZIONE I Destinatari non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a fornirle senza l’autorizzazione delle funzioni competenti. Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate, trasparenti e tra loro omogenee. In nessun modo o forma i Destinatari possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad influenzare l’attività professionale di funzioni degli organi di informazione o che possono ragionevolmente essere interpretati come tali. 6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI ILLECITI 6.1 REATI SOCIETARI La Cooperativa è attivamente impegnata a favorire lo sviluppo di una cultura della legalità nella gestione delle attività d’impresa e la prevenzione degli illeciti per i quali può sussistere una responsabilità amministrativa, introdotti nell’ordinamento giuridico italiano dal D. Lgs 8/6/2001 n.231. A tal fine è posto l’espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal citato D.Lgs 231/01 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la commissione dei predetti reati. 6.2 CORRUZIONE E CONCUSSIONE La Cooperativa , in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, è attivamente impegnata a mettere in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione. In particolare, non consente che siano versate somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all’azienda stessa e vieta l’accettazione di doni o favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia. 6.3 FRODE A DANNO DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI - MALVERSAZIONE La Cooperativa è impegnata, nei rapporti con le Istituzioni Comunitarie, lo Stato, gli enti pubblici in genere a rilasciare dichiarazioni ed a fornire documentazioni, informazioni e certificazioni veritiere e trasparenti, rispondenti alle registrazioni contabili ed alla documentazione aziendale; la Cooperativa , parimenti, è impegnata ad utilizzare i finanziamenti ricevuti esclusivamente per le finalità per le quali sono stati richiesti. A tal proposito, la Cooperativa prevede le modalità di richiesta di finanziamenti, attraverso la separazione fra chi sottoscrive la richiesta, chi istruisce le relative pratiche e chi autorizza l’utilizzo dei finanziamenti. 6.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE L’assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate. Per questo motivo deve essere raccolta e conservata la documentazione che riassume le modalità attraverso le quali la Cooperativa è entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione. E’ vietato a qualsiasi Destinatario del presente Codice di promettere od offrire ai pubblici ufficiali, incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne vantaggio. La Cooperativa inoltre vieta qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da potere influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Cooperativa , salvo che si configurino di modico valore, tale da non compromettere l’integrità e la reputazione delle parti e di non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio. Qualsiasi destinatario del presente Codice che riceva direttamente o indirettamente proposte di benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve immediatamente riferire all’Organismo di Vigilanza. Nello svolgimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la condotta dei rappresentanti deve rispettare tassativamente le norme di legge e le prassi della corretta pratica commerciale. In particolare è vietato, a qualsiasi destinatario del presente Codice, cercare di influenzare le decisioni della controparte attraverso la promessa, a pubblici funzionari impegnati nella trattativa, di vantaggi, favori, regalie, opportunità commerciali o di lavoro personali o nei confronti di familiari. 6.5 CORRETTA INFORMATIVA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE La trasparenza dell’informazione nei confronti della Pubblica Amministrazione ed, in particolare degli organi di vigilanza contributiva e fiscale e di sicurezza del lavoro costituisce un fondamentale impegno della Cooperativa . A tal fine, essa si impegna a: • operare, nel modo più corretto e trasparente, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e territoriale; • rappresentare gli interessi e le posizioni della Cooperativa in maniera trasparente, rigorosa e coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva. Inoltre, è fatto divieto ai Destinatari di: • falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro beneficio per la Cooperativa ; • falsificare e/o alterare dati documentali al fine di ottenere il favore o l’approvazione di un progetto non conforme alle normative vigenti in materia; • destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti. 6.6 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO Le evidenze finanziarie e contabili della Cooperativa devono essere basate su informazioni precise, esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell’operazione di cui si tratta, nel rispetto della sua struttura gerarchica ed organizzativa. Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti idonei documentazione che consenta una agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell’operazione e delle relative responsabilità. La tenuta dei libri contabili deve avvenire secondo criteri di correttezza e di pieno rispetto delle norme di legge e nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può esservi inserita per alcuna ragione. Nessun Destinatario può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di un superiore. La Cooperativa assicura il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella redazione di qualsiasi documento giuridicamente rilevante, nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura organizzativa che ha nelle figure di responsabili i soggetti incaricati di far partecipi gli altri soci, dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza. Tutti i destinatari del Codice, nell’ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a comunicare in forma scritta al superiore, o all’Organismo di vigilanza, le eventuali omissioni, falsificazioni o irregolarità delle quali fossero venuti a conoscenza. La Cooperativa è impegnata a fornire adeguata, completa e tempestiva informazione a tutti gli organi e alle funzioni interessati alla formazione del bilancio d’esercizio, dei bilanci infrannuali, delle relazioni e delle comunicazioni sociali in genere, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ed a favorire i controlli assegnati agli organi ed alle funzioni competenti. 7 MODALITA’ DI ATTUAZIONE 7.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE Il presente codice è portato a conoscenza dei Destinatari e dei terzi mediante apposite attività di comunicazione e informazione. A tal fine, è responsabilità dell’Organismo di vigilanza garantirne la diffusione all’interno dell’azienda, promuovendo e monitorando le più opportune iniziative per la diffusione della sua conoscenza e comprensione, sia all’interno che all’esterno della Cooperativa . Il Codice inoltre è pubblicato sul sito Internet aziendale e tutti i neoassunti ne ricevono una copia cartacea. 7.2 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti della Cooperativa , ai sensi dell’art. 2104 del codice civile, di seguito riportato: “Art. 2104: Diligenza del prestatore di lavoro. – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e a quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipende”. 7.3 STRUTTURA DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO E’ politica della Cooperativa diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza dell’esistenza dei controlli e dall’assunzione di una mentalità orientata all’esercizio del controllo quale strumento fondamentale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento continuo dell’efficienza dei processi. A tal fine la Cooperativa adotta un Modello di Organizzazione e Gestione, il cui obiettivo è quello di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi al fine di garantire una corretta ed efficiente gestione. Il Modello della Cooperativa prevede la presenza di un “Organismo di Vigilanza”, le cui funzioni sono di seguito esposte. Resta comunque inteso che la responsabilità di creare e mantenere un sistema di controllo interno efficace è comune ad ogni livello operativo e, conseguentemente, ogni Destinatario, nell’ambito delle proprie funzioni svolte, è responsabile dell’attuazione e del corretto funzionamento dei controlli inerenti le aree operative a lui affidate in conformità al presente Codice. 7.4 ORGANISMO DI VIGILANZA La Cooperativa si impegna a far rispettare le norme attraverso il proprio Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio in materia di attuazione del Codice, che in particolare dovrà: - monitorare costantemente l’applicazione del Codice da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti; - segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza; - esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso. Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di Vigilanza effettua : h) attivazione delle modalità di controllo; i) svolgimento interventi di controllo sulla operatività ed efficacia dei punti di controllo previsti dalle procedure aziendali j) verifica dell’implementazione delle azioni di miglioramento indicate dal documento di analisi; k) interventi di controllo sui bilanci d’esercizio e sulle principali operazioni che ricadano nella sfera di possibile rischio l) svolgimento di valutazioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di attività a rischio; m) stesura di rapporti periodici al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività; n) redazione di una relazione periodica di riesame del modello, da trasmettere al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. 7.5 INCOMPATIBILITÀ Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell’Organismo di Vigilanza coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. 7.6 SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE Tutti i destinatari del presente Codice possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice all’Organismo di Vigilanza in materia di attuazione del Codice stesso, il quale: • provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della presunta violazione; • agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione; • assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge; • in caso di accertata violazione del Codice, l’Organismo di Vigilanza stesso riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni; questi definiscono i provvedimenti da adottare secondo le normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Cooperativa , ne curano l'attuazione e riferiscono l'esito all’Organismo di Vigilanza preposto al controllo del Codice. 7.7 VIOLAZIONI DEL CODICE E SANZIONI E’ compito dell’Organismo di Vigilanza segnalare ai soggetti aziendali deputati all’irrogazione delle sanzioni le violazioni commesse da qualsiasi destinatario del presente Codice, proponendo l’adozione di adeguate misure disciplinari. Le sanzioni disciplinari vengono applicate nei limiti previsti e previo espletamento della procedure indicate dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti e nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contrattuali nelle altre tipologie di collaborazione. In caso di violazione da parte di uno o più componenti del C.d.A., l’intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale saranno informati, da parte dell’Organismo di vigilanza, delle circostanza della violazione, al fine di assumere gli opportuni provvedimenti. Ogni comportamento, posto in essere da consulenti esterni o da professionisti, in contrasto con le linee di condotta indicate nel presente Codice, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l’eventuale richiesta di risarcimento danni, qualora da tale comportamento la Cooperativa possa subire l’irrogazione di misure sanzionatorie. 7.8 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI La definizione delle sanzioni da irrogare sarà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia dell’amministratore e del dipendente, all’eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico, all’intenzionalità del comportamento posto in essere ed alla gravità, in termini di livello di rischio per la Cooperativa , del comportamento stesso. STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA 1. Scopo ed ambito di applicazione È istituito presso la Cooperativa La Leale (di seguito “la Cooperativa ”) un Organismo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”) in ordine al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il “Modello”) adottato dalla Cooperativa con delibera Consiglio di Amministrazione del 05/10/2011, allo scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Cooperativa , in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001. 2. Nomina e composizione L’Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da n. 2 a 3 componenti interni e/o esterni, nominati dal Consiglio di Amministrazione. L’Organismo di Vigilanza nomina, al suo interno, il Presidente con il compito di provvedere all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e allo svolgimento delle riunioni collegiali. La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata. 3. Cessazione dall’incarico La revoca dell’Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione. L’Organismo di Vigilanza non può essere revocato A tale proposito, per giusta causa di revoca potrà intendersi: se non per giusta causa. • l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi; • l'attribuzione all’Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; • un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo così come definiti nel presente Statuto; • una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell’Organismo di Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto; • una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell’Organismo di Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese. Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca dei poteri del componente dell’Organismo di Vigilanza. Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall’incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi. Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, il suddetto incarico cesserà automaticamente con il venir meno del rapporto di lavoro di ciascun componente interno con la Cooperativa . 4. Durata in carica Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la durata dell’incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore. 5. Riporto gerarchico A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice della Cooperativa , riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, qualora le violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità. 6. Riporto informativo L’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare, in ordine all’attività svolta, il Consiglio di Amministrazione con una periodicità almeno annuale, nonché in genere ogni qual volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità. 7. Requisiti di professionalità e di onorabilità Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e personale che non pregiudichi l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta. Si ritengono necessarie per l’Organismo di Vigilanza le seguenti: a) Competenze: • conoscenza dell’Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Cooperativa opera; • conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato; • capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale; • conoscenza di principi e tecniche proprie dell’attività svolta dall’Internal Auditing; b) Caratteristiche personali: • un profilo etico di indiscutibile valore; • credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l’esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte. 8. Obblighi I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell’incarico, dalla natura dell’attività esercitata e dalle loro specifiche competenze. Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza. I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni. 9. Cause d’ineleggibilità e incompatibilità Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo, possono essere nominati sia membri esterni sia membri interni, privi di compiti operativi. I componenti dell’Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né dovranno, se esterni, essere legati alla Cooperativa da interessi economici o da qualsiasi altra situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l’obiettività di giudizio. Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione. Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell’Organismo di Vigilanza coloro che siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese. Ove il Presidente o un componente dell’Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l’interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di ineleggibilità e/o incompatibilità. Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve revocare il mandato. 10. Poteri dell’Organismo All’Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed all’osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del Modello stesso. Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di controllo; in particolare: • ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della Cooperativa ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001; • può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture della Cooperativa ovvero di consulenti esterni. 11. Compiti dell’Organismo L’Organismo di Vigilanza vigila sull’efficacia e sull’aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costituitivi. L’Organismo di Vigilanza deve in particolare: - monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti; - segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza; - esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso. Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi: • vigilanza sull’efficacia del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito; • disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti; • analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello; • cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia attraverso proposte di adeguamento del modello, sia attraverso la verifica della loro validità. • presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso il Presidente o, in taluni casi di particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione; • follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte. Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di vigilanza effettua : a) verifica dell’efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione ed all’impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001; b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni; c) formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di: • significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo; • significative modificazioni dell’assetto interno della Cooperativa e/o delle modalità di svolgimento delle attività d’impresa; • modifiche normative; d) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente. E’ opportuno che gli incontri con gli organi societari cui l’Organismo riferisce siano documentati e copia della documentazione deve essere custodita dall’Organismo; e) predisposizione di rapporti informativi periodici, su base almeno semestrale, per il Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività f) predisposizione di una relazione annuale 12. Collaboratori interni ed esterni Per l’esecuzione delle sue attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell’esatto adempimento degli obblighi di vigilanza e controllo derivanti dal D.Lgs. n. 231/2001. Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell’Organismo di Vigilanza, di cui al punto 8. 13. Riunioni periodiche L’Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o opportunità. 14. Modifiche allo Statuto Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione. PARTE SPECIALE A - REATI A PUBBL ICA AMMINISTRAZIONE REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 della Legge) Per quanto riguarda la presente Parte Speciale “A”, si riporta di seguito una breve descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto,. Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell’avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano destinati alle finalità per cui erano stati erogati. Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee. In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti. Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa. Concussione (art. 317 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli. Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ ufficio (art. 318-319 c.p.) Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.). La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio. Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’ incaricato del pubblico servizio. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatogli (anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria). Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l’Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario). Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’ Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1 c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea). Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche. Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici. Frode informatica (art. 640-ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o un altro ente pubblico. Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente. 2. Aree di attività a rischio (“attività sensibili”) I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che la Cooperativa La Leale intrattiene con Amministrazioni Pubbliche, con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio le seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell’attività di valutazione condotta internamente: di seguito sono elencate tutte le attività sensibili mappate durante la fase di diagnosi. 1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio dell'attività aziendali: : si tratta delle attività relative alla richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l’esercizio delle attività aziendali e delle relative ispezioni. 2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si tratta dell’attività relativa alla gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Coop. La Leale, nonché della selezione, valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni. 3. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell’emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggette a controlli da parte di soggetti pubblici: si tratta della gestione delle verifiche/ispezioni in materia ambientale svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti (ad esempio, smaltimento di prodotti scaduti). 4. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni: si tratta della gestione delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti. 5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata: si tratta della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (ad esempio, Ufficio del Lavoro), nonché della predisposizione della relativa documentazione, in occasione dell’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata. 6. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o delle relative ispezioni: si tratta della gestione delle verifiche/ispezioni in materia previdenziale svolte dalle autorità competenti e della cura dei relativi adempimenti. 7. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge: si tratta della gestione delle relazioni con i principali organi di vigilanza sia a livello nazionale sia locale. 8. Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane): si tratta della gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria, anche in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni nonché in occasione di eventuali procedimenti di interpello. 9. Gestione di ristrutturazioni ed ampliamenti degli immobili di proprietà della Cooperativa: si tratta della gestione del patrimonio immobiliare della Coop. La Leale destinato a patrimonio od a bene strumentale, con eslcusione quindi dei beni merce. 10. Gestione dei flussi finanziari: si tratta della gestione in entrata ed in uscita dei flussi finanziari derivanti da incassi e dai pagamenti, oltre che nella conservazione ed amministrazione delle risorse finanziarie Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere disposte dal Presidente della Cooperativa, previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi. 3. Destinatari della parte speciale La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti e dipendenti “Esponenti Aziendali” della Cooperativa La Leale nelle aree di attività a rischio, nonché dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”). Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge. 4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di attività a rischio La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di: 1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio; 2. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza; 3. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi. La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto a carico degli Esponenti Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole contrattuali, di porre in essere: 1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della Legge); 2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo; 3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato. Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di: a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari; b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l’azienda. c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b); d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale; e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati; f) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati. Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra: 1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i rapporti instaurati con i terzi nell’ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio, come peraltro stabilito dalle procedure e dalle politiche aziendali esistenti; 2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con l’indicazione del compenso pattuito; 3. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura; 4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura; 5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto; 6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità. 5. Principi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili individuate ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 9) e 10) Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, prevede protocolli specifici per ognuna delle attività sopra elencate. Protocolli specifici 1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni e licenze per l’esercizio delle attività aziendali − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione delle richieste di licenze/autorizzazioni con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti; ii) definizione di ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti (compresi eventuali soggetti esterni) con adeguati livelli autorizzativi; iii) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. − Procura: il protocollo richiede che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti dei relativi poteri a termini di Statuto o di apposita procura da rilasciarsi dall’organo amministrativo. − Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione. 2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con indicazione dei criteri di selezione di professionisti esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e modalità di gestione e controllo dell’operato di tali professionisti. − Autorizzazione formale: il protocollo richiede l’esistenza di autorizzazioni formalizzate al conferimento dell’incarico professionale (eventualmente modulate secondo diversi livelli autorizzativi a seconda del valore della controversia). − Lista di consulenti/professionisti: il protocollo richiede che l’incarico sia conferito sulla base di una lista di consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente. L’inserimento/eliminazione dalla lista deve essere sempre basato su criteri oggettivi. L’individuazione del consulente all’interno della lista deve essere motivata e documentata. − Pagamenti: il protocollo richiede, prima del pagamento del corrispettivo al professionista, una valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società. Il protocollo richiede, altresì, che nessun pagamento in favore del professionista sia i) effettuato in contanti o per mezzo di titoli al portatore; ii) effettuato a soggetto diverso dal professionista. − Documentazione: il protocollo richiede la predisposizione e l’archiviazione di documenti giustificativi degli incarichi conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico. 3. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero dell’emissione di fumi o della produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggette a controlli da parte di soggetti pubblici − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli Enti di controllo preposti in occasione di Commento: creare una procedura ad hoc o integrare la 7.5 e la 7.7 ? − − − verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ambito di applicazione; ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. Verbali: il protocollo richiede la predisposizione di verbali relativi alle ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società, l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi. Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti. Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico eventuali criticità emerse nel corso di verifiche/ispezioni/accertamenti. 4. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l’igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); ii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. − Verbali: il protocollo richiede la predisposizione di verbali relativi alle ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società, l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi. − Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti. − Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico eventuali criticità emerse nel corso di verifiche/ispezioni/accertamenti. 5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi all’assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti; ii) definizione di ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. − Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità dei soggetti che intrattengono rapporti con soggetti pubblici. − Procura: il protocollo richiede che siano autorizzati alla negoziazione con la Pubblica Amministrazione solo i soggetti muniti di apposita procura. − Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico eventuali criticità emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica Amministrazione. 6. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o delle relative ispezioni − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, − − − con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ambito di applicazione; ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione Verbali: il protocollo richiede la predisposizione di verbali relativi alle ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società, l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi. Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti. Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico eventuali criticità emerse nel corso di verifiche/ispezioni/accertamenti. 7. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla legge − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) pianificazione, per quanto possibile, delle relazioni da intrattenere con le autorità pubbliche di vigilanza; ii) segregazione dei ruoli e responsabilità fra i soggetti coinvolti nelle fasi di predisposizione di dati/informazioni, loro presentazione e autorizzazione della stessa; iii) classificazione del livello di importanza degli argomenti oggetto di discussione/contatto con le autorità di vigilanza; iv) tracciabilità della documentazione fornita. − Procedura ispezioni: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) identificazione di un soggetto responsabile per la gestione dei rapporti con le autorità di vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dal vertice aziendale; ii) immediata comunicazione al vertice aziendale dell’avvio di una procedura ispettiva; iii) tracciabilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza; iv) predisposizione di una relazione sulla chiusura dell’attività ispettiva; v) archiviazione della relativa documentazione. − Ruoli/Responsabilità: il protocollo richiede che siano identificati soggetti, appositamente delegati dal vertice aziendale, responsabili della gestione dei rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza. − Flussi informativi: il protocollo richiede l’esistenza di report periodici con riferimento alle relazioni intrattenute con organismi di vigilanza inviati all’alta direzione. 8. Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (ad esempio, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane) − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ambito di applicazione; ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. − Verbali: il protocollo richiede la predisposizione di verbali relativi alle ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società, l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi. − Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti. − Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico eventuali criticità emerse nel corso di verifiche/ispezioni/accertamenti. − Gestione dei rapporti con consulenti fiscali ai fini dell’esercizio del diritto d’interpello: si richiamano, in questa sede, gli standard specifici previsti per l’attività sensibile “Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali”, con necessario coinvolgimento della funzione competente in materia fiscale. 9. Gestione di ristrutturazioni ed ampliamenti degli immobili di proprietà della Cooperativa − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare la procedura di ristrutturazione ed ampliamento relativa agli immobili di proprietà della Cooperativa, con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti; ii) definizione di ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti (compresi eventuali soggetti esterni) con adeguati livelli autorizzativi; iii) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante. − Procura: il protocollo richiede che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici competenti solo i soggetti muniti di apposita procura. − Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione. 10. Gestione dei flussi finanziari − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i flussi finanziari in entrata ed in uscita per incassi, pagamenti o movimentazione di denaro, oltre che per la gestione dell’amministrazione interna ed esterna delle risorse finanziarie della Coop. La Leale, con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) individuazione dei ambito di applicazione; ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione. il protocollo richiede la predisposizione di verbali relativi alle − Verbali: ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società, l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi. − Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti. − Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di segnalare al superiore gerarchico eventuali criticità emerse nel corso di verifiche/ispezioni/accertamenti. − Gestione dei rapporti con consulenti fiscali ai fini dell’esercizio del diritto d’interpello: si richiamano, in questa sede, gli standard specifici previsti per l’attività sensibile “Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali”, con necessario coinvolgimento della funzione competente in materia fiscale. Processi strumentali Gestione delle risorse finanziarie − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi finanziari che definisca, fra l’altro: i) segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel processo; ii) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) pianificazione, da parte delle funzioni aziendali, del proprio fabbisogno finanziario e comunicazione dello stesso alla funzione amministrativa; iv) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; v) controlli specifici e preventivi da applicarsi nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile derogare alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); vi) regole per la gestione dei flussi finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di estemporaneità e discrezionalità. − Autorizzazione formale: il protocollo richiede un’autorizzazione formalizzata alla disposizione di pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità. − − Report: il protocollo richiede l’esistenza di report periodici sull’utilizzo di risorse finanziarie con motivazioni e beneficiari, inviati ad adeguato livello gerarchico e archiviati. Documentazione: il protocollo dispone la necessaria esistenza di documenti giustificativi delle risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da adeguato livello gerarchico ed archiviati. 6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del modello in materia di reati contro Pubblica Amministrazione sono i seguenti: - monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali per la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - implementazione del sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai destinatari. L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione, con cadenza periodica annuale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente al Presidente, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni. PARTE SPECIALE B REATI SOCIETARI 1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto) Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si delinea, di seguito, una sintetica descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 ter del Decreto Legislativo. False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.) Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta. Se nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi. Il reato previsto dall’art 2621 Cod. Civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall’art. 1 del decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all’art 2622 stesso codice (false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione patrimoniale per i soci o i creditori. Ne consegue che, mentre l’art. 2621 Cod. Civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l’art. 2622 introduce nell’ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori. Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.) Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Cooperativa possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del 2 concorso dei soci , che possono aver svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei confronti degli amministratori. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.) La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge. Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta. Nell’ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo. 2 Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p.. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale; b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti. Non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c.) contenu ta nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato. Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori. Impedito controllo (art. 2625 c.c.) La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero alle società di revisione. L’illecito può essere commesso dagli amministratori. Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.) La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per se o per gli altri, un ingiusto profitto (dolo specifico). Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da soggetti estranei all’Azienda. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) La realizzazione della fattispecie precede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque. Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo: - la prima si realizza attraverso l’esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma); - la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma). Si precisa che: - la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico); - la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico. Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori. 2. Aree di attività a rischio In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area astrattamente a rischio. A seguito dell’attività di valutazione condotta internamente sono state individuate le seguenti attività a rischio. i) Tenuta della contabilità, predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge: trattasi di contabilità in genere, bilanci di esercizio, o di qualsiasi dato o prospetto relativo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Coop. La Leale richiesto da disposizioni di legge ii) Gestione dei rapporti con organi sociali e soci; redazione, tenute e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo: trattasi dei rapporti con organi sociali e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate; iii) Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su partecipazioni:trattasi degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di salvaguardare il patrimonio della Coop. La Leale (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzioni utili e riserve); iv) Gestione e comunicazione esterna di notizie/dati relativi alla Coop. La Leale: trattasi della gestione e della comunicazione di notizie price sensitive (relative ad esempio a dati economicofinanziari o dati relativi a situazioni inerenti la gestione) riguardanti la Coop. La Leale; v) Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi: trattasi dei rapporti con le autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di comunicazioni dei dati societari Per quanto riguarda le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari, devono essere individuate come segue: 1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (redazione del bilancio d’esercizio, della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali); 2. la divulgazione verso l’esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra dette, inerenti la Società; 3. operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale; 4. le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, al Collegio Sindacale e agli altri organi sociali preposti al controllo e alla società di revisione. La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata dal Presidente della Cooperativa La Leale, previa informativa all’Organismo di Vigilanza. Saranno infine definiti i compiti di verifica dell’Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti. 3. Destinatari della parte speciale Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti,liquidatori etc “soggetti apicali” della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”. Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge: • tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e • adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. 4. Principi generali di comportamento La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter della Legge); - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei Destinatari di: 1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa; 2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere; 3. assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo e agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare; 4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate. Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di: • con riferimento al precedente punto 1: 1.a. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Cooperativa e del gruppo di appartenenza; 1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa e del gruppo di appartenenza. • con riferimento al precedente punto 2: 2.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra quelle qui di seguito descritte; 2.b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva; 2.c. acquistare o sottoscrivere azioni della Cooperativa fuori dai casi previsti dalla legge; 2.d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori; 2.e. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale; 2.f. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli; • con riferimento al precedente punto 3: 3.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale o della società di revisione; 3.b. determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare; • con riferimento al precedente punto 4: 4.a. omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità; 4.b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società; 4.c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti). 5. Principi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili individuate ai punti i), ii), iii), iv), v) Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di reati societari, prevede protocolli specifici per ognuna delle attività sopra elencate. Protocolli specifici 1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge. − Norme: il protocollo richiede che siano portate a conoscenza del personale coinvolto in attività di formazione/redazione del bilancio norme che definiscono con chiarezza i principi contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e le modalità operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente aggiornate dalla funzione competente alla luce delle novità della normativa civilistica e comunicate ai destinatari sopra indicati. − Istruzioni di chiusura contabile: il protocollo richiede la formazione e diffusione di istruzioni, rivolte alle diverse funzioni aziendali, che indichino dati e notizie che è necessario fornire alle funzioni responsabili del processo di redazione del bilancio di esercizio in occasione delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione degli stessi. − Flusso informativo e procedure: il protocollo concerne l’esistenza di una norma formalizzata che preveda ruoli e responsabilità relativamente al flusso informativo da fornire alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio di esercizio o di altre comunicazioni sociali. − Tracciabilità: il protocollo richiede che il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di dati e informazioni garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione delle postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in automatico dal sistema informatico. Il protocollo richiede altresì che sia disciplinata la procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili. − Lettere di attestazione: il protocollo concerne l’emissione, da parte delle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite. − Attività di formazione: il protocollo riguarda lo svolgimento di attività di formazione di base, rivolte alle funzioni coinvolte nell’attività di formazione/redazione del bilancio e degli altri documenti connessi, in merito alle principali nozioni ed alle problematiche giuridiche e contabili inerenti al bilancio. − Conservazione del fascicolo di bilancio: il protocollo concerne l’esistenza di regole formalizzate con indicazione di ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta, conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall’approvazione del progetto di bilancio da parte degli Amministratori al deposito e pubblicazione (anche informatica) del bilancio approvato fino alla relativa archiviazione. − Documentazione: il protocollo richiede che il progetto di bilancio e il giudizio sul bilancio, rilasciato dalla Cooperativa di revisione, siano trasmessi agli Amministratori con congruo anticipo rispetto alla riunione per l’approvazione del progetto di bilancio. − Modifiche ai dati contabili: il protocollo prescrive che ogni modifica ai dati contabili possa essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati. − Informativa verso l’Organismo di Vigilanza: il protocollo richiede che siano sistematicamente trasmessi all’Organismo di Vigilanza: i) copia del verbale delle riunioni di cui sopra tra Cooperativa di revisione e Collegio Sindacale; ii) comunicazione di qualsiasi incarico conferito alla Cooperativa di revisione o a Cooperativa ad essa collegate, diverso da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio; iii) valutazioni in merito alla scelta della Cooperativa di revisione a cui sia stato affidato l’esercizio del controllo contabile e/o la revisione del bilancio. 2. Gestione dei rapporti con organi sociali e soci; redazione, tenuta e conservazione dei documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo. − − − Riunioni tra gli organi deputati al controllo (Cooperativa di revisione, Collegio Sindacale) e l’Organismo di Vigilanza: il protocollo concerne l’effettuazione di una o più riunioni tra gli organi sociali (Amministratori), i Soci e l’Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto la verifica sull’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate governance nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del Consiglio di Amministrazione , del management e dei dipendenti. Flussi informativi: il protocollo richiede la comunicazione sistematica all’Organismo di Vigilanza di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall’organo amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da organi sociali. Documentazione: il protocollo concerne la previsione dell’obbligo di trasmissione agli organi sociali – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti − all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea sui quali debba esprimere un parere ai sensi di legge o in base ai regolamenti interni. Formazione: il protocollo riguarda lo svolgimento di attività di formazione di base, rivolte alle funzioni coinvolte nell’attività in oggetto, relativamente alle norme comportamentali da seguire nei rapporti con il Collegio Sindacale, altri organi sociali, la Cooperativa di revisione e i soci. 3. Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su partecipazioni. − Documentazione: il protocollo concerne la predisposizione di adeguata giustificazione e documentazione nonché l’archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione con particolare riferimento agli utili ed alle riserve. 4. Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse. − − − − Documentazione: il protocollo richiede che sia posta la massima attenzione affinché informazioni e dati eventualmente forniti siano corretti e veritieri. Tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte: il protocollo richiede che il soggetto che redige le comunicazioni scritte alle autorità di vigilanza assicuri la tracciabilità delle relative fonti e degli elementi informativi, nonché l’archiviazione delle richieste pervenute. Report: il protocollo concerne la predisposizione di un report periodico al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le autorità di vigilanza da parte delle funzioni istituzionalmente deputate ai rapporti con tali soggetti. Tale report è trasmesso, altresì, all’Organismo di Vigilanza. Sicurezza informatica: il protocollo richiede l’esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003 e dalle best practice internazionali. 5. Gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie/dati sensibili − Sicurezza informatica: il protocollo concerne l’esistenza di adeguate misure di sicurezza per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle best practice internazionali. − Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura che preveda, fra l’altro, quanto di seguito indicato: i) definizione del concetto di informazioni/comunicazioni finanziarie relative a Cooperativa; ii) applicazione di misure relative al trattamento di tali informazioni in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente ; iii) accentramento presso un’unica funzione del compito di gestire e coordinare la comunicazione e le relazioni esterne della Cooperativa. − Riservatezza: il protocollo concerne l’esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per quanto riguarda dati/informazioni/documenti acquisiti da dipendenti e/o consulenti/collaboratori esterni nel corso dell’attività svolta per la Cooperativa. Protocollo specifico relativo ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti esterni Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti esterni alla Cooperativa in virtù di appositi contratti di servizi, il sistema di controllo adottato da Cooperativa prevede il seguente protocollo specifico: – Contratti: il protocollo concerne la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di specifiche clausole con cui detti terzi si obblighino ad adottare ed attuare efficacemente procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001. L’inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della Cooperativa di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo il diritto della Cooperativa al risarcimento degli eventuali danni subiti. 6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in materia di reati societari sono i seguenti: a. con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell’Organismo di Vigilanza sono i seguenti: - monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di reati di false comunicazioni sociali; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società; b. con riferimento alle altre attività a rischio: - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne; - in particolare, verifiche periodiche sull’espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull’esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime; - monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute. L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni. In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un report annuale al Presidente del Consiglio di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con il Collegio Sindacale. 1 PARTE SPECIALE C SICUREZZA DEL LAVORO 1. La tipologia dei reati relativi alla sicurezza del lavoro (art. 25 septies del Decreto) Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 septies del Decreto Legislativo. Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale) Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici. Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale) Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale. 2. Aree di attività a rischio Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell’inosservanza di norme antinfortunistiche L’analisi dei processi aziendali della Cooperativa ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a: 1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la gestione del servizio di prevenzione e protezione. 2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro. 3. Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza. 4. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. 5. Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la sicurezza e la salute. 6. Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli. 7. Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive. 3. Destinatari della parte speciale Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di prevenzione e protezione. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori. 4. Principi generali di comportamento Per dare attuazione al Modello nelle specifiche parti dedicate ai reati commessi in violazione delle normative di sicurezza del lavoro, la Cooperativa deve predisporre : • una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell’attività produttiva presa in considerazione; • un'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001; • una valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo o di primo grado 5. Principi generali e pincipi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili individuate ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7) Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, prevede protocolli generali e protocolli specifici per ognuna delle attività sopra elencate. In specifico: • standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; • standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 5.1 Standard di controllo generali Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti: − Norme/Circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a − − 5.2 fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. Tracciabilità e archiviazione: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. Standard di controllo specifici Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche attività sensibili. 1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori. Relativamente all’attività sensibile di “Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: − Documento di politica interna: lo standard prevede l’esistenza di un documento di politica interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e sicurezza. − Piani e programmi specifici: lo standard prevede l’esistenza di budget, di piani annuali e pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e sicurezza. 2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro Relativamente all’attività sensibile di “Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: − Disposizioni organizzative: lo standard prevede l’esistenza di disposizioni organizzative: i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l’esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia: - i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. “RSPP”) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. “SPP”); - le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso; - il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo. − Procedura: lo standard richiede l’esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro. 3. Sistema di deleghe di funzioni Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: − − − Modalità di attribuzione delle deleghe: lo standard concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; b) idoneità tecnico-professionale del delegato; c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza. Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro: i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato/subdelegato delle funzioni delegate; iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato; v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; vi) la gestione degli impegni di spesa. Poteri e compiti del soggetto delegato: lo standard concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; ii) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze. 4. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori Relativamente all’attività sensibile di “Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: - Procedure: lo standard prevede l’esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell’attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, prevedendo, tra l’altro: i) la trascrizione e l’archiviazione dei risultati degli accertamenti sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; ii) la gestione, la distribuzione, il mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”); iii) le modalità operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di emergenza e di primo soccorso; iv) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio per la salute e sicurezza; v) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali situazioni di emergenza; vi) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; vii) le misure organizzative per l’individuazione delle tempistiche e delle modalità per l’effettuazione della richiesta del rilascio o rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio. - Check list: lo standard prevede l’esistenza di check list finalizzate all’adozione di misure operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l’altro, l’elencazione: i) dei compiti critici e/o processi a impatto sulla salute e sicurezza; ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione; iii) dei prodotti e dei processi pericolosi, iv) delle apparecchiature critiche. - Piano di emergenza: lo standard richiede la definizione e applicazione (mediante prove di emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno. - Infortuni: lo standard prevede: la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la predisposizione e compilazione del registro degli infortuni. - Misure organizzative per l’attribuzione dei compiti ai lavoratori: lo standard richiede la definizione di misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella definizione delle responsabilità. - Modalità organizzative di prevenzione e tutela: lo standard richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l’attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni. - Piani di emergenza: lo standard richiede l’esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza. - Valutazione del rischio di incendio: lo standard richiede la valutazione del rischio di incendio, la predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di emergenza. - Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei “near miss”: lo standard richiede l’esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose, l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione. 5. Attività di informazione Con riferimento all’attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: − Riunioni periodiche: lo standard prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche salute e sicurezza. − Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: delle informazioni in caso di pericolo grave e immediato. − Rapporti con il Medico Competente: lo standard concerne l’esistenza di una disposizione organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi connessi all'attività produttiva. 6. Attività di formazione Con riferimento all’attività di formazione, lo standard di controllo specifico è il seguente: − Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che preveda, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica, ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.). 7. Attività di monitoraggio Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente: Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema. 6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in materia di reati in materia di salute e sicurezza sono relativi al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 1 PARTE SPECIALE D REATI DI RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA 1. Le fattispecie di reato in materia di riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita richiamate dal d.lgs. 231/2001 Si riporta, anzitutto, una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25 octies del Decreto. Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.) Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale. Nei predetti casi, alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e la sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può, pertanto, raggiungere la cifra di circa 1,25 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata). Nelle ipotesi di commissione di reati di riciclaggio, si applicano all’ente le sanzioni interdittive per una durata non superiore a due anni. La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi. Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dalla legge n. 197 del 5 luglio 1991, rubricata “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” (la c.d. “Legge Antiriciclaggio”) che ha recepito le indicazioni comunitarie contenute nella direttiva n. 91/308 e che ha introdotto, di fatto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, un quadro normativo organico e unitario finalizzato a disciplinare la materia del riciclaggio. La legge 197/1991 prevede in sostanza tre strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di proventi illeciti: 1. la previsione di un divieto di circolazione (trasferimento) di denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro 12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati (art. 1); 2. un obbligo, per i suddetti intermediari, di mantenere evidenza, in apposite registrazioni su archivi informatici, delle transazioni da chiunque effettuate per importi superiori, complessivamente, a 5.000 euro (art. 2); 3. l'obbligo di segnalazione da parte degli stessi intermediari, all’Autorità a ciò preposta di tutte quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute “sospette” e potenzialmente, quindi, parte di movimenti finanziari a scopo di riciclaggio (art. 3). L’elenco degli intermediari di cui alla Legge Antiriciclaggio ha subito diversi cambiamenti nel corso del tempo, di pari passo con le diverse integrazioni e modifiche normative che hanno toccato la materia del riciclaggio. La norma da prendere quale riferimento per l’individuazione dell’elenco aggiornato degli intermediari è l’art. 4 del D.Lgs 56/2004, che al comma 1 dispone che un determinato numero di soggetti e le relative succursali italiane siano abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, a effettuare operazioni di trasferimento previste dall’art. 1 della legge 197/1991. Tra tali soggetti figurano, tra gli altri, Banche, Poste italiane, Società di intermediazione mobiliare (SIM), Società di Gestione del risparmio (SGR), Società di investimento a capitale variabile (SICAV). Non sono soggetti abilitati ex lege, ma eventualmente possono essere abilitati a seguito dell’accoglimento di apposita istanza, i seguenti soggetti: • Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 107 del TUB; • Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ai sensi dell’art. 106 del TUB; • I soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale ai sensi degli artt.113 e 155, commi 4 e 5 del TUB. Alcuni soggetti, pur non essendo intermediari abilitati e pur non potendo richiedere l’abilitazione, sono comunque destinatari di precisi doveri in materia di riciclaggio. Tra tali soggetti figurano tra gli altri: • Le agenzie in affari in mediazione immobiliare; • Le attività di gestione di case da gioco; • Le attività di commercio, importazione e esportazione di oro; • Le attività di recupero crediti; • I soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro; • Notai e avvocati, quando in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o nella realizzazione di operazioni riguardanti, tra l’altro: o Il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche; o La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; o La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust ecc. A prescindere dalla qualificazione degli intermediari come abilitati, non abilitati ma abilitabili, non abilitati e non abilitabili, tali soggetti, con diversificazioni a seconda della propria natura, sono tutti destinatari degli obblighi previsti dal legislatore in materia di riciclaggio. 2. Aree di attività a rischio La rischiosità non è legata al riconoscimento di una conclamata strumentalità nel riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o nel finanziamento del terrorismo con le attività sopra indicate, ma è legata direttamente al settore in cui opera la Cooperativa. I destinatari della presente Sezione Speciale sono costituiti da tutti i dipendenti che, nello svolgimento delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento. Pertanto, alla luce delle evidenze sopradescritte, ai fini della prevenzione dei reati in oggetto, le attività aziendali topiche possono essere suddivise in due macrocategorie: • attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra la Cooperativa ed i soggetti terzi; • attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra enti appartenenti allo stesso gruppo. 3. Destinatari della parte speciale Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc , “soggetti apicali”, della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”. Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge: • tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e • adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. 4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: • standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; • standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 4.1 Standard di controllo generali Trattandosi di una prescrizione normativa, i principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale non sono influenzati ma è richiesto a tutti i destinatari la completa adesione alle prescrizioni della legge. Al fine di ridurre la possibilità che venga commesso un reato, la Cooperativa effettua le seguenti attività: 1. La formazione e diffusione delle disposizioni normative, diffondendo presso le proprie sale la conoscenza della normativa di riferimento; 2. diffusione delle linee guida da tenere nel caso in cui i destinatari vengano a conoscenza di comportamenti in violazione della normativa; 3. incentivazione dei dipendenti ad effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza; 4. costante comunicazioni per mantenere e diffondere la conoscenza degli adeguamenti normativi. 4.2 Standard di controllo specifici Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente: - Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione per i reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita che contempli, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione legate all'operatività della Cooperativa che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema. 1 5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in materia di reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti: - monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati in oggetto; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società; - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne; - monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto; L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia dei reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni. PARTE SPECIALE E REATI INFORMATICI 1. Le fattispecie di reato in materia di reati informatici richiamate dal d.lgs. 231/2001 La presente Parte Speciale riguarda i reati informativi, contemplati all’art. 24 bis del d.lgs. n. 231/2001. La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di organizzazione, gestione e controllo previsto dal decreto. A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24 bis del d.lgs. 231/2001, in base al quale: “1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635 bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”. Documenti informatici (art. 491 bis cod. penale) “Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”. La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti: - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”; - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”; - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale, ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”; - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”; - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art. 480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni”; - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art. 481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”; - Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”; - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la reclusione non può essere inferiore a tre mesi”; - Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”; - Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera, dopo che questa fu definitivamente formata”; - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito, se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio destinato a essere riempito”; - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”; - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488 c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”; - Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno”; - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”; - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali mancanti”; - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”. Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. penale) “ Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater cod. penale) “Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a lire dieci milioni.La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater”. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. penale) “Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 10.329 euro”. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater cod. penale) “ Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni . Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”. Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. penale) “ Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617 quater.” Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. penale) “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno quattro anni e si procede d’ufficio.” Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. penale) “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.” Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater cod. penale) “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod. penale) “Se il fatto di cui all’art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte,inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies cod. penale) “Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00”. 2. Principi di riferimento generali 2.1 I destinatari La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e dipendenti della Cooperativa, nonché dai suoi consulenti, liberi professionisti e partners coinvolti nei processi sensibili. Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati indicati nel paragrafo precedente. In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la commissione dei reati informatici. 2.2 Il sistema organizzativo in generale La Cooperativa considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in modo ottimale ed efficiente le attività. La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura organizzativa della Cooperativa; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la Cooperativa, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno. Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, la Cooperativa, conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell’elevato impegno operativo, organizzativo e finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l’adozione di efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i) la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a una direttrice tecnologica, attraverso l’utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio. 2.3 Principi generali di comportamento Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica si intende l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione. Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Cooperativa si pone sono i seguenti: - Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla; - Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da soggetti non autorizzati; - Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica. Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Cooperativa (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di: - porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001); - violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. Nell’ambito delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di: a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria; b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati; c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o cancellare dati e/o informazioni; d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate; f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento; g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate; h) istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati; i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità; j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici altrui; k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità. Pertanto, i soggetti sopra indicati devono: 1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di ufficio; 2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; 3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici amministrativi e presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta; 4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvate dall’Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia; 5. evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell’Azienda stessa, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile; 6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…); 7. evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi; qualora l’utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a darne immediata notizia all’Area Sistemi Informativi 8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici; 9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento; 10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche; 11. impiegare sulle apparecchiature dell’Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti dall’Azienda stessa; 12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software; 13. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni; 14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del patrimonio di dati e applicazioni dell’Azienda; 15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici. 3. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001 La attività sensibile individuata, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall’art. 24 bis del D.Lgs.231/2001, è la gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici, nell’ambito della quale sono ricomprese le attività di: _ gestione del profilo utente e del processo di autenticazione _ gestione e protezione della postazione di lavoro _ gestione degli accessi verso l’esterno _ gestione e protezione delle reti _ gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione _ Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.) 3.1 Principi generali di controllo I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue: o Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i) gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni e risorse e relativa contabilizzazione. o Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante. o Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Cooperativa. o Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate. 3.2 Principi di riferimento specifici Ai fini dell’attuazione delle regole sopraelencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 3.1, nel disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i seguenti principi di riferimento. Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici 1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le seguenti fasi: _ - identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii) software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane; _ individuazione delle minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente; _ - individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto della loro probabilità di accadimento; _ - identificazione delle possibili contromisure; _ - effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l’adozione delle contromisure; _ - definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare; _ - documentazione e accettazione del rischio residuo. 2) Esistenza di una normativa aziendale nell’ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti: _ - definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali; _ - costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della tutela legale del software; _ - puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica; _ - progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo; _- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale; _ - applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi, anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute. 3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte. 4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali. 5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti che intendono ottenere l’accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L’identificazione e l’autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e l’utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati. 6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso. 7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la sicurezza dei dati critici. 8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere indicativi di eventuali minacce. 9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza (cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza problemi di sicurezza). 10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti. 11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali trasmissivi e alle componenti di networking. 12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell’azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni). 13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di controllo idonee a verificare se l’accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive. 4. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in materia di reati informatici sono i seguenti: - monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati in oggetto; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Cooperativa; - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne; - monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto; L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia dei reati informatici, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di 1 Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni. PARTE SPECIALE F REATI AMBIENTALI 1. Le fattispecie di reato in materia di reati ambientali richiamate dal d.lgs. 231/2001 Il 16 Agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.121 del 7 Luglio 2011 che "recepisce le direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte illecite individuate dalla direttiva (e fino ad oggi non previste come reati) ed introducendo la responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. ". I reati ambientali sono stati rubricati all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01. Di seguito si riassume, pertanto, l'elenco dei comportamenti che, hai sensi dell'art. 25-undecies (Reati ambientali) del d.lgs. 231/01 possono determinare una responsabilità dell'Ente. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (Codice penale, art. 727-bis) Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. * Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice penale, art. 733bis.) Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro. * Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Scarichi e rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 137) Comma 2 Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Comma 3 Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Comma 5 Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Comma 11 Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni. Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Comma 13 Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256) Comma 1 Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4) Formattato: Italiano (Italia) Comma 3 Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Formattato: Italiano (Italia) Comma 5 Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b). Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Comma 6, primo periodo Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote Formattato: Italiano (Italia) Bonifica dei siti (D.Lgs 152/06, art. 257) Comma 1 Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote Comma 2 Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs 152/06, art. 258) Comma 4, secondo periodo Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259) Comma 1 Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effet tua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260) Comma 1 Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Comma 2 Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis) Comma 6 Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Comma 7, secondo e terzo periodo Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote Comma 8 Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo) Mancanza di autorizzazioni per attività industriali (D.Lgs 152/06, art. 279) Comma 5 Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) (L. 150/92) art. 1 Comma 1 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote Comma 2 In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote L. 150/92, art. 2 Commi 1 e 2 Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote L. 150/92, art. 6 Comma 4 Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote L. 150/92, art. 3-bis Comma 1 Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/93) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive Comma 6 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. Inquinamento provocato da navi (D.Lgs. 202/07) art. 8 - Inquinamento doloso Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività. art. 9 - Inquinamento colposo Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi. 2. Aree di attività a rischio A seguito dell'attività di valutazione condotto dalla Cooperativa, in relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte, sono state identificate le seguenti attività di rischio: • Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di reati ambientali: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salvaguardia e tutela dell'ambiente. • Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente. • Gestione del sistema di salvaguardia e tutela dell'ambiente: si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di salvaguardia e tutela dell'ambiente. • Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente. • Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli. • Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive. 3. Destinatari della parte speciale Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di salvaguardia e tutela dell'ambiente. Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. 121/2011, nei datori di lavoro, nei dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salvaguardia e tutela dell'ambiente, nonché nei medesimi lavoratori. 4. Principi generali di comportamento Per dare attuazione al Modello nelle specifiche parti dedicate ai reati commessi in violazione delle normative di salvaguardia e tutela dell'ambiente, la Cooperativa deve predisporre : • una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell’attività produttiva presa in considerazione; • un'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme richiamate dall’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001; • una valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia salvaguardia e tutela dell'ambiente sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo tecnico-operativo. 5. Principi generali e principi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili sopra individuate Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di salvaguardia e tutela dell'ambiente, prevede protocolli generali e protocolli specifici per ognuna delle attività sopra elencate. In specifico: • standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; • standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 5.1 Standard di controllo generali Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le attività sensibili individuate sono i seguenti: − Norme/Circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la politica e le linee guida aziendali in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente. − Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della Società. − Tracciabilità e archiviazione: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che individui ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salvaguardia e tutela dell'ambiente. Ogni operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate. 5.2 Standard di controllo specifici Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche attività sensibili. 1. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di reati ambientali Relativamente all’attività sensibile di “Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salvaguardia e tutele dell'ambiente”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: Disposizioni organizzative: lo standard prevede l’esistenza di disposizioni organizzative: i) emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano un piano di prevenzione e protezione, le modalità di attuazione e il relativo monitoraggio; ii) che disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l’esistenza di disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia. − Procedura: lo standard richiede l’esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di spesa in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente. 2. Sistema di deleghe di funzioni Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: − Modalità di attribuzione delle deleghe: lo standard concerne la predisposizione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente secondo i principi di: a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; b) idoneità tecnico-professionale del delegato; c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza. − Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali deleghe che preveda, tra l'altro: i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; ii) la formalizzazione delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; iii) modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato/subdelegato delle funzioni delegate; iv) il monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività a rischio e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al delegato; v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; vi) la gestione degli impegni di spesa. − Poteri e compiti del soggetto delegato: lo standard concerne la sussistenza in capo al soggetto delegato: i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; ii) di un budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; iii) di un obbligo di rendicontazione formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività di vigilanza senza interferenze. 3. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salvaguardia e tutela dell'ambiente Relativamente all’attività sensibile di “Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salvaguardia e tutela dell'ambiente”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: - Procedure: lo standard prevede l’esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell’attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salvaguardia e tutela dell'ambiente, - Check list: lo standard prevede l’esistenza di check list finalizzate all’adozione di misure operative atte ad evitare il verificarsi di incidenti. - Misure organizzative per l’attribuzione dei compiti ai lavoratori - Modalità organizzative di prevenzione e tutela: lo standard richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e l’attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni. 4. Attività di informazione Con riferimento all’attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti: − Riunioni periodiche: lo standard prevede la predisposizione di un calendario che preveda riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle tematiche sulla salvaguardia e la tutela dell'ambiente. 5. Attività di formazione Con riferimento all’attività di formazione, lo standard di controllo specifico è il seguente: − Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che preveda, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica, ambito, contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche della salvaguardia e tutela dell'ambiente in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura organizzativa 6. Attività di monitoraggio Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente: Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema. 6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in materia di reati in materia ambientale sono relativi al controllo sulla efficienza ed efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001. 1 PARTE SPECIALE G DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE 1. Le fattispecie di reato in materia in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - novies del D.Lgs. 231/2001) La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato della Società introducendo nel D. Lgs n.231 del 2001 l’art. 25 - novies, avente ad oggetto i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore, ai sensi del quale “1) In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione pecuniaria fino a 500 quote. 2) Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma, 2 per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”. Segue una breve descrizione delle varie fattispecie disciplinate dal dispositivo normativo in oggetto. MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE DI ESSA (ART. 171, L. 633/1941 COMMA 1 LETT A) BIS) “Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana” REATI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMMESSI SU OPERE ALTRUI NON DESTINATE ALLA PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI OFFESO L’ONORE O LA REPUTAZIONE (ART. 171, L. 633/1941 COMMA 3) “La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.” ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE; IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNATI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI (ART. 171-BIS L. 633/1941 COMMA 1) “1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.” RIPRODUZIONE, TRASFERIMENTO SU ALTRO SUPPORTO, DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, DEL CONTENUTO DI UNA BANCA DATI; ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA BANCA DATI; DISTRIBUZIONE, VENDITA O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BANCHE DI DATI (ART. 171-BIS L. 633/1941 COMMA 2) “2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli - quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.” ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE, DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI, MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI; RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE E DA DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DAL DIRITTO D'AUTORE, O PARTE DI ESSA (ART. 171-TER L. 633/1941) “1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.” “2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.” “3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.” “4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.” “5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.” MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE (ART. 171-SEPTIES L. 633/1941) “1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.” FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE, MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA DIGITALE (ART. 171-OCTIES L. 633/1941). “1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.” “2. La pena non è inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.” 2. Aree di attività a rischio L’art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d’autore quali, ad esempio, le duplicazioni e trasmissioni abusive o la diffusione nel territorio dello Stato, senza la preventiva comunicazione alla SIAE, di opere dell’ingegno protette quali: 1) programmi per computer; 2) banche dati; 3) opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi; 4) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali; 5) videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento; 6) servizi criptati ricevuti per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 7) dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. Tali reati determinano un rischio per la Coooperativa in relazione all’acquisto/utilizzo di software e altri prodotti protetti da copyright. Il livello di rischio, in relazione all’acquisto ed all’utilizzo di prodotti informatici, è tuttavia basso, in considerazione dell’esistenza per la Cooperativa di presidi di controllo sul rispetto della normativa del diritto d’autore. Alla luce di queste evidenze l'area di maggior rischio per la Cooperativa è quella relativa ai Sistemi Informativi. 3. Destinatari della parte speciale Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc , “soggetti apicali”, della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”. Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge: • tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e • adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. 4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: • standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; • standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 4.1 Standard di controllo generali Trattandosi di una prescrizione normativa, i principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale non sono influenzati ma è richiesto a tutti i destinatari la completa adesione alle prescrizioni della legge. Al fine di ridurre la possibilità che venga commesso un reato, la Cooperativa effettua le seguenti attività: 1.La formazione e diffusione delle disposizioni normative, diffondendo presso le proprie sale la conoscenza della normativa di riferimento; 2. diffusione delle linee guida da tenere nel caso in cui i destinatari vengano a conoscenza di comportamenti in violazione della normativa; 3. incentivazione dei dipendenti ad effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza; 4. costante comunicazioni per mantenere e diffondere la conoscenza degli adeguamenti normativi. 4.2 Standard di controllo specifici Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente: - Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, prevedendo tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione legate all'operatività della Cooperativa che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema. 5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in per quanto concerne le fattispecie di reato in tema di violazione del diritto d'autore sono i seguenti: - monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati in oggetto; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società; - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne; - monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto; L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di violazione del diritto d'autore, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni. 1 PARTE SPECIALE H INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA 1. Le fattispecie di reato in materia in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4] L’art. 4 della Legge n. 116 del 3 agosto 2009, ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa da reato della Società introducendo nel D. Lgs n. 231 del 2001 l’art. 25 novies, avente ad oggetto il reato a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria, ai sensi del quale ”in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”. Segue una breve descrizione delle fattispecie oggetto del presente reato. INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALLA’UTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 – BIS C.P.) “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.” 2. Aree di attività a rischio Il rischio di commissione del reato presupposto oggetto del presente paragrafo è di scarsa rilevanza nell’ordinario svolgimento delle attività aziendali, in quanto il reato verrebbe a configurarsi esclusivamente in occasione di un procedimento penale a carico della Cooperativa, per il quale la persona chiamata a testimoniare davanti alla autorità giudiziaria sia indotta, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. 3. Destinatari della parte speciale Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc , “soggetti apicali”, della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”. Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge: • tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e • adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. 4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: • standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; • standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 4.1 Standard di controllo generali Trattandosi di una prescrizione normativa, i principi di comportamento e di attuazione del processo decisionale non sono influenzati ma è richiesto a tutti i destinatari la completa adesione alle prescrizioni della legge. Al fine di ridurre la possibilità che venga commesso un reato, la Cooperativa effettua le seguenti attività: 1.La formazione e diffusione delle disposizioni normative, diffondendo presso le proprie sale la conoscenza della normativa di riferimento; 2. diffusione delle linee guida da tenere nel caso in cui i destinatari vengano a conoscenza di comportamenti in violazione della normativa; 3. incentivazione dei dipendenti ad effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza; 4. costante comunicazioni per mantenere e diffondere la conoscenza degli adeguamenti normativi. 4.2 Standard di controllo specifici Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente: - Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione per i delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, prevedendo tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione legate all'operatività della Cooperativa che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema. 5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in per quanto concerne le fattispecie di reato in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti: - monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati in oggetto; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società; - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne; 1 - monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto; L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni. PARTE SPECIALE I REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE Modello di organizzazione e gestione 1. Le fattispecie di reato di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione delle possibili modalità di commissione Il comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs. 231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora: • i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure • i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure • i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro). In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.» L’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che: “Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà: a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre; b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.” Il citato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 norma che: “Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”. 1 Modello di organizzazione e gestione 2. Le aree potenzialmente “a rischio reato”. Le attività “sensibili”. L’analisi dei processi aziendali della Cooperativa ha consentito di individuare quali attività ritenute sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25 duodecies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a: 1.Pianificazione di un sistema idoneo al monitoraggio che, eventuali, dipendenti stranieri, all'atto dell'assunzione siano muniti di permesso di soggiorno valido. 2. Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in oggetto. 3. Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un adeguato sistema di deleghe di funzioni nella materia in oggetto. 4. Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 5. Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli. 6. Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive. 3. Destinatari della parte speciale Destinatari della presente Parte Speciale “I” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc, “soggetti apicali”, della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”. Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella Legge: • tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei comportamenti censurati e • adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa. 4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate: • standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili; • standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili. 4.1 Standard di controllo generali Nell’espletamento della propria attività per conto della Cooperativa, i destinatari del Modello sono tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal Modello e, in particolare, dal Codice Etico. 2 Modello di organizzazione e gestione A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto: di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 duodecies del Decreto; di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo. I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi: considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica; verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo; nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello; assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la Cooperativa collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello; devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori; non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi facciano ricorso. 4.2 Standard di controllo specifici Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente: - Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti il sistema di prevenzione e protezione per i delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, prevedendo tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione legate all'operatività della Cooperativa che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema. 3 Modello di organizzazione e gestione 1 5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in per quanto concerne le fattispecie di reato riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare sono i seguenti: - monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati in oggetto; - esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute; - vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società; - verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne; - monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto; L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione. Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni. 4 Modello di organizzazione e gestione 5