MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI
DEL DECRETO LEGISLATIVO
8 GIUGNO 2001 N. 231
Redatto in conformità al D Lgs. 8/6/2001 n. 231
INDICE
Il Modello di Organizzazione e Gestione
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Premessa
Le caratteristiche del modello
I passi per la realizzazione del modello
Il codice etico
Il Sistema di gestione della sicurezza
L’Organismo di vigilanza
Il sistema disciplinare
Formazione del personale
pag. 4
pag. 13
pag. 16
pag. 18
pag. 19
pag. 20
pag. 23
pag. 24
Il Sistema Disciplinare
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Provvedimenti disciplinari e sanzionatori
Presupposti del codice disciplinare
Sanzioni per personale dipendente
Sanzioni per personale dirigente
Misure nei confronti degli amministratori e sindaci
Misure nei confronti di soggetti esterni
Monitoraggio
Sistema disciplinare nello specifico
pag. 26
pag. 26
pag. 26
pag. 28
pag. 28
pag. 28
pag. 28
Il Codice Etico
1. Premessa
2. Visione etica
3. Destinatari ed ambito di applicazione
4. Principi etici e di comportamento
5. Le norme etiche nei confronti dei terzi
6. Principi di comportamento per la prevenzione degli illeciti
7. Modalità di attuazione
pag. 33
pag. 30
pag. 31
pag. 32
pag. 35
pag. 37
pag. 40
Statuto dell’Organismo di Vigilanza
1. Scopo ed ambito di applicazione
2. Nomina e Composizione
3. Cessazione dall’incarico
4. Durata in carica
5. Riporto Gerarchico
6. Riporto Informativo
7. Requisiti di Professionalità e di Onorabilità
8. Obblighi
9. Cause d’Ineleggibilità e Incompatibilità
10. Poteri dell’Organismo
11. Compiti dell’Organismo
12. Collaboratori Interni ed Esterni
13. Riunioni Periodiche
14. Regolamento dell’Organismo di Vigilanza
15. Modifiche allo Statuto
pag.44
pag.44
pag.44
pag.45
pag.45
pag.45
pag.45
pag.45
pag.46
pag.46
pag.46
pag.47
pag.47
pag.48
pag.48
Parte Speciale A Reati contro la Pubblica Amministrazione
pag.
Parte Speciale B Reati Societari
pag. -
Parte Speciale C Sicurezza del lavoro
pag. -
Parte Speciale D Reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
pag. illecita
Parte Speciale E Reati informatici
pag. -
Parte Speciale F Reati ambientali
pag. -
Parte Speciale G Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
pag. -
Parte Speciale H Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci all'autorità giudiziaria
pag.
Parte Speciale I Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
pag.
1. PREMESSA
1.1.
IL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 231
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (qui di seguito, per brevità, il Decreto), ha introdotto nell’ordinamento
italiano una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a
carattere afflittivo-penale, a carico di società, associazioni ed enti in genere per particolari reati
commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una
posizione apicale o subordinata.
I presupposti applicativi della nuova normativa possono essere, in estrema sintesi, indicati come
segue:
a) l’inclusione dell’ente nel novero di quelli rispetto ai quali il Decreto trova applicazione;
b) l’avvenuta commissione di un reato compreso tra quelli elencati dallo stesso Decreto,
nell’interesse o a vantaggio dell’ente;
c) l’essere l’autore del reato un soggetto investito di funzioni apicali o subordinate all’interno
dell’ente;
d) la mancata adozione o attuazione da parte dell’ente di un modello organizzativo idoneo a
prevenire la commissione di reati del tipo di quello verificatosi;
e) in alternativa al punto che precede, per il solo caso di reato commesso da parte di un soggetto
apicale, anche il mancato affidamento di autonomi poteri di iniziativa e controllo ad un apposito
organismo dell’ente (o l’insufficiente vigilanza da parte di quest’ultimo) e l’elusione non
fraudolenta da parte del soggetto apicale del modello di prevenzione adottato dall’ente stesso.
In caso di reato commesso da parte di un soggetto subordinato, la ricorrenza di ciascuna delle
circostanze summenzionate è oggetto di uno specifico onere probatorio, il cui assolvimento grava sul
Pubblico Ministero; viceversa, nel caso di reato commesso da un soggetto apicale, la ricorrenza di
ciascuna delle condizioni di cui ai punti d) ed e) è oggetto di una presunzione semplice, fatta salva la
facoltà dell’ente di fornire la prova contraria (c.d. inversione dell’onere della prova).
Dal concorso di tutte queste condizioni consegue l’assoggettabilità dell’ente a sanzioni di diversa
natura, accomunate dal carattere particolarmente gravoso, tra le quali spiccano per importanza quella
pecuniaria (fino ad un massimo di Euro 1.549.370) e quelle interdittive, variamente strutturate (fino
alla chiusura coattiva dell’attività).
Il procedimento di irrogazione delle sanzioni rispecchia nei suoi tratti fondamentali il processo penale
vigente, del quale, non a caso, il primo costituisce appendice eventuale.
1.2.
LE SUCCESSIVE MODIFICHE
L’ambito applicativo delle nuove disposizioni, originariamente limitato agli artt. 24, 25 e 26 del
Decreto, è stato successivamente esteso, con modifica dello stesso Decreto, dall’art. 6, D.L. 25
settembre 2001, n. 350, dall’art. 3, D.Lgs. n. 61, 11 aprile 2002, dall’art. 3 della Legge del 14 gennaio
2003, n. 7, dall’art. 5 della Legge dell’11 agosto 2003, n. 228, dall’art 187-quaterdecies della Legge
18 aprile 2005 n. 62 e dall’articolo 31 della Legge 28 dicembre 2005 n. 262, dall’art. 9 della L.
10/8/2007 n. 123 e dall’art. 63 co. 3 del D.Lgs 29/12/2007 n. 231.
Per effetto di tali progressivi ampliamenti, il Decreto si applica allo stato ai seguenti reati, in forma
consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata:
1) reati contro la P.A.: corruzione, istigazione alla corruzione, concussione; malversazione in
danno dello Stato, truffa ai danni dello Stato o di un altro ente pubblico; truffa aggravata per il
conseguimento di erogazioni pubbliche; frode informatica in danno dello Stato o di un altro
ente pubblico;
2) reati di falso: falsità in monete, in carte di pubblico credito ed in valori di bollo;
3) reati societari di cui al codice civile;
4) delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico;
5) delitti contro la personalità individuale: riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, tratta di
persone, Acquisto e alienazione di schiavi, prostituzione minorile, pornografia minorile,
iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, detenzione di materiale
pornografico, pornografia virtuale;
6) abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato;
7) omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’articolo 2629-bis del codice civile;
8) reati transnazionali
9) delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche (omicidio colposo e lesioni colpose
gravi o gravissime art. 25-septies introdotto dall’art. 9 della L. 10/8/2007 n. 123)
10) reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
11) reati ambientali;
12) reati informatici;
13) reati che violano il diritto d’autore;
14) reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1.3. LA FATTISPECIE PREVISTA DAL DECRETO
La fattispecie cui il Decreto collega l’insorgere della peculiare forma di responsabilità da essa
contemplata postula la contemporanea presenza di tutta una serie di elementi positivi (il cui concorso
è cioè necessario) e la contestuale assenza di determinati elementi negativi (la cui eventuale
sussistenza costituisce viceversa un’esimente).
Per quanto riguarda gli elementi positivi va innanzitutto precisato che il Decreto si applica ad ogni
società o associazione, anche priva di personalità giuridica, nonché a qualunque altro ente dotato di
personalità giuridica (qui di seguito, per brevità, l’Ente), fatta eccezione per lo Stato e gli enti svolgenti
funzioni costituzionali, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici non economici.
Ciò posto, la responsabilità prevista dal Decreto a carico dell’Ente scatta qualora sia stato commesso
un reato che:
a) risulti compreso tra quelli indicati dal Decreto nell’apposito elenco (qui di seguito, per brevità,
un Reato);
b) sia stato realizzato anche o esclusivamente nell’interesse o a vantaggio dell’Ente, salvo che
in quest’ultima ipotesi il Reato sia stato commesso nell’interesse esclusivo del reo o di terzi;
c) sia stato realizzato da una persona fisica:
1) in posizione apicale (ossia che esercita funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di
autonomia finanziaria e funzionale, o che esercita, anche di fatto, la gestione e il
controllo dello stesso: qui di seguito, per brevità, Soggetto Apicale); ovvero
2) sottoposta alla direzione o alla vigilanza di un Soggetto Apicale (qui di seguito,
per brevità, Soggetto Subordinato).
1.4 L’ELENCO DEI REATI
Per effetto delle successive modifiche apportate al Decreto, risultano attualmente assoggettati
all’applicazione di quest’ultimo i seguenti reati, in forma consumata e, relativamente ai soli delitti,
anche semplicemente tentata:
Reati contro la P.A.
Malversazione a danno dello Stato
Indebita percezione di erogazione a danno dello Stato
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
Concussione
Corruzione per un atto d’ufficio
Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio
Corruzione in atti giudiziari
Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio
Istigazione alla corruzione
Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione dei membri degli Organi delle Comunità
europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri
Reati di falso
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate
Alterazione di monete
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede
Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione
di valori di bollo falsificati
Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito odi valori di
bollo
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di
bollo o di carta filigranata
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati
Reati societari
False comunicazioni sociali (delitto)
False comunicazioni sociali (contravvenzione)
False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori
Falso in prospetto
Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (delitto)
Falsità nelle relazioni o comunicazioni delle società di revisione (contravvenzione)
Impedito controllo
Formazione fittizia del capitale
Indebita restituzione dei conferimenti
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante
Operazioni in pregiudizio dei creditori
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori
Illecita influenza sull’assemblea
Aggiotaggio
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza
Delitti contro la personalità individuale
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù
Tratta di persone
Acquisto e alienazione di schiavi
Prostituzione minorile
Pornografia minorile
Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile
Detenzione di materiale pornografico
Pornografia virtuale
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
Delitti di terrorismo
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico
Abuso di mercato
Abuso di informazioni privilegiate
Manipolazioni di mercato
Omessa Comunicazione del Conflitto di interessi
Reati Trasnazionali
Associazione per delinquere
Associazione di tipo mafioso
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri
Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope
Disposizioni contro le migrazioni clandestine
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria
Favoreggiamento personale
Delitti commessi in violazione delle norme antinfortunistiche
Omicidio colposo
Lesioni colpose gravi o gravissime
Reati di riciclaggio
Riciclaggio
Ricettazione
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita
Reati ambientali
Reati informatici
Reati che violano il diritto d’autore
Reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
1.5 LA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE
Pur quando siano stati integrati tutti gli elementi positivi di cui sopra, la responsabilità prevista dal
Decreto a carico dell’Ente non scatta se il Reato è stato commesso:
I) da un Soggetto Apicale, se l'Ente prova che:
a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un
modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire Reati della specie di quello
verificatosi (qui di seguito, per brevità, il Modello);
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il loro
aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo (qui di seguito, per brevità, l’Organismo di Vigilanza). Negli Enti di
piccole dimensioni tali compiti possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente;
c) le persone hanno commesso il Reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione
e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza .
II) da un Soggetto Subordinato, se il Pubblico Ministero non prova che la commissione del Reato
è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, è
esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del
reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello.
1.6 IL MODELLO
Funzione specifica del Modello, la cui adozione costituisce esimente nei confronti dell’Ente, è quella di
prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività
svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed
eliminare tempestivamente situazioni di rischio.
In particolare, esso deve rispondere alle seguenti esigenze:
a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi Reati;
b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
dell'Ente in relazione ai Reati da prevenire;
c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione
dei Reati;
d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate
nel Modello.
Il Decreto prevede che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti
dalle associazioni rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto
con Ministeri competenti, può formulare, entro trenta giorni, osservazioni sulla idoneità di tali codici di
comportamento a prevenire i reati.
L'efficace attuazione del Modello richiede in ogni caso:
a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative
violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o
nell'attività;
b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel
Modello.
1. 7 LE SANZIONI
Le sanzioni previste dal Decreto a carico dell’Ente sono:
a) la sanzione pecuniaria;
b) le sanzioni interdittive;
c) la pubblicazione della sentenza di condanna;
d) la confisca.
Le sanzioni predette sono applicate al termine di un complesso procedimento cui si fa riferimento in
seguito.
Le
sanzioni interdittive possono essere applicate anche in via cautelare, benché mai congiuntamente tra
loro, su richiesta al Giudice da parte del Pubblico Ministero, quando ricorrono entrambe le seguenti
condizioni:
a) sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente a
norma del Decreto;
b) vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che
vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede.
Nel disporre le misure cautelari, il Giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione
alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, della necessaria
proporzione tra l'entità del fatto e della sanzione che si ritiene possa essere applicata all'Ente in via
definitiva.
1.7.1 LA SANZIONE PECUNIARIA
La sanzione pecuniaria consiste nel pagamento di una somma di denaro nella misura stabilita dal
Decreto, comunque non inferiore a €10.329 e non superiore a €1.549.370, da determinarsi in
concreto da parte del Giudice mediante un sistema di valutazione bifasico (c.d. sistema “per quote”).
1.7.2 LE SANZIONI INTERDITTIVE
Le sanzioni interdittive consistono:
a) nella interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività;
b) nella sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla
commissione dell'illecito;
c) nel divieto, temporaneo o definitivo, di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che
per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; nell’esclusione da agevolazioni,
finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli già concessi; nel divieto,
temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Le sanzioni interdittive si applicano, anche congiuntamente tra loro, esclusivamente in relazione ai
reati per i quali sono espressamente previste dal Decreto, quando ricorre almeno una delle
seguenti condizioni:
a) l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da un
Soggetto Apicale ovvero da un Soggetto Subordinato quando, in quest’ultimo caso, la
commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
b) in caso di reiterazione degli illeciti.
Quand’anche sussistano una o entrambe le precedenti condizioni, le sanzioni interdittive tuttavia non
si applicano se sussiste anche solo una delle seguenti circostanze:
a) l'autore del Reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente
non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo; oppure
b) il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; oppure
c) prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tutte le
seguenti condizioni:
1) l'ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose
o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
2) l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante
l'adozione e l'attuazione di un Modello;
3)
l'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
1.7.3 LA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA DI CONDANNA
La pubblicazione della sentenza di condanna consiste nella pubblicazione di quest’ultima una sola
volta, per estratto o per intero, a cura della cancelleria del Giudice, a spese dell'Ente, in uno o più
giornali indicati dallo stesso Giudice nella sentenza nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente
ha la sede principale.
La pubblicazione della sentenza di condanna può essere disposta quando nei confronti dell'Ente
viene applicata una sanzione interdittiva.
1.7.4. LA CONFISCA
La confisca consiste nell’acquisizione coattiva da parte dello Stato del prezzo o del profitto del Reato,
salvo che per la parte che può essere restituita al danneggiato e fatti in ogni caso salvi i diritti acquisiti
dai terzi in buona fede; quando non è possibile eseguire la confisca in natura, la stessa può avere ad
oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato.
2. LE CARATTERISTICHE DEL MODELLO
Consapevole dell’importanza di garantire condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione
delle proprie attività produttive e gestionali, al fine di tutelare i propri valori e l’immagine percepita dai
suoi interlocutori esterni, il lavoro e la dignità dei lavoratori dipendenti, la Cooperativa La Leale ha
valutato necessario e rispondente alle proprie strategie procedere all’implementazione di un modello
di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
La Cooperativa La Leale ha compiuto questa scelta fermamente convinta che l’adozione del modello
possa contribuire a rafforzare la cultura della legalità come valore fondamentale della propria natura e
costituire un valido strumento di sensibilizzazione e guida dell’operato di tutti coloro che operano al
suo interno, affinché seguano, nell’espletamento della propria attività, comportamenti corretti e lineari,
tali da prevenire il rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto.
2.1 OBIETTIVI DEL MODELLO E SUOI PUNTI CARDINE
Tale iniziativa si propone inoltre di sensibilizzare tutti coloro che operano in nome e/o per conto de La
Leale, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari al fine
di prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nella Legge stessa.
Il Modello si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico
di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte
idonee
ad
integrare
i
reati
contemplati
dalla
Legge.
Attraverso l’individuazione delle attività esposte al rischio di reato (“attività sensibili”) e la loro
conseguente proceduralizzazione, si vuole:
•
da un lato, determinare una piena consapevolezza in tutti coloro che operano in nome e per
conto de La Leale di poter incorrere in un illecito passibile di sanzione e la cui commissione è
fortemente censurata dall’Azienda, in quanto sempre contraria ai suoi interessi anche quando,
apparentemente, potrebbe trarne un vantaggio economico immediato;
•
dall’altro, grazie a un monitoraggio costante dell’attività, consentire
tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.
di
intervenire
Punti cardine del Modello, oltre ai principi sopra riportati, sono:
•
la mappatura delle attività a rischio, ossia quelle attività nel cui ambito è più probabile la
commissione dei reati previsti dalla Legge, le “attività sensibili” appunto;
•
l’attribuzione all’Organismo di Vigilanza di specifici compiti di vigilanza sull’efficace e corretto
funzionamento del Modello;
•
la verifica e documentazione di ogni operazione rilevante;
•
l’applicazione e il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può
gestire in autonomia un intero processo;
•
l’attribuzione di poteri coerenti con le responsabilità organizzative;
•
la verifica ex post dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello, con
conseguente aggiornamento periodico;
•
la diffusione e il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell’attuazione di regole comportamentali,
procedure e politiche aziendali.
2.2 STRUTTURA DEL MODELLO: PARTE GENERALE E PARTI SPECIALI
Il Modello è suddiviso nelle seguenti parti:
• Parte Generale, che contiene i punti cardine del Modello e tratta del funzionamento
dell’Organismo di Vigilanza e del sistema sanzionatorio, facendo peraltro rinvio al Codice Etico;
•
le Parti Speciali, il cui contenuto è costituito dalle diverse tipologie di reato previste dalla Legge,
ossia a titolo esemplificativo i reati realizzabili nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (Parte
Speciale A), i reati societari (Parte Speciale B) e i reati colposi relativi alla sicurezza del lavoro
(Parte Speciale C). La parte speciale potrà essere in futuro essere integrata con nuovi capitoli in
conseguenza dell’introduzione di nuovi reati contemplati dal
Nell’eventualità in cui si rendesse necessario procedere all’emanazione di ulteriori Parti Speciali,
relativamente a nuove fattispecie di reato che fossero in futuro incluse nell’ambito di applicazione
della Legge, è demandato al Consiglio di Amministrazione de La Leale il potere di integrare il
presente Modello in una fase successiva, mediante apposita delibera.
2. 3 MODELLI ORGANIZZATIVI DI RIFERIMENTO
Il modello di organizzazione, gestione e controllo è stato definito prendendo riferimento da alcune
linee guida elaborate da associazioni di categoria ed, in particolare le indicazioni contenute nel Codice
di Comportamento predisposto dall’Associazione Nazionale Cooperative Produzione e Lavoro
(ANCPL), aderente a Legacoop, e dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), approvati dal
Ministero della Giustizia.
2.4 I DESTINATARI DEL MODELLO
Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di
gestione, amministrazione, direzione o controllo all’interno de La Leale, ai soci, ai dipendenti, nonché
a coloro i quali, pur non appartenendo all’Azienda, operano su mandato della medesima.
La Leale comunica il presente Modello attraverso modalità idonee ad assicurarne l’effettiva
conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.
I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni,
anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti
giuridici instaurati con l’Azienda.
La Leale condanna qualsiasi comportamento difforme, oltre che dalla legge, dalle previsioni del
Modello e del Codice Etico, anche qualora il comportamento sia realizzato nell’interesse dell’Azienda
ovvero con l’intenzione di arrecare a essa un vantaggio.
2.5 APPROVAZIONE DEL MODELLO
Il presente Modello, costituito dalla Parte Generale, dalla Parte Speciale “A” - Reati nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, dalla Parte Speciale “B” - Reati Societari, dalla Parte Speciale “C” -Reati
colposi relativi alla sicurezza del lavoro, Parte Speciale “D” Reati di riciclaggio ed impiego di denaro,
beni o utilità di provenienza illecita, Parte Speciale “E” Reati informatici, Parte Speciale “F” Reati
ambientali, Parte Speciale “G” Delitti in materia di violazione del diritto d'autore, Parte Speciale “H”
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria,
dal Codice Etico e dallo Statuto dell’Organismo di Vigilanza - è stato approvato dal Consiglio
di Amministrazione de La Leale con delibera del …….
2.6 MODIFICHE E AGGIORNAMENTO DEL MODELLO
1
Come sancito dalla Legge, il Modello è “atto di emanazione dell’organo dirigente” .
Di conseguenza, le successive modifiche nonché le eventuali integrazioni sostanziali sono rimesse
alla competenza del Consiglio di Amministrazione de La Leale
Tuttavia, è riconosciuta, in via generale, al Presidente de La Leale - previa informativa all’Organismo
di Vigilanza - la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche o integrazioni di carattere formale.
1
Art. 6, comma 1, lett. a) della Legge.
3. I PASSI PER LA REALIZZAZIONE DEL MODELLO
L’adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo ha richiesto una serie di attività che,
in sintesi, possono essere così identificate :
1) Analisi delle attività aziendali rilevanti ai fini del D. Lgs 231/2001 e dei relativi rischi ed
indicazione dei passi necessari per la riduzione dei rischi stessi (oggetto del documento
“Analisi della situazione organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001”);
2) Definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo;
3) Stesura ed approvazione del codice etico;
4) Adozione del modello:
5) Individuazione dell’Organismo di vigilanza e controllo.
3. 1 IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
3.1.1 ANALISI DELLE ATTIVITA’
L’analisi delle attività e dei processi costituisce la base per la costruzione dell’intero modello, poiché
consente di individuare le aree aziendali di esposizione al rischio e le modalità di possibile
commissione del reato, in relazione specifica alla realtà aziendale ed alla sua organizzazione.
L’analisi si è svolta assumendo come oggetto di indagine i diversi processi gestionali (amministrativo,
produttivo, commerciale) e gli eventi gestionali che si sviluppano all’interno di tali processi (pagamenti
ed incassi, gestione finanziaria etc.).
Il risultato finale è costituito dal documento “analisi della situazione organizzativa in base alle
indicazioni del D.Lgs. 231/2001”.
3.1. 2 ANALISI DOCUMENTALE
Il passaggio successivo per la costruzione del modello è rappresentato dall’analisi dei documenti
(regolamenti interni, deleghe e procure) connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle
attività stesse.
Anche in questo caso, il risultato finale è costituito dal documento “analisi della situazione
organizzativa in base alle indicazioni del D.Lgs. 231/2001”.
All’interno dei processi deve essere rispettato il principio di separazione delle responsabilità (tra chi
decide, chi autorizza, chi esegue e chi controlla) ed i poteri ed i rapporti gerarchici devono essere
chiari e conosciuti.
3.1. 3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO RESIDUO
Per ogni processo aziendale analizzato deve essere svolta una valutazione relativa al grado di
efficacia ed efficienza dei punti di controllo previsti dalle procedure in essere o adottate
successivamente.
La valutazione del rischio residuo deve essere documentata ed il documento di valutazione deve
riportare l’identificazione del punto di debolezza, le proposte di miglioramento in merito e le
raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti.
3.1.4 ELENCO DEI DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL MODELLO
Ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. 81/08, il modello di prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/2001 per
avere valore esimente deve essere redatto a norma delle linee OHSAS 18001:2007 e UNI-INAIL
2001.
A tal fine il presente Modello recepisce come proprie parti integranti i sottoindicati documenti
(procedure del sistema qualità, deleghe, regolamenti, valutazione dei rischi relativi alla sicurezza)
adottati dalla Cooperativa La Leale nel manuale del sistema integrato qualità e sicurezza, redatto in
conformità alla Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008, OHSAS 18001:2007 ed alle Linee
Giuda per un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sula Lavoro elaborate da UNI e INAIL nel
settembre 2001.
Tali documenti sono :
1. Sistema qualità
a) Procedura 04.01 Redazione egestione della documentazione integrata
b) Procedura 06.01 Gestione delle risorse umane
c) Procedura 06.02 Gestione attrezzatura
d) Procedura 07.01 Progettazione edile
e) Procedura 07.02 Qualifica e sorveglianza dei fornitori
f) Procedura 07.03 Gestione degli ordini di acquisto
g) Procedura 07.04 Esecuzione dei controlli al ricevimento
h) Procedura 07.05 Acquisizione contratti con partecipazione a gare
i) Procedura 07.06 Acquisizione contratti privati
j) Procedura 07.07 Gestione attività di cantiere
k) Procedura 07.08 Gestione della compravendita immobiliare
l) Procedura 07.09 Gestione finanziamenti
m) Procedura 08.01 Trattamento delle NC incidenti e infortuni
n) Procedura 08.02 Monitoraggi, misurazioni, miglioramenti, azioni correttive
o) Procedura 09.01 Adozione e gestione DPI
p) Matrice delle competenze 183 MOD MCP
2. Deleghe
a) Verbale del C.d.A. del 5 giugno 2006
b) Verbale del C.d.A. del 15 maggio 2006
c) Verbale di nomina dell’Organismo di Vigilanza del 20/10/2011
3. Regolamenti
a) Regolamento del prestito soci approvato dall’Assemblea del 27/5/2005
4. Procedure
Procedura MOG 01/08 Pagamenti
Procedura MOG 02/08 Incassi
Procedura MOG 03/08 Prestito Sociale
5. Sicurezza ed igiene del lavoro
a) Documento di valutazione dei rischi redatto ai sensi del D. Lgs. 81/08
4. IL CODICE ETICO
Come già sottolineato in precedenza, uno degli approcci più efficaci per contrastare il rischio di
commissione degli illeciti indicati dalla norma è costituito dallo sviluppo di una cultura aziendale
dell’etica e del controllo all’interno dell’organizzazione e fra i suoi componenti.
Pertanto, alla base del modello viene posto un codice etico, che costituisce il riferimento dei principi
su cui è basato il modello di organizzazione, gestione e controllo, ed il cui scopo è quello di definire in
modo inconfutabile i parametri di comportamento richiesti ed il sistema sanzionatorio per la loro
violazione.
Il codice etico è allegato al presente documento, di cui costituisce parte integrante.
Il codice etico e’ stato approvato dal C.d.A. in data 05.10.2011 e divulgato ed illustrato all’intera
popolazione aziendale, pertanto occorre curare che sia consegnato a tutti i soci, i dipendenti ed i
collaboratori della Cooperativa e sui suoi contenuti devono essere organizzati momenti informativi e
formativi utili non solo ad illustrarne dettagliatamente i diversi aspetti, ma anche a trasmettere in modo
chiaro i valori etici che ispirano l’azione aziendale.
Poiché il codice etico prevede un sistema sanzionatorio per la sua violazione, per soddisfare una
condizione posta da una giurisprudenza costante ai fini della validità dei procedimenti disciplinari, il
codice stesso, insieme agli articoli in materia di sanzioni disciplinari dei CCNL applicati in azienda
(che definiscono la gradazione e le modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari) sono affissi
costantemente nelle bacheche aziendali.
La responsabilità di vigilare sulla sua applicazione, aggiornamento e diffusione in azienda compete
all’Organismo di vigilanza, mentre la responsabilità di applicare i criteri e le norme di condotta
contenute nel Codice ricade su tutto il personale aziendale.
Il Modello e il Codice Etico a confronto
Il Modello risponde all’esigenza di prevenire, per quanto possibile, la commissione dei reati previsti
dalla Legge attraverso la predisposizione di regole di comportamento specifiche.
Da ciò emerge chiaramente la differenza con il Codice Etico, che è strumento di portata generale,
finalizzato alla promozione di una “etica aziendale”, ma privo di una specifica proceduralizzazione.
Tuttavia, anche in considerazione di quanto contenuto nelle Linee Guida di ANCPL e ANCE, si tende
a realizzare una stretta integrazione tra Modello e Codice Etico, in modo da formare un corpus di
norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale.
I comportamenti di soci, dipendenti e amministratori (“Dipendenti”), di coloro che agiscono, anche nel
ruolo di consulenti o comunque con poteri di rappresentanza della Cooperativa (“Consulenti”) e delle
altre controparti contrattuali de La Leale devono conformarsi alle regole di condotta - sia generali che
specifiche - previste nel Modello e nel Codice Etico.
5. IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
Il Sistema di Gestione della Sicurezza del Lavoro (SGSL) costituisce lo strumento di cui la
Cooperativa si è dotata non solo per assicurare l’adempimento completo e costante di tutti gli obblighi
giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ma soprattutto per
caratterizzare il perseguimento della sicurezza come elemento portante della propria cultura e della
propria organizzazione.
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 30 del D, Lgs 81/2008, SGSL è mirato a garantire
“l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:
a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti,
luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione conseguenti;
c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli
appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di
lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.
Il Sistema è stato elaborato in conformità alla Norma Internazionale UNI EN ISO 9001:2008, OHSAS
18001:2007 ed alle Linee Giuda per un sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sula Lavoro
elaborate da UNI e INAIL nel settembre 2001 ed opera sulla base della sequenza ciclica delle fasi di
pianificazione, attuazione, monitoraggio e riesame del sistema, per mezzo di un processo dinamico.
6. L’ORGANISMO DI VIGILANZA
6. 1 FUNZIONI DELL’ORGANISMO DI VIGILANZA
Al fine di un corretto svolgimento dell’attività della Cooperativa e del funzionamento del Modello di
organizzazione, gestione e controllo, come previsto dagli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, deve
essere implementato un Organismo di vigilanza che si possa identificare in una o più persone
indipendenti di elevata moralità e di comprovata esperienza professionale.
La nomina dell’Organismo di Vigilanza compete al Consiglio di Amministrazione e la sua
individuazione è legata a ragioni di opportunità rispetto alle mansioni svolte (al fine di evitare
coincidenze di funzioni di controllo su attività direttamente svolte) ed all’impegno complessivo nel
quadro delle attività aziendali.
Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell’Organismo di Vigilanza coloro che siano stati
condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs
231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
o delle imprese.
Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni
contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:
• vigilanza sull’effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i
comportamenti concreti ed il modello istituito;
• disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente
formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
• analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello;
• cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le analisi
operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia attraverso proposte di
adeguamento del modello, sia attraverso la verifica della loro validità.
In applicazione di quanto indicato dal codice etico, compiti dell’Organismo di vigilanza sono :
- monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche
attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti
politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.
6. 2 VIGILANZA SUL FUNZIONAMENTO DEL MODELLO
Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di vigilanza effettua :
a) attivazione delle modalità di controllo;
b) svolgimento interventi di controllo sulla operatività ed efficacia dei punti di controllo previsti
dalle procedure aziendali
c) verifica dell’implementazione delle azioni di miglioramento indicate dal documento di analisi;
d) interventi di controllo sui bilanci d’esercizio e sulle principali operazioni che ricadano nella
sfera di possibile rischio
e) svolgimento di valutazioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di
attività a rischio;
f) stesura di rapporti periodici al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività;
g) redazione di una relazione periodica di riesame del modello, da trasmettere al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
Come indicato nel punto f), nei confronti del Consiglio di Amministrazione, l’Organismo di vigilanza
deve elaborare rapporti periodici, che illustrino gli interventi ordinari di controllo e relazioni specifiche
nel caso di interventi su operazioni rilevanti o su attività a cadenza periodica (ad es. bilancio).
Le suddette relazioni devono evidenziare i processi e/o le procedure aziendali oggetto di controllo, la
descrizione delle attività di controllo realizzate, gli eventuali problemi rilevati, le raccomandazioni ed i
suggerimenti utili a superare le problematiche emerse.
Per quanto riguarda le modalità di concreta attuazione delle sue funzioni, il primo compito
dell’Organismo è quello di vigilare sul funzionamento e l’osservanza del modello, accertando :
• che i punti di controllo generale previsti dal modello aziendale siano effettivamente operanti,
• che i punti di controllo preventivo specifici, all’interno delle diverse procedure, abbiano
effettivamente operato.
La metodologia che deve essere applicata è quella di “controllo dei controlli”, selezionando, con
cadenza periodica, un campione di operazioni ed accertando, sui documenti generati da tali
operazioni, l’evidenza del controllo e la sua corretta esecuzione.
La vigilanza comporta inoltre l’esame di singole operazioni rilevanti, dal punto di vista quantitativo o
qualitativo, intervenute nel corso del periodo in cui viene esercitata.
La procedura di controllo consiste nel ripercorrere i diversi passaggi del processo che ha dato luogo
ad una operazione rilevante, esaminando la documentazione disponibile, le evidenze di controllo, i
poteri delle persone che hanno agito, le autorizzazioni previste, la sostanziale congruenza
dell’operazione.
Nel corso dello svolgimento della attività di vigilanza e controllo possono emergere diverse tipologie di
rilievo :
• casi in cui i controlli previsti dal modello non hanno operato, per errori o negligenza da parte
delle persone che ne erano responsabili; tali casi devono essere segnalati alle funzioni
gerarchiche responsabili ed approfonditi per accertare se si tratta di eventi occasionali o di
prassi e comportamenti ripetitivi;
• deviazioni dalle procedure previste o eventuali comportamenti censurabili; anche in questo
caso, oltre a segnalare i rilievi alle funzioni gerarchiche responsabili, occorre approfondire il
caso per accertare se la Cooperativa sia stata esposta a rischi significativi, mettere in atto i
possibili correttivi e sanzionare i comportamenti censurabili.
• punti di controllo previsti o procedure stabilite che risultano nella pratica poco efficienti o poco
efficaci ai fini della prevenzione dei reati; la segnalazione di tali rilievi dovrebbe attivare
interventi di manutenzione straordinaria del modello di prevenzione
6. 3 RIESAME PERIODICO DEL MODELLO
L’Organismo di Vigilanza svolge una funzione sulla manutenzione e l’aggiornamento del modello,
segnalando eventuali punti di debolezza rilevati nel corso dei controllo e cambiamenti normativi che
comportino nuove condizioni di rischio.
Verifica il grado di diffusione del Codice etico e le azioni per migliorane la sua adeguatezza.
A cadenza periodica, l’Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare il riesame del modello ed i
risultati complessivi dell’attività svolta e gli interventi relativi alla manutenzione ed all’adeguamento
del modello di prevenzione, costituiscono l’oggetto della relazione (punto f indicato sopra); tale
relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio sindacale.
6. 4 MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Gli interventi di manutenzione straordinaria del Modello vengono attivati a fronte di mutamenti interni
nei processi o nelle attività aziendali, di mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio e/o
informazioni relative a nuove possibilità di commissione dei reati.
L’Organismo di vigilanza analizza la documentazione e le informazioni e valuta, in relazione alla
gravità ed alla possibile soluzione del problema, se attivare azioni correttive, preventive o di
miglioramento, secondo le modalità di seguito indicate, eventualmente coinvolgendo la Direzione
aziendale ed il Consiglio di Amministrazione.
6. 5 AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO
Le azioni correttive, preventive e di miglioramento sul modello possono essere attivate a seguito degli
interventi di verifica del suo funzionamento e di riesame periodico del modello stesso, ovvero a
seguito di segnalazioni rilevanti (reati, inefficienze, modifiche dei processi etc.) o di mutamenti dei
processi e delle procedure aziendali o della normativa di riferimento.
L’attivazione dell’azione compete all’Organismo di vigilanza che sottopone le proposte di integrazione
e/o modifica all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
7. IL SISTEMA DISCIPLINARE
La definizione di un sistema di sanzioni disciplinari (commisurate alla violazione commessa),
applicabili in caso di illeciti relativi al presente modello, contribuisce ad accrescere l’efficacia del
modello stesso ed a rendere più efficiente e pregnante l’azione di controllo affidata all’Organismo di
vigilanza.
L’adozione di un apparato sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell’art. 6 co. 1 lett. e) del D. Lgs.
231/2001, un requisito essenziale del modello di organizzazione, gestione e controllo, ai fini
dell’esimente rispetto alla responsabilità della Cooperativa.
L’applicazione dell’apparato sanzionatorio presuppone la semplice violazione delle disposizioni del
Modello e, pertanto, potrà essere attivata e portata a compimento indipendentemente dallo
svolgimento e dall’esito di un eventuale procedimento penale, qualora il comportamento oggetto di
sanzione disciplinare configuri la fattispecie di reato rilevante per il D. Lgs. 231/2001.
Il Sistema Disciplinare è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico
adottato dalla Cooperativa La Leale, il quale costituisce parte integrante del Modello, e delle norme e
procedure indicate nel Modello.
La violazione dei principi contenuti nel Codice Etico e delle regole di condotta indicate nel Modello
costituisce illecito disciplinare. Sono definiti illeciti disciplinari i comportamenti tenuti dai soci e dai
lavoratori in violazione delle regole e principi comportamentali contenuti nel Modello e nel Codice
Etico, e comunque solo nel caso in cui detti comportamenti siano effettivamente idonei a produrre
danni alla Cooperativa.
Come indicato al paragrafo 7 del Codice Etico, le sanzioni disciplinari vengono applicate nei limiti
previsti e previo espletamento della procedure indicate dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori
delle cooperative di produzione e lavoro dell’edilizia ed attività affini, applicato in azienda, per i soci ed
i lavoratori dipendenti e nel rispetto della normativa vigente e delle indicazioni contrattuali nelle altre
tipologie di collaborazione.
Ai soci lavoratori ed ai dipendenti potranno pertanto essere applicate (art. 31 C.C.N.L.) le seguenti
sanzioni :
a) rimprovero verbale
b) rimprovero scritto
c) multa non superiore a tre ore di retribuzione
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a tre giorni lavorativi
Qualora l’illecito disciplinare sia tale da contemplare l’irrogazione del licenziamento, si fa riferimento a
quanto previsto dal successivo art. 32 del C.C.N.L..
La definizione delle sanzioni da irrogare viene commisurata al livello di responsabilità ed autonomia
del dirigente e del dipendente, all’eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico,
all’intenzionalità del comportamento posto in essere ed alla gravità, in termini di livello di rischio per la
Cooperativa, del comportamento stesso.
In caso di violazione da parte di uno o più componenti del C.d.A., l’intero Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio Sindacale saranno informati, da parte dell’Organismo di vigilanza, delle circostanza della
violazione, al fine di assumere gli opportuni provvedimenti.
Ogni comportamento, posto in essere da consulenti esterni o da professionisti, in contrasto con le
linee di condotta indicate nel Codice Etico, e tale da comportare il rischio di commissione di un reato
sanzionato dal Decreto, può determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite
nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l’eventuale richiesta di risarcimento
danni, qualora da tale comportamento la Cooperativa possa subire l’irrogazione di misure
sanzionatorie.
L’Organismo di Vigilanza rappresenta il riferimento delle segnalazioni di qualsiasi violazione del
Codice Etico, in merito alle quali :
• provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della
presunta violazione;
• agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che
possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione;
• assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
• in caso di accertata violazione, riporta la segnalazione e gli eventuali suggerimenti ritenuti
necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate, secondo la gravità delle violazioni per gli
adempimenti disciplinari
8. FORMAZIONE DEL PERSONALE
L’Organismo di Vigilanza deve assicurare i momenti di divulgazione, informazione e formazione nei
confronti dei soci, dei dipendenti e degli altri collaboratori aziendali, in merito al codice etico ed agli
altri aspetti del modello di organizzazione, gestione e controllo aziendale.
La programmazione dell’attività formativa deve assicurare i seguenti interventi :
•
•
•
consegna di copia cartacea del presente manuale e di tutta la documentazione interna richiamata;
incontri di aggiornamento, comunicazioni o note informative in occasione di modifiche sostanziali
al modello con consegna dei documenti modificati,
informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti con consegna di copia del Codice Etico;
SISTEMA DISCIPLINARE
1. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONATORI
Un elemento determinante nella costruzione del modello, correlato all’adozione di un codice etico,
consiste nell’adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione della norma, nonché
delle procedure previste dalla Legge e poste alla base del modello “esimente” adottato.
Nell’ambito del complesso ed articolato sistema di impostazione dei modelli esimenti e stante le
specifiche finalità degli stessi, è chiaro come simili violazioni ledano il rapporto di fiducia instaurato
con la Cooperativa e debbano di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere
dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato.
E’ importante sottolineare, inoltre, come l’applicazione delle sanzioni disciplinari prescinda dall’esito di
un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte
dall’azienda in piena autonomia indipendentemente dall’illecito che eventuali condotte possano
determinare.
Quanto alla tipologia delle sanzioni irrogabili, in via preliminare va precisato che, nel caso di lavoro
subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dall’art. 7
dello Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, di legge o di contratto, dove applicabili,
caratterizzato, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle
sanzioni.
La parte del Modello che contempla il codice comportamentale e sanzionatorio, nel rispetto del dettato
normativo di cui all’art. 7 dello Statuto dei lavoratori, dovrà essere portato a conoscenza di tutti i
dipendenti mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
2. PRESUPPOSTI DEL CODICE DISCIPLINARE
Il presente codice è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in tema di
lavoro.
In considerazione del sistema delle relazioni sindacali in essere e dell’articolato normativo esistente a
riguardo dei contatti collettivi di lavoro specificatamente applicabili al personale della Cooperativa, non
sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti
collettivi.
Si è unicamente provveduto a raccordare le statuizioni organizzative e regolamentari previste dal
Modello adottato, alle eventuali inosservanze dei soggetti agenti nell’ambito del Modello stesso ed a
commisurare le ipotesi di sanzione alla gravità ed al rischio, anche potenziale, che l’operato in deroga
dei soggetti possa costituire ai fini della commissione dei reati di cui alla Legge richiamata.
Il presente Sistema Disciplinare integra, per gli aspetti rilevanti ai fini del Decreto, e non
sostituisce il più generale sistema sanzionatorio e disciplinare inerente i rapporti tra
datore di lavoro e dipendente, così come disciplinato dalla normativa giuslavoristica
pubblica e privata.
3. SANZIONI PER I SOCI ED IL PERSONALE DIPENDENTE
1.
Il comportamento del socio e del lavoratore dipendente che viola le regole previste dal Modello è
definito illecito disciplinare.
2.
Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei soci e dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle indicate
dal codice disciplinare aziendale, di cui al vigente CCNL per i dipendenti della Cooperativa, nel
rispetto delle procedure previste dall’articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei
lavoratori) ed eventuali normative speciali, di legge o di contratto, applicabili.
3.
In relazione a quanto detto sopra il Modello fa riferimento alle categorie di fatti sanzionabili
previste anche dall’apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al vigente
CCNL per il personale dipendente. Tali categorie descrivono i comportamenti sanzionati a
seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto
previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità.
4.
Il socio ed il lavoratore responsabile di azioni od omissioni in contrasto con le regole previste dal
presente modello, è soggetto, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle inosservanze ed
al danno provocato alla Cooperativa o a terzi, alle seguenti sanzioni disciplinari:
a) richiamo verbale
b) richiamo scritto;
c) multa;
d) sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
e) licenziamento;
5.
Il socio ed il lavoratore che violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti,
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni
del Modello stesso incorre nel provvedimento di richiamo scritto, dovendosi ravvisare in tali
comportamenti una non osservanza delle specifiche disposizioni.
6.
Il socio ed il lavoratore, che essendo già incorso nel provvedimento del richiamo scritto persista
nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o continui ad adottare,
nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni
del Modello stesso, incorre nel provvedimento della sanzione pecuniaria, dovendosi ravvisare
in tali comportamenti la ripetuta effettuazione della non osservanza delle specifiche disposizioni.
La multa potrà essere d’importo pari ad un massimo di quattro ore di retribuzione base da
devolvere ad un’organizzazione di solidarietà.
7.
Il socio ed il lavoratore che, nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o
adottando nell’espletamento di attività nell’area a rischio, un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all’interesse della Cooperativa
arrechi danno alla Cooperativa stessa o la esponga ad una situazione di pericolo per l’integrità
dei beni dell’azienda, incorre nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una
situazione di pericolo per l’integrità dei beni dell’azienda. Nello stesso provvedimento incorre il
socio ed il lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della multa, persista nella
violazione delle procedure interne dal presente Modello o continui ad adottare, nell’espletamento
di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello
stesso. Il socio ed il lavoratore potrà essere sospeso dal servizio e dall’intera retribuzione fino ad
un massimo di dieci giorni.
8.
Il socio ed il lavoratore che adotti, nell’espletamento delle attività nelle aree a rischio, un
comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da
determinare la concreta applicazione a carico della Cooperativa di misure previste dalla Legge,
ferme restando le sue eventuali autonome responsabilità di carattere penale, incorre nel
provvedimento del licenziamento, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di
atti che, determinando un grave pregiudizio per l’Azienda, fanno venire meno radicalmente la
fiducia della Cooperativa nei suoi confronti. Nello stesso provvedimento incorre il socio ed il
lavoratore che, essendo già incorso nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla
retribuzione, persista nella violazione delle procedure interne previste dal presente Modello o
continui ad adottare, nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non
conforme alle prescrizioni del Modello stesso.
9.
Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo,
ogni diritto dell’azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal
dipendente, a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia delle procedure che delle
norme comportamentali previste dalla Legge.
4. SANZIONI PER PERSONALE DIRIGENTE
In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello, o di
adozione nell’espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle
prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più
idonee in conformità a quanto previsto dalle norme di legge e dal vigente C.C.N.L. del personale
dirigente della Cooperativa.
Resta salvo, in conformità e nel rispetto delle vigenti previsioni di legge e di contratto collettivo, ogni
diritto dell’azienda in ordine ad eventuali azioni risarcitorie per i danni ad essa cagionati dal dirigente,
a seguito della violazione da parte di quest’ultimo sia delle procedure che delle norme
comportamentali previste dalla Legge.
5. MISURE NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI
In caso di violazione da parte degli amministratori o da parte dei membri del collegio sindacale delle
procedure interne previste dal Modello o di adozione, nell’esercizio delle proprie attribuzioni, di
provvedimenti che contrastino con le disposizioni o i principi del Modello, l’OdV informerà
tempestivamente l’intero consiglio di Amministrazione ed il collegio Sindacale i quali provvederanno
ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.
6. MISURE NEI CONFRONTI DI SOGGETTI ESTERNI
I contratti e negli accordi stipulati con società consulenti, collaboratori esterni, partners, etc., devono
essere inserite specifiche clausole in base alle quali ogni comportamento degli stessi, ovvero da loro
incaricati, posto in essere in contrasto con le linee guida del Modello e tale da comportare il rischio di
commissione di reati previsti dalla Legge consentirà alla Cooperativa di risolvere il contratto, salvo il
risarcimento dei danni.
7. MONITORAGGIO
Il sistema disciplinare verrà costantemente monitorato dall’Organismo di Vigilanza.
8. SISTEMA DISCIPLINARE NELLO SPECIFICO SETTORE SALUTE E SICUREZZA
Fermo il sistema disciplinare e sanzionatorio sopra previsto, con riferimento allo specifico settore della
sicurezza sul luogo di lavoro, in considerazione della specifica attività svolta dalla Coop. La Leale,
vengono elencati qui di seguito i precetti e le sanzioni inerenti il rispetto della normativa di cui al d.lgs.
81/2008.
Obblighi dei lavoratori (Art. 20 d.lgs. 81/2008 s.m.i.)
1. Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai preposti al fine della
protezione individuale e collettiva;
2. Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto;
3. Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
4. Segnalare immediatamente al datore di lavoro o al preposto le deficienze dei mezzi di trasporto,
attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione, nonché qualsiasi condizione di pericolo di cui
vangano a conoscenza;
5. Adoperarsi, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo;
6. Non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di
controllo;
7. Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza che
possano compromettere la propria o l’altrui sicurezza;
8. Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
9. Sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente;
10. Accettare l’eventuale designazione di addetto al primo soccorso, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza. Il rifiuto è alla designazione è concesso solo per giustificato motivo;
11. Esporre il tesserino di riconoscimento in cantiere;
In particolare:
Si incorrerà in RICHIAMO VERBALE nelle seguenti casistiche:
- Per ASC e CSQ: mancato controllo e aggiornamento dei documenti sicurezza della Coop.va LA
LEALE presenti in cantiere;
- Per ASC e CSQ: mancata sorveglianza con segnalazione al Datore di Lavoro relativamente alla
sicurezza per i lavoratori della Coop.v LA LEALE, più precisamente utilizzo DPI, utilizzo corretto delle
attrezzature di lavoro, metodologie di lavoro in sicurezza, ecc..;
- Per ASC: mancato controllo dei contenuti iniziali di POS ed allegati e PIMUS e mancato
aggiornamento degli stessi durante lo svolgimento delle attività di cantiere;
- Per ASC e CSQ: mancata esecuzione delle disposizioni impartite dal C.S.E. in cantiere;
- Per ASC e CSQ: mancata applicazione e rispetto delle procedure e mancata compilazione della
modulistica di riferimento
- Per MAG: mancato rispetto della procedura sul controllo e mantenimento in efficienza delle
attrezzature e dei mezzi d’opera, con compilazione della modulistica relativa;
- Per tutti: mancata applicazione della procedura sulla gestione controllata della movimentazione
attrezzatura in particolare degli obblighi di compilazione del bollettario movimentazione attrezzatura
- Per tutti: utilizzo non conforme alle istruzione dal libretto di uso e manutenzione delle attrezzature di
lavoro e dei mezzi di trasporto ovvero mancato utilizzo delle protezioni stesse, poca cura nell’utilizzo
attrezzatura e dei mezzi, ecc…;
- Per tutti: utilizzo delle sostanze e preparati pericolosi in modo difforme da quanto previsto nelle
relative schede di sicurezza messe a disposizione;
- Per tutti: mancata segnalazione al preposto o al datore di lavoro delle deficienze dei mezzi di
trasporto o delle attrezzature di lavoro;
- Per tutti: mancato utilizzo dei D.P.I.;
- Per tutti: mancato possesso in cantiere del tesserino di riconoscimento;
- Per tutti: mancato rispetto delle direttive contenute nel POS e nel PSC (es. segnaletica di sicurezza,
percorsi e viabilità, Lay Out di cantiere, ecc..);
Si precisa che dopo un primo richiamo verbale, in caso di recidiva si passerà al RICHIAMO SCRITTO.
Obblighi del preposto (Art. 19 d.lgs. 81/2008 s.m.i.)
1. Sovrintendere e vigilare l’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge e delle
disposizioni aziendali, segnalando al datore di lavoro le inosservanze;
2. Vigila sull’utilizzo dei mezzi di protezione collettiva ed individuale messi a disposizione dei
lavoratori, segnalando al datore di lavoro le inosservanze;
3. Verifica affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone
che li espongono ad un rischio grave e specifico;
4. Richiedere l’osservanza di misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza;
5. Dare istruzioni affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
6. Informare il più presto possibile i lavoratori esposti a rischio di un pericolo grave ed immediato
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezioni;
7. Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
8. Segnalare tempestivamente al datore di lavoro sia le deficienze dei mezzi, attrezzature di lavoro,
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro di cui venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
9. Frequentare i corsi di formazione previsti per i preposti aziendali;
Si ricorda che chi ha la funzione di preposto è vincolato, in quanto lavoratore, anche al rispetto degli
obblighi previsti dall’art. 20 d.lgs. 81/08 s.m.i. (“Obblighi dei lavoratori”).
In particolare:
Si incorrerà in RICHIAMO VERBALE nelle seguenti casistiche:
- Per ASC e CSQ: mancato controllo e aggiornamento dei documenti sicurezza della Coop.va LA
LEALE e dei SUBAPPALTATORI presenti in cantiere;
- Per ASC: mancata sorveglianza con segnalazione scritta sul Bollettario del Preposto, relativamente
alla sicurezza, sia per l’operato delle squadre in subappalto che per i lavoratori della Coop.v LA
LEALE, più precisamente utilizzo DPI, utilizzo corretto delle attrezzature di lavoro, metodologie di
lavoro in sicurezza, ecc..;
- Per ASC: mancato controllo dei contenuti iniziali di POS ed allegati e PIMUS e mancato
aggiornamento degli stessi durante lo svolgimento delle attività di cantiere;
- Per ASC e CSQ: mancata esecuzione delle disposizioni impartite dal C.S.E. in cantiere;
- Per ASC e CSQ: mancata applicazione delle procedure e mancata compilazione della modulistica di
riferimento
- Per ASC e CSQ: mancata divieto di esecuzione di lavori che comportino il possesso di qualifica
professionale a personale non formato (es. formazione per utilizzo di DPI di III^ categoria, formazione
per utilizzo di piattaforme aeree, corsi di formazione per rimozione amianto, ecc..);
Si precisa che dopo un primo richiamo verbale, in caso di recidiva si passerà al RICHIAMO SCRITTO.
Inoltre, il RICHIAMO SCRITTO verrà direttamente applicato al lavoratore nei seguenti casi:
- mancata segnalazione al Datore di Lavoro o al Preposto di condizioni di pericolo durante il lavoro;
- rimozione delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza delle attrezzature, dei macchinari operatori,
rimozione della segnaletica di sicurezza in cantiere, delle recinzioni ecc…;
- mancata partecipazione ai programmi di formazione ed addestramento in materia di sicurezza
organizzati dall’azienda, come riunione annuale sicurezza, corsi di aggiornamento vari, ecc..;
- mancata effettuazione dei controlli sanitari disposti dal medico competente;
- rifiuto di accettazione nomina di addetto Primo Soccorso o Antincendio senza giustificato motivo;
Inoltre per il PREPOSTO:
- mancato rispetto delle procedure di sicurezza del cantiere previste nei casi di emergenza o pericolo
grave;
- mancata informazione ai lavoratori di pericoli gravi ed immediati presenti sul cantiere e mancata
informazione sulle disposizioni e protezioni da adottare;
- rifiuto di partecipare al corso di formazione per PREPOSTO;
Si precisa che dopo un primo richiamo scritto, in caso di recidiva si passerà alla MULTA FINO A TRE
ORE.
La MULTA FINO A TRE ORE verrà applicato DIRRETTAMENTE al lavoratore nei seguenti casi:
- Per tutti: se procura un danno da €. 500,00 .a €. 1.000,00 per incuria o uso scorretto di attrezzatura,
mezzi, ecc…;
- Per tutti: se procura danno a se stesso che comporti infortunio con inabilità temporanea superiore a
5 giorni per mancato rispetto delle norme elementari di sicurezza (es. non utilizzo delle protezioni
obbligatorie) o casualità-distrazione;
- Per tutti: se, dopo verifica in cantiere di Enti come ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc, viene applicata
all’azienda una sanzione pecuniaria da € 500,00
a €.1.000,00 per inadempienze imputabili al
lavoratore;
Si precisa che dopo la MULTA FINO ATRE ORE, in caso di recidiva si passerà alla SOSPENSIONE
FINO A TRE GIORNI
La SOSPENSIONE FINO A UN MASSIMO DI TRE GIORNI verrà applicata DIRETTAMENTE nei
seguenti casi:
- Per tutti: se procura un danno superiore a €. 1.000,00 .per incuria o uso scorretto di attrezzatura,
mezzi, ecc…;
- Per tutti: se, dopo verifica in cantiere di Enti come ASL, Ispettorato del Lavoro, ecc, viene applicata
all’azienda una sanzione pecuniaria superiore a € 1.000,00 Per inadempienze imputabili al
lavoratore;
- per il PREPOSTO: mancato rispetto delle procedure di sicurezza del cantiere previste nei casi di
emergenza o pericolo grave con conseguente infortunio superiore a giorni 5;
- Per il PREPOStO: mancata informazione ai lavoratori di pericoli gravi ed immediati presenti sul
cantiere e mancata informazione sulle disposizioni e protezioni da adottare con conseguente
infortunio superiore a giorni 5;
Sempre nel rispetto delle procedure previste dal CCNL per il LICENZIAMENTO, tale provvedimento
potrà essere applicato ad esempio nei seguenti casi:
- per tutti: mancato rispetto delle procedure di sicurezza aziendali e degli obblighi normativi vigenti,
che comportino ad altri lavoratori infortunio mortale o con inabilità permanente;
- Per tutti: se procura un danno superiore a €. 10.000,00 per incuria o uso scorretto di attrezzatura,
mezzi, ecc…;
CODICE ETICO
1. PREMESSA
Il presente codice etico (di seguito il “Codice”) esprime gli impegni e le responsabilità etiche nella
conduzione degli affari e delle attività aziendali assunti dagli amministratori e dai collaboratori della
Cooperativa La Leale (di seguito la “Cooperativa”) siano essi soci o dipendenti o collaboratori esterni.
Tutte le attività della Cooperativa devono essere svolte nell’osservanza della legge e delle normative
in vigore nei paesi in cui opera, nonché delle norme interne, in un quadro di concorrenza leale,
onestà, integrità, correttezza e buona fede, nel rispetto degli interessi legittimi dei clienti, soci,
dipendenti, partner commerciali e finanziari e delle collettività in cui la Cooperativa è presente con le
proprie attività.
Tutti coloro che lavorano per la Cooperativa, senza distinzioni o eccezioni, sono impegnati ad
osservare e a fare osservare tali principi nell’ambito delle proprie funzioni e responsabilità. In nessun
modo la convinzione di agire a vantaggio della Cooperativa può giustificare l’adozione di
comportamenti in contrasto con questi principi.
Ciascun socio e dipendente è tenuto a conoscere il Codice, a contribuire attivamente alla sua
attuazione ed a segnalarne eventuali carenze.
La Cooperativa si impegna a facilitare e promuovere la conoscenza del Codice da parte dei soci e dei
dipendenti e il loro contributo costruttivo sui suoi contenuti.
Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice sarà sanzionato in conformità con
quanto previsto dal Codice medesimo.
2. VISIONE ETICA
La Cooperativa rispetta le aspettative legittime dei propri stakeholder, ovvero quei soggetti (intesi nel
senso di individui, gruppi, organizzazioni) che hanno con l’azienda relazioni significative e i cui
interessi sono a vario titolo coinvolti nella sua attività in modo coerente con la propria missione.
In particolare, sono stakeholder in primo luogo i soci ed i lavoratori, nonchè, i collaboratori esterni, i
clienti, i fornitori e i partner economici.
In senso allargato, sono inoltre stakeholder tutti quei singoli o gruppi, nonché le organizzazioni e
istituzioni che li rappresentano, i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività
della Cooperativa per le relazioni che intrattengono con essa : le comunità locali e nazionali, le
associazioni, le generazioni future, ecc.
Sono dunque stakeholder della Cooperativa :
• soci
• lavoratori dipendenti e collaboratori esterni
• clienti
• fornitori
• pubblica amministrazione
• ambiente e collettività
Nella condotta delle attività d’impresa i comportamenti non etici compromettono il rapporto di fiducia
tra l’impresa stessa ed i suoi stakeholder.
La Cooperativa si prefigge l’obiettivo di mantenere e sviluppare il rapporto di fiducia con gli
stakeholder e persegue la propria missione contemperandone gli interessi coinvolti.
I rapporti con gli stakeholder, a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e comportamenti di
correttezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto.
3. DESTINATARI ED AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Codice si applica, senza alcuna eccezione, a tutti gli amministratori, soci, dipendenti,
collaboratori ed a tutti coloro che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente,
instaurano rapporti o relazioni con la Cooperativa ed operano per il conseguimento dei suoi obiettivi
(di seguito i “Destinatari).
A ogni Destinatario è richiesto il rispetto del presente Codice la cui accettazione potrà, ove ritenuto
opportuno, essere richiesta in forma esplicita.
I Destinatari devono informare adeguatamente i terzi circa gli obblighi imposti dal Codice, esigerne il
rispetto e adottare idonee iniziative in caso di mancato adempimento.
Per la piena osservanza del Codice ciascun destinatario potrà rivolgersi, oltre che ai propri superiori,
direttamente alle specifiche funzioni interne a ciò deputate.
Nei rapporti commerciali, le controparti devono essere informate dell’esistenza di norme di
comportamento.
La Cooperativa è impegnata fattivamente a collaborare con le gli enti ispettivi, a favorire una cultura
aziendale caratterizzata dalla consapevolezza di controlli esistenti e dall’orientamento all’esercizio del
controllo.
Nel tempo sarà mantenuto costante l’impegno ad approfondire e aggiornare il Codice al fine di
adeguarlo all'evoluzione della sensibilità sociale e delle normative di rilevanza.
3. 1 OBBLIGHI PER TUTTI I DESTINATARI
Ad ogni destinatario viene chiesta la conoscenza delle norme contenute nel presente Codice e delle
norme di riferimento che regolano l’attività svolta nell’ambito della sua funzione.
In tal senso i Destinatari hanno l’obbligo di:
• astenersi da comportamenti contrari a tali norme,
• rivolgersi ai propri superiori, o alle funzioni debitamente preposte, in caso di necessità di
chiarimenti sulle modalità di applicazione delle stesse;
• riferire tempestivamente ai propri superiori, o alle funzioni preposte :
- qualsiasi notizia di diretta rilevazione o riportata da altri, in merito a possibili violazioni del
codice
- qualsiasi richiesta sia stata rivolta di violarle
• collaborare con le strutture deputate a verificare le possibili violazioni
Se dopo la segnalazione della notizia di una possibile violazione al proprio superiore, il Destinatario
ritenesse che la questione non fosse stata adeguatamente affrontata o di aver subito ritorsioni, potrà
rivolgersi alle funzioni preposte.
3. 2 VALENZA DEL CODICE NEI CONFRONTI DEI TERZI
Nei confronti di terzi, tutti i destinatari, in ragione delle loro competenze, cureranno di :
• informarli adeguatamente circa gli impegni ed obblighi imposti dal Codice
• esigere il rispetto degli obblighi che riguardano direttamente la loro attività
• adottare le opportune azioni di propria competenza nel caso di mancato adempimento da parte di
terzi, dell’obbligo di conformarsi alle norme del Codice.
I comportamenti da adottare nei confronti dei terzi sono comunque illustrati al paragrafo 5 del
presente Codice.
3.3 INCARICHI SOCIETARI
Tutte le persone chiamate a ricoprire incarichi societari, all’atto dell’accettazione dell’incarico
dichiarano di conoscere i documenti costitutivi il sistema di prevenzione degli illeciti, di cui al D.
Lgs. 231/2001 adottati dalla Cooperativa e che uniformeranno il loro comportamento ai principi in essi
riconosciuti.
3.4 DELEGHE
Al legale rappresentante e ad altre figure aziendali, per l’espletamento delle loro mansioni o per lo
svolgimento di specifiche attività, possono essere assegnate dal Consiglio di Amministrazione,
deleghe generali o settoriali.
Le deleghe rappresentano l’assegnazione di specifici compiti e funzioni da svolgere per il
perseguimento di obiettivi generali o dell’area di appartenenza.
I poteri e le competenze attribuiti attraverso deleghe devono essere definite in modo chiaro ed essere
coerenti con lo statuto della Cooperativa, con l’organizzazione vigente e con le strategie e gli obiettivi
aziendali.
4. PRINCIPI ETICI E DI COMPORTAMENTO
4.1 SELEZIONE DEL PERSONALE E COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
Nello svolgimento delle attività di reclutamento e selezione, la valutazione del personale è effettuata in
base alla corrispondenza dei profili dei candidati rispetto a quelli attesi ed alle esigenze aziendali, nel
rispetto dei principi dell’imparzialità e delle pari opportunità per tutti i soggetti interessati.
Tutto il personale deve essere assunto con regolare contratto di lavoro, in applicazione della
normativa vigente, del contratto collettivo di lavoro e dei regolamenti aziendali; non è consentita
alcuna forma di lavoro irregolare.
Le informazioni richieste nel corso della selezione ed all’atto dell’inserimento sono direttamente
connesse alla verifica del possesso dei requisiti professionali, nel pieno rispetto della sfera privata e
delle opinioni del candidato.
Nel momento in cui inizia la collaborazione, il dipendente o il collaboratore deve ricevere esaurienti
informazioni riguardo alle caratteristiche delle mansioni e della funzione ed agli elementi normativi e
retributivi.
4. 2 POLITICHE DI GESTIONE DEL PERSONALE
E’ proibita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei soci, dei dipendenti e dei collaboratori.
Tutte le decisioni prese nell’ambito della gestione e dello sviluppo del personale sono basate su
considerazione di profili di merito e/o corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai
collaboratori ed analogo criterio viene seguito per l’accesso a ruoli o incarichi diversi.
Ai lavoratori devono essere applicati i trattamenti retributivi e le condizioni normative previste dal
contratto collettivo di lavoro e dai regolamenti aziendali.
4. 3 VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE
Nella gestione dei rapporti gerarchici i responsabili aziendali si impegnano a fare in modo che
l’autorità sia esercitata con equità e correttezza evitando ogni abuso.
Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore gerarchico,
prestazioni, favori personali e qualunque comportamento che configuri una violazione del presente
codice.
I responsabili utilizzano e valorizzano pienamente tutte le professionalità presenti nella struttura
mediante attivazione delle leve disponibili per favorire lo sviluppo e la crescita
del personale.
Ai dipendenti vengono impartite iniziative di formazione ed aggiornamento, con l’obiettivo di
promuoverne l’adeguamento e lo sviluppo della professionalità.
4.4 INTEGRITA’ E TUTELA DELLA PERSONA
La Cooperativa svolge le proprie attività in armonia con la legislazione vigente a tutela delle condizioni
di lavoro, impegnandosi a preservare l’integrità morale della persona.
In tal senso, i rapporti tra i dipendenti devono essere improntati ai principi di una civile convivenza
e devono svolgersi nel rispetto reciproco dei diritti e della libertà delle persone. In particolare, non
devono essere fatte discriminazioni, violenze psicologiche o ritorsioni per ragioni di nazionalità, di
credo religioso, di appartenenza politica e sindacale, di lingua e di sesso.
Non sono ammesse molestie o comportamenti aventi connotazione sessuale che possono offendere
la dignità o turbare la sensibilità degli uomini e delle donne nell’ambiente di lavoro.
Ciascun Destinatario, nell’ambito delle proprie mansioni, deve impegnarsi ad una conduzione delle
proprie attività che si fondi sulla prevenzione e sulla tutela della salute, della moralità e della sicurezza
di se stessi, dei colleghi e dei terzi, collaborando per mantenere un clima di reciproco rispetto della
sensibilità, della dignità e della reputazione di ciascuno.
4.5 INFORMAZIONI RISERVATE E TUTELA DELLA PRIVACY
Le informazioni che hanno carattere di riservatezza, relative a dati o conoscenze che appartengono
alla Cooperativa, non devono essere acquisite, usate o comunicate se non dalle persone autorizzate,
generalmente o specificatamente.
La Cooperativa si impegna a proteggere adeguatamente tali informazioni, generate o acquisite
all’interno e nelle relazioni d’affari e ad evitare ogni uso improprio di queste informazioni.
In particolare, la privacy dei dipendenti, è tutelata adottando criteri che specificano le informazioni che
la Cooperativa richiede al collaboratore e le relative modalità di trattamento e conservazione.
Tali criteri prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di comunicare o
diffondere i dati personali senza previo consenso dell’interessato e stabiliscono le regole per il
controllo, da parte di ciascun dipendente, delle norme a protezione della privacy. E’ esclusa qualsiasi
indagine su idee, preferenze, gusti personali e, in generale, sulla vita privata dei collaboratori.
E’ obbligo di ogni Destinatario, nell’ambito delle proprie mansioni, assicurare la riservatezza richiesta
dalle circostanze per ciascuna informazione riservata, generale o acquisita in ragione della propria
funzione lavorativa:
• Acquisendo e trattando solo i dati necessari ed opportuni per le finalità del suo settore di
appartenenza e in diretta connessione con le sue funzioni;
• Conservando i dati stesi in modo che venga impedito che altri non autorizzati ne prendano
conoscenza;
• Comunicando o divulgando i dati stessi solo su esplicita autorizzazione delle posizioni superiori e
comunque, in ogni caso, dopo essersi assicurato circa la sua effettiva divulgabilità;
• Assicurandosi che non sussistano vincoli assoluti o relativi alla divulgabilità delle informazioni
riguardanti i terzi collegati alla Cooperativa da un rapporto di qualsiasi natura e, se del caso,
ottenere il loro consenso;
4.6 SICUREZZA E SALUTE
La Cooperativa è pienamente consapevole dell’importanza di garantire la più completa sicurezza negli
ambienti di lavoro.
Per questo si impegna a promuovere e diffondere una cultura della sicurezza, sviluppando tra i propri
soci, dipendenti e collaboratori la consapevolezza della gestione dei rischi, promuovendo
comportamenti responsabili e mettendo in atto una serie di azioni, soprattutto preventive, per
salvaguardare la salute, la sicurezza e l’incolumità di tutto il personale.
All’interno della Cooperativa sono assegnate specifiche responsabilità della gestione degli aspetti
connessi alla salute e sicurezza, con l’obiettivo di applicare un sistema integrato di gestione dei rischi
e della sicurezza, che comprenda adeguati momenti formativi e di comunicazione, un continuo
aggiornamento delle metodologie e dei sistemi alla luce delle migliori tecnologie disponibili, un’analisi
del rischio, della criticità dei processi e delle risorse da proteggere.
L’analisi dei rischi relativi alle attività di lavoro ed all’ambiente aziendale e le linee di intervento per la
tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori sono definite dal Documento di valutazione dei
rischi, redatto ai sensi del D.Lgs 626/94
I destinatari del presente codice sono vincolati al rispetto delle norme e degli obblighi derivanti dalla
normativa di riferimento, delle procedure aziendali e delle prescrizioni operative in tema di salute e
sicurezza.
4.7 TUTELA AMBIENTALE
Nella consapevolezza che l’ambiente rappresenterà sempre più in futuro, un aspetto chiave nello
sviluppo del benessere della comunità e quindi anche un vantaggio competitivo, in un mercato
sempre più allargato ed esigente nel campo della qualità e dei comportamenti, la Cooperativa,
nell’ambito delle proprie attività, si impegna a rispettare la normativa in materia di tutela e protezione
ambientale, promuovendo una conduzione delle proprie attività incentrata sul corretto utilizzo delle
risorse e sul rispetto dell’ambiente.
4.8 DOVERI DEI DESTINATARI
4.8.1 ONESTA’
Tutti i soci, i dipendenti e più in generale tutti i Destinatari, devono agire lealmente al fine di rispettare
gli obblighi sottoscritti nel contratto di lavoro, le leggi vigenti e il presente Codice,
assicurando le prestazioni richieste. In nessun caso il perseguimento degli interessi della Cooperativa,
può giustificare una condotta non onesta.
4.8.2 LEALTA’ E FEDELTA’
La Cooperativa mantiene un rapporto di fiducia e di fedeltà con ciascuno dei suoi dipendenti.
In tal senso, l’obbligo di fedeltà comporta per ogni dipendente il divieto di:
• Assumere occupazioni con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, incarichi di consulenza o
altre responsabilità per conto terzi, senza la preventiva autorizzazione scritta della Cooperativa;
• Svolgere attività comunque contrarie agli interessi della Cooperativa o incompatibili con i doveri
d’ufficio.
4.8.3 CONFLITTI DI INTERESSE
I Destinatari devono evitare situazioni e/o attività che possano condurre a conflitti di interesse con
quelli della Cooperativa o che potrebbero interferire con la loro capacità di prendere decisioni
imparziali, nella salvaguardia del miglior interesse dello stesso ed astenersi dall’avvantaggiarsi
personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento
delle loro mansioni.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono determinare conflitto di interessi le seguenti
situazioni:
• Svolgere una funzione di vertice (amministratore delegato, direttore, presidente, consigliere,
responsabile di funzione) e avere interessi economici personali con fornitori, clienti o concorrenti,
quali ad esempio possesso di azioni o incarichi professionali, anche attraverso familiari;
• Curare rapporti con i fornitori e svolgere attività lavorativa, anche da parte di un familiare, presso
gli stessi fornitori;
• Accettare denaro, favori od omaggi da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti
con la Cooperativa .
La Cooperativa riconosce e rispetta il diritto dei suoi soci e dei suoi dipendenti a partecipare ad
investimenti, affari o ad attività di altro genere al di fuori di quella svolta nell’interesse della
Cooperativa stessa, purché si tratti di attività consentite dalla legge e compatibili sia con il presente
Codice, che con gli obblighi assunti in qualità di soci e di dipendenti.
Nei rapporti tra Cooperativa e terzi, i destinatari devono agire secondo norme etiche e legali e senza
ricorrere a mezzi illeciti. In tal senso sono esplicitamente proibite pratiche di corruzione, favori
illegittimi, comportamenti collusivi, sollecitazioni di vantaggi personali per sé o per gli altri.
Ciascun Destinatario ha l’obbligo di riferire, al proprio superiore o all’Organismo di vigilanza, qualsiasi
informazione che possa far presumere una situazione di potenziale conflitto con gli interessi della
Cooperativa .
4.8.4 IMPARZIALITA’
Nei rapporti interni ed esterni ogni destinatario deve evitare ogni discriminazione in base all’età,
sesso, sessualità, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche, affiliazioni sindacali e credenze
religiose dei suoi interlocutori.
4.8.5 RISERVATEZZA
I Destinatari, nell’ambito delle proprie funzioni, devono assicurare la riservatezza delle informazioni in
proprio possesso, sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate per scopi non connessi con
l’esercizio della propria attività e devono astenersi dal ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa
e consapevole autorizzazione da parte dei propri superiori ed in conformità alle norme giuridiche
vigenti in materia di tutela della privacy.
4.8.6 UTILIZZO DEI BENI AZIENDALI
Ogni Destinatario è direttamente e personalmente responsabile della protezione, della conservazione
e dell’utilizzo dei beni e delle risorse a lui affidate. E’ quindi tenuto ad operare con la massima
diligenza per tutelare tali risorse e beni, attraverso comportamenti responsabili e in linea con le
procedure operative in essere, al fine di evitarne utilizzi impropri che possano essere causa di danno,
perdita di efficienza o comunque in contrasto con l’interesse aziendale.
Per quanto riguarda le applicazioni informatiche, ogni Destinatario è tenuto a:
• Adottare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche e dalle procedure di sicurezza aziendali
in materia, al fine di non compromettere la funzionalità e la protezione dei sistemi informatici;
• Non inviare messaggi di posta elettronica minacciosi o ingiuriosi, non ricorrere a linguaggio di
basso livello, non esprimere commenti inappropriati che possano recare offesa alla persona e/o
danno all’immagine aziendale;
• Non navigare su siti Internet con contenuti indecorosi e offensivi.
E’ inoltre fatto espressamente divieto di distribuire, divulgare o pubblicizzare per via telematica e, più
in generale con qualsiasi mezzo, materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento
sessuale di minori di anni diciotto, ovvero distribuire o divulgare notizie o informazioni finalizzate
all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori.
5. LE NORME ETICHE NEI CONFRONTI DEI TERZI
5.1 CLIENTI
Consapevoli che la soddisfazione del cliente si impone come necessità primaria per perseguire il
successo di impresa, la Cooperativa si impegna nei propri mercati di riferimento, ad offrire prodotti e
servizi di qualità a condizioni competitive e nel rispetto di tutte le norme poste a tutela della leale
concorrenza.
A tal fine, ogni Destinatario, nell’ambito della gestione dei rapporti con i clienti e nel rispetto delle
procedure interne ha il dovere di:
• Fornire, con efficienza e cortesia, nei limiti delle previsioni contrattuali, prodotti e servizi di qualità
che soddisfino o superino le ragionevoli aspettative e necessità del cliente;
• Fornire accurate ed esaurienti informazioni circa prodotti e servizi in modo che il cliente possa
assumere decisioni consapevoli;
• Attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie o di altro genere.
Tutte le offerte, i contratti e le comunicazioni devono essere chiari, semplici, complete e conformi alle
normative vigenti in modo da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del
Cliente.
I Destinatari non devono promettere od offrire pagamenti, beni o favori per promuovere o favorire gli
interessi della Cooperativa . Omaggi o atti di ospitalità sono permessi solo quando siano tali, per
natura e valore, da non potere essere interpretabili come finalizzati ad ottenere un trattamento di
favore.
5. 2 ASSOCIAZIONI TEMPORANEE D’IMPRESA
Nella scelta dei partner con cui costituire associazioni temporanee d’impresa, la Cooperativa è
impegnato a concludere accordi soltanto con imprese che mantengano una condotta ispirata al
rispetto delle normative vigenti, della correttezza e trasparenza delle azioni e del corretto utilizzo delle
informazioni riservate.
5. 3 COSTITUZIONE DI SOCIETÀ
I partner della Cooperativa nel capitale di società costituite per la realizzazione di interventi e/o la
gestione di servizi, all’atto della costituzione, ricevono formale informazione in merito ai documenti
costitutivi il sistema di prevenzione degli illeciti, di cui al D. Lgs. 231/2001, adottati.
5.4 FORNITORI
5.4.1 RAPPORTI CON I FORNITORI
La Cooperativa richiede ai propri fornitori, ai propri consulenti e ai propri collaboratori il rispetto di
principi etici corrispondenti ai propri, ritenendo questo aspetto di fondamentale importanza per la
nascita o la continuazione di un rapporto di collaborazione.
I destinatari del presente Codice non possono accettare omaggi, favori, regali da parte di fornitori, se
non siano chiaramente inquadrabili in normali relazioni di cortesia ed aventi modico valore e di essi
deve comunque essere informato il proprio responsabile.
Qualora un destinatario riceva da un fornitore proposte di favori o benefici, deve immediatamente
informare il proprio responsabile.
5.4.2 SCELTA DEL FORNITORE
I processi di approvvigionamento di beni e servizi sono improntati alla ricerca del massimo vantaggio
competitivo, alla concessione delle pari opportunità per ogni fornitore, alla tutela della concorrenza,
alla lealtà e all’imparzialità.
La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni di acquisto devono essere basate su
una valutazione obiettiva della qualità, del prezzo e della capacità di fornire e garantire servizi di livello
adeguato.
La Cooperativa predispone e mantiene attive specifiche procedure che definiscono le modalità di
selezione dei fornitori e le procedure di approvvigionamento di beni e servizi
5.4.3 INTEGRITÀ ED INDIPENDENZA NEI RAPPORTI
Le relazioni con i fornitori sono regolate dai principi sopra riportati e sono oggetto di un
costante monitoraggio.
La stipula di un contratto con un fornitore deve sempre basarsi su rapporti di estrema chiarezza.
Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo la Cooperativa predispone:
• la separazione dei ruoli tra la funzione che richiede la fornitura, la funzione che stipula il contratto,
la funzione che autorizza il pagamento e la funzione che esegue il pagamento stesso;
• la possibilità di ricostruire le scelte adottate e le loro motivazioni;
• la conservazione delle informazioni e dei documenti contrattuali.
5.5 RAPPORTI CON ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA
Per contribuire alla diffusione ed al rafforzamento dei valori del movimento cooperativo ed alla sua
crescita economica, la Cooperativa può aderire ad una o più associazioni di rappresentanza delle
imprese.
La scelta di adesione o di revoca dall’associazione e l’autorizzazione al pagamento dei contributi
associativi competono al Consiglio di Amministrazione.
5.6 ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI POLITICHE E SINDACALI
La Cooperativa può contribuire al finanziamento di partiti, movimenti, associazioni, comitati e
organizzazioni politiche e sindacali, a loro rappresentanti e candidati, nel rispetto delle normative
vigenti ed astenendosi, in ogni caso, da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici.
Tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione ed essere erogati in modo
rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati.
I Destinatari devono riconoscere che qualsiasi forma di coinvolgimento ad attività politiche avviene su
base personale, nel proprio tempo libero, a proprie spese ed in conformità alle leggi in vigore.
5.7 CONTRIBUTI E SPONSORIZZAZIONI
La Cooperativa può aderire alle richieste di contributi limitatamente alle proposte provenienti da enti e
associazioni dichiaratamente senza fini di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi, che siano di
elevato valore culturale, benefico o sociale e che coinvolgano un notevole numero di cittadini.
Attività sponsorizzate riguardano tipicamente i temi del sociale, dell’ambiente, dello sport, dello
spettacolo, della cultura, dell’arte. In tal senso, qualora il contributo sia ritenuto di pubblico interesse,
la Cooperativa determina se esso sia ammissibile alla luce delle leggi in vigore e comunque
prestando particolare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale o
aziendale.
Tutti i contributi devono essere approvati dal Consiglio di Amministrazione ed essere erogati in modo
rigorosamente conforme alle leggi vigenti ed adeguatamente registrati.
5.8 ORGANI DI INFORMAZIONE
I Destinatari non possono fornire informazioni a rappresentanti dei mass media né impegnarsi a
fornirle senza l’autorizzazione delle funzioni competenti.
Le informazioni e le comunicazioni fornite dovranno essere veritiere, complete, accurate, trasparenti e
tra loro omogenee.
In nessun modo o forma i Destinatari possono offrire pagamenti, regali o altri vantaggi finalizzati ad
influenzare l’attività professionale di funzioni degli organi di informazione o che possono
ragionevolmente essere interpretati come tali.
6. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEGLI
ILLECITI
6.1 REATI SOCIETARI
La Cooperativa è attivamente impegnata a favorire lo sviluppo di una cultura della legalità nella
gestione delle attività d’impresa e la prevenzione degli illeciti per i quali può sussistere una
responsabilità amministrativa, introdotti nell’ordinamento giuridico italiano dal D. Lgs 8/6/2001 n.231.
A tal fine è posto l’espresso divieto a carico dei Destinatari di porre in essere, collaborare o dare
causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato previste dal citato
D.Lgs 231/01 e porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che,
sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra
considerate, possano potenzialmente diventarlo, ovvero comportamenti che possano favorire la
commissione dei predetti reati.
6.2 CORRUZIONE E CONCUSSIONE
La Cooperativa , in coerenza con i valori di onestà e trasparenza, è attivamente impegnata a mettere
in atto tutte le misure necessarie a prevenire ed evitare fenomeni di corruzione e concussione.
In particolare, non consente che siano versate somme di denaro o esercitate altre forme di corruzione
allo scopo di procurare vantaggi diretti o indiretti all’azienda stessa e vieta l’accettazione di doni o
favori da parte di terzi che oltrepassino le normali regole di ospitalità e cortesia.
6.3 FRODE A DANNO DELLO STATO E DI ENTI PUBBLICI - MALVERSAZIONE
La Cooperativa è impegnata, nei rapporti con le Istituzioni Comunitarie, lo Stato, gli enti pubblici in
genere a rilasciare dichiarazioni ed a fornire documentazioni, informazioni e certificazioni veritiere e
trasparenti, rispondenti alle registrazioni contabili ed alla documentazione aziendale; la Cooperativa ,
parimenti, è impegnata ad utilizzare i finanziamenti ricevuti esclusivamente per le finalità per le quali
sono stati richiesti.
A tal proposito, la Cooperativa prevede le modalità di richiesta di finanziamenti, attraverso la
separazione fra chi sottoscrive la richiesta, chi istruisce le relative pratiche e chi autorizza l’utilizzo dei
finanziamenti.
6.4 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
L’assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni e le Istituzioni Pubbliche è riservata
esclusivamente alle funzioni aziendali preposte ed autorizzate.
Per questo motivo deve essere raccolta e conservata la documentazione che riassume le modalità
attraverso le quali la Cooperativa è entrata in contatto con la Pubblica Amministrazione.
E’ vietato a qualsiasi Destinatario del presente Codice di promettere od offrire ai pubblici ufficiali,
incaricati di Pubblico Servizio, dipendenti in genere della Pubblica Amministrazione o di altre
Pubbliche Istituzioni, pagamenti, beni o altre utilità per promuovere e favorire i propri interessi e trarne
vantaggio.
La Cooperativa inoltre vieta qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici o incaricati di pubblico
servizio, di ogni tipo, italiani od esteri, o a loro familiari, anche attraverso interposta persona, tali da
potere influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla
Cooperativa , salvo che si configurino di modico valore, tale da non compromettere l’integrità e la
reputazione delle parti e di non poter essere interpretati, da un osservatore imparziale, come
finalizzati ad acquisire vantaggi in modo improprio.
Qualsiasi destinatario del presente Codice che riceva direttamente o indirettamente proposte di
benefici da pubblici funzionari, incaricati di pubblico servizio o dipendenti in genere della Pubblica
Amministrazione o di altre Pubbliche Istituzioni che configurino simile fattispecie, deve
immediatamente riferire all’Organismo di Vigilanza.
Nello svolgimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione, la condotta dei rappresentanti deve
rispettare tassativamente le norme di legge e le prassi della corretta pratica commerciale.
In particolare è vietato, a qualsiasi destinatario del presente Codice, cercare di influenzare le decisioni
della controparte attraverso la promessa, a pubblici funzionari impegnati nella trattativa, di vantaggi,
favori, regalie, opportunità commerciali o di lavoro personali o nei confronti di familiari.
6.5 CORRETTA INFORMATIVA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
La trasparenza dell’informazione nei confronti della Pubblica Amministrazione ed, in particolare degli
organi di vigilanza contributiva e fiscale e di sicurezza del lavoro costituisce un fondamentale impegno
della Cooperativa .
A tal fine, essa si impegna a:
• operare, nel modo più corretto e trasparente, attraverso i canali di comunicazione a ciò preposti
con gli interlocutori istituzionali a livello nazionale e territoriale;
• rappresentare gli interessi e le posizioni della Cooperativa in maniera trasparente, rigorosa e
coerente, evitando atteggiamenti di natura collusiva.
Inoltre, è fatto divieto ai Destinatari di:
• falsificare e/o alterare i rendiconti al fine di ottenere un indebito vantaggio o qualsiasi altro
beneficio per la Cooperativa ;
• falsificare e/o alterare dati documentali al fine di ottenere il favore o l’approvazione di un progetto
non conforme alle normative vigenti in materia;
• destinare fondi pubblici a finalità diverse da quelle per cui si sono ottenuti.
6.6 SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO D’ESERCIZIO
Le evidenze finanziarie e contabili della Cooperativa devono essere basate su informazioni precise,
esaurienti e verificabili e riflettere la natura dell’operazione di cui si tratta, nel rispetto della sua
struttura gerarchica ed organizzativa.
Per ogni operazione contabile deve essere conservata agli atti idonei documentazione che consenta
una agevole registrazione contabile e la ricostruzione accurata dell’operazione e delle relative
responsabilità.
La tenuta dei libri contabili deve avvenire secondo criteri di correttezza e di pieno rispetto delle norme
di legge e nessuna scrittura contabile falsa o artificiosa può esservi inserita per alcuna ragione.
Nessun Destinatario può impegnarsi in attività che determinino un tale illecito, anche se su richiesta di
un superiore.
La Cooperativa assicura il rispetto dei principi di veridicità e correttezza nella redazione di qualsiasi
documento giuridicamente rilevante, nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e
finanziari.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo interno efficace è affidata a tutta la struttura
organizzativa che ha nelle figure di responsabili i soggetti incaricati di far partecipi gli altri soci,
dipendenti e collaboratori sugli aspetti di loro pertinenza.
Tutti i destinatari del Codice, nell’ambito delle funzioni ed attività svolte, sono responsabili
della definizione e del corretto funzionamento del sistema di controllo e sono tenuti a
comunicare in forma scritta al superiore, o all’Organismo di vigilanza, le eventuali omissioni,
falsificazioni o irregolarità delle quali fossero venuti a conoscenza.
La Cooperativa è impegnata a fornire adeguata, completa e tempestiva informazione a tutti gli organi
e alle funzioni interessati alla formazione del bilancio d’esercizio, dei bilanci infrannuali, delle relazioni
e delle comunicazioni sociali in genere, nel pieno rispetto delle normative vigenti, ed a favorire i
controlli assegnati agli organi ed alle funzioni competenti.
7 MODALITA’ DI ATTUAZIONE
7.1 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
Il presente codice è portato a conoscenza dei Destinatari e dei terzi mediante apposite attività di
comunicazione e informazione.
A tal fine, è responsabilità dell’Organismo di vigilanza garantirne la diffusione all’interno dell’azienda,
promuovendo e monitorando le più opportune iniziative per la diffusione della sua conoscenza e
comprensione, sia all’interno che all’esterno della Cooperativa .
Il Codice inoltre è pubblicato sul sito Internet aziendale e tutti i neoassunti ne ricevono una copia
cartacea.
7.2 VALORE CONTRATTUALE DEL CODICE
L’osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali
dei dipendenti della Cooperativa , ai sensi dell’art. 2104 del codice civile, di seguito riportato:
“Art. 2104: Diligenza del prestatore di lavoro. – Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta
dalla natura della prestazione dovuta, dall’interesse dell’impresa e a quello superiore della produzione
nazionale.
Deve inoltre osservare le disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite
dall’imprenditore e dai collaboratori di questi dai quali gerarchicamente dipende”.
7.3 STRUTTURA DI RIFERIMENTO, ATTUAZIONE E CONTROLLO
E’ politica della Cooperativa diffondere a tutti i livelli una cultura caratterizzata dalla consapevolezza
dell’esistenza dei controlli e dall’assunzione di una mentalità orientata all’esercizio del controllo quale
strumento fondamentale per contribuire al raggiungimento degli obiettivi aziendali e al miglioramento
continuo dell’efficienza dei processi.
A tal fine la Cooperativa adotta un Modello di Organizzazione e Gestione, il cui obiettivo è quello di
assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, proteggere i beni aziendali, gestire
efficientemente le attività e fornire dati contabili e finanziari accurati e completi al fine di garantire una
corretta ed efficiente gestione.
Il Modello della Cooperativa prevede la presenza di un “Organismo di Vigilanza”, le cui funzioni sono
di seguito esposte.
Resta comunque inteso che la responsabilità di creare e mantenere un sistema di controllo interno
efficace è comune ad ogni livello operativo e, conseguentemente, ogni Destinatario, nell’ambito delle
proprie funzioni svolte, è responsabile dell’attuazione e del corretto funzionamento dei controlli
inerenti le aree operative a lui affidate in conformità al presente Codice.
7.4 ORGANISMO DI VIGILANZA
La Cooperativa si impegna a far rispettare le norme attraverso il proprio Organismo di Vigilanza,
nominato dal Consiglio di Amministrazione, al quale demandare i compiti di vigilanza e monitoraggio
in materia di attuazione del Codice, che in particolare dovrà:
- monitorare costantemente l’applicazione del Codice da parte dei soggetti interessati, anche
attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice o delle più rilevanti politiche e
procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.
Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di Vigilanza effettua :
h) attivazione delle modalità di controllo;
i) svolgimento interventi di controllo sulla operatività ed efficacia dei punti di controllo previsti
dalle procedure aziendali
j) verifica dell’implementazione delle azioni di miglioramento indicate dal documento di analisi;
k) interventi di controllo sui bilanci d’esercizio e sulle principali operazioni che ricadano nella
sfera di possibile rischio
l) svolgimento di valutazioni dell’attività aziendale ai fini della mappatura aggiornata delle aree di
attività a rischio;
m) stesura di rapporti periodici al Consiglio di Amministrazione sui risultati della propria attività;
n) redazione di una relazione periodica di riesame del modello, da trasmettere al Consiglio di
Amministrazione ed al Collegio Sindacale.
7.5 INCOMPATIBILITÀ
Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell’Organismo di Vigilanza coloro che siano stati
condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs
231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
o delle imprese.
7.6 SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEL CODICE
Tutti i destinatari del presente Codice possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni
violazione o sospetto di violazione del Codice all’Organismo di Vigilanza in materia di attuazione del
Codice stesso, il quale:
• provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore e il responsabile della
presunta violazione;
• agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, intesa come atto che
possa dar adito anche al solo sospetto di una forma di discriminazione o penalizzazione;
• assicura la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge;
•
in caso di accertata violazione del Codice, l’Organismo di Vigilanza stesso riporta la segnalazione
e gli eventuali suggerimenti ritenuti necessari al vertice aziendale o alle funzioni interessate,
secondo la gravità delle violazioni; questi definiscono i provvedimenti da adottare secondo le
normative in vigore e secondo il sistema disciplinare adottato dalla Cooperativa , ne curano
l'attuazione e riferiscono l'esito all’Organismo di Vigilanza preposto al controllo del Codice.
7.7 VIOLAZIONI DEL CODICE E SANZIONI
E’ compito dell’Organismo di Vigilanza segnalare ai soggetti aziendali deputati all’irrogazione delle
sanzioni le violazioni commesse da qualsiasi destinatario del presente Codice, proponendo l’adozione
di adeguate misure disciplinari.
Le sanzioni disciplinari vengono applicate nei limiti previsti e previo espletamento della procedure
indicate dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori dipendenti e nel rispetto della normativa
vigente e delle indicazioni contrattuali nelle altre tipologie di collaborazione.
In caso di violazione da parte di uno o più componenti del C.d.A., l’intero Consiglio di Amministrazione
ed il Collegio Sindacale saranno informati, da parte dell’Organismo di vigilanza, delle circostanza della
violazione, al fine di assumere gli opportuni provvedimenti.
Ogni comportamento, posto in essere da consulenti esterni o da professionisti, in contrasto con le
linee di condotta indicate nel presente Codice, e tale da comportare il rischio di commissione di un
reato sanzionato dal Decreto, potrà determinare, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali
inserite nelle lettere di incarico, la risoluzione del rapporto e l’eventuale richiesta di risarcimento danni,
qualora da tale comportamento la Cooperativa possa subire l’irrogazione di misure sanzionatorie.
7.8 DEFINIZIONE DELLE SANZIONI
La definizione delle sanzioni da irrogare sarà commisurata al livello di responsabilità ed autonomia
dell’amministratore e del dipendente, all’eventuale presenza di precedenti disciplinari a carico,
all’intenzionalità del comportamento posto in essere ed alla gravità, in termini di livello di rischio per la
Cooperativa , del comportamento stesso.
STATUTO ORGANISMO DI VIGILANZA
1. Scopo ed ambito di applicazione
È istituito presso la Cooperativa La Leale (di seguito “la Cooperativa ”) un Organismo con funzioni di
vigilanza e controllo (di seguito “Organismo di Vigilanza”) in ordine al funzionamento, all’efficacia,
all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito il
“Modello”) adottato dalla Cooperativa con delibera Consiglio di Amministrazione del 05/10/2011, allo
scopo di prevenire i reati dai quali possa derivare la responsabilità amministrativa della Cooperativa ,
in applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001.
2. Nomina e composizione
L’Organismo di Vigilanza è un organo collegiale composto da n. 2 a 3 componenti interni e/o esterni,
nominati dal Consiglio di Amministrazione.
L’Organismo di Vigilanza nomina, al suo interno, il Presidente con il compito di provvedere
all’espletamento delle formalità relative alla convocazione, alla fissazione degli argomenti da trattare e
allo svolgimento delle riunioni collegiali.
La nomina dell’Organismo di Vigilanza, da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere resa
nota a ciascun componente nominato e da questi formalmente accettata.
3. Cessazione dall’incarico
La revoca dell’Organismo di Vigilanza e di ciascun componente compete esclusivamente al Consiglio
di Amministrazione.
L’Organismo di Vigilanza non può essere revocato
A tale proposito, per giusta causa di revoca potrà intendersi:
se
non
per
giusta
causa.
•
l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente
dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità
che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
•
l'attribuzione all’Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i
requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono
propri dell'Organismo di Vigilanza;
•
un grave inadempimento dei doveri propri dell’Organismo così come definiti nel presente
Statuto;
•
una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del componente dell’Organismo di
Vigilanza per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal citato Decreto;
•
una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell’Organismo di
Vigilanza, ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero
l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
Nei casi sopra descritti in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, il Consiglio di
Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la revoca
dei poteri del componente dell’Organismo di Vigilanza.
Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall’incarico
mediante preavviso di almeno 3 mesi.
Fermo restando quanto precisato al primo capoverso, il suddetto incarico cesserà automaticamente
con il venir meno del rapporto di lavoro di ciascun componente interno con la Cooperativa .
4. Durata in carica
Al fine di garantire l’efficace e costante attuazione del Modello, nonché la continuità di azione, la
durata dell’incarico è fissata in anni tre, eventualmente rinnovabili con provvedimento del Consiglio di
Amministrazione.
In ogni caso, ciascun componente rimane in carica fino alla nomina del successore.
5. Riporto gerarchico
A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo di Vigilanza è collocato in posizione di staff al Vertice
della Cooperativa , riportando e rispondendo direttamente al Consiglio di Amministrazione, qualora le
violazioni emerse siano riferibili agli Amministratori o siano, comunque, di particolare gravità.
6. Riporto informativo
L’Organismo di Vigilanza provvederà ad informare, in ordine all’attività svolta, il Consiglio di
Amministrazione con una periodicità almeno annuale, nonché in genere ogni qual volta se ne presenti
e ravvisi la necessità e/o opportunità.
7. Requisiti di professionalità e di onorabilità
Ciascun componente dell’Organismo di Vigilanza deve possedere un profilo professionale e
personale che non pregiudichi l’imparzialità di giudizio, l’autorevolezza e l’eticità della condotta.
Si ritengono necessarie per l’Organismo di Vigilanza le seguenti:
a) Competenze:
• conoscenza dell’Organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la
Cooperativa opera;
• conoscenze giuridiche tali da consentire l’identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare
ipotesi di reato;
• capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di
riferimento, sulla realtà aziendale;
•
conoscenza di principi e tecniche proprie dell’attività svolta dall’Internal Auditing;
b) Caratteristiche personali:
•
un profilo etico di indiscutibile valore;
• credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l’esterno, il reale
possesso delle qualità sopra descritte.
8. Obblighi
I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono adempiere al loro incarico con la diligenza richiesta
dalla natura dell’incarico, dalla natura dell’attività esercitata e dalle loro specifiche competenze.
Nell’esercizio delle proprie funzioni, l’Organismo di Vigilanza deve improntarsi a principi di autonomia
ed indipendenza.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine
alle notizie ed informazioni acquisite nell’esercizio delle loro funzioni.
9. Cause d’ineleggibilità e incompatibilità
Al fine di garantire l’autonomia e l’indipendenza dell’Organismo, possono essere nominati sia membri
esterni sia membri interni, privi di compiti operativi.
I componenti dell’Organismo non devono avere vincoli di parentela con il Vertice aziendale, né
dovranno, se esterni, essere legati alla Cooperativa da interessi economici o da qualsiasi altra
situazione di conflitto di interesse tale da inficiarne l’obiettività di giudizio.
Ogni eventuale situazione di conflitto di interesse sarà valutata dal Consiglio di Amministrazione.
Non possono ricoprire le funzioni o fare parte dell’Organismo di Vigilanza coloro che siano stati
condannati, con sentenza passata in giudicato, per avere commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs
231/2001, ovvero abbiano subito condanna ad una pena comportante l’interdizione, anche
temporanea, dai pubblici uffici o l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche
o delle imprese.
Ove il Presidente o un componente dell’Organismo incorrano in una delle cause di ineleggibilità e/o
incompatibilità suddette, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito
l’interessato, stabilisce un termine non inferiore a 30 giorni entro il quale deve cessare la situazione di
ineleggibilità e/o incompatibilità.
Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione
deve revocare il mandato.
10. Poteri dell’Organismo
All’Organismo di Vigilanza sono devoluti poteri ispettivi e di controllo in ordine al funzionamento ed
all’osservanza del Modello nel suo complesso, per finalità di miglioramento ed aggiornamento del
Modello stesso.
Per esercitare efficacemente le proprie funzioni l’Organismo di Vigilanza ha poteri ispettivi e di
controllo; in particolare:
•
ha libero accesso a tutti i documenti e tutte le informazioni presso tutte le funzioni della
Cooperativa ritenuti necessari per lo svolgimento dei compiti previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
•
può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell’ausilio di tutte le strutture
della Cooperativa ovvero di consulenti esterni.
11. Compiti dell’Organismo
L’Organismo di Vigilanza vigila sull’efficacia e sull’aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi
costituitivi.
L’Organismo di Vigilanza deve in particolare:
- monitorare costantemente l’applicazione del Codice Etico da parte dei soggetti interessati, anche
attraverso l’accoglimento delle eventuali segnalazioni e suggerimenti;
- segnalare eventuali violazioni del Codice di significativa rilevanza;
- esprimere pareri vincolanti in merito all’eventuale revisione del Codice Etico o delle più rilevanti
politiche e procedure aziendali, allo scopo di garantirne la coerenza con il Codice stesso.
Nel dettaglio, le attività che l’Organismo è chiamato ad assolvere, anche sulla base delle indicazioni
contenute gli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, possono così schematizzarsi:
• vigilanza sull’efficacia del modello, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i
comportamenti concreti ed il modello istituito;
• disamina in merito all’adeguatezza del modello, ossia della sua reale (e non meramente
formale) capacità di prevenire, in linea di massima, i comportamenti non voluti;
• analisi circa il mantenimento nel tempo dei requisiti di efficacia del modello;
• cura del necessario aggiornamento in senso dinamico del modello, nell’ipotesi in cui le analisi
operate rendano necessario effettuare correzioni ed adeguamenti, sia attraverso proposte di
adeguamento del modello, sia attraverso la verifica della loro validità.
• presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli organi/funzioni aziendali in
grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto aziendale. A seconda della tipologia e della
portata degli interventi, le proposte saranno dirette verso il Presidente o, in taluni casi di
particolare rilevanza, verso il Consiglio di Amministrazione;
• follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
Nell’espletamento delle sue funzioni, l’Organismo di vigilanza effettua :
a) verifica dell’efficienza ed efficacia del modello organizzativo adottato rispetto alla prevenzione
ed all’impedimento della commissione dei reati previsti dal D. Lgs n. 231/2001;
b) verifica del rispetto delle modalità e delle procedure previste dal modello organizzativo e
rilevazione degli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall’analisi
dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie
funzioni;
c) formulazione delle proposte al Consiglio di Amministrazione per gli eventuali aggiornamenti ed
adeguamenti del modello organizzativo adottato, da realizzarsi mediante le modifiche e/o le
integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
• significative violazioni delle prescrizioni del modello organizzativo;
• significative modificazioni dell’assetto interno della Cooperativa e/o delle modalità di
svolgimento delle attività d’impresa;
• modifiche normative;
d) segnalazione al Consiglio di Amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, di quelle
violazioni accertate del modello organizzativo che possano comportare l’insorgere di una
responsabilità in capo all’ente. E’ opportuno che gli incontri con gli organi societari cui
l’Organismo riferisce siano documentati e copia della documentazione deve essere custodita
dall’Organismo;
e) predisposizione di rapporti informativi periodici, su base almeno semestrale, per il Consiglio di
Amministrazione sui risultati della propria attività
f) predisposizione di una relazione annuale
12. Collaboratori interni ed esterni
Per l’esecuzione delle sue attività, l’Organismo di Vigilanza può avvalersi delle prestazioni di
collaboratori, anche esterni, rimanendo sempre direttamente responsabile dell’esatto adempimento
degli
obblighi
di
vigilanza
e
controllo
derivanti
dal
D.Lgs.
n.
231/2001.
Ai collaboratori è richiesto il rispetto degli obblighi di diligenza previsti per i componenti dell’Organismo
di Vigilanza, di cui al punto 8.
13. Riunioni periodiche
L’Organismo di Vigilanza deve riunirsi almeno una volta ogni 6 mesi e, comunque, ogni qual volta se
ne presenti la necessità e/o opportunità.
14. Modifiche allo Statuto
Eventuali modifiche al presente Statuto possono essere apportate unicamente a mezzo di delibere
validamente adottate da parte del Consiglio di Amministrazione.
PARTE SPECIALE A
- REATI A PUBBL
ICA AMMINISTRAZIONE
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
1. La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 della Legge)
Per quanto riguarda la presente Parte Speciale “A”, si riporta di seguito una breve descrizione dei
reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto,.
Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da
parte dello Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità Europee, non si proceda all’utilizzo delle
somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti consiste nell’avere distratto,
anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque
svolta).
Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso
può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non siano
destinati alle finalità per cui erano stati erogati.
Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità
Europee (art. 316-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni
o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto,
contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo
Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.
In questo caso, a differenza di quanto visto al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso fatto
delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.
Inoltre, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa in danno
dei medesimi soggetti, nel senso che la punibilità a questo titolo è configurabile solo nei casi in cui
non lo sia a titolo della predetta ipotesi di truffa.
Concussione (art. 317 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico
servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre
utilità non dovutegli.
Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ ufficio (art. 318-319 c.p.)
Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di un pubblico servizio
ricevano, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere atti contrari al proprio ufficio, ovvero
per compiere, omettere o ritardare atti del proprio ufficio (determinando un vantaggio in favore del
corruttore).
Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui sono puniti sia il corrotto
che il corruttore (cfr. art. 321 c.p.).
La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad
esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa
da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria,
quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di
propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico
servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato. Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive
(l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio
per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve
denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività
svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.
Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un
accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato è mero
soggetto passivo, che subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell’ incaricato del pubblico servizio.
Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla
corruzione, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio rifiuti l’offerta illecitamente avanzatogli
(anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio
deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di
istigazione alla corruzione propria).
Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)
Tale ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui l’Ente sia parte di un procedimento
giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, tramite un proprio esponente,
corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario).
Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell’ Unione Europea
(art. 640, comma 2 n. 1 c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in
essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro
Ente Pubblico o all’Unione Europea).
Tale reato può realizzarsi, ad esempio, qualora nella predisposizione di documenti o dati per la
partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non
veritiere supportate da documentazione artefatta al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire
indebitamente erogazioni pubbliche.
Tali fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio
comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti
pubblici.
Frode informatica (art. 640-ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico
o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno
allo Stato o un altro ente pubblico.
Il reato può essere integrato, ad esempio, qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse
violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello
ottenuto legittimamente.
2. Aree di attività a rischio (“attività sensibili”)
I reati sopra considerati hanno come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica
Amministrazione (intesa in senso lato) e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o
un
pubblico
servizio.
Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che la Cooperativa La Leale intrattiene con
Amministrazioni Pubbliche, con soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio le
seguenti aree di attività sono state ritenute più specificatamente a rischio a conclusione dell’attività di
valutazione condotta internamente: di seguito sono elencate tutte le attività sensibili mappate durante
la fase di diagnosi.
1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l'ottenimento di autorizzazioni,
concessioni e licenze per l'esercizio dell'attività aziendali: : si tratta delle attività relative alla
richiesta e ottenimento di autorizzazioni, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per
l’esercizio delle attività aziendali e delle relative ispezioni.
2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali: si tratta dell’attività relativa alla gestione di
contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la Coop. La Leale, nonché della selezione,
valutazione e remunerazione dei consulenti legali esterni.
3. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi,
liquidi o gassosi, ovvero dell’emissione di fumi o della produzione di inquinamento
acustico/elettromagnetico soggette a controlli da parte di soggetti pubblici: si tratta della
gestione delle verifiche/ispezioni in materia ambientale svolte dalle autorità competenti e della
cura dei relativi adempimenti (ad esempio, smaltimento di prodotti scaduti).
4. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la
sicurezza e l’igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e
regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni: si tratta della gestione
delle verifiche/ispezioni in materia di sicurezza e igiene sul lavoro svolte dalle autorità competenti
e della cura dei relativi adempimenti.
5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi all’assunzione di personale appartenente
a categorie protette o la cui assunzione è agevolata: si tratta della gestione dei rapporti con la
Pubblica Amministrazione (ad esempio, Ufficio del Lavoro), nonché della predisposizione della
relativa documentazione, in occasione dell’assunzione di personale appartenente a categorie
protette o la cui assunzione è agevolata.
6. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o delle relative ispezioni: si tratta della
gestione delle verifiche/ispezioni in materia previdenziale svolte dalle autorità competenti e della
cura dei relativi adempimenti.
7. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla
legge: si tratta della gestione delle relazioni con i principali organi di vigilanza sia a livello
nazionale sia locale.
8. Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (ad esempio, Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane): si tratta della gestione dei rapporti con
l’Amministrazione Finanziaria, anche in occasione di accertamenti/verifiche/ispezioni nonché in
occasione di eventuali procedimenti di interpello.
9. Gestione di ristrutturazioni ed ampliamenti degli immobili di proprietà della Cooperativa: si
tratta della gestione del patrimonio immobiliare della Coop. La Leale destinato a patrimonio od a
bene strumentale, con eslcusione quindi dei beni merce.
10. Gestione dei flussi finanziari: si tratta della gestione in entrata ed in uscita dei flussi finanziari
derivanti da incassi e dai pagamenti, oltre che nella conservazione ed amministrazione delle
risorse finanziarie
Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio o “attività sensibili” potranno essere
disposte dal Presidente della Cooperativa, previo concerto con l’Organismo di Vigilanza, al quale è
dato mandato di definire gli opportuni provvedimenti operativi.
3. Destinatari della parte speciale
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli amministratori, dirigenti
e dipendenti “Esponenti Aziendali” della Cooperativa La Leale nelle aree di attività a rischio, nonché
dai Collaboratori esterni e Partner (qui di seguito tutti denominati “Destinatari”).
Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole
di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti
nella Legge.
4. Principi generali di comportamento e di attuazione dei comportamenti prescritti nelle aree di
attività a rischio
La presente Parte Speciale prevede l’espresso obbligo, a carico degli Esponenti Aziendali in via
diretta, e, tramite apposite clausole contrattuali, a carico dei Collaboratori esterni e Partner, di:
1. stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività aziendale, con
particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica
Amministrazione e alle attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico
servizio;
2. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base
di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l’instaurazione e il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo
svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e
trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello
svolgimento degli stessi.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso divieto a carico degli Esponenti
Aziendali in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e Partner tramite apposite clausole
contrattuali, di porre in essere:
1. comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 della
Legge);
2. comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti
tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in
relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:
a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale, vale a dire, ogni
forma di regalo eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolta ad
acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è
vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri, o a loro familiari, che possa
influenzarne la discrezionalità o l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi
vantaggio per l’azienda.
c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di
rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze
previste al precedente punto b);
d) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione
in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alle prassi vigenti in ambito locale;
e) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari, al fine di
conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
f) destinare somme ricevute da organismi pubblici e nazionali o comunitari a titolo di erogazioni,
contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
Ai fini dell’attuazione dei comportamenti di cui sopra:
1. i rapporti nei confronti della Pubblica Amministrazione per le suddette aree di attività a rischio e i
rapporti instaurati con i terzi nell’ambito dello svolgimento di una pubblica funzione o di un
pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito
responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle
stesse) svolte nelle aree di attività a rischio, come peraltro stabilito dalle procedure e dalle
politiche aziendali esistenti;
2. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni o consulenti devono essere redatti per iscritto, con
l’indicazione del compenso pattuito;
3. gli eventuali accordi di associazione con i Partner devono essere definiti per iscritto e con
l’evidenziazione di tutte le condizioni dell’accordo stesso, con particolare riferimento alle condizioni
economiche concordate per la partecipazione congiunta alla procedura;
4. nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in natura;
5. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell’ottenimento di
erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in
caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
6. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi
all’espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti
ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione
sull’attuazione degli adempimenti stessi da parte dei soggetti incaricati e riferire immediatamente
all’Organismo di Vigilanza eventuali situazioni di irregolarità.
5. Principi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili individuate ai punti
1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) 9) e 10)
Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee
guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di reati nei rapporti con la
Pubblica Amministrazione, prevede protocolli specifici per ognuna delle attività sopra elencate.
Protocolli specifici
1. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per l’ottenimento di autorizzazioni e
licenze per l’esercizio delle attività aziendali
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione delle
richieste di licenze/autorizzazioni con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i)
segregazione dei compiti; ii) definizione di ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti (compresi
eventuali soggetti esterni) con adeguati livelli autorizzativi; iii) tracciabilità del processo decisionale
e delle relative motivazioni; iv) modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
− Procura: il protocollo richiede che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici
competenti solo i soggetti muniti dei relativi poteri a termini di Statuto o di apposita procura da
rilasciarsi dall’organo amministrativo.
− Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti
che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
2. Gestione contenziosi giudiziali e stragiudiziali
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con indicazione dei criteri di
selezione di professionisti esterni (ad esempio, capacità tecnica, esperienza, requisiti soggettivi di
professionalità e onorabilità, referenze qualificanti, politica di prezzo) e modalità di gestione e
controllo dell’operato di tali professionisti.
− Autorizzazione formale: il protocollo richiede l’esistenza di autorizzazioni formalizzate al
conferimento dell’incarico professionale (eventualmente modulate secondo diversi livelli
autorizzativi a seconda del valore della controversia).
− Lista di consulenti/professionisti: il protocollo richiede che l’incarico sia conferito sulla base di una
lista di consulenti/professionisti, gestita dalla funzione competente. L’inserimento/eliminazione
dalla lista deve essere sempre basato su criteri oggettivi. L’individuazione del consulente
all’interno della lista deve essere motivata e documentata.
− Pagamenti: il protocollo richiede, prima del pagamento del corrispettivo al professionista, una
valutazione di congruità della parcella con riferimento alle prestazioni ricevute dalla Società. Il
protocollo richiede, altresì, che nessun pagamento in favore del professionista sia i) effettuato in
contanti o per mezzo di titoli al portatore; ii) effettuato a soggetto diverso dal professionista.
− Documentazione: il protocollo richiede la predisposizione e l’archiviazione di documenti
giustificativi degli incarichi conferiti, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità,
approvati da adeguato livello gerarchico.
3. Gestione di adempimenti, verifiche, ispezioni a fronte della produzione di rifiuti solidi,
liquidi o gassosi, ovvero dell’emissione di fumi o della produzione di inquinamento
acustico/elettromagnetico soggette a controlli da parte di soggetti pubblici
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la
Pubblica Amministrazione e gli Enti
di controllo preposti in occasione di
Commento: creare una
procedura ad hoc o integrare la
7.5 e la 7.7 ?
−
−
−
verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni, con previsione, fra l’altro, di quanto di
seguito indicato: i) ambito di applicazione; ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due
soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente
delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); iii) certificazione interna e tracciabilità
della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
Verbali:
il
protocollo
richiede
la
predisposizione
di
verbali
relativi
alle
ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società,
l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi
ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi.
Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti
che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti.
Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente
Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di
segnalare
al
superiore
gerarchico
eventuali
criticità
emerse
nel
corso
di
verifiche/ispezioni/accertamenti.
4. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per gli aspetti che riguardano la
sicurezza e l’igiene sul lavoro (d.lgs. 81/2008) e il rispetto delle cautele previste da leggi e
regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la
Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni,
con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) partecipazione alle fasi ispettive di
almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni diverse, a ciò
espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); ii) certificazione
interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla Pubblica
Amministrazione.
− Verbali:
il
protocollo
richiede
la
predisposizione
di
verbali
relativi
alle
ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società,
l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi
ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi.
− Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti
che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti.
− Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente
Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di
segnalare
al
superiore
gerarchico
eventuali
criticità
emerse
nel
corso
di
verifiche/ispezioni/accertamenti.
5. Rapporti con la Pubblica Amministrazione relativi all’assunzione di personale appartenente
a categorie protette o la cui assunzione è agevolata
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con previsione, fra l’altro, di
quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti; ii) definizione di ruoli/responsabilità dei
soggetti coinvolti; iii) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; iv) modalità
di archiviazione della documentazione rilevante.
− Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne la formale identificazione di ruoli e responsabilità dei
soggetti che intrattengono rapporti con soggetti pubblici.
− Procura: il protocollo richiede che siano autorizzati alla negoziazione con la Pubblica
Amministrazione solo i soggetti muniti di apposita procura.
− Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente
Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di
segnalare al superiore gerarchico eventuali criticità emerse nel corso dei rapporti con la Pubblica
Amministrazione.
6. Gestione di trattamenti previdenziali del personale e/o delle relative ispezioni
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la
Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni,
−
−
−
con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ambito di applicazione; ii) partecipazione
alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni
diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); iii)
certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione
Verbali:
il
protocollo
richiede
la
predisposizione
di
verbali
relativi
alle
ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società,
l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi
ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi.
Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti
che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti.
Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente
Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di
segnalare
al
superiore
gerarchico
eventuali
criticità
emerse
nel
corso
di
verifiche/ispezioni/accertamenti.
7. Rapporti con organismi di vigilanza relativi allo svolgimento di attività disciplinate dalla
legge
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con previsione, fra l’altro, di
quanto di seguito indicato: i) pianificazione, per quanto possibile, delle relazioni da intrattenere
con le autorità pubbliche di vigilanza; ii) segregazione dei ruoli e responsabilità fra i soggetti
coinvolti nelle fasi di predisposizione di dati/informazioni, loro presentazione e autorizzazione della
stessa; iii) classificazione del livello di importanza degli argomenti oggetto di discussione/contatto
con le autorità di vigilanza; iv) tracciabilità della documentazione fornita.
− Procedura ispezioni: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura con previsione, fra
l’altro, di quanto di seguito indicato: i) identificazione di un soggetto responsabile per la gestione
dei rapporti con le autorità di vigilanza in caso di ispezioni, appositamente delegato dal vertice
aziendale; ii) immediata comunicazione al vertice aziendale dell’avvio di una procedura ispettiva;
iii) tracciabilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza; iv) predisposizione di una
relazione sulla chiusura dell’attività ispettiva; v) archiviazione della relativa documentazione.
− Ruoli/Responsabilità: il protocollo richiede che siano identificati soggetti, appositamente
delegati dal vertice aziendale, responsabili della gestione dei rapporti con le autorità
pubbliche di vigilanza.
− Flussi informativi: il protocollo richiede l’esistenza di report periodici con riferimento alle relazioni
intrattenute con organismi di vigilanza inviati all’alta direzione.
8. Gestione dei rapporti con l’Amministrazione Finanziaria (ad esempio, Guardia di Finanza,
Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane)
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i rapporti con la
Pubblica Amministrazione in occasione di verifiche/ispezioni/accertamenti/richieste di informazioni,
con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) ambito di applicazione; ii) partecipazione
alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente appartenenti a funzioni
diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni organizzative); iii)
certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti appartenenti alla
Pubblica Amministrazione.
− Verbali:
il
protocollo
richiede
la
predisposizione
di
verbali
relativi
alle
ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società,
l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi
ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi.
− Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti
che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti.
− Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente
Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di
segnalare
al
superiore
gerarchico
eventuali
criticità
emerse
nel
corso
di
verifiche/ispezioni/accertamenti.
−
Gestione dei rapporti con consulenti fiscali ai fini dell’esercizio del diritto d’interpello: si richiamano,
in questa sede, gli standard specifici previsti per l’attività sensibile “Gestione contenziosi giudiziali
e stragiudiziali”, con necessario coinvolgimento della funzione competente in materia fiscale.
9. Gestione di ristrutturazioni ed ampliamenti degli immobili di proprietà della Cooperativa
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare la procedura di
ristrutturazione ed ampliamento relativa agli immobili di proprietà della Cooperativa, con
previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) segregazione dei compiti; ii) definizione di
ruoli/responsabilità dei soggetti coinvolti (compresi eventuali soggetti esterni) con adeguati livelli
autorizzativi; iii) tracciabilità del processo decisionale e delle relative motivazioni; iv) modalità di
archiviazione della documentazione rilevante.
− Procura: il protocollo richiede che siano autorizzati ad intrattenere rapporti con gli enti pubblici
competenti solo i soggetti muniti di apposita procura.
− Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti
che istituzionalmente intrattengono tali rapporti con la Pubblica Amministrazione.
10. Gestione dei flussi finanziari
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per regolare i flussi
finanziari in entrata ed in uscita per incassi, pagamenti o movimentazione di denaro, oltre che per
la gestione dell’amministrazione interna ed esterna delle risorse finanziarie della Coop. La Leale,
con previsione, fra l’altro, di quanto di seguito indicato: i) individuazione dei ambito di applicazione;
ii) partecipazione alle fasi ispettive di almeno due soggetti della Società, possibilmente
appartenenti a funzioni diverse, a ciò espressamente delegati (ad esempio, tramite comunicazioni
organizzative); iii) certificazione interna e tracciabilità della documentazione fornita ai soggetti
appartenenti alla Pubblica Amministrazione.
il
protocollo
richiede
la
predisposizione
di
verbali
relativi
alle
− Verbali:
ispezioni/verifiche/accertamenti/richieste di informazioni effettuate nei confronti della Società,
l’allegazione a tali documenti dei verbali emessi dalla Pubblica Amministrazione, l’invio degli stessi
ad adeguato livello gerarchico e la successiva archiviazione degli stessi.
− Ruoli/Responsabilità: il protocollo concerne l’attribuzione formale di ruoli/responsabilità ai soggetti
che devono presenziare alle eventuali verifiche/ispezioni/accertamenti.
− Flussi informativi: il protocollo (fermo restando quanto previsto dalla Parte Generale del presente
Modello in ordine ai flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza) concerne il dovere di
segnalare
al
superiore
gerarchico
eventuali
criticità
emerse
nel
corso
di
verifiche/ispezioni/accertamenti.
− Gestione dei rapporti con consulenti fiscali ai fini dell’esercizio del diritto d’interpello: si richiamano,
in questa sede, gli standard specifici previsti per l’attività sensibile “Gestione contenziosi giudiziali
e stragiudiziali”, con necessario coinvolgimento della funzione competente in materia fiscale.
Processi strumentali
Gestione delle risorse finanziarie
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura per la gestione dei flussi
finanziari che definisca, fra l’altro: i) segregazione dei compiti fra le funzioni coinvolte nel
processo; ii) ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti; iii) pianificazione, da parte delle funzioni
aziendali, del proprio fabbisogno finanziario e comunicazione dello stesso alla funzione
amministrativa; iv) tipologie di transazioni eseguibili direttamente dalle varie funzioni aziendali; v)
controlli specifici e preventivi da applicarsi nei casi, tassativamente previsti, in cui è possibile
derogare alla normale procedura (es. pagamenti urgenti); vi) regole per la gestione dei flussi
finanziari che non rientrino nei processi tipici aziendali e che presentino caratteri di
estemporaneità e discrezionalità.
− Autorizzazione formale: il protocollo richiede un’autorizzazione formalizzata alla disposizione di
pagamento, con limiti di spesa, vincoli e responsabilità.
−
−
Report: il protocollo richiede l’esistenza di report periodici sull’utilizzo di risorse finanziarie con
motivazioni e beneficiari, inviati ad adeguato livello gerarchico e archiviati.
Documentazione: il protocollo dispone la necessaria esistenza di documenti giustificativi delle
risorse finanziarie utilizzate, con motivazione e attestazione di inerenza e congruità, approvati da
adeguato livello gerarchico ed archiviati.
6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza concernenti l’osservanza e l’efficacia del modello in
materia di reati contro Pubblica Amministrazione sono i seguenti:
-
monitoraggio sull’efficacia delle procedure interne e del sistema di deleghe e procure aziendali per
la prevenzione dei reati contro la Pubblica Amministrazione;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle
segnalazioni ricevute;
-
implementazione del sistema informatico interno di ausilio alla diffusione delle regole contenute
nel Modello e nel Codice Etico e di soluzione dei dubbi interpretativi eventualmente posti dai
destinatari.
L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo al Consiglio
di Amministrazione, con cadenza periodica annuale. Nel caso in cui dagli accertamenti svolti
dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi che facciano risalire la violazione dei principi e
protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo
di commissione del reato, direttamente al Presidente, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al
Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od
opportuni.
PARTE SPECIALE B
REATI SOCIETARI
1. La tipologia dei reati societari (art. 25 ter del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “B”, si delinea, di seguito, una sintetica descrizione
dei reati in essa contemplati, indicati nell’art. 25 ter del Decreto Legislativo.
False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)
Qualora gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di
ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei
bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al
pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero
omettono informazioni la cui comunicazione e' imposta dalla legge sulla situazione economica,
patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad
indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei
mesi.
La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati
dalla Cooperativa per conto di terzi.
La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione
della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Cooperativa o del gruppo al quale essa
appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione
del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del
patrimonio netto non superiore all'1%.
In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente
considerate, differiscono in misura non superiore al 10% da quella corretta.
Se nella realizzazione delle circostanze di cui sopra, i suddetti soggetti, cagionano un danno
patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei
mesi a tre anni.
Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio
di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti
pubblici o delle Comunità europee.
La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma e' estesa anche al caso in cui le informazioni
riguardino beni posseduti o amministrati dalla Cooperativa per conto di terzi.
Il reato previsto dall’art 2621 Cod. Civ. (false comunicazioni sociali), come modificato dall’art. 1 del
decreto legislativo 11 aprile 2002 n. 61, si distingue da quello di cui all’art 2622 stesso codice (false
comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori), atteso che, nel primo, sono punite le false
comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, nel secondo, quelle che provocano una diminuzione
patrimoniale per i soci o i creditori.
Ne consegue che, mentre l’art. 2621 Cod. Civ. prevede un reato di pericolo (a tutela della regolarità
dei bilanci e delle altre comunicazioni sociali, in quanto interesse della generalità), l’art. 2622
introduce nell’ordinamento un reato di danno a tutela degli interessi di soci e creditori.
Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)
Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni da parte dei responsabili
della revisione, concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine
di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto. La sanzione è più grave se la condotta ha
cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.
Soggetti attivi sono i responsabili della società di revisione (reato proprio), ma i componenti degli
organi di amministrazione e di controllo della Cooperativa possono essere coinvolti a titolo di
concorso nel reato.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi
dall’obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del
capitale sociale.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio). Resta, tuttavia, la possibilità del
2
concorso dei soci , che possono aver svolto un’attività di istigazione, di determinazione o di ausilio nei
confronti degli amministratori.
Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)
La condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire gli utili o
acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire
riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.
La ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio
estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
Questo reato si perfeziona con l’acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della
società controllante che cagioni una lesione all’integrità del capitale sociale e delle riserve non
distribuibili per legge.
Il reato è estinto se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l’approvazione
del bilancio relativo all’esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta.
Nell’ipotesi in cui le operazioni illecite fossero effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti
attivi del reato sono gli amministratori della controllata, e una responsabilità degli amministratori della
controllante è configurabile solo a titolo di concorso. Anche i soci possono rispondere allo stesso
titolo.
2
Secondo le regole generali di cui agli artt. 110 e seguenti c.p..
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
La fattispecie si realizza con l’effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei
creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino
danno ai creditori. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
Il reato è integrato dalle seguenti condotte:
a. fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in
misura complessivamente superiore all’ammontare del capitale sociale;
b. sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
c. sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio
della società nel caso di trasformazione.
Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.
Non è, invece, incriminato l’omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e
sindaci della valutazione dei conferimenti in natura (ai sensi dell’art. 2343, 3° comma, c.c.) contenu ta
nella relazione di stima redatta dall’esperto nominato dal Tribunale.
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei
creditori sociali o dell’accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno
ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.
Impedito controllo (art. 2625 c.c.)
La condotta consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti o altri idonei
artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri
organi sociali, ovvero alle società di revisione.
L’illecito può essere commesso dagli amministratori.
Illecita influenza sull’assemblea (art. 2636 c.c.)
La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in
assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per se o per gli altri, un ingiusto profitto
(dolo specifico).
Il reato è costruito come un reato comune, quindi può essere commesso da chiunque, anche da
soggetti estranei all’Azienda.
Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
La realizzazione della fattispecie precede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere
operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione
del prezzo di strumenti finanziari, ovvero a incidere in modo significativo sull’affidamento del
pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.
Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)
La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:
-
la prima si realizza attraverso l’esposizione delle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste
dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché
oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla
vigilanza, ovvero con l’occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che
avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
-
la seconda si realizza con il semplice ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato
consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di
vigilanza (2° comma).
Si precisa che:
-
la prima ipotesi si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di
ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
-
la seconda ipotesi configura un reato di evento (ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza) a
forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi,
il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.
Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i
dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.
2. Aree di attività a rischio
In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area
astrattamente a rischio. A seguito dell’attività di valutazione condotta internamente sono state
individuate le seguenti attività a rischio.
i)
Tenuta della contabilità, predisposizione ed approvazione del bilancio di esercizio, delle
situazioni economiche infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché
relativi adempimenti di oneri informativi obbligatori per legge: trattasi di contabilità in
genere, bilanci di esercizio, o di qualsiasi dato o prospetto relativo alla situazione economica,
patrimoniale e finanziaria della Coop. La Leale richiesto da disposizioni di legge
ii)
Gestione dei rapporti con organi sociali e soci; redazione, tenute e conservazione dei
documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo: trattasi dei rapporti con organi
sociali e soci relativi alle attività di controllo da questi esercitate;
iii) Gestione delle incombenze societarie relative a operazioni sul capitale e su
partecipazioni:trattasi degli adempimenti connessi alla gestione delle attività in oggetto al fine di
salvaguardare il patrimonio della Coop. La Leale (aumenti e riduzioni di capitale; operazioni su
partecipazioni; acconti su dividendi; conferimenti, fusioni e scissioni; distribuzioni utili e riserve);
iv) Gestione e comunicazione esterna di notizie/dati relativi alla Coop. La Leale: trattasi della
gestione e della comunicazione di notizie price sensitive (relative ad esempio a dati economicofinanziari o dati relativi a situazioni inerenti la gestione) riguardanti la Coop. La Leale;
v)
Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con gli stessi:
trattasi dei rapporti con le autorità di vigilanza in merito agli adempimenti previsti in tema di
comunicazioni dei dati societari
Per quanto riguarda le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati
societari, devono essere individuate come segue:
1. la predisposizione di comunicazioni dirette ai soci ovvero al pubblico in generale riguardo alla
situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società (redazione del bilancio d’esercizio,
della relazione sulla gestione e di altre comunicazioni sociali);
2. la divulgazione verso l’esterno di dati o notizie anche ulteriori a quelle sopra dette, inerenti la
Società;
3. operazioni societarie che possono incidere sull’integrità del capitale sociale;
4. le attività di controllo legalmente attribuite ai Soci, al Collegio Sindacale e agli altri organi sociali
preposti al controllo e alla società di revisione.
La segnalazione di particolare rischiosità di altra area potrà essere eventualmente integrata dal
Presidente della Cooperativa La Leale, previa informativa all’Organismo di Vigilanza.
Saranno infine definiti i compiti di verifica dell’Organismo di Vigilanza e le attività di diffusione del
Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.
3. Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte Speciale “B” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla
fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti,liquidatori etc “soggetti apicali” della
Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle
aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.
Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono
formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”. Ai sensi
dell’art. 2639 c.c., infatti, dei reati societari previsti dal codice civile risponde sia chi è tenuto a
svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e
significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella
Legge:
•
tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei
comportamenti censurati e
•
adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.
4. Principi generali di comportamento
La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto a carico dei Destinatari di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le
fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 ter della Legge);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene
risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate,
possano potenzialmente diventarlo.
La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l’espresso obbligo a carico dei Destinatari
di:
1. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e
delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle
altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta
sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa;
2. osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del
capitale sociale e agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si
fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
3. assicurare il regolare funzionamento della Cooperativa e degli organi sociali, garantendo e
agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la
libera e corretta formazione della volontà assembleare;
4. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e
dai regolamenti nei confronti delle Autorità di Vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo
all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.
Nell’ambito dei suddetti comportamenti, in particolare, è fatto divieto di:
•
con riferimento al precedente punto 1:
1.a. rappresentare o trasmettere per l’elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e
prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi, o, comunque, non rispondenti alla
realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle Cooperativa e del gruppo di
appartenenza;
1.b. omettere la comunicazione di dati e informazioni imposti dalla legge sulla situazione
economica, patrimoniale e finanziaria della Cooperativa e del gruppo di appartenenza.
•
con riferimento al precedente punto 2:
2.a. restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall’obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di
legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente compresa fra
quelle qui di seguito descritte;
2.b. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
2.c. acquistare o sottoscrivere azioni della Cooperativa fuori dai casi previsti dalla legge;
2.d. effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di
legge a tutela dei creditori;
2.e. procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per
un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del
capitale sociale;
2.f. distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della Società, dalla loro destinazione ai creditori,
ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell’accantonamento delle somme
necessarie a soddisfarli;
•
con riferimento al precedente punto 3:
3.a. porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l’occultamento di
documenti o l’uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo
svolgimento all’attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio
Sindacale o della società di revisione;
3.b. determinare o influenzare l’assunzione delle deliberazioni dell’assemblea, ponendo in essere
atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della
volontà assembleare;
•
con riferimento al precedente punto 4:
4.a. omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche
previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è
soggetta l’attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla
normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
4.b. esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero
occultare fatti rilevanti, in relazione alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della
Società;
4.c. porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all’esercizio delle funzioni di
vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità Pubbliche di Vigilanza espressa
opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata
collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).
5. Principi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili individuate ai punti
i), ii), iii), iv), v)
Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee
guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di reati societari, prevede
protocolli specifici per ognuna delle attività sopra elencate.
Protocolli specifici
1. Tenuta della contabilità, redazione del bilancio di esercizio, delle situazioni economiche
infrannuali, di relazioni e comunicazioni sociali in genere, nonché relativi adempimenti di
oneri informativi obbligatori per legge.
− Norme: il protocollo richiede che siano portate a conoscenza del personale coinvolto in
attività di formazione/redazione del bilancio norme che definiscono con chiarezza i principi
contabili da adottare per la definizione delle poste del bilancio di esercizio e le modalità
operative per la loro contabilizzazione. Tali norme devono essere tempestivamente
aggiornate dalla funzione competente alla luce delle novità della normativa civilistica e
comunicate ai destinatari sopra indicati.
− Istruzioni di chiusura contabile: il protocollo richiede la formazione e diffusione di istruzioni,
rivolte alle diverse funzioni aziendali, che indichino dati e notizie che è necessario fornire
alle funzioni responsabili del processo di redazione del bilancio di esercizio in occasione
delle chiusure annuali ed infrannuali, nonché le modalità e la tempistica di trasmissione
degli stessi.
− Flusso informativo e procedure: il protocollo concerne l’esistenza di una norma
formalizzata che preveda ruoli e responsabilità relativamente al flusso informativo da
fornire alle funzioni coinvolte nel processo di formazione del bilancio di esercizio o di altre
comunicazioni sociali.
− Tracciabilità: il protocollo richiede che il sistema informatico utilizzato per la trasmissione di
dati e informazioni garantisca la tracciabilità dei singoli passaggi e l’identificazione delle
postazioni che inseriscono i dati nel sistema. Il responsabile di ciascuna funzione coinvolta
nel processo deve garantire la tracciabilità delle informazioni contabili non generate in
automatico dal sistema informatico. Il protocollo richiede altresì che sia disciplinata la
procedura di cancellazione dei dati e delle informazioni contabili.
− Lettere di attestazione: il protocollo concerne l’emissione, da parte delle funzioni coinvolte
nel processo di formazione del bilancio o di altre comunicazioni sociali, di una
dichiarazione attestante la veridicità e completezza delle informazioni fornite.
− Attività di formazione: il protocollo riguarda lo svolgimento di attività di formazione di base,
rivolte alle funzioni coinvolte nell’attività di formazione/redazione del bilancio e degli altri
documenti connessi, in merito alle principali nozioni ed alle problematiche giuridiche e
contabili inerenti al bilancio.
− Conservazione del fascicolo di bilancio: il protocollo concerne l’esistenza di regole
formalizzate con indicazione di ruoli e responsabilità relativamente alla tenuta,
conservazione e aggiornamento del fascicolo di bilancio, dall’approvazione del progetto di
bilancio da parte degli Amministratori al deposito e pubblicazione (anche informatica) del
bilancio approvato fino alla relativa archiviazione.
− Documentazione: il protocollo richiede che il progetto di bilancio e il giudizio sul bilancio,
rilasciato dalla Cooperativa di revisione, siano trasmessi agli Amministratori con congruo
anticipo rispetto alla riunione per l’approvazione del progetto di bilancio.
− Modifiche ai dati contabili: il protocollo prescrive che ogni modifica ai dati contabili possa
essere effettuata solo dalla funzione che li ha generati.
− Informativa verso l’Organismo di Vigilanza: il protocollo richiede che siano
sistematicamente trasmessi all’Organismo di Vigilanza: i) copia del verbale delle riunioni di
cui sopra tra Cooperativa di revisione e Collegio Sindacale; ii) comunicazione di qualsiasi
incarico conferito alla Cooperativa di revisione o a Cooperativa ad essa collegate, diverso
da quello concernente il controllo contabile e/o la revisione del bilancio; iii) valutazioni in
merito alla scelta della Cooperativa di revisione a cui sia stato affidato l’esercizio del
controllo contabile e/o la revisione del bilancio.
2. Gestione dei rapporti con organi sociali e soci; redazione, tenuta e conservazione dei
documenti su cui gli stessi potrebbero esercitare il controllo.
−
−
−
Riunioni tra gli organi deputati al controllo (Cooperativa di revisione, Collegio Sindacale) e
l’Organismo di Vigilanza: il protocollo concerne l’effettuazione di una o più riunioni tra gli
organi sociali (Amministratori), i Soci e l’Organismo di Vigilanza aventi ad oggetto la
verifica sull’osservanza della disciplina prevista in tema di normativa societaria/corporate
governance nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti da parte del Consiglio di
Amministrazione , del management e dei dipendenti.
Flussi informativi: il protocollo richiede la comunicazione sistematica all’Organismo di
Vigilanza di ogni richiesta di informazioni o documentazione ricevute dall’organo
amministrativo o dai suoi delegati e provenienti dai soci, da organi sociali.
Documentazione: il protocollo concerne la previsione dell’obbligo di trasmissione agli
organi sociali – con congruo anticipo – di tutti i documenti relativi agli argomenti posti
−
all’ordine del giorno delle riunioni dell’assemblea sui quali debba esprimere un parere ai
sensi di legge o in base ai regolamenti interni.
Formazione: il protocollo riguarda lo svolgimento di attività di formazione di base, rivolte
alle funzioni coinvolte nell’attività in oggetto, relativamente alle norme comportamentali da
seguire nei rapporti con il Collegio Sindacale, altri organi sociali, la Cooperativa di revisione
e i soci.
3. Gestione delle incombenze societarie; operazioni sul capitale e operazioni su
partecipazioni.
− Documentazione: il protocollo concerne la predisposizione di adeguata giustificazione e
documentazione nonché l’archiviazione di eventuali modifiche apportate al progetto di
bilancio/situazioni contabili infrannuali da parte del Consiglio di Amministrazione con
particolare riferimento agli utili ed alle riserve.
4. Comunicazioni alle autorità pubbliche di vigilanza e gestione dei rapporti con le stesse.
−
−
−
−
Documentazione: il protocollo richiede che sia posta la massima attenzione affinché
informazioni e dati eventualmente forniti siano corretti e veritieri.
Tracciabilità ed archiviazione nelle comunicazioni scritte: il protocollo richiede che il
soggetto che redige le comunicazioni scritte alle autorità di vigilanza assicuri la tracciabilità
delle relative fonti e degli elementi informativi, nonché l’archiviazione delle richieste
pervenute.
Report: il protocollo concerne la predisposizione di un report periodico al vertice aziendale
sullo stato dei rapporti con le autorità di vigilanza da parte delle funzioni istituzionalmente
deputate ai rapporti con tali soggetti. Tale report è trasmesso, altresì, all’Organismo di
Vigilanza.
Sicurezza informatica: il protocollo richiede l’esistenza di adeguate misure di sicurezza per
il trattamento informatico dei dati, quali quelle previste dal d.lgs. 196/2003 e dalle best
practice internazionali.
5. Gestione e comunicazione verso l’esterno di notizie/dati sensibili
− Sicurezza informatica: il protocollo concerne l’esistenza di adeguate misure di sicurezza
per il trattamento informatico dei dati, quali quelle contenute nel d.lgs. 196/2003 e nelle
best practice internazionali.
− Procedura: il protocollo concerne la formalizzazione di una procedura che preveda, fra
l’altro, quanto di seguito indicato: i) definizione del concetto di informazioni/comunicazioni
finanziarie relative a Cooperativa; ii) applicazione di misure relative al trattamento di tali
informazioni in conformità alle disposizioni previste dalla normativa vigente ; iii)
accentramento presso un’unica funzione del compito di gestire e coordinare la
comunicazione e le relazioni esterne della Cooperativa.
− Riservatezza: il protocollo concerne l’esistenza di vincoli formalizzati (es. procedure o
circolari interne, clausole contrattuali) per il mantenimento della massima riservatezza per
quanto
riguarda
dati/informazioni/documenti
acquisiti
da
dipendenti
e/o
consulenti/collaboratori esterni nel corso dell’attività svolta per la Cooperativa.
Protocollo specifico relativo ad attività sensibili affidate, in tutto o in parte, a soggetti esterni
Nel caso in cui una delle sopra elencate attività sensibili sia affidata, in tutto o in parte, a soggetti
esterni alla Cooperativa in virtù di appositi contratti di servizi, il sistema di controllo adottato da
Cooperativa prevede il seguente protocollo specifico:
–
Contratti: il protocollo concerne la previsione, nei contratti di servizi con soggetti terzi, di
specifiche clausole con cui detti terzi si obblighino ad adottare ed attuare efficacemente
procedure aziendali e/o a tenere comportamenti idonei a prevenire la commissione, anche
tentata, dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni previste nel d.lgs. 231/2001.
L’inadempimento, anche parziale, di tale obbligazione, è sanzionato con la facoltà della
Cooperativa di sospendere l’esecuzione del contratto e/o di recedere unilateralmente dallo
stesso, anche in corso di esecuzione, oppure di risolvere il medesimo contratto, fatto salvo
il diritto della Cooperativa al risarcimento degli eventuali danni subiti.
6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in
materia di reati societari sono i seguenti:
a. con riferimento al bilancio e alle altre comunicazioni sociali, i compiti dell’Organismo di Vigilanza
sono i seguenti:
-
monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione di reati
di false comunicazioni sociali;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza
delle segnalazioni ricevute;
-
vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
b. con riferimento alle altre attività a rischio:
-
verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
-
in particolare, verifiche periodiche sull’espletamento delle comunicazioni alle Autorità di
Vigilanza e sull’esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;
-
monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza
delle segnalazioni ricevute.
L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di
reati societari, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi
che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del
Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti
della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali
compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.
In ogni caso, l’Organismo di Vigilanza dovrà effettuare un report annuale al Presidente del Consiglio
di Amministrazione sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con il Collegio
Sindacale.
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PARTE SPECIALE C
SICUREZZA DEL LAVORO
1. La tipologia dei reati relativi alla sicurezza del lavoro (art. 25 septies del Decreto)
Per quanto concerne la presente Parte Speciale “C”, si indicano, di seguito, le tipologie dei reati in
essa contemplati, indicati nell’art. 25 septies del Decreto Legislativo.
Omicidio colposo (art. 589 Codice Penale)
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale
o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a cinque
anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o
più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse
aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.
Lesioni personali colpose (art. 590 codice penale)
Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre
mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a
euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a
euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina
della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per
le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000
e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave
delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare
gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo
capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione
degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia
professionale.
2. Aree di attività a rischio
Le condotte penalmente rilevanti consistono nel fatto, da chiunque commesso, di cagionare
la morte o lesioni gravi/gravissime al lavoratore, per effetto dell’inosservanza di norme
antinfortunistiche
L’analisi dei processi aziendali della Cooperativa ha consentito di individuare quali attività ritenute
sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25 septies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:
1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della
salute e sicurezza dei lavoratori: si tratta delle attività di pianificazione delle attività per la
gestione del servizio di prevenzione e protezione.
2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza
sul lavoro: si tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle
attività in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un
adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza.
4. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori:
si tratta delle attività relative alla attuazione e alla gestione del sistema di prevenzione e
protezione della salute e sicurezza dei lavoratori.
5. Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle
informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche
riguardanti la sicurezza e la salute.
6. Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di
formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari
di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
7. Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività
costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive.
3. Destinatari della parte speciale
Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di
prevenzione e protezione.
Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. n. 626/1994, nei datori di lavoro, nei
dirigenti, nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salute e
sicurezza sul lavoro, nonché nei medesimi lavoratori.
4. Principi generali di comportamento
Per dare attuazione al Modello nelle specifiche parti dedicate ai reati commessi in violazione delle
normative di sicurezza del lavoro, la Cooperativa deve predisporre :
• una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità
dell’attività produttiva presa in considerazione;
• un'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei
principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle
norme richiamate dall’art. 25-septies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere
conto di tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole
anche ai fini dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
• una valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo
ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia di sicurezza e salute
sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato di controllo
riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come controllo
tecnico-operativo o di primo grado
5. Principi generali e pincipi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili
individuate ai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6) e 7)
Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee
guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di di sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, prevede protocolli generali e protocolli specifici per ognuna delle attività sopra
elencate.
In specifico:
•
standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
•
standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.
5.1
Standard di controllo generali
Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le
attività sensibili individuate sono i seguenti:
− Norme/Circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a
−
−
5.2
fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili
organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la
politica e le linee guida aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione
delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno
della Società.
Tracciabilità e archiviazione: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che individui
ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione
aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salute e alla sicurezza. ogni operazione relativa
all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata. Il processo di
decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex post,
anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere disciplinata in
dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
Standard di controllo specifici
Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche attività sensibili.
1. Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione e protezione della salute e
sicurezza dei lavoratori.
Relativamente all’attività sensibile di “Pianificazione del sistema di gestione del servizio di prevenzione
e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:
− Documento di politica interna: lo standard prevede l’esistenza di un documento di politica
interna, diffuso tra i dipendenti, che stabilisca gli indirizzi e gli obiettivi generali del sistema di
prevenzione e protezione volti a perseguire obiettivi di eccellenza in materia di salute e
sicurezza.
− Piani e programmi specifici: lo standard prevede l’esistenza di budget, di piani annuali e
pluriennali degli investimenti e di programmi specifici al fine di identificare e allocare le risorse
necessarie per il raggiungimento di obiettivi a breve/medio/lungo termine in materia di salute e
sicurezza.
2. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di salute e sicurezza sul
lavoro
Relativamente all’attività sensibile di “Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in
tema di salute e sicurezza sul lavoro”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:
− Disposizioni organizzative: lo standard prevede l’esistenza di disposizioni organizzative: i)
emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano il Piano di prevenzione e
protezione, le Modalità di Attuazione e il relativo Monitoraggio; ii) che disciplinino ruoli,
responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l’esistenza di disposizioni
organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in
materia:
- i requisiti e gli skill specifici del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d.
“RSPP”) e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. “SPP”);
- le competenze minime, il numero, i compiti e le responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare
le misure di emergenza, prevenzione incendi e primo soccorso;
- il processo di nomina e la relativa accettazione da parte del Medico Competente,
con evidenziazione delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo.
− Procedura: lo standard richiede l’esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di
spesa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
3. Sistema di deleghe di funzioni
Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli standard di controllo
specifici sono i seguenti:
−
−
−
Modalità di attribuzione delle deleghe: lo standard concerne la predisposizione di un adeguato
sistema di deleghe di funzioni in materia di salute e sicurezza secondo i principi di: a) effettività
- sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del delegato; b) idoneità
tecnico-professionale del delegato; c) vigilanza sull'attività del delegato, non acquiescenza,
non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza.
Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali
deleghe che preveda, tra l'altro: i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve
possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; ii) la formalizzazione
delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; iii) modalità di verifica
della consapevolezza da parte del delegato/subdelegato delle funzioni delegate; iv) il
monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività
a rischio di infortuni e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in
capo al delegato; v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con
verbalizzazione delle verifiche su tale idoneità; vi) la gestione degli impegni di spesa.
Poteri e compiti del soggetto delegato: lo standard concerne la sussistenza in capo al soggetto
delegato: i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; ii) di un
budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; iii) di un obbligo di rendicontazione
formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività
di vigilanza senza interferenze.
4. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori
Relativamente all’attività sensibile di “Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salute e
sicurezza dei lavoratori”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:
- Procedure: lo standard prevede l’esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell’attività di
predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei
lavoratori, prevedendo, tra l’altro: i) la trascrizione e l’archiviazione dei risultati degli accertamenti
sanitari dei singoli lavoratori nelle Cartelle Sanitarie e di Rischio; ii) la gestione, la distribuzione, il
mantenimento in efficienza dei dispositivi di protezione individuale (c.d. “DPI”); iii) le modalità
operative per la nomina dei lavoratori incaricati alla attuazione delle misure di prevenzione, di
emergenza e di primo soccorso; iv) le modalità operative per l'accesso dei lavoratori in aree a rischio
per la salute e sicurezza; v) le modalità operative, i ruoli e le responsabilità in caso di potenziali
situazioni di emergenza; vi) le modalità operative per l'abbandono del posto di lavoro o zona
pericolosa in cui persiste un pericolo grave e immediato; vii) le misure organizzative per
l’individuazione delle tempistiche e delle modalità per l’effettuazione della richiesta del rilascio o
rinnovo del certificato di prevenzione incendi, nonché del rilascio del nullaosta provvisorio.
- Check list: lo standard prevede l’esistenza di check list finalizzate all’adozione di misure operative
atte ad evitare il verificarsi di incidenti che prevedano, tra l’altro, l’elencazione: i) dei compiti critici e/o
processi a impatto sulla salute e sicurezza; ii) dei DPI condivisi con il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione; iii) dei prodotti e dei processi pericolosi, iv) delle apparecchiature critiche.
- Piano di emergenza: lo standard richiede la definizione e applicazione (mediante prove di
emergenza) di un piano di emergenza e di una procedura di gestione delle emergenze atta a mitigare
gli effetti sulla salute della popolazione e sull'ambiente esterno.
- Infortuni: lo standard prevede: la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per la
predisposizione e compilazione del registro degli infortuni.
- Misure organizzative per l’attribuzione dei compiti ai lavoratori: lo standard richiede la definizione di
misure organizzative che prevedano la partecipazione del Medico Competente e del RSPP nella
definizione delle responsabilità.
- Modalità organizzative di prevenzione e tutela: lo standard richiede la definizione di ruoli e
responsabilità per la definizione e l’attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai
rischi connessi alle attività svolte, all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai
rischi connessi all'impiego di sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
- Piani di emergenza: lo standard richiede l’esistenza e la formalizzazione delle modalità operative, dei
ruoli e delle responsabilità per la predisposizione di specifici piani di emergenza.
- Valutazione del rischio di incendio: lo standard richiede la valutazione del rischio di incendio, la
predisposizione ed aggiornamento del registro antincendio, la predisposizione di un piano di
emergenza.
- Comunicazione, rilevazione e investigazione degli incidenti e dei “near miss”: lo standard richiede
l’esistenza di una disposizione organizzativa che preveda un sistema di monitoraggio e consenta la
tracciabilità degli incidenti occorsi, dei mancati incidenti e delle situazioni potenzialmente dannose,
l'attività di rilevazione e registrazione degli stessi e la loro investigazione.
5. Attività di informazione
Con riferimento all’attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:
−
Riunioni periodiche: lo standard prevede la predisposizione di un calendario che preveda
riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle
tematiche salute e sicurezza.
−
Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che disciplini ruoli,
responsabilità e modalità operative relativamente alla diffusione ai lavoratori: delle informazioni in
caso di pericolo grave e immediato.
−
Rapporti con il Medico Competente: lo standard concerne l’esistenza di una disposizione
organizzativa che disciplini l'informativa al medico competente relativamente ai processi e rischi
connessi all'attività produttiva.
6. Attività di formazione
Con riferimento all’attività di formazione, lo standard di controllo specifico è il seguente:
−
Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che preveda, tra l’altro: i) ruoli e
responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica, ambito,
contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche
della salute e della sicurezza in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura
organizzativa (es. lavoratori, RSPP, rappresentante sicurezza, ecc.).
7. Attività di monitoraggio
Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:
Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti
il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione
e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del
Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la
disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive
per eventuali carenze nel sistema.
6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in
materia di reati in materia di salute e sicurezza sono relativi al controllo sulla efficienza ed efficacia
delle procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
1
PARTE SPECIALE D
REATI DI RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO,
BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA
1. Le fattispecie di reato in materia di riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di
provenienza illecita richiamate dal d.lgs. 231/2001
Si riporta, anzitutto, una breve descrizione dei reati contemplati nell’art. 25 octies del Decreto.
Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o
altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in
modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Tale ipotesi è punita con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è
aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro,
beni o altre utilità provenienti da delitto. In tal caso è prevista la reclusione da quattro a dodici anni e
con la multa da euro 1.032 ad euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso
nell’esercizio di un’attività professionale.
Nei predetti casi, alla società si applica la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e la
sanzione interdittiva fino a due anni. La sanzione pecuniaria può, pertanto, raggiungere la cifra di
circa 1,25 milioni di euro (nei casi di particolare gravità la sanzione può essere triplicata).
Nelle ipotesi di commissione di reati di riciclaggio, si applicano all’ente le sanzioni interdittive per una
durata non superiore a due anni.
La normativa italiana in tema di prevenzione dei reati di riciclaggio prevede norme tese ad ostacolare
le pratiche di riciclaggio, vietando tra l’altro l’effettuazione di operazioni di trasferimento di importi
rilevanti con strumenti anonimi ed assicurando la ricostruzione delle operazioni attraverso
l’identificazione della clientela e la registrazione dei dati in appositi archivi.
Nello specifico, il corpo normativo in materia di riciclaggio è costituito anzitutto dalla legge n. 197 del 5
luglio 1991, rubricata “Provvedimenti urgenti per limitare l’uso del contante e dei titoli al portatore nelle
transazioni e prevenire l’utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio” (la c.d. “Legge
Antiriciclaggio”) che ha recepito le indicazioni comunitarie contenute nella direttiva n. 91/308 e che ha
introdotto, di fatto, per la prima volta nell’ordinamento italiano, un quadro normativo organico e
unitario finalizzato a disciplinare la materia del riciclaggio.
La legge 197/1991 prevede in sostanza tre strumenti di contrasto del fenomeno del riciclaggio di
proventi illeciti:
1. la previsione di un divieto di circolazione (trasferimento) di denaro e titoli al portatore (assegni,
vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a euro
12.500, se non tramite intermediari a ciò abilitati (art. 1);
2. un obbligo, per i suddetti intermediari, di mantenere evidenza, in apposite registrazioni su
archivi informatici, delle transazioni da chiunque effettuate per importi superiori,
complessivamente, a 5.000 euro (art. 2);
3. l'obbligo di segnalazione da parte degli stessi intermediari, all’Autorità a ciò preposta di tutte
quelle operazioni, poste in essere dalla clientela, ritenute “sospette” e potenzialmente, quindi,
parte di movimenti finanziari a scopo di riciclaggio (art. 3).
L’elenco degli intermediari di cui alla Legge Antiriciclaggio ha subito diversi cambiamenti nel corso del
tempo, di pari passo con le diverse integrazioni e modifiche normative che hanno toccato la materia
del riciclaggio.
La norma da prendere quale riferimento per l’individuazione dell’elenco aggiornato degli intermediari è
l’art. 4 del D.Lgs 56/2004, che al comma 1 dispone che un determinato numero di soggetti e le
relative succursali italiane siano abilitati, nei limiti delle proprie attività istituzionali, a effettuare
operazioni di trasferimento previste dall’art. 1 della legge 197/1991. Tra tali soggetti figurano, tra gli
altri, Banche, Poste italiane, Società di intermediazione mobiliare (SIM), Società di Gestione del
risparmio (SGR), Società di investimento a capitale variabile (SICAV).
Non sono soggetti abilitati ex lege, ma eventualmente possono essere abilitati a seguito
dell’accoglimento di apposita istanza, i seguenti soggetti:
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale ai sensi dell’art. 107 del TUB;
• Intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale ai sensi dell’art. 106 del TUB;
• I soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni dell’elenco generale ai sensi degli
artt.113 e 155, commi 4 e 5 del TUB.
Alcuni soggetti, pur non essendo intermediari abilitati e pur non potendo richiedere l’abilitazione, sono
comunque destinatari di precisi doveri in materia di riciclaggio. Tra tali soggetti figurano tra gli altri:
• Le agenzie in affari in mediazione immobiliare;
• Le attività di gestione di case da gioco;
• Le attività di commercio, importazione e esportazione di oro;
• Le attività di recupero crediti;
• I soggetti iscritti nell’albo dei ragionieri e dei periti commerciali, nel registro dei revisori
contabili, nell’albo dei dottori commercialisti e nell’albo dei consulenti del lavoro;
• Notai e avvocati, quando in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione
di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella progettazione o
nella realizzazione di operazioni riguardanti, tra l’altro:
o Il trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili o attività economiche;
o La gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
o La costituzione, la gestione o l’amministrazione di società, enti, trust ecc.
A prescindere dalla qualificazione degli intermediari come abilitati, non abilitati ma abilitabili, non
abilitati e non abilitabili, tali soggetti, con diversificazioni a seconda della propria natura, sono tutti
destinatari degli obblighi previsti dal legislatore in materia di riciclaggio.
2. Aree di attività a rischio
La rischiosità non è legata al riconoscimento di una conclamata strumentalità nel riciclaggio di denaro
proveniente da attività illecite o nel finanziamento del terrorismo con le attività sopra indicate, ma è
legata direttamente al settore in cui opera la Cooperativa.
I destinatari della presente Sezione Speciale sono costituiti da tutti i dipendenti che, nello svolgimento
delle proprie mansioni, vengono a contatto con il denaro ed altri mezzi di incasso e pagamento.
Pertanto, alla luce delle evidenze sopradescritte, ai fini della prevenzione dei reati in oggetto, le
attività aziendali topiche possono essere suddivise in due macrocategorie:
• attività con soggetti terzi, intendendosi per tali le attività relative ai rapporti instaurati tra la
Cooperativa ed i soggetti terzi;
• attività infragruppo, poste in essere nell'ambito dei rapporti intercorrenti fra enti appartenenti
allo stesso gruppo.
3. Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla
fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc , “soggetti apicali”,
della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali
nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.
Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono
formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella
Legge:
•
tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei
comportamenti censurati e
•
adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.
4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:
•
standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
•
standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.
4.1 Standard di controllo generali
Trattandosi di una prescrizione normativa, i principi di comportamento e di attuazione del processo
decisionale non sono influenzati ma è richiesto a tutti i destinatari la completa adesione alle
prescrizioni della legge. Al fine di ridurre la possibilità che venga commesso un reato, la Cooperativa
effettua le seguenti attività:
1. La formazione e diffusione delle disposizioni normative, diffondendo presso le proprie sale la
conoscenza della normativa di riferimento;
2. diffusione delle linee guida da tenere nel caso in cui i destinatari vengano a conoscenza di
comportamenti in violazione della normativa;
3. incentivazione dei dipendenti ad effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza;
4. costante comunicazioni per mantenere e diffondere la conoscenza degli adeguamenti
normativi.
4.2 Standard di controllo specifici
Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:
- Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti
il sistema di prevenzione e protezione per i reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni ed utilità di
provenienza illecita che contempli, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la
formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione legate
all'operatività della Cooperativa che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina
delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per
eventuali carenze nel sistema.
1
5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in
materia di reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono i seguenti:
-
monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati
in oggetto;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza
delle segnalazioni ricevute;
-
vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
-
verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
-
monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto;
L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia
dei reati di riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, con cadenza
periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi
che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del
Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti
della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali
compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.
PARTE SPECIALE E
REATI INFORMATICI
1. Le fattispecie di reato in materia di reati informatici richiamate dal d.lgs. 231/2001
La presente Parte Speciale riguarda i reati informativi, contemplati all’art. 24 bis del d.lgs. n.
231/2001.
La conoscenza della struttura e delle modalità realizzative dei reati, alla cui commissione da parte dei
soggetti qualificati ex art. 5 del d.lgs. 231/2001 è collegato il regime di responsabilità a carico
dell’ente, è funzionale alla prevenzione dei reati stessi e quindi all’intero sistema di organizzazione,
gestione e controllo previsto dal decreto.
A tal fine, si riporta di seguito una descrizione dei reati richiamati dall’art. 24 bis del d.lgs. 231/2001, in
base al quale:
“1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 ter, 617 quater, 617 quinquies, 635
bis, 635 ter, 635 quater e 635 quinquies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria
da cento a cinquecento quote.
2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615 quater e 615 quinquies del codice
penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote.
3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491 bis e 640 quinquies del codice penale,
salvo quanto previsto dall’articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello
Stato o di altro ente pubblico, si applica all’ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote.
4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive
previste dall’articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati
nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei
casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste
dall’articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.
Documenti informatici (art. 491 bis cod. penale)
“Se alcune delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o
privato, avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del Capo stesso concernenti
rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private”.
La norma sopra citata conferisce valenza penale alla commissione di reati di falso attraverso l’utilizzo
di documenti informatici; i reati di falso richiamati sono i seguenti:
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 476 c.p.): “Il pubblico ufficiale,
che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è
punito con la reclusione da uno a sei anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia
fede fino a querela di falso, la reclusione è da tre a dieci anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.
477 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o
autorizzazioni amministrative, ovvero, mediante contraffazione o alterazione, fa apparire adempiute le
condizioni richieste per la loro validità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”;
- Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in
attestati del contenuto di atti (art. 478 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni,
supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia e la rilascia in forma legale,
ovvero rilascia una copia di un atto pubblico o privato diversa dall'originale, è punito con la reclusione
da uno a quattro anni. Se la falsità concerne un atto o parte di un atto, che faccia fede fino a querela
di falso, la reclusione è da tre a otto anni. Se la falsità è commessa dal pubblico ufficiale in un
attestato sul contenuto di atti, pubblici o privati, la pena è della reclusione da uno a tre anni”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 c.p.): “Il pubblico ufficiale,
che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è
stato da lui compiuto o è avvenuto alla sua presenza, o attesta come da lui ricevute dichiarazioni a lui
non rese, ovvero omette o altera dichiarazioni da lui ricevute, o comunque attesta falsamente fatti dei
quali l'atto è destinato a provare la verità, soggiace alle pene stabilite nell'articolo 476”;
- Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrative (art.
480 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente, in certificati o
autorizzazioni amministrative, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è punito con la
reclusione da tre mesi a due anni”;
- Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità (art.
481 c.p.): “Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di
pubblica necessità, attesta falsamente, in un certificato, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la
verità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 51,00 a € 516,00. Tali pene si
applicano congiuntamente se il fatto è commesso a scopo di lucro”;
- Falsità materiale commessa da privato (art. 482 c.p.): “Se alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476,
477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'esercizio delle sue
funzioni, si applicano rispettivamente le pene stabilite nei detti articoli, ridotte di un terzo”;
- Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.): “Chiunque attesta
falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità,
è punito con la reclusione fino a due anni. Se si tratta di false attestazioni in atti dello stato civile, la
reclusione non può essere inferiore a tre mesi”;
- Falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.): “Chiunque, essendo per legge obbligato a fare
registrazioni soggette all'ispezione dell'Autorità di pubblica sicurezza, o a fare notificazioni all'Autorità
stessa circa le proprie operazioni industriali, commerciali o professionali, scrive o lascia scrivere false
indicazioni è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 309,00”;
- Falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o
di recare ad altri un danno, forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa, o altera una scrittura
privata vera, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei
mesi a tre anni. Si considerano alterazioni anche le aggiunte falsamente apposte a una scrittura vera,
dopo che questa fu definitivamente formata”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato (art. 486 c.p.): “Chiunque, al fine di procurare a sé o
ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale
abbia il possesso per un titolo che importi l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o fa scrivere un
atto privato produttivo di effetti giuridici, diverso da quello a cui era obbligato o autorizzato, è punito,
se del foglio faccia uso o lasci che altri ne faccia uso, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si
considera firmato in bianco il foglio in cui il sottoscrittore abbia lasciato bianco un qualsiasi spazio
destinato a essere riempito”;
- Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblico (art. 487 c.p.): “Il pubblico ufficiale, che, abusando di
un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per un titolo che
importa l'obbligo o la facoltà di riempirlo, vi scrive o vi fa scrivere un atto pubblico diverso da quello a
cui era obbligato o autorizzato, soggiace alle pene rispettivamente stabilite negli articoli 479 e 480”;
- Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali (art. 488
c.p.): “Ai casi di falsità su un foglio firmato in bianco diversi da quelli preveduti dai due articoli
precedenti, si applicano le disposizioni sulle falsità materiali in atti pubblici o in scritture private”;
- Uso di atto falso (art. 489 c.p.): “Chiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso
soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridotte di un terzo. Qualora si tratti di scritture
private, chi commette il fatto è punibile soltanto se ha agito al fine di procurare a sé o ad altri un
vantaggio o di recare ad altri un danno”;
- Soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.): “Chiunque, in tutto o in parte,
distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico o una scrittura privata veri soggiace rispettivamente
alle pene stabilite negli articoli 476, 477, 482 e 485, secondo le distinzioni in essi contenute. Si applica
la disposizione del capoverso dell'articolo precedente”;
- Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancanti (art. 492 c.p.): “Agli effetti delle
disposizioni precedenti, nella denominazione di “atti pubblici” e di “scritture private” sono compresi gli
atti originali e le copie autentiche di essi, quando a norma di legge tengano luogo degli originali
mancanti”;
- Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un pubblico servizio (art. 493 c.p.): “Le
disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli
impiegati dello Stato, o di un altro ente pubblico, incaricati di un pubblico servizio relativamente agli
atti che essi redigono nell'esercizio delle loro attribuzioni”.
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (art. 615 ter cod. penale)
“ Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di
sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è
punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso
dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche
abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del
sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è
palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale
del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei
programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi
informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla
sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della
reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è
punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615
quater cod. penale)
“Chiunque, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente
si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei
all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque
fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e
con la multa sino a lire dieci milioni.La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da lire
dieci milioni a venti milioni se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma
dell'art. 617 quater”.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o
interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies cod. penale)
“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le
informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire
l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento si procura, produce, riproduce,
importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri, apparecchiature,
dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a
10.329 euro”.
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o
telematiche (art. 617 quater cod. penale)
“ Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico
o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei
mesi a quattro anni .
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante
qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui
al primo comma I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.
Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:
1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da
impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con
violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore
del sistema;
3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.
Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni
informatiche o telematiche (art. 617 quinquies cod. penale)
“ Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire
o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra
più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'art. 617
quater.”
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis cod. penale)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o
sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui, è punito, a querela della persona offesa,
con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se ricorre una o più delle circostanze di cui al numero 1 del secondo comma dell’articolo 635, ovvero
se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da
uno quattro anni e si procede d’ufficio.”
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro
Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter cod. penale)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere,
deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la
reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione, o la soppressione
delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell’art. 635 ovvero se il fatto è
commesso con abuso della qualità di operatore di sistema, la pena è aumentata.”
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635 quater cod. penale)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635 bis,
ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge,
danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola
gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies cod.
penale)
“Se il fatto di cui all’art.635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in
parte,inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il
funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica
utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto
anni.
Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) dell'articolo 635, ovvero se il fatto è commesso con abuso
della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640
quinquies cod. penale)
“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o
ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il
rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da € 51,00
a € 1.032,00”.
2. Principi di riferimento generali
2.1 I destinatari
La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, dirigenti e
dipendenti della Cooperativa, nonché dai suoi consulenti, liberi professionisti e partners coinvolti nei
processi sensibili.
Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano
condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei
reati indicati nel paragrafo precedente.
In questa parte speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello,
specificamente previsti in relazione alle fattispecie di Attività Sensibili individuate al fine di prevenire la
commissione dei reati informatici.
2.2 Il sistema organizzativo in generale
La Cooperativa considera essenziale allo svolgimento della sua attività la promozione e il
mantenimento di un adeguato sistema di controllo interno da intendersi come insieme di tutti gli
strumenti necessari o utili a indirizzare, gestire e verificare le attività di impresa con l’obiettivo di
assicurare il rispetto delle leggi e delle procedure aziendali, di proteggere i beni aziendali, di gestire in
modo ottimale ed efficiente le attività.
La responsabilità di realizzare un sistema di controllo efficace è comune a ogni livello della struttura
organizzativa della Cooperativa; di conseguenza, tutti coloro che svolgono la propria attività per la
Cooperativa, nell’ambito delle funzioni e responsabilità ricoperte, sono impegnati nel definire e nel
partecipare attivamente al corretto funzionamento del sistema di controllo interno.
Ciò posto, con specifico riguardo alle problematiche connesse al rischio informatico, la Cooperativa,
conscia dei continui cambiamenti delle tecnologie e dell’elevato impegno operativo, organizzativo e
finanziario richiesto a tutti i livelli della struttura aziendale, si è posta come obiettivo l’adozione di
efficaci politiche di sicurezza informatica; in particolare, tale sicurezza viene perseguita attraverso (i)
la protezione dei sistemi e delle informazioni dai potenziali attacchi (secondo una direttrice
organizzativa, mirata alla creazione di una cultura aziendale attenta agli aspetti della sicurezza e a
una direttrice tecnologica, attraverso l’utilizzo di strumenti atti prevenire e a reagire a fronte delle
diverse tipologie di attacchi) e (ii) la garanzia della massima continuità del servizio.
2.3 Principi generali di comportamento
Sulla base degli standard di riferimento internazionali, per sistema aziendale di sicurezza informatica
si intende l’insieme delle misure tecniche e organizzative volte ad assicurare la protezione
dell'integrità, della disponibilità, della confidenzialità dell'informazione automatizzata e delle risorse
usate per acquisire, memorizzare, elaborare e comunicare tale informazione.
Secondo tale approccio, gli obiettivi fondamentali della sicurezza informatica che la Cooperativa si
pone sono i seguenti:
- Riservatezza: garanzia che un determinato dato sia preservato da accessi impropri e sia utilizzato
esclusivamente dai soggetti autorizzati. Le informazioni riservate devono essere protette sia nella
fase di trasmissione sia nella fase di memorizzazione/conservazione, in modo tale che l’informazione
sia accessibile esclusivamente a coloro i quali sono autorizzati a conoscerla;
- Integrità: garanzia che ogni dato aziendale sia realmente quello originariamente immesso nel
sistema informatico e sia stato modificato esclusivamente in modo legittimo. Si deve garantire che le
informazioni vengano trattate in modo tale che non possano essere manomesse o modificate da
soggetti non autorizzati;
- Disponibilità: garanzia di reperibilità di dati aziendali in funzione delle esigenze di continuità dei
processi e nel rispetto delle norme che ne impongono la conservazione storica.
Sulla base di tali principi generali, la presente parte speciale prevede l’espresso divieto a carico degli
Organi Sociali, dei lavoratori dipendenti e dei consulenti della Cooperativa (limitatamente
rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle
specifiche clausole contrattuali) di:
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che,
considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate (art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001);
- violare i principi e le procedure aziendali previste nella presente parte speciale. Nell’ambito
delle suddette regole, è fatto divieto, in particolare, di:
a) alterare documenti informatici, pubblici o privati, aventi efficacia probatoria;
b) accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
c) accedere abusivamente al proprio sistema informatico o telematico al fine di alterare e /o
cancellare dati e/o informazioni;
d) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso a un
sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire
informazioni riservate;
e) detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso al
proprio sistema informatico o telematico al fine di acquisire informazioni riservate;
f) svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o
software allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti, pubblici o
privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione,
totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;
g) svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni
relative a un sistema informatico o telematico di soggetti, pubblici o privati, al fine di acquisire
informazioni riservate;
h) istallare apparecchiature per l’intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni
di soggetti pubblici o privati;
i) svolgere attività di modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti
privati o soggetti pubblici o comunque di pubblica utilità;
j) svolgere attività di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici o telematici
altrui;
k) distruggere, danneggiare, rendere inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica
utilità.
Pertanto, i soggetti sopra indicati devono:
1. utilizzare le informazioni, le applicazioni e le apparecchiature esclusivamente per motivi di
ufficio;
2. non prestare o cedere a terzi qualsiasi apparecchiatura informatica, senza la preventiva
autorizzazione del Responsabile dei Sistemi Informativi;
3. in caso di smarrimento o furto, informare tempestivamente i Sistemi Informativi e gli uffici
amministrativi e presentare denuncia all’Autorità Giudiziaria preposta;
4. evitare di introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante
utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o
materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo acquisiti con il loro
espresso consenso nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente
approvate dall’Area Sistemi Informativi o la cui provenienza sia dubbia;
5. evitare di trasferire all’esterno dell’Azienda e/o trasmettere files, documenti, o qualsiasi altra
documentazione riservata di proprietà dell’Azienda stessa, se non per finalità strettamente
attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del
proprio Responsabile;
6. evitare di lasciare incustodito e/o accessibile ad altri il proprio PC oppure consentire l’utilizzo
dello stesso ad altre persone (famigliari, amici, etc…);
7. evitare l’utilizzo di passwords di altri utenti aziendali, neanche per l’accesso ad aree protette
in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione del Responsabile dei Sistemi
Informativi; qualora l’utente venisse a conoscenza della password di altro utente, è tenuto a
darne immediata notizia all’Area Sistemi Informativi
8. evitare l’utilizzo di strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o
sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
9. utilizzare la connessione a Internet per gli scopi e il tempo strettamente necessario allo
svolgimento delle attività che hanno reso necessario il collegamento;
10. rispettare le procedure e gli standard previsti, segnalando senza ritardo alle funzioni
competenti eventuali utilizzi e/o funzionamenti anomali delle risorse informatiche;
11. impiegare sulle apparecchiature dell’Azienda solo prodotti ufficialmente acquisiti
dall’Azienda stessa;
12. astenersi dall'effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
13. astenersi dall’utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte
autorizzazioni;
14. osservare ogni altra norma specifica riguardante gli accessi ai sistemi e la protezione del
patrimonio di dati e applicazioni dell’Azienda;
15. osservare scrupolosamente quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la
protezione e il controllo dei sistemi informatici.
3. Le "attività sensibili" ai fini del d.lgs. 231/2001
La attività sensibile individuata, in riferimento ai Reati Informatici richiamati dall’art. 24 bis del
D.Lgs.231/2001, è la gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici,
nell’ambito della quale sono ricomprese le attività di:
_ gestione del profilo utente e del processo di autenticazione
_ gestione e protezione della postazione di lavoro
_ gestione degli accessi verso l’esterno
_ gestione e protezione delle reti
_ gestione degli output di sistema e dei dispositivi di memorizzazione
_ Sicurezza fisica (sicurezza cablaggi, dispositivi di rete, ecc.)
3.1 Principi generali di controllo
I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare
i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:
o Segregazione delle attività: si richiede l’applicazione del principio di separazione delle attività tra
chi autorizza, chi esegue e chi controlla; in particolare, deve sussistere separazione dei ruoli di (i)
gestione di un processo e di controllo dello stesso, (ii) progettazione ed esercizio, (iii) acquisto di beni
e risorse e relativa contabilizzazione.
o Esistenza di procedure/norme/circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure
formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle
attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante.
o Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l’indicazione delle
soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno della
Cooperativa.
o Tracciabilità: ogni operazione relativa all’attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il
processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere verificabile ex
post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in
dettaglio i casi e le modalità dell’eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni
effettuate.
3.2 Principi di riferimento specifici
Ai fini dell’attuazione delle regole sopraelencate, oltre che dei principi generali contenuti nella parte
generale del presente Modello e dei principi generali di controllo di cui al paragrafo 3.1, nel
disciplinare la fattispecie di attività sensibile di seguito descritta, dovranno essere osservati anche i
seguenti principi di riferimento.
Gestione e monitoraggio degli accessi ai sistemi informatici e telematici
1) Esistenza di una normativa aziendale relativa alla gestione del rischio informatico che individui le
seguenti fasi:
_ - identificazione e classificazione delle risorse e individuazione delle relative vulnerabilità ovvero
delle carenze di protezione relativamente a una determinata minaccia - con riferimento alle seguenti
componenti: (i) infrastrutture (incluse quelle tecnologiche quali le reti e gli impianti), (ii) hardware, (iii)
software, (iv) documentazione, (v) dati/informazioni, (vi) risorse umane; _ individuazione delle
minacce, interne ed esterne, cui possono essere esposte le risorse, raggruppabili nelle seguenti
tipologie: (i) errori e malfunzionamenti, (ii) frodi e furti, (iii) software dannoso, (iv) danneggiamenti
fisici, (v) sovraccarico del sistema, (vi) mancato rispetto della legislazione vigente;
_ - individuazione dei danni che possono derivare dal concretizzarsi delle minacce, tenendo conto
della loro probabilità di accadimento;
_ - identificazione delle possibili contromisure;
_ - effettuazione di un'analisi costi/benefici degli investimenti per l’adozione delle contromisure;
_ - definizione di un piano di azioni preventive e correttive da porre in essere e da rivedere
periodicamente in relazione ai rischi che si intendono contrastare;
_ - documentazione e accettazione del rischio residuo.
2) Esistenza di una normativa aziendale nell’ambito della quale siano disciplinati i seguenti aspetti:
_ - definizione del quadro normativo riferito a tutte le strutture aziendali, con una chiara attribuzione di
compiti e responsabilità e indicazione dei corretti comportamenti individuali;
_ - costituzione di un polo di competenza in azienda che sia in grado di fornire il necessario supporto
consulenziale e specialistico per affrontare le problematiche del trattamento dei dati personali e della
tutela legale del software;
_ - puntuale pianificazione delle attività di sicurezza informatica;
_ - progettazione, realizzazione/test e gestione di un sistema di protezione preventivo;
_- definizione di un sistema di emergenza, ovvero predisposizione di tutte le procedure
tecnico/organizzative per poter affrontare stati di emergenza e garantire la business continuity
attraverso meccanismi di superamento di situazioni anomale;
_ - applicazione di misure specifiche per garantire la controllabilità e la verificabilità dei processi,
anche sotto il profilo della riconducibilità in capo a singoli soggetti delle azioni compiute.
3) Redazione, diffusione e conservazione dei documenti normativi, tecnici e di indirizzo necessari per
un corretto utilizzo del sistema informatico da parte degli utenti e per una efficiente amministrazione
della sicurezza da parte delle funzioni aziendali a ciò preposte.
4) Attuazione di una politica di formazione e/o di comunicazione inerente alla sicurezza volta a
sensibilizzare tutti gli utenti e/o particolari figure professionali.
5) Attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti
che intendono ottenere l’accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo. L’identificazione e
l’autenticazione devono essere effettuate prima di ulteriori interazioni operative tra il sistema e
l’utente; le relative informazioni devono essere memorizzate e accedute solo dagli utenti autorizzati.
6) Attuazione di un sistema di accesso logico idoneo a controllare l'uso delle risorse da parte dei
processi e degli utenti che si esplichi attraverso la verifica e la gestione dei diritti d'accesso.
7) Attuazione di un sistema che prevede il tracciamento delle operazioni che possono influenzare la
sicurezza dei dati critici.
8) Proceduralizzazione e espletamento di attività di analisi degli eventi registrati volte a rilevare e a
segnalare eventi anomali che, discostandosi da standard, soglie e prassi stabilite, possono essere
indicativi di eventuali minacce.
9) Previsione di strumenti per il riutilizzo di supporti di memoria in condizioni di sicurezza
(cancellazione o inizializzazione di supporti riutilizzabili al fine di permetterne il riutilizzo senza
problemi di sicurezza).
10) Previsione e attuazione di processi e meccanismi che garantiscono la ridondanza delle risorse al
fine di un loro ripristino in tempi brevi in caso di indisponibilità dei supporti.
11) Protezione del trasferimento dati al fine di assicurare riservatezza, integrità e disponibilità ai canali
trasmissivi e alle componenti di networking.
12) Predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica
degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni
(materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell’azienda oggetto di protezione (risorse
tecnologiche e informazioni).
13) Predisposizione e attuazione di una policy aziendale che stabilisce (i) le modalità secondo le quali
i vari utenti possono accedere alle applicazioni, dati e programmi e (ii) un insieme di procedure di
controllo idonee a verificare se l’accesso è consentito o negato in base alle suddette regole e a
verificare il corretto funzionamento delle regole di disabilitazione delle porte non attive.
4. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in
materia di reati informatici sono i seguenti:
-
monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati
in oggetto;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza
delle segnalazioni ricevute;
-
vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Cooperativa;
-
verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
-
monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto;
L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia
dei reati informatici, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi
che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del
Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti
della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di
1
Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali
compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.
PARTE SPECIALE F
REATI AMBIENTALI
1. Le fattispecie di reato in materia di reati ambientali richiamate dal d.lgs. 231/2001
Il 16 Agosto 2011 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.121 del 7 Luglio 2011 che "recepisce le
direttive 2008/99 e 2009/123, che danno seguito all'obbligo imposto dall'Unione europea di
incriminare comportamenti fortemente pericolosi per l'ambiente, sanzionando penalmente condotte
illecite individuate dalla direttiva (e fino ad oggi non previste come reati) ed introducendo la
responsabilità delle persone giuridiche, attualmente non prevista per i reati ambientali. ". I reati
ambientali sono stati rubricati all'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01.
Di seguito si riassume, pertanto, l'elenco dei comportamenti che, hai sensi dell'art. 25-undecies (Reati
ambientali) del d.lgs. 231/01 possono determinare una responsabilità dell'Ente.
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali
selvatiche protette (Codice penale, art. 727-bis)
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o
detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno
a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità
trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una
specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui
l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato
di conservazione della specie.
* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della
direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (Codice penale, art. 733bis.)
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo
deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e
con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro.
* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona
sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva
2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come
zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE. Sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
Scarichi e rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 137)
Comma
2
Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti
le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A
dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Comma 3
Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali
contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle
tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni
dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1,
e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
Comma 5
Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente
decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella
tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente
decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità
competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da
3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella
tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila
euro a centoventimila euro Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo
periodo) e da duecento a trecento quote (secondo periodo). Nel caso di condanna (per le ipotesi
previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei
mesi.
Comma 11
Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi
nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
Comma 13
Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da
parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di
sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e
ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi
fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva
autorizzazione da parte dell'autorità competente. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a
duecentocinquanta quote
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs 152/06, art. 256)
Comma 1
Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed
intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui
agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
(lett. a) o da centocinquanta a duecentocinquanta quote (lett. b). La sanzione è ridotta della metà
"nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè
nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs.
152/06, art. 256, co. 4)
Formattato: Italiano (Italia)
Comma 3
Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei
mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena
dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila
se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di
condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue
la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del
compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi. Sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e da duecento a trecento
quote (secondo periodo). La sanzione è ridotta della metà "nelle ipotesi di inosservanza delle
prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè nelle ipotesi di carenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs. 152/06, art. 256, co. 4). Nel caso di
condanna (per le ipotesi previste dal secondo periodo) si applicano le sanzioni interdittive per una
durata non superiore a sei mesi.
Formattato: Italiano (Italia)
Comma 5
Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di
miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. La sanzione è ridotta della metà
"nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonchè
nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni." (d.lgs.
152/06, art. 256, co. 4).
Comma 6, primo periodo
Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con
violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena
dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a
quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
Formattato: Italiano (Italia)
Bonifica dei siti (D.Lgs 152/06, art. 257)
Comma
1
Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque
sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto
da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non
provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del
procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione
di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con
l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro. Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
Comma 2
Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento
euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
(D.Lgs 152/06, art. 258)
Comma 4, secondo periodo
Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8,
che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di
cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui
all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la
sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena
di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti,
fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei
rifiuti
e
a
chi
fa
uso
di
un
certificato
falso
durante
il
trasporto.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 259)
Comma 1
Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del
regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effet tua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II
del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento
stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e
con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. Sanzione
pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
Attività
organizzate
per
il
traffico
illecito
di
rifiuti
(D.Lgs
152/06,
art.
260)
Comma 1
Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di
mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque
gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Comma 2
Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.
Sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento. Nel caso di condanna si applicano le sanzioni
interdittive per una durata non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono
stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati
di cui al presente articolo si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività.
Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (D.Lgs 152/06, art. 260-bis)
Comma 6
Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi
di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false
indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi
inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
Comma 7, secondo e terzo periodo
Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda
SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la
copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione
amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice
penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il
trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla
composizione
e
sulle
caratteristiche
chimico-fisiche
dei
rifiuti
trasportati.
Sanzione
pecuniaria
da
centocinquanta
a
duecentocinquanta
quote
Comma 8
Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato
disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di
rifiuti pericolosi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (primo periodo) e
da duecento a trecento quote (secondo periodo)
Mancanza
di
autorizzazioni
per
attività
industriali
(D.Lgs
152/06,
art.
279)
Comma 5
Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento
dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria
previsti dalla vigente normativa.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio
internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione) (L. 150/92)
art. 1
Comma 1
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con
l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto
previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento
medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato
prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese
terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero
senza
una
prova
sufficiente
della
loro
esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,
del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
Comma 2
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire
venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività
di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un
massimo di diciotto mesi. Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote
L. 150/92, art. 2
Commi 1 e 2
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire
duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento
medesimo e successive modificazioni:
a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto
certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del
Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e
modificazioni;
b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una
licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9
dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della
Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti
autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati
successivamente;
d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti,
rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e
successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26
maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese
terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero
senza
una
prova
sufficiente
della
loro
esistenza;
e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base
all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre
1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione,
del
26
maggio
1997,
e
successive
modificazioni;
f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini
commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione,
limitatamente
alle
specie
di
cui
all'allegato
B
del
Regolamento.
In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire
venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività
di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un
massimo
di
dodici
mesi.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote
L. 150/92, art. 6
Comma 4
Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11
febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie
selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che
costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o
con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni. Sanzione pecuniaria fino a
duecentocinquanta quote
L. 150/92, art. 3-bis
Comma 1
Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE)
n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione
o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di
informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o
alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista
la
pena
non
superiore
nel
massimo
ad
un
anno
di
reclusione;
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati
per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
Sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista
la
pena
non
superiore
nel
massimo
a
tre
anni
di
reclusione;
Sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è
prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (L. 549/93)
art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive
Comma 6
Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con
l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o
commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della
licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.
Inquinamento provocato da navi (D.Lgs. 202/07)
art. 8 - Inquinamento doloso
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera,
nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione
sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con
l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.
Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla
qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre
anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.
Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a
trecento quote (comma 2). Nel caso di condanna si applicano le sanzioni interdittive per una durata
non superiore a sei mesi. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo
scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui al presente articolo,
si
applica
la
sanzione
dell'interdizione
definitiva
dall'esercizio
dell'attività.
art. 9 - Inquinamento colposo
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera,
nonchè i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione
sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con
l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000. Se la violazione di cui al comma 1 causa danni
permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o
a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro
30.000.
Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a
duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si
applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.
2. Aree di attività a rischio
A seguito dell'attività di valutazione condotto dalla Cooperativa, in relazione a ciascuna delle tipologie
di reati sopra descritte, sono state identificate le seguenti attività di rischio:
• Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di reati ambientali: si
tratta delle attività relative alla organizzazione della struttura con riferimento alle attività in
tema di salvaguardia e tutela dell'ambiente.
• Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un
adeguato sistema di deleghe di funzioni in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente.
• Gestione del sistema di salvaguardia e tutela dell'ambiente: si tratta delle attività relative
alla attuazione e alla gestione del sistema di salvaguardia e tutela dell'ambiente.
• Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle
informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche
riguardanti la salvaguardia e la tutela dell'ambiente.
• Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di
formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di seminari
di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
• Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività
costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive.
3. Destinatari della parte speciale
Soggetto attivo dei reati può essere chiunque sia tenuto ad osservare o far osservare la norme di
salvaguardia e tutela dell'ambiente.
Tale soggetto può quindi individuarsi, ai sensi del D. Lgs. 121/2011, nei datori di lavoro, nei dirigenti,
nei preposti, nei soggetti destinatari di deleghe di funzioni attinenti alla materia della salvaguardia e
tutela dell'ambiente, nonché nei medesimi lavoratori.
4. Principi generali di comportamento
Per dare attuazione al Modello nelle specifiche parti dedicate ai reati commessi in violazione delle
normative di salvaguardia e tutela dell'ambiente, la Cooperativa deve predisporre :
• una mappatura del rischio approfondita e orientata secondo le specificità dell’attività produttiva presa
in considerazione;
• un'attenta verifica ed eventuale integrazione delle procedure interne di prevenzione ai sensi dei
principi ex D. Lgs. n. 231/2001 in coerenza con la specificità dei rischi di violazione delle norme
richiamate dall’art. 25-undecies del D. Lgs. n. 231/2001; a tal fine sarà importante tenere conto di
tutte le attività già svolte, anche in materia di gestione della sicurezza, armonizzandole anche ai fini
dell’allineamento a quanto previsto dal D. Lgs. n. 231/2001;
• una valutazione ed individuazione dei raccordi tra i vari soggetti coinvolti nel sistema di controllo ai
sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e delle normative speciali in materia salvaguardia e tutela dell'ambiente
sui luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla previsione di un sistema integrato
di controllo riguardante il Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, qualificabile come
controllo tecnico-operativo.
5. Principi generali e principi specifici di comportamento con riferimento alle attività sensibili
sopra individuate
Il sistema dei controlli, perfezionato dalla Cooperativa sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee
guida di Confindustria, nonché dalle “best practice” internazionali in tema di salvaguardia e tutela
dell'ambiente, prevede protocolli generali e protocolli specifici per ognuna delle attività sopra elencate.
In specifico:
•
standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
•
standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.
5.1
Standard di controllo generali
Gli standard di controllo di carattere generale da considerare ed applicare con riferimento a tutte le
attività sensibili individuate sono i seguenti:
− Norme/Circolari: devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a
fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili
organiche con lo scopo di regolamentare tutte le attività della Società, in coerenza con la
politica e le linee guida aziendali in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente.
− Poteri autorizzativi e di firma: i poteri autorizzativi e di firma devono: i) essere coerenti con le
responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, indicazione
delle soglie di approvazione delle spese; ii) essere chiaramente definiti e conosciuti all’interno
della Società.
− Tracciabilità e archiviazione: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che individui
ruoli e responsabilità per la trascrizione, la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione
aziendale e dei libri obbligatori relativi alla salvaguardia e tutela dell'ambiente. Ogni
operazione relativa all’attività sensibile deve, ove possibile, essere adeguatamente registrata.
Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell’attività sensibile deve essere
verificabile ex post, anche tramite appositi supporti documentali e, in ogni caso, deve essere
disciplinata in dettaglio la possibilità di cancellare o distruggere le registrazioni effettuate.
5.2
Standard di controllo specifici
Qui di seguito sono elencati gli ulteriori standard di controllo individuati per specifiche attività sensibili.
1. Organizzazione della struttura con riferimento alle attività in tema di reati ambientali
Relativamente all’attività sensibile di “Organizzazione della struttura con riferimento alle attività
in tema di salvaguardia e tutele dell'ambiente”, gli standard di controllo specifici sono i
seguenti:
Disposizioni organizzative: lo standard prevede l’esistenza di disposizioni organizzative: i)
emanate ed approvate dagli organi societari delegati che definiscano un piano di
prevenzione e protezione, le modalità di attuazione e il relativo monitoraggio; ii) che
disciplinino ruoli, responsabilità e modalità di gestione del servizio di prevenzione e
protezione all'interno dell'organizzazione. In particolare, lo standard concerne l’esistenza di
disposizioni organizzative operative atte a definire, in coerenza con le disposizioni di legge
vigenti in materia.
− Procedura: lo standard richiede l’esistenza di una procedura per la gestione degli impegni di
spesa in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente.
2. Sistema di deleghe di funzioni
Relativamente alla predisposizione di un sistema di deleghe di funzioni, gli standard di controllo
specifici sono i seguenti:
− Modalità di attribuzione delle deleghe: lo standard concerne la predisposizione di un adeguato
sistema di deleghe di funzioni in materia di salvaguardia e tutela dell'ambiente secondo i
principi di: a) effettività - sussistenza e compresenza di autonomia decisionale e finanziaria del
delegato; b) idoneità tecnico-professionale del delegato; c) vigilanza sull'attività del delegato,
non acquiescenza, non ingerenza; d) certezza, specificità e consapevolezza.
− Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura per l'assegnazione di eventuali
deleghe che preveda, tra l'altro: i) i requisiti e le competenze professionali che il delegato deve
possedere in ragione dello specifico ambito di operatività della delega; ii) la formalizzazione
delle deleghe di funzione con specificazione delle funzioni delegate; iii) modalità di verifica
della consapevolezza da parte del delegato/subdelegato delle funzioni delegate; iv) il
monitoraggio circa la coerenza delle deleghe e delle eventuali sub-deleghe e le aree di attività
a rischio e sulla esistenza e sulla permanenza dei suddetti requisiti/competenze in capo al
delegato; v) la valutazione periodica delle capacità tecnico-professionali con verbalizzazione
delle verifiche su tale idoneità; vi) la gestione degli impegni di spesa.
− Poteri e compiti del soggetto delegato: lo standard concerne la sussistenza in capo al soggetto
delegato: i) di poteri decisionali coerenti con le deleghe formalizzate assegnate; ii) di un
budget per l'efficace adempimento delle funzioni delegate; iii) di un obbligo di rendicontazione
formalizzata, con modalità prestabilite, sulle funzioni delegate sufficienti a garantire un'attività
di vigilanza senza interferenze.
3. Gestione del sistema di prevenzione e protezione della salvaguardia e tutela dell'ambiente
Relativamente all’attività sensibile di “Gestione del sistema di prevenzione e protezione della
salvaguardia e tutela dell'ambiente”, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:
- Procedure: lo standard prevede l’esistenza di procedure che disciplinino le fasi dell’attività di
predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salvaguardia e tutela
dell'ambiente,
- Check list: lo standard prevede l’esistenza di check list finalizzate all’adozione di misure operative
atte ad evitare il verificarsi di incidenti.
- Misure organizzative per l’attribuzione dei compiti ai lavoratori - Modalità organizzative di
prevenzione e tutela: lo standard richiede la definizione di ruoli e responsabilità per la definizione e
l’attuazione di modalità organizzative atte a tutelare i lavoratori dai rischi connessi alle attività svolte,
all'ambiente di lavoro, all'utilizzo di attrezzature e macchine e dai rischi connessi all'impiego di
sostanze pericolose, agenti chimici, fisici, biologici, cancerogeni.
4. Attività di informazione
Con riferimento all’attività di informazione, gli standard di controllo specifici sono i seguenti:
−
Riunioni periodiche: lo standard prevede la predisposizione di un calendario che preveda
riunioni periodiche degli attori coinvolti per la verifica della situazione nella gestione delle
tematiche sulla salvaguardia e la tutela dell'ambiente.
5. Attività di formazione
Con riferimento all’attività di formazione, lo standard di controllo specifico è il seguente:
−
Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura che preveda, tra l’altro: i) ruoli e
responsabilità nel processo di gestione delle attività di formazione; ii) tempistica, ambito,
contenuti e modalità della formazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione delle tematiche
della salvaguardia e tutela dell'ambiente in dipendenza del ruolo assunto all'interno della struttura
organizzativa
6. Attività di monitoraggio
Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:
Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relative al monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti
il sistema di prevenzione e protezione che preveda, tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione
e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di gestione del
Sistema di Prevenzione e Protezione che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la
disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive
per eventuali carenze nel sistema.
6. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in
materia di reati in materia ambientale sono relativi al controllo sulla efficienza ed efficacia delle
procedure rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.
1
PARTE SPECIALE G
DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO
D'AUTORE
1. Le fattispecie di reato in materia in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 - novies del
D.Lgs. 231/2001)
La Legge n. 99 del 23 luglio 2009, ha ampliato il novero dei reati presupposto della responsabilità
amministrativa da reato della Società introducendo nel D. Lgs n.231 del 2001 l’art. 25 - novies, avente
ad oggetto i delitti in materia di violazioni del diritto d’autore, ai sensi del quale “1) In relazione alla
commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis,
171-ter, 171-septies e 171 octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all’ente la sanzione
pecuniaria fino a 500 quote. 2) Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano
all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma, 2 per una durata non superiore ad un
anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941”.
Segue una breve descrizione delle varie fattispecie disciplinate dal dispositivo normativo in oggetto.
MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO, IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE
CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA, O DI PARTE
DI ESSA (ART. 171, L. 633/1941 COMMA 1 LETT A) BIS)
“Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro
2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma: a) riproduce, trascrive,
recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o
ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato
esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana”
REATI DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE COMMESSI SU OPERE ALTRUI NON DESTINATE ALLA
PUBBLICAZIONE QUALORA NE RISULTI OFFESO L’ONORE O LA REPUTAZIONE (ART. 171, L.
633/1941 COMMA 3)
“La pena è della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui
sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione
della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera
medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.”
ABUSIVA DUPLICAZIONE, PER TRARNE PROFITTO, DI PROGRAMMI PER ELABORATORE;
IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA O DETENZIONE A SCOPO COMMERCIALE O
IMPRENDITORIALE O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI PROGRAMMI CONTENUTI IN
SUPPORTI NON CONTRASSEGNATI DALLA SIAE; PREDISPOSIZIONE DI MEZZI PER
RIMUOVERE O ELUDERE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DI PROGRAMMI PER ELABORATORI
(ART. 171-BIS L. 633/1941 COMMA 1)
“1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini
importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione
programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori
(SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro
15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire
o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a
euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”
RIPRODUZIONE,
TRASFERIMENTO
SU
ALTRO
SUPPORTO,
DISTRIBUZIONE,
COMUNICAZIONE, PRESENTAZIONE O DIMOSTRAZIONE IN PUBBLICO, DEL CONTENUTO DI
UNA BANCA DATI; ESTRAZIONE O REIMPIEGO DELLA BANCA DATI; DISTRIBUZIONE,
VENDITA O CONCESSIONE IN LOCAZIONE DI BANCHE DI DATI (ART. 171-BIS L. 633/1941
COMMA 2)
“2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su
altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di
dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli - quinquies e 64-sexies, ovvero esegue
l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e
102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena
della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è
inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”
ABUSIVA DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE IN PUBBLICO CON
QUALSIASI PROCEDIMENTO, IN TUTTO O IN PARTE, DI OPERE DELL'INGEGNO DESTINATE
AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO DI
DISCHI, NASTRI O SUPPORTI ANALOGHI O OGNI ALTRO SUPPORTO CONTENENTE
FONOGRAMMI O VIDEOGRAMMI DI OPERE MUSICALI, CINEMATOGRAFICHE O AUDIOVISIVE
ASSIMILATE O SEQUENZE DI IMMAGINI IN MOVIMENTO; OPERE LETTERARIE,
DRAMMATICHE, SCIENTIFICHE O DIDATTICHE, MUSICALI O DRAMMATICO MUSICALI,
MULTIMEDIALI, ANCHE SE INSERITE IN OPERE COLLETTIVE O COMPOSITE O BANCHE DATI;
RIPRODUZIONE, DUPLICAZIONE, TRASMISSIONE O DIFFUSIONE ABUSIVA, VENDITA O
COMMERCIO, CESSIONE A QUALSIASI TITOLO O IMPORTAZIONE ABUSIVA DI OLTRE
CINQUANTA COPIE O ESEMPLARI DI OPERE TUTELATE DAL DIRITTO D'AUTORE E DA
DIRITTI CONNESSI; IMMISSIONE IN UN SISTEMA DI RETI TELEMATICHE, MEDIANTE
CONNESSIONI DI QUALSIASI GENERE, DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA DAL
DIRITTO D'AUTORE, O PARTE DI ESSA (ART. 171-TER L. 633/1941)
“1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce,
trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno
destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti
analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali,
cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente
riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere
letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali,
anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla
duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la
distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a
mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e
b);d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi
titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi
procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o
videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento,
od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno
da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o
dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore,
ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di
apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio
dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a
qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale
che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto. f-bis)
fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il
noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi
che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui
all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di
rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese
quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime
conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i
beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o
giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102
quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,
comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state
rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.” “2. È punito con la reclusione da uno a quattro
anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde
abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente
oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in
violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti
telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto
d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione,
vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi,
si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al
comma 1.” “3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.” “4. La condanna per uno dei
reati previsti nel comma 1 comporta: a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32bis del codice penale; b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a
diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati; c) la sospensione per un periodo di un anno
della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o
commerciale.” “5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai
precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori,
musicisti, scrittori ed autori drammatici.”
MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI DI IDENTIFICAZIONE DEI SUPPORTI NON
SOGGETTI AL CONTRASSEGNO O FALSA DICHIARAZIONE (ART. 171-SEPTIES L. 633/1941)
“1. La pena di cui all'articolo 171-ter, comma 1, si applica anche: a) ai produttori o importatori dei
supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE
entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i
dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi; b) salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo
181-bis, comma 2, della presente legge.”
FRAUDOLENTA PRODUZIONE, VENDITA, IMPORTAZIONE, PROMOZIONE, INSTALLAZIONE,
MODIFICA, UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO DI APPARATI O PARTI DI APPARATI
ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO
EFFETTUATE VIA ETERE, VIA SATELLITE, VIA CAVO, IN FORMA SIA ANALOGICA SIA
DIGITALE (ART. 171-OCTIES L. 633/1941).
“1. Qualora il fatto non costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e
con la multa da euro 2.582 a euro 25.822 chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita,
importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti
alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via
satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i
segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili
esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale,
indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.” “2. La pena non è
inferiore a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.”
2. Aree di attività a rischio
L’art. 25-novies contempla alcuni reati previsti dalla L. 633/1941 a protezione del diritto d’autore quali,
ad esempio, le duplicazioni e trasmissioni abusive o la diffusione nel territorio dello Stato, senza la
preventiva comunicazione alla SIAE, di opere dell’ingegno protette quali: 1) programmi per computer;
2) banche dati; 3) opere destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio,
dischi, nastri o supporti analoghi; 4) opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o
didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali; 5) videocassette, musicassette,
qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o
audiovisive o sequenze di immagini in movimento; 6) servizi criptati ricevuti per mezzo di apparati o
parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; 7) dispositivi o
elementi di decodificazione speciale che consentono l’accesso ad un servizio criptato senza il
pagamento del canone dovuto.
Tali reati determinano un rischio per la Coooperativa in relazione all’acquisto/utilizzo di software e altri
prodotti protetti da copyright. Il livello di rischio, in relazione all’acquisto ed all’utilizzo di prodotti
informatici, è tuttavia basso, in considerazione dell’esistenza per la Cooperativa di presidi di controllo
sul rispetto della normativa del diritto d’autore.
Alla luce di queste evidenze l'area di maggior rischio per la Cooperativa è quella relativa ai Sistemi
Informativi.
3. Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla
fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc , “soggetti apicali”,
della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali
nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.
Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono
formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella
Legge:
•
tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei
comportamenti censurati e
•
adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.
4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:
•
standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
•
standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.
4.1 Standard di controllo generali
Trattandosi di una prescrizione normativa, i principi di comportamento e di attuazione del processo
decisionale non sono influenzati ma è richiesto a tutti i destinatari la completa adesione alle
prescrizioni della legge. Al fine di ridurre la possibilità che venga commesso un reato, la Cooperativa
effettua le seguenti attività:
1.La formazione e diffusione delle disposizioni normative, diffondendo presso le proprie sale la
conoscenza della normativa di riferimento;
2. diffusione delle linee guida da tenere nel caso in cui i destinatari vengano a conoscenza di
comportamenti in violazione della normativa;
3. incentivazione dei dipendenti ad effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza;
4. costante comunicazioni per mantenere e diffondere la conoscenza degli adeguamenti
normativi.
4.2 Standard di controllo specifici
Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:
- Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti
il sistema di prevenzione e protezione per i delitti in materia di violazione del diritto d'autore,
prevedendo tra l’altro: i) ruoli e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici
indicatori di performance relativamente alle attività di gestione legate all'operatività della Cooperativa
che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv)
l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.
5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in per
quanto concerne le fattispecie di reato in tema di violazione del diritto d'autore sono i seguenti:
-
monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati
in oggetto;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza
delle segnalazioni ricevute;
-
vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
-
verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
-
monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto;
L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di
violazione del diritto d'autore, con cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi
che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del
Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti
della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali
compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.
1
PARTE SPECIALE H
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A
RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA
1. Le fattispecie di reato in materia in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o a
rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-novies, D.Lgs. 231/01) [Articolo
aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4]
L’art. 4 della Legge n. 116 del 3 agosto 2009, ha ampliato il novero dei reati presupposto della
responsabilità amministrativa da reato della Società introducendo nel D. Lgs n. 231 del 2001 l’art. 25 novies, avente ad oggetto il reato a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci
all’autorità giudiziaria, ai sensi del quale ”in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo
377-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote”.
Segue una breve descrizione delle fattispecie oggetto del presente reato.
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALLA’UTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 377 – BIS C.P.)
“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o
promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni
mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un
procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da
due a sei anni.”
2. Aree di attività a rischio
Il rischio di commissione del reato presupposto oggetto del presente paragrafo è di scarsa rilevanza
nell’ordinario svolgimento delle attività aziendali, in quanto il reato verrebbe a configurarsi
esclusivamente in occasione di un procedimento penale a carico della Cooperativa, per il quale la
persona chiamata a testimoniare davanti alla autorità giudiziaria sia indotta, con violenza o minaccia,
o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci.
3. Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte Speciale “D” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla
fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc , “soggetti apicali”,
della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali
nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.
Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono
formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella
Legge:
•
tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei
comportamenti censurati e
•
adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.
4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:
•
standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
•
standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.
4.1 Standard di controllo generali
Trattandosi di una prescrizione normativa, i principi di comportamento e di attuazione del processo
decisionale non sono influenzati ma è richiesto a tutti i destinatari la completa adesione alle
prescrizioni della legge. Al fine di ridurre la possibilità che venga commesso un reato, la Cooperativa
effettua le seguenti attività:
1.La formazione e diffusione delle disposizioni normative, diffondendo presso le proprie sale la
conoscenza della normativa di riferimento;
2. diffusione delle linee guida da tenere nel caso in cui i destinatari vengano a conoscenza di
comportamenti in violazione della normativa;
3. incentivazione dei dipendenti ad effettuare segnalazioni all’Organismo di Vigilanza;
4. costante comunicazioni per mantenere e diffondere la conoscenza degli adeguamenti
normativi.
4.2 Standard di controllo specifici
Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:
- Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività costituenti
il sistema di prevenzione e protezione per i delitti in materia di induzione a non rendere dichiarazioni o
a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, prevedendo tra l’altro: i) ruoli e responsabilità;
ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance relativamente alle attività di
gestione legate all'operatività della Cooperativa che consentano di valutarne l'efficacia e l'efficienza;
iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv) l’analisi/implementazione delle eventuali azioni
correttive per eventuali carenze nel sistema.
5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in per
quanto concerne le fattispecie di reato in tema di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere
dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria sono i seguenti:
-
monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei reati
in oggetto;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi
dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza
delle segnalazioni ricevute;
-
vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
-
verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
1
-
monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto;
L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di
induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, con
cadenza periodica annuale, al Consiglio di Amministrazione.
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero elementi
che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del
Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ad esponenti
della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al Presidente del Consiglio di
Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al Collegio Sindacale, ai quali
compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.
PARTE SPECIALE I REATO DI IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL
CUI SOGGIORNO E' IRREGOLARE
Modello di organizzazione e
gestione
1. Le fattispecie di reato di cui all’art. 25 del D. Lgs. n. 231/2001. Esemplificazione delle
possibili modalità di commissione
Il comma 1 dell’art. 2 del D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 ("Attuazione della direttiva 2009/52/CE che
introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare") ha introdotto nel corpo del D.lgs.
231/2001 l'articolo 25 duodecies che prevede la responsabilità degli enti per il delitto di cui
all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Tale norma sanziona il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi
del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto,
nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, qualora:
•
i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; oppure
•
i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; oppure
•
i lavoratori occupati siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare
sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale (ossia l'aver
esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche
delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).
In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite
di 150.000 euro.»
L’art. 22, comma 12-bis, del d.lgs. 286/98 stabilisce che:
“Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:
a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa
c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento
di cui al terzo comma dell’articolo 603-bis del codice penale.”
Il citato art. 22, comma 12, del d.lgs. 286/98 norma che:
“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso
di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non
sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato”.
1
Modello di organizzazione e
gestione
2. Le aree potenzialmente “a rischio reato”. Le attività “sensibili”.
L’analisi dei processi aziendali della Cooperativa ha consentito di individuare quali attività ritenute
sensibili con riferimento ai reati previsti dall’art. 25 duodecies del d.lgs. 231/2001 quelle relative a:
1.Pianificazione di un sistema idoneo al monitoraggio che, eventuali, dipendenti stranieri,
all'atto dell'assunzione siano muniti di permesso di soggiorno valido.
2. Organizzazione della struttura aziendale con riferimento alle attività in oggetto.
3. Sistema di deleghe di funzioni: l’attività sensibile è quella relativa alla realizzazione di un
adeguato sistema di deleghe di funzioni nella materia in oggetto.
4. Attività di informazione: si tratta della gestione di un sistema interno di diffusione delle
informazioni tale da garantire a tutti i livelli aziendali un corretto approccio alle tematiche
riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.
5. Attività di formazione: consiste nell’attivazione e nella gestione di piani sistematici di
formazione e sensibilizzazione con la partecipazione periodica di tutti i dipendenti e di
seminari di aggiornamento per i soggetti che svolgono particolari ruoli.
6. Attività di monitoraggio: si tratta della gestione dell’attività di monitoraggio sistemico e
continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività
costituenti il sistema e dell’implementazione delle eventuali azioni correttive.
3. Destinatari della parte speciale
Destinatari della presente Parte Speciale “I” sono i soggetti di volta in volta individuati dalla
fattispecie incriminatrice (amministratori, sindaci, soci, dipendenti, liquidatori etc, “soggetti apicali”,
della Cooperativa, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali
nelle aree di attività a rischio, qui di seguito tutti denominati “Destinatari”.
Per quanto concerne gli amministratori, i sindaci e i liquidatori, la legge equipara a coloro che sono
formalmente investiti di tali qualifiche anche i soggetti che svolgono tali funzioni “di fatto”.
Obiettivo della presente Parte Speciale è che al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nella
Legge:
•
tutti i Destinatari come sopra individuati siano precisamente consapevoli della valenza dei
comportamenti censurati e
•
adottino quindi regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa.
4. Principi di comportamento con riferimento alle attività sensibili - Il sistema dei controlli
Il sistema dei controlli prevede con riferimento alle attività sensibili individuate:
•
standard di controllo “generali”, presenti in tutte le attività sensibili;
•
standard di controllo “specifici”, applicati a determinate attività sensibili.
4.1 Standard di controllo generali
Nell’espletamento della propria attività per conto della Cooperativa, i destinatari del Modello sono
tenuti al rispetto delle norme di comportamento di seguito indicate, conformi ai principi dettati dal
Modello e, in particolare, dal Codice Etico.
2
Modello di organizzazione e
gestione
A tutti i soggetti i destinatari del Modello, segnatamente, è fatto assoluto divieto:
 di tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali
che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le
fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nell’articolo 25 duodecies del
Decreto;
 di tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie
di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.
I destinatari del Modello dovranno, inoltre, attenersi ai seguenti principi:
 considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione
economica;
 verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto
lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il
permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a
rinnovarlo;
 nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie,
assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in
materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il
Modello;
 assicurarsi con apposite clausole contrattuali che eventuali soggetti terzi con cui la
Cooperativa collabora (fornitori, consulenti, ecc.) si avvalgano di lavoratori in regola con
la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno
a rispettare il Modello;
 devono essere rispettate le misure previste dalle procedure aziendali dirette alla
prevenzione dell'impiego del lavoro irregolare ed alla tutela dei lavoratori;
 non fare ricorso, in alcun modo, al lavoro minorile o non collaborare con soggetti che vi
facciano ricorso.
4.2 Standard di controllo specifici
Con riferimento all’attività sensibile di monitoraggio, lo standard di controllo specifico è il seguente:
- Procedura: lo standard concerne l’esistenza di una procedura relativa al monitoraggio sistemico
e continuo dei dati/indicatori che rappresentano le caratteristiche principali delle varie attività
costituenti il sistema di prevenzione e protezione per i delitti in materia di induzione a non rendere
dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria, prevedendo tra l’altro: i) ruoli
e responsabilità; ii) la definizione e la formalizzazione di specifici indicatori di performance
relativamente alle attività di gestione legate all'operatività della Cooperativa che consentano di
valutarne l'efficacia e l'efficienza; iii) la disciplina delle attività di monitoraggio; iv)
l’analisi/implementazione delle eventuali azioni correttive per eventuali carenze nel sistema.
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Modello di organizzazione e
gestione
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5. Compiti dell’Organismo di Vigilanza
I compiti di vigilanza dell’Organismo di Vigilanza relativi all’osservanza e all’efficacia del Modello in
per quanto concerne le fattispecie di reato riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui
soggiorno è irregolare sono i seguenti:
-
monitoraggio sull’efficacia di procedure e politiche aziendali interne per la prevenzione dei
reati in oggetto;
-
esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da
qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in
conseguenza delle segnalazioni ricevute;
-
vigilanza sull’effettivo mantenimento da parte della società di revisione dell’indipendenza
necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti dalla Società;
-
verifiche periodiche sul rispetto delle procedure e politiche aziendali interne;
-
monitoraggio sull’efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati in oggetto;
L’Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo
riguardanti l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, con cadenza periodica
annuale, al Consiglio di Amministrazione.
Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall’Organismo di Vigilanza emergessero
elementi che fanno risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte
Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato,
direttamente ad esponenti della Direzione aziendale, l’Organismo di Vigilanza dovrà riferire al
Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all’intero Consiglio, e al
Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l’assemblea dei soci per i provvedimenti necessari
od opportuni.
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Modello di organizzazione e
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Modello Organizzativo D.Lgs 231 - Cooperativa Muratori La Leale