Associazione Nazionale Costruttori di Impianti
La nuova 46/90
Decreto 22 gennaio 2008 n. 37
(G.U. n. 61 del 12 marzo 2008)
“Regolamento concernente l’attuazione
dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a)
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di
attività di installazione degli impianti
all’interno degli edifici”
Ing. Mariangela Merrone
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Art. 11-quaterdecies, comma 13,
della legge n. 248 del 2/12/2005
13. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge
3 dicembre 2007
il Ministro delle attività produttive di concerto con il Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:
a) il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
all'interno degli edifici;
b) la definizione di un reale sistema di verifiche degli impianti di cui alla lettera a)
con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una
effettiva sicurezza;
c) la determinazione delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali
secondo i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, anche tramite lo
strumento degli accordi in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
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Abrogazioni
Legge 26 febbraio 2007, n. 17 "Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa"
Art. 3 - Disposizioni in materia di costruzioni, opere infrastrutturali e lavori in
edilizia
1. …..A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
[regolamento recante norme sulla sicurezza degli impianti, di cui all'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2005,
n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248] …
sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, gli articoli da 107 a 121 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, e la legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16,
le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le
violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo
periodo del presente comma.
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Entrata in vigore e abrogazioni
Decreto 22 gennaio 2008, n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008
A decorrere dal 27 marzo 2008 sono abrogati:
9 la Legge 5 marzo 1990, n. 46, ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui
sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli
obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente
comma
9 il DPR 6 dicembre 1991, n. 447
9 gli articoli da 107 a 121 del testo unico di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380
(capo V – parte II – Testo unico per l’edilizia)
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Le abrogazioni
DPR 380/2001- Capo V, parte II, art. 109, comma 2:
“È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura un albo dei soggetti in possesso dei requisiti
professionali di cui al comma 1. Le modalità per l'accertamento
del possesso dei titoli professionali, sono stabiliti con decreto del
Ministero delle attività produttive. ”
Abrogato l’Albo dei responsabili tecnici
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Ambito di applicazione
Impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla
destinazione d’uso, collocati all’interno degli stessi o delle relative
pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica
a partire dal punto di consegna della fornitura
Punto di consegna delle forniture è il punto in cui l'azienda
fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l'energia
elettrica, il gas naturale o diverso, l'acqua, ovvero il punto di
immissione del combustibile nel deposito collocato, anche
mediante comodato, presso l'utente
Sono inclusi gli impianti alimentati da
combustibile stoccato nei depositi
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Ambito di applicazione
Quanto alla definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas, il
regolamento (art. 1, comma 1) secondo periodo e art. 2, comma 1, lettera a)
stabilisce che la disciplina in materia di installazione, laddove l'impianto sia
connesso a reti di distribuzione, si applica a partire dal punto di consegna
della fornitura medesima, vale a dire dal punto in cui l'azienda fornitrice o
distributrice rende disponibile all'utente l'energia elettrica, il gas e l'acqua,
ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche
mediante comodato, presso l'utente.
In particolare la definizione di impianto di distribuzione e di utilizzazione del gas
(art. 2 lett.g) comprende l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro
accessori, dal punto di consegna del gas fino agli apparecchi utilizzatori.
In tale ambito, peraltro, occorre chiarire che l'impresa di installazione resta
responsabile esclusivamente delle parti dell'impianto effettivamente
installate, ferma restando la responsabilità delle aziende distributrici o
fornitrici di energia per quelle parti e componenti tecniche degli impianti da
loro installate e gestite.
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Le nuove declaratorie
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione,
utilizzazione dell'energia elettrica, impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche nonché gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;
9 spostamento degli impianti di protezione contro le
scariche atmosferiche dalla lettera b) della 46/90
nella nuova lettera a)
9 inclusione tra gli impianti elettrici degli impianti di
autoproduzione di energia fino a 20 kW nominale
9 estensione agli impianti per l’automazione di porte, cancelli e
barriere
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Definizione
Impianti
di
produzione,
trasformazione,
trasporto,
distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica: i circuiti di
alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con
esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli
utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione di
energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere, nonche' quelli posti all'esterno di edifici
se gli stessi sono collegati, anche solo funzionalmente, agli edifici;
9 Impianti luminosi pubblicitari
9 impianto di illuminazione giardino, serra o piscina
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Le nuove declaratorie
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, e gli impianti elettronici in genere;
Impianti
radiotelevisivi
ed
elettronici: le componenti impiantistiche
necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa alimentati a
tensione inferiore a 50 V in corrente alternata e 120 V in corrente continua,
mentre le componenti alimentate a tensione superiore, nonche' i sistemi di
protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti all'impianto
elettrico; ai fini dell'autorizzazione, dell'installazione e degli ampliamenti
degli impianti telefonici e di telecomunicazione interni collegati alla rete
pubblica, si applica la normativa specifica vigente;
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Le nuove declaratorie
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione
e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese
le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione
ed aerazione dei locali;
impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas: l'insieme delle
tubazioni, dei serbatoi e dei loro accessori, dal punto di consegna del gas,
anche in forma liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione ed i
collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e meccaniche per
l'aerazione e la ventilazione dei locali in cui deve essere installato l'impianto, le
predisposizioni edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti della
combustione
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Le nuove declaratorie
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori,
di montacarichi, di scale mobili e simili;
Circolare 14 maggio 1996 n. 161897
… gli impianti elettrici degli ascensori devono essere installati o adeguati ai sensi dell’art. 7 della
L. 46/90 da Imprese abilitate ai sensi dell’art. 1 lett. f). …
Per quanto riguarda la linea di forza motrice, è considerato impianto elettrico dell’ascensore o
montacarichi, e quindi di competenza delle imprese abilitate secondo l’art. 1 lett. f della L. 46/90,
tutto quanto è a valle dell’interruttore generale di forza motrice …
Per quanto riguarda le linee di illuminazione della cabina, del locale del macchinario, del
locale delle pulegge di rinvio, nonché delle prese di corrente disposte in detti locali o sulla
cabina, nei lavori di installazione o di adeguamento si deve assicurare che la loro alimentazione
sia interrotta da appositi interruttori, provvisti di propria protezione.
Gli interruttori che interrompono l’alimentazione del circuito di illuminazione e delle prese della
cabina, e l’alimentazione del circuito di illuminazione del locale macchinario e del vano corsa,
nonché delle prese disposte in dette vani …
L’interruttore che interrompe l’alimentazione del circuito di illuminazione e delle prese del locale
delle pulegge di rinvio …
Si considerano facenti parte dell’impianto elettrico dell’ascensore … gli interruttori
sopraindicati e tutto quanto è disposto a valle di essi.
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Le nuove declaratorie
g) impianti di protezione antincendio
impianti di protezione antincendio: gli impianti di
alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo
automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas,
di fumo e d'incendio
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Art. 1, comma 3
“Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti a requisiti di sicurezza
prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di
normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti,
dalle disposizioni del presente decreto”
Prevalenza sulla normativa tecnica nazionale della regola dell’arte
dettata dalle norme volontarie comunitarie armonizzate
ed emanate in attuazione delle Direttive dell’Unione Europea
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Le imprese abilitate
9
Le imprese iscritte nel Registro Imprese o nell’albo delle imprese artigiane,
sono abilitate se l’imprenditore individuale o il legale rappresentante o il
responsabile tecnico da essi preposto con atto formale è in possesso dei
requisiti tecnico-professionali.
9
Il Responsabile tecnico svolge tale funzione per una sola impresa e la
qualifica è incompatibile con ogni altra attività continuativa
Circolare 22 marzo 1991 n. 3239
4a) Stanti le prerogative e le incombenze specificatamente previste in capo al
responsabile tecnico dalla legge, si ritiene che, in linea generale, una stessa persona non
possa assumere tale incarico per conto di più imprese e ciò anche in relazione alle
prerogative ed alle incombenze previste dal codice civile in capo alla figura dell'institore
(artt. 2203 e segg. cod. civ.) cui occorre fare riferimento, ad avviso dello scrivente, per
pervenire ad un corretto inquadramento giuridico della figura del responsabile tecnico;
4b) si ritiene, comunque, che il responsabile tecnico, preposto all'esercizio delle attività
di cui al primo comma dell'art. 2, debba avere un rapporto di immedesimazione con
l'impresa nella qualità di dipendente, di socio o di familiare.
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Imprese non installatrici
Le imprese non installatrici, che dispongono di uffici tecnici interni, sono
autorizzate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e
alla manutenzione degli impianti, relativi esclusivamente alle
proprie strutture interne e nei limiti della tipologia di lavori per i
quali il responsabile possiede i requisiti previsti all'articolo 4.
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO
ALLA REGOLA DELL’ARTE
(allegato II di cui all’art. 7 del Decreto 22 gennaio 2008, n. 37)
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Imprese non installatrici
Circolare 30 aprile 1992 n. 3282/C
2f) L'art. 7, comma 2, del regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 447/91, testualmente
recita: "la dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli uffici tecnici
interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici interni le strutture aziendali preposte
all'impiantistica". Dal testo normativo sembra potersi dedurre che i servizi interni delle imprese non
di settore che dispongono di propri uffici tecnici adibiti all'impiantistico siano abilitati all'esercizio
delle relative attività anche negli ambiti di applicazione definiti dall'art. 1 della legge, così come
specificati dall'art. 1 del regolamento di attuazione, purché ricadenti all'interno dell'impresa stessa;
naturalmente a tali uffici, che si ribadisce possono operare solo all'interno dell'impresa di
appartenenza, dovrà essere preposta, ai sensi del 2° comma dell'art. 2 della legge n. 46/1990,
una persona in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 3 della stessa legge,
previo accertamento da parte della commissione camerale di cui all'art. 4.
2g) Il comma 2 dell'art. 7 del regolamento di attuazione, come più sopra evidenziato, elimina ogni
dubbio interpretativo circa la legittimità dell'esercizio delle attività disciplinate dalla legge n.
46/1990 anche da parte di imprese non di settore dotate delle necessarie strutture tecniche purchè
le stesse operino al proprio interno e rispettino ogni altra condizione recata dalla legge stessa. Ciò
premesso si comunica di ritenere altrettanto legittimo che, alle stesse condizioni, anche
soggetti giuridici privi della qualificazione di impresa e comunque non soggetti all'obbligo di
iscrizione al Registro delle ditte, quali ad esempio le aziende agricole, gli ospedali o, più in
generale, le pubbliche amministrazioni, esercitino al proprio interno le attività disciplinate
dalla legge n. 46/1990.
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Requisiti tecnico-professionali
a)
diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso
un’università statale o legalmente riconosciuta;
Quanto ai quesiti concernenti i requisiti tecnico-professionali previsti dall'art.
4, la lettera a) prevede che sono abilitati all'esercizio dell'attività i soggetti in
possesso di laurea in materia tecnica specifica, dovendosi ritenere tale
termine riferito, in relazione alla lettera e alla ratio della norma, alla laurea
"magistrale" e non anche al diploma triennale (laurea breve).
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
b) diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria del secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività di cui all'articolo l,
presso un istituto statale o legalmente riconosciuto, seguiti da un periodo di
inserimento, di almeno due anni continuativi (Oggi 1 anno), alle dirette
dipendenze di una impresa del settore. Il periodo di inserimento per le
attività di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di
un anno;
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Requisiti tecnico-professionali
c) titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di
formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di almeno
quattro anni consecutivi (Oggi 2 anni), alle dirette dipendenze di una
impresa del settore. Il periodo di inserimento per le attività di cui all'articolo 1,
comma 2, lettera d) (impianti idrici e sanitari) è di due anni;
d) prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata
nel ramo di attività cui si riferisce la prestazione dell' operaio installatore per
un periodo non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'
apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, in qualità di operaio
installatore con qualifica di specializzato nelle attività di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli impianti di cui all'
articolo 1.
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Requisiti tecnico-professionali
Art. 4 comma 2
9
I periodi di inserimento previsti nei casi di possesso di un diploma o attestato
e le prestazioni lavorative previste in assenza di un titolo di studio possono
svolgersi anche in forma di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito
dell'impresa da parte del titolare, dei soci e dei collaboratori familiari.
9
Si considerano, altresì, in possesso dei requisiti tecnico-professionali
il titolare dell'impresa, i soci ed i collaboratori familiari che hanno
svolto attività di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di
imprese abilitate del settore per un periodo non inferiore a sei anni. Per
le attività di cui alla lettera d) (impianti idrici e sanitari), tale periodo
non può essere inferiore a quattro anni.
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Requisiti tecnico-professionali
Circolare Min. Industria 30 aprile 1992 n. 3282/C
3f) A corollario di quanto affermato sub 2e), 2f), 2g) e 2h), questo Ministero nel
silenzio della legge n. 46/1990 e del suo regolamento ed in attuazione
dell'art. 3 della Costituzione che assicura a tutti i cittadini condizioni di parità
nei confronti della legge - fa presente di ritenere che nulla vieta alle
Commissioni camerali (e alle Commissioni provinciali dell'artigianato)
di considerare valide, ai fini della determinazione dei periodi lavorativi
di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 3 della legge n. 46/1990, anche le
attività impiantistiche, opportunamente documentate, svolte alle
dipendenze degli uffici tecnici delle imprese (o di altri soggetti
giuridici) a cui risulti consentito (sia pure limitatamente al proprio
interno) l'esercizio di tali attività.
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Disposizioni transitorie
Imprese installatrici regolarmente iscritte e già operanti sul mercato alla data
del 26 marzo 2008 nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti
escluse dalla Legge 46/90
1. Imprese abilitate L. 46/90 e operanti anche al di fuori dell’ambito 46/90
2. Imprese non abilitate 46/90 e operanti solo al di fuori dell’ambito 46/90
3. Imprese esercitanti attività non contemplate dalla Legge 46/90 quali
l’automazione di porte e cancelli
4. Imprese installatrici di impianti di protezione da scariche atmosferiche
diritto di conseguire il riconoscimento dell'abilitazione
all'esercizio delle attività classificate ai sensi dell'art. 1 del Regolamento, per
le lettere e specifiche voci, secondo l'iscrizione al Registro delle imprese o
all' Albo provinciale delle imprese artigiane, rimettendo alle Camere di
Commercio ed alle Commissioni Provinciali per l' Artigianato (CPA)
l'accertamento dell'attività impiantistica effettivamente svolta dalle imprese
interessate, ove non univocamente risultante dall'iscrizione
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Disposizioni transitorie
A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale,
in sede di prima applicazione devono essere tutelate, in conformità al
generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel
tempo (tempus regit actum), le posizioni pendenti dei soggetti che, alla
data di entrata in vigore del Decreto, hanno già maturato i requisiti
secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina,
riconoscendo ai medesimi la relativa qualificazione tecnico-professionale
necessaria all'esercizio di un'impresa di installazione, ancorché presentino la
relativa domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane o al Registro
delle imprese dopo l'entrata in vigore del Regolamento.
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Disposizioni transitorie
Il Decreto, ha previsto altresì che la funzione di responsabile tecnico, in possesso
dei requisiti di qualificazione professionale, possa essere svolta per una sola
impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa
(art. 3, commi 1 e 2).
Tale norma è già in vigore, ma deve essere applicata alla stregua di un criterio di
ragionevolezza e proporzionalità, al fine di evitare indebite conseguenze
negative a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo
regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive,
ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più
compatibile con la nuova prescrizione.
Le Camere di Commercio, nel rilevare l'identità del responsabile tecnico di più
imprese, devono quindi consentire un ragionevole lasso di tempo per la
regolarizzazione, lasciando agli interessati il tempo necessario per la scelta di
una delle imprese da parte del responsabile e l'individuazione di nuovi
responsabili per le altre imprese. A riguardo, appare altresì opportuno che sia
fissato un termine unico per tutte le imprese iscritte al registro, termine che potrà
a sua volta mutuato dalle Regioni, competenti per le imprese artigiane.
(Parere Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Il progetto …
.. è obbligatorio per le attività di installazione, trasformazione e
ampliamento di tutti gli impianti (lett. a), b), c), d), e), g))
.. è redatto da:
9
da un professionista iscritto all'albo secondo la specifica competenza
tecnica richiesta, per gli impianti sopra soglia;
oppure
9
dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice, per gli impianti
sotto soglia.
schema dell’impianto realizzato
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Deposito del progetto
9
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g))
relativi ad edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità,
l'impresa installatrice deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei
lavori, presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove ha sede
l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto;
9
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti
che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire
ovvero a DIA, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che
ha presentato la DIA deposita il progetto degli impianti da realizzare
presso lo sportello unico per l'edilizia del comune ove deve essere
realizzato l'intervento, contestualmente al progetto edilizio.
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Obbligo del progetto di un professionista
a)
impianti elettrici delle utenze condominiali e delle utenze domestiche di
singole unità abitative con potenza impegnata superiore a 6 kW o per
utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400
mq;
Singole unità abitative
> 6 KW
b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo,
collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni
caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA resa dagli
alimentatori;
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Obbligo del progetto di un professionista
c) impianti elettrici, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a
tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le
utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata
superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq;
Industriale – commerciale - terziario
> 6 KW
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Obbligo del progetto di un professionista
d) impianti elettrici in unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente,
di ambienti a normativa specifica CEI,
(L. 46/90 - se la potenza era superiore o uguale a 1,5 KW)
in caso di locali ad uso medico o per i quali sussista pericolo di esplosione o
a maggior rischio di incendio,
nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di
volume superiore a 200 mc;
(L. 46/90 - se in edifici di volume superiore a 200 mc dotati di impianti
elettrici soggetti a normativa specifica CEI oppure in edifici di volume
superiore a 200 mc e altezza superiore a 5 m)
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Obbligo del progetto di un professionista
e) impianti elettronici in genere quando coesistono con impianti elettrici con
obbligo di progettazione;
Lettera 27 maggio 1992 prot. N. 161422
La delicatezza della problematica connessa con gli impianti di allarme o
sicurezza non esime dall’obbligo della progettazione, ma impone certamente che
il progetto – in tutte le sue articolazioni – non possa essere portato a conoscenza
di persone diverse dal responsabile della sicurezza dell’Istituto di credito e dalla
ditta esecutrice. Ciò evidentemente comporta che dalla dichiarazione di conformità
vengano omessi non solo tutti i riferimenti tecnici (diversi dalle norme di
riferimento) ma anche il relativo progetto. Per le omissioni sopra accennate potrà
essere indicata la causale ed il responsabile della sicurezza a cui fare riferimento.
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Obbligo del progetto di un professionista
f) impianti di cui all’art. 1 comma 2, lett. c (impianti di riscaldamento,
climatizzazione, condizionamento e refrigerazione di qualsiasi natura e
specie) dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di
climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari
o superiore a 40.000 frigorie/ora;
DPR 6 Dicembre 1991, n. 447 – art. 4, comma 1, lett. e)
per gli impianti di cui all’art. 1, comma 1, lettera c) della legge (impianti di
riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido, aeriforme,
gassoso e di qualsiasi natura e specie), per le canne fumarie collettive
ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione aventi una potenzialità
frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
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Obbligo del progetto di un professionista
g)
impianti relativi alla distribuzione e l'utilizzazione di gas combustibili
con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive
ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero e simili,
compreso lo stoccaggio;
h)
impianti di protezione antincendio se sono inseriti in un'attività soggetta
al rilascio del certificato prevenzione incendi e, comunque, quando gli idranti
sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in
numero pari o superiore a 10
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Regola dell’arte
<<In tema di contratto di appalto, l'appaltatore è tenuto a realizzare l'opera a regola d'arte,
osservando, nell'esecuzione della prestazione, una diligenza qualificata che si estrinseca
(sia egli professionista o imprenditore) in un adeguato sforzo tecnico, con impiego delle
energie e dei mezzi normalmente ed obiettivamente necessari od utili in relazione alla
natura dell'attività esercitata al soddisfacimento dell'interesse del committente e teso ad
evitare possibili eventi dannosi.
Anche laddove egli si attenga alle previsioni del progetto altrui, come nel caso in cui il
committente predispone il progetto e fornisce indicazioni sulla relativa realizzazione,
l'appaltatore può comunque essere ritenuto responsabile per i vizi dell'opera se, nel
fedelmente eseguire il progetto e le indicazioni ricevute, non segnala eventuali carenze ed
errori, giacché la prestazione da lui dovuta implica anche il controllo e la correzione degli
eventuali errori del progetto, mentre va esente da responsabilità laddove il committente,
pur reso edotto delle carenze e degli errori, gli richieda di dare egualmente esecuzione al
progetto o gli ribadisca le indicazioni, in tale ipotesi risultando l'appaltatore stesso ridotto a
mero esecutore della volontà del committente stesso, direttamente e totalmente
condizionato dalle istruzioni ricevute senza possibilità di iniziativa o vaglio critico.>>
(Cassazione civile , sez. III, 31 maggio 2006, n. 12995).
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Regola dell’arte
“Esecuzione a regola d'arte”:
¾ diligenza, prudenza e perizia;
¾ rispetto ed applicazione delle norme (di legge e tecniche);
¾ applicazione dello stato dell'arte inteso come stato della scienza,
conoscenza e della tecnica esistente in quel momento storico,
sperimentato ed effettivamente applicabile ad un determinato impianto;
¾ capacità di realizzare e fornire un risultato che risponda alle
aspettative del proprio committente.
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Realizzazione ed installazione degli impianti
Art. 6
9
Le imprese realizzano gli impianti secondo la regola dell'arte, in conformità
alla normativa vigente e sono responsabili della corretta esecuzione
degli stessi.
9
Gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme
dell'UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati
membri dell'Unione europea o che sono parti contraenti dell'accordo sullo
spazio economico europeo, si considerano eseguiti secondo la regola
dell'arte.
9
Per le attività produttive si applicano le norme generali di igiene e di
sicurezza sul lavoro (art. 1 - DPR 31 marzo 1989 e successive modificazioni)
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Realizzazione ed installazione degli impianti
Art. 6, comma 3
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del
13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati:
• di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine
dell'impianto,
• di protezione contro i contatti diretti,
• di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore
differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Art. 7, comma 2 – L. 46/90
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di
interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi di protezione equivalenti.
Art. 5, comma 8 – DPR 447/91
… Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i
seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’origine
dell’impianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti e
protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non
superiore a 30 mA.
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Sicurezza negli ambienti di lavoro
DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2008
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(Testo approvato dal Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008, n. 97)
TITOLO III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche
Articolo 80 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e
gli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
utilizzati e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura
elettrica ed in particolare quelli derivanti da:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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La dichiarazione di conformità …
.. dell’impianto alla regola dell’arte, previa effettuazione delle
verifiche di sicurezza e funzionalità:
‰
‰
‰
‰
‰
Nuovo impianto
Trasformazione
Ampliamento
Manutenzione straordinaria
Altro, es. nel caso di impianti a gas si può intendere la sostituzione di
un apparecchio installato in modo fisso.
Allegato I
Imprese installatrici
Allegato II
Uffici tecnici di imprese non installatrici
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Allegati obbligatori
9
Relazione con tipologia dei materiali utilizzati
La relazione deve contenere:
•
per i prodotti soggetti a norme, la dichiarazione di rispondenza alle stesse
completata, ove esistente, con riferimenti a marchi, certificati di prova, ecc.
rilasciati da istituti autorizzati;
•
per gli altri prodotti (da elencare) il firmatario deve dichiarare che trattasi di
materiali, prodotti e componenti conformi a quanto previsto dagli artt.5 e 6.
La relazione deve dichiarare l’idoneità rispetto all’ambiente di installazione.
Quando rilevante ai fini del buon funzionamento dell’impianto, si devono fornire
indicazioni sul numero e caratteristiche degli apparecchi installati od installabili.
Ad esempio per il gas:
•
numero, tipo e potenza degli apparecchi;
•
caratteristiche dei componenti il sistema di ventilazione dei locali;
•
caratteristiche del sistema discarico dei prodotti della combustione;
•
indicazioni sul collegamento elettrico degli apparecchi, ove previsto.
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Allegati obbligatori
9 Riferimento a dichiarazioni di conformità precedenti o parziali, già
esistenti
I riferimenti sono costituiti dal nome dell’impresa esecutrice e dalla data della
dichiarazione.
Per gli impianti o parti di impianti costruiti prima del 27 marzo 2008, il
riferimento a dichiarazioni di conformità può essere sostituito dal rinvio a
dichiarazioni di rispondenza ( art. 7 comma 6).
Nel caso in cui parte dell’impianto sia predisposto da altra impresa (ad
esempio ventilazione e scarico fumi negli impianti a gas), la dichiarazione
deve riportare gli analoghi riferimenti per le dette parti.
9 Copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnicoprofessionali
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Allegati obbligatori
9 Schema d’impianto realizzato (impianti sotto soglia)
Lo schema d’impianto realizzato è la descrizione dell’opera come eseguita.
Si fa semplice rinvio al progetto quando questo è stato redatto da un
professionista abilitato e non sono state apportate varianti in corso d’opera.
Nel caso di trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria,
l’intervento deve essere inquadrato, se possibile, nello schema dell’impianto
preesistente.
Lo schema deve riportare la citazione della pratica prevenzione incendi (ove
richiesta).
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Allegati obbligatori
9 Progetto di un professionista iscritto all’albo (impianti sopra soglia)
Qualora l’impianto eseguito su progetto sia variato in opera, il progetto presentato
alla fine dei lavori deve comprendere le varianti realizzate in corso d’opera.
Fa parte del progetto la citazione della pratica prevenzione incendi (ove
richiesta).
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Rifacimento parziale
In caso di rifacimento parziale di impianti,
• il progetto
• la dichiarazione di conformità
• l'attestazione di collaudo, ove previsto
si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento,
ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell'intero impianto.
Nella dichiarazione di conformità e nel progetto deve essere espressamente
indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell'impianto.
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Rifacimento parziale
Quanto alla dichiarazione di conformità, il Regolamento disciplina il caso di
modifiche degli impianti preesistenti affermando che la dichiarazione viene
rilasciata al termine dei lavori previa effettuazione delle verifiche previste dalla
normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto (art. 7, comma
1), specifica che la dichiarazione, riferendosi alla sola parte dell'impianto
oggetto dell'opera di rifacimento parziale, tiene conto della sicurezza e della
funzionalità dell'intero impianto e deve espressamente indicare la "compatibilità
tecnica con le condizioni preesistenti dell' impianto."
Al riguardo, si ritiene che la nota sia del tutto univoca nel ricondurre la
responsabilità dell'installatore esclusivamente agli interventi effettuati, fermo
restando il suo obbligo di verificare che il nuovo intervento non determini
situazioni di pericolo in relazione alle condizioni dell'impianto sul quale
interviene la modifica.
(Parere ufficiale Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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La dichiarazione di conformità
9
L'impresa installatrice rilascia al committente, al termine dei lavori, la
dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle norme unitamente
agli allegati;
9
Le autorità competenti rilasciano il certificato di agibilità previa acquisizione della
dichiarazione di conformità;
9
Per il rifacimento o l'installazione di nuovi impianti (lett. a), b), c), d), e), g)) relativi ad
edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice
deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico
per l'edilizia del comune ove ha sede l'impianto, la dichiarazione di conformità ed il
progetto;
Dal 27 marzo 2008
anche per gli
Impianti idrici e sanitari
9
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di
Commercio nella cui circoscrizione ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto;
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La dichiarazione di conformità
Art. 8, commi 3,4,5
Il committente consegna al distributore o al venditore copia della
dichiarazione di conformità dell'impianto, esclusi gli allegati
obbligatori:
entro 30 giorni dall'allacciamento di una nuova fornitura di gas, energia
elettrica, acqua, negli edifici di qualsiasi destinazione d'uso;
nel caso di richiesta di aumento di potenza impegnata a seguito di interventi
sull'impianto, o di un aumento di potenza che senza interventi sull'impianto
determina il raggiungimento dei valori soglia previsti per la progettazione
(per gli impianti elettrici, 6 kW)
in tutti i casi di richiesta di nuova fornitura e di variazione della portata
termica di gas
Fatti salvi i provvedimenti da parte dell’AEEG, decorso il termine per la
presentazione della dichiarazione di conformità, il fornitore o il distributore di
gas, energia elettrica o acqua, previo congruo avviso, sospende la
fornitura
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Comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo Economico
10 aprile 2008
¾
nuove forniture
Cambio del gestore o delle condizioni di fornitura o subentro ad un
precedente utente, anche a seguito di temporanea disattivazione
Non comporta l’obbligo di consegna della dichiarazione conformità
¾
utenze esistenti che richiedono un aumento di potenza impegnata a
seguito di interventi che prevedono il rilascio della Dich. Conformità
¾
utenze esistenti che richiedono un aumento di potenza impegnata che,
anche senza interventi, raggiunge il valore soglia di 6 KW
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Impresa installatrice
Dichiarazione di conformità
Entro 30 gg dalla conclusione dei lavori
Sportello Unico del Comune ove ha
sede l’impianto
Al termine dei lavori
Committente
Entro 30 gg dall’allacciamento*
CCIAA nella cui
circoscrizione ha sede
l’impresa
Distributore energia
elettrica, gas, acqua
* Nei casi di:
- nuova fornitura di gas, energia elettrica, acqua
- aumento di potenza impegnata a seguito di interventi sull’impianto
- aumento di potenza che senza interventi sull’impianto determina il raggiungimento dei valori
di soglia (6 kw per impianti elettrici)
- variazione di portata termica di gas
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Delibera AEEG 40/04 – Impianti di utenza gas nuovi
Allegato H
Documenti
richiesti
nell’allegato I
Positivo
Allegato I
Accertamento
Certificato
o visura camerale
requisiti tecnicoprofessionali
Negativo
Richiesta
attivazione
fornitura gas
SI
Accertamento
impedito
Allegato H
Allegato I
Documenti
richiesti
nell’allegato
I entro 30 gg
lavorativi
Certificato
o visura camerale
dei requisiti tecnico
professionali
NO
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La dichiarazione di rispondenza
(art. 7 comma 6)
Nel caso in cui la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più
reperibile, tale atto è sostituito, per gli impianti eseguiti prima del 27
marzo 2008, da una dichiarazione di rispondenza, resa:
9
da un professionista iscritto all'albo per le specifiche competenze
tecniche richieste, che ha esercitato la professione, per almeno 5 anni,
nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione, sotto
personale responsabilità, in esito a sopralluogo ed accertamenti;
oppure
9
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da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile
tecnico di un'impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui
si riferisce la dichiarazione, per gli impianti sotto soglia.
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La dichiarazione di rispondenza
(art. 7 comma 6)
Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il
Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la
dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile,
assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione
di conformità, vale a dire quella di attestare che l'impianto è conforme alle
norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del
loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme
sopravvenute.
(Parere ufficiale Ministero dello Sviluppo Economico del 23 aprile 2008)
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Obblighi del committente e del proprietario
Art. 8, commi 1 e 2
9
Il committente è tenuto ad affidare i lavori di installazione, di
trasformazione, di ampliamento e di manutenzione straordinaria degli
impianti ad imprese abilitate
9
Il proprietario dell’impianto è tenuto ad adottare misure
necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza
previste dalla normativa vigente in materia
OBBLIGO DELLA MANUTENZIONE
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Manutenzione ordinaria
Art. 10
La manutenzione ordinaria degli impianti di cui all'articolo 1 (lett. a), b), c), d), e),
g)) non comporta la redazione del progetto ne' il rilascio
dell'attestazione di collaudo, ne' l'osservanza dell'obbligo per il committente di
affidare i lavori ad imprese abilitate.
Ordinaria manutenzione:
gli interventi finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonché a far
fronte ad eventi accidentali che comportano la necessità di primi interventi,
che comunque non modificano la struttura dell'impianto su cui si interviene o la
sua destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla normativa
tecnica vigente e dal libretto di uso e manutenzione del costruttore;
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Manutenzione dell’impianto termico
Dlgs 192/05 – allegato A:
Manutenzione ordinaria dell’impianto termico sono le operazioni previste nei
libretti d’uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono
essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli
apparecchi e componenti stessi e che comportino l’impiego di attrezzature e di
materiali di consumo d’uso corrente;
Manutenzione straordinaria dell’impianto termico sono gli interventi atti a
ricondurre il funzionamento dell’impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla
normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature,
strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di
apparecchi o componenti dell’impianto termico.
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Manutenzione dell’impianto elettrico
Guida CEI 0-3:
Manutenzione ordinaria
Per manutenzione ordinaria di un impianto si intendono gli interventi finalizzati a contenere il degrado
normale d’uso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi,
che comunque non modifichino la struttura essenziale dell’impianto o la loro destinazione d’uso.
Un esempio è rappresentato dalla sostituzione di piccole apparecchiature dell’impianto, le cui avarie,
usure, obsolescenze siano facilmente riconoscibili, con altre di caratteristiche equivalenti.
Manutenzione straordinaria
Per manutenzione straordinaria di un impianto si intendono gli interventi, con rinnovo e/o sostituzione di
sue parti, che non modifichino in modo sostanziale le sue prestazioni, siano destinati a riportare
l’impianto stesso in condizioni ordinarie di esercizio, richiedano in genere l’impiego di strumenti o
attrezzi particolari, di uso non corrente, e che comunque non rientrino negli interventi relativi alle
definizioni di nuovo impianto, di trasformazione e di ampliamento di un impianto e che non ricadano
negli interventi di manutenzione ordinaria.
Esempi:
• sostituzione di un componente dell’impianto con un altro avente caratteristiche diverse;
• sostituzione di un componente o di componenti guasti dell’impianto per la cui ricerca siano richieste
prove ed un accurato esame dei circuiti;
• aggiunta o spostamento di prese a spina su circuiti esistenti;
• aggiunta o spostamento di punti di utenza (centri luce, ecc.) su circuiti esistenti.
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Cantiere
9
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e
dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici
e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità;
9
All'inizio dei lavori per la costruzione o ristrutturazione dell'edificio
contenente gli impianti di cui all'articolo 1 l'impresa installatrice affigge
un cartello da cui risultino i propri dati identificativi, se e' prevista la
redazione del progetto da parte dei soggetti indicati all'articolo 5, comma
2, il nome del progettista dell'impianto o degli impianti.
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Documentazione
Art. 13
I soggetti destinatari delle prescrizioni previste dal presente decreto
conservano la documentazione amministrativa e tecnica, nonché il
libretto di uso e manutenzione e, in caso di trasferimento dell'immobile, a
qualsiasi titolo, la consegnano all'avente causa.
L'atto di trasferimento riporta la garanzia del venditore in ordine alla conformità
degli impianti alla vigente normativa in materia di sicurezza e contiene in
allegato, salvo espressi patti contrari, la dichiarazione di conformità ovvero
la dichiarazione di rispondenza di cui all'articolo 7, comma 6.
Copia della stessa documentazione e' consegnata anche al soggetto che
utilizza, a qualsiasi titolo, l'immobile.
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Sanzioni
Art. 15
1. Alle violazioni degli obblighi derivanti dall'articolo 7 del presente decreto si applicano le sanzioni
amministrative da euro 100,00 ad euro 1.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto,
al grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Alle violazioni degli altri obblighi derivanti dal presente decreto si applicano le sanzioni amministrative
da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00 con riferimento all'entita' e complessita' dell'impianto, al
grado di pericolosita' ed alle altre circostanze obiettive e soggettive della violazione.
3. Le violazioni comunque accertate, anche attraverso verifica, a carico delle imprese installatrici sono
comunicate alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio,
che provvede all'annotazione nell'albo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle imprese
in cui l'impresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese
abilitate comporta altresi', in casi di particolare gravita', la sospensione temporanea dell'iscrizione delle
medesime imprese dal registro delle imprese o dall'albo provinciale delle imprese artigiane, su
proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovrintendono alla tenuta
dei registri e degli albi.
5. Alla terza violazione delle norme riguardanti la progettazione ed i collaudi, i soggetti accertatori
propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei
rispettivi albi.
6. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono le Camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura.
7. Sono nulli, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i patti relativi alle attivita' disciplinate dal
presente regolamento stipulati da imprese non abilitate ai sensi dell'articolo 3, salvo il diritto al
risarcimento di eventuali danni.
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Verifiche
Legge 5 marzo 1990, n. 46:
Art. 14 – Verifiche
1. Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformita' degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa vigente, i comuni, le unita' sanitarie
locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per la prevenzione e
la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno facolta' di avvalersi della collaborazione dei
liberi professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 6, comma
1, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla presentazione della
relativa richiesta.
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Merrone - presentazione 7.05.2008